Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.C. 3444
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 2
Data: 24/11/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111/XVII     


Legge di stabilità 2016

 

Schede di lettura

A.C. 3444

 

novembre 2015

 

I N D I C E

 

 

La Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge del Governo (A.S. 2111) e il testo approvato dal Senato (A.C. 3444) è riportata in fondo al dossier.

 

 

 

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 3

Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali). 6

Articolo 1, commi 4-6 (Eliminazione aumenti accise e IVA). 9

Articolo 1, comma 7 (Personale dell’amministrazione finanziaria). 13

Articolo 1, commi 8-24 e 28-30 (Tassazione immobiliare). 15

Articolo 1, commi 25-27 (Agevolazioni in materia di borse di studio). 41

Articolo 1, comma 31 (Ricomposizione fondiaria). 44

Articolo 1, comma 32 (Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari alla legge). 46

Artcolo 1, commi 33-37 (Riduzione IRES). 50

Articolo 1, commi 38-40 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca). 53

Articolo 1, commi 41-43 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili). 55

Articolo 1, commi 44 e 45 (Disposizioni in materia di edilizia popolare). 66

Articolo 1, commi 46-52 (Ammortamenti). 68

Articolo 1, commi 53-55 (Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)  71

Articolo 1, commi 56-62 (Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)  77

Articolo 1, comma 63 (Oneri per gli accertamenti dell’idoneità dei volontari vigili del fuoco)  81

Articolo 1, commi 64 e 65 (Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni)  83

Articolo 1, commi 66 e 67 (Emissione di note di credito IVA). 84

Articolo 1, comma 68 (Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie)  88

Articolo 1, commi 69-70 (Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi)  90

Articolo 1, commi 71-79 (Riduzione del canone RAI). 94

Articolo 1, commi 80-82 (Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio). 101

Articolo 1, commi 83-86 (Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato). 103

Articolo 1, commi 87-95 (Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti). 106

Articolo 1, commi 96-98 (Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)  109

Articolo 1, commi 99-102 (Fondo per le aziende sequestrate e confiscate). 113

Articolo 1, commi 103-106 (Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)  117

Articolo 1, comma 107 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi). 118

Articolo 1, comma 108 (Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato). 119

Articolo 1, comma 109 (Congedo di paternità). 120

Articolo 1, commi 110-115 (Chiamate dirette nelle università). 121

Articolo 1, comma 116 (Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 125

Articolo 1, commi 117-121 e 123 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)  127

Articolo 1, comma 122 (Limitazione dei comandi di personale scolastico). 133

Articolo 1, comma 124 (Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali). 135

Articolo 1, commi 125 e126 (Turn over nella P.A.). 136

Articolo 1, comma 127 (Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate)  141

Articolo, 1, comma 128 (Trattamento accessorio nella P.A.). 143

Articolo 1, comma 129 (Finanziamento parchi nazionali). 145

Articolo 1, comma 130 (Riduzione delle spese degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri)  146

Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico). 149

Articolo 1, comma 132 (Assunzioni di magistrati). 151

Articolo 1, commi 133-137 (Accesso dei giovani alla ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca finanziati dal MIUR). 152

Articolo 1, comma 138 (Stanziamento per la formazione specialistica dei medici)  158

Articolo 1, comma 139 (Risorse per il diritto allo studio universitario). 159

Articolo 1, comma 140 (Risorse per le scuole paritarie). 160

Articolo 1, comma 141 (Fondo per l’acquisto di libri di testo). 163

Articolo 1, comma 142 (Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero)  164

Articolo 1, comma 143 (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica). 166

Articolo 1, comma 144 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università)  170

Articolo 1, commi 145-154 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)  171

Articolo 1, commi 155-163 (Misure in materia pensionistica, di cure parentali, di invecchiamento attivo, di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico e di cure termali). 180

Articolo 1, commi 164-165 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)  188

Articolo 1, comma 166 (Contributo società Italia Lavoro S.p.A.). 194

Articolo 1, commi 167-171 (Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale). 195

Articolo 1, commi 172 e 173 (Art bonus). 197

Articolo 1, comma 174 (Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici)  199

Articolo 1, commi 175-177 (Assunzioni presso il MIBACT). 200

Articolo 1, commi 178-180 (Credito di imposta a favore del cinema). 205

Articolo 1, comma 181 (Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”). 207

Articolo 1, comma 182 (Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi)  209

Articolo 1, comma 183 (Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1)  211

Articolo 1, commi 184-186 (Scuola per l'Europa di Parma). 214

Articolo 1, commi 187-192 (Risorse per la cultura). 215

Articolo 1, comma 193 (Interventi in siti di importanza comunitaria). 221

Articolo 1, comma 194 (Marina Resort). 225

Articolo 1, comma 195 (Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali). 228

Articolo 1, comma 196 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)  229

Articolo 1, comma 197 (Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). 231

Articolo 1, commi 198-206 (Società benefit). 233

Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo). 235

Articolo 1, commi 208-212 (Lotta alla povertà). 237

Articolo 1, commi 213-216 (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)  244

Articolo 1, comma 217  (Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari). 247

Articolo 1, comma 218 (Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)  249

Articolo 1, comma 219 (Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi)  250

Articolo 1, comma 220 (Fondo per le non autosufficienze). 251

Articolo 1, commi 221 e 222 (Attività sportive per soggetti disabili). 252

Articolo 1, comma 223 (Sperimentazione clinica per pazienti affetti da SLA)  254

Articolo 1, commi 224-226 (Adozioni internazionali). 257

Articolo 1, comma 227 (Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista)  259

Articolo 1, commi 228 e 229 (Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)  261

Articolo 1, commi 230-236 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza). 262

Articolo 1, commi 237-242 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo). 267

Articolo 1, commi 243-245 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). 271

Articolo 1, commi 246-249 (Rinnovi contrattuali). 276

Articolo 1, comma 250 (Parco nazionale dello Stelvio). 279

Articolo 1, commi 251 e 252 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). 282

Articolo 1, comma 253 (Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi)  285

Articolo 1, comma 254 (Federazioni sportive nazionali). 288

Articolo 1, comma 255 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali). 291

Articolo 1, comma 256 (Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari)  292

Articolo 1, comma 257 (Contributi a istituzioni culturali). 294

Articolo 1, comma 258 (Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna)  295

Articolo 1, comma 259 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)  296

Articolo 1, comma 260 (Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)  297

Articolo 1 comma 261 (Reparti operativi della Marina Militare). 298

Articolo 1, commi 262-267 e commi 269-278 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)  299

Articolo 1, comma 268 (Contribuzione dei comuni alla locazione di caserme ospitate presso proprietà private). 310

Articolo 1, commi 279-288 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni). 311

Articolo 1, commi 289-304 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale). 315

Articolo 1, commi 305 e 306 (Aziende sanitarie uniche). 319

Articolo 1, commi 307-311 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale). 320

Articolo 1, commi 312-324 (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)  322

Articolo 1, comma 325 (Livello di finanziamento del SSN). 325

Articolo 1, commi 326 e 327 (Farmaci e trattamenti innovativi). 329

Articolo 1, commi 328-330 (Revisione uso medicinali). 333

Articolo 1, commi 331-332 (Fondo “Progetto genomi Italia”). 335

Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri). 336

Articolo 1, comma 334 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)  339

Articolo 1, comma 335 (Riduzione risorse CAAF). 342

Articolo 1, comma 336 (Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale). 343

Articolo 1, comma 337 (Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine). 346

Articolo 1, comma 338 (Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale). 348

Articolo 1, comma 339 (Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti)  349

Articolo 1, comma 340 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale). 352

Articolo 1, comma 341 (Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)  354

Articolo 1, commi 342 e 343 (Zone franche urbane). 356

Articolo 1, comma 344 (Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale). 359

Articolo 1, comma 345 (Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali)  361

Articolo 1, commi 346-352 (Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)  362

Articolo 1, comma 353 (Riduzione dei contributi a organismi internazionali)  366

Articolo 1, commi 354 e 355 (Incremento della tariffa consolare). 371

Articolo 1, comma 356 (Destinazione delle entrate da dismissioni immobiliari del Ministero degli affari esteri). 374

Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero). 375

Articolo 1, comma 358 (Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole). 379

Articolo 1, comma 359 (Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE). 381

Articolo 1, commi 360-362 (Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria). 382

Articolo 1, comma 363 (Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio)  384

Articolo 1, comma 364 (Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 385

Articolo 1, comma 365 (Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale). 386

Articolo 1, comma 366 (Soppressione di contributi a imprese armatoriali). 387

Articolo 1, comma 367 (Dismissione immobili della difesa). 388

Articolo 1, comma 368 (IVA super-ridotta pubblicazioni). 389

Articolo 1, comma 369 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)  392

Articolo 1, comma 370 (Rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)  394

Articolo 1, commi 371 e 372 (Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina). 396

Articolo 1, comma 373 (Riorganizzazione della Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA)  400

Articolo 1, comma 374 (Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno)  406

Articolo 1, commi 375-380 (Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA). 408

Articolo 1, comma 381 (FORMEZ PA). 415

Articolo 1, comma 382 (Trasformazione della Cassa conguaglio). 417

Articolo 1, commi 383-387 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico). 419

Articolo 1, commi 388-392 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome). 423

Articolo 1, commi 393-402 (Regime contabile e anticipazione di liquidità). 432

Articolo 1, commi 403 e 404 (Interventi in materia di spesa farmaceutica). 443

Articolo 1, comma 405 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il Servizio sanitario nazionale). 446

Articolo 1, comma 406 (Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015 e salvezza degli effetti)  448

Articolo 1, commi 407-412, 415-429 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)  449

Articolo 1, commi 413 e 414 (Scuole innovative). 464

Articolo 1, commi 430-434 (Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti). 467

Articolo 1, commi 435-437 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca). 470

Articolo 1, comma 438 (Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa)  473

Articolo 1, comma 439 (Contributo alle Province e Città metropolitane). 474

Articolo 1, commi 440-448 (Personale e funzioni delle Province). 475

Articolo 1, commi 449-451 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)  483

Articolo 1, comma 452 (Recupero dell'accisa). 492

Articolo 1, commi 453-464 (Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)  494

Articolo 1, comma 465 (Completamento interventi cofinanziati 2007-2013). 502

Articolo 1, commi 466-468 (Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC). 507

Articolo 1, comma 469 (Fondo per il recepimento della normativa europea)  509

Articolo 1, comma 470 (Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa)  510

Articolo 1, comma 471 (Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)  514

Articolo 1, comma 472 (Risorse proprie bilancio UE). 516

Articolo 473  (Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea)  519

Articolo 1, comma 474 (Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese ai fini dell’accesso ai Piani PON e POR). 520

Articolo 1, commi 475-482 (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)  523

Articolo 1, commi 483-488 (Fondo di garanzie infrastrutture TERNA). 527

Articolo 1, comma 489 (Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici)  529

Articolo 1, comma 490 (Accesso al fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici)  533

Articolo 1, comma 491 (Programmi di amministrazione straordinaria). 537

Articolo 1, commi 492-495 (Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole). 540

Articolo 1, comma 496 (Rinnovo parco autobus). 542

Articolo 1, commi 497-499 (Garanzie pubbliche). 543

Articolo 1, commi 500-510 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa). 545

Articolo 1, commi 511-514 (Circolazione del contante). 550

Articolo 1, commi 515-523 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture). 552

Articolo 1, commi 524-535 (Disposizioni in materia di giochi). 556

Articolo 1, commi 536-542 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)  563

Articolo 1, commi 543-544 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)  570

Articolo 1, commi 545-547 (Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento). 573

Articolo 1, comma 548 (Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)  576

Articolo 1, comma 549 (Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale)  577

Articolo 1, comma 550 (Tabelle A e B). 578

Articolo 1, comma 551 (Tabella C). 586

Articolo 1, commi 552 e 554 (Tabella E). 590

Articolo 1, comma 553 (Tabella D). 633

Articolo 1, comma 555 (Copertura finanziaria della legge di stabilità). 637

Articolo 1, comma 556 (Entrata in vigore). 638

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge del Governo (A.S. 2111) e il testo approvato dal Senato (A.C. 3444). 639

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1, non modificato dal Senato, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione risultato differenziale

2016

2017

2018

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

-32.000

-20.000

-11.000

275.000

295.000

260.000

(*) Il Saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all’emergenza immigrazione, è rideterminato in -35,4 miliardi di euro nel 2016.

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

 

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

Per il 2016 il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 32 miliardi in termini di competenza, come indicato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, al netto di 4.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (11,4 miliardi) risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2016. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2016 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 275 miliardi.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 in esame è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio, pari a 233,1 miliardi. Si tratta di un differenziale, anche esso già presente nelle precedenti leggi di stabilità, volto a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 20 miliardi per il 2017 e a 11 miliardi per il 2018, al netto di 5.150 milioni di euro per il 2017 e di 3.150 milioni per il 2018 per regolazioni contabili e debitorie.

Come per il 2016, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2017 e 2018, come risultante dal disegno di legge di bilancio, pari, rispettivamente, a 5,4 miliardi nel 2017 e a 13,7 miliardi nel 2018.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 295 miliardi nel 2017 e 260 miliardi nel 2018 (257 miliardi e 225,8 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio).

Come specificato dall’allegato 1, il livello massimo del ricorso al mercato relativo a ciascuna annualità si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Regolazioni contabili e debitorie

 

I valori dei saldi fissati nel comma in esame sono calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della P.A. segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.

Quanto infine ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della P.A. secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate.

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

 


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(Gestioni previdenziali)

 

 

I commi 2 e 3, non modificati dal Senato, recano disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per il 2016.

In particolare, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[1]).

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una Conferenza di servizi.

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[2], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011, al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP con l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§  una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§  tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2016, nell’ambito della Missione 025 (Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali), ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 281,94 milioni di euro, sono determinati:

a)  nella misura di 207,28 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)  nella misura di 51,22 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)  nella misura di 23,44 milioni di euro ai fini dell’adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell’Allegato 2);

d)  nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.366,35 milioni di euro per il 2016, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2016, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS sono determinati (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

§  in 3,14 milioni di euro, per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

§  in 72,82 milioni di euro per il soppresso ENPALS (lettera b));

§  in 551,40 milioni per l’integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

§   


 

Articolo 1, commi 4-6
(Eliminazione aumenti accise e IVA)

 

 

I commi da 4 a 6 – non modificati dal Senato - disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Tale misura si pone in linea con quanto già preannunciato nel DEF 2015 e confermato in sede di Nota di aggiornamento, laddove si prevede la copertura della riduzione del gettito tramite tagli di spesa.

La Nota precisa, peraltro, che il percorso dei tagli sarà più graduale, al fine di mitigare gli impatti depressivi sul PIL.

Si ricorda che il comma 430 della legge di stabilità 2014 aveva disposto variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) – da definire con successivo DPCM – tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017. Tali misure potevano non essere adottate in caso di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di pari importo.

Già la legge di stabilità 2015 (comma 208) aveva posticipato al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del DPCM riducendo la previsione di maggiori entrate a 3,272 miliardi per il 2016 e 6,272 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Contestualmente, i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. Anche tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

 

Effetti finanziari a legislazione vigente

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)

3.272

6.272

6.272

Aumento accisa carburanti (c.632)

728

728

728

Incremento aliquote IVA (c. 718)

12.814

19.221

21.965

- Incremento accise (c.718)

 

 

700

TOTALE CLAUSOLE

16.814

26.221

28.965

Effetti finanziari della nuova clausola

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)

-

-

-

Aumento accisa carburanti (c.632)

-

-

-

Incremento aliquote IVA (c. 718)

-

15.133

19.571

- Incremento accise (c.718)

 

 

350

TOTALE CLAUSOLE

-

15.133

19.921

 

 

Il comma 4 provvede quindi all’abrogazione del predetto comma 430, eliminando i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro (prima clausola di salvaguardia).

 

Il comma 5 interviene sulla seconda clausola di salvaguardia, sostanzialmente rinviando al 2017 gli aumenti già previsti per il 2016.

 

Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:

§  con una prima modifica alla lettera a), l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1 gennaio 2017; conseguentemente, a tale data l’aliquota sarà incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento;

§  con una modifica alla lettera b), l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1° gennaio 2017 (cioè dal 22 al 24%), mentre l’aumento di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 slitta al 1° gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25%); è poi soppresso l’ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

§  sono quindi ridotte della metà - da 700 a 350 milioni di euro - le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (lettera c)).

 

Il comma 6 disattiva l’ulteriore aumento di accisa previsto dal comma 632 della medesima legge di stabilità 2015, già posticipato al 2016 dal decreto-legge n. 153 del 2015, in corso di conversione (AS 2070).

 

Tale comma, come modificato dal decreto-legge n. 153 del 2015, disciplina la clausola di salvaguardia in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni degli organismi europei alle misure di deroga in relazione all'estensione del reverse charge alla grande distribuzione ed all'introduzione dello split payment, stabilendo che alla copertura degli effetti finanziari negativi si provveda, per l'anno 2015, con le maggiori entrate derivanti dalla c.d. voluntary disclosure, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti che slitta conseguentemente all'anno 2016.

Poiché l’autorizzazione è stata concessa - in via temporanea dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 – solo per lo split payment, l'importo da coprire è stato ridefinito in 728 mln di euro (in luogo dei previgenti 1.716 mln) e la nuova decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti posticipata a partire dall'anno 2016 (in luogo del 2015).

 

La norma in commento provvede quindi ad eliminare in via definitiva il predetto aumento.

 

 

La delega fiscale sulle tax expenditures

 

Si ricorda, infine, che in attuazione dell’articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) il