Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: I principali contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti erogati da MIUR e MIBACT
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 112
Data: 04/04/2014
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI
CONTRIBUTI PUBBLICI   FONDAZIONI
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

I principali contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti erogati da MIUR e MIBACT

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 112

 

 

 

4 aprile 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

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File: CU0098

 


INDICE

Premessa  1

La legge 28 dicembre 1995, n. 549  4

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  4

§      Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  7

La legge 28 dicembre 2001, n. 448  8

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  8

§      Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  14

La legge 17 ottobre 1996, n. 534 e la sua revisione prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147  17

§      Contributi ordinari annuali agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 1 della L. 534/1996) 17

§      Contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 7 della L. 534/1996) 22

§      Contributi annuali agli enti non inseriti nella tabella triennale (art. 8 della L. 534/1996) 22

§      La revisione prevista dalla L. 147/2013  25

La legge 1 dicembre1997, n. 420 Istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali 28

Il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 e il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213  32

La legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6  37

La legge 30 aprile 1985, n. 163 e il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (L. 112/2013) 41

 

 


SIWEB

Premessa

Nei passati decenni il legislatore ha operato alcuni tentativi di razionalizzare l’erogazione dei contributi ministeriali a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, disposta in base a singole previsioni normative.

In particolare, con due diversi interventi normativi (art. 1, co. 40-43, della L. 549/1995 e art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001) ha disposto l’unificazione dei contributi indicati in apposite tabelle in un unico capitolo (o, nel secondo caso, in un’unica unità previsionale di base) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Tuttavia, anche a seguito della riarticolazione dei Ministeri, dopo tali unificazioni i contributi destinati ad alcuni enti sono stati nuovamente scorporati e sono stati conseguentemente creati nuovi capitoli di bilancio.

Al contempo, sono state approvate ulteriori leggi – anche di stabilità – che hanno disposto – talvolta per singole annualità, talaltra “a regime” – l’erogazione di contributi per singoli enti, appostati anch’essi su nuovi capitoli di bilancio.

In alcuni casi, i finanziamenti disposti con leggi specifiche hanno riguardato soggetti già beneficiari dei contributi assegnati ai sensi delle disposizioni normative di riordino riguardanti gruppi di enti.

A ciò aggiungasi che, per varie categorie di enti (ad esempio, gli enti di ricerca vigilati dal MIUR), l’erogazione del contributo è prevista da specifiche normative di settore.

 

Da un punto di vista procedurale, le previsioni per l’erogazione dei contributi sono estremamente variegate.

In alcuni casi è previsto l’intervento di un provvedimento annuale di individuazione dei beneficiari e di riparto delle risorse. In altri casi, invece, i soggetti cui erogare i contributi sono inclusi in una tabella adottata ogni tre anni.

Inoltre, solo in alcuni casi la procedura prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

Ancora: solo in alcuni casi le disposizioni primarie che regolano la materia fissano già i requisiti necessari per l’erogazione dei requisiti.

Differenti sono anche i criteri di valutazione adottati dagli organismi ministeriali preposti all’istruttoria preliminare all’erogazione dei contributi, che solo in alcuni casi sono noti.

 

Di seguito si darà conto dei principali provvedimenti che attualmente regolano l’erogazione dei contributi dello Stato agli enti che fanno capo al MIUR e al MIBACT[1], come riepilogati nella tabella che segue, con particolare riferimento alle norme che rispondono al tentativo di razionalizzazione.

Al riguardo, per completezza si ricorda che il 4 marzo 2014, nel corso dell’esame dello schema di decreto ministeriale recante il riparto 2013 dei contributi MIUR a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (Atto n. 80), il presidente della 7^ Commissione del Senato ha prospettato l’opportunità di richiedere al MIUR e al MIBACT una ricognizione di tutti i contributi da loro erogati ai diversi enti, ricordando altresì che all’analoga iniziativa assunta dalla Commissione nella XVI legislatura aveva dato seguito solo il MIBACT.

 

 

MIUR

 

LEGGE

Enti

CapitolO

Periodicita’

L. 549/1995

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

1261

Annuale

L. 448/2001

DM 44/2008

Contributi ad enti privati di ricerca

1679

Triennale/annuale

D.lgs. 204/1998

D.lgs. 213/2009

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

7236

Annuale

L. 113/1991

L. 6/2000

Finanziamenti di iniziative per la diffusione della cultura scientifica

7230/5

Triennale/annuale

 


 

MIBACT

 

Norma

Enti

Capitolo

Periodicita’

L. 448/2001

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

3670

Annuale

L. 534/1996

L. 147/2013

Contributi ordinari e straordinari ad enti e istituti culturali

3671

Triennale/annuale

L. 420/1997

Istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali

3631/2

Annuale

L. 163/1985

D.L. 91/2013 (L. 112/2013)

Fondo unico per lo spettacolo (FUS)

1390 1391 6120 6620 6621 6622 6623 6624 6626 8721 8570 8571 8573

Annuale

 

 


La legge 28 dicembre 1995, n. 549

L’art. 1, co. 40-43, della L. 549/1995 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati.

Ha, altresì, stabilito che la dotazione di ciascun capitolo deve essere quantificata annualmente dalla tab. C della legge (ora) di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato annualmente con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro (ora, MEF), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell’attività svolta dagli enti.

Ha, inoltre, disposto che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Per quanto concerne il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (successivamente unificati nel MIUR), la tabella A ha previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:

 

Ministero della pubblica istruzione

Legge

Denominazione

L. 470/1968

L. 105/1984

Contributi dovuti per legge ad enti ed istituti

(Unione nazionale per la lotta all’analfabetismo)

(Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)

DPR 419/1974

Contributi agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione[2]

DPR 668/1977

Finanziamento a favore dell’Ente per le scuole materne della Sardegna[3]

R.D. 2031/1937

L. 97/1968

Contributi ad enti e istituti per l’incremento e l’insegnamento delle arti e della musica

R.D. 1297/1928

Sussidi e contributi agli Istituti non statali per ciechi

 

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica

Legge

Denominazione

L. 113/1991

Interventi per iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica

 

L. 1138/1950

 

L. 421/1993

Contributi dovuti per legge ad enti

(contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica)

(contributo dello Stato alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli)

R.D. 2031/1937

Assegnazione ad enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero

D.P.R. 171/1991

 

Somma da assegnare ad istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

(Accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione)

 

 

L. 107/1957

 

L. 1220/1965

 

Art. 7, L. 117/1967

 

 

Art. 8, L. 181/1973

Art. 9, L. 359/1976

L. 15/1989

Contributi dovuti per legge ad università ed istituti universitari

(funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell’Università di Catania)

(Università di Perugia - sezione di ricerche sul cancro)

(Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa)

(Università per stranieri di Perugia)

(Università per stranieri di Siena)

(contributo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali)

 

Per quanto concerne i contributi relativi agli enti che facevano capo al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono poi intervenute disposizioni normative che hanno dettato una nuova disciplina, ovvero hanno abrogato l’originaria previsione[4].

Pertanto, per quanto riguarda il MIUR, attualmente i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi erogati ai sensi della L. 549/1995 riguardano il settore “Istruzione” e sono allocati sul cap. 1261 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.1. Ricerca per la didattica).

 

Da ultimo, il 4 marzo 2014 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto ministeriale n. 80, relativo alla ripartizione dei contributi relativi al 2013, chiedendo al Governo, fra l’altro, di trasmettere con il prossimo schema di riparto i criteri di assegnazione dei contributi.

In base allo schema di decreto, gli enti ammessi al contributo 2013 sono i seguenti:

Ø     Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (L. 332/1958; L. 105/1984; art. 4 d.lgs. 258/1999);

Ø     Unione nazionale per la lotta all’analfabetismo (L. 470/1968);

Ø     Opera nazionale Montessori (L. 66/1983, non citata nella L. 549/1995);

Ø     INDIRE (DPR 419/1974; art. 19, co. 1, D.L. 98/2011-L. 111/2011);

Ø     Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (art. 175 e ss. R.D. 577/1928 e R.D. 1297/1928);

Ø     Enti musicali (R.D. 2031/1937, poi abrogato dall’art. 24 del D.L. 112/2008);

Ø     Museo ceramica di Faenza (L. 97/1968);

Ø    Associazioni professionali per discipline (non citate nella L. 549/1995).

 

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 85 del 27 febbraio 2014.

 

E’ opportuno ricordare che il penultimo anno nel quale le Camere avevano espresso il parere sulla ripartizione dei contributi allocati sul cap. 1261 era stato il 2009. Infatti, alle Camere non sono stati trasmessi gli schemi di decreto per la ripartizione dei contributi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.

Al riguardo, intervenendo nella stessa seduta del 4 marzo 2014, il rappresentante del Governo ha fatto presente che gli uffici ministeriali, a seguito dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 – che ha previsto una riduzione, pari al 50%, degli stanziamenti destinati ai suddetti enti e fondazioni, disponendo di procedere al riparto con semplice decreto del ministro – hanno ritenuto, inizialmente per il solo anno 2010, che fosse stata introdotta una modalità specifica di riparto più veloce e senza il parere delle Commissioni parlamentari. Successivamente, la medesima interpretazione è stata ritenuta applicabile anche per gli anni successivi, sino al 2013, anno in cui il MIUR si è persuaso che si dovesse sottoporre nuovamente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di riparto dei contributi.

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Per quanto concerne il Ministero per i beni culturali e ambientali, la tabella A della L. 549/1995 aveva previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:

 

Legge

Denominazione

D.L. 657/1974

Contributo per congressi scientifici e culturali premi ad enti per opere di pregio per la cultura

L. 123/1980

L. 423/1990

Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell’art. 1 della L. 123/1980

L. 123/1980

Contributi ad enti culturali ai sensi dell’art. 3 della L. 123/1980

L. 353/1973

L. 776/1981

Contributo per il funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione delle regionali

L. 221/1995

Contributi Unione italiana ciechi (libro parlato)

L. 418/1990

Contributo alla Fondazione “Festival dei due mondi” di Spoleto

L. 231/1995

Contributo al Comitato nazionale Federico II di Svevia

L. 1520/1960

L.193/1991

Contributo all’opera del duomo di Orvieto

L. 723/1960

Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali

L. 964/1965

Contributo all’ente “Casa Buonarroti” in Firenze

L. 414/1984

Contributo annuo a favore dell’ente autonomo “La Biennale di Venezia”

 

L. 414/1984

Contributo annuo dello Stato a favore dell’Esposizione Triennale di Milano

L. 414/1984

Contributo annuo dello Stato a favore dell’Esposizione Quadriennale di Roma

 

Successivamente, tali contributi sono confluiti nell’ulteriore accorpamento disposto dall'art. 32 della L. 448/2001 (v. scheda successiva), divenendo la prima voce del relativo riparto[5].

 

 


La legge 28 dicembre 2001, n. 448

Dopo l’intervento della L. 549/1995, l’approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero.

Pertanto, l’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l’unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero ed ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente nella tab. C della legge (ora) di stabilità.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Per quanto concerne il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (così denominato in base all’art. 2 del d.lgs. 300/1999, a seguito dell’unificazione dei due previgenti ministeri), la tabella 1 ha previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:

 

Legge

Denominazione

L. 549/1995, art. 1, co. 43

 

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

L. 97/1968, art. 1

Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza[6]

R.D. 1592/1933, art. 2

Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l’acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche

 

Sono stati, pertanto unificati in un’unica UPB sia i contributi agli enti per i quali era stato già operato l’accorpamento in base alla L. 549/1995, sia quelli destinati agli istituti scientifici speciali (poi, “enti privati che svolgono attività di ricerca”).

A seguito della riarticolazione del MIUR in due distinti dicasteri durante la XV legislatura[7], a partire dal 2007 le risorse destinate, da un lato, ai contributi ex L. 549/1995 e L. 97/1968, dall’altro ai finanziamenti di cui al R.D. 1592/1933, sono state riallocate, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e in quello del Ministero dell'università e della ricerca.

Successivamente, pur essendo stata disposta nella XV legislatura la riunificazione dei due ministeri[8], le somme assegnate agli enti operanti nel campo della didattica e agli enti privati di ricerca continuano ad essere allocate in capitoli distinti.

In particolare, l’importo riservato ad enti operanti nel campo della didattica è allocato, come visto nella precedente scheda, nel cap. 1261, mentre l’importo destinato agli enti privati di ricerca è allocato nel cap. 1679 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base).

Di seguito si esporrà la normativa che regola l’erogazione dei contributi a tali enti.

 

I contributi agli istituti scientifici speciali sono stati concessi fino al 2007 sulla base delle indicazioni recate dal regolamento emanato con DM 623/1996.

Successivamente, il DM 8 febbraio 2008, n. 44, abrogando il DM 623/1996, ha significativamente modificato il quadro normativo, introducendo, in particolare, oltre alla modifica del riferimento soggettivo (da “istituti scientifici speciali” a “enti privati di ricerca”), una nuova procedura in base alla quale gli enti di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale.

Quanto all’ambito soggettivo, il DM prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti di ricerca che:

§      hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni;

§      svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Quanto alla procedura, il DM stabilisce che l’elenco triennale in base al quale gli enti di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio dal medesimo Ministro.

Il DM affida ad una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto del Ministro per ciascun triennio, la valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta allo stesso Ministro. I criteri di valutazione e di ripartizione delle risorse attengono a:

§       tradizione storica dell’ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità;

§       qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell’Unione europea;

§       coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell’ente;

§       consistenza e qualificazione delle risorse umane;

§       consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Il contributo è erogato per il 50% a titolo di anticipazione e per 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. Il giudizio negativo sulle attività o la mancata rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti comportano la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme già erogate.

L’ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell’elenco è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge (ora) di stabilità. Se lo stanziamento è maggiore del 20% rispetto a quello dell’anno precedente, l’elenco può essere aggiornato[9].

 

Da ultimo, l’8 maggio 2012 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con una condizione sullo schema di D.I. recante la tabella triennale 2011-2013, nonché il riparto dello stanziamento per l'anno 2011 (Atto n. 460).

La tabella, adottata con D.I. 9 luglio 2012, include 122 enti, fra i quali l’Istituto San Pio V di Roma (ai sensi della L. 293/2003)[10]. Include, inoltre, alcuni enti destinatari  anche  di  contributi  da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività

culturali, ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996 (v. infra, scheda dedicata), nonché enti per i quali, in seguito, sono stati adottati specifici interventi di finanziamento.

 

Si tratta di:

- Accademia della Crusca

- Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano

- Accademia Pontaniana

- AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale

- Associazione Culturale Chinesis

- Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura

- Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d`Italia - A.N.I.M.I.

- Associazione Poliarte

- Associazione Villa Vigoni

- BioGeM  S.C.aR.L.

- C.E.T.A. - Centro di Ecologia Teorica ed Applicata

- Centro Biotecnologie Avanzate

- Centro Camuno di Studi Preistorici

- Centro di Oncobiologia Sperimentale (COBS)

- Centro di Studi filologici e linguistici siciliani

- Centro Europeo di Studi Normanni

- Centro Nazionale per le Risorse Biologiche (CNRB)

- Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente

- Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

- CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali

- CIB - Laboratorio nazionale CIB - Trieste

- CIRIEC - Centro Italiano di Ricerche e d`Informazione  sull`Economia delle Imprese Pubbliche e di Pubblico

- CIRSPE - Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca

- Consorzio per il centro di biomedicina molecolare società consortile a responsabilità limitata

- CORITECNA - Consorzio per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

- Create-Net

- Ente Villa Carlotta

- European brain research institute (EBRI) Rita Levi-Montalcini

- Fondazione Adriano Olivetti

- Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale

- Fondazione AMGA

- Fondazione Andrea Cesalpino

- Fondazione Antonio de Marco

- Fondazione Antonio Ruberti

- Fondazione Antonio Segni

- Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

- Fondazione Bettino Craxi

- Fondazione Carlo Donat-Cattin

- Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate

- Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali -CENSIS

- Fondazione Circolo Fratelli Rosselli

- Fondazione Cotec

- Fondazione di Noopolis

- Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo

- Fondazione El.B.A. - Nicolini

- Fondazione Emilio Bernardelli

- Fondazione Europea per la Genetica

- Fondazione Ezio Franceschini Onlus

- Fondazione Farmacogenomica Fiorgen

- Fondazione Filippo Turati

- Fondazione Giacomo Brodolini

- Fondazione Giacomo Matteotti onlus

- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

- Fondazione Giovanni Goria

- Fondazione Giovanni Michelucci onlus

- Fondazione Giulio Pastore

- Fondazione Humanitas per la ricerca

- Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - onlus

- Fondazione Internazionale Nova Spes

- Fondazione Iris

- Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna-onlus

- Fondazione Istituto Gramsci Onlus

- Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea isec-onlus

- Fondazione Istud

- Fondazione Italiana John Dewey - O.n.l.u.s

- Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS

- Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco

- Fondazione Liberal

- Fondazione Luigi Einaudi

- Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia

- Fondazione Magna Carta

- Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus

- Fondazione Memoria della Deportazione

- Fondazione Negri Sud onlus

- Fondazione Niccolò Canussio

- Fondazione Parco Tecnologico Padano

- Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

- Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero - Centro di Ricerca "E. Menni"

- Fondazione Promo P.A.

- Fondazione Rosselli

- Fondazione Salus - onlus

- Fondazione Telethon

- Fondazione Ugo Spirito

- Forum per i Problemi della Pace e della Guerra

- I.I.A.S.S. Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici

- I.p.e. - Istituto per ricerche ed attività educative

- IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare

- Istituto Affari Internazionali

- Istituto Alcide Cervi

- Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni

- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

- Istituto di sociologia internazionale di Gorizia

- Istituto di Studi Europei Alcide De Gasperi

- Istituto di Studi Politici S. Pio V

- Istituto Guglielmo Tagliacarne per la Promozione della Cultura Economica

- Istituto Insubrico di ricerca per la vita

- Istituto Internazionale Jacques Maritain

- Istituto Italiano di Antropologia

- Istituto Italiano di Paleontologia Umana

- Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

- Istituto Italiano di Studi Storici

- Istituto Lombardo  Accademia di Scienze e Lettere

- Istituto Luigi Sturzo

- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento

- Istituto per l'Europa centro orientale e balcanica

- Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani

- Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

- Istituto Vittorio Bachelet per lo studio dei problemi sociali e politici

- Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria

- Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA

- Prato Ricerche - Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi

- Scuola europea di medicina molecolare

- Semeion- Centro ricerche di scienze della comunicazione

- Società Chimica Italiana

- Società Geografica Italiana

- Società romana di storia patria

- Societa` Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

- Studio Firmano dell'Antica Università per la Storia dell'Arte Medica e della Scienza

- Tempo Reale

- Unione Accademica Nazionale

- Veneranda biblioteca ambrosiana

- Venice International University.

 

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 405/0 del 23 aprile 2012.

 

Sul sito del MIUR è disponibile il decreto dirigenziale 23 novembre 2012, n. 810, relativo alla ripartizione del contributo per il 2012.

 

Lo schema di tabella relativa al triennio 2014-2016 non è ancora pervenuto all’esame del Parlamento.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, la tabella 1 ha disposto l’accorpamento in un’unica UPB dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:

 

 

Legge

Denominazione

L. 549/1995, art. 1, co. 43

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

L. 774/1931

Contributo all’Ufficio internazionale concernente l’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

L. 444/1998, art. 3, co. 5

Contributo all’Associazione Italia Nostra

L. 400/2000, art. 3, co. 5

Contributo al Fondo ambiente italiano

L. 29/2001, art. 5, co. 4

Contributo a favore dell’Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival Pucciniano nonché all’Associazione Centro europeo di Toscolano

D.lgs. 490/1999, art. 41

Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto

L. 237/1999, art. 6

Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all’Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni

L. 400/2000, art. 3, co. 6

Fondazione Scuola di musica di Fiesole

L. 29/2001, art. 5, co. 6

Contributo a favore dell’Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale

L. 29/2001, art. 5, co. 7

Contributo a favore dell’Associazione amici del Teatro Petruzzelli di Bari[11]

L. 404/2000, art. 4, co. 2

Contributo al Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso

L. 534/1996, art. 1

Contributi ordinari ad enti e istituti culturali

 

In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora cap. 3670 (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10. Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).

 

Fino all'esercizio finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti non solo i contributi ordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996 (espressamente citato dalla tabella 1 allegata alla L. 448/2001), ma anche i contributi straordinari concessi ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima L. 534/1996 (v. infra, scheda dedicata).

Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto per i finanziamenti (ordinari e straordinari) a tali istituzioni la costituzione di un apposito capitolo di bilancio. E' stato, pertanto, istituito (nel medesimo programma della medesima missione) il nuovo cap. 3671.

 

Il 31 luglio 2013 la VII Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di DM per il riparto dei fondi allocati sul cap. 3670 per il 2013 (Atto n. 17).

In particolare, la Commissione ha segnalato la necessità di una riflessione sull'intera materia al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse ad una unicità di visione[12] e di conseguente programmazione che superi i criteri fino ad ora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari.

 

Al riguardo si ricorda, in particolare, che la L. 238/2012 ha previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti che già ricevono contributi in base all’art. 32 della L. 448/2001: si tratta di Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano.

 

Inoltre, la Commissione ha invitato il Mibact a definire nuovi criteri per l'erogazione di contributi, da coordinare con le disposizioni ed i criteri definiti dalla L. 534/1996. I criteri dovranno contemperare storicità ed innovatività, favorire il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentire una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenere iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani.

La relazione illustrativa dello schema evidenziava che, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la programmazione 2013 era stata impostata sui criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni.

Inoltre, evidenziava che alcuni finanziamenti dovevano essere attribuiti a seguito di bando e conseguente valutazione (contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni nazionali istituite anteriormente alla L. 420/1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano  in lingua  straniera,  associazioni

culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale; archivi privati di notevole interesse storico).

 

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 17/0 del 19 luglio 2013.

 

Lo schema è stato approvato con D.I. 8 novembre 2013 che include i soggetti previsti  dalla  tab. 1 della  L. 448/2001,  tranne  l’Associazione  amici  del  Teatro

Petruzzelli di Bari per la quale, come si è visto, il contributo è stato soppresso dall’art. 15 della L. 264/2002. Nello specifico, si tratta di:

§       convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale ed Edizioni Nazionali (con esclusione di quelli rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati Nazionali di cui alla L. 420/1997)

§       premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali

§       biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale

§       Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto

§       Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali

§       Fondazione “La Biennale di Venezia”

§       Fondazione “La Triennale di Milano”

§       Fondazione “La Quadriennale di Roma”

§       Ufficio internazionale concernente l’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

§       Associazione Italia nostra

§       Fondo Ambiente Italiano

§       Associazione Reggio Parma Festival

§       Fondazione Festival Pucciniano

§       Associazione Centro Europeo di Toscolano

§       archivi privati di notevole interesse storico, nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto

§       Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro

§       Associazione Ferrara Musica

§       Fondazione Ravenna Manifestazioni

§       Fondazione Scuola di musica di Fiesole

§       Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale

§       Museo nazionale del cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo”

 

 


La legge 17 ottobre 1996, n. 534 e la sua revisione prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Contributi ordinari annuali agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 1 della L. 534/1996)

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997[13].

In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

 

I requisiti necessari per l’inclusione nella tabella sono individuati dall’art. 2. Le istituzioni culturali interessate debbono, tra l’altro:

§       essere istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest’ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

§       non avere fine di lucro;

§       svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile;

§       disporre di un rilevante patrimonio documentario (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo), pubblicamente fruibile in forma continuativa;

§       fornire servizi di rilevante ed accertato valore culturale, collegati all’attività di ricerca ed al patrimonio documentario;

§       sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

§       operare sulla base di una programmazione almeno triennale;

§       documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati;

§       disporre di sede ed attrezzature idonee e adeguate.

Per il primo inserimento in tabella è, inoltre, prescritto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano attività da almeno 5 anni.

La circolare del MIBAC 4 febbraio 2002, n. 16 (GU n. 33 dell’8 febbraio 2002) - sostituendo le precedenti[14] - ha precisato le condizioni per l’ammissione ai contributi e gli adempimenti richiesti.

In particolare, la circolare precisa che l’attività di ricerca e di elaborazione culturale, l’attività di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell’istituto. Precisa, altresì, che la pubblica fruibilità del patrimonio comporta necessariamente la inventariazione, ovvero la catalogazione, nonché l’apertura al pubblico e l’eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali ed internazionali.

Le istituzioni che inoltrano richiesta per la prima volta devono trasmettere la documentazione da cui risulti il possesso della personalità giuridica, l’atto costitutivo e lo statuto, la relazione sull’attività svolta negli ultimi 5 anni, il programma di attività per il triennio, corredata degli ultimi 3 bilanci e del bilancio preventivo dell’anno in corso, la composizione delle cariche sociali. Le istituzioni che chiedono il rinnovo dell’inserimento in tabella devono inviare una sommaria descrizione dell’attività di ricerca, dei servizi e della promozione culturale svolta nell’ultimo triennio, nonché l’ultimo bilancio consuntivo.

Le domande devono essere “spedite” entro il 30 maggio dell’ultimo anno di vigenza della tabella. Non sono prese in considerazione domande “pervenute” oltre la data indicata o con documentazione incompleta.

 

L’art. 3 della L. 534/1996 ha, poi, stabilito che, ai fini della determinazione del contributo, si deve tenere conto prioritariamente:

§    della consistenza del patrimonio librario storico e della crescita di quello corrente, valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

§    della consistenza e dell’arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico;

§    dello svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

 

L’art. 4 ha attribuito al MIBAC funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull’attività svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest’ultimo caso, l’art. 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattività, l’istituzione è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Ai sensi dell’art. 6, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.

Come già detto, le somme sono stanziate sul cap. 3671 dello stato di previsione del MIBACT (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10. Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria), la cui dotazione annuale è quantificata nella tab. C della L. di stabilità.

 

Da ultimo, il 9 maggio 2012 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

Al riguardo si ricorda che, fini della valutazione delle richieste pervenute per l’inclusione nella tabella triennale 2012-2014, per la prima volta la Commissione incaricata della stessa valutazione ha predisposto una griglia di indicatori di valutazione, individuando sei macrofattori, disaggregati in sottovoci. A ciascun macrosettore è stato assegnato un punteggio da un minimo di 0 a un massimo di 30 punti, per un totale complessivo di 100 punti.

Nelle condizioni espresse, la VII Commissione ha invitato il Governo a prevedere una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici, in termini sia di destinatari, sia di entità del sostegno stesso, nonché ad assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti.

La tabella triennale 2012-2014 è stata approvata con DM 31 agosto 2012 (GU 23 ottobre 2012, n. 248) e include i seguenti 103 enti:

- Centro di Cultura e Storia Amalfitana - Amalfi

- Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - Bologna

- Fondazione Federico Zeri - Bologna

- Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna Onlus - Bologna

- Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - Bologna

- Istituto Internazionale di Studi Liguri - Bordighera

- Fondazione Biblioteca Luigi Micheletti - Brescia

- Centro Camuno di Studi Preistorici – Capo di Ponte (BS)

- Fondazione Giuseppe Di Vagno – Conversano (BA)

- Accademia Etrusca di Cortona

- Accademia della Crusca - Firenze

- Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria - Firenze

- Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi - Firenze

- Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus - Firenze

- Fondazione Ezio Franceschini Onlus - Firenze

- Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Firenze

- Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux - Firenze

- Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria - Firenze

- Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici - Firenze

- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento - Firenze

- Museo Galileo Istituto e Museo di Storia della Scienza - Firenze

- Istituto Alcide Cervi - Gattatico (RE)

- Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" Onlus -Gorizia

- Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) Onlus - Impruneta (FI)

- Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (MI)

- Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus (MI)

- Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC - Onlus (MI)

- Fondazione Centro Nazionale Studi Manzoniani (MI)

- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (MI)

- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (MI)

- Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia - INMSLI (MI)

- Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica - I.S.A.P. (MI)

- Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena

- Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (NA)

- Fondazione Biblioteca Benedetto Croce (NA)

- Istituto Italiano di Studi Storici (NA)

- Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (NA)

- Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Napoli

- Istituto Nazionale Tostiano di Ortona (CH)

- Fondazione "Centro Studi Filosofici di Gallarate" (Padova)

- Centro Internazionale di Etnostoria (Palermo)

- Istituto Nazionale di Studi Verdiani (Parma)

- Ente Olivieri Biblioteca e Musei Oliveriani (Pesaro)

- Fondazione Gioacchino Rossini (Pesaro)

- Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Pescia)

- Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus (Pieve S. Stefano - Toscana)

- Fondazione Guglielmo Marconi (Pontecchio Marconi-Emilia Romagna)

- Centro di Studi sul Classicismo (Prato)

- Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" (Prato)

- Fondazione Museo del Tessuto di Prato

- Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Onlus (Ravello –Campania)

- Fondazione Casa di Oriani (Ravenna)

- Centro Nazionale di Studi Leopardiani (Recanati)

- Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - Roma

- Accademia Nazionale di San Luca - Roma

- Associazione Italiana Biblioteche - Roma

- Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - Roma

- Centro "Pio Rajna – Centro di Studi per la Ricerca Letteraria, Linguistica e Filologica” - Roma

- Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma

- Fondazione Adriano Olivetti - Roma

- Fondazione Alcide De Gasperi - Roma

- Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico - Roma

- Fondazione Bettino Craxi - Roma

- Fondazione Giacomo Brodolini - Roma

- Fondazione Giulio Pastore - Roma

- Fondazione Istituto Gramsci Onlus - Roma

- Fondazione Istituto per la Storia dell'Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia "Paolo VI" - Roma

- Fondazione Lelio e Lisli Basso Issocco - Roma

- Fondazione Liberal - Roma

- Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus - Roma

- Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia Onlus – Roma

- Fondazione Ugo La Malfa - Roma

- Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice - Roma

- Giunta Centrale per gli Studi storici e Deputazioni di Storia patria - Roma

- Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo - Roma

- Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma

- Istituto Luigi Sturzo - Roma

- Istituto Nazionale di Architettura - Roma

- Istituto Nazionale di Studi Romani Onlus - Roma

- Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Roma

- Istituto Storico Italiano per il Medio Evo - Roma

- Società Dante Alighieri - Roma

- Società Geografica Italiana Onlus - Roma

- CIRIEC – Centro Italiano di Ricerche e d'Informazione sull'Economia Pubblica, Sociale e Cooperativa – Sesto San Giovanni (MI)

- Fondazione Accademia Musicale Chigiana Onlus - Siena

- Centro Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa (VB)

- Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia (TA)

- Accademia delle Scienze di Torino

- Centro Studi Piero Gobetti -TO

- Fondazione Carlo Donat Cattin – TO

- Fondazione Luigi Einaudi –TO

- Fondazione Rosselli -TO

- Museo Nazionale del Risorgimento Italiano -TO

- Società Filologica Friulana - Udine

- Ateneo Veneto - VE

- Fondazione Giorgio Cini Onlus - VE

- Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus -VE

- Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di Cultura Musicale Superiore Onlus - VE

- Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti -VE

- Società Letteraria di Verona Gabinetto di Lettura - Verona

- Accademia Olimpica -Vicenza

- Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" - Vicenza

- Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara - Vicenza

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 404 del 23 aprile 2012.

 

Sul sito del MIBACT è riportata la tabella che riporta le risorse attribuite a ciascuno degli enti negli anni 2012 e 2013.

 

Può essere utile, al riguardo, ricordare che l’art. 4, co. 4-quater, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha disposto l’incremento di 1,3 milioni di euro – da 90 a 91,3 milioni di euro – per il 2013 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio[15], riservando tale importo alle istituzioni culturali comprese nella Tabella di cui all'art. 1 della L. 534/1996.

I fondi sono stati ripartiti con decreto ministeriale 8 novembre 2013.

Contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 7 della L. 534/1996)

L’art. 7 della L. 534/1996 prevede che il Ministro può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”.

Sulla pagina dedicata del sito del Mibact è, peraltro, indicato che, “per mancanza di fondi, dall’esercizio 2006 non è stato più possibile erogare contributi ai sensi del suddetto articolo”.

Contributi annuali agli enti non inseriti nella tabella triennale (art. 8 della L. 534/1996)

L’art. 8 della L. 534/1996 autorizza il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella medesima tabella, in possesso di alcuni requisiti minimi. In particolare, gli enti devono:

§      svolgere la loro attività da almeno un triennio e sulla base di una programmazione triennale;

§      prestare rilevanti servizi in campo culturale;

§      promuovere e svolgere attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico.

Le modalità di presentazione delle domande per i contributi annuali erogati ai sensi dell'art. 8 sono indicate nella Circolare 27 Dicembre 2012, n. 107 (G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2013), che ha sostituito l’art. 4 della circolare 4 febbraio 2002, n. 16.

Con particolare riguardo ai criteri di assegnazione del contributo, l’art. 5 della circolare prevede che la Commissione incaricata della valutazione propone l’attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

a)    ampiezza e tipologia dei servizi offerti con particolare attenzione all’attività di promozione, divulgazione e valorizzazione;

b)    riconosciuto valore scientifico dell’attività pubblicistica svolta con carattere di continuità;

c)    partecipazione a progetti di ricerca con altri enti ed istituti, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi di proprie e idonee attrezzature e di una sede adeguata agli scopi istituzionali.

A decorrere dal 2014, la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di contributo è fissata al 31 gennaio di ogni anno.

 

In base al piano di ripartizione per l’anno 2013 i contributi annuali sono stati concessi ai seguenti 93 beneficiari:

- Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus - Ascea

- Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia – Bari

- Ateneo di Scienze Lettere e Arti – Bergamo

- Società Speleologica Italiana - Bologna

- Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda - Cesano Maderno

- Accademia dei Georgofili - Firenze

- Accademia delle Arti del Disegno - Firenze

- Fondazione Ansaldo - Genova

- Associazione Archivio Storico Olivetti - Ivrea

- Fondazione Ugo da Como - Lonato

- Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti - Mantova

- Accademia Italiana della Cucina - Milano

- Accademia Galileana di Scienze Lettere ed Arti - Padova

- Istituto Domus Mazziniana - Pisa

- Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia - Roma

- Fondazione Di Vittorio - Roma

- Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci-Onlus - Torino

- Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia - Torino

- Accademia Raffaello – Urbino

- Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa - Onlus - Vicenza

- Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze - Arezzo

- Accademia Filarmonica di Bologna - Bologna

- Unione Matematica Italiana - Bologna

- Fondazione Famiglia Legler - Brembate di Sopra

- Centro Caprense Ignazio Cerio - Capri

- Fondazione Bassani - Codigoro

- Fondazione Università Internazionale dell'Arte-U.I.A. - Firenze

- Fondazione "Il Bisonte – per lo studio dell'arte grafica" - Firenze

- Il Giardino di Archimede - Un Museo per la Matematica – Firenze

- Fondazione Casa Buonarroti - Firenze

- Associazione Festival della Scienza - Genova

- Fondazione Mario Novaro - Genova

- Fondazione Tito Balestra - Longiano

- Associazione "Giovanni Secco Suardo" - Lurano

- Fondazione Memoria della Deportazione - Milano

- Accademia Pontaniana - Napoli

- Centro Studi per la stagione dei movimenti - Parma

- Museo Bodoniano - Parma

- Fondazione Nazionale Studi Tonioliani - Pisa

- Istituto di Studi Storici Postali - Prato

- Centro Ricerche Musicali - Roma

- Istituto Italiano di Numismatica - Roma

- Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Roma

- Fondazione Scelsi - Roma

- Istituto Italiano per la Storia Antica - Roma

- Museo Storico della Liberazione di Roma - Roma

- Società Italiana di Statistica - Roma

- Istituto Storico Italiano per l'Età' Moderna e Contemporanea - Roma

- Associazione Archivio del Lavoro  -  Sesto San Giovanni

- Istituto Biblia - Settimello

- Istituto di Studi Teologici e Storico - Sociali - Terni

- Accademia Nazionale di Agricoltura - Torino

- Fondazione Tancredi di Barolo - Musli - Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia - Torino

- Società di Studi Valdesi - Torre Pellice

- Accademia Properziana del Subasio - Assisi

- Fondazione Giovanni Goria - Asti

- Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna

- Assoc.cult."Il Saggiatore Musicale" - Bologna

- Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte - Conversano 

- Accademia delle Scienze - Ferrara

- Fondazione Horne - Firenze

- A.N.M.S. Ass.Naz. dei Musei Scient.Orti Botan.Giard.Zoolog. ed Acquari – Firenze

- Musica Ricercata - Firenze

- Accademia Ligure di Scienze e Lettere - Genova

- Società Entomologica Italiana - Genova

- Fondazione Federico II Hohenstaufen - Jesi

- Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno - Livorno

- Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini" - Marradi

- Fondazione Southeritage - Matera

- Accademia di Studi italo-tedeschi - Merano

- Fond. Russia Cristiana - Milano

- Politeia-Centro per la Ricerca e la Formaz. in politica e Etica - Milano 

- Centro Interuniversitario Sul Viaggio In Italia - Moncalieri

- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale - Napoli

- Istituto Domus Galilaeana - Pisa

- Fondazione Architetti Reggio Emilia - Reggio Emilia

- Fondazione Centro di iniziativa Giuridica Piero Calamandrei - Roma

- Società Geologica Italiana - Roma

- Associazione per l’'Economia della Cultura - Roma

- Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli - Roma

- Fondazione Maitreya - Istituto di Cultura Buddhista - Roma

- Unione Accademica Nazionale - Roma

- Accademia Lancisiana - Roma

- Associazione Cult.Sala 1 - Roma

- Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte - Roma

- Fondazione Zevi - Roma

- Società Psicoanalitica Italiana - Roma

- Fondazione Pietro Nenni - Roma

- I.C.S. - International Communication Society - Roma 

- Fondazione Piero Della Francesca - Sansepolcro

- Accademia Senese degli Intronati - Siena

- Fondazione Carlo e Marise Bo - Urbino

- Società Europea di Cultura - S.E.C. - Venezia

La revisione prevista dalla L. 147/2013

Con riferimento all’indirizzo espresso dalla VII Commissione in sede di parere sullo schema di tabella 2012-2014, è intervenuto, di recente, l’art. 1, co. da 382 a 383, nonché 385, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha previsto l’adozione, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’obiettivo è quello di razionalizzare la normativa recata dalla L. 534/1996, principalmente al fine di indirizzare i contributi verso le istituzioni di rilievo nazionale.

Le norme generali regolatrici della materia alle quali occorre attenersi nell’emanazione del regolamento si riferiscono, fra l’altro, a:

§       trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento e definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi;

§       individuazione dei requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi.

La disposizione ne cita alcuni, non escludendo, in base alla formulazione utilizzata, che il regolamento ne possa individuare altri.

Fra quelli citati, alcuni sono analoghi a quelli previsti dall’art. 2 della L. 534/1996[16].

Inoltre, sono citati i seguenti, nuovi, requisiti:

         rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta;

         svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale, elaborati anche in collaborazione fra più istituti culturali;

         capacità di attrazione di capitali privati.

§       razionalizzazione del sistema di contribuzione statale e programmazione delle risorse statali anche tenendo conto dei contributi erogati dal MIBACT in base a disposizioni legislative[17].

Al riguardo si ricorda - con esclusivo riferimento, a titolo di esempio, ad enti inclusi nella Tabella triennale 2012-2014 - che:

-        l’art. 1 della L. 155/2009 ha riconosciuto alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 300.000 euro; a sua volta, l’art. 1, co. 300, della L. 147/2012 ha previsto l’attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore del CDEC, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d’Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell’ebraismo e della Shoah e per altre strutture museali[18];

-        gli artt. 1 e 2 della L. 169/2011 hanno disposto, a decorrere dal 2012, un contributo annuo di 600.000 euro alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), di 450.000 euro alla Fondazione Ezio Franceschini, di 500.000 euro a favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo[19];

-        l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca[20];

-        l’art. 5-bis del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto la concessione di un contributo annuale di 500.000 euro, dal 2013 al 2015, al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna[21];

-        a titolo di completezza si ricorda, altresì, che l’art. 1, co. 43, della L. 147/2013 ha disposto che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il CIPE, in sede di riparto delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse, entro il limite m massimo di 2 milioni di euro, all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno;

§       orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni con i contributi erogati da regioni ed enti locali.

Per questa parte è stata ripresa una previsione già presente nel disegno di legge governativo della XVI legislatura A.S. 2324;

§       previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sottoposta a revisione triennale.

Si conferma, dunque, l’elaborazione di una tabella triennale degli istituti culturali ammessi al beneficio. Rispetto a quanto dispone l’art. 1 della L. 534/1996, non è però prevista l’acquisizione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico[22];

§       individuazione di forme di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni ammesse al contributo, attuate dal MIBACT, di concerto con il MEF;

§       previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l’utenza.

 

Non vi è più alcun riferimento ai contributi straordinari e ai contributi annuali di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 8 della L. 534/1996.

Al contempo, è prevista l’elaborazione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento, le eventuali richieste di contributi statali ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996.

 

 


La legge 1 dicembre1997, n. 420
Istituzione e finanziamento di comitati nazionali
ed edizioni nazionali

La legge 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

A questo fine, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, MIBACT), della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito di deliberare:

§      sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso (art. 2, co. 2)[23];

§      sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche (art. 3, co. 2)[24].

La legge citata ha quantificato l’onere necessario in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. In seguito, con l’art. 6, co. 1, della L. 237/1999, è stato autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (6.713.940 euro) a decorrere dal 2000.

Per quanto attiene la procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la L.420/1997 prevede che l’emanazione dell’elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni (art. 2, co. 2)[25].

Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006 (G.U. 117 del 22 maggio 2006).

Per l’istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede, all’art. 2, che i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante:

-      obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione;

-      indicazione delle risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;

-      bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

-      elenco di istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni;

-      documentazione bibliografica recente e adeguata sul personaggio o sul tema proposto;

-      proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).

Specifica, inoltre, che saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.

Con riguardo ai tempi, la circolare precisa che le domande devono essere presentate l’anno precedente rispetto alla data della ricorrenza ed all’inizio delle celebrazioni o manifestazioni da realizzare[26]. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dalla istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – fino ad un massimo di due anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Prevede, infine, che entro il 31 gennaio i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e che, per ogni comitato, il Ministero nomina un revisore dei conti.

Per l’istituzione di edizioni nazionali, l’art. 3 della circolare stabilisce che i richiedenti devono inviare una relazione contenente:

-      piano generale dell’edizione nazionale, con l’indicazione dell’articolazione interna dell’edizione e del numero complessivo di volumi previsto;

-      motivazione scientifica della proposta, in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;

-      risorse finanziarie complessivamente necessarie;

-      elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, con le relative adesioni;

-      durata della edizione nazionale[27].

Per quanto concerne le domande di contributi, l’art. 4 della circolare prevede, anzitutto, che sono ammesse al contributo le edizioni nazionali già esistenti alla data della sua emanazione.

Stabilisce, inoltre, che le istanze di contributo devono essere corredate, tra l’altro:

-      dal programma annuale dei lavori che si intende svolgere con il contributo richiesto;

-      da una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente;

-      dal bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;

-      dal conto consuntivo relativo all’anno precedente redatto in forma analitica e dettagliata;

-      dell’elenco dei volumi pubblicati nell’anno precedente e di quelli in corso di stampa.

 

Le somme sono allocate sul cap. 3631/pg. 2 (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10. Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria) dello stato di previsione del MIBACT.

 

I comitati nazionali nel tempo istituiti sono visionabili sul sito del Ministero, alla pagina http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/comitati/viscomitati/.

Da quanto si evince dal medesimo sito, le edizioni nazionali attualmente operanti sono 77.

L’ultimo anno nel quale si è proceduto alla istituzione di un comitato nazionale ai sensi della L. 420/1997 è stato il 2010 (Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour)[28].

Per il 2011, lo schema di decreto presentato (Atto n. 362) è stato poi ritirato dal Governo.

Per gli anni successivi, non è pervenuto alle Camere alcuno schema.

 

Al contempo, peraltro, alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto.

In particolare, durante la XVI legislatura, è stata approvata la L. 206/2012 che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni.

Nella legislatura in corso, con D.P.C.M. 21 dicembre 2013 è stato istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA)[29].

Inoltre, il 27 marzo 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha reso noto che è stato firmato il decreto che istituisce il comitato per le celebrazioni del 30° anniversario della scomparsa di Eduardo de Filippo.

Infine, sempre il 27 marzo 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato un provvedimento che prevede l’istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015 (A.S. 1194).

Per il 2014, in relazione alla disponibilità di fondi sul cap. 3631/pg. 2 (sul quale, in base al Decreto 106303 del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016, sono presenti € 223.491), il Mibact aveva comunicato la possibilità di presentare domanda per l’istituzione di nuovi comitati ed edizioni nazionali entro il termine previsto del 31 marzo.

 


Il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204
e il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213

In materia di programmazione degli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, si ricorda preliminarmente che il d.lgs. 204/1998 ha stabilito, all'art. 1, che il Governo, nel Documento di economia e finanza (DEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

Da ultimo, la nota metodologica del Documento di economia e finanza (DEF) 2013 sottolinea che i conti tendenziali degli enti di ricerca sono stati elaborati sulla base, tra l'altro, della crescita effettiva del fabbisogno realizzato nel corso degli anni precedenti dai principali enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e INGV), soggetti alla "regola del fabbisogno"[30].

Nel Programma nazionale di riforma 2013, che costituisce la Parte III del DEF, si ricorda che, in relazione all'obiettivo di raggiungere un livello di investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo (R&S) pari al 3% del PIL, posto dalla Strategia Europa 2020, l'Italia si è posta l'obiettivo di raggiungere, nel 2020, un livello di spesa pari all'1,53%, partendo da un livello corrente (2010) pari all'1,26%.

Al riguardo, lo stesso Programma nazionale di riforma evidenzia che i dati di previsione per il 2011 elaborati dall'ISTAT indicano una crescita contenuta della spesa per R&S a valori correnti (+0,7%, rispetto al +2,2% registrato fra il 2010 e il 2009), dovuta all'aumento della spesa nelle imprese (+1,1%) e nelle istituzioni pubbliche (+0,9%). Se, invece, si considera la stessa spesa in termini reali, nel 2011 è prevista una riduzione dello 0,6%, rispetto ad un aumento medio annuo dello 0,8% nel periodo 2007-2010. Nel confronto europeo (su dati ancora provvisori del 2011), l'Italia si colloca, con la sua spesa in R&S, al 18° posto, con un gap di 0,8 punti percentuali rispetto alla media UE.

 

Il medesimo art. 1 dispone, inoltre, che, sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi (risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali) è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.

Il 31 gennaio 2014 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha presentato al Consiglio dei Ministri il nuovo Programma nazionale per la ricerca, di durata settennale (2014-2020) per allinearsi con il Programma Quadro europeo Horizon 2020. Sul sito del MIUR è attualmente disponibile il Programma con aggiornamento al 21 febbraio 2014.

L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM)[31], fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, finanziato dal MIUR e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna[32].

Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge (ora) di stabilità[33] ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente[34].

 

La prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. Sin da tale riparto, nell’assegnazione sono stati inclusi, in assenza di esplicita previsione normativa, il Centro studi per l'alto medioevo e l'Istituto italiano di studi germanici.

Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, prima ricompresa nel CNR, ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso) e del Museo storico della fisica[35].

Dal 2002 sono compresi nel Fondo, ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L. 370/1999, i contributi all'INFN e all'INFM (poi confluito, come già detto, nel CNR).

Dal 2004, l'ammontare del Fondo comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all'Istituto nazionale di astrofisica - INAF e, in misura minore, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV) precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle Commissioni parlamentari nei pareri relativi al riparto per il 2003.

 

Successivamente, nell’ambito dell’intervento di riordino degli enti di ricerca, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 aveva stabilito che la ripartizione del Fondo doveva essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs.), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR.

L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

Il medesimo art. 4 aveva stabilito, altresì, che, a decorrere dal 2011, una quota del Fondo non inferiore al 7%, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura non regolamentare.

Da ultimo, l'art. 23, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), novellando l'intero art. 4 del d.lgs. 213/2009, ha disposto che:

Ø    la ripartizione del Fondo ordinario è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché considerando la specifica missione dell’ente.

Inoltre, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti;

Ø    ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) si fa riferimento (solo) per la ripartizione della quota premiale. Quest’ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha , infine, confermato che i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

E’ utile, peraltro, ricordare che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.

 

Le risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca sono allocate sul cap. 7236 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base) dello stato di previsione del MIUR.

 

Da ultimo, il 29 maggio 2013 la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizione e osservazioni sullo schema di riparto del FOE per il 2013 (Atto n. 5).

In particolare, con la condizione è stato richiesto al Governo di riportare dall’8% al 7% la quota di finanziamento premiale, al fine di recuperare risorse per il finanziamento ordinario degli enti.

 

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 6/0 del 15 maggio 2013.

 

Il riparto del FOE per il 2013, approvato con DM n. 591 del 2 luglio 2013, ha recepito la condizione formulata dalla VII Commissione e ha concesso finanziamenti ai seguenti 12 enti vigilati dal MIUR:

§      Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

§      Agenzia spaziale italiana (ASI)

§      Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

§      Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

§      Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

§      Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)

§      Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)

§      Stazione zoologica “A. Dohrn”

§      Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

§      Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” (INDAM)

§      Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”

§      Istituto italiano di studi germanici

A valere sul medesimo Fondo, inoltre, sono state assegnate risorse, fra l’altro, alla Società Elettra Sincrotrone Trieste[36], all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE) e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)[37], nonché all’ANVUR[38].

Per quanto concerne il riparto della quota premiale per il 2013, al momento le Camere stanno esaminando lo schema n. 85 (si veda il dossier del Servizio Studi n. 89 del 21 marzo 2014).

 

 


La legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6

La L. 113/1991 - come modificata dalla L. 6/2000 - ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, MIUR) l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica - intesa come "cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate"- e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

Le iniziative affidate al Ministro riguardano:

§      la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni già impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica, nonché l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche;

§      la promozione della ricognizione delle testimonianze storiche, dei documenti e delle risorse bibliografiche inerenti le scienze e le tecniche presenti nel Paese;

§      l'incentivo delle attività di formazione necessaria per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche, anche in collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

§      lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza;

§      la promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative editoriali ed espositive;

§      la promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, sono considerati obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti botanici e musei scientifici delle università.

 

Per la realizzazione delle finalità indicate, la legge prevede tre strumenti di intervento. Si tratta di:

§      finanziamento ordinario destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti (v. infra), previo inserimento, a domanda, in una tabella triennale emanata dal Ministro, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) appositamente costituito e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (art. 1, co. 3).

L'assegnazione annuale del contributo di cui alla tabella triennale avviene con decreto ministeriale da emanare, sentito il CTS, entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione, da parte degli enti, di una relazione che indichi le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso;

§      contributi annuali per attività coerenti con le finalità della stessa legge, da erogare sulla base dell'emanazione di un bando (art. 2-ter);

§      promozione e stipula, da parte del Ministro, di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati: in particolare, è previsto il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali per iniziative afferenti anche le competenze di quest'ultimo (art. 1, co. 4 e 5).

 

Per accedere al finanziamento triennale sono richiesti i seguenti requisiti:

-        possesso della personalità giuridica;

-        entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile;

-        attività prodotte;

-        utenza raggiunta;

-        qualità dell'offerta didattica e comunicativa;

-        capacità di programmazione pluriennale;

-        partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.

La legge prevede, inoltre, che saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.

 

L'impegno finanziario annuo è stato previsto, a decorrere dal 1999, in 20 mld di lire (pari ad € 10,3 mln), di cui almeno il 60% è riservato annualmente al finanziamento ordinario di enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi.

Le risorse sono allocate sul cap. 7230/pg. 5 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base) dello stato di previsione del MIUR.

 

La legge prevede, infine, che sulle iniziative realizzate il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella triennale (art. 1, co. 6).

 

 

Da ultimo, il 29 maggio 2013 la VII Commissione ha approvato un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di DM recante la tabella triennale 2012-2014 (Atto n. 4). Quest’ultimo indicava, per la prima volta, il punteggio conseguito da ogni ente in sede di valutazione e il costo giudicato coerente con le finalità dalla legge. Infatti, il D.D. 26 giugno 2012, n. 369 (pubblicato nella GU n. 168 del 20 luglio 2012), con il quale era stata attivata la procedura per la selezione degli enti, aveva definito per la prima volta regole e modalità per la concessione dei finanziamenti per tutti gli strumenti previsti dalla L. 6/2000 (più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi n. 4/0 del 15 maggio 2013).

 

In particolare, la Commissione ha condizionato il parere favorevole alla rapida trasmissione alle Camere delle relazioni riferite ai trienni 2006-2008, 2009-2011 e ha invitato il Governo, per il futuro, a rendere noti preventivamente i criteri in base ai quali i contributi saranno attribuiti.

 

Con riferimento alle relazioni governative, si ricorda che in data 5 aprile 2006 il Ministero ha trasmesso alle Camere le Relazioni relative ai trienni 2000-2002 (Atto n. 837) e 2003-2005 (Atto n. 838); l'annuncio della trasmissione è stato dato al Senato nella seduta del 28 aprile 2006. Ad oggi non sono ancora pervenute le relazioni riferite ai trienni 2006-2008 e 2009-2011.

 

La tabella per il triennio 2012-2014 è stata approvata con DM 4 giugno 2013, n. 430.

Essa include i seguenti 20 soggetti:

§       Museo Galileo

§       Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

§       Fondazione Idis - Città della Scienza

§       Laboratorio dell'Immaginario Scientifico

§       Accademia delle Scienze di Torino

§       Museo dei Bambini SCS Onlus

§       Società Italiana per il Progresso delle Scienze

§       Accademia Nazionale dei Lincei[39]

§       Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL

§       Associazione Apriticielo

§       Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti"

§       Fondazione POST-Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia

§       Fondazione Galileo Galilei

§       Museo Nazionale dell'Antartide Università degli Studi di Genova

§       Fondazione Guglielmo Marconi

§       Cittadella Mediterranea della Scienza S.C.a.R.L

§       Fondazione Biblioteca Archivio "Luigi Micheletti"

§       Fondazione Adriano Buzzati-Traverso

§       Fondazione Villa del Balì

§       Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia

 


La legge 30 aprile 1985, n. 163 e il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (L. 112/2013)

Al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, la L. 163/1985 ha istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero del turismo e dello spettacolo (ora, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che attualmente costituisce il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.

Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero.

 

L’importo complessivo del Fondo è stabilito annualmente in Tabella C della legge di stabilità ed è allocato in differenti capitoli, sia di parte corrente che di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo).

Si tratta di: cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 – Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.

Per l’anno 2014 gli stanziamenti complessivi del Fondo – quali risultanti dal Decreto 106303 del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 – ammontano a 406,2 milioni di euro.

 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 163/1985, il FUS è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all’1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Attualmente, i criteri per l’assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

Si è addivenuti a tale procedura dopo la riforma del titolo V della Costituzione, a seguito del quale l’art. 117 Cost. affida alla competenza legislativa concorrente la promozione e l’organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005)[40].

 

Da ultimo, il DM 8 febbraio 2013, recante il riparto del FUS per il 2013, ha stabilito l’assegnazione delle seguenti quote:

a) Fondazioni liriche: 47,00%

b) Attività musicali: 14,10%

c) Attività di danza: 2,64%

d) Attività teatrali di prosa: 16,04%

e) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,40%

f) Attività cinematografiche: 18,59%

Quote residue sono destinate all’Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.

 

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento a ciascun settore sono stati definiti – da ultimo – con i provvedimenti di seguito indicati: DM 8 novembre 2007 (Danza); DM 9 novembre 2007 (Attività musicali); DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali); DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante)[41].

Con riguardo ai criteri per l’attribuzione dei contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla disciplina già fissata con DM 29 ottobre 2007, è intervenuto, di recente, il D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in parte rilegificando la materia.

Nello specifico, l’art. 11, co. 20 e 21, del D.L. 91/2013 ha dettato nuovi criteri per l’attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS spettante.

In particolare, è stato disposto che:

§       il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

§       il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

§       il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

La disciplina deve essere completata con l’emanazione di un decreto ministeriale – che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – che, al momento, non risulta intervenuto.

Il co. 20-bis del medesimo art. 11 ha, inoltre, previsto che, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è riservata a quelle che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

In fase attuativa, occorrerà, peraltro, verificare come si coordina tale previsione con le percentuali di ripartizione dei contributi sopra indicate (la cui somma equivale già al 100% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche).

 

Infine, in materia di criteri e modalità di riparto dei contributi allo spettacolo dal vivo, l’art. 9 del medesimo D.L. 91/2013 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata, per la rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, che avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Al momento, il decreto - che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – non risulta intervenuto.

 

Con riferimento alle fondazioni liriche, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con Decreto direttoriale 1 luglio 2013.

Per quanto riguarda le attività musicali, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano la Fondazione “La Biennale di Venezia”, nonché ulteriori categorie (ad es., istituzioni concertistico-orchestrali), con riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[42].

Relativamente alle attività teatrali, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con altro Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari  figurano la Fondazione

“La Biennale di Venezia”, la Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico”, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, nonché ulteriori categorie (ad es., i Teatri stabili ad iniziativa privata), con riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[43].

Con riguardo alle attività di danza, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con ulteriore Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano la Fondazione “La Biennale di Venezia”, l’Accademia Nazionale di Danza, la Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza, nonché ulteriori categorie (ad es., Compagnie di danza), con riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[44].

Per quanto riguarda le attività circensi e di spettacolo viaggiante, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con altro Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano diverse categorie (ad es., Attività circense in Italia), con riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[45].

Relativamente alle attività cinematografiche, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con Decreto direttoriale 28 agosto 2013. Fra i beneficiari figurano l’Istituto Luce Cinecittà Srl, il Centro sperimentale di cinematografia, la Fondazione “La Biennale di Venezia”, nonché ulteriori categorie (ad es., Contributi ai cinema d’essai), con riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale, non sono specificate.

 

Per ulteriori approfondimenti, si veda la Relazione dell’Osservatorio dello Spettacolo sull’utilizzazione del FUS 2013.

 



[1]     In tale ultimo caso, ci si limiterà agli ambiti di competenza alla VII Commissione escludendo, dunque, il settore del turismo, materia trasferita al MIBAC ai sensi dell’art. 1 della L. 71/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. 43/2013.

[2]     Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRE), istituiti e finanziati ai sensi del DPR 419/1974, sono stati soppressi contestualmente all’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), alla quale sono stati assegnati i relativi contributi. La loro soppressione è stata confermata dall’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che ha soppresso l’ANSAS e ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a decorrere dal 1° settembre 2012.

Dal 2013, dunque, risulta destinatario dei contributi l’INDIRE.

[3]     L’Ente per le scuole materne della Sardegna, istituito con L. 901/1942, e finanziato ai sensi del DPR 668/1977, è stato soppresso dal 1° giugno 1998 con L. 353/1998.

[4]     In particolare:

- la disciplina di finanziamento degli interventi tesi a favorire la diffusione della cultura scientifica è stata successivamente modificata dalla L. 6/2000;

- i contributi agli enti di ricerca sono ora erogati nell’ambito del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui ai d.lgs. 204/1998 e 213/2009;

- i contributi alle università sono ora erogati nell’ambito del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1983. In materia, si veda l’approfondimento web, curato dal Servizio Studi;

- il R.D 2031/1937 è stato abrogato dall’art. 24, D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

[5]     Per completezza, si evidenzia, tuttavia, che alcuni dei contributi accorpati dalla L. 549/1995 nel tempo sono venuti meno, essendo state abrogate le relative autorizzazioni di spesa: ad es., l’art. 24 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha abrogato la L. 231/1995, la L. 1520/1960 e la L. 193/1991, mentre il d.lgs. 212/2010 ha abrogato la L. 964/1965.

[6]     Come già ricordato, il contributo in questione era peraltro già stato unificato ad altri in base alla L. 549/1995.

[7]     D.L. 181/2006 (L. 233/2006).

[8]     Art. 1 del D.L. 85/2008 (L. 121/2008).

[9]     Il bando per la tabella triennale 2011-2013, emanato con Decreto Direttoriale 25 ottobre 2010 (G.U. 10 novembre 2010, n. 263) – come pure quello relativo al triennio 2008-2010, emanato con Decreto Direttoriale 29 aprile 2008 (G.U. 9 maggio 2008, n. 108) – precisava che, in caso di riduzione annuale dello stanziamento, esso sarebbe stato ridotto in proporzione (art. 4).

[10]    Al riguardo, il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 27 gennaio 2011, allegato allo schema n. 460, ricordava che il MEF, con nota del 5 dicembre 2007, aveva confermato che il finanziamento previsto dalla L. 293/2003 a favore dell’Istituto S. Pio V gravava sullo stanziamento del cap. 1679. Al riguardo si evidenziava, infatti, che, mentre per gli anni 2003 e 2004 il MEF aveva apportato le occorrenti variazioni di bilancio, per il 2005 e 2006 l’erogazione della somma dovuta all’Istituto S. Pio V era avvenuta mediante imputazione al cap. 1679. In occasione del riparto per il 2007 il MIUR, ritenendo che il finanziamento avesse natura aggiuntiva, aveva avanzato una richiesta al MEF, invitandolo a disporre le conseguenti variazioni di bilancio. Il MEF aveva comunicato quanto indicato.

[11]    Contributo soppresso dall’art. 15 della L. 264/2002.

[12]    La relazione illustrativa dello schema evidenziava che il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti in esso inclusi anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, e sottolineava che, pertanto, si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse "ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali".

[13]    In precedenza la materia era regolata dalla L. 123/1980, i cui articoli 1, 2, 3 e 6 - specificamente riferiti all’argomento - sono stati abrogati dall’art. 11 della L. 534/1996.

[14]    Circolari 20 novembre 1996, n. 139 e 23 aprile 1999, n. 97.

[15]    Di cui all’art. 13, co. 3-quater, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

[16]    Personalità giuridica, assenza di fine di lucro, possesso di un consistente patrimonio culturale pubblicamente fruibile, erogazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale, svolgimento di un’attività continuativa da almeno 5 anni, disponibilità di sede e attrezzature idonee.

[17]    Si ricorda, peraltro, che nella seduta del 20 dicembre 2013, durante l’esame alla Camera del disegno di legge di stabilità, il Governo ha accettato alcuni ordini del giorno volti ad evitare che i contributi da erogare sulla base delle nuove regole siano “esclusivi”: in particolare, l’ordine del giorno 9/1865-A/140 ha impegnato il Governo a far salva la possibilità che gli istituti culturali destinatari del contributo statale ricevano anche eventuali contributi relativi allo svolgimento di attività di specifico interesse locale, mentre l’ordine del giorno 9/1865-A/139 ha impegnato il Governo a confermare il carattere non esclusivo dei contributi disposti nell'ambito del sostegno statale alle istituzioni culturali.

[18]    Le risorse sono allocate sul cap. 3633 dello stato di previsione del MIBACT.

[19]    Le risorse sono allocate sui capp. 3636 e 3637 dello stato di previsione del MIBACT.

[20]    Le risorse sono state appostate sul cap. 3635 dello stato di previsione del MIBACT.

[21]    Le risorse sono allocate sul cap. 3638 dello stato di previsione del MIBACT.

[22]    Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) reca disposizioni finalizzate a consentire l’operatività, presso il MIBACT, fra gli altri, di organismi collegiali con competenze tecniche che hanno cessato di operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. “spending review”, quali i 7 Comitati tecnico-scientifici di cui all’art. 14 del D.P.R. 233/2007.

[23]    Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato (art. 2, co. 1).

[24]    Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi (art. 3, co. 1).

[25]    Tale parere non è previsto per le edizioni nazionali. Tuttavia, il Ministro ha informato sempre le Commissioni anche delle scelte relative alle edizioni nazionali.

[26]    Le richieste redatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della circolare n. 84 del 2006 devono essere spedite entro e non oltre il 31 marzo, a mezzo plico raccomandato (art. 5).

[27]    Si ricorda che, a differenza dei comitati nazionali, che operano in genere in un arco di tempo triennale, le edizioni nazionali hanno tempi di realizzazione più lunghi, trattandosi di imprese editoriali che prevedono la pubblicazione dell’opera omnia di un autore.

[28]    Per il 2010, alle Camere era stato trasmesso lo schema di DM (Atto n. 202) che, per quanto qui interessa, recava la ripartizione di € 2.505.600 tra 28 comitati nazionali (16 di nuova istituzione e 12 già costituiti). Era inoltre prevista l’istituzione di una nuova edizione nazionale.

Su tale schema, la VII Commissione della Camera, il 12 maggio 2010, aveva espresso parere favorevole con condizioni.

In seguito, l’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha ridotto - a regime - gli stanziamenti degli stati di previsione delle amministrazioni centrali destinati ad enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni del 2009, affidando ai Ministri competenti la determinazione con DM del riparto delle risorse rimaste disponibili sui capitoli in questione.

Al riguardo, il Ministro per i beni e le attività culturali, intervenendo il 9 giugno 2010 in audizione presso la VII Commissione della Camera, aveva evidenziato di aver proceduto al ritiro della proposta relativa al riparto 2010, nelle more di definire gli interventi e i provvedimenti necessari per ottemperare ai tagli previsti dalla manovra estiva. Nella stessa sede aveva anticipato, tra l’altro, l’intenzione di compiere, per un anno, “il sacrificio di non organizzare i comitati per le celebrazioni, salvo quello di Cavour, proprio per impedire i tagli agli enti più importanti”.

Il 25 ottobre 2010 era stato, quindi, presentato un nuovo schema di DM (Atto n. 288) che indicava l’importo disponibile per il 2010 in euro 184.454,74 (derivanti dalla riduzione di euro 2.845.135,26 a seguito del D.L. 78/2010), di cui 182.000 destinati all’istituzione e al finanziamento del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour e 2.454,74 al funzionamento della Consulta. Al riguardo, si veda, più approfonditamente, il dossier del Servizio Studi n. 255/0 del 15 novembre 2010.

Come si evince dal sito istituzionale del Ministero, il DM è stato emanato in data 21 dicembre 2010.

[29]    Nella seduta della VII Commissione del 27 marzo 2014, rispondendo all’interrogazione 5-02246, il rappresentante del Governo ha comunicato che “il Ministero, tramite la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ha provveduto ad impegnare un contributo straordinario da destinare alle celebrazioni del centenario, in aggiunta del contributo ordinario che annualmente viene assegnato all'INDA sullo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo”.

[30]    Per il triennio 2013-2015, come già per i due trienni precedenti, l'art. 1, co. 116, della L. 228/2012 ha disposto che tale il fabbisogno finanziario non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato del 4%.

[31]    Poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003.

[32]    Poi soppresso dall’ art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 - L. 122/2010.

[33]    L'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione (L. 135/2012), ha disposto, a decorrere dal 2013, una riduzione del Fondo per un importo pari ad euro 51,2 milioni.

[34]    In base al combinato disposto dell'art. 2, co. 1, lett. b-ter), della L. 168/1989, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998, il riparto era operato sulla base di programmi pluriennali degli enti di ricerca, che il Ministro era chiamato ad approvare.

[35]    Le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, co. 3, lett. g), e 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999; la terza è stata disposta con L. 62/1999, istitutiva del Museo.

[36]    Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005).

[37]    L'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19 confluiscono sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca per essere destinate al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (sull'argomento si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi n. 522/1 del 7 ottobre 2011).

[38]    L’art. 12, co. 7, del DPR 76/2010 ha previsto che a valere sul medesimo Fondo ordinario per gli enti di ricerca (oltre che sul Fondo di finanziamento ordinario delle università), sentita la CRUI, possono essere riservate risorse per l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), in relazione alle esigenze connesse alle sue attività di valutazione.

[39]    Al riguardo si evidenzia che l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha previsto la concessione di (ulteriori) 1,3 milioni di euro anni, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei. Il contributo è finalizzato ad assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di promozione, coordinamento e diffusione delle conoscenze scientifiche.

[40]    Più in particolare, dopo tale riforma, l’intervento dei decreti in materia è stato in primis previsto dall’art. 1, co. 2, del D.L. 24/2003 (L. 82/2003) che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l’intervento del D.L. 314/2004 (L. 26/2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la L. 239/2005 che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.L. 24/2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.

[41]    Ai decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante sono state apportate modifiche, da ultimo, con DM 3 agosto 2010. I testi linkabili dei DD.MM. del 2007 sopra riportati tengono già conto di tali modifiche.

[42]    Per i teatri di tradizione, le attività liriche ordinarie, le istituzioni concertistico-orchestrali, le attività concertistiche e corali, i festival e rassegne, i concorsi di composizione ed esecuzione musicale, i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione della musica, i progetti speciali, le formazioni strumentali giovanili, le attività all’estero, si vedano il Decreto direttoriale 11 luglio 2013, il Decreto direttoriale 17 ottobre 2013 e il Decreto direttoriale 29 ottobre 2013. Per i complessi bandistici, si veda il Decreto direttoriale 18 luglio 2013.

[43]    Per i teatri stabili ad iniziativa privata, i teatri stabili di innovazione, le imprese di produzione, il teatro di figura, gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, l’esercizio teatrale, la promozione teatrale e perfezionamento professionale, le attività di promozione del teatro di strada, rassegne e festival, i progetti speciali, le attività all’estero, si vedano il Decreto direttoriale 18 luglio 2013 e il Decreto direttoriale 30 luglio 2013 (FUS Teatro). Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica, si veda il Decreto direttoriale 9 ottobre 2013.

[44]    Per le compagnie di danza, gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, l’esercizio teatrale, la promozione della danza e perfezionamento professionale, rassegne e festival, i progetti speciali, le attività all’estero, si veda il Decreto direttoriale 5 luglio 2013.

[45]    Al riguardo, si vedano il Decreto direttoriale 10 luglio 2013 e il Decreto direttoriale 26 giugno 2013.