Allegato A
Seduta n. 531 del 20/10/2004


Pag. 59


...

(A.C. 5302 - Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-
bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».