Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Diffusione della cultura tecnico scientifica - Tabella triennale 2012-2014 - Atto del Governo 4 - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 4 | ||
Data: | 15/05/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
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Diffusione della cultura tecnico scientifica - Tabella triennale 2012-2014
15 maggio 2013
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativiLa legge 10 gennaio 2000, n. 6 - che ha modificato la L. 28 marzo 1991, n. 113 - ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica - intesa come "cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate"- e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia (art. 1, co. 1). Le iniziative affidate al Ministro riguardano:
In particolare, sono considerati obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti botanici e musei scientifici delle università (art. 1, co. 2).
Per la realizzazione delle finalità indicate, la legge prevede tre strumenti di intervento. Si tratta di:
Il CTS - la cui istituzione è stata prevista dall'art. 5 della L. 6/2000, che ha introdotto nella L. 113/1991 l'art. 2- quater - è formato attualmente da 10 componenti, di cui 6 in rappresentanza del MIUR, 1 in rappresentanza della Conferenza dei rettori, 2 in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, 1 in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Le funzioni di presidente, che in base alla legge spettano al Ministro, sono state delegate a uno dei membri scelti in rappresentanza del MIUR. I componenti del CTS devono essere esperti nella diffusione della cultura scientifica, con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il CTS, che svolge funzioni di consulenza e coordinamento per le attività previste dalla legge, dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
La legge prevede, inoltre, che saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio (art. 1, co. 2).
L'assegnazione annuale del contributo di cui alla tabella triennale avviene con decreto ministeriale da emanare, sentito il CTS, entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione, da parte degli enti, di una relazione che indichi le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso (art. 2-bis).
L'impegno finanziario annuo è stato previsto, a decorrere dal 1999, in 20 mld di lire (pari a € 10,3 mln), di cui almeno il 60% è riservato annualmente al finanziamento ordinario di enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi (artt. 2 e 2-bis).
La legge prevede, infine, che sulle iniziative realizzate il Ministro riferisca al Parlamento ogni tre anni, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella triennale (art. 1, co. 6). In data 5 aprile 2006 il Ministero ha trasmesso alle Camere le Relazioni relative ai trienni 2000-2002 (Atto n. 837) e 2003-2005 (Atto n. 838); l'annuncio della trasmissione è stato dato al Senato nella seduta del 28 aprile 2006. Non risultano essere state trasmesse ulteriori relazioni. | Definizione di cultura tecnico scientificaStrumenti di intervento per la diffusione della cultura tecnico scientifica Requisiti per accedere al finanziamento triennale Assegnazione annuale del contributo Relazione al Parlamento |
ContenutoLo schema di decreto, corredato da 7 allegati, individua i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2012-2014 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2012, pari ad € 6.373.540,85 . Viene indicato, altresì, (per la prima volta) il punteggio conseguito da ogni ente in sede di valutazione e il costo giudicato coerente con le finalità dalla legge (art. 1). Prevede, inoltre, che, ai fini dell'erogazione del contributo, gli enti inviano ogni anno le relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno finanziario di riferimento e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute (art. 2).
Relativamente alle previsioni recate dall'art. 2, si segnala che i termini temporali di riferimento delle relazioni analitiche che gli enti sono tenuti a presentare appaiono differenti da quelli previsti dall'art. 2-bis della legge (v. ante), nonché da quelli – analoghi – presenti nell'art. 10 del Decreto direttoriale 369/2012 (per il quale v. infra), bando che ha indicato regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per gli strumenti previsti dalla L. 6/2000.
Gli allegati sono i seguenti : all. 1 (D.D. 369/Ric. del 26.6.2012, già citato); all. 2 (D.M. 351/Ric. del 12.7.2010 e D.M. 931/Ric. del 10.11.2011: Nomina CTS); all. 3 (enti le cui domande sono state ammesse alla valutazione); all. 4 (enti le cui domande non sono state ammesse alla valutazione); all. 5 (verbali CTS del 13.12.2012, 19.12.2012, 16.1.2013); all. 5-bis (proposta di tabella triennale 2012-2014 avanzata dal CTS, con indicazione del contributo spettante a ciascun ente); all. 6 (D.D. 908 del 5.12.2012: impegno delle somme sul cap. 7230/pg. 5). Di seguito sono riepilogate le principali informazioni relative alle precedenti tabelle triennali:
La procedura per la selezione degli enti è stata attivata con il già citato D.D. 26 giugno 2012, n. 369 (pubblicato nella GU n. 168 del 20 luglio 2012) che, per la prima volta, ha definito regole e modalità per la concessione dei finanziamenti per tutti gli strumenti previsti dalla L. 6/2000. In particolare, il D.D. ha destinato € 3.967.250 ai contributi annuali, € 6.393.500 ai contributi per gli enti inseriti nella tabella triennale, € 4.570.500 per il finanziamento di accordi ed intese. Al riguardo, la premessa del D.D. 369/2012 evidenzia che lo stanziamento previsto per l'anno 2012 a valere sul cap. 7230/5, pari a 10.329.138 mln di euro, è stato ridotto di € 169.236 a seguito della riduzione lineare degli stanziamenti dei Ministeri disposta dall'art. 13, co. 1-quinquies, del D.L. 16/2012 (L. 44/2012). Per quanto qui più direttamente interessa, ciò ha comportato una riduzione dello stanziamento destinato agli enti da inserire nella tabella triennale da € 6.500.000 ad € 6.393.500. Per converso, è stata considerata l'opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma dell'esercizio finanziario 2011 congiuntamente con quelli del 2012. Gli impegni sono stati poi assunti con D.D. 908 del 5 dicembre 2012 la cui premessa evidenzia che le riduzioni lineari derivanti dal citato D.L. 16/2012 sono state pari, per lo stanziamento a valere sul cap. 7230/5, ad € 200.956 (a fronte, come si è detto, di € 169.236 indicati dal D.D. 369/2012). Lo stesso D.D. 908/2012 ha, dunque, impegnato per i contributi destinati agli enti inseriti nella tabella triennale €. 6.373.540,85. L'art. 8 del richiamato D.D. 369/2012 – come già il D.D. 8.2.2008, 176/Ric, relativo all'inserimento degli enti nella precedente tabella triennale – ha precisato che potevano presentare domanda per l'inserimento nella (nuova) tabella i soggetti pubblici e privati che fossero impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico per prioritaria finalità statutaria, che disponessero di esperienze acquisite e di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che avessero svolto con carattere di continuità attività coerenti con le finalità della L. 6/2000. In base all'art. 9 del D.D., alla domanda dovevano essere allegati lo statuto, la relazione analitica sull'attività del triennio 2009-2011, il programma di attività per il triennio 2012-2014 - con l'indicazione, in italiano e in inglese, degli elementi informativi necessari per la valutazione -, i bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2009, 2010, 2011, e il bilancio preventivo 2012, l'indirizzo del sito web sul quale erano riportati in italiano e in inglese i soggetti e le attività. L'art. 10 del D.D. ha disposto che il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento relativi ad attività coerenti con le finalità della L. 6/2000 e che il trasferimento di risorse è disposto su base annuale, sentito il CTS, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute. Le modalità di rendicontazione, di controllo e di monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamenti saranno indicate nel D.D. di approvazione. Con riferimento alla valutazione, l'art. 11 del D.D. ha disposto che la selezione delle domande doveva essere curata dal CTS, che a tal fine acquisiva i pareri di esperti (nominati, su sua proposta, dal Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca: in base alla premessa dello schema di DM in esame, gli esperti sono stati nominati con D.D. n. 784/Ric del 15 novembre 2012 e n. 943/Ric. del 17 dicembre 2012, non allegati allo stesso schema) e doveva fornire al MIUR una relazione illustrativa relativa ai criteri di valutazione, assegnando i relativi punteggi, secondo il seguente schema:
Per l'approvazione era richiesto il raggiungimento di almeno 60 punti.
La relazione illustrativa del CTS al MIUR non è allegata allo schema di DM.
La relazione illustrativa dello schema di DM evidenzia che, alla data di scadenza del termine per la presentazione telematica delle domande - fissato dall'art. 12 del D.D. 369/2012 alle ore 17 del 28 settembre 2012 - sono pervenute 58 domande. Di esse, 49 sono state ammesse alla valutazione, mentre 9 sono state escluse d'ufficio in quanto – come evidenzia la stessa relazione illustrativa – inserite nella tabella triennale 2011-2013 relativa ai contributi concessi per il funzionamento agli enti privati di ricerca, di cui al DM 9.7.2012 (Atto n. 460). Al riguardo, si ricorda che il DM 44/2008 - che disciplina la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca, previo inserimento in apposita tabella triennale – dispone, all'art. 2, co. 2, che non possono usufruire degli stessi contributi gli enti – tra l'altro – che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. L'incompatibilità inversa non è, invece, presente né nella L. 113/1991, come successivamente modificata, né nel D.D. 369/2012 (a differenza di quanto disponeva l'art. 7 del già citato D.D. 8.2.2008, 176/Ric).
Nella seduta del 13 dicembre 2012 (come si è già evidenziato, i verbali delle sedute sono allegati allo schema) il CTS, rilevato che, a causa dello scarso tempo a disposizione per la ricerca di un numero sufficiente di esperti esterni, le valutazioni non sarebbero state effettuate da due esperti – come, invece, necessario per permettere una verifica di coerenza attraverso il contraddittorio – ha deliberato che, per ogni progetto esaminato da un solo valutatore esterno, un membro dello stesso CTS doveva effettuare una istruttoria. Udito il risultato dell'istruttoria, il CTS, in assenza di elementi critici nel confronto fra pareri, avrebbe fatto propria la valutazione dell'esperto esterno. In caso contrario, il Comitato avrebbe effettuato una revisione approfondendo l'esame della documentazione sia per quanto riguarda i criteri di valutazione che l'ammissibilità dei costi presentati. In questi casi, la valutazione finale sarebbe stata corredata di specifica motivazione. Nella stessa seduta, inoltre, il CTS ha regolato la questione dei possibili conflitti di interesse di propri membri e/o di valutatori esterni, adottando le linee guida pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche australiano, allegate al verbale della seduta, ritenute in linea anche con le indicazioni della L. 241/1990. In particolare, il CTS ha deliberato che, qualora membri dello stesso Comitato fossero proponenti o direttamente coinvolti in progetti di valutazione (c.d. conflitto di interesse - positivo o negativo - forte), gli stessi dovevano assentarsi da tutte le procedure implicanti un possibile effetto sulla valutazione comparativa. Nel caso di conflitti di minor livello (appartenenza ad un ente proponente, ma senza diretto coinvolgimento né nel progetto, né nel dipartimento o istituto proponente), gli stessi membri dovevano astenersi dalla specifica valutazione. Nella seduta del 16 gennaio 2013 il CTS ha esaminato collegialmente i pareri degli esperti esterni e i risultati delle istruttorie, deliberando anzitutto in ordine all'inserimento nella tabella e, poi, in ordine alla verifica dell'ammissibilità dei costi esposti. Ne è risultata una graduatoria complessiva degli enti ammissibili, comprensiva dei costi di funzionamento ritenuti coerenti con le finalità della legge (allegato 4 al verbale di seduta).
Al termine dell'istruttoria, 30 enti avevano conseguito almeno 60 punti (punteggio minimo richiesto, come già evidenziato, dal D.D. 369/2012). In rapporto alle risorse disponibili, è stato proposto l'inserimento in tabella dei primi 20 : il punteggio minimo è stato, dunque, pari a 72. Dei 20 enti inseriti, 13 erano già presenti nella tabella 2009-2011 (per essi si registrano variazioni della misura del contributo da un minimo del – 80% ad un massimo del + 71,9%) e 7 sono nuovi. L'ammontare del contributo oscilla da un minimo di € 30.000 (7 enti: Cittadella Mediterranea della Scienza S.C.a.R.L.; Fondazione Adriano Buzzati-Traverso; Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti; Fondazione Galileo Galilei; Fondazione Guglielmo Marconi; Istituto Euro mediterraneo di Scienza e Tecnologia; Società italiana per il progresso delle scienze-SIPS) ad un massimo di € 1.610.000,00 (3 enti: Fondazione IDIS - Città della Scienza; Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci; Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia e della Scienza).
| Importo 2012Allegati Precedenti tabelle triennali Procedura per la selezione degli enti Criteri di valutazione Domande pervenute, ammesse e non ammesse alla valutazione Lavori del Comitato tecnico scientifico Enti inseriti nella tabella triennale 2012-2014 Prospetti allegati |