...
All'articolo 1:
al comma 1, è soppressa la parola: «, 6»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
2-ter. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro».
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1».
All'articolo 3:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento».