La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sia proporzionale, e dunque legittimo, l'uso della violenza per difendere «1a propria o altrui incolumità» e, alla lettera b), che sia parimenti lecito l'uso di un'arma legittimamente detenuta per difendere beni patrimoniali, propri o altrui, quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione;
in particolare, sarebbe lecito l'utilizzo della violenza, con armi di qualsiasi tipo, oltre che per difendere la propria o altrui incolumità, anche quando vi sia il mero pericolo di aggressione a beni di carattere patrimoniale, seppur messa in atto da persona disarmata, solo che non vi sia desistenza da parte dell'aggressore;
tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, il quale dispone che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», tra i quali evidentemente rientra il diritto alla vita e all'incolumità personale;
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 2, comma 1, prevede che «Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge» e che «nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale, pronunziata da un tribunale»;
l'articolo 2 della suddetta Convenzione, al comma 2, specifica altresì che «La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario»;
quanto previsto dalla Convenzione europea (sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950) rientra pienamente nella attuale formulazione degli articoli 52 (difesa legittima) e 54 (stato di necessità) del nostro codice penale, il cui testo è stato un preciso punto di riferimento per la predisposizione di norme analoghe in numerosi codici penali stranieri nonché, più in generale, per i più autorevoli studiosi di diritto penale, in Italia e all'estero;
gli attuali articoli 52 e 54 del codice penale, vanto della dottrina e dell'insegnamento giurisprudenziale italiano, hanno nel tempo mantenuto la loro attualità e sono stati considerati pienamente conformi ai principi costituzionali e alle Convenzioni internazionali, sottoscritte e ratificate dal nostro Paese, proprio in quanto
fanno riferimento al principio di proporzione, che non solo non è mai stato
colpito da pronunce di incostituzionalità, ma che, anzi, è stato un riferimento fondamentale per evitare che la causa di non punibilità, prevista dall'articolo 52 del codice penale, in tema di legittima difesa, potesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima;
la proposta di legge in esame introduce una irragionevole e incostituzionale presunzione in quanto considera, sempre e comunque, proporzionata all'offesa minacciata la reazione dell'aggredito nei casi in cui il fatto avvenga nel proprio domicilio (o nel suo luogo di lavoro), sottraendo al giudice la possibilità da valutare la proporzionalità tra offesa e difesa e riducendo, quindi, in maniera illogica, le modalità di accertamento dei fatti;
la proposta di legge in esame, stravolgendo i principi insiti nell'articolo 52 del codice penale, crea quindi una situazione per cui il concetto di «proporzione» è «presunto», anche in presenza di un mero, e generico, pericolo all'aggressione di beni patrimoniali, se avviene in un contesto di violazione del domicilio (o di altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), ponendo conseguentemente sullo stesso piano la vita umana e un bene di carattere patrimoniale;
quanto previsto dal testo all'esame della Camera si pone in aperto contrasto con l'inviolabilità del diritto alla vita, riconosciuto e garantito dall'articolo 2 della Costituzione;
è altresì evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, quale conseguenza dell'equiparazione di comportamenti diversi solo in quanto avvenuti nello stesso luogo: come ribadito in più occasioni dalla Corte costituzionale, infatti, deve considerarsi violato il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge sia quando si trattano in maniera diversa situazioni eguali sia quando, come nel caso in esame, vengono trattati in maniera eguale situazioni tra loro differenti, salvo che la scelta legislativa non contrasti col principio di ragionevolezza,
di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge.
n. 1. Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Folena, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Mascia, Nardini, Provera, Russo Spena, Valpiana, Fanfani, Finocchiaro, Boato, Lucidi.