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1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
Sopprimerlo.
*1. 5. Fanfani, Finocchiaro.
Sopprimerlo.
*1. 28. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Bellillo, Galante, Pistone, Sciacca.
Sopprimerlo.
*1. 29. Siniscalchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto stabilito in via generale dall'articolo 55, non è punibile chi eccede i limiti stabiliti dal primo comma, quando l'eccesso è determinato da turbamento, timore o panico indotti dall'aggressione ingiusta a un diritto proprio o altrui».
1. 20. Finocchiaro, Bonito, Kessler.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa».
1. 10. Finocchiaro, Fanfani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».
1. 21. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, sostituire la parole da: sussiste il rapporto fino alla fine del comma, con le seguenti: non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.
1. 22. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, sostituire la parola: legittimamente con la seguente: legalmente.
1. 2. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), sopprimere le parole: o altrui.
1. 9. Fanfani, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), sostituire le parole: o altrui con le seguenti: o di uno stretto congiunto convivente.
1. 7. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , quando l'aggressore compia atti diretti in modo non equivoco a metterla in grave pericolo.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: propri o altrui, aggiungere le seguenti: quando l'aggressore faccia uso di violenza alle persone o sia palesemente armato e
1. 30. Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , quando l'aggressore compia atti diretti in modo non equivoco a metterla in grave pericolo o si introduca con volto travisato all'interno del luogo.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: propri o altrui, aggiungere le seguenti: quando l'aggressore faccia uso di violenza alle persone o sia palesemente armato e
1. 31. Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che non esistano altre possibilità di reazione non violenta per evitare la minaccia.
*1. 1. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che non esistano altre possibilità di reazione non violenta per evitare la minaccia.
*1. 24. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
1. 23. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.
1. 3. Fanfani, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la lettera b).
*1. 4. Finocchiaro, Fanfani, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la lettera b).
*1. 25. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera b), sostituire le parole: non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione con le seguenti: vi è il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.
1. 26. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
*1. 8. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
*1. 27. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«L'uso dell'arma da parte della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati».
1. 32. Siniscalchi.