1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n.467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L67 del 9 marzo 2001.
2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.
2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.148, e successive modifiche.
1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto, cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.