La seduta comincia alle 9,35.
ANTONIO MAZZOCCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 20 gennaio 2006.
(È approvato).
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio in data 20 gennaio 2006, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla proposta di legge n. 4604: Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Il messaggio è del seguente tenore:
«Onorevoli parlamentari, mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante: "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento", approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006.
Dopo accurata disamina, ritengo di dover formulare alcune osservazioni di fondo, che attengono alla costituzionalità di disposizioni contenute nel testo a me inviato.
L'articolo 7 della legge modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, stabilendo che tra essi rientrano la "mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile" e la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Le modificazioni apportate all'articolo 606 del codice di procedura penale, da un lato, sopprimono la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se addotta come controprova rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero o dall'imputato; dall'altro, fanno venir meno la condizione che la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione debbano emergere esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato.
Queste modificazioni generano un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge".
Nei limiti indicati nella precedente formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale, la valutazione della motivazione demandata alla Corte di Cassazione atteneva al controllo della legalità della sentenza. Oggi, dalla seconda modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di Cassazione debba procedere al controllo della legalità dell'intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto.
Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella
parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa.
Tale mutazione diventerebbe ancora più gravida di conseguenze ove i due motivi di ricorso - vizi della motivazione e assunzione di prove - fossero congiuntamente dedotti.
Una Corte Suprema chiamata ad esercitare funzioni di merito di tale estensione perde la sua connotazione principale - ulteriormente esaltata dalla recente riforma dell'ordinamento giudiziario - di "organo supremo della giustizia" che "assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" (articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al Primo Presidente della Corte di Cassazione dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme giudiziarie dell'Unione europea.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha chiaramente indicato che una delle conseguenze della modifica introdotta sarà l'impossibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo di selezione dei ricorsi stabilito dall'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, che ha consentito negli ultimi anni "una decisiva economia delle risorse, indirizzando verso la Settima sezione penale della Corte (cosiddetta sezione \`filtro', ndr) il 45 per cento dei procedimenti pervenuti". Questa circostanza, unita all'ampliamento dei motivi del ricorso per Cassazione, condurrà alla crescita, in termini esponenziali, del carico di lavoro della Corte e al progressivo accumulo di arretrato.
Il rischio è che ne risulti compromesso "il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, ed il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali" (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 1996). Questo rischio va a recare un vulnus al precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione - articolo 97 della Costituzione - applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 86 del 1982 e n. 18 del 1989).
Tutto ciò è aggravato dalla norma transitoria (articolo 9 della legge) che, da un lato, prevede l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per Cassazione e, dall'altro, converte in ricorso per Cassazione "l'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento".
Un altro problema, strettamente collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un netto aggravio della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva dell'articolo 4 della legge che modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte di appello alla Corte di Cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di Cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione.
È palese la violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione.
Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia, il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo.
La funzione compensativa attribuita all'ampliamento delle ipotesi del ricorso per cassazione ha un effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello deflattivo derivante dalla soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento. Soppressione che, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Infine, non lo si dimentichi, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.
Infine, rispetto al principio che informa di sé la legge approvata, e cioè l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, esistono nel testo, due norme che appaiono contraddittorie: l'articolo 577 del codice di procedura penale continua a prevedere l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l'appello; l'articolo 597, comma 1, lettera b), dello stesso codice, continua ad individuare i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di proscioglimento, appello escluso dalle modificazioni ora introdotte.
È altresì necessario tener presente che l'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.
Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 13 gennaio 2006.
Firmato: Carlo Azeglio Ciampi».
Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento, il messaggio (Doc. I, n. 7) è stampato e distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia). Alla stessa Commissione è stata assegnata, in data 20 gennaio 2006, in sede referente, la predetta proposta di legge (4604-B), con il parere della I Commissione permanente (Affari costituzionali).
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Adornato, Alemanno, Angioni, Aprea, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Caligiuri, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Leo, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Paoletti Tangheroni, Patria, Antonio Pepe, Pescante, Piscitello, Pistone, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Saponara, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Scherini, Sgobio, Soro, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera e Zanella sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già approvato, in un testo unificato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Tomassini; Tomassini; Bettoni ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini; Battaglia ed altri; Lucchese ed altri; Battaglia ed altri; Anna Maria Leone ed altri; Battaglia ed altri; Francesca Martini; Moroni; Milanese e Tarantino.
Avverto che lo schema recante la
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Lucchese, ha facoltà di svolgere la relazione.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 6229, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» è finalizzata ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. A tal fine modifica in alcuni aspetti la disciplina esistente sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea; conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; detta disposizioni sull'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento.
Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente continua del personale sanitario.
Il testo, trasmesso dal Senato, è frutto di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo (A.S. 3236).
Il provvedimento in esame interessa una pluralità di profili. L'aspetto più rilevante appare senz'altro quello della disciplina delle «professioni», oggetto di legislazione concorrente, per la quale compito dello Stato è stabilire le norme di principio, mentre spetta alle regioni la potestà regolamentare.
La novella del Titolo V della Costituzione ha infatti modificato l'impostazione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, che rinviava a decreti di carattere
regolamentare del ministro della salute l'individuazione delle professioni sanitarie e dei relativi profili.
Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, l'individuazione delle figure professionali ed i relativi profili e ordinamenti didattici rientrano nell'ambito dei principi fondamentali riservati alla legge statale, lasciando alle regioni il compito di dettare la normativa di attuazione (articolo 117, comma 6, della Costituzione).
La Corte costituzionale, su questo aspetto, si è espressa con diverse sentenze: la n. 353 del 2003, nonché le nn. 319, 355, 405 e 425 del 2005. L'obiettivo del provvedimento è volto a superare la fase di stallo conseguente al nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, la soluzione del testo in esame sembra volta soprattutto ad individuare un percorso attraverso il quale giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie, e cioè gli accordi da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, piuttosto che definire i principi base sui requisiti per l'esercizio della professione e sull'ambito della professione stessa, secondo il dettato dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge al nostro esame.
L'istituzione degli albi professionali va vista alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l'istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenta una garanzia rafforzata per i cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai servizi del mercato interno (COM(2004) 2), che è stata esaminata dal Consiglio Competitività l'11 marzo, il 25-26 novembre 2004, nonché il 6 e 7 giugno 2005. Il 22 novembre 2005 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha adottato con emendamenti la relazione sulla proposta della relatrice Gebhardt. Tale relazione dovrebbe essere esaminata dall'Assemblea plenaria in prima lettura il 14 febbraio 2006. A tale proposito, la XIV Commissione per le politiche dell'Unione europea richiama l'opportunità di un riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE, e che si tenga conto, dunque, che l'adozione dei principi e dei criteri direttivi della delega, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame riguardante l'istituzione degli albi e degli ordini professionali, avvenga nel rispetto dell'articolo 49 del TCE, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla stessa direttiva 2005/36/CE.
Intendo, a tale proposito, soffermarmi sul parere espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato, che è favorevole ma con la condizione che l'attività libero-professionale venga svolta dal personale infermieristico, e quindi da tutto il personale, che ha un rapporto di dipendente pubblico e privato (può essere iscritto agli albi, oltre agli operatori professionali che svolgono libera attività professionale, anche il dipendente pubblico), purché fuori dell'orario di servizio e all'interno della struttura sanitaria: una regola già presente nella normativa esistente, che è stata ribadita ulteriormente dalla Commissione lavoro pubblico e privato.
Il progetto di legge, nel testo approvato dal Senato, è composto da sette articoli. L'articolo 1 prevede un'abilitazione rilasciata dallo Stato per l'esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1), i cui operatori svolgano attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione: è quindi chiaro che non possono svolgere alcuna attività diagnostica, così come sancito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
All'articolo 2, nei commi da 1 a 4, vengono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire o a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001; l'abilitazione all'esercizio della professione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
compresi gli IRCCS, individuati con accordi tra le regioni e le università. La Commissione bilancio osserva che tutto ciò dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dello Stato e, quindi, con la clausola di invarianza; tra l'altro, al comma 3 dell'articolo 7, è anche stabilito che la legge viene approvata senza che vi siano maggiori oneri finanziari per lo Stato.
Al comma 4 dell'articolo 2 è previsto che l'aggiornamento professionale sia effettuato con modalità identiche a quelle della professione medica. Al riguardo, la Commissione lavoro osserva che tutto ciò era già previsto da altre norme: comunque, quod abundat non vitiat! Il comma 5 dello stesso articolo modifica la disciplina prevista per l'accesso alla carica di direttore delle ASL. La norma in esame dispone, in alternativa ai requisiti previsti dalla disciplina vigente, l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale: l'avere svolto uno di questi mandati costituisce titolo per poter essere inseriti negli elenchi per l'accesso alla carica di direttore generale nelle Aziende sanitarie locali. A tale proposito, il Comitato per la legislazione fa presente che andrebbe specificato meglio il momento temporale, poiché le norme attuali prevedono che i requisiti debbano essere posseduti nel decennio precedente l'ottenimento dell'incarico. Comunque in questo caso, poiché non è previsto, sembra che l'aver svolto uno di questi mandati valga dal momento in cui non si svolge più quel mandato: è, quindi, immediatamente esecutivo.
Il comma 6 dell'articolo 2 esonera i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall'obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua, limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale.
L'articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie. A tal fine l'articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati principi e criteri direttivi indicati nell'articolo stesso.
L'articolo 5 disciplina l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aree professionali di cui all'articolo 1 del provvedimento, che comunque richiama sempre la legge n. 251 del 2000. Il comma 2 prevede che le nuove professioni sanitarie siano riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, mentre il comma 3 dispone che l'individuazione delle nuove professioni sia subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni. Si tratta di un percorso nuovo, che va a superare lo stallo, prima indicato, creato dall'articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. Si tratta di una nuova articolazione, che stabilisce una funzione di coordinamento per questi operatori professionali. Al comma 2 è previsto che il conferimento dell'incarico di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed, inoltre, si prevede l'obbligo contestuale per le ASL di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, ovviamente rispetto a quelle di coordinatore.
Il comma 4 stabilisce i requisiti per la funzione di coordinamento. Sono richiesti il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza e un'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
L'articolo 7, comma 1, stabilisce che alle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento.
Infine, il provvedimento - come già ricordato - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DOMENICO DI VIRGILIO, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.
LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, il provvedimento in esame è giunto al rush finale e ci auguriamo che veda la luce in questa legislatura. Il nostro gruppo, come quello dei Democratici di sinistra, in Commissione ha deciso di non presentare alcun emendamento proprio in considerazione delle attese che su tale proposta di legge sussistono tra gli operatori del settore.
Il provvedimento, che ci apprestiamo ad esaminare nel suo articolato, porta a compimento il percorso di riforma delle professioni sanitarie non mediche avviato nella precedente legislatura con le leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251. Si tratta, quindi, di un percorso riformatore che trae origine dalle riforme dei Governi dell'Ulivo della scorsa legislatura.
Noi vogliamo rimarcare l'importanza dell'istituzione degli albi che hanno la finalità di assicurare la deontologia degli operatori, di tutelare la loro qualità professionale e, nel contempo, l'interesse dei cittadini. Si tratta di professioni delicate, che hanno a che fare con la salute dei cittadini. Ed è proprio per questo motivo che noi teniamo molto a che il provvedimento sia definitivamente licenziato, nell'interesse di un'organizzazione delle professioni più moderna e più attenta ai nuovi bisogni di sicurezza e di valorizzazione delle specificità professionali.
Peraltro, il provvedimento in esame, a nostro avviso, non dovrebbe porre problemi in sede di Unione europea perché con esso si affrontano questioni che necessitavano di un intervento legislativo. L'Unione europea, fra l'altro, non ha vietato l'istituzione di nuovi ordini professionali, ma ha invitato gli Stati membri a limitare tale istituzione soltanto ai casi in cui essa appaia effettivamente opportuna, vale a dire quando la creazione di ordini riguarda figure che ai cittadini forniscono servizi di primario interesse.
L'articolato del provvedimento al nostro esame dà, di fatto, soluzione ad alcuni seri problemi giuridici di applicazione delle leggi - cui ho fatto prima riferimento - anche alla luce del Titolo V della Costituzione e alle competenze delle regioni nel processo di riforma del sistema delle professioni sanitarie non mediche.
Il provvedimento ha il merito di riconoscere appieno la dignità e il valore delle professioni sanitarie non mediche costituendole in ordini professionali autonomi, nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.
Certo, un lavoro migliore poteva essere fatto. Con la discussione e l'approvazione del provvedimento arriva tuttavia a compimento una stagione importante di riforme iniziate ed attuate dal centrosinistra, grazie alle quali circa cinquecentomila operatori della sanità, suddivisi in ventidue profili professionali, sono finalmente diventati, da ausiliari e subalterni, veri professionisti della sanità, con autonomia professionale riconosciuta ed adeguata formazione universitaria.
Il varo del provvedimento, che consideriamo importante, non vuole essere di ostacolo ad una futura e necessaria riforma delle professioni. Intendiamo solo omogeneizzare, anche da questo punto di vista, professioni finalmente autonome che sempre più sviluppano un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, e, soprattutto, sviluppano un'attività libero-professionale che attiene alla salute e alla malattia, alla vita e alla morte, e che proprio per la delicatezza del loro compito devono avere un proprio codice etico, atteggiamenti professionali
congrui e di qualità, puntuale verifica e controllo della correttezza di ogni comportamento professionale.
Il provvedimento coglie, infine, l'esigenza di prevedere nuovamente, con più certezza e dignità, il ruolo importante del coordinamento e del coordinatore.
Si tratta di una classificazione moderna, che non è la semplice riproposizione della figura del caposala per i soli infermieri e che si pone in linea con l'evoluzione scientifica, formativa e legislativa di tutte le professioni sanitarie. Non va dimenticato - anzi, va sottolineato - che il testo in esame, risultato importante per tutti gli operatori, rappresenta soprattutto la conquista di un servizio migliore, a tutela della salute dei cittadini.
In conclusione, dichiaro l'orientamento favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo alla rapida approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, anche al fine di dare ai cittadini più stringenti garanzie rispetto alla correttezza deontologica degli operatori sanitari non medici, il cui ruolo nel sistema della sanità italiana è divenuto, negli anni, sempre più importante e significativo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tamburro. Ne ha facoltà.
RICCARDO TAMBURRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente una legge quadro riguardante la materia delle professioni sanitarie, derivante dall'unificazione di più proposte di legge e da un disegno di legge del Governo, approda alla Camera per l'approvazione: finalmente, perché il paese ne sentiva il bisogno; finalmente, perché l'iter è stato lungo e travagliato (si è temuto che non si potesse concludere; invece, è arrivato al traguardo e, quindi, tutto il lavoro effettuato dalle varie Commissioni di Camera e Senato non è andato perso).
Il paese ne sentiva il bisogno perché si va a mettere ordine in un settore in cui il vuoto legislativo esistente non garantiva il riconoscimento di quelle professionalità sanitarie non mediche che costituiscono un pilastro importante dell'offerta sanitaria. Non solo: evidentemente, tale vuoto lasciava anche spazio all'esercizio abusivo della professione; e, in un settore in cui è in gioco la salute dei cittadini, bene primario da tutelare e non a caso salvaguardato anche dalla nostra Costituzione, non dobbiamo consentirlo. Infatti, specialmente nel settore della cura della salute, l'aspetto relazionale tra operatore e paziente è di grandissima rilevanza ai fini della qualità della prestazione erogata; quindi, l'equazione «operatore più qualificato uguale prestazione migliore» è di immediata comprensione.
Non secondario, inoltre, ci appare l'effetto che il provvedimento in approvazione avrà nel fare emergere quelle attività che oggi vengono svolte al di fuori di ogni regola tributaria. Il disegno di legge in esame detta finalmente disposizioni per regolamentare le professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e, infine, della prevenzione. Il grande salto di qualità che deriverà dall'approvazione del testo in esame consiste nel fatto che, finalmente, tali professioni, riconosciuti i relativi ordini, avranno un'organizzazione definita ed uniforme su tutto il territorio. Saranno regolamentate, in tal modo, anche quelle che oggi non sono comprese in alcun ordine e saranno risolte tutte le questioni relative alla rappresentatività di quelle diverse organizzazioni oggi esistenti ed operanti. La nuova organizzazione favorirà il raggiungimento del migliore livello di preparazione dei professionisti in questione, che sarà di grado universitario. Quest'ultimo è un aspetto che inciderà direttamente e positivamente sui migliori ed uniformi livelli di assistenza erogati agli utenti-pazienti.
Il livello qualitativo generale delle prestazioni erogate sarà quindi più elevato. A tale proposito, ci aspettiamo che vengano celermente definiti dalle università piani di studio nuovi ed adeguati per soddisfare l'incremento della domanda formativa che necessariamente verrà dal particolare settore.
Saranno istituiti ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie, alla cui istituzione è espressamente
delegato il Governo. Ciò consentirà anche, evidentemente, di superare quelle situazioni di disparità di trattamento tra professioni già organizzate in ordini e quelle che non lo sono. Gli operatori sanitari non medici, siano essi infermieri od ostetriche, fisioterapisti o logopedisti, tecnici della neurofisiopatologia o della prevenzione, solo per citarne alcuni, dovranno iscriversi ad un albo professionale, come recita il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Ciò vale anche per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già oggi riconosciuti.
L'apparente iperregolamentazione che ne deriva va tutta nella direzione di una maggiore garanzia, per il cittadino-paziente, di ottenere una prestazione altamente qualificata, erogata da un professionista sanitario iscritto ad un albo.
Ancora, riteniamo importante per l'intera categoria che sia istituita la funzione di coordinamento, definendo un percorso di carriera che valorizzi la professionalità e che, partendo da professionisti in possesso di diploma di laurea, si articoli in professionisti coordinatori, in possesso di master di primo livello, in professionisti specialisti, in possesso di master di primo livello per le funzioni specialistiche, per terminare con i professionisti dirigenti, in possesso della laurea specialistica e con adeguata esperienza. Ciò dovrebbe ridurre quella discrezionalità oggi esistente nella attribuzione della funzione di coordinamento, causa anche del disordine normativo ed organizzativo esistente, evidenziando un percorso meritocratico riconoscibile e capace anche di dare la giusta autorevolezza a chi è individuato per ricoprire il ruolo.
Si compie, così, un poderoso passo in avanti che coinvolge molte centinaia di migliaia di operatori nella direzione di inquadrare meglio una categoria di veri professionisti sanitari, dotati della necessaria formazione professionale ed universitaria, uniformati ad un proprio codice etico e capaci di garantire efficienza funzionale, responsabilità, qualificazione professionale, aggiornamento, competenze organizzative e gestionali e progressione di carriera.
Dunque - con ciò mi avvio a conclusione - pensiamo che questa legge sia destinata ad incidere significativamente sulle condizioni di esercizio delle professioni sanitarie non mediche, assicurando per esse maggiore preparazione e qualificazione, oramai di livello universitario, maggiore professionalità e maggiore tutela e fornendo ai cittadini una maggiore garanzia di ottenere prestazioni sanitarie qualificate.
Per queste ragioni, sinteticamente espresse, riteniamo importante e qualificante per gli operatori e per i cittadini l'approvazione di questo progetto di legge.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.
GRAZIA LABATE. Signor presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Di Virgilio, il progetto di legge alla nostra attenzione praticamente consente di portare a termine un percorso iniziato, nel nostro ordinamento delle professioni sanitarie non mediche, con la legge n. 42 del 1999 e con la legge n. 251 del 2000.
Il nostro ordinamento, rispetto a quello degli altri paesi europei, ha preso atto in ritardo del ruolo e della qualità delle professioni sanitarie non mediche e, pur tuttavia, a partire dal 1999 e dal 2000, ne ha aggiornato il profilo, soprattutto rimarcando l'esigenza che anche il nostro paese provvedesse alla formazione di questi operatori con percorso formativo di tipo universitario, con il conseguimento sia del diploma triennale, sia della laurea, sia, addirittura, del dottorato di ricerca.
Si tratta di un fatto molto importante se si pensa all'evoluzione che ha avuto, nell'ambito delle professioni mediche, il ruolo di tanti professionisti, dagli infermieri alle ostetriche, ai fisioterapisti e ai tecnici della prevenzione e della riabilitazione. Attualmente, essi svolgono nell'ambito del Servizio sanitario nazionale un ruolo di notevole importanza, considerando come l'invecchiamento della popolazione
abbia portato con sé una serie di patologie croniche e degenerative che non presuppongono più la fase della cura istituzionalizzata ma richiedono, sempre di più, la cura domiciliare ad opera di professionisti abilitati e capaci di affrontare la riabilitazione e la cura della salute con dignità professionale e con dignità formativa.
Il provvedimento alla nostra attenzione non fa altro che rideterminare, in termini di principio, la prosecuzione di una normativa esistente e l'incrocio di tale normativa con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha consegnato alle regioni italiane il principio ordinamentale della formazione professionale.
È come dire che si era creato, per effetto delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 e del nuovo ordinamento costituzionale, un vuoto normativo che non consentiva più al nostro ordinamento di procedere con i vecchi decreti regolamentari demandati al ministro della salute per la fissazione di profili e curricula formativi; di qui, l'esigenza del testo alla nostra attenzione, che, appunto, fissa in termini di principio, per le professioni sanitarie non mediche, il percorso formativo abilitante, il percorso di formazione con laurea e quello con dottorato di ricerca.
Il provvedimento prevede, inoltre, un decreto congiunto del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica che fissa le modalità dei moduli formativi e delle discipline alle quali, appunto, far afferire tutto il percorso universitario di tali professioni, nel contempo recando le norme di coordinamento, in modo da conferire dignità ad un ruolo dirigente e professionale che oramai è nelle cose. È peraltro esigenza fondamentale del Servizio sanitario portare a compimento tale percorso se si pensa, ad esempio, alle molteplici funzioni, non solo di diretta professione ma di coordinamento, di team e di staff, nell'organizzazione territoriale e in quella ospedaliera, che, su tutta l'area dei servizi, mettono capo a professioni quali quelle degli infermieri, delle ostetriche e dei fisioterapisti della riabilitazione. Di qui nasce l'esigenza di porre mano, con una legge che interviene, per l'appunto, nella transizione tra il vecchio ordinamento ed il nuovo, anche nella tutela della deontologia professionale.
So bene che, al riguardo, anche nel nostro paese si è aperto un dibattito che, purtroppo, questo Parlamento non porta a maturazione; mi riferisco alla questione relativa alla riforma dell'ordinistica. Infatti, dal quadro comunitario vengono sia un richiamo ad evitare la proliferazione degli ordini professionali sia, soprattutto, un richiamo a considerare questi ultimi quale luogo della tutela deontologica e comportamentale dei professionisti.
Dunque, proprio su tale profilo vorrei soffermare l'attenzione, in quanto il provvedimento sceglie in maniera efficace la soluzione dell'istituzione degli albi professionali per queste nuove figure. Tuttavia, il modo in cui questo provvedimento affronta la materia dell'ordinistica professionale garantisce che nel campo delle nuove professioni sanitarie non mediche si possa operare secondo il principio della tutela della deontologia professionale delle figure menzionate e, soprattutto, della tutela della qualità delle prestazioni professionali svolte nei confronti dei cittadini.
Potevamo non affrontare il tema, essendo questo un provvedimento di transizione tra vecchio e nuovo? Potevamo, sul presupposto che si tratta di un intervento che si vara nel 2006, tener conto del quadro comunitario sorvolando il tema dell'ordinistica? Ritengo di no. Intanto, perché la direttiva comunitaria non obbliga a non istituire nuovi ordini, ma opera un richiamo nel senso che quelli esistenti e quelli futuri non seguano la logica che, in questi anni, purtroppo, ha caratterizzato gli ordini, i quali hanno svolto più la funzione di tutela sindacale delle professioni che non quella di tutela della deontologia professionale. In questo provvedimento viene configurato un profilo ordinamentale che ci mette al riparo, garantendo la funzione che l'ordinistica deve avere nei confronti delle nuove professioni.
Inoltre, l'Italia, pur avendo un proprio ritardo, non credo potesse consentire - dinanzi a professioni che, oramai di formazione universitaria, anche ad alto livello, contribuiscono (ribadisco) alla messa in campo di profili professionali richiesti dal sistema di tutela della salute -, per tali nuove professioni, forme di tipo associativo o forme di tipo collegiale, come già esistono, nella tutela di questi ordini per potersi aprire al futuro ed all'ordinamento nuovo.
Questo non preoccupa nessuno, e non deve preoccupare neanche il Parlamento, poiché l'approvazione di una legge-quadro di riforma generale degli ordini professionali chiamerà, in futuro, le professioni a cimentarsi con una modalità diversa di stabilire norme per l'adeguata tutela della deontologia professionale.
In questo delicato passaggio, tuttavia, sarebbe sbagliato non riconoscere la valenza del ruolo e della professionalità di oltre 300 mila operatori (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, riabilitatori e tecnici della prevenzione), evitando di affrontare il tema degli ordini professionali.
È per questo motivo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che ci accingiamo ad esprimere, in quest'aula, un voto favorevole su un testo normativo avanzato e moderno. Si tratta, infatti, di una buona legge di principi, che consentirà alle professioni sanitarie non mediche italiane di conseguire un percorso professionale e formativo di alto livello.
Vorrei soprattutto evidenziare che sarà possibile, per tali figure, ottenere pari dignità nel mondo delle professioni sanitarie, poiché saranno loro riconosciuti ruoli di coordinamento dirigenziali e saranno previste, altresì, forme di organizzazione della deontologia professionale.
I cittadini italiani, inoltre, saranno maggiormente garantiti da questa normativa, poiché otterranno rigore, diritto e qualità delle prestazioni: pertanto, sarà possibile, in futuro, accordare una migliore tutela della salute, poiché vi sarà personale sempre più qualificato e all'altezza di quei compiti oggi richiesti a chi svolge un lavoro delicatissimo, quale quello della cura della salute dei cittadini.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucchese.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che anche il rappresentante del Governo rinunzia alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la XII Commissione, onorevole Stagno d'Alcontres, ha facoltà di svolgere la relazione.
FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la XII Commissione ha affrontato il tema in oggetto sin dal 2001 esaminando, in modo concreto e approfondito, le normative comunitarie ed internazionali e le relative proposte legislative di attuazione, con l'obiettivo di pervenire alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, rispondendo, al contempo, alle serie preoccupazioni di natura etica emerse sia da questi banchi, sia fuori dal Parlamento.
Considerate, in ogni caso, la rilevanza e la delicatezza dell'argomento, la Camera dei deputati aveva immediatamente provveduto, all'inizio del 2002, ad una prima approvazione di un disegno di legge di delega. Il passaggio al Senato scontava, tuttavia, alcune modifiche, conseguenti ad ulteriori riflessioni, sui divieti di clonazione, sulle invenzioni riguardanti i protocolli di screening genetico, sulle modalità di acquisizione del consenso per il prelievo e l'utilizzazione di materiale biologico e, infine, sulla tutela delle varietà vegetali italiane a denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.
Nel successivo esame, la Camera aveva, da ultimo, ritenuto di intervenire ulteriormente sulle questioni segnalate dal Senato, elaborando ed approvando, nel giugno del 2003, un testo che teneva conto dell'opportunità di proteggere le invenzioni ed incoraggiare la ricerca e la diffusione delle conoscenze scientifiche, considerata la loro straordinaria utilità in una cornice etica ben individuata, che pone al centro la dignità dell'individuo e della vita umana, senza creare equivoci sulla volontà del legislatore di disciplinare la brevettabilità delle biotecnologie, in conformità alle previsioni comunitarie ed agli accordi internazionali.
I tempi per l'approvazione di un provvedimento di delega - o, meglio, per l'attuazione di una legge di delega ancora in corso di esame al Senato, seppure in dirittura di arrivo - non sono, tuttavia, più compatibili con i tempi di questa legislatura. Se a simile, fattualissima considerazione si aggiunge una ancor più fattuale presa d'atto della procedura di infrazione avviata nel mese di dicembre 2005 dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, aggravata da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, emessa nel giugno del 2005, che ha accertato l'inadempimento del nostro paese per mancata attuazione della direttiva 98/44/CE, non rimane che il percorso del decreto-legge in esame. Non sussistendo più i tempi tecnici per l'emanazione della delega e l'adozione del conseguente decreto legislativo, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, riproduce quanto approvato da questo ramo del Parlamento nel 2003, con alcune integrazioni mirate ad innovare l'ordinamento italiano in misura ancora più aderente al disposto comunitario, in particolare agli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva menzionata.
Vorrei precisare che questo provvedimento ha una sua valenza anche per lo sviluppo economico del paese, poiché è noto che il titolo brevettuale ha dimostrato - e dimostra - la propria utilità per il finanziamento dell'innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di venti anni, monopolio ben più breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, le sue conoscenze, i procedimenti, i prodotti e l'uso degli stessi. Il brevetto è, infatti, un indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ed ha, di per sé, un importante valore economico. Esso è, inoltre, uno tra i modi più efficaci per stimolare la ricerca scientifica, richiamando in questi nuovi settori di avanguardia uomini e capitali. Esso, quindi, può contribuire alla crescita ed allo sviluppo dell'occupazione nell'importante fase successiva all'ottenimento della privativa della sua applicazione tecnologica, al momento del suo sviluppo e commercializzazione.
Tornando, quindi, al decreto-legge in esame, il provvedimento si compone di 13 articoli. È chiaro che potrei rimandare alla lettura dell'articolato, onorevoli colleghi,
ma vi sono differenze che rappresentano integrazioni, come dicevo, rispetto alla direttiva comunitaria, e pertanto è opportuno procedere ad una lettura del contenuto dell'articolato.
L'articolo 1 conferma che il decreto-legge è emanato nel rispetto di una pluralità di atti internazionali. Precisamente, la Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo, la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla diversità biologica, la Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, il Protocollo di Parigi del 1998 sul divieto di clonazione degli esseri umani e l'accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) di Marrakech, ossia l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale, del 1994.
All'articolo 2 sono elencate le definizioni, in analogia a quanto disposto dalla direttiva comunitaria.
Anche con l'articolo 3 si traspone il medesimo articolo della direttiva, indicando i principi di brevettabilità, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità ed applicabilità industriale. In particolare, possono essere brevettati: un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato un materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettati; un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella un elemento naturale, a condizione che la sua funzione ed applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate.
L'articolo 4 reca le esclusioni dalla brevettabilità: è vietata la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e integrità dell'uomo e dell'ambiente; è vietata la brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, nonché delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
Tale esclusione riguarda, in particolare: ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e le finalità della clonazione; i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o catalogazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.
Non sono, inoltre, brevettabili: una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; nel
caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione, ciascuna frequenza deve essere considerata autonoma ai fini brevettuali; le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
L'articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione di brevetto di invenzione biotecnologica. Conformemente al testo approvato in sede parlamentare, la norma, che riprende anche i considerando 26 e 27 della direttiva, stabilisce che la domanda di brevetto relativa ad una invenzione che abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, nonché norme di garanzia a tutela di varietà vegetali italiane autoctone.
I commi 5 e 7 disciplinano il cosiddetto privilegio da parte, rispettivamente, dell'agricoltore e dell'allevatore, per l'utilizzazione, da parte dei sud detti soggetti, di materiale brevettato di origine vegetale o animale, esclusivamente a fini di riproduzione o moltiplicazione in proprio nella loro azienda. Tale deroga è disciplinata secondo modalità previste con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro delle attività produttive.
L'articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all'articolo 12 della direttiva, il quale stabilisce che, nel caso in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, possa richiedere una licenza obbligatoria reciproca e non esclusiva perché gli sia possibile sfruttare la nuova varietà vegetale. Parallelamente, è disciplinato il caso inverso del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente su un ritrovato vegetale. In caso di mancato accordo fra le parti, l'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive rilascia una licenza obbligatoria reciproca, secondo le modalità degli articoli 71 e 72 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
L'articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento.
L'articolo 8, che riproduce gli articoli 8 e 9 della direttiva, prevede che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.
Anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà. Ribadito il divieto di brevettazione del corpo umano e dei suoi elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'articolo 8 estende la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.
L'articolo 9 limita la portata del precedente articolo, escludendo il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché
il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
L'articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un'invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977.
L'articolo 11 prevede che il ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del presente provvedimento.
L'articolo 12 contiene la cosiddetta «clausola di invarianza finanziaria», in quanto il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Il relatore per la X Commissione, onorevole Polledri, ha facoltà di svolgere la relazione.
MASSIMO POLLEDRI, Relatore per la X Commissione. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il collega Stagno d'Alcontres ha già descritto i contenuti del provvedimento; pertanto, non entrerò nei dettagli, ma cercherò di rappresentare le questioni in esso affrontate dal punto di vista delle competenze della Commissione attività produttive.
Torniamo per la quarta volta - perché vi sono già state due letture da parte della Camera e una del Senato - a discutere il tema dell'attuazione della direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Vorremmo finalmente poter concludere un procedimento legislativo che ha visto questa Camera, insieme al Senato, protagonisti di una discussione estremamente ampia, che ha tenuto conto di tutti i valori e dell'estrema importanza dell'argomento.
Noi ci eravamo posti alcuni quesiti. Questo secolo sarà il secolo delle biotecnologie? In qualche modo, possiamo finalmente dire, forse - come crediamo -, che anche il periodo del fuoco, quello che Platone esamina nel «Protagora», si chiude con una nuova prospettiva per l'umanità, che fa intravedere un futuro migliore per quanto riguarda la fame e la cura delle malattie?
Certo, non vogliamo sconfiggere la morte perché pensiamo che la morte non sia una sconfitta e non vogliamo che la scienza prenda il posto di altro: ricordiamo sempre che l'uomo è un essere finito. Però, grazie alle biotecnologie, potremmo combattere le malattie. Cellule staminali da cordone ombelicale e cura delle leucemie dei bambini già oggi sono realtà. Cellule staminali da midollo osseo, autotrapianto di cellule emopoietiche, terapie per la talassemia, cellule staminali cutanee per curare malattie, neoplasie ed infezioni cutanee, ricostruzione - già oggi in fase sperimentale - del midollo spinale danneggiato da traumi fisici, non fanno parte del libro dei sogni: si tratta, infatti, di cose concrete.
Sicuramente, vi saranno dubbi relativi al rischio della pirateria biologica o del biocolonialismo: con questo provvedimento già si è intervenuti - credo che ricordarlo non faccia male -, ma ciò non attiene alla struttura del provvedimento stesso. Ricordiamo, ad esempio, alcuni episodi diventati famosi che hanno portato ad un atteggiamento di riottosità nei confronti della tecnica. In particolare, mi riferisco alla pianta neem, la pianta del pane, l'albero benedetto, che curava tutti i mali ed aveva il potere di disinfettare: da questa pianta la multinazionale Grace ha brevettato l'azadiractina e molti ambientalisti dicono che questo è un esempio di pirateria. Ciò non è permesso da questo provvedimento, che non consente neanche quanto successo con i cosiddetti cacciatori di geni: nell'isola Tristan da Cunha è stato
prelevato materiale biologico da 300 persone per studiare la predisposizione all'asma. Ciò non è possibile: il consenso deve essere informato ed è necessaria la provenienza del materiale biotecnologico.
Sempre per un problema riguardante il consenso, il cittadino americano John Moore ha fatto causa ad una grossa industria per un prelievo di cellule staminali della milza. Inoltre, non è possibile oggi brevettare linee cellulari derivanti dall'embrione: occorre una tutela anche nei confronti dell'embrione. Il collega Stagno d'Alcontres ha già ricordato il Trattato di Oviedo, che pone un'estrema prudenza in proposito: questo è lo spirito della legge n. 40 del 2004, recentemente approvata anche con una consultazione popolare.
Sulle biotecnologie, però, il nostro paese non potrà intervenire se non vi sarà un minimo di condizioni: la prima è che la ricerca vada avanti. Oggi investiamo solamente lo 0,4 per cento del PIL in biotecnologie, mentre il Belgio, ad esempio, arriva al 13 per cento ed il Canada al 10 per cento. Eppure, abbiamo una buona presenza di cervelli in tale settore: oggi circa il 2,1 per cento di tutte le pubblicazioni sull'argomento provengono da ricercatori italiani in Italia, senza considerare quelli che sono in altri paesi. I brevetti presentati presso l'EPO dall'Italia sono circa il 4,8 per cento. Oggi conviene brevettare a Monaco, perché nel nostro paese non vi sono ancora le condizioni.
In Italia è stata aperta una procedura, altri paesi in Europa non l'hanno fatto. Ci dispiace rilevare che il percorso parlamentare è fermo al Senato e dobbiamo riprendere con un decreto-legge il frutto di anni di discussione, che avrebbe potuto essere calendarizzato ed approvato.
Ritengo che sul provvedimento in esame vi sia stato un atteggiamento molto sereno e costruttivo da parte sia della maggioranza sia dell'opposizione con un confronto positivo.
Il provvedimento può essere migliorabile in alcuni punti, come le esclusioni; parlo da acceso sostenitore della legge n. 40 del 2004, quindi della non utilizzazione degli embrioni. Oggi, però, impediamo persino l'uso di linee di cellule staminali embrionali umane già esistenti e presenti nei nostri centri di ricerca, compresi quelli cattolici. Possiamo giustamente impedire la creazione di nuove, ma per quelle già presenti su Internet non si può avere un potere di interdizione, al fine - ripeto - non di brevettare linee cellulari ma di utilizzarle.
Sull'articolo relativo ai procedimenti vi sono alcuni profili di dubbia legittimità, come la parte (che condividiamo da un punto di vista politico) in cui si prevede che nella richiesta di brevetto e nell'adozione dei vari disciplinari il ministro delle politiche agricole e forestali si esprima, previa consultazione della commissione consultiva delle associazioni di categoria. È un atto politico fondamentale ma dobbiamo anche riflettere sull'imbarazzo di una richiesta di brevetto, coperta dal segreto esteso agli uffici, da noi consegnata per un parere ad una commissione delle associazioni di categoria, che non può garantire il segreto. Ne risulta che i nostri brevetti potrebbero essere oggetto di una non adeguata tutela del segreto.
Signor Presidente e signor sottosegretario, il provvedimento è già frutto di compromessi positivi a tutela dei prodotti italiani, della biodiversità, delle identità genetiche delle varietà italiane autoctone e della conservazione di tutti i prodotti su cui vi è la denominazione di origine protetta. Pertanto, insieme al collega Stagno d'Alcontres ci auguriamo un intervento parco della Camera sul testo, tenendo presente che i frutti della discussione già svolta per due volte in Parlamento si sostanziano nel provvedimento alla nostra attenzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DOMENICO DI VIRGILIO, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cialente. Ne ha facoltà.
MASSIMO CIALENTE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo in fase di discussione generale di un decreto-legge emanato appena tredici giorni fa dal Governo per l'attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Intendo, in primo luogo, riportare quanto scrive il Governo alla Camera dei deputati nella relazione tecnica. Il Governo afferma che il decreto-legge «è adottato in esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in data 16 giugno 2005,» - chiedo attenzione sulle date - «ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva» e siamo rimasti in compagnia soltanto della Lituania e della Lettonia sui venticinque paesi dell'Unione (tra l'altro, si tratta di due paesi di recente ingresso).
Per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, il Governo richiama due punti.
La Commissione europea ha notificato in data 19 dicembre 2005 la messa in mora dello Stato italiano, assegnando 60 giorni (credo ne siano trascorsi 35) per l'adeguamento alle prescrizioni della sentenza di condanna; occorre, inoltre, evitare il rischio certo del successivo ed automatico ricorso alla Corte di giustizia per la condanna dello Stato italiano al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria che si prospetta di notevole entità, tenuto conto dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso giudice comunitario e della sua discrezionalità nel determinarne la misura.
A tale proposito, anche per spaventarci, il Governo richiama la famosa recente sentenza cosiddetta della pesca, emessa ai danni della Francia, con effetti ingenti dal punto di vista finanziario. Si tratta di un provvedimento, come direbbero i telecronisti sportivi, che giunge proprio in «zona Cesarini», giusto in tempo per evitare un grave danno al nostro Stato.
Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo (lei segue da poco la questione, ma, in questo momento, si trova a rappresentare l'Esecutivo), ritengo che questa pagina sia la prova provata di una certa - lasciatemi passare il termine - sciatteria con la quale il Governo ha affrontato tutte le questioni serie, quelle derivanti dagli impegni comunitari, e, soprattutto, le vicende, anche parziali come questa, che possono ricondursi ad aspetti della ricerca italiana, dell'innovazione dell'industria italiana e, più in generale, della nostra competitività, anche alla luce di quanto affermato poc'anzi dai colleghi relatori che mi hanno preceduto.
Si tratta di una sciatteria e di una disattenzione da parte di un Governo che si è preoccupato più, nel corso di questi cinque anni, di leggi ad personam o di sanatorie e di condoni piuttosto che delle questioni vere.
Vorrei spiegare brevemente, in modo molto garbato, il motivo delle mie affermazioni. Come sostenuto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, ormai non vi è libro che parli di sviluppo o di competitività, non vi è articolo economico che appaia quotidianamente in tema di globalizzazione e delle sue conseguenze, non vi è intervento sulla competitività in cui non si faccia riferimento alle biotecnologie quale nuovo paradigma e settore fondamentale di sviluppo, destinato a divenire protagonista centrale nella formazione del PIL di ciascun paese nei prossimi anni.
Non sto a ripetere quanto affermato dai colleghi, in particolare dal relatore Polledri, ma attraverso queste tecniche, attraverso la manipolazione dei codici genetici è possibile ottenere prodotti nuovi, legati a gran parte dei settori della vita economica e della vita di tutti i giorni di qualsiasi paese e di qualsiasi cittadino (la farmaceutica, la diagnostica, l'agricoltura, l'alimentazione, l'allevamento degli animali, la chimica, la protezione ambientale, la stessa elettronica con le frontiere che si aprono con le nanobiotecnologie); tali tecnologie, se sono ben guidate nelle loro applicazioni, negli aspetti etici, di sicurezza, di difesa della biodiversità e dell'ambiente, nel quadro di una generale
gestione democratica e di informazione per tutti i cittadini, possono davvero schiudere nuove possibilità di progresso.
Ricordava proprio poc'anzi il collega Polledri le odierne applicazioni, ad esempio, nel campo della salute: l'interferon, l'eritropoietina hanno già cambiato il nostro modo di affrontare tante patologie.
Vorrei ricordare, a tale proposito, che l'Unione europea, con riferimento al sesto ed al settimo programma quadro, destina la maggior parte degli investimenti proprio al settore delle biotecnologie e della ricerca.
Per quanto riguarda l'aspetto brevettale, come ricordava il collega Stagno d'Alcontres, è ormai acclarato che una giusta e corretta legislazione sul diritto della proprietà intellettuale favorisce la ricerca, l'impegno e la crescita delle imprese e, quindi, la competitività.
In ordine alla proprietà intellettuale, vi è sempre stato un equilibrio delicato tra costi e benefici, fra spinta all'innovazione ed alla ricerca, da un lato, ed il restringimento della produzione, dall'altro. Tuttavia oggi, indubbiamente, rispetto ai concetti classici dell'Ottocento, ma anche rispetto a trenta o quarant'anni fa, il problema della proprietà intellettuale è molto più complesso. Pensiamo, in primo luogo, al fatto che il brevetto non tutela più il mercato nazionale e che anzi, oggi (è una delle grandi questioni), nell'epoca della globalizzazione, il fatto di possedere un brevetto vuol dire accedere o meno a tanti mercati e, addirittura, poter anche controllare tanti mercati.
Il problema legato alla proprietà intellettuale nel settore delle biotecnologie è ancora più articolato e complesso, perché pone altri interrogativi innanzitutto di carattere etico, politico ed economico.
Abbiamo avuto modo di discutere a lungo di questi aspetti durante i precedenti passaggi di questo provvedimento; tuttavia, anche in quanto membro della Commissione attività produttive, vorrei rimarcarne ancora alcuni, in primo luogo quello relativo alle differenze legislative. In questo momento, ad esempio, le normative statunitense, giapponese e canadese sono particolarmente permissive, nel senso che in questi paesi spesso si consente di brevettare non invenzioni, ma addirittura scoperte. Tale incidente è accaduto anche in Europa, all'ufficio brevetti di Monaco, dove sono state brevettate le cellule del cordone ombelicale, che non costituiscono certo un'invenzione ma una semplice scoperta. Dunque, è sorto il problema di come, rispetto a queste legislazioni, si ponesse quella europea.
Sono state proprio queste considerazioni che hanno indotto l'Unione europea a formulare criteri comuni tra i diversi Stati, attraverso l'adozione di una direttiva. Ciò sia per scongiurare il pericolo che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni potesse disincentivare gli scambi commerciali a scapito dello sviluppo industriale, sia per armonizzare la legislazione e il mercato interno, sia soprattutto per accrescere la capacità e competere con l'agguerrita concorrenza in particolare statunitense e giapponese.
A tal proposito, vorrei ricordare come, in passato, proprio l'assenza di una normativa europea ed italiana chiara abbia consentito l'accesso - cosa accaduta anche nel nostro paese - di prodotti tutelati da brevetti rilasciati secondo criteri ben lontani dai principi etici presenti nella nostra cultura. Questo è il quadro d'insieme, peraltro molto complesso, nel quale si inserisce il problema della direttiva. Un quadro talmente evidente che, a mio avviso, solo questo Governo poteva ignorare nell'ambito di una totale noncuranza rispetto ai problemi del nostro sistema produttivo.
Vorrei ricordare ai colleghi che, oltre al problema della brevettazione delle scoperte biotecnologiche, è rimasto sospeso, dopo un voto pressoché unanime di questa Assemblea, il problema della proprietà intellettuale e delle invenzioni operate nelle università e nei centri di ricerca pubblica.
Vorrei provare a ripercorrere rapidamente la vicenda del recepimento da parte dell'Italia della suddetta direttiva. La direttiva del 1998 fu accolta con grande freddezza e perplessità sia in molti paesi
europei sia da parte di diverse forze politiche di entrambi gli schieramenti di allora, di maggioranza e di opposizione. I colleghi presenti nella XIII legislatura lo possono confermare. Ciò in quanto si trattava di un provvedimento errato in molti punti.
Addirittura, nel marzo del 1998 - quattro mesi prima della votazione della direttiva europea -, sia alla Camera sia al Senato furono approvati alcuni ordini del giorno che - sulla base di una serie di motivazioni che non riporto per motivi di tempo - impegnavano il Governo ad opporsi all'adozione della direttiva. Nel 1999, l'allora Governo D'Alema presentò la proposta di legge delega per il recepimento della direttiva - proposta il cui esame iniziò al Senato con relatore il senatore Caponi - che immediatamente si arenò, proprio a causa delle perplessità evidenziate da quasi tutti i gruppi parlamentari.
Nel contempo, l'Italia e l'Olanda presentarono ricorso alla Corte di giustizia europea per ottenere l'annullamento della direttiva, in quanto contraria alla dignità umana. La Corte di giustizia, nell'ottobre del 2001, respingeva il ricorso; nel frattempo, nel novembre del 2000, la Commissione europea inviava una lettera di messa in mora al nostro paese per il mancato recepimento della direttiva. In quel momento non vi era ancora una situazione di allarme, in quanto oltre all'Italia anche altri paesi (Austria, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda) avevano denunciato perplessità sul recepimento della suddetta direttiva.
Nel gennaio 2002 il Governo Berlusconi aveva presentato, all'articolo 6 di un provvedimento finalizzato a favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, l'identica proposta di legge delega presentata dal Governo D'Alema nel 1999.
Fu allora che l'opposizione, ed in particolare il gruppo dei Democratici di sinistra, già in Commissione attività produttive - lo ricorderà bene il collega Polledri -, sapendo che gli altri paesi ancora mancanti all'appello avevano cominciato ad avviare una discussione in merito, chiese, proprio alla luce di un iter così tormentato, di affrontare comunque, nella consapevolezza della sua necessità e ineludibilità, la questione complessa e difficile della proprietà intellettuale e delle invenzioni biotecnologiche nei suoi aspetti etici, scientifici, politici ed economici (anche nell'ottica di proteggere, tutelare e potenziare le nostre ricerche e industrie del settore), da testimoni partecipi di un grande dibattito che, proprio in quel periodo, si andava svolgendo sulle nuove tecnologie - vi ricordate? - in Italia e nel mondo. Contestammo, dunque, vivacemente e con passione, la scelta di inserire quel provvedimento nel collegato, ritenendo che il Parlamento dovesse avviare finalmente una riflessione seria e un dibattito approfondito sulla materia, per giungere ad una sintesi positiva, capace nel contempo di modificare alcuni aspetti della direttiva europea profondamente ingiusti e sbagliati.
Devo dire che i colleghi della maggioranza, il presidente Tabacci e, successivamente, anche i colleghi della Commissione affari sociali, compresero subito quell'esigenza: dopodiché noi proponemmo - lo ricordate? - una serie di audizioni con scienziati, giuristi, filosofi del diritto, esperti di bioetica, esponenti della stessa industria e della Conferenza episcopale italiana, e iniziammo il nostro lavoro.
Nel giro di pochi mesi, signor sottosegretario - ricordo che lei era in Commissione affari sociali e che partecipò alle nostre attività - grazie anche all'impegno dei due relatori, attraverso un'attività scrupolosa, il 26 settembre 2002 si arrivò in quest'aula ad approvare un testo che, proprio per i punti che non ripeto e che venivano prima ricordati, otteneva un voto pressoché unanime, con l'astensione di gran parte dei gruppi dell'opposizione (che non condividevano taluni aspetti), e che ebbe solo quindici voti contrari. Ritengo che si sia trattato di un risultato politico importante. L'Italia, infatti, era il primo dei grandi paesi europei che, su una problematica così complessa, caratterizzata da profonde ripercussioni di carattere innanzitutto etico, politico ed economico, nel mezzo di un grande dibattito internazionale
che attraversava, proprio sulle nuove prospettive della nuova tecnologia, mondo laico e credenti, nord e sud del mondo, produttori e consumatori, scienziati e giuristi, riusciva a riconoscersi in una proposta legislativa avanzata e originale. Quest'ultima modificava per la prima volta il testo della direttiva europea, dimostrando una particolare attenzione ad alcuni aspetti di fondo, quali, ad esempio, il fatto di non poter brevettare il menoma e il DNA, il brevetto di scopo (che abbiamo introdotto per primi) o di finalità (cioè - come ricordava poco fa il collega Stagno d'Alcontres - la posibilità di brevettare la proteina, il fenotipo e non il genotipo e solo per quella determinata finalità), il recepimento della direttiva di Rio (dimenticata dalla direttiva europea!), il problema dell'espressione democratica del consenso informato, la proiezione della biodiversità, la possibilità di bloccare la pirateria genica e, soprattutto, uno degli aspetti fondamentali sui quali vi è il maggior numero di quesiti, e cioè il problema specifico dei brevetti di sbarramento. Ritengo che su tutti questi punti avevamo dato luogo ad un grande e utile lavoro.
Il provvedimento fu trasmesso al Senato, colleghi, e tornò di lì a pochi mesi, tanto è vero che dal 26 giugno 2003, dopo un dibattito relativo ad un particolare emendamento (ricordo che era la lettera s) introdotta dal Senato sulla quale ci chiarimmo) rinviammo nuovamente, il 26 settembre 2003, il provvedimento al Senato, che lo incardinò in Commissione: sarebbe bastato un passaggio in aula di sole due ore perché il Governo adottasse la legge di recepimento della direttiva.
Questo accadeva due anni fa. Anche tenendo conto dei necessari tempi tecnici, si sarebbe potuto approvare il provvedimento nel dicembre del 2003, oppure, lo rileva anche il Comitato per la legislazione, lo si sarebbe potuto inserire nell'ambito del provvedimento riguardante il Codice dei diritti di proprietà industriale, emanato il 10 febbraio 2004. Come il collega Polledri ricorderà, in sede di discussione su quel provvedimento, in X Commissione ci permettemmo di consigliare questa via. Avremmo potuto evitare una figuraccia! Da parte mia, credo che il Governo abbia dormito, lasciando fermo il provvedimento al Senato per due anni e mezzo, nonostante più volte io stesso ed il sottosegretario Valducci avessimo chiesto di sapere cosa stesse accadendo. Mi chiedo perché ciò si sia verificato. Per sciatteria? Perché non si condivideva il testo voluto dal Parlamento? Oppure perché si ritiene che quello delle biotecnologie sia un settore di nicchia e, quindi, trascurabile?
Credo che il sottosegretario mi debba delle risposte. La risposta, infatti, non può essere quella che ci ha fornito in Commissione secondo cui il tempo ci ha permesso di approfondire maggiormente l'esame. Ciò non è vero, perché il testo presentato è lo stesso. Credo che questa risposta il sottosegretario la debba al Parlamento, soprattutto, ai colleghi della maggioranza, che avevano lavorato con tanta volontà su questo provvedimento, nonché al mondo della ricerca e dell'industria.
Entrando nel merito, si può rilevare come il decreto-legge che ci accingiamo a convertire sia sostanzialmente identico in tutti i punti, come richiamato anche nella relazione del collega Stagno d'Alcontres, al precedente provvedimento votato quasi all'unanimità dal Parlamento, circostanza, questa, che aumenta il mistero del suo tormentato cammino. Di fatto, la cosa importante è rappresentata dall'inserimento dell'articolo 8, relativo all'estensione della tutela, che ha suscitato perplessità in Commissione agricoltura e anche in noi. Mi riferisco, in particolare, al comma 2 ed al comma 3, che corrispondono agli articoli 8 e 9 della direttiva.
Al comma 2 si prevede di estendere la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento, che consente di produrre un materiale biologico dotato per effetto dello stesso di determinate proprietà, al materiale biologico ottenuto da tale procedimento o a qualsiasi altro materiale biologico che derivi da esso. Noi temiamo che questa norma possa tradursi in una sorta di brevetto di sbarramento, in quanto potrebbe impedire di giungere alla possibile tutela brevettale di un altro prodotto
biologico ottenuto mediante un diverso procedimento. È questa una delle prime questioni, evidenziata anche dai colleghi della Commissione agricoltura.
Per quanto riguarda il comma 3, in esso si stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), il quale esclude la brevettualità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo umano, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. A mio avviso, vi è qui una contraddizione con l'articolo 3, comma 1, lettera d), nel quale avevamo configurato il brevetto di finalità e non un brevetto classico. Portando la questione all'estremo, potrei ripensare anche alla causa legale del signor Moore, di fatto ritrovatosi ad essere brevettato in quanto una sua informazione genetica è stata brevettata; con quella interpretazione della direttiva di fatto egli, come l'oncomouse, è sotto brevetto. Il problema non è soltanto questo: vorrei perciò sottolineare il lavoro del Parlamento italiano, perché a mio avviso vi sono delle novità a livello sia di Commissione europea sia di Parlamento europeo.
La questione qual è? I brevetti relativi a sequenze di geni devono essere autorizzati secondo il modello classico di rivendicazione del brevetto, trattando quindi l'informazione genetica come se fosse un qualsiasi composto chimico (interpretazione fornita dalla commissione di esperti nel 2003), o come protezione fondata sulle finalità, come abbiamo fatto noi nell'articolo 3? Tale questione, insieme ad altre, è stata oggetto della recente relazione della Commissione europea del 14 luglio 2005. In essa, la Commissione, alla luce della modalità con la quale la direttiva in questione è stata introdotta nell'ordinamento giuridico francese e tedesco, in cui si prevede una protezione fondata sulla finalità per le invenzioni riguardanti materiale isolato dal corpo umano per la Francia e dal corpo umano e dei primati per la Germania, conclude che non intende per il momento pronunciarsi sulla validità di come diversi Stati membri hanno recepito l'articolo 9 della direttiva 98/44/CE. Come si può vedere, si tratta dello stesso dibattito che noi avevamo aperto, forse per primi, giungendo a determinate conclusioni. Attualmente, si può affermare che l'applicazione dell'articolo 9 sulla questione dell'informazione genetica con particolare riferimento al genoma umano, a livello di Francia e Germania, è stata letta come finalità e non come brevetto classico.
Arrivati a questo punto, se c'è questa apertura, addirittura ora anche da parte della Commissione, per quale motivo nel testo presentato dal Governo si effettuano scelte di recepimento in senso classico e non si ribadisce, invece, quello «secondo finalità» che noi avevamo già inserito? La spiegazione che do a ciò è questa: la fretta. Ritengo che ci sia stata una grande fretta perché, proprio sotto Natale, ci è arrivata la comunicazione che l'Italia era in procinto di pagare una multa miliardaria.
Queste considerazioni vanno viste anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche del 26 ottobre del 2005 (direi ieri). In quella risoluzione, il Parlamento, dopo le considerazioni sulle biotecnologie, brevetto e così via, nel considerando n), sottolinea come «una concessione eccessivamente generosa ai brevetti può soffocare l'innovazione». Pertanto, si pone il problema, che noi avevamo già posto e risolto, del brevetto di sbarramento e, nel contempo, si pone il problema del brevetto su sequenze genetiche e DNA affermando, nel considerando m): «La questione da esaminare» - leggo testualmente - «è quella di stabilire se i brevetti di sequenze genetiche e DNA debbano essere assicurati secondo il modello classico della richiesta del brevetto in virtù della quale il primo inventore può rivendicare un'invenzione e possibili impieghi futuri di tale sequenza». Qui si parla di qualsiasi organismo nel quale quella informazione agisce e funziona, il che vorrebbe dire una copertura per sempre,
per tutte le linee di successione; oppure, che il brevetto vada ristretto in modo che possa essere rivendicato unicamente l'uso dichiarato al pari della richiesta di brevetto.
Che cosa dice nelle sue conclusioni il Parlamento europeo? Al punto 4 ritiene che la direttiva europea 98/44/CE fornisca al riguardo un quadro di riferimento adeguato nella maggior parte dei casi, ma che essa lascia tuttora insolute talune questioni importanti come quella della brevettabilità del corpo umano - in pratica, si tratta delle cose che noi abbiamo sostenuto in questa sede tre anni fa - e, al punto 5, invita l'Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri a concedere brevetti sul DNA solo in presenza di un'applicazione concreta e limitando il brevetto all'applicazione, in modo che altri utilizzatori possano utilizzare e brevettare la stessa sequenza di DNA per altre applicazioni (tutela basata sugli scopi).
Questo, che ho in sintesi prospettato, è l'oggetto della discussione che noi dovremo affrontare fra poco in seno al Comitato dei diciotto rispetto al comma 3 dell'articolo 8. Si tratta, lo ricordo, di qualcosa di importante.
Concludo, ribadendo che per colpa del Governo si è perso innanzitutto del tempo prezioso e, soprattutto, si è persa la possibilità di intervenire, con il nostro recepimento, nell'ambito di questo dibattito europeo, di cui adesso ho descritto alcuni aspetti relativi alle posizioni assunte al riguardo dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, nel quale noi, forse per primi, ci saremmo potuti inserire.
Ci siamo beccati questa terribile ed umiliante messa in mora da parte della Commissione (che potevamo anche evitarci ...) e, soprattutto, poiché siamo gli ultimi, rispetto agli altri paesi europei, ad approvare un provvedimento legislativo in materia, abbiamo arrecato un danno alla nostra ricerca ed alla nostra industria, anche sotto il profilo della capacità di queste ultime di attrarre, grazie alla loro qualità, investimenti dall'estero. Di ciò mi dolgo ed esprimo la mia amarezza, a questo punto, non soltanto come deputato che ha lavorato nel settore, ma anche come cittadino italiano.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la X Commissione, onorevole Polledri, rinuncia alla replica.
Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Stagno d'Alcontres.
FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, desidero soltanto far presente al collega dell'opposizione, onorevole Polledri ...
MASSIMO POLLEDRI. Non ancora ...!
FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES, Relatore per la XII Commissione. ... al collega Cialente - mi scuso - che il provvedimento in esame si segnala per i suoi alti contenuti etici.
Della sua complessità e dell'iter travagliato che l'ha caratterizzato abbiamo già detto: il recepimento doveva avvenire entro il 2000, ma il Governo D'Alema non è riuscito ad approvare un disegno di legge (indubbiamente, il ricorso alla Corte di giustizia europea ed altre vicende hanno influito). Insomma, abbiamo visto quanto sia stato complesso tutto l'iter, proprio per i contenuti del provvedimento.
Del resto, anche in sede europea - dove vige una normativa rigida che ha causato il «richiamo» ad un paese membro -, si sono avuti molti problemi. Di recente, l'Ufficio per il brevetto europeo ha rilasciato un brevetto per un procedimento relativo a cellule germinali sul quale il Parlamento europeo si è pronunciato
negativamente con una sua risoluzione. Quindi, la materia è talmente controversa...
Capisco che siamo in prossimità delle elezioni, ma questa maggioranza si è assunta la responsabilità di studiare un provvedimento tanto complesso. È chiaro che, se il disegno di legge delega presentato nel 2001, una volta trasmesso al Senato, è rimasto fermo presso l'altro ramo del Parlamento per due anni, ciò è avvenuto perché molti membri della Commissione nutrivano perplessità, anche in considerazione della complessità di alcuni passaggi e della difficoltà nel comprendere la scelta di tutelare i procedimenti diagnostici e terapeutici e tanti altri aspetti (rispetto della linea germinale umana; rispetto delle cellule embrionali; la legge sulla fecondazione assistita). In altre parole, alcuni passaggi avvenuti in questo e nell'altro ramo del Parlamento hanno frenato l'approvazione della delega al Governo.
Quindi, mi sembra di rivivere quanto è accaduto in occasione dell'esame del provvedimento relativo alle attività trasfusionali: questa maggioranza si è giustamente accollata la responsabilità di portarlo avanti e, alla fine, anche di approvarlo, con grande soddisfazione degli utenti e dei cittadini che utilizzeranno le trasfusioni. Anche oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che questa maggioranza ha portato avanti, studiato ed approfondito. Pertanto, non vedo quali responsabilità possa avere il Governo per la mancata approvazione di un provvedimento connotato da alti contenuti etici.
Al collega Cialente voglio dire: va bene che siamo in prossimità delle elezioni, ma diamo a ciascuno il suo!
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
DOMENICO DI VIRGILIO, Sottosegretario di Stato per la salute. Rinuncio alla replica, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito avrà luogo nella parte pomeridiana della seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 6224, 6225, 6226 e 6227.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Giovanni Bianchi.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, raggiungo oggi un altro primato, quello di trovarmi, questa volta, completamente solo, non essendo presente alla discussione alcun componente della Commissione e neppure dell'Assemblea. Formulo, quindi, per l'ennesima volta, la proposta, che credo di aver già avanzato davanti a lei, signor Presidente,
che si svolgano sessioni ordinate, ogni tre mesi, per dare luogo, in una Assemblea un po' più affollata, a dibattiti che tengano fede a questa definizione.
L'onorevole Giovanni Bianchi ha predisposto una relazione alla quale mi richiamo interamente; pertanto, per evitare perdite di tempo a lei, signor Presidente, all'onorevole sottosegretario Boniver ed a me stesso, rinvio a tale relazione, naturalmente raccomandando la rapida approvazione di questo disegno di legge di ratifica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intervengo soltanto per affermare che sono totalmente d'accordo con quanto testé affermato dal presidente della III Commissione, non soltanto circa il merito della relazione dell'onorevole Giovanni Bianchi, che, purtroppo, non è presente, ma anche quanto alla introduzione nella quale lo stesso presidente Selva ha richiamato la necessità di sessioni speciali per argomenti di tale interesse e di tale portata, la cui discussione, purtroppo, talvolta avviene in un'aula deserta.
PRESIDENTE. Mi associo.
Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Cabras.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, adotterò esattamente lo stesso comportamento seguito in occasione della discussione del precedente disegno di legge, rinviando, cioè, alla relazione predisposta dal relatore e raccomandando l'approvazione di tale provvedimento con urgenza ancora maggiore, essendo stata la ratifica in discussione già autorizzata da parte del Senato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal presidente della III Commissione.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Cabras.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Anche stavolta assumo la stessa responsabilità che ho assunto in precedenza, rinviando alla relazione predisposta dall'onorevole Cabras, sulla quale concordo, in modo particolare in riferimento ad un paese come il Ghana.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal presidente della III Commissione.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Giovanni Bianchi.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, su questo Accordo spenderò qualche parola in più.
L'Accordo, naturalmente, è stabilito in un quadro generale che offre possibilità per i nostri investimenti; tuttavia, si tratta di un paese cui le istituzioni finanziarie internazionali ancora non attribuiscono né molto senso di responsabilità né, soprattutto, molta fiducia: la corruzione è ancora molto forte e lo sviluppo economico è bassissimo (ma anche quello politico non dà garanzie di trasparenza). Quindi, esortare le nostre industrie e le nostre imprese ad effettuare operazioni di investimento in questo paese non è sicuramente semplice,
tanto più che la SACE - la società che garantisce gli investimenti - colloca ancora il Nicaragua nella categoria di rischio più elevata e molti imprenditori italiani non si sentono di assumere tali iniziative.
Ad ogni modo, speriamo possano venire, invece, notizie più rassicuranti, in modo che anche la dimensione economica possa seguire l'evoluzione politica verso un ordine che dia garanzia di successo per gli investimenti; investimenti che naturalmente sono tali se il successo è per entrambe le parti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal presidente della III Commissione.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 17.
La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 17.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani, Bricolo, Buontempo, Carrara, D'Alia, Di Virgilio, Foti, Giordano, Giovanardi, Possa, Paolo Russo e Vitali sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.
Pertanto i deputati complessivamente in missione sono novantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.
ANTONIO MAZZOCCHI, Segretario, legge:
SALVATORE ACANFORA, da Roma, chiede:
iniziative per la reintroduzione della lira (1026) - alla III Commissione (Affari esteri);
l'attribuzione di maggiori competenze agli enti locali (1027) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
modifiche alla normativa sulla responsabilità civile dei magistrati (1028) - alla II Commissione (Giustizia);
norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e il recupero di quelli trafugati (1029) - alla VII Commissione (Cultura);
nuove norme in materia di immigrazione (1030) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
ulteriori incentivazioni al volontariato (1031) - alla XII Commissione (Affari sociali);
interventi per garantire la sicurezza dei cittadini (1032) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
la riforma delle Forze armate (1033) - alla IV Commissione (Difesa);
provvedimenti contro il sovraffollamento delle carceri (1034) - alla II Commissione (Giustizia);
provvedimenti a favore dei militari invalidi (1035) - alla IV Commissione (Difesa);
la regolamentazione delle attività subacquee (1036) - alla XI Commissione (Lavoro);
norme in favore dei laureati in odontoiatria (1037) - alla XII Commissione (Affari sociali);
la disciplina della professione di optometrista (1038) - alla XII Commissione (Affari sociali);
nuove norme in materia di dirigenza ospedaliera (1039) - alla XII Commissione (Affari sociali);
disposizioni per la promozione dell'agriturismo (1040) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
nuove norme in materia di concorsi notarili (1041) - alla II Commissione (Giustizia);
la riforma del sistema radiotelevisivo, con l'abolizione del canone di abbonamento RAI (1042) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
norme per la fissazione degli orari delle discoteche (1043) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'adozione di un piano nazionale degli asili nido (1044) - alla XII Commissione (Affari sociali);
una legge a tutela della libertà religiosa (1045) - alla I Commissione (Affari costituzionali).
FRANCESCO DI PASQUALE, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
nuove norme in materia di responsabilità giuridica dei partiti politici (1046) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
provvedimenti per il controllo sulla gestione degli enti pubblici (1047) - alla V Commissione (Bilancio);
misure atte a garantire la trasparenza dell'attribuzione di incarichi pubblici a professionisti esterni e del loro svolgimento (1048) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
interventi in favore dello spettacolo (1049) - alla VII Commissione (Cultura);
interventi per la riduzione dei costi della pratica del calcio per i ragazzi più giovani (1050) - alla VII Commissione (Cultura);
una normativa più rigorosa in materia di commercio internazionale di armi (1051) - alla III Commissione (Affari esteri);
provvedimenti per la tutela dei disabili (1052) - alla XII Commissione (Affari sociali);
agevolazione nelle tariffe dei servizi pubblici in favore dei cittadini che versano in condizioni di disagio economico (1053) - alla V Commissione (Bilancio);
l'adozione di iniziative, in sede internazionale, per contrastare i delitti contro l'umanità (1054) - alla III Commissione (Affari esteri);
la regolamentazione delle affissioni pubbliche (1055) - alla X Commissione (Attività produttive);
interventi contro l'abbandono scolastico (1056) - alla VII Commissione (Cultura);
iniziative per contrastare l'analfabetismo ancora presente in Italia (1057) - alla VII Commissione (Cultura);
iniziative in difesa delle popolazioni indigene del Brasile (1058) - alla III Commissione (Affari esteri);
misure atte a garantire maggiore sicurezza e qualità nel trasporto pubblico (1059) - alla IX Commissione (Trasporti);
provvedimenti per dotare i centri urbani e le zone rurali delle necessarie infrastrutture minime (1060) - alla VIII Commissione (Ambiente).
PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera che il seguente disegno di
legge sia assegnato, in sede legislativa, alla II Commissione permanente (Giustizia):
S. 3503 - «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET» (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalle Commissioni riunite II e Speciale in materia di infanzia e di minori del Senato) (4599-B) - Parere delle Commissioni I e V.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Gubetti ed altri: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Luciano Dussin ed altri; Cè ed altri; Perrotta.
Ricordo che nella seduta del 28 novembre 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Pisapia ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 1) e la questione sospensiva Pisapia ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 2).
A norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Pisapia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito della questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1, a mia prima firma, sottoscritta da tutto il gruppo di Rifondazione comunista ed anche da autorevoli rappresentanti di tutta l'Unione, credo sia opportuno, necessario, indispensabile soffermarmi su alcune questioni di carattere non strettamente giuridico, per ribadire, da un lato, che siamo - quale Unione - pienamente convinti che lo Stato, con gli strumenti di prevenzione e di repressione previsti dal nostro ordinamento, abbia il dovere giuridico, politico e morale di difendere chiunque subisca un'aggressione, ovunque la subisca, e che tra aggredito ed aggressore, noi siamo dalla parte dell'aggredito, così come tra perseguitato e persecutore, siamo, saremo, e sempre siamo stati, dalla parte del perseguitato.
Pertanto non possiamo accettare accuse strumentali quali quelle per cui non saremmo dalla parte delle vittime. Si tratta, ripeto, di accuse strumentali e false, come dimostrano le nostre battaglie parlamentari ed il nostro impegno sociale nel paese a favore dei soggetti più deboli.
Il problema vero è che l'attuale norma sulla legittima difesa, che si vuole modificare con questo provvedimento, è equa ed equilibrata e la sua formulazione è una perfetta sintesi - come riconoscono, ed hanno sempre riconosciuto, tutti i giuristi ed i più autorevoli docenti di diritto penale - tra i limiti della legittima difesa e la possibilità che ha ogni cittadino di difendersi quando, per i motivi più diversi, lo
Stato non è presente e non ha la possibilità concreta di adempiere al proprio dovere di tutelare la vita e l'incolumità personale di chiunque sia presente sul suo territorio.
In tali situazioni, sono previste, già oggi, norme che sanciscono e determinano condizioni di non punibilità nei confronti di chiunque si difenda rispetto ad una violenza, ad un torto, alla lesione di un diritto. Basti ricordare l'articolo 52 del codice penale, secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, o, ancora, l'articolo 54 dello stesso codice penale - lo stato di necessità -, in forza del quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato all'offesa che si vuole arrecare.
Vi è di più: sussistono tali scriminanti, come lei, signor Presidente, sa perfettamente, e come sanno tutti i colleghi - e la giurisprudenza lo ha ribadito in più occasioni - anche in tutte quelle situazioni in cui lo stato di legittima difesa o di stato di necessità sia meramente putativo, ossia anche quando, pur non sussistendo in concreto le condizioni per l'esercizio della legittima difesa, tuttavia il soggetto che viene aggredito si sente in una situazione di dover rispondere con un'azione anche violenta nei confronti dell'aggressore.
Ebbene, in caso di errore di fatto sull'esistenza dei presupposti della legittima difesa - la cosiddetta legittima difesa putativa - la causa di giustificazione è già oggi valutata a tutela della persona aggredita (articolo 59 del codice penale). Nel caso, poi, di errore di diritto su legge extrapenale, che abbia cagionato errore sull'ingiustizia dell'offesa, è applicabile, analogamente, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 47 del codice penale.
La Corte costituzionale ha ritenuto i presupposti della legittima difesa sufficienti per ritenere l'attuale norma non solo legittima, ma conforme ai principi generali di uno Stato di diritto. Queste sono le condizioni per poter ritenere sussistente la causa di non punibilità prevista dall'articolo 52 del codice penale: l'attualità del pericolo, l'ingiustizia della minaccia e la proporzionalità tra l'offesa e la difesa.
Orbene, è del tutto evidente che, eliminando questi presupposti per sancire la non punibilità (mi riferisco, soprattutto, a quello della proporzionalità, come si vuol fare con questa proposta di legge), si mettono irrazionalmente sullo stesso piano (e ciò in contrasto con la Costituzione) il diritto alla vita, il diritto all'incolumità personale con l'eventuale difesa di un bene patrimoniale, anche di minimo valore (quali, ad esempio, la difesa di una mela, di un pezzo di pane o della possibilità di stare sotto un tetto per difendersi da un acquazzone).
Evidentemente, stabilendo per legge una presunzione assoluta rispetto ad una valutazione di proporzionalità (presunzione che quindi non è più valutabile in concreto dal giudice) tra la difesa di un bene patrimoniale e la difesa della vita o della persona o dell'incolumità personale, si crea una norma non solo irragionevole ed irrazionale, ma anche in totale contrasto con la Costituzione, nonché con i principi sanciti da convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro paese.
Non a caso, in un documento sottoscritto dai più autorevoli penalisti e professori universitari di diritto penale, si sottolinea che la norma approvata al Senato (quella che è oggi al nostro esame) introduce una presunzione assoluta: quella che la reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata quando il fatto avvenga nel domicilio o sul luogo di lavoro dell'aggredito. Ciò nell'intento di sottrarre al giudice, limitatamente a questi casi, la valutazione della
proporzione tra offesa e difesa e di ridurre, conseguentemente, tempi e modalità di accertamento dei fatti.
Però - sostengono in un loro documento i più autorevoli docenti di diritto penale - è del tutto irragionevole e, quindi, incostituzionale equiparare comportamenti assai diversi tra di loro solo perché avvenuti in un determinato luogo. Non si può trattare allo stesso modo chi neutralizza un rapinatore armato e chi spara freddamente ad un ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto.
Allora, sotto questi profili e sulla base di queste considerazioni, riteniamo che il testo al nostro esame contrasti con l'articolo 2 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali, evidentemente, rientra il diritto alla vita e all'incolumità personale. Contrasta, inoltre, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, normativa di rango superiore alla legge ordinaria. L'articolo 2, comma 1, di tale Convenzione prevede che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e che nessuno - lo ripeto: nessuno! - può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale.
Ancora, vorrei ricordare l'articolo 2 della suddetta Convenzione, che, al comma 2, specifica che la morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario. Ed è evidente (basta leggere il testo al nostro esame) che non siamo in una simile situazione e che non esistono i presupposti richiamati dall'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La proposta di legge in esame, dunque, introduce una irragionevole e incostituzionale presunzione, in quanto considera, sempre e comunque, proporzionata all'offesa minacciata la reazione dell'aggredito nel caso in cui il fatto avvenga nel proprio domicilio, sottraendo così al giudice la possibilità di valutare la proporzionalità tra offesa e difesa e riducendo, quindi, in maniera illogica le modalità di accertamento dei fatti.
Non solo: quanto previsto dal testo in esame si pone in aperto contrasto anche con l'inviolabilità del diritto alla vita, riconosciuto e garantito dall'articolo 2 della Costituzione. È altresì evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione quale conseguenza dell'equiparazione di comportamenti diversi solo in quanto avvenuti nello stesso luogo.
Voglio solo ricordare che in più occasioni la Corte costituzionale ha affermato che deve considerarsi violato il principio di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge sia quando si trattino in maniera diversa situazioni uguali, sia quando, come nel caso in esame, vengano trattate in maniera uguale situazioni tra loro diverse, salvo che la scelta legislativa non contrasti con il principio della ragionevolezza. Però, cari colleghi, il testo al nostro esame di ragionevole non ha assolutamente nulla.
Confido, quindi, che, sulla base di argomentazioni giuridiche e costituzionali e in aderenza ai trattati internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro paese, possa essere accolta la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni di ordine giuridico e costituzionale a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità ora illustrata dal collega Pisapia.
La prima considerazione è di ordine politico, ma è necessaria. La relazione al Parlamento presentata dal ministro della giustizia la scorsa settimana è stata, al di là del merito, un'occasione perduta. Non vi è stato nulla che potesse essere inteso come l'avvio solenne di una riflessione sulle linee guida dell'azione legislativa per la giustizia, con spirito bipartisan, con la ricerca di un comune denominatore nel
Parlamento per l'azione del futuro. È una prassi che mi auguro non abbia seguito. Quella relazione, tuttavia, è stata sufficiente per ribadire il fallimento del nostro sistema-giustizia in termini di efficienza, equità e credibilità internazionale del nostro paese.
A ciò si aggiunge il motivato rinvio alle Camere della cosiddetta legge Pecorella da parte del Capo dello Stato, che ha analiticamente documentato il carattere eversivo e distruttivo del sistema penale italiano derivante dalla trasformazione della suprema Corte di cassazione in terzo giudice di merito. Di ciò dovremmo occuparci, mi auguro con lealtà istituzionale, proprio nelle prossime ore.
Ciò che emerge con chiarezza da questi dati è la crisi fallimentare della giustizia e delle politiche ad essa dedicate. Non possiamo ora pensare di risolvere questa crisi della giustizia penale affidando ai singoli cittadini il potere di farsi giustizia da sé. Una tale risposta non solo è sbagliata, ma anche gravemente irresponsabile, e lo è ancora di più nella giornata che vede protestare motivatamente nelle strade italiane tutte le Forze di polizia, tradite anche dall'ultima legge finanziaria.
La seconda questione di rilievo costituzionale sta nella crisi dei valori che voi, con questo progetto di legge, rappresentate e che, anzi, generate. Come può il bene della vita essere equiparato alla protezione di una cosa? Come possono accettare un tale principio, un tale disvalore, i parlamentari che si dichiarano cattolici e che dicono di prestare attenzione alla recente enciclica contro la mercificazione del corpo umano?
Vi sono mille argomenti e mille citazioni al riguardo: dal giurista romano Ulpiano a Beccaria, che era solito ripetere che non vi è civiltà se l'uomo è considerato come una cosa. Ma è proprio la Costituzione italiana, come altre, che all'articolo 2 pone la persona e i diritti inviolabili dell'uomo su un piano differenziato di centralità e di intangibilità, un piano che voi, invece, alterate senza ragioni con la pseudo-riforma della legittima difesa.
Con la vostra proposta di legge, che consente l'uso indiscriminato delle armi da parte di chiunque a tutela di qualunque bene materiale, si determina l'assurda presunzione secondo cui la reazione dell'aggredito è sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata quando il fatto avviene nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro. Ciò con il generico intento di sottrarre al giudice la valutazione della proporzione tra offesa e difesa, creando un automatismo che ridurrebbe tempi e modalità di accertamento dei fatti, anche se ciò non è vero neppure sul piano processuale perché rimarrebbero le incombenze del processo.
È, però, assolutamente irragionevole equiparare, come è stato ricordato, comportamenti che possono essere assai diversi tra di loro solo perché avvengono in un determinato luogo. Non si può certo trattare allo stesso modo - come è stato osservato - chi blocca un rapinatore armato e chi, invece, spara freddamente ad un ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto o, ancora, chi si sbarazza della ex moglie infuriata che si è introdotta in casa. Spezzare il principio di proporzionalità tra difesa ed offesa in nome della superiorità di un bene materiale sul bene della vita, questo sì, è un delitto, per giunta criminogeno poiché spinge ad azioni sempre più agguerrite ed armate da parte della criminalità, spinge ad una sofisticata escalation di violenze.
Questa scelta è, inoltre, propagandistica. Nel nostro sistema già abbiamo la difesa dell'errore putativo per chi ritenga di reagire ad un'azione illegittima nella presunzione che essa si stia svolgendo con danno e pericolo per la vita o per i beni materiali; nella stessa vigente disciplina è anche riconosciuta la scriminante per la protezione dei beni materiali.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...
PIERLUIGI MANTINI. Come forze del centrosinistra, abbiamo proposto alcuni emendamenti per rendere più chiara ed efficiente tale disciplina, ma non possiamo certo cedere alla barbarie che oggi ci
proponete, in contrasto per irragionevolezza con l'articolo 3 della Costituzione ed in contrasto in modo evidente - come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e penale - con l'articolo 2 della Costituzione, poiché si compie un'illegittima valutazione di proporzionalità ex ante, che impedisce ai giudici di vagliare le concrete circostanze nelle quali si manifesta l'aggressione e l'eventuale possibilità per l'aggredito di difendere il proprio bene giuridico senza comprometterne uno costituzionalmente più elevato: sono le parole della Corte costituzionale, che ha un orientamento ormai consolidato.
Per tali ragioni, signor Presidente, chiedo che non si proceda oltre nell'esame del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che l'argomento è interessante, specie per i cosiddetti cultori della materia, però, il tempo è quello che è, per cui pregherei tutti di attenersi ai cinque minuti previsti, compresa l'onorevole Lucidi, che ha chiesto di parlare, alla quale darei sempre più tempo per tutto. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, le rivolgo un ringraziamento particolare, fuori computo dei tempi, però.
Come gruppo dei Democratici di sinistra, crediamo che la questione pregiudiziale presentata sia una buona occasione per fermarci e per non approvare questo provvedimento. Non è una legge, colleghi, che il paese sta aspettando: questo testo è un danno inutile ed immeritato, che estingue un comune patrimonio culturale e giuridico, un patrimonio formato con il sapiente contributo dei classici, dei maestri del diritto ed anche della coscienza civile, che ha affidato al principio della legittima difesa, così come è ora scritto, il compito di stabilire quel delicato confine dentro il quale l'azione di un uomo che offende un altro uomo in violazione della legge può trovare giustificazione.
Tale materia è da trattare con cura perché tocca quella sfera inviolabile che il diritto riconosce a ciascuno: la sfera dei diritti fondamentali, tra i quali, al primo posto, c'è la vita. Difendersi è già ammesso; già è data la possibilità a chi è ingiustamente aggredito di reagire per impedirlo.
Questa reazione, tuttavia, non può sconfinare, non può avvenire o prevalere ad ogni costo. Nell'imminenza dell'offesa di un diritto, quando non c'è tempo perché lo Stato intervenga, quel diritto va difeso ma la reazione deve essere proporzionata e non può infliggere un male maggiore di quello minacciato. Questa proporzione tra bene minacciato e bene sacrificato è un principio irrinunciabile. Non potremmo mai accettare che, per salvare un bene di secondo ordine, se ne sopprima uno di primaria importanza.
Questo principio ha permeato talmente il nostro diritto da resistere anche nel codice Rocco. È difficile tollerare che oggi, con la nostra mano, quel principio venga meno. Non è affatto vero che solo attraverso la presunzione di una proporzione tra il diritto che si difende e quello che si offende lo Stato decide di stare dalla parte di chi è costretto a reagire: è già così.
Il diritto, già oggi, tra l'innocente aggredito e l'ingiusto aggressore preferisce stare dalla parte dell'aggredito. Non è nemmeno vero che attraverso la presunzione di proporzionalità si riducano i tempi e le modalità di accertamento dei fatti, che si risparmi a chi si è difeso il confronto con un processo: lo sapete bene. Servirebbe in ogni caso una valutazione delle circostanze, delle modalità dell'aggressione e della reazione. Lo richiede la norma generale e lo richiederebbe il testo che intendete votare per verificare la legittima presenza in un posto, la legittima detenzione dell'arma, l'idoneità di un mezzo diverso, l'eventuale desistenza e il pericolo di aggressione.
Evitiamo, colleghi, per favore, di lanciare messaggi propagandisti, ideologici e - fatemelo dire - anche nevrotici che, oltretutto, affermano cose non vere.
Starei poi molto attenta ad affermare che in casa propria, nel proprio terreno, nel proprio negozio, ogni reazione diventi lecita e il giudice non debba metterci il
naso. È una concezione che ci preoccupa, perché associa l'idea della difesa privata a quella di una possibile giustizia privata. È una concezione privatistica del ricorso alla violenza e dei limiti della violenza che, oggi, semmai, abbiamo il dovere di scongiurare e non di promuovere.
Viviamo in una società dove spesso la violenza non è più avvertita come negazione di una relazione ma come modalità di relazione. Provate a pensare a quale messaggio negativo state offrendo ad una società che registra un aumento delle liti tra le persone - lo ricordava, qualche giorno fa, in quest'aula, anche il ministro Castelli -, che registra un aumento della violenza dentro le mura domestiche, dei conflitti esasperati tra le persone che si separano.
Il problema è capire che l'intervento del giudice, che finora ha sempre privilegiato le ragioni di chi si difende, non può essere misurato solo dentro il rapporto tra aggredito ed aggressore. È un controllo che salvaguarda e garantisce, insieme alla vittima, anche la società nel suo insieme, le sue pratiche di gestione dei conflitti interpersonali e sociali.
La persona è autorizzata a difendersi perché il suo interesse offeso assume in quel momento un valore superiore, ma non può farlo sino ad anteporre la proprietà alla vita. Non si può giungere a distruggere una vita umana per salvare un bene patrimoniale. La vita non può valere meno di uno o più oggetti.
Ricordo le parole della vedova di un gioielliere che fu ucciso nel 1999. Ella dichiarò: «Prima la vita, poi i beni». Questo testo dice il contrario! Colleghi, diciamolo anche noi: prima la vita poi i beni (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)!
PRESIDENTE. Poiché nella seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Intervengo, a nome del gruppo della Lega Nord, contro la questione pregiudiziale presentata.
È chiaro che non possiamo condividere le motivazioni illustrate dai presentatori, né le affermazioni dell'onorevole Pisapia, né quelle dell'onorevole Mantini, né quelle dell'onorevole Lucidi.
L'onorevole Pisapia ha esordito dicendo che, con la contrarietà all'approvazione della proposta di legge il centrosinistra, l'Unione non sarebbe dalla parte di Caino invece che di Abele, dalla parte di coloro che commettono le aggressioni piuttosto che dalla parte di coloro che le subiscono. Niente di più falso, perché chi si oppone alla proposta di legge in esame forse non ne ha capito le motivazioni. Oggi, non andiamo a cancellare l'istituto della legittima difesa, già esistente nel nostro ordinamento giuridico, ma intendiamo modificarlo rendendolo più garantista non per chi commette i reati bensì per i cittadini onesti che li subiscono.
Il diritto all'autotutela è presente nel nostro ordinamento giuridico, ma possiamo dire che esiste anche nel diritto naturale, e sancisce il sacrosanto diritto di un cittadino di difendersi se minacciato nell'incolumità personale, nella propria vita, e (questa è la novità che si introdurrà con l'approvazione di questa proposta di legge) dovrà riconoscere la possibilità del cittadino a reagire per difendere anche i propri beni.
Contro la proposta di legge, chiaramente, si è scatenata l'Unione e tutto il
centrosinistra. Non potevamo aspettarci altro. Il leader di Rifondazione comunista, Bertinotti, propone la cancellazione della proprietà privata; addirittura essere proprietari di qualcosa, per qualcuno fra i comunisti, nel centrosinistra, è un crimine. Perciò, è chiaro che si oppongano ad una proposta di legge che, invece, vuole tutelare i cittadini onesti, che potrebbero reagire ad un'aggressione che non riguardi solo la propria persona ma anche i propri beni.
La proposta in esame inserisce il concetto importante e fondamentale della violazione di domicilio; è solo in questo caso che si presume il criterio di proporzionalità, nel caso di un'aggressione perpetrata all'interno della propria abitazione. È sacra la vita, ma è anche sacro il proprio domicilio. Che cosa vi è di più orrendo e orribile dell'essere aggrediti all'interno della propria casa, di notte, mentre si sta dormendo?
Sappiamo, come purtroppo è tanto bene e drammaticamente illustrato dai fatti di cronaca, che le aggressioni non avvengono solo per derubare. Sembrano scomparsi i «vecchi» ladri di appartamento. Oggi, purtroppo, assistiamo a vere e proprie razzie da parte di criminali extracomunitari che entrano nelle case, quelle che voi chiamate ville, soprattutto al nord, e aggrediscono i cittadini onesti, quando sono inermi ed indifesi, e li aggrediscono con inaudita violenza. Non si limitano a rastrellare la refurtiva, a svuotare le casseforti, ma commettono violenza psicologica e fisica nei confronti dei proprietari delle case.
Questi cittadini onesti vengono selvaggiamente picchiati, spesso di fronte ai loro bambini e figli minori. Alle rapine in villa, spesso - è drammatico dirlo - si accompagnano episodi di violenza sessuale.
La proposta di legge in esame, allora, non vuole essere una barbarie, né un invito ai cittadini onesti ad armarsi. Non vogliamo il far west; non pensiamo che tutti i cittadini italiani siano pistoleri o avvezzi all'uso delle armi. Vogliamo che lo Stato abbia fiducia nei confronti dei cittadini onesti e dia loro la possibilità, nel caso in cui fossero aggrediti, di difendersi.
Se reagiscono, se si difendono (non è facile reagire quando si viene aggrediti di notte, mentre si sta dormendo), i cittadini devono essere tutelati dallo Stato. Poiché lo Stato non li ha potuti tutelare prima, lo deve fare dopo, con la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa; si consente, in questo caso, al cittadino onesto di non dover dimostrare di aver agito per legittima difesa.
Se oggi dovessimo intervenire sull'istituto della legittima difesa, lo dovremmo fare, purtroppo, attraverso le interpretazioni che, tante volte, ne fa la magistratura, la quale disapplica di fatto la scriminante prevista dall'articolo 52 del nostro codice penale.
Purtroppo, troppe volte da aggrediti si diventa aggressori e si è sottoposti ad un'autentica odissea giudiziaria per dimostrare di aver agito per legittima difesa.
Noi, con questa proposta di legge, ci proponiamo di far venir meno tutto ciò ed evitare il calvario giudiziario...
PRESIDENTE. Onorevole Lussana, concluda, altrimenti la proposta diventa un'imposizione...! Prego, onorevole Lussana.
CAROLINA LUSSANA. Grazie, Presidente; mi scusi, ma non mi ero resa conto di aver concluso i tempi del mio intervento.
Vorrei, inoltre, far capire quanto siano pretestuose le motivazione della sinistra.
Si presuppone la proporzionalità in caso di violazione di domicilio, quando si teme per i propri beni e la propria proprietà, ma vi deve essere comunque aggressione o pericolo di aggressione. Ciò vuol dire che tale proposta di legge pensa doverosamente anche alla tutela della vita (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, la questione pregiudiziale di costituzionalità
e quella sospensiva rappresentano lo strumento che l'opposizione ha utilizzato in questi cinque anni a fronte di normative che non risultavano di loro gradimento ed, anche in questo caso, non vi è chi non intravveda la pretestuosità delle argomentazioni sollevate con le medesime. Dico ciò, perché, con un minimo di buon senso, si può bene evidenziare come questa proposta di legge non sia altro che il frutto di una oramai preponderante inapplicabilità delle norme esistenti da parte della giurisprudenza.
Direi quasi che si è giunti all'esigenza normativa di una sorta di chiarificazione in ordine alla legittima difesa nella contrapposizione tra l'offesa e la difesa, non certo per creare, così come si afferma, dei nuovi sceriffi!
Tanto per cominciare, vi è nella normativa un passaggio che risulta in contrasto con quanto previsto nella questione pregiudiziale di costituzionalità, presentata dall'onorevole Pisapia, a proposito dell'equilibrio tra l'offesa e la difesa, poiché chi intende difendersi in una determinata situazione, ha bisogno di possedere un'arma legittimamente, così come prevede non solo la norma, ma anche la Costituzione. In particolare, con riferimento alla questione pregiudiziale di costituzionalità, ci si arrampica sugli specchi, poiché si giunge a concepire l'articolo 2 della Costituzione, secondo il quale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», in un modo particolare. Si intende, infatti, per diritto inviolabile dell'uomo solo e soltanto il diritto alla vita ed alla incolumità personale. Direi, invece, che i diritti inviolabili dell'uomo non attengono solo e soltanto alla persona, dovendo essere bilanciati dai diritti inviolabili della propria persona rispetto a chi sta minacciando quell'inviolabilità.
La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo, quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario, come prevede l'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Inoltre, mentre la questione pregiudiziale presentata dall'onorevole Pisapia afferma che la proposta di legge in esame introduce una irragionevole e incostituzionale presunzione in quanto considera, sempre e comunque, proporzionata all'offesa minacciata la reazione dell'aggredito nei casi in cui il fatto avvenga nel proprio domicilio, in realtà il presente provvedimento non fa altro che fare chiarezza su quanto accaduto fino ad ora nei tribunali nel tentativo di una inapplicabilità delle norme esistenti.
Tra l'altro, anche quando si parla di bilanciamento, di proporzione e di accertamento per far sì che la proporzione della difesa sia ritenuta tale da essere legittima rispetto all'offesa, non si fa altro che fare chiarezza rispetto ad una situazione di inapplicabilità della norma.
Per tale motivo, esprimeremo un voto contrario sia sulla questione pregiudiziale sia sulla questione sospensiva in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto tecnico per geometri Leonardo da Vinci di Sapri, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea alcune testimonianze concrete derivanti da esperienze di vita vissuta nel corso della mia attività professionale, nonché casi che si sono verificati nel nostro paese e che spesso hanno destato lo stupore degli italiani e il rammarico di coloro che hanno subito un'offesa o un crimine nella propria abitazione o nella sede della propria attività commerciale.
Vorrei ricordare quanto sia necessario chiarire gli aspetti relativi alla proporzione tra l'offesa e la difesa e quanto sia opportuno rivedere la normativa riguardante la legittima difesa. Pensiamo, ad esempio, a quanto accaduto in Veneto, a Fiesso d'Artico, ad una famiglia aggredita da rapinatori, o al povero Biasiolo, ucciso nel
proprio letto mentre dormiva. Vorrei ricordare, inoltre, quanto accaduto a Monselice, alla famiglia Carturan, aggredita da rapinatori nomadi, e il caso della rapina in una gioielleria di Testaccio, a Roma.
In particolare, la rapina in una gioielleria, alla quale seguì l'uccisione di due rapinatori da parte del proprietario, ha determinato conseguenze disastrose per l'attività commerciale del gioielliere e per la sua famiglia. Infatti, durante l'incidente probatorio - che poi ha condotto al riconoscimento della legittima difesa per il gioielliere -, l'attività è rimasta chiusa per circa un mese e per tutto questo periodo vi sono state manifestazioni di vicinanza ai criminali in quanto, vista la chiusura dell'attività, le persone pensavano che in realtà il criminale fosse il gioielliere e non i rapinatori. Il risultato conclusivo, sebbene il gioielliere sia stato assolto, ha comportato la chiusura dell'attività, perché in quella zona purtroppo egli non poteva più rimanere.
Vorrei portare ad esempio la testimonianza di tante famiglie derubate e rapinate durante la notte. A tale scopo, sottopongo una domanda all'intelligenza dei colleghi anche del centrosinistra: come si fa a distinguere nel buio della notte una persona armata da una disarmata? Quando una persona entra all'interno di un'abitazione (e non per andare a fare una passeggiata o lo shopping, e neanche perché sta aspettando il 34 barrato) con l'intento violento di commettere un reato, dobbiamo dire ai cittadini che, detenendo regolarmente un'arma, si difendono, che essi hanno esercitato, niente di più e niente di meno, il diritto a difendersi, il diritto alla propria incolumità. È difficile poter stabilire tutto ciò!
Immaginate, quando vi sono all'interno di un'abitazione dei minori, quale sia il rischio se vi entrano persone spinte soltanto dal desiderio di appropriarsi in modo violento delle cose altrui, che non tengono conto della vita umana (e quanti casi abbiamo visto di persone malmenate, violentate, talvolta addirittura ferite, in qualche caso uccise)! Allora, noi ribadiamo che siamo dalla parte dei cittadini, dalla parte del diritto di potersi difendere nella propria abitazione.
Con determinazione, siamo convinti non solo che occorra ripristinare l'equilibrio tra la difesa e l'offesa ed analizzare ancora più a fondo le possibilità di difesa, ma che non vi siano i presupposti per presentare l'eccezione di costituzionalità in esame.
Per tale motivo, Alleanza nazionale è fortemente convinta che il provvedimento in discussione debba essere portato a termine e che la questione pregiudiziale debba essere respinta (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.
ANTONIO MAROTTA. Signor Presidente, intervengo brevemente sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata per dire che quello che viene in essa sostenuto, cioè la non conformità della normativa agli articoli 2 e 3 della Costituzione, può essere superato in maniera analitica e precisa.
Al di là delle valutazioni di carattere sociale, che sono già state espresse con riferimento alla normativa esistente e che attengono all'attuale situazione e all'ansia di sicurezza che occorre trasmettere anche ai cittadini, abbiamo il dovere, cercando di identificare le strade e i percorsi più lineari e corretti, di dare una risposta alle esigenze che ci provengono dalla società, dai cittadini, dalla collettività.
Nel caso di specie, basta leggere la cronaca per rendersi conto che vi sono una serie di situazioni che hanno sovraesposto i cittadini stessi a vere e proprie aggressioni verificatesi nell'ambito della serenità domestica delle famiglie. Occorre cercare, anche in riferimento a ciò, di superare o, meglio, di interpretare e adattare le indicazioni provenienti dal codice penale, contenute negli articoli 52 e 54, con riferimento anche ad ulteriori ipotesi e possibilità che si verificano ormai quotidianamente.
La lettura che dobbiamo dare di questa normativa è quella di ritenerla perfettamente
aderente al dettato costituzionale. Vi sono indicazioni che si riferiscono alla proporzionalità tra offesa e difesa: nella questione pregiudiziale in esame viene indicata una presunta proporzione.
Non si tratta di usare l'aggettivo «presunta», perché nell'indicazione della norma è ben specificata la condotta rispetto alla quale il cittadino che si trova a difendere la propria incolumità o quella dei propri cari, o il proprio patrimonio, può assumere un atteggiamento, anche offensivo, nei confronti di chi pone in essere un atto di minaccia o di attacco, così come è indicato nella normativa in esame. Leggiamo, infatti, nella nuova formulazione dell'articolo 1, con riferimento al comportamento e alle condotte poste in essere, che il soggetto, il quale si trova nel proprio luogo, così come è indicato dalla normativa, che detiene legittimamente un'arma, può, con questa o con qualsiasi altro mezzo idoneo, difendere la propria e l'altrui incolumità. Ci troviamo, quindi, nella stessa situazione prevista dalla legittima difesa così come è attualmente disciplinata dal codice penale. Allo stesso modo, si possono difendere i beni altrui quando - badate bene - non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Quindi, in questo caso bisogna leggere attentamente la disposizione, perché occorre che siano presenti due presupposti, in quanto il termine usato è «e» e non «o»: il primo requisito è che non vi sia desistenza da parte di chi sta ponendo in essere l'atto di violenza, il secondo è rappresentato dal pericolo di aggressione.
Mi pare che, in presenza di questi due elementi costituitivi dell'ipotesi che ci riguarda, essendo entrambi contemplati, ci troviamo perfettamente nel caso previsto dagli articoli 52 e 54 del codice penale, cioè in una di quelle ipotesi in cui può essere posta in essere un'attività che non è certo in riferimento ad una presunta difesa, ma ad una concreta difesa. La presenza di questi due requisiti pone il soggetto che si trova in quel momento in una posizione di inferiorità in condizione di potersi difendere utilizzando l'arma di cui è legittimamente in possesso.
La ratio della norma è sempre la stessa; il concetto è sempre quello di una difesa posta in essere dal soggetto che si trova in queste situazioni, e non certo quello di offesa gratuita. Qui non pensiamo al caso di chi volontariamente usa un'arma, ma a quello di chi si trova in condizione di dover subire un'offesa, che non viene desistita, ma anzi continuata. Per tali motivi, la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata va respinta.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, porto a conoscenza dell'Assemblea che è stata avanzata la richiesta di voto segreto sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata.
Ricordo che il voto sulle questioni pregiudiziali deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale del provvedimento.
Aggiungo altresì che esistono precedenti che consentono, in questa materia, che attiene all'antigiuridicità di alcune fattispecie, di chiedere il voto segreto, trattandosi di questioni che attengono al principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, richiamato dall'articolo 49 del regolamento.
Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Pisapia n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 416
Maggioranza 209
Voti favorevoli 200
Voti contrari 216).
Passiamo all'esame della questione sospensiva. A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più
di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Pisapia n. 1, di cui è cofirmatario.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Noi chiediamo che venga sospeso l'esame di questo provvedimento, perché riteniamo innanzitutto (lo abbiamo già detto intervenendo sulla questione pregiudiziale di costituzionalità, illustrata dal collega Pisapia) che si stia discutendo un principio di importanza fondamentale in uno Stato di diritto e in un sistema di garanzie che si basi sul diritto penale minimo.
Non dimentichiamo infatti che l'articolo 52 del codice penale (che peraltro appare molto ben strutturato, è un articolo molto autorevole, che è stato ripreso anche da molte legislazioni straniere), nel testo attualmente vigente, stabilisce che non è punibile chi commette un qualsiasi fatto costituente reato quando vi è, cito tra virgolette, «costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».
Appare quindi subito evidente che l'innovazione proposta da questo provvedimento non ha tecnicamente - sottolineo tecnicamente - in alcun modo l'effetto di ampliare i limiti di principio della legittima difesa. La norma approvata dal Senato (questo è il punto fondamentale su cui vorrei che anche l'onorevole Leone e gli altri colleghi del centro-destra riflettessero) introduce però la presunzione che la reazione dell'aggredito sia, sempre e comunque, considerata proporzionale all'offesa minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro.
Questo è il punto fondamentale: tale presunzione automatica. Ciò nell'intento di sottrarre al giudice, limitatamente a questi casi, la valutazione della proporzione fra offesa e difesa e di ridurre conseguentemente tempi e modalità di accertamento dei fatti. È però del tutto irragionevole equiparare (come viene giustamente detto nel documento dei maggiori penalisti italiani, direi quasi di tutti, citato anche dal collega Pisapia in precedenza) comportamenti assai diversi fra loro solo perché avvenuti in un determinato luogo.
Anche a casa propria si può reagire ad una interferenza in modo appropriato, oppure in modo manifestamente eccessivo. In realtà, disposizioni simili rappresentano, come viene giustamente notato, solo un arretramento a leggi di tipo «casistica», annullando uno dei fondamenti del sistema delle garanzie contemporaneo, cioè il carattere generale ed astratto della legge. Esse, da un lato, mediante il ricorso devastante alla presunzione, mortificano in via di principio assoluto il ruolo del giudice, e cioè la sua valutazione attenta, e la possibilità che egli stabilisca un equilibrio; dall'altro lato, aprono la strada ad inevitabili controversie applicative, che attribuiranno al diritto incertezza grave, e non invece certezza, come viene postulato e come dovrebbe essere.
Qui emerge un punto ideologistico, che è il frutto velenoso del giustizialismo della Lega, come abbiamo sentito anche oggi dall'intervento della collega Lussana.
Non c'entra niente la proprietà privata, e non c'entra niente l'abolizione della proprietà privata. Qui vi è un teorema che suona più o meno, banalmente, così: in casa mia, sulla soglia della mia bottega, tutto mi è concesso, tutto mi è consentito, tutto è lecito. Esso comporta un solo effetto certo, molto grave, molto pericoloso: la rincorsa al possesso, più o meno legittimo, di armi, che si diffonderà sul territorio, da parte di alcune categorie più esposte, il che porterà come conseguenza una maggiore aggressività della stessa delinquenza, che diventerà consapevole della accresciuta aggressività difensiva, per così dire, delle potenziali vittime.
Quindi, si introduce una sorta di eterogenesi dei fini: Bowling for Columbine, per chi ricorda quella bella l'inchiesta e quel bel film.
Sul piano tecnico-giuridico, siamo costretti a parlare, come recita il documento che citavo in precedenza, di un diritto piegato all'analfabetismo giuridico e all'impossibilità di applicazione. Ma, in verità, la presente proposta di legge è una tremenda legge-manifesto e, nella sua banalità, è comunque grave; ed è, lo ripeto, una legge-manifesto che indica un aberrante principio ordinatore: è la merce che ha valore! È la merce e la sua difesa assoluta quello che conta, mentre la difesa della persona, della vita, sia dell'aggressore sia dell'aggredito, è subordinata e subalterna alla merce stessa.
GIOVANNI RUSSO SPENA. È questo il problema, onorevole Lussana, e non quindi l'abolizione della proprietà privata.
In questo modo, si forma e si costruisce una devastante gerarchia di valori, che viene imposta al nostro Stato di diritto e che è pericolosa per la coerenza e la civiltà del sistema giuridico stesso; il tutto in cambio di una propagandistica, elettoralistica, populistica, pericolosa risposta alle domande sicuritarie di un'opinione pubblica spesso impaurita e disorientata, e privata di senso dalle stesse campagne d'ordine e di «tolleranza zero» delle destre.
Non a caso, tale iniziativa legislativa si pone in totale antitesi sia con le indicazioni provenienti dalla commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta dal professor Grosso, costituita nel corso della XIII legislatura, sia con quelle provenienti dalla commissione ministeriale presieduta dal dottor Nordio e nominata, non da noi bolscevichi, ma dall'attuale ministro della giustizia che, come sappiamo, è un noto esponente leghista.
Ma non vi è solo un problema di evidente antitesi e contrarietà con un futuro pessimo disegno organico; vi è anche una complessità e una delicatezza della materia che dovrebbero permettere, anzi dovrebbero obbligarci a sospendere la trattazione di questo provvedimento in vista, appunto, in un orizzonte più complessivo, di un prossimo disegno organico.
Questa proposta di legge, qualora approvata, andrebbe ad inserirsi in maniera antitetica e contraddittoria all'interno di quel disegno organico complessivo che sia dalla commissione Grosso sia dalla commissione Nordio (quindi, sia dal centrosinistra sia dal centrodestra e dai suoi tecnici) veniva prefigurato. Insomma, siamo di fronte ad una materia troppo delicata perché essa possa essere trattata in forma elettoralistica, estemporanea, episodica e sgangherata.
Serve, ormai da tempo, una necessaria rivisitazione complessiva del codice penale, come dimostrano i lavori svolti dalle commissioni Grosso e Nordio. E, all'interno di questa revisione complessiva delle norme del codice penale, anche quella relativa all'autodifesa potrebbe essere, in quella sede, qualora si ritenesse necessario, rielaborata e rivista. Ma, ripeto, l'articolo 52 è uno degli articoli più equilibrati e migliori del nostro codice penale.
Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, proponiamo di sospendere l'esame della presente proposta di legge fino a che non si sia proceduto ad una complessiva riforma del codice penale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la questione sospensiva in esame è, a nostro avviso, una proposta molto ragionevole e, come tale, gradiremmo molto che formasse oggetto di attenzione, quali che siano le pulsioni che hanno determinato, da parte del Senato, la trasmissione di questo testo di modifica e, vorrei dire, di sovversione di una norma fondamentale del nostro codice penale, vale a dire l'articolo 52.
Ma noi non vogliamo riproporre ciò che voi, prima, avete bocciato. Ricordo, infatti, all'Assemblea che prima, con la
reiezione della questione pregiudiziale di costituzionalità, si è implicitamente bocciata tutta la serie di sentenze della Corte costituzionale che hanno riguardato la legittimità piena, dal punto di vista costituzionale, dell'articolo 52 del cosiddetto codice Rocco. Vorrei ricordare, soprattutto a chi ha accusato la sinistra di voler accordare non so quale speciale licenza ad entrare nelle case altrui, che si discute di intervenire sul codice Rocco ...!
La proposta di sospendere l'esame della proposta di legge è ragionevole perché è già stata istituita - sotto questo profilo, mi meraviglia che il Governo sia sostanzialmente remissivo - una commissione, la seconda, per la riforma del codice penale. La prima è stata quella presieduta dal professor Grosso. Ora, la commissione presieduta dal dottor Nordio ha riscritto, nell'articolo 30 del progetto di riforma, l'istituto della legittima difesa. Ecco perché richiamo l'attenzione del Governo: la commissione di riforma del codice penale è stata nominata da questo Governo! Ebbene, nel predetto articolo 30 del progetto di riforma elaborato dalla commissione governativa, si dice esattamente l'inverso di ciò che si pretende di fare con la proposta di modifica dell'articolo 52 del codice penale approvata dal Senato: quest'ultima sopprime una nozione fondamentale - che ha rappresentato motivo di riflessione e di tormento -, di fronte all'alto prezzo che si paga alle rabbie ed alla demagogia, quella di «proporzione».
Onorevoli colleghi, se non sospenderete l'esame del provvedimento, dovremo dire - in dissenso da tutta la scienza giuridica, in dissenso da tutta la giurisprudenza ed in dissenso da tutti i codici delle nazioni civili - che la proporzione si presume esistente in ogni caso. In tal modo, introdottosi nel mio appartamento un ladro, anche se costui non ostenta in maniera chiara un'arma ed io, invece, ne sono dotato, posso sopprimerlo (l'avete sentito affermare poco prima)!
La proposta di legge ha un solo merito: quello di non definirsi proposta di legge di modifica dell'istituto della legittima difesa, ma proposta di legge di modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. La tutela viene privatizzata mediante la creazione di un istituto concepibile soltanto nel caso di inesistenza della tutela statale!
Oltretutto, la proposta introduce una discriminazione enorme, perché l'autotutela è riservata soltanto ai titolari del domicilio e di un'arma, mentre non è estesa, ad esempio, ai pensionati, i quali possono essere scippati, alle donne, che per strada possono essere fatte oggetto di rapina, o alla generalità delle persone. Il diritto all'autotutela scaturisce dall'esaltazione, tribale e primitiva, di un diritto di proprietà che, al contrario, deve cedere il passo - sempre! - di fronte al rispetto della vita umana: somiglia alla castrazione chimica, all'abbassamento della soglia di punibilità per i minori, al taglio della mano!
Noi vi preghiamo di soprassedere, di sospendere l'esame di questa proposta di legge. Aspettiamo la riforma organica del codice penale e risparmiamo alla scienza giuridica ed alla scienza della legislazione questa mortificazione inesorabile che volete infliggere loro!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.
LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la prima riflessione suggeritami dal dibattito in corso è la seguente: è veramente un peccato che le argomentazioni degli esponenti del centrosinistra contro una proposta di legge a favore delle vittime, volta a dare ai cittadini la possibilità di esercitare la propria legittima difesa - che è qualcosa di sacrosanto! -, non possano essere ascoltate in diretta TV! Sarebbe il massimo, per il cittadino che si trova a casa, sentir parlare finalmente in maniera chiara, in televisione, gli esponenti politici!
Purtroppo, anche in questa campagna elettorale si assiste a molta confusione sia quanto alle tematiche, sia nelle trasmissioni televisive, sia quanto alla divulgazione dei programmi: si parla di pacchetti
azionari e di tanti temi di difficile comprensione, ma di questi argomenti, che farebbero immediatamente presa sui cittadini, non si discute.
Voglio ricordare che la Casa delle libertà deve essere orgogliosa di quanto si sta per deliberare in questi istanti, di aver espresso voto contrario sulla questione pregiudiziale e di accingersi ad esprimere voto contrario sulla questione sospensiva. Infatti, nel 2001 uno dei capisaldi del nostro programma elettorale è stato proprio la sicurezza.
Ebbene, alcuni provvedimenti importantissimi sono stati approvati, sempre con gli uomini della sinistra-centro contrari. Ricordo, ad esempio, una delle norme della nuova legge sull'immigrazione, nota come Bossi-Fini, che prevede aggravi di pena da 5 a 15 anni, oltre a quella già prevista, per chi trae arricchimento sfruttando i minori e le donne. Da ultimo, ricordo l'approvazione di pene severissime da applicare ai recidivi, coloro che continuano ad imbrogliare la società, la quale concede attenuanti a chi sbaglia la prima volta; costoro, infatti, sfruttano tali attenuanti per uscire dal carcere ed andare a rubare e creare disagio sociale. Perciò, noi i recidivi li puniamo, come è giusto fare. Qualcuno della sinistra è preoccupato perché, con questa legge, aumenteranno i delinquenti nelle patrie galere. Noi ne siamo orgogliosi, perché è quanto avevamo promesso ai nostri cittadini. Pochi giorni fa, è stata respinta una proposta della sinistra-centro che voleva svuotare le carceri senza chiedere, però, ai cittadini se fossero d'accordo su un tema che non rientrava neppure nei programmi della sinistra del 2001. Nessuno, infatti, aveva chiesto un voto per liberare qualche decina di migliaia di delinquenti dalle patrie galere. Abbiamo respinto questa possibilità e, come Casa delle libertà e come Lega nord ne siamo orgogliosi.
Oggi, si vota una norma sulla legittima difesa chiara per i cittadini, in modo da evitare che questi ultimi, dopo essersi difesi, siano portati nelle patrie galere da qualche giudice, come già molte volte incredibilmente è accaduto nella storia di questo paese. In questi giorni - guarda caso - un provvedimento già approvato dalla Camera sarà approvato dal Senato per inasprire ferocemente le pene previste per i pedofili. Si tratta, quindi, di una serie di proposte che sono state approvate e vanno nella giusta direzione della legittima difesa.
Ebbene, è giusto ricordare agli uomini della sinistra-centro che in tutti i paesi civili esiste una norma nel codice penale che prevede la legittima difesa, perché in nessun paese al mondo lo Stato può garantire in tempo reale la sicurezza dei propri cittadini. Bisognerebbe che nel cortile della casa di ciascun cittadino ci fosse un piccolo presidio delle Forze dell'ordine e questo non è possibile, non soltanto in questa penisoletta martoriata, ma in nessun paese del mondo occidentale, del mondo civile. Di conseguenza, potersi difendere è un diritto sacrosanto.
Perciò, con legittimo orgoglio respingiamo questa proposta volta a sospendere l'esame del provvedimento relativo ad una legittima difesa chiara, sicura e certa per i nostri cittadini. Continueremo nel lavoro svolto per approvare ulteriori leggi, magari anche nel corso della prossima legislatura, se i cittadini potranno essere informati sulle reali posizioni che i vari partiti assumono, nell'ambito dei lavori parlamentari, per quanto riguarda la loro sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Pisapia ed altri n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 422
Maggioranza 212
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 220).
PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 4).
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 3).
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.
A tal fine il gruppo di Rifondazione comunista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, il provvedimento in esame si può facilmente ascrivere nel novero di quelli qualificanti una determinata civiltà giuridica; abbiamo sentito numerosi interventi che hanno chiarito come la portata di queste disposizioni vada ben oltre il principio contenuto nella norma sulla legittima difesa e configuri, sostanzialmente, l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto nella difesa privata. Cosa ciò significhi con riferimento ai principi generali del nostro ordinamento, è facile capire; ed è facile, altresì, comprendere le regioni per le quali, non in maniera pretestuosa - come pure si è detto - ma in maniera convinta sono state presentate le questioni incidentali, la «pregiudiziale» per motivi di costituzionalità e la «sospensiva». Infatti, la proposta di legge è di quelle che, per l'appunto, va molto al di là del significato della norma che intende proporre.
Ho sentito gli interventi dei colleghi Pisapia, Siniscalchi e Mantini su questa disposizione; onorevoli colleghi, guardate che la disposizione in esame chiaramente non ha niente a che fare con la modifica strettamente riferita al codice penale perché, su tale punto, esistono altre proposte molto più organiche che perseguono finalità molto più condivisibili.
La disposizione, invece, ha suscitato una reazione molto forte - già lo ha ricordato Pisapia nel suo intervento - da parte del mondo del diritto e dei professori universitari; nei giorni scorsi, mentre valutavo questa proposta, ho riletto con attenzione questa presa di posizione che non è così frequente da parte dei giuristi di gran parte delle università italiane. Il documento che è stato già citato - e sul quale vorrei tornare perché ha un valore di principio molto importante -, reca le firme di alcuni maestri del diritto; non posso ricordarli tutti, ma voglio citarne solo uno, Ferrando Mantovani, il quale non è certamente uno dei giuristi che si possono ascrivere ad un orientamento o all'altro, ad uno schieramento o all'altro, e che rappresenta, invece, certamente le posizioni della dottrina giuridica. Naturalmente, sono tanti altri i nomi che si potrebbero ricordare: sono, infatti, decine e decine quelli che hanno sottoscritto l'appello di tutte, o almeno della maggior parte delle università italiane.
Quali sono dunque gli elementi che incidono più gravemente sul nostro sistema ordinamentale e sul nostro sistema costituzionale? Da un lato, vedete, c'è il principio di ragionevolezza. Questo sistema di difesa, basato su una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa con il solo elemento qualificante fornito dall'ipotesi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma - vale a dire, dal luogo del domicilio -, configura una palese disparità rispetto a situazioni analoghe. Abbiamo sentito ricordare in questa Assemblea casi che naturalmente la cronaca offre ed ha offerto, relativi alle aggressioni nel domicilio privato; ma considerate che la nozione di domicilio va molto al di là di quanto comunemente si intende: non è soltanto la rappresentazione contenuta nel film Arancia meccanica, ovvero quella nozione
che è sottostante alle notizie di cronaca portate poi anche all'attenzione della cinematografia.
Il problema è che il domicilio è una nozione che coinvolge, o può coinvolgere, delle liti tra vicini. Pensate: ogni domicilio cessa laddove inizia un'altra situazione dello stesso genere.
Attribuire questo potere di difesa ed autodifesa e stabilire tale presunzione di equiparazione tra l'azione e la relazione significa, pertanto, consegnare all'autotutela privata la soluzione di una infinità di questioni che, invece, possono avere una dimensione estremamente ridotta e circoscritta.
Infatti, come è stato già affermato in questa sede, si può facilmente attirare qualcuno, con motivi del tutto banali, all'interno del proprio domicilio, per poi passare dall'offesa subita alla reazione. Ciò che viene stabilito in questo modo, quindi, è, sostanzialmente, una sorta di legittimazione generalizzata della difesa privata rispetto alla funzione giurisdizionale.
Con la norma in esame, infatti, si crea una profonda disuguaglianza tra i cittadini soltanto in virtù di un semplice fatto topografico, che dovrebbe concorrere al giudizio insieme ad altri elementi. Si ritorna, così, ad una logica in cui le Forze dell'ordine ed i giudici sono praticamente esclusi dalla valutazione di un fatto di rilevanza penale.
Non si tratta, onorevoli colleghi, di una questione concernente soltanto i casi che avete citato e che possono suscitare qualche emozione, poiché la normativa in esame rimette in discussione, sotto ogni profilo, sia il principio di uguaglianza, sia la funzione giurisdizionale. Infatti, viene posto un limite gravissimo all'esercizio della funzione giurisdizionale, poiché si viene a determinare l'impossibilità, per il giudice, di valutare la proporzione tra azione e reazione.
Il giudice, ma prima ancora il processo, in questo modo sono letteralmente tolti di mezzo, perché si elimina la possibilità di svolgere qualsiasi indagine. Il cittadino si fa giustizia da sé - questo è il principio che passa, con la disposizione recata dal provvedimento in esame! -, e non consente neanche alla magistratura inquirente, nonché alle Forze dell'ordine, di indagare sui fatti relativi.
Quindi, vorrei dire ai colleghi della maggioranza: fermatevi, se siete ancora in tempo a farlo! In questo caso, infatti, state modificando non soltanto l'articolo 52 del codice penale, ma anche alcuni principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Il provvedimento in esame rappresenta l'implicita affermazione per cui in casa propria, o nella propria bottega, tutto è possibile. Si tratta di un principio dirompente sotto il punto di vista politico-criminale, poiché ciò vuol dire, sostanzialmente, innescare un processo pericolosissimo. Le persone, infatti, saranno portate ad armarsi privatamente: ma pensate che anche la delinquenza non sappia tutto ciò, e non reagisca in misura più che proporzionale, visto che avrà a disposizione strumenti molto maggiori? Ciò significherà scatenare, nella vita privata dei cittadini, una corsa al riarmo, all'autodifesa ed al giudizio privato.
In questo modo, voi legittimate, sostanzialmente, le forme più gravi di violenza nella nostra società, e questo è pericoloso. Lo sostengono non una forza politica o un magistrato, onorevoli colleghi, ma i professori dell'università italiana, i quali, tutti insieme (senza distinzione di schieramento) hanno sottoscritto un documento in tal senso. Quindi, forse siete ancora in tempo, e mi auguro, lo ripeto, che vi possiate fermare (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 1.5, Sgobio 1.28 e Siniscalchi 1.29.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il collega Zaccaria ha già illustrato i termini della questione. Tuttavia, raccogliendo l'invito che un collega del gruppo della Lega Nord ha lanciato poc'anzi, interverrò come se parlassi in televisione, vale a dire come se disponessi di un'ampia diffusione mediatica.
Signor Presidente, non credo che abbiamo nulla di cui vergognarci, nel momento in cui sosteniamo che questo provvedimento non deve essere introdotto nel nostro ordinamento. Sosteniamo altresì che questa proposta di legge è mistificatoria, per non dire di peggio, e che si fonda su due presunzioni che sono entrambe assolutamente false: la prima affermazione, più volte ripetuta dei colleghi della Lega in Commissione ed in aula, è che, approvando questa norma, si sottrarrebbero le parti offese, che si sono ribellate, ad un atto violento perpetrato nei loro confronti e nei confronti dei loro beni, si farebbe in modo che il giudice non debba più entrare nella delicata valutazione che riguarda la proporzionalità tra l'accusa e la difesa. Promettono, cioè, i colleghi della Lega - ed i colleghi della maggioranza, assieme a questi ultimi - che approvando tale norma chi abbia reagito contro l'offesa ingiusta non dovrà più andare di fronte ad un giudice e vedere sottoposte a verifica le circostanze nelle quali il fatto si è verificato. Nulla di più falso, attenendosi esattamente al testo del provvedimento! Infatti, in ogni caso, mai si potrà prescindere dall'accertamento di circostanze concrete: dov'è accaduto il fatto? È accaduto in casa? È accaduto nella propria bottega? È accaduto nel territorio circostante, strettamente limitrofo, in quello di servizio alla propria abitazione o alla propria bottega? Se qualcuno è stato ferito - o addirittura, è deceduto - quali sono state le cause della morte o delle lesioni? L'arma è stata detenuta legittimamente? Ed ancora, il corpo del ferito - o il corpo del deceduto - è stato, per caso, trasportato nell'abitazione o nella bottega? O, invece, il delitto è avvenuto all'esterno? Vi è stato davvero pericolo di aggressione? Vi è stata resistenza da parte dell'aggressore? Tutte queste, che sono circostanze addirittura più numerose di quelle che oggi, applicando l'attuale regime della legittima difesa, il giudice deve accertare, dovranno essere sottoposte ad esame da parte del giudice.
Quindi, cari colleghi della Lega, cari colleghi della maggioranza, le vostre sono mistificazioni assolute; ingannate i cittadini, promettendo loro che non saranno sottoposti a ciò che - lo capisco - è il difficile percorso dell'accertamento di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, nelle quali il fatto è accaduto. Infatti, se occorre che questa norma sia applicata, occorrerà, allo stesso tempo, che il giudice debba accertare tutte le circostanze di cui ho parlato.
Inoltre, avete promesso ai cittadini che, sulla base di questa norma, saranno più sicuri e più liberi. Nulla di più falso! I cittadini perbene saranno esposti ad una maggiore aggressività della delinquenza. Infatti, è ovvio che se oggi, ad esempio, vado a rubare in casa d'altri, armato di un mazzo di chiavi finte e di un «piede di porco», domani porterò con me un'arma, perché so che, dall'altra parte, chi mi aspetta non è un cittadino inerme che si può svegliare dal suo sonno, ma è, al contrario, una persona armata. Nello scontro tra chi è uso ad adoperare le armi e chi un'arma nella sua vita non l'ha mai adoperata, è chiaro che la peggio l'avrà sempre chi non è abituato all'uso delle armi.
Dunque, onorevoli colleghi, voi fate propaganda con una norma che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e che non li libera affatto dall'indagine che viene condotta dalla magistratura.
Credo di poter concludere il mio intervento adoperando una frase, bellissima, che è stata usata da moltissimi dei nostri più grandi studiosi di diritto e procedura penale - appartenenti a tutte le correnti di pensiero, tanto per rassicurare i colleghi della Casa delle libertà -, che affermano che con questo provvedimento non si capisce dove finisca l'analfabetismo giuridico e dove inizi la malafede (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, posso capire l'imbarazzo degli avvocati (o, per lo meno, di parte di essi), e ciò dimostra, ancora una volta, che, forse, il conflitto di interessi dovrebbe colpire anche le professioni, nel momento in cui si svolge l'attività legislativa.
È chiaro che una legge è buona o cattiva non soltanto in rapporto alla sostanza della legge stessa, ma anche in rapporto al contesto storico in cui essa viene approvata. Noi viviamo in un contesto storico in cui, anche a causa della microcriminalità, le persone perbene possono perdere la vita. La cronaca offre, purtroppo, migliaia di esempi: vivere in una casa isolata, vivere in un quartiere in cui non è presente un commissariato di polizia o una caserma dei carabinieri oggi può costare la vita; e può costare la vita anche a causa della microcriminalità, perché si ha bisogno di pochi spiccioli, si ha bisogno di rubare quelle poche cose che ci sono nelle famiglie normali.
In questi giorni, sulla stampa si è detto che il Presidente Berlusconi vorrebbe prorogare lo scioglimento delle Camere di qualche giorno: i nostri avversari sostengono che ciò servirebbe, ancora una volta, ad approvare leggi utili alle persone che rappresentano la maggioranza. Questa proposta di legge, invece, è fatta per il cittadino normale, per il cittadino più debole. È chiaro che la cultura giuridica della tradizione italiana ha difficoltà a recepire una norma che si colloca al di fuori di un momento storico particolare.
Onorevoli colleghi, finora l'istituto della legittima difesa - così come era disciplinato - riguardava le persone decedute! Infatti, solo quando una persona rimaneva uccisa nel proprio negozio o nella propria abitazione, solo allora si parlava del suo diritto a difendersi. Nelle migliaia di casi di donne violentate, di persone incappucciate, di persone ridotte in condizioni di schiavitù, non è stata inflitta ai malviventi autori di quei delitti la pena che meritavano.
Onorevoli colleghi, trovo inquietante l'adozione di determinati atteggiamenti, fermo restando che ciascun membro della Camera può sostenere ciò che la coscienza gli detta. Da alcuni mesi a questa parte, sto notando una grandissima sensibilità del centrosinistra nei confronti di coloro che delinquono. E non viene mai spesa una sola parola o dimostrato un pizzico di umanità nei confronti delle persone normali, delle persone perbene, che non rubano, non uccidono, non spacciano droga (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
Onorevoli colleghi, da alcuni mesi a questa parte, accade che, se uno non è in carcere, se non ha compiuto delitti, se non ha offeso qualcuno, se non è entrato con violenza nella casa di un cittadino, se non ha fatto tutto questo, la sinistra lo ignora! Ed accusa la destra di fare propaganda quando interviene a difesa del cittadino debole, che non si può difendere!
Allora, questa proposta di legge, che Alleanza nazionale voterà in maniera convinta, esprime un concetto molto chiaro: chi viola l'abitazione o la privacy di una persona può pagare.
È solo con questo concetto che si può fare deterrenza nei confronti di quelle migliaia di malfattori che non danno alcun valore alla vita umana.
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo...
TEODORO BUONTEMPO. Concludo.
Ecco perché, onorevoli colleghi, noi di Alleanza nazionale vogliamo questa legge e
vogliamo che essa venga approvata, perché il Parlamento dia un segnale alle persone perbene, rispetto alle quali la Camera dei deputati è attenta, perché esse sono l'anello più debole e, quindi, non trovano sostegno da parte di quei partiti - quelli sì - che vanno raccattando dieci voti qua e cento là per tentare di vincere contro la Casa delle libertà, che fa il suo dovere! Ecco perché voterò contro (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Sono molto rammaricato dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Buontempo, anche perché spesso ho condiviso, pur da uno schieramento politico opposto, le sue prese di posizione coraggiose. Purtroppo, anch'egli è già entrato in campagna elettorale.
Stiamo trattando un tema delicatissimo, che riguarda la vita e l'incolumità personale dei cittadini. Non si può strumentalizzare la realtà, dando risposte che sono assolutamente estranee alla verità.
Lei, onorevole Buontempo, come altri, ha fatto riferimento a situazioni che non corrispondono affatto alla realtà, così come interpretata dalla legge e dal legislatore. Per questo, Rifondazione comunista voterà per la soppressione dell'articolo 1 e dell'intero provvedimento, anche in quanto non abbiamo alcun dubbio che si debba tutelare nella maniera più assoluta l'inviolabilità del domicilio, ma non abbiamo anche dubbio alcuno che le attuali norme già tutelano l'inviolabilità del domicilio.
Vogliamo solo ribadire il fatto per cui la violazione di domicilio non può consentire di ammazzare o ledere l'incolumità personale, per difendere un bene di carattere patrimoniale, anche di minimo valore, o addirittura di fronte al mero rischio che questo bene possa subire una lesione. Si pensi, ad esempio, a chi entra in una abitazione per sfuggire alla pioggia: se fosse colpito, anche mortalmente, l'autore del fatto non sarebbe punibile! Mi sembra che ciò sia totalmente in contrasto con il concetto stesso di difesa della vita, come deve essere tutelata in ogni Stato di diritto e come avviene oggi nelle nostre aule di tribunale.
Non sono io ad affermare questo concetto, bensì la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Vorrei rispondere all'onorevole Lussana: noi non intendiamo assolutamente abolire la proprietà privata, ma riteniamo che ci debba essere una differenza sostanziale tra la proprietà privata, il bene della vita e l'incolumità individuale.
Richiamo, a tale proposito, una sentenza della Corte di Cassazione affinché sia chiaro a tutti cosa stiamo votando. Le norme attuali già vengono interpretate tenendo conto dell'attualità: la legittima difesa si applica già oggi anche ai diritti patrimoniali, che possono, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale, essere difesi, purché sussista la proporzione tra il danno che si potrebbe subire (quindi, anche la mera ipotesi del danno) e la reazione posta in essere, anche con atti violenti. Tuttavia, è necessario che quel comportamento costituisca l'unico mezzo per impedire l'aggressione al patrimonio e non rappresenti, invece, l'attuazione di una ritorsione.
Noi non vogliamo ritorsioni: vogliamo che siano rispettati sia il diritto alla vita sia i beni patrimoniali di ciascuno, ma anche che vi sia una proporzione tra la reazione e l'offesa che si subisce o che si ritiene di subire.
Per questo riteniamo logico, conforme alla Costituzione - ed anzi, pensiamo che serva ad evitare condotte criminogene - approvare gli identici emendamenti in esame ed azzerare una legge che rischia di creare danni incalcolabili soprattutto alla vita delle persone aggredite (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, interverremo nel merito degli emendamenti
e sui diversi aspetti che essi propongono. Vorrei per ora limitarmi a chiedere quale debba essere una reazione proporzionata all'aggressione verbale a cui ci ha sottoposto, in modo immotivato, il collega Buontempo. Il clima è giustificabile da ragioni elettorali, ma è comunque imbarazzante. Riproporre l'idea che il centrosinistra, che ha governato e governerà questo paese, sia pregiudizialmente dalla parte dei ladri e degli assassini, mentre la destra sia alfiere e rappresentante dei cittadini onesti è una volgarità che, francamente, dimostra quanto l'onorevole Buontempo in questo caso, e nei banchi della destra in generale, si sia a corto di argomenti. È imbarazzante persino ripetere che siccome vi sono famiglie ed interi quartieri distanti e privi della sicurezza che può essere garantita dalle Forze di polizia, in effetti maltrattate dalle politiche di questo Governo, allora l'unica risposta è quella del conflitto armato privato.
Se questa è la logica in base alla quale dobbiamo svolgere la discussione su questo delicatissimo provvedimento, ne traggo conclusioni sconfortanti. Vorrei, invece, invitare i colleghi del centrodestra a trovare argomenti migliori su cui impostare un dialogo ed un confronto all'altezza del Parlamento italiano (Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, anch'io, che pure stimo il collega Buontempo - credo che lui lo sappia - ed in tante occasioni gli ho dato atto di interventi coraggiosi in quest'aula, ho trovato abbastanza sgradevoli le argomentazioni da lui utilizzate per difendere una causa dal suo punto di vista legittima, ma che avrebbe potuto essere difesa in maniera diversa. Quella secondo cui il centrosinistra tutela solo i delinquenti - questo ha detto l'onorevole Buontempo - senza curarsi di tutti gli altri normali e bravi cittadini è un'idea francamente bislacca.
PIETRO ARMANI. Così è se vi pare...
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non possiamo pensare di tutelare i cittadini attraverso un inganno quale quello che la destra - la Lega in particolare, ma anche Alleanza nazionale - realizza attraverso questa legge, facendo credere che in tal modo vi sia efficacia nella difesa e non, invece, aumento del rischio della vita non solo di chi commette reati, ma anche di chi dovrebbe difendersi. Sappiamo perfettamente in quanti casi già adesso coloro che utilizzano le armi della legittima difesa siano le prime vittime di questo...
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti...
ROBERTO GIACHETTI. Penso che dobbiamo - e ho concluso, signor Presidente - garantire i cittadini perbene attraverso la difesa del diritto e delle leggi con la certezza della pena, che anche attraverso altri provvedimenti abbiamo cercato di garantire. Solo questo consente, in uno Stato di diritto ed in una democrazia legittimata, di avere un paese dove il rispetto della vita umana viene prima di ogni altra cosa (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Colleghi è stato richiesto il voto segreto su tutti gli emendamenti presentati, nonché sulla votazione finale della proposta di legge al nostro esame. Tale richiesta può essere accolta.
Come la Presidenza ha già ricordato in occasione della votazione della questione pregiudiziale, la proposta di legge in esame incide direttamente - nel senso chiarito dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 7 marzo 2002 - sul principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, richiamato dall'articolo 49 del regolamento.
La richiesta di votazione a scrutinio segreto può essere, pertanto, accolta sia per la votazione finale, sia per tutti gli emendamenti presentati, in quanto questi ultimi incidono in maniera sostanziale sulla definizione della fattispecie.
Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 1.5, Sgobio 1.28 e Siniscalchi 1.29, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Per cortesia, colleghi, ognuno voti per sé!
ELIO VITO. Presidente, guardi da quella parte!
PRESIDENTE. Chiedo ad ognuno di votare per sé!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 417
Maggioranza 209
Voti favorevoli 189
Voti contrari 228).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Onorevoli colleghi, naturalmente non cedo alla tentazione di inventarmi dei temi propagandistici, perché non mi interessano e perché penso che, come opportunamente ricordato dall'onorevole Mantini, questo dibattito intorno ai valori della vita umana ed all'equilibrio della norma giuridica meriti un destino diverso da quello delle affermazioni incontrollate, sia di carattere legislativo, sia di carattere umano e sociale, finora ascoltate.
L'emendamento in esame è molto importante. Voi avete affermato che non occorre più un giudizio di proporzione caso per caso. In altre parole, avete completamente stravolto sia il principio della riforma Nordio - articolo 30 - sia la scienza giuridica e la ricerca giurisprudenziale fino a questo momento. Lo avete fatto: benissimo! Però, non potete ignorare che o affrontate la modifica anche dell'articolo 55 del codice penale (che si riferisce all'eccesso colposo di legittima difesa), o affrontate la riforma dell'articolo 59 del codice penale (che prevede proprio un'ipotesi di legittima difesa possibile, opinata, ragionevolmente ritenuta), oppure, dovete essere favorevoli a questo emendamento perché in esso noi non vi «disturbiamo» su quell'assurdo principio che avete codificato, bensì vi invitiamo a riflettere proprio sugli elementi che pone la commissione Nordio, cioè che non sia applicabile la scriminante quando i limiti della difesa legittima sono stati superati (sparo con un'arma nei confronti di un inerme o nei confronti di un ladro).
Vi diciamo però che occorre dare la prova che ciò è avvenuto per un turbamento legittimo, un timore, un panico particolare che si è impadronito di colui il quale ha la reazione; altrimenti, voi volete dire un'altra cosa, così come giustamente ha anticipato l'onorevole Finocchiaro, cioè che l'azione penale, che è ancora obbligatoria, in queste particolari situazioni non deve essere perseguita. In altre parole, il processo non si deve fare. Infatti, se eliminate anche il principio della prova dell'esimente, della scriminante, dovete poi anche andare ad incontrarvi con lo stato di necessità.
Mi appello soprattutto ai giuristi, cioè a coloro sui quali anche il collega di Alleanza nazionale aveva delle riserve. Dobbiamo affrontare tutto il problema delle scriminanti, quello dello stato di necessità, dell'uso legittimo delle armi, che implica gli stessi presupposti, in gran parte, della legittima difesa. Con l'emendamento in esame noi «raddrizziamo» - se è possibile parlare in questi termini - la struttura fondamentale della proporzione e vi diciamo quanto segue: deve o non deve dare la prova colui il quale spara nei confronti di un inerme, colpevole di essere un ladro?
Abbiamo nuovamente presentato in questa legislatura una proposta di legge
per aggravare le pene per il furto negli appartamenti. Si tratta di una proposta di legge che aveva visto come primo firmatario l'onorevole Antonio Soda e che io ora richiamo perché - ripeto - è stata riproposta in questa legislatura.
Ma si deve o non si deve dare la prova? O è estinto il processo e occorre soltanto una constatazione, come il fatto che il ladro sia stato ucciso in un'abitazione, in uno studio professionale, in un attrezzato ufficio manageriale, ucciso nemmeno dal titolare ma da un suo guardaspalle, da una sua guardia del corpo con le stesse mansioni del titolare? È davvero questo ciò che dobbiamo dire agli italiani? Davvero, con tutte le buone intenzioni espresse dall'onorevole Guido Giuseppe Rossi, relatore sul provvedimento, che ha avuto massima trasparenza nell'illustrazione dei suoi propositi, credete che possa valere come propaganda seria questa specie di legge della giungla che non ha nemmeno le connotazioni delle regole della giungla?
Vi invitiamo a riflettere sull'emendamento in esame, che serve proprio a far sì che una norma così assurda abbia almeno un minimo di ragionevolezza, per evitare il vaglio negativo dal punto di vista della costituzionalità nelle sedi in cui sarà certamente analizzata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'emendamento Finocchiaro 1.20 al nostro esame propone una modifica parziale dell'attuale disciplina dell'articolo 52 del codice penale, a dimostrazione dell'impegno dei parlamentari dei gruppi del centrosinistra di cercare tutte le misure ragionevoli, anche di correzione normativa, affinché della scriminante della legittima difesa non si diano interpretazioni restrittive o non adeguate alle minacce provenienti da una criminalità sempre più aggressiva e tale lasciata anche per l'inadeguatezza di molte politiche del Governo, e vi sia la possibilità di una reazione ragionevole da parte dell'aggredito nel rispetto del principio di proporzione.
Alla luce di una valutazione attenta ai problemi dei cittadini, con l'emendamento in esame proponiamo che, in deroga a quanto stabilito in via generale dall'articolo 55, cioè l'eccesso colposo di legittima difesa, chi eccede i limiti stabiliti dal primo comma, quando l'eccesso è determinato da turbamento, timore o panico indotti dall'aggressione ingiusta a un diritto proprio o altrui, abbia la più ampia scriminante della legittima difesa. Proponiamo, cioè, un'innovazione che meglio chiarisce il fatto che sia possibile essere scriminati e riconoscere la legittima difesa anche ove l'eccesso colposo di legittima difesa sia determinato - come ho già detto - da un turbamento, timore o panico indotto da un'aggressione ingiusta a un diritto proprio o altrui.
Mi sembra una modifica consapevole, che va anche nella direzione auspicata - devo dire in un modo inaccettabile e sicuramente un po' più barbaro - dalla maggioranza di centrodestra; quindi si tratta di un emendamento su cui potrebbe essere raccolto consenso e su cui invito i colleghi della maggioranza ad esprimersi. È un emendamento diretto ad una riformulazione dell'attuale normativa più attenta all'estensione dei casi di eccesso colposo, quando vi siano fatti come quelli già considerati.
Anche in questo caso, vorrei ricordare ai colleghi che già l'attuale formulazione dell'articolo 52 prevede non solo la reazione, proporzionata all'offesa evidentemente, per tutelare la propria vita o quella altrui, ma anche per tutelare un bene patrimoniale. Pertanto, credo che, con questa proposta di modifica, si compia un ulteriore passo in avanti, verso una direzione da più parti auspicata e, pertanto, sollecito l'espressione di un voto favorevole su tale emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Finocchiaro 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 410
Maggioranza 206
Voti favorevoli 193
Voti contrari 217).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, l'onorevole Ascierto, poco fa, ha citato nel suo intervento una serie di fatti che ho ascoltato con debito rispetto nei confronti delle persone che sono state coinvolte. Il problema che mi pongo è il seguente: non vorrei che quelle persone si illudessero che, con questo provvedimento, le cose sarebbero andate diversamente.
Onorevole Ascierto, colleghi, il provvedimento in esame non cambia la qualità della tutela che già oggi viene offerta a chi reagisce contro l'aggressione. Già oggi - e in ordine a ciò fareste bene ad esprimervi ed a ricordarlo! - il nostro codice penale tutela anche chi sbaglia e chi eccede nella legittima difesa! Ne sono prova l'articolo 59, che estende la non punibilità anche a quei casi in cui chi agisce per difendersi creda solo per errore di essere aggredito nella persona e nei beni, e l'articolo 55, che attenua di molto la responsabilità di chi eccede colposamente nella legittima difesa da un'aggressione reale o supposta, causando, senza intenzione, un danno maggiore del necessario.
Il problema è un altro: non è vero nemmeno che questa norma eviterebbe alla parte un processo, come già affermato dalla collega Finocchiaro; anzi, vi sono degli accertamenti che il vostro testo richiede e che renderebbero inevitabile un percorso giudiziario di accertamento.
Qual è il problema - e mi rivolgo, soprattutto, ai colleghi di Alleanza nazionale - ? Voi state facendo una cosa che neanche il fascismo ha inteso fare nel nostro paese. State dicendo che la vita ed i beni hanno lo stesso peso! State consegnando un messaggio al paese estremamente negativo in ordine alla gestione delle relazioni della persona ed al possibile sbocco che i conflitti interpersonali possono avere in una società che cambia, in una società che è anche litigiosa.
Credo, colleghi, che non si possa dire, come voi state affermando, che dentro casa, dentro il proprio negozio, dentro il proprio giardino, dentro il proprio ufficio conviene armarsi...
GUIDO DUSSIN. Dentro il letto...!
MARCELLA LUCIDI. Risparmiatevi considerazioni di basso profilo, di «bassa lega» (Commenti del deputato Guido Dussin).
Voi fate in modo che la guerra contro la criminalità cominci dentro le mura domestiche! Ciò avrà indubbi riflessi sulla psicologia individuale, sull'idea che si faranno le persone in ordine al possibile limite che dovranno trovare nella propria azione. La storia di paesi permissivi sull'uso delle armi ci dimostra che non si abbassano in questo modo i livelli di criminalità.
Colleghi, crescerà il mercato delle armi ed anche i ladri disarmati compreranno armi. Le principali associazioni di commercianti hanno rifiutato questa strada. Non vogliono fare i giustizieri della notte: così hanno detto! Hanno proposto, piuttosto, convenzioni tra banche e tabaccai per l'utilizzo gratuito della moneta elettronica, hanno chiesto maggiori strategie investigative per prevenire i reati, hanno chiesto, insomma, di agire sulla prevenzione e non - come voi state facendo - sull'esasperazione.
Infatti, colleghi, se si strumentalizza la paura, la conseguenza è che la paura cresce; se invece si offre una tutela seria, reale, pubblica, si crea maggiore comunità
e meno solitudine (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, annunciando il voto contrario sull'emendamento in esame, vorrei richiamare la questione relativa alla proporzione tra il pericolo e la difesa.
Il nostro codice penale, all'articolo 52, prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Questa norma di buonsenso deriva dal fatto che, negli anni Trenta - si trattava di un periodo che è stato caratterizzato da molti difetti per alcuni versi, ma che garantiva la sicurezza -, l'abitazione era inviolabile per cultura, per tradizione. Dunque, chi violava un appartamento, quando andava in galera veniva punito dagli stessi carcerati, in quanto aveva commesso uno dei reati più odiosi.
Nel corso degli anni, questa norma ha avuto quale unico effetto quello di svantaggiare il cittadino che non si voleva far uccidere ed aveva cercato di salvare la moglie, i figli, i genitori. E i giudici hanno applicato questa norma, in quanto ovviamente non era possibile dimostrare la proporzione tra il pericolo e la difesa.
Prima, quando i ladri entravano in un appartamento, se quest'ultimo era vuoto, si limitavano al furto e se ne andavano, mentre, se era occupato, se la davano a gambe; non uccidevano! Oggi, invece, si entra in un appartamento con l'intenzione di uccidere, di fare male alle persone che lo occupano. Come fate a nascondere questa realtà? Nessuno è un barbaro dal punto di vista giuridico! È chiaro che si intende difendere la sacralità della vita, che, tuttavia - signori di sinistra -, bisogna difendere anche per le persone perbene, che non possono essere in balia di assassini in libertà o che, se finiscono in galera, dopo qualche giorno passeggiano sotto le case di coloro che avevano colpito, deridendoli e minacciandoli. Sapete quanti furti nelle case e nei negozi non vengono denunciati per paura di una reazione dei malviventi?
Pertanto, la norma in esame deriva dalla situazione che viviamo oggi, che non è quella di una società dei sogni!
Andate a vivere nelle periferie delle nostre città e vi renderete conto che il malvivente è il padrone e che la persona perbene deve aver paura anche di stare dentro la propria casa! Da ciò deriva il nostro voto a sostegno di questa proposta di legge e contro questi emendamenti.
Onorevoli colleghi, vi pare che io non sappia quante persone perbene vi sono a sinistra e quale sensibilità, a cominciare da quella dell'onorevole Pisapia, hanno verso questi problemi! Qui, però, non è in discussione la sensibilità di uno o più colleghi, ma il fatto che - sono parlamentare di lungo corso - in questa legislatura non ho sentito neanche una volta qualcuno della sinistra alzarsi in piedi per dire che il cittadino perbene va tutelato con una norma, così come si tutela il malvivente. Questa è la verità!
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Buontempo!
TEODORO BUONTEMPO. Presidente, mi scusi, ma lei suona, dice «grazie» e chiude...!
PRESIDENTE. No, ho suonato già prima...
TEODORO BUONTEMPO. Lei suoni, avverta e io chiudo...
PRESIDENTE. Che faccia una legittima difesa nei miei riguardi...
TEODORO BUONTEMPO. Le chiedo scusa, ma il regolamento prevede che lei mi avverta e che io, allora, taccia!
PRESIDENTE. Va bene, ma, a parte la simpatia, concluda, perché non è la prima volta che va oltre! Concluda velocemente.
TEODORO BUONTEMPO. Vorrei soltanto fare un elogio a lei che, probabilmente, era un po' nervoso ed ha fatto una cosa che non si fa: ma ciò si perdona a chi, di solito, fa bene il Presidente della Camera!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, francamente non vorrei rispondere al collega Buontempo, che prosegue con argomentazioni irricevibili! Lo farò, però, invitandolo a leggere l'emendamento in esame, in modo che potremo anche valutare la coerenza del suo voto rispetto alle sue parole.
Voglio ricordare, che, una volta all'onorevole Buontempo il Movimento sociale, poi divenuto Alleanza nazionale, era per l'ordine pubblico, non per l'ordine privato. Un tempo, quando tutte le Forze di polizia, di tutte le armi, come oggi avviene, protestavano nelle strade, nelle piazze e nelle sedi istituzionali d'Italia contro i tagli della legge finanziaria, Alleanza nazionale (o MSI), forse, prestava orecchio a quelle proteste!
FILIPPO ASCIERTO. Ma che dici?
PIERLUIGI MANTINI. Oggi, la soluzione è un po' più sbrigativa: se la cavino i cittadini con la difesa armata personale! È una soluzione, a dire il vero, non adeguata alle responsabilità che dovrebbe avere il Governo, che dovrebbe avere uno Stato civile e democratico. Direi che non è adeguata neanche alla funzione parlamentare che l'onorevole Buontempo esercita e rappresenta in questa sede: quindi, lo invito a leggere l'emendamento su cui stiamo discutendo.
Tale emendamento va incontro ad una parte delle esigenze rappresentate dal collega Buontempo, perché in esso si afferma che nei casi di violazione di domicilio non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa, un mezzo cioè non manifestamente sproporzionato all'offesa. Va meglio questa formulazione? Lo chiedo all'onorevole Buontempo...
TEODORO BUONTEMPO. È identica!
PIERLUIGI MANTINI. O egli presume che chiunque entri nell'orto di casa debba essere fatto oggetto di tiro a segno, oppure che per ridurre l'aggressività criminale si debba dare la possibilità a chiunque di sparare a chi penetri nel perimetro della proprietà, ritenendo così che i malviventi e la criminalità diventino meno aggressivi?
Affido al buon senso, ma anche alla responsabilità di tutti i parlamentari, il voto su questo emendamento, un voto che in una certa misura fornisce più garanzie al cittadino che, nell'ambito del proprio domicilio, reagisce ad una offesa, purché questa reazione non sia manifestamente sproporzionata all'offesa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Presidente, intervengo brevemente per replicare ad alcune affermazioni dei colleghi del centrosinistra.
Nell'accorato intervento dell'onorevole Lucidi, abbiamo sentito dire che questo provvedimento sarebbe contro la vita e che loro, qualora dovessero scegliere tra i beni e la vita, sceglierebbero quest'ultima. Questo è un principio assolutamente condivisibile; purtroppo, però, onorevole Lucidi - e i fatti di cronaca lo evidenziano -, vi sono persone che vengono aggredite nei loro negozi e i cui assalitori non si accontentano semplicemente di fuggire con la refurtiva, ma minacciano la loro vita e quella di chi è in quel posto a svolgere regolarmente il proprio dovere.
È chiaro, quindi, che se noi dobbiamo difendere la vita pensiamo principalmente alla vita del soggetto aggredito, che tante volte la perde a causa di un'azione che riguarda i suoi beni e che poi travalica,
perché gli aggressori non si accontentano del malloppo, ma spesso mettono anche in pericolo la vita delle persone oneste.
Questa non è, quindi, una licenza di uccidere, ma un autentico salvavita, perché è ingiusto che oggi si muoia per difendere i propri beni, aggrediti nel proprio posto di lavoro, davanti agli occhi della propria moglie o dei propri figli. Questo è l'intendimento che noi vogliamo perseguire con questa proposta di legge. Abbiamo detto più volte che esso presume il criterio di proporzionalità non solo quando ci si difende per tutelare la vita, per difendere la propria e l'altrui incolumità, ma anche quando si reagisce a difesa di un proprio bene, proprio a causa delle degenerazioni che si verificano nel caso di aggressioni che hanno la finalità del furto, ma che spesso degenerano in una aggressione alla persona. Siccome siamo persone assolutamente consapevoli e responsabili, abbiamo stabilito che l'aggressione al bene e alla proprietà presume la proporzionalità nei casi in cui non vi è desistenza e quando comunque vi è un pericolo di aggressione. È chiaro, allora, che in questo modo la vita entra in gioco anche quando l'aggressione è rivolta ad un proprio bene.
Togliamoci, allora, da quelle barriere ideologiche che appartengono alla sinistra, che chiede l'eliminazione della proprietà privata e giustifica gli espropri proletari, come se a chi agisce semplicemente per rubare qualcosa debba essere consentito di farlo anche se magari ci scappa il morto! La nostra proposta di legge va, invece, nella direzione di non sottoporre ad una vera e propria odissea giudiziaria, di non trasformare in aggressore quando l'aggredito che reagisce a difesa di un proprio bene quando, però, è in pericolo la propria vita, perché è questo che il pericolo di aggressione evidenzia e sottolinea.
Onorevoli Mantini, l'emendamento che lei ci propone non ha senso perché si chiede di provare la sproporzione tra offesa e difesa; noi la proporzione comunque la presumiamo, però, alla fine, l'accertamento dei fatti dovrà comunque essere effettuato, come ha rilevato anche l'onorevole Finocchiaro. Nessuno contesta questo; noi presumiamo semplicemente la proporzionalità fra offesa e difesa. Ma è chiaro che, se io sparo a qualcuno che è entrato nel mio negozio e poi scappa, bisogna applicare la desistenza, ed è chiaro che non varrà la discriminante della legittima difesa. Se, invece, nel mio negozio entra qualcuno con la pistola e io reagisco con qualunque mezzo, si deve presumere per forza la legittima difesa, senza bisogno di doverla accertare per via giudiziaria, perché il pericolo di aggressione è evidente.
Di cosa stiamo parlando, allora? Mi sembra che dalla contraddittorietà dei vostri emendamenti emerga una chiara finalità. Nel precedente emendamento, su cui non sono intervenuta, avete previsto una scriminante in caso di turbamento, timore o panico, il che è condivisibile anche per noi. Questo emendamento però ha semplicemente la finalità di affossare questa proposta di legge, lo sappiamo: oggi, l'approvazione di un emendamento comporterebbe, visti la scadenza imminente della legislatura, l'impossibilità per questo provvedimento di diventare legge.
È chiaro che noi abbiamo pensato anche questo. Ed allora vi dico: se io vengo aggredita nella mia casa, di notte, quando sto dormendo, nel pieno del sonno, non è ragionevole pensare che, se reagisco, lo faccio per shock, per paura, per turbamento? Mi sembra che abbiate presentato voi questo emendamento; quindi, che cosa vuol dire? Che alla fine siete favorevoli? Significa che state facendo solo un can can, che ancora una volta, con ragioni incomprensibili, vi mettete dalla parte di chi aggredisce i cittadini onesti, anziché per una volta, coraggiosamente, difendere questi ultimi, che mi sembra non abbiano molto credito nel centrosinistra. Mi pare che non ci sia, da parte vostra, un grande rispetto dei cittadini italiani, i quali non hanno voglia di fare i pistoleri ma, se si difendono, se riescono a reagire ad una aggressione, non vogliono essere sottoposti ad una gogna giudiziale (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'emendamento la cui esistenza non si spiega l'onorevole Lussana si richiama al codice penale tedesco. Questo per dire che non si tratta di una nostra invenzione estemporanea, ma che stiamo parlando di un testo che deriva da una delle più colte e antiche culture penalistiche del continente.
Seconda considerazione: se siete così scontenti della politica dell'ordine pubblico e del livello di tutela della sicurezza dei cittadini, perché non ve la prendete con il ministro dell'interno, piuttosto che stravolgere il codice penale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti del deputato Buontempo)?
Terza questione: onorevole Buontempo, lei usa dei toni appassionati, ma forse ha letto l'articolo 52 del codice penale per la prima volta nella sua vita (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale). Si faccia dire dall'onorevole Gironda Veraldi, del suo partito, persona seria e competente, perché era contrario a questa riforma dell'articolo 52: esattamente per le ragioni che qui abbiamo illustrato e che hanno esposto anche i penalisti che ho citato in precedenza. Ovviamente, queste obiezioni l'onorevole Lussana neanche le considera, perché è chiaro che la impegnerebbero troppo (Vivi commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
L'ultima questione è per l'onorevole Buontempo: l'attenzione per le parti offese ricordatevela quando voterete nuovamente per la inappellabilità delle sentenze di assoluzione, e ricordatevi le parole del Presidente della Repubblica su questo punto (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Colleghi, non so se manca una settimana o più allo scioglimento delle Camere; tuttavia, pregherei ognuno di contenersi e di rispettare gli altri colleghi.
Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 425
Maggioranza 213
Voti favorevoli 195
Voti contrari 230).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Sono profondamente convinto che su un tema così delicato non vi sia contrapposizione, né tra gli schieramenti né tra i singoli parlamentari, rispetto all'obiettivo che ci vogliamo prefiggere, e cioè tutelare la vita e l'incolumità personale dei cittadini.
La differenza enorme è nella scelta degli strumenti utili, necessari ed efficaci, affinché questo obiettivo possa essere raggiunto. Ebbene, è stato riconosciuto qui, proprio da alcune voci del centrodestra, che l'attuale norma è una norma di buon senso, che l'attuale complesso normativo (che comprende la legittima difesa, lo stato di necessità, l'eccesso colposo di legittima difesa, la legittima difesa putativa) garantisce i cittadini che vengono aggrediti.
E non può valere quanto è stato detto, e cioè che quella norma risaliva ad un tempo diverso e come tale non più adeguata all'attualità, perché, come tutti sanno, esiste, l'ho ricordato prima, una
giurisprudenza recentissima che si attaglia perfettamente all'attualità. Tale giurisprudenza sostiene in maniera chiara che la legittima difesa si applica anche ai diritti patrimoniali che possono essere difesi purché sussista la proporzione fra il danno, che si potrebbe subire, e la reazione posta in essere anche con atti violenti; mentre è già adesso punibile, e lo ha ricordato anche l'onorevole Lussana, ogni comportamento che, per impedire l'aggressione, rappresenta di fatto l'attuazione di una ritorsione.
Non vogliamo il far west, vogliamo giustizia! Ecco perché ho proposto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che mi permetto di riproporre all'attenzione dell'Assemblea, il quale recita che nei casi previsti dall'articolo 614 del codice penale (si tratta del caso di violazione di domicilio) non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati (cioè, un proprio domicilio), usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Quanto proposto con il mio emendamento rappresenta, a mio avviso, un punto di equilibrio sia rispetto alle varie proposte di legge esaminate ed abbinate alla proposta di legge al nostro esame, sia, soprattutto, rispetto alle indicazioni che ci provengono dalle due commissioni ministeriali che nel corso di questi anni si sono occupate della riforma del codice penale e cioè la commissione presieduta dal professor Grosso, istituita dal Governo di centrosinistra, e quella presieduta dal professor Nordio, costituita nel corso dell'attuale legislatura.
Sono convinto che approvare l'emendamento in esame, non tanto perché da me presentato ma perché tende a trovare un punto di equilibrio tra posizioni diverse che però vanno verso lo stesso obiettivo, rappresenti qualcosa di utile sia per l'intera collettività sia soprattutto per evitare che ulteriori vittime innocenti siano colpite da coloro che usano strumenti violenti per far vincere la forza anziché la ragione.
Da ultimo, ritengo opportuno svolgere un'altra considerazione su un tema sul quale ancora non si è discusso. Noi non possiamo, nella valutazione di questa proposta di legge, non considerare che purtroppo i delinquenti sanno usare le armi molto meglio della stragrande maggioranza dei cittadini. Data tale situazione, il testo di questa proposta di legge, che voi vi accingete ad approvare, ma sul quale spero possiate operare un ripensamento, rischia, a mio avviso, di produrre effetti controproducenti rispetto a quelli voluti perché, come detto, alla fine, ad essere più veloci saranno i delinquenti e non i cittadini onesti (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'elogio della difesa armata notturna delle famiglie italiane fatto poc'anzi dalla collega Lussana mi ha richiamato alla mente una battuta - di tutt'altro tenore e certamente inadeguata alla situazione - di Woody Allen, che diceva che ben può il leone giacere e dormire con l'agnello, ma certamente quest'ultimo dormirà preoccupato. Anch'io, francamente, dormirei preoccupato se normalmente dovessi dormire con accanto un vicino che sotto il cuscino tiene la pistola, perché qualunque ipotesi di intrusione verrebbe da questo regolata in quel modo, cioè con la pistola.
Non credo - e lo dico rivolgendomi a tutti i parlamentari - ci si renda conto di ciò che si sta facendo e della gravità dell'inciviltà e della barbarie che in tal modo si finirebbe per determinare. Fra l'altro, non ritengo opportuno che un tema come quello in discussione possa essere oggetto di un esame con un approccio «stanco», da fine legislatura (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana). Si fa male, inoltre, ad ignorare il buonsenso e ciò che proviene dalle fonti internazionali. Mi riferisco, ad esempio, al rapporto stilato da Amnesty International in cui viene detto, leggo
testualmente, che le vere armi di distruzione di massa sono i 699 milioni di armi leggere in circolazione nel mondo (una ogni dieci persone).
Abbiamo una normativa che consente una reazione proporzionata all'offesa anche per proteggere beni materiali. Quindi, si mente clamorosamente quando si afferma di proporre una legge che amplia i casi di legittima difesa: non è questo l'oggetto della proposta! L'oggetto della proposta di legge è invece un'incivile presunzione di proporzione, sottratta al giudizio concreto del giudice e definita per legge: basta entrare nel perimetro di un domicilio, di una residenza, per essere legittimamente oggetto di tiro al bersaglio!
Possiamo proseguire il dibattito, ma a condizione che lo facciamo con lealtà, confrontandoci sui principi, giuridici e di civiltà, iscritti nel nostro ordinamento e sui miglioramenti possibili, non sulla sovversione di essi basata sulla menzogna!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, la preparazione giuridica della collega Finocchiaro, che è nota, non le consente certo di ironizzare sulla preparazione degli altri!
Poiché la collega ha chiamato in causa un appartenente al gruppo di Alleanza nazionale, debbo dire che, proprio pochi minuti fa, io e l'onorevole Gironda Veraldi discutevamo della norma sulla legittima difesa, scritta tanti anni fa. Effettivamente, essa è stata redatta molto bene, ma in un'epoca in cui il prudente apprezzamento dei magistrati non arrivava a mettere sempre sotto processo appartenenti alle Forze dell'ordine o cittadini nell'esercizio delle loro funzioni o della legittima difesa.
Ecco perché, in un contesto diverso - per difendere i cittadini non soltanto da una situazione di criminalità grave, che li porta a rischiare nelle loro case, ma anche dall'aggressione di una certa magistratura, che usa il potere giudiziario in maniera sconveniente, più contro le persone perbene che contro i delinquenti -, credo che un intervento che dia certezza, un provvedimento che modifichi la legittima difesa, dando concretezza ad una norma importante, sia auspicabile e da approvare al più presto (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, giova ricordare, dissentendo dalla tesi che ho appena sentito esporre dal collega Cirielli, che pochi istituti del diritto penale possono vantare una giurisprudenza tranquilla, limpida, consolidatasi mediante l'affermazione di principi largamente condivisi, quale quella che si è formata sull'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. Ciò a riprova del fatto che, evidentemente, non sono sempre magistrati cattivi quelli che giudicano nel nostro paese.
Tornando all'emendamento Pisapia 1.21, come i due esaminati in precedenza, esso si colloca nella prospettiva di dare un contributo positivo per modificare una proposta che noi ostacoliamo ed osteggiamo, in quanto la riteniamo profondamente sbagliata.
Ebbene, l'ipotesi prospettata dal collega Pisapia - e che io condivido - è importante. In primo luogo, si inserisce una disciplina speciale nell'ambito dell'istituto generale della legittima difesa, disciplina speciale che riguarda la violazione di domicilio. Tale disciplina speciale ha, dal punto di vista della maggioranza, non dal mio, il pregio di allentare - tra virgolette - i vincoli precisi di cui all'articolo 52, che disciplina l'istituto della legittima difesa. In quale modo? In quale misura? Ad esempio, consentendo l'uso di un mezzo idoneo - così propone il collega - a contrastare l'offesa.
Ciò significa che, anche rispetto all'ipotesi che viene dalla Lega e dalla maggioranza, si passa dall'uso legittimo di un'arma all'uso di un mezzo idoneo a contrastare l'offesa. È evidente l'allargamento
del concetto giuridico. Non solo: rispetto alla norma generale del codice Rocco viene meno il requisito della costrizione, così come viene meno il requisito della necessità, al fine di rendere legittima ed esimente la difesa.
Quindi, come vediamo, attraverso questa proposta si ottiene un risultato importante giacché, comunque, ciò che veramente è scriminante rispetto all'impostazione che noi contestiamo è il mantenimento del principio della proporzionalità tra offesa e difesa. Questo principio a noi sembra intangibile, anche perché riteniamo, francamente, che sia originale, per così dire, l'introduzione di un concetto di proporzionalità affidato non già alla oggettività dei fatti che accadono nella vita di tutti i giorni ma ad una valutazione di legge. È come se noi, per legge, affermassimo che il bianco è nero e che il nero è bianco e, solo perché lo affermiamo con legge, questo fosse realmente vero.
La proporzionalità è affidata ad un equilibrio che bisogna poi riscontrare nel fatto concreto. Il fatto che il legislatore si assuma in maniera abbastanza arrogante questa potestà, questo potere di affermare che vi è proporzionalità nel momento in cui, per difendere un bene materiale, offendo un bene o un diritto che ha importanza e rilevanza maggiore, francamente penso che sia opera sbagliata.
Al di là di questo - ed in conclusione, signor Presidente - mi pare giusto ricordare che in tutte le ipotesi, più o meno truculente, evocate sia dal collega Buontempo sia, da ultimo, dalla collega Lussana, troverebbe puntuale applicazione l'attuale norma del codice penale, cioè l'istituto della legittima difesa. Quando è in pericolo la vita - ed in tutte le ipotesi evocate dai colleghi è sempre questo bene, questo diritto fondamentale ad essere posto in risalto - è chiaro ed evidente che ci sarebbero tutti i requisiti e tutte le ragioni per l'applicazione dell'articolo 52 del codice penale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, ho letto con attenzione l'emendamento del collega Pisapia che, oggettivamente, non condivido. Non lo condivido per due ordini di ragioni. Innanzitutto, mi sembra si tratti di una stesura diversa della disposizione dell'articolo 52 attualmente in vigore; inoltre, e principalmente, a differenza della disposizione attualmente in vigore mi pare che sia una norma per certi versi ancora più ampia perché, non facendo alcun riferimento a quanto previsto nel primo comma, sostanzialmente non richiede più i requisiti né della necessità né dell'attualità del pericolo. Perciò, evidentemente, non credo che questo emendamento possa essere approvato.
Onorevole Buontempo, poco fa lei ha affermato: venite nelle periferie di Roma! Non ce n'è bisogno, onorevole Buontempo. Io sono stato eletto nel Veneto, in una grande città distesa sul territorio, in cui la gente ha l'abitudine, così come accadeva nella civiltà contadina nella quale sono nati e da cui provengono, di vivere in villette appartate, per così dire, nella campagna. Ebbene, questi signori che lavorano e portano un contributo alla vita sociale ed economica del paese non hanno alcuna difesa.
Secondo voi, non dovrebbero averla perché dobbiamo necessariamente continuare a ragionare con il bilancino, quel bilancino che voi oggi tirate fuori per contrastare questa norma, ma che non è richiamato neppure dalla giurisprudenza della suprema Corte. Onorevole Mantini, non so in che modo il dibattito possa continuare. Lei afferma che dobbiamo essere leali; impari lei ad essere leale per primo e a dire la verità! Lei continua ad affermare che con questa legge si può fare di chiunque si introduca nel territorio di casa altrui, o nel giardino, una specie di tiro al piccione, come accadeva, magari, ai tempi del Re Sole. Ciò è falso. È falso perché lei ignora la legge, oppure è falso perché lei non l'ha letta bene. Secondo la disposizione, infatti, si può fare un uso legittimo delle armi in due casi. In primo luogo, quando è in pericolo la propria o l'altrui incolumità; se questo pericolo non
sussiste, non si può utilizzare l'arma. In secondo luogo, quando venga portata una aggressione ai beni propri o altrui, e quando - badi bene: «e quando», e non «o» - non vi sia desistenza da parte dell'aggressore e nel contempo vi sia un pericolo di aggressione.
Quindi, non si spara ai piccioni, onorevole Mantini! Si è, come dire, legittimati ad usare l'arma nell'eventualità in cui un soggetto si introduca in un'abitazione e/o attenti all'incolumità di chi correttamente e serenamente vive in quell'abitazione, ovvero, volendosi impossessare dei beni colà esistenti, non ritenga, di fronte alle proteste del proprietario, di allontanarsi. E non solo non ritenga di allontanarsi ma ritenga, invece, di porre in essere azioni aggressive nei confronti di quel proprietario.
Mi rendo conto, onorevole Mantini, che, secondo la cultura sua e di altri esponenti dell'opposizione, il meccanismo normale vede il ladro più o meno armato entrare in un'abitazione dove vive tranquillamente una famigliola, impossessarsi dei beni di cui pensa di potersi impadronire e, se del caso, anche violentare di passaggio la moglie o la figlia; il tutto, assolutamente nella più totale inerzia di chi vive in quella abitazione poiché, secondo voi, in tali condizioni non vi sarebbero margini per la difesa.
Allora, cosa gridate quando, indipendentemente dal luogo e dalle ragioni per cui determinati comportamenti si attuano, le donne vengono violentate? Ma non è vero che la violenza nei confronti di una donna è un vulnus pesantissimo allo scorrere normale di quella vita? E che fate, non li leggete, i giornali? O ignorate che, spesso, questi furti in appartamento hanno come effetto diretto la violenza sulle donne presenti in quelle abitazioni? E, secondo voi, chi ha la possibilità di utilizzare un'arma, non la deve utilizzare...
PRESIDENTE. Onorevole Palma...
NITTO FRANCESCO PALMA. E per di più - e concludo, signor Presidente -, dovete essere sinceri fino in fondo, e non ipocriti, come dimostrate di essere con le vostre proposte emendative.
Onorevole Finocchiaro, mi vuole spiegare cosa vuol dire che non è punibile chi ecceda nei mezzi di difesa - siamo, quindi, in una ipotesi di eccesso colposo - quando ricorrano le seguenti cause di giustificazione: si sia stati determinati all'eccesso «da turbamento, timore o panico (...)»? Mi scusi, onorevole Finocchiaro, ma quello non è uno stato soggettivo che non lascia traccia e la cui prova è semplicemente quella di dire al giudice: ho avuto paura.
E nell'emendamento successivo, quan do, ponendo il tema della non manifesta sproporzione tra il mezzo utilizzato per la difesa e l'offesa, sostanzialmente cercate di arrivare a risultati che non hanno senso. E non hanno senso non solo rispetto all'obiettivo che ciascuno di noi correttamente cerca di raggiungere; non hanno senso rispetto a quel diritto per il quale i giuristi che vi accompagnano ci considerano analfabeti, dimenticandosi forse di guardare a casa vostra (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zuin. Ne ha facoltà.
MICHELE ZUIN. Signor Presidente, mi pare che la disposizione, così come posta, assicuri quel grado di certezza necessario in questa materia; le proposte emendative presentate dalle forze di centrosinistra lascerebbero, invece, ampi margini di discrezionalità e noi siamo stufi di varare provvedimenti che potrebbero non servire a nulla. Nella materia, è necessario intervenire con una legge forte, che dia certezza e che difenda i cittadini.
Troppo spesso abbiamo visto cittadini condannati per avere legittimamente difeso la propria proprietà ed i propri beni; non siamo perciò in questa Assemblea per approvare leggi pateracchio: vogliamo fare qualcosa che serva per i nostri cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 408
Astenuti 1
Maggioranza 205
Voti favorevoli 188
Voti contrari 220).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, un provvedimento che si intitola «Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio» non può che partire da un grande imbroglio e da una mistificazione, ed anche la discussione che si è sviluppata fino ad ora è proseguita lungo la linea della mistificazione.
Le donne violentate, evocate negli interventi che mi hanno preceduto, e le gravi rapine a mano armata nelle abitazioni sono i casi che sono stati addotti a giustificazione della norma in esame. Ebbene, onorevoli colleghi, vorrei osservare che avete richiamato tutti i casi gravissimi in cui già oggi, con il vigente l'articolo 52 del codice penale, è ritenuta assolutamente legittima la difesa anche con l'uso delle armi. Ciò è quanto è accaduto e succede fino ad ora: pertanto, non evocate casi gravi - purtroppo frequenti, ma certamente non per colpa del vigente codice penale - per giustificare una normativa che può richiamarsi all'autotutela del domicilio privato solamente in modo mistificatorio.
Vorrei ricordare che già oggi è legittimo difendersi, e non solo nel domicilio privato. Infatti, già adesso è legittimamente ammesso l'uso delle armi contro chi attenta alla propria vita o alla propria incolumità, nonché contro chi tenta di commettere il reato di violenza sessuale. Non vi era e non vi è bisogno della proposta di legge in esame, onorevole Palma, come lei sa bene.
Cosa cambia, allora, la proposta di legge in esame? Essa è pericolosa non per il fatto di concedere la possibilità di difendersi, già attualmente prevista, ma perché dà la facoltà di usare le armi anche nei casi in cui non ve ne era bisogno, al di fuori di ogni rapporto di proporzionalità. È questa la modifica che si vuole apportare all'articolo 52 del codice penale!
La proposta di legge che state votando concede la possibilità di sparare, anche se non ne sussiste il bisogno, contro un soggetto che entra nella propria abitazione! Questo è il significato della presunzione di diritto del rapporto di proporzionalità (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
BENITO PAOLONE. Ma chi lo dice?
GIOVANNI KESSLER. Si può sparare, secondo questa proposta, ad un ragazzino che entra in casa per rubare a mani nude (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
Non venite a dirci, onorevole Palma, che la norma recata dalla lettera b) dell'articolo unico del provvedimento in esame prevede che deve esservi, comunque, il pericolo di aggressione (Commenti del deputato Paolone). Secondo la normativa che volete introdurre, ci deve essere il pericolo di aggressione, ma vorrei rilevare che si tratta di qualcosa di diverso!
Se voi affermate che non vi è più bisogno della proporzionalità e che un cittadino, che poteva difendersi contro un ragazzino a mani nude anche senza usare un'arma - perché poteva semplicemente dargli uno schiaffone -, l'ha usata, anche solo in presenza di un pericolo d'aggressione
(Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana), allora, onorevoli colleghi, questo non è più il diritto all'autotutela, ma diventa il diritto di poter sparare anche contro colui che ha solamente l'intenzione di aggredire a mani nude, dal quale ci potrebbe difendere in qualsiasi altra maniera.
Siccome ci sono 4 milioni di italiani che hanno le armi in casa, il messaggio che voi lanciate è assolutamente pericoloso per la sicurezza di tutti, compresa quella di quei cittadini che detengono dette armi. Si tratta, infatti, di un messaggio rinunciatario: noi non riusciamo a difendervi, quindi arrangiatevi voi, anche se questo può costare la vita di chi mette in pericolo non quella dell'aggredito, ma solo i suoi beni!
Ebbene, onorevoli colleghi, noi non siamo i difensori dei ladri o degli stupratori, come qualcuno ha voluto affermare nell'ambito di questa propaganda elettorale anticipata oggi in Parlamento. Noi - è la nostra cultura, e crediamo sia anche la vostra - siamo i difensori di quel bene supremo rappresentato dalla vita umana (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler...
GIOVANNI KESSLER. ... di chiunque essa sia (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevole Palma, ho la ventura di essere professore di diritto nelle università italiane da quando avevo 29 anni (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana) e so bene quanto sia importante una buona lezione. Devo dire che non è questo il suo caso (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)... Non ho appreso nulla da ciò che mi ha detto.
NITTO FRANCESCO PALMA. Che ci vuole fare? Non sono professore! Legga le norme, prima di parlare!
PIERLUIGI MANTINI. Non solo non ho appreso nulla da ciò che mi ha detto, ma credo che sia lei che non ha letto il provvedimento, che, come ha ricordato, è stato criticato in un documento redatto da cinquanta penalisti delle università italiane, per un motivo semplice, ossia perché afferma la presunzione di proporzione dell'offesa - e, quindi, l'uso legittimo delle armi - per chiunque si introduca nell'abitazione o nel domicilio. Allora, le chiedo...
NITTO FRANCESCO PALMA. È il resto che è importante! Lei deve fare il professore seriamente!
PIERLUIGI MANTINI. Il resto l'ho letto (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)! Il resto l'ho letto: «(...) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (...)». Queste sono le categorie (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)...
NITTO FRANCESCO PALMA. Ci sono i requisiti per l'uso delle armi!
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, posso proseguire o debbo sentire questo frastuono dietro le orecchie?
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, consentite all'oratore di parlare! Prosegua, onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. Allora, onorevole Palma, se lei ritiene che sia giusta la presunzione di usare le armi per chi si introduce nel domicilio - di qualsiasi tipo -, le chiedo se ritiene sia giusto usare le armi nei confronti di chi si «introduce» illecitamente nei nostri risparmi o commette falso in bilancio, truffando milioni di cittadini (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana). A
questi soggetti voi avete dato premi per tutta la legislatura (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)! E, dunque, direi...
NITTO FRANCESCO PALMA. Che stai dicendo? Sei professore di diritto... della fantasia!
MICHELE ZUIN. Vergognatevi!
PIERLUIGI MANTINI. Sì, voi fate un po' di frastuono, ma non aggiungete nulla (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)...
PRESIDENTE. Per cortesia! Onorevoli colleghi...
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vi è un nervosismo eccessivo. Non vorrei che anche la mia fosse un'offesa degna di reazione, diciamo ai sensi della legge...
PRESIDENTE. Prosegua pure, onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. Proseguo, signor Presidente, e, quindi, concludo, se posso concludere, signor Presidente, perché mi auguro che anche l'aula (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)...
ALFONSO GIANNI. Parla per legittima difesa!
PIERLUIGI MANTINI.... non sia trasformata in un Far west (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)...
Stavo dicendo che, se posso concludere, lo faccio chiedendo al collega Palma se - a suo avviso - chi si «introduce» nei nostri risparmi, nei risparmi delle famiglie italiane (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana), attentando ai nostri beni materiali, cioè ai nostri risparmi, ossia truffando, nei diversi modi che abbiamo visto negli scandali finanziari (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana) con i falsi in bilancio, anch'essi....
SERGIO COLA. Le scalate!
MASSIMO POLLEDRI. Fate le scalate, che è meglio!
PIERLUIGI MANTINI. ...meritino la pena di morte (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)...
PRESIDENTE. Scusate! Onorevole Mantini, scusi...
PIERLUIGI MANTINI. Ho terminato, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, non voglio sollecitarla a concludere, ma solo consentirle di parlare.
Onorevoli colleghi, hanno chiesto di intervenire gli onorevoli Palma, Buontempo ed altri colleghi; quindi, vi è la possibilità di svolgere considerazioni alternative a quelle dell'onorevole Mantini. Pertanto, consentite all'onorevole Mantini stesso di concludere il suo intervento.
Prego, onorevole Mantini, prosegua pure.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho terminato. Vorrei condurre, come ho detto fin dall'inizio, questa discussione parlamentare, in un'aula parlamentare, appunto, e non in un bar, ma non fatemi specificare (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)... In un contesto diverso dalla dignità parlamentare (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)... Vorrei condurre tale discussione con ragioni ed argomenti.
Ho ascoltato improvvide «lezioncine». Ho ascoltato slogan urlati. Devo dire che mi piacerebbe ascoltare qualcosa - ed, in qualche modo, mi scuso anche per questa citazione -, in particolare dai banchi dell'UDC, perché spesso da tale gruppo si usa richiamare il valore della fede cattolica e dell'insegnamento cristiano. Naturalmente, è un accostamento che non amo fare in politica, nel rispetto di tutti.
Tuttavia, chiedo ai cristiani presenti in Parlamento se esprimeranno un voto favorevole su una proposta di legge di questo tipo; se ritengano che, effettivamente, la minaccia ad una cosa possa essere punita con la morte...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, si avvii alla conclusione.
PIERLUIGI MANTINI. ...e se il bene della vita sia uguale ad una merce. Glielo chiedo ora e glielo chiederò nei prossimi interventi, e mi auguro che vi sia una risposta, perché il silenzio sarebbe eloquente e terribile (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.
BENITO PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo queste grandi lezioni di diritto, si è scatenata, all'interno di un incolto come me, una forma di ribellione. Infatti, non c'è peggior cosa di colui il quale fa uso della sua erudizione per imporre agli altri...
PIERLUIGI MANTINI. No...
BENITO PAOLONE. Assolutamente sì, professore...
PIERLUIGI MANTINI. Nitto Palma...
BENITO PAOLONE. Lei, professore di università, ha voluto dire cose ignobili, che appartengono al vostro mondo. Lei ha detto delle cose ignobili e ha voluto introdurre un elemento che è congenito nell'attacco permanente al vostro avversario, pur di vincere. Ha confuso il linguaggio su un argomento che era tutta un'altra cosa, e ciò non è corretto. Lo può fare, è legittimo; ma, politicamente, ciò che ha fatto non è onesto! Voi siete stati ladri (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. No, per cortesia...
BENITO PAOLONE. Mi faccia parlare! Sono libero di esprimere il mio giudizio politico!
PRESIDENTE. Il giudizio politico è un conto; ma ciò che lei dice è altro, onorevole Paolone.
BENITO PAOLONE. Me lo lasci esprimere: sono stanco di sentirmi accusato da cinque anni di cose che capovolgono la verità (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).
ALFONSO GIANNI. Adesso la legislatura è finita!
BENITO PAOLONE. Per cinquant'anni avete orchestrato il potere. Voi, non altri (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani)... Ridi, ridi Russo Spena! Avete orchestrato il potere, in assoluto, dove comandavate, specie voi uomini di sinistra. Negli altri luoghi, vi spettava mediamente il 30 per cento di tutto il «fatturato», che si trattasse di nomine, di assunzioni, di assegnazioni di appalti! E siete degli ipocriti: lo sapete che è così, e lo sanno anche gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)! Non vi si dice, ma è un errore non farlo!
Le vostre «ravennate» e le grandi imprese, come la Cogefar Impresit, la FIAT e altre, quando entravano nelle associazioni d'impresa salvavano la moralità e la correttezza.
Ma erano delle bande di disonesti il 99 per cento delle volte! Allora, smettetela di confondere il falso in bilancio...
ROBERTO GUERZONI. È stato Berlusconi!
BENITO PAOLONE. ...e di venirci a dare lezioni di diritto! Qui è presente un deputato, e mi riferisco all'onorevole Anna Finocchiaro: ti vorrei ricordare una vicenda, e lo vorrei fare in Parlamento. Ascoltami, Anna, non ostentare indifferenza nei miei confronti. Voglio ricordarti questa vicenda in Parlamento. Una sera d'estate, a Catania (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Calma! Sentiamo cosa è successo. Colleghi, scusate... La cosa si fa intrigante anche per me: onorevole Paolone, dica cosa è successo a Catania, così tutti sospiriamo per quella sera... Per cortesia, ascoltiamo cosa è successo a Catania quella sera...
GIOVANNI CARBONELLA. Sotto la luna...
SERGIO SABATTINI. Facci sognare (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
BENITO PAOLONE. Se siete buoni, capirete che normalmente, quando parlo, significa che ho da dire qualcosa, che, al di là della forma, attiene alla sfera della sostanza della mia formazione e delle mie convinzioni. Altrimenti, non avrei motivo di parlare (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani)... Se mi fate la cortesia, non mi dilungherò, ma verrò all'argomento.
Ero con la mia famiglia al mare. Ritornando verso casa alla fine della giornata, ero in macchina ed è arrivata una telefonata. Cara Anna, quella telefonata mi diceva che in una certa strada - ridi, ridi, con un personaggio a fianco a te che ha fatto ridere il mondo! -, a un uomo, che era un mio amico fraterno, gli fu sparato e fu ucciso in quel «tabacchino» che tu conosci. Tu eri il giudice di turno che registrò la tragedia di un uomo assassinato perché non si potè difendere. Egli entrò lì dentro dicendo solo: «Fermati!» a qualcuno, ma gli fu sparato e fu ucciso. Io non potei entrare. Eri tu quel giudice.
Allora, domando a te, Anna, e a tutti voi, che scherzate su queste cose, perché quello che sta succedendo in questo paese in questo momento è terribile, aldilà delle lezioni di diritto: è legittimo che una persona debba venire in casa mia e debba appropriarsi di cose che mi appartengono e che sono parte della mia vita? Non sono «cose», onorevole professore di università, ma sono le ragioni della mia vita, per le quali non voglio una casa comune, come volete costruire voi. Avete fallito anche in questo! Sono degli oggetti, delle cose, delle memorie, dei fatti, che sono la mia vita, come i miei figli e la mia famiglia!
Perché qualcuno può venire in casa mia? Egli deve sapere che, se viene in casa mia, non gli dò scampo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Non ci deve venire!
In casa mia ci viene chi vuole, ma se ci viene un ladro e se ci viene sulla base di questa legge, che non è quella che ha detto il professore...
PRESIDENTE. Onorevole Paolone, concluda...
BENITO PAOLONE. Mi faccia finire, signor Presidente, altrimenti riprendo la parola subito dopo, sull'emendamento successivo.
L'onorevole Palma - il giudice Palma - ha letto la legge. Lo fate apposta! Noi stiamo scegliendo questa strada perché una legge deve tener conto della situazione di fatto che c'è nel paese. In Italia c'è un dramma su questa vicenda! È una situazione gravissima! Bisogna che si sappia
che non si può minacciare impunemente una persona, una famiglia, della gente, nei propri luoghi, nella propria casa. Non si può! Il Parlamento non solo deve decidere di apprestare gli strumenti per la difesa pubblica, per il Ministero dell'interno e per la magistratura, che possa giudicare severamente, ma non può assegnare al giudice, dopo, ogni decisione nel caso in cui una persona, prima, si trovi in pericolo di vita, rischiando di morire se non si può difendere. Questo è il punto! Non ci girate intorno!
Noi vogliamo consentire che, di fronte a queste circostanze, ci si possa difendere, stabilendo che la proporzionalità non sarà decisa da Anna Finocchiaro, magistrato, o dal professore di università! Quando uno è morto, a quel punto è il Padre Eterno che decide la sorte, ma voi avrete ucciso la gente! Questa è la vostra scelta (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per motivi strettamente personali e per la dignità di coloro che siedono in quest'aula. Sul problema della legittima difesa parlerò in un'altra occasione, nella fase finale di esame di questo provvedimento.
Onorevole Paolone, lei ha usato delle espressioni che io, personalmente, nei miei confronti non posso accettare. Lei, guardando tutto questo schieramento, ha indicato a dito, prendendo anche me, e ha detto che abbiamo rubato per cinquant'anni. Se io ho rubato, me lo contesti e lo dica a tutti (Commenti del deputato Paolone)! Se non ho rubato, abbia il buon gusto di chiedere scusa, a me e a tutti coloro che qua dentro sono onesti, perché qui ce n'è tanti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...
CARLA CASTELLANI. Ma stai zitto!
GIUSEPPE FANFANI. Onorevole Paolone, aspetto che lei mi dica quando e come ho rubato. Sono qui in piedi che la aspetto. Abbia il coraggio e la dignità di intervenire. Guardi, non mi muovo da qui!
NICOLÒ CRISTALDI. Sfidalo a duello!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola all'onorevole Palma, chiedo a tutti voi di evitare esagerazioni verbali. Spero che l'onorevole Paolone non facesse riferimento a fatti legati a persone o quant'altro. Nessuno qua dentro è giudice nei confronti di chicchessia. Quindi, a volte, il fatto che qualcuno si lasci trascinare dalle parole può essere motivo di un minimo di spiegazione, se è consentito, se è possibile.
BENITO PAOLONE. Poi, dopo...
GIUSEPPE FANFANI. Vieni, vieni, ti aspetto!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, vorrei dare una rapidissima risposta all'onorevole Kessler.
Onorevole Kessler, se tutto quello che con questa norma intendiamo far rientrare nello spazio della giuridicità fosse già previsto dall'articolo 52 del codice penale, davvero sarebbe incomprensibile tutta questa vostra battaglia per una mera questione di forma. Ella sa perfettamente che non è così; ella sa perfettamente che con questa norma non sarà possibile iscrivere per omicidio al registro notizie di reato chi si è reso responsabile solo di avere difeso se stesso, la propria vita e quella dei propri familiari, mentre questa è la prassi con l'attuale norma dell'articolo 52 (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
In secondo luogo, non so quello che facevo prima, quindi, signor Presidente, non ho paraventi dietro cui trincerarmi: non so se prima facevo il magistrato o il
professore universitario, poco importa. Ho appreso, però, che l'onorevole Mantini faceva il professore universitario e mi ha rivolto una domanda specifica. Onorevole Mantini, mi farebbe tanto piacere risponderle positivamente percorrendo la strada della menzogna in modo assolutamente similare a quanto lei ha fatto nel suo intervento. Sì, mi piacerebbe dirle che se qualcuno commette un falso in bilancio potrebbe essere soggetto passivo di un colpo d'arma da fuoco. Però, poiché, ove mai dovessi dirglielo seppure per ischerzo, sono preoccupato che nella vostra furia anti-centrodestra potreste utilizzare questa occasione per eliminare chi, con i vostri amici, non siete stati in grado di eliminare sotto il profilo giudiziario, lei mi consentirà di non darle questa risposta, sia pure per ischerzo (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).
Onorevole Mantini, lei dice che è professore universitario. Bene, una delle caratteristiche dell'insegnamento, almeno dell'insegnamento del diritto, è quella di rappresentare agli studenti la norma così come essa esattamente è, e poi esprimere, in ordine alla norma stessa, tutte le valutazioni del caso.
PIERLUIGI MANTINI. Vuoi spiegarmelo tu?
NITTO FRANCESCO PALMA. Vede, quando lei ha letto la norma, si è fermato al primo periodo e si è dimenticato, come al solito, di citare i requisiti. Non poteva citarli, perché altrimenti tutta la sua ipotesi di una legge autorizzatoria del «tiro al piccione» incredibilmente veniva meno. Allora, mi auguro che per il futuro lei possa, nelle sue lezioni, essere quanto meno attento a riferire il contenuto vero della norma, salvo poi fare le valutazioni che riterrà di dover fare.
Infine, tanto per essere molto chiari, poiché vivo ancora il ricordo di un ragazzo di 18 anni che, uscendo dalla sua stanza perché aveva sentito un po' di trambusto, è stato ucciso con due colpi di fucile a canne mozze da un soggetto che aveva tre precedenti specifici per rapina ed era stato liberato in ragione di una certa demagogia giudiziaria, le dico con molta tranquillità: onorevole Mantini, se devo scegliere tra il delinquente ed il cittadino offeso dal delinquente non ho nessuna esitazione. Lei faccia così, ma lo vada a raccontare ai cittadini perbene di cui chiede il voto (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU) e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Se l'onorevole Fanfani non sa o non ha mai saputo che in gran parte dei comuni, province e regioni gli appalti pubblici non venivano assegnati se le cooperative rosse non prendevano il 30 per cento degli appalti stessi (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)...
PRESIDENTE. Ma che c'entra con questo?
TEODORO BUONTEMPO. Presidente, sono le cronache...
KATIA BELLILLO. Ma stai zitto! Cialtrone!
GIOVANNI BELLINI. Sei un bugiardo!
PRESIDENTE. Capirei se fossimo fuori dall'aula e lei stesse facendo un comizio, ma cosa c'entra ora con tutto questo?
TEODORO BUONTEMPO. Presidente, ho sentito parlare di falso in bilancio e di altro...
KATIA BELLILLO. Fascista!
PRESIDENTE. Ho capito, ma siccome ha un minuto, si attenga al tema, cortesemente.
TEODORO BUONTEMPO. Posso capire l'onorevole Mantini, il quale non ha perso neppure questa occasione, a nome della Margherita, per dissociarsi da affari finanziari e politica di un partito che gli è vicino. Io vorrei solo dire....
PRESIDENTE. Concluda il suo pensiero!
TEODORO BUONTEMPO. Questa fase di dibattito incrudelito non l'abbiamo iniziata noi!
KATIA BELLILLO. Smettila!
TEODORO BUONTEMPO. Io rivolgo le mie più vive congratulazioni alla collega Finocchiaro, la quale ha espresso tutto il suo livore razzista nei confronti dei colleghi di centrodestra! La collega, evidentemente, pur essendo un magistrato, non avendo argomentazioni per sostenere le sue tesi.....
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Buontempo.
Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni)
(Presenti e votanti 420
Maggioranza 211
Voti favorevoli 191
Voti contrari 229).
Colleghi, a questo punto rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.
PRESIDENTE. A seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato stabilito che, nell'ambito del calendario di gennaio, la discussione generale della proposta di legge n. 4604-B - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (rinviata alle Camere dal Presidente del Repubblica), avrà luogo lunedì 30 gennaio ed il seguito dell'esame a partire dalla successiva giornata di martedì 31 gennaio.
Il Parlamento in seduta comune sarà convocato giovedì 26 gennaio alle ore 14 per procedere all'elezione dei giudici aggregati della Corte costituzionale (quinto scrutinio).
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.
Martedì 24 gennaio 2006, alle 10:
1. - Seguito della discussione della proposta di legge:
S. 1899 - D'iniziativa dei senatori GUBETTI ed altri: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (Approvata dal Senato) (5982)
e delle abbinate proposte di legge: LUCIANO DUSSIN ed altri; CÈ ed altri; PERROTTA (4115-4926-5417).
- Relatore: Guido Giuseppe Rossi.
2. - Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:
ASCIERTO ed altri; LAVAGNINI; LUCIDI ed altri: Delega al Governo per il
riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (3437-4376-5400-A).
- Relatori: Saia (per la I Commissione) e Ascierto (per la IV Commissione).
3. - Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (6258).
- Relatori: Polledri (per la X Commissione) e Stagno d'Alcontres (per la XII Commissione).
4. - Seguito della discussione delle mozioni Bielli ed altri n. 1-00464, Violante ed altri n. 1-00481 e Biondi ed Antonio Leone 1-00496 sulle questioni applicative concernenti la normativa in favore delle vittime del terrorismo.
5. - Seguito della discussione del progetto di legge:
S. 1645-1928-2159-3236 - D'iniziativa dei senatori: TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (6229)
e delle abbinate proposte di legge: FRANCESCA MARTINI; BATTAGLIA ed altri; LUCCHESE ed altri; BATTAGLIA ed altri; ANNA MARIA LEONE ed altri; BATTAGLIA ed altri; FRANCESCA MARTINI; MORONI; MILANESE e TARANTINO (2360-2613-2617-2936-3656-3881-4057-5274-5769).
- Relatore: Lucchese.
6. - Seguito della discussione dei disegni di legge:
S. 3423 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 (Approvato dal Senato) (6191).
- Relatore: Deodato.
S. 3550 - Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (Approvato dal Senato) (6192).
- Relatore: Cirielli.
S. 3552 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dal Senato) (6193).
- Relatore: Cirielli.
S. 3585 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (Approvato dal Senato) (6195).
- Relatore: Rivolta.
S. 3177 - Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (Approvato dal Senato) (6224).
- Relatore: Giovanni Bianchi.
S. 3212 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (Approvato dal Senato) (6225).
- Relatore: Cabras.
S. 3401 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 (Approvato dal Senato) (6226).
- Relatore: Cabras.
S. 3435 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 (Approvato dal Senato) (6227).
- Relatore: Giovanni Bianchi.
La seduta termina alle 20,10.
|
Relatore |
5 minuti |
|
Governo |
5 minuti |
|
Richiami al regolamento |
5 minuti |
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Tempi tecnici |
5 minuti |
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Interventi a titolo personale |
15 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
|
Gruppi |
1 ora |
|
Forza Italia |
11 minuti |
|
Democratici di sinistra-L'Ulivo |
16 minuti |
|
Alleanza Nazionale |
7 minuti |
|
Margherita, DL-L'Ulivo |
11 minuti |
|
UDC (CCD-CDU) |
5 minuti |
|
Lega Nord Federazione Padana |
4 minuti |
|
Rifondazione comunista |
6 minuti |
|
Gruppo misto |
27 minuti |
|
Popolari-UDEUR |
6 minuti |
|
La Rosa nel Pugno |
5 minuti |
|
Comunisti italiani |
5 minuti |
|
Verdi-l'Unione |
4 minuti |
|
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI |
3 minuti |
|
Minoranze linguistiche |
2 minuti |
|
Ecologisti democratici |
2 minuti |
Discussione generale: 6 ore.
|
Relatore |
15 minuti |
|
Governo |
15 minuti |
|
Richiami al regolamento |
10 minuti |
|
Interventi a titolo personale |
55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
|
Gruppi |
3 ore e 45 minuti |
|
Forza Italia |
35 minuti |
|
Democratici di sinistra-L'Ulivo |
34 minuti |
|
Alleanza Nazionale |
32 minuti |
|
Margherita, DL-L'Ulivo |
32 minuti |
|
UDC (CCD-CDU) |
31 minuti |
|
Lega Nord Federazione Padana |
31 minuti |
|
Rifondazione comunista |
30 minuti |
|
Gruppo misto |
42 minuti |
|
Popolari-UDEUR |
9 minuti |
|
La Rosa nel Pugno |
8 minuti |
|
Comunisti italiani |
8 minuti |
|
Verdi-l'Unione |
6 minuti |
|
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI |
5 minuti |
|
Minoranze linguistiche |
4 minuti |
|
Ecologisti democratici |
2 minuti |