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1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Articolo 1.
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n.48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono, altresì, inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche».
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.