Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Schede di lettura - Edizione aggiornata
Riferimenti:
L N. 111 DEL 15-LUG-11   AC N. 4509/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 522    Progressivo: 1
Data: 07/10/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0098   FINANZA PUBBLICA
L 2011 0111   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2814/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Le leggi

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Schede di lettura

 

 

Edizione aggiornata

 

 

 

n. 522/1

Parte I

 

 

7 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9496 * st_finanze@camera.it
( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 326

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11098a.doc

 


INDICE

(Parte I)

Effetti sui saldi di finanza pubblica.............................................. 3

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)................................... 11

§      Articolo 2 (Auto blu)...................................................................................... 21

§      Articolo 3 (Aerei blu)..................................................................................... 24

§      Articolo 4 (Benefits)...................................................................................... 26

§      Articolo 5 comma 1 (Economie degli organi costituzionali)......................... 29

§      Articolo 5 comma 2 (Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi).............................................................................................. 31

§      Articolo 5, comma 2-bis (Organi collegiali che operano presso il Ministero dell’ambiente)35

§      Articolo 6 (Finanziamento dei partiti politici)................................................. 38

§      Articolo 7 (Election day)............................................................................... 44

§      Articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)47

§      Articolo 9 (Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)......................................................................... 49

§      Articolo 10, commi 1- 5 (Riduzione delle spese dei Ministeri)..................... 56

§      Articolo 10, comma 6 (Abrogazione dell’articolo 8, comma 5 del decreto legge n. 78/2010 in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato)64

§      Articolo 10, comma 7 (Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell’ultimo triennio)    66

§      Articolo 10, commi 8-10 (Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione di norme di conservazione dei residui di stanziamento)69

§      Articolo 10, commi 11-13 (Disposizioni in materia di impegni).................... 79

§      Articolo 10, commi 14 e 15 (Flessibilità di bilancio)..................................... 84

§      Articolo 10, comma 16 (Modifica del termine per la ricognizione delle amministrazioni del conto della P.A. effettuata dall’Istat)................................................................................ 88

§      Articolo 10, commi 17 e 18 (Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)    89

§      Articolo 10, comma 19 (Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)........................................................................... 95

§      Articolo 10, comma 20 (Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre)........................................................................................ 97

§      Articolo 10, comma 21 (Titoli sequestrati)................................................. 100

§      Articolo 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)................................................................ 102

§      Articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)110

§      Articolo 13, comma 1 (Riduzione del Fondo “deposito dormienti”)............ 119

§      Articolo 13, comma 2 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi  urgenti e indifferibili)121

§      Articolo 13, comma 3 (Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno  dell’economia reale)    123

§      Articolo 14, commi 1-5 (Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP)  127

§      Articolo 14, commi 6-14 (Istituto Luce - Cinecittà)..................................... 132

§      Articolo 14, comma 15 (Norma interpretativa soppressione enti D.L. 78 del 2010, art. 7, co. 20)    141

§      Articolo 14, comma 16 (Comitato Sir)........................................................ 144

§      Articolo 14, commi 17-27 (ICE).................................................................. 147

§      Articolo 14, commi 28 e 29 (UNIRE)......................................................... 156

§      Articolo 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di  razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari)................................................................................................ 158

§      Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).... 164

§      Articolo 17 commi 1-3 (Disposizioni in materia di spesa sanitaria)........... 182

§      Articolo 17 comma 4 (Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario)198

§      Articolo 17 comma 5 (Accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia)...................................................................................................... 202

§      Articolo 17 comma 6 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 e ticket per l’assistenza specialistica)........................................................................... 205

§      Articolo 17 commi 7-9 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà -INMP)............................................ 208

§      Articolo 17 comma 10 (Agenzia italiana del farmaco -AIFA)..................... 212

§      Articolo 18 (Sintesi degli interventi in materia previdenziale)..................... 215

§      Articolo 18, comma 1 (Requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici)   218

§      Articolo 18, comma 2 (Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità)............................................................................. 222

§      Articolo 18, comma 3 (Limitazioni alla rivalutazione delle pensioni).......... 224

§      Articolo 18, comma 4 (Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita)228

§      Articolo 18, comma 5 (Pensioni ai superstiti)............................................ 232

§      Articolo 18, commi 6-9 (Disposizioni in materia di Indennità Integrativa Speciale)    234

§      Articolo 18, comma 10 (Trattamenti pensionistici personale enti creditizi)238

§      Articolo 18, commi 11 e 12 (Obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati)....................................................... 240

§      Articolo 18, comma 13 (Obbligo di iscrizione all’ENASARCO per esercenti attività commerciali)   243

§      Articolo 18, commi 14 e 15 (Contrasto all’evasione contributiva).............. 244

§      Articolo 18, comma 16 (Indennità di malattia)............................................ 245

§      Articolo 18, comma 17 (Organizzazioni sindacali fasciste)....................... 247

§      Articolo 18, comma 18 (Prestazioni temporanee in agricoltura)................ 248

§      Articolo 18, comma 19 (Contributo di solidarietà su prestazioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici)...................................................................................................... 250

§      Articolo 18, comma 20 (Gestione “mutualità pensioni”)............................. 251

§      Articolo 18, comma 21 (Proroga della carica di direttore generale dell’ISPESL)   252

§      Articolo 18, comma 22 (Accertamento dei requisiti di invalidità)............... 254

§      Articolo 18, comma 22-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a determinati importi)..................................................................................... 255

§      Articolo 18, commi 22-ter-22-quinquies (Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità).................................................................................................... 259

§      Articolo 19, commi 1-3 (Sistema nazionale di valutazione della scuola)... 262

§      Articolo 19, commi 4 e 5 (Autonomia scolastica e dirigenza).................... 271

§      Articolo 19, comma 6 (Esonero e semiesonero dalle attività didattiche).. 274


§      Articolo 19, commi 7-11 (Dotazioni organiche del personale scolastico).. 276

§      Articolo 19, commi 12-15 (Docenti inidonei all’insegnamento).................. 283

§      Articolo 19, comma 16 (Raccordo fra Istruzione e formazione professionale e secondo ciclo di istruzione)................................................................................................... 286

§      Articolo 20, commi 1-2-ter, 3-5, 10-12, 14-16 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)288

§      Articolo 20, comma 2-quater (Esercizio associato delle funzioni da parte dei piccoli comuni)     310

§      Articolo 20, comma 9 (Assunzioni di personale da parte degli enti locali). 313

§      Articolo 20, comma 13 (Liquidazione delle società partecipate dai comuni con meno di 30.000 abitanti)....................................................................................................... 315

§      Articolo 20, comma 17 (Disposizioni per Roma capitale).......................... 317

§      Articolo 20, comma 17-bis (Riduzione delle risorse per rimborsi e compensazioni relativi alle imposte)...................................................................................................... 320

§      Articolo 21, comma 1 (Controllo del territorio)........................................... 322

§      Articolo 21, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)................................ 325

§      Articolo 21, comma 4, lettera a) (Sovrapprezzo al canone per il trasporto passeggeri sulle linee ad alta velocità)............................................................................................... 329

§      Articolo 21, comma 4, lett. b) (Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari)332

§      Articolo 21, comma 5 (Gestioni commissariali governative ferroviarie)... 335

§      Articolo 21, comma 6 (Partecipazione a banche e fondi internazionali).... 337

§      Articolo 21, comma 7 (Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili)... 340

§      Articolo 21, comma 8 (Accordi internazionali con oneri finanziari)............ 342

§      Articolo 21, comma 9 (Flotta aerea protezione civile. Riduzione 8 per mille)344

§      Articolo 21, comma 10 (Ulteriore voce Fondo spese urgenti e indifferibili)347

§      Articolo 21, comma 11 (Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli)   349

§      Articolo 22 (Conto di disponibilità).............................................................. 352

 


INDICE

(Parte II)

Schede di lettura

§      Articolo 23, commi 1-4 (Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti)357

§      Articolo 23, commi 5 e 6 (Maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento IRAP società concessionarie, banche e assicurazioni)................................................... 362

§      Articolo 23, comma 7 (Maggiori entrate per incremento imposta di bollo sui conti di deposito titoli)366

§      Articolo 23, comma 8 (Riduzione aliquota ritenuta d’acconto su pagamenti  spese di ristrutturazione e altri oneri detraibili)...................................................................................... 373

§      Articolo 23, comma 9 (Riduzione della quota deducibile in ciascun anno  delle perdite fiscali pregresse).................................................................................................. 377

§      Articolo 23, commi 10 e 11 (Limite alla deducibilità degli accantonamenti per i concessionari di autostrade e trafori).................................................................................... 381

§      Articolo 23, commi 12-15 (Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali e civilistici avviamento e altre attività immateriali)...................................................... 385

§      Articolo 23, comma 16 (Disapplicazione delle sanzioni erogate ai soggetti tenuti alla restituzione di agevolazioni fiscali indebitamente fruite).................................................... 391

§      Articolo 23, commi 17-20 (Eliminazione obbligo di prestazione di garanzia per fruire  della rateazione del pagamento dei debiti tributari).............................................................. 394

§      Articolo 23, comma 21 (Addizionale erariale sul bollo per autoveicoli con potenza fiscale superiore a 225 kw)....................................................................................................... 398

§      Articolo 23, commi 22 e 23 (Partite IVA inattive)....................................... 401

§      Articolo 23, commi 24-27 (Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie)   403

§      Articolo 23, comma 28 (Studi di settore).................................................... 408

§      Articolo 23, comma 29 (Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)414

§      Articolo 23, comma 30 (Differimento della data di inizio dell’applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento)................................ 417


§      Articolo 23, comma 31 (Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia)......................................... 419

§      Articolo 23, commi 32 e 33 (Rimborsi spese ai concessionari per procedure esecutive.)421

§      Articolo 23, comma 34 (Proroga termini inesigibilità)................................ 424

§      Articolo 23, commi 35 e 36 (Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.)   427

§      Articolo 23, commi 37-40 (Crediti privilegiati per tributi diretti dello Stato). 430

§      Articolo 23, comma 41 (Spesometro - Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate  da parte degli istituti finanziari emittenti di carte di credito delle operazioni rilevanti ai fini IVA)    434

§      Articolo 23, comma 42 (Noleggio autoveicoli)........................................... 437

§      Articolo 23, comma 43 (Imprenditori agricoli in crisi)................................. 439

§      Articolo 23, commi 44 e 45 (Sospensioni versamenti tributi e contributivi e zona franca urbana a Lampedusa)............................................................................................... 441

§      Articolo 23, comma 46 (Nuova finalità 5 per mille (beni paesaggistici)).... 445

§      Articolo 23, comma 47 (Regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali)   447

§      Articolo 23, commi 48-50 (Indicazione codice fiscale in atti di organi giurisdizionali)451

§      Articolo 23, commi 50-bis e 50-ter (Regime fiscale di bonus e stock options percepiti dagli operatori del settore finanziario)................................................................................ 455

§      Articolo 23, comma 50-quater  (Aliquote di accisa su benzina e gasolio). 458

§      Articolo 24, commi 1-7 (Liquidazione automatica dell’imposta unica sulle scommesse e sui giochi a distanza)..................................................................................................... 464

§      Articolo 24, commi 8-16 (Competenze in materia di accertamento di giochi)478

§      Articolo 24, commi 17 e 18 (Determinazione del prelievo erariale unico). 482

§      Articolo 24, commi 19-23 (Divieto di gioco per minori).............................. 484

§      Articolo 24, commi 24-27 (Requisiti per le società partecipanti a gare nel settore dei giochi)487

§      Articolo 24, commi 28 (Titolarità o conduzione di esercizi con offerta di giochi)    490

§      Articolo 24, commi 29-31 (Obblighi di segnalazioni per operatori finanziari)492

§      Articolo 24, comma 32 (Destinazione del 3% spese pubblicità giochi  al finanziamento della carta acquisti)...................................................................................................... 494

§      Articolo 24, comma 33 (Bingo a distanza)................................................. 496

§      Articolo 24, commi 34 (Tornei non a distanza di poker sportivo).............. 498

§      Articolo 24, commi 35 e 36 (Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT)     500

§      Articolo 24, commi 37 e 38 (Assegnazione di concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse su base ippica e sportiva)............................................................................... 502

§      Articolo 24, commi 39 e 40 (Introduzione di forme innovative per il gioco del Lotto e dell’Enalotto)  504

§      Articolo 24, commi 41 (Incremento del contributo annuale di iscrizione all’elenco degli operatori degli apparecchi da gioco).................................................................................. 506

§      Articolo 24, commi 42 (Rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio)508

§      Articolo 25 (Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)     510

§      Articolo 26 (Contrattazione aziendale)........................................................ 517

§      Articolo 27 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)520

§      Articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)......... 527

§      Articolo 29, comma 1 (Liberalizzazione del collocamento)........................ 534

§      Articolo 29, commi 1-bis e 2-4 (Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche)    537

§      Articolo 29, comma 1-ter (Programma di dismissione di partecipazioni pubbliche)  539

§      Articolo 30 (Finanziamento della banda larga)........................................... 541

§      Articolo 31 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio  verso le nuove imprese)    544

§      Articolo 32, comma 1 (Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali)............. 548

§      Articolo 32, commi 2-7 (Opere del Programma infrastrutture strategiche)552

§      Articolo 32, comma 8 (Potenziamento sistema informativo MIT)............. 556

§      Articolo 32, comma 9 (Servizio intermodale Autostrada Ferroviaria Alpina)558

§      Articolo 32, commi 10 e 11 (Copertura oneri commi 8 e 9)....................... 560


§      Articolo 32, comma 12 (Interpretazione in merito all’applicazione del codice degli appalti ad associazioni e fondazioni).......................................................................... 563

§      Articolo 32, commi 13-15 (Sessione della Conferenza Stato-regioni per la coesione territoriale)     565

§      Articolo 32, comma 16 (Utilizzo del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie per interventi a favore dei beni culturali)......................................................................................... 568

§      Articolo 32, commi 17 e 18 (Expo 2015).................................................... 571

§      Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)     573

§      Articolo 34 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)............................................................................................................. 582

§      Articolo 35, commi 1-3 (Salvaguardia delle risorse ittiche)....................... 588

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni)   590

§      Articolo 35, commi 6 e 7 (Regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte)........................................................... 592

§      Articolo 35, commi 8 e 9 (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile).............................................................................................. 595

§      Articolo 36, commi 1-10 (Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.)     597

§      Articolo 36, comma 10-bis (Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade)605

§      Articolo 37, commi 1-5 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie).............................................................................................. 606

§      Articolo 37, commi 6-19 (Spese di giustizia).............................................. 609

§      Articolo 37, comma 20 (Revisione contabile)............................................ 624

§      Articolo 37, comma 21 (Sedi disagiate)..................................................... 626

§      Articolo 38 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)     628

§      Articolo 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)..... 640

§      Articolo 40, commi 1 e 1-bis e commi 2 e 3 (Disposizioni finanziarie)...... 658

§      Articolo 40, commi 1-ter e 1-quater (Riduzione di regimi di esenzione e agevolazione fiscale)    665

 


Effetti sui saldi di finanza pubblica

 


 

Il D.L. n. 98/2011 contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza e nel Patto di stabilità presentati dal Governo nell’aprile 2011, e oggetto della raccomandazione del 7 giugno della Commissione europea[1].

Il Consiglio ECOFIN ha adottato il 12 luglio 2011, nell’ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni sui piani nazionali di riforma (PNR) di ciascuno Stato membro che includono anche i pareri sui rispettivi programmi di stabilità. Il Consiglio ha accolto integralmente le raccomandazioni proposte dalla Commissione europea il 7 giugno 2011 su cui si era espresso favorevolmente il Consiglio europeo di giugno. Nel dispositivo della raccomandazione relativa all’Italia, il Consiglio chiede di dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo[2]. In tal senso, si raccomanda di utilizzare ogni risorsa imprevista sul fronte della politica di bilancio per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011. Raccomanda, inoltre, di introdurre tetti alla spesa pubblica e meccanismi di controllo della stessa a tutti i livelli, regionale e locale.

Saldi tendenziali e programmatici: la correzione richiesta

Tali documenti indicano valori dei saldi programmatici di finanza pubblica per il 2013 e 2014 pari, rispettivamente, a 1,5 e 0,2 per cento del PIL in termini di indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni. Parallelamente l’avanzo primario è atteso passare dallo 0,9 per cento del PIL nel 2011 al 3,9 per cento nel 2013 e al 5,2 per cento nel 2014.

 

Dati i valori tendenziali, il raggiungimento dei saldi programmatici richiede una manovra correttiva (in termini di minori spese al netto interessi e di maggiori entrate) pari all’1,2 per cento nel 2013 e al 2,3 per cento nel 2014, come evidenziato dalla tavola 1.

 

Non sono invece indicate correzioni per il 2011 ed il 2012, esercizi per i quali il valore del deficit tendenziale e programmatico coincidono (3,9 e 2,7 per cento del PIL).


Tavola 1

Saldi tendenziali e programmatici nel DEF-Programma di stabilità, aprile 2011

(% PIL)

 

2011

2012

2013

2014

Indebitamento netto tendenziale l.v.

3,9

2,7

2,7

2,6

Indebitamento netto programmatico

3,9

2,7

1,5

0,2

Manovra netta

 

 

1,2

2,3*

PIL

1.593.314

1.642.432

1.696.995

1.755.013

*Il dato del 2014 contiene la correzione dell’anno precedente

 

 

Dato un PIL (in termini nominali) che raggiunge nei due anni, rispettivamente, 1.697 e 1.755 miliardi[3], la correzione indicata dai documenti programmatici comporta una manovra di circa 20 miliardi nel 2013 e 40 miliardi nel 2014.

Gli effetti sui saldi della manovra

Rispetto a tali importi la manovra, nel testo iniziale del decreto legge presentato dal Governo (AS 2814), prevedeva una correzione di 17,9 miliardi nel 2013 e 25,4 miliardi nel 2014, pari rispettivamente all’1,1 e all’1,4 per cento del PIL. Per quanto riguarda il biennio 2011-2012, le maggiori spese erano coperte da maggiori entrate, con un effetto marginale sui saldi che miglioravano di 5,3 milioni e di 151,8 milioni.

Come precisato dal Ministro dell’Economia[4] un’ulteriore correzione per 2,2 miliardi nel 2013 e 14,7 miliardi nel 2014 (pari allo 0,1 e allo 0,8 per cento del PIL) era affidata al disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale, in corso di presentazione al Parlamento.

Nel corso dell’iter parlamentare, è stata inserita nel disegno di legge di conversione del D.L. 98/2011 una disposizione, di diretta applicazione, che prevede il taglio dei regimi fiscali agevolativi del 5 per cento per il 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014, cui dovranno conseguire effetti non inferiori a 4 miliardi nel 2013 e a 20 miliardi a decorrere dal 2014. Tale maggior gettito risulta scontato pertanto nel quadro riepilogativo degli effetti della manovra (cfr. successiva scheda riferita all’art. 40, commi 1-ter e 1-quater).

Tale riduzione non troverà applicazione qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati i provvedimenti legislativi di riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, tali da determinare effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto non inferiori al predetto obiettivo di 4 miliardi nel 2013 e di 20 miliardi a decorrere dal 2014.

Le ulteriori modifiche introdotte durante l’iter parlamentare rafforzano gli effetti di miglioramento dei saldi rispetto al testo iniziale, per 2,1 miliardi nel 2011, 5,4 miliardi nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 2,6 nel 2014.

La manovra complessiva, nel testo del decreto legge come modificato dalla legge di conversione, determina pertanto un effetto di riduzione dell’ indebitamento netto pari a 2,1 miliardi nell’esercizio in corso, 5,6 miliardi nel 2012, 24,4 miliardi nel 2013 e 47,9 miliardi nel 2014. In termini di incidenza sul PIL, nell’ultimo anno la correzione risulta pari al 2,7 per cento rispetto al 2,3 per cento indicato nel DEF-Programma di stabilità.

 

Tavola 2

Effetti della manovra sull’indebitamento netto

(milioni di euro - % PIL)

 

2011

2012

2013

2014

Testo iniziale - AS 2814

5,3

151,8

17.877

 25.365

% PIL

0,0

0,0

1,1

1,4

Riduzione agevolazioni fiscali - assistenziali

 

 

4.000

20.000

% PIL

 

 

0,24

1,14

Ulteriori modifiche

2.103

5.426

2.529

2.608

% PIL

0,13

0,33

0,15

0,15

Effetto complessivo manovra (L. 111/2011)

2.108

5.578

24.406

47.973

% PIL

0,1

0,34

1,4

2,7

 

 

Conseguentemente, rispetto ai valori indicati nei documenti programmatici, si determina una più rapida riduzione del deficit, che giunge ad annullarsi a fine periodo.

 

Tavola 3

Indebitamento netto tendenziale

(% PIL)

 

2011

2012

2013

2014

Saldo tendenziale pre – D.L. 98/2011

-3,9

-2,7

-2,7

-2,6

Manovra netta

0,1

0,34

1,4

2,7

Saldo tendenziale post – D.L. 98/2011

-3,8

-2,4

-1,3

+0,1

La composizione della manovra

Nella tavola 4 si riepilogano gli effetti del D.L. n. 98/2011 come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011[5], disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi per finalità espansive (minori entrate e maggiori spese): la differenza tra tali grandezze determina la manovra netta, ovvero l’effetto di correzione del deficit[6].

 

Tavola 4

Composizione della manovra

(milioni di euro)

Indebitamento netto PA

2011

2012

2013

2014

RISORSE

 

 

 

 

Minori spese correnti

240

927

7.627

14.484

Minori spese in conto capitale

23

752

1.000

1.300

Minori spese correnti/capitali

1.700

1.400

3.800

5.000

Maggiori entrate

194

451

474

698

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

1.103

3.460

440

440

Maggiori spese in conto capitale

623

650

900

1.200

Minori entrate

194

451

474

698

 

 

 

 

 

Totale risorse

4.028

10.138

26.220

50.311

Totale impieghi

1.920

4.561

1.814

2.338

Manovra netta

2.108

5.578

24.406

47.973

 

 

La manovra determina un effetto di miglioramento dei saldi anche nel 2011 e nel 2012: in termini di indebitamento netto, le risorse, pari a 4 miliardi nell’esercizio in corso e a 10,1 miliardi nel 2012 sono destinate alla riduzione del deficit, rispettivamente, per il 52,3 e il 55 per cento. Tale percentuale supera il 90 per cento nel biennio successivo, a fronte di una manovra lorda di 26,2 miliardi nel 2013 e 50,3 miliardi nel 2014.


Tavola 5

Confronto manovra lorda e manovra netta

(milioni di euro –%)

Indebitamento netto PA

2011

2012

2013

2014

Totale risorse (manovra lorda) (a)

4.028

10.138

26.220

50.311

Totale impieghi (misure espansive) (b)

1.920

4.561

1.814

2.338

Correzione deficit (manovra netta) (c=a-b)

2.108

5.578

24.406

47.973

impieghi /risorse (%)

47,7

45,0

6,9

4,6

Manovra netta /risorse (%)

52,3

55,0

93,1

95,4

 

 

Con riferimento alla manovra netta, nel testo del decreto legge come modificato dalla legge di conversione, nel 2011 all’apporto più significativo delle entrate, cui è affidato circa l’89 per cento della correzione, si unisce una seppur contenuta riduzione della spesa. Nel 2012 l’apporto alla manovra netta è interamente ascrivibile alle entrate, a fronte di un aumento delle spesa. Nel biennio successivo, entrambe le componenti contribuiscono al miglioramento dei saldi, anche se resta prevalente l’apporto delle entrate (54,6 per cento nel 2013 e 60,1 per cento nel 2014).

 

Tavola 6

Contributo alla manovra netta

(milioni di euro - %)

Indebitamento netto PA

2011

2012

2013

2014

Manovra netta sulle entrate

1.871,1

6.608,6

13.319,0

28.828,9

Manovra netta sulle spese (*)

237,2

-1.031,1

11.086,6

19.143,6

Manovra netta

2.108,3

5.577,5

24.405,7

47.972,6

Manovra netta sulle entrate (%)

88,8

n.a.

54,6

60,1

Manovra netta sulle spese (%)

11,2

n.a.

45,4

39,9

(*) Il segno meno indica un aumento della spesa.

 


Tabella riassuntiva degli effetti della manovra

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 3 - 15 luglio

 

Saldo netto da finanziare

 

Fabbisogno

 

 

Indebitamento netto PA

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

RISORSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

-274,4

-1889,7

-5610,1

-9877,1

-240,0

-927,0

-7626,7

-14483,7

-240,0

-927,0

-7626,7

-14483,7

Minori spese in conto capitale

0,0

-932,0

-1000,0

-1000,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

Minori spese in conto corrente e capitale

-1600,0

-1400,0

-3600,0

-5000,0

-1700,0

-1400,0

-3800,0

-5000,0

Totale minori spese

-2674,4

-4321,7

-10110,1

-15877,1

-1863,0

-3079,0

-12226,7

-20783,7

-1963,0

-3079,0

-12426,7

-20783,7

Maggiori entrate tributarie

1886,3

5843,1

12841,2

28568,2

2034,1

7012,4

13749,3

29483,0

2034,1

7012,4

13749,3

29483,0

Maggiori entrate extratributarie

2219,0

44,0

44,0

44,0

31,0

44,0

44,0

44,0

31,0

44,0

44,0

44,0

Maggiori entrate correnti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

Totale maggiori entrate

4105,3

5887,1

12885,2

28612,2

2065,1

7059,2

13793,3

29527,0

2065,1

7059,2

13793,3

29527,0

TOTALE RISORSE

6779,7

10208,8

22995,3

44489,3

3928,1

10138,2

26020,0

50310,7

4028,1

10138,2

26220,0

50310,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

3123,3

3220,1

454,7

448,0

1102,9

3460,1

440,1

440,1

1102,9

3460,1

440,1

440,1

Maggiori spese in conto capitale

657,4

1332,0

1400,0

1400,0

623,0

652,0

900,0

1200,0

623,0

650,0

900,0

1200,0

Totale maggiori spese

3780,6

4552,1

1854,7

1848,0

1725,9

4112,1

1340,1

1640,1

1725,9

4110,1

1340,1

1640,1

Minori entrate tributarie

-191,2

-450,3

-474,1

-697,9

-191,2

-450,3

-474,1

-697,9

-191,2

-450,3

-474,1

-697,9

Minori entrate correnti

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

Totale minori entrate

-191,2

-450,6

-474,3

-698,1

-194,0

-450,6

-474,3

-698,1

-194,0

-450,6

-474,3

-698,1

TOTALE IMPIEGHI

3971,8

5002,7

2328,9

2546,0

1919,9

4562,7

1814,3

2338,1

1919,9

4560,7

1814,3

2338,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MANOVRA

2807,8

5206,1

20666,4

41943,3

2008,2

5575,5

24205,7

47972,6

2108,3

5577,5

24405,7

47972,6


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

 


1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrispo­sto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicompren­sivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'indivi­duazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazio­ne di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

L'articolo 1 prescrive che il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro.

 

Nella formulazione originaria del decreto-legge, la norma fissava il tetto massimo del trattamento economico di titolari di cariche elettive o di incarichi di vertice alla media dei trattamenti economici di tutti gli Stati dell’area euro, mentre all’esito dell’esame svolto al Senato il confronto è stato ristretto ai sei “principali” Paesi che adottano la moneta unica ed è stato introdotto il criterio della ponderazione rispetto al prodotto interno lordo.

 

Il comma 1, primo periodo, stabilisce che il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell’allegato A del decreto, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell’Area Euro.

La definizione di Stati principali è presumibilmente da intendersi riferita agli Stati con maggior numero di abitanti.

 

L'euro costituisce valuta ufficiale per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Secondo i dati Eurostat, tra questi i più popolosi, esclusa l’Italia, sono: Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Belgio[7].

 

A differenza del successivo comma 2, il comma 1 non contiene la definizione del trattamento economico omnicomprensivo.

 

L'Allegato A di cui al decreto in commento comprende:

-        Senato della Repubblica;

-        Camera dei Deputati;

-        Corte Costituzionale;

Per quanto riguarda il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale, si ricorda che la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone, all'art. 6, che "I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge." La materia è disciplinata dall'art. 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87[8].

Alla luce della richiamata legge costituzionale n. 1 del 1953, sembra che l'applicazione del meccanismo disegnato nel comma stesso potrebbe condurre (ove la media individuata ai sensi del comma 1 fosse inferiore alla retribuzione mensile del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria) ad esiti confliggenti con quanto disposto dalla legge costituzionale stessa.

-        organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

-        Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

-        autorità amministrative indipendenti, di cui all’elenco ISTAT[9] previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[10], compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia.

L'elenco ISTAT a cui l’Allegato A fa rinvio già ricomprende l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclude la Banca d'Italia.

In merito all’esclusione di quest’ultima, si segnala che la natura di autorità indipendente della Banca d’Italia, discussa in passato, sembra potersi ritenere assodata in virtù del nuovo statuto di questa (D.P.R. 12 dicembre 2006) che, all’art. 1, afferma testualmente come nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operino con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possano sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati, alla stregua dei componenti delle authorities:

-        Commissione Nazionale per la Società e Borsa – CONSOB;

-        Presidenti delle Regioni e delle Province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

-        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV;

-        Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S;

-        Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

-        Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;

-        Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN;

-        DIgitPA;

-        Agenzia nazionale per il turismo;

-        Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

-        Agenzia per la sicurezza nucleare;

-        Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

-        Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

-        Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione in esame si applica dunque, fra gli altri, agli organi costituzionali Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale, ad eccezione della Presidenza della Repubblica, non menzionata nell'Allegato A, e a tutte le Autorità indipendenti, con espressa esclusione della Banca d'Italia.

 

Il comma 1, secondo periodo, stabilisce per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, che il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

 

Si ricorda che l'art. 69 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento ricevano un'indennità fissata dalla legge; la legge 31 ottobre 1965, n. 1261[11] - che determina l'indennità in attuazione di tale articolo - individua un tetto massimo, parametrato al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione, demandando poi agli Uffici di Presidenza delle due Camere la concreta determinazione dell'indennità entro quel limite (un meccanismo che trova applicazione anche per la determinazione della diaria). Si ricorda altresì che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano, con autonome deliberazioni, adottate ai sensi dei rispettivi Regolamenti, istituti aventi effetti economici, che potrebbero essere ricompresi nella nozione di “trattamento economico omnicomprensivo”.

Si constata che il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto per i componenti della Camera e del Senato è oggetto di previsione finalizzata alla parametrazione sia nel comma 1 (che richiama l’Allegato A in cui sono espressamente citate entrambe le Camere) che nel comma 2 nel quale il riferimento ai Parlamenti nazionali non è accompagnato dalla specificazione dell’appartenenza a Stati dell’Area Euro. Inoltre, solo il comma 2 reca il richiamo al principio costituzionale dell’autonomia delle Camere del quale occorre valutare l’effettivo rispetto, posto che in entrambi i commi non sono richiamate le autonome deliberazioni di tali organi, menzionate invece dal successivo art. 5 con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale.

 

Il comma 2 dispone che il tetto di cui sopra si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati, definendo, ai soli fini del comma de quo, il trattamento economico omnicomprensivo come il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

 

Si ricorda che l'ordinamento delle amministrazioni delle Camere (pianta organica, competenze, attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale) è riservato, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, ad appositi regolamenti la cui approvazione spetta agli Uffici di Presidenza (art. 166.2 Reg. Senato e artt. 67.1 e 12.3, lett. c) e d) Reg. Camera).

 

L’organizzazione interna delle Camere, compresa la disciplina del trattamento giuridico e economico del personale, è riservata in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea, costituzionalmente garantita ex art. 64 Cost.; le Camere hanno inoltre autonomia contabile, fondata, secondo la Corte costituzionale, su una vera e propria consuetudine costituzionale (cfr. sent. n.129/1981), e dispongono di un proprio bilancio le cui modalità di approvazione sono riservate a norme dei regolamenti parlamentari (art. 10 r.C. e art. 10 r.S.) rappresentando la definizione dell’ammontare delle somme occorrenti al fabbisogno annuale una scelta autonoma di ciascuna Camera[12].

 

Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria riconosciuta alla Corte costituzionale la già ricordata legge n. 87/1953, prevede all’art. 14 che la Corte può disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti e che, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. Il Regolamento generale della Corte (art. 26) demanda all’Ufficio di Presidenza della Corte l’esame degli indirizzi generali per la gestione finanziaria e amministrativa, da sottoporre all’approvazione della Corte. Il Regolamento dei Servizi e del personale attualmente vigente è stato adottato con deliberazione della Corte del 10 febbraio 1984.

 

Anche per quanto riguarda la Corte costituzionale, il comma in esame sembra incidere su materie disciplinate dai regolamenti della Corte, che in dottrina è considerata fondata su una sorta di riserva regolamentare costituzionalmente stabilita, direttamente discendente dalla posizione della Corte nel sistema.

 

Quanto sopra disposto è stato oggetto di modifica da parte dell’art. 1, comma 33 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[13], il quale ha inteso precisare l’ambito di applicazione della disposizione ivi introdotta, ai sensi della quale il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro[14].

Le novità introdotte con la novella in esame sembrerebbero operare una delimitazione di questo secondo gruppo di soggetti interessati all’applicazione del tetto retributivo rispetto alla media europea.

Innanzitutto, si sostituisce l’espressione “dirigenti generali” con quella, più corretta, di "dirigenti di prima fascia".

È noto, infatti, che nelle amministrazioni pubbliche, il ruolo della dirigenza è articolato nella prima e nella seconda fascia, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 165/2001. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

 

Oltre che ai dirigenti di prima fascia, si specifica che il tetto trova applicazione nei confronti dei direttori generali degli enti e dei titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

 

Alla luce della novella introdotta, non sembra definita con precisione la categoria degli enti e delle amministrazioni, ai cui titolari di incarichi direttivi si applica il tetto retributivo. Inoltre, non appare chiaro il significato del riferimento, introdotto con la novella, alle amministrazioni centrali dello Stato, che avrebbe l’effetto di diversificare la posizione dei titolari di uffici statali a seconda dell’ubicazione, centrale ovvero periferica, dell’amministrazione di appartenenza.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, con D.P.C.M. da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame,di una Commissione, presieduta dal Presidente dell’ISTAT e composta da quattro esperti, che durano in carica quattro anni, la quale, entro il 1° luglio di ciascun anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvede alla ricognizione e all’individuazione della media dei trattamenti economici di cui sopra riferiti all’anno precedente, ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

La ricognizione e l'individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

La disposizione in esame, senza operare alcuna abrogazione espressa, introduce una regolamentazione innovativa sull'articolato e stratificato corpo normativo che disciplina attualmente gli ordinamenti e i trattamenti economici delle Amministrazioni cui si applica; inoltre conferisce ad un organo amministrativo di nomina governativa il compito di individuare, nell'ambito degli ordinamenti di Stati dell'Area Euro, le cariche e gli incarichi omologhi a quelli dei componenti degli organi costituzionali nazionali ricompresi nell'Allegato A e quale ne sia il "trattamento economico omnicomprensivo".

 

Si segnala che il comma 28 dell'articolo 1 del D.L. n. 138/2011 ha disposto l’integrazione della suddetta Commissione con un esperto designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

In seguito all’integrazione, il numero dei membri della Commissione sale, pertanto, da quattro a cinque. Come riportato nella relazione tecnica, poiché la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, la norma non dovrebbe determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Ai sensi del comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3 della Costituzione. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, le Regioni sono tenute a adeguare la propria legislazione alle previsioni suddette. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Ai sensi della citata disposizione costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica - insieme con quello del sistema tributario e l’armonizzazione dei bilanci pubblici – è materia di legislazione concorrente, rispetto alla quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 157 e 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).». In siffatta prospettiva, secondo la Corte, risulta quindi decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest’ultimo caso illegittima. Né, ove fosse di principio, sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina.». Come è noto, «la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia […] nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende» (C. cost. n. 139/2009).

Con riferimento a singole disposizioni e sulla base dei principi enunciati, la Corte ha, ad esempio, ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l’adozione da parte delle regioni di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all’anno precedente (sentenza n. 159/2008). Contra, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali nella misura del 10 per cento rispetto alla data del 30 settembre 2005, poiché porrebbe «un precetto specifico e puntuale, comprimendo l’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 157/2007).

 

Il comma 5 prevede, poi, che i componenti delle autorità amministrative e i dipendenti delle autorità e delle agenzie elencate nell'allegato B al decreto-legge in esame, che sono dipendenti pubblici, siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

 

Il D.L. n. 138/2011, all'articolo 1, comma 30, novellando il suddetto comma, stabilisce che, ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa per aver assunto l'incarico di componenti di autorità amministrative indipendenti ed agenzie, indicate nell'Allegato B al decreto-legge n. 98/2011, il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

La novella dispone, in primo luogo, che alla suddetta aspettativa si applichi la disciplina prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145[15], per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[16] collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni presso Stati esteri.

 

In particolare, il suddetto art. 8, comma 2, afferma che, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

 

In secondo luogo, viene precisato che, anche nel caso di collocamento in aspettativa, resta ferma l'applicazione, della disciplina di cui all'art. 7-vicies quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7[17] alle fattispecie ivi indicate.

La disposizione richiamata riguarda giudici costituzionali e presidenti o componenti delle autorità amministrative indipendenti, ai quali estende la disciplina di cui all'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[18].

 

Tale disposizione prevede che il collocamento fuori ruolo è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli artt. 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[19], e all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801[20], è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7, secondo comma, della suddetta legge 801/1977, il conferimento al personale in questione di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

 

In base alla relazione illustrativa, l’estensione dell’efficacia delle disposizioni sopra riportate è finalizzata ad evitare incertezze in ordine alla disciplina del servizio prestato dai pubblici dipendenti presso enti diversi da quello di appartenenza, nonché per evitare aggravi di spesa per i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

 

Il comma 6, infine, stabilisce che le suddette disposizioni, ad eccezione del comma 3, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le disposizioni in riferimento sono intese al conseguimento di risparmi di spesa, che potranno essere quantificati a consuntivo, considerato, da un lato, che i parametri di riferimento per il livellamento dei trattamenti retributivi agli standard europei potranno essere definiti all’esito dei lavori della Commissione di cui al comma 3 e, dall’altro, dei termini di decorrenza indicati al comma 6.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, afferma che queste non comportano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alle norme, pur finalizzate al conseguimento di risparmi, non sono stati ascritti prudenzialmente effetti di riduzione della spesa.

Con riferimento alla Commissione incaricata della ricognizione e dell’individuazione della media dei trattamenti economici considerati dal testo (comma 3), si osserva che la norma prevede la partecipazione a titolo gratuito. Il testo e la relazione tecnica non precisano, tuttavia:

§      se siano da escludere anche ulteriori emolumenti di carattere non retributivo (per es. rimborsi spese);

§      a valere su quali risorse dovranno essere sostenute le eventuali spese di funzionamento dell’organismo.

 


 

Articolo 2
(Auto blu)

 

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

 

 

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, disponendo un tetto alla cilindrata e prevedendo l'adozione di una nuova disciplina volta a ridurre il numero e il costo delle c.d. auto blu.

Più specificamente si prevede che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc. con l’unica eccezione concernente le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto ad oggi in servizio (atteso che sembrerebbe riferirsi alle auto con cilindrata superiore al limite dei 1600 cc., sarebbe opportuno una precisazione in tal senso) possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con D.P.C.M. sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

 

L’esigenza di razionalizzare l’uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche (le autovetture di Stato o “auto blu”) ha portato, a partire almeno dai primi anni ‘90 (L. 412/1991), all’adozione di diversi provvedimenti in materia, finalizzati prevalentemente al contenimento delle spese destinate al parco macchine delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 febbraio 1997 e D.P.C.M. 11 aprile 1997). A partire dal 2004 la materia viene disciplinata prevalentemente con provvedimenti di rango legislativo.

In principio è intervenuta la legge finanziaria 2005 (art. 1, co. 12-14, della L. 311/2004) le cui disposizioni sono state successivamente aggiornate ad opera della legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 11, della L. 266/2005) che ha introdotto una disciplina più restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Si è in particolare previsto che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004. La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 505, della L. 296/2006) ha, poi, esteso le disposizioni della finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni[21]. La legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della L. 244/2007) già dispone, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (1600 centimetri cubici) assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che il limite non si applica alle autovetture di vigili del fuoco, forze di polizia e protezione civile. Inoltre, si prescrive l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso di diversi beni (telefoni, immobili, ecc.) tra cui anche le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Il decreto-legge 78/2010 ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato. E, contestualmente, la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata a maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti circa gli aventi diritto all’utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture, coordinando le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche modalità innovative e misure incentivanti della mobilità collettiva e ridefinendo l’ambito dei destinatari della normativa che, in quanto finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa deve intendersi come riferita “al complesso delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all’elenco ISTAT”. Ha, inoltre, previsto l’avvio di un monitoraggio del parco autovetture delle amministrazioni interessate alla direttiva da avviare contestualmente all’emanazione della stessa.

Si segnala, da ultimo, la Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (relativa all'anno 2009), presentata alle Camere dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 21 ottobre 2010, recante, in allegato, il monitoraggio sulle autovetture di servizio in dotazione alle pubbliche amministrazioni. Il monitoraggio promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’Innovazione ha interessato tutte le amministrazioni pubbliche, con esclusione delle scuole, inserite nell'elenco ISTAT ed è stato esteso al periodo 2008-2010 (fino ad aprile). Le amministrazioni invitate a partecipare alla rilevazione sono state 9.227, quelle che hanno aderito sono state 3.814, cui vanno aggiunte 1.190 amministrazioni prive di auto, per un totale di 5.570 amministrazioni; il 55% del totale, che diventa oltre il 71% se si escludono i Comuni minori. Le amministrazioni rispondenti gestiscono attualmente il 66% del parco autovetture delle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico. Il numero di autovetture stimato risulta di circa 86.000 auto (approssimazione 2%), di cui 5.000 circa sono auto "blu-blu" (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali), 10.000 auto "blu" (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 auto "grigie" (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative). L’indagine ha rilevato una tendenza alla riduzione delle auto nel corso del triennio considerato (circa 400 autovetture in meno nelle amministrazioni centrali e 370 nelle amministrazioni locali); riduzione che si è sicuramente accentuata dal 2010 in seguito alla rilevazione[22].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposizione in esame determina “sicuramente” risparmi di spesa per la finanza pubblica, sia pure quantificabili a consuntivo. La RT precisa, inoltre, che la previsione di un tetto massimo alla cilindrata delle autovetture di servizio (comma 1) è funzionale al contenimento dei costi di gestione e manutenzione delle medesime autovetture. Tali costi, infatti, sono, di regola, commisurati alla cilindrata.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione tecnica e che alla norma non sono associati effetti correttivi dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

 


 

Articolo 3
(Aerei blu)

 

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

 

 

L'articolo 3 stabilisce che i voli di Stato siano limitati ai Presidenti degli organi costituzionali prevedendo la possibilità di eccezioni purché specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Il testo non indica il soggetto competente ad autorizzare il ricorso a voli di Stato per soggetti diversi da quelli elencati al comma 1.

 

Ai sensi dell'art. 747, quarto comma, del codice della navigazione, i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il trasporto aereo di Stato è attualmente regolato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008. Al fine di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito, il trasporto aereo di Stato è disposto in favore delle seguenti Autorità:

a)    Presidente della Repubblica;

b)    Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

c)    Presidente del Consiglio dei Ministri;

d)    Presidente della Corte costituzionale;

e)    ex Presidenti della Repubblica.

Il trasporto aereo di Stato può essere disposto per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali; indisponibilità di voli di linea o altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni. Tale disposizione può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

Con l'articolo in esame sono assunte in un testo legislativo previsioni già contenute nella citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola il trasporto aereo di Stato, con le seguenti differenze: manca la previsione che il trasporto aereo di Stato possa essere disposto a favore degli ex Presidenti della Repubblica; non viene chiarito quali siano i soggetti che, al di fuori delle massime cariche dello Stato, possono beneficiare, in via eccezionale, dei voli di Stato e quali siano le circostanze che possano giustificare l'eccezione, al di là del riferimento a impegni internazionali che parrebbe tuttavia inserito solo a titolo esemplificativo;si prevede che le eccezioni debbano essere rese pubbliche.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposizione in esame determina “sicuramente” risparmi di spesa per la finanza pubblica, sia pure quantificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato nella relazione tecnica e che alla norma in esame non sono associati effetti correttivi dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

 


 

Articolo 4
(Benefits)

 


1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


 

 

L'articolo 4 pone il divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche dopo la cessazione dall’ufficio.

 

Il comma 1 individua l’ambito, oggettivo e soggettivo, di applicazione della norma.

Dal punto di vista oggettivo, il divieto riguarda:

§      l'utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo;

§      l'impiego di personale pubblico;

§      l'impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati.

Con una clausola di salvaguardia, sono escluse dall’applicazione della disposizione, le misure aventi medesimo contenuto, ma adottate in attuazione di norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale (ad es., le scorte).

 

Dal punto di vista soggettivo, il divieto riguarda i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelli assunti in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, e negli organi di cui all’art. 121 della Costituzione, ossia Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L'unica eccezione consentita riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica.

Il successivo comma 3 “autoqualifica” la limitazione prevista ai sensi del comma 1 principio di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Ai sensi della citata disposizione costituzionale, infatti, il coordinamento della finanza pubblica - insieme con quello del sistema tributario e l’armonizzazione dei bilanci pubblici – è materia di legislazione concorrente, rispetto alla quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 157 e 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).». In siffatta prospettiva, secondo la Corte, risulta quindi decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest’ultimo caso illegittima. Né, ove fosse di principio, sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina.». Come è noto, «la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia […] nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende» (C. cost. n. 139/2009).

Con riferimento a singole disposizioni e sulla base dei principi enunciati, la Corte ha, ad esempio, ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l’adozione da parte delle regioni di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all’anno precedente (sentenza n. 159/2008). Contra, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali nella misura del 10 per cento rispetto alla data del 30 settembre 2005, poiché porrebbe «un precetto specifico e puntuale, comprimendo l’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 157/2007).

 

Peraltro, sembra che la portata del divieto previsto dal comma 1 in relazione ai titolari di cariche pubbliche negli organi costituzionali – da valutare alla luce della natura degli ordinamenti degli organi costituzionali – sia ridimensionata dalla disposizione di cui al comma 2, che prevede che il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale non eliminino, bensì limitino nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione della carica. A tal fine, assumono le opportune deliberazioni nell’ambito della propria autonomia. Tale disposizione è stata modificata nel corso dell’esame parlamentare, sostituendo il riferimento ai benefici riconosciuti ai Presidenti con quello ai medesimi benefici che “vengono” riconosciuti.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposizione in esame determina “sicuramente” risparmi di spesa per la finanza pubblica, sia pure quantificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato nella relazione tecnica e che alla norma in esame non sono associati effetti correttivi dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

 


 

Articolo 5 comma 1
(Economie degli organi costituzionali)

 

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

 

L’articolo 5, comma 1, dispone in ordine alla riduzione delle dotazioni finanziarie di organi costituzionali.

In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2012, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno deliberate, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 dicembre 2013, da Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al bilancio dello Stato e utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali previsti dall'art. 48 della L. 222/1985[23].

 

Si osserva in proposito che tale disposizione riproduce l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[24], dal quale si differenzia per i seguenti profili:

§      viene inserito un riferimento esplicito al principio costituzionale di autonomia;

§      mentre per il D.L. 78/2010 le riduzioni di spesa riguardavano il triennio 2011, 2012 e 2013, il provvedimento in esame prevede che esse decorrano dal 2012 ma siano deliberate entro il 2013;

§      contrariamente al D.L. 78/2010, il provvedimento in esame non prevede riduzioni di spesa a carico della Presidenza della Repubblica;

§      gli importi derivanti dalle suddette riduzioni di spesa non saranno più destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ma agli interventi di interesse sociale o di carattere umanitario, cui sono destinate le risorse dell'8 per mille a gestione statale[25].

 

Si ricorda che gli organi costituzionali oggetto della disposizione in esame godono di autonomia contabile: il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascuno degli organi citati, che approvano il proprio bilancio interno. Come avviene nei principali Paesi europei, l’autonomia di decisione sulle spese necessarie al regolare funzionamento dell’organo costituisce una garanzia a tutela dell’autonomia di ciascun organo.

L’ammontare delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali è iscritto nel bilancio generale dello Stato e, precisamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’unità previsionale di base 21.1.3 nell’ambito della Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), Programma 1.1.

Le previsioni di spesa nella legge di bilancio 2011[26] riferite al triennio 2011-2013 risultano come segue:

 

 

Legge di bilancio 2011

 

2011

2012

2013

Assegno personale del Presidente della Repubblica

239.182

239.182

239.182

Spese e dotazione per la Presidenza della Repubblica

228.000.000

228.000.000

228.000.000

Spese per il Senato della Repubblica

526.960.500

534.864.500

542.887.500

Spese per la Camera dei deputati

992.800.000

1.007.700.000

1.022.800.000

Spese per la Corte costituzionale

52.700.000

53.500.000

54.300.000

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 5 comma 2
(Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale
e di organismi amministrativi)

 

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

 

 

L’articolo 5, comma 2 prevede che, a decorrere dal 2012, subiscano una riduzione del 20%, rispetto al 2011, gli stanziamenti:

§       del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - CNEL;

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di rilievo costituzionale previsto dall’articolo 99 della Costituzione svolge funzioni di consulenza delle Camere e del Governo e ha il potere di proporre al Parlamento progetti di legge nelle materie economiche e sociali. Il CNEL è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive in proporzione alla loro importanza. La composizione e le funzioni del CNEL sono disciplinate dalla legge n. 936/1986[27].

§       degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Si ricorda che gli organi di autogoverno della magistratura sono: il Consiglio superiore della magistratura; il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; il Consiglio di presidenza della Corte dei conti; il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; il Consiglio della magistratura militare.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti non sono inclusi nell'elenco degli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale, riportato nella relazione tecnica al provvedimento in esame.

§       delle autorità indipendenti, compresa la Consob.

Mentre il comma 2 si riferisce alle "autorità indipendenti", nell'art. 1 e nell'Allegato A del provvedimento in esame si richiamano invece le "autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

 

Si segnala, peraltro, che il già ricordato elenco degli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale, riportato nella relazione tecnica, menziona i seguenti soggetti: Commissione nazionale per le società e la borsa; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici; Commissione di vigilanza dei fondi pensione.

L'elenco ISTAT di cui al Comunicato del 24 luglio 2010, indica, invece, tra le agenzie amministrative indipendenti, i seguenti soggetti: Agenzia per il terzo settore; Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM; Autorità per l'energia elettrica e il gas; Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Garante per la protezione dei dati personali.

 

Si ricorda che misure di contenimento della spesa relative agli organismi indicati al comma 2 sono state adottate anche nell’ambito della manovra finanziaria per il 2011. in particolare, l’art. 5, co. 3, del citato D.L. 78/2010, ha ridotto del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi, escluso il trattamento retributivo di servizio, dei componenti del CNEL e degli organi di autogoverno delle magistrature.

 

Per quanto riguarda le autorità amministrative indipendenti, esiste una disciplina disomogenea del finanziamento.

 

Alcune autorità (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (AGCM, Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autorità (AEEG, ISVAP) godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato.

 

Questo assetto è stato determinato all’esito di una serie di interventi normativi che nelle ultime tre legislature hanno ridotto gli stanziamenti a carico dello Stato, a favore delle autorità indipendenti. L’ultima disposizione di rilievo è contenuta nell’articolo 2, comma 241, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), che attua un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti.

Il meccanismo previsto è rappresentato da una sorta di prestito a carico di alcune autorità in favore di altre per il triennio 2011-2013[28]. Successivamente, “con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione”. La ratio di queste disposizioni è di creare una perequazione tra le autorità che per finanziarsi possono attingere al mercato di riferimento e quelle autorità che non possono fare altrettanto avendo competenze trasversali.

 

Ai fini della riduzione delle dotazioni di bilancio di cui al comma 2 della disposizione in esame, gli stanziamenti vanno considerati al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per quanto riguarda gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le rideterminazioni degli stanziamenti relativi agli organismi amministrativi e agli organi collegiali indicati dalla norma, saranno disposte, a legislazione vigente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2012-2014 ed, in particolare, per gli stanziamenti determinati dalla Tabella C, con il disegno di legge di stabilità per il medesimo triennio.

Con riguardo agli organi di autogoverno delle magistrature amministrativa e contabile, le riduzioni saranno apportate anch’esse in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sui relativi capitoli riguardanti le spese complessive dei due consessi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, previa puntuale quantificazione degli importi da ridurre d’intesa con le stesse magistrature. La RT, per quanto sopra esposto, afferma che, pertanto, non rilevano “per il momento” effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa - come riportato nella tabella a seguire - la portata applicativa della norma indicando puntualmente gli organismi e gli organi collegiali in riferimento, i relativi capitoli iscritti nel bilancio dello Stato, nonché il pertinente stato di previsione.

 

ORGANO

CAPITOLI

STATO DI
PREVISIONE

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

2178/2192

Economia e finanze

Consiglio superiore della magistratura

2195/2199

Economia e finanze

Commissione nazionale per la società e la borsa (*)

1560

Economia e finanze

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*)

1575

Economia e finanze

Garante per la tutela della privacy (*)

1733

Economia e finanze

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1605

Economia e finanze

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (*)

1702

Economia e finanze

Autorità garante della concorrenza e del mercato(*)

2275

Sviluppo economico

Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici (*)

5025

Lavoro e politiche sociali

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (*)

4332

Lavoro e politiche sociali

Consiglio di magistratura militare

1164

Difesa

(*) Lo stanziamento è determinato in tabella C dalla legge di stabilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 5, comma 2-bis
(Organi collegiali che operano presso il Ministero dell’ambiente)

 

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 5, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, esclude la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegiali introdotte dal decreto-legge 112/2008 e dal decreto-legge 223/2006, quali i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio.

 

Si ricorda che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006, cd. Codice ambientale) e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC (art. 8-bis del D.Lgs. n. 152/2006) rilasciano il parere sui progetti statali e sui piani e programmi sottoposti a VIA e VAS, nonché le autorizzazioni integrate ambientali sugli impianti di competenza statale ai fini della prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Entrambe le Commissioni svolgono, inoltre, attività di supporto tecnico scientifico, anche attraverso sopralluoghi e verifiche per il rilascio delle citate autorizzazioni. Ai fini di garantirne l'operatività, le spese di funzionamento delle citate Commissioni sono coperte con le entrate derivanti dagli oneri istruttori posti a carico dei richiedenti le relative autorizzazioni (art. 33 D.Lgs. n. 152/2006).

 

In particolare, il comma in esame reca una norma di interpretazione autentica secondo la quale l’esclusione degli organi operanti presso il Ministero dell’ambiente dall’onorarietà della partecipazione agli organi collegiali prescritta in generale dall’art. 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 78/2010 si deve intendere, limitatamente alle due commissioni sopra citate, nel senso che ad esse non si applicano neanche gli altri limiti disposti in via generale per gli organi collegiali dall’art. 68 del D.L. 112/2008 e dall’art. 29 del D.L. 248/2006.

L’art. 6, comma 1 del decreto-legge 78/2010[29] rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008, n. 112[30].

Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione individua una serie di organismi esclusi dall’ambito di applicazione della norma tra cui gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente.

L’art. 29 del D.L. 223/2006[31] ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988[32]) ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2-bis, in particolare, prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo prevedendo il concerto dell’amministrazione competente.

Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n.112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali e cioè quelli:

-        istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

-        istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;

-        svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

Il comma 2 prevede che, nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni ed, inoltre, contestualmente alla concessione della proroga dovranno essere fissati ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ribadisce il contenuto della norma in riferimento ed afferma che questa non comporta effetti finanziari in quanto i costi degli organismi collegiali in oggetto sono posti a carico dei soggetti committenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato nella RT, si rileva che l’applicazione delle procedure di riordino di organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni comportava effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

In proposito si ricorda che l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 78/2010, rende onorifica[33] la partecipazione agli organi collegiali (di cui all’art. 68, comma 1, del D.L. n. 112/2008) operanti presso le pubbliche amministrazioni, con l’eccezione, tra l’altro, degli organi previsti per legge ed operanti presso il Ministero dell’ambiente. Il prospetto riepilogativo riferito al D.L. n. 78/2010, non rileva effetti finanziari con riferimento alla suddetta norma. La relativa RT, in particolare, afferma che i connessi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riguardo all’articolo 2 (operante un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, anche per il comparto dei Ministeri) del medesimo decreto. L’art. 68, del D.L. n. 112/2008 - richiamato dalla predetta norma - recava disposizioni volte ad integrare la disciplina del riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni - da realizzare ai sensi dell’art. 29 del D.L. 223/2006 – al fine di attuare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività, a questi demandate, nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni di riferimento. La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti al D.L. n. 112/2008 associano alla suddetta norma economie nette di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2008 e a 23 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

 


 

Articolo 6
(Finanziamento dei partiti politici)

 


1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.».

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

L'articolo 6 riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

 

La disciplina dei rimborsi per le spese elettorali è recata principalmente dalla legge 157/1999[34], anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla legge 515/1993[35] ed alla legge 43/1995[36].

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

-    Camera dei deputati;

-    Senato della Repubblica;

-    Parlamento europeo;

-    Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, connessi al rinnovo dei suddetti organi. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state introdotte specifiche disposizioni. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5%, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti per tali consultazioni elettorali nella circoscrizione Estero (art. 1, commi 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della legge 157/1999, prevede che, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[37].

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’insieme dei cui componenti forma il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[38].

La legge prevede anche una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (art. 1, comma 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui e sempre che sia raggiunto il quorum previsto.

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo è versato per ciascun anno di legislatura degli organi interessati entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 273/2005, in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato (ma tale disposizione è stata abrogata con effetto dal prossimo rinnovo, v. infra). L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

 

I rimborsi elettorali hanno già subito due riduzioni, nel recente passato, di cui la disposizione in esame fa salvi gli effetti.

La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275)[39].

Successivamente, l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[40] ha ridotto del 10% l'importo di 1 euro che, ai sensi del già ricordato art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 157/1999, deve essere moltiplicato per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, al fine di determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura.

 

Ora il comma 1 della disposizione in esame apporta un'ulteriore riduzione del 10% al suddetto importo, che si viene a cumulare alle due riduzioni sopra ricordate in modo da raggiungere una riduzione complessiva del 30%. In effetti, anche la prima riduzione, nel 2008, che interveniva in termini assoluti (20 milioni) e non percentuali, ha avuto l’effetto di una riduzione di circa il 10%.

Ai sensi del comma 3, la riduzione de qua troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Come per la riduzione del 2010, anche quella disposta dall’articolo in esame non incide sull’ammontare dei rimborsi destinati ai comitati promotori dei referendum.

 

Il comma 2, sostituendo i periodi terzo e quarto del comma 6 dell'art. 1 della legge 157/1999, sopprime la previsione secondo la quale l'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto e prevede che, in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi sia interrotto. La versione precedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame prevedeva infatti che, anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il versamento delle quote annuali dei rimborsi fosse comunque effettuato.

 

Poiché la sostituzione del quarto periodo comporta la ripetizione, per due volte, della previsione – contenuta anche nel quinto periodo - per cui "Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso sia trascorsa una frazione di anno", a fini di coordinamento il Senato ha approvato un emendamento che sopprime la ripetizione.

 

Tuttavia, il quinto periodo sarà abrogato dal già menzionato art. 5, comma 4, del decreto-legge 78/2010, a decorrere dal primo rinnovo di Camera, Senato, Parlamento europeo e consigli regionali. Pertanto, l’effetto della disposizione in esame potrebbe rendere la nuova disciplina applicabile anche alla legislatura in corso, in caso di scioglimento anticipato.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0

0

7,7

7,7

0

0

7,7

7,7

0

0

7,7

7,7

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni in esame determinano una ulteriore riduzione del 10% dell’importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999 come rimborso ai partiti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Detto importo era già stato in precedenza ridotto a norma dell’articolo 2, comma 275, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge n. 244/2007 non considerava la disposizione recata dall’articolo 2, comma 275, che disponeva l’immediata riduzione, ossia a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 157/1999 per una somma pari a 20 milioni di euro determinata in misura fissa (e non, pertanto, in misura percentuale). Successivamente l’articolo 5, comma 4 del decreto legge n. 78/2010 stabiliva che l'importo di 1 euro previsto dall'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 157/1999[[41]] fosse ridotto del 10 per cento a decorrere dal primo rinnovo degli organi per i quali sono previsti rimborsi elettorali. La relazione tecnica riferita al citato articolo 5 quantificava risparmi crescenti nel tempo in relazione al progressivo rinnovo delle assemblee il cui mandato verrà a scadenza a decorrere dal 2012. La relazione tecnica ipotizzava che a regime, dal 2015, la minore spesa fosse pari a circa 20 milioni di euro e che per il 2013 la minore spesa fosse stimata in 10,8 milioni. 10,2 milioni dei 10,8 complessivi risparmi stimati per il 2013 erano connessi con il rinnovo delle Assemblee della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Appare utile rilevare che, a regime, la riduzione del 10 per cento dell’importo previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legge 78/2010, corrisponde, in valore assoluto, al taglio stabilito in un valore numerico fisso dall’articolo 2, comma 275, della legge 244/2007.

La relazione tecnica, in base al nuovo importo rideterminato in riduzione dei rimborsi ai partiti politici, stima un risparmio di spesa di circa 7,67 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, rispetto alla spesa sostenuta a legislazione vigente quantificata, dalla medesima relazione, in 171,60 milioni di euro per il medesimo anno. Secondo la relazione tecnica il nuovo importo del rimborso è determinato in euro 0,81 mentre il precedente valore era pari a 0,90 euro. I risparmi sono calcolati sulla base di un prospetto recato dalla relazione tecnica e riprodotto qui di seguito.

 

Assemblea elettiva

Numero degli elettori*

Importo del rimborso**

Camera dei deputati

50.817.614

41.162.267,53

Senato della Repubblica

50.817.614

41.162.267,53

Parlamento Europeo

50.342.153

40.777.143,93

Amministrative regionali

50.405.088

40.828.121,28

Totale rimborsi

163.929.800,27

Spesa sostenuta a legislazione vigente

171.600.000,00

Risparmi

7.670.199,73

 *Si osserva che il numero complessivo degli elettori per tutti gli organismi (Camera+Senato+Parlam. Europeo+Regioni) è pari a 202.382.469 unità.

**Si osserva che la RT calcola l’importo del rimborso, per ciascuno degli organismi, moltiplicando il numero degli elettori per l’importo di 0,81 euro, ossia per l’importo a legislazione variata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che non sono evidenti i criteri utilizzati per la determinazione dei risparmi (7,6 mln., di euro a decorrere dal 2013). Infatti la riduzione prevista dal testo (“un ulteriore 10 per cento”), applicata secondo i parametri indicati dalla relazione tecnica, porta a individuare un risparmio di 0,09 euro per ciascun elettore[42]. Moltiplicando 0,09 euro per il numero complessivo degli elettori[43], si otterrebbe un risparmio complessivo pari a circa 18,2 milioni di euro (superiore a quello stimato dalla RT e scontato nel prospetto riepilogativo).

Inoltre lo stanziamento ipotizzato dalla RT per il 2013 (171,6 mln. di euro) non appare essere stato determinato sulla base dei parametri indicati dalla stessa relazione tecnica (che sembrerebbero implicare una spesa, per il 2013, di 182,1 milioni di euro)[44].

Non appare, inoltre, evidente la portata applicativa della espressione “così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento” recata dal primo comma della norma in esame. Infatti la riduzione di 9 centesimi desumibile dai dati forniti dalla RT è pari al 10 per cento dell’importo già ridotto a 90 centesimi: in questi termini, la riduzione complessiva ammonterebbe quindi a 19 centesimi (ossia al 19 per cento del valore originale di partenza di 1 euro). E’ possibile che la riduzione complessiva alla quale fa riferimento il testo tenga conto, invece, anche della riduzione disposta dalla legge 244/2007, fissata in valore assoluto (e non percentuale) in misura pari a 20 milioni di euro[45].

Si osserva infine che - stante il differimento, fissato dal comma 3, della effettiva entrata in vigore della disposizione che riduce i contributi - i risparmi indicati dal prospetto riepilogativo avrebbero dovuto essere modulati in maniera differenziata negli anni, in relazione alle date previste per il rinnovo delle assemblee elettive per cui sono riconosciuti i rimborsi.

 


 

Articolo 7
(Election day)

 

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

 

 

L'articolo 7 prevede la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno.

 

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si svolgano in un’unica data nell’arco dell’anno.

La disposizione in esame non si applica, dunque, ai referendum.

Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avverrà solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

Per quanto riguarda la fissazione della data di svolgimento delle elezioni politiche, si ricorda che l’art. 61, primo comma, della Costituzione stabilisce il termine ultimo entro il quale devono tenersi le elezioni delle nuove Camere, prevedendo che esse abbiano luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione delle nuove Camere deve tenersi entro il 20° giorno dalla data delle elezioni.

La data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere (D.P.R. 361/1957[46], art. 11; D.Lgs. 533/1993[47], art. 4).

Per quanto riguarda la data di svolgimento delle elezioni amministrative l’art. 1 della legge 182/1991[48] stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell’anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato dell’organo elettivo interessato scade nel secondo semestre. Quanto alle elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l’art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell’interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3). Il prefetto, d’intesa col presidente della corte d’appello, fissa la data dell’elezione per ciascun comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l’affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570[49]).

Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, si ricorda che l'art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

La L. 165/2004[50] ha dato attuazione all'art. 122, primo comma, Cost., stabilendo in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. L'art. 5 stabilisce che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell'elezione.

In assenza della legge elettorale regionale, la data delle elezioni è fissata dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del prefetto del capoluogo di regione in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ex-commissario del Governo (L. 131/2003)[51]. Alcune regioni – in base alle rispettive leggi elettorali – rimettono la convocazione dei comizi alla competenza del presidente della giunta regionale. Solitamente però le regioni si adeguano alla data scelta dal Governo, in modo tale che tutte le regioni a statuto ordinario votano lo stesso giorno.

 

Ai sensi del comma 2, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

 

Si ricorda che nell’ordinamento vigente, anche se non è previsto l’obbligo di abbinare più consultazioni elettorali, tale ipotesi non è vietata. L’unica eccezione è costituita dai referendum abrogativi che non possono svolgersi nello stesso anno delle elezioni politiche (L. 352/1970, art. 34)[52].

Nella storia repubblicana si registrano diversi casi di contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali diverse. Due provvedimenti regolano il procedimento elettorale nella eventualità che si svolgano negli stessi giorni consultazioni elettorali diverse:

-        il D.L. 161/1976[53] che disciplina alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale), provinciali e comunali;

-        il D.L. 21 maggio 1994, n. 300[54], che ha dettato disposizioni per permettere lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

Manca un provvedimento che regoli il procedimento elettorale in caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e di quelle europee, eventualità che, del resto, non si è mai verificata dal 1979 ad oggi.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[55] apporta una modifica alla disciplina introdotta dall'articolo 7 in commento, aggiungendo un comma 2-bis, ai sensi del quale nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352[56] debba avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 8
(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

 

 

L'articolo 8 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento:

§       l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità;

§       una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o organismo ovvero tra le società controllate;

§       l'indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio.

 

Sotto il profilo del coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente, si rammenta che l'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, già espone il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che non è prevista una specifica clausola di invarianza, la neutralità della norma è correlata alla possibilità che alle attività di pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni si possa far fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò anche considerato che - a legislazione vigente - il contenuto tipico dei siti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall'art. 54, del Codice dell'amministrazione digitale.

 


 

Articolo 9
(Fabbisogni standard, spending review e superamento
della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)

 


1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Diparti­mento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produ­zione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglio­ramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le ammini­strazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'am­bito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle ammini­strazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'ammini­strazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministra­zione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Ammi­ni­strazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.


 

 

L'articolo 9 introduce, a decorrere dall’anno 2012, l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. “spending review”) mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di razionalizzare la spesa stessa delle amministrazioni e superare il criterio della spesa storica (comma 1).

La realizzazione della spending review è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze emanato d’intesa con i Ministeri interessati.

L'analisi condotta è finalizzata, tra l'altro, ad individuare:

§      eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici;

§      possibili duplicazioni di strutture;

§      possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili.

 

Per le amministrazioni periferiche dello Stato, si prevede la proposizione di specifiche metodologie per quantificarne i fabbisogni standard.

La disposizione non individua tuttavia alcun termine per l'avvio del suddetto sistema di quantificazione dei fabbisogni per le amministrazioni periferiche dello Stato.

 

Per la realizzazione dell’attività di spending review mirata alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, l’articolo 9 in esame prevede una serie di adempimenti.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze richiede alle amministrazioni centrali i dati e le informazioni che ritiene necessari, che le amministrazioni medesime sono tenute a trasmettere per via telematica, entro un termine stabilito.

Le amministrazioni sono, altresì, tenute a facilitare l’accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN[57] (comma 2).

Al fine di dare effettività alla disposizione, è prevista la riduzione del 2 per cento della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili, qualora l’amministrazione competente ometta di trasmettere i dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta, su comunicazione del Ministero dell’economia e finanze (comma 3).

A partire dal 2013, i risultati dell’attività di analisi e valutazione della spesa effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato sono comunicati dal Ministero dell’economia e finanze alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato (comma 4).

Sulla base dei suddetti risultati, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono, a loro volta, nell’ambito di accordi triennali con il Ministero dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), le misure necessarie a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi di fabbisogno identificati dalla norma in esame.

Le norme proposte dalle amministrazioni centrali dovranno essere inserite nella legge di stabilità oppure dovranno formare oggetto di apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (comma 5).

 

Il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati attesi dalle misure intraprese ai sensi del precedente comma 5 è affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa,previsti dall’articolo 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009, che provvedono, altresì, a segnalare eventuali scostamenti al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro competente (comma 6).

 

L’articolo 39 della legge n. 196 del 2009 prevede l’istituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quale sede nell’ambito della quale si realizza la collaborazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole amministrazioni centrali dello Stato, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi relativi all’indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, al monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento stesso degli obiettivi e al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni stesse.

La composizione e le modalità di funzionamento dei predetti nuclei di analisi e valutazione della spesa sono state definite con il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 22 marzo 2010.

 

Il comma 7 prevede, infine, che gli esiti delle attività di cui all’articolo in esame sono illustrati nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, elaborato ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 196 del 2009.

Si ricorda che il citato articolo 41 della legge di contabilità prevede la presentazione al Parlamento, con cadenza triennale, di un “Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato”, elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 20 luglio dell’ultimo anno di ciascun triennio.

Tale Rapporto - elaborato ogni tre anni a partire da quello successivo all’istituzione della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni[58] prevista dall'articolo 13 delle legge di contabilità - deve illustrare la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del controllo della stessa, nonché i risultati relativi al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni[59].

Le attività di analisi e valutazione della spesa

Si ricorda che l’esigenza di un’analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull’andamento della spesa pubblica e l’individuazione d’interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione, sono divenuti, negli ultimi anni, temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio, resi ancor più stringenti alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

E’ in questa prospettiva che si colloca l’avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, “spending review”. Tale programma si configura come uno strumento di programmazione economico-finanziaria, volto a fornire una metodologia sistematica per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Tra gli obiettivi sottesi ad un programma di analisi e revisione della spesa vi è quello di superare un approccio "incrementale" nelle decisioni di bilancio, in base al quale si tende a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa ovvero sulle risorse (aggiuntive) da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere. Attraverso tale metodo s’intende, pertanto, realizzare in via tendenziale il passaggio da un criterio contabilistico di spesa storica al principio, sperimentato in altri ordinamenti, del cosiddetto bilancio a base zero (zero base budgeting). A tale finalità si aggiunge quella di implementare nella Pubblica Amministrazione le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall’azione amministrativa e di verifica dell’efficienza dell’organizzazione amministrativa, anche mediante l’individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di indicatori verificabili ex post.

Avviato in via sperimentale in base alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), il programma di analisi e valutazione della spesa - volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei programmi di spesa, valutandone efficacia, efficienza ed economicità di gestione - è divenuto permanente con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che ne ha previsto la prosecuzione e l’aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato, affidandone la realizzazione alla Ragioneria generale dello Stato, con il coordinamento del Servizio studi dipartimentale ivi incardinato.

 

Il rafforzamento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica costituisce uno degli elementi centrali nell'impianto legislativo complessivo definito dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), la quale ha previsto l’istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali - avviato, come detto, in forma sperimentale a partire dal 2007 - attraverso la costituzione di appositi Nuclei di analisi e valutazione della spesa (articolo 39), disponendo, altresì, la graduale estensione del programma alle altre amministrazioni pubbliche (articolo 49).

In particolare, l’articolo 39 della legge di contabilità dispone l’avvio di una collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, per il tramite dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi relativi all’indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché alla pressione fiscale complessiva. La collaborazione, come già detto, ha lo scopo di garantire il supporto per il monitoraggio dell’efficacia delle misure disposte, sia per il conseguimento dei suddetti obiettivi sia per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni medesime.

La collaborazione tra Ministero dell’economia ed amministrazioni centrali consiste in particolare nel supporto metodologico che il Ministero fornisce ad esse per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi, con riferimento alla formulazione del bilancio di previsione, nonché per l’individuazione degli indicatori di risultato associati ai predetti obiettivi.

L’attività di collaborazione tra Ministero dell’economia e le amministrazioni centrali nell’ambito degli appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa è diretta, in particolare, a svolgere verifiche: sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni; sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi programmi e sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio, secondo i previsti meccanismi di flessibilità.

Le attività svolte dai predetti nuclei devono altresì essere funzionali: alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa e alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

Per le suesposte attività, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire.

E stata, inoltre, prevista (articolo 41, legge n. 196) la presentazione, ogni tre anni, di uno specifico Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, volto ad illustrare la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle medesime amministrazioni.

Va rammentato, inoltre, che una specifica e sistematica attività di analisi e valutazione della spesa è prevista dallo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 49 della legge n. 196/2009, recentemente adottato dal Governo (Atto n. 368) – su cui le competenti Commissioni parlamentari hanno già espresso parere, ma allo stato non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – il quale detta norme per il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. Conformemente ai principi contenuti nella legge di contabilità, tale ultimo provvedimento pone in risalto la funzione strategica dell’attività di analisi e valutazione della spesa, qualificata come attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Tali attività dovranno essere realizzate mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie - provenienti anche dall'analisi economica e statistica – per la definizione dei fabbisogni di spesa, la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della spesa medesima, in termini di quantità e di qualità. Per le amministrazioni centrali dello Stato le attività di analisi e valutazione della spesa si svolgono nell'ambito dei predetti nuclei di analisi e valutazione della spesa. All’attività di analisi concorrono diversi soggetti, quali gli uffici centrali di bilancio, le Ragionerie territoriali dello Stato e i Servizi ispettivi di finanza. In conformità ai principi di delega della legge n. 196/2009, per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa il predetto provvedimento prevede il potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, chiamata a svolgere, con il coordinamento dei nuclei, un ruolo centrale, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

E’ infine previsto che il programma di analisi e valutazione della spesa, inizialmente relativo alle sole amministrazioni centrali dello Stato, sia progressivamente - ed in via sperimentale - esteso alle altre amministrazioni sottoposte alla vigilanza dei Ministeri, in collaborazione con le amministrazioni vigilanti. Viene, infine, affermato il principio in base al quale le altre amministrazioni pubbliche svolgono attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito della propria autonomia.

I fabbisogni standard

Per quanto concerne, il concetto di “fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali”, che dovrebbero essere definiti con la spending review disciplinata dall’articolo 9 in esame, si ricorda che, secondo la definizione contenuta nella legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il fabbisogno standard “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. Sulla base di tale espressa indicazione legislativa, il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

In attuazione di specifiche disposizioni della legge delega sul federalismo fiscale, è stato emanato il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 relativo alla individuazione dei fabbisogni standard degli enti locali.

I fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

In base al decreto, la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi, quali:

-        individuazione di modelli organizzativi e di livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

-        analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

-        enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

-        definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura per la definizione dei fabbisogni standard è affidata alla Società per gli studi di settore - S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore, che si avvale, per tale finalità, dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione prevede che per la razionalizzazione della spesa e il superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dal 2012, d’intesa con le Amministrazioni competenti, avvii con apposito atto di indirizzo, un ciclo di “spending review” per la definizione dei fabbisogni di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, tale attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.

Per l’attuazione di questo processo è previsto, altresì, che le amministrazioni centrali siano tenute a fornire per via telematica le informazioni e i dati richiesti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché a facilitare l’accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN.

I risultati di queste attività sono comunicati, a partire dal 2013, ai singoli Ministeri dal Ministero dell’economia e delle finanze. Sulla base di tali indicazioni, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono, nell’ambito di “accordi triennali” con il Ministero dell’economia, misure volte a ricondurre la spesa tendenziale verso i fabbisogni definiti per ciascun programma di spesa e per le Amministrazioni periferiche dello Stato.

In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti miglioramenti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che i risparmi non sono prudenzialmente scontati negli effetti del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 10, commi 1- 5
(Riduzione delle spese dei Ministeri)

 


1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manuten­zione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiun­gimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni cen­trali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimo­dulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.


 

 

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

 

In particolare, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto in esame.

Nell’allegato C, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:

§       in termini di saldo netto, in 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro nel 2014;

§       in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni nel 2014.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011 ha provveduto ad incrementare di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi in termini di indebitamento netto delle riduzioni - indicate nell’allegato C del decreto-legge n. 98 del 2011 - che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall’anno 2012.

Entro il 25 settembre 2011 è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze diretto ad individuare la ripartizione delle ulteriori riduzioni di spesa tra i Ministeri e i corrispondenti importi relativi alla voce “saldo netto da finanziare”.

 

Pertanto la riduzione della spesa complessiva in termini di indebitamento netto diventa la seguente.

 

Riduzioni di spesa dei ministeri

(d.l. n. 98/2011 integrato dal decreto legge n. 138 del 2011)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014 e ss.

TOTALE

1.500

3.500

5.000

7.000
(1.000 + 6.000)

6.000
(3.500 + 2.500)

5.000

 

 

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2012, il taglio indicato per l’anno 2014 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

 

Dalle riduzioni di spesa sono esclusi (comma 1):

§      il Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

§      le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

§      il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985[60];

§      le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

La formulazione originaria della norma escludeva altresì il fondo per le aree sottoutilizzate, limitatamente all’anno 2012. Relativamente a tale esclusione, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 138/2011, si prevede orache sono escluse dalle riduzioni le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 4).

 

Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato C al decreto, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero:

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Economia e finanze

711,7

735,2

1.390,1

409,2

735,2

1.390,1

Sviluppo economico

95,3

1.880,2

1.963,4

47,6

1.880,2

1.963,4

Lavoro e politiche sociali

22,2

22,9

42,7

14,3

22,9

42,7

Giustizia

54,5

66,7

124,4

41,8

66,7

124,4

Affari esteri

42,6

49,0

91,3

29,7

49,0

91,3

Istruzione, università e ricerca

30,0

33,7

62,9

25,9

33,7

62,9

Interno

113,0

141,6

263,8

96,7

141,6

263,8

Ambiente e tutela del territorio e del mare

25,7

30,8

57,5

13,1

30,8

57,5

Infrastrutture e trasporti

46,0

55,4

103,2

26,4

55,4

103,2

Difesa

299,6

413,5

769,1

249,4

413,5

769,1

Politiche agricole alimentari e forestali

33,1

40,5

74,6

22,1

40,5

74,6

Beni e attività culturali

12,5

14,9

27,8

11,7

14,9

27,8

Salute

13,7

15,7

29,3

12,1

15,7

29,3

TOTALE

1.500

3.500

5.000

1.000

3.500

5.000

 

Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati (comma 4).

 

Per quanto concerne l’applicazione delle suddette riduzioni di spesa, si segnala che è già stata emanata la circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanza del 13 luglio 2011, n. 23.

La circolare, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, reca altresì indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 10, comma 2, in esame.

In particolare, è previsto che i Ministri competenti debbano proporre - in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 12 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato C (comma 3).

L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, tra i quali vi rientrano le cosiddette spese obbligatorie.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

 

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi (comma 5).

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia come le norme in esame mirino a superare il criterio dei cosiddetti “tagli lineari” ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, infatti, in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili delle missioni di spesa dei Ministeri a legislazione vigente, che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla norma stessa.

 

Si ricorda che l’utilizzo dei tagli lineari è stato strumento più volte utilizzato al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Da ultimo, si ricorda, in proposito, l’articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010[61], che ha disposto, a decorrere dal 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con l’esclusione delle risorse destinate al fondo ordinario delle università; all’informatica; alla ricerca; al 5 per mille del gettito IRE.

L’utilizzo dello strumento dei tagli lineari, a seguito della riforma di contabilità nazionale avvenuta con legge n. 196/2009, si è concretizzato anche nei termini di clausola di salvaguardia degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi adottati.

In tal senso, si richiama l’articolo 1, comma 13, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha autorizzato, a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia, il Ministro dell’economia a provvedere alla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero al fine di recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazioni mobili in larga banda (disciplinate dai commi 8-12), l’importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica.

In particolare, il citato comma 13 ha stimato in non meno di 2.400 milioni di euro per il 2011 i proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche per servizi di comunicazione elettronica, stabilendo al contempo che, nel caso di scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell’economia possa procedere, con proprio decreto, alla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sino a concorrenza dell’importo. Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Con riferimento a tale previsione, si rinvia a quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto legge in esame, il quale prevede che gli accantonamenti disposti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in commento ai sensi della citata disciplina sono resi definitivi e che le entrate previste per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, pari a 2.400 milioni di euro, siano conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che il decreto legge n. 138/2011, all’articolo 1, commi 01 e 02 ha successivamente introdotto specifiche disposizioni finalizzate ad una riduzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni centrali (funzionamento, interventi, oneri comuni), nei limiti delle risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito della revisione integrale della spesa pubblica prevista dall’articolo 01 del medesimo decreto legge n. 138.

 

Più in dettaglio, il comma 01 prevede che nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendessero disponibili a seguito dell’attuazione del programma di revisione integrale della spesa pubblica previsto dall'articolo 01:

a)    le spese di funzionamento delle missioni di spesa di ciascun Ministero potranno essere ridotte fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010;

b)    le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio e relative agli interventi, potranno essere ridotte fino all'1,5 per cento.

 

Nei medesimi limiti delle risorse disponibili a seguito della revisione della spesa - per gli anni 2012 e 2013 le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, potranno invece essere ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni.

 

In seguito, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa primaria del bilancio dello Stato potrà aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza (DEF).

 

Il comma 02, prevede, in deroga alla norme sulla flessibilità di bilancio contenute nella legge di contabilità (art. 23, legge n. 196 del 2009), che, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione relative alle spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all’art. 21, commi 6 e 7 della legge di contabilità.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti e in conto capitale

0

1.500

3.500

5.000

0

900

3.300

5.000

0

1.000

3.500

5.000

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame mirano a superare il criterio dei cosiddetti “tagli lineari” ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili previste a legislazione vigente, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 – 2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella tabella allegata al decreto. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell’Economia e della Finanze.

La relazione tecnica ribadisce che dall’applicazione della presente norma sono esclusi, in base a quanto disposto dal comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all’anno 2012, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si sottolinea che nelle more della definizione dei suddetti interventi il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Ministero. Nel caso in cui le proposte formulate dai singoli Ministri non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la legge di stabilità 2012-2014, il Ministero dell’economia e delle finanze disporrà la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa prevista dalla norma è definita puntualmente nell’allegato C al disegno di legge. La ripartizione tiene conto dell’incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2012-2014, con l’esclusione delle spese indicate al comma 1 dell’articolo in esame.

La relazione tecnica afferma, altresì, che gli obiettivi di risparmio, in termini di saldo netto da finanziare, sono stati individuati per ciascuna amministrazione in relazione alla distribuzione delle spese primarie rimodulabili per Ministero in ciascuno degli anni 2012-2014.

Ai fini della loro quantificazione in termini di indebitamento netto, riferisce ancora la RT, si è tenuto conto dei coefficienti medi di realizzazione della spesa, nel triennio 2008-2010, specifici di ogni Ministero e di ciascuna categoria di spesa, nonché del profilo temporale di realizzazione della spesa prevista nei tendenziali a partire dal 2012.

La RT precisa poi che, per il calcolo di tali coefficienti, si è utilizzata la percentuale degli impegni sui corrispondenti stanziamenti per la categoria dei consumi intermedi e la percentuale dei pagamenti sui corrispondenti stanziamenti per le altre categorie di spesa.

Il dettaglio delle riduzioni che ciascun Ministro deve disporre è riepilogato nella tabella allegata alla parte descrittiva delle disposizioni in esame.

 

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica pone in evidenza i criteri che sono stati adottati per determinare la misura delle riduzioni disposte ma non contiene alcuna indicazione circa l’effettiva sostenibilità, dal punto di vista della funzionalità amministrativa, delle riduzioni medesime. A tal proposito deve anche rilevarsi che le riduzioni degli stanziamenti disposte più volte in passato non hanno sempre prodotto i risultati sperati, essendo stati seguiti spesso da anomali "rimbalzi" della spesa negli anni successivi alla loro effettuazione.

Deve inoltre considerarsi che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi attribuisce alla norma, a regime, identico effetto su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Ne consegue che, qualora le riduzioni siano disposte a valere anche su voci di spesa di conto capitale, appare verosimile che la misura delle riduzioni disposte sulle voci di spesa debba risultare, in termini di saldo netto da finanziare, superiore ai 5 miliardi di euro per garantire la produzione di effetti almeno pari a detti 5 miliardi sul saldo di indebitamento netto. In tale ottica il profilo della praticabilità delle riduzioni assume un ulteriore e particolare rilievo.

Si rileva, infine, che il comma 5 prevede un meccanismo compensativo volto a garantire il conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto, e non anche in termini di fabbisogno.

 


 

Articolo 10, comma 6
(Abrogazione dell’articolo 8, comma 5 del decreto legge n. 78/2010 in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato)

 

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

 

 

Il comma 6 dell'articolo 10 dispone l'abrogazione dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010[62], che recava disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di conseguire una riduzione annua della medesima spesa in misura pari al 3 per cento nel 2012 e al 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009.

 

In particolare, la norma prevedeva che il Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2011, fornisse criteri di riferimento ed indicazioni per l'efficientamento della spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni, nonché sulla base del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

La Consip S.p.a. doveva fornire supporto a tale iniziativa, potendo prendere in considerazione le eventuali proposte formulate dai nuclei interministeriali di analisi e valutazione della spesa.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 (31 luglio 2010) la norma abrogata prevedeva l’adozione da parte del Ministero dell’economia e finanze di una circolare volta a fissare schemi nonché modalità di trasmissione per la comunicazione al medesimo Ministero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi.

La circolare in oggetto è stata adottata in data 22 dicembre 2010.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e finanze, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato erano tenute ad elaborare piani di razionalizzazione finalizzati a ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008.

I piani dovevano essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2011 ed attuati dalle predette amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti.

In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani, si sarebbe operata riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sarebbero state ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

Il comma, infine, prevedeva un aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione affinché la spesa complessiva non superasse il limite fissato.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 8, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, in via prudenziale non attribuiva effetti all'attuazione delle disposizioni medesime. Si considerava preferibile verificare a consuntivo l'effettiva riduzione della spesa conseguita in esito al complessivo piano di razionalizzazione a cui comunque erano tenute le amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, sebbene a suo tempo non siano stati contabilizzati risparmi con riferimento alla norma di cui si dispone l’abrogazione, i tendenziali di spesa potrebbero essere stati determinati ovvero aggiornati anche in relazione alla concreta applicazione della disposizione a cura di una o più amministrazioni. Pertanto la sua abrogazione potrebbe determinare il venir meno di comportamenti virtuosi già assunti dalle amministrazioni interessate e che hanno comportato un adeguamento delle previsioni di bilancio già dal 2011.

 


 

Articolo 10, comma 7
(Definanziamento delle leggi di spesa
non utilizzate nell’ultimo triennio)

 

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

 

Il comma 7 dell'articolo 10 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati.

 

La norma sembra far riferimento, come precisato nella relazione tecnica, a quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, in quanto non impegnati, abbiano costituito economie di bilancio in ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

 

Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2011, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2010[63].

Nel citato D.P.C.M. saranno indicate le effettive disponibilità finanziarie esistenti, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le disponibilità finanziarie, come individuate dal D.P.C.M., sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.

Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che inbase all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003 in:

a)  titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)  proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)  gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)  eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)  proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)   proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2.9) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

Si ricorda che una misura analoga era contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 78/2010[64], il quale ha disposto il definanziamento delleautorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultavano non impegnati.

Anche in tal caso, la norma prevedeva l’assegnazione delle disponibilità al Fondo ammortamento titoli di Stato. Successivamente, in deroga a quanto previsto dalla norma originaria, il D.L. n. 225/2010 (c.d. milleproroghe) ha disposto che le disponibilità di bilancio relative alle suddette autorizzazioni di spesa definanziate – quantificate nella relazione tecnica del provvedimento in 49,5 milioni di euro - fossero destinate al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (a tale riguardo, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 13, comma 2).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnicaafferma che la norma dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali costituiscono integralmente economie di bilancio con riferimento a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sulla base dei dati del Rendiconto generale dello Stato. Tali autorizzazioni di spesa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla definizione del Consuntivo 2010, entro il 30 settembre 2011. Con il suddetto DPCM verranno altresì individuate le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Dalla suddetta norma, prosegue la RT, potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, peraltro al momento non quantificabili, per quanto riguarda le autorizzazioni pluriennali, individuate con DPCM per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2012 in poi, nonché, in generale, per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l’anno 2011 al fondo ammortamento titoli, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni sono suscettibili di determinare effetti di risparmio, non quantificati dalla RT e, quindi, non scontati nei saldi.

 


 

Articolo 10, commi 8-10
(Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione di norme
di conservazione dei residui di stanziamento)

 


8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:

"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.


 

 

I commi da 8 a 10 recano disposizioni di modifica della disciplina sui termini di perenzione dei residui passivi, contenuta nell’articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento.

 

Si evidenzia che il decreto legge n. 138/2011, all’articolo 1, comma 33-bis, è nuovamente intervenuto sulla disciplina contenuta nell’articolo 36 del regio decreto, con particolare riferimento al mantenimento in bilancio delle somme non impegnate di conto capitale (cd. residui di stanziamento),ripristinando in sostanza la normativa originaria del Regio decreto vigente prima dell’intervento del decreto legge n. 98 in esame.

Modifica dei termini di conservazione in bilancio di somme (commi 8 e 10)

Il comma 8 dell'articolo 10 – mediante una novella ai primi tre commi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923[65] - dispone innanzitutto la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale, che viene pertanto uniformato al termine già previsto per la perenzione dei residui passivi di parte corrente.

 

Più in dettaglio, secondo la nuova formulazione del primo comma del citato articolo 36, il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i c.d. residui propri[66]), viene equiparato al termine già previsto per le spese di parte corrente e, dunque, ridotto da tre[67] a due anni.

 

Si ricorda che la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi, una volta decorso un determinato lasso di tempo. La perenzione, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).

 

La novella apportata all'articolo 36, primo comma, prevede altresì la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni.

 

Il comma 8, novellando il secondo comma dell'articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923, prevede che le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscano economie di bilancio, eliminando così la possibilità – prevista dalla norma originaria dell’articolo 36 - di conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi a spese in conto capitale che, entro la fine dell’esercizio finanziario di competenza, non risultassero impegnati (residui di stanziamento).

Fanno eccezione soltanto gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre del precedente esercizio, che possono essere mantenuti in bilancio come residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

 

Si segnala che il decreto legge n. 138/2001 (articolo 1, comma 33-bis), è intervenuto su tale disposizione, ripristinando quanto disposto dalla disciplina contabile previgente al decreto n. 98[68] in commento, cioè la possibilità che i residui di stanziamento di conto capitale possano essere mantenuti in bilancio per l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

 

Infine, il comma 8 in commento – attraverso nuova formulazione del terzo comma dell’articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 – ha introdotto una norma volta a consentire la reiscrizione in bilancio di somme che hanno costituito economie, con riferimento alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale.

Tali somme possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale della stessa autorizzazione. Tale possibilità non si applicava tuttavia alle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate[69].

 

Il decreto legge n. 138/2001,articolo 1, comma 33-bis, in linea con il suo intervento normativo relativo ai residui di stanziamento, ha abrogato la disposizione sopra commentata.

 

Il comma 10dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

Revisione del programma di ricognizione dei residui da eliminare in bilancio (comma 9)

Il comma 9 dell'articolo 10 riformula il comma 39 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che reca le modalità di quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti iscritti in conto residui che ogni anno devono essere eliminati dal bilancio, a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo.

 

Si ricorda che con i commi 37-39 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è stata avviata una riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso un programma di ricognizione dei residui passivi.

In particolare, il comma 37 ha previsto che, con cadenza triennale, a partire dal 2008, si debba effettuare l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali[70], al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, cioè l’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il comma 38 ha dettato le modalità con le quali opera la suddetta ricognizione. In particolare, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di ricognizione dei residui passivi, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio. Il programma di ricognizione deve concludersi entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.

Il comma 39 - nel testo vigente anteriormente alle modifiche ad esso apportate dal provvedimento in esame - ha previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, venga quantificato:

§       l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma precedente, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato;

§       l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi doveva essere disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche apportate dalla norma in esame al comma 39 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono sostanzialmente le seguenti:

a)   viene introdotto un limite massimo, pari del 50 per cento dei versamenti, all’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio;

b)   si prevede che i suddetti stanziamenti siano iscritti in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Quest'unico fondo va pertanto a sostituire la pluralità di fondi che - secondo la norma previgente - andavano appositamente istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti al comma 8, relativo alla riduzione del termine di perenzione dei residui dai tre ai due anni.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Art. 10, comma 8

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

500

500

500

 

500

500

500

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 8, ribadisce che il dispositivo prevede, al primo periodo, una modifica dei termini di perenzione dei residui sia di parte corrente (quelli con termine triennale di conservazione) che in conto capitale, che segue quella che ha interessato le sole spese in conto capitale intervenuta con l'articolo 3, comma 36, della legge 244 del 2007. Tale modifica uniforma a due anni i termini di perenzione sia per le spese di parte corrente che per quelle di conto capitale.

La modifica proposta unifica i suddetti termini di perenzione e comporta un effetto positivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto connesso ad una rideterminazione dei flussi di cassa del bilancio dello Stato.

Detto effetto consegue all’eliminazione dal conto del bilancio, a partire dall’anno 2012, dei residui passivi provenienti dal terzo esercizio precedente a quello di iscrizione della competenza.

Nel 2012, pertanto, nel conto dei residui non saranno più iscritti quelli relativi agli stanziamenti provenienti dalla competenza 2009, che troveranno registrazione nel conto del patrimonio, da cui verranno cancellati o per reiscrizione in bilancio con prelevamento dagli specifici fondi di parte corrente e di conto capitale o per prescrizione.

La disposizione in esame ha, innanzitutto, effetto sui residui passivi provenienti dall’anno 2009, i quali senza la modifica che si propone cadrebbero in perenzione al 1° gennaio 2013.

Pertanto, l’effetto positivo che potrebbe essere considerato in conseguenza della riduzione da tre anni a due anni del termine di perenzione è dato dall’ammontare dei presumibili pagamenti in conto residui che si sarebbero effettuati il terzo anno successivo al momento dell’iscrizione in bilancio della relativa competenza. Quindi la norma determina effetti a partire dall’anno 2012.

Per quanto concerne le spese correnti con termine di conservazione triennale dei residui, l’ammontare delle erogazioni effettuate nel 2010 (vedi successiva tabella), che rappresenta l’ultimo anno in cui potevano essere eseguiti i pagamenti degli stanziamenti di competenza 2007 (ultimo esercizio per il quale è disponibile il dato del pagato dell’ultimo anno del triennio di conservazione dei residui), è pari a circa 154,8 milioni di euro. Guardando anche al medesimo dato con riferimento alle dotazioni di competenza 2006 e 2005, si può ipotizzare un valore medio di circa 150 milioni euro.

 

 

PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO I

(migliaia di Euro)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

1.116.230

408.937

297.553

0

 

 

2005

 

1.206.955

497.849

199.109

0

0

2006

 

 

1.051.039

310.482

106.005

0

2007

 

 

 

1.037.752

333.625

154.806

2008

 

 

 

 

1.093.139

386.859

2009

 

 

 

 

 

1.180.569

 

Tuttavia, nell’ambito delle spese correnti, non tutte hanno un impatto o un impatto diretto in termini di indebitamento netto, per cui considerando quelle aventi un impatto diretto e per un terzo quelle con impatto indiretto potrebbe ipotizzarsi un effetto di risparmio di circa 50 milioni di euro. Peraltro, per motivi prudenziali e in considerazione dell’entità dell’importo, si reputa opportuno non considerare le spese correnti ai fini della valutazione.

Per le spese in conto capitale, cautelativamente, è opportuno considerare, come dato del pagato in conto residui dell’ultimo anno del termine triennale di conservazione dei residui, la competenza dell’anno 2007.

Infatti, proprio per gli stanziamenti di quell’anno il termine triennale di conservazione dei residui trovò applicazione sin dall’inizio del periodo di conservazione stesso. Invece, per gli stanziamenti di competenza degli esercizi precedenti l’applicazione del suddetto termine triennale, introdotto con la legge n. 244 del 2007, intervenne su un termine di conservazione dei residui che era di sette anni.

 

 

PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO II

(migliaia di Euro)

2007

2008

2009

2010

2004

1.660.541

108

0

0

2005

3.952.750

3.139.163

0

 

2006

7.355.640

3.759.674

3.356.345

0

2007

 

15.033.860

8.417.199

1.972.218

2008

 

 

9.995.522

5.685.817

2009

 

 

 

13.735.577

 

L’ammontare dei pagamenti considerati è, quindi, pari a circa 2 miliardi di euro (euro 1.972.218.386). Poiché non tutte le categorie di spesa hanno impatto diretto o meno sull’indebitamento netto, con riferimento a tale dato si è riscontrato che quelle aventi un impatto diretto incidono per poco meno della metà (47,3%, ossia circa 933 milioni di euro). Prudenzialmente, anche per tener conto di eventuali accelerazioni nelle dinamiche dei pagamenti, non vengono considerati gli effetti derivanti dai pagamenti dei residui delle spese aventi impatto indiretto sull’indebitamento netto, che incidono per poco più della metà (50,3%, ossia circa 993 milioni di euro).

Ipotizzando, che circa un miliardo di euro possa rappresentare l’importo dei pagamenti da considerare con riferimento alla competenza di bilancio 2009 ed esercizi successivi e tenuto conto che la riduzione del termine di perenzione comporta anche l’opportunità di una rideterminazione della dotazione dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti per un importo di 500 milioni di euro in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014, l’effetto finale della disposizione si attesta a circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Il successivo secondo periodo del comma 8, nell’ambito delle modifiche dei primi tre commi dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di contabilità generale dello Stato, salva la parte della precedente normativa che consentiva il mantenimento degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. Tali somme possono essere mantenute tra i residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, al terzo periodo del medesimo comma 8 viene introdotta una disposizione volta ad assicurare maggiore flessibilità, che consente la reiscrizione delle somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima.

Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni di spesa permanenti, nonché per i fondi del personale, per il fondo occupazione, per il fondo opere strategiche e per il fondo per le aree sottoutilizzate. Per tali fondi, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni di conservazione in deroga.

La norma di flessibilità assume particolare rilevanza, tenuto conto che, con l’espressa esclusione delle norme relative ai richiamati fondi, al successivo comma 10, di seguito descritto, viene prevista l’abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga al principio generale della competenza finanziaria di cui all’art. 34 della legge 196 del 2009, in base alla quale le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

In tal modo appare possibile moderare gli effetti della predetta cancellazione tout court delle norme di conservazione, attraverso l’introduzione di un meccanismo non automatico di allungamento dei termini temporali delle norme pluriennali, nel caso di un avvio posticipato di un anno degli interventi ivi previsti, qualora si ritenga possibile completare l’intervento stesso nell’anno successivo a quello terminale stabilito dalla legislazione vigente.

Tale possibilità, ovviamente, è suscettibile di determinare, in astratto, uno slittamento degli effetti finanziari delle norme pluriennali e dunque un peggioramento dei saldi di bilancio per gli anni successivi a quelli relativi all’originaria iscrizione in bilancio, che tuttavia può considerarsi sostanzialmente compensato negli anni dagli effetti positivi determinati dalla riduzione della massa spendibile, conseguente alla cancellazione dei residui non impegnati.

Per quanto sopra esposto, la RT ritiene di non dover cogliere effetti sui saldi derivanti dalla richiamata normativa, né per quanto concerne la costituzione delle economie di bilancio, né per quanto riguarda la possibilità di reiscrivere quote di economie con la legge di bilancio, dopo l’esercizio terminale delle autorizzazioni in questione.

Con riferimento al comma 9, la relazione afferma che la disposizione prevede la modifica della procedura di ricognizione dei residui prevista annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Tali modifiche attengono alla limitazione del 50 per cento del limite massimo dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel conto dei residui, da eliminare e conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate, nonché alla iscrizione di tali risorse in un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Premesso che la suddetta procedura al momento non è stata ancora attuata, la RT conclude che tali modifiche non determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto di fatto possono soltanto derivare una eventuale diminuzione delle risorse disponibili per i finanziamenti previsti e si esplicano, in sostanza, in un diverso procedimento per l’utilizzo degli stessi.

Con riferimento al comma 10, la RT riferisce che, per quanto riguarda l’impatto della suddetta normativa sui saldi, la norma dispone l’eliminazione dal bilancio, alla data dell’1/1/2012, di tutte le somme iscritte tra i residui di stanziamento e l’abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga potrebbe determinare effetti positivi, che peraltro vengono almeno parzialmente controbilanciati dalla norma di flessibilità di cui al successivo comma 14.

Pertanto, conclude la RT, non si rilevano effetti sui saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione del comma 8 relativa alla possibilità di prolungamento dei termini temporali di spese pluriennali, si rileva che la stessa RT considera tale disposizione suscettibile di produrre, per gli esercizi successivi a quelli terminali dei singoli stanziamenti, effetti di maggiore spesa rispetto a quella già scontata nei tendenziali. Pertanto, pur prendendo atto dell’affermazione contenuta nella stessa RT - secondo la quale detta onerosità risulterebbe sostanzialmente compensata dagli effetti positivi prodotti dalla cancellazione dei residui non impegnati – la complessiva incidenza sui saldi della disposizione in esame andrebbe comunque valutata anche sulla base di dati quantitativi.

Con riferimento al comma 9, si osserva che la definizione del limite del 50% per il riversamento alla spesa delle somme in conto residui da eliminare è suscettibile di determinare maggiori economie di bilancio nel presupposto che, in base all’attuale legislazione - che non contempla detto limite - la percentuale di devoluzione alla spesa possa risultare maggiore della predetta quota. In base a tale presupposto non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi prefigurati dalla RT non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Infine, per quanto attiene al comma 10, si osserva che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrebbe determinare effetti positivi, “che peraltro vengono almeno parzialmente controbilanciati dalla norma di flessibilità di cui al successivo comma 14”. Pertanto la RT non rileva effetti sui saldi. In proposito, non appaiono chiari i meccanismi attraverso i quali la procedura di cui al comma 14 - che consente esclusivamente variazioni compensative tra autorizzazioni di spesa riferite a programmi diversi, da realizzare “nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica” - possa produrre effetti di segno opposto rispetto a quelli derivanti dalle disposizioni in esame e tali da bilanciare in parte questi ultimi.

Non può escludersi che il riferimento al comma 14, contenuto nella RT, possa essere frutto di un refuso; più pertinente sembrerebbe infatti il riferimento al comma 8 che, all’ultimo periodo, prevede uno slittamento di termini di autorizzazioni di spesa. Detta disposizione è infatti suscettibile di produrre un impatto sui saldi, che, in base alla stessa RT, risulterebbe compensato dalla cancellazione dei residui non impegnati.


 

Articolo 10, commi 11-13
(Disposizioni in materia di impegni)

 


11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.


 

 

I commi da 11 a 13 dell'articolo 10 recano disposizioni in materia di impegni di spesa.

 

In particolare, il comma 11 prevede l’obbligo per gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate di verificare, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata che, ai sensi della legge di contabilità (articolo 34, comma 2, legge 196/2009) deve essere ad esso sottostante, identificando l'atto o il contratto da cui consegue l’obbligo dello Stato ed il conseguente diritto di terzi.

 

Si ricorda che l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 disciplina la materia degli impegni. Esso prevede che i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio.

Il comma 2 citato stabilisce, in particolare, che formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

I commi 12 e 13 prevedono la possibilità di limitare l'assunzione di impegni in determinate circostanze.

 

Il comma 12 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze - in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza (c.d. DEF) e da eventuali aggiornamenti - previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da pubblica in Gazzetta ufficiale, possa disporre la limitazione:

§      all'assunzione di impegni di spesa

§      all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato.

Il blocco può essere disposto entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio.

 

Dal blocco sono comunque escluse le cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[71].

 

Contestualmente alla loro adozione, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 3, comma 39 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), con i quali è quantificato l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

E’ presumibile che il richiamo qui effettuato a tali decreti - disciplinati dall’articolo 3, comma 39 della legge n. 244/2007, disposizione peraltro modificata dal precedente comma 12 dell’articolo 10 del decreto in esame - si debba intendere nel senso che, in tali decreti - in sede di quantificazione dei residui da eliminare- sono indicate le somme per cui è stato disposto il blocco degli impegni.

La relazione tecnica afferma che il meccanismo del blocco degli impegni e dei pagamenti sopra delineato ripropone per la massima parte l’analoga misura contenuta nell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 194/2002[72].

 

Si segnala che l’articolo articolo 1 comma 7 del decreto legge n. 138/2011 ha introdotto un secondo periodo al comma 12 in esame, il quale stabilisce che, nella ipotesi prevista dal primo periodo del comma, ovvero, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio stabiliti per i Ministeri, l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.

 

Il comma 13 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma precedente (ossia, si presume, nell'ipotesi di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati nel DEF), il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, con proprio decreto, sentito il Ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell’elenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009)[73].

La disposizione non si applica comunque

§      agli enti territoriali;

§      agli enti vigilati dagli enti territoriali;

§      agli organi costituzionali.

Gli organismi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Si osserva che non è specificato con quali modalità potrà operare la riduzione delle spese di funzionamento: se in maniera uniforme per i vari enti ed organismi coinvolti (in relazione alle rispettive dotazioni di bilancio) o se saranno possibili interventi selettivi.

 

Il maggiore avanzo derivante dalle riduzioni di spese disposte ai sensi della norma in esame è indisponibile; è possibile tuttavia, con successivo decreto, che esso possa essere reso disponibile.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, in merito al comma 11, afferma che la norma non comporta effetti, in quanto prevede di fatto l’enunciazione delle attività da porre in essere per le spese decentrate ai fini dell’attuazione dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte degli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato. Tale disposizione ha l’obiettivo di definire le regole ai fini della verifica e della registrazione degli impegni, che devono essere connessi all’effettiva sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Con riferimento al comma 12, la relazione afferma che il comma tratta dell’adozione di misure limitative degli impegni e dei titoli di spesa che ripropone per la massima parte le iniziative già assunte, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. Tali misure, disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie.

Il successivo comma 13, per le medesime finalità di cui al predetto comma 12, estende la possibilità di limitazioni, sentito il Ministro vigilante, alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.

Al fine di garantire il concorso di tali misure agli obiettivi del decreto in esame, il maggiore avanzo derivante delle riduzioni di cui al comma 13, è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.

Dalle suddette disposizioni, conclude la RT, non derivano effetti immediati sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 11, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni interessate possano effettivamente far fronte ai compiti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene ai commi 12 e 13, si osserva che le disposizioni assumono un prevalente rilievo procedurale: con specifico riferimento alla riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici (comma 13), non risultano peraltro chiari i meccanismi attraverso i quali, con il concorso degli organi interni di revisione e controllo, sia assicurata la congruità delle variazioni di bilancio, in relazione ai compiti assegnati a detti enti.

 


 

Articolo 10, commi 14 e 15
(Flessibilità di bilancio)

 


14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.


 

 

Il comma 14 dell'articolo 10 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 02, del D.L. n. 138/2011[74].

 

Esso consentiva, per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009[75]), nell’ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti.

La misura della variazione, qualora fossero interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, non doveva comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali, e, comunque non poteva superare il limite del 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.

 

La disposizione stabiliva, inoltre, il divieto di dequalificazione della spesa, affermando che resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento delle spese di parte corrente.

 

La procedura delineata per l'adozione delle variazioni delle dotazioni delle spese rimodulabili era la seguente:

§       la variazione veniva disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. Nell’ipotesi in cui fossero interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo era previsto il previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari;

§       sugli schemi di decreto era previsto il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che doveva essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione; i decreti potevano comunque essere adottati qualora fosse decorso il termine senza che le Commissioni avessero espresso i pareri di rispettiva competenza;

§       qualora il Parlamento non avesse approvato la variazione corrispondente in sede di esame del disegno di legge di assestamento, i suddetti decreti avrebbero perso efficacia fin dall’inizio.

 

Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità previste per la legge di bilancio.

 

Il successivo comma 15 reca una norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità (legge n. 196/2009), il quali indicano le spese che rientrano nella categoria delle spese non rimodulabili del bilancio dello Stato.

 

Il comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 disciplina, nell'ambito del bilancio di previsione, le c.d. spese non rimodulabili.

Tali spese, ai sensi del primo periodo del comma, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse, afferma il secondo periodo, corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi.

Ai sensi del terzo periodo del comma 6, rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

 

Per effetto della norma in esame, nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§      le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§      le spese per interessi passivi;

§      le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§      le spese per ammortamento di mutui;

§      le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, per quanto attiene al comma 14, afferma che il dispositivo prevede, in via sperimentale e nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di variare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni relative a spese rimodulabili anche tra programmi diversi. La finalità è quella di incrementare gli strumenti attuali di flessibilità. Attualmente infatti si registra uno scarso utilizzo delle possibilità di intervento a legislazione vigente da parte delle Amministrazioni, mediante atto amministrativo ovvero attraverso il disegno di legge di bilancio.

Ciò in quanto, precisa la RT, i trasferimenti di risorse tra centri di responsabilità richiedono l’accordo tra diversi responsabili della spesa.

La disposizione stabilisce alcuni limiti alla facoltà di adottare misure di variazione compensativa, qualora la stessa facoltà interessi autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Infatti, quest’ultima deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Resta comunque escluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese di natura corrente.

La procedura definita dalla norma prevede, sempre nell’ipotesi che i decreti di variazione riguardino autorizzazioni di spesa di fattori legislativi, il necessario coinvolgimento del Parlamento attraverso l’espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

La RT afferma inoltre che il comma 15 introduce una norma di interpretazione autentica volta alla miglior definizione del concetto di onere inderogabile, esplicitando il contenuto dell’attuale art. 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009, in relazione alla determinazione del perimetro delle spese obbligatorie, nell’ambito degli oneri inderogabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni recate dal comma 14 introducono un meccanismo di variazione compensativa tra stanziamenti di bilancio, da attuare “nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica”. Non appare quindi chiaro quanto indicato nella RT riferita al comma 10, in base alla quale gli effetti positivi di quest’ultima disposizione (riguardante l’abrogazione di norme che prevedono la conservazione di somme nel conto dei residui), risulterebbero “almeno parzialmente controbilanciati dalla norma di flessibilità di cui al successivo comma 14”. In proposito si rinvia a quanto osservato con riferimento al comma 10 dell’art. 10 in esame.

Sempre in considerazione del vincolo di invarianza sui saldi, si osserva che, ai fini della verificabilità del rispetto di tale principio, in sede di presentazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti di variazione – procedura questa prescritta nell’ipotesi che i decreti riguardino autorizzazioni di spesa derivanti da fattori legislativi - dovrebbero essere forniti i necessari elementi di raccordo tra le variazioni di bilancio (espresse in termini di saldo netto da finanziare) e i corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 


 

Articolo 10, comma 16
(Modifica del termine per la ricognizione delle amministrazioni del conto della P.A. effettuata dall’Istat)

 

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

 

 

Il comma 16 dell'articolo 10 dispone il posticipo - dal 31 luglio al 30 settembre - del termine entro cui l'ISTAT effettua annualmente, con proprio provvedimento, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della legge n. 196 del 2009.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, l'ISTAT opera annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Ai fini della legge di contabilità, per amministrazioni pubbliche si intende l'insieme degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

Per il 2011, l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è stato fornito con il Comunicato del 24 luglio 2010[76].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 10, commi 17 e 18
(Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)

 


17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili rela­tive a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agen­zia del demanio, anche ai sensi dell'arti­colo 1197 del codice civile.


 

 

I commi 17 e 18 dell'articolo 10 recano disposizioni concernenti l'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2010.

 

In particolare, il comma 17 stabilisce un incremento per l'anno 2011 del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, istituito dall’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010. La norma precisa che deve comunque trattarsi di crediti:

§      il cui pagamento rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, in base ai criteri di contabilità nazionale;

§      il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse con circolare n. 38 del 15 dicembre 2010[77].

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato a provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari. La norma ha altresì previsto che alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Il Fondo, inizialmente dotato di 170 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, è stato successivamente rifinanziato con diverse disposizioni normative (art. 9 del D.L. n. 185/2008; art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 5/2009; art. 9 del D.L. n. 78/2009), sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2008.

La relazione tecnica chiarisce, che l’intervento contenuto nel comma in esame è riferito al debito emergente nel biennio 2009-2010.

 

L'incremento per l’anno 2011 del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi viene disposta mediante:

§      utilizzo delle disponibilità, per l’anno 2011, del fondo sospesi con la Banca d’Italia di cui all’articolo 2, comma 250, ultimo periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

La relazione tecnica afferma che si tratta, al riguardo, di utilizzo di disponibilità del fondo relative ad interventi che hanno già esplicato in passato i loro effetti.

Trattasi infatti, rispettivamente, della cancellazione di scritturazioni in conto sospeso di titoli rimasti insoluti alla chiusura dell’esercizio finanziario di emissione, di speciali ordini di pagamento contabilizzati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e di anticipazioni agli enti locali in attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 669 del 1996.

§      fino a 2 miliardi di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".

 

Sempre con riferimento ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il comma 18 ne consente l'estinzione anche ai sensi dell’articolo 1197 del codice civile, in presenza:

§      di richiesta del creditore;

§      di parere conforme dell’Agenzia del demanio.

 

Si ricorda che l'articolo 1197 del codice civile disciplina la prestazione in luogo dell'adempimento (c.d. datio in solutum).

Esso prescrive in particolare che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999[78], all'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.

 

Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

 

Come riportato nella Relazione tecnica, la disposizione consentirebbe in sostanza ai Ministeri di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla vendita o comunque alla dismissione. Tale procedura di estinzione dei debiti dei Ministeri risulterebbe essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell’Agenzia del Demanio. Detta valutazione dovrebbe concernere, da un lato, l’opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall’altro lato, la verifica dell’assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

 

Si segnala come la norma in esame non individua alcun criterio a cui i Ministeri interessati e l'Agenzia del demanio dovrebbero fare ricorso per valutare l'opportunità e la convenienza di ricorrere all'istituto della datio in solutum; non viene peraltro delineata alcuna procedura a cui fare riferimento.

Potrebbe essere utile al riguardo una precisazione in merito a quanto affermato nella relazione tecnica circa la necessità di valutare l’opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore nonché l'opportunità di verificare l’assenza di situazioni debitorie in suo capo.

Si segnala, inoltre, che la disposizione non prevede una espressa clausola di salvaguardia per i beni di carattere storico-artistico, di rilevanza ambientale ecc.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate ex-trib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento entrata contabilità speciale 1778

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifinanziamento fondo debiti pregressi

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 17 – che prevede la possibilità di destinare all'estinzione dei crediti[79] maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, le risorse 2011 del fondo sospesi con la Banca d’Italia[80] nonché, per l’importo di 2 mld di euro nel 2011, le somme non più dovute per rimborsi d’imposta, giacenti su una contabilità speciale[81] – non determina effetti sull’indebitamento netto, atteso che:

§      l’attuale finalizzazione delle risorse del Fondo sospesi con la Banca d’Italia, al pari della nuova finalizzazione disposta dalla norma in esame, attiene ad interventi che hanno già esplicato in passato i loro effetti sul predetto saldo.

     A proposito del Fondo sospesi con la Banca d’Italia, la relazione precisa che si tratta      della cancellazione di scritturazioni in conto sospeso di titoli rimasti insoluti alla chiusura dell’esercizio finanziario di emissione, di speciali ordini di pagamento      contabilizzati in conto sospeso, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/1996, in esecuzione di   provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, nonché di anticipazioni agli    enti locali in attuazione dell’art. 9 del D.L. 669/1996.

§      l’incremento del fondo debiti pregressi per l’importo di 2.000 milioni di euro per l’anno 2011 è coperto mediante utilizzo di parte delle disponibilità esistenti presso la citata contabilità speciale.

La relazione, ricordando le misure adottate in passato per la medesima finalità della norma in esame[82], precisa che quest’ultima è riferita al debito emergente nel biennio 2009-2010, al cui accertamento si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010.

Infine, la relazione sottolinea che una quota delle suddette risorse relative ai sospesi di tesoreria è altresì destinata con apposita disposizione del presente decreto all’estinzione del debito verso la Banca d’Italia per le vecchie gestioni di ammasso obbligatorio svolto dall’Ente risi, per l’importo complessivo di euro 33.692.020.

Con riferimento al comma 18 – che prevede che i crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010 possano essere estinti, a richiesta del creditore e previo parere conforme dell’Agenzia del demanio, anche mediante la c.d. datio in solutum,ai sensi dell’art. 1197 del C.c.[83] – la relazione afferma che la norma è volta a consentire ai Ministeri di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla dismissione. Essa non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto il procedimento di estinzione dei debiti dei Ministeri delineato risulta essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell’Agenzia del Demanio[84]. Detta valutazione concerne, da un lato, l’opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall’altro lato, la verifica dell’assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

Per quanto attiene l’operatività dell’Agenzia del Demanio, la relazione ricorda che[85] è già operante la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili dello Stato, per cui le mansioni previste dalla norma in esame rientrano nell’attività istituzionale ordinaria dell’Agenzia.

Da ultimo, la relazione evidenzia la possibilità che effetti finanziari positivi, non valutati a fini prudenziali, derivino dal venir meno del debito a fronte di una cessione di beni patrimoniali.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, con riferimento al comma 17, la relazione non fornisce elementi informativi volti ad assicurare che i fondi della contabilità speciale, utilizzati dalla norma in esame tramite riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, espongono una dotazione eccedentaria, per un importo pari a 2 mld nel 2011, rispetto alla finalità di rimborso e compensazione di imposte cui essi sono attualmente destinati. In caso contrario, a fronte di una riduzione dello stock dei crediti vantati nei confronti dei ministeri, potrebbe generarsi un incremento dello stock di rimborsi di imposta in attesa di pagamento.

 


 

Articolo 10, comma 19
(Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)

 


19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


 

 

Il comma 19 dell'articolo 10 stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001[86]), e delle autorità indipendenti siano scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal Ministero medesimo.

L'iscrizione nell'elenco è riservata a soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico - che saranno stabiliti con successivo decreto di natura non regolamentare - e diventa requisito necessario per poter rappresentare il Ministero nei collegi di revisione.

 

La disposizione prevede che, in sede di prima applicazione, siano iscritti nell’elenco in parola:

§      i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (ed i soggetti equiparati);

§      i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono già componenti dei collegi di cui al presente comma.

Si segnala che la disposizione in esame non individua una data da cui l'iscrizione nell'elenco inizierà ad espletare la sua efficacia; peraltro anche per l'emanazione del decreto con cui saranno individuati i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico non viene fissato alcun termine. Viceversa la norma transitoria che prevede, in sede di prima applicazione, l'iscrizione nell'elenco di determinati soggetti, appare di immediata efficacia.

 

Il comma prevede altresì che tanto i soggetti menzionati (dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze e soggetti equiparati, nonché dipendenti del Ministero componenti dei collegi), quanto i magistrati della Corte dei conti possano, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010[87].

 

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010 ha riservato l’esercizio della revisione legale ai soggetti iscritti in apposito Registro.

Ai sensi del citato articolo 6 il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a)    il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

b)    modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non essendo la norma supportata da specifica previsione d’invarianza finanziaria, la neutralità finanziaria della stessa è correlata alla possibilità che all’attivazione e alla tenuta dell’elenco si possa far fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 10, comma 20
(Limiti per amministrazioni pubbliche a spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre)

 


20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".


 

 

L'articolo 10, comma 20, novella l'ultimo periodo dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che individua le tipologie di spese escluse dall’applicazione dei limiti alla spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti a decorrere dall’anno 2011.

 

In particolare, il comma 20 interviene limitatamente alla parte concernente le spese per mostre , precisando che le disposizioni di contenimento di cui al citato comma 8 non si applicano:

§      alle spese per mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e non a quelle autorizzate dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'attività istituzionale, come previsto nel testo previgente;

§      limitatamente all’anno 2012;

§      nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, nonché dal patto di stabilità interno.

 

Il citato comma 8 ha ridotto, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

A partire dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

L’autorizzazione è concessa solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi all’uso dei mezzi di comunicazione istituzionale via internet. In ogni caso, gli eventi autorizzati non devono comportare aumento delle spese destinate alla predette finalità e si devono svolgere al di fuori dell'orario di ufficio, senza comunque corresponsione di compensi per lavoro straordinario o indennità.

La versione originaria dell’ultimo periodo del comma ha previsto che i suddetti limiti non si applicano:

-        ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;

-        alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

-        agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari;

-        alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e di Polizia.

Il comma 20 in esame stabilisce ora che ad essere sottratte all'applicazione del limite di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 78/2010 non sono le mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, bensì quelle che, per il 2012, sono autorizzate, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal medesimo Ministero di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

/

/

/

/

/

40,00

/

/

/

40,00

/

/

 

La relazione tecnica riferisce che la norma determina l’esclusione di alcuni soggetti dal divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, stabilito con il D.L. n. 78/2010. I relativi effetti possono essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente nel limite di 40 milioni di euro, con corrispondenti effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2012, tenuto anche conto che, relativamente agli enti vigilati dal Ministero dei beni per i beni e le attività culturali, il comma 8, dell’articolo 6 D.L. n. 78/2010 prevedeva l’esplicita esclusione dal limite di cui trattasi solo per le spese per mostre realizzate nell’ambito dell’attività istituzionale.

Si rammenta che il prospetto riepilogativo del D.L. n. 78/2010, in riferimento all’art. 6, non sconta espressamente effetti sui saldi di finanza pubblica. La RT, con riguardo alla medesima norma, afferma che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (operante un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, anche per il comparto dei Ministeri).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 10, comma 21
(Titoli sequestrati)

 

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

 

 

Il comma 21 dell’articolo in commento dispone che i titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative (cui fa riferimento l’articolo 2 del D.L. n. 143 del 2008[88]) siano venduti.

La vendita dovrà essere effettuata nel rispetto dei princìpi indicati dall’articolo 6, comma 21-quinquies, del D.L. n. 78 del 2010[89], e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

 

La disposizione cui si rinvia stabilisce che - con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno - che doveva essere emanato entro il 30 agosto 2010 (cioè 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 122/2010) – siano dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati, così da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia (che deve avvenire comunque entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro), nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi considerato che la stessa non innova la disciplina già vigente in materia di vendita dei titoli sequestrati. A tal proposito la relazione tecnica evidenzia che il testo in esame si limita a recare disposizioni concernenti la procedura da adottare per l’alienazione di detti titoli.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 11
(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)

 


1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'econo­mia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche posso­no altresì richiedere al Ministero dell'eco­no­mia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attra­verso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pub­bliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvi­gionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministra­zioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determi­nano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigio­namento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di gover­nance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conse­-guenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Diparti­mento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa­mente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero mede­simo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'eco­nomia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiu­dicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceo­logica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


 

 

L'articolo 11 reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti.

 

L'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) ha assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi per la pubblica amministrazione, attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha poi individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip.

Tale disposizione ha dato il via al Programma di razionalizzazione degli acquisti e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici.

Il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101[90] ha dettato criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto obblighi di acquisto tramite convenzioni da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, riferiti a determinate tipologie di beni e servizi. Per quanto riguarda le restanti tipologie di beni e servizi, rimane la facoltà delle amministrazioni utilizzare le convenzioni. E’ stato poi previsto che le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.

Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente arricchito dalla legge finanziaria per il 2008, dal decreto-legge n. 112/2008, dalla legge finanziaria per il 2010 e dal decreto-legge n. 78/2010.

 

Il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 30 settembre 2011, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti (cfr. supra), debba:

§      avviare un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione;

§      pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione di Consip mette a disposizione delle amministrazioni strumenti di e-procurement (acquisti in rete) e ha il suo centro operativo nel portale www.acquistinretepa.it.

 

Secondo la relazione illustrativa, il piano straordinario sarà attuato partendo da un'analisi ad ampio raggio delle categorie merceologiche di beni e servizi considerati spesa comune (PC, stampanti, buoni pasto, ecc.) e spesa specifica per il settore sanitario (beni e servizi utilizzati nello specifico contesto di riferimento, oltre quelli già trattati, come, ad esempio, ecotomografi, chimica clinica, ecc.). L'attività di analisi porterà all'individuazione delle categorie di beni e servizi per le quali saranno attivate specifiche iniziative di centralizzazione che il Ministero dell'economia realizzerà utilizzando i propri strumenti di negoziazione.

 

Ai sensi del comma 2, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, deve mettere a disposizione nel contesto del sistema a rete (cfr. supra) il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è finalizzata a favorire l'utilizzo di strumenti telematici di acquisto anche per le amministrazioni pubbliche che non partecipano propriamente al sistema a rete o che non siano in grado di parteciparvi per ragioni di carattere organizzativo e tecnologico.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all’utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

 

Il comma 4 prevede che, per le merceologie per le quali viene attuato il piano previsto dal comma 1, Consip predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi.

A tal fine, Consip:

a)   elabora appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle amministrazioni di misurazione dell’efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l’altro, all’osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b)   realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c)   realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

 

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame ha la finalità di favorire non solo l'attuazione, ma anche il monitoraggio e il controllo del piano straordinario da parte delle amministrazioni acquirenti. Tale disposizione si ricollegherebbe, peraltro, in modo implicito, alle norme contenute nell'art. 2, commi 570-572, della legge finanziaria per il 2008, analoghe e di portata generale.

 

I richiamati commi 570-572 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008 hanno previsto che il Ministero dell’economia, avvalendosi di Consip, individua indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile così definiti sono messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’economia, attraverso Consip, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

 

Il comma 5 dispone che dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Ai sensi del comma 6, laddove non si ricorra alle convenzioni quadro stipulate da Consip, di cui all’art. 1, comma 449, della legge finanziaria per il 2007, gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Il citato articolo 1, comma 449 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) prevede in sintesi che:

-        per le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate dalla CONSIP. Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate, da ultimo, con il D.M. del 17 febbraio 2009;

-        per le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali), la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP (quelle cui le amministrazioni statali sono invece obbligate ad aderire) o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, come implicitamente modificato all’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006);

-        gli enti del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie ed ospedaliere) sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento.

 

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione in esame sia volta a rendere più stringente il vincolo del rispetto dei parametri prezzo-qualità fissati da Consip e dalle centrali regionali, per l’acquisto di beni e servizi.

 

Ai sensi del comma 7, le comunicazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a effettuare nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica del rispetto dei parametri prezzo qualità di cui al comma 6.

 

Il comma 8 reca una disciplina speciale per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame, ferme restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti (articolo 2 del decreto-legge n. 347/2001 e articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) ai fini dell’applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

Ai sensi del citato articolo 2 del D.L. n. 347/2001, per gli enti del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie ed ospedaliere) sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare l’attuazione dei principi relativi al rispetto dei parametri prezzo qualità (comma 1).

 

Il comma 9 prevede che il Ministero dell'economia stipuli - su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001[91] - convenzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con decreto del Ministro dell’economia di natura non regolamentare viene fissato l’elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La relazione illustrativa ricorda che attualmente il Ministero dell'economia eroga servizi c.d. di pay roll nei confronti delle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, incluse le agenzie fiscali, con alcune eccezioni (forze armate), e che diverse amministrazioni territoriali hanno fatto richiesta di accesso a tali servizi, a cui non si è potuto dare seguito in assenza di specifica regolamentazione. La relazione sottolinea che la norma in esame non contiene elementi di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti da parte delle amministrazioni pubbliche non statali e, nella logica di leale collaborazione tra diversi livelli di governo nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in sede europea, consente la discrezionalità nella scelta, fermi restando i canoni di efficienza che riguardano l'intera attività amministrativa.

 

Il comma 10 reca una disposizione speciale per il Ministero della giustizia.

Esso prevede che - con riferimento alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero suddetto ed al fine del contenimento della spesa medesima - il Ministero della giustizia, con decreto di concerto con il Ministero dell’economia, individua periodicamente i beni e i servizi strumentali all’esercizio delle competenze istituzionali, per l’acquisizione dei quali il Ministero della giustizia si avvale di Consip, in qualità di centrale di committenza.

Il suddetto decreto definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell’aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip.

 

Il comma 11 sostituisce l’art. 1, comma 453 della legge finanziaria per il 2007, al fine di estendere alle nuove iniziative - siano esse convenzioni, ovvero accordi quadro o gare su delega - il meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari, già previsto dall’articolo 453, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

 

Ai sensi del comma 12, la relazione di cui all’articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999), deve illustrare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo in esame per ciascuna categoria merceologica.

Tale relazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di giugno di ciascun anno.

 

L'articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 stabilisce che, nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione, verificano l'osservanza dei parametri prezzo-qualità di cui alle convenzioni Consip, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal medesimo art. 26. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Profili finanziari (Articolo 11 comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme afferma che dall’attuazione delle misure sopra descritte derivano risparmi per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, che sono comunque scontati nell’ambito delle norme di riduzione della spesa previste dal presente decreto-legge.

Pertanto, prosegue, alla normativa in esame non possano in generale essere ascritti nuovi o maggiori effetti di contenimento della spesa pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non dà conto dei possibili oneri e risparmi che si determinano dall’applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 4 e, pertanto, non si dispone di elementi a suffragio dell’effettività della clausola di invarianza recata dal comma 5 e a detti commi riferita.

Dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo non sono esplicitamente cifrati i risparmi di spesa ascritti alla norma nell’ambito delle riduzioni della spesa previste dal presente decreto-legge, che, peraltro, la stessa relazione tecnica afferma essere quantificabili solo a consuntivo.

 


 

Articolo 12
(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni dì cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".


 

 

L'articolo 12 dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. All'Agenzia del demanio è attribuito il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda preliminarmente che all’Agenzia del demanio è stata riconosciuta dal D.Lgs. n. 173 del 2003 la natura di ente pubblico economico, regolato dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All’ente è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Nel 2004, in occasione della costituzione, nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, del Fondo immobili pubblici (F.I.P.), composto esclusivamente da immobili in uso da parte di amministrazioni pubbliche, l’Agenzia è stata chiamata ad effettuare un’attività di supporto per l’individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare al fondo. La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) ha previsto inoltre, ai commi 433-438, norme per il riordino e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, individuando gli immobili da alienare secondo un piano di attività che l’Agenzia del demanio è stata autorizzata a svolgere e che la medesima Agenzia sta tuttora proseguendo.

Da ultimo, l’articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010,ha previsto specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato. L’Agenzia del demanio gestisce le procedureriguardanti le locazioni passive con la funzione di “conduttore unico”. Lo scopo della norma èdi razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. In particolare, le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo edelle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

 

Il comma 1 dell’articolo in commento subordina, a partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le amministrazioni pubbliche sono individuate con riferimento all’elenco compilato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 196/09 (legge di contabilità e finanza pubblica). Da tale ambito sono esclusi gli enti territoriali, gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché il Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero. Per gli enti previdenziali pubblici e privati si rimanda alle disposizioni di cui al comma 15 dell’art. 8 del d. l. 78/2010, le quali già prevedono una normativa identica.

 

I commi da 2 ad 11 attribuiscono all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili pubblici. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

 

Il comma 2 attribuisce all’Agenzia del demanio i compiti di gestione e di spesa relativamente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

L’ambito soggettivo è individuato con riferimento all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01[92]. Sono inclusi espressamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie. Sono fatte salve le specifiche norme riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle infrastrutture e i trasporti.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione su beni immobili e su infrastrutture diversi da quelli sopra individuati, rimane ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale è tenuto a comunicare preventivamente i relativi interventi all’Agenzia del demanio per il necessario coordinamento.

 

Il comma 3 prevede per le Amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare annualmente (entro il 31 gennaio, a decorrere dal 2012) la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che intendono effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso e dei lavori di manutenzione ordinaria che intendono effettuare sugli immobili in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

 

L’Agenzia del demanio, sulla base delle previsioni presentate e delle verifiche svolte, assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale degli interventi per il triennio successivo. La finalità è quella di recuperare spazi all’interno degli immobili di proprietà dello Stato e di ridurre le locazioni passive. L’Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento (comma 4).

 

Per realizzare gli interventi di manutenzione l’Agenzia del demanio può stipulare convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti (comma 5).

 

Il comma 6 prevede che gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione in esame confluiscono, a decorrere dal 2013, in due fondi (per le spese di parte corrente e per quelle in conto capitale) alimentati dalle riduzioni di stanziamenti di ciascuna amministrazione, sulla base di quanto comunicato ai sensi dell’art. 2, comma 222, della L. 191/09 (legge finanziaria 2010).

Il comma 222 (paragrafo 10) prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri”.

Restano fermi i limiti quantitativi previsti dallo stesso comma 222, per cui gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, e comunque entro il limite del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato stabilito, da ultimo, dall’art. 8 del D.L. 78 del 2010.

 

Il comma 7 prevede che fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

L’Agenzia del demanio verifica e monitora gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (senza oneri) o selezionando, con procedure ad evidenza pubblica, società specializzate e indipendenti (comma 8).

 

Al fine di attuare in modo compiuto la disposizione in materia di comunicazioni annuali all’Agenzia del demanio del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici occupate non più necessarie, il comma 9 dispone che le amministrazioni dello Stato comunichino annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio le previsioni relative alle nuove costruzioni la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

 

Il comma 10 demanda ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare il compito di definire le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, i termini, i criteri e le risorse disponibili.

 

Il comma 13 dispone che la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa.

 

Infine i commi 11, 12, 14 e 15, introducono novelle in alcune delle disposizioni normative sopra richiamate conformi al contenuto innovativo dell'articolo in titolo.

 

Con particolare riferimento al comma 14, nella relazione tecnica al provvedimento in esame si specifica come le previsioni ivi contenute abbiano natura meramente ordinamentale, finalizzate a definire il discrimine tra il Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, curato dal Dipartimento del Tesoro, ed il Conto generale del patrimonio dello Stato redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a norma degli articoli 36 e 37 della sopra richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, articoli che dettano norme, rispettivamente, in materia di elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio e di parificazione del rendiconto.

Per quanto concerne invece la disposizione recata dal comma 15, essa estende al Dipartimento del Tesoro, per gli atti di competenza, la possibilità di effettuare la segnalazione alla Corte dei Conti in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione in discorso.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1 – che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni compravendita di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche siano soggette alla previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica - afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2 a 13 – che prevedono l’accentramento in capo all’Agenzia del demanio[93] delle decisioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, anche al fine del recupero di spazi e di riduzione delle locazioni passive, con conseguente accentramento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, delle risorse necessarie in due fondi, di parte corrente e di conto capitale, per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del MEF – la relazione tecnica afferma che la norma in esame non modifica gli effetti di contenimento delle spese di gestione e manutenzione degli immobili, come già quantificate dalla legge 244/2007 e dalla legge 191/2009, e pertanto, alla disposizione in esame non vengono attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In materia di contenimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della P.A., la relazione ricorda che l’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244[94] ha fissato alcuni limiti entro cui si devono ridurre le predette spese (con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). I limiti sono determinati sulla base di specifiche percentuali riferite al valore degli immobili, sia di proprietà statale in uso governativo, sia di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato (questi limiti non vengono modificati dall’iniziativa in esame).

In relazione a tali disposizioni, è stato già considerato sui saldi di finanza pubblica un corrispondente effetto positivo, derivante sia dalla razionalizzazione delle spese che dalla riduzione del costo degli immobili in uso, valutato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 290 milioni di euro per l’anno 2008, 230 milioni per l’anno 2009 e 220 milioni per l’anno 2010.

In materia di contenimento dei costi di locazione, la relazione ricorda il processo di riordino delle locazioni passive operativo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 2, c. 222, della legge 191/2009, con ulteriori effetti positivi scontati su tutti i saldi, valutati in 65,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, correlati alla riduzione del 10% delle risorse statali sulle locazioni passive, confluite per la restante parte in un fondo unico per le locazioni presso il MEF, le cui risorse sono anch’esse già attribuite all’Agenzia del demanio.

Con riferimento ai commi da 13 a 15 – in materia di censimento degli immobili – la relazione sottolinea la finalità delle disposizioni, miranti a rafforzare l’efficacia delle disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, e sottolinea l’assenza di riflessi finanziari diretti, avendo le norme soltanto una portata deterrente e sanzionatoria, ovvero meramente ordinamentale.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che le nuove mansioni attribuite all'Agenzia del demanio, in materia di centralizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle PA, possano essere svolte dalla stessa Agenzia nel rispetto della prevista clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala comunque che la relazione, nell’affermare che le norme in esame concorrono al conseguimento dei risparmi, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per spese di locazione, già iscritti negli andamenti tendenziali a legislazione vigente, non fornisce informazioni sulla misura in cui i predetti risparmi sono stati finora effettivamente conseguiti, nonché sugli eventuali scostamenti riscontrati rispetto alle previsioni.

 


 

Articolo 13, comma 1
(Riduzione del Fondo “deposito dormienti”)

 

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo è ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

 

 

Il comma 1 dell'articolo 13 rimodula, tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del c.d. "fondo depositi dormienti" di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005[95], prevedendo che essa sia:

§      ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011;

§      incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2015.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, ha costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata, per l’anno 2011, di 103 milioni di euro dall’articolo 8-octies, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009[96].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correntI

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede il definanziamento della dotazione del “Fondo depositi dormienti”, di cui all’articolo 1, comma 343, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), come rifinanziata dall’articolo 8-octies, comma 3, del D.L. 5/2009 (Sostegno settori industriali in crisi e quote latte). La dotazione viene ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011 e incrementata della medesima cifra nell’anno 2015. La RT specifica che, in sostanza, viene posticipato al 2015 il rifinanziamento, pari a 103 milioni di euro, disposto per l’anno 2011 dal predetto D.L. 5/2009 (art. 8-octies, c. 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il differimento al 2015 della spesa di 100 milioni determina un rinvio dell’onere in esame ad un esercizio successivo al quadriennio coperto dalla manovra realizzata con il presente decreto legge. Ciò premesso, non si dispone di elementi per verificare la compatibilità di tale rimodulazione rispetto ad eventuali interventi connessi a programmi già avviati per il 2011 e finanziati a valere sul fondo in questione.

Quanto al rinvio dell’onere all’esercizio 2015, si fa presente che il successivo comma 3 (del medesimo articolo 13) dispone, per lo stesso esercizio, una riduzione di spesa (di 592 milioni) più che compensativa rispetto all’onere in esame (100 milioni).

 


 

Articolo 13, comma 2
(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi
urgenti e indifferibili)

 

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 2 riduce di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011 la dotazione del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 (legge n. 33/2009).

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione è relativa alla quota rassegnata nel 2011, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 225/2010, e non ancora utilizzata, in relazione alle economie derivanti dai definanziamenti delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto, risultavano non impegnati (definanziamenti previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 78/2010).

 

Il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

La dotazione del Fondo per l’anno 2011 è stata determinata dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 40, legge n. 220/2010) in complessivi 924 milioni di euro, di cui una quota pari a 874 milioni destinata alle specifiche finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge di stabilità 2011 da ripartirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore quota di 50 milioni è destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota si provvede con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quarto periodo del comma 40).

Successivamente, l’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 225/2010 (c.d. milleproroghe), ha disposto l’assegnazione al suddetto Fondo delle disponibilità di bilancio derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti per gli anni 2007, 2008 e 2009 risultavano non impegnati (ex art. 1, D.L. n. 78/2010), per un importo pari a 49,5 milioni di euro per il 2011.

Si tratta della quota che ora viene portata in riduzione ai sensi del comma in esame.

Si ricorda che con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono già state ripartite le risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 in favore delle finalità indicate nell’elenco 1, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1, da destinare a finalità varie, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Relativamente al Fondo in oggetto, si segnala, altresì, che il comma 7 del successivo articolo 21 del decreto in esame reca un’ulteriore riduzione della dotazione del Fondo per l’anno 2011, di 12,5 milioni di euro.

L'articolo 21, comma 10, del decreto in esame integra l’ultima voce dell’elenco 1 della legge di stabilità 2011 (cui sono assegnati 250 milioni di euro per il 2011), inserendo tra le finalità che beneficiano del riparto gli "eventi celebrativi di carattere internazionale".

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

49,5

 

 

 

49,5

 

 

 

49,5

 

 

 

 

La relazione tecnica specifica che la norma prevede il definanziamento della dotazione del suddetto fondo, come integrato dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 225/2010, per l’importo di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011, relativamente alla quota riassegnata al 2011 e non ancora utilizzata, in relazione alle economie derivanti dai finanziamenti 2007-2009, ex articolo 1 del D.L. 78/2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il definanziamento previsto sia compatibile con eventuali interventi connessi a programmi già avviati e finanziati a valere sul fondo in questione.

 


 

Articolo 13, comma 3
(Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno
dell’economia reale)

 


3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.


 

 

Il comma 3 riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In dettaglio, la dotazione del fondo viene ridotta dei seguenti importi:

§      252 milioni di euro per l'anno 2012;

§      392 milioni di euro per l’anno 2013;

§      492 milioni di euro per l’anno 2014;

§      592 milioni di euro per l’anno 2015;

§      542 milioni di euro per l’anno 2016;

§      442 milioni di euro per l’anno 2017;

§      342 milioni di euro per l’anno 2018;

§      292 milioni di euro per l’anno 2019;

§      242 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Si ricorda che il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale è uno dei tre fondi settoriali attraverso i quali sono gestite le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (insieme al Fondo infrastrutture e al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione).

La riduzione disposta dalla norma in esame non riguarda, però, i fondi del FAS, ma, come peraltro specificato nella Relazione tecnica, la quota che viene portata annualmente in riduzione corrisponde ai risparmi di spesa derivanti dalla riforma previdenziale per le donne nel pubblico impiego, con particolare riferimento alla quota concernente l’aumento dell’età pensionabile delle donne, che, ai sensi dell'articolo 22-ter del D.L. n. 78 del 2009, è stata destinata in aumento del suddetto Fondo strategico a decorrere al 2010[97].

La norma prevedeva, in particolare, che tali risorse aggiuntive fossero destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

Va ricordato che neppure le disponibilità relative agli anni 2010 e 2011 (120 milioni nel 2010 e 242 milioni nel 2011) sono state utilizzate per finalità di politiche sociali e familiari ma utilizzate a copertura di oneri recati dalle relative manovre annuali.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

252,0

392,0

492,0

 

252,0

392,0

492,0

 

252,0

392,0

492,0

 

La relazione tecnica ricorda che le richiamate risorse sono state iscritte in bilancio sul cap. 2836/MEF, per gli importi di 120 milioni di euro per l’anno 2010 e di 242 milioni di euro per l’anno 2011 e successivi, in relazione all’elevazione graduale dal 2010 del requisito anagrafico minimo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il Fondo è stato successivamente rifinanziato dall’art 12, comma 12-sexies, del D.L. 78/2010, in relazione all’accelerazione del citato percorso di allineamento dell’età pensionabile delle donne del pubblico impiego agli uomini dello stesso settore, modificando quanto originariamente previsto e disponendo, anziché il passo di incremento inizialmente previsto del requisito anagrafico di 1 anno ogni 2, un allineamento in vigore dal 1° gennaio 2012 anziché dal 1° gennaio 2018. Per effetto di tali modifiche, l’ammontare del Fondo è stato incrementato di euro 10 milioni per l’anno 2012, 150 milioni per l’anno 2013, 350 milioni per l’anno 2014, 300 milioni per l’anno 2015, 200 milioni per l’anno 2016, 100 milioni per l’anno 2017 e 50 milioni per l’anno 2018, in relazione alle corrispondenti economie previste per accelerazione dell’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego.

Occorre altresì segnalare che, nel corso delle manovre di finanza pubblica per gli anni 2010 e 2011, rispettivamente, in applicazione del comma 129 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) e del comma 53 dell’art. 2 della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), sono state apportate riduzioni dei suddetti stanziamenti, con esclusivo riferimento agli anni 2010 e 2011, per gli importi di 120 milioni di euro e 242 milioni di euro, in relazione alla copertura del complesso degli oneri ivi previsti. La RT precisa, pertanto, che tali riduzioni non riguardano gli anni successivi al 2011 e, seppure non possano essere riferite alla copertura di interventi specifici, sono state di fatto destinate, per lo più, alla copertura dei nuovi interventi in materia di politiche sociali, contestualmente introdotti dalle medesime manovre di finanza pubblica.

L’ammontare delle quote annue residue del Fondo, iscritte in bilancio per gli anni a decorrere dal 2012, non utilizzate per le suddette coperture e quindi tuttora destinate agli interventi per politiche sociali e familiari, è indicato nella tabella a seguire ed appare crescente fino all’anno 2015 (quando raggiunge il livello di 592 milioni di euro), per poi decrescere progressivamente fino all’ammontare di 242 milioni di euro per l’anno 2020, quando si stabilizza, anche per gli anni successivi.

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

2016

 

2017

2018

2019

Dal 2020

Integrazione ex art. 22-ter D.L. 78/2009

120,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

242,0

Copertura

art. 2, comma 129, L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010)

-120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifinanzia-mento art. 12, comma 12-sexies, D.L. 78/2010

 

 

10,0

150,0

250,0

350,0

300,0

200,0

100,0

50,0

 

Copertura ex articolo 2, comma 53, L. 220/2010 (Legge finanziaria 2011)

 

-242,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità al netto utilizzi

-

-

252,0

392,0

492,0

592,0

542,0

442,0

342,0

292,0

242,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica dà conto di incrementi del Fondo, determinati dal rifinanziamento disposto con il D.L. 78/2010, in misura non corrispondente alle somme riportate nella tabella riepilogativa contenuta nella stessa RT. Ciò premesso, si rileva che la riduzione prevista dal comma 3 azzera di fatto le disponibilità a valere sul Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale.

 


 

Articolo 14, commi 1-5
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP)

 


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.


 

 

Nell’ambito delle disposizioni inerenti la soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici disposta dall’articolo in esame, i commi da 1 a 5 attribuiscono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 15, del D.L. 78/2010[98], i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie di base privatizzati in seguito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996. Nell'esercizio di tali attività, la COVIP può effettuare anche ispezioni, richiedendo la produzione di atti e documenti.

 

Per quanto riguarda in particolare gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’art. 1, commi da 32 a 38 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 .

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

-        Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

-        Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;

-        Cassa nazionale del notariato;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

-        Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

-        Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);

-        Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

-        Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Benché con qualche ritardo rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto, nel corso del 1995 e nei primi mesi del 1996, alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. Solo l’ENPAF ha perfezionato il processo di privatizzazione nel novembre 2000 (D.M. 7/11/2000).

Successivamente, il comma 25 dell’art. 2 della Legge n. 335/1995 ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante norme in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

In attuazione del D.Lgs. n. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

 

Istituita dall'articolo 16 del D.Lgs. 124/1993[99], la COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e contabile.

Le funzioni e i compiti della COVIP sono attualmente disciplinati dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Ai sensi dell’articolo 18, in particolare, la COVIP ha il compito di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e la sana e prudente gestione dei fondi di previdenza complementare, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare.

Ulteriori compiti sono definiti al successivo articolo 19. I compiti della COVIP vengono delineati nell’articolo 19, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 2) della L. 243/2004 che ha previsto l’attribuzione alla Commissione di in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme di previdenza complementare nonché la vigilanza sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari.

L’articolo 1, comma 65, della L. 266/2005 ha inoltre disposto l’erogazione di un contributo, a carico delle forme pensionistiche complementari, per il funzionamento di alcune Autorità indipendenti, tra le quali rientra anche la COVIP. Tale contributo viene individuato con propria delibera annuale, ed è pari allo 0,5 per mille dei contributi incassati a qualsiasi titolo dai fondi pensione nell’anno precedente.

 

La COVIP, inoltre, subentra al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (di seguito Nucleo)[100] per quanto concerne i compiti di controllo sugli enti previdenziali privatizzati affidati a quest’ultimo dall’articolo 3, comma 12, della L. 335/1995, in ordine alle indicazioni sulla redazione dei bilanci tecnici, alle valutazioni sul riequilibrio economico-finanziario e alla nomina del commissario straordinario in caso di mancato riequilibrio (comma 5). Ad ogni modo, il Nucleo continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio ed analisi della spesa previdenziale ed assistenziale degli enti in esame.

 

Le modalità attraverso le quali la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti sull’attività di controllo effettuata sono demandate ad un apposito decreto interministeriale (comma 2).

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede un termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria.

 

Infine, i nuovi compiti di vigilanza della COVIP sono esercitati, ai sensi del comma 4, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può inoltre avvalersi di un contingente di personale, stabilito con apposito decreto interministeriale, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

 

Si evidenzia che il testo non prevede, attesi i nuovi compiti delineati per la COVIP, l’obbligo, per gli enti previdenziali privatizzati, del versamento del contributo per il finanziamento alla COVIP stessa, disciplinato per le forme pensionistiche complementari dall’articolo 1, comma 65, della L. 266/2005.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la COVIP non rientra nel settore delle pubbliche amministrazioni. Si rileva, comunque, che la possibilità di avvalersi di personale proveniente dalla PA, in posizione di fuori ruolo con contestuale indisponibilità del posto, appare subordinata al mantenimento della funzionalità dell’amministrazione cedente.

Sul punto, il Servizio Bilancio del Senato ha sottolineato che, ferma restando la neutralità finanziaria, che sarebbe peraltro assicurata dalla indisponibilità di un numero di posti nel livello iniziale delle carriere equivalente all'onere annuo dell'unità collocata infuori ruolo, qualora il collocamento fuori ruolo interessi il trasferimento di unità lavorative tra diversi comparti – sulla base dell'articolo 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - queste dovrebbero in ogni caso assoggettarsi alla regola per cui l'amministrazione che utilizza l'unità è tenuta a rimborsare all'Amministrazione di appartenenza del dipendente il trattamento economico fondamentale da questa corrisposto al dipendente interessato dal "fuori ruolo". In tal senso è chiaro che, come peraltro più volte ribadito dal Dicastero della Funzione pubblica, il collocamento in posizione di fuori ruolo risulterà neutrale, sotto il profilo finanziario, allorché l'Amministrazione di appartenenza risulti avere la possibilità di poter fare assunzioni, al contrario qualificandosi la neutralizzazione dei posti nella carriera iniziale come un fatto formale, essendo i detti posti in organico comunque destinati a rimanere vacanti[101].

 


 

Articolo 14, commi 6-14
(Istituto Luce - Cinecittà)

 


6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna S.p.A. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.


 

 

L’articolo 14, commi da 6 a 14, introduce una serie di disposizioni volte al riordino della società per azioni Cinecittà Luce[102], interamente partecipata dallo Stato, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce – Cinecittà[103].

 

In particolare, il comma 6 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce- Cinecittà, con sede in Roma: ciò, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3, commi 27-29, della legge finanziaria 2008 in tema di limitazione delle partecipazioni in società detenute da pubbliche amministrazioni[104], e al fine di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse generale, attualmente svolte dalla Cinecittà Luce S.p.A.

Il capitale sociale della nuova società viene stabilito in 15.000 euro. La titolarità della relativa partecipazione – che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi – è assunta dal MEF, mentre i diritti del socio sono esercitati dal MIBAC, sentito il MEF, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari.

 

La normativa dello Stato concernente le attività della società è costituita dall’art. 1 del D.P.R. 905/1984 e dall’art. 5-bis del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).

Il D.P.R. 905/1984 dispone, approvando il nuovo testo dello statuto dell’Ente autonomo di gestione per il cinema (v. D.P.R. 575/1958), che l'Ente provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l’attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevede poi che l'Ente possa costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l’efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l’art. 5-bis del D.L. 118/1993 (L. 202/1993), come modificato ed integrato da successivi interventi legislativi, dopo aver disposto la trasformazione dell’Ente in società per azioni, ha assegnato la titolarità della partecipazione societaria dello Stato al Ministro del tesoro e l’esercizio dei diritti dell’azionista al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro del tesoro per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Il medesimo articolo ha stabilito che la società deve presentare annualmente al Ministro, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all’estero di opere cinematografiche di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell’esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale e un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali cinematografici dei propri archivi. Ha previsto, altresì, che la società deve presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Sulla base del programma preventivamente approvato, il Mibac assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul FUS. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

A seguito di una deliberazione dell’assemblea, il 30 marzo 1998 l’Ente cinema ha assunto il nome di Cinecittà Holding S.p.A. Quest’ultima si è configurata come società di diritto privato volta, però, a conseguire fini eminentemente pubblici, sulla base di direttive impartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, e sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

Come è stato osservato nella determinazione n. 98/2010 della Corte dei conti[105] – Sezione del controllo sugli enti, “la normativa suindicata non risponde ormai interamente alle esigenze del settore. E’ opportuno infatti rilevare come l’attuale norma di riferimento per l’attività dell’ente non sembri del tutto coerente con la normativa più recente, in particolar modo con il disposto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008) che prevede l’obbligo di cessione delle partecipazioni, detenute da Enti, in società la cui attività potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato e alterarne la concorrenza”[106].

Nel corso del 2009 il Ministro per i beni e le attività culturali ha emanato due atti di indirizzo, alle date del 3 aprile e del 10 dicembre 2009, in cui ha individuato gli obiettivi prefissati per la società, ridefinendo – evidenzia la Corte dei Conti – la missione della società. Con riferimento alle attività indicate – continua la determinazione della Corte dei Conti – “si può affermare che la società è investita formalmente di un ruolo di servizio, in quanto soggetto esecutore di iniziative di esclusivo interesse generale nell’ottica del pieno supporto al settore cinematografico. Purtuttavia, è doveroso segnalare come questa vocazione al ruolo di servizio, se da un lato è pienamente coerente con l’avvenuta dismissione delle attività e delle partecipazioni strettamente di mercato, dall’altro non trova corrispondenza in un adeguato ed aggiornato quadro normativo di riferimento, dal quale risultino compiutamente i nuovi compiti della Società”.

 

Il comma 7 stabilisce che all'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della società - pari a 15.000 euro per l’anno 2011- si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, concernente la dotazione del FUS, come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2011.

 

Il comma 8 dispone che l'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, appartenenti alla Cinecittà Luce S.p.A[107], da trasferire alla società Istituto Luce – Cinecittà a titolo gratuito, è effettuata con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata.

 

Ai sensi del comma 9, il Ministro per i beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese:

a)   attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società;

b)   distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al D.Lgs. n. 28 del 2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lett. a).

Il medesimo comma precisa, inoltre, che nell’atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del MIBAC.

In particolare, il riferimento è alla promozione del cinema italiano all’estero, alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato, nonché all’eventuale gestione, per conto del MIBAC, del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, e dell’annessa contabilità speciale.

Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b).

 

Il D.Lgs. n. 28/2004 – nel delineare una nuova disciplina organica in materia di cinematografia – ha ridefinito il sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione presso il MIBAC del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (art. 12)[108]. In particolare, l’art. 12, comma 7, del decreto ha previsto che il Ministero gestisce il Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e dell'adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio.

 

Il comma 10 prevede che la società Istituto Luce – Cinecittà sottopone all’approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il Ministro assegna le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

 

Il comma 11 dispone che la Cinecittà Luce S.p.A. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna S.p.A. (o a società da essa interamente controllata), a decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 8, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

 

Il comma 12 disciplina la nomina di un collegio di tre periti – designati, rispettivamente, dalla società trasferitaria, dal MIBAC e dal MEF (quest'ultimo con funzioni di presidente), e il cui compenso è determinato con decreto del MEF – con il compito di realizzare, entro 90 giorni dalla data di consegna della situazione economico-patrimoniale della società, una verifica della medesima situazione economico-patrimoniale e una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.

Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è conferito al MIBAC.

Il medesimo comma prevede, quindi, la disciplina dell'eventuale maggiore o minore importo risultante dalla differenza tra il valore stimato dell'esito finale della liquidazione e il corrispettivo versato dalla società trasferitaria al Ministero: nel caso in cui il primo sia maggiore, il relativo importo eccedente è attribuito alla società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito con la liquidazione; al contrario, qualora esso sia minore, il collegio dei periti determina l'importo che il Ministero corrisponderà annualmente alla società trasferitaria al fine di garantire la copertura dei costi di gestione della società posta in liquidazione.

A tale eventuale onere il Ministero farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell’ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo.

 

Il comma 13 stabilisce che il decreto ministeriale di cui al comma 8 può prevedere il trasferimento al MIBAC di alcune funzioni attualmente svolteda Cinecittà Luce S.p.A.. Il medesimo decreto individua, altresì, le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al MIBAC, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce S.p.A..

Per il trasferimento delle funzioni al MIBAC, i dipendenti assunti a tempo indeterminato, che non abbiano qualifica dirigenziale, in servizio presso la società Cinecittà - Luce S.p.A. che non vengono trasferiti alla nuova s.r.l. Istituto Luce – Cinecittà, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza, approvata nel medesimo decreto di cui al comma 8, e previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità. E’ previsto il mantenimento del trattamento economico per il personale inquadrato e, nel caso di trattamento più elevato rispetto a quello del personale del Ministero, l’attribuzione per la differenza di un assegno ad personam riassorbibile.

 

Al terzo periodo il riferimento corretto è alla società indicata nel primo periodo del comma.

 

Il comma 14 stabilisce che tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 6

0,015

 

 

 

0,015

 

 

 

0

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 7

0,015

 

 

 

0,015

 

 

 

0

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che la disposizione che autorizza la spesa di 15.000 euro per l’anno 2011, relativa alla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163/1985, come determinata dalla tabella C della legge n. 220/2010, non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato.

Con riferimento agli aspetti relativi al personale, la RT afferma che la norma non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che contestualmente al passaggio del personale viene previsto il trasferimento al MIBAC delle risorse finanziarie occorrenti alla corresponsione del trattamento economico.    

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la previsione di inquadramento nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali di una quota del personale della società posta in liquidazione (comma 13), oltre a risultare potenzialmente derogatoria delle disposizioni vigenti in materia di riduzione degli assetti amministrativi delle pubbliche amministrazioni, appare incidere sugli attuali assetti organici del Ministero. In proposito si osserva che non sono stati forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma. Si rileva, inoltre, che il testo disciplina il caso in cui il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto presso il Ministero di destinazione[109], mentre nulla dispone in merito all’ipotesi inversa (ossia il caso in cui il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso il Ministero di destinazione).

Non si hanno rilievi da formulare in ordine alla costituzione del capitale sociale della nuova società, in quanto l’onere derivante dalla sottoscrizione delle quote – di entità - è configurato come limite di spesa e viene coperto mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al settore dello spettacolo.

In merito alle disposizioni concernenti le attività inerenti la liquidazione della società “Cinecittà Luce” e il trasferimento delle funzioni sia alla nuova società che al MIBAC, la relazione tecnica non fornisce i dati volti a suffragare l’effettiva possibilità che l’attuazione delle norme possa avvenire nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente (in precedenza destinati al funzionamento della società posta in liquidazione ed ai relativi interventi nel settore del cinema).

 


 

Articolo 14, comma 15
(Norma interpretativa soppressione enti
D.L. 78 del 2010, art. 7, co. 20)

 

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

 

 

L'articolo 14, comma 15, reca un'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[110], che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge (cfr. infra) e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni.

 

In particolare, l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 78/2010 prevede che gli enti di cui all'Allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato.

La disposizione in esame chiarisce che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

Il successivo art. 15 che interviene in materia di liquidazione di enti prevede la liquidazione coatta amministrativa degli enti dissestati.

 

Ai sensi del predetto comma 20, il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Conseguentemente, le amministrazioni subentranti dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenze un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi servizi pubblici.

Alle amministrazioni subentranti sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti soppressi.

Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Una specifica procedura è prevista per alcuni enti (le stazioni sperimentali, l'Istituto nazionale delle conserve alimentari - INCA e il banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili) per i quali si rimanda all’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

Si riporta di seguito l'Allegato 2 al decreto-legge 78/2010.

 

Enti soppressi

Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi
compiti ed attribuzioni

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)

CCIAA Parma

Stazione Sperimentale del vetro

CCIAA Venezia

Stazione Sperimentale per la seta



CCIAA Milano

Stazione Sperimentale per i combustibili

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)

CCIAA Reggio Calabria

Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540

CCIAA Napoli

Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali[111]

CCIAA Brescia

IPI, istituto per la promozione industriale

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454




Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182

Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461


Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

Istituto Nazionale Conserve Alimentari

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione interpretativa dell’articolo 7, comma 20, del D.L. n. 78/2010, è volta, in particolare, a chiarire che la successione, da parte delle amministrazioni di destinazione, nella totalità dei rapporti giuridici degli enti soppressi di cui all’articolo 7, comma 20, del D.L. n. 78/2010, avviene direttamente a titolo universale, senza che abbia luogo una preventiva procedura di liquidazione degli enti soppressi. Pertanto, conclude la RT, si tratta di una norma di carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 14, comma 16
(Comitato Sir)

 

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».

 

 

Il comma 16 modifica l’art. 6, comma 16, del D.L. 78/2010[112] (soppressione del Comitato per l’intervento nella Sir).

 

Si ricorda che Il Comitato per l'intervento nella Sir (Società italiana resine), istituito con D.P.C.M. 5 settembre 1980 presso il Ministero delle partecipazioni statali, ha avuto nel tempo compiti di partecipazione, a fini di risanamento, a diverse società[113]. Il comma 16 dell’articolo 6 del D.L. 78/2010, ne ha previsto la soppressione disponendo che la società trasferitaria[114] versi al bilancio dello Stato, la somma di 200 milioni di euro entro il 15 dicembre 2010. La norma prevede che Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della suddetta somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto - ivi incluse le partecipazioni nella REL S.p.A. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione - alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

 

In particolare, la disposizione prevede:

§      il differimento di un anno (e quindi fino al 15 dicembre 2011) del termine per il versamento al bilancio dello Stato del corrispettivo di 200 milioni di euro da parte della società Fintecna S.p.A. o Società da essa interamente controllata - che subentra nel patrimonio residuo dell’ente soppresso - a valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir;

§      una modifica nella composizione del collegio di tre periti chiamato a verificare la situazione economico patrimoniale redatta dal Comitato Sir. Si prevede, in particolare, che i tre periti siano nominati rispettivamente uno dal MEF, uno dalla società trasferitaria, e il terzo infine, con funzioni di presidente, d’intesa tra società trasferita ria e MEF. Viene meno quindi la previsione, recata dalla precedente versione della norma, che uno dei tre periti fosse nominato con la partecipazione dei componenti del soppresso Comitato Sir.

 

Si ricorda che il collegio dei periti predispone una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che il corrispettivo finale, di cui all’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 78/2010, relativo alla soppressione del Comitato per l’intervento nella SIR (Società italiana resine) sia versato entro il 15 dicembre 2011. Trattasi della somma residua da versare al bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre 2010, al netto dell'importo di 200 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dello stesso Comitato, già acquisito all’entrata nel 2010 ai sensi della richiamata disposizione del D.L. n. 78/2010. La RT precisa che la disposizione in esame assicura l’acquisizione del suddetto importo all’erario entro il termine dell’esercizio 2011, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito. Trattandosi di risorse che devono essere acquisite in bilancio a legislazione vigente, prosegue la RT, la fissazione di una nuova data certa non determina effetti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente nel corrente esercizio, tenuto anche conto che il suddetto residuo patrimonio del Comitato, ogni sua attività, passività e rapporto, è trasferito alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata. Relativamente alla modifica della procedura di nomina del presidente del collegio di tre periti che deve verificare la situazione economico-patrimoniale redatta dal Comitato alla data di soppressione, la RT afferma che questa è priva di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in merito alla fissazione al 15 dicembre 2011 del termine per la corresponsione - al Ministero dell’economia e delle finanze - del corrispettivo finale, derivante dalla soppressione del Comitato per l’intervento nella SIR (Società italiana resine), in quanto né la norma originaria né la modifica intervenuta con il dispositivo in esame associano alla suddetta corresponsione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 14, commi 17-27
(ICE)

 


17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.


 

 

I commi da 17 a 27 sopprimono l’Istituto nazionale del commercio estero (comma 17), disciplinano il passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza e, infine, abrogano la relativa legge[115] di riforma dell’ICE (comma 27).

 

Si ricorda che l'ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è stato fondato nel 1926; è l'ente che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. A tal fine l'ICE, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68, in stretta collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico elabora il Programma delle Attività promozionali, assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L'ICE ha la propria sede centrale in Roma, dispone di una rete composta da 17 Uffici in Italia e da 115 Uffici in 88 Paesi del mondo e rientra tra le "Amministrazioni Centrali" dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[116].

 

Il comma 18 dispone il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di “funzioni, risorse di personale, finanziarie e strumentali" e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente soppresso, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

Il personale in servizio presso gli uffici dell’ICE all’estero è assegnato ad istituende apposite sezioni nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari (cfr. commi 21-24 dell’art. 14 in esame).

Inoltre è previsto che le risorse già destinate all’ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi internazionali, come determinate nella Tabella C della L. 220/2010, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Si ricorda che attualmente la legge 13 dicembre 2010 n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) in tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) reca le seguenti previsioni:

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
e promozione del made in Italy

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

 

 

 

 

altri organismi (4.2 - cap. 2501)

Cp

12.054

12.286

12.286

 

Cs

12.054

12.286

12.286

Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

 

 

 

 

- Art. 8, comma 1, lettera a):
Spese di funzionamento ICE

 

 

 

 

(4.2 - cap. 2530)

Cp

14.588

14.869

14.869

 

Cs

14.588

14.869

14.869

- Art. 8, comma 1, lettera b):
Attività promozionale delle esportazioni

 

 

 

 

italiane (4.2 - cap. 2531)

Cp

36.807

37.516

37.516

 

Cs

36.807

37.516

37.516

Totale missione

Cp

63.449

64.671

64.671

 

Cs

63.449

64.671

64.671

 

Ai fini di una ricostruzione cronologica degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame è utile leggere il comma 18 in correlazione con il comma 20.

La successione dei vari adempimenti dovrebbe essere la seguente:

-        Fase 1. L'ufficio per gli affari generali e le risorse del MiSE cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire (necessaria per la adozione degli atti di cui alla fase 3) e provvede alla gestione delle attività strumentali al loro trasferimento. Si tratta di un ufficio che svolgerà funzioni fino alla fase 6.

-        Fase 2. Fino alla fase 3 sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già "facenti capo" all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte.

-        Fase 3. Entro 30 giorni dal 6 luglio 2011 avviene l'emanazione di uno o più D.P.C.M. (su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri (MAE) e al MiSE.

-        Fase 4. Con i "medesimi" decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito [117].

-        Fase 5. Fino alla fase 6, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il citato ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

-        Fase 6.Entro il 31 dicembre 2011 con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il MiSE ed il MAE sono soggetti a riorganizzazione e ad individuazione delle articolazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

 

Al comma 19 si conferisce ai due Ministeri (MiSE e MAE) il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese, che entrambi esercitano in una "cabina di regia", nella quale i tre organi pubblici (Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia) sono numericamente controbilanciati da tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana). Si tratta di un organo competente su un aspetto fondamentale delle funzioni pubblicistiche di indirizzo: la fissazione delle "linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse", dalla quale discende anche l'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari.

 

Il comma in esame è stato successivamente modificato dal comma 28-bis, articolo 1, del D.L. n. 138/2011, introdotto dalla legge di conversione n. 148/2011. Più in particolare, la modifica ha ampliato la composizione della “cabina regia”, prevedendo che ad essa partecipi anche un rappresentante di R.ETE Imprese Italia[118].

 

I commi 21-24 prevedonol'istituzione delle Sezioni per la promozione degli scambi nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e la disciplina relativa al personale in servizio presso i soppressi uffici ICE all’estero e quello locale impiegato anche a tempo indeterminato.

L’apertura e chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l’uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del MAE tenuto conto degli indirizzi forniti dalla “cabina di regia” di cui al comma 19 (comma 24)

Le Sezioni sono coordinate dal Capo Missione[119] (comma 22) e, all’interno delle stesse, opera il personale in servizio presso i soppressi uffici ICE all’estero fino alla scadenza dell’incarico. Le predette Sezioni sono istituite nell’ambito delle risorse trasferite al MAE con DPCM ai sensi del comma 20. Infine, il personale locale impiegato, anche a tempo indeterminato, è attribuito al MAE (comma 21).

Il MiSE può destinare alle Sezioni all’estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del MAE e accreditato in conformità alle convenzioni di Vienna (sulle relazioni diplomatiche e consolari), tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento e secondo le procedure previste dall'articolo 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

 

La disposizioni citata prevede che al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, Sono ammesse eccezioni solo per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici - in questo caso si può ricorrere ad esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango (articolo 168 del D.P.R. 18/1967) -, e, infine, nel caso di missione temporanea. Inoltre è previsto il divieto di conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

 

Inoltre è previsto che il funzionario responsabile sia accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico (comma 24).

Infine, le modalità di impiego di tutte le risorse assegnate alle Sezioni sono disciplinate con DPCM, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (comma 24).

 

I commi 25 e 26 disciplinano l’inquadramento giuridico e il trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato (ex ICE) trasferiti al MiSE.

Il comma 25 prevede che l’inquadramento nei ruoli del MiSE debba avvenire sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva.

Il comma 26 dispone che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici "a qualsiasi titolo" conseguiti. inoltre è previsto che per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.

Infine è previsto che dall'attuazione del comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono intese a disciplinare il procedimento relativo al passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. In particolare, viene precisato che, a seguito del citato trasferimento – senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione – i Ministeri interessati provvedono ad adottare le necessarie misure di riorganizzazione, con i regolamenti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 300/1999. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di riorganizzazione, viene prevista l’adozione di appositi DPCM al fine di effettuare, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite a ciascun dicastero per effetto della soppressione dell’ICE. Vengono, altresì, dettate disposizioni intese a consentire la prosecuzione dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’emanazione dei suddetti provvedimenti.

Con riguardo al personale, le norme prevedono il transito del personale a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico e del personale con contratto di diritto locale presso il Ministero degli affari esteri. Per la prima tipologia di personale viene prevista la clausola di salvaguardia del trattamento economico nelle componenti fondamentali ed accessorie, limitatamente alle voci fisse e continuative, con possibilità di attribuire un eventuale assegno ad personam riassorbibile nei casi in cui sia riscontrato un differenziale retributivo. La RT precisa che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l’ICE ai Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i citati dicasteri faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall’ente soppresso e a ciò destinate. Inoltre – conclude la RT - la prevista riorganizzazione dei Ministeri interessati, in conseguenza dell’acquisizione delle nuove funzioni, verrà effettuata nel rispetto dell’invarianza finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità finanziaria delle norme in esame[120], senza tuttavia fornire dati in ordine all’entità delle risorse di personale e finanziarie che si prevede di trasferire ai Ministeri interessati.

Non è chiaro, in particolare, se – a fronte del trasferimento dei preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi - la nuova organizzazione prevista dal testo potrà determinare una riduzione delle risorse proprie dell’Istituto non rientranti fra i contributi a carico dello Stato.

Si ricorda che, in base all’articolo 8 della legge 68/1997 (Ordinamento dell'ICE, legge abrogata dal provvedimento in esame), le entrate dell'Istituto erano costituite, oltre che dai contributi statali per il finanziamento delle spese di funzionamento e dei piani di attività, anche da:

-        eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea;

-        corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

-        utili delle società costituite o partecipate dall’Istituto;

-        altri proventi patrimoniali e di gestione.

Nella relazione sull’attività dell’ICE per il 2009[121], viene precisato che le attività rientranti nel Programma annuale sono finanziate, oltre che dal Ministero dello sviluppo economico, anche dalle imprese che aderiscono alle iniziative. In particolare, nell’anno 2009 tale contributo finanziario (di compartecipazione ai costi di realizzazione) è stato pari al 28,7% dei costi effettivi di realizzazione dell’attività promozionale.

Si rileva inoltre che il processo di riallocazione complessiva del personale ICE disposto dalle norme in esame, appare suscettibile di incidere significativamente sugli attuali assetti organici delle amministrazioni che sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatorie delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA. In merito alla disposizione relativa al trattamento economico del personale riallocato, che è assistita da specifica previsione di neutralità finanziaria (comma 26), si evidenzia l’assenza nella RT di dati ed elementi idonei a suffragare - anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009 - la suddetta ipotesi di invarianza. Si rileva, inoltre, che se la norma disciplina il caso in cui il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto presso le amministrazioni di destinazione, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un assegno ad personam riassorbile pari alla differenza (comma 26), nulla dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso l’amministrazione di destinazione. Ci riferisce, nello specifico, al personale locale ICE (impiegato con contratti di lavoro anche a tempo indeterminato) di cui si dispone l’attribuzione al Ministero degli affari esteri (comma 21) e, soprattutto, al contingente di 100 unità di personale che, pur transitate al Ministero dello sviluppo economico, si prevede di impiegare all'estero nelle Sezioni per la promozione degli scambi di cui si dispone la costituzione presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (commi 21 e 22). In merito a tale personale il comma 23 prevede che i funzionari responsabili di Sezione siano accreditati in "lista diplomatica", mentre il restante personale venga notificato nella lista del personale tecnico - amministrativo sempre della rappresentanza diplomatica. Sul punto si evidenzia che – stante la specifica e peculiare disciplina del trattamento economico del personale diplomatico e amministrativo del Ministero degli affari esteri (titolo I°, parte IIIª, del D.P.R. n. 18/1967) - le citate norme afferenti gli ex dipendenti ICE in servizio all’estero potrebbero costituire la base normativa per il riconoscimento agli stessi - eventualmente a seguito di procedura contenziosa – degli istituti indennitari e retributivi peculiari dei dipendenti del MAE distaccati all'estero.

 


 

Articolo 14, commi 28 e 29
(UNIRE)

 


28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.


 

 

Il comma 28 trasforma l’UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole.

I nuovi compiti dell’Agenzia sono così individuati:

§      promuovere l’incremento ed il miglioramento delle razze equine;

§      gestire i libri genealogici;

§      rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento;

§      affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse;

§      valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento.

L’agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all’Unire; la durata dell’incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è fissata in tre anni.

Il comma 29 specifica alcuni aspetti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Unire, di cui ne viene assicurata la continuità.

In data 24 marzo 2011, in occasione di un’audizione presso la Commissione agricoltura della Camera, il Commissario straordinario dell’UNIRE, chiamato a riferire sulla situazione e sull'attività dell'ente, rappresentava come l’ente risenta, da un lato, della mancanza di una propria entrata il cui ammontare sia preventivabile e certo, dall’altro, di una caratterizzazione strutturale, quella di ente pubblico, nata negli anni Trenta per perseguire certe finalità ma non più attuale. Infatti, proprio in ragione della prevalenza di attività di carattere commerciale svolte dall’Ente (allevamento, montepremi, gestione degli ippodromi), l’utilizzazione di una forma giuridica più snella, insieme con la definizione preventiva delle risorse assegnate annualmente, faciliterebbe gli investimenti dei privati nel settore ed agevolerebbe, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme che prevedono la trasformazione dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 300/1999, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010. Secondo la RT, tali norme non determinano oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norma di razionalizzazione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 15
(Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari)

 


1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.


 

 

L'articolo 15 introduce, al comma 1, una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Si dispone inoltre che il comma medesimo non trova applicazione per gli enti territoriali[122] ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

La nuova disciplina trova applicazione quando:

§      la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili;

§      ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

§      l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;

§      i relativi organi decadono;

§      è nominato un commissario

Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell’ente[123]; il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio (eventualmente con assegno ad personam, se il trattamento medesimo è superiore a quello previsto nell’ente di destinazione), limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale.

 

Inoltre, ai sensi della novella, per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente, il commissario può esercitare la facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112[124] - ossia può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro - anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 14 del decreto legge n. 138/2011 ha introdotto, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, il quale prevede, fermo quanto stabilito dal comma 1, la decadenza degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato (ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale) e la nomina di un commissario nei casi in cui il bilancio:

§      non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero

§      presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.

Il commissario è nominato con le modalità previste dal commentato comma 1. Se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario.

Il commissario deve:

§      approvare il bilancio, ove necessario,

§      adottare le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e

§      qualora non sia possibile ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, chiedere che esso sia posto in liquidazione coatta amministrativa. In tale ultimo caso, si verifica l’ipotesi prevista dal comma 1.

 

Il comma 2 prevede che possano essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina:

§      i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988[125], al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

§      i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 185/2008[126], al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;

§      i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 105/2010[127], per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

§      i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159[128], per l'attuazione dei piani di rientro sanitari.

Inoltre, viene stabilito che ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all’attività effettivamente svolta.

 

Il comma 3 reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro, cfr. comma 4).

Per tali organi non è attualmente ravvisabile una disciplina sugli emolumenti economici avente carattere di generalità, atteso che tutte le disposizioni citate al comma 2 demandano – senza prevederne specifici criteri - le modalità di determinazione dei compensi a decreti da emanarsi da parte delle autorità (di norma, Ministri di settore o Presidente del Consiglio dei ministri) che nominano i commissari.

 

Ai prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari suddetti sia composto:

§      da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e

§      da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma in esame costituisce responsabilità per danno erariale.

Ai sensi del comma 4, i compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell’economia e finanze, di concerto col Ministro della salute.

 

Il comma 5 prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari.

La finalità dichiarata dalla disposizione in esame è quella di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347[129], nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione.

I due ulteriori commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all’art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270[130].

Poiché, inoltre, come precisato nel comma 5 medesimo, le nuove disposizioni sui commissari straordinari non devono comportare aumento dei costi delle procedure, si dispone che i compensi ora riconoscibili al commissario vengano ripartiti per i tre commissari.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 1 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.

La medesima relazione tecnica non considera le norme recate dai commi da 2 a 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che il testo prevede una pluralità di possibili amministrazioni destinatarie del personale degli enti posti in liquidazione e considerato - altresì – che, in assenza di una esplicita norma derogatoria, si intende confermato il principio generale che vieta di effettuare assunzioni o inquadramenti in sovrannumero rispetto alle piante organiche stabilite per legge.

 


 

Articolo 16
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

 


1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.


 

 

L'articolo 16 reca disposizioni volte al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Consolidamento delle economie già previste in materia di pubblico impiego (Commi 1-3)

Il comma 1 contiene una serie di interventi volti ad assicurare:

§      il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

§      ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Le suddette finalità vengono perseguite autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Al riguardo si osserva che l'autorizzazione alla delegificazione recata dal comma in esame non appare formulata in conformità al modello previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia", né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

 

Le lettere da a) a g) del comma 1 elencano i possibili contenuti dei suddetti regolamenti di delegificazione.

Proroga delle limitazioni del turn over nelle amministrazioni dello Stato (lettera a) e lettera e))

La lettera a) autorizza il Governo a prorogare di un anno l'efficacia delle vigenti limitazioni del turn overnelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie fiscali, negli enti pubblici non economici e negli altri enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione dei Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si ricorda che già nell'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) sono contenute limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 296/2006 (Finanziaria per il 2007), vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Successivamente, l'articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008[131] ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011.

L'articolo 2, comma 206, della legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010)[132] ha escluso da tale limitazione i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

I suddetti limiti alle assunzioni a tempo indeterminato previsti per gli anni 2010 e 2011 sono stati estesi dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[133] agli anni 2012 e 2013.

 

Per quanto concerne i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la legge finanziaria per il 2010 ha introdotto un regime speciale in base al quale sono consentite assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale regime speciale aveva carattere provvisorio, in quanto previsto per il triennio 2010, 2011 e 2012. L'articolo 9, comma 6, del D.L. 78/2010 ha reso permanente, a decorrere dall'anno 2010, il regime speciale per le assunzioni nei suddetti Corpi.

 

La successiva lettera e) prevede la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) venga differenziato in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

Limiti alla crescita dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici (lettera b), lettera e) e comma 2)

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda che l'articolo 9 del D.L. 78/2010 reca una serie di disposizioni complessivamente finalizzate a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, definendo parametri massimi di aumento, operando riduzioni del trattamento, non applicando talune corresponsioni ed incidendo sulle dinamiche retributive contrattuali.

-        blocco per il triennio 2011-2013 del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (comma 1);

-        previsione per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10%, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui (comma 2);

-        previsione per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2-bis);

-        non applicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi (comma 3);

-        previsione che i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2% (comma 4).

-        blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 attraverso la sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali del triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (comma 17), la rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale (comma 18) per cui le risorse comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (comma 19) e la rideterminazione da parte delle amministrazioni non statali delle risorse per il rinnovo contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012 (comma 20);

-        per gli anni 2011, 2012 e 2013 non applicazione al personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 D.Lgs. 165/2001) dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge 448/1998, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi (comma 21);

-        disposizioni specifiche per il personale di cui alla legge 27/1981 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato) (comma 22).

 

La lettera e) prevede la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui alla lettera b) riguardanti il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Indennità di vacanza contrattuale (lettera c))

La lettera c) autorizza il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.

Mobilità del personale pubblico (lettera d))

La lettera d) autorizza il Governo a semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

Estensione dei destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa (lettera f))

La lettera f) autorizza il Governo ad includere tutti i soggetti pubblici tra i destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del D.L. 78/2010. Sono espressamente escluse le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 del D.L. 78/2010, prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi[134].

I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del D.L. 112/2008 (comma 1) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate (comma 3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (comma 4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5). Il comma 6 riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della P.A.oppure totalmente possedute, alla data del 31 maggio 2010, direttamente o indirettamente dalle P.A.).

I commi da 7 a 10 prevedono riduzioni alle spese – sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti – effettuate per studi e consulenze (comma 7), pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni (comma 9). Ai medesimi principi di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (comma 11)

Il comma 12 introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti (a decorrere dal 2011, divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa del 2009).

Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione del personale.

Il comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle p.a. inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti.

Il comma 19 prevede che le p.a. inserite nel conto economico della P.A. non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa (lettera g))

La lettera g) autorizza il Governo ad adottare ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso una serie di misure elencante nella disposizione, quali:

§      digitalizzazione e semplificazione delle procedure;

§      riduzione dell'uso delle autovetture di servizio (al riguardo si ricorda che l'art. 2, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, con DPCM, siano disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il costo);

§      lotta all'assenteismo, anche mediante l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, delle disposizioni di cui all'articolo 71 del D.L. 112/2008. In ogni caso, resta comunque ferma la previsione dell’articolo 71, comma 1-bis, dove è prevista l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale (per effetto di tale equiparazione, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio).

 

Si ricorda che l'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 112/2008 prevede che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Inoltre, è previsto che i risparmi derivanti dall’applicazione della disposizione in esame, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio

Il successivo comma 1-bis stabilisce che per il personale del comparto sicurezza e difesa nonché quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitatamente alle assenze per malattia suddette, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

 

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[135], per i casi in cui i provvedimenti previsti dal comma 1 non vengano adottati, ovvero si verifichino risparmi di spesa minori.

L'art. 17, comma 1, della legge 196/2009 prevede che, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. Ai sensi del comma 12, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

 

Nel caso di specie, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla riduzione fino a concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalle predette riduzioni sono esclusi:

§      il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università;

§      le risorse destinate alla ricerca;

§      le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

§      le risorse destinate all'istruzione scolastica;

§      il Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

§      le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

 

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – (Commi 4-6)

Il comma 4 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di razionalizzazione dell'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione.

Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall’articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal presente articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009, n. 150 (comma 5).

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 150 del 2009 prevede che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente compili una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che: il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

 

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.

I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC (Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile) e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.C.M. 1 marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC):

-        predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione;

-        svolge, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza;

-        espleta il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.);

-        provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri;

-        svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalità ivi indicate.

All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.

 

Ai sensi del comma 6, i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Effetti di pronunce giurisdizionali – (Commi 7 e 8)

Il comma 7 prevede che qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 22, del D.L. 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

La disposizione in esame sembrerebbe dunque voler garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in caso di provvedimento giurisdizionale che accolga uno dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti attuativi del taglio agli stipendi più alti disposti dal decreto-legge 78/2010, con riferimento al pubblico impiego.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, del D.L. 78/2010 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10%, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui.

Il comma 22, concernente i magistrati e gli avvocati e i procuratori dello Stato, prevede che, per gli adeguamenti retributivi previsti dall'articolo 24 della legge 448/1998, a tali soggetti non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale, l’indennità giudiziaria - ovvero la speciale indennità prevista dall'articolo 3 della legge 27/1981 "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività"- , spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013.

 

Il comma 8 disciplina il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato.

In tal caso:

§      il provvedimento in questione è nullo di diritto;

§      viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale;

§      il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

 

Viene fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite.

L'art. 2126 c.c., (recante "Prestazione di fatto con violazione di legge"), prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Corte costituzionale, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori.

Controlli sulle assenza per malattia dei pubblici dipendenti - (Commi 9 e 10)

Il comma 9 interviene sull'articolo 55-septies, del D.Lgs. 165/2001, modificando il comma 5 e introducendo ulteriori due disposizioni (commi 5-bis e 5-ter). In particolare si prevede che:

§      le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Inoltre, il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (comma 5);

§      un decreto ministeriale determini le fasce orarie di reperibilità e il regime delle esenzioni dalla reperibilità[136]. Inoltre, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione (comma 5-bis);

§      nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (comma 5-ter).

 

Si ricorda che l’articolo 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, precedentemente in vigore, prevedeva che l'Amministrazione disponesse il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

 

Il comma 10 estende la suddetta disciplina anche al personale non contrattualizzato indicato all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il personale indicato nella disposizione richiamata è composto da magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dal personale militare e Forze di polizia di Stato, dal personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva - (Comma 11)

Il comma 11 prevede che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà prevista all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

L’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

La disposizione non si applica nei confronti dei magistrati e dei professori ordinari.

Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il DPCM in questione non risulta fin qui adottato).

Successivamente, l’articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha modificato il testo del richiamato articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, disponendo che l’istituto si applicasse non al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, bensì al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni (per il periodo 20 marzo - 4 agosto 2009, prima delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 78/2009, in vigore dal 5 agosto 2009).

Da ultimo, l’articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è intervenuto nuovamente sulla materia (riscrivendo il testo dell’articolo 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008), prevedendo, in particolare:

-        che la citata facoltà sia esercitabile, per il triennio 2009-2011, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni;

-        che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;

-        che tale facoltà rientri nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001;

-        la non applicazione della norma anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

-        l’applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

 

Si fa presente che una disposizione di contenuto analogo è prevista all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo n. 364, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 150 del 2009, sul quale le commissioni riunite I e XI della Camera hanno espresso il parere di competenza il 13 luglio 2011.


Profili finanziari (Art. 16, commi 1-3)

 

Il prospetto riepilogativoriferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0

0

0

0

0

0

30

570

0

0

30

570

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modificheintrodotte al Senatonon ascrive alle norme ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che gli obiettivi minimi di risparmio individuati dalla norma sono stati definiti considerando un insieme di possibili interventi di proroga e di predisposizione di altre misure con effetti di contenimento sulla consistenza del personale e sui relativi trattamenti economici. La tavola seguente riporta tali obiettivi considerati al lordo degli effetti indotti ed il loro impatto in termini di indebitamento netto, al netto degli effetti indotti.

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

Obiettivi minimi di risparmio in termini di economie lorde

70

1.440

660

730

Effetti sull’indebitamento netto (al netto degli effetti indotti)

30

740

340

370

 

La relazione quantifica le economie lorde per l’anno 2014 in 1.440 milioni di euro, precisando che tale somma è comprensiva di 330 milioni di euro relativi ad economie sul personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali. In termini di effetti sull’indebitamento netto, dei 740 milioni di euro indicati, 170 milioni di euro sono relativi al personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali. Le suddette risorse concorrono al miglioramento dei saldi considerati nell’ambito della manovra sul Servizio Sanitario nazionale e sugli Enti locali prevista dal presente decreto e sono, dunque, scomputate dai totali dei risparmi riferiti alla norma in esame.

Considerato il rinvio ad apposito atto regolamentare, non sono stati scontati effetti in termini di saldo netto da finanziare. La clausola di salvaguardia, recata dal comma 3, prevedendo, nel caso di scostamento rispetto agli obiettivi di risparmio, la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, garantirebbe, secondo la relazione tecnica, l’effettività degli obiettivi di risparmio indicati.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata integrata la lettera g), del comma 1. Tale comma prefigura la possibilità di estendere la disciplina[137] in materia di mancata corresponsione ai dipendenti delle PP.AA. dei trattamenti economici accessori per i periodi di assenza per malattia[138], anche al personale del comparto sicurezza e difesa non impiegato in attività operative o missioni. La modifica introdotta fa salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008. Gli effetti di tale richiamo confermano, quindi, che gli emolumenti di carattere continuativo[139] erogati a favore del citato personale[140] sono equiparati al trattamento economico fondamentale che non è assoggettato alle misure previste in caso di assenza per malattia.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi necessari per verificare che dall’eventuale adozione delle misure di riduzione delle spese, previste dal comma 1, possano essere conseguiti i risparmi indicati dalla norma stessa.

Va, altresì, rilevato che la stessa relazione tecnica non indica se l’effettuazione dei tagli lineari, eventualmente disposti in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 3, sia concretamente sostenibile senza compromettere il normale funzionamento dell’attività amministrativa. Poiché analoghe disposizioni di salvaguardia sono previste anche in altri articoli della manovra in esame e che, dunque, il peso complessivo dei tagli lineari potrebbe risultare particolarmente significativo.

Con riferimento alle norme introdotte nel corso dell’esame presso il Senato si rileva che le stesse limitano l’operatività delle disposizioni recate dalla lettera g) del comma 1 che costituisce uno degli strumenti normativi previsti per il conseguimento dei risparmi riferiti alle norme in esame. Si rammenta, che l’articolo 16 in esame reca, al comma 3, un meccanismo di salvaguardia volto a garantire il conseguimento degli effetti finanziari ipotizzati. Inoltre appare comunque ipotizzabile che gli ulteriori meccanismi recati dalle lettere da a) ad f) possano consentire di conseguire i risparmi attesi; ciò giustificherebbe la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.

 

Profili finanziari (Art. 16, commi da 4-6)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, rileva che l’intervento non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi, atteso che le economie annualmente derivanti dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate solo in parte per l’incentivazione del personale (nel limite del 50%[141]), determinandosi in tal modo un margine di miglioramento aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello effettivamente realizzato a normativa vigente. La flessibilità nella determinazione della misura dei risparmi da ridistribuire consente la gestione degli eventuali problemi connessi con il disallineamento temporale tra il periodo di realizzazione delle economie e quello della corresponsione dei benefici al personale, escludendo che si possa avere un qualche impatto dal punto di vista dei saldi di bilancio.

In ogni caso, eventuali effetti migliorativi derivanti dalle quote annue di economie a consuntivo, al netto di quelle utilizzate per la suddetta finalità di spesa, non vengono prudenzialmente considerati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 16, commi da 7 e 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 7, afferma che le stesse non hanno effetti onerosi essendo invece dirette a salvaguardare i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 22 dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Con riferimento al comma 8, la relazione tecnica afferma che la norma è diretta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l’illegittimità di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l’indebita attribuzione di trattamenti economici superiori. Pertanto la stessa non comporta effetti onerosi ma, al contrario, potrebbe comportare risparmi di spesa che tuttavia sono valutabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 16, commi  9 e 10)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non producono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione prevede che in determinate condizioni le pubbliche amministrazioni debbano disporre necessariamente i controlli per le assenze per malattia dei dipendenti, indipendentemente dalla sussistenza di oneri connessi all’effettuazione della visita. Sotto questo profilo la disposizione apparirebbe suscettibile di recare un incremento delle spese poste a carico della finanza pubblica.

 

Profili finanziari (Art. 16, comma 11)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, intervenendo sulle modalità applicative della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell’anzianità massima contributiva, non ne modifica gli ambiti di applicazione e non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 17 commi 1-3
(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)

 


1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102è rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.


 

 

I commi da 1 a 3 recano disposizioni sul contenimento della spesa sanitaria.

 

Il comma 1 stabilisce un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell’1,4 per cento del livello 2013.

 

La relazione tecnica del decreto-legge evidenzia che gli incrementi, inferiori a quelli previsti dalla legislazione vigente, pari al 2,8 per cento per il 2013 e al 4,0 per cento nel 2014, determinano riduzioni di spesa per 2.500 milioni nel 2013 e per 5.450 milioni nel 2014. Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN è quantificato in 109.294 milioni per il 2013 (a legislazione vigente è pari a 111.794 milioni) e in 110.786 milioni per il 2014 (a legislazione vigente è pari a 116.236 milioni).

 

Le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, sono indicate da un’intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012.

 

In caso di mancato accordo, è prevista, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16 del provvedimento in commento, l’applicazione delle seguenti disposizioni:

lettera a):

§      dal 1° luglio 2012, nelle more del perfezionamento delle attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici[142] relative alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, per quanto riguarda il settore sanitario, l’Osservatorio, attraverso l’ausilio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici elabora, per le regioni, i prezzi di riferimento, compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, compresi i dispositivi medici e i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non, come individuati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali degli acquisti e di fornire alle stesse regioni gli strumenti operativi di controllo e di razionalizzazione della spesa. Le Regioni intervengono, a loro volta, sulla spesa per le prestazioni sanitarie erogate da enti privati accreditati.

Si ricorda che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dall’art. 44 del D.Lgs. n. 235/2010 al fine di assicurare efficacia, trasparenza e controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture. Nella banca dati dovranno, conseguentemente, confluire tutti i dati previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

Le Regioni si stanno indirizzando già da tempo verso nuovi modelli organizzativi tra cui la centralizzazione degli acquisti che, facendo leva sull’aggregazione della domanda, induce ad un potenziale risparmio. In questo ambito gli approcci seguiti sono diversi:

§       costituzione di soggetti terzi (caratterizzate dall’obbligo di adesione da parte delle aziende sanitarie) : Emilia Romagna -INTERCENT-ER; Campania –SORESA; Umbria -Agenzia Umbra Sanità AUS; Toscana –ESTAV; Friuli VG -Centro Servizi Condivisi CSC;

§       effettuazione di gare/acquisti centralizzati a livello regionale: Lazio -Aziende capofila; Veneto –Centro Regionale Acquisto CRA;

§       adozione di riforme di carattere generale: Marche -ASUR

§      adozione di strumenti di supporto e di indirizzo per la razionalizzazione della spesa: Lombardia-Lombardia Informatica S.p.A. si avvale, per la Centrale Acquisti regionale, di una piattaforma per la gestione dell’albo fornitori, delle aste on-line e delle gare in sanità[143].

lettera b):

§      dal 2013, le aziende farmaceutiche saranno tenute a versare direttamente alle regioni una quota, non superiore al 35 per cento dell'eventuale sforamento del tetto di spesa del 2,4 per cento, fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L'onere è imputato alle aziende in proporzione ai fatturati relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata ad un regolamento governativo, da emanarsi, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) aggiorna, dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza prescrittiva dei farmaci generici da parte dei medici del SSN. La norma, contenuta nel D.L. 78/2010, ha inteso monitorare, utilizzando i dati del sistema Tessera sanitaria, la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, ovvero uguale composizione in principi attivi. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5 per cento, in luogo del tetto attuale, fissato al 13,3 per cento

Il D.L. 78/2010 ha rideterminato per l’anno 2010 il tetto di spesa farmaceutica complessiva (territoriale ed ospedaliera) al 15,7% della spesa sanitaria.

La spesa farmaceutica territoriale indica l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A distribuiti: attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate; attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio. La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).

La spesa farmaceutica ospedaliera indica invece la spesa riferibile ai farmaci di fascia H acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta.

Dall’anno 2010, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, non può superare il tetto del 13,3 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN[144]. In caso di superamento del tetto, tale eccedenza è ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, fermo restando l’obbligo per le regioni di adottare le necessarie misure di contenimento. Pertanto, la filiera dei privati (Azienda farmaceutica, Grossista e Farmacista) è tenuta a coprire il 100 per cento di un eventuale sfondamento della spesa farmaceutica territoriale. In virtù di tale procedura, e solo nel caso in cui vi sia un superamento del limite di spesa a livello nazionale, le aziende farmaceutiche interessate versano direttamente alle regioni la loro quota di spettanza, proporzionale allo sfondamento del tetto di spesa (payback), mentre gli altri soggetti della filiera scontano una riduzione proporzionale dei margini di loro spettanza. Nel caso in cui lo sfondamento del tetto riguardi solo alcune regioni, il maggior costo rimane a carico delle stesse. Come rilevato dalla Corte dei Conti, esaminando i dati contabili dell’ultimo quadriennio, si apprende che la farmaceutica territoriale è l’unica voce di spesa che ha fatto registrare un trend in costante diminuzione[145]. Relativamente al tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera, come definito dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 159/2007[146], a decorrere dal 2008, il tetto, al netto della distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN. Negli ultimi anni, il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera è stato ripetutamente sforato, attestandosi intorno al 4 per cento, in tal caso ogni scostamento rispetto al tetto programmato è coperto dalla singola Regione, attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica o di altre voci del bilancio sanitario, oppure a valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra sanitario)[147]. Come rilevato dall’AIFA, negli ultimi anni la spesa farmaceutica ospedaliera ha sempre sforato il tetto programmato del 2,4 per cento, ritenuto da più parti sottostimato, anche per l’utilizzo nelle aziende ospedaliere di farmaci molto costosi quali gli oncologici. Nei primi mesi del 2010, la spesa farmaceutica ospedaliera (senza vaccini e al netto della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A) si è attestata a 3.741 ml di euro, pari ad una incidenza sul FSN in crescita al 4,3 per cento[148].

lettera c)

§      dal 1 gennaio 2013, la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, non può superare, come specificato dal successivo comma 2, il limite del 5,2 per cento del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale[149]. Il valore assoluto dell’onere a carico del Ssn per l’acquisto dei dispositivi, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente stabilito da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. E’ escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo.

Il Decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010 prevede l'istituzione della banca dati per il monitoraggio dei dispositivi medici che le strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale acquistano o rendono disponibili all'impiego a partire dal 1 ottobre 2010. Oggetto del monitoraggio sono: i dispositivi medici distribuiti alle unità operative delle strutture di ricovero e cura destinati al consumo interno o alla distribuzione diretta; i dispositivi medici acquistati o resi disponibili dalle Aziende Sanitarie Locali o strutture equiparate e destinate alle strutture del proprio territorio per consumo interno, distribuzione diretta o distribuzione per conto. L'impianto del flusso informativo segue il monitoraggio dei contratti e dei consumi dei dispositivi medici all'interno delle strutture pubbliche del Ssn.

 

lettera d):

§      dal 2014, è prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (farmaceutica e altre prestazioni sanitarie), stabilita con regolamento governativo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale misura, aggiuntiva a quanto già disposto dalle regioni, può essere ridotta dalle medesime regioni, assicurando comunque l’equilibrio economico finanziario, con misure alternative, certificate, preventivamente, dal Comitato permanente per i LEA e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[150]. La quota di compartecipazione per la spesa farmaceutica non concorre alla determinazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale, corrispondente a quella effettivamente sostenuta dal Ssn.

Come rilevato da uno studio dell’Age.na.s, tutte le regioni prevedono la compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali[151]. L’importo massimo per ricetta è fissato, a livello nazionale, a 36,15 euro; è superiore soltanto in Calabria (45 euro), Sardegna (46 euro) e Campania (ulteriore quota fissa di 10 euro). Per alcune prestazioni in Lazio, Campania e Molise è richiesto ai cittadini il pagamento di ulteriori quote. Al contrario in Veneto il ticket non è gravato dagli aumenti previsti tra il 2004 ed il 2006.

Per quanto riguarda i ticket per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata con codice bianco, tutte le regioni e province autonome, esclusa la Basilicata, hanno applicato il pagamento di 25 euro. Alcune regioni prevedono il pagamento della quota fissa indicata a livello nazionale, in altre, come a Bolzano e in Campania, la quota fissa raggiunge i 50 euro. Per il resto, la situazione è molto varia, con regioni che prevedono anche la compartecipazione per le prestazioni diagnostiche, strumentali o terapeutiche eventualmente effettuate in regime di pronto soccorso, ed altre che hanno previsto massimali differenziati per il ticket o un tariffario per le singole prestazioni erogate[152].

Infine, per quanto riguarda la spesa farmaceutica, nel 2010, seppur con alcune variazioni in termini di esenzioni e/o di quota fissa, il ticket per ricetta è stato riconfermato in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il ticket è stato applicato adottando generalmente una quota fissa di 2 euro per confezione (1 euro per confezione in Molise e 4,5 euro in Sicilia) esentando, o applicando un ticket inferiore, per particolari categorie di pazienti. In tutti i casi, per le multiprescrizioni, sono state applicate delle quote massime per ricetta (5,5 euro + 1 euro in Puglia, dal 30 dicembre 2010) indipendentemente dal numero di confezioni. L’incidenza della compartecipazione da parte dei cittadini sulla spesa farmaceutica lorda a livello nazionale risulta pari, nel 2010, al 7,7 per cento[153].

Il comma 2 prevede che gli importi derivanti dalle misure previste dalle lettere a), b), c) e d):

§      sono stabiliti nella citata Intesa Stato-regioni;

§      ovvero, in caso di mancato accordo, gli importi:

-       per il 2013, al netto degli effetti da economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato[154], sono nelle percentuali del 30, 40 e 30 per cento per le misure delle lettere a), b), e c) del comma 1;

-       per il 2014, sono nelle percentuali del 22, 20, 15 e 40 per cento per le misure delle lettere a), b) c) e d) del comma 1. Il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, con facoltà di rideterminare proporzionalmente le suddette percentuali, in caso di incidenza delle economie di spesa per il personale sanitario, differente dal 3 per cento previsto. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, può essere rideterminato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 3 estende al 2013 e al 2014 le norme per il contenimento della spesa per il personale del SSN previste, dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191[155], per il triennio 2010-2012.

 

Per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale, il citato articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge n. 191 del 2009 stabilisce misure di contenimento delle spese, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 71 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[156] e, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti, per il triennio 2007-2009, dall’articolo 1, comma 565, della legge finanziaria per il 2007[157], dispone che tali enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004.

Il comma 72 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: programma annuale di riduzione della spesa per il personale[158] e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa; individuazione standard delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

Il comma 73 affida la verifica del raggiungimento, per il triennio 2010-2012, degli obiettivi stabiliti dai commi 71 e 72, al Tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall’articolo 12 della citata Intesa 23 marzo 2005.

Profili finanziari (Art. 17, commi 1e 2)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

-2500

-5450

 

 

-2500

-5000

 

 

-2500

-5000

 

Il finanziamento tendenziale e la manovra correttiva

 

La relazione tecnica ricorda che con l’Intesa del settembre 2006, relativa al triennio 2007-2009, è stato condiviso tra Stato e Regioni il principio di una variazione annua del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato corrispondente a quella del PIL nominale. Tale principio è stato ribadito con l’Intesa del dicembre 2009, relativa al periodo 2010-2012, al lordo delle manovre. E’ stato, inoltre, precisato che il livello di finanziamento così determinato è dimensionato, con riferimento alla spesa per il personale dipendente e convenzionato, all’applicazione dei rinnovi contrattuali in coerenza con il tasso di inflazione programmata: pertanto, qualora intervengano disposizioni che prevedono un riconoscimento contrattuale effettivo superiore (inferiore) a tale parametro, il livello di finanziamento va corrispondentemente incrementato (diminuito).

Sulla base di tali principi, la RT determina il finanziamento tendenziale per gli anni 2013 e 2014 come indicato nella tavola seguente[159]. La relazione precisa, inoltre, che il tasso di variazione del PIL è tratto dal Documento di economia e finanza pubblica presentato dal Governo nell’aprile 2011 e che, per il 2013, si tiene conto anche degli effetti delle disposizioni in materia di personale dipendente e convenzionato di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

 

Tavola 1

2012

2103

2014

Livello di finanziamento del SSN a legislazione vigente

108.780

111.794

116.236

var %

 

2,8

4,0

PIL

1.642.432

1.696.995

1.755.013

var %

 

3,3

3,4

Fonte: RT del ddl di conversione del D.L. 98/2011

 

A tali importi tendenziali si applica una riduzione pari a 2.500 milioni nel 2013 e a 5.450 milioni nel 2014 in termini di saldo netto da finanziare (rispettivamente, 2.500 e 5.000 milioni come fabbisogno e indebitamento netto):

 

(milioni di euro)

Tavola 2

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2013

2014

 

-2.500

-5.450

-2.500

-5.000

Fonte: RT del ddl di conversione del D.L. 98/2011

 

Il livello di finanziamento (espresso in termini di SNF) risulta pertanto così rideterminato:

(milioni di euro - %)

Tavola 3

2012

2013

2014

Livello finanziamento SSN a legislazione vigente

108.780

111.794

116.236

var %

 

2,8

4,0

Manovra (SNF)

 

- 2.500

- 5.450

Livello finanziamento dopo manovra

108.780

109.294

110.786

var %

 

0,5

1,4

PIL

1.642.432

1.696.995

1.755.013

var %

 

3,3

3,4

Fonte: RT del ddl di conversione del D.L. 98/2011

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che al fine di valutare l’entità della riduzione proposta appare opportuno preliminarmente un confronto tra il finanziamento a legislazione vigente del SSN quale emerge dalla RT e i dati rivenienti dalle precedenti RT concernenti la materia in esame [160].

Per quanto riguarda il 2012 l’importo indicato dalla R.T. di 108.780 milioni, al lordo delle risorse destinate alla sanità penitenziaria (167,8 milioni annui), tiene conto della manovra del D.L. 78/2010 che ha ridotto il finanziamento per complessivi 1.732 milioni. Non comprende, invece, le risorse per l’abolizione dei ticket sulla specialistica (834 milioni su base annua), non scontate nella legislazione vigente, ma autorizzate di volta in volta con apposito provvedimento legislativo (cfr comma 6 dell’articolo 17).

Per quanto riguarda il 2013, l’importo teorico (112.393 milioni) risultante dall’applicazione al livello 2012 di un tasso di variazione pari a quello del PIL nominale (3,32%) risulta diminuito di 600 milioni, attribuiti ai risparmi derivanti dalle economie in materia di personale di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010. A tali disposizioni tuttavia non erano stati ascritti effetti, in quanto valutabili solo a consuntivo[161].

Non si hanno osservazioni in merito all’importo indicato per il 2014, che risulta pari al valore 2013 (ante riduzione ex art 9,comma 1, del D.L. 78/2010) aumentato dell’incremento previsto per il PIL nominale (3,42%).

 

Le misure correttive

Come precisato dalla RT, il comma 1 prevede che con specifica Intesa Stato-Regioni, da raggiungere entro l’aprile 2012, siano indicate le modalità di contenimento della spesa sanitaria coerenti con la riduzione del livello di finanziamento nella misura su indicata. Qualora tuttavia l’Intesa non fosse raggiunta entro il termine previsto, è prevista l’applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, che concorrono alla manovra nella misura indicata al comma 2.

In particolare, per l’anno 2013 il contributo in termini percentuali è pari al 30%, 40% e 30% rispettivamente per le misure di cui alle lettere a), b) e c). Per l’anno 2014 le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) concorrono, rispettivamente, per il 22%, 20%, 15% e 40%.

La RT specifica che la somma delle percentuali dell’anno 2014, pari al 97%, tiene conto di un’incidenza sul settore sanitario delle misure sul personale di cui all’articolo 16, quantificate in 150 milioni in termini di indebitamento netto (3%) e 600 milioni sul SNF. Nel caso in cui l’esercizio del potere regolamentare previsto all’articolo 16 determini un contenimento della spesa diverso da quello stimato, le percentuali per l’anno 2014 di cui al comma 2 saranno proporzionalmente rideterminate e conseguentemente sarà rideterminato, con decreto interministeriale, l’importo della manovra sul saldo netto da finanziare riportato nella tavola 2.

La RT non esplicita i risparmi attribuibili alle singole disposizioni (fatta eccezione per l’articolo 16), che si possono comunque ricavare applicando le percentuali indicate al comma 2 all’importo della manovra sulla sanità, come evidenziato nella seguente tavola:

(milioni di euro - %)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2013

2014

Art. 17, commi 1-2

 

 

 

 

Lett. a) prezzi di riferimento

30%

750

22%

1.100

30%

750

22%

1.100

Lett. b) farmaceutica ospedaliera

40%

1.000

20%

1.000

40%

1.000

20%

1.000

Lett. c) dispositivi medici

30%

750

15%

750

30%

750

15%

750

Lett. d) ticket prestazioni sanitarie

-

40%

2.000

-

40%

2.000

Totale art 17, commi 1-2

100%

2.500

97%

4.850

100%

2.500

97%

4.850

Art 16

 

600

 

3%

150

Totale riduzione

 

….

5.450

 

100%

5.000

 

Fermo restando che i risparmi attribuiti ai commi 1 e 2 in esame sono assicurati dalla riduzione del livello di finanziamento del SSN, dall’applicazione automatica (in caso di non raggiungimento dell’Intesa) delle misure suddette nelle percentuali indicate, nonché dal principio generale secondo cui le regioni sono chiamate a coprire eventuali disavanzi e, se ne ricorrono gli estremi, a sottoscrivere i piani di rientro, si esaminano di seguito le singole misure proposte.

 

Lett. a) – Rideterminazione dei prezzi di riferimento di beni e servizi

La RT precisa che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l’Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP[162] elabora prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari.

Ciò sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, redatto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2013. In funzione della rilevante variabilità che si registra tra le regioni, o all’interno della medesima regione tra le varie Aziende sanitarie, in termini di prezzo relativamente all’acquisto dei medesimi beni, secondo la RT è possibile conseguire un obiettivo di risparmio rilevante. In relazione alle diverse modalità organizzative regionali nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si prevede che le regioni conseguano l’obiettivo di risparmio anche a carico della voce di spesa concernente l’acquisto di prestazioni sanitarie presso privati accreditati, dal momento che, evidentemente, le regioni che ricorrono maggiormente all’acquisto di prestazioni dai soggetti privati, presentano un’incidenza inferiore in termini di spesa per beni e servizi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non fornisce elementi puntuali alla base della quantificazione dei risparmi attribuiti alla misura in esame che concorre, rispettivamente, per il 30 per cento (750 milioni) ed il 22 per cento (1 miliardo) alla correzione sulla sanità prevista per il 2013 e il 2014.

 

Lett. b) - Farmaceutica ospedaliera

La RT precisa che con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l’eventuale scostamento dal tetto del 2,4% della spesa farmaceutica ospedaliera, in misura non superiore al 35% di tale scostamento. A legislazione vigente il predetto scostamento è interamente a carico delle regioni.

Qualora non venga adottato tale regolamento entro il 30 giugno 2012, l’AIFA provvede ad aggiornare le tabelle concernenti le soglie di consumo da raggiungere da parte delle regioni in relazione all’utilizzo di farmaci con brevetto scaduto, all’interno di specifiche categorie terapeutiche omogenee. A legislazione vigente tali tabelle, già elaborate dall’AIFA sulla base dei dati del sistema Tessera Sanitaria, consentono alle regioni di conseguire risparmi in misura non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nella disponibilità delle regioni medesime. Con la disposizione in esame, nell’assegnare all’AIFA un nuovo obiettivo finanziario coerente con la manovra complessiva, si dispone che i correlati risparmi contribuiscano alla realizzazione della manovra stessa. Corrispondentemente viene ridotto il tetto per la spesa farmaceutica territoriale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non specifica gli elementi alla base della quantificazione dei risparmi attribuiti alla misura in esame che concorre, rispettivamente, per il 40 per cento ed il 20 per cento (1 miliardo annuo) alla correzione sulla sanità prevista per il biennio in esame.

Per quanto riguarda poi l’eventuale riduzione del tetto della farmaceutica territoriale dal 13,3 per cento[163] al 12,5 per cento, si fa presente che, dati i livelli di finanziamento del SSN indicati nella RT, la riduzione del tetto comporterebbe di per sé un risparmio più contenuto (inferiore ai 900 milioni). Si ricorda che alla precedente riduzione dal 14 al 13,3 per cento disposta dal D.L. 78/2009 era attribuito un contenimento della spesa pari a 800 milioni, corrispondente a circa 114 milioni per decimo di punto a fronte dei 125 milioni che risulterebbero rapportando il risparmio attribuibile alla misura (1.000 milioni) alla riduzione del tetto (8 decimi di punto).

 

Lett. c) – dispositivi medici

La RT rileva che nello specifico settore dei dispositivi medici si introduce una disciplina analoga a quella concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, con l’introduzione di un tetto di spesa a livello nazionale ed in ciascuna regione, prevedendo che le regioni monitorino il relativo livello di spesa e siano responsabili del rispetto del tetto e del suo eventuale superamento. Per perseguire la riduzione di spesa programmata le regioni si avvalgono anche delle attività dell’Osservatorio di cui alla lettera a).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non specifica gli elementi alla base della quantificazione dei risparmi attribuiti alla misura in esame che concorre, rispettivamente, per il 30 per cento ed il 15 per cento (750 milioni annui) alla correzione sulla sanità prevista per il biennio in esame.

 

Lett. d) compartecipazione al costo prestazioni sanitarie

La RT rileva che a decorrere dall’anno 2014, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono introdotte misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In tale ambito potranno essere d’ausilio i procedimenti regionali di controllo delle esenzioni per reddito, entrati ormai nella fase a regime, di cui all’articolo 79, comma 1-sexies della legge 133/2008, attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. In ogni caso si prevede che le regioni possano ridurre tali misure di compartecipazione, purché assicurino con misure alternative l’equilibrio economico, previa certificazione dei competenti Tavoli di verifica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non specifica gli elementi alla base della quantificazione dei risparmi attribuiti alla misura in esame che concorre per il 40 per cento (2 miliardi annui) alla correzione sulla sanità prevista per il biennio in esame.

Si rileva che le maggiori entrate attese rappresentano, infatti, circa il 50 per cento delle entrate proprie regionali in materia sanitaria registrate a consuntivo nel 2010. Ad esse vanno aggiunti gli introiti derivanti dal reintegro dei ticket sulla specialistica (834 milioni annui), già scontati nei tendenziali.

 


Profili finanziari (Art. 17, comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame riguarda la spesa per il personale del SSN per gli anni 2013 e 2014, confermando anche per tali anni quanto già previsto dall’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 per gli anni 2010, 2011 e 2012. Trattandosi di conferma di vigenti disposizioni per le quali suo tempo non sono stati stimati risparmi, alle stesse anche per gli anni 2013 e 2014 non sono associati effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni dal momento che si tratta di norme finalizzate al contenimento dei costi relativi al personale sanitario, cui non sono associati effetti finanziari.

 


 

Articolo 17 comma 4
(Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario)

 


4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: "88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";

c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.


 

 

Il comma 4 concerne le Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. La Relazione tecnica afferma che il presente comma mira a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi a rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario.

 

La norma in commento si è resa necessaria dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione prima, 17 maggio 2011. La sentenza ha accolto il ricorso n. 533/2010 presentato dal Comune di Guardiagrele, rendendo in parte nulle tre delibere del Commissario ad acta attuative del piano di rientro sanitario della regione. Il ricorso si opponeva alla chiusura dell’ospedale locale, disposto dal Commissario ad acta per l’Abruzzo (Presidente della Giunta Regionale, affiancato dal sub commissario) nell’ambito del Programma operativo del piano di riordino della rete ospedaliera, varato dal Commissario in contrasto alle previsioni del precedente Piano di rientro 2007 e del successivo Piano sanitario regionale 2008. Circa i limiti funzionali del commissario ad acta, il Tribunale amministrativo sottolinea che debba escludersi che gli atti di nomina governativa possano conferire poteri commissariali estesi alla deroga di leggi regionali, poiché risulta inibito al Governo, nella sua funzione surrogatoria, ex articolo 120 Costituzione, disporre modifiche della legislazione regionale preesistente mediante un semplice organo commissariale[164]. Il Tribunale inoltre evidenzia come la riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, pur dovendo rispondere ad esigenza di economicità, debba anche seguire logiche di razionalizzazione e non di razionamento, con assoluta attenzione alle componenti meno visibili del sistema sanitario, in un quadro avanzato di tutela della salute anche degli utenti collocati in zone del territorio regionale periferiche e disagiate.

 

La lettera a) dispone che qualora l’attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi (di cui alla successiva lettera b)) sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione ne facciano segnalazione al Consiglio regionale che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto tale termine provvede il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione, adottando misure anche normative. La lettera b) inserisce una norma di interpretazione autentica (comma 88-bis) all’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010[165], diretta a chiarire che i programmi operativi - previsti dalla citata legge finanziaria per la prosecuzione dei piani di rientro oltre i termini stabiliti – predisposti dalle regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni. Le lettera c) e d), riguardanti la regione Abruzzo, dispongono l’approvazione del programma operativo per l’esercizio 2010 e l’adozione del piano sanitario regionale 2011-2012 da parte del commissario ad acta in modo da garantirne la coerenza con l’obbiettivo dell’equilibrio del bilancio sanitario in relazione alle modifiche ordinamentali e finanziarie successivamente intervenute. La lettera e) differisce dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale di applicazione del divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive[166] nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere sottoposte ai piani di rientro e in cui, alla data del 1 gennaio 2011, operi il commissario ad acta. Alle finalità del divieto si aggiunge quella di consentire “l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario”. La lettera f) riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale[167] per le quali viene consentita una limitata deroga al blocco - da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata - in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono dirette a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario. La relazione tecnica, oltre a descrivere le singole misure, precisa che mentre la norma di cui alla lettera a) è diretta a garantire effettività all’obbligo di piena attuazione del Piano di rientro, la lettera b) chiarisce che i programmi operativi predisposti dalle regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono a tutti gli effetti la prosecuzione ma anche il necessario aggiornamento dei Piani stessi, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni.

Le norme di cui alle lettere c) e d) sono specificamente dirette ad assicurare che il Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo adotti il nuovo Piano sanitario regionale in modo da garantirne la coerenza con l’obiettivo di equilibrio di bilancio e con gli obblighi sopravvenuti in capo alla Regione stessa.

Precisa inoltre che la proroga, fino al 31 dicembre 2012, delle azioni esecutive nei confronti delle regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate (lettera e)) è finalizzata a garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali. Tale sospensione si rende necessaria, afferma la relazione tecnica, affinché l’azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti non sia compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende ovvero dai pignoramenti già intervenuti.

La relazione tecnica nulla aggiunge infine rispetto al contenuto della norma (lettera f)) che consente alle regioni impegnate nell’attuazione dei Piani di rientro, per le quali è scattato il blocco automatico del turn over del personale del SSR, di procedere, previa autorizzazione disposta con decreto del Ministero della salute, al conferimento di incarichi dirigenziali al fine di tutelare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerando che la parziale deroga al blocco automatico del turn over è subordinata all’accertamento, da un lato, della necessità di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e, dall’altro, della compatibilità del conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nei piani di rientro ovvero nel programma operativo da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.


 

Articolo 17 comma 5
(Accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia)

 


5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.


 

 

Il comma 5 riguarda la materia dell’onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010[168] che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il comma in esame prevede la destinazione di risorse , nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall’eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall’esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del SSN.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

-

-

70

70

-

-

70

70

-

-

70

70

Minori spese correnti

-

-

70

70

-

-

70

70

-

-

70

70

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione in esame prevede la possibilità, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, di trasferire per gli esercizi 2011 e 2012 una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

Tale quota, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni annui, può essere iscritta su appositi capitoli di natura obbligatoria, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate diverse da quelle statali. Ciò in quanto, in base alla normativa antecedente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, le risorse da destinare ai suddetti pagamenti erano comprese nel livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La Sentenza ha invece posto a carico di ciascuna Amministrazione l’onere per le visite in questione, escludendo la possibilità di ricorrere al fondo sanitario nazionale, in quanto spese non incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria, che quindi non possono essere poste a carico delle ASL.

Peraltro, tale modifica ha di fatto generato una criticità di ordine finanziario, in assenza della copertura, a fronte dell’insorgenza degli oneri per le visite fiscali, da porre a carico delle pubbliche amministrazioni; di conseguenza, è intervenuto l’art 2-ter del decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, diretto a risolvere limitatamente all’esercizio 2010 la suddetta criticità, nell’ambito del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. A tal fine, è stato infatti individuato l’importo di 70 milioni di euro per il 2010, accantonato in sede di riparto delle risorse del SSN in conseguenza della sentenza in parola, per assegnarlo alle regioni, per la ripetuta copertura degli oneri delle visite fiscali, in base a criteri specifici da definire, anche a seguito di verifica dell’effettiva onerosità dell’impatto normativo sulla materia.

La norma in esame, per gli anni 2011 e 2012, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie, tuttora disponibili a legislazione vigente nell’ambito del fondo sanitario nazionale, utilizza una procedura simile a quella già seguita per il 2010, disponendo che tali risorse siano ripartite in relazione agli oneri di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche, nel rispetto del quadro delineato dall’art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla richiamata sentenza.

Infine, per quanto riguarda le visite fiscali che verranno effettuate a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio verrà stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, a seguito della verifica dell’effettiva onerosità dell’impianto normativo in esame. Conseguentemente, al fine di assicurare la necessaria copertura, il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato verrà determinato, a decorrere dal medesimo esercizio, tenendo conto del minor fabbisogno sanitario, pari a 70 milioni, derivante alla normativa in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di stanziamenti già considerati nei tendenziali di spesa e destinati alla copertura degli oneri suddetti.

 


 

Articolo 17 comma 6
(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011
e ticket per l’assistenza specialistica)

 


6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 6 incrementa di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. L’articolo 61, comma 19, del Decreto legge n. 112/2008 ha abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l’assistenza specialistica ambulatoriale, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge n. 296/2006[169]. Si è reso necessario garantire alla Regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012[170], risorse in misura corrispondente. Il comma in esame anticipa, tuttavia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge[171], la ripresa dell’efficacia delle norme che stabiliscono la citata quota di compartecipazione di 10 euro - di cui alle lettere p) e p-bis) della legge n. 296/2006 sopra illustrate - disponendo contestualmente la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 61 del D.L. 112/2008 e incrementano di 105 milioni di euro il livello di finanziamento citato.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto in esame ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

486,5

 

 

 

486,5

 

 

 

486,5

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

381,5

 

 

 

381,5

 

 

 

381,5

 

 

 

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi della norma in esame risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

105

 

 

 

105

 

 

 

105

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo inizialerilevava che in seguito all’abolizione (ex art articolo 61, comma 19, del D.L. 112/2008, per il periodo 2009-2011) della quota di compartecipazione di 10 euro a carico degli assistiti non esenti sulle ricette per l’assistenza specialistica (introdotta dall’articolo 1, comma 796, lett. p, della legge 296/226), con il Patto per la salute del dicembre 2009 lo Stato si era impegnato a garantire risorse corrispondenti (834 milioni annui) ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per il 2011, la quota relativa ai primi cinque mesi dell’anno, pari a 347,5 milioni, è stata garantita ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 220/2010. L’integrazione di risorse per i mesi giugno-dicembre, pari a 486,5 milioni, era prevista dal comma 6 dell’articolo 17 in esame nella formulazione iniziale del testo.

 

La relazione tecnica riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, precisa che le stesse sono dirette ad anticipare, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la ripresa dell’efficacia delle norme in materia di quota di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Pertanto l’importo di 486,5 milioni è rideterminato in 105 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che la quantificazione dei risparmi appare coerente con i parametri utilizzati in precedenti relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore.

 


 

Articolo 17 commi 7-9
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà -INMP)

 


7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.

9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.


 

 

Il comma 7 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), volto alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione ed alla cura delle malattie connesse alle migrazioni ed alla povertà. Tale proroga è disposta con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d’intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con le altre regioni interessate.

 

Le sperimentazioni gestionali in sanità, regolate dall'art. 9-bis del D.Lgs. 502/92[172], rappresentano forme di collaborazione pubblico-privato, aventi a oggetto nuovi modelli gestionali anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. Il progetto gestionale è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì elementi di garanzia per la regione stessa nei confronti del partner privato. La Conferenza Stato-regioni, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Age.na.s), verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

L’articolo 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO. Con decreto 3 agosto 2007 è stato costituito l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Successivamente il D.L. 93/2008[173] ha disposto la soppressione dell’autorizzazione di spesa per l’INMP, di cui alla finanziaria 2007 per gli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 8 stabilisce che eventuali modifiche all’organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’INMP debbono essere apportate con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'INMP o della soppressione del medesimo Istituto.

Il comma 9 prevede, in relazione alla proroga, un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto Trattato Italo-Libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, è vincolata la somma di 5 milioni di euro annui per il biennio.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

Minori spese

correnti

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

La relazione tecnicariprende il contenuto delle norme che dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione coordinato dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP) e per il contrasto delle malattie della povertà.

Per la realizzazione di tale progetto è disposto un finanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2011, per la copertura del quale è prevista la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del trattato italo-libico (articolo 5 della legge n. 7/2009), che, precisa la relazione tecnica, presenta le necessarie disponibilità.

Relativamente agli anni 2012 e 2013 l’intervento è finanziato a valere su risorse, a tal fine vincolate nell’ambito di un apposito progetto interregionale, iscritte sul Fondo sanitario nazionale in attuazione dell’articolo 1, comma 34 della legge n. 662/1996, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione del Fondo stesso.

 

La relazione tecnica precisa, inoltre, che l’INMP è composto da una sede centrale a Roma e da tre centri di riferimento regionali nel Lazio, Puglia e Sicilia nella attuale fase del progetto di sperimentazione gestionale. L’Istituto persegue la missione originaria dell’antico Ospedale Santa Maria e San Gallicano di Roma ed in particolare svolge attività di ricerca per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà; elabora e attua programmi di formazione professionale, di educazione e comunicazione sanitaria; collabora con l’OMS e le altre Organizzazioni internazionali nella lotta contro le malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo; elabora piani di ricerca e modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari specificamente orientati alle malattie derivanti dalla povertà e dall’esclusione sociale; assicura ai migranti l’assistenza sanitaria, tramite i servizi dei tre Centri regionali dell’Istituto.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni relativamente agli effetti sul 2011. Possibili profili di problematicità potrebbero sorgere, invece, in relazione al finanziamento del progetto a regime, in quanto l’accantonamento di somme iscritte sul FSN a favore dell'INMP potrebbe pregiudicare gli equilibri economici complessivi delle regioni coinvolte. Inoltre, si ricorda che profili di problematicità potrebbero emergere in relazione alla fissazione di un vincolo per specifiche finalità, di quote di risorse allocate in stanziamenti complessivi destinati alle regioni.

 


 

Articolo 17 comma 10
(Agenzia italiana del farmaco -AIFA)

 


10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.


 

 

Il comma 10 prevede che sia modificato, con decreto[174] da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento ministeriale[175] di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica. Le modifiche devono essere introdotte sulla base dei seguenti criteri:

a)   demandare al Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni, l'assetto organizzativo dell'Agenzia, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b)   riordinare la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci (tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'AIFA e il presidente dell'Istituto superiore di sanità-ISS) con requisiti di comprovata professionalità e specializzazione nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia. Le indennità ai componenti non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c)   specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinate a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, stabilendo altresì la misura dei relativi compensi;

d)   introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione recante modifiche da regolamento di organizzazione dell’Aifa non determina oneri a carico della finanza pubblica, come specificamente previsto, in quanto la riorganizzazione dovrà essere effettuata nell’ambito delle risorse disponibili dell’Agenzia.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo dal momento che la riorganizzazione dell’Agenzia dovrà essere effettuata, sulla base di quanto disposto dalla espressa clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma in esame, in modo da assicurare l’equilibrio finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 18
(Sintesi degli interventi in materia previdenziale)

 

 

L’articolo 18 reca disposizioni in materia previdenziale.

In particolare, si dispone:

§      a decorrere dal 2020, il progressivo innalzamento a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, con riferimento alle lavoratrici del settore privato (comma 1);

§      la modifica della normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità (comma 2);

§      per il biennio 2012 e 2013, limitazionialla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, disponendone altresì la rivalutazione nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo (comma 3);

§      la modifica (consistente nell’anticipo dell’entrata in vigore delle previsioni) della disciplina relativa all'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita (con un ulteriore anticipo di un anno, rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto-legge, in seguito all’approvazione di un emendamento al Senato) (comma 4);

§      la riduzione, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, dell’aliquota percentuale della pensione dei superstiti nei casi in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni (comma 5);

§      la modifica, attraverso norme di interpretazione autentica, di parte della disciplina concernente i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici (commi 6-9);

§      un’interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi (e dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati), per i quali fossero state previste forme pensionistiche alternative al regime generale INPS (comma 10);

§      la natura obbligatoria della contribuzione, in tutte le forme previdenziali obbligatorie di base gestite da soggetti di diritto privato, nonché nelle altre forme gestite dalle Casse privatizzate, anche per i titolari di un trattamento pensionistico, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali (commi 11-12);

§      la conferma che l'obbligo di iscrizione all’ENASARCO non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali (comma 13);

§      la stipula di specifiche convenzioni tra Ministero del lavoro e diversi Enti ed Istituti per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni (comma 14);

§      che la definizione delle disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 sia demandata ad un apposito decreto interministeriale (comma 15);

§      l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro, di versare i contributi relativi ai trattamenti economici di malattia corrisposti dall'INPS, con riferimento a tutti i lavoratori per i quali la relativa assicurazione sia applicabile (comma 16);

§      la reviviscenza, con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, dell'articolo 43 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha fatto salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste (comma 17);

§      la specificazione, con norma di interpretazione autentica, che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva) (comma 18);

§      una norma di interpretazione autentica relativa ai dipendenti degli enti pubblici rientranti nella cosiddetta area del cd. parastato, iscritti alle relative forme integrative della previdenza obbligatoria, forme poi soppresse a decorrere dal 1° ottobre 1999 (comma 19);

§      la possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2011, che la contribuzione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari sia effettuata anche tramite esercizi commerciali convenzionati (comma 20);

§      la proroga dell'incarico di direttore generale dell'ISPESL fino al compimento della fase transitoria relativa alla soppressione dell’ISPESL medesimo e del suo assorbimento da parte dell’INAIL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 (comma 21);

§      l’affidamento all’INPS, da parte delle regioni, mediante la stipula di convenzioni, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (comma 22);

§      l’introduzione di un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e al 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. Tale norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 (comma 22-bis);

§      un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni (commi da 22-ter a 22 quinquies) .


 

Articolo 18, comma 1
(Requisiti anagrafici per il pensionamento
di vecchiaia delle lavoratrici)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.


 

 

Il comma 1 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

L’innalzamento opera ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010.

 

In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo e misto e il requisito di 60 anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004 vengono incrementati di 1 mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.

Si ricorda che tali valori devono comunque tenere conto degli innalzamenti derivanti dalla disciplina di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010, che ha legato l'adeguamento dei requisiti anagrafici ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita (disciplina modificata dal comma 4 dell’articolo in esame: v. oltre).

Si ricorda infine che, per le dipendenti pubbliche, l'articolo 12, comma 12-sexies, del D.L. 78/2010 ha modificato la disciplina del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Tale comma ha disposto l'elevamento del requisito da 61 a 65 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Resta fermo il diritto al trattamento per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data; tali dipendenti possono chiedere all'ente pensionistico di appartenenza la certificazione del diritto.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 20, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, è intervenuto sulla richiamata disciplina relativa alla pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo.

Il richiamato comma, in particolare, ha stabilito che l’innalzamento progressivo inizi dal 2014, (anziché dal 2020), con l’entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

La disciplina a regime viene raggiunta attraverso l’innalzamento di un mese a decorrere dal 2014, di ulteriori 2 mesi dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2026, anno, appunto, in cui la disciplina entra a regime con il raggiungimento di 65 anni ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che essa dispiegherà i suoi effetti nel medio-lungo periodo, dopo il 2014.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede un graduale percorso di allineamento dell’età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le generalità dei lavoratori. In proposito si osserva che vengono previsti i seguenti innalzamenti del requisito di età, attualmente fissato a 60 anni, per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:

§         dal 1° gennaio 2020: 1 mese;

§         dal 1° gennaio 2021: 2 mesi;

§         dal 1° gennaio 2022: 3 mesi;

§         dal 1° gennaio 2023: 4 mesi;

§         dal 1° gennaio 2024: 5 mesi;

§         dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2031: 6 mesi ogni anno;

§         dal 1° gennaio 2032: 3 mesi.

 

Si osserva che sulla base di tale progressione, l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia risulta dalla tabella che segue:

 

anno

Età

2020

60

2021

60

2022

60

2023

60

2024

61

2025

61

2026

62

2027

62

2028

63

2029

63

2030

64

2031

64

2032

65

 

L’età effettiva per l’accesso al pensionamento, comunque, dovrà essere determinata tenendo conto della disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico e della disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

 

La relazione tecnica illustra il processo di adeguamento progressivo dell’età pensionabile per le lavoratrici del settore privato, come risulta dalla tabella che segue:

Anno

Incremento in mesi

Incremento cumulato in mesi

2020

1

1

2021

2

3

2022

3

6

2023

4

10

2024

5

15

2025

6

21

2026

6

27

2027

6

33

2028

6

39

2029

6

45

2030

6

51

2031

6

57

2032

3

60

 

Gli effetti di contenimento della spesa pensionistica e della sua incidenza in rapporto al PIL, che iniziano ad evidenziarsi a partire dal 2021 per un importo pari a 145 milioni di euro, risultano strutturali e con andamento significativamente crescente. L’incidenza della spesa rispetto al PIL è di circa 0,1 punti percentuali nel periodo 2024-2026 e di circa 0,4 punti percentuali nel decennio 2031-2040, per poi scendere gradualmente fino ad azzerarsi intorno al 2050, come risulta dall’immagine che segue:

La Relazione tecnica precisa che le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base, elaborato coerentemente al quadro macroeconomico del Documento di Economia e Finanza 2011 (e Aggiornamento del Programma di stabilità 2011), che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’ISTAT – scenario centrale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’impianto della relazione tecnica, che pure non fornisce elementi di dettaglio, appare comunque coerente con quello della relazione tecnica alla precedente disposizione che aveva previsto l’innalzamento graduale dell’età pensionabile per le dipendenti del settore pubblico (articolo 12, comma 12-sexies, del D.L. n. 78/2010).

 


 

Articolo 18, comma 2
(Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità)

 


2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.


 

 

Il comma 2 abroga, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame,l’articolo 19, comma 10-bis, del D.L. 185/2008, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è stata prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007. La validità dell’erogazione è stata prorogata per il 2010 ed il 2011, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 136, della L. 191/2009, e dall’articolo 2, comma 36, della L. 220/2010.

In luogo del trattamento soppresso, a decorrere dalla medesima data, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del richiamato D.L. 185/2008, è riconosciuta la facoltà, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di erogare un trattamento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione, ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la concessione del trattamento integrativo è nei limiti delle risorse previste nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che né dalla disposizione né dalla relazione tecnica appare chiaro se l’integrazione concessa dalla norma in esame sia comprensiva o meno della contribuzione figurativa.

 


 

Articolo 18, comma 3
(Limitazioni alla rivalutazione delle pensioni)

 

3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

 

Il comma 3 ha introdotto, a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici, cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999).

In particolare:

§      la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

§      per gli stessi trattamenti,la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

§      con un’apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica;

 

Per gli altri trattamenti, resta in vigore la normativa vigente (vedi infra).

 

Il testo è stato modificato nel corso dell’esame parlamentare. Si ricorda che la formulazione originaria prevedeva che, per il medesimo biennio, l'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non si applicasse in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applicasse nella misura del 45% per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.

 

Si ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, in base all’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000, - fatte salve le modifiche transitorie di cui al presente comma 3:

-        nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari, nelle previsioni 2011, a 6.076,59 euro annui);

-        nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento

-        nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma, nel testo originario, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

600

1090

1090

 

600

1090

1090

 

600

1090

1090

Minori entrate tributarie

 

180

410

410

 

180

410

410

 

180

410

410

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato ed interamente sostitutive del testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli ascritti al testo originario della disposizione.

 

La relazione tecnica al testo originario quantifica gli effetti della disposizione come segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

al lordo degli effetti fiscali

600

1.090

1.090

al netto degli effetti fiscali

420

680

680

 

In particolare, la quantificazione è condotta sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-       modifica dei coefficienti di rivalutazione come segue:

 

 

2011

2012-2013

dal 2014

Fasce di importo

coefficienti

coefficienti

coefficienti

fino a 3 volte trattamento minimo INPS

100%

100%

100%

da 3 a 5 volte il trattamento minimo INPS

90%

45%

90%

oltre 5 volte il trattamento minimo INPS

75%

0%

75%

 

-       monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 miliardi al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni del DEF 2011);

-       tasso di inflazione in linea con quanto previsto dal DEF 2011[176];

-       3 volte il trattamento minimo INPS: circa 18.270 euro annui nel 2011; 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro annui nel 2011;

-       quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo tra 3 a 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 12,7 per cento;

-       quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 7 per cento;

-       aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione nell’anno successivo).

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, quantifica gli effetti della disposizione, rispetto alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame come segue:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti al netto degli effetti fiscali

0

420

680

680

 

Si tratta, quindi, degli stessi effetti quantificati rispetto alla formulazione originaria dell’articolo 18, comma 3, in esame.

La quantificazione è svolta sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-       monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 miliardi al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni del DEF 2011);

-       tasso di inflazione in linea con quanto previsto dal DEF 2011;

-       5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro annui nel 2011;

-       quota percentuale del monte pensioni relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM: circa il 22,3 per cento. In riferimento a tale quota, prima dell’entrata in vigore del D.L. in esame, per effetto del meccanismo di indicizzazione per fasce, si stima un’elasticità media all’indice di rivalutazione pari a 89,4 per cento circa;

-       quota percentuale del monte pensioni relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il TM, afferente ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM, in riferimento alla quale l’indice di rivalutazione è nella misura del 70 per cento: circa il 9,5 per cento;

-       aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione nell’anno successivo).

La relazione tecnica precisa che nella valutazione si tiene conto dell’effetto di sterilizzazione del meccanismo di deindicizzazione derivante dall’applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti il cui trattamento pensionistico è compreso tra 5 volte il TM e tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che essa, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, appare corretta e coerente con la stima degli effetti riferita al testo originario della disposizione.

Quanto al raffronto tra gli effetti ascritti alla norma in esame rispetto a quelli relativi al testo originario, si segnala che si tratta di due interventi sostanzialmente diversi, in quanto il testo originario incide su tutti i trattamenti pensionistici in pagamento, sulla base della loro suddivisione per fasce di importo; l’intervento recato dalla disposizione in esame, invece, incide esclusivamente sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, cui si applica la nuova disciplina.

 


 

Articolo 18, comma 4
(Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita)

 

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-ter,»;

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed è soppresso l'ultimo periodo.

 

 

Il comma 4 modifica la disciplina normativa introdotta dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT.

 

Il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

 

 

 

La disposizione in particolare prevede:

§      modificando il comma 12-bis del richiamato articolo 12, l’anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. (lettera a)).

Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era fissato al 1° gennaio 2014;

§      modificando il successivo comma 12-ter, l’anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale (tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale) (lettera b)).

Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era invece fissato al 1° gennaio 2012 e veniva fatta salva la previsione che il secondo adeguamento fosse biennale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

38

 

 

 

38

 

 

 

38

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

38

262

 

 

38

262

 

 

38

262

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica della norma in esame risulta il seguente.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

38

300

 

 

38

300

 

 

38

300

 

La relazione tecnica riferita al testo originarioquantifica le minori spese come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

38

320

421

341

730

750

764

775

 

La relazione tecnica precisa che la quantificazione è condotta sulla base di parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta dall’articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies, del D.L. n. 78/2010 e sulla base del regime delle decorrenze vigente.

In particolare, l’effetto delle disposizioni in esame rispetto a quanto già previsto dal D.L. n. 78/2010 consiste in un incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2014 pari a 3 mesi; di ulteriori 3 mesi dal 2016[177], a fronte dell’incremento di 3 mesi dal 2015 ascrivibile a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010. Dal 2019 gli adeguamenti successivi risultano equivalenti e pari a 4 mesi fino al 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 9 mesi[178]. In ogni caso, la relazione tecnica sottolinea che gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’ISTAT a consuntivo.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, precisa che le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

In particolare, gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016, da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, dell'A.S. 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale. Pertanto, dall’articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificato dalla norma in esame, consegue che per gli adeguamenti:

       dal 1° gennaio 2013 è stimato un incremento dei requisiti pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi);

       dal 2016 la stima degli incrementi triennali è pari a 4 mesi fino a circa il 2030;

       dal 2030 l’incremento è stimato attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa.

Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. La relazione tecnica precisa inoltre che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

La relazione tecnica quantifica le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010 e in sede di relazione tecnica all' A.S. 2814 (D.L. 98/2011):

 

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

38

262

290

29

349

400

430

436

439

 

Pertanto, sulla base delle quantificazioni recate dalle relazioni tecniche relative rispettivamente al testo originario del decreto in esame (A.S. 2814) e alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, gli effetti di risparmio complessivamente derivanti dall’articolo 18, comma 4, risulterebbero i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vecchio testo

0

0

38

320

421

341

730

750

764

775

Nuovo testo

0

38

262

290

29

349

400

430

436

439

Totale

0

38

300

610

450

690

1130

1180

1200

1214

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima dei risparmi recata dalla relazione tecnica appare coerente con i parametri e la metodologia contenuti in precedenti relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore.

 


 

Articolo 18, comma 5
(Pensioni ai superstiti)

 


5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.


 

 

Il comma 5 riduce, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni richiamate non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della citata L. 335.

 

Merita ricordare, al riguardo, che la Corte costituzionale ha prodotto un’ampia giurisprudenza in merito, formatasi in relazione a norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite[179].

 

Si ricorda che attualmente sono all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati varie proposte di legge[180] che recano disposizioni in materia di pensione di reversibilità.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

11

34

57

 

11

34

57

 

11

34

57

Minori entrate tributarie

 

2

7

12

 

2

7

12

 

2

7

12

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

al lordo effetti fiscali

11

34

57

al netto effetti fiscali

9

27

45

 

La quantificazione si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

§      stima numero pensioni decorrenti interessate: circa 8.000, pari a meno del 4 per cento delle pensioni ai superstiti liquidate ogni anno. La relazione tecnica precisa che, delle 8.000 pensioni, circa il 70 per cento (pari a 5.500/5.600 pensioni) risulta essere effettivamente interessato nel breve-medio periodo alla disposizione, per il fatto che, a causa della decurtazione, si applica alle pensioni risultanti di importo particolarmente basso l’istituto dell’integrazione al minimo che, in parte, rende neutrale la rideterminazione del trattamento prevista dalla disposizione;

§      importo medio pensione lordo: 9.000 euro nel 2012;

§      ipotesi di riduzione media del trattamento nei casi interessati; 45 per cento circa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Si segnala che il Servizio del Bilancio del Senato ha sottolineato che numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme che, per fattispecie analoghe, escludevano il diritto alla pensione per il coniuge superstite (per esempio, sentenza n. 110 del 1999), anche se la presente disposizione non determina un'esclusione ma soltanto una riduzione (che peraltro può arrivare a livelli prossimi al 100%)[181].

 


 

Articolo 18, commi 6-9
(Disposizioni in materia di Indennità Integrativa Speciale)

 


6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.


 

 

I commi da 6 a 9 recano alcune norme di interpretazione autentica, concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) dei trattamenti pensionistici.

 

L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza” o “scala mobile”) è stata introdotta dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

In particolare, il richiamato articolo ha stabilito che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente (primo comma) applicando su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100.

Al titolare di più pensioni o assegni l'I.I.S. compete (secondo comma) a un solo titolo.

Inoltre (terzo comma), se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile (quarto comma), e la sua corresponsione è sospesa (quinto comma) nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Infine (sesto comma), l’I.I.S. è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma del precedente articolo 88 (20% della pensione diretta).

Successivamente, l’articolo 15, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724[182], ha stabilito che, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Il successivo comma 5 dell’articolo 15, inoltre, ha previsto che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della L. 27 maggio 1959, n. 324, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Successivamente, la L. 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 1, comma 41, ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive del richiamato regime.

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 774, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto che il richiamato comma 41 deve interpretarsi nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’I.I.S. spetta nella misura percentuale prevista per la pensione di reversibilità.

 

In particolare:

§      si specifica che l'articolo 10, quarto comma, del D.L. 17/1983, che attribuiva per intero le variazioni dell'I.I.S. dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione - ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti -, deve intendersi abrogato implicitamente a causa delle disposizioni di cui all’articolo 21 della L. 730/1983, che lega l’I.I.S. alla normale perequazione automatica dei trattamenti previdenziali (comma 6);

§      si puntualizza che l'articolo 21, ottavo comma, della stessa L. 730/1983 si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'I.I.S. previste debbano essere corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio. Tale comma ha disposto che le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'I.I.S. a decorrere dal 1° maggio 1984 siano considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del F.P.L.D., inoltre, devono essere attribuiti sull'I.I.S., ove competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con specifico decreto interministeriale (comma 7);

§      si evidenzia che il nono comma del più volte richiamato articolo 21 della L. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'I.I.S., compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del D.L. 17 ad eccezione del richiamato quarto comma. Tale comma dispone la salvaguardia della disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'I.I.S., compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del richiamato D.L. 17/1983 (comma 8);

§      infine, vengono salvaguardati i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'INPDAP, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici (comma 9).

Secondo la relazione tecnica allegata (A.S. 2814), il contenzioso oggetto delle norme di interpretazione autentica riguarda trattamenti con decorrenza iniziale compresa tra il gennaio 1983 e il dicembre 1994 (nel periodo successivo, ha trovato applicazione la nuova disciplina di cui all'articolo 15 della L. 724/1994, che ha unificato il trattamento pensionistico base dei dipendenti pubblici e l'I.I.S.).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma di interpretazione autentica relativa alla determinazione degli incrementi della indennità integrativa speciale (IIS) per i trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1984, è volta ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini una maggiore spesa pensionistica (valutata dall’INPDAP, sulla base dei dati amministrativi, in circa 18 milioni di euro annui, per circa 360.000 pensionati potenzialmente interessati), non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente. In pratica, la norma è finalizzata a confermare l’interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell’INPDAP.

In particolare, sulla base della legge n. 79/1933, l’indennità integrativa speciale, in caso di pensionamento anticipato, è corrisposta in proporzione ai quarantesimi maturati. Le variazioni sono attribuite per intero solo al compimento dell’età pensionabile.

Successivamente, con la legge n. 730/1983, si è passati dal calcolo della perequazione automatica basato sul valore unitario dell’indennità di contingenza applicato, autonomamente, sulla pensione e sull’IIS al calcolo basato su una percentuale applicata, complessivamente, all’importo costituito da pensione e IIS.

Rimane fermo il rinvio alla disciplina dell’attribuzione parziale, all’atto della cessazione dal servizio (anticipato rispetto al compimento dell’età pensionabile), dell’IIS e in misura intera al compimento dell’età pensionabile.

L’INPDAP ha ritenuto che l’innovazione introdotta in materia di calcolo della perequazione automatica (importo unitario costituito da pensione e IIS) avesse implicitamente abrogato anche la disposizione relativa al riconoscimento in misura intera dell’IIS al raggiungimento dell’età pensionabile, in quanto sarebbe venuto a cessare il parametro di riferimento sulla cui base era precedentemente calcolata l’IIS. Tale interpretazione è stata suffragata dalla circolare del 21 giugno 1984 del Ministero del tesoro, la quale riteneva che, dalla data del collocamento a riposo d’ufficio (quindi al compimento dell’età pensionabile), la IIS spettasse nella misura ridotta in funzione dei quarantesimi maturati. Tale situazione ha generato un contenzioso che riguarda trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1984, in quanto da tale data il legislatore ha ulteriormente innovato la materia, unificando la pensione e l’IIS.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, comma 10
(Trattamenti pensionistici personale enti creditizi)

 

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

 

 

Il comma 10 reca una norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi – nonché dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati -, di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 357/1990, per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale INPS.

Tale norma ha disposto che la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della L. 218/1990, una quota del trattamento stesso determinata secondo specifiche misure percentuali. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della richiamata L. 218 ed il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale è determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso.

 

Il comma in esame stabilisce che il richiamato articolo 3, comma 2, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della L. 218/1990 va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto (cioè corrente) dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Si ricorda che, ai sensi dello stesso D.Lgs. 357/1990, il richiamato personale, a partire dal 1° gennaio 1991, è iscritto ad una gestione speciale INPS e che una quota percentuale dei trattamenti, liquidati entro il 21 agosto 1990 dalle suddette forme pensionistiche soppresse, è posta a carico della medesima gestione speciale.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma interpretativa, che conferma l’interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell’INPS, è finalizzata ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini una maggiore spesa per l’ente previdenziale (nell’ordine di oltre 45 milioni di euro, in riferimento al contenzioso in atto, con potenziali futuri effetti onerosi valutati in alcune centinaia di milioni di euro) non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

In particolare, la relazione tecnica chiarisce che, per effetto del decreto legislativo n. 357/1990, di attuazione della delega conferita con la legge n. 218/1990 (che ha previsto la soppressione dei fondi previdenziali degli enti pubblici creditizi), il personale degli enti pubblici creditizi in servizio alla data del 31 dicembre 2009 è stato iscritto ad una apposita Gestione speciale istituita presso l’INPS. Sulla base dell’articolo 3 del decreto, con effetto dal 1° gennaio 1991, per i titolari di pensione, diretta o ai superstiti, a carico delle gestioni soppresse, la Gestione INPS assume a proprio carico una quota del trattamento pensionistico in essere determinata secondo misure percentuali indicate nella tabella allegata al decreto legislativo medesimo (per esempio, tale misura è, per quanto riguarda la ex Cassa di risparmio di Torino, pari all’85 per cento).

Con la circolare n. 295/1991, l’INPS ha precisato che per coloro che, all’atto del pensionamento, si sono avvalsi della facoltà di capitalizzare parte della pensione, la quota del trattamento pensionistico da porre a carico della Gestione INPS è determinata applicando tale misura percentuale all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo pensionistico di provenienza, non comprensivo della quota liquidata in capitale. Tale interpretazione si basa sulla considerazione che il decreto legislativo n. 357/1990, nel prevedere l’assunzione a carico della Gestione INPS di una quota di trattamento pensionistico in essere per ciascun pensionato, non sembra riferirsi agli importi già erogati a titolo di capitalizzazione, dovendo, più correttamente intendersi quale importo monetario effettivo corrisposto al momento dell’entrata in vigore della normativa in questione. Ciò sembra ulteriormente confermato dalla previsione, contenuta nel medesimo decreto legislativo, secondo la quale le quote pensionistiche a carico della Gestione speciale sono assoggettate alla perequazione automatica, cioè di un istituto che presuppone necessariamente l’attualità e la correntezza della prestazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, commi 11 e 12
(Obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati)

 


11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.


 

 

Il comma 11 dispone l’obbligo dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei soggetti, già pensionati, che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale, ed impone agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 (vedi supra), di adeguare allo scopo i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento (A.S. 2814), il principio contenuto negli statuti e nei regolamenti delle Casse privatizzate secondo il quale la contribuzione è volontaria una volta liquidato il trattamento pensionistico, si è rivelato non coerente con il principio generale per il quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l’INPS nella sua attività di contrasto all’evasione ed elusine contributiva, “ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata” di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Analoghe considerazione sono state sottolineate in riferimento al comma 12.

 

Per i richiamati soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente.

Nel caso in cui gli Enti previdenziali non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti entro il termine indicato Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, l’aliquota trova in ogni caso applicazione.

 

Il successivo comma 12 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che ha istituito la gestione separata INPS, in merito all’ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa.

Più specificamente, il comma precisa che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso la richiamata gestione sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privatizzati di cui al comma precedente, ad esclusione dei soggetti richiamati nello stesso comma, per i quali sussiste appunto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse privatizzate. Resta comunque ferma la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata INPS ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 103/1996. Infine, Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

 

Ai sensi del comma 15, le disposizioni attuative dei commi in esame sono demandate ad un apposito decreto interministeriale.

Si segnala che il testo non prevede un termine per l’emanazione del richiamato decreto.

Profili finanziari (commi 11-15)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, l’intervento normativo discende dal fatto che alcuni enti previdenziali di diritto privato hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l’esercizio dell’attività professionale, una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria. Tali disposizioni non sono coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale. Pertanto, l’INPS ha contestato in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria Gestione separata.

La norma in esame, pertanto, da una parte, impone l’obbligo per gli enti di diritto privato di prevedere l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento di attività professionale, anche dopo l’accesso al pensionamento; dall’altra parte, precisa che sono soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata dell’INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che le convezioni tra l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate possano essere stipulate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 18, comma 13
(Obbligo di iscrizione all’ENASARCO
per esercenti attività commerciali)

 

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

 

 

Il comma 13 conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione ENASARCO (Ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. 509/1994) non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali, in quanto integrativa alla stessa, così come confermato già dall’articolo 2, primo comma, della L. 12/1973.

Ai sensi del comma 15, le disposizioni attuative del comma in esame sono demandate ad un apposito decreto interministeriale.

Si segnala che il testo non prevede un termine per l’emanazione del richiamato decreto.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 18, commi 11 e 12.


 

Articolo 18, commi 14 e 15
(Contrasto all’evasione contributiva)

 

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

 

 

 

Il comma 14 prevede la stipulazione di apposite convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali privatizzati.

Ai sensi del comma 15, le disposizioni attuative del comma in esame sono demandate ad un apposito decreto interministeriale.

Si segnala che il testo non prevede un termine per l’emanazione del richiamato decreto.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 18, commi 11 e 12.


 

Articolo 18, comma 16
(Indennità di malattia)

 


16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.»;

b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 1-bis».


 

 

Il comma 16 reca nuove disposizioni in materia di indennità di malattia, attraverso la modifica l’articolo 20, comma 1, del D.L. 118/2008, e la contestuale introduzione di un nuovo comma 1-bis allo stesso articolo.

Il comma 1 dell’articolo 20 è intervenuto, con una norma interpretativa, sul secondo comma dell’articolo 6 della L. 138/1943, che ha stabilito che l’indennità di malattia non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del medesimo articolo. Viene inoltre precisato che le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità di malattia sono integrate dall'ente sino a concorrenza dell’importo della medesima indennità.

Il comma 1 del richiamato articolo 20 ha disposto che il secondo comma richiamato in precedenza si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto. Si precisa inoltre che restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

 

Con il comma 16 in esame:

§      si introduce il nuovo comma 1-bis al più volte citato articolo 20, che stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro individuati dal precedente comma 1 al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, ai sensi dell'articolo 31 della L. 41/1986 (concernente la contribuzione per il S.S.N.), e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (lettera a));

§      modificando il comma 1 dello stesso articolo 20, si prevede che le contribuzioni restino acquisite alla gestione previdenziale e conservino la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 bensì per quelli anteriori al 1° maggio 2011 (lettera b)).

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, l’interpretazione autentica in esame ha la necessità di evitare, anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 48 dell’8 febbraio 2010, che avrebbe potuto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia nel caso in cui essi fossero stati sottoposti dalla contrattazione collettiva all’obbligo di pagamento dell’indennità di malattia, che si determinino effetti distorsivi nei confronti dei lavoratori.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta ad evitare che, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2010 (in base alla quale il comma 1 dell’articolo 20 del D.L. n. 112/2008 introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie e, di conseguenza, costituisce espressione della discrezionalità del legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva), i datori di lavoro si possano considerare esentati dal versamento della contribuzione di malattia all’INPS nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda a loro carico il pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti.

La norma, pertanto, è volta ad evitare che si produca una riduzione del gettito contributivo a carico dell’INPS, anche di dimensione rilevante, non previsto negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, comma 17
(Organizzazioni sindacali fasciste)

 

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

 

 

Il comma 17 dispone il ripristino, con effetto retroattivo, dell'articolo 43 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, recante la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Tale articolo ha fatto salve - ferme restando, naturalmente, le successive modifiche - le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, tale norma fa salve le disposizioni dei contratti collettivi corporativi, recanti la disciplina integrativa dell’assicurazione di malattia di cui alla L. 138/1943, da cui è possibile rilevare le categorie dei lavoratori aventi titolo all’indennità giornaliera di malattia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, comma 18
(Prestazioni temporanee in agricoltura)

 

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

 

 

Il comma 18 reca un’interpretazione autentica di due specifiche norme, l’articolo 4 del D.Lgs. 146/1997 e l’articolo 1, comma 5, del D.L. 2/2006.

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala che occorre fare riferimento all’articolo 01, comma 5, del D.L. 2/2006

L’articolo 4 del D.Lgs. 146 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’articolo 01, comma 5, del D.L. 2/2006 ha stabilito che la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dal 1° gennaio 2006, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato.

 

Il comma 18 in esame, attraverso un’interpretazione autentica, specifica che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto, comunque denominate dalla contrattazione collettiva.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento (A.S. 2814), tale interpretazione autentica “sancisce la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi”, e risponde alla necessità di fornire risposte in merito al contenzioso sul cd. “salario reale” in agricoltura, avente per oggetto la liquidazione delle prestazioni temporanee sulla base del salario contrattuale provinciale, piuttosto che sul salario medio convenzionale, così come stabilito dai richiamati articoli. Ad ogni modo, la stressa relazione ha evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10546 del 9 maggio 2007 ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota di TFR per il calcolo della prestazione temporanea.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto, confermando l’attuale prassi amministrativa, pone fine al contenzioso attualmente in atto sul cosiddetto salario reale. Tale contenzioso ha per oggetto la riliquidazione delle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli a tempo determinato sulla base del salario contrattuale provinciale (piuttosto che sul salario medio convenzionale). Le controversie sono, almeno in parte, alimentate dal fatto che l’INPS calcola la prestazione sulla base del salario denunciato dal datore di lavoro, sovente inferiore a quello relativo alla qualifica di fatto posseduta dal bracciante. Comunque, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10546/2007 ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota del TFR per il calcolo della prestazione temporanea. A tale indirizzo giurisprudenziale si sono adeguati tutti i giudici di primo grado tranne la Corte di appello di Bari, che continua a ritenere che la liquidazione vada eseguita al lordo del TFR.

La norma in esame, pertanto, è volta a sancire la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, comma 19
(Contributo di solidarietà su prestazioni integrative
dei dipendenti degli enti pubblici)

 

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sì interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicu­razione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

 

 

Con un’interpretazione autentica, il comma 19 interviene sulla disciplina della previdenza integrativa dei dipendenti degli enti pubblici.

In particolare, si interviene sull’articolo 64, comma 5, della L. 144/1999, che ha disposto l’applicazione, a decorrere dal 1° ottobre 1999, di un contributo di solidarietà, pari al 2%, sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale per i dipendenti degli enti pubblici nonché della gestione speciale costituita presso l'INPS per il personale delle A.S.L., fondi soppressi, a decorrere dalla medesima data, dal comma 2 del medesimo articolo 64.

Il comma 19 in esame specifica che tale contributo è dovuto sia dagli ex-dipendenti, già collocati a riposo, sia dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999, ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Si valuti, al riguardo, l’opportunità di definire in termini più espliciti la posizione dei soggetti privi di retribuzione, come, per esempio, i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta ad evitare minori entrate per la finanza pubblica rispetto agli andamenti previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 18, comma 20
(Gestione “mutualità pensioni”)

 

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Il comma 20 prevede che, dal 1° ottobre 2011, il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al D.Lgs. 565/1996, la cui iscrizione è volontaria, possa essere effettuata secondo il meccanismo di finanziamento introdotto per sovvenzionare il cd. Fondo per le casalinghe. Secondo tale meccanismo di finanziamento, l’azienda emittente la carta di credito o di debito può essere delegata al versamento, con cadenza trimestrale, al fondo pensione dell’importo relativo agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati Le modalità attuative e di regolamentazione sono demandate all'INPS.

Si segnala, al riguardo, che una procedura praticamente identica di finanziamento al richiamato Fondo è contenuta nell’articolo 8, comma 12, del D.Lgs. 252/2005.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 18, comma 21
(Proroga della carica di direttore generale dell’ISPESL)

 


21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".


 

 

Il comma 21 ha il fine di consentire, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, un trasferimento organico e ordinato delle competenze dell’ISPESL, Istituto soppresso dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010 con contestuale trasferimento di compiti e funzioni all’INAIL, in vista della costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A tal uopo,, introducendo il comma 5-bis nell’articolo 7 del D.L. 78/2010, dispone una proroga dell'incarico di direttore generale dell'ISPESL, per il completamento della fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Inoltre, la norma ammette il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, presso l'INAIL, per l'esercizio delle funzioni di ricerca nel campo della sicurezza sul lavoro e delle malattie professionali, di cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 9.

L'incarico può essere affidato ad un soggetto in possesso di determinati requisiti e anche in deroga alla quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, indicate dall’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica stima in 250.000 euro lordi gli oneri recati dalla disposizione, coperti nell’ambito delle risorse dell’INAIL.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione comporta un aumento della spesa dell’INAIL rispetto a quanto previsto nei tendenziali di finanza pubblica a normativa vigente.

 


 

Articolo 18, comma 22
(Accertamento dei requisiti di invalidità)

 

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

 

 

Il comma 22 prevede che le regioni affidino all'INPS, tramite specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, ai fini degli accertamenti sanitari summenzionati, le commissioni mediche delle A.S.L. sono integrate da un medico dell'INPS e che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS, così come previsto dall’articolo 20 del D.L. 78/2009.

Nella relazione illustrativa al provvedimento si sottolinea come la norma in esame si pone in linea con le recenti tendenze legislative con l’obiettivo di assicurare maggiore snellezza e celerità a tutto il procedimento, per un definitivo superamento della frammentazione delle competenze, di un’uniformità dei criteri e di una maggiore funzionalità della gestione coerentemente con la finalità di assicurare e consolidare la tutela dell’unità giuridica, dei livelli essenziali delle prestazioni di invalidità civile, del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che l’INPS è già presente nelle attuali Commissioni mediche accertative.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, comma 22-bis
(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici
superiori a determinati importi)

 


22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 22-bis dispone un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nella seguente modalità:

§      per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;

§      per la parte eccedente i 150.000 euro pari al 10%.

 

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La norma in esame si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

La disposizione è motivata dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che analoghi interventi in tema di contributi di solidarietà sono stati previsti dalle seguenti disposizioni:

-        articolo 3, commi 102-103, della Legge 350/2003[183], che ha previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L 448/2001;

-        articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della legge 243/2004[184], che ha disposto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietà i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (BI-UIC, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

-        articolo 1, commi 222-223 della legge 296/2006[185], che hanno previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 mln €[186].

 

La norma in commento, inoltre, stabilisce che ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

§      al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

§      al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;

§      al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

§      i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, nonché degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

§      la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in tema di “Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali”;

§      le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

 

In pratica, si tratta del personale della Banca d’Italia, dell’UIC, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie (platea peraltro già individuata, in termini analoghi, all’articolo 1, comma 2, lettera u) della legge 243/2004).

 

Ai fini applicativi, si prevede che la trattenuta relativa al contributo qui esaminato viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

La norma attribuisce poi all’INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati[187], il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione.

Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratribu-tarie

18

44

44

44

18

44

44

44

18

44

44

44

Minori entrate tributarie

6

20

20

20

6

20

20

20

6

20

20

20

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato quantifica gli effetti della disposizione come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Maggiori entrate lorde

18

44

44

44

0

Maggiori entrate al netto dell’effetto fiscale

12

24

24

24

0

 

La quantificazione è condotta sulla base di un importo complessivo di trattamenti pensionistici interessati (2012) pari a circa 800 milioni di euro per la fascia superiore a 90.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 18, commi 22-ter-22-quinquies
(Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità)

 


22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.


 

 

I commi da 22-ter a22-quinquies recano disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità.

 

In particolare, il comma 22-ter, introducendo un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, posticipa la decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità.

L’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

La modifica prevede che i soggetti richiamati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

§      un mese dalla data di maturazione dei requisirti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

§      due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

§      tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per il personale della scuola resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

 

Il successivo comma 22-quater prevede che le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b));

§       lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (lettera c)).

 

Infine, il comma 22-quinquies prevede un monitoraggio da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 5.000 domande in precedenza richiamato, l’INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato ascrive alle norme, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0

0

201

433

0

0

201

433

0

0

201

433

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato quantifica gli effetti della disposizione come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

0

201

433

710

790

 

La quantificazione è condotta sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-    soggetti interessati che maturano i requisiti minimi negli anni 2012-2014:

- dipendenti privati: 68.000 circa annui;

- dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): 11.000 circa annui;

- lavoratori autonomi: 34.500 circa annui;

-    stima importi medi prestazioni (2012):

- dipendenti privati: 27.500 euro annui;

- dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): 37.000 euro annui;

- lavoratori autonomi: 18.400 euro annui;

-    soggetti esenti: 5.000 con un’ipotesi di esaurimento in 3 anni, per un importo medio stimato di 28.000 euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 19, commi 1-3
(Sistema nazionale di valutazione della scuola)

 


1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.


 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 19 intervengono in materia di disciplina del sistema nazionale di valutazione della scuola, richiamando anzitutto la necessità di dare attuazione nei tempi stabiliti a quanto previsto dall’art. 2, commi da 4-septiesdecies a 4-undevicies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

 

Le norme richiamate hanno disposto:

-        la proroga dell’incarico del Commissario straordinario operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) fino al 31 agosto 2012;

-        la riorganizzazione della funzione ispettiva all’interno del MIUR, finalizzata alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, da attuare con regolamento di delegificazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (quindi, entro il 27 aprile 2011);

-        l’individuazione, con altro regolamento di delegificazione, da emanare nel termine sopra indicato, del sistema nazionale di valutazione, costituito:

-        dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

-        dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche;

-        dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009[188].

 

Il comma 1 dispone che i commissari straordinari di ANSAS e INVALSI[189] avviano un programma straordinario di reclutamento da concludere entro il 31 agosto 2012, realizzato nel limite della dotazione organica, nonché entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive[190].

La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni è fissata al 1° settembre 2012, data nella quale il personale comandato presso l’ANSAS rientra in servizio nelle istituzioni scolastiche. Dalla stessa data l’ANSAS è soppresso ed è ripristinato l’INDIRE, che:

§       assume la natura di ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

§       si articola in 3 nuclei territoriali;

§       si raccorda con le regioni.

Si dispone, conseguentemente, l’abrogazione dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della L. 296/2006, ferma restando, tuttavia, la soppressione degli exIRRE.

 

L’abrogazione dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della L. 296/2006 dovrebbe decorrere dal 1° settembre 2012, venendo altrimenti meno la disposizione istitutiva dell’ANSAS - che, retta dal commissario straordinario, funziona fino al 31 agosto 2012 – nonché la disposizione che demanda al regolamento (v. infra) la definizione della dotazione organica dell’Agenzia, alla quale occorre fare riferimento per il reclutamento straordinario.

L’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha istituito l’ANSAS, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi[191].

L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L. 400/1988, indicante anche la dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare comunque l’avvio delle attività della nuova struttura, si è prevista la nomina di uno o più commissari straordinari.

Fino al 31.12.2009, sono stati nominati e via via prorogati tre commissari straordinari. Il D.P.C.M. 27.1.2010 ha poi disposto la nomina di un solo commissario straordinario. L’incarico, conferito fino al 30.6.2010, è stato prorogato al 31.12.2010con D.P.C.M. 30.7.2010. L’ulteriore proroga, fino al 31.8.2012, è stata disposta con l’art. 2, c. 4-septiesdecies, del D.L. 225/2010 che, al contempo, come ante si è visto, ha fatto riferimento all’INDIRE nel processo di organizzazione del nuovo sistema di valutazione[192].

Nel frattempo, peraltro, le Camere hanno esaminato lo schema di regolamento concernente approvazione dello statuto e organizzazione dell’ANSAS (Atto 326, presentato il 14 gennaio 2011)[193]. Per quanto qui interessa, si ricorda che l’art. 10 dello schema - che non risulta aver concluso il suo iter -riguardava la dotazione organica dell’Agenzia, definita dalla tab. A allegata in 302 unità, distinte per profilo e per livello professionale. La relazione illustrativaevidenziava che tale consistenza risultava dal calcolo del 50% delle unità previste per l’INDIRE (49) e per gli IRRE (595) - in applicazione dell’art. 1, c. 611, della L. 296/2006 - e dalla sottrazione di ulteriori 20 unità per effetto dell’art. 17 del D.L. 78/2010. Lo schema individuava anche le modalità per la copertura dell’organico, secondo il modello previsto per le Agenzie dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999[194].

 

La relazione tecnica al decreto legge in esame precisa che, a fronte di attuali 306 unità comandate presso l’ANSAS, potranno essere assunte, al fine del rispetto del limite percentuale sopra indicato, 144 unità.

L’INVALSI, invece, a fronte di 25 unità di personale attualmente in servizio, ne potrà assumere altre 20, per un totale, dunque, di 45 unità. In tal modo, specifica la stessa relazione, si perverrà alla copertura quasi completa della pianta organica[195].

 

Il comma 2 specifica che, dopo la conclusione del programma straordinario di reclutamento, INVALSI e INDIRE devono rispettare i limiti per le assunzioni previsti per gli enti di ricerca dall’art. 9, co. 9, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

La disposizione citata, modificando l’art. 66, c. 14, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) – al quale sarebbe stato preferibile fare riferimento - ha previsto, per quanto qui interessa, che per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere in ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La facoltà di assunzione è nella misura del 50% nel 2014 e del 100% a decorrere dal 2015.

Si ricorda, infine, che l’INVALSI è stato qualificato “ente di ricerca” dall’art. 2 del D.Lgs. 286/2004. Tale natura giuridica è stata confermata dall’art. 17 del D.Lgs. 213/2009.

 

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie derivanti dagli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo (letteralmente, il riferimento è al complesso dell’articolo, ma dalla relazione tecnica si evince che ci si intenda riferire agli specifici interventi di riorganizzazione di Indire e Invalsi[196]), iscritte nello stato di previsione del MIUR, da destinare ad un nuovo fondo da istituire nello stesso stato di previsione, finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione.

Si dispone, peraltro, che dal 2013 le risorse in questione confluiscono sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricercaper essere destinate al funzionamento di INDIRE e INVALSI.

Non risulta quindi chiaro il raccordo fra la previsione di destinare le risorse ad un nuovo fondo finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione e la previsione di far confluire le stesse risorse sul Fondo per gli enti di ricerca, finalizzandole al funzionamento dei due enti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che l’intervento è finalizzato all’avvio presso l’ANSAS delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale da concludersi entro il 31 agosto 2012. Dette assunzioni decorrerebbero dal 1° settembre 2012, data in cui l’ANSAS, che riprende il nome di INDIRE e cambia natura, assumerebbe la connotazione organizzativa e giuridica necessaria per completare il Sistema Nazionale di Valutazione. La RT specifica che l’ANSAS attualmente si avvale di n. 296 unità di personale scolastico e di n. 10 unità di personale del comparto “Ministeri”.

Si ricorda che all’accorpamento, nell’ANSAS, delle funzioni in precedenza svolte dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio pari a 12,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 (articolo 1, commi 610 e 611, della legge 296/2006). Tali risparmi erano attribuiti alla riduzione delle dotazioni organiche: infatti il contingente di personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali sarebbe stato limitato al 50 per cento dei contingenti dell'INDIRE e degli IRRE. Secondo la relazione tecnica, l’adozione del nuovo modello organizzativo dell’Agenzia avrebbe restituito alle attività correlate all’insegnamento 310 dipendenti (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) in precedenza comandati presso gli IRRE e l’INDIRE e, quindi, sostituiti con supplenti annuali. Conseguentemente, veniva quantificata una riduzione di spesa pari a 2,8 milioni di euro nell’anno finanziario 2007 e a 8,6 milioni di euro a decorrere dal 2008. A tali risparmi si sarebbe aggiunto – secondo la RT - quello derivante dalla “ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all’istituzione dell’Agenzia”, per una minore spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Si segnala infine che il DPR recante il regolamento di approvazione dello statuto dell’ANSAS e di riordino dell’Agenzia, il cui schema è stato esaminato dal Parlamento nel febbraio 2011, non risulta allo stato emanato[197]. Tale disciplina stabiliva, fra l’altro, la dotazione organica dell’Agenzia (302 unità di personale), in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’art. 1, comma 611, della legge 296/2006 (limite del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE).

 

La norma prevede, a decorrere dal 1° settembre 2012, il rientro del personale scolastico nel comparto di appartenenza; pertanto, dall’anno scolastico 2012/2013, non si sosterrà più alcuna spesa per supplenze.

 

(Tab. 1):                                                                                        (importi in euro)

Spesa per supplenti

a.s. 2011/2012

a.s. 2012/2013 e ss.

Spesa per sostituzioni

9.866.402

0

Riduzione di spesa

0

9.866.402

 

La RT sottolinea che tale riduzione di spesa si riferisce ai capitoli, iscritti nello stato di previsione del MIUR, per la remunerazione dei compensi fissi al personale della Scuola.

Di detti risparmi, una quota parte è effettiva economia di spesa e contribuisce al raggiungimento di quelle previste a normativa vigente[198], mentre la parte rimanente è reimpiegata presso l’ANSAS/INDIRE e l’INVALSI.

 

 

(Tab. 2)                                                                                         (importi in euro)

Riduzioni di spesa

2012

2013 e ss.

Riduzione di spesa

3.288.801

9.866.402

Quota effettiva economia

370.000

370.000

Quota reimpiegata ANSAS/INDIRE

2.588.801

8.496.402

Quota reimpiegata INVALSI

330.000

1.000.000

 

Nel 2012 la riduzione di spesa è riferita ad un quadrimestre (settembre/dicembre).

Con riferimento alle sedi di servizio, la RT afferma che per quanto riguarda l'INVALSI, nulla cambierà rispetto alla situazione attuale che vede l'ente ospitato presso Villa Falconieri a Frascati (Roma), mentre per ciò che attiene le sedi dell'ANSAS/INDIRE, si passerebbe dalle diciotto sedi regionali, oltre alla sede principale di Firenze, a tre nuclei, con conseguente riduzione degli oneri di funzionamento.

Quanto all'utilizzo di quota parte delle riduzioni di spesa, la restituzione alla scuola del personale in servizio presso l’ANSAS, determinerà il seguente incremento delle entrate correnti dell’ANSAS, rispetto a quelle attuali:

 

(Tab. 3)                                                                                         (importi in euro)

ANSAS

2012

2013 e ss.

entrate correnti attuali

1.200.000

1.200.000

incremento

2.588.801

8.496.402

entrate correnti dopo norma

3.788.801

9.696.402

80% delle entrate c. dopo norma

3.031.041

7.757.122

 

La RT fa presente che l’ultimo rigo della tabella 3 costituisce il limite di spesa per l’assunzione di personale, interamente disponibile per assunzioni presso l’ANSAS, in quanto all’ente non sono mai stati trasferiti i fondi necessari per il pagamento diretto degli stipendi al personale in servizio, il cui costo è stato sopportato dal bilancio dell’Amministrazione.

Tali assunzioni avranno decorrenza dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 7.757.122. Ne consegue che nel 2011, delle entrate correnti non sarà speso nulla per assunzioni di personale, mentre nel 2012 la spesa per assunzioni, in quanto riferita a soli quattro mesi, non potrà superare un terzo delle entrate correnti disponibili a tal fine nel 2013, ovvero euro 2.585.707.

La RT afferma che la spesa totale, nell’anno 2013, sarà pari a euro 6.755.752, dunque inferiore alla somma disponibile. A distanza di quindici anni, nel 2028, la RT stima che la spesa rimanga inferiore alla somma disponibile, anche tenendo conto degli scatti di anzianità e nell’ipotesi, peraltro prudenziale, che non si verifichino pensionamenti nel frattempo. Afferma, quindi, che a regime la spesa sarà pari a euro 7.735.347.

La RT espone, quindi, la seguente tabella:

 

(Tab. 4)

ANSAS

Personale in servizio (comandato)

Numero assunzioni

Costo sino al 2028 complessivo medio annuo (euro)

 

306

144

7.735.347

 

La RT specifica che la maggiore spesa conseguente all’incremento di 8.496.402 delle entrate correnti dell’ANSAS, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, si sosterrà sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

Quanto alle assunzioni presso INVALSI, la RT ne riporta le entrate correnti nella tabella seguente:

 

 

 

(Tab. 5)

INVALSI

2012

2013 e ss.

entrate correnti attuali

3.284.563

3.284.563

incremento

330.000

1.000.000

entrate correnti dopo norma

3.614.563

4.284.563

80% delle entrate c. dopo norma

2.891.650

3.427.650

 

La RT fa presente che l’ultimo rigo della tabella 5 dà la misura del limite di spesa per l’assunzione di personale.

Per l’INVALSI, le assunzioni avranno decorrenza, anche in tal caso, dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 3.427.650, ivi inclusa quella già oggi sostenuta a carico delle entrate correnti.

 

(Tab. 6)

INVALSI

Personale in servizio

Numero assunzioni

Costo complessivo medio annuo 2013

 

25

20

2.270.097

 

La RT riferisce che la spesa complessiva ammontando, dal 2013, a regime, ad euro 2.270.097, al di sotto del limite di spesa, pur pervenendo alla copertura quasi completa della pianta organica, consentirà all’ente di dedicare la parte maggiore delle entrate correnti alle spese di funzionamento. Anche a regime, tenendo conto degli scatti d’anzianità che intercorreranno sino al 2028, dopo quindici anni, la RT stima che la spesa si manterrà comunque nei limiti dell’80% delle entrate correnti.

La RT afferma, quindi, che la maggiore spesa conseguente all’incremento di 1.000.000 delle entrate correnti dell’INVALSI, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, verrà sostenuta sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che ai fini di una verifica dei conteggi contenuti nella relazione tecnica sarebbe necessario conoscere alcuni elementi alla base delle quantificazioni.

In particolare:

§      con riferimento alla tabella 1, non è stato precisato il dato relativo alle retribuzioni posto alla base del calcolo della spesa per sostituzioni relativamente all’anno scolastico 2011/2012;

§      con riferimento alla tabella 2, non sono chiari i criteri in base ai quali sono state determinate le quote delle riduzioni di spesa da reimpiegare presso l’ANSAS e l’INVALSI;

§      con riferimento alle tabelle 3 e 5, non sono state indicate, nella loro tipologia e nella loro entità, le fonti che vanno a comporre le entrate correnti attuali dell’ANSAS e dell’INVALSI;

§      con riferimento alle tabelle 4 e 6, non sono stati forniti i parametri in base ai quali vengono conteggiate, rispettivamente, 144 e 20 unità di personale da assumere;

§      non sono stati esplicitati i dati in base ai quali la relazione tecnica stima in 6.755.752 euro la spesa totale nell’anno 2013 per il personale dell’ANSAS.

Si osserva, infine, che nella relazione tecnica allegata allo schema di regolamento, in precedenza richiamato, recante lo statuto dell’ANSAS i risparmi scontati per il rientro presso le scuole di 296 unità di personale scolastico (in precedenza utilizzato presso l’INDIRE e presso gli Istituti regionali di ricerca educativa) ammontavano a 9.432.439 euro annui. Tale somma risulta quindi inferiore rispetto ai 9.866.402 euro annui di risparmi indicati dalla relazione tecnica in esame.

 


 

Articolo 19, commi 4 e 5
(Autonomia scolastica e dirigenza)

 


4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.


 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo19 operano la riduzione del numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico.

In particolare, il comma 4 dispone che, dall’anno scolastico 2011/2012, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi,con conseguente soppressione delle attuali corrispondenti istituzioni scolastiche autonome.

Per il conseguimento dell’autonomia scolastica I citati istituti comprensivi devono avere un numero minimo di 1000 alunni, ridotti a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche con specifiche caratteristiche linguistiche.

Il comma 5 prevede che la direzione delle istituzioni scolastiche autonome di fatto attualmente ospitanti un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per specifici contesti (istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) è assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti.

 

La relazione illustrativa specifica che, lasciando inalterati i punti di erogazione del servizio, le istituzioni scolastiche autonome saranno ridotte di 1130 unità, con conseguente riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Si ricorda, in proposito, che la nozione di istituto comprensivo è già prevista nella disciplina vigente, a partire dall’art. 51 del D.Lgs. 297/1994[199].

In seguito, il D.P.R. 233/1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, ha fissato (art. 2) tra i 500 ed i 900 alunni (salvo deroghe per situazioni socio-geografiche particolari) il requisito necessario a ciascuna scuola per l’attribuzione dell’autonomia scolastica. Qualora le singole scuole non raggiungono gli indici di riferimento indicati, esse sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi che ospitano vari gradi di istruzione.

Più recentemente, l’art. 1 del D.P.R. 81/2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane, nell’affidare ad un decreto di natura regolamentare - risultante dal concerto tra MIUR e MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata -, la definizione dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio, dispone che, nelle more, si fa riferimento ai parametri già previsti in precedenti decreti (DD.MM. 15 marzo 1997, n. 176, e 24 luglio 1998, n. 331), nonché nel citato D.P.R. 233/1999[200], e specifica che dall’attuazione del dimensionamento della rete scolastica deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 mld di euro entro l’a.s. 2011/2012[201].

Attualmente, in attesa dell’adozione del regolamento previsto dal D.P.R. 81/2009, numerose istituzioni scolastiche autonome – rientranti a suo tempo (1° settembre 2000) nei parametri di cui al D.P.R. 233/2009 – risultano sottodimensionate.

 

L’istituto della reggenza è regolato, unitamente ad altri Incarichi aggiuntivi, dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale per il personale dirigente dell’area V siglato l’11 aprile 2006. Esso si configura come incarico di natura obbligatoria, non declinabile, conferito dall’amministrazione e remunerato con compenso integralmente e direttamente percepito dal dirigente.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 4, disponendo l’aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado, da effettuare a decorrere dall’a.s. 2011-2012, determina una riduzione delle istituzioni scolastiche autonome, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Analogamente, il comma 5, prevedendo la reggenza in luogo dell’assegnazione del dirigente scolastico alle scuole autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, determina effetti di contenimento della spesa funzionale al pieno conseguimento dei predetti obiettivi finanziari di cui al medesimo articolo 64.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che alla disposizione non sono associati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si segnala tuttavia, anche a fronte di quanto dichiarato dalla RT in merito alla funzionalità della norma al conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008, che non è stato precisato in quale misura i risparmi correlati alla riduzione del numero delle istituzioni scolastiche autonome prevista dal testo concorrano al conseguimento dei suddetti obiettivi finanziari, quantificati dal comma 6 dell’art. 64 in 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e in 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

In proposito si ricorda che l’art. 1 del D.P.R. 81/2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane, nell’affidare ad un decreto di natura regolamentare - risultante dal concerto tra MIUR e MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata -, la definizione dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio, dispone che, nelle more, si faccia riferimento ai parametri già previsti in precedenti decreti e specifica che dalle misure sul dimensionamento della rete scolastica deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 mln di euro entro l’a.s. 2011/2012.

 


 

Articolo 19, comma 6
(Esonero e semiesonero dalle attività didattiche)

 

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

 

 

Il comma 6 dell’articolo 19 limita la possibilità di esonero e semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici; a tale scopo abroga l’art. 459, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, che consentiva a condizioni più favorevoli (sulla base di un numero di classi inferiori di un quinto rispetto alle ipotesi contemplate nei commi 2 e 3) l’esonero o il semiesonero nel caso di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

 

La relazione tecnica specifica che l’intervento comporta il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato ed è, quindi, strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 64, co. 6, del D.L. 112/2008.

 

I commi 2 e 3 del citato T.U. prevedono che l’esonero possa essere concesso ai docenti della scuola materna e primaria quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e agli insegnanti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi (il semiesonero in caso di istituti con almeno 20 classi[202]).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma, abrogando il comma 4 dell’art. 459 del D.Lgs. n. 297/1994, non consente più di disporre l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento per il docente collaboratore del dirigente scolastico, a condizioni più favorevoli, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

La RT afferma, quindi, che l’intervento suddetto comporta il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato ed è strumentale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alla norma non sono ascritti effetti di risparmio, pur essendo finalizzata al contenimento della spesa per supplenze. Ciò premesso, si rileva comunque che la relazione tecnica non fornisce dati circa la platea dei soggetti interessati: tali elementi potrebbero risultare significativi considerato che l’intervento in esame viene definito dalla RT come strumentale al conseguimento degli obiettivi di risparmio ascritti all’articolo 64, comma 6, del D.L. 112/2008 (economie sulla spesa per il personale del comparto scuola).

 


 

Articolo 19, commi 7-11
(Dotazioni organiche del personale scolastico)

 


7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.


 

 

I commi da 7 a 9 dell’articolo 19 sono finalizzati al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico.

 

In particolare, il comma 7 dispone che, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012[203], assicurando in ogni caso, in ciascun anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell’articolo 64 del D.L. 112/2008.

 

Il comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dello stesso articolo 64 provvede annualmente al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi summenzionati, al fine di adottare eventuali interventi correttivi nel caso di scostamento (comma 8).

 

Per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, si applica la procedura prevista dall'art. 1, co. 621, lett. b), della L. finanziaria 2007, che prevede la riduzione lineare delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, fino a concorrenza degli importi indicati (comma 9).

 

Il comma 6 dell'art. 64 del D.L. 112/2008 richiede, a decorrere dal 2012, economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a 3.188 milioni di euro, ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall’art. 2, co. 411 e 412, della L. finanziaria 2008, quantificate - per quanto qui interessa - in 1.432 milioni di euro dal 2011.

Il comma 9 riserva - a decorrere dal 2010 - il 30% delle economie conseguite all’incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola, costituendo a tal fine un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero. Dispone, inoltre, che le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall’anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse[204].

Come sopra anticipato, il processo attuativo è monitorato, ai sensi del comma 7, da un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti di MIUR e MEF.

 

Il comma 10 reca l'interpretazione autentica dell'art. 22, comma 2, della L. 448/2001 (L. finanziaria 2002), disponendo che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifica i parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

 

L'art. 22, comma 2, dellaL. finanziaria 2002 riguarda esclusivamente il personale docente. In particolare, una volta definiti, al comma 1, i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome, il comma 2 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

 

La relazione tecnica specifica che, in relazione al contenzioso sorto in materia, è necessario precisare il corretto iter dei provvedimenti ministeriali indicanti la consistenza degli organici[205].

Pertanto, essendo i parametri definiti dall'art. 2 del D.P.R. 81/2009 per il personale docente[206] e dal D.P.R. 119/2009 per il personale ATA, le dotazioni organiche saranno determinate con decreti del MIUR, di concerto con il MEF, senza l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

 

Il comma 11 reca disposizioni in materia di organico di sostegno, azioni integrative per gli studenti disabili e conseguente formazione del personale docente, commissioni mediche chiamate a formulare la diagnosi che dà diritto all’assegnazione del docente di sostegno.

In particolare, esso prevede che:

§       l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’art. 2, commi 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità;

§       lo stesso organico è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili;

§       l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. Conseguentemente, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, si dà priorità agli interventi di formazione sulle modalità di integrazione degli alunni disabili, rivolti a tutti i docenti.

Dispone, infine, che le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/1992, chiamate a formulare la diagnosi funzionale che dà diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito.

Con riferimento a quest’ultima previsione, si evidenzia che, sostanzialmente, l’individuazione dell’alunno come persona con handicap, presupposto necessario per consentirgli la fruizione degli strumenti di integrazione didattica, finora oggetto di una normativa specifica, sembra ricondotta alla disciplina generale applicata in materia (v. infra).

 

La relazione illustrativa specifica che il comma è formulato nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, che ha dichiarando la parziale illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. 244/2007, ripristinando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave.

 

Il co. 413 della L. 244/2007 fa, anzitutto, salvo l’art. 1, co. 605, lett. b), della L. finanziaria 2007, che ha disposto la modifica del rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, co. 3, della L. 449/1997 in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Dispone, quindi,che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’a.s. 2008-2009 non superi il 25% del numero di sezioni[207] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze[208].

Il co. 414 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70% del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007. Modifica, inoltre, l’art. 40, co. 1, della L. 449/1997, sopprimendo la previsione di nomina di docenti di sostegno in deroga[209], e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

 

La graduale piena attuazione della disciplina di cui all’art. 2, co. 413, della L. finanziaria 2008, relativo alla determinazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili, era stata prevista dal Piano programmatico conseguente all’art. 64 del D.L. 112/2008.

Ma il 22 febbraio 2010, la Corte costituzionale, con sentenza n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 413 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del co. 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

Rispondendo all’interrogazione 4-09239 il 31 maggio 2011, il rappresentante del Governo ha evidenziato che, in attuazione della sentenza, sono stati istituiti a livello nazionale oltre 3.300 posti in deroga in aggiunta ai 90.469 posti istituiti in organico di fatto per l'a.s. 2010-2011. Inoltre, sono state autorizzate “ben 5.022 assunzioni di personale docente ed educativo nel sostegno, che rappresentano circa il 50 per cento delle assunzioni autorizzate nell'anno scolastico 2010/2011”.

Lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici 2011/2012 - di cui alla circolare n. 21 del 14/3/2011 - determina un organico di diritto di 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’a.s. 2010-2011, e un organico di fatto pari a 90.469 posti. A tale dotazione complessiva, devono essere aggiunti gli eventuali posti in deroga. Al riguardo, rispondendo all’interrogazione 4-08641 nella stessa giornata del 31.5.2011, il rappresentante del Governo ha evidenziato che “In tal modo si passa da 90.031 insegnanti di sostegno dell'a.s. 2009/2010 agli attuali 94.430, con la conseguente riduzione del rapporto alunni disabili docenti di sostegno dal 2,01 del 2009/2010 al 2,00 del corrente anno”.

 

Con riguardo alla procedura indicata nell’ultimo periodo del comma 7, ovvero all’accertamento dell'handicap tramite le commissioni mediche indicate dall’art. 4 della L. 104/1992[210], si segnala che a tale diagnosi si provvedeva, ai sensi degli artt. 12 e 13 dellacitata legge quadro e dell’art. 10, comma 5, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), attraverso apposite verifiche collegiali disposte dalle Aziende sanitarie[211] ed affidate ad un’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento previsto dal comma 7 è finalizzato al consolidamento, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, delle riduzioni complessive di personale previste, per il triennio 2009/2011, dall’art. 64 del D.L. 112/2008, assicurando in ogni caso, in ragione d’anno, la quota dei risparmi che devono derivare al bilancio dello Stato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del citato art. 64.

Con riferimento ai commi 8 e 9, la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito alla disposizione di cui al comma 10, la RT precisa che la norma di interpretazione autentica si rende necessaria al fine di fare chiarezza circa il corretto iter procedimentale finalizzato all’emanazione dei provvedimenti concernenti la determinazione delle dotazioni organiche del personale della scuola, stante anche il contenzioso insorto in materia.

Pertanto, in base alla normativa vigente, essendo i parametri relativi alla consistenza delle dotazioni organiche definiti ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, le dotazioni sono determinate con appositi decreti ministeriali senza la necessità di acquisire i pareri delle commissioni parlamentari. La RT sottolinea, quindi, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è funzionale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008.In merito al comma 11, la RT afferma che l’intervento, nel rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, conferma il limite massimo dell’organico dei docenti di sostegno previsto dalla legge 244/2007 in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito con la predetta sentenza circa il ripristino dell’istituto delle deroghe nell’assegnazione dei posti di sostegno agli alunni per i quali viene certificata una particolare gravità dell’handicap.

Inoltre, la norma stabilisce l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’organico dei docenti di sostegno per un migliore impiego delle risorse di personale docente presente nelle singole scuole (assegnazione di docenti di sostegno alla scuola o ad una rete di scuole e non all’alunno disabile), stabilendo, nel contempo, la possibilità di formare tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili, al fine di operare sinergicamente con i docenti di sostegno. Ciò allo scopo di rendere il numero degli insegnanti di sostegno, assegnati alla scuola, congruo rispetto al reale fabbisogno.

Si prevede, infine, la partecipazione obbligatoria di un rappresentante dell’INPS, a titolo gratuito, nelle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

La RT, conclude affermando che tutti gli interventi previsti dalla norma sono strumentali al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64 del decreto legge 112/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, fermo restando che sarebbe opportuna una ricognizione delle economie finora realizzate per effetto dell’attuazione dell’articolo 64 del D.L. 112/2008, tenuto conto che la RT riferita ai commi in esame, nonché agli altri del medesimo articolo, ribadisce in più punti che le disposizioni concorrono al raggiungimento delle suddette economie.

 


 

Articolo 19, commi 12-15
(Docenti inidonei all’insegnamento)

 


12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.


 

 

I commi da 12 a 15 disciplinano le modalità di impiego del personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

In particolare, si prevede che tale categoria di personale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità da parte della Commissione medica operante presso le ASL, può presentare istanza per rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (ATA), con attribuzione di priorità alla provincia di appartenenza in caso di assegnazione (comma 12).

Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con garanzia del riconoscimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile (comma 13). La mobilità intercompartimentale si realizza nel quadro delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per le singole amministrazioni (comma 14). La definizione delle modalità applicative della mobilità intercompartimentale è rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per la P.A. e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 15).

 

Si ricorda che la mobilità intercompartimentale nel Comparto Scuola è attualmente regolata dall’articolo 10, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. L’istituto è stato introdotto dall’articolo 15 del CCNL 26 maggio 1999, relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, e ulteriormente regolato dall’articolo 10, commi 1-8, dell’articolo 10 del CCNL 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio economico 2002\2003.

La mobilità intercompartimentale si effettua a domanda sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire. Alla contrattazione integrativa è inoltre demandata la previsione delle modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

 

Si fa presente che un’analoga procedura di mobilità straordinaria del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamentoper motivi di saluteè già stata definita dall’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008),il quale ha previsto l’iscrizione di tale personale in un apposito ruolo speciale ad esaurimento. La norma prevede che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi, nonché gli specifici percorsi di formazione per la riconversione professionale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 12, specifica che, le immissioni nei ruoli amministrativo o tecnico previste dalla norma sono effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla vigente normativa.

In merito ai successivi commi 13-15, la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme, salvo sottolineare che l’intervento, che comporta, nel suo complesso, una razionalizzazione dell’utilizzo del personale della scuola, è da ritenersi rafforzativo delle misure previste dall’art. 64 del D.L. 112/2008 e funzionale al compiuto conseguimento dei risparmi di spesa previsti dall’art. 64, comma 6, del citato decreto-legge.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare considerato che le norme recano misure di razionalizzazione sull’impiego del personale.

Si rileva che la RT, non fornisce dati relativamente al numero dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma. Tale elemento potrebbe risultare utile anche per verniciare la compatibilità delle disposizioni che introducono la mobilità (interna o intercompartimentale) rispetto a quelle che subordinano tale previsione al rispetto dei piani assunzionali vigenti.

 


 

Articolo 19, comma 16
(Raccordo fra Istruzione e formazione professionale
e secondo ciclo di istruzione)

 

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

Il comma 16 dell’articolo 19 prevede l’emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, L. 400/1988) volto a garantire la piena coerenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 226/2005 con le modifiche ordinamentali apportate al secondo ciclo dell’istruzione secondaria superiore ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008. Il regolamento - per il quale non vengono determinate le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare - è emanato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare,ai sensi del D.Lgs. 226/2005,le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale -che si concludono con il conseguimento diun titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore -.

Chiusa una fase di sperimentazione, il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP (coincidente con l’anno scolastico e formativo 2010-2011) è stato avviato sulla base dell’Accordo raggiunto in Conferenza Stato - regioni il 29.4.2010, poirecepito con D.L: 15.6.2010. In particolare, l’Accordo, prodromico alla disciplina specifica definita da ciascuna regione, ha individuato le figure professionali e gli standard minimi formativi.

Nel frattempo, dando seguito a quanto disposto dall’art. 64 del D.L. 112/2008, si è proceduto al riordino del secondo ciclo di istruzione. In particolare, l’art. 2, co. 3, del D.P.R. 87/2010, concernente il riordino degli istituti professionali, ha disposto che essi possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta formativa del sistema di IeFP.

Con decreto MIUR 18 gennaio 2011 sono state definite - secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1-quinquies del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - le Linee guida per la realizzazione di raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale[212].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la norma è volta a garantire la piena coerenza del sistema dell’istruzione e formazione professionale con le innovazioni normative di carattere ordinamentale sopravvenute relativamente al secondo ciclo dell’istruzione secondaria superiore. La RT afferma che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo prevista apposita clausola di invarianza di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che le misure previste dal testo abbiano esclusivamente carattere ordinamentale.

 


 

Articolo 20, commi 1-2-ter, 3-5, 10-12, 14-16
(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

 


1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012. Gli enti locali di cui ai primi due periodi conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 è ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:

"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:

"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.


 

 

L'articolo 20, ai commi indicati, dispone in merito al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche ed integrazioni alla disciplina del patto di stabilità interno e ad altre disposizioni in materia di finanza locale[213].

 

Le norme recate dai commi da 1 a 5 dispongono in materia di :

§       possibilità di concordare le modalità di raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e degli enti locali del proprio territorio (comma 1);

§       redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti (commi 2-2-ter e 3);

§       aumento del concorsodi regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014 (commi 4 e 5).

 

L’articolo reca poi una serie di disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l’efficacia della disciplina del patto di stabilità interno. In particolare tali misure riguardano:

§      disposizioni di carattere antielusivo inerenti la disciplina del patto di stabilità interno (commi 10-12);

§      l'obbligo di adeguamento, da parte delle regioni, della propria normativa a seguito di sentenze della Corte costituzionale (commi 14 e 15);

§      le modalità applicative delle riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell’ambito del nuovo regime di “federalismo fiscale municipale” dettato dal D.Lgs. n. 23/2011 (comma 16).

Comma 1 – Possibilità di concordare le modalità di raggiungimento degli obiettivi del patto

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 2012, l’introduzione di una nuova forma di concertazione per la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e degli enti locali del loro territorio.

 

La ”concertazione” delle modalità attuative del patto assume carattere innovativo con riferimento alle regioni a statuto ordinario, in quanto attualmente limitata alle sole regioni a statuto speciale. Per quanto attiene invece a forme di flessibilità a livello regionale del patto per gli enti locali di ciascuna regione, esse sono già previste nella disciplina vigente.

Secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2011 (legge 220/2010, art. 1, commi 138-143) le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Le norme citate consentono inoltre una rimodulazione 'orizzontale' tra gli enti locali della regione, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi.

 

In merito alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, si ricorda che esse sono soggette all'obbligo di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica al pari delle regioni a statuto ordinario, tuttavia, in ragione della autonomia che è loro riconosciuta, concordano – con il Ministero dell’economia - la misura e le modalità di tale concorso[214].

Per alcune di esse, inoltre, la disciplina del patto di stabilità è ora contenuta in norme statutarie (nello statuto di autonomia o in norme di pari rango) che, per tale ragione, non possono essere modificate da legge ordinaria.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del Patto di stabilità, a decorrere dal 2010, è contenuta nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto della regione) come ultimamente modificato dalla legge finanziaria 2010 (legge 191 del 2009) che ai commi 106-125 dell'articolo 2 ha revisionato l'ordinamento finanziario della regione autonoma al fine di recepire i principi del federalismo fiscale. Per la regione Friuli-Venezia Giulia, invece, è la legge di stabilità 2011 (art. 1, commi 154 e 155) che, nell'ambito delle modifiche all'ordinamento finanziario della Regione, detta le regole del patto di stabilità a decorrere dall'esercizio 2011, in riferimento al "sistema integrato regionale" comprensivo oltre che della regione di tutti gli enti e organismi finanziati direttamente dalla regione stessa.

 

Le regioni possono concordare le predette modalità di raggiungimento degli obiettivi singolarmente con lo Stato, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.)[215]. Se il C.A.L. non dovesse essere stato istituito l'accordo va raggiunto con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI regionali.

Le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei” per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

La nozione di “criteri europei”,non ulteriormente specificata, richiama implicitamente i criteri di contabilità economica definiti in sede comunitaria[216], sulla cui base sono costruiti gli aggregati contabili soggetti ai parametri del Patto di stabilità e crescita.

 

La norma in esame prevede altresì che le regioni rispondano allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi, concorrendo - nell’anno successivo a quello di riferimento - per un maggiore importo, pari alla differenza tra l’obiettivo e il risultato conseguito. Il riferimento esplicito alla regione che non rispetta gli obiettivi di cui al primo periodo del comma in esame, fa ritenere che la predetta ulteriore sanzione si applichi esclusivamente alla singola regione che non rispetta le modalità 'concordate'.

Restano ferme:

§      le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplinate dall'art. 1 della legge di stabilità 2011 ai commi 147-149, e dall'art. 14, comma 4 del decreto legge 78/2010);

§      il monitoraggio a livello centrale (legge 220/2010, art. 1 commi 144-145);

§      il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi (legge 220/2010, art. 1, comma 142).

Alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[217], con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale[218], è attribuito un generale potere di monitoraggio dell'applicazione della disposizione in esame.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, stabilisce - entro il 30 novembre 2011 - le modalità per l’attuazione del disposto in esame.

Il decreto ministeriale dovrà stabilire, inoltre, le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Al decreto ministeriale sono dunque demandate le scelte se e con quali modalità escludere le regioni che non hanno rispettato il patto e che sono in deficit sanitario[219].

In merito alle regioni inadempienti nei tre esercizi antecedenti al 2012 si rileva che, ferma restando l'indisponibilità di dati per l’esercizio in corso, nel Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti (sez. unite in sede di controllo, maggio 2011) si legge: “Secondo i primi dati del monitoraggio, sia le regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale hanno nel 2010 rispettato gli obiettivi previsti.”. Per il 2009 la Corte dei Conti (sez. aut., 4 agosto 2010) ha reso noto che “..sulla base dei dati del monitoraggio 12 Regioni a statuto ordinario hanno rispettato i limiti del patto di stabilità. Una sola Regione, la Puglia, non ha rispettato il patto nei due saldi, 2 Regioni, la Campania e il Molise non hanno rispettato i limiti del saldo di cassa. Tutte le Regioni a Statuto speciale hanno rispettato i limiti del patto di stabilità, tranne la Sicilia con riguardo al saldo di cassa."

Quanto alle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario nel triennio 2007-2009 sono otto: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Di queste, nel 2010, sono 'uscite' dal piano solo le regioni Liguria e Sardegna, mentre altre due regioni Puglia e Piemonte sono state sottoposte a piani di rientro per il triennio 2010-2012[220].

Commi 2-2-ter, 3 – Articolazione del patto sulla base di criteri di virtuosità

Il comma 2 prevede la ripartizione, con decreto del Ministro dell’economia e finanze[221], degli enti sottoposti al patto di stabilità in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

La norma indica i seguenti parametri di virtuosità:

a)   prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b)   rispetto del patto di stabilità interno;

c)   incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;

d)   autonomia finanziaria;

e)   equilibrio di parte corrente;

f)     tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g)   rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h)   effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i)      rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l)      operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

 

Ulteriori criteri di virtuosità sono considerati dai commi 2-bis e 2-ter (introdotti dal Senato). In particolare, il comma 2-bis prevede che, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio - cui gli enti territoriali devono tendere nell’esercizio delle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali – si considerino, tra i parametri di virtuosità, indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Il comma 2-ter prevede che con il decreto ministeriale di ripartizione degli enti locali nelle quattro classi di virtuosità venga, tra l'altro, individuato un coefficiente di correzione che tenga conto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 138/2011, va considerato come elemento di valutazione della virtuosità degli enti territoriali l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, adeguamento che, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 3, costituisce un obbligo per i comuni, le province e le regioni da adempiere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

 

Il comma 3 definisce le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), sulla base della loro collocazione nelle predette quattro classi di virtuosità.

In particolare, il comma dispone che, a decorrere dal 2013, gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, non concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’articolo 14del D.L. n. 78 del 2010né agli ulteriori obiettividi finanza pubblica definiti dal successivo comma 5 dell’articolo in esame (cfr. infra).

Per le province, il termine di decorrenza della citata disposizione è anticipato al 2012.

 

Si segnala che il decreto-legge n. 138/2011, all’articolo 1, comma 9, ha anticipato al 2012 l’applicazione del meccanismo di ripartizione degli enti territoriali in quattro classi, sulla base di suddetti dieci parametri di virtuosità, ai fini della ripartizione tra gli enti degli obiettivi finanziari del patto, secondo i criteri sopra descritti.

 

Il riferimento contenuto nel comma in esame agli obiettivi di finanza pubblica fissati “dall’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010” sembrerebbe far ritenere che gli enti collocati nella prima classe di virtuosità non siano più tenuti a partecipare né al raggiungimento agli obiettivi di avanzo di bilancio previsti per i singoli comparti dal patto di stabilità interno, né al conseguente taglio dei trasferimenti operato dal comma 2 del citato articolo 14 del D.L. n. 78/2010.

Si ricorda che il citato comma 2 ha disposto complessive riduzioni di trasferimenti, a decorrere dal 2012, per un ammontare pari a: 4.500 milioni per le regioni, a 2.500 milioni per i comuni e a 500 milioni per le province, corrispondenti alla misura del concorso richiesto dal comma 1 dell’articolo 14, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

E’ comunque previsto che resti fermo l’obiettivo complessivo del comparto: tale clausola sembrerebbe pertanto implicare – sulla base di quanto desumibile dal tenore letterale della norma - che il peso cumulato del concorso alle due manovre citate, per la quota non più gravante sugli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità, si sposti sugli enti delle altre classi.

Si segnala in proposito che il comma in esame non esplicita i criteri in base ai quali tale peso ulteriore verrà ripartito tra gli enti appartenenti alle altre tre classi di virtuosità, che – secondo, some sopra detto, un primo esame delle disposizioni in commento - dovrebbero, dunque, farsi carico sia dell’intero importo del taglio dei trasferimenti operato dal citato D.L. n. 78/2010, sia degli obiettivi di avanzo di bilancio previsti per l’intero comparto dal patto di stabilità interno, secondo la disciplina dettata dalla legge di stabilità 2011, i cui parametri, in tale ipotesi, andranno conseguentemente rivisti a partire dal 2012.

 

Si ricorda, in questa sede, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 2013 saranno sottoposti al patto di stabilitàinterno i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Le misure finanziarie imposte agli enti territoriali dal patto di stabilità interno per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come definite dal D.L. n. 78/2010 e dalle due ultime manovre (decreti-legge n. 98 in esame e 138 del 2011), riguarderanno, dunque, dal 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, attualmente esclusi. Inoltre, in base al comma 5 del medesimo articolo 16, a decorrere dal 2014 anche le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, saranno sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

 

Per gli enti rientranti nella prima classe di virtuosità vengono definiti specifici obiettivi finanziari,.

Agli enti locali “virtuosi” è richiesto soltanto di conseguire l’obiettivo strutturale[222] del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario uguale a zero - escludendosi pertanto che agli enti in questione possa essere richiesto di esporre posizioni di avanzo, come invece previsto dalla disciplina del patto recata dal D.L. n. 78/2010 e dalla legge di stabilità 2011.

Per le regioni ”virtuose”, l'obiettivo è fissato in misura pari a quello risultante dall’applicazione della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell’obiettivo 2011 dal D.L. n. 112/2008 alle spese finali medie 2007-2009, come definite dall’art. 1, commi 128-129, della legge n. 220/2010[223].

Il comma 3 dell'art. 77-ter – vecchia versione del patto di stabilità delle regioni - del D.L. n. 112 del 2008 prevedeva che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario non dovesse, per il 2011, essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, diminuito dello 0,9 per cento.

 

Il contributo alla manovra degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità è inoltre ridotto già nell'anno 2012, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata, in modo tale che da tale “sconto” non derivino comunque effetti finanziari negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro (ultimo periodo del comma 3 in esame).

Tale importo costituisce pertanto un alleggerimento della manovra posta a carico degli enti locali dalla normativa vigente per il 2012.

Posto che le province sono escluse dalla manovra già a partire dal 2012, di tale alleggerimento ne beneficiano i comuni appartenenti alla prima classe di virtuosità.

 

Va, infine, rilevato che i meccanismi di premialità previsti dal comma 3 in esame sembrano configurarsi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, recata dalla legge di stabilità per il 2011, che si applicano in favore degli enti rispettosi del patto di stabilità interno[224].

Commi 4 e 5 - Aumento della manovra per regioni ed enti locali

Il comma 4 estende agli anni 2014 e successivi le misure di contenimento finanziario già previste per l’anno 2013, recate dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

 

Il D.L. n. 78/2010, all’articolo 14, comma 1, ha determinato nei seguenti importi il concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a)    per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)    per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)    per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)    per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Per le province e i comuni, è inoltre espressamente specificato che il concorso alla manovra avvenga attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali disposta, nei medesimi importi per il 2011 e a decorrere dal 2012, dal comma 2 del medesimo articolo 14.

La disposizione in esame sembra principalmente volta a superare i dubbi interpretativi recati dalla formulazione dell’articolo 14, comma 1, del citato D.L. n. 78, il quale, pur riferendosi al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, definisce la misura del concorso delle autonomie territoriali alla loro realizzazione, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in importi di carattere permanente.

L’estensione agli esercizi 2014 e seguenti della manovra disposta dal citato articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, infatti, pur venendo ribadita dal comma in esame, risulta già scontata negli andamenti tendenziali. Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento computa infatti i soli effetti derivanti dall’incremento della manovra disposto dal successivo comma 5 (per ulteriori approfondimenti al riguardo, si rinvia al paragrafo relativo ai profili finanziari).

 

La disposizione si configura, peraltro, come norma transitoria, valida fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42/2009, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica.

 

Il comma 5 impone alle autonomie territoriali, a partire dal 2013, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura indicata nella tabella seguente, in termini di indebitamento di fabbisogno e di indebitamento netto:

(milioni di euro)

 

2013

2014 (e segg.)

Regioni statuto ordinario

800

1.600

Autonomie speciali

1.000

2.000

Province

400

800

Comuni > 5.000 ab.

1.000

2.000

Totale

3.200

6.400

 

Si segnala che il D.L. n. 138/2011, all’articolo 1, comma 8, ha modificato la disposizione in esame ridefinendo e anticipando all’anno 2012 la misura aggiuntiva del concorso finanziario imposto agli enti territoriali dal comma 5 in esame, delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica a partire dall’anno 2012, in termini di indebitamento di fabbisogno e di indebitamento netto, è stato ridefinito nei seguenti importi:

a)      per le regioni a statuto ordinario: 1.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 (invece di 800 milioni nel 2013 e 1.600 a decorrere dal 2014);

b)      per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 (invece di 1.000 milioni per il 2013 e 2.000 a decorrere dal 2014);

c)      per le province: 700 milioni di euro per l’anno 2012 e 800 milioni a decorrere dall’anno 2013 (invece di 400 milioni nel 2013 e 800 a decorrere dal 2014);

d)      per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.700 milioni di euro per l’anno 2012 e 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2013 (invece di 1.000 milioni nel 2013 e 2.000 a decorrere dal 2014).

 

Rispetto alla originaria misura introdotta dal comma 5 in esame, le novelle apportate dal comma 8 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 al comma 5 in esame determinano un aumento del concorso delle autonomie territoriali alla manovra di finanza pubblica di 6.000 milioni per l’anno 2012 e di ulteriori 3.200 milioni per l'anno 2013.

 

Nel complesso, dunque, la misura del concorso delle autonomie territoriali per gli anni 2012 e successivi imposto dal comma 5 in esame , come successivamente novellato, è pari a 6.000 di euro per il 2012 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2013.

 

In merito all’inasprimento della manovra a carico degli territoriali prevista dal comma 8 del D.L. n. 138/2001, va peraltro ricordato che il comma 12 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, ha previsto la possibilità che l’importo della manovra possa essere complessivamente ridotto nel 2012 attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (c.d. “Robin Tax”), operata dall’articolo 7, comma 6, del D.L. n. 138/2011.

 

In conseguenza di quanto disposto al comma 3, il riparto di tale ulteriore concorso alla manovra indicato, nel comma 5 in esame (come successivamente novellato) - al pari di quello già previsto a decorrere dal 2013 dal citato D.L. n. 78/2010[225] - grava esclusivamente sugli enti sottoposti al patto collocati nelle classi di virtuosità successive alla prima:

Commi 10-12 – Misure antielusive delle regole del patto

I commi 10-12 introducono misure 'antielusive' delle regole del patto di stabilità interno, finalizzate ad assicurare il rispetto da parte delle regioni e degli enti locali della disciplina del patto di stabilità 2011-2013 recata dalla legge di stabilità 2011.

 

In particolare, il comma 10 – che aggiunge il comma 111-bis all’articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri attiposti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

 

Il successivo comma 11 precisa l’ambito di applicazione della norma introdotta dal comma 10, limitandola ai (soli) contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Si ricorda, al riguardo, che la normativa vigente del patto (articolo 1, commi 119 e 148-bis della legge n. 220/2010, come modificata dal D.L. n. 225/2010) reca il divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione/sanzione che vieta nuove assunzioni agli enti locali ed alle regioni che risultino inadempienti al Patto.

 

Il comma 12 – che aggiunge il comma 111-ter all’articolo 1 della citata legge n. 220/2010 - introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

§      fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;

§      fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

Commi 14-15 – Adeguamento normativa regionale

I commi 14 e 15 riguardano l'adeguamento della normativa regionale a seguito di sentenza della Corte costituzionale.

Il comma 14, dispone - ai fini del coordinamento della finanza pubblica - che le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all’attività di enti strumentali o dipendenti, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell’esecuzione, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di 'mancata o non esatta conformazione alle decisioni della Corte - dispone a seguire il comma 15 - il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma della Costituzione.

La norma sembrerebbe riferita a specifiche sentenze ed alla conseguente necessità che la regione compia atti al fine di 'adeguare' la propria normativa ai limiti e/o agli obblighi posti dal legislatore statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica[226].

Quanto all'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, questo è previsto nei casi elencati all'articolo 120, secondo comma della Costituzione "mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - ed è esercitabile secondo la procedura disciplinata dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Peraltro, poiché l'esercizio del potere sostitutivo è comunque possibile nei termini stabiliti dalla Costituzione e con le modalità fissate dalla legge (la legge non può introdurre un'altra fattispecie di esercizio di potere sostitutivo), la norma in esame si limita ad introduce un termine (tre mesi) entro cui la regione dovrebbe adeguare la propria normativa.

Comma 16 – Riduzioni dei trasferimenti e risorse di carattere perequativo

Il comma 16 estende alle risorse di carattere perequativo la riferibilità delle disposizioni che prevedono, a vario titolo, la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

 

In particolare, la norma fa riferimento alle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (istituito, per i comuni, dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23[227] e per le province dall’articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68[228]) e, successivamente, al Fondo perequativo per le province e i comuni, previsto dall’articolo 13 della legge n. 42/2009 (istituito dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2001).

La disposizione opera a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, adottate in attuazione delle legge sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009).

 

Si ricorda che i citati provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

In particolare, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono stati soppressi già a decorrere dal 2011, dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2001 sul federalismo fiscale municipale; i trasferimenti erariali in favore delle province sono soppressi a decorrere dal 2012, ai sensi dell’’articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2001.

A seguito della soppressione dei trasferimenti, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione ai comuni e alle province dell'autonomia di entrata, è stata prevista l’istituzione:

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 23/2011), la cui durata è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 2011, alimentato con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni stessi;

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province (art. 21, D.Lgs. n. 68/2011), la cui durata è fissata in un periodo di due anni a decorrere dal 2012, alimentato con quota parte del gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF.

Al riparto dei due Fondi sperimentali si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La funzione dei due Fondi cessa alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall’articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

L’istituzione del Fondo perequativo dello Stato per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province è disciplinata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011. La disposizione non precisa peraltro la data di istituzione del Fondo perequativo; esso, tuttavia, dovrebbe essere presumibilmente attivato a partire dal 2014.

Le modalità di alimentazione del Fondo sono disciplinate dal medesimo articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2001 per quanto concerne le risorse per i comuni, e dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011, per quel che concerne le risorse per le province.

 

Secondo quanto illustrato nella relazione tecnica, la norma consentirebbe, innanzitutto, una nuova modalità di applicazione della sanzione che opera nei confronti degli enti locali inadempienti al patto prevista dalla vigente normativa (articolo 1, comma 121, della legge di stabilità per il 2011), consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo.

 

In caso di incapienza dei predetti Fondi, la norma prevede che gli enti locali siano comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

Va infine ricordato lo schema di decreto legislativo recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni”, attualmente all’esame della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale (Atto del Governo n. 365), che all’articolo 7 disciplina i meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle regioni e degli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dall’anno 2014, prevedendo, in tale ipotesi, l’obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importocorrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento, la norma prevede che si proceda al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale

Profili finanziari Art. 20, (commi 1-5, 10-12 e 14-16)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 3 Patto 2012

Enti virtuosi

 

 

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 5

Patto Regioni

 

 

 

 

 

 

800

1.600

 

 

800

1.600

Co 5

Patto Comuni

 

 

 

 

 

 

1.000

2.000

 

 

1.000

2.000

Co. 5

Patto Province

 

 

 

 

 

 

400

800

 

 

400

800

Co. 5

Patto Regioni SS

 

 

 

 

 

 

1.000

2.000

 

 

1.000

2.000

Co 7 Taglio trasf. comuni

 

 

500

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 7 Taglio trasf. province

 

 

200

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppress. c. 7 Eliminazione taglio trasf. comuni

 

 

500

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppress. c. 7 Eliminazione taglio trasf. province

 

 

200

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 17-bis Riduz rimborsi imposte

 

 

 700

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pertanto, l’effetto dell’articolo in esame, non modificato nel suo ammontare complessivo rispetto a quello ascritto al testo originario, risulta il seguente:

segno meno = peggioramento                                                                                                  (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 3

Enti virtuosi

 

 

 

 

 

-200

 

 

 

-200

 

 

Co 5 Patto Stab. Interno

 

 

 

 

 

 

3.200

6.400

 

 

3.200

6.400

C. 17-bis

Riduz rimborsi imposte

 

 

700

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale articolo

 

 

700

1.400

 

-200

3.200

6.400

 

-200

3.200

6.400

 

La relazione tecnica, richiamando il contenuto delle diverse disposizioni contenute nell’articolo in esame, dà conto dei seguenti effetti finanziari:

§      con riferimento ai commi da 1 a 3 - che introducono il patto territoriale e prevedono una ripartizione degli enti in classi di virtuosità ai fini di una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno - la relazione tecnica afferma che solo l’ultimo periodo del comma 3 (che prevede la concessione agli enti virtuosi di una riduzione del contributo alla manovra per il 2012) determina effetti finanziari negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno nel limite di importo di 200 milioni per l’anno 2012;

§      con riferimento ai commi 4 e 5 - che estendono agli anni 2014 e successivi le misure previste, per l’anno 2013, dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 e fissano il concorso alla manovra dei diversi comparti delle autonomie territoriali - la relazione tecnica evidenzia effetti di risparmio complessivi, sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, pari a 3.200 per il 2013 e a 6.400 milioni annui per gli anni 2014 e successivi;

Con riferimento ai commi da 6 a 8 del testo originario, soppressi dal Senato e di seguito riportati per memoria, la relazione tecnica iniziale affermava quanto segue:

-        con riferimento al comma 6 - che stabiliva che la riduzione dei trasferimenti operata dai successivi commi 7 e 8 non si applicassero agli enti ricompresi nelle prime due classi di virtuosità - la relazione evidenziava che non si determinavano effetti finanziari;

-        con riferimento ai commi 7 e 8 - che prevedevano, a carico degli enti locali, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo[229], nonché, per gli enti locali della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei trasferimenti gestiti dal Ministero dell’interno - la relazione evidenziava che le riduzioni operate[230] non si applicavano nel limite massimo del 50% agli enti locali inclusi nelle prime due classi di virtuosità e pertanto, tali interventi determinavano i seguenti effetti sul saldo netto da finanziare:

dati espressi in milioni di euro

Manovra 2013

Manovra 2014 successivi

Comuni (comma 7)

500

1.000

Province (comma 7)

200

400

TOTALE

700

1.400

 

La relazione afferma inoltre che non determinano effetti finanziari negativi le seguenti disposizioni considerate nella scheda in esame[231]:

§      i commi 10, 11 e 12, aventi carattere ordinamentale sostanzialmente finalizzato ad assicurare il reale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del patto di stabilità interno;

§      i commi 14 e 15, relativi all’esecuzione, da parte delle regioni, delle sentenze della Corte Costituzionale, per i quali la relazione sottolinea il carattere procedurale delle disposizioni;

§      il comma 16, che, a seguito della soppressione dei trasferimenti agli enti locali[232], introduce una nuova modalità di recupero, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, sul fondo perequativo[233], delle risorse sottratte, a titolo di sanzione, agli enti locali stessi;

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che non determinano effetti finanziari le seguenti disposizioni, introdotte al Senato:

§      le modifiche apportate al comma 1, concernenti il rinvio al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’ultimo periodo del comma 1 della definizione delle modalità e delle condizioni per l’eventuale esclusione dal “patto regionale integrato” delle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno o che siano sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

§      le modifiche apportate al comma 2 e i commi 2-bis e 2-ter, inerenti i parametri di virtuosità;

§      le modifiche apportate al comma 3 in materia di anticipo al 2012, per le province virtuose, del termine di decorrenza dell’esclusione dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, in quanto resta fermo l’obiettivo di comparto;

§      le modifiche apportate al comma 3 in materia di soppressione del carattere facoltativo del bonus di 200 mln a valere sul patto di stabilità interno degli enti locali virtuosi per l’anno 2012, in quanto il predetto bonus è già cifrato nei saldi;

Determina invece un peggioramento del saldo netto da finanziare, pari a 700 mln per il 2013 e a 1.400 mln a decorrere dal 2014, la soppressione del taglio delle risorse di provenienza erariale nei confronti degli enti locali appartenenti alle ultime due classi di virtuosità, previsto dai commi 6-8, soppressi dall’emendamento in esame.

A copertura di tale onere la relazione afferma che si provvede ai sensi del comma 17-bis, riducendo le risorse destinate ai rimborsi di imposta. Con riferimento a tale disposizione si rinvia all’apposita scheda.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue:

       con riferimento al comma 3 – riguardante le forme di premialità per gli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità, a parità degli obiettivi di comparto – si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi in ordine a valutazioni di effettiva sostenibilità, da parte degli enti non destinatari delle predette forme di premialità, dell’ulteriore quota di manovra posta a loro carico. Al fine di mantenere fermi gli obiettivi di comparto, sarà infatti necessario che, dal 2013, i predetti enti si facciano carico dell’intero ammontare cumulato delle due manovre disposte dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dal comma 5 dell’articolo in esame.

     Con riferimento alla prima delle due manovre citate, il riferimento testuale agli obiettivi di finanza pubblica fissati all’articolo 14 (senza la specificazione del comma), sembra includere, oltre agli obiettivi del patto di stabilità interno indicati al comma 1 del predetto articolo, anche il taglio ai trasferimenti operato dal comma 2. In tal caso, al fine di mantenere invariati gli obiettivi di comparto, sarà necessario che gli enti appartenenti alle ultime tre classi di virtuosità si facciano carico:

-        dell’intero importo del taglio dei trasferimenti operato dal citato D.L. 78[234], la cui entità andrà ripartita su un numero inferiore di enti;

-        degli obiettivi di avanzo di bilancio previsti per l’intero comparto dal patto di stabilità interno, i cui parametri andranno conseguentemente rivisti[235].

Si segnala in proposito che il comma in esame non esplicita i criteri in base ai quali tale peso ulteriore verrà ripartito tra gli enti appartenenti alle classi di virtuosità diverse dalla prima.

In assenza di elementi informativi a suffragio delle predette valutazioni di sostenibilità, non appare possibile verificare se gli obiettivi di risparmio dichiarati dai provvedimenti citati siano effettivamente conseguibili. Analoga osservazione appare riferibile alla disposizione, introdotta al Senato, che prevede l’anticipo al 2012, per le province virtuose, delle disposizioni descritte[236];

       con riferimento all’estensione agli esercizi successivi al 2013 degli obiettivi di manovra previsti dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, disposta dal comma 4, si segnala che a fronte di tale estensione non risultano operate quantificazioni nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento. Ne consegue che gli effetti del comma citato erano già stati considerati come permanenti e come tali iscritti negli andamenti tendenziali;

       con riferimento all’incremento della manovra a carico delle amministrazioni locali non appartenenti alla prima classe di virtuosità, disposto dal comma 5, si richiamano in primo luogo le osservazioni precedentemente formulate in merito all’assenza di elementi di valutazione, da parte della relazione tecnica, in ordine ai profili di sostenibilità per le amministrazioni locali degli obiettivi loro assegnati[237]. Si osserva inoltre che tale inasprimento, non operato attraverso un taglio dei trasferimenti, configura la possibilità di incremento delle posizioni di avanzo che gli enti sono chiamati ad esporre già ai sensi della normativa vigente.

     Tali posizioni di avanzo determinano l’immobilizzo di risorse non utilizzabili, destinate ad accumularsi esercizio dopo esercizio. Ne conseguono possibili profili problematici, sia sotto il profilo dell’efficiente allocazione delle risorse sia sotto quello della permanenza dei risparmi nel lungo periodo. A tale ultimo proposito si rileva che l’accumulo di risorse proprie non spendibili potrebbe costituire la premessa di richieste volte ad ottenere lo sblocco delle risorse.

     Tale considerazione, inizialmente riferibile, nel testo originario dell’articolo, alle sole regioni e province autonome, si estende ora anche agli enti locali, a seguito della soppressione, disposta dal Senato, dei commi 6-8[238].

§      con riferimento alla disposizione di cui al comma 16, inerenti la possibilità di utilizzo, a titolo di riduzione delle somme erariali spettanti agli enti locali[239], dei fondi aventi natura perequativa – istituiti, nell’ambito dell’attuazione della L. n. 42/2009 sul federalismo fiscale, a fronte dell’attribuzione alle amministrazioni locali, in sostituzione dei trasferimenti, di gettiti tributari territorialmente sperequati – si segnala che la disposizione sembra potenzialmente suscettibile di incidere sull’efficacia della funzione perequativa cui gli stessi fondi sono finalizzati, nonché sulla necessità di assicurare comunque il finanziamento integrale dei fabbisogni standard nelle funzioni fondamentali. Si osserva inoltre che la norma, finalizzata a garantire un’efficace modalità di recupero delle somme di competenza erariale, non prevede comunque un sistema sanzionatorio nel caso di mancato adempimento degli enti locali rispetto all’obbligo di versamento all’entrata delle somme dovute eventualmente eccedentarie la capienza dei predetti fondi.

 


 

Articolo 20, comma 2-quater
(Esercizio associato delle funzioni da parte dei piccoli comuni)

 


2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».


 

 

Il comma 2-quater – introdotto dal Senato - fissa i parametri demografici minimi dell’insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata e definisce la tempistica per l’attuazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

E’ previsto in particolare che i comuni assicurino l'attuazione delle disposizioni inerenti l’esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009

§      entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle predette funzioni;

§      entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro delle predette funzioni;

§      entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi del citato articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.'

 

In via preliminare si segnala che gran parte delle disposizioni contenute nel citato art. 14, riproducono identiche previsioni contenuta nel disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”, già approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all’esame del Senato (A.S. 2259).

Il comma in esame, dunque, concerne l’art. 14 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) concernente il Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali. Il comma 31, in particolar modo, si limita a rinviare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell’attuazione delle disposizioni dei precedenti commi da 26 a 30. Con il medesimo decreto è stabilito, altresì, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. Quest’ultima previsione si aggiunge a quella che, al comma 28, pone soglie demografiche che rendono obbligatorio l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata.

Più specificamente, il comma 26 prevede chel'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare; il comma 27 considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni già considerate in via provvisoria come tali dall’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Le funzioni provvisoriamente individuate dal citato art. 21 della legge n. 42/2009 ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo finanziamento integrale sono le seguenti: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale.

In merito a tale materia si segnala che il D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, all’art. 3 enumera le funzioni fondamentali con la classificazione delle relative spese, in attesa della entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province. Per i Comuni, l’elenco ricalca quanto sopra previsto già dall’art. 21; per le Province le individua nelle: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42; funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo dei trasporti; le funzioni riguardanti la gestione del territorio; le funzioni nel campo della tutela ambientale; le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Il comma 28, dell’art. 14 del D.L. 78/2010, obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione con l’esclusione da tale obbligo delle isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Una disposizione specifica in termini di esercizio associato è stabilita dal secondo periodo del comma 28 per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti .

Si ricorda che le “forme associative” degli enti locali sono disciplinate dal Capo V del D.Lgs. 267/2001 (TUEL), articoli 30-34. In particolare, l’art. 30 riguarda le convenzioni tra enti locali, l’art. 31 i consorzi, l’art. 32 le unioni di comuni, l’art. 33 l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni e l’art. 34 gli accordi di programma.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa. Il comma 30 affida alla legge regionale - nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto stabilito dal comma 28 - il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.A seguito delle modifiche introdotte con l’emendamento 1.10000 del Governo, l’individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del criterio dell’ omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali. Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l’associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato, afferma che la norma in esame, finalizzata a dettare la tempistica per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni non determina effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 20, comma 9
(
Assunzioni di personale da parte degli enti locali)

 


9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.".


 

 

Con una disposizione di carattere ordinamentale finalizzata ad accrescere l’efficacia della disciplina del patto di stabilità interno, il comma 9 interviene sulle assunzioni di personale da parte degli enti locali.

In particolare, sono aggiunti due periodi al comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008[240]tesi ad includere nella disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti, anche le spese sostenute da alcuni tipi di società locali.

Il citato comma 7, in particolare, fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali.

 

Secondo la disposizione in esame sono incluse- ai fini del computo della percentuale delle spese per il personale in relazione al totale delle spese correnti - anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che abbiano le seguenti caratteristiche:

§      siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,

§      svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale,

§      svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

 

La norma introdotta dal comma 9 precisa, inoltre, che la disposizione non si applica alle società quotate su mercati regolamentati.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non scrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma - che interviene in materia di limiti alle assunzioni degli enti locali precisando che, nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008[241], si debba tenere conto anche delle spese delle società partecipate o controllate dagli enti medesimi[242] - non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non modifica la disciplina vigente in materia di assunzioni consentite agli enti locali.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, con riferimento agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari, in quanto gli equilibri di bilancio dei predetti enti restano vincolati alle regole del patto, indipendentemente dall’andamento delle singole voci di spesa.

Si segnala comunque che l’effetto della disposizione, in termini di restringimento o di ampliamento dei casi di ammissibilità di assunzioni in deroga al limite del 20% del turn over, appare diverso a seconda dell’intensità di lavoro delle società partecipate. Non può pertanto escludersi che, nei casi di partecipate a bassa intensità di lavoro, la norma possa avere, localmente, un effetto di estensione dei casi di ammissibilità delle assunzioni in deroga al limite del 20 per cento. Effetti negativi a carico della finanza pubblica si determinerebbero, peraltro, unicamente qualora la predetta circostanza risultasse prevalente negli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno.

 


 

Articolo 20, comma 13
(Liquidazione delle società partecipate dai comuni
con meno di 30.000 abitanti)

 

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

 

 

Il comma 13 modifica il comma 32 dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernente il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società e l'obbligo di scioglimento delle società da essi partecipate ovvero di cessione delle partecipazioni medesime.

 

La disposizione, in particolare, sopprime l'ultimo periodo del citato comma 32, del D.L. n. 78/2010, che demandava ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni – da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – la determinazione delle modalità attuative della disciplina introdotta dal comma 32 medesimo, nonché ulteriori ipotesi di esclusionedall’ambito di applicazione della suddetta normativa.

Come riportato nella relazione tecnica, la disposizione è volta a rendere immediatamente operativo l'obbligo di mettere in liquidazione – entro il 31 dicembre 2013 - le società già costituite e in perdita da parte dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonché - entro il 31 dicembre 2011 - le società ulteriori all’unica detenibile da parte dei comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti.

 

Si segnala, al riguardo, che l’articolo 16, comma 27, del D.L. n. 138/2011, novellando il comma 32 dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, ha anticipato di un anno (al 31 dicembre 2012 in luogo del 31 dicembre 2013) il termine entro il quale i comuni devono mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni medesime.

Contestualmente, viene anticipata al 31 dicembre 2012 la data con riferimento alla quale va verificata la situazione di bilancio delle suddette società, al fine di escluderle dalla liquidazione, secondo quanto stabilito dal medesimo comma 32, lettera a).

 

Si ricorda che il citato comma 32 - come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), dall’articolo 2, comma 43, del D.L. n. 225/2011, e, da ultimo, dall’articolo 16, comma 27 del D.L. n. 138/2011 - vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

Pertanto, tali comuni hanno l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78), ovvero a cederne le partecipazioni. A seguito delle modifica apportata dal D.L. n. 138/2011, le operazioni di dismissione dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2012.

L’obbligo di liquidazione delle società non si applica nel caso in cui le società già costituite al 31 maggio 2010:

a)  abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b)  non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c)  non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune ha dovuto procedere al ripiano delle perdite medesime.

L’applicazione della norma è inoltre esclusa per le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Si ricorda, inoltre, che per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è invece prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società; entro il termine del 31 dicembre 2011 i predetti comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 13, sopprimendo la previsione di un apposito decreto interministeriale, consentirà di dare immediata attuazione all’obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di non costituire società e di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2013, le società già costituite alla data di entrata in vigore del richiamato decreto n. 78/2010, ovvero di cederne le partecipazioni, con limitate eccezioni. La norma non determina effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 20, comma 17
(Disposizioni per Roma capitale)

 

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".

 

 

Il comma 17 sostituisce l'ultimo periodo dell’articolo 78, comma 6, del D.L. n. 112 del 2008, al fine di chiarire quali entrate relative all’anno 2008 devono essere attribuite alla gestione ordinaria del comune di Roma, rispetto a quella commissariale, costituita ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008.

 

In particolare, la disposizione precisa che sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale tutte le entrate del comune di Roma di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni, comprese anche quelleriferibili ad atti e fatti antecedenti all’anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, la norma, in sostanza, viene ad incidere sul livello delle entrate accertate da inserire nel piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma, di cui all’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, attraverso le quali la gestione commissariale procede all’estinzione dei debiti pregressi.

 

Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario ed approvato con D.P.C.M. il 5 dicembre 2008.

A tal fine, il Commissario straordinario del Governo è stato parificato all’organo straordinario di liquidazione, che è l’organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Va sottolineato, che ai sensi del comma 5 dell’art. 78, è esclusa la possibilità di procedere alla deliberazione di dissesto durante il regime commissariale.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 78, la gestione commissariale del comune ha assunto, con bilancio separatorispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, rimanendo, pertanto, nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e degli anni successivi sono invece attribuite alla gestione corrente - secondo la precisazione apportata dalla novella disposta dalla disposizione in esame - di competenza degli organi istituzionali dell’ente.

Lo scorso anno, il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-bis) a provveduto a modificare l’art. 78 del D.L. n. 112/2008 al fine di evitare che il Commissario straordinario dovesse necessariamente essere il Sindaco del Comune stesso. Successivamente, con il D.L. n. 78/2010 (articolo 14, comma 13-bis)è stato disposto che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il nuovo piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010.

A seguito di successive modifiche apportate alla suesposta normativa con il D.L. n. 225/2010 (articolo 2, comma 7), il nuovo Commissario straordinario di Governo è stato ulteriormente autorizzato ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie della gestione commissariale, rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

 

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinariodel Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui[243].

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%.

Il comma 13-ter dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 dispone che la gestione commissariale abbia termine con l’esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria. Alle residuali attività di carattere meramente esecutivo e adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di Roma Capitale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione - che modifica l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo a disposizioni urgenti per Roma capitale, stabilendo che tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e successivi siano attribuite alle gestione corrente di Roma capitale, comprese le entrate riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008 ma accertate successivamente al 31 dicembre 2007 – non determina effetti negativi sulla finanza pubblica. In proposito la relazione afferma che la variazione delle entrate, accertate inserite nel piano di rientro, influenza esclusivamente la velocità con la quale la gestione commissariale procede all’estinzione dei debiti pregressi, ovvero il momento nel quale il contributo annuo di 500 milioni di euro di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 cesserà di essere riservato alla gestione commissariale per essere attribuito alla gestione ordinaria di Roma Capitale, senza alcun effetto sul concorso statale che resta quantificato nel predetto importo di 500 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazionesi rileva che la norma sembra distogliere risorse di competenza della gestione commissariale a favore della gestione corrente di Roma capitale. La disposizione è suscettibile quindi di ridurre le disponibilità sulla posizione deficitaria della gestione commissariale[244] in favore della gestione corrente, soggetta al patto di stabilità interno[245]. Si segnala pertanto che la norma appare suscettibile di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi prefissati, con conseguente riduzione delle misure di risparmio necessarie a conseguire i predetti obiettivi.

 


 

Articolo 20, comma 17-bis
(Riduzione delle risorse per rimborsi e
compensazioni relativi alle imposte)

 

17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

 

 

Il comma 17-bis dell’articolo 20 prevede - a copertura della soppressione dei commi da 6 a 8 del medesimo articolo disposta nel corso dell’iter parlamentare - la riduzione, per un importo pari a 700 milioni di euro per il 2013 e a 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2014, delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte.

Si osserva che la disposizione in commento non indica puntualmente le risorse oggetto di riduzione. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe trattarsi delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato negli specifici capitoli del programma 1.5 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte).

Le risorse complessivamente assegnate dalla legge di bilancio 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) al suddetto programma ammontano, per l’anno 2013, a 49.338 milioni di euro.

 

Si ricorda inoltre che l'articolo 10, comma 17, lettera b) del provvedimento in esame – alla cui scheda di lettura si rinvia - prevede il riversamento all'entrata di 2 miliardi delle risorse disponibili nel 2011, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

 

Si ricorda che la disposizione in esame è posta a copertura della eliminazione del taglio delle risorse di provenienza erariale nei confronti degli enti locali appartenenti alle ultime due classi di virtuosità, originariamente previsto dai commi 6-8 dell’articolo in esame, soppressi nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato.

Il comma 6 escludeva gli enti locali collocati nelle prime due classi più virtuose dall'applicazione, per gli anni 2013 e successivi, dal taglio dei trasferimenti a carico degli enti locali, operato ai sensi dei successivi commi 7 e 8.

Il comma 7 disponeva la riduzione dei fondi perequativi, nonché i trasferimenti erariali ai comuni e alle province delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, per un totale di:

-        per i comuni, 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;

-        per le province, 400 milioni di euro per l’anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;

Gli importi sopra indicati sarebbero stati rideterminati (leggasi ridotti) fino a un massimo della metà in conseguenza dell’applicazione del comma 6 sulla virtuosità”.

Il comma 8 disponeva che la riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, fosse ripartita tra gli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna proporzionalmente.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non considera la norma in esame, introdotta al Senato.

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica[246]:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 17-bis Riduz. rimborsi imposte

 

 

700

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato afferma che la disposizione in esame provvede a coprire l’onere recato dalla soppressione, operata dal Senato, dei commi da 6 a 8 dell’articolo in esame – in relazione ai quali erano quantificati risparmi di spesa sul saldo netto da finanziare pari a complessivi 700 mln per il 2013 e 1.400 mln dal 2014 – riducendo, per pari importo e con la medesima decorrenza, le risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi ed alle compensazioni relativi alle imposte.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare la disponibilità delle risorse indicate e l’effettiva possibilità di un loro utilizzo in via permanente. Infatti, qualora gli attuali stanziamenti destinati alla finalità dei rimborsi di imposta non risultassero eccedentari rispetto alle effettive esigenze, a fronte della riduzione di risorse disponibili, potrebbe generarsi un progressivo incremento dello stock di rimborsi in attesa di pagamento. A tale situazione potrebbe quindi corrispondere una esigenza di reintegro delle disponibilità sottratte dalla norma in esame, con conseguenti futuri effetti di maggiore spesa per il saldo netto da finanziare.

 


 

Articolo 21, comma 1
(Controllo del territorio)

 


1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.


 

 

Il comma 1 dell'articolo 21 proroga fino al 31 dicembre 2011 il piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio.

 

In particolare, il primo periodo, del comma 1, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 78/2009, autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego, previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 92/2008, di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, e preferibilmente composto da carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

 

Si ricorda che l'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 92/2008 ha infatti previsto la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio. Tale personale, ai sensi dell’art. 13 della legge 121/1981, è posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità. Inoltre, è prevista la corresponsione al personale impiegato nel piano, di un’indennità onnicomprensiva determinata e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa.

Il comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 78/2009 ha autorizzato la proroga del piano suddetto, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

A tal fine era autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il successivo comma 75 prevede che al personale delle Forze di polizia impiegato nei suddetti servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge 92/2008, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

Gli oneri relativi erano quantificati in 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e in 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Il piano è stato poi ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, dall'art. 55, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e fino al 30 giugno 2011, dall'art. 1, comma 28, del decreto-legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011).

 

Il secondo periodo prevede che si applichino le disposizioni di cui al già ricordato art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 92/2008.

 

Segnatamente, come si è anticipato, il comma 1 prevede che, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di personale militare. Il comma 2 dispone che il piano sia adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato maggiore della Difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, il Ministro dell’interno deve riferire in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di Pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’art. 4 della legge n. 152/1975, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.

 

Il terzo periodo, al fine di prorogare il suddetto piano di impiego del personale militare preposto al controllo del territorio, prevede l’autorizzazione per il 2011 della spesa di 36,4 milioni di euro, dei quali 33,5 milioni destinati al piano di impiego del personale delle Forze armate e 2,9 milioni per il personale delle Forze di polizia destinato ai servizi di perlustrazione e pattuglia nell'ambito del piano medesimo o nei servizi di vigilanza ad obiettivi sensibili.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

36,40

/

/

/

18,80

/

/

/

18,80

/

/

/

 

La relazione tecnica afferma che l'onere autorizzato dalla norma è stato quantificato prendendo a riferimento quanto riportato dalla relazione tecnica di cui al D.L. n. 78/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere è limitato all’entità dello stanziamento e che lo stesso appare determinato in termini sostanzialmente analoghi a quelli individuati in precedenti interventi normativi in materia, ai quali RT fa espresso rinvio.

In merito all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza del computo degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma che, tuttavia, non vengono autonomamente evidenziati nello stesso prospetto riepilogativo.

 


 

Articolo 21, commi 2 e 3
(Trasporto pubblico locale)

 


2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.


 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 21 in esame contengono disposizioni in materia di risorse statali da destinare al finanziamento del trasporto pubblico locale.

 

Il comma 2, in particolare, dispone che una quota, pari a 314 milioni di euro, delle risorse derivanti dalla normativa prevista in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2/2009), che risulta versata all’entrata del bilancio statale, possa essere destinata alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all’acquisto del materiale rotabile, fermo restando l’assoggettamento di tale quota ai vincoli del Patto di stabilità interno. A tal fine si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Si ricorda che la decisione n. 2003/193/CE la Commissione europea ha sancito la illegittimità degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi in seguito all’applicazione del regime di esenzione fiscale concessi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali (c.d. ex municipalizzate)[247]. Al fine di dare più completa attuazione alla predetta decisione, l’articolo 24 del sopra citato D.L. 185 del 2008 ha stabilito che il recupero dei predetti aiuti dovuti al regime di esenzione fiscale previsto per le società “ex municipalizzate” in base al combinato disposto di cui all’articolo 3, comma 70, della legge n. 549/1995[248] e all’articolo 66, comma 14, del D. L. n. 331/1993 (legge n. 427/1993), possa essere effettuato dall'Agenzia delle entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 27 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), inoltre, le maggiori entrate derivanti dal recupero dei predetti aiuti affluiscono in un’apposita contabilità speciale (la n. 3205) intestata al dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze. In base a quanto riportato nella relazione tecnica a corredo del provvedimento in esame, le risorse attualmente giacenti nella predetta contabilità speciale di Tesoreria sono quantificabili in 323 milioni di euro. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 185/2008 tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale a carattere non ferroviario. La disposizione in esame, pertanto, ha lo scopo di estendere l’assegnazione delle predette risorse alle finalità di trasporto pubblico locale ferroviario delle regioni a statuto ordinario, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Tale nuova finalizzazione, come spiegato nella relazione tecnica, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto ripartisce risorse già assegnate che peraltro soggiacciono alla disciplina prevista per il Patto di stabilità interno.

 

Il comma 3 istituisce, a decorrere dall’anno 2011, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

Tale comma è peraltro richiamato nel successivo articolo 40, comma 2, del decreto in esame, ove si provvede a definirne idonea e integrale copertura.

 

Si ricorda che, con l’accordo Stato-regioni e province autonome del 16 dicembre 2010, il Governo, considerando strategica l’attuazione della legge delega n. 42/2009 per il federalismo fiscale, ha assunto l’impegno ad operare un reintegro di 400 milioni di euro per l’anno 2011,per le esigenze di trasporto pubblico locale, dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario già oggetto di riduzione ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, a fronte del completo adempimento da parte delle regioni dell’accordo del 12 febbraio 2009, sancito dall’intesa dell’8 aprile 2009, in materia di ammortizzatori sociali in deroga da finanziare tramite il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

A tale scopo, l’articolo 40 del D.Lgs. n. 68 del 2011[249], al comma 2, ha corrispondentemente disposto il reintegro di 400 milioni di euro per il 2011 dei trasferimenti statali alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale, provvedendo contestualmente al comma 3 a garantirne l’esclusione dalla disciplina del patto di stabilità interno, esclusivamente per il medesimo anno 2011.

 

Si segnala che, successivamente alla conversione del presente decreto, il comma 13, dell’articolo 1, del D.L. 138 del 2011[250] haintrodottouna novella al sopra esaminato comma 3, aggiungendo tre periodi al medesimo comma[251].

Le nuove disposizioni prevedono che, dall’anno 2012, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia ripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un’apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La predetta struttura è inoltre chiamata a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del trasporto pubblico locale.

L’ultimo periodo prevede la possibilità di attribuire[252] il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi, includendo in ogni caso, tra gli altri criteri di virtuosità, l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese conto capitale – Riassegna-zione (comma 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese conto capitale – Fondo trasporto locale (comma 3)

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, ricorda che, con la decisione n. 2003/193/CE, la Commissione europea ha ritenuto illegittimi gli aiuti, equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi, conseguenti all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dall’articolo 3, comma 70, della legge 549/1995 (Collegato alla legge finanziaria 1996), e dall’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 331/1993, concessi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge 142/1990. Le maggiori entrate derivanti dal recupero dei citati aiuti affluiscono in apposita contabilità speciale n. 3205, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (articolo 27, comma 7 , della legge n. 62 del 2005). Le risorse attualmente giacenti sul citato conto di Tesoreria ammontano a circa 323 milioni di euro. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.L. 185/2008, dette risorse devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario. La presente disposizione - rispondendo anche alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario - prevede la possibilità che una quota di tali risorse possa essere destinata, con decreto ministeriale, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Trattandosi di un’ulteriore finalizzazione di una disposizione che già costituisce una mera partita contabile all’interno del bilancio dello Stato, la proposta non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

La RT, per quanto attiene al comma 3, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’inserimento del trasporto ferroviario all’interno delle finalizzazioni cui può essere destinato il recupero degli aiuti considerati illegittimi, di cui al comma 2, si rileva che la norma appare priva di rilievi problematici nel presupposto che tale inserimento sia compatibile con eventuali già programmati a valere sulle suddette risorse.

Per quanto attiene alla destinazione delle risorse recuperate alle regioni a statuto ordinario, di cui al medesimo comma 2, fermo restando il vincolo del patto di stabilità – come inasprito ai sensi dell’articolo 20 del provvedimento in esame - la norma presenta profili di problematicità pur non essendo ad essa ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti il patto di stabilità, che prevede un vincolo alla spesa delle regioni, potrebbe inibire la spendibilità di tali somme aggiuntive pure a fronte della loro disponibilità.

Non si hanno rilievi da formulare in merito all’istituzione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui al comma 3.

 


 

Articolo 21, comma 4, lettera a)
(Sovrapprezzo al canone per il trasporto passeggeri
sulle linee ad alta velocità)

 


4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter»;


 

 

L’articolo 21, comma 4, lettera a), introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. La disposizione in esame introduce tre nuovi commi dopo il comma 11-bis dell’articolo 17, del decreto legislativo 188/2003[253], che detta i criteri di determinazione del canone.

 

Il nuovo comma 11-ter introduce, a decorrere dal 13 dicembre 2011, un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari. Il sovrapprezzo viene introdotto per consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura deglioneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratto di servizio pubblico.

 

La misura del sovrapprezzo (nuovo comma 11-quater), che è aggiornata ogni tre anni, è determinata, conformemente al diritto comunitario – e in particolare alla direttiva 2007/58/CE[254], recepita in Italia con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 15 - ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari[255], sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto ad alta velocità.

L’ultimo periodo del comma fissa un limite all’importo dei proventi derivanti dall’imposizione del sovrapprezzo. Questi non possono eccedere quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

 

Gli introiti derivanti dall’introduzione del sovrapprezzo sono integralmente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale, oggetto di contratti di servizio pubblico (nuovo comma 11-quinquies).

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 188/2003, ai fini della determinazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Per il calcolo e la fissazione del canone si applicano una serie di parametri, riferiti: alla qualità dell'infrastruttura ferroviaria, alla saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari, all’usura del binario e della linea elettrica, alla velocità e al consumo energetico. Il canone è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato; l'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria alta velocità/alta capacità non deve comunque risultare inferiore al 2 per cento.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità che la conformità all’ordinamento comunitario venga confermata precedentemente all’utilizzo degli introiti derivanti dall’applicazione del sovrapprezzo al finanziamento dei servizi universali, al fine di evitare possibili ricorsi in sede comunitaria.

 


 

Articolo 21, comma 4, lett. b)
(Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari)

 


4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.";

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".


 

 

La lettera b) dell’articolo 21, comma 4, novella l’articolo 37 del D.Lgs. n. 188/2003[256], relativo all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, allo scopo di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2008/2097.

Si ricorda che il 26 giugno 2008 la Commissione ha deciso di inoltrare un ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097, per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE,relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

I rilievi formulati dalla Commissione riguardano:

-        la violazione del principio dell’indipendenza delle funzioni essenziali fissato dalle citate direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE inteso a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie a tutte le imprese e a promuovere un mercato europeo dei trasporti ferroviari competitivo.

-        la non corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE relative all’imposizione di diritti per l’accesso ferroviario;

-        la non corretta trasposizione dell’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l’organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all’assegnazione nonché dai richiedenti.

L’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), istituito dall’articolo 16 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 e disciplinato dall’articolo 37 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, è l’organismo di regolazione nazionale italiano del settore ferroviario, previsto dall’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE.

L’Ufficio opera nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro. L’Ufficio è pienamente indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti l’accesso alle infrastrutture. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.

L’Ufficio vigila sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, con particolare riferimento all’attività del gestore dell’infrastruttura, e provvede alla risoluzione del relativo contenzioso.

 

La lettera b), n. 1) del comma in esame sostituisce l’articolo 37, comma 1-bis), del citato D.Lgs. n. 188/2003. Il testo previgente prevedeva che all'Ufficio di regolazione fossero assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero. Il nuovo testo dispone invece che il predetto Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate.

La norma prevede inoltre che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.

 

La lettera b), n. 2), aggiunge un nuovo comma 1-ter) al citato articolo 37 del D.Lgs. n. 188/2003, relativo al soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Tale soggetto è scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001[257], che disciplina il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all’audizione della persona designata.

Il soggetto preposto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio.

Il responsabile dell’Ufficio, a pena di decadenza, non può, direttamente o indirettamente:

§      esercitare attività professionali o di consulenza;

§      essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati;

§      ricoprire altri uffici pubblici;

§      avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

L’attuale Direttore dell’Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell’incarico.

Attualmente, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del sopra citato D.P.R. n. 184/2004, all’Ufficio è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l’autonomia organizzativa e contabile attribuita all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari viene, in ogni caso, esercitata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la modifica della procedura di nomina del preposto all’Ufficio non è suscettibile di determinare nuovi oneri, tenuto anche conto che la struttura rientra tra quelle già previste a legislazione vigente e che, inoltre, la figura del responsabile corrisponde ad un posto ricompreso nella dotazione organica vigente della dirigenza di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che gli emolumenti percepiti dal soggetto preposto alla figura di responsabile siano ricompresi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente anche nel caso in cui lo stesso risultasse esterno all’amministrazione.

 


 

Articolo 21, comma 5
(Gestioni commissariali governative ferroviarie)

 

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 21 attribuisce alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie.

I commissari governativi attualmente in carica cessano dall’incarico e dall’esercizio delle funzioni a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 422/1997[258].

 

Si ricorda che le ferrovie in gestione commissariale governativa sono ferrovie la cui costruzione ed esercizio erano stati originariamente concessi a privati. In caso di cessazione della concessione (per inadempienze e irregolarità nello svolgimento del servizio, per fallimento o per altri motivi), l’articolo 184 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, prevedeva che l’allora Ministero delle Comunicazioni potesse assumere la gestione delle ferrovie, tramite un Commissario governativo. Anche in seguito al commissariamento queste ferrovie restano distinte dalle ferrovie statali e sono soggette alla disciplina propria delle ferrovie in concessione.

L’articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha dettato disposizioni per la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, prevedendo che tale compito fosse affidato alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., la quale avrebbe dovuto gestire, per non più di tre anni, i relativi servizi di trasporto. La ristrutturazione era finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative.

Da ultimo si segnala il sopra citato articolo 8 del D.Lgs. n. 422 del 1997, che ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Gli accordi di programma definiscono in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di agevolare il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, coordinando l’attività delle gestioni medesime con le procedure, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inerenti il trasferimento medesimo. In particolare, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni dei commissari governativi alla direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consente di assicurare un risanamento gestionale delle aziende ferroviarie in parola con un contestuale contenimento della spesa pubblica, anche in termini funzionali al trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle ferrovie non esercite da Trenitalia S.p.A. La RT precisa che, allo stato, le gestioni commissariali governative sono quasi del tutto scomparse; infatti le ferrovie ex-concesse sono passate alle regioni e sono quasi tutte trasformate in società a responsabilità limitata. Trattandosi di una norma di razionalizzazione e semplificazione, è suscettibile di produrre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che peraltro prudenzialmente non vengono considerati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga gli adempimenti previsti dalla norma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 21, comma 6
(Partecipazione a banche e fondi internazionali)

 

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 6 dell'articolo 21 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

 

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in base alla quale la cooperazione allo sviluppo viene realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, che la attua sia attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi, sia partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, e attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta pertanto uno degli strumenti attraverso i quali il nostro Paese partecipa alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La gestione dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Ministero del Tesoro, in forza dell’articolo 4 della legge 49/1987, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari.

I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e fondi di sviluppo in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui discendono altresì il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati, e le risorse raccolte sono utilizzate per effettuare prestiti a Paesi in via di sviluppo. Il capitale viene ricostituito ogni 3-5 anni attraverso contribuzioni a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati.

Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che effettuano ai Paesi in via di sviluppo hanno condizioni particolarmente agevolate: i tassi d'interesse praticati coprono i costi e le spese amministrative. I fondi di sviluppo sono stati creati per sostenere i Paesi più poveri, e utilizzano i contributi a fondo perduto dei Paesi donatori per concedere prestiti a tasso zero e con condizioni di restituzione molto agevolate.

Nel decennio trascorso si sono susseguiti alcuni interventi legislativi intesi a garantire la partecipazione del nostro Paese al finanziamento di questi organismi multilaterali: da ultimo, l’art. 2, comma 17-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in base al quale, al “fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all’ articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro”. La norma precisa che, trattandosi “di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione”.

Si riporta di seguito un elenco delle Banche e Fondi di sviluppo internazionali cui l’Italia partecipa, sulla scorta della relazione annuale al Parlamento relativa al 2009, trasmessa dal Ministro degli Affari esteri il 25 maggio 2011:

-        Il Gruppo della Banca mondiale, checomprende un nucleo centrale - la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR) e l’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) -, coadiuvato da tre Agenzie affiliate, ovvero la Società finanziaria internazionale (IFC), l’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA) e il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Vi è infine il Fondo globale per l’ambiente (GEF), amministrato dalla Banca Mondiale;

-        Il Gruppo della Banca interamericana di sviluppo, che comprende la Banca interamericana di sviluppo (IDB), la Società interamericana d'investimento (IIC) e il Fondo multilaterale d'investimento (MIF);

-        Il Gruppo della Banca asiatica di Sviluppo, che comprende la Banca asiatica di sviluppo (AsDB) propriamente detta, nonché il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), altri sei Fondi speciali e un Organo ausiliario;

-        Il Gruppo della Banca africana di Sviluppo, che comprende la Banca africana di sviluppo (AfDB), il Fondo africano di sviluppo (AfDF) e il Fondo speciale della Nigeria (NTF);

-        La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), con il relativoFondo Speciale di Sviluppo;

-        La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) – in questo caso, i fondi italiani sono principalmente destinati ai Balcani occidentali;

-        il Fondo Internazionale dell’ONU per lo sviluppo agricolo (IFAD).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 21, comma 7
(Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili)

 

7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 7 dell'articolo 21 riduce di 12,5 milioni di euro per l’anno 2011, la dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, per esigenze urgenti ed indifferibili, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 (legge n. 33/2009).

 

Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, diretto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

La dotazione del Fondo per l’anno 2011 è determinata dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 40, legge n. 220/2010) in 924 milioni di euro, di cui una quota pari a 874 milioni destinata alle finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge di stabilità 2011 da ripartirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed una ulteriore quota di 50 milioni destinata al riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca e cura dei malati oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

La dotazione del Fondo è stata incrementata dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 225/2010, che ha disposto l’assegnazione al Fondo di 49,5 milioni di euro quali disponibilità di bilancio derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa non impegnate negli anni 2007, 2008 e 2009.

Relativamente a tale integrazione, si osserva che il decreto in esame, all’articolo 13, comma 2, riduce la dotazione del Fondo di 49,5 milioni di euro per il 2011 (vedi la relativa scheda di lettura).

 

Va ricordato che con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono già state ripartite le risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 in favore delle finalità indicate nell’elenco 1, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1, da destinare a finalità varie, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Si ricorda, infine, che l'articolo 21, comma 10, del decreto-legge in esame integra l’ultima voce dell’elenco 1 della legge di stabilità 2011 (cui sono assegnati 250 milioni di euro per il 2011), inserendo tra le finalità che beneficiano del riparto gli "eventi celebrativi di carattere internazionale".

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per l’importo di 12,5 milioni di euro per l’anno 2011, riguarda risorse riassegnate ai sensi dell’art 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40/2010 e destinate alle missioni di pace.

Si ricorda che il comma 2-bis, dispone, alla lettera b), che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possano essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. Le maggiori entrate derivanti dalla norma, accertate annualmente con decreto ministeriale, affluiscono al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione prevista non interessi interventi già avviati e finanziati a valere sulle medesime risorse.

 


 

Articolo 21, comma 8
(Accordi internazionali con oneri finanziari)

 

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

 

 

Il comma 8 dell'articolo 21 prescrive il rilascio di un’”autorizzazione” del Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, per tutti gli accordi ed i trattati internazionali nonché gli obblighi di carattere internazionale “in qualsiasi forma assunti”, dai quali possa derivare l’impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario ; sia rilasciata di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario,

Tale autorizzazione è necessaria anche qualora l’impegno ad adottare provvedimenti da cui possono scaturire oneri di natura finanziari sia meramente politico.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, tale disposizione, di natura procedimentale, è finalizzata ad un maggior controllo preventivo sui possibili oneri derivanti da trattati internazionali, in attuazione dell’articolo 80 della Costituzione.

E’ importante ricordare che nel corso dell’esame in sede consultiva del provvedimento, presso la III Commissione, svoltosi il 14 luglio 2011, il relatore, on. Stefani, ha sottolineato come la disposizione in commento introduca “inopinatamente nell'ordinamento una insolita procedura autorizzativa in materia di accordi internazionali che, ben lungi dall'attuare l'articolo 80 della Costituzione, come pure è enfaticamente affermato, si pone in competizione con le funzioni, questi sì costituzionalmente vincolanti, delle Camere che autorizzano con legge la ratifica degli accordi stessi”.

Il termine «autorizzazione» - prosegue il relatore - che deve essere rilasciata dal Ministro degli Affari esteri e, per gli aspetti finanziari, dal Ministro dell'economia e delle finanze - dovrebbe comunque intendersi in senso atecnico, poiché non sono richiamati la forma, l'oggetto, il contenuto, i soggetti destinatari dell'atto autorizzativo e la fase procedimentale in cui tale atto verrebbe ad inserirsi. È altresì palese la lesione delle prerogative del Ministero degli affari esteri a cui sono attribuite «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di [...] stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione», secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sin troppo evidente l'intento di prevenire l'assunzione di oneri finanziari incompatibili con le previsioni di bilancio, ma non sembra che questa norma possa essere giustificata sul piano ordinamentale, in quanto dovrebbe rientrare nella fisiologica attività amministrativa del concerto interministeriale. È, pertanto, da auspicarne la soppressione ovvero una più accurata formulazione, se non in questa sede, stante l'esigenza di approvare al più presto la manovra, alla prima occasione utile, al fine di ristabilire il primato spettante alla politica estera.”

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura procedimentale ed è finalizzata a contenere e coordinare gli impegni con le risorse programmate per gli scopi, attraverso un controllo ex ante sui possibili oneri derivanti dai trattati internazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 21, comma 9
(Flotta aerea protezione civile. Riduzione 8 per mille)

 

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

 

L'articolo 21, comma 9, stanzia 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

 

La relazione tecnica chiarisce che la flotta garantisce l'espletamento delle attività antincendio boschivo di cui alla legge quadro n. 353/2000.

 

Si ricorda che l’art. 7 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000) affida al Dipartimento della Protezione civile (DPC), attraverso il C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato), il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato resi disponibili dal Corpo Forestale, dall'Aeronautica Militare, dall'Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina Militare, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

 

Nella recente audizione presso le Commissioni riunite V e VIII del 7 luglio 2011, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha sottolineato come sono state programmate, per il 2011, per la gestione della flotta aerea spese incomprimibili per complessivi 150,6 milioni di euro, pari al 46% del totale. Ha altresì puntualizzato come lo stanziamento disposto con il comma in esame sarà “finalizzato alla gestione della flotta aerea Canadair del Dipartimento della protezione civile. Ciò consentirà l'immediata indizione della gara di appalto per la gestione operativa e tecnico-manutentiva della predetta flotta per la durata di 3 anni, rinnovabile per altri 3 anni”.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

Nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia (U.P.B. 25.1.2), risulta pari a 145 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

 

Si segnala, infine, che il decreto legge in esame (articolo 5), a decorrere dal 2012, stabilisce che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno deliberate, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 dicembre 2013, da Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al bilancio dello Stato e utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali di cui al citato art. 48 della legge n. 222/1985.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti Flotta aerea protezione civile

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

Minori spese correnti Copertura otto per mille

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

 

La relazione tecnica afferma che la somma di 64 milioni di euro annui è destinata alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, che garantisce l’espletamento delle attività antincendio boschivo. La gestione della flotta include, oltre che l’affidamento del servizio di gestione operativa, anche la manutenzione dei veicoli, le coperture assicurative, le forniture, nonché l’utilizzo e la gestione di veicoli non di proprietà del Dipartimento. La spesa autorizzata dalla norma è necessaria per far fronte al fabbisogno annuale per le citate attività, tenuto conto che, secondo dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, lo stanziamento di circa 50 milioni annui del Fondo nazionale per la protezione civile, destinato allo scopo, risulta insufficiente.

Ai fini della copertura è prevista la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 222/1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’anno 2011.

In merito ai profili di quantificazione non hanno rilievi da formulare, nel presupposto che sia garantito il necessario allineamento temporale fra l’onere previsto dal testo e la relativa copertura finanziaria (quota dell’otto per mille di pertinenza statale).

In particolare, per il 2011, non risulta ancora emanato il DPCM con cui viene annualmente disposta la ripartizione dell’apposito stanziamento di bilancio fra gli interventi previsti dalla legge 222/1985. In caso di emanazione del DPCM, potrebbe risultare problematica una riduzione dello stanziamento iscritto a bilancio per il medesimo anno: di norma, tuttavia, il DPCM viene emanato alla fine dell’anno.

Per gli anni successivi, la disponibilità delle risorse dell’otto per mille segue i tempi di effettuazione e di rilevamento delle opzioni da parte dei contribuenti[259].

 


 

Articolo 21, comma 10
(Ulteriore voce Fondo spese urgenti e indifferibili)

 

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale".

 

 

L’articolo 21, comma 10, inserisce gli “eventi celebrativi di carattere internazionale” tra le finalità previste dall’ultima voce dell’elenco 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), il quale indica gli interventi che, ai sensi dell’articolo 1, comma 40 della medesima legge, possono essere finanziati a valere sulle risorse per il 2011 del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (istituito dall’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009[260]).

 

L’art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 stabilisce infatti che la dotazione del fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009 è incrementata di 924 milioni di euro per l’anno 2011.

Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l’anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge stessa. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all’ultima voce del suddetto elenco 1 – sulla quale interviene l’art. 21, comma 10, in esame – sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all’individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’effettuazione di interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci.

 

Si ricorda, da ultimo che il D.P.C.M. 18 maggio 2011 ha provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili previste dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, relativamente alle prime 5 voci dell’elenco 1 della medesima legge.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la norma è relativa all’introduzione della nuova finalità “eventi celebrativi di carattere internazionale” tra quelle indicate nell’elenco 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), relativo alla ripartizione della quota destinata ad interventi di carattere sociale del fondo di cui all’art. 1, comma 40 della medesima legge di stabilità, con conseguente revisione della ripartizione tra le voci indicate in elenco. La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che le risorse del Fondo risultino non interamente impegnate per altre finalità già previste dalla normativa previgente.

 


 

Articolo 21, comma 11
(Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli)

 


11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente Risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente Risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


 

 

Ai sensi del comma 11, sono estinti i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato. Per la regolazione del debito è autorizzata per l’anno in corso la spesa di 33.692.020 euro da corrispondere alla Banca d’Italia e di 661.798 euro da corrispondere all’Ente Risi.

All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia. I giudizi pendenti sono estinti di diritto ed i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

La relazione illustrativa afferma che tale intervento è volto a prevenire ogni possibile rilievo in sede europea circa la configurabilità di tale credito come forma di finanziamento da parte della Banca d’Italia allo Stato italiano.

 

Nella determinazione n. 50/2010 della Corte dei Conti, sezione del controllo sugli enti, inerente l’attività dell’Ente Risi nel 2009, si richiama l’attenzione sulle poste classificate “gestioni speciali”, iscritte in bilancio dell’Ente, riguardanti tre campagne di ammasso (1948/1949, 1954/1955, 1961/1962), i cui rendiconti non sono stati approvati dal Ministero dell’agricoltura per carenze nella documentazione dell’epoca. Ricorda la Corte che la parte più ingente del credito è costituita dalle spese di gestione, destinate a lievitare di anno in anno in ragione degli interessi stabiliti nella misura del 4,4 per cento; nel 2009, tale somma ammontava a 78 milioni di euro, cui vanno aggiunte le somme corrisposte direttamente dall’Ente agli Istituti bancari per un importo di 661.797. Con riferimento a tale ultima somma, la Corte di Appello di Roma aveva condannato nel 2003 il Ministero delle politiche agricole a corrispondere all’Ente Risi, 729.053 euro. L’ente è, invece, risultato soccombente nel ricorso in Cassazione; in tale occasione la Suprema Corte, con sentenza n. 2863 del 14 ottobre 2008, ha rinviato la decisione alla Corte di Appello rilevando, in diritto, come dal complesso della risalente legislazione emerga l’obbligo di rendicontazione delle campagne di ammasso, e, quindi, la necessità della documentazione a supporto degli esiti della gestione. La Banca d’Italia detiene dal 1994 effetti cambiari, regolarmente scontati, per 33,7 milioni di euro, non più rinnovabili in base al Trattato di Maastricht e, quindi, congelati. Secondo il prospetto riportato nella determinazione della Corte dei Corti sopra richiamata, dei 113, 8 milioni che compongono il prospetto gestioni speciali allegato al bilancio 2009, 27,4 riguardano la gestione 1948/49, 71,2 la gestione 1954/55, 15,1 quella relativa agli anni 1961/62.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

34,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese in conto corrente

34,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che le norme regolano l’estinzione del debito verso la Banca d’Italia per le vecchie gestioni di ammasso obbligatorio svolto dall’Ente Risi negli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, per un importo complessivo di euro 34.353.818. Viene autorizzata la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere a Banca d’Italia in sostituzione delle cambiali agrarie da essa detenute e la spesa di 661.798 euro, da corrispondere all’Ente Risi.

Ai fini della copertura finanziaria - in soli termini di saldo netto da finanziare - viene utilizzata per l’anno 2011 l’autorizzazione di spesa di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 250, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010) per l’anno 2011, concernente la regolazione dei sospesi di tesoreria pendenti con il medesimo istituto. Infatti, l’estinzione del suddetto credito non ha impatto sull’indebitamento netto della P.A., trattandosi di un’operazione di rimborso di passività finanziarie.

Si ricorda che l’Ente nazionale risi è inserito nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.


In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che la norma, relativamente al credito vantato dalla Banca d’Italia e alla relativa copertura - a valere su una quota del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili destinata alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia -, non determina effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto in quanto si tratta di rimborso di attività finanziarie. La RT nulla aggiunge tuttavia in merito alla natura contabile del credito vantato dall’Ente Risi, cui vengono attribuiti, analogamente a quanto osservato, effetti soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

 


 

Articolo 22
(Conto di disponibilità)

 


1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.».

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.


 

 

L'articolo 22 prevede una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

 

Più in dettaglio il comma 1, sostituendo l’articolo 46 della legge n. 196 del 2009[261] dedicato alla programmazione finanziaria, modifica in modo significativo gli obblighi informativi - introdotti dalla legge di contabilità - finalizzati a garantire un’adeguata programmazione dei flussi di cassa ai fini di una gestione ottimale del debito e della liquidità del conto “Disponibilità del Tesoro” presso la Banca d’Italia.

 

Si ricorda che, ai sensi del previgente articolo 46 è previsto che le amministrazioni statali presentino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente e che aggiornino tale previsione entro il giorno 10 di ciascun mese.

La rilevazione dei dati revisionali è effettuata sulla base di uno schema predefinito, oggetto di apposito decreto del MEF - Dipartimento RGS.

Inoltre, sempre con decreto del MEF sono individuate le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione da parte delle amministrazioni statali delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale, ai fini di una ottimale gestione della liquidità del conto “Disponibilità”.

Analogo provvedimento, adottato previa consultazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 5 della legge n. 42 del 2009[262], definisce i tempi le modalità di trasmissione delle informazioni a fini previsionali sui flussi di cassa da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno. Le previsioni di tali flussi non costituiscono, tuttavia, alcun vincolo all’attività gestionale dell’ente.

E’ prevista la possibilità per il MEF di adottare protocolli di intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Il nuovo articolo 46 della legge di contabilità introdotto dal comma in esame prevede che le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato devono comunicare telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri; modalità e cadenze della suddetta comunicazione saranno individuate con decreto del MEF. E’ prevista inoltre una sanzione pecuniaria, pari al 5 per cento della retribuzione di risultato per il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione.

Con riferimento agli enti territoriali diversi dallo Stato viene disposto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[263] svolgano con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, un’attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati. In sede di Conferenza permanente saranno altresì adottati gli interventi necessari per migliorare la previsione giornaliera dei flussi e eventualmente ridefinire le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione.

Viene precisato che per i medesimi enti territoriali le norme contenute nel nuovo articolo 46 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; esse si applicano altresì alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Inoltre, al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, si stabilisce che tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale superiori a 500 mila euro devono essere eseguiti con l’utilizzo di bonifici di importo rilevante (B.I.R.), regolati attraverso il sistema Target[264]. In tale ipotesi, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997[265], gli ordini di riversamento alla Tesoreria statale devono essere immessi nella procedura nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

La relazione illustrativa segnala come tali disposizioni consentiranno al MEF di disporre già in prima mattinata di informazioni relative alla liquidità necessaria per assicurare i pagamenti già nel corso della giornata, e ad impiegare alle migliori condizioni nel mercato la liquidità eccedente.

 

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l’obbligo di versare al bilancio dello Stato gli interessi legali calcolati per un giorno sull’importo versato .

 

Il comma 2 dell'articolo 22 in esame prevede l'adeguamento alle disposizioni recate dal comma precedente delle convenzioni con cui sono disciplinate modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato.

È previsto in particolare che le convenzioni con cui è regolato il servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997[266], possano prevedere, oltre all’applicazione dell’interesse determinato ai sensi della legge di contabilità, anche ulteriori penalità per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo in commento.

 

Il comma 3 prevede l'avvio di una sperimentazione finalizzata:

§      all’ottimizzazione dell’attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità;

§      al monitoraggio dell’efficacia degli strumenti adottati a tal fine.

Tale sperimentazione, la cui durata prevista è di diciotto mesi, avrà inizio il 1° agosto 2011.

 

Il comma 4 detta infine una disciplina transitoria con riferimento alle sanzioni e agli interessi introdotti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 5 dell’articolo 46 della legge n. 196 del 2009 come novellata dall'articolo in esame. In particolare dette sanzioni ed interessi:

§      non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione;

§      sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.

 

Tale disposizione non si applica tuttavia ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; per tali soggetti in particolare il versamento degli interessi previsto dal comma 5 citato si applica a partire dal 1° agosto 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnicarileva che la disposizione prevede una serie di interventi per i quali occorre l’adeguamento delle necessarie strutture informatiche, che sarà realizzato senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi che si propongono comportano maggiori entrate, poiché sono volti ad ottenere una migliore allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili). Le maggiori entrate in termini di interessi attivi incassati sul citato conto, dovute all‘adeguamento delle modalità di gestione del processo, sono stimate in circa 4 milioni di euro annui. Peraltro, in via prudenziale si ritiene di non considerare tali effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, in via prudenziale, le maggiori entrate in termini di interessi attivi derivanti dalle nuove modalità di gestione dei flussi di cassa non sono scontate nei saldi.

Si ricorda, inoltre, che durante l’esame in prima lettura al Senato è stato osservato che la norma sembra comportare nuove attività e procedure istruttorie in capo alle amministrazioni pubbliche, che potrebbero determinare l’insorgenza di nuovi e maggiori fabbisogni di risorse umane e strumentali rispetto a quelle considerate a legislazione vigente.

 


 



[1]     Per un approfondimento, v. Dossier n. 91 del 20 giugno 2011, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[2]     Riduzione del deficit al di sotto della soglia di riferimento del 3% entro il 2012.

[3]     La previsione del PIL contenuta nel DEF (v. tavola II. 2-1, sezione II.) sembra essere confermata dal Governo come si evince dalla Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del DL 98/2010 - v. ad esempio art 17.

[4]     V. Comunicato stampa del MEF n. 98 del 6 luglio.

[5]     Cfr prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica relativo al testo del decreto legge, come integrato dalle modifiche introdotte con la legge di conversione, trasmesso dal MEF-RGS in data 15 luglio 2011.

[6]     Per un’analisi della manovra per sottosettori (Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza) e per settori di intervento si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Bilancio del Senato sul testo del decreto legge n. 98 come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, Nota Breve, n. 8, luglio 2011.

[7]     http://epp.eurostat.ec.europa.eu

[8]     Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

[9]     Il comunicato ISTAT del 24 luglio 2010 ricomprende tra le Autorità amministrative indipendenti i seguenti soggetti:

-        Agenzia per il terzo settore;

-        Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM;

-        Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-        Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM;

-        Autorità per l'energia elettrica e il gas;

-        Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

-        Garante per la protezione dei dati personali.

[10]    "Legge di contabilità e finanza pubblica".

[11]    Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

[12]    Tale dotazione, negli ultimi anni, è stata caratterizzata da una progressiva diminuzione pur sempre per autonoma scelta di ciascuna Camera, in linea con le tendenze più generali della legislazione finanziaria.

[13]    "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[14]    Di seguito il testo dell’art. 1, comma 2 così come riformulato dal citato art. 1, co. 33: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato."

[15]    "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato".

[16]    "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

[17]    "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[18]    "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

[19]    "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

[20]    "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".

[21]    Di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del co. 5 dell’art. 1 della L. 311/2004. Le disposizioni in oggetto si applicavano originariamente alle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, fatte salve alcune esclusioni.

[22]    Secondo la Relazione: "I dati raccolti e confrontati anche con altre fonti hanno rilevato che il numero complessivo di autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è lontanissimo da quello indicato dalla stampa e da alcune associazioni di cittadini e consumatori. Le auto con autista – quelle genericamente definite “auto blu” non superano le 15.000 unità e, anche in seguito alla recenti disposizioni normative ed all’avvio del monitoraggio, è abbastanza generalizzata la tendenza a ridurne il numero e, comunque, a contenerne i costi".

[23]    Legge 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

[24]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni da L. 30 luglio 2010, n. 122.

[25]    In merito alle risorse dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, si ricorda che il provvedimento in esame reca, all’articolo 21, comma 9, una riduzione della relativa autorizzazione di spesa (art. 47, secondo comma, legge n. 222/1985) di 64 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, a copertura delle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

[26]    L. 13 dicembre 2010, n. 221, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

[27]    L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

[28]    Si attribuiscono maggiori risorse all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione delle risorse destinate ad altre autorità (Isvap, Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

[29]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[30]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (conv. L.. 133/2008).

[31]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).

[32]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[33]    La norma citata prevede, inoltre, che la partecipazione ai lavori dei suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

[34]    L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[35]    L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[36]    L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[37]    Il regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[38]    Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[39]    L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[40]    L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122).

[41]    Come in precedenza illustrato, a legislazione previgente l’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi al rinnovo dei suddetti organi (Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali) si otteneva moltiplicando, per l’importo di 1 euro, il numero degli iscritti nelle liste elettorali per la Camera. Tale somma spettava per ciascun anno di legislatura degli organi stessi.

[42]    0,90 euro –(10% di 0,90)=0,81 euro.

      0,90 euro –0,81 euro=0,09 euro (risparmio per ciascun elettore).

[43]    Pari, come detto, a 202.382.469 unità per tutti gli organismi considerati.

[44]    0,90 euro×202.382.469 unità (numero complessivo degli elettori)= 182.144.222,1 euro.

[45]    In tal caso la spesa a legislazione previgente (L. 244/2007; DL 78/2010) andrebbe così calcolata:

-        202.382.469 unità (numero complessivo degli elettori)×1 euro=202.382.469 euro;

-        202.382.469 euro-20 milioni di euro=182.382.469 euro;

-        182.382.469 euro × 0,90 euro=164.144.222 euro (spesa a legislazione previgente).

      L’importo che viene ricavato da tale calcolo non coincide, comunque, con quello indicato dalla RT (pari a 171,6 mln. euro).

      Non appaiono chiare, inoltre, le modalità applicative della riduzione di 20 milioni di euro, dal momento che la norma che fissa i rimborsi non stanzia una somma in favore dei partiti bensì attribuisce agli stessi il diritto al rimborso in relazione ad una quota fissa da moltiplicare per il numero degli elettori.

[46]    D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[47]    D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

[48]    L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

[49]    D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[50]    L. 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

[51]    L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[52]    L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

[53]    D.L. 3 maggio 1976, n. 161, Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (conv.L. 240/1976).

[54]    D.L. 21 maggio 1994, n. 300, Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative (conv. L. 453/1994).

[55]    " Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[56]    "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

[57]    Si ricorda che il Sistema statistico nazionale (SISTAN) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Del SISTAN fanno parte: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); gli enti ed organismi pubblici d'informazione statistica (ISAE, INEA, ISFOL); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome; gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; gli uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo; gli uffici di statistica di regioni e province autonome; gli uffici di statistica di province, comuni (singoli o associati), aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni o rendono servizi di interesse pubblico che si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tutti questi uffici, pur rimanendo incardinati nelle rispettive amministrazioni di appartenenza, sono uniti dalla funzione di fornire l'informazione statistica ufficiale.

[58]    L’articolo 13 della legge n. 196/2009 ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’economia della Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, nella quale le predette amministrazioni provvedono a inserire i dati relativi a bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le operazioni gestionali. Una apposita sezione della banca contiene poi tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

      Con decreto del Ministero dell’economia e finanze del marzo 2009 è stata individuata la Ragioneria generale dello Stato quale dipartimento responsabile della Banca dati.

[59]    In particolare, per i principali settori e programmi di spesa, il Rapporto contiene:

a)   l’esame dell’evoluzione e della composizione della spesa, identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati delle serie storiche a consuntivo;

b)   gli indicatori di risultato che si propone di adottare;

c)   la base analitica per la definizione ed il monitoraggio dei predetti indicatori verificabili ex post, ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e per accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d)   le possibili riallocazioni della spesa, finalizzate a liberare risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative di carattere prioritario;

e)   la base analitica per la programmazione triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

[60]    Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

[61]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[62]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[63]    Il disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2010 è stato presentato alle Camere in data 30 giugno 2010, ed è ora all’esame del Senato (A.S. 2803).

[64]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[65]    Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[66]    Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440 del 1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

[67]    Si ricorda che il termine di perenzione amministrativa dei residui passivi propri di conto capitale era stato portato da sette a tre anni a seguito delle novelle disposte dall’articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) all’art. 36 del Regio decreto.

[68]    Si ricorda che il secondo comma dell'articolo 36 previgente alla modifica apportata dal comma 8 in esame, prevedeva invece che le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, potessero essere mantenute in bilancio come residui (c.d. di stanziamento) nell'esercizio successivo a quello cui si riferivano.

      Il periodo di conservazione dei residui di stanziamento era limitato ad un solo anno successivo l’esercizio di iscrizione in bilancio, quali disponibilità di conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio. Tuttavia, nel caso di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente, il periodo di conservazione in bilancio era protratto di un anno.

[69]    Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs., n. 88 del 2011 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il Fondo per le aree sottoutilizzate ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[70]    Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, disciplina, all’articolo 275 le modalità di accertamento delle somme da iscriversi come residui nel conto consuntivo. Gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440 del 1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

      Il secondo comma del citato articolo 275 prevede che tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a)    le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b)    le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c)     le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d)    le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e)    le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

f)      i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma del citato R.D. n. 2440 del 1923, cioè quelle somme iscritte quali residui, anche se non sono state impegnate.

[71]    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 6 citato le spese obbligatorie - che rientrano tra i c.d. oneri inderogabili - sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

[72]    D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni in legge n. 246/2002, recante “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica” . La citata disposizione prevede che, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

[73]    Il suddetto elenco è redatto annualmente dall’Istat entro il 30 settembre, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, come modificata dal decreto-legge in esame, articolo 10, comma 16 (cfr. relativa scheda di lettura).

[74]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[75]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma si ripartiscono in:

a)   spese non rimodulabili;

b)   spese rimodulabili.

Mentre le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione, le spese rimodulabili si dividono a loro volta in:

-        fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

-        spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

      Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[76]    Pubblicato sulla Gazz. Uff. del 24 luglio 2010, n. 171.

[77]    Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2010, n. 38 "Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3. Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio".

[78]    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[79]    La cui estinzione sia configurabile come regolazione debitoria.

[80]    Di cui all’ultimo periodo del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[81]    Contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”. La norma prevede il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato per il 2011 delle le somme non più dovute per rimborsi d’imposta, per un importo pari a 2 mld.

[82]    La relazione ricorda le misure introdotte, a decorrere dal 2006, volte a reperire le necessarie risorse per l’assorbimento progressivo del fenomeno, attraverso la costituzione di un fondo da ripartire per la regolazione delle posizioni debitorie pregresse emerse presso le amministrazioni (articolo 1, comma 50, della legge 266/2005). Con diverse successive disposizioni normative (art. 9 del decreto-legge 185 del 2008, art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) sono state previste dotazioni aggiuntive del fondo debiti pregressi, da ripartire tra le amministrazioni interessate, sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2008.

[83]    Tale fattispecie prevede che il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta solamente laddove il creditore lo consenta.

[84]    Cui è attribuita l’amministrazione e la vendita dei beni immobili dello Stato e la gestione dei beni confiscati.

[85]    Ai sensi dell’art. 1, comma 479, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

[86]    Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[87]    Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

[88]    Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

[89]    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[90]    Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

[91]    Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[92]    La norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 sopra richiamata precisa che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte quelle dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[93]    Fatti salvi gli interventi di piccola manutenzione, nonché alcune fattispecie indicate dalla norma.

[94]    Cfr. i commi da 618 a 626.

[95]    Legge finanziaria 2006.

[96]    Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

[97]    Tali risorse non vanno ad aumentare la dotazione complessiva del Fondo gestita attraverso il CIPE, ma sono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia, afferente al Fondo strategico a sostegno dell’economia reale (cap. 2836).

[98]    Tale comma ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché quelle di utilizzo delle somme derivanti dalla cessione di immobili o di quote di fondi immobiliari, effettuate da parte degli enti, pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, siano subordinate ad una verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

[99]    “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. Il disposto originario del richiamato articolo 16 è stato successivamente modificato dall'articolo 13 della L. 8 agosto 1995, n. 335, dall’articolo 71 della L. 17 marzo 1999, n. 144, e dall’articolo 59, comma 40, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[100]  Il richiamato Nucleo, istituito dall’articolo 1, comma 44, della L. 335/1995, costituisce un osservatorio per il controllo della spesa previdenziale e conduce un’attività di monitoraggio sui fattori che influenzano l'andamento della spesa stessa. Con la L. 243/2004 è stato conferito al Nucleo la sovrintendenza sull’intera operazione di costituzione e gestione del Casellario dei lavoratori attivi, mentre con la L. 296/2006 gli ha assegnato compiti nell’ambito delle procedure di redazione e approvazione dei bilanci tecnici delle Casse privatizzate.

[101]  Servizio Bilancio del Senato, Nota di lettura n. 108 (luglio 2011).

[102]  Nata nel maggio 2009 dalla fusione fra Cinecittà Holding S.p.A. e Istituto Luce S.p.A.

[103]  Sull’argomento, si veda l’intervista del Ministro per i beni e le attività culturali:

      http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_2117446243.html.

[104]  L’art. 3, co. 27-29, della L. 244/2007 – come da ultimo modificato dall’art. 71 della L. 69/2009 e dall’art. 19 del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) – al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ha previsto, per quanto qui interessa, che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. In base alle medesime disposizioni, l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali sono subordinate ad apposita autorizzazione. Per le amministrazioni dello Stato l’autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

      Inoltre, entro trentasei mesi dal 1° gennaio 2008, le P.A. sono state chiamate ad adeguarsi alla nuova disciplina, cedendo a terzi le società e le partecipazioni vietate.

[105]http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_98_2010_e_relazione.pdf.

[106]  Riferisce la medesima determinazione che nei primi mesi dell’anno 2009 è proseguita l’attività, già avviata e prevalentemente realizzata, di razionalizzazione del perimetro societario del gruppo cinematografico pubblico. In particolare, alla data del 31 dicembre 2008 la società Cinecittà Holding partecipava direttamente le seguenti società: Istituto Luce s.p.a. 100%; Cinecittà Studios s.p.a. 49,257%; Cinecittà Entertainment s.p.a. 2,47%; Circuito Cinema s.r.l. 7%; Lumière s.r.l. 50%. Alla data di chiusura dell’esercizio 2009, l’assetto delle partecipazioni della società Cinecittà Luce s.p.a. risulta così rideterminato alla luce delle cessioni effettuate ovvero delle operazioni straordinarie di razionalizzazione societaria: Cinecittà Studios s.p.a. 20%; Circuito Cinema s.r.l. 7%.

[107]  Secondo la già citata determinazione della Corte dei conti, la consistenza del personale di Cinecittà Luce s.p.a. alla data del 31 dicembre 2009 era di 138 unità, di cui 8 dirigenti, 118 impiegati a tempo indeterminato, 7 impiegati a tempo determinato, 4 giornalisti e un operaio. A livello di costo, il dato consuntivo al 31 dicembre 2009 presenta un valore di euro 8.618.951. A questo si deve aggiungere personale a contratto, che al 31 dicembre 2009 ammontava a 14 unità per un costo complessivo pari ad euro 178.880.

[108]  Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. le finalità del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche riguardano, in particolare: il sostegno di investimenti per la produzione di opere filmiche e sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione (anche per la realizzazione di versioni in lingua di film riconosciuti di interesse culturale); contributi sugli interessi dei mutui e contributi in conto capitale alle imprese di esercizio ed ai proprietari di sale cinematografiche per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento delle medesime, nonché per l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature; contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per ristrutturazione ed adeguamento di teatri di posa e stabilimenti; contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

[109]  Il testo prevede - al fine di garantire il mantenimento dei trattamenti in godimento - l’attribuzione al personale trasferito di un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza fra il precedente (più elevato) trattamento e quello nuovo (meno elevato).

[110]  "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[111]  Voce inserita dall'art. 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

[112]  Convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

[113]  Il Comitato per l'intervento nella Sir, istituito il 5 settembre 1980 presso il Ministero delle partecipazioni statali con D.P.C.M., è stato autorizzato dalla legge n. 784/1980 a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS S.p.A. (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR, composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico, in tutto 163, delle quali 116 italiane e 47 estere. Per effetto del D.L. 79/1993 (L. di conversione 157/1993) l’attività del Comitato si è estesa dal gruppo SIR alla liquidazione del gruppo REL S.p.A. (Ristrutturazione elettronica spa) e all’acquisizione e gestione del 49,9% delle partecipazioni nella MEI s.r.l. - Micro Elettronica Italiana srl (per la restante parte posseduta per il 50% dall’IRI) che si è conclusa con l’entrata in vigore della legge 144/1999. Nel corso degli anni sono intervenute varie norme, l’ultima delle quali contenuta nella citata legge 144/1999 il cui articolo 33 ha previsto: al comma 1 che la partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR nei settori fosse trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro; al comma 3, che il Comitato dovesse presentare un programma per il prosieguo delle operazioni, da approvare con decreto del Ministro del tesoro, al quale il Comitato avrebbe dovuto rendere conto al termine delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 7. La norma non ha proceduto allo scioglimento del Comitato e alla nomina di un commissario straordinario, ma gli ha consentito di gestire le attività di liquidazione. Sono, pertanto rimaste in essere le funzioni del Comitato discendenti dalla titolarità delle partecipazioni nella società SIR e nella REL (entrambe in stato avanzato di liquidazione).

      Le partecipazioni possedute dal Comitato al 31 dicembre del 2007, come risultano dalla relazione della Corte dei conti trasmessa alla Camera dei deputati il 6 agosto 2009, risultano le seguenti:

-        60% del capitale del consorzio bancario SIR S.p.A. in liquidazione (il restante 40% risulta nella titolarità di vari istituti bancari indicati nella relazione). Tramite il consorzio CBS il Comitato controlla il gruppo SIR composto al 31 dicembre 2007 da 2 società entrambe in liquidazione;

-        95% del capitale della REL spa in liquidazione (il restante 5% è in mano alla Fintecna S.p.A.) già partecipe del capitale di 33 società del settore elettronico di consumo e oggi in relazione con 4 società tutte soggette a procedure concorsuali.

[114]  Società Fintecna S.p.A. o Società da essa interamente controllata.

[115]  Legge 68/1997.

[116]  L'elenco - recato dal Comunicato ISTAT 24 luglio 2010, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010, n. 171 - è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprende le unità istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti.

[117]  Si segnala una possibile ambiguità nella formulazione del comma 20 in relazione all’atto – DM del MiSE o DPCM – necessario per la rideterminazione delle dotazioni organiche.

[118]  L’Associazione R.ETE. Imprese Italia nasce come evoluzione del “Patto del Capranica”, stretto tra Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. L’Associazione dialoga attivamente con gli attori istituzionali, sociali, economici, di livello locale, nazionale ed internazionale; elabora programmi e proposte sulle questioni di interesse comune alle imprese aderenti alle Organizzazioni fondatrici; promuove presso la società civile i valori dell’impresa, del lavoro e dell’etica imprenditoriale, anche mediante la funzione di impulso culturale della Fondazione R.ETE. Imprese Italia; favorisce l’integrazione sociale, culturale e politica degli imprenditori del territorio e delle Organizzazioni che attualmente li rappresentano, con l’obiettivo di rafforzarne progressivamente il vincolo associativo.

[119]  Egli opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dai due Ministeri (MiSE e MAE).

[120]  Con particolare riferimento alle misure per il trasferimento del personale e per il trasferimento delle risorse finanziarie dell’ente soppresso.

[121]  “ICE – Strategie, attività, risultati” – ottobre 2010.

[122]  Per i quali, com’è noto, la disciplina del dissesto finanziario è dettata dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, recante il TUEL (Testo unico degli enti locali).

[123]  Nulla è precisato per il personale in servizio con altre tipologie contrattuali, per il quale potrebbe pertanto ipotizzarsi la cessazione alla scadenza del termine del contratto.

[124]  "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[125]  L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[126]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (conv. L. 2/2009).

[127]  D.L. 8 luglio 2010, n. 105, Misure urgenti in materia di energia (L. 129/2010).

[128]  D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[129]  "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[130]  "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274". L'art. 38 stabilisce quanto segue: "1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. 1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma. 2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura. 3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94. 4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34".

[131]  Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[132]  Legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[133]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

[134]  L'ambito applicativo soggettivo varia a seconda delle disposizioni. Spesso si fa riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[135]  "Legge di contabilità e finanza pubblica".

[136]  Si ricorda il vigente D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.

[137]  Di cui all’art. 71, del D.L. n. 112/2008.

[138]  Di qualunque durata.

[139]  Correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale.

[140]  Nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[141]  Dunque anche in misura minore, ndr.

[142]  Istituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

[143]  Fonte: Moirano, F. (Agenas), La disomogeneità delle politiche regionali per il governo della spesa nel settore dei dispositivi medici, Intervento tenuto alla Conferenza nazionale sui dispositivi medici, Roma 31 maggio-1 giugno 2011.

[144]  Articolo 22, comma 3, del decreto legge 78/2009.

[145]  Corte dei Conti, Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, giugno 2011.

[146]  D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222

[147]  Sul punto Pammolli F., Salerno N. C., La farmaceutica ospedaliera nella manovra di luglio 2011, Cerm Short note 3/2011, luglio 2011.

      http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/Sn_3_2011_Farma_Osp_Manovra.pdf

[148]  AIFA; Monitoraggio mensile della spesa farmaceutica effettuato ai sensi della Legge 222/2007 utilizzando i dati di spesa convenzionata ottenuti dall’OsMed e dalle DCR ed i dati della tracciabilità (DM 15 luglio 2004) e della distribuzione diretta (DM 31 luglio 2007): Periodo gennaio-ottobre 2010, 27 gennaio 2011.

[149]  Sui fabbisogni sanitari standard nazionale e regionale, vedi gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

[150]  Istituiti dagli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

[151]  Morandi I. (Age.na.s), I ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali: principali caratteristiche dei sistemi regionali vigenti al 10 aprile 2011, 2011.

      http://www.agenas.it/agenas_pdf/Il%20ticket%20per%20le%20prestazioni%20specialsitiche%20ambulatoriali_10aprile2011.pdf

[152]  Age.na.s, I ticket di pronto soccorso: principali caratteristiche dei sistemi regionali vigenti al 10 aprile 2011, 2011.

      http://www.agenas.it/agenas_pdf/Ticket%20pronto%20soccorso%2010aprile2011.pdf

[153]  Osmed, L’uso dei farmaci in Italia: rapporto nazionale anno 2010, luglio 2011.

[154]  Vedi la scheda dell’articolo 16 sul contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

[155]  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[156]  Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale; enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco, Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere (fonte www.salute.gov.it).

[157]  L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[158]  Personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

[159]  L’Intesa del dicembre 2009 e la legge finanziaria 2010 che la recepisce fissano il livello di finanziamento del SSN nel triennio 2010-2012.

[160]  Ai fini del confronto con i dati contenuti nella Relazione tecnica può essere utile la tavola di seguito riportata, a cura degli uffici della Camera, che ricostruisce il livello di finanziamento del SSN a partire dai dati contenuti nelle relazioni tecniche ai diversi provvedimenti intervenuti su tale materia.

 

 

[161]  La RT al D.L. 78/2010 afferma che la norma è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013, i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'indennità di vacanza contrattuale. La relazione tecnica precisa inoltre che “tenuto conto delle altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni non comprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione possono essere considerati solo a consuntivo”.

[162]  Ai sensi dell’articolo 11, la CONSIP avvia un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per acquisti gestita attraverso un sistema centralizzato.

[163]  L’articolo 22, comma 3, del D.L. 78/2009 ha ridotto il tetto alla farmaceutica territoriale (fissato dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 159/2007) dal 14% al 13,3 per cento a decorrere dal 2010.

[164]  Sul punto la sentenza 361/2010 della Corte costituzionale.

[165]  Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[166]  Cfr. art. 11, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l’articolo 1, comma 51 della legge n. 220/2010.

[167]  Art. 1, comma 174, legge n. 311/2004

[168]  Che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5-bis e 5-ter del Decreto-legge n. 112/2008.

[169]  Legge finanziaria per il 2007.

[170]  Va ricordato che il Patto per la salute 2010-2012 ha previsto, complessivamente, risorse pari a 834 milioni di euro -, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Una prima quota - pari a 347,5 milioni di euro – è stata coperta, per il 2011, ai sensi dell’articolo 49 della legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011).

[171]  Il citato comma 19 del D.L. 112/2008 aboliva per tutto il 2011 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.

[172]  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[173]  D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[174]  Il decreto deve essere emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’ articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, istitutivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

[175]  D.M. 20 settembre 2004, n. 245, Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Successivamente, con Delibera AIFA 19 maggio 2005, n. 13 e con Regolamento 31 ottobre 2009 è stato emanato il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco.

[176]  Si segnala che il DEF 2011 riporta per il periodo di riferimento la previsione di un tasso di inflazione dell’1,5 per cento.

[177]  Tale secondo incremento dopo due e non tre anni è previsto per fare coincidere nel 2019 tale adeguamento con l’aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

[178]  Si segnala che, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, al 2050 l’adeguamento cumulato era stimato in 3,5 anni.

[179]  Sentenze 589/1988, 123/1990, 189/1991, 450/1991, 1/1992, 110/2009, 187/2000, 447/2001.

[180]  C. 945, C. 1158, C. 1847, C. 2140, C. 2767, C. 2782, C. 2837, C. 2988, C. 3166, C. 4010, C. 4011, C. 4016, C. 4150.

[181]  Nota di lettura n. 108 del luglio 2011.

[182]  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[183]  L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Con D.M. 1° aprile 2004 sono state definite le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.

[184]  L. 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

[185]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[186]  Tali contributi confluiscono al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con destinazione al 90% ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

[187]  Istituito con D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388.

[188]  Non sono state individuate, oltre la definizione degli organi che costituiranno il sistema e dei rispettivi ambiti di intervento, le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare.

[189]  Il commissario straordinario dell’INVALSI è stato nominato con D.P.C.M. 5 maggio 2011, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del provvedimento.

[190]  La relazione tecnica specifica che le entrate correnti alle quali fare riferimento sono quelle che deriveranno a seguito del rientro del personale scolastico nel comparto di appartenenza, quindi entrate incrementate rispetto a quelle attuali.

[191]  Tale disposizione, secondo la relazione tecnica all’A.C. 1746-bis, avrebbe consentito il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi), con conseguente risparmio delle spese per supplenze.

[192]  Il riferimento, come evidenziato dal rappresentante del Governo nell’intervento presso la 7a Commissione del Senato il 1° marzo 2011, era improprio (non essendo stato previsto il ripristino dell’ente) e si era al lavoro per correggerlo. http://www.senato.intranet /japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=526045.

[193]  La VII Commissione della Camera ha espresso il parere il 23 febbraio 2011, la 7° Commissione del Senato il 2 marzo 2011.

[194]  Lo schema disponeva che alla copertura dell’organico si provvede - sulla base del combinato disposto dell’art. 1, c. 611, della L. 296/2006, e dell’art. 9 del D.Lgs. 300/1999 - mediante selezione per titoli e colloquio del personale in servizio, anche a titolo precario, nei limiti delle risorse finanziarie. Le procedure selettive sono definite nei singoli bandi tenendo conto di tabelle di equiparazione dei profili relativi al personale in servizio appartenente ai comparti Scuola e Ministeri (profili attuali) e di quello appartenente al comparto degli Enti di ricerca (profilo futuro).A sua volta, l’art. 14, c. 4, dello schema disponeva che, a decorrere dal 1.9.2010,69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo rientrano in servizio nelle istituzioni scolastiche. Il c. 5 disponeva che il restante personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento è confermato fino all’espletamento delle selezioni. La relazione tecnica, evidenziato che al 22.12.2009 la dotazione organica era composta di 322 unità, delle quali risultavano effettivamente coperte da personale in servizio appartenente ai comparti Scuola e Area V della dirigenza 296 unità, a cui si aggiungevano 10 unità di personale del comparto “Ministeri”, chiariva che le procedure selettive riguarderanno 237 unità, che passeranno al comparto Enti di ricerca. Sempre ai sensi dell’art. 10 dello schema, alla copertura dei posti del medesimo comparto rimasti disponibili si provvede mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante ordinarie procedure di reclutamento (in relazione alla pianta organica, queste procedure dovrebbero quindi riguardare 65 unità). Come disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 300/1999, l’art. 10 dello schema prevedeva, inoltre, che al termine delle procedure di selezione sono ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza (che non possono essere reintegrate), fatta eccezione per quelle del personale della scuola, e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. Infine, sempre sulla base della disposizione citata, si disponeva che al personale immesso nei ruoli dell’Agenzia è conservato il trattamento giuridico ed economico attribuito presso gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del primo CCNL.

[195]  L’organico dell’INVALSI è fissato (tab. A allegata al D.Lgs. 286/2004) in 2 unità di dirigenti amministrativi; 24 unità di personale di ricerca; 22 unità di personale amministrativo. L’ente può inoltre avvalersi al massimo di 10 unità di personale comandato (dalle amministrazioni statali, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca) e - nei limiti delle disponibilità di bilancio - al massimo di 10 esperti (artt. 11 e 12 D.Lgs. 286/2004).

      La situazione organica dell’INVALSI riferita all’anno 2010, quale presente sul sito dell’Istituto, presenta una dotazione organica di 45 unità, di cui 24 coperte e 21 scoperte. http://www.invalsi.it/operazionetrasparenza/dotazione_organica/Dotazione_Organica_INVALSI_2010.pdf.

[196]  La relazione tecnica specifica, infatti, che oltre ai risparmi di spesa derivanti al rientro del personale scolastico attualmente impiegato presso l’ANSAS nel comparto di appartenenza, altri risparmi deriveranno dal fatto che delle 18 sedi regionali dell’ente - che si affiancano alla sede principale a Firenze - rimarranno 3 nuclei.

[197]  Schema di D.P.R. n. 326, esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 febbraio 2011.

[198]  La RT richiama, in particolare, l’articolo 2, comma 634, della legge 244/2007, ma tale norma fa parte di un insieme di misure di razionalizzazione e di soppressione di enti pubblici alle quali sono stati ascritti effetti complessivi di risparmio (415 mln. all’anno) dalla legge 296/2006. Effetti che non sono stati modificati dalle successive norme in materia, contenute nella legge 244/2007, nel D.L. 112/2008 e nel D.L. 78/2009.

[199]  L’art. 51 del D.Lgs. 297/1994, nell’ambito delle misure di riorganizzazione della rete scolastica, prevede che nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

[200]  Tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 24 del D.P.R. 81/2009 a decorrere dall’adozione del regolamento in materia di riorganizzazione della rete scolastica di cui all’art. 1.

[201]  Si ricorda che già l’art. 138 del D.Lgs. 112/1998 aveva delegato alle regioni la programmazione della rete scolastica. L’art. 3 del D.P.R. 233/1998 affida alle province la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi preventivamente adottati dalle regioni.

[202]  Per completezza si ricorda che l’esonero o il semiesonero può essere concesso anche ai docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o di sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

[203]  Si veda la Circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011 (http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=484) con la quale è stato trasmesso alle scuole lo schema di decreto interministeriale recante determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2011-2012. Lo schema non risulta aver concluso il suo iter. Per il personale ATA, criteri e parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici sono stati definiti con DPR 119/2009.

[204]  Si veda il D.M. 14 gennaio 2011 (G.U. 22 marzo 2011, n. 66).

[205]  Si fa riferimento, presumibilmente, alla sentenza n. 1351 del 14 aprile 2011 con la quale il Tar del Lazio, in relazione alla mancata acquisizione del parere parlamentare, ha accolto il ricorso per l’annullamento dei Decreti interministeriali 6 luglio 2009, n. 55, e 6 luglio 2010, n. 62, recanti determinazione degli organici per gli a.s. 2009-2010 e 2010-2011. http://www.professioneinsegnante.it/public/TAR%20LAZIO%20SENTENZA%20DEFINITIVA%20n.%201351%20DEPOSITATA%20IL%2014%20APRILE%202011%20-%20ILLEGITTIMITA'%20ORGANICI%20SCUOLA%202009%20-%202011.doc..

[206]  L’art. 2 del D.P.R. 81/2009 prevede che le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e degli orari, in base ad una serie di parametri attinenti: entità e composizione della popolazione scolastica; densità demografica delle varie province di ciascuna regione e distribuzione della popolazione; caratteristiche geo-morfologiche e condizioni socio-economiche dei territori interessati; articolazione dell'offerta formativa; distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011; caratteristiche dell'edilizia scolastica.

[207]  Sono così definite, invece che classi, le unità della scuola dell’infanzia.

[208]  In base ai dati forniti dal Ministeronella relazione tecnica al disegno di legge, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’a.s. 2006-2007 era di 375.722 e si erano attivati 92.185 posti di sostegno. Il tetto imposto dalla norma in commento (equivalente a 93.930 posti) era, quindi, volto ad interrompere il trend di crescita fino ad allora registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili.

[209]  L’art. 35, co. 7, della L. 289/2002 (L. finanziaria 2003) ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale .

[210]  L’art. 4 della L. 104/1992 fa riferimento, per gli accertamenti relativi a minorazioni, necessità e capacità complessiva individuale residua, alle commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Tali commissioni, ai sensi del citato art. 1 della L. 295/1990, sono composte da un medico specialista in medicina legale e da altri due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, e sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza di alcune associazioni specificamente individuate (mutilati, ciechi, sordomuti, etc.). Recentemente l’art. 20 del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha disposto che le suddette Commissioni mediche sono integrate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con un medico INPS. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS medesimo.

[211]  Le modalità sono descritte nell’Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, adottato con D.P.R. 24 febbraio 1994, e, da ultimo, nel D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[212]  G.U. n. 49 del 1 marzo 2011 - S.O. n. 59. Si dispone, tra l’altro, che ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario. I raccordi sono finalizzati anche a garantire la reversibilità delle scelte degli studenti, oltre che all’organizzazione del corso integrativo annuale. Infine, ai sensi dell’art. 2, la prima attuazione delle linee guida e' oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.

[213]  Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno rappresenta lo strumento attraverso il quale le regioni e gli enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, con l’adesione al Patto europeo di stabilità e crescita.

Le regole del patto per il triennio 2011-2013 sono definite dalla legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), in modo differenziato per le regioni (articolo 1, commi 125-150, come modificati dall'articolo 2, commi 33, del D.L. n. 225/2010) e per gli enti locali (articolo 1, commi 87-124).

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, l’obiettivo del Patto consiste nel controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale). In particolare, la disciplina prevede che per ciascun anno del triennio, il complesso delle spese di competenza e di cassa delle regioni non debba superare la media del triennio 2007-2009 ridotta di determinate percentuali.

Per gli enti locali l’obiettivo del Patto di stabilità consiste, invece, nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di un determinato livello di saldo finanziario (calcolato quale differenza tra entrate e spese, con l’eccezione di alcune voci), non inferiore al valore determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, determinate percentuali, fissate per ogni anno del triennio in maniera differenziata per le province e i comuni.

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013 è illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e finanze n. 11 del 6 aprile 2011.

[214]  Da ultimo legge 220/2010, art. 1 commi 131-134, 136-137, e 139. Per il triennio 2011-2013, la misura del concorso è stabilita dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, art. 14, comma 1.

[215]  Organismo istituzionale di consultazione tra regioni ed enti locali, disciplinato dallo statuto regionale ai sensi dell’art. 123, 4° comma, della Costituzione. I C.A.L. non risultano istituiti in Basilicata, Molise e Veneto, dotate - per taluni aspetti - di altri organi di collaborazione infraterritoriale (Conferenze). Le Autonomie speciali presentano analoghi organi di collaborazione tra regione ed enti locali.

[216]  Cfr. i criteri SEC 95.

[217]  La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - istituita ex art. 5 legge 42/2009 (”sul federalismo fiscale”) nell'ambito della Conferenza unificata - è un organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

[218]  La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ex art. 4 della legge 42/2009) al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di attuazione della legge stessa ed è formata da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti locali.

[219]  Il testo originario presentato al Senato, disponeva comunque l'esclusione di queste regioni dall'applicazione dell'intero comma. Si ritiene si debba intendere che nelle 'modalità e condizioni' dell'esclusione di queste regioni dal patto concordato, siano ricompresi anche le modalità di concorso alla manovra applicabili alle stesse regioni escluse. Per tali amministrazioni risulta infatti preclusa la possibilità di definizione concordata delle modalità di conseguimento degli obiettivi, ma risulta parimenti inapplicabile la disciplina della legge finanziaria per il 2011. Quest’ultima fissa infatti normativamente alcuni parametri - di riduzione della spesa per le regioni e di miglioramento dei saldi per gli enti locali - commisurati ad un’entità della manovra inferiore a quella disposta dalla legge in esame, nonché ad una distribuzione della correzione dei conti diversa da quella prevista dai criteri di virtuosità attualmente fissati (cfr. infra).

[220]  Si veda il sito del SiVeAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) www.salute.gov.it/siveas/.

[221]  Di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

[222]  Si ricorda che la nuova disciplina del Patto per gli anni 2011-2013, recata dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, co. 87-124), introduce, rispetto alla normativa precedente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 90).

[223]  Nel calcolo della media, specifica il comma 128 dell'art. 1 legge 220/2010, per ciascun anno la regione rettifica il livello complessivo delle spese:

-        nel caso in cui non abbia rispettato il patto, la regione deve assumere il livello di spesa fissato dall'obiettivo;

-        nel caso in cui abbia peggiorato il proprio obiettivo per compensare le spese autorizzate agli enti locali, dovrà integrate il proprio livello di spese con la quota ceduta agli enti locali.

[224]  In particolare, con riferimento agli enti locali rispettosi del patto, l’articolo 1, comma 122, della L. n. 220/2010 prevede il beneficio di una riduzione degli obiettivi loro imposti, commisurata all’entità dello sforamento registrato, nell’esercizio antecedente a quello di riferimento, da parte degli enti inadempienti al patto di stabilità interno.

[225]  Si segnala che per l'anno 2011, la ripartizione della riduzione delle risorse statali disposta dal decreto legge n. 78/2010, tra le regioni a statuto ordinario è stata disposta dal D.P.C.M. 28 gennaio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 78 del 5/4/2011). La riduzione, riferita al triennio antecedente all’esercizio precedente a quello di riferimento, è stata eseguita sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto alla media delle spese correnti, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78 medesimo.

[226]  Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 10 giugno 2011. La Corte dichiara – tra l'altro – l’illegittimità costituzionale per violazione della disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica", di una disposizione della legge n. 65 del 2010 della regione Toscana (articolo 12, comma 2 lett. b)) inerente il taglio delle spese per il personale sanitario disposto dalla legge finanziaria 2010. La norma della regione toscana censurata dispone che enti ed aziende del SSR, per il triennio 2010-2012, limitino le spese per il personale dello1,4% rispetto all'ammontare sostenuto nel 2006, anziché nel 2004, come dispone la normativa statale (legge 191/2009, art. 2, comma 71). In tal modo, sostiene la Corte, la regione permette, di fatto, un aumento delle spese per il personale sanitario, dunque in evidente contrasto con l'intento della norma statale. In questo caso, perciò, la Corte ritiene che «l'esigenza di coordinamento della finanza pubblica non possa ritenersi adeguatamente protetta, in assenza di un criterio primario alla luce del quale indirizzare immediatamente, e senza attendere verifiche necessariamente posteriori, la politica di contenimento delle spese». Il vincolo posto dalla normativa statale, inoltre, è considerato rispettoso dell'autonomia regionale in quanto «non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del dell'obiettivo, ma lascia libere le regioni di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per il personale».

[227]  Recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

[228]  Recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[229]  Come determinati dal decreto legislativo n. 23/2011 per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, e come determinati dal decreto legislativo n. 68/2011 per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario.

[230]  Pari, per i comuni, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e per le province a 400 milioni di euro per l’anno 2013 e a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

[231]  La relazione tecnica considera congiuntamente l’insieme delle disposizioni recate dall’articolo 20. Di seguito si riportano unicamente le valutazioni riferite ai commi attinenti la materia del patto di stabilità interno, rinviando alle successive schede quanto affermato dalla relazione stessa con riferimento ad altre disposizioni dell’articolo in esame.

[232]  Operata ai sensi della legge n. 42/2009.

[233]  Di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

[234]  Si riporta per memoria l’ammontare dei predetti tagli a decorrere dal 2012, il cui importo, sulla base della norma in esame, verrà ripartito, a decorrere dal 2012 per le province e dal 2013 per i restanti enti, su tre classi di enti in luogo di quattro:

 

Regioni S.O.

4.500

Comuni

2.500

Province

 500

Totale

7.500

 

[235]  I parametri fissati dalla legge finanziaria per il 2011 sembrano infatti doversi ritenere tacitamente soppressi a decorrere dal 2012 per le province e dal 2013 per i restanti enti, in quantocommisurati ad un’entità della manovra inferiore a quella disposta dal provvedimento in esame, nonché ad una distribuzione della correzione dei conti diversa da quella prevista dai criteri di virtuosità attualmente fissati.

[236]  Il riferimento è in questo caso al riparto a carico delle province non appartenenti alla prima classe di virtuosità dell’intera manovra disposta per il 2012 dal DL 78/2010, sia in termini di taglio dei trasferimenti che di obiettivi di saldo. Non rileva invece la manovra disposta dal comma 5 dell’articolo in esame, che decorre dal 2013.

[237]  Tale esigenza appare particolarmente significativa considerando l’ammontare cumulato, di seguito richiamato, dei risparmi attesi delle due manovre disposte a distanza di un anno l’una dall’altra (DL 78/2010 e DL 98/2011):

 

2013

2014 e ss.

Risparmi art. 14, comma 1, DL n. 78/2010, art. 14, comma1:

 

 

-        Regioni a statuto ordinario

4.500

4.500

-        Regioni a statuto speciale e Prov. autonome

1.000

1.000

-        Province

500

500

-        Comuni > 5.000 abitanti

2.500

2.500

TOTALE

8.500

8.500

Risparmi DL n. 98/2011, art. 20, comma 5:

 

 

-        Regioni a statuto ordinario

800

1.600

-        Regioni a statuto speciale e Prov. autonome

1.000

2.000

-        Province

400

800

-        Comuni > 5.000 abitanti

1.000

2.000

TOTALE

3.200

6.400

TOTALE COMPLESSIVO

11.700

14.900

 

[238]  I commi 6-8 prevedevano inizialmente un taglio dei trasferimenti, aggiuntivo rispetto a quello disposto dal citato DL 78/2010, a carico degli enti locali appartenenti alle ultime due classi di virtuosità.

[239]  La norma prevede che i fondi di natura perequativa siano utilizzabili ogni qualvolta si configurino disposizioni che prevedano riduzioni recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui trasferimenti erariali, oggetto di soppressione nell’ambito dell’attuazione della L. n. 42/2009. Tale formulazione, riferibile in prima istanza alle fattispecie sanzionatorie, sembra potersi estendere anche al caso di riduzione dei trasferimenti ai fini del concorso degli enti locali alla manovra.

[240]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133. Precedentemente, la disposizione in esame era stata modificata dall’articolo 1, comma 118, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[241]  Tale disposizione prevede che al di sotto della soglia del 40% di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sono ammesse assunzioni in deroga al limite del turn over del 20%.

[242]  Le quali: a) siano titolari di affidamento di servizi pubblici locali senza gara; b) svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale; c) svolgano attività a favore della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

[243]  Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

Anche per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro

[244]  Sulla quale gravano tutte le obbligazioni riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, ma non le corrispondenti entrate, laddove queste ultime siano state accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

[245]  Che la città di Roma applica su basi concordate con lo Stato.

[246]  Gli importi di seguito riportati sono stati già indicati nella scheda riferita al patto di stabilità interno (art. 20, commi 1-5, 10-12, 14-16), in sede di riepilogo complessivo degli effetti recati dall’articolo in esame.

[247]  Costituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

[248]  Tale norma ha disposto una interpretazione autentica circa le modalità applicative delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui all'articolo 66, comma 14, del D. L. n. 331/1993 (legge n. 427/1993) stabilendo che il regime speciale di agevolazione fiscale applicabile all'ente territoriale di appartenenza, previsto per le c.d. ex municipalizzate (società per azioni e aziende speciali), nonché per i nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge 331/1993 possa trovare applicazione, infatti, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

[249]  Recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario in attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 42/2009.

[250]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

[251]  Per maggiore chiarezza, si riporta il testo della disposizione di cui al comma 13, articolo 1, del sopra citato D.L. 138, che contiene la novella in esame: “All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.»”.

[252]  Va segnalato che il testo originale del decreto legge, poi modificato durante l’esame in Commissione al Senato, prevedeva l’obbligo – anziché, come ora previsto, la facoltà - di assegnare il 50 per cento delle risorse del Fondo agli enti più virtuosi.

[253]  Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[254]  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 58, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

      La direttiva 2007/58/CE è finalizzata a favorire l’apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità, consentendo tale servizio senza l’obbligo dell’associazione di impresa.

[255]  A proposito dell’Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 21, comma 4, lettera b), del decreto-legge in esame.

[256]  Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”.

[257]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[258]  Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[259]  Per ciascun anno: viene calcolato l'importo totale delle entrate dovute all'IRPEF; da questo importo totale viene scorporato l'otto per mille; vengono calcolati il numero totale di firme e le percentuali di queste firme attribuite ai vari enti; viene ripartito l'otto per mille tra gli enti in base alle percentuali delle firme espresse. Infine, anche l'otto per mille dell'IRPEF di chi non ha espresso un’opzione viene comunque redistribuito tra gli enti destinatari, secondo le percentuali calcolate in base a chi ha espresso una scelta.

[260]  “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[261]  Legge di contabilità e finanza pubblica.

[262]  Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

[263]  Si ricorda che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 è istituita, nell’ambito della Conferenza unificata, come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. In attuazione di tale norma di delega, la Conferenza permanente medesima è stata istituita con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (recante disposizioni in tema di autonomia di entrata delle regioni e delle provincie, nonché in materia di spesa sanitaria), articoli da 33 a 37.

[264]  Il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) è composto dai sistemi di regolamento lordo degli Stati membri dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro collegati.

[265]  Il citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[266]  L’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che attraverso apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, siano stabilite: le modalità per il conferimento della delega ad una banca per il versamento delle imposte; le modalità per lo svolgimento del servizio; i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione; le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.