Adornato, Alemanno, Angioni, Aprea, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Caligiuri, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Landolfi, Leo, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Paoletti Tangheroni, Patria, Antonio Pepe, Pescante, Piscitello, Pistone, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sgobio, Soro, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanella.
Adornato, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Caligiuri, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Landolfi, Leo, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Paoletti Tangheroni, Patria, Antonio Pepe, Pescante, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sgobio, Soro, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera, Zanella.
In data 20 gennaio 2006 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAMPONI: «Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare» (6286);
PISAPIA: «Disposizioni in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo» (6287);
PISAPIA: «Modifica all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento rieducativo del condannato e dell'internato» (6288).
Saranno stampate e distribuite.
In data 20 gennaio 2006 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri degli affari esteri e delle comunicazioni:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004» (6285).
Sarà stampato e distribuito.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SGOBIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005 a Venaus, dove era in corso un presidio di manifestanti contro il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione» (doc. XXII, n. 25) Parere delle Commissioni II e IX.
IX Commissione (Trasporti):
PISICCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile italiana» (doc. XXII, n. 24) Parere delle Commissioni I e II.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è stata assegnata, in data 20 gennaio 2006, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente;
II Commissione (Giustizia):
PECORELLA: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento» (4604-B) Parere della I Commissione.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in data 23 gennaio 2006, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XIII Commissione (Agricoltura):
de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei "pizzoccheri di Teglio" e istituzione del distretto di ristorazione della Valtellina» (6221) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, la relazione conclusiva approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 18 gennaio 2006 (doc. XXIII, n. 16), nonché la relazione di minoranza (doc. XXIII, n. 16-bis).
Detti documenti saranno stampati e distribuiti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 33, copia dell'ordinanza emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 gennaio 2006 in merito, al differimento ad altra data dello sciopero nazionale del personale dipendente della società Enav proclamato per il giorno 8 gennaio 2006.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 459 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 746) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della regione Emilia-Romagna 1o febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso «ambienti montani», per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna): alla X Commissione permanente (Attività produttive);
sentenza n. 460 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 747) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Grosseto: alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 461 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 748) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Trento: alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 462, del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 749) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 467 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 752) con la quale:
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari - Ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione - Istituzione osservatorio regionale) promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, previsto dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
sentenza n. 468 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 753) con la quale:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1o agosto 2003, n. 214, questione sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - dal giudice di pace dì Trani;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, e dall'articolo 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - dal medesimo giudice di pace: alla IX Commissione permanente (Trasporti);
sentenza n. 469 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 754) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della regione Umbria), e della legge della regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della regione Emilia-Romagna), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione: alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 470 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 755) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia: alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 471 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 756) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente articolo 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - dal giudice di pace di Varazze: alla IX Commissione permanente (Trasporti);
sentenza n. 480 del 14-29 dicembre 2005 (doc. VII, n. 757) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Firenze: alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 481 del 14-29 dicembre 2005 (doc. VII, n. 758) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dal tribunale ordinario di Cagliari: alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 1 del 9-13 gennaio 2006 (doc. VII, n. 759) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Roma e dal tribunale di Viterbo: alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 2 del 9-13 gennaio 2006 (doc. VII, n. 760) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della legge della regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A, sollevate - in riferimento agli articoli 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione - dalla commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno: alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 3 del 9-13 gennaio 2006 (doc. VII, n. 761) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 21 e dell'articolo 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate - in riferimento agli articoli 122 e 123 della Costituzione ed all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, della citata legge della regione Marche n. 27 del 2004, sollevata - in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo ricorso;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge della regione Marche n. 27 del 2004, sollevata - in riferimento agli articoli 122 e 123 della Costituzione ed all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 23 dicembre 2005, sentenza n. 455 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 742), con la quale:
dichiara l'illeggittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria - legge finanziaria 2005): alla VI Commissione permanente (Finanze);
con lettera in data 23 dicembre 2005, sentenza n. 456 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 743), con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, seconda periodo, della legge della regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia riordino delle Comunità montane), nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare»;
b) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge della regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), sollevata in riferimento agli articoli 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 23 dicembre 2005, sentenza n. 457 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 744), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola «favorevole»: alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 23 dicembre 2005, sentenza n. 458 del 14-23 dicembre 2005 (doc. VII, n. 745), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa: alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 28 dicembre 2005, sentenza n. 465 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 750), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge della regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale): alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 28 dicembre 2005, sentenza n. 466 del 14-28 dicembre 2005 (doc. VII, n. 751), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'articolo 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo): alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 20 gennaio 2006, sentenza n. 12 dell'11-20 gennaio 2006 (doc. VII, n. 762), con la quale:
1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della regione Abruzzo;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 3, dello statuto della regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione n. 101 dell'8 ottobre 2004;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 2, del citato statuto;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 2, del citato statuto;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;
6) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 86 del citato statuto;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del citato statuto, in riferimento all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c), in riferimento agli articoli 121, secondo e quarto comma, e 134 della Costituzione: alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 16 gennaio 2006, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione MOLINARI n. 5-03827, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28 luglio 2005, concernente l'ufficio postale di Avigliano.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.
Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 gennaio 2006, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno in Assemblea PERROTTA n. 9/5124/1 accolto dal Governo nella seduta dell' Assemblea dell' 11 maggio 2005, concernente il bilancio del Collegio del Mondo unito dell'Adriatico.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa al periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2005 (doc. CCIX, n. 3).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).
Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con
lettera in data 2 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2004, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 24).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 3 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2005 (doc. LII-bis, n. 48).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 9 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2005 (doc. LII-bis, n. 49).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente della regione Toscana, con lettera in data 16 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2005 (doc. LII-bis, n. 51).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 17 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2005 (doc. LII-bis, n. 52).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 19 gennaio 2006, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:
al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;
al dottor Aldo Cosentino e al dottor Massimo Avancini, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa
alla conferma dell'incarico di direttore generale della direzione generale per i servizi interni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al dottor Sergio Basile.
Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (596).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2006. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2006.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.