Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Proroga di termini di disposizioni legislative
Riferimenti: AC N.2325/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 249
Data: 13/01/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali, V Bilancio

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 195

 

 

 

Servizio Studi:

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Progetti di legge n. 249

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 166

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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D19162.docx

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Premessa: i decreti-legge “multi-proroghe”. 3

§  Articolo 1, comma 1 (Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni) 7

§  Articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a) (Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni) 9

§  Articolo 1, comma 2, lettera b) (Utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica) 11

§  Articolo 1, comma 3 e comma 4, lettera b) (Proroga di termini di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 12

§  Articolo 1, comma 5 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato) 14

§  Articolo 1, comma 6 (Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia) 16

§  Articolo 1, comma 7 (Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici) 20

§  Articolo 1, comma 8 (Proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni) 29

§  Articolo 1, comma 9 (Agevolazioni postali all’editoria) 31

§  Articolo 1, comma 10 (Osservatorio nazionale persone con disabilità) 33

§  Articolo 2, comma 1 (Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) 35

§  Articolo 2, comma 2 (Garante per la protezione di dati personali) 38

§  Articolo 3, comma 1 (Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) 41

§  Articolo 3, comma 2 (Indennizzo vittime di reati violenti) 44

§  Articolo 3, comma 3 (Proroga in materia di colloqui investigativi con i detenuti  a fini di prevenzione del terrorismo internazionale) 46

§  Articolo 3, comma 4 (Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria) 47

§  Articolo 3, comma 5 (Adeguamento antincendio strutture ricettive) 51

§  Articolo 4, commi 1 e 2 (Assunzioni Agenzia dogane e monopoli - Blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla PA) 55

§  Articolo 4, comma 3 (Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento) 58

§  Articolo 5, comma 1 (Proroga in materia di quote premiali  a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020) 60

§  Articolo 5, comma 2 (Proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall’Agenzia italiana del farmaco) 61

§  Articolo 5, comma 3 (Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) 63

§  Articolo 5, comma 4 (Medici operanti presso reti di cure palliative) 65

§  Articolo 5, comma 5 (Equivalenza titoli professioni sanitarie) 68

§  Articolo 6, comma 1 (Somme residue mutui per edilizia universitaria) 71

§  Articolo 6, comma 2 (Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM) 72

§  Articolo 6, comma 3 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera) 75

§  Articolo 6, comma 4 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 80

§  Articolo 6, comma 5 (Finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici) 82

§  Articolo 7, comma 1 (Proroghe relative alle fondazioni lirico-sinfoniche) 84

§  Articolo 7, commi 2 e 3 (Completamento attività Matera -  Restauro urbanistico rione Sassi) 87

§  Articolo 7, comma 4 (Grande Progetto Pompei) 91

§  Articolo 7, comma 5 (Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici) 94

§  Articolo 7, commi 6 e 7 (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura) 96

§  Articolo 7, comma 8 (Piano per l’arte contemporanea) 99

§  Articolo 7, commi 9 e 10 (Fondo per la rievocazione storica) 101

§  Articolo 8, comma 1 (Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna) 103

§  Articolo 8, comma 2 (Manutenzione uffici giudiziari) 105

§  Articolo 8, comma 3 (Proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale della amministrazione della giustizia) 107

§  Articolo 8, comma 4 (Soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza) 108

§  Articolo 8, comma 5 (Proroga della entrata in vigore della disciplina in materia di class action) 109

§  Articolo 8, comma 6 (Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 112

§  Articolo 9, comma 1 (Assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari) 114

§  Articolo 9, comma 2 (Proroga banche dati Prum) 117

§  Articolo 10, comma 1 (Proroga detrazioni sistemazione a verde) 119

§  Articolo 10, comma 2 (Informazione antimafia per i terreni agricoli) 121

§  Articolo 10, commi 3-4 (Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi) 123

§  Articolo 11, comma 1 (Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa) 124

§  Articolo 11, comma 2 (Misure per il riequilibrio finanziario dell’INPGI e sospensione della norma sul commissariamento) 125

§  Articolo 11, commi 3-4 (Trattamento di integrazione salariale straordinaria per alcuni lavoratori del settore della grande distribuzione) 127

§  Articolo 11, comma 5 (Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche) 128

§  Articolo 12, comma 1 (Proroga del contributo per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi) 130

§  Articolo 12, comma 2 (Estensione delle categorie di autoveicoli rottamabili ai fini dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi) 132

§  Articolo 12, comma 3 (Proroga cessazione regime di maggior tutela  nella vendita di elettricità e gas e requisiti per l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elettrica) 133

§  Articolo 12, comma 4 (Assicurazioni RC nucleo familiare) 139

§  Articolo 13, commi 1 e 2 (Fondo formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci) 141

§  Articolo 13, comma 3 (Differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali per l’anno 2020) 144

§  Articolo 13, comma 4 (Contenzioso Anas) 147

§  Articolo 13, comma 5 (Corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 151

§  Articolo 14, commi 1-2 (Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati a imprese italiane operanti in mercati esteri ) 155

§  Articolo 14, comma 3 (Rinvio elezioni COMITES e CGIE) 157

§  Articolo 14, comma 4 (Proroga comandi obbligatori presso AICS) 159

§  Articolo 15, commi 1 e 2 (Proroga stato di emergenza ponte Morandi e sisma Molise 2018) 161

§  Articolo 15, comma 3 (Proroga assunzioni Liguria) 163

§  Articolo 15, comma 4 (Indennità lavoratori privati penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi) 166

§  Articolo 15, comma 5 (Comunicazione dell’ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009) 167

§  Articolo 15, comma 6 (Proroga stato di emergenza Sisma 2012) 170

§  Articolo 15, comma 7 (Servizi di trasporto aggiuntivi viadotto Polcevera) 172

§  Articolo 16 (Misure urgenti per la rete viaria provinciale siciliana) 173

§  Articolo 17 (Personale delle province e delle città metropolitane) 176

§  Articolo 18 (Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della PA nei piccoli comuni) 180

§  Articolo 19 (Assunzione straordinaria nelle Forze di polizia) 182

§  Articolo 20 (Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) 187

§  Articolo 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia) 190

§  Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa) 192

§  Articolo 23 (Corte dei Conti: ampliamento della dotazione organica; presidenti aggiunti o di coordinamento) 199

§  Articolo 24 (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 202

§  Articolo 25, comma 1 (Fondi per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie) 208

§  Articolo 25, commi 2 e 3 (Norme finanziarie in materia di approcci alternativi alle procedure sugli animali a fini scientifici) 211

§  Articolo 25, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS) 213

§  Articolo 26 (Computer security incident response team – CSIRT italiano) 215

§  Articolo 27 (Sicurezza nazionale cibernetica) 220

§  Articolo 28, comma 1 (Presidenza italiana del G20) 223

§  Articolo 28, comma 2 (Expo 2020 Dubai) 224

§  Articolo 28, comma 3 (Rifinanziamento del Piano straordinario per il made in Italy) 226

§  Articolo 28, commi 4 e 5 (Abrogazione del fondo finalizzato alla concessione di contributi a compensazione delle perdite subite da cittadini e società italiane operanti in Venezuela e Libia) 229

§  Articolo 28, comma 6 (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) 230

§  Articolo 29 (Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise) 235

§  Articolo 30 (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno) 237

§  Articolo 31 (Contributo regione Sardegna) 240

§  Articolo 32 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute) 243

§  Articolo 33 (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale) 246

§  Articolo 34 (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative) 249

§  Articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) 253

§  Articolo 36 (Informatizzazione INAIL) 258

§  Articolo 37 (Apertura del conto in tesoreria per RFI) 260

§  Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale) 262

§  Articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni) 267

§  Articolo 40 (Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.) 273

§  Articolo 41 (Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare) 275

§  Articolo 42 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale) 278

§  Articolo 43 (Disposizioni finanziarie) 282

 

 


Schede di lettura

 


Premessa:
i decreti-legge “multi-proroghe”

 

 

Provvedimenti legislativi di differimento o proroga di termini si sono da lungo tempo succeduti, nell'ordinamento italiano.

E nell'approssimarsi della scadenza dei termini di volta in volta interessati, quei provvedimenti hanno assunto non di rado la forma del decreto-legge (quale intervento di urgenza che allontanasse nel tempo la cessazione di efficacia di disposizioni legislative).

Dagli anni Settanta, i decreti-legge recanti proroga di termini si fanno più numerosi. Questa più serrata decretazione d'urgenza di proroga ha assunto, nel ventennio ultimo trascorso, inoltre una duplice configurazione.

Per un verso, essa si 'periodicizza'. La posticipazione di termini diventa, per alcuni di essi, ricorrente e periodica.

Insieme, essa si fa 'trasversale'. Ossia investe termini non più riconducibili ad una singola materia o disciplina di settore bensì attinenti a molteplici e disparate discipline. La progressiva dilatazione di tale ambito materiale porta infine all'emersione dei decreti-legge 'mille-proroghe' (così detti per l'elevato numero e la varietà dei termini loro oggetto).

Il primo riguardo - la periodicità - era esemplato (fino alla ridefinizione procedimentale dettata dalla legge n. 145 del 2016) dalle proroghe della partecipazione italiana a missioni internazionali di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La proroga lì assumeva un carattere 'cumulativo' (concernendo l'insieme delle molteplici missioni internazionali in cui l'Italia fosse impegnata: il coinvolgimento italiano in missioni di peace keeping o peace enforcement era andato aumentando dai secondi anni Novanta con la crisi nei Balcani) e ricorrente, essendo rinnovata a cadenza periodica (semestrale).

Il secondo riguardo - ossia la confluenza di termini molteplici ed eterogenei entro un medesimo decreto-legge di loro proroga - pare radicarsi dai primi anni Duemila. Pur se non mancano alcuni antecedenti (potrebbero ricordarsi, a considerare l'ultimo trentennio, i decreti-legge n. 534 del 1987 e n. 245 del 1989, o il n. 670 del 1996 peraltro non convertito), è con i decreti-legge n. 147 e n. 355 del 2003 che la molteplicità trasversale di proroghe si affianca stabilmente alle proroghe 'di settore', fino a subentrar loro pressoché interamente.

Da allora, una serie di decreti-legge 'multi-proroga' si è succeduta. Si può dire che l'emanazione (sul finire di dicembre) di un decreto-legge 'multi-proroga' sia divenuto appuntamento costante del dibattito politico e parlamentare, salvo i casi in cui le proroghe dei termini in scadenza siano confluite nella legge annuale di bilancio a seguito di emendamenti approvati nel corso del relativo iter (come avvenuto in particolare nelle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019, rispettivamente L. 205/2017 e L. 145/2018).

 

In tema di decretazione di urgenza, va ricordata la giurisprudenza costituzionale, la quale ha inciso a fondo sulla prassi costituzionale e sul concreto funzionamento dell'ordinamento, talora segnando veri e propri momenti di svolta.

Così fu con sentenza n. 360 del 1996, che ha sostanzialmente posto fine al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, o con la sentenza n. 171 del 2007 (sulla sua scia, la sentenza n. 128 del 2008), riguardo alla sindacabilità dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge. E così è stato con la sentenza n. 22 del 2012 (ribadita dalla sentenza n. 32 del 2014, la n. 154 del 2015 con qualche specificazione, e altre a seguire come la n. 247 del 2019), circa la configurazione della conversione in legge quale procedimento tipico e vincolato, con la conseguente "esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario". Se l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell'iter di conversione (attraverso gli emendamenti al decreto-legge) venga a spezzare il "legame essenziale" tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, si determina un vizio del procedimento legislativo (di conversione): il processo formativo della legge di conversione si compie in difformità dalle norme della Costituzione che direttamente regolano tale procedimento, con violazione dell'articolo 77.

Quella medesima sentenza n. 22 del 2012 ebbe a svolgere un duplice ordine di considerazioni, relative all'omogeneità, sia del decreto-legge sia rispetto ad esso della legge di conversione.

L'omogeneità di contenuto del decreto-legge è prescritta da disposizione legislativa ordinaria vigente (l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, la quale disciplina l'attività di Governo). Ebbene, tale prescrizione secondo la Corte "costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento".

Invero, il profilo della necessaria (pena la rilevabilità, da parte del giudice delle leggi, dei presupposti del decreto-legge ex articolo 77, secondo comma della Costituzione) omogeneità del decreto-legge pare porsi con qualche peculiarità allorché si tratti di un decreto-legge 'multi-proroga'.

La sentenza n. 22 del 2012 svolse alcune considerazioni anche su questo profilo (era proprio un decreto-legge 'mille-proroghe', il provvedimento dalla cui conversione avesse preso le mosse il giudizio innanzi alla Corte costituzionale).

È sì vero che un decreto-legge 'mille-proroghe' attenga ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, tuttavia esso deve obbedire - rilevava la Corte costituzionale - ad una ratio unitaria, risiedente in un duplice intento: "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento"; oppure "incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

Secondo la Corte, collide con l'articolo 77 della Costituzione "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei".

Ne segue che "del tutto estranea a tali interventi ['mille-proroghe'] è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 Cost.". 

Ed "ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati".

 

Può valere infine ricordare altro profilo (non specifico dei decreti-legge 'multi-proroga') attinente alla delimitazione definitoria di una materia oggetto di decretazione d'urgenza, suscettibile di riverberarsi sulla omogeneità. 

La sentenza n. 247 del 2019 si è pronunziata sulla conversione di un decreto-legge (il n. 119 del 2019) recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

La Corte lì rilevava come il concetto di “materia finanziaria” (quella su cui verteva la questione) "si riempie dei contenuti definitori più vari, in ragione degli oggetti specifici cui essa risulta in concreto riferita".

"È proprio perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna” – dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria” – che il riferimento ad essa, come identità di ratio, risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all’oggetto principale che essa disciplina, giacché – ove così non fosse – le possibilità di “innesto” in sede di conversione dei decreti-legge di norme “intruse” rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, privata di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale".


 

Articolo 1, comma 1
(Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 1, comma 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. La novella proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest’ultima data[1].

Si ricorda che quest’ultimo termine non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l’articolo 1, comma 466, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022[2].

 

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni - con alcune esclusioni, indicate in successivi commi[3] -, a decorrere dal 2018 e fino al termine ora oggetto di proroga, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

·       essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015[4] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione[5];

·       essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

·       avere maturato, al 31 dicembre 2017[6], alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni[7].

Dall'applicazione della normativa suddetta sono esclusi: il personale dirigenziale[8]; il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[9]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[10].

 


 

Articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a)
(Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni)

 

 

La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)[11].

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, la proroga concerne le possibilità:

§  di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[12], in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[13] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013[14]; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2018. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

§  di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga[15]. Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 3 e il comma 4, lettera b), del presente articolo 1;

§  di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato[16], originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[17] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)[18] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

 


 

Articolo 1, comma 2, lettera b)
(Utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica)

 

 

La disposizione in oggetto proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

 

La proroga in esame interviene sull'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011, il quale dispose, nel testo originario, la possibilità di utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2015, del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale termine è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall’articolo 1, comma 1131, lettera a), n. 2 della L. 145/2018.

Il richiamato contingente di personale era costituito (articolo 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).

 

Si ricorda che l'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza (di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001).

 


 

Articolo 1, comma 3 e comma 4, lettera b)
(Proroga di termini di assunzioni
per il comparto sicurezza-difesa
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

Le disposizioni in esame recano una duplice proroga - al 31 dicembre 2020 - in materia di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018.

 

Il comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Quest'ultimo dispose l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018.

 

La previsione del comma 4 mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015.

Quest'ultimo prevede che le amministrazioni statali (e le agenzie e gli enti pubblici non economici) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (resta escluso dalle disposizioni il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

 

Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche supra le lettere a) sia del comma 2 sia del comma 4 del presente articolo 1.

 


 

Articolo 1, comma 5
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato
)

 

 

L’articolo 1, comma 5, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo.

 

Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l’apposito Fondo, di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, c. 1131, lett. d), della L. 145/2018.

 

L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013. Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.


 

Articolo 1, comma 6
(Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

 

 

Il comma 6 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti).

Inoltre, fissa al 10 per cento (in luogo di quella finora vigente stabilita all’8 per cento), la percentuale massima prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

 

Più in dettaglio, il primo periodo del comma 6 modifica la previsione (di cui all’art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall’articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47).

In base a tale disciplina, l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.

 

In particolare, ai sensi dell’art. 28-bis TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. In base alla norma, i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. Non operando quanto stabilito dall’art. 28-bis del testo unico, quella dell’articolo 23 è la modalità usuale di accesso alla seconda fascia.

 

L’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 95/2012 – oggetto di novella da parte del comma in esame – ha infatti sospeso tali modalità fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4); successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4).

L’ultima proroga al 31 dicembre 2018 è stata prevista dall'articolo 1, comma 1148, lett. f), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

 

Si ricorda infatti che l’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l’adozione di uno o più D.P.C.M.) si prevedeva che le amministrazioni interessate adottassero regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento di una serie di obiettivi (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

L’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la prima proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

 

Con la modifica introdotta, le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego sono sospese fino al 31 dicembre 2020. La relazione illustrativa non motiva ulteriormente la disposizione.

 

Il secondo periodo del comma in esame innalza dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, di riformulare la stessa come una novella dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Si ricorda, in proposito, che la circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive, al paragrafo 3, lettera a), di privilegiare “modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette”.

 

In base alla previgente disciplina stabilita dall’articolo 19, comma 6 del testo unico, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti sopra indicati entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Da ultimo, si ricorda che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha stabilito (art. 1, comma 352) al 12 per cento (in luogo del 5 per cento), per il triennio 2019-2021, la percentuale fissata dall’art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze “in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero”.


 

Articolo 1, comma 7
(Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici)

 

 

Il comma 7 dispone che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

L’obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019. La sospensione degli effetti della mancata pubblicazione è disposta nelle more dell’entrata in vigore di un regolamento interministeriale, da adottare sentito il Garante per la privacy, chiamato ad individuare i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto dei criteri definiti dal medesimo comma 7. Il regolamento, deve essere adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 entro il 31 dicembre 2020.

 

Il D.Lgs. 33/2013 reca disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

Il provvedimento individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).

Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).

Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei titolari di incarichi politici, anche di natura non elettiva, e i dirigenti pubblici.

Con riferimento a questi soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:

§  l’atto di nomina (art. 14, comma 1, lett. a);

§  il curriculum (art. 14, comma 1, lett. b);

§  i compensi di qualunque natura connessi alla carica, compresi gli importi di viaggi di sevizio e missioni (art. 14, comma 1, lett. c);

§  i dati relativi ad eventuali altri incarichi in enti pubblici o privati e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. d);

§  altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. e);

§  le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013).

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico (art. 14, comma 2).

L’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, in origine previsto per i soli titolari di incarichi politici, è stato esteso anche ai dirigenti pubblici ad opera del D.Lgs. 97/2016 che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D.Lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 97/2016) ha previsto in particolare la pubblicazione di tali dati “per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.

Per i dirigenti l’obbligo riguarda i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società (art. 2, L. 441/1982). Inoltre, la medesima legge prevede che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è necessario depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (art. 3) e che entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio è necessario depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (art. 4).

 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46, D.Lgs. 33/2013).

Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (art. 47, D.Lgs. 33/2013).

 

L’Autorità nazionale anticorruzione, in considerazione delle modifiche intervenute, ha adottato apposite Linee guida sull’attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016 (Deliberazione 8 marzo 2017, n. 241) con le quali ha fornito indicazioni e chiarimenti ai fini dell’applicazione delle nuove diposizioni, compresa l’entrata in vigore (vedi oltre).

 

Finalità della disposizione in esame è quella di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del codice della trasparenza, in caso di mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti.

Infatti, sull’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai redditi e patrimoni personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici è intervenuta la sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, evidenziando che si tratta di dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato. La loro pubblicazione è giustificabile – secondo la Corte – esclusivamente nei confronti dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (disciplinati dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Si tratta di dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4).

La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l’obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

 

La Corte si è trovata a giudicare «una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni».

In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell’esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una «casa di vetro», - argomenta la Corte - il legislatore può approntare strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni detenute dalle p.a. Tuttavia, la conoscenza di tali informazioni deve essere «ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche».

Ciò vale per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013), il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici: «Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione».

A diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013), estesa, senza alcuna distinzione, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Si tratta di dati che «non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato». Infatti, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

Inoltre, la Corte paventa il rischio di genere “opacità per confusione” nell’immissione di una massa importante di dati personali, stante la platea degli interessati, valutata in circa 140 mila interessati, oltre ai coniugi e parenti entro il secondo grado.

 

La disposizione in esame prevede che entro il 31 dicembre 2020 il Governo adotti un regolamento che individui i dati che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

 

Gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione sono quelli indicati all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ossia:

-       enti pubblici economici e ordini professionali;

-       società in controllo pubblico, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

-       associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 

Il regolamento è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di una serie di criteri, quali:

§  previsione che i dati patrimoniali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 323/2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza (e, quindi, parrebbe non anche di pubblicazione). Si tratta di soluzione prefigurata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 20/2019, punto 5.3.2. del considerato in diritto;

§  graduazione degli obblighi di pubblicazione degli altri dati (di cui al comma 1, lett. a), b), c), ed e), dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale. In proposito, si ricorda che la richiamata sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, al punto 5.4 del considerato in diritto, ha rilevato che la disposizione poi dichiarata incostituzionale non prevedeva “alcuna differenziazione in ordine al livello di potere decisionale o gestionale”. La sentenza osserva quindi che “il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”; sul punto la sentenza richiama infine la segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 6 del 20 dicembre 2017 che suggeriva a Parlamento e Governo una modifica normativa che operi una “graduazione degli obblighi di pubblicazione proprio in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti”;

§  individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.

 

Il testo prevede che il regolamento sia adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988 che dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

 

Si ricorda invece che l’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988, disciplina i regolamenti di delegificazione stabilendo che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentare.

 

Sulla base delle previsioni in esame dunque gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali per i titolari di incarichi nelle p.a. sarebbero disciplinati dalla legge (D.Lgs. 33 del 2013) fatta eccezione per i titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali per i quali la disciplina sarebbe dettata da un regolamento di esecuzione ex art. 17, comma 1, della legge 400 del 1988.

 

Si ricorda infine che la citata delibera dell’ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017, recante le linee guida sull’attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, oltre a fornire indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni, è intervenuta anche sulla loro decorrenza, precisando che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta sono pubblicati tutti i dati di cui all’articolo 14 entro il 30 aprile 2017.

Successivamente, è intervenuta l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, 2 marzo 2017, n. 1030 che ha sospeso l’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti (nel caso specifico si trattava dei dirigenti del Garante della privacy) motivandola con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso” e “valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

Di conseguenza, l’ANAC ha sospeso l’efficacia delle Linee guida di cui sopra limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’articolo 14 comma 1, lett. c) (dati sui compensi) ed f) (dati patrimoniali) del D.Lgs. 33/2013 “per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore” (Delibera 12 aprile 2017, n. 382).

TAR del Lazio ha, poi, sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte costituzionale (Ordinanza 19 settembre 2017, n. 9828),

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019, l’ANAC è intervenuta nuovamente con la delibera 26 giugno 2019, n. 586. La delibera provvede a revocare la sospensione di cui alla delibera del 12 aprile del 2017, alla luce della sentenza e a identificare i dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del comma 1 e il comma 1-ter dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013.

Ad avviso dell’ANAC, gli obblighi di pubblicazione dei compensi percepiti riguarda «tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni pubbliche ed enti per i quali l’Autorità ha dato indicazioni nella delibera n. 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”). Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

Quanto ai dirigenti, le affermazioni fatte dalla Corte sono impostate secondo una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita “ai soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.”. La pronuncia, cioè, riguarda direttamente tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. Dunque, la lett. c) dell’articolo sopra richiamato, come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento».

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, essa «riguarda i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

Le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”).

Ad avviso dell’Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. È necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti».

 

Contro la delibera è stato presentato ricorso unitamente alla deliberazione n. 775 del 6 settembre 2019 dell’Azienda sanitaria locale di Matera, in cui si imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso limitatamente alla deliberazione dell’ASL, “unico atto dal quale deriva il pregiudizio immediato e irreparabile alla riservatezza posto a base della domanda di sospensiva”, sospendendone l’efficacia (TAR Lazio, sezione I, ordinanza 21 novembre 2019, 7579).

Alla luce dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, fino alla definizione nel merito del giudizio l’ANAC ha deliberato di sospendere gli obblighi di pubblicare redditi e patrimoni dei soli dirigenti sanitari titolari di struttura complessa (delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019).

Con la medesima delibera l’ANAC ha rinviato al 1° marzo 2020 l’avvio dell’attività di vigilanza dell’Autorità sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da esse dipendenti. Entro quella data le regioni, come stabilito all’esito di appositi incontri con l’ANAC, identificheranno le modalità con cui dare attuazione alla norma in considerazione delle peculiarità del proprio assetto organizzativo.

 


 

Articolo 1, comma 8
(Proroga in materia di piattaforma digitale
per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni)

 

 

Proroga - al 30 giugno 2020 - il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Dispone circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.

 

Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 - il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.

Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al 30 giugno 2020.

 

Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma. 

I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche[19] (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

 

L'effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (inclusi, per i micro-pagamenti, l'uso del credito telefonico) è stato - si ricorda - oggetto di previsione da parte dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

La competenza dell'AgID è stata indi traslata alla Presidenza del Consiglio dall'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018.

Per questo riguardo, cfr. anche infra l'articolo 42 del presente decreto-legge.

 


 

Articolo 1, comma 9
(Agevolazioni postali all’editoria)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 1, estende per tutta la durata dell’affidamento del servizio postale universale, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali.

 

In dettaglio viene modificato l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, estendendo a tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per l’editoria.

Si modifica infatti la disposizione in base alla quale, per le agevolazioni postali all’editoria, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è chiamato a provvedere per un periodo di tre anni al rimborso a Poste italiane S.p.A al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.

 

La normativa vigente prevede infatti tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), dalle imprese editrici di libri, dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni d’arma e combattentistiche. L'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, ha previsto infatti la riattivazione del regime delle tariffe postali agevolate di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate da tali soggetti.

L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provveda al rimborso a Poste Italiane S.p.A. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti delle risorse stanziate disponibili a legislazione vigente (fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

 

Per quanto riguarda il servizio postale universale, si ricorda che il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore del servizio universale: tale ruolo è stato riconosciuto ex lege alla società Poste italiane Spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011, quindi fino al 30 aprile 2026. Le spedizioni dei prodotti editoriali in regime agevolato non rientrano peraltro nell’ambito del servizio postale universale. I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati da un Contratto di programma che disciplina anche gli importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione del servizio universale. Tra il MISE e Poste italiane è stato stipulato il Contratto di programma 2015-2019, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014 art. 1, comma 274). Il 15 ottobre 2019 è stato assegnato alla Commissione IX della Camera dei deputati lo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane SpA ,sul quale la Commissione ha reso il proprio parere favorevole con osservazioni il 13 novembre 2019.

 

L'applicazione della disposizione del comma 9 in commento viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Il richiamato art. 108, par. 3 del TFUE prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, inizia senza indugio la procedura per l’eliminazione dell’aiuto, prevista dal par. 2 dell’art. 108.

 

Per un approfondimento sull’evoluzione della disciplina delle agevolazioni postali all’editoria, si veda il relativo paragrafo nell’ambito del tema “Servizi postali” pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.

 

 


 

Articolo 1, comma 10
(Osservatorio nazionale persone con disabilità)

 

 

L’articolo 1, comma 10, proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 10 dell’articolo in commento, finalizzato ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (v. infra), dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 25 ottobre 2018. I conseguenti oneri per i compensi e per il funzionamento della Segreteria tecnica, stimati in 316.800 euro, sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DI 6 luglio 2010, n. 167 che ne regola il funzionamento, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio risulta costituita nell’ambito della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La composizione dell’Osservatorio è inoltre definita dal DM 14 luglio 2014. La struttura era in scadenza nel mese di ottobre 2019, considerato che il DPCM 5 dicembre 2016, articolo 1, ne aveva già prorogato la durata per ulteriori tre anni, a decorrere dal 22 ottobre 2016.

 

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che con la costituzione dell’attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti (DPCM 4 ottobre 2019 e DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell’ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1° gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

 

 

La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità. In base alla norma istitutiva, la Segreteria tecnica deve essere composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 1
(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)

 

 

La disposizione posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).

 

Si dispone qui la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque non oltre il 31 marzo 2020.

Il termine innanzi previsto era il 31 dicembre 2019, per effetto della posticipazione già disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2019.

 

La composizione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) è disciplinata dalla legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995 - successivamente modificate dal decreto-legge n. 201 del 2011, n. 201, che ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da otto a quattro, ai quali si aggiunge il Presidente.

 

Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del Presidente e tale designazione deve essere previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, che disciplina le altre autorità di pubblica utilità).

In base a tale rinvio, le Commissioni parlamentari si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti ed il parere è da ritenersi necessario e vincolante, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, ha designato, in data 8 giugno 2012, il professor Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con d.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il mandato del Presidente è scaduto il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti.

 

I quattro commissari dell'Autorità - scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore - sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno e ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un solo nominativo per il Consiglio. Procedono pertanto ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato (la votazione ha luogo a scrutinio segreto e per schede).

I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato (art. 1, comma 3 legge n. 249/1997 e art. 2, comma 8, legge n. 481/1995).

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede alla sua sostituzione procedendo all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

 

I componenti dell'Autorità attualmente in carica sono stati nominati per sette anni con D.P.R. 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e scadranno il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012

In base all'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, infatti, ai componenti dell'AGCOM si applicano le disposizioni per le altre Autorità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in ordine alla durata settennale del mandato.

I sette anni sono calcolati a decorrere dalla data di insediamento del collegio. In tal senso il Consiglio di Stato, in un parere del 19/4/2012 (sezione Prima, n. 03608/2012), avente ad oggetto l'ammissibilità dell'istituto della prorogatio al collegio del Garante della privacy, calcola i sette anni della durata del mandato dei componenti del collegio dalla data di insediamento dello stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno proceduto alla elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle sedute del 6 giugno 2012. I componenti dell'Autorità nominata in precedenza, nel 2005, erano scaduti il 15 maggio 2012 (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 03676/2012 del 9 maggio 2012 sull'applicabilità della propogatio agli organi collegiali dell'AGCOM).

I componenti dell'AGCOM eletti il 6 giugno 2012 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono stati: Maurizio Dècina (eletto dalla Camera dei deputati con 163 voti); Antonio Martusciello (eletto dalla Camera dei deputati con 148 voti); Antonio Preto (eletto dal Senato della Repubblica con 94 voti); Francesco Posteraro (eletto dal Senato della Repubblica con 91 voti).

A seguito del decesso del commissario Antonio Preto, l'Assemblea del Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini, nominato con d.P.R. 6 marzo 2017. A seguito delle dimissioni del commissario Maurizio Dècina, la Camera dei deputati nel settembre 2013 ha eletto il prof. Antonio Nicita (con 297 voti).

Attualmente i commissari dell'AGCOM, dopo le sostituzioni avvenute, sono i seguenti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti); Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

 

A pena di decadenza, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

 


 

Articolo 2, comma 2
(Garante per la protezione di dati personali)

 

 

Posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica dei componenti attuali del Collegio del Garante per la protezione di dati personali.

 

Si proroga al 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'esercizio da parte del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione di dati personali - eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012 - delle funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

La prorogatio dei componenti del collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (recante "Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali").

 

Quando ad agosto è intervenuta la disposizione di proroga, il mandato degli attuali membri del Collegio (eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e insediatisi il 19 giugno 2012) pur scaduto (19 giugno 2019) era in regime di prorogatio fino al 19 agosto 2019 (in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, in base al quale la prorogatio non può durare più di 60 giorni).

 

Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal decreto-legge n. 75 del 2019 citato, è ora oggetto di proroga al 31 marzo 2020.

 

Vale rammentare come il Collegio sia costituito secondo la disciplina vigente ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Lì si prevede che il Collegio sia costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione, il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina.

Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

 

Il 6 giugno 2012 i quattro componenti sono stati eletti dalla Camera dei deputati (Giovanna Bianchi Clerici con 179 voti, Antonello Soro con 167 voti) e dal Senato (Augusta Iannini con 107 voti, Licia Califano con 97 voti). Antonello Soro è successivamente stato eletto presidente.

Garante per la protezione dei dati personali

È un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (c.d. legge sulla privacy), successivamente disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il Garante è anche l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

I compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 57 e 58) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 154) come da ultimo modificato dal citato decreto legislativo del 2018, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

In particolare il Garante si occupa di:

-        controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

-        collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

-        esaminare reclami;

-        (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento;

-        imporre una limitazione provvisoria o definitiva dl trattamento, incluso il divieto di trattamento;

-        ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;

-        adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

-        segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

-        formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

-        partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

-        predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

-        partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, e altri;

-        curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori; tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;

-        coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Il Garante per la protezione dei dati personali è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso.

I membri del Collegio durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

Per quanto riguarda le incompatibilità, per tutta la durata dell'incarico il Presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Per i componenti del Collegio, per i dipendenti dell'Ufficio e per il Segretario generale è previsto, inoltre, l'obbligo di astensione per due anni (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) dalla trattazione di procedimenti davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interpelli.

È imposto in capo ai componenti del Collegio l'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione del mandato sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al Presidente spetta un'indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente (art. 153 del Codice della privacy).

 


 

Articolo 3, comma 1
(Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

 

 

L’articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, dalla legge n. 205 del 2017; al 31 dicembre 2019, dalla legge n. 145 del 2018, cfr. suo articolo 1, comma 1132, lettera a)).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2020.

 

In un precedente disegno di legge contenente analoga disposizione di posticipazione del termine, si leggeva - nella relazione illustrativa - che un ulteriore differimento fosse motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che - ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si leggeva che "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Quanto alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, essa ribadisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. "Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020".

 

 


 

Articolo 3, comma 2
(Indennizzo vittime di reati violenti)

 

 

La disposizione riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso).

 

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame apporta una serie di modifiche al comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018).

 

Il comma 594 proroga alla data del 30 settembre 2019:

 

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

 

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

Il medesimo comma 594 specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122 (vedi supra).

 

 

La disposizione in commento interviene sul comma 594 su citato riaprendo e prorogando al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima, nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 all'articolo 583-quinquies del codice penale (lett. a) e b).

 

In proposito la relazione illustrativa precisa "la norma [in questione] si rende necessaria per assicurare l’effettività della riapertura e proroga dei termini prevista dalla legge n. 145 del 2018, che faceva rinvio all’adozione di un decreto interministeriale di rivalutazione degli importi e di diversa previsione di indennizzabilità per le lesioni gravissime. Detto decreto interministeriale nello scorso mese di novembre è stato perfezionato con la firma dei Ministri competenti ed adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento il nuovo reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e, pertanto, se ne prevede l’indennizzabilità in misura autonoma dalle spese mediche sostenute, corrispondente nell’importo alle lesioni gravissime". 

 

Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lett. c).

Come sottolinea la relazione illustrativa "la proroga prevista con la modifica del comma 594, si estenderà automaticamente anche alle fattispecie previste dal comma 596, che fa rinvio al predetto comma 594 per i termini di presentazione delle richieste di rivalutazione degli importi già concessi".

 

 

 


 

Articolo 3, comma 3
(Proroga in materia di colloqui investigativi con i detenuti
 
a fini di prevenzione del terrorismo internazionale)

 

 

La disposizione proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-bis.

Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera g) della legge n. 145 del 2018.

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

 


 

Articolo 3, comma 4
(Proroga di termini per l’impiego di guardie private
nel contrasto alla pirateria)

 

 

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui è consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

 

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 107/2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 è stato poi prorogato più volte (vedi oltre).

 

Il citato articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego di nuclei militari e di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

Successivamente, il D.L. 7/2015 (art. 15, comma 6-bis) ha soppresso la possibilità di impiegare personale militare nelle attività anti-pirateria, a decorrere dal 1° giugno 2015, mentre ha mantenuto la possibilità di impiego delle guardie giurate, la cui disciplina è recata dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter del citato articolo 5 del D.L. 107/2011.

In particolare, è consentito, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, l'impiego di guardie giurate, provviste di autorizzazione di pubblica sicurezza, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria. Tali aree sono individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse (comma 4).

A sensi del comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle best management practices di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge.

In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato il 28 dicembre 2012 ossia a pochi giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; si tratta del D.M. 266/2012 poi sostituito dal D.M. 139/2019 (vedi oltre).

 

Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012 è stato prorogato una prima volta ad opera dell'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013, il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

Successivamente, il termine è stato prorogato più volte, anche a causa della mancanza di adesioni ai corsi di addestramento, come avvenuto per quelli banditi negli anni 2015 e 2016.

Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2014 del D.L. 150/2013 (art. 3, comma 2), al 31 dicembre 2014 dal D.L. 109/2014 (art. 5, comma 5), al 30 giugno 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 4), al 30 giugno 2016 dal medesimo D.L. 7/2015 che ha soppresso l’impiego dei militari nelle operazioni di antipirateria (art. 15, comma 6-bis, lett. c), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 67/2016 (art. 3, comma 4-bis), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 9), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1122, lett. c) e al 31 dicembre 2019 dalla L. 145/2018 (art. 1, comma 1132, lett. b).

 

Il citato regolamento adottato con il D.M. 266/2012, per quanto concerne i corsi tecnico-pratici rinvia alla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 che reca disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, stazioni ferroviarie e linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà.

In particolare, si fa riferimento all'articolo 6 che disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

Come previsto dall'articolo 6, il 26 febbraio 2015 è stato emanato il disciplinare del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale:

-       vengono definite le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009;

-       sono individuati i programmi formativi per le per le guardie giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n.266;

-       viene costituito il Nucleo di vigilanza e controllo, previsto dall'art.7 del D.M. 154/2009.

 

Tuttavia, come si è accennato sopra, i corsi di addestramento per le guardie giurate banditi negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra, non hanno registrato adesioni. Al fine di risolvere tali criticità fin dal 2016 è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione diretta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tale schema è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo.

Infine, il regolamento, che sostituisce e abroga il precedente 266/2012, è stato adottato con il decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019)

Il nuovo regolamento mantiene l’obbligo dei requisiti addestrativi di cui all’articolo 6 del D.M. 154 del 2009, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 14, comma 1). Inoltre, prevede che le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 107/2011 (ossia fino al 31 dicembre 2019), sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall’armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame. In caso di mancato superamento dell'esame restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009 (art. 14, commi 2 e 3).

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, la recente entrata in vigore del decreto ministeriale n. 139 del 2019 “lascia ben poco spazio alle prefetture-UTG per organizzare le predette sessioni di esame. Al fine di superare l’impasse – che rischia di non consentire l’espletamento dei predetti servizi – la disposizione proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale si applica il regime transitorio previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, lasciando in tal modo alle prefetture-UTG un lasso di tempo sufficiente allo svolgimento dell’attività in questione”.

 

 


 

Articolo 3, comma 5
(Adeguamento antincendio strutture ricettive)

 

 

Il comma 5 interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

 

In particolare, esso proroga:

§  dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;

§  dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

A tal fine novella il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), sostituendone l’ultimo periodo.

 

Le strutture ricettive turistico-alberghiere interessate sono - come già previsto a legislazione vigente - quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate:

§  - nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017

§  - e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 1141, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l’art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

In particolare, il richiamato art. 1, comma 1122, lettera i) della legge di bilancio 2018 ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Si tratta, in particolare, del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 1, comma 1141, L. 145/2018, ha altresì previsto, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale.

Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. i), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA parziale, in quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.

 

I territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 sono stati individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

In particolare, l'allegato 1 contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

L'allegato 2-bis elenca i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).

 


 

Articolo 4, commi 1 e 2
(Assunzioni Agenzia dogane e monopoli - Blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla PA)

 

 

Il comma 1, lettere a) e b), proroga il termine per procedere all'assunzione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco degli adeguamenti dell'ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB.

 

 

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato.

La disposizione in esame estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.

 

Per quanto riguarda l'inquadramento, 40 unità di personale sono da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità sono da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali.

Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Nel caso in cui nelle predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, è prevista la facoltà, per l'Agenzia, di procedere all'assunzione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico e di concorso unico per dirigenti (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013).

 

Le assunzioni sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019 (2018 in base alla norma modificata). Entro trenta giorni dall'assunzione, l'Agenzia dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è motivata anche dalla difficoltà di rinvenire graduatorie di altre amministrazioni, vigenti ed utilizzabili, per profili professionali compatibili con le esigenze operative dell'Agenzia in materia di ispezione e vigilanza a supporto delle verifiche e dei controlli in ambito doganale, soprattutto in considerazione della prossima Brexit.

Il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi previsti dalla norma prorogata, sempre secondo la relazione illustrativa, è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso del predetto anno. Ciò avrebbe impedito alle strutture interessate di orientare gli sforzi organizzativi all'avvio in tempo utile di dette procedure.

La relazione illustrativa segnala inoltre che le prescritte autorizzazioni alle assunzioni previste dalla citata norma prorogata sono state rilasciate dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019. Solo dopo tale data, pertanto, si è avuta la certezza di poter finalizzare le previste assunzioni.

Sarebbe pertanto stato impossibile definire le due procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2019 così da poter procedere alle assunzioni entro l'anno 2019.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica non attribuisce alla disposizione in questione alcun effetto sulla finanza pubblica essendo le procedure concorsuali già previste dalla legislazione vigente.

 

Il comma 2 estende all’anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso di anno in anno e, da ultimo, è stato prorogato al 2019 dall'articolo 1, comma 1133, lettera c) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

In particolare, con il comma in esame si estende al 2020 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il "blocco" per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dal decreto-legge medesimo.

La relazione tecnica attribuisce alla disposizione risparmi di spesa non quantificabili.

 

 


 

Articolo 4, comma 3
(Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento)

 

 

L’articolo 4, comma 3, proroga di 6 mesi i termini inerenti la fase di prima applicazione della rendicontazione dettagliata degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

 

Vengono quindi prorogati i termini per la presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale nonché, conseguentemente, i termini per i relativi controlli.

In particolare, la norma in esame novella l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2018 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 93 del 2016 recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa").

Tale comma stabilisce che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione dettagliata dei menzionati ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato (articolo 11, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2018), relativa all'anno 2017, sia presentata entro il 30 giugno 2019 e il relativo termine di controllo sia fissato al 31 dicembre 2019.

Tali termini sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020.

 

Si rammenta che la disposizione in commento era già stata in precedenza prorogata con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 1133, lett. a), della legge n.145/2018), che aveva spostato i suddetti termini, inizialmente previsti al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, rispettivamente, al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che, in via generale, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2018).

 

La relazione illustrativa precisa che la proroga in questione si rende necessaria poiché la predisposizione degli strumenti informatici per la prima applicazione del nuovo sistema di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie è stata completata nel mese di novembre 2019. Ciò in quanto la predisposizione delle rendicontazioni dei pagamenti da parte delle amministrazioni ha comportato l’elaborazione di un format comune e di una procedura uniforme di estrazione dei dati dalla medesima fonte dati, detenuti da NOIPA (il portale relativo al sistema stipendiale per la Pubblica Amministrazione, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Al momento sono state completate, da parte di NOIPA, le operazioni di messa a disposizione delle amministrazioni dei dati risultanti dai sistemi informatici, utili alle rendicontazioni, nel formato elaborabile previsto dalla legge, e sono state definite e messe a punto le implementazioni informatiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, necessarie per consentire che i predetti dati pervengano agli uffici di controllo con canali atti ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Conseguentemente, le rendicontazioni delle amministrazioni ai rispettivi uffici di controllo sono state inviate con cinque mesi di ritardo rispetto al termine fissato del 30 giugno 2019 e alcune amministrazioni hanno incontrato ancora qualche problema per il predetto invio, che si concluderà presumibilmente entro il 31 dicembre 2019. Inoltre, dal punto di vista del termine per il controllo, gli invii delle rendicontazioni a ridosso della scadenza di legge per l’esercizio del riscontro di ragioneria fanno sì che non possa essere rispettato il termine previsto del 31 dicembre 2019 e per il predetto motivo si rende necessario prorogare conseguentemente di un periodo di sei mesi sia il termine di presentazione della rendicontazione, a beneficio delle amministrazioni, sia il termine conclusivo del controllo, a beneficio degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (svolto dagli Uffici centrali di bilancio presso il Ministero e dalle ragionerie territoriali dello Stato).

 


 

Articolo 5, comma 1
(Proroga in materia di quote premiali
 a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020)

 

 

L’articolo 5, al comma 1, estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-bis della legge 191/2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. La misura percentuale della quota premiale è corrisponde allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata[20], che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009. Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni, doveva infatti stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Ssn.

 


 

Articolo 5, comma 2
(Proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall’Agenzia italiana del farmaco)

 

Il comma 2 dell’articolo 5 estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al quadriennio 2016-2019. La proroga si rende necessaria per consentire ad AIFA di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

 

Più nello specifico, il comma in esame estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria (di cui all’art. 9-duodecies, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 75/2015) sulle assunzioni da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), posta, inizialmente, con riferimento al triennio 2016-2018, e poi prorogata al 2019 dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1137, lettere a) e b)).

 

L’articolo 9-duodecies, comma 1, del decreto legge 78/2015 ha determinato la dotazione organica di AIFA nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma prevede inoltre che, nel triennio 2016-2018, l'AIFA possa bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l'assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. Le procedure concorsuali in oggetto sono indette per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica dell'AIFA, della programmazione triennale del fabbisogno e della procedura di autorizzazione, inerente all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni (autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Successivamente, l’art. 1, comma 1137, lettera a) della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha esteso l’ambito di applicazione della norma anche all’anno 2019. Si rileva che la proroga operata dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1137, lettera b)) ha altresì previsto la modifica dell'art. 9-duodecies, comma 2, secondo periodo, al fine di chiarire che le procedure finalizzate alle assunzioni summenzionate dovevano essere effettuate in modo da garantire anche per il 2019 l'assunzione di non più di 80 unità.

 

Alla luce delle attività di reclutamento del personale, necessarie all’AIFA per raggiungere la dotazione organica richiesta, l’estensione al 2020 si rende necessaria per consentire all'Agenzia di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

 

 


 

Articolo 5, comma 3
(Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi)

 

 

Il comma 3 differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Si ricorda che il successivo articolo 25, commi 2 e 3, reca alcune norme finanziarie nella suddetta materia, con riferimento ai cosiddetti approcci alternativi.

In particolare, il differimento di cui al presente comma 3 concerne[21]:

§  la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;

§  la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione - meno restrittiva - che la procedura successiva sia classificata come "moderata" (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette)[22]. Ai fini di un coordinamento testuale, sembrerebbe opportuno prorogare esplicitamente al 31 dicembre 2020 il termine finale posto dall’ultima parte dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 - termine concernente anch’esso l’applicabilità di questa condizione meno restrittiva -. Si ricorda che: la procedura è classificata "moderata" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata "lieve" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione "non risveglio" concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).

 

Si ricorda che, ai sensi della definizione generale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure in oggetto sono quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento di cui al comma 3 rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013[23]), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva "sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"). La medesima relazione illustrativa segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell’esito negativo del monitoraggio sull’esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna[24]. La relazione ricorda altresì che nell’ottobre 2019 alcuni enti di ricerca hanno inviato una nota al Ministero della salute, relativa - con riferimento soprattutto al settore delle sostanze d’abuso - alla necessità di non limitare le possibilità di ricerca e di connesso accesso a bandi e finanziamenti europei pluriennali.

 


 

Articolo 5, comma 4
(Medici operanti presso reti di cure palliative)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 5, intervenendo sul comma 522 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l’istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

 

Più in particolare, il termine per la presentazione dell’istanza, attualmente pari a 18 mesi dall’entrata in vigore della citata legge n. 145/2018 (e quindi in scadenza il 1° luglio 2020), viene fissato in 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute attuativo delle citate disposizioni.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, lo schema di decreto attuativo delle disposizioni della legge 145/2018 dovrebbe trovare compiuta definizione entro la fine dell’anno in corso. Poiché in assenza di esso non è stato possibile fino ad oggi per le Regioni dare corso alle disposizioni citate occorre consentire agli interessati di poter usufruire pienamente del termine di 18 mesi previsto dal legislatore.

 

Il citato comma 522 della legge n. 145/2018 stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni.

I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:

§  esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;

§  almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;

§  acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

 

Viene fissato il termine di 18 mesi dalla entrata in vigore della legge per la presentazione dell’istanza di certificazione dei requisiti.

 

Si ricorda che il sopra citato DM 28 marzo 2013 ha definito l’inquadramento della disciplina “Cure palliative” nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi, modificando le tabelle A e B relative alla valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l’accesso, rispettivamente, alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998.

 

Con riferimento alle certificazioni già previste in materia di esperienza medica in cure palliative, si deve ricordare che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 425 della n. 147 del 2013) ha abilitato i medici in servizio presso le reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, se in possesso di esperienza almeno triennale in tale campo, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministero della salute, previa intesa in CSR. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015.

 

Le cure palliative possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. L’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio rientrano anche nei nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017).

La legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenei su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito. Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore.

È previsto un aggiornamento periodico specifico nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina. In attuazione delle citate disposizioni va ricordato che il D.M. 4 aprile 2012 ha istituito diversi Master, tra cui il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in terapia del dolore per medici specialisti e il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative per medici specialisti. Vi sono inoltre: il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche per medici pediatri; il Master universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie; e il Master universitario di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi.

 


 

Articolo 5, comma 5
(Equivalenza titoli professioni sanitarie)

 

 

L’articolo 5, comma 5, proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell’equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

 

La proroga in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell’equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l’adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione- previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018) e pubblicato solo lo scorso settembre (D.M. 9 agosto 2019) -, mentre i termini per l’adozione erano stati fissati in 60 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Peraltro, la relazione illustrativa segnala come la piattaforma informatica per l’iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa solo a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto a soli tre mesi utili la possibilità per gli interessati di iscriversi, quando la procedura per la valutazione delle domande richiede un tempo sensibilmente maggiore (fino a centocinquanta giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull’iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell’Ordine).

 

Si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni (e quindi la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento) per coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell’arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.

La finalità della norma è stata quella di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari e di conseguire risparmi di spesa, mediante apposita previsione normativa derivante dall’inserimento del comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, in materia di regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie.

 

La norma in esame ante-proroga ha inteso eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione al rispettivo albo per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta, sancendo (all’articolo 4, comma 9) la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

La legge n. 43 del 2006, peraltro, aveva previsto la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE.

Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Inoltre, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che prevede l’iscrizione all’albo per tutti coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono coinvolti pertanto i professionisti che possono non essersi iscritti al rispettivo albo per diversi motivi, tra i quali:

mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;

aver continuato, in quanto dipendenti del Servizio sanitario regionale o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;

aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.


 

Articolo 6, comma 1
(Somme residue mutui per edilizia universitaria)

 

 

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

 

L'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, co. 1, del D.L. 67/1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’art. 54, co. 1 della L. 488/1999.

Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

L’erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR. Questo è il termine oggetto della proroga in commento.

 

Dalla relazione illustrativa emerge che, allo stato, per tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario un differimento di 12 mesi del termine già fissato al 31 dicembre 2019.

 


 

Articolo 6, comma 2
(Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM)

 

 

L’articolo 6, comma 2, estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

 

A tal fine, novella l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

La relazione illustrativa fa presente che ciò si rende necessario nelle more dell’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni.

 

In considerazione del fatto che le disposizioni del regolamento si applicano dall’a.a. 2020/2021, si valuti l’opportunità di un chiarimento sul riferimento allo stesso a.a.

 

Al riguardo, si ricorda che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ha previsto, all’art. 2, l’intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Fra gli altri, ha previsto l’intervento di un regolamento per la disciplina del reclutamento del personale.

Non essendo lo stesso intervenuto a distanza di molti anni, l’art. 19, co. 01, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva poi previsto la sua adozione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'a.a. 2015/2016.

Al contempo, il co. 1 dello stesso art. 19, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, aveva trasformato le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004)[25] - destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato e in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

Successivamente, la possibilità di attingere a tali graduatorie era stata estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 (art. 6, co. 3, lett. b), D.L. 192/2014-L. 11/2015), all'a.a. 2016/2017 (art. 4, co. 5-quater, D.L. 244/2016- L. 19/2017), all’a.a. 2017/2018 (art. 1, co. 1146, L. 205/2017 - L. di bilancio 2018) e all’a.a. 2018/2019 (art. 6, co. 2, D.L. 91/2018 - L. 108/2018).

 

Al contempo, il co. 2 dello stesso art. 19 del D.L. 104/2013 aveva disposto che i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 a.a. di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore, fossero inseriti, fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento, in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento.

In seguito, l’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che, a decorrere dal 2018, anche tali graduatorie nazionali fossero trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, sempre in subordine alle graduatorie costituite ai sensi dell’art. 19, co. 1, dello stesso D.L. 104/2013, e che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento[26].

Il successivo co. 655 ha previsto l’istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui inserire i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le Istituzioni AFAM.

Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 653[27].

 

Da ultimo, con DPR 7 agosto 2019, n. 143 è stato adottato il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, le cui disposizioni si applicano dall’a.a. 2020-2021.

In particolare, per quanto qui più interessa, l’art. 2, co. 3, del Regolamento dispone che, per ciascun a.a., previo esperimento delle procedure di mobilità, ogni Istituzione ha l’obbligo di destinare:

•   una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, secondo l’ordine:

-   graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (c.d. GNE);

-   graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) (divenute ad esaurimento a seguito dell’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013)[28];

-   graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013[29];

-   graduatorie nazionali di cui all’art. 1, co. 655, della L. 205/2017;

•   una quota pari ad almeno il 10% del medesimo budget alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli banditi ai sensi dell’art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (c.d. GET)[30].

Le chiamate così disposte non possono superare il limite del 50% delle assunzioni di docenti effettuate all’esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni in base alla disciplina recata dall’art. 4, a cui è destinato il restante 50%.

 

 


 

Articolo 6, comma 3
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

 

 

L’articolo 6, comma 3, differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

In base alla relazione illustrativa il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2019.

 

A tal fine, novella ulteriormente l’art. 11, co. 2, secondo periodo, della L. 167/2017 (legge europea 2017), sul quale erano già intervenuti l’art. 1, co. 1144, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e l'art. 3, co. 1, della L. 37/2019.

 

La relazione illustrativa sottolinea che, conseguentemente, occorre intendere differito al 30 giugno 2020 il termine del 31 ottobre 2019 previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a), del decreto interministeriale citato.

 

L’art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL (richiamato anche nella rubrica dell’articolo), nell’ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[31].

Nello specifico, l’art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000[32] destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono state destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017, prorogato, da ultimo, al 31 ottobre 2019.

Lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti.

 

L’art. 28 del DPR 382/1980 aveva previsto la possibilità per le università di assumere – con contratto di diritto privato di durata massima pari ad un anno accademico, rinnovabile per un massimo di cinque anni consecutivi –, in relazione ad effettive esigenze di esercitazioni degli studenti di corsi di lingua, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà interessata, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. I relativi oneri erano coperti con finanziamenti a tale scopo predisposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Tale disciplina è stata censurata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989, nella parte in cui non consentiva il rinnovo annuale per più di cinque anni dei suddetti contratti.

Ulteriori censure, sotto diversi profili, sono derivate dalle sentenze della Corte di Giustizia europea del 30 maggio 1989 (causa 33/88) e del 2 agosto 1993 (cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91), nonché dalla procedura di infrazione n. 92/4660.

E’ stato conseguentemente approvato il D.L. 120/1995 (L. 236/1995), il cui art. 4 ha dettato una nuova disciplina, abrogando contestualmente l’art. 28 del DPR 382/1980.

Nello specifico, la nuova disciplina – rimettendo, tra l’altro, gli oneri a carico dei bilanci dei singoli atenei, anche a seguito dell’intervenuta autonomia finanziaria degli stessi (art. 5, L. 537/1993) – ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, per esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (CEL) – in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza – con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università, secondo i rispettivi ordinamenti.

Sempre in base all’art. 4 citato, le università avevano l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del DPR 382/1980, in servizio nell'a.a. 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione fosse dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale così assunto conservava i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.

Con sentenza del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), la Corte di giustizia europea ha però stabilito che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE “con riferimento alla prassi amministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università pubbliche [Università degli studi della Basilicata, di Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza di Roma e L'Orientale di Napoli], prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”, in quanto “ai collaboratori linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della L. 236/1995”[33]. Ne è derivata la condanna alle spese.

In seguito a tale condanna, la Commissione europea ha chiesto all’Italia di dare adempimento alla sentenza sopra citata, e da ultimo, con parere motivato del 30 aprile 2003, le ha concesso un termine di 2 mesi dalla notifica dello stesso, per adottare gli strumenti necessari.

 

L’intervento normativo in esecuzione della sentenza è stato effettuato nel 2004. In particolare, l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 (L. 63/2004) ha attribuito ai collaboratori esperti linguistici presso le sei università sopra indicate, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 382/1980, un trattamento economico, proporzionale all'impegno orario assolto - tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore -, corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. La richiamata equiparazione è stata disposta ai soli fini economici, con esclusione dell’esercizio da parte dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

 

Il 4 marzo 2004 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea chiedendo l’accertamento del persistente inadempimento dell’Italia nei confronti della sentenza 26 giugno 2001 e il pagamento di una penale giornaliera.

La Corte di giustizia europea, con sentenza 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi – con riferimento alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004 – per la mancata attuazione da parte dell'Italia dei provvedimenti richiesti dalla esecuzione della pronuncia del 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. Ha, peraltro, escluso la permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell'esame dei fatti, nel quadro normativo stabilito dal D.L. 2/2004.

 

Nel frattempo, la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con le sentenze 21856/2004 e 5909/2005, ha esteso l’ambito di applicazione del D.L. 2/2004, in particolare affermando che: “la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificatamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate” (Cass. n. 5909/2005)[34].

 

Da ultimo, l’art. 26, co. 3, della L. 240/2010 ha disposto che l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 del DPR 382/1980, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'art. 4 del D.L. 120/1995.

Inoltre, ha disposto che, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. 2/2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 120/1995. Ha, infine, previsto l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge[35] [36].

 

Al riguardo, l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 faceva presente che, a fronte di quanto previsto dall’art. 26, co. 3, della L. 240/2010, molti ex lettori avevano avviato un contenzioso nei confronti degli atenei dai quali dipendevano, reclamando il diritto a conservare una retribuzione e una progressione economica corrispondente a quelle dei ricercatori confermati anche per i periodi successivi al 1994 (anno di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici).

Sempre l’analisi tecnico-normativa evidenziava che il contenzioso, in alcuni casi, si era risolto con pronunce sfavorevoli per le università (Cassazione, sezione lavoro: 28 settembre 2016, n. 19190; 15 ottobre 2014, n. 21831; 5 luglio 2011, n. 14705).

Al riguardo, nella risposta del 16 dicembre 2014 all'interrogazione discussa nella 7^ Commissione del Senato n. 3-00189, il rappresentante del Governo aveva rimarcato che “il contenzioso è particolarmente delicato per quelle università (tra le quali l’università di Catania) che hanno, in un primo momento, riconosciuto ai lettori lo stipendio del ricercatore universitario anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in CEL e poi, con l’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno modificato tale trattamento economico procedendo al recupero delle somme già percepite dagli interessati”.

 


 

Articolo 6, comma 4
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 

L’articolo 6, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

 

In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

A tal fine, novella il termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019[37].

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.

 

L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[38].

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

 


 

Articolo 6, comma 5
(Finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici)

 

 

L'articolo 6, comma 5, proroga per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione.

 

In dettaglio, la L. 147/2013, all'art. 1, co. 43, ha previsto che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

In attuazione di tale previsione è intervenuta la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 34, nella quale si faceva riferimento alla mancata contribuzione statale a favore degli Istituti nel periodo 2010-2013, nonché all'esigenza di assicurare con urgenza la copertura delle esigenze finanziarie dei due Istituti. E' stato dunque assegnato in via definitiva, per l'anno 2014, l'importo di 1 milione di euro a favore di ciascuno dei due Istituti, e in via programmatica, con delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 9, per le annualità 2015 e 2016, il restante importo di 4 milioni di euro, articolato in 1 milione di euro annuo per ciascuno dei due Istituti.

 

Tali finanziamenti sono stati già prorogati per il quadriennio 2017-2020 dall'art. 1, co. 605, della L. 232/2016.

In attuazione di tale previsione è intervenuta la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 5.

 

La disposizione in commento stabilisce inoltre che il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di programmi quinquennali - e non più triennali, come previsto a legislazione vigente - presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato art. 1, co. 43, della L. 147/2013.

 

In particolare, l'art. 1, co. 43, della L.147/2013 stabilisce che:

§  la delibera di assegnazione è assunta con cadenza triennale e disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego;

§  i due Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Sembrerebbe che il termine unico del 31 luglio 2020 stabilito dal comma in esame, unitamente al periodo quinquennale di riferimento dei programmi di attività, sostituisca il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedenti al riparto, in quanto il programma quinquennale di ciascun Istituto coprirebbe l'intera durata del finanziamento;

§  i programmi (prima triennali, ora quinquennali) indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione;

§  entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

 

Con riferimento ad altre fonti di finanziamento, si ricorda che i due Istituti sono inseriti nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020 emanata, ai sensi della L. 534/1996, con D.M. 23 marzo 2018. In particolare, per il primo anno del triennio, all’Istituto italiano per gli studi storici sono stati destinati 145.000 euro, mentre all’Istituto italiano per gli studi filosofici sono stati destinati 125.000 euro.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Proroghe relative alle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Preliminarmente, si ricorda che la L. 800/1967 ha riconosciuto enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato.

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

 

A tal fine, novella il co. 14 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 323, lett. c), della L. 205/2017 –, in base al quale le fondazioni lirico-sinfoniche già in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale che non raggiungono il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il termine indicato sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Non interviene, invece – a differenza di quanto disposto in occasione della proroga al 31 dicembre 2019 – sul medesimo termine previsto dall’art. 1, co. 355, della L. 208/2015.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Si ricorda che l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni.

Successivamente, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) –, di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ancora dopo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.

Da ultimo, l’art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017), novellando sia l’art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) sia l’art. 1, co. 355, della L. 208/2015, aveva prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Successivamente, l’art. 1, co. 602, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), al fine di proseguire le attività di monitoraggio dei piani di risanamento, ha prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario, ribadendo che restano fermi i contenuti inderogabili degli stessi piani.

Gli ultimi dati disponibili al riguardo sono presenti nella prima relazione 2019 del commissario straordinario, edita a giugno 2019 e riferita al periodo gestionale 2018 (preconsuntivi).

In particolare, per quanto qui più interessa, la relazione, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), fa presente che per alcune di esse l’equilibrio finanziario e patrimoniale appare prossimo ad essere raggiunto nel breve e medio periodo; per altre, si può registrare solo una dinamica di tendenziale e progressivo avvicinamento all’obiettivo; per altre ancora l’obiettivo non appare, invece, raggiungibile, quantomeno in tempi ragionevoli, se non a fronte di nuovi apporti patrimoniali da parte degli Enti soci ovvero di nuovi soci.

 

Per completezza, si ricorda, con riguardo alle risorse specificatamente stanziate per finalità di riduzione del debito delle fondazioni lirico-sinfoniche, che l‘art. 1, co. 583, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha autorizzato in favore delle stesse la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di € 15 mln annui a decorrere dal 2019[39]. Gli importi previsti sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln per il 2017 dall’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e di ulteriori € 5 mln per il 2018 dall’art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Ulteriori € 12,5 mln per il 2019 sono stati stanziati, al medesimo fine, dall’art. 1, co. 607, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018)[40].

 


 

Articolo 7, commi 2 e 3
(Completamento attività Matera -
Restauro urbanistico rione Sassi)

 

 

L'articolo 7, comma 2, proroga al 31 dicembre 2020: la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera (lett.a)); la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario (lett.b)). Si prevede inoltre che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 750.000 euro a valere sulle proprie risorse (lett.c)).

L'articolo 7, comma 3, proroga al 31 dicembre 2020 la non applicazione, alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera, delle disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale (lett.a)). Si stabilisce altresì che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle suddette spese nel limite massimo di 500.000 euro a valere sulle proprie risorse (lett. b)).

A tal fine, si novella l'articolo 1, commi 346 e 347, della L. 208/2015.

 

In dettaglio, la L. 208/2015 ha dettato una disciplina particolare per gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto a Matera per il 2019.

Si ricorda che l'Azione comunitaria "Capitale europea della cultura" è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che ha disposto la nomina, per ognuno degli anni sopra indicati, di una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco allegato. Successivamente, la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito l'azione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata, poi, modificata dalla Decisione n. 2017/1545/UE del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, l'Italia - dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (Selection Panel) al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), secondo cui Matera era la città designata quale Capitale europea della cultura 2019.  In relazione a tale designazione, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 345) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di un programma di interventi, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Il programma di interventi per Matera è stato approvato con D.M. 1° maggio 2016, n. 230.

L'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha disposto quindi che al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili (art. 9, co. 28, D.L. 78/2010), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. In virtù della novella apportata dall'articolo in esame, la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi resta ferma al 31 dicembre 2019, mentre si proroga al 31 dicembre 2020 la non applicazione delle norme sulle limitazioni alle suddette assunzioni di personale (articolo 7, comma 2, lett.a)).

La relazione illustrativa afferma che l'estensione al 2020 del regime speciale in materia di assunzioni di personale deriva dalla "necessità di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal Governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture ritenute strategiche per la città".  

Si proroga inoltre dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la possibilità, per il comune di Matera, di autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività connesse all'evento di "Capitale europea della cultura", nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dall’articolo 14 del CCNL del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999[41] (articolo 7, comma 2, lett.b)).

 

Detta previsione era stata inserita dall'art. 22, comma 3-ter, lett. a) e b), D.L. 50/2017.

 

Per le attività connesse al ruolo di Capitale europea della cultura, l'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha inoltre autorizzato la spesa, in favore del comune di Matera, pari a 500.000 euro per il 2016 e a 1.500.000 euro per gli anni 2017-2019.

 

L'articolo 7, comma 2, lett.c), in esame consente al medesimo comune di provvedere, per il 2020, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di spese che rientrano nelle disponibilità del comune di Matera e dunque non comportano nuovi oneri.

 

L'articolo 7, comma 3, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la non applicazione - alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell’altopiano murgico di Matera - delle disposizioni sui limiti alle spese di personale, di cui al citato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Tale previsione era stata inserita dall'art. 1, co. 445, della L. 232/2016.

 

La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo si prorogano i contratti a tempo determinato - fermo restando il rispetto del limite dei trentasei mesi - stipulati tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.

 

Viene quindi novellato l'art. 1, co. 347, della L. 208/2015. Detta disposizione ha previsto l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per completare i citati restauri, in esecuzione degli artt. 5 e 13 della L. 771/1986.

In vigore dal 1 gennaio 2017

La legge n. 771 del 1986 stabilisce che gli interventi per la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico siano attuati attraverso programmi biennali approvati dal comune di Matera, che in particolare relaziona sullo stato di attuazione dei programmi biennali con trasmissione alle competenti commissioni parlamentari (art. 3). L’articolo 5 della legge n. 771 del 1986 ha previsto il finanziamento per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989, assegnando al comune di Matera un contributo di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Le risorse previste sono poste a carico del capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si stabilisce infine che per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere alle suddette spese per il personale, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica collega tale limite massimo di spesa alla possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato con risorse a carico delle amministrazioni interessate, affermando che si tratta di spese che rientrano nelle disponibilità del comune di Matera e dunque non comportano nuovi oneri.

 


 

Articolo 7, comma 4
(Grande Progetto Pompei)

 

 

L'articolo 7, comma 4, proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, prorogando conseguentemente anche il relativo finanziamento, previsto originariamente nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e ora invece previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (lett. a).

Esso sopprime poi la previsione per cui - nell'ottica di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito - le funzioni del Direttore generale di progetto debbano rientrare nelle competenze della suddetta Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, denominata 'Soprintendenza Pompei', oggi rinominata Parco archeologico di Pompei (lett. b).

A tal fine, si novella l'articolo 2, comma 5-ter, del D.L.83/2014.

 

 Il Grande Progetto Pompei

Si ricorda che il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi 6666666 e 29,8 di fondi nazionali. Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 – che ha modificato la decisione C(2012) 2154 –, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia, la Commissione europea ha deciso che lo stesso è articolato in due fasi:

·        la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"-FESR 2007-2013;

·        la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.

L'art. 1, co. da 1 a 7, del D.L. 91/2013, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un vice direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, da svolgere in stretto raccordo con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della quale lo stesso D.L. ha previsto la costituzione e della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito. Ha previsto, altresì, la costituzione dell'Unità "Grande Pompei" – cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto, che ne ha assunto la rappresentanza legale –, dotandola di autonomia amministrativa e contabile, al fine di consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

In base all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del D.L 91/2013, sullo stato di attuazione del Grande Progetto Pompei sono state presentate al Parlamento 11 Relazioni semestrali dal 2014 al 30 giugno 2019, l'ultima delle quali è il Doc. CCXX, n. 4.

 

I Direttori generali di progetto

Con D.P.C.M. 27 dicembre 2013 il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di vice direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La nomina del vice direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con D.P.C.M. 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento). La settima relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il vice direttore generale vicario non era stato ancora designato.

In considerazione del passaggio del Generale Giovanni Nistri ad altro incarico, a far data dal 1° gennaio 2016, con D.P.C.M. 16 febbraio 2016 è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L'incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con D.P.C.M. 8 giugno 2017.

Con D.P.C.M. 27 febbraio 2018 è stato nominato fino al 31 dicembre 2019 il Generale di Brigata Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei, in sostituzione del Generale di Divisione Luigi Curatoli, collocato in congedo dal 31 dicembre 2017.

 

In dettaglio, si interviene sull'art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 308, della L. 205/2017  – secondo cui lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto, vengono prorogate di un ulteriore triennio, fino al 2022, e non dovranno più rientrare successivamente nella competenza ordinaria della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (rectius: Parco archeologico di Pompei). Al riguardo, si valuti se chiarire quale sarà la gestione ordinaria del sito una volta terminate le funzioni del Direttore generale di progetto e l'attività dell'Unità "Grande Pompei".

 

Al riguardo, si ricorda che in virtù del D.L. 91/2013 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è stata suddivisa in due istituzioni, l’una con competenza su Napoli, area flegrea e Caserta e l’altra con competenza sui siti vesuviani (Pompei, Ercolano e Stabia, Oplontis e Boscoreale), denominata Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e disciplinata dall'art. 30, co. 2, del D.P.C.M. 171/2014. L'art. 41, co.2, del citato D.P.C.M. prevedeva inoltre che alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia fosse attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale a conclusione del Grande Progetto Pompei, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016.

Successivamente, dal 1° gennaio 2016 - in base all'art. 16, co. 1-bis, lett. b), del D.L. 78/2015 - la nuova denominazione è mutata in Soprintendenza Pompei.

Il D.M. 12 gennaio 2017 ha attribuito alla Soprintendenza speciale Pompei la nuova denominazione di Parco archeologico di Pompei.  Il sito archeologico di Ercolano è quindi fuoriuscito dalla competenza di Pompei ed è diventato Parco archeologico di Ercolano. L'attuale regolamento di organizzazione del MIBACT, di cui al D.P.C.M. 76/2019 (che ha abrogato il citato D.P.C.M. 171/2014), all'art. 29, co. 3, include il Parco archeologico di Pompei tra gli istituti dotati di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale e il Parco archeologico di Ercolano quale ufficio di livello dirigenziale non generale.

 

 

 


 

Articolo 7, comma 5
(Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici)

 

 

L'articolo 7, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, novella l'articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 90/2016.

 

In dettaglio, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l'art. 11-bis, co. 2, del d.lgs. 90/2016 ha stabilito che contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 (detto termine viene ora prorogato al 31 dicembre 2020) limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La relazione illustrativa specifica che il termine del 31 dicembre 2020 è coerente con il termine previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione di cui al D.L. 189/2016, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, co. 990, della L. 145/2018.

 

Secondo la relazione tecnica, a dicembre 2019 le giacenze nelle summenzionate contabilità speciali ammontano a: 5.059.027,31 euro per il Segretariato regionale dell'Abruzzo; 2.991.804,09 euro per il Segretariato regionale del Lazio; 1.750.407,06 per il Segretariato regionale delle Marche; 720.014,20 per il Segretariato regionale dell'Umbria.

 

Si ricorda che l'art. 11-bis è stato introdotto dal d. lgs. 116/2018 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Sul punto si veda anche la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 della Ragioneria generale dello Stato, in cui si chiarisce che il co. 2 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 90/2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo previsto dal D.P.C.M. 8 febbraio 2017, per tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali (nn. 2909, 2915, 2918, 2924) intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Si ricorda che all'indomani del sisma del 2016, l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha autorizzato, all'art. 4, per la realizzazione degli interventi d'urgenza  previsti  nella  ordinanza medesima,  l'apertura  di  apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate. L'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha stabilito che, per le attività del MIBACT connesse agli eventi sismici del 2016, i Segretariati regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria potessero utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate.

Il D.L. 189/2016 ha previsto interventi d'urgenza per le popolazioni interessate dal terremoto, intestando un'apposita contabilità speciale al Commissario straordinario, nonché ai presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari.

 

L'art. 11-bis prevede comunque che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del MIBACT, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

 

L’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, articolazione della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, è nata per assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. L'Ufficio è articolato in 4 aree organizzative: Affari generali, Tutela, Pianificazione e Monitoraggio Interventi, Contratti e Flusso Finanziario.

 

 

 

 


 

Articolo 7, commi 6 e 7
(Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti
e luoghi della cultura)

 

 

L’articolo 7, commi 6 e 7, è finalizzato a consentire la proroga (dal 31 dicembre 2019) fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

A tal fine – novellando l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – autorizza la spesa massima di € 1 mln per l’anno 2020, specificando ora che resta fermo il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

Nello specifico, si tratta dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

 

L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di € 1,5 mln per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori[42].

In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di € 1 mln, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Da ultimo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di € 1 mln.

Al riguardo, nella premessa dell’interrogazione a risposta scritta presentata il 12 luglio 2019 alla Camera 4-03294, si faceva presente che, a seguito del bando del 2015 per 60 esperti del patrimonio culturale “il 1° gennaio 2017 i selezionati hanno preso servizio come funzionari di area III nei diversi Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali italiani con un contratto della durata di 9 mesi; dopo una pausa di 7 mesi, il 1° maggio 2018 sono stati richiamati in servizio in virtù di una proroga contrattuale di 8 mesi, resa possibile dallo stanziamento di fondi previsti dalla legge di bilancio 2018; dopo altri 2 mesi di pausa, dal 1° marzo 2019 sono nuovamente tornati in servizio, a seguito di un'ulteriore proroga di 9 mesi, come previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018”. Si chiedeva, dunque, quali iniziative intendesse assumere il Governo al fine di prevedere una ulteriore proroga contrattuale.

Nella risposta scritta del 9 settembre 2019 si è fatto presente che, in attuazione di quanto disposto dalla L. di bilancio 2019, la competente Direzione generale del Mibac ha provveduto, con D.D. 16 gennaio 2019, n. 22, a prorogare i contratti, per la durata massima di 9 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, per 33 unità di personale, che sono parte delle iniziali 60 unità nominate con D.D. 2 dicembre 2016. Infatti, la medesima risposta scritta fa presente che le ulteriori 27 unità sono state assunte dall'Amministrazione in seguito al superamento del «Concorso 500 Ripam Mibact», di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 24 maggio 2016.

 

All’onere derivante dalla proroga dei contratti, pari ad € 1 mln per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015.Si tratta di una autorizzazione di spesa, per € 10 mln annui dal 2016, alla quale si è già attinto per ulteriori esigenze[43].

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 364, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), autorizzando la spesa di € 2 mln per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, ha disposto che le risorse possono essere utilizzate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014.

 


 

Articolo 7, comma 8
(Piano per l’arte contemporanea)

 

 

L’articolo 7, comma 8, incrementa, per gli anni dal 2020 al 2022, l’autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di € 5.164.569.

Successivamente, l’art. 1, co. 310, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato, a tal fine, l’ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

In particolare, novellando l’art. 1, co. 310, della L. 205/2017, si autorizza un’ulteriore spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 2 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Le risorse sono appostate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibact che, per il 2020, in base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, dispone di € 2.947.041.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che l’incremento per il 2020 è disposto al fine da consentire la realizzazione delle iniziative straordinarie ideate per la ricorrenza del decimo anniversario della istituzione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI.

 

In proposito, si ricorda che la Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo è stata istituita, ai sensi dell’art. 25 della L. 69/2009, a seguito della trasformazione del “Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee.

Per quanto qui più interessa, l’art. 4, co. 1, lett. c), dello statuto della Fondazione dispone che una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l’arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della stessa Fondazione.

In base alla Nota integrativa del ddl di bilancio 2020, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.

 

Si intenderebbe, dunque, che, a valere sulle risorse del Piano per l’arte contemporanea, nel 2020 al MAXXI sarà destinato l’incremento di € 4 mln – finalizzato specificamente, in base alla relazione illustrativa, alle iniziative straordinarie per il decimo anniversario della istituzione del Museo – cui si aggiungerebbe la metà delle risorse previste per il medesimo anno dal DM di riparto in capitoli.

 

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse destinate al Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali.

L’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha autorizzato, per l’attuazione degli interventi del Piano strategico, la spesa di € 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015 e € 50 mln per il 2016. Aveva, altresì, previsto che, a decorrere dal 2017, al Piano affluiva il 50% della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In seguito, l’art. 1, co. 339, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 60, co. 4 della L. 289/2002 e, al contempo, al co. 337, ha autorizzato – senza novellare l’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 –, la spesa di € 70 mln per il 2017 e di € 65 mln annui a decorrere dal 2018 per la realizzazione del Piano strategico “Grandi Progetti beni culturali”.

 

 


 

Articolo 7, commi 9 e 10
(Fondo per la rievocazione storica)

 

 

L’articolo 7, commi 9 e 10, stabilizza il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 – autorizzando la spesa di € 1 mln annui dal 2020.

Inoltre, modifica le previsioni relative all’accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 627, della L. di stabilità 2017 (L. 232/2016).

 

L’art. 1, co. 627, della L. 232/2016 ha istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzandolo alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.

In base al secondo periodo del co. 627 citato, ora soppresso, l’accesso alle risorse del Fondo era consentito in via diretta a regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno 10 anni, in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I criteri di accesso al Fondo sono stati definiti, in prima istanza, con DM 418 del 25 settembre 2017. Con DM 18 del 29 gennaio 2018 è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti presentati e con D.D. 68 del 9 marzo 2018 è stata disposta l’assegnazione dei contributi per il 2017.

Successivamente, però, con sentenza 71 del 7 marzo 2018, depositata il 5 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il citato co. 627 nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Nel prosieguo è stato dunque adottato, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il DM 345 del 3 agosto 2018, che ha definito i criteri e le modalità per l’accesso al Fondo per l’annualità 2019, applicabili anche alle domande di contributo relative al 2018, pervenute entro il 16 gennaio 2018, ai sensi del DM 25 settembre 2017. Al contempo, il nuovo DM ha fatto salva l’attribuzione dei contributi disposta per il 2017, considerato che la stessa era intervenuta prima della sentenza 71/2018.

Con decreto del Segretario generale 15 del 21 gennaio 2019 si è, poi, proceduto all’istituzione della Commissione di valutazione di cui all’art. 4 del DM 345/2018.

Con D.D. 931 del 27 giugno 2019 è stata disposta l’assegnazione dei contributi per il 2018.

 

Agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Articolo 8, comma 1
(Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

 

In particolare, la disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) con l’articolo 1, comma 311 ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, il comma 311 ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

 

Si ricorda che l’articolo 1 comma 419 della legge di bilancio 2020 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna.

 


 

Articolo 8, comma 2
(Manutenzione uffici giudiziari)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 8, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

 

La disposizione, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2020) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (lett. a). Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[44].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

Il comma 2, lett. b), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in 26,2 milioni di euro.

 

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20%; nel 2017 nel limite del 15% e, infine, per il 2018 e 2019 nel limite del 10%. Tale percentuale è confermata per l’esercizio 2020.

 


 

Articolo 8, comma 3
(Proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale della amministrazione della giustizia)

 

 

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in conversione interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

 

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 168 del 2016 (conv. L. n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), vieta, fino al 31 dicembre 2019, che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

 

Il decreto-legge in conversione modifica questa disposizione prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il "nulla osta dell'amministrazione della giustizia".

 

Tale proroga, come precisa la relazione illustrativa, è finalizzata a "garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e [ad] evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia"

 

 


 

Articolo 8, comma 4
(Soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 8, proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

 

In particolare, il comma 4 interviene sull’articolo 357 del D.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo Codice, art. 356). Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

 

Si ricorda che l’articolo 356 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dispone l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è attribuito anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti. L’art. 357, come si è detto, demanda ad un regolamento (ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità attuative dell’Albo. L’art. 358 del medesimo Codice definisce invece i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure.

Le disposizioni contenute nell’articolo 356 e nell’articolo 357 del D.lgs n. 14 del 2019 sono entrate in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto legislativo, ossia il 16 marzo 2019.

 


 

Articolo 8, comma 5
(Proroga della entrata in vigore della disciplina in materia di
class action)

 

 

La disposizione differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.

 

Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge in conversione proroga di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto mesi) il termine di entrata vigore della legge n. 31. E quindi l'entrata in vigore della nuova disciplina è differita dal 19 aprile 2020 al 19 ottobre 2020.

 

La legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). 

La riforma, in sintesi, prevede:

In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Quanto all'adesione all'azione - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:

Inoltre, la legge:

 

 


 

Articolo 8, comma 6
(
Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

 

 

Il comma 6 differisce al 14 settembre 2022 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

 

 

L’articolo 8, comma 6, – novellando l’art. 11, comma 3, del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2022 l’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge era del 14 settembre 2021.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. lgs 155 del 2012 ha previsto, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell’assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

È poi intervenuto l’art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d’appello de L’Aquila, ha posticipato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018.

Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017».

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021.

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria.

 


 

Articolo 9, comma 1
(Assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 9, attraverso una novella al comma 1-bis dell’articolo 2259-bis del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all’anno 2020, l’assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over. Si tratta, nello specifico, degli articoli 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e 66, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

 

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Si ricorda che il richiamato comma 523 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, a partire dal 2008, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della richiamata L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

 

In relazione alle citate assunzioni il comma 1 dell’articolo 2259-bis del Codice dell’ordinamento militare precisa che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo[45].

 

Il comma 1 dell’articolo 2259-bis del codice dell’ordinamento militare reca la disciplina delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari. In particolare, per consentire l’attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell’efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale impiegato in detti enti e appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle sopra richiamate assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 1-bis, nel testo antecedente l’emanazione del decreto legge in esame, prevedeva la proroga di tali assunzioni fino all’anno 2019.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell’efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, “a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del turn over), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta”.

A tal proposito, viene precisato che il Ministero della Difesa è stato recentemente autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento e l’assunzione di unità di personale, per complessive n. 250 unità di personale (in luogo delle già autorizzate n. 235 unità con d.P.C.M. 20 giugno 2019), tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità). “La proroga consentirebbe” quindi “alla Difesa di non pregiudicarsi, nell’immediato, la possibilità di reclutare tali unità di personale particolarmente qualificato (personale tecnico, di seconda e terza area)”.

 

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame in sede consultiva, presso la Commissione difesa del Senato, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2020 (A.S. 1586), sono stati approvati taluni ordini del giorno finalizzati ad impegnare il Governo a valutare la possibilità di prorogare anche nell’anno 2020 le assunzioni di cui all’articolo 2259-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

 


 

Articolo 9, comma 2
(Proroga banche dati Prum)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

 

In particolare, il decreto-legge in commento - novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

 

Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato:

- al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 1122, lett, f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 1140, lett. a) della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 85, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

Il termine di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85/2009, risulta, quindi, già scaduto. D’altra parte, l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162/2019 afferma che «Attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti al citato articolo 17 – che i RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere in BDN-DNA, è pari a circa 3.800, per circa 100 dei quali i citati reparti sono ancora in attesa di ricevere dalle competenti autorità giudiziarie il previsto nulla osta (disposto dalla norma per ciascun profilo da inserire nel data-base nazionale). La media complessiva del numero di inserimenti al giorno è risultata essere pari a circa 15 profili al giorno, andamento che consentirebbe di assicurare, alla fine del 2019, l'inserimento di circa 1.500 profili, inferiore rispetto all'obiettivo del completo trasferimento dei dati (citati 3.800 profili). Lo spirare del termine previsto dal citato articolo 17 determinerebbe la perdita di un patrimonio fondamentale di dati, indispensabili al positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti. La modifica normativa è funzionale a salvaguardare questo patrimonio, nel pieno rispetto delle procedure di alimentazione e delle garanzie previste dall'impianto normativo vigente».

Articolo 10, comma 1
(Proroga detrazioni sistemazione a verde)

 

 

L’articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

§  la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

§  la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

§  le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

§  le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).

Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

 

Il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

 

 


 

Articolo 10, comma 2
(Informazione antimafia per i terreni agricoli)

 

 

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2020 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.

 

In particolare, la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (art. 24, comma 1-bis) per proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

 

Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

-        beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

-        titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017: l’art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

È poi intervenuta la legge di bilancio 2018:

-        escludendo che debbano presentare l’informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall’entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma;

-        escludendo dall’obbligo di presentare l’informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, per coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.

Da ultimo, l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018.

 

Di seguito si dà conto degli obblighi di informazione antimafia che gravano sui titolari di terreni agricoli in esito dei recenti interventi normativi:

§  nessun obbligo grava su quanti abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 novembre 2017 (in base alla legge di bilancio 2018);

§  coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);

§  coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge in commento);

§  coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017).

 

 


 

Articolo 10, commi 3-4
(Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi)

 

 

L’articolo 10, comma 3 rifinanzia di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Il comma 4 del medesimo art. 10 rinvia all’art. 43 per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Nello specifico, viene disposto un rifinanziamento – di 30 milioni di euro per il 2019 - dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (comma 3).

Per un approfondimento sul citato art. 18, comma 16 della legge di bilancio 2018, si rinvia all’apposita scheda del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, che la relazione tecnica quantifica in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed in 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 43 (comma 4).

Nello specifico, si anticipa che il comma 4 dell’art. 43 prevede – per quanto concerne il saldo netto da finanziare - l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) così come risultante dal disaccantonamento di somme disposto, per l’anno 2019, dal comma 1 del medesimo art. 43. Il comma 5 dello stesso art. 43, poi, provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008), così come risultante dal disaccantonamento di somme, in termini di cassa, disposto, per l’anno 2020, dal comma 2 del medesimo art. 43.

Articolo 11, comma 1
(Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa)

 

 

Il comma 1 assegna all'ANPAL[46] uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per il 2020, come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa. Ai fini della relativa copertura finanziaria, si riduce in misura corrispondente il fondo per le politiche attive del lavoro[47].

Il suddetto stanziamento di 10 milioni è di importo identico a quello disposto per il 2019 - sempre come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa - dall’articolo 1, comma 258, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

Si ricorda che la normativa vigente prevede altresì un contributo permanente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, per le "ulteriori spese di personale" di ANPAL Servizi Spa[48].

 

Si ricorda che il capitale di ANPAL Servizi Spa (originariamente denominata Italia Lavoro Spa[49]) è posseduto dall'ANPAL e che la suddetta società opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.


 

Articolo 11, comma 2
(Misure per il riequilibrio finanziario dell’INPGI e sospensione della norma sul commissariamento)

 

 

Il comma 2 modifica la disciplina di alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento. La novella, in particolare: anticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2020 il termine - che viene ora qualificato come perentorio - entro cui l’Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; differisce dal 31 ottobre 2019 al medesimo termine del 30 giugno 2020, la sospensione - con esclusivo riferimento all'INPGI - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Riguardo alla suddetta sospensione, la novella fa riferimento alla sola gestione relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti ("gestione sostitutiva"), la quale presenta attualmente un disavanzo, anziché all’intero Istituto, come previsto dalla norma sostituita; sarebbe opportuno valutare tale profilo.

Resta fermo - ai sensi della disciplina oggetto della presente novella  (disciplina di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) - che l'INPGI deve adottare misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento (tramite esse) di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, sono emanati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

 

Più in dettaglio, il citato articolo 16-quinquies, comma 2, demanda all'INPGI di adottare, entro il 30 giugno 2020, misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le misure devono intervenire in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate, ai sensi della disciplina generale, di cui al d.lgs. 509/1994, sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscano forme di previdenza obbligatoria, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze[50]. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. La norma in oggetto non specifica se le nuove misure possano essere adottate in deroga a quest’ultima fase procedurale.

Come detto, l'INPGI deve trasmettere - entro il termine ora posto al 30 giugno 2020 - ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate.

Qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotta uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI - si prevede che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031[51].

Riguardo alla norma sul commissariamento, si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti.

 

 

 


 

Articolo 11, commi 3-4
(Trattamento di integrazione salariale straordinaria per alcuni lavoratori del settore della grande distribuzione)

 

 

Il comma 3 reca, in via transitoria, un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria[52], successivamente cedute con patto di riservato dominio[53] a società - poi dichiarate fallite - e retrocedute per inadempimento del patto. Il comma 4 rinvia per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 3 alle norme di cui al successivo articolo 43 (commi 5 e 8).

Il suddetto criterio specifico consiste nel calcolo sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli (anziché sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate)[54]; tale criterio viene ammesso con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati nell’anno 2019 e nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro (relativi al medesimo anno 2019). L’INPS riconosce il beneficio nel rispetto del suddetto limite di spesa; qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati emerga un’eccedenza di spesa, l’INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il calcolo del trattamento, ai fini del rispetto del limite di spesa.

La relazione illustrativa e quella tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto specificano che l’intervento di cui al comma 3 concerne i dipendenti della società M. Business S.r.l., che era stata ceduta senza perfezionamento alla società Shernon Holding S.r.l.

 

 


 

Articolo 11, comma 5
(Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)

 

 

La norma dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame sostituisce il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 335/1995[55], disponendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i termini di prescrizione contributiva (di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 3 della L. 335/1995 vedi infra), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. La disposizione si applica per le gestioni previdenziali esclusive (come previsto già dalla norma sostituita, ma anche) per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS.

 

Ai sensi dei richiamati commi 9 e 10 dell’articolo 3 della L. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini (comma 9):

§  10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 103/1991[56]), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

§  5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini richiamati si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del D.L. 463/1983[57], fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10).

 

 

 


 

Articolo 12, comma 1
(Proroga del contributo per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori
elettrici o ibridi)

 

 

L’articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell’anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

 

In dettaglio si tratta della proroga, per l’anno 2020, del contributo già concesso dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), per l’acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, e l’immatricolazione in Italia, di un motoveicolo elettrico o ibrido: in dettaglio il contributo è previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi (o comunque di veicoli a due ruote della categoria L, in base alla modifica del successivo DL n. 34/2019 e di qualsiasi potenza), qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente sia proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2 o 3. È necessario essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30% del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Il comma 1 dell’articolo 12 in commento prevede ora che tale contributo sia concesso anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020, specificando che il contributo è riconosciuto nel limite di 8 milioni di euro ed alle medesime condizioni.

La norma richiamata della legge di bilancio 2019 prevede che il venditore abbia l'obbligo di consegnare il veicolo usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Si ricorda che le modalità applicative per le agevolazioni ed i contributi per l'acquisto dei veicoli e motocicli elettrici ed ibridi, nonché per l'istallazione di punti di ricarica elettrici, in attuazione della legge di bilancio 2019, sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019).

Per la concessione del contributo per l'anno 2019 era stata autorizzata la spesa di euro 10 milioni.

La copertura finanziaria della norma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, è a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta del Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per provvedere all'erogazione dell’ecobonus di cui al comma 1031 per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono il limite di spesa per la concessione del beneficio.

Per un approfondimento concernente il funzionamento dell’ecobonus di cui al comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda la scheda relativa all’articolo 12, comma 2.


 

Articolo 12, comma 2
(Estensione delle categorie di autoveicoli rottamabili ai fini dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi)

 

L’articolo 12, comma 2, estende la possibilità di fruire del contributo (c.d. ecobonus) per l’acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati “Euro zero”.

 

In dettaglio il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145), relativamente alle tipologie di veicoli dei quali è prevista la rottamazione per poter usufruire dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi.

Si ricorda infatti che il richiamato comma 1031 ha previsto, per la durata di tre anni (2019-2020 e 2021), la concessione di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (c.d. ecobonus), in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone avente almeno 4 ruote e otto posti oltre al conducente), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa e caratterizzato da  base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

L'ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e dal fatto che l'acquisto avvenga o meno contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato, nel testo vigente prima dell’emanazione del presente decreto-legge, nelle classi Euro 1, 2, 3, 4.  Il contributo è infatti maggiore, variando da 2.500 a 6000 euro, nel caso venga rottamato un veicolo, rispetto al caso in cui non vi sia rottamazione, nel qual caso il contributo varia tra 1.500 e 4.000 euro. Si prevede inoltre espressamente che il veicolo rottamato non possa essere rimesso in circolazione. Specifiche disposizioni concernono le vetture in locazione finanziaria.

Le modalità applicative per le agevolazioni ed i contributi per l'acquisto dei veicoli e motocicli elettrici ed ibridi, nonché per l'istallazione di punti di ricarica elettrici, in attuazione della legge di bilancio 2019, sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019).

Per quanto riguarda pertanto i veicoli rottamabili per poter usufruire dell’ecobonus, la formulazione del comma 1031 precedente all’entrata in vigore del decreto-legge di cui si tratta prevede i soli veicoli delle classi Euro 1, 2, 3 e 4: il comma 2 in commento provvede a sostituire tale riferimento con quello: «alle classi da Euro 0 a Euro 4», includendo così i veicoli euro zero tra quelli rottamabili ai fini dell’ottenimento del contributo.

Articolo 12, comma 3
(Proroga cessazione regime di maggior tutela
 nella vendita di elettricità e gas e requisiti per l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elettrica)

 

 

Il comma dispone l’ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo - cd. regime di “maggior tutela” - per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell’energia elettrica e del gas (lettere a) e c) che novellano rispettivamente i commi 59 e 60 dell’articolo 1 della legge sulla concorrenza, L. n. 124/2017).

 

Contestualmente, la norma:

§  demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 marzo 2020, sentita l'ARERA, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la fissazione delle modalità ed i criteri dell'ingresso nel mercato del gas dei clienti finali (lettera b) che novella il comma 59 dell’articolo 1 della legge sulla concorrenza, L. n. 124/2017);

§  integra la disciplina quadro dei requisiti (ripartendoli in imprescindibili e di carattere generale) per l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Tali requisiti dovranno essere definiti con decreto ministeriale, entro il 30 marzo 2020. Vengono altresì specificati i poteri di vigilanza sull’Elenco da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale - per verificare il mantenimento dei suddetti requisiti - può svolgere gli approfondimenti istruttori necessari, e, con atto motivato, può disporre l’esclusione dei soggetti dall’elenco (lettere d) ed e) che sostituiscono rispettivamente i commi 81 e 82 dell’articolo 1 della Legge sulla concorrenza).

 

Nel dettaglio, il comma, alle lettere a) e b), novellando il comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017:

§  proroga dal 1° 1uglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000. Tale disposizione prevede che l’ARERA, in via transitoria, definisca le tariffe del gas per i soli consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (cd. regime di maggior tutela nel settore del gas);

§  prevede che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisca, con decreto da adottarsi entro il 30 marzo 2020 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato del gas dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

 

Il comma, alla lettera c), novellando il comma 60 dell’articolo 1 della Legge sulla concorrenza, proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il comma 2 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 93/2011. Tale disposizione prevede la definizione da parte dell’ARERA delle tariffe dell’energia elettrica da applicare nella vendita ai consumatori domestici (clienti finali civili) e ai piccoli consumatori industriali (imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 mln euro) che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (cd. regime di maggior tutela nel settore dell’energia elettrica).

Il comma 60, al secondo periodo, non modificato dalla norma in esame, prevede un “servizio di salvaguardia” volto a garantire la continuità della fornitura ai predetti soggetti che, al momento della cessazione del regime di maggior tutela, si trovino senza fornitore. A tal fine, prevede che l’ARERA adotti disposizioni per assicurare tale servizio, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

 

Si ricorda che il termine di cessazione del regime di maggior tutela nella vendita di elettricità e gas era stato già prorogato dal 1° luglio 2019 al 1° luglio 2020 dall'art. 3, comma 1-bis, lett. a), del D.L. n. 91/2018 (L. n. 108/2018). La proroga è intervenuta anche in ragione della mancata attuazione dei passaggi propedeutici – fissati dalla medesima legge sulla concorrenza – alla completa liberalizzazione del mercato di vendita dell’energia elettrica ed il gas.

La legge sulla concorrenza ha infatti collocato il superamento del regime di tutela dei prezzi di energia elettrica e gas (di cui ai citati commi 59 e 60) come il punto di arrivo successivo al realizzarsi di una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati retail e della messa in campo di strumenti a tutela dei consumatori. Tra tali strumenti, la previsione, al comma 80, dell’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (analogo a quello già in vigore, relativo al mercato finale del gas naturale).

Il comma 81 – ai fini dell’istituzione dell’elenco – ha demandato la fissazione dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto essere emanato, su proposta dell'ARERA, entro il 27 novembre 2017.

Il successivo 82 ha previsto la pubblicazione dell’Elenco sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, con valore di pubblicità legale, e il suo aggiornamento mensile.

Alla data di adozione del decreto legge qui in esame, l’elenco in questione con i relativi provvedimenti attuativi della disciplina primaria istitutiva non risultavano ancora adottati.

Il Governo, il 14 novembre 2019, nella risposta scritta all’interrogazione Squeri 5-03127 evidenziava che il MISE, congiuntamente con l'ARERA e l'AGCM, aveva intrapreso una revisione dello schema di provvedimento sul quale era stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione per prevenire il verificarsi di episodi di condotte opportunistiche e scorrette e di comportamenti violativi della concorrenza.

L’AGCM, nella sua Segnalazione al Governo e Parlamento, il successivo 3 dicembre 2019, ha dichiarato indispensabile l’istituzione dell’elenco, come peraltro previsto dalla stessa legge concorrenza, ciò per qualificare i venditori secondo regole più selettive e garantire, dunque, per un’ulteriore forma di tutela ai clienti finali.

 

La lettera d) del comma qui in esame interviene dunque sulla disciplina sopra descritta, sostituendo integralmente il comma 81 della legge sulla concorrenza.

La nuova formulazione del comma 81 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico – da adottare entro il 30 marzo 2020 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge), la definizione dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell' Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Il nuovo comma 81 introduce inoltre la previsione che tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di controllo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (di cui al successivo comma 82), un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, devono distinguersi almeno:

a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni circa la permanenza o meno nell’elenco.

Si evidenzia che la nuova formulazione del comma 81 non prevede più la proposta dell’ARERA nell’adozione del decreto che fissa i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco.

La lettera e) sostituisce, infine, il comma 82, al fine di introdurvi la previsione che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al sopra commentato comma 81, lettera b).

Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.

Rimane fermo quanto già previsto circa la pubblicazione dell’Elenco nel sito internet del MISE e il suo aggiornamento mensile.

 

Il 3 dicembre scorso l’AGCM ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento nella quale richiama l’attenzione su alcuni aspetti critici inerenti i mercati della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, in vista della rimozione dei regimi di tutela di prezzo.

Secondo l’Autorità Antitrust, anche nel 2019, il servizio di tutela si è confermato come la modalità mediamente prevalente di approvvigionamento per i clienti domestici di energia elettrica e di gas naturale. Nel settore elettrico, nonostante una progressiva uscita dei clienti dal regime di tutela, in media il 53,5% dei clienti domestici (circa 14,9 milioni) e il 40,9 % dei clienti non domestici (circa 2,7 milioni) è stato ancora fornito nel servizio di maggior tutela.

Per quanto riguarda il settore del gas naturale, in media, il 47 % dei clienti domestici e il 42 % dei condomini uso domestico è stato rifornito nel servizio di tutela, per un totale di circa 9,6 milioni di clienti finali.

L’Autorità ha dunque sottolineato come l’orizzonte temporale allora previsto dalla legge sulla concorrenza (1 luglio 2020) per la rimozione delle tutele di prezzo risultasse critico rispetto al tempo ritenuto adeguato per l’espletamento di tutte le attività necessarie, anche in riferimento - per il solo settore elettrico - al fondamentale passaggio graduale da una disciplina transitoria di prezzo a un servizio di salvaguardia di energia elettrica finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura.

Pertanto, a fronte della mancanza dei presupposti previsti dalla legge sulla concorrenza per la rimozione delle tutele di prezzo in entrambi i settori, l’Autorità ha ritenuto opportuno segnalare a Parlamento e Governo la necessità di proseguire il processo di accompagnamento dei clienti finali di piccole dimensioni, in particolare quelli domestici, nel percorso di effettiva liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’Autorità ha auspicato l’approvazione di specifici interventi normativi volti a consentire un percorso di graduale superamento dei regimi di tutela di prezzo in entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale, con la definizione di iter differenziati per gruppi di clienti finali (domestici e piccole imprese) e stabilendo priorità per il segmento di mercato delle piccole imprese.

Con particolare riguardo al settore elettrico, le tempistiche entro cui prevedere l’attivazione del servizio di salvaguardia dovrebbero essere definite tenendo conto dell’esigenza degli operatori di adeguare le proprie strutture operative per consentire loro di partecipare alle gare e di servire milioni di nuovi clienti finali con tempestività e con adeguati livelli qualitativi del servizio (per esempio, garantendo la corretta periodicità di fatturazione), ponendo contemporaneamente un limite massimo di clienti che, in esito alle gare, possono essere assegnati ad uno stesso operatore. L’Autorità ha proposto:

- di prevedere un orizzonte temporale per l’assegnazione del servizio di salvaguardia tale da permettere una attivazione progressiva del servizio, per esempio per gruppi di clienti finali;

- di prevedere specifiche modalità transitorie di superamento della tutela di prezzo in situazioni limitate e specifiche, quali quelle presenti sulle isole non interconnesse alla rete nazionale.

La definizione di questo articolato iter dovrà poi valutare opportunamente la necessità di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, soprattutto nei primi mesi di erogazione del servizio per i clienti finali precedentemente serviti in regime di tutela di prezzo.

Secondo l’Autorità, la completa liberalizzazione può portare benefici per i clienti finali a condizione che, dal lato dell’offerta, si sviluppi un’effettiva concorrenza e, dal lato della domanda, aumenti la conoscenza del mercato e la consapevolezza del cliente finale.

L’Autorità ha poi proposto di valutare l’adozione di norme ad hoc per ridurre il livello di concentrazione dei mercati. Inoltre, allo scopo di garantire l’erogazione del servizio universale di fornitura di energia elettrica ai clienti finali, l’Autorità ha segnalato, altresì, l’esigenza di identificare ex lege il responsabile della continuità della fornitura anche in condizioni di indisponibilità degli esercenti la salvaguardia, che saranno selezionati mediante le procedure concorsuali.

Infine, come già sopra evidenziato, con specifico riferimento al settore dell’energia elettrica, viene considerata indispensabile l’istituzione dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.

Da ultimo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di prevedere specifiche norme volte alla definizione di ulteriori adeguati strumenti informativi per il cliente finale rispetto a quelli già posti in essere, per accrescere la sua consapevolezza nell’ambito del rapporto con il venditore.

 

 


 

Articolo 12, comma 4
(Assicurazioni RC nucleo familiare)

 

 

L’articolo 12, comma 4, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all’interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 55-bis introduce modifiche al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole. In particolare la norma stabilisce che non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto (anche di diversa tipologia), i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

 

Per una più dettagliata ricostruzione delle modifiche apportate dall’articolo 55-bis si rimanda alla scheda di lettura dell’articolo presente nel dossier Disposizioni urgenti in materia fiscale realizzato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nella relazione illustrativa il Governo rappresenta che la riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli introdotta dall’articolo 55-bis necessita di nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze e, preso atto che il processo di vendita delle polizze assicurative nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata (sistemi software complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale), si rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze.

 

A tal fine il comma in esame dispone lo slittamento al 16 febbraio 2020 dell’entrata in vigore della nuova disciplina della cosiddetta Rc auto familiare.

 

Si osserva che ai fini della applicazione delle nuove norme in materia di attribuzione della classe di merito emerge una differenza temporale tra la data di entrata in vigore della legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 del citato decreto legge n. 124 (25 dicembre 2019), che riforma la disciplina della Rc auto familiare, e la data di entrata in vigore del decreto in esame (31 dicembre 2019) che ne dispone il rinvio.

 


 

Articolo 13, commi 1 e 2
(Fondo formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci)

 

 

La norma proroga al 2020 il termine di operatività del fondo istituito dall’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci.

 

L'articolo reca norme in materia di differimento del termine con riferimento alla formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci.

Si estendono al 2020 le disposizioni che hanno istituito un apposito Fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, con la finalità di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario. Tale Fondo presenta, in base alla norma qui oggetto di proroga, una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Con la proroga, la dotazione del Fondo viene prevista anche per l'anno 2020, recandosi la relativa copertura.

 

Nel dettaglio, l’articolo 47, co. 11-quinquies, istituisce, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.

Tale Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il comma 11-quinquies del richiamato art. 47, qui oggetto di proroga, stabilisce poi che le risorse in questione sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato.

I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo n. 162 del 2007. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma oggetto di proroga sono a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Si ricorda che alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è subentrata la Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 20, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in legge. Per approfondimenti sui profili della sicurezza ferroviaria, si veda il tema web a cura della Camera.

 

In base al comma 2 della norma qui in esame, all’onere derivante dalla disposizione, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018 come convertito in legge.

L’articolo 12 del D.L., n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) ha recato norme in materia di Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Tale articolo ha infatti istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

In particolare, il comma 18 reca gli oneri connessi all'istituzione di tale Agenzia, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 45 del medesimo D.L. 109. Tale autorizzazione di spesa è stata poi rideterminata dall'art. 59, comma 3, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), che ha ridotto la suddetta autorizzazione di spesa per 14,1 milioni di euro per l'anno 2019.

 

La Relazione illustrativa richiama la disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie (« IF ») impiegato nella circolazione dei treni, di cui al decreto legislativo n. 247 del 2010 recante Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità  e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, all’allegato C al decreto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ora ANSFISA, n. 4/2012 nonché al regolamento (UE) 2015/995; viene ivi inoltre riferita l'assunzione di 2000 addetti nel triennio 2017-2019 in relazione alla normativa in parola in materia di formazione dei macchinisti nel trasporto ferroviario di merci.

 


 

Articolo 13, comma 3
(Differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali per l’anno 2020)

 

 

Il comma 3 dispone, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine, la norma stabilisce che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sono presentate dai concessionari al Concedente entro il 30 marzo 2020 e che l’aggiornamento è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.

 

Più nel dettaglio, il comma 3, primo periodo, stabilisce che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di cui all’art. 37 del D.L. n. 201/2011.

L’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 (recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018, ha modificato l’art. 37, comma 2, lettera g), del D.L. n. 201/2011 al fine di prevedere che l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con riferimento al settore autostradale, a stabilire, non solo per le nuove concessioni ma anche per i rapporti concessori in essere, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa, al riguardo, che “allo stato attuale, le società concessionarie hanno presentato proposte di adeguamento tariffario sulla base di criteri stabiliti dai precedenti piani economici – finanziari” e che “siffatta circostanza potrebbe comportare aumenti delle tariffe in misura superiore a quella stabilita dall’Autorità di regolazione dei trasporti”.

Si ricorda che l'art. 27 del D.L. 69/2013 ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

In primo luogo, è stata soppressa quella parte della disposizione (dettata dal comma 5 dell'art. 21 del D.L. 355/2003) che disciplinava, nell'ambito della citata procedura, il rapporto tra concedente e MIT, cioè tra due soggetti che nel mutato assetto vengono a coincidere. Ulteriori modifiche hanno riguardato le mutate scadenze temporali e l'inserimento del parametro K. È stato infatti previsto che la proposta relativa alle variazioni tariffarie che il concessionario intende applicare (comprensiva dell'indicazione della componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi) debba essere formulata al concedente (quindi al MIT), entro il 15 ottobre di ogni anno, e che tale proposta sia approvata o rigettata entro il 15 dicembre, con decreto motivato del MIT (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Si ricorda che la componente investimenti del parametro K rappresenta, nelle formule di adeguamento tariffario, la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione. Benché non contemplato dal testo previgente, il parametro K era comunque già tenuto in considerazione nell'ambito della procedura di cui trattasi, essendo stato inserito nell'ordinamento nazionale con la delibera CIPE n. 39/2007, con cui è stata integrata la riforma del sistema regolatorio autostradale operata dall'art. 2, commi 82-90, del D.L. n. 262/2006. Tale riforma ha fissato, per la gran parte delle società concessionarie, principi innovativi rispetto al passato nella determinazione dei pedaggi autostradali, da recepirsi in sede di sottoscrizione di convenzioni uniche. In particolare, è stato definito il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti solo a fronte dell'effettiva realizzazione degli stessi, accertata dal concedente.

In un comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rende noto che le concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza, e per le quali pertanto la norma in esame dispone il differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali, sono le seguenti: RAV, SAT, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano Serravalle, Brescia Padova, Autostrade per l’Italia, Asti-Cuneo, SALT (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei Fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), SALT (Tronco Ligure Toscano), SAV, SITAF, Tangenziale di Napoli, CAS. Lo stesso comunicato riferisce che per le società concessionarie il cui contratto di concessione risulta scaduto (ATIVA, Autostrada del Brennero, Autostrade Meridionali, Autovie Venete, Satap A21) non è stato concesso alcun incremento tariffario e che è stato invece autorizzato l’incremento tariffario per le società CAV (1,20%), Autovia Padana (4,88%), Bre.Be.Mi. (3,79%) e Pedemontana Lombarda (0,80%).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 9-tricies semel del D.L. n. 123/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156/2019) ha peraltro già disposto la sospensione, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, affidate in concessione alla società Strada dei Parchi, nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021.

 

Ai fini di quanto stabilito al primo periodo della disposizione in esame, i periodi secondo e terzo del comma 3 fissano, poi, i seguenti termini:

§  30 marzo 2020, per la presentazione da parte dei concessionari al Concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, riformulate ai sensi della normativa sopra richiamata, le quali annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento;

§  31 luglio 2020, per il perfezionamento del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati entro il predetto termine del 30 marzo 2020.

 

Si ricorda che, successivamente alle disposizioni recate dai commi 82-90 del D.L. n. 262/2006 e dalla delibera CIPE n. 39/2007, ulteriori modifiche al sistema regolatorio sono state apportate dalla delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27 (pubblicata sulla G.U. 24 maggio 2013, n. 120) che ha integrato la delibera n. n. 39/2007, introducendo innovazioni procedurali e nuovi criteri per l'aggiornamento periodico dei piani finanziari (che sono parti integranti delle convenzioni uniche). Le principali modifiche hanno riguardato la modalità di determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito, nonché i criteri di calcolo dei parametri di aggiornamento tariffario relativi agli investimenti. I criteri per la regolazione economica degli aggiornamenti dei piani economico finanziari delle società concessionarie autostradali dettati dalla delibera n. 27/2013 sono stati poi modificati dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68.

Elementi di informazione sul sistema tariffario di pedaggio per le concessioni autostradali di cui all’art. 43 del D.L. n. 201/2011 (ossia quelle già vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto) possono essere reperiti nella relazione annuale 2019 al Parlamento dell'ART (consultabile al link  https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/06/ART-Sesto-Rapporto-Annuale-2019.pdf, alle pagine 25-26).

 

 


 

Articolo 13, comma 4
(Contenzioso Anas)

 

 

La disposizione estende temporalmente la disposizione che consente ad ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa, sostituendo il riferimento temporale - attualmente previsto dal 2017 al 2019 - con quello dal 2017 al 2022.

La disposizione introduce poi un nuovo comma 7-ter nella norma novellata, in base al quale l’Anas viene autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali altresì le controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali, a condizione che sussistano i presupposti previsti dall’articolo 208 del codice dei contratti pubblici e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.

 

Nel dettaglio, la disposizione interviene sull’articolo 49 del decreto-legge 50 del 2017 novellandone il comma 7.

Si sostituisce il riferimento temporale attualmente previsto dal 2017 al 2019 con quello dal 2017 al 2022, così estendendo temporalmente - di altri tre anni - la disposizione che consente ad ANAS S.p.A. (nei limiti delle risorse di cui al comma 8 della norma oggetto di novella) di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali; ciò, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.

 

Il D.L. n. 50 del 2017 reca Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il comma 7 dell'art. 49 ha autorizzata ANAS S.p.A. per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.

Il comma 7-bis prevede poi che l'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica. La disposizione così risulta dalle modifiche apportate dalla L., n. 205 del 2017 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, con l'art. 1, comma 1179.

Quanto alle risorse per tali finalità, il comma 8 dell'art. 49 destina la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 (relative all’autostrada Salerno-Reggio Calabria), non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, con esclusione delle somme cadute in perenzione.

Lo stesso comma 8 affida al CIPE il compito di individuare le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alla predetta finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Da ultimo, sono state poi adottate, per l'individuazione delle risorse previste dal citato comma 8, la Deliberazione 22 dicembre 2017, n. 91/2017 e la Deliberazione 1° agosto 2019, n. 60/2019. Quest'ultima ha deliberato quale ulteriore  quota  dei  contributi  quindicennali  attualmente riconoscibile e da destinare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla definizione delle controversie di ANAS S.p.a.  con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi  bonari  e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, ai sensi  dell'art.  49  del decreto-legge n. 50 del 2017,   pari  a  441.764.487  euro. La delibera Cipe reca in allegato l'articolazione della somma nelle annualita' ivi previste.

Si ricorda infine che il 9 novembre 2017 l’Anas ha sottoscritto con l'Anac un protocollo di azione (Protocollo di azione vigilanza collaborativa con l’ANAS S.p.A) per definire le modalità operative nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere preventivo dell’ANAC previsto dalla legge.

 

La disposizione introduce un nuovo comma 7-ter nella norma novellata. In base a questo, l’Anas viene autorizzata - nei limiti previsti nei commi 7 e 8 della norma novellata - a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali altresì le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento; si prevede, per tale fattispecie, la condizione che sussistano i presupposti e le condizioni previste dall’articolo 208 del codice dei contratti pubblici.

La norma in esame non riproduce il riferimento all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici, richiamando il solo articolo 208 dello stesso.

 Si prevede ciò avvenga previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.

La disposizione novella quindi altresì il comma 7-bis del medesimo articolo 49, in materia di preventivo parere dell'ANAC, prevedendo ivi il riferimento oltreché al comma 7, anche al nuovo comma 7-ter, introdotto dalla disposizione in esame.

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma come la disposizione in esame consenta di estendere sia temporalmente sia oggettivamente l’ambito di operatività della procedura straordinaria di deflazione del contenzioso Anas S.p.A. e la possibilità per la predetta società di utilizzare le risorse stanziate dalla legislazione vigente.

 

Il Codice dei contratti pubblici, al Capo II reca norme in materia di Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Si richiamano più nel dettaglio le disposizioni involte.

L'art. 208 del Codice dei contratti pubblici reca norme sulla transazione, prevedendo che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

L'art. 205 reca norme sull'Accordo bonario per i lavori. Per i lavori pubblici indicati, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6: il comma 2 prevede che il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16, del Codice. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il comma 6-bis prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.


 

 

Articolo 13, comma 5
(Corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applichino a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

 

La disposizione è volta a rinviare al Contratto di programma 2021-2025 la integrale applicazione del sistema di remunerazione di ANAS tramite "corrispettivo".

Tale sistema - introdotto dall'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208/2015 - ha trovato, infatti, applicazione soltanto parziale nel Contratto di programma 2016-2020 nonché nei recenti aggiornamenti del Contratto approvati dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019.

 

Il sistema del "corrispettivo annuale" nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015)

 

La legge di stabilità per il 2016, nel fornire una regolazione a livello legislativo del contratto di programma tra ANAS e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 1, comma 870), ha previsto che detto contratto di programma, di durata quinquennale, definisca il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale (secondo periodo del comma 870).

Il contratto di programma riguarda, infatti, sia le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella gestione diretta di ANAS, sia i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS garantisce su tutto il territorio nazionale.

In relazione al procedimento di approvazione, si stabilisce che lo schema di contratto di programma sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari (comma 870, quarto periodo).

In sostanza, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 ha introdotto - in luogo del sistema di finanziamento tramite "contributo" -  un meccanismo di remunerazione della Società fondato sulla logica del "corrispettivo", articolato in "corrispettivo parte servizi" e "corrispettivo parte investimenti".

Come sottolineato dalla Corte dei conti in sede di Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo, Esercizio 2017 (XVIII legislatura, Doc. XV, n. 179), "il passaggio al nuovo sistema di remunerazione è (...) funzionale all’acquisizione di un'autonoma capacità finanziaria, mediante l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato creditizio".

Nella Relazione sulla gestione relativa all'Esercizio 2017, ANAS ha evidenziato come "l’introduzione del meccanismo di ricavo basato sulla logica del corrispettivo" costituisca il presupposto essenziale per consentire alla Società di acquisire "una autonoma capacità finanziaria con conseguente possibilità di ricorrere al mercato creditizio per finanziare i propri piani di investimento e di avviare il processo di uscita dal 'Consolidato Pubblico'".

Nel contesto della regolazione dei rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 868 a 874) è intervenuta altresì sulla disciplina relativa alla gestione, nel bilancio dello Stato, delle risorse destinate ad ANAS.

Al riguardo è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS Spa, confluiscano in un apposito Fondo (cd. "Fondo unico") dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 868).

Le risorse del Fondo confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma di realizzazione delle opere medesime (comma 869).

 

Il contratto di programma 2016-2020

 

Sulla base del procedimento di approvazione del contratto di programma legislativamente previsto, il CIPE, con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, ha approvato lo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS per il quinquennio 2016-2020.

Il Contratto di programma 2016-2020, quindi, è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2017 e approvato con decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze) 27 dicembre 2017, n. 588, recependo le prescrizioni della delibera CIPE n. 65/2017, che ha recepito, a sua volta, le osservazioni formulate dal Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e dalla Corte dei conti in sede di registrazione della deliberazione.

In conformità alla disposizione che prevede la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvare aggiornamenti del contratto di programma, il CIPE, nella seduta del 24 luglio 2019, ha, infine, approvato l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 (prevedendovi, complessivamente, 36 miliardi di investimenti).

Il Piano economico-finanziario di cui all'Allegato E del Contratto 2016-2020 è predisposto con riferimento ai primi 5 anni di esercizio (corrispondenti al primo periodo regolatorio), ma riporta anche gli anni successivi fino alla scadenza della concessione nel 2032.

Ciò al fine di dare evidenza all'andamento del corrispettivo per tutta la durata della concessione, dal 1° gennaio 2017, data di efficacia del Contratto (in quanto l'annualità 2016 ha carattere ricognitivo), fino al 31 dicembre 2032.

Per quanto riguarda i servizi erogati da ANAS di cui all'Allegato B del Contratto 2016-2020 (servizi di manutenzione ordinaria; servizi di gestione, vigilanza e infomobilità; manutenzione straordinaria diffusa che, stante il carattere ricorrente, risulta assimilabile ai servizi), è stato utilizzato, a decorrere dal 2017, il regime del corrispettivo.

Per quanto concerne gli investimenti, il primo periodo regolatorio di 5 anni è stato suddiviso:

ü  nel biennio 2017-2018, di carattere transitorio, nel quale, anche per gli investimenti remunerati in regime di corrispettivo, è stato previsto un contributo pubblico esattamente corrispondente alla spesa effettuata. In tale periodo ANAS ha perfezionato la contabilità regolatoria per la rendicontazione del corrispettivo;

ü  nel triennio 2019-2021, nel quale il corrispettivo "parte investimenti" finanzierà, sulla base di criteri di efficienza, la realizzazione degli investimenti, remunerando "i costi di ammortamento ed il capitale investito netto regolatorio (...) anche in funzione dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere e del rischio di costruzione assunto da ANAS" (Relazione ANAS sulla gestione relativa all'Esercizio 2017). A decorrere dal 2019 ANAS è tenuta a mettere a punto il meccanismo di indebitamento.

In aggiunta alla previsione di un periodo transitorio, il Contratto di programma 2016-2020 configura, per l'intero quinquennio, un passaggio graduale dal sistema del "contributo" a quello del "corrispettivo".

In particolare, gli investimenti previsti nel "Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020" (Allegato A del Contratto) sono stati suddivisi tra due differenti regimi finanziari: interventi finanziati con "contributo in conto impianti" e interventi finanziati con "corrispettivo".

Il regime applicabile è stato definito, oltre che in relazione alla natura delle risorse finanziarie a copertura dell’investimento, anche in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Gli investimenti che, in ragione del loro avanzato stato di realizzazione, non potevano essere trasferiti ad un regime di corrispettivo (il fattore "rischio" è infatti essenziale per il calcolo del corrispettivo), sono stati considerati remunerati dal contributo in conto impianti.

Nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame, si evidenzia che anche l’aggiornamento relativo agli anni 2018 e 2019 (seduta CIPE del 14 luglio 2019) prevede il riconoscimento in favore di ANAS "di un contributo in conto impianti e non già di un corrispettivo".

 

Il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa delle azioni della società ANAS Spa

 

     Il perfezionamento del Contratto di programma 2016-2020 tra lo Stato e ANAS Spa secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 208/2015 ha costituito una delle condizioni legislativamente previste per il trasferimento, a Ferrovie dello Stato Italiane Spa, delle azioni della società ANAS Spa detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 50/2017.

     Tale trasferimento, da effettuarsi mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane tramite conferimento in natura, è stato disposto allo scopo di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei.

     Per quanto concerne l'entità dell'aumento di capitale, è stato disposto che esso venisse realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS Spa risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della Società e riferita ad una data non anteriore a 4 mesi dal conferimento.

     L'operazione societaria è stata perfezionata in data 18 gennaio 2018 con un trasferimento di azioni del valore complessivo di 2.269.892.000 euro.

 

 


 

Articolo 14, commi 1-2
(Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati a imprese italiane operanti in mercati esteri )

 

 

Il comma 1 rifinanzia di 50 milioni di euro per l’anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell’Unione europea).

Il comma 2 dispone che all’onere finanziario di cui al comma 1 si provveda ai sensi dell’articolo 43, che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto in esame.

 

Il Fondo, gestito da SIMEST, è stato istituito con l’art. 2 del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/81), per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane operanti sui mercati esteri.

Successivamente, l’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 (L. n.133/2008), come modificato dall’art. 42 del D.L. n. 83/2012, ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis”.

Da ultimo, l’articolo 18-bis del D.L. n. 34/2019 ha esteso a mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea le tipologie di iniziative delle imprese italiane che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione.

Sono agevolabili a valere sul Fondo le iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento delle medesime imprese sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, la cui disciplina è stata abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 6, co. 1 del D.L. 112/2008). Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a)   la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b)   studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c)   altri interventi prioritari (art. 6, co. 2 del D.L. 112/2008).

Per le predette iniziative, vi è una riserva di destinazione del 70 per cento annuo delle risorse del Fondo alle piccole e medie imprese (PMI) (art. 6, co. 3 del D.L. 112/2008).

Il D.M. 7 settembre 2016 e il D.M. 8 aprile 2019, adottati in attuazione dell’art. 6, co. 4 del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 152 della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), fissano i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo.

La gestione degli interventi di agevolazione è disciplinata da una convenzione stipulata tra SIMEST e Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è gestito fuori bilancio e si avvale di un apposito conto di tesoreria (n. 22044).

Quanto alle gestione del Fondo si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, Volume I, Tomo II, Capitolo relativo ai Fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio, pag. 36 e ss.

 


 

Articolo 14, comma 3
(Rinvio elezioni COMITES e CGIE)

 

L'articolo 4, comma 3, dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 e stabilisce che le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

 

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione).

I COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero.

Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

Si ricorda che le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell'aprile 2015 come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che aveva provveduto a rinviare le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal D.L. n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012), all'art. 1, comma 1.

Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti: dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009; e successivamente dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010. Tali provvedimenti disponevano altresì, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restassero in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal D.L. 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all’articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 109/2014 recante proroga di missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico - ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67/2012 (aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 1) tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Sono ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

In passato la soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES è stata suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza.

Si ricorda altresì che i COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). Anche attraverso studi e ricerche, i COMITES contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

 


 

Articolo 14, comma 4
(Proroga comandi obbligatori presso AICS)

 

 

L'articolo 14, comma 4, dispone la proroga del termine per i comandi obbligatori presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

 

L’intervento, secondo la relazione illustrativa, si rende necessario in quanto l'Agenzia ha operato e continua ad operare con una quantità di personale in servizio inferiore al 50% della dotazione organica. In attesa della conclusione delle procedure di reclutamento di 60 funzionari, che dovranno essere avviate attraverso i concorsi banditi dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Ripam, è essenziale continuare a fare affidamento sull’istituto del “comando obbligatorio” già previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il ricorso al personale in comando da altre amministrazioni è essenziale, inoltre, anche in ragione della progressiva cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, degli esperti di cooperazione di cui all’abrogata legge sulla cooperazione n. 49 del 1987, che, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, della legge nuova disciplina sulla cooperazione recata dalla legge n. 125 del 2014, costituiscono una categoria ad esaurimento.

 

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014 n. 125, in quanto braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione svolge le pertinenti attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'Agenzia, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione. L'AICS gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.

Operativa dal 1° gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i governi corrispondenti le sue - attuali - 20 sedi all'estero.

 

L’AICS opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS). Istituito presso il MAECI, ad esso è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia di valore superiore a 2 milioni di euro, fermo restando che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato, tra il resto, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e delibera le singole iniziative da finanziare.

Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF (oltre al direttore generale del Tesoro) o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza.

Si ricorda altresì, per ragioni di completezza, che la legge n. 125/2014 (art. 22) ha assegnato a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo nonché di Banca di sviluppo (il cosiddetto braccio finanziario della cooperazione). CDP nel sistema italiano della cooperazione pubblica allo sviluppo è lo strumento per utilizzare, oltre alle risorse su cui la cooperazione poteva contare in passato (fondi a dono e i crediti di cui al fondo rotativo di cui alla legge 227/77), anche risorse proprie che CDP, in coordinamento con il MAECI, può concedere a Stati, Banche pubbliche, Istituzioni internazionali o per cofinanziare soggetti pubblici o privati.

 

 

 


 

Articolo 15, commi 1 e 2
(Proroga stato di emergenza ponte Morandi e sisma Molise 2018)

 

 

L’articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi veri?catisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi. Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce la possibilità di un’ulteriore proroga, fino ad una durata complessiva di tre anni, dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, in deroga al limite ordinario di due anni di durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi), di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di dodici mesi, fino quindi al 15 agosto 2020.

 

La norma in esame prevede che l’eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza debba essere disposta:

§  secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24 del Codice della protezione civile;

§  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§  e previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato, sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, e con la dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, al fine di far fronte alle connesse attività.

Con riferimento alle modalità, cui la norma in esame rinvia, disciplinate dall’articolo 24, comma 1, del Codice della protezione civile, si ricorda che tale disposizione prevede che – al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti emergenziali di rilievo nazionale – il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.

La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni, e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo Codice.

 

Il comma 2 prevede la possibilità di proroga fino ad una durata complessiva di tre anni, prevista al comma 1, anche per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, individuati dall’allegato 1 del D.L. 32/2019.

 

Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre 2018, lo stato di emergenza nei comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, successivamente prorogato con la delibera del consiglio dei ministri del 20 marzo 2019 per ulteriori dodici mesi. L’allegato 1 al D.L. 32/2019 elenca i seguenti 21 comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 2018: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Si ricorda che nel D.L. 32/2019 (cd. DL sblocca cantieri) sono stati previsti, tra l’altro, diversi interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del 2018 in Molise, tra i quali la nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione, l’apertura di contabilità speciali e contributi per la ricostruzione privata. Per approfondimenti si rinvia alla scheda consultabile al seguente link.

Articolo 15, comma 3
(Proroga assunzioni Liguria)

 

 

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018, il comma 3 riconosce anche per il 2020 la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Commercio di Genova e l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

 

Nel dettaglio, il comma in esame - modificando l’articolo 2, del D.L. 109/2018 (vedi infra) – riconosce

§  alla regione Liguria, alla città metropolitana di Genova, al comune di Genova, agli enti del settore regionale allargato (con l’esclusione degli enti del S.S.N.), alle società controllate dalle predette amministrazioni territoriali e alla Camera di Commercio di Genova, la possibilità di assumere, complessivamente per gli anni 2018, 2019 (come già previsto) e 2020, fino a 300 unità di personale a tempo determinato, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza e delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del Comune di Genova e nelle agenzie della Regione Liguria (lettera a)). Conseguentemente, si proroga anche per il 2020 la possibilità che il Commissario delegato provveda al riparto tra i suddetti soggetti delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro (lettera b)). Alla copertura finanziaria per le misure introdotte dalle predette lettere a) e b) si provvede con un incremento della contabilità speciale di cui alla richiamata ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza dell’evento, pari a 10 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali[58] (di cui all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018, istituito presso il Dipartimento della protezione civile per gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari) (lettera d)). Viene confermato che tali assunzioni avvengono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente (in particolare l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006[59]);

Come specificato dal richiamato art. 2 del D.L. 109/2018, la predetta facoltà è riconosciuta previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza (nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018[60]). Inoltre, per le suddette assunzioni si prevede la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti (anche di altre amministrazioni) per profili professionali compatibili con le esigenze, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato. Nel caso in cui non sia possibile individuare nelle suddette graduatorie personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati

§  all’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per assunzioni a tempo determinato di 20 unità di personale, nel triennio 2018-2020, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza. Conseguentemente, viene definita anche per il 2020 la riduzione, pari a 1 milione di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008) (lettera c)).

Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 109/2018 prevede la possibilità di utilizzare le eventuali economie derivanti da quanto ivi previsto (ad integrazione del piano di interventi del Commissario delegato) per le finalità di cui alla richiamata ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell’evento.

Articolo 15, comma 4
(Indennità lavoratori privati penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi)

 

 

Il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

 

La richiamata indennità (e la relativa contribuzione figurativa) - introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, del D.L. 109/2018 – è concessa in favore dei suddetti lavoratori dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della Città Metropolitana di Genova, individuate con specifico provvedimento del Commissario delegato (sentiti la Regione Liguria ed il Comune di Genova), a condizione che abbiano subito un impatto economico negativo e che non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che abbiano esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Per completezza, si ricorda che il comma 2 del richiamato art. 4-ter D.L. 109/2018 contempla anche una indennità una tantum pari a 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa e professionali), che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del Ponte Morandi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Entrambe le suddette indennità sono concesse, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, con specifico decreto dalla Regione (Liguria). Con il decreto 11/2019 la regione Liguria ha approvato l’Accordo quadro per il 2019 finalizzato alla concessione della misura di sostegno al reddito di cui all’art. 4-ter, comma 1, del D.L. 109/2018.

 

 


 

Articolo 15, comma 5
(Comunicazione dell’ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009)

 

 

L’articolo 15, comma 5, prevede che la comunicazione sull’ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 30 giugno 2020, anziché entro il 31 dicembre 2019.

 

Il comma 5 novella l'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 55/2018 – modificato da ultimo dall'art. 21, comma 2-bis, del D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri) – il quale prevede che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell’aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019 dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

Con la modifica in esame, il termine entro cui devono essere presentate le suddette comunicazioni, a pena di decadenza, è prorogato al 30 giugno 2020.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o dagli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero. La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Il D.P.C.M. 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto dall’art. 48, comma 2, della L. n. 234/2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

Si ricorda che l’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’art. 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento;

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si ricorda infine la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla L. n. 234/2012, ed in particolare l’art. 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero, che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all’Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che, con proprio provvedimento, individua - entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.

 


 

Articolo 15, comma 6
(Proroga stato di emergenza Sisma 2012)

 

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, indicando la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

 

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012. Si indica la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

Il citato D.L. n. 74 del 2012 ha recato Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

La RT indica l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Nel dettaglio, l'art. 1, co. 3, D.L. 74/2012 aveva previsto che, in seguito agli eventi sismici in questione, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 fosse prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Tale termine è stato poi oggetto di successivi interventi legislativi: l'art. 6, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, l'art. 7, comma 9-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, l'art. 13, comma 01, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125; nonché, da ultimo, il comma 2-bis dell'art. 11. del D.L. 30/12/2015, n. 210, laddove si è previsto il termine del 31 dicembre 2018.

Da ultimo, l'art. 2-bis, comma 44, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012.

Si ricorda che il comma 43 del citato D.L. n. 148 del 2017 ha disposto altresì che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, fosse limitato a 30 Comuni. (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda).

Per approfondimenti sui successivi provvedimenti in materia di sisma del 2012, si veda l'approfondimento del relativo tema web terremoti.

Articolo 15, comma 7
(Servizi di trasporto aggiuntivi viadotto Polcevera)

 

 

L’articolo 15, comma 7, proroga fino al 29 febbraio 2020, assegnando risorse per ulteriori 3 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l’attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 2019 dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109.

 

L’intervento è posto in essere al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera (altrimenti detto “ponte Morandi”).

 

L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto “decreto Genova”) stanzia a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, per l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, nonché per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova.

 

La copertura finanziaria dell’intervento è realizzata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

 

Il comma 3 dell’articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 al fine di finanziare le convenzioni che possono essere stipulate dalla società “Italia Infrastrutture Spa”, istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, per favorire la celere cantierizzazione delle opere pubbliche e che ha per oggetto sociale il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata.

Articolo 16
(Misure urgenti per la rete viaria provinciale siciliana)

 

 

L’articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l’attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A, delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

 

Le modifiche in esame intervengono sul comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019.

Il testo previgente di tale disposizione prevedeva la nomina (con apposito D.P.C.M.) di un Commissario straordinario “al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità”.

Lo stesso testo prevedeva, tra l’altro, che (sempre con D.P.C.M.) “sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare” e che “il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima”.

Di seguito sono illustrate le modifiche apportate dall’articolo in esame.

Limitazione dell’attività del Commissario alla sola rete viaria provinciale (lettere a) e d))

La prima modifica recata dalla lettera a), così come il disposto della lettera d), intervengono sul primo periodo del comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 al fine di precisare che la rete viaria oggetto dell’attività commissariale, prevista dal citato comma 6, è quella provinciale.

Funzioni e poteri del Commissario (lettera a))

La parziale riscrittura del primo periodo del comma 6, operata dalla lettera a), interviene altresì sulle funzioni commissariali, prevedendo che il Commissario non sovraintende alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria in questione (come previsto dal testo previgente) ma ha l’incarico di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei citati interventi, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti.

La disposizione previgente viene inoltre integrata al fine di stabilire che il Commissario opera con i medesimi poteri previsti (dai commi 2 e 3 del citato art. 4 del D.L. 32/2019) per i commissari straordinari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.

In estrema sintesi, tali commi prevedono che i Commissari straordinari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari:

§  provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati;

§  per l'esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Per una analisi dettagliata delle disposizioni recate dai citati commi 2 e 3 si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 4 del D.L. 32/2019 contenuta nel relativo dossier.

Termine per la nomina del Commissario (lettera a))

La lettera a) differisce al 28 febbraio 2020 il termine per la nomina del Commissario, che nel testo previgente era fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 32/2019.

Tale decreto-legge è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019.

 

Modalità di supporto al Commissario e compenso ad esso attribuito (lettera b))

La lettera b) riscrive, quasi integralmente, il secondo periodo del comma 6 ove si prevede che con D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare.

La riscrittura prevista dalla norma in esame si limita a precisare che il decreto a cui si rinvia è lo stesso decreto previsto dal primo periodo del comma 6 in questione.

 

Relativamente al compenso del commissario, si fa notare che non viene modificata la disposizione recata dal terzo periodo del testo previgente del comma 6, secondo cui il compenso medesimo è stabilito in misura non superiore a quella indicata dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 (che prevede, in sintesi, che la parte fissa e la parte variabile del compenso di commissari e sub commissari straordinari non possano rispettivamente superare 50 mila euro annui).

 

Soggetti di cui può avvalersi il Commissario (lettera c))

La lettera c) inserisce due nuovi periodi dopo il secondo periodo del comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019.

In base al primo di tali periodi aggiuntivi, il Commissario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento.

Tale possibilità è concessa sulla base di apposite convenzioni e a condizione che l’avvalimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il secondo di tali periodi aggiuntivi prevede che gli oneri delle convenzioni predette sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

 

Si fa notare che le citate disposizioni introdotte dalla lettera c) si aggiungono a quelle recate dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, che consente al commissario di avvalersi (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

Si valuti pertanto l’opportunità di sopprimere l’ultimo periodo del comma 6, alla luce del fatto che le disposizioni in esso contenute sembrano essere quasi interamente “assorbite” da quelle introdotte dalla lettera in esame.

Articolo 17
(Personale delle province e delle città metropolitane)

 

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal DL n.34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole Province.

 

L'articolo introduce due commi aggiuntivi dopo il comma 1 dell'art.33 del DL n.34 del 2019, pertanto subito dopo la disciplina assunzionale dettata per le regioni a statuto ordinario e subito prima dell'analoga disciplina comunale (di cui al successivo comma 2).

 

Il testo in esame riproduce i contenuti di un emendamento approvato in sede referente nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio 2020 (poi confluito nell'art.8, comma 75, dell'AS 1586), che è stato tuttavia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato in quanto estraneo al contenuto proprio della legge di bilancio.

In quel testo si faceva tuttavia solo menzione delle province, implicitamente escludendo le città metropolitane dalla disciplina assunzionale che, con l'articolo in commento, riguarda ora, in modo tendenzialmente uniforme, sia le Regioni che gli enti locali.

 

Al primo periodo del comma 1-bis (dell'art.33 del DL n.34 del 2019), la disposizione in commento stabilisce che le province e le città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

La finalità della nuova disciplina assunzionale è la medesima prevista per la disciplina assunzionale di regioni e comuni. L'obiettivo è "anche" quello di perseguire le finalità ("di cui al comma 1", cioè) di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

 

Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In ogni caso le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

 

La fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale (primo periodo), nonché l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al disotto del predetto valore soglia (secondo periodo) sono demandate ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione. Quest'ultimo è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione introdotta con il decreto-legge in esame (ovvero il 31 dicembre 2019).

 

Il terzo periodo dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale.

 

Il quarto periodo prevede che le province e le città metropolitane il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia "nell'anno 2025". Gli enti che intraprendono tale percorso sono chiamati ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 100 per cento".

 

A decorrere dal 2025, le province e le città metropolitane che continueranno a registrare un rapporto superiore al “valore soglia” - fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un turn over del personale "pari al 30 per cento" (quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un limite massimo alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turn over "pari" al 30 per cento.

 

L'ultimo periodo dispone infine che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

 

L'art. 23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

L'articolo in esame introduce, infine, il comma 1-ter dell'art.33 del DL n.34/2019, che dispone, al primo periodo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 421, della legge n.190 del 2014.

 

Ai sensi dei quest'ultimo articolo:

-      - la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge, in misura pari al 30 e al 50 per cento (fatte salve le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri per cui il taglio era pari al 30 per cento);

-      - sono fatti salvi i divieti di cui al comma 420 del medesimo articolo della legge n.190. I divieti riguardano la facoltà a) di ricorrere a mutui (se non per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza); b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

-      - si prevede una disciplina per il personale interessato ai processi di mobilità conseguenti alla riduzione dell'organico delle città metropolitane e delle province.

 

Al secondo periodo, si dispone che, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis (che come descritto riguarda assunzioni a tempo indeterminato) le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

Si rileva che la disposizione in esame riserva tale facoltà assunzionale nelle sole provincie senza estenderla anche alle città metropolitane, che sono invece interessate dalle altre disposizioni recate dall'articolo in esame.

 


 

Articolo 18
(Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della PA nei piccoli comuni)

 

 

La disposizione prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2).

In dettaglio: a) il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 marzo 2020, elabora bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell’avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle PA (comma 1, che introduce il comma 5-bis all’articolo 3 della L.56 del 2019[61]); b) Formez PA fornisce, attraverso le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sulla base del Piano triennale per il sostegno e l’efficienza delle PA, forme di assistenza a distanza o in sede, anche mediante utilizzo di specifiche professionalità, adeguate alle esigenze dei piccoli comuni di cui all’art. 1 della l. 158 del 2017[62] che ne facciano richiesta (comma 2, primo periodo, che introduce il comma 4-bis all’art. 2 del d.lgs 6 del 2010[63])

In conseguenza di tale previsione, all’articolo 60-bis, comma 2, del d.lgs 165 del 2001[64], viene sostituita la lettera b), prevedendo che, nell’ambito del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste “ le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei”[65] (comma 2, secondo periodo).

Articolo 19
(Assunzione straordinaria nelle Forze di polizia)

 

 

L’articolo 19 autorizza l’assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).

Dispone inoltre l’assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell’Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, di cui 25 unità destinate ad incrementare il contingente per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 828 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).

Sono infine stanziate risorse per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie disposte dalla disposizione in esame.

Gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dell’articolo 19 sono pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dispone l’autorizzazione per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia.

Il comma 1 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o alle modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il citato art. 66, comma 9-bis, dispone che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Sono inoltre richiamate le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.

 

Tali assunzioni sono disposte nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa stabilito dal successivo comma 2.

 

Il numero massimo delle assunzioni straordinarie è così suddiviso (in base al medesimo comma 1):

a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

 

Di seguito una tabella riepilogativa della ripartizione, per annualità e per Corpo, delle suddette autorizzazioni assunzionali:

 

Assunzione straordinaria di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (art. 19, comma 1)

Anno

Polizia di Stato

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia Penitenziaria

Totale annuo FFPP

??2021

??20

??20

??20

??18

??78

??2022

??20

??20

??20

??18

??78

??2023

??260

??150

??200

??60

??670

??2024

??280

??322

??120

??100

??822

??2025

??175

??310

??88

??98

??671

??Totale quinquennio per ogni FFPP

??755

??822

??448

??294

??Totale quinquennio per tutte le FFPP: 
??2.319

 

Il comma 2 individua il limite massimo di spesa per le predette autorizzazioni: euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 3 dispone l’assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell’Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

 

Il richiamato Comando carabinieri per la tutela ambientale è inserito nell’ambito del più generale Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, la cui istituzione è stata prevista dal decreto legislativo 177 del 2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”-  Dal Comando unità forestali dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Nel dettaglio dal CUFAA dipendono:

•    il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

•    il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

•    il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

•    il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Delle suddette 50 unità, 25 sono destinate all’incremento del contingente per la tutela dell’ambiente di cui all’articolo 828 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), al fine di garantire l’assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale e di vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 marzo 2019 nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/ 2015.

 

L’art. 828 del codice dell’ordinamento militare ha disposto la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;

c) tenenti colonnelli: 1;

d) maggiori: 1;

e) capitani: 3;

f) ufficiali inferiori: 25;

g) ispettori: 139;

h) sovrintendenti: 39;

i) appuntati e carabinieri: 39.

Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

 

 

Con la modifica disposta dal comma 4 dell’art. 19 in esame, il contingente totale diviene pari a 274 unità (da 249) con un incremento da 39 a 64 del numero di appuntati e carabinieri.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente è retto da un Generale di Brigata ed è organizzato in: una struttura centrale, con sede in Roma, articolata su un Ufficio Comando, un Reparto Operativo ed un Centro Elaborazione Dati; una struttura periferica composta da 29 Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.), riuniti sotto 3 "Gruppi CC TA", a competenza areale (Nord - Centro - Sud) e con sede rispettivamente a Treviso, Roma e Napoli.

Il Reparto Operativo, con competenza su tutto il territorio nazionale, è deputato al coordinamento dei N.O.E. ed allo svolgimento delle indagini più complesse ed ha alle proprie dipendenze:

·       una Sezione Operativa Centrale, che ha compiti essenzialmente investigativi in indagini di più ampio respiro riguardanti espressioni di criminalità ambientale particolarmente ampie o con risvolti internazionali;

·       una Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive, orientata al contrasto di traffici illeciti di rifiuti e materiali radioattivi e dotata di complessi laboratori mobili di rilevamento;

·       una Sezione Inquinamento Atmosferico, Industrie a rischio ed acqua rifiuti suoli, adibita al controllo di industrie sottoposte a speciale normativa;

·       una Sezione Analisi, che ha compiti di gestione dei flussi informativi; monitoraggio e valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente, indispensabili per ottimizzare l'impiego delle risorse; pianificazione e coordinamento dell'attività di controllo; definizione delle linee strategiche su cui far evolvere l'attività di contrasto all0illegalità ambientale. 

 

 

Tali assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e sono disposte a decorrere dal 1° ottobre 2020.

A tal fine, è autorizzata – per la copertura degli oneri di cui al comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale) - la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.

 

Infine, il comma 5 autorizza – per le spese di “funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto”, la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 (assunzioni straordinarie Forze di polizia) e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale).

 

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 19 disponendo che:

???a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si effettua la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

???b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si effettua la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 


 

Articolo 20
(Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

L’articolo 20 reca un’autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse per l’attuazione dell’articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 1).

La relazione illustrativa motiva l’incremento dello stanziamento “al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale”.

 

L’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un’area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai

trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

In particolare, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).

Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione in commento incrementano quelle già assegnate, a decorrere dall’anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e incrementate dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 680) ha infatti istituito un apposito fondo al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le diverse finalità, tra le quali, l’attuazione del citato articolo 46.

La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018, che così ha disposto:

 

2018

2019

dal 2020

FESI -Personale corpi di polizia

30.512.272

61.024.545

91.536.817

FESI -Personale Forze armate

12.923.143

25.846.286

38.769.429

Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017

3.140.792

6.281.585

9.422.378

Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F.

138.328

276.653

414.981

Fondo produttività - Personale direttivo VV.F.

78.747

157.495

236.242

Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F.

3.206.718

6.413.436

9.620.153

TOTALE LORDO AMM.NE

50.000.000

100.000.000

150.000.000

 

A decorrere dal 2019, le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017 sono state incrementate dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) di ulteriori 9,4 milioni, in modo da incrementare per il 2019 e per il 2020 l'importo sopra esposto per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate, secondo un incremento che deve corrispondere all'importo previsto per il 2020 per ciascuna appunto dal d.P.Cm. citato.

 

Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno 2020.

L’incremento autorizzato dalla disposizione in commento è posto in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)

Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi,

e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).

 

A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione si provvede, ai sensi del comma 2:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 


 

Articolo 21
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

 

 

L’articolo 21 incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l’autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall’art. 1, comma 442, lettera d), della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

 

Il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia è stato istituito a decorrere dal 2001 con il D.P.R. n. 236 del 2000 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi), ed è stato incrementato, in esecuzione dell’ultimo accordo sindacale, dall’articolo 22 del D.P.R. n. 66 del 2018 (atto che ha dato recepimento per quella carriera all’accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).

Successivamente, nell’ambito delle risorse aggiuntive che sono state destinate in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle “esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico”, il citato comma 442 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 ha rideterminato la dotazione annuale del Fondo, incrementando le relative risorse per complessivi 1.844.530 euro dal 2019.

 

Il citato comma 442 ha destinato risorse aggiuntive - per complessivi 19.066.908 euro a decorrere dall’anno 2019 – in favore del comparto sicurezza e difesa.

Le complessive risorse sono ripartite tra diverse autorizzazioni di spesa, tra cui, alla lettera d), quella relativa al Fondo per la per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 66 del 2018 (atto che ha dato recepimento per quella carriera all’accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018). Al predetto Fondo, in particolare, la legge di bilancio 2019 ha destinato ulteriori 1.844.530 euro a decorrere dal 2019.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 12, comma 4, del DL 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza bis) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo da destinare all’incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell'interno (cap. 2971).

 

Nel dettaglio, il fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno è stato istituito con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al riparto delle risorse tra i due Fondi si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (lett. a)). Il D.L. 59 ha stabilito inoltre che tale fondo può essere ulteriormente incrementato in caso di risparmi strutturali fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 (lett. b)).

 

La relazione illustrativa motiva l’ulteriore incremento annuo delle risorse disponibili per i trattamenti accessori del personale appartenente alla carriera prefettizia a completamento dell’intervento di cui alla citata legge di bilancio per il 2019 “in ragione dell’ulteriore consistente incremento dei compiti istituzionali indotto dalle norme entrate in vigore nel corso del 2019”.

 

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 164 e 165) autorizza - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – l’assunzione da parte del Ministero dell’interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.

 

Alla copertura dell’onere della spesa prevista si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (ex articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

 

 


 

Articolo 22
(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

 

 

L'articolo 22 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. E' altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio.

 

 

La disposizione interviene sull'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018) modificandone il comma 320 e aggiungendovi due ulteriori commi (commi 320-bis e 320-ter).

 

Questo articolo del decreto-legge riproduce disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 18.0.1000 e subemendamenti 18.0.1000/2, 18.0.1000/3, 18.0.100/4 e 18.0.100/6, approvati dalla Commissione Bilancio), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge in conversione inserisce nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i commi 320-bis e 320-ter.

 

Il comma 320-bis apporta modifiche in primo luogo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa. Oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato (la settima, oltre a quella normativa), è rideterminato in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale.

 

Attualmente l'articolo 1 della legge n. 186 (e la relativa tabella A allegata alla legge) prevede che il Consiglio di Stato è composto:

·       dal presidente del Consiglio di Stato,

·       da quindici presidenti di sezione e

·       da settantadue consiglieri di Stato.

La disposizione prevede poi che il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: due con funzioni consultive e quattro con funzioni giurisdizionali, oltre alla sezione normativa. Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; mentre ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

 

In secondo luogo il comma 320-bis modifica il quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 1971 istituendo due nuove sezioni con riguardo al Tar Lazio con sede a Roma.

 

Attualmente il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha tre sezioni con sede a Roma.

Onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di:

·       tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

·       di due Presidenti di Tar;

·       di 12 consiglieri di Stato;

·       di 18 tra referendari, primi referendari e consiglieri di Tar (Per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva).

 

La disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

 

Conseguentemente, la disposizione autorizza per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali.

Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar viene prevista inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica.

 

Sempre il comma 320-bis estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, in materia di progressione in carriera dei magistrati ordinari e all'articolo 50, comma 1, in tema di ricollocamento in ruolo del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche al giudizio di idoneità per il conseguimento della nomina di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale e al giudizio per il conferimento delle funzioni di presidente di sezione del tribunale amministrativo regionale di cui rispettivamente all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 6, commi 2 e 5 della legge n. 186 del 1982. In ogni caso di promozione a qualifica superiore - precisa la disposizione - il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa e deve obbligatoriamente perdurare per un periodo non inferiore a tre anni (comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1082)

 

L'articolo 11, comma 16 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo relativa alla valutazione della professionalità applicabili ai magistrati ordinari giudicanti o requirenti (espressamente elencati dal comma 2 dell'articolo 11) si applicano anche ai magistrati fuori ruolo. Per quest'ultima categoria il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

Il comma 2 dell'articolo 11 prevede espressamente che la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare - aggiunge la disposizione - la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;  la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;  la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

 

Con riguardo alla sindacabilità giurisdizionale di legittimità delle deliberazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di valutazione della professionalità dei magistrati si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 13/02/2019, n. 1029 C.A. c. Ministero della giustizia e altri.

 

Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 in materia di ricollocamento in ruolo prevede che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

 

 L'articolo 21, comma 1 della legge n. 186 del 1982, prevede che i consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di presidenti di sezione del Consiglio di Stato e di presidenti di tribunale amministrativo regionale, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio. L'articolo 6 della legge n. 186 del 1982 disciplina la composizione dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il comma 2 prevede che ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le funzioni di presidente di sezione; mentre il comma 5 precisa che  nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine risultante dal ruolo di anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale.

 

Il comma 320-ter conseguentemente a quanto previsto dal comma precedente, sostituisce la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dovendosi ivi considerare, anche gli ampliamenti di organico apportati da:

 

§  l'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di Tar;

§  l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

§  l'articolo 18, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;

§  l'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di Tar.

 

La Tabella A, come modificata dall'articolo in esame reca quindi:

§  1 posto di Presidente del Consiglio di Stato;

§  1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

§  22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 19);

§  24 posti di presidente di Tar (attualmente 22);

§  102 posti di consiglieri di Stato (attualmente 90);

§  403 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 385).

 

Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984.

 

I commi 2 e 3 modificano rispettivamente il terzo e il secondo periodo del comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

 

Il comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, autorizza l’assunzione, anche in deroga alla normativa del turn over (per i magistrati) e ai vigenti limiti assunzionali (per il personale amministrativo) con conseguente incremento della dotazione organica di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 320)[66]; un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021 (comma 321).

Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di:

§  4,9 milioni di euro per l'anno 2019,

§  di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

§  di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022,

§  di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025,

§  di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e

§  di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

 

Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020. 

 

Il comma 3 rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi. Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di:

§  2.934.632 euro per l'anno 2020;

§  5.915.563 euro per l'anno 2021;

§  5.971.938 euro per l'anno 2022;

§  6.673.996 euro per l'anno 2023;

§   6.972.074 euro per l'anno 2024;

§   6.985.009 euro per l'anno 2025;

§   7.103.839 euro per l'anno 2026;

§   7.156.597 euro per l'anno 2027;

§  8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

 

Il comma 4 dell'articolo in esame autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001

 

Il comma 4 dell'articolo 19 prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere conferiti, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.

Ai sensi del comma 6 gli incarichi di funzioni dirigenziali 6 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

 

Tale previsione è legata alle esigenze di continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, il c.d. decreto-legge fiscale, (conv. legge n.157 del 2019).

 

 L’articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

 

Il comma 5 reca la copertura degli interventi di cui al comma 1.

 


 

Articolo 23
(Corte dei Conti: ampliamento della dotazione organica;
presidenti aggiunti o di coordinamento)

 

 

L’articolo amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti.

Di queste, 15 unità sono destinate ad incrementare il numero dei presidenti aggiunti.

Si sopprime la determinazione di una puntuale soglia numerica massima (dieci unità) per i presidenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni della Corte dei conti aventi carico di lavoro particolarmente consistente.

 

Questo articolo del decreto-legge riproduce disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 18.0.1001, approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta notturna dell'11 dicembre 2019), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato.

 

La disposizione viene a sostituire l'articolo 1 ("Sezioni regionali della Corte di conti), comma 8-bis (relativo alle sezioni aventi carico di lavoro ritenuto particolarmente consistente) del decreto-legge n. 453 del 1993 (recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti").

Secondo quella disposizione or soppressa, "per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità".

Del pari, la disposizione viene a sostituire (sopprimendole) le tabelle (B e C) della legge n. 1345 del 1961, le quali determinano il numero dei posti (per le diverse qualifiche) del ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti.

Tale duplice ordine di previsioni confluisce ora nel medesimo dispositivo.

 

Esso prevede un incremento di complessive 25 unità della dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti (la quale aumenta così - dalle attuali 611 unità - a 636 unità).

Siffatto ampliamento si ripartisce in un incremento di 15 unità del numero di presidenti di sezione, che aumenta da 85 unità (numero che costituiva già un incremento rispetto a precedente dotazione di 64 unità, espone la relazione tecnica) a 100 unità - senza considerare il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti.

I presidenti di sezioni verrebbero così a costituire il 15,7 per cento della nuova dotazione organica.

Le restanti 10 unità sono ad incremento del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari (che aumenta da 524 unità, a 534).

 

Insieme, sono soppresse le tabelle B e C della legge n. 1345 del 1961. Queste prevedono la complessiva dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti, secondo una sotto-ripartizione per qualifiche e per posti di funzione.

Dalla soppressione discende che venga meno una puntuale determinazione numerica dei posti ripartita per consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari.

La disposizione prevede che il Consiglio di presidenza della medesima Corte (il quale è organo di auto-governo della magistratura contabile) determini l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali.

Permane la previsione (con l'aggiunta ora dell'indicazione quale finalità: "il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica") secondo cui alle sezioni della Corte dei conti possono essere assegnati (con deliberazione del Consiglio di presidenza) presidenti aggiunti o di coordinamento.

Questa assegnazione avviene "secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro" delle sezioni (la corrispondente disposizione del decreto-legge n. 453 del 1993 qui sostituita e soppressa, fa riferimento a sezioni "il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente").

Per questa assegnazione di presidenti aggiunti o di coordinamento, la disposizione del decreto-legge n. 453 del 1993 pone un 'tetto' di complessive 10 unità.

Tale soglia viene qui soppressa.

 

All'incremento di dotazione organica si accompagna l'autorizzazione alla Corte dei conti a bandire per il triennio 2020-2022 in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, procedure concorsuali onde assumere 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono così quantificati (tenuto conto della progressione economica dei magistrati contabili):

§  3.143.004 euro per l'anno 2020;

§  3.200.873 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

§  3.316.603 per l'anno 2023;

§  3.634.565 per l'anno 2024;

§  3.666.892 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

§  3.798.786 per l'anno 2027;

§  4.914.393 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

§  5.008.352 annui a decorrere dall'anno 2030.

 

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto in legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 24
(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

 

 

La disposizione differisce al triennio 2020-2022 il termine per l’assunzione di 50 unità di personale appartenenti all’area II, previste all’articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021. Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317 sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2 e riscrivendo quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione. Il comma 3 della norma reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in 41.750 euro per l’anno 2020 e 83.500 euro a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa la relativa autorizzazione di spesa per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella - Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro. Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4.

 

Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente

Il comma 1 differisce al triennio 2020-2022 il termine per l’assunzione di 50 unità di personale appartenenti all’area II, previste all’articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.

Il comma 317 della legge di bilancio per il 2019 richiamato ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale, di cui 20 di livello dirigenziale, anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo).

Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali

Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317 in parola:

§  Si sostituisce il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2;

§  b) si interviene quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione, prevedendo oneri:

-      -  per l’anno 2020, pari a 14.956.400 euro, anziché 14.914.650;

-      -  19.221.950 euro anziché 19.138.450 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Più nel dettaglio, l'art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1 gennaio 2019, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La norma indica il fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso. Inoltre la stessa norma autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è quindi incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni in parola, nel limite massimo di spesa - come previsto dal comma 317 nel testo originario - pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per ulteriori assunzioni in pubbliche amministrazioni (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 della medesima legge di bilancio 2019.

Si rammenta altresì che il comma 317 ha autorizzato, per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al medesimo comma 317, la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019, mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda infine che il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019  ha stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che il differimento del termine per le assunzioni di personale dell’area II presso il Ministero si inscrive in un quadro in cui le procedure concorsuali per le figure professionali in rilievo non sono state ancora avviate alla luce dell’erronea indicazione, nel comma 317 richiamato, della fascia economica in F1 anziché F2, rendendosi necessario prevedere tale differimento temporale unitamente alla correzione della norma.

La medesima relazione illustrativa richiama il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009, che ha previsto, all’articolo 6, un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, articolato in tre aree. Per quanto riguarda la seconda area, sono distinte due tipologie di profili professionali con riferimento alle diverse specifiche professionali e ai contenuti di base, con differenti titoli di studio richiesti per l’accesso. Per l’accesso alla fascia retributiva F1 (operatore) il CCNL 2006-2009 ha previsto, tra i requisiti per l’accesso, il possesso del « diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati », mentre per l’accesso alla fascia retributiva F2 (assistente amministrativo/tecnico/informatico), il CCNL 2006-2009 ha previsto, tra i requisiti per l’accesso, il possesso del « diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

 

Si ricorda infine che da ultimo il D.L. 104/2019 ha recato all'articolo 5 interventi sul riordino del Ministero ed il D.P.C.M. 19/06/2019, n. 97 ha recato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

 

Il comma 3 della norma qui in esame reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in 41.750 euro per l’anno 2020 e 83.500 euro a decorrere dall’anno 2021. Essa è prevista mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Aree marine protette

In base al comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, si incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 10 dell’articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 6, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in parola.

La L. n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all'articolo 6, recante che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. La copertura è mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette.

Le lettere richiamate dalla disposizione afferiscono a: Penisola della Campanella - Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett.f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc).

La Relazione illustrativa al provvedimento indica che sono in corso i procedimenti per l'istituzione di nuove aree protette marine concernenti aree di reperimento.

Si ricorda che in base all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disposizione in materia di aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies)

Si tratta di: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), della L. n. 205 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018); p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo;ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

 

Si ricorda che la legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti.

Nell'ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

 Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l'istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM.

 

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Essa è mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, a valere dell’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 


 

Articolo 25, comma 1
(Fondi per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

 

 

Il comma 1 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale). Tale incremento è inteso a consentire - in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti - l’utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione - al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti (della suddetta area) assunti prima del 1° gennaio 1997 - della retribuzione individuale di anzianità (Ria).

Si ricorda che quest’ultima è costituita dai valori di scatti e classi di anzianità in godimento al 31 dicembre 1996 (in via generale, per i pubblici dipendenti, gli scatti e classi di anzianità vennero soppressi ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni). Al momento della cessazione dal servizio dei suddetti dirigenti, l’importo corrispondente alla Ria dovrebbe confluire - in base ai vari contratti collettivi succedutisi nel tempo[67] - nei fondi per i trattamenti economici accessori della dirigenza in oggetto. Tale destinazione, tuttavia, in base alla normativa finora vigente, è risultata in parte non attuabile, in ragione dei limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti.

 

Tale limite, in via generale[68], è costituito, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche[69], dall'ammontare complessivo delle risorse per i medesimi trattamenti economici accessori determinate per l'anno 2016; per l’intero personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario (delle regioni o province autonome), il limite è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018[70].

In deroga a tali limiti, il presente comma 1 contempla, al fine di consentire la suddetta destinazione, un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza in esame, nella misura di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026. Tale elevamento - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - consente l’utilizzo in via integrale delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di Ria. L’incremento in oggetto - essendo alimentato dall’impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale[71] - non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.

 

L’incremento, come ricorda la suddetta relazione tecnica, si somma a quello già disposto, sempre al fine di consentire l’utilizzo delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di Ria, dall’articolo 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (quest’ultimo incremento[72] è pari a 30 milioni di euro per il 2019, a 35 milioni per il 2020, a 40 milioni per il 2021, a 43 milioni per il 2022, a 55 milioni per il 2023, a 68 milioni per il 2024, a 80 milioni per il 2025 e a 86 milioni annui a decorrere dal 2026).

 

Il comma 1 in esame specifica che resta fermo, per ciascuna regione e provincia autonoma, il rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni -. In merito, il presente comma 1 richiama il secondo periodo dell’articolo 11, comma 1, del citato D.L. n. 35; sotto il profilo redazionale, sembrerebbe opportuno valutare l’esigenza di estendere il richiamo ad altre disposizioni del medesimo articolo 11, comma 1, in relazione alle novelle che hanno riformulato ed ampliato tale comma.

 

Si ricorda che, in base alle disposizioni di cui al citato articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. n. 35 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 2019), i limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si calcolano (a decorrere dal 2019)  applicando, per ogni regione (o provincia autonoma), un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[73]. Tale incremento è pari, nel triennio 2019-2021, al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente - secondo l'elevamento da 5 a 10 punti percentuali operato dalla novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 - e negli anni successivi a 5 punti percentuali (della suddetta base di calcolo). La novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. n. 124 ha inoltre previsto, per il medesimo triennio 2019-2021, che, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possa essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

I limiti summenzionati includono le risorse per il trattamento accessorio del personale.

 


 

Articolo 25, commi 2 e 3
(Norme finanziarie in materia di approcci alternativi alle procedure sugli animali a fini scientifici)

 

 

Il comma 2 reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, il comma 3 dispone una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Si ricorda che il precedente articolo 5, comma 3, reca alcune norme di differimento relative alla disciplina delle suddette procedure.

 

Lo stanziamento di cui al presente comma 2 è destinato:

§  nella misura dell’80 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo degli approcci alternativi. Questi ultimi, in base alla nozione di cui all’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, sono costituiti dagli approcci idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione e che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose[74];

§  nella misura del 20 per cento alle regioni ed alle province autonome, sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede[75], in via permanente, per la promozione dello sviluppo e della ricerca degli approcci alternativi (ivi compresi la formazione e l’aggiornamento relativi degli operatori degli stabilimenti autorizzati): uno stanziamento annuo pari 52.500 euro; la destinazione ai suddetti scopi delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui all’articolo 40 del citato D.Lgs. n. 26.

 

Si ricorda altresì che per il triennio 2016-2018 è stato disposto[76] uno stanziamento di 1 milione di euro annui, destinato per metà agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo degli approcci alternativi e per l’altra metà ai suddetti corsi di formazione e aggiornamento.

 


 

Articolo 25, comma 4
(Contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS)

 

 

Il comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). La disciplina transitoria in oggetto si pone nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, la quale ha previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

In particolare, la disposizione transitoria finora vigente (di cui al comma 432 del citato articolo 1 della L. n. 205) prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque.

La novella di cui al presente comma 4 eleva quest’ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

Si ricorda che la sezione summenzionata è stata istituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 luglio 2019[77], con decorrenza dal giorno successivo (il suddetto termine di 180 giorni decorre, quindi, dal 12 luglio 2019).

 

I contratti a tempo determinato in esame vengono stipulati nell'ambito delle risorse finanziarie stabilite, per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte dei suddetti Istituti, dal comma 424 del citato articolo 1 della L. n. 205[78], nonché secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (in merito, è stato emanato il D.M. 20 novembre 2019, n. 164, "Regolamento recante valutazione del personale di  ricerca  sanitaria")[79].

Inoltre, il comma 432-bis dell’articolo 1 della L. n. 205 prevede, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato) ai sensi della summenzionata disciplina transitoria, che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 siano attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal summenzionato decreto ministeriale.

 

 


 

Articolo 26
(Computer security incident response team – CSIRT italiano)

 

 

L’articolo 26 prevede che il Computer security incident response team – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS.

 

A tal fine, viene modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 65/2018, di attuazione della direttiva UE 2016/1148, cosiddetta direttiva NIS (Network and Information Systems).

Il D.Lgs. 65/2018 ha previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un unico Computer Security Incident Response Team, il CSIRT italiano, destinato a svolgere i compiti e le funzioni di due organismi preesistenti, il CERT-PA e il CERT-nazionale (art. 8, comma 1).

 

Il CSIRT italiano ha compiti di natura tecnica finalizzati a supportare la p.a., i cittadini e le imprese attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e coordinamento della risposta ad eventi cibernetici su vasta scala, anche in cooperazione con gli altri CERT europei. In particolare, secondo quanto disposto dal decreto di recepimento, ha i seguenti compiti:

-       definire le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici;

-       ricevere le notifiche di incidente, informandone il DIS, quale punto di contatto unico e per le attività di prevenzione e preparazione a eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento affidate al Nucleo sicurezza cibernetica (NSC);

-       fornire al soggetto che ha effettuato la notifica le informazioni che possono facilitare la gestione efficace dell’evento;

-       informare gli altri Stati membri dell’UE eventualmente coinvolti dall’incidente, tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali dell’operatore di servizi essenziali o del fornitore di servizi digitali nonché la riservatezza delle informazioni fornite;

-       garantire la collaborazione nella rete di CSIRT, attraverso l’individuazione di forme di cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e la condivisione di best practices.

 

Il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. 65/2018, prevede che la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CSIRT italiano sia demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio che è stato adottato l’8 agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2019.

Il DPCM ha previsto la costituzione del CSIRT presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, organismo di coordinamento dei servizi di informazione operante nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 5 del suddetto DPCM prevede che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvalga di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del già richiamato decreto legislativo 65/2018 (decreto NIS) e che l'ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dalla legge sul sistema di informazioni per la sicurezza (L. 124/2007).

 

L’articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, prevede che con apposito regolamento sia determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, l'ordinamento e il reclutamento del personale e il relativo trattamento economico e previdenziale. Il regolamento determina, tra l’altro, l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza. Il regolamento è stato adottato con D.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1.

 

L’articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto NIS, cui fa rinvio il DPCM per quanto riguarda i limiti quantitativi del contingente di personale da impiegare nel DIS, prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per lo svolgimento dei compiti affidati al CSIRT, al massimo di 30 unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio, nel limite di spesa annuo di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018. Alle spese del personale si devono aggiungere quelle di funzionamento, valutate in 2,7 milioni di euro per il 2018, e di 700 mila euro a decorrere dal 2019 (articolo 8, comma 10 D.Lgs. NIS).

 

La disposizione in esame, al comma 1, interviene sulle norme da ultimo citate. In particolare, vengono abrogati il secondo e terzo periodo dell’art. 8, comma 2, che prevedono le modalità di assunzione in linea con l’ordinamento della Presidenza del Consiglio. Modalità di assunzione che ora sono demandate all’ordinamento del comparto informativo, come previsto dal DPCM 8 agosto 2019. Viene altresì eliminato il riferimento al limite quantitativo massimo del contingente del personale del CSIRT (30 unità).

Inoltre, viene eliminata la previsione di spesa per il personale, pari a 1,3 milioni di euro, e incrementata, di pari importo, quella per il funzionamento (2 milioni di euro dal 2020).

 

Il comma 2 dispone in ordine al trasferimento al DIS delle risorse relative al CSIRT per gli anni 2018 e 2019 (pari a 6 milioni) già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

 

Nello sviluppo dell’architettura nazionale della cyber sicurezza il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha acquisito un ruolo strategico, prima con il DPCM 24 gennaio 2013 e, successivamente, con il DPCM 17 febbraio 2017 e il D.Lgs. 65/2018.

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l’insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall’interno, sia dall’esterno.

Disciplinato principalmente dalla L. 124/2007, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità eventualmente delegata dal Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e dai servizi di informazione: Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi (L. 124/2007, artt. 30-38).

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige ed ha la responsabilità generale della politica dell’informazione e della sicurezza (L. 124/2007, art. 1).  Egli provvede alla tutela della sicurezza nazionale anche nello spazio cibernetico (DPCM 17 febbraio 2017).

In particolare, in questo settore:

-       provvede, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR;

-       adotta e aggiorna, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;

-       adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;

-       emana le direttive per l'attuazione del Piano nazionale;

-       impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

Inoltre, il DIS adotta, sentito il CISR, la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale e le linee di indirizzo per l’attuazione della strategia di sicurezza cibernetica (D.Lgs. 65/2018, art. 6).

Ulteriori poteri in ambito di sicurezza cibernetica sono assegnati al Presidente del Consiglio dal decreto legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Nello specifico il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - può disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica nel caso in cui si verifichi un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e comunque nei casi di crisi cibernetica.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l’unitarietà dell’azione dei servizi di informazione per la sicurezza verificando altresì i risultati delle attività svolte da:

-       l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all’estero (L. 124/2007, art. 6);

-       l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale (art. 7).

 

La funzione di coordinamento del DIS comprende l’attività di verifica dei risultati e di elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR, e di progetti di ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio, sentito il CISR (L. 124/2007, art. 4).

Il DIS svolge tali funzioni anche riguardo la sicurezza cibernetica. Infatti, il DPCM del 2017, confermando il precedente DPCM del 2013, specifica che l’attività di coordinamento delle attività di ricerca informativa è finalizzata anche a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (DPCM 17 febbraio 2017, art. 7, comma 2). Così come le attività di formulazione di analisi, valutazioni e previsioni e di trasmissione di informazioni alle p.a. e a tutti i soggetti interessati, di competenza del DIS, sono svolte anche riguardo alla minaccia cibernetica (DPCM 17 febbraio 2017, art. 7, comma 3).

Come anticipato in precedenza, il DPCM del 2017 rafforza il ruolo del DIS: nello specifico è il direttore generale del DIS ad adottare le iniziative idonee a definire le linee di azione necessarie per innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l’individuazione e la disponibilità dei più adeguati e avanzati supporti tecnologici in funzione di prevenzione e contrasto, da parte sia delle p.a., sia dei privati, in caso di crisi cibernetica. Per la realizzazione di tali iniziative, è previsto il coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di risorse di eccellenza, così come una diffusa collaborazione con le imprese di settore Infatti, il direttore del DIS è chiamato a predisporre gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalità delle pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle università e di operatori economici privati (DPCM 17 febbraio 2017, art. 6).

Il ruolo centrale del DIS nella sicurezza cibernetica è confermato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva NIS che lo ha designato Punto di contatto unico NIS in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. In tale veste, il DIS svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione tra le autorità competenti NIS nazionali (ministeri dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, economia e finanze, salute e ambiente) e le autorità competenti NIS degli altri Stati dell’Unione europea, il Gruppo di cooperazione europeo e la rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT (D.Lgs. 65/2018, art. 7).

Presso il DIS è incardinato il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), struttura di supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, relativamente alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento (DPCM 17 febbraio 2017).

Il NSC è presieduto da un Vice Direttore generale del DIS, designato dal Direttore generale, ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) operante presso il DIS.

Inoltre, in caso di incidente, il DIS riceve dal CSIRT le segnalazioni sugli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e, a sua volta, le trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, quale organo responsabile della sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione, nonché alla Presidenza del Consiglio, se provenienti da un soggetto pubblico o, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato (art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 105/2019).


 

Articolo 27
(Sicurezza nazionale cibernetica)

 

 

L’articolo 27 reca alcune modifiche all’articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, la determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis - anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione.

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia in particolare come l’elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, considerato nella sua interezza, presenti particolari profili di sensibilità sotto il profilo della sicurezza. Ciò in quanto, dalla sua conoscenza, è possibile ricostruire il quadro complessivo delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati dalle cui reti, sistemi informativi e servizi informatici dipende l’esercizio di funzioni essenziali dello Stato ovvero la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

 

L’articolo 27 modifica, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019 introducendo contestualmente un nuovo comma 2-bis.

A seguito delle modifiche viene affidata - secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 105 del 2019 e, quindi, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui all’art. 1, comma 2), la definizione delle modalità e dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro.

A sua volta, la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro ed individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è rimessa ad un “atto amministrativo”, da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (nuovo comma 2-bis).

Per tale atto amministrativo è espressamente escluso il diritto di accesso e viene specificato come lo stesso non sia soggetto a pubblicazione. Dell’avvenuta iscrizione nell’elenco viene data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto.

 

A tale proposito, si ricorda altresì che secondo la disciplina generale dettata dall’articolo 24 della legge 241 del 1990 (Norme sul procedimento legislativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) il diritto di accesso è escluso direttamente:

-        per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo ivi previsto e dalle pubbliche amministrazioni;

-        nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

-        nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

-        nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Inoltre il Governo può prevedere con regolamento ulteriori casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, tra i quali vi rientrano anche le ipotesi in cui dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale.

 

L’art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 demandava invece - al comma 2 - l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un DPCM, adottato su proposta del CISR e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (quindi entro il 21 marzo 2020).

 

Si ricorda che il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 in materia di sicurezza cibernetica è stato esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura (C. 2100) e trasmesso al Senato della Repubblica, con modificazioni, il 24 ottobre 2019 (S. 1570).

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate ulteriori modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera (C. 2100-B, trasmesso l’8 novembre 2019). In particolare, sono state oggetto di modifica le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7, 9 e 19 e di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto-legge.

 

Rispetto alle previsioni recate dall’art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 dunque la determinazione dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis - anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione dei criteri e delle modalità per la relativa individuazione. Il DPCM è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari, secondo quanto stabilito dal vigente art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019.

In base al medesimo decreto-legge n. 105 del 2019 i soggetti inclusi nel perimetro (amministrazioni pubbliche, enti ed operatori pubblici e privati) sono tenuti ad una serie di obblighi di legge tra cui la predisposizione e l’aggiornamento di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e la relativa trasmissione ai competenti organi. Quale conseguenza delle modifiche disposte dall’articolo in esame il termine per la predisposizione degli elenchi da parte dei soggetti inclusi nel perimetro decorre non più dall’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma dalla comunicazione a ciascun soggetto della inclusione nel perimetro.

Sono previste infine modifiche di carattere formale ai restanti commi dell’art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, conseguenti all’introduzione del nuovo comma 2-bis e alle ulteriori previsioni dell’articolo in esame.

 

 


 

Articolo 28, comma 1
(Presidenza italiana del G20)

 

 

Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa all’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per lo svolgimento di attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza.

Tale disposizione aveva autorizzato, per le finalità sopra richiamate, la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022. La disposizione pertanto autorizza per l’anno 2021 una spesa di 36 milioni di euro.

Come precisato nella relazione illustrativa, l’Italia svolgerà il mandato di Presidenza di turno del G20 dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, nel cui ambito dovrà organizzare oltre 100 incontri a livello politico o tecnico, di cui occorre avviare immediatamente la preparazione.

Al termine del Vertice del G20, svoltosi a Buenos Aires nel dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha comunicato che – su richiesta del Presidente indiano Modi – l’Italia anticiperà al 2021 l’anno di presidenza di turno del G20, per consentire all’India di esercitare il proprio turno nel 2022, anno in cui ricorre il 75° anniversario dell’indipendenza del paese. A seguito di tale decisione, il 1° dicembre 2019 l’Italia è entrata ufficialmente a far parte della Troika G20, congiuntamente al Giappone ed all’Arabia Saudita.

All’onere derivante da tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito nello stato di previsione del MEF, dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Si ricorda che, in occasione dello svolgimento della Presidenza italiana del G7, per la realizzazione degli interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del Vertice di Taormina del 26 e 27 maggio 2017, l’articolo 1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha autorizzato una spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2017.


 

Articolo 28, comma 2
(Expo 2020 Dubai)

 

 

La disposizione interviene sull’art. 1, comma 587 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativo agli adempimenti connessi alla partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

In particolare, la lett. a) incrementa l’autorizzazione di spesa per il 2020 che viene elevata da 7,5 milioni a 11 milioni di euro, mentre la lett. b) aumenta il limite massimo del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, che passa da dieci a diciassette unità.

Con riferimento a quest’ultima disposizione, la relazione tecnica evidenzia che gli oneri aggiuntivi derivanti dall’aumento di 7 unità di personale, quantificati in 480 mila euro, saranno compensati dalla corrispondente riduzione di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissario.

Ai fini della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 (che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021), il Governo ha provveduto alla nomina di un Commissario generale di sezione, individuato nella persona di Paolo Glisenti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2017). Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2018, è stato istituito il Commissariato generale di sezione, composto, oltre che dal Commissario generale, da un Commissario generale di sezione aggiunto e da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di direttore amministrativo. Tale DPCM ha fiissato altresì i compensi dei suoi componenti e la relativa disciplina amministrativo-contabile, precisando (art. 4) che avrebbe trovato applicazione limitatamente all’esercizio finanziario 2018.

L’art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2019, oggetto della novella in commento, autorizza, ad integrazione degli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio per il 2018, la spesa di 11 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020 e 2,5 milioni di euro per il 2021 in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020; con il comma 2, lett. a) dell’articolo 28 in commento l’autorizzazione di spesa per il 2020 viene elevata a 11 milioni di euro.

Il comma ha disposto, altresì, che la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, prevedendo un massimo di 10 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche; il comma 2, lett. b) in commento eleva a 17 tali unità di personale.

La lett. c), infine, aggiunge al testo del comma 587 della legge di bilancio 2019 un nuovo periodo, ai sensi del quale ai componenti del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai dipendenti di amministrazioni pubbliche,  per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi, venga corrisposto, a carico del Commissariato, il trattamento economico stabilito dall’art. 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) relativo alle indennità di servizio all’estero (c.d. “assegnazioni brevi”).

Al riguardo la relazione tecnica precisa che dalle disposizioni del comma 2, lett. c) non derivano oneri aggiuntivi per il Commissariato, in quanto i maggiori oneri imputabili alle “assegnazioni brevi” rispetto al trattamento di missione – quantificati in 296.411,20 euro - sono compensati in gran parte dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (pari ad euro 207.806,76) nonché da altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato.

 

 

 

 

 


 

Articolo 28, comma 3
(Rifinanziamento del Piano straordinario per il made in Italy)

 

 

Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il Made in Italy.

 

Nel dettaglio, il comma in esame incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

La relazione illustrativa precisa come tale incremento della dotazione sia disposto anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all’internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a cogliere le opportunità di business derivanti dalla presidenza italiana di turno del G20 (dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021) e dall’Expo 2020 Dubai.

Si ricorda che legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 297, della legge n. 160 del 2019), ha autorizzato la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano in questione (v. infra).

 

L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (cfr. D.M. 20 febbraio 2015).

All’ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Recentemente, il D.L. n. 104/2019, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono state trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Nel dettaglio l’articolo 2, comma 9, del D.L. 104/2019 interviene sulla disciplina del Piano, prevedendo:

·       che le modifiche allo stesso siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;

·       che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;

·       che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziate per il Piano, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l’anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da a) ad l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE Agenzia relative al Piano.

Il D.M. 25 luglio 2016 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)[80].

Il D.M. 13 aprile 2017 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il D.M. 19 febbraio 2018 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato i Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il D.M. 14 marzo 2019 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 297, della legge n. 160 del 2019), ha autorizzato la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l’attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione era in corso. Lo stanziamento di spesa è stato autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). L’attuazione del Piano è stata confermata in capo all’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 


 

Articolo 28, commi 4 e 5
(Abrogazione del fondo finalizzato alla concessione di contributi a compensazione delle perdite subite da cittadini e società italiane operanti in Venezuela e Libia)

 

 

La disposizione abroga l’articolo 1, comma 268, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

Ai sensi del comma 268 il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha una dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020. Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all’entrata in vigore della legge 205/2017, abbiano crediti che hanno subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito. L’individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’indicazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo, nel rispetto del limite di spesa, sono rimessi ad uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 205/2017.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, finora tali disposizioni non hanno trovato attuazione, anche in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti “de minimis”, dell’obiettiva difficoltà di perimetrare il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell’eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.

L’articolo 28, comma 5, del provvedimento in esame dispone che i risparmi di spesa derivanti dal comma 4 ora esaminato vengano utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 (rifinanziamento Expo 2020 Dubai) e dal comma 3 (rifinanziamento Piano made in Italy).

 


 

Articolo 28, comma 6
(Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine)

 

 

La disposizione interviene sulla normativa relativa al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna in qualità di stazione appaltante opera con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri).

 

Nel dettaglio, la norma novella l’articolo 3, comma 3, della legge n. 170 del 2017, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

La norma oggetto di novella ha previsto che gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo in parola sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In tale disposizione, con l'articolo in esame viene inserita una nuova disposizione in base alla quale per gli interventi necessari a dare attuazione al comma 3 medesimo, fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna agisce in qualità di stazione appaltante operando con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri), come convertito in legge.

Le richiamate disposizioni in materia di Commissari straordinari attribuiscono a questi il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione di lavori, prevedendo che l'approvazione da parte dei Commissari sia sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale, prevedendosi dimezzamenti di termini procedimentali e modalità in deroga rispetto alla normativa autorizzatoria e del codice dei contratti pubblici.

 

Si ricorda che l'art. 4 del decreto-legge n. 32/2019 come convertito in legge ha recato norme su Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali. Si è ivi previsto che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini uno o più Commissari straordinari. La norma in materia di Commissari straordinari ha altresì previsto la possibilità, con uno o più decreti successivi, per il Presidente del Consiglio dei ministri di individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

 

Più nel dettaglio, in particolare, i commi 2 e 3 richiamati dalla disposizione in esame prevedono rispettivamente quanto segue.

Il comma 2, che per le finalità indicate dal co. 1 della norma, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante il c.d. Codice dell'ambiente, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo Codice.

Il comma 3, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Si segnala che le richiamate disposizioni dell'art. 4, c. 2 e 3 del decreto-legge n. 32/2019 prevedono l'intesa tra i Commissari straordinari e i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, profilo che sembrerebbe risultare assorbito dalla norma in esame, atteso che qui si individua la 'Regione Emilia-Romagna', quale stazione appaltante, come soggetto avente i poteri e le modalità di azione proprie dei Commissari.

 

Si valuti di chiarire la formulazione, laddove si fa riferimento alla Regione Emilia-Romagna quale stazione appaltante con i poteri di Commissari straordinari, anziché al Presidente della stessa.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 606 della legge 232/2016 ha autorizzato spese a favore della partecipazione italiana a programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione, autorizzando stanziamenti per 15 milioni di euro nel 2017, 20 milioni di euro nel 2018, 15 milioni di euro nel 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

 

La legge n. 170 del 2017 ha recato Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

L'articolo 3 ha dettato in particolare le disposizioni finanziarie nell'ambito di tale legge.

In particolare, il comma 3 ha previsto che gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si ricorda altresì che, in base al comma 4 del citato articolo 3, per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

L'Accordo di sede tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF) fatto a Reading il 22 giugno 2017 risponde ad esigenze di adeguamento tecnologico di ECMWF che implicano la costituzione di un Data Centre destinato ad essere il più grande a livello planetario.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa indipendente istituita nel 1975. La Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 è stata ratificata dall'Italia con la legge 13 aprile 1977 n. 216.

L'ECMWF ha sede a Reading (Regno Unito) ed opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategco-militari, sia civili.

Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati dei quali 22 sono Membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Greecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito) e 12 sono Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). Stati Membri e cooperanti ricevono i dati numerici di previsione in tempo reale per trarne previsioni per i loro utenti finali, e possono accedere alle strutture di calcolo di base del Centro, all'archivio meteorologico ed a forme temporanee di archiviazione; ai soli Stati membri è riservato l'accesso ai supercomputer ed all'archiviazione permanente.

L'organo di governo del ECMWF è il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati Membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale (nominato dallo stesso Consiglio); completano il quadro 6 Comitati consultivi tematici. Lo staff è di circa 350 unità provenienti da 30 Paesi.

L'individuazione della sede del nuovo Data Centre è avvenuta a seguito di competizione

internazionale alla quale hanno preso parte, oltre all'Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Quanto alla proposta italiana, il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna, dal comune di Bologna e dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna.

Quanto alle risorse finanziarie, i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati previsti nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Il Consiglio ECMWF ha approvato anche un'intesa complementare, di natura amministrativa («supplementary agreement»), tra ECMWF, Governo italiano e regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo in esame da parte del Consiglio (avvenuta, come accennato, il 21-22 giugno 2017). Il testo della norma precisa che si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto alle somme già corrisposte al Centro dall'Italia nella sua qualità di Paese Membro.

L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna ed esattamente individuati nell'Allegato I. In particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito ed il Governo italiano si impegna a fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo (21-22 giugno 2017) da parte del Consiglio ECMWF o altra data successiva concordata (comma 1). Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al precedente comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1° luglio 2024-30 giugno 2033.

 


 

Articolo 29
(Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise)

 

 

L’articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

 

La disposizione in esame interviene sulla norma della legge di stabilità per il 2015 la quale ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

In particolare, la norma interviene sull’articolo 1, comma 665, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), sostituendo il periodo che autorizzava la spesa di 30 milioni di euro annui nel triennio 2015-2017 con la previsione secondo cui: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di precisare nella norma il riferimento all’annualità 2020 aggiungendo infine “per l’anno 2020”, come peraltro esplicitato nella relazione tecnica.

 

Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione è diretta a venire incontro alle aspettative dei soggetti colpiti dal citato che hanno presentato apposita istanza di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento. Pertanto la norma, in considerazione della insufficienza delle disponibilità inizialmente previste, per assicurare il pagamento al 50 per cento degli aventi diritto, stabilisce che i rimborsi sono effettuati a valere sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

 

Si ricorda che, a seguito del terremoto in Sicilia del 1990, è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell’ammontare ancora dovuto.

Con il comma 665 della legge di stabilità 2015 è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 sono state stabilite le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

 

La relazione tecnica precisa che, sui pertinenti capitoli di spesa, per l’esercizio 2020 sono disponibili circa 3,6 miliardi di euro per l’erogazione dei rimborsi di imposte dirette. In particolare, si tratta di circa 3,22 miliardi sul capitolo 3811 (Restituzioni e rimborsi dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP), relativo alla quota capitale, e circa 0,38 miliardi sul capitolo 4015 (Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate e interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall’erario per imposte dirette), relativo alla quota interessi.

Il fabbisogno di fondi per l’erogazione dei rimborsi di imposte dirette risultanti dalle relative dichiarazioni può essere stimato in linea con i pagamenti degli stessi rimborsi materialmente avvenuti nel corso del 2019, pari a circa 3 miliardi di euro.

Pertanto, secondo la relazione tecnica, per l’esercizio 2020 sono disponibili circa 600 milioni di euro per l’erogazione dei rimborsi delle imposte dirette derivanti dalla deducibilità dell’IRAP e dei “rimborsi sisma 90”. Considerato che, al momento, a fronte di rimborsi di imposte dirette derivanti dalla deducibilità dell’IRAP erogabili per complessivi 600 milioni di euro, solo 400 milioni sono materialmente pagabili, la relazione tecnica stima che per l’anno 2020 possono essere disponibili circa 200 milioni di euro per il pagamento dei “rimborsi sisma 90”. Pertanto, per l’anno 2020 saranno disponibili risorse sufficienti sui pertinenti capitoli di spesa per il pagamento dei “rimborsi sisma 90”, fino al limite di 160 milioni di euro. La norma in esame, in questo modo, eviterebbe che il ritardo nel pagamento dei “rimborsi sisma 90” determini, per effetto di numerose sentenze di condanna al pagamento per l’amministrazione finanziaria, un aggravio di spesa in conseguenza del pagamento degli interessi legali.

Articolo 30
(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

 

L’articolo 30 introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla c.d. clausola del 34 per cento. A tal fine viene modificato l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016 prevedendo l’emanazione, entro il 30 aprile 2020, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Si rammenta che l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34%).

Con il comma 2-ter dell’articolo 7-bis (inserito dall’art. 1, comma 597, della legge di bilancio per il 2019, L. n. 145/2018) l’applicazione della regola del 34% è stata estesa anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Si ricorda che la normativa previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020, prevedeva una specifica procedura per l’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali ai quali applicare la regola del 34%, prevedendo che essi venissero individuati annualmente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud[81].

L’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dall'applicazione della regola viene, invece, ora effettuato autonomamente dalle singole amministrazioni centrali e trasmessa al Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine del 30 giugno di ogni anno con apposita comunicazione.

Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, il vigente comma 2 dell’articolo 7-bis non fa più riferimento agli “stanziamenti ordinari in conto capitale”, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l’esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord).

Si rammenta, infine, che a seguito delle modifiche disposte con la legge di bilancio per il 2020, nella formulazione del comma 2 dell’articolo 7-bis non era più prevista l’emanazione di un D.P.C.M. volto a definire le modalità con le quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata.

 

In particolare, l’articolo 30 in esame reintroduce nel testo dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 una disposizione che era venuta meno a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 310, lettera b), della legge n. 160 del 2019) relativamente alle modalità di verifica dell’applicazione della c.d. clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno (in correlazione al criterio proporzionale della popolazione di riferimento).

Tale disposizione, precedentemente contenuta nel secondo periodo del comma 2, è ora inserita, ad opera dell’articolo 30 in esame, come secondo periodo del comma 2-bis.

In particolare, la disposizione stabilisce che entro il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale[82], sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni previste dal comma 2, nonché per monitorare l’andamento della spesa erogata.


 

Articolo 31
(Contributo regione Sardegna)

 

 

L’articolo 31 concerne un contributo attribuito alla regione Sardegna dall’articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell’accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell’ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

 

Il comma 1 stabilisce che le somme di cui all’articolo 1, comma 851 della legge di bilancio 2018, sono attribuite alla Regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell’accordo Stato Regione sottoscritto il 7 novembre 2019, vale a dire per la definizione del contenzioso Stato-Regione in materia di entrate tributarie.

 

La somma in questione è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, che la norma attribuiva alla Regione, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.

 

Con la sentenza n. 6 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 851 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). A giudizio della Corte vi è – nella norma censurata – una evidente incoerenza tra la finalità perseguita e le risorse stanziate; lo Stato per il triennio 2018-2020 nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015, che ha stabilito l’obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte.

 

L’accordo siglato tra il Governo e la regione Sardegna il 7 novembre 2019 è stato recepito dai commi da 866 a 873 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Le norme della legge di bilancio 2020 stabiliscono da un lato il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall’altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872).

Il comma 867, riprendendo quanto stabilito al punto 10 dell’accordo, enuncia che con l’accordo si intendono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la già citata sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Il comma 867 menziona altresì la sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019, con la quale il TAR ha censurato una norma in contrasto con le norme statutarie che attribuiscono, tra l’altro, alla regione Sardegna a decorrere dal 2010, i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette (art. 8, lettera m) dello statuto L. cost. 3/1948 e D. Lgs. 114/2016).

Si ricorda che le quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione sono elencate nell’articolo 8 dello statuto speciale della regione Sardegna (L.cost. 4/1948), modificato con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) al fine di attribuire alla regione, a decorrere dal 2010, i 9/10 dell’IVA e i 7/10 di tutte le altre imposte. Con il decreto legislativo n. 114 del 2016, inoltre, sono state adottate le norme di attuazione che stabiliscono nel dettaglio i criteri per la determinazione e l’attribuzione del gettito delle entrate erariali spettanti alla regione, elencati nell'artico 8 dello statuto, tra cui le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 7), oggetto del decreto censurato dal TAR.

 

In sostanza la giurisprudenza citata interviene in quella che è stata definita la ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso.

 

A conferma di ciò, nel citato comma 867 (ancora riprendendo quanto stabilito al punto 10 dell’accordo), viene specificato che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell’insularità, che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell’accordo. Il tavolo ‘tecnico-politico’, da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di ‘accordo istituzionale’.

 

Il comma 2 contiene le indicazioni contabili ai fini dell’erogazione del contributo alla regione Sardegna. Nell’anno 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con l’emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate nel corrispondente capitolo di spesa

 


 

Articolo 32
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 

 

L’articolo 32 incrementa di € 4 mln annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

A tal fine, novella il co. 1-bis dell’art. 2 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), che – introdotto dall’art. 1, co. 714, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e modificato dall’art. 1, co. 414, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – aveva a sua volta incrementato di € 5 mln a decorrere dal 2019 le risorse (pari a € 3 mln annui dal 2016) già previste dal co. 1 dello stesso art. 2 per la stabilizzazione del GSSI.

Complessivamente, dunque, le risorse destinate alla Scuola a partire dal 2020 sono pari a € 12 mln annui.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le ulteriori somme sono trasferite alla Scuola in qualità di contributo in conto capitale per l’attività di ricerca svolta dall’Istituto.

 

Al riguardo, si ricorda che, con DM 31 marzo 2016, il MIUR ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

La Scuola era stata, infatti, istituita in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014, dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale. Ancora dopo, l’art. 2, co. 1, del citato D.L. 42/2016 aveva assegnato per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (che ha assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018).

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi del d.lgs. 19/2012 (art. 7), sono stati applicati i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale è previsto entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.

 

All’onere derivante dall’incremento delle risorse si provvede.

§  quanto a € 3,5 mln per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo, con riferimento alla quota per le spese di funzionamento e di personale.

§  L’art. 1, co. 551-557, della L. 205/2017 ha istituito, disciplinandone il funzionamento, l’Agenzia citata. Per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia il successivo co. 559 ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, € 5 mln per il 2019 ed € 7 mln annui a decorrere dal 2020, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR.
Sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo (
Atto del Governo n. 132), la VIII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni il 19 dicembre 2019; la 13ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole condizionato e con osservazione il 19 dicembre 2019. Al riguardo, la relazione tecnica fa presente che prima di metà 2020 l’Agenzia, non ancora attiva, non sarà dotata di personale, né svolgerà attività;

§  quanto a € 0,5 mln per il 2020 ed € 2 mln annui dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE).
Il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 7 del d.lgs. 204/1998. Esso è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR e, in base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, dispone di € 1.812,1 mln per il 2020, di € 1.801,3 mln per il 2021 ed € 1.803,3 mln per il 2022;

§  quanto a € 0,5 mln annui, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
L’art. 2 della L. 113/1991 ha autorizzato lo stanziamento di 20 mld di lire annui – pari a € 10,3 mln – per le iniziative di diffusione della cultura scientifica.

Le risorse sono allocate sul cap. 7230/pg. 5 dello stato di previsione del MIUR, sul quale, in base al citato DM 30 dicembre 2019, sono disponibili, per il 2021 e per il 2022, € 8,0 mln;

§  quanto a € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Il FFO, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, e allocato sul cap. 1694, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

In base al più volte citato DM 30 dicembre 2019, sul cap. 1694 sono allocati, per il 2021 e per il 2022, rispettivamente € 7.674,1 mln e € 7.713 mln.

 

 


 

Articolo 33
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale)

 

 

L’articolo 33 modifica il decreto legge n. 109/2018 in materia portuale per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova: si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni di € per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova; si estende a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l’autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti per sei anni e si differisce al 31 dicembre 2022, il termine di approvazione da parte del Comitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

 

In dettaglio, la lett. a) del comma 1, modifica l'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 109/2018, il quale ha assegnato alla regione Liguria 20 milioni € per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità all’acquisizione di mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

Tale finanziamento viene esteso ora all’anno 2020, nella stessa misura di 20 milioni di €.

 

Con la lett. b), n. 1) del comma 1 si modifica l'articolo 9-ter, comma 1, del D.L. n. 109 del 2018 che ha previsto disposizioni agevolative per l'attività di somministrazione di lavoro temporaneo nel porto di Genova. In dettaglio viene estesa agli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale (anziché al solo porto di Genova come attualmente previsto) la proroga per ulteriori 6 anni (anziché per 5 anni) dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge n. 84/1994, attualmente in corso, relativa all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione dei servizi e delle operazioni portuali.

Si ricorda che l’articolo 17 della L. 84/1994 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo per le imprese operanti nell’ambito delle operazioni e servizi portuali, nonché di concessione delle banchine per effettuare tali attività. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Le Autorità di sistema portuale autorizzano l'erogazione delle prestazioni sopra ricordate da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. L’autorizzazione ha una durata pari a 5 anni, al termine dei quali l’Autorità avvierà le procedure per il rilascio di una nuova autorizzazione. L’autorizzazione è altresì soggetta ad un riscontro annuale in ordine alla permanenza dei requisiti previsti e prescritti, la mancanza dei quali sarà oggetto di valutazione da parte della medesima Autorità, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui la sospensione o revoca dell’autorizzazione (nei casi più gravi).

 

Il comma 1, lettera b), n. 2 aumenta per il 2020 (da 2) a 3 milioni di euro il limite massimo entro cui viene autorizzato il contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento del 14 agosto 2018. Per quanto riguarda il contributo, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento, si specifica che si tratta della tariffa applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.

Tale contributo è erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalle imprese operanti nell’ambito delle operazioni e servizi portuali (autorizzate ai sensi dell’articolo. 17 della L. 87/1994), nel primo semestre del 2018.

 

L’indennità di mancato avviamento (IMA) è uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, fino alla messa a regime effettuata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 92/2012. L’indennità è riconosciuta a specifiche categorie di lavoratori del settore portuale addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/94.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-        per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-        per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

 

Il comma 2 dell’articolo 33 modifica il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, di riorganizzazione delle autorità portuali, disponendo la proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 del termine di approvazione da parte del Comitato di gestione delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, che è ammessa dalla norma vigente fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, purché sia adottata entro il suddetto termine.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

 


 

Articolo 34
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

 

 

L'articolo 34 sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

 

L'articolo 34 in esame indica la finalità di sostenere i settori del turismo balneare e della nautica da diporto.

La misura di base dei canoni annui è fissata dall'art. 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime o specchi acquei, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative. L'importo dei canoni ivi previsti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base ai nuovi valori tabellari introdotti con la legge finanziaria per il 2007. Il comma 3 della suddetta norma stabilisce che i medesimi criteri di determinazione dei canoni si applichino (a decorrere dalla stessa data) anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Si ricorda che l'articolo 29 del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) definisce pertinenze del demanio marittimo  "le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale".

Quanto alla scadenza per il pagamento, si segnala che i canoni dovuti, a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno (art. 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014).

La relazione illustrativa indica l'intento di ridurre il contenzioso in materia, registrato a seguito dell'aumento di canoni per entrambe le fattispecie concessorie, sospendendo sino al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni non ancora corrisposti. La RT al disegno di legge, nel richiamare altresì l'intento di riduzione del contenzioso, afferma l'invarianza finanziaria della norma.

L'art. 01 del citato decreto-legge n. 400 del 1993 ha integrato la disciplina in materia[83], individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite "a scopo turistico ricreativo” per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi

di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzo di cui alle precedenti categorie.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 251), l'art. 03, comma 1, lett. a), del medesimo decreto-legge n. 400 del 1993 prevede l'articolazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B) sulla base della loro valenza turistica (rispettivamente, "alta" o "normale"). La definizione dei requisiti di alta ovvero normale valenza turistica è demandata alle regioni; nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale si assume, quale riferimento, la categoria B (normale valenza turistica).

La successiva lett. b) determina l'ammontare del canone in considerazione della valenza turistica dell'area interessata (cat. A e B), nonché della tipologia di interesse (aree scoperte, aree occupate con impianti di facile ovvero difficile rimozione, specchi acquei più o meno lontani dalla costa ecc.). La medesima disposizione detta ulteriori criteri di calcolo - applicabili dal 1° gennaio 2007 - per concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. In tali casi il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. Il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 6,5 e poi ridotto percentualmente a seconda delle dimensioni della pertinenza (il valore diminuisce con l'aumentare delle dimensioni).

Al riguardo, si segnala che il testo vigente fino al 31 dicembre 2006 prevedeva due ulteriori categorie - le aree a minore valenza turistica (cat. C) e le pertinenze del demanio marittimo individuate dall'art. 29 del Codice della navigazione (cat. D). La categoria C (minore valenza turistica) - alla quale venivano applicati canoni base di importo minore - veniva indicata quale riferimento in caso di mancata emanazione della disposizione regionale.

Rispetto a tale quadro, le novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 hanno quindi determinato, in alcuni casi, un incremento del canone, in ragione dei rinnovati criteri per la determinazione dello stesso. Secondo la relazione illustrativa annessa al disegno di legge, da tali novità avrebbe tratto origine l'istaurarsi di numerosi contenziosi avverso i provvedimenti ingiuntivi avviati dagli enti gestori del demanio marittimo.  

Ai sensi dell'art. 04, i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Si segnala, infine, che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2015 ha esteso la possibilità di pagare mediante modello F24 le somme dovute in relazione alle concessioni demaniali marittime.

 

Riguardo al settore della nautica da diporto, specifica disciplina era dettata dal regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui al D.M. 30 luglio 1998, n. 343. Come sopra accennato, dal 1° gennaio 2007 trovano applicazione i medesimi criteri formulati per le concessioni relative a finalità turistico-ricreative.

 

Quanto alla disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, si ricorda che i commi da 675 a 684 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) delineano un'articolata procedura per la generale revisione della materia.  Tali norme prevedono l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, al momento della pubblicazione del presente dossier, non risulta emanato.

Le medesime disposizioni prevedono (commi 682, 683 e 684), per le concessioni demaniali in essere, una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della medesima legge di bilancio (1° gennaio 2019). Precedentemente, era stata prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

Il comma 685, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni. Infine, il comma 246 consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia.

Per approfondimenti si veda il dossier (vol. II) sulla legge di bilancio n. 145 del 2018, anche con riferimento al contenzioso comunitario e alle pronunce della Corte costituzionale.

Si ricorda qui solamente che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di una procedura di selezione dei potenziali candidati. La Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico?ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

Su tali questioni è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato - sentenza della Sesta Sezione, n. 7874 del 18 novembre 2019 - ribadendo l'illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime. La Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere. Per approfondimenti sulle pregresse procedure di infrazione in sede UE e sulla giurisprudenza costituzionale si veda il citato dossier (vol. II) sulla legge di bilancio 2019.

 


 

Articolo 35
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

 

 

L’articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati: l’affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell’affidamento a nuovo concessionario; l’indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’unico comma di cui si compone l’articolo in esame.

Affidamento ad ANAS della gestione di strade o autostrade nelle more dell’affidamento a nuovo concessionario (comma 1, periodi I-III)

Il primo periodo del comma 1 riguarda i casi di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

In tali casi, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, viene previsto che l’ANAS S.p.a. può:

·     assumere la gestione delle strade/autostrade in questione;

·     svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.

 

Si fa notare che la norma in esame deroga a quanto previsto dall’art. 176 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ove è contenuta la disciplina relativa ai casi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.

L’art. 176, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, prevede infatti che “in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 4 della medesima disposizione (su cui v. infra) per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi”.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, i commi 8-10 dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici consentono agli enti finanziatori di indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. Viene inoltre previsto che la stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori.

 

Con riferimento all’attribuzione di compiti all’ANAS, prevista dalla norma in esame, la stessa precisa che tale attribuzione avviene in attuazione dell'art. 36, comma 3, del D.L. 98/2011.

L’art. 36 del D.L. 98/2011, con cui sono state dettate disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A., elenca, al comma 3, i compiti attribuiti all’ANAS. In particolare viene previsto che l’ANAS provvede, tra l’altro, a “costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria” e a “realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica”.

 

Il secondo periodo del comma in esame dispone che sono fatte salve:

·     le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio;

·     la possibilità per ANAS, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.

La disposizione si riferisce all’equo compenso che l’art. 2578 del codice civile riconosce all'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi – purché costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici – a fronte dell’esecuzione senza il suo consenso del progetto tecnico a scopo di lucro.

 

Il terzo periodo demanda ad un apposito decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina dell’oggetto e delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a.

Estinzione della concessione per inadempimento del concessionario (comma 1, periodo IV)

Il quarto periodo della disposizione in esame disciplina il caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario.

In tal caso viene prevista l’erogazione al concessionario dell’indennizzo previsto dall’art. 176, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

 

Relativamente al disposto del comma 4 dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici, si ricorda che tale comma disciplina la risoluzione della concessione per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice o la revoca della stessa concessione per motivi di pubblico interesse. In tali casi, il comma 4 dispone che spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

 

Si fa notare che la norma in esame – nel prevedere l’applicazione della sola lettera a) del comma 4 del citato art. 176 e non anche della lettera c) – esclude la possibilità di riconoscere al concessionario un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno.

 

La norma in esame precisa che l’applicazione della succitata lettera a) opera anche in sostituzione di eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto.

 

Si ricorda che l’art. 1418 del codice civile prevede la nullità del contratto quando è contrario a norme imperative, quando mancano i requisiti essenziali, quando la causa o i motivi sono illeciti nonché quando la nullità sia stabilita dalla legge. Il successivo art. 1419 c.c. disciplina la nullità parziale del contratto e la nullità di singole clausole prevedendo:

-        che la nullità parziale del contratto o di singole clausole contrattuali travolge l’intero contratto quando risulti che le parti non avrebbero mai concluso l’accordo senza quella specifica parte o clausola poi dichiarata nulla (primo comma);

-        che tale regola non si applica quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Quanto alla “risoluzione di diritto”, si ricorda che essa – diversamente dalla risoluzione giudiziale – opera al verificarsi degli eventi ai quali le parti hanno ricollegato questo effetto, senza necessita di una pronuncia del giudice.

 

Con riferimento alla previsione della norma in esame, secondo cui le clausole convenzionali difformi sono nulle “senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto”, si fa presente che essa sembra finalizzata a impedire l’applicazione di clausole, quali quella contenuta nell’art. 9-bis, comma 4, della Convenzione unica con Autostrade per l’Italia s.p.a. (stipulata il 12 ottobre 2007 e approvata per legge in virtù del disposto dell’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008), volte a disporre che la convenzione si intende risolta di diritto in presenza di atti o fatti, ivi inclusi “mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio”, che prevedano la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione ovvero un obbligo di rinegoziazione alle condizione previste nell’atto e/o fatto e/o provvedimento legislativo o regolatorio, a meno che il Concessionario non comunichi al Concedente, entro un termine prestabilito, la volontà di accettare l’inserzione automatica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione.

Si ricorda, peraltro, che nel parere del Gruppo di lavoro di giuristi istituito dal MIT con D.M. n. 119/2019 si afferma la tesi della nullità dell’art. 9-bis della Convenzione unica con ASPI (si veda, in particolare, il par. 9, pagg. 46-50).

I testi delle Convenzioni uniche con le società concessionarie autostradali e dei relativi atti aggiuntivi ed allegati possono essere consultati sulla apposita pagina web del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione (comma 1, periodo V)

Il quinto periodo della norma in esame dispone che l’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dall’art. 176, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Si fa notare che la norma in esame deroga a quanto previsto dall’art. 176, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “l’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4”.

 


 

Articolo 36
(Informatizzazione INAIL)

 

 

L'articolo in esame introduce il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel DPR 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Il comma 1 del nuovo articolo prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

 

L'art. 1 del DPR 462/2001 prevede che il regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro (co. 1). Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione (co. 2).

L'art. 4 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale (co. 1). Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI (co. 2). Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (co. 3). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (co. 4).

L'art. 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni (co. 1). Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI (co. 2). Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (co. 3). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (co.4).

 

Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.


 

Articolo 37
(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

 

 

L’articolo 37 autorizza l’istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, entro il 31 gennaio 2020, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla Società Rete ferroviaria italiana (RFI). Tale disposizione è conseguente all’inserimento di RFI nell’elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda che l’elenco degli enti pubblici facenti parte del settore istituzionale della PA (c.d. elenco S13) è redatto annualmente dall’ISTAT, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht - sulla base del Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013[84]) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2016).

Per l’anno 2019, l’elenco delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico è fornito dall’Istat nel Comunicato del 30 settembre 2019 (G.U. n. 229/2019), come integrato dal Comunicato dell’8 novembre 2019 (G.U. n. 262/2019).

In tale Comunicato è stata inserita, per la prima volta, la Società Rete Ferroviaria Italiana – Spa (RFI), secondo quanto già indicato dall’Istat stesso nel Comunicato del 9 aprile 2019 (cfr. “PIL e indebitamento delle amministrazioni pubbliche: aggiornamento”).

In tale comunicato, si rammenta, l’Istat ha pubblicato una nuova versione dei dati relativi ai conti economici nazionali e al conto delle Amministrazioni pubbliche (AP) per il 2017 e 2018, al fine di al fine di incorporare nei conti una modifica del perimetro del settore delle AP - definito dall'Istat in accordo con l'Eurostat - e, in particolare, di includere alcune unità istituzionali che per loro natura producono un impatto significativo su diversi aggregati economici, ed in particolare sul valore aggiunto, tra cui Rete Ferroviaria Italiana Spa, la quale è stata inclusa retroattivamente fin dal 2017, insieme ad altre 10 società[85], nell'elenco degli enti che rientrano nel settore S13.

 

Come sottolineato nella Relazione illustrativa, a seguito dell’inclusione – con il Comunicato ISTAT del 30 settembre 2019 - della società Rete ferroviaria italiana (RFI) nell’elenco S13 degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, i flussi finanziari di RFI concorrono alla formazione del fabbisogno del settore statale.

L’apertura di un apposito conto di tesoreria è funzionale, pertanto, a distinguere i trasferimenti a RFI che provengono dal bilancio dello Stato da quelli provenienti da Ferrovie dello Stato, il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura.

La relazione precisa, peraltro, che l’apertura del conto avrebbe dovuto essere autorizzata già nel corso del 2019, ma si sono resi necessari approfondimenti operativi con la Società al fine di definire gli aspetti tecnici relativi alla gestione dei flussi finanziari e informativi che hanno determinato l’allungamento dei tempi per l’autorizzazione all’apertura del conto.

 


 

Articolo 38
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

 

 

L’articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l’anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell’applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell’anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.

 

Le norme introdotte dall’articolo in esame riguardano esclusivamente gli enti locali direttamente coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

Si tratta di quegli enti che, avendo rimodulato/riformulato il proprio piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 1, comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di bilancio per il 2016), poi dichiarato incostituzionale, hanno dovuto, successivamente alla citata sentenza, ripresentare il piano di riequilibrio medesimo, con conseguente ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, sulla base delle disposizioni introdotte a tal fine dall’articolo 38, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto-legge crescita).

 

Si rammenta che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 714 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016), che aveva dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 e che non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (richiesto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 di armonizzazione contabile), di rimodulare il rispettivo piano, scorporando dal piano la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui richiesta dalla procedura di riequilibrio finanziario, limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015 (ex art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL), e ripianando tale quota in un arco temporale di trenta anni (periodo ben più ampio di quello previsto dalla normativa allora vigente, che limitava la durata del piano di rientro ad un periodo massimo di 10 anni; attualmente, la durata del piano di riequilibrio finanziario è compresa tra quattro e venti anni[86]).

 

Si rammenta che la facoltà di rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale prevista dal citato comma 714 era dunque legata alla condizione che, alla data di presentazione od approvazione del piano di riequilibrio originario, l’ente locale non avesse ancora approvato il rendiconto 2014 ed effettuato lo specifico riaccertamento straordinario dei residui[87] previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 (contabilità armonizzata).

Il comma 714 consentiva, in tal caso, una diversa facoltà di gestione della quota di disavanzo connesso agli effetti contabili del riaccertamento, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui richiesta dalla procedura di riequilibrio (ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lettera e)[88], del D.Lgs. n. 267/2000), e consentendone il ripiano - e la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate - in un arco temporale di 30 anni (in luogo dei 10 anni allora previsti dall’art. 243-bis del TUEL), come previsto per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011. In merito, il comma 714 disponeva, infatti, che l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fosse ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del febbraio 2019 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.

Con l’allungamento dei tempi di rientro dal disavanzo - secondo la Corte-  “l’equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l’intero trentennio, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; sarebbero violate le regole inerenti all’indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappresentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stemperata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore dei responsabili”.

La norma, in sostanza, violerebbe gli artt. 81 e 97 Cost., in quanto prevederebbe una misura di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio e ad ampliare la capacità di spesa dell’ente in condizioni di conclamato squilibrio.

La Corte ricorda come il regime ordinario inerente alla copertura del disavanzo di gestione preveda (art. 188 del T.U. enti locali) che esso sia immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell’arco del triennio successivo e – in caso di scadenza del mandato elettorale – entro la data di quest’ultimo. Già la disciplina del predissesto consentirebbe una rilevante deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni. La norma censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale.

Si rammenta, infine, che a seguito alla Sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale, il Governo, con una lettera aperta inviata dalla vice-Ministra all’economia e alle finanze, Laura Castelli, alla Corte dei conti, ha chiesto l’emanazione di un parere di orientamento con cui fornire delucidazioni in merito all’attuazione corretta e puntuale della Sentenza n. 18/2019 (parere fornito dalla Corte dei Conti, il 12 aprile 2019, con la deliberazione N. 8/SEZAUT/2019).

Pertanto, al fine di consentire agli enti locali di recepire il contenuto della Sentenza n. 18/2019 ed allinearsi alla normativa vigente, con il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto-legge crescita) si è data la possibilità agli enti locali che avevano rimodulato il proprio piano di riequilibrio ai sensi del citato comma 714 di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, con il conseguente il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato (articolo 38, commi 2-bis-2-quater, D.L. n. 34/2019).

 

L’articolo 38 in esame prevede, al comma 1, che gli enti locali in predissesto i quali, a seguito degli effetti della Sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, hanno ripresentato il proprio piano di riequilibrio pluriennale e, di conseguenza, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano, possono richiedere al Ministero dell’interno per l’anno 2020, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), appositamente istituito a sostegno dei piani di riequilibrio.

I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale a valere sul predetto Fondo, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, sono definiti nel D.M. 11 gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 243-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Il comma 2 chiarisce che l’incremento dell’anticipazione è assegnato con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione, in misura proporzionale alla differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020, a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente, e la rata annuale dovuta nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

 

L’anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni, secondo le modalità già previste per il Fondo di rotazione, di cui al D.M. 11 gennaio 2013 (comma 3).

 

 

 

Si rammenta che l’articolo 243-bis del TUEL - come successivamente modificato, da ultimo dall’art. 1, commi 888-889, della legge n. 205/2017 - stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (Titolo I) del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio.

Una volta deliberato, entro 10 giorni il piano deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall’articolo 155 del TUEL), per l’istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione dello stesso entro 30 giorni, secondo le procedure stabilite dall’articolo 243-quater. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

Ai fini del riequilibrio, l’ente interessato può avvalersi anche di una apposita anticipazione, prevista dall’articolo 243-ter: Questa è erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.

In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell’indebitamento.

Sulla suesposta disciplina sono successivamente intervenute numerose integrazioni e modifiche normative, principalmente volte a consentire agli enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio, la facoltà di riformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio, per lo più legate all’esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall’adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei residui.


 

Articolo 39
(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni)

 

 

La disposizione consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato.

 

Secondo la relazione illustrativa, l'operazione permetterebbe di ridurre il valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche sia attraverso una minore rischiosità per gli istituti finanziari derivante dall'avere come controparte lo Stato anziché gli enti, sia attraverso la semplificazione derivante dall'unificazione in un unico piano di ammortamento o titolo obbligazionario delle varie posizioni debitorie dei singoli enti.

 

In particolare, il comma 1 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto dei mutui con banche o intermediari finanziari in essere alla data del 30 giugno 2019 possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali.

La relazione illustrativa chiarisce che con il termine "ristrutturazione" debba intendersi sia l'estinzione anticipata del mutuo con contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione delle condizioni dei mutui in essere.

 

I mutui devono presentare le seguenti caratteristiche:

-        vigenza alla data del 30 giugno 2019;

-        scadenza successiva al 31 dicembre 2024;

-        debito residuo superiore a 50.000 euro;

-        debito residuo inferiore a 50.000 euro nei casi di enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all’8 per cento.

 

Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il valore attuale delle passività finanziarie successivo alla ristrutturazione deve essere inferiore a quello precedente. Da tale verifica possono essere esonerati i comuni con meno di 5.000 abitanti secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui sopra.

 

Il comma dispone inoltre che per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il MEF debba avvalersi di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui sopra.

 

Viene inoltre costituita una Unità di coordinamento con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a cui partecipano di diritto il MEF e il Ministero degli Interni. A tale unità spetta:

-        il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo;

-        il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione;

-        l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società in house, per agevolare l’accesso alle operazioni stesse.

 

Secondo la relazione tecnica, con il medesimo DPCM, e al fine di assicurare la neutralità finanziaria dichiarata nella disposizione, si provvederà a individuare la struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del MEF, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento della predetta unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo della previsione di attingere dal MEF il personale dirigenziale dell'Unità di coordinamento a cui fa riferimento la relazione tecnica.

 

Partecipano all’Unità i rappresentanti di ANCI e UPI.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l’organizzazione, la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house.

 

É prevista la possibilità che le operazioni comportino l’emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell’operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

 

Il comma 2 ammette tra le operazioni oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 recante la disciplina delle operazioni in strumenti derivati.

 

Il comma 3 obbliga l'ente a indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante.

 

Il comma 4 stabilisce che a seguito della presentazione dell’istanza, eseguita l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo, la società in house di cui al comma 1 comunica all’ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell’ente.

 

Il comma 5 autorizza la società in house a effettuare l'operazione di ristrutturazione soltanto dopo che l'ente abbia accettato le condizioni di cui al comma 4.

 

Il comma 6 disciplina l'accollo dei mutui degli enti da parte dello Stato. Viene stabilito infatti che, con la medesima decorrenza dell’operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l’ente sottoscrive con la società in house un contratto avente a oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati degli enti. A seguito dell'accollo gli enti divengono debitori nei confronti dello Stato e il contratto definisce pertanto le modalità di estinzione del debito, comprensive di interessi. L'estinzione dovrà avvenire su un periodo pari a quello previsto per l’estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l’ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l’applicazione di interessi moratori.

Il comma individua quindi una serie di principi che dovranno essere rispettati dalle modalità di estinzione del debito. In particolare:

a)   l’ente è tenuto a versare su un'apposita contabilità speciale (disciplinata dal successivo comma 9) un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante;

b)  le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;

c)   le rate di ammortamento versate dall’ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;

d)  le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

e)   la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall’ente è pari a 0;

f)   negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l’ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.

 

Il comma 7 introduce delle disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato. In particolare, gli enti locali saranno tenuti al rilascio a favore del MEF di una apposita delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000). In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società in house, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal MEF, l’ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell’adempimento al MEF stesso.

 

Il comma 8 specifica che la quota di interessi, di cui al comma 6, lettera e), del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento massimo di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL.

 

Il comma 9 autorizza l’apertura di una apposita contabilità speciale intestata alla società in house, che provvederà alla relativa rendicontazione, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione. Tale contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.

 

Il comma 10 introduce un'ulteriore garanzia di rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevedendo che le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possano essere integrate utilizzando a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Quest'ultima giacenza sarà reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

 

Il comma 11 estende la possibilità di ristrutturazione e accollo ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) applicando le procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell’ente stesso e con l’impegno dell’ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

 

Il comma 12 rinvia a un decreto del MEF da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità e termini per l’applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 13 interviene sull'articolo 45, comma 11 dell’articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di ristrutturazione del debito delle regioni al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede in particolare che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il comma 14, infine, individua la copertura finanziaria degli oneri relativi alla società in house di cui al comma 1 (pari al limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 


 

Articolo 40
(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

 

 

Il comma 1 demanda a un DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge la nomina, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Esso dispone altresì la decadenza del consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di nomina del commissario, senza l’applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

 

Tale disposizione prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

 

Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del DM 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

 

Con riguardo al Consiglio di Amministrazione in carica, nominato il 12 ottobre 2018 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, la Relazione sul governo societario 2018, disponibile sul sito del GSE, riferisce che l’azionista, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ha determinato i compensi ex art. 2389, I comma, c.c. per tutta la durata del mandato, in euro 27.000,00 lordi annui per il Presidente e in euro 13.500,00 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

L’Assemblea ha, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 6 novembre 2018, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha riconosciuto quale remunerazione da corrispondere ex art. 2389, comma 3, del codice civile, un emolumento lordo annuo pari a euro 57.600,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Avv. Francesco Vetrò e un emolumento lordo annuo pari a euro 192.000,00 all’Amministratore Delegato, Ing. Roberto Moneta. In coerenza con l’art. 23-bis, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e s.m.i., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del codice civile, è costituita da un emolumento annuo lordo fisso e un emolumento annuo lordo variabile, pari al 30% dell’emolumento fisso, da corrispondere in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, l’emolumento riconosciuto al Presidente, pari a euro 57.600,00 lordi annui, è stato suddiviso in una parte fissa di euro 44.308,00 lordi annui e in una parte variabile di euro 13.292,00 lordi annui, pari al 30% dell’emolumento fisso. L’emolumento riconosciuto all’Amministratore Delegato di euro 192.000,00 lordi annui è stato suddiviso in una parte fissa di euro 147.692,00 lordi annui e in una parte variabile di euro 44.308,00 lordi annui, pari al 30% dell’emolumento fisso.

 

Si rinvia al prospetto contenuto a p. 7 del documento disponibile sul sito del MEF (Società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze - organi di amministrazione e compensi deliberati ed erogati - anno 2018).

 

Il comma 2 prevede che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario.

Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal MEF ai sensi del già citato DM 24 dicembre 2013, n. 166.

 

Si osserva che il testo della disposizione in esame e la relazione illustrativa non contengono riferimenti alle ragioni ed ai presupposti dell’intervento normativo in oggetto.


 

Articolo 41
(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

 

 

L’articolo 41 dispone, al comma 1, la non applicabilità all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell’art. 6 del decreto-legge n.78/2010, in ordine alle spese per l’acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizioni delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla deroga disposta dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

 

L’articolo 6, comma 14, del DL n.78/2010, richiamato dalla disposizione in commento ha previsto, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Per il solo 2011 è stata consentita la deroga al predetto limite, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Lo stesso comma 14 ha esentato dall’applicazione del predetto limite le solo autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

La disposizione in esame include, quindi, tra le autovetture esenti dal limite sopra richiamato quelle utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

 

Si ricorda, al riguardo, che il decreto-legge n.66 del 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ha previsto nuove disposizioni in materia di spese per autovetture.

In particolare, l’articolo 15 ha disposto che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica, tra le altre,  alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Tale disposizione, che ha previsto un ulteriore riduzione del limite di spesa per le pubbliche amministrazioni in riferimento alle autovetture, non ha, quindi interessato il parco macchine in dotazione all’ICQRF, al quale continuava, comunque, ad applicarsi, fino all’emanazione del decreto-legge in esame, il limite dell’80 della spesa registrata nel 2009.

 

La relazione tecnica, allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, specifica che nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari ad euro 481.056,51 e che nel 2019 la spesa sostenuta nel 2019 sarà pari a 481 mila.

Con l’eliminazione del vincolo di cui all’art. 6 del DL n.78/2010, l’ICQRF intende procedere alla sostituzione del 30% del parco auto per le ispezioni. La spesa che sarà sostenuta eccedente il limite dell’80 per cento sarà pari a 319 mila euro. Tale somma è disponibile nel bilancio dell’Ispettorato grazie alla possibilità – disposta dall’art. 26, co.3-ter, del Dlgs n. 231/2017- di poter assegnate all’Ispettorato i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora eccedenti il gettito già previsto a legislazione vigente antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso Dlgs n. 231/2017.

 

L’Ispettorato è inquadrato come Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è organismo che svolge i controlli di qualità nel settore agroalimentare.

L'ICQRF ha 29 uffici sul territorio italiano.

Svolge, a livello nazionale, numerosi compiti, tra i quali:

- la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;

- la vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP, Bio);

- il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori, potendo irrigare sanzioni a tutela del corretto funzionamento degli accordi interprofessionali.

A livello europeo e mondiale, l'ICQRF è Autorità ex officio; svolge controlli sul WEB per la tutela delle produzioni di qualità italiane.

Svolge, inoltre, controlli analitici sui prodotti avvalendosi di 6 laboratori.

 

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla deroga disposta dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 7593), in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Nella legge di bilancio per il 2020 tale fondo presenta una dotazione di sola cassa di 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021 e 514 milioni per il 2022.

 


 

Articolo 42
(Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)

 

 

Le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvalga la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese e l'esclusività dell'esercizio di alcune di queste funzioni per il tramite della società PAgoPa.

 

Questo articolo del decreto-legge riproduce disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 47.0.14 (testo 3 corretto), approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta notturna dell'11 dicembre 2019), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato.

 

Il comma 1 autorizza la Presidenza del Consiglio - per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese - ad avvalersi di 7 unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di: fuori ruolo (in tal caso è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario); comando (in tal caso i posti non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni); o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza.

Tale personale è previsto provenire dai Ministeri - ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo - ovvero da altre pubbliche amministrazioni (tenute ad accordare il fuori ruolo o comando entro quindici giorni dalla richiesta, per effetto del rinvio all'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997).

Queste unità di personale sono aggiuntive rispetto al contingente di personale proprio della Presidenza del Consiglio.

Per effetto del rinvio all'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, il personale comandato o fuori ruolo dei Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza del Consiglio provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.

Ancora, si introducono alcune disposizioni recanti novelle l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 - il quale ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo sia il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, sia più in generale traslando le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato), il quale li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate.

 

Dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 sono modificati il comma 1-quater, il comma 1-quinquies, il comma 3.

 

Il comma 1-quater (dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) come novellato dal comma 2, lettera a) di questo articolo del decreto-legge, viene a prevedere espressamente la competenza in comunicazione e disseminazione dei processi complessi di trasformazione tecnologica, tra le competenze degli esperti operanti a disposizione delle strutture per il tramite delle quali la Presidenza del Consiglio esercita le sue funzioni in campo di trasformazione tecnologica e digitale.

Inoltre disciplina più puntualmente (rispetto alla previsione vigente, che demanda per lo più a decreto del Presidente del Consiglio) il regime giuridico ed economico di tale contingente di esperti, di provenienza da Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Sono riprodotte le medesime previsioni relative alle 7 unità aggiuntive, sopra ricordate.

Si aggiunge altresì che il contingente di esperti possa essere composto anche da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento disponibile, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.

 

Il comma 1-quinquies (dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) come novellato dal comma 2, lettera b) di questo articolo del decreto-legge, reca un raccordo normativo con le nuove previsioni introdotte, sopra ricordate, nonché include le spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti per l'attuazione dell'Agenda digitale, tra gli oneri di spesa cui lo stanziamento disponibile assicura copertura.

 

Il comma 3 (dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) come novellato dal comma 2, lettera c) di questo articolo del decreto-legge, rende esclusivo l'avvalimento da parte del Presidente del Consiglio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni in alcuni ambiti della trasformazione digitale, della società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dal medesimo articolo 8 (al comma 2) del decreto-legge n. 135 del 2018.

Gli ambiti di trasformazione digitale sono:

§  la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento (tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico)[89];

§  lo sviluppo del punto di accesso telematico (previsto presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005);

§  lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale dati (prevista dall'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale come finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni, nonché la condivisione dei dati a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese).

 

Infine è novellato - dal comma 3 di questo articolo del decreto-legge - l'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, per raccordarlo con quanto disposto dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, in ordine alla traslazione dall'AgID alla Presidenza del Consiglio, delle competenze (di indirizzo) circa la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.


 

Articolo 43
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 43 contiene le disposizioni finanziarie e le norme di copertura relative al decreto-legge in esame.

 

Il comma 1 provvede a disaccantonare e rendere disponibili le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2019, in conseguenza del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 237/2016.

Si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 237/2016 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) provvede, al comma 2, alla quantificazione degli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico di cui al comma 1 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 232 milioni di euro per l'anno 2018, 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, nonché alla loro copertura finanziaria (lettere a), b), c) e d)). Il citato comma 3 provvede all’iscrizione delle risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 che, unitamente a quelle di cui alle lettere a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

 

Il comma 2 provvede a disaccantonare e rendere disponibili le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 con una dotazione di sola cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l’anno 2020, in termini di cassa.

 

Il comma 3 incrementa il Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, di 133 milioni di euro per l’anno 2019.

Il richiamato art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate anche a specifici interventi di politica attiva del lavoro.

 

Il comma 4 utilizza le risorse del FISPE disaccantonate e rese disponibili dal comma 1, pari a 213 milioni di euro per l’anno 2019, a copertura degli oneri derivanti:

§  dal comma 3 del presente articolo (133 milioni per il 2019, ad incremento del Fondo sociale per l’occupazione e formazione);

§  dall’articolo 10, comma 3 (30 milioni per il 2019, per il rifinanziamento della misura prevista dal comma 16 dell’articolo 18 della legge n. 205/2017, che autorizza il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi);

Alla copertura dell’articolo 10, comma 3, provvede anche il comma 5 del presente articolo, per quanto riguarda gli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno, per l’anno 2020.

§  dall’articolo 14, comma 1 (per il rifinanziamento di 50 milioni per il 2019 del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, noto come “Fondo 394/81”).

Alla copertura dell’articolo 14, comma 1, provvede anche il comma 6 del presente articolo, per quanto concerne gli oneri in termini di fabbisogno, per l’anno 2020.

 

Il comma 5 provvede agli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall’articolo 10, comma 3, e dall’articolo 11, comma 3, complessivamente pari a 32,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al comma 2.

 

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l’articolo 10, comma 3 (rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi), comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare pari a 30 milioni di euro per il 2019 e, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, di 30 milioni per il 2020. Alla copertura dell’articolo 10, comma 3, provvede anche il comma 4 del presente articolo, per gli oneri relativi all’anno 2019.

Secondo il medesimo prospetto, l’articolo 11, comma 3, riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di imprese di grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite, comporta effetti sul saldo netto da finanziare per 4,3 milioni di euro per il 2019, e di 2,8 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Alla copertura dell’articolo 11, comma 3, provvede anche il comma 8 del presente articolo, per gli oneri relativi all’anno 2019.

 

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al comma 2.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica,  dall’articolo 14, comma 1, che provvede al rifinanziamento di 50 milioni per il 2019 del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, noto come “Fondo 394/81”, derivano effetti per 50 milioni di euro per il 2019 in termini di saldo netto da finanziare e di 50 milioni in termini di fabbisogno per l’anno 2020. Alla copertura dell’articolo 14, comma 1, provvede anche il comma 4 del presente articolo, per quanto concerne gli oneri per il 2019 in termini di saldo netto da finanziare.

 

Il comma 7 provvede agli oneri derivanti dall’articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

L’articolo 15, comma 4, prolunga da dodici a diciannove mensilità il periodo massimo per cui può essere concessa un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, non possano prestare attività lavorativa.

Secondo la relazione tecnica, per la copertura finanziaria di tale disposizione sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base all’articolo 4-ter del D.L. n. 109/2018, che fissava in 11 milioni per l’anno 2018 e in 19 milioni per l’anno 2019 gli oneri per l’intervento in esame. Al momento sono state complessivamente erogate risorse per circa 19 milioni di euro, quindi la proroga di 7 mesi degli interventi a favore dei lavoratori risulta coperta dalle economie risultanti sugli stanziamenti citati. Risulta comunque necessaria, secondo la relazione tecnica, la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2020, a cui si provvede ai sensi del comma 7 in esame, mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, all’articolo 15, comma 3, lettera b) si possono ascrivere effetti di riduzione del fabbisogno e indebitamento netto per effetti riflessi di maggiori entrate tributarie e contributive indotti dal mantenimento per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell’emergenza per l’esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale per 4,9 milioni nel 2020.

Per l’articolo 20, risultano effetti fiscali che comportano una riduzione del fabbisogno e dell’indebitamento netto per 1,5 milioni nel 2020, per l’incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa.

Per l’articolo 23, risultano effetti riflessi tributari e contributivi positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto per 1,5 milioni nel 2020, conseguenti all’assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura della Corte dei conti.

 

Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l’articolo 11, comma 3, riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di imprese di grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite, comporta effetti sul saldo netto da finanziare per 4,3 milioni di euro per il 2019, e di 2,8 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.  Alla copertura dell’articolo 11, comma 3, provvede anche il comma 5 del presente articolo, per quanto concerne gli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno per il 2020.

 

Il comma 9 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 



[1]    Come riportato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, tale disposizione è volta anche al superamento della procedura di infrazione 2014/4321 con cui l’UE, il 25 luglio 2019, ha messo in mora l’Italia per “trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico”.

[2]    Una proroga del termine al 31 dicembre 2021 è stata già disposta per gli enti pubblici di ricerca (di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218) - insieme con altre norme (in aggiunta a quelle specifiche già vigenti) relative all’applicazione della normativa in oggetto per tali enti - dalle novelle di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.

[3]    Riguardo ad esse, cfr. infra.

[4]    Data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[5]    Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[6]    Con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il suddetto termine temporale è stato differito al 31 dicembre 2019, ai sensi del citato comma 11-bis dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[7]    Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

[8]    Tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al citato comma 11 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[9]    Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[10]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[11]   Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

[12]   Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.

[13]   Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).

[14]   Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).

[15]   Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

[16]   Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

[17]   Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

[18]   Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

[19] Le amministrazioni pubbliche sono così individuate dall'articolo 2, comma 2 del medesimo codice dell'amministrazione digitale: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI) (così l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

[20]   La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria).

[21]    Un precedente differimento (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020) dei termini di decorrenza in oggetto è stato disposto dalla novella di cui all’articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[22]   In ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è subordinato anche alle seguenti condizioni: l'effettiva gravità delle procedure precedenti era "lieve" o "moderata"; è dimostrato che sono stati pienamente ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

[23]   Nell’ambito di tale procedura la Commissione europea ha emesso un parere motivato il 15 febbraio 2017.

[24]   Si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 del citato D.Lgs. n. 26: il laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna costituisce il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida; questi ultimi studi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero della salute.

[25]   La procedura per la formazione di tali graduatorie era stata indetta con DM 16 giugno 2005.

[26]   Ha, altresì, autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028, ed € 18,5 mln annui dal 2029 al fine di superare il precariato.

[27]   Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018. Le graduatorie definitive sono state pubblicate il 23 novembre 2018.

[28]   In base alla relazione tecnica dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 40 candidati.

[29]   In base alla relazione tecnica dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 1.290 candidati.

[30]   In base alla relazione tecnica dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo nelle GNE e nelle GET, rispettivamente, 114 e 438 candidati, di cui 86 presenti in entrambe le graduatorie.

[31]   La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 avevano un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

[32]   La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l’onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l’adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

[33]   “L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, terzo comma, della legge n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro. Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrattuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane consente di concludere nel senso dell’esistenza di situazioni discriminatorie” (cfr. n. 31 della sentenza).

[34]   Tale posizione è stata ribadita, più recentemente, con sentenza 21004/2015.

[35]   Con ordinanza 38/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, co. 3, ultimo periodo, della L 240/2010, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 99/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

[36]   Per completezza, si ricorda che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della L. 240/2010, aveva sottolineato l’opportunità che l’articolo 26, “nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale” (che ha sempre riconosciuto, nel settore pubblico, il diritto alla ricongiunzione di tutti i servizi prestati ai fini della definizione dei diritti pensionistici: ad es., v. le sentenze 305/1995, 496/2002 e 191/2008).

[37]   Le proroghe sono state disposte dall’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

[38]   Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

[39] In attuazione dell’art. 1, co. 583, della L. 232/2016, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM n. 105 del 3 marzo 2017, che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:

-        una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;

-        una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;

-        una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

Ha previsto, inoltre, che l’importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote.

[40] In attuazione, è intervenuto il DM n. 124 dell'1 marzo 2019. In particolare, il DM ha stabilito che l’importo doveva essere ripartito, con Decreto del direttore generale competente, in misura uguale fra le 14 fondazioni lirico-sinfoniche, assegnando il 60% dietro presentazione, entro il 31 maggio 2019, di specifici progetti di riduzione del debito esistente, e l’ulteriore 40% dietro presentazione, entro il 31 ottobre 2019, di una relazione sulle azioni intraprese per ridurre il medesimo debito. Inoltre, ha previsto che, entro il 30 giugno 2020, tutte le fondazioni devono presentare una relazione sull’impiego delle risorse assegnate.

[41]   Il richiamato art. 14 dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare, dal 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1998, al Fondo per il compenso del lavoro straordinario (di cui all’art. 31, c. 2, del CCNL del 6 luglio 1995) per la parte che residua dopo l’applicazione di quanto disposto dal successivo art. 15, c. 1, che prevede la destinazione di determinate risorse per migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.

[42]   Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact.

[43]   Per il 2020, v.: D.L. 50/2017 (L. 96/2017), art. 22, co. 7-quater (Fondo promozione lettura: € 1 mln annui dal 2018) e 8-bis (spese di gestione e funzionamento Fondazione Real Sito di Carditello: € 300.000 annui dal 2018); L. 153/2017, art. 7, co. 1 (Comitati per celebrazioni: € 1 mln per il 2020); L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), art. 1, co. 309 (spese personale Mibact: € 500.000 annui dal 2018) e 342 (Fondo informatizzazione archivi movimenti politici: € 500.000 annui dal 2018).

[44]   Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);

- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c).

[45] L’istituto della mobilità nella P.A. è disciplinato dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Più specificamente la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dal richiamato articolo 30, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis disciplinano la mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero. In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Posto che le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). In particolare, per la copertura delle vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti sopra descritto. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-bis).

[46]  Si ricorda che l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è stata istituita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, il quale ha definito un riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro.

[47]    Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[48]   Cfr., in materia, il citato comma 258 dell’articolo 1 della L. n. 145 e l’articolo 4 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

[49]   Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[50]   La richiamata norma generale fa riferimento anche al concerto con altri Ministeri competenti (non sussistenti nel caso dell'INPGI).

[51]   Non sono specificati le procedure di individuazione dei programmi oggetto di accantonamento e di indisponibilità (nonché di determinazione dei relativi importi) né i termini e le modalità per l'eventuale ripristino delle risorse (per l'ipotesi in cui le norme regolamentari non vengano adottate nel relativo anno di riferimento).

[52]   Procedura di cui all’articolo 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

[53]  In tale patto (denominato anche vendita a rate con riserva della proprietà e contemplato dall’articolo 1523 del codice civile), si prevedono il pagamento a rate ed il trasferimento della proprietà solo al momento del pagamento dell’ultima rata.

[54]  Si ricorda che le norme relative al calcolo del trattamento di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) sono poste dall’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. In base al criterio generale di cui comma 1 del suddetto articolo 3, il trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

[55]Il comma 10-bis dell’articolo 3 della L. 335/1995 è stato introdotto dall’articolo 19 del d.l. n.4 del 2019.

[56]   Tale comma dispone che fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo al 1° giugno 1991, le contribuzioni o le somme del FPLD è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

[57]   Tale norma prevede che i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'INPS ed all'INAIL sono sospesi per un triennio dal 12 settembre 1983 è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

[58]   Si ricorda che il comma 4 del richiamato art. 2 del D.L. 109/2018, qui modificato, ha previsto, per le medesime finalità, un incremento della contabilità speciale pari a 9 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro per il 2019.

[59] Le misure in questione – che vanno ora riferite al nuovo vincolo del pareggio di bilancio (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) introdotto a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015 – indicano, in particolare:

-        per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento della spesa del personale, ossia lo snellimento delle strutture con accorpamento di uffici, la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali e il contenimento della crescita della contrattazione integrativa (in base al richiamato c. 557);

-        per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, la regola (di cui al richiamato c. 562) in base alla quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Infine, il richiamato art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, in linea generale dispone che dal 2011 (sia pur con una serie di deroghe ed eccezioni specificamente individuati) la spesa delle PA per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio sia pari al 50%, di quella sostenuta nel 2009.

[60] Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento del 14 agosto 2018, con la suddetta ordinanza il Presidente della regione Liguria viene nominato Commissario delegato e viene stabilito un piano di interventi, per la realizzazione dei quali si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro.

[61]   In base all’articolo 3, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

[62]   In base a tale disposizione, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

[63]   Recante disposizioni per la riorganizzazione del Formez.

[64]   Recante la “Istituzione e attività del Nucleo per la concretezza”.

[65]   Il suddetto Piano triennale, ai sensi del medesimo comma 2 oggetto di novella, è approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali. Tra i vari contenuti del Piano, la lettera b) che è stata sostituita prevedeva “le azioni dirette ad implementare l’efficienza delle PA, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive”.

[66] La Relazione tecnica chiariva che la proiezione decennale della spesa corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di Tar e di 12 Consiglieri di Stato.

 

[67]    Da ultimo, l’articolo 95, comma 4, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie prevede la destinazione delle risorse in esame (corrispondenti al collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di Ria) al Fondo per la retribuzione di risultato.

[68]    Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

[69]    Di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[70]    Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni. Inoltre, per una deroga al limite in oggetto, relativa all’intero personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario, cfr. l’articolo 1, commi 526 e 527, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[71]    Esso - al contrario dell’elevamento disposto dal presente articolo 25, comma 1 - ha determinato un corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

[72]    A quest’ultimo riguardo, cfr. infra.

[73]   In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[74]  Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 37 del D.Lgs. n. 26: il laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna costituisce il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida; questi ultimi studi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero della salute.

[75]   Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettere a) e b), del citato D.Lgs. n. 26.

[76]   Ai sensi della lettera c) del citato articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 26.

[77]    Tale sezione contrattuale è posta ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.

      La sezione ha definito i profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria.

[78]    A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

[79]    Tale decreto (previsto dal comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205) - oltre a stabilire, ai sensi del citato comma 432 dell'articolo 1 della L. n. 205, le modalità e i criteri per le assunzioni a tempo determinato previste dalla norma transitoria di cui al medesimo comma 432 - definisce le modalità, le condizioni ed i criteri di valutazione del personale a tempo determinato rientrante nel ruolo suddetto ed assunto secondo le norme a regime poste o richiamate dal comma 426 dello stesso articolo 1 della L. n. 205. Riguardo al decreto ministeriale, cfr. anche infra.

[80]   Le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell’art.13 del D.L. n. 50/2017.

[81]   La normativa, in particolare, prevedeva che le Amministrazioni centrali trasmettessero al Ministro per il Sud, che cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale, ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale, interessati dall'applicazione di tale regola, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l’anno 2019, l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale è stato individuato, in via sperimentale, direttamente dal DEF 2019. Con D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità di verifica del volume di stanziamenti in conto capitale che le Amministrazioni centrali hanno assegnato alle regioni del Sud, secondo il principio dell’assegnazione proporzionale.

[82]   Si tratta della una struttura di missione denominata «InvestItalia», prevista dall’articolo 1, commi 179-183, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), di supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia (prevista dall’articolo 40 del D.L. n. 109 del 2018).     Con D.P.C.M. 26 settembre 2019 l’Autorità politica delegata è stata individuata nel Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco.

[83] Recata dal Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in particolare negli articoli da 28 a 55, nonché dal regolamento per la navigazione marittima (di cui al d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. da 5 a 58).

[84]   Secondo il SEC 2010, le unità istituzionali vengono classificate o meno nel Settore S.13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dalla forma giuridica assunta (Cfr. sul sito dell’ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/190748). Secondo il SEC 2010, il Settore S.13 “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.

[85]   Come riportato nel Comunicato ISTAT del 9 aprile 2019, le unità riclassificate all’interno del settore delle AP sono: Rete ferroviaria Italiana s.p.a.; FerrovieNord s.p.a.; Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia); Cassa del Trentino s.p.a.; Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a.; Finanziaria regionale abruzzese s.p.a.; Finpiemonte s.p.a.; Finanziaria regionale Valle d’Aosta s.p.a.; Acquirente Unico s.p.a.; Ricerca sul sistema energetico s.p.a.

[86]   Ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di spesa corrente del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio.

[87]   Il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011, costituisce, si ricorda, una operazione straordinaria, prevista al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio generale della competenza finanziaria “potenziata”, introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011. Ciò in ragione della circostanza che con i nuovi principi contabili non possono continuarsi a gestire poste di residuo che derivano da registrazioni contabili che rispondono al previgente criterio della competenza finanziaria semplice. Il riaccertamento, presupponendo la verifica delle ragioni del mantenimento dei residui in base al criterio della nuova competenza, ha inevitabilmente determinato situazioni in cui i risultati di amministrazione 2015 si sono chiusi in disavanzo, differentemente dalle risultanze accertate alla chiusura dei conti dell’anno precedente, con possibili ripercussioni sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

[88]   La suddetta lettera e) dispone che l’ente che abbia predisposto il piano di riequilibrio è tenuto – ai fini di assicurare il riequilibrio medesimo - ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità (da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione), nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

[89] La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "PagoPA". Essa è una delle infrastrutture abilitanti previste dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (altre sono: Sistema Pubblico di Identità Digitale; Carta d'Identità Elettronica; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); è mirata a che cittadini ed imprese effettuino i pagamenti verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità, tramite un sistema unitario ed avvalendosi del maggior numero possibile di canali di pagamento.

Non configura un mero sistema di pagamenti on line, potendo integrare al suo interno modalità tradizionali di pagamento attraverso un canale unico per la condivisione di modalità di incasso, rendicontazione e gestione delle ricevute.