...
All'articolo 1:
identico;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione della disposizione dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
2-ter. La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.
2-quater. Identico.
2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi
2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro».
All'articolo 2:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati»;
identico.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Identico».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive-Direzione generale per la politica commerciale e il regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 d decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato».