Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 192/2014 - A.C. 2803 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2803/XVII   DL N. 192 DEL 31-DIC-13
Serie: Progetti di legge    Numero: 254    Progressivo: 1
Data: 13/01/2015
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0192   PROROGA DI TERMINI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 192/2014 – A.C. 2803

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 254/1

Parte prima

 

 

13 gennaio 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

 

Servizio Bilancio dello Stato

Verifica delle quantificazioni n. 173

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

·      La sintesi del contenuto e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

·      Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14192a.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 1, commi 1-5 (Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni) 3

§  Articolo 1, comma 6 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province) 11

§  Articolo 1, comma 7 (Contratti di lavoro a tempo determinato dell’Agenzia italiana del farmaco) 12

§  Articolo 1, comma 8 (Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali) 14

§  Articolo 1, comma 9 (Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 15

§  Articolo 1, comma 10 (Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo) 17

§  Articolo 1, comma 11 (Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico) 19

§  Articolo 1, comma 12 (Progetto formativo presso gli uffici giudiziari) 21

§  Articolo 2, comma 1, lett. a) (Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR) 22

§  Articolo 2, comma 1, lett. b) (Processo amministrativo digitale) 23

§  Articolo 3, comma 1 (Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2) 24

§  Articolo 3, comma 2 (Credito d’imposta per la banda ultralarga) 26

§  Articolo 3, comma 3 (Divieto incroci proprietari TV-giornali) 30

§  Articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti) 32

§  Articolo 4, comma 2 (Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere) 34

§  Articolo 4, comma 3 (Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani) 36

§  Articolo 4, comma 4 (Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria) 39

§  Articolo 4, comma 5 (Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province) 41

§  Articolo 4, comma 6 (Operazione strade sicure) 43

§  Articolo 5 (Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica) 45

§  Articolo 6, comma 1 (Consiglio superiore della pubblica istruzione) 46

§  Articolo 6, comma 2 (Piano straordinario per la chiamata di professori associati) 47

§  Articolo 6, comma 3 (Disposizioni concernenti il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) 49

§  Articolo 6, commi 4 e 5 (Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica) 52

§  Articolo 6, comma 6 (Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici) 54

§  Articolo 7, comma 1 (Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti) 56

§  Articolo 7, comma 2 (Riorganizzazione della Croce Rossa) 58

§  Articolo 7, comma 3 (Ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco) 60

§  Articolo 7, comma 4 (Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate) 61

§  Articolo 8, comma 1 (Contrasto alla pratiche di servizio abusivo di taxi e NCC) 62

§  Articolo 8, comma 2 (Proroga dei termini per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo “sblocca cantieri”) 64

§  Articolo 8, comma 3 (Proroga dell’anticipazione del prezzo nei contratti di appalto) 66

§  Articolo 8, comma 4 (Accessi su strade affidate alla gestione dell’ANAS S.p.A.) 67

§  Articolo 8, comma 5 (Revisione obbligatoria macchine agricole) 68

§  Articolo 8, comma 6 (Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate) 69

§  Articolo 8, comma 7 (Contratti di programma aeroportuali) 71

§  Articolo 8, commi 8 e 9 (Qualificazione del contraente generale delle grandi opere) 74

§  Articolo 8, comma 10 (Revisione delle concessioni autostradali) 76

§  Articolo 9, comma 1 (Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg) 77

§  Articolo 9, comma 2 (Interventi di messa in sicurezza del territorio) 78

§  Articolo 9, comma 3 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 79

§  Articolo 9, comma 4 (Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione) 81

§  Articolo 10, comma 1 (Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale) 85

§  Articolo 10, comma 2 (Aliquota ridotta per uso combustione) 87

§  Articolo 10, comma 3 (Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche) 88

§  Articolo 10, comma 4 (Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR) 89

§  Articolo 10, comma 5 (Riduzione dell’importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi) 92

§  Articolo 10, comma 6 (Contenimento della spesa per l’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni) 94

§  Articolo 10, comma 7 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni) 95

§  Articolo 10, comma 8 (Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa) 97

§  Articolo 10, comma 9 (Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti) 99

§  Articolo 10, commi 10 e 11 (Proroga di termini di natura contabile) 104

§  Articolo 10, comma 12 (Ferrovie dello Stato S.p.a) 108

§  Articolo 11, comma 1 (Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali) 110

§  Articolo 11, comma 2 (Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna) 111

§  Articolo 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali) 112

§  Articolo 13 (Contenimento della spesa delle federazioni sportive nazionali) 114

§  Articolo 14 (Proroga contratti affidamento di servizi) 116

Allegato

§  Le disposizioni di proroga del D.L. 192/2014  121

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, commi 1-5
(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo 1 prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a budget di anni precedenti. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, la finalità delle disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 1 è quella di poter disporre anche per il 2015 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti.

Si segnala che per le disposizioni richiamate dal comma 1, lettere a) e b), il termine, prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 216/2011, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012, che attribuiva ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, lettere a) e b)). Da ultimo, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del D.L. 150/2013.

 

Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008, riferite a budget del 2008 e del 2009[1].

Il richiamato comma 523 della L. 296/2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-     amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-     agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-     enti pubblici non economici;

-     enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[2].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite è esteso anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[3].

L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008 la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[4].

Il comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente[5].

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006. In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 possano effettuare, per l’anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015.

 

L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 

Come detto, l’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, il comma 9-bis ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[6], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possono procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro.

Il comma 13 ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari[7]. Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Nei limiti previsti dal comma in oggetto, per l'anno 2009, è compreso anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Infine, l'autorizzazione legislativa (ex art. 5, comma 1, lettera a) della L. 537/1993) concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 22 ottobre 2012, n. 297).

Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§  hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a);

§  possono procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

 

Il comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014,  per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[8], e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008. Si tratta di una proroga che interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento.

Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015.

L’articolo 3 del D.L. 90/2014 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle P.A.

Il comma 1 conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli anti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo. Più precisamente, si conferma al 20% (per il 2014) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato; tale percentuale viene aumentata al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017, e al 100% a decorrere dal 2018. In sostanza, la disposizione in esame elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo[9]) avvenute nell’anno precedente[10]. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Il comma 2 prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Sostanzialmente, la norma in esame, confermando i limiti attuali al turn over degli enti di ricerca, modifica (restringendolo) l’ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, comma 1, lettera b).

 

I commi 3 e 4, prorogano al 31 dicembre 2015  le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.

Più nel dettaglio, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012. Le suddette assunzioni erano già state prorogate una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 150/2013.

Il comma 4, analogamente a quanto disposto dal comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 (Stabilità 2014).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 autorizza, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del turn over indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008[11], che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Le suddette assunzioni sono autorizzate con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni[12].

L’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 prevede l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012 – vedi infra) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[13]. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015[14].

 

Il comma 5, dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, commi 1, lett. b) e 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ex L. 56/2014 (identificati, come precisato nella Relazione illustrativa, con le province). Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001[15]) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

In conseguenza dell’entrata in vigore della L. 56/2014 in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, l’articolo 1, commi 421-425, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) prevede la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione), anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane disposta dallo stesso articolo (comma 421). Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 viene individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità (comma 422), definite secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge di Stabilità (comma 423).

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre P.A.

Il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali è disciplinato dal comma 424, secondo cui le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità (salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).[16]

Il successivo comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. Fino al completamento del previsto procedimento di mobilità le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

 

 


 

Articolo 1, comma 6
(Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)

 

 

L’articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014 (termine originariamente previsto dall’articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013).

Così come previsto dal citato articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013, le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono procedere alla suddetta proroga per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Lo stesso comma, così come novellato dall’art. 3, c. 6, del D.L. 101/2013,  introduce una deroga al predetto limite posto alle assunzioni di personale, prevedendone la disapplicazione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nei limiti di 50 unità di personale ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Lo stesso comma precisa che la deroga si giustifica al fine di assicurare la continuità della citata attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011, che ha trasferito al MIT tale attività in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Si ricorda che gli artt. 3, c. 9, lett. b), e 11, c. 4-bis, del D.L. 90/2014 hanno introdotto ulteriori deroghe a quanto stabilito dal citato c. 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 disponendo che tali limiti non si applicano:

-      anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

-      agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, comma 7
(Contratti di lavoro a tempo determinato dell’Agenzia italiana
del farmaco)

 

 

L’articolo 1, comma 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

I contratti, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione[17].

Dall'attuazione del comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante importi a carico dell'AIFA, derivanti da risorse già destinate al pagamento degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED).

 

L’articolo 48, del decreto-legge 269/2003[18], che istituisce l’AIFA, stabilisce al comma 7, che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

Il successivo comma 8 chiarisce che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, si fa fronte con le risorse generate da:

a)               Trasferimenti da capitolo di bilancio del Ministero della salute;

b)               maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (le cui funzioni sono oggi attribuite all’INAIL), per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

c)               eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-bis)   da eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 8
(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

 

La norma che autorizza le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è l’articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012. In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013. Nelle more dell'espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

 

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 1, comma 14) ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle procedure concorsuali in esame, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti. La norma stabilisce, inoltre, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014. Tale ultimo termine non è stato modificato dalla norma in esame.

 

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

L'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.

La norma in esame, pertanto, è volta a consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 9
(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

 

 

Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), limitatamente ai profili professionali specialistici.

A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità delle disposizioni recate dall’art. 2, co. 12, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l’ambito applicativo, come già evidenziato, ai soli profili professionali specialistici.

 

In particolare, l’art. 2, co. 12, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), ha disposto che al MIBACT, in deroga all’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012[19], continuano ad applicarsi per il 2013 e 2014 le disposizioni dettate (per gli anni 2012 e 2013), dall’art. 30, co. 8, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

 

L’art. 30, co. 8, del D.L. 201/2011, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, ha confermato che al MIBAC non si applicano le disposizioni recate dall’art. 2, co. 8-bis e 8-quater, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010), nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni[20].

Ha, altresì, autorizzato per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) - l'assunzione presso il MIBAC di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente[21].

Al riguardo ha previsto che le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Infine, ha disposto che il MIBAC comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 10
(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)

 

 

L’articolo 1, comma 10, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) il quale prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2014:

·        si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell’amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);

·        non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005.

 

Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, comma 1, lett. a)). Infine, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 2, del D.L. 150/2013.

 

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato in generale dall’articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l’articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

L’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine come si è detto prorogato più volte) continui ad applicarsi l’articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall’art. 133, c. 1, del D.Lgs. 217/2005.

Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 11
(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni
nel settore ippico)

 

 

Il comma 11 dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all’UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con il medesimo comma 9 è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartisse tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all’adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ASSI).

Si rimandava infine: ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito; ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l’inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 , recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’ex ASSI al Mipaaf e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggetto di proroga con il decreto-legge in esame, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione con la necessità di: garantire la celerità nei pagamenti considerato lo stato di crisi del settore ippico ed i ritardi accumulati nei pagamenti in conseguenza delle operazioni di recupero dei debiti; provvedere all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 e delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012; consentire l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI-UNIRE.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sono all’esame talune proposte di legge C. 753, 1033 e 1061, 1314, 1546 e 2054, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche.

 


 

Articolo 1, comma 12
(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

 

 

Il comma 12 differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale (in base all’art. 37, comma 11, del DL 98/2011) coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Il finanziamento di detti corsi di perfezionamento era assicurato, per il solo 2014, dal maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato (tranne che nel processo tributario) previsto dallo stesso art. 37 del DL 98/2011, che a sua volta aveva novellato il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). Tale extragettito, confluito nel bilancio del Ministero della giustizia, viene ripartito in quote con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Oltre che ai corsi di perfezionamento, dette risorse sono destinate, in via prioritaria: all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell’importo destinato ai sopracitati tirocini formativi del 2014 (15 mln), alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 % rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di spending review di cui all'articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al relativo onere finanziario per il primo bimestre del 2015 si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico – istituito dal DL 112/2008 e gestito da Equitalia-Giustizia s.p.a. - in cui confluiscono (art. 2, comma 2, DL n. 143/2008):

·        i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;

·        le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

 

 


 

Articolo 2, comma 1, lett. a)
(Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR)

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legge modifica il comma 1-bis dell’art. 18 del DL 90/2014 (L. conv. 114/2014) differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alla Camere, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione da parte dell’art. 18, comma 1, dello stesso DL 90 dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1° luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali.

La citata relazione comprende, infatti, un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione andrà allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari

Spetterà ad un DPCM definire entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale.

 


 

Articolo 2, comma 1, lett. b)
(Processo amministrativo digitale)

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge modifica l’art. 38, comma 1-bis, dello stesso DL 90/2014, differendo - dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 - l’obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

La relazione del provvedimento fa risalire la necessità della proroga all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

L'articolo 38 aveva stabilito un termine di 60 giorni (dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18 ottobre 2014, è decorso in assenza dell’adozione del DPCM.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 1
(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). Insieme è prorogato dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia.

 

In tal senso è modificato l'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16/2012.

 

La relazione illustrativa motiva la necessità della proroga con la difficoltà di individuare uno specifico standard tecnologico. In base alla relazione, si sarebbe infatti attualmente in una fase di passaggio tra lo standard H.264 e lo standard HEVC dell’MPEG-4.

 

Come si ricava dal documento predisposto dall’AGCOM per la consultazione in materia di “determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato” (delibera 726/13/CONS), a partire dalla metà degli anni 2000 si è manifestato un forte interesse verso lo sviluppo di nuovi standard di diffusione per la televisione digitale in grado di assicurare prestazioni superiori rispetto ai sistemi in uso sviluppati dal consorzio DVB (Digital Video Broadcast), come il DVB-T per quella terrestre, oggi identificati come sistemi DVB di prima generazione (il consorzio DVB è un consorzio internazionale costituito da oltre 300 imprese allo scopo di codificare gli standard delle trasmissioni televisive digitali).

 

Nel settembre 2009 l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ha approvato lo standard DVB T-2 per la televisione digitale terrestre elaborato dal consorzio DVB. Lo standard DVB T-2 garantisce rispetto agli standard di prima generazione maggiore efficienza con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

·        Aumento dell’efficienza spettrale; in altri termini, a parità di banda più canali TV oppure canali TV a qualità più alta;

·        Aumento dell’efficienza energetica ovvero maggior copertura del territorio a parità di siti trasmittenti e della loro potenza;

·        Maggiore robustezza nei confronti di interferenze provenienti da altri trasmettitori.

 

A livello europeo il Regno Unito è stato il primo Paese a lanciare le trasmissioni utilizzando lo standard DVB-T2. Peraltro nel Regno Unito, l’autorità di regolazione ha imposto che le trasmissioni HD (alta definizione) su frequenze terrestri potessero utilizzare unicamente lo standard DVB-T2, a differenza di quanto avvenuto in Italia dove canali HD sono stati lanciati senza attendere il lancio dello standard T2.

 

Lo standard MPEG-4, pubblicato nel 1998, è invece il nome dato a un insieme di standard per la codifica dell’audio e del video digitale sviluppati dal Moving Picture Expert Group dell’ISO (International Standards Organization, la più importante organizzazione internazionale per la “codificazione” delle norme tecniche).

La versione MPEG-4 H264 è lo standard principalmente utilizzato per applicazioni come la televisione digitale (in particolare per le trasmissioni di contenuti HD) e permette un rapporto di maggiore compressione del segnale rispetto al precedente standard MPEG-2 (di un fattore pari a 1,5 volte).

Ad inizio 2013 sono state definite le specifiche del nuovo standard MPEG-4 HEVC (o ITU H265), che, se utilizzato congiuntamente con lo standard DVB-T2 permette di incrementare ulteriormente il numero di programmi presenti in un multiplex e quindi appare, secondo le valutazioni AGCOM, particolarmente adatto per la diffusione di programmi con formato HD o ultra HD.

 

 


 

 

Articolo 3, comma 2
(Credito d’imposta per la banda ultralarga)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133/2014 (cd. "DL Sblocca-Italia"). In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora "disponibili" per l'intervento.

 

Ciò avviene attraverso una modifica del comma 7-septies dell'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012 introdotto dal citato articolo 6 del DL 133/2014.

 

Dal punto di vista formale, la disposizione modifica l’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge n. 133/2014 mentre si dovrebbe fare riferimento direttamente all'articolo 33, comma 7-septies del decreto-legge n. 179/2012.

 

Si ricorda che il citato articolo 6 del decreto-legge n. 133/2014 prevede, al comma 1, la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l’introduzione nell’articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-septies.

 

In particolare, il comma 7-sexies prevede la concessione di un credito d’imposta IRES e IRAP del 50 per cento. Si specifica altresì che il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette.

Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi 7-ter e 7-quater, mentre i commi 7-sexies e 7-septies indicano la procedura per l’accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi.

In base al comma 7-ter possono accedere al credito d’imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga relativi alla rete di accesso.

 

Gli interventi, in base al comma 7-ter, devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

      Siano interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piano approvati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 novembre 2014)

      soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all’Agenda digitale COM (2010) 245[22]

      prevedano interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa superiori ai 10000 abitanti. Il termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Quando il termine di completamento è esteso, il credito d’imposta vale anche per l'anno 2016;

      le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (o tre, se l’investimento è superiore a 50 milioni di euro).

 

In base al comma 7-quinquies, inoltre il credito d’imposta non può essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.

 

Per accedere al beneficio è necessario, in base al comma 7-septies, operare una manifestazione d’interesse per una specifica area attraverso una “prenotazione” sull’apposito sito web del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori. Su questo comma interviene la disposizione in commento (al riguardo cfr. supra).

 

Il comma 7-septies rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione in commento a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti e l’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione (e quindi entro l’11 dicembre 2015). In particolare, questi decreti dovranno regolamentare:

      condizioni, criteri e modalità di attuazione;

      procedimento per l’individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili;

 

      verifica dell’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto;

      modulazione del credito d’imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata;

      forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2012)9833.

 

Con la citata decisione, del dicembre 2012, è stato approvato il progetto nazionale banda ultra-larga.

In base alle informazioni contenute nel progetto, solo il 19 per cento della popolazione nazionale risulta residente in territori nei quali almeno un operatore ha manifestato interesse per l’installazione di un servizio di banda ultra-larga; il resto del territorio nazionale è quindi considerato “area bianca”, cioè non raggiunto dalla banda “ultra-larga” ed oggetto quindi di possibili interventi.

In ordine al monitoraggio la decisione prevede che gli offerenti selezionati saranno sottoposti ad obblighi di separazione contabile in relazione ai progetti sovvenzionati, per facilitare il monitoraggio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici della realizzazione dei progetti e degli eventuali extraprofitti generati (gli eventuali extraprofitti dovranno infatti essere recuperati o reinvestiti per lo sviluppo della rete); sarà inoltre attuato un meccanismo di parametrazione (benchmarking) per evitare che gli offerenti dichiarino costi di investimento gonfiati e quindi si verifichino eccessi di compensazione di tali imprese.

La decisione prevede inoltre che l’individuazione delle aree dove finanziare i progetti avvenga in base a una dettagliata ricerca di mercato e a una trasparente consultazione degli operatori economici; l’aggiudicazione del finanziamento dovrà avvenire tramite gara d’appalto a procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Più recentemente il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato un piano nazionale banda ultralarga che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottoposto a consultazione pubblica tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2014. Il piano prevede, tra le altre cose, misure di stimolo all’offerta di reti di banda ultralarga, quali misure di semplificazione sia del quadro normativo sia della regolamentazione di settore volta ad accelerare gli investimenti infrastrutturali riducendone i costi.

In materia le conclusioni dell'indagine conoscitiva congiunta svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulle reti di telecomunicazioni a banda larga ed ultra-larga, rese note l'8 novembre 2014, segnalano infine:

·        la realizzazione di un assetto di mercato caratterizzato dall'esistenza di un unico operatore non verticalmente integrato nella fornitura di servizi agli utenti finali (cioè con una separazione tra rete e fornitura di servizi) costituirebbe la soluzione preferibile sotto il profilo concorrenziale;

·        di contro, un eventuale scenario in cui la struttura di mercato venisse a riorganizzarsi solo sulla figura dell'operatore dominante verticalmente integrato non potrebbe che essere sottoposto ad una valutazione antitrust particolarmente accurata;

·        in una logica di second best un'altra opzione da considerare con attenzione è costituita da forme di coinvestimento che vedano coinvolti nella realizzazione delle nuove reti una pluralità di operatori del settore, eventualmente anche attraverso la costituzione di joint venture.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 3
(Divieto incroci proprietari TV-giornali)

 

 

Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

 

Ciò attraverso una modifica dell'art. 43, co. 12 del testo unico dei media audiovisivi, decreto legislativo n. 177/2005.

 

Il termine originario era individuato dal Testo unico nel 31 dicembre 2010.

 

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150/2013.

 

In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, ora prorogato al 31 dicembre 2015, di acquisire partecipazioni editoriali per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)[23]. Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

E’ prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

 


 

 

Articolo 4, comma 1
(
Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione
del bilancio degli enti locali nei termini previsti
)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 proroga per l’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[24], concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[25], e per l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.

A seguito della cessazione dei CO.RE.CO (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una apposita disposizione transitoria, era sorto, infatti, il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente[26].

Tale normativa transitoria è stata confermata nell’anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2014, dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (proroga termini).

 

La norma in commento intende, dunque, prorogare all’anno 2015 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell’ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

 

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l), inoltre, l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

 

 

 


 

Articolo 4, comma 2
(Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 30 aprile 2015, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

§  con oltre 25 posti letto;

§  esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

§  in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

 

Si ricorda che il punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l’adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni “per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi” alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l’adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999. L’art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è poi stato ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall’art. 15, comma 7, del D.L. 216/2011. L’art. 11 del D.L. 150/2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014.

La limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il D.M. interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 dell’art. 15 del D.L. 216/2011. L’art. 11 del D.L. 150/2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l’ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Il comma 8 dell’art. 15 del D.L. 216/2011 ha previsto l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di:

§  omessa presentazione dell'istanza;

§  mancata ammissione al piano straordinario;

§  mancato completamento dell’adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.

La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 216/2011 ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l’applicazione del D.P.R. 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

 

Si ricorda infine che l’art. 11, comma 2, del D.L. 150/2013 ha previsto l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un D.M. interno finalizzato all’aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994. Tale decreto non è ancora stato emanato. La relazione illustrativa giustifica la proroga in esame alla luce del fatto che l’emanazione di tale decreto è preventivabile per i primi mesi del 2015.

 

 


 

Articolo 4, comma 3
(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo
e di Barletta-Andria-Trani)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine per l’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, da ultimo fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 41-bis, comma 1, del D.L. n. 66/2014, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 41-bis.

In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie recate appunto dalle leggi che hanno istituito le suddette province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[27]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

Con il comma in esame si viene a prorogare, di un ulteriore anno, un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 97/2008 fino, da ultimo, all’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014.

 

In particolare, l’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014, richiamato dalla norma, ha da ultimo autorizzato la proroga al 31 dicembre 2014 dell’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziate dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali.

 

L’articolo 41-bis richiamato prevede, inoltre, al comma 2, che le somme rimaste non utilizzate allo scadere del termine previsto costituiranno economie di spesa, con conseguente versamento delle stesse allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non reca indicazioni circa gli importi delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali in oggetto.

 

Si ricorda che con le già citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissandosi un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[28]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 97/2008[29].

In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, comma 1, D.L. n. 207/2008[30] ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia[31]. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[32].

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 300/2006[33] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime[34].

L’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (legge n. 25/2010) ha successivamente prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012); poi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013, attuativo di quanto consentito dall’articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013; da ultimo, al 31 dicembre 2014, dall’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014).

 

 


 

Articolo 4, comma 4
(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

 

 

L’articolo 4, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

A tal fine viene novellato l’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011, che (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 215/2011, art. 6, co. 1, lett. a), ammetteva tale impiego in assenza di frequenza dei corsi sino al 31 dicembre 2012 purché le guardie avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed avessero tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il termine originariamente previsto è stato più volte prorogato: al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 388, L. 228/2012), al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 2013), al 30 giugno 2014 (art. 3, co. 2, D.L. 150/2013) e, infine, al 31 dicembre 2014 (art. 5, co. 5, D.L. 109/2014).

 

L’articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego nelle navi mercantili di nuclei militari o di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo richiamato prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria sono individuati tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).

Sempre nell’ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria, nei casi in cui non siano previsti i servizi di protezione da parte di personale militari, il comma 4 prevede la possibilità di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai successivi commi 5, 5-bis e 5-ter.

Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti ex lege. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo una modifica introdotta dal D.L. 215/2011, art. 6, comma 1, lett. a)) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Il termine, come accennato, è stato successivamente prorogato ) al 30 giugno 2014 dall’art. 3, co. 2, del D.L. 150/2013 e al 31 dicembre 2014 dall’art. 5, co. 5, D.L. 109/2014.

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, il citato D.M. 228/2012 rinvia al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[35], che all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

 

 

 


 

Articolo 4, comma 5
(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014
da parte delle province)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

 

Il differimento del termine disposto dal comma in esame fa seguito a quattro proroghe nel frattempo intervenute sul bilancio previsionale 2014, il cui termine ordinario di approvazione, si rammenta, è stabilito dall’articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) al 31 dicembre dell’anno precedente, vale a dire, nel caso in esame, al 31 dicembre 2013.

Per effetto di tali proroghe, il suddetto termine è stato via via differito:

·        al 28 febbraio 2014 (D.M. 19 dicembre 2013);

·        al 30 aprile 2014 (D.M.13 febbraio 2014);

·        al 31 luglio 2014 (D.M.29 aprile 2014, nonché art. 2-bis del D.L. n. 16/2014[36]);

·        al 30 settembre 2014 (D.M.18 luglio 2014).

 

Quello in esame costituisce pertanto un ulteriore differimento[37], che tuttavia, a differenza di quelli sopra richiamati, non riguarda la generalità degli enti locali, bensì, come precisato espressamente dalla norma, solo quelle province che al 31 dicembre 2014 - e quindi successivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2014 da ultimo consentita – non abbiano ancora approvato il bilancio previsionale dell’anno.

L’ulteriore proroga in commento appare tuttavia rivestire alcuni profili di straordinarietà, atteso che con la stessa si consente la – ormai avvenuta - effettuazione delle scritture contabili degli enti interessati per l’intero esercizio finanziario 2014, pur in mancanza del bilancio previsionale per l’intero esercizio: bilancio che, si rammenta, ha funzione autorizzatoria della gestione contabile, costituendone il presupposto per la riscossione delle entrate e l’effettuazione delle spese. Presupposto che può realizzarsi anche in corso d’anno, qualora come avvenuto nel 2014 (ma anche in altri anni precedenti) intervengano differimenti del termine di approvazione del bilancio, ma il cui protrarsi fino a dopo terminato l’esercizio appare costituire, a quanto consta, un elemento di novità.

Sembrerebbero pertanto opportuni chiarimenti in ordine ai possibili effetti che il differimento dell’approvazione del bilancio previsionale ad una data successiva al termine dell’esercizio finanziario cui lo stesso fa riferimento possa determinare nelle procedure di gestione contabile degli enti interessati, atteso che, ad esempio, tale differimento appare comportare che l’esercizio provvisorio, che di per sé non può protrarsi oltre gli undici dodicesimi dell’anno[38], si prolunghi di fatto fino ai primi mesi dell’anno successivo: mesi nei quali peraltro dovrebbe altresì farsi riferimento al bilancio previsionale 2015.

Va altresì rammentato che la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge (termine costituito da quello del 30 settembre 2014 vigente prima dell’intervento della norma in esame) costituisce un inadempimento che dà luogo alla procedura di scioglimento del consiglio dell’ente interessato, come prevede in via generale l’articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL prima richiamato, secondo le procedure previste, in particolare, dalle disposizioni prorogate dall’articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, cui si rinvia.

Nel merito, la proroga va ricondotta, come anche segnala la relazione illustrativa, sia alla riduzione delle risorse operata dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto legge n. 66 del 2014[39] (ed in particolare dall'articolo 47, comma 1, dello stesso, che ha disposto da parte delle province un contributo alla finanza pubblica pari a circa 450 milioni per l'anno in questione), sia al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge n. 56 del 2014, che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.

Va altresì rilevato come il differimento in questione non può non riflettersi, per gli enti interessati, sul termine per la deliberazione del bilancio previsionale del 2015. Termine peraltro già oggetto di una proroga (rispetto al termine del 31 dicembre 2014 risultante dal TUEL) ad opera del D.M. 24 dicembre 2014, che lo ha stabilito nella data del 31 marzo 2015.


 

 

Articolo 4, comma 6
(Operazione strade sicure)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge n. 192 del 2014, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Il richiamato comma 6 precisa, altresì, che il contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge n. 192 del 2014 quantifica in 10 milioni di euro il costo della norma relativamente al periodo 1 gennaio 31 marzo 2015. A tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la recente legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stanziato per la prosecuzione  del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l’anno 2015.

In relazione alla richiamata spesa (10 milioni di euro) il comma in esame precisa che l’importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione al comma in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito il numero complessivo del personale militare e delle forze di polizia impiegato per le finalità di sicurezza e di controllo del territorio comprese quelle finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

 

Per quanto concerne, poi, le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l’utilizzo dei militari impiegati nel richiamato piano di impiego il comma 6 dell’articolo 4 fa salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.      il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.      il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).

3.       nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano per l’utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 121/1981, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili. Il Piano è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, stabilisce, all’articolo 13, che il prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l’altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il piano, è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Si segnala, infine, che il comma 199 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per il 2015 ha istituito nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. Al riguardo, l'elenco 1 allegato al disegno di legge specifica che 10 milioni annui dal 2015 al 2017 sono destinati alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania.


 

Articolo 5
(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica)

 

 

L’articolo 5 proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal D.L. “Destinazione Italia” (145/2013) - dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell’EXPO 2015.

Più in particolare, modificando il comma 24, dell’articolo 13, del decreto legge 145/2013, prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante, sia il 30 giugno 2015, invece che il 31 marzo 2015.

Si segnala che tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015, dal comma 3-bis, articolo 7, del decreto legge 83/2014.

Si ricorda che I commi da 24 a 26, dell’articolo 13, del decreto legge 145/2013 tendono a conseguire il fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare, per il comma 24 prevede che i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 mln e superiore a 5 mln di euro. Inoltre è previsto che, in ordine agli interventi previsti nel progetto, l’impegno sia giuridicamente vincolante entro il 31 marzo 2015, ora spostato al 30 giugno 2015; il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica ulteriore, che sarà a proprie spese, quando il costo del progetto sia superiore a 5 mln di euro. Inoltre è prevista l’estensione anche alle Unioni di comuni della possibilità di accedere al finanziamento e l’aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. Inoltre, in via subordinata, è previsto anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro.

 


 

Articolo 6, comma 1
(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

 

Il comma 1 dispone, alla lett. b), la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - che, in base al d.lgs. 233/1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - e, alla lett. a), la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

A tal fine, modifica l’art. 23-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

 

Il d.lgs. 233/1999, di riordino degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in sostituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), istituito con DPR 416/1974 e disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. 297/1994. L’art. 8, co. 1, del medesimo d.lgs. 233/1999 ha, tuttavia, assicurato l’operatività degli organi esistenti fino all’insediamento dei nuovi.

Fino al 31 dicembre 2012 è rimasto operativo il CNPI: in tale data, infatti, è spirata l’ultima proroga disposta con l'art. 14 del D.L. 216/2011 (L. 14/2012): pertanto, a decorrere da tale data, le funzioni del CNPI sono definitivamente cessate. Il CNPI, costituito da 74 membri, esprimeva pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formulava, inoltre, proposte ed esprimeva pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

 

Dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l'art. 23-quinquies del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere, non sono dovuti.

Ha previsto, inoltre, che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione dovevano essere bandite entro il 31 dicembre 2014 e che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (di cui all’art. 2, co. 9, del d.lgs. 233/1999) può prevedere anche una deroga alla disposizione che stabilisce che, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.


 

Articolo 6, comma 2
(Piano straordinario per la chiamata di professori associati)

 

 

Il comma 2 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del già spirato 31 ottobre 2014) con l’art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

 

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga è motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di poter partecipare alle procedure di selezione[40]. Evidenzia, infatti, che “sono stati pubblicati i risultati di 48 settori su 184 e si andrà avanti almeno per altri 3 mesi”[41].

 

L’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per il 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) –, ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima L. 240/2010, o mediante chiamata diretta (art. 1, co. 9, L. 230/2005).

La disciplina per l’utilizzo delle risorse è stata emanata con DI 15 dicembre 2011 e DI 28 dicembre 2012 che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l’utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013. In particolare, l’art. 3, co. 1, del citato DI 28 dicembre 2012 aveva fissato per l’utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014[42].

 

 

 


 

Articolo 6, comma 3
(Disposizioni concernenti il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

Il comma 3, lett. a), estende agli studenti iscritti nell’anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall’art. 3 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

La lett. b) estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

 

In particolare, la lett. a) modifica l’art. 3, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – che ha disposto l'erogazione dei citati premi (cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012[43]) in favore degli studenti iscritti nell'a.a. 2013-2014 presso le Istituzioni AFAM – inserendovi anche il riferimento agli studenti iscritti nell’a.a. 2014-2015.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare l’utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni AFAM per la concessione di premi agli studenti iscritti nell’anno accademico in corso.

 

In proposito, tuttavia, si evidenzia che le risorse stanziate dalla relativa autorizzazione di spesa – originariamente fissate in 3 milioni di euro per il 2014 (art. 3, co. 4, D.L. 104/2013) e successivamente ridotte a 1 milione di euro[44]non risulterebbero utilizzabili nell’anno 2015, in quanto non preventivamente impegnate.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorrerebbe, peraltro, differire anche il termine per la comunicazione della graduatoria, stabilito nel 31 marzo 2014 (art. 3, co. 3, D.L. 104/2013), e quello per l’emanazione dei bandi, fissato in quindici giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 104/2013 (art. 3, co. 1, D.L. 104/2013).

 

 

L’art. 3 del D.L. 104/2013 dispone che i bandi relativi ai premi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l’importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati (comma 1).

Gli studenti sono ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a condizione economica e valutazione del merito artistico (comma 2).

La comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi doveva essere effettuata dal MIUR entro il 31 marzo 2014 (comma 3).

 

Successivamente, con DM 21 gennaio 2014, prot. n. 23, i premi sono stati intitolati alla memoria di Claudio Abbado. Il medesimo DM ha inoltre stabilito che i bandi afferiscono ai seguenti settori di intervento:

a)    arti figurative, digitali e scenografiche;

b)    arti dello spettacolo;

c)    design;

d)    interpretazione e composizione musicale.

A tale DM non ha, tuttavia, fatto seguito l’emanazione dei bandi.

 

La lett. b) novella l’art. 19, co.1, del D.L. 104/2013, al fine di estendere agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità, originariamente prevista solo per l’a.a. 2013-2014, di attingere alle graduatorie nazionali per la stipula di contratti a tempo determinato, di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), anche per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato.

 

L’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, ha trasformato le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004[45] - destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato[46].

Le modalità di inserimento nelle graduatorie sono state definite con il DM 30 giugno 2014, n. 526. Un avviso di rettifica e integrazione del medesimo DM è stato pubblicato sul sito del MIUR il 4 luglio 2014. Il 10 settembre 2014 sul medesimo sito sono state pubblicate le linee guida in ordine alla procedura valutativa da espletare.

Dopo il DM 24 settembre 2014, n. 747, che ha prorogato dal 25 settembre al 6 ottobre 2014 il termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento, le graduatorie sono state, infine, approvate con Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373. Successivamente, peraltro, sono intervenuti alcuni decreti direttoriali di rettifica delle graduatorie.

 

 

 


 

Articolo 6, commi 4 e 5
(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 

Il comma 4 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l’affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Al contempo, dispone che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l’affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Si proroga, dunque, un termine fissato con disposizioni non legislative.

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), come ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Il termine del 28 febbraio è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014), e prorogato al 30 giugno 2014 per le sole regioni in cui gli effetti della graduatoria erano stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria dall’art. 6, co. 3, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati[47].

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906 del 2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. Il contenzioso risulterebbe ancora aperto, dopo che la I sezione del TAR Campania, il 20 novembre 2013, ha concesso la sospensiva con ordinanza N. 01777/2013 REG.PROV.CAU.

 

L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014[48], il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di  € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, è previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti.

 

 


 

Articolo 6, comma 6
(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.

A tal fine, novella l’art. 1, co. 2-ter, del D.L. 58/2014 (L. 87/2014), che dispone che la nuova procedura concorsuale è indetta, limitatamente alle esigenze di copertura nelle suddette regioni, secondo le modalità innovative previste dall'art. 17 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), e che prevede che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso[49].

 

Al riguardo, la relazione illustrativa motiva la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comporta, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”. Ricorda, inoltre, che il procedimento, “che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione”, non si è ancora concluso.

 

L’art. 17 del D.L. 104/2013 ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008).

Il concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli, con una prova preselettiva eventuale, una o più prove scritte e una prova orale, cui fa seguito la valutazione dei titoli.

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del diploma di laurea magistrale, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Al corso-concorso può essere ammesso un numero di candidati fino al 20% superiore a quello dei posti vacanti. Il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite, in base a tale previsione legislativa, con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze[50]. Il DPCM – che doveva essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) – non risulta ancora intervenuto.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)

 

 

L’articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione richieste. Nello specifico, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la completa attuazione dell’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010[51] sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

 

L’articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 225/2010 reca l’attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 96/2010 sulla produzione di farmaci emoderivati.

La norma stabilisce che, in conformità all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010, e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, la cui attuazione è contestualmente fissata entro il 31 dicembre 2014, il Ministro della salute con propri decreti è tenuto a:

a)  istituire un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l’adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari[52];

b)  definire, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c)  disciplinare le modalità attraverso le quali:

-    l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari;

-    l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

 

La Conferenza Stato-Regioni, con l’Accordo del 16 dicembre 2010, ha provveduto a definire i “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali (ST) e delle unità di raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti" (All. A) e il “Modello per le visite di verifica dei ST e delle UdR”, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 (All. B).

Il percorso disegnato dal D.Lgs. 261/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/98/CE, e dall'Accordo del 16 dicembre 2010, prevede che l’attestazione della conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di matrice europea sia conseguita attraverso i processi regionali di autorizzazione e accreditamento, con l'obbligo in tutte le Regioni e Province autonome di verificare in loco le suddette strutture almeno ogni due anni, avvalendosi dei team di verifica regionali integrati da almeno un valutatore iscritto in un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati a cura del Centro Nazionale Sangue (CNS).

 

 


 

Articolo 7, comma 2
(Riorganizzazione della Croce Rossa)

 

 

L’articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012[53] di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciale contenute nell’articolo 1-bis.

 

Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Slitta anche di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla stessa data del 1° gennaio 2016.

Restano ferme per il 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI.

 

Per quanto riguarda il personale, viene prorogato dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro il quale il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Conseguentemente, viene prorogata di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, la validità dell’organico provvisorio di personale così come definito, in modo da garantire fino al 1° gennaio 2018 – precedentemente il termine era fissato al 1° gennaio 2017 - l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017 – precedentemente 31 dicembre 2016 -, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione.

Slittano di un anno a cascata anche tutti i termini previsti dal D.Lgs. 178/2012 per l’assunzione graduale del personale della CRI con contratti a tempo indeterminato e per la continuazione, ove prevista, di quelli a tempo determinato.

Prorogato anche di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, stabilito in trecento unità, transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente.

 

Per quanto riguarda il patrimonio, slittano di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, nonché dal dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2016), i termini entro cui il Presidente nazionale[54] e gli organi preposti:

·  aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà o in uso alla CRI e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili;

·  identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente;

·  trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (precedentemente il termine fissato era il 1° gennaio 2015), i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

·  compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

·  trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine prima fissato al 1° gennaio 2015) all’Associazione i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, esclusi i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio delle attività d'interesse pubblico.

Di conseguenza il termine a disposizione del Presidente dell’Ente, per provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale viene spostato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Infine, il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 (precedentemente 31 ottobre 2015), predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017 (in precedenza 31 dicembre 2016).


 

Articolo 7, comma 3
(Ridefinizione del
sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

 

 

L’articolo 7, comma 3, proroga di un anno, spostando dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).

 

Il decreto-legge 95/2012, all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al 30 giugno 2013. Il successivo comma 394 ha disposto che tale termine possa essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto-legge 150/2013 di proroga termini, all’articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015.

L'accordo dovrà essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. In caso di mancato accordo degli attori della filiera del farmaco, si dovrà provvedere con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perderanno di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è stata riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.

 


 

Articolo 7, comma 4
(Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate)

 

 

L’articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, così come determinate dal D.M. 18 ottobre 2012.

 

Il decreto-legge 95/2012[55] all’articolo 15, commi 15-18, dispone che il Ministero della Salute, con decreto, determini le tariffe massime per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera. Il comma 16 prevede che tali tariffe siano valide dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 31 dicembre 2014 e che costituiscano il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 17 stabilisce inoltre che gli importi tariffari fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali.

Il decreto del Ministero della salute per la fissazione delle tariffe massime previsto dall’articolo 15, comma 15, del decreto-legge 95/2012, è stato approvato il 18 ottobre 2012[56]. Nello specifico il decreto determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide fino alla data del 31 dicembre 2014.

 

 


 

Articolo 8, comma 1
(Contrasto alla pratiche di servizio abusivo di taxi e NCC)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Il termine originario fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato otto volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013) e da ultimo al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150 del 2013.

 

Si ricorda che l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso. Tale articolo prevede:

·        una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

·        nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

·        l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;

·        l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

·        il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 

Successivamente l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.

 

 


 

Articolo 8, comma 2
(Proroga dei termini per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo “sblocca cantieri”)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 8 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge “sblocca Italia” (D.L. 133/2014) per la cantierabilità e l’appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall’art. 3 del medesimo decreto.

 

L’art. 3, commi 1 e 1-bis, del D.L. 133/2014 (convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) ha destinato al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell’art. 18 del D.L. 69/2013 (cd. “sblocca cantieri”) nuove risorse per 3.890 milioni di euro.

Il successivo comma 2 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l’assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stesso comma 2 ha altresì previsto un termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire entro il 13 ottobre 2014) per l’emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse agli interventi individuati dalle lettere a) e b), e precisamente:

a) ai seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) ai seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.

Si segnala che il decreto di assegnazione delle risorse è stato emanato in data 14 novembre 2014; al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, per tale motivo, i termini previsti dalle citate lettere a) e b) sono prorogati “al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l’adozione del decreto attuativo”.

Il termine contemplato dalla lettera a), che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è stato prorogato al 28 febbraio 2015.

I termini contemplati dalla successiva lettera b), che richiede l’appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono stati prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.

Si fa notare che il rispetto di tali termini è necessario per evitare la revoca dei finanziamenti assegnati (comma 5 dell’art. 3 del D.L. 133/2014).

 

 

 

 

Articolo 8, comma 3
(Proroga dell’anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina (di cui all’articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

 

L’art. 26-ter del D.L. 69/2013 stabilisce che tale anticipazione è prevista e pubblicizzata nella gara di appalto per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 1 dell’articolo 140 del Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010) prevede l’applicazione del divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art. 5 del D.L. 79/1997. Tale norma, inclusa tra varie disposizioni di contenimento della spesa pubblica, vieta alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Le ulteriori disposizioni dettate dall’art. 26-ter sono volte a disciplinare le modalità per la concessione dell’anticipazione nonché per la compensazione dell’anticipazione nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

 


 

Articolo 8, comma 4
(Accessi su strade affidate alla gestione dell’ANAS S.p.A.)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all’ANAS S.p.A. ai fini dell’autorizzazione all’apertura di nuovi accessi.

 

L’art. 16-bis del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia) ha modificato la disciplina relativa agli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A.

Le nuove norme, collocate nei commi aggiuntivi da 23-bis a 23-octies dell’articolo 55 della legge 449/1997, sono finalizzate a concludere il contenzioso in atto su tali accessi anche attraverso misure di riduzione delle somme dovute all’ANAS per la concessione degli accessi medesimi (alla cui copertura, ai sensi, del comma 23-septies si provvede nell’ambito delle risorse previste dalla “parte servizi” del contratto di programma con l’ANAS). In particolare il comma 23-quinquies, su cui incide la proroga in esame, stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell’autorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Il termine per l’adozione di tale provvedimento viene prorogato al 31 marzo 2015.

Si ricorda infine che lo stesso comma 23-quinquies, stabilisce che la somma così individuata non potrà superare l’importo del canone preesistente all’entrata in vigore della legge 449/1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

 

 


 

Articolo 8, comma 5
(Revisione obbligatoria macchine agricole)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 8 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l’emanazione di un decreto ministeriale che introduca l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.

A tal fine viene modificato l’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179/2012.

I termini in questione erano stati già prorogati due volte, a partire dal D.L. n. 179 del 2012, dal D.L. n. 150 del 2013 (c.d. decreto  “Proroga termini” del 2013) e  da ultimo dalla legge di conversione n. 15 del 2014, del D.L. n. 150 /2013.

 

Il testo del citato comma 1 dell’articolo 111 del Codice della Strada, precedentemente alla modifica operata dalla disposizione in commento, stabiliva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovesse emanare, entro 31 dicembre 2014 (in precedenza il termine era stato fissato al 30 giugno 2014 e ancora prima al 28 febbraio 2013) un decreto ministeriale per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Con lo stesso decreto era previsto che si disponesse, a far data 30 giugno 2015 (termine in precedenza stabilito al 1° gennaio 2015), la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale disciplina gli obblighi di Informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.

 

 


 

Articolo 8, comma 6
(Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica
da parte di autoscuole consorziate)

 

 

L’articolo 8, comma 6 in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), che consente appunto alle autoscuole, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Il termine originario individuato dal decreto-legislativo n. 59/2011 era il 19 gennaio 2013.

 

Si tratta di un termine già prorogato tre volte dal 2013: dal DPCM 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dall’articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (al 30 giugno 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150/2013.

La proroga viene disposta tecnicamente in modo piuttosto complesso: derogando all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2011 (che fissa in generale l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni sulle patenti), ma con riferimento alla sola norma dell’articolo 10, comma 1 del decreto stesso, la quale modifica l’art. 123, comma 7, secondo periodo del Codice della Strada in materia di consorzi di autoscuole.

L’articolo 10 del decreto-legislativo citato prevede che la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di scuole automobilistiche vale per tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e non solo, come previsto in precedenza per le patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE.

La disposizione in commento specifica però che il differimento vale con riferimento alle categorie di patente indicate dal comma 3 dell’articolo 116 del Codice della strada, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) del medesimo decreto legislativo n. 59/2011. Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:

a

AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri

b

A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³

c

A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW

d

A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW

e

B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

h

C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente

i

C1E:

1)   complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2)   complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg

n

D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri

o

D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg

 

Rimangono quindi escluse dal differimento dell’applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

§  BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

§  C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore  a  3500  kg  e  progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;

§  CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

§  D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§  DE: complessi di veicoli composti da una motrice  rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

 

Come si vede, si tratta di categorie di patente per le quali la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di automobilisti era già prevista dal testo del codice previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011.

Andrebbe fornito un chiarimento in ordine all’inclusione nel differimento delle patenti di categoria A. Anch’esse infatti risultano già considerate dalla normativa previgente e pertanto non dovrebbe porsi l’esigenza di un rinvio dell’applicazione della norma.

 

 


 

Articolo 8, comma 7
(Contratti di programma aeroportuali)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (cd. "DL Sblocca Italia”) e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto. La legge di conversione in questione (L. n. 164/2014) è entrata in vigore l’11 novembre 2014.

 

Ciò attraverso una modifica dell'art. 1, co. 11, del DL n. 133/2014.

 

La disposizione oggetto di modifica disponeva, nel testo previgente, l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.

 

La disciplina dei diritti aeroportuali e quella, connessa, dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali è stata da ultimo oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

Questi interventi si collocano in un contesto normativo nel quale il decreto-legge n. 1/2012, recependo la direttiva 2009/12/CE, ha stabilito il principio della determinazione dei diritti aeroportuali da parte della società di gestione aeroportuale previa consultazione con gli utenti aeroportuali (cioè le compagnie operanti nello scalo), sulla base di modelli tariffari elaborati dall’Autorità indipendente di regolazione (l’autorità di regolazione dei trasporti istituita dal decreto-legge n. 201/2011).

L’assetto precedente invece (rimasto comunque sostanzialmente in vigore, perché soltanto il 22 settembre 2014 l’Autorità dei trasporti ha potuto approvare i modelli tariffari) prevedeva la determinazione dei diritti aeroportuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In base all'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall'articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 – tali decreti, emanati di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, avrebbero dovuto fissare anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione avrebbero dovuto essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e il gestore aeroportuale.

Il termine per l'emanazione dei decreti per la determinazione dei diritti aeroportuali, è stato però più volte prorogato, da ultimo al 31 maggio 2014 dall'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 150/2013, come modificato nel corso dell'esame parlamentare. Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al solo tasso di inflazione programmato.

 

In questo quadro, già nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 133/2014 in materia sono stati inseriti i commi da 11-bis a 11-quater dell’articolo 1 che prevedono: 1) una più articolata procedura per la definizione, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, dei diritti aeroportuali da parte dei gestori (chiusura della consultazione con gli utenti aeroportuali – cioè le compagnie che operano nello scalo – entro ottanta giorni dalla sua apertura e trasmissione all’Autorità dei trasporti che si deve esprimere nei successivi quaranta giorni); per i contratti vigenti resta ferma la procedura prevista dagli stessi; 2) l’impossibilità di applicare procedure di soluzione delle controversie tra gestori e utenti aeroportuali quando queste vertano sul piano di investimenti dell’aeroporto e sulle relative conseguenze tariffarie; 3) l’adeguamento dei diritti aeroportuali per il 2015 sulla base del solo parametro dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato limitatamente ai contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 e nelle more dell’adozione dei nuovi diritti aeroportuali adatti previa consultazione con gli utenti.

 

Tale procedura dovrebbe applicarsi anche ai contratti sottoscritti tra ENAC e gestori aeroportuali oggetto della disposizione in commento. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

In materia di diritti aeroportuali è quindi intervenuto il comma 220 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014). Tale disposizione prevede, mediante una modifica dell’articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall’Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

 

Sembra quindi desumersi che i contratti di programma continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-nonies, mentre i diritti aeroportuali saranno scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell’Autorità che dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall’articolo 76 (correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali).

Dubbi interpretativi si potrebbero tuttavia porre in ordine alla procedura da seguire per determinare la variazione annua massima dei diritti aeroportuali attualmente consentita dall’articolo 11-nonies con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei richiamati parametri in ordine alla produttività e agli investimenti definiti nel contratto di programma.

 

Nel chiarire la disciplina in materia si dovrebbe anche tenere conto di quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva 2009/12/CE che consente agli utenti aeroportuali di ricorrere comunque, contro la determinazione dei diritti aeroportuali (e quindi, sembra intendersi, anche delle loro variazioni) all’autorità di vigilanza indipendente quando questa non sia già esplicitamente chiamata dalla normativa nazionale ad approvare i diritti aeroportuali.

 

 

 


 

Articolo 8, commi 8 e 9
(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)

 

 

Il comma 8 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall’art. 4, comma 5, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.

Per effetto della proroga, fino al 30 giugno 2015, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA) in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del medesimo articolo 189. Nello specifico, il comma 5 dell’articolo 189 prevede che, per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 30 giugno 2015, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Si rammenta che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (art. 186, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) e che le classifiche di qualificazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 186 del Codice, sono le seguenti:

-  I: sino a 350 milioni di euro;

-  II: sino a 700 milioni di euro;

-  III: oltre 700 milioni di euro..

 

Il comma 9 apporta una conseguente modifica all’art. 357, comma 27, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), tuttavia la proroga non è disposta fino alla medesima data del 30 giugno 2015, ma fino al 31 dicembre 2015.

In virtù di tale proroga, per tutto il 2015 i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. Nello specifico, in relazione ai requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (di cui alla lettera c.2 del comma 1 dell’articolo 100 del regolamento), i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti.

Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall’art. 4, comma 6, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.

 

Si segnala che, per effetto, dei commi 8 e 9, le proroghe di cui al comma 5 dell’articolo 189 del Codice dei contratti e del comma 27 dell’articolo 357 del regolamento di attuazione del medesimo Codice, pur essendo collegate, fanno riferimento a termini temporali diversi. Andrebbe, pertanto, valutato se allineare i due termini sulla scorta di quando disposto dalla precedente proroga (ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 4 del D.L. 150/2013), che li fissava al 31 dicembre 2014.

 

 

 


 

Articolo 8, comma 10
(Revisione delle concessioni autostradali)

 

 

Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. 133/2014 - al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata, su cui interviene la proroga in esame. La procedura prevede che:

§  entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato al 30 giugno 2015), il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al medesimo Ministro un nuovo piano economico-finanziario (PEF) corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;

§  entro il 31 agosto 2015 (termine che viene prorogato al 31 dicembre 2015), deve intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria.

 

 


 

Articolo 9, comma 1
(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 9 proroga di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

 

Si ricorda che l’art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.

Si ricorda che il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal decreto-legge 225/2010. Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 dal D.L. 216/2011, al 31 dicembre 2013 dal D.L. 1/2013 e, da ultimo, al 31 dicembre 2014 dall’art. 10, comma 1, del D.L. 150/2013.

Da ultimo, si segnala che l’art. 37 del ddl “collegato ambientale” (Atto Senato n. 1676), già approvato in prima lettura dalla Camera, prevede l’abrogazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame.

 

 


 

Articolo 9, comma 2
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 9 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

 

Al fine precipuo di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale, il citato comma 111 ha definito un'articolata disciplina volta a consentire il rapido avvio nel 2014 degli interventi di messa in sicurezza del territorio immediatamente cantierabili, tra quelli contemplati negli accordi di programma per il rischio idrogeologico previsti nella scorsa legislatura (art. 2, comma 240, della L. 191/2009). All’avvio di tali interventi cantierabili sono destinate:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;

- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il d.lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il d.lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Alle citate risorse - stanziate nella scorsa legislatura per il finanziamento di piani straordinari per il rischio idrogeologico - il comma 111 aggiunge un nuovo finanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Lo stesso comma prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo delle citate risorse, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato dal comma in esame al 28 febbraio 2015), comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

Si fa altresì notare che l’art. 10 del D.L. 91/2014 ha previsto l’immediato subentro (cioè dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto) dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, anche nella titolarità delle contabilità speciali.

Il comma 9 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 ha inoltre stabilito che - fermo restando il citato termine del 31 dicembre 2014 stabilito dal comma 111 in questione - gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015.


 

Articolo 9, comma 3
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 9, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (si tratta degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice).

La medesima lettera a) chiarisce che la proroga è finalizzata a consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.

 

Relativamente alle sanzioni, viene specificato (rispettivamente dalle lettere c) e b) del comma in esame) che:

§  quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015;

§  le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.

 

La norma in commento novella in più punti il comma 3-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013. Viene, altresì, specificato che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

È utile richiamare, in estrema sintesi, l’evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-bis), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-bis) ha stabilito l'allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° gennaio 2015[57].

Si segnala, infine, che la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2014 previsto dal comma 3-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013 è altresì disposta dal comma 5 dell’articolo 20 del ddl n. 1676, approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014).

 

 

 


 

Articolo 9, comma 4
(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 9 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

 

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi normativi operati nel corso della legislatura e finalizzati all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Un primo intervento è stato adottato con il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016).

Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle succitate sentenze di condanna, prevede l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore.

Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.

Il successivo comma 7 (su cui incide la proroga in esame), per le medesime finalità di accelerazione degli interventi, consente l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, di cui sono disciplinati i poteri.

Finalità analoghe sono perseguite dall'art. 42 del ddl n. 1676, approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia alimentato con una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

La definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, è demandata ad un apposito D.P.C.M.

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli interventi previsti.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti.

Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. 73/2014.

Analoga successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Puglia. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3-ter, del D.L. 150/2013.

Vale infine la pena ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

 

Procedure di contenzioso

Il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l’inadempienza dell’Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13).

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2034.

L’articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. In particolare, per quelli con più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo articolo 5, aree sensibili, il termine a provvedere è fissato al 31 dicembre 1998. L’articolo 4 dispone l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. L’articolo 5 dispone che gli Stati membri individuano le aree sensibili e provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello secondario, entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti. L’articolo 10, infine, dispone che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

In relazione a tali disposizioni, la Corte di giustizia ha accertato, come richiesto dalla Commissione europea, l’incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l’esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva.

Nel corso della procedura di infrazione che ha portato alla sentenza di condanna della Corte di giustizia, la Commissione ha progressivamente ridotto il numero dei comuni giudicati non conformi (dai 159 iniziali a 41) mentre il governo italiano ha ammesso l’inadempimento limitatamente a 36 agglomerati e, rispetto ai rimanenti agglomerati, ha fatto riferimento ad analisi di controllo successive alla scadenza del termine previsto dal parere motivato (due mesi a decorrere dal 20 marzo 2011).

Tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

 

Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.

La procedura di infrazione segue l’espletamento della fase precontenziosa (EU-Pilot 1976/11/ENVI) in cui la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazione sulla situazione di 1.007 agglomerati urbani, nonché su tutti i comuni con più di 2.000 abitanti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e, infine, su ulteriori 107 agglomerati per i quali è stato comunicato l’impiego di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. Ulteriori richieste di dati su altri comuni sono stati inviate successivamente alle autorità italiane. Le risposte fornite, in data 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio 2013, non sono state giudicate sufficienti dalla Commissione che, pertanto, ha deciso l’apertura della procedura di infrazione.

I rilievi della Commissione riguardano la conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva. In particolare:

·     articolo 3: la non conformità riguarda la non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue, l’inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), l’insufficienza delle informazioni fornite, la mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati;

·     articolo 4: la mancanza o l’insufficienza delle informazioni fornite dall’Italia inducono la Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato delle acque reflue;

·     articolo 5: la Commissione contesta la mancanza o l’insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili, violando sistematicamente la direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che tale situazione sia estremamente preoccupante considerando che per alcuni di tali agglomerati la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

 

 


 

Articolo 10, comma 1
(Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)

 

 

Il comma 1 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006[58].

A tal fine, novella l’art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) che aveva a sua volta prorogato l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

L’art. 3, co. 25, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 dovevano essere svolte, entro il termine di tre anni – dunque, entro il 1° gennaio 2011 – da un Commissario liquidatore.

In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1° febbraio 2008, è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.

L’incarico del Commissario liquidatore è stato poi prorogato con DPCM del 21 aprile 2011, a seguito della proroga disposta dall’art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010.

La finalità della proroga disposta dalla norma in commento, evidenziata dalla relazione illustrativa, è quella di consentire la definizione delle vertenze ancora pendenti nonché per consentire l’utilizzo delle risorse residue, che la legge n. 65/2012 ha destinato - al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell’Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria - all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali Torino 2006[59]. Tali risorse sembrano essere quelle allocate nel capitolo 7366 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006”, ove sono iscritti 140,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Nella relazione illustrativa al progetto di legge poi approvato come legge n. 65/2012 veniva sottolineato che, al netto degli oneri e del contenzioso, le risorse residue ammontavano a circa 40 milioni di euro.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in commento la proroga consente inoltre di dare attuazione al coinvolgimento che l’Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 21 aprile 2011, n. 4), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l’Expo 2015 (il comma 215 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che, per la realizzazione delle opere relative all’Expo2015, la Società Expo può avvalersi del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e della relativa struttura, tramite apposita convenzione).

 

 

 


 

Articolo 10, comma 2
(Aliquota ridotta per uso combustione)

 

 

L’articolo 10, comma 2, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012 ha disposto l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.

Si ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all’uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013 e successivamente dall’articolo 9, comma 6, del D.L. n 150 del 2013 sino al 30 giugno 2014.

 

La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

 

 


 

Articolo 10, comma 3
(Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d’Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

 

Si ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d‘Italia per esigenze di liquidità delle banche.

Precisamente, ove la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004). Come già anticipato in precedenza, in tale ipotesi ai fini dell’opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; successivamente la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 26 giugno 2013 e, da ultimo, detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 150 del 2013.


 

Articolo 10, comma 4
(Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR)

 

 

L’articolo 10, comma 4 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'Unione europea, per consentire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

 

Si segnala che l’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aveva già posticipato al 31 dicembre 2014 l’originario termine del 22 luglio 2014 previsto dal citato D.Lgs. n. 44 del 2014, che ha recepito la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive).

 

In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva possono commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti; essi possono inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.

 

In proposito, si rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi (GEIFA).

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 58 del 1998 (TUF, del testo unico finanza), come modificato dal citato d.lgs. n. 44 del 2014, un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato), deve determinare determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, all'eventuale durata minima e massima, nonché alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. Il regolamento deve inoltre stabilire:

a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati;

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la proroga di quattro mesi si renderebbe necessaria per completare l’iter di emanazione del predetto regolamento, in mancanza del quale i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.

 

 

Più in dettaglio, son quindi prorogati al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del richiamato D.Lgs. n. 44, ai sensi del quale:

 

-        le Sgr che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 44 gestivano FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 (ora 30 aprile 2015) esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Le Sgr che hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività non oltre il medesimo termine, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le nuove disposizioni e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob;

 

-        i soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentando domanda di autorizzazione;

 

-        le Sgr che commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attività, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali società si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA;

 

-        i FIA UE la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi. Entro i termini citati, i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta una volta ottenuta l'autorizzazione;

 

-        infine, ai sensi del comma 16, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo svolgono l'incarico di depositario (cui sono affidati i beni dell'Oicr) sono tenuti a adottare le misure necessarie a rispettare le nuove norme in materia di compiti e responsabilità del depositario (articoli 48 e 49 del TUF), entro il 22 luglio 2014 (ora 30 aprile 2015, per i FIA e i fondi pensione), ovvero entro il 22 luglio 2015 (per gli OICVM).

 

Procedure di contenzioso

Risulta ancora in corso la procedura di infrazione 2013/0311, avviata dalla Commissione europea il 26 settembre 2013 con una lettera di messa in mora indirizzata all’Italia nella quale si contestava il mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE relativa ai Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (cd. Direttiva AIFM o AIFMD).

Si segnala che tale direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

 

 


 

 

Articolo 10, comma 5
(Riduzione dell’importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali
ed ai titolari di incarichi)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

La norma si inquadra, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[60], incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

-        componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

-        titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2015, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Il termine in questione era stato prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014.

 

Tali previsioni trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

E’ altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

 

 


 

Articolo 10, comma 6
(Contenimento della spesa per l’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 10, proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

La disposizione richiamata limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (tale eccezione è stata inserita successivamente dall’articolo 18, comma 8-septies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Il comma 141 consentiva peraltro la possibilità di superare il prefissato limite del 20 per cento qualora l'acquisto fosse funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio sono tenuti a verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. È previsto, infine, l’obbligo di valutare ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti la violazione di quanto previsto dalla disposizione prevista dal comma 141.

 

La relazione illustrativa motiva la proroga con la necessità di concorrere al contenimento della spesa pubblica, anche in considerazione della tendenziale riduzione del numero dei dipendenti pubblici e dell'opportunità di un possibile riutilizzo dei beni mobili e degli arredi già posseduti dalle amministrazioni pubbliche.

 

Gli enti pubblici interessati dalla norma sono quelli inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)[61], nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).


 

 

Articolo 10, comma 7
(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 10, comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

 

La relazione governativa afferma che si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.

 

In particolare la norma in esame estende al 2015 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012 il quale ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Le amministrazioni pubbliche interessate sono individuate mediante il riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca); amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario, Agenzie ed Enti per il turismo, Agenzie ed Enti regionali del lavoro, Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale, Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, Agenzie regionali sanitarie, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM, Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali, Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi interuniversitari di ricerca, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Enti regionali di sviluppo agricolo, Fondazioni lirico – sinfoniche, Parchi nazionali, Teatri stabili ad iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Unioni delle Camere di Commercio regionali, e altre amministrazioni locali analiticamente individuate); enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).

L’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012 estende il suo ambito applicativo anche alle autorità indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob. Peraltro, come visto, l’elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall’Istat include tra le amministrazioni centrali anche le autorità amministrative indipendenti, non comprendendovi, però, la Consob, l’Ivass, la Covip e la Banca d’Italia.

Il D.L. n. 95 del 2012 (articolo 3, comma 4) a favore delle stesse amministrazioni centrali (comprese le autorità indipendenti e la Consob) ha disposto la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° luglio 2014 (termine così anticipato, rispetto al termine originario del 1° gennaio 2015, dall’articolo 24, comma 4, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014).

Si ricorda, infine, che le amministrazioni pubbliche (organi costituzionali, amministrazioni centrali e locali) inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013;il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

 

 


 

Articolo 10, comma 8
(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa)

 

 

L’articolo 10, comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L’articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza . Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

L’articolo 23, comma 44, del D.L. n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine.

 

L’articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 ha differito il termine in esame dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede inoltre che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.

 

 


 

Articolo 10, comma 9
(Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della cd. clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 15, comma 4, del D.L. n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento.

I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall’introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cd. voluntary disclosure).

Ove l’andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.

 

La clausola di salvaguardia del D.L. n. 102 del 2013

Si rammenta preliminarmente che il decreto-legge n. 102 del 2013, oltre ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 sulle abitazioni principali e riordinare le agevolazioni su altre tipologie immobiliari, ha recato interventi di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

A copertura degli oneri finanziari derivanti dalle norme così introdotte sono state tra l’altro destinate (ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del medesimo D.L. 102/2013) le maggiori entrate derivanti:

-        dalle norme di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, (procedura disciplinata dall’articolo 14 del medesimo D.L. 102 del 2013; tali maggiori entrate erano quantificate dall’articolo 15, comma 3, lettera e) del medesimo provvedimento in 600 milioni di euro);

-        dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A., disposta dall’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate in 925 milioni di euro dall’articolo 15, comma 3 lettera f) del medesimo provvedimento).

 

Il comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3; ove da tale monitoraggio fosse emerso un andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto col quale (cd. “clausola di salvaguardia”) fosse stabilito l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Detto monitoraggio ha evidenziato un andamento tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggior gettito per complessivi 645 milioni di euro per l’anno 2013. In particolare, le maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, prevista dall’articolo 14 del D.L. 102 del 2013 (quantificate dall’articolo 15, comma 3, lettera e) del medesimo provvedimento) introitate sull'apposita contabilità speciale di tesoreria sono state pari a circa euro 340 milioni, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare delle maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. locali, disposta dall’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate all’articolo 15, comma 3 lettera f) del medesimo provvedimento), incassato nel 2013 è risultato pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro.

 

All’esito di detto monitoraggio è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, che ha attivato la clausola di salvaguardia recata dall’articolo 15, comma 4 del D.L. 102 del 2013 incrementando l'acconto IRES e IRAP di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, nonché affidando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’aumento delle accise sui carburanti dal 1° gennaio 2015.

 

Si rammenta che le somme dovute dai soggetti d’imposta a titolo di acconto IRES per il 2013 e il 2014 sono state determinate da una serie di disposizioni, primarie e secondarie, susseguitesi nel corso del 2013.

In primo luogo (per effetto dell'articolo 11, comma 20 del decreto legge 76/2013) è stato disposto un aumento al 101% della misura dell’acconto dovuto da tutti soggetti IRES, valido per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. In seguito il decreto-legge Imu (D.L. n. 133 del 2013, col quale è stata abolita la seconda rata dell’imposta municipale 2013 per le prime case e per gli immobili assimilati) ha stabilito una specifica misura di acconto valida per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società di assicurazione, tenuti a versare un acconto pari al 128,5 per cento nel 2013. Tale decreto ha altre innalzato al 36 per cento, per l'anno 2013, l'aliquota IRES per gli operatori del settore finanziario e assicurativo. Il D.M. 30 novembre 2013, attivando la clausola di salvaguardia, ha stabilito l'incremento dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, applicabile anche all'Irap. Di conseguenza, per effetto dei predetti aumenti:

-        per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 l’acconto è stato pari al 130 per cento per banche, società finanziarie ed enti che esercitano attività assicurativa, ed al 102,5 per cento per gli altri soggetti IRES;

-        per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, detto acconto è stato fissato per tuti i soggetti al 101,5 per cento.

 

Per quanto concerne l’aumento dell’accisa, l’articolo 1, comma 2 del predetto DM del 30 novembre 2013 ha rinviato a un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli la definizione dell’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Gli effetti delle norme in commento

Dal momento che l’aumento dell’acconto IRES – IRAP ha già avuto applicazione, la disposizione in esame sterilizza l’aumento delle accise disposto dalla richiamata clausola di salvaguardia, utilizzando, a copertura dei residui oneri derivanti dal D.L. n. 102 del 2013 evidenziati dall’attività di monitoraggio, parte delle maggiori entrate rivenienti dalla disciplina della cd. voluntary disclosure, ovvero dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero e di potenziamento della lotta all’evasione fiscale.

 

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 prevede una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Tale procedura è estesa ai soggetti IRES e alle attività detenute in Italia; le norme hanno introdotto anche nell’ordinamento il reato di “autoriciclaggio”.

In estrema sintesi, è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale, che anzitutto consente ai soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie. A tal fine si introducono nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies.

La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

La procedura di collaborazione volontaria si applica anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia, alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti IRES, anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo dunque derivanti da obblighi dichiarativi).

Si introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

 

In particolare, la norma in esame destina alla copertura degli oneri derivanti dalla mancata attivazione della clausola di salvaguardia, in sostituzione dell’aumento di accisa, una quota delle maggiori entrate rinvenienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria.

Si rammenta che tali entrate sono già destinate, per effetto del richiamato articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 186 del 2014, alle seguenti, specifiche finalità:

-  al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

-  all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

-  agli investimenti pubblici;

-  al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Per effetto delle norme in esame, dunque, alle predette finalità sembra doversi intendere aggiunta la copertura del minor gettito, pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016, che consegue alla disattivazione della clausola di salvaguardia del D.L. 102/2013 in materia di accise.

 

Si segnala che la disciplina della cd. “voluntary disclosure” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, non reca un’esatta quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall’entrata in vigore delle procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale.

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame nulla specifica al riguardo; sembrerebbe di conseguenza opportuno un chiarimento in ordine alle risorse rinvenibili dalle procedure di collaborazione sopra menzionate.

Si segnala infine che sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica sembrano contenere un riferimento erroneo. Esse, ai fini dell’individuazione delle risorse destinate a sostituire gli aumenti di accisa, si riferiscono al comma 7 del nuovo articolo 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990 (che disciplina gli effetti della voluntary disclosure anche sul piano della riduzione delle sanzioni), mentre il testo della norma in commento richiama l’articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, relativo – come già visto sopra – alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla collaborazione volontaria a specifiche finalità.

 

Le disposizioni in commento, ove dal monitoraggio delle entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, prevedono la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016.

In tale ipotesi - con un meccanismo analogo a quello già previsto dall’articolo 15, comma 4 del citato D.L. n. 102 - il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilità l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento delle accise, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (in particolare, dei prodotti sottoposti a tali imposte ai sensi della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 sul regime generale delle accise, ossia carburanti, alcolici e tabacchi), in misura tale da assicurare sia il conseguimento dei predetti obiettivi di gettito e l’eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.

 

 


 

Articolo 10, commi 10 e 11
(Proroga di termini di natura contabile)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Come indicato nella relazione, la proroga di adeguati margini di flessibilità costituisce un elemento indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, in quanto i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l’allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non risulti la più efficiente in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Variazioni compensative di sola cassa

Il comma 10, alla lettera a), proroga agli esercizi finanziari 2015 e 2016 la possibilità – disciplinata dall’articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 – per i Ministri competenti di effettuare, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti.

Non rientrano nella possibilità di rimodulazione i capitoli relativi ai pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Tale forma di flessibilità, introdotta dal citato D.L. n. 95/2012 limitatamente agli esercizi finanziari 2012 e 2013, è stata prorogata al 2014 con l’articolo 9, comma 11, del D.L. n. 150/2013.

Si ricorda che il citato comma 14 dell’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 consente variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa. Le variazioni, da disporre con decreto del Ministro competente, possono essere effettuate solo previa verifica effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le variazione debbono essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Rimodulazioni degli stanziamenti annuali di autorizzazioni di spesa pluriennali

Il medesimo comma 10, alla lettera b), proroga all’esercizio 2016 e relativo bilancio pluriennale la possibilità – disciplinata dall’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012 – di rimodulare, con la legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.

La norma citata – che ha introdotto tale possibilità in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – prevede che di tali rimodulazioni ne sia data apposita evidenza contabile nell’ambito del disegno di legge di bilancio.

Tale rimodulazione è finalizzata ad adeguare gli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa alle corrispondenti autorizzazioni di cassa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del medesimo D.L. n. 95/2012 (come modificato dall’articolo 6, comma 11-quater, del D.L. n. 35/2013) sono determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati.

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall’articolo 6, commi 10 e 12, del D.L. n. 95/2012 hanno imposto ai dirigenti responsabili della gestione, anche in questo caso in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

Tale obbligo di predisposizione di un vero e proprio cronoprogramma dei pagamenti obbligo, inizialmente limitato alle sole spese per somministrazioni, forniture e appalti, è stato poi esteso dall’articolo 6, comma 11-quater, del D.L. n. 35/2013 a qualsiasi tipologia di spesa, comprese, dunque, quelle per le quali i pagamenti stessi vengono disposti mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, quale condizione necessaria per l’ammissione al pagamento dei titoli.

Si tratta, dunque, di una forma di flessibilità orizzontale diretta ad avvicinare la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alle effettive esigenze di cassa) ed evitare, così la formazione dei residui passivi.

Rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione

Il comma 11 dell’articolo 10 è volto a prorogare all’esercizio finanziario 2016 e relativo bilancio pluriennale la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, la norma richiamata consente alle amministrazioni centrali di procedere, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie rimodulabili tra le missioni di ciascuno stato di previsione, in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di bilancio dall’articolo 23 della legge di contabilità pubblica[62], che riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione.

 

Tale facoltà, originariamente introdotta dal D.L. n. 78/2010 con riferimento al triennio 2011-2013, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente operate dal decreto-legge medesimo[63], è già stata prorogata agli esercizi finanziari 2014 e 2015 dall’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 150/2013.

 

Come previsto dal citato articolo 2 del D.L. n. 78/2010, si ricorda che la facoltà di effettuare rimodulazioni tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

§  esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili[64] di cui all’articolo 21, comma 7 della legge n. 196/2009, riconducibili, cioè, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

§  nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

§  restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

 

In relazione all’attuale contenuto della legge di bilancio e agli attuali strumenti di flessibilità, come configurati nella legge n. 196/2009, va ricordato che essi saranno destinati ad essere sostituiti dall’entrata a regime del nuovo contenuto della legge di bilancio, come delineato in attuazione della riforma dell’articolo 81 della Costituzione.

Come risulta dalla disciplina contenuta nell’articolo 15 della legge n. 243/2012 (recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”) con la nuova legge di bilancio si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come ora previsti, rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del 2009. Le disposizioni recate dall’articolo 15 sulla nuova legge di bilancio entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

 

 


 

Articolo 10, comma 12
(Ferrovie dello Stato S.p.a)

 

 

Il comma 12 dell’articolo 10 integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 66/2014, che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare il comma 12 prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento a tali obiettivi, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

A tal fine, il comma 12 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati nell’articolo stesso.

 

La norma in commento non si caratterizza pertanto come una disposizione di proroga di termini.

Si ricorda che l’assetto organizzativo di FS è quello di Gruppo industriale con una Holding Capogruppo, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, le cui azioni appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società controllate direttamente da FS S.p.a. sono quattordici, le principali sono: Trenitalia (100%); FS Logistica (100%); Busitalia Sita Nord (100%); RFI (100%); Italferr (100%); Grandi Stazioni (59,9%); Netinera (51%); Centostazioni (59,9%); Fercredit (100%); Ferservizi (100%); FS Sistemi Urbani (100%). A queste si aggiungono, sessantuno società controllate indirettamente, la maggior parte delle quali estere (fonte: Corte dei Conti “Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'esercizio 2013”- DOC X, n. 178 ,trasmessa alla Camera il 29 luglio 2014).

 

Si ricorda che l’articolo 20 del D.L. n. 66/2014 sopra richiamato ha previsto che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l’anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all’azionista pubblico (che a sua volta verserà gli stessi all’entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 settembre di ciascun esercizio, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell’eventuale acconto erogato, con effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di maggiori entrate, stimati in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni per l’anno 2015. Oltre all’esclusione delle società emittenti strumenti finanziari, sono state altresì escluse, ai sensi del comma 7, quelle società per le quali alla data di entrata in vigore del provvedimento risultassero già avviate procedure volte ad una “apertura ai privati del capitale”.

Per quanto concerne le procedure e le modalità volte all’acquisizione all’erario delle minori risorse utilizzate dalla società interessate per i propri costi operativi, i commi da 2 a 6 hanno previsto che ai fini della quantificazione del risparmio, occorra far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013 e che i risparmi debbano essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell’eventuale acconto erogato; limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, queste per ciascuno degli esercizi sopradetti effettueranno il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate.

 

 


 

Articolo 11, comma 1
(Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 è volto a consentire l’utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici[65] per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria.

Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

 

La disposizione in esame interviene sul comma 1-quinquies dell’art. 2 del D.L. 74/2014 che ha previsto, per il 2014, la citata possibilità di integrazione del Fondo per le emergenze nazionali con le somme iscritte nei bilanci delle regioni e provenienti dalle economie summenzionate. A tal fine le predette somme sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, dal comma 5-quinquies dell’art. 5 della L. 225/1992, al fine di provvedere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza.

 

 


 

Articolo 11, comma 2
(Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 11 prevede che l’incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L’incarico commissariale suddetto è stato attribuito al Presidente dell’ANAS S.p.A. dal comma 123 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), il quale ha altresì autorizzato il Commissario a provvedere, in via di anticipazione, sulle risorse del “Programma ponti e gallerie stradali” (di cui all'art. 18, comma 10, del D.L.69/2013, e successivi rifinanziamenti), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 4/2014 ha poi stabilito che lo stesso Commissario opera con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

In attuazione di tali disposizioni sono state emanate la delibera del Consiglio Dei Ministri 6 febbraio 2014 e l'ordinanza di protezione civile n. 144 con cui sono stati individuati i poteri attribuiti al Commissario. Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 164 dell'11 aprile 2014, che ha autorizzato l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale far confluire le risorse del citato Programma ponti e gallerie destinate per le finalità indicate dalla citata ordinanza n. 144.

Nessuno dei provvedimenti citati conteneva però un termine di scadenza delle funzioni e dei poteri del Commissario.

Tale termine viene quindi inserito dal primo periodo norma in esame, anche alla luce del fatto che lo stato di emergenza relativo ai citati eventi alluvionali è scaduto e, con l'ordinanza di protezione civile 2 dicembre 2014 (pubblicata nella G.U. n. 286 del 10 dicembre 2014) sono state dettate le necessarie disposizioni per regolare il subentro della regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità[66]. Il secondo periodo del comma in esame precisa, infine, che restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

 


 

Articolo 12
(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali)

 

 

L’articolo 12 posticipa all’anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lett. a)). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lett. b)).

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014 ha modificato la normativa relativa alla determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale.

Nel corso dell’esame parlamentare l’efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall’anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall’anno 2015. Con la proroga in esame la decorrenza è stata differita a partire dal 2016.

Limitatamente al 2014 (e, ai sensi della norma in esame, al 2015), si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 22, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

La norma in esame estende anche all'anno di imposta 2015 la modifica di cui sopra prevedendo, limitatamente a tale anno di imposta, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW).

La relazione tecnica stima una conseguente perdita di gettito, di competenza 2015, di circa 14 milioni di euro.

 

Più in dettaglio, l’articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014, ha novellato l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il comma 423 nel testo previgente stabiliva che costituiscono attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, cc. e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

 

 

 


 

Articolo 13
(Contenimento della spesa delle federazioni sportive nazionali)

 

 

L’articolo 13 differisce ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

 

Fino al precedente differimento si faceva esplicito riferimento alle misure di contenimento della spesa recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 (122/2010), la cui applicazione è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011)[67]. Successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) (sono stati disposti, al 1° gennaio 2013, dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012)[68], al 1° gennaio 2014, dall’art. 1, co. 409, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013)[69], e, da ultimo, al 1° gennaio 2015, dall’art. 1, co. 13, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014)[70].

 

La disposizione in esame, invece, fa generico riferimento alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”.

 

Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che sembrerebbe necessario specificare le norme di cui si intende differire l’applicazione.

Inoltre, occorrerebbe precisare la platea dei destinatari, dal momento che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea. In particolare, occorrerebbe chiarire se il differimento riguardi solo le federazioni incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda, infatti, che, in base al D.Lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) che, in base all’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso D.Lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 3 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico solo l'Unione italiana tiro a segno è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, mentre, delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato ne sono presenti 36[71] (si v. l’elenco pubblicato dall’ISTAT, da ultimo, nella G.U. n. 210 del 10 settembre 2014).

 

Con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, alle federazioni sportive inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicherebbero le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.

Inoltre, si applicherebbero le misure previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 6, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

 

Il medesimo comma 13, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell’ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.

 

 

 


 

Articolo 14
(Proroga contratti affidamento di servizi)

 

 

L’articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l’impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l’impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla L. 190/2014 (Stabilità 2015) per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla L. 56/2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro.

 

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 429, della L. 190/2014 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è utilizzato per il raggiungimento di due obiettivi fissati a livello comunitario.

Il primo obiettivo riguarda la convergenza, per la promozione dell’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo ed interessa tutte le regioni dell’Unione Europea con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Basilicata (a titolo transitorio), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Il secondo obiettivo riguarda la competitività regionale e occupazione, per favorire la dinamicità del tessuto economico ed interessa tutte le regioni dell’Unione Europea che non rientrano nell'obiettivo di convergenza.

In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto e Sardegna e le Province autonome di Bolzano e Trento

In Italia il FSE finanzia 16 Programmi operativi delle Regioni e Province autonome dell’obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione. Tali Programmi offrono un ampio ventaglio di opportunità, attraverso interventi per la qualificazione del capitale umano e per un più facile inserimento nel mercato del lavoro (es: corsi di formazione, orientamento al lavoro, interventi per il rafforzamento dei servizi al lavoro, interventi per favorire l’occupazione femminile, interventi per i soggetti svantaggiati, interventi per l’invecchiamento attivo).

 

 

 

 

 


Allegato

 


Le disposizioni di proroga del D.L. 192/2014

N.B.: Nel numero di proroghe è compresa anche quella disposta dal DL 192/2014. Per termine iniziale si intende il termine previsto dalla norma originaria, antecedente alla prima disposizione di proroga

 

Art.

Argomento

Tipologia di proroga

Termine iniziale

N. proroghe

Nuovo termine

1, co. 1-5

Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

Diversi termini originari in relazione alle norme interessate

Diverse a seconda della scadenza della norma originaria

31.12.2015

1, co. 6

Contratti di lavoro a tempo determinato delle province

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2014

1

31.12.2015

1, co. 7

Contratti di lavoro a tempo determinato dell’Agenzia italiana del farmaco

Proroga di termini di regimi derogatori

31.10.2014

1

31.12.2015

1, co. 8

Concorsi per dirigenti delle Agenzie fiscali

Proroga di graduatorie concorsuali

31.12.2013

2

30.6.2015

1, co. 9

Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2014

1

31.12.2015

1, co. 9

Assunzione di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

2

31.12.2015

1, co. 10

Personale in posizione di comando o fuori ruolo del vigili del fuoco

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2011

5

31.12.2015

1, co. 11

Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex ASSI - UNIRE

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

30.6.2015

1, co. 12

Progetto formativo presso gli uffici giudiziari

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

2

28.2.2015

2, co. 1, lett. a)

Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

28.2.2015

2, co. 1, lett. b)

Processo amministrativo digitale

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2015

1

1.7.2015

3, co. 1

Sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi TV in tecnologia DVB-T2

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1° gennaio 2015

e

1° luglio 2015

1

1° luglio 2016

e

1° gennaio 2017

3, co. 2

Credito di imposta per interventi infrastrutturali relativi alla rete di accesso alla banda ultralarga

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31 gennaio 2015

Tre mesi dalla prenotazione (termine massimo 30 aprile 2015)

30 aprile 2015

1

31 marzo 2015

31 maggio 2015

 

 

 

 

15 giugno 2015

 

3, co. 3

Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2010

5

31.12.2015

4, co. 1

Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2005

10

31.12.2015

4, co. 2

Adeguamento antincendio delle strutture turistico alberghiere

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31.12.1999

12

30.4.2015

4, co. 3

Mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

30.6.2008

8

31.12.2015

4, co. 4

Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2012

5

30.6.2015

4, co. 5

Approvazione del bilancio di previsione delle province

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

5

28.2.2015

4, co. 6

Operazione strade sicure

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

4.7.2008

4

31.3.2015

5, co. 1

Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

30.06.2014

2

30.6.2015

6, co. 1, lett. a)

Validità degli atti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale nazionale consultivo della scuola

Proroga di termini di regimi derogatori

30.3.2015

1

31.12.2015

6, co. 1, lett. b)

Elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

30.09.2015

6, co. 2

Piano straordinario per la chiamata di professori associati

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.10.2014

2

31.10.2015

6, co. 3, lett. a)

Premi per gli studenti delle istituzioni AFAM

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

a.a. 2013-2014

1

a.a. 2014-2015

6, co. 3, lett. b)

Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

a.a. 2013-2014

1

a.a. 2015-2016

6, co. 4, lett. a)

Interventi di edilizia scolastica: termine affidamento dei lavori

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

28.2.2014

2

31.12.2014

6, co. 4, lett. b)

Interventi di edilizia scolastica: termine affidamento dei lavori in caso di procedura  sospesa a seguito di contenzioso

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

28.2.2014

2

28.2.2015

6, co. 4, lett. c)

Interventi di edilizia scolastica: trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

6, co. 5

Interventi di edilizia scolastica: termine affidamento dei lavori a valere su risorse CIPE

Proroga di termini non previsti da disposizioni di legge

31.12.2014

1

28.2.2015

6, co. 6

Procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

31.3.2015

6, co. 1, lett. a)

Validità degli atti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo della scuola

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

30.3.2015

1

31.12.2015

6, co. 1, lett. b)

Elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

31.12.2014

6, co. 2

Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia

 

30.6.2015

 

31.10.2015

6, co. 3

Alta formazione artistica musicale e coreutica

 

 

 

 

6, co. 4, lett. a)

Interventi di edilizia scolastica: termine affidamento dei lavori

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

28.2.2014

2

31.12.2014

6, co. 4, lett. b)

Interventi di edilizia scolastica: termine affidamento dei lavori in caso di graduatoria sospesa

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

28.2.2014

2

28.2.2015

6, co. 4, lett. c)

Interventi di edilizia scolastica: trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

6, co. 5

Interventi di edilizia scolastica: misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

31.12.2014

1

28.2.2014

6, co. 6

Corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

31.3.2015

7, co. 1

Servizi trasfusionali

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

31.12.2014

1

30.6.2015

7, co. 2

Riforma della Croce rossa italiana

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2014

2

1.1.2016

7, co. 3

Sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

1.1.2013

4

1.1.2016

7, co. 4

Tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera

Proroga di termini di applicazioni di norme transitorie

31.12.2014

1

31.12.2015

8, co. 1

Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

25.5.2010

9

31.12.2015

8, co. 2

Sblocco di opere pubbliche

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014
30.6.2015

1

28.2.2015
31.7.2015

8, co. 3

Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

8, co. 4

Accessi su strade in gestione ANAS

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

31.12.2014

1

31.3.2015

8, co. 5

Revisione obbligatoria macchine agricole

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi e di applicazioni di disposizioni di legge

28.2.2014

2

31.6.2015

e

30.12.2015

8, co. 6

Criteri per la costituzione di centri di istruzione automobilistica per le autoscuole consorziate

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

19.1.2013

4

30.6.2015

8, co. 7

Contratti di programma dell’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

11.1.2015

1

11.5.2015

8, co. 8

Attestazioni SOA

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2013

2

30.6.2015

8, co. 9

Attestazioni SOA

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2013

2

31.12.2015

8, co. 10

Aggiornamento concessioni autostradali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014
31.8.2015

1

30.6.2015
31.12.2015

9, co. 1

Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2007

9

30.6.2015

9, co. 2

Interventi di riduzione del rischio idrogeologico

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

28.2.2015

9, co. 3

Controllo della tracciabilità dei rifiuti

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

2

31.12.2015

9, co. 4

Depurazione delle acque reflue

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

28.2.2015

10, co. 1

Attività commissariale Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006

Proroga di di termini di applicazione di disposizione di legge

1.1.2011

2

31.12.2015

10, co. 1

Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

31.12.2010

3

31.12.2015

10, co. 2

Aliquota ridotta per uso combustione

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

31.12.2012

4

31.12.2015

10, co. 3

Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2012

4

31.12.2015

10, co. 4

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

22.07.2014

2

30.4.2015

10, co. 5

Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

2

31.12.2015

10, co. 6

Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola)

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

10, co. 7

Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

10, co. 8

Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa

Proroga di termini di regimi derogatori

16.12.2011

5

31.12.2014

10, co. 9

Aumento degli acconti IRES e IRPEF e delle accise

Non reca proroga di termini in senso stretto

10, co. 10, lett. a)

Variazioni compensative di sola cassa negli stati previsione del bilancio dello Stato

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

2

31.12.2016

10, co. 10, lett. b)

Rimodulazioni degli stanziamenti annuali di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

1

31.12.2016

10. co. 11

Rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2013

2

31.12.2016

10, co. 12

Ferrovie dello Stato spa

Non reca proroga di termini

11, co. 1

Misure integrative del fondo per le emergenze nazionali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

1

31.12.2015

11, co. 2

Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade danneggiate per gli eventi alluvionali del 2013 in Sardegna


Non reca proroga di termini

12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

 

1

31.12.2015

13

Contenimento della spesa delle federazioni sportive riconosciute dal CONI

Proroga di termini di regimi derogatori

31.5.2010 - 1.1.2011

5

1.1.2016

13

Contenimento dei costi delle Federazioni sportive affiliate al CONI

Proroga di termini di regimi derogatori

31.5.2010- 1.1.2011

5

1.1.2016

14

Proroga contratti affidamento di servizi

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

Diversi in relazione alle scadenze previste dai contratti interessati

1

31.12.2015

 

 

 



[1] Come riportato nella Relazione illustrativa, si ritiene che per le assunzioni riferite ai suddetti budget (oggetto di successive proroghe negli anni passati) questa possa essere l'ultima proroga;

[2] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3] Tali limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (di cui alla L. 331/2000, al D.Lgs. 215/2001 e alla L. 226/2004), fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima L. 226/2004 in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

[4] A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, importo ridotto per il 2013 di 29.821.278 euro dall’articolo 15, comma 3, lett. b), del D.L. 102/2013, di 13 milioni di euro dall’articolo 3, comma 8, lett. b), del D.L. 151/2013, di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 dall’art. 30, c. 2.4, del D.Lgs. 165/2001 (comma inserito dall’art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014), di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 5, lett. d), del D.L. 185/2014 e di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 699, lett. d), della L. 190/2014.

[5] Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti, ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998.

[6]     Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. (adottati nel corso degli anni. Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, si veda anche l'art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 101/2013.

[7]     L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

[8]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[9] La normativa previgente faceva infatti riferimento al “personale cessato”, senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

[10]   Per l’autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni, ai sensi anche dell’art. 3, c. 1, del D.L. 90/2014, si veda il DPCM 29 luglio 2014.

[11]   Per quanto riguarda l'articolo 66, comma 9-bis del D.L. 112/2008 si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, comma 1, lettera b).

[12]   A tale previsione si è data attuazione con il DPCM 23 settembre 2013 con il quale sono state tra l’altro autorizzate assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[13]   Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[14]   Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si veda il DPCM 8 settembre 2014.

[15]   Il personale non contrattualizzato è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

-        magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

-        personale militare e Forze di polizia di Stato;

-        personale della carriera diplomatica;

-        personale della carriera prefettizia;

-        personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-        professori e ricercatori universitari.

[16]   Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con riferimento al valore medio del triennio precedente”).

[17]   L'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

[18]   D.L. 30 settembre 2003, n. 269,  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[19]   L’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012, ha disposto che, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree. Tale possibilità è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in sovrannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all’autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure previste all'art. 33 del d.lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

[20]   In tal senso aveva già disposto, in precedenza, l’art. 24, co. 2, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), attraverso una modifica apportata all’art. 2, co. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

[21]   Il riferimento è alla disciplina in materia di turn over di cui all’art. 3, co. 102, della L. 244/2007, in base al quale le assunzioni sono disposte nel limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando che, in ogni caso, il numero delle unità da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nella stessa annualità precedente.

[22] In particolare, in attuazione della comunicazione, la comunicazione (2010)472 della Commissione europea prevede i seguenti obiettivi: 1) Banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini UE. (Valore di riferimento: nel gennaio 2010 il 23% degli abbonamenti a servizi di banda larga prevedeva una velocità di almeno 10 Mbps); 2) Banda larga ultraveloce entro il 2020: il 50% degli utenti domestici europei dovrebbe avere abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps. (Nessun valore di riferimento).

[23]   Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

[24]   D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[25]   Si ricorda che lo scioglimento dei consigli per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. In tale specifica ipotesi, l’articolo 141 prevede che i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[26]   Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[27]   L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[28]   L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[29]   D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[30]   D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[31]   Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.

[32]   Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti).

Si osserva che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 prevede – quale criterio direttivo della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, contenuta nell’articolo 40, comma 2, lettera p) - delega che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 1 gennaio 2014- la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio (istituite dalla legge n. 1041/1971), nonché delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, e dei casi di urgenza e necessità.

Inoltre, l’articolo 15 della legge n. 243/2012, recante le norme attuative del principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici (cd. pareggio di bilancio), introdotto in Costituzione dalla Legge Cost. n. 1/2012, nel disciplinare il contenuto della nuova legge di bilancio (che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016) dispone che con legge dello Stato dovrà essere disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

[33]   D.L. n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (L. n. 17/2007).

[34]   Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007 - Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantirne la costituzione.

[35]   Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[36]   D.L. 16 marzo 2014, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

[37]   Per effetto del differimento non trova ovviamente applicazione la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 141, comma 2, del TUEL, la quale nelle ipotesi previste dal medesimo articolo, che possono condurre allo scioglimento del consiglio dell’ente, contempla anche la fattispecie della mancata approvazione del bilancio nei termini di legge.

[38]   Come precisato dalla Corte dei conti nella delibera n. 23/2013 della Sezione delle Autonomie, che si è poi ulteriormente espressa sul tema della gestione provvisoria di bilancio con deliberazione n. 18/2014 .Rispettivamente:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_23_2013.pdf;

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_18_2014_e_relazione.pdf.

[39]   Recante misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, convertito dalla legge n. 89/2014.

[40]   I termini di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 (indetta con Decreto Direttoriale 28 gennaio 2013, n. 161) sono stati, da ultimo, prorogati al 30 settembre 2014 dall'art. 14, co. 1, del già citato D.L. 90/2014. Successivamente, in virtù di quanto dispone l’art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 – ai sensi del quale, nel caso in cui le commissioni non concludano i lavori nei termini prescritti, è assegnato un termine non superiore ai sessanta giorni per la conclusione degli stessi – e delle richieste di proroga avanzate da diverse commissioni, il MIUR ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per i seguenti settori concorsuali: 02/A2; 03/D1; 05/B1; 11/C1; 13/B2; 11/A3; 12/D2; 12/C2; 10/C1; 09/E3; 12/B2; 07/F1; 08/A3; 05/E2; 08/D1; 08/B2; 06/E2; 08/E2; 08/F1; 10/D3; 05/H1; 06/I1; 06/D3; 13/D4; 05/E1; 08/B3; 11/A2; 13/B1; 10/L1; 10/M1; 12/H3; 01/B1; 06/A1; 11/E1; 06/F4; 11/E3; 11/A5; 13/B3; 13/B5; 06/F2; 11/E2; 14/A2; 11/C5; 13/A1; 14/B2; 06/L1; 13/D3; 10/H1.

[41]   I risultati della tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale sono disponibili all’indirizzo: http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati_2013.php

[42]   Ai sensi dell’art. 14, co. 2-quinquies, D.L. 216/2011 (L. 14/2012), le risorse destinate al piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

[43]   Per le quali si veda l’approfondimento web in tema di diritto allo studio nell’istruzione universitaria.

[44]   Ex art. 9, co. 2-quinquies, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) che le ha destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 131, della L. 311/2004 per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. Le risorse per i premi sono allocate sul cap. 1780 dello stato di previsione del MIUR.

[45]   Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’art. 19 del DM 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.

[46] Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 104/2013.

[47]   Infine, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Tali poteri sono stati individuati dal DPCM 22 gennaio 2014.

[48]   Pubblicata nella GU n. 222 del 24 settembre 2014.

[49]   Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 165 del 21 maggio 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 58/2014.

[50]   Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 104/2013.

[51] Concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

[52]   Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[53]   D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

[54]   Il 27 gennaio 2013, l'Assemblea straordinaria dei vertici locali, provinciali e regionali ha eletto Presidente nazionale della CRI Francesco Rocca, già Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana dal 12 novembre 2008.

[55]   D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[56]   Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

[57]   Relativamente al SISTRI, si rinvia alla scheda di approfondimento disponibile al link www.camera.it/leg17/561?appro=app_sistri.

[58]   L’Agenzia è stata istituita dall’art. 2 della L. 285/2000.

[59]   Al riguardo, si veda il dossier n. 587/0 del 31 gennaio 2012.

[60] In base all’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate negli elenchi di cui al Comunicato 24 luglio 2010, al Comunicato 30 settembre 2011, al Comunicato 28 settembre 2012, al Comunicato 30 settembre 2013 e al Comunicato 10 settembre 2014.

 

[61]   Si rammenta che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato della P.A., prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L’ultimo comunicato ISTAT relativo all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è quello pubblicato nella G.U. del 10 settembre 2014, n. 210.

[62]   L’articolo 23 della legge n. 196/2009 prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia. Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, l’articolo 23, al comma 1 e 3, prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa. Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

[63]   In particolare, il D.L. n. 78/2010 ha disposto, a decorrere dall’anno 2011, la riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero.

[64]   Si ricorda che le spese del bilancio statale, secondo la definizione contenuta nell’articolo 21, comma 5, della citata legge di contabilità, si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono individuate, dal comma 7 dell’articolo 21, nelle spese derivanti da fattori legislativi (intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le spese non rimodulabili sono invece quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Gli oneri inderogabili sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l’evoluzione (v. art. 10, comma 15, del D.L. n. 98/2011).

[65] Tale ricognizione è prevista ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

[66]   Per una trattazione approfondita si rinvia alla scheda “Le principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Sardegna nel mese di novembre 2013” al link www.camera.it/temiap/2014/12/18/OCD177-722.pdf. Tale scheda non considera le recenti norme contenute nella legge di stabilità 2015 e relative all’alluvione del 2013 in Sardegna. In particolare si ricorda il comma 694 dell’articolo unico che, per il 2015, destina una quota (pari a 10 milioni) del rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali all’opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del novembre 2013.

[67]   Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 436/I del 22 marzo 2011 (XVI legislatura)

[68]   Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 573/I del 23 gennaio 2012 (XVI legislatura).

[69]   Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 708/4 del 31 gennaio 2013 (XVI legislatura).

[70]   Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 115/1 del 4 febbraio 2014.

[71]   Non risultano ricomprese: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); Federazione Italiana Rugby (FIR); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Federazione Italiana Tennis (FIT).