Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014) Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Schede di lettura (Articolo 1, commi 1-345)
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII   AC N. 1865-A/XVII
L N. 147 DEL 27-DIC-13     
Serie: Progetti di legge    Numero: 95    Progressivo: 3
Data: 31/01/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2013 0147
LEGGE FINANZIARIA     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014)

 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Schede di lettura

 

(Articolo 1, commi 1-345)

 

 

 

 

n. 95/3

Tomo I

 

 

31 gennaio 2014


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

Le schede di lettura in commento sono riferite al testo della legge di stabilità 2014 ivi incluse le modifiche apportate dai decreti-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e 28 gennaio 2014, n. 4.

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File: ID0006cs1.doc

 


INDICE
(Tomo I)

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare. 3

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali) 25

§      Articolo 1, commi 2-4 (Finanziamento gestioni previdenziali) 28

§      Articolo 1, comma 5 (Trasferimenti all’INPS ed all’ex INPDAP) 31

§      Articolo 1, commi 6, 7 e 9 (Risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020) 32

§      Articolo 1, commi 8, 10 e 11 (Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione) 39

§      Articolo 1, comma 12 (Messa in sicurezza e bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi) 42

§      Articolo 1, commi 13-17 (Fondi per programma “Aree interne del Paese”) 44

§      Articolo 1, commi 18-21 (Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei) 47

§      Articolo 1, comma 22 (Beneficio per la stabilizzazione di lavoratori a progetto nei call center) 50

§      Articolo 1, comma 23 (Formazione giovani extraeuropei - Agenzia ICE) 52

§      Articolo 1, comma 24 (Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato) 53

§      Articolo 1, comma 25 (Contratti di sviluppo industriale) 54

§      Articolo 1, comma 26 (Fondo per la crescita sostenibile) 56

§      Articolo 1, comma 27 (Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese) 58

§      Articolo 1, comma 28 (Contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) 60

§      Articolo1, comma 29 (Fondo credito all’esportazione) 61

§      Articolo 1, comma 30 (Fondo settore aeronautico) 63

§      Articolo 1, commi 31-32 e 34-35 (Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli) 65

§      Articolo 1, comma 33 (Acquisto servizi online) 68

§      Articolo 1, comma 36 (Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole) 71

§      Articolo 1, comma 37 (Programmi industriali navali d'interesse della Difesa) 73

§      Articolo 1, commi 38-40 (Diversa destinazione risorse per flotta navale) 74

§      Articolo 1, comma 41 (Programma TETRA per forze di polizia) 76

§      Articolo 1, comma 42 (Finanziamento Cassa DD.PP. a grandi imprese per interventi di rilancio dell’economia) 78

§      Articolo 1, comma 43 (Contributi all’Istituto italiano per gli studi storici e all’Istituto italiano per gli studi filosofici) 81

§      Articolo 1, commi 44-47 (Estensione delle attività di Cassa depositi) 83

§      Articolo 1, comma 48 (Sistema nazionale di garanzia) 88

§      Articolo 1, comma 49 (Monitoraggi dei comuni in materia di registro di anagrafe condominiale) 95

§      Articolo 1, comma 50 (Pagamento canoni di locazione escludendo l’uso del contante) 97

§      Articolo 1, comma 51 (Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose) 99

§      Articolo 1, comma 52 (Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche) 101

§      Articolo 1, comma 53 (Risorse per il Fondo di garanzia per le PMI) 105

§      Articolo 1, commi 54-55 (Crescita e patrimonializzazione dei confidi) 107

§      Articolo 1, commi 56-59 (Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese) 110

§      Articolo 1, commi 60-61 (Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale) 113

§      Articolo 1, comma 62 (Modifiche alla garanzia dello Stato sui debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato) 114

§      Articolo 1, commi 63-67 (Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati) 116

§      Articolo 1, comma 68 (Finanziamenti per manutenzione rete stradale e nuove opere) 119

§      Articolo 1, comma 69 (Finanziamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria) 122

§      Articolo 1, comma 70 (Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie) 123

§      Articolo 1, comma 71 (Finanziamenti per il sistema MO.S.E.) 125

§      Articolo 1, comma 72 (Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale) 127

§      Articolo 1, comma 73 (Contratto di servizio con RFI) 128

§      Articolo 1, commi 74, 76 e 80 (Finanziamento di tratte ferroviarie) 130

§      Articolo 1, comma 75 (Risorse destinate al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore) 133

§      Articolo 1, commi 77-78 (Acquisto di unità navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina) 135

§      Articolo 1, comma 79 (Modifiche alla disciplina delle revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche) 136

§      Articolo 1, commi 81-82  (Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina) 137

§      Articolo 1, comma 83 (Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale) 138

§      Articolo 1, commi 84-85  (Definizione costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale) 140

§      Articolo 1, comma 86 (Esenzione dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete) 143

§      Articolo 1, comma 87 (Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M) 144

§      Articolo 1, comma 88 (Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e Venezia) 145

§      Articolo 1, comma 89 (Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto) 148

§      Articolo 1, comma 90 (Piattaforma logistica nazionale) 149

§      Articolo 1, comma 91 (Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi) 151

§      Articolo 1, commi 92-94 (Comitato centrale per l’Albo nazionale autotrasportatori) 153

§      Articolo 1, comma 95 (Autotrasporto merci su strada) 156

§      Articolo 1, comma 96 (Finanziamenti per l’autostrada A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia) 157

§      Articolo 1, comma 97 (Banda larga) 159

§      Articolo 1, comma 98 (Pagamento elettronico dei servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato) 161

§      Articolo 1, comma 99 (Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud) 162

§      Articolo 1, comma 100 (Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche) 163

§      Articolo 1, comma 101 (Disposizioni concernenti Expo Milano 2015) 164

§      Articolo 1, commi 102-104 (Risorse per le Forze di polizia) 167

§      Articolo 1, commi 105-106 (Risorse per infrastrutture destinate a investimenti in favore di beni culturali) 169

§      Articolo 1, comma 107 (Capitanerie di porto) 172

§      Articolo 1, comma 108 (Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto) 174

§      Articolo 1, comma 109 (Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza) 176

§      Articolo 1, comma 110 (Finanziamenti per infrastrutture al servizio della Fiera di Verona) 178

§      Articolo 1, comma 111 (Interventi per la difesa del suolo) 179

§      Articolo 1, comma 112 (Fondo depurazione reflui urbani) 184

§      Articolo 1, comma 113 (Fondo per bonifica discariche abusive) 186

§      Articolo 1, comma 114 (Lavorazione industriale degli agrumi) 188

§      Articolo 1, comma 115 (Acquisto dell’isola di Budelli) 189

§      Articolo 1, commi 116-117 (Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine) 190

§      Articolo 1, commi 118, 122-124 (Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013) 192

§      Articolo 1, comma 119 (Contenimento della spesa sanitaria nella Regione Sardegna) 196

§      Articolo 1, commi 120-121 (Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009) 197

§      Articolo 1, commi 125-126 (Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas) 198

§      Articolo 1, comma 127 (Incremento detrazioni per lavoro dipendenti) 200

§      Articolo 1, comma 128 (Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali) 202

§      Articolo 1, commi 129-130 (Indennità I.N.A.I.L. danno biologico e rendite superstiti deceduti sul lavoro) 207

§      Articolo 1, comma 131 (Benefici per le famiglie di vittime di gravi infortuni sul lavoro) 209

§      Articolo 1, comma 132 (Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato) 211

§      Articolo 1, commi 133-134 (Stabilizzazione degli associati in partecipazione) 215

§      Articolo 1, comma 135 (Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) 217

§      Articolo 1, comma 136 (Aliquote soggetti autorizzati a somministrazione di lavoro) 218

§      Articolo 1, commi 137-138 (Aiuto alla crescita economica - ACE) 219

§      Articolo 1, comma 139 (Proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizie) 222

§      Articolo 1, commi 140-147 (Rivalutazione beni di impresa) 234

§      Articolo 1, comma 148 (Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia) 239

§      Articolo 1, comma 149 (Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale) 242

§      Articolo 1, commi 150-152 (Affrancamento maggiori valori contabili) 245

§      Articolo 1, comma 153 (Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica) 248

§      Articolo 1, comma 154 (Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità) 252

§      Articolo 1, comma 155 (Bioliquidi sostenibili) 254

§      Articolo 1, commi 156-157 (Rivalutazione terreni e partecipazioni) 256

§      Articolo 1, commi 158-161 (Reddito di lavoro dipendente degli atleti - Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti) 258

§      Articolo 1, commi 162-163 (Deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria) 265

§      Articolo 1, commi 164-166 (Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione Ipt per il riscatto dei veicoli in leasing) 267

§      Articolo 1, commi 167-171 (Deferred Tax Assets – Imposte differite attive nel settore bancario) 269

§      Articolo 1, comma 172 (Regime IVA agevolato per le cooperative sociali) 274

§      Articolo 1, comma 173 (Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici) 280

§      Articolo 1, comma 174 (Deducibilità dei recuperi di competenze erogate) 282

§      Articolo 1, comma 175 (Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri) 284

§      Articolo 1, comma 176 (Proroga termini attività delle cooperative che concedono finanziamenti ai soci) 286

§      Articolo 1, commi 177-178 (Raccolta di pubblicità on-line) 288

§      Articolo 1, comma 179 (Assegnazione di maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) 293

§      Articolo 1, comma 180 (Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori) 294

§      Articolo 1, comma 181 (Nuove sedi per uffici giudiziari) 296

§      Articolo 1, comma 182 (Temporaneo utilizzo di locali di ufficio giudiziario soppresso) 297

§      Articolo 1, commi 183-184 (Ammortizzatori sociali) 298

§      Articolo 1, comma 185 (Fondi di solidarietà bilaterali) 303

§      Articolo 1, comma 186 (Contratti di solidarietà) 307

§      Articolo 1, comma 187 (Incentivi per favorire l’occupazione) 308

§      Articolo 1, comma 188 (Proroga della sospensione dei contributi e dei premi assicurativi) 310

§      Articolo 1, comma 189 (Competenze della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali) 312

§      Articolo 1, comma 190 (Lavoratori licenziati da enti non commerciali) 313

§      Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492 (Esodati) 315

§      Articolo 1, comma 192 (Contributo in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) 325

§      Articolo 1, commi 199-200 (Fondo per le non autosufficienze) 326

§      Articolo 1, comma 201 (Fondo per i nuovi nati) 328

§      Articolo 1, commi 202-203 (Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 329

§      Articolo 1, comma 204 (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) 332

§      Articolo 1, comma 205 (Cinque per mille) 335

§      Articolo 1, comma 206 (Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale) 338

§      Articolo 1, commi 207-214 (Lavori socialmente utili) 339

§      Articolo 1, comma 215 (Fondo per le politiche attive del lavoro) 346

§      Articolo 1, comma 216 (Carta acquisti) 347

§      Articolo 1, comma 217 (Finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) 351

§      Articolo 1, comma 218 (Fondo nazionale attività consigliere e consiglieri di parità) 353

§      Articolo 1, comma 219 (Misure in favore di giovani e disoccupati) 354

§      Articolo 1, comma 220 (Istituto nazionale di genetica molecolare) 357

§      Articolo 1, comma 221 (Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova) 358

§      Articolo 1, comma 222 (Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero) 359

§      Articolo 1, comma 223 (Rivalutazione indennità emotrasfusi) 361

§      Articolo 1, comma 224 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) 364

§      Articolo 1, commi 225 e 227 (Applicazione permanente del sistema del pay back) 366

§      Articolo 1, comma 226 (Ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per la quota a carico delle società controllate) 368

§      Articolo 1, comma 228 (Pay back e farmaci orfani) 370

§      Articolo 1, comma 229 (Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie) 372

§      Articolo 1, comma 230 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 374

§      Articolo 1, commi 231-232 (Anagrafe nazionale degli assistiti) 378

§      Articolo 1, comma 233 (Assistenza sanitaria al personale navigante) 382

§      Articolo 1, comma 234 (Riparto della quota premiale del SSN) 384

§      Articolo 1, comma 235 (Anticipazione di liquidità all’Associazione italiana della Croce Rossa) 387

§      Articolo 1, commi 236-239 (Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare) 389

§      Articolo 1, commi 240-248 (Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea) 391

§      Articolo 1, comma 249 (Trasferimento al Ministero degli Affari esteri di fondi per programmi UE di aiuto allo sviluppo) 399

§      Articolo 1, comma 250 (Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE) 400

§      Articolo 1, comma 251 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica) 401

§      Articolo 1, comma 252 (Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali) 402

§      Articolo 1, comma 253 (Contingente civile di pace) 404

§      Articolo 1, comma 254 (Ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) 405

§      Articolo 1, comma 255 (Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo) 407

§      Articolo 1, comma 256 (Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 - Pollino) 408

§      Articolo 1, comma 257 (Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 410

§      Articolo 1, comma 258 (Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti) 411

§      Articolo 1, comma 259 (Risorse per il diritto allo studio universitario) 412

§      Articolo 1, comma 260 (Risorse per le scuole paritarie) 413

§      Articolo 1, comma 261 (Fondo straordinario per il sostegno all'editoria) 416

§      Articolo 1, comma 262 (Emittenza radiotelevisiva locale) 419

§      Articolo 1, comma 263 (Flotta aerea antincendio Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 420

§      Articolo 1, commi 264-265 (Impiego Forze armate per vigilanze sul territorio) 422

§      Articolo 1, comma 266 (Fondo per l’efficienza dello strumento militare) 424

§      Articolo 1, comma 267 (Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato) 425

§      Articolo 1, commi 268-269 (Assunzioni Garante per la protezione dei dati personali) 427

§      Articolo 1, comma 270 (Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri) 429

§      Articolo 1, comma 271 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) 430

§      Articolo 1, comma 272 (Risorse per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione) 431

§      Articolo 1, comma 273 (Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE) 432

§      Articolo 1, comma 274 (Vertice UE sull’occupazione giovanile ed Asia-Europe Summit 2014) 438

§      Articolo 1, comma 275 (Fondazione istituto mediterraneo di ematologia) 441

§      Articolo 1, comma 276 (Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti) 442

§      Articolo 1, comma 277 (Contributo straordinario per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania) 443

§      Articolo 1, comma 278 (Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate) 444

§      Articolo 1, commi 279-280 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti) 446

§      Articolo 1, commi 281-285 (Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP) 448

§      Articolo 1, comma 286 (Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto) 452

§      Articolo 1, comma 287 (Restituzione contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato) 454

§      Articolo 1, comma 288 (Assunzione di magistrati ordinari) 456

§      Articolo 1, comma 289 (Assunzione di magistrati ordinari) 458

§      Articolo 1, comma 290 (Proroga del mandato di magistrati onorari) 459

§      Articolo 1, comma 291 (Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse) 461

§      Articolo 1, comma 292 (Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo) 463

§      Articolo 1, comma 293 (Fondo bieticolo saccarifero) 465

§      Articolo 1, comma 294 (Interventi vari a favore degli italiani nel mondo) 467

§      Articolo 1, commi 295-296 (Agea) 471

§      Articolo 1, comma 297 (Emergenza batterio Xylella fastidiosa) 474

§      Articolo 1, comma 298 (Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) 476

§      Articolo 1, commi 299-301 (Risorse per le Fondazioni Memoriale della Shoah di Milano e Centro di documentazione ebraica) 478

§      Articolo 1, comma 302 (Fondo finanziamento esigenze indifferibili) 480

§      Articolo 1, comma 303 (Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi) 482

§      Articolo 1, commi 304-305 (Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi) 484

§      Articolo 1, comma 306 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale) 490

§      Articolo 1, comma 307 (Risorse per il campionato mondiale di pallavolo femminile del 2014) 492

§      Articolo 1, commi 308-309 (Celebrazione del Centenario e conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale) 493

§      Articolo 1, commi 310-314 (Normattiva) 495

§      Articolo 1, comma 315 (Deroghe ai limiti di spesa per l’acquisto di arredi ed autovetture da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari) 498

§      Articolo 1, comma 316 (Trattamento economico dei membri del Governo) 500

§      Articolo 1, comma 317 (Spese di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) 502

§      Articolo 1, comma 318 (Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) 503

§      Articolo 1, comma 319 (Disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economica nelle isole di Lampedusa e di Linosa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno) 505

§      Articolo 1, comma 320 (Centro nazionale adroterapia oncologica) 509

§      Articolo 1, comma 321 (Economie di spesa per Autorità garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) 510

§      Articolo 1, comma 322 (Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica) 513

§      Articolo 1, comma 323 (Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi) 515

§      Articolo 1, comma 324 (Agevolazioni fiscali per le imprese) 516

§      Articolo 1, commi 325 e 441 (Commissariamento di province e proroga dei commissariamenti in atto) 517

§      Articolo 1, commi 326-327 (Fondazioni lirico-sinfoniche) 522

§      Articolo 1, commi 328 e 386 (Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra) 525

§      Articolo 1, comma 329 (Locazioni passive immobili all’estero del Ministero degli Affari esteri) 527

§      Articolo 1, comma 330 (Incorporazione della Sicot nella Consip) 528

§      Articolo 1, comma 331 (Modalità di trasferimento a Fintecna della società Cinecittà Luce S.p.A.) 530

§      Articolo 1, commi 332-333 (Anticipazioni di liquidità a favore di EUR S.p.A.) 533

§      Articolo 1, comma 334 (Modernizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) 536

§      Articolo 1, comma 335 (Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento di somme a favore del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria) 538

§      Articolo 1, comma 336 (Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali) 540

§      Articolo 1, comma 337 (Disciplina transitoria per la concessione dei contributi ai periodici italiani diffusi all’estero) 542

§      Articolo 1, comma 338 (Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia) 544

§      Articolo 1, commi 339-341 (Accertamenti medico-legali per dipendenti assenti per malattia) 545

§      Articolo 1, comma 342 (Estensione del ruolo di Consip quale centrale di committenza) 547

§      Articolo 1, comma 343 (Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) 551

§      Articolo 1, comma 344 (Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia) 552

§      Articolo 1, comma 345 (Minoranze linguistiche slovene) 554

 


INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 346-347 (Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)................................................................................... 599

§      Articolo 1, commi 348-349 (Proroga contratti lavoro a tempo determinato territorio de L’Aquila)    602

§      Articolo 1, comma 350 (Contributo per lo smaltimento dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo).................................................................................................. 605

§      Articolo 1, comma 351 (Contributi per la sistemazione dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata).................. 607

§      Articolo 1, comma 352 (Riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani) 609

§      Articolo 1, commi 353-355 e 376 (Deroghe al patto di stabilità interno per enti colpiti da eventi sismici) 611

§      Articolo 1, comma 356 (Differimento rate dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma 2012) 617

§      Articolo 1, comma 357 (Estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).................................................... 619

§      Articolo 1, comma 358 (Contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)........................................... 622

§      Articolo 1, comma 359 (Pagamento degli interessi per i mutui degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).................................................... 625

§      Articolo 1, comma 360 (Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)............................................... 627

§      Articolo 1, comma 361 (Concessione di contributi agevolati per le imprese nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)................................................................ 628

§      Articolo 1, comma 362 (Utilizzo di personale in posizione di comando nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)................................................................................. 631

§      Articolo 1, comma 363 (Verifica di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012) 633


§      Articolo 1, comma 364 (Gestione della situazione di emergenza causata dagli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2010 in Veneto)...................................................... 634

§      Articolo 1, commi 365-366 (Disciplina dei finanziamenti agevolati per le zone colpite dal sisma del 2012)........................................................................................................... 636

§      Articolo 1, comma 367 (Assunzioni di personale nelle zone colpite eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)........................................................................................................... 639

§      Articolo 1, comma 368 (Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012)      641

§      Articolo 1, commi 369-373 (Ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dal sisma del maggio 2012).................................................... 642

§      Articolo 1, comma 374 (Centro poliedrico antiviolenza di genere di L’Aquila) 645

§      Articolo 1, comma 375 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici)........................................................................ 646

§      Articolo 1, commi 377-378 (Policlinici universitari gestiti da università non statali e finanziamento del Bambin Gesù)............................................................................................ 648

§      Articolo 1, comma 379 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio) 650

§      Articolo 1, comma 380 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica) 652

§      Articolo 1, comma 381 (Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)................................................................... 653

§      Articolo 1, commi 382-385 (Contributi statali alle istituzioni culturali e pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)............................................................................. 654

§      Articolo 1, commi 328 e 386 (Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra)   659

§      Articolo 1, comma 387 (Ottimizzazione spazi ad uso pubblico)................ 660

§      Articolo 1, commi 388-389 (Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche) 666

§      Articolo 1, comma 390 (Manutenzione degli immobili pubblici)................. 670

§      Articolo 1, comma 391 (Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)            672

§      Articolo 1, comma 392 (Corrispettivo delle aree cedute in proprietà dai comuni)    676

§      Articolo 1, comma 393 (Dismissione beni immobili dell’INDIRE).............. 677

§      Articolo 1, comma 394 (Organizzazione degli uffici scolastici regionali)... 678

§      Articolo 1, comma 395 (Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei)        679

§      Articolo 1, comma 396 (Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale)  682

§      Articolo 1, comma 397 (Utilizzo immobili uffici giudiziari).......................... 683

§      Articolo 1, commi 398-401 (Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)       684

§      Articolo 1, comma 402 (Modalità di pagamento delle competenze al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).................................................................................... 690

§      Articolo 1, comma 403 (Sistema di rilevazione delle presenze del personale delle Forze di polizia) 692

§      Articolo 1, commi 404-405 (Garante del contribuente).............................. 694

§      Articolo 1, comma 406 (Centri di assistenza fiscale)................................ 696

§      Articolo 1, comma 407 (Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi)            698

§      Articolo 1, comma 408 (Soppressione fondo pagamento canoni di locazione)        699

§      Articolo 1, commi 409-412 (Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali)         700

§      Articolo 1, comma 413 (Riduzione stanziamenti per contratti di produttività) 703

§      Articolo 1, commi 414 e 416 (Misure finanziarie compensative tra le Autorithies)   705

§      Articolo 1, comma 415 (Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica)   711

§      Articolo 1, comma 417 (Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali)     712

§      Articolo 1, comma 418 (Fabbisogno finanziario programmato delle università statali)        714

§      Articolo 1, comma 419 (Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate o interamente detenute dal MIBACT)........................................................... 716

§      Articolo 1, comma 420 (Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione)......................................................................... 718

§      Articolo 1, comma 421 (Interpretazione del diritto di rivalsa dello Stato)... 719

§      Articolo 1, comma 422 (Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi) 721

§      Articolo 1, comma 423 (Fabbisogni standard)........................................... 723

§      Articolo 1, comma 424 (Formazione specifica in medicina generale)....... 726

§      Articolo 1, comma 425 (Cure palliative)..................................................... 727

§      Articolo 1, comma 426 (Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio)      729

§      Articolo 1, commi 427-430 (Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale)............................................................. 732

§      Articolo 1, commi 431-435 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale) 745

§      Articolo 1, commi 436-437 (Attività di spending review)............................ 750

§      Articolo 1, comma 438 (Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese) 753

§      Articolo 1, comma 439 (Riduzione della spesa per consumi intermedi)... 757

§      Articolo 1, comma 440 (Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) 759

§      Articolo 1, commi 325 e 441 (Commissariamento di province e proroga dei commissariamenti in atto)............................................................................................................. 761

§      Articolo 1, comma 442 (Stazione sperimentale delle pelli)........................ 762

§      Articolo 1, comma 443 (Modifiche al Codice antimafia)............................ 764

§      Articolo 1, commi 444-450 (Alienazione di veicoli sequestrati o confiscati) 766

§      Articolo 1, comma 451 (Proventi dei parcheggi a pagamento)................. 769

§      Articolo 1, commi 452-455 (Indennità di vacanza contrattuale)................. 770

§      Articolo 1, commi 456 e 477 (Trattamento accessorio del personale)...... 773

§      Articolo 1, comma 457 (Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la P.A.) 775

§      Articolo 1, commi 458-459 (Soppressione assegni ad personam riassorbibili)        777

§      Articolo 1, commi 460, 462, 464 e 468 (Facoltà assunzionali delle P.A. (turn-over))           779


§      Articolo 1, comma 461 (Mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori)  783

§      Articolo 1, comma 463 (Istituzione di due posizioni dirigenziali presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).................................................................................................... 784

§      Articolo 1, comma 465 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)         785

§      Articolo 1, comma 466 (Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)... 786

§      Articolo 1, comma 467 (Risorse del Fondo unico giustizia per il comparto sicurezza e soccorso pubblico)..................................................................................................... 788

§      Articolo 1, commi 469-470 (Estensione dei benefici economici aggiuntivi  per causa di servizio ai Vigili del fuoco)........................................................................................... 790

§      Articolo 1, commi 471-475 (Estensione limite massimo retributivo personale P.A.)           792

§      Articolo 1, comma 476 (Retribuzione straordinaria delle Forze di Polizia e delle Forze armate)     795

§      Articolo 1, comma 478 (Dipendenti Buonitalia).......................................... 796

§      Articolo 1, commi 479-480 (Riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati)........................... 798

§      Articolo 1, comma 481 (Finanziamento del SSN)...................................... 800

§      Articolo 1, comma 482 (Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse)................................................................................................. 804

§      Articolo 1, comma 483 (Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)      806

§      Articolo 1, commi 484-485 (Modiche alla liquidazione dei TFS e TFR)..... 809

§      Articolo 1, commi 486-487 (Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e sulle pensioni degli Organi costituzionali, Regioni e Province autonome)....................... 811

§      Articolo 1, comma 488 (Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia previdenziale)............................................................................................. 817

§      Articolo 1, comma 489 (Limiti ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico)     819

§      Articolo 1, comma 490 (Indennizzo per cessazione attività commerciale) 820

§      Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492 (Esodati)................................ 822

§      Articolo 1, comma 493 (Computo a fini pensionistici dei permessi ex legge n. 104/1992)  823

§      Articolo 1, commi 494-495 (Assegno vitalizio per familiari invalidi per terrorismo)   825

§      Articolo 1, commi 496-501, 505-506, 522-527 (Patto di stabilità interno delle Regioni e ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica)................................................. 828

§      Articolo 1, commi 502-504 e 507 (Disciplina sanzionatoria per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni)........................................................ 839

§      Articolo 1, commi 508, 510-521 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)......................................................... 843

§      Articolo 1, comma 509 (Differimento di termini concernente i poteri regionali sull'addizionale regionale all’IRPEF).................................................................................................... 858

§      Articolo 1, comma 528 (Modifiche alla base di calcolo del limite di indebitamento delle regioni)     860

§      Articolo 1, comma 529 (Stabilizzazione del personale delle Regioni)........ 862

§      Articolo 1, comma 530 (Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)       864

§      Articolo 1, comma 531 (Tavolo per i passi carrai)..................................... 866

§      Articolo 1, commi 532-545 (Patto di stabilità interno degli enti locali)........ 867

§      Articolo 1, commi 546-549 (Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale)....................................................... 885

§      Articolo 1, commi 550-555 e 557-562 (Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate)........ 892

§      Articolo 1, comma 556 (Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale)        913

§      Articolo 1, commi 563-568 (Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni)......................................................................................... 916

§      Articolo 1, comma 569 (Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate) 919

§      Articolo 1, comma 570 (Intese con le province di Trento e Bolzano)........ 921

§      Articolo 1, comma 571 (Forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni a statuto ordinario) 923

§      Articolo 1, comma 572 (Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali). 925

§      Articolo 1, comma 573 (Riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali) 929

§      Articolo 1, comma 574 (Compensazione crediti di imposta)..................... 932

§      Articolo 1, commi 575-576 (Riordino agevolazioni tributarie).................... 934

§      Articolo 1, commi 577-580 (Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta)    936

§      Articolo 1, comma 581 (Aumento imposta di bollo su conto titoli)............. 940

§      Articolo 1, comma 582 (Aumento IVAFE)................................................. 942

§      Articolo 1, comma 583 (Soppressione di crediti di imposta e di agevolazioni fiscali)           944

§      Articolo 1, commi 584-585 (Servizi di pagamento).................................... 946

§      Articolo 1, commi 586-589 (Rimborsi indebiti di imposta)......................... 949

§      Articolo 1, comma 590 (Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro).......................................................................................... 951

§      Articolo 1, commi 591-597 (Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica) 953

§      Articolo 1, commi 598-599 (Contributo unificato nel processo tributario).. 956

§      Articolo 1, commi 600-605 (Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura e ai concorsi per notariato e magistratura ordinaria).................................... 958

§      Articolo 1, commi 606-607 (Riduzione di compensi per spese di giustizia) 960

§      Articolo 1, commi 608-609 (Agevolazioni per la piccola proprietà contadina) 962

§      Articolo 1, comma 610 (Proroga attività riscossione enti locali)................ 965

§      Articolo 1, comma 611 (Riscossione)........................................................ 967

§      Articolo 1, commi 612-615 (Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa)............................................................................................... 975

§      Articolo 1, commi 616-617 (Disposizioni in materia di assistenza fiscale) 978

§      Articolo 1, commi 618-624 (Definizione agevolata somme iscritte a ruolo) 981

§      Articolo 1, comma 625 (Differimento dei termini dell’aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo) 985

§      Articolo 1, comma 626 (Accise su benzine e gasolio)............................... 987

§      Articolo 1, commi 627-628 (Profili fiscali degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi)................................................................................................ 988

§      Articolo 1, comma 629 (Divieto di anatocismo bancario).......................... 990

§      Articolo 1, comma 630 (Garanzia dei depositi – credito cooperativo)....... 991

§      Articolo 1, commi 631-633 (IRPEF residenti Campione d’Italia)............... 993

§      Articolo 1, commi 634-635 (Accisa ridotta per talune emulsioni).............. 995

§      Articolo 1, commi 636-638 (Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo) 997

§      Articolo 1, commi 639-640 (Riordino della tassazione immobiliare comunale)        1000

§      Articolo 1, commi 641-668 (La tassa sui rifiuti – TARI)........................... 1002

§      Articolo 1, commi 669-681 (Tributo sui servizi indivisibili – TASI e norme sull’IMU)            1013

§      Articolo 1, commi 682-706 (Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)        1023

§      Articolo 1, commi 707-721 (Disposizioni in materia di IMU).................... 1032

§      Articolo 1, commi 722-728 (Versamenti IMU)......................................... 1048

§      Articolo 1, commi 729-731 (Fondo di solidarietà comunale)................... 1052

§      Articolo 1, commi 732-734 (Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi)      1062

§      Articolo 1, comma 735 (Limiti all’indebitamento per gli enti locali)........... 1065

§      Articolo 1, comma 736 (Riscossione tributi locali)................................... 1067

§      Articolo 1, comma 737 (Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni) 1068

§      Articolo 1, comma 738 (Tabelle A e B).................................................... 1070

§      Articolo 1, comma 739 (Tabella C).......................................................... 1077

§      Articolo 1, comma 740 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)         1093

§      Articolo 1, commi 741-742 (Tabella E)..................................................... 1094

§      Articolo 1, comma 743 (Prospetto di copertura)...................................... 1122

§      Articolo 1, comma 744 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi)......... 1124

§      Articolo 1, comma 745 (Funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)................................................................................................... 1126

§      Articolo 1, comma 746 (Estinzione debiti pregressi del MIUR)............... 1128

§      Articolo 1, comma 747 (Immobili della difesa nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio) 1130

§      Articolo 1, comma 748 (Servizi di pulizia nelle scuole)............................ 1131

§      Articolo 1, comma 749 (Entrata in vigore)............................................... 1133

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare

 


 

 

Oggetto

A.S. 1120

A.C. 1865
art. 1, co.

A.C. 1865-A
art. 1, co.

L. n. 147
art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

Finanziamento delle gestioni previdenziali

2

2-4

2-4

2-4

Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP

 

 

4-bis

5

Fondo per lo sviluppo e la coesione

3, co. 1

5

5

6

Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio

 

 

5-bis

7

Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020

 

 

5-ter –
5-sexies

8-11

Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all’area SIN di Brindisi

 

 

5-septies

12

Fondi per programma “Aree interne del Paese”

3, co. 2-5

6-9

6-8, 8-bis e 9

13-17

Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei

 

 

9-bis -
 9-quinques

18-21

Benefici a favore dei call center per la stabilizzazione di lavoratori a progetto

 

 

9-sexies

22

Borse di studio a giovani per all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine

 

10

10

23

Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato

 

 

10-bis

24

Contratti di sviluppo industriale

3, co. 6

11

11

25

Fondo per la crescita sostenibile

3, co. 7

12

12

26

Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese

3, co. 8

13

13

27

Contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

 

 

13-bis

28

Fondo credito all’esportazione

 

14

14

29

Fondo settore aeronautico

3, co. 9

15

15

30

Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli

3, co. 10

16

16

31

Dichiarazioni IVA per controlli relativi alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari

 

17

soppresso

 

Alienazione o locazione di terreni demaniali agricoli

 

 

17-bis

32

Acquisto servizi on line

 

 

17-ter

33

Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli

3, co. 11 e 12

18 e 19

18 e 19

34-35

Determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi

 

20

20

36

Programma aeronavale d’emergenza

3, co. 13

21

21

37

Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale

 

22-24

22-24

38-40

Programma TETRA per forze di polizia

3, co. 14

25

25

41

Finanziamento Cassa depositi e prestiti a grandi imprese

3, co. 15

26

26

42

Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici

 

 

26-bis

43

Estensione delle attività della Cassa Depositi e prestiti per l’acquisto di titoli emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione

 

27-30

27-30

44-47

Garanzie per l’accesso al credito di famiglie e imprese

 

31-33

31-33

48,53 e 54

Monitoraggi dei comuni in materia di registro di anagrafe condominiale

 

 

31-bis

49

Pagamento canoni di locazione escludendo l’uso del contante

 

 

31-ter

50

Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose

 

 

31-quater

51

Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche

 

 

31-quinquies

52

Patrimonializzazione dei Confidi

 

 

33-bis

55

Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

 

33-ter-
33-sexies

56-59

Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale

 

 

33-septies-
33-octies

60-61

Garanzia dello Stato su debiti delle PA

 

34

34

62

Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati

 

35-39

35-39

63-67

Manutenzione rete stradale ANAS

4, co. 1

40

40

68

Autostrada Salerno Reggio Calabria

4, co. 2

41

41

69

Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie

 

42

42

70

Finanziamento per il sistema MOSE

4, co. 3

43

43

71

Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale

 

 

43-bis

72

Contratte di servizio con RFI (Rete ferroviaria italiana)

4, co. 4

44

44

73

Tratta ferroviaria Cancello Grasso Telesino e variante linea Roma -Napoli

4, co. 5

45

45

74

Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore

 

46

soppresso

 

Collegamento "Termoli-San Vittore”

 

 

46-bis

75

Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova

4, co. 6

47

47

76

Acquisto unità navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina

 

 

47-bis e 47-ter

77-78

Revoca risorse infrastrutture strategiche

 

48

48

79

Asse ferroviario Bologna-Lecce

4, co. 7

49

49

80

Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina

 

 

49-bis e 49-ter

81-82

Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale

4, co. 8

50

50

83

Definizione costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

 

 

50-bis e 50-ter

84-85

Esenzione dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete

 

 

50-quater

86

Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M

 

 

50-quinquies

87

Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e Venezia

 

51

51

88

Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto

4, co. 9

52

52

89

Piattaforma logistica nazionale

 

 

52-bis

90

Aeroporto di Trapani-Birgi

 

53

53

91

Albo nazionale autotrasportatori

 

54-56

54-56

92-94

Autotrasporto merci su strada

 

 

56-bis

95

Tratta autostradale Quarto d’Altino

 

57

57

96

Banda larga

4, co. 10

58

58

97

Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato

 

 

58-bis

98

Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud

4, co. 11

59

59

99

Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche

 

 

59-bis

100

Interventi per Expo 2015

 

60

60

101

Personale delle Forze di polizia

 

 

60-bis – 60-ter

102-103

Riduzione FISPE

 

 

60-quater

104

Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali e interventi per il recupero dei luoghi della memoria

 

61-62

61-62

105-106

Capitanerie di porto

 

63

63

107

Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto

 

 

63-bis

108

Guardia di Finanza

 

64

64

109

Fiera di Verona

 

65

65

110

Difesa del suolo

5, co. 1

66

66

111

Fondo depurazione reflui urbani

5, co. 2

67

67

112

Fondo per bonifica discariche abusive

5, co. 3

68

68

113

Lavorazione industriale degli agrumi

 

 

68-bis

114

Acquisto isola di Budelli

 

69

69

115

Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine

 

 

69-bis e 69-ter

116-117

Eventi alluvionali Sardegna

 

70

70

118

Spesa sanitaria Sardegna

 

 

70-bis

119

Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009

 

 

70-ter e 70-quater

120-121

Eventi alluvionali Sardegna

 

71-73

71-73

122-124

Settore energetico

 

74-75

74-75

125-126

Incremento detrazioni per lavoro dipendente

6, co. 1

76

76

127

Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali

6, co. 2

77

77

128

Indennità INAIL danno biologico

 

78-79

78-79

129-130

Erogazione a favore dei familiari superstiti dei benefici a carico del Fondo sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

 

79-bis

131

Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato

6, co. 3

80

80

132

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

 

81-82

81-82

133-134

Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

6, co. 4

83

83

135

Modifica aliquote contributive

 

84

84

136

ACE

6, co. 5-6

85-86

85-86

137-138

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie

6, co. 7

87

87

139

Rivalutazione dei beni di impresa

6, co. 8-15

88-95

88-95

140-147

Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia

 

 

95-bis

148

Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale

 

 

95-ter

149

Affrancamento maggiori valori contabili

6, co. 16-18

96-98

96-98

150-152

Autorità energia elettrica e gas

 

99

99

153

Proroga termini decadenza impianti energetici

 

100

100

154

Impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili

 

 

100-bis

155

Rivalutazione beni d’impresa

 

101-102

101-102

156-157

Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti

6, co. 19-22

103-106

103-106

158-161

Imposte sui redditi

 

107-108

107-108

162-163

Imposte di trascrizione e di registro

 

109-111

109-111

164-166

IRAP

 

112-116

112-116

167-171

Ridefinizione regime IVA agevolato

6, co. 23

117

117

172

Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

 

 

117-bis

173

Recupero imposte

6, co. 24

118

118

174

Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri

 

 

118-bis

175

Cabina di regia per le crisi di impresa

6, co. 25
Stralciato

 

 

 

Intermediari finanziari

 

119

119

176

Raccolta di pubblicità on-line

 

 

119-bis e
119-ter

177-178

Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE

 

 

119-quater

179

Partecipazione lavoratori al capitale d’impresa

 

120

120

180

Risorse per uffici giudiziari

 

121

121

181

Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013

 

 

121-bis

182

Ammortizzatori sociali

7, co. 1

122

122

183

Ammortizzatori sociali in deroga

 

123

123

184

Fondi di solidarietà

 

 

123-bis

185

Contratti di solidarietà

 

 

123-ter

186

Incentivi per favorire l’occupazione

 

 

123-quater

187

Sospensione contributi previdenziali e Premi assicurativi

 

124

124

188

Competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

 

 

124-bis

189

Lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2

 

125

125

190

Esodati

7, co. 2

126

126

191

Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS

 

 

126-bis

192

Risorse per la salvaguardia degli interventi per gli esodati

 

127

127

193

Esodati

 

 

127-bis-
127- sexies

194-198

Fondo per le non autosufficienze e SLA

7, co. 3

128-129

128-129

199-200

Fondo per i nuovi nati

 

 

129-bis

201

Fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati

7, co. 4

130

130

202

Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale

 

 

130-bis

203

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 

 

130-ter

204

5 per mille

7, co. 5

131

131

205

Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale

 

 

131-bis

206

Lavoratori socialmente utili LSU

7, co. 6

132

132 e 132-bis/
132-octies

207-214

Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione

 

 

132-novies

215

Carta acquisti

7, co. 7

133

133

216

Finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

7, co. 8

134

134

217

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

 

 

134-bis

218

Misure in favore dei giovani e dei disoccupati

 

135

135

219

Istituto di genetica molecolare

 

136

136

220

Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova

 

 

136-bis

221

Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero

7, co. 9

137

137

222

Rivalutazione indennità emotrasfusi

7, co. 10

138

138

223

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

7, co. 11

139

139

224

Aziende farmaceutiche

 

140-141

140-141

225-226

Calcolo del ripiano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle società controllate

 

 

140-bis

227

Norme in favore dei farmaci “orfani”

 

 

141-bis

228

Screening neonatale

 

142

142

229

Riduzione 2 milioni FISPE

 

143

143

230

Anagrafe nazionale degli assistiti

 

144-145

144-145

231-232

Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa

 

 

145-bis-
145-quater

233-235

Operatori settore alimentari e abrogazione legge n. 155 del 2003

 

146-150

146-150

236-239

Cofinanziamento nazionale di programmi dell’Unione europea

8, co. 1-8

151-158

151-158

240-245, 247-248

Contratto di partenariato 2014/2020

 

 

156-bis

246

Cooperazione allo sviluppo

8, co. 9

159

159

249

Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE

8, co. 10

160

160

250

Incremento FISPE 285 mln

 

161

161

251

Missioni internazionali di pace

9, co. 1

162

162

252

Azioni di pace

 

 

162-bis

253

Ricostruzione privata nei comuni del sisma Abruzzo

9, co. 2

163

163

254

Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

 

 

163-bis

255

Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino)

9, co. 3

164

164

256

Fondo ordinario università

9, co. 4

165

165

257

Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti

 

 

165-bis

258

Risorse per le borse di studio universitarie

 

 

165-ter

259

Scuole non statali

9, co. 5

166

166

260

Fondo straordinario per il sostegno all’editoria

9, co. 6

167

167

261

Emittenza radiotelevisiva locale

 

 

167-bis

262

Flotta aerea antincendio Corpo forestale dello Stato

9, co. 7

168

 

 

Flotta aerea antincendio Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

168

263

Impiego forze armate per vigilanze sul territorio

9, co. 8

169

169 e 169-bis

264-265

Fondo per l’efficienza dello strumento militare

9, co. 9

170

170

266

Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato

 

171

171

267

Personale del Garante per la protezione dei dati personali

 

 

171-bis e
171-ter

268-269

Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri

9, co. 10

172

172

270

Contributi associazioni combattentistiche

 

173

173

271

Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione

 

 

173-bis

272

Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE

9, co. 11

174

174

273

Vertice su occupazione giovanile e dell’Azia - Europe Summit

 

175

175

274

Fondazione istituto mediterraneo di ematologia

9, co. 12

176

176

275

Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

 

177

177

276

Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania

 

 

177-bis

277

Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate

9, co. 13

178

178

278

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

 

 

178-bis e
178-ter

279-280

Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP

 

 

178-quater–
178-octies

281-285

Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto

9, co. 14

179

179

286

Restituzione contributo di perequazione (sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2013)

9, co 15

180

180

287

Assunzione magistrati

9, co. 16

181

181

288

Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello

 

 

181-bis

289

Proroga della durata del mandato dei giudici di pace, onorari e vice-procuratori

9, co. 17

182

182

290

Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse

 

183

183

291

Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo

9, co. 18

184

184

292

Fondo bieticolo saccarifero

9, co. 19

185

185

293

Italiani nel mondo

 

186

186

294

Agea

 

187-188

187-188

295-296

Emergenza batterio Xylella fastidiosa

 

189

189

297

Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

 

190

190

298

Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica

 

 

190-bis,
190-ter e
190-quater

299-301

Fondo finanziamento esigenze indifferibili

9. co. 20 + elenco 1

191

191

302

Fondo diffusione pratica sportiva

9, co. 21

192

192

303

Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi

 

 

192-bis e
192-ter

304-305

Convenzione con Centro di produzione SpA (Radio radicale)

9, co. 22

193

193

306

Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014

 

 

193-bis

307

Celebrazioni I guerra mondiale

 

194-195

194-195

308-309

Portale “Normattiva”

9, co. 23-26

196-199

196-198,
198-bis e 199

310-314

Deroghe per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all’estero delle misure di contenimento della spesa della PA per acquisto di mobili, arredi e autovetture

9, co. 27

200

200

315

Trattamento economico dei membri del Governo

 

 

200-bis

316

Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

200-ter

317

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

 

201

201

318

Emergenza infrastrutturale isola di Lampedusa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

 

202

202

319

Finanziamento centro nazionale adroterapia oncologica

 

203

203

320

Economie di spesa per Garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

 

204

204

321

Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica

 

 

204-bis

322

Personale in posizione di comando presso Commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi

 

 

204-ter

323

Agevolazioni fiscali per le imprese

 

 

204-quater

324

Commissariamento province

 

205

205

325

Fondazioni lirico sinfoniche

 

206-207

206-207

326-327

Risorse per l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona

 

 

207-bis

328

Locazioni passive immobili all’estero del Ministero degli esteri

 

208

208

329

Fusione di SICOT e CONSIP

 

209

209

330

Trasferimento a Fintecna dell’Ente autonomo gestione cinema

 

210

210

331

Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A

 

 

210-bis e
10-ter

332-333

Tracciabilità delle vendita dalla stampa quotidiana e periodica

 

211

211

334

Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento somme in favore del credito d’imposta per operatori dell’editoria

 

212

212

335

Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali

 

213

213

336

Stampa periodica diffusa all’estero

 

214

214

337

Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia

 

215

215

338

Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

 

216

216

339

Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

 

 

216-bis e
216-ter

340-341

Estensione dell’attività della Consip

 

217

217

342

Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

 

 

217-bis

343

Assunzioni personale magistratura

 

218

218

344

Minoranze linguistiche slovene

 

219

219

345

Fondo per interventi di messa in sicurezza del territorio

 

220-221

220-221

346-347

Proroga contratti lavoro a tempo determinato terremoto L’Aquila

 

222-223

222-223

348-349

Smaltimento rifiuti L’Aquila

 

224

224

350

Sisma ottobre 2012 Calabria e Basilicata

 

225

225

351

Riduzione del Fondo integrativo per i comuni montani e finanziamento Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

 

 

225-bis

352

Sisma 2002 Molise

 

226

226

353

Rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dal sisma del maggio 2012

 

227

227

354

Riduzione obiettivi patto di stabilità enti locali colpiti dal sisma 2012

 

228

228

355

Differimento pagamento rate mutui concessi da Cassa DDPP

 

229

229

356

Assistenza alla popolazione

 

230

230

357

Concessione contributi per immobili

 

231

231

358

Pagamento interessi per i mutui di immobili delle zone colpite dal sisma 2012

 

232

232

359

Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie

 

233

233

360

Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

 

 

233-bis–
233-quinquies

361-364

Disciplina sui finanziamenti per le zone colpite dal sisma 2012

 

234-235

234-235

365-366

Assunzioni da parte dei Commissari addetti al sisma 2012

 

236

236

367

Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012

 

237

237

368

Finanziamenti ricostruzione centri urbani sisma 2012

 

238-242

238-242

369-373

Assegnazione risorse al Centro poliedrico per le donne de L’Aquila (Violenza di genere)

 

243

243

374

Riduzione contributi partiti e trasferimento risorse al FISPE

 

244

244

375

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

 

245

245

376

Finanziamento policlinici universitari e strutture ospedaliere

 

246-247

246-247

377-378

Rifinanziamento Fondo “Mille opere”

 

248

248

379

Finanziamento FISPE

 

249

249

380

Incremento Fondo compensazione effetti finanziari

 

250

250

381

Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali

10, co. 1-3

251-253

251-253 e 252-bis

382-385

Pubblicazioni di elevato valore culturale

10, co. 4
 Stralciato

 

 

 

Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo

 

 

253-bis

386

Ottimizzazione spazi ad uso pubblico

10, co. 5

254

254

387

Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche

 

 

254-bis e
254-ter

388-389

Manutenzione immobili forze di polizia, VV.FF. e GdF

 

255

255

390

Programma straordinario di cessione di immobili pubblici

10, co. 6

256

256

391

Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune

 

 

256-bis

392

Dismissione dei beni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

10, co. 7

257

257

393

Organizzazione periferica uffici regionali scolastici

 

258

258

394

Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei

 

 

258-bis

395

Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale

10, co. 8

259

259

396

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

10, co. 9-10 Stralciato

 

 

 

Utilizzo immobili uffici giudiziari

 

260

260

397

Election day

10, co. 11-14

261-264

261-264

398-401

Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate

10, co. 15

265

265

402

Forze di polizia

 

 

265-bis

403

Garante del contribuente

10, co. 16-17

266-267

266-267

404-405

Centri di assistenza fiscale

10, co. 18

268

268

406

Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi

10, co. 19

269

269

407

Soppressione fondo pagamento canoni di locazione

10, co. 20

270

270

408

Riduzione risorse Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione

 

271

271

409

Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

 

 

271-bis–
271-quater

410-412

Minori risorse per incremento produttività del lavoro

 

272

272

413

Riduzione FISPE

 

274

274

415

Misure finanziarie compensative tra le Autorithies

10, co. 21-22

273 e 275

273 e 275

414 e 416

Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali

10, co. 23

276

276

417

Contenimento del fabbisogno delle università

10, co. 24

277

277

418

Ristrutturazione società controllate MIBACT

10, co. 25-26

278

278

419

Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione

10, co. 27

279

279

420

Interpretazione autentica sul diritto di rivalsa da parte dello Stato

10, co. 28

280

280

421

Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile

10, co. 29

281

281

422

Fabbisogni standard

10, co. 30

282

282

423

Finanziamento formazione specifica in medicina generale

 

 

282-bis

424

Scuole di specializzazione sanitaria

10, co. 31

soppresso

 

 

Cure palliative

 

283

283

425

Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio

 

284

284

426

Spending review: accantonamenti su programmi di spesa del bilancio dello Stato. Riduzione della spesa degli enti territoriali. Clausola di salvaguardia su regimi di agevolazione fiscale

10, co. 32-35

285-288

285-288

427-430

Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale

 

 

288-bis-
288-sexies

431-435

Attività di spending review

 

 

288-septies
e 288-octies

436-437

Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese

10, co. 36

289

289

438

Riduzione spesa per consumi intermedi

10, co. 37

290

290

439

Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

 

 

290-bis

440

IVASS

10, co. 38-40 Stralciato

 

 

 

Cessazione delle gestioni commissariali straordinarie delle province

10, co. 41

291

291

441

Stazioni sperimentali pelli e concie

 

292

292

442

Modifiche al Codice antimafia

 

293

293

443

Veicoli sequestrati

 

294-300

294-300

444-450

Proventi parcheggi a pagamento

 

 

300-bis

451

Indennità di vacanza contrattuale

11, co. 1-4

301-304

301-304

452-455

Trattamento accessorio del personale

11, co. 5

305

305

456

Compensi professionali liquidate a seguito di sentenze favorevoli per la PA

11, co. 6
Stralciato co. 7

306

306

457

Soppressione assegni ad personam riassorbibili

 

 

306-bis e
306-ter

458-459

Facoltà assunzionali delle PA (turn-over)

11, co. 8-11

307-310

307-310

460, 462, 464 e 468

Riduzione FISPE

 

 

309 bis

465

Mobilità dei professori universitari e ricercatori

 

 

307-bis

461

Dirigenti Agenzie fiscali

 

 

308-bis

463

Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

309-ter

466

Fondi per il personale dei Vigili del fuoco

 

 

309-quater

467

Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

310-bis e 310-ter

469-470

Trattamento economico personale PA

11, co. 12-16

311-315

311-315

471-475

Interpretazione autentica dei compensi per prestazioni di servizio reso nel giorno di riposo settimanale

11, co. 17

316

316

476

Risparmi da parte degli enti di previdenza

11, co. 18

317

317

477

Dipendenti Buonitalia

 

 

317-bis

478

Indennità di servizio all’estero e spese di viaggio per congedo in Italia

11, co. 19-20

318-319

318-319

479-480

Finanziamento del SSN

11, co. 21

320

320

481

Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse

 

321

321

482

Deindicizzazione della rivalutazione automatica delle pensioni

12, co. 1

322

322

483

Modiche alla liquidazione del TFR

12, co. 2-3

323-324

323-324

484-485

Contributo di solidarietà “pensioni d’oro”

12, co. 4

325

325

486

Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome

 

 

325-bis

487

Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia previdenziale

12, co. 5

326

326

488

Introduzione di un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici

 

 

326-bis

489

Aziende commerciali in crisi

 

 

326-ter

490

Esodati –aliquota contributiva
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) a copertura

 

 

326-quater - 326-quinquies

491-492

Inclusione dei permessi ex legge 104 nel computo a fini pensionistici

 

327

327

493

Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico. Copertura su Fondo ISPE

 

 

327-bis e 327-ter

494-495

Patto di stabilità interno delle Regioni

13

328-337,
341

328-337, 332-bis
341

496-501, 504-505, 508, 510-511 e 517

Patto di stabilità interno delle Regioni: disciplina sanzionatoria

 

 

322-ter,
332-quater e
334-ter

502-503, 507

Patto regionale verticale

 

 

334 bis

506

Manovrabilità dell’addizionale Irpef regionale

 

 

335-bis

509

Patto stabilità interno Friuli VG

 

338

338

512

Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia

 

 

338-bis

513

Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna

 

 

338-ter

514

Concorso obiettivi di finanza pubblica Valle d’Aosta + Province TN e BZ

 

339-340

339-340

515-516

Competenza legislativa province TN e BZ

 

342-345

342-345

518-521

Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome

 

346-351

346-351

522-527

Modifiche alla base di calcolo del limite all'indebitamento per le regioni

13, co. 18

352

352

528

Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni

 

 

352-bis

529

Funzioni fondamentali comuni

 

353

353

530

Tavolo per i passi carrai

 

 

353-bis

531

Patto di stabilità interno degli enti locali

14, co. 1-11

354-365

354-357,
357-bis,
358-362-bis,
363-365

532-545

Esclusione dal patto dei pagamenti per debiti in conto capitale

14, co. 12-15

366-369

366-369

546-549

Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

15

370-381

370-381

550-555, 557-562

Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale

 

 

375-bis

556

Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 

 

381-bis-
381-septies

563-568

Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate

 

 

381-octies

569

Revisione delle competenze attribuite alle Province autonome

16, co. 1

382

382

570

Iniziative delle Regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione

 

 

382-bis

571

Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali

16, co. 2

383

383

572

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

 

 

383-bis

573

Compensazione crediti d’imposta

17, co. 1

384

384

574

Riordino agevolazioni tributarie

17, co. 2-3

385-386

385-386

575-576

Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta

17, co. 4-6

387-390

387-390

577-580

Aumento imposta di bollo su conto titoli

17, co. 7

391

391

581

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato

 

392

392

582

Abrogazione di agevolazioni fiscali

 

393

393

583

Servizi di pagamento

 

394-395

394-395

584-585

Rimborsi indebiti di imposta

18, co. 1-4

396-399

396-399

586-589

Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro

18, co. 5

400

400

590

Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica

18, co. 6-12

401-407

401-407

591-597

Contributo unificato

18, co. 13-14

408-409

408-409

598-599

Contributo obbligatorio per la partecipazione all’esame di abilitazione forense

18, co. 15-20

410-415

410-415

600-605

Spese di giustizia

18, co. 21-22

416-417

416-417

606-607

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

18, co. 23-24

418-419

418-419

608-609

Proroga Attività Equitalia

 

420

420

610

Riscossione

 

421

421

611

Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa

 

 

421-bis-
421-quinquies

612-615

Disposizioni in materia di assistenza fiscale

 

422-423

422-423

616-617

Pagamento debiti iscritti a ruolo e Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo

 

424-428

424-428,
428-bis e
428-ter

618-624

Differimento incremento prodotti da fumo

 

429

429

625

Accisa sulla benzina

 

430

430

626

Fondo interbancario

 

431-432

431-432

627-628

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

 

 

432-bis

629

Banche di credito cooperativo

 

 

432-ter

630

IRPEF residenti Campione d’Italia

 

433-434

433-434 e
433 bis

631-633

Accisa ridotta

 

435-436

435-436

634-635

Concessioni Bingo

 

437-439

437-439

636-638

Riordino della tassazione immobiliare comunale (ex TRISE)

19

440-441

440-441

639-640

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI

20

442-469

442-469

641-668

Tributo sui servizi indivisibili – (TASI) e IMU

21

470-479

470 - 472-bis, 473-477-bis, 478-479

669-681

Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI

22

480-504

480-504

682-706

Disposizioni in materia di IMU

23

505-515

505,
505-bis-505-quinquies,
506-515

707-721

Erronei versamenti relativi all’imposta municipale propria (IMU) e conseguenti relazioni contabili

 

516-521

516-521, 521-bis

722-728

Fondo di solidarietà comunale

24

522

522, 522-bis
e 522-ter

729-731

Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi

 

 

522 quater,
522-quinquies e 522-sexies

732-734

Limiti all’indebitamento per gli enti locali

 

 

522-septies

735

Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali

 

 

522-octies

736

Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni

 

 

522-novies

737

Tabelle A e B

25, co. 1

523

523

738

Tabella C

25, co 2

524

524

739

Finanziamento per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

 

 

524-bis

740

Tabella E

25, co. 3-4

525-526

525-526

741-742

Prospetto di copertura

25, co. 5

527

527

743

Aliquota contributiva lavoratori autonomi (copertura FISPE)

 

528

528

744

Collaboratori scolastici Ufficio scolastico provinciale di Palermo

 

529

529

745

Debiti pregressi del MUIR (copertura FISPE)

 

530

530

746

Immobili della difesa nella disponibilità dell’Agenzia del demanio

 

 

530-bis

747

Servizi di pulizia nelle scuole

 

 

530-ter

748

Entrata in vigore

26

531

531

749

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

Il comma 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2014 e per i due anni successivi, 2015 e 2016, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2014, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a - 39,1 miliardi in termini di competenza, al netto di 5.710 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalla Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza[1].

Tale limite è lievemente superiore al valore effettivo del saldo (-38.308 milioni) risultante dal bilancio per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.148[2]) La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi finanziarie si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2014 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 300 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 279,7 miliardi (comprensivo dei 4 miliardi sopradetti).

 

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a -18,2 miliardi per il 2015 e a -1,2 milioni per il 2016, al netto di 3.150 milioni per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni.

Come per il 2014, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dal bilancio per gli anni 2015 e 2016, come risultante dalla legge n.148 2013 prima citata, pari, rispettivamente, a -10,2 miliardi nel 2015 e ad un saldo positivo pari a +5,6 miliardi nel 2016.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 285 miliardi nel 2015 e 250 miliardi nel 2016 (268 miliardi e 232,2 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese[3]), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione[4].

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento[5].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[6].

 

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

 


 

Articolo 1, commi 2-4
(Finanziamento gestioni previdenziali)

 


2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

I commi 2-4 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In particolare, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[7]).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[8], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§      una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§      tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2014, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 733,89 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 539,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 133,32 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nella misura di 61,02 milioni di euro ai fini dell’adeguamento dei trasferimenti ala gestione ex-INPDAP;

d)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.321,88 milioni di euro per il 2014, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2014, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS sono determinati (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

§      in 3,08 milioni di euro dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

§      in 71,45 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b));

§      in 649,90 milioni per l’integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

 

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della L. n. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una conferenza di servizi.

 

L’allegato 2, come precisato dal successivo comma 4, indica anche i maggiori oneri, per l’anno 2012, destinati alle Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità e gli importi (utilizzati per il finanziamento dei suddetti maggiori oneri) delle somme risultanti sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per il 2012, accantonate presso la citata Gestione in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Tali maggiori oneri, per il 2012, nell’ambito della Missione 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 012[9] –, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, sono pari a 571,021 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 5
(Trasferimenti all’INPS ed all’ex INPDAP)

 

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INP-DAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

 

 

Il comma 5, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, precisa, mediante un intervento tecnico-contabile, che i trasferimenti pubblici in favore di I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (ex articolo 35, comma 3, della L. n. 448/1998[10]), negli esercizi pregressi al 2012 si intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e conseguentemente eliminati dall’apposita contabilità (ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della L. n. 448/1998) in cui vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

La norma in sema, sostanzialmente vuole neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-I.N.P.D.A.P. confluita nell’I.N.P.S. (per una somma stimata pari a circa 25,2 mld di euro, di cui circa 21,7 per debito verso Io Stato relativo alle somme di anticipazioni di bilancio ex articolo 35 della L. n. 448/1998) e alimentata dalle anticipazioni effettuate verso l’INPDAP fino al 2011, assicurando, dal 1° gennaio 2012, il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, e istituendo, contestualmente, la G.I.A.S. (al riguardo cfr. scheda relativa ai commi 2-4) relativa alle gestioni ex-I.N.P.D.A.P. (attribuendo quota parte delle pensioni a carico della G.I.A.S. stessa).


 

Articolo 1, commi 6, 7 e 9
(Risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020)

 


6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.


 

 

Il comma 6 determina la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)[11] relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura complessiva di 54.810 milioni.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 88 del 2011 prevede che sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementi la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Secondo la relazione tecnica al d.d.l. originario (A.S. 1120) tale importo è stato determinato considerando il dimensionamento annuale della quota pari allo 0,5 per cento del PIL, in luogo dello 0,6 per cento utilizzato per i precedenti cicli di programmazione. Posto che il valore del PIL 2012 preso a riferimento è pari a 1.566 miliardi di euro, lo 0,5 per cento determina un ammontare della quota “media” annua di 7.830 milioni, che, moltiplicata per i sette anni del ciclo di programmazione, genera l’importo di 54.810 milioni.

 

Di tali risorse, la norma in oggetto ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura dell’80 per cento (43.848 milioni), subordinando – come riportato nella relazione tecnica - l’utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) dell’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

 

Dei 43.848 milioni di euro, il comma 6 ne dispone l’immediata iscrizione nel bilancio 2014-2016 nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota residua, pari a 42.298 milioni, sarà ripartita in quote annuali secondo le determinazioni della tabella E delle singole leggi di stabilità.

 

Si ricorda che, relativamente al precedente ciclo di programmazione 2007-2013, l’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) aveva rifinanziato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per 64,4 miliardi di euro, quali risorse destinate ad affiancare i fondi strutturali comunitari (nonché le relative risorse del cofinanziamento nazionale) nel finanziare gli interventi per lo sviluppo delle politiche di coesione.

La successiva legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all’articolo 2, comma 537, ha provveduto a rimodulare, per ciascuna annualità 2007-2015, l’ammontare di tali risorse aggiuntive del FAS, fissandone gli importi annuali - oltre ai 100 milioni già previsti per il 2007 - in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015.

 

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione annuale delle risorse aggiuntive del FAS, come autorizzate dalla legge di stabilità 2007 per il ciclo di programmazione 2007-2013, a raffronto con quelle aggiuntive dell’attuale FSC, autorizzate dal comma in esame per il ciclo di programmazione 2014-2020.


 

Ciclo

1° anno

2° anno

3° anno

Altri
anni

Quota accantonata

Totale

2007-2013

100

1.100

4.400

58.779

-

64.379

2014-2020

50

500

1.000

42.298

10.962

54.810

 

I successivi commi 8, 10 e 11 recano le disposizioni sulla ripartizione programmatica da parte del CIPE di tali risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cfr relativa scheda).

 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse, il secondo periodo del comma 6 specifica che esse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

Si tratta di una nuova chiave di riparto rispetto a quella finora adottata nei precedenti cicli di programmazione, che era determinata nelle quote dell’85 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 15 per cento alle aree del Centro-Nord.

 

La destinazione delle risorse del FAS nella misura dell’85% al Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord fu decisa negli anni 1998-1999 (le delibere del CIPE hanno spesso utilizzato la formula “nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell’85 per cento”.

Una prima “normalizzazione” del principio di ripartizione 85-15% fu previsto dall’articolo 61, comma 10, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) in sede di ripartizione delle risorse del FAS da destinare ai nuovi contratti di programma. L’articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 – con cui fu disposto che le risorse del FAS fossero assegnate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, al Fondo strategico per l’economia reale del Paese e al Fondo infrastrutture – al comma 3 specificò che per le risorse derivanti dal FAS restava fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

 

La revisione della percentuale di ripartizione è frutto dei risultati di una analisi di diversi indicatori socio-economici utilizzati per valutare le situazioni territoriali (popolazione, superficie, occupazione giovanile, occupazione femminile, abbandono scolastico, povertà, ecc) contenuti nella “Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo”, gestita dall’ISTAT e dal Dipartimento sviluppo e coesione del MiSE, che, anche alla luce della crisi economica che interessa l’intero territorio nazionale, determina una conseguente diversa ripartizione delle risorse tra le due macro-aree.

Tali indicatori sono altresì utilizzati per la ripartizione interna tra le regioni delle due macro-aree.

Si ricorda che per quanto riguarda i fondi strutturali dell’unione europea (ed il relativo cofinanziamento nazionale) la chiave di riparto è del 70 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del 30 per cento a quelle del Centro-Nord.

La formulazione della disposizione sembra, inoltre, voler ribadire l’utilizzo esclusivo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per finalità di investimento, secondo la natura stessa delle risorse del Fondo, che sono iscritte in bilancio in conto capitale, evitando, dunque, che tali risorse possano essere utilizzate - come operato in passato da numerosi provvedimenti legislativi - a copertura di oneri anche di parte corrente.

Come riportato dal Ministro Trigiglia nel corso dell’audizione del 19 novembre 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera dei deputati, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sarà utilizzato prevalente per la realizzazione di grandi reti infrastrutturali (ferroviarie, stradali, aeroportuali e portuali), per investimenti pubblici nel campo della prevenzione dei rischi ambientali e per il completamento e miglioramento della rete digitale (banda larga e ultra-larga).

 

Rispetto alla destinazione “esclusiva degli interventi del FSC per lo sviluppo, anche di natura ambientale” riportato al secondo periodo del comma 6, si segnala che il successivo comma 7 rafforza tale previsione, specificando che il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina quota parte (senza specificarne l’ammontare) delle risorse di cui al comma 6 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

 

Il comma 9 a sua volta prevede che una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possa essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.

 

Inoltre numerose disposizioni della legge di stabilità 2014 recano disposizioni concernenti la destinazione delle risorse del FSC. In particolare:

§      il comma 12 prevede che il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro 1° marzo 2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità), previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni (senza tuttavia indicarne il riferimento temporale) per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi;

§      il comma 43 stabilisce che il CIPE, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno;

§      il comma 53 assegna 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996) a valere sulle risorse del FSC (tali riduzioni sono immediatamente contabilizzate dalla Nota di variazioni). Il comma 53 dispone, inoltre, che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni;

§      il comma 121 prevede che il CIPE, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, assegni 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Si segnala che il comma 120 assegna ulteriori 50 milioni nel 2014 per tali finalità a valere sulle risorse FSC del ciclo di programmazione 2007-2013;

§      il comma 124 dispone che il CIPE, a valere sulle risorse del FSC relative alla programmazione nazionale 2014-2020, provvede ad assegnare 50 milioni per il 2015 per la prosecuzione degli interventi volti a favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;

§      il comma 181 prevede che, nell'ambito della programmazione del FSC 2014-2020, il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario;

§      il comma 319 dispone l’assegnazione da parte del CIPE al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni per il triennio 2014-2016 (la relazione tecnica all’emendamento 9.1000 presentato al Senato specifica che le risorse sono ripartite in 10 milioni per il 2014 e in 5 milioni per ciascuna delle annualità 2015-2016), a valere sulle risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, allo scopo di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi. Il medesimo comma 319 prevede altresì che il CIPE assegni 20 milioni delle risorse del FSC per ciascuna annualità 2014-2020 al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.


 

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse 2007-2013 (64,4 miliardi) si ricorda che il CIPE, dopo aver effettuato una prima programmazione delle risorse con la delibera n. 166 del 2007, a causa dell’utilizzo delle risorse FAS a copertura di numerosi oneri recati da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, ha provveduto, con alcune successive delibere del marzo 2009, a riprogrammarne le disponibilità residuali (52,4 miliardi).

Tali risorse sono state ripartite tra i “sotto-fondi” gestiti dalle amministrazioni centrali, in cui il FAS è stato articolato ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 (Fondo infrastrutture, Fondo strategico per l’economia reale, Fondo sociale per l’occupazione e la formazione) per complessivi 25,4 miliardi. I restanti 27 miliardi sono stati destinati alle amministrazioni regionali, nella misura di 21,8 miliardi alle regioni del Mezzogiorno e 5,2 miliardi a quelle del Centro-Nord, sulla base della ricordata “chiave di ripartodell’85% e del 15%, contenuta nell’Allegato al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con la delibera CIPE n. 174 del 2006.

Il CIPE è poi successivamente intervenuto, con delibera n. 1 del 2011, ad una ulteriore riprogrammazione delle risorse del FAS, a seguito del taglio complessivo del 10% delle risorse del Fondo (circa 5 miliardi) disposto dall’articolo 2, del D.L. n. 78 del 2010, modificando le assegnazioni del FAS già effettuate, imputandone 1,7 miliardi alle regioni del Mezzogiorno e 0,5 miliardi alle regioni del Centro-Nord. La restante quota è stata imputata al Fondo Infrastrutture e al Fondo strategico.

 

Per quanto riguarda le risorse complessivamente iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, si ricorda che il bilancio a legislazione vigente indicava 5.433,2 milioni per il 2014 e 8.264,8 milioni per il 2015.

 

Rispetto a tali importi, la Tabella E della legge di stabilità 2014 ne dispone una rimodulazione temporale, attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono traslati nel 2016 (+1,9 miliardi).

Considerando le risorse aggiuntive autorizzate dal comma in esame, nonché l’utilizzo immediato in favore del Fondo di garanzia PMI, la dotazione complessiva del FSC risulta quella esposta nella successiva tavola:

 

Milioni di euro – competenza

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

5.433,4

8.264,8

-

 

Art. 1, co. 6 (rifinanziamento di 54.810 milioni per gli anni 2014-2020, con iscrizione in bilancio dell’80% (complessivi 43.848 mln.)

+50,0

+500,0

+1.000,0

+42.298,0

 

Rimodulazione Tab. E

-400,0

-1.500,0

+1.900,0

 

Art. 1, co. 53, primo periodo: PMI

-200,0

-200,0

-200,0

 

BILANCIO 2014-2016 e succ.

4.883,4

7.064,8

2.700,0

42.298,0

 

Si ricorda che tali importi non coincidono con quelli esposti nella Tabella E poiché la Tabella E non contabilizza “immediatamente” gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolato della legge di stabilità, che invece sono registrati dalla Nota di variazioni.

 

In termini di autorizzazioni di cassa, il bilancio 2014-2016 indica importi inferiori rispetto al dato di competenza, nella misura di 4.170 milioni per il 2014, 6.476 milioni per il 2015 e in 2.700 per il 2016.

 


 

Articolo 1, commi 8, 10 e 11
(Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 


8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.


I commi 8, 10 e 11 recano disposizioni sulle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al ciclo di programmazione 2014-2020.

In particolare, il comma 8 dispone che il CIPE, entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del precedente comma 6 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento).

Si ricorda che nel bilancio 2014 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono allocate sul cap. 8425 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, del D.L. n. 101 del 2013, il Fondo per lo sviluppo e la coesione e le relative risorse finanziarie saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, saranno definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

Successivamente le amministrazioni destinatarie delle risorse assegnate in via programmatica dal CIPE definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione.

Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione.

I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva.

Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati.

Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale: In sostanza con decreti idi variazione del MEF le risorse sono trasferite dal capitolo “madre” del Fondo di sviluppo e coesione ai singoli capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 10 interviene circa la riprogrammazione da parte del CIPE degli interventi da parte del CIPE, qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie, evidenziandone l'impatto sui singoli interventi.

Si ricorda che relativamente alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate del ciclo di programmazione 2007-2013, dopo che il CIPE aveva provveduto ad effettuare una prima ripartizione programmatica con la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, già con la delibera 18 dicembre 2008, n. 112, a seguito di numerose riduzioni delle risorse del Fondo, sul quale erano stati posti gli oneri previsti da alcune disposizioni legislative adottate nel corso del 2008 (per un importo complessivo pari a 12,9 miliardi), ha provveduto ad aggiornarne la dotazione complessiva. Tale operazione è stata ripetuta con le delibere del CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, n. 1 dell’11 gennaio 2011 e n. 6 del 20 gennaio 2012.

Infine il comma 11 dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 196/2009.


 

Articolo 1, comma 12
(Messa in sicurezza e bonifica dell'area del sito
di interesse nazionale di Brindisi)

 


12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economi a e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.


 

 

Il comma 12, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro il 1° marzo 2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità), previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegni 25 milioni a valere sulle risorse della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi.

 

Si tratta di una delle numerose riserve programmatiche circa la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020 (vedi la scheda relativa al comma 6).

Pertanto nella ripartizione programmatica che il CIPE dovrà effettuare entro il 1° marzo 2014, dovrà tenere conto anche di tale riserva, il cui iter procedurale differisce da quello di tutte le altre riserve (prenotazioni legislative), poiché entro la medesima data il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà effettuare la proposta (previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze) per dare attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi, mentre, ai sensi del precedente comma 8, secondo periodo, dopo la delibera di ripartizione programmatica del 1° marzo 2014, le amministrazioni definiscono le azioni e gli interventi da realizzare.

Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse (25 milioni) la disposizione fa riferimento all’importo complessivo, senza indicare alcuna modulazione pluriennale.

 

Il comma 12 dispone, infine, che con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

 

Il SIN di Brindisi[12] è stato definito tale ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 426/98, e successivamente perimetrato con il D.M. 10 Gennaio 2000.

L’accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario di Governo per l’emergenza ambientale, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l’Autorità Portuale di Brindisi.

L'accordo di programma ha come oggetto e finalità: la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda dell'intero SIN; la messa in sicurezza e bonifica di tutte le aree pubbliche previste; la messa in sicurezza e bonifica delle aree private, in sostituzione dei soggetti obbligati che non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati, e in danno dei medesimi; la bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino-costiere ricomprese nel SIN.


 

Articolo 1, commi 13-17
(Fondi per programma “Aree interne del Paese”)

 


13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.


 

 

I commi da 13 a 17 riguardano il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.

 

Come ricordato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge (A.S. 1120), le "Aree interne" rappresentano una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, perché riguardano tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.

Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a”Silver”.

In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e poi i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.

Conseguentemente i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificatiaree interne”.

 

A favore di queste aree, il comma 13 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.

Per quanto riguarda l’operatività del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie si rinvia alla scheda di lettura relativa ai successivi commi da 240 a 248, nonché a quella relativa al rifinanziamento delle risorse del Fondo disposto dalla Tabella E.

 

Ai sensi del comma 14, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale (ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica), di istruzione e socio-sanitari.

I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014 - 2020.

Il comma 16 (disposizione introdotta nel corso dell’esame parlamentare) specifica che i criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate dai progetti pilota sono definiti con l'Accordo di partenariato.

 

I progetti pilota cui si fa riferimento dovranno - sempre secondo quanto illustrato nella Relazione illustrativa - applicarsi ad un numero ristretto di aree: non più di una per ogni regione dove le condizioni siano mature, selezionate da parte delle Regioni stesse secondo criteri generali condivisi.

 

L'Accordo di Partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di Regolamento della Commissione Europea COM (2011) 615/2, del 14 marzo 2012, per stabilire la strategia - risultati attesi, priorità, metodi di intervento - di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'accordo finale, che ciascuno Stato membro predisporrà, sarà approvato dalla Commissione europea. Per quanto riguarda l’Italia esso è stato presentato in forma provvisoria alle autorità comunitarie all’inizio del mese di dicembre 2013.

Per le Aree interne esso propone interventi volti a raggiungere tre obiettivi distinti e interconnessi: mettere in sicurezza il territorio, promuovere la diversità naturale e culturale presente in quelle aree e valorizzare le risorse potenziali non utilizzate per innescare processi di crescita che avranno riflessi positivi su tutto il paese[13].

 

Gli interventi individuati nell'Accordo di partenariato e finanziati con i fondi europei a finalità strutturale dovranno, secondo quanto stabilito nel comma 15, vedere la cooperazione di diversi livelli di governo interessati (la norma indica, a livello di amministrazioni centrali i Ministeri dell’Infrastrutture e dei trasporti, dell’Istruzione, dell’università e ricerca e della Salute), mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro, e dovranno essere coordinati dal Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

 

La legge n. 662 del 1996, all'articolo 2, comma 203, dispone che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, possono essere regolati sulla base di vari tipi di accordi, tra cui l'accordo di programma-quadro. Questo é così definito: l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni o dalle province autonome in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.

 

Il comma 17 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

 

Con l’adeguamento della qualità e della quantità dei servizi essenziali (scuola, sanità e trasporti) attraverso la strategia “Aree interne” si dovrebbe generare quell’inversione di tendenza che negli ultimi decenni ha determinato una fuga demografica da tali aree verso altri territori; contestualmente dovranno essere previsti nuovi progetti di sviluppo locale, che dovranno generare nuova occupazione sfruttando le capacità peculiari di tali aree.


 

Articolo 1, commi 18-21
(Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati
dai Fondi strutturali europei)

 


18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

I commi da 18 a 21 recano disposizioni relative all’assunzione di personale per il monitoraggio e il controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Tali disposizioni erano già contenute ai commi da 11 a 14 dell’articolo 10 del D.l. n. 101 del 2013, ma sono state soppresse nel corso dell’esame parlamentare per problemi di corretta copertura degli oneri.

 

In particolare il comma 18 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale[14].

Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, è preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei[15].

Criteri e modalità di attuazione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse, sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 19 e il comma 21 dispongono in merito alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui al comma 18: per gli oneri derivanti dalle assunzioni, pari ad 5.520.000 euro annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020 (comma 19), mentre per gli oneri a decorrere dall'anno 2016 si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - FISPE (comma 21).

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 

Il comma 20 detta le procedure tecnico-contabili con le quali viene effettuata la copertura degli oneri relativamente alle annualità 2014 e 2015, disponendo che, sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni interessate, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Sono conseguentemente iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.


 

Articolo 1, comma 22
(Beneficio per la stabilizzazione di lavoratori a progetto
nei
call center)

 


22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.


 

 

Il comma 22, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone la concessione di uno specifico beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei call center, a condizione che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

 

L’articolo 1, comma 1202, della L. 296 del 2006, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha infatti inteso promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, disponendo, tra gli altri, che i datori di lavoro che intendessero procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro fossero tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co. – a stipulare entro e non oltre il 30 settembre 2008, appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

 

Il beneficio, concesso per il 2014, è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

 

L’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 definisce i criteri per la concessione degli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, prevedendo tra le condizioni di compatibilità con i Trattati che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili e che questi ultimi corrispondano ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a un massimo di 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati).

 

Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal comma in esame con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano ha l’obbligo di attivare le procedure previste a comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (che rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell’aiuto con la normativa europea). L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. L’incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore.

In ogni caso, il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative della norma.


 

Articolo 1, comma 23
(Formazione giovani extraeuropei - Agenzia ICE)

 

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

 

 

Il comma 23, inserito durante l’esame parlamentare, destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine.

 

L’attivazione dei percorsi formativi e la concessione delle borse di studio devono avvenire, secondo la norma, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia.

 

Si evidenzia che la norma non specifica la tipologia delle Università per le quali è prevista la collaborazione ai fini dell’attivazione di percorsi formativi e della concessione di borse di studio. In Sicilia, le università statali esistenti sono quelle di Catania, Messina e Palermo. Vi è inoltre la libera Università degli studi Enna, denominata “Università Kore di Enna”, legalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale 15 settembre 2004 n. 284.

 

I giovani interessati devono essere in possesso almeno di istruzione superiore.


 

Articolo 1, comma 24
(Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso
il Corpo forestale dello Stato)

 

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

 

 

Il comma 24, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali.

 

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 124/1985 dispone che, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori per la conservazione e la protezione dei beni indicati agli articolo 68 e 83 del DPR n. 616/1977, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. L'operaio assunto ai sensi della citata legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.


 

Articolo 1, comma 25
(Contratti di sviluppo industriale)

 


25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.


 

 

Il comma 25, modificato nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Le suddette risorse vanno ad incrementare l’apposito Fondo istituito dall’articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, e dovranno essere destinate:

§       per il 50% a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e ittici (come aggiunto in sede referente) da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza;

§       per il 50% a contratti di Sviluppo in ambito turistico.

 

Si tratta delle agevolazioni previste dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, con cui sono stati messi in campo strumenti di attrazione degli investimenti volti a favorire lo sviluppo di impresa.

Il Contratto di Sviluppo ( D.M. 24 settembre 2010 di attuazione dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori industriale, turistico e commerciale. È rivolto alle imprese italiane alle imprese estere che hanno una sede stabile in Italia. È sottoscritto da una o più imprese, Invitalia e da eventuali Amministrazioni pubbliche. È composto da uno o più progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inoltre può comprendere la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico. I progetti di investimento del Contratto di Sviluppo possono essere realizzati:

§       nelle aree previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato su GUUE del 10 agosto 2010, n. C 215/5);

§       nel resto del territorio nazionale, se presentati da PMI o da grandi imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (cosiddette “imprese intermedie”).

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere realizzati su tutto il territorio nazionale.

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 266 e 268), al fine di favorire iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata ha previsto agevolazioni finanziarie incrementando il fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Si ricorda, infine, che l’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 ha attribuito 150 milioni di euro una tantum - a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile - per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.


 

Articolo 1, comma 26
(Fondo per la crescita sostenibile)

 

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

 

 

Il comma 26, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015.

 

Il Fondo per la crescita sostenibile, istituito nel 2012 dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero. Inoltre, l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) di cui all'art.1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che le risorse dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento.

Si ricorda che con il D.M. 8 marzo 2013, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Con D.M. 26 aprile 2013, sono state individuate le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012, pari a 1.847,63 milioni di euro e l'importo nominale delle risorse attribuibili al Fondo per la crescita sostenibile è, pertanto, pari a 1.293,34 milioni di euro. l'importo delle risorse effettivamente utilizzabili per gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile è quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Alla data del 30 aprile 2013 la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è pari a euro 657,8 milioni , cui si aggiungono euro 186, 4 milioni, ancora da versare e che, pertanto, la disponibilità complessiva del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' pari a euro 844 milioni, come accertato con decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 30 maggio 2013. Infine, con il D.M. 20 giugno 2013, una quota pari a euro 300 mln delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita per il finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese.


 

Articolo 1, comma 27
(Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese)

 

27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

 

Il comma 27, modificato durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo (istituito con il D.L. n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla L. 394/1981) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. E’ prevista inoltre una riserva di destinazione fino al 40 per cento dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

Il fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, è stato istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presso il Mediocredito centrale. Il fondo era originariamente amministrato da un comitato di nomina ministeriale, successivamente soppresso dal comma 7 dell’art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, il quale ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al suddetto D.L. n. 251 fosse attribuita alla SIMEST S.p.a.. SIMEST è una società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza dal 9 novembre 2012 a seguito dell’acquisizione di circa il 76% del capitale sociale dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un’ulteriore presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale).

Il D.L. n. 112/2008 (art. 6), convertito nella L. n. 133/2008, ha operato una profonda riforma degli interventi finanziabili con il Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese. Gli interventi ammessi ai finanziamenti agevolati dall'art. 6, comma 2, sono:

§       programmi di inserimento sui mercati esteri (lett. a);

§       studi di pre-fattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica (lett. b) collegati a investimenti;

§       patrimonializzazione delle PMI esportatrici al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri (lett. c). L'intervento mira ad affrontare il problema della diffusa sottocapitalizzazione delle PMI italiane, assicurando loro le risorse occorrenti, sia direttamente, sia attraverso un più facile accesso al credito, al fine di rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali dove la concorrenza internazionale è più agguerrita.

 

L'art. 42, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70% annuo delle risorse del Fondo 394/81, e stabilito che i termini, le modalità e le condizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nonché le attività e gli obblighi del gestore, sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, anziché con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Pertanto, in attuazione della suddetta norma, il Ministro dello Sviluppo economico il 12 dicembre 2012 ha emanato un decreto di natura non regolamentare,che apporta alcune modifiche agli strumenti di finanziamento già previsti, in particolare ai finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici, e introduce un nuovo intervento (marketing e/o promozione del marchio italiano) destinato a finanziare la partecipazione a fiere e mostre nei mercati extra UE da parte delle PMI.

Il Fondo viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti (interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 394, e

dall’art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 143 del 1998).

Al 1°gennaio 2012, le risorse giacenti sul Fondo erano pari a 409,1 milioni di euro, quelle impegnabili ammontavano invece a 55 milioni di euro. Nel corso dell'anno, a queste si sono aggiunti i rientri in conto capitale e interessi (pari a circa 30 milioni di euro) e le risorse liberate da decadenze, revoche, ecc., di operazioni approvate negli anni precedenti, che, aumentando la capienza del Fondo, hanno permesso di far fronte all'attività di internazionalizzazione prevista dalla legge, ad eccezione, come si è più volte detto, degli interventi a sostegno della patrimonializzazione delle PMI. Al 31 dicembre 2012 le disponibilità ammontano a circa 280 milioni; i rientri per quote capitale ammontano a 30,5 milioni.


 

Articolo 1, comma 28
(Contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)

 


28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.


 

 

Il comma 28, inserito durante l’esame parlamentare, concede un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

 

La norma è finalizzata a:

§      promuovere le tradizioni e i prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno;

§      valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero;

§      sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana;

§      fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane e agevolare il contrasto del fenomeno dell'Italian sounding.


 

Articolo1, comma 29
(Fondo credito all’esportazione)

 

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

 

 

Il comma 29, inserito durante l’esame parlamentare, dispone il rifinanziamento per 200 milioni di euro del fondo (art.3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all’estero.

Per la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente versamento di 200 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria relativo alle somme recuperate per i crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito (art. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 143/1988).

 

Si ricorda che la gestione degli interventi di sostegno finanziario alle esportazioni e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano è affidata a Simest SpA dal 1° gennaio 1999. Tali interventi, gestiti in precedenza da Mediocredito Centrale, sono stati attribuiti a Simest con D.Lgs. n. 143/1998, nell'ambito delle misure di riordino e razionalizzazione degli strumenti di supporto pubblico alle imprese per le loro attività all'estero. L'attività riguarda i contributi concessi a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della L. 295/1973 per operazioni di credito all'esportazione (D.Lgs. n. 143/1998, Capo II) e per investimenti in imprese all'estero (L. n. 100/1990, art. 4 e L. n. 19/1991). Per quanto riguarda l'attività di sostegno alle esportazioni, essa è gestita da Simest in base ad accordi internazionali, e cioè all'Accordo sui Sussidi e le Misure Compensative (ASCM) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e all'Accordo OCSE sui Crediti all'Esportazione (Arrangement on Officially Supported Export Credits, detto Consensus). L'agevolazione concessa dalla Simest consiste in un contributo agli interessi sui crediti accordati dagli esportatori italiani ai loro clienti esteri. Tale contributo copre la differenza tra il tasso di riferimento, stabilito dalla Simest in relazione alla situazione del mercato, ed il tasso posto a carico del debitore estero.

Quest'ultimo tasso non può essere inferiore al tasso CIRR (Commercial Interest Reference Rate) stabilito mensilmente in sede OCSE. I beneficiari posso essere gli esportatori di prodotti e servizi di origine italiana, o entro determinati limiti quelli comunitari, aventi carattere di beni di investimento o collegabili ad un investimento. L'importo agevolabile è pari all'85% della fornitura. L'intervento può riguardare sia i crediti fornitore sia i crediti acquirente, è destinato a garantire il committente estero dal rischio di variazione dei tassi di interesse, consentendogli di accedere ad un indebitamento a medio-lungo termine al tasso fisso CIRR.

Si ricorda che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 ha provveduto a rifinanziare il Fondo 295 per 150 milioni annui nel biennio 2012/2013.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri si ricorda che l’articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. n. 143/1998 prevede che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.


 

Articolo 1, comma 30
(Fondo settore aeronautico)

 

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).

 

 

Il comma 30, integrato durante l’esame parlamentare, consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese aeronautiche nazionali, ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, per finanziare nuovi programmi tramite il medesimo provvedimento.

 

Attualmente, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono versate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). Tramite il comma 30 in esame esse vengono riassegnate sui capitoli di spesa della medesima legge n. 808/1985 per finanziare nuovi programmi con le medesime finalità.

 

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico e prevede interventi in favore delle imprese nazionali che partecipino a programmi industriali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

In particolare l'art. 3, comma 1, aveva istituito due nuovi strumenti di incentivazione, consistenti in:

§       finanziamenti, fino a concorrenza dei relativi costi, di programmi, studi, progettazioni, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione (lett. a));

§       contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dagli istituti di credito per lo svolgimento dell’attività di produzione di serie e per dilazioni di pagamento ai clienti finali (lett. b e c)).

Con tali meccanismi - in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l’iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento - sono stati promossi numerosi programmi, tra i quali la relazione governativa al disegno di legge menziona: "grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili)".

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”.

 

Durante l’esame parlamentare la norma è stata integrata al fine di escludere il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse del comma stesso.


 

Articolo 1, commi 31-32 e 34-35
(Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli)

 


31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».


 

 

I commi 31, 32, 34 e 35 dettano disposizioni volte ad incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura, intervenendo sulla normativa relativa:

§       all’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole;

§       alla dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;

§       all’utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

 

Riguardo al primo degli interventi, disposto dal comma 31, si prevede che gli interventi per l’accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli e ittici che abbiano un’età tra i 18 ed i 40 anni.

Il riferimento è a quanto previsto dall’art. 66, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha istituito un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari; le modalità ed i termini di tale regime sono stati definiti da ultimo con decreto 11 marzo 2011, n.206. L’operatività dell’intervento è rimessa al funzionamento del “Fondo di investimento nel capitale di rischio” gestito da Ismea allo scopo di supportare i programmi di investimento delle piccole e medie imprese operanti nel settore, agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Condizione per l’intervento è che le imprese presentino un quadro finanziario sano ed un business plan con potenzialità di crescita; il Fondo non può, quindi effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria. Le operazioni finanziarie possono essere di natura diretta (assunzioni di partecipazioni minoritarie e prestiti partecipativi) ed indiretta, consistenti nell’acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese.

Quanto alla seconda tipologia di intervento, disposta dai commi 32 e 34, si prevede che:

§       nell’ambito delle operazioni di dismissione dei terreni demaniali agricoli disposte dallo Stato (comma 32) una quota minima del 20 per cento sia riservata alla locazione dei medesimi terreni, piuttosto che all’alienazione, accordando preferenza, in tale ambito, ai giovani imprenditori agricoli, come definiti dalla legislazione vigente;

§       nell’ambito delle operazioni di dismissione dei terreni agricoli disposte dalle regioni, province e comuni si applichino le disposizioni relative alle operazioni di riordino fondiario.

Entrambi gli interventi si inseriscono nella normativa da ultimo definita con l’art. 66 del decreto-legge n. 1/2012, relativa alla dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

In tal contesto, è stato previsto che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individui i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità, di proprietà dello Stato (non compresi negli elenchi dei beni del patrimonio statale che, ai sensi del D.Lgs. n. 85/2010, devono essere trasferiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni) da locare o alienare. Per tali beni è prevista l’applicazione delle disposizioni relative al riordino fondiario ed è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli. Sono poi previste specifiche agevolazioni e benefici di cui possono godere le operazioni di vendita. Viene, poi, attribuita la facoltà alle regioni, province e comuni di vendere o cedere in locazione i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola, destinando, in tale ambito, una quota superiore alla metà dei beni medesimi ai giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età.

Quanto alla legislazione relativa ai giovani imprenditori agricoli, il comma 3 del medesimo articolo 66 del D.L. n.1/2012 ha previsto che nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. In particolare, l’articolo 9 prevede che, al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 (contributi a fondo perduto e mutui agevolati, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti, attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto), i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.

Le operazioni di cui all’art. 4 della legge 441/98 sono quelle di ricomposizione fondiaria mediante acquisto o ampliamento di aziende con l’assistenza finanziaria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (allora Cassa per la formazione della proprietà contadina, ora assorbita dall’Ismea).

I soggetti cui debbono andare prioritariamente i finanziamenti sono:

§      giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

§      giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e l’iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

§      giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Costituiscono motivo di preferenza:

§      il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, al fine di garantire l'efficienza aziendale;

§      la presentazione di un piano di miglioramento aziendale;

§      la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

Infine, il comma 35 interviene in merito all’utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili prevedendo che, alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, l’assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara qualora vi sia una manifestazione d’interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste, si procede al sorteggio tra le stesse richieste.

La modifica si inserisce come comma aggiuntivo dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo.

La disposizione in esame prevede che le disposizioni relative ai contratti agrari e all’affitto di fondi rustici contenute nelle leggi n. 567/1962, n. 11/1971 e n. 203/1982 trovino applicazione anche per i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, territoriali o non, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o concessione amministrativa. L’ente proprietario può esercitare il diritto di recesso mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di un’indennità per le coltivazioni in corso destinate ad essere perdute nel caso in cui il bene debba essere destinato alla finalità per la quale è disposta la demanialità o l’indisponibilità. Sui terreni in esame sono ammessi i miglioramenti, le addizioni, e le trasformazioni concordati tra le parti. Alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di proprietà degli enti, occorre adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata.


 

Articolo 1, comma 33
(Acquisto servizi online)

 


33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».


 

 

Il comma 33, introdotto durante l’esame parlamentare, obbliga chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. A tal fine è introdotto un articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’IVA.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 17-bis prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

La disposizione non delimita con precisione l’insieme di servizi qualificati come “pubblicità on line”, né cosa si intenda per “centri media” e “operatori terzi”.

 

Si rammenta che Il numero di partita IVA (ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972) è rilasciato a tutti i soggetti che intraprendono un'attività che ha rilevanza ai fini IVA (impresa, arte, professione o lavoro autonomo), compresi i soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che intendono identificarsi direttamente; tali soggetti devono presentare la dichiarazione di inizio attività su apposito modello, disponibile in formato elettronico e prelevabile gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il numero di partita IVA viene rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA.

Il numero di partita IVA assegnato al contribuente ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.

 

La disposizione in esame - i cui profili di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi appaiono da acclarare – intende individuare il luogo (in tal caso, l’Italia) della tassazione degli incassi effettuati attraverso la pubblicità online, da parte di imprese multinazionali con sedi in diversi Paesi i quali, stante tale diffusione territoriale e lo svolgimento di attività mediante la rete internet, intendono massimizzare il risparmio fiscale sui proventi derivanti dai servizi pubblicitari così offerti.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17-bis, devono altresì essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cd. servizi di “search advertising”), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.

Sembrerebbe opportuno specificare, anche attraverso il ricorso alla disciplina secondaria, la definizione di “spazi pubblicitari on line”, di link sponsorizzai e servizi di search advertising.

La norma cita, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana - in quanto venditori di spazi pubblicitari on line - gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario. Dal tenore letterale della disposizione, tuttavia, sembra che tale elencazione sia esemplificativa.

 

La disposizione fa riferimento a tutti gli spazi pubblicitari visualizzabili su territorio italiano. Come tuttavia è stato rilevato dalla stampa specializzata, tutta la rete internet è visibile dall’Italia (salvo specifici provvedimenti dell’Autorità giudiziaria); l’applicazione letterale della disposizione in esame sembra quindi obbligare, in teoria, qualsiasi azienda (di qualsiasi parte del mondo) che pubblichi una pubblicità su qualsiasi sito internet (visibile dall’Italia) ad acquistare lo spazio pubblicitario attraverso una partita Iva italiana.

 

Come per il comma 1, la disposizione si applica anche qualora l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

In ordine alle definizioni, si rimanda a quanto osservato al comma 1.

 

Si segnala che l’operatività del comma 33 in commento è stata rinviata di sei mesi (al 1° luglio 2014, in luogo del 1° gennaio 2014) dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 151 del 30 dicembre 2013, in corso di conversione.

 

Si rammenta, infine, che i commi 177 e 178 del provvedimento in esame recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line. In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. Dette norme prevedono inoltre l’obbligo di utilizzare, per l’acquisto delle predette tipologie di servizi, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.


 

Articolo 1, comma 36
(Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole)

 

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 36 ripristina la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell’onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 

In particolare, le disposizioni in esame abrogano i commi 513 e 514 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che avevano a loro volta abrogato, a decorrere dal 2015, la possibilità per le società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

Tali agevolazioni erano state disposte dall’articolo 1, commi 1093 e 1094 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007 che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l’assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

Per quel che concerne il Fondo ISPE, si ricorda che esso, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 37
(Programmi industriali navali d'interesse della Difesa)

 


37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.


 

 

Il comma 37 autorizza contributi ventennali di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità relative ad assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 537-bis del Codice, concernente i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, il decreto del Ministro dello sviluppo economico che dispone l’utilizzo dei richiamati contributi, è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 


 

Articolo 1, commi 38-40
(Diversa destinazione risorse per flotta navale)

 


38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.


 

 

Il comma 38 reca una serie di finanziamenti riguardanti:

§      la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808). Al riguardo, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

§      la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore delle imprese armatoriali che effettuano investimenti per il rinnovamento e l’ammodernamento della flotta, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001. A tal fine è previsto un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014;

§      il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n.2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, per cui è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

 

Ai sensi del comma 39, il Ministero della difesa, in sede di presentazione del documento previsionale programmatico di cui all’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, riferisce, altresì, sullo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

 

In relazione al richiamato Documento, si osserva che ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 536 del Codice, operata dalla legge n. 244 del 2012, 536 entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

§       il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

§       l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

 

Nell’ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

Il comma 40 dispone in merito alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, che vengono posti a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Come precisa la relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto i commi in esame, va precisato che i finanziamenti di cui al comma 38 sono autorizzati a valere su contributi già assegnati per il consolidamento della flotta navale, che vengono, tuttavia, destinati a nuove finalità, quali quelle indicate dal comma medesimo.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Per una ricostruzione delle norme del provvedimento che variano la dotazione del Fondo, si rinvia alla scheda relativa al comma 318.


 

Articolo 1, comma 41
(Programma TETRA per forze di polizia)

 

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

 

 

Il comma 41 reca il finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

 

Il sistema TETRA (TErrestrial Trunked RAdio,) rappresenta uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

TETRA è infatti la tecnologia digitale (realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag, del gruppo Finmeccanica) per le comunicazioni radio unificate e sicure, adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione.

 

Il finanziamento previsto conferma quanto già disposto dalla legge di stabilità 2013 ed impegna a livello pluriennale risorse aggiuntive per la realizzazione del programma.

 

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'Interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TETRA, considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

Ai componenti della suddetta commissione non spettano compensi, ed eventuali pareri chiesti ad esperti estranei all'amministrazione statale non possono comportare oneri per la finanza pubblica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva.

 


 

Articolo 1, comma 42
(Finanziamento Cassa DD.PP. a grandi imprese per
interventi di rilancio dell’economia
)

 

42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».

 

 

Il comma 42 novella l’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009), estendendo l'ambito dei destinatari delle operazioni che Cassa depositi e prestiti realizza avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia.

Tali operazioni, che, ai sensi del richiamato comma 4-bis, possono assumere qualsiasi forma, quale la concessione di finanziamenti, la prestazione di garanzie e l'assunzione di capitale di rischio e debito e che erano già consentite a favore delle piccole e medie imprese con finalità di sostegno all'economia, sono ora estese dal comma 42, lettera a),anche alle grandi imprese.

 

Ai sensi del medesimo comma 42, lettera b) si conferma anche per le grandi imprese, oltre che per le piccole e medie come già previsto, che l'intervento di Cassa è consentito solo in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, per finalità di sostegno all'economia (lettera c)).

 

Il D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 (legge n. 33/2009), all’articolo 3, comma 4-bis, stabilisce che le operazioni effettuate da Cassa ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/2003[16] -dunque le operazioni effettuate attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale e di altri fondi con garanzia statale- possono assumere qualsiasi forma, quale la concessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie, l’assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia.

Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio.

Cassa depositi ha pertanto messo a disposizione dei plafond a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata destinate in ultima istanza a favore delle piccole e medie imprese. In particolare, sulla base di specifici accordi con il sistema bancario italiano i plafond sono stati utilizzati dagli istituti di credito per finanziare spese di investimento delle PMI, o per coprire esigenze di incremento del loro capitale circolante; ovvero sono stati utilizzati per operazioni di acquisto da parte delle Banche di crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Cassa ha inoltre sottoscritto quote di partecipazione in una Società di gestione del risparmio finalizzata alla realizzazione di investimenti diretti e indiretti nel capitale di rischio di società di piccola e media dimensione.

Si fornisce di seguito una sintetica descrizione delle attività menzionate.

 

Le attività di finanziamento delle PMI da parte di Cassa DD.PP.

In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione, detta “Prima Convenzione”, ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali per le sopra descritte operazioni di finanziamento indiretto a favore delle PMI, ed è stato stanziato un primo plafond - per un importo fino a 3 miliardi di euro - successivamente integrato da una “Seconda convenzione” CDP e ABI, stipulata in data 17 febbraio 2010, di un ulteriore importo, pari a 5 miliardi di euro. In data 17 dicembre 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una “Terza Convenzione”, ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Complessivo residuante a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione.

Il plafond complessivo messo a disposizione da parte di Cassa depositi e prestiti con le citate convenzioni per le operazioni di sostegno alle PMI è stato dunque pari a 8 miliardi di euro (cd. Plafond PM I-Investimenti).

Si osservi prima provvista messa a disposizione di CDP è stata finalizzata ad operazioni di sostegno in senso proprio delle PMI e non ad operazioni sui crediti da queste vantati nei confronti delle PP.AA.. Per ciò che specificamente concerne l’intervento di Cassa depositi finalizzato a fronteggiare la problematica dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, in data 1 marzo 2012, CDP e ABI – esaurito l’utilizzo del primo plafond - hanno stipulato una ulteriore Convenzione (cd. “Quarta convenzione”) che fissa termini e modalità con le quali Cassa mette a disposizione delle banche la cifra massima di 10 miliardi di euro, dei quali 8 miliardi sono destinati al finanziamento di spese di investimento e di esigenze di incremento del capitale circolante del comparto imprenditoriale (Plafond PMI - Investimenti) e 2 miliardi di euro destinati alle banche per ad operazioni di acquisto, ovvero ad altre operazioni consentite sui crediti certificati vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, (Plafond PMI - Crediti vs. PA), ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008.

Per quanto riguarda la partecipazione di CDP in società di gestione del risparmio volte alla costituzione di Fondi mobiliari chiusi destinati al sostegno, diretto ed indiretto, delle piccole e medie imprese, si ricorda che Cassa partecipa, alla SGR Fondo Italiano di Investimento S.p.A., costituita nell'anno 2010 con il Ministero dell'economia e finanze, l'ABI, Confindustria e Istituti Bancari quali Banca MPS S.p.A., Banca Intesa San Paolo S.p.A., Istituto centrale delle Banche popolari e Banca Unicredit S.p.a. Ciascuno di tali soggetti partecipa alla SGR con il 12,5 percento del capitale.

Secondo i dati risultanti dal Rendiconto del Fondo al 31 dicembre 2012 (ultimo rendiconto annuale allo stato disponibile sul sito istituzionale della Società),nel complesso, considerando anche l’attività svolta nel 2010 e 2011, il totale degli investimenti diretti sino ad oggi deliberati è pari a 35, per un ammontare complessivo di risorse pari a 315,7 milioni di euro, mentre il totale degli investimenti indiretti (quote di OICR e Società di Partecipazioni) ammonta a 350,5 milioni, distribuiti su 18 veicoli di investimento. La somma dei suddetti valori porta ad un ammontare di risorse pari a circa 660 milioni, corrispondente a circa il 61% del capitale gestito dal Fondo Italiano, disponibile per investimenti.

Si veda, infine, circa il ruolo svolto da Cassa depositi a sostegno del tessuto economico italiano, anche il documento conclusivo approvato dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, in data 10 dicembre 2013, relativo all’Indagine conoscitiva su “Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali”.

 


 

Articolo 1, comma 43
(Contributi all’Istituto italiano per gli studi storici e
all’Istituto italiano per gli studi filosofici)

 


43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.


 

 

Il comma 43 dispone che il CIPE, in sede di riparto delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (vedi scheda comma 6), assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

La delibera di assegnazione, che deve essere assunta con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego.

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) all’articolo 1, comma 219 ha disposto che il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS), tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegni risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno.

Con la delibera n. 35 del 2005 di assegnazione delle risorse del FAS il CIPE, al punto 5.3.3 della delibera, ha disposto che l'importo di 12.897.543 euro è destinato al Ministero dell'economia e delle finanze, che ha istruito la relativa proposta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico, per il triennio 2005-2007, svolte dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

In particolare, all'Istituto italiano per gli studi filosofici vengono assegnati 7,8 milioni, di cui 1,9 milioni per il 2005; l'assegnazione per gli esercizi 2006 (2,4 milioni) e 2007 (3,5 milioni) sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

All'Istituto italiano per gli studi storici viene assegnato un importo di 5 milioni, di cui 2,1 milioni per il 2005; le assegnazioni per gli esercizi 2006 (1,7 milioni) e 2007 (1,2 milioni) sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

 

Successivamente la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) all’articolo 1, comma 1149, ha disposto che le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009. Quindi con l’articolo 2, comma 2-terdecies del D.L. n. 225 del 2010 ne è stata disposta la proroga dello stanziamento per il 2011 nel limite di 2 milioni di euro.

 

Nel bilancio dello Stato le risorse destinate ai due istituti in oggetto sono allocate sul capitolo 8371 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Al fine indicato, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l’indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse.

Il termine per la presentazione è stabilito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione della delibera, salvo che per il triennio 2014-2016, per il quale il termine è fissato al 28 febbraio 2014.

I medesimi istituti devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

 

I due istituti sono inseriti nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 emanata, ai sensi della L. 534/1996, con DM 31 agosto 2012. In particolare, per il primo anno del triennio, all’Istituto italiano per gli studi storici sono stati destinati € 90.000, mentre all’Istituto italiano per gli studi filosofici sono stati destinati € 75.000.

Con riferimento all’esercizio finanziario 2013, da quanto si evince dal sito del MIBACT risulta essere stata operata, per ora, con DM 8 novembre 2013 (firmato dal Ministro e successivamente inviato agli organi di controllo per la registrazione), unicamente la ripartizione degli ulteriori fondi (complessivi € 1,3 milioni) assegnati al cap. 3671 dall’art. 4, co. 4-quater, lett. a), del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013). In base a tale D.M., risulterebbero assegnati all’Istituto italiano per gli studi storici € 21.546,96, e all’Istituto italiano per gli studi filosofici € 17.955,80.


 

Articolo 1, commi 44-47
(Estensione delle attività di Cassa depositi)

 


44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».


 

 

I commi sono finalizzati ad estendere il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti con finalità di sostegno all'economia attraverso l'utilizzo delle risorse in cd. gestione separata[17].

Si osservi che in modo analogo interviene l’articolo 1, comma 42 del provvedimento in esame, il quale estende anch’esso il perimetro delle attività svolte da CDP avvalendosi delle risorse in gestione separata (cfr. relativa scheda di lettura).

 

In particolare, il comma 44 interviene sull’articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009[18], il quale prevede un sistema integrato -denominato “export banca”- di finanziamento e di assicurazione delle imprese finalizzato a promuoverne l’internazionalizzazione, attraverso l’attivazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A.[19] che a tal fine fornisce le risorse finanziarie per operazioni garantite da SACE S.p.A.

 

Il comma 44 interviene sulla disciplina dettata dall’articolo 8 del D.L. n. 78/2009:

§      in primo luogo, laddove la stessa demanda ad appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività di CDP nel sistema export-banca, elimina l’inciso che tali attività di Cassa sono al servizio di SACE S.p.A.[20].

Si ricorda in proposito che SACE S.p.A. è divenuta - a decorrere dal 9 novembre 2012 - società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti.

§      in secondo luogo, ove si specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane sono assistite e garantite dalla SACE aggiunge le paroleo di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”.

Per effetto di tali modifiche, l’attività di Cassa nel sistema export-banca è dunque ora esercitabile anche con riferimento ad operazioni assistite e garantite da operatori assicurativi diversi dalla SACE.

Si ricorda che l'articolo 8 del D.L. n. 78/2009 – nella formulazione precedente alla modifica apportata dal comma 44 della legge di stabilità 2014 - disponeva che il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, autorizzasse e disciplinasse le attività di Cassa depositi e prestiti al servizio di SACE S.p.a. per dar vita, a condizioni di mercato, al sistema integrato "export banca".

A questo fine, tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere compiute da Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/2003 - cioè con l'utilizzo dei Fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri Fondi garantiti dallo Stato – sono state fatte rientrare anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a.

Il sistema integrato export banca ha preso avvio con il D.M. del Ministero dell'economia e finanze del 22 gennaio 2010, che ha autorizzato CDP a fornire alle banche italiane ovvero alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia la provvista per interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. La Cassa ha quindi stipulato, il 6 aprile 2011, una prima convenzione con l'ABI per il credito all'esportazione alle imprese italiane e alle loro controllate. L'accordo è stato rinnovato il 3 luglio 2013, con una nuova Convenzione tra CDP, SACE, ABI e SIMEST.

Il plafond complessivamente messo a disposizione da Cassa depositi per l'export banca ammonta a 6 miliardi di euro (dei quali 4 miliardi relativi alla prima convenzione del 2011 e 2 miliardi messi a disposizione Con la seconda convenzione).

 

I commi 45 e 46 intervengono sulla disciplina recata dall’articolo 5 del D.L. n. 269 del 2003 che ha disposto la trasformazione della Cassa in società per azioni, disciplinandone il relativo ambito di operatività.

Nel dettaglio, viene eliminata la delimitazione, che il comma 7, lettera b) dell’articolo 5 prevedeva, circa i soggetti presso cui Cassa può operare la raccolta dei fondi diversi da quelli assistiti da garanzia statale per il finanziare le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche.

La formulazione della lettera b) precedente alla modifica qui in esame prevedeva che la raccolta di fondi potesse essere effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. Tale inciso è stato ora soppresso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.L. n. 269/2003, le attività di finanziamento da parte di Cassa depositi sono esercitate, sotto qualsiasi forma:

§       attraverso l’utilizzo dei fondi della raccolta postale (libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali) e degli altri fondi assistiti dalla garanzia statale (lettera a))[21];

§       ovvero attraverso fondi, la cui raccolta è diversa da quella postale e che non ricevono garanzia statale: essi sono infatti reperiti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie svolte da Cassa. Tale risorse – diversamente dalle prime che sono gestite in regime di separazione contabile – sono invece affidate al regime di gestione ordinaria (lettera b)).

Il comma 46 consente a Cassa di acquistare titoli - emessi ai sensi della disciplina generale sulla cartolarizzazione (legge n. 130/1999[22]) - aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese.

A tal fine, il comma aggiunge un comma 8-quater all’articolo 5 del D.L. n. 269/2003.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che anche il comma 52 della legge di stabilità in esame aggiunge un nuovo comma 8-quater all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

 

Gli acquisti di tali titoli, se effettuati a valere sulla raccolta postale o su altri fondi assistiti dalla garanzia dello Stato, possono essere garantiti dallo Stato, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e finanze.

Si dispone inoltre che agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni di garanzie, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

La nuova attività di Cassa consentita dal comma 46 è analoga a quella recentemente prevista dal decreto-legge n. 102/2013[23] (l’articolo 6, comma 1 di tale provvedimento ha a tal fine introdotto un nuovo comma 8-ter all’art. 5 del D.L. n. 269).

Ai sensi del predetto intervento normativo, Cassa può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui bancari garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge n. 130/1999 nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

Si ricorda che per l'acquisto di obbligazioni bancarie garantite o di altri titoli emessi a fronte di mutui residenziali Cassa depositi ha messo a disposizione 3 miliardi di euro, cd. Plafond acquisto OBG/OBS.

Il nuovo comma 8-quater fa riferimento ai fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269, provenienti dalla raccolta postale (libretti di risparmio e buoni fruttiferi), assistiti dalla garanzia dello Stato, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. Si tratta di fondi che, in quanto assistiti da garanzia statale, sono in regime di gestione separata[24] improntata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio economico.

Tali Fondi sono impiegati da Cassa, ai sensi della predetta lettera a) sia per il finanziamento a soggetti pubblici, sia per il finanziamento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti pubblici o dagli stessi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Tra tali attività rientra anche il sostegno finanziario alle imprese, che – secondo la normativa vigente (si veda sul punto il comma 42 dell’articolo 1 della legge di stabilità in esame) - ha finalità di rilancio dell’economia.

 

Per quanto concerne l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che l’articolo 13-bis del D.L. n. 52/2012 (Legge n. 194/2012).

Tale norma, con la finalità di agevolare, da parte dei soggetti interessati, l’utilizzo dei crediti che gli stessi vantano nei confronti delle amministrazioni pubbliche prevede che le relative certificazioni dei crediti che essi vantano verso la P.A. possono essere utilizzate anche ai fini dell’ammissione al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Inoltre, e più specificamente, l’articolo 4 del D.M. sviluppo economico 26 giugno 2012, attuativo dall’articolo 39 del D.L. 201/2011 (cd. Salva Italia), stabilisce che:

§       la garanzia diretta del Fondo è concessa alle imprese nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito, senza cessione dello stesso, qualora si tratti di operazioni concernenti crediti vantati dalle imprese stesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

§       la controgaranzia è invece concessa nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia per operazioni finanziarie per attività d'impresa poste in essere da piccole o medie imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno e da altri soggetti indicati nel decreto medesimo, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

§       l’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è pari a 2,5 milioni di euro.

 

Infine, il comma 47 interviene sul comma 11 del già citato articolo 5 del D.L. n. 269, laddove questo rinvia a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle regole per le attività svolte da Cassa con i fondi della raccolta postale e con gli altri fondi garantiti dallo Stato in gestione separata, ai sensi del comma 7, lettera a) del medesimo articolo 5.

In particolare, introduce al predetto comma 11 una nuova lettera e-bis, la quale dispone che i decreti del MEF dovranno altresì determinare, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del citato comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.

La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato.

Si ricorda, in proposito, la Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

La comunicazione disciplina la concessione di garanzie statali alle imprese, connesse ad una operazione finanziaria, nelle quali, a fronte di un trasferimento del rischio allo Stato, le imprese beneficiarie corrispondono un adeguato corrispettivo (premio)).

Le disposizioni della comunicazione si applicano a tutte le garanzie per le quali avvenga un trasferimento di rischio. La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Tali garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime.


 

Articolo 1, comma 48
(Sistema nazionale di garanzia)

 


48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.


 

 

Il comma 48 è volto ad istituire un “Sistema nazionale di garanzia”, con la finalità di facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all’organo di amministrazione; una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Fondo di garanzia per le PMI

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 48, modifica la composizione e la denominazione dell’attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato “consiglio di gestione”.

Il consiglio di gestione è istituito ai sensi dell’articolo 47 del testo unico Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1-9-1993 n. 385) il quale, in materia di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici, prevede che al fine di superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato costituito con legge n. 662/96 (art.2, comma 100, lettera a) con lo scopo di: “assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. L’impatto sulle imprese è quindi quello di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica. La citata disposizione ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo è stato più volte, nel corso degli anni oggetti di modifiche legislative volte al suo potenziamento e razionalizzazione. Da ultimo il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l’adozione di specifiche disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

 

Il consiglio di gestione è composto da 7 membri (in luogo dei 21 componenti dell’attuale Comitato di gestione) di cui:

§      2 rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico

§      1 rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze

§      1 rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

§      1 rappresentante indicato dalla Conferenza Stato- regioni

§      2 esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa designati dal MISE e dal MIPAF su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese

 

Rispetto alla composizione dell’attuale organo di amministrazione del Fondo, è stato ridotto il numero dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e non ci sono più né il rappresentante delle banche né i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

L’attuale organo di amministrazione è stato istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3 dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e Mediocredito centrale spa. La convenzione, in materia di gestione dei fondi pubblici, prevede un distinto organo ai sensi del sopra citato articolo 47 del T.U. Bancario-, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. Il D.M. 31-5-1999 n. 248 l’articolo 13 individua il Comitato di gestione quale organo di amministrazione del Fondo.

Il Comitato di gestione è attualmente formato da 21 componenti (si veda il Decreto direttoriale 9 novembre 2012), nominati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in rappresentanza degli interessi delle Amministrazioni Centrali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri), locali , di ABI e delle Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confartigianato/UNATRAS, Confesercenti e Confcooperative). Per quanto riguarda le funzioni, esso si occupa di: deliberare le disposizioni di carattere generale e le condizioni di ammissibilità dello strumento e, con riferimento alle singole operazioni, l’ammissione alla garanzia, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti, la liquidazione delle perdite, le revoche e qualsiasi altra modifica. Inoltre, approva la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo

 

Per quanto riguarda il compenso dei componenti del consiglio di gestione, la lettera a) del comma 31 specifica che esso è il medesimo di quello stabilito per i componenti dell’attuale comitato di gestione, il quale decade dall’atto di formale costituzione del nuovo organo di amministrazione.

Si ricorda che, a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010), il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI è ad oggi costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari: MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti. La convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il MISE e Mediocredito Centrale s.p.a. prevede, all’articolo 3 che con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico sono nominati i componenti del Comitato di gestione e gli eventuali rimborsi a carico del Fondo.

Progetti di Ricerca e innovazione

La lettera b) del comma 48, istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata “progetti di Ricerca e innovazione” con una disponibilità di 100.000.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della Sezione è la concessione di garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale.

La garanzia può essere concessa copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a 500.000 euro.

Beneficiari della garanzia possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo –quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI.

La definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti etc.) è rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I finanziamenti BEI denominati “prestiti globali” sono linee di credito messe a disposizione di banche o intermediari finanziari locali per il finanziamento da parte delle stesse di progetti “ammissibili” di importo inferiore a 25 milioni di euro. La BEI può finanziare esclusivamente progetti che perseguano uno (o più) degli obiettivi statutari della BEI stessa: tra questi, oltre al supporto delle PMI ed al supporto della Ricerca, Sviluppo e Innovazione (a sua volta inserito nel quadro più ampio di supporto all’“Economia della Conoscenza”), vi sono il supporto della Coesione e Convergenza (nelle aree di sviluppo regionale), la Sostenibilità ambientale, la creazione di reti infrastrutturali Transeuropee e il perseguimento di una Energia sostenibile competitiva e sicura (obiettivo che include anche il miglioramento dell’efficienza energetica).

 

L’ultimo periodo della lettera b) dispone che le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

 

Fondo di garanzia per la prima casa

La lettera c) istituisce e disciplina, nell’ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari; esso assorbe attività e passività del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, contestualmente soppresso.

 

Istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo è volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (tale previsione di garanzia collettiva è innovativa rispetto alla disciplina del Fondo per le giovani coppie).

Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all’articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.

Con il comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 112/2008 a partire dal 1° settembre 2008, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il decreto interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2011, n. 27), in ossequio alle norme primarie, reca il Regolamento del Fondo, che disciplina, per espressa previsione del citato comma 3-bis, i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo. Tale regolamento è stato da ultimo modificato con il D.M. 24 giugno 2013, n. 103.

Ai sensi dell’articolo 2 di tale decreto, i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro. I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

§       età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);

§       reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro; in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, è assegnata priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

§       non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (vale a dire, le abitazioni di pregio) e non deve avere una superficie superiore a 95 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa.

Relativamente alle risorse del Fondo, si ricorda che la norma istitutiva, recata dal citato comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. n. 112/2008, aveva previsto una dotazione per il solo triennio 2008-2010 (4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010).

L’articolo 6, comma 3 del D.L. n. 102 del 2013 ha esteso, a decorrere dall’anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo per l’accesso al credito per l'acquisto della prima casa ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Si presume che debbano intendersi così richiamate tutte le forme contrattuali atipiche previste dall’articolo 1 della legge n. 92/2012, vale a dire rapporto di lavoro a tempo determinato, accessorio, intermittente, a progetto e di somministrazione. L’estensione della platea di beneficiari viene stabilita attraverso l’aggiunta di un periodo al citato comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 112/2008, che precisa, altresì, che per tale finalità si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo, ossia il decreto che stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le sue modalità di funzionamento.

Un ulteriore periodo aggiunto al comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 112/2008 incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

Si specifica che il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo soppresso; in ogni caso, quest’ultimo continua ad operare fino all’emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il nuovo Fondo.

 

Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi all'acquisto e agli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Rispetto al Fondo di cui all’articolo 13, comma 3-bis del D.L. n. 112 del 2008 viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia: non solo dunque quelli connessi all’acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all’efficientamento energetico della stessa.

Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione soggettiva del Fondo: esso infatti acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (di cui al già richiamato articolo 1 della legge sulla riforma del mercato del lavoro).

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Inoltre, la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.


 

Articolo 1, comma 49
(Monitoraggi dei comuni in materia
di registro di anagrafe condominiale)

 

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

 

 

Il comma 49, al fine dichiarato di assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando le informazioni contenute nel registro di anagrafe condominiale.

A tal fine è aggiunto un nuovo comma 10-bis all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale).

 

Si ricorda che l’articolo 1130, primo comma, numero 6) del codice civile, affida all’amministratore di condominio il compito di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

 

Le nuove norme si inseriscono nella disciplina della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale municipale).

 

Al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni, tale disposizione prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti) le cui aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% (ridotta la 15% dal decreto-legge n. 102 del 2013) per quelli a canone concordato. Sono escluse dall’ambito di applicazione le locazioni realizzate nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Oltre a severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) le misure suddette prevedono che, in caso di contratto a canone concordato, il locatore che opta per la cedolare secca non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

 

Si segnala inoltre che il comma 50 dell’articolo in commento prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, esclusi quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

 


 

Articolo 1, comma 50
(Pagamento canoni di locazione escludendo l’uso del contante)

 

50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

 

 

Il comma 50 prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, esclusi quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

 

Per edilizia residenziale pubblica si intende quella realizzata, direttamente o indirettamente, dallo Stato, per la creazione, a costi ridotti, di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. L’edilizia residenziale pubblica è stata sostenuta con numerose leggi che si sono susseguite nel tempo, a partire dal primo dopoguerra, con il Testo Unico sull'Edilizia Popolare ed Economica del 1938 (R.D. 28 aprile 1938, n.1165), in base al quale sono nati gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).

Il DPR n. 616 del 1977 (articolo 93, comma 2) ha riconosciuto alle regioni competenza propria in materia di edilizia residenziale pubblica, trasformando gli IACP in enti regionali. Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla legge n. 142 del 1990: in tali regioni gli IACP sono stati trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.

 

A tal fine è aggiunto un nuovo comma 1.1 all’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Si ricorda che il predetto articolo 12, intervenendo sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, riduce da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

 

Si ricorda, altresì che il precedente comma 49 dell’articolo in commento, al fine dichiarato di assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando le informazioni contenute nel registro di anagrafe condominiale.

 


 

Articolo 1, comma 51
(Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della
prima casa con riguardo alle famiglie numerose)

 

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

 

 

Il comma 51 modifica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che aveva introdotto la possibilità di destinare le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche alle famiglie numerose, specificando che tale modalità di assegnazione delle risorse avvenga senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo e mediante lo strumento regolamentare previsto dall'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

La norma è volta a risolvere un problema di carattere amministrativo verificatosi a seguito dell’approvazione delle nuove modalità di assegnazione delle risorse del Fondo che in attesa delle conseguenti modifiche regolamentari citate avrebbe rischiato di non poter continuare ad operare.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha introdotto una serie di misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare, attraverso l’intervento della Cassa depositi e prestiti (comma 1), il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (comma 2), del Fondo per l’accesso al credito per l'acquisto della prima casa (comma 3) e del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (comma 4). Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (comma 5) ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l’agevolazione dell’imposta di registro dell’1% (comma 6).

 

Il comma 2 del predetto articolo 6, in particolare, ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, prevedendo che la destinazione di dette risorse abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose.

Si ricorda che il Fondo, istituito dall'art. 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007, consente la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi, essendo a carico del fondo il pagamento della quota interessi legata al tasso di riferimento dovuta per il periodo della sospensione. Per effetto della sospensione la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione stessa; al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti. La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi della citata legge finanziaria 2008, era di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l’articolo 13, comma 20 del D.L. n. 201 del 2011 ha rifinanziato il Fondo con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

La legge di riforma del mercato del lavoro (articolo 3, commi 48 e 49 della legge n. 92 del 2012) ha esteso le misure di sospensione a carico del Fondo anche a ulteriori tipologie di mutui; ha precisato le condizioni alle quali non può essere richiesta la sospensione delle rate; ha codificato in norma primaria le condizioni alle quali si accede ai benefici della sospensione e dell’intervento del Fondo, precedentemente recate dalle sole disposizioni di attuazione. Con decreto del 22 febbraio 2013, n. 37 (G.U. n. 86 del 12 aprile 2013), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il nuovo Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. L'ammissione al beneficio, nel dettaglio, è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi riferiti al beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. Rispetto alla normativa previgente, non è più ammissibile l'accesso al Fondo giustificato dal sostenimento di spese di spese mediche o di spese di ristrutturazione. L'accesso alle agevolazioni, inoltre, è subordinato al possesso di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro e per finanziamenti non eccedenti i 250 mila euro.

 


 

Articolo 1, comma 52
(Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche)

 


52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».


 

 

Il comma 52 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.a. a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi alla illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi.

 

La modifica avviene mediante l’introduzione di un nuovo comma 8-quater all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante la disciplina di Cassa depositi e prestiti.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che anche il comma 46 della legge di stabilità in esame aggiunge già un nuovo comma 8-quater all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

 

Quanto alle attività di CDP, si ricorda che l’articolo 5, comma 7 del D.L. n. 269/2003 prevede:

§       alla lettera a), che Cassa depositi e prestiti S.p.A. finanzi sotto qualsiasi forma, Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, mediante l’utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato e anche mediante fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. Lutilizzo dei predetti fondi è peraltro consentito a CDP per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Società, nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dai medesimi soggetti.

Si osserva che la legge di stabilità in esame interviene su tale ambito di attività, da un lato estendendolo e dall’altro introducendovi nuove tutele. In particolare, il comma 47 prevede che il Ministro dell’economia, cui spetta il coordinamento e la sorveglianza delle attività compiute da Cassa attraverso l’uso di risorse garantite dallo Stato, annualmente indichi le esposizioni assunte da CDP, ai sensi della sopra citata lettera a), che possono essere (a loro volta anch’esse) garantite dallo Stato.

Si rinvia, sul punto, alle schede di lettura relative ai commi 42 e 44 e 46-47 del provvedimento.

§       alla lettera b) che Cassa finanzi in qualsiasi forma, opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, attraverso l’utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato.

Anche su tale punto interviene la legge di stabilità, al comma 45 (vedi scheda di lettura relativa). Il comma elimina la previsione che delimitava il reperimento dei predetti fondi da parte di CDP esclusivamente presso investitori istituzionali.

Il comma 52 stabilisce quindi le modalità di escussione della garanzia. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme:

§       per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;

§       per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.

 

Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrà, tra l’altro, definire:

§       i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi in oggetto;

§       le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della garanzia;

§       l'importo massimo utilizzabile;

§       le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate.

La norma non fissa la data di adozione del decreto ministeriale sopra citato.

Le somme trattenute sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa secondo le procedure già definite nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all’articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge n. 64/2013).

I citati commi, in particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che in caso di mancata corresponsione da parte dell’ente locale della rata annuale di restituzione dell’anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all’erogazione delle anticipazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all’atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali alla medesima data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

In particolare, il comma 11, al fine di garantire l’immediata operatività della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, ne affida la gestione a Cassa depositi, disponendo il trasferimento delle relative disponibilità su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia. Cassa depositi è dunque autorizzata ad effettuare, operazioni di prelevamento e versamento sul medesimo conto .

Il comma 13 definisce le modalità con le quali Cassa depositi procede all’anticipazione di liquidità agli enti locali a valere sulle risorse della predetta Sezione, nonché le modalità attraverso le quali gli stessi enti provvederanno alla restituzione delle anticipazioni. Ciò avviene attraverso la predisposizione di un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi, con durata fino ad un massimo trent’anni.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti da quanto previsto dal comma 52 qui in commento si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.


 

Articolo 1, comma 53
(Risorse per il Fondo di garanzia per le PMI)

 


53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.


 

 

Il comma 53 assegna 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 (si rinvia alla scheda di lettura del comma 48) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Per quanto riguarda le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 6).

 

Il comma 53 dispone inoltre, che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni.

Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.

 

Infine, il comma 53 dispone una riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2015.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nella legge di bilancio per il 2014-2016 risulta dotato di 313,7 milioni nel 2014, 324,7 milioni nel 2015 e a 294,7 milioni nel 2016.

Per una ricostruzione delle norme del provvedimento che variano la dotazione del Fondo, si rinvia alla scheda relativa al comma 318.

 


 

Articolo 1, commi 54-55
(Crescita e patrimonializzazione dei confidi)

 


54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.


 

 

Il comma 54, modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede che con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa, si definiscano misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi.

Con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. La disciplina in materia di confidi è contenuta nell’articolo 13 D.L. n. 269 del 2003.

 

Più in particolare, i beneficiari delle suddette disposizioni sono:

§      i confidi sottoposti alla Banca d’Italia;

Sono sottoposti all’attività di vigilanza della Banca d’Italia (art. 108 del Testo Unico Bancario) i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro. Essi hanno l’obbligo di iscrizione in un albo unico per gli intermediari finanziari autorizzati (articolo 106 del TUB), i quali esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

§      i confidi che realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;

§      i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

 

I Confidi "minori", ossia i confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003). A tali operatori è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art. 106.

I confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

In relazione ai descritti limiti operativi e alla finalità di sostegno delle PMI, tali confidi sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi “maggiori”. Più specificatamente nei confronti dei confidi iscritti ex art. 155, comma 4, i poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia sono finalizzati a verificare l'osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni loro consentite.

Il D.Lgs. n. 141/2010 ha modificato la disciplina dei confidi (articolo 112 del TUB) e ha introdotto una nuova forma di vigilanza sui confidi “minori”. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto da un Organismo (dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi) ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. L'iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle condizioni di legge (articolo 13 del D.L. n. 269/2003) nonché al possesso da parte degli amministratori di requisiti di onorabilità.

Tra le misure volte a rafforzare i confidi, si ricorda l’articolo 39, comma 7, del D.L. 201 del 2011, il quale ha consentito alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l’ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea; inoltre la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all’assemblea.

Successivamente, l’articolo 10 del D.L. n. 1 del 2012 ha esteso tale facoltà anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, la cui costituzione era stata precedentemente prevista dal decreto-legge 70/2011.

L'articolo 36, commi 1 e 2, del D.L. 179 del 2012 ha poi introdotto norme volte a rafforzare patrimonialmente i confidi, senza porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi alimentati da contributi pubblici oggetto di vincoli di destinazione, mediante una delibera dell’assemblea ordinaria. È possibile altresì accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi. In tal modo i fondi perdono i vincoli preesistenti, acquisendo la possibilità di essere computati nel patrimonio di vigilanza.

 

Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari si prevede di dedicare all’attuazione delle misure previste dal citato decreto interministeriale una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell’importo di 225 milioni di euro, con la possibilità di incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizioni da Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.

 

Il comma 55 prevede che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione delle camere di commercio.

Si ricorda che il predetto fondo di perequazione è stato istituito dalla legge di riordino delle camere di commercio, legge 29 dicembre 1993, n. 580. In particolare, il comma 9 dell'articolo 18 stabilisce che con il decreto di determinazione del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta si definisca una quota da riservare al Fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Al medesimo decreto è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti delle norme in commento.

Inoltre, viene stabilito che il contributo previsto non comporti effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.


 

Articolo 1, commi 56-59
(Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

 


56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo di software e hardware;

b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;

c) creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.


 

 

I commi da 56 a 59, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, prevedono norme per sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI).

 

Il comma 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

 

Il raggruppamento di imprese non è un’impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918). Nell’Ati (Associazione Temporanea di Imprese) l’aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale motivo la durata dell’Ati può essere definita breve, rispetto all’aggregazione delle imprese in rete.

Le imprese, infatti, associandosi tra di loro per la realizzazione di un’operazione comune non raggiungibile dalle stesse singolarmente considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato limitandone e ripartendone i rischi.

La riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria: ciascuna impresa, pur operando all’interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801) e ciò non consente alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione: "…il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (cfr. art. 95, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Sul piano strutturale, si distinguono raggruppamenti di tipo orizzontale (ovvero tra imprese che sono in possesso della medesima specializzazione e che si dividono per quote il medesimo lavoro), raggruppamenti di tipo verticale (tra imprese che sono in possesso di differenti specializzazioni e che si dividono l’esecuzione del lavoro secondo le proprie specifiche competenze) e, in ultima analisi, integrazioni miste (orizzontale per la c.d. categoria prevalente e verticale per le categorie c.d. scorporabili).

L’art. 37 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) consente, sia per gli appalti dei lavori che per quelli dei servizi e forniture e dei settori speciali, la partecipazione associata alla gara riconoscendo l’accesso ai cd. raggruppamenti temporanei di imprese (ATI o RTI ). La logica di tale accesso è quella di consentire il frazionamento dei requisiti di partecipazione alla gara non riferendoli tutti ad un unico soggetto; ai fini, difatti, della qualificazione assumerà rilevanza la sommatoria dei requisiti tecnici ed economici delle imprese raggruppate secondo le indicazioni normative (codice degli appalti e regolamenti attuativi.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi ed a detto mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all’appalto. Tuttavia, essendo consentito che gli operatori, ancora non costituiti in RTI, presentino un’offerta con l’impegno a costituire un RTI solo in caso di aggiudicazione della gara ed indicando nell’offerta il nome del mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto di sé e degli altri, l'offerta presentata dal concorrente di una gara pubblica dovrà, sempre ,proporsi come atto negoziale idoneo a manifestare la volontà contrattuale di concludere l'accordo in caso di aggiudicazione e ad impegnare validamente l'offerente, quantomeno rispetto ai profili essenziali del contratto, con la conseguenza che deve essere immediatamente ascrivibile al contraente e, quindi, espressa da un soggetto munito di poteri rappresentativi idonei ad impegnare al contratto. Pertanto, nel caso in cui il concorrente sia un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che lo costituiranno.

L'art. 37, comma 13, del codice dei contratti pubblici, sancisce, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici che per gli appalti di servizi, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, onde verificarne la capacità tecnico-economica.

 

Inoltre, l’art. 9, D.l. 14/03/2005 n. 35 convertito dalla L. 14/05/2005 n. 80, disciplinando la materia della concentrazione di imprese, ha previsto un’agevolazione fiscale a favore delle P.M.I. che diano vita a concentrazioni aziendali. Tale agevolazione, così come previsto dalla Circolare min. n. 53/E del 13/12/2005, consiste in un credito di imposta, denominato premio di concentrazione, pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze relative all’operazione di concentrazione concretamente realizzata.

 

Il comma 57 specifica le tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche.

Più in particolare i progetti devono essere di durata triennale, presentati attraverso procedure selettive indette dal MISE e volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a)   ricerca e sviluppo di software e hardware;

b)   condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;

c)   creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d)   accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e)   creazione di nuove realtà industriali;

f)     promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g)   condivisione di esperienze con il territorio;

h)   sostegno per l'applicazione delle idee;

i)      sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei makers.

 

Il comma 58 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma, il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell’applicazione delle disposizioni in commento.

 

Il comma 59 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell’incentivo.


 

Articolo 1, commi 60-61
(Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese
con conseguente riduzione del personale)

 


60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.


 

 

I commi 60 e 61, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono la decadenza dai benefici ricevuti, per le imprese che delocalizzano la propria produzione.

 

Più in particolare il comma 60 prevede che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La disposizione è efficacie per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Il comma 61 dispone che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei suddetti contributi.


 

Articolo 1, comma 62
(Modifiche alla garanzia dello Stato sui debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato)

 

62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

 

 

Il comma 62 modifica la disciplina della garanzia statale prevista sui debiti commerciali di parte corrente certi liquidi ed esigibili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato di cui all’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 35/2013.

 

In particolare, la modifica interviene sull’articolo 11, comma 12-quinquies del D.L. n. 76/2013, eliminando la previsione, ivi contenuta, della cessazione della garanzia nel momento in cui viene operata la ristrutturazione del debito.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) obbliga le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali di registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS.

Le amministrazioni tenute a tale obbligo di registrazione sono quelle tenute alla certificazione dei debiti commerciali ai sensi della disciplina richiamata nel medesimo comma 7 (articolo 9, commi 3-bis- 3-ter del D.L. n. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, D.L. n. 16/2012). Si tratta dunque di:

§       regioni e gli enti locali, ad eccezione degli enti locali commissariati e degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi (art. 9, co. 3-bis e 3-ter, D.L. n. 185/2008);

§       Stato ed enti pubblici nazionali (articolo 12, comma 11-quinquies, D.L. n. 16/2012).

 

Il comma 12-ter dell’articolo 11 del D.L. n. 76/2013 (legge n. 99/2013) ha previsto che i debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 7 del D.L. n. 35/2013, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo D.L. 35, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Si tratta dunque dei debiti rientranti nell’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che le predette amministrazioni – ai sensi del citato comma 6 dell’articolo 7 - sono state tenute, in quanto non ancora estinti, a comunicare (dal 1° giugno 2013 ed entro il 15 settembre 2013) attraverso la piattaforma elettronica. Si tratta dunque dei debiti per i quali comunicazione suddetta equivale a certificazione, in quanto non già oggetto di cessione o certificazione.

Il comma 12-quinquies del medesimo articolo 11 del D.L. n. 76 dispone che i soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro[25].

Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.

L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.

Il comma 12-sexies – nel prevedere l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato - stabilisce che la garanzia dello Stato di cui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo.

Infine, il comma 12-septies dispone che in caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore.

E’ rinviata ad un apposito decreto del Ministero Ministro dell'economia e delle finanze l’attuazione della disciplina in esame, ivi compresa la determinazione delle modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Tale decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 28 agosto 2013[26] (comma 12-sexies) non è stato ancora adottato.


 

Articolo 1, commi 63-67
(Obblighi da parte dei notai di versamento di somme
su conti correnti dedicati)

 


63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.


 

 

I commi da 63 a 67 prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti l’attività notarile.

Il comma 63 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a)   tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b)   ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro di cui all'articolo 6 della legge 64/1934 (ovvero il registro in cui con numerazione progressiva è obbligato a segnare, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c)   l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

Il comma 64 prevede quindi che gli indicati obblighi di versamento non ricorrano per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; la disciplina del comma 63 si applica, invece, in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula della quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

Ai sensi del comma 65, al conto corrente dedicato affluiscono somme che costituiscono patrimonio separato: sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque così come il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Il comma 66 prevede che, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio allo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincolerà il prezzo o corrispettivo depositato quando gli verrà fornita la prova - risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti - che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal DPCM di cui al comma successivo.

Il citato comma 67 stabilisce che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione delle previsioni introdotte dai commi precedenti, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.


 

Articolo 1, comma 68
(Finanziamenti per manutenzione rete stradale e nuove opere)

 


68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


 

 

Il comma 68 reca stanziamenti al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A.

 

Nel corso dell’esame parlamentare la disposizione è stata integrata al fine di disporre che la spesa autorizzata deve assicurare anche la realizzazione di nuove opere con priorità per quelle già definite da protocolli d'intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.

Per le finalità indicate, viene autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l’anno 2014 e 150 milioni di euro per il 2015.

La norma, a differenza della relazione tecnica e della relazione tecnica all’emendamento presentato dal Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia, non specifica che si tratta della manutenzione della rete stradale in gestione ad ANAS e che anche l’ulteriore incremento dello stanziamento per il 2015 è destinato ad ANAS per la realizzazione di nuove opere, come invece risulta dalla nota di variazioni al disegno di legge di bilancio che provvede ad allocare lo stanziamento in commento nel capitolo 7372 (Contributi in conto impianti da corrispondere all’ANAS per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture) nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’autorizzazione di spesa per il 2015 è stata inserita nel corso dell’esame parlamentare prevedendo che all’onere relativo all'anno 2015 si provveda mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni previste a favore della nuova linea ferroviaria Torino-Lione dall'art. 1, comma 208, della L. n. 228/2012.

Si ricorda che il citato comma 208 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato - per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione - la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni per il 2014, 680 milioni per il 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029. La citata autorizzazione è stata ridotta dall’art. 18, comma 13, del D.L. n. 69/2013, di 96 milioni di euro per il 2014, di 258 milioni per l'anno 2015, di 143 milioni per l'anno 2016 e di 142 milioni per l'anno 2017.

Si ricorda infine che la disposizione in commento è analoga a quella recata nella precedente legge di stabilità: l’art. 1, comma 179, della L. 228/2012, ha infatti autorizzato la spesa di 300 milioni di euro, per l'anno 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Il contratto di programma ANAS, lo stato della manutenzione e il fabbisogno finanziario per l’ammodernamento della rete infrastrutturale del Paese

Si ricorda che l'ANAS S.p.A. è il concessionario della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale e che il contratto di programma è l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Nella relazione allegata alla determinazione n. 36/2013, la Corte dei conti ricorda che poiché il Piano Economico Finanziario non è stato ancora approvato (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente), il MIT e l’ANAS, nell’impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione Unica, hanno ravvisato la necessità di stipulare un contratto di programma annuale strutturalmente analogo a quello relativo al 2007 anche per i successivi esercizi.

I contratti di programma, nel corso degli anni, sono stati oggetto di riduzioni e rimodulazioni di risorse. Ciò è avvenuto ad esempio con riferimento al contratto di programma 2012. Si ricorda in proposito che la delibera CIPE n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012) aveva assegnato all’ANAS, per il finanziamento del contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011. Le risorse assegnate sono state dapprima rimodulate con la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 97 (pubblicata nella G.U. del 16 aprile 2013), poi decurtate di 50 milioni di euro con la delibera CIPE 18 febbraio 2013, n. 8 (pubblicata nella G.U. del 4 giugno 2013). La successiva delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 13 (pubblicata nella G.U. del 6 luglio 2013) ha provveduto a reintegrare l’importo di 50 milioni in precedenza decurtato.

Relativamente all’iter del contratto di programma 2012, si ricorda che esso è stato stipulato tra il MIT e l’ANAS nel mese di luglio 2012, a seguito del parere positivo espresso dal CIPE nella seduta dell’11 luglio 2012 (delibera n. 68/2012), ma in considerazione dei rilievi espressi da parte della Corte dei Conti, lo stesso è stato nuovamente siglato in data 9 marzo 2013. Successivamente il CIPE ha espresso un nuovo parere favorevole con la delibera 18 febbraio 2013, n. 9.

Si segnala che nel documento intitolato “La gestione organizzativa e finanziaria dell’ANAS S.p.A. e lo stato degli investimenti sulla rete stradale e autostradale nazionale in concessione della Società”, acquisito nel corso dell’audizione informale del 9 ottobre 2013 presso l’VIII Commissione (Ambiente), il Presidente dell’Anas ha fornito un quadro della situazione finanziaria dell’Anas nonché del fabbisogno per gli interventi programmati e lo stato della manutenzione straordinaria.

Da ultimo, si rammenta che l’art. 18, commi 2 e 10, del D.L. n. 69/2013 (che risultano novellati dal comma 70 dell’art. 1 della presente legge), recano rispettivamente stanziamenti per il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie e per un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A.. Le risorse per tale programma vengono rifinanziate dalla tabella E della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 69
(Finanziamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria)

 

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

 

 

Il comma 69 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.

L’autostrada Salerno-Reggio Calabria è suddivisa in 66 interventi ripartiti in 12 Macrolotti e 54 Lotti, inclusi 8 svincoli non previsti nell’originario piano per l’adeguamento, ma successivamente richiesti da regioni ed enti locali e la rampa A dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l’autostrada SA-RC (viadotto Grancano)[27].

L’autostrada Salerno Reggio Calabria è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1 della legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”).

Il citato Macrolotto 4 Parte 2 stralcio 2° dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, che inizia dal km 280+350 e termina al km 286+000, reca un costo pari a 343 milioni di euro[28]. Il costo è stato riportato anche nel documento allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, che reca l’aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (agg. 11° Allegato infrastrutture) e che è stato trasmesso al Parlamento nel mese di settembre 2013.

 


 

Articolo 1, comma 70
(Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a
ponti, viadotti e gallerie)

 


70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».


 

 

Il comma 70, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca disposizioni volte ad ampliare il novero degli interventi finanziabili nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., al fine di ricomprendervi anche l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria. La disposizione dà peraltro priorità, nell’assegnazione delle risorse, alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

La modifica interviene novellando la disposizione dei commi 2 e 10 dell’articolo 18 del D.L. n. 69/2013, che hanno previsto rispettivamente stanziamenti per il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie e per un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA.

Si ricorda, infatti, che l’art. 18, comma 1, del D.L. n. 69/2013, al fine di consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, per il periodo 2013-2017.

Il successivo comma 2 ha demandato ad uno o più decreti interministeriali (adottati dal MIT di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) l'individuazione degli specifici interventi da finanziare e l'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo. Lo stesso comma provvede altresì ad indicare gli interventi finanziabili, tra i quali figura “il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie”.

Il comma 10 del medesimo articolo 18 reca disposizioni in ordine alla definizione (con decreto del MIT) di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d’interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A.

Il decreto interministeriale emanato ai sensi del citato articolo 18, comma 2, ha attribuito 300 milioni di euro al programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS. L’aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, contenuto nell’aggiornamento dell’11° Allegato infrastrutture, trasmesso al Parlamento nel mese di settembre 2013, ha incluso, nell’ambito della macrovoce relativa al “Decreto Fare”, il “Programma Piccoli interventi ANAS” dell’importo di 300 milioni di euro.

Le risorse per tale programma vengono inoltre rifinanziate dalla tabella E della legge in commento. Le risorse per il triennio a legislazione vigente, che erano pari complessivamente a 287 milioni di euro, sono state rifinanziate dalla tabella E per 350 milioni di euro complessivi nel triennio 2014-2016 (150 milioni nel 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016): lo stanziamento risultante è quindi pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

 


 

Articolo 1, comma 71
(Finanziamenti per il sistema MO.S.E.)

 


71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.


 

 

Il comma 71 autorizza la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l’anno 2015, 71 milioni di euro per l’anno 2016 e 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a)   la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d’atto da parte del CIPE;

b)   il completamento dell’intero sistema MO.S.E., con un atto aggiuntivo alla predetta Convenzione generale che deve essere sottoposto al CIPE entro il 30 giugno 2014.

Il testo del disegno di legge di stabilità originariamente presentato dal Governo prevedeva uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2014 e 30 milioni di euro per l’anno 2017. Nel corso dell’esame parlamentare, gli importi sono stati rimodulati, al fine di incrementare nella Tabella E l’autorizzazione di spesa relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione di 49 milioni di euro per l’anno 2014 riducendola per un corrispondente importo nel 2017.

Il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E. è compreso nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. “legge obiettivo”[29].

Nel documento allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (aggiornamento dell’11° Allegato infrastrutture) è riportato un costo complessiva dell’opera pari a 5.493,160 milioni con una disponibilità di 4.866,160 milioni.

L’art. 1, comma 184, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha assegnato per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016, Successivamente, l’art. 15, comma 3, lett. d), del D.L.102/2013 ha ridotto la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2014.

Il CIPE ha approvato nella seduta del 9 settembre 2013 con prescrizioni la destinazione a specifici interventi dell’assegnazione di cui alla legge di stabilità per il 2013 per la prosecuzione del “Sistema MOSE” relativo alla salvaguardia della laguna e della città di Venezia, pari a circa 973 milioni di euro al netto delle riduzioni disposte dal D.L. n. 102/2013 e da altre precedenti disposizioni legislative. Il Comitato ha infine preso altresì atto della necessità di adeguare conseguentemente il 43° Atto Attuativo della Convenzione Generale del 1991 tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova.


 

Articolo 1, comma 72
(Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali
del contraente generale)

 


72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».


 

 

Il comma 72, introdotto durante l’esame parlamentare, sostituisce il comma 9 dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come disponeva il testo previgente), ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL (stati di avanzamento lavori).

Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l’applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa (come invece prevedeva il testo previgente), ma obbligatoria.

Il testo previgente del comma 9 dell’articolo 176 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva che il soggetto aggiudicatore verificasse periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; in caso di inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore aveva facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.


 

Articolo 1, comma 73
(Contratto di servizio con RFI)

 

73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (REI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

L’articolo 1, comma 73, autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma-parte servizi- 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana (RFI Spa).

L’espressione atecnica “contratto di servizio” è da intendersi infatti come “contratto di programma – parte servizi”.

In proposito, si ricorda preliminarmente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 188/2003 dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da periodici contratti di programma. In base a tale disposizione, il contratto è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.

Il contratto di programma per il periodo 2012-2014 consta di una parte investimenti, che disciplina la realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria e le relative modalità di finanziamento, e di una parte servizi, che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di safety, security e navigazione ferroviaria, secondo adeguati livelli di efficienza, sicurezza e affidabilità, nonché le modalità di finanziamento delle suddette attività. La suddivisione del contratto di programma in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011.

 

Lo schema di Contratto di programma – Parte servizi” tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il periodo 2012-2014, è stato recentemente esaminato dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati (Atto n. 21). che ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione, nella seduta del 19 novembre 2013. Il contratto, integrato con le indicazioni espresse nel parere parlamentare, è stato quindi siglato il 29 novembre 2013 e sarà pienamente operativo dopo la verifica di legittimità della Corte dei Conti.

Il precedente contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011), che hanno disciplinato unicamente la parte investimenti, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2013 e successivamente (art. 2, co. 4, l. 126 del 2013), fino all’operatività del nuovo contratto di programma, parte investimenti, 2012-2016, che risulta ancora in fase di proposta.

Si ricorda che il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale era stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, poi sottoscritto il 10 luglio 2012 tra MIT e RFI, aveva subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

 

Il contratto di programma – parte servizi prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro, dei quali 720 milioni di euro sono indicati come risorse ancora “da reperire”, imputate all’annualità 2014 (il totale dello stanziamento per il 2014 è 975 milioni di euro). In proposito, il parere approvato dalla IX Commissione, segnala che, come già evidenziato nel parere espresso dal CIPE del 22 marzo 2013, “l’importo di 720 milioni di euro per l’anno 2014 si riferisce a fabbisogni non correlati a una specifica copertura finanziaria, per cui gli obblighi assunti dal Gestore in riferimento al programma di manutenzione straordinaria per il 2014 devono intendersi subordinati all’individuazione di tale copertura”; al riguardo il rappresentante del governo ha fatto riferimento allo stanziamento di 500 milioni aggiuntivi recato dalla disposizione in commento, assicurando, per quanto concerne la quota residua di 220 milioni di euro, “il massimo impegno per trovare le risorse nei prossimi provvedimenti normativi” (seduta della IX Commissione trasporti del 13 novembre 2013).

 


 

Articolo 1, commi 74, 76 e 80
(Finanziamento di tratte ferroviarie)

 


74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con REI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.


 

 

I commi 74, 76 e 80 intervengono per il finanziamento di specifiche tratte ferroviarie. Si tratta delle seguenti:

§       il comma 74 prevede, per la tratta Cancello–Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell’asse ferroviario Alta velocità Roma-Napoli, l’autorizzazione di spesa di 50 milioni per l’anno 2015 e 50 milioni per l’anno 2016;

§       il comma 76, per le tratte dell’Alta Velocità Brescia-Verona-Padova della linea Milano-Venezia e Apice-Orsara e Frasso Telesino–Vitulano della linea Napoli-Bari, autorizza la spesa di 120 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029 e stabilisce che gli interventi siano realizzati con la tecnica dei lotti costruttivi non funzionali, autorizzando il CIPE a deliberare sui relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;

§       il comma 80, per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; e autorizza altresì la contrattualizzazione dei relativi interventi nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 con RFI.

 

In relazione alle sopra citate tratte ferroviarie, si ricorda che, in base ai dati dell’ultimo monitoraggio sull’attuazione della Legge obiettivo (Servizio studi Camera dei deputati, Settimo Rapporto sull’attuazione della Legge obiettivo – dicembre 2012):

§       la tratta Cancello – Frasso Telesino – Apice Orsara risulta inserita nel programma infrastrutture strategiche (decimo Allegato Infrastrutture settembre 2012); la tratta si trova allo stadio di progetto preliminare; al 30 settembre 2012 i costi stimati ammontano a 5.205 milioni di euro con un fabbisogno ancora da coprire a 3.584 milioni di euro (la tratta specifica Cancello – Frasso Telesino risulta però già interamente finanziata per l’importo complessivo di 730 milioni di euro);

§       la tratta Frasso Telesino – Vitulano, anch’essa inserita nel programma infrastrutture strategiche, si trova allo stadio di progetto preliminare; al 30 settembre 2012 i costi stimati ammontano a 986 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da coprire di 965 milioni di euro;

§       la tratta Brescia-Verona, anch’essa inserita nel programma infrastrutture strategiche, si trova allo stadio di “contratto stipulato”; al 30 settembre 2012 i costi stimati ammontano a 2.827 milioni di euro con un fabbisogno ancora da coprire di 2.747 milioni di euro; l’opera è considerata anche nell’Undicesimo Allegato Infrastrutture (settembre 2013) che indica l’opera come allo stadio di progetto definitivo e prevede invece un fabbisogno ancora da coprire di 2.667 milioni di euro;

§       la tratta Verona-Padova, anch’essa inserita nel programma infrastrutture strategiche, si trova allo stadio di “contratto stipulato”; al 30 settembre 2012 i costi stimati ammontano a 5.130 milioni di euro con un fabbisogno ancora da coprire di 4.969 milioni di euro; l’opera è considerata anche nell’Undicesimo Allegato Infrastrutture (settembre 2013) che indica l’opera come allo stadio di progetto definitivo e prevede il medesimo fabbisogno ancora da coprire;

§       la tratta Bologna-Bari-Lecce-Taranto, anch’essa inserita nel programma infrastrutture strategiche, presenta, al 30 settembre 2012, costi stimati di 2.299 milioni di euro con un fabbisogno ancora da coprire di 682 milioni di euro; l’opera è considerata anche nell’Undicesimo Allegato Infrastrutture (settembre 2013) che indica invece un fabbisogno ancora da coprire di 674,78 milioni di euro.

 

Si ricorda inoltre che:

§       la tecnica dei “lotti costruttivi non funzionali” è stata definita all’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi”. I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare la disposizione in commento richiama le lettere b) e c), (obbligo per il progetto definitivo dell'opera completa di essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi e il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti; impegno del contraente generale o dell'affidatario dei lavori a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria) Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti;

§       è stato recentemente approvato il Regolamento (UE) n. 1315/2013 dell'11 dicembre 2013 nel quale sono stati formalizzati i nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti TEN-T, comprendente una struttura a doppio strato che si compone della rete globale e della rete centrale. La rete centrale (core network), cui viene data la priorità, consiste di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Il Regolamento contiene in allegato le nuove mappe della Rete TEN-T. In base a queste, risultano ricomprese nel core network le tratte ferroviarie dell’alta velocità Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari e Roma Napoli, mentre per quanto riguarda la tratta Bologna-Lecce questa è ricompresa, come tratta convenzionale, nel core network, solo limitatamente alla parte Bologna-Ancona, mentre la tratta da Ancona fino a Lecce fa parte della rete globale;

il contratto di programma, parte investimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa 2012-2016, risulta ancora in fase di proposta, essendo stato predisposto uno schema il 12 marzo 2013; che dovrà poi, una volta terminata la fase di predisposizione, essere trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.


 

Articolo 1, comma 75
(Risorse destinate al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore)

 


75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


 

 

Il comma 75, introdotto nel corso dell'esame parlamentare stabilisce che le risorse del cosiddetto Fondo revoche, previsto all’art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011 e modificato dal comma 79 del presente articolo, (alla cui scheda di commento si rinvia) siano prioritariamente destinate al ripristino degli stanziamenti per il collegamento "Termoli-San Vittore, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche, previsto dalla legge n. 443/2001 (“legge obiettivo”), relativamente alle risorse assegnate dalla delibera CIPE 62/2011, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-ter, del D.L. n. 69/2013.

 

Il comma 11-ter dell’articolo 25 del D.L. n. 69/2013 ha previsto la sottoposizione all’approvazione del CIPE, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013, delle proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili:

§       degli interventi di adeguamento della S.S. 372 “Telesina”, tra Io svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88;

§       del collegamento autostradale Termoli-San Vittore.

La stessa norma ha previsto che la mancata approvazione delle proposte determina l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

Il comma 11-ter stabilisce altresì che le risorse già assegnate con delibera CIPE 100/2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, FSC) assegnate con delibera CIPE 62/2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della S.S. 372 Telesina.

Il collegamento autostradale Termoli-San Vittore per cui il 18 gennaio 2008 è stata costituita "Autostrada del Molise S.p.A.", società mista Anas Regione Molise, prevede un tracciato di circa 150 km, che si svilupperà in due tratte: San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso e Bojano-Termoli. Per la realizzazione della prima tratta, San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso, "Autostrada del Molise S.p.A." ha approvato il 1° febbraio 2011 il progetto preliminare[30]. Con la delibera CIPE 62/2011, che ha individuato gli interventi strategici prioritari per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud, per la realizzazione della prima tratta, sono stati assegnati dal CIPE 200 milioni di euro. L’intervento rientra nel Programma delle infrastrutture strategiche. L’aggiornamento dell’11° Allegato infrastrutture al DEF 2013, trasmesso al Parlamento il 30 settembre 2013, riporta per la prima tratta un costo di 1.137,35 milioni di euro di cui disponibili 236,60; per la seconda tratta un costo di 1.620,35 milioni di euro da reperire.


 

Articolo 1, commi 77-78
(Acquisto di unità navali e altri interventi
nell’area dello Stretto di Messina)

 


77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


 

 

Il comma 77 stanzia tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie.

 

La spesa di tre milioni di euro è infatti autorizzata per le finalità di cui:

§       all’articolo 1, comma 1031, lettera b, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006); tale disposizione prevede, tra le altre cose, l’acquisto di unità navali per il trasporto pubblico locale, nonché, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 159/2007, il noleggio di navi, l’adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie;

§       all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 43/2013; tale disposizione prevede un rifinanziamento degli interventi previsti dal già descritto articolo 1, comma 1031, lettera b della legge finanziaria 2007;

 

Il comma 78, invece, per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, autorizza la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall’articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. n. 135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima.

 

La citata disposizione del decreto-legge n. 135/2009 prevede che per la convenzione tra Caremar e regione Campania siano stanziati, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, 29.869.832 euro.


 

Articolo 1, comma 79
(Modifiche alla disciplina delle revoche delle risorse destinate
alle infrastrutture strategiche)

 

79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

 

 

Il comma 79, introdotto durante l’esame parlamentare, modifica i commi 2 e 3 dell’art. 32 del D.L. n. 98/2011 al fine di ampliare la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire in un apposito Fondo (c.d. Fondo revoche) previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

 

Si ricorda che l’art. 32, commi 2-6, del D.L. n. 98/2011 ha previsto la revoca di una serie di finanziamenti assegnati ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla L. n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) e fatto affluire le citate risorse in un Fondo (c.d. Fondo revoche) appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

I commi 2 e 3, in particolare, prevedono la revoca dei seguenti finanziamenti:

§       quelli assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione di opere del PIS per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale per l’utilizzo dei contributi pluriennali e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Restano esclusi dalla revoca i finanziamenti destinati alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 72/2004 (comma 2);

§       quelli assegnati dal CIPE per la realizzazione di opere del PIS i cui soggetti beneficiari, autorizzati al 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il relativo decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al MIT e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara (comma 3).

 

La modifica differisce (dal 2008 al 2010) le scadenze testé indicate per l’individuazione dei finanziamenti revocabili, determinando quindi un ampliamento della massa di tali finanziamenti.

Si segnala, infine, che l’’art. 13, comma 8, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (“Destinazione Italia”), in corso di esame parlamentare, reca un’identica disposizione.

Articolo 1, commi 81-82
(Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area
dello Stretto di Messina)

 


81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.


 

 

Il comma 81 stanzia 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014.

 

Con riferimento alla “sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto” si segnala che il DPCM 15 aprile 2013, in attuazione dell’articolo 34-decies del decreto-legge n. 179/2012 ha posto in liquidazione la società Stretto di Messina Spa, non essendo stato sottoscritto l’atto aggiuntivo alla convenzione tra Stato e società (che avrebbe dovuto tenere conto delle nuove condizioni economiche di contesto alla realizzazione dell’opera) previsto dal citato art. 34-decies.

 

In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono destinate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano (comma 82).

 


 

Articolo 1, comma 83
(Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)

 


83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.


 

 

Il comma 83, prevede la destinazione di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 per l’acquisto di materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat, da destinare al trasporto pubblico locale, attraverso l’incremento del fondo per l’acquisto dei veicoli del trasporto pubblico locale istituito dall’articolo 1, comma 1031 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

 

La disposizione prevede che il finanziamento sia ripartito tra le regioni entro il 30 giugno di ciascun anno con la procedura di cui all’articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007, vale a dire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata secondo i seguenti criteri:

§      priorità agli interventi finanziati dalla legge n. 194/1998 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti) e n. 211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa);

§      condizioni di vetustà dei parchi veicoli;

§      congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

 

La disposizione prevede poi un ulteriore criterio di ripartizione del fondo, quello del maggior carico medio per servizio effettuato, registrato nell’anno precedente.

I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell’assegnazione di ciascuna regione per l’anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale avviata dalla IX Commissione trasporti della Camera è stata rilevata la vetustà del parco veicoli italiano, con un’età media di 11 anni, contro la media europea di 7,7 anni (si veda ad esempio l’audizione di “Rete Imprese Italia” del 23 luglio 2013).

 


 

Articolo 1, commi 84-85
(Definizione costi standard dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale)

 


84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.


 

 

I commi 84 e 85 prevedono la definizione entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l’ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile (comma 84); conseguentemente, a partire dall’anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard (comma 85).

 

Come è noto, con il termine “costi standard” si individua il costo di produzione di un bene ottenuto ipotizzando condizioni normali di efficienza. Nell’ordinamento italiano il termine è utilizzato in particolare dalla legge n. 42/2009 attuativa dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale: la legge prevede infatti che il finanziamento delle funzioni essenziali degli enti territoriali avvenga non con riferimento alla spesa storica bensì previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, e quindi, del costo standard che indichi la spesa necessaria per il finanziamento al livello più efficiente riscontrato a livello territoriale per quel livello di prestazioni.

La legge n. 42/2009 è intervenuta anche con riferimento al settore del trasporto pubblico locale. In proposito, si ricorda che in tale settore il decreto legislativo n. 422/1997, pur attribuendo la competenza in materia alle regioni, non ha riconosciuto agli enti incaricati del servizio autonomia finanziaria e il settore è stato così per un lungo periodo sostenuto sostanzialmente da finanziamenti statali.

In materia l’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 42/2009 ha individuato per il settore del trasporto pubblico regionale, un criterio "misto" di finanziamento disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico vada determinato tenendo conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. In questa ottica si prevede, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del previsto fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno standard, mentre, per le spese in conto capitale, si dovrà assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard.

Sempre la legge n. 42/2009 ha previsto l’integrale copertura del fabbisogno standard per le funzioni fondamentali degli enti locali. In materia, il decreto legislativo attuativo (decreto legislativo n. 216/2010) precisa che fino a nuova determinazione, i livelli essenziali (e quindi le funzioni fondamentali) sono quelli previsti a legislazione vigente. Tra queste rientrano anche le funzioni in materia di trasporto.

In attuazione della legge n. 42/2009, il decreto legislativo n. 68/2011, ha poi individuato i tributi propri delle regioni e delle province ed ha collocato le spese in conto capitale delle regioni e delle province per il trasporto pubblico locale tra quelle per le quali è possibile il ricorso al fondo perequativo. Tuttavia l'operatività delle previsioni del decreto legislativo è di fatto rinviata all'individuazione, ancora in corso, dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore, sulla base dei quali dovranno essere definiti i fabbisogni standard. Non a caso la soppressione dei trasferimenti statali nel settore, inizialmente prevista (art. 32, comma 4) dal provvedimento a decorrere dal 2012, è stata poi, con una modifica operata dal decreto-legge n. 201/2011, spostata a decorrere dal 2013.

A tale proposito, poi, l’articolo 23, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 95/2012 ha comunque stabilito il principio che le compensazioni economiche assegnate dagli enti locali alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale siano determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Si è creata pertanto l'esigenza di definire una "disciplina ponte" in attesa della piena operatività del meccanismo delineato dal decreto legislativo n. 68/2011 ed al fine di compensare le riduzioni di trasferimenti statali nel settore nel frattempo intervenute nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati nel corso della XVI Legislatura in particolare a partire dal decreto-legge n. 78/2010.

In tal senso è intervenuto da ultimo l’art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che ha istituito un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, determinata in modo tale da garantire risorse aggiuntive al settore pari a 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. L'importo complessivo del fondo ammonterà a decorrere dal 2013 a circa 4.929 milioni di euro. L’aliquota di compartecipazione per l’anno 2013 è stata fissata con il DPCM 26 luglio 2013 al 19,7 per cento.

Il carattere di “disciplina ponte” da riconoscere al fondo, in attesa della piena attuazione del meccanismo dei costi standard, è stato segnalato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 273/2013 della Corte costituzionale del 6 novembre 2013.

 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale che la IX Commissione Trasporti della Camera sta svolgendo, la Sose Spa (società controllata dal Ministero dell’economia e incaricata di elaborare metodologie di determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali italiani) ha segnalato, nell’audizione del 12 novembre 2013, che esistono diverse metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard attraverso l’utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche. In particolare è possibile scegliere tra una funzione di costo o una funzione di spesa. La funzione di spesa è scelta in quei casi in cui l’output dei servizi locali erogati risulta poco misurabile; tale funzione mette in relazione la spesa storica con le variabili di contesto della domanda e dell’offerta dei servizi locali. La funzione di costo è invece utilizzata quando l’output dei servizi risulta misurabile ed è quindi possibile mettere in relazione la spesa storica con tale output e con le solo variabili di contesto dell’offerta.

La Sose ha scelto per le funzioni nel campo dei trasporti delle province una funzione di spesa, mentre per le funzioni nel campo dei trasporti dei comuni è in fase di sperimentazione sia una funzione di spesa sia una funzione di costo. Le note metodologiche delle funzioni nel campo dei trasporti dei comuni e delle province dovranno essere discusse dalla Conferenza permanente per il federalismo fiscale entro il mese di dicembre 2013.

A livello di regioni, dove oggetto di analisi è, come si è visto, la sola spesa in conto capitale per il trasporto pubblico locale, la Sose sta predisponendo un questionario per la rilevazione dei dati inerenti: 1) le spese in conto capitale suddivise per regione, per tipologia di infrastruttura fisica e per manutenzione straordinaria/innovazione tecnologica; 2) il livello delle infrastrutture fisiche; 3) le variabili di contesto che consentono di misurare i fattori di domanda e offerta e il livello dei prezzi degli input.

Una metodologia alternativa di elaborazione dei fabbisogni standard è stata predisposta dall’Università “La Sapienza” di Roma e depositata nel corso dell’indagine da ANAV (audizione del 10 settembre 2013). Rispetto agli orientamenti della Sose, lo studio dell’Università “La Sapienza” avanza un modello di determinazione del costo standard nel settore del trasporto pubblico locale essenzialmente fondato su una funzione di costo, tenendo conto dei seguenti parametri: costo del personale di guida; costo del personale di altro movimento; costo del personale di deposito; costo ricambi e manutenzione; costo carburante, lubrificante, pneumatici, materiali vari; costo tasse circolazione, revisioni, polizze; costo corrente ammortamento veicoli; costi generali rimesse, pedaggi, pulizia veicoli, altri ammortamenti; effetto IRAP.

 


 

Articolo 1, comma 86
(Esenzione dagli obblighi di comunicazione l’installazione
di apparati di rete)

 


86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».


 

 

Il comma 86 esenta dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete in possesso delle seguenti caratteristiche:

§       potenza massima in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt;

§       potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

 

La finalità è quella di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi.

 

Si ricorda che a tale stesso fine il precedente comma 4 dell’art. 35 citato prevede che siano soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli, le installazioni e le modifiche - ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti con tecnologia UMTS sue evoluzioni o altre tecnologie- degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.


 

Articolo 1, comma 87
(Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M)

 

87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

 

 

Il comma 87 prevede che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli, conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici, possa essere utilizzata per tutti i veicoli della categoria M cioè per tutti i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone).

La procedura semplificata in questione è quella di cui all’articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), che prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

Si ricorda infatti che l’art. 75, comma 3-bis citato prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo prevista dall’articolo 236, secondo comma, del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), salvo che sia diversamente disposto nei decreti .

I provvedimenti attuativi del comma 3-bis sono stati emanati con D.M. 5 agosto 2010, n. 147, con D.M. 5 agosto 2010, n. 148 e con D.M. 10 gennaio 2013, n. 20.

Si ricorda altresì che il successivo comma 3-ter dell’art. 75 del Codice della strada prevede che qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle direttive o regolamenti.


 

Articolo 1, comma 88
(Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia
di Padova, Milano e Venezia)

 


88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.


 

 

Il comma 88, modificato durante l’esame parlamentare, prevede che il CIPE provveda, con propria delibera da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’individuazione di taluni interventi da revocare di seguito indicati. La norma, nel precisare che la sua finalità è quella di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, indica come finalizzazione prioritaria, per la destinazione delle risorse da revocare, le metrotranvie di Milano-Limbiate, di Padova e di Venezia.

Le citate revoche, secondo la disposizione, dovranno essere individuate relativamente ai seguenti interventi:

§       interventi previsti dai commi da 2 a 5 dell'art. 32 del D.L. n. 98/2011;

Si ricorda che l’art. 32, commi 2-4, del D.L. n. 98/2011, ha previsto la revoca di una serie di finanziamenti assegnati ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla L. n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). I finanziamenti revocati dai commi citati sono:

-        quelli assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 (ora 2010 per effetto del comma 79) per la realizzazione di opere del PIS per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale per l’utilizzo dei contributi pluriennali e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Restano esclusi dalla revoca i finanziamenti destinati alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 72/2004 (comma 2);

-        quelli assegnati dal CIPE per la realizzazione di opere del PIS i cui soggetti beneficiari, autorizzati al 31 dicembre 2008 (ora 2010 per effetto del comma 79) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il relativo decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al MIT e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara (comma 3);

-        quelli assegnati per la progettazione delle opere del PIS per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale per l’utilizzo dei contributi pluriennali, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati al 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il previsto decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al MIT (comma 4).

-        Il comma 5 dell’art. 32 demanda ad appositi decreti interministeriali di natura non regolamentare l’individuazione dei finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2-4, mentre il successivo comma 6 prevede che le risorse revocate affluiscano in un Fondo (c.d. Fondo revoche) appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Le risorse del c.d. fondo revoche sono allocate nel capitolo 7685 dello stato di previsione del MIT. La legge di bilancio per il 2014 prevede, per tale capitolo, uno stanziamento di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

§       interventi finanziati dalla L. n. 211/1992[31] sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara.

 

Il requisito del non affidamento con bando di gara, ai fini della revocabilità delle risorse, sembra essere riferito agli interventi finanziati dalla legge n. 211/1992, atteso che per gli interventi previsti dai commi 2-5 dell’articolo 32 del D.L. n. 98/2011 è prevista una disciplina specifica che è contenuta nei medesimi commi novellati, peraltro, dal comma 79 dell’articolo unico della presente legge.

 

Relativamente alla destinazione delle risorse rivenienti dalle revoche citate, il comma 88 dispone che esse:

§       confluiscono in apposita sezione del c.d. Fondo revoche istituito dall’art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011;

§       sono finalizzate dal CIPE con priorità per le metrotranvie di Padova, Milano-Lambiate e di Venezia.

Nel documento allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013 (aggiornamento dell’11° Allegato infrastrutture), trasmesso al Parlamento il 30 settembre 2013, è riportato l’intervento denominato “Padova Trasporto a guida vincolata”. Per tale opera viene indicato che le due tratte di cui si compone, SIR2 e SIR3, sono allo stato della progettazione preliminare. Per la tratta SIR2 viene indicato un costo di 122,2 milioni di euro (di cui 38,09 disponibili), mentre per la tratta SIR3 viene indicato un costo di 52,45 (di cui 15,81 disponibili).

La metrotranvia Milano-Limbiate si sviluppa per 11,5 Km, con una tratta Milano - Varedo di 7,5 km a doppio binario ed una tratta Varedo – Limbiate di 4 Km a singolo binario, con raddoppi in corrispondenza degli incroci; il costo totale dell’opera, comprensiva del secondo lotto funzionale Varedo - Limbiate (non ancora finanziato), è di 167 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'acquisto delle 12 vetture tranviarie bidirezionali. L’intervento risulta compreso nel Programma d’interventi approvato con delibera CIPE n. 91/2011, rimodulato dalla delibera CIPE n. 25/2013 che ha previsto il finanziamento di 58,9 milioni di euro a favore del 1° lotto funzionale Milano Comasina deposito Varedo, pari al 60% del costo totale del 1° lotto (98,2 milioni di euro).

Per quanto riguarda la Metrotranvia di Venezia, si fa presente che è in corso di realizzazione un sistema di trasporto costituito da un tram su gomma a guida vincolata, articolato nelle due linee Favaro - Mestre - Venezia e Mestre - Marghera aventi un tracciato a T. La metropolitana lagunare di Venezia è invece un intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche e ha un costo pari a 377 milioni di euro interamente da reperire.


 

Articolo 1, comma 89
(Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto)

 

89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 89, autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto.

Al relativo riparto si provvederà con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia.

In proposito si ricorda che i più recenti interventi in materia di autotrasporto (in particolare con l’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, in più occasioni successivamente novellato) si sono concentrati sui seguenti aspetti:

§      disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, che deve essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria;

§      sostegno economico (agevolazioni fiscali, previdenziali ed erogazioni dirette), per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all’aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica;

§      disciplina dell’orario di lavoro e relativi controlli, finalizzati alla tutela dei lavoratori del settore e alla sicurezza dell’intero trasporto stradale;

§      regolamentazione dell’accesso alla professione;

§      riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolgenti funzioni nel settore dell’autotrasporto.

Si segnala che la legge di Stabilità in commento, ai commi 577-580, prevede la riduzione della spesa per crediti d’imposta, da attuarsi con successivo DPCM. Per l’anno 2014 però, la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Inoltre, con la pubblicazione della legge di stabilità 2014 sono state rese effettive le procedure per il rinnovo della composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Si ricorda infine che è all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere, lo schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva 2011/76/UE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (c.d. Eurovignette), in base alla delega dell’art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. La direttiva, tra l’altro, prevede una rivisitazione della definizione di pedaggio, che comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE: costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico).

Articolo 1, comma 90
(Piattaforma logistica nazionale)

 


90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».


 

 

Il comma 90 incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l’autorizzazione di spesa per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (prevista dall’art. 2, co. 244, della legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007).

La legge finanziaria 2008 aveva infatti previsto un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale sulla rete logistica nazionale, poi eliminato dall’Allegato al D.L. n. 93 del 2008 e successivamente ripristinato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014 dal D.L. n. 1/2012 e nella misura di nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013 dal D.L. n. 95/2012.

Si ricorda che la società UIRNET ha il compito di attuatore unico per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale. La piattaforma logistica nazionale è qualificata come “sistema di rete infrastrutturale aperto” a cui si collegano le piattaforme ITS locali, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. La legge di stabilità 2013 ha previsto, al comma 211, la possibilità per le Autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta al capitale di UIRNET. In ogni caso è previsto che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è stata altresì inserita nel programma delle infrastrutture strategiche.

L’incremento di risorse previsto dal comma 90 è finalizzato a:

1)   garantire l’interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali;

2)   estendere l’operatività della piattaforma a nuove aree e nuovi servizi per l’autotrasporto come il comodato d’uso di apparati di bordo.

 

Si esclude espressamente l’obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet S.p.a., soggetto attuatore unico della piattaforma e si prevede che UIRNet S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una convenzione per l’utilizzo delle risorse.

Si consente quindi a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto (project financing) per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione.

A tale proposito si segnala che UIRNET ha bandito a dicembre 2013 (G.U.UE/S n. 245 del 18/12/2013) la gara europea per l'individuazione del soggetto promotore per la creazione del nuovo sistema telematico di gestione della rete logistica nazionale, che ha l’obiettivo di mettere in rete tutti i centri di interscambio modale del Paese: porti, interporti, piastre logistiche private e centri merci ferroviari. La gara, che sarà conclusa entro il 30 aprile 2014, prevede una concessione ventennale del valore presunto complessivo di 1.235 milioni di Euro, affidata tramite project financing, a fronte di un investimento minimo di 20 milioni di Euro e di un canone annuale di 2,5 milioni di euro da corrispondere a UIRNET.


 

Articolo 1, comma 91
(Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi)

 


91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.


 

 

Il comma 91, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell’Aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità dell’art. 4-bis del D.L. n. 107 del 2011. Si tratta del finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973(2011), che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

La disposizione specifica infatti che i diritti in questione sono quelli di cui all’articolo 1, lettera a della legge n. 324/1976 (diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili) e che gli stessi sono introitati dalla società di gestione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997 (il quale consente la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

La disposizione indica come finalità dell’intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi a seguito delle attività militari connesse alla risoluzione ONU 1973 relativa alla Libia nel 2011, senza peraltro specificare le modalità di realizzazione di tale compensazione.

 

Si ricorda che il 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il nuovo atto di convenzione con l’ENAC per l'affidamento della concessione di gestione totale dell'Aeroporto di Trapani Birgi alla società Airgest S.p.A. La Società ha la gestione dell’aeroporto di Trapani dal 1992, è una Società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia Regionale di Trapani, 48,4% da soci privati e il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato La concessione ha durata trentennale e verrà perfezionata con la pubblicazione del relativo decreto interministeriale. Dopo il decreto, il gestore potrà avviare l'iter per l'adozione del piano di sviluppo aeroportuale.

Si ricorda inoltre che con decreto interministeriale n. 372 del 14 ottobre 2013, che modifica il precedente decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, i diritti di approdo e partenza sugli aeroporti nazionali sono stati rideterminati per adeguarsi alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali. In particolare sono stati rideterminati, con relativi decreti, i diritti per quegli scali per cui è già stato sottoscritto il Contratto di Programma ENAC/Gestore aeroportuale.

 


 

Articolo 1, commi 92-94
(Comitato centrale per l’Albo nazionale autotrasportatori)

 


92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera g) è abrogata.

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.


 

 

I commi da 92 a 94 prevedono alcune modifiche alle funzioni e alla composizione del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché in materia di rilascio della licenza per autotrasportatore.

In particolare:

§       il comma 92, lett. a), novellando l’art. 9 del D.Lgs. n. 284 del 2005, attribuisce al Comitato le funzioni di: a) studio e consulenza in materia di progetti normativi e di accesso al mercato dell’autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; b) verifica dell’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte anche in relazione alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante “incrocio” tra i dati presenti nel Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e i sistemi informativi INAIL, INPS, Camere di commercio; c) controllo sulle imprese iscritte, per garantire il rispetto dei requisiti per l’esercizio della professione previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009 (condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada) ; le funzioni attribuite in materia di studio e consulenza sembrano riprendere quelle in passato attribuite alla Consulta generale per l’autotrasporto, soppressa dal decreto-legge n. 95/2012; il successivo comma 93 prevede che le nuove funzioni trovino copertura nell’ambito delle risorse finanziarie del Comitato, come individuate dall’articolo 2 del D.P.R. n. 134/2010[32], ovvero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente);

§       il comma 92, lett. b) integra la composizione del Comitato prevedendo la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute dal Ministero e in possesso dei seguenti requisiti: a) ordinamento interno a base democratica; b) potere di rappresentanza della sola categoria degli autotrasportatori; c) anzianità di costituzione di almeno cinque anni; d) non meno di cinquecento imprese iscritte, ovvero un numero di imprese aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate; e) presenza in almeno venti province; f) aver sottoscritto rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto merci e spedizione; g) essere rappresentata al CNEL anche per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce; attualmente è previsto, per le associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute un numero complessivo di quattro rappresentanti;

§       il comma 94 sopprime il trasferimento alle province delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci per conto proprio (disposto dall’articolo 105, comma 3, lettera f del decreto legislativo n. 112/1998[33]) e le funzioni relative alla cura e gestione degli albi provinciali saranno trasferite, insieme alle relative risorse finanziarie, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, con D.P.C.M. agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (fino a tale date le funzioni continueranno ad essere esercitate in via transitoria dalle province).

In proposito si ricorda che il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplinato dagli articoli 9-13 del decreto legislativo n. 284/2005 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la funzione principale di provvedere alla formazione e alla pubblicazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore. In tal senso, il comma 92 interviene in particolare sugli articoli 9 e 10, attraverso:

§       l’introduzione di tre nuove lettere l-bis, l-ter e l-quater al comma 2 dell’articolo 9 al fine di integrare, come si è visto sopra, le funzioni del Comitato disciplinate da tale articolo;

§       la modifica della lettera f e la soppressione della lettera g del comma 1 dell’articolo 10, in materia di composizione del Comitato al fine di indicare i ricordati requisiti per le associazioni che intendano essere rappresentate nel Comitato, far venire meno come si è visto il numero definito di quattro rappresentanti per tali associazioni e sopprimere il riferimento alla Consulta generale dell’autotrasporto[34] presente alla lettera f, in quanto la Consulta, come già si è accennato, è stata soppressa dall’articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. “D.L. Spending Review”).

Dopo la pubblicazione della legge di Stabilità in commento sono state rese effettive le procedure per il rinnovo della composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori. A tal fine il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha predisposto il decreto dirigenziale prot. n. 213 del 30 dicembre 2013, che ha assegnato il termine di 30 giorni, per presentare la domanda per entrare a far parte del Comitato centrale da parte delle Associazioni di categoria.


 

Articolo 1, comma 95
(Autotrasporto merci su strada)

 

95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

 

 

Il comma 95 sopprime l’obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni, per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada, attraverso una modifica dell’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008.

 

Il comma 12 dell’art. 83-bis richiamato prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non possa, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.


 

Articolo 1, comma 96
(Finanziamenti per l’autostrada A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia)

 

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 

Il comma 96, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede uno stanziamento di 130 milioni di euro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 (pubblicata nella G.U. n. 213 dell'11 settembre 2008).

Si ricorda che l’articolo 6-ter, comma 1, del D.L. n. 79/2012 ha salvaguardato gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Tra i provvedimenti i cui effetti sono salvaguardati, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, rientra anche l’O.P.C.M. del 5 settembre 2008, n. 3702. Con tale ordinanza si è provveduto alla nomina, in qualità di commissario delegato del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il compito di provvedere: alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia; alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza; alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. Con l’art. 1 dell’O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n. 3954 si è provveduto a sostituire il Commissario delegato Presidente della regione autonoma, con l’ing. Riccardo Riccardi, assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della regione autonoma. Con D.P.C.M. 22 dicembre 2012, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2014, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è subentrato all'ing. Riccardo Riccardi nelle funzioni di Commissario delegato.

L’art. 25, comma 11-bis, lett. d), del D.L. n. 69/2013 ha previsto che le risorse revocate ai sensi dell'art. 18, comma 11, del medesimo decreto, che confluiscono nel c.d. Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico (istituito dall'art. 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011) siano attribuite prioritariamente alla regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 del 5 settembre 2008.

Nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013) per l’opera “A4 Raccordo autostradale Villesse-Gorizia” viene indicato un costo presunto di 151,6 milioni di euro (interamente finanziato), mentre con riferimento all’iter procedurale viene segnalato che l’opera è in corso di realizzazione e che l’ente aggiudicatore è il citato commissario. Nel medesimo allegato viene inoltre contemplata l’opera “A4 Venezia-Trieste” che si compone di 6 tratte, cinque delle quali di competenza del citato commissario, mentre per il tratto Gonars-Villesse l’ente aggiudicatore viene individuato nell’ANAS. Il costo complessivo dell’opera è pari a 1.684,7 milioni di euro (interamente finanziato).


 

Articolo 1, comma 97
(Banda larga)

 

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 97, autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga.

 

Il Piano nazionale per la banda larga è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2011 e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della legislazione dell’Unione in materia di aiuti di Stato (aiuto di Stato n. SA 33807(2011/N)-Italia). Rispetto alle aree individuate nel piano come in digital divide si prefigurano tre tipologie di intervento:

§      tipologia A; realizzazione di infrastrutture che restano nella titolarità pubblica essendo accertata l’assenza di infrastrutture abilitanti di base: si tratta in particolare della realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica di backhaul propedeutiche per la realizzazione di una rete di nuova generazione (ma nel piano si fa anche riferimento a tecnologie wireless), finanziabili al 100% a valere sulle risorse del Piano;

§      tipologia B: individuazione e finanziamento di progetti di investimenti, presentato da operatori del settore, rivolto alla diffusione dei servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di “ultimo miglio”, finanziabili fino ad un massimo del 70% a valere sulle risorse del Piano;

§      tipologia C: sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali), per l’acquisto di particolari terminali di utente, in quelle aree rurali, molto marginali, dove condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli investimenti infrastrutturali scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015, interventi finanziabili al 100% a valere sulle risorse del Piano. La tipologia C degli interventi dovrà essere attivata però solo successivamente alla realizzazione degli interventi di tipologia A e B.

È prevista per la realizzazione del Piano un fabbisogno economico complessivo di 1,471 miliardi di euro così ripartito:

§       tipologia A: 700 milioni di euro;

§       tipologia B: 771 milioni di euro.

 

Nell’ottobre 2011 il Piano indicava come ancora da assegnare e ripartire tra le regioni per l’attuazione del piano medesimo 112.658.921 euro di risorse del fondo europeo FEASR e un importo di 993.156.566 euro corrispondente alla somma tra lo stanziamento del fondo sviluppo e coesione (ex-FAS) assegnato dalla legge n. 69/2009 (800 milioni per il periodo 2007-2013) e i finanziamenti provenienti dall’utilizzo del project financing.

Successivamente l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 ha stanziato 150 milioni di euro per l’anno 2013 per l’attuazione del piano, ridotti poi di 20,75 milioni di euro per l’anno 2013 ad opera dell’art. 61 del D.L. n. 69 del 2013.

Si ricorda inoltre che il 26 giugno 2013 è stata aperta dal Dipartimento per le Comunicazioni del MISE la procedura per l'istituzione di accordi quadro - per un valore totale di 25 milioni di euro - relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a larga banda.

Successivamente, un team di esperti è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio per analizzare i piani di investimento nella rete in banda larga e ultra larga dei principali gestori di telecomunicazioni operanti in Italia. Il team di esperti, coordinati dal commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale, Francesco Caio, ha in particolare il compito di valutare se e in che misura i piani dei gestori siano coerenti con gli obiettivi di copertura indicati dall’Agenda digitale dell’Unione europea per il 2020.

Si ricorda infine che con la Raccomandazione n. 2013/466/UE dell'11 settembre 2013, la Commissione europea è intervenuta sull'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga. L'obiettivo è di migliorare le condizioni regolamentari al fine di promuovere una concorrenza effettiva, rafforzare il mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e promuovere gli investimenti in reti di accesso di nuova generazione (NGA).


 

Articolo 1, comma 98
(Pagamento elettronico dei servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato)

 

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

 

 

Il comma 98 consente il pagamento attraverso strumenti elettronici (addebito diretto sul credito telefonico o tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione), dei seguenti servizi:

§       servizi di parcheggio;

§       bike sharing;

§       accesso ad aree a traffico limitato;

§       analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

 

Viene quindi esteso l’ambito di applicazione delle modalità di acquisto del biglietto in forma elettronica, già previsto dall’art. 8, co. 3 del D.L. n. 179 del 2012 con la finalità di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione.

 

La norma richiamata ha infatti previsto che le aziende di trasporto pubblico locale e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentano l’utilizzo della bigliettazione elettronica anche attraverso l'addebito diretto sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, ovvero senza costi aggiuntivi, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

 


 

Articolo 1, comma 99
(Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud)

 

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

 

 

Il comma 99 autorizza la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015 per consentire il pagamento dei debiti dell’ex Agensud relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, nel disporre la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64/1986) ed avviare l’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ha attribuito (articolo 9) le attività precedentemente svolte dall’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) - relativamente alle opere della c.d. gestione separata e ai progetti speciali - alla competenza dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali), ora divenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali):

§       la chiusura contabile e gestionale dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, 157, nonché dei progetti e delle attività per le quali, in attuazione della stessa delibera CIPE, sia stato a suo tempo disposto il trasferimento a Regioni, Enti locali, loro Consorzi ed altri Enti pubblici e per i quali sussistano procedure contenziose ovvero pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo; 

§       la definizione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione degli interventi e relative ad accadimenti antecedenti il trasferimento dei progetti ai concessionari.

Tali competenze sono state poi attribuite ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.

 

Inoltre l’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 96 del 1993 ha disciplinato le modalità di definizione delle controversie pendenti relative alle opere della c.d. gestione separata e ai progetti speciali. In particolare il comma 4 specifica che alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.

 

Sulla questione si ricorda la relazione della Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - sugli esiti dell’indagine su “Rapporti negoziali e contenzioso in atto in materia di lavori già di competenza dell’ex Agensud transitati al Ministero delle infrastrutture” (2008).


 

Articolo 1, comma 100
(Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione
delle opere pubbliche)

 

100. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

 

 

Il comma 100, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza lo stanziamento di 200.000 euro annui per il potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio sull’attuazione delle opere pubbliche, in particolare di quelle comprese nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”), da parte delle strutture di supporto del Parlamento.

In particolare, la disposizione è volta a potenziare l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico delle infrastrutture strategiche. La legge n. 443 del 2001 ha demandato, infatti, al Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l’individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Le infrastrutture strategiche vengono individuate tramite un programma, che è inserito nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella relativa nota di aggiornamento, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. In considerazione del fatto che il programma è trasmesso al Parlamento ai fini delle deliberazioni di competenza, l’attività di monitoraggio sull’attuazione delle opere pubbliche ha anche lo scopo di verificare i dati e le informazioni contenuti nel programma e di fornire al Parlamento gli elementi di conoscenza essenziali per le conseguenti decisioni. L’attività di monitoraggio, comprendendo anche profili di analisi della spesa in conto capitale in materia di infrastrutture, è incardinata nel contesto dell’analisi e del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 481, della legge n. 296 del 2006, che viene conseguentemente novellato nei termini descritti in precedenza.

A partire dal 2003, il Servizio Studi della Camera svolge un’attività di monitoraggio sull’attuazione della “legge obiettivo”, su mandato dell’VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), attraverso la pubblicazione di rapporti annuali e di schede relative alle opere deliberate dal CIPE che recano una serie di dati sullo stato di attuazione delle opere medesime. A partire dal 2010 tale attività è svolta anche in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con cui è stata stipulata una convenzione nel mese di dicembre 2013 relativamente alla fornitura di alcuni dati necessari per l’attività di monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 101
(Disposizioni concernenti Expo Milano 2015)

 


101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato “Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015” e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


 

 

Il comma 101, introdotto durante l’esame parlamentare, reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all’evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015”.

 

In particolare, il comma 101 sostituisce il comma 5 dell'art. 46-ter del D.L. n. 69/2013 con tre nuovi commi, al fine di disciplinare, oltre alle modalità di revoca dei finanziamenti indicati dal medesimo comma (già contemplate dal testo previgente), anche la procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate.

 

Il testo previgente del comma 5, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere dell’EXPO 2015 indispensabili per l’evento, demandava a un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dell’economia), la revoca dei finanziamenti statali delle opere connesse all’Evento, il cui progetto definitivo non fosse stato ancora approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013. La revoca dei finanziamenti statali doveva avvenire su richiesta del Commissario unico per l’EXPO[35], sentiti gli enti territoriali interessati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti.

Modifica alle modalità di revoca delle risorse

Il nuovo testo del comma 5 dell’articolo 46-ter del D.L. n. 69/2013 prevede innanzitutto un ampliamento della platea dei finanziamenti revocabili, disponendo che in essi rientrino:

§      non solo i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento incluse in apposito allegato al D.P.C.M. 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, come già prevedeva il testo del comma 5 prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità;

§      ma anche quelli previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del c.d. “Tavolo Lombardia” (vale a dire del tavolo istituzionale, che cura tra l’altro l’attività e la programmazione degli interventi regionali e sovra regionali, istituito dall’art. 5 del citato D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia).

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere “essenziali”, “connesse”, e “necessarie” (queste ultime non inserite nel dossier di candidatura di Expo), sui costi, sulle risorse disponibili e sulla loro ripartizione è effettuato dal c.d. Tavolo Lombardia.

L’articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2013, con una formulazione identica a quella dell’articolo 5 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, prevede che il tavolo cura la programmazione e la realizzazione di attività regionali e sovraregionali relative all'evento EXPO Milano 2015, nonché interventi e attività relativi alle opere connesse riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015, come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE e successive modificazioni, nonché delle opere da 7a a 9d dell'allegato 1, in quanto opere per l'accessibilità del sito, nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica.

L’articolo 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2013 ha abrogato il D.P.C.M. del 2008. L’elenco delle opere connesse all’Evento è ora confluito nell’Allegato 2 del D.P.C.M. 6 maggio 2013, mentre la disciplina del Tavolo istituzionale è contenuta nell’articolo 6 del medesimo decreto.

 

Un’ulteriore modifica recata dal nuovo testo del comma 5 dell’articolo 46-ter del D.L. n. 69/2013 è volta ad eliminare la parte del testo previgente del comma 5 ove si prevedeva che il finanziamento fosse revocabile a condizione che non fosse intervenuta l’approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013,.

Il testo previgente prevedeva altresì che il finanziamento fosse revocabile fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti. Anche tale limite scompare nella nuova formulazione del comma 101 del presente articolo. Al contributo in conto impianti si fa riferimento solo nell’indicare le finalità della norma, chiarendo che essa è volta anche a far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti.

Relativamente al mancato versamento dei contributi da parte dei soci si rinvia a quanto esposto nella recente relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Expo 2015 S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012, allegata alla Determinazione n. 60/2013.

Procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle risorse revocate

Il nuovo comma 5 dell’articolo 46-ter del D.L. n. 69/2013 prevede che il decreto interministeriale provveda non solo a disporre la revoca dei finanziamenti, ma anche la rifinalizzazione delle risorse revocate.

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 46-ter del D.L. n. 69/2013, introdotto dal presente comma 101, prevede poi che i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al D.P.C.M. 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

 

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 46-ter del D.L. n. 69/2013, introdotto dal comma 101 del presente articolo, prevede che le somme revocate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico Expo ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, commi 102-104
(Risorse per le Forze di polizia)

 


102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.


 

 

Il comma 102 autorizza la spesa di 38 milioni per l’anno 2014, di cui 34 in conto capitale, e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l’implementazione dei servizi connessi all’Expo Milano 2015. Inoltre per le medesime finalità si autorizza la spesa di 9 milioni per l’anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale e di 12 milioni per l’anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 103 incrementa le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia, sia ad ordinamento civile che militare. È infatti previsto un ulteriore incremento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di 100 milioni di euro per l’anno 2014.

In relazione a tali risorse è disposta l’esplicita deroga ai limiti del trattamento economico accessorio stabiliti dall’art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010 (convertito da L. n. 122/2010), ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Sul punto si ricorda che già era stata prevista una deroga in tale direzione relativamente all’esercizio finanziario 2013. In particolare, l’art. 6, co. 2, del decreto-legge n. 93/2013, ha sospeso in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia l’efficacia della disposizione di cui al citato art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 98/2010, così impedendo la prevista riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Tale deroga era motivata nella relazione illustrativa al provvedimento con la stretta necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità dei comparti interessati, i quali impiegano maggiormente il personale in specifiche attività operative per le quali è prevista la corresponsione di indennità ed emolumenti accessori. Tale maggiore impiego era correlato altresì alle cessazioni dal servizio di personale non pienamente reintegrato in applicazione del parziale blocco del turn over, disciplinato ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’articolo 14, co. 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012).

 

Il comma 104 prevede, ai fini di parziale copertura di quanto disposto nei due commi precedenti[36], la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 107 milioni per il 2014 e di 100 milioni per il 2015.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, commi 105-106
(Risorse per infrastrutture destinate a investimenti
in favore di beni culturali)

 


105. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.

4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».


 

 

I commi 105 e 106 sono finalizzati a ridefinire – per il triennio 2014-2016 – le modalità di calcolo e la destinazione della quota delle risorse per le infrastrutture riservata al settore culturale. In particolare, la quota in parola è esclusivamente destinata ad investimenti per i beni culturali, mentre non è più prevista l’assegnazione ad attività culturali.

Nello specifico, il comma 105 dispone l’abrogazione dell'art. 32, co. 16, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), che aveva introdotto, a decorrere dal 2012, una disciplina sostituiva rispetto a quella già prevista dall’art. 60, co. 4, della L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) per l’individuazione delle risorse da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, sostanzialmente modificando la base di calcolo.

In base a tale nuova disciplina, le risorse – precedentemente fissate nel 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture – erano individuate in una quota parte, fino al 3%, delle risorse del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie, contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal comma 1 del medesimo art. 32, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1.000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016[37].

 

L’art. 60, co. 4, della L. n. 289/2002 aveva riservato il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale.

Nelle more dell’emanazione di tale provvedimento, l’art. 3 del D.L. n. 72/2004 (L. n. 128/2004) aveva introdotto una disciplina transitoria disponendo che con D.I. fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3%[38]. Il medesimo D.L. aveva, inoltre, previsto l’adozione, con D.M., di un programma degli interventi da finanziare, che poteva ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, e aveva affidato ad una convenzione, da stipulare tra la Società ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi. La disciplina transitoria è stata prorogata, con successive disposizioni, fino al 31 dicembre 2008[39].

 

Criteri e modalità per l’utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture erano stati infine adottati con il D.M. 24 settembre 2008, n. 182 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2008). Ai sensi del D.M. n. 182/2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, doveva individuare gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali andava calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali. A sua volta, il MEF, d’intesa con i Ministri interessati e sentito il MiBAC, doveva individuare gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali andava parimenti calcolato il 3%.

Gli interventi ammessi al finanziamento dovevano essere inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal MiBAC, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei due Ministri, dovevano essere indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità. Le proposte di intervento dovevano pervenire ad ARCUS s.p.a. Il programma degli interventi finanziabili doveva essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il MIBAC doveva presentare annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.

In seguito, l’art. 32, co. 16, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) aveva stabilito che le disposizioni dell’art. 60, co. 4, della L. 289/2002 non si applicavano per il 2011 e che, a decorrere dal 2012, la disciplina era ridefinita nei nuovi termini ante illustrati.

Successivamente, l’art. 12, co. 29, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) – a sua volta abrogato dall’art. 39, co. 1-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) – aveva posto come termine finale per l’applicazione di tale disciplina l’esercizio 2016, ultimo anno per il quale era prevista una dotazione del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie.

 

A sua volta, il comma 106 novella le disposizioni recate dal citato comma 4 dell’art. 60 della L. n. 289/2002, stabilendo che, per il triennio 2014-2016, una quota fino al 3 per cento delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture” iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, è destinata specificamente alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali.

L'assegnazione della predetta quota continua ad essere disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e si prevede – già nella norma primaria – che tale assegnazione è effettuata sulla base di un programma di interventi, di cui, tuttavia, non è specificata la procedura di approvazione.

 

Al riguardo, si osserva che la norma fa generico riferimento alle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture” e non specifica quali tipologie di risorse potranno effettivamente rendersi disponibili. Sarà pertanto il CIPE a verificare gli stanziamenti effettivamente disponibili su base annuale nell’ambito dei quali sarà assegnata la predetta quota.

 

Infine, il medesimo comma 106 – aggiungendo il comma 4-bis nell’art. 60 della L. n. 289/2002 – dispone che, per il medesimo triennio 2014-2016, 2,5 milioni di euro annui provenienti dalle risorse di cui al comma 4 del medesimo art. 60 sono destinati a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione. Gli stessi interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con D.P.C.M. 6 giugno 2013.

Sull’argomento si veda anche quanto dispone, infra, il comma 272.


 

Articolo 1, comma 107
(Capitanerie di porto)

 

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

 

 

Il comma 107 dispone il seguente rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa per le esigenze del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera:

§       per l’importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, del Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per le esigenze di funzionamento e l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali (articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007);

§       per 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, dal 2015 al 2020, per lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo (articolo 2, comma 99, della legge n. 244/2007).

Si ricorda che l’art.1, comma 1331, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un Fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da ripartire con decreti del Ministro dei trasporti e da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio. Il Corpo delle Capitanerie di porto costituisce, per la spesa, un centro di responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture, in relazione al programma “sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” ed ha anche la possibilità in tale ambito di svolgere attività richieste dagli enti territoriali che se ne assumano l’onere economico. L’art. 34, comma 46 del D.L. n. 179 del 2012 ha consentito espressamente la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto, per l’implementazione dei servizi d’istituto, al Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto.

Relativamente al Corpo delle Capitanerie di porto - che sono un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si ricorda che il comma 419 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha differito al 31 dicembre 2013 il termine, per l’emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto.

Il regolamento non è stato ancora emanato.


 

Articolo 1, comma 108
(Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto)

 


108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al l'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».


 

 

Il comma 108 consente all’ente di gestione del porto (autorità portuali o autorità marittima, dovrebbe intendersi) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994), in considerazione dello stato di crisi economica.

 

Si ricorda che l’art. 22, co. 2 del D.L. n. 69 del 2013 (c.d. del “Fare””), è intervenuto per il rafforzamento dell’autonomia finanziaria delle autorità portuali consentendogli di variare le tasse sulle merci e per l'ancoraggio: in diminuzione fino all’azzeramento, ovvero in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio. L'utilizzo delle entrate derivanti dall’autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, devono essere adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale.

Il comma 3 dello stesso art. 22 ha poi portato a 90 milioni di euro annui il limite entro il quale può essere alimentato il fondo per interventi infrastrutturali nei porti attraverso la destinazione annuale dell’uno per cento del gettito dell’IVA relativa all’importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto (istituito dal decreto-legge n. 83/2012).

Con D.M. 24 dicembre 2012 sono state aumentate le aliquote della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, a decorrere dal 6 gennaio 2013.

Tali contributi non possono essere erogati ad ogni modo per più di cinque anni e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5% annuo della manodopera impiegata. Inoltre, per tutto il periodo di fruizione del beneficio richiamato, le società destinatarie del beneficio stesso non devono inoltre procedere a nuove assunzioni o all’aumento di soci lavoratori.


 

Articolo 1, comma 109
(Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza)

 

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

 

 

Il comma 109 autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

L’autorizzazione di spesa è articolata in 5 milioni per il 2014, in 30 milioni per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

 

Le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.

Tali risorse, come evidenziato dalla I Nota di variazione, sono ripartite tra due capitoli del bilancio, per i seguenti importi (milioni di euro):

 

Programma

Capitolo

2014

2015

2016

1.3

7851

3,0

18,0

30,0

5.1

7837

2,0

12,0

20,0

 

Si ricorda che nella Tabella E della legge di stabilità 2014 sono esposte due voci relative all’articolo 1, comma 93, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che ha autorizzato, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 30 milioni per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche: la prima nella missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica (capp. 7833 e 7834), la seconda nella missione Politiche economico finanziarie di bilancio, programma Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali (capp. 7849 e 7850), che risultano così esposte, a seguito di rimodulazioni intervenute negli anni precedenti:

 

(milioni di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

Capp. 7833 e 7834

14,4

14,4

14,4

100,6

Capp. 7849 e 7850

25,6

25,6

25,6

179,4

TOTALE

40,0

40,0

40,0

280,0

Anno terminale 2023

 


 

Articolo 1, comma 110
(Finanziamenti per infrastrutture al servizio della Fiera di Verona)

 

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

 

 

Il comma 110, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2014, destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 92, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) al fine di finanziare gli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

Gli stanziamenti per la mobilità al servizio della Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova

Si ricorda che l’art. 45, comma 3, della L. n. 448/2001, (finanziaria 2002) come modificato dall'art. 4, comma 180, della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

Per le medesime finalità l’art. 1, comma 459, della L. n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mentre l’art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

L’art. 1, comma 888, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 92, della L. n. 226/2005, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla L. 27 febbraio 2006, n. 105, ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, della citata L. n. 105/2006 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale) ha previsto (fermo restando il disposto dell’art. 45, comma 3, della L. n. 448/2001), allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, l’istituzione di un Fondo per la mobilità al servizio delle fiere presso il Ministero delle attività produttive, con una dotazione annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 92, della L. n. 266/2005 sono infine intervenuti anche l’art. 2, comma 261, della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché l’art. 18, comma 4-ter, del D.L. n. 185/2008, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.


 

Articolo 1, comma 111
(Interventi per la difesa del suolo)

 


111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».


 

 

Il comma 111, modificato durante l’esame parlamentare, reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico, immediatamente cantierabili, in base a specifiche priorità (vedi infra), e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma estende, inoltre, il periodo di tempo nel quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

 

Il tema della difesa del suolo e della messa in sicurezza del territorio è stato costantemente oggetto di attenzione da parte del Parlamento che ha anche approvato una serie di atti di indirizzo. Da ultimo, si segnala che nella seduta del 26 giugno 2013 l’Assemblea della Camera ha approvato la mozione n. 1-00017.

Le risorse finalizzate agli interventi immediatamente cantierabili

In particolare il comma 111, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, destina le seguenti risorse ai progetti immediatamente cantierabili in base a specifiche priorità:

§      le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;

§      le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro, rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro (v. infra).

Le risorse finanziarie devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE[40], che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE[41], relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

La procedura per la finalizzazione delle risorse

Per le finalità indicate il comma 111 prevede una specifica procedura, con precise scadenze temporali.

Viene infatti previsto che:

§      entro il 1º marzo 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proceda alla verifica della compatibilità degli accordi di programma (v. infra) e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari;

§      entro il 30 aprile 2014, deve avvenire la finalizzazione, da parte dei soggetti titolari, delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo. Viene altresì previsto che entro la stessa data i citati soggetti titolari delle contabilità speciali, attraverso il Ministero dell'ambiente, presentino una specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati.

 

La mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta:

§      la revoca del finanziamento statale;

§      e la contestuale rifinalizzazione, con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia e delle finanze), delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

 

Con riferimento alla citata rifinalizzazione delle risorse, rimane fermo il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma.

Programmazione finanziaria per gli anni successivi

A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, il comma 111 prevede la presentazione al CIPE, entro il mese di settembre, da parte del Ministro dell'ambiente, di una relazione che dia conto:

§      degli interventi in corso di realizzazione;

§      della prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma;

§      del fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Monitoraggio degli interventi

Viene altresì disposto che gli interventi contro il dissesto idrogeologico siano monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in merito alla trasmissione dei dati all’Autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Nuovi stanziamenti

Per le finalità di cui al presente comma viene autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartita: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Commissari per il rischio idrogeologico

L’ultimo periodo del comma 111 prevede una modifica all’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 195/2009, volta ad estendere da 3 a 6 anni il termine, decorrente dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Durante l’esame parlamentare per la conversione in legge del D.L. n. 136/2013 è stata introdotta una modifica al comma 1, primo periodo, dell’art. 17 del citato D.L. n. 195/2009, volta a ridurre da 6 anni a 5 anni il suindicato termine, a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

 

Ai sensi del citato articolo 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009 i commissari straordinari delegati devono essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio de Ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate. La norma consente la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 dei decreto-legge n. 185 del 2008, per l’attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

Il finanziamento dei piani straordinari per il rischio idrogeologico nella XVI legislatura

L'art. 2, comma 240, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico lo stanziamento di un miliardo di euro assegnato dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. n. 185/2008. La medesima disposizione ha consentito l'utilizzo delle citate risorse anche tramite accordi di programma, sottoscritti tra le regioni interessate e il Ministero dell'ambiente, che definiscono altresì la quota di cofinanziamento regionale. In sede di prima applicazione dei piani, è stata consentita la nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (art. 17 del D.L. n. 195/2009).

Il predetto stanziamento è stato successivamente ridotto di 200 milioni di euro dagli articoli 17, comma 2-bis, del citato D.L. n. 195/2009 e dall'art. 2, comma 12-quinquies del D.L. n. 225/2010, che hanno destinato tali risorse a interventi urgenti in alcune zone del territorio nazionale colpite da eventi meteorologici eccezionali. Gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito una riduzione in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che si sono susseguite e che hanno avuto un impatto sugli stati di previsione dei singoli ministeri e anche sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS).

L'art. 33, comma 1, della L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha destinato una quota pari a 70 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio. Il comma 8 del medesimo articolo ha destinato, inoltre, le maggiori entrate da diritti di frequenze in banda larga, per un importo pari a 100 milioni di euro, ad interventi per la difesa del suolo.

Nell'ambito della programmazione del FSC, il CIPE, con la delibera n. 8 del 2012 ha provveduto ad assegnare 674,7 milioni di euro ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno e, con la delibera n. 6 del 2012, 130 milioni di euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord, in attuazione degli accordi di programma stipulati dal Ministero dell'ambiente con le Regioni.

Si ricorda, inoltre, che la delibera CIPE n. 87 del 2012 ha approvato l'assegnazione di 1.060,48 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC, per il finanziamento degli interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per la manutenzione straordinaria del territorio, ivi inclusi interventi nel settore della difesa del suolo.


 

Articolo 1, comma 112
(Fondo depurazione reflui urbani)

 


112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


 

 

Il comma 112 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.

Al fondo, che dovrà essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartiti: 10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l’esercizio 2016.

Relativamente al citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, il comma 112 prevede che sia:

§      preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati;

§      approvato con decreto del Ministro dell’ambiente.

 

Quanto ai contenuti del piano, la norma prevede che siano indicati:

§      gli interventi necessari;

§      i soggetti che vi provvedono;

§      le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20% del costo complessivo dell’intervento.

 

Viene infine disposto che gli interventi previsti sono monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, che stabilisce procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (per una sintesi dei contenuti di tale decreto vedi infra la scheda di commento sul comma 111 del presente articolo).

Il (non completo) recepimento della direttiva sulle acque reflue

Si ricorda che la direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, reca norme su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, nonché sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa si propone, pertanto, di proteggere l'ambiente dai danni causati dal rilascio di queste acque e stabilisce un calendario di scadenze per gli Stati membri affinché i loro «agglomerati» siano dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri dovevano provvedere affinché tutti gli agglomerati fossero provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000, per quelli con un numero di abitanti superiore a 15.000; entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

In Italia la direttiva 91/271/CEE è stata recepita ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, poi confluito nel D.Lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale), che contiene, nella parte terza la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La Corte di Giustizia, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue, nel 2010, in relazione ad agglomerati sparsi tra Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia, ha condannato l’Italia per l’assenza di reti fognarie, il mancato trattamento delle acque reflue urbane e le prestazioni insufficienti degli impianti di trattamento.

La Corte di Giustizia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10) ha ritenuto che in Italia siano presenti agglomerati con più di 15.000 abitanti in cui non viene effettuato un trattamento conforme delle acque confluite nelle reti fognarie in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE.

Secondo quanto riportato nella Settima relazione sull'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (COM(2013)574 def.), presentata il 7 agosto 2013, "in Italia 475 centri urbani piccoli/grandi sono risultati in violazione della direttiva quando il procedimento è stato avviato nel 1998; ora, solo 110 di essi si trovavano ancora in una situazione di non conformità al momento dell'emissione della sentenza della Corte".


 

Articolo 1, comma 113
(Fondo per bonifica discariche abusive)

 


113. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


 

 

Il comma 113 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 (nel testo si fa erroneo riferimento alla procedura n. 2003/2007).

La dotazione del fondo è determinata in 60 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015).

Sono fatti salvi:

§         la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti;

§         il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale.

Conseguentemente, il Ministero dell'ambiente esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del piano, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e dei proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

Relativamente alla normativa nazionale in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, si ricorda che essa è contenuta nella parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), con cui si è anche provveduto a recepire i contenuti della direttiva 2004/35/CE. Tale disciplina è stata recentemente modificata dall’art. 25 della L. n. 97/2013 (legge europea 2013), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2007/4679. In particolare le modifiche hanno riguardato, tra l’altro, una più precisa definizione del campo di applicazione attraverso l’inserimento di un articolo 298-bis.

 

Relativamente al citato piano straordinario di bonifica, viene previsto che sia:

§       preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati;

§       approvato con decreto del Ministro dell’ambiente.

 

Quanto ai contenuti del piano, il comma stabilisce:

§       gli interventi necessari;

§       i soggetti che vi provvedono;

§       le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20% del costo complessivo dell’intervento.

 

Viene infine disposto che gli interventi previsti sono monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 che stabilisce procedure di controllo sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (per una sintesi dei contenuti di tale decreto vedi infra la scheda di commento sul comma 111 del presente articolo.

 

La procedura di infrazione n. 2003/2077

Si ricorda che la procedura n. 2003/2077 “Misure di controllo sulle discariche abusive”, riguarda la corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE relative ai rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (ricorso ex art. 260 TFUE). Le contestazioni della Commissione europea si fondano sull’esistenza, nel territorio italiano, di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. Come riferito dal Ministro per gli affari europei presso le Commissioni riunite VIII e XIV in data 11 settembre 2013, in base all’ultimo monitoraggio inviato alla Commissione europea, l’Italia ha trasmesso un aggiornamento al febbraio 2013, indicando che gli interventi di bonifica ammontano a 218 in tutto il territorio nazionale, di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione UE ha notificato in data 6 maggio 2013 il ricorso contro la Repubblica italiana, (causa n. C-196/13), proposto ai sensi dell’art. 260, paragrafo 2 del TFUE. Nel caso di specie, la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia di comminare sanzioni pecuniarie e una penalità di mora giornaliera di circa 256.819 euro.


 

Articolo 1, comma 114
(Lavorazione industriale degli agrumi)

 


114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.


 

 

Il comma 114, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.


 

Articolo 1, comma 115
(Acquisto dell’isola di Budelli)

 

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

 

 

Il comma 115, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013.

Si segnala che l'isola Budelli è stata comprata all'asta il primo ottobre 2013 dal neozelandese Michael Harte per 2 milioni 940 mila euro.

 

Il comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, inserito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 138), vieta, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

 

Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 12 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto di verifica è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento (comma 1-bis).

 

Da organi di stampa si apprende che il 7 gennaio 2014 il presidente dell'Ente Parco dell'arcipelago della Maddalena, Giuseppe Bonanno, ha depositato al tribunale civile di Tempio Pausania gli atti necessari a esercitare il diritto di prelazione sull'isola di Budelli.

Articolo 1, commi 116-117
(Stanziamenti per aree marine protette e
istituzione di nuove aree marine)

 


116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:

«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

ee-sexies) Capo Milazzo».

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire 10 sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.


 

 

I commi 116 e 117, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono interventi diretti all’istituzione e al finanziamento di aree marine protette.

Il comma 116 inserisce le aree marine delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo nell’elenco delle zone marine di riferimento per l’istituzione delle aree protette, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).

Nel comma 1 dell’articolo 36 della legge n. 394/1991 è presente un elenco delle aree marine che, sulla base delle indicazioni programmatiche previste dalla medesima legge, possono diventare parchi marini o aree marine protette.

 

Il comma 117 autorizza per garantire l’istituzione delle suddette aree marine protette la spesa di 500.000 euro per l’anno 2014 e di un milione di euro per il 2015.

Il medesimo comma prevede inoltre l’istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, presenti alle lettere h) e p) del suddetto elenco della legge n. 394/1991, e il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite, attraverso un incremento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 32 della legge n. 979/1982.

L’articolo 32 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) prevede le risorse per l’istituzione e la vigilanza di aree marine protette.

 

E’ altresì incrementata l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 93/2001 (Disposizioni in campo ambientale) di 200.000 euro per l’anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l’istituzione di nuove aree marine protette e per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

Il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 93/2001 prevede risorse per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle citate leggi n. 979/1982 e n. 394/1991.

 

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette, prevista dall'articolo 19, comma 7[42], della citata legge n. 394/1991, viene incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per tale finalità, le risorse finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere utilizzate anche nel potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell’amministrazione ivi indicata (Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera).

Il comma 99 dell’articolo 2 della citata legge n. 244/2007 prevede stanziamenti per lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.


 

Articolo 1, commi 118, 122-124
(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)

 


118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:

«n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.


 

 

I commi 118, 122-124, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono interventi diretti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, Si prevedono, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l’esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

 

In particolare, il comma 118 prevede, al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, la predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali.

Tale piano dovrà essere predisposto:

§       dal Presidente della Regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009;

§       entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si segnala che la norma fa riferimento al Presidente della Regione Sardegna “in qualità di Commissario delegato per l’emergenza”, mentre l’ordinanza n. 122 del 2013 (v. infra) ha nominato Commissario delegato il Direttore generale della protezione civile della regione Sardegna.

 

A tal fine lo stesso comma prevede l’utilizzo:

§       delle risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto;

§       e delle risorse di cui al successivo comma 122 (ossia le risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, v. infra).

 

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, nel territorio della regione autonoma della Sardegna.

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, reca una disciplina dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Sardegna. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di euro 20 milioni di euro.

Relativamente al Commissario nominato ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 195/2009 si segnala che, secondo quanto riportato nel sito della Regione Sardegna, il Dott. Efisio Orrù è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011, Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna. Il Commissario straordinario delegato provvede all’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, individuati nell’accordo di programma siglato in data 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna[43] finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

 

Da ultimo il comma 118 prevede nella predisposizione del suddetto piano interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) , sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. In particolare, gli edifici adibiti per finalità abitative o per lo svolgimento di attività produttive, possono beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo se ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza.

Si precisa inoltre che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

 

Il comma 122 esclude dal patto di stabilità interno, limitatamente all’anno 2014, le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla citata delibera CIPE n. 8 del 2012, pari a 23,52 milioni.

L’esclusione comporta, dal punto di vista normativo, l’aggiunta di tali spese alla nuova lettera n-quinquies) del comma 4 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che elenca le esclusioni dalla disciplina del patto di stabilità interno.

 

Si segnala che la delibera CIPE 8/2012 ha complessivamente assegnato alla regione Sardegna 25,85 milioni, di cui 11,76 milioni a valere sui programmi interregionali (PAIN), 11,76 milioni a valere sui programmi attuativi regionali (PAR) e 2,3 a valere su risorse proprie del Ministero dell’ambiente.

Il comma in esame considera pertanto, ai fini dell’esclusione dal patto di stabilità, solo le quote relative ai PAIN e al PAR Sardegna, entrambe pari a 11,76 milioni (23,52 milioni in totale).

 

Il comma 123 dispone la nomina del Presidente della società ANAS Spa a Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118.

Il Commissario delegato è autorizzato, in via di anticipazione, ad utilizzare le risorse del Programma ponti e gallerie stradali di cui all'articolo 18, comma 10, del D.L. n. 69/2013, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

In proposito si ricorda che per il “Programma ponti e gallerie stradali”, previsto dall’art. 18, comma 10, le risorse per il triennio a legislazione vigente sono pari complessivamente a 287 milioni di euro, e vengono rifinanziate dalla tabella E del presente disegno di legge per 350 milioni di euro: lo stanziamento risultante è quindi pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

 

Il comma 124 dispone che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi, di cui al comma 118, per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali.

 

Per quanto riguarda le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 6.


 

Articolo 1, comma 119
(Contenimento della spesa sanitaria nella Regione Sardegna)

 

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

 

 

Il comma 119 è finalizzato a garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del novembre 2013.

Si consente alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012[44], garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti.

Le misure di contenimento introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 sono finalizzate a una riduzione dell'importo, e dei corrispondenti volumi, della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati.

Tali misure di contenimento devono essere in grado di ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. In quanto si prevede una rimodulazione, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 120-121
(Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009)

 


120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

121. Per le medesime finalità di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.


 

 

I commi 120 e 121, introdotti durante l’esame parlamentare, destinano stanziamenti per complessivi 150 milioni per il triennio 2014-2016, per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dall’anno 2009.

In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l’anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013.

 

Sono destinati ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una delibera del CIPE d’intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi

Sulle risorse del Fondo relative al nuovo ciclo 2014-2020, si veda la scheda di commento del comma 6.

 

Si osserva che dalla formulazione della norma non si evince chiaramente l’ambito di applicazione, che sembrerebbe non limitarsi a considerare i soli territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/1992, che disciplina gli interventi di protezione civile.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004 disciplina la procedura per la dichiarazione di eccezionalità delle calamità naturali in ambito agricolo.


 

Articolo 1, commi 125-126
(Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas)

 


125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.


 

 

I commi 125 e 126, introdotti durante l’esame parlamentare, recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione.

Il comma 125 delimita il campo di applicazione alle “fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002” (data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2002).

Analizzando le disposizioni in dettaglio, il comma 125, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, prevede che la sospensione – di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 7/2002 - delle disposizioni riguardanti le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas e di quelle che obbligano le centrali termiche di qualsiasi tipo a corrispondere un contributo, per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione degli impianti, deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002.

Si ricorda che il D.L. n. 7/2002 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) all’art. 1, comma 5, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2003, l'efficacia di alcune disposizioni relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW, fermi restando gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere. Le disposizioni sospese sono quelle relative alle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (Allegato IV del D.P.C.M. 27-12-1988 )e quella recata dall’art. 15 della L. n. 393/1975, che ha imposto all’ENEL di corrispondere, per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto (indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori) al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto stesso.

 

Secondo il comma 125 tale interpretazione sarebbe conseguenza della “stabilizzazione” delle disposizioni del D.L. n. 7/2002, operata dall’art. 1-sexies, comma 8, del D.L. n. 239/2003, il quale ha introdotto una disposizione che ha previsto l’applicazione a regime, per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, delle norme autorizzative che il D.L. n. 7/2002 aveva introdotto in via transitoria fino al 31 dicembre 2003.

Il comma 125 quindi interpreta la disposizione recata dall’art. 1-sexies, comma 8, del D.L. n. 239/2003, come una stabilizzazione delle disposizioni sospensive recate dal D.L. n. 7/2002, e quindi, di fatto, come una abrogazione del termine del 31 dicembre 2003 ivi fissato.

 

Il successivo comma 126, in considerazione di quanto previsto al comma 125, esclude l’applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 125):

§       dell’art. 15 della L. n. 393/1975;

§       dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia).

 

Appare rilevante la disapplicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 poiché, anche considerando la “stabilizzazione” della sospensione dell’art. 15 della L. 393/1975, la normativa nazionale non contempla espressamente una deroga, per gli impianti in questione, all’obbligo generale di corresponsione del contributo di costruzione (commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) stabilito dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.

Proprio su tale considerazione si è basata la recente sentenza del TAR Lazio n. 3351/2013 - relativa al ricorso di Sorgenia S.p.A. avverso la richiesta del Comune di Turano del pagamento degli oneri di urbanizzazione per la costruzione della centrale a turbogas nel territorio del comune medesimo - secondo cui “non si riscontra la presenza di alcuna disposizione di legge che definisce come sostitutiva dell’obbligo per il costruttore di corrispondere gli oneri di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001” e pertanto “sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, per come stabilito in via generale dal D.P.R. n. 380 del 2001 per qualsiasi intervento costruttivo che impatti sul territorio (tranne le poche ed eccezionali ipotesi derogatorie, tassativamente elencate nell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alle quali … non può iscriversi la vicenda qui scrutinata)”.


 

Articolo 1, comma 127
(Incremento detrazioni per lavoro dipendenti)

 


127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.


 

 

Il comma 127, modificato durante l’esame parlamentare, rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. A tal fine viene novellato l’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi – T.U.I.R.).

 

Tali detrazioni sono modulate in base all’ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito dal contribuente. In particolare, secondo la previgente formulazione della norma, la misura della ammontava a:

§       1.840 euro, se il reddito complessivo non superava 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a);

§       1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo era superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b);

§       1.338 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c).

 

Rispetto alle norme previgenti è stato innalzato l’importo della detrazione spettante anche per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano.

Più in dettaglio:

§      l’importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro (dai vigenti 1.840 euro) (lettera a) del comma 127 in esame, che reca una nuova formulazione della lettera a) dell’articolo 13, comma 1);

§      viene rimodulata la seconda fascia di reddito considerata ai fini della detrazione, nonché il relativo importo. L’importo della detrazione spettante infatti per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 15.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 1.338 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 502 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 15.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 7.000 euro) (lettera b) del comma 127 in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R.);

§      viene rimodulata anche la terza fascia di reddito considerata ai fini della detrazione. Si tratta dei redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro (anziché 15.001 e 55.000) e la detrazione ammonta a 978 euro (anziché a 1.338 euro). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (anziché 40.000) (lettera c) del comma 127 in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R.).

 

Viene infine abrogato il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R., che aumentava l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore


 

Articolo 1, comma 128
(Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro
e malattie professionali)

 


128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Il comma 128, modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei richiamati premi e contributi), secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale, adottato su proposta dell’I.N.A.I.L., tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Con lo stesso decreto sono altresì definite le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato la propria attività da non oltre un biennio, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000 (vedi infra).

 

La riduzione opera nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.

 

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da specifiche norme. Si tratta, più specificamente:

§       dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui all’articolo 8 della L. n. 493/1999);

§       dei contributi per l’assicurazione sugli infortuni dovuta per il lavoro accessorio e pari al 7% del valore del voucher (ai sensi dell’articolo 72 del D.Lgs. n. 276/2003);

§       del contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (rideterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dall’articolo 1, comma 773, della L. 296/2006, e ripartito tra le diverse gestioni previdenziali dal D.M. 104168 del 28 marzo 2007, attuativo del medesimo comma 773);

§       dei contributi dovuti ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 1403/1971).

 

A fronte della riduzione di premi e contributi, si dispone un trasferimento in favore dell’INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (di cui all’articolo 39 del D.P.R. 1124/1965[45]).

L’aggiornamento dei premi e contributi venga operato distintamente per le singole gestioni assicurative tenendo conto dell’andamento economico, finanziario ed attuariale registrato da ognuna di esse, garantendo altresì il relativo equilibrio economico, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 38/2000[46].

 

Inoltre, si prevede che alle finalità richiamate dal comma in esame nonché alle iniziative di cui ai successivi commi 129 e 130 (cfr. al riguardo la relativa scheda) si debba far fronte con le somme in precedenza indicate nonché con quota parte delle risorse programmate dall’I.N.A.I.L. ai fini del finanziamento, per il triennio 2013-2015, dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese) e di quelli volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale, ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, nel limite di 120 milioni annui per ciascuno degli esercizi interessati. Per gli anni successivi al 2015, la programmazione delle risorse destinate ai richiamati progetti debba tener conto degli oneri di cui ai successivi commi 129 e 130 (cfr. al riguardo la relativa scheda), fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.

 

Infine, si prevede che l’I.N.A.I.L., a decorrere dal 2016, effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Con il D.M. 12 dicembre 2000, emanato in attuazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 38/2000[47], sono state determinate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni separate, nonché le relative modalità di applicazione.

Su ciascuna lavorazione è applicato il tasso medio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello nazionale, risultante dal rapporto tra oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti i lavoratori alla lavorazione stessa. In ogni caso, il tasso non può eccedere il limite massimo del 130 per mille.

Al riguardo, il citato D.M. 12 dicembre 2000 ha stabilito che il tasso medio nazionale subisce variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla specifica situazione dell’azienda, attraverso le cd. oscillazioni, dovute:

§      nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, nel qual caso può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15%, ed applicato con determinate modalità (articolo 19). Per ottenere la richiamata riduzione il datore di lavoro deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, istanza motivata corredata di specifici elementi definiti a tal fine dall'INAIL. Nel caso in cui dai citati elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'INAIL applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del 15% a decorrere dalla data di inizio dei lavori (se denunciati nei termini di legge) (comma 20);

§      dopo i primi due anni di attività, in relazione all’effettivo andamento infortunistico aziendale. Più specificamente, l’oscillazione è determinata in base al tasso specifico aziendale ed al parametro dei lavoratori-anno. A tale oscillazione si aggiunge un’ulteriore variazione, pari al 5%, al 10% o al 15% del tasso medio nazionale, in relazione all’entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale, nonché alla dimensione dell’azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata in ragione del loro numero (articolo 22).

Su tale quadro normativo, con particolare riferimento alla misura dei premi INAIL, sono successivamente intervenuti i commi 364 e 365 dell’articolo unico della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Tali disposizioni in primo luogo stabiliscono che la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi deve tener conto dell’andamento del rischio medio nazionale e dell’attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve essere tale da garantire l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre si dispone che la richiamata rideterminazione è attuata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. Pertanto si introduce un obbligo di procedere alla rideterminazione annuale delle tariffe in presenza di variazioni dei parametri di riferimento.

Ulteriori disposizioni sono contenute nell’articolo 1, commi da 779 a 781, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha disposto una riduzione dei premi dovuti dalle imprese iscritte alla gestione separata artigianato dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 38/2000. Le disposizioni in esame riguardano sia i premi che l'artigiano deve corrispondere in qualità di lavoratore autonomo, sia quelli dovuti in qualità di datore di lavoro artigiano.


 

Articolo 1, commi 129-130
(Indennità I.N.A.I.L. danno biologico e
rendite superstiti deceduti sul lavoro)

 


129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».


 

 

Il comma 129, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riconosce in via straordinaria, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 38/2000, un aumento, dal 1° gennaio 2014, delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in esame sono demandate ad uno specifico decreto interministeriale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Il comma 130, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene sulle rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965.

In particolare, nel confermare il calcolo della rendita ai superstiti in differenti misure percentuali, ragguagliata al 100% della retribuzione calcolata, il comma in esame, aggiungendo un periodo al primo comma del richiamato articolo 85, dispone che per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti sia calcolata, in ogni caso, sul massimale di computo della retribuzione ai fini dell’erogazione della rendita (300 volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%).

 

L’articolo 85, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede una rendita ai superstiti in differenti misure percentuali, ragguagliata al 100% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni concernenti le inabilità (totali o parziali) e appunto le rendite ai superstiti.

In particolare, la rendita è riconosciuta:

§       nella misura del 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

§       nella misura del 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento dei 21 anni, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre i 26 anni, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità;

§       in mancanza di superstiti di cui ai due punti precedenti, il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

§       in mancanza di superstiti di cui ai due punti precedenti, il 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.


 

Articolo 1, comma 131
(Benefici per le famiglie di vittime di gravi infortuni sul lavoro)

 

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

 

 

Il comma 131, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1187, della L. n. 296/2006) vengano erogati a favore dei familiari superstiti di cui all’articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2) (ossia coniuge superstite e figli) del D.P.R. n. 1124/1965, o, in mancanza, ai superstiti di cui ai successivi numeri 3) e 4) (ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto, fratelli o sorelle se conviventi), con ciò peraltro confermando quanto già disposto, sotto tale profilo, dal D.M. 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187 (vedi infra).

 

Si osserva che la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito ai superstiti beneficiari, dal D.M. 19 novembre 2008.

 

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965. A tale fondo è attualmente attribuita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Successivamente, l’articolo 1, comma 534, della L. n. 244/2007 ha incrementa di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo.

 

In attuazione del citato comma 1187 sono stati emanati alcuni decreti (D.M. 2 luglio 2007, D.M. 19 novembre 2008, D.M. 2 marzo 2009, D.M. 22 gennaio 2010, D.M. 15 marzo 2011 e D.M. 10 ottobre 2012).

 

In particolare, il D.M. 2 luglio 2007 ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici, mentre il D.M. 19 novembre 2008, oltre ad determinare i benefici erogati dal Fondo e le modalità di accesso, ha individuato (articolo 2) i familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo, stabilendo che i richiamati benefici spettassero: ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'articolo 85, comma 1, punti 1) e 2), del D.P.R. n. 1124/1965; in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo articolo 85[48], specificando altresì che in caso di concorso di più aventi diritto, le quote fossero divise tra i medesimi in parti uguali.

I successivi decreti hanno solamente provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni.


 

Articolo 1, comma 132
(Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato)

 


132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».


 

 

Il comma 132 dispone l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

 

Più in dettaglio, la norma in commento sostituisce l’attuale articolo 11, commi da 4-quater a 4-septies, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Tale gruppo di disposizioni (introdotte dall’articolo 1, comma 347, lettera d) della legge n. L. 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente modificate dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35) concedeva una deduzione dalla base imponibile Irap per i soggetti che avessero incrementato, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Il bonus ha avuto una durata limitata nel tempo, e cioè fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

I predetti soggetti hanno potuto usufruire di una deduzione dalla base imponibile Irap del costo sostenuto per tali lavoratori, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale, fino all'importo massimo di 20.000 euro per ciascun dipendente assunto. Tale deduzione spettava per il medesimo rapporto di impiego dal periodo d'imposta in cui si verificava l'assunzione fino a quello in corso al 31 dicembre 2008 ed era sottoposta a decadenza ove, nei periodi d'imposta successivi all'assunzione, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti fosse risultato pari o inferiore rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati al 31 dicembre 2004. La norma recava anche i criteri per determinare l’effettivo incremento della base occupazionale.

 

La lettera a) del comma 132 sostituisce, in particolare, il comma 4-quater dell’articolo 11.

Per effetto delle norme introdotte la richiamata deduzione viene concessa, a regime e con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 446 del 1997) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Sono ammessi a fruire dell'agevolazione i soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e cioè le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; le persone fisiche esercenti attività commerciali; le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con uno specifico volume di affari annuo ed esonerati da alcuni adempimenti IVA; gli enti privati non commerciali e le società e gli enti non residenti.

In favore dei predetti soggetti che assumono personale a tempo indeterminato è prevista la deducibilità del costo del predetto personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (nell’attuale formulazione della norma l’importo è pari a 20.000 euro), nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale (classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile) per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

 

Il predetto articolo 2425, comma 1, lettera b), nn. 9) e 14), del codice civile fa riferimento ad alcune voci del costo del lavoro del conto economico dell’impresa: Si tratta di costi per il personale a titolo di salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e oneri diversi di gestione.

 

L’attuale comma 4-quater (come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/E del 13 febbraio 2006) ha concesso l’agevolazione per l’incremento di base occupazionale con un limite temporale. Hanno in particolare assunto rilevanza gli incrementi di personale derivanti da nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, effettuate in ciascuno dei periodi d'imposta compresi nel triennio immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, cioè gli esercizi 2005, 2006 e 2007, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, rispetto alla media del numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale si intendeva fruire della deduzione.

 

Con formulazione analoga all’attuale, si prevede che la deduzione decada ove, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel predetto periodo d'imposta.

La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dei criteri di collegamento dettati dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

Rimangono ferme le regole già fissate dal vigente comma 4-quater per gli enti non commerciali e per gli enti non residenti, nonché per le imprese di nuova costituzione e le imprese subentranti ad altre imprese, aventi principalmente finalità antielusive.

 

In particolare, per gli enti privati e gli enti non residenti la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche in attività promiscue, ovvero anche nell'esercizio dell'attività istituzionale degli enti, si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale; i costi delle nuove assunzioni saranno deducibili in misura corrispondente al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi computati nell’imponibile IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi dell’ente.

Rimane ferma anche l’irrilevanza, ai fini degli incrementi occupazionali, dei trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

 

Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, analogamente a quanto è previsto dall’attuale formulazione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

 

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

 

La lettera b) del comma 132 abroga i commi 4-quinquies e 4-sexies dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

I commi 4-quinquies e 4-sexies prevedono ulteriori deduzioni, rispetto a quella individuata al comma 4-quater, spettanti rispettivamente nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale ovvero in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione europea di “lavoratore svantaggiato”, con la possibilità di aumentare gli importi della deduzione.

Infine, con le modifiche al comma 4-septies (lettera c) del comma 132) si intende rendere cumulabile la deduzione in esame, prevista per le nuove assunzioni, con l'importo delle altre deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 dell’articolo 11 (ivi comprese quelle previste a favore degli enti privati con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a 400.000 euro).


 

Articolo 1, commi 133-134
(Stabilizzazione degli associati in partecipazione)

 

133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

I commi 133 e 134, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro[49].

 

In particolare, il comma 133, modificando l’articolo 7-bis del D.L. n. 76/2013, proroga al 31 marzo 2014 (dall’attuale 30 settembre 2013) il termine del regime transitorio per la stabilizzazione e al 31 luglio 2014 (dall’attuale 31 gennaio 2013) il termine per il deposito dei documenti inerenti la stabilizzazione da parte dei datori di lavoro.

Il comma 134 dispone che dalla proroga non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 7-bis del D.L. n. 76/2013 ha introdotto norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro (anche assistiti dalla propria organizzazione di categoria) con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione.

A fronte dell’assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare (alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995) un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

I nuovi contratti, gli atti di conciliazione e l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario, devono essere depositati dai datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2014, presso le sedi competenti dell’INPS, il quale trasmette alle Direzioni territoriali del lavoro gli esiti delle conseguenti verifiche.

Il buon esito delle verifiche comporta l’estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione e tirocinio.

Infine, si prevede che per le nuove assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legge per i rapporti a tempo indeterminato.

 


 

Articolo 1, comma 135
(Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato)

 

135. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

 

 

Il comma 135 prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione applicato ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

 

La disposizione, in particolare, modifica l’articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012, che ha stabilito il diritto alla restituzione al datore di lavoro, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del contributo addizionale applicato ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato nel caso in cui siano trasformati in rapporti a tempo indeterminato, eliminando il riferimento al limite massimo di rimborso di 6 mensilità con effetto dal 1° gennaio 2014.

 

L’articolo 2, commi 28-30, della L. n. 92/2012 ha disposto, con effetto sui periodi contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’applicazione, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (fatte salve specifiche esclusioni). Tale contributo addizionale, infatti, non si applica ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più` rappresentative.

Infine (comma 30), in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del richiamato contributo, nei limiti delle ultime sei mensilità, successivamente al decorso del periodo di prova. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.


 

Articolo 1, comma 136
(Aliquote soggetti autorizzati a somministrazione di lavoro)

 

136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

 

 

Il comma 136, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene in materia di aliquote contributive a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

Più specificamente, il comma in esame sopprime la riduzione, prevista dal comma 39 dell’articolo 2 della L. n. 92/2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4% al 2,6%, della misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

 

Si ricorda che il comma 39 dell’articolo 2 della L. n. 92/2012 ha commisurato l'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione, mentre lascia immutata la corrispondente aliquota (pari al 4%) relativa ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Si evidenzia, inoltre, che la contribuzione in oggetto è destinata ai fondi bilaterali costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dello svolgimento di iniziative e dell'erogazione di interventi in favore dei lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.


 

Articolo 1, commi 137-138
(Aiuto alla crescita economica - ACE)

 


137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.


 

 

I commi 137 e 138 modificano la disciplina c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile.

 

Si incide in particolare sull’articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011 che, con lo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha istituito l’Aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dalla applicazione di un’aliquota percentuale, individuata dal comma 3 del richiamato articolo 1 (modificato dalle norme in commento), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

Più in dettaglio, l’ACE ha riguardato le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali; le società e gli enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Le norme si applicano anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità di applicazione recate dal D.M. 14 marzo 2012, che ha attuato la disciplina primaria.

 

Il vigente comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che per il primo triennio di applicazione la predetta aliquota è fissata al 3 per cento e che, dal quarto periodo di imposta, essa sia determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Per effetto delle norme in commento l’aliquota viene fissata ex lege per i primi sei periodi di imposta di applicazione dell’ACE (in luogo dei primi tre), demandandone la fissazione con decreto ministeriale dal settimo periodo d’imposta di applicazione (in luogo del quarto) dell’agevolazione.

Inoltre, viene innalzata la misura di detta aliquota per il secondo triennio applicativo: ferma restando l’aliquota del 3 per cento per il primo triennio; si specifica che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.

 

In caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d’imposta, le norme rendono possibile computare la parte eccedente in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. In ordine alle modalità di computo del capitale proprio e delle variazioni in aumento e in diminuzione, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 costituisce il “capitale proprio” esistente alla chiusura del suddetto esercizio. Le norme precisano le operazioni che rilevano come variazioni in aumento e in diminuzione, nonché i termini temporali di rilevanza delle predette variazioni.

Le disposizioni sull’ACE trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012 ha recato le norme attuative in materia di Aiuto alla crescita economica (Ace). Il predetto decreto ha determinato in particolare le modalità di applicazione dell’Ace al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

 

In sostanza:

§      per il primo triennio di applicazione, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3 per cento;

§      per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota è fissata al 4 per cento;

§      per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’aliquota è fissata al 4,5 per cento;

§      per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota è fissata al 4,75 per cento;

§      dal settimo periodo di imposta l’aliquota è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

 

Il comma 138 specifica infine che, per soggetti che beneficiano dell’Ace, l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

Ciò dovrebbe comportare in sostanza la mancata computazione negli acconti degli incrementi delle aliquote sopra richiamati.

 

Con il comunicato stampa del 31 maggio 2013 n. 84, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, dall’analisi dei dati IRPEF per il 2011, circa 230.000 persone fisiche hanno usufruito dell’agevolazione ACE per un ammontare di circa 890 milioni di euro dedotti dal reddito, di cui 720 milioni provenienti da partecipazioni in società di persone e 170 milioni da coloro che svolgono direttamente l’attività d’impresa. Le società di persone che hanno utilizzato tale agevolazione sono più di 80.000. L’ACE, che ha l’obiettivo di incentivare l’uso del capitale proprio, ha dunque dimostrato efficacia per i soggetti Irpef, tipicamente piccole e medie imprese.


 

Articolo 1, comma 139
(Proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizie)

 


139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;

b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

d) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. [Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1]*.».

 

* Numero così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.


Il comma 139, modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In particolare, si posticipa l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti immobiliari (vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione), previsto a pena di nullità degli stessi contratti al momento di entrata in vigore della norma di rango secondario recante le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

 

 

Termini vigenti

Termini ddl Stabilità

 

31 dicembre 2013

30 giugno 2014

31 dicembre 2014

30 giugno 2015

31 dicembre 2015

Riqualificazione energetica

65%

 

65%

 

50%

Parti condominiali

 

65%

 

50%

 

Ristrutturazioni edilizie

50%

 

50%

 

40%

Misure antisismiche

65%

 

65%

 

 

Mobili

50%

 

50%

-

-

 

Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Attestato di prestazione energetica

Obbligo di allegazione dell’APE

La lettera a) del comma 139 ha modificato il comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, al fine di rinviare l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione (pena la nullità degli stessi contratti) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Peraltro, prima dell’entrata in vigore della legge n. 147/2013 e quindi della disposizione in commento, il D.L. n. 145/2013 (cd. Destinazione Italia) è intervenuto sulla certificazione energetica degli edifici con i commi 7 e 8 dell’articolo 1.

 

In particolare, il comma 7 sostituisce i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005[50]  con un nuovo comma 3, con le finalità principali di:

§       eliminare la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito;

§       eliminare l’obbligo di allegare l’APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari;

§       sostituire, quale penalità per non aver allegato l’APE all’atto, la nullità del contratto con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comma 8 prevede una norma di tutela per i contratti a cui sia stata applicata la normativa precedente, e dunque per i contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione a cui non era stato allegato l'APE e soggetti pertanto a nullità.

Per tali contratti, in luogo della nullità anteriormente prevista, si applica la sanzione amministrativa, su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Il comma 3-bis, dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2013, su cui interveniva la lettera a) in commento, risulta dunque soppresso ad opera del D.L. n. 145/2013, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1299). Durante l’esame presso la Camera dei Deputati, all’articolo 1 del D.L. n. 145/2013 è stato aggiunto il comma 7-ter che provvede all’abrogazione della lettera a) in commento.

Si segnala inoltre che, sempre durante l’esame alla Camera, il nuovo comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D.L. n. 145/2013, è stato integrato per prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa non esenti comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Si segnala infine che l’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 151/2013 (cd. Enti locali), in corso di esame al Senato per la conversione in legge, nell’ambito della semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici, agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica, prevedendo che esso essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non debba essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Più in dettaglio, la lettera b) del comma 139 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura:

§      del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2014;

§      del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevedeva, nella formulazione antecedente, che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applicasse nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013. La precedente proroga era stata stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 che ne aveva previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

§      la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§      il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§      l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§      la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

 

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

§       la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento (entro il 2014 e al 50 per cento nel 2015) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;

§       l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;

§       non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;

§       i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);

§       è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;

§       al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;

§       per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

 

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura:

§      del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015;

§      del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma, pertanto, rispetto alla normativa precedente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (in precedenza prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Si ricorda infatti che il comma 2 dell'articolo 14 citato disponeva che agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si applicasse a detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sino al 30 giugno 2014.

La norma riguarda interventi:

a)    relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, recentemente riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

-        tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);

-        le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);

-        le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b)    ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Definizione di misure ed incentivi di carattere strutturale

La lettera c) del comma 139 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n. 63 del 2013 al fine di posticipare di due anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015) il termine entro cui dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica.

Tale posticipo appare consequenziale rispetto alla proroga sino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Si ricorda che l’articolo 15 del D.L. n. 63 del 2013 ha stabilito – con disposizioni che non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento – che nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2013 (termine ora differito al 31 dicembre 2015), finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 (ovvero le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia).

Nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera d) del comma 139 modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il punto 1) della lettera c) sostituisce il comma 1 dell’articolo 16 prevedendo che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR, per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dello stesso articolo 16-bis), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al:

§      50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

§      40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina antecedente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito il nuovo articolo 16-bis nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale norma ha confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR fatte salve dalla norma in esame riguardano: le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici; l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative; gli interventi di prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti; la riduzione della detrazione alla metà nel caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale; la cumulabilità con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte del 50 per cento; la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; la disciplina in caso di vendita dell’immobile; l’applicazione di regolamenti attuativi.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

§      una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

§      una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

 

In particolare la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:

§       manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

§       manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

§       ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);

§       realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

§       eliminazione di barriere architettoniche;

§       adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

§       realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

§       conseguimento di risparmi energetici;

§       adozione di misure antisismiche;

§       bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

§       l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;

§       la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 23, comma 8 ,del decreto legge 98 del 2011);

§       con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione deve utilizzare un bonifico “parlante” dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

§       l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

§       la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

§       l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

 

Il punto 2) della lettera d) modifica il comma 1-bis dell'articolo 16 del TUIR il quale, fino al 31 dicembre 2013, ha previsto una detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (contemplati dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR).

Per effetto delle modifiche apportate si prevede che per tale tipo di intervento - fino ad un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - spetta una detrazione del:

§      65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

§      50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche in tal caso, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento in precedenza prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Si ricorda che le misure antisismiche in parola devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ossia dopo il 4 agosto 2013).

Gli interventi antisismici previsti dall’articolo 16-bis del TUIR riguardano, in particolare, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Il punto 3) della lettera d) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

§      mobili;

§      grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

§      forni di classe A.

In sostanza, con la norma in esame viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione, termine che nel testo vigente non è indicato.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 (come prorogato dalla norma supra).

Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

Sull’impatto delle misure di incentivazione si veda il dossier: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione.

 

Si rammenta che durante l’esame parlamentare la suddetta norma era stata modificata, prevedendo che le spese per l’acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non potessero essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. Tale ultima condizione è stata successivamente eliminata dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (in corso di conversione). In sostanza, dunque, ai fini della detrazione le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate alle spese per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.


 

Articolo 1, commi 140-147
(Rivalutazione beni di impresa)

 


140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 145.

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 142.


 

 

I commi da 140 a 147 concedono alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

 

Più in dettaglio, il comma 140 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012.

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

 

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (comma 141).

 

Il comma 142 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

 

Il comma 143 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 144).

 

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono individuata dal comma 145. È previsto in particolare il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

§      la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

§      le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

 

Il comma 146 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione:

§      articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86;

§      commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni-merce”).

Quanto all’ambito soggettivo, potevano avvalersi delle disposizioni richiamate le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

Ai sensi del successivo articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in una apposita riserva in sospensione d’imposta[51], la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La norma ha la finalità di evitare che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, possano venire utilizzate senza essere tassate. Pertanto, il medesimo articolo 13 dispone che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).

In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15.

A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

 

I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

 

Il comma 147 prescrive infine che le previsioni dell’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.

 

Si ricorda che il comma 3-bis citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

 

Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità viste supra.

 


 

Articolo 1, comma 148
(Trasferimento quote di partecipazione al capitale
della Banca d’Italia)

 

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

 

 

Il comma 148, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone l’applicazione al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 133 del 2013), del regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote.

Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva al dodici per cento.

 

Il Titolo II del predetto decreto-legge reca disposizioni in materia di capitale, organi e governance della Banca d’Italia.

In estrema sintesi, l’Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell’aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna (anziché 20.000, come previsto dal testo originario). Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il limite di partecipazione al Capitale, per effetto delle modifiche apportate durante l’esame, è abbassato dal 5 al 3 per cento rispetto al testo originario del decreto-legge. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l’imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Si consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. L’Istituto ha l’obbligo di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.

Il richiamato articolo 6, al comma 6 dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall’esercizio in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto in esame) iscrivano le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading).

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che obbliga alcune tipologie societarie (tra cui banche ed assicurazioni) a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi contabili internazionali.

 

La norma in commento dispone che al predetto trasferimento delle quote all’interno delle scritture contabili dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia si applichino alcune disposizioni del D.M. 8 giugno 2011 e, in particolare le disposizioni concernenti (articolo 4) la valenza fiscale attribuita agli strumenti finanziari sottoposti a riclassificazione.

 

Il decreto ministeriale del 8 giugno 2011 reca norme di coordinamento tra alcuni principi contabili internazionali (di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamenti UE, entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010) e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. Tra i richiamati regolamenti vi è il regolamento n. 1171/2009 del 30 novembre 2009, che ha recepito le modifiche apportate all'IFRIC 9 e allo IAS 39, che assume particolare rilevanza per le banche e le istituzioni finanziaria.

Lo IAS 39 definisce i criteri contabili per la rilevazione, valutazione e informativa di bilancio relativi alle attività e passività finanziarie. Dal tipo di classificazione delle attività finanziarie dipende il criterio di valutazione adottato, fair value o costo ammortizzato. Secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Si tratta dunque non del prezzo, ma di un valore stimato come “ragionevole” o “equo” in un’eventuale transazione sul mercato.

Tra le attività finanziarie, lo IAS 39 individua anche la categoria delle attività finanziarie dette di fair value through profit and loss (FVTPL), ovvero quelle rilevate al fair value, suddivise in due sottoportafogli: il primo riguarda le attività “held for trading” (HFT) cioè attività detenute a scopo di negoziazione. In tale sottocategoria vanno compresi i titoli e le partecipazioni facenti parte dell’attivo circolante e destinate ad essere negoziati nel breve periodo con l’obiettivo di ottenere vantaggi dalle fluttuazioni dei prezzi; il secondo sottoportafoglio, invece, comprende le attività finanziarie designate al fair value per opzione, le fair value option (FVO). Analogamente, la circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005 specifica che alla voce “attività finanziarie detenute per la negoziazione” figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.) allocate nel portafoglio di negoziazione, ivi inclusi i derivati scaduti e quelli deteriorati.

Il richiamato articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 prevede che, ove uno strumento finanziario sia riclassificato in una delle categorie previste dallo IAS 39 (come nell’ipotesi de qua: la quota di partecipazione al capitale della Banca d’Italia è ex lege classificata come attività detenuta per la negoziazione), che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale; esso diventa dunque rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In particolare, il differenziale tra il valore di riclassificazione e quello fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39, rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.

Di conseguenza, la norma in esame consente:

§      di applicare l’articolo 4 sul rilievo fiscale delle attività riclassificate in una categoria IAS 39 all’ipotesi de qua (la quota di partecipazione al capitale della Banca d’Italia è ex lege classificata come attività detenuta per la negoziazione), qualunque fosse la categoria in cui le quote erano precedentemente classificate;

§      di sottoporre i maggior valori derivanti dalla riclassificazione contabile delle quote (che le attività detenute per la negoziazione sono infatti valutate al fair value), aventi rilievo fiscale, all’imposta sostitutiva al 12 per cento (di cui al comma 143 del provvedimento in esame, per i beni non ammortizzabili), in luogo della sottoposizione a IRES e IRAP secondo le regole generali.

 

In ordine alle modifiche allo Statuto della Banca d’Italia disposte dal presente articolo, la Banca Centrale Europea, nel parere reso il 27 dicembre 2013, ha preso atto del fatto che le regole specifiche relative all’imposizione di limiti alla detenzione di quote della Banca d’Italia e ulteriori chiarimenti in ordine a possibili operazioni di acquisto delle proprie quote, unitamente ai relativi limiti temporali, sarebbero stati introdotti per mezzo di modifiche allo Statuto della Banca d’Italia.

Per quanto concerne la collocazione delle partecipazioni nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, si auspica che la ricapitalizzazione risulti sempre pienamente conforme al quadro prudenziale e al sistema contabile dell’Unione e, in particolare, che le regole sulla riclassificazione degli strumenti finanziari di cui agli IAS e IFRS siano rispettate. Si auspica inoltre una coerente applicazione dei principi guida dettati dagli IFRS in materia di stima del fair value degli stessi strumenti.


 

Articolo 1, comma 149
(Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale)

 


149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».


 

 

Il comma 149 del provvedimento in esame dispone che i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP.

Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

La disposizione si applica agli strumenti finanziari emessi dal 1° gennaio 2014.

 

In particolare, viene aggiunto il comma 22-bis all’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, disposizione che reca la riforma del regime di tassazione delle rendite finanziarie, con l’uniformazione delle aliquote (al 20 per cento, salvo alcune specifiche ipotesi di aliquota ridotta) applicabili alle diverse fattispecie.

 

Il comma 22 dell’articolo 2, la cui applicazione è fatta salva dalle norme in esame, disciplina il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP (oggi IVASS) e diversi da azioni e titoli similari, i quali - come evidenziato nella relazione illustrativa - attualmente rientrano tra i c.d. titoli atipici, e sono pertanto sottoposti ad un trattamento fiscale deteriore. La disposizione prevede tra l’altro che a tali proventi si applichi il regime fiscale dettato dal D.Lgs. n. 239 del 1996 per i titoli obbligazionari (aliquota 20%) e che essi siano in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito degli emittenti le remunerazioni di tali strumenti finanziari.

 

La norma in esame, in sostanza, intende ad assicurare la neutralità fiscale degli adempimenti contrattuali (conversione in capitale) concernenti le cd. obbligazioni ibride emesse dal 1° gennaio 2014, ovvero di quegli strumenti finanziari che la banca, al verificarsi di determinate condizioni, è obbligata a convertire in capitale.

 

Nella prassi finanziaria, la categoria dei bond ibridi” include una serie di strumenti che, a seconda delle emissioni, presentano caratteristiche molto diverse. Stante la maggior flessibilità dei bond ibridi rispetto alle obbligazioni semplici, essi sono a metà strada tra il debito puro e il capitale di rischio.

Il titolo ha una seniority superiore solo agli strumenti di equity (capitale) ed è subordinato a tutte le altre emissioni obbligazionarie della società. Questo significa che in caso di bancarotta i possessori di questi strumenti verranno rimborsati solo se tutti gli altri obbligazionisti avranno già ricevuto ciò che spettava loro, ma prima degli azionisti. La durata solitamente è molto elevata, ultradecennale ed in alcuni casi può coincidere con la vita dell’azienda; in tale caso si tratta di bond perpetui e sono estremamente simili alle azioni. L’emittente ha la possibilità di rimborsare in anticipo il prestito. Solitamente se non viene esercitato questo diritto è previsto un aumento della cedola (clausola step-up); Tuttavia, l’emittente può rinviare il pagamento di una o più cedole al verificarsi di determinati accadimenti. Talune emissioni danno addirittura la possibilità di saltare completamente il pagamento di una cedola se i conti della società non sono buoni.

Tali peculiarità – in particolare la dipendenza della cedola dai risultati economici delle aziende emittenti e la perpetuità – avvicinano molto gli ibridi agli strumenti di capitale; tuttavia, vi sono differenze sostanziali. Gli ibridi devono corrispondere un flusso cedolare prefissato contrattualmente e non può essere prevista la distribuzione di una parte degli utili: la cedola non può mai essere incrementata. Inoltre i detentori di debito ibrido, pur partecipando ai rischi societari in maniera molto maggiore rispetto ai comuni obbligazionisti, non hanno controllo sulle politiche dell’azienda né alcun diritto di voto in Assemblea.

Si tratta di strumenti riservati al mercato degli investitori istituzionali; essi hanno un rendimento più elevato di quello delle obbligazioni normali, con un rischio più elevato.

Per l’emittente questi strumenti, non essendo considerati un puro debito ma partecipando in qualche misura del capitale di rischio, non appesantiscono, come le obbligazioni normali, il rapporto fra debito e capitale.

 

La disposizione in esame sostanzialmente corrisponde alle richieste formulate dall’Associazione Bancaria Italiana - ABI audita il 28 ottobre u.s. in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge di stabilità. L’effetto della norma si riflette, in particolare, sul potenziale rafforzamento della qualità del capitale bancario alla luce dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2014, del Regolamento n. 575 del 2013 (CRR), con il quale è stato recepito nell’ordinamento europeo il nuovo Accordo sul capitale di Basilea (c.d. Basilea 3).

La conversione di questi strumenti ibridi (l’attuazione di specifiche previsioni contrattuali di detti strumenti menzionata dalla norma) produce una riduzione del debito dell’emittente, dunque una sopravvenienza attiva (provento di natura straordinaria) sottoposta, prima della norma in commento, a prelievo fiscale; la somma prelevata a titolo di imposta dunque riduceva l'apporto degli ibridi al patrimonio di vigilanza.

L’ABI ha in proposito rammentato che il Regolamento CRR, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera n) dispone che gli strumenti di Additional Tier 1 (AT1), ossia gli ibridi, per poter essere riconosciuti ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, devono prevedere nella documentazione contrattuale che “al verificarsi di un evento attivatore, l’importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del Common Equity Tier1 (CET1)”. Per determinare l’ammontare dei titoli effettivamente computabili nel patrimonio di vigilanza come AT1, l’articolo 54, al paragrafo 3 del Regolamento chiarisce che l’importo degli strumenti AT1 che può essere riconosciuto nell’AT1 è limitato all’importo minimo degli elementi di CET1 che verrebbe a generarsi laddove l’importo del capitale degli strumenti AT1 fosse interamente ridotto o convertito in strumenti di CET1. In altre parole, la CRR stabilisce che un limite alla computabilità dell’importo degli strumenti nell’AT1 è rappresentato dal livello massimo di CET1 che si verrebbe a generare a seguito di un abbattimento totale del valore o di conversione dello strumento.

In sostanza, il valore computabile dello strumento è dato dal valore dello strumento tenuto conto dell’eventuale trattamento fiscale in caso di abbattimento.

 

Quanto premesso, l’ABI ha ritenuto opportuno individuare soluzioni volte a rendere neutrale la variabile fiscale con la rimozione, laddove presenti, di effetti fiscali negativi che si potrebbero determinare al verificarsi dei predetti eventi attivatori, in quanto potrebbero portare alla riduzione del valore computabile nel patrimonio di vigilanza.

 

Per effetto delle disposizioni in commento, dunque, si assicura la neutralità fiscale delle operazioni di conversione, con il risultato di potenziare l’effetto sul capitale di detti strumenti. In tal modo, le banche sono incentivate a rafforzare il patrimonio di vigilanza attraverso l'utilizzo di tali strumenti e quindi attraverso la conversione dei bond in equity.


 

Articolo 1, commi 150-152
(Affrancamento maggiori valori contabili)

 


150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce ravviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

152. Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 

 

I commi da 150 a 152 dispongono l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie contenute nell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Ne viene infatti consentita l’applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

 

Più in dettaglio, il comma 150 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si applichino anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda), la facoltà (in deroga rispetto a quella ordinariamente prevista dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR) di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.

Tale facoltà si concretizza col pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva.

In seguito l’articolo 23, comma da 12 a 15 del D.L. 98/2011 (con l'inserimento dei commi 10-bis e 10-ter nell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008) ha esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Obiettivo di tale disposizione è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.

L’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 consente infatti l’affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

L’affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

Il comma 13 del citato articolo 23 limitava l’applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Successivamente l’articolo 20 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

 

La disciplina introdotta dall'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 era volta ad eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali. Tale previsione, come integrata dall'articolo 20 del D.L. n. 201 del 2011, ha tuttavia riguardato esclusivamente l’affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La norma in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia “a regime”, analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva (con aliquota del 16 per cento, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008) è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata.

Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’imposta sostitutiva dovuta è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Ai sensi del comma 151, modificato nel corso dell’esame parlamentare, gli effetti del riallineamento di cui al comma precedente decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, effetti che tuttavia si intendono revocati nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l’affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

L’esercizio dell’opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e viceversa.

Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, al fine di evitare duplicazione di benefici; tuttavia nel corso dell’esame parlamentare è stato limitato l’ambito applicativo del predetto divieto di cumulo, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

 

Il comma 152 rimanda infine ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme.

 


 

Articolo 1, comma 153
(Remunerazione della disponibilità di capacità
di produzione di energia elettrica
)

 


153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.


 

 

Il comma 153, introdotto durante l’esame parlamentare, demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, entro novanta giorni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva (capacity payment) in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.

 

Per capacity payment si intende, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce.

 

Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/2003 reca le disposizioni transitorie, sino all’entrata in operatività del sistema di remunerazione della potenza “a regime” istituito dall’articolo 1 del decreto, ovvero disciplina il cosiddetto “capacity payment transitorio”, cioè il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per un periodo transitorio con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione (capacity market a regime) previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Con la Delibera n. 48/04 (Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04) l’AEEG ha dato attuazione al capacity payment transitorio.

Per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica a regime, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 379/2003, prevede che l’Autorità per l’energia definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna deve elaborare una proposta per disciplinare il sistema. Tale proposta deve essere approvata con un decreto del MiSE. La Delibera dell’Autorità 98/11 (del 22 luglio 2011), ha predisposto criteri e condizioni per la disciplina del sistema, e ha previsto una “polizza assicurativa” fra consumatori e produttori, impegnando questi ultimi a garantire una disponibilità di capacità produttiva per quantitativi che il gestore della rete (Terna) ritenga necessari per evitare deficit di generazione o situazioni critiche. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di approvazione della delibera non è ancora stato emanato.

I criteri definiti dall'Autorità con la delibera n. 98/11, prevedono che il sistema della remunerazione della capacità a regime, venga applicato non prima del 2017 e solo per le quantità veramente necessarie, tenuto conto dell'attuale situazione di eccesso di capacità produttiva; quindi, fino a quella scadenza ai produttori non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

 

Il comma in esame, infine, provvede all’abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto-legge n. 83/2012.

 

Il decreto-legge n. 83/2012 (articolo 34, comma 7-bis) demandava all’AEEG la definizione delle modalità per la selezione e la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, sempre senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

Secondo l’AEEG (documento per la consultazione 508/2012/R/EEL) tale sistema di remunerazione della flessibilità doveva rappresentare uno strumento differente e complementare rispetto al nuovo mercato della capacità previsto dal decreto legislativo n. 379/03. Da una parte il sistema di remunerazione della flessibilità deve, infatti, essere volto ad assicurare che i produttori possano offrire i differenti servizi di rete in maniera tale da riflettere adeguatamente la struttura dei costi di erogazione dei medesimi e possano ricevere un segnale trasparente sul valore degli stessi, dall’altra il mercato della capacità serve ad assicurare l’adeguatezza del sistema su orizzonti di lungo termine al minor costo per i consumatori, senza offrire orientamenti sul mix di servizi di cui Terna necessiterà in futuro per garantire la sicurezza del sistema.

Entrambe le previsioni normative, peraltro, trovano la loro ratio nelle nuove esigenze di gestione in sicurezza e in efficienza di un sistema caratterizzato dalla necessità di integrare rapidamente un’elevata e crescente quota di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

Negli ultimi anni, infatti, si sta assistendo ad uno sviluppo molto rapido della capacità di produzione oggetto di incentivazione, attribuibile per lo più alla realizzazione e connessione alle reti di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, principalmente fotovoltaici ed eolici (circa 35 GW di capacità di generazione rinnovabile non programmabile nel 2012, di cui circa 26 GW di capacità di generazione fotovoltaica ed eolica) pari a oltre il 50% del carico alla punta di sistema.

I principali effetti della generazione da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sulla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale sono, secondo l’AEEG:

a)    l’aleatorietà di tali fonti comporta un incremento dell’errore di previsione del carico residuo da bilanciare in tempo reale e, quindi, un incremento dei fabbisogni di regolazione di frequenza e potenza sia in aumento (riserva a salire) che in diminuzione (riserva a scendere);

b)    la maggiore produzione rinnovabile, riducendo la porzione di carico soddisfatta da unità di produzione termoelettriche con capacità di regolazione, rende, a parità di altri fattori, tecnicamente più complessa ed economicamente più onerosa la costituzione dei margini di riserva necessari a garantire il bilanciamento in tempo reale del sistema elettrico (taluni servizi di riserva possono, infatti, essere resi esclusivamente da impianti che stanno producendo energia);

c)    in relazione agli impianti fotovoltaici, essendo la produzione interamente concentrata nelle ore diurne, l’aumento di tale produzione accentua progressivamente la distanza tra il minimo carico residuo diurno e il massimo carico residuo serale. Tale distanza è raccordata da una rampa di presa di carico “serale” che in un numero crescente di giorni dell’anno è più ripida della rampa di presa di carico “mattutina”. Al fine di soddisfare le predette rampe di carico residuo sono necessarie azioni rapide di bilanciamento realizzate usualmente da impianti programmabili con elevate capacità di modulazione, rapidi tempi di riposta e trascurabili vincoli di permanenza in servizio notte/giorno.

 

Il comma 153 in esame punta a ridurre i rischi per la sicurezza energetica nazionali dovuti alla crisi del settore termoelettrico, causata dalla veloce espansione delle fonti rinnovabili e dal calo della domanda di energia elettrica (overcapacity), cercando di introdurre un sistema “ponte” con lo scopo di evitare dismissioni di impianti necessari alla sicurezza e alla fornitura di servizi di bilanciamento e riserva, fino all'avvio del mercato a lungo termine della capacità.

 

Si segnala che con la recente comunicazione “Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention”, e in particolare con l’allegato “Generation Adequacy in the internal electricity market - guidance on public Interventions”, la Commissione UE ha affrontato il problema della remunerazione della capacità e proposto alcune linee guida (attualmente non vincolanti) in materia di capacity payment.

Secondo la Commissione, prima di prendere qualsiasi decisione inerente i meccanismi di remunerazione della capacità, i governi dovrebbero analizzare le cause dell’inadeguatezza nella generazione. In secondo luogo, dovrebbero capire se il malfunzionamento dipenda da alcuni elementi come prezzi regolamentati o alti sussidi per l'energia rinnovabile, e porvi rimedio. Inoltre i governi dovrebbero anche assicurarsi che i produttori da rinnovabili reagiscano a segnali di mercato e promuovano la flessibilità della domanda, ad esempio stimolando in consumatori attraverso tariffe differenziate e soluzioni smart grid e smart metering a usare l'energia nelle ore non di picco. La Commissione ritiene che le misure di remunerazione della capacità non debbano condurre all'artificioso mantenimento in funzione di centrali inefficienti grazie a un sostegno pubblico, o alla realizzazione di nuova capacità non necessaria.

In merito all’attuazione della norma, si segnala, infine, che con la delibera n. 6/2014 del 16 gennaio 2014 l’AEEG ha avviato un procedimento per l'integrazione della disciplina dei meccanismi di remunerazione della capacità produttiva ai sensi dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il procedimento è finalizzato alla formulazione di una proposta che preveda:

§      la costituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna. Tale proposta è integrativa rispetto allo Schema di nuovo mercato della capacità già trasmesso da Terna al Ministro dello Sviluppo Economico che può essere approvato e implementato a prescindere dalla citata proposta; tale proposta non deve prevedere aumenti dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali ma un’opportuna partecipazione di tutti gli altri soggetti;

§      di rimodulare il meccanismo transitorio, di cui all’art. 5, del decreto legislativo 379/03, al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del meccanismo di regime, ossia la fornitura di “adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”; tale rimodulazione non deve prevedere aumenti dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali ma un’opportuna partecipazione di tutti gli altri soggetti.


 

Articolo 1, comma 154
(Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità)

 


154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.


 

 

Il comma 154, introdotto durante l’esame parlamentare, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di entrata in esercizio per l’ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.

 

La norma richiama il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici), c.d. Quinto Conto Energia. Per gli impianti da realizzarsi nelle zone colpite da calamità, viene prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l’ammissione alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili.

 

La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità siano le opere connesse agli impianti.

 

Si rammenta che l’art. 8, comma 7, del D.L. n. 74/2012 prevedeva una disposizione con finalità analoghe a quella in commento, per gli impianti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma che era destinata a tutti gli impianti danneggiati.

 

Con riferimento alla condizione che restringe l’ambito di applicazione della norma alle zone colpite da calamità, la disposizione in commento si riferisce alle zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, “sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi”.

 

Dalla formulazione della norma non si evince chiaramente l’ambito di applicazione, che sembrerebbe non limitarsi a considerare i soli territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992, che disciplina gli interventi di protezione civile. Si ricorda, infatti, che l’art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004 disciplina la procedura per la dichiarazione di eccezionalità delle calamità naturali in ambito agricolo.

 

Si prevede infine che, entro il 30 giugno 2014, venga aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 28/2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. L’aggiornamento deve avvenire secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE.

 

Tale disposizione modifica implicitamente quanto già previsto in materia dal citato articolo 28, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 28/2011, il quale prevede che il predetto sistema degli incentivi sono aggiornate secondo specifiche modalità anche temporali.


 

Articolo 1, comma 155
(Bioliquidi sostenibili)

 


155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».


 

 

Il comma 155, introdotto durante l’esame parlamentare, interviene sulla norma che prevede un meccanismo alternativo di incentivazione per gli impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, apportandovi alcune modifiche.

 

Il comma 7-bis, dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013 ha introdotto la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.

 

La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede che l’incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall’operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013.

 

Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013 pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, stabilisce che ciò opera qualora l’impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell’incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell’incremento e all’obbligo di comunicazione dell’opzione al GSE.

 

Di fatto, poi, la norma in esame rappresenta anche una proroga del termine per effettuare l’opzione per il regime alternativo, in quanto la comunicata della scelta al GSE da parte del titolare dell'impianto doveva essere fatta entro tre mesi dal 21 agosto 2013, mentre il nuovo termine di tre mesi parte dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014).

 


 

Articolo 1, commi 156-157
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

 


156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi 156 e 157 riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

Le maggiori entrate derivanti da dette operazioni, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sono destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

In particolare, il comma 156 consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, col quale è stata disposta la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l’ambito operativo.

Si tratta di plusvalenze conseguite - non nell’esercizio di arti e professioni né nell’esercizio di attività di impresa - dall’alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l’appunto nell’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvalesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha dunque la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR - in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4 per cento per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4 per cento o del 2 per cento del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

Le disposizioni sono state successivamente prorogate ed ampliate dal D.L. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere da dd) a ff)), che ha in particolare individuato tra i destinatari dell’agevolazione anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità; a chi abbia già usufruito della rivalutazione di partecipazioni e terreni in passato è stato consentito di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; per i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

La disciplina è stata da ultimo prorogata dall’articolo 1, comma 473 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che consentito di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2013, versando l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015. Il termine per la redazione ed asseverazione della perizia era stato fissato, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

 

Il comma 157 assegna le maggiori entrate derivanti da dette operazioni, stimate in 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016.

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, commi 158-161
(Reddito di lavoro dipendente degli atleti - Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)

 


158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili»;

c) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.


 

 

I commi da 158 a 161, modificati durante l’esame parlamentare, recano disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti; le norme inoltre modificano la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi.

 

Inoltre i commi 158 e 159 consentono ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Il comma 160, alla lettera a) prevede che ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti.

I commi 160 e 161 modificano inoltre la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi.

Con una prima novella si intendono soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche nell’ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto anche secondo i principi contabili nazionali. Inoltre, per i richiamati enti è prevista, in relazione ad entrambi i componenti negativi, la loro integrale deducibilità a fini IRES (al di fuori dunque, dei limiti percentuali fissati ex lege) nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti

Il comma 160 lettera a) modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, in particolare le disposizioni (di cui all'articolo 51) in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Più in dettaglio, si dispone che per gli atleti professionisti, ai fini della predetta determinazione, si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura forfetaria del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.

 

La disposizione intende rispondere all’esigenza riscontrata sia nella prassi, sia nella giurisprudenza tributaria, che qualifica come fringe benefit – dunque somme assoggettabili ad Irpef – gli emolumenti corrisposti dalle società sportive a favore del procuratore che abbia assistito gli atleti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro sportivo, presumendo che parte di tali somme siano in realtà versate dalle società agli atleti medesimi e non al procuratore (Commissione tributaria provinciale di Roma, sent. 18 gennaio 2010, n. 1).

In particolare, tale circostanza si verifica nell’ambito calcistico, stante la prescrizione dell’articolo 20 del regolamento degli agenti dei calciatori, ai sensi del quale l’agente non può contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva. Di conseguenza è stato affermato, oltre all’assoggettamento a imposizione Irpef in capo al calciatore, che vi è l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto fringe benefit, da parte della società che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito.

Da più parti è stato osservato come una possibile via d’uscita sia rinvenibile in una diversa interpretazione della disciplina della procura sportiva, consentendo la “doppia rappresentanza”, vale a dire la possibilità che il procuratore curi contemporaneamente gli interessi dell'atleta e della società che lo acquista.

 

Il comma 161 prevede infine che le suddette norme si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Perdite su crediti e rettifiche

Il comma 158 novella gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento che ha istituito e disciplina l’IRAP.

La lettera a) modifica l'articolo 6, che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta - e cioè della base imponibile IRAP - delle banche e di altri enti e società finanziari.

La disciplina vigente stabilisce che la base imponibile per le banche e gli altri enti e società finanziari è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico:

§       margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

§       ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

§       altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

 

Viene in particolare inserita la lettera c-bis) volta ad includere nel calcolo dell’imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell'attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.

 

Contenuto analogo presenta la lettera b), che modifica il successivo articolo 7 che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

La disciplina vigente stabilisce che per le imprese di assicurazione la base imponibile sia determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico le seguenti variazioni:

§       gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione, sono deducibili nella misura del 90 per cento;

§       i dividendi sono assunti nella misura del 50 per cento.

 

La norma in esame interviene inserendo la lettera b-bis) diretta ad includere nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Anche in tal caso si prevede che tali componenti concorrano al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

 

Il successivo comma 159 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dal comma precedente a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

I commi 160 (dalla lettera b) in poi) e 161, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 modificano l’attuale disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e – per effetto delle modifiche del provvedimento al Senato - assicurativi.

 

In primo luogo, il comma 160 reca modifiche agli articoli 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

La lettera b) modifica il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, che disciplina il regime IRES di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

 

Si rammenta che il comma 5 dell’articolo 101 è stato, da ultimo, profondamente modificato dall’articolo 33, comma 5 del D.L. n. 83 del 2012.

La legge, poiché l’insolvenza del debitore può dar luogo a perdite sui crediti, consente al creditore di rinunciare al credito o cederlo a terzi. Le perdite sui crediti a fini fiscali (ai sensi del vigente articolo 101, comma 5, del TUIR) sono deducibili dall’imponibile solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, ove derivino da procedure concorsuali; alla luce delle modifiche operate dal D.L. 83 del 2012, tali perdite sono deducibili anche nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, ex articolo 182-bis della legge fallimentare ovvero ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. In relazione alle procedure concorsuali e all’accordo di ristrutturazioni, la legge riconosce immediatamente la sussistenza dei requisiti di “certezza” e “precisione” della perdita, che risulta detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.

Inoltre, gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

 

Le disposizioni in esame intervengono anzitutto sul primo periodo del comma 5, precisando che le perdite su crediti considerate deducibili ai sensi dell’articolo 101 sono diverse da quelle deducibili da banche e degli enti creditizi e finanziari, il cui regime – recato dal comma 3 dell’articolo 106 TUIR – è innovato dalla lettera b) del comma in esame (cfr. infra).

 

Inoltre, viene modificato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, al fine di considerare soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti nell’ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i “principi contabili”, e dunque anche secondo i principi contabili nazionali (non più solo in base ai principi internazionali).

 

La lettera c) novella l'articolo 106 del TUIR al fine di modificare il regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari.

 

La disciplina vigente (terzo comma dell'articolo 106 del TUIR) dispone che, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi e le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

Per effetto delle norme in commento, per gli enti creditizi e finanziari (di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il predetto limite dello 0,30, in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Si precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

 

Come precisato dalla Relazione, ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

 

La lettera c) del comma 160 provvede quindi ad abrogare i commi 3-bis e 5 dello stesso articolo 106 del TUIR.

 

Tali commi prevedono, rispettivamente:

§      l'incremento di alcuni valori percentuali previsti dal comma 3 (e non riportati nel testo novellato);

§      la deducibilità delle perdite sui crediti (di cui ai commi 3 e 3-bis), determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi.

 

Viene infine novellato il comma 4 dell'articolo 106 TUIR, prevedendo che per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del limite di deducibilità, si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

Non viene pertanto più ricompresa in tale ammontare la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell'attivo.

 

La lettera d) novella l'articolo 111, comma 3 del TUIR al fine di modificare il regime di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo. Essa viene infatti resa deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.

 

Nella formulazione vigente detta variazione è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio, mentre l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.

 

Il comma 161 prevede infine che le disposizioni suddette in materia di deducibilità delle perdite si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Rimane ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.


 

Articolo 1, commi 162-163
(Deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria)

 


162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 162 e 163 recano disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria.

 

In particolare, il comma 162, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, modifica l'articolo 54, comma 2, del TUIR (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'articolo 102, comma 7, dello stesso TUIR (dedicato all'ammortamento dei beni materiali per i soggetti IRES) nel senso di prevedere anzitutto la possibilità per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione vigente). Si prevede altresì, in caso di beni immobili, che la deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

 

Il comma 163 dispone l'applicazione delle predette disposizioni ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame.

 

Si osserva al riguardo che poiché la modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 prevedeva anch’essa l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso (29 aprile 2012) la norma in esame produce tre diversi regimi fiscali a seconda della data di stipulazione del contratto.

Si ricorda che l’attuale disciplina in materia di deduzione dei canoni di leasing, recentemente modificata dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, con una modifica ai citati articoli 54 e 102 del TUIR, rispettivamente, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti IRES, ha vincolato la possibilità di dedurre i canoni non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. In sostanza, indipendentemente dalla durata contrattuale:

§       per i soggetti IRES (articolo 102 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni;

§       per i lavoratori autonomi (articolo 54 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.

Nel corso del dibattito parlamentare si chiariva che la modifica normativa non genera cambiamenti fiscali per l’utilizzatore. Il cambiamento riguarda piuttosto la possibilità di stipulare contratti di leasing con durate inferiori a quelle rapportate ai coefficienti di ammortamento.


 

Articolo 1, commi 164-166
(Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione Ipt per il
riscatto dei veicoli in
leasing)

 


164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1 -bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.


 

 

I commi da 164 a 166 esentano dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), a decorrere dal 1° gennaio 2014, il riscatto dei veicoli in leasing. A copertura si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4 per cento) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali.

 

Il comma 164, in deroga al principio di alternatività Iva/registro, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.

La norma modifica il comma 1-bis dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale già prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (all’1 per cento: articolo 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima) delle locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate ad Iva. Il comma 164 estende tale disciplina anche alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

La misura dell’imposta proporzionale è fissata mediante l’inserimento nella Tariffa, parte prima, del Testo unico, dell’articolo 8-bis, con il quale si prevede l’applicazione dell’imposta di registro al 4 per cento per gli atti relativi alle cessioni sopraddette.

La Nota relativa al nuovo articolo 8-bis precisa che l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

 

Il comma 165, al dichiarato fine di semplificare e perequare il trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, esenta dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) il riscatto dei veicoli in leasing.

La norma, con una modifica all’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, esclude dal pagamento dell’imposta le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria. Si ricorda che la norma vigente prevede l’esenzione dall’Ipt per le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio.

 

Il comma 166 stabilisce la decorrenza del 1° gennaio 2014 per l’applicazione delle disposizioni in commento.


 

Articolo 1, commi 167-171
(Deferred Tax Assets – Imposte differite attive nel settore bancario)

 


167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.


 

 

I commi da 167 a 171 integrano la disciplina dei cd. “Deferred Tax Assets”, relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Per effetto delle norme in esame, viene esteso l’ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un’ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d’imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP.

 

Le norme in commento incidono sulla disciplina introdotta in tal senso dall’articolo 2, commi 55 e seguenti del D.L. n. 225 del 2010, modificata dall’articolo 9 del D.L. n. 201 del 2011.

La suddetta normativa prevede tre fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate (o imposte differite attive o Dta - Deferred tax assets) in crediti d’imposta. La prima fattispecie è prevista dal richiamato comma 55 , ai sensi del quale le imposte differite attive che possono essere trasformate in credito verso l’Erario sono quelle che si originano dal differimento della deduzione dei componenti negativi relativi:

§       alla svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi non ancora dedotte secondo l’articolo 106, comma 3, del Tuir;

§       al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

La trasformazione è possibile solo qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio.

La ratio della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA). L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi generano, superata una certa soglia, un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio accertate nel bilancio di esercizio approvato dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazione nella legge n. 2/2009.”.

Il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dell’organo competente per legge (anche nel caso di patologia dell’andamento aziendale), operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato – tra:

§       la perdita d’esercizio e

§       il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

La seconda fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-bis, il quale prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali, per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali “generate” dai componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame. La trasformazione di una parte delle DTA in credito d’imposta comporta che l’ammontare della perdita fiscale dell’esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.

La terza fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-ter, ai sensi del quale dispone la disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d’imposta di cui al comma 55 può essere ceduto al valore nominale nell’ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.

Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

Il comma 58 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme in esame.

Si rammenta che con la risoluzione n. 94/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la norma in esame può essere applicata anche dalle società che svolgono attività diverse da quella bancaria. In quest’ultima ipotesi, l’Agenzia ha limitato l’applicazione della norma in esame alla sola fattispecie relativa al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali

.

Più in dettaglio, per effetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 167, viene modificato il richiamato articolo 2, comma 55 al fine di prevedere che si trasformino in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, anche le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio, relative a:

§      perdite su crediti (oltre che alle svalutazioni di crediti) non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;

§      rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP.

Le disposizioni in commento richiamano la disciplina sulla deducibilità delle perdite sui crediti per il settore finanziario, creditizio ed assicurativo, introdotta dal provvedimento in esame (all’articolo 1, commi da 158-161), sia a fini IRES che IRAP. Per ulteriori precisazioni si rimanda alla relativa scheda di lettura.

 

In estrema sintesi si rammenta che i commi da 158 a 161, modificati durante l’esame parlamentare, tra l’altro modificano la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi.

In particolare i commi 158 e 159 consentono ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

I commi 160 e 161 modificano inoltre la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi.

Con una prima novella si intendono soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche nell’ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto anche secondo i principi contabili nazionali. Inoltre, per i richiamati enti è prevista, in relazione ad entrambi i componenti negativi, la loro integrale deducibilità a fini IRES (al di fuori dunque, dei limiti percentuali fissati ex lege) nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 167, alle predette condizioni di legge si trasformano in crediti d’imposta anche le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche a fini IRAP.

Il comma 168 introduce, dopo il comma 56-bis, il comma 56-bis1, che configura una ulteriore ipotesi di trasformazione delle DTA in crediti di imposta, ovvero delle DTA generate dalle componenti negative IRAP.

La norma consente di trasformare in crediti d’imposta – in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa - la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.

 

Il comma 169 modifica il comma 56-ter, al fine di rendere anche la fattispecie di cui al comma 56-bis1 applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

 

Con finalità di coordinamento, il riferimento alla nuova fattispecie di cui all’articolo 56-bis1 è inserito anche nei commi 57 e 58 dell’articolo 2 (comma 170).

Infine, il comma 171 dispone che le norme così introdotte si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 


 

Articolo 1, comma 172
(Regime IVA agevolato per le cooperative sociali)

 

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

 

 

Il comma 172 ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Più in dettaglio, il comma 172 sostituisce i commi 488 e 489 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con cui è stata modificata la disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi.

La normativa prevista dalla legge di stabilità 2013

I commi dal 488 al 490 della legge di stabilità 2013 hanno innovato – a decorrere dal 2014 - la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettando ad aliquota del 10 per cento (in luogo del 4 per cento) solamente le prestazioni rese da cooperative sociali. La nuova disciplina è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Il comma 488 in particolare ha modificato la Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di escludere una serie di prestazioni dalla Parte II (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: mediante l’abrogazione del n. 41-bis) e di includerle nella Parte III (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento: con l’introduzione del n. 127-undevicies) qualora rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Il n. 41-bis della Parte II prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

Il n. 127-undevicies della Parte III assoggetta all’aliquota del 10 per cento “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni:

18)  le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19)  le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20)  le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;

21)  le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter)   le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Il comma 489 ha abrogato il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l’aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10) rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Si evidenzia che in base al n. 127-undevicies (introdotto dal comma 488), possono applicare l’aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni sociali solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche. Inoltre, l’aliquota del 10 per cento si rende applicabile alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente, per le quali è utilizzabile il regime dell’esenzione dall’imposta.

Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Si ricorda, inoltre che il successivo comma 490 prevede che l'incremento dell'aliquota al 10 per cento (per le prestazioni in oggetto rese da cooperative e loro consorzi) è relativo alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

 

L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, nel fornire i primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel D.L. n. 179 del 2012 e nella legge di stabilità n. 228 del 2012, si è soffermata anche sulle norme in esame relative alle prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali.

In particolare, riepilogando la disciplina, nella Circolare n. 12/E si afferma che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, rese da società cooperative, saranno, dunque, assoggettate a diversi trattamenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

§       regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;

§       aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

§       aliquota ordinaria del ventidue per cento (a decorrere dal 1° ottobre l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 21 al 22%), se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni.

Come già innanzi evidenziato, il comma 490 dispone che le modifiche all’attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, pertanto fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi - espressi o taciti - nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime.

Si osserva, tuttavia, che l’abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali-Onlus e per le cooperative-Onlus, mentre per le altre cooperative l’aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventidue per cento (a decorrere dal 1° ottobre l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 21 al 22%).

Si osserva, inoltre, che laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni in argomento sia direttamente nei confronti di soggetti che ne usufruiscono, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione.

La Circolare evidenzia, infine, che le modifiche sopra illustrate si sono rese necessarie per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, al fine di evitare la formalizzazione di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all’Italia in relazione alla disposizione sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la Direttiva 2006/112/CE.

La nuova disciplina

Il comma 172 sostituisce i commi 488 e 489 sopra descritti stabilendo che, in vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell’Unione europea previsti dalla direttiva n. 112/2006/UE (Direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), il numero 41-bis della Tabella A-Parte II allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge sulle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991); il numero 41-bis, pertanto, si applica alle sole cooperative sociali.

Il numero 41-bis) della tabella A, parte seconda (abrogato dal sopracitato comma 488, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2013) assoggetta ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Al riguardo si osserva che la sostituzione del comma 488 sembra volta a far rivivere il numero 41-bis della Tabella A-Parte II del TUIR e, contestualmente, a limitarne la portata.

In proposito, si rammenta che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che “se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”. Pertanto si dovrebbe riformulare la disposizione nel testo che si intende far rivivere. 

Parallelamente occorrerebbe abrogare espressamente il numero 127-undevicies) della Tabella A, parte terza, con il quale è stata stabilita l’aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Inoltre andrebbe chiarito se con la sostituzione del comma 489 si intende far rivivere o meno il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora si volesse far operare una reviviscenza, l’aliquota agevolata del 4 per cento si estenderebbe per le prestazioni elencate anche ad ogni altro tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere, in contrasto con quanto evidenziato in sede europea. Inoltre, in tal caso, le cooperative sociali (Onlus di diritto) potrebbero optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus.

Peraltro appare opportuno chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l’esecuzione delle prestazioni in esame.

 

Infatti, come ha evidenziato l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, la disciplina che ha riformato il regime agevolato Iva per le cooperative (oggetto di rivisitazione con la norma in esame) è stata ritenuta necessaria per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, al fine di evitare la formalizzazione di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all’Italia in relazione alla disposizione sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la Direttiva 2006/112/CE.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 110 della Direttiva consente agli Stati membri di continuare ad applicare aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99, purché le stesse siano in vigore già prima del 1 gennaio 1991 e che, comunque, siano conformi alla legislazione comunitaria e siano state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

Com’è noto, invece, l’aliquota agevolata per le cooperative sociali ed i loro consorzi è stata introdotta nel nostro ordinamento il 18 dicembre 1991. Il n. 15) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, inoltre, accorda la possibilità di istituire aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136”.

Conseguentemente non era in linea con la Direttiva la possibilità concessa anche alle cooperative non sociali e loro consorzi di beneficiare dell’aliquota di favore tanto più con riferimento ad operazioni per le quali è disposto il regime di esenzione.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

L'8 ottobre 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione, conclusasi il 4 gennaio 2013, sulla revisione del regime delle aliquote IVA ridotte.

In particolare, la Commissione intendeva acquisire il parere delle parti interessate valutando se e in quale misura:

§       le aliquote ridotte provocano distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico;

§       le aliquote ridotte su taluni beni o servizi (ad esempio, le forniture idriche e dei prodotti energetici, il trattamento dei rifiuti e il settore immobiliare) possono contrastare con gli obiettivi delle politiche europee in materia di ambiente e salute;

§       beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla stessa aliquota IVA, tenendo conto del progresso tecnologico e quindi della convergenza tra supporti fisici ed elettronici.

Gli esiti della consultazione avrebbero dovuto contribuire all'elaborazione di una proposta legislativa che tuttavia non è stata ancora presentata e non risulta nel programma legislativo della Commissione europea per il 2014.


 

Articolo 1, comma 173
(Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici)

 

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

 

 

Il comma 173, inserito nel corso dell’esame parlamentare, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare la norma si riferisce ai prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici stipulati entro il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90 del 2013, di conversione del D.L. n. 63 del 2013).

 

Si ricorda che l’articolo 20 del D.L. n. 63 del 2013 ha previsto per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento, in luogo della previgente aliquota del 4 per cento.

In particolare Il comma 1 dell’articolo 20 ha abrogato il n. 38) della parte II (aliquota agevolata del 4 per cento) della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 relativo alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Il comma 2 ha modificato il n. 121) della parte III (aliquota del 10 per cento) della tabella A inserendo alla voce “somministrazioni di alimenti e bevande” la previsione che la erogazione sia “effettuata anche mediante distributori automatici”.

In sostanza tutte le forme di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in qualsiasi luogo, anche mediante distributori automatici, sono ora assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

Il comma 173 in esame, modificando il comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 63 del 2013, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2014 il blocco in aumento dei prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici in attuazione di contratti stipulati entro il 4 agosto 2013. Per tali operazioni i prezzi possono essere aumentati solo per adeguarli all’incremento dell’aliquota Iva dal 4 al 10 per cento.


 

Articolo 1, comma 174
(Deducibilità dei recuperi di competenze erogate)

 


174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.


 

 

Il comma 174 estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Si tratta in sostanza di recuperi di competenze erogate, rilevatesi poi indebite, rispetto alle quali sorge la necessità di procedere al recupero delle imposte già trattenute e quindi versate. Dal momento che queste somme hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti, la norma prevede che ai fini del recupero delle imposte tali somme debbano essere trattate come oneri deducibili. Si introduce pertanto una sorta di deroga al principio di carattere generale secondo cui gli oneri deducibili si imputano, per cassa, all’anno in cui l’onere è effettivamente sostenuto, consentendo di ripartire il recupero in più annualità.

 

Più in dettaglio, il comma 174 sostituisce la lettera d-bis) del comma 1, dell’articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in cui sono elencati gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti dal contribuente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo. Viene confermata la già prevista deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Inoltre, l’ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di restituzione può essere recuperato:

§      mediante deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi;

§      mediante rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità applicative da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Con la norma in commento, pertanto, l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo potrà essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure potrà essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che la vigente lettera d-bis) del comma 1, dell’articolo 10 del TUIR, introdotta con effetto dal 1° gennaio 1998 dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, si limita a prevedere la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

La previsione di tale onere deducibile risponde all’esigenza di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi di somme assoggettate a tassazione separata.

Al riguardo si riporta quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E del 29 febbraio 2008. In relazione all’ipotesi in cui le somme percepite dal contribuente siano state assoggettate a ritenuta, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005 ha precisato che l’introduzione della predetta lettere d–bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto.

La medesima risoluzione ha chiarito, inoltre, che per effetto della lettera h) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, l’onere deducibile previsto dal richiamato articolo 10 del TUIR, potrà anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione) e non concorrerà a formare il reddito imponibile. Tuttavia, in tal caso, qualora il reddito di lavoro dipendente o di pensione non permetta di recuperare l’intero onere deducibile, il contribuente potrà eventualmente operare una ulteriore deduzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita (principio di cassa) fino alla capienza del suo reddito complessivo.


 

Articolo 1, comma 175
(Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)

 

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

 

 

Il comma 175 introduce a regime (a decorrere dal 1° gennaio 2014) la franchigia IRPEF di 6.700 euro per il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri),.

 

Più in dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002. La franchigia di 8.000 euro è stata prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) per il 2003, e poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e per il 2007 dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

L’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), che aveva introdotto una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’agevolazione, concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevedeva specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorressero a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

Successivamente L’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194 del 2009 (legge n. 25 del 2010), novellando il citato comma 204, ha esteso l’agevolazione al 2011.

Dal tenore letterale della predetta norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:

§       essere persone fisiche residenti in Italia;

§       prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

§       prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

L’articolo 29, comma 16-sexies, del D.L. n. 216 del 2011 ha esteso l’agevolazione anche al 2012, abbassando la soglia della franchigia a 6.700 euro.

Da ultimo, la disposizione era stata prorogata per il 2013 dall’articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), mediante novella dell’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008. Anche per tale annualità era prevista una franchigia di 6.700 euro.

 

A differenza delle disposizioni previgenti, con la norma in esame si introduce a regime la predetta agevolazione IRPEF per i lavoratori frontalieri dal 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2 (ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia del 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.


 

Articolo 1, comma 176
(Proroga termini attività delle cooperative
che concedono finanziamenti ai soci)

 

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

 

 

Il comma 176 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario.

 

La disposizione in commento fa riferimento al termine di cui all’articolo 112, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – TUB, introdotto dall’articolo 56-quinquies del D.L. n. 69 del 2013.

Più in dettaglio la formulazione vigente della norma dispone che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che:

§      non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica;

§      il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;

§      l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

§      i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

 

Il D.Lgs. n. 141 del 2010, oltre a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha modificato il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare il D.Lgs. 141 del 2010 ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, ex articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione ad unum della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente e con iscrizione in un unico albo.

È prevista pertanto l’istituzione dell’albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d’Italia (articolo 106 del TUB). Nell’albo unico si devono iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l’iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni (art. 199 del TUF).

L’articolo 112 interviene in merito agli altri soggetti (diversi dagli intermediari finanziari) operanti nell'attività di concessione di finanziamenti. Il comma 7 dell’articolo 112 (come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 169 del 2012) stabilisce che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (c.d. “casse peota”) possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR, essendo eliminato l’obbligo di iscriversi in una apposita sezione dell’elenco degli esercenti il microcredito. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 358 del 1993 vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.


 

Articolo 1, commi 177-178
(Raccolta di pubblicità on-line)

 


177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.


 

 

I commi 177 e 178, introdotti durante l’esame parlamentare, recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line. In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

Si prevede inoltre l’obbligo di utilizzare, per l’acquisto delle predette tipologie di servizi, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

 

Più in dettaglio, il comma 177 dispone che, ferme restando le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in materia di stabile organizzazione (articolo 162 del D.P.R. n. 917 del 1986), le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione delle componenti di reddito derivanti dalle cd. operazioni intercompany con società non residenti (ai sensi dell’articolo 110 del richiamato TUIR) devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

 

Il richiamato articolo 162 del TUIR rece i criteri per l’identificazione della “stabile organizzazione” d’impresa, intesa quale sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

Con la locuzione transfer price o pricing si intende una pratica secondo la quale soggetti economici distinti, ma appartenenti allo stesso gruppo societario multinazionale, trasferiscono quote di reddito mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato praticato fra soggetti economici indipendenti. Per contrastare il potenziale elusivo di tale fenomeno, l’ordinamento italiano (articolo 110, comma 7 del TUIR) dispone che i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa determinazione del valore dei beni si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale prescrizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

In sostanza, anziché conferire rilevanza fiscale ai corrispettivi delle prestazioni di servizi o delle cessioni di beni che sono stabiliti tra le parti, si presume che alle transazioni intercorse tra società controllate o collegate (di cui una non residente) sia applicabile il cd. “valore normale”, per impedire che le imprese correlate determinino discrezionalmente i prezzi di trasferimento infragruppo di beni o servizi.

Scopo della norma è assicurare la corretta base imponibile in ciascuna giurisdizione e di evitare la doppia imposizione, riducendo in tal modo il conflitto tra le amministrazioni fiscali e promuovendo il commercio e gli investimenti internazionali. Di conseguenza, con tale disposizione si intende determinare un criterio generale di corretta ripartizione della base imponibile delle imprese multinazionali tra i vari Stati in cui le stesse operano, al fine di tutelare l’integrità del prelievo tributario degli Stati coinvolti nelle transazioni poste in essere.

Per la determinazione del valore normale, l’articolo 110, comma 2, del Tuir, rinvia all’articolo 9, comma 3, dello stesso TUIR, che definisce il valore normale come “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

ll concetto di valore normale legislativamente definito recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall’OCSE per la determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (articolo 9 del modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni); tale principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle) rappresenta la regola internazionale che dovrebbe essere utilizzata, ai fini fiscali, per la determinazione del prezzo di trasferimento dai gruppi multinazionali e dalle Amministrazioni fiscali. Tale principio stabilisce che qualora tra due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano fissate “condizioni (…) diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.

L’OCSE si è occupata del transfer pricing, oltre che nell’articolo 9 del modello di convenzione, in specifiche nelle direttive sui prezzi di trasferimento e, in particolare, nel rapporto del 2010 e successivi aggiornamenti dal titolo “Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and Tax Administrations” .

L’applicazione del principio della libera concorrenza è basato sull’analisi comparativa, attraverso la quale si raffrontano le transazioni effettuate all’interno di un gruppo di imprese con altre identiche o similari effettuate tra soggetti indipendenti. Affinché due transazioni possano definirsi comparabili, è necessario operare una “Analisi di comparabilità” (comparability analysis) tra una transazione tra imprese associate con altra realizzata tra imprese indipendenti. Tali transazioni sono comparabili se nessuna delle differenze tra esse, ove esistenti, possano concretamente influenzare i fattori oggetto di analisi (ad es. prezzi o margini), ovvero se sia possibile operare rettifiche affidabili idonee ad eliminare gli effetti di tali differenze. Sulla base di tali indicazioni, le linee guida OCSE indicano diversi metodi (cd. “tradizionali” e cd. “reddituali”) che consentono di determinare il prezzo di libera concorrenza; i metodi reddituali conferiscono rilevanza, ai fini della determinazione del prezzo concorrenziale, agli indicatori di profitto.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7 TUIR. L’articolo 26 del menzionato decreto ha escluso l’applicazione di alcune sanzioni amministrative (connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito) ove il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documentazione (prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

In tale ipotesi non si applicano le sanzioni (previste dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) previste in caso di infedeltà della dichiarazione (nonché, per ragioni di coerenza sistematica, delle analoghe sanzioni previste per il comparto IRAP).

Si prevede, inoltre, a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazione prevista.

Tale documentazione è costituita da un documento denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. Il regime documentale è stato, peraltro, diversificato a seconda del tipo di società; sono inoltre previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alleggerimenti dell’onere per le piccole e medie imprese.

Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, nella definizione di “metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento” fa riferimento in toto ai metodi (“tradizionali” o “reddituali”) delineati nelle citate linee guida OCSE. In particolare, le linee guida del 2010 non prevedono più l’utilizzo di una gerarchia nei metodi indicati, ma l’applicazione di quello che appare più idoneo nel caso concreto.

I metodi cd. “reddituali” tengono conto, ai fini della suddetta analisi, anche di specifici indicatori di profitto, utili a determinare i prezzi di trasferimento. Il rimando operato dal legislatore italiano nella predisposizione della documentazione da consegnare agli organi di controllo implica, dunque, la loro adozione anche ai fini della disciplina del transfer pricing in ambito nazionale.

 

Le norme in esame fanno salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

 

L’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, al fine di determinare preventivamente tramite accordo con l’amministrazione finanziaria alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente.

È ammessa al ruling l’impresa con attività internazionale, qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

§       si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;

§       il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

§       abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties;

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. n. 145 del 2013 amplia l’accesso al ruling di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell’accordo da 3 a 5 anni. In particolare, la procedura di ruling viene estesa - oltre che alle ipotesi già previste dalla disposizioni vigenti - anche alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal citato articolo 162 TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia.

Si estende, da tre a cinque periodi d’imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell’accordo di ruling.

 

Il comma 178 dispone che, per rendere tracciabili le operazioni relative all’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, il pagamento di tali operazioni deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

 

Si rammenta in proposito che l’articolo 1, comma 33 del provvedimento in esame obbliga chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

 

Da ultimo il comma 178 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, il compito di stabilire le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.


 

Articolo 1, comma 179
(Assegnazione di maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

 

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

Il comma 179 dispone l’assegnazione delle maggiori entrate derivanti dai commi 177-178 (dalla raccolta della pubblicità on line) nonché di quelle derivanti dal precedente comma 151 (entrate derivanti dalle limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva) al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma quantifica l’importo complessivo di tali maggiori entrate in 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, 201 milioni di euro per l'anno 2016 e in 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 180
(Fondo per l'incentivazione di iniziative per la
partecipazione dei lavoratori)

 


180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


 

 

Il comma 180, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

Al fondo sono assegnati 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 1, comma 482, della L. n. 228/2012.

Le modalità ed i criteri di utilizzo del Fondo sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Si ricorda che il comma 481 dell’articolo 1 della L. n. 228/2012 ha prorogato per il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, in particolare per la proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività. Il successivo comma 482 ha altresì prorogato le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento; a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è stato fissato al 15 gennaio 2014. Le modalità di attuazione sono state definite con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.

 

Si rammenta inoltre che l’articolo 56-ter del D.L. n. 69/2013 ha previsto la presentazione al Parlamento, da parte dei Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro, di una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell’azionariato diffuso ovvero la partecipazione anche azionaria dei dipendenti agli utili dell’impresa, allo scopo di individuare le opportune misure, anche normative e di incentivazione fiscale, volte a diffondere l’azionariato diffuso in ambito nazionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 della Costituzione (ai sensi del quale ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende). Il termine per la presentazione è scaduto il 30 settembre 2013. Tale relazione non risulta ancora presentata.

Tra le iniziative parlamentari volte a dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione si segnalano quelle risalenti agli anni Novanta (A.C. n. 5744, Alemanno e altri, della XIII legislatura), quelle della XIV legislatura (A.C. n. 2023, Cirielli ed altri; A.C. n. 4039, Delbono e altri), quella XV legislatura (A.S. n. 1177, Treu, Adragna e altri) e quella della XVI (A.S. n. 1531 Adragna e altri).

La materia della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è regolata anche dal diritto dell’Unione europea, che, a grandi linee, comprende:

§      il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che istituisce lo statuto della Società europea (SE) e la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che prevede il coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni societarie a livello di vigilanza e di sviluppo delle strategie di impresa (ma non di gestione corrente, che resta di competenza della direzione aziendale);

§      la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce il sistema dell’informazione e della consultazione dei lavoratori;

§      la raccomandazione n. 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa;

§      la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che accompagna il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, istitutivo della Società cooperativa europea.

Da ricordare inoltre la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, direttiva trasfusa nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

Per completezza di riferimenti normativi occorre ricordare che il codice civile già prevede (articolo 2349) speciali categorie di azioni da assegnare ai lavoratori, con esclusione del diritto di opzione dei soci (articolo 2441, quarto comma). L’azionariato dei lavoratori viene sostenuto da apposite esenzioni fiscali e contributive entro limiti fissati dalla legge e purché le azioni non siano cedute o ritrasferite per almeno tre anni (articolo 51, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR).

I piani di azionariato diffuso prevedono l’acquisto a un prezzo vantaggioso rispetto al valore di mercato da parte dei dipendenti di una società delle azioni della società in cui lavorano o di sue controllate. In sostanza si tratta di una forma di retribuzione e incentivazione che le aziende utilizzano come strumento di fidelizzazione per i propri dipendenti, rendendoli partecipi del rischio d'impresa e, contemporaneamente, cercando di stimolarne l'impegno professionale e la produttività in modo da generare valore a beneficio di tutti. Quando i dipendenti ricevono le azioni a titolo gratuito, si parla di piano di stock grant.


 

Articolo 1, comma 181
(Nuove sedi per uffici giudiziari)

 


181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.


 

 

Il comma 181 stabilisce che il CIPE, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) stanziate per il ciclo di programmazione 2014-2020 si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 6.


 

Articolo 1, comma 182
(Temporaneo utilizzo di locali di ufficio giudiziario soppresso)

 


182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

La disposizione prevede che il Ministro della giustizia possa autorizzare, fino al 31 dicembre 2014, l’utilizzo dei locali della sezione distaccata di Olbia del Tribunale di Tempio Pausania, sezione soppressa dal decreto-legislativo n. 155 del 2012 di riforma della geografia giudiziaria. Tali locali potranno essere utilizzati per la trattazione tanto di controversie civili quanto di procedimenti penali.

Tale deroga è concessa in considerazione degli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013, che hanno interessato la provincia di Olbia, e che sono richiamati nell’ordinanza di protezione civile n. 122 del 2013 (per i cui contenuti si rinvia al commento del comma 118).

Dall’attuazione della disposizione non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 183-184
(Ammortizzatori sociali)

 


183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.


 

 

I commi 183 e 184 recano interventi per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

In particolare il comma 183 reca interventi per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, si prevede:

§      un incremento, per l’anno 2014, di 600 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012;

§      l’autorizzazione, per il 2014, della spesa di 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993);

§      l’autorizzazione, per il 2014, di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004).

 

L'onere derivante dal rifinanziamento dei contratti di solidarietà e della CIGS per cessazione di attività è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008), come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della L. n. 92/2012 e dalla legge in esame[52].

 

Il comma 184, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, destina, per l'anno 2014, una somma fino a 30 milioni di euro, per il riconoscimento dell’istituto della cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca. Tale somma è posta nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il medesimo anno 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Gli ammortizzatori sociali in deroga

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, si ricorda che da ultimo l'articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012 ha operato un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Al fine di garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali (che entrerà a regime nel 2017), l'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92/2012 consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008[53]) incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016 (comma 65).

In particolare, l'articolo 2, comma 65, della L. n. 92/2012 ha disposto uno stanziamento volto a incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, mentre l'articolo 1, comma 253, della L. n. 228/2012, nel prevedere la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, ha incrementato il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga.

Successivamente, l'articolo 1, commi 253-255, della L. n. 228/2012 ha disposto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Più specificamente, il comma 253 ha previsto la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008), viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.

Si ricorda che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto, di recente, di alcuni interventi normativi volti al loro rifinanziamento.

L’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 54/2013, ha dettato norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (mantenendo ferme le risorse già destinate dall’articolo 2, comma 65, della legge n. 92/2012 e dall’articolo 1, comma 253, della legge n.228/2012) e per la ridefinizione (con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) dei criteri per la loro concessione.

Più specificamente, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori), ha incrementato di 250 milioni il Fondo sociale per l’occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge n. 228/2012, prevedendo che le risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978[54], per l’anno 2013, siano versate all’INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Il comma 2, infine, demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 60 giorni (termine così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge[55], la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Si prevede, inoltre, che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Da ultimo, l’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal citato articolo 1, comma 253, della L. n. 228/2012) dispone un incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione destinato al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012.

Il medesimo comma 1 dispone, altresì, che l’incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 253, della L. n. 228/2012.

Contratti di solidarietà

Si ricorda che l’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993 dispone che alle imprese non rientranti nel novero di quelle indicate e richiamate dall’articolo 1 del D.L. n. 726/1984[56] che stipulano contratti di solidarietà (al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) venga corrisposto un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un massimo di due anni, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori, per i quali non ha carattere di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per poter accedere al beneficio previsto, il contratto di solidarietà deve essere stipulato entro il 31 dicembre 1995[57].

Tale beneficio, secondo il comma 8 del citato decreto-legge, si applica alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche con meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Si ricorda infine che l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004 consente, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per cessazione di attività fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo.

Presupposto della proroga sono:

§      la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

§      la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

§      l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi, del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. La dotazione del Fondo è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, per 63 milioni di euro. Si ricorda che il Fondo citato è stato successivamente oggetto di ulteriori rifinanziamenti destinati alle medesime finalità.


 

Articolo 1, comma 185
(Fondi di solidarietà bilaterali)

 


185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

c) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».


 

 

Il comma 185, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, modificando alcuni commi dell’articolo 3 della L. n. 92/2012, ha lo scopo, attraverso specifici interventi, di ridefinire il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più specificamente:

§       si sopprime il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei fondi. Più specificamente:

1.    modificando i commi 4 e 14 dell’articolo 3, si sopprime il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà bilaterali presso l’I.N.P.S. (comma 4) sia dei fondi di solidarietà alternativi (cd. puri) (comma 14);

2.    modificando il comma 19 si sopprime il termine concernente l’obbligo (per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale), di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali;

3.    modificando il comma 42, si sopprime il termine per l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle norme della L. 92/2012, con apposito decreto interministeriale (sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale);

4.    modificando i commi 44 e 45, si sopprime il termine per l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 44) e del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario (comma 45) a specifiche disposizioni della L. 92/2012;

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 13, commi da 21 a 23, del D.L. n. 145/2013, attualmente in sede di conversione presso la Camera dei deputati (C. 1920) è volto a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, commi 4-21, della L. 92/2012. A tal fine, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018, è prolungata di tre anni l’operatività delle norme (articolo 2, commi 47 e 48 della L. 92/2012) che prevedono la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili;

§       sostituendo la lettera a) del comma 11 si dispone che, tra le ulteriori finalità previste oltre a quelle espressamente istituzionali, i fondi possano assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (in luogo della sola A.S.p.I., come stabilito dal testo previgente);

§       aggiungendo due commi (19-bis e 19-ter) dopo il comma 19 (che ha stabilito l’obbligo, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui per i settori e soggetti richiamati non siano stati stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali), si prevede:

1.    che nel caso in cui gli accordi quadro propedeutici al procedimento di costituzione dei fondi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal richiamato fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore non siano più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (prevedendo comunque che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restino acquisiti al fondo residuale stesso). Il Comitato amministratore del fondo, inoltre, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo dì corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate (comma 19-bis);

2.    che nel caso in cui al 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l’INPS, venga sospeso – mediante apposito decreto interministeriale - il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale, fino al completamento di tali procedure, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo, inoltre, non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo entro il 31 marzo 2014, l'obbligo é comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (comma 19-ter);

§       modificando il comma 20, si dispone che il fondo di solidarietà residuale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, debba comunque garantire le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali, per una durata non inferiore (invece che non superiore) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

§       aggiungendo il comma 20-bis si prevede, per assicurare l'immediata operatività del fondo di solidarietà residuale e ferme restando eventuali determinazioni inerenti all’importo delle prestazioni, alla misura dell’aliquota di finanziamento o alle modifiche delle aliquote contributive ai fini del pareggio del bilancio, la fissazione dell’aliquota di finanziamento del fondo, in fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2014, allo 0,5% (ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti).

 

L’articolo 3, commi 4-13, della L. n. 92/2012 ha istituito i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più specificamente, il comma 4, al fine di assicurare la definizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, aveva disposto l’obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvedeva mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale.

Il successivo comma 14, in alternativa al modello previsto in precedenza, in riferimento ai settori richiamati in precedenza nei quali fossero stati operanti, consolidati sistemi di bilateralità e in relazione alle peculiari esigenze dei medesimi settori, aveva stabilito l’adeguamento, entro il 31 ottobre 2013, delle fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della L. n. 388/2000, alle finalità perseguite dai commi 4-13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Il comma 19 aveva stabilito l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non fossero stati attivati, entro il 31 ottobre 2013, i fondi di solidarietà bilaterali. Il successivo comma 20 disponeva che il richiamato fondo di solidarietà residuale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, dovesse comunque garantire le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali.

Il comma 42 stabiliva l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. n. 662/1996, alle norme previste dalla L. n. 92/2012, mentre i commi 44 e 45 disponevano l'adeguamento della disciplina dei fondi speciali per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e del trasporto ferroviario a specifiche disposizioni della L. n. 92/2012.


 

Articolo 1, comma 186
(Contratti di solidarietà)

 


186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

Il comma 186, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, incrementa per il 2014, nel limite massimo di 50 milioni di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, del 10% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% (ai sensi del D.L. n. 726/1984) al 70% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d’orario.

Al riguardo, merita ricordare che l’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 78/2009 ha disposto, in via sperimentale e per il biennio 2009-2010, un incremento del 20%, della suddetta integrazione salariale (passando quindi dal 60% all’80% del richiamato trattamento retributivo), incremento prorogato (nella medesima misura dell’80%) a tutto il 2013, dall’articolo 1, comma 256, della L. n. 228/2012).

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.


 

Articolo 1, comma 187
(Incentivi per favorire l’occupazione)

 

187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

 

 

Il comma 187, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, modifica l’articolo 9, comma 3-ter, del D.L. n. 148/1993, il quale ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

In particolare, la disposizione prevede che il Ministero possa prevedere, oltre alle citate misure, anche incentivi per favorire l’occupazione dei suddetti lavoratori, in continuità con il D.M. 19 aprile 2013, n. 264 (attuativo del richiamato articolo9, comma 3-ter), il quale ha stanziato 20 milioni di euro per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese che occupino anche meno di 15 dipendenti, attraverso la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 abbiano assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, dalle richiamate imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Si ricorda che per poter usufruire del beneficio (quantificato in 190 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in 190 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato) il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale

 

L’articolo 9 del D.L. n. 148/93 ha disposto una serie di interventi a carico del Fondo per la formazione professionale, che è un fondo di rotazione (con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio) istituito dall’articolo 25 della L. n. 845/1978, con l’obiettivo di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo. Il Fondo è alimentato, oltre che da risorse pubbliche, da contributi a carico dei datori di lavoro.

Il richiamato articolo 9 prevede, in particolare, che il Fondo finanzi interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale (comma 2). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili (comma 3).

Merita infine ricordare che i commi da 1 a 4-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 78/2009 hanno recato disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. In particolare, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Tale misura, a carattere sperimentale per il biennio 2009-2010, è stata da ultimo prorogata per il 2013 dall’articolo 1, comma 256, della L. n. 228/2012, nel limite di 60 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 188
(Proroga della sospensione dei contributi e
dei premi assicurativi)

 


188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.


 

 

Il comma 188, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, introdotta dall’articolo 1, comma 255, della L. n. 311/2004, in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata e rientranti in determinate fattispecie.

Lo stesso comma stabilisce altresì l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di restituzione all’I.N.P.S. dei contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi da parte degli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004) aveva stabilito l’applicazione, in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7 della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) – ovvero gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, aventi almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia –, fino al 31 dicembre 2005, della sospensione dei termini legali, tributari ed esecutivi (disciplinata dall'articolo 4 del D.L. n. 245/2002), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, dei differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ad adempimenti per obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Successivamente, l’articolo 1, comma 5-ter, del D.L. n. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata L. n. 311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del D.L. n. 95/2012.

Da ultimo, un’ulteriore proroga (al 31 dicembre 2015) del termine per la concessione delle richiamate agevolazioni si è avuta con l’articolo 1, comma 314, della L. n. 228/2012. (termine già prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2012, da precedenti disposizioni legislative)[58]. In particolare tali enti hanno quindi diritto al beneficio della sospensione, appunto fino al 31 dicembre 2015, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2015, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi

Si ricorda, inoltre, che in favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della L. n. 244/2007) aveva inoltre consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30%, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio.


 

Articolo 1, comma 189
(Competenze della Commissione parlamentare di controllo
sugli enti previdenziali)

 

189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

 

 

Il comma 189, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene sulle competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

In particolare, la norma (modificando il comma 2, lettere a) e c), dell’articolo 56 della L. n. 88/1989) amplia l’ambito e le finalità della vigilanza esercitata dalla suddetta Commissione, disponendo in particolare:

§       che la vigilanza sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili sia perseguita anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale (lettera a));

§       che la vigilanza sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale sia da riferirsi specificamente al sistema previdenziale allargato (lettera b)).

 

In proposito, si ricorda che la richiamata Commissione parlamentare (composta da nove senatori e nove deputati) è stata istituita dall’articolo 56 della L. n. 88/1989, con il compito di esercitare il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale i cui presidenti, annualmente, espongono la situazione dei rispettivi enti.

Più nel dettaglio, tale Commissione vigila:

§       sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili (lettera a));

§       sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza (lettera b));

§       sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale (lettera c)).


 

Articolo 1, comma 190
(Lavoratori licenziati da enti non commerciali)

 


190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 190, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 2017 (in luogo del 2015, così come previsto dall’articolo 1, comma 314, della L. n. 228/2012) l’agevolazione – consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità - in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata

Allo stesso tempo, viene ridotto a 1.300 unità lavorative (in luogo dell’attuale 1.500) l’organico richiesto per usufruire del trattamento speciale a favore dei lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti in specifici territori, di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 108/2002.

Al fine dell’attuazione delle richiamate disposizioni, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Allo stesso tempo, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

L’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002) ha disposto (estendendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 108/2002), per gli anni 2004-2015, un’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti), per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. I soggetti fruitori del trattamento devono frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali ai fini di aggiornamento e riqualificazione professionale, e successiva ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio. Inoltre le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei soggetti, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani.

Va inoltre ricordato che l’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 108/2002 ha previsto, a favore dei lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 1.500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti in specifici territori, per i quali fosse scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale, la corresponsione, per la durata di 24 mesi e nel limite massimo di 1.800 unità, di un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Il successivo comma 6 ha previsto l’obbligo, per i richiamati di frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati (ad eccezione dei lavoratori che nell’arco di 24 mesi di fruizione dell’indennità avessero maturato il diritto alla pensione, che erano esentati dall’obbligo richiamato) alle attività formative comporta la decadenza dai citati benefici. Particolari procedure poi furono previste, ai sensi del comma 7, per la ricollocazione dei soggetti interessati, nonché per la possibilità di accedere ad un’anticipazione del trattamento per i lavoratori interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata.


 

Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492
(Esodati)

 


191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefìci di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.


 

 

Il comma 191 incrementa di 6.000 unità (a decorrere dal 1° gennaio 2014) il contingente di una specifica categoria di lavoratori esodati, per i quali trovano applicazione quindi le disposizioni previgenti al D.L. n. 201/2011 in relazione ai requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità (comprese le cd. finestre). Si tratta, più specificamente, dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

§      abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

§      perfezionino i requisiti utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011.

 

In proposito, tale intervento va ad interessare una platea già coinvolta da precedenti norme, seppure in modo non identico per quanto attiene all’ambito soggettivo di riferimento.

 

Se infatti la platea in esame è identica a quella prevista dall’articolo 1, comma 231, della L. n. 228/2012 e dal relativo decreto attuativo del 22 aprile 2013, merita ricordare che la platea interessata dall’articolo 24, comma 14, lettera d), del D.L. n. 201/2011 (e dal D.M. 1° giungo 2012 di attuazione concerneva i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, mentre l’articolo 22, comma 1, lettera c), del D.L. n. 95/2012 ha fatto riferimento ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che avessero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

 

La disposizione, di conseguenza, modificando i commi 234 e 235 dell’articolo 1 della L. n. 228/2012 (si tratta, rispettivamente, delle risorse destinate al finanziamento dell’intervento a favore degli esodati individuati ai sensi del comma 231 dell’articolo 1 e di quelle per il finanziamento dell’apposito fondo per gli esodati istituito ai sensi del comma 234) , innalza i massimali delle risorse per gli anni 2014-2020, con i seguenti nuovi importi:

§      riguardo al comma 234, 183 milioni di euro (invece di 134) per il 2014; 197 milioni di euro (invece di 135) per il 2015; 158 milioni di euro (invece di 107) per il 2016; 77 milioni di euro (invece di 46) per il 2017; 53 milioni di euro (invece di 30) per il 2018, 51 milioni di euro (invece di 28) per il 2019 e 18 milioni di euro (invece di 10) per il 2020 (lettera a));

§      riguardo al comma 235, 1.385 milioni di euro (invece di 1.182) per il 2014; 2.258 milioni di euro (invece di 2.008) per il 2015; 2.758 milioni di euro (invece di 2.561) per il 2016; 2.488 milioni di euro (invece di 2.378) per il 2017; 1.635 milioni di euro (invece di 1.552) per il 2018, 699 milioni di euro (invece di 618) per il 2019 e 79 milioni di euro (invece di 53) per il 2020 (lettera b)).

 

Il comma 193, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. n. 228/2012 (cioè le risorse destinate al finanziamento dell’apposito fondo per gli esodati, così come rimodulate dal precedente comma). Tali risorse devono essere finalizzate, nel rispetto dei limiti previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.

Lo stesso comma dispone altresì che ogni eventuale trasferimento di risorse (e di relativi contingenti tra le categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente, come definita appunto dal richiamato quarto periodo del comma 235 e dai relativi decreti attuativi), possa avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della L. n. 241/1990[59], con apposito decreto interministeriale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede il termine per l’emanazione del richiamato decreto.

 

I commi da 194 a 198, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, sono volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie (comma 194):

§      prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a));

§      lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b));

§      lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c));

§      lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500 (lettera d));

§      lavoratori in mobilità ordinaria che maturino il requisito pensionistico ante L. n. 214/2011 (di conversione del D.L. n. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari (lettera e));

§      soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra 1'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f)).

 

Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma non può avere ad ogni modo decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (comma 195)

Le modalità di attuazione del comma 194, ai sensi del comma 196, sono stabilite mediante apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, sulla base di quanto stabilito dal successivo comma 197 (vedi infra).

È previsto il monitoraggio, da parte dell’I.N.P.S., delle domande di pensionamento inoltrate dai richiamati lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previgenti al D.L. n. 201/2011 sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico (massimo di 17.000 richieste) delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'I.N.P.S. non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma

 

Come accennato in precedenza, i benefici richiamati sono riconosciuti, ai sensi del comma 197, nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Alla copertura dei richiamati oneri si provvede:

§      attraverso l’accelerazione (modificando l’articolo 1, comma 79, della L. n. 24/2007) del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995), già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016 (comma 491);

§      attraverso la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 89 milioni di euro per il 2013, 113 milioni di euro per il 2015, 162 milioni di euro per il 2016, 72 milioni di euro per il 2017, 46 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019 (comma 492).

Per quel che concerne il Fondo ISPE, si ricorda che esso, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 

La questione degli esodati.

La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. n. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l’introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.

Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

L’insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.

Con il D.M. 1° giugno 2012 sono state definite le modalità di attuazione del richiamato comma 14, nonché la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.

Dapprima, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011 (c.d. decreto proroga termini) vi ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma.

Allo stesso tempo, l’articolo 6, comma 2-septies, dello stesso provvedimento, inserendo la lettera e-bis) all’articolo 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che la normativa previgente continuasse ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che maturassero, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. n. 243/2004, e cioè in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Successivamente è intervenuto l’articolo 22 del D.L. n. 95/2012 (c.d. “spending review”), che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune categorie, ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori.

Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 1, commi 231-237, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014). Le modalità di attuazione sono contenute nel D.M. 22 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2013 (sul cui schema la Commissione speciale ha espresso il proprio parere il 3 aprile 2013). Le relative istruzioni operative sono contenute nella C.M. 5 giugno 2013, n. 19.

Ulteriori interventi in materia sono contenuti, da ultimo, negli articoli 11 e 11-bis del D.L. n. 102/2013. In particolare, l'articolo 11 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (cd. riforma Fornero), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio é riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (pari 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Il successivo articolo 11-bis, che ha ampliato ulteriormente la platea dei cd. esodati, ricomprendendovi anche 2.500 lavoratori i quali nel 2011 erano in congedo per assistere a familiari con handicap grave o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge parente o affine con handicap grave, i quali maturino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (cd. riforma Fornero). Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.

 

Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore (compresa la L. n. 147/2013) è stata garantita copertura previdenziale ad un totale di poco più di circa 160.000 lavoratori (fino al 2014).

 

La seguente tabella evidenzia l’entità dei vari contingenti in riferimento alle diverse categorie di lavoratori salvaguardati.

 

Categoria di lavoratori

D.L. 201/2011

D.M. 1/6/2012

D.L. 95/2012

D.M. 8/10/2012

L. 228/2012

D.M. 22/4/2013

D.L. 102/2013, artt. 11 e 11-bis

L. 147/2013, art. 1 c. 191

Lavoratori in mobilità ordinaria (L. 223/1991)

25.590

--

2.560

--

--

Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali

--

40.000

--

--

--

Lavoratori in mobilità lunga (L. 223/1991)

3.460

--

--

--

--

Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

17.710

1.600

--

--

--

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011

10.250

7.400

1.590

--

6.000

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria

--

--

850

--

--

Lavoratori con istituto dell’esonero dal servizio (articolo 72 D.L. 112/2008)

950

--

--

--

--

Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli disabili (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)

150

--

--

--

--

Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31/12/2011 in ragione di accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo

6.890

6.000

5.130*

6.500**

--

Lavoratori che nel 2011 erano in congedo o hanno usufruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992

--

--

--

2.500

--

Altre categorie***

 

 

 

 

17.000

TOTALE

65.000

55.000

10.130

9.000

23.000

 

N.B.: *a condizione che il rapporto di lavoro sia risolto entro il 30/6/2012 - **data di cessazione successiva al 31/12/2008 e precedente all’1/1/2012.

*** L’art. 1, co. 194, della L. 147/2013 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 17.000 soggetti, ricomprendendovi anche:

§       prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo tale data abbiano svolto lavoro non dipendente a tempo indeterminato;

§       lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;

§       lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;

§       lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione lavoro non dipendente a tempo indeterminato;

§       lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa;

§       soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data.


 

Articolo 1, comma 192
(Contributo in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus)

 

192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

Il comma 192 stanzia un contributo in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

L’articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) rinvia al contributo annuo che lo Stato versa all'Unione italiana ciechi (UIC), come stabilito dalla legge n. 379/1993[60], la quale a sua volta stabilisce che, a decorrere dall’anno 1993, sia concesso un contributo annuo di lire 2.500 milioni all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (IERFOP). Nel 2005 il contributo è stato portato a 2,3 milioni di euro (a partire dal 2006) dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge n. 203/2005[61].

Successivamente, l’articolo 1, il comma 318, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ha previsto che il contributo di cui alla legge n. 379/1993, fosse erogato, in parti uguali, direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, di corrispondere agli adempimenti di rendicontazione previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Successivamente, il comma 466 dell’articolo 2, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha abrogato questa ultima disposizione, riportando il contributo in capo all’Unione Italiana Ciechi.

Infine, la legge n. 183/2011 (legge stabilità 2012) ha distinto il contributo versato agli enti di formazione da quello versato all’Unione Italiana Ciechi poiché ha fissato a 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 il finanziamento per gli enti di formazione e riabilitazione prevedendo anche la ripartizione: il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRIFOR Onlus; il 50 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus; il restante 15 per cento all’Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.


 

Articolo 1, commi 199-200
(Fondo per le non autosufficienze)

 


199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.


 

 

Il comma 199, autorizza la spesa di 275 milioni, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il successivo comma 200, dispone, per il 2014, un incremento del Fondo di ulteriori 75 milioni di euro, da destinare esclusivamente agli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

 

La norma è stata modificata nel corso dell’esame parlamentare. Originariamente, erano previsti, quale dotazione del Fondo, 250 milioni di euro.

L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente, l’articolo 2, comma 465, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha incrementato la dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200 milioni di euro per l’anno 2009. Conseguentemente, le risorse assegnate al Fondo per gli anni 2008 e 2009, erano pari rispettivamente a 300 e 400 milioni di euro.

Il Fondo è configurato come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Le risorse sono ripartite fra le regioni utilizzando criteri basati, nella misura del 60 per cento, su indicatori relativi alla popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni e per il restante 40 per cento sui criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali come individuati dall’articolo 20, comma 5, della legge n. 328/2000.

Le risorse assegnate al Fondo per il 2010 dall’articolo 2, comma 102, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), erano pari ad euro 400 milioni. Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo. Nel 2011, le risorse sono comunque ammontate a 100 milioni di euro, mentre nel 2012 la dotazione del fondo non è stata finanziata. In ultimo, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), al comma 272, autorizza la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della stessa legge di stabilità 2013, ulteriori 40 milioni confluiscono nel Fondo, dai risparmi attesi dal piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità. Infine, il decreto 20 marzo 2013 ha ripartito la somma di 275 milioni di euro destinandola alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti. Il decreto di riparto, all’articolo 2, impegna le regioni ad utilizzare prioritariamente tali risorse, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.


 

Articolo 1, comma 201
(Fondo per i nuovi nati)

 


201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.


 

 

Il comma 201, introdotto durante l’esame parlamentare, istituisce per l’anno 2014 un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.

Al Fondo vengono trasferite le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa 22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e all’articolo 12 della legge n. 183/2011, contestualmente soppresso. Con D.P.C.M., di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l’ISEE di riferimento e le modalità di funzionamento del Fondo.

 

Il decreto legge n. 185/2008, all’articolo 4, comma 1 e 1-bis, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di credito per i nuovi nati , finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. L'art. 12 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) lo ha rinnovato fino al 2014. Il Fondo garantisce, per il 50 per cento dell'importo, prestiti fino a 5.000 euro, con tasso fisso agevolato, a famiglie nelle quali sia nato o sia stato adottato un bambino. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 75 milioni, nel 2009 è stata integrata di 10 milioni di euro per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati, o con bambini adottati, portatori di malattie rare.


 

Articolo 1, commi 202-203
(
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

 


202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 202 e 203 incrementano la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rispettivamente di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (comma 202) e di 40 milioni di euro per il 2014 (comma 203).

 

In particolare, il comma 202, che riproduce il comma 4 dell’articolo 7 del disegno di legge originario (A.S. 1120), reca un incremento del fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del D.L. n. 95/2012 di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In realtà, tale disposizione istituisce (e provvede al finanziamento di) due distinti fondi in materia di immigrazione, uno al primo periodo (Fondo emergenza Nord Africa) e uno al quinto (Fondo minori non accompagnati). Il finanziamento di cui al comma in esame si riferisce però esclusivamente a quest’ultimo fondo, come chiarito sia dalla relazione illustrativa del disegno di legge trasmesso dal Governo, sia dalla prima nota di variazioni che reca appunto un incremento di 20 milioni per il 2015 e per il 2016 del capitolo 3784 Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

 

Il comma 203, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, provvede a incrementare la dotazione del fondo anche per l’anno 2014. In questo caso, la fonte normativa viene richiamata con precisione: si fa, infatti, riferimento al fondo di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo, del D.L. n. 95/2012.

L’incremento per il 2014 è operato per 30 milioni di euro attraverso una riduzione delle risorse per l’anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il credito dei nuovi nati, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate al fondo (per i due fondi sopra citati si vedano le schede relative, rispettivamente, ai commi 729-731 e 201 del provvedimento in commento).

 

Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come accennato, è stato istituito dall’art. 23, comma 11, quinto periodo del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (conv. L. n. 137/2013).

 

Per minore non accompagnato si intende il minorenne senza cittadinanza italiana (o di altro Paese dell’Unione Europea) che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (D.P.C.M. n. 535 del 1999, art. 1).

Come accennato, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette.

Le finalità indicate nella norma istitutiva del Fondo sono due: assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria lo stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza.

Nel 2011 si è registrato un forte aumento dei flussi migratori in connessione alla crisi che ha attraversato i Paesi del Nord Africa. Sono stati oltre 60.000, in gran parte profughi, gli stranieri sbarcati sulle coste italiane nel 2011 (Camera dei deputati, Risposta all’interpellanza urgente n. 2-01434, seduta del 10 maggio 2012). In relazione a tale afflusso massiccio è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in tutto il territorio nazionale (Emergenza Nord Africa - ENA) fino al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 12 febbraio 2011), poi prorogato al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 6 ottobre 2011).

Il citato decreto-legge n. 95/2012 ha stabilito la chiusura della stato di emergenza entro il 2013, demandandone la determinazione a una ordinanza di protezione civile (art. 23, comma 12). In attuazione di questa disposizione, l’ordinanza 33 del 28 dicembre 2012 ha dichiarato la cessazione dello stato di emergenza per il 31 dicembre 2012 e il rientro nella gestione ordinaria, prevedendo il subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attività di assistenza ai cittadini stranieri interessati. Inoltre, la citata ordinanza ha provveduto ha individuare, dal 1° gennaio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni (art. 1, comma 2).

 

Al 30 novembre 2013 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministro del lavoro, 8.655 minori stranieri non accompagnati segnalati, di cui 6.537 presenti e 2.118 irreperibili.

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2030112013.pdf

 

Per un esame approfondito degli interventi normativi in favore dei minori stranieri si veda il dossier del Servizio studi, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. D.L. n. 120/2013 – A.C. 1690-A, n. 83/1, 13 novembre 2013.


 

Articolo 1, comma 204
(
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

 

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 204, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità.

 

Secondo quanto riportato nel sito del Ministero dell’interno i CARA attualmente operativi sono:

§       Bari Palese, Area aeroportuale - 744 posti

§       Brindisi, Restinco - 128 posti

§       Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti

§       Crotone, località Sant’Anna – 875 posti

§       Foggia, Borgo Mezzanone – 856 posti

§       Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 138 posti

§       Roma, Castelnuovo di Porto - 650 posti

§       Trapani, Salina Grande - 260 posti

Fonte: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html

 

In base al quadro normativo vigente, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

In particolare, la L. n. 189/2002, ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell’interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 1, comma 7, D.L. n. 416/1989, convertito da L. n. 39/1990). In luogo di tale contributo, l’articolo 1-sexies del medesimo D.L. n. 416/1989 (introdotto dall’art. 32 della legge n. 189/2002), disciplina un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell’ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs. n. 25/2008.

 

I richiedenti protezione vengono ospitati nei CARA quando si verificano le seguenti condizioni:

§       necessità di determinare l’identità o la nazionalità del richiedente;

§       presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare.

 

Nel caso di richiedenti asilo, affluiscono nei CIE:

§       coloro che sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra, perché macchiatisi di gravi reati (crimini di guerra o contro l’umanità)[62];

§       coloro che sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 codice procedura penale) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione clandestina, prostituzione;

§       coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

 

Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-sexies del D.L. n. 416/1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies.

Per coordinare i servizi territoriali è prevista l’attivazione (ad opera del Ministero dell’interno) e l’affidamento, mediante convenzione, all’ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell’art. 1-septies del D.L. n. 416/1989, ai sensi del quale esso è alimentato da:

§         apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno;

§         assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati[63];

§         donazioni private.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale.

 

Ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, del D.L. n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal D.M. 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell’interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

 

Per approfondimenti si veda il tema Asilo del sito del Ministero dell’interno e l’approfondimento dedicato al il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema008.html.

 


 

Articolo 1, comma 205
(Cinque per mille)

 


205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.


 

 

Il comma 205 dispone l’applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, contenute all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010.

 

Si ricorda che la disciplina relativa alla destinazione della quota del 5 per mille IRPEF prevista dal D.L. n. 40 del 2010 relativamente alla dichiarazione dei redditi 2009 (esercizio finanziario 2010) è stata così estesa:

§       all’anno 2011, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 225/2010 (dichiarazioni 2010);

§       all’anno 2012, dall'articolo 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011 (dichiarazioni 2011);

§       all’anno 2013, dall'articolo 23, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 (dichiarazioni 2012)[64].

 

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applichino anche per l’esercizio finanziario 2014, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti.

 

Viene infine indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione nell'anno 2014 della quota del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2013.

 

Si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 40/2010 (relativo alla disciplina del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2010) ha stabilito che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-novies, D.L. n. 40/2010):

§       sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati[65];

§       finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto-legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009;

§       finanziamento della ricerca sanitaria;

§       attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§       sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

 

Si ricorda inoltre, che l’articolo 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 ricomprende, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità cui può essere destinato il cinque per mille il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

In attuazione di quanto sopra, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto.

Il decreto-legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

 

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

Si rileva, comunque, al riguardo, che l’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012 ha modificato i criteri di ammissibilità al beneficio, stabilendo che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:

§       siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

§       presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;

§       paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima di 258 euro prevista dall’articolo 11, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma in esame, infine, prevede che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo, disposizione questa invero già prevista dall’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012.


 

Articolo 1, comma 206
(Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF
di competenza statale)

 

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

 

 

Il comma 206 introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

A tal fine, il comma reca una novella all’articolo 48 primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ricomprendendo tra le finalità ivi previste di destinazione della quota di competenza statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

§       dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo;

§       dallo Stato, per una serie di interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, nonché, in base alla novella apportata dal comma in esame, per ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come da ultimo modificato dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82. Le nuove disposizioni regolamentari si applicano, tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.


 

Articolo 1, commi 207-214
(Lavori socialmente utili)

 


207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

213. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.


 

 

I commi da 207 a 214 recano disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

 

In particolare, il comma 207, modificato nel corso dell’esame parlamentare, detta norme in favore dei lavori socialmente utili, autorizzando una spesa complessiva pari a 126 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50 mila abitanti.

Più specificamente, la suddetta spesa è autorizzata:

a)  in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili (per un totale di 100 milioni di euro);

b)  in favore dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della regione Calabria e dei lavoratori oggetto dei piani di reinserimento lavorativo di cui alla legge regionale 15/2008 (per un totale di 25 milioni di euro, specificando altresì che nell’ambito delle risorse ad essa assegnate la regione Calabria deve provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti degli LSU e dei lavoratori di pubblica utilità);

c)  per il pagamento degli arretrati, per l'anno 2013, relativi ai progetti dei citati lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della regione Calabria, per la proroga, per l'anno 2014, dei medesimi progetti (in essere alla data del 1° gennaio 2014), nonché per l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei medesimi soggetti;

d)  nel limite di 1 milione di euro, in favore dei comuni con meno di 50 mila abitanti, ai fini della concessione di un contributo - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - per la stabilizzazione degli LSU che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Inoltre, per l'anno 2014, al fine di favorire l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione) degli enti pubblici della sola regione Calabria, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g)-bis[66], della L. n. 296/2006 (pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l’occupazione, previsti per la stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea).

La definizione delle modalità di assegnazione delle risorse è rimessa ad uno specifico decreto interministeriale; le assunzioni a tempo determinato possono avvenire in deroga alla normativa vigente (che limita, a vario titolo, le assunzioni, anche a tempo determinato, da parte delle PA), fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno (a tale riguardo, peraltro, si prevede, al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, non comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della L. n. 183/2011, che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati).

Si segnala, in proposito, che il testo non indica il temine per l’emanazione del decreto di assegnazione delle richiamate risorse.

 

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, il comma 208, introdotto nel corso dell’esame parlamentare prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 16 milioni di euro per il 2014.

I commi da 209 a 214 intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni opera nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Più specificamente:

§       il comma 209, ai fini della razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà, demanda ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni (previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa complessivamente sostenuta e dei soggetti interessati), l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili (quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (anche se utilizzati in lavoratori di pubblica utilità e se abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato);

§       il comma 210 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il divieto della stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU, a pena di nullità delle medesime;

§       il comma 211 prevede che le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 81/2000 (ossia 9.296 euro per ogni LSU) siano assegnate ai comuni, che abbiano disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della L. n. 56/1987 (ossia per livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo), al fine di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno;

§       il comma 212 prevede che con specifico decreto interministeriale siano stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni;

§       si segnala, in proposito, che il testo non indica il temine per l’emanazione del decreto di assegnazione delle richiamate risorse;

§       il comma 213 integra l'articolo 4, comma 9-bis, del D.L. 101/2013, relativamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. In primo luogo, si introduce l’obbligo, per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, di calcolare il complesso delle spese per il personale (al quale sono parametrate le assunzioni ammesse) al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni; inoltre, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della L.183/2011 (che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati); infine, si prevede che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per l’anno 2014, possa avvenire in deroga ai termini e ai vincoli previsti dalla normativa vigente (di cui all’articolo 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013);

§       infine, il comma 214 ha previsto che i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui sono titolari lavoratori impiegati in attività socialmente utili (di cui all’articolo 2, comma 551, della L. n. 244/2007[67]) possano essere prorogati, nelle more dell’adozione del decreto di cui di cui al comma 210 (vedi supra), tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni.

 

Per l’area napoletana, l’intervento in oggetto ha avuto inizio con il D.L. n. 409/1984, portando alla costituzione di cooperative, formate da ex detenuti (circa 4.000, secondo le stime del ministero dell’interno) e impegnate in attività varie (per esempio, manutenzione e pulizie di scuole ed altri edifici pubblici). Successivamente il D.L. n. 366/1987, in seguito ad irregolarità riscontrate nella gestione, ha sottoposto le cooperative a gestione commissariale e al controllo di collegi sindacali. La prosecuzione dell’intervento è stata assicurata per il 1991 dall’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 6/1991 (con uno stanziamento di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro), e per il 1992 dall’articolo 1 della L. n. 22/1192 (con un’ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro).

Per la città di Palermo, l’intervento è stato inizialmente disposto dal D.L. n. 24/1986. In questo caso si trattava di circa 1.600 operai edili, disoccupati per la conclusione di alcuni lavori in appalto del comune di Palermo e successivamente reimpiegati a tempo determinato per “lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale” della città di Palermo. Il proseguimento dell’intervento per il 1991 e 1992 è stato assicurato dalle medesime norme sopra citate per quanto riguarda le aree napoletane, rispettivamente i D.L. n. 6/1991 e la L. n. 22/1992 (90 miliardi di lire per ciascun anno, pari a 46.481.120,92 euro).

Successivamente l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 148/1993 ha previsto un nuovo finanziamento, per l’anno 1993 (100 miliardi di lire – 51.645.689,91euro - per l’area napoletana e 50 miliardi di lire – 25.822.844,95 euro - per il comune Palermo), mentre per il 1994 e il 1995 il finanziamento dell’intervento è stato assicurato rispettivamente dall’articolo 1, commi 3-4, del D.L. n. 515/1994 (125 miliardi di lire - 64.557.112,39 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 50 miliardi di lire - 25.822.084,80 euro - a favore del comune di Palermo), e dall’articolo 1, commi 2-3, del D.L. n. 444/1995 (130 miliardi di lire - 67.139.396,88 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 56 miliardi di lire - 28.921.586,35 euro - a favore del comune di Palermo), concedendo anche la possibilità di impiegare eventuali disponibilità non utilizzate, derivanti dai contributi statali assegnati con i D.L. n. 409/1984 e n. 24/1986, sopra citati. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.L. n. 599/1996 (30 miliardi di lire - 15.493.706,97 euro - a favore dell’area napoletana e a 10 miliardi di lire - 5.164.568,99 euro - a favore del comune di Palermo).(richiamato dalla disposizione in commento), che ha stanziato 69.721.681,38 euro (135 miliardi di lire) a favore del comune e della provincia di Napoli e 28.405.13 euro (55 miliardi di lire) a favore del comune di Palermo. All’erogazione del contributo doveva provvedere il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 67/1997, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche intrapresi nel 1997.

Successivamente, l’articolo 1, comma 262, terzo periodo, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha rifinanziato, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, ai D.L. n. 409/1984 e al D.L. n. 24/1986, in precedenza richiamati.

L’ultimo intervento volto al finanziamento di attività di LSU nei territori di Napoli e Palermo è costituito dall’articolo 1, comma 265, della L. n. 228/2012 che autorizza, per il 2013, una spesa pari a 110 milioni di euro:

§       per le finalità di cui al citato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 67/1997, che ha disposto specifici stanziamenti (per il 1997) a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ai fini della prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di lavori socialmente utili;

§       per la stabilizzazione degli LSU di cui all’articolo 2, comma 552, della L. n. 244/2007 nel limite di un milione di euro;

§       per l’assunzione a tempo determinato per il 2013, nel limite di 500.000 euro, dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.

Per la regione Calabria si ricorda che un primo piano di stabilizzazione occupazionale rivolto ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000, risultavano impiegati in attività socialmente utili o di pubblica utilità era stato previsto dalla L.R. n. 4/2001. L’articolo 55, comma 1, della L.R. n. 147/2011 aveva stabilito che il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dalla citata L.R. n. 4/2001, come modificato da ultimo dalla L.R. n. 14/2008, fosse il 31 dicembre 2014. A seguito di una sentenza della Corte costituzionale (11-14 febbraio 2013, n. 18), che ha dichiarato l’incostituzionalità del citato comma, il 22 maggio 2013 è stata stipulata una Convenzione tra la regione Calabria ed il Ministero del lavoro con la quale si è disposta la proroga dell'utilizzo dei lavoratori LSU fino al 31 dicembre 2013, senza soluzione di continuità.

Si ricorda inoltre che, all’interno di questo quadro, la lettera f-bis) dell’articolo 1, comma 1156, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), introdotta dall’articolo 27 del D.L. n. 159/2007, dispone la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria, di un contributo pari a 60 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di quelli impegnati in lavori di pubblica utilità. La concessione di tale contributo è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


 

Articolo 1, comma 215
(Fondo per le politiche attive del lavoro)

 


215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.


 

 

Il comma 215, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, istituisce (con l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali, sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


 

Articolo 1, comma 216
(Carta acquisti)

 


216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.


 

 

Il comma 216, modifica la disciplina in materia carta acquisti (c.d. social card).

 

La Carta acquisti ordinaria è stata istituita dall’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008[68] che ha contemporaneamente disposto la creazione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. Le risorse del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. La Carta viene concessa ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni e si configura come un trasferimento monetario pari a 40 euro mensili; viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili. Attualmente beneficiano della misura, corrisposta come integrazione al reddito, circa 430 mila persone, per due terzi anziani. Si ricorda che l’articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 159/2013 recante proroga di disposizioni legislative, attualmente in via di conversione, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti e l’avvio della fase sperimentale della Carta. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 126/2013[69], decaduto per la mancata conversione entro i termini previsti.

Successivamente, l’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012[70] ha previsto la sperimentazione, della durata di un anno, di una Carta Acquisti configurata come una misura di inclusione, attivata su base familiare, nei comuni con più di 250.000 mila abitanti[71]. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si è provveduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo speciale di cui alla Carta acquisti ordinaria. Le modalità attuative della sperimentazione sono recate dal decreto 10 gennaio 2013[72]. I beneficiari sono individuati dai Comuni, sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza e di ulteriori criteri. Infatti, la Carta acquisti sperimentale - il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili in funzione della numerosità della famiglia - è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Inoltre, mentre la Carta acquisti ordinaria è configurata come una misura di integrazione al reddito, la Carta sperimentale prevede che il nucleo familiare, beneficiario dell’intervento, stipuli un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali di residenza, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. Da parte loro, i servizi sociali si impegnano a favorire e monitorare il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo. Nel caso degli adulti, ad esempio, si promuove, in collegamento con i centri per l’impiego, la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso esperienze formative e di riqualificazione professionale. Nel caso dei minori, si richiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche. La sperimentazione non è stata ancora attivata.

Infine l’articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge 76/2013[73] ha esteso la sperimentazione della nuova social card ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. La sperimentazione costituisce il Programma Promozione dell’inclusione sociale e viene attuata anch’essa nei modi e nelle forme previste dal decreto 10 gennaio 2013.

Successivamente all’approvazione della legge in commento, la seconda Riprogrammazione dei fondi comunitari ha permesso di dedicare, al rafforzamento della sperimentazione della Carta acquisti, ulteriori 300 milioni di euro dal Piano di Azione e Coesione. Il finanziamento aggiuntivo, rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 76/2013, consente di estendere la platea dei beneficiari e di prolungare la sperimentazione nell’area del Mezzogiorno per tutto il 2015[74].

 

In primo luogo, il comma 216 estende la platea dei possibili beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Precedentemente i beneficiari della Carta acquisti ordinaria erano solo i cittadini italiani in condizione di maggior disagio economico, e fra questi i cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni.

 

La disposizione intende superare la procedura di infrazione n. 2013/4009 del 21 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità di alcune disposizioni italiane (limitazione ai soli residenti di cittadinanza italiana del beneficio previsto dalla carta acquisti e degli assegni per il nucleo familiare e di maternità) con la direttiva n. 2003/109/CE.

 

In secondo luogo, il comma 216 pone uno stanziamento, pari a 250 milioni di euro per il 2014, sul Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari della carta acquisti ordinaria, di cui al decreto-legge n. 112/2008, un decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del MEF dovrà determinare:

§      una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della Carta acquisti sperimentale, di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012 (v. supra);

§      le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso;

§      il riparto delle risorse ai territori coinvolti nella estensione della sperimentazione.

Per quanto non specificato dal comma, l’estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76/2013. In particolare:

§      le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il MEF e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, della legge n. 328/2000, comunicati dalle regioni interessate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;

§      l'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal D.M. 10 gennaio 2013, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il MEF, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Lo stanziamento di 250 milioni si configura come un limite di spesa sia in riferimento al programma relativo alla carta acquisti ordinaria che alla carta acquisti sperimentale.

 

Come già detto (v.supra), l’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012, ha stabilito l’avvio di una fase di sperimentazione della Carta, le cui modalità attuative sono state definite dal D.M. 10 gennaio 2013. Tali modalità applicative sono utilizzate anche nel Programma Promozione dell’inclusione sociale di cui al decreto-legge n. 76/2013. Il decreto 10 gennaio 2013 stabilisce che i Comuni sono responsabili della selezione dei beneficiari. Gli enti locali possono utilizzare la social card sperimentale integrandola con gli interventi e i servizi sociali ordinariamente erogati, coordinandola in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari ed educativi. Inoltre, i Comuni devono predisporre, per almeno metà e non oltre i due terzi dei nuclei familiari beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto di presa in carico è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare, che lo sottoscrivono impegnandosi a svolgere specifiche attività, quali la frequenza di contatti con i servizi del Comune; la ricerca attiva di lavoro; l’adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa; la frequenza e l’impegno scolastico. Al contrario, comportamenti reiterati da parte dei componenti del nucleo che appaiono inconciliabili con gli obiettivi del progetto, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio.

 

L’ultimo periodo del comma 216 finalizza, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 40 milioni di euro, stanziati a valere sul Fondo, all’estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.


 

Articolo 1, comma 217
(Finanziamento del Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere
)

 

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

Il comma 217 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere''.

Tale Piano - previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 93/2013 (L. conv. n. 119/2013)[75] - è adottato dal Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del citato Fondo pari opportunità e con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata; il Piano d’azione va, inoltre, predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

 

La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1261, L. n. 296/2006) ha istituito, nell’ambito del Fondo per le pari opportunità - previsto dal D.L. n. 223/2006 (L. n. 248/2006) - il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

La norma citata ha infatti stabilito, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un aumento di 40 mln di euro del Fondo pari opportunità, una quota del quale, per ciascun anno del triennio indicato, andava destinata al citato Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. I criteri di ripartizione di tale ultimo Fondo sono stabiliti da un decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia. Una quota parte del Fondo nazionale va destinata, a sua volta, all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

La necessità del finanziamento del Piano straordinario antiviolenza di genere previsto dalla norma in esame deriva dal fatto che solo per il 2013 risultava esservi un finanziamento diretto per legge, per 10 milioni di euro, tramite l’analogo incremento del Fondo pari opportunità (art. 5, comma 4, D.L. n. 93/2013) mentre non erano previste altre risorse per le annualità successive al 2013.

Le distinte risorse previste dal comma 5-bis del D.L. n. 93/2013 (aumento del Fondi pari opportunità per 10 mil. nel 2013, 7 mil. nel 2014 e 10 mil. nel 2015) sono, in effetti, destinate alle Regioni, sempre per l’attuazione del Piano antiviolenza ma per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.


 

Articolo 1, comma 218
(Fondo nazionale attività consigliere e consiglieri di parità)

 

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il comma 218, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, previsto dall’articolo 18 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006). Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185/2008.

Il Fondo, istituito dall’articolo 9 del D.Lgs. 196/2000 e poi confluito nell’articolo 18 del D.Lgs. n. 198/2006 è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute; esso finanzia inoltre le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità.

L’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185/2008 ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[76]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Articolo 1, comma 219
(Misure in favore di giovani e disoccupati)

 


219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici”»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.


 

 

Il comma 219, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, detta norme volte a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati. A tale fine:

§      si prevede che l’incentivo straordinario introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2013 (per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni) possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome – oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013 - anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione (lettera a));

Si ricorda che l’articolo 1 del D.L. n. 76/2013 ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e di un diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore.

Per il finanziamento dell’incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni, che possono intervenire mediante la riprogrammazione delle risorse relative ai Programmi operativi regionali 2007-2013.

Con il Piano di Azione Coesione (PAC) il Governo, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi comunitari, ha operato secondo due direttrici:

-        riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, che viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore degli interventi considerati prioritari dal Piano di azione coesione;

-        rimodulazione strategica delle risorse dei singoli programmi operativi, con la riprogrammazione di alcuni programmi regionali maggiormente in ritardo con spostamento di risorse dei fondi strutturali verso quelli maggiormente performanti;

§      al fine di agevolare l’accesso al Fondo sociale europeo, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa erogare, su richiesta, a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell’Unione europea, nei limiti del 40% delle somme complessivamente spettanti a titolo di contributi nazionali e comunitari (lettera b));

§      si prevede che le province, in vista dell’avvio della Youth Guarantee (“Garanzia per i giovani”) e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei; a tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare, alle regioni che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi da programmare a carico dell’Unione europea (lettera c)).

 

La “Garanzia per i giovani” (COM(2013)729) è una proposta di raccomandazione della Commissione europea, fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 (2013/C 120/01), per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età – entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall’inizio di un periodo di disoccupazione – un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata. In particolare, la raccomandazione invita gli Stati membri a: promuovere con le parti interessate l’istituzione dello strumento “Garanzia per i giovani”; promuovere il tempestivo coinvolgimento dei servizi di collocamento e altri partner interessati; utilizzare il Fondo sociale europeo e altri fondi strutturali; valutare e migliorare costantemente lo strumento della Garanzia per i giovani e attuarne rapidamente i vari elementi. La definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani è lasciato ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali. La Commissione ritiene che i costi di tale iniziativa saranno compensati dai risparmi ottenibili a lungo termine sulle spese di disoccupazione, inattività e perdita di produttività.

A tale riguardo si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 76/2013 ha istituito una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, per l’attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario "Garanzia per i Giovani". La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (o da un Dirigente Generale a tal fine designato) ed è composta:

§       dal Presidente dell'ISFOL;

§       dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A.;

§       dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca;

§       da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

§       da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane;

§       da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


 

Articolo 1, comma 220
(Istituto nazionale di genetica molecolare)

 

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

 

 

Il comma 220, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza, a decorrere dal 2014, la spesa di 1.000.000 di euro al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) e, in particolare, al fine di potenziare l’attività di ricerca da esso svolta.

 

In proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138/2004, ha istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento.


 

Articolo 1, comma 221
(Autorizzazione di spesa triennale in favore
dell’Istituto Gaslini di Genova)

 

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

 

 

Il comma 221 autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

 

Va ricordato, che l’articolo 1, comma 275 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. n. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.


 

Articolo 1, comma 222
(Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero)

 


222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.


 

 

Il comma 222, modificato nel corso dell’esame parlamentare, reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

 

Il citato D.P.R. n. 618/1980 disciplina l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ai sensi dell’art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978. Viene stabilito il principio (art. 1) secondo il quale l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel decreto, nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . L'assistenza è assicurata dal Ministero della salute. Vengono definiti i beneficiari e le forme dell’assistenza – che può essere diretta, mediante convenzioni stipulate con strutture sanitarie dello Stato estero o indiretta, mediante il rimborso delle spese sostenute dall’assistito -, definite alcune procedure per l’assistenza indiretta e per i pagamenti da effettuarsi all’estero, stabilite alcune norme particolari per i lavoratori frontalieri

 

Viene inoltre precisato che, a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all’assistenza sanitaria all’estero in forma indiretta (ovvero quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall’assistito), nelle more del trasferimento delle funzioni alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell’emanazione del relativo Regolamento di attuazione (comma 85 e 86 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), il cui termine di emanazione è prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014. In tal caso è fatta salva l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 7 del citato D.P.R. n. 618/1980 e la successiva imputazione degli oneri alle regioni e province autonome.

 

I commi da 84 a 86 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Viene inoltre previsto che le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del citato articolo 1 e le relative procedure contabili siano disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

Articolo 1, comma 223
(Rivalutazione indennità emotrasfusi)

 

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

Il comma 223 reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui all'art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in àmbito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie). L'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale.

Il primo intervento del legislatore in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è rappresentato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L'articolo 1 della legge n. 210/1992 citata, infatti, ha riconosciuto l'indennizzo oltre che ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie , anche:

§      ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

§      a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali ;

§      alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

§      alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;

§      ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

L’articolo 2 della legge citata prevede che l’indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d'inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo.

In proposito, nel corso del tempo, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante. Mentre in un primo momento la Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 15894/2005) dichiarò che occorreva interpretare l’articolo 2 della legge n. 210/1992 nel senso che i due importi che componevano l’indennizzo in questione (ossia l’importo fisso e l’IIS) dovevano essere rivalutati annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, successivamente essa mutò il proprio orientamento (cfr. sentenza n. 2170/2009) negando la rivalutazione della citata indennità.

Con il decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, il Governo intervenne sulla questione della rivalutazione dell’IIS indicando che l’articolo 2 della legge n. 210/1992 doveva essere interpretato nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’IIS non è rivalutata secondo il tasso di inflazione (articolo 11, comma 13, del decreto). Precisò inoltre che le misure prese in virtù di un titolo esecutivo che portavano alla rivalutazione della somma di cui al comma 13 cessavano di avere effetto dalla data di entrata in vigore di detto decreto (articolo 11, comma 14, del decreto). Con la sentenza n. 293 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei due commi citati stabilendo che in caso di danno irreversibile da emotrasfusione il soggetto ha diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato.

Infine, la Corte europea dei dritti dell'uomo con la Sentenza 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), a cui si rinvia anche per la ricostruzione dettagliata e articolata della vicenda interna, ha disposto, a carico dello Stato italiano, l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Si ricorda che all'origine della causa vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da centosessantadue cittadini italiani che hanno adito la Corte il 29 novembre 2010 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Va infine ricordato che l’11 settembre 2013, nel corso del question time alla Camera il Ministro della salute, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00297 Misure a favore dei cittadini infettati da emoderivati, trasfusioni e vaccinazioni, anche alla luce di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricordato che il Ministero della salute, dopo la sentenza della Consulta n. 293/2011, ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Inoltre, al fine di riconoscere ai medesimi aventi diritto anche gli arretrati sulle somme già corrisposte, il Ministro ha sottolineato che, ancor prima che intervenisse la sentenza della CEDU, il Ministero della salute ha impegnato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto degli effetti del principio di carattere generale dell'ordinamento interno concernente la prescrizione ordinaria decennale. Ancora in seguito alla sentenza della CEDU – che ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sin dal momento dell'accertamento del diritto all'indennizzo (senza fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale) - e, al fine di riconoscere ai medesimi aventi diritto anche gli arretrati sulle somme già corrisposte, il Ministro ha anticipato lo stanziamento poi disposto dal comma in commento.


 

Articolo 1, comma 224
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti)

 

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 224 prevede il finanziamento, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dall’articolo 58 del decreto-legge n. 83/2012.

 

L’art. 58 del D.L. n. 83/2012 ha, infatti, istituito il predetto Fondo, demandando le operazioni di distribuzione alle organizzazioni caritatevoli, che debbono operare secondo quanto stabilito con dal reg. (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato), nel quale sono confluite numerose disposizioni, incluse quelle recate dal regolamento (CEE) n. 3730/87, che stabiliva le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità. La norma di riferimento è l’articolo 27del regolamento n. 1234, che ha istituito un programma per il 2012 e il 2013 che prevede la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’Unione; il programma è, quindi, destinato a concludersi nel 2014. I soggetti incaricati della distribuzione sono designati dagli Stati membri, ma non debbono avere le caratteristiche delle imprese commerciali. Quanto alla definizione degli “indigenti”, sono gli Stati ad individuarli in base alla presenza di caratteri di dipendenza sociale ed economica. Le derrate poste in distribuzione possono provenire da scorte d’intervento ma anche, ove queste non siano disponibili, da prodotti acquistati sul mercato.

I programmi di distribuzione nazionali sono stati presentati alla Commissione, che a sua volta ha approvato propri piani annuali nei quali vengono specificati gli stanziamenti finanziari dell’Unione per Stato membro.

L’articolo 58, al comma 2, del D.L. n.83/2012 ha definito il contenuto dell’annuale decreto di adozione del programma chiamato ad identificare:

§      le tipologie di prodotto;

§      le organizzazioni caritatevoli beneficiarie;

§      le modalità di esercizio degli atti di liberalità da parte dei privati;

§      ogni altra modalità necessaria all’attuazione.

Gli incrementi del fondo disposti da privati beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 460/97, che ha disposto il riordino della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il comma 3, alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.

L’attribuzione, che deve essere sempre a titolo di liberalità, avviene secondo le modalità stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell’attuazione del programma (comma 4).

Il comma 5 stabilisce che nel reperimento sul mercato delle derrate identificate dal programma, Agea:

§       debba operare secondo criteri di economicità;

§       a parità di condizioni, accordi la preferenza agli organismi rappresentativi di produttori agricoli (Organizzazioni professionali agricole, cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori…);

§       alle imprese di trasformazione dell’Unione europea.

In attuazione delle disposizioni in esame, il decreto del MIPAAF del 17 dicembre 2012 ha previsto indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, compreso un sistema informativo in virtù del quale è redatta una relazione periodica a cura di AGEA.


 

Articolo 1, commi 225 e 227
(Applicazione permanente del sistema del pay back)

 

225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

 

 

I commi 225 e 227 prevedono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’applicazione permanente del meccanismo del pay-back, anche con riferimento ai medicinali immessi in commercio successivamente al 31 dicembre 2006.

Il comma 225 applica in modo permanente, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il sistema del cosiddetto pay back, vale a dire la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci, a fronte del versamento trimestrale in contanti del valore corrispondente su appositi conti correnti individuati dalle Regioni.

 

L’articolo 1, comma 796, lettera f), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica stabilite dall’AIFA con la Delibera n. 26 del 27 settembre 2006 che applica una riduzione obbligatoria del prezzo dei farmaci pari al 5%. La successiva lettera g) consente alle aziende farmaceutiche di poter scegliere fra il mantenimento del prezzo pieno di vendita al pubblico dei farmaci e il pagamento ex post alle regioni di una somma pari alla riduzione di prezzo del 5%. Conseguentemente, le aziende, anziché applicare ex ante le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci di classe A e H erogabili da parte del SSN, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita ed il pagamento ex post di una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo.

 

L’adesione al sistema del pay back, inizialmente limitata al periodo 1 marzo 2007-29 febbraio 2008, finora è stata prorogata annualmente. In ultimo, il D.P.C.M. 26 giugno 2013 ha prorogato dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 i termini in materia di pay back.

 

La procedura relativa al pay back ha finora previsto annualmente la sottoscrizione, da parte delle aziende farmaceutiche, di una dichiarazione di accettazione/diniego e la predisposizione, da parte dell’AIFA, di determinazioni recanti la metodologia del procedimento stesso, nonché di elenchi dei medicinali di fascia A e H per i quali ripristinare i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data), ovvero di quelli per i quali in ragione della dichiarazione di diniego deve essere applicata la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006.

Il comma 227 applica, su richiesta delle aziende farmaceutiche interessate, il sistema del pay back anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.


 

Articolo 1, comma 226
(Ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per
la quota a carico delle società controllate)

 


226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.


 

 

Il comma 226 introduce norme relative al calcolo dell'entità del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per la quota a carico delle aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per la quota a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica le regole per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007[77], operando la compensazione anche tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare le regole per il ripiano dello sforamento a carico dell'azienda interessata, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante.

L' AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012[78], per il calcolo del ripiano dell’eventuale sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a carico dell'azienda interessata, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 95/2012 ha ridisciplinato la normativa in materia di sforamento del tetto di spesa della farmaceutica ospedaliera. Precedentemente, infatti, lo sforamento era interamente a carico delle regioni. L’articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, ha invece posto a carico delle aziende farmaceutiche, a decorrere dal 2013, una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa della farmaceutica ospedaliera. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è rimasto a carico delle regioni nelle quali viene superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi, escludendo le regioni in equilibrio economico complessivo. Conseguentemente il comma 9 dell’articolo 15 ha stabilito le regole per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera, con meccanismi simili a quelli previsti per lo sforamento della farmaceutica territoriale stabiliti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007.

 

Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.


 

Articolo 1, comma 228
(Pay back e farmaci orfani)

 


228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».


 

 

Il comma 228 esclude, in caso di sforamento del tetto di spesa, i farmaci orfani e quelli per la cura delle malattie rare dal meccanismo del pay-back.

Il comma 228 interviene infatti sulle modalità di ripiano, tra tutte le aziende farmaceutiche, dello sforamento del tetto della spesa ospedaliera, relativamente ai farmaci orfani, introducendo norme di favore oltre che per le aziende produttrici di farmaci innovativi, anche per le aziende produttrici di farmaci orfani (modifiche all’articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012[79]).

 

In considerazione della variabilità dell’impatto economico dei medicinali innovativi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, l’articolo 15, comma 8, lettera b), del D.L. n. 95/2012, dispone che l’AIFA utilizzi, ad inizio anno, le risorse incrementali derivanti dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetti, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa, per la costituzione del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze connesse all’evoluzione del mercato farmaceutico. Ad entrambi i fondi viene attribuita una quota di allocazione massima, anziché fissa. Fino all’entrata in vigore della norma in commento, in caso di sforamento del fondo per i farmaci innovativi, la quota del superamento era a carico delle aziende titolati di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per i farmaci non innovativi; il comma 228 allarga tale disposizione alle aziende produttrici di farmaci non orfani (lettera a).

Ugualmente, in caso di sforamento del budget attribuito all’azienda titolare di medicinali orfani, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, la quota di superamento riferibile ai farmaci orfani, ai fini del ripiano, è ripartita fra le aziende in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi e, come proposto dal comma 228, non orfani (lettera b).

 

Infine, la lettera c) del comma 228, aggiunge la lettera i-bis) nel corpo del comma 8 dell’articolo 15 del D.L. n. 95/2012, introducendo norme a favore di particolari categorie di farmaci orfani, quali:

§      i farmaci in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000[80] che sono elencati nella circolare dell’Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001;

§      ulteriori farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell’AIFA, tra quelli già in possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall’articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, un medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora:

§       è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità nel momento in cui è presentata la domanda, oppure che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di una affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale medicinale all'interno della Comunità sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;

§       non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.


 

Articolo 1, comma 229
(Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie)

 


229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.


 

 

Il comma 229 dispone, entro il limite di spesa di cinque milioni di euro, l’effettuazione di screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie. Per favorire su tutto il territorio nazionale l’applicazione uniforme della diagnosi precoce neonatale si istituisce, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), un Centro di coordinamento sugli screening neonatali. In conseguenza, dal 2014, il livello finanziamento del SSN è incrementato di 5 milioni.

 

Il primo periodo del comma 229, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni, l’effettuazione, anche in via sperimentale e nel limite di cinque milioni di euro, di screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

 

Si ricorda che a legislazione vigente lo screening neonatale è previsto dall’articolo 6 della legge n. 104/1992[81] solo per tre malattie, ovvero ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e fenilchetonuria. In alcune Regioni italiane (come la Toscana, l’Umbria, l’Emilia Romagna, la Liguria e la Sardegna) sono previsti programmi di screening neonatali che consentono di diagnosticare da un minimo di 20 ad un massimo di 40 patologie rare.

 

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie. Per favorire su tutto il territorio nazionale l’applicazione uniforme della diagnosi precoce neonatale si istituisce, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da:

§      il Direttore generale dell'Age.na.s., con funzione di coordinatore;

§      tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia;

§      un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie;

§      un rappresentante del Ministero della salute;

§      un rappresentante della Conferenza Stato-regioni.

La partecipazione dei soggetti al Centro è a titolo gratuito.

Per l’attuazione delle disposizioni sopra illustrate, il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.


 

Articolo 1, comma 230
(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

Il comma 203 reca una riduzione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

La riduzione è disposta a copertura finanziaria del finanziamento di importo corrispondente per gli anni 2014, 2015 e 2016 dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, recante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del Ministero dell’interno, che viene a tal fine inserita nella Tabella C della legge in esame. Si segnala, al riguardo, che tale voce di spesa figurava già nella Tabella C della precedente legge di stabilità.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 il Fondo presenta una dotazione pari a 7,3 milioni per il 2014, 66,8 milioni per il 2015 e a 42,9 milioni per il 2016.

 

Si sottolinea che il Fondo ISPE è utilizzato a copertura da altre norme del provvedimento (per ulteriori 801,4 milioni di euro nel 2014, 194 milioni nel 2015 e di 239,6 milioni nel 2016, rispetto a quelli considerati dal comma in esame), in particolare:

§      il comma 21 riduce il Fondo di 5,5 milioni a decorrere dal 2016, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale;

§      il comma 36 riduce il Fondo di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’agevolazione per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio;

§      il comma 104 riduce il Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, a parziale copertura del finanziamento disposto ai precedenti commi 102 e 103 in favore delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

§      il comma 265 riduce il Fondo di 1,4 milioni per il 2014, a copertura del finanziamento di importo corrispondente per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti e del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate;

§      il comma 285 riduce il Fondo di 20 milioni di euro per il 2015;

§      il comma 415 riduce il Fondo di 400 milioni per il 2014;

§      il comma 465 riduce il Fondo di 1,5 milioni per il 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015, a copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla estensione al Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico della possibilità di assunzioni aggiuntive nel 2014, in deroga alla normativa vigente, già previste per il Comparto Sicurezza;

§      il comma 492 riduce il Fondo di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019, al fine di fornire parziale copertura agli oneri recati dai commi da 194 a 198, volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli interventi di salvaguardia;

§      il comma 495 riduce il Fondo di 0,134 milioni per il 2014, 0,274 milioni per il 2015, di 0,419 milioni per il 2016, 0,570 milioni per il 2017, 0,727 milioni per il 2018, 0,890 milioni per il 2019, 1,059 milioni per il 2020, 1,234 milioni per il 2021, 1,416 milioni per il 2022 e 1,605 milioni a decorrere dall'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione, dal 1° gennaio 2014, dell’assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico;

§      il comma 632 riduce il Fondo di 0,3 milioni per il 2015, di 0,45 milioni per il 2016 e di 0,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;

§      il comma 709 riduce il Fondo di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’esenzione IMU per i fabbricati rurali e dall’abbassamento del moltiplicatore per i terreni agricoli;

§      il comma 716 riduce il Fondo di 237,9 milioni per l’anno 2014, a copertura della maggiorazione della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti ai fini delle imposte sui redditi nel 2014. Tale disposizione comporta altresì, un incremento di risorse nell’anno 2015, che viene versato al Fondo per 100,7 milioni di euro;

§      il comma 740 riduce il Fondo di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a copertura del finanziamento di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, recante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del Ministero dello sviluppo economico, esposto in Tabella C della legge in esame;

§      il comma 744 riduce il Fondo di 40 milioni per il 2014, a copertura degli oneri recati dalla riduzione di un punto percentuale dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS;

§      il comma 746 riduce il Fondo di 12 milioni di euro per l’anno 2014, da destinare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’estinzione dei debiti fuori bilancio del Ministero, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del D.L. n. 78/2010.

 

Il fondo viene altresì rifinanziato di complessivi 947,4 milioni nel 2014, 590,2 milioni nel 2015 (considerando gli effetti positivi su tale anno del comma 716) e 373,8 milioni nel 2016, dalle ulteriori seguenti norme del provvedimento:

§      il comma 157 destina al Fondo ISPE le maggiori entrate derivanti dalla proroga dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, per importi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

§      il comma 179 destina al Fondo ISPE le maggiori entrate derivanti dai comma 151 (limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva), nonché dai commi 177 e 178 (raccolta della pubblicità on line), per importi pari a in 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni per il 2015, a 201 milioni per il 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dal 2017;

§      il comma 251 incrementa il Fondo di 283 milioni di euro per l’anno 2014;

§      il comma 285 incrementa il Fondo di 8 milioni di euro per il 2014 e di 47,5 milioni a decorrere dal 2017;

§      il comma 374 destina al Fondo 8,6 milioni di euro nel 2014, quali quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici;

§      il comma 380 incrementa il Fondo di 210,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 190 milioni per il 2015 e di 65 milioni per l’anno 2016;

§      il comma 410 destina al Fondo le somme di 7,752 milioni di euro a decorrere dal 2015, derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater (concernenti disposizioni particolari per i rischi derivanti dalla navigazione marittima e loro assicurazione) del D.L. 457/1997.

 

A seguito dei suesposti interventi normativi contenuti nella legge di stabilità in esame - nonché degli effetti derivanti da un emendamento al disegno di legge di bilancio[82] che ha ridotto il Fondo di 2 milioni nel 2014, di 2,5 milioni nel 2015 e di 3,5 milioni nel 2016 - la dotazione del Fondo ISPE risulta rideterminata nella legge di bilancio in 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016, come evidenziato nella tabella seguente.

 

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

7,3

66,8

42,9

- Riduzioni

-910,4

-296,5

-243,1

- Incrementi

947,4

590,2

373,8

Totale variazioni

+37,0

+293,7

+130,7

Dotazione 2014-2016

44,3

360,5

173,6

 


 

Articolo 1, commi 231-232
(Anagrafe nazionale degli assistiti)

 


231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:

«f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».


 

 

I commi in oggetto, introdotti durante l’esame parlamentare, istituiscono - mediante l’inserimento dell’articolo 62-ter nel decreto legislativo n. 82/2005[83] - l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 50[84] del decreto-legge n. 269/2003[85], allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. L’ANA è realizzata dal Ministero dell’economia in accordo con il Ministero della salute per le specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, utilizza ai fini della raccolta e gestione dati l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)[86] e subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 526/1982[87], che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

 

Il citato articolo 7 rimette alle unità sanitarie locali l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati.

 

L’ANA assicura alle singole ASL la disponibilità dei dati e degli strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

 

Va ricordato che il citato comma 2 dell’articolo 58 prevede che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

 

Con il subentro dell’ANA l’azienda sanitarie cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario[88]. Ai cittadini è attribuita la facoltà di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA – utilizzando il sistema della posta elettronica certificata -, o, in alternativa, di richiedere copia cartacea degli stessi presso la competente ASL.

Viene disciplinato il caso del trasferimento di residenza del cittadino con obbligo di comunicazione telematica dell’ANA alle ASL interessate. L’azienda sanitaria nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede poi alla presa in carico del cittadino e all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza.

L’ANA assicura al nuovo sistema informativo realizzato dal Ministero della salute in attuazione dell’articolo 87 della legge n. 388/2000 – vale a dire al nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – l’accesso ai dati e agli strumenti per garantire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni di cura al cittadino.

 

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) trova il suo fondamento normativo nell’articolo 87 della legge n. 388/2000, ed è attuato attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001.

Esso rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

NSIS nasce, quindi, con l’obiettivo di rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, un patrimonio di dati, di regole e metodologie per misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo a supporto del governo del SSN, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria, condiviso fra i vari livelli istituzionali e centrato sul cittadino.

 

Viene poi rimesso ad un d.p.c.m. da emanare entro il 30 giugno 2014, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei contenuti dell’ANA, del piano per il graduale subentro di quest’ultima alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle ASL – da completare entro il 30 giugno 2015 -, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare e i criteri per il raccordo e la cooperazione dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Infine, a fini di coordinamento normativo, viene aggiunta una lettera f-bis all’articolo 60 del D.Lgs. n. 82/2005, diretta ad inserire L’ANA tra le basi di dati di interesse nazionale.


 

Articolo 1, comma 233
(Assistenza sanitaria al personale navigante)

 


233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 233, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce che, nell’ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, si provveda alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), e che, a decorrere dall’entrata in vigore dei provvedimenti sopracitati, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e la relativa dotazione organica siano ridotti di un’unità. Contestualmente viene disposta l’abrogazione dei commi da 89 a 93 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, che dispongono e disciplinano il trasferimento alle regioni in tema di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

 

I commi da 89 a 93 dell’articolo 4 della citata legge n. 183/2011, prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome[89], delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile)[90], comprese quelle in materia di pronto soccorso aeroportuale. Essi fanno decorrere l’esercizio delle funzioni conferite contestualmente all’effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali previste e con la medesima decorrenza abrogano il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del citato decreto, sull’individuazione dei beneficiari dell’assistenza; viene poi prevista l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[91], da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro il 31 marzo 2013, per individuare, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale:

§       i beni, le risorse finanziarie e strumentali, e le risorse umane;

§       i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni;

§       i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante,

§       le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare[92].

Viene fatto salvo per il personale dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, da trasferirsi alla regione di appartenenza, il servizio prestato ed il trattamento economico[93], con riconoscimento eventuale di assegno ad personam riassorbibile[94]. A seguito del trasferimento del personale viene ridotto l’organico del Ministero della salute[95]; sono disciplinati i rapporti con il personale ambulatoriale medico e delle professioni sanitarie[96], mentre con decreti ministeriali di riparto, le risorse stanziate nel bilancio dello Stato per le suddette funzioni, sono trasferite alle regioni[97].


 

Articolo 1, comma 234
(Riparto della quota premiale del SSN)

 


234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».


 

 

Il comma 234 consente di ripartire la quota premiale 2012 e 2013 del finanziamento del SSN fra le regioni in equilibrio di bilancio che abbiano provveduto all’approvvigionamento di beni e servizi con procedure centralizzate di acquisto. Al contempo, la percentuale della quota premiale viene portata, per il 2013, dallo 0,25 allo 0,30 per cento a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione per il finanziamento del SSN.

 

L’articolo 2, comma 67-bis, della legge finanziaria 2010[98], dispone che un decreto del MEF, da adottarsi entro il 30 novembre 2011 di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato- regioni, determini la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione per il finanziamento del SSN per le regioni che:

§       istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato dallo stesso decreto;

§       introducono misure idonee a garantire il pareggio/avanzo di bilancio delle aziende sanitarie, compresi i Policlinici universitari pubblci e gli IRCCS pubblici.

Conseguentemente, a decorrere dal 2012, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie del SSN, si sarebbe dovuta accantonare una quota percentuale pari alla quota premiale determinata nel decreto.

Il decreto, seppur da adottare entro il novembre 2011, non è stato emanato.

La legge finanziaria 2010 indica anche le modalità per l’accertamento delle condizioni necessarie per l'accesso regionale alle forme premiali, da effettuarsi nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Successivamente, l’articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95/2012[99] ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge finanziaria 2010, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle stesse risorse ordinarie.

 

Il primo periodo del comma 235 interviene sull’articolo 2, comma 67-bis, della legge finanziaria 2010. Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di determinazione della quota premiale, in via transitoria per gli anni 2012 e 2013, la norma dispone che il Ministro della salute, di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il secondo periodo del comma 235 modifica l'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95/2012, portando, solo per l’anno 2013, la percentuale della quota premiale dallo 0,25 allo 0,30 per cento.

 

L’intervento legislativo si è reso necessario per ripartire le disponibilità finanziarie per il SSN nell’anno 2013. Al proposito si ricorda che il D.Lgs. n. 68/2011[100] ha stabilito che, dal 2013, il fabbisogno sanitario nazionale, ovvero il concorso statale al livello di finanziamento del SSN, sia ripartito fra le regioni, utilizzando criteri basati sui valori rilevati nelle regioni di riferimento (regioni benchmark).

 

Secondo il procedimento indicato dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011, la Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2012[101] ha definito i criteri attraverso cui individuare le 5 Regioni elegibili per definire costi e fabbisogni standard regionali nel settore sanitario. Nel luglio 2013 il Ministero della salute ha indicato le cinque regioni selezionate: Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Veneto. Tra le cinque regioni, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha individuato le regioni Umbria, Emilia-Romagna e Veneto quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario. A seguito dell’individuazione delle regioni di riferimento, il Ministero della salute ha predisposto la proposta di deliberazione Cipe per il riparto delle disponibilità finanziarie del SSN per il 2013. Per il calcolo del riparto, si è provveduto a moltiplicare il costo medio delle 3 regioni di riferimento per la popolazione pesata (ovvero divisa per fascie di età) di ciascuna regione, suddividendo i risultati per i singoli Lea. A questo proposito occorre ricordare che la popolazione italiana al 1° gennaio 2012[102], ha registrato un forte decremento a livello nazionale (pari al -2,03%), con percentuali regionali più o meno elevate rispetto alla media nazionale e differenze più evidenti in regioni come la Liguria e il Lazio, le cui popolazioni sono diminuite in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale. Inoltre, la nuova metodologia dei costi standard, utilizzata per il riparto 2013, non tiene più conto delle quote di correzione richieste dalle regioni per il riequilibrio (c.d lapis), ovvero per consentire una ripartizione del fabbisogno in relazione a specifiche esigenze e criteri equitativi nonché in funzione di particolari esigenze di qualificazione dei servizi. Pertanto, le differenze fra le quote di accesso regionali calcolate con i vecchi criteri e quelle calcolate con la metodologia basata sui costi standard, sono risultate notevoli[103].

La norma ora illustrata ha permesso di quantificare e ripartire la quota premiale, bilanciando gli squilibri derivati dal riparto calcolato sulla base dei costi standard e completando così il quadro degli adempimenti necessari per giungere all’intesa definitiva per il Riparto 2013, che è stata sancita il 19 dicembre 2013. L’intesa è collegata ad un accordo politico contenuto in un documento che la Conferenza ha approvato lo stesso 19 dicembre. Nell’accordo[104], la Conferenza evidenzia l’utilizzo delle risorse accantonate nei riparti per gli anni 2012 e 2013 relativi ai meccanismi premiali, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio nel riparto


 

Articolo 1, comma 235
(Anticipazione di liquidità all’Associazione italiana
della Croce Rossa)

 


235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».


 

 

Il comma 235, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, aggiungendo un comma 3 all’articolo 49-quater del D.L. n. 69/2013[105], integra la disciplina dell’anticipazione di liquidità che può essere concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Associazione italiana della Croce Rossa per l’anno 2014, prevedendo che, in caso di mancata o insufficiente individuazione di congrue misure di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione, il Ministero è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all’Associazione, e che al rimborso della medesima anticipazione siano prioritariamente destinati i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell’Associazione italiana della Croce Rossa.

 

I commi 1 e 2 del citato articolo 49-quater dispongono che nelle more dello svolgimento delle attività relative al patrimonio da parte del Commissario e, successivamente, del Presidente nazionale, L'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Viene poi disposto che all'erogazione della somma di si provveda a seguito:

§       della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico;

§       della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.


 

Articolo 1, commi 236-239
(Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare)

 


236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 236 impegna le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)[106], che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli operatori del settore alimentare - inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica - nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, a garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza.

 

Il numero degli indigenti “assistito” in Italia nel 2012 ammonta a 3.686.942 persone. La consistenza degli indigenti “assistiti” si è incrementata tra il 2010 ed il 2012 di 923.563 persone passando da 2.763.379 indigenti nel 2010 a 3.380.220 indigenti nel luglio 2011 e a 3.686.942 indigenti nel luglio 2012[107].

 

Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute.

Il successivo comma 237 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

 

Il comma 238, con una novella all’articolo 6, comma 15, della legge n. 133/1999[108], dispone che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Il comma 239 reca la norma di invarianza finanziaria relativamente ai commi 236, 237 e 238.


 

Articolo 1, commi 240-248
(Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea)

 


240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.

247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.


 

 

I commi da 240 a 248 dettano disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Al momento la programmazione 2014-2020 non risulta ancora definita, atteso che l’assetto della politica di coesione per tale periodo è strettamente connesso al negoziato complessivo sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea, nel cui ambito sarà definita l’entità delle risorse disponibili per la coesione e la ripartizione delle stesse tra le diverse politiche di spesa.

 

A tale proposito si ricorda che, secondo le regole vigenti per il periodo di programmazione in corso, vale a dire il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, elemento centrale del sistema è il principio di addizionalità dei fondi comunitari: questo prevede che in corrispondenza delle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche di coesione, i singoli Stati membri sono chiamati a stanziare un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale. L’unitarietà del sistema comporta inoltre che, in caso di ritardi nell’attuazione dei programmi si dà luogo, secondo la c.d. “regola dell’n+2” al definanziamento delle risorse comunitarie non spese entro il biennio successivo all’annualità di riferimento. Tale definanziamento comporta una corrispondente riduzione del cofinanziamento nazionale.

Per quanto concerne il Fondo di rotazione, questo è stato istituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183[109], nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. La medesima disposizione prevede che il Fondo si avvalga di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Il capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le somme da versare al suddetto conto corrente infruttifero.

Relativamente alla dotazione finanziaria del Fondo, Il disegno di legge di bilancio per il 2014 recava, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, uno stanziamento di 5,5 miliardi.

Il capitolo è inoltre esposto nella Tabella E della legge di stabilità, che ha stabilito:

§      una rimodulazione delle somme con diminuzione di 500 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e attribuzione di un miliardo per il 2017 e successivi;

§      un rifinanziamento di 4,5 miliardi per il 2016 e di 19 miliardi per il 2017 e successivi.

Conseguentemente le disponibilità del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie vengono a consistere in 5 miliardi sia per il 2014 che per il 2015, in 4,5 miliardi per il 2016 e in 20 miliardi per il 2017 e annualità successive.

 

Relativamente alle risorse dell’Unione europea destinate al ciclo di programmazione 2014-2020, il Ministro Trigilia, nel corso dell’audizione del 19 novembre 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera dei deputati, ha affermato che sulla base a quanto comunicato dalla Commissione europea circa gli esisti preliminari del negoziato sul QFP 2014-2020, l’Italia beneficerà di un totale di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni (incluse le risorse destinate alla cooperazione territoriale per 1.137 milioni e al fondo per gli indigenti per 659 milioni), di cui 7.695 milioni per le regioni più sviluppate, 1.102 milioni per le regioni in transizione, e 22.334 milioni per le regioni meno sviluppate. Per quanto concerne lo stato della politica di coesione dell’Unione Europea 2014-2020 si rinvia all’apposito box inserito in calce alla presente scheda

 

In relazione al nuovo periodo di programmazione, il comma 240 introduce un limite agli oneri da porre a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie attribuendo al Fondo medesimo il cofinanziamento nella misura massima del 70% dei programmi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, vale a dire i POR (Programmi Operativi Regionali)[110]. Il restante 30% è invece posto a carico delle amministrazioni titolari e degli altri organismi pubblici che partecipano ai programmi.

La previsione del suddetto limite all’intervento finanziario del Fondo, pur non risultando espressamente previsto per l’attuale QSN 2007-2013, corrisponde alla suddivisione degli oneri da tempo applicata nelle delibere del CIPE; tale suddivisione viene ora disposta in norma al fine da un lato di favorire una maggiore responsabilizzazione delle regioni e delle altre amministrazioni che hanno la titolarità dei programmi e, dall’altro, di stabilire preventivamente – trattandosi ora di un vincolo normativo - i criteri cui gli enti interessati dovranno attenersi nella predisposizione dei piani finanziari.

Con riferimento agli interventi direttamente gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, la quota di cofinanziamento è invece posta interamente a carico del Fondo di rotazione (comma 241).

Le disposizioni recate dai commi 240 e 241 si riferiscono agli interventi a carico dei fondi strutturali - vale a dire il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) - , del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

 

In rapida sintesi, si ricorda che Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è utilizzato per il raggiungimento di due obiettivi fissati a livello comunitario, vale a dire l’obiettivo Convergenza, per la promozione dell’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo, e l’obiettivo Competitività, che riguarda le regioni che non rientrano nell’obiettivo Convergenza. In Italia il FSE finanzia 16 Programmi operativi regionali (POR e 3 Programmi Operativi Nazionali (PON).

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni, intervenendo nell'ambito dei tre obiettivi della politica regionale, vale a dire Convergenza, Competitività regionale e Cooperazione territoriale: Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 quale strumento di sostegno e di programmazione unico nell'ambito della riforma della PAC del 2003-2004.

Da ultimo, il Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è il nuovo fondo proposto per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-2020 ai sensi della proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il nuovo Fondo: sosterrà i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile; aiuterà le comunità costiere a diversificare le loro economie; finanzierà i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee; agevolerà l’accesso ai finanziamenti.

 

Il comma 242 prevede un ulteriore canale di accesso all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, stabilendo che il Fondo medesimo possa altresì concorrere al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020, inseriti nella programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato. Le Regioni e le Province autonome possono concorrere al finanziamento degli interventi con risorse a carico dei propri bilanci. Si tratta di una modalità di utilizzo che si è realizzata per la programmazione 2007-2013 sulla base di quanto consentito dall’articolo 23, comma 4, della legge finanziaria 2012 (L .n. 183/2011), in presenza di risorse disponibili da eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale di alcuni programmi e sulla base di una intesa con la Commissione europea. Tale modalità viene ora stabilita in via generale per tutto il nuovo periodo di programmazione, qualora tali interventi siano previsti nell’Accordo ed ove sussistano risorse disponibili presso il Fondo.

L’Accordo di partenariato è uno strumento previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni sui Fondi comunitari. L'Accordo[111] concluso tra la Commissione e ciascuno Stato membro, individua, a livello di Stato membro, i fabbisogni di sviluppo, i risultati che ci si attende di conseguire in relazione agli interventi programmati, gli obiettivi tematici su cui lo Stato membro decide di concentrare le risorse, nonché la lista dei programmi operativi e la relativa allocazione finanziaria per ciascuno dei Fondi del Quadro Strategico Comune.

In particolare, esso individua un elenco di 11 obiettivi tematici sulla scorta di quelli individuati dal citato Regolamento comunitario[112]. In relazione agli obiettivi tematici, la bozza di Accordo prevede anche una serie di azioni complementari, richiamati dal comma 242 in commento.

 

In ordine al suddetto strumento negoziale, il successivo comma 246 stabilisce che lo schema di Accordo 2014/2020 prima della stipula con le autorità europee debba essere trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, che deve intervenire entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi inutilmente i quali l’Accordo può essere comunque adottato

 

Il comma 243 autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, a valere sugli stanziamenti del Fondo di rotazione, nel limite di 500 milioni di euro annui, anche con riferimento ai programmi complementari di cui al precedente comma 242. Le quote anticipate dei finanziamenti comunitari vengono reintegrate a valere sui successivi accrediti delle risorse comunitarie corrispondenti al programma interessato.

Con riferimento alle quote di cofinanziamento nazionale e alle azioni complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento riconosciute per il programma interessato a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

 

Il comma 244 prevede la possibilità di recupero, nei confronti delle Amministrazioni o altri organismi titolari di interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione anche mediante compensazione di altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni o organismi. Anche in tal caso, come già osservato in relazione al comma 240 ed, in parte, al comma 242, la disposizione disciplina con fonte di rango primario, assicurandone in tal modo una maggiore stabilità e certezza, una procedura che viene seguita anche nell’attuale quadro di programmazione:

Ciò nei casi in cui , prioritariamente nel settore agricolo, i finanziamenti riconosciuti agli enti interessati al programma, venendo corrisposti sulla base della spesa sostenuta, sono erogati in prima istanza dal Fondo per le politiche comunitarie e successivamente reintegrate dagli enti a seguito della corresponsione dei relativi importi da parte della Commissione, che tuttavia in taluni casi riconosce, a seguito della rendicontazione, importi minori di quelli previsti. La differenza verrà pertanto recuperata secondo quanto stabilito nel comma 5 in commento.

 

Il comma 245 pone in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati previsti dall' Accordo di partenariato, compresi gli interventi complementari di cui al comma 242, attraverso il proprio sistema informativo. A tal fine le Amministrazioni competenti assicurano la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale secondo le specifiche tecniche definite dalla stessa Ragioneria generale e dalle Amministrazioni centrali competenti per il coordinamento dei singoli fondi, attraverso il sistema informativo della Ragioneria stessa.

Si ricorda che la Ragioneria Generale dello Stati - IGRUE ha attivato, fin dal 1983, nell'ambito del proprio Sistema Informativo, un'apposita area dedicata ai rapporti con l'Unione europea. Si veda, a tale proposito, la pagina del sito internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/.

 

Il comma 247 introduce l'ulteriore lettera g-bis) all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123[113], al fine di sottoporre al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile gli atti di gestione del Fondo

Si ricorda che l'articolo 5 citato assoggetta al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Per effetto della nuova lettera g-bis) sono esplicitamente assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e tutti i provvedimenti che riguardano interventi cofinanziati - in tutto in parte - la cui titolarità è attribuita ad Amministrazioni centrali dello Stato, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione.

Resta ferma la disciplina recata dalla legge 25 novembre 1071, n. 1041, relativa alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

In tal modo, come precisa la relazione illustrativa gli interventi gestiti dal Fondo di rotazione, che in quanto gestione fuori bilancio, sottoposta a rendiconto annuale della Corte dei conti) non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità, vengono ora riportati nell’ambito di tale controllo

 

Il comma 248 infine prevede che le amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati che intendono avvalersi di una centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi in relazione ai suddetti programmi, si avvalgono di Consip S.p.A. stipulando apposite convenzioni. Anche le altre amministrazioni titolari di programmi cofinanziati hanno la possibilità di avvalersi della stessa Consip. Mentre tuttavia per queste ultime l’avvalimento in questione è facoltativo, per le amministrazioni statali esso, per come formulata la norma in commento, appare obbligatorio.

Si ricorda che con l’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) relativo agli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, viene inserita la previsione generale del ricorso alle centrali di committenza (come definite dall’art. 1, par. 10 della direttiva 2004/18/CE). Tale norma comunitaria definisce una "centrale di committenza" quale amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.


 

La politica di coesione 2014-2020

Sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 i regolamenti[114] che disciplinano la politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Fin dal luglio scorso Consiglio dell’UE e Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo sugli stanziamenti complessivi da destinare alla politica di coesione, stabilendo un livello di impegni pari a 325,14 miliardi di euro (con una riduzione di circa l’8% rispetto al periodo 2007-2013), così ripartiti nell’arco dei sette anni di programmazione finanziaria:

Coesione economica, sociale e territoriale (in miliardi di euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44,67

45,40

46,04

46,54

47,03

47,51

47,92

 

Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano complessivamente a 313,19 miliardi di euro,così ripartiti:

§       164,27 miliardi alle regioni meno sviluppate, ovvero le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;

§       31,67 miliardi alle regioni in transizione (Pil pro capite tra il 75% e il 90% della media UE);

§       49,49 miliardi alle regioni più sviluppate (PIL superiore al 90% della media UE);

§       66,36 miliardi agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, vale a dire i Paesi il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90% del PIL medio pro capite dell'UE-27 (l’Italia non beneficia degli stanziamenti a valere sul Fondo di coesione in quanto il reddito pro capite è pari al 99%).

Le risorse residue sono destinate alla cooperazione transnazionale, interregionale e transfrontaliera (8,94 miliardi), alle regioni ultraperiferiche (1,38 miliardi) e allo sviluppo urbano sostenibile (330 milioni di euro).

 


 

Articolo 1, comma 249
(Trasferimento al Ministero degli Affari esteri di fondi per
programmi UE di aiuto allo sviluppo)

 

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

 

 

Il comma 249 prevede la possibilità di destinare risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie – di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 83[115] - a programmi di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

Tali risorse, nel limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono versate dal Fondo rotativo per le politiche comunitarie all’entrata del bilancio dello Stato, per poi essere destinate allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

 

Il Fondo di rotazione è stato a suo tempo istituito nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Tale Fondo si avvale di un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, nel quale furono anzitutto versate le disponibilità residue del conto corrente di cui alla legge 863[116] del 1977, contestualmente soppresso, nonché le somme erogate dalle Istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia e le somme determinate annualmente con la legge di bilancio e con la legge di stabilità a favore del capitolo 7493/Economia e finanze, altresì esposto nella Tabella E della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 250
(Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per
mancato recepimento di direttive UE)

 

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

 

Il comma 250 prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

 

Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare l’articolo 5-quinquies, che esclude atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.


 

Articolo 1, comma 251
(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 251 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 283 milioni di euro per l’anno 2014.

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 252
(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

 

252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 252 provvede al rifinanziamento di 614 milioni di euro del Fondo per le missioni internazionali di pace per l'anno 2014. Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

 

Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78[117] ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno seguente il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[118], mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità 2012, ha operato un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. n. 95/2012[119] ha disposto per il 2013 un incremento di un miliardo di euro del Fondo missioni internazionali.

Si ricorda infine che nelle previsioni di bilancio 2014 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il citato cap. 3004 registra uno stanziamento di circa 1,3 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 253
(Contingente civile di pace)

 

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Il comma 253 mira a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del servizio civile nazionale, quali esplicitati dall’art. 1, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (recante istituzione del servizio civile nazionale), ponendo le premesse dell’istituzione di un contingente di corpi civili di pace mediante la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, destinati alla formazione di un contingente di 500 giovani da impiegare in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto –, o in caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 77/2002 – che disciplina lo svolgimento del servizio civile all’estero.

 

Si ricorda che la citata legge n. 64/2001 reca al comma unico dell’art. 1 i principi e le finalità connessi con l’istituzione del servizio civile nazionale: in particolare, la lettera c) pone tra gli scopi del servizio civile nazionale la solidarietà e la cooperazione nazionale e internazionale specialmente finalizzate, tra l’altro, all’educazione alla pace fra i popoli. L’art. 2 della legge n. 64/2001 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi per disciplinare diversi aspetti del servizio civile nazionale: pertanto è stato emanato il decreto legislativo n. 77/2002.


 

Articolo 1, comma 254
(Ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)

 

254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

 

 

Il comma 254 disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, relativamente al rifinanziamento degli interventi previsti all’art. 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43/2013.

Viene infatti disposto che l’erogazione dei contributi avvenga:

§      nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali;

§      e previa verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili.

 

Viene altresì consentito al CIPE di autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Il comma stabilisce, infine, che alle citate erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7-bis del D.L. n. 43/2013, per cui i contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e gli stessi contributi possono essere revocati in caso di mancato o ridotto impiego delle somme o di loro utilizzo per finalità diverse.

 

Si rammenta preliminarmente che la tabella E dispone un rifinanziamento di 600 milioni per il biennio 2014-2015, per gli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 previsti dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43/2013.

Relativamente all’art. 7-bis del D.L. n. 43/2013, si ricorda che esso ha disposto il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzando la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 (pari complessivamente a 1.183,2 milioni di euro) al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al predetto articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica di cui al punto 1.3 della delibera CIPE 135/2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 1 del citato articolo, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

In attuazione delle disposizioni citate, il CIPE, con delibera n. 50/2013, ha provveduto a ripartire la somma complessiva di 1.183,2 milioni di euro, assegnando al Comune di L’Aquila la somma di 686,9 milioni di euro, ai restanti comuni del cratere sismico la somma di 403,4 milioni e 33,7 milioni in favore degli interventi di ricostruzione degli immobili privati ricadenti nei comuni al di fuori del cratere sismico, che saranno ripartiti con successiva delibera. A fini cautelativi lo stesso Comitato ha disposto l’accantonamento di un importo di 59,2 milioni (pari al 5% dello stanziamento complessivo di 1.183,2 milioni) da assegnare con successiva delibera.


 

Articolo 1, comma 255
(Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del
6 aprile 2009 nella regione Abruzzo)

 


255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.


 

 

Il comma 255 consente l’utilizzo delle risorse stanziate per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, anche per la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici, nonché per la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.

In particolare, il CIPE, nella ripartizione delle risorse, autorizzate dal comma 1 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 (previste per un importo pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e rifinanziate in Tabella E della presente legge, per 600 milioni di euro nel biennio 2014-2015, vedi la scheda di commento al comma 254), può destinare, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, una quota parte, anche al finanziamento degli interventi per la ricostruzione, la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.


 

Articolo 1, comma 256
(Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 - Pollino)

 

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

 

 

Il comma 256, modificato durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

 

In seguito al citato evento sismico, con la Delibera del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 (pubblicata nella G.U. 16 novembre 2012, n. 268) è stato dichiarato lo stato di emergenza ed individuati i comuni colpiti delle province di Cosenza e Potenza.

Con la successiva ordinanza n. 25/2012 del 20 novembre, i Prefetti di Cosenza e Potenza sono stati nominati Commissari delegati sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile e sono stati destinati 10 milioni di euro per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza previste dall’ordinanza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato.

Ulteriori disposizioni sono state dettate con l’ordinanza di protezione civile n. 30 del 7 dicembre 2012, mentre con le ordinanze nn. 82 e 98 del 2013 sono state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro delle regioni Calabria e Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico.

Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), ha incrementato il Fondo di protezione civile di 47 milioni di euro per l’anno 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per il 2015, da destinare alla realizzazione di interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali individuate nel comma medesimo. La ripartizione delle risorse ai singoli eventi è stata demandata ad apposito D.P.C.M., emanato in data 23 marzo 2013.

Tale decreto ha assegnato, in relazione al sisma del 26 ottobre, 2 milioni di euro alla Calabria (895.238 euro nel 2013, 152.381 euro nel 2014 e 952.381 nel 2015) e 1 milione di euro alla Basilicata (447.619 euro per il 2013, 76.190,5 per il 2014 e 476.190,5 per il 2015).

Si segnala, infine, che il comma 351 del presente articolo reca una disposizione finalizzata ad agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. A tal fine viene prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi previsti all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 25/2012.

 

Lo stesso comma dispone l’esclusione dei relativi pagamenti dal patto di stabilità interno nelle misure indicate:

§       per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016;

§       per la regione Basilicata, nei limiti di 1 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.

 

Benché la norma in esame non individui gli enti beneficiari della esclusione dei pagamenti per la ricostruzione dai vincoli del patto di stabilità, è da ritenere che la deroga debba riguardare i comuni e/o le province delle regioni colpite dagli eventi del sisma del 26 ottobre 2012, e non le regioni stesse.

L’esclusione dei pagamenti in questione, inoltre, avrebbe dovuto essere meglio definita come esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per gli enti locali.


 

Articolo 1, comma 257
(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

 

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

 

 

Il comma 257 incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l’anno 2014.

Lo stanziamento definitivo del FFO per il 2014, quale risultante dal Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016 (cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR) è pari a 7.003,6 milioni di euro.

 

Rimandando, per un’esposizione dettagliata sul FFO all’apposito approfondimento web, di seguito si riporta solo l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli anni 2008-2013:

 

 

2008 (consuntivo)

2009 (consuntivo)

2010 (consuntivo)

2011 (consuntivo)

2012 (consuntivo)

2013 (assestamento)

cap. 1694

7.443,7

7.513,1

6.681,3

6.969,3

6.999,5

6.694,7

 


 

Articolo 1, comma 258
(Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti)

 

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

Il comma 258 autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

Lo stanziamento definitivo per tali collegi, quale risultante dal già citato Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 (cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR), è pari a 16,6 milioni di euro per il 2014 e a 16,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

I collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, distribuiti complessivamente in 14 città, sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di Atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Essi garantiscono sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, anche se privi di mezzi.

L’ultimo intervento normativo di carattere ordinamentale è stato costituito dagli articoli 15-17 del d.lgs. 68/2012, che hanno disposto la necessità dell’accreditamento - ottenibile dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal riconoscimento da parte del MIUR - per l‘accesso al finanziamento statale e hanno definito le relative procedure. L’art. 23, co. 2, ha comunque disposto che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati, fermo restando l'obbligo di adeguarsi agli standard e ai requisiti previsti per il riconoscimento.

 


 

Articolo 1, comma 259
(Risorse per il diritto allo studio universitario)

 

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

 

 

Il comma 259 prevede che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è incrementato di 50 milioni di euro.

Un ulteriore incremento del medesimo Fondo, previsto dall’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, era stato disposto dall’art. 2 del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013).

Lo stanziamento definitivo per il 2014, quale risultante dal già citato Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 (cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR), è pari a 162,7 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 260
(Risorse per le scuole paritarie)

 

260. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 260 autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. n. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. n. 191/2009)[120].

Il finanziamento, attribuito alle regioni in virtù della loro competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si sommerà a quello allocato sul cap. 1477, pari a 273,9 milioni di euro, per un totale di 493,9 milioni di euro.

 

La competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 112/1998.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. n. 250/2005 (L. n. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L’art. 1, co. 635, della legge finanziaria 2007, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali” dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

Con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[121].

L’art. 2, co. 47, della L. n. 203/2008 (L. finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. n. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[122].

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi[123]. In particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, della L. n. 191/2009 ha assegnato (elenco 1, allegato) € 130 mln provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. n. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di € 245 mln; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. n. 183/2011 ha, a sua volta, autorizzato la spesa di € 242 mln; per il 2013 l'art. 1, co. 263, della L. n. 228/2012 ha autorizzato la spesa di € 223 mln, escludendo tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

Il secondo periodo del comma 260 esclude le spese effettuate dalle regioni, con le risorse ad esse attribuite dallo Stato per il sostegno alle scuole paritarie dal computo ai fini del patto di stabilità interno per il 2014, nel limite di 100 milioni di euro.

 

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità interno – dettata dall'articolo 32 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) a cui le norme della legge in esame recano modifiche (si vedano i commi 496 e seg.) – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione. Dalle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate come “dovute”, come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge 183/2011.

 

L’esclusione dal complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2014 opera nel solo limite di 100 milioni di euro.

Le regioni, dunque, potranno effettuare spese per il sostegno alle scuole paritarie nel 2014 nel limite di 100 milioni di euro, a valere sul complesso delle risorse ad esse attribuite dallo Stato per tale finalità.

Gli effetti finanziari derivanti dai pagamenti effettuati dalle regioni in deroga ai limiti del patto di stabilità sono compensati attraverso la riduzione di pari importo (100 milioni di euro) delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[124].

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Per una ricostruzione delle norme del provvedimento che variano la dotazione del Fondo, si rinvia alla scheda relativa al comma 318.


 

Articolo 1, comma 261
(Fondo straordinario per il sostegno all'editoria)

 


261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.


 

 

Il comma 261 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016.

Il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Al riguardo, viene fatto salvo il rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, relativo agli aiuti di importanza minore – “de minimis” –, la cui validità, tuttavia, è terminata il 31 dicembre 2013.

Il 24 dicembre 2013 è comunque stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 il nuovo regolamento UE n. 1407/2013.

 

Si ricorda che la normativa europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità. A tale proposito l'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex art. 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE).

A norma dell’art. 2 del regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98, la Commissione può adottare regolamenti che stabiliscono le condizioni in base alle quali alcuni aiuti di stato sono dispensati dalla procedura di notifica. Tali regolamenti, prima di essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GUCE), devono essere sottoposti a consultazione delle parti interessate e, in particolare, del comitato consultivo in materia di aiuti di stato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

A tale riguardo, l’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 – che si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e che riproduce sostanzialmente l’art. 2 del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, citato nel testo, ma in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 stabilisce, in particolare, che gli aiuti concessi ad una medesima impresa che non superano la soglia dei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE (c.d. aiuti de minimis).

 

Alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

 

Al riguardo si ricorda che, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, l’art. 29, co. 3, del D.L. n. 201/2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all’editoria dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, nonché la revisione, dal 1° gennaio 2012, del DPR n. 223/2012 - che, in attuazione dell’art. 44 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), aveva riordinato la disciplina - al fine di una più rigorosa selezione nell’accesso alle risorse e di un risparmio di spesa. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio di bilancio, sarà destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l’aumento del costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete distributiva.

In tale contesto, le modifiche al DPR n. 223/2010 sono state poi apportate dal D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. Le disposizioni decorrono a partire dai contributi relativi all’anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.

Quasi contestualmente all’emanazione del D.L. n. 63/2012, il Governo aveva presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che conferiva una delega per la definizione, a regime, di nuove forme di sostegno all’editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. Fra l’altro, si prevedevano il riordino della normativa vigente, al fine di contenere gli oneri e consentire una maggiore selezione dei beneficiari, nonché incentivi per l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la multimedialità.

Durante l’esame parlamentare, il 7 dicembre 2012 la VII Commissione aveva adottato un nuovo testo che prevedeva l’istituzione di un Fondo per il pluralismo dell’informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese editrici, per incentivare l’avvio di nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione. L’esame del provvedimento non si è concluso entro la fine della XVI legislatura.

Pertanto, le finalità del Fondo previsto dal comma 261 coincidono, in parte, con le finalità del Fondo previsto dal nuovo testo dell’A.C. 5270, adottato nel corso della XVI legislatura.

 

Più ampiamente, si veda l’approfondimento web presente nella Documentazione di inizio legislatura.


 

Articolo 1, comma 262
(Emittenza radiotelevisiva locale)

 

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

 

 

Il comma 262 autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale.

Lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti sia radio che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo economico) al cap. 3121.

Si ricorda infatti che l'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto misure di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale a decorrere dall'anno 2000, nella misura di 82 miliardi di lire annue (circa 42,3 milioni di euro annui), poi successivamente incrementate. La somma assegnata alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è stata di Euro 95.929.331.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2013 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 2013 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il riparto delle misure a sostegno all'emittenza televisiva locale, ai sensi della Legge 448/98, per l'anno 2012, che ammontano complessivamente a Euro 71.512.307,10.

Per l'anno 2013 il MISE ha comunicato di avere emanato, con decreto ministeriale 24 giugno 2013, il bando per l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 45 della legge n. 448 del 1998.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2013, l'art. 7, comma 11 del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre per il 2013, l'art. 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha invece autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale senza peraltro chiarire l'ambito dell'intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento.

Con Delibera n. 568/13/CONS del 15 ottobre 2013 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato in via transitoria, fino alla fine del 2013, il regime di contribuzione previsto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n.448 e dal Decreto ministeriale 23 ottobre 2000, per le emittenti televisive operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale. La proroga è stata disposta in attesa della definizione, tutt'ora in corso, del nuovo sistema di contributi che in base al decreto-legge n. 16/2012, avrebbe dovuto essere applicato progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013 a seguito della definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale avvenuta nel 2012.


 

Articolo 1, comma 263
(Flotta aerea antincendio Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il primo periodo del comma 263 aumenta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, lo stanziamento del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si ricorda che il D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, conv. L. 12 luglio 2012, n. 100), all’art. 1, comma 2 ha disposto il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Più specificamente, con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 7 della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, si è disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono stati definiti con un successivo regolamento, adottato su proposta del MEF e di concerto con il Ministro dell’interno con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

 

L’articolo 3-bis del decreto legge n. 79 del 2012 (conv. L. n. 131/2012) ha poi stabilito che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

 

Il finanziamento previsto dalla disposizione in esame va ad incrementare l’apposito fondo istituito dall’art. 1, co. 261, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco.

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all’articolo 1, comma 261 ha disposto che al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 353/2000, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 (cap. 1987/Interno).

Con il D.P.R. n. 40 del 2013, nel disporre, all’articolo 3 e al relativo allegato B, il trasferimento delle risorse finanziarie della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono state allocate sul cap. 1987/Interno 42,8 milioni per il 2013, 47,1 milioni per il 2014 e 47 milioni per il 2015, che sommati ai 40 milioni previsti dalla legge di stabilità hanno determinato uno stanziamento a legislazione vigente per il 2014 pari 87,1 milioni.

Per effetto della disposizione in oggetto (+ 5 milioni a regime) l’ammontare del cap. 1987/Interno nel bilancio 2014 risulta pari a 92,1 milioni.

 

Il secondo periodo del comma 263 ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell’adozione della direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente la Revisione del trasporto aereo di Stato.

 

In essa si dà conto dell'avviso del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, secondo cui - stanti i nuovi criteri di concessione degli aerei di Stato - è prevedibile che sull'ottimale soddisfacimento delle esigenze di trasporto che fanno capo al 31° stormo non inciderà la vendita di tre dei dieci aerei di stato, un Airbus 319 e due Falcon 50, con un prevedibile incasso di 50 milioni di euro.

 

Le risorse derivanti dalla vendita saranno utilizzate per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato destinato all’attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 264-265
(Impiego Forze armate per vigilanze sul territorio)

 


264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.


 

 

Il comma 264 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all’articolo 24, commi 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del piano di impiego di cui al all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, autorizzando la relativa spesa pari a 41, 4 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente – per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità – ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

 

Il comma 265 reca una riduzione di 1,4 milioni di euro per l’anno 2014 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La riduzione è disposta a copertura del finanziamento, di importo corrispondente, autorizzato per la proroga di utilizzo del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti e del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 


 

Articolo 1, comma 266
(Fondo per l’efficienza dello strumento militare)

 

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 266 provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l’importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1238 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il medesimo comma disponeva che i suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Le risorse sono allocate sul capitolo 1185 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Il presente Fondo è attualmente disciplinato dall'art. 616 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).


 

Articolo 1, comma 267
(
Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato)

 


267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.


 

 

Con il comma 267, modificato nel corso dell’esame parlamentare, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare - in aggiunta alle sue ordinarie facoltà - ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dal 2014. Le finalità che la norma intende perseguire tramite l’acquisizione di ulteriori procuratori sono:

§       l’incremento della costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari;

§       l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria;

§       in relazione al contenzioso in gestione, l'attività di consulenza in favore dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3920 del 2011, recante disposizioni urgenti di protezione civile.

L’O.P.C.M. n. 3920/2011 ha previsto, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, l’istituzione di apposita Unità Tecnica-Amministrativa. L’istituzione dell’Ufficio deriva dalla necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonché di assicurare sia l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del D.L. n. 195/2009 (l’Unità stralcio e l’Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania) che di ulteriori attività ovvero:a) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo; c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori; d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici; e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste.

 

In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza nella gestione del contenzioso, la citata Unità tecnica amministrativa è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

 


 

Articolo 1, commi 268-269
(Assunzioni Garante per la protezione dei dati personali)

 


268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalità di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.


 

 

I commi 268 e 269, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni concernenti specifiche assunzioni nell’Ufficio del Garante della protezione dei dati personali.

Più specificamente, il comma 268 incrementa di 12 unità il ruolo organico dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità), contestualmente riducendo della medesima misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente (il cui limite massimo è attualmente fissato in 20 unità). A tal fine il Garante indice entro il 31 dicembre 2016 una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato.

In merito all’ambito della procedura concorsuale va notato che la Corte costituzionale ha evidenziato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di un’amministrazione non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone (sent. n. 205/2006).

Il successivo comma 269 specifica che il Garante può attingere alle risorse di cui al comma 416 della legge in esame, modificando conseguentemente il citato comma 416, estendendo al 2016 l’attribuzione delle risorse ivi previste, al fine di rimodulare i trasferimenti tra bilanci delle autorità in favore del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per gli anni 2014 e 2015


 

Articolo 1, comma 270
(Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri)

 

270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

 

 

Il comma 270 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, di un Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Si precisa altresì che alla ripartizione del fondo, nell’ambito del Programma di spesa “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, del centro di responsabilità “Arma dei Carabinieri”, deve provvedersi con decreti del Ministro della difesa, che devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze. La norma dispone che tale comunicazione possa avvenire secondo una non perspicua disposizione “anche con evidenze informatiche”.

 


 

Articolo 1, comma 271
(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)

 

271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195. - (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) - 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

 

 

Il comma 271 reca una novella all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) concernente contributi per le associazioni combattentistiche. In favore di tali associazioni, le quali sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa e che sostengono attività di promozione sociale e di tutela degli associati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse.


 

Articolo 1, comma 272
(Risorse per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)

 

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

 

 

Il comma 272 dispone l’istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Il fondo, che ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

 

Analogo fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, è stato istituito per il 2013 con l’art. 1, co. 92, della L. n. 228/2012. La procedura per l'ammissione al finanziamento delle iniziative e le modalità di riparto dello stanziamento sono state definite con D.P.C.M. 5 luglio 2013 (GU 10 settembre 2013, n. 212).

 

L’elenco delle associazioni aderenti alla Confederazione è disponibile sul sito www.anpi.it.

 

Sull’argomento si veda anche, ante, quanto dispone il comma 106.

 


 

Articolo 1, comma 273
(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE)

 


273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.


 

 

Il comma 273 autorizza la spesa di 56 milioni per l’anno 2014 e di 2 milioni per l’anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea nel 2014, con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza. La Presidenza del Consiglio trasmette ai competenti Organi parlamentari, prima dell’inizio del semestre di Presidenza italiana della UE – e comunque non oltre il 30 maggio 2014 - una nota puntuale sul riparto delle risorse in oggetto, articolata per finalità ed iniziative.

Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa per il 2014 sono assegnati alla Presidenza del Consiglio 2 milioni di euro per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.

Le somme non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell’esercizio finanziario successivo.

 

Le spese di cui al presente comma sono escluse dall'applicazione delle disposizioni - recate all’articolo 60, comma 15 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[125] - in base alla quale a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, non possono assumere mensilmente impegni per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna Unità previsionale di base (UPB) del bilancio.

La disposizione in commento prevede inoltre che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione per la Presidenza restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 (che riguarda appunto il semestre di presidenza italiana della CEE). In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 208/1984, per l'assegnazione alla Delegazione, potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della Delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri. All’atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata di esso un numero equivalente di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma in commento – come esplicitamente affermato nella relazione tecnica.

 

Si segnala che il comma 3 dell'art. 2 della medesima legge n. 208/1984 prevede che, per l'assegnazione alla Delegazione, possano essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta Delegazione.

 

Inoltre, la disposizione di cui all’articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 - per la quale, in considerazione dell'eccezionalità dei predetti periodi di presidenza italiana del Consiglio dell'UE e dei conseguenti adempimenti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato - viene interpretata dalla disposizione in commento nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l’acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

 

Si ricorda che l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) reca ai commi 141-143 limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014; inoltre, il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review), all’articolo 5, comma 2 pone un limite alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi - limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

 

La disposizione in commento prevede altresì che nei limiti temporali e di stanziamento richiamati si applichi quanto previsto dall'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge n. 227/2012[126] (proroga missioni), che autorizza il Ministero degli Affari esteri, per interventi determinati, a ricorrere ad acquisti, lavori e attribuzioni di incarichi di consulenza in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

L'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003, relativo al regime degli interventi, dispone che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. n. 165/2003.

AI riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009.

Il comma 6 dell’art. 7 del D.L. 227/2012 prevede deroghe ad una serie di norme[127] al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità previste.

 

Il comma 273 in commento prevede che ai componenti della Delegazione è corrisposta, se inviati in missione all’estero, l’indennità di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il personale dell'Amministrazione dello Stato in missione all'estero.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998, il quale suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Viene altresì previsto che, nell’ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la Delegazione possa essere corrisposto un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l’attività della Delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell’Amministrazione centrale - tutto ciò fermo restando il divieto di distribuire in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi gli incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[128], divieto posto all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo medesimo.

 

Come si apprende dalla relazione tecnica, tale contributo è corrisposto in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro, di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell’area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L’importo complessivo massimo stimabile per l’anno 2014 ammonta ad euro 288.516 mentre per l’anno 2015 è pari ad euro 192.344.

 

Il presente comma autorizza inoltre la spesa per l’assunzione di personale con contratto temporaneo – quale previsto dall’art. 153 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri - per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle risorse stanziate e nei limiti di 1.032.022 euro per l'anno 2014, in deroga ai limiti quantitativi cui rimanda l’articolo 153 di cui sopra.

Il comma istituisce infine nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra le Amministrazioni centrali – diverse dalla Farnesina - competenti a realizzare alcune delle iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana viene demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 273, incluse le deroghe ai limiti di spesa dettati dalla vigente normativa.


 

Articolo 1, comma 274
(Vertice UE sull’occupazione giovanile ed Asia-Europe Summit 2014)

 

274 La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 274 affida alla Presidenza del Consiglio l’organizzazione nel 2014 di due vertici il cui svolgimento è previsto nel nostro Paese:

a)   summit dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile;

b)   Asia-Europe summit.

 

La Presidenza del Consiglio provvederà nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, e comunque nel limite di 5 milioni di euro. A tali spese non si applicano le restrizioni previste, in riferimento al contenimento dei costi degli apparati amministrativi, dall’art. 6 del già citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Nel luglio 2013 a Berlino si è svolto un vertice a livello di Capi di Stato e di governo, pochi giorni dopo che il Consiglio europeo aveva messo a disposizione fino a 8 miliardi di euro per strategie di lotta alla disoccupazione. A Berlino la Banca europea per gli investimenti (BEI) si è a sua volta impegnata a stanziare 60 miliardi nel periodo 2013-2015 per contrastare la dilagante mancanza di lavoro nell’Unione europea. Sempre a Berlino, i Ministri del lavoro UE, coadiuvati dai responsabili delle Agenzie nazionali per l’occupazione, hanno attirato l’attenzione in modo particolare sulla dimensione giovanile della disoccupazione, da contrastare vigorosamente con azioni a livello nazionale e a livello europeo, anzitutto rendendo operativi con la massima urgenza i fondi messi a disposizione dal piano pluriennale finanziario 2014-2020.

Nel novembre 2013 a Parigi si è tenuto un secondo vertice dei Capi di Stato e di governo, per puntualizzare lo stato delle iniziative messe in cantiere a Berlino. In particolare, il vertice ha ribadito l’obiettivo, per i paesi coinvolti nella c.d. Garanzia per i giovani, ad assicurare dal 2014 una soluzione di impiego o di ulteriore formazione entro quattro mesi dal completamento degli studi a tutti i giovani al di sotto dei 25 anni. La Garanzia giovani riguarda i paesi la cui disoccupazione giovanile ecceda il 25% - l’Italia è attorno al 40% -, e prevede l’utilizzazione di 6 miliardi, ai quali si affiancheranno 18 miliardi dalla BEI nel triennio 2013-2015 e 21 miliardi dal Fondo sociale europeo. Il vertice di Parigi, riconoscendo l’attivismo dell’Italia sulla questione, ha deciso che il prossimo appuntamento si svolgerà in Italia, probabilmente nell’aprile 2014.

Il Meeting Asia-Europa (ASEM) è un forum per il dialogo tra Europa e Asia, che coinvolge la quasi totalità dei due continenti. Il partenariato ASEM conta su circa la metà del PIL mondiale, e attorno al 60% della popolazione mondiale e del commercio globale. L’ASEM integra e non sostituisce le relazioni bilaterali dell'Europa con i paesi asiatici.
Partner dell’ASEM sono i 28 Stati membri dell'UE, i 10 membri dell'Associazione dei paesi del sud-est asiatico (ASEAN), ovvero Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Birmania, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, 8 paesi associati nel dialogo ASEAN - Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Pakistan, Russia, e inoltre Mongolia, Bangladesh, Norvegia, Svizzera, il Segretariato ASEAN e la Commissione europea. I vertici ASEM biennali sono stati la pietra angolare del processo ASEM dal primo summit a Bangkok nel 1996
[129]. Da allora, ASEM è servito a rafforzare l'interazione e la reciproca comprensione tra le due regioni attraverso il dialogo e la cooperazione rafforzati . Ogni anno privo di vertice, riunioni ministeriali e a livello di funzionari mantengono vivo il dialogo ASEM. Nel 2011 il commercio dell'UE con i membri asiatici dell'ASEM è stato pari a 330 miliardi di euro di esportazioni e 532 miliardi di importazioni, cosicché gli scambi commerciali con questi paesi hanno rappresentato un quarto del commercio globale dell’area UE. La Fondazione Asia-Europa (ASEF), istituita nel febbraio 1997 per fornire un forum di dialogo non governativo, è tuttora l'unico organo istituzionale dell’ASEM: la sua missione è di promuovere la comprensione reciproca, un coinvolgimento più profondo e una più continua collaborazione tra i popoli dell'Asia e dell'Europa attraverso una maggiore quantità e qualità di scambi intellettuali, culturale e tra persone. Aree di attività dell’ASEF sono: economia e società, ambiente e sviluppo sostenibile, salute pubblica, arte e cultura, istruzione e cooperazione accademica, dialogo tra comunità, così come i diritti umani e la governance.
La Commissione europea assicura un sostegno finanziario e tecnico per l’ASEM attraverso il Fondo per il dialogo ASEM , che promuove una più stretta cooperazione tra i partner ASEM ed è progettato per migliorare il trasferimento di policies e know how verso i paesi meno sviluppati della regione asiatica. Il programma è incentrato su cinque settori: questioni economiche e finanziarie, anche in relazione all’esperienza europea di integrazione economica e finanziaria, ambiente e cambiamento climatico, politiche di aiuto allo sviluppo, occupazione e inclusione sociale, istruzione, multilinguismo, cultura e diversità culturale, dialogo interculturale
[130].

L’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 detta essenzialmente numerose disposizioni per il contenimento dei costi degli apparati amministrativi, come le Agenzie fiscali; gli organi di carattere collegiale; gli organi di amministrazione e controllo di società in mano pubblica; le Pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A. e le autorità indipendenti – qui con riferimento alle spese per studi e consulenze, per convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per le missioni, la formazione del personale, l’acquisto, il noleggio e l’esercizio di autovetture, l’acquisto di buoni-taxi. L’art. 6 in commento prevede inoltre che sia versato allo Stato il corrispettivo di sua spettanza per il passaggio a FINTECNA dei cespiti di alcuni enti disciolti. L’art. 6 fa anche divieto alle Pubbliche amministrazioni di cui in precedenza di accrescere il capitale di società partecipate non quotate in deficit strutturale. Dall’applicazione diretta delle disposizioni di cui sopra vengono escluse le Regioni, le Province autonome e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 275
(Fondazione istituto mediterraneo di ematologia)

 

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

 

 

Il comma 275 reca uno stanziamento di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2003, al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

 

La “Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obbiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea.

Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 89/2003, per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione è stata autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Successivamente, l’articolo 10 del decreto-legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2008, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione, ha previsto una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


 

Articolo 1, comma 276
(Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti)

 

276. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 276, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa di 300 mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di proseguire le attività dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS) e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma.

 

L'A.N.P.V.I. è un associazione eretta in ente morale con D.P.R. n. 126 del 13 febbraio 1981[131] alla quale possono aderire i ciechi, gli ipovedenti e i cittadini tutti che ne condividono le finalità: svolge molteplici attività di tutela, di rappresentanza e di promozione sociale in favore dei privi della vista e degli ipovedenti, curando pratiche assistenziali, previdenziali, di collocamento al lavoro, d'istruzione e di ricerca di nuovi sbocchi lavorativi.


 

Articolo 1, comma 277
(Contributo straordinario per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania)

 

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

 

 

Il comma 277, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, al fine di ampliare la gamma di servizi culturali per gli ipovedenti del Sud, delle isole e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per favorire l’attività della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”, eroga un contributo straordinario di 800.000 euro per il 2014 per il funzionamento del Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania – con il quale la Biblioteca stipula apposita convenzione.

 

La "Stamperia Regionale Braille[132]" è una ONLUS istituita nel 1978 dalla Legge Regionale n. 52, che assegnava all’Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta un contributo di 50 milioni di lire per l’acquisto degli impianti e l’avvio di un centro stampa Braille: la sua attività è sostenuta principalmente dai contributi della Regione Siciliana ai sensi della L.R. n. 4/2001. La sua finalità è quella di "contribuire all'integrazione sociale e culturale dei minorati della vista" attraverso, soprattutto ma non solo, la creazione di manufatti editoriali ad uso di non vedenti e ipovedenti. La sua principale attività, infatti, è rappresentata dalla trascrizione e produzione di testi scolastici e/o culturali in Braille (metodo di scrittura/lettura tattile per non vedenti), in Large Print (testi personalizzati con caratteri ed immagini ingranditi a seconda del residuo visivo dell'ipovedente che ne ha fatto richiesta), mediante registrazione vocale su supporti magnetici e in formato elettronico per l'ascolto mediante sintesi vocale o per la lettura mediante display Braille.


 

Articolo 1, comma 278
(Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate)

 

278. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

 

 

Il comma 278 autorizza la spesa di 100 milioni per il 2014 da assegnare all’Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

 

Nel bilancio a legislazione vigente le risorse destinate agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate sono allocate al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura di 3.100,7 milioni per il 2014, di 3.062,6 milioni per il 2015 e di 3.065 milioni per il 2016 (Missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio; Programma: Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità).

 

Nel bilancio assestato 2013 l’ammontare del cap. 3890 risulta pari a 3.094,9 milioni. L’incremento nel BLV per il 2014 (+5,8 milioni) è determinato in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 74, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

 

In particolare i commi da 72 a 77 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 hanno introdotto nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del demanio). A tal fine il comma 74 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2007, le dotazioni delle Agenzie sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla stessa legge finanziaria 2006[133], le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

a)    Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;

b)    Agenzia del territorio 0,1592 per cento;

c)    Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, mentre, l’Agenzia delle dogane, per effetto dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ha assunto la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

 

Si segnala che nel bilancio di previsione 2014 (D.M. 27 dicembre 2013) la dotazione complessiva del cap. 3890 è indicata in 3.205,7 per il 2014 in quanto, oltre al contributo integrativo di 100 milioni in commento, sono contabilizzati gli effetti del comma 286 che assegna 5 milioni per il 2014 e 40 milioni per ciascuna annualità 2015-2019 al fine di consentire la realizzazione del catasto in attuazione della legge delega in materia fiscale già approvato dalla Camera e all’esame del Senato (A.S. 1058).


 

Articolo 1, commi 279-280
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

 


279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.


 

 

I commi 279 e 280 apportano modifiche al regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.

Si amplia il novero dei soggetti autorizzati ad assistere il contribuente presso gli uffici finanziari: la procura speciale può essere infatti conferita anche ai soggetti iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi. Si prevede inoltre che, qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa sia autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

 

Più in dettaglio, le disposizioni in esame modificano anzitutto il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.

 

In estrema sintesi, ai sensi della norma richiamata il contribuente può farsi rappresentare presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria da un procuratore (generale o speciale).

Sono dettate regole sul conferimento della procura speciale (per iscritto e con firma autenticata, salvo il caso in cui sia conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche).

E’ possibile conferire la procura anche a persone iscritte in albi professionali o nell’apposito elenco di persone autorizzate dal Ministero dell’economia e finanze; il Ministero delle finanze può infatti autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

 

Per effetto delle disposizioni in commento (comma 279, lettera a)) la procura può esser rilasciata anche ai soggetti iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; anche in tal caso è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

 

Inoltre si prevede (comma 279, lettera b)) che, qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi di cui si serve il CAF per l’assistenza fiscale, tale procura deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

 

Per esigenze di coordinamento, il successivo comma 280 modifica l’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997, il quale disciplina l’assistenza dei contribuenti in sede di accertamento con adesione; a tale scopo, la norma modificata rimanda al predetto articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato per effetto del già commentato comma 279.


 

Articolo 1, commi 281-285
(Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP)

 


281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.


 

 

I commi da 281 a 285 reintroducono l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini IRAP, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

Più in dettaglio, il comma 281 prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il “valore normale”, in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti.

 

Con la locuzione transfer price o pricing si intende una pratica secondo la quale soggetti economici distinti, ma appartenenti allo stesso gruppo societario multinazionale, trasferiscono quote di reddito mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato praticato fra soggetti economici indipendenti. Per contrastare il potenziale elusivo di tale fenomeno, l’ordinamento italiano (articolo 110, comma 7 del TUIR) dispone che i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa determinazione del valore dei beni si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale prescrizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

In sostanza, anziché conferire rilevanza fiscale ai corrispettivi delle prestazioni di servizi o delle cessioni di beni che sono stabiliti tra le parti, si presume che alle transazioni intercorse tra società controllate o collegate (di cui una non residente) sia applicabile il cd. “valore normale”, per impedire che le imprese correlate determinino discrezionalmente i prezzi di trasferimento infragruppo di beni o servizi.

Scopo della norma è assicurare la corretta base imponibile in ciascuna giurisdizione e di evitare la doppia imposizione, riducendo in tal modo il conflitto tra le amministrazioni fiscali e promuovendo il commercio e gli investimenti internazionali. Di conseguenza, con tale disposizione si intende determinare un criterio generale di corretta ripartizione della base imponibile delle imprese multinazionali tra i vari Stati in cui le stesse operano, al fine di tutelare l’integrità del prelievo tributario degli Stati coinvolti nelle transazioni poste in essere.

Per la determinazione del valore normale, l’articolo 110, comma 2, del Tuir, rinvia all’articolo 9, comma 3, dello stesso TUIR, che definisce il valore normale come “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

l concetto di valore normale legislativamente definito recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall’OCSE per la determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (articolo 9 del modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni); tale principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle) rappresenta la regola internazionale che dovrebbe essere utilizzata, ai fini fiscali, per la determinazione del prezzo di trasferimento dai gruppi multinazionali e dalle Amministrazioni fiscali. Tale principio stabilisce che qualora tra due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano fissate “condizioni (…) diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.

L’OCSE si è occupata del transfer pricing, oltre che nell’articolo 9 del modello di convenzione, in specifiche nelle direttive sui prezzi di trasferimento e, in particolare, nel rapporto del 2010 e successivi aggiornamenti dal titolo “Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and Tax Administrations” .

L’applicazione del principio della libera concorrenza è basato sull’analisi comparativa, attraverso la quale si raffrontano le transazioni effettuate all’interno di un gruppo di imprese con altre identiche o similari effettuate tra soggetti indipendenti. Affinché due transazioni possano definirsi comparabili, è necessario operare una “Analisi di comparabilità” (comparability analysis) tra una transazione tra imprese associate con altra realizzata tra imprese indipendenti. Tali transazioni sono comparabili se nessuna delle differenze tra esse, ove esistenti, possano concretamente influenzare i fattori oggetto di analisi (ad es. prezzi o margini), ovvero se sia possibile operare rettifiche affidabili idonee ad eliminare gli effetti di tali differenze. Sulla base di tali indicazioni, le linee guida OCSE indicano diversi metodi (cd. “tradizionali” e cd. “reddituali”) che consentono di determinare il prezzo di libera concorrenza; i metodi reddituali conferiscono rilevanza, ai fini della determinazione del prezzo concorrenziale, agli indicatori di profitto.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7 TUIR.

L’articolo 26 del menzionato decreto ha escluso l’applicazione di alcune sanzioni amministrative (connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito) ove il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documentazione (prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

In tale ipotesi non si applicano dunque le sanzioni previste (dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) in caso di infedeltà della dichiarazione.

Si prevede, inoltre, a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazione prevista.

Tale documentazione è costituita da un documento denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. Il regime documentale è stato, peraltro, diversificato a seconda del tipo di società; sono inoltre previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alleggerimenti dell’onere per le piccole e medie imprese.

 

La legge finanziaria 2008 (legge. 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, il c.d. “principio di derivazione diretta” della base imponibile Irap dal bilancio civilistico, sganciandola, di fatto, dalle regole di determinazione delle imposte dirette. Ciò ha comportato tra l’altro una sostanziale irrilevanza della disciplina dei prezzi di trasferimento - contenuta nel più volte citato articolo 110, comma 7 TUIR - ai fini Irap, a partire dal periodo d’imposta 2008.

 

Il comma 282 dispone che alle rettifiche così effettuate non si applichino le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di infedeltà delle dichiarazioni (articolo 1, comma 2 del già citato D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), ovvero nel caso di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (che prevedono il pagamento di un ammontare dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza).

Il comma 283 prevede che tale disapplicazione delle sanzioni sia tuttavia limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale, al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della norma in esame), siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. Viene fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 284).

 

Il comma 285 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 8 milioni di euro per l’anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dal 2017; contestualmente, ne dispone una riduzione di 20 milioni per l’anno 2015.

Tali risorse che affluiscono al FISPE costituisco quota parte[134] delle minori spese derivanti dalla disciplina delle rettifiche da transfert pricing a fini IRAP recate dai commi precedenti.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 286
(Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto)

 

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

 

 

Il comma 286 autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Al riguardo si ricorda che è all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato il disegno di legge A.S. 1058, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", già approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2013.

In particolare l'articolo 2 delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi. Tra questi la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa. Sono ridefinite le competenze delle Commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.

A garanzia dei saldi di bilancio, il comma 4 afferma che dalla riforma del catasto non devono derivare nuovi o maggiori oneri: a tal fine dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che considerazioni sul sistema catastale sono state svolte dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Befera, nel corso dell’indagine conoscitiva della 6a Commissione Finanze del Senato sulla tassazione degli immobili (4 giugno 2013). Tra le altre cose, Befera ha sottolineato che l’orizzonte temporale dell’intera operazione di revisione catastale non potrà che essere pluriennale, presumibilmente non inferiore a cinque anni, anche se una stima più precisa dei tempi e delle risorse, umane e finanziarie, necessita di ulteriori analisi e approfondimenti. Ha altresì osservato che l’attuazione della riforma del catasto è una attività assolutamente straordinaria e quindi non può essere svolta ricorrendo alle attuali disponibilità di risorse umane e finanziarie dell’Agenzia.


 

Articolo 1, comma 287
(Restituzione contributo di perequazione sui
trattamenti pensionistici di importo elevato)

 

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 

Il comma 287 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, contributo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013.

 

Con la richiamata sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, isoli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

 

Si ricorda che il successivo comma 486 (alla cui scheda si rimanda) prevede l’introduzione di un nuovo contributo di perequazione sulle pensioni di importo elevato per gli anni 2014-2016.


 

Articolo 1, comma 288
(Assunzione di magistrati ordinari)

 

288. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 288 autorizza il Ministero della giustizia, nell’anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente[135], ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame. L’autorizzazione concerne una spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, all’onere conseguente alla previsione in esame si provvederebbe mediante lutilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’aumento del diritto forfettario di notifica (di cui all’art. 30 del TU spese di giustizia) previsto dai successivi commi 416 e 417.

 

Si rammenta che, secondo la disciplina vigente, le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni sono autorizzate per un contingente determinato secondo le seguenti percentuali (riferite sia alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente sia al numero delle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente): 20 % fino al 2014; 50 % per il 2015; 100 %, dal 2016.

I commi 307 e 308 della legge modificano, in generale, tali percentuali nel seguente modo: per il 2014: 20 % (invariato); per il 2015: 40 % (anziché 50 %); per il 2016: 60 % (anziché 100 %); per il 2017: 80 % (anziché 100 per cento); dal 2018: % (invariato). Vengono inoltre previste disposizioni particolari per l'Università e gli enti di ricerca, nonché per il comparto sicurezza. Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle indicate dalla legge finanziaria per il 2007 (più esattamente: dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006) e includono pertanto il personale di magistratura per effetto del rinvio all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 contenuto nel predetto comma 523.

Come evidenziato nella relazione tecnica, il contingente di personale della magistratura ordinaria per il quale può considerarsi già autorizzata l’assunzione, sulla base della normativa richiamata, dovrebbe essere pari a 23 unità (corrispondenti al 20 % delle unità di personale della stessa che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013). Con riferimento a coloro che risulteranno probabilmente vincitori del concorso bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità di personale della magistratura ordinaria[136], la quota per la quale occorre trovare una specifica copertura finanziaria - sempre secondo la citata relazione tecnica e sulla base di una stima effettuata in relazione agli ammessi agli orali - dovrebbe invece essere determinato in 331 unità.


 

Articolo 1, comma 289
(Assunzione di magistrati ordinari)

 

289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

 

 

Il comma 289, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare, integra la formulazione del comma 6-ter dell’art. 6 del D.L. n. 138/2011, prevedendo come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello.

Il citato comma 6-ter prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.

 

È autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.


 

Articolo 1, comma 290
(Proroga del mandato di magistrati onorari)

 


290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».


 

 

Il comma 290 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. La finalità della misura risiede nella necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs. n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.

In primo luogo viene prevista la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991).

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha tra l'altro introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-bis e ss., e gli articoli 71 e ss. dell’ordinamento giudiziario). La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-ter, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-quinquies e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12). La nomina dei magistrati onorari in questione, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale, ha la predetta durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina

L'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 4820, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

 

Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del D.L. n. 212 del 2011 (Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile) e, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

Viene correlativamente modificato l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, con la proroga dell'applicabilità delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dallarticolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2013 dal citato articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012.


 

Articolo 1, comma 291
(Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive
ad essa connesse)

 

291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».

 

 

Il comma 291, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi.

La proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi era stata infatti disposta, per le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, dall’articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. “D.L. Sviluppo 2”) e dal successivo articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha esteso da ultimo la proroga alle concessioni aventi ad oggetto:

§       il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

§       il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

§       i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Recentemente, l'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. L’aggiornamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate, era stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto ministeriale 4 dicembre 2012.

Si ricorda che la questione della proroga delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una complessa procedura di infrazione contro l’Italia, avviata nel 2009 ed avente ad oggetto la norma che disponeva la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, nonché la norma che stabiliva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza. La procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 in seguito all’emanazione di una serie di disposizioni legislative, tra le quali merita richiamare la delega al Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (art. 11 della legge n. 217/2011, legge comunitaria 2010). La delega non è stata tuttavia esercitata.

Si ricorda altresì che recentemente la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 dell’1-4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, art. 1, che ha disposto la proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo in caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali che provochino danni agli stabilimenti balneari o ai beni demaniali, a favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale e rimettendo le modalità attuative della proroga all'intervento regolamentare regionale. La previsione di proroghe di concessioni, ulteriori a quelle già disposte, in via transitoria, dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, contrasta infatti con l'art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) che vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario; con l'art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), è stato infatti abrogato il meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali e si è prevista una delega legislativa, da esercitarsi entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge (e pertanto scaduta), per la revisione e il riordino della legislazione delle concessioni demaniali marittime, da esercitarsi secondo principi e criteri direttivi ispirati ad assicurare «il rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.


 

Articolo 1, comma 292
(Incremento della misura dei consumi medi
di gasolio ad uso agricolo)

 


292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


 

 

Il comma 292 dispone l’incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 2002).

 

Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell’aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l’impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D.L. n. 375/2000).

A norma dell'art. 24, comma 4, della legge n. 388 del 2000, l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi agricoli, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Si rammenta che attualmente l’accisa per il gasolio da autotrazione ammonta a 617,40 euro per mille litri. La tabella A del D.Lgs. n. 504/1995 prevede una agevolazione nella misura del 22 per cento dell’aliquota dell’accisa.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 sono state definite le modalità applicative dell’agevolazione fiscale, mentre con il decreto del Ministero dell’agricoltura 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegate tabelle. Per il gasolio essi sono espressi in litro su ettaro (l/ha).

Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) all’articolo 1, comma 517, si è disposto la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002. Limitatamente all’anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto inoltre che la quantificazione dell’onere determinato dall’accisa agevolata per le coltivazioni in serra (articolo 6) fosse coperto mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato, nella misura di 14,4 milioni per il 2013 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

In sostanza, l’incremento di 4 milioni per il 2014, di 21 milioni per il 2015 e di 16 milioni a decorrere dal 2016 previsto dal comma in esame provvede a compensare (anche se in maniera inferiore) le riduzioni di risorse destinate ai consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato disposte dall’articolo 6 del D.L. n. 69 del 2013.


 

Articolo 1, comma 293
(Fondo bieticolo saccarifero)

 

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

 

 

Il comma 293 prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera l’importo di 5 milioni di euro; tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e viene versata quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea a titolo di contributi nazionali e europei previsti per la ristrutturazione del settore.

 

Si segnala che il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, istituito dal comma 4 dell’art. 2 del decreto-legge n. 2/2006, è stato soppresso dall’art. 1, comma 1054, della legge n. 299 del 2006 (legge finanziaria 2007) che ha previsto l’attribuzione della quota di finanziamento direttamente all’Agea.

 

Nel corso del 2006, con l’approvazione di un pacchetto di tre regolamenti, il settore dello zucchero è stato toccato da una profonda riforma allo scopo di renderlo adeguato con gli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale.

Il regolamento n. 319/2006 ha previsto una specifica forma di aiuto, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinata ad ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione per gli Stati membri che rinuncino ad almeno il 50% della propria quota produttiva: in tali Stati è concesso un aiuto temporaneo nazionale ai produttori di barbabietole da zucchero rimasti attivi. Il quinquennio di validità dell’aiuto decorre dall’anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50%, ma può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014.

L’Italia ha posto in atto un processo di ristrutturazione concordato in sede di tavolo di filiera bieticolo-saccarifera, e formalizzato nell’accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2006. Con tale accordo sono stati definiti gli impegni alla riconversione degli stabilimenti e si è giunti alla dimissione di 15 dei precedenti 19 impianti attivi, con una riduzione della produzione nazionale del 70%.

Per consentire la riconversione degli stabilimenti, in gran parte rivolti alla produzione di energia, l’articolo 2 del D.L. n. 2/2006 ha disposto:

§       l’attribuzione all’Agea, per l’anno 2006, di una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni, finalizzata ad assicurare l’erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticola-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria; la copertura per l’anno 2006 veniva individuata mediante l’utilizzazione delle risorse afferenti al Fondo per le aree sottoutilizzate;

§       la istituzione di un Comitato interministeriale, con il compito di approvare il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione del settore e di formulare direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione;

§       la presentazione, da parte delle imprese saccarifere, di progetti di riconversione, soggetti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), l’art. 1, comma 1063 ha stanziato per la seconda annualità, riferita al 2007, la somma di 65,8 milioni di euro.

Con la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 122, L. 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2008, per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Le risorse nazionali, per complessivi 51 milioni di euro, riferite al completamento della campagna 2009 e 2010 richiedono ancora una completa erogazione.

Con delibera CIPE n.6 del 20 gennaio 2012, pubblicata in G.U. il 14 aprile 2012, sono stati stanziati alle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero aiuti per un importo pari a 35 milioni di euro. Tali somme sono state erogate ad aprile 2013 a copertura di una parte del 2009.

Con il comma in esame viene, quindi, integrato di 4 milioni di euro lo stanziamento, portando così l’ammontare erogato per le annualità 2009 a 39 milioni di euro rispetto ai 51 milioni dovuti complessivamente.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 29 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 31, ha disposto che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, realizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 2 del 2006, rivestono “carattere di interesse nazionale” anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio.

Si fa, infine, presente che la riforma della politica agricola comune, nell’Accordo del Consiglio agricolo del 26 luglio 2013, ha stabilito che nel 2017 cessino le quote di produzione di zucchero.


 

Articolo 1, comma 294
(Interventi vari a favore degli italiani nel mondo)

 


294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.


 

 

Il comma 294 reca interventi a favore di diversi settori di interesse degli italiani all’estero. In particolare:

§       la lettera a) dispone lo stanziamento nel 2014 di 2 milioni di euro finalizzati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di rappresentanza degli italiani all’estero (COMITES e CGIE);

§       la lettera b) dispone lo stanziamento nel 2014 di un milione di euro a favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

§       la lettera c) rifinanzia per 600.000 euro nel 2014 le attività assistenziali dirette e indirette per i connazionali residenti all’estero che versano in condizioni di indigenza;

§       la lettera d) attribuisce 200.000 euro nel 2014 a favore del Museo dell’emigrazione italiana di Roma;

§       la lettera e) stanzia 200.000 euro nel 2014 a favore delle Agenzie di stampa specializzate per i servizi di interesse degli italiani all’estero;

§       la lettera f) integra di un milione di euro per il 2014 lo stanziamento di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63[137] a favore della stampa italiana all’estero – l’art. 1-bis in questione autorizzata “la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni”.

 

In base alla vigente normativa, i COMITES (Comitati degli italiani all’estero) sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggior rilievo della disciplina si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza per l’elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge n. 286/2003, che definisce per la prima volta i COMITES “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.

A seguito delle elezioni del 2004, operano oggi 124 COMITES in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i COMITES, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.

 

Il CGIE è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori transfrontalieri.

Il Consiglio generale degli Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri, e si articola in:

§       un’Assemblea plenaria, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari esteri su convocazione del Segretario Generale del CGIE;

§       un Comitato di Presidenza, che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di diciassette membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario generale, figurano anche quattro Vicesegretari generali (tre sono eletti per ciascuna delle tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni extraeuropei – e uno tra i ventinove membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del Comitato) ed undici rappresentanti delle varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria;

§       otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa;

§       gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.

Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola, rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentari per partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.

Il Consiglio svolge funzioni di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani all’estero.

Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

Recenti interventi legislativi

L'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 207 del 2008[138] ha operato un primo rinvio del termine per le elezioni dei COMITES, e come conseguenza anche del CGIE. Successivamente, in tale materia, sono stati disposte due ulteriori proroghe: la prima, prevista, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63/2010[139], ha differito il termine al 31 dicembre 2012, mentre l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/2012[140], ha ulteriormente disposto il differimento delle elezioni entro e non oltre la fine del 2014.

Sul piano ordinamentale, si segnala che il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, ha istituito un’apposita Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, con le seguenti attribuzioni:

a)    promuovere, sviluppare e coordinare le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b)    provvedere ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

c)    curare la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all’estero;

d)    provvedere agli affari consolari;

e)    seguire, d’intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

Successivamente, in attuazione della delega conferita dalle legge di semplificazione 2005, è intervenuto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha riordinato le funzioni degli Uffici consolari, con evidenti ricadute sulle collettività italiane all’estero.

Va altresì ricordato che l’art. 40, commi 3 e 6-9, del decreto-legge n. 1/2012[141] ha dettato disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti. Sulla stessa materia i commi 1-2 dell’ art. 2 del decreto-legge n. 179/2012[142], hanno previsto ulteriori innovazioni.

 

Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana è stato istituito con Decreto del Ministro degli Affari esteri, in base all’art. 2, comma 70 della legge finanziaria 2008, che stanziava 14 milioni di euro per il 2008 a favore di varie iniziative di interesse degli italiani all’estero. Il Museo è struttura permanente del Ministero degli Affari esteri, e acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana. Il Museo, tra l’altro, realizza il collegamento in rete dei musei dell’emigrazione esistenti in Italia e all’estero, creando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture.

E’ istituito un Comitato scientifico che formula iniziative e proposte al Direttore in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.

Il Direttore del Museo è nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, sentito il Comitato scientifico, di cui all’articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.


 

Articolo 1, commi 295-296
(Agea)

 


295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.


 

 

Il comma 295 interviene sulle competenze di Agea, riformandone nuovamente le funzioni rispetto alla riforma da poco approvata con l’articolo 12, commi 7-18 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Viene, infatti, nuovamente attribuito all’Agenzia il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all’attuazione della politica agricola comune - e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Il Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali mantiene, invece, la competenza in ordine all’attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti.

 

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 12, commi 7-18, ha, da ultimo, riordinato le competenze dell'AGEA trasferendo - con il comma 7 - dal 1° ottobre 2012 - le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori in ordine ai finanziamenti derivanti dalla politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, chiamato ad agire, altresì, come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Tale comma viene sostituito nei termini detti in precedenza.

Il comma 9 del medesimo articolo 12, di cui si dispone l’abrogazione con l’intervento normativo in esame, richiedeva, quindi, che entro il 4 ottobre 2012 venissero adottati uno o più decreti di natura non regolamentare dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con quello per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il MIPAAF. In connessione con la sottrazione di compiti e risorse, il medesimo comma 9 disponeva una riduzione del 50% della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia e del 10% di quello dirigenziale di seconda fascia di Agea, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 12, secondo il quale la pianta organica di tutto il personale AGEA non può in ogni caso eccedere la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo rimasto in servizio presso l’Agenzia successivamente all’assegnazione al dicastero agricolo delle necessarie risorse umane.

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 12, di cui si dispone l’abrogazione con il comma in esame, i medesimi Ministri concertanti erano chiamati ad approvare la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito da AGEA a Mipaaf: quest’ultimo con regolamento adegua la propria organizzazione e dotazione organica.

La titolarità dei rapporti ex AGEA (ultimo periodo del comma 11, di cui si dispone l’abrogazione) veniva, quindi, trasferita al Mipaaf fino alla loro naturale scadenza. Per i rapporti di lavoro e previdenziali il personale trasferito al Ministero manteneva il trattamento economico (fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell’inquadramento; inoltre, nel caso in cui il trattamento economico risultasse più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, si attribuiva la differenza sotto forma di assegno ad personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Con il comma 13, esente dalla riforma in commento, gli organi dell’Agenzia, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Mipaaf, venivano decisamente ridotti rispetto alla dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA, fissata originariamente dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 165 del 1999: Le nuove norme prevedono esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. Per il direttore dell’Agenzia, la cui nomina spetta al Ministro dell’agricoltura, previa trasmissione della relativa proposta alle Commissioni parlamentari competenti, sono state disposte talune restrizioni in merito alla durata (triennale), al rinnovo (ammesso per una sola volta), alla incompatibilità con altri impegni di lavoro (comma 14). La remunerazione (così come i revisori dei conti) corrisponde al compenso determinato per decreto del Mipaaf, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 15). Il medesimo concerto di Ministri deve adottare il nuovo Statuto, entro 90 giorni (dal 7 luglio).

Quanto alle norme comunitarie di interesse, si ricorda che il reg. (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune - comprese le spese per lo sviluppo rurale - prevede con l’articolo 6 che per la liquidazione dei conti gli Stati membri riconoscano organismi pagatori nazionali, in grado di offrire adeguate garanzie in merito alla verifica della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa alle quali deve essere data esecuzione. In particolare le spese finanziate dal FEAGA ed indicate all'articolo 3, paragrafo 1, nonché quelle finanziate dal FEASR di cui all'articolo 4, sono riconosciute solo se eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri (articolo 10).

Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve poi designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

 

Il comma 296 autorizza l’utilizzazione per il 2014 ed il 2015 di talune somme iscritte nel bilancio Agea e non ancora utilizzate al fine di incrementare le iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di repressione delle frodi nel settore.

In riferimento a tali attività, la disposizione in commento fa riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 18 della legge n. 99 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia): il comma 1 ha autorizzato, per gli anni 2009-2012, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a promuovere le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale al fine di tutelarne la qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di contrastare le frodi in campo agroalimentare ed ittico (comma1); il comma 2 ha specificato che per tali finalità il Ministero si sarebbe potuto avvalere della società consortile “Consorzio anagrafi animali” (soppressa dall’art. 14 del D.L. n. 158/2012) e, limitatamente, alle attività di controllo, del coordinamento dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Corpo forestale dello Stato e le capitanerie di porto, nell’ambito delle rispettive competenze.

Il comma 11 del medesimo articolo 18 ha autorizzato per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la spesa di 7 milioni per l’anno 2009, relativamente alle iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari, e la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009, per iniziative dirette all’attività di controllo della qualità della filiera ittica. Dette risorse venivano assegnate direttamente ad Agea sulla base di apposite convenzioni.

Si ricorda, al riguardo, che il tema del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e del rafforzamento delle strutture di controllo, anche attraverso l’istituzione di un organo specifico di coordinamento tra le strutture preposte, è all’esame della XIII Commissione Agricoltura che ha avviato l’esame di due proposte di legge in materia (si tratta, in particolare, delle proposte di legge C. 367 e C. 1051).


 

Articolo 1, comma 297
(Emergenza batterio Xylella fastidiosa)

 

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Il comma 297 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per potenziare il servizio fitosanitario nazionale; tale somma sarà destinata, in particolare, a combattere l’emergenza sanitaria provocata, in parte, dal diffondersi tra gli ulivi della Puglia del batterio Xylella fastidiosa nonché per svolgere i necessari controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

La copertura dell’onere viene, per un errore materiale, indicata sul Fondo di cui all’art. 12 della legge n.910 del 1996 mentre si tratta del Fondo di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.910, Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Quanto al batterio Xylella fastidiosa, esso è stato riscontrato in alcune piante secolari di ulivo della Puglia e, ad oggi, è considerato una delle probabili cause del diffondersi di una malattia che provoca il disseccamento rapido della pianta di ulivo sino alla moria della stessa. Si tratta di un agente patogeno da quarantena.

L’Autorità per la sicurezza europea, l’Efsa, richiesta dalla Commissione europea di fornire una consulenza specifica sulla diffusione del batterio (in particolare è stato richiesto di specificare l’elenco delle specie vegetali note che possono fungere da ospite, di individuare le modalità con cui le specie vegetali infette e gli insetti vettori possono entrare nell’Unione europea nonché di valutare le possibili misure di profilassi); ha reso noto che la Xyella fastidiosa ha nell’Ue una vasta gamma di piante ospiti note, molte delle quali coltivate per la produzione agricola e che il modo più efficace di diffusione a lunga distanza è la movimentazione delle piante infette per la messa a dimora.

Il Comitato fitosanitario nazionale in data 22 ottobre 2013 ha definito le misure fitosanitarie da adottare per evitare la diffusione mentre la Giunta regionale della Puglia ha vietato la movimentazione a qualsiasi titolo delle piante e del materiale di propagazione sensibile al patogeno. Tra le misure individuate, è prevista l'applicazione di trattamenti fitosanitari e l'eliminazione delle specie vegetali sensibili che possono fungere da serbatoio di infezione del batterio. Infine, per approfondire la conoscenza del batterio Xylella fastidiosa, rilevato per la prima volta in Italia, è stato deciso l’avvio di una mirata azione di ricerca, in modo da approfondire gli studi sulla patogenicità, sulle tecniche di diagnosi e di lotta al batterio.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha istituito sul territorio un’unità di tecnici per l’attività urgente di campionamento.

Quanto all’attività di controllo sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, si ricorda che il quadro legislativo di riferimento è costituito dalla direttiva 2001/18/CE (sull'emissione deliberata nell'ambiente e sull'immissione in commercio di OGM), e dal regolamento n. 1829/2003 sugli alimenti e sui mangimi OGM.

Le varietà vegetali contenenti l'OGM sono iscritte in un catalogo nazionale ufficiale di varietà vegetali per consentirne la commercializzazione dei semi (art. 15 della direttiva n. 18); gli alimenti e mangimi geneticamente modificati sono iscritti nel Registro comunitario istituito e tenuto dalla Commissione, che deve essere accessibile al pubblico.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2012, ha dichiarato che: non è consentito ai singoli Stati membri di vietare in via generale la messa a coltura di OGM in attesa dei piani di coesistenza; e che una varietà GM autorizzata in forza delle disposizioni comunitarie non può essere assoggettata ad una procedura nazionale di autorizzazione di varietà modificate.

All'avvio della nuova legislatura sono state presentate numerose mozioni presso entrambi i rami del Parlamento allo scopo di impedire semine OGM. L'Assemblea della Camera ha discusso le mozioni nella seduta dell'11 luglio 2013 pervenendo all'approvazione di un testo unitario che chiede fondamentalmente l’intervento del Governo per l’attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, per scongiurare l'eventuale semina del mais Mon 810 (mozione 1-00015 riformulata e modificata nel corso della seduta). Analogo intervento del Governo è stato chiesto da numerose mozioni del Senato, poi confluite nell'ordine del Giorno unitario 9/1-00019/1 (G1-testo 3), approvato a seguito del dibattito svoltosi nella seduta del 21 maggio 2013.

In merito alla copertura dell’onere, si ricorda che il “Fondo per la meccanizzazione in agricoltura” di cui all’art. 12 della legge n.910/1966 è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.


 

Articolo 1, comma 298
(Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

 

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

 

 

Il comma 298 autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subentrato nelle competenze dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ad utilizzare i conti correnti intestati alla medesima Agenzia per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite.

 

Si ricorda, infatti, che il comma 9 dell’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all’UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con il medesimo comma 9 veniva, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartisse tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi

Fino all’adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ASSI).

Si rimandava infine: ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito; ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l’inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 , recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’ex ASSI al Mipaaf e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda, inoltre, che presso la Commissione Finanze del Senato è all’esame (AS 1058) il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, già approvato dalla Camera dei deputati, che all’articolo 14, prevede che il Governo sia delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il rilancio del settore ippico, anche attraverso l’istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi.

Presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sono all’esame talune proposte di legge C. 753, 1033 e 1061, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche.


 

Articolo 1, commi 299-301
(Risorse per le Fondazioni Memoriale della Shoah di Milano
e Centro di documentazione ebraica)

 


299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


 

 

L’articolo 1, comma 299, autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21”.

La Fondazione Memoriale della Shoah di Milano nasce con lo scopo di realizzare un luogo di memoria e incontro negli spazi sottostanti alla Stazione Centrale di Milano. Il 30 gennaio 1944, dal binario 21 partirono i primi convogli verso Auschwitz. Attorno al Binario 21 si sviluppa il progetto del Memoriale.

Per ulteriori informazioni, si veda il sito della Fondazione.

 

Il comma 300 prevede l’attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d’Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell’ebraismo e della Shoah e per altre strutture museali.

La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC onlus è un istituto storico culturale senza fini di lucro, con personalità giuridica, riconosciuto con D.P.R. 17 aprile 1990, con sede a Milano.

Si ricorda che la L. n. 155/2009 aveva previsto la concessione di un contributo annuo pari a 300.000 euro, a decorrere dal 2009, a favore della Fondazione, che è anche inserita nella tabella degli istituti culturali sostenuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della L. n. 534/1996 (in base al D.M. 31 agosto 2012, recante la tabella degli istituti culturali ammessi al contributo per il triennio 2012-2014, al CDEC per il primo anno dello stesso triennio sono stati attribuiti € 40.000. Inoltre, in base al già citato DM 8 novembre 2013 – v. scheda co. 43 –, relativo alla ripartizione degli ulteriori fondi per complessivi € 1,3 mln assegnati al cap. 3671 dall’art. 4, co. 4-quater, lett. a), del D.L. 91/2013-L. 112/2013, per l’esercizio finanziario 2013 risulterebbero assegnati alla Fondazione € 9.576,43).

Le risorse per la Fondazione sono allocate sul cap. 3633 dello stato di previsione del MIBACT, il cui stanziamento definitivo per il 2014, come risultante dal Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 -Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016 – è pari ad € 189.541.

 

Il comma 301 dispone che la copertura dell’onere derivante dai commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per il 2014, è posta a carico delle risorse stanziate dall’articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34/2011 (L. n. 75/2011) per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

In particolare, l’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34/2011 ha disposto che, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, dal 2011 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. L’autorizzazione di spesa è stata, peraltro, ridotta a seguito di numerosi interventi legislativi successivi.


 

Articolo 1, comma 302
(Fondo finanziamento esigenze indifferibili)

 

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 302 prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, dotato di 24,331 milioni di euro per l’anno 2014.

Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell’elenco 1, allegato al provvedimento in esame.

 

L’Elenco reca le seguenti finalità, con i relativi importi:

§       misure anti-tratta (art. 12, legge n. 228/2003): 5 milioni;

§       Comitato italiano paralimpico (art. 1, co. 276, legge n. 228/2012): 6 milioni;

§       Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge n. 282/1998; legge n. 24/1996; legge n. 379/1993): 6,331 milioni;

§       collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (art. 1, co. 16-novies, D.L. n. 225/2010): 6 milioni;

§       vittime del terrorismo (legge n. 206/2004): 1 milione.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità è demandata ad un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si ricorda che un Fondo del tutto analogo a quello qui in esame, anch’esso denominato “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili”, da ripartirsi tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge di stabilità medesima, è stato istituito per l’anno 2013 dalla legge di stabilità dello scorso anno (art. 1, comma 270, legge n. 228/2012), con una dotazione di 16 milioni di euro per l’anno 2013. Tale fondo risulta ancora iscritto al cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze ma non presenta, tuttavia, alcuna dotazione nel bilancio per gli anni 2014-2016.

La dotazione del fondo - che si ricorda, era destinata ad essere ripartita, con D.P.C.M., previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, tra una serie di esigenze indifferibili, indicate nell’elenco 3 della legge n. 228/2012[143] - è stata interamente finalizzata ad una sola delle finalità indicate nell’elenco 3 della legge di stabilità 2013, ed in particolare, al finanziamento delle misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in ragione della necessità di adottare interventi diretti a fronteggiare la attuale condizione carceraria, che è all’origine della recente Sentenza di condanna dello stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’8 gennaio 2013 (D.P.C.M. 15 febbraio 2013).


 

Articolo 1, comma 303
(Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi)

 


303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.


 

 

Il comma 303 incrementa per il triennio 2014-2016 la dotazione del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall’art. 90, co. 12, della L. 289/2002 –, istituendo una gestione separata con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Il Fondo di garanzia istituito presso l’Istituto per il credito sportivo dall’art. 90, co. 12, della L. n. 289/2002 (L. finanziaria 2003), come modificato dall’art. 64, co. 3-ter, del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), riguarda i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

 

Il comma stabilisce, altresì, che tali importi sono amministrati dall’Istituto per il credito sportivo sulla base di criteri che tengano conto dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e l’ammodernamento degli impianti sportivi.

Oltre all’istituzione della gestione separata, anche la procedura di definizione dei criteri per la gestione delle somme sopra indicate differisce da quella consueta. Si prevede, infatti, che i medesimi criteri sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In particolare, rispetto a quanto dispone l’art. 90, co. 13, della L. n. 289/2002, non è previsto il coinvolgimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), mentre si prevede quello dei responsabili dei due dicasteri, nonché il previo parere delle due Conferenze.

 

La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’art. 5 della L. n. 1295/1957[144], nonché dai premi riservati al CONI a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 496/1948 colpiti da decadenza[145] (art. 90, co. 16, L. n. 289/2002). Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici (art. 90, co. 13, ultimo periodo, L. n. 289/2002).

Da ultimo, si ricorda che l’art. 64 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), nell’istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti (comma 1) - poi ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 254/2013[146] (pubblicata nella G.U. serie Corte costituzionale n. 45 del 6 novembre 2013) - ha destinato una quota – pari a 5 milioni di euro – della dotazione finanziaria del nuovo fondo (fino a 23 milioni di euro per il 2012), al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi (comma 3-bis).

 


 

Articolo 1, commi 304-305
(Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e
la costruzione degli impianti sportivi)

 


304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.


 

 

I commi 304-305, inseriti durante l’esame parlamentare, introducono una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (project financing). Il comma 305 precisa che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

 

Le finalità perseguite dalle norme in esame sono quelle di:

§       consentire, per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto (impianti di cui alla lettera c) del medesimo comma), il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi” istituito dall’art. 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e rifinanziato dal comma 303 della presente legge;

§       favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso :

-        la semplificazione delle procedure amministrative;

-        e la previsione di modalità innovative di finanziamento.

 

Di seguito si illustrano le varie fasi in cui è articolata la nuova procedura introdotta dal comma 304, il quale comunque precisa (alla lettera e) che, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’impianto, resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente.

A - Studio di fattibilità

La procedura inizia con la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità (redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 207/2010), corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell’impianto in via prevalente.

Relativamente ai contenuti dello studio di fattibilità viene previsto che esso rechi (esclusivamente) gli interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, esclusa comunque la realizzazione di nuovi complessi residenziali.

L’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) dispone che lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa, i cui contenuti sono dettagliatamente disciplinati. Tra l’altro, la citata relazione deve contenere la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato definiti e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

B – Conferenza di servizi preliminare

Alla presentazione dello studio segue la convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità medesimo da parte del comune (su istanza dell'interessato), al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l’eventuale pubblico interesse della proposta motivando l’eventuale non rispetto della priorità realizzativa del recupero dell’esistente (prevista dal comma 305) ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

C – Progetto definitivo

Nel caso di esito positivo della fase preliminare, viene prevista la presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente.

D – Conferenza di servizi decisoria

A questo punto si ha la convocazione, da parte del comune, di una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all’ordinario assetto delle competenze, che può richiedere al proponente le modifiche del progetto strettamente necessarie. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto.

Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto.

Il provvedimento finale della conferenza sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima.

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza.

E – Eventuali interventi sostitutivi per il rispetto dei termini

La lettera c) del comma in esame, nel caso di superamento dei predetti termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o decisoria), prevede interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell’impianto:

§       per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all’ente interessato un termine di 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari;

§       per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all’ente interessato) l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta), deve adottare entro il termine di 60 giorni i provvedimenti necessari.

F – Eventuale gara

Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, è previsto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica sul progetto approvato, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione.

Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore e, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

Qualora invece l'aggiudicatario finale sia diverso dal soggetto proponente, egli è tenuto a subentrare nell'accordo stipulato dal proponente con le associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente dell’impianto e incluso nello studio di fattibilità.

La lettera d) del comma in esame dispone altresì che si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto dettate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

La procedura di project financing

Si ricorda, in estrema sintesi, che la finanza di progetto, o project financing, rappresenta un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato. L’attuale disciplina è contenuta nell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006. L’impianto normativo delineato dal testo vigente reca una disciplina dettagliata per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Il comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina invece il caso (analogo a quello contemplato dal comma in esame) in cui si ha la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta (che include il progetto preliminare) relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati”. In tal caso la procedura contemplata dalla norma prevede che, una volta approvato il progetto preliminare contenuto nella proposta (a tal fine si applicano anche le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dalla L. n. 241/1990), questo sia posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta entro determinati limiti (fissati dal comma 9 del medesimo art. 153). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta entro i medesimi limiti. Il comma 19-bis dell’art. 153 prevede che la proposta di cui al comma 19 possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria.

Con riferimento ai termini temporali, l’unico termine indicato dal citato comma 19 è un termine di 3 mesi entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice deve valutare il pubblico interesse della proposta. Si fa notare che tale termine equivale a quello di 90 giorni previsto dalla fase B della nuova procedura contemplata dal comma in esame. Proseguendo il confronto tra la disciplina dettata dal comma 19 dell’art. 153 e quella contemplata dal comma in esame si fa notare che mentre nella procedura ordinaria viene posto a base di gara il progetto preliminare, la procedura prevista dal comma in esame prevede che la gara si effettui sul progetto definitivo.

Si fa altresì notare che il comma 19 di cui trattasi prevede che il piano economico-finanziario incluso nella proposta del soggetto proponente sia asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da un istituto di credito e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, oppure da una società di revisione. Sempre il comma 19 prevede che la proposta sia corredata da un’autodichiarazione attestante il possesso di determinati requisiti (disciplinati dal comma 21). Il comma 19 disciplina altresì il versamento di cauzioni. Disposizioni analoghe a queste non vengono riproposte dalla nuova procedura prevista dal comma in esame.


 

Articolo 1, comma 306
(Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)

 

306. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

Il comma 306 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per due ulteriori anni, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. n. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[147], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[148] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità[149]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:


 

provvedimento

anno

onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

 

Tali somme risultano allocate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 307
(Risorse per il campionato mondiale di pallavolo femminile del 2014)

 

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 307 attribuisce al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014, finalizzato all’organizzazione del Campionato mondiale di pallavolo femminile del 2014.

Il campionato si svolgerà dal 23 settembre al 12 ottobre 2014 a Roma, Bari, Modena, Trieste, Verona e si concluderà a Milano.

 


 

Articolo 1, commi 308-309
(Celebrazione del Centenario e conoscenza degli eventi
della Prima Guerra Mondiale)

 


308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.


 

 

I commi 308 e 309 dispongono specifiche autorizzazioni di spesa per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale.

 

In proposito si ricorda che il D.P.C.M. 6 giugno 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per il Centenario della Prima Guerra mondiale[150], sulla base dell’esperienza acquisita dal Comitato storico scientifico per il “Centenario della Prima Guerra mondiale” istituito con D.P.C.M. 3 agosto 2012. Il Comitato si avvale, per il suo funzionamento, della «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale» istituita presso la stessa Presidenza del Consiglio.

Le celebrazioni del Centenario si avvieranno nel 2014 e al Comitato spetta la predisposizione del programma delle manifestazioni commemorative di carattere nazionale, la partecipazione alle attività di coordinamento già avviate e in corso di svolgimento, la promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche atte a rappresentare i valori dell’identità nazionale nell’epoca contemporanea.

Il Comitato conclude i propri lavori con l’espletamento di tutte le attività connesse alla commemorazione del centenario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

 

In particolare, il comma 308 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, finalizzata a consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della Memoria» nel quadro degli eventi programmati.

Si tratta del Vittoriano a Roma, del Sacrario militare italiano di Redipuglia (GO), del Sacrario Militare dei Caduti d'oltremare di Bari e del Sacrario del Monte Grappa.

 

Il comma 309 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, finalizzata alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e alla preservazione della memoria degli stessi attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e altro materiale storico.


 

Articolo 1, commi 310-314
(Normattiva)

 


310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

314. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.


 

 

I commi da 310 a 314 perseguono quattro obiettivi, i primi tre dei quali legati al programma Normattiva ed il terzo al progetto x-leges.

 

Il comma 310 persegue due obiettivi: ridisegna e aggiorna l’assetto della governance del programma Normattiva, incentrata sulla intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri e le Presidenze del Senato e della Camera; prevede un finanziamento a regime del programma. In particolare:

§       demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con i Presidenti delle Camere e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la disciplina del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al portale www.normattiva.it, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali;

§       chiarisce il ruolo già svolto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale assicura la gestione ed il coordinamento operativo delle attività;

§       dà un riconoscimento legislativo alle attività già svolte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, sulla base di una convenzione, alimenta direttamente la banca dati Normattiva dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

§       stanzia 1.500.000 euro per l’anno 2014, 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed 800.000 euro all’anno a decorrere dal 2017 per finanziare l’implementazione e la gestione ordinaria del programma.

 

Il comma 311 abroga i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, che sono riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva.

 

Il programma Normattiva costituisce attuazione dell’articolo 107 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che ha istituito un fondo per finanziare “iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”.

Il decreto-legge n. 200/2008 ha confermato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando al Ministro per la semplificazione normativa il coordinamento delle attività e ponendo il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio come punto focale di tutti i progetti di informatizzazione normativa.

Il testo delle leggi è fornito in “multivigenza”, assicurando cioè la possibilità di consultare un atto normativo nel testo originario o nel testo vigente ad una qualsiasi data; altri caratteri distintivi sono la completezza, nel senso che la banca dati definitiva comprenderà l’intero corpus normativo di atti numerati e l’immediatezza dell’aggiornamento, rispetto al momento della pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. A tale obiettivo il programma si sta avvicinando gradualmente: entro ottobre 2014 la banca dati sarà integrata con gli atti normativi numerati pubblicati dal 1936 al 1945, aggiornati in multivigenza, e con quelli pubblicati dal 1933 al 1936, in versione originale.

E’ previsto che in una fase successiva gli atti saranno categorizzati secondo il diffuso sistema di classificazione “Eurovoc”.

 

Il comma 312 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva di euro 1.500.000 (200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2017, 2018 e 2019; 400.000 euro per l’anno 2015; 300.000 euro per l’anno 2016) finalizzato al completamento ed alla implementazione del progetto x-leges, che persegue l’obiettivo di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta ufficiale in maniera telematica.

 

Il progetto x-leges, che si connette strettamente al programma Normattiva, ha l’obiettivo di consentire la trasmissione telematica tra gli organi costituzionali di tutti i provvedimenti normativi approvati dal Consiglio dei ministri: disegni di legge; schemi di decreti legislativi e di regolamenti. Per tali provvedimenti si stabilirà un flusso (workflow) che ne consentirà la trasmissione telematica nelle varie fasi dell’iter, dalla presentazione alle Camere fino alla promulga del Presidente della Repubblica.

 

Il comma 313, con l’obiettivo di rafforzare il raccordo tra Governo e Parlamento, pone in capo all’Esecutivo l’obbligo di riferire, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, sui risultati raggiunti nell’attuazione dei due programmi – Normattiva e x-leges – e sulle loro prospettive di sviluppo.

 

Il comma 314 si connette ai commi precedenti e, tenendo conto dei progressi in corso e dello sviluppo della banca dati Normattiva, abolisce l’obbligo – caduto in desuetudine nella legislatura in corso – di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate, previsto dall’articolo 17, comma 20 della legge n. 127/1999.

 


 

Articolo 1, comma 315
(Deroghe ai limiti di spesa per l’acquisto di arredi ed autovetture
da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari)

 


315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.


 

 

Il comma 315 novella il comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), al fine escludere gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero:

§      dai limiti di spesa per l’acquisto di arredi e mobilio, imposti alle pubbliche amministrazioni per il biennio 2013-2014 (dal comma 141);

§      dal divieto di acquisto di autovetture imposto alle medesime pubbliche amministrazioni per l’anno 2014 e 2015 (dal comma 143).

 

Ai sensi del citato comma 144, risultano già esclusi dai predetti vincoli di spesa gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

 

Il comma 315 modifica altresì l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. D.L. spending review) al fine di estendere alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero, l’esclusione dal limite alle spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, limite pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011, imposto nei confronti delle amministrazioni pubbliche a decorrere dall’anno 2013.

 

Si ricorda che il D.L. n. 95/2012 (c.d. D.L. spending review), all’articolo 5, comma 2 ha posto, a decorrere dall’anno 2013, un limite alla spesa per l'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi, limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Il limite è stato imposto alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., e individuate annualmente dall’ISTAT[151], nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e le società dalle stesse amministrazioni controllate.

La medesima norma ha disposto che il predetto limite non trovi applicazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

 

Successivamente, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha introdotto, ai commi 141-143, per le medesime pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., nonché le Autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB):

§       il divieto negli anni 2013 e 2014 di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011 per l'acquisto di mobili e di arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141);

§       il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Tale divieto opera a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015.

Le deroghe a tale regime sono contenute nel già commentato coma 144.

 

Dunque, il divieto assoluto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, sancito per gli anni 2014 e 2015 dalla legge di stabilità 2013, fa sì che - per le amministrazioni pubbliche sopra indicate - il limite alla spesa già disposto sempre in materia di acquisti di autovetture dall’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012 riprenda ad operare, di fatto, a decorrere dall’anno 2016.

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 315, che in base alla relazione tecnica originaria del disegno di legge di stabilità risultano pari a circa 986 mila euro di mancati risparmi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa di parte corrente e di parte capitale iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati all’erogazione agli uffici all’estero delle relative dotazioni finanziarie.

La citata relazione tecnica quantifica con maggiore precisione i mancati risparmi, nella misura di 308.272 euro in ordine all’acquisto di mobili e arredi, di 285.523 euro in riferimento all’acquisto di autovetture e di 392.612 euro per quanto concerne l’esercizio e la manutenzione di autovetture.


 

Articolo 1, comma 316
(Trattamento economico dei membri del Governo)

 

316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

 

 

Il comma 316, novellando l’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

Si ricorda tuttavia che tale limite è già presente nell’ordinamento.

La legge n. 418/1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di Stato, dipendenti pubblici, che non siano parlamentari possono optare per l’indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante. Tuttavia, se scelgono la seconda opzione, non possono percepire un trattamento economico in misura superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art. 47, secondo comma, L. n. 146/1980).

Sul punto è intervenuto l’art. 23, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, che ha specificato che le componenti accessoria e variabile della retribuzione fanno parte del trattamento economico che non deve eccedere il limite indicato nella predetta disposizione e che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

 

Infine, la norma in esame prevede che si faccia salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, con ciò modificando la normativa previgente (articolo 28 del D.P.R. n. 1092/1973, che prevedeva che la contribuzione figurativa per il periodo di esercizio della carica di Governo fosse a carico del Ministero di appartenenza).

 

Difatti, il richiamato articolo 28 del D.P.R. n. 1092/1973 ha disposto che il periodo trascorso come membro del Governo sia equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato, e che, ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applichino le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato (con conseguente contribuzione a carico del Ministero di appartenenza).

 

In materia di trattamento economico dei membri del Governo si ricorda che il decreto-legge n. 54 del 2013 (il c.d. decreto IMU) ha introdotto il divieto per i membri del governo, che sono anche parlamentari, di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l’esecutivo con l’indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici), con un risparmio di spesa previsto per il 2013 pari a € 1.209.375, al lordo degli oneri riflessi, con effetti in termini di indebitamento netto pari a € 604.687 (articolo 3). Tale risparmio, insieme con l'utilizzo di risorse di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, consentirà di coprire gli oneri in termini di interessi derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione dell'IMU disposta dal medesimo decreto-legge. Nel corso dell'esame parlamentare, il divieto di cumulo tra il trattamento stipendiale e l'indennità parlamentare è stato esteso anche ai viceministri e ai membri del governo non parlamentari, i c.d. "tecnici", i quali percepiscono un trattamento economico sostanzialmente analogo a quello dei parlamentari, in quanto, oltre allo stipendio da ministro o sottosegretario, hanno diritto ad una speciale indennità, pari a quella dei parlamentari.


 

Articolo 1, comma 317
(Spese di missione per attività di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale)

 

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

 

 

Il comma 317 prevede che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall’art. 6, co. 12, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) (pari al 50% della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica alla spesa per missioni effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle “attività indispensabilidi tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Un’ulteriore esenzione dall’applicabilità dell’art. 6, co. 12, del D.L. n. 78/2010 è stata disposta, di recente, senza alcun riferimento alla tipologia di attività, dall’art. 10 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013), in favore degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni.

 


 

Articolo 1, comma 318
(Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)

 

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

 

 

Il comma 318 dispone la riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali” di 10 milioni di euro per l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015, 70 milioni di euro per l’anno 2016 e 95 milioni di euro per l’anno 2017.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è utilizzato a copertura da altre norme del provvedimento, che ne hanno determinato ulteriori riduzioni per 150,5 milioni per il 2014, 55 milioni per il 2015, 75 milioni per il 2016 e 85 milioni dal 2017.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

§       Il comma 40 riduce il Fondo nella misura di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, a compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo di contributi già stanziati per nuove finalità, quali i programmi industriali aeronautici, le imprese armatoriali, il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale, di cui al comma 38 del provvedimento;

§       il comma 53 riduce il Fondo di 15 milioni a decorrere dall'anno 2015 a compensazione degli effetti finanziari sull’indebitamento e sul fabbisogno derivanti dalla nuove disposizioni in favore di famiglie e imprese per l’accesso ai fondi garanzia PMI e “prima casa” di cui al comma 48;

§       il comma 260 riduce il Fondo di 100 milioni per il 2014, quale compensazione degli effetti finanziari derivanti della esclusione, per tale importo, dal patto di stabilità interno delle regioni delle spese da esse effettuate in favore delle scuole paritarie;

§       il comma 376 riduce il Fondo di 40,5 milioni di euro per l’anno 2014, a compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione di commi da 353 a 355, recanti un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per la regione Molise e la regione Emilia-Romagna, nonché per i comuni e le province dell’Emilia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, valutati complessivamente in 40,5 milioni;

§       il comma 537 riduce il Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a compensazione degli effetti finanziari derivanti della esclusione dal patto di stabilità interno del comune di Campione d’Italia delle spese riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave.

Si ricorda, infine, che il Fondo viene, altresì, rifinanziato, dal comma 381 del provvedimento in esame di 190 milioni di euro per l’anno 2014.

 

A seguito del suesposte disposizioni, nella legge di bilancio per il 2014-2016 il Fondo risulta così dotato:

 

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

283,7

429,7

439,7

Riduzioni

-160,5

-105,0

-145,0

Incremento

190,0

 

 

Dotazione legge bilancio 2014-2016

313,2

324,7

294,7

 

Si segnala, tuttavia, che, per mero errore materiale, nel bilancio 2014-2016, il capitolo 7593 del Ministero dell’economia, relativo al Fondo in oggetto, espone importi non corrispondenti, dovuti ad un mero errore materiale, superiori di 10 milioni nel 2014, 50 milioni nel 2015 e 70 milioni nel 2016.


 

Articolo 1, comma 319
(Disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economica nelle isole di Lampedusa e di Linosa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

 


319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, 11 comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.


 

 

Il comma 319, inserito durante l’esame parlamentare, reca disposizioni finalizzate a:

§      fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola, onde aumentare l’efficienza dei servizi;

§      consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Per tali finalità vengono assegnate, rispettivamente, 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

 

 

Emergenza socio-economica nelle isole di Lampedusa e di Linosa

 

Per quanto concerne Lampedusa e Linosa, il CIPE assegna al Comune 20 milioni[152] di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma in esame dispone quindi che, entro il 31 marzo 2014, il Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi:

§      di miglioramento dell'efficienza della rete idrica;

§      di riqualificazione urbanistica;

§      e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica.

Tale piano deve contenere anche specifiche misure di accelerazione per. l'attuazione degli interventi.

L’approvazione del piano è attribuita alla competenza del CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in una riunione cui partecipa il Presidente della regione Siciliana.

Il comune di Lampedusa e di Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.[153] (ex Sviluppo Italia S.p.A., ora INVITALIA) assistenza tecnica per la definizione del Piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui:

§      all'art. 55-bis del D.L. n. 1/2012;

§      e all'art. 9-bis del D.L. n. 69/2013.

Nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà, il Comune sottoscrive un’apposita convenzione con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse assegnate dalla norma in esame.

Si ricorda che:

§       l’articolo 55-bis del D.L. n. 1/2012 prevede la possibilità per le amministrazioni, nell’ambito degli interventi nelle aree sottoutilizzate (FSC, fondi comunitari), di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

§       l’articolo 9-bis del D.L. n. 69/2013 interviene in merito al “contratto istituzionale di sviluppo”, cioè quello strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Le agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia previste dall'articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012 sono riconosciute anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa.

Si segnala che, in attuazione del citato articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012, il decreto interministeriale 10 aprile 2013 (del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell'Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. La Circolare 30 settembre 2013, n. 32024 del Ministero dello sviluppo economico fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal citato decreto.

 

La zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa è stata istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98/2011, che però subordinava l'efficacia della disposizione alla preventiva autorizzazione da parte dell'UE al fine di assicurarne l’effettiva compatibilità comunitaria.

Si segnala, peraltro, che la zona franca urbana di Lampedusa non è al momento operativa.

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Sono state istituite con i commi 340-343 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che richiedono un numero di abitanti non superiore a 30.000 abitanti. Le agevolazioni consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'imposta municipale propria e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Il CIPE, con le delibere n. 5/2008 (Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane) e n. 14/2009 (Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse), ha provveduto a definire i criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane.

 

 

Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

 

Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 784/1980[154]) è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane del gas metano, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a)   concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99[155] del 30 giugno 1999 e n. 28 del 29 settembre 2004;

b)   proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

 

Alla copertura di tali impegni finanziari si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020.


 

Articolo 1, comma 320
(Centro nazionale adroterapia oncologica)

 

320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

 

 

Il comma 320, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), per favorire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici.

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica[156] è nato con lo scopo di curare i tumori mediante l’impiego di protoni e di ioni carbonio, particelle appartenenti alla categoria degli adroni. La Fondazione CNAO è anche un Centro di Ricerca e Sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica alla ricerca radiobiologica, a quella transnazionale con l’obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura. Il centro ha la natura giuridica di Fondazione (la cui disciplina generale è contenuta nel Libro I del codice civile), ed è stato istituito sulla base delle previsioni di cui all’articolo 92, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) che prevede che ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati.


 

Articolo 1, comma 321
(Economie di spesa per Autorità garante concorrenza e
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

 


321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.


 

 

Il comma 321 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Autorità nazionale dei trasporti) debbano individuare, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa dirette a garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente.

 

Quanto all’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, si ricorda, che la definizione di autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità è da ricollegarsi alle previsioni della L. n. 481/1995, che, in relazione alla privatizzazione delle imprese erogatrici di servizi pubblici di rete, ha previsto di affidare il controllo dei costi, dei prezzi e della qualità dei servizi ad appositi organismi autonomi con funzioni di regolazione e vigilanza.

Le autorità istituite ai sensi della legge citata sono due: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con competenza nei settori delle fonti di energia e dei servizi idrici e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che, invece, ha competenza nei settori delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo (radio e televisioni), nonché della regolazione dei servizi postali.

Di recente, è stata altresì istituita la Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, ex articolo 37 del D.L. n. 201/2011, che svolge funzioni di regolazione e controllo nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

 

Tali misure di contenimento delle spese - anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica che si applicano a tali autorità - non devono comunque comportare incrementi delle entrate derivanti dai contributi del settore di regolazione, non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né possono derogare alle disposizioni in tema di personale.

Il rispetto delle condizioni prescritte dalla disposizione introdotta deve essere verificato dall’organo di controllo interno delle singole autorità.

 

Si segnala che le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, oggetto degli interventi legislativi più recenti, hanno in numerosi casi riguardato le autorità indipendenti, che provvedono a darvi attuazione nell’ambito della loro autonomia (secondo i rispettivi ordinamenti).

In particolare, si applicano alle autorità per espressa previsione legislativa:

§       l’art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), relativo all’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali per il triennio 2012-2014;

§       l’art. 3, commi 4.6, D.L. n. 95/2012, relativo alla riduzione dei canoni di locazione passiva (-15%) degli immobili a uso istituzionale a decorrere dal 2015;

§       l’art. 1, co. 138, L. n. 228/2012 sul divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso e di stipulazione di contratti di locazione passiva;

§       l’art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010 e l’art. 5, comma 2, D.L. n. 95/2012 e l’art. 1, D.L. n. 101/2013 sul limite alle spese annue per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi;

§       l’art. 6, co. 7, D.L. n. 78/2010, l’art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012 e l’art. 1, co. 5, D.L. n. 101/2013 sui limiti in materia di incarichi di studio e di consulenza;

§       l’art. 1, co. 146 della L. n. 228/2012 sui limiti relativi agli incarichi di consulenza in materia informatica;

§       l’art. 6, commi 8 e 9, D.L. n. 78/2010, sui limiti alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché alle spese per sponsorizzazioni;

§       l’art. 6. comma 12, D.L. n. 78/2010 sui limiti alle spese per missioni;

§       l’art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010 sui limiti alle spese per attività di formazione.

Con particolare riferimento alle misure rivolte alla riduzione delle spese per il personale, si applicano alle autorità:

§       l’art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012 che obbliga il personale, anche di qualifica dirigenziale, alla fruizione di ferie, riposi e permessi senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”;

§       l’art. 5, co. 7, D.L. n. 95/2012 che limita a 7 euro il valore dei buoni-pasto per il personale anche dirigenziale;

§       l’art, 23-ter, co. 2, D.L. n. 201/2011, in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Occorre, inoltre considerare, che l’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 ha disposto la riduzione di trasferimenti statali alle autorità indipendenti, al fine di ridurre la spesa per consumi intermedi, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

Qualora ciò non fosse possibile per effetto delle operazioni di gestione avvenute nel corso del 2012 o poiché gli enti, dotati di autonomia finanziaria, non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le autorità interessate sono chiamate ad adottare interventi di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi tali da assicurare risparmi corrispondenti alle percentuali sopra indicate, da versare annualmente in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno (termine fissato al 30 settembre per l’anno in corso).

In relazione al finanziamento delle autorità indipendenti, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, co. 414 e 416, del presente dossier.


 

Articolo 1, comma 322
(Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di
contenimento della finanza pubblica)

 

322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

 

 

Il comma 322, introdotto durante l’esame parlamentare, interviene sulla legge di riordino delle Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili.

 

L’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio specificando che ad esso si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi.

 

Secondo la normativa previgente (art. 18, comma 6, della citata legge 580/1993), con il decreto interministeriale (MiSE-MEF) di determinazione del diritto annuale potevano essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale.

La norma in commento consente a ciascuna Camera di commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.


 

Articolo 1, comma 323
(Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi)

 


323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».


 

 

Il comma 323, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Si ricorda che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dalla L. n. 146/1990, è un organismo indipendente chiamato a svolgere un ruolo, anche sanzionatorio, volto al contemperamento di valori e diritti costituzionali potenzialmente configgenti, in un’ottica di prevenzione e contenimento del conflitto e degli effetti negativi che da essi possono derivare per i cittadini. La dotazione organica è fissata dalla Commissione entro il limite massimo, stabilito dalla legge, di 30 unità ed è costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di comando o fuori ruolo[157]. Il personale in servizio presso la Commissione conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, che rimane a carico di queste ultime. In aggiunta al trattamento economico fondamentale, al personale spetta un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.


 

Articolo 1, comma 324
(Agevolazioni fiscali per le imprese)

 


324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.


 

 

Il comma 324 autorizza la spesa nel limite massimo di 2 milioni per il 2014 e 5 milioni a decorrere dal 2015, al fine di estendere la riduzione del 40 per cento dell’accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 356/2001) alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali - individuati ai sensi della legge n. 317 del 1991 o ai sensi delle normative regionali vigenti - così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.

 

Le modalità attuative saranno individuate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, commi 325 e 441
(Commissariamento di province e proroga dei
commissariamenti in atto)

 

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

 

 

Il comma 325 estende ai casi di scadenza naturale e cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, che intervengano tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno dello stesso anno, le disposizioni sul commissariamento delle amministrazioni provinciali previste dall’art. 1, comma 115, della legge n. 228/2012, stabilità per il 2013.

 

Le disposizioni del comma 325 fanno sistema con quelle contenute nel comma 441 dell’art. 1 della stessa legge di stabilità per il 2014: esso infatti dispone che cessino al 30 giugno 2014 sia le gestioni commissariali fondate sulla legge di stabilità per il 2013, sia quelle cui si riferisce l’articolo 2, comma 1, della legge 119/2013. Infatti, pur essendo formulate in commi diversi fin dalla presentazione del disegno di legge di stabilità alle Camere, queste disposizioni riguardano comunque le gestioni commissariali delle province, prorogando quelle già in essere al 31 dicembre 2013 fino al 30 giugno del 2014 e legittimandone di nuove purché fino al 30 giugno 2014 .

Dal punto di vista della formulazione letterale, il comma 441 distingue le gestioni commissariali costituite dopo il 31 dicembre 2013 da quelle fondate sulla legge di stabilità per il 2013 (quindi costituite prima di tale data), utilizzando per le prime il riferimento normativo costituito dall’art. 2, comma 1, della legge 119/2013: poiché questo riferimento in realtà riguarda la sanatoria di atti delle gestioni commissariali precedenti al 1° gennaio 2014, sostanzialmente il comma in questione risulta disporre per la stessa categoria di gestioni commissariali.

 

Per effetto di entrambi i commi, per le province interessate dai commissariamenti, risulta superata la “finestra elettorale” prevista dalla legge n. 182/1991 (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 2), che stabilisce l’obbligo di svolgere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali esclusivamente nel periodo 15 aprile -15 giugno. Infatti, entrambi i commi prolungano fino al 30 giugno del 2014 un assetto transitorio delle province, derivante dalle vicende giuridiche - di seguito brevemente ricordate - che hanno coinvolto la disciplina delle province prevista con i decreti legge n. 201/2011 e 95/2012.

 

I decreti-legge n. 201/2012, n. 95/2012 e n. 188/2012

Il decreto-legge n. 201/2011, con l’art. 23, aveva circoscritto le funzioni delle province a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le funzioni diverse da quelle indicate era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni. Il decreto-legge n. 95/2012 aveva disposto, con l’art. 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. n. 201/2011. Il riordino delle province era strettamente collegato all’istituzione delle città metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio. Va ricordato un terzo decreto-legge, n. 188/2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province sulla base di requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, individuando tutte le province delle regioni a statuto ordinario. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.

La legge n. 228/2012, di stabilità per il 2013

l’art. 1, comma 115, della legge n. 228/2012, stabilità per il 2013, ha temporaneamente congelato fino al 31 dicembre 2013 la configurazione dell'assetto delle province conseguente alle disposizioni dei citati decreti-legge.

Tale comma ha previsto: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dall’art. 17, comma 10, del D.L. n. 95/2012.

Inoltre il comma ha stabilito che ”nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013”.

La sentenza 220/2013 della Corte costituzionale

Sulle pertinenti disposizioni dei citati decreti - legge è intervenuta la dichiarazione di illegittimità stabilita dalla sentenza 220 del 2013 della Corte costituzionale. La pronuncia, del 13 luglio 2013, ha motivato l'illegittimità di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis) del D.L. n. 201 e degli artt. 17 e 18 del D.L. n. 95, con l’argomentazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall’ art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".

Tuttavia l’art. 1, comma 115, della legge 228/2012, stabilità per il 2013, aveva temporaneamente congelato fino al 31 dicembre 2013 la configurazione dell'assetto delle province conseguente alle disposizioni dei decreti-legge dichiarate illegittime e, nello stesso tempo, pur richiamato nel considerato in diritto della sentenza n. 220/2013, è risultato immune da censure di costituzionalità.

Il decreto-legge n. 93/2013

In relazione a tali gestioni l’art. 2 della legge n. 119/2013, di conversione con modificazioni del D.L. n. 93/2013, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province”, ha previsto la salvezza degli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. Lo stesso articolo sospende fino al 30 giugno 2014 l'applicazione delle disposizioni in materia di uffici e dotazioni organiche dell'amministrazione civile dell'Interno contenute nell’art. 2 del D.L. n. 95/2012, che erano collegate alla riforma delle province disposta dai decreti-legge 201 e 95.

Questo articolo è stato introdotto nel disegno di legge di conversione nel corso dell’esame dello stesso disegno di legge presso la Camera. Contestualmente sono state soppresse le disposizioni contenute nel testo del decreto-legge in materia di province. Tale assetto delle disposizioni in questione è stato deliberato nel corso dell’esame in sede referente a fini di coerenza dell’intervento normativo di sanatoria con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220/2013 ( si veda Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti del 2 ottobre 2013, pagg. 13 e ss.).

Il disegno di legge AC 1542

E' in corso l’esame parlamentare di un disegno di legge del Governo, prima approvato dalla Camera con modifiche (A.C. 1542, abbinato con l'esame della proposta di legge AC 1408) e poi passato all’esame del Senato (A.S. 1212), che riforma la disciplina vigente in materia di città metropolitane, di province e di unioni di comuni, prevedendo per tali enti elezioni indirette dei relativi organi. Occorre considerare che, contestualmente al disegno di legge A.C. 1542, il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che prevede la soppressione delle province dalla Costituzione (A.C. 1543).

Per effetto delle previsioni della legge di stabilità per il 2013 e di quelle contenute nel comma in esame, il sistema di rappresentanza delle province è posto in una situazione di “quiescenza”, iniziata dopo il 6 dicembre 2011, data di pubblicazione del D.L. n. 201/2011, che durerà fino al 30 giugno 2014.

Tale situazione andrebbe valutata alla luce dell’assetto delle autonomie delineato dalla Costituzione. Infatti negli articoli 5, 114 e 118, la previsione delle province come una delle categorie di enti costitutivi della Repubblica, nonché l’attribuzione ad esse di funzioni amministrative proprie e conferite in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, evidenzia il carattere strumentale di tali enti rispetto alle comunità sottostanti, ponendo un interrogativo in ordine alla relativa rappresentanza.

Nella giurisprudenza costituzionale si riscontra un orientamento che esclude profili di illegittimità dal punto di vista dell’art. 5 Cost. nelle disposizioni che consentono lo scioglimento di organi rappresentativi locali e il loro commissariamento per periodi anche lunghi in presenza di precisi confini, sia di merito che di tempo.

Tale orientamento, infatti, da un lato evidenzia il fine a garanzia del quale viene sacrificato un aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività degli organi di amministrazione”, cioè la tutela dell'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali in caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare (di cui all’art. 15-bis della legge n. 55/1990, ora disciplinate nell’art. 146 del decreto legislativo n. 267/2000, recante testo unico per gli enti locali); dall’altro rileva che la legge limita la discrezionalità su cui si basano gli scioglimenti degli organi e la durata delle gestioni commissariali, sia stabilendo i necessari presupposti di merito, sia fissando la durata minima e massima delle misure in questione (sentenza n. 103 del 1993).

 

Poiché la “quiescenza” della rappresentatività degli organi di amministrazione riguarderebbe solo una parte delle province (ad oggi 32 delle regioni a statuto ordinario), occorre considerare che le comunità provinciali vengono a trovarsi in una situazione differenziata, sotto il profilo della loro rappresentanza nell’ente locale, rispetto ad altre per le quali è tuttora in corso il mandato degli organi provinciali, per il solo fatto dell’essere intervenuta, dopo il 6 dicembre 2011, una causa di scioglimento dell’ente al cui territorio appartengono.

Inoltre il quadro normativo vigente e quello in itinere non consentono alle stesse comunità provinciali di trarre elementi di certezza in ordine all’assetto giuridico della rappresentanza provinciale dopo il 30 luglio 2014. Tale dato andrebbe valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale che considera la sicurezza giuridica elemento fondamentale dello Stato di diritto (e plurimis 271/2011 e 209/2010)

 

Le amministrazioni provinciali delle regioni ordinarie che risultano sciolte alla data del 29 ottobre 2013 sono: Belluno (13 dicembre 2011), Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Biella (23 novembre 2012), Brindisi (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma (10 gennaio 2013), Avellino (12 febbraio 2013); Rieti (12 febbraio 2013); Frosinone (18 marzo 2013); Napoli (18 marzo 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013); Lodi (6 giugno 2013); Taranto (19 luglio 2013); Salerno (21 ottobre 2013).


 

Articolo 1, commi 326-327
(Fondazioni lirico-sinfoniche)

 


326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.


 

 

Il comma 326 reca una nuova disciplina per l’individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche[158] che possono dotarsi di forme organizzative speciali, mentre il comma 327 riguarda specificamente la Fondazione Teatro alla Scala.

 

In base alla nuova disciplina recata dal comma 326, le fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali sono individuate, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sostanzialmente, dunque, si modifica il rango dell’intervento normativo, semplificando - in particolare, attraverso l’eliminazione della previsione di un regolamento di delegificazione, da emanarsi previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari - la procedura di individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali.

Al riguardo si ricorda, infatti, che il D.P.R. n. 117/2011 – regolamento di delegificazione emanato in attuazione dell’art. 1, co. 1, lett. f), del D.L. n. 64/2010 (L. n. 100/2010)[159] –, che aveva stabilito criteri e modalità per il riconoscimento di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche, è stato successivamente annullato con sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012. L’annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013. Sulla base del D.P.R. 117/2011 era stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all’Accademia di S. Cecilia (D.M. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (D.M. 16 aprile 2012).

 

I requisiti di cui il decreto interministeriale deve tener conto ai fini dell’individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali sono sostanzialmente analoghi a quelli recati dall’art. 1, co. 1, lett. f), del D.L. n. 64/2010 (L. n. 100/2010), di cui la disposizione in esame fa comunque salvo il rispetto, sembrerebbe – vista, appunto, l’analogia – solo “ad abundantiam”.

Si tratta della presenza di evidenti peculiarità concernenti:

§       la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana;

§       l’assoluta rilevanza internazionale;

§       le eccezionali capacità produttive;

§       i rilevanti ricavi propri;

§       il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

 

Sempre il comma 326 - che complessivamente novella l’art. 11 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013) con l’inserimento di nuovi contenuti - dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali adeguano i propri statuti:

§       nei termini indicati al comma 16” dell’art. 11 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013).

La norma richiamata dispone che le nuove disposizioni statutarie - che, in base al comma 15, devono essere adottate entro il 30 giugno 2014, attenendosi alle disposizioni ivi indicate - si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ferma restando la possibilità di anticipare l’entrata in vigore, in caso di rinnovo degli organi in scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini indicati dal comma 15 determina l'applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996[160].

L’intenzione sembrerebbe, dunque, quella di confermare, anche per le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, la validità del termine del 30 giugno 2014 per l’adeguamento degli statuti, nonché del 1° gennaio 2015 per la decorrenza delle nuove disposizioni statutarie;

§       in deroga alle previsioni relative alla presenza e alla composizione del consiglio di indirizzo (di cui all’art. 11, co. 15, lett. a), numero 2), del D.L. n. 91/2013), nonché in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati (di cui all’art. 11, co. 15, lett. b), dello stesso D.L. n. 91/2013)[161].

 

Il comma 327 dispone sin d’ora che, fermo restando quanto previsto dal comma 326, alla Fondazione Teatro alla Scala non si applicano le disposizioni dell’art. 11 del D.L. n. 91/2013 relative alla presenza del consiglio di indirizzo. In tale Fondazione le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.


 

Articolo 1, commi 328 e 386
(Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra)

 

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 328 autorizza un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell’orchestra “I Virtuosi italiani” di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.

 

Il comma 386 destina, per il 2014, la somma di 1 milione di euroall’Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli”.

Al riguardo si segnala che, in base a notizie assunte per le vie brevi, si tratta di un progetto di costituzione di un’orchestra giovanile nella quale ogni Paese del Mediterraneo deve avere i suoi rappresentanti.

 

In materia si ricorda che, in base al D.M. 9 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, eroga contributi, a domanda, ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati a tale settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. n. 163/1985[162].

Le attività musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione, i complessi bandistici, nonché le attività all'estero.

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica (di cui all’art. 2 del DPR 89/2007), ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell’Unione delle province italiane e dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti e dei progetti. Per il 2013 è intervenuto il Decreto direttoriale 11 luglio 2013.

Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico.

Ai fini della determinazione della base quantitativa, per le istituzioni concertistico-orchestrali sono considerati i costi concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l’organismo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione[163].

Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale, ad eccezione delle attività ordinarie promosse da enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici.

L’art. 9 del DM riguarda, specificamente, le istituzioni concertistico-orchestrali, alle quali i contributi possono essere concessi qualora, fra le altre condizioni, esse dispongano di entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto e l’organico orchestrale sia costituito, in misura non inferiore al 50 per cento, da personale inserito stabilmente nell’organico medesimo con riferimento ai mesi di attività.

 


 

Articolo 1, comma 329
(Locazioni passive immobili all’estero
del Ministero degli Affari esteri)

 

329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

 

 

Il comma 329, introdotto al Senato, aggiunge all’articolo 79 del D.P.R. n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, un ultimo comma volto a consentire contratti di locazione passiva con durata fino a diciotto anni per gli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'amministrazione degli affari esteri, qualora nel contratto sia inserita la clausola di acquisto dell’immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.

 


 

Articolo 1, comma 330
(Incorporazione della Sicot nella Consip)

 


330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.


 

 

Il comma 330 dispone la fusione per incorporazione della società SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società Consip S.p.a., società entrambe interamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

A tal fine il comma stabilisce che:

§      ciascuno dei consigli di amministrazione di SICOT e CONSIP - entro il 21 gennaio 2014 (20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame) - convocano l’assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione[164] delle medesime società;

§      dal momento dell’attuazione dell’incorporazione, la convenzione in essere tra la SICOT ed il Ministero è risolta e le attività da essa previste possono, in tutto od in parte, essere affidate dal Ministero medesimo alla Consip, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al MEF- Dipartimento del Tesoro l’accesso ai dati e alle informazioni trattate.

 

Sulla base di tale procedura la disposizione, come precisa la relazione tecnica, consente di mantenere, affidandole alla Consip, le funzioni attualmente svolte dalla SICOT e, nel contempo realizza un riassetto societario in grado di realizzare economie di scala.

Il comma 330 inquadra infatti l’operazione di fusione nell’ambito della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In ordine alle due società oggetto della norma, si rammenta che la SICOT opera dal 2001 quale struttura di supporto per fornire assistenza al Dipartimento del Tesoro nelle attività istituzionali relative alla gestione e valorizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla Pubblica Amministrazione e per l'attuazione dei processi di privatizzazione. La SICOT si configura pertanto quale società strumentale del Ministero dell’economia e delle finanze, unico socio, ed opera sulla base di una Convenzione quinquennale che fissa l’ambito e le modalità delle attività da espletare, determinando il corrispettivo annuo.

L’attività della SICOT, definita annualmente dal Dipartimento del Tesoro, si esplicita principalmente:

§       nel monitoraggio dell’andamento gestionale delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze; nel supporto alle operazioni di finanza straordinaria e di valorizzazione delle partecipate; nell’analisi di progetti di riassetto societario;

§       nell’assistenza in tutte le fasi dei processi di privatizzazione e dismissione;

§       nell’assistenza alla realizzazione dei programmi di valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico per i profili inerenti le partecipazioni detenute dal Ministero;

§       nell’elaborazione di analisi e proposte in tema di corporate governance (modelli organizzativi, adeguamenti statutari, ecc.) e su specifici temi societari e normativi.

 

Per quanto concerne la Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A., (istituita ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 414/1997), tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., svolgendo un ruolo centrale nella disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti, in quanto soggetto incaricato della stipula delle convenzioni-quadro cui le amministrazioni pubbliche devono far riferimento per le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché centrale di committenza per le medesime PP.AA..


 

Articolo 1, comma 331
(Modalità di trasferimento a Fintecna della società
Cinecittà Luce S.p.A.)

 


331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».


 

 

Il comma 331 modifica la procedura prevista dal D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata.

 

È utile ricordare, preliminarmente, che l’art. 14, co. 6-14, del D.L. n. 98/2011 aveva previsto, in particolare:

§       a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3, co. 27-29, della L. n. 244/2007 in tema di limitazione delle partecipazioni in società detenute da pubbliche amministrazioni, la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, al fine di salvaguardare le attività e le funzioni svolte da Cinecittà Luce S.p.A. (co. 6);

§       la determinazione, nei 30 giorni successivi, con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse umane, strumentali, e patrimoniali appartenenti a Cinecittà Luce S.p.A. da trasferire alla società Istituto Luce-Cinecittà (co. 8); lo stesso decreto poteva prevedere il trasferimento al Mibac di alcune funzioni svolte da Cinecittà Luce S.p.A., individuando le risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire allo stesso MIBAC (co. 13);

§       dalla data di adozione del decreto di cui al punto precedente, la messa in liquidazione e il trasferimento di Cinecittà Luce S.p.A. a Fintecna o a società da essa interamente controllata (co. 11);

§       la nomina di un collegio di periti incaricati di verificare la situazione economico-patrimoniale di Cinecittà Luce S.p.A. e di effettuare, su tale base, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione (co. 12).

Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 522 del 7 ottobre 2011.

 

La relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità[165] evidenziava che la disciplina recata dal D.L. n. 98/2011 aveva posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative, che si intendeva superare con le modifiche proposte.

 

Nella Relazione della Corte dei conti sul controllo eseguito su Cinecittà Luce s.p.a. per l’esercizio 2011 (Det. 31/2013, del 30 aprile 2013) si evidenziava che, mentre con atto notarile dell’11.11.2011 era stata costituita la nuova società a responsabilità limitata «Istituto Luce-Cinecittà», non era ancora stato adottato il decreto per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, il che aveva determinato una maggiore spesa per i conti pubblici, in quanto erano stati pagati i compensi agli amministratori ed ai sindaci sia della società Cinecittà Luce S.p.A. che della nuova società Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. In particolare, la Corte censurava il fatto che tale situazione aveva ingenerato “una confusione di ruoli che potrebbe determinare gravi disfunzioni gestionali, sussistendo due Società, oltretutto denominate in modo quasi similare (Società Cinecittà Luce S.p.A e Società Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.)”.

 

Al riguardo si segnala che il decreto relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e patrimoniali da Cinecittà Luce S.p.A. a Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. è intervenuto il 24 aprile 2013 ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 2013, come risulta dal comunicato pubblicato nella GU n. 199 del 26 agosto 2013.

 

Il comma 331, novellando anzitutto l’art. 14, co. 11, del D.L. n. 98/2011, antepone il trasferimento di Cinecittà Luce S.p.A. a Fintecna o a società da essa interamente controllata da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (dunque, entro il 2 marzo 2014) – alla sua liquidazione. Quest’ultima deve essere deliberata dalla società cui sarà trasferita Cinecittà Luce S.p.A. entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento.

La relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità, prima citata, evidenziava che la fissazione del termine di 60 giorni per il trasferimento era finalizzato a permettere la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà da parte del MIBACT, come previsto dal co. 13 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011.

Dispone, inoltre, che il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base della stima del valore della liquidazione, nei (nuovi) termini previsti al comma 12 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011.

Infine, viene eliminato il riferimento al rendiconto finale delle attività e alla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data di emanazione del decreto relativo alle risorse da trasferire, che, in base alla norma previgente, doveva essere redatto dagli organi societari di Cinecittà Luce S.p.A. e consegnato al collegio dei periti incaricato, in base al comma 12, di effettuare la valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione.

 

Inoltre, lo stesso comma 331 sostituisce il primo periodo del comma 12 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011, disponendo che il collegio di tre periti designati, rispettivamente, uno dalla società trasferitaria, uno dal MIBACT e uno dal MEF, quest’ultimo con funzioni di presidente, deve essere nominato entro i 30 giorni successivi alla messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A. e deve effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione della società trasferita.

Anche nel comma 12 scompare, dunque, coerentemente con le modifiche apportate al comma 11, il riferimento alla consegna della situazione economico-patrimoniale della società Cinecittà Luce S.p.A.

 


 

Articolo 1, commi 332-333
(Anticipazioni di liquidità a favore di EUR S.p.A.)

 


332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.


 

 

Il comma 332 consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell’economia e finanze per l’accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

 

L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull’incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali”, di cui al comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013, incremento disposto dall’articolo 13, comma 8 del D.L. n. 102/2013 in misura pari a di 7,2 miliardi di euro per il 2014.

Si ricorda che l’importo di 7,2 miliardi di euro per il 2014 è stato destinato, dal testé citato articolo 13, comma 8, ad anticipazioni di liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati da regioni ed enti locali alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall’originario D.L. n. 35/2013.

 

In sede di predisposizione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che provvederà al riparto della predetta dotazione aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo anticipazioni è articolato: “Sezione enti locali”, “Sezione Regioni debiti non sanitari” e “Sezione regioni debiti sanitari”, si dovrà tener conto, d'intesa con la Conferenza Unificata, dell’assegnazione di liquidità a favore di Eur S.p.A.

Si ricorda che il predetto decreto di riparto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 13 del D.L. n. 102, dovrà essere adottato entro il 28 febbraio 2014.

 

Si osserva che il comma 332 non specifica a che tipologia di debiti della Società EUR S.p.A. sono destinate le anticipazioni di liquidità stanziate dal medesimo comma. In questi termini, l’anticipazione concessa a EUR S.p.A. è suscettibile di configurarsi quale “prestito” per un ripiano delle passività della Società, genericamente intese.

 

Si ricorda che EUR S.p.A. è una società pubblica partecipata per il 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale[166].

L’oggetto sociale della Società consiste nella gestione e nella valorizzazione del complesso di beni di proprietà, anche attraverso la costruzione di nuove strutture, ovvero l’alienazione di immobili e, in genere, mediante tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e promozionali ritenute utili, al fine di massimizzarne la redditività, nel rispetto, comunque, del particolare valore storico e artistico dei singoli immobili.

Le più importanti operazioni di valorizzazione e incremento del patrimonio immobiliare intraprese dalla società a partire dalla sua costituzione concernono, in particolare, l’area dell’ex Velodromo Olimpico, la ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana, il completamento e l’attuazione degli accordi di programma relativi ai progetti urbanistici “EUR Castellaccio” e “Centralità Locale della Laurentina”, la costruzione del Nuovo Centro Congressi[167].

 

Il comma 333 dispone che all'erogazione dell’anticipazione di liquidità si provvede a seguito:

§      della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il Comune di Roma Capitale;

§      della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, in caso di inadempimento nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il tasso di interesse a carico della società è fissato in misura pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione


 

Articolo 1, comma 334
(Modernizzazione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica)

 

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

 

 

Il comma 334 differisce (dal 1° gennaio 2013) al 31 dicembre 2014 il termine, fissato dall’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l’accesso nel 2014 al credito d’imposta già previsto dalla medesima disposizione per l’anno 2012.

 

L’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

Il medesimo comma, inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “de minimis”, di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (per il quale si v. ante, scheda relativa all’art. 1, co. 261) – l’attribuzione di un credito di imposta per l’anno 2012, per un importo comunque non superiore a 10 milioni di euro e pari ai risparmi effettivamente conseguiti dall’attuazione del comma 3 (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. n. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)[168].

I risparmi derivanti dal comma 3 dovevano essere accertati con apposito D.P.C.M. ovvero con decreto del Sottosegretario delegato[169]. Inoltre, con D.P.C.M., di concerto con il MEF, dovevano essere definiti condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate dall’art. 4, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta.

 

Al riguardo, la relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità[170] evidenziava che il credito d’imposta “non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario”. Sottolineava, altresì, che “la complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del quantum dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza – appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM – sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013. Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il D.P.C.M., da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta”.

Aggiungeva, infine, che, ad integrazione delle risorse accertate, si sarebbero aggiunte quelle provenienti dall’applicazione dell’art. 1, comma 335 (per il quale v. infra), fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina previgente.


 

Articolo 1, comma 335
(Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento di somme a favore
del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico
degli operatori dell’editoria)

 

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

 

 

Il comma 335 dispone la soppressione del credito d’imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

In particolare, prevede l’abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 577 dell’art. 1 della legge in commento, dell’art. 11-bis del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), limitatamente ai commi 1, 2 e 3. Rimane vigente, invece, il comma 4 dello stesso D.L. n. 179/2012, che individua le modalità di copertura dell’onere relativo al credito di imposta in questione.

Infatti, in base al medesimo comma 335, le somme destinate per l’anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del già citato D.P.C.M. – sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria, di cui all’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), sul quale interviene anche l’art. 1, co. 334 (v. ante).

 

La relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità[171] evidenziava che il credito d’imposta previsto dall’art. 11-bis, co. 1-3, del D.L. n. 179/2012 non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell’agevolazione.

 

L’art. 11-bis, co. 1, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno[172] mediante le reti di comunicazione elettronica, ha previsto l’attribuzione – nel rispetto della regola “de minimis”, di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (per il quale si v. ante, scheda relativa all’art. 1, co. 261) – di un credito d’imposta pari al 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione si sarebbe dovuta applicare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 3, essa:

§      non concorreva alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;

§      non rilevava ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, ed era utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese;

§      non era rimborsabile, ma non limitava il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.

L’eventuale eccedenza era utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito doveva essere concesso.

Ai sensi del comma 4, alla copertura del relativo onere si provvede - con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 


 

Articolo 1, comma 336
(Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali)

 


336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.


 

 

Il comma 336 conferma la sospensione del regime tariffario postale agevolato per la spedizione di alcuni prodotti editoriali fino al 31 dicembre 2016, disponendo insieme la proroga del regime agevolato individuato per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di ONLUS e associazioni d’arma e combattentistiche. Il termine era in scadenza al 31 dicembre 2013.

Si tratta delle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri.

La sospensione dell’agevolazione era stata disposta dal comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 125/2010, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, poi prorogato al 2013. Il regime tariffario applicabile successivamente alla sospensione delle agevolazioni è contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 23 novembre 2010, n. 274, che ha individuato le tariffe massime applicabili per tale periodo alle spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, ispirandosi al principio dell’aumento graduale delle tariffe rispetto a quelle agevolate previgenti (di cui al D.M. 30 marzo 2010), anche per consentire alle imprese editrici la possibilità di accedere al servizio postale a tariffe economiche comunque sostenibili.

 

Per quanto riguarda le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche, si proroga anche in questo caso l’applicazione fino al 31 dicembre 2016 dello speciale regime previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216/2011 per il periodo fino al 31 dicembre 2013. Si tratta della norma che ha previsto anche per questi soggetti l’applicazione del D.M. 21 ottobre 2010 a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 353 del 2003, che richiede che almeno il 50% del totale degli abbonamenti ai periodici siano stati stipulati a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, a pena di esclusione dalle agevolazioni.

Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:

§       le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

§       le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991;

§       le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49/1987:

§       le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000;

§       le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;

§       gli enti ecclesiastici;

§       le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

§       le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica;

§       le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.

Le associazioni combattentistiche, vigilate dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero della difesa o dal Ministero dell’interno, sono indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, costituitasi nel 1979; le associazioni d’arma, vigilate dal Ministero della difesa, sono indicate dall’articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e sono iscritte in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.


 

Articolo 1, comma 337
(Disciplina transitoria per la concessione dei contributi ai
periodici italiani diffusi all’estero)

 

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

 

 

Il comma 337 stabilisce la reviviscenza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alla stampa periodica italiana diffusa all’estero stabiliti dal D.P.R. n. 48/1983, già abrogato dall’art. 6 del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012). La disciplina è reintrodotta nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che, ai sensi dell’art. 1-bis, co. 3, del medesimo D.L. n. 63/2012, dovrà ridefinire criteri e modalità di accesso alle provvidenze del settore.

 

La relazione tecnica integrata al disegno di legge di stabilità[173], evidenziava che “la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore (…) non si è ancora concluso”. Sottolineava, inoltre, che con tale proroga “viene resa pertanto possibile l’erogazione dei fondi già stanziati dall’art. 1-bis del D.L. n. 63/2012”.

Come si evince dal comunicato stampa presente sul sito del Governo, lo schema di D.P.R. è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2013. Lo stesso, tuttavia, non è stato ancora trasmesso alle Camere per l’espressione del parere.

 

L’art. 1-bis del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012)[174] ha stabilito una nuova disciplina per la concessione dei contributi per la stampa periodica italiana diffusa all’estero, autorizzando, in particolare, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, la spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni, nonché delle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line[175]. In materia, si veda anche, ante, quanto dispone l’art. 1, co. 294.

Nello specifico, il comma 3 ha affidato a un D.P.R. – da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari – la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

In conseguenza della nuova disciplina introdotta, l’art. 6 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 26 della L. n. 416/1981 e del D.P.R. n. 48/1983.

 

In particolare, l’art. 2 del D.P.R. n. 48/1983 prevedeva che i contributi fossero destinati:

1)    a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattano, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;

2)    a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa (ora al ROC).


 

Articolo 1, comma 338
(Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia)

 

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

 

 

Il comma 338, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d’Italia.

In particolare, dispone che la Banca d’Italia, nell’ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi 452-488 (alle cui schede di lettura si rimanda). Qualora sulle materie oggetto di contrattazione non si riesca a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali in un tempo utile all’attuazione dei suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.


 

Articolo 1, commi 339-341
(Accertamenti medico-legali per dipendenti assenti per malattia)

 


339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

I commi da 339 a 341, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali per i dipendenti assenti per malattia.

 

In particolare, il comma 339 definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, eseguiti dalle aziende sanitarie locali.

In particolare, la quota delle risorse per il riparto tra le regioni dei suddetti oneri è ripartita annualmente tra le regioni stesse con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il suddetto decreto è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le singole regioni provvedono quindi all'assegnazione delle rispettive quote così determinate agli enti da esse vigilati.

Si specifica altresì che le risorse in oggetto non possono essere destinate a finalità diversa da quella riguardante gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia e che gli oneri relativi a tali accertamenti non possono eccedere le risorse medesime.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 5, del D.L. n. 98/2011, riguarda la materia dell’onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 207/2010 che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, il comma in oggetto prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall’eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall’esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del SSN.

 

Il successivo comma 340, modificando l’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 101/2013 prevede che, ai fini della razionalizzazione del servizio, l'I.N.P.S., per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento.

 

Dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 341).

 

L’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 101/2013, visti i vincoli di bilancio e assunzionali e considerata l’autonomia organizzativa dell’I.N.P.S., ha disposto la trasformazione in liste speciali ad esaurimento delle liste speciali istituite presso lo stesso Istituto per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori. E’ stata inoltre stabilita la conferma nelle suddette liste i medici ivi inseriti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e già iscritti alla data del 31 dicembre 2007[176]. In sostanza, il comma in oggetto ha attuato quanto già disposto dal D.M. '8 maggio 2008, che ha cristallizzato la consistenza numerica dei sanitari inseriti nella lista alla data del 31.12.2007 in attesa della modifica del quadro normativo.


 

Articolo 1, comma 342
(Estensione del ruolo di Consip quale centrale di committenza)

 

342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

 

 

Il comma 342 consente alle amministrazioni pubbliche centrali incluse nel conto economico consolidato della P.A. di avvalersi di Consip S.p.A. quale centrale di committenza anche per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

A tal fine, la disposizione interviene sull’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011[177] che, al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi da parte della PA, aveva appunto disposto che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione[178], possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A.[179]., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici), per le acquisizioni di beni e servizi “al di sopra della soglia di rilievo comunitario[180]. Il comma in esame sopprime tali parole.

 

Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria definiti dall’articolo 28 del Codice dei contratti pubblici suddetto sono:

§      134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali e diversi dalle specifiche categorie di servizi indicate al punto successivo (ricerca e sviluppo e telecomunicazioni) ;

§      207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni centrali, nonché per gli appalti concernenti specifiche categorie di servizi (ricerca e sviluppo e telecomunicazioni) indicate nella norma indetti da tutte le stazioni appaltanti;

§      5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

La disposizione è volta a produrre un più intenso rapporto collaborativo tra le amministrazioni pubbliche e la Consip, consentendo di svolgere operazioni relative alle acquisizioni di importo sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria, con una migliore efficienza complessiva del processo.

L’intervento determina inoltre una miglior coerenza ordinamentale tra il primo ed il secondo comma dell’articolo 29 del D.L. n. 201, atteso che quest’ultimo prevede che gli enti di previdenza possano avvalersi della Consip medesima quale centrale di committenza, senza delimitare tale avvalimento alle acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Inoltre, si ricorda che Consip può agire in qualità di centrale di committenza per altre amministrazioni anche in base ad altre norme speciali.

Si ricorda, in proposito l’articolo 4, comma 3-ter del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) che le assegna il ruolo di centrale di committenza per Sogei.

Inoltre, per la realizzazione delle attività connesse agli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, Consip S.p.A. svolge altresì – ai sensi del medesimo D.L. n. 95, articolo 4, comma 3-quater - le attività di centrale di committenza relativamente alle Reti telematiche delle PP.AA., al Sistema pubblico di connettività, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti-quadro stipulati dal CNIPA per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale per il funzionamento degli uffici della P.A. con modalità che ne riducano gli oneri di sviluppo, manutenzione e gestione.

Il Codice dei contratti pubblici ha trasposto nell’ordinamento nazionale (art. 3, comma 34 e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea (art. 1, par. 10 e art. 11 della direttiva 2004/18/CE e art. 1, par. 8 e art. 29 della direttiva 2004/17/CE). Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

§      acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

§      aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.

L’istituto della centrale di committenza è entrato nell’ordinamento italiano con il D.M. 24 febbraio 2000, emanato sulla base dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) che ha affidato a Consip S.p.A il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni.

Per ciò che riguarda l’intervento di CONSIP, infine, si ricorda che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, l’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individui [181], con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche hanno l’obbligo di ricorrere alla CONSIP Spa in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro[182], anche con l’utilizzo dei sistemi telematici. Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 [183].

Infine, l’articolo 1, comma 7 del già citato D.L. n. 95/2012, fermo restando quanto previsto dal testé citato comma 574 per le amministrazioni statali, ha previsto che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta – per l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche, quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile - sono tenute a ricorrere alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (costituite ex art. 1, co. 455, della legge n. 296/2007)[184], o ad esperire autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali [185].


 

Articolo 1, comma 343
(Centrale di committenza unica per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

 

343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

 

 

Il comma 343, inserito durante l’esame parlamentare, reca una deroga all’obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i “piccoli” comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti) per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Tale deroga viene introdotta aggiungendo un periodo alla fine del comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si ricorda che il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011) impone ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici[186]. La relazione tecnica sottolineava che la finalità della citata norma era quella di pervenire ad una ”riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici” con una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure attraverso le economie di scala.

La citata disposizione è stata integrata dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012, che ha introdotto un periodo al comma 3-bis volto a consentire ai piccoli comuni, in alternativa all’adesione alla centrale di committenza, di effettuare i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) disciplinato dall’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici).


 

Articolo 1, comma 344
(Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo
Ministero della giustizia
)

 


344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».


 

 

Il comma 344 - introdotto nel corso dell’esame parlamentare - sostituisce integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La nuova formulazione del predetto comma prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato - previsto dallo stesso art. 37, che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002 – (con esclusione del contributo unificato nel processo tributario), per essere destinate:

§       in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria;

§       nonché, per il solo 2014, per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre 2014 - a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013 ovvero lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati); il relativo limite di spesa è fissato in 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia;

§       a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell’importo destinato ai sopracitati progetti formativi del 2014 (15 mln), all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 % rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di spending review di cui all'articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

Secondo l’art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TU pubblico impiego), non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

 

La riassegnazione delle risorse derivanti dall’indicato aumento del contributo unificato (previsto dal D.L. n. 98/2011) è effettuata al netto di quelle utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.


 

Articolo 1, comma 345
(Minoranze linguistiche slovene)

 

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.

 

 

Il comma 345 incrementa, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l’autorizzazione di spesa prevista dagli articoli 8 e 21 della legge n. 38 del 2001[187] relativi, rispettivamente, all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione (a cui sono destinati 2,9 milioni in più) e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali (+ 500.000 euro) nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.

 

Conseguentemente la disposizione incrementa di complessivi 3,4 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016, in Tabella C, il contributo statale previsto dal richiamato articolo 16, comma 2, della legge n. 38 del 2001, relativo al contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena, iscritto sul cap. 7513/Economia.

La dotazione del cap. 7513/Economia – per la quota esposta in Tabella C - risulta pari a 5,6 milioni per il 2014, a 5,1 milioni per il 2015 e per il 2016.

 

A seguito della modifiche introdotte con la legge di stabilità, la dotazione complessiva del cap. 7513 risulta pari a 9,4 milioni per il 2014, a 9,2 milioni per il 2015 e a circa 9,4 mln per il 2016.

 

Si fa presente che l’art. 8 della legge n. 38/2001, al fine di sostenere il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, autorizza, a decorrere dal 2001, la spesa massima di circa 3 milioni di euro annui[188] per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione rimettendo, poi, a un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la determinazione di termini e modalità per la ripartizione di tali risorse tra i soggetti interessati.

Il successivo art. 21 autorizza, altresì, la spesa massima di circa 515 milioni di euro[189] milioni annui, a decorrere dall'anno 2001, per la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali nei territori ove risiedono minoranze di lingua slovena.

Per favorire la comprensione della portata delle misure di cui si discute, si segnala che con il D.P.R. 12 settembre 2007 è stata approvata la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della L. n. 38/2001.

Si ricorda che l’art. 16, della L. n. 38/2001 stabilisce che la regione Friuli-Venezia Giulia provveda al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena consultando, a tale scopo, le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza stessa. La norma prosegue prevedendo che, per le suddette finalità, vengono erogati dei contributi da parte dello Stato che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’ammontare del Fondo è determinato annualmente, a partire dagli anni successivi al 2002, in sede di legge finanziaria (oggi legge di stabilità)[190].

La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, co. 119) aveva ridotto di 2,7 milioni, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dagli articoli 8 e 21 della legge n. 38 del 2001.

 



[1]     L’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2013 si è concluso con l’approvazione di risoluzioni parlamentari approvate, nelle seduta del 9 ottobre 2013, rispettivamente dall’Assemblea della Camera e dal Senato. Le risoluzioni indicano una saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, pari a -39,1 miliardi per il 2014, -18,2 miliardi per il 2015 e -1,2 miliardi per il 2016.

[2]     Recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

[3]     v. ad es. la voce “rimborsi IVA”.

[4]     v. ad es. la voce iscritta nella tabella C del ddl legge di stabilità relativa al saldo IRAP: in termini di indebitamento, gli effetti si sono manifestati negli esercizi nei quali le regioni hanno effettuato la spesa sanitaria al cui finanziamento è finalizzato il gettito di tale imposta, e gli effetti sul fabbisogno di cassa si sono manifestati in relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 1, comma 796, lett.d), della legge 296/2006.

[5]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[6]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[7]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[8]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[9]     Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi.

[10]    Tale comma ha autorizzato, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, i trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

[11]    Ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

      A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi.

[12]    Interpellanza urgente della Camera dei Deputati 2/0012.

[13]    Per la “Strategia nazionale per le aree interne”, si veda l’Allegato 3 (pag. 162 e ss) della bozza di Accordo di partenariato (http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/12/Bozza-AP-ITALIA_9_12_2013.pdf)

[14]    L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita dall’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. Il comma 3 ne specifica le attribuzioni, mentre il comma 4 prevede l’adozione entro il 1° marzo 2014 di un DPCM con cui viene approvato lo Statuto, che ne disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia avrà una dotazione organica di 200 unità di personale e godrà di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

[15]    Si ricorda che l’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, al comma 5, prevede che 50 unità di personale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico siano trasferite alla Presidenza del Consiglio, mentre la restante quota viene trasferita (fatto salvo il diritto di opzione) all’Agenzia per la coesione territoriale: la quota eccedente l’organico di 200 unità è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.

[16]    L'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/2003 dispone che Cassa depositi concede finanziamenti nei confronti dello Stato, degli enti territoriali, degli enti ed organismi pubblici utilizzando i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali assistiti da garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste S.p.a. o sue società controllate, e i fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni che possono essere assistiti da garanzia statale. L'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di qualsiasi altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale di Cassa nei confronti dei soggetti sopra indicati o dai medesimi promosso, tenuto conto della fattibilità economico finanziaria di ciascuna operazione.

Per la gestione dei Fondi in questione, Cassa adotta un regime di separazione amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del medesimo D.L. n. 269. Si tratta di risorse cd. "in gestione separata".

[17]    Si tratta delle risorse della raccolta postale e degli altri fondi con garanzia statale.

[18]    Recante misure anticrisi, nonché proroga di termini, convertito con la legge n. 102 del 2009.

[19]    La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni a controllo pubblico: l’80,1% del capitale è detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, il 18,4% da oltre 60 fondazioni di origine bancaria, mentre il restante 1,5% è detenuto in azioni proprie.

La sua configurazione giuridica è di “intermediario finanziario non bancario”, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell’economia, sentite la Banca d’Italia e la Consob.

      A fine 2012, il totale attivo di CDP risultava pari a circa 305,4 mld di euro, con uno stock di risparmio postale pari a circa 234 mld e un patrimonio netto pari a circa 17 mld. Nel 2012, al fine di perseguire la propria missione istituzionale, CDP ha mobilitato risorse finanziarie per oltre 22 mld e conseguito un utile netto d’esercizio superiore a 2,8 mld.

[20]    La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. L’art. 6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in s.p.ai, attribuendo al Ministero dell’economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004 le relative azioni. In data 9 novembre 2012 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato dal Ministero dell'economia e delle finanze l’intero capitale sociale di SACE, avendo esercitato l’opzione di acquisto consentita dall’art. 23-bis del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012). Inoltre, si ricorda che in data 27 novembre 2013, il CDA di Cassa ha deliberato l’avvio delle attività propedeutiche alla valutazione dell’opportunità e delle possibili modalità di ingresso di soci terzi nel capitale di SACE Spa, inclusa la quotazione in Borsa.

[21]    Tali Fondi sono impiegati sia per il finanziamento a soggetti pubblici, sia per il finanziamento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti o dagli stessi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tra tali attività rientra anche il finanziamento indiretto delle PMI e delle grandi imprese per finalità di rilancio dell’economia (si veda il comma 42 dell’articolo 1 della legge di stabilità in esame).

[22]    Legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti”.

[23]    Recante disposizioni urgenti in materia di IMU ed altra fiscalità immobiliare, convertito dalla legge n. 124/2013.

[24]    I poteri di indirizzo e di vigilanza, anche regolamentari sulle attività in regime di gestione separata di CDP S.p.A. sono attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 5 dicembre 2003).

[25]    Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito.

[26]    Sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2013, intervenuta il 28 giugno 2013.

[27]    Notizie sull’autostrada con aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi sono disponibili sul sito http://www.stradeanas.it/index.php?/lavori/salerno_reggio/index

[28]    Per una descrizione dell’opera si veda la scheda n. 53 del 7° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” del Servizio Studi della Camera dei deputati, predisposta in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che reca un aggiornamento dei costi e dello stato di attuazione al 30 settembre 2012.

[29]    Per informazioni sullo stato di attuazione dell’opera con dati aggiornati al 30 settembre 2012 si consulti la scheda n. 64 del 7° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” predisposto dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

[30]    Fonte Anas S.p.A.

[31]    Recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[32]    Si tratta delle quote annuali di iscrizione all’Albo da parte delle imprese nonché degli specifici finanziamenti assegnati al Comitato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451/1998 e successive modificazioni.

[33]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ai sensi della legge n. 59/1997 (c.d. “Legge Bassanini”).

[34]    La Consulta generale svolgeva attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi.

[35]    Nominato ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 112/2008 come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 43/2013.

[36]    Come indicato nell’emendamento governativo che ha inserito i commi qui in esame, ai fini della restante copertura degli oneri recati dai commi in esame, le ulteriori risorse sono reperite, in parte, con la riduzione del Fondo speciale di parte capitale (Tabella B) della legge di stabilità in esame, allo scopo utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’interno, e per la restante parte, con riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata, dal comma 41 della legge in esame, alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra..

[37]    L’assegnazione era disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al CIPE medesimo doveva essere trasmessa annualmente dal Ministro per i beni e le attività una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

[38]    A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, co. 1, della L. n. 166/2002.

[39]    Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 7/2005 (L. n. 43/2005); per il 2007 dall’art. 2, co. 102, del D.L. n. 262/2006 (L. n. 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, co. 407, della L. finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’art. 4, co. 6, del D.L. n. 97/2008 (L. n. 129/2008). Con riguardo al D.L. n. 262/2006, si segnala, per completezza, che esso ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di ARCUS s.p.a. (art. 2, co. 103).

      Peraltro, per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007 ai progetti di intervento sui beni e le attività culturali è stato destinato un ulteriore 2 per cento (art. 3, co. 2, del D.L. n. 7/2005: anni 2005 e 2006; art. 1, co. 102, del D.L. n. 262/2006: anno 2007).

[40]    Direttiva recepita nella parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente).

[41]    Direttiva recepita con D.Lgs.n. 49/2010.

[42]    La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

[43]    L’allegato è disponibile al link
www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20101209174145.zip

[44]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

[45]    Tale articolo stabilisce che l’I.N.A.I.L. debba sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio. Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

[46]    Vedi nota successiva.

[47]    Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. n. 38/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ha previsto l’individuazione, ai fini tariffari, nell’ambito della complessiva “gestione industria” di cui al Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965, delle seguenti quattro gestioni separate:

§      “industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

§      “artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

§      “terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

§      “altre attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Si ricorda inoltre che l’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 38/2000 ha disposto, fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della “gestione industria”, l’approvazione per ciascuna delle quattro gestioni separate di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, con decreto ministeriale, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, di distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione delle tariffe dei premi. Ogni tariffa stabilisce il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale. In sede di prima applicazione, le tariffe sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

[48]    Tale articolo al comma 1 ha disposto che se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti di seguito indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al 100%o della retribuzione calcolata secondo specifiche disposizioni.

In particolare, spetta:

§       il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita (numero 1);

§       il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti (numero 2);

§       in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte (numero 3);

§       in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli (numero 4).

[49]    Il contratto di associazione in partecipazione, regolato dagli articoli 2549–2554 del codice civile, è il contratto in base al quale l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa (o di uno o più affari), verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere nel versamento di capitale o nell’esecuzione di un’attività lavorativa.

[50]    Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

[51]    Le riserve in sospensione d’imposta costituiscono fiscalmente delle poste per le quali la tassazione è rinviata al momento del loro utilizzo.

[52]    L’articolo 2, comma 65, della L. n. 92/2012 ha autorizzato un incremento di spesa del Fondo per l’occupazione e la formazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016 (vedi oltre).

[53]    L'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185/2008 ha previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture) provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, ad una serie di fondi, tra cui il Fondo sociale per occupazione e formazione (gli altri fondi sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Si ricorda, che con l'articolo 18 del D.L. n. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l'obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale.

[54]    Le risorse in questione finanziano i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali.

[55]    Il D.M. non risulta emanato entro il previsto termine del 21 luglio 2013 (60° giorno dalla data di entrata in vigore del D.L., ossia il 22 maggio 2013).

[56]    L’articolo 1 del D.L. n. 726/1984 concede il trattamento di integrazione salariale agli operai ed impiegati di imprese industriali, di aziende appaltatrici di servizi di mensa e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

[57]    Per l'interpretazione autentica del comma 5, si veda l'art. 6, D.L. n. 10/1996.

[58]    Articolo 47-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248; articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; articolo 2, comma 12-undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, articolo 11, comma 6-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

[59]    L’articolo 14 della legge n. 241/1990 disciplina la conferenza di servizi, quale strumento decisionale in presenza di più amministrazioni coinvolte nell’ambito di un medesimo procedimento amministrativo.

[60]    L. 23 settembre 1993, n. 379, Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[61]    D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[62]    Art. 1, lett. F) della Convenzione di Ginevra ratificata dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.

[63]    Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. “Decisione FER”) per sostenere le azioni degli Stati membri dell’Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell’attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l’Autorità Responsabile è il Ministero dell’Interno. Si cfr. :
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema010.html.

[64]    Come afferma la Corte dei Conti, nella Relazione concernente la “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’IRPEF”, trasmessa alla Camera il 21 dicembre 2013, l’esistenza dell’istituto del 5 per mille dipende dunque dalla reiterazione annuale di leggi, quali la finanziaria (ora stabilità), i collegati alla stessa, la legge di stabilità ed altre disposizioni relative alla spesa pubblica.

[65]    Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

[66]    La lettera g-bis) del comma 1156 ha disposto lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, sempre a valere sul Fondo per l’occupazione, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Tale contributo opera in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che per le finalità su indicate stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

[67]    Il richiamato comma ha stabilito, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l’attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,che gli enti utilizzatori possano avvalersi, in deroga a specifici vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti richiamati, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall’esercizio 2008, a beneficio dei comuni interessati, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

[68]    Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[69]    D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

[70]    Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[71]    I comuni interessati sono: Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Bari, Catania e Palermo.

[72]    Ministero delle politiche sociali, Decreto 10 gennaio 2013, Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti

[73]    Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

[74]    Misure di accelerazione dell’utilizzo delle risorse della politica di coesione (Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Azione Coesione e Programmi dei Fondi Strutturali 2007-2013)" - Documento informativo del Ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia al Consiglio dei Ministri del 27 Dicembre 2013.

[75]    Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

[76]    Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[77]    D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[78]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

[79]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

[80]    Reg. (CE) 16 dicembre 1999 n. 141/2000, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani.

[81]    Legge 5 febbraio 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[82]    Tab.2.7 del Governo.

[83]    Codice dell’amministrazione digitale.

[84]    Recante Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

[85]    Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[86]    Cfr. art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005.

[87]    Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

[88]    Di cui all’articolo 27 della legge n. 833/19798.

[89]    Sono escluse dal trasferimento le seguenti funzioni relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneità presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare.

[90]    Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

[91]    Su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’infrastrutture e dei trasporti.

[92]    Di concerto anche con il Ministro della difesa.

[93]    Compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti previsti.

[94]    Nuovo comma 91.

[95]    Nuovo comma 91.

[96]    Nel nuovo comma 92 sono previsti inoltre accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del SSN è ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalità sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell’ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilità, per gli assistiti, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell’ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2011.

[97]    Comma 92-quater.

[98]    L. 23-12-2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Comma inserito dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

[99]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

[100]  D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[101]  Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Il provvedimento considera eligibili le regioni che rispettino i seguenti criteri: aver garantito l'erogazione dei LEA; aver garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale; non essere assoggettate a piani di rientro; essere risultate adempienti alla valutazione del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria. Se risultano meno di 5 Regioni in equilibrio economico-finanziario, possono essere considerate anche le Regioni col disavanzo più basso. La seconda fase di valutazione, per la formazione della graduatoria, si basa sulle modalità applicative dei LEA e sull'incidenza percentuale tra avanzo/disavanzo e finanziamento. Infine è valutata la qualità dei servizi erogati sulla base di 15 indicatori fra i quali lo scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza collettiva sul totale della spesa, così come per l'assistenza distrettuale e per quella ospedaliera, le percentuali specifiche di dimessi dai reparti chirurgici e i costi per i ricoveri di 1 giorno (day hospital, day surgery), fino alla spesa specialistica, diagnostica, di base e farmaceutica. Conti e risultati sono riferiti all'esercizio 2011.

[102]  Dati dell’ISTAT post censimento

[103]  Il Ministro della salute, nel corso dell’audizione del 16 gennaio presso la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale ha depositato una Tabella sul Riparto 2013 in cui sono mostrate le differenze tra le quote di accesso regionali a seconda dei criteri di calcolo utilizzati

[104]  Il testo dell’accordo è visibile al seguente indirizzo:

http://www.regioni.it/it/show-2420/newsletter.php?id=1910&art=12057

[105]  Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013

[106]  Di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, 460, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

[107]  Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Relazione piano di distribuzione degli alimenti agli indigenti 2013, aprile 2013.

[108]  L. 13 maggio 1999, n. 133, Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

[109]  Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[110]  Oltre ai POR, nell’ambito dell’attuale QSN sussistono i Programmi Operativi Nazionali, PON, cui fa riferimento il successivo comma 2 dell’articolo in commento, ed i Programmi Operativi Interregionali, POIN.

[111]  La bozza di Accordo, inviata alle Istituzioni dell’UE il 9 dicembre 2013, è consultabile al seguente link:

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/12/Bozza-AP-ITALIA_9_12_2013.pdf

[112]  Essi sono:

1)        rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

2)        migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

3)        promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

4)        sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

5)        promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

6)        tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

7)        promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

8)        promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

9)        promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

10)    investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

11)    rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

[113]  Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa

[114]  In particolare, il pacchetto dei nuovi regolamenti comprende:

§       il regolamento (UE) n. 1303/2013 concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca ;

§       il regolamento (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 ;

§       il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

§       il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

§       il regolamento (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europea;

§       il regolamento (UE) n. 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

[115]  Recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[116]  Recante finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

[117]  Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122.

[118]  Recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[119]  Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (c.d. spending review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[120]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. n. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[121]  In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[122]  Il D.M. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire fra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

[123]  Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. n. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

[124]  Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

[125]  Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[126]  Recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

[127]  Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7); nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[128]  Recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[129]  Dopo il summit inaugurale di Bangkok nel 1996, vertici ASEM hanno avuto luogo ogni due anni a Londra, Seoul, Copenaghen, Hanoi, Helsinki, Pechino, Bruxelles e, nel 2012, a Vientiane (Laos).

[130]  Fonte: Sito internet http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-819_en.htm.

[131]  Cfr. www.anpvionlus.it

[132]  Cfr. http://www.stamperiabrailleuic.it/chi_siamo.html

[133]  L’elenco comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione di quelle relative ai condoni, e indica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo, nonché alcuni capitoli delle entrate extratributarie.

[134]  In base all’Allegato 3 recante gli effetti finanziari delle singole disposizioni della legge di stabilità i commi 281-284 determinano minori spese per 148 milioni nel 2014 e 80 milioni a decorrere dal 2015, la gran parte delle quali sono state utilizzate a copertura degli oneri recati dalle altre disposizioni contenute nell’emendamento che ha introdotto i commi qui in esame.

[135]  Si vedano, in particolare, l'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, l'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, nonché l'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

[136]  Dalla citata relazione tecnica di accompagnamento si desume che sarebbe questo il concorso che risulterebbe già "concluso alla data di entrata in vigore" della legge di stabilità 2014.

[137]  Recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

[138]  Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[139]  Recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.

[140]  Recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

[141]  Recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[142]  Recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[143]  Le finalità indicate nell’elenco erano le seguenti: collegi universitari legalmente riconosciuti; Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza; Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; Fondo per il finanziamento delle missioni di pace; Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva; misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti; giustizia digitale; interventi di carattere sociale; comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013; Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus; I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e formazione ANMIL Onlus; Istituto europeo per ricerca, la formazione e l’orientamento professionale I.E.R.F.O.P Onlus.

[144]  Si tratta di un fondo speciale costituito presso il medesimo Istituto per il credito sportivo, alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell’aliquota del 2,45% della posta dei concorsi pronostici su base sportiva, spettante all’Istituto in virtù dell’art. 5 del regolamento di cui al D.M. 179/2003 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 283, della L. n. 311/2004).

[145]  Ai sensi dell’art. 17 del D.M. n. 179/2003 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 10, del D.M. 185/2009), i vincitori dei concorsi pronostici decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonché alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.

[146]  La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 64, co. 1 e 2, del D.L. 83/2012: evidenziato che la destinazione del fondo in questione è ascrivibile all’ambito materiale di competenza concorrente “ordinamento sportivo”, la Corte ha ricordato che, in base all’art. 119 della Costituzione, non è consentito al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. In base alla disposizione citata, i criteri per l’erogazione delle risorse dovevano essere definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali dovevano essere individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento. E’, dunque, intervenuto il D.I. 25 febbraio 2013 (GU n. 98 del 27 aprile 2013), che ha affidato la valutazione dei progetti – relativi a domande da inviare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella GU – ad un Nucleo di valutazione. In particolare, il Nucleo doveva elaborare la graduatoria di merito entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Nucleo è stato costituito con DM 19 giugno 2013. L’8 agosto 2013 l'Ufficio dello sport ha reso noto sul sito Internet che erano pervenute oltre 10.000 domande (di cui, 5.900 trasmesse per via elettronica e 4.200 per via cartacea), mentre il 16 settembre 2013 ha comunicato che, in ragione di tale elevato numero e della complessità delle operazioni pre-istruttorie e istruttorie, il termine ordinatorio di cui all'art. 6 del D.I. 25 febbraio 2013 (ossia, i 90 giorni necessari per l’elaborazione della graduatoria di merito) doveva essere rinviato.

Da ultimo, intervenendo il 22 ottobre 2013 presso la 7a Commissione del Senato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie aveva reso noto che era stato chiesto il supporto del CONI e di altre strutture per svolgere una pre-istruttoria delle domande ricevute, segnalando comunque che sarebbero occorsi almeno sei mesi per vagliarle tutte.

Il 14 novembre 2013 l’Ufficio per lo sport ha preso atto dell’intervento della sentenza n. 254/2013.

[147]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[148]  La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[149]  Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[150]  Partecipano al Comitato, oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che ne è il Presidente, i Ministri per gli affari europei e per gli affari regionali e autonomie, nonché i sottosegretari ai Ministeri dell’interno, degli esteri, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[151]  L’ultimo elenco è stato pubblicato in G.U. n. 229 del 30 settembre 2013.

[152]  La relazione tecnica all’emendamento 9.1000 presentato al Senato specifica che le risorse sono ripartite in 10 milioni per il 2014 e in 5 milioni per ciascuna delle annualità 2015-2016.

[153]  L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

[154]  http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/metanizzazione/storia.htm

[155]  Criteri per la ripartizione dei finanziamenti e direttive per l'istruttoria delle domande di ammissione ai benefici della legge n. 784/1980, integrata e modificata dall'art. 9 della legge n. 266/1997, e dall'art. 28 della legge n. 144/1999.

[156]  Cfr. www.cnao.it

[157]  Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive o in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

[158]  L’art. 6 della L. n. 800/1967 ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari), quali istituzioni concertistiche assimilate. Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

Con il D.Lgs. n. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale.

[159]  Il D.L. n. 64/2010 (L. n. 100/2010) ha previsto, tra l’altro, interventi di riordino del settore lirico-sinfonico, disponendo, in particolare, l’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione, sulla base dei criteri indicati all’art. 1, co. 1 e 1-bis. Nello specifico, l’art. 1, co. 1, lett. f), riguarda l’eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche, in relazione a: loro peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri, significativo e continuativo apporto finanziario di privati. Con riferimento allo statuto delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali, si dispone che lo stesso deve prevedere che l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, con particolare riguardo allo statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, si prevede la presenza del presidente–sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici.

Il D.L. n. 64/2010 ha, peraltro, determinato un intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.

[160]  Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell’ente quando risultino gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di norme, ovvero in caso di bilancio preventivo in perdita.

Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30% del patrimonio o qualora siano previste perdite di analoga gravità.

Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del c.d.a.; provvedono alla gestione della fondazione e ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. Ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. Spetta loro, infine, l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale.

[161]  In particolare, l’art. 11, co. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 91/2013 (L. n. 112/2013) stabilisce che i nuovi statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche devono prevedere un consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio non può comunque essere superiore a 7, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati da fondatori pubblici.

La lett. b) del medesimo comma dispone che gli statuti devono prevedere la partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al 3 per cento. Più ampiamente, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 75 del 26 settembre 2013.

[162]  V. approfondimento web.

[163]  Per approfondimenti, si vedano i parametri di valutazione qualitativa stabiliti per l'anno 2014 per le Attività Musicali.

[164]  La fusione per incorporazione è prevista dall’articolo 2501 del codice civile, nel quale, oltre alla fusione cd. in senso stretto, nella quale due o più società distinte si estinguono per dar vita ad una nuova società, viene prevista la fusione in cui una società (incorporante) rimane in vita ed assorbe le altre (incorporate), che si estinguono. Le relative procedure, che qui non si richiamano, sono disciplinate dai successivi articoli del codice, dall’articolo 2501-bis al 2505-quater.

[165]  Comma 210, pag. 98.

[166]  L’ente autonomo esposizione universale Roma è stato trasformato in società per azioni, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 304.

EUR S.p.A è a capo di un Gruppo di società così composto: EUR TEL S.r.l. (65,63%) costituita in data 12 gennaio 2010. La controllata opera nel campo delle telecomunicazioni e ha per oggetto principalmente la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione, l’installazione di attività e servizi telematici (con i relativi impianti), di software, di sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione, nonché di soluzioni di Information Technology (IT) e di Information Communication Technology (ICT); EUR POWER S.r.l. (51%) costituita in data 18 febbraio 2010. La controllata ha per oggetto la produzione e la fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera ad utenze di tipo civile ed industriale; ROMA CONVENTION GROUP S.r.l. (50%) costituita in data 9 marzo 2010, svolge attività di gestione congressuale; MARCO POLO S.p.A. (33%) la collegata svolge servizi di Facility Management,; AQUADROME S.r.l. (49%) società collegata, creata per l’operazione di valorizzazione delle aree ex Velodromo Olimpico.

[167]  Secondo quanto risulta dal Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 di EUR S.p.A. pubblicato sul sito della società, l’esercizio 2012 si è chiuso a livello consolidato con un utile di esercizio di 9,3 milioni di euro (rispetto ai 9,4 milioni del 2011).

Per ciò che specificamente concerne il totale dei debiti, quelli verso banche ammontano a 188,7 milioni di euro (rispetto ai 154,2 milioni del 2011); i debiti verso fornitori ammontano a 54,7 milioni di euro (rispetto ai 42,2 milioni nel 2011); mentre i debiti verso imprese collegate ammontano a 9,6 milioni di euro (rispetto ai 12,9 milioni del 2011); i debiti tributari ammontano a 3,8 milioni (rispetto ai 2,7 milioni del 2011).

[168]  In particolare, il comma 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione più favorevole” con le tariffe stabilite, per l’anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane.

Si ricorda, infatti, che l’applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l’anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’art. 10-sexies, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest’ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012.

[169]  Le somme dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

[170]  Pag. 99 (comma 211).

[171]  Pag. 100 (comma 212).

[172]  Le principali fonti della normativa in materia di diritto d’autore, a livello nazionale, sono costituite dal codice civile, che dedica ai diritti sulle opere dell’ingegno alcune disposizioni di carattere generale (artt. 2575- 2583), e dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, è stata successivamente aggiornata e integrata seguendo l’evoluzione e i progressi della scienza e delle tecnologie: un profondo aggiornamento della legislazione si è avuto con la L. 18 agosto 2000, n. 248, e con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che recepisce la direttiva europea 29/2001/CE. Altra importante fonte normativa è rappresentata dalle convenzioni internazionali per la protezione del diritto d’autore, le cui disposizioni sono state recepite nell’ordinamento giuridico italiano.

[173]  Pag. 100 (comma 214).

[174]  Per un quadro generale, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 63/2012.

[175]  Rispetto alla normativa previgente – costituita essenzialmente dall’art. 26 della L. 416/1981 e dal relativo provvedimento di attuazione, emanato con D.P.R. 48/1983 – le novità sono costituite principalmente dalla previsione di un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario per poter accedere ai contributi e dalla possibilità di soddisfare il suddetto requisito anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso a pubblicazioni on line.

[176]  Si ricorda che l’articolo 5, comma 12, del D.L. n. 463/1983 dispone che per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l’INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro, ai sensi del D.M. 15 luglio 1986.

[177]  Recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

[178]  Come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Vedi, l’ultimo elenco pubblicato in G.U. 30 settembre 2013.

[179]  La CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) è un organismo a struttura societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia, con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminati. Per le funzioni della società si rinvia a quanto già esposto nel comma 330 della legge in esame.

[180]  L’art. 28 del decreto legislativo n. 163 del 2006(Codice dei contratti pubblici) elenca gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Si segnala che il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 ha modificato le soglie con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

[181]  L’individuazione avviene sulla base dei prospetti redatti annualmente dalle citate amministrazioni e contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi per il cui acquisto si applica la disciplina prevista nel codice degli appalti. La previsione di tali prospetti è contenuta nell’articolo 2, comma 569 della legge n. 244/2007.

[182]  L'Accordo Quadro è uno strumento di contrattazione, introdotto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 59) che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici. Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede 2 fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

[183]  Il D.M. 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici: carburanti avio - gara su delega; ristorazione collettiva - accordo quadro; trasferte di lavoro - accordo quadro.

Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali si prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete MEF-CONSIP S.p.A.

[184]  La legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), nell’ambito delle iniziative per la razionalizzazione della spesa pubblica nel settore dei beni e servizi, ha previsto, all’articolo 1, comma 455, che le regioni possono costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore delle amministrazioni e enti regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Le centrali regionali di acquisto e Consip costituiscono un Sistema a Rete. In questo contesto, ai sensi del comma 457, alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato demandato il compito di approvare annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, e di definire le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.

La Conferenza, il 24 gennaio 2008, ha approvato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome che definisce le linee di intervento per la costituzione del Sistema a Rete.

Gli interventi normativi relativi alla spending review, in particolare il D.L. n. 52/2012, ha poi previsto che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi promuova lo sviluppo del Sistema a Rete e istituisca, tramite Consip, un elenco delle centrali di committenza, le quali comunicano, ai fini della pubblicazione dei relativi dati, l’avvenuta stipula di contratti quadro e alle convenzioni.

[185]  È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

[186]  Per quanto disposto dal comma 5 dell’art. 23 del D.L. n. 201/2011, la norma si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

[187]  Recante “Norme a tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia”.

[188]  Pari a 5.805 milioni di lire.

[189]  Pari a circa 1.000 milioni di lire.

[190]  Il comma 11 dell’articolo 41 del D.L. n. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) ha previsto, tra l’altro, disposizioni concernenti i contributi assegnati dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore della minoranza slovena autorizzando un incremento di spesa pari a un milione di euro per l’anno 2008.