Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Legge di stabilità e Legge di bilancio 2016 - Profili di competenza della VII Commissione Cultura - A.C. 3444 e A.C. 3445 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 24/11/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 240/1
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio
Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - @CD_Cultura
Progetti di legge n. 360/2/0/7
Il presente
dossier è articolato in due sezioni:
§
schede di lettura delle disposizioni del
Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna
Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della
Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;
§
analisi delle missioni del Bilancio di
previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione,
redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Profili di competenza
della Commissione Cultura
§ Articolo 1, commi 25-27
(Agevolazioni
in materia di borse di studio)
§ Articolo 1, commi 71-79
(Riduzione del canone RAI)
§ Articolo 1, commi 110-115 (Chiamate dirette nelle
università)
§ Articolo 1, comma 122 (Limitazione dei comandi di personale
scolastico)
§ Articolo 1, comma 138 (Stanziamento per la formazione specialistica
dei medici)
§ Articolo 1, comma 139 (Risorse per il diritto allo studio
universitario)
§ Articolo 1, comma 140 (Risorse per le scuole paritarie)
§ Articolo 1, comma 141 (Fondo per l’acquisto di libri di testo)
§ Articolo 1, comma 143 (Misure per la ricerca scientifica e
tecnologica)
§ Articolo 1, comma 144 (Fondo per il finanziamento ordinario delle
università)
§ Articolo 1, commi 172 e
173 (Art bonus)
§ Articolo 1, comma 174 (Risorse per interventi relativi a beni
culturali e paesaggistici)
§ Articolo 1, commi
175-177 (Assunzioni presso il MIBACT)
§ Articolo 1, commi
178-180 (Credito di imposta a favore del
cinema)
§ Articolo 1, comma 181 (Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali”)
§ Articolo 1, commi
184-186 (Scuola per l'Europa di Parma)
§ Articolo 1, commi
187-192 (Risorse per la cultura)
§ Articolo 1, comma 195 (Risorse per gli Istituti superiori di studi
musicali)
§ Articolo 1, commi 221 e
222 (Attività sportive per soggetti
disabili)
§ Articolo 1, commi 228 e
229 (Contributi per biblioteche per
ciechi o ipovedenti)
§ Articolo 1, comma 254 (Federazioni sportive nazionali)
§ Articolo 1, comma 256 (Autorizzazione di spesa per la celebrazione
di anniversari)
§ Articolo 1, comma 257 (Contributi a istituzioni culturali)
§ Articolo 1, comma 259 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006)
§ Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero)
§ Articolo 1, comma 359 (Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE)
§ Articolo 1, comma 368 (IVA super-ridotta pubblicazioni)
§ Articolo 1, commi
407-412, 415-429 (Regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali)
§ Articolo 1, commi 413 e
414 (Scuole innovative)
§ Articolo 1, comma 438 (Spese sostenute da Roma Capitale per il
Museo della Shoa)
§ Articolo 1, comma 439 (Contributo alle Province e Città
metropolitane)
§ Articolo 1, commi 552 e
554 (Tabella E)
Altri profili di
interesse della Commissione Cultura
§ Articolo 1, commi 125
e126 (Turn over nella P.A.)
§ Articolo 1, comma 142 (Disposizioni in materia di rientro di
lavoratori dall’estero)
§ Articolo 1, comma 182 (Ricostruzione o riparazione delle chiese e
degli edifici religiosi)
§ Articolo 1, comma 183 (Finanziamento del Gran Premio d’Italia di
Formula 1)
§ Articolo 1, comma 193 (Interventi in siti di importanza
comunitaria)
§ Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel
mondo)
§ Articolo 1, commi
246-249 (Rinnovi contrattuali)
§ Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
§ Articolo 1, comma 334 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza
del Consiglio)
§ La disciplina contabile
del disegno di legge di bilancio
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tab. 7)
§ Il disegno di legge di
bilancio per il 2016
-
Stanziamenti complessivi a legislazione vigente
-
Le modifiche derivanti dalla nota di variazioni
-
Analisi per missione/programma
-
Disposizioni contenute nel disegno di legge di
bilancio
§ Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (Tab. 13)
§ Il disegno di legge di
bilancio per il 2016
-
Stanziamenti complessivi a legislazione vigente
-
Le modifiche apportate con la nota di variazioni
-
Analisi per missione/programma
-
Disposizioni contenute nel disegno di legge di
bilancio
§ Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Ministero dell’economia
e delle finanze (Tab. 2) (Informazione ed editoria)
§ Il disegno di legge di
bilancio per il 2016
-
Stanziamenti recati da altri stati di previsione
(Ministero dello Sviluppo economico – Tab. 3)
§ Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilità
Ministero dell’economia
e delle finanze (Tab. 2) (Sport)
§ Il disegno di legge di
bilancio per il 2016
-
Disposizioni contenute nel disegno di legge di
bilancio
§ Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Articolo 1, commi 25-27
(Agevolazioni
in materia di borse di studio)
I commi 25-27, introdotti al Senato, prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse
di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus; si dispone
l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i
corsi di perfezionamento all'estero erogate
dalla provincia Autonoma di Bolzano.
In particolare, il comma 25 dispone che, per l'intera durata del programma Erasmus plus, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, si applicano alcune specifiche agevolazioni fiscali (previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105) e, più precisamente:
- per quanto riguarda le Università e le Istituzioni che erogano le borse di studio, queste ultime sono escluse dalla base imponibile IRAP (di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
- per i percipienti, è prevista l’esenzione IRPEF (ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476) di tali borse;
- sotto il profilo contributivo, per i soggetti titolari dei richiamati assegni è prevista l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 105/2003, alla gestione separata I.N.P.S. (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), con contestuale applicazione dell’aliquota contributiva di riferimento (pari, nel 2015, al 27% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al 30% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e al 23,50% per i professionisti ed i collaboratori provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione ).
Si segnala che la relazione illustrativa all’emendamento in esame chiarisce che scopo della norma è, in continuità con quanto avvenuto per i programmi- comunitari precedenti (Socrates e Lifelong Learning Programme), di confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus il medesimo regime fiscale e previdenziale per-le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari. Per il periodo 2014-2020, la cornice europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013 che ha istituito programma "Erasmus plus". Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell'apprendimento si estende anche i tirocini curricolari (art. 7, comma 1). Nelle premesse del regolamento (premessa n. 40) si chiarisce tra l’altro che per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati". La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l'esenzione da imposte e oneri e, con l'emendamento in esame, si procede in tale direzione per gli studenti universitari.
Il comma 26, mediante l’introduzione di un
comma 6-bis all'articolo 6 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, esenta
da IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei
corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di
dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il
dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.
Si segnala che, in linea generale, le borse di studio sono soggette ad Irpef: la lettera c) dell'articolo 50 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Ai beneficiari delle somme tassate spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente con riferimento ai giorni compresi nel periodo di riferimento.
Sono tuttavia previste, da diverse norme di legge, alcune esenzioni. Sono totalmente esenti da Irpef le seguenti borse di studio:
a) le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post laurea e post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge 398/89; articolo 4 della legge 210/98);
b) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo (articolo 4 della legge 476/84).
c) le borse bandite nell'ambito del programma comunitario Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746.85 euro (articolo 6, comma 13, della legge 488 del 1999);
d) le borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera d-ter) del D.P.R. n. 917/86; come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 109/E del 2009, rientrano in questa fattispecie le borse di studio del programma Erasmus).
Si segnala al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 120/E del 22 novembre 2010.
Il comma 27 chiarisce che tali disposizioni si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
Si ricorda che con parere del 26 giugno 2012, concernente l´interpretazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n. 917 del 1986, l´agenzia delle Entrate ha ritenuto che le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano agli studenti universitari per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca siano esenti da IRPEF. In sostanza sulle borse di studio per i dottorati di ricerca erogate dall´Ufficio per il diritto allo studio, università e ricerca scientifica (40.3) dopo il 26 giugno 2012 non sono più effettuate le ritenute IRPEF. Per le borse di studio erogate nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 26 giugno 2012 l´ufficio per il diritto allo studio ha provveduto a far rimborsare l´IRPEF. Invece, per borse di studio erogate prima del 2012 i beneficiari devono far domanda all´Agenzia delle Entrate.
Articolo 1,
commi 71-79
(Riduzione del canone RAI)
L’articolo 1, commi 71-79 fissa per il 2016 in 100,00 € la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, rispetto a 113,50 € dovuto per il 2015; si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate; gli eventuali maggiori introiti sono destinati, prioritariamente, all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 a 8.000 €.
La Relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e I.V.A. La Relazione tecnica aggiornata dopo l’esame del Senato, prende atto che gli eventuali maggiori introiti saranno destinati, prioritariamente, al finanziamento dell’ampliamento della platea esente dal canone.
Il comma 71, fissa, per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, nel suo complesso, ad euro 100.
La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione
è stata introdotta dal Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 “Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni”.
Ai sensi dell’art. 27, comma 8,
primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI S.p.A. fino al
6 maggio 2016) ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante
all’Accademia di Santa Cecilia[1]. La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come
esso è, quasi per intero (a
parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa
Cecilia) alla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo”.
L’articolo 47 del Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) disciplina il
finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, disponendo, in
particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio
dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria
di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo (comma 3); è fatto divieto alla Rai di utilizzare,
direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per
finanziare attività non inerenti al
servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4).
Per l’anno 2015, il decreto ministeriale 29 dicembre 2014[2], prevede, per il canone di abbonamento
alla televisione per uso privato (tabella 1 allegata al decreto) le seguenti
componenti annue: il canone di 0,22 €, il sovrapprezzo di 104,94 €, la tassa di
concessione governativa di 4,13 €, l’I.V.A. di 4,21 €, per complessivi 113,50 €
all’anno.
L’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 66/2014 riduce, a decorrere dal 2015, del 5%, le somme derivanti dal canone di abbonamento alla
televisione, da attribuire alla Rai. La relazione della Corte dei conti sulla
gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l’esercizio 2013, trasmessa alle
Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244)
specifica che le entrate derivanti dal canone, per il 2013, sono state
pari a 1.755,6 milioni di euro (il 5% di tale cifra è 87,7 milioni di euro).
Il comma 72 novella il citato Regio decreto-legge 246/1938.
Il comma 72, lettera a) novella l’articolo 1, che obbliga chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni al pagamento del canone di abbonamento. Il comma 2, specifica un’ipotesi di presunzione della detenzione o dell'utenza di un apparecchio radioricevente, ravvisandola nella presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici. A tale presunzione la novella ne aggiunge un’altra: l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Inoltre, è specificato che allo scopo di superare le due predette presunzioni, a decorrere dall’anno 2016, è necessario presentare, all’Agenzia delle entrate competente per territorio, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia).
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
comunicazioni, si è pronunciato in data 22 febbraio 2012 sull’interpretazione
dell’espressione “apparecchi atti od adattabili” alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive, enunciando i seguenti principi.
1)
Il “servizio di radiodiffusione” riguarda solo la distribuzione del
segnale audio/video attraverso piattaforma terrestre e piattaforma satellitare,
con esclusione quindi di diverse forme di distribuzione, come la web-radio, la
weg.tv, l’IPTV.
2)
Solo il possesso degli apparecchi atti od adattabili a ricevere il
segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare, è
sottoposto all’obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo. Ne consegue
che l’uso di personal computer, anche collegati in rete, se consente l’ascolto
e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet, e non attraverso la
ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non è assoggettabile a
canone.
3)
Un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni solo se
include nativamente un sintonizzatore, un decodificatore ed un trasduttore del
segnale. Il sintonizzatore preleva il segnale di antenna; il decodificatore lo
decomprime e lo traduce nel formato idoneo ad essere riproducibile
dall’apparecchio; il trasduttore converte il segnale elettrico ricevuto dal
sintonizzatore ed interpretato dal decodificatore in segnale audio/video,
rendendolo ascoltabile.
4)
Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni
solo se include almeno il sintonizzatore.
Quindi, in estrema sintesi, un apparecchio è assoggettabile a canone
radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore.
Il comma 72, lettera b) all’articolo 1, dopo il secondo comma aggiunge un nuovo terzo comma, in base al quale il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (rectius il regolamento di cui al citato D.P.R.) in base al quale agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Il comma 72, lettera c) aggiunge un nuovo comma all’articolo 3, prevedendo che il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre; l'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali; le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997[3] (che disciplina il versamento e la compensazione dei crediti da parte dei contribuenti); le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre; sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
Il comma 73 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri, modalità per:
· il riversamento all’erario e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto;
· l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo;
· l’individuazione dei soggetti di cui al comma 75;
· le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della presente norma.
Il comma 74 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 73, si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997:
· articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione);
· 13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).
Il comma 75 autorizza, per l’attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai commi 71-79, lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti esenti, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 78/2010[4] (in base al quale il titolare di pensione non superiore a 18.000 euro, può chiedere che il canone sia trattenuto sulla pensione in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre) da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.
Il comma 76 estende le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.
Il comma 77 esclude l’applicabilità delle disposizioni in esame all’accertamento e riscossione coattiva e al canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.
Il comma 78 prevede che, in sede di prima applicazione:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016;
b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico, l'elenco dei soggetti esenti dal canone ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 72, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
Il comma 79, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all’erario le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, per essere destinate:
· prioritariamente, all’ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
Si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria 2008, 244/2007, prevede l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 €) senza conviventi, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza e dispone, per l'abuso, una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.
· al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (147/2013);
Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero, dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento , se inferiore alla previsione per il 2016.
Ai sensi dell’art. 27, comma 8,
primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI S.p.A. fino al
6 maggio 2016) ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante
all’Accademia di Santa Cecilia.
Il Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (177/2005),
nel Titolo VIII (artt. 45-49) – dispone, anzitutto, all’art. 49, comma 1, che
la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino
al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
A sua volta, l’art. 45, commi 1 e 4, dispone che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo
svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con l’attuale
Ministero dello sviluppo economico, nonché di contratti di servizio regionali
e, per le province autonome, provinciali, con i quali sono individuati diritti
e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni[5].
Prima di ciascun
rinnovo del contratto nazionale di servizio, l’AGCOM e il Ministro dello
sviluppo economico fissano, con propria deliberazione, le linee guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
L’ultimo contratto nazionale di servizio approvato si riferisce al triennio
2010-2012[6].
Per il rinnovo 2013-2015, le linee-guida sono
state approvate con delibera
AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS[7].
Lo schema di contratto di servizio 2013-2015
è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. b),
n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 (Atto
del Governo n. 31).
Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella seduta
del 7 maggio 2014.
Al riguardo, intervenendo nella seduta
della 8^ Commissione del Senato del 3 giugno 2015,
il rappresentante del Governo ha evidenziato che sono in corso approfondimenti
rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente (Letta – I).
Articolo 1, commi 110-115
(Chiamate
dirette nelle università)
I commi 110-115, modificati durante l’esame al Senato, prevedono la costituzione nello stato di previsione del MIUR del “Fondo per le cattedre universitarie del merito”, con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017.
Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, secondo “procedure nazionali” che devono essere definite con un DPCM da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché, per una quota non superiore a 10 milioni di euro annui, a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.
Con
riferimento all’obiettivo primario della istituzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito[8] (commi 110-112), costituito dal
reclutamento di professori universitari
di prima e di seconda fascia per “chiamata diretta” secondo “procedure
nazionali” selettive volte a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione
scientifica dei candidati”, – anche in base a quanto riportato nella relazione
tecnica allegata all’A.S. 2111[9] – l’intenzione sembrerebbe quella di introdurre nell’ordinamento un terzium genus, in particolare, rispetto
alla chiamata diretta da parte delle università (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005) e alle procedure ordinarie (ex L. 240/2010) che vedono nel possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per consentire
la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università.
In base al comma 112, la disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, il D.P.C.M. disciplinerà:
§
i requisiti necessari, con particolare
riguardo alla qualità della produttività
scientifica individuale nei cinque anni precedenti;
§
le procedure per l’individuazione dei
soggetti meritevoli;
§
il numero dei posti, egualmente
distribuiti tra la prima e la seconda fascia, di cui – secondo le modifiche
introdotte al Senato – almeno il 50% deve essere attribuito entro un anno dalla
data di indizione della procedura selettiva.
In
base alla relazione tecnica allegata
all’A.S. 2111[10], si prevede l’assunzione di 500 professori, di cui 250 di prima
fascia e 250 di seconda fascia, non prima del mese di agosto 2016.
§
i criteri per l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento,
che possono essere rivolti a obiettivi di crescita e miglioramento di
particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
§
l’individuazione
della classe stipendiale da
attribuire ai soggetti selezionati;
§
la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di
studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori
della ricerca scientifica e tecnologica;
§
i criteri e le modalità
mediante i quali, all’esito delle procedure selettive, le università procedono
alla chiamata diretta, e l’eventuale concorso delle stesse
università agli oneri finanziari
derivanti dalla assunzione in servizio;
§
la “permanenza in servizio” nelle
università dei professori chiamati all’esito delle medesime procedure
selettive.
Il comma 111 specifica che da tali procedure di reclutamento sono esclusi i professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
Occorrerebbe
esplicitare che si prevede la stipula di contratti a tempo determinato - come
si intuirebbe dal passaggio relativo alla “permanenza in servizio” dei
professori – e riflettere sull’opportunità di definire nella norma primaria
almeno i requisiti necessari per la
partecipazione alle procedure.
L’ordinamento vigente prevede la possibilità di chiamata diretta nelle università, individuando a livello primario i requisiti
richiesti e le procedure da seguire.
In particolare, l’art.
1, co. 9, della L. 230/2005 –
come modificato, da ultimo, dall’art. 14, co. 3-quater, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – dispone che, nell'ambito
delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla
copertura di posti di professore
ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di:
§
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività
di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di
ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma
di rientro dei cervelli[11] un periodo
di almeno tre anni di ricerca e di
docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
§
studiosi che siano
risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto ministeriale, sentiti l'ANVUR e il
CUN, finanziati dall'UE o dal MIUR[12].
Lo stesso co. 9 prevede, inoltre, che, sempre
nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono
anche procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata
diretta di studiosi di chiara fama.
Ai fini indicati, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il quale concede o rifiuta il
nulla osta alla nomina, previo
parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (art. 16, co. 3, L. 240/2010),
per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta. Tale parere non è richiesto nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione identificati come prima indicato, effettuate entro tre anni
dalla vincita del programma.
Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale
anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
Con riferimento alle procedure ordinarie di assunzione
nelle università, si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 –
come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – la chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia è disciplinata dalle
università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi da esso
indicati. In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata:
§
studiosi in
possesso dell'abilitazione;
§
professori di
prima e di seconda fascia già in servizio;
§
studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando,
sulla base di tabelle di corrispondenza definite con DM 2 maggio 2011, n. 236
(da aggiornare ogni tre anni).
Il comma 113 prevede che, nel caso in cui i professori reclutati mediante le nuove procedure di chiamata diretta cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
Il comma 114 dispone che una quota del Fondo per le cattedre universitarie del merito, non superiore a 10 milioni di euro, è destinata a favorire la mobilità dei professori ordinari fra sedi universitarie diverse.
In materia si ricorda che l’art. 1, co. 461, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha reintrodotto la previsione, già recata dall’art. 7, co. 3, della L. 240/2010 e revocata dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), relativa alla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria.
Il comma 115 prevede, infine, che la quota parte delle risorse del medesimo Fondo eventualmente non utilizzata per le finalità indicate, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel FFO.
Articolo 1, comma 116
(Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)
Il comma
116, inserito durante l’esame al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti
convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello
Stato nei compiti degli enti locali (ex
art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
Il differimento fino al 31 dicembre 2015 è recato
dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L.
192/2014 (L. 11/2015).
Per completezza si ricorda che il co. 6-ter dello stesso art. 6 aveva previsto l’attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.
L’art. 8 della L. 124/1999 ha
disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in
servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla
disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.
In particolare, la premessa del
D.I., per quanto qui interessa, considerava:
§
che gli enti
locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato
(supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli
elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque
assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;
§
che in alcune
realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA
alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
§
che,
conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole,
doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da
personale di ruolo, supplenti e contratti).
In particolare, sempre per quanto
qui interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla
data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per
la parte con la quale erano state assicurate
le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale
dipendente.
Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.
Articolo 1, comma 122
(Limitazione dei comandi di personale scolastico)
Il comma
122, inserito durante l’esame al Senato, posticipa (dall’a.s. 2016/2017) all’a.s. 2017/2018 la soppressione
delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998)
che prevedono la possibilità di collocare fuori
ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle
tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica,
nonché associazioni professionali del
personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della
L. 190/2014.
L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990[13];
fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Per completezza si ricorda che tutte le assegnazioni previste dall’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica[14] - comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
Si rammenta, altresì,
che il co. 9 dello stesso art. 26
dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e
gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione
del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa
realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità
attuative di tale disposto sono state definite con D.M.
100 del 31 marzo 2000.
Al
riguardo occorrerebbe dunque chiarire se si intende procedere anche nel senso
dell’abrogazione di tale ultima disposizione.
Articolo 1, commi 133-137
(Accesso dei giovani alla ricerca nelle
università e negli enti pubblici di ricerca finanziati dal MIUR)
I commi 133-136 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017[15] , nonché, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di 8 milioni di euro per il 2016 e di 9,5 milioni di euro dal 2017, finalizzato all’assunzione di ricercatori.
Il comma 137, non modificato durante l’esame al Senato, modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari a tempo determinato, in particolare prevedendo, dal 2016, in determinate situazioni, la non applicazione dei limiti del turn-over.
Con riferimento ai commi da 133 a 136, si evidenzia,
anzitutto, che, in base alla
relazione tecnica il numero di ricercatori da assumere nelle
università si attesta a circa 861 unità[16],
mentre quello da assumere negli enti di ricerca si attesta a circa 215 unità.
Nello specifico, l’incremento del FFO è finalizzato all’assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della L. 240/2010, e al loro conseguente, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.
L’art. 24, co.
3, della L. 240/2010 ha
individuato due tipologie di contratti
di ricerca a tempo determinato.
La prima (lett.
a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili
per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A).
La seconda (lett.
b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti
di cui alla lettera a), oppure,
per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse
post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università
straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a
candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo
determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e
consiste in contratti triennali non
rinnovabili (RtD di tipo B).
Il co. 5
dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda
tipologia di contratto l’università, nell’ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del
contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito
positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
E’ utile ricordare che, sulla base della stessa L.
240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad
esaurimento. Infatti, l’art. 29 ha disposto che, dalla data dell’entrata in
vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore
le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.
L’assegnazione alle singole università e agli enti di ricerca delle risorse incrementali è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto, per le università, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.
Il
riferimento alla VQR per l’assegnazione delle risorse alle università riguarda la VQR 2004-2010, il cui rapporto
finale è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013[17]. Successivamente,
a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati
aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30
gennaio 2014.
La VQR
2011-2014 è stata, invece avviata, sulla base Linee guida emanate con DM 458/2015 del 27 giugno
2015, con bando del 3 settembre
2015. Si concluderà con la pubblicazione dei risultati il 31 ottobre 2016.
I criteri per la ripartizione del FOE sono stati definiti, da ultimo, con il d.lgs. 213/2009, come modificato con il D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
In particolare, l’art. 4 del D.Lgs. 213/2009 prevede che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5[18] e considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7% del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Dispone, altresì, che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare[19].
La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.
Con riferimento alla previsione relativa al FOE, si ricorda che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 23 del D.L. 104/2013, l’art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede già che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR.
Il comma 137 modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato recata dall’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
In particolare,
anzitutto limita al 2015 la
disciplina - che, a legislazione vigente, decorre dal 2015 - in base alla quale
le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida,
ovvero che riportano un indicatore delle
spese di personale inferiore all’80%[20],
possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie sopra
indicate “in aggiunta” alle facoltà
assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis (v. infra), “anche”
utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute
nell’anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui
allo stesso comma 13-bis.
In base alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa allegate al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) la previsione – decorrente, come si è detto, dal 2015 - avrebbe consentito “la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)” della L. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico. Come evidenziava la relazione tecnica allegata all’A.S. 2111, il 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente rappresenta, dunque, il limite assunzionale massimo attualmente previsto.
In secondo luogo, il comma 137 prevede che, a decorrere dal 2016, alle (sole) università che si trovano nella situazione relativa all'indicatore delle spese di personale sopra indicata è consentito procedere alle assunzioni di RtD di tipo A senza soggiacere alle limitazioni da turn over. Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal d.lgs. 49/2012 e dal D.P.C.M. 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B.
Con riferimento a quest’ultima previsione, la stessa relazione tecnica allegata all’A.S. 2111 chiariva che essa implica che i costi stipendiali dei ricercatori assunti senza l’applicazione dei vincoli derivanti dal turn over continuano ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B dell’anno successivo. Evidenziava, dunque, che ogni ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di contratti di RtD di tipo A sostenibile dal punto di vista del bilancio, per evitare riduzioni del numero delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).
In seguito, l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso[21] e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”[22] [23].
Ancora in seguito, peraltro, l’art. 1, co. 9, del D.L.
150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al 30
giugno 2014 il termine per l’adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l’individuazione della misura
delle assunzioni per ciascun ateneo.
Il D.P.C.M. è poi, di
fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017[24].
Nella premessa si richiama “l'opportunità di assicurare ad ogni ateneo
un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e,
esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la
possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla
situazione di bilancio”.
Specificamente, per il triennio 2015-2017 si prevede, per quanto qui
interessa, che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno
precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di
ammortamento superiore all'82% delle entrate di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti
passivi di cui all'art. 6, co. 4, lett. c)[25], del
medesimo decreto, possono procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio
bilancio, per una spesa media annua non superiore al 30% di quella relativa al
personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno
precedente riportano valori inferiori a quelli di cui alla lett. a) possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri
a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 30%
di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente,
maggiorata di un importo pari al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle
entrate di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per
fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di
ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti
al 31 dicembre dell'anno precedente; la maggiorazione della spesa è determinata
fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello
nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn
over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente
una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione
universitaria superiore rispettivamente a:
-
per le
università statali, 110% dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente;
-
per gli
istituti universitari ad ordinamento speciale, 5% della spesa equivalente del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono in ogni caso consentite le assunzioni di personale riservate alle
categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'art. 5, co. 5, del d.lgs. 49/2012.
Da ultimo, è stato emanato il DM 21
luglio 2015, n. 503, recante criteri e contingente assunzionale
delle università statali per l’anno 2015.
Articolo 1,
comma 138
(Stanziamento per la formazione
specialistica dei medici)
Il comma 138 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.
Si ricorda che questi ultimi sono stipulati dai medici specializzandi con l'università, ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
Articolo 1, comma 139
(Risorse per il diritto allo studio
universitario)
Il comma 139, inserito durante l’esame al Senato, incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.
Le risorse relative al Fondo integrativo per la concessione delle
borse di studio sono allocate sul cap.
1710 dello stato di previsione del MIUR e, a legislazione vigente,
ammontano a € 162,1 mln.
Al riguardo si ricorda che, a seguito dell’art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) e dell’art. 1, co. 259, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014), dal 2014 il Fondo è stato incrementato di complessivi € 150 mln.
A seguito dell’incremento disposto, pertanto, le risorse del cap. 1710 aumenterebbero, per il 2016, a 167,1 milioni di euro.
Articolo 1, comma 140
(Risorse per le scuole paritarie)
Il comma
140, inserito durante l’esame al Senato, incrementa di 5 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge
di stabilità 2014.
In particolare, dispone che, dal 2016, lo stanziamento previsto
dall’art. 1, co. 169, della L. 190/2014 è pari a 225 milioni di euro.
A seguito dell’incremento disposto, pertanto,
le risorse del cap. 1477 - pari, a legislazione vigente, a 472,5 milioni di
euro - aumenterebbero, per il 2016, a 497,5 milioni di euro.
Al riguardo si ricorda che la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali[26] è stata attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.lgs. 112/1998.
L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali” dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.
Al riguardo, con la sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[27].
È, dunque, intervenuto l’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009), che ha disposto che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato–regioni, dovevano essere stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie per la realizzazione delle misure relative al “programma di interventi in materia di istruzione”.
Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel cap. 1299 - Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[28].
Il D.L. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47 della L. 203/2008, nel ripartire fra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado. L’integrazione era riferita alla circostanza che altre risorse da destinare al sostegno delle scuole paritarie risultavano allocate sul cap. 1477 (Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta) dello stato di previsione del MIUR ed erano erogate direttamente alle scuole.
L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi[29] (e si è sempre sommata alle risorse presenti sul cap. 1477):
Provvedimento |
Anno |
Onere
annuo (mln) |
Art. 2, co.
250, L. 191/2009 (elenco 1, allegato) |
2010 |
€ 130[30] |
Art. 1, co.
40, L. 220/2010 |
2011 |
€ 245[31] |
Art. 33, co.
16, L. 183/2011 |
2012 |
€ 242 |
Art. 1, co.
263, L. 228/2012 |
2013 |
€ 223[32] |
Art. 1, co.
260, L. 147/2013 |
2014 |
€ 220[33] |
L’art. 1, co. 169, della L.
190/2014 ha, infine, autorizzato la spesa di € 200 mln annui, a decorrere
dal 2015, da destinare al sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di
quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)[34], a tal fine richiamando l’art. 1, co. 13,
della L. 62/2000, il cui stanziamento, relativo ai contributi erogati dal MIUR
direttamente a tali scuole, era allocato proprio sul cap. 1477.
Con tale novità si è dunque inteso superare l’imputazione di parte delle risorse per le scuole paritarie al cap. 1299, che comportava il trasferimento delle risorse alle regioni.
Articolo 1, comma 141
(Fondo per l’acquisto di libri di testo)
Il comma 141, introdotto durante l’esame al Senato, istituisce, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del MIUR, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali.
In particolare, il Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, è finalizzato a concorrere alle spese sostenute e non coperte da altri contributi pubblici per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo.
Per la definizione di criteri e modalità relativi all’individuazione dei destinatari del contributo, all’assegnazione e all’erogazione dello stesso, si prevede l’intervento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si specifica peraltro sin d’ora che i destinatari sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle
previste nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno (cap. 7243),
destinate alla fornitura gratuita dei
libri di testo nella scuola dell’obbligo ed al comodato nella scuola
superiore.
In materia, si ricorda che l’art. 23, co. 5, del D.L. 95/2012
(L. 135/2012) ha autorizzato, a
decorrere dal 2013, la spesa di €
103 mln affinché i comuni provvedano, ai sensi dell’art. 27, co. 1, della
L. 448/1998, a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in
favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei
requisiti richiesti[35], e la fornitura
in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei
requisiti richiesti.
Qui ulteriori approfondimenti.
Articolo 1,
comma 143
(Misure per la ricerca scientifica e
tecnologica)
Il comma 143, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si allarga la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l’altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività ammesse all’intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie.
Il comma 143 interviene sull’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012 sostituendo il comma 3 e aggiungendo, al comma 4, la lettera f-bis).
Con il decreto-legge n. 83 del 2012, appena citato, si prevedono in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione alcuni interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché per la ricerca industriale, estesi a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
La disposizione di cui si tratta allarga la platea dei soggetti che possono essere ammessi agli interventi di sostegno ed estende l’ambito degli interventi, individuando alcune ulteriori attività.
Più in particolare:
§ la lettera a) del comma 143 sostituisce il comma 3 dell’articolo 60, D.L. 83/2012 confermando tra i soggetti ammissibili agli interventi di sostegno: le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, o “qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi” e inserendo anche altre figure giuridiche, tra cui:
- le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca;
- ENEA;
- ASI;
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal comma citato. Si tratta, ai sensi della citata disposizione, di dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti pubblici e istituzioni di ricerca, di ENEA, di ASI e del corpo forestale dello Stato.
Si
osserva che il comma 6 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n.49 è stato
abrogato dalla lettera d) del comma
11 dell'art. 29 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
I soggetti appena elencati, al fine di beneficiare del sostegno, devono essere residenti ovvero devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Quanto alla natura del sostegno economico il comma 4, articolo 60, del D.L. 83/2012 prevede come misure di sostegno i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.
§ la lettera b) del comma 143 inserisce la lettera f-bis), al comma 4, articolo 60, del decreto-legge n. 83/2012 ammettendo ai benefici appena ricordati anche le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.
La definizione di “soggetto assimilato in fase d'avvio” è indicata dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, lettera e) e dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 297 del 1999.
Si intendono per “soggetti assimilati in fase d'avvio”, ai sensi delle citate disposizioni, società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca “da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di una serie di soggetti giuridici tra i quali professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, imprese artigiane, società consortili, con determinate caratteristiche, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, intermediari finanziari e altri;
Si
osserva che il decreto legislativo n. 297 del 1999 è stato abrogato ai sensi
della lettera b) del comma 1 dell’art. 63, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Il comma 4 dell’articolo 60 prevede, tra gli interventi per i quali è ammesso il contributo le seguenti tipologie:
a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
d) azioni di innovazione sociale (social innovation);
e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.
Si ricorda che l’articolo 61, del decreto-legge 83/2012 prevede che le
tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4 (contributi a fondo
perduto, credito agevolato, credito di imposta, prestazione di garanzie,
agevolazioni fiscali e i voucher) sono sostenute con le risorse a valere sul
Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST),
istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Fondo per gli investimenti
nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stato. istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Esso opera attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi
Si ricorda che con D.M. 115/2013 sono state disciplinate le modalità di utilizzo e gestione e altre disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie. Nell'ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.
Con il D.M.6/2015 è avvenuta la ripartizione delle disponibilità per l'anno 2014 del Fondo pari a 62.577.689 (capitolo 7245)
Articolo 1, comma 144
(Fondo per il finanziamento ordinario
delle università)
Il comma
144, inserito durante l’esame al Senato, incrementa il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO) di 25 milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro annui dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale.
Si tratta di un incremento che segue a quello
disposto, per 150 milioni di euro dal 2015, per le medesime finalità, dall’art.
1, co. 172, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
L’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha previsto che una quota non inferiore al 7% del FFO, con incrementi negli anni successivi, deve essere ripartita tra le università in relazione alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.
Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'art. 13 della L. 240/2010 che, in particolare, ha previsto che gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%. In seguito, l'art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO; di tale quota, almeno 3/5 sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e 1/5 sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento[36]. L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5% dell'anno precedente[37].
Articolo 1, commi 172 e 173
(Art bonus)
I commi 172 e 173 rendono strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus).
Si ricorda che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire - a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 11, della L. 190/2014 - i seguenti scopi:
§ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
§ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
§ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2014).
Ai sensi del comma 2, il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il comma 172 modifica quindi il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014:
a) al primo periodo, viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d’imposta, rendendo quindi l’agevolazione strutturale;
b) viene eliminata la riduzione del credito d’imposta dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d’imposta sarà quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016.
Il 22 ottobre 2015 sono stati pubblicati i primi dati relativi al nuovo meccanismo di agevolazione fiscale, da cui emerge, in particolare, che i mecenati sono stati 773, per un totale di € 33,8 mln. Qui il comunicato stampa del Mibact.
Il comma 173 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2017, 3,9 milioni di euro per l’anno 2018, 11,7 milioni di euro per l’anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Articolo 1, comma 174
(Risorse per interventi relativi a beni
culturali e paesaggistici)
Il comma
174, non modificato dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2017,
l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007,
finalizzata a consentire interventi nel
settore dei beni culturali e
paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.
In particolare,
l’autorizzazione di spesa originaria, recata dall’art. 1, co. 1142, della L. 296/2006 e finalizzata a consentire
interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e a procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e
librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, era di 79
milioni di euro per il 2007 e di 87
milioni di euro a decorrere dal 2008.
La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), come modificata dal D.L. 93/2008 (L. 126/2008), ha poi ridotto, a decorrere dal 2008, l’autorizzazione di spesa in questione per complessivi 16,2 milioni di euro, comunque destinati ad altre esigenze del Ministero per i beni e le attività culturali[38].
Le somme sono state appostate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Mibact, che è un capitolo rimodulabile.
In base al co. 1142 citato, gli interventi e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Articolo 1, commi 175-177
(Assunzioni presso il MIBACT)
I commi 175-177 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. Con modifica (riferita al comma 175) approvata dal Senato in prima lettura, è stato specificato che i funzionari da assumere siano selezionati "anche" tra i laureati nella classe delle lauree (si tratta di lauree triennali) in beni culturali (indicate con la sigla L-01).
Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni.
Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il comma
175 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III
del personale non dirigenziale. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto di
quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M.
29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero medesimo. La citata Tabella B fissa la
dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III
complessivamente 5.457 unità di personale. Come sopra ricordato, i profili
professionali previsti per questa Area sono i seguenti: antropologo,
archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo,
promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte.
Si è sopra ricordato come modifica approvata
dal Senato preveda che l'assunzione a tempo indeterminato dei 500 funzionari
avvenga con selezione anche tra i
laureati nelle classi di lauree L-01.
Le classi delle lauree (triennale o di primo livello)
in beni culturali indicate con la sigla L-01 sono le seguenti:
- Archeologia (Università degli Studi di
Padova);
- Archeologia e cultura dell'Oriente e
dell'Occidente (Università degli Studi di Roma "La Sapienza");
- Beni archeologici (Università degli Studi del
Salento, di Bologna, della Tuscia);
- Beni archivistici e librari (Università degli
Studi di Bologna);
- Beni artistici e dello spettacolo (Università
degli Studi di Parma);
- Beni culturali (Università degli Studi di
Cagliari, di Catania, del Salento, di Palermo, di Sassari, di Trento);
- Beni culturali, archeologici e
storico-artistici (Università degli Studi di Torino);
- Beni culturali (Archeologici, artistici,
musicali e dello spettacolo) (Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata");
- Beni culturali archivistici e librari
(Università degli Studi di Torino);
- Beni culturali e ambientali (Università degli
Studi di L'Aquila);
- Beni e attività culturali (Università degli
Studi di Perugia);
- Beni storico artistici con indirizzo
conservazione e restauro (Università degli Studi della Tuscia);
- Beni storico artistici con indirizzo storia
dell'arte (Università degli Studi della Tuscia);
- Beni storico artistici con indirizzo storia e
scienze dei musei (Università degli Studi della Tuscia);
- Beni storico-artistici e musicali (Università
degli Studi di Bologna);
- Civiltà antiche e archeologia: Oriente e
Occidente (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale");
- Conservazione dei beni culturali (Università
della Calabria, degli Studi di Genova, Istituto Universitario "Suor Orsola
Benincasa", Seconda Università degli Studi di Napoli, degli Studi "Ca
Foscari" di Venezia, degli Studi della Tuscia);
- Conservazione e gestione dei beni culturali
(Università degli Studi di Macerata);
- Cultura e amministrazione dei beni culturali
(Università degli Studi di Macerata);
- Cultura e amministrazione dei beni culturali
(Università degli Studi di Napoli "Federico II");
- Lettere e beni culturali (Università della
Calabria, degli Studi del Molise, degli Studi di Foggia, degli Studi di Pavia);
- Musicologia (Università degli Studi di Pavia);
- Operatore dei beni culturali (Università degli
Studi "Gabriele d'Annunzio", degli Studi di Messina, degli Studi
della Basilicata);
- Operatore dei beni culturali (con modalità
teledidattica) (Università degli Studi di Firenze);
- Operatore dei beni culturali storico-artistici
(con modalità teledidattica) (Università degli Studi di Bologna);
- Scienze archeologiche (Università degli Studi
di Roma "La Sapienza");
- Scienze archivistiche e librarie (Università
degli Studi di Roma "La Sapienza");
- Scienze dei beni culturali (Università degli
Studi di Bari, Università Cattolica del Sacro Cuore, degli Studi di Milano,
degli Studi di Pisa, LUMSA - Libera Università "Maria Ss. Assunta",
degli Studi di Salerno, degli Studi di Urbino Carlo Bo, degli Studi di Verona);
- Scienze dei beni culturali con indirizzo in
beni archivistico-librari (Università degli Studi di Siena);
- Scienze dei beni culturali con indirizzo in
beni storico-artistici, archeologici (Università degli Studi di Siena);
- Scienze dei beni culturali con indirizzo in
beni storico-sociali (Università degli Studi di Siena);
- Scienze dei beni culturali ed ambientali
(Università degli Studi del Molise);
- Scienze dei beni culturali per il turismo
(Università degli Studi di Bari);
- Scienze della documentazione archivistica
biblioteconomica e vocale con indirizzo beni vocali (Università degli Studi
della Tuscia);
- Scienze della documentazione archivistica
biblioteconomica e vocale con indirizzo biblioteconomia (Università degli Studi
della Tuscia);
- Scienze storico-artistiche (Università degli
Studi di Roma "La Sapienza");
- Storia e conservazione del patrimonio
artistico e archeologico (Università degli studi "Roma Tre");
- Storia e tutela dei beni archeologici
(Università degli Studi di Firenze);
- Storia e tutela dei beni archeologici,
archivistici e librari (Università degli studi di Firenze);
- Storia e tutela dei beni artistici e musicali
(Università degli Studi di Padova);
- Studi storico-artistici (Università degli
Studi di Roma "La Sapienza");
- Studio e gestione dei beni culturali
(Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro");
- Valorizzazione dei beni culturali (Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale).
Le assunzioni - prevede il comma 176
- avvengono in deroga a quanto previsto:
§
dall'articolo
1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge
n. 190 del 2014);
§
dall'articolo
4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 in materia di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
§ dall'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112.
Tali norme dettano disposizioni relative,
rispettivamente, al ricollocamento del personale in mobilità presso le
amministrazioni dello Stato, alle condizioni per l'indizione di nuovi concorsi
e al turn-over nelle pubbliche amministrazioni.
Il comma 425 della legge di stabilità 2015 disciplina
il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti
pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei
comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigile del fuoco, del comparto
scuola, dell’AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei
posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Più
specificamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero
di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016,
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi
pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari.
L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del
2013 subordina l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nonché per le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca) alle seguenti
condizioni:
a)
che siano stati
immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee
necessità organizzative adeguatamente motivate; il successivo comma 3-quater del medesimo articolo subordina
alla verifica di questa stessa condizione anche l'assunzione dei vincitori e
degli idonei nei concorsi già avviati e non ancora conclusi;
b) che si verifichi l'assenza di idonei collocati nelle
graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.
L'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 pone
alcune limitazione alle procedure di assunzione nelle pubbliche
amministrazioni. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, le Amministrazioni
dello Stato possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente. La disposizione fa riferimento all'anno 2009; tale termine è stato
da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216.
Il personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo del 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della dotazione organica dell'Area III.
Ai sensi del comma 177 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Il MIBACT comunica le assunzioni effettuate e i relativi oneri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato.
Articolo 1, commi 178-180
(Credito di imposta a favore del cinema)
I commi da 178 a 180 estendono l’applicazione del credito d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cd. tax credit cinema), tra l’altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, elevando, al contempo, l’autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.
I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla L. 244/2007 per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con DM 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).
I commi 325-328 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 riconoscono, in primo luogo, un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche), entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. “requisito di territorialità” (obbligo di utilizzare l’80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani).
Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.
I commi 330-332 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta che, tra l’altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge.
Il comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d’imposta per spese relative a manodopera italiana pari al 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale.
Il comma 337 stabilisce, infine, che i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.
Il comma 178 interviene in più punti sulla disciplina sopra illustrata mediante modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
§ con una prima modifica al comma 327, lettera b), numero 1, il credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica è esteso anche alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione internazionale; viene quindi soppressa l’agevolazione pari al 10 per cento delle spese per la distribuzione di opere in lingua originale italiana, previsto alla medesima lettera b) numero 2; per quanto riguarda invece le imprese di esercizio cinematografico (comma 327, lettera c)), l’agevolazione pari al 30 per cento delle spese per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, viene estesa alla sostituzione dei predetti impianti (comma 178, lettera a));
§ viene soppressa la non cumulabilità delle diverse tipologie di beneficio per la stessa opera filmica (comma 328) (comma 178, lettera b));
§ il credito d’imposta per spese relative a manodopera italiana viene esteso anche ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (e non solo a quelli materialmente girati sul territorio nazionale, sempre su commissione di produzioni estere, come previsto dal vigente comma 335) (comma 178, lettera c)).
Il comma 179 incrementa l’autorizzazione di spesa già prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il comma 180 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Qui il rapporto 2014 sul mercato e l'industria del Cinema in Italia presentato da Direzione Generale Cinema del Mibact e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo il 15 luglio 2015.
Articolo 1, comma 181
(Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali”)
Il comma 181, non modificato dal Senato,
autorizza la spesa di 70 milioni di euro
per il 2017 e di 65 milioni di euro
annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali”, previsto dall’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
In particolare, l’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno (con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata), di un Piano strategico, denominato “Grandi Progetti Beni culturali”, che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici[39].
Per attuare gli interventi previsti dal Piano, per il triennio 2014-2016 è stata autorizzata una spesa pari a € 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015 e € 50 mln per il 2016[40].
Dal 2017 al Piano è stato destinato il 50% della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'assegnazione è disposta – nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili – dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.
Al riguardo, si veda, più approfonditamente, il dossier del Servizio Studi della Camera n. 182 del 9 giugno 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 83/2014.
Si intenderebbe,
dunque, che l’autorizzazione di spesa recata dal comma 181 sia aggiuntiva
rispetto alle risorse provenienti dallo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 1, commi 184-186
(Scuola per l'Europa di Parma)
I commi 184-186, introdotte dal Senato, prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.
L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la legge 10 gennaio 2006, n. 17.
La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'articolo 2, comma 1 (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'Accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.
Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. Esso prevede che sono poste a carico della provincia e del comune di Parma: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
All'onere derivante dalle predette disposizioni, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016. La somma così versata è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.
Si prevede, inoltre, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).
Articolo 1, commi 187-192
(Risorse per la cultura)
I
commi 187-192 recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali.
Si tratta di:
§ 28 milioni di euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019;
§ 30 milioni di euro annui per archivi e biblioteche, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, Istituti centrali e dotati di autonomia speciale;
§ 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;
§ 740.000 euro annui, per l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;
§ 100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione;
§ 500.000 euro annui per l’Accademia della Crusca;
§ 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;
§ 10 milioni di euro annui per il settore museale.
Il comma
187 autorizza la spesa di complessivi
28 milioni di euro, ripartiti negli
anni dal 2016 al 2019, per la realizzazione del programma di interventi della
città designata Capitale europea della
cultura per il 2019, ossia
Matera.
In particolare, l’autorizzazione di spesa è
pari a:
§ 2 milioni di euro per il 2016;
§ 6 milioni di euro per il 2017;
§ 11 milioni di euro per il 2018;
§ 9 milioni di euro per il 2019.
L’individuazione degli interventi da realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
Per l’adozione del decreto non
è indicato un termine.
L’Azione comunitaria “Capitale europea della cultura” per gli anni dal
2007 al 2019 è stata istituita attraverso la Decisione
N. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006.
Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è
stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione
esaminatrice (Selection Panel) in cui la città di Matera è stata designata
quale Capitale europea della cultura per il 2019.
Qui il
report della Commissione esaminatrice.
Qui
ulteriori informazioni.
Il comma
188 autorizza la spesa di 30 milioni
di euro annui, a decorrere dal 2016,
per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché
degli Istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale di cui
all’art. 30, co. 1 e 2, lett. b), del
DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact. Le risorse saranno iscritte nello stato di
previsione del MIBACT.
Già dal comunicato
stampa del Mibact del 15 ottobre 2015 risultava la destinazione
di parte delle risorse agli Istituti centrali e a quelli dotati di autonomia
speciale di cui all’art. 30, co. 1 e 2, lett. b), del regolamento di organizzazione. In particolare, in base al
medesimo comunicato stampa, le risorse dovrebbero essere così ripartite:
|
2015 |
Stabilità
2016 |
|
|
Previsionale |
Assestato |
|
Opificio delle
pietre dure |
21.999 |
480.376 |
2.000.000,00 |
Biblioteca
nazionale centrale di Firenze |
196.397 |
687.515 |
3.000.000,00 |
Biblioteca
nazionale centrale di Roma |
1.452.756 |
1.583.721 |
5.000.000,00 |
Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro |
358.654 |
817.030 |
3.000.000,00 |
Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione |
270.772 |
368.995 |
800.000,00 |
Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario |
245.436 |
350.208 |
800.000,00 |
Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche |
1.428.220 |
1.493.702 |
2.500.000,00 |
Istituto
centrale per i beni sonori ed audiovisivi |
262.984 |
262.984 |
800.000,00 |
Centro per il
libro e la lettura |
826.209 |
826.209 |
1.500.000,00 |
@MiBACT
Infine, sempre in base al medesimo comunicato stampa, aumenterebbe di 1 milione e 700 mila euro la dotazione complessiva di: Archivio centrale dello Stato, Istituto centrale per la grafica, Istituto centrale per gli Archivi, Istituto centrale la demoetnoantropologia.
Il comma
189 autorizza la spesa di 10 milioni
di euro annui, a decorrere dal 2016,
al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto
riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il
recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di
restauro paesaggistico e per attività culturali.
In particolare, la quota di spesa autorizzata
per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire
iscritto nello stato di previsione del MIBACT in cui confluisce quota parte
delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
La Relazione
sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 sottolineava la
progressiva riduzione delle risorse provenienti dai giochi del lotto destinate
al Mibact, passate da € 47,7 mln nel 2011 ad € 22,6 mln nel 2014.
Al riguardo si ricorda che l’art.
3, co. 83, della L. 662/1996,
prevedendo la definizione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, ha disposto che
ogni anno fosse riservata al Ministero per i beni culturali e
ambientali, con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno,
sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio precedente, una
quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione infrasettimanale, non
superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni
culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per
interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.
In seguito, l’art. 2, co. 615, della L. 244/2007 ha previsto che, dal 2008, non si sarebbe più dato
luogo alla riassegnazione di alcune somme - fra le quali quelle di cui all’art.
3, co. 83, della L. 662/1996 – versate all’entrata del bilancio dello Stato.
In relazione al divieto di riassegnazione,
che interessava vari Ministeri, i co. 616 e 617 della stessa L. 244/2007
hanno disposto l’istituzione, nei relativi stati di previsione, di appositi
Fondi da ripartire, con decreto ministeriale, nel rispetto delle finalità
stabilite dalle stesse disposizioni legislative. La dotazione dei Fondi, nei
quali doveva confluire il 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato, è rideterminata
annualmente in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati
entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti.
Per il Mibact, è stato istituito il citato
capitolo 2401.
Da ultimo, l’art. 1, co. 218, della L.
190/2014 ha ridotto l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, co.
83, della L. 662/1996 per un importo pari a € 1 milione per il 2015 ed € 2,3
milioni dal 2016.
Il comma
190 autorizza la spesa complessiva di €
1.340.000 annui, a decorrere dal
2016, da ripartire, in base all’elenco
1 allegato, nel modo seguente:
§
€ 740.000 per il funzionamento dell’Accademia
del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma.
In base allo statuto, l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello è un ente senza fini di lucro costituito con sede in Roma per iniziativa dell'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali)[41]. Essa ha lo scopo di favorire in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale.
Del Consiglio direttivo e della Giunta dell’Accademia fa parte, fra gli altri, il Direttore generale per il cinema del Mibact, o un suo delegato. Le cariche sono a titolo gratuito.
Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai contributi dei soci, dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.
La delibera ministeriale 7 agosto 2015 ha previsto l’assegnazione all’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello di € 300.000 (con nota “Subordinato a condizioni stabilite dalla commissione e comunicate direttamente agli interessati”), nonché di altri 340.000 euro.
§ € 100.000 euro per il funzionamento del Museo storico della Liberazione in Roma.
Il Museo storico della Liberazione è stato costituito con L. 277/1957 e posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Rispondendo in VII Commissione della Camera, il 7 giugno 2012, all’interrogazione 5-06610, il rappresentante del Governo ha fatto presente, fra l’altro, che l’immobile in cui è sito il Museo, di proprietà demaniale, è stato sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio con provvedimento del 20 marzo 1987 e che la manutenzione viene effettuata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che provvede agli interventi conservativi tramite impegni di spesa nella programmazione ordinaria annuale del Ministero. Ha, altresì, fatto presente che il Mibac ha inserito il Museo, fin dal 1984, nella tabella degli istituti culturali più rappresentativi della cultura italiana destinatari di appositi contributi, gestiti dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, che vigila sul Museo attraverso la nomina del Presidente e di quattro componenti del Comitato Direttivo, nonché di due rappresentanti effettivi e uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti.
Il contributo previsto dalla disposizione in
commento si aggiunge a quello derivante dall’inclusione del Museo nello schema
di decreto recante la proposta dei contributi ad enti culturali per il triennio
2015-2017 (Atto
197) predisposto
ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996.
Sull’Atto 197 la VII Commissione della Camera ha espresso parere
favorevole con osservazioni e raccomandazioni il 5
agosto 2015. In pari data ha espresso parere
favorevole con osservazione e raccomandazioni anche
la 7^ Commissione del Senato.
In base allo schema di decreto - per il quale
le risorse sono appostate sul cap. 3671 dello stato di previsione del Mibact -
al Museo storico della Liberazione nel primo anno del triennio sono destinati €
30.000.
Al riguardo si ricorda che, sensi dell’art. 6 della L. 534/1996 non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBACT. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”.
I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.
§ € 500.000 per il funzionamento dell’Accademia della Crusca.
Al riguardo si ricorda che l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca. Le risorse sono appostate sul cap. 3635 dello stato di previsione del Mibact.
Inoltre, l’Accademia della Crusca è inserita nello schema di decreto recante la proposta dei contributi ad enti culturali per il triennio 2015-2017 (Atto 197), di cui già si è detto ante, in base al quale alla stessa nel primo anno del triennio sono destinati € 90.000.
Il comma
191 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31
dicembre 2018 il finanziamento, pari a 3
milioni di euro annui, a favore della Fondazione
orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
originariamente previsto dall’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).
Le risorse sono
state allocate sul cap. 6633 dello
stato di previsione del Mibact.
La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi è stata istituita nel 2002 per
sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera
dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel
1992. Essa figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e
corale) destinatari di contributi
statali a valere sul FUS.
Inoltre, nel 2011, il co.
16-ter dell’art. 2 del D.L. 225/2010
(L. 10/2011) ha disposto la “proroga” al
31 dicembre 2011 del finanziamento (in
realtà, si è trattato di una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere
dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS), autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.
Tale ulteriore finanziamento è stato prorogato, sempre per un importo
pari a 3 milioni di euro, fino al 31
dicembre 2012, dall’art. 6, co. 2-decies,
del D.L. 216/2011 (L. 14/2012) e, fino
al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, co. 282, della L. 228/2012.
Il comma
192 autorizza la spesa di 10 milioni
di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti
afferenti al settore museale.
Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Mibact. La relazione tecnica riferita all’A.S. 2111 precisava, al riguardo, che le risorse sono volte ad incrementare lo stanziamento del cap. 5650 — spese per
Articolo 1, comma 195
(Risorse per gli Istituti superiori di
studi musicali)
Il comma
195, inserito durante l’esame al Senato, incrementa le risorse destinate
agli Istituti superiori di studi
musicali non statali ex pareggiati
di 5 milioni di euro per il 2016.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato una spesa di € 5 mln per il 2015 a favore degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), per i quali l’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva autorizzato pari spesa in relazione al 2014.
In seguito, l’art. 1, co. 54, della L. 107/2015 ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2015 di € 2,9 mln e ha stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016[42].
Le risorse sono allocate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR.
A seguito dell’incremento disposto, pertanto,
le risorse del cap. 1781 aumenterebbero, per il 2016, a 10 milioni di euro.
Articolo 1, commi 221 e 222
(Attività sportive per soggetti disabili)
I commi
221 e 222, inseriti durante l’esame al Senato, recano un incremento di
0,5 milioni di euro, dal 2016, dello
stanziamento destinato al Comitato italiano paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a
soggetti con disabilità intellettiva.
Si ricorda che il Comitato
italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport
disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell’art. 2 della
stessa legge, è intervenuto il D.P.C.M. 8 aprile 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n.
103), che ha individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale
Comitato Italiano Paralimpico. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., il CIP, tra
l’altro, riconosce e coordina le
federazioni, le organizzazioni e le
discipline sportive riconosciute dall'International Parolympic Committee (IPC) e/o dal Comitato internazionale
olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano
prevalentemente l'attività sportiva per disabili.
Nel sito dedicato è evidenziato
che Special Olympics - programma internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva - è
nato nel 1968 negli Stati Uniti e che con un protocollo d'intesa firmato il 15
febbraio 1988 la Commissione Olimpica
Internazionale ha ratificato una convenzione nella quale ha riconosciuto ufficialmente Special Olympics.
Dallo stesso sito si evince che in Italia Special
Olympics è stato inserito nell’ambito dell’attività della Federazione italiana
sport disabili (FISD) per circa 15 anni. Dal 1° ottobre 2003, ha raggiunto una
maggiore autonomia ed è stato approvato un nuovo statuto. In base a
quest’ultimo, Special Olympics Italia è un’associazione
sportiva dilettantistica che non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività dell’associazione e
le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del CONI e
nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al CIP.
Con riferimento al finanziamento del CIP, si ricorda che l’art. 1, co. 190, della L.
190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilizzato
lo stesso, autorizzando la spesa di 7
milioni di euro annui a decorrere dal
2015. In precedenza il CIP aveva goduto di finanziamenti a carico
del bilancio statale disposti annualmente, a partire da quello previsto
dall'art. 1, co. 580, della L. 266/2005, richiamata nel testo[43].
Le risorse sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF.
Si ricorda, peraltro, che, che l’art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, conferendo una
delega al Governo, ha indicato fra i principi e criteri direttivi lo “scorporo”
del CIP dal CONI (in realtà, in base allo Statuto, il
CIP è posto sotto la vigilanza" del CONI, piuttosto che
"incorporato" nello stesso), con conseguente
trasformazione dello stesso in ente autonomo di diritto pubblico, prevedendo
che la trasformazione non deve comportare oneri per la finanza pubblica, in
quanto il CIP dovrà utilizzare per le
sue attività “parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o
attribuite al CONI” (nonché avvalersi, per le attività strumentali, di CONI
Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio).
Sembrerebbe più opportuno fare
riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 190, della L.
190/2014, piuttosto che a quella di cui all’art. 1, co. 580, della L. 266/2005.
Articolo 1,
commi 228 e 229
(Contributi per biblioteche per ciechi o
ipovedenti)
Il comma 228 incrementa di 2 milioni di euro il contributo, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza. Il contributo è attualmente previsto dall’articolo 1 delle legge n. 260 del 2002.
Il comma 229 assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I. Onlus” un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
I commi sono stati introdotti durante l'esame in Senato
La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.
Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.
I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.
Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma
della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo
studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la
produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti
l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi,
bollettini, bibliografie.
Il Centro coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.
La Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I.) è una ONLUS con sede in Treviso con la finalità di promuovere, in tutta Italia, la lettura tra persone con minorazioni visive non classificabili legalmente e tra le persone anziane affette da disturbi visivi legati all'età.
Articolo 1, comma 254
(Federazioni sportive nazionali)
Il comma 254 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.
La norma in esame, in sostanza, rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI già disposta fino al 1° gennaio 2016 dall’articolo 13 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.
L'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa è stata più volte differita nel corso degli anni, dapprima con riferimento specifico alle sole misure introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi)[44], poi con riferimento a tutte le norme di contenimento delle spese vigenti, come ha disposto l’art. 13 del D.L. n. 192/2014, che ne ha differito l’applicazione fino al 1° gennaio 2016.
Si rileva che la disposizione, facendo generico riferimento alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente” a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche[45]”, non specifica espressamente le norme di cui si è inteso escludere l’applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali. Al contempo, non è precisata la platea dei destinatari, che rileva in considerazione del fatto che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea.
Su tale ultimo punto, si ricorda, infatti, che, in base al D.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) che, in base all’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, le quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.
Delle 3 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico solo l'Unione italiana tiro a segno è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, mentre, delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato ne sono presenti 36[46] (si v. l’elenco pubblicato dall’ISTAT, da ultimo, nella G.U. n. 227 del 2015).
Si segnala che è in corso un contenzioso in merito all’inserimento delle federazioni sportive nazionali nell’elenco delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.
Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento
della spesa pubblica è contenuto nell’Allegato[47] alla Nota Tecnica n. 1 della Circolare del 7
maggio 2015, n. 19, recante indirizzi e chiarimenti circa gli adempimenti
relativi alla predisposizione dell'assestamento 2015 e le previsioni di
bilancio per gli anni 2016-2018. Nell’Allegato, le misure sono esposte, con
riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito
applicativo di riferimento.
Il comma, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell’ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
Articolo 1,
comma 256
(Autorizzazione di spesa per la
celebrazione di anniversari)
Il comma 256 concerne la promozione e lo svolgimento di celebrazioni di alcuni anniversari importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro.
Gli eventi previsti sono: il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana (avvenuta all'esito del referendum del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti elettorali delle donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con il decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945 recante Estensione alle donne del diritto di voto) e il centenario della nascita di Aldo Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916).
Si segnala che il comma in esame non stabilisce la ripartizione delle
autorizzazioni di spesa fra gli eventi previsti né precisa il soggetto
istituzionale destinato a sostenere le spese e ad organizzare gli eventi.
In tema di
celebrazioni, si ricorda che da due anni e mezzo, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, esiste un Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito
con D.P.C.M. del 6 giugno 2013, che ha preso il posto di un Comitato
preesistente costituito nel 2012: il Comitato ha il compito di coordinare la
pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi
alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale. Inoltre, con
decreto emanato il 17 marzo 2015 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, si è costituita presso lo stesso Ministero una Consulta dei comitati e delle edizioni
nazionali, prevista dalla legge n. 420 del 1997, la quale ha il compito di
individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza
nonché le edizioni nazionali da realizzare.
In altre e recenti analoghe occasioni, le disposizioni di legge erano
state formulate diversamente.
Ad esempio, per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, la legge di stabilità per il 2013, all’articolo 1, comma 92, aveva istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di 1 milione di euro. La norma aveva specificato che il fondo era destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, individuando in tal modo un soggetto ritenuto idoneo a progettare lo svolgimento delle celebrazioni. L'anno seguente la legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 272, aveva fatto altrettanto, creando a sua volta un apposito fondo grazie al quale anche nel biennio a venire si sarebbero realizzate celebrazioni inerenti ai medesimi eventi storici, dotato stavolta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Quanto alle ricorrenze riguardanti singoli personaggi illustri, si può ricordare che per il centesimo anniversario della nascita dell'artista Alberto Burri una legge, la n. 63 del 24 aprile 2014, aveva creato un Comitato Nazionale ad hoc. Dall'attuazione della legge n. 63 del 2014 non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le amministrazioni interessate provvedevano agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Comitato era tenuto a trasmettere alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse. I suoi membri non percepivano alcun compenso, indennità o rimborso di spese.
Articolo 1,
comma 257
(Contributi a istituzioni culturali)
Il comma 257 - introdotto durante l’esame al Senato – autorizza l’ulteriore spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 a favore delle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui all’art. 1 della L. 534/1996.
La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante
i contributi statali ad enti culturali,
disponendo una razionalizzazione delle
diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio
1997.
In particolare, l’art.
1 ammette al contributo ordinario
annuale dello Stato le istituzioni culturali che, in possesso dei requisiti
individuati dall’art. 2, presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli
istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici[48].
Lo schema della tabella
triennale 2015-2017 (Atto 197) è stato
trasmesso alle Camere il 30 luglio 2015 e prevedeva la ripartizione
dell’importo di € 5.685.000,00 per il 2015 fra 125 istituti[49].
Sullo schema, la VII Commissione della Camera ha
espresso parere
favorevole con osservazioni e raccomandazioni il 5 agosto
2015. In pari data ha espresso parere
favorevole con osservazione e raccomandazioni anche la 7^
Commissione del Senato.
Le risorse sono allocate sul cap. 3671 dello stato di previsione del
Mibact, la cui dotazione annuale è quantificata nella tab. C della legge di
stabilità.
A seguito della nota di variazioni, lo
stanziamento previsto per il 2015 è pari a €
13,2 mln, con un incremento di €
7,1 mln rispetto al dato assestato 2015.
Articolo 1, comma 259
(Attività dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006)
Il comma 259, introdotto durante l'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 previsto dall’articolo 10, comma 1, D.L. 192/2014.
Il comma 1 dell’articolo 10 citato aveva già prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
A tal fine, aveva novellato l’art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) che aveva a sua volta prorogato l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
L’art. 3, co. 25, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 dovevano essere svolte, entro il termine di tre anni – dunque, entro il 1° gennaio 2011 – da un Commissario liquidatore, nominato con DPCM, sentito il MEF.
In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1° febbraio 2008 , è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.
L’incarico del Commissario liquidatore è stato poi prorogato con DPCM del 21 aprile 2011 , a seguito della proroga disposta dall’art. 2, co. 5-octies , del D.L. 225/2010.
Articolo 1, comma 357
(Risparmi di spesa per il personale
docente
delle scuole italiane all’estero)
Il comma 357 opera ulteriori riduzioni della spesa per emolumenti del personale docente addetto alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo, con un risparmio di 2 milioni di euro.
Il comma 357 dispone una riduzione,
pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della
spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle
istituzioni scolastiche all’estero.
Al proposito, l’articolo 651 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione e
scuole di ogni ordine e grado) prevede che laddove non sia possibile sostituire
docenti temporaneamente assenti, o coprire materie obbligatorie ma con un
orario settimanale inferiore a quello di cattedra, si faccia ricorso a supplenze
temporanee conferite dai presidi e dai direttori didattici, previa
compilazione di apposite graduatorie da parte dei capi di istituto tra soggetti
in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa italiana,
eventualmente anche non residenti nel paese ospite. La retribuzione dei
supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente
prestate, e secondo criteri differenti per il personale residente nel paese
ospite e per il personale ivi non residente.
La disciplina relativa al personale docente e
non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è
recata principalmente dagli artt. 639-674 del testo unico e dall’art. 9 della
legge n. 147/2000 (proroga di termini in materia di affari esteri).
Quest’ultimo dispone che la selezione del
personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle
iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all’estero, di cui
all’art. 639 del Testo unico, è effettuata mediante la formazione di una
graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza
della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla
conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni
tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
22[50] ha,
peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la
destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le
graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.
Al personale operante presso istituzioni
scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed
economico disciplinato dagli artt. 657-673 del Testo unico: in particolare, è
prevista l’erogazione di uno specifico assegno mensile di sede, nonché di
un’indennità di sistemazione e di rimborsi per spese di viaggi da e per
l’Italia.
Ai sensi dell’art. 656 del Testo unico, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di
massima le norme dettate per il personale docente.
La relazione tecnica specifica che i risparmi comportati dalla norma in commento derivano dal fatto che un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo. Il risparmio di spesa di 2 milioni di euro annui si suddivide in 1.800.000 euro di minori retribuzioni e 200.000 euro di minori oneri riflessi. Inoltre l’indebitamento registrerà effetti positivi dal minor stanziamento nei confronti di organismi previdenziali stranieri.
Si richiamano di seguito i numerosi provvedimenti
normativi recentemente intervenuti sulla materia delle istituzioni scolastiche
italiane all’estero.
La recente legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, all’articolo 1, comma 180
delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la
semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione. Il successivo comma 181 detta principi e criteri direttivi cui
devono ispirarsi i decreti legislativi anzidetti, e tra questi (lettera h)
figurano la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, per un effettivo
coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell’istruzione nella gestione della rete e nella promozione della lingua italiana
all’estero.
A sua volta tale riordino dovrà avvenire con
definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e
permanenza in sede del personale docente e amministrativo; revisione del
trattamento economico del personale docente e amministrativo; previsione della
disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o
internazionali; revisione della disciplina dell’insegnamento di materie
obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano
da affidare ad insegnanti a contratto locale.
La legge di stabilità per il 2015, al comma 320
dell’art. 1 ha operato riduzioni degli stanziamenti per le
indennità di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane
all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli
assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero - è
ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere
dal 2016.
La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità
precisava che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire
dall’anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del
Ministero dell’istruzione, università e ricerca in servizio all’estero,
contingente la cui consistenza è stata fissata dall’articolo 14, comma 11 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[51], entro il
limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto
disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale
l’autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche all’estero (di cui all’articolo 658 del Testo unico) è stata
ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
Il D.L. 101 del 2013 – recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni – all’articolo 9, comma 1 assegna alle
scuole italiane all’estero un numero predefinito di dirigenti scolastici,
docenti per discipline curricolari, lettori ed impiegati amministrativi, in
deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review»,
in particolare all’art. 14 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, cui
viene aggiunto il comma 12-bis.
È in tal modo autorizzata - alle condizioni e con i
limiti previsti - la conservazione di un limitato numero di posti vacanti e
disponibili nel contingente di cui all’art. 639 del Testo unico, individuato
con lo stesso decreto interministeriale che fissa i contingenti (ex art.
639 cit.). Su tale disponibilità possono essere assegnate:
§ unità di personale, individuate attraverso le
graduatorie previste dall’art. 640 del Testo unico (che disciplina le modalità
di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base
di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012;
§ i dirigenti scolastici individuati dalle procedure
selettive anch’esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell’art. 46 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area
dirigenziale V (Scuola).
La disposizione decorre dall’anno scolastico
2013/2014, e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed
insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino
gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto
reclutato in loco (art. 653 del Testo unico) o alle operazioni di
mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori
ruolo all’estero.
Il D.L. 225 del 2010 – recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie – all’articolo 2, comma 4-novies dispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.
Quindi, rispetto alla
normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole
europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale
si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza
più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede
attraverso novella delle disposizioni previgenti.
Articolo 1, comma 358
(Acquisizione all’erario di risorse per
supplenze brevi
non utilizzate dalle scuole)
Il comma 358, non modificato dal
Senato, dispone che le somme già assegnate alle
scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell’introduzione del
“cedolino unico”, giacenti sui
bilanci delle medesime, sono acquisite all’erario.
In particolare,
prevede che le predette somme, pari
a 60 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato nell’anno 2016.
Nelle more del
versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per il 2016 il
relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle
disponibilità del Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 1, co.
601, della L. 296/2006)[52].
L’art. 4, co.
4-septies, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha modificato il sistema di pagamento delle
competenze per il personale scolastico – compreso, a seguito delle modifiche
introdotte dall’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), il
personale supplente breve –
stabilendo che il pagamento delle competenze accessorie è effettuato
congiuntamente con quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di
pagamento (c.d. cedolino unico)[53].
Per quanto qui maggiormente interessa, si ricorda che,
precedentemente, le competenze fisse del personale
incaricato di supplenze brevi – ad eccezione del personale di cui all’art.
2, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007)[54] – erano pagate a carico dei bilanci delle
scuole.
L’art. 4 della L. 124/1999
distingue tre tipologie di supplenze del
personale docente - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo
determinato - e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:
§ supplenze
annuali, per la copertura di cattedre e posti di
insegnamento effettivamente vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente
tali per l'intero anno scolastico;
§ supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, per
la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino
al termine dell'anno scolastico;
§ supplenze
temporanee più brevi,
nei casi diversi da quelli citati.
Nei casi di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzano
prioritariamente le graduatorie provinciali. Al conferimento degli incarichi
provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per
territorio, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorsa tale data, vi
provvedono i dirigenti scolastici.
Per le supplenze temporanee più
brevi si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto ed il conferimento dell’incarico compete al
dirigente di ciascuna istituzione
scolastica autonoma (Art. 4,
D.L. 255/2001 –L. 333/2001).
Articolo 1, comma 359
(Acquisizione all’erario di risorse ex
IRRE)
Il comma 359, non modificato dal Senato, dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono acquisite all’erario.
In particolare, prevede che le predette somme, pari a 1 milione di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.
Nelle more del versamento, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (art. 7 D.Lgs. 204/1998).
Gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) sono stati soppressi, al pari dell’Istituto nazionale di ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell’art. 1, co. 610 e 611, della L. 296/2006, che ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
In seguito, l’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L.111/2011) ha disposto la soppressione, dal 1 settembre 2012, dell'ANSAS e il ripristino dell’INDIRE, ferma restando la soppressione degli ex IRRE.
Il co. 3 ha disposto che le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica previsti dallo stesso art. 19 sarebbero confluite, dal 2013, sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per essere destinate al funzionamento – per quanto qui interessa - dell'INDIRE (sull’argomento si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi della Camera n. 522/1 del 7 ottobre 2011).
Articolo 1, commi 360-362
(Acquisizione all’entrata del bilancio di
risorse
per l’edilizia universitaria)
I commi da 360 a 362, non modificati dal Senato, disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 e non spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro.
In particolare, dispongono che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università negli anni dal 1998 al 2008 per interventi di edilizia generale, dipartimentale o sportiva definiti dalle stesse università, se non totalmente spese al 31 dicembre 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
La quantificazione delle somme da versare, fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro, è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definirà anche gli atenei interessati e le modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul FFO per l’esercizio finanziario 2016. A fronte di tale eventualità, si prevede, peraltro, che, al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il MIUR provvede al versamento degli stessi in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere proprio sul FFO per il medesimo esercizio finanziario.
Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del MIUR e a valere sulle disponibilità del FFO, la somma di 30 milioni di euro, al netto di quanto effettivamente versato.
In materia, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b), della L. 537/1993, nello stato di previsione del MIUR era stato istituito il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi. Le risorse erano state allocate sul cap. 7266[55].
Dalla deliberazione n. 14/2011/G della Corte dei conti, dell’11 novembre 2011, concernente la verifica dello stato di realizzazione degli interventi di edilizia universitaria finanziati sul capitolo in questione (e sul FFO) nel periodo 2006 - 2011[56], emerge che gli stanziamenti maggiori del Fondo per l’edilizia universitaria hanno riguardato, nella misura dell’86%, quelli relativi all’edilizia generale e dipartimentale, al cui interno hanno assunto rilevanza gli accordi di programma fra il MIUR e le università[57], di durata variabile.
La stessa relazione evidenzia che la gestione delle risorse sul cap. 7266, nel complesso, è risultata essere stata svolta nel rispetto dei criteri contabili, atteso che, a fronte di stanziamenti che, nel periodo considerato, hanno subito un sensibile decremento ha, comunque, corrisposto una notevole capacità d’impegno (misura media del 98,99%), mentre la massa residui è risultata di poca consistenza.
A decorrere dal 2009, il Fondo non è stato più rifinanziato: la relazione fa presente, al riguardo, che “sul punto, l’amministrazione ha chiarito che, a partire dal 2010, ha provveduto a rispettare gli oneri finanziari assunti con la sottoscrizione degli accordi di programma facendo ricorso interamente al fondo di finanziamento ordinario[58]”.
La relazione sottolinea, infine, la necessità che l’amministrazione predisponga un concreto sistema di monitoraggio sugli obiettivi raggiunti dalle varie università con i fondi erogati acquisendo anche, per le opere concluse, i verbali di collaudo da parte degli organi a ciò deputati, ai fini di una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e di una corretta gestione delle somme ammesse a contributo.
Articolo 1, comma
368
(IVA super-ridotta pubblicazioni)
Il comma 368 estende l’aliquota IVA super–ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.
Più in particolare, la norma modifica l’art. 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha assoggettato anche gli e-book ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, il comma 667 citato ha previsto che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Il comma in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare ”giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
In sostanza, si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei cd. e-book, la cui tassazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento (aliquota super-ridotta).
Al riguardo si osserva che occorrerebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della norma in commento alla luce della normativa e della giurisprudenza di seguito illustrate.
Si segnala, inoltre, che il comma 545, inserito nel corso dell’esame al Senato, istituisce una nuova aliquota ridotta dell’IVA pari 5 per cento, compatibile con il diritto dell’Unione europea
L’IVA è un’imposta completamente armonizzata a livello di Unione europea, disciplinata dalla direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, l’articolo 97 della direttiva stabilisce che l’aliquota normale d’imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2015, inferiore al 15 per cento. Tale aliquota viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (articolo 96).
Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell’allegato III della direttiva. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica. In ogni caso, la misura dell’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5 per cento. Unica eccezione al limite minimo dell'aliquota al 5 per cento è prevista dall'art. 110 della direttiva, in base al quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto sono autorizzati a mantenerle se le stesse sono conformi alla legislazione comunitaria e sono state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
In Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha elaborato un orientamento estremamente restrittivo circa la possibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991 (caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-240/05, Eurodental; caso C-169/00, Commissione c. Finlandia). La Corte ha inoltre affermato che uno Stato che abbia deciso di escludere determinate operazioni dall'aliquota Iva super-ridotta, riconducendole alle aliquote ordinarie o ridotte, non può più applicare a queste operazioni l'aliquota super-ridotta, pena la violazione del diritto comunitario (caso C-119/11, Commissione c. Francia; caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-414/97, Commissione c. Spagna; caso C-74/91, Commissione c. Germania).
Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, essere autorizzati ad introdurre misure di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali ovvero, previa consultazione del comitato IVA, ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento (articolo 102). Nel secondo considerando della direttiva 2009/47/CE – che ha ampliato l’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta - si chiarisce che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, in presenza di determinate condizioni, produrre effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta all’economia sommersa.
Con riferimento al tema specifico dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, merita segnalare che nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, la Corte di giustizia ha sancito che Lussemburgo e Francia, avendo applicato dal 1° gennaio 2012 un’aliquota IVA rispettivamente del 3% e del 5,5% alla fornitura di libri digitali o elettronici, sono venuti meno agli obblighi previsti dagli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della citata direttiva 2006/112/CE, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva stessa e con il regolamento (UE) n. 282/2011 (Si veda anche, a tale proposito, la nota breve del Servizio studi del Senato n. 58 del marzo 2015).
I libri elettronici o digitali oggetto della sentenza comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.
Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri. Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.
A seguito della sentenza in questione, i Ministri della cultura di Francia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale chiedono che la Commissione europea modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE introducendo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta sui libri elettronici. Al momento, la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo.
Articolo 1,
commi 407-412, 415-429
(Regole di finanza pubblica per gli enti
territoriali)
I commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).
Con riguardo al pareggio di bilancio, si tratta, com’è noto, del principio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti ciclici e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" 24 dicembre 2013, n. 243 la quale ha previsto, a decorrere dal 2016, per regioni ed enti locali, in luogo dell'equilibrio previsto per il bilancio dello Stato, il pareggio nominale tra le entrate e le spese, senza correzioni cicliche (articoli da 9 a 12).
Il comma 407 prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, al comma 483 dell’articolo 1 della legge, n. 190 del 2014 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012.
Il patto di stabilità interno per gli enti locali è
disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come
successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi
489-498, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).
Per quanto concerne l'ambito soggettivo di
applicazione, per il 2015 il patto di stabilità si applica alle province e ai
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, come disposto dal comma 1
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, compresi gli enti locali
commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (ai sensi
dell'articolo 1, comma 436, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
A partire dal 2014, sono assoggettati alle regole del
patto di stabilità interno anche le unioni di comuni formate dagli enti con
popolazione fino a 1.000 abitanti, secondo le regole previste per i comuni
aventi corrispondente popolazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del
D.L. n. 138/2011.
L'obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali
consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario,
calcolato quale differenza tra entrate e spese finali – comprese dunque le
spese in conto capitale – espresso in termini di competenza mista (criterio
contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la
parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine
di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello
del Patto europeo di stabilità e crescita).
Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di
entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei
vincoli del patto.
Per quanto concerne i meccanismi di calcolo degli
obiettivi di saldo, si ricorda che, dal 2011, gli obiettivi del patto sono
ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al
livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio. In particolare,
per gli anni dal 2015 al 2018, la normativa vigente, come aggiornata dalla
legge di stabilità per il 2015, prevede che il saldo obiettivo venga
determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso
sostenuta nel triennio 2010-2012 – come desunta dai certificati di conto
consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le
province e i comuni. Gli obiettivi così ottenuti devono essere rettificati per
neutralizzare il taglio dei trasferimenti erariali determinato dal comma 2
dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010.
Con la legge di stabilità per il 2015 è stato
introdotto per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di
bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo
del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto
alle spese finali.
L'articolo 1, comma 463, della legge n. 190/2014
definisce la nuova modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica per
le regioni a statuto ordinario, in linea con il dettato dell'articolo 9 della
legge n. 243/2012 il quale stabilisce che i bilanci di regioni, comuni,
province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, registrano:
· un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL
per gli enti locali);
· un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
In riferimento a tale disposizione, il comma 463
stabilisce che le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a
decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di
bilancio – definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e
di cassa" – sia considerando le entrate e le spese finali, sia
considerando le entrate e le spese correnti.
Per quanto concerne in particolare l'equilibrio di
parte corrente, questo è riferito alla differenza tra entrate e spese correnti,
che includono anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti: va sottolineato come, in sostanza, ciò comporta che, poiché la quota
in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti, tale
equilibrio implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse
sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.
Ai fini dell'equilibrio di parte corrente sono
esclusi:
· l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte
corrente e del fondo di cassa;
· il recupero del disavanzo di amministrazione;
· il rimborso anticipato dei prestiti.
Dal complesso delle spese sono escluse dal computo dei
saldi per l'anno 2015 determinate tipologie tassativamente elencate dalla legge
(L. n. 190/2014, art. 1, commi 145 e 466).
Il comma 408 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Il comma 409, per gli enti indicati al precedente comma 408, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'applicazione del patto di solidarietà tra enti territoriali, ai sensi dei successivi commi 424, 425 e 426.
Si rammenta che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
· un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
· un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. In proposito si rileva che in sede di parere sul contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2016, la 5° Commissione del Senato ha ritenuto che tale previsione operi con riferimento ai bilanci approvati nel 2016 e quindi riferiti agli esercizi 2017 e successivi.
La presente disposizione prevede per i medesimi enti il conseguimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali e in termini di competenza, senza considerare la cassa e senza considerare le partite correnti.
La norma non esplicita il carattere permanente o limitato al solo
esercizio 2016. Qualora debba intendersi cha la disposizione abbia natura
permanente ne andrebbe valutata la coerenza con le previsioni di cui alla legge
n. 243 del 2012.[59]
Il comma 410 specifica che ai fini delle determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
I titoli delle entrate dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:
· TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa;
· TITOLO 2: Trasferimenti correnti;
· TITOLO 3: Entrate extratributarie;
· TITOLO 4: Entrate in conto capitale;
· TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie.
I titoli delle spese dello schema di bilancio previsto
dal decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:
· TITOLO 1: Spese correnti;
· TITOLO 2: Spese in conto capitale;
· TITOLO 3: Spese per incremento di attività
finanziarie.
La somma dei primi 5 titoli delle entrate rappresenta
il totale delle entrate finali mentre la somma dei primi 3 titoli delle spese
rappresenta il totale delle spese finali.
Limitatamente all’anno 2016, il medesimo comma 410 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Come già evidenziato in relazione al precedente comma 409, l'esclusione
dell'indebitamento connesso al fondo pluriennale vincolato dal saldo, in quanto
limitata al solo esercizio 2016, non appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo
10 della legge n. 243 del 2012. Ne andrebbe peraltro valutata la coerenza con
la vigente disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al
D.Lgs.118/2011.
Si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 243
subordina le operazioni di indebitamento al mantenimento dell'equilibrio di
cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione (inclusa la
stessa regione), sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale.
Non sono previste deroghe per particolari tipologie di spese, fermo restando
che, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'indebitamento è
consentito solo per finanziare le spese di investimento. I criteri e le
modalità di attuazione tecnica dell'articolo 10 devono ancora essere definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello
in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la
copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce
dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e rendere evidente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata
delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione
del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce;
b) in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto
capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad
esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti
correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è
esigibile la corrispondente spesa.
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata,
distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli
accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono
le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio,
l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può
risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio
precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base
di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno
precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni
imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi
pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente
utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è
possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso
(la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio
finanziario), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la
cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza
potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche
territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e
attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che
richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed
utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la
programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente
normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma
(previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.
Il comma 411 prevede, a decorrere dall'anno 2016, un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409 come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
L'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che gli schemi di bilancio sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Il comma 412, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo di cui al comma 409 le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale norma per gli anni 2014 e 2015 non considera, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con una modifica, intervenuta presso il Senato, è stata attribuita eguale priorità anche alle spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti destinati agli interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legge n.66 del 2014;
b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104 (contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016);
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Infine, si prevede la mancata esclusione delle spese in esame sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, qualora in sede europea non fossero riconosciuti margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
Il comma 415 prevede che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 416 dispone che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, debba inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 419, lettera e).
Il comma 417 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici, di cui al comma 419, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 419, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
Il comma 418 dispone il divieto, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, di trasmettere nuove certificazioni a rettifica delle precedenti. Rimane, invece, fermo l'invio di una nuova certificazione qualora gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 409.
Il comma 419 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409. In particolare, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
c) l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
d) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
In relazione al sistema sanzionatorio si rammenta la
disciplina generale, riferita a tutti gli enti territoriali, contenuta
nell'articolo 9 della legge n. 243/2012, nel quale, ai commi da 2 a 5 si
dispone che:
· qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
registri un valore negativo dei saldi rilevanti ai fini dell’equilibrio di
bilancio, lo stesso dovrà adottare misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo;
· l’individuazione delle sanzioni da applicare nei
confronti degli enti territoriali in caso di mancato conseguimento
dell’equilibrio gestionale, sia riferito al saldo complessivo che al saldo
corrente è rinviata alla legge dello Stato;
· al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, viene fatta salva la
possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti
territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
Il comma 420 dispone che nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 419, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi derivanti dalla rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Il comma 421 con riferimento agli enti di cui al comma 420 prevede che gli stessi siano tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 422 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 407 a 429.
Il comma 423 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui ai commi da 407 a 429, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Andrebbe valutata l'opportunità di modificare i commi 422 e 423 nella
parte in cui considera ai fini del regime di nullità dei contratti e
dell'accertamento dell'osservanza delle regole da parte della Corte dei conti,
anche i commi 413 e 414, che risultano estranei alla materia delle regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali.
I commi da 424 a 427 introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).
Con riferimento all'ambito regionale, si tratta di una flessibilità analoga a quella prevista dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che fa riferimento alla possibilità di indebitamento purché sia garantito l'equilibrio a livello regionale. Si segnala che l'articolo 10 demanda ad un decreto del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione tecnica, che in parte sembrano invece previsti dalla legge in esame.
Il comma 424 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.
Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
Il comma 425, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.
Il comma 426 prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
Il comma 427, aggiunto dal Senato, introduce misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito nazionale.
In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 409, la possibilità di richiedere, oltre alla quota già eventualmente chiesta tramite il meccanismo di solidarietà regionale previsto al comma 424, gli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Nel contempo, gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, comunicano gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Tali comunicazioni vanno effettuate al Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'apposito sito web predisposto per le comunicazioni inerenti il pareggio di bilancio degli enti territoriali, entro il termine perentorio del 15 giugno. Entro il 10 luglio il Dipartimento della RGS aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati per l'anno in corso e per il biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
Il comma 428 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
Il comma 429 prevede, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, la non applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato, così come stabilito dal comma 419. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio in esame si applica a fini conoscitivi.
Si segnala che la legge n. 243 del 2012 non prevede esclusioni
dall'applicazione del pareggio di bilancio per le autonomie speciali (peraltro
le province autonome sono espressamente menzionate dagli articoli 9 e 10).
Anche la Corte costituzionale, investita della questione proprio dalla regione
Friuli Venezia Giulia e dalla provincia di Trento, con la sentenza n. 88 del
2014, ha affermato che alla luce dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della
legge cost. n. 1 del 2012, si prevede l’adozione di una disciplina statale attuativa
"che non appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve
avere un contenuto eguale per tutte le autonomie."
A tale riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento sui presupposti della
disposizione.
L'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge
costituzionale n. 1 del 2012 prevede che la legge "rinforzata" (poi
legge n. 243 del 2012) disciplina la facoltà dei Comuni, delle Province, delle
Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione.
La successiva lettera c) prevede che le modalità
attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano definite dalla
medesima legge "rinforzata".
Il comma 454 dell'unico articolo della legge di
stabilità per il 2013 definisce gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2018, in termini di competenza eurocompatibile, calcolati sul
complesso delle spese finali per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia. Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile sono:
a) gli impegni di parte corrente al netto dei
trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari
della gestione corrente;
b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e
tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c) i pagamenti in conto capitale, escluse le spese per
concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie
e conferimenti.
Il comma 455 della medesima legge di stabilità per il
2013 dispone gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli anni dal 2013 al
2018 per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A tali fine, tali enti concordano con il Ministro dell'economia e
delle finanze il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista.
Secondo il criterio della competenza mista le entrate
e le spese correnti sono considerate in termini di competenza (accertamenti e
impegni) mentre quelle in conto capitale sono considerate in termini di cassa
(incassi e pagamenti), al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità
interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.
Articolo 1,
commi 413 e 414
(Scuole innovative)
I commi 413 e 414, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la destinazione, da parte dell'I.N.A.I.L. (nell'ambito degli investimenti immobiliari di cui al piano di impiego dei fondi disponibili) di ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative, per favorire la costruzione delle quali si autorizza l'I.N.A.I.L. a reclutare un contingente di 20 unità di personale.
In particolare, la norma destina (comma 413) risorse per 50 milioni di euro, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’I.N.A.I.L. previsto dal piano di impiego dei fondi disponibili (ex articolo 65 della L. 153/1969[60]), per la realizzazione delle scuole innovative, comprese le relative aree di intervento (di cui all’articolo 1, comma 153, della L. 107/2015). Tali risorse sono ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 18 comma 8, del D.L. 69/2013.
L’articolo 18, comma 8, del D.L. 69/2013, allo scopo
di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, ha disposto
l’obbligo, per l'INAIL, di destinare fino a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici, previsto dall’articolo 53, comma 5, del D.L. 5/2012[61]. Le risorse
utilizzate provengono dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della L. 153/1969, secondo uno
specifico programma.
Successivamente, l’articolo 1, commi 153 e 158, della
L. 107/2015 ha previsto che le risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del
D.L. 69/2013 (pari a 300 milioni di euro per il triennio 2015-2017[62]) siano
utilizzate per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista
architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi
ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. Alla ripartizione
delle risorse tra le regioni e alla definizione dei criteri per
l’individuazione delle manifestazioni di interesse degli enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di
una scuola innovativa si è provveduto con il D.M. 7 agosto 2015[63].
Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all’I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato per 1,5 milioni di euro a decorre dal 2018, (mediante una corrispondente diminuzione del Fondo per la buona scuola, di cui all’articolo 1, comma 202, della L. 107/2015[64]), mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà all'I.N.A.I.L. sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative (finalizzate, nello specifico, alla cantierizzazione dell’intervento oggetto del concorso di cui all’articolo 1, comma 155, della L. 107/2015, in deroga a quanto previsto dal D.L. 78/2015).
Le eventuali risorse residue sono trasferite dagli enti locali al Bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui all’articolo 1, comma 158, della L. 107/2015.
Al fine di assicurare le attività di costruzione di scuole innovative e di quelle di cui all’articolo 1, comma 317, della L. 190/2015[65], l’I.N.A.I.L. è autorizzato a reclutare un contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto previste a legislazione vigente (comma 414).
Articolo 1,
commi 435-437
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica
delle
Università e degli Enti di ricerca)
I commi 435-437 confermano per il triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, con la finalità di mantenerne inalterata la dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario.
In particolare, il comma 435 dell’articolo 37 dispone che per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca[66].
Secondo la relazione illustrativa, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018.
Le stesse disposizioni prima ricordate sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e nel triennio 2013-2015 sulla base di quanto disposto dal comma 116 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006[67]). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006).
Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane.
Il comma 436 prevede che, in considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2015.
Il comma 437 sostituisce il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nella nuova formulazione, si dispone che il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati dal comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale:
a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;
Nella vigente formulazione, il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.
b) i pagamenti dell’Agenzia Spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
La previsione recata dalla lettera b) riproduce il contenuto dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 350 del 2003, a sua volta richiamato dall’articolo 1, comma 640, della stessa legge n. 296 del 2006, limitatamente al triennio 2007-2009.
In base alla relazione illustrativa, “alla luce della revisione del comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal comma innovato”.
c) i pagamenti del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.
Si prevede altresì che, al fine di consentire il monitoraggio dell’utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati dal comma 638, comunicano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in precedenza. I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano inoltre alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli enti di ricerca e i Ministeri interessati (di cui al nuovo comma 639, lettera a)).
Articolo 1,
comma 438
(Spese sostenute da Roma Capitale per il
Museo della Shoa)
Il comma 438, introdotto presso il Senato, dispone per l’anno 2016 l’esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah.
Il saldo cui far riferimento per l’applicazione dell’esclusione disposta dal comma 438 è quello indicato dal comma 409 del disegno di legge in esame, che, si rammenta, contestualmente all’abrogazione delle vigenti disposizioni concernenti il Patto di stabilità per gli enti locali (disposte dal comma 407), definisce le nuove regole che, in sostituzione del Patto suddetto, disciplinano nel 2016 disciplinano il concorso degli enti medesimi al contenimento dei saldi finanza pubblica.
Le nuove regole prevedono che gli enti in questione devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dall’applicazione di alcune regole di solidarietà tra enti territoriali ( disciplinate in altre disposizioni del disegno di legge, che qui non occorre richiamare).
Il comma 438 in commento precisa inoltre che:
§ le spese da escludere sono solo quelle effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
§ l’esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.
In ordine al Museo in questione che a differenza dell’analogo Museo di Ferrara non risulta previsto da norma primaria (o secondaria), va rammentato che il relativo progetto è stato presentato alla Camera il 27 gennaio 2009 (in precedenza, nel luglio 2008, era nata la Fondazione Museo della Shoah Onlus ad opera del Comitato promotore del progetto Museo della Shoah). Dalle informazioni rinvenibili sul sito del Comune di Roma si hanno (Qui) le indicazioni sulla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva del progetto. Il 31 ottobre 2015 è stata inaugurata una sede temporanea della Fondazione Museo della Shoah, nella Casina dei Vallati.
Articolo 1,
comma 439
(Contributo alle Province e Città
metropolitane)
Il comma 439 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica.
Con riferimento all’edilizia scolastica, si evidenzia che le competenze delle Province riguardano gli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.
In materia di edilizia scolastica, si ricorda, infatti, che l’art. 3 della L. 23/1996 dispone che le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti ed istituzioni educative statali (mentre i comuni provvedono agli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie). Gli enti locali provvedono anche alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze, nonché ai relativi impianti (in materia, dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del D.Lgs. 297/1994).
Da ultimo, l’art. 1, co. 85, della L. 56/2014 ha inserito fra le funzioni fondamentali delle province la “gestione dell’edilizia scolastica”. Peraltro, pur in assenza di un esplicito riferimento, da una lettura sistematica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, si evince – come concludono anche ANCI e UPI nel documento predisposto il 3 luglio 2014 – che restano in capo alle province (solo) le competenze in materia di gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
Per il riparto del contributo tra gli enti, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riparto da effettuarsi anche sulla base – precisa la norma - degli impegni relativi alle voci di spesa suindicate, come desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili.
Articolo 1,
commi 552 e 554
(Tabella E)
Il comma 552 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.
L'articolo 11, co. 3, lett. e), della legge
n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della
legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle
leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per
programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio
di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.
Il comma
554 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni
pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi,
rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella
E.
Ai sensi dell'articolo 30, co. 2, della legge di
contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere
impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa
in conto capitale. La disposizione
demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di
impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle
procedure di spesa.
Come già per le precedenti leggi finanziarie e di
stabilità, la legge di stabilità per il 2016 reca una colonna “limite
impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:
§ n. 1, indica le quote degli anni 2016 ed esercizi
successivi non impegnabili;
§ n. 2, indica le quote degli anni 2016 e successivi
impegnabili al 50%;
§ n. 3, indica le quote degli anni 2016 e successivi
interamente impegnabili.
La tabella prospetta una pressoché
generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi
(situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite
di impugnabilità).
Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontavano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.
Nel corso dell’esame al Senato, sono state effettuate due rimodulazioni che hanno interessati le seguenti voci:
§ D.L. n. 133/2014, art. 3, co. 2, punto C) - Metropolitana di Torino: anticipazione dal 2017 al 2016 di 41 milioni di euro;
§ Legge n. 266/2005, art. 1, co. 86 – Contributo conto impianti per Ferrovie dello Stato Spa: posticipo dal 2016 al 2017 di 41 milioni di euro.
Nel complesso, la Tabella E, come modificata al Senato, determina:
§ definanziamenti per 601,2 milioni nel 2016, 116,1 milioni nel 2017, 126,1 milioni nel 2018 e per 238,2 milioni nel 2019 e annualità successive;
§ rifinanziamenti per 1.730 milioni nel 2016, 2.140 milioni nel 2017, 2.855 milioni nel 2018 e per 15.900 nel 2019 e annualità successive;
§ rimodulazione delle autorizzazioni
pluriennali di spesa che determinano, nel complesso, riduzioni di 62,2 milioni nel 2016,
di 6,7 milioni nel 2017 e di 1.759,4
milioni nel 2019, con conseguente incremento di 1.828,3 milioni della
quota relativa al 2018.
Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella E determina maggiori spese per 1.066,6 milioni nel 2016, per 2.017,2 milioni nel 2017, per 4.557,2 milioni nel 2018 e per 13.902,4 milioni nel 2019 e annualità successive.
Per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella
E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi
riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono
destinati all’ANAS, 3,2 miliardi al settore della Difesa (di cui 2,3 miliardi
per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono
destinati al dissesto idrogeologico e 1,7 miliardi all’edilizia sanitaria.
Il prospetto che segue espone gli importi, in
termini di competenza, degli effetti dei rifinanziamenti, riduzioni e
rimodulazioni operati dalla Tabella E.
(in milioni di euro)
Tabella E |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
D.L. 148/1993, art. 3 - Interventi nei settori della
manutenzione idraulica e forestale (Economia) |
-30,0 |
|
|
|
L. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione attuazione
delle politiche comunitarie (Economia) |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-200,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo
ammodernamento Guardia di Finanza (Economia) |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-10,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo
ammodernamento Guardia di Finanza (Economia) |
-10,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-10,0 |
D.L. 119/2014, art. 8, co. 1, punto a) - Acquisto
automezzi ed equipaggiamenti, manutenzione e adattamento strutture della
Polizia di Stato (Interno) |
-6,1 |
-6,1 |
-6,1 |
-18,2 |
D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1 - Fondo
solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche Agricole) |
+100,0 |
+40,0 |
|
|
L. 190/2014, art. 1, co. 214 - Fondo per
l'investimento nel settore lattiero caseario (Politiche agricole) |
-23,0 |
|
|
|
L. 808/1985, art. 3, co. 1, punto a - Interventi per
la competitività delle industrie nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
|
|
+25,0 |
+700,0 |
D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto b) - Sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
|
-25,0 |
-45,0 |
+70,0 |
D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto c) - sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
-46,0 |
-20,0 |
|
+66,0 |
L. 266/2005, art. 1, co. 95, punto 3 - Contributo
programma unità navali FREMM (Sviluppo economico) |
+100,0 |
+120,0 |
+150,0 |
+500,0 |
L. 244/2007, art. 2, co. 180 -
Interventi settore aeronautico (Sviluppo economico) |
+280,0 |
+280,0 |
+280,0 |
+800,0 |
D.L. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 - Risorse per le
zone franche urbane (Sviluppo economico) |
-20,0 |
|
|
|
L. 228/2012, art. 1, co. 208 - Linea ferroviaria
Torino-Lione (Infrastrutture e trasporti) |
-20,0 |
|
|
+20,0 |
D.L. 133/2014, art. 3, co. 2, punto B/quinquies - Somme a favore di RFI per
la linea AV/AC MI-GE: terzo valico Giovi
(Infrastrutture e trasporti) |
|
-20,0 |
|
+20,0 |
D.L. n. 133/2014,
art. 3, co. 2, punto c): Metropolitana di Torino (Infrastrutture e trasporti) |
+41,0 |
-41,0 |
|
|
L.
266/2005, art. 1, co. 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello
Stato SPA |
-291,0 |
+241,0 |
+600,0 |
+7.500,0 |
L. 228/2012, art. 1, co. 176 - Contratti
di programma RFI (Infrastrutture e trasporti) |
|
|
+200,0 |
|
D.L. 43/2013, art. 7-ter, co. 2
- Infrastrutture FS (Infrastrutture e trasporti) |
-50,0 |
+50,0 |
|
|
L. 147/2013, art. 1, co. 68 - ANAS (Infrastrutture e trasporti) |
+1.200,0 |
+1.300,0 |
+1.300,0 |
+3.000,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 76 - RFI (Infrastrutture e trasporti) |
-50,0 |
|
|
|
L. 147/2013, art. 1, co. 80 - RFI (Infrastrutture e trasporti) |
-50,0 |
50,0 |
|
|
L. 228/2012, art. 1, co. 186 - Piattaforma d'altura
davanti al porto di Venezia (Infrastrutture e trasporti) |
-7,1 |
|
|
|
L. 190/2014, art. 1, co. 153 - opere di accesso agli
impianti portuali (Infrastrutture e trasporti) |
|
-25,0 |
-25,0 |
+50,0 |
L. 448/1998, art. 50, co. 1, punto C - Edilizia
sanitaria pubblica (Economia) |
-600,0 |
-900,0 |
+700,0 |
+800,0 |
D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 3 - Programma
ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti) |
-30,0 |
|
-20,0 |
+50,0 |
D.L. 133/2014, art. 3, co. 1-
Continuità cantieri in corso
(Infrastrutture e trasporti) |
|
|
-110,0 |
+100,0 |
L. 190/2014, art. 1, co. 175 -
Partecipazione all'Agenzia spaziale europea e programmi spaziali nazionali
strategici (Istruzione, università e ricerca) |
|
-20,0 |
-20,0 |
+240,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 111 -
Interventi contro il dissesto idrogeologico (Ambiente) |
+50,0 |
+50,0 |
+150,0 |
+1.700,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 48, punto C - Mutui prima
casa (Economia) |
-70,0 |
|
|
+70,0 |
L. 190/2014, art. 1, co. 235,
punto 2 - Somme destinate al programma di recupero e razionalizzazione
immobili destinati a alloggi (Infrastrutture e trasporti) |
+84,0 |
+80,0 |
|
-164,0 |
D.L. 104/2013, art. 10, co. 1 - Mutui per l'edilizia
scolastica e detrazioni fiscali (Istruzione, università e ricerca) |
|
+50,0 |
+150,0 |
+1.500,0 |
L. 296/2006, art. 1, co. 863 - Fondo sviluppo e
coesione (Economia) |
-670,0 |
|
|
+670,0 |
L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e
coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia) |
+1.289,8 |
+923,3 |
+1.338,3 |
-3.551,4 |
Sono di seguito illustrate le variazioni
disposte dalla Tabella E, di interesse della VII Commissione Cultura:
D.L.
n. 104 del 2013 (L. n. 128 del 2013), articolo 10, comma 1 – Oggetto: Mutui per
l’edilizia scolastica
MISSIONE: ISTRUZIONE
SCOLASTICA |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
1.300,0 |
Rifinanziamento
Tab. E |
|
50,0 |
150,0 |
1.500,0 |
Importi
esposti in Tabella E |
50,0 |
100,0 |
200,0 |
2.800,0 |
La tabella E dispone un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019 dello stanziamento relativo ai contributi pluriennali destinati a interventi di edilizia scolastica dall’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
L’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) –
come modificato dall’art. 9, co. 2-quater,
del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) e dall’art. 1, co. 176, della L. 107/2015 - ha
previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e
all'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi
e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione
di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti, per la
programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere
autorizzate dal MIUR, d’intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993. A tal fine,
sono stanziati contributi pluriennali
per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a
decorrere dal 2016.
Le modalità di attuazione sono state definite con D.I. 23 gennaio
2015 (pubblicato nella GU n. 51 del 3 marzo 2015) che,
considerata la mancata attuazione dei
piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6 dell’Intesa
in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, richiamata dalla norma primaria - relativi al triennio 2013-2015 – ha
proceduto alla definizione di una nuova tempistica per la programmazione degli
interventi. Ulteriori interventi sulla tempistica sono derivati dal D.I. 27 aprile 2015 (pubblicato
nella GU n. 121 del 27 maggio 2015).
In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 2 del
D.I. 23 gennaio 2015, come modificato, ha previsto che le regioni dovevano trasmettere al MIUR e al MIT, entro il 30 aprile 2015,
i piani regionali triennali (triennio 2015-2017), redatti sulla base delle richieste degli enti locali e tenendo
conto anche: a) dei progetti già
segnalati dagli enti che avevano risposto alle lettere del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014[68]; b) dei progetti di edilizia scolastica
già approvati ai sensi dell’art. 18, co. 8-quater,
del D.L. 69/2013, che non risultavano finanziati a seguito dello scorrimento
delle graduatorie operato in base all’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) o
che non erano stati a vario titolo attuati; c)
degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o
definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprietà degli enti
locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali.
I piani annuali sono soggetti a conferma circa
l’attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente
entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017.
L’art. 2 citato ha, altresì, previsto che il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un’unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 e che potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La programmazione nazionale è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322. Qui le relative informazioni.
Da ultimo:
§ nella GU del 14 settembre 2015, n. 213 è stato pubblicato il DM 16 marzo 2015 con cui il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del D.L. 104/2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato. Qui la tabella di ripartizione;
§ nella GU del 27 ottobre 2015, n. 250, S.O. n. 59, è stato pubblicato il D.I. che autorizza le regioni all’utilizzo dei contributi pluriennali.
Articolo 1, commi 80-82
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione
di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)
I commi 80 e 81 autorizzano una spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell’attuazione di un accordo tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora. Il comma 82 prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio.
La disposizione del comma 80 è finalizzata a realizzare le previsioni dello Scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede in data 14 e 15 giugno 2010, riguardante l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).
Lo Scambio di note, al punto D), ha previsto che, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni, entro la fine del 2012, a porre a disposizione del Vaticano, senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplexer con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.
A tale proposito il richiamato comma 80 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la capacità trasmissiva richiamata nell’accordo.
Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in quello
delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale massima
per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall’articolo 27, comma 3, della
delibera (rectius del regolamento allegato alla delibera) 353/11/Cons
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento,
relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale,
disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi
inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su
frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L’articolo 27 disciplina le
modalità e condizioni della cessione
della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti
legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d’uso
di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle
tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a
euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante.
Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione sostenuti dall’operatore di
rete selezionato, il medesimo comma autorizza, a partire dal 2016, una
spesa di 2,724 milioni di euro annui.
La disposizione predispone quindi la provvista finanziaria per dare seguito agli impegni assunto nel richiamato Accordo.
Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alla necessità di presentare al Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost., uno specifico disegno di legge per la ratifica dell’Accordo stesso.
Il comma 81 fa salva, a seguito dell’aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.
Il comma 82 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell’attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività.
Per la copertura degli oneri recati dai commi 80-82, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.
Articolo 1, commi
117-121 e 123
(Dotazioni organiche dirigenti pubblici e
disposizioni in materia di conferimento di incarichi)
Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma117).
Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 118). Tale disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali (comma 123). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (comma 121).
Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (comma 119).
Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale.
Nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 120).
Tali commi non sono stati modificati nel corso dell’esame svolto al Senato.
Le facoltà assunzionali (comma 117) del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni interessate sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di:
§ 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA (oltre ai dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA);
Si ricorda che la legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) prevede una riforma della SNA, da attuare con l’adozione dei decreti legislativi ivi previsti e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti (art. 11) e che l’art. 33, comma 37, del disegno di legge in commento prevede la nomina di un Commissario per la gestione della Scuola (con la decadenza degli attuali organi) nelle more della riforma.
§ 50 unità nei profili
iniziali della carriera prefettizia;
§ 10 avvocati dello Stato e 10
procuratori dello Stato.
Finalità della norma è quella di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella PA di personale altamente qualificato. Nella medesima direzione, altre disposizioni del disegno di legge di stabilità 2016 riguardano il reclutamento di professori e ricercatori universitari.
I criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’adozione del D.P.C.M. non è stabilito un termine.
Al contempo (comma 118) sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, come rideterminati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 95/2012) che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015.
Per espressa previsione della norma si tiene conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
Nella relazione tecnica si evidenzia che dall’attuazione delle previsioni dei commi 117 e 118 non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.
Nel corso degli ultimi anni si sono registrati diversi interventi di riduzione del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Fra questi, l'articolo 2 del decreto-legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) che ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.
Al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo, solo per i ministeri, è stata prevista la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012), in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’art. 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
Dopo una serie di proroghe, il termine per avvalersi di tale possibilità è definitivamente scaduto il 28 febbraio 2014.
In attuazione di queste disposizioni sono stati adottati i regolamenti di organizzazione dei seguenti ministeri: Ministero dell’economia e delle finanze (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105), Ministero dello sviluppo economico (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158), Ministero della salute (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72), Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121), Ministero dei beni culturali (D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171), Ministero della giustizia (D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84).
Per un’analisi ed un quadro di riepilogo degli interventi dei riduzione degli organici in attuazione del decreto-legge 95 del 2012 si veda la relazione della Corte di conti approvata con la delibera del 4 dicembre 2014.
La disposizione viene adottata nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 11 e 17 della legge di riforma della PA (L. 124/2015) nonché dell’attuazione delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 422, 423, 424 e 425 L. 190/2014), che riguardano il personale delle province a seguito della riforma operata con la L. 56/2014 (che ha ridefinito funzioni e modalità di elezione degli organi delle province).
L’articolo 8 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.
L’articolo 11 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento.
Si segnala che i criteri di delega dell’art. 11 prevedono, per la dirigenza dello Stato, la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia.
L'articolo 17 della L. 124/2015 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa secondo i criteri e principi ivi indicati.
I termini per l’esercizio delle predette deleghe legislative sono fissati in 12 o 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/2015 (28 agosto 2015).
E’ escluso (comma 123) dalla previsione del comma 118 (indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti):
§ il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari.
§ il personale delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali;
La legge individua le seguenti funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta (art. 1, co. 85, L. 56/2014): pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, quelle proprie delle città metropolitane ed ulteriori funzioni alle stesse conferite dalla legge in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 1, co. 44, co. 46, L. 56/2014). Le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana sono: il piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d’intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
§ il personale degli uffici giudiziari;
§ il personale dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale;
§ il personale delle agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157).
Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le Università (comma 121).
Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (comma 119).
Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali (comma 120) è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
Nella relazione tecnica si evidenzia che i possibili risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di razionalizzazione, non quantificabili a priori, rimangono in ogni caso acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinati alle finalità di cui al comma 124 (v. infra).
E’ previsto altresì che, al fine di garantire la “maggior flessibilità” della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito “senza alcun vincolo di esclusività” anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale.
Riguardo all’attribuzione di incarichi al dirigente della polizia municipale si ricorda che l’ANAC, nell’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015, ha precisato che “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.
Relativamente all’attribuzione di incarichi al dirigente dell’avvocatura civica sembra doversi intendere che la norma faccia riferimento al dirigente “amministrativo” dell’avvocatura.
Il comma 120 prevede infine che, con la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, co. 5, della legge c.d. anticorruzione (L. 190/2012) ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale (con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione).
In base al citato art. 1 co. 5, L. 190/2012 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
§ un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
§ procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Al comma 120, ai fini di evitare incertezze in sede applicativa,
andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un parametro dimensionale
dell’ente, trattandosi di una deroga alla normativa anticorruzione.
Articolo 1,
commi 125 e126
(Turn over nella P.A.)
I commi 125 (modificato al Senato) e 126
intervengono sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà
assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 125 incrementa le limitazioni al turn
over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale
nel limite di una spesa pari al 25%
di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente). Nel corso dell’esame al Senato, è stata
introdotta la possibilità, per gli Istituti e gli Enti di Ricerca, di
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (in essere al 31 dicembre 2015) mediante
l'attivazione di contratti a tempo
determinato. Infine, il comma 126
stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale, il limite al
turn over per le regioni e gli enti
locali sottoposti al patto di stabilità interno; inoltre, vengono confermate le
limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità
del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e,
per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti
“virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del
100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno
precedente.
Più specificamente, il comma 125 rimodula (aumentandole) le limitazioni al turn over
per le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, le
quali, per il triennio 2016-2018,
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25% di quella relativa
al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Le amministrazioni interessate sono le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici (compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4,
del D.Lgs. 165/2001[69]) e gli
enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non
superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e
tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L.
90/2014).
Allo
stesso tempo, per il personale
dirigenziale il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle
posizioni rese indisponibili ai sensi del precedente comma 118, alla cui scheda
si rimanda) nei limiti delle capacità assunzionali.
Nel corso dell’esame al
Senato, è stata
prevista la possibilità, per gli Istituti
e gli Enti di Ricerca, di continuare ad avvalersi del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31
dicembre 2015 - mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 266/2005.
Si fa presente, al riguardo, che il
richiamato comma 188 della legge n.266/2005 fa salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica effettuate dagli enti di ricerca e da altri istituti[70],
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di
specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali di
cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 213/2015.
La possibilità risponde alla necessità
di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto
conto di quanto disposto dalla normativa vigente, che ha posto limiti per il
2016 all’utilizzo da parte delle P.A. dei rapporti di collaborazione,
vietandola definitivamente dal 2017[71],
nonché nelle more del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 17, comma 1, della L.
124/2015[72].
Resta escluso da tale previsione il personale
in regime di diritto pubblico[73].
In
relazione a tali disposizioni, infine, sono conseguentemente ridotti gli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica
allegata, la stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (la stessa relazione
precisa che ai comparti scuola e università continua ad applicarsi la normativa
di settore) è riportata nella seguente tabella.
|
Economie 2016 |
Economie 2017 |
Economie 2018 |
Econ. da 2019 |
Ministeri e PCM |
24.967.950 |
89.009.550 |
181365.450 |
234.647.700 |
Agenzie |
8.631.000 |
30.763.125 |
62.674.875 |
81.085.500 |
EPNE e Enti art. 70 co. 4 |
8.618.750 |
30.726.250 |
62.608.750 |
81.002.500 |
Enti di ricerca |
1.740.375 |
6.203.250 |
12.638.250 |
16.350.750 |
TOTALE |
43.958.075 |
156.702,175 |
319.287.325 |
413.086.450 |
Le
seguenti tabelle evidenziano le diverse percentuali di assunzioni a tempo
indeterminato ammesse confrontando la normativa vigente (contenuta
nell’articolo 3 del D.L. 90/2014) e l’articolo 1, comma 125, del provvedimento
in esame.
Anno |
Percentuale
di turn over ammessa per
amministrazioni dello Stato ed altri enti |
|
|
DL 90/2014, art. 3, co. 1 |
Stabilità 2016 |
2014 |
20% |
- |
2015 |
40% |
- |
2016 |
60% |
25% |
2017 |
80% |
25% |
2018 |
100% |
25% |
Il successivo comma 126 dispone che le amministrazioni di cui all’articolo 3,
comma 5 del D.L. 90/2014 (si tratta delle regioni
e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) possano
procedere, per il triennio 2016-2018,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale
nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25%
di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, di fatto
allineando tale percentuale a quella prevista per il personale delle
amministrazioni pubbliche individuate dal comma precedente.
In relazione a quanto previsto, lo stesso
comma conferma le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L.
90/2014, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale
degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'articolo 1, comma 421[74], della
L. 190/2014.
Lo stesso comma, per il biennio 2017-2018,
disapplica altresì la possibilità (prevista dall’articolo 3, comma 5-quater del
D.L. 90/2014) per regioni ed enti locali “virtuosi” (ossia con un’incidenza
delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%), di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80% (dal 2014) e
nel limite del 100% (dal 2015) della spesa relativa al personale di ruolo
cessato dal servizio nell'anno precedente. Sono conseguentemente ridotti gli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
Secondo la relazione tecnica allegata, i conseguenti risparmi per spesa per redditi (stimabili in circa 107 milioni di euro per il 2017, 360 milioni di euro per il 2018 e 506 milioni dal 2019) rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio, ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal precedente comma 7 (alla cui scheda si rimanda).
Anno |
Percentuale
di turn over ammessa per gli enti
territoriali |
|
|
D.L. 90/2014, art. 3, co. 5 |
DDL Stabilità 2016 |
2014 |
60% |
- |
2015 |
60% |
- |
2016 |
80% |
25% |
2017 |
80% |
25% |
2018 |
100% |
25% |
La normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over appare alquanto articolata e stratificata, basandosi su un impianto che in sostanza ha individuato percentuali minime di reintegrazione dei cessati e posticipato (di volta in volta) l’anno di superamento del regime limitativo delle assunzioni (prevedendo altresì un rafforzamento del principio del previo esperimento della mobilità).
Articolo 1, comma
142
(Disposizioni in materia di rientro di
lavoratori dall’estero)
Il comma 142, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, in sostanza prorogando al 2017 (più precisamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo) i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 6 ottobre 2015, previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati.
Più in dettaglio, viene aggiunto un periodo all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (che attua la delega fiscale con riferimento all’internazionalizzazione delle imprese).
Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 10, comma 12-octies, del D.L. 192/2014 aveva prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238; tali incentivi sono finalizzati al rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. Il beneficio fiscale consiste in una riduzione al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo.
Con l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 si è provveduto a ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero. Le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le agevolazioni previste si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa delle norme introdotte anche con riferimento al coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. Si chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari ex lege n.238/2010, le cui categorie vengono individuate, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, con il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 16, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall’estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato all’inizio - avevano prorogato l’efficacia della agevolazione ex lege n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015.
Le norme introdotte chiariscono che i lavoratori che rientrano in Italia beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferiti in Italia dal 1° marzo al 6 ottobre 2015, hanno la facoltà di optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:
§ il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento);
§ in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs 147/2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);
In sostanza, con le disposizioni in esame si proroga al 31 dicembre 2017 l’insieme di benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010, in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 6 ottobre 2015.
Articolo 1, comma 182
(Ricostruzione o riparazione delle chiese
e degli edifici religiosi)
Il comma 182, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell’articolo 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009.
Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente. Prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione appaltante sono assunte, dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali; sono, invece, assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
In particolare, in conseguenza della modifica prevista dalla lettera a), vengono considerati lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) tutte le attività di ricostruzione o riparazione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/2005, e non solo di quelli qualificati come beni culturali.
Qui un approfondimento sulla nozione di bene culturale.
Le attività previste nell'articolo 16, lett. a), della
legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) riguardano
attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
La lettera b), in conseguenza della predetta modifica, prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o dei citati edifici, qualificati come beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sia effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante".
La norma fa riferimento alla definizione di “stazione appaltante” di cui all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici.
Da ultimo, la novella di cui alla lettera c) è volta a introdurre un nuovo periodo nel comma 11-bis dell’art. 11, al fine di prevedere, per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui sopra, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, che la funzione di "stazione appaltante" venga svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche.
Articolo 1,
comma 183
(Finanziamento del Gran Premio d’Italia
di Formula 1)
Il comma 183 introdotto al Senato autorizza l’ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere attinte dai proventi derivanti dall’organizzazione di eventi sportivi. È espressamente vietato l’utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico.
Il comma 183 dell’articolo 1, introdotto al Senato, prevede che la Federazione nazionale – ACI sia autorizzata a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia, presso l’autodromo di Monza, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1. Si prevede che le risorse possano provenire dai proventi derivanti dall’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale mentre non è consentito l’utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico, fermo restando il disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 124 del 2015, che prevede una delega al Governo diretta “previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica”, al trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.
L’Automobile club d'Italia (ACI) è un soggetto dalla duplice natura giuridica. E’ infatti, ai sensi dello statuto, ente pubblico non economico a base federativa, ma è anche la federazione sportiva nazionale automobilistica, avente quindi, con riferimento alle attività connesse a tale funzione, natura privatistica.
L’attività dell’Automobile club d’Italia opera infatti, secondo lo statuto, in due ambiti di attività distinti, ma comunque connessi fra loro: le attività istituzionali e quelle delegate.
Le attività istituzionali riguardano i servizi rivolti ai soci, l'educazione e la sicurezza stradale, l'assistenza e l'informazione turistica, nonchè l'attività sportiva in campo automobilistico svolta nella qualità di Federazione nazionale sportiva, aderente al CONI e nell'esercizio del potere sportivo. Rientrano in quest'ambito anche le attività Internazionali promosse per rappresentare presso le istituzioni europee gli interessi legati ai temi della mobilità.
Nello svolgimento delle attività istituzionali l'Automobile Club d'Italia si pone, con oltre un milione di soci, come libera associazione di cittadini che rappresenta e si fa portavoce, anche presso le istituzioni nazionali ed internazionali, delle tematiche inerenti la circolazione stradale.
Con riferimento alle attività svolte per delega dello Stato, delle Regioni e delle Province, l'ACI gestisce, con la propria organizzazione e con distinta evidenza contabile nell'ambito del bilancio dell'Ente:
- il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che, in base al Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale. Tale attività è finanziata con i proventi delle tariffe corrisposte dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi effettuati;
- la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione, prevista dal d.lgs. n. 446/97, effettuata sulla base di apposite convenzioni di affidamento del servizio stipulate tra le Provincie e l'ACI;
- la riscossione delle tasse automobilistiche, curata sulla base di apposite convenzioni con le Regioni, dal 1998 titolari del tributo ai sensi della L. n. 449/97.
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’ACI, l’ente deve dare separata evidenza nel proprio bilancio: al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n. 436; ai servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; a tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Secondo quanto richiesto dal CONI, inoltre, il dettaglio dei ricavi e dei costi relativi all'attività sportiva è riportato e commentato in un apposito documento allegato al bilancio.
L’allegato 5 al bilancio d’esercizio per l’anno 2014 dell’ACI, contiene il conto economico Aci/direzione sport automobilistico. Il valore della produzione del 2014 ammonta complessivamente a Euro 9.935.678. I costi della produzione del 2014 ammontano complessivamente a Euro 12.804.667.
La duplice natura e la separata evidenza a bilancio dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività poste in essere giustificano la distinzione, prevista dalla norma, che individua esclusivamente nelle risorse provenienti dall’organizzazione degli eventi sportivi (ossia quelle connesse alle attività di diritto privato dell’ACI) quelle utilizzabili ai fini dell’organizzazione del Gran Premio d’Italia.
Con riferimento all’organizzazione del Gran Premio d’Italia, che si svolge presso l’autodromo di Monza, occorre ricordare che, allo stato, l’organizzazione del Gran Premio è rimessa alla società SIAS (Società incremento automobilistico e sport) che ha anche la concessione dell’autodromo, con scadenza 2026. Qualora il Gran Premio non venisse organizzato la concessione si risolverebbe di diritto.
Affinché il Gran Premio d’Italia sia inserito tra le competizioni del calendario annuale della Formula 1 è necessaria anche un’intesa economica tra il soggetto organizzatore e il soggetto gestore dei diritti commerciali della Formula 1. Allo stato tali diritti sono controllati dalla Formula One Group, soggetto di diritto privato. L’attuale contratto scadrà nel 2016.
Articolo 1,
comma 193
(Interventi in siti di importanza comunitaria)
Il comma 193, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi. La norma in esame prevede altresì che l'autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi previsti.
Si tratta in particolare degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.
La disposizione interviene sulla normativa vigente, contenuta nel D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina, tra l’altro, la valutazione di incidenza. La norma richiama esplicitamente la finalità del rilancio delle spese per investimento degli enti locali.
Ai sensi della lettera
m) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997, recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (d’ora in
avanti regolamento), un sito di
importanza comunitaria (S.I.C.) è un sito che è stato inserito nella lista
dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o
a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una
specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che
può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete
ecologica «Natura 2000».
L’art. 3 del regolamento prevede che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuino i predetti siti. La lista dei SIC è consultabile
sul sito del Ministero dell’Ambiente.
La valutazione di incidenza, che è disciplinata dall’art. 5 del regolamento, è un procedimento finalizzato a individuare
e verificare gli effetti che la pianificazione territoriale e taluni interventi
possono avere sui siti di importanza comunitaria. Per quanto interessa in
questa sede, si fa presente che il comma 3 prevede che i proponenti di
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi
espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono
avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi. Ai sensi del comma 5, ai fini della
valutazione di incidenza degli interventi, le
regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla
verifica degli stessi, i tempi per
l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di
partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. Il comma 6 del
regolamento prevede che, fino alla
individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica, le autorità di cui al comma 5 effettuano la verifica stessa, entro
sessanta giorni dal ricevimento dello studio e possono inoltre chiedere una
sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle
quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità
chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità
medesime. I commi 9 e 10 disciplinano rispettivamente l’adozione di interventi
di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza
comunitaria, che devono essere accompagnati da misure compensative.
Le regioni hanno disciplinato con proprie leggi la
valutazione di incidenza.
Relativamente agli interventi richiamati nella norma,
si segnala che il regime dei relativi titoli abilitativi è disciplinato dal
testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001; si ricorda che gli
articoli 6, 22 e 10 di tale testo disciplinano gli interventi realizzabili
rispettivamente in assenza di alcun titolo abilitativo, con segnalazione
certificata di inizio attività o con permesso di costruire.
Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di
incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di
cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli
interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto
l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su
detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio
del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.
La norma precisa che restano ferme le seguenti disposizioni del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997:
§ articolo 1, comma 4, ai sensi del quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
§ articolo 4, che disciplina le misure di conservazione;
L’art. 4 del
regolamento prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome
assicurano per i citati proposti siti di importanza comunitaria (pSic)
opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat
di specie e che, come disposto al comma 2, sulla base di linee guida per la
gestione delle aree della rete “Natura 2000”, adottino per le zone speciali di
conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di
gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune
misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle
specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
In conseguenza
di quanto sopra disposto, il Ministero dell’Ambiente ha emanato due decreti, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento: un primo decreto del 3 settembre 2002, che
ha previsto le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, e un secondo
decreto del 17 ottobre 2007 sui criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS).
§ articolo 5, comma 8, che prevede che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
Si segnala che le disposizioni di cui al presente comma recano un
contenuto analogo a quello dell’articolo 57 del disegno di legge recante disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (cd. collegato ambientale,
A.C. 2093-B, all’esame della Commissione ambiente della Camera), il cui testo,
già approvato dalla Camera, non è stato modificato nel corso dell’esame al
Senato.
Il disposto dell’articolo 57 del predetto disegno di
legge è identico a quello della norma in commento. Le differenze riguardano il
richiamo alla finalità di semplificare le procedure relative ai siti di
importanza comunitaria, la salvaguardia della facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la
competenza esclusiva, la previsione in base alla quale le disposizioni
dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.
Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti
con l’Unione Europea)
Il 22 ottobre 2015 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2015/2163) per aver violato gli obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
In particolare la Commissione contesta all’Italia:
§ di non aver designato le Zone speciali di Conservazione (ZSC), contravvenendo alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva;
Come previsto dalla direttiva, la Commissione europea, sulla base delle indicazioni fornite da ciascuno Stato membro, ha adottato – tra il 2003 e il 2008 - gli elenchi dei siti di importanza comunitaria. Secondo il citato articolo, gli Stati membri – entro il termine massimo di sei anni dall’adozione del rispettivo elenco - avrebbero dovuto designare come Zone speciali di Conservazione i siti di importanza comunitaria contenuti negli elenchi europei e ricadenti nel proprio territorio.
Alla data di agosto 2015, a termini scaduti, sono state istituite 403 ZSC, di cui 401 contenute nel novero dei 2281 siti italiani di importanza comunitaria
§ di non aver definito le misure di conservazione previste dall’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva.
Per le Zone speciali di conservazione, gli Stati membri sono tenuti, nel medesimo termine di sei anni dall’adozione dell’elenco dei SIC, a definire le necessarie misure di conservazione.
Alla stessa data, risultano adottate misure di conservazione o piani di gestione per 1715 siti su 2281.
Secondo il nostro ordinamento interno, compete alle regioni e alle province autonome la definizione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione per le ZSC, mentre la designazione di tali zone deve essere effettuata con decreto del Ministro dell’ambiente d’intesa con la regione interessata.
Come riportato nella
relazione che il Ministro dell’ambiente ha trasmesso alle Camere - ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, delle legge n. 234 del 2012 -, le regioni e il
ministero hanno concordato un cronogramma degli impegni assunti dalle regioni,
che prevede entro i primi mesi del 2017 l’adozione di tutte le misure
richieste.
Articolo 1, comma 207
(Stanziamenti a beneficio degli italiani
nel mondo)
Il comma 207 prevede lo stanziamento
complessivo di 5 milioni di euro in
diversi settori di interesse dei cittadini italiani residenti all’estero.
Il comma 207, introdotto durante l’esame al Senato, dispone
per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo. Si
tratta in particolare dei seguenti interventi:
§
100.000 euro per il funzionamento del
Consiglio generale degli italiani all’estero;
§
100.000 euro per il funzionamento dei COMITES
e dei Comitati dei loro presidenti;
Istituiti nel 1985, i Comites sono organismi rappresentativi della collettività
italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna
circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti
nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001.
In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila
cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità
diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a
seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore
o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero.
Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana,
possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine
italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4
o 6 componenti).
Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i
Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti
con le rappresentanze diplomatico-consolari.
Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della
comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità
consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti,
associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con
particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità,
all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare.
A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi
124 Comites diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in
America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania
e 7 in Africa.
(Fonte: Sito Internet del MAECI)
Il Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), istituito con
Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e
disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n.
329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di
interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità
rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel
mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della
partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività
italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il
loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni.
Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri
e si compone di 94 Consiglieri, di cui 65 eletti direttamente all'estero e 29
di nomina governativa.
I suoi organi istituzionali sono il Comitato di
Presidenza (composto oltre che dal Ministro, dal Segretario Generale, da
quattro Vice Segretari Generali e da undici rappresentanti delle varie aree),
le sette Commissioni Tematiche, le tre Commissioni Continentali, i Gruppi di
Lavoro e l'Assemblea Plenaria.
Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno
2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il
27 luglio 2004.
(Fonte: Sito Internet del MAECI)
Articolo 1, commi 243-245
(Misure per il completamento della
ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto)
I commi 243 e 244, inseriti nel corso dell’esame al Senato, apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012.
In particolare, il comma 243 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi.
Il comma 244 detta invece norme per consentire l’uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione.
Il comma 245, anch’esso inserito al Senato, autorizza la spesa di 190 milioni per l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).
Più in dettaglio, il comma 243 modifica in più punti la disciplina vigente relativa alle procedure per la ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012.
Un primo gruppo di modifiche (contemplato dalle lettere a) e b) del numero 1) del comma in esame) è finalizzato ad ampliare il novero dei soggetti, già previsti dalla normativa vigente (v. infra), a cui possono fare ricorso i presidenti delle Regioni per la realizzazione degli interventi di ricostruzione disciplinati dal citato decreto-legge. Viene infatti stabilito che i citati presidenti possono anche:
§ avvalersi delle strutture regionali competenti per materia;
§ delegare, alle medesime strutture, le funzioni ad essi attribuite dal D.L. 74/2012.
Il testo attualmente vigente dei commi 5 e 5-bis dell’art. 1 del D.L. 74/2012, su cui intervengono le modifiche testé commentate, prevede, tra l’altro, che i presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi (comma 5), e che i medesimi presidenti, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite dal D.L. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto del medesimo decreto-legge (comma 5-bis).
Un secondo gruppo di modifiche (contemplato dai numeri 2) e 3) del comma in esame) contiene disposizioni finalizzate a consentire ai Presidenti delle regioni di destinare, nell’ambito dei c.d. piani di ripristino degli immobili pubblici danneggiati (previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 74/2012), una quota delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche:
§ per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali (nuovo comma 5-ter dell’art. 4 del D.L. 74/2012);
§ per gli interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Con riferimento a tali interventi viene specificato che i Presidenti delle regioni possono destinarvi, nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 (vedi infra), una quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici (nuovo comma 1-ter dell’art. 5 del D.L. 74/2012).
L’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. 74/2012, stabilisce, tra l’altro, che i Presidenti delle regioni stabiliscono, con propri provvedimenti, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai medesimi presidenti, le modalità di predisposizione e di attuazione di “un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo”. Tutte le informazioni relative all’attuazione data a tale disposizione sono reperibili, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, nel testo dell’ordinanza n. 48 del 4 novembre 2015 del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, che contiene, in allegato, la relazione del 21 ottobre 2015 (Allegato “A”) relativa alla modifica e alla integrazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali, nonché gli elaborati relativi al programma delle opere pubbliche (allegato “B”) e al programma dei beni culturali (allegato “C”). Per quanto riguarda la Lombardia si segnala invece l’ordinanza n. 133 dell’11 settembre 2015 del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, recante “Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74”. Per ciò che attiene alla Regione Veneto si rinvia alla pagina web www.regione.veneto.it/web/guest//provvedimenti-del-commissario-delegato1 che contiene tutti i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato.
Con riferimento ai succitati commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del D.L. 74/2012 si ricorda che il comma 1, al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dal sisma, ha consentito l’utilizzo delle risorse individuate dal D.M. 30 luglio 2010 (attuativo dell'art. 7-bis del D.L. 137/2008) per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito del sisma. Per le medesime finalità, il successivo comma 1-bis ha previsto l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto a ripartire tra le regioni colpite le risorse individuate dal medesimo comma (pari al 60% dello stanziamento di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), del D.L. 5/2012 e al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera CIPE 6/2012).
Il comma 244 detta disposizioni integrative dell’art. 10 del D.L. 83/2012, che ha dettato ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 10 del D.L. 83/2012).
I commi 4-bis e 4-ter dettano disposizioni relative agli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e alle relative aree di sedime e pertinenziali nonché ai prefabbricati modulari abitativi.
Con riferimento a tali immobili viene previsto che i Commissari delegati:
§ consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche (comma 4-bis);
§ provvedono al trasferimento a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento, mediante adozione di atti ricognitivi esenti da ogni effetto fiscale (comma 4-ter).
Il comma 4-quater proroga di un anno, dal 31 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici in questione, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).
Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei medesimi Commissari delegati.
Si tratta di una disposizione che riproduce per il 2016 quanto disposto dal 2015 dal comma 544 della L. 190/2014.
Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato i Commissari delegati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal citato comma 544), alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei limiti di 30 ore mensili. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012.
Si ricorda altresì che il comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che ai Commissari delegati sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Il comma 245 - al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica – autorizza, per l’esercizio 2016, le seguenti spese in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica:
§ 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna;
§
30
milioni di euro in favore della
Lombardia.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.
L’art. 3-bis (rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) ha autorizzato, al comma 6, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
Articolo 1,
commi 246-249
(Rinnovi contrattuali)
I commi 246-249, non modificati dal Senato, recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale
delle pubbliche amministrazioni[75],
quantificando in 300 milioni di euro
annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di
diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.
In
primo luogo, il comma 246 quantifica
gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa a
carico del bilancio dello Stato[76], per
il triennio 2016-2018,
complessivamente, in 300 milioni di
euro a decorrere dal 2016, di cui 74
milioni di euro per il personale delle Forze
di Polizia e delle Forze armate[77] e 7 milioni di euro per il restante
personale statale in regime di diritto
pubblico[78].
Ai
sensi del comma 247, le somme
indicate nel precedente comma, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego[79].
Il
successivo comma 248 dispone, per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi della normativa vigente. La definizione
dei criteri di determinazione dei
richiamati oneri (in coerenza con gli stanziamenti individuati al precedente
comma 1) è demandata ad uno specifico D.P.C.M.,
da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.
L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che per specifiche amministrazioni (regioni ed i relativi enti dipendenti, amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, enti locali, Camere di commercio e segretari comunali e provinciali), università italiane, enti pubblici non economici ed enti e istituzioni di ricerca (compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4[80]), gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
Il comma 249, infine, prevede che le
disposizioni recate dal precedente comma 248 trovano applicazione anche nei
confronti del personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
Articolo 1,
comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
Il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.
Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018.
Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri
(dati
in milioni di euro)
Ministeri |
2016 |
2017 |
2018 |
Economia e finanze |
117 |
134,2 |
147,6 |
Sviluppo economico |
8,4 |
31,5 |
31,9 |
Lavoro e politiche sociali |
4,2 |
1 |
1 |
Giustizia |
23,3 |
26,4 |
26,4 |
Affari esteri |
8,2 |
6,3 |
6,3 |
Istruzione, università e ricerca |
220,4 |
240,4 |
200,4 |
Interno |
27,2 |
43,2 |
60,7 |
Ambiente |
1,6 |
1 |
0,9 |
Infrastrutture e trasporti |
28,9 |
35 |
22,9 |
Difesa |
19 |
17 |
17 |
Politiche agricole |
21,9 |
13,8 |
12,9 |
Beni e attività culturali e turismo |
7,8 |
0 |
0 |
Salute |
24,5 |
13,2 |
9,6 |
TOTALE |
512,5 |
563 |
537,6 |
Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell’Elenco 2 sopra riportato, si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.
Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).
Saldo netto da finanziare
(milioni di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
Effetti migliorativi Ministeri* |
|||
da
articolato |
-1.254,80 |
-602,6 |
-600,2 |
- di cui minori
spese |
937,80 |
586,6 |
584,2 |
- di cui
maggiori entrate |
317 |
16 |
16 |
da
elenco 2 |
-512,4 |
-563 |
-537,6 |
da
tabella C |
-30,5 |
-36,4 |
-37,5 |
da
tabella D |
-243,2 |
-229,4 |
-277,7 |
da
tabella E |
-1.317,20 |
-1.026,10 |
-236,1 |
TOTALE
effetti migliorativi Ministeri |
-3.358,10 |
-2.457,50 |
-1.689,10 |
Ulteriori riduzioni |
|||
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (art
28) |
-163.3 |
-164.2 |
-164.4 |
Riduzione stanziamenti PCM (comma 334) |
-23 |
-21.8 |
-18 |
FORMEZ (comma 381) |
-0,9 |
-0,9 |
-0,9 |
Riorganizzazione SNA (comma 373) |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
Totale ulteriori riduzioni |
-188.7 |
-188,3 |
-184,8 |
Totale
effetti migliorativi |
-3.547 |
-2.646 |
-1.874 |
*la Relazione tecnica precisa che tali misure considerano
gli effetti dei commi 449-451 (ragionevole durata del processo), ma non tengono
conto degli effetti migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 345),
e altre Società e istituti (commi 375-380), quelli derivanti dalla limitazione
del turn over (di cui ai commi 125-126) nonché quelli inerenti la riduzione del
Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 87-95).
Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una riduzione degli effetti migliorativi di 80 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018. Le modifiche apportate presso il Senato hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame. Tale riduzione è attribuibile esclusivamente a due amministrazioni:
§ il MEF, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;
§ il Ministero del lavoro, per 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio.
Articolo 1,
comma 334
(Riduzione di stanziamenti per la
Presidenza del Consiglio)
Il comma 334 determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio.
L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018
La riduzione ha per finalità il concorso di quella struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Il dettaglio dei
capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco n. 3. Il
prospetto che segue illustra le riduzioni introdotte dall'Elenco n. 3. Il dato
relativo al 2018 deve intendersi riferito anche agli anni successivi.
(in migliaia di euro)
cap. |
descrizione |
BLV |
riduzioni
Elenco n. 3 |
importi
risultanti |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
2115 |
Spese di funzionamento della Presidenza
del Consiglio |
34.601 |
34.511 |
34.523 |
1.731 |
1.731 |
1.731 |
32.870 |
32.780 |
32.792 |
2124 |
Gestione ed implementazione del portale
Normattiva e del progetto X-Leges |
1.220 |
985 |
1.000 |
37 |
37 |
37 |
1.183 |
948 |
963 |
2191 |
Promozione della conoscenza degli eventi
della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni |
1.408 |
0 |
0 |
42 |
0 |
1.366 |
0 |
0 |
|
2780 |
8 per mille IRPEF per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali |
71.146 |
70.500 |
70.500 |
3.120 |
3.120 |
3.120 |
68.026 |
67.380 |
67.380 |
7474 |
"Luoghi della memoria per la
celebrazione del centenario della prima guerra mondiale |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
150 |
150 |
150 |
4.850 |
4.850 |
4.850 |
2183 |
Fondo Interventi dell'editoria |
102.689 |
102.391 |
102.391 |
3.081 |
3.081 |
3.081 |
99.608 |
99.310 |
99.310 |
2190 |
Fondo straordinario sostegno
all'editoria |
21.364 |
0 |
0 |
641 |
0 |
0 |
20.723 |
0 |
0 |
7442 |
Fondo per gli investimenti del
Dipartimento dell'editoria |
8.684 |
8.658 |
8.658 |
261 |
261 |
261 |
8.423 |
8.397 |
8.397 |
2113 |
Attuazione delle politiche antidroga |
5.780 |
5.763 |
5.763 |
578 |
578 |
578 |
5.202 |
5.185 |
5.185 |
5210 |
Tutela delle minoranze linguistiche
storiche |
790 |
867 |
867 |
24 |
24 |
24 |
766 |
843 |
843 |
5211 |
Tutela delle minoranze linguistiche |
972 |
1.069 |
1.069 |
29 |
29 |
29 |
943 |
1.040 |
1.040 |
2185 |
Interventi Servizio Civile Nazionale |
116.243 |
113.427 |
113.427 |
3.487 |
3.487 |
3.487 |
112.756 |
109.940 |
109.940 |
2102 |
Politiche di sostegno alla famiglia |
22.621 |
22.621 |
22.621 |
2.262 |
2.262 |
2.262 |
20.359 |
20.359 |
20.359 |
2118 |
Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità
garante per l'infanzia e l'adolescenza |
1.517 |
1.611 |
961 |
46 |
46 |
46 |
1.471 |
1.565 |
915 |
2099 |
Piano nazionale per le aree urbane
degradate |
75.000 |
75.000 |
0 |
3.750 |
3.750 |
0 |
71.250 |
71.250 |
0 |
2108 |
Politiche delle pari opportunità |
28.228 |
20.353 |
20.420 |
2.823 |
2.823 |
2.823 |
25.405 |
17.530 |
17.597 |
2132 |
Comitato paralimpico nazionale |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
210 |
210 |
210 |
6.790 |
6.790 |
6.790 |
7455 |
Fondo di garanzia mutui per gli impianti
sportivi |
18.776 |
0 |
0 |
563 |
0 |
0 |
18.213 |
0 |
0 |
2106 |
Incentivazione e sostegno alla gioventù |
5.559 |
6.136 |
6.136 |
167 |
167 |
167 |
5.392 |
5.969 |
5.969 |
Totale |
528.598 |
475.892 |
400.336 |
23.002 |
21.756 |
18.006 |
505.596 |
454.136 |
382.330 |
Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di
contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009).
Ai sensi dell’articolo 21, le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla
base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e
finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa.
La tradizionale concezione della legge di
bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di
spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che
poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in
parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. flessibilità del bilancio, in base alla
quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle
dotazioni finanziarie, relative anche ai fattori
legislativi, purché compensative all’interno di un programma o tra
programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della L. 196/2009) ovvero
tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che
hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L.
78/2010).
Nel disegno di legge di bilancio per il 2016
è presente, in allegato a ciascuno stato
di previsione della spesa, il “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per
programmi”, che espone le autorizzazioni
di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
Il disegno di legge di bilancio si presenta
strutturato in Missioni e Programmi.
Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 - è stata
operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a
mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e
finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole
l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le unità di voto parlamentare sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con
riferimento ai programmi, intesi
quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito
delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.
Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che
si prevede di impegnare (competenza)
nonché l'ammontare delle entrate
che si prevede di incassare e delle spese
che si prevede di pagare (cassa),
nell'anno cui il bilancio si riferisce; le previsioni delle entrate e delle
spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
La dotazione finanziaria dei programmi di
spesa è presentata, inoltre, distinta in
spese “rimodulabili” (vale a dire,
spese autorizzate da espressa
disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “non
rimodulabili” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità
di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro
formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).
Nel disegno di legge di bilancio le
informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella Nota integrativa a ciascuno stato di
previsione, che contiene le schede
illustrative dei programmi di spesa del Ministero e delle leggi che lo
finanziano, nonché il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti.
Nella Sezione I della Nota integrativa che
accompagna lo stato di previsione di ciascun Ministero, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del
Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa
(CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.
Con riferimento all’organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i 3 Dipartimenti
(Sistema educativo di istruzione e formazione, Programmazione e gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, Formazione superiore e ricerca) e il
Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro costituiscono i 4 Centri di responsabilità amministrativa
(CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 93 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del
Ministero.
Il c.d. Piano
degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota
integrativa, in una apposita Tabella (vedi pagg.
12 ss. dell’A.C. 3445 – Tab.
7),
in cui sono indicati, per il triennio 2016-2018, le risorse attribuite - in termini sia di stanziamenti in
c/competenza, sia di costi totali (budget)
- ai predetti obiettivi iscritti in
ciascuna missione e in ciascun programma,
facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre
riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura
dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori
di risultato.
Si rammenta che tali indicatori – previsti
dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 -
costituiscono lo strumento di misurazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la
trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna
amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato
nel dossier n. 366/1 relativo al ddl di bilancio (A.C. 3445).
Nella Sezione II della Nota integrativa sono
riportate le schede illustrative dei
programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare -
in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli
stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche
di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili
del programma medesimo.
In ogni stato di previsione vi è un allegato
che riporta una analisi dei fondi
settoriali relativi alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, in cui sono indicati gli stanziamenti
complessivi previsti per il triennio, con analitica evidenziazione dei provvedimenti legislativi che
determinano gli stessi[81].
Nella tabella che segue sono illustrati i
fondi settoriali iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Missione |
Programma |
Fondo
settoriale / cap. |
|
2.
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria |
2.3. Sistema universitario e formazione
post-universitaria |
Fondo per il finanziamento ordinario delle
università e dei
consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la
ricerca scientifica (FFO) (cap. 1694) |
|
3. Ricerca
e innovazione |
3.4. Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata |
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca (FOE) (cap. 7236) |
|
Con
riferimento alle priorità politiche
sulle quali il MIUR intende concentrare l’impegno, la Nota integrativa
evidenzia, preliminarmente, che, in una situazione socio-economica che sta
registrando i primi segnali di ripresa, è ormai definitivamente acquisita la
consapevolezza che istruzione, formazione e ricerca costituiscono una delle
leve principali per innescare un meccanismo permanente di innovazione.
Per l’istruzione scolastica rientrano tra
le linee di intervento:
§ l’attuazione delle novità introdotte con la L.
107/2015, in particolare con riferimento all’organico dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta formativa, allo sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla nascita
di laboratori di nuova generazione,
alla revisione dei tempi di assegnazione
alle scuole delle risorse finanziarie, alla realizzazione del Portale unico dei dati della scuola;
§ l’attuazione del sistema nazionale per la valutazione delle scuole (di cui al DPR
80/2013 e alla direttiva 11/2014);
§ l’espletamento di un nuovo concorso per docenti, da bandire entro il 1° dicembre 2015;
§ gli interventi in materia di edilizia scolastica, indirizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
§ il sostegno e il potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica, con azioni orientate allo sviluppo
della digitalizzazione e alla
didattica attiva, nonché alla
emanazione delle linee guida per
l’elaborazione di materiali didattici
digitali da parte delle scuole[82];
§ l’elaborazione di un nuovo Testo unico della scuola, per semplificare il quadro
normativo e ridurre il contenzioso;
§ la realizzazione delle azioni del PON
scuola 2014-2020, che estenderà la sua azione all’intero
territorio nazionale.
Con
riferimento all’istruzione universitaria,
sono messi in evidenza:
§ l’attenzione a ridurre le forti limitazioni
al turn-over, consentendo ai
singoli atenei di programmare un reclutamento coerente con la propria struttura
della formazione e della ricerca e sostenibile secondo i propri indicatori di
bilancio;
§ l’obiettivo di favorire l’ingresso di giovani ricercatori, sia
stanziando risorse specifiche, sia semplificando le modalità di accesso e la
flessibilità delle relative formule contrattuali;
§ la promozione del diritto allo studio universitario e nelle istituzioni di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM (d.lgs. 68/2012), con
interventi omogenei sul territorio, in raccordo con le regioni, soprattutto
nell’ottica di una maggiore disponibilità di servizi e posti-letto e, più in
generale, nell’ottica dello sviluppo dell’edilizia destinata agli studenti.
Inoltre, si prevede di definire i LEP e regolamentare l’accreditamento dei
Collegi di merito.
Inoltre, con riferimento al sistema AFAM, si prevede la revisione
della governance e del meccanismo di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, e
l’accreditamento delle
Istituzioni, in modo da poter assicurare la presenza di Istituzioni
trasparenti, sostenibili dal punto di vista finanziario e in grado di offrire
formazione di alto livello. In questo quadro si inserirà il percorso di statizzazione di Istituzioni non statali,
anche attraverso processi di fusione e accorpamento territoriale. Infine, sarà sostenuta una politica di
maggiore apertura nei confronti dell’internazionalizzazione,
anche in previsione di un vero e proprio terzo ciclo della formazione superiore nel sistema AFAM
Per
la ricerca, le linee di intervento
concernono, in particolare:
§ la definizione di un governo unico del processo e la coesione delle politiche, con particolare riferimento ai tempi
delle procedure amministrative, alla velocità e correttezza dell’uso delle
risorse, alla trasparenza;
§ l’adozione del Piano nazionale della ricerca 2015-2020, quale architettura
strategica di primo livello[83];
§ il coordinamento
degli enti di ricerca pubblici, ottimizzando processi di finanziamento che
diano certezza di budget pluriennali
sulla base di piani di attività dettagliati. A ciò si prevede di affiancare la revisione dei processi di monitoraggio e sfruttamento dei risultati,
privilegiando logiche di reale accountability;
§ la promozione di forme di collaborazione tra il settore della ricerca
pubblico e quello privato e tra il mondo della ricerca
pubblica e le imprese, anche per
favorire la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di
dottorato e periodi di formazione dei ricercatori presso le imprese;
§ la realizzazione dell’Anagrafe nazionale della ricerca;
§ il corretto
utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all’innovazione e
l’attuazione nel corso del 2016 della programmazione comunitaria approvata
nell’ambito del PON ricerca e innovazione 2014-2020;
§ il sostegno della ricerca aerospaziale;
§ il rafforzamento delle infrastrutture nazionali e internazionali della ricerca..
Con
riferimento alla struttura
amministrativa, gli obiettivi sono costituiti dalla dematerializzazione e semplificazione delle procedure,
dall’implementazione di un sistema informatizzato di controllo di gestione e dall’entrata in vigore del nuovo sistema di
misurazione e valutazione della performance.
Lo stato di previsione del MIUR a legislazione vigente reca, per lo
stesso esercizio finanziario 2016, spese
in conto competenza per 55.082,9
milioni di euro[84], di
cui:
·
€ 52.707,5 mln (95,7%)
per spese correnti, dei quali
43.163,3 destinati a spese per il personale;
·
€ 2.347,7 mln
(4,3%) per spese in conto capitale.
La restante parte è rappresentata – secondo
quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b),
della L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari
a € 27,7 mln.
L’incidenza
percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 9,3% (a fronte dell’8,6% riferito al dato assestato 2015).
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2015 – quali
riportate nel ddl di bilancio 2016 – si registra, all’esito di variazioni di
segno opposto, un aumento di € 2.023,3
mln (di cui + 2.133,5 per la parte corrente, – 111,4 per la parte in conto
capitale e + 1,3 per il rimborso di passività finanziarie).
Di seguito si riportano le previsioni
complessive degli stanziamenti di competenza relativi al triennio 2016-2018.
(in milioni di euro)
|
2016 |
2017 |
2018 |
Parte
corrente |
52.707,5 |
52.739,9 |
52.683,1 |
Conto capitale |
2.347,7 |
2.358,2 |
2.255,4 |
Rimborso passività finanziarie |
27,7 |
23,1 |
17,6 |
Totale |
55.082,9 |
55.121,2 |
54.956,1 |
La consistenza dei residui passivi
presunti al 1° gennaio 2016 è valutata pari a 3.455,2 milioni di euro.
Nella legge di bilancio 2015 la consistenza dei
residui presunti era pari a zero.
Le autorizzazioni di cassa ammontano
per il 2016 a 55.797,4 milioni di
euro.
Data una massa
spendibile[85] di
€ 58.538,1 mln, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione[86] del
95,3%, che misura la capacità di
spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2016.
Con la nota
di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità,
come modificato dal Senato, lo stanziamento di competenza del MIUR è rideterminato, per l’esercizio finanziario 2016, in 54.909,9 milioni di euro (in conto competenza), di cui 52.570,1 per
spese correnti, 2.312,1 per spese in conto capitale e 27.741,5 per rimborso
passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio a
legislazione vigente, una diminuzione
complessiva di 173,0 milioni di euro, attribuibile in parte alla spesa
corrente (– € 137,4 mln) e in parte alla spesa in conto capitale (– € 35,6
mln).
A seguito della nota di variazioni, l’incidenza percentuale sul totale
generale del bilancio dello Stato risulta pari al 9,1%.
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2015 – quali
riportate nel ddl di bilancio 2016 – si registra un aumento di € 1.850,3 mln.
Le autorizzazioni
di cassa ammontano per il 2016 a 55.624,4
milioni di euro.
Data una massa
spendibile di € 58.365,1 mln, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 95,3%.
Le
dotazioni finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2016 fanno capo
alle seguenti Missioni[87]:
· 1.
Istruzione scolastica (n. 22);
· 2.
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (n.
23);
· 3.
Ricerca e innovazione (n. 17);
· 5.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);
· 6.
Fondi da ripartire (n. 33)[88].
Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 16, come nell’esercizio precedente.
Nella
tabella che segue si riportano a confronto, preliminarmente, gli stanziamenti
di competenza assegnati alle Missioni e ai Programmi nella legge di bilancio 2015 (L. 191/2014), nonché le
previsioni assestate 2015 – quali riportati
nella tabella 7 del ddl di bilancio 2016 – a confronto con le dotazioni
risultanti per il triennio 2016-2018
a seguito della nota di variazioni.
A seguire, si
opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi
Programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra
parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2015.
(milioni di euro)
Missione 1 Istruzione scolastica (22)
La dotazione assegnata per l’anno 2016 alla missione Istruzione scolastica – articolata in 9 programmi –, pari, come si è visto, a
seguito della nota di variazioni, ad € 44.769,7 mln, corrisponde all’81,5% dello stanziamento
del Ministero (+ € 2.756,9
mln, pari a + 6,6%, rispetto all’assestamento 2015).
I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2015
sono quelli relativi all’istruzione
secondaria di secondo grado (+ € 1.041,5 mln), all’istruzione prescolastica (+ € 690,2 mln), e all’istruzione primaria (+ € 675,8 mln). La riduzione più importante, invece, si registra in
corrispondenza del programma relativo a programmazione e coordinamento
dell’istruzione scolastica (– € 161,6 mln).
Più nel dettaglio, si evidenzia che:
Ø gli stanziamenti relativi alle competenze
fisse e accessorie per il personale
della scuola (docenti e ATA) – allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi
di istruzione[89] –
recano complessivamente, a seguito della nota di variazioni, stanziamenti per € 39.225,8
mln (+ € 2.377,4 mln)[90].
Al riguardo
si ricorda, in particolare, che l’art.
1, co. 95 e ss., della L. 107/2015
ha previsto l’avvio di un piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente
delle scuole statali di ogni ordine e grado[91].
Ø Le somme per la formazione in servizio dei docenti di ruolo di ogni ordine e grado
e quelle per l’aggiornamento e la
formazione degli stessi tramite
Carta elettronica – pari, rispettivamente a € 40,5 mln e € 381,1 mln –
sono allocate su due nuovi piani
gestionali – nn. 6 e 7 – dei capitoli relativi alle Spese per acquisto beni e servizi di ciascuno dei programmi di
spesa dei vari gradi di istruzione[92].
Al riguardo,
si ricorda che l’art. 1, co. 121-123, della L. 107/2015 ha istituito la Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
scuole di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di € 500, da utilizzare
per acquisti o iniziative di carattere culturale[93]. A tal fine,
ha autorizzato la spesa di € 381,1 mln annui a decorrere dall'anno 2015.
I co. 124 e 125 del medesimo articolo
hanno previsto, altresì, l’adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di
formazione, sulla base del quale le scuole definiscono le relative attività,
che sono obbligatorie. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione è
autorizzata la spesa di € 40 mln annui dal 2016.
Ø Le risorse allocate sui capitoli afferenti il
“cedolino unico” per le supplenze brevi[94] recano
uno stanziamento complessivo pari a € 593,9 mln (– 162,2 mln).
Al riguardo, si
ricorda, in particolare, che l’art. 1,
co. 332 e 333, della L. 190/2014
(L. stabilità 2015) ha vietato, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, il
conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e
per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, nonché il
conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti
amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni
scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti. Inoltre,
l’art. 1, co. 85, della L. 107/2015 ha stabilito che il
dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale
dell'organico dell'autonomia.
Ø
I capitoli recanti le somme da
assegnare agli enti locali per il pagamento del servizio di mensa scolastica per gli insegnanti[95]
recano uno stanziamento complessivo pari a €
62,8 mln[96].
Si ricorda che, in conseguenza dell’introduzione del
c.d. “cedolino unico”, l’originario Fondo
per le competenze dovute al personale (con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato), istituito dalla
legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 601, L. 296/2006)[97], è stato
utilizzato nel 2012 per il pagamento del personale incaricato di supplenze
brevi e per la mensa scolastica, mutando in tal senso la sua denominazione:
“Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per
la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per
la dispersione scolastica”.
A partire dall’esercizio finanziario 2013, facendo
seguito all’estensione della disciplina del “cedolino unico” al personale supplente breve, e alla
conseguente istituzione di nuovi capitoli, le denominazioni dei capitoli relativi all’originario
Fondo per le competenze dovute al personale hanno ulteriormente modificato la
propria denominazione in “Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica”.
Ø Gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche[98],
istituito (anch’esso) dall’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007, sono
pari complessivamente, a seguito della nota di variazioni, a € 862,7 mln[99] (+
€ 105,5 mln).
Al riguardo, si
ricorda, in particolare, che l’art. 1,
co. 25, della L. 107/2015 ha
incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021[100].
Ø I capitoli afferenti al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale
scolastico ed educativo[101]
recano uno stanziamento complessivo, a seguito della nota di variazioni, di € 24,0 mln (– € 1,0 mln)[102].
Ø Le risorse del Fondo per concorrere alle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, sono allocate, a seguito della
nota di variazioni, sul nuovo cap. 1501
e ammontano a € 10 mln. Al riguardo,
si veda quanto dispone l’art. 1, co. 141 del ddl di stabilità.
Ø I contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore dell’istruzione (cap. 1261, esposto in tabella C della legge
di stabilità) ammontano, a seguito della nota di variazioni, a € 1,0 mln (– € 0,3 mln).
Ø Le risorse per il funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, in applicazione
della L. 115/2009, concernente riconoscimento giuridico e funzionamento della
medesima, allocate sul cap. 1250,
sono pari, a seguito della nota di variazioni, a € 9,4 mln[103].
Sull’argomento,
si veda l’art. 1, co. 184-186, del ddl di stabilità.
Ø L’assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese (cap. 2193, esposto in tabella C della legge
di stabilità) è pari a € 0,3 mln.
Ø Gli stanziamenti destinati all’edilizia scolastica sono dislocati in
vari capitoli.
In
particolare, sul cap. 7105, relativo
al Fondo unico per l’edilizia scolastica
– nel quale, ai sensi dell’art. 11, co. 4-sexies,
del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a
finanziare interventi di edilizia scolastica – risultano allocati € 120 mln (– € 205,0 mln).
In
materia, si veda anche quanto dispongono i commi 412, 413 e 439 del ddl di
stabilità.
Al riguardo, si ricorda, in particolare, che:
- l’art. 18, co.
8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva previsto che l’INAIL destinasse fino a € 100
mln annui, nel triennio 2014-2016, ad un piano di messa in sicurezza degli
edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici.
Successivamente, l’art. 1, co. 153 e
158, della L. 107/2015 ha
previsto che le risorse di cui all’art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 – pari a € 300 mln per il triennio 2015-2017[104] – sono
utilizzate per la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica,
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio. Alla ripartizione delle risorse tra le regioni e
alla definizione dei criteri per l’individuazione delle manifestazioni di interesse
degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati
alla costruzione di una scuola innovativa si è provveduto con DM 7 agosto
2015[105];
- l’art. 2, co.
276, della L. 244/2007 ha
incrementato di € 20 mln, dal 2008,
il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
ministri (art. 32-bis D.L. 269/2003 –
L. 326/2003), destinando tali risorse a interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonché di costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico[106].
Ulteriori
risorse destinate all’edilizia scolastica sono le seguenti:
-
somme
destinate alla sicurezza nelle scuole
– per complessivi € 8,7 mln –
allocate sui capp. 7545, 7625, 7645, 7785[107];
-
spese
per la progettazione di scuole – per
€ 4 mln - allocate sul nuovo cap. 7108.
La nota al capitolo evidenzia che le relative risorse
sono trasferite dal cap. 7112[108] (Missione 6.
Fondi da Ripartire, Programma 6.1, Fondi da assegnare);
-
contributi
alle regioni per oneri di ammortamento
dei mutui stipulati dalle regioni stesse per interventi di edilizia
scolastica – per € 50 mln (+ € 10 mln) – allocati sul cap. 7106 (esposto in tab. E della
legge di stabilità).
In proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 176, della L.
107/2015 ha incrementato da € 40 mln a € 50 mln annui, dal 2016 e fino alla
durata residua dell’ammortamento del mutuo, l’importo dei contributi
pluriennali previsti dall’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) (più
ampiamente, si veda la scheda riferita alla tab. E).
Ø Il nuovo cap. 7107, denominato Fondo per l’innovazione digitale e la
didattica laboratoriale, reca somme per € 30 mln.
Al riguardo,
si ricorda che l’art. 1, co. 56-62, della L. 107/2015 ha previsto l’adozione del
Piano nazionale scuola digitale (v. ante,
par. Obiettivi del Ministero), con la
finalità di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti,
nonché la possibilità per le scuole di dotarsi di laboratori territoriali per
l’occupabilità[109]. A tali
fini, in particolare, ha autorizzato, dal 2016, la spesa annua di € 30 mln[110].
Ø Le risorse per la gestione ed il mantenimento
del Portale unico dei dati della scuola
– istituito dall’art. 1, co. 136-141, della L. 107/2015 –, pari a € 0,1 mln, sono allocate sul nuovo cap. 1253.
In base alle
disposizioni citate, nel Portale unico
dei dati della scuola devono essere pubblicati, fra l’altro, i dati relativi
ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di
valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata
dell’Anagrafe degli studenti, gli incarichi di docenza, i piani dell’offerta
formativa, i materiali didattici e le opere autoprodotti dalle scuole ai sensi
dell’art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008). Per la predisposizione del
Portale è stata autorizzata la spesa di € 1 mln nel 2015, mentre
l’autorizzazione di spesa di € 0,1 mln annui, a decorrere dal 2016, riguarda le
spese di gestione e di mantenimento dello stesso.
Ø Le risorse destinate alle istituzioni scolastiche paritarie, pari, a
seguito della nota di variazioni, a €
497,5 mln (+ 25,6 mln), sono allocate sul cap. 1477 (Contributi alle
scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta).
Al
riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 140, del ddl di stabilità.
Ø Le risorse afferenti al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (cap. 1464) ammontano a € 13,4 mln.
In proposito,
si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, istitutivo del Fondo per
l’istruzione e la formazione tecnica superiore (come modificato dall’art. 7,
co. 37-ter, del D.L. 95/2012), ha disposto che al medesimo Fondo confluisce quota
parte, pari ad € 14 mln, dell’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006, da destinare ai percorsi formativi degli Istituti tecnici
superiori.
Ø Le somme del Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva
superiore a 36 mesi, istituito in attuazione dell’art. 1, co. 132, della L.
107/2015, sono allocate sul nuovo cap.
1251 e ammontano a € 10 mln.
Al riguardo,
si ricorda che la disposizione citata ha istituito il suddetto Fondo con una
dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e ha previsto che
l'accesso allo stesso deve avvenire nel rispetto della disciplina generale
sull'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 14,
D.L. 669/1996-L. 30/1997).
Missione 2 Istruzione
universitaria e formazione post universitaria (23)
Lo stanziamento
complessivo per la missione Istruzione
universitaria e formazione post universitaria
- articolata in 3 programmi - pari,
come si è visto, a seguito della nota di variazioni, a € 7.785,7 mln,
corrisponde al 14,2% dello stanziamento del Ministero (+ € 65,0 mln, pari a +
0,8%, rispetto all’assestamento 2015).
Il programma
che registra l’incremento più
rilevante rispetto al bilancio assestato 2015 è quello relativo al sistema universitario e formazione post-universitaria (+
€ 50,2 mln).
Più nel dettaglio, si evidenzia, per il 2016, che:
Ø Il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[111] (cap. 1694) reca, a seguito della nota
di variazioni, una dotazione di € 6.915,3 mln (+ 22,5 mln).
Al
riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 133-136 e 144, del ddl di
stabilità.
Precedenti incrementi
e riduzioni del Fondo sono stati previsti, fra l’altro, da:
- art. 58, D.L. 69/2013 (L. 98/2013): aumento di € 21,4 mln nel 2014 e di € 42,7 mln dal
2015, al fine di consentire agli atenei - tramite la modifica
dell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - di procedere ad assunzioni, già nel 2014, nella misura del 50%
(in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
- art. 15, D.L. 90/2014 (L. 114/2014): riduzione di €
1,8 mln nel 2016, da destinare alla formazione dei medici specialisti;
- art. 1, co. 172, 338 e 339, L. 190/2014: aumento di € 150 mln annui dal 2015,
finalizzato all’incremento della quota
premiale del Fondo; soppressione del
contributo statale alla Scuola
di ateneo per la formazione europea Jean
Monnet[112]; riduzione di € 34 mln per il 2015 e di € 32 mln annui dal 2016, in
considerazione della razionalizzazione
della spesa per acquisto di beni e servizi che le università devono
conseguire.
Si rammenta, inoltre, che l'art. 60 del già citato D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto
che, a decorrere dal 2014,
nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono le risorse già destinate
alla programmazione dello sviluppo del
sistema universitario (Fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[113], già cap.
1690), alle borse di studio post-laurea (già cap. 1686/pg. 2[114]), nonché al Fondo
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti[115] (cap. 1713).
Peraltro, quest’ultimo capitolo continua ad essere presente nel ddl di bilancio
2016, con un unico piano gestionale pg. 1-Fondo
mobilità studenti[116], per il
quale, però si riscontra solo la variazione
rispetto al 2015[117], mentre per
il 2016 non sono allocate risorse in conto competenza.
Di seguito si riporta l'andamento delle risorse (in
milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli anni 2008-2015:
cap.
1694 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
7.443,7 |
7.513,1 |
6.681,3 |
6.969,3 |
6.999,5 |
6.697,7 |
7.011,4 |
6.892,8 |
Ø Le risorse del nuovo Fondo per le cattedre universitarie del merito – istituito
dall’art. 1, co. 110-115, del ddl di stabilità, sono allocate, a seguito della
nota di variazioni, sul nuovo cap. 1695,
e sono pari a € 38 mln.
Ø I contributi
alle università e agli istituti superiori non statali (cap. 1692, esposto in
tabella C della legge di stabilità) ammontano a € 69,4 mln (+ € 0,3 mln).
Ø Le risorse relative al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio,
allocate sul cap. 1710, ammontano, a
seguito della nota di variazioni, a €
167,1 mln (+ € 5,0 mln).
Al
riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 139, del ddl di stabilità.
Si ricorda
che, a seguito dell’art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) e dell’art. 1, co.
259, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014), dal 2014 il Fondo è
stato incrementato di complessivi € 150
mln.
Ø Le somme destinate alla Fondazione per il merito, istituita dall’art. 9 del D.L. 70/2011
(L. 106/2011), sono allocate sul cap.
1649 e, a seguito della nota di variazioni, risultano azzerate per effetto
di quanto dispone la tabella D
allegata al ddl di stabilità (v.
infra).
Ø I contributi a favore dei collegi universitari legalmente
riconosciuti (cap. 1696) sono
pari, a seguito della nota di variazioni, a € 15,6 mln (– € 2,9
mln).
Al riguardo,
si ricorda che l’art. 1, co. 258, della L. 147/2013 e l’art. 1, co. 173, della L.
190/2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di € 5 mln annui nel triennio 2014-2016, e
di (ulteriori) € 4 mln annui nel
triennio 2015-2017.
Al contempo,
tuttavia, l’art. 1, co. 287, della
medesima L. 190/2014 ha disposto la riduzione
delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa,
degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall’anno 2015,
secondo quanto specificato nell’elenco n. 3 della
stessa legge di stabilità. Per ciò che concerne il MIUR, in corrispondenza del
programma Diritto allo studio
nell’istruzione universitaria della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria è indicata
una riduzione di € 3,6 mln per il 2015 e di € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Ø le assegnazioni alle università per le spese
inerenti l’attività sportiva
universitaria e i relativi
impianti (cap. 1709, esposto in
tabella C della legge di stabilità), ammontano, a seguito della nota di
variazioni, a € 5,1 mln (– € 1,5 mln).
Ø I contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti
universitari (cap. 7273, esposto in tabella C della legge
di stabilità), sono pari a € 18,1 mln.
Nello
stesso ambito si segnalano, in particolare:
- il cap.
7274 (Limiti d’impegno per alloggi e
residenze universitarie), con uno stanziamento pari a € 21,6 mln;
- il cap.
9500 (Somme da erogare per il pagamento della quota capitale delle rate di
ammortamento dei mutui per alloggi e residenze universitarie), con uno
stanziamento di € 3,7 mln (+ 0,1
mln);
- il cap.
1700 (Somme da erogare per il
pagamento della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui per
alloggi e residenze universitarie), con uno stanziamento di € 0,5 mln (– € 0,1 mln).
Pertanto,
l’importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze
per gli studenti universitari risulta pari a € 43,9 mln.
Ø Le risorse destinate agli Istituti di alta formazione artistica e
musicale statali (AFAM) sono
allocate su diversi capitoli. In particolare:
§ per le competenze fisse ed accessorie del personale (cap. 1603) sono stanziate somme per € 388,9 mln (+ € 3,0
mln);
§ le risorse destinate alle supplenze brevi (cap. 1606) sono pari a € 2,6
mln;
§ per il funzionamento
amministrativo e didattico (cap.
1673/pg. 5), a seguito della nota di variazioni, sono stanziate somme per € 12,4 mln (+ € 7,7 mln).
Al riguardo,
si ricorda che l’art. 1, co. 26, della L. 107/2015 ha incrementato le risorse
da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle AFAM di € 7 mln per ciascuno degli anni dal
2015 al 2022[118];
§ per interventi
di edilizia del settore, sono stanziati – in attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, co. 173, della L. 107/2015 – risorse per € 4 mln (nuovo cap. 7225,
esposto in tabella E della legge di stabilità).
L’art. 1, co. 173, della L. 107/2015 ha previsto la possibilità
per le istituzioni AFAM di essere autorizzate alla stipula di mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello
Stato, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico
relativi ad immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica. A tal fine, sono stanziati contributi
pluriennali nel limite di € 4 mln annui
per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016[119].
Ø I contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali (ex pareggiati), allocati sul cap. 1781, sono pari, a seguito della
nota di variazioni, a € 10 mln (+ €
5 mln).
Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1
co. 195, del ddl di stabilità.
Ø In materia di interventi di edilizia universitaria, il cap. 7264 reca uno stanziamento di € 17,2 mln (– € 0,2
mln), mentre i capp. 9501 e 1773, su cui sono allocate le somme
relative, rispettivamente, alla quota capitale e alla quota interessi delle
rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle università, registrano uno stanziamento complessivo di € 31,4 mln (+ 0,2 mln).
In
materia, si veda anche quanto dispone l’art. 1, co. 360-362, del ddl di
stabilità.
Missione 3 Ricerca e innovazione (17)
Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione – articolata in
unico programma –, pari, come si è visto, a seguito della
nota di variazioni, a € 2.079,3
mln, corrisponde al 3,8% dello stanziamento del Ministero (+ € 13,9 mln,
pari a + 0,7%, rispetto all’assestamento 2015).
In particolare, si evidenzia, per il 2016, che:
Ø Il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) (cap. 7236, esposto in tabella C della legge di stabilità) reca, a
seguito della nota di variazioni, uno stanziamento di € 1.703,3 mln (– € 18,0 mln).
Al
riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 133-136, del ddl di stabilità.
Si ricorda che l’art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 ha previsto la riduzione del FOE per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016, a seguito della rideterminazione dei compensi dei
componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi. Con riferimento a quest’ultima, è stato, conseguentemente,
adottato il DM 22 aprile 2015, n. 240
Si ricorda,
altresì, che, da ultimo nel parere reso, il 29
luglio 2015, sullo schema di riparto del FOE per il 2015 (Atto 186), la VII
Commissione ha invitato il Governo a riportare il Fondo all'importo assegnato
nel 2012.
Qui i decreti
ministeriali relativi al riparto del FOE dal 2001 al 2015.
Ø Le risorse relative al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
– FIRST sono allocate sul cap. 7245 e ammontano a € 58,8 mln (– € 7,9 mln)[120].
Ø Il contributo
dello Stato per la ricerca scientifica (cap. 1678) ammonta, a
seguito della nota di variazioni, a €
37,8 mln (– € 0,4 mln).
In particolare, i piani di gestione del capitolo
evidenziano che:
- € 17,9 mln sono assegnati, a seguito della nota di
variazioni, quale contributo alle spese di gestione del programma nazionale di
ricerca aerospaziale PRORA. Al riguardo, si veda quanto dispone la tabella D
allegata al ddl di stabilità;
- € 19,6 mln sono assegnati quale contributo alle
esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble;
- € 0,3 mln sono da trasferire al CNR per la
costituzione di un osservatorio sul mercato creditizio regionale.
Ulteriori
€ 6,0 mln (– € 3,1 mln) sono allocati,
a seguito della nota di variazioni, sul cap. 7230, finalizzato al finanziamento di iniziative tese a favorire la
diffusione della cultura scientifica.
Ø Le risorse destinate agli enti privati di ricerca (cap. 1679, esposto in tabella C della legge
di stabilità), sono pari a € 4,3 mln.
Ø Le spese per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea
e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica (nonché il
contributo all'Agenzia spaziale italiana
- ASI) sono allocate sul cap. 7238, esposto in tabella E della
legge di stabilità, e ammontano a € 90
mln (+ 60 mln).
La nota al capitolo evidenzia che la variazione è
proposta in applicazione dell’art. 1,
co. 175, della L. 190/2014.
Al riguardo, si ricorda che la disposizione citata ha
autorizzato la spesa di € 60 mln per il
2016 e di € 170 mln annui per il periodo 2017-2020, per la partecipazione
italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali
nazionali di rilevanza strategica, mentre il co. 142 del medesimo articolo ha disposto, per il periodo
2015-2017, un contributo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di € 30 mln annui, finalizzato al
finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di
svolgimento[121].
Ø Uno stanziamento complessivo di € 171,8 mln (+ € 11,2 mln) è destinato
alla partecipazione ai seguenti progetti
internazionali:
- Programma europeo di cooperazione scientifica e
tecnologica e Convenzione istitutiva del Centro europeo di previsioni
meteorologiche a medio termine (cap. 7291): € 6,6 mln (+ € 0,8 mln);
- Centro europeo di ricerche nucleari-CERN e Agenzia
internazionale dell’energia atomica-AIEA (cap.
7292): € 130 mln (+ 10 mln);
- Laboratorio europeo di biologia molecolare (cap. 7293): € 14,6 mln (+ 0,4 mln);
- Centro di Fisica teorica di Trieste (cap. 7294): € 20,6 mln.
Le note ai capp. 7291, 7292 e 7293 evidenziano che la
variazione è proposta per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze
connesse all’adeguamento dei tassi di cambio monetario.
Lo stanziamento assegnato alla missione -
articolata in due programmi – pari,
come si è visto, a seguito della nota di variazioni, ad € 52,1 mln, corrisponde allo 0,1% dello
stanziamento del Ministero (– € 5,2 mln, pari a – 9,1%, rispetto
all’assestamento 2015).
Lo stanziamento assegnato alla missione -
articolata in un unico programma - pari come si è visto, a seguito della nota
di variazioni, ad € 223,2 mln, corrisponde allo 0,4% dello
stanziamento del Ministero (– €
980,3 mln, pari a – 81,5%, rispetto all’assestamento 2015).
Più nel dettaglio, si evidenzia, per il 2016, che:
Ø risulta privo
di risorse il Fondo per la
realizzazione del Piano “La Buona Scuola” (cap. 1293), istituito dall’art. 1, co. 4, della L. 190/2014 con una
dotazione di € 1.000 mln per il 2015 e di € 3.000 mln annui dal 2016.
La nota al capitolo evidenzia che la variazione è
apportata in applicazione dell’art. 1,
co. 204, lett. a), della L. 107/2015 (che ha utilizzato le
risorse del Fondo per la copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal
medesimo provvedimento).
Ø Le risorse del nuovo Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica, istituito dall’art. 1, co. 202, della L.
107/2015, sono allocate sul cap.
1285 di nuova istituzione e ammontano a € 0,5 mln.
L’art. 1, co.
202, della L. 107/2015 ha
istituito il suddetto Fondo con uno stanziamento di € 0,1 mln per il 2015, di €
0,5 mln per il 2016, di € 104,0 mln per il 2017, di € 69,9 mln per il 2018, di
€ 47,1 mln per il 2019, di € 43,5 mln per il 2020, di € 48,1 mln per il 2021,
di € 56,7 mln per il 2022 e di € 45 mln annui a decorrere dal 2023. Al riparto
del Fondo si provvede con decreto ministeriale MIUR-MEF.
Al riguardo si veda,
però, la riduzione prevista, a decorrere dal 2018, dall’art. 1, co. 413, del
ddl di stabilità.
Ø Le risorse del nuovo Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente,
istituito dall’art. 1, co. 126-128, della
L. 107/2015, sono allocate sul cap. 1291 di nuova istituzione e
ammontano a € 200 mln.
Al riguardo, si ricorda che il Fondo citato, istituito
con uno stanziamento di € 200 mln annui
a decorrere dal 2016, è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal
dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la
valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.
Sull’argomento, si vedano le FAQ predisposte
dal MIUR.
Ø Il Fondo da
ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (cap. 1296) risulta
privo di risorse (e reca la dicitura “per memoria”).
L’istituzione del Fondo è
stata prevista, a decorrere
dal 2012, dall’art. 4, co. 82, della
L. 183/2011, che ha disposto che ad esso affluiscono le economie
di spesa derivanti dai commi da 68 a 70[122] e da 73 a 81[123] del medesimo
art. 4 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza
pubblica (di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011-L. 111/2011). La dotazione Fondo – inizialmente
fissata in € 64,8 mln per il 2012, € 168,4 mln per il 2013 e € 126,7 mln a
decorrere dal 2014 – è stata successivamente ridotta dall’art. 1, co. 52,
della L. 228/2012 di € 83,6 mln
nel 2013, di € 119,4 mln nel 2014 e di €
122,4 mln a decorrere dall’anno 2015.
Nell’assestamento 2014, le relative risorse ammontavano a € 3,9 mln. Nel
ddl di bilancio 2015 la nota al capitolo evidenziava che lo stesso era
conservato per memoria “non prevedendosi in atto spese per tale titolo”.
Ø Le somme destinate a incrementare le risorse
contrattuali per la valorizzazione e lo
sviluppo della carriera del personale della scuola, ai sensi dell’art. 64,
co. 9, del D.L. 112/2008, stanziate sul cap.
1298, risultano azzerate, a seguito della nota di variazioni.
L’art. 2, comma 20, autorizza il Ministro
dell’economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente
programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il
funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale
per la ricerca (FISR)[124].
L’art. 6, comma 5, autorizza il Ministro
dell’economia e delle finanze ad apportare, per il 2016, le variazioni occorrenti, in termini di
residui, competenza e cassa, tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e lo stato di previsione del MIUR, connesse
all’attuazione dell’art. 104 del CCNL
relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007[125].
L’articolo 7, comma 1, autorizza per
l’anno finanziario 2016 l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui
all’allegata tabella 7.
Il comma 2 autorizza il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a
ripartire, con propri decreti, i fondi
iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di
previsione del MIUR.
Ai sensi del comma 3, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell'università e della
ricerca, le occorrenti variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare
per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritti nei
pertinenti programmi dello stato di previsione del MIUR.
Il comma 4 dispone che l’assegnazione
autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche per il 2016 è comprensiva della somma, determinata
nella misura massima di € 2,6 mln, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale
afferente all’area di Monterotondo.
Il comma 5 autorizza il
Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le
occorrenti variazioni, in termini di
competenza e di cassa, tra lo stato
di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Nello
stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle finanze (Tab. 2), nell’ambito della missione 16 Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (cap. 3044), le somme da trasferire alle
regioni per l’assegnazione di borse di
studio ad alunni delle scuole dell’obbligo[126]
risultano azzerate, a seguito della nota di variazioni, per effetto di quanto
dispone la tabella D allegata al
ddl di stabilità.
In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata:
§
lo
stanziamento di € 25,8 mln (cap. 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (+ € 6,1 mln);
§
lo
stanziamento di € 98,6 mln (cap. 7380) per l’Istituto
italiano di tecnologia[127].
Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tab. 8),
nell’ambito della Missione 2 Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione
dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche
in via perequativa (cap. 7243)
sono allocati € 103 mln (– € 8,2
mln) per la fornitura gratuita dei libri
di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore.
In materia, si ricorda, in particolare, che l’art. 23, co. 5, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha
autorizzato, a decorrere dal 2013,
la spesa di € 103 mln affinché i
comuni provvedano, ai sensi dell’art. 27, co. 1, della L. 448/1998, a garantire
la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, e la
fornitura in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in
possesso dei requisiti richiesti.
La
Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il
triennio 2016-2018, prevede accantonamenti per il MIUR pari a 9 mila euro per ciascuno degli anni del
triennio.
La relazione illustrativa evidenzia che
l’accantonamento comprende le risorse destinate alle scuole non statali.
La Tabella
B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto capitale, per la copertura finanziaria dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il
triennio 2016-2018, non prevede
accantonamenti per il MIUR.
La Tabella
C[128] reca gli importi afferenti alle leggi
di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di
ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è
rinviata alla legge di stabilità. Si riporta, di seguito, l’elenco delle
autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2015 (L.
190/2014) – con il riferimento al programma ed alla missione dello stato di
previsione del MIUR ai quali afferiscono i
capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il
triennio 2016-2018.
(in
migliaia di euro)
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca |
Legge di stabilità 2015 |
Disegno di legge di stabilità
2016-2018 |
||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1. Istruzione scolastica |
||||
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema di
istruzione scolastica e per il diritto allo studio |
||||
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (cap.
1261) |
1.478 |
1.006 |
1.006 |
1.006 |
1.9 Istituzioni scolastiche non statali |
||||
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di
Ispra (VA) (cap. 2193) |
284 |
293 |
293 |
293 |
2. Istruzione universitaria e formazione post-univeristaria |
||||
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria |
||||
L. 394/1977: Potenziamento
attività sportiva universitaria (cap. 1709) |
6.553 |
5.065 |
5.065 |
5.065 |
L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (cap. 7273) |
18.013 |
18.052 |
18.052 |
18.052 |
2.3 Sistema universitario e formazione
post-universitaria |
||||
L. 243/1991: Università non statali legalmente
riconosciute (cap. 1692) |
69.147 |
69.305 |
69.305 |
69.305 |
3. Ricerca e innovazione |
||||
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata |
||||
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (cap.
1679) |
4.250 |
4.250 |
4.250 |
4.250 |
d.lgs. 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per
la ricerca scientifica e tecnologica (cap. 7236) |
1.744.183 |
1.702.857 |
1.701.468 |
1.692.310 |
La Tabella
D, recante le variazioni da
apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di
autorizzazioni di spesa di parte
corrente disposte da leggi
pluriennali, presenta, per ciò che concerne il MIUR, le seguenti voci:
§
somme
destinate alla Fondazione per il merito,
nell’ambito
del programma Diritto allo studio
nell’istruzione universitaria della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (cap. 1649), per – € 0,9 mln per ciascuno degli
anni del triennio;
§
somme
destinate alla gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (cap. 1678), a seguito delle modifiche introdotte al Senato, per – € 4 mln per ciascuno degli anni del triennio.
Con riguardo alle disposizioni di interesse
presenti nello stato di previsione del
MEF, la Tabella D presenta la
voce relativa alle somme da
trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo (cap. 3044), per – € 15,9 mln per il 2016 e
– € 16,6 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
La Tabella
E, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi pluriennali,
con evidenziazione dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni, reca, per ciò che
concerne il MIUR, esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di
spesa:
§ contributo all’Agenzia spaziale italiana, nonché spese per la partecipazione italiana all’Agenzia
spaziale europea (art. 1, co. 142 e 175, L. 190/2014), nell’ambito del
programma Ricerca scientifica e
tecnologica di base e applicata della missione Ricerca e innovazione (cap.
7238), per complessivi € 90 mln
per il 2016, € 180 mln per il 2017, € 150 mln per il 2018, e complessivi € 580 mln per il
periodo 2019-2020 (settore 13 – Interventi nel settore della
ricerca).
In particolare, mentre non
si prevedono variazioni per l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co.
142, della L. 190/2014 (€ 30 mln fino al 2017), per l’autorizzazione di spesa
di cui all’art. 1, co. 175, della medesima L. 190/2014 si prevede una rimodulazione – in base alla quale ad
una diminuzione di € 20 mln annui per il 2017 e il 2018 corrisponde un aumento di complessivi € 40 mln per il periodo 2019-2020 e un rifinanziamento di € 200 mln sempre per il periodo 2019-2020.
§ Contributo alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per
l’edilizia scolastica, nell’ambito del programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica della
missione Istruzione scolastica (cap. 7106), per € 50 mln nel 2016, € 100 mln nel 2017, € 200 mln nel 2018, e
complessivi € 2.800 mln per il
periodo dal 2019 al 2044 (settore 17 – Edilizia: penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica).
In particolare,
si dispone un rifinanziamento per €
50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 e complessivi € 1.500 mln per il periodo
dal 2019 al 2025.
L’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato dall’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014)
e dall’art. 1, co. 176, della L. 107/2015 - ha previsto che, al fine di
favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi
e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione
di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti, per la
programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere
autorizzate dal MIUR, d’intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993.
Le
modalità di attuazione sono state definite con D.I. 23 gennaio
2015 (GU n. 51 del 3 marzo 2015) che, considerata la mancata attuazione dei piani triennali
regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6 dell’Intesa in
Conferenza unificata del 1° agosto 2013, richiamata dalla norma primaria - relativi al triennio 2013-2015 – ha
proceduto alla definizione di una nuova tempistica per la programmazione degli
interventi. Ulteriori interventi sulla tempistica sono derivati dal D.I. 27 aprile 2015 (GU n. 121 del
27 maggio 2015).
In
particolare, per quanto qui interessa, l’art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015, come
modificato, ha previsto che le regioni
dovevano trasmettere al MIUR e al MIT, entro il 30 aprile 2015, i piani
regionali triennali (triennio 2015-2017), redatti sulla base delle richieste degli enti locali e tenendo
conto anche: a) dei progetti già
segnalati dagli enti che avevano risposto alle lettere del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014 (sullo stato
dell’arte di queste richieste, si veda http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/faq.html); b) dei progetti di edilizia scolastica
già approvati ai sensi dell’art. 18, co. 8-quater,
del D.L. 69/2013, che non risultavano finanziati a seguito dello scorrimento
delle graduatorie operato in base all’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) o
che non erano stati a vario titolo attuati; c)
degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o
definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprietà degli enti
locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali.
I
piani annuali sono soggetti a conferma circa l’attualità degli interventi
inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31
marzo 2017.
L’art.
2 citato ha, altresì, previsto che il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed
inserirli in un’unica programmazione
nazionale, da predisporre entro il
31 maggio 2015 e che potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili. La programmazione nazionale è stata predisposta con DM
29 maggio 2015, n. 322. Qui le relative
informazioni.
Da
ultimo:
- nella GU del 14 settembre 2015, n. 213 è stato
pubblicato il DM 16 marzo 2015 con cui il MIUR ha ripartito su base regionale
le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del
D.L. 104/2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo
assegnato. Qui la tabella di
ripartizione;
- nella GU del 27 ottobre 2015, n. 250, S.O. n. 59, è
stato pubblicato il D.I. che autorizza le regioni all’utilizzo dei contributi
pluriennali.
§ Contributo per interventi di edilizia in favore delle Istituzioni AFAM, nell’ambito del programma Istituzioni
dell'Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica della missione Istruzione universitaria (cap. 7225), per € 4 mln
per ciascuno degli anni del triennio
2016-2018, e complessivi
€ 108 mln per il
periodo 2019-2045 (non
si prevedono variazioni) (settore
17 – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio,
scolastica).
Con
riferimento all’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, le 12 Direzioni generali (Spettacolo, Cinema,
Archeologia, Archivi, Biblioteche e istituti culturali, Belle arti e paesaggio,
Musei, Bilancio, Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,
Educazione e ricerca, Organizzazione, Turismo), il Gabinetto e gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, nonché il Segretariato generale,
costituiscono i 14 Centri di
responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente
riconducibili 83 obiettivi da
conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero.
Il
c.d. Piano degli obiettivi del
Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita
Tabella (vedi pagg. 8 ss. dell’A.C.
3445 – Tab. 13).
Nella
tabella che segue sono illustrati i fondi settoriali iscritti nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Missione |
Programma |
Fondo settoriale / cap. |
|
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici |
1.2.
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo |
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 6621) |
|
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e
all’estero (cap. 6622) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività
teatrali di prosa (cap. 6623) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle
attività teatrali di danza in Italia e all’estero (cap. 6624) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle
attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati (cap. 6626) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle
attività di produzione cinematografica (cap. 8570) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle
attività di promozione cinematografica (cap. 8573) |
|
||
Quota del
Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle
attività circensi e dello spettacolo viaggiante (cap. 8721) |
|
La nota
integrativa alla tabella 13 fa presente che si è proceduto alla definizione
delle priorità politiche per il triennio 2016-2018 operando una rigorosa
valutazione delle scelte di programmazione strategica-finanziaria, tenendo
conto dell’attuale situazione economica e delle correlate esigenze di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Al riguardo, richiama la riorganizzazione del
Mibact operata con il DPCM 171/2014, che ha determinato una struttura
complessivamente più snella ed efficiente.
Lo stato di previsione del MIBACT a legislazione vigente reca, per lo
stesso esercizio finanziario 2016, spese in conto
competenza per 1.665,3 milioni
di euro, di cui:
·
€ 1.246,8 mln (74,9%)
per spese correnti, dei quali €
676,8 mln destinati a spese per il personale;
·
€ 374,8 mln (22,5%)
per spese in conto capitale.
La restante parte è rappresentata da
un’autonoma previsione di spesa per il rimborso
di passività finanziarie, pari a €
43,7 mln.
L’incidenza
percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3%, percentuale che non è variata
rispetto al dato assestato 2015.
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2015 – quali riportate nel ddl di
bilancio 2016 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un incremento complessivo di € 69,6 mln
(di cui – 26,2 per la parte corrente, + 374,8 per la parte in conto capitale, +
1,8 di rimborso passività finanziarie).
Di seguito si riportano le previsioni
complessive degli stanziamenti di competenza relativi al triennio 2016-2018:
(in milioni di
euro)
|
2016 |
2017 |
2018 |
Parte corrente
|
1.246,8 |
1.219,9 |
1.179,3 |
Conto capitale |
374,8 |
314,4 |
271,3 |
Rimborso passività finanziarie |
43,7 |
45,6 |
47,5 |
Totale |
1.665,3 |
1.579,9 |
1.498,1 |
La consistenza dei residui passivi
presunti al 1° gennaio 2016 è valutata in 336,6
milioni di euro.
Nella legge di bilancio 2015 la consistenza dei residui presunti era
pari a € 153,4 mln.
Le autorizzazioni di cassa ammontano
per il 2016 a 1.882,2 milioni di euro.
Data una massa spendibile di € 2.001,9 mln, le
autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente
di realizzazione del 94,0%, che
misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel
2016.
Con la nota
di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità
come modificato dal Senato, lo stanziamento di competenza del MIBACT (tabella 13) è rideterminato, per
l’esercizio finanziario 2016, in 1.731,2 milioni di euro (in conto
competenza), di cui 1.311,8 per spese
correnti, 375,7 per spese in conto capitale e 43,7 per rimborso passività
finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio a legislazione
vigente, un aumento complessivo di 65,9
milioni di euro, attribuibile per la maggior parte alla spesa corrente (+ €
65,0 mln) e in minima parte alla spesa in conto capitale (+ € 0,9 mln).
Rispetto al dato assestato 2015, si ha, dunque, un incremento di € 135,5 mln (+ 8,5%). Rimane, peraltro, invariata l’incidenza percentuale sul totale
generale del bilancio dello Stato (0,3%).
Le autorizzazioni
di cassa ammontano per il 2016 a 1.948,1
milioni di euro.
Data una massa
spendibile di € 2.067,8 mln, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 94,2%.
Le dotazioni finanziarie del Ministero per
l’esercizio finanziario 2016 fanno capo alle seguenti Missioni:
· 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici (n. 21);
· 2. Ricerca e innovazione (n. 17);
· 3. Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (n. 32);
· 4. Fondi da ripartire (n. 33);
· 6. Turismo (n. 31).
Le unità
di voto, costituite dai Programmi di
spesa, sono 15, come
nell’esercizio precedente.
Nella tabella
che segue si riportano a confronto gli stanziamenti di competenza assegnati
alle Missioni e ai Programmi nella legge di bilancio 2015 (L. 191/2014), nonché le previsioni assestate 2015 –
quali riportati nella tabella 13 del
ddl di bilancio 2016 – a confronto con le dotazioni risultanti per il triennio 2016-2018 a
seguito della nota di variazioni.
A seguire, si opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più
significativi Programmi – limitatamente a quelli afferenti al settore dei beni
e delle attività culturali[129] –, in cui verrà anche dato conto delle differenze –
indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2015.
(milioni di euro)
|
Missioni |
Legge di Bilancio 2015 |
Previsioni assestate 2015 |
Previsioni risultanti dalla nota di variazioni |
||
|
Programmi |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici (21) |
1.388,0 |
1.435,4 |
1.571,5 |
1.545,7 |
1.451,0 |
1.2 |
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo (21.2) |
479,6 |
491,3 |
474,4 |
473,2 |
428,0 |
1.5 |
Vigilanza, prevenz. e repress. in materia di
patrimonio culturale (21.5) |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
5,3 |
5,3 |
1.6 |
Tutela dei beni archeologici (21.6) |
115,1 |
118,2 |
119,2 |
108,8 |
108,4 |
1.9 |
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) |
127,4 |
132,1 |
139,7 |
127,6 |
117,0 |
1.10 |
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione
e sostegno del libro e dell’editoria (21.10) |
120,7 |
124,3 |
142,5 |
134,6 |
122,0 |
1.12 |
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione
del paesaggio (21.12) |
155,8 |
157,9 |
160,6 |
148,6 |
130,0 |
1.13 |
Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale (21.13) |
201,4 |
201,4 |
218,8 |
207,2 |
201,8 |
1.14 |
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del
patrimonio culturale (21.14) |
5,3 |
5,9 |
6,7 |
5,6 |
5,6 |
1.15 |
Tutela del patrimonio culturale (21.15) |
164,1 |
186,1 |
291,0 |
322,8 |
321,0 |
1.16 |
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanee e delle periferie urbane (21.16) |
13,3 |
12,9 |
13,3 |
11,9 |
11,8 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
16,2 |
17,3 |
20,8 |
20,6 |
18,9 |
2.1 |
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e
attività culturali (17.4) |
16,2 |
17,3 |
20,8 |
20,6 |
18,9 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle Amm.ni
pubbliche (32) |
34,1 |
28,8 |
30,2 |
49,7 |
49,6 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
8,7 |
9,8 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
3.2 |
Servizi e affari generali per le Amm.ni di
competenza (32.3) |
25,4 |
19,0 |
20,7 |
40,1 |
40,0 |
4 |
Fondi da ripartire (33) |
95,1 |
85,3 |
68,7 |
91,7 |
91,1 |
4.1 |
Fondi da assegnare (33.1) |
95,1 |
85,3 |
68,7 |
91,7 |
91,1 |
6 |
Turismo (31) |
29,8 |
28,9 |
40,0 |
39,9 |
36,8 |
6.1 |
Sviluppo e competitività del turismo (31.1) |
29,8 |
28,9 |
40,0 |
39,9 |
36,8 |
|
TOTALE |
1.563,1 |
1.595,7 |
1.731,2 |
1.747,6 |
1.647,3 |
Missione 1 Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
Lo
stanziamento assegnato per l’anno 2016 alla missione – articolata in 10
programmi –, pari, come si è visto, a seguito della nota di variazioni, ad € 1.571,5 mln, corrisponde al 90,8%
dello stanziamento complessivo del Ministero (+ € 136,2 mln, pari a + 9,5%,
rispetto all’assestamento 2015).
In
particolare, si evidenzia, per il 2016,
che:
Ø gli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. 163/1985[130]
(capitoli esposti in tabella C della legge di stabilità) ammontano, a seguito
della nota di variazioni, a € 407,0 mln (–
€ 11,9 mln rispetto al dato assestato 2015).
Di
seguito le risorse presenti sui capitoli relativi al FUS nel periodo 2008-2016:
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Interventi |
|||||||||
cap. 1390 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
cap. 1391 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
cap. 6120 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
cap. 6620 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
cap. 6621 |
232,2 |
198,8 |
190,4 |
206,6 |
193,4 |
182,4 |
184,0 |
174,7 |
175,1 |
cap. 6622 |
69,9 |
54,1 |
55,5 |
57,6 |
58,0 |
54,9 |
56,5 |
58,4 |
58,5 |
cap. 6623 |
90,7 |
61,9 |
18,0 |
20,5 |
21,2 |
18,9 |
21,9 |
29,6 |
29,7 |
cap. 6624 |
10,2 |
8,5 |
9,5 |
10,0 |
10,3 |
10,3 |
10,6 |
11,2 |
11,2 |
cap. 6626 |
-- |
-- |
43,0 |
45,8 |
45,3 |
42,6 |
41,2 |
40,9 |
41,0 |
Investimenti |
|||||||||
cap. 8570 |
31 |
31,2 |
4,3 |
20,0 |
20,0 |
15,5 |
18,0 |
22,5 |
22,5 |
cap. 8571 |
38,9 |
71,4 |
31,0 |
14,6 |
21,0 |
32,0 |
26,3 |
32,3 |
19,6 |
cap. 8573 |
31,4 |
28,4 |
40,5 |
41,5 |
35,5 |
33,4 |
38,9 |
41,0 |
41,1 |
cap. 8721 |
7,7 |
5,8 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
5,7 |
8,0 |
8,0 |
|
|||||||||
TOTALE |
513,0 |
461,0 |
398,9 |
423,4 |
412,0 |
397,0 |
403,9 |
418,9 |
407,0 |
Ø Le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dall’art.
1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099),
ammontano a € 100 mln[131].
Ø
Per
l’attuazione degli interventi del Piano
strategico “Grandi progetti beni culturali”, di cui all’art. 7, co. 1, del
D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sul cap.
8098, esposto in tabella E della legge di stabilità, sono stanziati € 50 mln (+ € 20 mln).
In
materia, per gli anni 2017 e 2018 dispone anche l’art. 1, co. 181, del ddl di
stabilità.
Ø Il contributo per il sostegno e la
valorizzazione dei festival musicali ed
operistici di cui alla L. 238/2012,
ossia Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due mondi,
Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano (cap. 6632), ammonta a € 4
mln.
Ø
Il
contributo alla Fondazione orchestra
sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi ammonta, a seguito della nota di variazioni, a € 3 mln (nuovo cap. 6633). Al riguardo, si veda l’art.
1, co. 191, del ddl di stabilità.
Ø
Ulteriori
contributi sono assegnati, a seguito della nota di variazioni, anche a:
§
Accademia del Cinema italiano –
Premio David di Donatello: € 0,7 mln
(nuovo cap. 6130);
§
Archivio centrale dello Stato: € 0,8 mln (nuovo cap. 3050);
§
Istituto centrale per gli archivi: € 0,3 mln (nuovo cap. 3051);
§
Istituto centrale per la grafica: € 0,3 mln (nuovo cap. 4570);
§
Istituto centrale la demoetnoantropologia: € 0,3 mln (nuovo cap. 4571);
§
Museo storico della liberazione: € 0,1 mln (nuovo cap. 5660);
§
interventi
per Matera capitale europea della
cultura 2019: € 2 mln (nuovo cap. 7690);
Al
riguardo, si veda l’art. 1, co. 187, 188 e 190, del ddl di stabilità.
Ø Gli stanziamenti destinati alle annualità
quindicennali per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia sono allocati
sul cap. 8357 (programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo) e sul cap.
7710 (programma 1.16 Tutela e
promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie
urbane) con complessivi € 0,5 mln (– € 0,5 mln).
Ø Le risorse destinate a contributi
straordinari in favore del Teatro
comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova (cap. 6650), sono pari a € 0,9 mln.
Ø
I
contributi alle Fondazioni lirico
sinfoniche (inclusi Teatro
dell’Opera di Roma e Teatro alla
Scala di Milano, esplicitamente citati) (cap. 6652), ammontano a € 4,6
mln (+ € 0,1 mln).
Ø
Le somme
destinate alle spese di funzionamento e alle spese di personale per la
realizzazione del “Grande Progetto Pompei” (capp. 4020 e 4021) ammontano
complessivamente, a seguito della nota di
variazioni, a € 0,6 mln (– € 0,6 mln).
I capp. 4020 e 4021 sono stati istituiti, nel bilancio
2014 – “in attuazione” dell’art. 1, co.
1, del D.L. 91/2013 – con uno
stanziamento complessivo di € 0,8 mln.
La norma citata
ha previsto, al fine di accelerare
la realizzazione del Grande Progetto Pompei, la nomina di un direttore
generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, cui spetta, fra l’altro, definire e
approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e
valorizzazione, assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure
di gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture,
nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti.
Successivamente,
l’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha disposto
la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria
tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale,
alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti
dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7,
co. 6, del d.lgs. 165/2001, per non più di 12 mesi e nel limite di spesa di
900.000 euro, di cui 400.000 per il 2014 e 500.000 per il 2015. Nel bilancio
2015, le risorse derivanti da tale autorizzazione di spesa erano allocate sul
cap. 4020. La nota al capitolo chiariva, tra l’altro, che gli importi tenevano
conto anche delle riduzioni derivanti dall’art. 50, co. 1, del D.L. 66/2014 (L.
89/2014)[132].
Da ultimo, l’art.
16, co. 1-bis, del D.L. 78/2015
(L. 125/2015) ha prolungato fino al 31
gennaio 2019, nel limite massimo di spesa di 100 mila euro lordi annui per il triennio 2017-2019, le funzioni
del Direttore generale di progetto, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso
attribuite confluiscono nella
“Soprintendenza Pompei”, nuova denominazione della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Al relativo onere si
provvede a carico delle risorse
disponibili sul bilancio della medesima Soprintendenza.
Inoltre, ha esteso a 24 mesi la durata massima
degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione, entro il limite di spesa di
900 mila euro annui (e non più di 900 mila euro, di cui € 400 mila per il 2014
e € 500 mila per il 2015). Anche a tale onere si provvede a carico delle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.
Ø
I
contributi a istituzioni sociali
ammontano, a seguito della nota di variazioni, a € 17,3 mln (+ € 1,2 mln) (capp.
2050, 2065, 3631, 4130, 4838, 5130, 7434, 8070).
Tali
importi sono comprensivi dei contributi destinati a:
§
Biblioteca italiana per ciechi “Regina
Margherita” di Monza (cap. 3631/pg. 1), per € 4,5 mln (+
€ 2,0 mln), a seguito della nota di variazioni. Al riguardo, si veda quanto
dispone l’art. 1, co. 228, del ddl di stabilità;
§
Comitati nazionali per le celebrazioni ed Edizioni nazionali (cap. 3631/pg. 2),
per € 1,2 mln (+ € 0,9 mln, rispetto al dato assestato 2015);
§
Centro Nazionale del Libro parlato (cap.
3631/pg. 3), per € 3,0 mln;
§
Centro Internazionale del Libro parlato di
Feltre (cap. 3631/pg. 4), per € 0,1 mln;
§
Società di studi fiumani (cap.
3631/pg. 5), per € 0,1 mln;
§
Biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. (cap.
3631/pg. 7), per € 0,1 mln, a seguito della nota di variazioni. Al riguardo, si
veda quanto dispone l’art. 1, co. 229, del ddl di stabilità;
§
Opera del Duomo di Orvieto (cap.
8070/pg. 17), per € 0,1 mln.
Ø
Le somme
destinate all’estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari
possessori o detentori di beni culturali per i contributi concessi fino al 15
agosto 2012 (cap. 7441) ammontano a € 10 mln.
Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012)
aveva disposto la sospensione dei
contributi per interventi
conservativi volontari (destinati, fra gli altri, ai sensi dell’art. 35,
co. 2, del d.lgs. 42/2004, agli archivi storici), a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della
legge di conversione, e fino al 31 dicembre 2015. In seguito, l’art. 1, co. 77,
della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) ha novellato la citata disposizione
prevedendo che tale sospensione opera ad
libitum, fatta eccezione per il pagamento dei contributi già concessi alla
data di entrata in vigore della prima disposizione che ha stabilito la medesima
sospensione, e non ancora erogati.
Ø Alcune rimodulazioni
effettuate in attuazione delle vigenti norme in materia di flessibilità di
bilancio, con conseguente trasporto di
fondi (dal cap. 2405)[133], hanno
riguardato:
§
il
contributo a favore dell’Accademia
Nazionale dei Lincei (cap. 3630,
esposto in tabella C della legge di stabilità), pari, a seguito della nota di
variazioni, a € 2,7 mln (+ € 0,6
mln).
La nota al capitolo evidenzia che il
trasporto di fondi è pari a € 0,2
mln.
§
le
risorse destinate alla Biblioteca
nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (cap. 3610, esposto in tabella C della legge di stabilità), pari, a
seguito della nota di variazioni, a €
5,0 mln (+ € 3,4 mln).
La nota al capitolo evidenzia che il
trasporto di fondi è pari a € 1,0 mln;
§
lo
stanziamento destinato all’Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (cap. 3611, esposto in tabella C della legge di stabilità), pari, a
seguito della nota di variazioni, a €
2,5 mln (+ € 1,0 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co.
188, del ddl di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il
trasporto di fondi è pari a € 0,8
mln;
§
le
risorse destinate al Centro per il libro
e la lettura (cap. 3614), pari,
a seguito della nota di variazioni, a €
1,5 mln (+ € 0,7 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co.
188, del ddl di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il trasporto di
fondi è pari a € 0,4 mln.
§
lo
stanziamento destinato all’Accademia
della Crusca (cap. 3635), pari,
a seguito della nota di variazioni, a €
1,3 mln (+ € 0,6 mln). Al riguardo, si veda quanto dispongono l’art. 1, co.
190, e l’elenco n. 1 del ddl di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il trasporto di
fondi è pari a € 0,2 mln.
§
le somme
a favore della scuola archeologica
italiana di Atene (cap. 4132), pari, a seguito della nota di
variazioni, a € 0,8 mln (+ € 0,1
mln).
La nota al capitolo non quantifica il trasporto di
fondi.
Ø
A
seguito della nota di variazioni, le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670) sono pari a € 15,1 mln (+ € 4,0 mln), mentre i contributi ad enti e istituti culturali
(ex L. 534/1996, cap. 3671) ammontano a € 13,2 mln (+ € 7,1 mln), per un totale
complessivo di € 28,3 mln. Entrambi
i capitoli sono esposti in tabella C della legge di stabilità.
Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1,
co. 257, del ddl di stabilità.
Ø
Le
risorse a favore del Museo tattile
statale Omero di Ancona (cap. 1308)
sono pari, a seguito della nota di variazioni, a € 42.422 (– € 0,5 mln).
Al riguardo, si ricorda che il Museo tattile statale “Omero” è stato
istituito in Ancona con L. 452/1999.
Per l’istituzione del Museo la legge ha autorizzato una spesa di lire 300
milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999, mentre per il suo
funzionamento ha autorizzato una spesa di lire
460 milioni annui a decorrere dal 1999.
Successivamente, l’art. 5-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2003) aveva
autorizzato la spesa di € 500.000 annui per il triennio 2013-2015, al fine di garantire il funzionamento del
Museo.
Ø Inoltre, si ricordano i contributi in favore:
§
del Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea con sede in Milano (cap.
3633), per € 0,2 mln;
§
dell’Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi (cap. 3612), per € 0,8 mln (+ € 0,5 mln), a seguito
della nota di variazioni. Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co.
188, del ddl di stabilità;
§
di
istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento
della ricerca sulla storia e sulla
cultura del Medioevo italiano ed europeo
(cap. 3636), per € 0,5 mln e di istituzioni sociali
private per il medesimo fine (cap. 3637), per € 1,4 mln.
Ø
Le
risorse destinate al funzionamento della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze (cap.
3609), ammontano, a seguito della nota di variazioni, a € 3,0 mln (+ € 2,3 mln). Al riguardo,
si veda quanto dispone l’art. 1, co. 188, del ddl di stabilità.
Ø
Le somme
destinate al Comitato
tecnico-scientifico per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (cap.
5054), sono pari, a seguito della nota di variazioni, ad € 0,1 mln (– 0,2 mln).
Ø
Le
risorse per il funzionamento del Museo
Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara sono allocate sul
cap. 5170 e ammontano a € 0,3 mln.
Ø
Le somme
stanziate a favore della Fondazione
MAXXI–Museo nazionale delle arti del
XXI secolo (cap. 5514), ammontano a € 5,8 mln.
Ø
Per la
tutela e fruizione dei siti Unesco
italiani, gli stanziamenti sono allocati, in particolare, sui capp. 1442 e 7305, pari
complessivamente a € 2,1 mln (+ €
0,3 mln), entrambi esposti in tabella C della legge di stabilità. Risulta, invece, azzerato, per cessazione dell’onere recato dall’art. 5-quater, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013),
il cap. 7486, relativo alle risorse destinate a interventi urgenti di
tutela dei siti del patrimonio Unesco in
provincia di Ragusa[134].
Ø
Le
risorse destinate a interventi urgenti
al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali
e paesaggistici (cap. 1321)
ammontano, a seguito della nota di variazioni, a € 8,1 mln (– € 1,6 mln).
Un
incremento delle risorse in questione, a decorrere dal 2017, è previsto
dall’art. 1, co. 174, del ddl di stabilità (v. infra).
Ø
Per
interventi di restauro e sicurezza in musei, archivi e biblioteche di interesse
storico, artistico e culturale, nonché per la Domus Aurea, sono stanziate somme (cap. 8092) per € 1,1 mln (+ 1,0 mln). Ulteriori
risorse per € 1,5 mln sono destinate
specificatamente ad interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell’area archeologica centrale di Roma (cap. 8095).
Per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale,
la valorizzazione dei beni
architettonici e l’adeguamento
strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato
sono invece destinati € 1,1 mln (– €
1,8 mln) (cap. 7224).
Ø
Le
risorse destinate alle pubblicazioni
periodiche di elevato valore culturale (cap. 3650) ammontano a € 0,2
mln (+ € 0,1 mln).
Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 384, della L.
147/2013 (L. di stabilità 2014), modificando l’art. 25 della L. 416/1988, ha
ridenominato in premi i contributi in favore delle pubblicazioni periodiche di
elevato valore culturale (e di ridotto contenuto pubblicitario) e ha disposto,
altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni
speciali non accompagnate da apporto economico.
La disciplina per l'ammissione ai premi e alle
menzioni speciali è stata dettata con circolare n.
103/2014 del 20 giugno 2014 (GU n. 159 dell’11 luglio 2014).
Ø
Risultano,
invece, soppressi o privi di risorse
per il 2016:
§
il cap. 3638 (soppresso), recante contributo in favore del Centro Pio Rajna, per cessazione
dell’onere recato dalla relativa autorizzazione di spesa[135].
§
il cap. 4651, relativo alla Fondazione La
Grande Brera; la nota al capitolo evidenzia che la variazione è proposta in
relazione al trasporto di fondi al cap. 5650 (Spese per acquisto di beni e servizi).
§
il cap. 1803 (soppresso), recante le
risorse – stanziate per il solo 2015 (€ 1,5 mln) dall’art. 8 del D.L. 83/2014
(L. 106/2014) – per l’impiego di
professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali negli istituti e nei luoghi della cultura
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, mediante contratti di lavoro a tempo determinato;
§
il nuovo cap. 3639 – istituito in
attuazione della L. 86/2015 – recante contributo alla Fondazione Giuseppe di Vagno per l’istituzione dell’omonimo premio
biennale di ricerca[136].
Missione 2 Ricerca
e innovazione (17)
Lo stanziamento relativo alla missione,
articolata in un solo programma, pari, come si è visto, a seguito della nota di
variazioni, a € 20,8 mln,
corrisponde all’1,2% dello stanziamento del Ministero (+ € 3,4 mln, pari a +
19,9%, rispetto all’assestamento 2015).
In particolare, per il 2016, si evidenzia che:
Ø
l’assegnazione
per il funzionamento dell’Opificio delle
pietre dure di Firenze (cap. 2044)
ammonta, a seguito della nota di variazioni, a € 2,0 mln (+ € 1,5 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art.
1, co. 188, del ddl di stabilità.
Ø
il Fondo giovani per la cultura (nuovo cap. 2530) (già cap. 1325, afferente
alla Missione 1, nel bilancio 2014; poi ridenominato cap. 5740, afferente alla
Missione 3, nel bilancio 2015) non reca
risorse in conto competenza per il 2016 (i residui, invece, sono pari a €
1,1 mln)[137].
La nota al capitolo evidenzia che l’istituzione del
nuovo capitolo è proposta per una migliore allocazione della spesa.
Ø Anche nella missione 2 sono state effettuate rimodulazioni con trasporto di fondi (dal già
citato cap. 2405), in attuazione delle vigenti norme in materia di
flessibilità di bilancio. Si tratta, in particolare, di:
§
somme a
favore dell’Istituto superiore per la
conservazione e il restauro (cap.
2040, esposto nella tabella C della legge di stabilità), pari, a seguito
della nota di variazioni, a € 3,0 mln
(+ € 2,2 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 188, del ddl
di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il trasporto di
fondi è pari a € 0,7 mln.
§
Assegnazioni
per il funzionamento dell’Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041, esposto nella tab. C della legge di stabilità), pari, a
seguito della nota di variazioni, a € 0,8
mln (+ € 0,4 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 188,
del ddl di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il trasporto di
fondi è pari a € 0,1 mln.
§
Stanziamento
destinato all’Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043, esposto nella tab. C della legge di stabilità), pari, a
seguito della nota di variazioni, a €
0,8 mln (+ € 0,4 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co.
188, del ddl di stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che il trasporto di
fondi è pari a € 0,2 mln.
Missione 3 Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Lo stanziamento assegnato alla missione –
articolata in 2 programmi – pari,
come si è visto, a seguito della nota di variazioni, ad € 30,2 mln, corrisponde
all’1,7% dello stanziamento del Ministero (+ € 1,4 mln, pari a + 4,7%, rispetto
all’assestamento 2015).
Missione 4 Fondi
da ripartire (33)
Lo stanziamento previsto per la missione –
strutturata in un solo programma – pari, come si è visto, a seguito della nota
di variazioni, ad € 68,7 mln,
corrisponde al 4,0% dello stanziamento del Ministero (– € 16,6 mln, pari a –
19,5%, rispetto all’assestamento 2015).
In particolare, per il 2016, si evidenzia che:
Ø
il Fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2300) ammonta a € 31,1 mln (– € 27 mln).
La nota al capitolo evidenzia che la variazione è
proposta “al fine di assicurare la corresponsione delle somme relative al
pagamento delle indennità al personale impegnato in attività soggette a
turnazioni”.
Ø
il Fondo da ripartire per le finalità
previste dalle disposizioni legislative di cui all’elenco 1 allegato alla legge
finanziaria 2008[138] (cap. 2401) reca uno stanziamento pari, a
seguito della nota di variazioni, a €
30,5 mln (+ € 10,1 mln). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co.
189, del ddl di stabilità.
L’articolo
13, comma 1, autorizza per l’anno finanziario 2016 l’impegno e il pagamento
delle spese del Mibact indicate
nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13.
Il comma
2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con
propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in
termini di residui, competenza e cassa) tra
i capitoli relativi al Fondo unico
per lo spettacolo.
Il comma
3, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2016,
autorizza, altresì, lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad
apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, comunicati
alle competenti Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, tra i
capitoli del bilancio di previsione del Mibact relativi agli acquisti e alle espropriazioni
per pubblica utilità, nonché all’esercizio
del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse
archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e
contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale
archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti,
manoscritti e pubblicazioni periodiche, comprese le spese derivanti
dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose
denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione di materiale bibliografico
prezioso e raro.
Le
Tabelle A e B non prevedono accantonamenti
per il MIBACT per il triennio 2016-2018[139].
Con riferimento alla Tabella C, di seguito si riporta l’elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2016-2018[140].
(in
migliaia di euro)
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo |
Legge di stabilità |
Disegno di legge di stabilità
2016-2018 |
||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1. Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici |
||||
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo |
||||
L. 163/1985: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp.
1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) |
406.229 |
407.032 |
407.085 |
407.085 |
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria |
||||
L. 190/1975: Biblioteca
nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610) |
1.453 |
1.653 |
1.653 |
615 |
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del
Ministero (cap. 3611) |
1.428 |
1.528 |
1.528 |
687 |
L. 466/1988: Contributo
Accademia nazionale dei Lincei (cap. 3630) |
875 |
1.527 |
1.527 |
1.377 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri
organismi (capp. 3670 e 3671) |
17.258 |
27.273 |
27.273 |
27.273 |
1.13 Coordinamento e indirizzo per la salvaguardia
del patrimonio culturale |
||||
L. 77/2006, art. 4, comma 1: Interventi per i siti italiani posti
sotto la tutela dell’UNESCO (capp. 1442 e 7305) |
1.312 |
2.145 |
1.345 |
1.345 |
2. Ricerca e innovazione |
||||
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di
beni e attività culturali |
||||
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli
istituti centrali del Ministero (capp. 2040, 2041, 2043) |
875 |
1.885 |
1885 |
898 |
La Tabella
D reca variazioni relative alle
seguenti voci:
§ somme destinate al Fondo per la stipula di
una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato SpA per le facilitazioni tariffarie applicate per
i viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di
complessi o per il trasporto merci
(L. 182/1983, art. 2, quarto comma) nell’ambito del programma Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo, della missione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (cap. 6653), con una lievissima riduzione per il solo 2016[141];
§ somme destinate a manutenzione e conservazione dei beni culturali (art. 1, co. 1,
lett. b), D.L. 34/2011 – L. 75/2011),
nell’ambito del programma Tutela del
patrimonio culturale della missione Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (cap. 1321), per – € 0,1 mln per il solo esercizio 2016.
Al riguardo si
ricorda che l’art. 1, co. 174, del ddl di stabilità incrementa di 5 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2017, un’altra autorizzazione di spesa allocata sul
medesimo cap. 1321.
§ somme relative al Fondo da ripartire in corso di gestione per provvedere ad eventuali
maggiori esigenze di spesa (art. 1,
co. 20, L. 266/2005), nell’ambito del programma Fondi da assegnare della missione Fondi da ripartire (cap.
2400) con una lievissima riduzione
per il solo 2016[142].
La Tabella
E reca esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa, cui
si è già accennato (v. paragrafo Analisi
per missione/programma):
§
interventi
del Piano strategico “Grandi progetti
beni culturali”, nell’ambito del programma Tutela del patrimonio culturale della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici (cap. 8098),
per € 50 mln per il 2016 (non si
prevedono variazioni) (settore 27 – Interventi diversi).
§ Fondo
per la tutela del patrimonio culturale, nell’ambito del medesimo
programma Tutela del patrimonio culturale
della missione Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici (cap. 8099), per € 100 mln
per ciascuno degli anni del triennio (non si prevedono variazioni) (settore 27 – Interventi diversi).
La maggior parte delle spese per interventi
di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio,
sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), all’interno
della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).
Il programma Sostegno all’editoria
reca stanziamenti complessivi in conto
competenza pari, a seguito della nota di variazioni, ad € 157,8
mln, di cui 149,3 mln per spese
correnti e 8,4 mln per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2015, si registra una diminuzione di € 61,0 mln.
Nell’ambito degli
stanziamenti di competenza relativi al 2016[143], si evidenzia che:
§
€ 100,4 mln sono
assegnati, a seguito della nota di
variazioni, al Fondo occorrente
per gli interventi dell’editoria (cap. 2183,
esposto in tab. C della legge di stabilità) (– € 5,2 mln). Al riguardo, si veda
quanto dispongono l’art. 1, co. 334, e l’elenco n. 3 del ddl di stabilità.
§
€ 20,7 mln sono
assegnati, a seguito della nota di
variazioni, al Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria (cap. 2190) (– € 7,4 mln). Al riguardo, si
veda quanto dispongono l’art. 1, co. 334, e l’elenco n. 3 del ddl di stabilità.
Il Fondo straordinario è stato istituito dall’art. 1, co. 261, della L.
147/2013 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 50
milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015,
30 milioni di euro per il 2016. Esso è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di
nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a
promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo
dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e
gli ammortizzatori sociali.
Alla ripartizione annuale delle risorse del
Fondo si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro
il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con altri Ministri (lavoro e
politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e
delle agenzie di stampa.
Il decreto relativo al 2014 (DPCM 30
settembre 2014), firmato il 26 settembre 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258
del 6 novembre 2014.
In base al decreto, le risorse effettivamente
disponibili per il 2014 sono state pari ad € 20.918.394, a seguito di
alcuni accantonamenti, nonché di quanto disposto dall'art. 1-bis del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) che, nel rifinanziare l'accesso alla pensione di
vecchiaia anticipata per i giornalisti, ha posto i relativi oneri a carico
della dotazione del Fondo straordinario. In particolare, a seguito di tale
previsione normativa, la dotazione del Fondo straordinario è stata decurtata,
per il 2014, di € 25 milioni.
Per il 2015 il decreto non risulta ancora intervenuto.
§
€ 8,4 mln sono assegnati, a seguito della nota di variazioni, al Fondo occorrente per gli investimenti del
Dipartimento dell’editoria (cap. 7442,
esposto in tab. C della legge di stabilità)
(– € 0,6 mln). Al riguardo, si veda quanto dispongono l’art. 1, co. 334, e
l’elenco n. 3 del ddl di stabilità;
§
€ 28,3 mln sono assegnati al cap. 1501, e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie
dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi
per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme
relative agli anni pregressi (– € 2,1 mln).
Parte delle spese per gli interventi nel
settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato
di previsione del Ministero dello
Sviluppo economico (Tabella 3), al quale l’art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008
(L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Nell’ambito della missione Comunicazioni,
programma Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali,
sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la
materia radiotelevisiva.
Si tratta, in particolare, di € 49,5 mln per contributi e rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in
ambito locale (cap. 3121) (+ € 5,3 mln).
Risulta, invece, privo di stanziamenti il cap. 3021,
relativo al servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari (– 0,7 mln).
Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 306, della L.
147/2013 ha autorizzato la spesa di €
10 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per un’ulteriore proroga
relativa alla convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari stipulata nel 1994 fra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, poi
rinnovata in via transitoria nel 1997 e prorogata negli anni con successivi
interventi.
Con riferimento alla tabella C, si riporta, di seguito, un raffronto tra
l’autorizzazione di spesa disposta dalla legge di stabilità per il 2015 (L.
190/2014) e le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio
2016-2018.
(in migliaia di euro)
Ministero dell’economia e
delle finanze |
Legge di stabilità 2015 |
Disegno di legge di stabilità
2016-2018 |
||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Comunicazioni |
||||
Sostegno all’editoria |
||||
L. 67/1987: Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416,
recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (capp.
2183, 7442) |
107.462 |
103.729 |
103.428 |
103.428 |
La maggior parte delle spese in materia di
sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e
lo sport[144]
della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno della missione Giovani
e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1).
Il programma Attività ricreative e sport
della missione Giovani e sport reca stanziamenti complessivi per il 2016, in conto competenza, pari, a seguito della
nota di variazioni, ad € 632,3 mln, di cui 412,7 mln per spese correnti e
219,6 mln per spese in conto capitale. Rispetto al dato assestato 2015, si registra un incremento di € 7,0 mln.
Nell’ambito degli stanziamenti relativi al
2016[145], si
segnalano, in particolare:
§
€ 405,4 mln per il
finanziamento del CONI (cap. 1896) (+ € 2,4 mln).
La nota al capitolo evidenzia che la
variazione è apportata per le esigenze connesse alla partecipazione al torneo
preolimpico di basket e ai mondiali di rugby;
§
€ 6,8 mln,
assegnati a seguito della nota di variazioni, per il finanziamento del Comitato
italiano paralimpico (CIP) (cap. 2132) (– € 0,2 mln). Al riguardo, si
veda quanto dispongono l’art. 1, co. 334, e l’elenco n. 3 del ddl di stabilità.
§
€ 0,5 mln,
assegnati a seguito della nota di variazioni, quali somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche dello sport (nuovo cap.
2111). Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 221-222, del ddl
di stabilità.
§
€ 61,2 mln da
corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450);
§
€ 140,2 mln quale
annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo
svolgimento dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006” (cap. 7366);
§
€ 18,2 mln
assegnati, a seguito della nota di variazione, quale somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il fondo di garanzia per i mutui relativi
a costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi, compresa l’acquisizione di aree da parte di
società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua
finalità sportive (cap. 7455, esposto
in tabella E della legge di
stabilità) (+ € 4,3 mln). Al riguardo, si veda quanto dispongono l’art. 1, co.
334, e l’elenco n. 3 del ddl di stabilità.
Al riguardo, si
ricorda che l’art. 1, co. 303, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4,
co. 3-bis, del D.L. 119/2014 (L.
146/2014) ha incrementato per il triennio 2014-2016 la dotazione del Fondo di
garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi –
istituito dall’art. 90, co. 12, della L. 289/2002 –, con € 10 mln per il 2014,
€ 15 mln per il 2015 ed € 20 mln per il 2016[146].
L’articolo 17, comma 21, dispone, tra
l’altro, che, nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’art. 1, co.
281, della L. 311/2004, le somme stanziate sul cap. 1896 dello stato di previsione del MEF, destinate al CONI per
il finanziamento dello sport, costituiscono determinazione della quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con
vincita in denaro affidati in concessione allo Stato, ai sensi del co. 282 del
medesimo articolo 1.
In materia di sport, la tabella E riporta, nell’ambito del settore 24 (Impiantistica
sportiva), le dotazioni riferibili al cap.
7455 (v. ante) per € 18,8 mln per il 2016 (non si prevedono variazioni).
[1] Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.
[2] Decreto ministeriale 29
dicembre 2014 “Adeguamento dei canoni
di abbonamento alle radiodiffusioni, per l’anno 2015”. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio
2015.
[3] Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
[4] Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
[5] Ai sensi del comma 2, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisce, fra l’altro: la diffusione
di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su
tutto il territorio nazionale; un adeguato numero di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche - definito ogni tre anni con delibera AGCOM -
dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale; l’accesso alla programmazione in favore, fra gli altri, di partiti e
gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali,
sindacati nazionali, confessioni religiose; la produzione, la distribuzione e
la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero; l’effettuazione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia di Bolzano, in lingua ladina per la provincia di Trento, in lingua
francese per la Valle d’Aosta e in lingua slovena per il Friuli-Venezia Giulia;
la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse
pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio; la trasmissione di contenuti
destinati specificamente ai minori; la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi; la destinazione di una quota non inferiore al 15% dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; la realizzazione di infrastrutture per
la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; la
realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; il rispetto
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’art. 38 del medesimo
d.lgs. 177/2005; l’adozione di misure idonee a tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali; la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
[6] D.M.
27 aprile 2011 (G.U. 27 giugno 2011, n. 147).
[7] G.U.
13 dicembre 2012, n. 290.
[8] Il disegno di legge originario prevedeva, allo stesso fine, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
[9] Tale accezione è confermata dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento 1.9000 presentato al Senato.
[10] Il dato è confermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento 1.9000 presentato al Senato.
[11] Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal D.M. 26 gennaio 2001, n. 13. In particolare, l’art. 1 del D.M. aveva stabilito, a partire dal 2001 e a valere sul FFO: uno stanziamento di 20 miliardi di lire annui per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; un ulteriore stanziamento di 20 miliardi di lire annui per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti. L’art. 2 aveva, altresì, destinato – sempre a valere sul FFO e a partire dal 2001 – la somma di 10 miliardi di lire per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.
Successivamente, prima con il D.M. 20 marzo 2003, n. 501 e poi con il D.M. 1° febbraio 2005, n. 18 si è previsto che ogni anno un’apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda.
Da ultimo, l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero.
[12] I programmi in questione sono stati individuati con D.M. 1 luglio 2011, n. 276 (GU n. 256 del 3 novembre 2011). In particolare, l’articolo 2 del D.M. ha disposto che i programmi devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni.
[13] Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l’esame parlamentare.
[14] L’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 ha ridotto da 300 a 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (art. 26, co. 8, primo periodo, L. 448/1998). Come evidenziato nella circolare n. 30 del 18 febbraio 2014, alla riduzione si era dato corso con D.I. n. 336 del 24 aprile 2013.
Successivamente è, però, intervenuto l’art. 57-bis del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica adottati per l’a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013. I medesimi sono stati fatti salvi anche per l’a.s. 2014/2015 dall’art. 4, co. 1-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) e, per l’a.s. 2015/2016, dall’art. 1, co. 135, della L. 107/2015.
[15] Il testo del disegno di legge prevedeva un incremento di € 55 mln nel 2016 e di € 60 mln dal 2017.
[16] La relazione tecnica riferita all’A.S. 2111 faceva riferimento, invece, a circa 1020 unità.
[17] La VQR 2004-2010, il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011, è stata avviata dall’ANVUR con bando del 7 novembre 2010 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).
[18] L’art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
[19] In materia si ricorda anche che l’art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.
[20] Art.
7, co. 1, lett. c), del D.Lgs.
49/2012.
[21] A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.
[22] Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38, che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l’autonomia universitaria. Su tale base, è stato dunque emanato il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 (per il 2012, era stato adottato il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297) che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall’art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2013, espresso in termini di punti organico (in tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia è pari ad € 118.489, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico) utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università.
[23] Peraltro, l’applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall’art. 7 del D.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all’interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.
[24] Nel frattempo è stato emanato il D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, recante criteri e contingente assunzionale delle Università statali per il 2014, sempre espresso in termini di punti organico (In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, è stato ridotto a € 116.968).
[25] Tali spese sono definite come “l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo”.
[26] Ricondotte, in base all’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006), alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.
[27] In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."
[28] Negli anni successivi, il cap. 1299 è stato allocato nel programma 1.9 “Istituzioni scolastiche non statali”.
[29] Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.
[30] Provenienti dal c.d. “scudo fiscale”.
[31] Nell’ambito del rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009.
[32] Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità.
[33] Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità nel limite di 100 mln di euro. Tuttavia, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014, le regioni hanno convenuto, ai fini del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dall’art. 46 del D.L. 66/2014, di rinunciare a determinate deroghe al patto di stabilità, inclusa la deroga riferita ai contributi alle scuole paritarie.
[34] L’art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.
[35] I requisiti necessari sono stati definiti con il DPCM 320/1999.
[36] Al riguardo si ricorda che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall’ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del d.lgs. 49/2012.
[37] L’art. 3 del DM 8 giugno 2015 n. 335, recante i criteri di ripartizione del FFO per il
2015, ha assegnato alla quota premiale € 1.385.000.000, pari a circa il 20% del
totale delle risorse disponibili, e ha specificato che la somma è assegnata
alle università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo i criteri e le
modalità di cui all'allegato 1
(v. tab. 3) e per le percentuali di seguito indicate: 65% in base ai risultati
conseguiti nella VQR 2004 - 2010; 20% in base alla Valutazione delle politiche
di reclutamento; 7% in base ai risultati della didattica con specifico
riferimento alla componente internazionale; 8% in base ai risultati della
didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno
acquisito almeno 20 CFU.
[38] In particolare: l’art. 2, co. 401, della L. 244/2007 ha previsto l’utilizzo di € 100.000 annui per la locazione di beni immobili da parte delle accademie e delle istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico e per i contributi statali erogati ad enti e istituti culturali ai sensi della L. 534/1996; l’art. 2, co. 410, ha previsto l’utilizzo di € 1,5 mln annui per le spese di funzionamento e le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura; l’art. 3, co. 110, ha previsto l’utilizzo di € 14,6 mln annui per assunzioni presso lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali.
[39] L’art.
11, co. 2, lett. p), del D.P.C.M.
171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, prevede
che il Segretario generale cura l’elaborazione del Piano entro il 31 ottobre di
ogni anno e predispone, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione
concernente gli interventi realizzati e lo stato di avanzamento di quelli
avviati nell’anno precedente e non conclusi. Infatti, ai sensi dello stesso
art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014, la relazione deve essere presentata alle
Camere dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il
31 marzo di ogni anno.
[40] Il Piano relativo al 2014 è stato approvato con DM 6 maggio 2015.
Sul Piano strategico relativo al biennio 2015-2016 hanno espresso parere favorevole il Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata (v.
comunicati stampa del Mibact del 4 agosto 2015 e del 6
agosto 2015).
[41] In particolare, la delibera del Consiglio direttivo di costituzione dell’Accademia del cinema è intervenuta il 18 luglio 2007. Qui la storia dell’Accademia.
[42] Per il riparto dello stanziamento 2015 è intervenuto il DM 13 novembre 2015 n. 887.
[43] Il finanziamento del CIP disposto dall'art. 1, co. 580, della L. 266/2005, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è stato incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 dall’art. 1, co. 1298, della L. 266/2005. La stessa legge ha disposto un contributo di 3 milioni di euro per il 2009.
L’art. 2, co. 568, della L. 244/2007 ha poi incrementato il contributo per il 2008 di 2 milioni di euro e quello per il 2009 di 1 milione di euro, e ha stanziato un contributo di 1 milione di euro per il 2010. Il D.L. 93/2008 ha, invece, operato una riduzione di 2 milioni di euro per il 2008 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. A sua volta, l’art. 63, co. 9-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha incrementato il contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
L’art. 1, co. 23-ter, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) ha incluso il CIP tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. 5/2009 (L. 33/2009), mentre il co. 23-octiesdecies, lett. b), dello stesso art. 1 ha autorizzato la spesa di 3,2 milioni di euro per il 2010.
Per il 2011, con risoluzione 8-00117, la V Commissione della Camera, il 7 aprile 2011, ha impegnato il Governo a destinare al CIP 6 milioni di euro nell'ambito dell’incremento delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili disposto dalla L. di stabilità 2011.
Per ciascuno degli anni 2012 e 2013 è stata autorizzata una spesa di 6 milioni di euro rispettivamente dall'art. 4, co. 5, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) e dall’art. 1, co. 276, della L. 228/2012.
Per il 2014, l’art. 1, co. 302, della L. 147/2013 ha destinato al CIP 6 milioni di euro nell’ambito del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF.
[44] L’applicazione alle federazioni sportive nazionali delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010. Successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti, al 1° gennaio 2013, dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011, al 1° gennaio 2014, dall’art. 1, co. 409, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) e al 1° gennaio 2015, dall’art. 1, co. 13, del D.L. 150/2013. Con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, alle federazioni sportive inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicherebbero le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 - che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi – nonché le misure previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 6 - che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
[45] Si ricorda che ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 1, co. 3. Legge n. 196/2009), la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L’ultimo elenco è quello pubblicato dall’Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227.
[46] Non
risultano ricomprese: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI); Federazione Italiana Rugby (FIR); Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport Invernali
(FISI); Federazione Italiana Tennis (FIT).
[47] http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/19/Allegato_alla_Nota_tecnica_1_norme_contenimento_spesa_Ministeri.pdf
[48] L’art. 7 della medesima legge prevede che il Ministro può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”, mentre ai sensi dell’art. 8 possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti. Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 112 del 4 aprile 2014.
[49] Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 201 del 3 agosto 2015.
[50] Convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.
[51] Convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
[52] Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[53] Pertanto, a partire dal
bilancio 2011, gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e
accessorie per il personale della scuola
sono stati allocati in un unico
capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione: cap.
2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap.
2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione
secondaria di secondo grado.
A partire dal bilancio 2013, sono stati allocati in un unico capitolo di
ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione anche gli
stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per le supplenze brevi: cap. 1227 per l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per
l’istruzione primaria; cap. 1229 per l’istruzione secondaria di primo grado;
cap. 1230 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[54] Si
tratta del personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi
di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione
dei pagamenti era già attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo
integrato del MEF.
[55] Non sono stati finanziati a valere sul Fondo per l’edilizia universitaria gli investimenti relativi agli alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui alla L. 338/2000, art. 1, co. 1, allocati sul cap. 7273.
[56] L’indagine prosegue l’esame degli interventi legati all’edilizia universitaria di cui la Sezione centrale del controllo si è più volte occupata. Cfr. Sezione centrale del controllo del. n. 79 del 03.05.2000 “edilizia universitaria dal 1993 al 1998”; del. n. 11 del 5.3.03 “opere compiute e non compiute di edilizia universitaria”; del. n. 9 del 27.4.04 “edilizia universitaria”.
[57] Stipulati ai sensi dell’art. 5, co. 6, della L. 537/1993, che prevede la possibilità per le università di stipulare accordi di programma con il Ministero per l’attribuzione di risorse, a valere sul fondo per l’edilizia universitaria. Attraverso gli accordi di programma, il MIUR concorre alla realizzazione dei progetti negli stessi menzionati elargendo un contributo, di norma non superiore al 50% e da erogare a rimborso, sull’importo globale degli interventi previsti. Dalla relazione della Corte dei conti emerge che, alla data dell’11 novembre 2011, erano stati stipulati 26 accordi di programma, di cui solo 14 conclusi.
[58] Cfr. MIUR nota prot. 1017 del 5.11.10.
[59] Si ricorda che la legge n. 243 del 2012, costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale ne prevede l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti. La legge n. 243 è qualificata come legge "rinforzata" in virtù di tale vincolo costituzionale, ribadito dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 243 che prevede la sua soggezione ad abrogazioni, modificazioni o deroghe solo in modo espresso da leggi approvate ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
[60] L’articolo 65 della L. 153/69 dispone che i soggetti richiamati compilino annualmente un piano di impiego dei fondi disponibili (ossia le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Se non per particolari esigenze di bilancio, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare il 40%, né essere inferiore al 20% dei fondi disponibili. Anche i piani relativi agli investimenti immobiliari devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[61] L’articolo 53 del D.L. 5/2012 prevede l’approvazione di un “Piano
nazionale di edilizia scolastica” entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore
(comma 1) e, nelle more dell’approvazione di tale Piano, di un “Piano di messa
in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi
edifici scolastici” (comma 5).
In particolare il comma 5 ha individuato i seguenti
interventi urgenti da attuare nelle more della definizione e approvazione del
Piano nazionale:
§ approvazione, da parte del CIPE (su proposta dei
Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata), di un Piano
di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di
nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio
energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito
delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione dall’art. 33, comma 8,
della L. 183/2011 e pari a 100 milioni di euro per l’anno 2012. Tale Piano non
è ancora stato approvato;
§ applicazione anche nel triennio 2012-2014 delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 626, della L. 296/2006 (finanziaria 2007),
con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica. Si ricorda che il citato comma 626, nella logica degli interventi per
il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 38/2000
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), ha previsto la definizione, in via sperimentale per il
triennio 2007-2009, da parte dell’INAIL, d'intesa con i Ministri del lavoro e
dell’istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici
per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche
o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
e igiene del lavoro. Lo stesso comma ha demandato all’INAIL la determinazione
dell'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al
comma, la definizione dei criteri e delle modalità per l'approvazione dei
singoli progetti, nonché l’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
In attuazione di tale disposizione la delibera del Consiglio di Indirizzo e di
Vigilanza dell'INAIL n. 8 del 3 aprile 2007 ha determinato in 100 milioni di
euro per il triennio 2007/2009 l'entità delle risorse da destinare alle
finalità di cui al citato comma 626.
[62] In base al medesimo comma 158, i canoni di locazione da corrispondere all'I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, di € 6 mln per il 2017 e di € 9 mln annui dal 2018. Tali risorse sono allocate sul nuovo cap. 1248 (dovrebbe trattarsi dei canoni di locazione da versare all’INAIL nel caso in cui l’Istituto, nell’ambito dei piani di investimento effettuati, acquisti l’immobile adibito a scuola e lo dia in locazione alla stessa).
[63] In particolare, il D.M. prevede che le regioni interessate dovevano selezionare le manifestazioni di interesse, fino ad un massimo di cinque interventi, e dovevano trasmetterle al MIUR entro il 15 ottobre 2015. Prevede, altresì, che la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale fornisce alle regioni indicazioni operative sulle modalità di acquisizione degli interventi dalle stesse selezionati.
[64] Il richiamato articolo 1, comma 202, ha istituito il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica con uno stanziamento di € 0,1 mln per il 2015, di € 0,5 mln per il 2016, di € 104,0 mln per il 2017, di € 69,9 mln per il 2018, di € 47,1 mln per il 2019, di € 43,5 mln per il 2020, di € 48,1 mln per il 2021, di € 56,7 mln per il 2022 e di € 45 mln annui a decorrere dal 2023 (le relative risorse sono allocate sul cap. 1285). Al riparto del Fondo si provvede con decreto interministeriale MIUR-MEF, che può destinare un importo fino a un massimo del 10% ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
[65] Il comma 314 della L. 190/2014 interviene su alcune misure per l’emersione di base imponibile che prevedono l’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, di specifiche informazioni per le analisi del rischio di evasione e per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In seguito alle modifiche, le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, inoltre è stata prevista l’integrazione delle informazioni utilizzate ai fini della compilazione della DSU con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.
[66] Il comma 638 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 elenca i seguenti enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
[67] Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997 e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000.
[68] Sullo stato dell’arte di queste richieste, si veda http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/faq.html.
[69] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[70] La norma, in particolare, fa riferimento alle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della L. 266/2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale comma ha salvaguardato, per gli enti di ricerca ed altri istituti (I.S.S., I.N.A.I.L., AGE.NA.S., A.I.F.A., A.S.I., E.N.E.A., A.g.I.D.), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica (ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti) i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 213/2009.
[71] Più specificamente, l’articolo 2, commi 1 e 4, del D.Lgs. 81/2015 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione tuttavia, non trova applicazione (comma 4) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse. In ogni caso, dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione in precedenza richiamati.
[72] Per quanto riguarda la materia del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’articolo 17 della L. 124/2015 contiene una serie di interventi volti alla riorganizzazione delle amministrazioni nell'ottica di una maggiore efficienza. Tra gli interventi principali si evidenzia, in primo luogo, l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, nonché l'inserimento nei concorsi pubblici di meccanismi di valutazione per valorizzare l'esperienza professionale acquisita da soggetti titolari di rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche. Altrettanto significativo risulta il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità; la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare degli stessi nonché il rafforzamento del regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale. Ulteriori interventi, infine, concernono: l'individuazione delle forme di lavoro flessibile permesse; la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia; la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo e la nomina (nelle p.a. con più di 200 dipendenti) di un responsabile dei processi di inserimento negli ambienti di lavoro dei lavoratori con disabilità.
[73] Il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[74] Nell'ambito della riforma degli enti locali disposta dalla L. 56/2014, la L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto disposizioni volte a definire le procedure di mobilità del personale. In particolare, i commi da 421 a 428 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane (che comunque possono deliberare una riduzione superiore - nel rispetto di divieti specificamente individuati per le province delle regioni a statuto ordinario - a decorrere dal 1° gennaio 2015) con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (comma 421). Sul tema, si ricorda che con Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Si segnala, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica, con Nota del 27 marzo 2015, ha fornito indicazioni tecniche in merito ad alcuni aspetti segnalati dalle amministrazioni come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane. Nel testo della citata Nota si fa riferimento alla conclusione della fase istruttoria relativa al decreto di cui all'art. 29-bis del D.Lgs. 165/2001, che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle PP.AA.. Con il D.P.C.M. 26 giugno 2015 sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.
[75] Si ricorda che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 178/2015, si è espressa sulla costituzionalità delle norme temporanee di contenimento della spesa per il personale delle P.A. disposte dall’articolo 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 e dall’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 98/2011, più volte prorogate, per effetto delle quali è stata bloccata la contrattazione collettiva e sono stati posti limiti all’incremento della retribuzione nel lavoro pubblico. In realtà, la Corte costituzionale si era già pronunciata in due differenti occasioni sulla prima delle normative impugnate (blocco della contrattazione collettiva), respingendo in entrambi i casi le censure di illegittimità costituzionale delle misure di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria in esso contenute (Sentenze 310/2013 e 219/2014, relative, rispettivamente, alla posizione retributiva e contrattuale dei docenti e ricercatori universitari e dei docenti delle scuole secondarie). Con la sentenza n. 178/2015, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte, in sostanza ritenendo valido il criterio dell’equilibrio di bilancio (di cui all’articolo 81 Costituzione), ma solo temporaneamente. In particolare, la Corte si è pronunciata sui richiamati provvedimenti uniti nel loro scopo di contenimento della spesa pubblica, ma regolati temporalmente in maniera diversa (infatti, la loro scadenza temporale, in origine fissata per entrambi al 2013, si è successivamente diversificata, risultando al 2014 per il blocco delle retribuzioni e al 2018 per la contrattazione collettiva). In relazione a ciò, la Corte ha salvato le norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e ha considerato illegittime quelle (reiterate più volte, tanto da assumere, secondo la Corte, un carattere strutturale e non più contingente) relative al blocco della contrattazione collettiva.
[76] Tali oneri sono individuati ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla L. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
[77] Si tratta del personale individuato dal D.Lgs. 195/1995, cioè il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.
[78] Il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[79] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della L. 196/2009, la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (ma non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale). In particolare, essa indica, tra gli altri, l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il richiamato importo, inoltre, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.
[80] Si rinvia alla scheda relativa all’articolo 21, commi 10-11, per la puntuale elencazione degli enti e delle amministrazioni richiamate all’art.70, co.4, del decreto legislativo n.165/2001.
[81] Le schede relative ai Fondi sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti con le variazioni di bilancio adottate in corso d’anno.
[82] L’art. 6, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), novellando l’art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) con l’introduzione del co. 2-bis, ha previsto la produzione, da parte delle scuole, a decorrere dall’a.s. 2014/2015 e nel termine di un triennio, di materiale scolastico digitale assunto come libro di testo. Con nota 2581 del 9 aprile 2014, il MIUR aveva fatto presente che le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti materiali sarebbero state emanate entro la fine dell’a.s. 2014/2015 e che entro lo stesso termine tutti i materiali didattici digitali prodotti nel corso dell’anno sarebbero dovuti essere inviati al Ministero - secondo le modalità previste nelle linee guida - al fine di renderli disponibili.
Successivamente, l’art. 1, co. 58, della L. 107/2015 ha disposto che il Piano nazionale per la scuola digitale, di cui il co. 56 ha previsto l’adozione, ha tra i suoi obiettivi la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
Il Piano nazionale scuola digitale conseguentemente adottato ribadisce che “apposite linee guida, elaborate dal tavolo tecnico già insediato presso il Ministero, forniranno indicazioni e suggerimenti specifici relativi ai materiali didattici digitali autoprodotti”.
[83] Da ultimo, il cronoprogramma per le riforme presente nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2015 ha confermato l’approvazione del Piano nazionale della ricerca entro il 2015.
[84] Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore). Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.
[85] Residui + Competenza.
[86] Rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile.
[87] Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale.
[88] Le Missioni nn. 32 e 33 hanno carattere trasversale. Esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno – in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica. L’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.
[89] Cap. 2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap. 2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[90] In relazione all’introduzione del c.d. “cedolino unico”, si ricorda che l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento. Da ultimo, l’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (135/2012) – nel novellare l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto “cedolino unico” al personale supplente breve.
[91] Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 286/3 del 29 giugno 2015, nonché la pagina dedicata nell’ambito del sito del MIUR.
[92] Cap. 2175 per l’istruzione prescolastica; cap. 2173 per l’istruzione primaria; cap. 2174 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2164 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[93] Le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta sono state definite con DPCM 23 settembre 2015 (GU n. 243 del 19 ottobre 2015). Il 16 novembre 2015 sul sito del MIUR sono state pubblicate alcune FAQ.
[94] Cap. 1227 per
l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per l’istruzione primaria; cap. 1229 per
l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l’istruzione secondaria
di secondo grado.
[95] L’art. 7, co.
41, del D.L. 95/2012 ha disposto che il contributo agli enti locali per le
spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli
insegnanti, previsto dall’art. 3 della L. 4/1999, è assegnato agli enti locali
(non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al
servizio di mensa (non più in base al numero dei pasti effettivamente erogati),
con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di
riferimento.
[96] Cap. 1188 per
l’istruzione prescolastica; cap. 1179 per l’istruzione primaria; cap. 1183 per
l’istruzione secondaria di primo grado. Il
cap. 1203, relativo all’istruzione secondaria di secondo grado, è stato
soppresso a decorrere dall’esercizio finanziario 2013.
[97] Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” confluivano originariamente le risorse per: supplenze brevi; compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa; spese per gli esami di Stato; spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione; oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
[98] Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1361, il Ministro della pubblica istruzione ha specificato che nel Fondo citato affluiscono le risorse per il funzionamento amministrativo didattico; per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.
[99] Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[100] Per completezza, si ricorda che il co. 11 del medesimo art. 1 ha disposto che dall’a.s. 2015/2016 la quota del Fondo corrispondente al periodo settembre-dicembre dell’a.s. di riferimento è erogata alle scuole entro il mese di settembre. Contestualmente, è comunicata, in via provvisoria, la quota relativa al periodo gennaio-agosto, che deve essere erogata entro il mese di febbraio dell’anno successivo. In attuazione di quanto disposto, il MIUR ha provveduto, per l’a.s. 2015/2016, con nota prot. 13439 dell’11 settembre 2015. Il relativo comunicato del MIUR evidenziava, tra l’altro, che “l'aumento medio di risorse assegnate per il funzionamento è di 10.000 euro per scuola, con punte che arrivano ai 90.000 euro in più per gli istituti superiori con un numero elevato di alunni e di laboratori”.
Il medesimo co. 11 ha, inoltre, stabilito che i criteri di riparto del Fondo dovevano essere ridefiniti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il 18 novembre 2015 il MIUR ha comunicato che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha firmato il decreto con i nuovi criteri di riparto. In particolare, il comunicato stampa evidenzia che i nuovi parametri si applicheranno a partire dall’a.s. 2016/2017 e determineranno un aumento della quota per alunno assegnata alle scuole: “per le primarie lo stanziamento passa da 8 a 20 euro, per gli Istituti tecnici da 24 a 36”.
Evidenzia, inoltre, che “L’incremento della quota di finanziamento per studente, l’aumento delle risorse integrative previste per gli alunni diversamente abili, gli incentivi destinati alle scuole capofila di Reti per la formazione del personale, l’acquisizione di beni e di servizi e per il supporto amministrativo-contabile (1.000 euro in più a disposizione), risorse aggiuntive per le scuole con corsi serali, per le scuole ospedaliere e carcerarie, una quota aggiuntiva (di 12 e 20 euro, a seconda del grado di istruzione) per le classi terminali, a supporto degli Esami di Stato: sono alcune delle novità previste dal decreto. Nello stesso atto sono contenuti i criteri per la distribuzione delle nuove risorse per l’alternanza scuola-lavoro (100 milioni all’anno) previste da La Buona Scuola. In questo caso i nuovi criteri entreranno a regime già a partire dal mese di gennaio 2016”.
[101] L’art. 17, co. 5, punto b), del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non potendo tale onere restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del SSN. Successivamente, l’art. 14, co. 27, del D.L. 95/2012 ha inserito nell’art. 17 del D.L. 98/2011 il co. 5-bis, in base al quale la quota di pertinenza del MIUR di cui al co. 5 è destinata, a decorrere dal 2012, al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Entro il mese di novembre di ciascun anno il MIUR provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del SSN concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ogni esercizio finanziario.
[102] Cap. 1214 per l’istruzione prescolastica; cap. 1215 per l’istruzione primaria; cap. 1216 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1217 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
[103] In materia, si ricorda che l’art. 1, co. 325, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015) ha ridotto di 200 mila euro, a decorrere dal 2015, il contributo per le spese di funzionamento della Scuola.
[104] In base al medesimo co. 158, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, di € 6 mln per il 2017 e di € 9 mln annui dal 2018. Tali risorse sono allocate sul nuovo cap. 1248 (dovrebbe trattarsi dei canoni di locazione da versare all’INAIL nel caso in cui l’Istituto, nell’ambito dei piani di investimento effettuati, acquisti l’immobile adibito a scuola e lo dia in locazione alla stessa).
[105] Pubblicato nella GU n. 239 del 14 ottobre 2015. In particolare, il DM prevede che le regioni interessate dovevano selezionare le manifestazioni di interesse, fino ad un massimo di cinque interventi, e dovevano trasmetterle al MIUR entro il 15 ottobre 2015. Prevede, altresì, che la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale fornisce alle regioni indicazioni operative sulle modalità di acquisizione degli interventi dalle stesse selezionati.
[106] Per completezza si ricorda che, limitatamente al 2015, sul cap. 7105 erano iscritte, in attuazione della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (recante misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali), risorse, per € 300 mln, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
[107] I capitoli richiamati, ciascuno relativo ai differenti gradi di istruzione, sono denominati Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole. Si tratta di stanziamenti destinati a cofinanziare interventi attuati dagli enti locali, prioritariamente per la bonifica dell'amianto, per adeguare la sicurezza o l'idoneità igienico sanitaria, per il superamento delle barriere architettoniche, per il conseguimento del certificato di agibilità. Al riguardo, si veda il DM 267 del 10 ottobre 2013, cui ha fatto seguito il D.D.G 332 del 10 dicembre 2014.
[108] Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014.
[109] Il 7 settembre 2015 il MIUR ha comunicato la firma del decreto che stanzia 45 milioni di euro per l’attivazione dei laboratori territoriali.
In base al comunicato, i laboratori dovranno essere
attivati da reti di almeno tre scuole con il coinvolgimento di almeno un ente
locale e di un ente pubblico. La valutazione dei progetti terrà conto, in
particolare, della capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e
di contrastare la dispersione e diffondere le nuove competenze, fra cui quelle
digitali. Il MIUR potrà erogare un contributo massimo di 750.000 euro per
ciascuna struttura.
Secondo quanto disponeva l’avviso pubblico,
le istituzioni scolastiche ed educative
che intendevano presentare la propria manifestazione di interesse dovevano far
pervenire la propria candidatura entro il 7 ottobre 2015.
[110] Mentre per il 2015 è stata autorizzata l’utilizzazione di quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
[111] Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.
[112] Si ricorda, infatti, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), le risorse destinate al contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, erano confluite, a decorrere dal 2014, nel FFO.
In base al combinato disposto delle norme di cui il citato art. 1, co. 338, della L. 190/2014 ha disposto, rispettivamente, l’abrogazione e la soppressione – art. 1, co. 278, L. 311/2004, che aveva autorizzato la spesa di € 2 mln annui a decorrere dal 2005, e art. 11-quaterdecies, co. 3, secondo periodo, del D.L. 203/2005 (L. 248/2005), che aveva autorizzato la spesa di ulteriori € 1,5 mln annui dal 2006 –, tale contributo ammontava a € 3,5 mln annui (la relazione tecnica al ddl A.C. 2679-bis evidenziava, invece, che il contributo era pari a € 3,3 mln annui).
[113] Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. c), della L. 537/1993, include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche. Con riferimento all’assegnazione delle risorse del fondo, si ricorda che l’art. 3, co. 4 e 5, del DM 23 dicembre 2010, n. 50, ha previsto che esse fossero suddivise tra le università statali (compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le università non statali.
[114] Al riguardo, si ricorda che il cap. 1686 era suddiviso in due piani di gestione (pg. 1-Borse di studio agli specializzandi medici periodo 1983-1991 e pg. 2-Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati) di cui – in base alla relazione tecnica all’A.C. 1248 – solo il secondo interessato dalla disposizione. Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 36/4, Tomo II, dell’11 ottobre 2013.
Peraltro, a partire dal bilancio 2015, il vecchio cap. 1686 (con il suo unico piano gestionale relativo alle borse di studio agli specializzandi medici per il periodo 1983-1991) è stato ridenominato in cap. 1640 (Borse di studio post laurea).
[115] Il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti è stato istituito dall’art. 1 del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) che ha assegnato al Fondo istituito dall’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la mobilità internazionale, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché cofinanziare gli assegni di ricerca.
[116] Con il bilancio 2014 sono stati soppressi i piani gestionali relativi agli assegni di ricerca (pg. 2) e al contributo alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (pg. 3).
[117] L’art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva
disposto l’aumento del Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti per € 5 mln annui nel 2013 e 2014 e per € 7
mln nel 2015. L’incremento era finalizzato all’erogazione di borse
per la mobilità in favore di studenti meritevoli che intendessero
iscriversi nell’a.a. 2013/2014 ad una università con sede in una regione
diversa da quella di residenza.
[118] Per il riparto della quota 2015 è intervenuto il Decreto Interministeriale 17 novembre 2015 n. 904.
[119] L’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione è demandata ad un decreto interministeriale (MEF-MIUR), che doveva essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
[120] Fino al bilancio 2014 le risorse del FIRST erano allocate parte sul cap. 7320 (programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata) e parte sul cap. 7245 (programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base).
[121] Tra i programmi spaziali strategici in corso di svolgimento si ricorda COSMO-SkyMed, al quale fa riferimento la tab. E.
[122] Relativi alla riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e alla riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.
[123] Concernenti il personale e gli organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), il congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, nonché i posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.
[124] L'art. 1, co. 3, del d.lgs. 204/1998 prevede
l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare
rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR). L'art. 2,
co. 1, lett. b), del medesimo
provvedimento stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo
speciale.
[125] L’art. 104 citato concerne progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, promossi da istituzioni scolastiche italiane all’estero.
[126] La destinazione e l’autorizzazione di spesa
sono recati dall’art. 1, co. 9 e 12, della L. 62/2000. Le borse di studio, per
le quali la legge autorizzava una spesa di 300 miliardi di lire, equivalenti a
€ 154,9 mln, sono riservate ad alunni della scuola dell’obbligo frequentanti
scuole statali e paritarie. Peraltro, dal 2011, a seguito delle riduzioni delle
risorse statali alle regioni a statuto ordinario disposta dall’art. 14, co. 2,
del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), la ripartizione delle risorse per le borse di
studio ha riguardato solo Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sicilia e
Sardegna (mentre l’art. 2, co. 109, della L.191/2009 aveva già disposto il
venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle
province autonome di Trento e Bolzano). V., da ultimo, il D.D.
prot.n. 594 del 24 giugno 2015.
[127] In proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 578, della L. 266/2005 (L. finanziaria 2006) ha rideterminato in 80 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 l'autorizzazione di spesa a favore dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui all'art. 4, co. 10, D.L. 269/2003 (L. 326/2003).
[128] Si ricorda che, in applicazione dell’art. 52 della L. 196/2009, dalla tabella C sono state stralciate le spese obbligatorie, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell’ambito del disegno di legge di bilancio. Ai sensi dell’art. 21, co. 6, della medesima legge, sono obbligatorie le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
[129] La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.
[130] Interventi: Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 –Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati. Investimenti: cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.
[131] La disposizione citata ha previsto una dotazione del Fondo di € 100 mln annui nel periodo 2016-2020.
[132] In particolare, per il MIBACT l’art. 50, co. 1,
del D.L. 66/2014 ha previsto che, in relazione alla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi dei
Ministeri, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e
servizi sono ridotte, secondo quanto riportato nell’'allegato C, di € 5,9 mln per il 2014 e di € 8,9 mln dal 2015.
[133] Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014.
[134] La norma citata aveva autorizzato la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
[135] L’art. 5-bis del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto la concessione di un contributo annuale di € 0,5 mln dal 2013 al 2015.
[136] L’art. 1 della L. 86/2015 ha istituito, a partire dal 2015, il “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno”, di ammontare pari a € 40.000, da conferire il 25 settembre di ogni biennio. Per l'anno 2015, inoltre, alla medesima Fondazione è stato concesso un contributo una tantum, pari a € 100.000, per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, il potenziamento, l'automazione, l'informatizzazione e la dotazione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati in sede.
Il bando della prima assegnazione è stato emanato il 25 settembre 2015. La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro il 31 gennaio 2016.
[137] Sul cap. 1325 (bilancio 2014) erano confluite le risorse derivanti:
- dall’art. 2, co. 5-bis,
del D.L. 76/2013 (L. 99/2013), che ha disposto l’istituzione del “Fondo mille
giovani per la cultura”, destinato alla promozione di tirocini formativi e di
orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a
soggetti fino a 29 anni di età con una dotazione pari ad € 1 mln per il 2014;
- dall’art. 2 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che ha
previsto un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale
italiano, finanziato con € 2,5 mln nel 2014, nel quale utilizzare 500 giovani
di età inferiore a 35 anni;
Per il 2015, il “Fondo mille giovani per la cultura” è stato rifinanziato con stanziamento di € 1 mln dall’art. 7, co. 3, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
Da ultimo, i criteri e le modalità di accesso al Fondo per l’anno 2015 sono stati stabiliti con DM 19 giugno 2015 (GU n. 193 del 21 agosto 2015).
[138] L’art. 2, co. 615-617, della L. 244/2007 (L. finanziaria 2008) ha previsto il divieto di iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle entrate derivanti dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1, e, in correlazione a versamenti all’entrata, l'istituzione di Fondi in cui confluisce parte di tali somme.
L’elenco citato – nel testo vigente, come da ultimo modificato dall’art. 3, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – comprende, con riguardo al Mibact, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- art. 3, co. 83, della L. 662/1996, concernente la quota degli utili (non superiore a 300 mld di lire) derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, destinati al recupero e alla conservazione dei beni culturali e ad attività culturali;
- art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, che dispone
che, al fine di consentire il riequilibrio
finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il
Mibact può annualmente disporre che una quota non superiore al 30% delle
entrate da proventi diversi sia versata in conto entrata del bilancio dello
Stato, riassegnata con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del
Mibact e da quest’ultimo ripartita tra le soprintendenze interessate in
relazione alle rispettive esigenze finanziarie.
In materia è, peraltro, intervenuto l’art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) che, come modificato dall’art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha previsto la possibilità che, in deroga all’art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, o versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Mibact.
[139] Neanche le tabelle A e B della legge di stabilità per il 2015 prevedevano accantonamenti per il triennio 2015-2017.
[140] Nell’elenco non sono considerate le autorizzazioni di spesa afferenti alla missione 6 Turismo.
[141] Si tratta di – € 5.647.
[142] Si tratta di – € 3.083.
[143] Fra parentesi è indicata l’eventuale variazione rispetto al dato assestato 2015, quale riportato nel ddl di bilancio 2016.
[144] In funzione delle disposizioni di cui al DPCM 15 febbraio 2012, l’Ufficio per lo sport è stato inserito nel Dipartimento per gli affari regionali che, a seguito del DPCM 21 giugno 2012, è stato riorganizzato divenendo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport (http://www.sportgoverno.it/ufficio/competenze.aspx). A seguito, poi, del trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali, disposto dall’art. 1 della L. 71/2013, di conversione del D.L. 43/2013, con DPCM 21 ottobre 2013 il Dipartimento ha cambiato la sua denominazione in “Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport”.
[145] Fra parentesi è indicata l’eventuale variazione rispetto al dato assestato 2015, quale riportato nel ddl di bilancio 2016.
[146] Già il ddl di bilancio 2015 proponeva di riportare l’importo per il 2015 a € 13,9 mln e, per il 2016, a € 18,8 mln).