Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | I principali contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti erogati da MIUR e MIBACT | ||||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 112 | ||||||
Data: | 04/04/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
I principali
contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti erogati da MIUR e MIBACT |
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n. 112 |
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4 aprile 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
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File: CU0098 |
INDICE
La legge 28 dicembre
1995, n. 549
§
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
§
Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo
La legge 28 dicembre
2001, n. 448
§
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
§
Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo
La legge 17 ottobre
1996, n. 534 e la sua revisione prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147
§
Contributi ordinari
annuali agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 1 della L. 534/1996)
§
Contributi straordinari
agli enti inseriti nella tabella triennale (art. 7 della L. 534/1996)
§
Contributi annuali agli
enti non inseriti nella tabella triennale (art. 8 della L. 534/1996)
§
La revisione prevista
dalla L. 147/2013
Il D.lgs. 5 giugno 1998,
n. 204 e il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213
La legge 28 marzo 1991,
n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6
La legge 30 aprile 1985,
n. 163 e il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (L. 112/2013)
Nei passati decenni il legislatore ha operato alcuni tentativi di razionalizzare l’erogazione dei contributi ministeriali a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, disposta in base a singole previsioni normative.
In particolare, con due diversi interventi normativi (art. 1, co. 40-43, della L. 549/1995 e art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001) ha disposto l’unificazione dei contributi indicati in apposite tabelle in un unico capitolo (o, nel secondo caso, in un’unica unità previsionale di base) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Tuttavia, anche a seguito della riarticolazione dei Ministeri, dopo tali unificazioni i contributi destinati ad alcuni enti sono stati nuovamente scorporati e sono stati conseguentemente creati nuovi capitoli di bilancio.
Al contempo, sono state approvate ulteriori leggi – anche di stabilità – che hanno disposto – talvolta per singole annualità, talaltra “a regime” – l’erogazione di contributi per singoli enti, appostati anch’essi su nuovi capitoli di bilancio.
In alcuni casi, i finanziamenti disposti con leggi specifiche hanno riguardato soggetti già beneficiari dei contributi assegnati ai sensi delle disposizioni normative di riordino riguardanti gruppi di enti.
A ciò aggiungasi che,
per varie categorie di enti (ad esempio, gli enti di ricerca vigilati dal MIUR),
l’erogazione del contributo è prevista da specifiche normative di settore.
Da un punto di vista
procedurale, le previsioni per l’erogazione dei contributi sono estremamente variegate.
In alcuni casi è previsto l’intervento di un provvedimento annuale di individuazione dei beneficiari e di riparto delle risorse. In altri casi, invece, i soggetti cui erogare i contributi sono inclusi in una tabella adottata ogni tre anni.
Inoltre, solo in alcuni casi la procedura prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.
Ancora: solo in alcuni casi le disposizioni primarie che regolano la materia fissano già i requisiti necessari per l’erogazione dei requisiti.
Differenti sono anche i criteri di valutazione adottati dagli organismi ministeriali preposti all’istruttoria preliminare all’erogazione dei contributi, che solo in alcuni casi sono noti.
Di seguito si darà conto dei principali provvedimenti che attualmente regolano l’erogazione dei contributi dello Stato agli enti che fanno capo al MIUR e al MIBACT[1], come riepilogati nella tabella che segue, con particolare riferimento alle norme che rispondono al tentativo di razionalizzazione.
Al riguardo, per completezza si ricorda che il 4 marzo 2014, nel corso dell’esame dello schema di decreto
ministeriale recante il riparto 2013 dei contributi MIUR a enti, istituti,
associazioni, fondazioni e altri organismi (Atto n. 80), il presidente della 7^
Commissione del Senato ha prospettato l’opportunità di richiedere al MIUR e al
MIBACT una ricognizione di tutti i contributi da loro erogati ai diversi enti,
ricordando altresì che all’analoga iniziativa assunta dalla Commissione nella
XVI legislatura aveva dato seguito solo il MIBACT.
MIUR
LEGGE |
Enti |
CapitolO |
Periodicita’ |
L.
549/1995 |
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
1261 |
Annuale |
L.
448/2001 DM
44/2008 |
Contributi ad enti
privati di ricerca |
1679 |
Triennale/annuale |
D.lgs.
204/1998 D.lgs.
213/2009 |
Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca |
7236 |
Annuale |
L.
113/1991 L.
6/2000 |
Finanziamenti di iniziative per la diffusione della cultura scientifica |
7230/5 |
Triennale/annuale |
MIBACT
Norma |
Enti |
Capitolo |
Periodicita’ |
L.
448/2001 |
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
3670 |
Annuale |
L.
534/1996 L.
147/2013 |
Contributi ordinari e straordinari ad enti e istituti culturali |
3671 |
Triennale/annuale |
L.
420/1997 |
Istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali |
3631/2 |
Annuale |
L.
163/1985 D.L.
91/2013 (L. 112/2013) |
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) |
1390 1391 6120 6620 6621 6622 6623 6624 6626 8721 8570 8571 8573 |
Annuale |
L’art. 1, co. 40-43, della L. 549/1995 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati.
Ha, altresì, stabilito che la dotazione di ciascun capitolo deve essere quantificata annualmente dalla tab. C della legge (ora) di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato annualmente con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro (ora, MEF), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell’attività svolta dagli enti.
Ha, inoltre, disposto che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
Per quanto concerne il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (successivamente unificati nel MIUR), la tabella A ha previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:
Ministero della pubblica istruzione |
|
Legge |
Denominazione |
L. 470/1968 L. 105/1984 |
Contributi
dovuti per legge ad enti ed istituti (Unione nazionale per la lotta all’analfabetismo) (Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci) |
DPR 419/1974 |
Contributi
agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione[2] |
DPR 668/1977 |
Finanziamento
a favore dell’Ente per le scuole materne della Sardegna[3] |
R.D. 2031/1937 L. 97/1968 |
Contributi ad
enti e istituti per l’incremento e l’insegnamento delle arti e della musica |
R.D. 1297/1928 |
Sussidi e
contributi agli Istituti non statali per ciechi |
Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica |
|
Legge |
Denominazione |
L. 113/1991 |
Interventi per
iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica |
L. 1138/1950 L. 421/1993 |
Contributi
dovuti per legge ad enti (contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Istituto nazionale di geofisica) (contributo dello Stato alla Stazione zoologica
«Antonio Dohrn» di Napoli) |
R.D. 2031/1937
|
Assegnazione
ad enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero |
D.P.R.
171/1991 |
Somma da
assegnare ad istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (Accordo per il triennio 1988-1990 concernente il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione) |
L. 107/1957 L. 1220/1965 Art. 7, L. 117/1967 Art. 8, L. 181/1973 Art. 9, L. 359/1976 L. 15/1989 |
Contributi
dovuti per legge ad università ed istituti universitari (funzionamento dell'Istituto vulcanologico
dell’Università di Catania) (Università di Perugia - sezione di ricerche sul
cancro) (Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento di Pisa) (Università per stranieri di Perugia) (Università per stranieri di Siena) (contributo all'Università
di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali) |
Per quanto concerne i contributi relativi
agli enti che facevano capo al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono poi intervenute
disposizioni normative che hanno dettato una nuova disciplina, ovvero hanno
abrogato l’originaria previsione[4].
Pertanto, per quanto riguarda il MIUR, attualmente i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi erogati ai sensi della L. 549/1995 riguardano il settore “Istruzione” e sono allocati sul cap. 1261 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.1. Ricerca per la didattica).
Da ultimo, il 4 marzo 2014 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto ministeriale n. 80, relativo alla ripartizione dei contributi relativi al 2013, chiedendo al Governo, fra l’altro, di trasmettere con il prossimo schema di riparto i criteri di assegnazione dei contributi.
In base allo schema di decreto, gli enti ammessi al
contributo 2013 sono i seguenti:
Ø Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (L. 332/1958; L. 105/1984; art. 4 d.lgs. 258/1999);
Ø Unione nazionale per la lotta all’analfabetismo (L. 470/1968);
Ø Opera nazionale Montessori (L. 66/1983, non citata nella L. 549/1995);
Ø INDIRE (DPR 419/1974; art. 19, co. 1, D.L. 98/2011-L. 111/2011);
Ø Istituzioni
non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (art. 175 e ss. R.D. 577/1928 e R.D. 1297/1928);
Ø Enti
musicali (R.D. 2031/1937,
poi abrogato
dall’art. 24 del D.L. 112/2008);
Ø Museo
ceramica di Faenza (L. 97/1968);
Ø
Associazioni professionali per discipline (non citate nella L. 549/1995).
Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 85 del 27 febbraio
2014.
E’ opportuno ricordare che il penultimo anno nel quale
le Camere avevano espresso il parere sulla ripartizione dei contributi allocati
sul cap. 1261 era stato il 2009. Infatti, alle Camere non sono stati trasmessi
gli schemi di decreto per la ripartizione dei contributi relativi agli anni
2010, 2011 e 2012.
Al riguardo, intervenendo nella stessa seduta del 4
marzo 2014, il
rappresentante del Governo ha fatto presente che gli uffici ministeriali, a
seguito dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 – che ha previsto
una riduzione, pari al 50%, degli stanziamenti destinati ai suddetti enti e
fondazioni, disponendo di procedere al riparto con semplice decreto del
ministro – hanno ritenuto, inizialmente per il solo anno 2010, che fosse stata
introdotta una modalità specifica di riparto più veloce e senza il parere delle
Commissioni parlamentari. Successivamente, la medesima interpretazione è stata
ritenuta applicabile anche per gli anni successivi, sino al 2013, anno in cui
il MIUR si è persuaso che si dovesse sottoporre nuovamente all'esame delle
Commissioni parlamentari competenti lo schema di riparto dei contributi.
Per quanto concerne il Ministero per i beni culturali e ambientali, la tabella A della L. 549/1995 aveva previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:
Legge |
Denominazione |
D.L. 657/1974 |
Contributo per
congressi scientifici e culturali premi ad enti per opere di pregio per la
cultura |
L. 123/1980 L. 423/1990 |
Contributi
ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell’art. 1 della L. 123/1980 |
L. 123/1980 |
Contributi ad
enti culturali ai sensi dell’art. 3 della L. 123/1980 |
L. 353/1973 L. 776/1981 |
Contributo per
il funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione delle regionali |
L. 221/1995 |
Contributi
Unione italiana ciechi (libro parlato) |
L. 418/1990 |
Contributo
alla Fondazione “Festival dei due mondi” di Spoleto |
L. 231/1995 |
Contributo al
Comitato nazionale Federico II di Svevia |
L. 1520/1960 L.193/1991 |
Contributo
all’opera del duomo di Orvieto |
L. 723/1960 |
Contributo per
il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni
culturali |
L. 964/1965 |
Contributo
all’ente “Casa Buonarroti” in Firenze |
L. 414/1984 |
Contributo
annuo a favore dell’ente autonomo “La Biennale di Venezia” |
L. 414/1984 |
Contributo
annuo dello Stato a favore dell’Esposizione Triennale di Milano |
L. 414/1984 |
Contributo
annuo dello Stato a favore dell’Esposizione Quadriennale di Roma |
Successivamente, tali contributi sono
confluiti nell’ulteriore accorpamento disposto dall'art. 32 della L. 448/2001
(v. scheda successiva), divenendo la prima voce del relativo riparto[5].
Dopo l’intervento della L. 549/1995, l’approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero.
Pertanto, l’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l’unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero ed ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente nella tab. C della legge (ora) di stabilità.
Per quanto concerne il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (così denominato in base all’art. 2 del d.lgs. 300/1999, a seguito dell’unificazione dei due previgenti ministeri), la tabella 1 ha previsto l’accorpamento dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:
Legge |
Denominazione |
L. 549/1995,
art. 1, co. 43 |
Contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi |
L. 97/1968,
art. 1 |
Contributo al
museo internazionale delle ceramiche di Faenza[6] |
R.D.
1592/1933, art. 2 |
Assegnazione
per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l’acquisto, il
rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche |
Sono stati, pertanto unificati in un’unica
UPB sia i contributi agli enti per i quali era stato già operato l’accorpamento
in base alla L. 549/1995, sia quelli destinati agli istituti scientifici
speciali (poi, “enti privati che svolgono attività di ricerca”).
A seguito della riarticolazione del MIUR in
due distinti dicasteri durante la XV legislatura[7], a
partire dal 2007 le risorse destinate, da un lato, ai contributi ex L. 549/1995 e L. 97/1968, dall’altro
ai finanziamenti di cui al R.D. 1592/1933, sono state riallocate,
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e in quello del Ministero dell'università e della ricerca.
Successivamente, pur essendo stata disposta nella
XV legislatura la riunificazione dei due ministeri[8], le
somme assegnate agli enti operanti nel campo della didattica e agli enti privati di ricerca continuano ad
essere allocate in capitoli distinti.
In particolare, l’importo riservato ad enti operanti
nel campo della didattica è allocato, come visto nella precedente scheda, nel
cap. 1261, mentre l’importo destinato agli enti
privati di ricerca è allocato nel cap. 1679 (missione 3. Ricerca
e innovazione, programma 3.3. Ricerca
scientifica e tecnologica di base).
Di seguito si esporrà la normativa che regola
l’erogazione dei contributi a tali enti.
I contributi agli istituti scientifici
speciali sono stati concessi fino al 2007 sulla base delle indicazioni recate
dal regolamento emanato con DM 623/1996.
Successivamente, il DM 8 febbraio 2008, n. 44, abrogando il DM 623/1996, ha
significativamente modificato il quadro normativo, introducendo, in
particolare, oltre alla modifica del riferimento soggettivo (da “istituti
scientifici speciali” a “enti privati di ricerca”), una nuova procedura in base alla quale gli enti di ricerca possono
fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale.
Quanto all’ambito soggettivo, il DM prevede che sono legittimati a presentare
domanda gli enti di ricerca che:
§
hanno ottenuto il
riconoscimento della personalità
giuridica da almeno 3 anni;
§
svolgono, per
prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l’attività di ricerca
finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche
non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche
attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata
alla ricerca.
Non possono usufruire dei
contributi gli enti pubblici di ricerca, le università
statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che
hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o
altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del
bilancio dello Stato.
Quanto alla procedura, il DM stabilisce che l’elenco triennale in base al quale gli enti di ricerca possono
usufruire dei contributi è approvato con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca), adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari.
La selezione delle domande avviene sulla base
di un bando pubblico, emanato alla
scadenza di ciascun triennio dal medesimo Ministro.
Il DM affida ad una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto del Ministro per ciascun triennio, la
valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta allo
stesso Ministro. I criteri di
valutazione e di ripartizione delle risorse
attengono a:
§
tradizione
storica dell’ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità;
§
qualità e
rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo,
anche mediante collegamenti con altre
istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell’Unione
europea;
§
coerenza e
congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate
e rispetto ai flussi di bilancio dell’ente;
§
consistenza e
qualificazione delle risorse umane;
§
consistenza del
patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
Il contributo
è erogato per il 50% a titolo di
anticipazione e per 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e
della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della
rendicontazione. Il giudizio negativo sulle attività o la mancata
rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti comportano la revoca dei
finanziamenti e il recupero delle somme già erogate.
L’ammontare del contributo
annuale nel periodo di efficacia dell’elenco è determinato in rapporto allo
stanziamento complessivo previsto dalla legge (ora) di stabilità. Se lo stanziamento è maggiore del 20% rispetto a quello
dell’anno precedente, l’elenco può essere aggiornato[9].
Da
ultimo, l’8 maggio 2012 la VII Commissione della Camera
ha espresso parere
favorevole con una condizione sullo
schema di D.I. recante la tabella
triennale 2011-2013, nonché il riparto dello stanziamento per l'anno 2011 (Atto n.
460).
La
tabella, adottata con D.I. 9 luglio 2012, include 122 enti, fra i quali l’Istituto San Pio V di Roma (ai sensi della
L. 293/2003)[10]. Include,
inoltre, alcuni enti destinatari anche di contributi
da parte del Ministero
per i beni e le attività
culturali, ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996
(v. infra, scheda dedicata), nonché
enti per i quali, in seguito, sono stati adottati specifici interventi di
finanziamento.
Si tratta di:
- Accademia della Crusca
- Accademia Europea per la
ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano
- Accademia Pontaniana
- AIRI - Associazione
Italiana per la Ricerca Industriale
- Associazione Culturale
Chinesis
- Associazione Luigia
Tincani per la promozione della cultura
- Associazione Nazionale
per gli Interessi del Mezzogiorno d`Italia - A.N.I.M.I.
- Associazione Poliarte
- Associazione Villa Vigoni
- BioGeM S.C.aR.L.
- C.E.T.A. - Centro di
Ecologia Teorica ed Applicata
- Centro Biotecnologie
Avanzate
- Centro Camuno di Studi
Preistorici
- Centro di Oncobiologia
Sperimentale (COBS)
- Centro di Studi
filologici e linguistici siciliani
- Centro Europeo di Studi
Normanni
- Centro Nazionale per le
Risorse Biologiche (CNRB)
- Centro Studi l'Uomo e
l'Ambiente
- Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali
- CERISDI - Centro Ricerche
e Studi Direzionali
- CIB - Laboratorio
nazionale CIB - Trieste
- CIRIEC - Centro Italiano
di Ricerche e d`Informazione
sull`Economia delle Imprese Pubbliche e di Pubblico
- CIRSPE - Centro Italiano
Ricerche e Studi per la Pesca
- Consorzio per il centro
di biomedicina molecolare società consortile a responsabilità limitata
- CORITECNA - Consorzio per
la Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Create-Net
- Ente Villa Carlotta
- European brain research
institute (EBRI) Rita Levi-Montalcini
- Fondazione Adriano
Olivetti
- Fondazione Alcide De
Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale
- Fondazione AMGA
- Fondazione Andrea
Cesalpino
- Fondazione Antonio de
Marco
- Fondazione Antonio
Ruberti
- Fondazione Antonio Segni
- Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori
- Fondazione Bettino Craxi
- Fondazione Carlo
Donat-Cattin
- Fondazione Centro Studi
Filosofici di Gallarate
- Fondazione Centro Studi
Investimenti Sociali -CENSIS
- Fondazione Circolo
Fratelli Rosselli
- Fondazione Cotec
- Fondazione di Noopolis
- Fondazione di Ricerca
Istituto Carlo Cattaneo
- Fondazione El.B.A. -
Nicolini
- Fondazione Emilio
Bernardelli
- Fondazione Europea per la
Genetica
- Fondazione Ezio Franceschini
Onlus
- Fondazione
Farmacogenomica Fiorgen
- Fondazione Filippo Turati
- Fondazione Giacomo
Brodolini
- Fondazione Giacomo
Matteotti onlus
- Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli
- Fondazione Giovanni Goria
- Fondazione Giovanni
Michelucci onlus
- Fondazione Giulio Pastore
- Fondazione Humanitas per
la ricerca
- Fondazione IMC - Centro
Marino Internazionale - onlus
- Fondazione Internazionale
Nova Spes
- Fondazione Iris
- Fondazione Istituto
Gramsci Emilia-Romagna-onlus
- Fondazione Istituto
Gramsci Onlus
- Fondazione Istituto per
la storia dell'età contemporanea isec-onlus
- Fondazione Istud
- Fondazione Italiana John
Dewey - O.n.l.u.s
- Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla ONLUS
- Fondazione Lelio e Lisli
Basso - Issoco
- Fondazione Liberal
- Fondazione Luigi Einaudi
- Fondazione Luigi Einaudi
per Studi di Politica ed Economia
- Fondazione Magna Carta
- Fondazione Marittima
Ammiraglio Michelagnoli onlus
- Fondazione Memoria della
Deportazione
- Fondazione Negri Sud
onlus
- Fondazione Niccolò
Canussio
- Fondazione Parco
Tecnologico Padano
- Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII
- Fondazione Poliambulanza
- Istituto Ospedaliero - Centro di Ricerca "E. Menni"
- Fondazione Promo P.A.
- Fondazione Rosselli
- Fondazione Salus - onlus
- Fondazione Telethon
- Fondazione Ugo Spirito
- Forum per i Problemi
della Pace e della Guerra
- I.I.A.S.S. Istituto
Internazionale Alti Studi Scientifici
- I.p.e. - Istituto per
ricerche ed attività educative
- IFOM Fondazione Istituto
FIRC di Oncologia Molecolare
- Istituto Affari
Internazionali
- Istituto Alcide Cervi
- Istituto di Ricerche
Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni
- Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri
- Istituto di sociologia
internazionale di Gorizia
- Istituto di Studi Europei
Alcide De Gasperi
- Istituto di Studi
Politici S. Pio V
- Istituto Guglielmo
Tagliacarne per la Promozione della Cultura Economica
- Istituto Insubrico di
ricerca per la vita
- Istituto Internazionale
Jacques Maritain
- Istituto Italiano di
Antropologia
- Istituto Italiano di
Paleontologia Umana
- Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria
- Istituto Italiano di
Studi Storici
- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
- Istituto Luigi Sturzo
- Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento
- Istituto per l'Europa
centro orientale e balcanica
- Istituto Sperimentale
Italiano Lazzaro Spallanzani
- Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti
- Istituto Vittorio
Bachelet per lo studio dei problemi sociali e politici
- Museo e Istituto
Fiorentino di Preistoria
- Parco Scientifico e
Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA
- Prato Ricerche - Istituto
per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi
- Scuola europea di
medicina molecolare
- Semeion- Centro ricerche
di scienze della comunicazione
- Società Chimica Italiana
- Società Geografica
Italiana
- Società romana di storia
patria
- Societa` Internazionale
per lo Studio del Medioevo Latino
- Studio Firmano
dell'Antica Università per la Storia dell'Arte Medica e della Scienza
- Tempo Reale
- Unione Accademica
Nazionale
- Veneranda biblioteca
ambrosiana
- Venice International
University.
Più ampiamente,
si veda dossier del Servizio Studi n. 405/0 del 23 aprile 2012.
Sul sito del MIUR è disponibile il decreto dirigenziale 23 novembre 2012, n. 810,
relativo alla ripartizione del contributo per il 2012.
Lo schema di
tabella relativa al triennio 2014-2016
non è ancora pervenuto all’esame del Parlamento.
Per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, la tabella 1 ha disposto l’accorpamento in un’unica UPB dei contributi previsti dalle leggi sotto indicate:
Legge |
Denominazione |
L. 549/1995,
art. 1, co. 43 |
Contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi |
L. 774/1931 |
Contributo
all’Ufficio internazionale concernente l’Unione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche |
L. 444/1998,
art. 3, co. 5 |
Contributo
all’Associazione Italia Nostra |
L. 400/2000,
art. 3, co. 5 |
Contributo al
Fondo ambiente italiano |
L. 29/2001,
art. 5, co. 4 |
Contributo a
favore dell’Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival
Pucciniano nonché all’Associazione Centro europeo di Toscolano |
D.lgs.
490/1999, art. 41 |
Contributi per
gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi
appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto |
L. 237/1999,
art. 6 |
Contributi
statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all’Associazione
Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni |
L. 400/2000,
art. 3, co. 6 |
Fondazione
Scuola di musica di Fiesole |
L. 29/2001,
art. 5, co. 6 |
Contributo a
favore dell’Istituto universitario di architettura di Venezia per la
formazione specialistica nel campo della produzione teatrale |
L. 29/2001,
art. 5, co. 7 |
Contributo a
favore dell’Associazione amici del Teatro Petruzzelli di Bari[11] |
L. 404/2000,
art. 4, co. 2 |
Contributo al
Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il
funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso |
L. 534/1996,
art. 1 |
Contributi
ordinari ad enti e istituti culturali |
In relazione a
tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora cap. 3670 (missione
1. Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, programma 1.10. Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e
dell'editoria).
Fino all'esercizio
finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti non solo i contributi
ordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi dell’art. 1 della L.
534/1996 (espressamente citato dalla tabella 1 allegata alla L. 448/2001), ma
anche i contributi straordinari concessi ai sensi degli artt. 7 e 8 della
medesima L. 534/1996 (v. infra,
scheda dedicata).
Successivamente,
la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto per i
finanziamenti (ordinari e straordinari) a tali istituzioni la costituzione di
un apposito capitolo di bilancio. E' stato, pertanto, istituito (nel medesimo
programma della medesima missione) il nuovo cap. 3671.
Il 31 luglio 2013 la VII Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di
DM per il riparto dei fondi allocati sul cap. 3670 per il 2013 (Atto n. 17).
In particolare, la Commissione ha segnalato la
necessità di una riflessione sull'intera materia al fine di ricondurre tutte le
attribuzioni di risorse ad una unicità di visione[12] e di conseguente programmazione che superi i
criteri fino ad ora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione
percentuale dei tagli lineari.
Al riguardo si ricorda, in
particolare, che la L. 238/2012 ha
previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro
ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti che già ricevono
contributi in base all’art. 32 della L. 448/2001: si tratta di Fondazione
Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna
Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano.
Inoltre, la Commissione ha invitato il Mibact a
definire nuovi criteri per l'erogazione di contributi,
da coordinare con le disposizioni ed i criteri definiti dalla L. 534/1996.
I criteri dovranno contemperare storicità ed
innovatività, favorire il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo
nazionale, consentire una equa distribuzione territoriale dei contributi,
sostenere iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di
intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e
l'impiego delle generazioni più giovani.
La relazione illustrativa
dello schema evidenziava che, stante l'urgenza della conclusione del
procedimento, la programmazione 2013 era stata impostata sui criteri
precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse
istituzioni.
Inoltre, evidenziava che alcuni finanziamenti dovevano essere attribuiti
a seguito di bando e conseguente valutazione (contributi per: convegni
culturali, pubblicazioni e per le Edizioni nazionali istituite anteriormente
alla L. 420/1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici,
traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni
culturali; funzionamento di
biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale;
archivi privati di notevole interesse storico).
Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 17/0 del 19 luglio 2013.
Lo schema è stato approvato con D.I. 8 novembre 2013 che include i soggetti previsti dalla tab. 1 della L. 448/2001, tranne l’Associazione amici del Teatro
Petruzzelli di Bari per la quale, come si è visto, il contributo è stato soppresso dall’art. 15 della L. 264/2002. Nello specifico, si tratta di:
§ convegni e pubblicazioni di
rilevante interesse culturale ed Edizioni Nazionali (con esclusione di quelli
rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati
Nazionali di cui alla L. 420/1997)
§ premi e sovvenzioni per
scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua
straniera, associazioni culturali
§ biblioteche non statali con
esclusione di quelle di competenza regionale
§ Fondazione Festival dei Due
Mondi di Spoleto
§ Centro internazionale di
studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali
§ Fondazione “La Biennale di
Venezia”
§ Fondazione “La Triennale di
Milano”
§ Fondazione “La Quadriennale
di Roma”
§ Ufficio internazionale
concernente l’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche
§ Associazione Italia nostra
§ Fondo Ambiente Italiano
§ Associazione Reggio Parma
Festival
§ Fondazione Festival
Pucciniano
§ Associazione Centro Europeo
di Toscolano
§ archivi privati di notevole
interesse storico, nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad
istituti o associazioni di culto
§ Fondazione Rossini Opera
Festival di Pesaro
§ Associazione Ferrara Musica
§ Fondazione Ravenna
Manifestazioni
§ Fondazione Scuola di musica
di Fiesole
§ Istituto universitario di
architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della
produzione teatrale
§ Museo nazionale del cinema
“Fondazione Maria Adriana Prolo”
La L.
534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997[13].
In particolare, l’art. 1 ammette al contributo
ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino
domanda e siano incluse in apposita
tabella, sottoposta a revisione ogni
tre anni, emanata con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per i beni
librari e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici.
I requisiti necessari per l’inclusione nella tabella sono individuati dall’art. 2. Le istituzioni culturali interessate debbono, tra l’altro:
§
essere istituite con legge dello Stato e
svolgere compiti stabiliti da quest’ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
§
non
avere fine di lucro;
§
svolgere
in modo continuativo attività di ricerca
e di elaborazione culturale documentata e fruibile;
§
disporre
di un rilevante patrimonio documentario
(bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo),
pubblicamente fruibile in forma continuativa;
§
fornire
servizi di rilevante ed accertato valore
culturale, collegati all’attività di ricerca ed al patrimonio documentario;
§
sviluppare
attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate
alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione
dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca
scientifica;
§
operare
sulla base di una programmazione
almeno triennale;
§
documentare l’attività
svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i
relativi conti consuntivi annuali approvati;
§
disporre
di sede ed attrezzature idonee
e adeguate.
Per il primo inserimento in
tabella è, inoltre, prescritto che le istituzioni culturali siano costituite e
svolgano attività da almeno 5 anni.
La circolare del MIBAC 4 febbraio 2002, n. 16 (GU n. 33 dell’8
febbraio 2002) - sostituendo le precedenti[14] - ha precisato le condizioni per l’ammissione ai
contributi e gli adempimenti richiesti.
In particolare, la circolare
precisa che l’attività di ricerca e di elaborazione culturale, l’attività di
servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più
significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell’istituto.
Precisa, altresì, che la pubblica fruibilità del patrimonio comporta
necessariamente la inventariazione, ovvero la catalogazione, nonché l’apertura
al pubblico e l’eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad
altre reti nazionali ed internazionali.
Le istituzioni che
inoltrano richiesta per la prima volta
devono trasmettere la documentazione da cui risulti il possesso della
personalità giuridica, l’atto costitutivo e lo statuto, la relazione sull’attività svolta negli ultimi 5 anni, il programma di
attività per il triennio, corredata degli ultimi 3 bilanci e del bilancio
preventivo dell’anno in corso, la composizione delle cariche sociali. Le
istituzioni che chiedono il rinnovo
dell’inserimento in tabella devono inviare una sommaria descrizione
dell’attività di ricerca, dei servizi e della promozione culturale svolta
nell’ultimo triennio, nonché l’ultimo bilancio consuntivo.
Le domande devono essere “spedite” entro il 30 maggio dell’ultimo anno di vigenza della tabella. Non
sono prese in considerazione domande “pervenute” oltre la data indicata o con
documentazione incompleta.
L’art. 3 della L. 534/1996 ha, poi, stabilito che, ai fini della determinazione del contributo, si deve tenere conto prioritariamente:
§
della consistenza del patrimonio librario storico
e della crescita di quello corrente,
valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti
anche di carattere internazionale;
§
della consistenza e dell’arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico,
museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico;
§
dello svolgimento di attività e programmi di
ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o
internazionale.
L’art.
4 ha attribuito al MIBAC funzioni di
controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali
inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al
Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull’attività svolta
e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il
Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della
sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest’ultimo caso,
l’art. 5 dispone che, se la
sospensione si protrae per sistematica inattività, l’istituzione è esclusa
dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Ai sensi dell’art. 6, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.
Come già detto, le somme sono stanziate sul cap. 3671 dello stato di previsione del
MIBACT (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma
1.10. Tutela dei beni librari, promozione
e sostegno del libro e dell'editoria), la cui dotazione annuale è quantificata
nella tab. C della L. di stabilità.
Da ultimo, il 9 maggio 2012 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).
Al riguardo si ricorda che, fini della valutazione
delle richieste pervenute per l’inclusione nella tabella triennale 2012-2014,
per la prima volta la Commissione incaricata della stessa valutazione ha
predisposto una griglia di indicatori di
valutazione, individuando sei
macrofattori, disaggregati in sottovoci. A ciascun macrosettore è stato
assegnato un punteggio da un minimo di 0
a un massimo di 30 punti, per un totale
complessivo di 100 punti.
Nelle condizioni espresse, la VII Commissione ha invitato il Governo a prevedere una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici, in termini sia di destinatari, sia di entità del sostegno stesso, nonché ad assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti.
La tabella triennale 2012-2014 è stata approvata con DM 31 agosto 2012 (GU 23 ottobre 2012, n. 248) e include i seguenti 103 enti:
- Centro di Cultura e
Storia Amalfitana - Amalfi
- Fondazione Cardinale
Giacomo Lercaro - Bologna
- Fondazione Federico Zeri
- Bologna
- Fondazione Istituto
Gramsci Emilia Romagna Onlus - Bologna
- Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII - Bologna
- Istituto Internazionale di
Studi Liguri - Bordighera
- Fondazione Biblioteca
Luigi Micheletti - Brescia
- Centro Camuno di Studi
Preistorici – Capo di Ponte (BS)
- Fondazione Giuseppe Di
Vagno – Conversano (BA)
- Accademia Etrusca di
Cortona
- Accademia della Crusca - Firenze
- Accademia Toscana di
Scienze e Lettere La Colombaria - Firenze
- Fondazione di Studi di
Storia dell'Arte Roberto Longhi - Firenze
- Fondazione di Studi
Storici Filippo Turati Onlus - Firenze
- Fondazione Ezio
Franceschini Onlus - Firenze
- Fondazione Spadolini
Nuova Antologia - Firenze
- Gabinetto Scientifico
Letterario G.P. Vieusseux - Firenze
- Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria - Firenze
- Istituto Nazionale di
Studi Etruschi ed Italici - Firenze
- Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento - Firenze
- Museo Galileo Istituto e Museo di Storia della Scienza - Firenze
- Istituto Alcide Cervi - Gattatico (RE)
- Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" Onlus
-Gorizia
- Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) Onlus - Impruneta (FI)
- Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (MI)
- Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus (MI)
- Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC -
Onlus (MI)
- Fondazione Centro Nazionale Studi Manzoniani (MI)
- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (MI)
- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (MI)
- Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia - INMSLI (MI)
- Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica - I.S.A.P. (MI)
- Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena
- Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (NA)
- Fondazione Biblioteca Benedetto Croce (NA)
- Istituto Italiano di Studi Storici (NA)
- Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (NA)
- Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Napoli
- Istituto Nazionale Tostiano di Ortona (CH)
- Fondazione "Centro Studi Filosofici di Gallarate" (Padova)
- Centro Internazionale di Etnostoria (Palermo)
- Istituto Nazionale di Studi Verdiani (Parma)
- Ente Olivieri Biblioteca e Musei Oliveriani (Pesaro)
- Fondazione Gioacchino Rossini (Pesaro)
- Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Pescia)
- Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus (Pieve S. Stefano -
Toscana)
- Fondazione Guglielmo Marconi (Pontecchio Marconi-Emilia Romagna)
- Centro di Studi sul Classicismo (Prato)
- Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F.
Datini" (Prato)
- Fondazione Museo del Tessuto di Prato
- Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Onlus (Ravello
–Campania)
- Fondazione Casa di Oriani (Ravenna)
- Centro Nazionale di Studi Leopardiani (Recanati)
- Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - Roma
- Accademia Nazionale di San Luca - Roma
- Associazione Italiana Biblioteche - Roma
- Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia -
Roma
- Centro "Pio Rajna – Centro di Studi per la Ricerca Letteraria,
Linguistica e Filologica” - Roma
- Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma
- Fondazione Adriano Olivetti - Roma
- Fondazione Alcide De Gasperi - Roma
- Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico -
Roma
- Fondazione Bettino Craxi - Roma
- Fondazione Giacomo Brodolini - Roma
- Fondazione Giulio Pastore - Roma
- Fondazione Istituto Gramsci Onlus - Roma
- Fondazione Istituto per la Storia dell'Azione Cattolica e del
Movimento Cattolico in Italia "Paolo VI" - Roma
- Fondazione Lelio e Lisli Basso Issocco - Roma
- Fondazione Liberal - Roma
- Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus - Roma
- Fondazione per i Beni
Culturali Ebraici in Italia Onlus – Roma
- Fondazione Ugo La Malfa -
Roma
- Fondazione Ugo Spirito e
Renzo De Felice - Roma
- Giunta Centrale per gli
Studi storici e Deputazioni di Storia patria - Roma
- Istituto di Studi
Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo - Roma
- Istituto Internazionale
Jacques Maritain - Roma
- Istituto Luigi Sturzo -
Roma
- Istituto Nazionale di
Architettura - Roma
- Istituto Nazionale di
Studi Romani Onlus - Roma
- Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano - Roma
- Istituto Storico Italiano
per il Medio Evo - Roma
- Società Dante Alighieri -
Roma
- Società Geografica
Italiana Onlus - Roma
- CIRIEC – Centro Italiano di Ricerche e d'Informazione sull'Economia
Pubblica, Sociale e Cooperativa – Sesto San Giovanni (MI)
- Fondazione Accademia
Musicale Chigiana Onlus - Siena
- Centro Internazionale di
Studi Rosminiani – Stresa (VB)
- Istituto per la Storia e l'Archeologia
della Magna Grecia (TA)
- Accademia delle Scienze di
Torino
- Centro Studi Piero
Gobetti -TO
- Fondazione Carlo Donat
Cattin – TO
- Fondazione Luigi Einaudi –TO
- Fondazione Rosselli -TO
- Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano -TO
- Società Filologica
Friulana - Udine
- Ateneo Veneto - VE
- Fondazione Giorgio Cini
Onlus - VE
- Fondazione Scientifica
Querini Stampalia Onlus -VE
- Fondazione Ugo e Olga
Levi Centro di Cultura Musicale Superiore Onlus - VE
- Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti -VE
- Società Letteraria di
Verona Gabinetto di Lettura - Verona
- Accademia Olimpica
-Vicenza
- Centro Internazionale di
Studi di Architettura "Andrea Palladio" - Vicenza
- Istituto di Scienze
Sociali Nicolò Rezzara - Vicenza
Più ampiamente,
si veda dossier
del Servizio Studi n. 404 del 23 aprile 2012.
Sul sito del MIBACT è riportata la tabella che riporta le risorse attribuite a
ciascuno degli enti negli anni 2012
e 2013.
Può essere utile, al riguardo, ricordare che l’art. 4, co. 4-quater, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha disposto l’incremento di 1,3 milioni di euro – da 90 a 91,3 milioni di euro – per il 2013 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio[15], riservando tale importo alle istituzioni culturali comprese nella Tabella di cui all'art. 1 della L. 534/1996.
I fondi sono stati ripartiti con decreto ministeriale 8 novembre 2013.
L’art.
7 della L. 534/1996 prevede che il Ministro può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale
per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per
l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”.
Sulla pagina
dedicata del sito del Mibact è, peraltro, indicato che, “per mancanza di
fondi, dall’esercizio 2006 non è stato più possibile erogare
contributi ai sensi del suddetto articolo”.
L’art. 8 della L. 534/1996 autorizza il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella
medesima tabella, in possesso di
alcuni requisiti minimi. In particolare, gli enti devono:
§
svolgere la loro
attività da almeno un triennio e sulla base di una programmazione triennale;
§
prestare
rilevanti servizi in campo culturale;
§
promuovere e
svolgere attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione
editoriale a carattere scientifico.
Le modalità di presentazione delle domande per i contributi annuali erogati ai sensi dell'art. 8 sono indicate nella Circolare 27 Dicembre 2012, n. 107 (G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2013), che ha sostituito l’art. 4 della circolare 4 febbraio 2002, n. 16.
Con particolare riguardo ai criteri di assegnazione del contributo, l’art. 5 della circolare prevede che la Commissione incaricata della valutazione propone l’attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) ampiezza e tipologia dei servizi offerti con particolare attenzione all’attività di promozione, divulgazione e valorizzazione;
b) riconosciuto valore scientifico dell’attività pubblicistica svolta con carattere di continuità;
c) partecipazione a progetti di ricerca con altri enti ed istituti, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi di proprie e idonee attrezzature e di una sede adeguata agli scopi istituzionali.
A decorrere dal 2014, la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di contributo è fissata al 31 gennaio di ogni anno.
In base al piano
di ripartizione per l’anno 2013 i contributi annuali sono stati concessi ai seguenti 93
beneficiari:
- Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus - Ascea
- Centro
Ricerche di Storia Religiosa in Puglia – Bari
- Ateneo di Scienze Lettere
e Arti – Bergamo
- Società Speleologica
Italiana - Bologna
- Istituto per la Storia
dell'Arte Lombarda - Cesano Maderno
- Accademia dei Georgofili
- Firenze
- Accademia delle Arti del
Disegno - Firenze
- Fondazione Ansaldo -
Genova
- Associazione Archivio
Storico Olivetti - Ivrea
- Fondazione Ugo da Como -
Lonato
- Accademia Nazionale
Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti - Mantova
- Accademia Italiana della
Cucina - Milano
- Accademia Galileana di
Scienze Lettere ed Arti - Padova
- Istituto Domus Mazziniana
- Pisa
- Fondazione Luigi Einaudi
per Studi di Politica ed Economia - Roma
- Fondazione Di Vittorio -
Roma
- Fondazione Istituto
Piemontese A. Gramsci-Onlus - Torino
- Centro Ricerche
Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia - Torino
- Accademia Raffaello –
Urbino
- Istituto per le Ricerche
di Storia Sociale e Religiosa - Onlus - Vicenza
- Accademia Petrarca di
Lettere Arti e Scienze - Arezzo
- Accademia Filarmonica di
Bologna - Bologna
- Unione Matematica
Italiana - Bologna
- Fondazione Famiglia
Legler - Brembate di Sopra
- Centro Caprense Ignazio
Cerio - Capri
- Fondazione Bassani -
Codigoro
- Fondazione Università
Internazionale dell'Arte-U.I.A. - Firenze
- Fondazione "Il
Bisonte – per lo studio dell'arte grafica" - Firenze
- Il Giardino di Archimede
- Un Museo per la Matematica – Firenze
- Fondazione Casa
Buonarroti - Firenze
- Associazione Festival
della Scienza - Genova
- Fondazione Mario Novaro -
Genova
- Fondazione Tito Balestra
- Longiano
- Associazione
"Giovanni Secco Suardo" - Lurano
- Fondazione Memoria della
Deportazione - Milano
- Accademia Pontaniana -
Napoli
- Centro Studi per la
stagione dei movimenti - Parma
- Museo Bodoniano - Parma
- Fondazione Nazionale
Studi Tonioliani - Pisa
- Istituto di Studi Storici
Postali - Prato
- Centro Ricerche Musicali
- Roma
- Istituto Italiano di
Numismatica - Roma
- Associazione Nazionale
Archivistica Italiana - Roma
- Fondazione Scelsi - Roma
- Istituto Italiano per la
Storia Antica - Roma
- Museo Storico della
Liberazione di Roma - Roma
- Società Italiana di
Statistica - Roma
- Istituto Storico Italiano
per l'Età' Moderna e Contemporanea - Roma
- Associazione Archivio del
Lavoro -
Sesto San Giovanni
- Istituto Biblia -
Settimello
- Istituto di Studi
Teologici e Storico - Sociali - Terni
- Accademia Nazionale di
Agricoltura - Torino
- Fondazione Tancredi di Barolo - Musli - Museo della Scuola e del Libro
per l'Infanzia - Torino
- Società di Studi Valdesi
- Torre Pellice
- Accademia Properziana del
Subasio - Assisi
- Fondazione Giovanni Goria
- Asti
- Accademia delle Scienze
dell'Istituto di Bologna
- Assoc.cult."Il
Saggiatore Musicale" - Bologna
- Centro Conversanese
Ricerche di Storia ed Arte - Conversano
- Accademia delle Scienze -
Ferrara
- Fondazione Horne -
Firenze
- A.N.M.S. Ass.Naz. dei
Musei Scient.Orti Botan.Giard.Zoolog. ed Acquari – Firenze
- Musica Ricercata -
Firenze
- Accademia Ligure di
Scienze e Lettere - Genova
- Società Entomologica
Italiana - Genova
- Fondazione Federico II
Hohenstaufen - Jesi
- Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella
provincia di Livorno - Livorno
- Centro Studi Campaniani
"Enrico Consolini" - Marradi
- Fondazione Southeritage -
Matera
- Accademia di Studi
italo-tedeschi - Merano
- Fond. Russia Cristiana -
Milano
- Politeia-Centro per la
Ricerca e la Formaz. in politica e Etica - Milano
- Centro Interuniversitario
Sul Viaggio In Italia - Moncalieri
- Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento Meridionale - Napoli
- Istituto Domus Galilaeana
- Pisa
- Fondazione Architetti
Reggio Emilia - Reggio Emilia
- Fondazione Centro di
iniziativa Giuridica Piero Calamandrei - Roma
- Società Geologica
Italiana - Roma
- Associazione per
l’'Economia della Cultura - Roma
- Centro Studi Giuseppe
Gioachino Belli - Roma
- Fondazione Maitreya -
Istituto di Cultura Buddhista - Roma
- Unione Accademica
Nazionale - Roma
- Accademia Lancisiana -
Roma
- Associazione Cult.Sala 1
- Roma
- Istituto Nazionale
d'Archeologia e Storia dell'Arte - Roma
- Fondazione Zevi - Roma
- Società Psicoanalitica
Italiana - Roma
- Fondazione Pietro Nenni -
Roma
- I.C.S. - International
Communication Society - Roma
- Fondazione Piero Della
Francesca - Sansepolcro
- Accademia Senese degli
Intronati - Siena
- Fondazione Carlo e Marise
Bo - Urbino
- Società Europea di
Cultura - S.E.C. - Venezia
Con riferimento all’indirizzo espresso dalla VII Commissione in sede di parere sullo schema di tabella 2012-2014, è intervenuto, di recente, l’art. 1, co. da 382 a 383, nonché 385, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha previsto l’adozione, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’obiettivo è quello di razionalizzare la normativa recata dalla L. 534/1996, principalmente al fine di indirizzare i contributi verso le istituzioni di rilievo nazionale.
Le norme
generali regolatrici della materia alle quali occorre attenersi nell’emanazione
del regolamento si riferiscono, fra l’altro, a:
§
trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento e definizione
delle procedure concorsuali per
l’accesso ai contributi;
§
individuazione
dei requisiti soggettivi degli
istituti culturali che possono beneficiare dei contributi.
La disposizione ne cita alcuni, non escludendo, in base alla formulazione utilizzata, che il regolamento ne possa individuare altri.
Fra quelli citati, alcuni sono analoghi a quelli previsti dall’art. 2 della L. 534/1996[16].
Inoltre,
sono citati i seguenti, nuovi, requisiti:
rilevanza
nazionale e internazionale dell’attività
svolta;
svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale, elaborati anche in collaborazione fra più istituti culturali;
capacità di attrazione di capitali privati.
§
razionalizzazione
del sistema di contribuzione statale e programmazione delle risorse statali
anche tenendo conto dei contributi
erogati dal MIBACT in base a disposizioni legislative[17].
Al riguardo si ricorda - con esclusivo riferimento, a titolo di esempio, ad enti inclusi nella Tabella triennale 2012-2014 - che:
- l’art. 1 della L. 155/2009 ha riconosciuto alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 300.000 euro; a sua volta, l’art. 1, co. 300, della L. 147/2012 ha previsto l’attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore del CDEC, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d’Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell’ebraismo e della Shoah e per altre strutture museali[18];
- gli artt. 1 e 2 della L. 169/2011 hanno disposto, a decorrere dal 2012, un contributo annuo di 600.000 euro alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), di 450.000 euro alla Fondazione Ezio Franceschini, di 500.000 euro a favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo[19];
- l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca[20];
- l’art. 5-bis del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto la concessione di un contributo annuale di 500.000 euro, dal 2013 al 2015, al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna[21];
- a titolo di completezza si ricorda, altresì, che l’art. 1, co. 43, della L. 147/2013 ha disposto che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il CIPE, in sede di riparto delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse, entro il limite m massimo di 2 milioni di euro, all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno;
§
orientamento del
sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore
delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare
duplicazioni con i contributi erogati da regioni ed enti locali.
Per
questa parte è stata ripresa una previsione già presente
nel disegno di legge governativo della XVI legislatura A.S. 2324;
§
previsione di una
tabella di istituti culturali
beneficiari del contributo statale, adottata su proposta del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
e sottoposta a revisione triennale.
Si conferma, dunque, l’elaborazione di una tabella triennale degli istituti culturali ammessi al beneficio. Rispetto a quanto dispone l’art. 1 della L. 534/1996, non è però prevista l’acquisizione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico[22];
§
individuazione di
forme di vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria delle istituzioni ammesse al contributo, attuate dal MIBACT,
di concerto con il MEF;
§
previsione di una
procedura concorsuale annuale
mediante la quale sono attribuiti contributi
per progetti di elevato valore culturale, anche di natura
interdisciplinare, presentati da reti di
istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l’utenza.
Non vi è più
alcun riferimento ai contributi
straordinari e ai contributi annuali di cui, rispettivamente, agli artt. 7
e 8 della L. 534/1996.
Al contempo, è prevista l’elaborazione di una
norma transitoria che faccia salve,
fino all’entrata in vigore del regolamento, le eventuali richieste di
contributi statali ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996.
La legge 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.
A questo fine, ha
previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali
(ora, MIBACT), della “Consulta dei
comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il
compito di deliberare:
§
sulla
costituzione e organizzazione dei comitati
nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione
al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso (art.
2, co. 2)[23];
§
sulla
costituzione delle edizioni nazionali,
nonché sulla composizione e il finanziamento delle
relative commissioni scientifiche (art. 3, co. 2)[24].
La legge citata ha quantificato l’onere necessario in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. In seguito, con l’art. 6, co. 1, della L. 237/1999, è stato autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (6.713.940 euro) a decorrere dal 2000.
Per quanto attiene la procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la L.420/1997 prevede che l’emanazione dell’elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni (art. 2, co. 2)[25].
Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006 (G.U. 117 del 22 maggio 2006).
Per
l’istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede, all’art. 2, che i richiedenti devono
inviare una relazione tecnica recante:
- obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione;
- indicazione delle risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;
- bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
- elenco di istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni;
- documentazione bibliografica recente e adeguata sul personaggio o sul tema proposto;
- proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).
Specifica, inoltre, che saranno tenuti in
considerazione gli eventi di cui
ricorrano il primo o i successivi centenari,
fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.
Con riguardo ai tempi, la circolare precisa che le domande devono essere presentate l’anno precedente rispetto alla data
della ricorrenza ed all’inizio delle celebrazioni o manifestazioni da
realizzare[26]. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dalla
istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – fino ad un massimo di due
anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.
Prevede, infine, che entro il 31 gennaio i comitati
ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti
e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e che, per ogni comitato, il
Ministero nomina un revisore dei conti.
Per
l’istituzione di edizioni nazionali, l’art. 3 della circolare stabilisce che i richiedenti devono inviare
una relazione contenente:
- piano generale dell’edizione nazionale, con l’indicazione dell’articolazione interna dell’edizione e del numero complessivo di volumi previsto;
- motivazione scientifica della proposta, in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
- risorse finanziarie complessivamente necessarie;
- elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, con le relative adesioni;
- durata della edizione nazionale[27].
Per quanto concerne le domande di contributi, l’art. 4 della circolare prevede, anzitutto,
che sono ammesse al contributo le edizioni nazionali già esistenti alla data
della sua emanazione.
Stabilisce, inoltre, che le istanze di contributo
devono essere corredate, tra l’altro:
- dal programma annuale dei lavori che si intende svolgere con il contributo richiesto;
- da una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente;
- dal bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
- dal conto consuntivo relativo all’anno precedente redatto in forma analitica e dettagliata;
- dell’elenco dei volumi pubblicati nell’anno precedente e di quelli in corso di stampa.
Le somme sono allocate sul cap. 3631/pg. 2 (missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma
1.10. Tutela dei beni librari, promozione
e sostegno del libro e dell'editoria) dello
stato di previsione del MIBACT.
I comitati nazionali nel tempo istituiti sono visionabili sul sito del
Ministero, alla pagina http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/comitati/viscomitati/.
Da quanto si evince dal medesimo sito, le edizioni nazionali attualmente operanti sono 77.
L’ultimo anno nel quale si è proceduto
alla istituzione di un comitato
nazionale ai sensi della L. 420/1997 è stato il 2010 (Comitato Nazionale
per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di
Cavour)[28].
Per il 2011, lo schema di decreto presentato (Atto n. 362) è stato poi ritirato dal Governo.
Per gli anni
successivi, non è pervenuto alle Camere alcuno schema.
Al contempo,
peraltro, alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia
di atto.
In particolare, durante la
XVI legislatura, è stata approvata la L.
206/2012 che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua
nascita ed ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni.
Nella legislatura in corso,
con D.P.C.M. 21 dicembre 2013 è
stato istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA)[29].
Inoltre, il 27 marzo 2014 il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo ha reso noto che è stato firmato il decreto che istituisce il comitato
per le celebrazioni del 30° anniversario della scomparsa di Eduardo de Filippo.
Infine, sempre il 27 marzo
2014 è stato approvato definitivamente dal Senato un provvedimento che prevede
l’istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della
nascita di Alberto Burri, nel 2015
(A.S. 1194).
Per il 2014, in relazione alla disponibilità
di fondi sul cap. 3631/pg. 2 (sul quale, in base al
Decreto 106303 del 27 dicembre 2013, di ripartizione
in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016, sono presenti € 223.491), il Mibact aveva comunicato la possibilità di presentare domanda per
l’istituzione di nuovi comitati ed edizioni nazionali entro il termine previsto
del 31 marzo.
In
materia di programmazione degli
interventi a favore della ricerca
scientifica e tecnologica, si ricorda preliminarmente che il d.lgs. 204/1998 ha
stabilito, all'art. 1, che
il Governo, nel
Documento di economia e finanza (DEF),
determina gli indirizzi
e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica
e tecnologica, definendo il quadro
delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il
coordinamento con le altre politiche nazionali.
Da ultimo, la nota metodologica del Documento di
economia e finanza (DEF) 2013 sottolinea che i
conti tendenziali degli enti di ricerca sono stati elaborati sulla base, tra
l'altro, della crescita effettiva del fabbisogno realizzato nel corso degli
anni precedenti dai principali enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ASI, ENEA,
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e INGV),
soggetti alla "regola del fabbisogno"[30].
Nel Programma nazionale di riforma 2013, che costituisce
la Parte III del DEF, si ricorda che, in relazione all'obiettivo di raggiungere
un livello di investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo (R&S) pari al 3% del PIL, posto dalla
Strategia Europa 2020, l'Italia si è posta l'obiettivo di raggiungere, nel
2020, un livello di spesa pari all'1,53%, partendo da un livello corrente
(2010) pari all'1,26%.
Al riguardo, lo stesso Programma nazionale
di riforma evidenzia che i dati di previsione per il 2011 elaborati
dall'ISTAT indicano una crescita contenuta della spesa per R&S a valori
correnti (+0,7%, rispetto al +2,2% registrato fra il 2010 e il 2009), dovuta
all'aumento della spesa nelle imprese (+1,1%) e nelle istituzioni pubbliche
(+0,9%). Se, invece, si considera la stessa spesa in termini reali, nel 2011 è
prevista una riduzione dello 0,6%, rispetto ad un aumento medio annuo dello
0,8% nel periodo 2007-2010. Nel confronto europeo (su dati ancora provvisori
del 2011), l'Italia si colloca, con la sua spesa in R&S, al 18° posto, con
un gap di 0,8 punti percentuali rispetto alla media UE.
Il
medesimo art. 1 dispone, inoltre, che, sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi (risoluzioni
parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio,
proposte delle amministrazioni statali) è predisposto, approvato e aggiornato
annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR),
di durata triennale, che definisce gli obiettivi
generali e le modalità
di realizzazione degli interventi.
Il 31 gennaio 2014 il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca ha presentato
al Consiglio dei Ministri il nuovo Programma nazionale per la ricerca, di durata settennale (2014-2020) per
allinearsi con il Programma Quadro europeo Horizon 2020. Sul sito del MIUR è
attualmente disponibile il Programma
con aggiornamento al 21 febbraio 2014.
L'art. 7 del medesimo
d.lgs. 204/1998
ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di
varie disposizioni legislative, al CNR,
all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico
sperimentale (ora, ex art. 7
del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS), agli enti di ricerca
(di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1,
co. 40-44, della L. 549/1995, e all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM)[31], fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e
affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, finanziato dal
MIUR e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì,
previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero
stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso
INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna[32].
Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare
del Fondo è determinato in tabella C
della legge (ora) di stabilità[33] ed è ripartito
annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi,
emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il
MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli
schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente[34].
La prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all'esercizio
finanziario 1999. Sin da tale riparto, nell’assegnazione sono stati inclusi, in assenza di esplicita previsione
normativa, il Centro studi per
l'alto medioevo e l'Istituto italiano di studi germanici.
Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, prima ricompresa nel CNR, ed è stata disposta
l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna
(ora soppresso) e del Museo storico della
fisica[35].
Dal 2002 sono compresi nel Fondo, ai sensi dell'art. 10,
co. 2, della L. 370/1999, i contributi all'INFN e all'INFM (poi confluito, come già detto, nel CNR).
Dal 2004, l'ammontare del Fondo comprende anche le
risorse del Fondo per il
finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all'Istituto
nazionale di astrofisica - INAF e, in misura minore, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV) precedentemente
allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle Commissioni
parlamentari nei pareri relativi al riparto per il 2003.
Successivamente, nell’ambito dell’intervento di
riordino degli enti di ricerca, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 aveva
stabilito che la ripartizione del Fondo doveva essere effettuata sulla base
della programmazione strategica
preventiva (di cui all'art. 5 del medesimo
d.lgs.), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca,
effettuata dall'ANVUR.
L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in
conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione
dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano
un piano triennale di
attività (PTA), aggiornato
annualmente, ed elaborano un documento
di visione strategica decennale.
Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e
dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA
dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
Il medesimo art. 4 aveva stabilito, altresì, che, a decorrere
dal 2011, una quota del Fondo non
inferiore al 7%, con progressivi
incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e
progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati
con decreto del MIUR avente natura non regolamentare.
Da
ultimo, l'art. 23, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013),
novellando l'intero art. 4 del d.lgs. 213/2009, ha disposto che:
Ø la ripartizione del Fondo ordinario è effettuata sulla base
della programmazione strategica
preventiva, nonché considerando la
specifica missione dell’ente.
Inoltre, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di
riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per
tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del
Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla
programmazione degli enti;
Ø ai risultati della
valutazione della qualità della ricerca (VQR) si fa riferimento (solo) per la ripartizione della
quota premiale. Quest’ultima tiene conto,
altresì, di specifici programmi e
progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha , infine,
confermato che i criteri e le motivazioni di
assegnazione della quota premiale sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
E’ utile, peraltro, ricordare che l'art. 11 della legge di stabilità 2012
(L. 183/2011) ha
disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca
proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR,
anche in sede di ripartizione della quota premiale.
Le
risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca sono allocate sul cap. 7236 (missione 3. Ricerca e innovazione, programma 3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base)
dello stato di previsione del MIUR.
Da ultimo, il 29 maggio 2013 la VII Commissione della Camera ha
espresso un parere
favorevole con condizione e osservazioni sullo
schema di riparto del FOE per il 2013 (Atto n.
5).
In particolare, con la condizione è stato richiesto al Governo di
riportare dall’8% al 7% la quota di finanziamento premiale, al fine di
recuperare risorse per il finanziamento ordinario degli enti.
Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 6/0 del 15 maggio 2013.
Il riparto del FOE per il 2013, approvato
con DM n. 591 del 2 luglio 2013, ha recepito la
condizione formulata dalla VII Commissione e ha concesso finanziamenti ai seguenti
12 enti vigilati dal MIUR:
§ Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR)
§ Agenzia spaziale italiana
(ASI)
§ Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN)
§ Istituto nazionale di
astrofisica (INAF)
§ Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (INGV)
§ Istituto nazionale di
ricerca metrologica (INRIM)
§ Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)
§ Stazione zoologica “A.
Dohrn”
§ Consorzio per l’Area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
§ Istituto nazionale di
alta matematica “F. Severi” (INDAM)
§ Museo storico della
fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”
§ Istituto italiano di
studi germanici
A valere sul medesimo Fondo, inoltre, sono state assegnate risorse, fra
l’altro, alla Società Elettra
Sincrotrone Trieste[36], all’Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE) e all’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)[37], nonché all’ANVUR[38].
Per quanto concerne il riparto della quota premiale per il 2013,
al momento le Camere stanno esaminando lo schema
n. 85 (si veda il dossier
del Servizio Studi n. 89 del 21 marzo 2014).
La L. 113/1991 -
come modificata dalla L. 6/2000 - ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (ora, MIUR)
l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica - intesa come "cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali
e come cultura delle tecniche derivate"-
e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
Le iniziative affidate al Ministro riguardano:
§
la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni già impegnate
nella diffusione della cultura tecnico-scientifica, nonché l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri
delle scienze e delle tecniche;
§
la promozione della
ricognizione delle testimonianze
storiche, dei documenti e delle risorse bibliografiche inerenti le scienze e le
tecniche presenti nel Paese;
§
l'incentivo delle attività di formazione necessaria per la gestione dei
musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche,
anche in collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e
straniere;
§
lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace
didattica della scienza e della storia della scienza;
§
la promozione dell'informazione e della divulgazione
scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di
iniziative editoriali ed espositive;
§
la promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole
di ogni ordine e grado.
In particolare, sono considerati obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e
centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia
naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti
botanici e musei scientifici delle università.
Per la realizzazione
delle finalità indicate, la legge prevede tre strumenti di intervento. Si tratta di:
§
finanziamento ordinario destinato al funzionamento di enti,
strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di
diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti (v. infra), previo inserimento, a domanda, in
una tabella triennale
emanata dal Ministro, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) appositamente costituito e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari (art. 1, co. 3).
L'assegnazione
annuale del contributo di cui alla tabella triennale avviene con decreto
ministeriale da emanare, sentito il CTS, entro il mese di gennaio di ogni anno,
previa presentazione, da parte degli enti, di una relazione che indichi le attività svolte nell'anno precedente
e il programma per l'anno in corso;
§
contributi annuali per attività coerenti con le finalità
della stessa legge, da erogare sulla base dell'emanazione di un bando (art. 2-ter);
§
promozione e stipula, da parte del
Ministro, di accordi e intese
con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati:
in particolare, è previsto il concerto
del Ministro per i beni e le attività culturali per iniziative
afferenti anche le competenze di quest'ultimo (art. 1, co. 4 e 5).
Per accedere al finanziamento triennale sono richiesti i seguenti requisiti:
-
possesso della personalità giuridica;
-
entità delle collezioni conservate o del patrimonio
materiale o immateriale disponibile;
-
attività prodotte;
-
utenza raggiunta;
-
qualità dell'offerta didattica e comunicativa;
-
capacità di programmazione pluriennale;
-
partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello
nazionale o internazionale.
La legge prevede, inoltre, che saranno privilegiati gli
interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano
dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee
distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti
telematiche, anche mediante centri di servizio.
L'impegno finanziario annuo è stato previsto, a decorrere dal
1999, in 20 mld di lire
(pari ad € 10,3 mln), di cui almeno il
60% è riservato
annualmente al finanziamento ordinario di enti, fondazioni,
strutture e consorzi, nonché delle
intese e degli accordi.
Le
risorse sono allocate sul cap. 7230/pg.
5 (missione 3. Ricerca e innovazione,
programma 3.3. Ricerca scientifica e
tecnologica di base) dello stato di previsione del MIUR.
La legge prevede, infine, che sulle iniziative realizzate il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando le
specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella triennale
(art. 1, co. 6).
Da ultimo, il 29 maggio 2013 la VII Commissione ha approvato un parere favorevole con condizioni e osservazioni
sullo schema di DM recante la tabella
triennale 2012-2014 (Atto n. 4). Quest’ultimo indicava, per la prima volta, il punteggio
conseguito da ogni ente in sede di valutazione e il costo
giudicato
coerente con le finalità dalla legge. Infatti, il D.D. 26 giugno 2012, n.
369 (pubblicato nella GU n. 168 del 20 luglio 2012), con il
quale era stata attivata la procedura per la selezione
degli enti, aveva definito per la prima volta regole e modalità per la
concessione dei finanziamenti per tutti
gli strumenti previsti dalla L. 6/2000 (più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi n. 4/0 del 15 maggio 2013).
In particolare, la Commissione ha
condizionato il parere favorevole alla rapida
trasmissione alle Camere delle relazioni riferite ai trienni 2006-2008,
2009-2011 e ha invitato il Governo, per il futuro, a rendere noti
preventivamente i criteri in base
ai quali i contributi saranno attribuiti.
Con
riferimento alle relazioni governative, si ricorda che in data 5 aprile 2006 il
Ministero ha trasmesso alle Camere le Relazioni relative ai trienni 2000-2002 (Atto n. 837) e 2003-2005 (Atto n. 838); l'annuncio della trasmissione è stato dato al Senato
nella seduta del 28 aprile 2006. Ad oggi non sono
ancora pervenute le relazioni riferite ai trienni 2006-2008 e 2009-2011.
La tabella per il triennio 2012-2014 è stata approvata con DM 4 giugno 2013,
n. 430
Essa include i seguenti 20 soggetti:
§ Museo Galileo
§ Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
§ Fondazione Idis - Città
della Scienza
§ Laboratorio
dell'Immaginario Scientifico
§ Accademia delle Scienze di
Torino
§ Museo dei Bambini SCS Onlus
§ Società Italiana per il
Progresso delle Scienze
§ Accademia Nazionale dei
Lincei[39]
§ Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL
§ Associazione Apriticielo
§ Fondazione Museo
dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti"
§ Fondazione POST-Perugia
Officina per la Scienza e la Tecnologia
§ Fondazione Galileo Galilei
§ Museo Nazionale
dell'Antartide Università degli Studi di Genova
§ Fondazione Guglielmo
Marconi
§ Cittadella Mediterranea
della Scienza S.C.a.R.L
§ Fondazione Biblioteca
Archivio "Luigi Micheletti"
§ Fondazione Adriano
Buzzati-Traverso
§ Fondazione Villa del Balì
§ Istituto Euro Mediterraneo
di Scienza e Tecnologia
Al
fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente
approvazione di apposite leggi di finanziamento, la L. 163/1985 ha istituito nello
stato di previsione dell’allora Ministero del turismo e dello spettacolo (ora,
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) il Fondo unico per lo spettacolo (FUS),
che attualmente costituisce il principale strumento di sostegno al settore
dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.
Le
finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo
viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o
all’estero.
L’importo complessivo del Fondo è
stabilito annualmente in Tabella C della legge di stabilità ed è
allocato in differenti capitoli,
sia di parte corrente che di parte capitale, dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (missione 1. Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo).
Si
tratta di: cap. 1390 – Osservatorio
per lo spettacolo; cap. 1391 –
Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli
settori; capp. 6120 e 6620 –
Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap.
6623 – Attività teatrali di prosa; cap.
6624 – Danza; cap. 6626 –
Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica;
cap. 8571 – Produzione,
distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.
Per
l’anno 2014 gli
stanziamenti complessivi del Fondo – quali risultanti dal Decreto 106303
del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 – ammontano a 406,2 milioni di euro.
Ai sensi dell’art. 2 della L.
163/1985, il FUS è ripartito tra i
diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le
attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15%
per quelle del teatro di prosa ed all’1% per le attività circensi e dello
spettacolo viaggiante.
Attualmente,
i criteri per l’assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto
ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.
Si
è addivenuti a tale procedura dopo la riforma del titolo V della Costituzione,
a seguito del quale l’art. 117 Cost. affida alla competenza legislativa concorrente la
promozione e l’organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte
costituzionale ha ricompreso lo spettacolo
(sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005)[40].
Da ultimo, il DM 8 febbraio 2013, recante il riparto del FUS per il 2013, ha stabilito l’assegnazione
delle seguenti quote:
a) Fondazioni liriche: 47,00%
b) Attività musicali: 14,10%
c) Attività di danza: 2,64%
d) Attività teatrali di prosa: 16,04%
e) Attività circensi e spettacolo viaggiante:
1,40%
f) Attività cinematografiche: 18,59%
Quote residue
sono destinate all’Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.
I
criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento a ciascun settore sono stati definiti –
da ultimo – con i provvedimenti di seguito indicati: DM
8 novembre 2007
(Danza); DM
9 novembre 2007
(Attività musicali); DM
12 novembre 2007
(Attività teatrali); DM
20 novembre 2007
(Attività circensi e spettacolo viaggiante)[41].
Con
riguardo ai criteri per l’attribuzione dei contributi alle fondazioni
lirico-sinfoniche, sulla disciplina già fissata con
DM
29 ottobre 2007,
è intervenuto, di recente, il D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in parte
rilegificando la materia.
Nello
specifico, l’art. 11, co. 20 e 21, del D.L. 91/2013 ha dettato nuovi criteri per l’attribuzione a
ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS
spettante.
In
particolare, è stato disposto che:
§ il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle
attività realizzate da ogni fondazione nell’anno precedente quello cui si
riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
§ il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso
la capacità di reperire risorse;
§ il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.
La
disciplina deve essere completata con l’emanazione di un decreto ministeriale –
che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge – che, al momento, non risulta
intervenuto.
Il
co. 20-bis del medesimo art. 11 ha, inoltre, previsto che, per il
triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni
lirico-sinfoniche è riservata a quelle che hanno raggiunto il pareggio di
bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
In
fase attuativa, occorrerà, peraltro, verificare come si coordina tale
previsione con le percentuali di ripartizione dei contributi sopra indicate (la
cui somma equivale già al 100% della quota del FUS destinata alle fondazioni
lirico-sinfoniche).
Infine,
in materia di criteri e modalità di
riparto dei contributi allo spettacolo dal vivo, l’art. 9 del medesimo D.L.
91/2013 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale, d’intesa con
la Conferenza unificata, per la rideterminazione dei criteri per l’erogazione e
delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo, che avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Al
momento, il decreto - che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – non risulta
intervenuto.
Con riferimento alle fondazioni liriche, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con Decreto
direttoriale 1 luglio 2013.
Per quanto riguarda le attività musicali, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i
beneficiari figurano la Fondazione “La
Biennale di Venezia”, nonché ulteriori
categorie (ad es., istituzioni concertistico-orchestrali), con riferimento alle
quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto
direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[42].
Relativamente alle attività teatrali, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con altro Decreto direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano la Fondazione
“La Biennale di Venezia”, la Fondazione
“Istituto Nazionale del Dramma Antico”, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, nonché ulteriori categorie (ad es., i Teatri
stabili ad iniziativa privata), con riferimento alle quali le singole
assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato,
sono state definite con successivi decreti direttoriali[43].
Con riguardo alle attività di danza, lo stanziamento 2013 è stato ripartito con ulteriore Decreto
direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano la Fondazione “La Biennale di Venezia”, l’Accademia Nazionale di Danza, la Fondazione
dell’Accademia Nazionale di Danza, nonché ulteriori categorie (ad es., Compagnie di danza), con riferimento
alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto
direttoriale indicato, sono state definite con successivi decreti direttoriali[44].
Per quanto riguarda le attività circensi e di spettacolo viaggiante, lo stanziamento 2013
è stato ripartito con altro Decreto
direttoriale 6 maggio 2013. Fra i beneficiari figurano diverse categorie (ad
es., Attività circense in Italia), con riferimento alle quali le singole
assegnazioni, complessivamente individuate dal decreto direttoriale indicato,
sono state definite con successivi decreti direttoriali[45].
Relativamente alle attività cinematografiche, lo stanziamento 2013 è stato ripartito
con Decreto
direttoriale 28 agosto 2013. Fra i beneficiari figurano l’Istituto Luce Cinecittà Srl, il Centro sperimentale di cinematografia, la Fondazione “La Biennale di Venezia”, nonché ulteriori categorie (ad es., Contributi ai cinema d’essai), con
riferimento alle quali le singole assegnazioni, complessivamente individuate
dal decreto direttoriale, non sono specificate.
Per ulteriori
approfondimenti, si veda la Relazione dell’Osservatorio dello
Spettacolo sull’utilizzazione del FUS 2013.
[1]
In tale ultimo caso, ci si limiterà
agli ambiti di competenza alla VII Commissione escludendo, dunque, il settore
del turismo, materia trasferita al MIBAC ai sensi dell’art. 1 della L. 71/2013,
di conversione, con modificazioni, del
D.L. 43/2013.
[2] Gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRE), istituiti e finanziati ai sensi del
DPR 419/1974, sono stati soppressi contestualmente all’istituzione dell’Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), alla quale sono
stati assegnati i relativi contributi. La loro soppressione è stata confermata
dall’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che ha soppresso l’ANSAS e
ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (INDIRE) a decorrere dal 1° settembre 2012.
Dal
2013, dunque, risulta destinatario dei contributi l’INDIRE.
[3] L’Ente per le
scuole materne della Sardegna, istituito con L. 901/1942, e finanziato ai sensi
del DPR 668/1977, è stato soppresso dal 1° giugno 1998 con L. 353/1998.
[4] In particolare:
- la disciplina di finanziamento degli interventi tesi a favorire la diffusione della
cultura scientifica è stata successivamente modificata dalla L. 6/2000;
- i contributi agli enti di ricerca sono ora
erogati nell’ambito del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui ai
d.lgs. 204/1998 e 213/2009;
- i contributi alle università sono ora
erogati nell’ambito del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) di cui
all’art. 5, co. 1, lett. a), della L.
537/1983. In materia, si veda l’approfondimento web, curato dal
Servizio Studi;
- il R.D 2031/1937 è stato abrogato dall’art. 24, D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
[5] Per completezza, si evidenzia, tuttavia, che alcuni dei contributi accorpati dalla L. 549/1995 nel tempo sono venuti meno, essendo state abrogate le relative autorizzazioni di spesa: ad es., l’art. 24 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha abrogato la L. 231/1995, la L. 1520/1960 e la L. 193/1991, mentre il d.lgs. 212/2010 ha abrogato la L. 964/1965.
[6] Come già ricordato, il contributo in questione era peraltro già stato unificato ad altri in base alla L. 549/1995.
[7] D.L. 181/2006 (L. 233/2006).
[8] Art. 1 del D.L. 85/2008 (L. 121/2008).
[9] Il bando per la tabella triennale 2011-2013, emanato
con Decreto Direttoriale 25 ottobre 2010 (G.U. 10 novembre 2010, n. 263) – come
pure quello relativo al triennio 2008-2010, emanato con Decreto Direttoriale 29
aprile 2008 (G.U. 9 maggio 2008, n. 108) – precisava che, in caso di riduzione
annuale dello stanziamento, esso sarebbe stato ridotto in proporzione (art. 4).
[10] Al riguardo, il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 27 gennaio 2011, allegato allo schema n. 460, ricordava che il MEF, con nota del 5 dicembre 2007, aveva confermato che il finanziamento previsto dalla L. 293/2003 a favore dell’Istituto S. Pio V gravava sullo stanziamento del cap. 1679. Al riguardo si evidenziava, infatti, che, mentre per gli anni 2003 e 2004 il MEF aveva apportato le occorrenti variazioni di bilancio, per il 2005 e 2006 l’erogazione della somma dovuta all’Istituto S. Pio V era avvenuta mediante imputazione al cap. 1679. In occasione del riparto per il 2007 il MIUR, ritenendo che il finanziamento avesse natura aggiuntiva, aveva avanzato una richiesta al MEF, invitandolo a disporre le conseguenti variazioni di bilancio. Il MEF aveva comunicato quanto indicato.
[11] Contributo soppresso dall’art. 15 della L. 264/2002.
[12] La relazione illustrativa dello schema evidenziava che il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti in esso inclusi anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, e sottolineava che, pertanto, si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse "ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali".
[13] In
precedenza la materia era regolata dalla L. 123/1980, i cui articoli 1, 2, 3 e
6 - specificamente riferiti all’argomento - sono stati abrogati dall’art. 11
della L. 534/1996.
[14] Circolari
20 novembre 1996, n. 139 e 23 aprile 1999, n. 97.
[15] Di cui all’art. 13, co. 3-quater, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
[16] Personalità giuridica, assenza di fine di lucro, possesso di un consistente patrimonio culturale pubblicamente fruibile, erogazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale, svolgimento di un’attività continuativa da almeno 5 anni, disponibilità di sede e attrezzature idonee.
[17] Si ricorda, peraltro, che nella seduta del 20 dicembre 2013, durante l’esame alla Camera del disegno di legge di stabilità, il Governo ha accettato alcuni ordini del giorno volti ad evitare che i contributi da erogare sulla base delle nuove regole siano “esclusivi”: in particolare, l’ordine del giorno 9/1865-A/140 ha impegnato il Governo a far salva la possibilità che gli istituti culturali destinatari del contributo statale ricevano anche eventuali contributi relativi allo svolgimento di attività di specifico interesse locale, mentre l’ordine del giorno 9/1865-A/139 ha impegnato il Governo a confermare il carattere non esclusivo dei contributi disposti nell'ambito del sostegno statale alle istituzioni culturali.
[18] Le risorse sono allocate sul cap. 3633 dello stato di previsione del MIBACT.
[19] Le risorse sono allocate sui capp. 3636 e 3637 dello stato di previsione del MIBACT.
[20] Le risorse sono state appostate sul cap. 3635 dello stato di previsione del MIBACT.
[21] Le risorse sono allocate sul cap. 3638 dello stato di previsione del MIBACT.
[22] Al
riguardo, si ricorda che l’art. 13 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) reca
disposizioni finalizzate a consentire l’operatività, presso il MIBACT, fra gli
altri, di organismi collegiali con competenze tecniche che hanno cessato di
operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. “spending review”, quali i 7 Comitati tecnico-scientifici di cui
all’art. 14 del D.P.R. 233/2007.
[23] Le
richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da
enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché
da amministrazioni dello Stato (art. 2, co. 1).
[24] Le
richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da
amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di
ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi (art. 3, co. 1).
[25] Tale parere non è previsto per le edizioni nazionali. Tuttavia, il
Ministro ha informato sempre le Commissioni anche delle scelte relative alle
edizioni nazionali.
[26] Le richieste redatte ai sensi degli articoli
2, 3 e 4 della circolare n. 84 del 2006 devono essere spedite entro e non oltre
il 31 marzo, a mezzo plico raccomandato (art. 5).
[27] Si
ricorda che, a differenza dei comitati nazionali, che operano in genere in un
arco di tempo triennale, le edizioni nazionali hanno tempi di realizzazione più
lunghi, trattandosi di imprese editoriali che prevedono la pubblicazione
dell’opera omnia di un autore.
[28]
Per il 2010, alle Camere era stato
trasmesso lo schema di DM (Atto n. 202) che, per quanto qui
interessa, recava la ripartizione di €
2.505.600 tra 28 comitati nazionali (16 di nuova istituzione e 12 già
costituiti). Era inoltre prevista l’istituzione di una nuova edizione
nazionale.
Su tale schema, la VII Commissione della Camera, il 12 maggio 2010, aveva espresso parere favorevole con condizioni.
In seguito, l’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha ridotto - a regime - gli stanziamenti degli stati di previsione delle amministrazioni centrali destinati ad enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni del 2009, affidando ai Ministri competenti la determinazione con DM del riparto delle risorse rimaste disponibili sui capitoli in questione.
Al riguardo, il Ministro per i beni e le attività culturali, intervenendo il 9 giugno 2010 in audizione presso la VII Commissione della Camera, aveva evidenziato di aver proceduto al ritiro della proposta relativa al riparto 2010, nelle more di definire gli interventi e i provvedimenti necessari per ottemperare ai tagli previsti dalla manovra estiva. Nella stessa sede aveva anticipato, tra l’altro, l’intenzione di compiere, per un anno, “il sacrificio di non organizzare i comitati per le celebrazioni, salvo quello di Cavour, proprio per impedire i tagli agli enti più importanti”.
Il 25 ottobre 2010 era stato, quindi, presentato un nuovo schema di DM (Atto n. 288) che indicava l’importo disponibile per il 2010 in euro 184.454,74 (derivanti dalla riduzione di euro 2.845.135,26 a seguito del D.L. 78/2010), di cui 182.000 destinati all’istituzione e al finanziamento del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour e 2.454,74 al funzionamento della Consulta. Al riguardo, si veda, più approfonditamente, il dossier del Servizio Studi n. 255/0 del 15 novembre 2010.
Come si evince dal sito istituzionale del Ministero,
il DM è stato emanato in data 21 dicembre 2010.
[29] Nella seduta della VII Commissione del 27 marzo 2014, rispondendo all’interrogazione 5-02246, il rappresentante del Governo ha comunicato che “il Ministero, tramite la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ha provveduto ad impegnare un contributo straordinario da destinare alle celebrazioni del centenario, in aggiunta del contributo ordinario che annualmente viene assegnato all'INDA sullo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo”.
[30] Per il triennio 2013-2015, come già per i due trienni precedenti, l'art. 1, co. 116, della L. 228/2012 ha disposto che tale il fabbisogno finanziario non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato del 4%.
[31] Poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003.
[32] Poi soppresso dall’ art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 - L. 122/2010.
[33] L'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione (L. 135/2012), ha disposto, a decorrere dal 2013, una riduzione del Fondo per un importo pari ad euro 51,2 milioni.
[34]
In base al combinato disposto dell'art. 2, co. 1,
lett. b-ter), della L. 168/1989, come
modificato dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998, il riparto era operato sulla base
di programmi pluriennali degli enti di ricerca, che il Ministro era chiamato ad
approvare.
[35] Le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, co. 3, lett. g), e 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999; la terza è stata disposta con L. 62/1999, istitutiva del Museo.
[36] Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005).
[37] L'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal
2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19 confluiscono
sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca per essere destinate al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione
(INVALSI) (sull'argomento
si veda, più approfonditamente, il Dossier del
Servizio Studi n. 522/1 del 7 ottobre 2011).
[38] L’art. 12, co. 7, del DPR 76/2010 ha previsto che a valere
sul medesimo Fondo ordinario per gli enti di ricerca (oltre che sul Fondo di
finanziamento ordinario delle università), sentita la CRUI, possono essere
riservate risorse per l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e
della ricerca (ANVUR), in relazione alle esigenze connesse alle sue attività di
valutazione.
[39] Al riguardo si evidenzia che l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha previsto la concessione di (ulteriori) 1,3 milioni di euro anni, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei. Il contributo è finalizzato ad assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di promozione, coordinamento e diffusione delle conoscenze scientifiche.
[40] Più in particolare,
dopo tale riforma, l’intervento dei decreti in materia è stato in primis
previsto dall’art. 1, co. 2, del D.L. 24/2003 (L. 82/2003) che, proprio in attesa che la legge
di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli
ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti
dalla L. 163/1985, e le aliquote di ripartizione
annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i
beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte
costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la
legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato
l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie
regionali. Dopo l’intervento del D.L. 314/2004 (L. 26/2005), che confermava per il 2005 la
disciplina transitoria, è intervenuta la L. 239/2005 che, in linea con quanto richiesto
dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura
di adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.L. 24/2003 e ha eliminato la cadenza annuale
per l’emanazione di questi ultimi.
[41] Ai decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante sono state apportate modifiche, da ultimo, con DM 3 agosto 2010. I testi linkabili dei DD.MM. del 2007 sopra riportati tengono già conto di tali modifiche.
[42]
Per i teatri di tradizione, le attività
liriche ordinarie, le istituzioni concertistico-orchestrali, le attività
concertistiche e corali, i festival e rassegne, i concorsi di composizione ed
esecuzione musicale, i corsi di perfezionamento professionale, le attività di
promozione della musica, i progetti speciali, le formazioni strumentali
giovanili, le attività all’estero, si vedano il Decreto direttoriale
11 luglio 2013, il Decreto direttoriale 17 ottobre 2013 e il Decreto direttoriale 29 ottobre 2013. Per i complessi bandistici, si veda il Decreto direttoriale 18 luglio 2013.
[43]
Per i teatri stabili ad iniziativa privata, i
teatri stabili di innovazione, le imprese di produzione, il teatro di figura,
gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico,
l’esercizio teatrale, la promozione teatrale e perfezionamento professionale, le
attività di promozione del teatro di strada, rassegne e festival, i progetti
speciali, le attività all’estero, si vedano il Decreto direttoriale 18 luglio 2013
e il Decreto direttoriale 30 luglio 2013 (FUS
Teatro). Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica, si
veda il Decreto direttoriale 9 ottobre 2013.
[44]
Per le compagnie di danza, gli
organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, l’esercizio
teatrale, la promozione della danza e perfezionamento professionale, rassegne e
festival, i progetti speciali, le attività all’estero, si veda il Decreto direttoriale 5 luglio 2013.
[45]
Al riguardo, si vedano il Decreto direttoriale 10 luglio 2013 e il Decreto direttoriale 26 giugno 2013.