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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 3), modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 4), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 5).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 6).
Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 2).
Avverto altresì che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, del regolamento, l'articolo aggiuntivo Sgobio 1.01, già dichiarato inammissibile in Commissione, volto a modificare la disciplina relativa all'abilitazione per l'esercizio della professione forense stabilendo un diverso termine entro il quale deve essersi conclusa la pratica (vedi l'allegato A - A.C. 5302 sezione 1).
Passiamo agli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, la legge 13 febbraio 2001, n. 48, in materia di aumento del ruolo organico e di disciplina dell'accesso in magistratura, ha previsto, all'articolo 22, una disciplina transitoria da applicarsi ai concorsi in atto, che consente al ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di disporre che i concorsi siano preceduti dalla preselezione informatica, disciplinata dall'articolo 123-bis previgente dell'ordinamento giudiziario.
La legge n. 48 del 2001 tendeva, in sostanza, al potenziamento dell'organico della magistratura per mille unità, 300 delle quali da assegnare direttamente alla magistratura del lavoro, la indizione di concorsi straordinari con procedure semplificate, in particolare prevedendo solo due elaborati scritti invece di tre, l'ingresso degli avvocati in magistratura, l'abolizione della prova preselettiva e l'ausilio dei correttori esterni. Furono previsti tre concorsi straordinari da effettuarsi nel corso di quell'anno con particolari modalità
e semplificazioni (riguardanti appunto le prove scritte) e con il fine di ottenere in tempi brevi il pieno organico della magistratura.
La previsione legislativa, tuttavia, non è stata realizzata; i tre concorsi banditi non sono stati espletati; i relativi termini sono stati prorogati per tre volte, da ultimo per un ulteriore anno con il testo in esame, portando il termine complessivo a quattro anni.
Il decreto-legge in esame, inoltre, amplia la platea dei soggetti esonerati dall'obbligo di sostenere la prova preselettiva applicabile ai concorsi straordinari e ciò in virtù della norma transitoria di cui ho parlato in precedenza. L'ampliamento della platea dei soggetti esonerati è di per sé positivo, poiché il ricorso alla prova preselettiva non ha dato ad oggi esiti positivi. Tuttavia, si ampliano in tale misura le eccezioni da ricomprendere un numero di partecipanti esonerati che, in definitiva, si risolve ad essere superiore a quello dei soggetti che non possono beneficiare di tali condizioni.
Questo sistema ha creato in questi anni un vastissimo contenzioso, che sta appesantendo i termini dell'espletamento dei concorsi. Di qui il nostro emendamento, già presentato in Commissione ed ora riproposto in Assemblea, finalizzato alla soppressione della prova preliminare, che riguarderebbe una parte minoritaria dei soggetti e, soprattutto, quelli più giovani. Piuttosto, è necessario predisporre gli altri strumenti indispensabili all'espletamento dei concorsi straordinari e, in particolare, il regolamento relativo ai correttori esterni.
Quindi, auspichiamo che gli emendamenti che abbiamo proposto con riferimento alla prova di preselezione vengano accolti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, come i colleghi hanno appreso, noi abbiamo presentato alcune proposte emendative al disegno di legge in esame volte ad evitare una sperequazione sostanziale ed a riequilibrare la materia dei concorsi per uditore giudiziario.
Nel prendere atto della sostanziale disponibilità del relatore nei confronti delle proposte emendative presentate e, in particolare, di quelle presentate dal nostro gruppo, intervenendo sul complesso degli emendamenti, intendo ribadire, a nome del gruppo, l'importanza dell'attenzione che l'Assemblea ed il Governo prestano a questa particolare materia.
Il disegno di legge di conversione al nostro esame, che si compone di due articoli soltanto, proroga il termine per l'emanazione dei bandi di concorso straordinari per l'accesso in magistratura previsti da un'importantissima legge che disponeva l'aumento degli organici e lo sblocco dei concorsi in magistratura: la legge n. 48 del 2001 (cosiddetta legge Fassino, dal nome del ministro della giustizia dell'epoca). Nel disporre importanti immissioni negli organici della magistratura, la menzionata legge disciplinava, all'articolo 18, modalità e tempi di realizzazione di tale programma di rafforzamento. Il termine originariamente stabilito è stato prorogato dapprima a due anni (dal comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 448 del 2001) e poi a tre anni (dall'articolo 12 del decreto-legge n. 236 del 2002).
Il decreto-legge in esame è volto anche ad ampliare la platea dei soggetti esonerati dalla prova preliminare prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 (quest'ultima - è importante sottolinearlo - ha eliminato la prova selettiva per i concorsi ordinari in magistratura).
Vale la pena di ripercorrere, sia pure rapidamente, le tappe della legislazione riguardante la materia. Il decreto legislativo n. 398 del 1997 ha introdotto nell'ordinamento giudiziario la disposizione di cui all'articolo 123-bis, la norma generale in tema di accesso alla magistratura. Nel prevedere, al comma 5, la prova preliminare per quesiti, la citata disposizione individuava le categorie esonerate dall'espletamento della prova medesima.
Vale la pena di ricordare, in particolare, alcune categorie, perché rappresentano
la fonte di ispirazione delle nostre proposte emendative: la magistratura militare, i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato, i soggetti che erano stati dichiarati idonei in uno degli ultimi tre concorsi espletati e, infine, gli specializzati per le professioni legali. Ovviamente, la ratio dell'esonero dalla prova preselettiva risiedeva nel fatto che tali soggetti erano accompagnati da una presunzione di praticità, di preparazione e di conoscenza che gli consentiva di evitare il macchinoso congegno delle prove preselettive, con una sostanziale penalizzazione dei tempi di svolgimento del concorso.
Nell'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (che, relativamente a questa parte, è ancora in vigore), si prevedeva sia la preselezione sia alcune eccezioni in forma di esonero dallo svolgimento della preselezione. La legge n. 48 del 2001 (la «legge Fassino»), molto opportunamente - lo ha rilevato anche il relatore nel corso del suo intervento -, all'articolo 22 delle norme transitorie, ha previsto la possibilità per il ministro di utilizzare la vecchia disciplina - quindi, la preselezione - per i concorsi straordinari da bandire ai sensi dell'articolo 18 della citata legge. In pratica, la «legge Fassino» ha abrogato la preselezione per tutti, introducendo il sistema dei correttori non più interni, ma esterni, con ulteriore elemento di controllo e di verifica delle capacità attitudinali e funzionali del partecipante attraverso un sistema che sarebbe stato scaglionato nel tempo. Tuttavia, la difficoltà, in questi ultimi tre anni, di organizzare la nuova disciplina con dei concorsi che la rispettassero e ne rispecchiassero in pieno le norme e le previsioni ha determinato l'elaborazione di una norma transitoria per concedere al Ministero della giustizia i tempi opportuni per organizzare i concorsi in base a queste particolari modalità. Ciò è comprensibile proprio in virtù dell'eliminazione delle prove preselettive. Infatti, con l'eliminazione delle prove selettive si snelliva il concorso, ma emergeva la necessità di regolarne lo svolgimento secondo i criteri degli esoneri. Eliminando le prove selettive, si sarebbe dovuto organizzare un nuovo tipo di concorso omogeneo, eguale il più possibile su tutto il territorio nazionale per evitare che i correttori non fossero distanti dal momento di svolgimento delle prove e per l'individuazione delle categorie chiamate a coprire il ruolo di correttori esterni.
Vi risparmio il riferimento al dettaglio dei due articoli e mi soffermo sull'articolo 1, che ha rivisto completamente la previsione di cui all'articolo 123-bis del regio decreto n. 12 del 1941 circa i candidati esonerati dalla prova preliminare; intervengo tenendo sempre presenti le proposte emendative che invitiamo ad approvare per porre riparo ad una sostanziale distorsione che si verificherebbe nei confronti di alcuni giovani che chiedono di potere accedere al concorso e che non possono essere penalizzati non entrando nel quadro degli esoneri previsti dalla legge.
Nel prevedere tali esoneri, occorrerà, a nostro avviso, tenere conto dei ricorsi presentati dinanzi ai tribunali amministrativi regionali; tribunali che, con giurisprudenza piuttosto conforme - penso, in particolare, al giudice amministrativo del Lazio - hanno accolto le ragioni addotte, ritenendo che non fosse infondata la questione sollevata circa la disparità di trattamento (questione che riveste quasi un carattere costituzionale).
Quindi, alla base delle nostre proposte emendative - sono due, fondamentalmente, le modifiche che proponiamo di apportare all'articolo 1 - sta la valorizzazione delle affermazioni contenute nelle decisioni dei tribunali amministrativi regionali.
Una diversità di trattamento si ravvisa rispetto ai candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari ovvero per quanti siano in possesso di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente; in questa materia particolare, è, per così dire, esplosa la contraddizione insita nella disparità di trattamento seguita.
Infatti, esonerate altre categorie di soggetti sulla base della presunzione giusta che esistessero, in tali ipotesi, patrimoni di conoscenza acquisiti - attesa la pratica forense compiuta o i particolari corsi postuniversitari seguiti -, non si era, invece, tenuto conto dell'importanza dei diplomi di specializzazione. Ciò determinava una evidente penalizzazione di una cospicua massa di giovani preparati che, pur dotati di un diploma di specializzazione, inopportunamente non erano stati previsti nelle ipotesi di esonero dalla prova preliminare. Questo è appunto il motivo per il quale abbiamo presentato talune proposte emendative.
Proprio sulla base dei provvedimenti del giudice amministrativo, il Governo ha effettivamente ritenuto di risolvere tali difficoltà introducendo la possibilità di esonerare dalla prova preliminare altre categorie di soggetti, senza però completarne la previsione. Questo è il motivo fondamentale per cui, facendoci forti anche della disponibilità manifestata dal relatore nel suo intervento, insistiamo nel raccomandare sin d'ora l'approvazione delle nostre proposte emendative. Infatti, per portare a regime la situazione e per poter effettivamente ricondurre ad equità la norma, si deve evitare la sostanziale penalizzazione, nella procedura concorsuale, di questi giovani aventi diritto. Essi avranno, invece, dopo l'approvazione delle proposte emendative da noi presentate, la piena possibilità di partecipare al concorso in condizioni di parità di esonero dalla prova preliminare rispetto alle altre categorie di candidati già previste. Su ciò noi insistiamo in modo particolare, augurandoci che l'Assemblea voglia tenere conto dell'importanza dell'approvazione del provvedimento così emendato dalle nostre proposte; provvedimento che - vale la pena sottolinearlo - completa la provvida legge n. 48 del 2001 che va sotto il nome di «legge Fassino», l'allora ministro della giustizia, che aveva sin da allora previsto la necessità di rinforzare gli organici della magistratura superando finalmente il blocco dei concorsi che, fino a quel momento, era stato mantenuto.
Invitiamo, perciò, i colleghi a considerare positivamente le nostre proposte, razionali e migliorative del testo; invitiamo, quindi, l'Assemblea, non senza l'apporto del relatore, ad approvare tali proposte per evitare tale sostanziale residua disparità di trattamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei osservare che stiamo esaminando, sostanzialmente, sette proposte emendative, l'ultima delle quali è stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza, e le cui prime tre, illustrate dall'onorevole Siniscalchi, mirano a far sì che non si svolga alcuna prova preselettiva. Vorrei preannunziare che l'emendamento Kessler 1.50 è stato valutato favorevolmente, incontrando un'unanimità di consensi, dalla Commissione giustizia, mentre gli identici emendamenti Fragalà 1.5 e Mantini 1.11 saranno oggetto di discussione, ed intendo parlarne nel prosieguo del mio intervento.
Non condivido l'impostazione espressa dai colleghi Carboni e Siniscalchi per una ragione molto semplice, ed in primo luogo per un dato statistico. Infatti, non è assolutamente vero, come ha riferito il sottosegretario di Stato per la giustizia nel corso di una seduta della II Commissione, che, alla fine dei conti, sarebbero pochissime le persone che dovrebbero sostenere la prova preselettiva; è esattamente il contrario, poiché saranno pochissime le persone che otterranno una deroga, vale a dire che non saranno sottoposte a tale prova.
Ciò in quanto è pacifico che le università italiane laureano in legge, in un anno, ben 20 mila studenti; se poi si aggiungono a tale cifra i laureati degli anni precedenti, si ipotizza che potrebbero teoricamente partecipare al concorso per uditore giudiziario ben 40, 50 o 60 mila laureati in giurisprudenza. L'entità di coloro che dovrebbero essere esonerati, invece, rappresentati dai magistrati militari, dai magistrati
amministrativi e contabili, dai procuratori avvocati dello Stato, ovvero dagli avvocati o da magistrati onorari, nonché da coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, risulterebbe di poche centinaia, al limite raggiungerebbe il migliaio di persone.
La prima premessa, quindi, è di fatto completamente erronea. Pertanto, volendo far sì che il concorso in oggetto si esaurisca in breve tempo e contribuisca, attraverso l'immissione in ruolo di numerosi magistrati, ad evitare o a limitare i danni di una crisi della giustizia ormai ai limiti della irreversibilità, se venissero approvate le proposte emendative illustrate dagli onorevoli Carboni e Siniscalchi otterremmo il risultato di fare concludere tale concorso in due o tre anni, senza sortire gli effetti sperati proprio dalla cosiddetta legge Fassino.
SERGIO COLA. Vorrei aggiungere, inoltre, che sussiste anche una ragione di coerenza: non dimentichiamoci, infatti, che il decreto-legge in esame prevede un'estensione degli esoneri dalle prove preselettive. Tale ampliamento coincide quasi pedissequamente, salvo un'eccezione, con quanto abbiamo stabilito nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata dalla Camera ed in corso di esame presso il Senato, vale a dire la previsione di un accesso alla magistratura attraverso un concorso di secondo grado, al quale potranno partecipare solamente i soggetti in possesso di determinati requisiti; orbene, vorrei rilevare che si tratta degli stessi soggetti che ho precedentemente menzionato.
Pertanto, se volessimo essere coerenti, non dovremmo che confermare l'assetto previsto dal decreto-legge in esame, consentendo che al concorso in questione partecipino persone che hanno dimostrato di possedere una certa conoscenza nell'ambito delle materie giuridiche: tutto ciò, infatti, è acclarabile solo attraverso lo svolgimento di prove preselettive.
Le proposte emendative in esame, pertanto, non possono essere approvate dall'Assemblea per due ragioni: la prima è per l'esigenza di concludere celermente il concorso per uditore giudiziario; la seconda è per coerenza con il provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvato in quest'aula.
Un'ultima osservazione, che riguarda gli identici emendamenti a firma Fragalà (e mia) e Mantini, in cui si chiede di estendere l'esonero anche a coloro che, dopo aver conseguito la laurea, abbiano vinto un concorso di Stato ed abbiano ricoperto nelle amministrazioni statali un incarico dirigenziale per tre anni, così come previsto nella riforma dell'ordinamento giudiziario. Ribadisco sin d'ora che sosterrò questi emendamenti, unitamente al mio gruppo politico, e spero anche al gruppo della Margherita, che si è espresso in tal senso. Mi auguro che anche Forza Italia voglia aderire a tale proposta.
Dopo aver discettato in termini così concreti, senza alcun salto di natura demagogica, ritengo che la logica, il raziocinio, la funzionalità, l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di un migliore funzionamento della giustizia nonché ragioni di coerenza debbano indurre a respingere i primi tre emendamenti e ad approvare, invece, il quarto, il quinto e il sesto. Per quanto riguarda l'ultima proposta emendativa, vi è già stata una pronunzia di inammissibilità.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore a esprimere il parere.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Spena 1.2, nonché sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Kessler 1.50.
Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Fragalà 1.5, anche se sul punto devo, per la verità, precisare che
il Comitato dei nove ha svolto molti approfondimenti e, quindi, auspica che anche l'Assemblea approfondisca il tema.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
Per quanto riguarda l'emendamento Fragalà 1.5, devo rilevare che il principio che si vorrebbe introdurre con tale emendamento è sicuramente apprezzabile, ma le funzioni direttive nell'ambito dell'amministrazione sono eterogenee, mentre la specificità del concorso in magistratura presuppone una serie di attitudini, di studi e di perfezionamenti che, francamente, non appare del tutto compatibile con l'avere esercitato attività direttive - o dirigenziali - in ambito ministeriale. Nonostante, quindi, apprezzi lo spirito di tale emendamento, il Governo esprime su di esso parere contrario, conformemente al relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ricordo che l'emendamento Mantini 1.11 è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Sgobio 1.01 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 1.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 1.2, presentato dai colleghi Russo Spena e Pisapia.
Credo che valga la pena spendere due parole per rendere chiaro all'Assemblea di che si sta parlando e cosa ci accingiamo a votare.
L'articolo 22, oggetto della proposta emendativa in esame, si inserisce nell'ambito di un'importante legge, la n. 48 del 2001, con la quale, nel corso della precedente legislatura, il Parlamento aumentò l'organico della magistratura portandolo ad oltre diecimila magistrati - da novemila - e disciplinando in modo profondamente innovativo l'accesso alla magistratura, ossia il momento del concorso in magistratura. Proprio le profonde innovazioni introdotte indussero altresì il Parlamento ad approvare una disciplina transitoria, che è, per l'appunto, la materia di cui ci occupiamo in questo momento.
Vi sono due proposte emendative: l'emendamento Russo Spena 1.2, che verrà posto in votazione di qui a poco, sottoscritto anche dall'onorevole Pisapia, che propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 22, relativo alla disciplina transitoria; gli identici emendamenti Pisapia 1.1, sottoscritto anche dall'onorevole Russo Spena, e Siniscalchi 1.4, sottoscritto anche dagli onorevoli Finocchiaro, Carboni, Magnolfi, Kessler e da chi vi parla, che propongono la soppressione della sola seconda parte del comma 3. Quali sono le differenze? Nella prima parte del comma 3, la disciplina transitoria riconosceva la possibilità in capo al ministro di mantenere la prova preselettiva per l'accesso alle prove scritte del concorso anche al di fuori della disciplina straordinaria approvata con quella normativa.
Cercherò di essere più chiaro: il guardasigilli Fassino, nell'aumentare l'organico della magistratura, inserì altresì la previsione di bandire tre concorsi straordinari entro un anno, al fine di arruolare 1200 nuovi magistrati. Per quelle prove straordinarie fu previsto il mantenimento della prova selettiva che, a regime, veniva espunta dal nostro ordinamento. La prova preselettiva, infatti, era stata inserita alcuni anni prima e con la cosiddetta legge Fassino fu espunta dal nostro ordinamento: ne fu mantenuta la vigenza e l'utilizzabilità soltanto in sede di disciplina transitoria.
Con la prima parte del comma 3 dell'articolo 22, di cui stiamo ora discutendo, si dà al ministro la possibilità di mantenere la prova preselettiva in regime transitorio anche oltre le tre prove concorsuali straordinarie: noi questo non lo vogliamo assolutamente!
Peraltro, la vera ragione di questo decreto-legge sta in una comune considerazione: siamo tutti convinti, da una parte
all'altra dell'emiciclo, che la prova preselettiva sia completamente fallita; e con una qualche difficoltà lo riconosco anch'io, che all'epoca fui uno dei maggiori sostenitori di questa prova. La prova preselettiva, infatti, sta distorcendo la preparazione dei giovani e si è ormai rivelata un vero strumento di tortura nello studio degli aspiranti magistrati, senza che ciò abbia consentito il raggiungimento del fine che ci eravamo proposti, ossia quello di abbreviare le procedure di concorso. Ciò non è avvenuto: è rimasta la parte negativa e non è stata raggiunta quella positiva. Su ciò e su altri aspetti importanti della disciplina parleremo più diffusamente in sede di dichiarazione di voto sul successivo emendamento.
Per queste ragioni, voteremo a favore dell'eliminazione anche della prima parte del comma 3 dell'articolo 22. Riteniamo infatti giusto che in futuro per i concorsi ordinari la prova preselettiva sia completamente bandita.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho evitato di parlare sul complesso degli emendamenti perché ciò, in base al regolamento, mi avrebbe impedito di intervenire per sostenere gli emendamenti Russo Spena 1.2, sottoscritto anche da me, e il mio emendamento 1.1, sottoscritto anche dall'onorevole Russo Spena. Si tratta di emendamenti che ritengo importanti perché tesi ad eliminare una discriminazione inaccettabile e, soprattutto, ad evitare che questa discriminazione possa comportare, come già avvenuto in passato, una serie di ricorsi di carattere amministrativo, con il rischio - se non con la certezza - di bloccare i concorsi per uditore giudiziario che saranno indetti e con la tragica conseguenza di non pervenire a quell'organico della magistratura necessario per una corretta, giusta, celere ed efficiente amministrazione della giustizia.
Prima di entrare nel merito degli emendamenti, credo sia opportuno, in ogni caso, motivarne la finalità all'interno del contesto in cui gli stessi sono stati proposti.
Voglio ricordare, come è già stato detto nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti, di cui condivido chiaramente il contenuto, che alla fine della scorsa legislatura abbiamo approvato un disegno di legge teso ad aumentare l'organico della magistratura da 9 a 10 mila unità. Nel contempo, furono modificate le modalità del concorso per uditore giudiziario proprio al fine di renderlo più celere e non certo a scapito, tuttavia, di una seria selezione e di un controllo sull'effettiva preparazione e capacità degli aspiranti magistrati.
L'obiettivo - com'era ed è facilmente intuibile - non poteva essere altro che quello di raggiungere il necessario organico della magistratura attraverso modalità di selezione (principalmente, con l'istituzione dei cosiddetti correttori esterni) tese a garantire non solo una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia, ma anche una maggiore tutela per gli utenti della giustizia, che - vorrei ricordare - sono oltre dieci milioni, e per tutti i cittadini, nella prospettiva di una magistratura realmente adeguata professionalmente al delicato compito cui quotidianamente è chiamata.
Vorrei ricordare - e mi sembra utile rimarcarlo - che il disegno di legge di conversione del decreto-legge prevede che siano esclusi dalla prova preliminare anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense oppure svolgono, da almeno due anni, le funzioni di magistrato onorario, oppure hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche al termine di un corso di durata non inferiore a due anni. Si tratta di una serie di soggetti che sicuramente hanno una significativa esperienza, ma una simile differenziazione provocherebbe, da parte di coloro che sono costretti a sostenere la prova preselettiva, una serie di ricorsi che bloccherebbero il concorso o, sicuramente, ne allungherebbero i tempi.
In particolare, l'emendamento Russo Spena 1.2 ha la finalità di far sì che i due concorsi straordinari già banditi si svolgano senza prove preselettive con il ricorso a correttori esterni, così come del resto prevede attualmente la legge approvata da questa Camera.
Con l'emendamento Russo Spena 1.2 si prevede, in particolare, che il ministro applichi da subito nei concorsi la disciplina dei correttori esterni, così come già dovrebbe essere previsto dall'attuale normativa.
Mi soffermo, per non intervenire successivamente - ed ho concluso -, anche sul mio emendamento 1.1, che è un emendamento subordinato, identico all'emendamento 1.4, sottoscritto dagli onorevoli Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Magnolfi e Kessler, che propone di non applicare la normativa sui correttori esterni ai due concorsi straordinari già banditi e ad escludere per tali concorsi le prove preselettive per tutti, eliminando discriminazioni inaccettabili e inammissibili.
Con questo emendamento si fa salva la possibilità per il ministro, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di dare attuazione alla disciplina sui correttori esterni qualora lo ritenga utile ed opportuno per le esigenze, a tutti noi particolarmente care, di una maggiore celerità nello svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 347
Maggioranza 174
Hanno votato sì 164
Hanno votato no 183).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Innanzitutto, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento Siniscalchi 1.4 per sottolineare come la nostra posizione sia favorevole ad eliminare - lo diciamo in maniera chiara - i quiz preselettivi.
Vorrei far notare che non solo l'orientamento dottrinale è in tal senso: tutti sono convinti che i suddetti testi non servano a definire chi è più preparato o più idoneo a svolgere le funzioni di magistrato. I test sono stati sperimentati, ma non hanno funzionato e non si capisce perché dovrebbero essere mantenuti: si dice per snellire, ma è proprio a causa di tali quiz che l'attività concorsuale è stata bloccata per tre anni.
La materia è estremamente delicata ed urgente non solo per l'attesa di chi vuole fare il magistrato, ma per la domanda di giustizia dei cittadini, che merita una risposta più efficace. Dunque, si tratta di una questione estremamente sentita e chiediamo al Governo di far sì che al concorso possano partecipare tutti coloro che hanno i requisiti, senza discriminazione alcuna, eliminando un'ingiustizia. L'unico criterio da seguire deve essere quello della preparazione, dell'intelligenza, della sensibilità giuridica che devono contraddistinguere chi vuole accedere alla carriera della magistratura. A tale proposito si è espresso anche il plenum del CSM e, oltretutto, una legge dello Stato prevede di abolire per i futuri concorsi i test preselettivi.
Il comma 2-bis dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che: «Con decreto del ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto». Dunque, di fatto, siamo di fronte a nuovi concorsi. Noi riteniamo che i giovani laureati debbano poter liberamente e paritariamente partecipare a tali concorsi.
Lo Stato deve valutare la maggiore preparazione, la maggiore attitudine, la maggiore intelligenza, la maggiore sensibilità giuridica visto che si tratta, di fatto, di nuovi concorsi e visto che per tali concorsi vengono riaperte le domande di ammissione. Voi volete escludere che alcuni partecipino con pari dignità e uguale trattamento rispetto agli altri. Ritenete che debbano sottoporsi a test che non valutano la preparazione o l'attitudine, cioè non aggiungono nulla. Si tratta di una discriminazione insopportabile, rispetto alla quale chiediamo un gesto forte: eliminare tale ingiustizia, che già è stata espunta dal nostro ordinamento giuridico, e dare la possibilità a tutti di partecipare ai concorsi con parità di trattamento.
Non possiamo che votare contro gli altri emendamenti presentati perché significano rinunciare ad una battaglia di civiltà e di giustizia.
Mi riservo, in ogni caso, di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti ed i docenti del liceo classico Carmine Sylos di Bitonto, in provincia di Bari, che sono presenti nella tribuna del pubblico (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo tutti prendere atto che la prova preselettiva per quiz al concorso di uditore giudiziario è fallita.
Il Parlamento, nella scorsa legislatura, precisamente nel 2001, ne aveva già preso atto, rendendosi conto che questa preselezione, anziché snellire le procedure, migliorando la selezione, in realtà ne allunga i tempi; per questo, nel 2001 la prova preselettiva per quiz è stata abrogata con legge, come è stato già ricordato da altri colleghi. Questa possibilità è rimasta in piedi, in via transitoria, solo per tre concorsi, che avrebbero dovuto far fronte, in tempi celeri, ad un aumento eccezionale dell'organico della magistratura, deciso anch'esso nel 2001.
L'attuale Governo non è stato in grado, per carenze organizzative, progettuali o finanziarie, di espletare questo compito di aumentare l'organico della magistratura che il Parlamento gli aveva affidato. Uno dei motivi per i quali non si è ancora riusciti ad assumere un solo uditore giudiziario, dei mille aggiuntivi che nel 2001 il Parlamento aveva deciso dovessero essere assunti, è stato proprio l'esistenza, solo in via transitoria, di questa prova preselettiva. Essa, infatti, è stata oggetto di contestazione - per ingiustizie intrinseche della medesima, sul fronte delle categorie che ne risultano esenti - davanti al giudice amministrativo, con ricorsi e controricorsi che hanno bloccato la procedura concorsuale, al punto da costringere il Governo a presentare il decreto-legge oggi al nostro esame.
Questo provvedimento, però, non tiene conto della realtà, dal momento che insiste ancora nel mantenere la prova preselettiva; in tal modo infatti si ripresenteranno gli stessi problemi di lungaggini nello svolgimento delle prove e vi saranno ulteriori problemi di contestazione, dato che questo decreto-legge aumenta le categorie che vengono esentate dallo svolgimento della prova per quiz. Così, dunque, non si risolvono i problemi, bensì li si aumentano. L'ulteriore allargamento delle categorie esenti snatura completamente la funzione di filtro della prova preselettiva per quiz, creando peraltro un'ulteriore ingiustizia, in particolare nei confronti dei giovani neolaureati, che restano quasi gli unici soggetti che devono sottoporsi a questa prova.
Sono questi i motivi per i quali l'emendamento in oggetto vuole eliminare per tutti - anche nel caso dei concorsi che devono essere effettuati adesso - la prova preselettiva per quiz. Si tratta quindi di un atto di giustizia, che peraltro fa in modo che vengano assunti velocemente i nuovi uditori giudiziari, dei quali il nostro paese necessita.
Su questa scelta, anche stando al dibattito parlamentare che si è svolto in Commissione, in realtà vi sarebbe un largo e trasversale consenso di tutti gli schieramenti
politici. Vi è anche un autorevole parere del Consiglio superiore della magistratura, che ritiene che questa prova vada abolita per i motivi cui ho accennato. Dunque, una volta che nei nostri discorsi - che sono prima di tutto discorsi di buonsenso, che evidenziano una capacità di gestire la situazione - troviamo un consenso tra di noi e con le istituzioni giudiziarie, non capisco per quale impuntatura (ma credo sia soprattutto del Governo) dobbiamo ostinarci a tenere in piedi un feticcio come quello di una prova preselettiva, che può fare solo dei danni.
Per questo motivo, sostengo l'emendamento in oggetto, che credo possa trovare un consenso generalizzato da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche se la posizione del mio gruppo è stata illustrata in modo assolutamente chiaro ed esaustivo dal collega Kessler, vorrei intervenire in merito, perché credo siano necessarie alcune puntualizzazioni rispetto al dibattito sviluppatosi in Commissione, le cui risultanze sono state poi riportate nel dibattito in corso, soprattutto ad opera del collega Cola.
La nostra posizione è chiara ed è peraltro largamente condivisa in quest'aula: mi riferisco al fallimento dalla prova preselettiva.
La questione, tuttavia, nel momento in cui si deve scegliere (lo faremo attraverso la votazione di tali emendamenti) se dobbiamo tout court procedere alla eliminazione della prova preselettiva ovvero se la dobbiamo ulteriormente utilizzare, ancorché per questi due ultimi concorsi straordinari, è legata, a mio avviso, ad una valutazione numerica e quantitativa, sulla quale, mi pare di comprendere, vi è una profonda differenza tra noi ed il collega di Alleanza nazionale. Noi siamo convinti che il dato..
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Lei interviene a titolo personale, perché, per il suo gruppo, è già intervenuto l'onorevole Kessler.
FRANCESCO BONITO. Le chiedo un altro minuto, perché credevo di avere più tempo a mia disposizione e quindi ho impostato il mio intervento in modo sbagliato.
I dati, collega Cola, sono i seguenti: vi sono 8.000 candidati che hanno frequentato le scuole di specializzazione per espletare il concorso in magistratura senza le prove preselettive. La platea dei giovani avvocati è cospicua e, al di là di ciò che noi affermiamo, vi è il dato riportato dal parere, molto preciso come sempre, del Consiglio superiore della magistratura che peraltro, sposando le tesi della maggioranza di questo Parlamento, parte da una valutazione dell'esistente e ci fornisce anche una serie di dati, dai quali si comprende che la deroga diventa regola e che la regola diventa eccezione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 394
Maggioranza 198
Hanno votato sì 182
Hanno votato no 212).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, con l'approvazione dei precedenti emendamenti viene mantenuta la prova preselettiva, anche se ridotta nella sua applicabilità a ben poche categorie.
Nel provvedimento, così come ci perviene dal Senato, oltre alle categorie che erano già esentate (mi riferisco a coloro che hanno seguito un corso presso le scuole di specializzazione), sono stati inclusi anche coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche nelle università e l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonché coloro che hanno esercitato per un certo periodo la funzione di magistrato onorario.
È una vera e propria "gruviera" che, come rilevato precedentemente, snatura la prova preselettiva che, tuttavia, per scelta del Parlamento (da noi avversata come risulta anche dagli interventi che si sono succeduti), sembra destinata a rimanere.
Vorrei spiegare il senso dell'emendamento in esame, che intende disciplinare l'esenzione dalla prova preselettiva dei magistrati onorari. È un emendamento di riduzione del danno, per così dire, perché la nostra posizione principale, che abbiamo ampiamente espresso e che è risultata soccombente in Assemblea, è volta ad eliminare la prova preselettiva per tutti.
Ma se tale prova resta, dobbiamo cercare di non creare incongruenze ed ingiustizie ulteriori.
Il testo originario prevedeva che dalla prova preselettiva potessero essere esentati tutti coloro che avessero esercitato le funzioni di magistrato onorario per un periodo di due anni, tranne che non fossero sanzionati disciplinarmente. L'emendamento in esame, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole, intende fissare nuovamente questo periodo in quattro anni, evitando anche che coloro che abbiano esercitato le funzioni di magistrato onorario e che poi non sono stati confermati, quindi soggetti che si sono dimostrati indegni di tali funzioni, siano addirittura favoriti dall'esenzione dalla prova preselettiva.
Il periodo di quattro anni è dunque congruo per verificare la capacità di esercitare queste funzioni, altrimenti con il testo originario avremmo commesso l'ingiustizia di sanzionare, non esimendoli dalla prova preselettiva, i magistrati onorari sottoposti a sanzioni disciplinari e non anche quelli che, al termine delle loro funzioni, vengono revocati o comunque ritenuti inadatti nel giudizio finale.
Questo è lo scopo dell'emendamento e non quello di allargare la platea degli esentati dalla prova preselettiva.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 383
Votanti 377
Astenuti 6
Maggioranza 189
Hanno votato sì 374
Hanno votato no 3).
Prendo atto che l'onorevole Carra non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Prendo atto, altresì, che l'emendamento Fragalà 1.5 è stato ritirato.
Avverto che, poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.
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