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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.
Ricordo che nella seduta del 19 novembre 2001 si è svolta la discussione sulle linee generali avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 1), modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 2), nel testo delle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 3).
Avverto che le proposte emendative sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 4).
Avverto che non sono state presentate proposte emendative all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto altresì che la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 6).
Avverto, infine, che la Commissione affari costituzionali ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 1838 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore per la II Commissione, onorevole Tarditi, di esprimere il parere della Commissione.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, l'emendamento Fanfani 1.3, al comma 2 dello stesso articolo, recita: «La violazione delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale». La Commissione, in accordo con il Governo, ha espresso parere contrario, perché altrimenti avremmo una differenziazione di trattamento dello stesso fatto rispetto ad un precedente provvedimento che abbiamo approvato la scorsa settimana, sempre nell'ambito della lotta al terrorismo, nel quale lo stesso fatto era punito in modo difforme: laddove avessimo accolto l'emendamento Fanfani, avremmo provveduto a disporre due diverse sanzioni su un stesso fatto, quindi violando principi di carattere costituzionale.
L'emendamento Finocchiaro 1.1, recita: «Al comma 2, sostituire le parole da: con una sanzione amministrativa fino alla fine del comma con le seguenti: con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore al valore delle operazioni stesse». Anche in questo caso la Commissione, d'accordo con il Governo, ha espresso parere contrario con argomentazioni che, di fatto, sono le medesime esposte per la reiezione dell'emendamento Fanfani 1.3.
L'emendamento Fanfani 1.4 recita: «Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente: "La violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale"». In questo caso, la Commissione ed il Comitato dei nove hanno espresso parere contrario all'emendamento Fanfani 1.4 sul presupposto che l'articolato non è formalmente corretto in quanto, se vi è un comportamento di tale gravità da prevedersi una pena specifica, entreremmo in una norma sanzionatrice del codice penale. Nella fattispecie, non ve ne è assolutamente bisogno perché, se i comportamenti rientrano in fattispecie previste dal codice penale, lo stesso codice ne prevede la punizione.
L'emendamento Finocchiaro 1.2 recita: «Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: 2, 2-bis, 2-ter fino a: sanzione amministrativa con le seguenti: che precedono, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la multa». In questo caso, la Commissione, conforme il parere del Governo, ha espresso parere contrario.
L'emendamento Fanfani 1.5 recita: «Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente: 2-sexies. Quando l'esecuzione dei delitti previsti dai commi precedenti è
stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa, si applica al responsabile la pena prevista nell'articolo 254 del codice penale». Attraverso questo emendamento, noi introdurremo un principio di agevolazione colposa rispetto all'esecuzione dei delitti. Ovviamente, su questo tema la Commissione, conforme il parere del Governo, ha espresso parere contrario.
La Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Fanfani 1.6 a condizione che il firmatario accolga la seguente riformulazione: «2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». In questo senso, la Commissione invita l'onorevole Fanfani a riformulare il suo emendamento, sperando che sia d'accordo.
GIUSEPPE FANFANI. Sono d'accordo!
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. L'emendamento Finocchiaro 3.1 recita: «Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio italiano cambi, ai fini del presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge». La Commissione ed il Governo esprimono concordemente parere contrario, in quanto l'ufficio italiano cambi ha possibilità di accesso in ogni caso agli elenchi, quindi è una norma inutile.
Signor Presidente, sono stati poi presentati alcuni emendamenti che hanno ottenuto il parere favorevole delle Commissioni e del Comitato dei nove. Il primo è rappresentato dall'emendamento 2.1 delle Commissioni che recita: «All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole "entro 30 giorni" con le parole "entro quarantacinque giorni"». Questo emendamento è relativo alla notifica che doveva essere fatta entro 30 giorni. Ad avviso dei relatori, il termine appariva troppo limitato, quindi gli stessi hanno ritenuto opportuno allargarlo sino a quarantacinque giorni. Pertanto, su tale emendamento il parere della Commissione è favorevole.
Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 2.2 delle Commissioni, relativo al comma 1-bis dell'articolo 2, che prevede la sostituzione delle parole «alle competenti Commissioni» con le seguenti: «ai competenti organi». Si trattava di dare una certa informazione: per evitare confusioni istituzionali, invece di fare riferimento alle competenti Commissioni di Camera e Senato, si è preferito indicare i competenti organi. Rientrerà poi negli interna corporis la decisione in merito al soggetto nei confronti del quale debba materialmente essere indirizzata la comunicazione.
Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione esprime, altresì, un parere favorevole in ordine all'emendamento 3.2 delle Commissioni che prevede, al comma 1 dell'articolo 3, di sostituire le parole: «di cui al presente decreto,» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 2,2-quater e 2- quinquies e all'articolo 2, comma 2» e ciò per una migliore specificazione delle ipotesi cui si deve riferire questa norma.
Ho già parlato dell'emendamento dell'onorevole Fanfani 1.6, sul quale è stato espresso parere favorevole perché ne è stata accettata la riformulazione.
Per quanto riguarda l'articolo 4-bis del provvedimento in esame, la Commissione esprime parere favorevole in ordine all'emendamento 4-bis.1 delle Commissioni che prevede, al comma 3 dell'articolo 4-bis, di aggiungere, dopo le parole: «Ministero delle attività produttive,» la specificazione «ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione» per una migliore identificazione di quali siano le attività da segnalare.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore per la III Commissione, onorevole Landi di Chiavenna, di esprimere il parere della Commissione.
GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, come relatore per la III Commissione, esprimo la stessa uniformità di vedute, di pensiero e di approfondimenti sugli emendamenti in esame, così come sono stati in questo momento indicati ed illustrati dal collega, onorevole Tarditi.
Volevo solo aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento 2.1 delle Commissioni, relativo al comma 1 dell'articolo 2, che abbiamo ritenuto, come Commissioni, che fosse opportuno estendere, ampliare il termine da 30 a 45 giorni per rendere possibile, in forma assolutamente organica e coerente, la comunicazione da parte di tutti i soggetti che ne hanno obbligo agli organi competenti, quindi, ai ministeri competenti, di tutti gli accertamenti che saranno eseguiti nel momento in cui questo decreto-legge sarà convertito in legge.
Per quanto riguarda l'ultimo emendamento 4-bis.1 delle Commissioni, si è ritenuto di aggiungere l'inciso: «ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione» per rendere più razionale la lettura coordinata dei primi tre commi, atteso che il primo comma enuncia un principio generale laddove è prevista la facoltà, la discrezionalità, da parte del Ministero del commercio con l'estero, di assoggettare o meno ad autorizzazione l'esportazione di merci e servizi che potrebbero avere un impiego da parte dell'importatore diverso da quello per cui viene esportato il principio della dual use; pertanto, con questo emendamento abbiamo creduto di rendere più plastico, quindi più leggibile dal punto di vista logico e giuridico, il coordinamento del comma 1 con il comma 3. L'inciso «ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione », pertanto, lascia - come riteniamo sia giusto e doveroso - la valutazione di discrezionalità da parte del Ministero del commercio con l'estero sull'opportunità o meno di assoggettare a provvedimento autorizzativo questi materiale, queste merci da esportare nei paesi a rischio.
D'altra parte, l'articolo 4-bis riveste una particolare importanza, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché l'Italia, attraverso questo articolo, recepisce il regolamento n. 1334 del 22 giugno del 2000 del Consiglio d'Europa. L'Italia - lo ricordo - era l'unico paese che avvertiva ancora la necessità di dotarsi di questo strumento; pertanto era opportuno inserire in questo specifico provvedimento questo articolo all'interno del quale abbiamo ritenuto fosse opportuno inserire l'inciso con l'emendamento 4-bis.1 che abbiamo presentato e che ha ricevuto consenso da parte di tutte le Commissioni.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dalle Commissioni.
GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, quella che sollevo può apparire una questione formale. Vorrei dare atto al relatore Tarditi di essere stato assolutamente puntuale e di aver opportunamente argomentato nel respingere o accettare gli emendamenti. Tuttavia, nel presentare gli emendamenti egli ha più volte detto: «La Commissione, conformemente al parere del Governo». Credo che questa sia una notazione di tipo formale: tuttavia, mantenere la distinzione fra il parere della Commissione e quello del Governo è un dato importante che investe l'autonomia dei due poteri.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, la puntuale osservazione formulata dall'onorevole Gerardo Bianco mi invita a segnalare a lui e alla Assemblea che, quando riferivo dell'opinione del Governo, facevo riferimento
unicamente a quella espressa dal Governo nel Comitato dei nove. Pertanto, ho riferito che, in quella sede, il Governo ha espresso opinione conforme al parere del relatore. Sicuramente, sono liberi l'Assemblea, il Governo e tutti i colleghi di esprimere opinioni diverse. In questo senso la mia affermazione non era vincolante; non era comunque nelle mie intenzioni.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, ne prendo atto e ringrazio il relatore.
PRESIDENTE. Il relatore si è limitato ad anticipare il contenuto di un'informazione della quale era già conoscenza.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.
DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, credo sia giusto rendere noto a tutti colleghi presenti in aula che la discussione svoltasi in Commissione sul provvedimento è stata libera e franca e che sull'argomento si è registrato un accordo generalizzato.
Gli emendamenti, come si è potuto apprendere dall'intervento del relatore, sono stati in ogni caso particolarmente costruttivi. A questo proposito, vorrei però esprimere un dubbio ed un rammarico. Quest'ultimo è legato al fatto che affrontiamo, come Parlamento, temi di questo genere, strettamente legati ad una attualità, anche tragica, - come dimostrano gli eventi di ieri e dei giorni precedenti che hanno toccato l'Italia in maniera più indiretta -, e sui quali il Parlamento ha poche occasioni formali per potersi esprimere e, soprattutto, per approfondire.
Ciò che sta succedendo in Afghanistan viene approfondito, direi soprattutto o addirittura in alcuni casi soltanto, a livello individuale dai singoli parlamentari; c'è una mancanza nell'organizzazione del Parlamento - non sarei in grado di proporre un'alternativa al come sopperire a questa mancanza -, nel momento in cui vengono a mancare momenti reali di approfondimento e di confronto collettivi nel Parlamento in quanto tale e addirittura nella Commissione esteri.
In altre parole, ciò che sta succedendo in Afghanistan, salvo alcuni aspetti che hanno finito per essere superficiali, non è ancora stato oggetto di adeguato approfondimento, in particolare con riferimento alle conseguenze e alle valenze collaterali sulla situazione geopolitica del territorio.
Mi limito, sotto questo aspetto, ad esprimere il mio rammarico di parlamentare che si trova ad esprimere un voto su un provvedimento largamente condiviso, ma non basato su una giusta ed approfondita conoscenza di tutti fatti.
Il dubbio che invece vorrei sottoporre alla Presidenza ed ai colleghi, approfittando del fatto che in questo Parlamento è presente un numero elevato di giuristi e di persone che hanno avuto modo, più del sottoscritto, di approfondire le tematiche del diritto costituzionale, mi spinge a valutare con un punto di domanda il legame fra l'articolo 4 del decreto-legge e le premesse.
L'articolo 4 recita infatti: «Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento». Si fa riferimento ad un regolamento dell'Unione europea del marzo del 2001.
Da profano del diritto esprimo un dubbio sul fatto che una legge abbia efficacia per volere del Parlamento, ma cessi di averla per volere di enti terzi, non necessariamente con lo stesso grado di democraticità.
Avrei piacere se fosse possibile, da parte del relatore o da parte di qualche collega, dire a tutti gli altri componenti l'Assemblea se la questione è ammissibile, qualora lo sia. Mi sembra infatti che vi sia una contraddizione evidente.
Mi pare che una legge possa essere abrogata o sospesa soltanto da chi l'ha votata e, quindi, credo che il Parlamento stesso dovrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla sospensione o sull'abrogazione della legge e non un regolamento, adottato da soggetti diversi da chi ha approvato la
legge. Sarò grato ai colleghi se la questione che ho suscitato sarà chiarita a me e ad altri colleghi che immagino abbiano le stesse perplessità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando sul mio emendamento 1.3 necessariamente dovrò parlare anche degli altri; in tal modo, intervenendo una sola volta, adempirò anche al cortese invito, che mi è stato rivolto, di parlare poco.
Tuttavia, qui dobbiamo intenderci, perché leggendo in parte gli emendamenti presentati in Commissione, confrontandoli con quelli presentati dal sottoscritto, mettendo insieme le sanzioni previste per comportamenti formalmente diversi, ma sostanzialmente analoghi, di aiuto alla fazione dei talibani, che si vuole penalizzare, credo di non aver capito niente e, poiché non capisco, invoco l'aiuto dei colleghi, perché mi aiutino a comprendere la correttezza di quello che ho proposto. Quando noi proponiamo che il mancato congelamento dei beni dei talibani - perché questa è la norma fondamentale del provvedimento al nostro esame - e la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o di risorse finanziarie a coloro che si presume siano terroristi, siano puniti ai sensi dell'articolo 250 del codice penale (commercio con il nemico), non diciamo qualcosa che ha inventato la minoranza, ma qualcosa sulla quale la stessa maggioranza ha concordato. Infatti, in Commissione, esaminando gli articoli 2 e 2-bis, è stata la maggioranza - anche se, per la verità, era opinione unanime - a ritenere che tale fattispecie andasse punita ai sensi degli articoli 247 e 250 (tenendo presente che l'articolo 247, sul favoreggiamento bellico, prevede una pena non inferiore ai dieci anni). Se consideriamo queste fattispecie dal punto di vista della sostanza e non della forma, allora mettere a disposizione del nemico, di coloro che si presume siano terroristi, fondi o altre risorse finanziarie, colleghi deputati, è assolutamente grave! Come sono gravi altre fattispecie, che tutti i membri della Commissione hanno ritenuto dover essere punite in termini più gravi (per esempio, la vendita o la fornitura al nemico di sostanze chimiche oppure la vendita, la fornitura o la cessione, diretta o indiretta, di consulenze tecniche, assistenza, formazione pertinenti alle attività militari).
Altrettanto si può dire per quanto riguarda la partecipazione ad attività collegate: non ha senso che vengano punite con una sanzione amministrativa, è aberrante! Quando si dice che si punisce con la sola sanzione amministrativa coloro che eludono le disposizioni del presente regolamento, frapponendo persone con prestanomi o nomi di copertura, si favoriscono attività illecite e di frode che hanno l'effetto di finanziare il terrorismo!
Per queste ragioni, l'emendamento Fanfani 1.3 deve essere approvato, perché punire più severamente, in questa sede, vuol dire esclusivamente perequare figure nella sostanza criminose, che tutti abbiamo ritenuto gravissime.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'argomentazione principale, usata dal relatore, onorevole Tarditi, per giustificare il parere contrario sull'emendamento Fanfani 1.3 e sul susseguente 1.1, di cui sono prima firmataria, consiste nel fatto che, qualche giorno fa, questo ramo del Parlamento ha convertito il decreto-legge relativo al finanziamento dei talibani.
Penso che questa giustificazione - già esposta in Commissione ed ulteriormente ribadita oggi in aula - mostri fortemente la corda nel momento in cui la stessa Commissione, la stessa maggioranza, lo stesso relatore e lo stesso Governo hanno ritenuto di introdurre - come ha dichiarato poc'anzi l'onorevole Fanfani - una sanzione penale, sebbene abbastanza ridotta, che prevede la reclusione per condotte assai meno pericolose rispetto a quelle relative
alla violazione delle norme sul congelamento dei fondi e dei finanziamenti ai talibani, mentre per la violazione delle norme sul congelamento dei beni e sul divieto di finanziamento ai talibani noi adoperiamo soltanto una sanzione amministrativa.
Il problema che si pone, colleghi, è innanzitutto politico. Se fornire anidride acetica (che serve per raffinare l'eroina) o prestare assistenza, non soltanto a persone che svolgono attività militari, al personale armato sotto il controllo di talibani, ma anche a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso, si ritiene una condotta da sanzionare penalmente, mi chiedo come mai non si ritenga di sanzionare penalmente la violazione di un divieto di congelamento dei fondi e di finanziamenti dei talibani, ossia di una forza terroristica contro la quale il nostro paese ha ritenuto di inviare le Forze armate, mille giovani italiani, nella convinzione che il fenomeno del terrorismo internazionale, posto in essere dai talibani, sia di una tale gravità (come hanno ritenuto i paesi di tutto il mondo) da doverlo contrastare anche con le proprie Forze armate.
Il dubbio che affiora, colleghi (e credo che emerga legittimamente e mi aspetto che dai colleghi della maggioranza e dal Governo arrivi una smentita) è che sia vietata la circolazione dell'anidride acetica, sia vietata la circolazione degli esperti di addestramento militare, ma non sia vietato lasciare circolare liberamente i capitali. Tutto ciò si risolve in un rafforzamento e in un finanziamento del terrorismo internazionale. Infatti, la libera circolazione dei capitali, anche se si tratta di capitali finalizzati a questi drammatici scopi, deve essere comunque consentita.
Vorrei aggiungere un'altra argomentazione che peraltro è desumibile anche da ciò che ha dichiarato l'onorevole Fanfani. L'articolo 13 dello stesso regolamento prevede che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell'essere proporzionate, esse richiamano ad un altro principio presente nella nostra Costituzione, un principio che ciascun legislatore deve tener presente nel momento in cui individua una condotta che vuole sanzionare penalmente e determina la pena. Voi dovete spiegarmi quale proporzionalità esista tra la sanzione amministrativa, prevista per la violazione delle norme di congelamento e divieto di finanziamenti ai talibani e le norme che riguardano, invece, per esempio, le condotte di cui all'articolo 5 in riferimento al quale ho parlato poc'anzi.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, ha ancora del tempo a sua disposizione.
ANNA FINOCCHIARO. Grazie, signor Presidente. Sotto il profilo costituzionale questa norma può essere impugnata in qualunque momento ed io ritengo che, in ossequio coerente e senza nessuna smarginatura rispetto ad un indirizzo assolutamente sedimentato della Corte costituzionale, la norma dell'articolo 2 verrà dichiarata incostituzionale o verranno dichiarate incostituzionali le norme che prevedono la sanzione penale per il commercio di anidride acetica oppure per le altre attività di cui all'articolo 5.
Quindi, invito i colleghi ad una riflessione su questo punto. Non so come gli altri paesi europei - la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e la Germania - abbiano ottemperato a questo regolamento ma credo che il nostro paese, per la sua dignità, non possa permettersi, in questo momento, di manifestare una condiscendenza nei confronti della violazione delle norme sul congelamento dei fondi dei talibani e sul finanziamento a queste forze, che sarebbe in assoluto contrasto con la serietà che riteniamo di dover dimostrare in ambito internazionale nel contrasto al terrorismo talibano (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, credo che la questione vada affrontata in termini assai meno insinuanti di quelli adoperati dall'onorevole Finocchiaro, nel senso che, proprio appellandoci al principio di coerenza di cui parlava l'onorevole Fanfani, dobbiamo tenere conto del fatto che questa Camera, pochissimi giorni fa, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369. Ebbene, l'articolo 2 del provvedimento testé citato, sanzionando comportamenti del tutto identici a quelli puniti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 (della cui conversione ci stiamo occupando adesso), prevede una pena identica a quella comminata dal predetto decreto-legge n. 369. Allora, un problema di costituzionalità si potrà porre soltanto se le due fattispecie, identiche, saranno punite con sanzioni diverse. Poiché l'altro disegno di legge di conversione è, attualmente, all'esame del Senato, credo che questa Camera debba coerentemente approvare un testo corrispondente a quello già approvato; eventualmente, sarà un problema del Senato quello di approvare, successivamente, un testo che commini un'identica sanzione per le due fattispecie. Così stando le cose, se dovessimo creare una differenziazione di sanzioni a fronte dello stesso fatto penalmente rilevante, veramente verremmo a violare il principio di uguaglianza. Essendovi un deliberato di pochissimi giorni fa, credo che ad esso dovremmo attenerci. Non si tratta di un problema di merito, riguardante l'entità delle sanzioni, ma di coerenza di questa Camera con le sue precedenti determinazioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, le argomentazioni dell'onorevole Pecorella mi trovano d'accordo sotto il profilo formale; ma, sotto il profilo sostanziale, mi permetto di fare un'osservazione in relazione all'emendamento Fanfani 1.3. Quest'ultimo chiede che la violazione delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, sia punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale, mentre io ritengo che la fattispecie prevista da tale articolo sia un po' diversa da quella prevista dalla legge di cui ci stiamo occupando, la quale fa un preciso riferimento all'articolo 2 del regolamento. Infatti, mentre l'articolo 250 recita testualmente che «Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con i sudditi dello Stato nemico (...) è punito con la reclusione da due a dieci anni», il regolamento a cui viene fatto richiamo fa intravedere una fattispecie completamente diversa da quella cui ha fatto riferimento l'onorevole Fanfani, perché stabilisce che sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a qualsiasi persona, fisica, giuridica, entità od organismo designato dal comitato per le sanzioni contro i talibani di cui all'allegato 1 e che è vietato mettere direttamente o indirettamente a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità, e così via. Quindi, le fattispecie sono diverse.
Allora, in tutta sincerità, il discorso dell'onorevole Finocchiaro è fondatissimo perché, ove mai tutto questo avvenisse nella perfetta consapevolezza, indubbiamente il fatto sarebbe di una rilevanza penale enorme e, secondo me, andremmo anche al di là di quanto è stato statuito nell'articolo 250 citato. Bisogna operare alcuni distinguo nell'interpretazione dell'articolo 2: se il fatto avviene volontariamente, in buona fede o in cattiva fede, se c'è dolo, se non c'è dolo; se dolo vi è, il fatto assume una rilevanza, sotto il profilo penalistico, tale da non giustificare la mera applicazione di una sanzione amministrativa.
Ove fosse possibile operare una specificazione siffatta, non sarebbe poi peregrino, ancorché sussistano elementi di contrasto con le disposizioni del precedente decreto-legge n. 369 del 2001, cercare di trovare, nell'ambito dei predetti distinguo, soluzioni diverse anche a livello sanzionatorio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, è pur vero che esiste un principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, ma quest'ultimo prevede anche il principio di ragionevolezza nel quale rientra anche lo ius poenitendi, secondo il quale, se abbiamo sbagliato, non è detto che dobbiamo continuare a sbagliare. Io mi limito ad una osservazione. Leggo che le violazioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento sono punite, per una norma introdotta dalla Commissione, con le pene previste dagli articoli 250 e 247 del codice penale (collaborazione con il nemico). Ma all'articolo 8 del regolamento si stabilisce che è vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto di promuovere le operazioni di cui all'articolo 2, 4 e 5. Questo significherebbe che io punisco chi materialmente esegue - il povero talibano che crede che Allah è Allah e Maometto il suo profeta - e non punisco chi organizza.
Quindi, mi pare che l'invito dell'onorevole Cola a rimeditare il sistema sanzionatorio sia ragionevole e che forse varrebbe la pena di accantonare un attimo l'emendamento per vedere se si riesca a trovare una formulazione che eviti che l'esecutore materiale sia punito e l'ideatore ed il finanziatore, invece, abbia soltanto una sanzione amministrativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il tempo del mio intervento è limitato?
PRESIDENTE. Ha un minuto di tempo.
FRANCESCO BONITO. Allora intervengo sull'emendamento successivo.
PRESIDENTE. Sta bene.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, credo si debba interpretare l'articolo 8 del regolamento anche alla luce del suo significato letterale. È ben vero che l'emendamento tende ad ipotizzare un regime sanzionatorio più consistente in caso di violazione, ma è altrettanto vero che i comportamenti che sono vietati dall'articolo 8 sono tutti comportamenti sostanzialmente prodromi, cioè collegati alle violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, che prevedono autonome sanzioni.
Ora, io francamente ho difficoltà ad immaginare che un'attività, che poi si traduca nella violazione degli articoli 2,4,5,6, non debba essere sanzionata con analoga sanzione, cioè con quel regime sanzionatorio più rigoroso che la Commissione ha ritenuto di prendere in considerazione. Vi è un fatale concorso tra i soggetti che violano l'articolo 8, così com'è redatto, e coloro che violano gli articoli 2, 4, 5, 6, 7. Trovo, tutto sommato, ultroneo l'articolo in questione; forse andava riformulato l'articolo del regolamento, ma il regolamento è questo. Quindi, non mi pare peregrino che il regime sanzionatorio, che valuta le condotte previste dall'articolo 8, sia più contenuto. Tra l'altro, per quanto riguarda l'argomento che è stato trattato poc'anzi dai colleghi relatori, a proposito dell'atteggiamento adottato dalla Camera per una vicenda analoga, mi pare debba essere presa anche nella debita considerazione una esigenza di armonizzazione tra le norme, che non può non essere considerata nel suo giustificato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Palma.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, anch'io muoverei un invito alla riflessione sull'accoglimento o meno dell'emendamento Fanfani 1.3.
Rilevo, signor Presidente, che il testo licenziato dalla Commissione prevede una sanzione di tipo amministrativo per fatti (quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 2) che, teoricamente o astrattamente, potrebbero rientrare in altre fattispecie di reato (immagino, per un verso nel 648 del codice penale, per altro verso nel 648-bis e seguenti dello stesso codice) e mi chiedo se, alla luce della formulazione adottata dalla Commissione, non si frapponga un ostacolo insormontabile all'applicazione della sanzione penale rispetto a quella della sanzione amministrativa in ragione del principio di specialità.
Rilevo altresì, signor Presidente e onorevoli colleghi, che i comportamenti descritti nell'articolo 2 a me non paiono di minore pregnanza e rilevanza rispetto a quelli prescritti dagli articoli 4, 5, 6 e seguenti del regolamento CE; anzi, per certi versi, mi sembrerebbero strumentali a questi ultimi. Conseguentemente, invito - nei limiti in cui posso e con molta modestia - a riflettere sull'emendamento presentato dall'onorevole Fanfani e, se possibile - non so se rientri nei poteri di un piccolo, povero parlamentare - a decidere per un accantonamento, al fine di consentire una migliore riflessione.
PRESIDENTE. Dunque ci sono, mi pare, due proposte di accantonamento, avanzate dall'onorevole Acquarone e dall'onorevole Nitto Francesco Palma.
Chiedo ai relatori di pronunciarsi sulla proposta di accantonamento testé avanzata.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, per quanto mi compete, credo che una risposta sia già stata data in Commissione e non solo su questi temi specifici; la Commissione ha differenziato i vari comportamenti con le modifiche apportate all'articolo 2. Infatti, all'articolo 1 - invito i colleghi a leggerlo - sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, con i quali abbiamo fatto riferimento agli articoli 250 e 247 del codice penale, rapportando i comportamenti in contrasto con gli articoli 4 e 5 del regolamento - che poi è il nostro punto di riferimento - a fatti particolarmente gravi sui quali attirare l'attenzione di una norma sanzionatoria specificatamente penale, dunque con riferimento specifico al codice penale. Credo, quindi, che il dibattito sia stato ampio, ma è già stato ampio in Commissione e, per quanto mi compete, non riterrei di accogliere la proposta di accantonamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani, al quale darò la parola essendo intervenuto il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, accolgo con compiacimento e con favore gli interventi del collega Palma e del collega Cola perché, in realtà, al fondo di essi vi è una ragionevolezza che passa al di sopra dei diversi schieramenti politici. Siamo di fronte ad una necessità comune di tutto il Parlamento, su questo non si discute, che dovrebbe trovarci uniti come ci hanno trovato uniti altri provvedimenti, cioè quella di impedire che il terrorismo internazionale abbia spazio anche finanziario.
Oggi, nella fattispecie, parliamo di spazi finanziari da non concedere alla fazione dei talibani, dunque ci troviamo di fronte ad una divergenza che attiene soltanto alla quantità della pena, perché, da una parte, si suggerisce di punire comportamenti di questo tipo in maniera pesante - è il suggerimento che io do al Parlamento -, dall'altra, vi è il diverso suggerimento di punire determinati comportamenti esclusivamente con la sanzione amministrativa. Credo che sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione e quindi ritengo di dover accettare il suggerimento, che viene anche da parte di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza, di un accantonamento dell'emendamento.
PRESIDENTE. Mi pare che il relatore abbia già risposto a tale quesito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, penso che la dichiarazione testè rilasciata dall'onorevole Fanfani meriti di essere considerata attentamente. Nel dibattito che abbiamo fin qui svolto vorrei dare il modestissimo contributo di una ulteriore riflessione. Stiamo esaminando un provvedimento sul quale, sostanzialmente, siamo tutti d'accordo. Ognuno di noi sta facendo un onesto sforzo per rendere questo provvedimento il migliore possibile; è giusto fare questa premessa.
Ci stiamo occupando di un comportamento, previsto da un regolamento europeo, che, siamo tutti d'accordo, costituisce un fatto molto grave, perché sostanzialmente significa finanziamento di soggetti individuati come potenziali collusi, come potenziali autori di attività terroristiche. Per questo motivo dobbiamo sanzionarlo.
La scelta o, meglio, la proposta del Governo, era per una sanzione amministrativa; noi proponiamo, invece, una sanzione penale forte ed importante. L'argomento che ci viene opposto per rifiutare il nostro emendamento è che, qualche giorno fa, si è approvato il decreto-legge sul finanziamento del terrorismo in quanto tale, ed in quella sede un comportamento analogo è stato sanzionato come illecito amministrativo.
Osservo, come ha già fatto il collega Acquarone, che, se abbiamo sbagliato una volta, non dobbiamo sbagliare una seconda volta, tanto più che l'errore compiuto è tuttora emendabile, giacché, se non sbaglio, il decreto-legge sul finanziamento del terrorismo internazionale non è stato ancora definitivamente approvato e si trova all'esame del Senato.
L'approvazione alla Camera, oggi, di una sanzione penale potrebbe essere lo stimolo, il fatto nuovo parlamentare che può indurre il Senato a rivedere quella norma e a trovare, questa volta, una coerenza che faccia prevedere la sanzione penale per entrambi i provvedimenti. Rinnovo, quindi, la richiesta di un accantonamento ovvero di un rapidissimo esame della questione da parte del Comitato dei nove.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, posso mettere ai voti questa richiesta, in quanto sono già stati svolti quattro interventi a favore. I relatori, però, ritengono non necessario il suo accoglimento.
Passiamo ai voti.
Pongo quindi in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di accantonamento dell'emendamento Fanfani 1.3.
(È respinta)
La Camera respinge la proposta di accantonamento per 33 voti di differenza.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 439
Votanti 437
Astenuti 2
Maggioranza 219
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 246).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sarò molto rapido. Con l'emendamento Finocchiaro 1.1 riproponiamo, evidentemente, la medesima questione: mentre l'onorevole Fanfani chiedeva la penalizzazione del comportamento previsto dall'articolo 2 del regolamento, come gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo vi è la proposta di sanzionarlo con la reclusione da due a cinque anni. Evidentemente, vi è la possibilità, da parte della Camera, di rivedere il voto appena espresso, e questo mi induce a ricordare la gravità del comportamento che dobbiamo sanzionare e quanto sia impropria, inefficace
ed inadeguata la sanzione amministrativa rispetto ad una attività di finanziamento del terrorismo dei talibani.
Dico questo in tutta umiltà, senza alcuna volontà di creare un momento di polemica politica. Ripeto, si tratta di un provvedimento che sostanzialmente condividiamo: cerchiamo, però, di formulare le norme nel modo migliore possibile. Il finanziamento di un'attività terroristica penso che sia comportamento che meriti la sanzione penale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 439
Astenuti 10
Maggioranza 220
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 442
Astenuti 3
Maggioranza 222
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 252).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 450
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 450
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 257).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.6, per il quale vi è stato, da parte del relatore, un invito alla riformulazione. Chiedo all'onorevole Fanfani di pronunciarsi al riguardo.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, l'emendamento Fanfani 1.6 è così riformulato: «Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente: 2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». Sostanzialmente, la norma è stata riformulata secondo la formulazione del codice di rito, quindi accetto la riformulazione proposta dal relatore.
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore esprime parere favorevole sulla riformulazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.6 (Nuova formulazione), accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 450
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 447
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 451
Maggioranza 226
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 456
Maggioranza 229
Hanno votato sì 456).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 452
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 451
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare brevissimamente l'attenzione sull'emendamento Finocchiaro 3.1, perché è connesso ad una questione assai più generale ed importante che riguarda le misure di contrasto nei confronti del finanziamento, ma anche del riciclaggio dei capitali.
L'emendamento in questione - come risulta chiaro dalla sua lettura - mira esattamente a rimuovere, almeno in parte, l'obbligo di anonimato che è anche oggetto del provvedimento riguardante la conversione dell'euro e il rientro dei capitali.
Voglio segnalare un elemento nuovo costituito dall'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la legge sul rientro dei capitali.
Vi sono tre censure mosse dalla Commissione europea al Governo Berlusconi - Governo che ha assolutamente sottaciuto tale circostanza - e su tale questione avremo modo di tornare.
In questa sede, però, torna in evidenza e in particolare rilievo la seconda contestazione mossa dalla Commissione europea al nostro sistema di rientro dei capitali dall'estero a proposito delle garanzie
dell'anonimato. La Commissione europea, in ordine alla garanzia dell'anonimato prevista dal decreto Berlusconi, ha mosso esplicitamente la contestazione secondo cui le persone che beneficiano del decreto e regolarizzano la loro situazione, mantenendo i capitali all'estero, non beneficiano dell'anonimato bancario, mentre chi rimpatria i capitali ne continua a beneficiare.
Ne riparleremo, ma le questioni dell'anonimato e delle garanzie dell'anonimato sono ormai oggetto di censura in sede europea. Vorrei che in aula vi fosse più attenzione già a partire da questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con questo emendamento torniamo su una questione che reiteratamente, in questi giorni, stiamo ponendo all'attenzione dell'Assemblea.
Abbiamo di recente, come è noto, approvato un provvedimento proposto dal Governo che ha disciplinato il rientro dei capitali dall'estero. Nel confronto parlamentare tenutosi in quell'occasione abbiamo altresì denunciato che la normativa, a nostro avviso, oltre a perseguire scopi e obiettivi criticabili ma, comunque, accettabili, consentiva conseguenze assolutamente inaccettabili. Si trattava di consentire il rientro di capitali «sporchi di sangue», come li definimmo allora, comunque di capitali conseguiti attraverso l'esercizio di atti di criminalità organizzata.
Ebbene, pensiamo che i provvedimenti esaminati in questi giorni riguardanti il finanziamento del terrorismo e l'embargo verso la comunità dei talibani in Afghanistan - impostici dalla comunità internazionale attraverso risoluzioni, decisioni e regolamenti provenienti dall'ONU o dalla Comunità europea - mettano a nudo il contrasto tra una sincera volontà di lotta al terrorismo e la disciplina sul rientro dei capitali dall'estero che abbiamo approvato nell'ambito di una competenza tutta nazionale. Dunque, tentiamo di superare questa contraddizione attraverso l'emendamento in esame che potrà anche essere mal scritto ma, comunque, pone una questione importante. Se al riguardo fossero proposti miglioramenti tecnici sarebbero, evidentemente, del tutto ben accettati.
Attraverso questo emendamento cerchiamo di superare la suddetta contraddizione ponendo una deroga alla disciplina ordinaria approvata con la legge nazionale e imponendo che all'Ufficio italiano cambi siano trasmesse tutte le dichiarazioni del rientro dei capitali. Ci viene obiettato dal relatore che la norma parrebbe inutile giacché l'Ufficio italiano cambi, già con la legge approvata, e comunque per disciplina generale, ha tutta la possibilità di accedere a tali dichiarazioni. Noi, al contrario, replichiamo a tale argomento che una cosa è la possibilità di accesso, altra è l'obbligo di trasmissione e, quindi, la possibilità, da parte dell'Ufficio italiano cambi, di verificare in astratto e preventivamente ogni dichiarazione per attivare le azioni che a tale ufficio vengono dalla legge riconosciute.
Pensiamo, dunque, che l'emendamento in esame sia utile e necessario. Avevamo presentato analogo emendamento a proposito del decreto-legge per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. In questo caso si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella, che merita, dunque, la stessa valutazione. Pertanto, segnalo questo emendamento e ne raccomando l'approvazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghedini. Ne ha facoltà.
NICCOLÒ GHEDINI. Signor Presidente, abbiamo avuto modo di discutere a lungo con l'onorevole Bonito di questa problematica. Evidentemente, le mie affermazioni in Commissione non sono state sufficientemente chiare e non sono state comprese.
La normativa prevede espressamente la trasmissione di tutti i dati. Dunque, è pacifico che l'Ufficio italiano cambi venga in possesso di tutte le movimentazioni di denaro
che verranno eseguite per il rientro dei capitali dall'estero. Allora, non vi è alcun sistema di copertura di tali movimentazioni, semplicemente si modifica quell'automatismo, ai sensi degli articoli 14 e 17, che prevedeva che il rientro di somme di denaro fosse ritenuto automaticamente elemento di sospetto per una verifica.
Del resto è ovvio che così deve essere, perché altrimenti ogni singola operazione di rientro avrebbe ingenerato un automatico controllo al fine di contrastare il riciclaggio, fine che la norma stessa prevedeva proprio in quanto si trattava di una operazione al di sopra dei 20 milioni e quindi poteva ingenerare di per sé un sospetto. Nel momento in cui il legislatore prevede la possibilità di rientro dei capitali, è di tutta evidenza che tale somma, di per sé, non può essere elemento di sospetto. Si deve evidenziare bene che le somme di denaro vengono segnalate all'Ufficio italiano cambi e quindi tale autorità ha la possibilità, di volta in volta, attraverso gli altri parametri di cui dispone, di svolgere tutte le verifiche del caso. Non vi è, quindi, nessun sistema di oscuramento nel rientro dei capitali, né in quel caso né in questo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4-bis.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 454
Astenuti 1
Maggioranza 228
Hanno votato sì 449
Hanno votato no 5).
Poiché il disegno di legge consiste in un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.
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