...
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» , alla lettera b) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni», alla medesima lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «o le abbiano svolte in precedenza senza essere stati sanzionati disciplinarmente» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.
2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto».