Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Le leggi - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Stabilità 2015) - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Articolo 1, commi 1-352
Riferimenti:
L N. 190 DEL 23-DIC-14   AC N. 2679-BIS/XVII
AC N. 2679-BIS-A/XVII   AC N. 2679-BIS-B/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 233    Progressivo: 6
Data: 23/01/2015
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Stabilità 2015)

 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Schede di lettura

 

(Articolo 1, commi 1-352)

 

 

 

 

n. 233/6

Tomo I

 

 

23 gennaio 2015


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0014fs1.doc

 


INDICE
(Tomo I)

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare. 3

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 21

§  Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali) 25

§  Articolo 1, commi 4 e 5 (Fondo “La buona scuola”) 28

§  Articolo 1, comma 6 (Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese) 30

§  Articolo 1, commi 7 e 8 (Fondo garanzia PMI) 32

§  Articolo 1, commi 9 e 10 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale) 33

§  Articolo 1, comma 11 (ART-BONUS per gli enti lirici e i teatri di tradizione) 35

§  Articolo 1, commi 12-15 (Stabilizzazione del bonus di 80 euro) 37

§  Articolo 1, commi 16 e 17 (Modifica deduzione buoni pasto) 45

§  Articolo 1, comma 18 (Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti P.A. certificati) 46

§  Articolo 1, comma 19 (Compensazione cartelle esattoriali) 50

§  Articolo 1, commi 20, 22-25 (Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP) 51

§  Articolo 1, comma 21 (Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti) 57

§  Articolo 1, commi 26-34 (Trattamento di fine rapporto in busta paga) 59

§  Articolo 1, commi 35 e 36 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo) 71

§  Articolo 1, commi 37-45 (Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box) 80

§  Articolo 1, comma 46 (Credito di imposta nelle aree svantaggiate) 84

§  Articolo 1, comma 47 (Ecobonus e ristrutturazione) 86

§  Articolo 1, commi 48 e 49 (Ristrutturazioni edilizie - Termini vendita immobili delle imprese) 96

§  Articolo 1, commi 50 e 51 (SIN amianto - Casale Monferrato e Bagnoli) 98

§  Articolo 1, comma 52 (Destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali) 99

§  Articolo 1, comma 53 (Utilizzo risorse contabilità speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014) 101

§  Articolo 1, commi 54-89 (Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi)) 103

§  Articolo 1, comma 90 (Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri) 130

§  Articolo 1, commi 91-95 (Credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti infrastrutturali) 132

§  Articolo 1, comma 96 (Istituzione di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario) 136

§  Articolo 1, comma 97 (Costi di notificazione) 139

§  Articolo 1, commi 98-106 (Miglioramento della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo) 141

§  Articolo 1, commi 107 e 108 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive) 144

§  Articolo 1, comma 109 (Finanziamento Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca) 148

§  Articolo 1, comma 110 (Completamento Piano di esuberi personale) 152

§  Articolo 1, comma 111 (Norma di interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate) 154

§  Articolo 1, comma 112 (Pensioni per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio) 155

§  Articolo 1, comma 113 (Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata) 156

§  Articolo 1, comma 114 (Sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in liste di mobilità) 157

§  Articolo 1, comma 115 (Termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni) 158

§  Articolo 1, commi 116 e 117 (Estensione delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto) 160

§  Articolo 1, comma 118 (Sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato) 162

§  Articolo 1, commi 119 e 120 (Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo) 167

§  Articolo 1, commi 121-124 (Copertura degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato) 169

§  Articolo 1, commi 125-129 (Assegno di sostegno alla natalità (Bonus bebé)) 172

§  Articolo 1, commi 130 e 131 (Misure di sostegno alla famiglia) 177

§  Articolo 1, comma 132 (Incremento del Fondo per le politiche della famiglia) 179

§  Articolo 1, comma 133 (Contrasto al gioco d’azzardo patologico) 180

§  Articolo 1, commi 134 e 135 (Risorse per INVALSI) 184

§  Articolo 1, comma 136 (Promozione e diffusione della lingua italiana all’estero) 186

§  Articolo 1, commi 137 e 138 (Erogazioni liberali alle ONLUS) 187

§  Articolo 1, commi 139 e 140 (Cessione di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo) 190

§  Articolo 1, comma 141 (Detrazioni fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche) 192

§  Articolo 1, comma 142 (Contributi Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali strategici) 194

§  Articolo 1, comma 143 (Trasformazione dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana) 195

§  Articolo 1, commi 144 e 145 (Assegnazione di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali) 196

§  Articolo 1, commi 146-148 (Assegnazione di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa derivanti) 198

§  Articolo 1, comma 149 (Requisiti per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi) 203

§  Articolo 1, commi 150 e 151 (Disposizioni finanziarie volte a favorire la competitività e la razionalizzazione dell’autotrasporto) 204

§  Articolo 1, comma 152 (Edilizia scolastica nei comuni sardi alluvionati nel 2013) 206

§  Articolo 1, comma 153 (Realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali) 207

§  Articolo 1, comma 154 (Disciplina del cinque per mille a decorrere dal 2015) 209

§  Articolo 1, comma 155 (Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento) 213

§  Articolo 1, comma 156 (Incremento del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria) 214

§  Articolo 1, comma 157 (Salvaguardia effetti art. 9, co. 15, D.L. 150/2013 - Compensi da corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore delle Carta acquisti) 216

§  Articolo 1, comma 158 (Incremento Fondo nazionale politiche sociali) 217

§  Articolo 1, comma 159 (Incremento Fondo per le non autosufficienze) 219

§  Articolo 1, commi 160 e 161 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) 220

§  Articolo 1, comma 162 (Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau) 222

§  Articolo 1, commi 163-165 (Trattamenti pensionistici vittime terrorismo) 223

§  Articolo 1, comma 166 (Attribuzioni a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili) 225

§  Articolo 1, comma 167 (Finanziamento Screening neonatale) 226

§  Articolo 1, comma 168 (Incremento risorse per Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) 227

§  Articolo 1, comma 169 (Risorse per le scuole paritarie) 229

§  Articolo 1, commi 170 e 171 (Risorse per Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali) 230

§  Articolo 1, commi 172 e 339 (Fondo di finanziamento ordinario delle università e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) 232

§  Articolo 1, commi 173 e 174 (Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti) 235

§  Articolo 1, comma 175 (Spese per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea) 236

§  Articolo 1, comma 176 (Incremento del contributo Istituto Italiano Tecnologico) 237

§  Articolo 1, comma 177 (Risorse all’INAF per progetti internazionali nel campo dell’astronomia) 238

§  Articolo 1, comma 178 (Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali) 239

§  Articolo 1, commi 179 e 180 (Incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo) 241

§  Articolo 1, commi 181-183 (Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 246

§  Articolo 1, comma 184 (Programma unico di assistenza degli stranieri vittime di violenza) 251

§  Articolo 1, comma 185 (Stampa quotidiana e periodica) 254

§  Articolo 1, comma 186 (Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni) 256

§  Articolo 1, comma 187 (Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore) 258

§  Articolo 1, comma 188 (Adeguamenti strutture informatiche per riforma legge di bilancio) 260

§  Articolo 1, comma 189 (Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica) 262

§  Articolo 1, comma 190 (Finanziamento del Comitato italiano paralimpico) 263

§  Articolo 1, comma 191 (Autorizzazione di spesa per l’attività dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti) 265

§  Articolo 1, comma 192 (Reti di metropolitane in aree metropolitane) 266

§  Articolo 1, comma 193 (Trasferimento a TERNA di rete elettrica di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A.) 267

§  Articolo 1, comma 194 (Emittenza radiotelevisiva locale) 270

§  Articolo 1, commi 195-198 (Utilizzo di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 272

§  Articolo 1, commi 199-201 (Fondi per il finanziamento di esigenze indifferibili) 276

§  Articolo 1, commi 202 e 203 (Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia) 278

§  Articolo 1, comma 204 (Riduzione Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti) 283

§  Articolo 1, comma 205 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica) 284

§  Articolo 1, comma 206 (Convenzioni Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta di materiali o prestazioni) 285

§  Articolo 1, comma 207 (Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 288

§  Articolo 1, commi 208-212 (Erogazioni anticipazioni finanziarie per agricoltori e disposizioni varie in materia agricola) 291

§  Articolo 1, comma 213 (Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) 302

§  Articolo 1, commi 214-217 (Quote latte) 304

§  Articolo 1, comma 218 (Riduzione trasferimenti alle imprese) 309

§  Articolo 1, comma 219 (Trasferimento ad ENAV degli oneri di navigazione aerea) 317

§  Articolo 1, comma 220 (Diritti aeroportuali) 319

§  Articolo 1, comma 221 (Autorizzazioni per vettori aerei) 322

§  Articolo 1, comma 222 (Rottamazione veicoli) 325

§  Articolo 1, commi 223-227 (Parco rotabile su gomma trasporto pubblico locale) 327

§  Articolo 1, comma 228 (Contributo pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane) 329

§  Articolo 1, commi 229-231 (Lotti costruttivi rete ferroviaria) 331

§  Articolo 1, comma 232 (Divieto di circolazione dei veicoli M2 e M3 (Euro 0)) 334

§  Articolo 1, comma 233 (Credito d’imposta autotrasporto) 335

§  Articolo 1, comma 234 (Accise per autotrasportatori) 337

§  Articolo 1, comma 235 (Piano per l’edilizia sociale) 339

§  Articolo 1, comma 236 (Competitività dei Porti italiani ed efficienza intermodale) 341

§  Articolo 1, comma 237 (IVA strutture recettive unità da diporto ormeggiate (marina resort)) 342

§  Articolo 1, comma 238 (Destinazione risorse sblocca cantieri) 343

§  Articolo 1, comma 239 (Collegamento marittimo veloce Stretto di Messina) 344

§  Articolo 1, comma 240 (Tratta ferroviaria Andora-Finale ligure) 346

§  Articolo 1, comma 241 (Risorse per il patrimonio culturale) 347

§  Articolo 1, comma 242 (Riduzione dei crediti di imposta) 349

§  Articolo 1, comma 243 (“Nuova legge Sabatini”) 351

§  Articolo 1, commi 244 e 245 (Determinazione rendita catastale immobili ad uso produttivo) 353

§  Articolo 1, comma 246 (Sospensione pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI) 356

§  Articolo 1, commi 247-251 (Definizione di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto) 358

§  Articolo 1, comma 252 (Riduzione di trasferimenti ad enti) 364

§  Articolo 1, comma 253 (Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003) 368

§  Articolo 1, commi 254-256 (Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego) 369

§  Articolo 1, comma 257 (Conferma dei rapporti di collaborazione presso la Struttura tecnica di Missione) 372

§  Articolo 1, comma 258 (Abrogazione norme promozioni FF.AA. e Corpi di polizia) 373

§  Articolo 1, comma 259 (Indennità di ausiliaria FF.AA. e Polizia militare) 375

§  Articolo 1, commi 260 e 261 (Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari) 377

§  Articolo 1, commi 262 e 263 (Riordino carriere personale Forze armate) 379

§  Articolo 1, comma 264 (Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei VV.FF.) 381

§  Articolo 1, comma 265 (Scorrimento graduatorie assunzioni personale Forze di polizia) 384

§  Articolo 1, commi 266 e 267 (Revisione dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile) 385

§  Articolo 1, comma 268 (Proroga deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale) 388

§  Articolo 1, comma 269 (Scorrimento graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane) 390

§  Articolo 1, commi 270 e 272 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare) 392

§  Articolo 1, comma 271 (Riqualificazione delle aree urbane degradate) 398

§  Articolo 1, comma 273 (Manutenzione degli immobili demaniali e degli edifici statali) 400

§  Articolo 1, commi 274-276 (Contratto di programma Poste italiane S.p.A.) 403

§  Articolo 1, commi 277-280 (Valorizzazione patrimonio mobiliare (Poste italiane S.p.A.)) 406

§  Articolo 1, commi 281-284 (Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste italiane S.p.A.) 408

§  Articolo 1, commi 285 e 286 (Convenzioni Poste italiane S.p.A.) 410

§  Articolo 1, comma 287 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri) 411

§  Articolo 1, commi 288-291 (Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio) 414

§  Articolo 1, commi 292 e 293 (Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI e invarianza dello stesso per il 2015) 419

§  Articolo 1, comma 294 (Risorse destinate al trasporto merce su ferro) 421

§  Articolo 1, commi 295 e 296 (Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.) 424

§  Articolo 1, comma 297 (Trasferimento attività informatiche riservate allo Stato dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A.) 426

§  Articolo 1, comma 298 (Registro donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa)) 429

§  Articolo 1, comma 299 (Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali) 431

§  Articolo 1, comma 300 (Soppressione assunzione ispettori) 432

§  Articolo 1, comma 301 (Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali) 434

§  Articolo 1, comma 302 (Giorno di pagamento delle pensioni INPS) 435

§  Articolo 1, comma 303 (Comunicazioni a INPS a seguito di decesso) 436

§  Articolo 1, commi 304 e 305 (Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito) 437

§  Articolo 1, comma 306 (Versamento all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti) 440

§  Articolo 1, commi 307 e 308 (Versamento all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL) 441

§  Articolo 1, commi 309-312 (Riduzione contributi patronati) 443

§  Articolo 1, comma 313 (Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello) 448

§  Articolo 1, comma 314 (Modifica disciplina dichiarazione ISEE) 450

§  Articolo 1, commi 315 e 316 (Contributo Italia Lavoro S.p.A.) 452

§  Articolo 1, comma 317 (Piani triennali di investimento dell’INAIL) 453

§  Articolo 1, comma 318 (Riduzione contributi a organismi internazionali) 454

§  Articolo 1, comma 319 (Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio all’estero) 457

§  Articolo 1, comma 320 (Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all’estero) 466

§  Articolo 1, comma 321 (Informazione italiana diffusa all’estero) 468

§  Articolo 1, comma 322 (Incremento delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo) 469

§  Articolo 1, comma 323 (Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero) 470

§  Articolo 1, comma 324 (Differimento termini per armi da fuoco per uso scenico e armi tipo paintball) 473

§  Articolo 1, comma 325 (Riduzione del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma) 476

§  Articolo 1, comma 326 (Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) 477

§  Articolo 1, comma 327 (Acquisizione all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole) 478

§  Articolo 1, comma 328 (Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica) 479

§  Articolo 1, comma 329 (Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie o addetti alla vigilanza delle sezioni staccate) 481

§  Articolo 1, commi 330 e 331 (Limitazione dei comandi del personale scolastico) 483

§  Articolo 1, commi 332 e 333 (Supplenze brevi di personale docente e ATA) 487

§  Articolo 1, commi 334-336 (Dotazioni organiche del personale ATA) 490

§  Articolo 1, comma 337 (Visite medico-legali delle Università e delle AFAM) 493

§  Articolo 1, comma 338 (Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet) 495

§  Articolo 1, comma 340 (Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA) 496

§  Articolo 1, commi 341 e 342 (Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica- AFAM) 499

§  Articolo 1, commi 343 e 344 (Enti di ricerca vigilati dal MIUR) 502

§  Articolo 1, comma 345 (Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 504

§  Articolo 1, commi 346-349 (Assunzioni da parte delle università) 505

§  Articolo 1, commi 350-352 (Composizione delle commissioni per gli esami di maturità) 509

 

 


INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§  Articolo 1, commi 353 e 354 (Servizi di pulizia ed ausiliari e interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità nelle scuole).................................................................... 515

§  Articolo 1, comma 355 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro) 520

§  Articolo 1, comma 356 (SIN Bagnoli-Coroglio).......................................... 521

§  Articolo 1, commi 357 e 358 (Contributo per progetti innovativi in campo navale)    522

§  Articolo 1, comma 359 (Mutui ferrovie in concessione)............................ 523

§  Articolo 1, comma 360 (Riduzione per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia)............................................................................ 524

§  Articolo 1, comma 361 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria)....................................................................... 525

§  Articolo 1, comma 362 (Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali)................................................................................................ 526

§  Articolo 1, comma 363 (Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA., Forze di polizia, VV.FF. e Prefetti)........................................................................ 528

§  Articolo 1, comma 364 (Impiego personale militare all’estero).................. 529

§  Articolo 1, comma 365 (Abrogazione stage difesa per giovani)................ 530

§  Articolo 1, comma 366 (Medaglia mauriziana)........................................... 531

§  Articolo 1, comma 367 (Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)   532

§  Articolo 1, commi 368 e 369 (Riduzione alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR))............................................................................. 533

§  Articolo 1, comma 370 (Norma ARQ personale all’estero)....................... 535

§  Articolo 1, comma 371 (Riduzione personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche)..................................... 536

§  Articolo 1, comma 372 (Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa)    537

§  Articolo 1, comma 373 (Revisione strumento militare).............................. 539

§  Articolo 1, commi 374-377 (Dismissioni degli immobili del Ministero della difesa)     541

§  Articolo 1, comma 378 (Attribuzione del grado vertice)............................. 544

§  Articolo 1, comma 379 (Disposizioni concernenti l’Agenzia industrie difesa) 545

§  Articolo 1, comma 380 (Destinazione risorse “Difesa servizi S.p.A.”)...... 546

§  Articolo 1, commi 381-383 (Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)............................... 547

§  Articolo 1, comma 384 (Gasolio agricolo)................................................. 557

§  Articolo 1, comma 385 (Piano irriguo nazionale)....................................... 560

§  Articolo 1, comma 386 (Destinazione risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e agroalimentare e dei distretti agroalimentari)............................................. 562

§  Articolo 1, commi 387 e 388 (Ottimizzazione della gestione della tesoreria di Stato)     566

§  Articolo 1, comma 389 (Soppressione della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti) 572

§  Articolo 1, comma 390 (Trasformazione dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi) 573

§  Articolo 1, commi 391-395 (Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine per la soppressione della tesoreria unica “mista”)..... 575

§  Articolo 1, commi 396 e 397 (Istituzione contabilità speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle garanzie dello Stato)..................................................... 580

§  Articolo 1, commi 398-405 e 414-417 (Estensione al 2018 ed incremento del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)................................... 582

§  Articolo 1, commi 406-413 (Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento).............................. 594

§  Articolo 1, commi 418-420 (Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica).......................................................................................... 606

§  Articolo 1, commi 421-428 e 430 (Riduzione dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane. Procedure per la mobilità del personale).................... 609

§  Articolo 1, comma 429 (Servizi per l’impiego province e città metropolitane) 618


 

§  Articolo 1, commi 431-434 (Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)...................................................................................... 621

§  Articolo 1, commi 435-436 (Riduzione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2015)     625

§  Articolo 1, commi 437-449 (Norme concernenti l’attività di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009)..................................... 628

§  Articolo 1, comma 450 (Incentivi alle unioni e fusioni di comuni).............. 636

§  Articolo 1, comma 451 (Estensione al 2018 del contributo alla riduzione della spesa pubblica richiesto a province, città metropolitane e comuni dal D.L. n. 66/2014).... 638

§  Articolo 1, commi 452-458 (Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte)    641

§  Articolo 1, comma 459 (Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali)........................................................................ 645

§  Articolo 1, commi 460-466 e 468-478 (Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario) 648

§  Articolo 1, comma 467 (Esclusione delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità delle province e delle città metropolitane)........................................................... 663

§  Articolo 1, commi 479-483 (Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità) 665

§  Articolo 1, commi 484-488 (Patto verticale incentivato)............................ 670

§  Articolo 1, commi 489-500 (Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)     673

§  Articolo 1, comma 501 (Election day)........................................................ 689

§  Articolo 1, comma 502 (Esclusione dal Patto di stabilità 2015 delle spese sostenute da comuni interessati dagli eventi sismici).................................................................. 693

§  Articolo 1, commi 503 e 504 (Pagamento rate mutui con Cassa depositi e prestiti S.p.A. in scadenza nel 2015)..................................................................................................... 696

§  Articolo 1, commi 505-507 e 509-510 (Armonizzazione contabile degli enti territoriali)  698

§  Articolo 1, comma 508 (Imposta Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano)     703

§  Articolo 1, comma 511 (Destinazione delle riserve all'erario afferenti alla Regione Sardegna)    704

§  Articolo 1, commi 512-523 (Recepimento Accordo 23 ottobre 2014 con la Regione Friuli Venezia Giulia)......................................................................................................... 706

§  Articolo 1, comma 524 (Minoranza linguistica slovena)............................ 712

§  Articolo 1, comma 525 (Compensazione perdita di accisa Regione Valle d’Aosta)  714

§  Articolo 1, commi 526-530 (Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari) 715

§  Articolo 1, comma 531 (Contributo Roma capitale)................................... 718

§  Articolo 1, commi 532-534 (Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all’evento).................................................... 720

§  Articolo 1, comma 535 (Risorse per la Fabbrica del Duomo di Milano).... 723

§  Articolo 1, comma 536 (Proroga dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia)........................................................................................... 724

§  Articolo 1, comma 537 (Rinegoziazione mutui enti locali per passività relative)   726

§  Articolo 1, comma 538 (Disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)........................................................................................................ 727

§  Articolo 1, comma 539 (Aumento del limiti massimi di indebitamento degli enti locali)   730

§  Articolo 1, comma 540 (Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti locali).......................................................................................................... 732

§  Articolo 1, comma 541 (Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni)...................................................................................................... 733

§  Articolo 1, comma 542 (Proroga dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria) 735

§  Articolo 1, comma 543 (Termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali che sperimentano le nuove regole di contabilità).............................................. 736

§  Articolo 1, comma 544 (Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici     738

§  Articolo 1, commi 545 e 546 (Sostituzione del bilancio riequilibrato degli enti locali in dissesto finanziario in caso di inizio mandato della nuova amministrazione)........... 740

§  Articolo 1, comma 547 (Esclusione della società Expo S.p.A. dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi)........................................................ 744

§  Articolo 1, comma 548 (Supporto Consip S.p.A. per operazione Expo 2015) 745

§  Articolo 1, comma 549 (Parere di congruità Consip per Rete Te.T.Ra.).. 747

§  Articolo 1, comma 550 (Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)................................................................................................ 749

§  Articolo 1, comma 551 (Interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica).................................................... 750

§  Articolo 1, commi 552-554 (Autorizzazione unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi)................................................................................................. 753

§  Articolo 1, commi 555-557 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per il biennio 2015-2016).............................................................. 755

§  Articolo 1, commi 558 e 559 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del Fondo sanitario).......................................................... 761

§  Articolo 1, commi 560-563 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate) 763

§  Articolo 1, comma 564 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento)    765

§  Articolo 1, comma 565 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie)    767

§  Articolo 1, comma 566 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione)................................................................................... 769

§  Articolo 1, commi 567 e 568 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute e assistenziali).......................... 770

§  Articolo 1, commi 569-573 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro)........................................................................................................ 772

§  Articolo 1, commi 574 e 575 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere)............................................................................ 778

§  Articolo 1, commi 576-581 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali)......................................... 780

§  Articolo 1, comma 582 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 – Organizzazione del dipartimento di prevenzione del SSN)................................................................................ 784

§  Articolo 1, comma 583 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN) 787


 

§  Articolo 1, comma 584 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica)........................................................................ 788

§  Articolo 1, comma 585 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico nazionale)............................................................................. 791

§  Articolo 1, comma 586 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza)............................................................................ 794

§  Articolo 1, comma 587 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici)........................................................................................................ 795

§  Articolo 1, comma 588 (Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment – HTA)................................................................. 797

§  Articolo 1, comma 589 (Direzione farmacie private)................................. 799

§  Articolo 1, comma 590 (Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali omeopatici)   800

§  Articolo 1, commi 591 e 592 (Sperimentazione della produzione e distribuzione di farmaci monodose in ambito ospedaliero)................................................................................ 803

§  Articolo 1, commi 593-598 (Fondo per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi) 804

§  Articolo 1, commi 599 e 600 (Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale) 807

§  Articolo 1, comma 601 (Nuovo sistema di ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale).................................................................................................... 809

§  Articolo 1, commi 602 e 603 (Centro nazionale di adroterapia oncologica) 812

§  Articolo 1, commi 604 e 605 (Piano per il risanamento della regione Molise) 815

§  Articolo 1, comma 606 (Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale)................................................................. 818

§  Articolo 1, commi 607 e 608 (Norme concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo)...................................................................... 820

§  Articolo 1, comma 609 (Gestione aggregata dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) 823

§  Articolo 1, comma 610 (Convenzioni con cooperative sociali)................. 838

§  Articolo 1, commi 611-614 (Riorganizzazione e riduzione delle società partecipate) 839


 

§  Articolo 1, comma 615 (Affidamento diretto a società in possesso di requisiti per la gestione in house, partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale)    846

§  Articolo 1, comma 616 (Riduzione aziende speciali)................................. 848

§  Articolo 1, comma 617 (Soppressione assegnazione gratuita di casella di posta elettronica certificata ai cittadini)................................................................................................... 850

§  Articolo 1, commi 618-620 (Sdemanializzazione ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto Vecchio di Trieste)..................................................... 854

§  Articolo 1, commi 621-625 (Modifica aliquote fondi pensioni e TFR)........ 856

§  Articolo 1, comma 626 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)................ 858

§  Articolo 1, commi 627 e 628 (Imposte sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni)...................................... 860

§  Articolo 1, commi 629-633 (Reverse charge e split payment).................. 861

§  Articolo 1, commi 634-641 (Adempimenti volontari dei contribuenti)........ 872

§  Articolo 1, comma 642 (Proroga riscossione enti locali)........................... 884

§  Articolo 1, commi 643-652 (Disposizioni in materia di giochi con vincite in denaro)  888

§  Articolo 1, commi 653 e 654 (Norme concernenti il Gioco del Lotto)........ 902

§  Articolo 1, commi 655 e 656 (Tassazione enti non commerciali).............. 904

§  Articolo 1, comma 657 (Ritenute su ristrutturazioni)................................. 906

§  Articolo 1, commi 658 e 659 (Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita a copertura rischio demografico)......................... 907

§  Articolo 1, comma 660 (Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali) 909

§  Articolo 1, comma 661 (Aiuti de minimis concernenti i territori interessati da eventi sismici in Emilia) 911

§  Articolo 1, commi 662-664 (Fabbricati rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia) 912

§  Articolo 1, comma 665 (Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise).................................... 913

§  Articolo 1, comma 666 (Soppressione esenzione bollo per le auto ultraventennali)  916

§  Articolo 1, comma 667 (Aliquota IVA agevolata per e-book).................... 919


 

§  Articolo 1, commi 668-677 (Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea) 921

§  Articolo 1, comma 678 (Regimi fiscali privilegiati)..................................... 928

§  Articolo 1, comma 679 (Conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi)  930

§  Articolo 1, commi 680 e 681 (Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali)................................................................................. 932

§  Articolo 1, commi 682-689 (Norme concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della riscossione)................................................................................................ 935

§  Articolo 1, commi 690 e 691 (Innalzamento franchigia IRPEF lavoratori transfrontalieri)   945

§  Articolo 1, commi 692 e 693 (Differimento termine versamento IMU agricola)     948

§  Articolo 1, comma 694 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali)..... 954

§  Articolo 1, commi 695 e 696 (Autorizzazione di spesa per supplenze brevi del personale docente e ATA)........................................................................................................... 955

§  Articolo 1, commi 697 e 698 (Sterilizzazione clausola di salvaguardia per minori entrate IVA da pagamento debiti PA, di cui al D.L. n. 66/2014)......................................... 957

§  Articolo 1, comma 699 (Copertura oneri commi 694 e 695)...................... 960

§  Articolo 1, commi 700 e 701 (Contabilità speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni. Entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 692 a 700)............................. 962

§  Articolo 1, comma 702 (Partecipazione comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale)   965

§  Articolo 1, commi 703-706 (Nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione)................................................................................................. 966

§  Articolo 1, commi 707-709 (Misure in materia di trattamenti pensionistici) 972

§  Articolo 1, comma 710 (Regolarizzazione e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni sportive)................................................................................. 974

§  Articolo 1, commi 711 e 712 (Aumento Iva su pellet di legno e incremento Fondo ISPE)  976

§  Articolo 1, comma 713 (Società sportive dilettantistiche)......................... 977

§  Articolo 1, comma 714 (Riscossione quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia) 978


 

§  Articolo 1, comma 715 (Riduzione Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cuneo fiscale))................................................... 984

§  Articolo 1, comma 716 (Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale) 985

§  Articolo 1, comma 717 (Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)   987

§  Articolo 1, commi 718 e 719 (Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise)     988

§  Articolo 1, comma 720 (Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari) 992

§  Articolo 1, comma 721 (Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti)     993

§  Articolo 1, comma 722 (Versamento da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua).......... 996

§  Articolo 1, commi 723 e 724 (Riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca) 999

§  Articolo 1, comma 725 (Esclusione della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei) 1001

§  Articolo 1, comma 726 (Rimborsi per operazioni di controllo preventivo) 1003

§  Articolo 1, comma 727 (Tabelle A e B).................................................... 1005

§  Articolo 1, comma 728 (Tabella C).......................................................... 1011

§  Articolo 1, commi 729 e 731 (Tabella E).................................................. 1014

§  Articolo 1, comma 730 (Tabella D).......................................................... 1018

§  Articolo 1, commi 732 e 733 (Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura)  1021

§  Articolo 1, comma 734 (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)................................................................ 1024

§  Articolo 1, comma 735 (Entrata in vigore)............................................... 1025

 


Tavola di raffronto della numerazione
degli articoli e dei commi tra il disegno
di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare

 


Oggetto

A.C. 2679-bis

A.C. 2679-bis-A
A.S. 1698

L. 190/2014
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1, co. 1

1

Gestioni previdenziali

2

1, co. 2-3

2-3

Fondo “La buona scuola”

3

1, co. 4-5

4-5

Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

1, co. 6

6

Fondo garanzia PMI

 

 

7-8

Fondo per la tutela del patrimonio culturale

 

1, co. 7-8

9-10

ART-BONUS per gli enti lirici e i teatri di tradizione

 

 

11

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

4

1, co. 9-12

12-15

Modifica deduzione buoni pasto

 

1, co. 13-14

16-17

Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati

 

 

18

Compensazione cartelle esattoriali

 

1, co. 15

19

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP

5

1, co. 16-20

20, 22-25

Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti

 

 

21

Trattamento di fine rapporto in busta paga

6

1, co. 21-29

26-34

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

7, co. 1-2

1, co. 30-31

35-36

Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box

7, co. 3-11

1, co. 32-40

37-45

Credito di imposta nelle aree svantaggiate

 

1, co.41

46

Ecobonus e ristrutturazione

8

1, co. 42

47

Ristrutturazioni edilizie - Termini vendita immobili delle imprese

 

 

48-49

SIN amianto - Casale Monferrato e Bagnoli

 

 

50-51

Destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali

 

1, co. 43

52

Utilizzo risorse contabilità speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014

 

 

53

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi)

9

1, co. 44-79

54-89

Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri

 

1, co. 80

90

Credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti infrastrutturali

 

 

91-95

Istituzione di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario

10

1, co. 81

96

Costi di notificazione

 

1, co. 82

97

Miglioramento della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo

 

 

98-106

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

11

1, co. 83-84

107-108

Finanziamento Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca

 

 

109

Completamento Piano di esuberi personale

 

 

110

Norma di interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate

 

1, co. 85

111

Pensioni per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio

 

1, co. 86

112

Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata

 

1, co. 87

113

Sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in liste di mobilità

 

1, co. 88

114

Termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni.

 

1, co. 89

115

Estensione delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto

 

 

116-117

Sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato

12

1, co. 90

118

Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo

 

 

119-120

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (copertura)

12

1, co. 91-94

121-124

Assegno di sostegno alla natalità (Bonus bebé)

13

1, co. 95-99

125-129

Misure di sostegno alla famiglia

13

1, co. 100-101

130-131

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia

 

 

132

Contrasto al gioco d’azzardo patologico

14

1, co. 102

133

Risorse per INVALSI

 

 

134-135

Promozione e diffusione della lingua italiana all’estero

 

 

136

Erogazioni liberali alle ONLUS

15

1, co. 103-104

137-138

Cessione di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo

 

 

139-140

Detrazioni fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche

 

1, co. 105

141

Contributi Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali strategici

 

 

142

Trasformazione dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana

 

 

143

Assegnazione di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali

16

1, co. 106-107

144-145

Assegnazione di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa derivanti

 

1, co.108-110

146-148

Requisiti per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi

 

1, co. 111

149

Disposizioni finanziarie volte a favorire la competitività e la razionalizzazione dell’autotrasporto

17, co. 1-2

1, co. 112-113

150-151

Edilizia scolastica nei comuni sardi alluvionati nel 2013

 

 

152

Realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali

17, co. 3

1, co.114

153

Disciplina del cinque per mille a decorrere dal 2015

17, co. 4

1, co. 115

154

Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento

17, co. 5

1, co. 116

155

Incremento del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria

17, co. 6

1, co. 117

156

Salvaguardia effetti art. 9, co. 15, D.L. 150/2013 - Compensi da corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore delle Carta acquisti

 

 

157

Incremento Fondo nazionale politiche sociali

17, co. 7

1, co. 118

158

Incremento Fondo per le non autosufficienze

17, co. 8

1, co. 119

159

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

 

160-161

Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau

 

 

162

Trattamenti pensionistici vittime terrorismo

 

 

163-165

Attribuzioni a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili

 

 

166

Finanziamento Screening neonatale

 

 

167

Incremento risorse per Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

1, co. 120

168

Risorse per le scuole paritarie

17, co. 9

1, co. 121

169

Risorse per Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali

 

 

170-171

Fondo di finanziamento ordinario delle università e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica

17, co. 10
28, co.16

1, co. 122
2, co. 90

172
339

Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti

 

 

173-174

Spese per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea

 

1, co. 123

175

Incremento del contributo Istituto Italiano Tecnologico

 

 

176

Risorse all’INAF per progetti internazionali nel campo dell’astronomia

 

 

177

Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali

17, co. 12

1, co. 124

178

Incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo

17, co. 13

1, co. 125-126

179-180

Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

17, co. 14-15

1, co. 127-128

181-183

Programma unico di assistenza degli stranieri vittime di violenza

 

 

184

Stampa quotidiana e periodica

17, co. 16

1, co. 129

185

Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni

17, co. 17

1, co. 130

186

Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore

17, co. 18

1, co. 131

187

Adeguamenti strutture informatiche per riforma legge di bilancio

 

 

188

Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica

17, co. 21

1, co. 132

189

Finanziamento del Comitato italiano paralimpico

 

 

190

Autorizzazione di spesa per l’attività dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

 

 

191

Reti di metropolitane in aree metropolitane

 

1, co. 133

192

Trasferimento a TERNA di rete elettrica di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

 

193

Emittenza radiotelevisiva locale

 

1, co. 134

194

Utilizzo di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1, co. 135-138

195-198

Fond per il finanziamento di esigenze indifferibili

 

1, co. 139

199-201

Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia

 

1, co. 140-141

202-203

Riduzione Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti

 

 

204

Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica

 

 

205

Convenzioni Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta di materiali o prestazioni

 

1, co. 142

206

Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147


18

1, co. 143

207

Erogazioni anticipazioni finanziarie per agricoltori e disposizioni varie in materia agricola

 

 

208-212

Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

213

Quote latte

 

 

214-217

Riduzione trasferimenti alle imprese

19, co. 1

2, co 1

218

Trasferimento ad ENAV degli oneri di navigazione aerea

19, co. 2

2, co. 2

219

Diritti aeroportuali

 

2, co. 3

220

Autorizzazioni per vettori aerei

 

 

221

Rottamazione veicoli

19, co. 3

2, co. 4

222

Parco rotabile su gomma trasporto pubblico locale

19, co. 4-7

2, co. 5-8

223-227

Contributo pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane

 

 

228

Lotti costruttivi rete ferroviaria

19, co. 8-10

2, co. 9-11

229-231

Divieto di circolazione dei veicoli M2 e M3 (Euro 0)

 

 

232

Credito d’imposta autotrasporto

 

 

233

Accise per autotrasportatori

 

 

234

Piano per l’edilizia sociale

 

 

235

Competitività dei Porti italiani ed efficienza intermodale

 

 

236

IVA strutture recettive unità da diporto ormeggiate (marina resort)

 

 

237

Destinazione risorse sblocca cantieri

 

 

238

Collegamento marittimo veloce Stretto di Messina

 

 

239

Tratta ferroviaria Andora-Finale ligure

 

 

240

Risorse per il patrimonio culturale

 

 

241

Riduzione dei crediti di imposta

19, co. 11

2, co. 12

242

“Nuova legge Sabatini”

 

2, co. 13

243

Determinazione rendita catastale immobili ad uso produttivo

 

 

244-245

Sospensione pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI

 

2, co. 14

246

Definizione di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto

 

2, co. 15-19

247-251

Riduzione di trasferimenti ad enti

20, co. 1

2, co. 20

252

Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003

 

2, co. 21

253

Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego

21, co. 1-3

2, co. 22-24

254-256

Conferma dei rapporti di collaborazione presso la Struttura tecnica di Missione

 

 

257

Abrogazione norme promozioni FF.AA. e Corpi di polizia

21, co. 4

2, co. 25

258

Indennità di ausiliaria FF.AA. e Polizia militare

21, co. 5

2, co. 26

259

Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari

21, co. 6-7

2, co. 27-28

260-261

Riordino carriere personale Forze armate

21, co. 9-10

2, co. 29-30

262-263

Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei VV.FF.

21, co. 11

2, co. 31

264

Scorrimento graduatorie assunzioni personale Forze di polizia

 

2, co. 32

265

Revisione dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile

21, co.12-14

2, co. 33-34

266-267

Proroga deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale

 

2, co. 35

268

Scorrimento graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane

 

2, co. 36

269

Valorizzazione del patrimonio immobiliare


22

2, co. 37-38

270 e 272

Riqualificazione delle aree urbane degradate

 

 

271

Manutenzione degli immobili demaniali e degli edifici statali

 

2, co. 39

273

Contratto di programma Poste italiane S.p.A.

23

2, co. 40-42

274-276

Valorizzazione del patrimonio mobiliare (Poste italiane S.p.A.)

 

 

277-280

Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste italiane S.p.A.

 

 

281-284

Convenzioni Poste italiane S.p.A.

23

2, co. 43-44

285-286

Dotazioni di bilancio dei Ministeri

24

2, co. 45

287

Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio

25, co. 1-4

2, co. 46-49

288-291

Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI e invarianza dello stesso per il 2015

25, co. 5

2, co. 50

292
293

Risorse destinate al trasporto merce su ferro

25, co. 6

2, co. 51

294

Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.

25, co. 7-8

2, co. 52-53

295-296

Trasferimento attività informatiche riservate allo Stato dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A.

 

 

297

Registro donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa)

 

 

298

Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali

 

 

299

Soppressione assunzione ispettori

26, co. 1

2, co 54

300

Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali

26, co. 2

2, co. 55

301

Giorno di pagamento delle pensioni INPS

26, co. 3

2, co. 56

302

Comunicazioni a INPS a seguito di decesso

26, co. 4

2, co. 57

303

Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito

26, co. 5-6

2, co. 58-59

304-305

Versamento all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti

26, co. 7

2, co. 60

306

Versamento all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL

26, co. 8-9

2, co. 61-62

307-308

Riduzione contributi patronati

26, co. 10

2, co. 63-66

309-312

Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello

26, co. 11

2, co. 67

313

Modifica disciplina dichiarazione ISEE

26, co. 12

2, co. 68

314

Contributo Italia Lavoro S.p.A.

 

 

315-316

Piani triennali di investimento dell’INAIL

 

2, co. 69

317

Riduzione contributi a organismi internazionali

27, co. 1

2, co. 70

318

Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio all’estero

27, co. 2

2, co. 71

319

Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all’estero

27, co. 3

2, co. 72

320

Informazione italiana diffusa all’estero

27, co. 4

2, co. 73

321

Incremento delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo

 

2, co. 74

322

Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero

 

2, co. 75

323

Differimento termini per armi da fuoco per uso scenico e armi tipo paintball

 

 

324

Riduzione del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma


28, co. 1

2, co. 76

325

Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

28, co. 2

2, co. 77

326

Acquisizione all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole

28, co. 3

2, co. 78

327

Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica

28, co. 4

2, co. 79

328

Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie o addetti alla vigilanza delle sezioni staccate

28, co. 5

2, co. 80

329

Limitazione dei comandi del personale scolastico

28, co. 6-7

2, co. 81-82

330-331

Supplenze brevi di personale docente e ATA

28, co. 8-9

2, co. 83-84

332-333

Dotazioni organiche del personale ATA

28, co. 10-12

2, co. 85-87

334-336

Visite medico-legali delle Università e delle AFAM

28, co. 13

2, co. 88

337

Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet

28, co. 14

2, co. 89

338

Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA

28, co. 17

2, co. 91

340

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica - AFAM

28, co. 18-19

2, co. 92-93

341-342

Enti di ricerca vigilati dal MIUR

28, co. 20-21

2, co 94-95

343-344

Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

28, co. 22

2, co. 96

345

Assunzioni da parte delle università

28, co. 28-30

2, co. 97-99

346-349

Composizione delle commissioni per gli esami di maturità

 

2, co.100-102

350-352

Servizi di pulizia ed ausiliari e interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità nelle scuole

 

 

353-354

Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro



29

2, co. 103

355

SIN Bagnoli-Coroglio

 

 

356

Contributo per progetti innovativi in campo navale

30, co. 1

2, co. 104

357-358

Mutui ferrovie in concessione

30, co. 2

2, co. 105

359

Riduzione per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia

30, co. 3

2, co. 106

360

Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria

30, co. 4

2, co. 107

361

Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali

30, co. 5

2, co. 108

362

Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia, VV.FF. e Prefetti

31, co. 1

2, co. 109

363

Impiego personale militare all’estero

31, co. 2

2, co. 110

364

Abrogazione stage difesa per giovani

31, co. 3

2, co. 111

365

Medaglia mauriziana

31, co. 4

2, co. 112

366

Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa

31, co. 5

2, co 113

367

Riduzione alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR)

31, co. 6-7

2, co. 114-115

368-369

Norma ARQ personale all’estero

31, co. 11

2, co. 116

370

Riduzione personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche

31, co. 12

2, co. 117

371

Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa

31, co. 13

2, co. 118

372

Revisione strumento militare

31, co 14

2, co. 119

373

Dismissioni degli immobili del Ministero della difesa

31, co. 15-18

2, co. 120-123

374-377

Attribuzione del grado vertice

31, co. 19

2, co. 124

378

Disposizioni concernenti l’Agenzia industrie difesa

 

2, co. 125

379

Destinazione risorse “Difesa servizi S.p.A.”

 

2, co. 126

380

Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

32, co. 1-3

2, co. 127-129

381-383

Gasolio agricolo

32, co. 4

2, co. 130

384

Piano irriguo nazionale

32, co. 5

2, co. 131

385

Destinazione risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e agroalimentare e dei distretti agroalimentari

 

2, co. 132

386

Ottimizzazione della gestione della tesoreria di Stato


33

2, co. 133-134

387-388

Soppressione della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti

 

2, co. 135

389

Trasformazione dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi

 

 

390

Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine per la soppressione della tesoreria unica “mista”

34

2, co. 136-140

391-395

Istituzione contabilità speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle garanzie dello Stato

 

 

396-397

Estensione al 2018 ed incremento del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome

35, co. 1-12

2, co. 141-149, 150-153

398-405 e 414-417

Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 con la Regione Trentino-Alto Adige e province autonome di Bolzano e di Trento

 

 

406-413

Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica

35, co. 13-15

2, co. 154-156

418-420

Riduzione dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane. Procedure per la mobilità del personale

 

 

421-428 e 430

Servizi per l’impiego province e città metropolitane

 

 

429

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

 

 

431-434

Riduzione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2015

35, co. 16

2, co. 157-158

435-436

Norme concernenti l’attività di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009

 

 

437-449

Incentivi alle unioni e fusioni di comuni

 

2, co. 159

450

Estensione al 2018 del contributo alla riduzione della spesa pubblica richiesto a province, città metropolitane e comuni dal D.L. n. 66/2014

35, co. 17

2, co. 160

451

Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte

 

 

452-458

Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali

35, co.18

2, co 161

459

Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario


36, co. 1-17

2, co. 162-179

460-466 e 468-478

Esclusione delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità delle province e delle città metropolitane

 

 

467

Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità


36, co. 18-22

2, co. 180-184

479-483

Patto verticale incentivato

 

 

484-488

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali

37

2, co. 185-195

489-500

Election day

 

 

501

Esclusione dal Patto di stabilità 2015 delle spese sostenute da comuni interessati dagli eventi sismici

 

 

502

Pagamento rate mutui con Cassa depositi e prestiti S.p.A. in scadenza nel 2015

 

 

503-504

Armonizzazione contabile degli enti territoriali

38, co. 1-4

2, co. 196-200

505-507 e 509-510

Imposta Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano

 

 

508

Destinazione delle riserve all’erario afferenti alla Regione Sardegna

38,co. 5

2, co. 201

511

Recepimento Accordo 23 ottobre 2014 con la regione Friuli Venezia Giulia

 

 

512-523

Minoranza linguistica slovena

 

 

524

Compensazione perdita di accisa Regione Valle d’Aosta

 

 

525

Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

38, co. 6-10

2, co. 202-206

526-530

Contributo Roma capitale

38,co. 11

2, co. 207

531

Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all’evento

38,co. 12-14

2, co 208-210

532-534

Risorse per la Fabbrica del Duomo di Milano

 

 

535

Proroga dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia

 

2, co. 211

536

Rinegoziazione mutui enti locali per passività relative

 

2, co. 212

537

Disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

 

2, co. 213

538

Aumento del limiti massimi di indebitamento degli enti locali

 

2, co. 214

539

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti locali

 

2, co. 215

540

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni

 

 

541

Proroga dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

 

2, co. 216

542

Termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali che sperimentano le nuove regole di contabilità

 

2, co. 217

543

Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici

 

2, co. 218

544

Sostituzione del bilancio riequilibrato degli enti locali in dissesto finanziario in caso di inizio mandato della nuova amministrazione

 

2, co. 219-220

545-546

Esclusione della società Expo S.p.A. dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi

 

2, co. 221

547

Supporto Consip S.p.A. per operazione Expo 2015

 

 

548

Parere di congruità Consip per Rete Te.T.Ra.

 

 

549

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

 

2, co. 222

550

Interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica

 

2, co. 223

551

Autorizzazione unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi

 

 

552-554

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per il biennio 2015-2016

39, co. 1-3

2, co. 224-226

555-557

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del Fondo sanitario

39, co. 4-5

2, co. 227-228

558-559

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate

39, co. 6-9

2, co. 229-232

560-563

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento

39, co. 10

2, co. 233

564

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie

39, co 11

2, co. 234

565

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione

39, co. 12

2, co. 235

566

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute e assistenziali

39, co. 13-14

2, co. 236-237

567-568

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro

39, co. 15-19

2, co. 238-242

569-573

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere

39, co. 20-21

2, co 243-244

574-575

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

39, co. 22-27

2, co. 245-250

576-581

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione del SSN

39, co. 28

2, co. 251

582

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN

39, co. 29

2, co. 252

583

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica

39, co. 30

2, co. 253

584

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico nazionale

39, co. 31

2, co. 254

585

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza

39, co. 32

2, co. 255

586

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici

39, co. 33

2, co. 256

587

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment – HTA

39, co. 34

2, co. 257

588

Direzione farmacie private

 

2. co. 258

589

Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali omoeopatici

 

2, co. 259

590

Sperimentazione della produzione e distribuzione di farmaci monodose in ambito ospedaliero

 

2, co. 260-261

591-592

Fondo per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi

 

 

593-598

Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale

 

2, co. 262-263

599-600

Nuovo sistema di ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale

 

 

601

Centro nazionale di adroterapia oncologica

 

 

602-603

Piano per il risanamento della regione Molise

40

2, co. 264-265

604-605

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale

42

2, co. 266

606

Norme concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo

 

 

607-608

Gestione aggregata dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

43

2, co. 267

609

Convenzioni con cooperative sociali

 

 

610

Riorganizzazione e riduzione delle società partecipate

 

2, co. 268-271

611-614

Affidamento diretto a società in possesso di requisiti per la gestione in house, partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale

 

2, co. 272

615

Riduzione aziende special

 

 

616

Soppressione assegnazione gratuita di casella di posta elettronica certificata ai cittadini

 

 

617

Sdemanializzazione ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto Vecchio di Trieste

 

 

618-620

Modifica aliquote fondi pensioni e TFR

44, co. 1-5

3, co. 1-5

621-625

Rivalutazione terreni e partecipazioni

44, co. 6

3, co. 6

626

Imposte sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni

 

 

627-628

Reverse charge e split payment

44, co. 7-10

3, co. 7-11

629-633

Adempimenti volontari dei contribuenti

44, co.11-18

3, co. 12-19

634-641

Proroga riscossione enti locali

44, co. 19

3, co. 20

642

Disposizioni in materia di giochi con vincite in denaro

44, co. 20-25

3, co. 21-26

643-652

Norme concernenti il Gioco del Lotto

 

 

653-654

Tassazione enti non commerciali

44, co. 26

3, co. 27

655-656

Ritenute su ristrutturazioni

44, co. 27

3, co. 28

657

Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita a copertura rischio demografico

44, co. 28-29

3, co. 29-30

658-659

Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali

 

 

660

Aiuti de minimis concernenti i territori interessati da eventi sismici in Emilia

44, co 30

3, co. 31

661

Fabbricati rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia

 

 

662-664

Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise

 

3, co.32

665

Soppressione esenzione bollo per le auto ultraventennali

44, co. 31

3, co. 33

666

Aliquota IVA agevolata per e-book

 

3, co. 34

667

Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea

44, co 32-39

3, co. 35-42
3, co. 43-44

668-677

Regimi fiscali privilegiati

44, co. 40

3, co. 45

678

Conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi

 

 

679

Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali

 

 

680-681

Norme concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della riscossione

 

3, co. 46-53

682-689

Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri

 

3, co. 54-55

690-691

Differimento termine versamento IMU agricola

 

 

692-693

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

 

 

694

Autorizzazione di spesa per supplenze brevi personale docente e ATA

 

 

695-696

Sterilizzazione clausola di salvaguardia per minori entrate IVA da pagamento debiti PA, di cui al D.L. n. 66/2014

 

 

697-698

Copertura oneri commi 694 e 695

 

 

699

Contabilità speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni. Entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 692 a 700

 

 

700-701

Partecipazione comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale

 

3, co. 56

702

Nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione

 

3, co. 57-60

703-706

Misure in materia di trattamenti pensionistici

 

3, co. 61-63

707-709

Regolarizzazione e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni sportive

 

3, co. 64

710

Aumento Iva su pellet di legno e incremento Fondo ISPE

 

 

711-712

Società sportive dilettantistiche

 

 

713

Riscossione quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia

 

 

714

Riduzione Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)

45, co. 1

3, co. 65

715

Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

45, co. 2

3, co. 66

716

Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

717

Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise

45, co. 3-4

3, co. 67-68

718-719

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

45, co. 5

3, co. 69

720

Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti

45, co. 6

3, co. 70

721

Versamento da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua

45, co. 7

3, co. 71

722

Riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca

 

3, co. 72-73

723-724

Esclusione della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei

 

3, co. 74

725

Rimborsi per operazioni di controllo preventivo

 

 

726

Tabelle A e B

46, co. 1

3, co. 75

727

Tabella C

46, co. 2

3, co. 76

728

Tabella E

46, co. 3 e 5

3, co. 77 e 79

729 e 731

Tabella D


46, co. 4

3, co. 78

730

Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura

46, co. 6 e 7

3, co. 80-81

732-733

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

 

3, co. 82

734

Entrata in vigore

47

3, co. 83

735

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

L’articolo 1 reca l’indicazione dei saldi finanziari che l’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone debbano essere annualmente stabiliti nella legge di stabilità, vale a dire il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

 

Il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato vengono fissati per l’anno 2015 e per i due anni successivi, 2016 e 2017, compresi nel bilancio pluriennale, secondo quanto esposto nell’allegato n. 1 al disegno di legge.

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

Per il 2015 il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 54 miliardi in termini di competenza, al netto di 16.884 milioni per regolazioni contabili e debitorie.

Tale limite è lievemente superiore al valore effettivo del saldo (53,6 miliardi) risultante dalla legge di bilancio per il 2015[1] (L. 23 dicembre 2014, n.191) La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

Si rammenta che nel testo originario del disegno di legge, presentato alla Camera, il saldo in questione era di importo superiore, pari a 58 miliardi, come indicato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza[2]. Nel corso dell'esame da parte della Camera, com’è noto, tale importo è stato ridotto di 4.000 milioni di euro, a seguito di un emendamento governativo presentato a seguito dell’approvazione – con risoluzioni parlamentari[3] - della “Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014”. Con tale documento (predisposto a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015) sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 20144, prevedendo un miglioramento complessivo del deficit programmato per il 2015 pari a circa 4,5 miliardi rispetto a quello già indicato nella predetta Nota di aggiornamento[4]

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2015 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 323 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo di 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione. Analogamente a quanto operato per il saldo netto da finanziare, anche tale valore è inferiore per 4 miliardi a quello recato dal testo originario del disegno di legge di stabilità, ove era indicato in 327 miliardi.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dall’articolo 1 in esame è superiore a quello risultante dalla legge di bilancio, pari a 303,1 miliardi. Si tratta di un differenziale, già presente nelle precedenti leggi di stabilità, volto a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

 

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 27 miliardi per il 2016 e a 15 miliardi per il 2017, al netto di 3.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie in ciascuno dei due anni.

Come per il 2015, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dalla legge di bilancio per gli anni 2016 e 2017, pari, rispettivamente, a 25,5 miliardi nel 2016 e a 13,5 miliardi nel 2016.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 275 miliardi nel 2016 e 300 miliardi nel 2017 (anche essi al di sopra degli importi di 256,3 miliardi nel 2016 e 280,4 miliardi nel 2017, riportati nella legge di bilancio).

Come specificato dall’allegato 1, il livello massimo del ricorso al mercato relativo a ciascuna annualità si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato, oltre, come detto, ad essere comprensivo, per il 2015, di 4 miliardi per indebitamento estero.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese[5]), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento[6].

Quanto infine ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[7].

 

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

 

L’importo delle regolazioni contabili e debitorie indicato nell’allegato 1 della legge di stabilità in commento (16.884 milioni per il 2015 e 3.150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 207) deriva dal totale della spesa esposto nella tabella, detratto l’importo dei rimborsi d’imposta.


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(Gestioni previdenziali)

 


2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.


 

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

In particolare, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[8]).

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una Conferenza di servizi.

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[9], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§  una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§  tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2015, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 253 milioni di euro, sono determinati:

a)  nella misura di 186 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)  nella misura di 45,97 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)  nella misura di 21,03 milioni di euro ai fini dell’adeguamento dei trasferimenti ala gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell’Allegato 2);

d)  nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.342,91 milioni di euro per il 2015, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2015, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS sono determinati (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

§  in 3,11 milioni di euro dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

§  in 72,10 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b));

§  in 598 milioni per l’integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

 


 

Articolo 1, commi 4 e 5
(Fondo “La buona scuola”)

 


4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.


 

 

I commi 4 e 5 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il Fondo “La buona scuola”, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015- 2017 - il Fondo è allocato sul cap. 1293 dello stato di previsione del MIUR.

 

Il Fondo è istituito al fine di dotare il paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per:

§  un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica;

§  la valorizzazione dei docenti e una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione.

In particolare, le finalizzazioni prioritarie riguardano la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni[10], il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e la formazione di docenti e dirigenti.

 

Il 15 settembre 2014 è stata avviata una consultazione on line sul Piano “La Buona Scuola” - presentato il 3 settembre 2014 - che si è conclusa il 15 novembre 2014.

Il Piano prevede, fra l’altro:

§  un piano straordinario per l’assunzione, a settembre 2015, di tutti i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché dei vincitori del concorso del 2012 non ancora assunti e degli idonei dello stesso concorso (complessivamente, in base allo stesso Piano, 148.100 unità), in modo da poter disporre di un team di docenti che possa garantire le supplenze e il tempo pieno.

Per tali assunzioni, la relazione tecnica all’A.C. 2679-bis stimava la necessità, per il 2015, di 1 miliardo di euro - relativi ai primi quattro mesi dell’anno scolastico 2015-2016 - e, dal 2016, la necessità di 3 miliardi[11];

§  dal 2016, l’ingresso nel mondo della scuola solo per concorso;

§  una modifica del meccanismo di avanzamento di carriera per i docenti, basato su valutazione e merito, e la formazione continua per gli stessi;

§  il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, fra l’altro attraverso l’obbligatorietà dell’alternanza negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali;

§  la stabilizzazione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (che, si ricorda, dal 2013 è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - si veda scheda comma 326) e l’attrazione di investimenti privati;

§  maggiore attenzione a musica, sport, storia dell’arte, lingue straniere, competenze digitali;

§  la diffusione di banda larga e wi-fi in tutte le scuole;

§  la pubblicità, dal 2015, dei dati relativi ad ogni scuola.

Qui i risultati della consultazione sul Piano, presentati dal MIUR a dicembre 2014.

 

È utile evidenziare che il comma 351 dispone che le economie che deriveranno dalla ridefinizione della composizione delle commissioni d’esame nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista dal co. 350, saranno utilizzate per gli interventi ai quali è destinato il Fondo.


 

Articolo 1, comma 6
(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

 


6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;

b) il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».


 

 

Il comma 6 modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale, prevedendone anche un finanziamento pari a 10 mln di euro per il 2015.

A tal fine, modificando i commi 56 e 57, dell’art.1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

§  rifinanzia l’attuale dotazione del Fondo per il 2015 con 10 mln di euro;

§  specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui;

§  estende il beneficio anche alle reti di imprese aventi nel programma comune lo sviluppo di attività innovative.

Ulteriori modifiche attengono alla procedura di selezione dei soggetti, alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i soggetti sono ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome. I progetti selezionati devono avere una durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale). Per quanto attiene alle finalità essi devono essere volti a sviluppare la creazione: di centri di sviluppo di software e hardware Open Source; di centri per l’incubazione di realtà innovative dell’artigianato digitale e di centri per i servizi di fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese: Ulteriore finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.


 

Articolo 1, commi 7 e 8
(Fondo garanzia PMI)

 


7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».

8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


 

 

I commi 7 e 8, dell’articolo 1, modificano la disciplina della concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In particolare con il comma 7 cambia la platea dei destinatari della garanzia che non sono più esclusivamente le piccole e medie imprese, ma le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Il comma 8 specifica che la garanzia è concessa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, ossia fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

 


 

Articolo 1, commi 9 e 10
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

 


9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.


 

 

I commi 9 e 10 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017, il Fondo è allocato sul cap. 8099 dello stato di previsione del Mibact.

Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge[12].

In particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma, e definisce le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Esso deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi 228/2011 e 229/2011 che - emanati in attuazione della delega di cui all’art. 30, co. da 8 a 10, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) – contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE viene trasmesso il programma aggiornato, corredato dell’indicazione dello stato di attuazione degli interventi[13].

 

Per completezza, si ricorda che, nello stesso ambito, l’art. 7, co. 1, del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014) ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato “Grandi Progetti Beni culturali”.

Il Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici[14].

Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014[15], 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016. Nel già citato Decreto 101094 del 29 dicembre 2014, le risorse sono allocate sul cap. 8098.

Dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. n. 289/2002, modificato dal co. 2 dell’art. 7 dello stesso D.L. n. 83/2014.


 

Articolo 1, comma 11
(ART-BONUS per gli enti lirici e i teatri di tradizione)

 

11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.

 

 

Il comma 11 estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche[16] e dei teatri di tradizione[17].

 

A tal fine, modifica l’art. 1 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014)[18].

Le fondazioni lirico-sinfoniche erano citate nel testo previgente dell’art. 1 citato solo con riferimento alla realizzazione di nuove strutture, al restauro o al potenziamento di quelle esistenti. I teatri di tradizione non erano citati.

 

A seguito del riferimento generale al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, il comma 11 elimina, nell’art. 1 citato, lo specifico riferimento alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle stesse fondazioni.

Il comunicato stampa del MIBACT del 16 dicembre 2014 evidenziava che, con la modifica, sarà possibile fruire del credito di imposta non solo per i finanziamenti a favore di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione.


 

Articolo 1, commi 12-15
(Stabilizzazione del bonus di 80 euro)

 


12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;

b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).


 

 

L’articolo 1, commi da 12 a 15 del provvedimento in esame intendono rendere strutturale il credito d’imposta IRPEF introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014. Sono inoltre introdotte disposizioni volte a favorire il rientro di docenti e ricercatori in Italia.

In sintesi, è riconosciuto alle richiamate categorie di contribuenti un credito pari ad un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; il credito decresce linearmente al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Viene dettata, al di fuori del Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986) la disciplina operativa relativa all’attribuzione del bonus da parte dei sostituti d’imposta. Le norme in commento a tal fine sostituiscono il comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir, introdotto dal richiamato decreto-legge n. 66/2014.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del bonus, non si computano le riduzioni di base imponibile previste, quali forme di agevolazione fiscale, in favore dei lavoratori che rientrano in Italia. La modifica determina l'effetto per cui, ai fini dell’attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.

È quindi modificata la disciplina relativa all’incentivazione del rientro in Italia di ricercatori e docenti occupati all'estero, allungando i termini utili per fruire dell’abbattimento di base imponibile IRPEF prevista dalla legge vigente.

 

Più in dettaglio, il comma 12 novella il comma 1-bis dell’articolo 13 Tuir, con una previsione di tenore sostanzialmente identico, ma con differenze legate in particolare alla natura strutturale dell’agevolazione.

Rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti già beneficiari ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, che si applica in caso di capienza (ove l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni).

 

In relazione alla natura di misura avente carattere strutturale, l’importo del bonus è adeguato al periodo di spettanza, ovvero l’intero anno solare (in luogo degli otto mesi del 2014). In particolare la somma spettante è pari:

§  a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

§  a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

 

Si rammenta che commi da 26 a 34 del provvedimento in esame (che disciplina l’erogazione in busta paga, su scelta del lavoratore, del TFR maturando) precisano che il TFR maturando erogato in busta paga al lavoratore non concorre al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione in esame. Nel calcolo del reddito complessivo rilevante a tal fine, dunque, non si terrà conto delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti in quota TFR. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Ai sensi del comma 15 l’agevolazione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta (come anche il bonus per il 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, che rimane in vigore). Essi, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L’agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

 

L’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 66/2014 prevedeva che, stante la temporaneità della misura – attribuita per un certo numero di mesi del 2014 – il relativo ammontare fosse ripartito sulle retribuzioni dell’anno, erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014, ovvero dalla busta paga di maggio 2014.

 

Rimane fermo altresì (come già previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 66 del 2014) che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione delle predette norme, si specifica che tuttavia restano ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

 

Si rileva che, per quanto non modificato dalle norme in esame, resta in vigore la disciplina dettata per il 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge n. 66.

 

Si rammenta in proposito che il D.L. n. 66/2014 ha stabilito l’applicazione del bonus per il solo periodo di imposta 2014, utilizzando la dotazione di un apposito fondo (costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 6 del medesimo D.L. n. 66 del 2014). Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con dotazione originariamente pari a:

§  1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2015;

§  4.680 milioni di euro per l’anno 2016;

§  4.135 milioni di euro per l’anno 2017;

§  1.990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

 

In proposito l’articolo 1, comma 715 del provvedimento in esame azzera l’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo, riducendolo di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni a decorrere dal 2018.

 

Per effetto del comma 13, ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del bonus in commento non si computano le riduzioni di base imponibile previste, quali forme di agevolazione fiscale, in favore dei lavoratori che rientrano in Italia. La modifica determina l'effetto per cui, ai fini dell’attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.

In particolare non si computano le seguenti forme di agevolazione:

§  le riduzioni di imponibile IRPEF disposte dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (ai sensi del quale il reddito assoggettato a imposta è ridotto al 20 per cento per le donne e al 30 per cento per gli uomini), in favore dei lavoratori che rientrano in Italia;

§  le riduzioni previste per il rientro dei ricercatori dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (ai sensi del quale i redditi di docenti e ricercatori che, trascorso un periodo all’estero tornano ad essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP);

§  le agevolazioni dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che esclude dalle imposte sui redditi il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che tornano a risiedere in Italia dopo un periodo di permanenza all’estero. Si segnala che le disposizioni esame (comma 14) allungano il periodo per fruire di tale agevolazione.

 

Il comma 14 modifica la disciplina relativa all’incentivazione del rientro in Italia di ricercatori e docenti occupati all'estero, allungando i termini utili per fruire dell’abbattimento di base imponibile IRPEF prevista dalla legge vigente.

In particolare, vengono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Le richiamate disposizioni, nella formulazione vigente, escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF, il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame, il periodo utile per il rientro dei ricercatori, ai fini della fruizione delle agevolazioni, viene allungato da cinque a sette anni solari.

Con una seconda modifica (comma 3 del predetto articolo 44) si stabilisce che le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (in luogo dei vigenti due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

 

 

Il “bonus” previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 ha introdotto (con un nuovo comma 1-bis all’articolo 13 del Tuir), limitatamente all’anno 2014 e a decorrere dal mese di maggio dello stesso anno, il riconoscimento di un credito fiscale ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l’importo del credito è pari ad un importo di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. La disposizione ha disciplinato - al di fuori del Tuir - l’attribuzione del credito in parola agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del citato credito con le circolari n. 8/E del 24 aprile 2014 (individuando i soggetti beneficiari dell'agevolazione e i sostituti d'imposta tenuti all'erogazione del beneficio, definendo adempimenti e chiarendo le modalità di fruizione del bonus da parte dei soggetti che non hanno sostituto d'imposta) e n. 9/E del 14 maggio 2014 (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative). Si darà conto di quanto previsto da tali provvedimenti nel corso dell’esposizione delle misure introdotte. Anche l’INPS con la circolare 67 del 29 maggio 2014 ha chiarito l’applicazione del bonus per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il bonus, non costituendo retribuzione per il percettore, non incide sul calcolo IRAP dei soggetti eroganti.

Il credito pertanto si azzera per i redditi superiori a 26.000 euro. L’Agenzia delle entrate, nella richiamata circolare n. 8/E, ha chiarito che il reddito complessivo rilevante ai fini dell’attribuzione del bonus in commento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Le norme hanno attribuito tale credito ai titolari di redditi da lavoro dipendente (articolo 49 Tuir) escluso il reddito da pensione e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera a) dell’articolo 49), nonché ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente(redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir):

§  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera a));

§  indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b));

§  somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c));

§  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis));

§  remunerazioni dei sacerdoti (lettera d));

§  prestazioni pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera h-bis));

§  compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)).

Come rilevato dall’Agenzia delle entrate, il bonus è stato attribuito anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’articolo 6 del Tuir, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Il bonus è stato attribuito ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risultasse maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati, come da ultimo modificate dalla legge di stabilità 2014 (per la determinazione di dette detrazioni, il reddito complessivo andava assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

Sono stati dunque esclusi dal credito:

§  i contribuenti il cui reddito complessivo non fosse formato dai redditi da lavoro dipendente e assimilati specificati supra (introdotto articolo 13, comma 1-bis Tuir);

§  i contribuenti che non avessero un’imposta lorda (generata da redditi specificati al comma 1-bis) superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’articolo 13, comma 1, del Tuir;

§  i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, fossero titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

L’Agenzia delle entrate (circolare 9/E, paragrafo 2.5) ha specificato che i redditi assoggettati a cedolare secca dovevano essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del bonus. Ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui quando le disposizioni vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.

Infine (paragrafo 3 della menzionata circolare 9/E) le Entrate hanno chiarito che il reddito percepito come contratto di produttività, nel limite massimo di 3.000 euro (assoggettato a tassazione sostitutiva) non doveva invece essere computato nel reddito complessivo ai fini del calcolo della soglia dei 26.000 euro. La specifica disciplina dell’istituto (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2008) stabilisce infatti che i predetti redditi non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 ha specificato che il credito in esame doveva essere rapportato al periodo di lavoro effettuato nell’anno.

Come ha precisato l’Agenzia delle entrate, il credito è stato dunque rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno. Il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 è stato effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 richiamato hanno disciplinato in termini operativi le modalità di riconoscimento del credito. Tale disciplina è stata dunque recata al di fuori del Tuir. Più in dettaglio, il comma 4, stante l’entrata in vigore della norma in esame nel corso del periodo d’imposta, ha disposto per l’anno 2014 che il credito eventualmente spettante fosse attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 aprile 2014). In altre parole, il sostituto d’imposta ha determinato l’importo del credito in esame suddividendone l'ammontare sui restanti periodi di paga. Il credito è stato riconosciuto in automatico dai sostituti di imposta che, pertanto, hanno riconosciuto il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. Esso è stato attribuito dalla retribuzione relativa al mese di maggio 2014.

La circolare n. 9/E ha chiarito che i contribuenti non aventi i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono stati tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale ha potuto recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nei casi in cui un soggetto fosse titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro, il lavoratore è stato tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito è stato riconosciuto da un solo sostituto d’imposta.

Ai sensi del comma 5, quanto alle modalità di attribuzione del credito, il sostituto d’imposta ha determinato in via previsionale l’ammontare del credito eventualmente spettante e riconosciuto tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo ai periodi di paga medesimi. In particolare, è stato utilizzato, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si è proceduto al versamento della quota determinata ai sensi delle norme richiamate. La norma ha lasciato ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

È stato chiarito che rientravano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. Di conseguenza, in caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è stato previsto che il sostituto d’imposta utilizzasse, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi utilizzati per l’erogazione del credito, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario. Le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali hanno recuperato anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità di attribuzione del bonus ai soggetti titolari di redditi eleggibili, le cui remunerazioni fossero tuttavia erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi è stata concessa anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio).

 


 

Articolo 1, commi 16 e 17
(Modifica deduzione buoni pasto)

 

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio 2015.

 

 

I commi 16 e 17 intervengono sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 5,29 a 7 euro la quota non sottoposta a tassazione degli stessi, ove siano erogati in formato elettronico a partire dal 1° luglio 2015.

 

In particolare il comma 16, con una modifica il comma 2, lettera c) dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 1986) dispone che, nel caso in cui i buoni pasto (ovvero le prestazioni e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione) siano resi in forma elettronica, essi non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro. Resta ferma la franchigia di 5,29 euro, nel caso in buoni pasto non siano erogati in forma elettronica.

 

Il comma 17 dispone l'entrata in vigore della predetta disposizione al 1° luglio 2015.


 

Articolo 1, comma 18
(Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti P.A. certificati)

 


18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

«7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario».


 

 

Il comma 18 dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Attraverso l’aggiunta del comma 7-quinquies all’articolo 37 del D.L. n. 66/2014 (articolo che ha introdotto strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato), il comma in oggetto prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica (per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali) sia definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità e allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.

Le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario.

 

L’articolo 37 del D.L. n. 66/2014 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e riguardare somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi delle seguenti disposizioni:

§  articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185[19];

§  articolo 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35[20].

I debiti certificati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate vengano assistite da garanzia dello Stato al momento della loro cessione o della loro ridefinizione. Al contempo la disposizione estende tali forme di garanzia anche ad alcune categorie di debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni maturati al 31 dicembre 2013, anche se non ancora certificati, purché soddisfino determinate condizioni.

 

Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. n. 494/1996 (ora articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008) per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico (tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento) e, successivamente, per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.

In riferimento al settore edile, l’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006, ha stabilito che possano usufruire delle agevolazioni relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile (previste dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995), esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

L’applicazione del DURC è stata poi generalizzata a settori e situazioni ulteriori dall’articolo 1, comma 1176 della L. n. 296/2006. Le modalità di rilascio del documento, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione, sono state disciplinate con il D.M. 24 ottobre 2007[21].

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.

Le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio (come previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008), anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge.

Per espressa previsione dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro[22].

Sulla base delle novità introdotte dall’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 la procedura compensativa (introdotta dal comma 3 del medesimo articolo), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, è estesa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Si dispone inoltre l’esenzione dall’obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, senza ricorso ad imprese. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all’affidatario e ai subappaltatori è acquisito, d’ufficio, dalla stazione appaltante e i titoli di pagamento sono corredati dal DURC, anche in formato elettronico. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio. Il DURC viene acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici e, inoltre, la richiesta non è più limitata unicamente alle fasi dell’affidamento e della gestione del contratto, ma viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l’obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni). Il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni; nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori, dagli altri soggetti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori e dalle stazioni appaltanti. L’articolo 4, comma 5, del D.L. n. 34/2014 ha esteso tale obbligo anche alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le amministrazioni competenti trasmettono l’invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all’interessato o per il tramite del consulente del lavoro. La validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell’ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa a condizione che la data del DURC non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio[23].


 

Da ultimo, l’articolo 4 del D.L. n. 34/2014 introduce disposizioni volte alla cosiddetta “smaterializzazione” del DURC, attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti. Il risultato dell’interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione previsti dal decreto interministeriale da emanarsi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L’interrogazione assolve all’obbligo di verificare presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la sussistenza del requisito di regolarità contributiva.


 

Articolo 1, comma 19
(Compensazione cartelle esattoriali)

 

19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 19 estende al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

 

Più in dettaglio, la norma proroga al 2015 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013. Il richiamato comma 7-bis ha consentito la compensazione, per il 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.

 

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

 

Si dispone in particolare che, per l'anno 2015, il decreto ministeriale di attuazione sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia entro il 1° aprile 2014.


 

Articolo 1, commi 20, 22-25
(Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP)

 


20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:

«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e 4-octies,».

25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


 

 

Il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell’articolo 1 introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). In particolare, si dispone l’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Nella formulazione originaria, il provvedimento in esame disponeva anche alcune agevolazioni operanti per il settore agricolo: a specifiche condizioni di legge, la deduzione sarebbe spettata anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato impiegati nel periodo d'imposta, purché avessero lavorato almeno 150 giornate con contratto almeno una triennale. Tale norma è stata abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 4 del 2015.

Vengono conseguentemente ripristinate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le originarie misure delle aliquote IRAP, da ultimo ridotte dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e pari al 3,9 per cento (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche), al 5,9 per cento (assicurazioni) e al 1,9 per cento (settore agricolo).

Di conseguenza le norme in esame intendono salvaguardare i soggetti che hanno versato l’acconto IRAP, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote “intermedie”, di cui al decreto-legge n. 66/2014): vengono a tale proposito fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al suddetto periodo d’imposta.

 

Le disposizioni in esame dunque introducono un’ulteriore forma di agevolazione IRAP sul costo del lavoro, sotto forma di deduzione residuale, che trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 20 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.

Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle seguenti componenti di costo:

§  i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alcuni costi sostenuti dagli enti privati (con l’eccezione dei concessionari pubblici) per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi quelli per personale impiegato in aree svantaggiate e i contributi assistenziali e previdenziali; le spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per il personale addetto alla ricerca (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997);

§  le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci (articolo 11, comma 1-bis);

§  i costi sostenuti per il personale dalle imprese del settore privato con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP non superiori ad una specifica soglia nel periodo d'imposta (400.000 euro), per un massimo di cinque dipendenti (’articolo 11, comma 4-bis.1);

§  i costi sostenuti per l’incremento della base occupazionale, cioè la deduzione spettante alle imprese private che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater).

 

L’agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè:

§  società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);

§  società di persone ed imprese individuali (articolo 5-bis);

§  banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6);

§  imprese di assicurazione (articolo 7);

§  persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);

§  produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

 

Nella formulazione originaria del provvedimento, si introduceva un ultimo periodo al richiamato articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai sensi del quale per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro) che si avvalgono dello speciale regime IVA per l’agricoltura, nonché per le società agricole (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) la deduzione sarebbe spettata anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale. L’’applicazione dell’agevolazione al settore agricolo era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), ai sensi del comma 25.

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 4 del 2015 ha abrogato sia l’ultimo periodo del richiamato comma 4-octies che il comma 25 del provvedimento in esame. Tale disposizione rientra tra le misure di copertura finanziaria delle norme (in materia di applicazione dell’IMU al settore agricolo) contenute nel medesimo D.L. n. 4 del 2015.

 


 

Il comma 22 provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi.

La disposizione in esame opera dunque con modalità retroattive, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) che dispone l’irretroattività delle norme tributarie.

 

Di conseguenza - salva la determinazione dell’acconto IRAP 2014 - sono ripristinate le precedenti, più alte, misure di aliquota dell’imposta, e cioè:

§  l’aliquota ordinaria IRAP applicabile, in via generale, dai soggetti passivi torna ad essere al 3,9 per cento (in luogo del 3,5 per cento) dal 1° gennaio 2015;

§  viene innalzata dal 3,80 per cento al 4,20 per cento l’aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

§  è ripristinata dal 4,20 al 4,65 per cento l’aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

§  passa dal 5,30 al 5,90 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;

§  torna dall’1,70 all’1,9 per cento l’aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

 

Il comma 4 dell’articolo 2, che si intende abrogare con la norma in commento, dispone che le aliquote IRAP vigenti al 24 aprile 2014, qualora variate (anche da parte delle regioni a statuto ordinario, che hanno facoltà di azzerarle con propria legge), siano rideterminate secondo le riduzioni previste dal già richiamato comma 1.

 

Il comma 23 fa espressamente salvi gli effetti del richiamato comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il cd. metodo previsionale (cioè calcolando l’acconto stimando un minor carico fiscale, in tal caso stimando una minore aliquota).

 

Resta dunque fermo (articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014) che, in sede di determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate, si applicano le aliquote ridotte (intermedie) come segue:

§  l’aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;

§  l’aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;

§  l’aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;

§  l’aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;

§  l’aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

 

Resta altresì in vigore il comma 3 dell’articolo 2, il quale riduce la forbice entro la quale le regioni possono variare l'aliquota IRAP disponendo, in particolare, che tale variazione può arrivare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, in luogo di un punto percentuale. Tale variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

 

Infine il comma 24, con finalità di coordinamento, interviene modificando l’articolo 2, comma 1 del già richiamato decreto-legge n. 201 del 2011; tale norma, come visto in precedenza, ha reso integralmente deducibile dall’IRPEF e dall’IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro.

Più in dettaglio, la richiamata disposizione viene integrata per consentire di dedurre dalle imposte sul reddito la quota residua del costo del lavoro come individuata dal comma 16 in esame, ovvero “al netto” delle deduzioni introdotte dal medesimo comma 16.

 

 

Agevolazioni IRAP: le misure intraprese negli ultimi anni

Si ricorda che l'articolo 2 del D.L. n. 201 del 2011 ha reso deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

Di segno analogo è stato l'intervento recato con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, la legge di stabilità 2013 ha innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Ha altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E’ stato elevato da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

La legge di stabilità 2014 ha disposto l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013). In particolare è possibile, per i soggetti passivi IRAP, dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il già menzionato articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto la riduzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica, a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il provvedimento ha disposto apposite aliquote "intermedie" da utilizzare nel calcolo degli acconti 2014 con il c.d. metodo previsionale.

Si rammenta inoltre che l'articolo 19 (commi 13 e 14) del decreto-legge n. 91 del 2014 aveva consentito, per i produttori agricoli che rientrassero nell’àmbito di applicazione dell'IRAP, di dedurre dalla base imponibile del medesimo tributo le spese riferite ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. Anche tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 2 del citato D. L. n. 4 del 2015, a copertura delle agevolazioni poste dal provvedimento medesimo.


 

Articolo 1, comma 21
(Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti)

 

21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

 

Il comma 21 attribuisce un credito d’imposta IRAP ai soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività. Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Si ricorda in questa sede che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 della legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti) hanno introdotto specifiche agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e, in particolare, hanno previsto l’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La disposizione in esame intende dunque fornire un vantaggio fiscale sull’IRAP anche a quei soggetti passivi che, per il fatto di non avvalersi di lavori dipendenti, non potrebbero accedere alle predette agevolazioni.

 

Più in dettaglio, il credito spetta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cioè:

L’agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè:

§  società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);

§  società di persone ed imprese individuali (articolo 5-bis);

§  banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6) ed imprese di assicurazione (articolo 7);

§  persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);

§  produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

 

Condizione per usufruire del credito di imposta è il non avvalersi di lavoratori dipendenti nell’esercizio dell’attività.

 

Tale credito d'imposta sarà utilizzato, esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

 

Si rammenta che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Esso ammonta al 10 per cento dell'imposta lorda, determinata secondo le disposizioni generali in materia di IRAP contenute nel decreto legislativo n. 446 del 1997.

 


 

Articolo 1, commi 26-34
(Trattamento di fine rapporto in busta paga)

 


26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

I commi da 26 a 34 dell’articolo 1 recano disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto.

In particolare, si prevede:

§  l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (comma 26);

§  che quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrano al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. “bonus 80 euro”) (comma 27);

§  un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l’accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento (commi 28-30);

§  l’obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento (comma 31);

§  l’istituzione, presso l’I.N.P.S., di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie (comma 32);

§  l’emanazione di un D.P.C.M. contenente le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, da emanare entro il 31 gennaio 2015 (comma 33);

§  che ai maggiori compiti derivanti per l’I.N.P.S. dalle disposizioni in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 34).

 

Il comma 26, lettera a) (introducendo il comma 756-bis all’articolo 1 della legge n. 296/2006) prevede l’erogazione (in via sperimentale e per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) di quote del TFR maturando come parte integrativa della retribuzione (liquidata mensilmente) per i dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro (entro i termini individuati dal D.P.C.M. con il quale sono definite le modalità di attuazione dell’articolo in esame).

 

Si segnala, al riguardo, che la disciplina del TFR è applicabile anche ai pubblici dipendenti (su base opzionale per gli assunti fino al 31 dicembre 2000, obbligatoriamente per gli assunti dopo tale data).

 

L’erogazione avviene in seguito a manifestazione (si suppone esplicita) di volontà da parte del lavoratore e, se esercitata, la scelta è irrevocabile fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018). All’atto di manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di attività presso il datore di lavoro che eroga la quota di TFR maturando (nel caso in cui non ci sia espressione di volontà rimane fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia).

La quota di TFR maturando è da considerarsi al netto del contributo dello 0,50% da detrarre a favore del FPLD (vedi infra), compresa quella eventualmente destinata ai fondi pensione ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

La parte erogata è sottoposta a tassazione ordinaria, non rileva ai fini del calcolo del TFR e non è imponibile ai fini previdenziali (su tale somma quindi non vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, in merito alle modalità di finanziamento del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR (vedi infra).

Le disposizioni di cui al comma in esame non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle imprese dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 297/1982 (si tratta delle aziende in crisi che, ai sensi della legge n. 675/1977, che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

La successiva lettera b) apporta alcune modifiche formali all’articolo 1, comma 756, della legge n. 296/2006, necessarie a seguito dell’introduzione del nuovo comma 756-bis.

 

Il comma 27 dispone che non si tenga conto delle richiamate quote di TFR maturando erogate a titolo di integrazione della retribuzione ai soli fini della verifica del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir (introdotto dall’articolo 1, comma 12 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia).

Di conseguenza, le quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. “bonus 80 euro”) che il provvedimento in esame attribuisce in via strutturale ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (sul punto v. scheda relativa).

 

Si ricorda che i commi da 621 a 625 dell’articolo 1 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia per maggiori informazioni) prevedono l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20% per i fondi pensione e dall’11 al 17% per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

 

I commi da 28 a 30 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse.

 

Più specificamente, con il comma 30 si prevede la possibilità, per tali datori di lavoro, di accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e dallo Stato, in ultima istanza. Tale finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), ossia dai privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese.

 

In sintesi, il richiamato articolo 46 T.U.B. stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Tale privilegio può avere a oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni. Tale privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. È prevista un’agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del privilegio, che sono ridotti alla metà.

In assenza di specifiche precisazioni nella disposizione in commento, sembra doversi intendere che le modalità di erogazione di tali finanziamenti saranno descritte nelle norme secondarie di attuazione di cui al comma 33 dell’articolo in esame, ovvero nel D.P.C.M. cui è demandata l’attuazione delle norme in commento, nonché la disciplina di dettaglio relativa al Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S. e alla garanzia dello Stato.

 

I commi 28 e 29 individuano la normativa di riferimento cui debbono ottemperare i datori di lavoro a seconda se non optino (comma 28) oppure optino (comma 29) per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non optino per lo schema di accesso al credito, si prevede la totale applicazione di tutte le misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese previste dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 10 consente al datore di lavoro di dedurre dal reddito d’impresa rilevante a fini delle imposte sui redditi una percentuale del 4% del T.F.R. annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del T.F.R. La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). La norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il T.F.R. (di cui all’articolo 2 della L. n. 297/1982) nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l’erogazione del T.F.R. (comma 2). Infine, a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di T.F.R. maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del T.F.R.), ai datori di lavoro spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di T.F.R. maturando (comma 3). Si veda infra per ulteriori dettagli.

 

Le disposizioni del richiamato articolo 10 trovano applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, anche relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti ed optino per lo schema di accesso al credito (sempre limitatamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore) si prevede l’applicazione del solo comma 2 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2005 (relativo all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della L. n. 297/1982). È inoltre previsto il versamento di un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti, pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[24] nella stessa percentuale delle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore, al netto del contributo dello 0,5% ex articolo 3, ultimo comma, della L. n. 297/1982.

 

Ai sensi del comma 31, i datori di lavoro che decidano di accedere al finanziamento previsto dal precedente comma 30 hanno l’obbligo di richiedere tempestivamente all’I.N.P.S. un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base della richiamata certificazione il datore di lavoro può presentare una richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito accordo-quadro, da stipularsi Ministero del lavoro e A.B.I.. Ai predetti finanziamenti (assistiti dalle garanzie di cui al successivo comma 7) non possono essere applicati, comprensivi di ogni eventuale onere, tassi superiori a quello di rivalutazione dello stesso TFR previsto dall’articolo 2120 c.c. (tasso dell’1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo). Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non trova applicazione la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, di cui all’articolo 67 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)[25].

In sostanza, quindi, il pagamento fatto alle banche a titolo di rimborso del finanziamento ricevuto per erogare il TFR è equiparato ai pagamenti per prestazioni di lavoro del dipendente e, come tale, non può essere oggetto di revocatoria fallimentare.

 

Il comma 32 istituisce presso l’I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo, alimentato dal contributo dello 0,2% (vedi supra), ha lo scopo appunto di garantire i datori di lavoro che accedano ai finanziamenti individuati in precedenza. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al precedente comma 4. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della L. n. 196/2006. Il Fondo di garanzia, inoltre, è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato nel privilegio di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 385/1993 (vedi supra). Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

 

Il comma 33 demanda ad un apposito D.P.C.M., da emanare entro il 31 gennaio 2015, l’individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché dei criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della Garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza.

 

Infine, ai sensi del comma 34 viene precisato che ai maggiori compiti a carico dell’I.N.P.S. derivanti dalle disposizioni dell’articolo in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Trattamento di Fine Rapporto: quadro della normativa vigente

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito dal 1° giugno 1982 l'indennità di anzianità, e si configura come una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando[26] per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente[27].

Si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la disciplina sul TFR trova applicazione anche per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle categorie cosiddette “non contrattualizzate”[28].

Il TFR è dovuto (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della L. n. 297/1982) per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

La retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale[29] e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La contrattazione collettiva (sia a livello nazionale, sia aziendale) può derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del TFR[30]. Qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR, il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

L’articolo 3, ultimo comma, della L. n. 297/1982 ha disposto che dall’ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa i datori di lavoro detraggano (per ciascun lavoratore) l'importo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti al FPLD, ottenuto elevando di tale percentuale le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca) della contribuzione aggiuntiva[31].

 

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità (articolo 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e articolo 7, comma 1, della L. n. 53/2000) e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (articolo 7, comma 1, della L. n. 53/2000). Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (articolo 2120, commi 7 e 9, c.c.).

Ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, della L. n. 297/1982, le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 675/1977 (si tratta di aziende in crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

 

L’istituto del TFR, inoltre, è stato direttamente interessato dalla riforma della disciplina della previdenza complementare effettuata con il D.Lgs. n. 252/2005. Tale provvedimento, avente lo scopo di agevolare un effettivo decollo della previdenza complementare, volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, è intervenuto con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare (cd. Secondo pilastro), con l’obiettivo di aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare (attraverso, in particolare, una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR). Più specificamente, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007[32], la possibilità di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

 

Per quanto attiene al TFR versato ad una forma complementare (o integrativa) individuale[33] o collettiva[34], si ricorda che il lavoratore deve indicare il Fondo pensione prescelto entro 6 mesi dall’assunzione; nel caso in cui non esprima alcuna indicazione (cd. silenzio assenso) il datore di lavoro nel mese successivo alla scadenza del semestre trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, o ad altra forma individuale individuata da uno specifico accordo aziendale.

Per quanto attiene al TFR che resta accantonato in azienda, esso è di competenza del datore di lavoro nelle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre è versato al Fondo di tesoreria presso l’I.N.P.S. in quelle con almeno 50 dipendenti.

 

La legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), all’articolo 1, comma 755, ha infatti istituito, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, stabilendone la relativa disciplina. Tale Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

Il successivo comma 756 dispone che al Fondo (le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione), gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, affluisca un contributo pari alla quota indicata dall’articolo 2120 c.c., al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50%, maturata a decorrere dalla richiamata data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (di cui al D.Lgs. n. 252/2005). Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al richiamato Fondo, secondo specifiche modalità[35]. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti[36].

Si ricorda che l’articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2005, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha introdotto misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese (completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8 del D.L. n. 203/2005, che ha regolato le compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). Attualmente, il richiamato articolo 10, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 764, della L. n. 296/2006 (che ha sostanzialmente riscritto il testo del medesimo articolo) dispone che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa una percentuale del 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del TFR (di cui all’articolo 1, comma 755, della L. n. 296/2006). La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). Inoltre, è stato stabilito l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della L. n. 297/1982[37] nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l’erogazione del TFR (comma 2). Infine, è stato previsto che a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del TFR), spetti una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando (comma 3). Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all’entità del beneficio, è contenuta nell’articolo 8 del D.L. n. 203/2005 (come riformulato dall’articolo 1, comma 766, lettera a), della L. n. 296/2006).

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della L. n. 296/2006, dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di 3 anni, sul TFR, sull'indennità premio di fine servizio e sull'indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, è stato introdotto un contributo di solidarietà dovuto sull'importo eccedente il predetto limite, nella misura del 15%. Con il D.M. 29 ottobre 2010 sono state dettate le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, cercando di individuare le diverse situazioni che si possono verificare.

 

Per quanto riguarda la disciplina fiscale del TFR, Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. n. 47/2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

§  la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;

§  la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973).

Il D.L. n. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).


 

Articolo 1, commi 35 e 36
(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

 


35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). -- 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.


 

 

I commi 35 e 36 modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le principali modifiche riguardano:

§  l’aliquota dell’agevolazione è ridotta dal 50 al 25 per cento. L’aliquota resta al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;

§  l’importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;

§  la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;

§  per poter beneficiare del credito d’imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

§  non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il vigente articolo 3 prevede come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);

§  non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti;

§  per la fruizione del credito d’imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;

§  è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta;

§  è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016;

§  la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari ma è prevista dall’abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, che sono conseguentemente assorbiti dal credito d’imposta in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (integralmente sostituito dal comma 35 in esame) ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. In sintesi, la misura prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali sostenute dalle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, rispetto all’anno precedente, con un’agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all’agevolazione. La norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all’agevolazione e le spese ammissibili. Il limite complessivo previsto dalla norma è di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Si evidenzia che il credito d’imposta in esame non ha trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è stato emanato.

 

Il comma 35, in particolare, sostituisce l’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Non è stata riprodotta la disposizione che includeva tra i destinatari anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse (comma 2).

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila (la norma precedente specificava: “in ciascuno dei periodi d'imposta”).

 

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono elencate al comma 4:

a)  lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b)  ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;

c)  acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Rispetto alla precedente formulazione è stata espunta la disposizione che prevedeva che “lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili”;

d)  produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 3 reca l’indicazione delle attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: si tratta in particolare delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Non è riprodotta la disposizione che faceva salve le attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti. Al riguardo si segnala che i successivi commi da 37 a 45 hanno introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e dalla cessione di opere da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

 

Il comma 6 del nuovo articolo 3 reca l’indicazione delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Si tratta delle spese relative a:

§  personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all’allegato 3 della legge di stabilità (il quale, ai sensi del successivo comma 36, confluisce nell’allegato 1 del decreto-legge n. 145). In questo caso la misura del credito d’imposta è del 50 per cento (comma 7);

§  quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;

§  contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (c.d. ricerca extra muros). In questo caso la misura del credito d’imposta è del 50 per cento (comma 7);

§  competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (si tratta di una spesa ammissibile non contemplata nella precedente versione).

 

Il credito di imposta (comma 8 del nuovo articolo 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Il credito d’imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L’articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Con una disposizione (comma 9) non presente nella precedente versione dell’articolo 3, si prevede che per la fruizione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si evidenzia che la nuova formulazione dell’articolo 3 (a differenza della precedente versione) non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico. Non è previsto, inoltre, l’affidamento della gestione della misura di agevolazione fiscale in esame ad una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e società in house ovvero società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Codice appalti.

 

Il comma 10 del nuovo articolo 3 dispone che, qualora venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

 

Il comma 11 del nuovo articolo 3 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell’apposito registro (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). Sono esentate da tale disciplina le imprese con bilancio certificato.

Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione dell’incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; si tratta dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Consob. In attesa della loro emanazione, la norma in commento fa riferimento al codice etico dell’IFAC – ovvero della federazione internazionale dei revisori.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

 

Si specifica (comma 12) che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall’esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

 

Il comma 13 del nuovo articolo 3 dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la cessazione delle seguenti agevolazioni:

§  credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83);

§  credito d’imposta per ricerca e sviluppo (previsto dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Le relative risorse sono destinate alla copertura del credito d’imposta in esame.

La relazione governativa afferma che ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14. Tale previsione, tuttavia, non è inserita nella norma.

 

Il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

 

Il comma 15 del nuovo articolo 3 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, al fine di assicurare che l'attuazione della norma in esame non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

 

Il comma 36 dispone l’inserimento dell’Allegato 3 (classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) all’interno del decreto-legge n. 145 del 2013.

L’Allegato 3 include le classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico interessate dalla norma. Si tratta delle stesse previste anche dal credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori altamente qualificati (articolo 24 del D.L. n. 83 del 2012).


 

Articolo 1, commi 37-45
(Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box)

 


37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39.

41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.

42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.

45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.


 

 

I commi da 37 a 45 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

 

Più in dettaglio, ai sensi del comma 37, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

 

Ai sensi del comma 38, i titolari di reddito d’impresa (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir) possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

 

I redditi dei soggetti derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l’amministrazione finanziaria. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (comma 39).

Si rammenta che l’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, al fine di determinare preventivamente, tramite accordo con l’amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, nonché della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quatto periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente.

È ammessa al ruling qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

§  si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;

§  il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

§  abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Ai sensi del comma 40, il regime di tassazione agevolata prevede altresì l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al ruling già illustrate.

 

Il comma 41 prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento.

 

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene (comma 42).

 

Viene inoltre specificato che l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap (comma 43).

 

Il comma 44 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, di natura non regolamentare, l’adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del regime agevolato e di definire gli elementi del rapporto ai fini della quota di reddito agevolabile.

 

Ai sensi del comma 45, il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

 

Si segnala che il decreto-legge n. 3 del 2015, contenente disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, prevede – all’articolo 5 - la modifica alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e marchi di cui all’articolo in commento.

In primo luogo i marchi commerciali sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Viene inoltre ampliato il campo di applicazione oggettiva del patent box aprendo alla possibilità di includere, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo.


 

Articolo 1, comma 46
(Credito di imposta nelle aree svantaggiate)

 


46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».


 

 

Il comma 46 chiarisce che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

 

La norma in esame, in particolare, inserisce il nuovo comma 279-bis all’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la quale ai commi 271-279, disciplina il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Tali norme prevedono l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

In particolare, il comma 276 ha previsto che il credito d’imposta sia utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l’eventuale eccedenza sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

 

La norma in esame è volta a chiarire che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

 

Si ricorda che l’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un diverso credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 2006 dalle imprese che operano in aree svantaggiate nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.


 

Articolo 1, comma 47
(Ecobonus e ristrutturazione)

 


47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».


 

 

Il comma 47 prevede la proroga al 31 dicembre 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

§  50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;

§  65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

 


 

Sono inoltre previsti due ulteriori tipi di spese agevolabili, per la riqualificazione energetica, con la detrazione del 65 per cento:

§  le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 2, lett. b), dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013).

§  le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (nuovo comma 2-bis, dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013);

 

È altresì disposta la proroga sino al 31 dicembre 2015 della detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.

 

 

Precedenti termini

Nuovi termini legge di stabilità

 

Fino al
31 dicembre 2014

Fino al
31 dicembre 2015

Dal
1° gennaio 2016

Riqualificazione energetica

65%

65%

36%

Parti condominiali

65%

65%

36%

Ristrutturazioni edilizie

50%

50%

36%

Misure antisismiche

65%

65%

36%

Mobili

50%

50%

-

 

 

Si ricorda che l’articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro, previsti dall’articolo 16-bis del TUIR).

 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 47 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015. Sono inoltre introdotti due nuovi tipi di spesa agevolabili.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§  il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§  l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma in esame ha aggiunto a tali spese quella per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Inoltre il nuovo comma 2-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 (inserito dal comma in esame) ha chiarito che la detrazione del 65 per cento si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un’ulteriore proroga. Per il risparmio energetico le detrazioni in esame si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 50 per cento per le spese sostenute.


 

 

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

§  la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento (entro il 2014 e al 50 per cento nel 2015) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;

§  l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;

§  non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;

§  i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);

§  è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;

§  al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;

§  per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

 

 

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 3 giugno 2015, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma riguarda interventi:

a)   relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

§  tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);

§  le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);

§  le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b)   ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b) del comma 47 modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il punto 1) sostituisce l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina antecedente, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

Il punto 2), inserito nel corso dell’esame parlamentare, prevede la proroga sino al 31 dicembre 2015 della detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito il nuovo articolo 16-bis nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale norma ha confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

§  una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine poi prorogato di un anno) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

§  una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 (termine poi prorogato di un anno) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un’ulteriore proroga. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni in esame si applicano nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 40 per cento per le spese sostenute. Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche è prevista la detrazione del 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tali misure sono state ulteriormente prorogate di un anno dalle norme in esame.


 

 

In particolare la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:

§  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

§  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

§  ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);

§  realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

§  eliminazione di barriere architettoniche;

§  adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

§  realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

§  conseguimento di risparmi energetici;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

§  l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;

§  la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 23, comma 8 ,del decreto legge 98 del 2011);

§  con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione deve utilizzare un bonifico “parlante” dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

§  l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

§  la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili

Il punto 2) della lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

§  mobili;

§  grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

§  forni di classe A.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 (come prorogato dalla norma supra).

La norma in esame prevede, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall’articolo 7, comma 2-ter del D.L. n. 47 del 2014 con riferimento alla prevedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).

Si ricorda che le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Infatti la disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall’articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.

Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

 

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

Per saperne di più

Per ulteriori approfondimenti sulle agevolazioni fiscali in esame si segnalano le guide dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata a settembre 2014), sugli interventi di riqualificazione energetica (aggiornata a dicembre 2013) e sul bonus mobili (aggiornata a maggio 2014).

 

Sull’impatto delle misure di incentivazione, si veda il dossier curato dalla Camera e dal Cresme: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione.

 


 

Articolo 1, commi 48 e 49
(Ristrutturazioni edilizie - Termini vendita immobili delle imprese)

 


48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.


 

 

Il comma 48, modificando l’articolo 16-bis del TUIR in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento).

 

Si ricorda che il comma 3 del nuovo articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva Italia) ha portato a regime la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

 

La detrazione è relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. Tale detrazione è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 e successivamente prorogata. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

 

La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento (50 per cento nel 2015) del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro (96.000 euro per il 2015).

 

Il comma 47 della legge in commento prevede infatti la proroga al 31 dicembre 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure del 50 per cento per le ristrutturazioni, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

La norma in commento estende quindi da sei a diciotto mesi dalla data di termine dei lavori il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono provvedere all’alienazione o assegnazione dell'immobile per fruire della detrazione.

 

La Relazione tecnica all’A.C. 2679-bis-B, presentata in data 29 dicembre 2014, precisa che l'ampliamento dei suddetti termini disposto dal comma 47 determina una spesa aggiuntiva di circa il 15% del totale delle spese per l'acquisto degli immobili che, considerando le aliquote di detrazione previste e la suddivisione in 10 quote annuali, comporta oneri pari ai seguenti importi: 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Tali oneri finanziari sono coperti mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ai sensi del comma 49.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 

Si segnala che numerose altre disposizioni del provvedimento in esame recano variazioni della dotazione del Fondo. Nel bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 (legge n. 191/2014 e relativo D.M. Economia del 29 dicembre 2014 di ripartizione del bilancio in capitoli) il Fondo presenta una dotazione pari a 271,7 milioni per il 2015, a 415 milioni per il 2016 e a 314,4 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, commi 50 e 51
(SIN amianto - Casale Monferrato e Bagnoli)

 


50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.


 

 

I commi 50 e 51, al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto, prevedono uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017).

Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

Il comma 51 demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l’individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.

 

Con riferimento al sito di Casale Monferrato si ricorda la norma recentemente introdotta dal D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia) che all’articolo 33-bis esclude dai vincoli del patto di stabilità interno del comune di Casale Monferrato, per l'anno 2015, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell’amianto effettuati nei territori compresi nel perimetro del SIN di “Casale Monferrato”, già sede di produzione di amianto e di beni in amianto. L’esclusione opera a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte.

Con riferimento al sito di Bagnoli si segnala che esso rientra tra le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applica la speciale procedura di bonifica introdotta dall’articolo 33 del D.L. 133/2014. Sulla perimetrazione del sito di Bagnoli interviene, al fine di correggere un errore contenuto nel citato D.L. 133/2014, il comma 356 della presente legge.

Per approfondimenti su specifici aspetti connessi alle bonifiche è possibile consultare l’archivio del Ministero dell’ambiente al link http://www.bonifiche.minambiente.it/.


 

Articolo 1, comma 52
(Destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali)

 


52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.


 

 

Il comma 52 destina alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali una quota, pari a 60 milioni di euro, delle risorse disponibili per il pagamento (da parte del Ministero dell’economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, come individuate dal comma 2 dell’articolo 2 del D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

L’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 93 del 2013, ha istituito il Fondo per le emergenze nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 5-septies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 74/2014, dispone che il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, venga effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dello stesso comma 5-septies.

Considerata pertanto, la necessità di provvedere, ai sensi del citato art. 5, comma 5-septies, della medesima legge n. 225/1992, alla individuazione dei predetti mutui e dei prestiti obbligazionari e dei relativi piani di ammortamento, con particolare riguardo a quelli attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali nonché all'individuazione delle risorse finanziarie previste per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato adottato il D.P.C.M. 28 ottobre 2014, in attuazione del citato art. 2, comma 1-bis del D.L. 74/2014.

 

L’art. 2, comma 2 del citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014 ha individuato in particolare le risorse relative ai mutui e i prestiti obbligazionari, autorizzati da specifiche norme a seguito di calamità, ad “attivazione differita”, cioè attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da parte di regioni, province ed enti locali, e la medesima norma ha previsto che tali risorse, a copertura del fabbisogno per il pagamento dei relativi oneri, siano versate in conto entrata al bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale pari a 150,9 milioni di euro, a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di spesa 958 – centro di responsabilità n. 13 – Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Il comma 52 in esame è quindi volto a destinare, a favore delle finalità previste dal Fondo per le emergenze nazionali, una quota parte dei suddetti 150,9 milioni di euro, per un ammontare pari a 60 milioni di euro, che rimangono perciò acquisiti al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

Si prevede, altresì, che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle emergenze nazionali e l’ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento siano pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto (open data).

Si segnala, infine, che il Fondo per le emergenze nazionali è rifinanziato per il triennio 2014-2016 dal comma 694 dell’articolo unico della presente legge (alla cui scheda di commento si rinvia).


 

Articolo 1, comma 53
(Utilizzo risorse contabilità speciale
per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014)

 


53. Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.


 

 

Il comma 53 consente l’utilizzo, nel limite massimo di 8 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014, che hanno interessato Genova e la sua provincia e alcuni comuni della provincia della Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 ottobre 2014.

E’ previsto altresì che l’utilizzo delle suddette risorse avvenga, attraverso un’ordinanza del Capo della protezione civile, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla suddetta contabilità speciale n. 5459.

 

In merito agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Liguria nel mese di ottobre 2014, con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 28 aprile 2015, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia.

Per l'attuazione dei primi interventi, la suddetta delibera, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, ha previsto un impegno nel limite di 12.580.000 euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Successivamente, con l’Ordinanza del 14 novembre 2014 n. 203, è stato nominato Commissario delegato il Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria, per l’avvio dei primi interventi urgenti di protezione civile, e sono stati indicati i criteri generali per la redazione del piano degli interventi necessari al superamento dell’emergenza medesima.

Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 è stato esteso al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nei limiti delle risorse ivi stanziate.

Si ricorda inoltre che con il decreto 20 ottobre 2014 sono stati sospesi i termini, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014, per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 verificatisi tra l’altro nelle regione Liguria (Genova e tutti i comuni della provincia).

In merito all’utilizzo delle risorse presenti nella contabilità speciale n. 5459, si ricorda che la medesima contabilità è stata istituita per gli interventi connessi agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, per cui, con il D.P.C.M. 7 ottobre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza, successivamente prorogato, fino al 31 ottobre 2012, dal D.P.C.M. 11 novembre 2011.

In particolare, la contabilità speciale n. 5459 è stata istituita dalla O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, che ha nominato il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi, poi assegnata, con l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 n. 39, atta a favorire e regolare il subentro della Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità, al Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria, a cui è stata intestata per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza sulla G.U., cioè fino al 25 gennaio 2016.

 


 

Articolo 1, commi 54-89
(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi))

 


54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.

77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.


 

 

L’articolo 1, commi 54-89, istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi “di favore” vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti “minimi” con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli “ex minimi”).

Coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalgono dell’attuale regime dei minimi (con aliquota al 5 per cento) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata inserita, al comma 54, la previsione che consente di accedere al regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

All’interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

 

Le principali novità rispetto alla vigente normativa sono le seguenti:

§  l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15 per cento;

§  il limite del volume d'affari per accedere al regime è differenziato in funzione dell'attività esercitata;

§  le spese sostenute nell’esercizio dell’attività non sono analiticamente deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali). Sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività;

§  possono accedervi anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5mila euro;

§  possono accedervi anche coloro che effettuano cessioni all'esportazione;

§  tra i requisiti per l’accesso il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock), che non deve superare i 20 mila euro (in luogo di 15 mila euro). Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.

 

In particolare, i commi da 54 a 84 introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l’attività in forma individuale. I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007. Si ricorda che tale regime è stato riformato dall’articolo 27 del D.L. 98 del 2011, il quale ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, restringendo la platea dei potenziali beneficiari ed elevando contestualmente al 5 per cento l’imposta sostitutiva.

 

Si evidenzia che la legge di delega fiscale (articolo 11 della legge 11 marzo 2014, n. 23) prevede il riordino dei regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni.

In particolare, l’articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali per la generale revisione dell’imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell’ambito della quale è prevista per i contribuenti di dimensioni minime l’istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili. Tali regimi devono essere coordinati con gli analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza.

 

I commi da 54 a 75 prevedono l’introduzione di un regime speciale, agli effetti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1.   il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività; le spese per l’esercizio dell’attività, infatti, non possono essere dedotte, ad eccezione dei contributi previdenziali;

2.   il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta (pari al 15 per cento) sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali all’IRPEF e dell’IRAP;

3.   il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l’identificazione ai fini del corretto assolvimento dell’imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato. Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell’IVA – e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4.   è esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

5.   gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;

6.   gli esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell’opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato.

 

Il comma 54, lett. a), individua i requisiti per l’applicazione del nuovo regime. L’ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO (classificazione dell’ISTAT delle attività economiche) che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata. A seconda delle diverse attività economiche sono previste diversi coefficienti di redditività i quali determinano il reddito imponibile.

 

Si riporta di seguito la tabella inserita nell’allegato n. 4 del disegno di legge in esame.


 

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

VALORE SOGLIA

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

 

DEI RICAVI/COMPENSI

 

 

 

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

40%

 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

 

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

54%

 

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

86%

 

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

 

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

40%

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000

78%

 

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

67%

 

 

Si evidenzia che il precedente regime dei minimi prevedeva un’unica soglia di accesso (30.000 euro). L’attuale previsione differenzia, invece, le varie attività economiche tenendo conto del diverso coefficiente di redditività. Peraltro, considerando i limiti massimi (il valore soglia dei ricavi) e applicandovi i relativi coefficienti, il reddito imponibile risulta comunque diverso a seconda dell’attività economica.

Presso la Commissione finanze della Camera il 19 gennaio 2015 è stata presentata la risoluzione n. 7-00573 Sanga, con la quale si impegna il Governo a innalzare, nella prossima iniziativa normativa utile, il tetto massimo dei ricavi e compensi previsto per accedere al nuovo regime fiscale agevolato per i settori le cui soglie sono attualmente fissate a valori inferiori a 30.000 euro, a partire dai lavoratori autonomi che esercitano la professione in via esclusiva, coordinando il nuovo regime tributario dei minimi con l'evoluzione temporale prevista per le aliquote contributive pensionistiche di tali categorie, in modo da tener sotto controllo ed evitare l'aumento della pressione fiscale complessiva su di esse.

 

A differenza di quanto previsto in precedenza, i “nuovi minimi” possono operare con l’estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario (non è stata, infatti, riprodotta la limitazione prevista dal comma 96, lett. a), n. 2, dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007).

Si osserva che, non essendo stabilita alcuna soglia, potrebbe utilizzare tale regime minimi anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti.

 

Un’altra novità consiste nell’aver ricompreso in tale regime anche quanti sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori ad 5.000 euro lordi (comma 54, lett. b)). In tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente (stock) non deve superare 20.000 euro (comma 54, lett. c)). In precedenza tale limite era di 15.000 euro.

Si evidenzia che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni di beni strumentali, mentre il nuovo regime, prendendo a riferimento lo stock di fine anno, attribuisce rilevanza anche alle eventuali dismissioni.

 

Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:

1)  per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2)  per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;

3)  i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

Al riguardo la relazione governativa afferma che tali beni concorrono nella misura del 50 per cento indipendentemente dall’effettivo utilizzo per l’attività esercitata; tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 (mezzi di trasporto) e 102, comma 9 (telefonia) del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR;

4)  non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

5)  non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi (comma 18).

 

La relazione governativa precisa, inoltre, che per calcolare il requisito per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

 

La lettera d) del comma 54 (inserita nel corso dell’esame parlamentare) consente di accedere al regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

 

Il comma 55 specifica alcune delle condizioni previste per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l’accesso al regime. In particolare non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri; nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

 

Il comma 56 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

 

 

Il comma 57 individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario.

È preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvale di regimi speciali ai fini IVA.

Si tratta dei regimi previsti per le seguenti attività:

a)  agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

b)  vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

c)  commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

d)  editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e)  gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

f)   rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

g)  intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

h)  agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

i)   agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);

j)   vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);

k)  rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);

l)   agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

 

Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Non possono accedere al regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. In tal modo, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, è stato ampliato l’ambito soggettivo per il quale è consentito l’accesso al regime.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Al riguardo la relazione afferma che il riferimento alla “contemporaneità” per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all’anno antecedente all’ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente all’accesso non è di impedimento all’applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell’inizio di tale anno.

 

I commi da 58 a 63 individuano la disciplina del regime ai fini IVA.

 

In particolare, il comma 58 disciplina l’applicazione dell’Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

a)  operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b)  cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, considerato il richiamo all’articolo 41 comma 2-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

c)  acquisti di beni intracomunitari: entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, (articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

d)  prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole (disciplina prevista dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e)  importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, soggette alle ordinarie regole, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 59 esonera i contribuenti che applicano il regime forfetario dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli adempimenti esclusi sono:

§  registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

§  registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

§  registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

§  tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

§  dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

 

I contribuenti in regime dei minimi sono, altresì, esonerati:

a)  dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, cd. spesometro (articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);

b)  dall’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40);

c)  dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

 

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l’emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.

La relazione precisa che le fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovranno recare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti. La relazione afferma, inoltre, che i contribuenti devono presentare, ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Il comma 60 prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’IVA, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

§  per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti (articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

§  per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell’anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;

§  per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all’Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell’inversione contabile, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

Sempre ai fini IVA, ai sensi del comma 61, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

 

Il comma 62 dispone che nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata. È il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell’IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa.

Sostanzialmente l’accesso al regime agevolato comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il comma 63 stabilisce che l’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il comma 64 disciplina le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all’attività di impresa o dell’arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP in misura pari al 15 per cento.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

 

Il comma 65 prevede, all’interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi il reddito imponibile calcolato secondo quanto prescritto dal comma 1, è ridotto di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

a)  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b)  l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c)  qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

La relazione governativa, al riguardo, ritiene validi in quanto compatibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012.

 

Il comma 66 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo.

È il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall’articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell’articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR.

Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Nella disciplina precedente era previsto che le predette quote partecipavano alla formazione del reddito dell’esercizio precedente solo per l’importo eccedente l’ammontare di 5.000 euro. Tale limitazione è stata eliminata.

 

Il comma 67 prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

 

Il comma 68 dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le regole ordinarie.

La relazione evidenzia che l’articolo 8 del TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (c.d. start up) le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo e per l’intero importo, nel limite della capienza. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l’eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Non è riprodotta, invece, la norma (articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007) che consente di computare in diminuzione, non oltre il quinto, le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei minimi.

 

Il comma 69 prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 322 del 1998.

È inoltre stabilito che i contribuenti minimi non sono sostituti d’imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.

 

Il comma 70 consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Il comma 71 stabilisce che il regime agevolato cessa di avere effetto dall’anno successivo se in corso d’anno:

§  viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario;

§  si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall’anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell’IVA.

 

Il comma 72 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie.

In particolare, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime, si prevede che nel caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il comma 73 prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, peculiari obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

La relazione specifica che, pur essendo esclusi dall’accertamento tramite studi di settore, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c.d. redditometro.

 

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il comma 74 statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con una norma non presente nella precedente disciplina, si prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nell’ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: in tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Si prevede inoltre che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

 

Il comma 75 prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell’articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

 

I commi da 76 a 84 prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi (comma 76).

La facoltà suddetta quindi non eserciterebbe effetti per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali, per i quali resta l’obbligo di versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

 

Il successivo comma 77 prevede che i contribuenti esercenti attività d’impresa, i quali rientrino nel regime fiscale forfetario introdotto dall’articolo in esame, possano fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale è esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. n. 233/1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l’applicazione, per l’accredito della contribuzione, della procedura disposta dall’articolo 2, comma 29, della L. n. 335/1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l’importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell’imponibile dichiarato nell’esercizio).

Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995[38], che il contributo da versare[39] sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare (cui si riferisce il versamento) i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della L. n. 233/1990 (vedi infra). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno.

 

La citata risoluzione n. 7-00573 Sanga impegna altresì il Governo a ridurre, dal 2015, l’aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (con particolare riferimento ai lavoratori autonomi che esercitino la professione in modo abituale anche se non esclusiva e ai co.co.co.), in quanto penalizzati sia dall’incremento delle aliquote contributive sia dall’impossibilità di accedere al nuovo regime dei minimi (a causa dell’abbassamento della soglia dei ricavi e compensi).

Tale necessità, precisa la risoluzione, deriva dall’opportunità di evitare penalizzazioni per i soggetti che, già esposti all’incertezza per la precaria situazione lavorativa, si troveranno nel 2015 ad affrontare simultaneamente l’incremento delle aliquote previdenziali e l’impossibilità di accedere al nuovo regime dei minimi a causa dell’abbassamento delle soglie dei ricavi e compensi, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi che esercitano la professione.

Si ricorda, infatti, che L’articolo 2, comma 57, della L. n. 92/2012 ha disposto l’incremento annuale delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non assicurati presso altre forme pensionistiche, fino ad arrivare, a regime dal 2018, ad un’aliquota pari al 33% (si ricorda che per il 2014 l’aliquota era pari al 28%, nel 2015 al 30%, nel 2016 al 31% e nel 2017 al 32%). Successivamente, l’articolo 1, comma 744 della L. n. 147/2013 ha ridotto (per il 2014) l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, in misura del 27% (in luogo del 28%).

 

Il successivo comma 78 dispone, riprendendo quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 5, della L. n. 233/1990, v. infra) che, nel caso in cui il titolare si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, esso possa indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione I.N.P.S. è individuato ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992.

L’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992 ha stabilito che a decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sia rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Inoltre, tali versamenti sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. Infine, le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

 

Ai sensi del comma 79, i versamenti e saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi (e quindi ai fini I.R.P.E.F.).

Con il D.Lgs. n. 241/97 è stata introdotta la riscossione unificata dei tributi e dei contributi, che riguarda: le modalità ed i termini di versamento; la modulistica da utilizzare (modello F24 al posto di bollettino c/c); la possibilità di effettuare pagamenti rateali e compensazioni fra debiti e crediti dello stesso contribuente.

Con il modello F24 sono stati unificati tutti i diversi termini di pagamento al giorno 16 del mese di scadenza (o il primo giorno lavorativo se cade di sabato o festivo), con le sole eccezioni per le scadenze che riguardano:

§  saldo e primo acconto (16 giugno), o maggiorato dello 0,40% (16 luglio); il versamento del secondo acconto dei tributi relativi all'UNICO (30 novembre);

§  pagamenti rateizzati dei tributi relativi all'UNICO relativamente ai soggetti non titolari di partita IVA (ultimo giorno del mese da giugno a novembre).

 

Il successivo comma 80 prevede una specifica disposizione valevole per i soggetti titolari (o collaboratori familiari) già pensionati presso le gestioni I.N.P.S. e con più di 65 anni, per i quali non trova applicazione l’agevolazione consistente nel dimezzamento dei contributi previdenziali dovuti, di cui all’articolo 59, comma 15, della L. n. 449/1997 (vedi infra).

 

Il comma 81 dispone che ai collaboratori familiari dei soggetti di cui al comma 1 non si applichi la riduzione contributiva del 3% (vedi infra).

 

Il successivo comma 82 dispone la cessazione del regime contributivo agevolato a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni di accesso al regime fiscale agevolato dei nuovi minimi (di cui ai precedenti commi 1 e 4 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rimanda). La cessazione del regime agevolato comporta l’applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, ma in primo luogo l’impossibilità di accedere nuovamente alle agevolazioni richiamate, anche in presenza dei requisiti di cui al precedente comma 1. L’impossibilità di accedere al regime agevolato opera anche nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta in mancanza dei suddetti requisiti nell’anno della richiesta stessa.

In pratica, quindi, nel caso in cui contribuente dovesse sforare per un’annualità il limite consentito di ricavi dichiarati (ma nello stesso tempo rientrare al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l’annualità successiva, potendo rientrare così per l’anno successivo nel regime di favore, non potrebbe però beneficiare di nuovo delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A. il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

 

Il comma 83 prevede l’obbligo per i soggetti che intraprendano attività di impresa, al fine di fruire del regime contributivo agevolato, di presentare all’I.N.P.S. un’apposita dichiarazione in via telematica. Allo stesso tempo, è previsto l’obbligo, per i soggetti già esercenti attività di impresa, di presentare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, la richiamata dichiarazione. Nel caso in cui quest’ultima venga presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo di quello in cui è stata presentata la dichiarazione, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito (ferma restando la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo in esame)

Infine, il comma 84 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro il 1° marzo 2015) l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. stabiliscano (si segnala che il testo non indica con quale atto) le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato, al fine di monitorare le posizioni contributive coerentemente con le informazioni fiscali.

Il sistema contributivo dei lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il sistema di contribuzione prevede (in luogo del precedente contributo misto in parte in cifra fissa, in parte in percentuale) un contributo unico a percentuale, calcolato (a decorrere dall'anno 1993, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, v. supra) sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l'anno al quale il contributo si riferisce.

Le aliquote contributive sono determinate ai sensi dell'articolo 59, comma 15, della L. n. 449/1997, che ha disposto l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello 0,8%. La stessa norma ha previsto altresì l’incremento di un ulteriore 0,2% ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%. Successivamente, l'articolo 1, comma 768, della L. n. 296/2006, ha stabilito (con effetto dal 1° gennaio 2007) le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma I.N.P.S. in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le stesse sono elevate al 20%[40]. Da ultimo, ai sensi dell’articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 tali aliquote contributive aumentano dell’1,3% dall'anno 2012 e successivamente di 0,45% fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018 (per il 2014, ai sensi della circolare I.N.P.S. n. 19/2014, la misura dell’aliquota è del 22,20%)[41].

Lo stesso comma, inoltre, ha disposto che per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della L. n. 233/1990, dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini I.R.P.E.F.. Il successivo comma 2 ha altresì disposto che per i soggetti iscritti alle suddette gestioni di cui in qualità di coadiuvanti[42] o di coadiutori   [43], di età inferiore a 21 anni, la richiamata aliquota contributiva sia ridotta al 9%.

In ogni caso, il reddito da assumere come base per il computo dei contributi non può essere inferiore, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. n. 233/1990, ad un minimale annuo. Detto minimale si ottiene, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, ed aggiungendo, così come disposto dall’articolo 6, comma 7, della L. n. 415/1991, al prodotto così ottenuto l'importo di € 671,39. Per il 2014 il reddito minimo a prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari, ai sensi della circolare I.N.P.S: 19/2014, ad euro 15.516,00. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, il minimale è rapportato al mese (articolo 1, comma 7, della L. n. 233/1990). I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa[44].

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 4, della più volte richiamata L. n. 233/1990 ha disposto che nel caso in cui si sia in presenza di un reddito d'impresa superiore all'importo limite di retribuzione annua pensionabile (cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti e pari, nel 2014, ad euro 76.718,00[45]), la quota di reddito eccedente tale importo venga presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di due terzi dell'importo limite stesso. Anche in questo caso, per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale annuo deve essere rapportato a mese. Inoltre, i massimali devono riferirsi ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (non sono pertanto da intendersi quali massimali globali da riferire all'impresa stessa).

Occorre comunque precisare che i richiamati limiti individuali concernono esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione I.N.P.S. di riferimento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 (o che possono far valere anzianità contributiva alla medesima data). Per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 si applica invece il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, non frazionabile in ragione mensile e pari, per il 2014, ad euro 100.123,00[46]. Si ricorda che tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto attiene alle modalità di versamento dei contributi, l’articolo 2, comma 1, della L. n. 233/1990 ha stabilito l’obbligo, per il titolare dell'impresa artigiana o commerciale, al versamento dei contributi per sé stesso oltre che per r i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. Ai fini del versamento, inoltre, il titolare (ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della L. n. 233/1990) ha l’obbligo di indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49% del reddito d'impresa[47]. Inoltre, nel caso in cui titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in maniera diversa a seconda se le imprese siano costituite come imprese familiari o meno. Nel primo caso, i contributi per il titolare e dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, nel secondo caso è prevista la facoltà, per il titolare, di attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. Resta comunque sempre fermo che il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non possa superare il 49% del reddito globale dell'impresa.

Per quanto attiene ai termini di versamento dei contributi, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, per gli artigiani e i commercianti (titolari o meno di partita IVA), è previsto l’obbligo di versare i contributi relativi alla quota di reddito compresa nel minimale in 4 rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. Per i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale richiamati in precedenza, invece, i contributi devono essere versati in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze previste per il pagamento dell'I.R.P.E.F., fissate (salvo eventuali differimenti) al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno.

 

 

I commi da 85 a 88 abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all’articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all’articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007 (previgente regime dei minimi).

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3 (regime intermedio per gli ex minimi), in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

 

Il comma 88 consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

 

Il comma 89 dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si prevede, inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo in esame. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative.


 

Articolo 1, comma 90
(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

 

90. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

 

Il comma 90 incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

 

La disposizione in esame fa riferimento all’articolo 2-ter del D.L. n. 154 del 2008, che consente alle regioni che confinano con la Confederazione Elvetica di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA, per un ammontare commisurato all’onere finanziario da sopportare in virtù della suddetta riduzione.

Nel dettaglio, il comma 1 del richiamato articolo 2-ter ha attribuito alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulteriore di compartecipazione all’IVA, a partire dal 1° gennaio 2009, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Finalità della disposizione introdotta è l’adeguamento (in aumento) delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio - utilizzati come carburante per autotrazione - situate nel territorio elvetico.

A tale scopo, le Regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali. Si richiede tuttavia che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa UE, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

Il comma 3 dispone l’attribuzione dell’istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell’anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si prevede un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall’Agenzia delle dogane. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte. A tal fine, il DM del 25 febbraio 2009 ha stabilito le modalità di applicazione delle predette disposizioni e, annualmente, determina la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA a copertura degli sconti praticati.

In particolare, le disposizioni si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge, nei distributori stradali, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nei limiti di quanto stabilito dal richiamato articolo 2-ter. La misura dello sconto non potrà comportare l'adozione di un prezzo inferiore a quello praticato nella Confederazione elvetica comunicato dall'ambasciata d'Italia presso la Confederazione elvetica ed è differenziata in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di compartecipazione all'IVA le regioni Lombardia e Piemonte si avvalgono di un apposito sistema informativo.

Sono previsti altresì specifici obblighi di comunicazione di dati al MEF e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento provvede a determinare la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni Lombardia e Piemonte in relazione all'onere finanziario sostenuto per la vendita, a prezzo ridotto, di carburante per autotrazione.

L'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato non può eccedere il differenziale ottenuto tra l'ammontare delle spese sostenute dalle regioni Lombardia e Piemonte per praticare la riduzione del prezzo alla pompa nelle zone di confine ed il maggior introito in termini di accisa per le medesime regioni derivante dall'incremento del numero di litri di carburante venduti rispetto all'anno 2008 e, in ogni caso, non superare l'importo annuo complessivo di euro 20 milioni.

 

La disposizione in esame richiama in particolare il comma 6 dell’articolo 2-ter, che ha affidato la copertura finanziaria della norma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, ad una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Per effetto delle disposizioni in commento viene dunque incrementato il limite annuo complessivo dell’onere sostenuto dallo Stato per l’attribuzione di detta compartecipazione, che passa da 20 a 25 milioni annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 


 

Articolo 1, commi 91-95
(Credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione
per investimenti infrastrutturali)

 


91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.

94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.


 

I commi da 91 a 95 introducono, a decorrere dal 2015, due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione. Essi sono riconosciuti nella misura del 9 per cento per i fondi pensione e del 6 per cento alle casse di previdenza.

Dette agevolazioni intendono compensare l'incremento dell’aliquota impositiva sui redditi di natura finanziaria, che per gli investimenti dei fondi pensione è incrementata dall'11,5 al 20 per cento dal provvedimento in esame (commi 621 e 622) e per le casse di previdenza private è stata elevata dal 20 al 26 dal D.L. n. 66 del 2014.

Lo stanziamento di risorse per l’attuazione dei predetti crediti di imposta è pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ed è coperta mediante una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il credito d’imposta per le casse di previdenza private

Il comma 91 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, in favore degli enti di previdenza obbligatoria (vale a dire gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) un credito d'imposta, pari alla differenza tra:

§  l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi;

§  l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Detto decreto (comma 93) stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto (80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ai sensi del comma 94) e del relativo monitoraggio.

 

La norma in esame rende strutturale il credito d’imposta che era stato transitoriamente previsto in favore dei predetti enti dall’articolo 4, comma 6-bis del D.L. n. 66 del 2014, in ragione dell’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie disposto dal medesimo D.L. n. 66/2014.

Si rammenta in merito che l’articolo 3 del D. L. n. 66 del 2014 ha innalzato dal 20 al 26 per cento, dal 1° luglio 2014, l’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria. In ragione di tale innalzamento, il già citato articolo 4, comma 6-bis del medesimo D.L. n. 66 del 2014 aveva riconosciuto in via transitoria un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private, pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2014 e l'importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento. Tale credito di imposta è stato attribuito in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari.

 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuato l’investimento in attività di carattere finanziario a medio e a lungo termine individuate dai summenzionati decreti ministeriali, nel limite massimo dello stanziamento all’uopo previsto, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (ai sensi del successivo comma 94).

 

Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente; la richiamata disposizione comunque prevede l’integrale compensabilità per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza). Il credito non è nemmeno soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’art. 9, co. 2 del D.L. n. 35/2013 – L. n. 64/2013).

Il credito d’imposta per i fondi pensione

Il comma 92 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, un credito d’imposta in favore delle forme di previdenza complementare (cd. fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252). Esso è pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del richiamato D.Lgs. n. 252 del 2005, applicata in ciascun periodo d'imposta.

 

Si ricorda in merito che il comma 621 del provvedimento in esame ha modificato l’aliquota prevista al richiamato articolo 17, comma 1 innalzandola dal 2015 dall’11 al 20 per cento. Per il solo anno 2014, l’articolo 4, comma 6-ter del D.L. n. 66 del 2014 ha fissato l’aliquota di detta imposta all'11,50 per cento.

Il successivo comma 622 prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

 

Il credito d’imposta è attribuito a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con già richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91.

 

Analogamente a quanto previsto al comma 91 il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94, ovvero 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Al credito d'imposta non si applicano i già descritti limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni attuative e copertura finanziaria

Come già anticipato in relazione alle Casse di previdenza private, ai sensi del comma 93 si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – lo stesso con cui saranno sono individuate le attività nelle quali investire, per accedere ai crediti d’imposta in esame – il compito di stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa (di cui al comma 94) e del relativo monitoraggio.

Lo stanziamento di risorse per l’attuazione dei predetti crediti di imposta è pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La copertura finanziaria delle agevolazioni è garantita mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016 (ai sensi del comma 95) del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.


 

Articolo 1, comma 96
(Istituzione di un fondo per il recupero di efficienza
del sistema giudiziario)

 

96. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

 

 

Il comma 96 prevede l‘istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

 

Il Fondo avrà una dotazione finanziaria:

§  di 50 mln di euro nel 2015;

§  di 90 mln di euro nel 2016;

§  di 120 mln di euro a partire dal 2017.

 

Una serie di interventi volti ad un miglioramento generale dell’efficienza del sistema giudiziario sono da tempo nell’agenda del Parlamento e del Governo.

Nella XVI Legislatura, infatti, – con riguardo al processo civile e al suo snellimento – a partire dalla legge 69/2009 è stata ampliata la competenza del giudice di pace, semplificato il contenuto della sentenza e modificato il relativo regime di pubblicità, è stata modificata la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione, sono stati abbreviati numerosi termini processuali (tra cui il dimezzamento del "termine lungo" per le impugnazioni), è stato introdotto il filtro in Cassazione, è stato previsto il procedimento sommario di cognizione, è stata prevista la mediazione e la conciliazione in ambito civile e commerciale (attuata con il D.Lgs. 28/2010). Sempre nella scorsa legislatura è stata esercitata la delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale, volta in particolare alla riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) e alla soppressione del rito societario. Con il D.Lgs. 150/2011 si è data attuazione alla delega concessa dalla stessa legge 69/2009 per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale; il decreto ha ricondotto le numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) ed ha soppresso il rito societario. Merita infine di essere ricordata, proprio in quanto mirata ad una razionalizzazione ed ad un recupero di efficienza del sistema-giustizia, la complessa riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado (cd. riforma della geografia giudiziaria) portata a termine con i decreti legislativi 155 e 156 del 2012.

Nell'attuale XVII Legislatura un consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile è stato previsto dal decreto-legge n. 69/2013 che ha in particolare dettato misure organizzative e di ampliamento dell'organico, riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione. In particolare: è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile presso le corti d'appello ed è istituita la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione; è data possibilità. a laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati di svolgere stage formativi teorico-pratici di 18 mesi presso uffici giudiziari ordinari (tribunali, corti d’appello, uffici e tribunali di sorveglianza, tribunali per i minorenni) nel corso dei quali assistono e coadiuvano il magistrati nel compimento delle ordinarie attività. Sono state introdotte poi dal D.L. n. 69 alcune misure processuali, tra cui l’obbligo per il giudice civile di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello nonché il ripristino del carattere obbligatorio del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Il decreto-legge n. 132 del 2014 ha previsto ulteriori misure, tra cui: per le cause civili pendenti in primo grado così come in grado d'appello, la possibilità per le parti di promuovere un procedimento arbitrale per definire la controversia, la negoziazione assistita, ovvero una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo; una ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio, con la possibilità per i coniugi di comparire innanzi al sindaco del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio; l’accelerazione del processo esecutivo, la riduzione del periodo di sospensione di diritto dei termini processuali e delle ferie dei magistrati.

Da ultimo, il Governo ha presentato il disegno di legge A.C. 2798 che interviene invece per realizzare un recupero di efficienza della giustizia penale, attraverso misure sostanziali e processuali per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi.

Nel quadro di un recupero di efficienza del sistema processuale, con particolare riferimento allo snellimento del processo civile, particolare rilievo assumono le vicende del cd. processo telematico, il cui un percorso è stato avviato fin dal 2001. Il quadro normativo sviluppatosi a partire da tale data è stato complessivamente rivisto nel corso della XVI legislatura dal decreto-legge n. 193/2009, in base a cui tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC). Da ultimo, nella attuale legislatura, il Parlamento è ulteriormente intervenuto sulla c.d. digitalizzazione della giustizia con la conversione del decreto-legge n. 90 del 2014.

In particolare, il decreto:

§  quanto al processo civile, precisa che l'obbligo del deposito telematico degli atti di parte e dei ricorsi per ingiunzione interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa poi al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d'appello;

§  quanto al processo amministrativo, stabilisce, tra le altre cose, un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico e dispone che dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale;

§  quanto al processo contabile, consente l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti;

§  quanto al processo tributario, consente l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato;

 

In esito a tale complesso di disposizioni, il Ministro della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Area Civile, nelle recenti comunicazioni sull'amministrazione della giustizia rese lo scorso 19 gennaio, ha reso noti i seguenti dati relativi al 2014:

 

Comunicazioni telematiche

Sono state attivate in tutti i tribunali e le corti d’appello.

Sono state consegnate 12.615.388 comunicazioni, per un risparmio stimato pari a oltre 44 milioni di euro. Al mese ne vengono consegnate in media circa 1.100.000.

Depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti

Sono stati ricevuti 1.206.199 atti, di cui 254.189 ricorsi per decreto ingiuntivo, 888.870 atti “endo-procedimentali” e 63.140 atti introduttivi. Sia ad ottobre 2014 che a novembre 2014 sono stati depositati circa 80.000 atti telematici in più rispetto a settembre, con un incremento del 61-62%.

Sono stati 96.966 i professionisti univoci che hanno depositato almeno un atto (+93% rispetto a luglio), di cui 82.412 avvocati. Nel mese di dicembre vi è stato un aumento di 7.640 avvocati (+10%) rispetto a novembre e di 40.065 rispetto a luglio (+95%). A novembre sono stati ricevuti oltre 210.000 atti.

Tutti i tribunali hanno accettato almeno 140 atti “endo-procedimentali” nel 2014.

Depositi telematici
da parte dei magistrati

I magistrati hanno depositato 1.582.170 provvedimenti, di cui 464.583 verbali di udienza e 141.261 sentenze. I giudici (o i G.O.T.) che da inizio 2014 hanno depositato almeno un provvedimento sono stati 3.418.

Fino a giugno 2014 venivano depositati circa 110.000 atti al mese, ad ottobre 2014 si sono superati i 230.000.

Atti scansionati

Sono stati scansionati 3.710.261 atti, di cui 2.668.439 provvedimenti dei giudici.

Nell’archivio informatico sono quindi stati inseriti nel 2014 circa 6.500.000 documenti, di cui il 43% è in formato nativo digitale.

Pagamenti telematici

Sono stati effettuati 28.117 pagamenti, per un totale di € 5.478.132.

 


 

Articolo 1, comma 97
(Costi di notificazione)

 

97. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

Il comma 97 interviene sulla legge istitutiva del giudice di pace[48], per introdurre l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Le risorse risparmiate dallo Stato dovranno essere riassegnate al Ministero della giustizia, che le destinerà a garantire la piena funzionalità degli Uffici per l’esecuzione penale esterna.

 

In particolare, la legge di stabilità inserisce un comma nell’art. 46 della legge n. 374 del 1991, che riguarda il regime fiscale delle cause, e delle attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del giudice di pace. La disposizione prevede che quando la controversia civile devoluta al giudice di pace ha un valore che non supera i 1.033 euro, le parti sono soggette al solo pagamento del contributo unificato, attualmente pari a 43 euro.

Il comma 1-bis aggiunge che in relazione a tali controversie, se la parte richiede all’ufficiale giudiziario di procedere a notificazioni, dovrà sostenerne i connessi costi, ovvero dovrà provvedere al pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta o delle spese di spedizione.

Tali costi erano sinora sostenuti dall’erario. Conseguentemente, dall’attuazione della disposizione dovranno derivare risparmi di spesa – che la relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di stabilità non ha quantificato - che resteranno nella disponibilità del Ministero della giustizia per «assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna».

Si ricorda che gli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) sono articolazioni territoriali ed operative dell’Amministrazione penitenziaria. Il principale campo di intervento ad essi attribuito è quello relativo all’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione; a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte egli ammessi a tali sanzioni e misure.

In base all’art. 72 dell’ordinamento penitenziario, i compiti di questi uffici si esplicano in quattro aree di intervento:

§  attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari;

§  esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione;

§  attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova;

§  su richiesta della magistratura di sorveglianza, le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;

§  attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

L’esigenza del rafforzamento degli U.E.P.E., uffici per l’esecuzione penale esterna, è fortemente emersa in questa legislatura attraverso l’approvazione di alcuni provvedimenti legislativi che, per ridurre la tensione carceraria, hanno valorizzato gli istituti alternativi alla detenzione. Oltre all’ampliamento del campo d’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale (con il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha portato da 3 a 4 anni il limite di pena, anche residua, per l'applicazione dell’istituto), si ricorda la legge n. 67 del 2014, che ha disciplinato un istituto che consente - nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni, ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità. Queste ultime attività richiedono una presenza attiva e determinante degli uffici preposti alla c.d. esecuzione penale.

Come evidenziato nella recente Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2014, presentata alle Camere dal Ministro lo scorso 19 gennaio, da maggio a novembre 2014 si è registrato un significativo incremento del numero di indagini per la concessione della messa alla prova, passate da 105 a 5.482 e del numero di soggetti sottoposti all’istituto da 0 a 181.


 

Articolo 1, commi 98-106
(Miglioramento della sicurezza presso il
Palazzo di giustizia di Palermo)

 


98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 98 si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 98, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario straordinario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 98 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma 104.

104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.

106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a 105 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi da 98 a 106 definiscono una procedura per fronteggiare le minacce alla sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali.

 

In particolare, la legge di stabilità:

§  affida ad un decreto interministeriale, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione degli investimenti necessari alla realizzazione delle opere (comma 98);

§  stabilisce che con il decreto sia definito il cronoprogramma per la realizzazione delle opere, da completare entro 6 mesi dall’emanazione del decreto stesso;

§  prevede che con il decreto sia nominato un commissario straordinario chiamato a vigilare – sotto la vigilanza, il controllo e l’indirizzo del governo (comma 105) sulla realizzazione delle opere e che sia individuato il quadro finanziario degli interventi e le risorse da attribuire alla gestione commissariale (comma 99). Il commissario dovrà essere individuato tra pubblici dipendenti e dovrà essere collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e senza ulteriori compensi (comma 104);

§  dispone che il commissario debba esercitare poteri di impulso e di vigilanza delle attività amministrative, contrattuali ed esecutive, operando con i poteri delle amministrazioni interessate e con poteri speciali per la localizzazione delle opere. Il commissario opera in deroga alle disposizioni vigenti, pur nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti e se sopravvengono eventi che impediscono la realizzazione, anche parziale, delle opere, propone la revoca dell’assegnazione delle risorse (commi 100-102);

§  stabilisce che il commissario straordinario possa avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni interessate, che beneficerà esclusivamente del rimborso delle spese documentate (comma 103);

§  individua in 6 milioni di euro per il 2015 le risorse necessarie agli interventi straordinari per la sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo (comma 106).

 

Ai relativi oneri pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (vedi comma 717).


 

Articolo 1, commi 107 e 108
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
di servizi per il lavoro e politiche attive)

 


107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede:

a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Il comma 107 stanzia risorse per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, di riforma del mercato del lavoro, istituendo a tal fine un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 2,2 miliardi di euro annui per il biennio 2015-2016 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

La L. 183/2014 reca cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall’approvazione della legge:

§  la delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale[49];

§  la delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali per le politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede anche l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e contestuale riordino degli enti operanti nel settore al fine di evitare sovrapposizioni con l’Agenzia); il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego nonché la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; il completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;

§  la delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A., per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);

§  la delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché di rendere più efficiente l’attività ispettiva. La procedura di riordino si esplica anche attraverso una serie di interventi mirati, quali la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali; la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina sulle mansioni e di quella sul controllo a distanza dei lavorator[50]i;

§  la delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine, si prevedono specifici interventi, quali l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo), nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e quella dell’impiego di premi di produttività, la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per specifici casi; la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia (forniti dalle aziende) nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.

Si segnala, infine, che l’articolo 1, comma 12, della legge delega, prevede che (in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il successivo comma 108 dispone la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma precedente, connessi all’istituzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250/Lavoro).

Più precisamente, il comma 108 è finalizzato a fornire parziale copertura finanziaria all’incremento della dotazione del Fondo che è stato disposto nel corso dell’esame parlamentare rispetto a quanto previsto nel testo originario del provvedimento, incremento autorizzato nell’importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Si ricorda, infatti che il testo iniziale del provvedimento (articolo 11 dell’A.C. 2679) prevedeva una dotazione del Fondo in questione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

In particolare, il comma 108 provvede alla copertura di soli 157,4 milioni per il 2015, mediante l’utilizzo delle disponibilità dei fondi di parte corrente iscritti nello stato di previsione dei singoli Ministeri a seguito della procedura di riaccertamento straordinario della consistenza dei residui passivi del bilancio dello Stato, prevista dall’articolo 49 del D.L. n. 66/2014[51].

E precisamente:

a)  quanto a 67,4 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri e costituiti con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi propri e dei residui passivi perenti del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n. 66/2014[52]), ad esclusione di quelli iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b)  quanto a 90 milioni di euro, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. n. 66/2014[53]).

 

Per completezza, si ricorda che i restanti oneri derivanti dall’incremento disposto nel corso dell’esame parlamentare (per 42,6 milioni di euro per il 2015 e per 200 milioni di euro per il 2016) sono stati coperti attraverso la riduzione del rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui al comma 189 del provvedimento.


 

Articolo 1, comma 109
(Finanziamento Cassa integrazione guadagni
in deroga settore pesca)

 

109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

 

Il comma 109 destina fino a 30 milioni di euro, per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca.

 

Si ricorda che la cassa integrazione in deroga per il settore della pesca è stata oggetto di numerosi finanziamenti destinati alla medesima finalità, da ultimo quello disposto dall’articolo 1, comma 184, della L. 147/2013 (Stabilità 2014) che ha destinato, per l'anno 2014, una somma fino a 30 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il medesimo anno 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Gli ammortizzatori sociali in deroga

L'articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012 ha operato un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Al fine di garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali (che entrerà a regime nel 2017), l'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92/2012 consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del richiamato Fondo sociale per l'occupazione e formazione. In particolare, l'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012 ha disposto uno stanziamento volto a incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, mentre, successivamente, l'articolo 1, commi 253-255, della L. 228/2012 ha disposto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Più specificamente, il comma 253 ha previsto la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.

Si ricorda che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto, di recente, di alcuni interventi normativi volti al loro rifinanziamento.

L’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 54/2013, ha dettato norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (mantenendo ferme le risorse già destinate dall’articolo 2, comma 65, della L. 92/2012 e dall’articolo 1, comma 253, della L. 228/2012) e per la ridefinizione (con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) dei criteri per la loro concessione.

Più specificamente, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori), ha incrementato di 250 milioni il Fondo sociale per l’occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge n. 228/2012, prevedendo che le risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978[54], per l’anno 2013, siano versate all’INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Il comma 2, infine, demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 60 giorni (termine così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge[55], la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Si prevede, inoltre, che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Successivamente, l’articolo 21, comma 1, del D.L. 63/2013, ha incrementato il Fondo in misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014

L’articolo 10, comma 1, del D.L. 102/2013 (ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal citato articolo 1, comma 253, della L. 228/2012) ha disposto un incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione destinato al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012.

Il medesimo comma 1 ha disposto, altresì, che l’incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 253, della L. n. 228/2012.

Per l’anno 2014, l’articolo 1, comma 183, della L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha previsto un incremento di 600 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al citato articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012.

Da ultimo, l'articolo 40 del D.L. 133/2014 ha disposto un ulteriore incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione per un importo pari (per il 2014) a 728 milioni di euro ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda, infine, che, la L. 183/2014 (Jobs act) contiene, tra le altre, anche una delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale. In attuazione della delega volta alla razionalizzazione delle forme di tutela in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori, è stato emanato lo schema di decreto legislativo n. 135, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.

 


 

Articolo 1, comma 110
(Completamento Piano di esuberi personale)

 

110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il comma 110 estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 183, della L. 147/2013, ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004). L’onere derivante è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008[56].

 

Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 183, della L.147/2013 reca interventi per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, ha previsto:

§  un incremento, per l’anno 2014, di 600 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012[57];

§  l’autorizzazione, per il 2014, della spesa di 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148/1993);

§  l’autorizzazione, per il 2014, di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004).

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004 consente, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per cessazione di attività fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo.

 

Presupposto della proroga sono:

§  la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

§  la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

§  l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi, del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. La dotazione del Fondo è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, per 63 milioni di euro. Si ricorda che il Fondo citato è stato successivamente oggetto di ulteriori rifinanziamenti destinati alle medesime finalità.

 


 

Articolo 1, comma 111
(Norma di interpretazione autentica in tema di tassazione
di merci imbarcate e sbarcate)

 

111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

 

 

Il comma 111, inserito nel corso dell’esame parlamentare, fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2014, nel quale si prevede per l’ente gestore del porto la possibilità di destinare una quota, non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate con la finalità di sostenere iniziative a favore dell’occupazione nonché alla formazione dei lavoratori portuali e all’incentivazione al pensionamento del personale.

 

Nello specifico l’interpretazione recata dal comma estende anche alle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate la possibilità per l’ente gestore del porto di destinare una quota non eccedente il 15% nelle modalità e per le finalità suddette.

 

Si ricorda che l’art. 22, co. 2 del D.L. n. 69 del 2013 (c.d. del “Fare”), è intervenuto per il rafforzamento dell’autonomia finanziaria delle autorità portuali consentendogli di variare le tasse sulle merci e per l'ancoraggio: in diminuzione fino all’azzeramento, ovvero in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio. L'utilizzo delle entrate derivanti dall’autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, devono essere adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale.

Il comma 3 dello stesso art. 22 ha poi portato a 90 milioni di euro annui il limite entro il quale può essere alimentato il fondo per interventi infrastrutturali nei porti attraverso la destinazione annuale dell’uno per cento del gettito dell’IVA relativa all’importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto (istituito dal decreto-legge n. 83/2012).

Con D.M. 24 dicembre 2012 sono state aumentate le aliquote della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, a decorrere dal 6 gennaio 2013.

 


 

Articolo 1, comma 112
(Pensioni per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio)

 


112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.


 

 

Il comma 112 dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori (articolo 13, comma 8, della L. 257/1992).

Gli oneri derivanti dal comma in oggetto sono valutati nella misura di 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).

 

Il richiamato articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 dispone che, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25[58].

 


 

Articolo 1, comma 113
(Eliminazione delle penalizzazioni in caso di
accesso alla pensione anticipata)

 

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

 

 

Il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL 201/2011) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

 

Si ricorda che il testo previgente dell’articolo 6, comma 2-quater, del DL 216/2011 richiedeva che il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva derivasse da “prestazione effettiva di lavoro” (elencando, tuttavia, una serie di fattispecie di astensione dal lavoro da considerare ad essa equiparate: maternità, congedi parentali, congedi per assistere minori con disabilità, infortunio e malattia, CIG, obblighi di leva).

L’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2015) di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.


 

Articolo 1, comma 114
(Sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti
fino al 2012 in liste di mobilità)

 

114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

 

 

Il comma 114 concede ai datori di lavoro che abbiano assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupino anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso alla riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (di cui all’articolo 1 del D.L. 4/1998), gli sgravi contributivi di cui all’articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 223/1991 (e consistenti, rispettivamente, nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti - pari in generale al 10% - per un periodo e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato[59] e di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato) nel limite massimo di 35.550.000 euro.

 


 

Articolo 1, comma 115
(Termine per la presentazione delle domande
per il riconoscimento della maggiorazione INPS
in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni)

 


115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015.


 

 

Il comma 115 individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992), e consistente nella rivalutazione delle prestazioni pensionistiche ottenuta mediante l’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 (applicabile anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione, oltre che per la determinazione dell'importo della prestazione) in luogo del coefficiente dell’1,25.

In ogni caso, le conseguenti prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

 

In generale, l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L 257/1992 ha disposto la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto. Tale beneficio consiste nell’applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare: ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6); al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7); all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda che, sino al 1° ottobre 2003, era invece previsto per tale ultima fattispecie un coefficiente pari all’1,5, che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 47 del D.L. 269/2003 ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. In tal senso, il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti per un periodo superiore a 10 anni all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

Successivamente, l’articolo 7-ter, comma 14, del D.L. 5/2009, ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici concernenti l’amianto.

Tali benefici (previsti all’articolo 13, comma 8, della L 257/1992) riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Con l’articolo 6, comma 2-undecies, del D.L. 216/2011 è stato introdotto il comma 14-bis all'articolo 7-ter del D.L. 5/2009, il quale ha prorogato gli effetti della disposizione del precedente comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 5/2009, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.

La disposizione ha precisato che i benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.

A tal fine si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

 


 

Articolo 1, commi 116 e 117
(Estensione delle prestazioni assistenziali del
Fondo vittime dell’amianto)

 


116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.


 

 

I commi 116 e 117 estendono la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali.

Più specificamente:

§  si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

§  in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992).

L’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992, ha riconosciuto (con validità limitata a 730 giorni dalla dal 28 aprile 1992), ai lavoratori delle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, un trattamento di pensione a condizione che possano far valere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni (così come prescritto dall’articolo 22 della L. 153/1969), e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. Il successivo comma 7 ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5.


 

Articolo 1, comma 118
(Sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni
a tempo indeterminato)

 


118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 118 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

§  nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;

§  per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

§  con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

§  in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

È infine previsto il monitoraggio da parte dell’INPS (con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, attraverso l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Le misure di agevolazione contributiva previste dalla normativa vigente sono riassunte nella tabella che segue.

Agevolazioni contributive per l’assunzione di
determinate categorie di lavoratori

Sgravio contributivo

Fonte normativa

 

 

Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi a tempo indeterminato (anche part-time) – sgravio pari al 50% per 36 mesi per le imprese diverse da quelle artigiane, sgravio pari al 100% per 36 mesi per le imprese artigiane e quelle operanti nel Mezzogiorno

L. 407/1990,
articolo 8, comma 9

Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo determinato (anche part-time) consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi

L. 223/1991,
articolo 8, comma 2

Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo indeterminato consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi

L. 223/1991,
articolo 25, comma 9

Sgravio contributivo pari al 100% per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, per l’assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Nel caso di assunzione di detenuti le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale e trovano applicazione per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne abbiano beneficiato (il D.M. 9 novembre 2001 ha ridotto le aliquote nella misura dell'80%)

L. 381/1991, articolo 4, commi 1, 3 e 3-bis; L. 448/1998, articolo 51

Sgravio contributivo a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti

D.L. 148/1993, articolo 4, comma 3; L. 223/1991, articolo 8, comma 4

Sgravio contributivo sulla contribuzione complessiva (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del dirigente) ridotta al 50% per una durata non superiore a 12 mesi per i datori di lavoro (imprese che occupano meno di 250 dipendenti) e consorzi tra di esse che assumono con contratto di lavoro a termine dirigenti disoccupati

L. 266/1997,
articolo 20

Sgravio contributivo (50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi) per il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) che assume a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità

D.Lgs. 151/2001,
articolo 4, commi 3, 4, 5

Sgravio contributivo per le agenzie di somministrazione che assumono (con contratto di durata tra 9 e 12 mesi) lavoratori svantaggiati (ex Regolamento CE 2008) che stiano usufruendo di una indennità di disoccupazione, mobilità, ASU o altri sostegni al reddito (consistente nella detrazione dai contributi dovuti l’ammontare dei contributi figurativi)

D.Lgs. 176/2003,
articolo 13

Sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per i datori di lavoro (fino a 9 dipendenti) che assumono (con contratti stipulati nel quadriennio 2012-2016) apprendisti (contribuzione al 10% per gli anni successivi al terzo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi)

D.Lgs. 167/2011; L.183/2011,
articolo 22, comma 1

Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti di apprendistato, consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi

D.Lgs. 167/2011, articolo 7, comma 4

Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti in regioni svantaggiate). In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione

L. 92/2012,
articolo 4, commi 8-12

Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi

L. 92/2012,
articolo 4, commi 8-12

 

Merita ricordare, altresì, l’introduzione, da parte dell'articolo 1 del D.L. 76/2013, di un incentivo[60] per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino nella categoria dei “lavoratori svantaggiati”, ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. E’ previsto che gli effetti dell'incentivo verranno verificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione della legge di riforma[61]. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 219, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), l’incentivo in oggetto può essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. Da ultimo, l’articolo 40 del decreto-legge n.133/2014 ha destinato parte delle risorse destinate al finanziamento dell’incentivo per il 2014, pari a 220 milioni di euro, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 


 

Articolo 1, commi 119 e 120
(Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo)

 


119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 119 e 120 estendono gli incentivi per le assunzioni disposti dal comma 118 anche ai datori di lavoro del settore agricolo. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019), relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse (valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo), non vengono prese in considerazione ulteriori domande (l’INPS è tenuta a fornire immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito internet).

 

E’ infine previsto il monitoraggio, da parte dell’INPS, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che, per le assunzioni di giovani lavoratori nel settore agricolo, effettuate entro il 30 giugno 2015, la disciplina vigente (di cui all'art. 5 del D.L. 91/2014) riconosce già, a determinate condizioni, un incentivo a favore di una platea di potenziali beneficiari in buona misura sovrapponibile a quella dell’incentivo in esame.


 

Articolo 1, commi 121-124
(Copertura degli sgravi contributivi
per assunzioni a tempo indeterminato)

 


121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.

122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.

124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.


 

 

Il comma 121 sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell'art. 8, c. 9 della L. 407/1990) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.

L’articolo 8, comma 9, della L. 407/1990, prevedeva, a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi, una riduzione contributiva del 50% per un periodo di tre anni (riduzione che arriva fino al 100% per le imprese nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane). La riduzione contributiva è ammessa a condizione che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori licenziati dalle stesse imprese per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Le assunzioni avvengono, su richiesta nominativa, da una apposita lista costituita in ogni regione[62].

 

Il comma 122 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli incentivi previsti dai commi 118 (sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato) e 121 sopra descritto, stimati pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni per il 2018, mediante la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Nel corso del 2011, alla luce dei ritardi nell’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione europea del ciclo 2007-2011 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, il Governo ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento CE n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con riferimento a determinati Programmi Operativi in forte ritardo di attuazione che rischiavano il disimpegno automatico delle risorse, attuata tramite l’aumento, in termini percentuali, della quota di cofinanziamento comunitario, elevata dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione UE), e la corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento)[63]. Le risorse di cofinanziamento, che fuoriescono dai programmi attuativi dei fondi strutturali, vengono destinate agli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione. Contestualmente, il 3 novembre 2011, è stato siglato l'accordo tra il Governo italiano e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia interessate dalla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risorse è stato vincolato al principio di territorialità. Tale principio è stato, inoltre, inserito nella legge di stabilità 2012 (articolo 23, comma 4), prevedendo che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi.

Il Piano di Azione Coesione, articolato in più fasi di riprogrammazione dei programmi cofinanziati ha raggiunto, nel suo complesso, a febbraio 2014, un valore di 13,5 miliardi di euro, a cui concorrono risorse nazionali derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi (11,5 miliardi di euro) e risorse riprogrammate attraverso rimodulazione interna ai medesimi Programmi (2 miliardi di euro).

Si segnala che nel sito del Dipartimento politiche di Sviluppo (DPS) Open Coesione sono presenti i dati relativi ai soli pagamenti e non anche agli impegni di spesa. Da una elaborazione dei dati, al 30 giugno 2014, risulterebbero effettuati nell’ambito del Piano di Azione Coesione pagamenti per 656,6 milioni.

Per quanto riguarda le disponibilità nel bilancio dello Stato si ricorda che la dotazione annuale del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/Economia) risulta pari a circa 5 miliardi per ciascuna annualità di bilancio 2015-2020.

Conseguentemente, il comma 123 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità il Gruppo di Azione Coesione provvede alla individuazione delle linee di intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di riprogrammazione in conseguenza della riduzione prevista dal precedente comma delle risorse destinate al Piano stesso.

La costituzione del Gruppo di Azione Coesione è stata prevista nel documento[64] originario del Piano di Azione Coesione (del 15 novembre 2011), al fine di definire e promuovere la riprogrammazione e/o rimodulazione dei programmi cofinanziati necessaria per assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di Azione Coesione sulla base dei fabbisogni accertati in prima approssimazione dalle amministrazioni centrali di riferimento e con riserva di verifica del Gruppo Azione medesima[65].

Con decreto del 1° agosto 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha definito le competenze del Gruppo di Azione Coesione. Il Gruppo di Azione svolge i compiti di indirizzo, monitoraggio e sorveglianza delle azioni di qualificazione e accelerazione della politica di coesione comunitaria e nazionale 2007-2013 ricomprese nel Piano di Azione Coesione anche in continuità con il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

 

Infine, il comma 124 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 122, che restano acquisite all’erario.


 

Articolo 1, commi 125-129
(Assegno di sostegno alla natalità (Bonus bebé))

 


125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.

127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.

128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.


 

 

I commi da 125 a 129 prevedono, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Tale assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi[66] - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno[67], residenti in Italia.

Per la corresponsione del beneficio economico si richiede tuttavia la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, stabilito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento di valutazione e confronto, attraverso scale di equivalenza, della situazione economica dei nuclei familiari di coloro che richiedono l’erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate o per la definizione del livello di compartecipazione al costo di taluni servizi rivolti all’intera cittadinanza.

Le informazioni necessarie per la valutazione economica del nucleo familiare sono rese attraverso la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che vale per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

A causa di alcuni limiti applicativi, relativi in particolare al controllo della veridicità dei dati autodichiarati e all’esclusione di alcuni redditi, l’indicatore, originariamente istituito dal D.Lgs. 109/1998, è stato riformato, come previsto dall’articolo 5 del DL. 201/2011 (cd. Salva Italia, L. 214/2011), dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che ha abrogato la disciplina previgente e ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e nuovi campi di applicazione. Pertanto, oltre all’indicatore standard o ordinario, valido per la generalità delle prestazioni agevolate, è prevista una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni[68].

Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015[69], a seguito dell'entrata in vigore del decreto direttoriale del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), le relative istruzioni e l'attestazione.

Gli enti erogatori di prestazioni sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica, benché possano prevedere ulteriori criteri di selezione per identificare specifiche platee di beneficiari.

Più in dettaglio, tra i diversi aspetti innovativi riferiti al nuovo ISEE si segnalano, in sintesi:

-     ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) vengono inclusi – a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività); tutti i redditi esenti compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare;

-     con riferimento alla componente patrimoniale dell’indicatore, il valore della prima casa viene abbattuto a due terzi e viene considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;

-     la scala di equivalenza viene modificata con un ammontare crescente al numero di figli;

-     viene inoltre introdotto l'ISEE corrente, ai fini della misurazione di variazioni significative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale, dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione);

-     per quanto riguarda la disabilità, vengono introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici;

Per quanto attiene le prestazioni agevolate:

-     per quelle di natura sociosanitaria, si prevede la possibilità, per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;

-     per quelle rivolte a beneficiari minorenni, viene stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o via sia legale separazione;

-     per il diritto allo studio universitario, vengono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni, puntualmente enunciate.

 

L’importo dell’assegno di 960 euro annui è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.

 

L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 125).

 

Va ricordato che l’articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006) prevedeva la concessione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 (comma 331) e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332). Il beneficio veniva riservato esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

Gli assegni erano riscossi presso gli uffici postali di zona dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente ad un nucleo familiare (da individuarsi ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità) con un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 (comma 333). La legge n. 266 del 2005 ha autorizzato, per la corresponsione degli assegni, la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006 (comma 334). Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvaleva della Sogei s.p.a..

Successivamente la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, (art. 1, co.1287-1289) ha sancito l’indiretta attribuzione di un beneficio, prescrivendo la non ripetibilità dei benefici economici (1.000 euro nel 2006) erroneamente attribuiti a cittadini extracomunitari, previsti dalla legge finanziaria per il 2006, in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino. Oltre a prevedere la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite dai soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana e comunitaria viene dichiarata l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la restituzione delle suddette somme, e stabilita l’estinzione dei procedimenti di opposizione eventualmente pendenti.

Sempre in tema di bonus bebé, ricollegandosi alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2006, l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria)[70], ha stabilito un’integrazione di 40 milioni di euro per le spese connesse alla concessione dell’assegno per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, di cui al già citato articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

 

Viene poi rimessa ad un D.P.C.M. da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, l’attuazione delle disposizioni citate (comma 126).

L’onere derivante da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni di euro per il 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2.018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 128).

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge del Governo (A.C. 2679) evidenzia che i predetti oneri sono stati computati sulla base dell’importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e dal requisito reddituale di accesso che si stima sulla base del modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze comporti l’accesso effettivo al beneficio di circa 415.000 nuclei come nuovi beneficiari annui.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

 

Maggiore spesa

(valori in mln di euro)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202

607

1.012

1.012

607

202

0

 

All’INPS è rimesso il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in commento mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa si provvede, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, a rideterminare l’importo annuo e il limite reddituale (comma 127).

Viene inoltre precisato (comma 129) che delle somme erogate ai sensi del presente articolo non si tiene conto anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo valido ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali è richiesto il possesso di requisiti reddituali - di cui all’articolo 13-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del Tuir, il reddito complessivo è formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge se risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché gli emolumenti per carichi di famiglia; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (v. anche scheda art. 4).

 


 

Articolo 1, commi 130 e 131
(Misure di sostegno alla famiglia)

 


130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.


 

 

Il comma 130, con l’intento di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, stanzia per il 2015 un importo, nel limite massimo di 45 milioni di euro, da utilizzare per la concessione di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro annui e con un numero di figli minori pari o superiore a quattro. L’ammontare massimo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative di dettaglio saranno stabilite con D.P.C.M., su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 131 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo con la dotazione di 112 milioni, per l’anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Le risorse del Fondo sono così finalizzate:

§  100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 L. 296/2006), finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

§  12 milioni dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012).

 

Viene rimesso ad un D.P.C.M., da emanare su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, la definizione della destinazione del fondo, dei criteri di riparto, degli obbiettivi e delle disposizioni attuative.

 


 

Articolo 1, comma 132
(Incremento del Fondo per le politiche della famiglia)

 

132. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 132 dispone, dal 2015, uno stanziamento a regime pari a 5 milioni di euro a valere sul Fondo delle politiche della famiglia. L’incremento è finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali[71], ai sensi dell’articolo 1, co. 1250, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

 

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 223/2006[72]. Il Fondo, con un finanziamento di 3 milioni di euro per il 2006, incrementato a 10 milioni di euro dal 2007, era finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la tutela della famiglia, nonché al sostegno dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Il Fondo è stato ridisegnato dall’articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) che ne ha incrementato lo stanziamento di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzando le risorse al finanziamento e al sostegno di: iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia; diffusione di iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; adozioni internazionali e garanzia del pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Dal 2011, lo stanziamento del Fondo ha subito un forte ridimensionamento.

Il Fondo è esposto in Tabella C di legge di stabilità, con una previsione per il 2015 pari a circa 18,3 milioni di euro. Le previsioni per il 2016 e per il 2017 sono pari a 17,6 milioni di euro per ciascun anno.


 

Articolo 1, comma 133
(Contrasto al gioco d’azzardo patologico)

 


133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.


 

 

Il comma 133 destina annualmente, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. comma 556) una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

Con il termine ludopatia o gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), definito dall’OMS come “malattia sociale”, si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse. Il gioco d’azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L’OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità.

Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi.

Nell'edizione di maggio 2013 del DSM il gioco d'azzardo è stato inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali".

La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo fondamento nell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole.

Considerando le numerose nuove modalità di gioco affermatesi negli ultimi anni, rispetto soprattutto ai classici giochi del Lotto, del Superenalotto, delle classiche lotterie nazionali, delle scommesse sportive e ippiche, il Ministero dell'economia, attraverso l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha ritenuto di dover canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi della trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità. Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa da un lato sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività stringenti poteri di controllo.

Anche sulla base della legislazione europea e degli interventi della giurisprudenza comunitaria è divenuta sempre più pressante l'esigenza di assicurare l'apertura della concorrenza tra gli operatori economici interessati alle concessioni e la necessità di tracciare chiaramente la distinzione tra la figura della concessione e l'altro strumento tipico di affidamento a terzi, cioè l'appalto. Al concessionario, a differenza che all'appaltatore, non solo viene chiesto di farsi carico, in tutto o in parte, del peso dell'intervento, ma si trasferisce il rischio finanziario dell'investimento derivante dallo sfruttamento della gestione, per un determinato periodo di tempo, del business connesso alla concessione. Al riguardo, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 15 settembre 2011 (causa C-347/09) ha chiarito le condizioni alle quali le norme sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi consentono ad uno Stato membro di istituire un monopolio per la gestione di giochi d'azzardo: si tratta, in particolare, di ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la tutela dell'ordine sociale, a condizione che le restrizioni alla libera prestazione di servizi soddisfino i requisiti di proporzionalità. La massimizzazione delle entrate fiscali o dei profitti degli operatori economici non costituiscono giustificazioni per l'ordinamento dell'Unione.

 

Una quota di tale stanziamento, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da gioco d’azzardo patologico. Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito dall’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012[73], è trasferito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero della salute.

 

L’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012 ha disposto che presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Il D.L. n. 95 del 2012, all'articolo 23-quater ha tra l'altro previsto l'incorporazione, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, con l'assunzione della denominazione "Agenzia delle dogane e dei monopoli".

 

Si prevede che con decreto interministeriale, del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, sia rideterminata la composizione del citato Osservatorio, assicurando la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Alla ripartizione dell’importo si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta – non vincolata al perseguimento di particolari obiettivi –, del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

 

Come evidenziato anche dalla relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679) la disposizione, in tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Sul finanziamento della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale cfr. infra, art. 39, comma 2.

 

La verifica della effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, ed è effettuata nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

 

L’articolo 2, comma 68, della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) consente in via anticipata l’erogazione del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti, nell’ultimo triennio, rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al 98 per cento ovvero in misura superiore. Tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica.

La lettera c) del citato comma 2 fissa la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, al 3 per cento e al 2 per cento, rispettivamente, per le regioni che accedono all’erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all’erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All’erogazione di detta quota si procede in seguito all’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge. Nella disposizione sopra esaminata, pertanto, anche il conseguimento degli obbiettivi da parte dei direttori generali viene a condizionare l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

 


 

Articolo 1, commi 134 e 135
(Risorse per INVALSI)

 

134. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

 

Il comma 134 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 per le esigenze dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

 

Dalla seconda nota di variazioni, si evince che tali somme sono state allocate sul cap. 7236 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) dello stato di previsione del MIUR sul quale, ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) confluiscono le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19, destinate al funzionamento dello stesso INVALSI (nonché dell’INDIRE) [74].

 

Il comma 135 prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di risorse provenienti dalle ex contabilità speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 a seguito di quanto disposto dall’art. 7, co. 39, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).

 

L’art. 7, co. 39, del D.L. 95/2012 ha previsto che, dal 1° gennaio 2013, le contabilità speciali su cui affluivano le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sarebbero più state alimentate e che le stesse saranno soppresse a decorrere dal 2016. Ha, altresì, previsto che le somme disponibili alla data del 1° gennaio 2013 dovevano essere versate all’entrata del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016 e dovevano essere annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR[75].

 

Ulteriori riduzioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono previste dai commi 171 e 326[76].

Articolo 1, comma 136
(Promozione e diffusione della lingua italiana all’estero)

 

136. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 3.555.000 euro per l'anno 2015 e di 555.000 euro a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

 

 

Il comma 136 autorizza la spesa di 3.555.000 euro per l’anno 2015 e 555.000 euro a decorrere dall’anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

 

La rete degli Istituti italiani di cultura organizza corsi di italiano per adulti, a pagamento e differenziati a seconda del livello di preparazione dello studente: i corsi possono terminare con un esame per il conseguimento del certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri. È inoltre possibile studiare l’italiano presso uno dei Comitati della Società Dante Alighieri presenti in tutto il mondo.

Per le collettività italiane e di origine italiana all’estero, esistono poi corsi di lingua e cultura italiana a loro espressamente dedicati, divenuti nel tempo strumento fondamentale nella strategia di diffusione dell’italiano, grazie alla loro capillare presenza nelle scuole locali, e contribuendo a caratterizzare l’italiano come lingua di cultura e non più solo di emigrazione. Si è così formato un ampio bacino di utenza con uno stato avanzato di conoscenza della lingua e si è avuto un aumento del numero di studenti a livello liceale e universitario. I corsi si distinguono in scolastici, rivolti agli studenti delle scuole secondarie, primarie e dell’infanzia, e di sostegno.

Alla fine degli anni Ottanta, la Farnesina decise di passare dalla gestione diretta a quella indiretta, per accrescere la flessibilità di gestione e ridurne gli oneri: da quel momento in avanti i corsi sono stati prevalentemente curati da organismi senza fini di lucro a sensi della legge locale, i c.d. enti gestori. Ai docenti assunti dagli enti gestori si affiancano docenti di ruolo che operano soprattutto in Europa. La supervisione è affidata – sotto la responsabilità complessiva dell’autorità consolare – al Dirigente scolastico territorialmente competente.

I corsi sono in gran parte inseriti, a vario titolo, nelle scuole locali, grazie ad apposite convenzioni sottoscritte dalla rete diplomatico-consolare con le autorità scolastiche del Paese, per facilitare l’inserimento dell’italiano nei sistemi d’istruzione. La collaborazione, attuata anche attraverso gli enti gestori, prevede in generale la presa in carico totale o parziale degli oneri di docenza o di quelli della formazione dei docenti, come anche la fornitura di materiale didattico.

Per quanto concerne, infine, la promozione della lingua e cultura italiane all’estero, si ricorda il Doc. LXXX, n. 2, contenente la relazione sull’argomento pervenuta il 10 dicembre alla Camera dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e relativa alle attività svolte nel 2013.

Articolo 1, commi 137 e 138
(Erogazioni liberali alle ONLUS)

 

137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».

138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

 

I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014, ha chiarito che gli enti non commerciali possono continuare a detrarre dall'Ires le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus. Tale misura è stata aumentata per le persone fisiche al 24% per il 2013 e al 26% a partire dal 2014 dalla legge n. 96 del 2012, la quale ha modificato l'articolo 15 del TUIR. La stessa legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato il testo dell'articolo 147 del TUIR (detrazioni per enti non commerciali). L'Agenzia ritiene che, da un'interpretazione sistematica delle norme, l'intento del legislatore non era quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus. Pertanto questi enti possono continuare a considerare detraibili le liberalità erogate in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura del 19%.

 

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005 (cd. più dai, meno versi), le persone fisiche e le società possono dedurre dal reddito complessivo, nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di:

-     Onlus;

-     associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;

-     fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

-     fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007.

Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione di tali disposizioni la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

 

Si ricorda inoltre che ai sensi della normativa vigente, le Onlus beneficiano di una serie di agevolazioni tributarie. In estrema sintesi:

§  ai fini delle imposte sui redditi:

1)   per le Onlus, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 150 del Tuir);

2)   le erogazioni liberali a favore delle Onlus sono deducibili dal reddito imponibile;

3)   le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 53, comma 2, e dell'articolo 85, comma 2, del Tuir);

4)   sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta;

§  ai fini IVA:

1)  non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle Onlus;

2)  le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

3)  non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle Onlus;

4)  le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;

§  le Onlus concorrono alla ripartizione delle quote del 5 per mille dell'Irpef in ragione delle opzioni esercitate dai contribuenti in favore di ciascuna di esse;

§  i trasferimenti a favore Onlus sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;

§  gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus sono esenti dalle imposte di bollo;

§  gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;

§  i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;

§  gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le Onlus sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa;

§  l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle Onlus.


 

Articolo 1, commi 139 e 140
(Cessione di beni ad amministrazioni
della cooperazione allo sviluppo)

 


139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

«5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.


 

 

I commi 139 e 140 ripristinano la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

 

Si ricorda che l'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione allo sviluppo già prevedeva la non assoggettabilità ad IVA delle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, nonché delle importazioni di beni, destinati alle medesime finalità, fatte dalle predette amministrazioni e associazioni. Il decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, n. 379, ne ha quindi dettato le modalità attuative.

Successivamente, la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la nuova disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ha previsto, all’articolo 26, comma 5, che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Si ricorda che tale assimilazione determina il parziale assoggettamento ad IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole ed avviene con applicazione delle aliquote determinate in relazione alla tipologia di operazione secondo la Tabella allegata al DPR 633/1972 in materia di IVA.

 

La norma in commento intende quindi sostituire il comma 5 dell'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di esplicitare la non imponibilità IVA delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia (di cui al comma 3), destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), vale a dire assimilandole alle cessioni all'esportazione. L’attuazione di tale norma è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 140 chiarisce che nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato decreto del 10 marzo 1988, n. 379 che, come ricordato, già prevedevano la non imponibilità.

 

La nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo dell’Italia è stata incardinata, dopo anni di dibattito, con la legge 11 agosto 2014, n. 125 – peraltro l’abrogazione della precedente normativa, a norma dell’art. 31, comma 1 della L. 125/2014 è differita a sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo della nuova normativa.

La 125/2014 ha anzitutto previsto per la cooperazione allo sviluppo un elevamento del rango politico, con il Ministero degli Esteri che diviene "degli Esteri e della cooperazione internazionale", nel cui organigramma un viceministro è responsabile specificamente della cooperazione. In tal modo la cooperazione diviene parte qualificante della politica estera e della proiezione internazionale del paese, prospettiva irrinunciabile della quale è la promozione di uno sviluppo globale condiviso e sostenibile.

In secondo luogo, la riforma mira a introdurre nell'azione complessiva del Governo il concetto della coerenza tra le diverse politiche, evitando in particolare che le politiche commerciali e di internazionalizzazione delle imprese italiane contraddicano gli obiettivi della cooperazione: a tale scopo viene istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio, con il compito di dettare le linee guida generali, coordinare le azioni, verificare i risultati. Allo stesso fine, ci sarà un “Allegato cooperazione” nella legge di Bilancio, in cui tutte le risorse per aiuti saranno visibili, tracciabili e valutabili.

Sul piano più direttamente operativo, la nuova normativa prevede la creazione di una Agenzia italiana per la cooperazione, con autonomia di bilancio e di organizzazione e una serie di controlli interni ed esterni, che sarà chiamata a formare una squadra di esperti di economia dello sviluppo. Inoltre, viene costruita una istituzione finanziaria per la cooperazione, affidata alla Cassa depositi e prestiti quale Banca di sistema italiana, con il compito di portare in Italia i milioni di euro degli aiuti europei che oggi non siamo in grado di intercettare, nonché di migliorare l'accesso, il controllo e il coordinamento delle iniziative finanziarie delle banche e dei fondi internazionali multilaterali.

La nuova filosofia della cooperazione affianca al tradizionale approccio basato sul dono, sulle risorse pubbliche della fiscalità generale e sulla finalizzazione sui bisogni essenziali e sugli interventi di sostegno al welfare di base; il coinvolgimento del settore privato, favorendone la partnership con il pubblico, a patto che si operi nel rispetto dei principi della legge, dei diritti umani e applicando le prassi e le norme della responsabilità sociale di impresa.

 


 

Articolo 1, comma 141
(Detrazioni fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche)

 

141. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».

 

 

Il comma 141 conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.

 

I versamenti debbono essere effettuati in conformità a previsioni regolamentari o statutarie, dei partiti o movimenti politici beneficiari.

 

I versamenti di cui qui si tratta sono quelli oggetto dell'articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge n. 13 del 2014 (il decreto-legge che ha dettato la graduale abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, da intendersi sostituita da forme di contribuzione volontaria o indiretta, e ha dettato disposizioni per la democraticità e trasparenza dei partiti).

Ossia detraibili sono, ai sensi del presente comma, erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un Consiglio regionale o ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La detraibilità è accordata a decorrere dall'anno di imposta 2007. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013, al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La detraibilità vale per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui - a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale, tracciabile secondo la normativa anti-riciclaggio.

 


 

Articolo 1, comma 142
(Contributi Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento
di programmi spaziali strategici)

 

142. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è autorizzato un contributo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

 

 

Il comma 142 autorizza la spesa di 30 mln di euro, per il triennio 2015-2017, a favore dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 213/2009 l’ASI elabora un Documento di visione strategica decennale che concerne la posizione dell’ASI e l’inquadramento delle relative attività nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale.

Tra i programmi spaziali strategici in corso di svolgimento si ricorda COSMO-SkyMed seconda generazione, un programma del settore dell’osservazione della Terra con tecniche radar, e prevede la messa in orbita di due satelliti, il primo nel 2017 e il secondo nel 2018, in sostituzione dei primi due dei quattro che compongono la prima generazione del sistema satellitare italiano. Si tratta di un programma basato su attività industriali realizzate negli stabilimenti italiani di TAS-I e Telespazio, tese alla costruzione e operazione di un sistema duale di satelliti nazionali la cui operazione è affidata congiuntamente ad ASI e alla Difesa.

COSMO-SkyMed di seconda generazione è un programma promosso dall’ASI e dal ministero della Difesa con un accordo esecutivo che prevede un investimento complessivo di 500 milioni di euro per la realizzazione di due nuovi satelliti, di cui il 30% è già stato investito in attività industriali.

I satelliti e la strumentazione di Cosmo Sky Med sono realizzati in Italia, da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Thales Alenia Space Italia (TAS-I) e Telespazio. Negli stabilimenti della Thales Alenia Space Italia di Roma, L’Aquila e Torino vengono realizzati da i satelliti mentre Telespazio ha il compito di realizzare il segmento di terra ed il segmento operativo e logistico: al programma lavorano quasi 400 tra ingegneri e tecnici italiani altamente specializzati.

 


 

Articolo 1, comma 143
(Trasformazione dei comitati locali e provinciali
della Croce rossa Italiana)

 

143. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».

 

 

Il comma 143 interviene sulla normativa in materia di riordino dei comitati provinciali e locali della Croce Rossa che, dal 1° gennaio 2014, sono stati trasformati in altrettante associazioni di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. La normativa in proposito aveva previsto l’eccezione della privatizzazione per i comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, e pertanto la presente disposizione chiarisce che tale eccezione è riferita ai soli comitati provinciali - e non anche a quelli locali - di tali province, in quanto equiparati ai comitati regionali, che mantengono la personalità di diritto pubblico.

Con questa interpretazione autentica si novella l’articolo 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 178/2012 che contiene le disposizioni riguardanti la privatizzazione dei Comitati locali e provinciali della Croce rossa italiana.

 

Si ricorda che, a seguito del D.Lgs. n. 178/2012, successivamente modificato dall'art. 4, co. 10-ter-10-sexies del D.L. 101/2013 - L. 125/2013) è stato avviato un processo di graduale privatizzazione che ha condotto all’attuale struttura territoriale a gestione diversificata della Croce Rossa Italiana. Pertanto, l’ente Croce Rossa Italiana opera:

-     come ente pubblico non economico, nel cui perimetro, fino al 31 dicembre 2014, è previsto che vi rientrino i livelli centrale (Comitato centrale) e regionale (19 Comitati regionali e 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano);

-     e nei 103 comitati provinciali e 536 comitati locali che, dal 1° gennaio 2014, si sono trasformati in altrettante associazioni di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato.

E’ previsto che dal 1° gennaio 2015 l'ente pubblico non economico Croce Rossa Italiana si trasformi, cambiando denominazione, in "Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana", con funzioni di supporto alle associazioni di promozione sociale. Queste ultime, a livello provinciale e locale, insieme al Comitato centrale e ai Comitati regionali e delle province autonome, daranno vita ad un'unica associazione di diritto privato.

Dal 1° gennaio 2017 la normativa prevede che l'Ente strumentale verrà soppresso e posto in liquidazione e tutte le funzioni esercitate dal CRI "ente pubblico" verranno trasferite alla predetta unica associazione di diritto privato[77].


 

Articolo 1, commi 144 e 145
(Assegnazione di diritti d’uso di frequenze per applicazioni
di comunicazione elettronica mobile e relativo
cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali)

 


144. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


 

 

Il comma 144 prevede che, entro il 10 gennaio 2015 (dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità), l’AGCOM avvii le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche di una determinata banda (1452-1492 MHz, cd. “banda L”), emanando l’eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle predette frequenze entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. Nel frattempo, entro il 30 giugno 2015 dovranno essere rilasciate dagli attuali detentori le frequenze oggetto della disposizione.

 

Il comma 145 prevede che, per l’anno 2015, le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevino, ai fini del patto di stabilità delle regioni (di cui al successivo comma 463), per un importo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del precedente comma 144, entro il limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto ministeriale si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi eccedenti l’importo di 700 milioni, ivi compresa l’eventuale riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

In base alla disposizione la “banda L” dovrà essere destinata a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni Supplemental Down Link (cioè le tecnologie che consentono agli operatori di aumentare la velocità di download su rete mobile).

 

La disposizione riprende una proposta contenuta nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento ai fini della legge annuale per la concorrenza e il mercato 2013 (ottobre 2012). L’Autorità evidenziava che la banda di frequenza 1452-1492 Mhz, anche nota come “banda L”, è attualmente destinata per la TV su piattaforma mobile senza tuttavia che gli operatori la utilizzino in concreto per tale servizio.

Anche il rapporto su raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale predisposto dal Commissario straordinario Caio (gennaio 2014) ha segnalato l’opportunità, in coerenza anche con le indicazioni della Conferenza europea delle telecomunicazioni, di destinare la “banda L” alle tecnologie di Supplemental Down Link.

 

In base alla disposizione, l’AGCOM dovrà agire nel rispetto di quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) e quindi emanare l’eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015.

Il Ministero dello sviluppo economico dovrà quindi avviare le relative procedure selettive entro i successivi 30 giorni, per concluderle entro il 31 ottobre 2015.

 

Il riferimento è probabilmente alla procedura prevista dall’articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione prevede tra le altre cose che qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base alle procedure stabilite dall'AGCOM. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. La procedura è stata ad esempio utilizzata nel 2011 per l’assegnazione agli operatori di telefonia mobile della banda 800 Mhz non più utilizzata per l’emittenza televisiva a seguito del passaggio al digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, commi da 8 a 13 della legge di stabilità 2011 (L. n. 220/2010).

 


 

Articolo 1, commi 146-148
(Assegnazione di frequenze del digitale terrestre
e destinazione dei proventi da essa derivanti)

 


146. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1º marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».

147. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:

«9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione.

9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.

9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies».

148. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 146 prevede una diversa destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre non già assegnate agli operatori in analogico (cd. “dividendo digitale”), stabilita dal decreto-legge n. 16 del 2012. Tali proventi non sono più destinati ad indennizzare i partecipanti alla precedente procedura (cd. Beauty contest) di assegnazione senza gara onerosa delle frequenze (vale a dire gli operatori in analogico), nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico, ma sono destinati per un importo non superiore a 600.000 euro agli indennizzi, mentre la quota eccedente dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l’estero, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, che procedano al loro volontario rilascio.

 

Si ricorda che, in estrema sintesi, i commi 8, 9 e 9-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 prevedono l’esclusione da parte di AGCOM dalla pianificazione ed il rilascio delle frequenze del servizio digitale terrestre che abbiano causato situazioni di interferenza con i Paesi confinanti (comma 8), nonché un indennizzo per gli operatori interessati (comma 9) e l’obbligo dei titolari di diritti d’uso delle frequenze radio televisive locali di cedere almeno un programma agli operatori locali che abbiano rilasciato le frequenze o a cui sia stato revocato il diritto d’uso (comma 9-bis).

 

Inoltre, al comma 147, si dispone, attraverso modifiche all’articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013, quanto segue:

§  il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l’estero viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 (lettera a);

§  viene conseguentemente prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze (lettera b);

§  viene limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare, successivamente all’erogazione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l’estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; la disposizione previgente prevedeva che tutte le risorse originariamente stanziate per i contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalità (lettera c);

§  si prevede (lettera d, capoverso 9-ter) l’avvio da parte dell’AGCOM delle procedure per l’assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d’uso sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilità economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti;

Si prevede inoltre che la selezione bandita dall’AGCOM sia rivolta esclusivamente a soggetti operanti in ambito locale. Solo nel caso in cui dalla selezione non risulti, in base ai criteri individuati, un numero sufficiente ed idoneo di operatori di rete in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze a soggetti non operanti in ambito locale.

La lettera d) capoverso 9-quater prevede poi che gli operatori di rete possano successivamente esercire ulteriori frequenze resesi disponibili, nel rispetto della pianificazione dell’AGCOM

§  si prevede poi che gli operatori di rete attribuiscano capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale collocati all’interno della graduatoria predisposta dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti (lettera d capoverso 9-quinquies); l’AGCOM stabilisce le condizioni economiche alle quali gli operatori di rete cedono la capacità trasmissiva ai fornitori di servizi (lettera d capoverso 9-sexies).

I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano le frequenze oggetto della disposizione in commento per un determinato marchio non possono trasmetter nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze.

§  si prevede che le graduatorie per l’assegnazione delle frequenze televisive in ambito locale saranno anche utilizzate per la numerazione automatica dei canali, sopprimendo nel contempo la previsione che tali graduatorie si limitassero ad integrare i criteri per la numerazione automatica previsti dall’art. 32 del Testo unico dei media audiovisivi (lettera d capoversi 9-quinquies e 9-septies)

 

Infine, si dispone, con il comma 148, la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 146 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 31,626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Si ricorda che in attuazione del citato articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 l’AGCOM ha individuato, con la delibera 480/14/CONS, ventidue reti locali da eliminare dalla pianificazione delle frequenze, reti operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una procedura di consultazione pubblica, che si concluderà il 10 dicembre 2014, per acquisire le osservazioni dei soggetti interessati sui criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, per la liberazione delle frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali, come previsto dal decreto legge n. 145/2013.

 

Si ricorda infine che in via generale, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda; 2) "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.

L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate al livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'AGCom e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003); le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'AGCom sentito il parere delle regioni.

 

 


 

Articolo 1, comma 149
(Requisiti per la concessione del credito di imposta
per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi)

 

149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:

«a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».

 

 

Il comma 149, modificando l’articolo 9 del D.L. n. 83 del 2014, specifica che il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

 

L’articolo 9 del D.L. 83 del 2014, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d’imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.

Ai sensi del comma 2, il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione a:

    impianti wi-fi (la norma in esame specifica la condizione sopra riportata);

    siti web ottimizzati per il sistema mobile;

    programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

    spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

    servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

    strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

    servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalle norme in commento.


 

Articolo 1, commi 150 e 151
(Disposizioni finanziarie volte a favorire la competitività
e la razionalizzazione dell’autotrasporto)

 


150. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

151. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.


 

 

Il comma 150, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Al relativo riparto si provvederà con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia.

Con il successivo comma 151 si prevede di destinare una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 1, quindi un massimo di 50 milioni di €, alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione ed aggregazione, con la finalità di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell’autotrasporto.

 

In proposito si ricorda che il settore dell’autotrasporto è stato oggetto negli anni più recenti di numerosi interventi, sia a carattere finanziario che di disciplina dei contratti e dell’orario di lavoro.

 

Gli interventi più recenti a favore dell’autotrasporto hanno riguardato i seguenti aspetti:

§  il sostegno economico (erogazioni dirette ed agevolazioni fiscali e previdenziali), per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all’aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica: la legge di stabilità 2014 ((art. 1, comma 89 della legge n. 147 del 2014) ha autorizzato per l’anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell’autotrasporto; più recentemente con la Delibera n. 02 del 2 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori ha destinato risorse per circa 67 milioni di € per il 2013 per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013 dalle imprese di autotrasporto. Si tratta di risorse assegnate al Comitato in base all’art. 2, co. 3 del D.L. n. 451 del 1998 (e successive modifiche) per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, e che sono indicate al capitolo di spesa 1330 denominato «Somma assegnata al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonché interventi per la sicurezza della circolazione».

§  la disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, che deve essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria: a tale proposito di ricorda che la recente Sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che viola il diritto dell'Unione la normativa italiana che prevede che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio. La Corte ritiene infatti che l'applicazione di un simile prezzo minimo possa restringere la concorrenza nel mercato interno. La normativa italiana relativa al trasporto di merci su strada prevedeva infatti che il corrispettivo dovuto dal committente non potesse essere inferiore ai costi minimi d'esercizio, i quali includono, da un lato, il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e, dall'altro, i costi d'esercizio dell'impresa di trasporto. I costi minimi sono determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto. A tale proposito si vedano ora le modifiche apportate dai commi 247-251 della presente legge.

§  la disciplina dell’orario di lavoro e relativi controlli, finalizzati alla tutela dei lavoratori del settore e alla sicurezza dell’intero trasporto stradale e la regolamentazione dell’accesso alla professione;

§  il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolgenti funzioni nel settore dell’autotrasporto: con la legge di Stabilità 2014 sono state rese effettive le procedure per il rinnovo della composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

§  è stato recentemente approvato il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 43, di recepimento della direttiva 2011/76/UE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (c.d. Eurovignette), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea (art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96). La direttiva, tra l’altro, prevede una rivisitazione della definizione di pedaggio, che comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE: costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico);

§  disposizioni in materia di autotrasporto sono anche contenute del D.L. n. 133/2014 (Sblocca Italia). In particolare, l'articolo 29-bis prevede che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva. L'articolo 32-bis prevede poi: 1) che le sanzioni amministrative in materia di cabotaggio stradale effettuato in violazione della normativa comunitaria si applichino anche ai veicoli immatricolati all'estero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo e le prove documentali; 2) che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali volti all'ottimizzazione della catena logistica, all'individuazione di modalità alternative al traffico stradale e al miglioramento dell'impatto ambientale, nonché gli incentivi per la formazione professionale siano fruibili mediante credito di imposta utilizzando il modello F24 (i contributi per l'acquisto di beni capitali entro il limite di 15 milioni di euro; gli incentivi per la formazione professionale entro il limite complessivo di 10 milioni di euro); 3) che il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo; 4) che tutti i soggetti della filiera effettuino i pagamenti relativi ai contratti di trasporto con mezzi elettronici o il canale bancario o postale.

Articolo 1, comma 152
(Edilizia scolastica nei comuni sardi alluvionati nel 2013)

 

152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.

 

 

Il comma 152 autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

 

Il riferimento corretto dovrebbe essere riferito a “scuole dell’infanzia”, “scuole primarie”, “scuole secondarie di primo grado” (anziché “scuole materne”, “scuole elementari”, “scuole medie”).

 

Secondo quanto indicato nella Relazione conclusiva sulla ricognizione dei fabbisogni, redatta dal Commissario delegato in data 24 febbraio 2014, il fabbisogno per interventi di ripristino degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 2013 è pari a circa 7,5 milioni di euro.

Per una ricostruzione dettagliata delle norme emanate in seguito all'alluvione, delle risorse stanziate e dei comuni colpiti si rinvia alla scheda disponibile al link https://www.camera.it/temiap/2014/12/18/OCD177-722.pdf.

 


 

Articolo 1, comma 153
(Realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali)

 

153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

 

Il comma 153 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

 

Il comma 153 prevede poi che le risorse vengano ripartite con delibera CIPE, previa verifica dell’attuazione dell’art. 13, comma 4 del D.L. n. 145 del 2013 (c.d. “Destinazione Italia”). Si tratta della norma che ha previsto la destinazione al finanziamento delle infrastrutture portuali di una serie di risorse revocate per mancato utilizzo.

Si ricorda infatti che il richiamato comma 4 dell’art. 13 ha previsto l’utilizzo delle risorse revocate ai sensi del comma 1 dell’articolo 13, cioè quelle delle delibere CIPE n. 146 del 2006 e n. 33/2010, destinandole:

§  al miglioramento della competitività dei porti italiani, attraverso il finanziamento di interventi immediatamente cantierabili, da sottoporre al CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con le Regioni interessate;

§  a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell’Unione europea.

 

Inoltre, il secondo periodo del comma 4, ha previsto anche che alle medesime finalità siano destinate, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2014 le risorse già trasferite alle autorità portuali, anche attraverso la stipula di mutui, per la realizzazione di opere infrastrutturali per le quali trascorsi due anni dal trasferimento non sia stato pubblicato il bando di gara: si tratta delle risorse dell’articolo 1, comma 994, della legge finanziaria 2007 (296/2006) che ha stanziato 15 milioni di euro annui, per quindici anni, a decorrere dal 2007, destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili: Per l’individuazione di queste risorse il comma 4 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, il quarto periodo del comma 4, ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di risorse revocate e disponibili che sono contenute nella delibera 146/2006: si tratta del contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro annui per il finanziamento del progetto “Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G”, di cui risultavano utilizzabili, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, dieci annualità, pari a 62,580 milioni di euro. Le risorse vengono riassegnate al medesimo progetto “Completamento schema idrico “Basento-Bradano”, condizionando però l’assegnazione delle risorse all’invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, del progetto definitivo, aggiornato ai prezziari vigenti, che viene posto a base di gara e del relativo cronoprogramma. Si prevede che il CIPE revochi i finanziamenti in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

 

Si segnala infine che il quinto periodo del comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegni annualmente (entro il 31 maggio) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, risorse per l’attuazione del PMIS - Port Management Information System, sistema informativo per la gestione portuale (art. 2, comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 196/2005). L’entità delle risorse è individuata dal successivo comma 6 al secondo periodo, nell'ambito degli interventi destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani, per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 7, relativo alle procedure di riassegnazione, esclude esplicitamente le risorse destinate allo sviluppo del sistema informativo portuale da quelle oggetto di assegnazione da parte del CIPE.

 


 

Articolo 1, comma 154
(Disciplina del cinque per mille a decorrere dal 2015)

 


154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.


 

 

Il comma 154 prevede la stabilizzazione della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l’applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010, la cui applicazione, originariamente riferita al riparto della quota del 5 per mille dell’esercizio 2010, è stata di anno in anno estesa agli esercizi successivi con apposite norme di legge.

 

L’istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito è stato introdotto, a partire dal 2006, dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), con l'istituzione, a titolo iniziale e sperimentale, di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi annualmente confermato per gli esercizi finanziari successivi, da apposite norme di legge, fino all’attuale.

A differenza del primo anno di applicazione (in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), negli anni successivi è stata introdotta una vera e propria autorizzazione legislativa di spesa, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

La disciplina per la ripartizione della quota del 5 per mille IRPEF, recata dal citato D.L. n. 40 del 2010 richiamato dalla norma in esame – come già ricordato, introdotta per il riparto del 5 per mille dell’esercizio finanziario 2010 (dichiarazione dei redditi 2009) - è stata via via estesa agli anni successivi con apposite norme di legge[78].

 

Anche le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, con aggiornamento riferito a ciascun esercizio finanziario, dei riferimenti temporali ivi contenuti.

Si segnala peraltro che per l’anno 2014 la disciplina dettata dal suddetto D.P.C.M. ha già trovato applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 205, della legge n. 147/2013.

 

La norma stabilisce, altresì, in 500 milioni di euro l'importo annualmente destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015.

Tale importo è superiore a quanto autorizzato negli anni precedenti per le finalità del 5 per mille IRPEF (con riferimento agli ultimi tre anni, si ricorda che sono stati stanziati 300 milioni nel 2011, 400 milioni sia per il 2012 che per il 2013).

 

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

La norma – invero già prevista dall’articolo 1, comma 205, della legge di stabilità 2014 – introduce, in via permanente, la possibilità che le somme non impegnate relative al cinque per mille alla chiusura dell’esercizio possano essere utilizzate nell’esercizio successivo.

La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme del 5 per mille che, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio, secondo la normativa contabile - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che, con riferimento particolare all’esame dei soggetti ammissibili al contributo - considerando anche i relativi ricorsi che questi possono presentare -, si svolge di media nell’arco di due anni,

 

Con la norma in esame viene dunque introdotta una disciplina a regime dell’istituto.

La necessità della stabilizzazione della disciplina del 5 per mille dell’IRPEF” è stata di recente messa in evidenza dalla Corte dei Conti nell’ultima Relazione concernente la “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’IRPEF”, trasmessa alla Camera il 21 dicembre 2013[79]. In particolare, sul punto, la Corte ha rilevato come il fatto che l’esistenza dell’istituto del 5 per mille sia finora dipeso dalla reiterazione annuale di leggi (quali la legge di stabilità ed altre disposizioni relative alla spesa pubblica) e la sua mancata stabilizzazione attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza delle risorse nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l’erogazione dei fondi, al fine di permettere ai beneficiari di programmare, con congruo anticipo, le attività - abbiano prodotto inefficienze ed inutili appesantimenti burocratici che hanno pesato negativamente sulla funzionalità dell’istituto medesimo.

 

Per quanto concerne le finalità dell’istituto, si ricorda che il citato articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40/2010 stabilisce che esso sia destinato:

§  al sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati[80];

§  al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto-legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009;

§  al finanziamento della ricerca sanitaria;

§  al finanziamento di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§  al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Si ricorda inoltre, che l’articolo 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 ricomprende, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità cui può essere destinato il cinque per mille, anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. In attuazione di quanto sopra, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto.

 

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille. Il decreto disciplina le modalità ed i termini degli adempimenti a carico dei beneficiari e le attività che le amministrazioni devono porre in essere per il riparto e la corresponsione delle quote; lo stesso regolamenta, altresì, gli obblighi successivi all’attribuzione degli importi, cioè la rendicontazione e l’eventuale recupero dei contributi.

Si rileva, comunque, al riguardo, che l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 ha modificato i criteri di ammissibilità al beneficio, stabilendo che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:

§  siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

§  presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;

§  paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima di 258 euro prevista dall’articolo 11, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione.

 

Ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, il comma 154 reca altresì la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, volto alla definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione nonché di pubblicazione, sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

Il decreto-legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

 

Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell’amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

In tali casi, la norma prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

Il citato articolo 46 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, a meno che il responsabile non dimostri che tale inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.

L’articolo 47 reca le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione o violazione degli obblighi di comunicazione.


 

Articolo 1, comma 155
(Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate
per spese di funzionamento)

 

155. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

 

 

Il comma 155 autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell’Agenzia delle entrate, a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Tale assegnazione integrativa era già stata disposta dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 278) nella analoga misura di 100, ma limitatamente all’esercizio 2014. Con la norma in esame il contributo integrativo è posto a regime.

 

Nella legge di bilancio le risorse destinate agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate sono allocate al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura di 2.911 milioni per il 2015 (Missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio; Programma: Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità).

Nel bilancio assestato 2014 l’ammontare del cap. 3890 risulta pari a 3.372 milioni. La diminuzione nella legge di bilancio per il 2015 (-461 milioni) è determinata in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 74, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). I commi da 72 a 77 dell’articolo 1 della richiamata legge finanziaria 2006 hanno introdotto nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del demanio). In particolare, a tal fine il comma 74 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2007, le dotazioni delle Agenzie sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla stessa legge finanziaria 2006, (che comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione di quelle relative ai condoni, e indica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo, nonché alcuni capitoli delle entrate extratributarie) le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

a)  Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;

b)  Agenzia del territorio 0,1592 per cento;

c)  Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.

 

Si ricorda al riguardo che ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, mentre, l’Agenzia delle dogane, per effetto dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 

Articolo 1, comma 156
(Incremento del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria)

 

156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 156 incrementa il Fondo per la Carta acquisti di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

La Carta acquisti ordinaria è stata istituita dall’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008[81] che ha contemporaneamente disposto la creazione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. La Carta viene concessa ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni e si configura come un trasferimento monetario pari a 40 euro mensili; viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili. Attualmente beneficiano della misura, corrisposta come integrazione al reddito, circa 430 mila persone, per due terzi anziani. La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso il beneficio anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

L'articolo 60 del decreto-legge 5/2012 ha configurato una nuova carta acquisti, la Carta per l'inclusione, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi nei comuni con più di 250.000 abitanti[82]. La sperimentazione si colloca nel processo di definizione di una misura di contrasto alla povertà assoluta quale livello essenziale da riconoscere sull'intero territorio nazionale e riprende l'orientamento strategico della Raccomandazione della Commissione Europea sull'inclusione attiva (2008/867/EC), che prevede, accanto al sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi sociali di qualità.

Il decreto-legge 5/2012 ha destinato alla fase di sperimentazione della Carta per l'inclusione un ammontare di risorse con un limite massimo di 50 milioni di euro e ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Le modalità attuative, sono state indicate dal decreto 10 gennaio 2013 che fra l'altro stabilisce i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari, che sono individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato in funzione della numerosità del nucleo familiare. La Carta per l'inclusione - il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili - è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Il nucleo familiare beneficiario dell’intervento stipula un patto di inclusione con i servizi sociali degli enti locali di riferimento, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. I servizi sociali si impegnano a favorire, con servizi di accompagnamento, il processo di inclusione lavorativa e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo.

L’articolo 3 del decreto-legge 76/2013 ha esteso la sperimentazione della Carta per l'inclusione, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono state stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013 (cioè della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali), nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L’estensione della sperimentazione della Nuova social card (anche definita Sostegno per l’inclusione attiva–SIA) sarà realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

 

In ultimo, l'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto uno stanziamento per il 2014 pari a 250 milioni di euro, stabilendo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari della carta acquisti ordinaria, che venga determinata con decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali - MEF:

§  la quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della Carta acquisti sperimentale, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 5/2012;

§  le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso;

§  il riparto delle risorse ai territori coinvolti nella estensione della sperimentazione.

La stabilità 2014 ha inoltre stanziato 40 milioni all’anno per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da utilizzare per raggiungere un ammontare di risorse sufficiente per estendere la Sperimentazione della Carta per l'inclusione a tutto il territorio nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 157
(Salvaguardia effetti art. 9, co. 15, D.L. 150/2013 - Compensi da corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato
quale Gestore delle Carta acquisti)

 

157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.

 

 

Il comma 157 consente di corrispondere a Poste italiane SpA i compensi per il servizio prestato quale Gestore delle Carte acquisti nel periodo (da gennaio a marzo 2014) dell’espletamento della gara per la nuova aggiudicazione del servizio.

 

Nell’ottobre 2013, Consip S.p.A. ha indetto una Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del Gestore del Servizio Integrato di gestione della Carta Acquisti ordinaria di cui all’art. 81, comma 35, del decreto Legge 112/2008 e della Carta Sperimentale di cui all’articolo 60, del decreto legge 5/2012, e dei relativi rapporti amministrativi. Nel marzo 2014, la Gara è stata aggiudicata POSTE ITALIANE S.P.A. La durata del contratto attuale è di 36 mesi dalla data della stipula.

 

Nello specifico, la norma dispone la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, fa salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti che si sono prodotti sulla base dell’articolo 9, comma 15, del decreto legge 150/2013 di proroga termini, poi soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15.

 

La proroga del D.L. 150/2013 intendeva garantire la continuità del programma Carta Acquisti e l'avvio del programma legato alla Carta acquisti sperimentale. Per questo, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, veniva consentito a Poste italiane di conservare la titolarità giuridica ad effettuare il servizio di pagamento in favore degli aventi diritto alla Carta acquisti (cittadini italiani, cittadini degli altri Stati dell'Ue e cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo) prorogando il contratto per la gestione del servizio integrato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

 


 

Articolo 1, comma 158
(Incremento Fondo nazionale politiche sociali)

 

158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 158 incrementa a regime il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) con uno stanziamento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Il Fondo, istituito nel 1998 dall’articolo 59, comma 44, della legge 449/1997[83], è stato definito e rafforzato dalla legge 328/2000[84] che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite - con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono esposte in Tabella C della legge di stabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

 

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto, per il 2014, una dotazione del FNPS pari a 317 milioni di euro.

 

In seguito, il Decreto 21 febbraio 2014 Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014 ha rideterminato le risorse in 297.417.713,00 euro, di cui:

§  258.258.541,20 euro destinate alle regioni;

§  4.359.458,80 alle province autonome;

§  34.799.713,00 attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

Il decreto di riparto impegna le regioni a utilizzare le risorse loro destinate per aree di utenza e macro-obiettivi di servizio così definiti:

1.   servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;

2.   servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;

3.   servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;

4.   servizi a carattere residenziale per le fragilità;

5.   misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).

 

Si ricorda che, il 20 febbraio 2014, in occasione dell’espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la Conferenza delle Regioni ha approvato l’Intesa Quadro per le Politiche Sociali.

 


 

Articolo 1, comma 159
(Incremento Fondo per le non autosufficienze)

 

159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 159 incrementa il Fondo per le non autosufficienze di 400 milioni per il 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

 

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze, determinate annualmente in sede di legge di stabilità, sono ripartite annualmente con decreto dopo una procedura di concertazione Stato-regioni.

Per il 2014, la legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013), commi 199-200, ha confermato un finanziamento di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravissime, incluse quelle affette da SLA[85]

Il Decreto interministeriale di riparto per il 2014, del 7 maggio 2014, ha assegnato alle regioni e alle province autonome una quota di 340 milioni, ripartita per il 60% in base alla popolazione residente di età uguale o superiore a 75 anni e per il restante 40% sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il riparto rispetta il vincolo di destinazione indicato dalla legge di stabilità 2014: 75 milioni destinati esclusivamente ai disabili gravissimi, ai quali andrà anche una quota minima del 40% dei restanti 275 milioni[86].

Articolo 1, commi 160 e 161
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

 


160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 160 dispone un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

L’articolo 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili.

 

In particolare, si prevede la facoltà, per le regioni e le province autonome, di concedere un contributo all’assunzione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 (relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione) e a valere sulle risorse del richiamato Fondo:

§  nella misura non superiore al 60% del costo salariale annuo, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso specifiche convenzioni (ex articolo 11 della L. 68/1999) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915 del 1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra) ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

§  nella misura non superiore al 25% del costo salariale annuo, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le medesime convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle del D.P.R. 915/1978;

§  per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

 

Viene inoltre precisato che in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.

La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo. Gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità indicate.

Le assunzioni devono essere state effettuate nell’anno precedente il provvedimento con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto al riparto delle somme tra le regioni[87].

 

Il successivo comma 161 pone la copertura degli oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).


 

Articolo 1, comma 162
(Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau)

 

162. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 162 prevede la corresponsione di un contributo di un milione di euro per il 2015 alla Fondazione Auschwitz-Birkenau: tale somma costituisce la partecipazione italiana al Fondo perpetuo istituito per la perenne conservazione del campo di sterminio, forse il più tristemente famoso nell’orribile vicenda della Shoah.

La modalità di erogazione del contributo è demandata a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La Fondazione Auschwitz-Birkenau è stata istituita da Wladyslaw Bartoszewski a Varsavia nel gennaio 2009: lo Statuto oggi in vigore è stato approvato dal Consiglio della Fondazione – che gode della personalità giuridica - nel maggio 2011. La missione della Fondazione risiede nella cura del Memoriale di Auschwitz e nel supporto alle attività del relativo Museo: a tale scopo la Fondazione raccoglie i fondi necessari, anche ricevendo donazioni.

Tra i contribuenti alla fondazione spicca al primo posto il governo tedesco, con 60 milioni di euro, seguito dagli USA (15 milioni di dollari) e dalla Polonia (10 milioni di euro). L’Italia non figura, al netto della norma in commento, tra i donatori alla Fondazione Auschwitz-Birkenau.

 


 

Articolo 1, commi 163-165
(Trattamenti pensionistici vittime terrorismo)

 


163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».


 

 

I commi da 163 a 165 sono volti ad integrare la disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla L. n. 206/2004.

 

In particolare, modificando alcune disposizioni della richiamata L. n. 206/2004:

§  il comma 163 commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%[88], bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria (nuovo comma 1-bis dell’articolo 2);

§  il comma 164 riconosce l’aumento figurativo di 10 anni[89] (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori (nuovo comma 1-ter dell’articolo 3);

§  il comma 165, infine, precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa)[90] sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio (articolo 4, comma 2, così come modificato).


 

Articolo 1, comma 166
(Attribuzioni a INAIL di competenze in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa di persone disabili)

 

166. Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Il comma 166 attribuisce all’I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Resta a carico dello stesso Istituto (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) l'attuazione delle richiamate disposizioni.

 

Ai sensi dell’articolo 6 della L. 68/1999, i Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili (S.I.L.) hanno lo scopo di promuove l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

In generale, sono previste 2 tipologie di inserimento lavorativo (quello finalizzato all’assunzione e quello che prevede un progetto di terapia occupazionale, finalizzato a dare concretezza al percorso educativo in atto).

L’obbligo di programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei disabili nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, spetta ai competenti uffici delle Regioni.


 

Articolo 1, comma 167
(Finanziamento Screening neonatale)

 

167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 167 dispone l’incremento di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2015, dell’autorizzazione di spesa prevista per lo screening neonatale anche in via sperimentale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, ai sensi dell’art. 1, comma 229, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Quest’ultima norma – si ricorda – ha disposto che il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (1° gennaio 2014), sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni e province autonome, provveda anche in via sperimentale, ad effettuare, nel limite di 5 milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

La medesima norma ha previsto inoltre che, con un ulteriore provvedimento del Ministro della salute, sia definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (1° gennaio 2014) l’elenco delle predette patologie.

Si segnala che, alla data di pubblicazione del presente dossier, i provvedimenti sopra indicati – che, come chiarito per le vie brevi, il Ministero intende unificare in un unico decreto ministeriale - sono tuttora in corso di emanazione e di successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Pertanto, dal 2015, il finanziamento statale del SSN finalizzato al predetto screening neonatale, considerando l’incremento disposto dal comma in esame, sarà pari a 10 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 168
(Incremento risorse per Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza)

 

168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

 

 

Il comma 168 dispone l’integrazione delle risorse previste dalla legge n. 112/2011 destinate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

 

La legge n. 112/2011, all’art. 7, ai fini dell’espletamento dei compiti assegnati all’Autorità, in attuazione di obblighi internazionali ed europei, ha previsto una copertura pari a 750.000 per il 2011 e a 1.500.000 a decorrere dal 2012. La copertura dell’onere a regime è a valere sui Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del MEF.

A tali somme si aggiunge la copertura dell’onere di natura obbligatoria, a valere sui predetti fondi, pari a 200.000 euro a regime dal 2012, per l'indennità di carica, corrispondente al trattamento economico annuo del titolare dell'Autorità.

Le risorse che alimentano il bilancio dell’Autorità attengono alla Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, del programma “Sostegno alla famiglia” nello stato di previsione del MEF, ai capp. 2118 (spese di funzionamento) e 2119 (indennità del Garante, nel limite di spesa di 200 mila euro), da cui affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio, ove sono appostate in entrata ai capp. 851 e 842 e, per la parte di spesa, al Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, capp. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell’Autorità. In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017[91], il cap. 2118 reca uno stanziamento di competenza pari a 1,522 milioni di euro per il 2015, 1,517 milioni per il 2016 e 1,611 per il 2017.

Pertanto, l’ammontare di 650.000 euro previsto dal comma in esame si andrà ad aggiungere, per ciascun anno, alle predette risorse previste nel triennio 2015-2017.

 

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti di Camera e Senato, con poteri autonomi di organizzazione e di indipendenza amministrativa, senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta[92].

Oltre ai compiti attribuiti dalla legge per l'attuazione delle norme internazionali, europee e nazionali, in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Autorità è chiamata a garantire, in particolare, pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione, anche durante la degenza e nei periodi di cura. Per le finalità previste dalla legge, all'Autorità è attribuito il potere di ottenere informazioni, di svolgere accertamenti ed effettuare controlli presso le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati[93].Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Autorità presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta. L’ultima relazione è stata presentata alla Camere il 17 aprile 2014, con riferimento all’attività svolta dall’Autorità nel 2013.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 è stato emanato, inoltre, il regolamento sull'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede (Roma) e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112[94]. Al riguardo, è stato presentato lo scorso 15 dicembre 2014 il bilancio pluriennale di previsione dell’Autorità per il triennio 2015-2017, la cui nota illustrativa dà conto delle spese effettuate, considerati peraltro i limiti di spesa fissati dalla legislazione vigente per la finalità di contenimento della spesa delle PA.


 

Articolo 1, comma 169
(Risorse per le scuole paritarie)

 

169. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 169 autorizza la spesa di 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, da destinare al sostegno alle scuole paritarie[95] (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)[96], a tal fine richiamando l’art. 1, co. 13, della L. 62/2000, il cui stanziamento, relativo ai contributi erogati dal Ministero direttamente a tali scuole, era allocato sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR[97].

 

A seguito dell’incremento dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 169, per il 2015 lo stanziamento presente sul cap. 1477 è pari, in base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017- ad € 471,9 mln.

 

 


 

Articolo 1, commi 170 e 171
(Risorse per Istituti superiori di studi musicali e
Accademie di belle arti non statali)

 


170. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


 

 

Il comma 170 autorizza la spesa di € 5 mln da destinare nel 2015 agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati) e di € 1 mln da destinare, sempre nel 2015, alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017- le risorse sono state allocate, rispettivamente, sui capp. 1781 e 1782.

 

L’intervento fa seguito a quello disposto, in termini analoghi, con l’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), richiamato nel testo.

In particolare, l’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 5 milioni di euro per gli istituti superiori di studi musicali, mentre il comma 5 aveva disposto che la ripartizione delle risorse doveva essere effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tenessero conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte.

La ripartizione è stata effettuata con D.M. 22 maggio 2014, che ha ripartito la metà dello stanziamento in misura uguale fra i 20 istituti - attribuendo, dunque, a ciascun istituto una quota di € 125.000 – e l’altra metà con riguardo al numero degli studenti iscritti nei corsi, al fine di valorizzare gli istituti con un’offerta formativa capace di suscitare maggiore interesse.

 

Rispetto a quanto previsto per il riparto dello stanziamento 2014 fra gli istituti superiori di studi musicali, per il riparto dello stanziamento 2015 non è, dunque, previsto l’intervento di un decreto ministeriale che individui i criteri.

 

Per completezza, si ricorda che la 7a Commissione del Senato ha avviato, il 7 agosto 2013, l’esame dei DDL 322 e abb., recanti norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati. Sull’argomento, si veda, anche, la risposta resa dal Governo all’interrogazione 3-01142, nella medesima sede, il 13 gennaio 2015.

 

Per le esigenze delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro[98].

 

Il comma 171 prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di risorse provenienti dalle ex contabilità speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012: si veda, al riguardo, la scheda relativa al comma 135 della legge in commento).

 


 

Articolo 1, commi 172 e 339
(Fondo di finanziamento ordinario delle università e
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)

 


172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.


 

 

I commi 172 e 339, dispongono, rispettivamente, dal 2015, un aumento delle risorse da destinare al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO, cap. 1694) al fine di incrementare la quota premiale, e una riduzione di risorse da destinare al medesimo Fondo in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovranno conseguire.

Una ulteriore riduzione del FFO deriva dalla soppressione del contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, prevista dal comma 338.

A seguito del combinato disposto delle previsioni normative citate, lo stanziamento sul cap. 1694 per il 2015, quale risultante dal Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017 - è pari ad € 6.904,8.

 

Il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, attiene al funzionamento degli atenei statali e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.


 

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli anni 2008-2014:

 

cap. 1694

2008
consuntivo

2009
consuntivo

2010
consuntivo

2011
consuntivo

2012
consuntivo

2013
consuntivo

2014
assestamento

7.443,7

7.513,1

6.681,3

6.969,3

6.999,5

6.697,7

7.003,6

 

Inoltre, il comma 172 interviene anche sulla destinazione di quota parte del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Incremento di risorse per la quota premiale

Il primo periodo del comma 172 prevede che dal 2015 il FFO è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale.

 

L’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha previsto che una quota non inferiore al 7% del FFO, con incrementi negli anni successivi, deve essere ripartita tra le università in relazione alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'art. 13 della L. 240/2010 che, in particolare, ha previsto che gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%. In seguito, l'art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO; di tale quota, almeno 3/5 sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e 1/5 sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento[99]. L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5% dell'anno precedente[100].

Riduzione di risorse per acquisto di beni e servizi

Il comma 339 prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Destinazione di quota parte del FIRST

Il secondo periodo del comma 172 dispone che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) - che, si ricorda, è stato istituito dall’art. 1, co. 870–874, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca - è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

Sulla base delle novità derivanti dagli articoli 60-63 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), con DM 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella GU n. 122 del 27 maggio 2013, sono state definite le modalità di utilizzo e gestione del FIRST e le disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie.

In particolare, l’art. 3 del DM stabilisce che le linee di intervento del FIRST si articolano in:

a)   linea di intervento 1: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale (art. 60, co. 4, lett. a), b) ed e), D.L. 83/2012);

b)   linea di intervento 2: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges) (art. 60, co. 4, lett. c), D.L. 83/2012);

c)   linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale (social innovation) (art. 60, co. 4, lett. d), b) ed e), D.L. 83/2012), prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi;

d)   linea di intervento 4: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali (art. 60, co. 4, lett. f), D.L. 83/2012).

Si ricorda, inoltre, che, mentre fino al 2014 le risorse del FIRST erano allocate parte sul cap. 7320 (programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata) e parte sul cap. 7245 (programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base), nel bilancio 2015 le stesse sono allocate solo sul cap. 7245, che, in base al già citato Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 reca uno stanziamento di € 60,8 mln.

 


 

Articolo 1, commi 173 e 174
(
Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti)

 


173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 173 autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

Il comma 174 prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004 - L. n. 307/2004).

 

Lo stanziamento definitivo per tali collegi, quale risultante dal Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017, allocato sul cap. 1696/pg. 1 dello stato di previsione del MIUR, è pari, per il 2015, ad € 16,7 mln.

 

I collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, distribuiti complessivamente in 14 città, sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di Atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Essi garantiscono sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, anche se privi di mezzi.

L’ultimo intervento normativo di carattere ordinamentale è stato costituito dagli articoli 15-17 del D.Lgs. n. 68/2012, che hanno disposto la necessità dell’accreditamento - ottenibile dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal riconoscimento da parte del MIUR - per l‘accesso al finanziamento statale e hanno definito le relative procedure. L’art. 23, co. 2, ha comunque disposto che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati, fermo restando l'obbligo di adeguarsi agli standard e ai requisiti previsti per il riconoscimento.

 


 

Articolo 1, comma 175
(Spese per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea)

 

175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

 

 

Il comma 175 autorizza la spesa di 60 mln di euro per il 2016 e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

 

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è stata costituita nel 1975 dalla “fusione” delle due agenzie precedentemente create dai Paesi Europei: ELDO (European Launch Development Organization) e ESRO (European Space Research Organization).

L’Italia faceva parte di entrambe le agenzie che hanno dato vita all’ESA ed è pertanto tra i 10 Paesi fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea. L’ESA risulta il maggiore investitore in attività spaziali a livello europeo, prevalentemente tramite i contributi dei suoi 20 paesi membri, tra cui, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera. Inoltre, Estonia, Slovenia ed Ungheria partecipano con accordi di cooperazione ed anche il Canada partecipa ad alcuni progetti in base ad un accordo di cooperazione.

Nel 2014 il numero totale di dipendenti dell'ESA è arrivato a circa 2.234 unità. Il personale proviene da tutti gli stati membri e include scienziati, tecnici, specialisti informatici e addetti all'amministrazione.

Le attività statutarie dell'ESA (programmi di astronomia e attività generali di bilancio) sono finanziati con il contributo economico di tutti gli stati membri dell'agenzia, calcolato in base al prodotto interno lordo di ciascun paese. Oltre a ciò, l'ESA conduce un certo numero di programmi opzionali. I singoli paesi sono liberi di decidere la partecipazione e il livello di sostegno destinato a ciascun programma opzionale.

Per il 2014 il budget dell'ESA è di circa 4102 milioni di euro. ESA opera sulla base di criteri di ripartizione geografica, ovvero investe in ciascuno stato membro, mediante i contratti industriali per i programmi spaziali, un importo pressoché equivalente al contributo di quel paese.

 


 

Articolo 1, comma 176
(Incremento del contributo Istituto Italiano Tecnologico)

 

176. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 176 aumenta di 3 milioni di euro dal 2015 l’autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l’alta formazione tecnologica’ pari attualmente a 100 milioni di euro. Tali somme possono essere utilizzare anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.

 

Si ricorda che l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è stato soppresso dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione ha altresì previsto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

 


 

Articolo 1, comma 177
(
Risorse all’INAF per progetti internazionali
nel campo dell’astronomia
)

 

177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA -- Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope Array) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF -- Istituto nazionale di astrofisica.

 

 

Il comma 177 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia su progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi.

In particolare, fa riferimento al progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e al progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma.

 

Si ricorda che l’INAF è uno dei 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR destinatario, annualmente, delle risorse afferenti al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR (si veda la scheda relativa ai commi 343 e 344).


 

Articolo 1, comma 178
(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

 

178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

 

Il comma 178 incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l’integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, ha disposto un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l’incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 – nel contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012.

Da ultimo, l’art. 1, comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014.

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace - erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recavano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni: nel disegno di legge di bilancio per il 2015 il capitolo risulta dotato di 49,92 milioni di euro, somma sulla quale inciderà dopo l’approvazione il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l’incremento a favore del Fondo di 850 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

 

Sul quadro delle missioni internazionali si veda il dossier: “Le missioni internazionali: tabelle e grafici”.

 


 

Articolo 1, commi 179 e 180
(Incremento del Fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell’asilo)

 


179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».


 

 

I commi in esame recano il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo.

 

Il comma 179 incrementa la dotazione del Fondo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il finanziamento è finalizzato all’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

 

Il comma 180 rende permanente lo stanziamento di 3 mln di euro autorizzato per il solo 2014 dalla legge di stabilità del 2013 in favore del Fondo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiori a 3.000 unità.

 

In base al quadro normativo vigente, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

In particolare, il sistema di assistenza è stato modificato dalla L. n. 189/2002 che ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell’interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 32, comma 1, che ha abrogato l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 416/1989, convertito da L. n. 39/1990). In luogo di tale contributo è stato istituito un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell’ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs. n. 25/2008 (articolo 1-sexies del D.L. n. 416/1989 introdotto dall’art. 32 della legge 189/2002).

I richiedenti protezione vengono ospitati nei CARA quando si verificano le seguenti condizioni:

§  necessità di determinare l’identità o la nazionalità del richiedente;

§  presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso di richiedenti asilo, affluiscono nei CIE:

§  coloro che sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra, perché macchiatisi di gravi reati (crimini di guerra o contro l’umanità)[101];

§  coloro che sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 codice procedura penale) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione clandestina, prostituzione;

§  coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

 

Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-sexies del D.L. n. 416/1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies.

 

Per coordinare i servizi territoriali è prevista l’attivazione (ad opera del Ministero dell’interno) e l’affidamento, mediante convenzione, all’ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell’art. 1-septies del D.L. n. 416/1989, ai sensi del quale esso è alimentato da:

§  apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno;

§  assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati[102];

§  donazioni di privati ed enti.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale.

Ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, del D.L. n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal D.M. 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell’interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

 

Dall'inizio dell'anno fino a metà novembre del 2014 le richieste di protezione internazionale sono state oltre 56.000 (Commissione Schengen, Audizione del Ministro dell’interno Alfano, 19 novembre 2014), con un forte incremento rispetto al 2013 collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

 

Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge n. 120/2013, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (decreto del Ministro dell’interno 3 giugno 2014).

Successivamente, l’art. 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il Fondo per l’asilo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità. Oggetto del comma 180 è appunto, come si è detto, di rendere stabili queste risorse a partire dal 2015.

Il Fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro (art. 6).

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

 

Si ricorda, inoltre, il citato decreto-legge n. 119/2014 ha introdotto diverse misure per velocizzare e rendere più efficiente le procedure di esame delle richieste di asilo. Tra queste l’aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti. Anche il numero delle sezioni composte da membri supplenti viene aumentato a trenta. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Inoltre, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Il testo interviene altresì in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell’Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell’UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva “procedure”), 2003/9/CE (direttiva “accoglienza“), 2004/83/CE (direttiva “qualifiche”), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). In primo luogo la Commissione europea addebita all’Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda.

 

I rilievi della Commissione evidenzierebbero in particolare: tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa; difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno; specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Riguardo quest’ultimo profilo – secondo la Commissione europea - i richiedenti asilo, attualmente trattenuti presso i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo.

 

Gli addebiti della Commissione europea riguardano in secondo luogo l’accesso alle condizioni di accoglienza previste dal diritto dell’UE. In particolare, laddove la direttiva "accoglienza" dispone che, entro tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno.

 

La Commissione individua inoltre varie criticità nell’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (cd. regolamento Dublino), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Dai dati in possesso della Commissione, emergerebbe tra l’altro, che:

§  solo i rimpatriati secondo il regolamento Dublino il cui caso è pendente ricevono, in linea di principio, accoglienza analoga agli altri richiedenti;

§  è molto limitato il numero di posti riservati a tale categoria di richiedenti e spesso i singoli rimpatriati sono semplicemente indirizzati verso le autorità locali senza strutture di accoglienza prestabilite (nel biennio 2008-2009 solo il 12 per cento dei rimpatriati Dublino sarebbe stato oggetto di progetti SPRAR).

In particolare la Commissione europea sottolinea che qualora il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" (in base ai criteri contenuti nel regolamento Dublino):

§  lo Stato UE cui si è rivolta domanda di asilo dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico, condizioni minime di accoglienza;

§  dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga "competente" un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Infine la Commissione europea contesta all’Italia una limitata capacità generale di accoglienza del sistema di asilo italiano.

 


 

Articolo 1, commi 181-183
(Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

 


181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.


 

 

I commi in esame incrementano la dotazione del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri, la cui gestione passa dal Ministero del lavoro al Ministero dell’interno (commi 181 e 182). Inoltre, si dispone che i minori stranieri non accompagnati accedano ai servizi di accoglienza per i richiedenti asilo (comma 183).

In particolare, il comma 181, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell’analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95/2012 (convertito dalla L. n. 135/2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015.

 

Il successivo comma 182 demanda ad un apposito decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di erogazione delle risorse residue del Fondo.

 

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente nel testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998 (articoli 32 e 33) e nel regolamento del Comitato minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999).

Specifiche disposizioni sul diritto di asilo dei minori non accompagnati sono previste dal decreto legislativo 251 del 2007 (art. 28), dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (art. 19) e dalla direttiva del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2006.

Per minore non accompagnato si intende il minorenne senza cittadinanza italiana (o di altro Paese dell’Unione Europea) che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

In base all’articolo 6 del D.P.C.M. n. 535/99, al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Alla tutela dell’effettivo esercizio di tali diritti era preposto il Comitato per i minori stranieri, organismo statale operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre ché non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto di una serie di condizioni; esso è rilasciato a coloro che:

§  risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;

§  sono presenti in Italia da almeno 3 anni;

§  hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni;

§  hanno disponibilità di un alloggio;

§  frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

La legge italiana non consente l'espulsione, a meno che non ci siano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

È prevista, tuttavia, la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito.

Tale provvedimento è adottato dal Ministero del lavoro al fine del ricongiungimento del minore coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge e alle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore.

 

Al 31 dicembre 2014 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministero del lavoro, 14.243 minori stranieri non accompagnati segnalati (erano 8.461 al 31 dicembre 2013), di cui 3.707 irreperibili.

 

Si ricorda che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. n. 135/2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L’istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo art. 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (L. n. 137/2013) nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'art. 1, co. 202 e 203, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette.

 

Il comma 183 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (in proposito si vedano anche i commi 179 e 180 del presente provvedimento).

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25/2008, relativo all’obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità presentato alla camera (A.C. 2679-bis), la norma è finalizzata ad estendere l’assistenza della reta SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimenti del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato art. 26 del D.Lgs. n. 25/2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

 

Si ricorda che è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge Zampa C. 1658, che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Il testo della suddetta proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, prevede che all’attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provveda nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al citato articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione dei minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. È stabilito l'obbligo di informare il minore circa il diritto di richiedere protezione internazionale e vengono fissati tempi massimi per la conclusione delle operazioni di identificazione (5 giorni) e per la permanenza (30 giorni) presso la struttura di prima accoglienza.

L'articolo 13 dispone che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che – conseguentemente – assume la denominazione «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2014/2171) relativa alla tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell’UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva “procedure”), 2003/9/CE (direttiva “accoglienza“), 2004/83/CE (direttiva “qualifiche”), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013).

 

La Commissione riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro normativo inteso a garantire un alto livello di protezione ai minori non accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione prioritaria della necessità di asilo. Tuttavia, secondo i rilievi della Commissione:

§  nella pratica l’accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell’art. 17, paragrafo 1 della direttiva “procedure”, e dell’art. 19, paragrafo 1, della direttiva “accoglienza”, in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell’UE devono essere facilmente accessibili;

§  in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato;

§  non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano possedere un’apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l’art. 19, paragrafo 4 della direttiva “accoglienza” dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall’art. 17, paragrafo 1 della direttiva “procedure” che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un’adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo;

§  non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento “Dublino III”) per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-648/11, la Commissione propone di chiarire qual è lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato.

 


 

 

Articolo 1, comma 184
(Programma unico di assistenza
degli stranieri vittime di violenza)

 


184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.


 

 

Il comma 184 prevede che la Presidenza del Consiglio provvede al finanziamento delle spese relative al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani (cd. Fondo anti-tratta).

Il finanziamento, nel limite di 8 milioni di euro per il 2015, avviene peraltro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Non vengono dunque stanziate risorse aggiuntive, ma spetterà alla Presidenza del Consiglio il reperimento delle necessarie risorse attingendo da altri stanziamenti di bilancio.

 

Non essendo il citato programma ancora operativo, il comma in esame fa salvi i progetti di protezione in essere al 31 dicembre 2014 adottati in attuazione al programma di assistenza delle vittime della tratta (di cui alla L. n. 228/2003) destinato a confluire nel nuovo programma unico.

 

Il programma unico di emersione e assistenza, oggetto del finanziamento di cui al comma in esame, è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (articolo 8 che introduce una comma 3-bis l’art. 18 del testo unico immigrazione D.Lgs. n. 286/1998) emanato in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

 

La direttiva ha provveduto a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno della tratta sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo n. 24/2014, oltre a istituire il programma unico, tra l'altro:

§  prevede che i minori non accompagnati vittime di tratta debbano essere informati dei propri diritti, anche in riferimento al possibile accesso alla protezione internazionale (art. 4);

§  individua nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il punto di contatto nazionale, al quale sono affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore antitratta della UE (art. 7);

§  prevede che lo straniero - cui, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del TU immigrazione, può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – debba essere informato in una lingua a lui comprensibile dei propri diritti al permesso di soggiorno e del possibile accesso alla protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251/2007, da cui deriva il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (art. 10).

 

Con la novella operata dal D.Lgs. n. 24 si è provveduto a unificare due programmi:

§  il programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento di cui all'art. 18, comma 1. del testo unico immigrazione;

§  il programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della legge contro la tratta (L. n. 228/2003).

I due programmi sono destinati a confluire in un unico programma di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri (compresi i cittadini comunitari) vittime dei reati di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.) nonché degli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (o per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale.

I contenuti del Programma e le modalità di finanziamento sono definiti, entro sei mesi, con decreto del Ministro delegato alle pari opportunità, adottato di concerto con il ministro dell'interno, sentiti i ministri interessati ed acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il programma è adottato nell'ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato per le Pari opportunità e del ministro dell'interno, il Piano è finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta.

Il primo Piano nazionale avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 e non è stato ancora adottato. Di conseguenza non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle pari opportunità di disciplina del programma unificato.

Pertanto proseguono gli interventi del citato programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della L. n. 228/2003, come disciplinato dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.


 

Articolo 1, comma 185
(Stampa quotidiana e periodica)

 


185. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

Il comma 185 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e poi differito all’anno 2014.

Il riferimento è alla disciplina definita con l’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), sulla quale sono, poi intervenuti l’art. 1, co. 334 e 335, della L. n. 147/2013 (L. di stabilità 2014).

La proroga è motivata con la necessità di favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

 

L’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre[103].

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “de minimis” (di cui all’allora vigente regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) – l’attribuzione di un credito di imposta per l’anno 2012, per un importo comunque non superiore a 10 milioni di euro e pari ai risparmi effettivamente conseguiti dall’attuazione del co. 3 (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. n. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)[104].

I risparmi derivanti dal co. 3 dovevano essere accertati con apposito D.P.C.M., ovvero con decreto del Sottosegretario delegato[105]. Inoltre, con D.P.C.M., di concerto con il MEF, dovevano essere definiti condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate dall’art. 4, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta.

L’art. 1, co. 334, della L. n. 147/2013 ha, poi, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici - al fine di assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema - e ha previsto l’accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012[106].

Inoltre, il co. 335 dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d’imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per l’anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del D.P.C.M. di cui il co. 577 prevedeva l’emanazione – sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria[107].


 

Articolo 1, comma 186
(Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)

 


186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.


 

 

Il comma 186 prevede l’attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 289 milioni di Euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018, relativo:

§  agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione – ad opera delle medesime Regioni e province - degli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in àmbito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie)[108], a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

§  agli oneri finanziari derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011.

 

Il primo intervento del legislatore in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è rappresentato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L'articolo 1 della legge n. 210/1992 citata, infatti, ha riconosciuto l'indennizzo oltre che ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie , anche:

§  ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

§  a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;

§  alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

§  alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;

§  ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

L’articolo 2 della legge citata prevede che l’indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d'inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo. In proposito, nel corso degli anni, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante, e un intervento legislativo (art. 11, comma 13, D.L. n. 78/2010) diretto ad escludere la rivalutazione poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 293/2011.

Infine, la Corte europea dei dritti dell'uomo con la Sentenza 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), a cui si rinvia anche per la ricostruzione dettagliata e articolata della vicenda interna, ha disposto, a carico dello Stato italiano, l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

A seguito di tale pronuncia, l’articolo 1, comma 223 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha disposto l’incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

 

Il citato contributo è ripartito tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, in proporzione del fabbisogno derivante dal numero di indennizzi corrisposti dalle regioni e province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle province entro il 31 gennaio 2015 previo riscontro del Ministero della salute.


 

Articolo 1, comma 187
(Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore)

 

187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 187 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. A tal fine è previsto lo stanziamento di:

§  50 milioni di euro per il 2015;

§  140 milioni di euro per il 2016;

§  190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

 

Si ricorda che è all’esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge A.C. 2617 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” d’iniziativa del Governo, abbinato all’A.C. 2071 Maestri e all’A.C. 2095 Bobba. L’esame è iniziato il 1° ottobre 2014.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l’articolo 7 del disegno di legge delega istituisce un fondo rotativo di 50 milioni di euro destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali.

 

Allo stanziamento, per l'anno 2015, si provvede:

§  per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

§  per 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella B della legge di stabilità 2014);

§  per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

 

L’articolo 7 della delega prevede inoltre che nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame in materia di:

1.  riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del Terzo settore, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

2.  previsione di un fondo rotativo per le imprese sociali;

3.  servizio civile universale.


 

Articolo 1, comma 188
(Adeguamenti strutture informatiche per riforma legge di bilancio)

 

188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

 

La norma autorizza una spesa di complessivi 65 milioni nel quadriennio 2015-2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019 per l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato resi necessari per il completamento della riforma del bilancio dello Stato da operare in attuazione delle deleghe previste dalla legge di contabilità n. 196/2009 (come risultanti anche a seguito dell’intervento operato sulle stesse dalla legge n. 89/2014), nonché a seguito delle ulteriori esigenze poste dall’articolo 15 della legge n. 243/2015.

Si tratta in particolare delle seguenti deleghe:

 

§  la delega disposta dall’ articolo 40, commi 1 e 2, della legge di contabilità n. 196/2009 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa, il cui termine di attuazione, fissato al 31 dicembre 2014 dalla legge di contabilità è stato spostato al 31 dicembre 2015 dalla legge n. 89/2014[109];

§  la delega recata dall’ articolo 42, comma 1, della legge n. 196/2009 per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza. Anche tale termine è stato posposto dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 dalla medesima legge n. 89/2014;

§  la delega per l’adozione di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, di cui all’ articolo 50 comma 1 della medesima legge di contabilità, il cui termine originario del 31 dicembre 2014 è stato prorogato dalla legge n. 89/2014 sopradetta al 31 dicembre 2016.

 

Nell’indicare le deleghe alla cui attuazione sono destinate le risorse stanziate dal comma 188 in esame, lo stesso fa riferimento anche ai commi 2, 5 ed 8 dell’articolo 1 della legge n. 89/2014, in relazione alla circostanza che lo spostamento (dal 2014 al 2015 e, quanto al testo unico di contabilità, al 2016) dei tre termini di delega sopra illustrati è stato operato da tale legge non mediante una disposizione di sola proroga, bensì – con un formulazione che sembra dar luogo a qualche riserva[110] quanto al metodo di tecnica legislativa adottato – con una nuova disposizione di delega che peraltro, nel posporre i termini in questione, rinviava ai criteri ed alle procedure stabilite dalle originarie deleghe della legge di contabilità n. 196/2009.

In particolare i commi 2, 5 ed 8 dell’articolo 1 della legge n. 89 fanno riferimento, nei termini sopradetti, rispettivamente alle deleghe di cui agli articoli 49, 42 e 50 della legge n. 196.

 

Il comma in esame, inoltre, nell’ambito di tale complessivo intervento relativo alla riforma del bilancio dello Stato, indica altresì l’articolo 15 della legge 24 dicembre 2013, recante l’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, principio introdotto, com’è noto, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ciò in quanto il contenuto di tale articolo comporta anche esso, unitamente ed in aggiunta alle esigenze di attuazione delle deleghe sopra indicate, un consistente intervento sui documenti di contabilità pubblica, atteso che con lo stesso si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale, (rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del 2009).

Il nuovo disegno di legge di bilancio prefigurato dall’articolo 15, racchiudendo in sé le funzioni attualmente svolte dai due citati documenti, non si limita infatti a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente (attuale disegno di legge di bilancio), ma viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere sulla legislazione vigente attraverso l’introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente (funzione propria dell’attuale disegno di legge di stabilità). Il documento contabile risulterà a tal fine suddiviso in due sezioni: la prima che svolge essenzialmente le funzioni dell’attuale disegno di legge di stabilità e la seconda che assolve in sostanza quelle dell’attuale disegno di legge di bilancio.

Articolo 1, comma 189
(Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica)

 

189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 

 

Il comma 189 prevede l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Si segnala che il Fondo è interessato da numerose disposizioni della legge di stabilità in esame, che ne hanno determinato ulteriori incrementi ovvero riduzioni, a copertura degli oneri da esse recati.

Nel bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 (legge n. 191/2014 e relativo D.M. Economia del 29 dicembre 2014 di ripartizione del bilancio in capitoli) il Fondo presenta una dotazione pari a 271,7 milioni per il 2015, a 415 milioni per il 2016 e a 314,4 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, comma 190
(Finanziamento del Comitato italiano paralimpico)

 

190. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 190 stabilizza il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si evidenzia che la corretta denominazione è “Comitato italiano paralimpico” (anziché “Comitato paralimpico nazionale”).

 

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017, le risorse sono state allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF.

 

Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell’art. 2 della stessa legge, è intervenuto il D.P.C.M. 8 aprile 2004 (pubblicato nella G.U. 4 maggio 2004, n. 103), che ha individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale Comitato Italiano Paraolimpico[111].


 

Il finanziamento del Comitato era stato finora autorizzato da diversi interventi normativi a valenza temporale limitata, esposti nella tabella che segue.

 

Provvedimento

anno

onere annuo

art. 1, co. 1, L. 189/2003

2003

€ 0,5 mln

2004

€ 0,5 mln

2005

€ 0,5 mln

art. 1, co. 580, L. 266/2005 (L. finanziaria 2006)

2006

€ 0,5 mln

art. 1, co. 580, L. 266/2005 (L. finanziaria 2006)

art. 1, co. 1298, L. 296/2006 (L. finanziaria 2007)

2007

€ 3,0 mln

art. 1, co. 580, L. 266/2005 (L. finanziaria 2006)

art. 1, co. 1298, L. 296/2006 (L. finanziaria 2007)

art. 2, co. 568, L. 244/2007 (L. finanziaria 2008)

art. 5, co. 1, D.L. 93/2008 (L. 126/2008)

art. 63, co. 9-bis, D.L. 112/2008 (L. 133/2008)

2008

€ 6,0 mln

art. 1, co. 1298, L. 296/2006 (L. finanziaria 2007)

art. 2, co. 568, L. 244/2007 (L. finanziaria 2008)

art. 63, co. 9-bis, D.L. 112/2008 (L. 133/2008)

2009

€ 6,0 mln

art. 2, co. 568, L. 244/2007 (L. finanziaria 2008)

art. 63, co. 9-bis, D.L. 112/2008 (L. 133/2008)

art. 1, co. 23-octiesdecies, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 6,2 mln

art. 1, co. 40, L. 220/2010 (L. stabilità 2011); DMT n. 48485 del 3 maggio 2011

2011

€ 6,0 mln

art. 4, co. 5, D.L. 5/2012 (L. 35/2012)

2012

€ 6,0 mln

art. 1, co. 276, L. 228/2012 (L. stabilità 2013)

2013

€ 6,0 mln

Art. 1, co. 302, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 6,0 mln

 


 

Articolo 1, comma 191
(Autorizzazione di spesa per l’attività
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti)

 

191. È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.

 

 

Il comma 191 dispone l’autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro annui dal 2015 per l’Unione italiana ciechi e ipovedenti per garantire il finanziamento di interventi già previsti a legislazione vigente per tale ente.

Le leggi citate dalla norma che prevedono interventi a favore dell’Unione italiana ciechi sono le seguenti:

§  L. 282/1998 che dispone un contributo annuo, a decorrere dal 1998, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato;

Il contributo è previsto dall’art. 1, co. 1, della L. 282/1998 per un ammontare di 4.250 milioni di lire (2.195 euro).

§  L. 24/1996 che ha stabilito, a decorrere dal 1995, un contributo compensativo annuo, in seguito ridotto, a decorrere dal 2012, dalla L. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

Tale contributo era originariamente di 4.000 milioni di lire (2.066.828 euro), dall’art. 1, co. 1, della L. 24/1996, successivamente ridotto, a decorrere dal 2012, in 65.828 euro dal comma 17 dell'art. 4, della legge di stabilità 2012.

§  L. 379/1993 che, a decorrere dal 1993, ha destinato un contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio dei predetti Istituti.

Il suddetto contributo è stato previsto dall’art. 1, co. 1, della L. n. 279/1993, per un ammontare pari a 2.500 milioni di lire (1.291.241 euro). Successivamente, il D.L. 203/2005 (L. n. 248/2005), co. 10, art. 11 quaterdecies, ha aumentato il contributo a 2.300.000 euro, a decorrere dal 2006. La legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), co. 18, art. 4, ha tuttavia fissato, dal 2012, tale contributo in euro 291.142. Contestualmente, all’art. 33, co. 35, la legge di stabilità 2012 ha disposto specifico ammontare e ripartizione del contributo a favore dei predetti enti per il 2011 e 2012: il 35% all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R. Onlus), per il 50% I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus) e per il restante 15% all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale (I.E.R.F.O.P. onlus).

Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), all’art.1, co. 192, ha specificamente fissato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in 1 milione di euro il contributo in favore dell'I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus).

Articolo 1, comma 192
(Reti di metropolitane in aree metropolitane)

 

192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:

«d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

 

 

Il comma 192 include le reti metropolitane di aree metropolitane[112] nell’elenco delle opere cui attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad altre opere di interesse strategico (art. 32, co. 1, del decreto-legge n. 98/2011) per effetto della revoca dei finanziamenti previsti nel fondo sblocca-cantieri (art. 18, co. 1, del decreto-legge n. 69/2013).

 

In particolare, viene modificato l’art. 3, comma 6 del D.L. n. 133/2014, al fine di includere le reti di metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse revocate, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, e che vengono fatte confluire nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali.

 Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del “Fondo sblocca cantieri”, di cui al ricordato articolo 18, comma 1 , del decreto-legge n. 69/2013 – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 - per il mancato rispetto di determinati termini fissati per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi ivi previsti.


 

Articolo 1, comma 193
(Trasferimento a TERNA di rete elettrica
di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A.)

 


193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalità alla medesima rete di trasmissione nazionale:

a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;

b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi trenta giorni la medesima Autorità definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a), anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore del capitale investito netto riconosciuto così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;

c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera a), limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera a).


 

 

Il comma 193, aggiunto durante l’esame parlamentare, include la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di trasmissione nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autorità per l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti finanziari della transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE. Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici già erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.

 

In particolare, la norma inserisce nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al D.M. 25 giugno 1999 le reti elettriche in alta e altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate.

L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o di una società da quest'ultimo controllata.

Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito.

Entro i successivi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti.

 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. deve fornire, entro 30 giorni, i dati e le informazioni all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che nei successivi trenta giorni deve definire la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti, anche tenendo conto dei benefìci potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico.

Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale.

Il valore del capitale investito netto riconosciuto così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione.

 

 

La norma dispone infine che:

§  le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale, sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

§  il regime tariffario speciale per l’approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 35/2005), continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione.

 

Si ricorda che il regime tariffario speciale per l’approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario è nato con la nazionalizzazione del settore elettrico, in seguito alla quale le Ferrovie delle Stato (oggi RFI) sono state espropriate delle proprie centrali idroelettriche e geotermiche, trasferite all’ENEL. A seguito dei processi di liberalizzazione del settore dell’energia elettrica e della privatizzazione dell’ENEL, l’onere del regime speciale è transitato dall’ex monopolista nazionale (ENEL) all’utenza generale del sistema elettrico. Il D.P.R. n. 730/1963 individua i complessi dei beni mobili ed immobili, destinati alla produzione di energia elettrica, esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da trasferire all'ENEL ai sensi della legge 1643/1962 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica. L’articolo 4 del D.P.R. dispone che la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.


 

Articolo 1, comma 194
(Emittenza radiotelevisiva locale)

 

194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 194 autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 per il sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale.

 

Si ricorda che lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti sia radio che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo economico) al cap. 3121.

 

La disposizione giustifica il finanziamento con l’esigenza di compensare le riduzioni di spesa nel settore ammontanti a 80 milioni di euro nel 2014.

 

In proposito, si ricorda che l'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto misure di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale a decorrere dall'anno 2000, nella misura di 82 miliardi di lire annue (circa 42,3 milioni di euro annui), poi successivamente incrementate.

Il finanziamento è destinato alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998, vale a dire il finanziamento del piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323/1993, anche al fine di consentire l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998.

A decorrere dall'anno 2013, l'art. 7, comma 11 del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Successivamente, però. l'art. 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Infine, il comma 262 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale.

 

La quantificazione di una riduzione di risorse per il settore dell’emittenza radiotelevisiva locale appare pertanto riferirsi all’effetto cumulato nel triennio 2013-2015, e non a quello sul solo anno 2014, della riduzione disposta dal decreto-legge n. 95/2012. Tuttavia, anche accettando tale interpretazione, l’effetto netto di riduzione delle risorse, tenendo conto dei rifinanziamenti disposti dalle legge di stabilità 2013 e 2014, appare di 30 milioni di euro complessivi nel triennio 2013-2015.

 

Si segnala infine che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico di riparto dei contributi a sostegno all'emittenza televisiva locale per l'anno 2013, che sblocca il pagamento per un importo complessivo di 56.915.002,95 euro, ripartiti tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La ripartizione dei contributi tra le regioni è contenuta nella tabella allegata al Decreto.

 


 

Articolo 1, commi 195-198
(Utilizzo di emblemi, denominazione e stemmi della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.

196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonché le specifiche modalità attuative.

197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.


 

 

I commi 195-198 concedono alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalità istituzionali e l’immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).

Con l’introduzione di queste disposizioni, viene equiparata la normativa a quanto già stabilito per Carabinieri e Guardia di Finanza.

 

In particolare, il comma 195, dopo aver ribadito il diritto all’uso esclusivo da parte della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, autorizza la loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi.

Tale concessione in uso - da disporsi rispettivamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno - è ammessa attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione, oggetto dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, adottato con decreto legislativo n. 163 del 2006.

È inoltre prevista l’applicazione delle disposizioni degli articoli 124-126 del Codice della proprietà industriale, che prevedono che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applichino le misure correttive (tra cui l’inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà.

 

Il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, regola, all’articolo 124, la sorte delle “cose” realizzate per, o con, l’attività illecita (mezzi di produzione e prodotti). A tale proposito essa prevede delle sanzioni che hanno una funzione sia preventiva che risarcitoria. Queste misure previste in alternativa l’una all’altra sono:

§  la rimozione o la distruzione (art. 124 c.p.i.);

§  l’assegnazione in proprietà al titolare del diritto (art. 124 c.p.i.);

§  il sequestro a spese dell’autore della contraffazione fino all’estinzione del diritto (art. 124 c.p.i.);

§  l’aggiudicazione al titolare del diritto, dietro versamento di un prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fissato dal giudice (art. 124 c.p.i.).

Tali misure possono riferirsi, oltre che ai beni prodotti in violazione del diritto, ai mezzi di produzione specificamente adibiti a tale attività illecita. Non possono interessare, invece, i mezzi di produzione non specifici che, oltre ad essere adibiti alla produzione illecita, siano utilizzati per attività produttive lecite. È da ricordare che sempre ai sensi dell’art. 124 c.p.i. la rimozione o distruzione non può essere disposta quando le cose appartengano a chi, in buona fede, ne fa uso personale o domestico.

Ai sensi del successivo art. 125, il risarcimento del danno dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo contro degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

L’art. 126 c.p.i. stabilisce che l’autorità giudiziaria che ha accertato la contraffazione può ordinare, su domanda dell’attore, la pubblicazione, integralmente o in forma riassuntiva, della sentenza, o del suo dispositivo. La pubblicazione può essere fatta su uno o più giornali, periodici, o riviste specializzate, a spese del soccombente.

 

Contestualmente, la disposizione abroga le disposizioni relative all’uso del logo, degli stemmi, emblemi, denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che erano stati introdotti con l’art. 15-bis del decreto-legge n. 195/2009.

La disciplina introdotta dalle disposizioni della legge di stabilità, infatti, sostituisce quella fissata nel decreto n. 39.

 

L’art. 15-bis del D.L. n. 195/2009 detta alcune disposizioni relative all’uso del logo della protezione civile ed introdotto due nuovi commi (3-bis e 3-ter) ed estendeva tali disposizioni anche ai vigili del fuoco mediante novella dell’articolo 15 del citato D.L. n. 39/2009.

In particolare, il comma 2 di tale articolo precisa che non solo l’uso del logo della Protezione civile di cui al D.P.C.M. 11 ottobre 2002, ma anche l’uso degli stemmi, emblemi, denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Dipartimento della protezione civile sia esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

Il comma 3 introduce la facoltà, per il Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare l'uso temporaneo delle denominazioni, stemmi, emblemi ed i segni distintivi del Dipartimento della protezione civile anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali, in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento stesso.

Viene confermato il reato per l’utilizzo indebito del logo per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Con i commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter le disposizioni relative all’uso del logo, degli stemmi, emblemi, denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Dipartimento della protezione civile erano stati estesi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A differenza delle disposizioni previste per la protezione civile, per tale corpo era stato introdotto, oltre al reato di utilizzo indebito, anche il reato di indebita fabbricazione, vendita, esposizione, uso industriale o utilizzo per trarne profitto.

 

Il comma 196 demanda l’individuazione concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle procedure per la concessione degli emblemi araldici da parte del Presidente del Consiglio recate dal D.P.C.M. 28 gennaio 2011.

 

Il comma 197 vincola le risorse derivanti dall’applicazione delle norme, precisando che le somme derivanti dalla concessione temporanea – si legge nell’emendamento -, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica’ e al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”.

 

Si ricorda che l’articolo 300, comma 1, del Codice militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) reca previsione analoga a quelle qui prevista, circa il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi da parte delle Forze armate e, insieme, la concedibilità in uso a terzi.

 

Inoltre, il comma 198 prevede, per Polizia e Corpo dei vigili del fuoco, l’applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell’articolo 300 del Codice militare, che dispongono la punibilità con una multa da 1.000 a 5.000 euro per chi, senza che gli sia stato consentito l’uso, fabbrica, venda e utilizzi i segni distintivi (ad esclusione dei collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative).

 

 


 

Articolo 1, commi 199-201
(Fondi per il finanziamento di esigenze indifferibili)

 


199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


 

 

I commi in esame recano l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di appositi fondi destinati al finanziamento di esigenze indifferibili.

 

In particolare, il comma 199 prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il Fondo - istituito presso il MEF (cap. 3073) - è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, tra le finalità e negli importi indicati nell’Elenco 1 alla legge in esame, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Nello specifico, si tratta delle seguenti finalità:

§  interventi di carattere sociale, volti alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili, per 100 milioni a decorrere dal 2015;

§  concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Si ricorda che Fondi del tutto analoghi a quello qui in esame, destinati al finanziamento di esigenze indifferibili, da ripartirsi tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge di stabilità medesima, sono stati annualmente istituiti dalle scorse leggi di stabilità, da ultimo, quello per l’anno 2014, istituito dalla legge n. 147/2013 (art. 1, comma 302) con una dotazione di 24,3 milioni di euro per l’anno 2014. Tale fondo risultava iscritto sul medesimo cap. 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze del bilancio per il 2014.

 

Il comma 200 istituisce un ulteriore Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il Fondo – anch’esso istituito presso il MEF (cap. 3076) - è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di questo secondo Fondo, il comma 201 dispone una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 (legge n. 191/2014 e relativo D.M. Economia del 29 dicembre 2014 di ripartizione del bilancio in capitoli) il Fondo presenta una dotazione pari a 271,7 milioni per il 2015, a 415 milioni per il 2016 e a 314,4 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, commi 202 e 203
(Piano straordinario per la promozione del made in Italy
e l’attrazione degli investimenti in Italia)

 


202. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE --Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 202 si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Il comma 202 integra e modifica la disciplina del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti prevista all’articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, stanziando a tal fine risorse finanziarie destinate alla sua attuazione.

Il comma 203 contiene la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 202.

 

L’articolo 30 prevede che il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.

L'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Una convenzione tra ICE e Ministero dello sviluppo economico definirà gli obiettivi attribuiti all’Agenzia per favorire l’attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi, le risorse finanziarie ed il loro utilizzo.

Il Piano – finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia - prevede le seguenti azioni:

a)   iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare PMI;

b)   supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c)   valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)   sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)   realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f)    realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g)   sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

h)   realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i)    rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l)    sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

Come è desumibile dall’elenco sopra indicato, le lettere c), d), e) e f), recano azioni specifiche per l’agroalimentare, mentre le restanti lettere concernono azioni generali di supporto.

Quanto alle modalità di finanziamento del Piano in questione, l’articolo 30 del D.L. n. 133/2014, non ha stanziato risorse finanziare nuove, bensì ha disposto che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità, sia destinata anche agli interventi previsti dal Piano stesso in materia.

In proposito si ricorda che la legge di stabilità in esame, in tabella C, alla voce: “D.L. n. 98/2011, art. 14, comma 19, trasferimento di risorse destinate all’ICE nel Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese” reca uno stanziamento di 19,1 milioni per il 2015, di 18,3 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

 

Ai sensi del comma 202 in esame:

§  per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017;

§  alle Commissioni parlamentari competenti sono trasmessi, entro il 30 giugno 2015, un rapporto del MISE recante le linee guida relative al Piano e, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto annuale dell’ICE con il dettaglio dei settori di intervento, lo stato di avanzamento, le risorse impegnate e i risultati conseguiti;

§  è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinato alla realizzazione degli interventi del Piano nel settore agroalimentare indicati dall’articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del D.L. n. 133/2014.

 

Inoltre, parte delle risorse assegnate all’ICE è destinata:

§  all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, 2,5 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

§  ai consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno delle PMI nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

§  al MISE per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy, 1 milione di euro per il triennio 2015-2017.

 

Il comma 203 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni si provvede:

§  quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a) e b), del D.L. n. 66/2014 (cap. 7034/Mise);

Si segnala che a legge di bilancio 2015-2017, le risorse che risultano iscritte sul Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (Cap. 7034) sono pari a 34 milioni per il 2016 e 65 mln per il 2017, mentre il disegno di legge prevedeva risorse pari a 40 mln nel 2015, 84 mln per il 2016 e 105 mln per il 2017.

§  quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a), b) e d), D.L. n. 66/2014;

§  quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a) e b), del D.L. n. 66/2014 (cap. 2350/Mipaaf).

L'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato corrispondenti a residui andati in perenzione agli effetti contabili, al fine di consentire la cancellazione di quelli tra essi ormai non più esigibili dai terzi - per il venir meno dei presupposti dell'obbligazione giuridica sottostante - e la conseguente iscrizione delle corrispondenti somme quali nuovi stanziamenti in bilancio. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 49, si è provveduto alla costituzione, con le predette somme, di fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (lettere a) e b)) e per trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (lettera d)).

A disegno di legge di bilancio 2015-2017 sono stati dunque istituiti, per quanto concerne lo stato di previsione del Mipaaf, i seguenti capitoli:

§  Cap. 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 7851 Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali (ai sensi dell’articolo 49, lettera d) del D.L. n. 66/2014).

La legge di stabilità in esame ha utilizzato le risorse iscritte a BLV 2015-2017 sui cita fondi Mipaaf[113], a copertura di una serie di nuove misure in essa contenute, quali, in particolare, oltre a quella qui in esame, l’istituzione di un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

A legge di bilancio 2015-2017, le risorse che risultano iscritte sui predetti Fondi sono le seguenti:

§  capitolo 2350/Mipaaf reca uno stanziamento di 600.000 euro per il 2016;

§  capitolo 7850/Mipaaf reca uno stanziamento di 10 milioni per il 2015 e di 8,8 milioni per il 2016;

§  capitolo 7851/Mipaaf di 45 milioni per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 100 milioni per il 2017. La dotazione di tale Fondo per il 2015 è stata di recente azzerata dall’articolo 2, co. 2, lett. d) del D.L. n. 4/2015.

Si segnala infine che il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari è iscritto, a legge di bilancio 2015, con la dotazione sopra indicata (6 milioni per ciascun anno del biennio 2015-2016), sul capitolo 2302/Mipaaf.

Inoltre, a disegno di legge di bilancio 2015-2017 sono stati istituiti, per quanto concerne lo stato di previsione del MISE, i seguenti capitoli:

§  Cap.1751 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 1752 Fondo di parte corrente destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali (ai sensi dell’articolo 49, lettera d) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap.7034 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 7035 Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali (ai sensi dell’articolo 49, lettera d) del D.L. n. 66/2014).

A legge di bilancio 2015-2017, le risorse che risultano iscritte sul Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (Cap. 7034) sono pari a 34 milioni per il 2016 e 65 mln per il 2017.


 

Articolo 1, comma 204
(Riduzione Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti)

 

204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.

 

 

Il comma 204 riduce di 30 milioni di euro per l’anno 2015 le risorse del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dal 2016 il Fondo viene soppresso. La dotazione di tale fondo è stata fissata su base pluriennale attraverso il riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014.

L’articolo 49 del decreto-legge summenzionato ha previsto l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza, rispettivamente, nel conto del bilancio e nel conto del Patrimonio.

In esito a tale rilevazione, si è proceduto alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili, essendone venuti meno i presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante.

Le somme corrispondenti alle partite così individuate confluiscono, secondo specifiche modalità, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, nonché in un fondo presso il Ministero dell’economia, ai fini del loro utilizzo successivo.

Il meccanismo introdotto dall’articolo 49 è pertanto finalizzato, in sostanza, a consentire l’iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue[114].

Articolo 1, comma 205
(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

La norma prevede l'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il Fondo ISPE è istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Si segnala che numerose altre disposizioni del provvedimento in esame recano variazioni della dotazione del Fondo. Nel bilancio di previsione per gli anni 2015-2017, il Fondo presenta una dotazione pari a 271,7 milioni per il 2015, 415 milioni per il 2016 e 314,4 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, comma 206
(Convenzioni Corpo dei Vigili del fuoco
per la permuta di materiali o prestazioni)

 


206. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.


 

 

Il comma 206 autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti sia pubblici sia privati.

La possibilità di ricorrere alla permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

 

Si ricorda che analoga possibilità di ricorrere alla permuta di materiali e prestazioni è prevista per l'Amministrazione della difesa, già con la legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568, legge n. 266/2005) e poi con il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010, articoli 569-574).

 

Per ciò che concerne le disposizioni contabili vigenti, si richiama il Regio Decreto n. 827/1924[115], ed in particolare l’articolo 225, secondo il quale le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. La permuta pertanto si configura come una forma “alternativa” di entrata per l’amministrazione statale. Tale istituto ha comunque già ricevuto, in deroga alla normativa contabile vigenti testé citate, per taluni ambiti, disciplina dal legislatore[116].

Si ricorda infatti che già la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) aveva già previsto, al comma 568 dell’articolo 1, la possibilità per l’Amministrazione della difesa di stipulare convenzioni o contratti, con soggetti pubblici o aziende private, finalizzati alla permuta di materiali o allo scambio di prestazioni, che consentano di contenere le spese nei settori della ricerca, del potenziamento e ammodernamento e in quello della manutenzione e del supporto.

Il successivo comma 569 aveva legato l’effettiva operatività della norma all’emanazione di un decreto interministeriale, Difesa-Finanze, volto a definire concretamente le modalità e le condizioni per la stipula degli atti negoziali di permuta, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza e di economicità che informano l’intero ordinamento amministrativo. In attuazione delle norme sopra citate è stato adottato il Decreto 29 dicembre 2006[117].

Le norme contenute nella legge finanziaria 2006 sono state successivamente abrogate dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) e le convenzioni o contratti di permuta da parte dell’amministrazione della difesa trovano ora la loro disciplina primaria all’interno del sopra citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010), che agli articoli da 569 a 574 disciplina le permute.

In particolare, l’articolo 569 disciplina le condizioni per procedere a tali permute[118], l’articolo 570 disciplina le modalità per la stipula degli atti di permuta e l’esecuzione delle prestazioni, all’articolo 571 e 572 le modalità di determinazione del valore delle prestazioni e del prezzo, l’articolo 573 disciplina le autorità competenti in ordine all’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare e l’articolo 574 rinvia, per quanto compatibili alle disposizioni vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

La disposizione fa salvo quanto stabilito dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, in base al quale gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, finalizzata al sostegno delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico (co. 1). Nell’ambito di tali accordi si può prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito in deroga alle disposizioni vigenti in materia contabile e comunque nel rispetto della disciplina sul controllo, l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, di cui alla legge n. 185/1990, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l’accordo è soggetto ad una specifica autorizzazione del Ministero dell’interno, rilasciata d’intesa con il Ministero dell’economia e finanze (co. 2).

 

In quanto compatibili si applicano gli articoli da 569 a 574 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010), che disciplina le permute da parte dell’amministrazione della difesa.

Il comma 2 dispone inoltre che in caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati ai presidi di polizia.


 

Articolo 1, comma 207
(Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

 


207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;

b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;

c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;

d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;

e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».


 

 

Il comma 207 posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi e 728 milioni di euro, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures) qualora la revisione della spesa (ndr. spending review) non realizzi i risparmi previsti. Tali importi vengono ora azzerati per il 2015 e rideterminati, rispettivamente, in 3.272 per il 2016 e 6.272 a decorrere dal 2017.

 

Si rileva che l’ammontare complessivo degli effetti dei 282 regimi agevolativi (cd. tax expenditures) indicato nell’allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 della legge di bilancio 2015 (legge n. 191 del 2014, Stato di previsione delle entrate) è pari a.

§  161.147,2 milioni per il 2015 (+8.480,6 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  159.903,6 milioni per il 2016 (+7.946 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  161.073,2 milioni per il 2017.

 

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 23 agevolazioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014 pari a:

§  483,2 milioni per il 2015 (+242,3 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  671,6 milioni per il 2016 (+453,2 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  808,7 milioni per il 2017.

Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.

 

La ricognizione delle spese fiscali (tax expenditures)

Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A del bilancio di previsione per il 2015 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2014. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014.

Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 282 misure (-2), quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

 

In particolare, il comma 430 della legge di stabilità 2014 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2015, 7 miliardi di euro per l’anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate in misura ridotta) qualora - entro il 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

 

La norma in commento posticipa quindi dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del D.P.C.M. che dispone la riduzione delle tax expenditures qualora gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica non abbiano prodotto gli effetti previsti; è conseguentemente soppressa la previsione di maggiori entrate pari a 3 miliardi per il 2015 mentre per gli anni successivi essa è ridotta di 3,728 miliardi di euro l’anno (passando da 7 a 3,272 miliardi per il 2016 e da 10 a 6.272 miliardi di euro a decorrere dal 2017), come si evince dalla seguente Tabella:

 

 

comma 430

l. stabilità 2014

Comma 207

l. stabilità 2015

2015

3 miliardi

0

2016

7 miliardi

3,272 miliardi

A decorrere dal 2017

10 miliardi

6,272 miliardi

La soppressione delle altre norme sulle agevolazioni fiscali contenute nella legge di stabilità 2014

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2014 ha abrogato i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti ulteriori disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale. La relativa copertura è stata garantita attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

La delega fiscale sulle tax expenditures

Si ricorda, infine, che l’articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) dispone la redazione di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l’eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo è inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite ad un Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La clausola di salvaguardia su IVA e accise

Si segnala, infine, che i commi 718 e 719 della legge in commento introducono una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

Articolo 1, commi 208-212
(Erogazioni anticipazioni finanziarie per agricoltori e
disposizioni varie in materia agricola)

 


208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito all'ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo seguente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i limiti e i criteri per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».

210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».

211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 208, 209, 210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 208 consente l'erogazione di anticipazioni finanziare agli agricoltori da parte di ISMEA, a fronte della cessione da parte degli agricoltori stessi al medesimo Istituto, di crediti certificati inerenti taluni aiuti PAC (si tratta dei pagamenti diretti). Il comma consente la cessione dei medesimi crediti, in deroga al divieto di cessione previsto dalla disciplina vigente (articolo 2, terzo comma D.P.R. n. 727/1974).

Il comma 209 prevede che ISMEA possa concedere garanzie sui debiti contratti dalle imprese agricole, agroalimentari e della pesca mediante emissioni di titoli di debito.

Il comma 210 inserisce l'anagrafe delle aziende agricole tra le banche dati di interesse nazionale previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Il comma 211 integra la disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito dall'art. 1-ter del D.L. n. 91/2014, prevedendo che per la selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

I comma 212 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle misure di cui ai commi precedenti.

 

In particolare, il comma 208 dispone che il divieto di cessione dei crediti - previsto dall’articolo 2, terzo comma del D.P.R. n. 727/1974- non si applica ai crediti degli agricoltori - certificati dai competenti organismi pagatori - relativi ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune (i pagamenti diretti di cui all’allegato 1 del Regolamento UE 1307/2013) ceduti all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) inerenti le operazioni di anticipazione finanziaria condotte dal medesimo Istituto.

In sostanza, il comma consente che i crediti relativi alle somme riconosciute agli agricoltori a titolo di pagamenti diretti PAC, certificati dai competenti organismi pagatori, possano essere ceduti all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l’erogazione di anticipazioni finanziarie dei crediti stessi da parte del medesimo Istituto.

Si tratta dunque di una cessione del credito sottostante il “diritto all’aiuto” relativo alle sole operazioni di anticipazione realizzate da ISMEA ai sensi dell’articolo 4, comma 45, lettera c) della legge n. 350/2003.

Il divieto di cessione del credito permarrebbe comunque in capo ad ISMEA, la quale non potrebbe a sua volta cederlo.

 

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è uno dei quattro “regolamenti cardine” della PAC 2014-2020 e contiene norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune[119].

Il Regolamento n. 1307/2013, che abroga il precedente regime di sostegno contenuto nel regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, definisce le norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I (i cd. "pagamenti diretti").

La normativa europea regola il "diritto all'aiuto" dell'agricoltore e le relative modalità di trasferimento, elencandone tassativamente le casistiche (articolo 24 e 34 del medesimo Regolamento UE 1307).

Il terzo comma dell’articolo 2 del D.P.R. n. 727/1974 – adottato in costanza delle precedenti programmazioni PAC e tutt’ora vigente - stabilisce il divieto di cessione per atto tra vivi dei crediti inerenti le provvidenze finanziarie la cui erogazione è affidata agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa europea in materia di politica agricola comune[120]. Ciò al fine di non consentire un aggiramento delle norme europee che indicano i beneficiari, i criteri di condizionalità per la fruizione degli aiuti diretti PAC e le condizioni per il trasferimento del diritto all’aiuto.

Si consideri che il divieto di cessione dei crediti inerenti i contributi PAC è stato già derogato dal legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 8, commi 11 e 12 del D.L. n. 70/2011 che però opera, come peraltro la misura in esame, senza mutare il beneficiario del diritto all’aiuto, ma per consentire al medesimo beneficiario, nei suoi rapporti con gli istituti finanziari, la realizzazione di uno sconto di credito a valere sulle somme ad esso dovute a titolo di PAC.

L’articolo 8, commi 11 e 12, al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori consente infatti la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l’operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati.

Peraltro, si ricorda, che ai sensi dell’articolo 4, comma 45, lettera c), ISMEA è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e, tra l’altro, ad effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti degli organismi pagatori delle somme PAC.

 

 

Il comma in esame dispone che l’imprenditore agricolo deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica di accesso ai regimi di sostegno presentata annualmente ai sensi della normativa europea in materia (articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013)[121].

Tale possibilità sarebbe peraltro già operativa in Francia, avendo gli agricoltori francesi la possibilità di usufruire di anticipi sugli aiuti comunitari già 30 giorni dopo la presentazione della domanda Unica (15 maggio) a differenza degli agricoltori italiani che possono avere anticipi solo dal mese di dicembre e a carico del bilancio statale con saldi nel giugno dell’anno successivo.

 

Alle operazioni di cessione si applica l’Istituto della compensazione dei contributi previdenziali scaduti dovuti dall’impresa con gli aiuti comunitari dovuti alla medesima impresa (comma 16, secondo periodo dell’articolo 01 del D.L. n. 2/2006).

La compensazione è effettuata avuto riguardo alla data di cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate in un decreto, di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

In questo modo sono esclusi dalla cessione crediti a compensazione dei debiti INPS e degli eventuali debiti derivanti da DURC negativo, che al momento del materiale pagamento di aiuto da parte dell’ Organismo pagatore verranno traferiti ad INPS.

Il predetto decreto ministeriale, definisce le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina contabile sulle cessioni relative a somme dovute dallo Stato (articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440[122]).

Relativamente alla compensazione, il comma 16 dell’articolo 01, del D.L. n. 2/2006 prevede che, per le imprese agricole, l’obbligo di presentazione del DURC quale condizione per l’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie (articolo 10, comma 7, del D.L. n. 2013/2005 e articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005), si applica limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione[123].

Alle cessioni dei crediti non si applica l'articolo 1264 del codice civile, secondo il quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Alle cessioni dei crediti si applicano:

§  gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa.

Ai sensi di tali norme, qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a)   agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b)   al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c)   al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo talune eccezioni (disposte dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge n. 52).

È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto all’azione revocatoria fallimentare di cui all'articolo 67 del R.D. n. 267/1942 a meno che il curatore provi che il cedente conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia di solvenza.

§  le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti l’imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

Il comma 209 prevede che ISMEA può concedere - ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004 - garanzia anche a fronte di titoli di debito emessi da imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Nello specifico possono essere oggetto di garanzia da parte di ISMEA i titoli del debito emessi dalle predette imprese:

§  in conformità alle norme del codice civile sui limiti all’emissione di obbligazioni da parte di società (articolo 2412 cc.[124]) e alle norme sulle cambiali finanziarie emesse dalle società (articolo 32 del D.L. n. 83/2012[125]);

§  acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

Il comma prevede che ISMEA, per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità di sostegno finanziario delle imprese agricole previste nel D.Lgs. n. 102/2004, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico (di cui al D.P.R. n. 503/1999, articolo 1, comma 1 e articolo 9).

Il comma in sostanza assimila, ai fini della concessione di garanzie finanziarie da parte di ISMEA, i titoli del debito emessi dalle imprese agricole agroalimentari e della pesca ai finanziamenti bancari contratti dalle predette imprese, i quali, ai sensi della disciplina vigente, contenuta nell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, già possono essere oggetto di garanzia da parte del medesimo Istituto.

A tal fine il comma 143-ter interviene aggiungendo un nuovo comma 2-bis nel citato articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004.

Tale equiparazione sarebbe finalizzata a favorire la crescita del canale del credito non bancario che in Italia rappresenta meno di un terzo della modalità di indebitamento delle imprese (in altri paesi europei raggiunge oltre i due terzi). Inoltre, l'accesso diretto al mercato dei capitali, senza intermediazione della banca, dovrebbe costituire uno degli elementi per il superamento della stretta creditizia più volte lamentata dagli operatori del settore.

Le disposizioni in esame, essendo relative alle garanzie concesse da ISMEA, ente posto fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche, non comportano, secondo la relazione tecnica dell’emendamento che nel corso dell’esame parlamentare ha inserito la misura, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Ismea rilascia, dunque, forme diverse di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e alimentari. A tal fine, è stata istituita la Società gestione fondi per l'agroalimentare - società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA. SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad Ismea.

La garanzia diretta SGFA è disciplinata da ultimo dal D.M. 22 marzo 2011 del Mipaaf, adottato di concerto con il MEF. L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole e si distingue in quattro differenti tipologie: fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio. Ai sensi del D.M. 22 marzo 2011, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate dal D.M., non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese. Inoltre, La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

La garanzia sussidiaria è stata disciplinata con il D.M. 14 febbraio 2006 ed è automaticamente rilasciata dalla SGFA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 385/1993 che sorgano nelle particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia sussidiaria è liquidata dalla SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria

Il comma 210 inserisce l'anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) tra le banche dati di interesse nazionale indicate nel Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). A tal fine, viene inserita una nuova lettera f-ter) nel comma 3-bis dell’articolo 60 del Codice.

In questo modo, l'AnAGRI diviene un obiettivo e.gov dell'Agenda Digitale come infrastruttura centrale facendosi carico, dal 2015, dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi tra loro parzialmente scollegati e consentendo, attraverso un'immediata disponibilità in forma organizzata dei dati disponibili (dati amministrativi, territoriali, economici, previdenziali).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999, l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita - ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 173/1998 - all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale[126].

Ai sensi dell’articolo 60 commi 1-3 del Codice dell’amministrazione digitale, è base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle PP.AA., anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

Le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale.

Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata stato città autonomie locali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica.

In particolare, il comma 3-bis dell’articolo 60, in sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto D.P.C.M., individua le seguenti basi dati di interesse nazionale:

a)  repertorio nazionale dei dati territoriali;

b)  anagrafe nazionale della popolazione residente;

c)  banca dati nazionale dei contratti pubblici;

d)  casellario giudiziale;

e)  registro delle imprese;

f)   gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo;

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

Il comma 211 integra la disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'articolo 1-ter del D.L. n. 91/2014 in attuazione della norme europee sulla gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (Regolamento UE 1306/2013).

 

L’articolo 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza aziendale sulla conduzione del terreno e dell'azienda per i beneficiari dei contributi PAC (cd. "sistema di consulenza aziendale").

Il sistema è finalizzato in sostanza ad aiutare i predetti beneficiari al rispetto degli obblighi previsti all’interno del sistema di condizionalità agli aiuti dal medesimo Reg. 1306/2013. Il meccanismo della condizionalità comporta, infatti, una serie di oneri di buona conduzione del terreno, nonché oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni.

Il sistema di consulenza è dunque funzionale rispetto all’osservanza di tali obblighi e deve essere gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

Ai sensi del par. 2 dell’articolo 12, il sistema di consulenza contempla come minimo:

a)  gli obblighi a livello di azienda di gestione obbligatori di mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (titolo VI, capo I e allegato II).

b)  le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e per il mantenimento della superficie agricola stabilite ai fini dei pagamenti diretti nell’ambito PAC dal Reg. UE n. 1307/2013 (Titolo III, capo 3) e articolo 4, par. 1, lett. c));

c)  le misure previste dai programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera, all'innovazione e l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità;

d)  i requisiti richiesti dagli Stati membri per i beneficiari per attuare le misure di base in materia di protezione delle acque (articolo 11, par. 3, Dir.2000/60/CE);

e)  i requisiti richiesti dagli Stati membri per i beneficiari per il corretto uso dei prodotti fitosanitari (di cui all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009), in particolare sull'obbligo di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi (articolo 14, Dir. 2009/128/CE)[127].

 

L’articolo 1-ter del D.L. n. n. 91/2014 ha dunque istituito il sistema di consulenza aziendale, stabilendo che esso debba contemplare almeno gli ambiti operativi sopra indicati e commentati e gli aspetti concernenti la competitività dell’azienda agricola, zootecnica e forestale, incluso il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche (comma 2).

Ha inoltre previsto che l’attività di consulenza deve essere chiaramente separata dall’attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura e che i consulenti devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento (commi 3 e 4). Ha rimesso ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza delle funzioni di consulenza e controllo e le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale, nonché l’istituzione, presso il MIPAAF, del Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull’efficacia ed efficienza dell’attività di consulenza svolta (comma 5). Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ha assegnato il compito di selezionare gli organismi di consulenza aziendale (comma 6).

In particolare, il comma prevede che per la selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), norma quest’ultima che esclude gli accordi quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

 

Si tratta di una deroga che mantiene comunque la disciplina nazionale in linea con quella dell’UE, dato che la citata esclusione non è contemplata dall’art. 32 della direttiva 2004/18 al cui recepimento sono dedicate le norme contenute nell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici.

 

A livello nazionale, nel recepire l'articolo 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18 sui contratti quadro, il legislatore ha escluso che essi possano essere stipulati per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale, mentre questa limitazione non esiste a livello europeo, come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE, all’articolo 33[128].

Il sistema di consulenza aziendale assicura l'accesso ad un servizio[129], rivolto ad una pluralità di beneficiari: sono infatti 1.630.420 le aziende agricole e zootecniche italiane che si potranno rivolgere a selezionati organismi pubblici o privati, al fine di ricevere una adeguata consulenza sui sopra illustrati ambiti minimi.

Dal momento che la selezione degli organismi di consulenza, da parte delle Regioni e delle Province autonome, deve avvenire nel rispetto delle procedure della normativa europea sugli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento UE n. 1305/2013[130], il legislatore ritiene necessario consentire il ricorso allo strumento dell'Accordo quadro (previsto dall'articolo 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18 e recepito dall'articolo 59 del Codice degli appalti).

A livello nazionale, nel recepire l'articolo 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18 sui contratti quadro, il legislatore ha escluso che essi possano essere stipulati per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale, mentre questa limitazione non esiste a livello europeo, come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE, all’articolo 33[131].

Il comma 212 reca la clausola di salvaguardia finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi disponendo che dall'attuazione delle disposizioni testé citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 213
(Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

 


213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale e minorile» sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con i predetti accordi» sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».


 

 

Il comma 213 modifica la norma della legge di stabilità 2014 che disciplina il trasferimento di funzioni statali alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modifiche sono volte a posticipare di un anno il termine per la definizione delle intese tra Stato e ciascun ente per la definizione delle modalità e degli oneri del trasferimento; estendere l'ambito delle funzioni da trasferire concernenti gli uffici giudiziari – già previsto per la magistratura ordinaria - agli uffici della magistratura tributaria e amministrativa; inserire anche le norme di attuazione, oltre le intese, quale sede per l'individuazione degli standard minimi di servizio e di attività da garantire nel territorio regionale.

 

La norma oggetto della modifica è costituita dall'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità 2014, dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

 

Per tutti e tre gli enti, le funzioni da trasferire riguardano le agenzie fiscali dello Stato e le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura.

 

La norma della legge di stabilità 2014 prevede inoltre il trasferimento alla Regione Valle d’Aosta delle funzioni relative ai servizi ferroviari di interesse locale (sulla materia è intervenuto successivamente l'articolo 17, comma 2 del D.L. n. 16/2014) ed il trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio (in relazione al quale è intervenuto l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014).

 

 

Le modifiche apportate dalla norma in esame sono le seguenti:

§  il termine fissato per la definizione dell'intesa, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, è posticipato al 30 giugno 2015;

§  è esteso l'ambito delle funzioni concernenti gli uffici giudiziari dalla sola magistratura ordinaria ('giustizia civile, penale e minorile') anche alla magistratura tributaria e amministrativa;

§  viene aggiunto il riferimento alle norme di attuazione - e non solo alle intese – come sede per la individuazione degli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri.

 

Rimangono immutate le disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni inerenti le Agenzie fiscali, che prevedono il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Rimane immutata altresì l'esclusione del trasferimento e della delega delle funzioni delle Agenzie fiscali sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario, sia con riferimento a:

§  le disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

§  i contribuenti di grandi dimensioni;

§  le attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

§  le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe tributaria.


 

Articolo 1, commi 214-217
(Quote latte)

 


214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti.

215. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 214 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

216. Le operazioni di cui al comma 214 sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011.

217. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Il comma 214 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

La finalità indicata nella norma è quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero caseario anche in ragione del superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino.

I criteri e le modalità di accesso ai contributi saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente Stato regioni.

 

Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea e quelli che hanno aderito al programma di rateizzazione, ma non hanno adempiuto nei tempi ai previsti pagamenti.

 

Gli interventi saranno rivolti a migliorare la longevità e le condizioni di benessere degli animali; a rafforzare ogni aspetto legato alla sicurezza alimentare; nonché alla riduzione del trattamento degli antibiotici.

Il “Piano straordinario per il latte” si incentrerà inoltre su 5 azioni principali quali: il miglioramento della qualità del latte; l’attivazione di una campagna di educazione alimentare per incentivare il consumo di latte fresco; la promozione sui mercato internazionali dei grandi formaggi italiani; la richiesta alla Commissione europea di consentire, in attuazione del regolamento sull’etichettatura, l’indicazione del luogo di trasformazione e di mungitura del latte commercializzato.

Con la riforma della PAC e l’approvazione del regolamento n.1308/2013 sono state dettate specifiche disposizioni per il settore lattiero-caseario.

Infatti, in vista della cessazione del regime delle quote, sono state introdotte alcune misure volte a rafforzare il potere contrattuale degli allevatori limitando così le oscillazioni dei prezzi del latte.

In particolare l’art. 148 ha dato la possibilità agli Stati membri di prevedere l’obbligatorietà del contratto scritto in riferimento alla consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore.

Il contratto e/o l'offerta di contratto è stipulato/a prima della consegna, per iscritto e comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

§  il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

§  il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

§  la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

§  le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

§  le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

§  le norme applicabili in caso di forza maggiore.

Lo Stato membro che decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi (termine scelto ed adottato dall’Italia) e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

Si prevede, poi, (art.149) che un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore.

Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo purché, tra le altre condizioni previste, il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

Viene, inoltre, previsto che su richiesta di un'organizzazione di produttori, un'organizzazione interprofessionale o un gruppo di operatori, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta

A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese (art. 151).

 

Il comma 215 dispone che il contributo sarà erogato in modo da rispettare i limiti del contributo de minimis stabilito dalla normativa europea, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l’importo di 15.000, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.

 

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo si richiama il Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un’alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a)   pesca e acquacoltura;

b)   produzione primaria dei prodotti agricoli;

c)   trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)   aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e)   aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

 

Ai sensi del comma 216, gli interventi ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie concesse da ISMEA.

Per quanto concerne la ricostruzione normativa concernente le competenze di ISMEA e le garanzie finanziarie che, da parte dello stesso Istituto, possono essere concesse ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 208-2012.

In particolare, il comma 209, estende ulteriormente l’ambito di operatività delle garanzie finanziarie ISMEA attivabili, assimilando i titoli del debito emessi dalle imprese agricole agroalimentari e della pesca ai finanziamenti bancari contratti dalle predette imprese, i quali, ai sensi della disciplina contenuta nell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, già possono essere oggetto di garanzia da parte del medesimo Istituto.

In questa sede si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 22 marzo 2011, le operazioni di garanzia (diretta) sono attivabili da parte di ISMEA per finanziamenti a favore delle imprese agricole per:

§  la realizzazione di opere di miglioramento fondiario,

§  interventi per la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;

§  la costruzione e l’acquisizione di beni immobili per lo svolgimento di attività agricole e connesse;

§   l’acquisto di nuove macchine sempre per lo svolgimento dell’attività agricola;

§  la ristrutturazione del debito;

§  l’acquisto di beni e servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa;

§  la ricostituzione di liquidità dell’impresa.

 

Il comma 217 dispone che alla copertura di quota parte degli oneri recati dai commi da 214 a 217 si provvede – quanto a 5 milioni per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - mediante l’utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in esito all’attività di accertamento straordinario volta all'eliminazione dei residui passivi dal bilancio dello Stato operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 66/2014, e destinato a trasferimenti alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (articolo 49, comma 2, lett. d), D.L. n. 66/2014).

L'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato corrispondenti a residui andati in perenzione agli effetti contabili, al fine di consentire la cancellazione di quelli tra essi ormai non più esigibili dai terzi - per il venir meno dei presupposti dell'obbligazione giuridica sottostante - e la conseguente iscrizione delle corrispondenti somme quali nuovi stanziamenti in bilancio. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 49, si è provveduto alla costituzione, con le predette somme, di fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (lettere a) e b)) e per trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (lettera d)).

A disegno di legge di bilancio 2015-2017 sono stati dunque istituiti, per quanto concerne lo stato di previsione del Mipaaf, i seguenti capitoli :

§  Cap. 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (ai sensi dell’articolo 49, lettere a) e b) del D.L. n. 66/2014);

§  Cap. 7851 Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali (ai sensi dell’articolo 49, lettera d) del D.L. n. 66/2014).

 

La legge di stabilità in esame ha utilizzato le risorse iscritte a BLV 2015-2017 sui predetti fondi[132], a copertura di una serie di misure in essa contenute, quali, in particolare, oltre a quella qui in esame, la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti e, specificamente, l’istituzione, ai commi 202 e 203, di un Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

A legge di bilancio 2015-2017, le risorse che risultano iscritte sui predetti Fondi sono le seguenti:

§  capitolo 2350 reca uno stanziamento di 600.000 euro per il 2016;

§  capitolo 7850 reca uno stanziamento di 10 milioni per il 2015 e di 8,8 milioni per il 2016

§  capitolo 7851 di 45 milioni per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 100 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, comma 218
(Riduzione trasferimenti alle imprese)

 

218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

 

 

Il comma 218 dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l’anno 2015, 94,6 milioni di euro per l’anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

 

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall’anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio:

(migliaia di euro)

 

 

BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE

RIDUZIONI


 

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

MEF
1900

Legge n. 311/2004 art. 1, co. 361
Fondo rotativo investimenti imprese - quota interessi stato su plafond Cassa depositi e prestiti

150.000

150.000

150.000

-50.000

-25.000

0

MEF
7284

Legge n. 448/2001 art. 52, co. 21
Fondo concessione agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie

704

742

816

-704

-742

-816

MEF
7750

D.L. n. 138/2002 art. 4, co. 1
Contributo all'istituto per il credito sportivo

1.200

1.200

1.200

-1.200

-1.200

-1.200

MISE
2501

Legge n. 549/1995 art. 1, co. 43
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

13.819

14.360

14.318

-2.040

-2.040

-2.040

MISE
7350

D.L. n. 66/2014 art. 22-bis, co. 1
Zone franche urbane

75.000

100.000

0

0

-50.000

0

LAVORO
2232

Legge n. 147/ 2013, art. 1, co. 2
Stabilizzazione
dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center

7.286

7.511

0

-2.000

-2.000

0

LAVORO
5062

D.Lgs. n. 198/2006, art. 44
Finanziamento progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

151

88

97

-151

-88

-97

MIT
1962

Legge n. 388/2000, art. 145, co. 40
Spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione

97

100

100

-97

-100

-100

MIT
7604

Legge n. 147/2013, art. 1, co. 38
Contributi a imprese di costruzione navale per progetti innovativi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06

4.639

4.694

4.680

-4.639

-4.694

-4.680

MIPAAF
1477

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese a favore di associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale

2.851

2.892

3.225

-1.000

-1.000

-1.000

MIPAAF
1974

D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5
Contributi a organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola

191

193

193

-191

-193

-193

MIPAAF
1482

D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bi
Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca

550

558

556

-550

-558

556

MIPAAF
1500
2090
2285
2087

Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34
Contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria

6.461

6.240

6.222

-2.063

-2.049

-2.047

MIPAAF
7080
7094

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese per svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari

2.621

2.529

2.522

-1.915

-1.733

-1.727

MIPAAF
7715

Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1
Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico

1.303

1.256

1.252

-989

-945

-941

MIBACT
8610
8770

Legge 662/1996, a. 3, co. 83
Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus s.p.a."

4.000

3.804

3.804

-1.000

-2.296

-2.296

Politiche in favore degli investimenti

Per quanto riguarda le politiche in favore degli investimenti, è ridotto lo stanziamento per i contributi in conto interessi che lo Stato corrisponde alla Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

La riduzione degli stanziamenti di cui alla disposizione in commento riguarda specificamente il rimborso effettuato dallo Stato a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.p.A. e il tasso del finanziamento agevolato sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (L.311/2004), come successivamente modificato dall’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 35/2005, ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Con Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo.

La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro.

Le successive variazioni alla dotazione – dispone il comma 354 - sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

Si ricorda infatti che ai sensi del comma 358, il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.p.A. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (comma 360), sono posti, in favore della stessa Cassa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

 

A fronte di uno stanziamento di 150 milioni annui, la riduzione è pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 25 milioni per il 2016.

Il comma 361 della citata legge finanziaria per il 2005 autorizza la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per il rimborso statale a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di interesse agevolato concesso a valere sulle somme erogate a titolo di finanziamento da CDP S.p.A. e un tasso di mercato stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 357, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A.

Politiche in favore dello sviluppo economico in aree svantaggiate

Per quanto riguarda le politiche in favore dello sviluppo economico in aree svantaggiate, le riduzioni riguardano le risorse destinate a favore delle zone franche urbane che vengono ridotte di 50 milioni di euro nel 2016 a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro. Al riguardo si segnala che la Tabella E contestualmente dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006 ha istituito le Zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000. All’interno di queste aree si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Tali agevolazioni consistono in esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014 ha autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall’articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell’ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011.

 

Viene soppresso il contributo all’Istituto per il credito sportivo (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per 1,2 milioni).

 

Inoltre vengono ridotti gli stanziamenti ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2015.

 

Si tratta dei contributi a sostegno del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, più in particolare al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del cap. 2501/MISE è pari a 13,8 milioni: su tali risorse la tabella C ne prevede già una riduzione di circa 7 milioni, con conseguente determinazione dello stanziamento in 6,8 milioni; per effetto del taglio disposto dalla presente tabella le disponibilità in bilancio per il 2015 verrebbero a definirsi in 4,8 milioni.

Politiche sociali e del lavoro

Per quanto riguarda le politiche sociali e del lavoro, le riduzioni vanno ad incidere sulla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center (per un importo pari a 2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016); inoltre viene ridotto lo stanziamento previsto per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna (150,8 migliaia di euro per il 2015, 87,8 migliaia di euro per il 2016 e 97,4 migliaia di euro a decorrere dal 2017).

 

L’articolo 1, comma 22, della L. 147/2013 ha disposto la concessione di uno specifico beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei call center, a condizione che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L’incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. In ogni caso, il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L’articolo 44 del D.Lgs. n. 198/2006 ha stabilito la facoltà, per i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, di richiedere l’ammissione (al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base a specifici programmi-obiettivo (nei quali sono indicate le tipologie di progetti di azioni positive, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione).

Politiche nel settore dei trasporti

Nel settore dei trasporti vengono ridotti:

§  gli stanziamenti per i progetti di studio e ricerca per la nautica da diporto (circa 100.000 euro a partire dal 2015);

L'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha istituito un fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. In particolare, le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni di ciascun anno, sono destinate a misure per incentivazione dell'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.

L'autorizzazione di spesa iniziale prevedeva uno stanziamento di 1,5 miliardi per il 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002. In base alla relazione tecnica l'attuale disponibilità di bilancio a legislazione vigente è di 98.800 euro per il 2014, 97.100 euro per il 2015 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La riduzione proposta dal disegno di legge di stabilità è di 97.100 euro per il 2015, e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (per il 2016 e il 2017 lo stanziamento viene quindi azzerato).

§  gli stanziamenti per i progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale (circa 4,5 milioni di euro a partire dal 2015).

L'art. 1, comma 38, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dall'allegato, non reca un punto D, come invece indicato. Dalla descrizione dell'autorizzazione di spesa contenuta nella relazione tecnica si deduce che deve trattarsi dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 38, che prevede contributi ventennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013. La relazione tecnica precisa che la relativa dotazione di bilancio ammonta a 4.725.800 euro per il 2014, a 4.639,2 milioni di euro per il 2015, a 4.694,2 milioni di euro per il 2016 e a 4.680,5 milioni di euro per il 2017. La dotazione di bilancio è completamente azzerata dall'allegato 5 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Si ricorda che anche il secondo periodo del comma 38, che interviene in materia affine, prevedendo il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, è soppresso dall'articolo 30, comma 1, del disegno di legge di stabilità (al riguardo cfr. la relativa scheda).

Politiche agricole

Per quanto riguarda le politiche agricole l’entità delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Mipaaf rappresenta il 9,8 percento, il 6,9 percento e il 30,5 percento del totale delle riduzioni apportate, nell’anno 2015, 2016 e 2017 e ss., dall’allegato 5 in esame.

Le tipologie di trasferimenti alle imprese oggetto di riduzione sono sia di parte corrente, sia di parte capitale. L’entità delle riduzioni risulta pressoché equamente distribuita tra parte corrente (-3,8 milioni di euro complessivi sia per il 2015 sia per il 2016 e -2,7 milioni per il 2017 e ss.) e parte capitale (-2,9 milioni di euro per il 2015, e -2,7 milioni per il 2016 e ss.).

Infine, si osservi che le riduzioni, in alcuni casi, comportano un pressoché totale azzeramento degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente 2015-2017. Tale è il caso:

§  della decurtazione di 550 mila euro per il 2015, di 558 mila euro per il 2016 e di 556 mila euro per il 2017 e ss. dell’autorizzazione di spesa a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bis - cap. 1482/Mipaaf);

§  della riduzione di 191 mila euro per il 2015 e di 193 milioni per il 2016 e ss. dei contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5 - cap.1974/Mipaaf).

 

Si segnala che il settore principalmente interessato dalle riduzioni è il settore ittico. Più in particolare, oltre alla predetta riduzione:

§  viene ridotto di 1 milione di euro lo stanziamento annuo a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la formazione, informazione e qualificazione professionale nel settore della pesca di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991 (cap. 1477/Mipaaf);

Si osserva al riguardo che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991, relativa all’attuazione del piano nazionale della pesca marittima è annualmente finanziata in Tabella C: la voce di tabella C relativa a tale autorizzazione richiama in particolare sia il capitolo 1477 qui in esame sia gli ulteriori capp. 1173, 1413, 1414, 1418, 1488.

Il disegno di legge di stabilità 2015 reca uno stanziamento complessivo per tale autorizzazione di spesa pari a 3,7 milioni di euro per il 2015, a 3,8 milioni per il 2016 e a 4,1 milioni per il 2017[133].

§  viene ridotto di circa 2 milioni di euro per il 2015 e di 1,7 milioni per il 2016 e ss. lo stanziamento per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e iniziative di sviluppo dell'associazionismo nel settore ittico, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari di cui alla già citata legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1.

Secondo la relazione tecnica, gli stanziamenti relativi alla predetta autorizzazione legislativa di spesa sono iscritti sui seguenti capitoli: cap. 7080, piani di gestione 2, 3 e 5 e cap. 7094, piano di gestione 1 e presentano a legislazione vigente una dotazione di 2,6 milioni per il 2015, a 2,5 milioni sia per il 2016 sia per il 2017.

Ciò appare un refuso, in quanto, da un’interrogazione effettuata presso la RGS dei piani di gestione coinvolti relativi ai capp. 7080 e 7094, i predetti stanziamenti a legislazione vigente presentano un importo superiore rispetto a quanto indicato in RT e pari per l’anno 2015 a circa 3,2 milioni di euro, per l’anno 2016 a circa 3,1 milioni e per l’anno 2017 a 3,1 milioni di euro.

Inoltre, le riduzioni incidono:

§  sui contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini studi e ricerche riguardanti l’agricoltura, l’agroartigianato e l’agroindustria (Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34, iscritti su vari capp. Mipaaf), per circa 2 milioni di euro per il 2015 e ss.

§  sui contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame (legge n. 423/1998, art. 3, co. 1, cap. 7715/Mipaaf) per 989 mila euro nel 2015, 945 mila nel 2016 e 941 mila per il 2017 e seguenti.

Politiche in materia di attività culturali

Infine per le politiche in materia di attività culturali viene ridotto il finanziamento alla società ARCUS S.p.A. per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2015 e circa 2,3 milioni di euro a partire dal 2016.

Per il Mibact, la riduzione riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto - da individuare entro il 30 giugno di ogni anno con decreto MEF-Mibact - riservata in favore dello stesso Ministero per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, si prevede una riduzione di 1 milione di euro per il 2014, e di 2,3 milioni di euro dal 2016 che, in base ai dati presenti nella relazione tecnica, riguarderanno il cap. 8610 e il cap. 8770, concernenti interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo “ARCUS SPA”. Per entrambi i casi si fa riferimento al piano di gestione 2.

Nel ddl di bilancio a legislazione vigente – nel quale non sono evidenti i piani di gestione riferiti ai due capitoli - il cap. 8610 presenta uno stanziamento di € 500.000 per il 2015 e di € 1.795.917 nel 2016 e 2017. Il cap. 8770 presenta uno stanziamento di € 3.500.000 nel 2015 e di € 2.007.923 nel 2016 e 2017.

 


 

Articolo 1, comma 219
(Trasferimento ad ENAV degli oneri di navigazione aerea)

 

219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».

 

 

Il comma 219 pone a carico delle risorse riscosse dall’ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta[134] svolti a favore del traffico aereo civile una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell’economia per i contratti di servizio con ENAV. In base alla relazione tecnica la disposizione determina minori oneri per lo Stato pari a 16,357 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

Viene infatti modificato l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 77/1989[135] che appunto, nel testo vigente, prevede che ad alcuni oneri posti a carico dello Stato ai sensi del precedente comma 8 si faccia fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a..

 

Gli oneri in questione sono quelli relativi a:

§  il mancato gettito delle tasse aeroportuali per gli aeromobili che ne sono esenti;

§  il mancato gettito derivante dalla facoltà di ridurre fino al 50 per cento la tassa di terminale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 (facoltà abrogata dall’art. 4, comma 41, lettera b) della legge n. 183/2011, legge di stabilità 2013);

§  la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

 

La disposizione del decreto-legge n. 77/1989, come modificata dall’articolo 4, comma 41, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), prevede anche che gli stanziamenti in questione non possano essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.

La disposizione precisa che tali oneri saranno ora posti a carico delle risorse relative alle tariffe di rotta che ENAV, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, riceve direttamente da Eurocontrol, il sistema comune di calcolo delle tariffe di rotta, stabilito dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, cui l’Italia ha aderito con la legge n. 575/1995.

 

Si ricorda che l’attività svolta dall’ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori. Il contratto di programma 2007-2009 è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari: la IX Commissione della Camera dei deputati ha reso parere favorevole nella seduta del 21 dicembre 2011. Il contratto di servizio, in base all’art. 9 della legge n. 665/1996, ha durata almeno triennale e regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza. Sullo schema di contratto di servizio non è previsto il parere parlamentare. L’ultimo contratto di servizio stipulato è quello relativo al periodo 2007-2009.

Il CIPE nella seduta del 1° agosto 2014 ha espresso parere favorevole sui Contratti di Programma e di Servizio tra ENAV e Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze e della difesa per gli anni 2010-2012 e 2013-2015.

 

Si ricorda inoltre che nella riunione del 16 maggio 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il D.P.C.M. che determina i criteri per la privatizzazione e le modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV s.p.a., fino al 49%. Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale; esso prevede comunque la cessione di una quota che assicuri il mantenimento in capo allo Stato di una quota di controllo assoluto (51%). Per assicurare la massima flessibilità al Ministero dell'Economia e delle finanze nel processo di vendita, lo schema di decreto prevede che l'operazione potrà essere effettuata anche in più fasi, ricorrendo, anche congiuntamente, a un'offerta pubblica di vendita (rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di Enav e delle sue controllate, e/o a investitori italiani e istituzioni), e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive e comunque assicurando che non insorgano situazioni di conflitti di interessi. Anche per Enav sono previsti incentivi per i dipendenti in caso di offerta pubblica di vendita. La delibera del Consiglio dei Ministri prevede comunque l'offerta pubblica quale percorso prioritario da perseguire, in presenza di un adeguato contesto di mercato.


 

Articolo 1, comma 220
(Diritti aeroportuali)

 

220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

 

 

Il comma 220 prevede, mediante una modifica dell’articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali[136] adottati dall’Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

 

Si delinea quindi un assetto normativo nel quale i contratti di programma continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-nonies, mentre i diritti aeroportuali saranno scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell’Autorità che dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall’articolo 76 (correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali, cioè le compagnie operanti nello scalo), con l’approvazione dell’Autorità. I modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali – sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, sono stati adottati dall’Autorità dei trasporti, sulla base della disciplina attualmente vigente, lo scorso 22 settembre.

A sostegno di tale interpretazione, nella seduta della IX Commissione trasporti del 20 gennaio 2015, nel corso dell’esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2803 di conversione del decreto-legge n. 192/2014 (“proroga termini”), il rappresentante del Governo ha precisato che “l'ENAC sta procedendo speditamente con i singoli gestori alla predisposizione dei Piani degli investimenti e al coordinamento di questi con i livelli tariffari prescelti [evidentemente utilizzando la procedura prevista dal decreto-legge n. 1/2012: scelta dei livelli tariffari tra i modelli adottati dall’Autorità dei trasporti e approvazione da parte della medesima Autorità ndr] al fine della stipula del contratto di programma”.

 

Alla luce delle citate dichiarazioni del rappresentante del Governo, sembra potersi desumere che anche per la determinazione della variazione annua massima dei diritti aeroportuali si continuerà a seguire la procedura precedente al decreto-legge n. 1/2012 (cioè quella dell’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005), che prevede l’approvazione della variazione annua con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei richiamati parametri in ordine alla produttività e agli investimenti definiti nel contratto di programma. In altre parole, i diritti aeroportuali saranno definiti solo in prima istanza sulla base dei modelli tariffari definiti dall’Autorità dei trasporti e quindi modificati di anno in anno sulla base del livello di investimenti individuato dal contratto di programma.

 

Nel chiarire la disciplina in materia si dovrebbe anche tenere conto di quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva 2009/12/CE che consente agli utenti aeroportuali di ricorrere comunque, contro la determinazione dei diritti aeroportuali (e quindi, sembra intendersi, anche delle loro variazioni) all’autorità di vigilanza indipendente quando questa non sia già esplicitamente chiamata dalla normativa nazionale ad approvare i diritti aeroportuali.

 

La disciplina dei diritti aeroportuali e quella, connessa, dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali è stata da ultimo oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

Questi interventi si collocano in un contesto normativo nel quale il decreto-legge n. 1/2012, recependo la direttiva 2009/12/CE, ha stabilito il principio della determinazione dei diritti aeroportuali da parte della società di gestione aeroportuale previa consultazione con gli utenti aeroportuali (cioè le compagnie operanti nello scalo), sulla base di modelli tariffari elaborati dall’Autorità indipendente di regolazione (l’autorità di regolazione dei trasporti istituita dal decreto-legge n. 201/2011).

L’assetto precedente invece (rimasto comunque sostanzialmente in vigore, perché soltanto il 22 settembre 2014 l’Autorità dei trasporti ha potuto approvare i modelli tariffari) prevedeva la determinazione dei diritti aeroportuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In base all'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall'articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 – tali decreti, emanati di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, avrebbero dovuto fissare anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione avrebbero dovuto essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e il gestore aeroportuale.

Il termine per l'emanazione dei decreti per la determinazione dei diritti aeroportuali, è stato però più volte prorogato, da ultimo al 31 maggio 2014 dall'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 150/2013, come modificato nel corso dell'esame parlamentare. Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al solo tasso di inflazione programmato.

 

In questo quadro, l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133/2014 dispone, nel testo risultante dalla legge di conversione (L. n. 164/2014), l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma. Il termine di sessanta giorni è stato elevato a centottanta giorni dall’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 192/2014, attualmente all’esame della Camera.

 

Inoltre, nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 133/2014 in materia sono stati inseriti i commi da 11-bis a 11-quater dell’articolo 1 che prevedono: 1) una più articolata procedura per la definizione, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, dei diritti aeroportuali da parte dei gestori (chiusura della consultazione con gli utenti aeroportuali – cioè le compagnie che operano nello scalo – entro ottanta giorni dalla sua apertura e trasmissione all’Autorità dei trasporti che si deve esprimere nei successivi quaranta giorni); per i contratti vigenti resta ferma la procedura prevista dagli stessi; 2) l’impossibilità di applicare procedure di soluzione delle controversie tra gestori e utenti aeroportuali quando queste vertano sul piano di investimenti dell’aeroporto e sulle relative conseguenze tariffarie; 3) l’adeguamento dei diritti aeroportuali per il 2015 sulla base del solo parametro dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato limitatamente ai contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 e nelle more dell’adozione dei nuovi diritti aeroportuali adatti previa consultazione con gli utenti.

 

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella già richiamata seduta della IX Commissione trasporti del 20 gennaio 2015, tale procedura si applicherà anche ai contratti sottoscritti tra ENAC e gestori aeroportuali ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”, cfr. supra).


 

Articolo 1, comma 221
(Autorizzazioni per vettori aerei)

 

221. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti: «può rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo».

 

 

Il comma 221 modifica la formulazione delle disposizioni inserite nel cd “DL Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133/2014, art. 28, co. 8-bis) in materia di rilascio alle compagnie aeree delle autorizzazioni di “quinta libertà” (cioè il diritto sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci e ripartire per qualsiasi altro Stato; tale diritto è già riconosciuto per le compagnie UE e pertanto la disposizione dovrebbe trovare applicazione per le compagnie extra-UE).

Rispetto al testo vigente si precisa che l’ENAC può rilasciare autorizzazioni per la quinta libertà su richiesta dei vettori aerei (mentre il testo attuale afferma che “l’ENAC rilascia autorizzazioni”) e che il previsto nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà valutare specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo”.

La disposizione del decreto-legge n. 133/2014 prevede che le autorizzazioni di “quinta libertà” possano essere rilasciate nelle more del perfezionamento di nuovi accordi bilaterali in materia di trasporto aereo o della modifica di quelli vigenti. In questo quadro si prevede anche che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la legge n. 164/2014, entrata in vigore l’11 novembre 2014, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. La disposizione prevede infine che la validità delle autorizzazioni non possa essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

 

Una disposizione analoga a quella del decreto-legge n. 133/2014, modificata dalla disposizione in commento, è prevista dall’art. 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185/2008 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'ENAC rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

 

In proposito, si ricorda che la Corte di giustizia UE con le c.d. “sentenze Open Skies” del 5 novembre 2002[137] giudicò incompatibili con il diritto UE alcuni aspetti di accordi bilaterali in materia di traffico aereo tra singoli Stati membri e Stati extra-UE, stabilendo i principi valevoli sulla stipula degli accordi internazionali che contengono disposizioni inerenti a settori disciplinati dalla legislazione europea ed incidono, pertanto, sull’esercizio di una competenza dell’Unione europea.

 

A seguito delle sentenze, è intervenuto il regolamento CE n. 847/2004, dove si è stabilito che gli Stati membri possono essere autorizzati a condurre negoziati con paesi terzi per concludere un nuovo accordo o per modificare un accordo vigente, purché gli stessi assicurino il rispetto degli obblighi disposti dallo stesso regolamento. In particolare, il regolamento ha istituito un sistema di notifica alla Commissione dei negoziati bilaterali avviati dagli Stati membri e, al fine di assicurare la conformità degli accordi esistenti con il diritto comunitario, ha provveduto alla istituzione di una procedura per l’introduzione di clausole tipo.

 

In realtà le sentenze Open Skies hanno individuato come rientranti nella competenza UE i seguenti aspetti del trasporto aeroportuale: le bande orarie (slot) degli aeroporti (ovvero gli intervalli di tempo assegnati a una compagni aerea per il decollo o l’atterraggio degli aeromobili), i sistemi telematici di prenotazione e le tariffe sulle tratte intracomunitarie. Inoltre, la comunicazione della Commissione europea COM(642)2002 del 19 novembre 2002, relativa alle conseguenze delle sentenze della Corte nella politica dei trasporti aerei, ha incluso nell’acquis comunitario in materia la sicurezza, le opportunità commerciali (compresa l’assistenza a terra), le tariffe doganali, imposte e oneri, le restrizioni imposte agli aeromobili per motivi ambientali, il rimborso per negato imbarco, la responsabilità del vettore aereo, la protezione dei consumatori e la protezione dei dati personali.

 

Le autorizzazioni di quinta libertà non sembrano quindi rientrare tra le materie di diretta competenza della UE, alle quali si applica la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 847/2004. D’altra parte, occorre considerare però che tali autorizzazioni appaiono strettamente collegate con l’attribuzione degli slot negli aeroporti, aspetto che invece rientra nelle competenze UE.

 

Con riferimento a tali aspetti si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato (sezione quarta) sul ricorso n. 2119/2014 del 17 dicembre 2014.

 

 


 

Articolo 1, comma 222
(Rottamazione veicoli)

 

222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».

 

 

Il comma 222 modifica l’articolo 17-undecies del decreto-legge n. 83 del 2012, sopprimendo lo stanziamento relativo all’anno 2015 del Fondo per gli incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.

Poiché al fondo era stata conferita una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l’effetto della disposizione è quello di esaurire l’operatività degli incentivi.

 

Si ricorda che la disposizione citata del decreto-legge n. 83 del 2012 ha istituito un programma triennale di incentivazione per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (a trazione elettrica, ibrida o GPL con emissioni inferiori a 120 g/km), a condizione che venga rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (< 95g/km).

 

La disciplina del fondo era stata da ultimo modificata dall’articolo 39 del decreto-legge n. 133/2014 (cd. D.L. Sblocca Italia). In particolare, le modifiche consentivano:

§  di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso in un'unica categoria ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, che vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato (es. si potrà rottamare un ciclomotore se si acquista un motociclo, mentre prima si era vincolati ad acquistare la stessa categoria di ciclomotore per fruire del contributo);

§  l'agevolazione è consentita anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15% o 20% ma può arrivare fino a tali limiti.

 

Il contributo è fruibile non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.


 

Articolo 1, commi 223-227
(Parco rotabile su gomma trasporto pubblico locale)

 


223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e 227.

224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri:

a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;

b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;

c) entità del cofinanziamento regionale e locale;

d) posti /km prodotti.

225. In conseguenza di quanto disposto al comma 224 del presente articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

226. Con il decreto di cui al comma 224 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 223.

227. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.


 

 

I commi da 223 a 227 introducono procedure e requisiti per l’accesso alle risorse stanziate dal comma 83 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale.

Si ricorda che la citata disposizione della legge di stabilità 2014 ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.. La tabella E del disegno di legge di stabilità prevede poi un rifinanziamento del relativo capitolo per 500 milioni di euro per il 2015.

 

In particolare, il comma 223 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse. In tale ripartizione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

§  migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;

§  condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;

§  entità del cofinanziamento regionale e locale

§  posti/km prodotti.

 

Il comma 225 sopprime i criteri di ripartizione attualmente previsti dal comma 83 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014. Questi sono individuati nel maggiore carico medio per servizio effettuato, nonché i seguenti ulteriori criteri indicati dal comma 1032 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006):

§  priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge n. 194/1998 (Interventi nel settore dei trasporti)[138], e con la legge n. 211/1992 (Interventi nel settore del trasporto rapido di massa)[139];

§  condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

§  congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

In sostanza, quindi, rispetto alla normativa vigente viene meno il riferimento al completamento dei programmi finanziati con la legge n. 194/1998 e con la legge n. 211/1992 e alla congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto e vengono inseriti i riferimenti al migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati, alla classe di inquinamento dei parchi veicolari, all’entità del cofinanziamento regionale e locale e ai posti/km prodotti.

 

In base al comma 226, con il decreto saranno stabilite anche le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.

 

Il comma 227 autorizza le regioni e le province autonome a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie dei veicoli alla luce delle risorse assegnate a ciascuna regione in sede di riparto.


 

Articolo 1, comma 228
(Contributo pluriennale Reti metropolitane
in costruzione in aree metropolitane)

 

228. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 228 prevede la destinazione del cd. Fondo revoche, di cui all’articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo stesso viene assegnato un contributo quindicennale di 12,5 milioni di euro in erogazione diretta, nonché i seguenti ulteriori contributi per gli anni dal 2016 al 2019: 1) 2016. 7,5 milioni di euro; 2) 2017: 72 milioni di euro; 3) 2018: 20 milioni di euro; 4) 2019: 40 milioni di euro.

 

Il citato comma 88 prevede invece che il CIPE provveda, con propria delibera da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’individuazione di taluni interventi da revocare di seguito indicati. La norma, nel precisare che la sua finalità è quella di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, indica come finalizzazione prioritaria, per la destinazione delle risorse da revocare, le metrotranvie di Milano-Limbiate, di Padova e di Venezia.

 

Le citate revoche, secondo la disposizione, dovranno essere individuate relativamente ai seguenti interventi:

1.   interventi previsti dai commi da 2 a 5 dell'art. 32 del D.L. n. 98/2011;

2.   interventi finanziati dalla L. n. 211/1992 sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara;

3.   interventi previsti dal decreto-legge n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico).

 

Si ricorda che l’art. 32, commi 2-4, del D.L. n. 98/2011, ha previsto la revoca di una serie di finanziamenti assegnati ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla L. n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). I finanziamenti revocati dai commi citati sono:

§  quelli assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 (ora 2010 per effetto del comma 79) per la realizzazione di opere del PIS per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale per l’utilizzo dei contributi pluriennali e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Restano esclusi dalla revoca i finanziamenti destinati alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 72/2004 (comma 2);

§  quelli assegnati dal CIPE per la realizzazione di opere del PIS i cui soggetti beneficiari, autorizzati al 31 dicembre 2008 (ora 2010 per effetto del comma 79) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il relativo decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al MIT e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara (comma 3);

§  quelli assegnati per la progettazione delle opere del PIS per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale per l’utilizzo dei contributi pluriennali, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati al 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il previsto decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al MIT (comma 4).

Il comma 5 dell’art. 32 demanda ad appositi decreti interministeriali di natura non regolamentare l’individuazione dei finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2-4, mentre il successivo comma 6 prevede che le risorse revocate affluiscano in un Fondo (c.d. Fondo revoche) appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Le risorse del c.d. fondo revoche sono allocate nel capitolo 7685 dello stato di previsione del MIT. La legge di bilancio per il 2014 prevede, per tale capitolo, uno stanziamento di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.


 

Articolo 1, commi 229-231
(Lotti costruttivi rete ferroviaria)

 


229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;

b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

230. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 229 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

231. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, la società RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.


 

 

I commi da 229 a 231 dell’articolo 19 definiscono la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017. In particolare il comma 8 prevede che tale strategia persegua i seguenti assi di intervento:

§  manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;

§  sviluppo investimenti grandi infrastrutture.

 

Ciò, precisa la disposizione, in coerenza ed attuazione dei contratti di programma parte investimenti 2012-2016 e parte servizi 2012-2014 di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE.

 

Al riguardo, si ricorda che:

§  la suddivisione del contratto di programma, che regola i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario per la gestione della rete ferroviaria nazionale, la società RFI Spa, in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012; il contratto di programma parte servizi disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di safety, security e navigazione ferroviaria; il contratto di programma parte investimenti disciplina la realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria;

§  il contratto di programma parte servizi 2012-2014 è stata approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e sullo schema di Contratto le Competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere: la IX Commissione Trasporti della Camera ha espresso il 19 novembre 2013 parere favorevole con condizioni e osservazione;

§  per quanto concerne invece il contratto di programma parte investimenti 2012-2016 l’articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 133/2014 ne ha previsto l’approvazione ex lege, in deroga alla procedura generale della legge n. 238/1993 che prevede l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Nel corso dell’iter di conversione del provvedimento, ancora non concluso, la Camera ha però modificato la norma, reintroducendo il parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere sullo schema di decreto che approva il contratto entro 30 giorni dalla trasmissione; lo schema di contratto di programma parte investimenti è stato trasmesso al Parlamento il 13 gennaio 2015;

§  la direttiva 2012/34/UE ha provveduto alla rifusione delle direttive del cd. “primo pacchetto ferroviario” (direttive 91/440/CEE, 95/18/CE, 2001/14/CE). La rifusione non ha mutato sostanzialmente l’impianto normativo esistente. Tra le novità si segnalano però: 1) il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; 2) la pubblicazione di un prospetto informativo di rete in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea; 3) la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (è a questo ultimo punto che la disposizione in commento sembra dunque fare riferimento, anche se il periodo di riferimento è triennale e non quinquennale).

 

Il comma 230 prevede specifiche modalità per l’approvazione, da parte del CIPE, dei progetti inclusi nel programma di investimento “sviluppo investimenti grandi infrastrutture”.

La disposizione in particolare è finalizzata a garantire la continuità dei lavori delle seguenti tratte, autorizzate o in corso di autorizzazione con la procedura dei c.d. lotti funzionali (prevista dai commi 232-234 dell'art. 2 della L. n. 191/2009):

§  tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;

§  tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova;

§  tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero.

 

A tal fine viene infatti stabilito che il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere.

 

Il comma 232 dell’art. 2 della L. n. 191/2009 ha previsto l’individuazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro. Per tali interventi il medesimo comma ha stabilito che il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all’insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l’avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente ad una serie di condizioni, tra cui quella che il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria per almeno il 20% del costo complessivo dell’opera. A tale condizione è possibile derogare, in casi di particolare interesse strategico, con l’emanazione di apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che può consentire l’utilizzo della procedura di cui al comma 232 anche in caso di copertura finanziaria con risorse che, alla data dell’autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10% del costo complessivo dell’opera.

Il successivo comma 233 dispone che con l’autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera o di corrispondere l’intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

Il comma 234 prevede che nell’Allegato Infrastrutture al DEF venga data distinta evidenza degli interventi assoggettati alla procedura introdotta dai commi 232-233.

In attuazione di tale disposizione, nell’allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del DEF presentato il 3 ottobre scorso (Doc. LVII, n. 2-bis, allegato III), a pag. 249 è esposta una tabella che indica lo stato di avanzamento degli interventi. Con riferimento alle opere contemplate dal comma in esame si fa notare che per il Terzo Valico dei Giovi viene riportata una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 100%, mentre tale percentuale nella Tabella 0 del medesimo allegato (che contiene il complesso delle opere del PIS) è riferita solo al 1° lotto costruttivo e al contabilizzato pregresso. Ulteriori discrasie rispetto alla tabella 0 si riscontrano con riferimento alle risorse disponibili del Terzo Valico dei Giovi (1.787 milioni nello stato di avanzamento per lotti, 1.700 milioni nella Tabella 0), nonché della linea AV/AC Brescia-Verona (768 milioni nello stato di avanzamento per lotti, 848 milioni nella Tabella 0).

Per un approfondimento relativo alle singole opere si rinvia alle seguenti schede, tratte dall’8° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del febbraio 2014:

§  scheda n. 3, relativa alla galleria del Brennero;

§  scheda n. 5, relativa all’AV/AC Milano-Verona, e scheda n. 7, relativa all’AV/AC Verona-Padova;

§  scheda n. 39, relativa al Terzo valico dei Giovi.

 

Il comma 231 prevede che, relativamente ai programmi della strategia per lo sviluppo della rete ferroviaria RFI relazioni, come previsto anche dall’art. 4 del contratto di programma, al Ministero vigilante per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti commissioni parlamentari, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell’anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all’avanzamento lavori e alla consegna all’esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento e agli eventuali scostamenti registrati.


 

Articolo 1, comma 232
(Divieto di circolazione dei veicoli M2 e M3 (Euro 0))

 

232. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

 

 

Il comma 232 vieta, a partire dal 1° gennaio 2019, la circolazione su tutto il territorio nazionale dei veicoli M2 e M3 a benzina o gasolio di categoria antinquinamento “Euro 0”.

 

Si tratta dei seguenti veicoli, secondo la classificazione dell’art. 47 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), che riprende le relative classificazioni internazionali:

§  M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;

§  M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate;

Si tratta in sostanza degli autobus, o pullman.

 

Si rinvia infine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina dei casi di esclusione da tale divieto per i veicoli storici o destinati ad usi particolari.

 

Si ricorda che la categoria Euro 0 comprende i veicoli che non rispettano le direttive europee sulle emissioni inquinanti definite a partire dalla direttiva europea 91/441/CEE, quindi tutti quelli che hanno caratteristiche inferiori a quelle definite in tale direttiva 91/441/CE ed in quelle ad essa successive.


 

Articolo 1, comma 233
(Credito d’imposta autotrasporto)

 

233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

 

 

Il comma 233 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione disposto in favore degli autotrasportatori non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Si tratta in particolare del credito indicato all’elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2014). Per quanto concerne i limiti di fruizione di detto credito di imposta, si veda la scheda di lettura del successivo comma 234.

 

Nel corso del tempo numerose disposizioni di legge hanno previsto il rimborso ai soggetti esercenti attività di autotrasporto del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio. In particolare l’articolo 15, comma 4 del D. L. n. 201 del 2011 ha disposto il rimborso di detto maggior onere nei confronti di:

§  soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

§  enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001);

§  imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822[140], al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992[141], e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001);

§  enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001).

Tale rimborso è eseguito con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

Si ricorda in proposito che l'articolo 61 del D.L. n. 1 del 2013, intervenendo sul già citato decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ha consentito agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. Inoltre, è disposto il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.


 

Articolo 1, comma 234
(Accise per autotrasportatori)

 

234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

 

 

Il comma 234 prevede che al credito d’imposta relativo all’innalzamento delle accise sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori, non si applichi la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge di stabilità del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

 

Si ricorda in proposito che i commi da 577 a 580 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno introdotto disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e crediti d’imposta. In particolare, si è affidato a un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 allegato alla predetta legge di stabilità, le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente.

In particolare, il comma 579 – modificato dalla norma in esame –, nella sua formulazione originaria, stabiliva che per il solo 2014 la riduzione dello stanziamento non si applicasse al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014, contenente le indicazioni sulla riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nel predetto elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014.

Ai sensi del predetto D.P.C.M., a partire dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15% l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le agevolazioni previste a favore:

§  degli esercenti sale cinematografiche (art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60);

§  dei gestori di reti di teleriscaldamento (art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203);

§  delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

§  delle imprese costruttrici, importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl (art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403).

Sempre a partire dal 1° gennaio 2014, è ridotto del 15% lo sconto relativo alle aliquote dell’accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

 

Per effetto delle disposizioni in commento, che novellano il comma 579 sopra richiamato, la richiamata riduzione delle percentuali di fruizione del credito d’imposta relativo all’innalzamento delle accise sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori, non troverà applicazione sia per l’anno 2014 che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta sopra illustrato opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

 

Nel corso del tempo numerose disposizioni di legge hanno previsto il rimborso, ai soggetti esercenti attività di autotrasporto, del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio. Sulla materia è in particolare intervenuto l’articolo 15, comma 4 del D. L. n. 201 del 2011.

Si ricorda che il comma 233 del provvedimento in esame prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relativa scheda di lettura.


 

 

Articolo 1, comma 235
(Piano per l’edilizia sociale)

 


235. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.


 

 

Il comma 235 prevede uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014.

In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per:

§  30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;

§  40 milioni di euro per l’anno 2018.

A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), nel limite dei seguenti importi: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

 

In particolare, il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 145/2013 prevede che le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano e dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, con riferimento alle annualità disponibili iscritte in bilancio, sono revocate e ed assegnate al cosiddetto Fondo revoche (istituito dall’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 98/2011).

 

Il Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

L’articolo 4 del D.L. n. 47/2014 ha previsto un finanziamento del Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel limite di 500 milioni di euro, attraverso risorse provenienti da finanziamenti revocati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche, e l’emanazione, entro quattro mesi da alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto interministeriale per stabilire i criteri di formulazione del programma medesimo. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo denominato “Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari” appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Il programma riguarda gli immobili di proprietà degli IACP, nonché gli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. E’ prevista altresì la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, da parte delle regioni, degli elenchi predisposti dai comuni e dagli IACP (o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti) delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano prontamente disponibili per le assegnazioni.

Per il finanziamento del suddetto programma, il comma 2 dell’art. 4 ha previsto l’utilizzo:

§  delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, ma revocate dall'art. 32, commi 2 e 3, del D.L. n. 98/2011, nel limite massimo di 500 milioni di euro;

§  delle risorse che il comma 5 destina al recupero degli alloggi da assegnare alle categorie, che beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, e che il comma 6 limita a complessivi 67,9 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 47/2014 ha stabilito inoltre che le risorse destinate al finanziamento del Programma sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi di housing sociale contemplati dall’art. 10, comma 10, del medesimo D.L. n. 47/2014 per un limite di utilizzo pari a 100 milioni di euro.

Gli altri interventi cui fa riferimento l’articolo 4, comma 2, riguardano:

§  la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali (comma 5, lettera d) dell'articolo 10 del D.L. n. 47/2014);

§  la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M. n. 1444/1968;

§  il raggiungimento dell’obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5-bis) dell'articolo 10 del D.L. n. 47/2014).

 


 

Articolo 1, comma 236
(Competitività dei Porti italiani ed efficienza intermodale)

 


236. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013.


 

 

Il comma 236 interviene sulla procedura di assegnazione delle risorse per il miglioramento della competitività dei porti italiani stanziate dal cd “DL destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013, art. 13, co. 6).

In particolare si precisa che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell’articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal D.L. n. 83/2012, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate).

Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui.

Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell’importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.L. “destinazione Italia”.


 

Articolo 1, comma 237
(IVA strutture recettive unità da diporto ormeggiate (marina resort))

 

237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

 

 

Il comma 237, inserito al Senato, prevede l’applicazione fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta nell’art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l’istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (i marina resort, appunto), alle strutture ricettive all’aria aperta e consentendo così l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%.


 

Articolo 1, comma 238
(Destinazione risorse sblocca cantieri)

 

238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione».

 

 

Il comma 238 provvede ad indicare alcune finalità a cui sono destinati 50 milioni di euro nell’ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del c.d. Fondo “sblocca cantieri” (di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 133/2014- c.d. Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

Tali risorse (50 milioni di euro) sono destinate (attraverso un’integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. n. 133/2014) all’attuazione di interventi urgenti in materia di:

§  dissesto idrogeologico;

§  difesa e messa in sicurezza di beni pubblici;

§  completamento di opere in corso di esecuzione;

§  miglioramento infrastrutturale.

§   

I commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del D.L. n. 133/2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, hanno provveduto a rifinanziare il c.d. Fondo sblocca cantieri (istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 69/2013) per complessivi 3.890 milioni di euro.

 

Lo stesso comma prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda all’individuazione, d’intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), degli interventi e delle procedure di attuazione.


 

Articolo 1, comma 239
(Collegamento marittimo veloce Stretto di Messina)

 

239. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

 

 

Il comma 239, inserito al Senato, finanzia con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

 

In proposito, si ricorda che, da ultimo in materia, sono intervenuti i commi 77 e 78 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013). Il comma 77 ha stanziato tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie.

 

La spesa di tre milioni di euro è infatti autorizzata per le finalità di cui:

§  all’articolo 1, comma 1031, lettera b, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006); tale disposizione prevede, tra le altre cose, l’acquisto di unità navali per il trasporto pubblico locale, nonché, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 159/2007, il noleggio di navi, l’adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie;

§  all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 43/2013; tale disposizione prevede un rifinanziamento degli interventi previsti dal già descritto articolo 1, comma 1031, lettera b della legge finanziaria 2007;

 

Il comma 78, invece, per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, autorizza la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall’articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. n. 135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima.

 

La citata disposizione del decreto-legge n. 135/2009 prevede che per la convenzione tra Caremar e regione Campania siano stanziati, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, 29.869.832 euro.

 

Inoltre, Il successivo comma 81 della medesima legge di stabilità 2014 stanzia 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014.

 

Con riferimento alla “sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto” si segnala che il D.P.C.M. 15 aprile 2013, in attuazione dell’articolo 34-decies del decreto-legge n. 179/2012 ha posto in liquidazione la società Stretto di Messina S.p.A., non essendo stato sottoscritto l’atto aggiuntivo alla convenzione tra Stato e società (che avrebbe dovuto tenere conto delle nuove condizioni economiche di contesto alla realizzazione dell’opera) previsto dal citato art. 34-decies.

 

In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono destinate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Con il successivo comma 82 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2014 siano stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano. Il decreto non risulta essere stato adottato.

 

Al riguardo, nella seduta del 15 aprile 2014, la IX Commissione Trasporti della Camera ha approvato la risoluzione n. 7-00152 che impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi, iniziative volte ad accrescere i livelli di competitività ed efficienza dell'offerta di servizi disponibili per le diverse modalità di trasporto, nell'ambito della mobilità nell'area dello Stretto, nonché a definire un quadro generale multimodale alternativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto in grado di potenziare, in particolare, i sistemi di collegamento marittimi, ferroviari e intermodali.

 


 

Articolo 1, comma 240
(Tratta ferroviaria Andora-Finale ligure)

 

240. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora -- Finale Ligure è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

 

Il comma 240 autorizza un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 per l’avvio dei lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure.

 

Il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia, opera inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche avviato con la cd. “legge obiettivo” (L. n. 443/2001), prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario, compresa tra la stazione di Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa a monte della linea storica. Il tracciato presenta una lunghezza complessiva di circa 31,9 km, di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto. Il costo dell’opera, come indicato nell’allegato infrastrutture (Doc. LVII, n. 2-bis, allegato III) alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014, è pari a 1.540,1 milioni di euro, quasi interamente ancora da finanziare[142].


 

Articolo 1, comma 241
(Risorse per il patrimonio culturale)

 

241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

 

Il comma 241 autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2015 per la tutela e la promozione del patrimonio culturale “e storico”, affidando l’individuazione degli interventi da finanziare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per l’emanazione del decreto non è stato indicato un termine.

 

In base all’art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Rimandando, per una disamina più ampia, all’apposito approfondimento web, in questa sede si ricorda che l'art. 10, co. 2, del Codice considera beni culturali, ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico): le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; gli archivi e i singoli documenti; le raccolte librarie delle biblioteche (con alcune esclusioni)[143].

Ai sensi del co. 1 del medesimo art. 10 sono, altresì, beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice.

Fra gli altri, possono essere riconosciuti quali beni culturali (art. 10, co. 4, Codice): cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; cose di interesse numismatico; manoscritti, autografi, carteggi, libri, stampe e incisioni; carte geografiche e spartiti musicali; fotografie, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi; ville, parchi, giardini, pubbliche piazze, strade.

L'art. 10, co. 3, del Codice individua, a sua volta, altri beni, i quali, a chiunque appartenenti, sono considerati beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 e ss. dello stesso Codice.

Si tratta, fra l’altro, di: cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4,) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante; raccolte librarie di eccezionale interesse culturale; cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Pertanto, le cose che presentano interesse storico, ove sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale, ovvero la dichiarazione di interesse culturale, sono “beni culturali”, e come tali sono parte del patrimonio culturale.

Dunque, il riferimento esplicito al “patrimonio storico” – in aggiunta al patrimonio culturale – sembrerebbe volto a tutelare e promuovere cose che presentano interesse storico, per le quali però non sia (o non sia ancora intervenuta) la verifica o la dichiarazione suddetta.

Occorrerà, inoltre, comprendere, all’atto dell’emanazione del decreto, il riferimento alla competenza primaria del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla tutela e alla promozione del patrimonio indicato.

 

Si ricorda, infine, che la promozione è uno degli obiettivi della valorizzazione del patrimonio culturale: in base all’art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004, infatti, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

In base all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, la valorizzazione dei beni culturali è materia di legislazione concorrente.


 

Articolo 1, comma 242
(Riduzione dei crediti di imposta)

 


242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non può superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.


 

 

Il comma 242 demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge in commento, delle quote percentuali di fruizione, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 23,690 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

Elenco n. 2

 

 

 

Bil.

Riduzioni

Norma

Oggetto

Cap.

2015

2015

2016 e ss


D.L n. 989/1964, tab. A, punto 13

Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza

3816 MEF

21,250

10,500

10,500

Legge n. 448/1998, art. 8, co. 10, lettera c);

L. n. 203/2008, art. 2, co. 12;

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate

3878 MEF

26,605

0

26,605

Legge n. 388/2000, art. 13

Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali (acquisto PC)

7802 MEF

0,085

0,085

0,085

Legge n. 289/2002, art. 61, co. 13

Credito d’imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese

3884 MEF

0

0

0

D.L. n. 269/2003, art. 50, co. 6 e 13-bis

Credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software

 

0

0

0

D.L. n. 179/2012, art. 11-bis, co. 1

Credito imposta opere ingegno digitali

7769 MEF

4,250

4,250

0

Legge n.62/2001, art. 8

Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali

7804 MEF

1,500

1,500

1,500

 

TOTALE RIDUZIONI

 

53,690

16,335

38,690

 

Si ricorda che una analoga disposizione era contenuta nella legge di stabilità 2014, che, all’articolo 1, commi 577-580, aveva previsto l’emanazione di un D.P.C.M., con cui stabilire, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 allegato alla legge stessa, le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Dall’attuazione di tali norme derivano effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015

Tale norma è stata attuata con il D.P.C.M. 20 febbraio 2014. In particolare, dal 1° gennaio 2014 sono state rideterminate, in modo da ridurre del 15 per cento l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le seguenti agevolazioni:

a)   credito d’imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60);

b)   credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia geotermica per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto al consumatore finale come “sconto fiscale” per l'energia prodotta (art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203);

c)   credito d'imposta nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate per le persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, avvalendosi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia stessa (cd. tutoraggio) (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

d)   riduzioni delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);

e)   incentivi che rivestono, per il consumatore finale, la forma di “sconto fiscale” e, per le imprese costruttrici o importatrici nonché per gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL, quella di credito d'imposta, per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL (art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.


 

Articolo 1, comma 243
(“Nuova legge Sabatini”)

 

243. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 243 provvede al potenziamento della c.d. “Nuova legge Sabatini”, che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

A tal fine,

§  vengono stanziati 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018; 39,1 milioni per il 2019; 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021;

§  si incrementa da 2, 5 a 5 miliardi di euro l’importo massimo del plafond costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.

 

Per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova Sabatini, si ricorda che il DL 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. La consistenza del capitolo di riferimento (cap. 7489), prima del rifinanziamento apportato dal comma 243 in esame era la seguente:

 

capitolo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7489

7,5

19

30,2

30,1

33,4

33,4

16,2

5,7

 

 

 

Come si vede, le cifre sono inferiori di quelle autorizzate, a causa dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di spending review (DL 4/2014; DL 90/2014; legge di stabilità 147/2013 commi 427, 428) che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili.

 

Nella legge di bilancio per il 2015 (legge 191/2014), la consistenza del capitolo relativo alla nuova legge Sabatini (cap. 7489) nel triennio è la seguente:

 

capitolo

2015

2016

2017

7489

30,96

61,8

76,7

 


 

Articolo 1, commi 244 e 245
(Determinazione rendita catastale immobili ad uso produttivo)

 


244. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».

245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.


 

 

I commi 244 e 245 recano disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

 

In particolare (comma 244) si precisa che - in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria – sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati).

Si chiarisce (comma 245) inoltre che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del 2012.

 

Le disposizioni in commento sono adottate nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale, legge 11 marzo 2014, n. 23.

Si ricorda che attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni delle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione di un nuovo moltiplicatore per il calcolo dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. È previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite.

A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) ha autorizzato la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.

 

Più in dettaglio, il comma 244 reca una norma interpretativa (che viene esplicitamente qualificata come tale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, cd. statuto del contribuente) relativa all'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.

Si tratta della disposizione che attribuisce per stima diretta, per ogni singola unità, la rendita catastale degli immobili produttivi, ovvero quelli costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Tale articolo trova applicazione secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”. La circolare in particolare ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali e particolari, censite nelle categorie dei Gruppi D e E.

 

In estrema sintesi la predetta circolare, in merito agli impianti fissi (con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia) ricorda la sentenza n. 162 del 20 maggio 2008 della la Corte Costituzionale la quale ha chiarito che nella determinazione della rendita catastale deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura. Al riguardo, pronunciandosi in merito alla questione specifica dell’inclusione o meno delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, la Corte Costituzionale ha evidenziato, come criterio di carattere generale, che tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale.

In sintesi, al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare.

 

Gli impianti così qualificati rilevano dunque ai fini fiscali (in particolare, per la tassazione immobiliare, ad esempio ai fini dell’assoggettamento a IMU e TASI).


 

Articolo 1, comma 246
(Sospensione pagamento quota capitale per mutui
e finanziamenti alle famiglie e alle PMI)

 


246. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.


 

 

Il comma 246 prevede che, al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

 

Si rammenta che numerosi strumenti di natura convenzionale sono stati adottati nel corso del tempo (in particolare dal 2009 in poi, con l’acuirsi della crisi economico-finanziaria) per alleviare il carico dell’indebitamento delle famiglie e delle PMI.

In particolare, si ricorda in questa sede l'Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi, firmato per la prima volta il 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, successivamente prorogato nel tempo e poi confluita nell'ambito dell'Accordo ABI - Associazioni dei Consumatori, siglato il 30 luglio 2012, denominato "Percorso Famiglia". L’accordo, che ha concluso la propria operatività il 31 marzo 2013), prevedeva la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi alle seguenti condizioni:

§  per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;

§  nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito nel periodo 2009 - 2012 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

 

Per quanto riguarda le imprese, nel febbraio del 2012 è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, denominata "Nuove misure per il credito alle PMI" volta alla sospensione dei pagamenti da parte di talune imprese e all'allungamento dei piani di finanziamento. Nel luglio 2013 l’ABI e le associazioni di impresa hanno sottoscritto l' "Accordo per il credito 2013", con misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con le l'accordo di febbraio 2012.

Da ultimo, tale accordo è stato prorogato al 31 marzo 2015. I contenuti principali dell'accordo sono rimasti immutati rispetto al passato:

§  sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;

§  sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;

§  allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;

§  allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;

§  allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.


 

Articolo 1, commi 247-251
(Definizione di vettore e di committente
nel settore dell’autotrasporto)

 


247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;

2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;

b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) -- 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;

c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.


 

 

I commi da 247 a 251 modificano le definizioni di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto, recate dal decreto legislativo n. 286/2005, introducono e disciplinano la figura del sub-vettore, circoscrivendo la pratica della sub-vezione e ridefiniscono le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci previste dall’art. 83-bis del D.L. n. 112 del 2008 (con il superamento del sistema dei contratti basati sui “costi minimi”, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi).

.

Le modifiche sono di seguito illustrate.

Le definizioni di vettore e di committente

Il comma 247, modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 286/2005, prevede che si consideri vettore anche l’impresa iscritta nell’Albo che esercita l’autotrasporto per conto terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso esegua prestazioni ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Si considera poi committente non solo colui che stipula (o nel cui nome viene stipulato) il contratto, ma anche l’impresa, iscritta all’Albo, che esercita l’autotrasporto, che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto.

Si considera poi sub-vettore l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo, che esercita l’autotrasporto, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire autotrasporto internazionale o cabotaggio stradale in territorio italiano, che svolge servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, nel rispetto del Regolamento CE n. 1072/2009, che fissa le norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Lo stesso comma 247 introduce poi la disciplina della sub-vezione, aggiungendo al D.Lgs. n. 286/2005 un nuovo articolo 6-bis, circoscrivendo tale pratica mediante la richiesta di consenso al committente (in mancanza di ciò il contratto si può risolvere per inadempimento) e attraverso il divieto del sub-vettore di effettuare a sua volta l’affidamento del servizio ad un altro soggetto (a pena di nullità del contratto).

Si prevede poi che il vettore assuma gli oneri e le responsabilità della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente in base alla norma (art. 83-bis, comma 4-ter D.L. n. 112/2008) che prevede che qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel contratto di trasporto scritto, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescriva entro il termine di un anno.

Si consente altresì alle imprese che effettuino trasporto di collettame (merci varie di più proprietari, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali, che viaggiano insieme) di avvalersi anche di sub-vettori dopo ogni rottura di carico (scarico merci dal veicolo per la loro suddivisione ed il successivo carico su altri mezzi).Viene infine soppressa la scheda di trasporto.

 

Il comma 248 riscrive completamente l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, in materia di contratto di autotrasporto merci, superando il sistema dei contratti basati sui “costi minimi”, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.

 

Si ricorda che l’attuale normativa italiana che prevede che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio, determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto, è stata recentemente giudicata non conforme ai Trattati UE, in quanto restrittiva della concorrenza, dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/9/2014.

 

Le modifiche introdotte dal nuovo comma 248 sono le seguenti:

§  si sopprimono i primi tre commi dell’art. 83-bis sopra citato, che prevedono che l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto determini mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la percentuale dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

§  si sopprimono tutte le norme (commi da 4 a 11), volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore, sostituendoli con una nuova disciplina (nuovi commi da 4 a 4-quinquies e comma 5) basata sul principio generale (comma 4) che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimesse all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;

§  si prevede (commi 4-bis e 4-quater) che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all’apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei mesi) con apposita delibera. Fino all’adozione di tale delibera il committente è tenuto ad acquisire il documento, previsto dal nuovo comma 4-sexies, consistente in un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

In mancanza di tale verifica da parte del committente i nuovi commi 4-ter e comma 4-quinquies prevedono rispettivamente: a) che il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative, e con possibilità di esercitare l’azione di regresso; b) che in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato.

 

Il nuovo comma 5 dell’art. 83-bis prevede l’adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, corrispondente a variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del gasolio per il vettore, nel caso di contratto con prestazioni da effettuare in un arco eccedente i trenta giorni.

Il nuovo comma 14 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del 10% della fattura, con un minimo di mille euro, per le violazioni dei commi 13 e 13-bis (mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo) Viene quindi soppresso il comma 16 dell’art. 83-bis.

 

Il comma 249 prevede che non possa essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal D.L. n. 132/2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Il comma 250 prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi.

 

Il comma 251 consente infine alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fidejussione bancaria o assicurativa.

Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle amministrazioni competenti sono valide fino alla loro scadenza, escludendosi però la possibilità di rinnovo tacito o espresso.


 

Articolo 1, comma 252
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

 

252. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.

 

 

Il comma 252 dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a circa 18,1 milioni per il 2015 e a 17,7 milioni a decorrere dal 2016.

 

Le riduzioni sono riportate nella tabella che segue. Nella colonna “BLV 2015” sono indicati gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio interessati dalle riduzioni, come indicati nella Relazione tecnica.

Si segnala, inoltre, che diverse voci ricomprese nell’allegato 6 sono esposte nella Tabella C della legge di stabilità, che ne definisce lo stanziamento annuale. Per alcune di queste (nello specifico, AGEA ed ENEA) la Tabella C determina ulteriori variazioni dei finanziamenti.

(dati in migliaia di euro)

Ministero capitolo

Denominazione

BLV
2015

Riduzione 2015

Riduzione 2016

Riduzione 2017 e ss

MEF
1262

Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

3.375,2

300,0

300,0

300,0

MEF
1560

CONSOB

337,8

200,0

200,0

200,0

MEF
1525

Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) [144]

102.271,4

3.000,0

3.000,0

3.000,0

MEF
1680

Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica

36.320,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

MEF
1707

Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale

2.737,1

200,0

200,0

200,0

MEF
1733

Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

7.376

500,0

500,0

500,0

MEF
2116

Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.725,2

100,0

100,0

100,0

MEF
2118

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

922,1

50,0

50,0

50,0

MEF
3901

Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"

35.581,4

500,0

500,0

500,0

MEF
3920

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

184.859,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF
5200

Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione

4.986,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF
5217

Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione

1.438,1

50,0

50,0

50,0

MEF
5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN

3.906,0

200,0

200,0

200,0

MISE
2530

Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

14.804,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MISE
2535

Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazio-nalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.

19.107,5

550,0

550,0

550,0

MISE
7630

Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)[145]

128.004,3[146]

583,0

583,0

583,0

LAVORO
7682

Finanziamento delle attività di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL

5.224,6

500,0

500,0

500,0

ESTERI
2201

Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.

370,2

10,0

10,0

10,0

ESTERI
2741

Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino.

772,9

23,2

22,4

22,3

ESTERI
3751

Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano

1.702,0

50,0

50,0

50,0

MIUR
1261

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

1.478,0

171,8

171,8

171,8

MIUR
1688

Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento

3.733,4

112,0

112,1

112,3

MIUR
7235

Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI

12.000,0

360,0

-

-

MIUR
1678

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

22.407,1

500,0

500,0

500,0

MIUR
1678

Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble

20.056,2

500,0

500,0

500,0

INTERNO
2961

Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento

745,5

50,0

50,0

50,0

AMBIENTE
1531

Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietraroia

243,0

10,0

10,0

10,0

AMBIENTE
1531

Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna

1.657,6

90,0

90,0

90,0

AMBIENTE
1552

Enti parco

71.957,7

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIT
1921

Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

1.152,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MPAAF
2200

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

471,9

50,0

50,0

50,0

MPAAF
2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

5.568,4

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIBACT
6821

Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

2.380,4

300,0

300,0

300,0

MIBACT
6823

Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

2.000,0

100,0

100,0

100,0

SALUTE
3398

Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)

5.201,5

100,0

100,0

100,0

SALUTE
3412

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

3.261,6

100,0

100,0

100,0

SALUTE
3443

Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità

9.400,9

500,0

500,0

500,0

SALUTE
3457

Spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

400,4

200,0

200,0

200,0

SALUTE
3458

Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco

578,3

100,0

100,0

100,0

TOTALE

721.515,7

18.060,0

17.699,3

17.699,4

 

 

 


 

Articolo 1, comma 253
(Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003)

 


253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».


 

 

Il comma 253, ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza[147] (di cui all’articolo 3 del R.D. n. 453/1913), amplia l’ambito della vigilanza esercitata dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di finanziamento svolte nell’ambito della gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento all’intero settore previdenziale ed assistenziale.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 269/2003 riguarda la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. In particolare, il richiamato comma 8 ha disposto che la Cassa depositi e prestiti istituisse, per le attività di finanziamento a favore degli enti pubblici (tra cui lo Stato, le regioni e gli enti locali) e degli organismi di diritto pubblico, una gestione separata concernente i profili contabili e organizzativi. Alla gestione separata sono assegnate partecipazioni azionarie individuate con DM, che può anche disporre forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa al momento della trasformazione in società per azioni[148]. Sono assegnate alla gestione separata anche le attività strumentali, connesse e accessorie e le attività di assistenza e consulenza in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti da essa concessi.


 

Articolo 1, commi 254-256
(Proroga del blocco della contrattazione
e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego
)

 


254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.


 

 

I commi da 254 a 256 dettano norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.

 

In particolare, il comma 254 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

L'articolo 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78[149], prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

 

Il comma 255 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale[150] da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L’articolo unico, comma 452, della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale[151], sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011), è stato previsto il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

 

Infine il comma 256 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013[152].

 

Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l’anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[153] non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998[154].

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell’articolo 9 del richiamato D.L. 78/2010 concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch’esse prorogate, per l’anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2010, si rileva che l’allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera “nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)”.

 

Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di magistratura di cui alla L. 27/1981.

Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del richiamato articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

 


 

Articolo 1, comma 257
(Conferma dei rapporti di collaborazione presso
la Struttura tecnica di Missione)

 

257. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 257, al fine di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione (STM) – che opera all’interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il monitoraggio del Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) – dispone la conferma fino al 31 dicembre 2015 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge.

 

L’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di compiti per finalità di promozione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di svolgimento delle attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture medesime. Il successivo comma 3 consente al Ministero, per lo svolgimento dei citati compiti, di avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti, da dirigenti delle pubbliche amministrazioni e da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. I costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi e con le modalità stabilite con apposito decreto interministeriale.

La STM è stata istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, 356/AG.

In considerazione della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, di tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere con progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati, di procedure amministrative ed informatiche, dei quali si avvaleva la STM, con il provvedimento 28 ottobre 2013 è stata indetta una procedura per titoli finalizzata alla selezione di soggetti idonei per instaurare rapporti di co.co.co, fino ad un massimo di 25 incarichi, per l’anno 2014.


 

Articolo 1, comma 258
(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e Corpi di polizia)

 

258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Il comma 258 abroga alcune disposizioni che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l’abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

 

Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del 2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

 

In relazione al comma 4 dell’articolo 21 si segnala che secondo quanto riportato nella relazione tecnica le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - una tantum -, beneficio su pensione 15.000,00[155] medi annui pro-capite - strutturale):

 

Economie lorde in milioni di euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,975

2,175

2,625

3,075

3,525

3,975

 

 

Per quanto riguarda le promozioni del personale della Polizia di Stato, il comma in esame abroga l’articolo 1, comma 260 della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) che prevede:

§  per i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

§  per i dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.


 

Articolo 1, comma 259
(Indennità di ausiliaria FF.AA. e Polizia militare)

 

259. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015.

 

 

Il comma 259 prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria).

 

Al riguardo, si ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:

a)  fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b)  fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

 

Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, “per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l’indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell’ultimo anno è ridotto alla metà”.

 

Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato

 

Valori lordo Stato in milioni di euro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

15

25

35

40

40

40

 

 


 

Articolo 1, commi 260 e 261
(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)

 

260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

261. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 260 dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.

 

Ai sensi dell’articolo 1803 agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’ articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

a)  15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b)  9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c)  11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d)  13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e)  15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

 

Ai sensi dell’articolo 1804 agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:

a)  10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b)  6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c)  7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d)  9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e)  10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

 

Il medesimo comma 260 prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

L’entità del premio è la medesima indicata dal richiamato articolo 1803 del Codice dell’ordinamento militare.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica “l’intervento, al comma 6, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo”.

Il successivo comma 261 prevede, invece, l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

 

Si tratta, in particolare, degli articoli 2261, 2262 commi 2 e 3, 2161 del Codice, concernenti, rispettivamente, il riconoscimento di:

1.   premi residuali agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo;

2.   Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo;

3.   Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

 

Al riguardo, la relazione tecnica osserva che il risparmio atteso dal comma 7 dell’articolo 21 “è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi, appostate sul bilancio della Difesa per l’anno 2015”.


 

Articolo 1, commi 262 e 263
(Riordino carriere personale Forze armate)

 

262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

263. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

 

 

I commi 262 e 263 intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

In particolare il comma 262 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

 

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell’incrementare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003.

Ulteriori riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa erano state precedentemente disposte dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013. In particolare, il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6).

 

A sua volta il successivo comma 263 dispone che siano versate all’entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1.   l’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi sopra);

2.   l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Al riguardo la relazione tecnica precisa che “l’accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell’esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l’entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo”.

 


 

Articolo 1, comma 264
(Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei VV.FF.)

 

264. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

 

 

Il comma 264 prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti della Polizia di Stato del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

 

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 (comma inserito dall'art. 2, comma 208, della L. n. 191/2009, in seguito più volte modificato) ha stabilito disposizioni speciali per il turn over del comparto sicurezza: nella versione vigente esso prevede che per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016 (l’ultima autorizzazione ad assumere è stata disposta con il D.P.C.M. 8 settembre 2014).

In deroga a tali percentuali, l’articolo 1, comma 91, della L. n. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015.

La legge di stabilità 2014 (L. n. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l’effettuazione di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[156].

 

Le disposizioni sopra citate sono oggetto di proroga di termini da parte del decreto-legge 31 dicembre 2014 (c.d. “mille proroghe”) in corso di esame alla Camera (A.C. 2803). In particolare, si ricordano le seguenti disposizioni:

§  l’articolo 1, comma 1, lettera b), che proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. n. 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. n. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015;

§  l’articolo 1, comma 3, che proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012. Le suddette assunzioni erano già state prorogate una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 150/2013.

§  l’articolo 1, comma 4, che analogamente a quanto disposto dal comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

 

Come già anticipato, la disposizione in esame prevede, inoltre, che non sono sottoposte al rinvio le assunzione di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

§  vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal D.L. n. 90/2014 (art. 3, co. 3-quater), utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del D.L. n. 112/2008;

§  personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo D.L. n. 90/2014 per quanto riguarda l’anno 2014 (art. 3, co. 3-quinquies), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-sexies) nell’ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;

§  allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);

§  personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).


 

Articolo 1, comma 265
(Scorrimento graduatorie assunzioni personale Forze di polizia)

 

265. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.

 

 

Il comma 265 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo 2015, estende lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per l'anno 2013 approvate entro il 31 ottobre 2014, ai concorsi banditi nell’anno 2012.


 

Articolo 1, commi 266 e 267
(Revisione dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile
)

 


266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.


 

 

I commi 266 e 267 dispongono la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

 

In particolare, il comma 266 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell’Accordo nazionale quadro. Con tale accordo, l’ultimo dei quali è stato sottoscritto il 31 luglio 2009, vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

Per comprendere la portata normativa della disposizione in esame è necessario ricordare le peculiari modalità che disciplinano il regime di lavoro degli operatori di Polizia.

Il personale delle Forze di polizia rientra nella categoria del c.d. personale “non contrattualizzato” (o personale in regime di diritto pubblico) ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3). A differenza della maggior parte dei dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro di questo personale non è regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, frutto di concertazione tra l’Aran e i sindacati, che hanno rilievo normativo, bensì da accordi sindacali stipulati tra delegazioni delle amministrazioni centrali e le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono poi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, sono regolate dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale della Stato) l’accordo sindacale è stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dai Ministri della funzione pubblica, dell’interno, dell’economia, della difesa, della giustizia, dell’agricoltura e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei tre corpi.

Formano oggetto di contrattazione il trattamento economico fondamentale ed accessorio (compresi gli straordinari), il trattamento di fine rapporto, l’orario di lavoro e di servizio, i congedi, le aspettative ecc. E’ ammessa la contrattazione collettiva integrativa, anche territoriale, sulle medesime materie, purché non sia in contrasto con l’accordo nazionale.

L’accordo sindacale è recepito, come accennato con decreto del Presidente della Repubblica.

L’ultimo accordo sindacale è stato sottoscritto al 2007 ed è stato recepito con il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (c.d. IV contratto comparto sicurezza) recante appunto il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, integrato dal D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 (coda contrattuale).

 

Nel 2009 è stato sottoscritto l’Accordo quadro, in attuazione di quanto disposto dal III contratto comparto sicurezza di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. L’art. 24 del contratto, infatti, prevede la stipulazione fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di accordo nazionale quadro di amministrazione, di durata quadriennale nelle seguenti materie:

§  destinazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

§  princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati;

§  turni di servizio;

§  alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

§  formazione e aggiornamento professionale;

§  programmazione di turni di lavoro straordinario;

§  riposo compensativo;

§  reperibilità;

§  attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

§  impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

 

L’avvio delle procedure per la revisione dell’Accordo quadro, oggetto del comma 266, dovrà rispettare le procedure di cui all’art. 24 del contratto del 2002 e ha l’obiettivo, come chiarito dalla disposizione in esame, di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia in relazione alla specificità ad esse riconosciute.

Il rinnovo dell’Accordo costituisce una anticipazione della definizione delle procedure contrattuali per la parte normativa previste dall’'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali).

Con tale disposizione da ultimo citata si è disposto il blocco contrattuale totale (sia della parte economica, sia di quella normativa) del pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 (e 2015, come previsto dal comma 1 dell’articolo in esame cui si rinvia) del personale dipendente dalle amministrazioni per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

 

L’avvio delle procedure è disposto in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del citato accordo del 2002, che prevede che per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Si ricorda che il testo del disegno di legge stabilità 2015, presentato dal Governo, recava un ulteriore comma (dopo l’attuale co. 267) poi soppresso nel corso dell’esame alla Camera.

 

Ai sensi del successivo comma 267 si dispone che la revisione dell’Accordo nazionale quadro avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° aprile 2015).

 

Inoltre, il comma 267 introduce alcuni criteri direttivi da considerare in sede di revisione dell’Accordo, per il quale si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.


 

Articolo 1, comma 268
(Proroga deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato
nelle regioni a statuto speciale
)

 

268. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».

 

 

Il comma 268 reca la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013.

 

L’articolo 4, comma 9-bis, del D.L. n. 101/2013, ha stabilito (ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016) l’obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale (esclusivamente per le deroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato nonché per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione individuate dallo stesso articolo 4) al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.

A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, è effettuata tenendo conto di dati omogenei.

Inoltre, lo stesso comma ha stabilito (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013), al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, la non applicazione della sanzione consistente nell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Per il 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli disposti dadi cui al precedente comma 9[157].

Si ricorda che l’articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 ha stabilito l’obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, a specifici ambiti prioritari di intervento (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa).

 

Inoltre, l’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Allo stesso tempo, i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della prima percentuale individuata, si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (ad esclusione delle società quotate su mercati regolamentari) che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ad uno specifico D.P.C.M. è demandata la facoltà di ridefinire i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. n. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

 


 

Articolo 1, comma 269
(Scorrimento graduatorie assunzioni personale
Agenzia delle dogane
)

 

269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

 

Il comma 269, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza in via straordinaria per il 2015 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Si segnala che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – del 27 dicembre 2013. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

L’Agenzia ha ancora in svolgimento il concorso, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – del 30 dicembre 2011.

 

Si ricorda che l'Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012 - in applicazione del decreto-legge n. 95 del 2012 - ha incorporato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli".

L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011 (come convertito dalla legge n. 14 del 2012) ha previsto che prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, dovessero attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati con un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione.

Il medesimo articolo è stato novellato (dall'articolo 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013), onde prorogare sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate (cfr. avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008).

 

L'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha autorizzato l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture.

Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dal decreto legge n. 150 del 2013 (articolo 1, comma 14), prevedendo, inoltre, che le medesime procedure dovessero essere indette entro il 30 giugno 2014.

 

Da ultimo, il D.L. n. 192 del 2014 (articolo 1, comma 8), in corso di conversione, ha ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

 


 

Articolo 1, commi 270 e 272
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

 


270. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito».

272. Al medesimo fine di cui al comma 270, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-quater:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;

4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;

5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;

b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:

«222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».


 

 

Il comma 270 contiene modifiche alla legislazione vigente in tema di dismissione immobili pubblici. In particolare, con riferimento alla dismissione di determinati immobili, si prevede la possibilità di venderli non solo a trattativa privata (come già previsto dalle norme previgenti), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Il comma 272 introduce modifiche alla disciplina relativa al nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi, nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione. A tal fine è istituito un Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con un’iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

 

In particolare, il comma 270, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall’articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Si ricorda che il comma 391 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

L’obiettivo del Governo, ribadito da ultimo nella Nota di aggiornamento del DEF, è quello di realizzare uno smobilizzo del patrimonio in tempi rapidi, attraverso l’utilizzo della liquidità a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti nonché garantire condizioni di vendita adeguate, che non potrebbero essere altrimenti assicurate in un mercato immobiliare in grave difficoltà.

In particolare nella Nota di aggiornamento del DEF il Governo ha dichiarato che nel 2014 è continuato il piano di alienazioni dell’Agenzia del Demanio, in un’ottica di ottimizzazione del portafoglio immobiliare dello Stato. A luglio 2014 risultavano in vendita 137 immobili per un valore di circa 400 milioni.

Per quanto concerne le dismissioni del patrimonio immobiliare attraverso i fondi immobiliari gestiti dalla ‘Investimenti Immobiliari Italiani’ (InvImIt SGR), nel mese di febbraio 2014 è stato istituito il ‘Fondo dei fondi’ denominato ‘i3 Core’ ed è stata deliberata la chiusura del primo periodo di sottoscrizione delle quote, a seguito dell’apporto da parte dell’INAIL che si è impegnata per un importo complessivo di 1,4 miliardi.

 

Gli immobili interessati dalla nuova procedura ristretta, alla quale sono invitati a partecipare investitori qualificati, sono quelli a cui fa riferimento l’articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002 il quale autorizza l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato individuati negli allegati A e B. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

 

Si tratta dei seguenti immobili dello Stato (all.A):

 


 

 

E dei seguenti immobili dell’ex Enti Tabacchi italiani:

 

 

Il citato articolo 7 prevede inoltre che i trasferimenti e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico in materia di beni culturali e ambientali, né al diritto di prelazione degli enti locali territoriali e alla norma concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali (secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351). Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti (secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3).

 

Il comma 272, in tema di razionalizzazione degli spazi, apporta modifiche al comma 222-quater dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, integrando la relativa procedura e dando rilevo alla valutazione dei costi e della disponibilità di risorse finanziarie.

Si introduce inoltre un nuovo comma 222-quinquies con il quale viene istituito un Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con un’iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

Il comma 222-quater assegna alle amministrazioni centrali il compito di predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

 

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame intervengono nell’ambito della procedura di adozione dei suddetti piani. In particolare, i piani di razionalizzazione, devono essere comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione e trasmessi dalle amministrazioni all’Agenzia del demanio, per la verifica della compatibilità con gli obiettivi così fissati, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa dell’Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. L'Agenzia comunica, entro i successivi 60 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati della verifica, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso non vi siano risorse, l’attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla norma, l’Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Fino a metà dei risparmi individuati nei piano possono essere destinati (con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani medesimi, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.

In caso di verifica negativa (o di mancata presentazione del piano), il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi dell’amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora per ogni amministrazione un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di razionalizzazione degli spazi deve tener conto del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto a cui le amministrazioni pubbliche nella gestione dei propri spazi si devono uniformare (nuovi commi 222-bis e 222-ter, articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotti dal D.L. n. 95 del 2012).

 

Il Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi istituito dal nuovo comma 222-quinquies è alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali versati all’entrata e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, comma 271
(Riqualificazione delle aree urbane degradate)

 

271. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011.

 

 

Il comma 271 dispone che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell’articolo 5 del D.L. n. 70 del 2011, prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l’altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è stata demandata alle regioni.

La norma dispone che restano fermi i limiti previsti nel secondo periodo del comma 11 del citato art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 riguardanti il rispetto degli standard urbanistici e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

 

L’art. 5 del D.L. n. 70/2011 ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate (cd. Piano per le città), con la previsione, a regime, di disposizioni di carattere premiale e la semplificazione di alcune procedure. In particolare il comma 9 di tale articolo ha previsto l'approvazione, da parte delle regioni, entro l'11 settembre 2011, di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche con interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano:

§  il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale;

§  la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;

§  l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari;

§  la possibilità di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il successivo comma 14, onde garantire l’attuazione della norma anche in caso di inerzia delle regioni, ha stabilito che a decorrere dall’11 ottobre 2011 e fino all’entrata in vigore della nuova normativa regionale le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso lo stesso comma 14 ha previsto un minimo di premialità garantito fissato:

§  nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se a destinazione residenziale;

§  nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

 

Si fa notare che di fatto le norme per l’attuazione del D.L. n. 70/2011 erano già state introdotte nella legislazione regionale attuativa del "Piano casa 2", in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato specifiche disposizioni volte ad incentivare la riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da regione a regione.


 

Articolo 1, comma 273
(Manutenzione degli immobili demaniali e degli edifici statali)

 


273. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;

b) al comma 2-bis:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;

3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono soppresse;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


 

 

Il comma 273 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l’esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (lettera a)).

In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale; a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti (lettera b)).

Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia del demanio è inserita la “riqualificazione energetica degli edifici”. Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall’Agenzia non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti (lettera c)).

L'esecuzione degli interventi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dalle strutture dell’Agenzia del demanio (lettera d)).

Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi di manutenzione che riguardano i loro immobili (lettera e)).

 

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni l'articolo 12, commi da 2 a 8, del D.L. n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le relative decisioni di spesa (c.d. "manutentore unico"). Il decreto legge n. 201 del 2011 ha spostato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all'Agenzia del demanio.

Il D.L. n. 179 del 2012 ha escluso dalla competenza accentrata dell'Agenzia del demanio la manutenzione relativa agli istituti penitenziari. La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, comma 390) aveva escluso dalla gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi alle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma in esame, come visto, ha ripristinato tale competenza.

Il D.L. n. 66 del 2014 è intervenuto sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12 citato prevedendo in particolare (articolo 24, comma 3):

§  l'obbligo, in capo alle amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali (ed esclusi il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente a settori specifici di competenza), di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo;

§  la possibilità di revisionare in corso d'anno il piano triennale generale degli interventi manutentivi, sentiti i provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati;

§  l'ampliamento del ruolo di «centrale di committenza» dell'Agenzia del demanio, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzeranno gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.


 

Articolo 1, commi 274-276
(Contratto di programma Poste italiane S.p.A.)

 


274. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 275 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

276. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».


 

 

I commi da 274 a 276 prevedono la proroga dell’efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma (comma 274, lettera a), che dovrà avere durata quinquennale e coprire il periodo 2015-2019 (comma 274, lettera b).

La lettera a) specifica che la proroga dell’efficacia del contratto di programma avverrà fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia, che si sostanziano in una decisione della Commissione europea chiamata a verificare che i trasferimenti statali a Poste italiane Spa siano effettivamente a copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento degli obblighi del servizio universale e non costituiscano invece un aiuto di Stato. La lettera a) specifica inoltre che agli oneri derivanti dalla proroga si provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Sono infine fatte salve le verifiche effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in ordine al costo netto del servizio universale per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014.

 

Si ricorda che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge, indica la ratio del riferimento alle verifiche AGCOM nella circostanza che, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto, non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall’AGCOM, nel rispetto della disciplina UE in materia.

Si ricorda che il contratto di programma disciplina i rapporti tra lo Stato e la società Poste italiane Spa, riconosciuta ex lege fornitore del servizio universale fino al 2026 (vale a dire un quindicennio a decorrere della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011, che ha modificato la disciplina generale in materia postale recata dal decreto legislativo n. 261/1999). Il Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il triennio 2009-2011 è stato approvato con l’articolo 33, comma 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria. L'efficacia del contratto è stata quindi perfezionata con la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012 C(2012)8230final, che ha approvato i trasferimenti statali verso Poste Italiane a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale. Il triennio 2012-2014 è regolato secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Programma 2009-2011 in virtù della clausola di ultrattività contenuta nell’art. 16 comma 3 del Contratto.

 

Si ricorda che il bilancio di previsione 2015 (L. n. 191/2014) reca lo stanziamento relativo al rimborso dello Stato a Poste italiane per gli oneri del servizio universale nel capitolo n. 1502 del programma 15.3, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con uno stanziamento di 262,4 milioni di euro (ridotto rispetto allo stanziamento di 277,2 milioni di euro dell’anno precedente).

 

Con la delibera n. 412/14/CONS del 29 luglio 2014 l’AGCOM ha quantificato l’onere del servizio postale universale per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente, in 380,6 e 327,3 milioni di euro.

 

La lettera b) quantifica poi l’onere per il nuovo contratto di programma in 262,4 milioni di euro a decorrere dal 2015 (che corrisponde allo stanziamento recato dalla legge di bilancio per il 2015, cfr. supra) Anche in questo caso sono fatte salve le verifiche effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in ordine al costo netto del servizio universale

 

Il comma 275 definisce la procedura per l’adozione del nuovo contratto di programma In particolare si prevede che:

§  lo schema di contratto di programma venga inviato dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero dell’economia e delle finanze e all’AGCOM per l’acquisizione, entro quindici giorni, dei pareri di competenza;

§  sulla base dei pareri il Ministero dello sviluppo economico può riesaminare lo schema del contratto;

§  in ogni caso entro cinque giorni dall’acquisizione dei pareri dell’AGCOM e del Ministero dell’economia lo schema di contratto deve essere inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere non vincolante da rendere nei successivi venti giorni; decorso il termine il contratto può essere comunque adottato;

§  al termine della procedura, il contratto di programma deve essere sottoscritto tra Ministero dello sviluppo economico e fornitore del servizio universale entro il 31 marzo 2015;

§  il contratto sottoscritto è infine notificato alla Commissione europea.

 

Il comma 275 prevede anche che l’AGCOM debba esprimersi entro 45 giorni sulla richiesta di Poste italiane Spa di deroga agli obblighi del servizio universale ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 261/1999. La disposizione del D.Lgs. n. 261/1999 è peraltro oggetto di modifica da parte del successivo comma 276.

 

Il citato articolo 3, comma 7, consente, previa autorizzazione dell’AGCOM e comunicazione alla Commissione europea, la fornitura a giorni alterni del servizio in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale (in tal senso la disposizione è modificata dal comma 276, il testo previgente prevedeva un ottavo).


 

Articolo 1, commi 277-280
(Valorizzazione patrimonio mobiliare (Poste italiane S.p.A.))

 


277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), in attuazione della normativa europea, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, può prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.

278. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;

f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;».

279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare modalità operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di ciascuno dei servizi.

280. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera b) del comma 274, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico.


 

 

I commi da 277 a 280, inseriti al Senato, modificano la disciplina del servizio postale universale.

 

Il comma 277 prevede che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa prevedere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell’Autorità di regolamentazione (cioè l’AGCOM).

 

Per i poteri dell’AGCOM in materia di verifica degli oneri del servizio universale nel settore postale si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi da 274 a 276.

 

Il comma 278 inserisce tra le definizioni del D.Lgs. n. 261/1999, che disciplina il servizio postale, la distinzione tra posta prioritaria e corrispondenza ordinaria. L’invio di posta prioritaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro mentre l’invio di corrispondenza ordinaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro.

 

Il comma 279 prevede che per il servizio postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria, gli obiettivi percentuali medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale sia tenuto ad adottare modalità di ottimizzazione dei processi di lavoro anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale.

 

Il comma 280 prevede infine che l’AGCOM individui, entro 60 giorni dalla proposta di Poste italiane Spa a definire nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili.

 

In proposito si ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2008 (adottato quando il Ministero svolgeva le funzioni di autorità di regolazione del settore poi attribuite dal decreto-legge n. 201/2011 all’AGCOM) ha fissato per la corrispondenza non massiva per il triennio 2009-2011 l’obiettivo del recapito entro un giorno dall’inoltro nell’89 per cento dei casi ed entro tre giorni dall’inoltre nel 99 cento dei casi.

Effetto della disposizione del comma 279 sarà pertanto quello di non definire più, per la posta ordinaria un obiettivo di recapito inferiore al quarto giorno successivo all’inoltro.


 

Articolo 1, commi 281-284
(Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste italiane S.p.A.)

 


281. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane Spa.

282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

283. Agli oneri derivanti dal comma 282, lettera a), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 281 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 nella Causa T-525/08 tra Poste italiane e la Commissione europea, nella quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione ritenuta eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato.

La Decisione 2009/178 era stata adottata in seguito alla denuncia dell’Associazione Bancaria Italiana, perché veniva riconosciuto a Poste Italiane, a fronte delle somme raccolte tramite i conti correnti postali e trasferite su un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato, un tasso del 4 % circa, laddove i conti correnti postali offrivano un rendimento medio dell’1 %, con un differenziale che veniva considerato aiuto di stato. Con la Decisione la Commissione aveva dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti relativo alla remunerazione dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, stabilito della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Poste Italiane del 23 febbraio 2006 e aveva condannato l’Italia al recupero presso il beneficiario dell’aiuto.

La sentenza del Tribunale UE ha invece ritenuto erronea, o comunque fondata su elementi insufficienti, la valutazione della Commissione europea, alla base della decisione, in ordine al fatto che possibilità alternative di investimento non avrebbero consentito a Poste italiane di conseguire rendimenti simili o superiori a quelli assicurati dal conto corrente presso la Tesoreria.

Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 sono stati disciplinati i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste italiane, che costituiscono le attività di Bancoposta e che comprendono, tra l’altro, la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

 

I commi 282 e 283 provvedono alla copertura finanziaria.

In particolare il comma 282 pone l’onere per 310 milioni di euro, a carico del “Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” (art. 1, del D.L. 35/2013, come incrementato dall’art. 32, co. 1, del D.L. n. 66/2014; lettera a), per 100 milioni di euro a carico del fondo destinato all’estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall’articolo 36, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 (lettera b) e per i rimanenti 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95/2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (lettera c).

Il comma 283 prevede la “copertura degli oneri derivanti dal comma 282 lettera a), pari a 3.255.000 euro per il 2015, a 3.162.000 euro per il 2016, a 3.068.000 euro per il 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018”. Provvedendo la citata lettera a) del comma 282 all’individuazione di misure di copertura finanziaria, si tratta in realtà, come precisa la relazione tecnica, di compensare in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle anticipazioni per gli enti locali per il pagamento dei debiti che comporta, per tali saldi, il venir meno degli interessi dovuti su tali anticipazioni. La quantificazione dell’onere è stata effettuata sulla base dell’attuale tasso di interesse dei BTP a 5 anni e alla copertura si provvede mediante:

§  riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 282/2004) per 3.255.000 per il 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018

§  riduzione del Fondo gestione dei lavoratori portuali in liquidazione, nella quota parte di risorse destinata alla gestione commissariale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457/1997 (che aveva stanziato 156 miliardi di lire a decorrere dal 2001) per 3.162.000 per il 2016 e per 3.068.000 per il 2017.

 

Il comma 284 prevede l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (e cioè il 23 dicembre 2014) e non il 1° gennaio 2015 (come invece previsto per la generalità delle disposizioni della legge di stabilità).


 

Articolo 1, commi 285 e 286
(Convenzioni Poste italiane S.p.A.)

 


285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»;

b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».


 

 

Con i commi 285 e 286, rispettivamente:

§  si aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell’area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato (comma 285, che modifica il comma 1097 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, legge n. 296/2006);

§  sono riaperti i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell’Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni. L’emendamento inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della raccolta. Si chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale revisione potrà avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta (comma 286, che modifica l’articolo 2 del decreto-legge n. 487/1993).


 

Articolo 1, comma 287
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

287. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 287 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 817,7 milioni nel 2015, 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell’elenco n. 3 della legge di stabilità in esame.

 

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Nella tabella che segue si dà sinteticamente conto dell’ammontare complessivo, per ciascun Ministero, delle riduzioni operate.

 

Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri disposte dall’Elenco n.3

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2015

2016

2017

Economia e finanze

85,6

145,4

285,5

Sviluppo economico

11,7

9,0

10,1

Lavoro e politiche sociali

4,6

0

0

Giustizia

102,7

102,7

102,7

Affari esteri

0

0,5

0,5

Istruzione, università e ricerca

148,6

136,2

136,2

Interno

100,9

100,0

100,0

Ambiente

6,6

6,4

6,9

Infrastrutture e trasporti

11,3

11,3

11,3

Difesa[158]

304,5

614,9

611,6

Politiche agricole

8,3

8,3

8,3

Beni e attività culturali e turismo

21,5

21,5

21,5

Salute

11,3

11,0

11,0

TOTALE

817,7

1.167,3

1.305,6

Va rammentato che la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, riepilogata nell’Elenco sopra riportato (ed ivi indicata con riferimento al solo saldo netto da finanziare), si aggiunge alle ulteriori misure correttive disposte per le amministrazioni centrali ed altri organismi pubblici da altre disposizioni recate dalla legge in esame. Questa, infatti, dispone il contributo delle amministrazioni centrali alla manovra di finanza pubblica sia per gli importi indicati nell’Elenco 3 previsto dal comma 287[159], sia per gli ulteriori importi derivanti dai commi da 288 a 385 dell’articolato. Tutti gli ammontari in questione sono riportati nell’allegato 3 alla legge di stabilità – documento che com’è noto riporta il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge medesima – nel quale sono altresì distinti in due specifici allegati al prospetto medesimo, costituiti:

§  dall’Allegato 3-B, riferito agli importi indicati nell’Elenco n. 3 di cui al comma 287, indicandone però gli effetti - che nell’elenco sono riferiti al solo saldo netto da finanziare - anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

In tale allegato gli effetti finanziari sono ordinati in tre differenti voci, una di entrata e due di spesa

§  dall’Allegato 3-A, relativo agli effetti delle misure sui Ministeri, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dai commi da 288 a 385 che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini sia di saldo netto da finanziare che di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., che l’Allegato 3 raggruppa sotto sette voci, suddivise tra entrate e spese.

 

Nella tabella che segue sono riportate le misure correttive (riduzioni di spesa ed effetti riflessi di maggiore entrata) sulle spese dei Ministeri determinate dal comma 287 e dai commi da 288 a 385 in termini di indebitamento netto, come indicate nei suddetti Allegati 3A e 3B.

 

Va precisato che, oltre a quanto riportato nella tabella, il contributo migliorativo della finanza pubblica posto a carico delle amministrazioni centrali viene realizzato nella legge di stabilità 2015 anche mediante le tabelle C, D ed E, nonché attraverso altre disposizioni che stabiliscono la rideterminazione delle spese per le quali è necessaria l’esplicita previsione legislativa.


 

 

(milioni di euro)

Indebitamento netto –
effetto sulla spesa

2015

2016

2017

comma 287–Riduzione spesa Ministeri
(Allegato 3-B Rel. tecnica - Elenco n.3)

789,7

1.147,6

1.257,8

Commi 288 – 385 Riduzioni singoli Ministeri
(Allegato 3-A Relazione tecnica)

1.188,6

1.022,6

1.078,6

TOTALE Comparto Ministeri

1.978,3

2.169,2

2.336,4

 


 

Articolo 1, commi 288-291
(Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale,
CNEL e Presidenza del Consiglio
)

 


288. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

289. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:

a) l'articolo 9 è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;

d) all'articolo 19:

1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato.

291. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.


 

 

I commi 288-291 recano disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale, con disposizioni specifiche per il CNEL, e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riduzione dei trasferimenti agli organi di rilevanza costituzionale

Il comma 288 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

 

Rispetto allo stanziamento iscritto nel disegno di legge di bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3% per il 2015, al 14,8% per il 2016 ed al 14,4% per il 2017.

 

La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti iscritti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (BLV) e le relative riduzioni.

 

 

Cap.lo
Bilancio
MEF

Organo

Stanziamento
BLV 2015

Stanziamento
BLV 2016

Stanziamento
BLV 2017

Riduzione
2015

Riduzione
2016

Riduzione
2017

2160

Corte dei conti

38.659.877

40.327.160

41.654.259

5.931.222

5.948.365

5.997.120

2170

Consiglio di Stato e TAR

20.913.107

22.048.720

22.399.079

3.208.502

3.252.246

3.224.880

2195

CSM

5.376.760

5.176.427

5.161.404

824.906

763.537

743.107

2182

Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia

230.543

243.063

242.358

35.370

35.852

34.893

Totale

65.180.287

67.795.370

69.457.100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Riduzione delle spese del CNEL

Il comma 289 prevede che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

Viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL.

 

Si ricorda in proposito che il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui 2 vicepresidenti).

Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: euro 187.598 per il Presidente, euro 41.532 per i vicepresidenti, euro 30.938 per l’unico presidente di commissione ed euro 25.633 per ciascun componente.

 

Come detto, non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblicaqualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni” del CNEL.

Tale espressione, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL.

 

Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporta un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL viene infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell’unica sede demaniale concessa in uso governativo all’Organo.

 

Il comma 290 abroga conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. n. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all’affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché “ogni regolamento ad esse connesso”.

 

Sono, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedono:

a)  l’indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);

b)  il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all’art. 10, co 1, lett. d));

c)  l’affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all’art. 16, comma 2, lett. c));

d)  la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all’art. 19, comma 3);

e)  il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

 

Si ricorda che il progetto di riforma costituzionale, approvato dal Senato, ed attualmente all’esame della Camera (AC 2613-A), dispone la soppressione del CNEL, prevedendo l’abrogazione dell’art. 99 della Costituzione (art. 27).

L’articolo 40 del disegno di legge dispone l’immediata applicazione della abrogazione dell’art. 99, mentre le disposizioni finali e transitorie disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL (articolo 39, comma 1). In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell’esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Nella relazione di accompagnamento al progetto di riforma costituzionale in esame, la soppressione del CNEL è motivata in ragione del fatto che tale organo ha prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari e non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l'istituzione.

 

Secondo la relazione tecnica, il comma 3 è volto a recuperare a favore dell’erario le risorse finanziarie che si renderanno disponibili – a regime – con la soppressione del CNEL, consentendo che, nelle more dell’approvazione parlamentare del disegno di legge di riforma, il Consiglio continui ad operare in regime di “ordinaria amministrazione”.

Nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei sui membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010). Successivamente, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti.

Nell'attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri. Fino al 2011 erano 121. La riduzione è stata disposta dapprima con l’art. 17 del D.L. n. 138/2011[160] e, poi, con l'articolo 23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201. Essi sono:

§  10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§  48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:

-     22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,

-     9 in rappresentanza del lavoro autonomo,

-     17 in rappresentanza delle imprese;

§  6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Riduzione delle spese della Presidenza del Consiglio

Il comma 291 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 13 milioni di euro.

Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che le spese di della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria.


 

La seguente tabella riepiloga i relativi stanziamenti.

 

Cap.lo MEF

Spesa

2015

2016

2017

2115

Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

34.907.463

35.180.552

35.090.690

2120

Spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei ministri

298.944.137

299.514.718

300.747.033

 


 

Articolo 1, commi 292 e 293
(Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI e
invarianza dello stesso per il 2015)

 


292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».

293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per l'anno 2014.


 

 

Il comma 292 prevede, dal 2015, la riduzione del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si modifica, così, implicitamente, quanto previsto dall’art. 27, co. 8, primo periodo, della L. n. 488/1999 (v. infra).

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente quello di accredito.

A tal fine, novella l’art. 21, co. 4, del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014), che ha ridotto di 150 milioni di euro per il 2014 le somme derivanti dal canone di abbonamento da attribuire alla concessionaria.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) evidenziava, al riguardo, che la riduzione determina, su uno stanziamento di entrata di € 1.736.000.000 per il 2015, €. 1.750.000.000 per il 2016 ed € 1.769.000.000 per il 2017 - quale riportato nel disegno di legge di bilancio 2015 - un risparmio di € 86.800.000 per il 2015, €. 87.500.000 per il 2016 ed € 88.450.000 a decorrere dal 2017.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017, le somme da riversare alla RAI e all’Accademia di Santa Cecilia (v. infra) nel 2015, allocate sul cap. 3836 dello stato di previsione del MEF, sono pari ad € 1.649,2 mln.

 

Il comma 293 stabilisce che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.

 

L’art. 1 del R.D.L. n. 246/1938, convertito dalla L. n. 88/1938, ha disposto che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento.

L’art. 27, co. 8, primo periodo, della L. n. 488/1999 ha poi disposto che il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia[161].

La Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo prevista dall’art. 1 del R.D.L. n. 246/1938, ha chiarito, con la sentenza n. 284 del 2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

In seguito, l’art. 47 del D.Lgs. n. 177/2005 – riprendendo i contenuti dell’art. 18 della L. n. 112/2004 e disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo - ha disposto, in particolare, che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3).

Ha, altresì, previsto che è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 4).

La misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni è stata determinata, per l'anno 2014, con D.M. 17 dicembre 2013, che ha confermato l’importo di 113,50 euro (per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A.) già fissato per il 2013 dal D.M. 20 dicembre 2012.


 

Articolo 1, comma 294
(Risorse destinate al trasporto merce su ferro)

 


294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.


 

 

Il comma 294 prevede che a partire dall’annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui.

Si prevede inoltre che non venga rinnovato il contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014 con Trenitalia S.p.a., la quale pertanto non sarà più l’affidataria del servizio.

Conseguentemente le risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore sono attribuite direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.A.).

Si prevede che RFI Spa destini tali risorse alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in proporzione ai treni/km. Oggetto di compensazione saranno gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

 

Si segnala che il contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci 2009-2014 aveva un perimetro comprendente le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Tale perimetro viene quindi esteso alle regioni Lazio e Sardegna.

Al riguardo, occorre un approfondimento se le compensazioni previste dalla disposizione si configurino effettivamente, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della norma, come “compensazioni di obblighi di servizio pubblico”, pur in assenza dell’individuazione di una singola impresa affidataria in esclusiva di tale servizio (merita ricordare che si tratta di un’ipotesi che, per quanto forse di difficile realizzabilità, sembra non esclusa dal diritto UE, che distingue tra l’imposizione di obblighi di servizio pubblico ad una generalità di soggetti e l’affidamento in esclusiva dell’assolvimento di tali obblighi). In tal caso, occorrerebbe quindi approfondire la coerenza delle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri di servizio pubblico individuati dalla norma con i principi del diritto UE in materia (in particolare con l’art. 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e con la comunicazione della Commissione europea 2012 C 8/02 del gennaio 2012, al riguardo cfr. infra).

 

La disposizione indica come finalità della disposizione il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

Il citato articolo 10 faceva salve per tre anni dall’entrata in vigore del regolamento (3 dicembre 2009, in base all’articolo 10) le precedenti disposizioni in materia di trasporto merci (e di definizione dei criteri per le compensazioni di servizio pubblico) recate dal regolamento (CEE) n. 1191/1969.

In via generale l’articolo 10 di tale regolamento, ora abrogato, prevedeva che la compensazione per gli oneri di servizio pubblico fosse pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri (cioè delle spese per l’impresa connesse agli oneri) e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione.

Il periodo transitorio di cui all’articolo 10 risulta quindi esaurito e trova perciò applicazione il regime generale previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007. In materia di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico per i contratti aggiudicati direttamente il regolamento (CE) n. 1370/2007 richiede che vengano rispettate le prescrizioni, più stringenti rispetto a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1191/1969, dell’allegato richiamato dall’articolo 6 paragrafo 1.

In particolare, la compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente deve quindi seguire il seguente schema:

§  costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

§  meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

§  meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

§  più un ragionevole utile.

Successivamente, la Commissione europea, con la comunicazione 2012/C 8/02 del gennaio 2012 ha precisato che la compensazione degli oneri di pubblico servizio deve essere calcolata considerando i costi al netto degli introiti che l’impresa percepisce dalla fornitura del servizio economico di interesse generale; inoltre, il margine di utile ragionevole deve essere considerato come tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio economico di interesse generale per l’intera durata del periodo d’incarico, tenendo conto del livello di rischio.

 

Si prevede inoltre che il contratto di programma -parte servizi e le relative tabelle- tra Ministero e RFI S.p.A. siano conseguentemente aggiornati per tenere conto sia delle risorse destinate a RFI Spa per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci che da quelle fissate dalla presente legge.

 

Il Contratto di programma Parte Servizi 2012-2014 tra RFI e Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e quindi definitivamente sottoscritto il 29 novembre 2013, dopo l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari (la IX Commissione Trasporti della Camera ha espresso il 19 novembre 2013 parere favorevole con condizioni e osservazione; il contratto è stato infine registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014). Il contratto prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro.

 

La rendicontazione delle risorse è affidata dal Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.


 

Articolo 1, commi 295 e 296
(Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.)

 


295. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015».

296. Le disposizioni di cui al comma 295 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 295 prevede, con l’aggiunta di un nuovo comma 3-bis all’art. 36 del D.L. n. 98/2011, il riconoscimento ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, di una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

La norma fa riferimento alle attività svolte da ANAS indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 36 del D.L. n. 98/2011.

Il comma 3, nell’ambito di un riordino complessivo della governance stradale e autostradale operato dall’articolo 36, ha stabilito che l’ANAS deve provvedere, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ad una serie di funzioni, tra cui le seguenti, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma:

a)   costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b)   realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c)   curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali.

 

Il comma 296 stabilisce che la disposizione del comma 295 è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell’art. 18 del D.L. n. 69/2013.

Tale comma 10, come modificato dal comma 70 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A. con l'individuazione delle relative risorse.

Le risorse destinate al programma (cap. 7538 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti) risultano pari a 306 milioni di euro per il 2014 (legge di bilancio 2014-2016 del 27 dicembre 2013, n. 148), e a 216 milioni per il 2015 e a 95 milioni per il 2016 (legge di bilancio 2015-2017 del 23 dicembre 2014, n. 191). Il rifinanziamento del programma rientra tra gli interventi, appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, finanziabili dal cd. “Fondo sblocca cantieri” a seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 133/2014. I suddetti termini per l’appaltabilità e la cantierabilità sono stati rispettivamente prorogati al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015 dal comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 192/2014 (in corso di esame parlamentare).


 

Articolo 1, comma 297
(Trasferimento attività informatiche riservate allo Stato
dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A.
)

 


297. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole da: «che svolgerà» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse».


 

 

Il comma 297 prevede che le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche siano affidate alla Sogei S.p.A. secondo un accordo unitario da stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015. Con tale modifica viene superato l’attuale assetto che prevede una specifica divisione interna della Sogei per la gestione dei sistemi informatici ad essa trasferiti dalla Consip ad opera del D.L. n. 95 del 2012.

La norma è volta a rendere omogeneo il modello di relazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei, sia per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali), sia per quanto riguarda l’amministrazione ministeriale e la Corte dei conti, al fine di realizzare economie di scala. E’ previsto, infine, il conferimento delle infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze alla Sogei, ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse

 

Si prevede che entro il 30 giugno 2015 la Sogei S.p.A. stipuli con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF un apposito accordo quadro non normativo, in cui sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Fino alla stipula dell’accordo quadro resta fermo quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A.

 

I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 4 del D.L. n. 95 del 2012 hanno disposto l’affidamento alla Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

 

Sogei S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. La società (articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011) ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, segnatamente:

§  ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;

§  ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

§  ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere. Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.

In quanto depositaria dell’Anagrafe tributaria, Sogei svolge un’azione di supporto sia alle valutazioni degli impatti delle manovre fiscali e della normativa, sia alla elaborazione delle politiche da perseguire in materia.

La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. – società interamente posseduta dal Ministero dell’economia e finanze - è stata istituita, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Le attività informatiche di Consip vengono svolte anche verso la Corte dei conti, per la quale Consip fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica, nonché per altre strutture della pubblica amministrazione.

In aggiunta alle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, Consip è divenuta la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quali, in primis, l’articolo 26 della legge n. 488/1999, l’articolo 58 della legge 388/2000 e il D.M. 24 febbraio 2000.

 

In particolare, il comma 3-bis ha trasferito alla Sogei S.p.A. le attività informatiche riservate allo Stato ed esercitate da Consip S.p.A. - ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e relativi provvedimenti attuativi - nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte dalla medesima Consip ai sensi della normativa vigente.

Il trasferimento è avvenuto mediante operazione di scissione: la Sogei svolge tali attività attraverso una specifica divisione interna, garantendo – secondo la formulazione originaria, per due esercizi e successivamente per cinque esercizi (articolo 1, comma 408, della legge n. 228 del 2012) – la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.

Il comma 3-ter stabilisce che Consip - fermo restando lo svolgimento delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi - continua a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche. Consip svolge, inoltre, le attività a essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e finanze.

Inoltre, Sogei S.p.A. – sulla base di apposita convenzione – si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.


 

Articolo 1, comma 298
(Registro donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa))

 


298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2004, n. 138.


 

 

Il comma 298 istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

 

La norma segue la sentenza n. 162/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto, per la coppia sterile o infertile, del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (divieto contenuto nell’articolo 4, co. 3, della legge n. 40/2004[162]). Considerato che il Governo ha ritenuto di non intervenire con un proprio provvedimento normativo in una materia così delicata per le sue implicazioni etiche, lasciando tale competenza al Parlamento, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. ha successivamente fornito indicazioni cliniche ed indirizzi operativi omogenei per garantire sia l’esigibilità del diritto alla fecondazione eterologa che la sicurezza e tutela della salute dei soggetti interessati. In attesa che il Parlamento legiferi in materia, il documento della Conferenza[163] prende atto della nota dell’8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ai Capigruppo Parlamentari con la quale il Ministro sottolinea i principi, condivisi dalle Regioni, sui quali dovrebbe basarsi la organizzazione delle procedura di PMA da donazione[164], e definisce un accordo interregionale con valenza transitoria, che garantisce alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa. La Conferenza ha quindi fissato una tariffa unica convenzionale che quantifica i costi della fecondazione eterologa anche al fine di regolare le eventuali compensazioni relative alla mobilità interregionale sanitaria.

Da parte sua, il Ministro della salute, intervenendo a più riprese sul tema, ha ripetutamente indicato la necessità di introdurre l’obbligo della tracciabilità donatore-nato rinviando alla costituzione di un apposito Registro.

 

Il Registro ha la finalità di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore. Nel Registro nazionale devono essere registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. Il Registro è istituito presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (STT)[165]. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive devono comunicare i dati anagrafici dei donatori al Registro con modalità specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i dati devono essere comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.

Il comma specifica che agli oneri derivanti dall’istituzione del Registro, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), ivi comprese le spese per il personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il Ccm, istituito dall'art. 1, co. 1, lettera a), del D.L. n. 81/2004[166] (L. n. 138/2004) con lo scopo di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, è un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.


 

Articolo 1, comma 299
(Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali)

 

299. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.

 

 

Il comma 299 prevede l’istituzione di un Fondo prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario (PEF).

 

Il fondo è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031, pari complessivamente a 300 milioni di euro.

 

Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Articolo 1, comma 300
(Soppressione assunzione ispettori)

 

300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.

 

 

Il comma 300, attraverso l’abrogazione dell’art. 14, c. 1, lett. a) del D.L. 145/2013, sopprime l'integrazione della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro, nella misura di duecentocinquanta unità complessive, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e alle conseguenti assunzioni, i cui oneri venivano posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

L’art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. 145/2013 autorizzava un’integrazione della dotazione organica del MLPS pari a 250 unità di personale ispettivo (200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 nel profilo di ispettore tecnico di area III) e la conseguente progressiva assunzione; ai maggiori oneri derivanti da tale previsione si provvedeva mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e a 10,2 milioni annui a decorrere dal 2016. La disposizione richiamata limitava l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di attuare le procedure di mobilità di ufficio prima dell’espletamento delle procedure concorsuali (come previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001[167]) esclusivamente al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico, ferme restando le disposizioni in materia di mobilità volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001[168]. Inoltre, era previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicasse annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa.

 


 

Articolo 1, comma 301
(Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali)

 

301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016.

 

 

Il comma 301 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la soppressione della norma che prevede l’erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali.

La disposizione soppressa è l’ultimo periodo del comma 1, articolo 5, della legge n. 323 del 2000 che ha riordinato il settore termale, principalmente a scopo di prevenzione dell’invalidità pensionabile.

La legge che istituisce il Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all’articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza) di cui al DPCM 29 novembre 2001, nell’ambito della macroarea dell’assistenza distrettuale. L’erogazione delle cure termali è quindi a carico del SSN, mentre l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA.

L’art. 6 del DL. 390/1995 (L. 490/1995) distingue i regimi speciali INPS e INAIL, che comunque sono inclusi tra le prestazioni idrotermali rientranti nel Piano sanitario nazionale approvato dal Ministero della salute. Questi istituti, in particolare, garantiscono ai propri assicurati la concessione di cure termali nelle forme di prestazioni balneo-termali[169] e come prestazioni economiche accessorie[170], che consistono, ad esempio, nel rimborso della spese di soggiorno e di viaggio, in certi casi in una diaria (limitatamente ai giorni di viaggio) e, quando prevista, nell' integrazione della rendita di inabilità permanente.

La disposizione in esame dunque prevede l’abolizione degli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali corrispondenti a prestazioni che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza a carattere accessorio, restando a carico del SSN l’erogazione delle altre prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 1, comma 302
(Giorno di pagamento delle pensioni INPS)

 

302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

 

 

Il comma 302 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell’INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti[171], in assenza di cause ostative siano posti in pagamento il 10 di ciascun mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile).

La disposizione è volta a uniformare e razionalizzare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni, con l’obiettivo di conseguire un risparmio nelle commissioni bancarie.

 

Attualmente, le suddette prestazioni sono erogate in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. In linea generale, le pensioni erogate dall’INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile) con un unico pagamento (ove non esistano cause ostative) nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, come stabilito con le Delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998 (in tema di pagamento delle pensioni erogate dall’INPS) e n. 719 del 30 giugno 1998 (in tema di pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili)[172]. Per altre gestioni, invece, il pagamento delle relative prestazioni è fissato in giorni diversi dal 1° del mese: ad esempio, il pagamento delle pensioni dei lavoratori delle gestioni pubbliche è fissato al giorno 16 di ogni mese (Messaggio INPS n. 3506 del 24 marzo 2014).

Si ricorda, inoltre, che la disciplina della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni è stata delegificata ad opera dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 536/1987.


 

Articolo 1, comma 303
(Comunicazioni a INPS a seguito di decesso)

 


303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».


 

 

Il comma 303 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall’evento, per via telematica online, secondo le procedure già previste dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia. In caso di violazione del suddetto obbligo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro (art. 46 del D.L. 269/2003).

 

L’articolo 2 del D.L. 663/1979, come modificato dall’articolo 1, comma 149, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica online e demanda ad un apposito decreto interministeriale il compito di individuare le modalità tecniche, operative e regolamentari per l’attuazione della norma. Il Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, che per primo ha dato attuazione alle suddette disposizioni normative (a decorrere dal 3 aprile 2010), è stato successivamente modificato dal Decreto interministeriale del 18 aprile 2012 che contiene nuove modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC (Sistema di accoglienza centrale) dirette soprattutto a consentire l’invio telematico da parte delle strutture sanitarie della certificazione di malattia e di ricovero[173].

Si ricorda che l’articolo 7 del D.L. 179/2012 ha esteso anche al personale non contrattualizzato della P.A.[174] l’obbligo di invio telematico del certificato di malattia.


 

Articolo 1, commi 304 e 305
(Restituzione somme pensioni INPS indebitamente
percepite post mortem assistito
)

 


304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304.


 

 

I commi 304 e 305 dettano disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall’INPS indebitamente percepite post mortem dal beneficiario e al riversamento da parte dell’INPS, all’entrata del bilancio dello Stato, di 11 milioni di euro per il 2015 e 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 derivanti dai risparmi ottenuti dall’attuazione di quanto previsto dai commi da 301 a 304.

Più nel dettaglio, il comma 304 prevede la corresponsione con riserva, su un conto corrente bancario o postale, delle prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto e l’obbligo per l’Istituto bancario e le Poste italiane di restituire, nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, le somme corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto (senza possibilità per gli stessi di utilizzare le suddette somme per l’estinzione dei propri crediti). È previsto, inoltre, l’obbligo di reintegro a favore dell’INPS delle somme indebitamente percepite a carico dei soggetti che hanno ricevuto direttamente le suddette prestazioni in contanti per delega, o sul conto corrente bancario o postale (anche in seguito a ordine permanente di accredito sul proprio conto), o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente. L’istituto bancario o le Poste italiane che, per impossibilità sopravvenuta o altro motivo, rifiutino la richiesta sono tenuti a comunicare all’INPS le generalità del destinatario o del disponente e dell’eventuale nuovo titolare del conto corrente.

 

In materia di restituzione degli indebiti pensionistici la norma di riferimento è costituita dall’articolo 52 della L. 88/1989, secondo cui le pensioni possono essere rettificate in ogni momento dall’ente erogatore, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse somme non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave). Sulla materia sono intervenute anche le leggi nn. 662/1996 e 448/2001, che hanno dettato (con effetto retroattivo ed in via transitoria) una disciplina sostitutiva di quella prevista dalla disposizione richiamata, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Più precisamente, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l’art. 1, c. 260, della L. 662/1996 stabilisce che non si dà luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite (anche se liquidate in capitale) a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, se i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni[175].

Per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, l’articolo 38, c. 7, della L. 448/2001 dispone, che non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Merita segnalare che, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civile, l’articolo 42, comma 5, del D.L. 269/2003 dispone che non si procederà alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto) dai titolari di prestazioni pensionistiche, derivanti da invalidità civili, privi dei requisiti reddituali; la disposizione si riferisce soltanto a situazioni di debito che riguardano il superamento dei requisiti reddituali previsti dalla legge per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche agli invalidi civili, il cui diritto è legato a limiti reddituali[176].

 

Il comma 305 prevede il riversamento, da parte dell’INPS, all’entrata del bilancio dello Stato, 11 milioni di euro per il 2015 e 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 derivanti dai risparmi ottenuti dall’attuazione di quanto previsto dai commi da 301 a 304.


 

Articolo 1, comma 306
(Versamento all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti)

 

306. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Il comma 306 dispone che l’INPS renda indisponibile l’importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP (di cui all’art. 1, c. 245, della L. 662/1996) e proceda al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 245, della L. 662/1996, istituisce presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l’emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 28 luglio 1998, che prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a)   all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b)   alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c)   all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d)   al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e)   all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f)    ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

In materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP è intervenuto il D.M. n. 45 del 7 marzo 2007 (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 347, della L. 266/2005), che ha consentito anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, di iscriversi alla predetta Gestione unitaria. Successivamente, il citato D.M. è stato parzialmente modificato dal D.L. 159/2007: in particolare, tale modifica ha stabilito che l’iscrizione non avviene automaticamente secondo il principio del silenzio-assenso, ma esprimendo la propria volontà di adesione all’INPDAP.


 

Articolo 1, commi 307 e 308
(Versamento all’entrata del bilancio di risparmi di spesa
da parte dell’INPS e dell’INAIL
)

 


307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, con esclusione di quelle predeterminate per legge.


 

 

I commi 307 e 308 contengono disposizioni circa il versamento da parte dell’INPS e dell’INAIL all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa ottenuti.

Più nel dettaglio, il comma 307 prevede, a decorrere dal 2015, il riversamento, da parte dell’INPS, all’entrata del bilancio dello Stato, di 41 milioni di euro, così suddivisi:

§  25 milioni di euro in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell’ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;

§  6 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l’accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC[177];

§  10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del D.L. 201/2011[178];

Il comma 308 dispone che l'INAIL procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell’Istituto.

 


 

Articolo 1, commi 309-312
(Riduzione contributi patronati)

 


309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento.

310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Attività diverse) -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività è approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;

b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;

e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

311. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;

b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

312. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.


 

 

I commi da 309 a 312 intervengono sugli istituti di patronato e assistenza sociale, prevedendo, tra l’altro, la riduzione delle risorse destinate al loro finanziamento e la modifica dei criteri di costituzione e dell’ambito di attività degli istituti stessi.

Più nel dettaglio, il comma 309 dispone una riduzione di 35 milioni di euro delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto normativamente previsto[179].

Viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dall’80% al 72% degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207%.

A fronte di ciò, il comma 310 introduce una serie di modifiche alla normativa (L. n. 152/2001, che disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività degli istituti), prevedendo, in particolare:

§  nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione, basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano: possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell’ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri (lettere a) e b);

§  un ampliamento dell’ambito delle attività esercitabili in favore di soggetti privati e pubblici e di organismi dell’Unione europea (anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate). Le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti sono definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015 (lett. c) cpv. “Art. 10”, lettere a), b) e c));

§  la possibilità di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2015 (lett. c) cpv. “Art. 10”, comma 2);

§  la possibilità di svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali (incluse tra quelle ammesse al finanziamento ex art. 13 della L. n. 152/2001), in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della L. 152/2001[180] ammesse (in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a contributo per l'erogazione del servizio (lett. c) cpv. “Art. 10”, comma 3);

§  l’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza (redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro) (lett. d));

§  due nuove ipotesi di commissariamento degli istituti in caso di insufficiente realizzazione di attività oggetto di finanziamento statale (lett. e)):

-     attraverso l’individuazione della soglia minima di attività rilevante (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n. 152/2001), pari all’1,5%, che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi;

-     se l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole;

 

Il comma 311 prevede l’abrogazione dei commi da 9 a 12 dell’articolo 1 della L. n. 228/2012, che individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e una proroga al 30 giugno 2015 del termine entro il quale gli istituti devono adeguare la propria struttura organizzativa alla riforma operata con il medesimo articolo 1 della L. n. 228/2012

 

Il comma 312 dispone che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

Si ricorda che il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, comma 1, della L. n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota (pari, nel testo previgente, allo 0,226%), a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

§  89,90% all'attività;

§  10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§  0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto

 

Il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, adottato in attuazione di quanto disposto dal comma 7, stabilisce le modalità di ripartizione del finanziamento.

Secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2014 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 342,44 milioni di euro (valori per competenza).

Si ricorda che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno già subito una riduzione per effetto di quanto stabilito dall’art. 12, c. 12-terdecies, del D.L. n. 78/2010 il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di 30 milioni di euro annui.

Da ultimo, l’art. 1, c. 9, della L. 228/2012, pur escludendo, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, la riduzione dei stanziamenti, dispone tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, per un importo di 30 milioni di euro, anche mediante l’attuazione dell’articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell’economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).


 

Articolo 1, comma 313
(Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello)

 

313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 313 dispone una riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello pari a 208 milioni di euro per il 2015 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è stato previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68 della L. 247/2007, originariamente in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008, e poi tradotto in forma strutturale dall’articolo 4, commi 28-29, della L. 92/2012. In particolare, il comma 67 ha previsto, attraverso l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (ovvero di secondo livello) caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri: importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita; determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui al precedente richiamo, nella misura di 25 punti percentuali; determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni relative all’importo annuo complessivo in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla quota del 5%. Il comma 68 ha rinviato ad un decreto interministeriale la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio[181].

In relazione alle risorse del richiamato Fondo, si ricorda che la L. 228/2012 ha disposto uno stanziamento del Fondo in questione, sul cap. 4330 del Ministero del lavoro, pari a 500 mln per il 2013. L’articolo 4, comma 1, lett. a), del D.L. 54/2013 ha ridotto la dotazione del Fondo di 250 milioni nel 2013, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012. Successivamente, la lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 del D.L. 102/2013 (ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo) ha disposto la riduzione del Fondo per una somma pari a 186 mln di euro per il 2013, e, quanto a 64 mln di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo. Da quanto risulta nel bilancio preventivo per il 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione per il 2014 del Fondo sarebbe pari a 607 milioni di euro in conto competenza.

Si ricorda che il Fondo richiamato è stato già oggetto di precedenti interventi di riduzione. In particolare: i commi 249 e 254 dell’art. 1 della L. 228/2012 hanno disposto, rispettivamente, una riduzione per pari a 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (per coprire gli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali) e di 118 milioni di euro per il 2013 (per la copertura degli oneri dovuti all’incremento del Fondo sociale dell’occupazione); l’art. 4, c. 1, lett. a), del D.L. 54/2013 ha disposto una riduzione di 250 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali; l’art. 15, c. 3, lett. c) ha previsto, per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’intero provvedimento[182], tra l’altro una riduzione anche del Fondo in oggetto pari a 186 milioni euro per l'anno 2013, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo.

Da ultimo, l’art. 40 del D.L. 133/2014 ha previsto per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e del c.d. bonus Giovannini l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato (lettera e)) e la riduzione (pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello relative al 2012, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo (lettera f)).

 


 

Articolo 1, comma 314
(Modifica disciplina dichiarazione ISEE)

 


314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».


 

 

Il comma 314 interviene su alcune misure per l’emersione di base imponibile che prevedono l’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, di specifiche informazioni per le analisi del rischio di evasione e per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A tal fine viene modificato il co. 4 dell’art. 11 del DL. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come segue:

§  Il primo periodo della novella stabilisce che oltre che per le comunicazioni all'anagrafe tributaria (ai sensi dall'articolo 7, undicesimo comma, del DPR n. 605 del 1973), le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione; in sostanza, sono sostituite la finalità per le quali sono utilizzate le predette informazioni: in luogo di elaborare con procedure centralizzate specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, l’Agenzia utilizzerà tali informazioni per le analisi del rischio di evasione;

§  il secondo periodo della novella al predetto comma 4, intervenendo sulla medesima disciplina degli obblighi di comunicazione, prevede l’integrazione delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Più in dettaglio, la disposizione integra con questo dato la seconda parte del comma 4, art. 11, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) relativa alle informazioni che devono essere contenute nelle comunicazioni degli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria, anche al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini per la compilazione della dichiarazione ISEE da perfezionare in base alle disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 109/1988[183].

 

L’ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l’ISEE viene utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione. La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche). Per ulteriori approfondimenti si veda La riforma dell’ISEE, documento informativo a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 

Articolo 1, commi 315 e 316
(Contributo Italia Lavoro S.p.A.)

 

315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.

316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

Il comma 315 prevede che per il 2015 il Ministero del lavoro concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro S.p.A. con un contributo pari a 12 milioni di euro.

 

Il comma 316 provvede alla copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal precedente comma (12 milioni di euro per il 2015) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 1, comma 317
(Piani triennali di investimento dell’INAIL)

 

317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Il comma 317 demanda ad apposito DPCM (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso presso la tesoreria centrale dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, comma 318
(Riduzione contributi a organismi internazionali)

 

318. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

Il comma 318 contiene disposizioni per la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale provveda - ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell’Italia alle organizzazioni internazionale di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte nella misura risultante dall’allegato 8 (v. infra) al disegno di legge di stabilità 2015: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2015, non si applica quanto previsto dall’art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero la possibilità di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – in allegato al quale figura l’elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

 

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (tabella 6 del disegno di legge di bilancio) contiene numerosi capitoli relativi a contributi per Organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicato al finanziamento specifico di determinati organismi, quali l’UNICRI e l’UNICEF (cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine, altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche (cap. 2304).

Va infine ricordato che anche nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esempio, il cap. 7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si riporta di seguito l’allegato 8 al disegno di legge di stabilità 2015, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 318 in commento.

 

Allegato 8

 

 

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

(migliaia di euro)

 

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

 

Autorizzazione

2015

2016

2017 ed

anni successivi

OSCE

RIDUZIONE

Legge 18 luglio 1984, n. 343

3.000,0

3.000,0

3.000,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d'Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)

RECESSO

Legge 28 marzo 1991, n. 119

225,0

225,0

225,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d'europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)

RECESSO

Legge 23 luglio 1949, n. 433

554,5

564,5

564,5

Segretariato INCE

RIDUZIONE

Legge 18 giugno 2003, n. 142

43,0

143,0

143,0

CIEC – Commissione internazionale dello stato civile

RECESSO

Legge 26 novembre 1957, n. 1296

18,3

18,3

18,3

BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia

RIDUZIONE

Legge 4 giugno 1997, n. 163

650,0

650,0

650,0

Istituto internazionale del freddo

RECESSO

Legge 24 luglio 1959, n. 697

60,0

60,0

60,0

Comitato consultivo del cotone

RECESSO

Legge 3 novembre 1971, n. 950

35,0

35,0

35,0

European spatial data research

RECESSO

Legge 26 luglio 1978, n. 477

7,5

7,5

7,5

Carta europea dell'energia

RECESSO

Legge 10 novembre 1997, n. 415

 -

450,0

450,0

Organismo delle Nazioni Unite

RIDUZIONE

Legge 17 agosto 1957, n. 848

20.000,0

2.685,0

2.685,0

UNESCO

RIDUZIONE

Legge 9 agosto 2013, n. 100

150,0

150,0

150,0

Centro internazionale ingegneria genetica

RIDUZIONE

Legge 15 marzo 1986, n. 103; Legge 9 ottobre 2000, n. 288

200,0

200,0

200,0

Icranet – rete internazionale astrofisica relativistica

RIDUZIONE

Legge 10 febbraio 2005, n. 31

150,0

150,0

150,0

IAP – InterAcademy Partnership

RIDUZIONE

Legge 10 gennaio 2004, n. 17

50,0

50,0

50,0

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo

RIDUZIONE

Legge 10 gennaio 2004, n. 17

100,0

100,0

100,0

Totale

25.243,3

8.488,3

8.488,3

 


 

Articolo 1, comma 319
(Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo
del personale in servizio all’estero
)

 


319. Con effetto dal 1º luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e al comma 3, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un ottavo»;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - (Spese per abitazione) -- 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».


 

 

Le disposizioni di cui comma 319 si inseriscono nell’alveo di un percorso di riduzione dei trattamenti economici per il personale in servizio all’estero, già parzialmente attuato con l’art. 9-bis del D.L. n. 101/2013[184] in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede – realizzando già nel 2014 economie di spesa pari a circa 3,3 milioni e un maggiore gettito fiscale pari a circa 1,5 milioni -; nonché con i commi 1 e 2 dell’art. 16-bis del D.L. n. 66/2014[185] per l’abolizione dell’assegno individuale di rappresentanza – con forti risparmi, fino ad oltre il 40 per cento a decorrere dal 2015, degli importi mensili percepiti dalle diverse categorie di personale in servizio all’estero.

Nello specifico, il comma 319 prevede anzitutto che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con effetto dal 1° luglio 2015, eseguiti rilevamenti di carattere oggettivo, provvede a una revisione complessiva dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 - come modificato dal comma 319 in commento - che reca l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

Si ricorda che sulla scorta dei coefficienti in questione si opera la maggiorazione dell’indennità di base per il servizio all’estero, in relazione alle caratteristiche della sede di servizio.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità precisava che le disposizioni vanno lette alla luce della riduzione del 20 per cento dell’indennità di servizio all’estero, quale prevista più avanti proprio dal comma 319 in commento - il che significa che anche là dove apparentemente vi siano incrementi, questi vanno sempre parametrati alla sottesa e preliminare riduzione dell’indennità base.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2015 il comma 319 in commento prevede la modifica dell’art. 51, comma 8, secondo periodo del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 1986): in particolare, viene aggiunta l’espressione “nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base”.

L’art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi riguarda la determinazione dei redditi da lavoro dipendente: il comma 8 stabilisce che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Qualora per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base. L’aggiunta operata dal comma 319 in esame affianca all’indennità base nella misura del 50 per cento, quale elemento costitutivo del reddito, il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità quantificava il maggior gettito fiscale e contributivo in 32,3 milioni di euro annui.

 

Inoltre all’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 1092 del 1973 – recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato – viene aggiunta la locuzione “a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa” alle parole “è aumentato”.

Il comma unico dell’art. 23 sopra richiamato prevede che il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate - individuate con decreto del Ministro competente - è aumentato ai fini pensionistici rispettivamente della metà e di tre quarti. L’aggiunta operata dal comma 319 in commento subordina l’aumento alla domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa (v. anche infra lettera c).

 

Infine, il comma 319 in esame apporta una serie numerosa di modifiche al citato D.P.R. n. 18/1967, modifiche di seguito illustrate:

A.  riduzione del venti per cento delle indennità di base di cui alla Tabella A

La Tabella A in questione è quella allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La Tabella A - richiamata anche nell’art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 – riporta le indennità base relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del ministero degli affari esteri.

Si segnala infatti che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L’indennità di servizio all’estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, è stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967, ovvero che nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. n. 18/1967 medesimo. D’altra parte il decreto-legge n. 35/2013[186] all'art. 12, comma 3, lettera c-quinquies ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102[187] all'art. 15, comma 3, lett. b) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all’art. 1, comma 37 aveva già disposto la riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’indennità di servizio all’estero, nella misura di 5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013. La legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 479 ha disposto un’ulteriore riduzione della medesima autorizzazione di spesa nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Da ultimo, l’art. 16-bis, comma 2 del già richiamato D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha provveduto a ridurre l’indennità di servizio all’estero nella misura di 15 milioni per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016, a copertura dell’istituzione del Fondo per la promozione del sistema-Paese disposta dal precedente comma 1.

B.  modifiche al comma 4 ed abrogazione del comma 5 dell’art. 84

Le modifiche apportate dal comma 319 in esame eliminano dal testo vigente il riferimento al personale di ruolo e all’indennità di servizio all’estero, di modo che il disposto del comma 4 dell’articolo 84 viene a limitarsi al personale a contratto e alle retribuzioni di questo - che in quanto a contratto non gode dell’indennità di servizio all’estero. Il comma 319 in esame dispone inoltre l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 84, in base al quale con decreto del Ministro degli affari esteri e per speciali esigenze di servizio si può concedere l’uso gratuito dell’alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all’estero al personale di custodia e al personale addetto alla cifra e telecomunicazioni, nonché ad altre categorie indicate nel decreto stesso.

L’articolo 84 in questione concerne gli alloggi in immobili demaniali all’estero, e prevede che in caso di eccedenza di locali rispetto alle esigenze di servizio, negli immobili demaniali si possano costituire alloggi per il personale, eventualmente anche in locali siti in immobili presi in affitto - in questo secondo caso previo apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il comma 4 dell’articolo 84, cui vengono apportate modifiche, prevede che il personale di ruolo o a contratto, che fruisca di alloggi in entrambe le precedentemente contemplate eventualità, debba corrispondere all’Amministrazione un canone compreso rispettivamente tra l’ottavo e il quinto e il settimo e il quinto dell’indennità di servizio all’estero o della retribuzione mensile, corrispondentemente alle caratteristiche dell’alloggio e dell’eventuale arredamento. La misura di tali canoni è stabilita con decreto del Ministro degli Affari esteri.

C.  modifica dell’art. 144

L’articolo 144 riguarda le residenze disagiate, prevedendo modalità per la loro individuazione, nonché gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e la facoltà del personale addetto di richiedere dopo non meno di due anni il trasferimento. Il comma 319 in esame subordina il computo del servizio in sedi disagiate ai fini pensionistici ad apposita domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità rilevava che l’introduzione della domanda degli interessati dovrebbe ridurre il numero dei beneficiari, senza peraltro quantificare gli effetti finanziari sul sistema previdenziale.

D.  modifica dell’art. 171

In riferimento al sopra richiamato art. 171, il comma 319 in commento sopprime il riferimento al costo degli alloggi nella lettera a) del comma 3 – nella quale i coefficienti di sede, in base ai quali si opera la maggiorazione dell’indennità di base per il servizio all’estero, sono parametrati in generale al costo della vita, con particolare riguardo al costo in loco degli alloggi e dei servizi.

E.  modifica dell’art. 173

L’art. 173 riguarda gli aumenti per situazione di famiglia: la modifica operata dal comma 319 in esame riguarda anzitutto il comma 1 dell’art. 173, nel quale si prevede un incremento del venti per cento dell’indennità di servizio per il dipendente all’estero con coniuge a carico: tale incremento viene abbassato ad un ottavo dell’indennità di servizio. Viene poi modificato il comma 3, qui invece aumentando dal 5 per cento ad un ottavo dell’indennità di servizio – prevista in quel Paese per i posti di primo segretario o di console – l’incremento a favore del dipendente in servizio all’estero, per ciascun figlio a carico – il risultato di tale incremento, tenendo sempre conto della riduzione del 20 per cento dell’indennità di base, è comunque una riduzione del 15 per cento dell’aumento per ciascun figlio a carico.

F.  modifica dell’art. 175

L’art. 175 concerne l’indennità di sistemazione: la modifica operata dal comma 319 in esame riguarda anzitutto il comma 2 dell’art. 175, con lievi incrementi percentuali nel calcolo dell’indennità di sistemazione rispettivamente in caso di trasferimento da Roma, di trasferimento da una sede estera ad un’altra o di trasferimento all’interno dello stesso Paese: l’indennità viene elevata di un ventottesimo dell’indennità annuale per il primo caso, e di un quarto e di cinque ottavi dell’indennità mensile nel secondo e terzo caso.

Il comma 319 in esame dispone poi – evidentemente in coerenza con le modifiche apportate all’art. 84, di cui in precedenza - l’abrogazione del comma 3 dell’art. 175, che prevede riduzioni dell’indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dell’Amministrazione statale, anche in locazione.

Si ricorda al proposito che l’articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera b) del comma 6, ha previsto la corresponsione dell’indennità di sistemazione, per i casi di trasferimento del personale da una sede estera ad un’altra, nella misura del 15 per cento rispetto all’importo previgente. La medesima norma ha inoltre disposto la riduzione del 50 per cento, anziché del 40 per cento, dell’indennità di sistemazione, in riferimento ai fruitori di residenze di servizio.

G. modifica dell’art. 176

L’art. 176 riguarda l’indennità di richiamo dal servizio all’estero: la modifica operata dal comma 319 in esame riguarda il comma 2 dell’art. 176, con un incremento della maggiorazione dal 50 per cento (equivalente a quattro ottavi) a quindici ottavi rispetto all’indennità mensile - si ricorda infatti che l’indennità di richiamo dal servizio all’estero, prevista per far fronte alle spese di partenza dalla sede estera e di rientro in Italia, corrisponde attualmente ad un’indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento. La modifica eleva l’indennità di richiamo dal servizio all’estero dal 150 al 187,5 per cento dell’indennità di base: tenendo conto tuttavia della riduzione del 20 per cento dell’indennità di base medesima, l’importo che viene corrisposto al dipendente rimane invariato.

Si segnala che anche in questo caso l’articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera c) del comma 6, ha previsto la riduzione dell’80 per cento dell’indennità di richiamo dal servizio all’estero.

 

H.  modifica dell’art. 177

L’art. 177 riguarda le residenze di servizio: la modifica operata dal comma 319 in esame consiste nella soppressione del secondo periodo del secondo comma, facendo in tal modo venir meno l’obbligo, per i funzionari con rango di ministro e ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché per i titolari dei consolati generale di prima classe, di corrispondere all’Amministrazione - a fronte del diritto ad usufruire di idoneo alloggio rispetto alle loro funzioni - un canone equivalente al 15 per cento dell’indennità personale – che peraltro il citato articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera a) del comma 6, aveva elevato alla quota del 20 per cento.

I.    sostituzione dell’art. 178

L’art. 178 concerne il contributo spese per abitazione: la vigente formulazione prevede che al personale in servizio all’estero che per l’abitazione vuota o ammobiliata sopporta una spesa superiore al 21 per cento dell’indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato, commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione ed un ammontare pari al 21 per cento dell’indennità personale. Il contributo è concesso per la parte di canone compresa tra 21 e 30 per cento dell’indennità personale; qualora invece il canone superi il 30 per cento dell’indennità, per la parte compresa tra detto 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può ugualmente essere corrisposto, sentito tuttavia il parere del Consiglio di amministrazione.

La nuova formulazione dell’articolo 178 è articolata in tre commi: il comma 1 prevede che, fermo quanto disposto dai precedenti articoli 84 e 177, al personale in servizio all’estero compete l’obbligo di acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro collegate con le funzioni svolte.

Il comma 2 della nuova formulazione prevede per le spese di abitazione del dipendente in servizio all’estero una maggiorazione dell’indennità di cui all’articolo 171, maggiorazione che si determina secondo cinque criteri, illustrati di seguito alle lettere a)-e):

a)  l’importo della maggiorazione è parametrato all’indennità personale, anche secondo percentuali differenti per i singoli posti di organico nello stesso ufficio, comunque non superiori all’80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e soggette a revisione annuale;

b)  la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio corrispondente alle funzioni svolte dal dipendente;

c)  la maggiorazione è corrisposta in costanza di esercizio delle funzioni nella sede, inclusi i periodi di congedo, nonché quelli in cui sia stata eventualmente sospesa o diminuita l’indennità personale;

d)  in caso di coabitazione tra dipendenti, la maggiorazione spetta soltanto a colui che ne ha diritto nella misura più elevata, ulteriormente incrementata del 20 per cento;

e)  infine, la maggiorazione non viene corrisposta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nel luogo di servizio di un’abitazione adeguata alle funzioni.

Il comma 3 contiene agevolazioni al personale avente diritto alla maggiorazione di cui in precedenza, che di norma è versata in rate semestrali anticipate: se infatti gli usi locali prevedono il versamento anticipato del canone di locazione per uno o due anni, l’Amministrazione può versare anticipatamente le prime due rate.

L.  modifica dell’art. 181

L’art. 181 del D.P.R. n. 18/1967 è modificato al comma 2, sopprimendo l’espressione “nella misura del 50 per cento”. Si ricorda che l’art. 181 in oggetto concerne le spese di viaggio per congedo o ferie, da e per la sede estera, per le quali è previsto il rimborso parziale (comma 1). L’eliminazione, operata dal comma 319, del riferimento al 50 per cento dal comma 2 dell’art. 181, comporta il venir meno, appunto, della limitazione del rimborso al 50 per cento, che era stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 (comma 480), a fronte del 90 per cento precedentemente vigente.

M. modifica dell’art. 186

L’art. 186 del D.P.R. n. 18/1967 concerne i viaggi di servizio: la modifica apportata dal comma 319 in commento – che sostanzialmente elimina la “diaria” per i viaggi di servizio - sopprime il terzo, quarto e quinto comma, sostituendo altresì il secondo. Per ciò che riguarda i commi soppressi, questi prevedono per i viaggi di servizio la corresponsione, oltre alle spese di viaggio, anche di un supplemento per le spese di spedizione del bagaglio, sino al peso di 50 kg. È previsto inoltre che i viaggi di servizio siano disposti dal Ministero, e inoltre che, se per esigenze di servizio il capo di un’ambasciata o di un ufficio consolare debba essere accompagnato dal coniuge, anche questi usufruisca del trattamento previsto dall’articolo 186 per i viaggi di servizio.

Per quanto invece concerne la sostituzione del secondo comma, la nuova formulazione prevede che al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità, pur rilevando che la lettera n) dovrebbe comportare risparmi, a titolo prudenziale rinunciava a quantificarli, rilevando peraltro che la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

Conclusivamente, si segnala che la relazione tecnica riassumeva gli effetti del comma 319, evidenziando come la nuova disciplina introdotta in ordine agli oneri per il reperimento di alloggi a favore del personale in servizio all’estero comporti spese per 55,21 milioni di euro annui; d’altra parte, gli aumenti previsti per le varie situazioni di famiglia dovrebbero essere pari a 33,7 milioni di euro annui, mentre l’esborso per indennità di prima sistemazione, indennità di richiamo e maggiori oneri per contributi alle spese di trasporto dovrebbe essere pari a 11,97 milioni di euro annui. Infine, il ripristino del rimborso totale per un viaggio di congedo ogni 18 mesi dovrebbe importare una maggiore spesa annua di 1.395.000 euro.

 


 

Articolo 1, comma 320
(Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all’estero)

 

320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 320 opera riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità precisava che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall’anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in servizio all’estero, contingente la cui consistenza è stata fissata dall’articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[188], entro il limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale l’autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero (di cui all’articolo 658 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto legislativo 297 del 1994) è stata ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

 

La rete delle istituzioni scolastiche all’estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell’identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. Presenti in tutto il mondo, le scuole italiane rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane, infine, sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l’Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico.

La rete delle scuole italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:

§  otto istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;

§  43 italiane paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in varie aree geografiche nel mondo, tra Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe;

§  sezioni italiane presso scuole europee: tre a Bruxelles ed una a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;

§  76 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 60 in Unione Europea, 14 in Paesi non UE, una nelle Americhe e una in Oceania;

§  i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all’estero, la cui gestione rientra nell’ambito delle competenze della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero (DGIT).

 

Con riferimento all’anno scolastico 2014/2015, il contingente prevede 214 posti nelle 8 scuole statali, 36 unità in quelle paritarie, 90 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 28 posti di dirigente scolastico presso le Ambasciate e i Consolati. A tale rete si affiancano i corsi di lingua e cultura italiana per gli italiani all’estero e i loro discendenti, ex art. 636 del d.lgs. 297/94 con 238 unità di personale, e 166 lettorati d’italiano presso le Università straniere. Nel contingente delle Scuole europee figurano, inoltre, 107 unità. Circa 30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto elevata.

(Fonte: sito Internet del MAECI)


 

Articolo 1, comma 321
(Informazione italiana diffusa all’estero)

 

321. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

Il comma 321 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere. È comunque stabilito che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle attività trasferite, tenga conto delle esigenze e delle indicazioni del MAECI.

 

Si ricorda che le suddette attività fanno capo attualmente, nell’organigramma del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, segnatamente all’Ufficio I, che si occupa della comunicazione verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale informativo di promozione dell’immagine del Paese.


 

Articolo 1, comma 322
(Incremento delle risorse del fondo IGRUE destinate
alla cooperazione allo sviluppo
)

 

322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

 

 

Il comma 322 modifica il comma 249 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (stabilità per il 2014), disponendo l’aumento da 60 a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sono versate dal Fondo rotativo per le politiche comunitarie all’entrata del bilancio dello Stato, per poi essere destinate allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

 

Il comma 249 della legge n. 147 del 2013 prevede infatti la possibilità di destinare risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie – di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 83[189] - a programmi di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

 

Il Fondo di rotazione è stato a suo tempo istituito nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Tale Fondo si avvale di un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, nel quale furono anzitutto versate le disponibilità residue del conto corrente di cui alla legge 863[190] del 1977, contestualmente soppresso, nonché le somme erogate dalle Istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia e le somme determinate annualmente con la legge di bilancio e con la legge di stabilità a favore del capitolo 7493/Economia e finanze, altresì esposto nella Tabella E della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 323
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero)

 


323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 323 riproduce esattamente il testo dell’art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, nel frattempo decaduto, finalizzato all’ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero).

L'articolo 1 del citato D.L. n. 168/2014, riguarda il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

Il comma 1 dispone il rinvio della data delle votazioni al 17 aprile 2015, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate entro il 2014, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012). Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale (termine previsto dall'art. 1, comma 2-bis del richiamato decreto-legge n. 67/2012). All'attuazione del disposto del comma 1 in commento si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.

 

Il comma 2 è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) del comma 1 sui saldi di finanza pubblica – in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014 -: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2008.

Come accennato, le consultazioni per il rinnovo dei COMITES – che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009 - sono state rinviate, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 67/2012, il quale oltre ha disposto altresì, al comma 2, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, e successivamente, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010.

Il decreto-legge n. 67 del 2012 ha altresì introdotto, sempre al richiamato comma 1, la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 109/2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 141 del 2014 - che riguarda principalmente la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, ha introdotto modifiche al più volte citato decreto-legge n. 67/2012 tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. E' in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motivava tale soluzione richiamando gli elevati costi del voto per corrispondenza e la scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i COMITES tenutesi nel 2004.

 

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggiore rilievo della disciplina si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza per l'elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.

I Comitati sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti, su base quinquennale (art. 8, comma 1 della legge n. 286 del 2003) in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge n. 286/2003, che definisce per la prima volta i Comitati "organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari"; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il "regolare flusso di informazioni".

Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.

A seguito delle elezioni svoltesi il 26 marzo 2004, operano ad oggi 124 COMITES diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.


 

Articolo 1, comma 324
(Differimento termini per armi da fuoco
per uso scenico e armi tipo paintball
)

 

324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».

 

 

Il comma 324 differisce al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e scaduto il 5 novembre 2014 - entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.

La disposizione riproduce testualmente il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, il cui relativo disegno di legge di conversione (A.C. 2727) è stato presentato alla Camera, successivamente decaduto per la mancata conversione entro i termini di legge (Comunicato nella Gazzetta ufficiale 19 gennaio 2015, n. 14).

 

La relazione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, allegate al d.d.l. di conversione del citato D.L. n. 168/2014, sottolineano che il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti interessati, quali i titolari delle armerie che cedono le armi per uso scenico e l'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi per il lancio delle paintball per le quali si intende impedire l'interruzione degli esercizi che svolgono attività che usano tali armi a fini amatoriali e sportivi.

Per quanto riguarda queste ultime, il differimento è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno (il cui iter istruttorio è ancora in corso come evidenzia la relazione illustrativa) che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi (l'adozione del D.M. è previsto dalla legge n. 110/1975, art. 2, co. 1).

In entrambi i casi i soggetti fornitori avrebbero dovuto sottoporre tali tipologie di armi alla verifica del Banco nazionale di prova entro il termine, ormai scaduto, del 5 novembre 2014, fissato dal decreto legislativo n. 121 del 2013 (art. 6). Obiettivo dell'articolo in esame è appunto di differire tale termine in modo da consentire agli operatori di provvedere all'obbligo di verifica stabilito dalla legge.

 

Il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 (c.d. "correttivo armi"), oggetto della novella di cui all'articolo in esame, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle armi, attraverso l'introduzione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 204/2010, di attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Tra le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 121/2013, qui rileva in primo luogo la fissazione del termine del 5 novembre 2014 per la sottoposizione, a spese dell'interessato, alla verifica del Banco nazionale di prova, di due particolari tipologie di armi:

§  le armi da fuoco per uso scenico (di cui all'art. 22 della L. n. 110/1975);

§  le armi tipo paintball, ossia le armi, anche da sparo, ad aria compressa o a gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici.

 

Per quanto riguarda le armi sceniche, la relativa disciplina è stata innovata sensibilmente dal citato D.Lgs. n. 204/2010 di attuazione della direttiva 2008/51/CE e poi dal correttivo, il D.Lgs. n. 121/2013, che hanno modificato l'art. 22 della legge n. 110/1975.

Fino al 2010, la legge si limitava a consentire la locazione e il comodato delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo se destinate esclusivamente all'uso scenico, e le modalità di utilizzo di tali armi erano definite a livello di prassi amministrativa.

Successivamente, il D.Lgs. n. 204/2010 ha introdotto alcune specifiche tecniche per le armi sceniche, prevedendo che esse debbano avere occlusa parzialmente la canna, in modo tale da impedire l'espulsione del proiettile, e che il loro impiego debba avvenire costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.

A seguito di tali modifiche, il Ministero dell'interno ha fornito agli operatori del settore alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti e alle procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale tipologia di armi, relativi a diversi aspetti, tra cui l'indicazione degli interventi tecnici da seguire sulle armi comuni per renderle idonee all'uso scenico e indicando, come obbligatorio per tale tipologia di armi, l'invio presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate e l'apposizione di uno specifico punzone su ogni parte essenziale dell'arma (Ministero dell'interno, Circolare 7 luglio 2011, n. 50).

A seguito delle difficoltà di adeguamento alle nuove disposizioni segnalate dagli operatori del settore, connesse sia a problematiche tecniche, sia a quelle di natura economica, l'amministrazione dell'interno ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine per il completamento degli interventi e per l'adeguamento alle nuove disposizioni (Ministero dell'interno, Circolare 19 giugno 2012, n. 557).

Successivamente, è intervenuto il citato decreto correttivo (D.Lgs. n. 121/2013) che, da un lato, ha introdotto in legge l'obbligo per le armi sceniche della verifica da parte del Banco di prova (obbligo già riconosciuto, come si è visto, in via applicativa) e dall'altro ha prorogato ulteriormente il termine di tale verifica al 5 novembre 2014.

 

Relativamente alle armi tipo paintball, si ricorda che esse sono state riconosciute nel nostro ordinamento, in considerazione della nascita di numerose associazioni che promuovono questa pratica ludico-sportiva, con il più volte citato D.Lgs. n. 121/2013 (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, che novella l'art. 2, terzo comma, della legge 110/1975). Tale provvedimento ha definito queste armi quali strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, non contenenti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche o comunque nocive), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule e di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm.

Pur non essendo considerate armi comuni da sparo, esse devono ugualmente essere controllate dal Banco nazionale di prova che verifica la conformità dei prototipi. Inoltre, il decreto pone un vincolo all'utilizzo di dette armi: quelle che erogano energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per l'attività agonistica, consentendo per l'utilizzo ludico-amatoriale solamente le armi di energia inferiore.

La norma demanda poi a un decreto del Ministero dell'interno (che non risulta ancora adottato) la definizione delle disposizioni relative all'acquisto, detenzione, trasporto, e utilizzo di tali strumenti, sia per quelli destinati all'attività amatoriale, sia quelli per l'attività agonistica.

In via transitoria, lo stesso decreto, come si è detto, ha previsto la sottoposizione delle armi da paintball (come per quelle sceniche) alle verifiche di conformità al Banco nazionale di prova entro il 5 novembre 2014. Termine quest'ultimo differito appunto dall'articolo in esame, stante, tra l'altro, l'assenza di una disciplina in materia, dovuta alla mancata adozione del citato decreto ministeriale di esecuzione.

 

Si ricorda che la proroga dei termini relativa alle armi per uso scenico disposta dal comma in esame, era stata sollecitata, “al fine di consentire la convocazione, presso l'ufficio competente del Ministero, di un tavolo con gli operatori del settore, periti e armieri autorizzati, per individuare quali interventi tecnici possano essere effettuati realmente e in tempi brevi sulle armi sceniche a salve, consentendo agli attuali detentori di tali armi la prosecuzione della loro attività”, nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-02797, presentata dal sen. Cervellini. Anche l’on. Simonetti, nell’interrogazione a risposta scritta 4-06905, auspica l’apertura di tale tavolo tecnico.


 

Articolo 1, comma 325
(Riduzione del contributo a favore
della Scuola per l’Europa di Parma
)

 

325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

 

 

Il comma 325 riduce di 200 mila euro, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma.

A tal fine, apporta una modifica non testuale all’autorizzazione di spesa recata dall’art. 3, co. 1, lett. b), della L. n. 115/2009, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento della Scuola.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017, lo stanziamento è allocato sul cap. 1250 dello stato di previsione del MIUR ed è pari, per il 2015, €. 9.362.000.

La L. n. 115/2009 ha disposto che la Scuola per l’Europa di Parma[191] è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, e fornisce istruzione materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché, entro determinati limiti, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la stessa EFSA e ai figli dei cittadini italiani. A conclusione degli studi, rilascia il titolo di “baccelliere europeo”.

In particolare, l’art. 3, co. 1, lett. b), della L. n. 115/2009 ha stabilito che agli oneri posti a carico dello Stato – fissati dall’alinea in 9,562 milioni di euro a decorrere dal 2010 – si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004-L. n. 307/2004).

Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio destinato a sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e le utenze, sono invece a carico della provincia e del comune di Parma (art. 2, co. 2, L. n. 115/2009).

Successivamente, è intervenuto – in attuazione dell’art. 1, co. 7, della legge – il D.M. 18 giugno 2010 che, all’art. 26 ha disposto, per quanto qui più direttamente interessa, che per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale: del contributo dello Stato e degli enti locali previsto dalla L. n. 115/2009; del contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni appartenenti alla categoria dei figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee; di proventi derivanti da tasse scolastiche; di contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Articolo 1, comma 326
(Riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche
)

 

326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

 

 

Il comma 326 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, attraverso una modifica non testuale, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della L. n. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

La L. n. 440/1997 ha istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi, finalizzato, tra l’altro: alla realizzazione dell’autonomia scolastica; all’introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla formazione post-secondaria non universitaria; a interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; a interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa.

Successivamente, l’art. 7, co. 37, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) ha previsto che, a decorrere dal 2013, gli stanziamenti del Fondo istituito dalla L. n. 440/1997 confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 1, co. 601, della L. n. 296/2006 (capp. 1195, 1204, 1196, 1194: si vedano anche le schede relative ai commi 135 e 171)[192].


 

Articolo 1, comma 327
(Acquisizione all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole)

 

327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».

 

 

Il comma 327 prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimane acquisita all’erario.

 

A tal fine, novella l’art. 1-bis, co. 1, del D.L. n. 134/2009 (L. n. 167/2009).

L’art. 1-bis, co. 1 e 2, del D.L. n. 134/2009 ha disposto che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR. Con decreto ministeriale sono individuati annualmente gli istituti scolastici interessati, l’entità delle somme da trasferire al bilancio del MIUR e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

 

Il testo dispone, inoltre, che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2015, a valere sulle disponibilità “di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296” (e, dunque, al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”) la somma di € 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato.


 

Articolo 1, comma 328
(Riduzione del numero dei coordinatori periferici
di educazione fisica
)

 


328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».


 

 

Il comma 328 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento.

In particolare, novellando – a decorrere dal 1° settembre 2015 - l’art. 307 del D.Lgs. n. 297/1994, dispone che, dalla medesima data, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.

 

In sostanza, dall’avvio del prossimo anno scolastico cambia l’ambito territoriale di riferimento, che passa da provinciale a regionale.

Il testo dell’art. 307 del D.Lgs. n. 297/1994 che sarà vigente fino al 31 agosto 2015 affida l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica alla competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi della collaborazione di personale scolastico negli stessi termini sopra indicati.

Al riguardo, si ricorda che i provveditorati agli studi – che avevano sede nel capoluogo di ogni provincia (art. 614, D.Lgs. n. 297/1994) – sono stati soppressi con il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione emanato con DPR 347/2000 (poi abrogato a seguito di successivi interventi di organizzazione) e le loro competenze sono state trasferite agli uffici scolastici regionali (USR).

 

A seguito di ciò, peraltro, il MIUR, emanando, il 27 settembre 2002, le Linee guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva, aveva chiarito che, sebbene la programmazione delle attività sportive scolastiche, le valutazioni e le decisioni finali, in ordine all’individuazione degli obiettivi da raggiungere e alle azioni da intraprendere erano riservate al titolare dell’USR, per le attività da porre in essere il livello provinciale si rivelava ancora il più idoneo sotto il profilo organizzativo-gestionale e operativo a recepire le esigenze in esso presenti. “In tale ottica appare logico e conseguenziale che i coordinatori continuino a svolgere i propri compiti nei territori provinciali di pertinenza, in stretto raccordo e coordinamento con la Direzione generale regionale” [193].

 

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità (A.C. 2679-bis) evidenziava che i coordinatori sono 108, dei quali 18 presso gli uffici scolastici regionali[194] e 90 presso gli uffici scolastici territoriali[195].

 


 

Articolo 1, comma 329
(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento
per i docenti con funzioni vicarie
o addetti alla vigilanza
delle sezioni staccate)

 

329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

 

 

Il comma 329 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole.

A tal fine, abroga, dalla medesima data, l’art. 459 del D.Lgs. n. 297/1994.

 

L’abrogazione è prevista “in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia”.

In materia si ricorda, preliminarmente, che l’art. 459, commi da 1 a 3, del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che l’esonero dall’insegnamento può essere concesso a uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni, in presenza delle seguenti condizioni:

§  per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi;

§  per i docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi, quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi; il semiesonero può essere concesso con almeno 40 classi.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che negli istituti e nelle scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere concesso anche ai docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

Al riguardo, la relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) faceva presente che nell’a.s. 2014/2015 l’esonero interessa 3 circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con almeno 40 classi.

 

Con riferimento all’organico dell’autonomia, si ricorda che esso è stato previsto dall’art. 50, co. 1, lett. b), del D.L. n. 5/2012 (L. n. 35/2012).

In particolare, la disposizione citata ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), volto, fra l’altro, a individuare linee guida per la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico[196].

Le linee guida devono, altresì, essere volte alla definizione di un organico di rete, sia per le esigenze connesse alla realizzazione di reti di scuole, sia per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo.

Gli organici dell’autonomia e di rete devono essere costituiti nei limiti previsti dall'art. 64 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze di rimodulazione annuale.

Deve, in ogni caso, rimanere fermo il disposto dell’art. 19, co. 7, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), in base al quale, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012, e deve essere fatto salvo l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA anche per gli anni 2012 e successivi.


 

Articolo 1, commi 330 e 331
(Limitazione dei comandi del personale scolastico)

 


330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».


 

 

I commi 330 e 331 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso:

§  l’eliminazione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze;

§  l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi - di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Lo scopo è quello di garantire la continuità didattica e l’offerta formativa.

 

In particolare, il comma 330 sopprime, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, il secondo e il terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. n. 309/1990[197];

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Tutte le assegnazioni previste dall’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (v. infra) - comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con D.M. n. 100 del 31 marzo 2000.

Occorrerebbe, dunque, prevedere anche l’abrogazione del comma 9 dell’art. 26 citato.

 

Il comma 331 dispone che dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola (incluso, dunque, il personale ATA) non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato[198], nonché presso autorità indipendenti - inclusa la CONSOB -, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi.

 

Le fattispecie fatte salve riguardano:

§  il personale dirigente e docente collocato fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi (art. 26, co. 8, primo periodo, L. 448/1998)[199] e, fino all’avvio dell’anno scolastico 2016/2017, il personale cui si riferisce il co. 330 del testo in commento;

§  i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall’insegnamento in qualità di coordinatori periferici di educazione fisica (art. 307 D.Lgs. n. 297/1994, sul quale interviene il co. 328 del testo in commento);

§  il personale destinato alle scuole italiane all’estero (parte V D.Lgs. 297/1994);

§  i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie (art. 1, co. 4, L. 315/1998).

 

Sono, altresì, fatte salve le prerogative sindacali.

In materia, si ricorda che l’art. 50 del D.lgs. 165/2001 ha rimesso ad un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.

Sulla materia è successivamente intervenuto l’art. 46-bis del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), che ha rimesso a uno specifico decreto la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali[200].

Da ultimo, l’art. 7 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha disposto la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti[201]. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali[202].

 

Ai fini indicati, il comma 331 sostituisce, dal 1° settembre 2015, l’art. 1, co. 59, della L. n. 228/2012, che ha previsto la possibilità per il personale appartenente al comparto scuola – al di fuori delle ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della L. 448/1998 e delle prerogative sindacali – di essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

 

Si rileva, tuttavia, che nell’ordinamento permarrebbe il comma 10 dell’art. 26 della L. 448/1998, in base al quale possono essere concessi comandi annuali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico[203].


 

Articolo 1, commi 332 e 333
(Supplenze brevi di personale docente e ATA)

 


332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.


 

 

I commi 332 e 333 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Vietano altresì (in ogni caso) il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti.

I commi 695 e 696 - di contenuto identico all’art. 3, co. 1 e 2, del D.L. n. 185/2014 - recano un’autorizzazione di spesa per il 2014 per consentire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del medesimo personale e dispongono il monitoraggio trimestrale delle spese sostenute.

 

In particolare, il comma 332 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) – prevede che le disposizioni, nei termini sopra descritti, decorrono dall’avvio del nuovo anno scolastico (1° settembre 2015).

Inoltre, stabilisce che per la sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (non solo per i primi 7 giorni di assenza) si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti[204].

Dunque, l’istituto che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l’attribuzione di ore eccedenti – fino ad ora disciplinato solo con riferimento al personale docente dall’art. 30 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 – è stato introdotto, in via legislativa, anche per i collaboratori scolastici.

Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinano il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” prioritariamente alle ore eccedenti.

Come già segnalato nella scheda relativa al comma 326, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa dal 2013 è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Anche il comma 333 – concernente il personale docente – prevede che le disposizioni decorrono dall’avvio del nuovo anno scolastico.

 

In entrambi i commi, si richiama l’art. 1, co. 78, della L. n. 662/1996 che, con riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle stesse solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica[205].

 

In materia si ricorda, inoltre, che, per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, co. 72, della stessa L. n. 662/1996 (poi abrogato dall'art. 24 del D.P.R. n. 81/2009) aveva consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto.

A sua volta, l’art. 22, co. 6, della L. n. 448/2001 ha disposto che le istituzioni scolastiche (ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto[206].

 

Le supplenze del personale scolastico sono disciplinate principalmente dall’art. 4 della L. 124/1999, che distingue fra:

§  supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (co. 1);

§  supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra) (co. 2);

§  supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati (co. 3).

In attuazione dell’art. 4, co. 5, della L. 124/1999 sono stati emanati i regolamenti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. In particolare, la disciplina relativa al conferimento delle supplenze al personale docente è attualmente recata dal D.M. 131/2007 (che ha sostituito il D.M. n. 201/2000). La disciplina relativa al conferimento delle supplenze al personale ATA è recata dal D.M. n. 430/2000.

 

Ulteriori disposizioni in tema di spesa per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, sono contenute ai commi 695-696, cui si rinvia più avanti nel presente dossier.


 

Articolo 1, commi 334-336
(Dotazioni organiche del personale ATA)

 


334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

 

I commi 334, 335 e 336 prevedono la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall’a.s. 2015/2016, una riduzione del numero di posti e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

 

In particolare, il comma 334 dispone che con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA.

L’obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall’a.s. 2015-2016:

§  una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità;

§  una riduzione di spesa pari ad € 50,7 milioni (in base al comma 336, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad € 16,9 milioni).

La rideterminazione è collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il comma 335 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è corredata di clausola di salvaguardia. Infatti, il comma 336 prevede che, in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR.

 

Rispetto all’assetto previgente, dunque, criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA saranno definiti con decreto interministeriale e non più con regolamento.

 

I criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA sono stati definiti - a seguito della previsione di revisione recata dall’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), finalizzata a conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza della dotazione organica determinata per l'a.s. 2007/2008 e ferma restando la riduzione prevista dall'art. 2, co. 411 e 412, della L. 244/2007 – dal regolamento emanato con D.P.R. n. 119/2009.

In particolare, l’art. 1, co. 2, del D.P.R. n. 119/2009 ha previsto che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale in base ai criteri da esso previsti e secondo i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

L’art. 4 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratori scolastici sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all’amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50%.

In seguito, l’art. 19, co. 7, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) ha disposto, come già ricordato nella scheda relativa al comma 329, un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico, stabilendo che, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’a.s. 2011/2012 (pari, per il personale ATA, in base al D.I. 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità).

Lo schema di decreto relativo alla dotazione degli organici di diritto del personale ATA per l’a.s. 2014/2015 – trasmesso dal MIUR ai dirigenti generali degli USR e ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali con nota 6278 del 20 giugno 2014 - e, in particolare, la tab. A, indica una consistenza di 205.554 unità.

 

Per completezza si ricorda che l’art. 19, co. 10, dello stesso D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), recante interpretazione autentica dell’art. 22, co. 2, della L. n. 448/2001 (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifica i parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA.


 

Articolo 1, comma 337
(Visite medico-legali delle Università e delle AFAM)

 

337. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 337 dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa, pari a 700.000 euro a decorrere dal 2015, prevista per gli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

L’autorizzazione di spesa che subisce la decurtazione è quella (complessiva per gli oneri che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per accertamenti medico-legali del personale assente per malattia) di cui all’art. 17, co. 5, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), introdotto per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010. Tale sentenza, infatti, ha sancito che gli oneri dei predetti accertamenti medico-legali non devono rimanere a carico delle ASL ma sono sostenuti dalle Amministrazioni interessate (v. box).

Più in dettaglio, l’art. 17, comma 5, del D.L. n. 98/2011 prevede il trasferimento annuale da parte del MEF, per il 2011 e 2012, di una quota delle disponibilità del SSN (non utilizzata già in sede di riparto in relazione agli effetti della predetta sentenza n. 207/2010), nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali. A decorre dal 2013, il medesimo art. 17 comma 5 ha invece previsto che con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua (comunque complessivamente non superiore a 70 milioni di euro) degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza ha previsto che il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro[207].

Da ultimo la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) è intervenuta in materia con il comma 339 dell’art. 1, prevedendo, a decorrere dal 2014, il riparto annuale, tra le regioni, di quota-parte delle risorse di cui al citato art. 17, comma 5 (complessivamente pari a 70 milioni), da attribuire alle stesse regioni per la copertura, a destinazione vincolata, degli oneri per i predetti accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni[208].

Nel bilancio di previsione per il 2015, lo stanziamento oggetto di riduzione è iscritto nell’ambito della Missione 23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, al cap. 1776 relativo al rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche vigilate dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il capitolo, di nuova istituzione, riceve parte dello stanziamento di cui al soppresso cap. 1262[209] del programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, per un ammontare pari a 900 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

 

La sentenza della Corte costituzione n. 207/2010 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Toscana, in relazione all’art. 17, co. 23, lett. e), del D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009), anche per violazione dell’art. 117 co. 3 della Costituzione, nella parte in cui aggiunge, all’articolo 71 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), i commi 5-bis e 5-ter che hanno disciplinato l’attribuzione degli oneri per gli accertamenti medico-legali per assenze per malattia dei dipendenti pubblici, effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate.

Tali norme prevedevano che, considerato che il compito di svolgere accertamenti medico-legali rientra tra quelli istituzionali del SSN, i relativi oneri fossero posti a carico delle ASL e che pertanto, a decorrere dal 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN, fosse prevista una quota da destinare alle regioni per i predetti accertamenti medico-legali, ripartita tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e del numero degli stessi accertamenti. La Corte, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, ha sostenuto l’argomento, in tema di tutela della salute, della “forte compressione della sfera di autonomia regionale” da parte della disciplina statale che determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, con riferimento alle richieste alle aziende sanitarie, la deroga alla competenza legislativa delle Regioni in favore dello Stato è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, nelle diverse parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Così delineata la nozione di prestazione sanitaria rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l’accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un’attività strumentale al controllo della regolarità dell’assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore del lavoro.


 

Articolo 1, comma 338
(Soppressione del contributo a favore della
Scuola di ateneo Jean Monnet
)

 

338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

 

 

Il comma 338 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli.

In base al combinato disposto dell’art. 1, co. 278, della L. n. 311/2004 e al secondo periodo del co. 3 dell’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005) – dei quali il comma in commento dispone, rispettivamente, l’abrogazione e la soppressione – detto contributo ammontava a 3,5 milioni di euro annui.

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) evidenziava che, allo stato, il contributo era pari a 3,3 milioni di euro annui.

 

Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, l’art. 1, co. 278, della L. n. 311/2004 ha previsto un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005. Una spesa per ulteriori 1,5 milioni di euro è stata poi autorizzata dall’art. 11-quaterdecies, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005)[210].

In base a quanto disposto dall’art. 60, co. 1, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), dette risorse – precedentemente allocate nello stato di previsione del MIUR sul cap. 1713 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti), pg. 5 – sono confluite, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università (cap. 1694)[211].


 

Articolo 1, comma 340
(Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per
la ricerca applicata – FSRA
)

 

340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

 

Il comma 340 prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) è versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

 

Si ricorda che il FRSA, di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, confluito nel FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca) – abrogato formalmente dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 1 e dell’allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010 - è rimasto operativo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. solo per la gestione di contratti e l’espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico finanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione già presentate alla data della sua soppressione. L’articolo 18 comma 8-sexies del D.L. n. 69/2013 ha previsto che le somme giacenti presso il predetto conto fossero versate alle entrate dello Stato e riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all’edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo. Tale FFO risulta finanziato con 150 mln di euro a decorrere dal 2015, dall’articolo 17, comma 10, del disegno di legge in esame. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda.

 

Eventuali ulteriori somme disponibili all’esito della chiusura della gestione stralcio del F.S.R.A. sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (F.F.O.).

 

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è istituito nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), della L. n. 537/1993 ed iscritto al cap. 1694 (Missione 2. Istruzione universitaria, Programma 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria). Esso è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Focus sul sistema di agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Negli ultimi anni la disciplina normativa del sistema di sostegno alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale gestito dal MIUR è stata investita da numerose modifiche da parte del legislatore, che ha inteso rivisitare in profondità l’impianto originario del sistema stesso. L’attività finalizzata al sostegno alla ricerca svolta in ambito industriale è stata oggetto di un riordino ed una razionalizzazione effettuati con il decreto legislativo n. 297/1999, a sua volta reso operativo con il decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000. In tale occasione si è previsto che tutte le tipologie di sostegno esistenti confluissero in uno unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), il quale, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, andò a sostituire il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA), la cui istituzione risaliva al 1968. Al fine di semplificazione la gestione di alcuni fondi, nell’ottica di garantire una maggiore efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è intervenuto nuovamente in legislatore, che ha istituito - articolo 1, co. 870–874, della L. finanziaria 2007- il FIRST, Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dove successivamente sono confluite, non solo le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ma anche quelle di altri fondi come il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) [ abrogato dall'art. 63, comma 1, lett. a), del decreto legge 83/2012], il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - ora, Fondo per lo sviluppo e la coesione), per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

 

Tabella riepilogativa dell’evoluzione della disciplina dal D.Lgs. n. 297/1999

 

1.   D.Lgs. 297/1999 (“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori”);

2.   D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”);

3.   Comunicazione della Commissione Europea 2006/C–323/01 e D.M. 2.1.2008 (“Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01” e relativo D.M. 2 gennaio 2008 prot. 4/Gab. “Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593”);

4.   L. 296/2006, art. 1, commi 870-874 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007” – istituzione del Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica FIRST); Decreto Legge n. 159/2007 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”), convertito con legge n. 222 del 29.11 2007;

5.   L. 296/2006, art. 1, commi 280-284 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007” – istituzione credito d’imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo); Decreto Ministeriale n. 864 del 3.9.2007 (“Cumulabilità delle agevolazioni a favore delle attività di ricerca e sviluppo di cui al decreto 8 agosto 2000, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta”); poi abrogati dall'art. 23 e dal numero 42) dell'allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

6.   Reg. (CE) 800/2008 della Commissione del 6.8.2008 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”;

7.   D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” - c.d. “Decreto Semplifica Italia”);

8.   D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012 (“Misure urgenti per la crescita del Paese” – c.d. “Decreto Sviluppo I”)

9.   D.M. 115/2013 (“Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 134”);

10. D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” – c.d. “Decreto del Fare”).

 

Per la modifica della normativa sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e per i più recenti interventi fiscali in materia si veda la scheda ai commi 35-36 dell’articolo 1 della legge in esame.

 


 

Articolo 1, commi 341 e 342
(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica- AFAM
)

 


341. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle suddette disponibilità, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.


 

 

Il comma 341 dispone una riduzione, per il 2015, delle risorse destinate al funzionamento delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre il comma 342 prevede che, nelle stesse Istituzioni, l’incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito e sono rideterminati i compensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione.

 

In particolare, il comma 341 prevede che per il 2015 le risorse destinate al funzionamento delle Istituzioni AFAM[212] sono ridotte di 1 milione di euro. Le destinazioni di spesa alle quali applicare le riduzioni saranno individuate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa – in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle suddette disponibilità[213].

 

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono iscritte nella Missione “Istruzione universitaria”, Programma “Istituti di Alta cultura”, dello stato di previsione del MIUR che, nel Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017 presenta uno stanziamento pari ad € 433,3 mln, di cui € 385,9 allocati sul cap. 1603, concernente le competenze fisse ed accessorie del personale delle stesse Istituzioni.

 

Il comma 342 prevede che dal 1° gennaio 2015 l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti. Al Presidente spetterà solo il rimborso delle spese sostenute.

Prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono rideterminati i compensi e le indennità del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni.

I risparmi derivanti sia dalla rideterminazione in questione, sia dalla novità relativa all’incarico di Presidente, sono previsti in € 1.450.000 a decorrere dal 2015.

 

Sulla base dell’art. 2, co. 7, della L. 508/1999 – che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle Istituzioni AFAM – è stato adottato il DPR 132/2003, il cui art. 4 ha indicato quali organi necessari delle medesime: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti. Ha, inoltre, previsto che i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base di tale previsione, i limiti dei compensi degli organi – ad eccezione del direttore - sono stati emanati con D.I. 1 febbraio 2007[214]. In particolare, il D.I. ha precisato che “la misura” dei compensi (nell’ambito dei limiti fissati) è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa verifica delle disponibilità di bilancio. Ha, inoltre, previsto che i compensi per la partecipazione alle riunioni (fra le altre) del consiglio di amministrazione sono attribuiti per un massimo di 11 sedute l’anno e non spettano al Presidente e al Direttore in quanto componenti di diritto.

L’indennità del direttore è stata definita con D.I. 16 gennaio 2008.

Successivamente, l’art. 6, co. 3, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, erano automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010[215].

A titolo di esempio, si veda, la conseguente delibera adottata da una Istituzione AFAM.

 

Dunque, mentre in precedenza il decreto interministeriale individuava i limiti dei compensi, spettando ai consigli di amministrazione delle singole istituzioni la determinazione della misura degli stessi, il nuovo decreto interministeriale individuerà direttamente la misura dei compensi, limitatamente ad alcuni organi.

 

Al riguardo si segnala, peraltro, per completezza, che con D.L. 14 febbraio 2014 era stato rideterminato (direttamente) il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti delle Istituzioni AFAM.


 

Articolo 1, commi 343 e 344
(Enti di ricerca vigilati dal MIUR)

 


343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.

344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.


 

 

I commi 343 e 344 prevedono la riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (cap. 7236) per 42,9 milioni di euro nel 2015 e per 43 milioni di euro dal 2016, a seguito della rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017 - lo stanziamento del cap. 7236 per il 2015 – nel quale sono confluite, in base alla seconda nota di variazioni, le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 134 (INVALSI) e 177 (INAF) - è pari ad € 1.721,3.

 

Il Fondo cui si fa riferimento, istituito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 204/1998 e il cui ammontare è definito annualmente dalla tab. C della legge di stabilità, è destinato a 12 enti di ricerca, vigilati dal MIUR: A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana; C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche; I.N.RI.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica; I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica; I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica; I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- O.G.S.; Istituto Italiano di Studi Germanici; Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste; Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn".

Il Fondo è ripartito annualmente fra gli enti interessati con D.M., comprensivo di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Al riguardo si evidenzia che il DM 24 novembre 2014, n. 851, relativo alla ripartizione del Fondo per il medesimo anno, prevede, all’art. 4, che, ai fini dell’elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2015 e 2016, gli enti potranno considerare il 100% dell’assegnazione ordinaria 2014, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni di contenimento della spesa.

 

In particolare, il comma 343 dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 204/1998. La rideterminazione deve consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016.

Conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura.

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.C. 2679-bis) faceva presente che per la determinazione dei compensi il decreto potrà individuare criteri oggettivi collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti.

 

Il comma 342 prevede che il medesimo Fondo è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Misure per la razionalizzazione della spesa degli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono state adottate, negli ultimi anni, anzitutto con il D.Lgs. n. 213/2009, con il quale si è proceduto al riordino.

In particolare, l’art. 3 ha disposto che i nuovi statuti dovevano prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo. Con specifico riferimento al Consiglio di amministrazione, l’art. 8 ha previsto che il numero dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario o che impiegano oltre 500 unità di personale, e tre componenti negli altri casi.

In base all’art. 9, disposizioni particolari sono state previste per la composizione dei consigli di amministrazione di CNR, ASI e INFN.

Inoltre, l’art. 14 ha esteso agli enti di ricerca vigilati dal MIUR l’applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall’art. 12 del D.Lgs. 149/1999 e l’art. 15 ha disposto che gli statuti dovevano individuare misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo, fra l’altro, di produrre economie di scala.

 

In seguito, l’art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto che la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è assicurata attraverso la riduzione del Fondo, a decorrere dal 2013, per un importo complessivo pari a 51,2 milioni di euro.

 

Qui il quadro dei finanziamenti agli enti di ricerca vigilati dal MIUR dal 2001 al 2013.

Articolo 1, comma 345
(Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

 

345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

 

 

Il comma 345 prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e dalla ricerca – il cui numero era individuato dal D.P.R. n. 16/2009 - è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli Uffici) a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all’Organismo indipendente di valutazione[216].

In particolare, la riduzione riguarda il personale che opera presso il Gabinetto, come si deduce dalla previsione di riduzione degli stanziamenti per le competenze accessorie relative a tale personale, per un importo pari a 222.000 euro.

Tali stanziamenti sono allocati nella Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Indirizzo politico.

 

In base all’art. 2 del D.P.R. n. 16/2009, sono uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno (ora, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, Organismo indipendente di valutazione), la Segreteria tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

In base all’art. 10, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione era stabilito complessivamente in 236 unità, alle quali si aggiungono le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione dell’OIV.

Per quanto concerne, specificamente, l’Organismo indipendente di valutazione, esso è composto, in base al D.M. 1014 del 6 dicembre 2013, da 3 componenti (dei quali, tuttavia, uno ha rassegnato le proprie dimissioni il 12 dicembre 2013).


 

Articolo 1, commi 346-349
(Assunzioni da parte delle università)

 


346. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma».

347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente:

«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

349. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


 

 

I commi da 346 a 349 recano disposizioni finalizzate ad agevolare l’ingresso di ricercatori nelle università “virtuose”, a regolare diversamente, per il triennio 2015-2017, il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Si ricorda che l’art. 24, co. 3, della L. n. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

La seconda (lett. b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. n. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. n. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili.

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

E’ utile ricordare che, sulla base della stessa L. n. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l’art. 29 ha disposto che, dalla data dell’entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

 

In particolare, il comma 346, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che, dal 2015, le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all’80%[217], possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie “in aggiunta” alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis.

Stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell’anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso comma 13-bis.

La disposizione non appare del tutto chiara: letteralmente, infatti, sembrerebbe volta a consentire che le università “virtuose” possano stipulare i contratti sopra indicati senza alcun limite massimo derivante dalle facoltà assunzionali, e a prescindere dall’effettivo numero di cessazioni di ricercatori nella struttura interessata; la relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) evidenziava, invece, che la norma prevede “la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)” della L. n. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico. Analogo concetto era espresso nella relazione illustrativa.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 – facendo salve le disposizioni in materia di definizione dei livelli occupazionali massimi su scala nazionale – ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

In seguito, l’art. 14, co. 3, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell’art. 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso[218] e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”.

Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38, che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l’autonomia universitaria.

Su tale base, è stato dunque emanato il D.M. 9 agosto 2013, n. 713[219], che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall’art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2013, espresso in termini di punti organico[220], utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università.

Peraltro, l’applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall’art. 7 del D.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all’interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

Nel frattempo, tuttavia, l’art. 1, co. 9, del D.L. n. 150/2013 (L. n. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo.

Peraltro, il 18 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito del MIUR il D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, in pari data inviato alla Corte dei conti per la registrazione, che “Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente al triennio 2014-2016, non è stato adottato entro i termini e che si procederà pertanto con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il triennio di programmazione 2015-2017”, reca criteri e contingente assunzionale delle Università statali per il 2014, sempre espresso in termini di punti organico[221].

 

Il comma 347 prevede una disciplina transitoria - limitata al triennio 2015/2017 - per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.

In particolare, inserendo la lett. c-bis) nell’art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 49/2012, dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:2).

La disposizione – che costituisce una deroga alla disciplina generale recata dalla lett. c) del medesimo comma – sembrerebbe applicarsi a tutti gli atenei (e non solo agli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori).

L’art. 4, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 49/2012 prevede, infatti, che, negli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia reclutati non può essere inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:1).

 

Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 347, il comma 348 reca un’autorizzazione di spesa, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017. Le risorse saranno ripartite con decreto interministeriale (MIUR-MEF).

All’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004 – L. n. 307/2004).

 

Il comma 349 estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (art. 3, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 90/2014-L. n. 114/2014) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La relazione tecnica al disegno di legge evidenziava che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente – anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, L. n. 240/2010) – le risorse per nuove assunzioni (rese disponibili dalle cessazioni dell’anno precedente), di poter cumulare le disponibilità residue nell’arco temporale di 3 anni, evitando interventi di proroga disposti di volta in volta[222].

Articolo 1, commi 350-352
(Composizione delle commissioni per gli esami di maturità)

 


350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1º ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.


 

 

I commi da 350 a 352 prevedono la modifica della disciplina inerente la composizione delle commissioni per gli esami di maturità e i compensi per i relativi componenti e l’utilizzazione delle economie che da ciò deriveranno per gli interventi ai quali è destinato il Fondo “La buona scuola” di cui ai commi 4 e 5.

 

In particolare, il comma 350 dispone che, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono disciplinati, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni per gli esami di maturità, con effetto dall’anno 2015: si intenderebbe, dunque, che le novità si applicheranno alle commissioni degli esami di maturità relativi all’anno scolastico 2014/2015.

 

La disciplina in materia è recata, attualmente, da norme primarie che, in base al comma 352, cesseranno di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto: con la previsione di ridefinizione della disciplina attraverso decreto ministeriale si abbassa, così, il livello dell’intervento normativo.

 

In particolare, l’art. 4, co. 1, della L. n. 425/1997 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1 della L. 1/2007 – prevede che la commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il 50% interni e il 50% esterni, più il presidente, esterno.

La composizione mista delle commissioni di esame è stata da ultimo ripristinata proprio con la L. 1/2007. Precedentemente, infatti, la formulazione originaria dell’art. 4 della L. 425/1997, che prevedeva la presenza di membri esterni e interni, era stata superata dall’art. 22, co. 7, primo periodo, della L. 448/2001 (L. finanziaria 2002) che aveva previsto che la commissione fosse costituita dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato.

Sempre l’art. 4, co. 1, della L. 425/1997 prevede che la commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale[223].

In base al co. 3, il presidente è nominato, secondo un preciso ordine, fra:

a)   i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;

b)   i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

c)   i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

d)   i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

e)   i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f)    i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria

In base al co. 4, i commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore. superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

In base al co. 6, - come novellato dall’art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) - la nomina del presidente e dei commissari esterni è effettuata con riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale e provinciale[224].

In base al co. 7, è incompatibile svolgere le funzioni di presidente o di commissario esterno nella propria scuola, nelle scuole in cui si è prestato servizio nei due anni precedenti, nonché nelle scuole in cui si è espletato l’incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti.

 

Il comma 350 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, “nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola”.

 

L’art. 4, co. 10, della L. n. 425/1997, stabilisce che la misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, ovvero – in mancanza di norme contrattuali – con decreto interministeriale (MIUR-MEF). Precisa, in ogni caso, che i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese e che, per i presidenti e i commissari esterni, si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame.

I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici sono stati determinati con D.I. 24 maggio 2007, sulla base dell’autorizzazione di spesa fissata - in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali - fino a un massimo di 138 milioni di euro dall’art. 3, co. 2, della L. 1/2007 (poi elevata a 183 milioni di euro dall’art. 1, co. 3, del D.L. 147/2007-L. 176/2007). Da ultimo, peraltro, l’art. 18, co. 2, secondo periodo, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha ridotto di 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2014 l’autorizzazione di spesa in questione.

 

Dunque, rispetto all’assetto pregresso - che in via principale rimetteva alla contrattazione collettiva la determinazione della misura dei compensi, salvo l’intervento di un decreto interministeriale (poi, di fatto, intervenuto) in mancanza di norme contrattuali – ora si prevede l’intervento, in via principale, di un decreto interministeriale, salvo (si intenderebbe, entro i 60 giorni previsti per la sua emanazione) il rispetto di quanto eventualmente previsto in sede contrattuale.

 

Il comma 351 dispone che le economie derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal comma 350, accertate entro il 1° ottobre di ogni anno, restano nelle disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo “La buona scuola” di cui ai commi 4 e 5.

 



[1]     Come integrato con gli effetti della legge di stabilità . Ciò vale anche per il limite massimo del ricorso al mercato. L’importo di 54 miliardi risulta dal valore del saldo esposto in legge di bilancio nel quadro generale riassuntivo di competenza, nettizzato delle regolazioni contabili e debitorie.

[2]     Nel primo paragrafo, concernente gli obiettivi di finanza pubblica.

[3]     In data 14 ottobre 2014.

[4]     Oltre al miglioramento del saldo netto l’emendamento ha contestualmente dato luogo ad un miglioramento dell’indebitamento netto strutturale nel 2015 in misura pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL.

Si rammenta brevemente che, tra le variabili dei conti pubblici alla base della programmazione di medio periodo della finanza pubblica e delle decisioni di politica fiscale, particolare rilevanza riveste l’indebitamento netto strutturale, pari all’indebitamento netto corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure una tantum, che influiscono solo temporaneamente sull’andamento del disavanzo. La fissazione degli obiettivi in termini di saldo strutturale riflettono, infatti, l’impegno del paese per il raggiungimento dell'Obiettivo di Medio Termine (OMT) concordato in sede europea, che risulta coerente con la riduzione programmatica del debito pubblico nel lungo periodo. Dati gli obiettivi strutturali e considerata la posizione dell'economia rispetto al ciclo, ne deriva l’obiettivo di indebitamento netto della PA, cioè quel valore di saldo nominale che consente di realizzare il percorso di consolidamento desiderato. L’obiettivo programmatico viene poi confrontato con l'andamento tendenziale per definire l'aggiustamento necessario. L’indebitamento netto strutturale esprime il saldo corretto per il ciclo, vale a dire un risultato che misura il saldo del settore delle pubbliche amministrazioni al netto dell'impatto delle fluttuazioni economiche. Esso consente di distinguere le variazioni automatiche di entrata e di spesa rispetto alla componente discrezionale di politica fiscale, e di valutare il carattere espansivo o restrittivo di questa a fronte dell’andamento macroeconomico.

[5]     V. ad es. la voce “rimborsi IVA”.

[6]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[7]     Cfr. Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[8]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[9]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[10]    Il testo del disegno di legge (A.C. 2679-bis, art. 3) prevedeva un piano straordinario di assunzioni riferito esclusivamente ai docenti.

[11]    Il Piano evidenzia, comunque, che la cifra di 3 miliardi potrà essere inferiore, in relazione ai risparmi derivanti dall’abolizione delle supplenze brevi. “Una stima cauta porta a considerare che il risparmio potrebbe arrivare a 300-350 milioni all’anno”.

[12]    Il testo approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato prevedeva che il programma doveva essere trasmesso al CIPE per presa d’atto. Il riferimento alla presa d’atto è stato soppresso durante l’esame al Senato. Non è stato, tuttavia, chiarito, se al CIPE competerà la delibera finale sul programma.

[13]    Conseguentemente, è stato azzerato l’accantonamento previsto per il Mibact nella tabella B del disegno di legge, pari a € 100 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

[14]    L’art. 11, co. 2, lett. p), del D.P.C.M. n. 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact prevede che il Segretario generale cura l’elaborazione del Piano entro il 31 ottobre di ogni anno e predispone, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non conclusi.

[15]    Per tale anno, peraltro, il decreto di adozione del Piano non è intervenuto.

[16]    L’art. 6 della L. n. 800/1967 ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari), quali istituzioni concertistiche assimilate.

Successivamente, il D.Lgs. n. 367/1996 ha previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per eliminare rigidità organizzative e creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo. Ancora in seguito, il D.L. n. 345/2000 (L. 6/2001) ha disciplinato la trasformazione di tali enti in fondazioni lirico-sinfoniche.

Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

[17]    In base all’art. 28 della L. n. 800/1967, i teatri di tradizione hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive province. Il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore Musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di “Teatro di Tradizione” a quei teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Qui l’elenco dei teatri di tradizione.

[18]    L’art. 1 del D.L. n. 83/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi n. 182 del 9 giugno 2014.

[19]    Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[20]    Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

[21]    Nel D.M. 24 ottobre 2007 vengono indicati come soggetti obbligati al possesso del documento:

§  i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

§  i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

[22]    Secondo l’art. 4, c. 2, lett. b), punto 1.4 del D.L. n. 70/2011, le suddette violazioni si intendono gravi con riferimento all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede che esse vengano individuate con decreto interministeriale e che, fino alla sua adozione, sono quelle elencate nell’Allegato I del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto con riferimento al settore edile dal successivo art. 27, comma 1-bis. Per quanto concerne le violazioni riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali, la norma ha precisato che le violazioni si intendono gravi con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC.

[23]    Ai fini dei pagamenti dei debiti della P.A si ricorda che, come disposto dal D.L. n. 35/2013, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del DURC da parte degli operatori economici alle amministrazioni giudicatrici, o di acquisizione d’ufficio dello stesso da parte di queste ultime, è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.

[24]    Si tratta dell’importo di retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell’azienda. In sostanza, ai fini della sua individuazione occorre sapere quali tra i compensi erogati al lavoratore compongono la base su cui applicare le aliquote contributive per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Nel tempo sono stati applicati vari criteri, con l’emanazione del D.Lgs. n. 314/1997 sono state armonizzate le basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali, affermando il criterio per cui occorre tener conto di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione solo di specifiche voci (tassativamente elencate: ad esempio vanno escluse le somme corrisposte a titolo di TFR).

[25]    L'azione revocatoria fallimentare è lo strumento azionabile dal curatore fallimentare finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito; la revocatoria serve a far rientrare nel patrimonio quanto gli era stato fraudolentemente sottratto nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.

L’articolo 67 della legge fallimentare enuclea gli atti che possono essere revocati in quanto facciano presumere l’intenzione fraudolenta ovvero:

§  gli atti a titolo oneroso, estintivi di debiti scaduti e garanzie (pegni, anticresi), la cui caratteristica comune è la loro anomalia e non riconducibilità alla normale attività d’impresa; affinché l’azione revocatoria possa avere efficacia, per tali atti è necessario che sussistano due presupposti;

§  l’atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell’ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi 6 mesi prima della sentenza di fallimento (in un periodo, cioè, presunto come “sospetto”);

§  l’altra parte non provi di non conoscere lo stato d'insolvenza del debitore;

§  altri atti a titolo oneroso, pagamento di debiti liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; tali atti sono più tutelati operando una presunzione di buona fede e possono essere oggetto di revoca solo se curatore riesce a provare la conoscenza del terzo dello stato d’insolvenza.

L’articolo 67, inoltre, prevede un'ampia categoria di atti che non possono, comunque, essere colpiti dalla revocatoria fallimentare come, ad esempio, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti o affini, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

È, infine, prevista l’esclusione dalla disciplina dell’articolo 67 in relazione agli atti dell'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono anche fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

[26]    L’accantonamento riguarda solamente il datore di lavoro.

[27]    In sostanza, il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell'impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria importanza; esso richiede infatti un tasso di rivalutazione di norma inferiore al costo del debito e del capitale proprio.

[28]    Il personale non contrattualizzato (o in regime di diritto pubblico) è costituito dalle seguenti categorie:

§  magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

§  personale militare e Forze di polizia di Stato;

§  personale della carriera diplomatica;

§  personale della carriera prefettizia;

§  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

§  professori e ricercatori universitari.

[29]    La retribuzione da prendere a base per il computo del TFR è costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale". La non occasionalità, sulla base della quale si decide l'inclusione o meno di un elemento di retribuzione nel calcolo del TFR, è ravvisabile qualora un determinato emolumento: dal punto di vista temporale, venga erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente; dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all'attività espletata dal lavoratore.

[30]    Ai sensi dell'articolo 2120, comma 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del TFR non ipotizzati dalla legge.

[31]    Qualora il TFR sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

[32]    Termine anticipato (rispetto all’originario 1° gennaio 2008) dall’articolo 1, comma 749, lettera a), della L. n. 296/2006.

[33]    Ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000.

[34]    Ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

[35]    Le modalità di finanziamento del Fondo sono contenute nel D.M. 30 gennaio 2007.

[36]    La liquidazione del TFR (e delle relative anticipazioni al lavoratore) viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il D.M: 30 gennaio 2007, dal Fondo, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al richiamato contributo si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

[37]    Il Fondo di garanzia per il TFR è stato istituito dal richiamato articolo 2 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR stesso, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

[38]    L'articolo 2, commi 26-33, della L. 335/1995 (cd. Legge Dini), ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. In seguito a numerosi interventi legislativi; risultano attualmente iscritti alla gestione i seguenti prestatori di lavoro: professionisti (cioè i soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53 del T.U.I.R. 1986, dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo; collaboratori coordinati e continuativi (rientrano ad esempio in tale fattispecie gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti, i membri di commissione e collegi, i soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore, collaboratori nel settore sanitario e ospedaliero), gli amministratori di condominio); il socio amministratore di società commerciale (nella forma di S.r.l.); venditori porta a porta; titolari di borse di studio; pensionati (ove svolgano attività professionale); medici in formazione specialistica; lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non siano già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria); guide turistiche; volontari del Servizio civile nazionale; lavoratori autonomi occasionali,; lavoratori a progetto; collaboratori delle pubbliche amministrazioni (coordinati e continuativi, a progetto, ex LSU con contratti di collaborazione, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici specializzandi, lavoratori autonomi occasionali); associati in partecipazione; spedizionieri doganali; lavoratori occasionali di tipo accessorio; specifiche categorie di lavoratori degli organismi sportivi dilettantistici.

[39]    Pari (ai sensi dell’articolo 2, comma 57, della L. 92/2012) al 29% (per il 2014) e al 30% (per il 2015) per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, mentre per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza il contributo è pari al 20% per il 2014e al 21% per il 2015.

[40]    A seguito di tale disposizione, quindi, viene superata l'elevazione dello 0,2% di cui al richiamato comma 15 dell’articolo 59 della L. 449/1997.

[41]    Alle richiamate aliquote va inoltre aggiunta l’ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,09%, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, ai fini del finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (il cui versamento è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 19-ter, comma 2, del D.L. 185/2008, 31 dicembre 2018).

[42]    Ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 463/1959 sono considerati tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla medesima L. 463, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione.

[43]    Sono tali, ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 613/1966, il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono infine equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

[44]    Secondo quanto sottolineato dalla circolare I.N.P.S. 19/2014.

[45]    Cfr. la circolare I.N.P.S: n. 19/2014.

[46]    Cfr. circolare I.N.P.S. n. 19/2014.

[47]    La richiamata percentuale ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

[48]    L. 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione del giudice di pace.

[49]    In attuazione della delega volta alla razionalizzazione delle forme di tutela in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori, è stato emanato lo schema di decreto legislativo n. 135, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (per un esame più approfondito si rimanda al relativo dossier del Servizio studi, n.138 del 16 gennaio 2015 ).

[50]    In attuazione della delega volta alla previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, è stato emanato lo schema di decreto legislativo n. 134, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (per un esame più approfondito si rimanda al relativo dossier del Servizio studi n. 137 del 16 gennaio 2015).

[51]    Si ricorda che l’articolo 49 del D.L. n. 66/2014 prevede un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza, rispettivamente, nel conto del bilancio e nel conto del Patrimonio.

In esito a tale rilevazione, si provvede alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili, essendone venuti meno i presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante.

L’articolo prevede, altresì, che le somme corrispondenti alle partite così individuate vengano reiscritte in bilancio, ai fini del loro utilizzo successivo per altre finalità.

A tal fine, si prevede che tali somme confluiscano, secondo specifiche modalità, in appositi fondi di bilancio da istituire, con la legge di bilancio 2015-2017, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa.

Il meccanismo introdotto dall’articolo 49 è pertanto finalizzato, in sostanza, proprio a consentire l’iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue.

[52]    Ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 49, la dotazione dei fondi iscritti in ciascun Ministero è fissata, su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui passivi eliminati dal bilancio ovvero dei residui passivi perenti eliminati dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato, di rispettiva pertinenza. Essi sono da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[53]    Ai sensi della lettera d), si tratta dei fondi costituiti con le somme corrispondenti alla cancellazione dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali - che la norma prevede che siano iscritti con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017 su base pluriennale - da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

[54]    Le risorse in questione finanziano i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali.

[55]    In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° agosto 2014, n. 83473.

[56]    Per una disamina del Fondo sociale per l’occupazione e formazione si veda la scheda relativa al comma 109.

[57]    Per la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga si veda la scheda relativa al comma 109.

[58]    Tale coefficiente è stato ridotto dall’1, 5 all’attuale 1,25 dall’art. 47, c. 1, del D.L. 269/2003 a decorrere dal 1° ottobre 2003; con la stessa decorrenza, il suddetto coefficiente si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

[59]    Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L. 223/1991, nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

[60]    C.d. Bonus Giovannini.

[61]    Si fa presente che dai documenti ufficiali adottati nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla legge n.92/2012 non risultano dati relativi all’incentivo in esame. Di dati Inps (contenuti nella relazione tecnica al disegno di legge C 2629, c.d. Sblocca Italia), tuttavia, emerge che al 14 luglio 2014 le assunzioni autorizzate risultano ben al di sotto delle attese (20.023 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate).

[62]    Si segnala che da numerose audizioni svolte presso la XI Commissione (lavoro) della Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva “Sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano” (il cui documento conclusivo verrà a breve approvato dalla Commissione) hanno rilevato che gli incentivi contributivi previsti dalla legge n.407/1990 hanno finito per creare, quantomeno nel settore dei call center (in quanto settore labour intensive) gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, assai spesso costituite ex novo con l’obiettivo di partecipare a determinate gare d’appalto (il c.d. “mordi e fuggi”, riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie a offerte altrimenti fuori mercato.

[63]    In sostanza, in accordo con le Istituzioni europee, fermo restando l’importo, in valori assoluti, del finanziamento comunitario dei Programmi Operativi in ritardo di attuazione, l’intervento comunitario viene ad assumere un peso percentuale maggiore (da 50 al 75 per cento) consentendo la riduzione della quota percentuale di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento).

[64]    http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/05/Obiettivi-Azione-Coesione-15-novembre-2011.pdf, pag. 8

[65]    Il Piano di Azione Coesione prevede la istituzione del Gruppo di Azione a Roma, presso il Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore della DG PRUC del DPS. La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione europea - DG REGIO. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del DPS e da un rappresentante della Commissione europea (DG REGIO).

[66]    D.P.R. n. 917/1986. Il citato articolo 8 disciplina la determinazione del reddito complessivo.

[67]    Si tratta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[68]    La Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, dettando le istruzioni per la piena applicazione della riforma dell’ISEE, ha definito gli ambiti dei diversi indicatori ora previsti:

-        ISEE standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;

-        ISEE università: per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;

-        ISEE sociosanitario: per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, quali l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;

-        ISEE sociosanitario-Residenze per le prestazioni residenziali;

-        ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

-        ISEE corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, pertanto a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa, si potrà aggiornare l'ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa.

[69]    Dal 12 gennaio 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha lanciato una campagna di comunicazione sul nuovo ISEE con l’obiettivo di rendere l’uso dell’indicatore il più fruibile possibile.

[70]    Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[71]    La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La CAI, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali rispetto al Segretariato de l’Aja.

[72]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[73]    Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

[74]    Sull'argomento si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi n. 522/1 del 7 ottobre 2011.

[75]    Più ampiamente, si vedano i dossier del Servizio Studi n. 672/2 – Tomo II, del 10 settembre 2012.

[76]    Gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – nel quale, in base alla Nota del Ministro della pubblica istruzione 24 gennaio 2007, prot. 1361, affluiscono le risorse per il funzionamento amministrativo didattico, per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici), per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche, per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili – sono allocate sul Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica, sul cap. 1204 per l’istruzione primaria, sul cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado, sul cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado. In base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015- 2017, la somma degli stanziamenti presenti per il 2015 sui 4 capitoli indicati è pari ad € 761,2 mln.

[77]    Si sottolinea che alla data di uscita del presente dossier è in corso di conversione l’art. 7, co. 2 del D.L. 192/2014 recante diverse proroghe alle disposizioni legislative, tra cui numerose che incidono sul D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciali contenute nell’articolo 1-bis.

[78]    All’anno 2011, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 225/2010 (dichiarazioni 2010); all’anno 2012, dall'articolo 33, comma 11, della legge n. 183/2011 (dichiarazioni 2011); all’anno 2013, dall'articolo 23, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (dichiarazioni 2012); all’anno 2014, dall’articolo 1, comma 205, della legge n. 147/2013 (dichiarazioni 2013).

[79]http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_14_2013_g.pdf.

[80]    Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

[81]    Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[82]    Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Primi dati sulla sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) nei grandi comuni, Quaderni della ricerca sociale flash 29, settembre 2014.

[83]    Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[84]    Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[85]    In assenza di una definizione normativa univoca l’articolo 3 del Decreto di riparto del 7 maggio 2014 ha stabilito: “Per persone in condizione di disabilità gravissima si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.)”.

[86]    La quota minima era stata inizialmente individuata nel 30%. L’Accordo del 5 agosto 2014 in Conferenza unificata, ha poi portato la percentuale al 40%.

[87]    V. al riguardo il D.M. 4 febbraio 2010

[88]    Così come stabilito dall’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004, nei confronti di chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani.

[89]    Riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. 206/2004.

[90]    Beneficio riconosciuto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L. 206/2004.

[91]    S.O. n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2014.

[92]    A norma del Regolamento sull’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (D.P.C.M. n. 168/2012) l'indennità del Garante non può superare i 200.000 euro lordi annui. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[93]    E' consentito inoltre alle regioni l'istituzione di Autorità, dotate dei medesimi requisiti e poteri di quella nazionale. La legge istituisce la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante, e composta dai Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti.

[94]    Le spese per l'espletamento delle competenze (stabilite all'articolo 3 della citata L. 112/20122) e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[95]    L’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

[96]    L’art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[97]    Il testo del disegno di legge (A.C. 2679-bis, art. 17, co. 9) richiamava, invece, l’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (legge finanziaria 2009): anche tale autorizzazione di spesa era destinata al sostegno delle scuole paritarie, ma i relativi stanziamenti, allocati dal 2009 e fino al 2014 sul cap. 1299 dello stato di previsione del MIUR, erano destinati ad essere trasferiti alle regioni. Più ampiamente, si vedano i dossier del Servizio Studi n. 233 – Parte I, Tomo I del 3 novembre 2014.

[98]    Una previsione analoga era stata disposta con l'art. 1-quater del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) che aveva autorizzato la somma di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007. La liquidazione del contributo era stata disposta con D.D. 7 dicembre 2007.

[99]    Al riguardo si ricorda che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall’ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del d.lgs. 49/2012.

[100]  Con D.M. 20 dicembre 2013, n. 1051 - l’ultimo finora intervenuto - sono stati determinati i criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del FFO per l’anno 2013, pari ad € 819 mln. In particolare, il D.M. prevede che la somma disponibile per le finalità premiali è attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica è ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.

[101]  Art. 1, lett. F) della Convenzione di Ginevra ratificata dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.

[102]  Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. “Decisione FER”) per sostenere le azioni degli Stati membri dell’Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell’attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l’Autorità Responsabile è il Ministero dell’Interno. Si veda in la pagina dedicata al FER sul sito del Ministero dell’interno:
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/Fondo_europeo_per_i_rifugiati.html.

[103]  Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

[104]  In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione più favorevole” con le tariffe stabilite, per l’anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l’applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l’anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’art. 10-sexies, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest’ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012.

[105]  Le somme dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

[106]  Al riguardo, la relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità 2014 (pag. 99, comma 211) evidenziava che il credito d’imposta “non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario”.

[107]  La relazione tecnica integrata citata nella nota precedente specificava che restava comunque fermo il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina previgente.

[108]  Ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.) e della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

[109]  Recante la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, nonché Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

[110]  Riserve che non rilevano in questa sede, ma per le quali si rinvia a quanto considerato da questo Servizio Studi nel dossier n. 178 del 9 giugno 2014, pagina 3 e sgg., a commento dell’articolo 1 della legge n. 89/2014.

[111]  Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., il CIP, tra l’altro, riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'International Parolympic Committee (IPC) e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili.

[112]  Come ridefinite dalla legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni, cd. “riforma delle province”)

[113]  Quanto alla dotazione iniziale iscritta a BLV 2015-2017 dei Fondi in questione, si ricorda che:

§  il cap. 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio recava uno stanziamento di 6 milioni per il 2015 e di 6,6 milioni per il 2016;

§  il Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, uno stanziamento di 10 milioni per il 2015 e 8,8 milioni per il 2016;

§  il cap. 7851, Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali, uno stanziamento di 50 milioni per il 2015, di 100 milioni per il 2016 e di 150 milioni per il 2017.

[114]  In particolare il comma 2 dell’articolo 49 stabilisce che, in esito alla rilevazione effettuata attraverso il programma di riaccertamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare, in quanto non più sussistenti per essi i presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede alla loro reiscrizione in bilancio ai fini del loro utilizzo successivo per altre finalità.

[115]  Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

[116]  Si ricorda che il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, disciplina il procedimento per l'alienazione dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino altrimenti la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite.

Nell’ambito di tale regolamento, l’articolo 6 detta norme per la permuta da parte delle amministrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire. L’articolo 6 stabilisce che tale permuta è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale.

[117]  recante la Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[118]  Si ammette la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

Si prevede inoltre che nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

[119]  La PAC 2014-2020 si articola su quattro strumenti principali:

§  i pagamenti diretti agli agricoltori, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1307/2013;

§  il sostegno allo sviluppo rurale, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede anche l’intervento nazionale a titolo di cofinanziamento;

§  l’organizzazione comune di mercato unica dei prodotti agricoli (OCM Unica), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

§  il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, che disciplina, tra l’altro le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate al Primo (pagamenti diretti PAC e OCM unica) e al Secondo (sostegno allo sviluppo rurale) Pilastro della PAC.

[120]  Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 del D.P.R. n. 727 tali somme dovute agli agricoltori non possono essere sequestrate, pignorate o sottoposte a provvedimenti cautelari, compresi i fermi amministrativi, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

[121]  Per l’anno 2014, la domanda unica è stata redatta secondo le modalità operative fissate da AGEA (Organismo pagatore) con Circolare 15 gennaio 2014.

[122]  L’articolo 69 sopra citato dispone che le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Ai sensi dell’articolo 70, Gli atti considerati nell’articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

[123]  A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale.

[124]  L’articolo 2412 del codice civile dispone che la società per azioni può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e attribuisce ai sindaci il compito di attestare il rispetto del suddetto limite.

Il limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali .

Quanto sopra non si applica alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Non è soggetta al limite, e non rientra nel relativo calcolo l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per una somma superiore al limite, con l'osservanza delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento governativo di autorizzazione. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

[125]  L’articolo 32 del D.L. n. 83/2012 apporta modifiche varie alla disciplina (legge n. 43/1994) delle cambiali finanziarie (titoli di credito all'ordine emessi in serie), modificandone in primo luogo i tempi di scadenza. Ai sensi del comma 5, le cambiali debbono ora avere una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.

Le cambiali finanziarie possono inoltre essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese.

Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati vengono inoltre autorizzate ad emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza determinati requisiti.

Inoltre, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata in base ad una specifica disciplina. Il medesimo articolo 32 interviene sul trattamento fiscale delle cambiali.

[126]  Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione

A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'àmbito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004, L'AGEA assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole.

[127]  Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a)   la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b)   la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c)   i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per dar luogo ai pagamenti agro-climatici- ambientali e per il sostegno all’agricoltura biologica nell’ambito del FEASR (indicati all'art. 28, par. 3, e all'art. 29, par. 2, del relativo Reg. (UE) n. 1305/2013);

d)   le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

[128]  L’articolo 33 definisce «accordo quadro» un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non deve superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

[129]  Come definito dalla Direttiva sui servizio nel mercato interno (articolo 4, Direttiva (CE) n.2006/123).

[130]  La citata norma prevede che la procedura di selezione degli organismi di consulenza è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse.

[131]  L’articolo 33 definisce «accordo quadro» un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non deve superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

[132]  Quanto alla dotazione iniziale iscritta a BLV 2015-2017 dei Fondi in questione, si ricorda che:

§  il cap. 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio recava uno stanziamento di 6 milioni per il 2015 e di 6,6 milioni per il 2016;

§  il Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, uno stanziamento di 10 milioni per il 2015 e 8,8 milioni per il 2016;

§  il cap. 7851, Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali, uno stanziamento di 50 milioni per il 2015, di 100 milioni per il 2016 e di 150 milioni per il 2017.

[133]  La tabella C opera una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 300 mila euro per il 2015, di 312 mila euro per il 2016 e di 300 mila euro per il 2017.

[134]  Sono definiti servizi di rotta il controllo del traffico relativo al sorvolo dello spazio aereo italiano, con o senza scalo, si distinguono dai servizi di terminale, consistenti nel controllo del traffico in decollo e atterraggio nel raggio di 20 km dalla pista.

[135]  Recante Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1989.

[136]  I diritti aeroportuali sono i diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, i diritti per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, ed i diritti per l'imbarco passeggeri, posti a carico delle compagnie aeree, e riscossi dalle società di gestione aeroportuale al fine di recuperare il costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci (così in base all’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, come modificato da ultimo dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005).

[137]  Nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98.

[138]  Il riferimento è probabilmente all’articolo 2, comma 5, della legge n. 194/1998. Tale disposizione autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone. Lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

[139]  La legge n. 211/1992 prevede l’approvazione governativa, sulla base del piano generale dei trasporti e, ove esistenti, dei piani regionali dei trasporti, di programmi di intervento nel settore del trasporto rapido di massa predisposti dagli enti locali.

[140]  Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

[141]  Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

[142]  Si veda anche la scheda tratta dall’8° rapporto sull’attuazione della legge obiettivo del febbraio 2014 (http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=740).

Approfondimenti cartografici e progettuali sono invece disponibili al link

www.infrastrutture.regione.liguria.it/index.php/component/bandiegare/infrastruttura/5-progettazione/12-raddoppio-tratta-andora-finale-ligure.html.

[143]  Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2, Codice).

[144]  La tabella C dispone un incremento a regime del finanziamento dell’AGEA per 20 milioni annui.

[145]  La tabella C dispone per l’ENEA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 2.500.000 euro.

[146]  L’importo del BLV 2015 qui riportato non ricomprende la quota parte dello stanziamento del capitolo determinato dalla tabella C. Considerando anche tale quota, l’importo complessivo di BLV 2015 è pari a 147,8 milioni, come indicato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[147]  La Commissione di vigilanza, istituita con R.D. 453/1913, è un organo di controllo composto da membri parlamentari (rappresentanti di Camera e Senato) e non parlamentari (Consiglio di Stato, Corte dei conti). Sulla base dell’articolo 3 del citato R.D., la Commissione esercita la sua attività sulle amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

[148]  Sul punto si veda il DM 22 gennaio 2010.

[149]  Come modificato, sul punto, dall’articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

[150]  L’indennità di vacanza contrattuale è l’incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato).

[151]  L’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

[152]  Si ricorda che dopo l’adozione del D.L. n.78/2010, l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2010, tra cui quelle (di cui all’articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato

[153]  Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[154]  Il richiamato articolo 24 L. 448/1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

[155]  I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall’attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

[156]  Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[157]  Il richiamato comma 9, con una norma avente carattere transitorio, consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale per il quadriennio 2013-2016, prevedano di svolgere procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del D.Lgs. 165 (o procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 4, comma 9, dello stesso D.L. 101/2013), di prorogare - nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari ed in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. La proroga (che ad ogni modo deve essere coerente ad un effettivo fabbisogno e rapportata ai posti in dotazione organica vacanti ) non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

[158]  Nel corso dell’esame parlamentare la riduzione della dotazione finanziaria del Ministero della difesa è stata limitata di 200 milioni per il solo 2015 (304,5 milioni in luogo dei 504,5 originari).

[159]  Importi che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento (Allegato 3 alla legge di stabilità) sono ovviamente indicati anche in termini di indebitamento netto.

[160]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

[161]  Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184, come modificata dal D.Lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.

[162]  Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

[163]  Conferenza delle regioni e delle province autonome, Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014, 14/109/CR02/C7SAN del 4 settembre 2014.

[164]  I principi richiamati sono i seguenti: recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE[164]; istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato; regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive; principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del nato; introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore; introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori; introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura finanziaria.

[165]  Di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[166]  D.L. 29 marzo 2004, n. 81, Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138.

[167]  In materia di mobilità di ufficio, l’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001, stabilisce l’obbligo per le PP.AA. di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni (le assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste sono nulle). In particolare, le PP.AA., prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso (area, livello, posizione economica, sede di destinazione). I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione (Il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali; le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni) formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità. In particolare, il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

[168]  In tema di mobilità volontaria, l’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, debbano attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30 (dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza). Esse devono comunque provvedere, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento.

[169]  http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5942

[170]  http://www.superabile.it/web/it/Home/La_scheda/info751635155.html

[171]  Con una nota del 22 ottobre, il MEF ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, che riguarderà i titolari di un doppio assegno INPS – INPDAP (800 mila persone).

[172]  Approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, con i decreti 25 marzo 1998 e 12 novembre 1998.

[173]  Le modalità contenute nel decreto sono state recepite dall’INPS con la Circolare. n. 113 del 25 luglio 2013,

[174]  Si tratta del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria; il personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; i professori e ricercatori universitari.

[175]  Tale previsione si applica anche: nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni; dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle stesse, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefìci economici sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato (le disposizioni più favorevoli non si applicano in caso di dolo da parte dell'interessato).

Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del D.P.R. 377/99, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato (art. 1 L. 236/2000.

[176]  Sul punto maggiori indicazioni sono contenute nei Messaggi INPS n. 25277 del 9 agosto 2004 e n. 27430 del 6 settembre 2004.

[177]  La dichiarazione RED è la dichiarazione presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito; il modello ICRIC (Invalidità civile ricovero) è presentato dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza in cui si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento.

[178]  L’art. 21 del D.L. 201/2011 dispone la soppressione dell’INPDAP, dell’ENPALS, dell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale

[179]  Si ricorda che, sulla base dell’art. 13, c. 1, della L. 152/2001 il prelevamento di un’aliquota di contribuzione non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale

[180]  Lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e loro superstiti e aventi causa.

[181]  In attuazione di quanto disposto dal presente comma sono stati emanati diversi decreti: il D.M. 7 maggio 2008, per l'anno 2008, il D.M. 17 dicembre 2009, per l'anno 2009, il D.M. 3 agosto 2011, per l'anno 2010, il D.M. 24 gennaio 2012, per l'anno 2011, il D.M. 27 dicembre 2012, per l'anno 2012 e il D.M. 14 febbraio 2014, per l'anno 2014.

[182]  Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

[183]  Si segnala che tale novella è stata richiesta dalla commissioni parlamentari competenti in sede di parere sullo schema di regolamento che ha disciplinato le nuove modalità di calcolo dell’indicatore di reddito ISEE (D.P.C.M. 159/2013), considerato che il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali non è di facile reperimento da parte del cittadino che, in questo modo, verrebbe sollevato dall’onere di farne richiesta all’intermediario bancario per assolvere ai suoi obblighi di compilazione della richiamata dichiarazione sostitutiva.

[184]  Recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

[185]  Recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[186]  Recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

[187]  Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

[188]  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[189]  Recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[190]  Recante finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

[191]  La Scuola è stata istituita, a partire dall’a.s. 2004/2005, con D.I. n. 41 del 23 luglio 2004, a seguito della decisione assunta nel dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità stessa dell’aprile 2004, poi ratificato con L. n. 17/2006, e associata al sistema delle Scuole europee.

[192]  Ancora in seguito, l’art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), novellando l'art. 1 della L. 440/1997, ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.

[193]  Le linee guida individuano anche i principali ambiti di attività dei coordinatori.

[194]  Il numero degli USR è definito in 18 dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, di riorganizzazione del MIUR.

[195]  Cfr. sito dell'ANCEFS (Associazione Nazionale dei Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva): http://www.ancefs.it/uffici_ed_fisica.html.

[196]  La relazione tecnica all’A.C. 4940 qualificava l’organico dell’autonomia come “dotazione di personale docente, educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall’organizzazione delle attività didattiche ordinarie, sia dalle situazioni di fatto che, all’avvio o nel corso dell’anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica, etc.)”.

[197]  Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l’esame parlamentare.

[198]  L’ultimo elenco redatto dall’ISTAT è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014.

[199]  Per l’a.s. 2014-2015, l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è stata disposta con CM n. 30 del 18 febbraio 2014.

[200]  In attuazione dell’articolo 46-bis del D.L. 112/2008 è stato adottato il DM 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

[201]  In attuazione di quanto previsto è stata emanata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 20 agosto 2014.

[202]  Specifiche disposizioni sono previste per le forze di polizia e i vigili del fuoco.

[203]  Per l’applicazione dei commi da 8 a 10 dell’art. 26 della L. 448/1998 per l’a.s. 2014-2015 il MIUR ha emanato la CM n. 31 del 18 febbraio 2014.

[204]  La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) evidenziava che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione per assenza del personale amministrativo. Per le assenze degli assistenti tecnici evidenziava che, in caso di effettiva indisponibilità dei colleghi in servizio, le funzioni potranno essere assicurate, per il tempo strettamente necessario, dall’insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria.

[205]  Dispone, altresì, che le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

[206]  Occorre, inoltre, ricordare che, in base all’art. 28, co. 5, del CCNL del 29 novembre 2007, nella scuola primaria, nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata - qualora il collegio dei docenti non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, ovvero qualora non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa - a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio.

In base al co. 6, negli istituti di istruzione secondaria, i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento anche mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze.

[207]  Si ricorda peraltro che l’art. 14, co. 27 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha inserito il co. 5-bis all’art. 17 del citato D.L. 98/2011, che prevede un regime speciale, a decorrere dal 2012, per il rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali, effettuati dalle ASL, sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia, a valere sulla quota di pertinenza del MIUR assegnata in base al comma 5. Entro il mese di novembre di ciascun anno, infatti, il MIUR è chiamato a provvedere al riparto di detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del SSN concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Pertanto, dal 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL sul loro personale assente per malattia.

[208]  Da ultimo, in GU n. 139 del 18 giugno 2014 è stata pubblicata la Delibera CIPE n. 82/2013 con cui, a valere sul FSN 2010, sono state ripartite tra le regioni le risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle PA per propri dipendenti assenti per malattia.

[209]  L’altra parte è confluita, per un ammontare di poco più di 80 mila euro nell’ambito della missione Ricerca e innovazione (17), programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dagli enti di ricerca di base e applicata vigilati dal MIUR.

[210]  Per completezza, si ricorda che la tabella E della L. 296/2006 aveva disposto (per gli esercizi 2007, 2008, 2009) il definanziamento, per l’importo di 1,5 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 278, della L. 311/2004, ripristinato a decorrere dal 2008 dall’art. 2, co. 557, della L. 244/2008.

[211]  In proposito, si veda più approfonditamente il dossier del Servizio Studi n. 36/4, Tomo II, dell’11 ottobre 2013.

[212]  La L. 508/1999 ha disposto, all’art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

[213]  I criteri di attribuzione delle risorse per il funzionamento delle istituzioni AFAM per l’anno 2014 sono stati definiti con D.M. 15 luglio 2014 n. 558.

[214]  Presidente: € 13.000; Consiglio di amministrazione (compenso per seduta): € 50; Presidente del collegio dei revisori e Presidente del nucleo di valutazione: € 1.800; componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione: € 1.500; consulta degli studenti (compenso per seduta): € 30.

[215]  Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 10, co. 5, del D.L. 192/2014, in corso di esame.

[216]  La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) faceva presente che, a legislazione (allora) vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l’OIV, sarebbe stato pari a 220 unità.

[217]  Art. 7, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 49/2012.

[218]  A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.

[219]  Per il 2012, era stato adottato il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297.

[220]  In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia è pari ad € 118.489, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico.

[221]  In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, è stato ridotto a € 116.968.

Il medesimo D.M. prevede che a ciascuna università statale è attribuita per l'anno 2014 una quota parte del 50% della somma dei Punti Organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2013, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

a) per ogni università sono quantificati i punti organico base 2014 risultanti dall'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2012;

b) per il calcolo del contingente assunzionale aggiuntivo (di cui all’art. 7, co. 1, lett. c)), a ciascuna università (con indicatore di spese di personale inferiore all’80%) è attribuito, fino a concorrenza del 50% delle cessazioni del 2013, a livello di sistema, un numero di punti organico aggiuntivi proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario;

c) a ciascuna università è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di punti organico, risultante dalla somma dei contingenti di cui alle lett. a) e b).

[222]  In materia di proroga dei termini per procedere alle assunzioni di personale universitario a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, nonché in materia di proroga del termine per le chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario (art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e art. 29, co. 9, della L. 240/2010), si vedano le schede di lettura relative all’art. 1, co. 2, e all’art. 6, co. 2, del D.L. 192/2014, nel dossier del Servizio Studi n. 254/1 del 13 gennaio 2015.

[223]  L’art. 4, co. 2, della L. 425/1997, stabilisce che nelle commissioni di esame è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta. Per l’a.s. 2013/2014, i criteri specifici sono stati determinati con C.M. 13 febbraio 2014, n. 29.

[224]  Con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto.