...
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce nel nostro sistema penale la presunzione che la reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata (sia che si tratti della propria o altrui incolumità, sia che si tratti di beni propri o altrui nel caso non vi sia desistenza) quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro, sottraendo conseguentemente al giudice, in relazione a tali casi, la valutazione della proporzione tra offesa e difesa, e riducendo, in maniera illogica, le modalità di accertamento dei fatti;
tale previsione, che stravolge i principi insiti nell'attuale articolo 52 del codice penale (in tema di legittima difesa), rischia di determinare situazioni di maggiore pericolo soprattutto per le persone che sono vittime di reati contro il patrimonio;
tale iniziativa legislativa si pone in totale antitesi sia con le indicazioni provenienti dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dal professor Grosso (costituita nel corso della XIII legislatura), sia con quelle provenienti dalla Commissione ministeriale presieduta dal dottor Nordio, e nominata dal Ministro della giustizia nel corso della XIV legislatura;
l'intera avvocatura e la magistratura associata, oltre che i più autorevoli studiosi di diritto e procedura penale, hanno mostrato la loro netta contrarietà a tale provvedimento, che rappresenta un arretramento rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale, anche in quanto annulla il progresso insito nel carattere generale e astratto della legge, proprio del diritto moderno;
in particolare, la proposta di legge in esame rischia - soprattutto in quanto inserita nel contesto generale del nostro ordinamento penale che non viene riformato nel suo complesso - di produrre ulteriori danni al nostro sistema penale, mettendo in crisi definitivamente la coerenza e la civiltà del sistema giuridico;
la complessità e la delicatezza della materia della proposta di legge in esame sono tali che sarebbe dannoso e controproducente trattarla in maniera estemporanea e senza una rivisitazione complessiva del codice penale, da tempo necessaria,
di sospendere l'esame della proposta di legge in esame fino ad una complessiva riforma del codice penale.
n. 1. Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Folena, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Mascia, Nardini, Provera, Russo Spena, Valpiana, Fanfani, Finocchiaro, Boato, Siniscalchi.