Allegato A
Seduta n. 65 del 20/11/2001


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(A.C. 1838 - Sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 2 aggiungere le seguenti: , primo comma,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
1. 3. Fanfani.


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Al comma 2, sostituire le parole da: con una sanzione amministrativa fino alla fine del comma con le seguenti: con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore al valore delle operazioni stesse.
1. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:
2-quinquies La violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
1. 4. Fanfani.

Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: 2, 2-bis, 2-ter fino a: sanzione amministrativa con le seguenti: che precedono, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la multa.
1. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
2-sexies. Quando l'esecuzione dei delitti previsti dai commi precedenti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa, si applica al responsabile la pena prevista nell'articolo 254 del codice penale.
1. 5. Fanfani.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
1. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta) Fanfani.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le parole: entro quarantacinque giorni.
2. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1-bis, sostituire le parole: alle competenti Commissioni con le seguenti: ai competenti organi.
2. 2. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: di cui al presente decreto con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies e all'articolo 2, comma 2.
3. 2. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio italiano cambi, ai fini dei presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei


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capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge.
3. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

ART. 4.

All'articolo 4-bis, comma 3, aggiungere dopo le parole: il Ministero delle Attività Produttive aggiungere le seguenti: ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione.
4-bis. 1. Le Commissioni.
(Approvato)