Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.C. 3444 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 2 | ||
Data: | 24/11/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Schede di lettura
A.C. 3444
novembre 2015
I
N D I C E
La Tavola di
raffronto tra il testo del disegno di legge del Governo (A.S. 2111) e il testo
approvato dal Senato (A.C. 3444) è riportata in fondo al dossier.
Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato)
Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali)
Articolo 1, commi 4-6 (Eliminazione aumenti accise e IVA)
Articolo 1, comma 7 (Personale dell’amministrazione finanziaria)
Articolo 1, commi 8-24 e 28-30 (Tassazione
immobiliare)
Articolo 1, commi 25-27 (Agevolazioni
in materia di borse di studio)
Articolo 1, comma 31 (Ricomposizione fondiaria)
Artcolo 1, commi 33-37 (Riduzione IRES)
Articolo 1, commi 38-40 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)
Articolo 1, commi 44 e 45 (Disposizioni in materia di edilizia
popolare)
Articolo 1, commi 46-52 (Ammortamenti)
Articolo 1, commi 53-55 (Regime fiscale di professionisti e imprese
di piccole dimensioni)
Articolo 1, commi 56-62 (Regime agevolato per cessioni e
assegnazioni di beni ai soci)
Articolo 1, comma 63 (Oneri per gli accertamenti dell’idoneità dei
volontari vigili del fuoco)
Articolo 1, commi 64 e 65 (Deduzioni IRAP per i soggetti di minori
dimensioni)
Articolo 1, commi 66 e 67 (Emissione di note di credito IVA)
Articolo 1, comma 68 (Decorrenza riforma delle sanzioni
amministrative tributarie)
Articolo 1, commi 69-70 (Versamento
da parte dei notai dei tributi riscossi)
Articolo 1, commi 71-79 (Riduzione del canone RAI)
Articolo 1, commi 83-86 (Proroga dell'esonero contributivo per le
assunzioni a tempo indeterminato)
Articolo 1, commi 99-102 (Fondo per le aziende sequestrate e
confiscate)
Articolo 1, commi 103-106 (Fondo per il credito alle aziende vittime
di mancati pagamenti)
Articolo 1, comma 107 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi)
Articolo 1, comma 108 (Fondo per lavoratori autonomi e
articolazione flessibile lavoro subordinato)
Articolo 1, comma 109 (Congedo di paternità)
Articolo 1, commi 110-115 (Chiamate
dirette nelle università)
Articolo 1, commi 117-121 e 123 (Assunzioni e dotazioni organiche dei
dirigenti pubblici)
Articolo 1, comma 122 (Limitazione dei comandi di personale
scolastico)
Articolo 1, comma 124 (Vincoli finanziari per la contrattazione
integrativa degli enti territoriali)
Articolo 1, commi 125 e126 (Turn over nella P.A.)
Articolo 1, comma 127 (Compensi dei dipendenti nominati nei CDA
società partecipate)
Articolo, 1, comma 128 (Trattamento accessorio nella P.A.)
Articolo 1, comma 129 (Finanziamento parchi nazionali)
Articolo 1, comma 130 (Riduzione delle spese degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri)
Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico)
Articolo 1, comma 132 (Assunzioni di magistrati)
Articolo 1, comma 138 (Stanziamento per la formazione
specialistica dei medici)
Articolo 1, comma 139 (Risorse per il diritto allo studio
universitario)
Articolo 1, comma 140 (Risorse per le scuole paritarie)
Articolo 1, comma 141 (Fondo per l’acquisto di libri di testo)
Articolo 1, comma 142 (Disposizioni in materia di rientro di lavoratori
dall’estero)
Articolo 1, comma 143 (Misure per la ricerca scientifica e
tecnologica)
Articolo 1, comma 144 (Fondo per il finanziamento ordinario delle
università)
Articolo 1, commi 145-154 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei
requisiti pensionistici)
Articolo 1, commi 164-165 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in
deroga)
Articolo 1, comma 166 (Contributo società Italia Lavoro S.p.A.)
Articolo 1, commi 172 e 173 (Art bonus)
Articolo 1, comma 174 (Risorse per interventi relativi a beni
culturali e paesaggistici)
Articolo 1, commi 175-177 (Assunzioni presso il MIBACT)
Articolo 1, commi 178-180 (Credito di imposta a favore del cinema)
Articolo 1, comma 181 (Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali”)
Articolo 1, comma 182 (Ricostruzione o riparazione delle chiese e
degli edifici religiosi)
Articolo 1, comma 183 (Finanziamento del Gran Premio d’Italia di
Formula 1)
Articolo 1, commi 184-186 (Scuola per l'Europa di Parma)
Articolo 1, commi 187-192 (Risorse per la cultura)
Articolo 1, comma 193 (Interventi in siti di importanza
comunitaria)
Articolo 1, comma 194 (Marina Resort)
Articolo 1, comma 195 (Risorse per gli Istituti superiori di studi
musicali)
Articolo 1, comma 196 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)
Articolo 1, commi 198-206 (Società benefit)
Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel
mondo)
Articolo 1, commi 208-212 (Lotta alla povertà)
Articolo 1, commi 213-216 (Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile)
Articolo 1, comma 218 (Fondo per il sostegno alle persone con
disabilità grave)
Articolo 1, comma 219 (Finanziamento Ente nazionale protezione e
assistenza sordi)
Articolo 1, comma 220 (Fondo per le non autosufficienze)
Articolo 1, commi 221 e 222 (Attività sportive per soggetti disabili)
Articolo 1, comma 223 (Sperimentazione clinica per pazienti
affetti da SLA)
Articolo 1, commi 224-226 (Adozioni internazionali)
Articolo 1, comma 227 (Contributo Associazione Nazionale Privi
della Vista)
Articolo 1, commi 228 e 229 (Contributi per biblioteche per ciechi o
ipovedenti)
Articolo 1, commi 246-249 (Rinnovi contrattuali)
Articolo 1, comma 250 (Parco nazionale dello Stelvio)
Articolo 1, comma 253 (Fondo per interventi nei territori della
terra dei fuochi)
Articolo 1, comma 254 (Federazioni sportive nazionali)
Articolo 1, comma 255 (Fondo per i collegi arbitrali
internazionali)
Articolo 1, comma 256 (Autorizzazione di spesa per la celebrazione
di anniversari)
Articolo 1, comma 257 (Contributi a istituzioni culturali)
Articolo 1, comma 258 (Collegamenti marittimi di competenza della
Regione Sardegna)
Articolo 1, comma 259 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006)
Articolo 1, comma 260 (Rifinanziamento fondo per la produzione
bieticolo-saccarifera)
Articolo 1 comma 261 (Reparti operativi della Marina Militare)
Articolo 1, commi 262-267 e commi
269-278 (Rafforzamento dell’acquisizione
centralizzata)
Articolo 1, commi 305 e 306 (Aziende sanitarie uniche)
Articolo 1, commi 312-324 (Aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria)
Articolo 1, comma 325 (Livello di finanziamento del SSN)
Articolo 1, commi 326 e 327 (Farmaci e trattamenti innovativi)
Articolo 1, commi 328-330 (Revisione uso medicinali)
Articolo 1, commi 331-332 (Fondo “Progetto genomi Italia”)
Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
Articolo 1, comma 334 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza
del Consiglio)
Articolo 1, comma 335 (Riduzione risorse CAAF)
Articolo 1, comma 336 (Riduzione dello stanziamento dell’8 per
mille IRPEF di pertinenza statale)
Articolo 1, comma 339 (Risorse destinate agli enti locali siciliani
per l'accoglienza dei migranti)
Articolo 1, comma 340 (Fondo per la riduzione della pressione
fiscale)
Articolo 1, comma 341 (Limite di spesa per il due per mille ai
partiti politici)
Articolo 1, commi 342 e 343 (Zone franche urbane)
Articolo 1, comma 345 (Riduzione delle spese di funzionamento
degli enti pubblici previdenziali)
Articolo 1, commi 346-352 (Riduzioni e altre previsioni, relative al
Ministero della giustizia)
Articolo 1, comma 353 (Riduzione dei contributi a organismi
internazionali)
Articolo 1, commi 354 e 355 (Incremento della tariffa consolare)
Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero)
Articolo 1, comma 359 (Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE)
Articolo 1, comma 363 (Trasporto regionale marittimo nelle regioni
Campania e Lazio)
Articolo 1, comma 365 (Contratto di lavoro del trasporto pubblico
locale)
Articolo 1, comma 366 (Soppressione di contributi a imprese
armatoriali)
Articolo 1, comma 367 (Dismissione immobili della difesa)
Articolo 1, comma 368 (IVA super-ridotta pubblicazioni)
Articolo 1, comma 369 (Fondo per interventi strutturali di politica
economica)
Articolo 1, comma 370 (Rifinanziamento del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili)
Articolo 1, comma 373 (Riorganizzazione della Scuola nazionale
dell’amministrazione - SNA)
Articolo 1, comma 374 (Struttura didattico residenziale del
Ministero dell'interno)
Articolo 1, comma 381 (FORMEZ PA)
Articolo 1, comma 382 (Trasformazione della Cassa conguaglio)
Articolo 1, commi 388-392 (Concorso alla finanza pubblica delle
Regioni e delle Province autonome)
Articolo 1, commi 393-402 (Regime contabile e anticipazione di
liquidità)
Articolo 1, commi 403 e 404 (Interventi in materia di spesa
farmaceutica)
Articolo 1, comma 406 (Abrogazione del decreto-legge n. 179 del
2015 e salvezza degli effetti)
Articolo 1, commi 407-412,
415-429 (Regole di finanza pubblica per
gli enti territoriali)
Articolo 1, commi 413 e 414 (Scuole innovative)
Articolo 1, comma 438 (Spese sostenute da Roma Capitale per il
Museo della Shoa)
Articolo 1, comma 439 (Contributo
alle Province e Città metropolitane)
Articolo 1, commi 440-448 (Personale e funzioni delle Province)
Articolo 1, commi 449-451 (Disposizioni in tema di ragionevole durata
del processo)
Articolo 1, comma 452 (Recupero dell'accisa)
Articolo 1, commi 453-464 (Norme
per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)
Articolo 1, comma 465 (Completamento interventi cofinanziati
2007-2013)
Articolo 1, comma 469 (Fondo per il recepimento della normativa
europea)
Articolo 1, comma 470 (Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri
finanziari e poteri di rivalsa)
Articolo 1, comma 471 (Sentenze della Corte di Giustizia UE:
poteri sostitutivi)
Articolo 1, comma 472 (Risorse
proprie bilancio UE)
Articolo 473 (Adeguamento
per via regolamentare di atti dell'Unione europea)
Articolo 1, commi 475-482 (Investimenti europei e Istituto nazionale
di promozione)
Articolo 1, commi 483-488 (Fondo di garanzie infrastrutture TERNA)
Articolo 1, comma 489 (Disposizioni per il finanziamento
investimenti ambientali e tecnologici)
Articolo 1, comma 490 (Accesso al fondo di garanzia per le PMI per
le imprese fornitrici)
Articolo 1, comma 491 (Programmi di amministrazione
straordinaria)
Articolo 1, comma 496 (Rinnovo parco autobus)
Articolo 1, commi 497-499 (Garanzie pubbliche)
Articolo 1, commi 511-514 (Circolazione del contante)
Articolo 1, commi 524-535 (Disposizioni in materia di giochi)
Articolo 1, commi 536-542 (Disposizioni di semplificazione per la
dichiarazione precompilata)
Articolo 1, commi 543-544 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary
disclosure)
Articolo 1, commi 545-547 (Istituzione di una aliquota IVA al 5 per
cento)
Articolo 1, comma 548 (Misure di contrasto all'evasione fiscale
nel settore degli autoveicoli)
Articolo 1, comma 549 (Clausola di salvaguardia per le Regioni a
statuto speciale)
Articolo 1, comma 550 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 551 (Tabella C)
Articolo 1, commi 552 e 554 (Tabella E)
Articolo 1, comma 553 (Tabella D)
Articolo 1, comma 555 (Copertura finanziaria della legge di
stabilità)
Articolo 1, comma 556 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)
Il comma 1, non modificato dal Senato, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Allegato 1 (articolo 1,
comma 1) (importi in milioni di euro)
RISULTATI
DIFFERENZIALI |
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Descrizione risultato differenziale |
2016 |
2017 |
2018 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle
regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per
il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il
2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) Livello massimo del
ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla
presente legge (**) |
-32.000 |
-20.000 |
-11.000 |
275.000 |
295.000 |
260.000 |
|
(*) Il Saldo netto da finanziare
programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di
flessibilità relativi alle spese correlate all’emergenza immigrazione, è
rideterminato in -35,4 miliardi di euro nel 2016. (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato |
Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Per il 2016 il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 32 miliardi in termini di competenza, come indicato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, al netto di 4.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie.
Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (11,4 miliardi) risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2016. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2016 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 275 miliardi.
Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 in esame è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio, pari a 233,1 miliardi. Si tratta di un differenziale, anche esso già presente nelle precedenti leggi di stabilità, volto a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 20 miliardi per il 2017 e a 11 miliardi per il 2018, al netto di 5.150 milioni di euro per il 2017 e di 3.150 milioni per il 2018 per regolazioni contabili e debitorie.
Come per il 2016, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2017 e 2018, come risultante dal disegno di legge di bilancio, pari, rispettivamente, a 5,4 miliardi nel 2017 e a 13,7 miliardi nel 2018.
Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 295 miliardi nel 2017 e 260 miliardi nel 2018 (257 miliardi e 225,8 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio).
Come specificato dall’allegato 1, il livello massimo del ricorso al mercato relativo a ciascuna annualità si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Regolazioni contabili e debitorie
I valori dei saldi fissati nel comma in esame sono calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.
Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della P.A. segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.
Quanto infine ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della P.A. secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate.
Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:
Articolo 1, commi 2 e 3
(Gestioni previdenziali)
I commi 2 e 3, non modificati dal Senato, recano
disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli
importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza
e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso
ENPALS, per il 2016.
In particolare, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato
verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni
pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori
autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[1]).
La ripartizione
tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui
all’articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una Conferenza di servizi.
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[2], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
L’articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011, al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.
In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP con l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.
Sono a carico della Gestione richiamata:
§ una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
§ tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2016, nell’ambito della Missione 025 (Politiche previdenziali,
Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali),
ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato
2, pari complessivamente a 281,94
milioni di euro, sono determinati:
a) nella misura di 207,28 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);
b) nella misura di 51,22 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività
commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);
c) nella misura di 23,44 milioni di euro ai fini dell’adeguamento dei trasferimenti alla
gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell’Allegato 2);
d) nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura
complessivamente pari a 2.366,35 milioni
di euro per il 2016, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni
erogate dal soppresso INPDAP e posta
a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).
Pertanto, come previsto dal
successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato per l’anno 2016, sempre come
evidenziato dall’Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione
speciale minatori e l’ENPALS sono determinati (v. punto
2.b1) dell’Allegato 2):
§ in 3,14 milioni di euro, per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));
§ in 72,82 milioni di euro per il soppresso ENPALS (lettera b));
§ in 551,40 milioni per l’integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).
§
Articolo 1, commi 4-6
(Eliminazione aumenti accise e IVA)
I commi da 4 a 6 – non modificati dal Senato - disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.
Tale misura si pone in linea con quanto già preannunciato nel DEF 2015 e confermato in sede di Nota di aggiornamento, laddove si prevede la copertura della riduzione del gettito tramite tagli di spesa.
La Nota precisa, peraltro, che il percorso dei tagli sarà più graduale, al fine di mitigare gli impatti depressivi sul PIL.
Si ricorda che il comma 430 della legge di stabilità 2014 aveva disposto variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) – da definire con successivo DPCM – tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017. Tali misure potevano non essere adottate in caso di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di pari importo.
Già la legge di stabilità 2015 (comma 208) aveva posticipato al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del DPCM riducendo la previsione di maggiori entrate a 3,272 miliardi per il 2016 e 6,272 miliardi di euro a decorrere dal 2017.
Contestualmente, i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. Anche tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.
Effetti
finanziari a legislazione vigente
|
2016 |
2017 |
dal 2018 |
Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e
detrazioni fiscali (c. 430) |
3.272 |
6.272 |
6.272 |
Aumento accisa carburanti (c.632) |
728 |
728 |
728 |
Incremento aliquote IVA (c. 718) |
12.814 |
19.221 |
21.965 |
- Incremento accise
(c.718) |
|
|
700 |
TOTALE
CLAUSOLE |
16.814 |
26.221 |
28.965 |
Effetti
finanziari della nuova clausola
|
2016 |
2017 |
dal 2018 |
Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e
detrazioni fiscali (c. 430) |
- |
- |
- |
Aumento accisa carburanti (c.632) |
- |
- |
- |
Incremento aliquote IVA (c. 718) |
- |
15.133 |
19.571 |
- Incremento accise
(c.718) |
|
|
350 |
TOTALE
CLAUSOLE |
- |
15.133 |
19.921 |
Il comma 4 provvede quindi all’abrogazione del predetto comma 430, eliminando i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro (prima clausola di salvaguardia).
Il comma 5 interviene sulla seconda clausola di salvaguardia, sostanzialmente rinviando al 2017 gli aumenti già previsti per il 2016.
Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:
§ con una prima modifica alla lettera a), l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1 gennaio 2017; conseguentemente, a tale data l’aliquota sarà incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento;
§ con una modifica alla lettera b), l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1° gennaio 2017 (cioè dal 22 al 24%), mentre l’aumento di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 slitta al 1° gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25%); è poi soppresso l’ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
§ sono quindi ridotte della metà - da 700 a 350 milioni di euro - le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (lettera c)).
Il comma 6 disattiva l’ulteriore aumento di accisa previsto dal comma 632 della medesima legge di stabilità 2015, già posticipato al 2016 dal decreto-legge n. 153 del 2015, in corso di conversione (AS 2070).
Tale comma, come modificato dal decreto-legge n. 153 del 2015, disciplina la clausola di salvaguardia in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni degli organismi europei alle misure di deroga in relazione all'estensione del reverse charge alla grande distribuzione ed all'introduzione dello split payment, stabilendo che alla copertura degli effetti finanziari negativi si provveda, per l'anno 2015, con le maggiori entrate derivanti dalla c.d. voluntary disclosure, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti che slitta conseguentemente all'anno 2016.
Poiché l’autorizzazione è stata concessa - in via temporanea dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 – solo per lo split payment, l'importo da coprire è stato ridefinito in 728 mln di euro (in luogo dei previgenti 1.716 mln) e la nuova decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti posticipata a partire dall'anno 2016 (in luogo del 2015).
La norma in commento provvede quindi ad eliminare in via definitiva il predetto aumento.
La delega fiscale sulle tax expenditures
Si ricorda, infine, che in attuazione dell’articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) il