...
All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».