Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca 2013 destinata al finanziamento premiale di programmi e progetti - Atto del Governo n. 85 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 89 | ||
Data: | 21/03/2014 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca 2013 destinata al finanziamento premiale di programmi e progetti
21 marzo 2014
|
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativiL'art. 4, co. 2, del Le previsioni originarie del d.lgs. 213/2009d.lgs. 213/2009 - con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR - aveva disposto che, a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario (FOE) previsto dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998 (sul FOE si veda, da ultimo, la ricostruzione presente nel dossier n. 6/0 del 15 maggio 2013), con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Aveva, altresì rimesso la definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La novità era esplicitamente finalizzata a promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Il co. 1, invece, aveva disposto che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. 213/2009, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.
L'art. Le novità introdotte dal D.L. 104/201323, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), novellando l'intero art. 4 del d.lgs. 213/2009 ha poi disposto, per quanto qui interessa, che ai risultati della VQR si fa riferimento (solo) per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest’ultima tiene conto, altresì, dispecifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, infine, confermato le modalità per l’adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota. Lo schema di riparto in esame è il primo a considerare i risultati della VQR. Infatti, si ricorda che, benché per il riparto della quota premiale 2012 (D.M. 25 novembre 2013, prot. n. 973) il primo schema di decreto presentato alle Camere (Atto n. 24) sia stato ritirato dal Governo il giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2013 - motivando il ritiro con la necessità di tener conto delle modifiche introdotte dall’art. 23 dello stesso D.L. (nota 13 settembre 2013, prot. 18088) - l’esame del nuovo schema di decreto (Atto n. 38) ha evidenziato che l’ulteriore valutazione dei progetti presentati dagli enti, effettuato dalla Commissione di esperti, non ha fatto riferimento ai risultati della VQR, mentre ha incluso il costo del personale nella base di calcolo. Per ulteriori approfondimenti si v. dossier del Servizio Studi n. 31/0 del 12 novembre 2013.
Di seguito si espongono, sinteticamente, le Principali caratteristiche della VQR 2004-2010principali caratteristiche della VQR. Sulla base delle competenze affidate all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) dal DPR 76/2010, con DM 15 luglio 2011 è stato formalizzato il progetto diVQR 2004-2010, rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dalle università statali e non statali, dagli enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (su richiesta esplicita, con partecipazione ai costi dell’esercizio di valutazione).
La VQR 2004-2010 è stata avviata dall’ANVUR con bando del 7 novembre 2011. In particolare, essa è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree, rispettivamente dedicate ai settori scientifico-disciplinari nei quali i ricercatori pubblicano prevalentemente articoli su riviste indicizzate e ai SSD tipicamente “non bibliometrici”).
Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi, nonché professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni.
Per ciascun soggetto il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi (articoli su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo soggetto risultava autore o coautore.
La valutazione della qualità dei prodotti è poi terminata con l’attribuzione di un giudizio sintetico e del relativo “peso” (da 1 a –2 per ciascun prodotto). Per ciascun prodotto mancante rispetto al numero atteso è stato assegnato un peso negativo (– 0,5).
La valutazione delle strutture di ricerca ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca, quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l’alta formazione, le risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti.
Infine, la valutazione ha tenuto conto di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione).
Il rapporto finale è stato presentato dall’ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall’ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.
Per completezza, si evidenzia che il 18 marzo 2014 l’ANVUR ha presentato il primo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. |
ContenutoLo schema di decreto – che si compone di 3 articoli e di una tabella che ne costituisce parte integrante – dispone la ripartizione della quota premiale del Fondo ordinario per il 2013, pari ad La somma disponibile per il 2013euro 121.922.155, accantonati ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), del DM 591 del 2 luglio 2013, con cui è stato disposto il riparto del Fondo per il 2013 (per complessivi € 1.768,5 mln). L'art. 3 dello stesso DM aveva disposto che alla ripartizione della quota indicata si sarebbe provveduto con successivo decreto, secondo criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Sotto il profilo della corretta formulazione del testo, si segnala che l’art. 1 – che riepiloga le informazioni appena richiamate – dovrebbe essere riformulato nei termini seguenti: «Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto ministeriale n. 591 del 2 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, la somma di € 121.922.155 accantonata sulle disponibilità del cap. 7236 del programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” della Missione “Ricerca e innovazione” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e destinata al finanziamento premiale, è ripartita secondo quanto indicato agli articoli 2 e 3. Con successivo decreto si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa». La quota premiale risulta pari al L'incidenza percentuale della quota premiale7% dell’ammontare del Fondo per il 2013 (al netto delle somme destinate a Sincrotrone, INDIRE e INVALSI – si veda il già citato dossier del Servizio Studi n. 6/0 del 15 maggio 2013), in quanto è stata accolta l’indicazione formulata dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sullo schema di riparto dello stesso Fondo, volta a ridurre la percentuale destinata al finanziamento dei progetti premiali dall’8% del Fondo al 7%, al fine di recuperare risorse per il contributo ordinario agli enti. Il parere della VII Commissione della Camera è stato espresso il 29 maggio 2013; il parere della 7^ Commissione del Senato è stato espresso il 22 maggio 2013.
L’art. 2 individua i I criteri per la ripartizione della quota premialecriteri in base ai quali è effettuata la ripartizione della quota premiale fra gli enti. Sostanzialmente, dunque, a differenza di quanto avvenuto per la ripartizione della quota premiale 2011 e della quota premiale 2012 - per effettuare le quali era stato previamente adottato un decreto ministeriale recante i suddetti criteri, registrato dalla Corte dei conti - per la quota 2013 è lo stesso decreto ad individuare i criteri di ripartizione e ad effettuare il riparto. Dunque, in questo caso la valutazione parlamentare sullo schema di riparto non potrà tener conto della previa registrazione dei criteri di valutazione da parte della Corte dei conti. I criteri sono costituiti innanzitutto da:
Al riguardo, occorrerebbe valutare se non si debba fare riferimento anche all’aggiornamento del Rapporto effettuato nel gennaio 2014, di cui si è detto ante;
La relazione illustrativa e la tabella chiariscono che il riferimento è al riparto della quota premiale effettuato per gli anni 2011 (DM 9 agosto 2012, n. 506/Ric) e 2012 (D.M. 25 novembre 2013, prot. n. 973) (e, specificamente, come meglio si vedrà infra, al valore medio delle quote assegnate ad ogni ente per il 2011 e per il 2012). Dunque, a fronte della lettera dell’art. 4 del d.lgs. 213/2009 che, come si è visto, fa riferimento, ai fini della definizione della quota premiale, alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti dagli enti – lasciando, dunque, intendere che il riferimento dovesse essere a “nuovi” programmi e progetti, da sottoporre a valutazione - la procedura sottesa allo schema utilizza due tornate di valutazioni già effettuate (peraltro, sulla base di differenti criteri, definiti dal DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric per il 2011 e dal DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric per il 2012) per programmi e progetti già presentati dagli enti. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del Governo. Inoltre, dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe comunque esplicitare che il riferimento è al riparto delle quote premiali relative agli anni 2011 e 2012. Con riguardo alle Modalità operative di calcolo per il riparto della quota premialemodalità operative di calcolo per il riparto della quota premiale tra gli enti, dall’analisi della tabella allegata allo schema (e da quanto evidenziato dalla relazione illustrativa), si evince che:
Nel titolo della colonna 4 della tabella occorre indicare nel giusto ordine numeratore e denominatore;
Sulla base dei parametri così definiti:
La relazione illustrativa evidenzia che “l’abbinamento dei due parametri” – operato attraverso l’operazione appena descritta – “ha permesso di calcolare le quote del fondo 2013 da assegnare a ciascun ente con un criterio combinato di premialità”;
Per 3 enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010 – Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, Istituto italiano di studi germanici, Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – l’assegnazione della quota premiale 2013 è calcolata, ai sensi dell'all’art. 2, lett. c), sulla base del riparto delle quote premiali 2011 e 2012. Si evidenzia, preliminarmente, che il Rapporto finale dell’ANVUR fa presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e risultati di compendio, cap. 6, pag. 46) che i valori degli indicatori per gli enti di ricerca che hanno conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione siano coinvolti più di 3 soggetti) non sono riportati per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. In particolare, gli enti prima citati risultano avere un numero complessivo di prodotti attesi rispettivamente pari a 9 (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”), a 1 (Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), e a zero (Istituto italiano di studi germanici) (Tabella 6.11a, pag. 296).
Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe anche in questo caso esplicitare il riferimento al riparto delle quote premiali relative agli anni 2011 e 2012, uniformando la terminologia. In realtà, nella tabella, al Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” è attribuito un valore dell’indicatore di qualità (IRAS1) (colonna 3) pari a 0,03% (e non pari a zero, come nel caso degli altri due enti appartenenti al medesimo gruppo). Peraltro, mentre tale valore non è considerato ai fini dell’abbinamento dei due parametri (risultati della VQR - valore medio delle assegnazioni 2011 e 2012), lo stesso è utilizzato ai fini della individuazione della quota del fondo attribuita rispetto al solo indicatore di qualità IRAS1 (€ 98,26 - colonna 8 della tabella). Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento. L’art. 3 dispone, dunque, Importo 2013 per i singoli enti, a raffronto con importi 2011 e 2012l’assegnazione a ciascun ente dell’importo destinato alla quota premiale 2013, nella seguente misura, messa a raffronto, nella tabella che segue, con la quota premiale assegnata per gli anni 2011 e 2012: |