Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2018 - Volume III - Articolo 1, comma 793-Articolo 19
Riferimenti: AC N.4127/XVII AC N.4768/XVII AC N.4768/XVII AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/7
Data: 06/02/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 


LEGGE DI BILANCIO 2018

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

VOLUME III

Articolo 1, comma 793 – Articolo 19

 

febbraio 2018

 

 

 

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Dossier n. 560/7 Volume III

 

 

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Progetti di legge n. 642/7 Volume III

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 393;

§  Volume II - Articolo 1, commi 394 – 792;

§  Volume III - Articolo 1, comma 793 - Articolo 19

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 11

Articolo 1, commi 793-803 e 806-807 (Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro). 13

Articolo 1, commi 804 e 805 (Fondo per la riduzione del superticket). 21

Articolo 1, comma 808 (Compensazioni minor gettito IRAP). 24

Articolo 1, comma 809 (Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno). 26

Articolo 1, comma 810 (Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali). 27

Articolo 1, comma 811 (Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti dell'INAPP)  28

Articolo 1, comma 812 (Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni)  29

Articolo 1, comma 813 (Stabilizzazione del personale sanitario). 31

Articolo 1, comma 814 (Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità). 33

Articolo 1, commi 815 e 828 (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)  34

Articolo 1, commi 816-826 (Disposizioni finanziarie relative al Friuli Venezia Giulia)  36

Articolo 1, comma 827 (Rideterminazione Livello finanziamento Ssn per trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per il superamento OPG). 42

Articolo 1, commi 829 e 830 (apporti finanziari Stato-Regione siciliana). 44

Articolo 1, comma 831 (Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome). 47

Articolo 1, commi 832-834 (Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano). 49

Articolo 1, commi 835 e 836 (Trasporto regionale in Basilicata). 60

Articolo 1, comma 837 (Insularità della Sardegna). 61

Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843 (Risorse per province e città metropolitane)  64

Articolo 1, commi 840 e 841 (Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta)  74

Articolo 1, comma 844-847 (Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane). 76

Articolo 1, commi 848-850 (Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni). 79

Articolo 1, comma 851 (Contributo alla Regione Sardegna). 82

Articolo 1, comma 852 (Laguna di Venezia). 87

Articolo 1, commi 853-862 (Interventi a favore dei comuni). 89

Articolo 1, comma 863 (Sblocco turn over nei piccoli comuni). 98

Articolo 1, commi 864 e 865 (Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)  99

Articolo 1, comma 866 (Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali). 101

Articolo 1, comma 867 (Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali). 103

Articolo 1, commi 868 e 869 (Incentivi per fusione dei Comuni). 104

Articolo 1, commi 870 e 871 (Rimborso minor gettito TASI comuni). 107

Articolo 1, comma 872 (Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione). 109

Articolo 1, comma 874 (Spazi finanziari degli enti locali per investimenti). 111

Articolo 1, comma 875 (Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali)  120

Articolo 1, comma 876 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)  122

Articolo 1, comma 877 (Proroga del periodo di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)  127

Articolo 1, comma 878 (Servizio di tesoreria). 129

Articolo 1, comma 879 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)  130

Articolo 1, comma 880 (Risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 per lavori pubblici). 132

Articolo 1, comma 881 (In materia di requisiti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale -  presso amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata). 133

Articolo 1, comma 882 (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE). 135

Articolo 1, comma 883 (Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)  137

Articolo 1, comma 884 (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019). 139

Articolo 1, comma 885 (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di solidarietà comunale non utilizzati in favore delle fusioni di comuni). 141

Articolo 1, comma 887 (Semplificazione DUP). 146

Articolo 1, commi 888 e 889 (Procedura di riequilibrio finanziario enti locali). 148

Articolo 1, comma 890 (Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali)  151

Articolo 1, comma 891 (Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile)  152

Articolo 1, comma 892 (Credito di imposta per il Sud). 153

Articolo 1, commi 893 e 894 (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno). 156

Articolo 1, commi 895 e 896 (Integrazione finanziamento aree interne). 160

Articolo 1, commi 897-903 (Fondo imprese Sud). 163

Articolo 1, commi 904 e 905 (Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno). 172

Articolo 1, comma 906 (Proroga società Acquedotto Pugliese). 176

Articolo 1, comma 907  (Area marittima di Termoli). 178

Articolo 1, comma 908 (Gestione commissariale ex Agensud). 179

Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica). 181

Articolo 1, commi 910-914 (Modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori). 196

Articolo 1, commi 918 - 927 (Contrasto all’evasione fiscale distribuzione carburanti))  198

Articolo 1, commi 929 e 930 (Sose). 202

Articolo 1, comma 931 (Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale). 204

Articolo 1, comma 932 (Termini scadenze fiscali). 206

Articolo 1, comma 933 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta). 207

Articolo 1, comma 934 (Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)  209

Articolo 1, comma 935 (Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA). 211

Articolo 1, comma 936 (Vigilanza società cooperative). 213

Articolo 1, commi 937-944 (Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)  215

Articolo 1, commi 945-959 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi). 220

Articolo 1, comma 960 (Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico)  226

Articolo 1, commi 961-981 (Smaltimento del contenzioso tributario in Cassazione)  228

Articolo 1, commi 982 e 983 (Assunzioni Agenzia delle entrate). 233

Articolo 1, commi 984 e 985 (Gruppo IVA). 235

Articolo 1, commi 986-989 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 238

Articolo 1, comma 990 (Sospensione deleghe di pagamento). 240

Articolo 1, commi 991 e 992 (Imposta sulle assicurazioni). 242

Articolo 1, comma 993 (Agenti immobiliari). 243

Articolo 1, commi 994 e 995 (Interessi passivi). 244

Articolo 1, comma 996 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)  246

Articolo 1, commi 997 e 998 (Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)  248

Articolo 1, commi 999-1006 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa). 250

Articolo 1, commi 1007-1009 (Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato). 256

Articolo 1, commi 1010-1019 (Misure fiscali per l’economia digitale - web tax). 258

Articolo 1, commi 1020-1025 (Attribuzione di compiti al Garante della protezione dei dati personali). 267

Articolo 1, commi 1026-1046 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)  270

Articolo 1, commi 1047-1049 (Disposizioni in materia di giochi). 291

Articolo 1, comma 1050 (Smaltimento degli apparecchi di gioco). 294

Articolo 1, commi 1051-1058 (Scommesse sulle corse dei cavalli). 295

Articolo 1, comma 1059 (Ristrutturazione ippodromo di Merano). 298

Articolo 1, comma 1060 (Registro dei distributori ed esercenti di gioco). 299

Articolo 1, comma 1061 (Istituto per il credito sportivo). 301

Articolo 1, comma 1062 (Proroga new slot). 302

Articolo 1, comma 1063 (Differimento disciplina IRI). 303

Articolo 1, comma 1064 (Rideterminazione Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)  305

Articolo 1, comma 1065 (Riduzione Fondo interventi strutturali politica economica))  307

Articolo 1, comma 1066 (Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)  309

Articolo 1, commi 1067 e 1068 (Riduzione di Fondi a copertura degli oneri recati dalle misure previdenziali previste ai commi 146-153). 310

Articolo 1, commi 1069 e 1070 (Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)  313

Articolo 1, comma 1071 (Tabelle A e B). 316

Articolo 1, commi 1072 e1075 (Fondo investimenti). 329

Articolo 1, commi 1073 e 1074 (Dissesto idrogeologico). 335

Articolo 1, commi 1076-1078 (Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane). 337

Articolo 1, commi 1079-1084 (Fondo progettazione degli enti locali). 339

Articolo 1, commi 1085 e 1086 (Trasporto rapido di massa). 343

Articolo 1, comma 1087 (Tutela e valorizzazione del Made in Italy). 345

Articolo 1, comma 1088 (Fatture elettroniche per il tax free shopping). 347

Articolo 1, commi 1089 e 1090 (Fondo per il commercio equo e solidale). 348

Articolo 1, commi 1091-1093 (Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)  349

Articolo 1, commi 1094 e 1095 (Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali)  352

Articolo 1, comma 1096 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI e assunzione di giornalisti)  356

Articolo 1, comma 1097 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense). 360

Articolo1, commi 1098-1100 (Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna)  363

Articolo 1, comma 1101 (Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari). 369

Articolo 1, comma 1102 (Pubblicità delle gare in caso di subappalto). 370

Articolo 1, commi 1103-1105 (Strumenti di debito chirografario di secondo livello)  371

Articolo 1, commi 1106-1109 (Fondo di ristoro finanziario). 374

Articolo 1, commi 1110 e 1111 (Istituto vulcanologia). 379

Articolo 1, commi 1112-1115 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento). 381

Articolo 1, commi 1116-1118 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino). 384

Articolo 1, comma 1119 (Aree naturali protette). 386

Articolo 1, comma 1120, lett. a) (Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali). 389

Articolo 1, comma 1120, lett. b) (Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile). 392

Articolo 1, comma 1120, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti). 395

Articolo 1, comma 1120, lett. d)  (Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza). 397

Articolo 1, comma 1120, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania)  400

Articolo 1, comma 1121 (Proroga perfezionamento presso l’ufficio del processo)  402

Articolo 1, comma 1122, lett. a) (Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri). 404

Articolo 1, comma 1122, lett. b) (Ritorno volontario assistito di migranti). 406

Articolo 1, comma 1122, lett. c) (Proroga di termini per l’impiego di guardie private  nel contrasto alla pirateria). 408

Articolo 1, comma 1122, lett. d) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali). 411

Articolo 1, comma 1122, lett. e) (Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani). 413

Articolo 1, comma 1122, lett. f) (Banca dati del DNA). 416

Articolo 1, comma 1122, lett. g) (Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 418

Articolo 1, comma 1122, lettera h) (Proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 419

Articolo 1, comma 1122, lett. i) (Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere). 420

Articolo 1, commi 1123 e 1124  (Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre disposizioni). 423

Articolo 1, comma 1125 (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico)  427

Articolo 1, comma 1126 (Proroga convenzione Sogei). 429

Articolo 1, commi 1127 e 1128 (Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici). 432

Articolo 1, commi 1129-1131 (Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell'economia e delle finanze). 436

Articolo 1, comma 1132, lett. a) (Proroghe in materia di anagrafe di distribuzione dei carburanti)  439

Articolo 1, comma 1132, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)  442

Articolo 1, comma 1132, lett. c) (Proroga termini di progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni). 445

Articolo 1, comma 1132, lett. d) (Modifica della disciplina in materia di autoriparazione)  446

Articolo 1, comma 1133 (Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto). 448

Articolo 1, commi 1134 e 1135 (Proroga Sistri). 451

Articolo 1, comma 1136, lett. a) (Differimento dell’applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento acquatico). 457

Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Proroga in materia di Taxi e NCC). 459

Articolo 1, comma 1137 (Galleria Pavoncelli). 461

Articolo 1, comma 1138 (Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania). 463

Articolo 1, comma 1139 (Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981). 465

Articolo 1, comma 1140 (Documento unico di circolazione). 468

Articolo 1, comma 1141, lett. a) (Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)  470

Articolo 1, comma 1141, lett. b) (Proroga filiera distributiva del farmaco). 472

Articolo 1, comma 1142 (Informazione antimafia per i terreni agricoli). 474

Articolo 1, comma 1143 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica). 476

Articolo 1, comma 1144 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)  481

Articolo 1, comma 1145 (Mutui per edilizia universitaria). 486

Articolo 1, comma 1146 (Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM). 487

Articolo 1, comma 1147 (Importo del canone RAI per il 2018). 488

Articolo 1, comma 1148, lett. a)-e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni). 490

Articolo 1, comma 1148, lett. f) (Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia). 497

Articolo 1, comma 1148, lett. h) (Proroga dei contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni). 500

Articolo 1, comma 1149 (Materie di concorso per l'esame di avvocato). 501

Articolo 1, comma 1150 (Proroga termini nel processo amministrativo telematico)  502

Articolo 1, comma 1151 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)  503

Articolo 1, comma 1152 (Proroga della deroga agli standard relativi all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici). 504

Articolo 1, comma 1153 (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa"). 505

Articolo 1, comma 1154 (Libro unico del lavoro in modalità telematica). 507

Articolo 1, comma 1155 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali). 508

Articolo 1, comma 1156 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare e disposizioni in materia di immobili della difesa). 510

Articolo 1, comma 1157 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn). 512

Articolo 1, comma 1158 (Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.). 513

Articolo 1, commi 1159-1161 (Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). 514

Articolo 1, comma 1162 (Ulteriori fondi per il Garante della privacy). 519

Articolo 1, comma 1163 (Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza). 522

Articolo 1, comma 1164 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche)  525

Articolo 1, comma 1165 (Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena). 526

Articolo 1, comma 1166 (Rimodulazione delle risorse del “Fondo investimenti”). 528

Articolo 1, commi 1167 e 1168 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano). 530

Articolo 1, comma 1169 (Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS1 Aurelia”). 532

Articolo 1, commi 1170-1177  (Programma di ricerche in Artico (PRA)). 533

Articolo 1, comma 1178 (Fondo produzione bieticolo-saccarifera). 537

Articolo 1, comma 1179 (Contenzioso Anas imprese appaltatrici). 538

Articolo 1, commi 1180 e 1181  (Concessioni di commercio su aree pubbliche). 541

Parte II Sezione II - Approvazione degli stati di previsione. 544

Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione). 544

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi). 556

Articolo 18 (Disposizioni diverse). 561

Articolo 19 (Entrata in vigore). 570

 


Schede di lettura


Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
(Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro)

 

 


793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché' risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

(...)

806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

I commi 793, 795 e 806 prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 796 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 794, 797 e 807 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni.

I commi da 798 a 800 dispongono in ordine al trattamento economico e giuridico di personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altra pubblica amministrazione. Inoltre concernono la fase transitoria della stabilizzazione del personale a termine operante nel settore delle politiche attive del lavoro, dipendente dalle regioni e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

I commi da 801 a 803 recano alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.

 

Il comma 793 prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[1]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della dotazione organica. A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (comma 794), con la corrispondente riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 793).

Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (commi 793 e 806).

Il comma 795 prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (comma 806).

Il comma 796 prevede che la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano - ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro - stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa.

La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).

Qualora siffatte procedure di stabilizzazione non abbiano avvio entro il 31 dicembre 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2017 e i contratti di collaborazione continuativa, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

Ai fini di cui ai commi 795 e 796, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui, mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (comma 797). Il suddetto incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 796).

Il comma 807 prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto ordinario di cui ai commi 794 e 797 siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

Il comma 798 reca disposizione transitoria, prevedendo che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti di cui qui si tratta, entro la data del 30 giugno 2018.

Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

 

Il comma 799 concerne il sopra detto trasferimento alle regioni del personale in soprannumero in servizio a tempo indeterminato presso i centri di servizio, dipendente di città metropolitane e province. Reca disposizioni attinenti per lo più al trattamento economico e giuridico.

Il personale con rapporto di lavoro subordinato che sia oggetto del trasferimento, vede attribuito il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione.

Sono conseguentemente adeguati i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale (a valere sulle risorse finanziarie previste ai commi 794 e 797, ed ove necessario sulle risorse regionali). Deve essere garantito in ogni caso l'equilibrio di bilancio.

Il personale che sia oggetto del trasferimento, e sia al contempo in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione (o distacco o analoghi istituti) alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito presso l'amministrazione dove presta servizio. È richiesto il previo consenso dell'interessato.

Tale trasferimento presso l'amministrazione cui si presti servizio è condizionato alla capienza nella dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Le proroghe disposte dal comma 796 - sopra illustrate - non sono computate (nei limiti delle risorse di cui al comma 797) ai fini della determinazione della soglia di avvalimento personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (soglia costituita dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

Infine, si prevede che le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, siano sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata.

 

Il comma 800 concerne il trattamento economico e giuridico del personale già dipendente di città metropolitane e province, transitato ad altra amministrazione pubblica a seguito del trasferimento di funzioni delle province (ai sensi dell'articolo 1, comma 92 della legge n. 56 del 2014) nonché a fini di ricollocazione di personale in mobilità (ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge n. 190 del 2016).

In particolare, si prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - a siffatto personale transitato ad altra amministrazione pubblica:

-         non si applichino il mantenimento della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento e dell’anzianità maturata (con corrispondente trasferimento di risorse all’ente destinatario) né la conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie (con conseguente impossibilità di loro incremento, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014: sono previsioni poste dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della medesima legge n. 56);

-         invece si applichi il mantenimento dell'assegno ad personam per voci fisse e continuative.

Del pari, si prevede che dal 1° gennaio 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale sia transitato in eccesso rispetto al personale cessato, possano essere incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione calcolato con riferimento al 2016 e quello corrisposto al personale trasferito (in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014).

È peraltro prescritto il rispetto di alcuni parametri, indicati dall'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 - relativi, rispettivamente, a: il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012).

Ai conseguenti maggiori oneri - relativi all'armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalle città metropolitane e province - le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali.

Le regioni possono alternativamente provvedere anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

 

I commi da 801 a 803 introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro. In particolare, si prevede che:

§  l'ANPAL comunichi, secondo le modalità di cui al comma 803, alle agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione[2], al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

§  l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

Riguardo al ReI, cfr. sub i commi 190-197 e 199-200.

 


Articolo 1, commi 804 e 805
(Fondo per la riduzione del superticket)

 

 


804. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.


 

 

I commi 804 e 805 istituiscono un Fondo, con una dotazione annua di 60 milioni di euro, per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket). La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure regionali alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

 

I commi 804 e 805 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket). La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Si ricorda che tale quota fissa, a carico degli assistiti non esentati dalla partecipazione al costo, è pari a 10 euro e che essa può essere non applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, che possono decidere di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché assicurino lo stesso gettito e fermo restando il principio del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (secondo i criteri e le procedure di cui alla lettera p-bis) dell'art. 1, comma 796, della legge 296/2006).

Il nuovo Fondo è destinato a consentire una maggiore equità e ad agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Nella determinazione dei medesimi criteri dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte altre misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

 

Tutte le regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria; tali sistemi presentano però diverse caratteristiche in quanto possono diversificarsi sia in relazione alle prestazioni su cui si applicano, sia in relazione agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere, sia in relazione alle esenzioni previste. Le differenze tra regioni sono ancora più evidenti se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per le quali la legge 537/1993 ha introdotto il pagamento fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta a carico di tutti i cittadini e rispetto alle quali il D.L. 98/2011 ha reintrodotto, per i non esenti, il pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket previsto dal comma 796 lett. p della legge 296/2006, ed abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 61, comma 19, del D.L. 112/2008), consentendo però alle regioni di poter adottare, misure alternative che assicurino lo stesso gettito, aggiuntive rispetto alle misure eventualmente già vigenti nelle singole regioni.

La conseguenza è che l'importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dipende in ciascuna regione:

§  dalle tariffe regionali delle singole prestazioni, fino al limite massimo ex legge 537/1993 (36,15 euro) o previsto localmente, dalle eventuali misure di compartecipazione aggiuntive eventualmente adottate;

§  dal DL 98/2011 che ha reintrodotto per i pazienti non esenti la quota fissa di 10 euro.

Sul punto si rinvia alla sezione del sito Agenas dedicata alla Compartecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini - Ticket con la sintesi della normativa vigente nelle regioni al 1° maggio 2015.

A quella data, 4 regioni non applicavano la quota ricetta di cui al DL 98/2011 (Valle d’Aosta, PA Bolzano, Basilicata e la PA Trento, che dal 1 giugno 2015 prevede una quota di 3 euro. Dal febbraio 2017 a queste regioni si è aggiunto il Lazio), 8 regioni, se si esclude come visto il Lazio, (Abruzzo, Liguria, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) applicano la quota aggiuntiva per ricetta di 10 euro, le restanti applicano misure alternative alla quota fissa. Le misure alternative sono articolate secondo diverse modalità: in 5 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,) la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare, in 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia) la rimodulazione è basata sul valore della ricetta. Tuttavia, sono differenti sia le fasce di reddito applicate nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza il reddito familiare, in altre l’ISEE), sia le fasce di valore delle ricette. Inoltre, alcune regioni prevedono ticket differenziati per alcune prestazioni ad alto costo (es. TAC, RM, PET, chirurgia ambulatoriale).

Alla evidente variabilità derivante dall’articolazione del sistema di compartecipazione si aggiunge la variabilità delle esenzioni. A livello nazionale  (sul punto si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute) sono previste esenzioni per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche, specifiche malattie rare, gravidanza, invalidità), per alcune attività di prevenzione (screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali. Le regioni hanno frequentemente esteso le esenzioni previste a livello nazionale a ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i limiti di reddito.

Tali situazione ha determinato, come ricordato nella pubblicazione Agenas, ticket elevati, con una rinuncia alle prestazioni ovvero la “fuga” dal Servizio Sanitario Nazionale verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a tariffe concorrenziali rispetto ai ticket.

 


Articolo 1, comma 808
(Compensazioni minor gettito IRAP)

 

 


808. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 808 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

 

Si ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). In particolare, si dispone l’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Il comma 20 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.

 

Alle regioni a statuto ordinario è quindi attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle richiamate agevolazioni.

 

A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

 

Si rileva che il capitolo 2862 “Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA”, presenta residui pari a 18,6 milioni di euro. Il capitolo reca questa nota: “Lo stanziamento del capitolo tiene conto: del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art.1 comma 392 della legge di bilancio n. 232/2016 e ridotto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della salute del 5 giugno 2017, per un valore pari a 113,396 miliardi di euro per il 2018 e 114,396 miliardi di euro per il 2019; delle minori entrate fiscali (IRAP e addizionale regionale IRPEF). Per l'anno 2020 si è ipotizzata una stima di crescita del 2,2% rispetto al 2019”.

Sul punto si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 392, legge 232/2016) aveva rideterminato in diminuzione, rispetto a quanto stabilito con l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, portandolo a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Successivamente, il decreto 5 giugno 2017, a causa del mancato contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a: 423 milioni di euro per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018.

Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro (anziché a 114.000 milioni come previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017).

 

Si chiarisce che la norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

 

 


Articolo 1, comma 809
(Soppressione del Fondo per esigenze in termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno)

 

 


809. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso.


 

 

Il comma 809 sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del MEF.

 

Si tratta di un fondo che è stato recentemente istituito dall’articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 148/2017[3] in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. La soppressione – al cui riguardo la relazione illustrativa della norma non ha fornito indicazioni - comporta corrispondenti effetti in termini di riduzione di spesa sui due saldi in questione, come esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziario allegato al testo iniziale del disegno di legge di bilancio.

 

 


Articolo 1, comma 810
(Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali)

 

 


810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.


 

 

Il comma 810 dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico.

 

Il comma 810 fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non contratto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo di armonizzazione contabile n.118/2011. Nello stabilire che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. In riferimento a ciò il comma in esame dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico. In base all’esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.


Articolo 1, comma 811
(Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti dell'INAPP)

 

 

Per il commento al comma 811 v. la scheda "Articolo 1, commi 668-671, 673-674 e 811" contenuta nel Volume II.

 

 


Articolo 1, comma 812
(Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni)

 

 


812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 812 interviene in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato di regioni e comuni.

 

Si prevede che, alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013. L'intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-quater (e cioè di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini (limitati al quadriennio 2013-206) ivi previsti (v. infra).

 

L'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) prevede che - per il triennio 2007-2009 -  gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno (di cui all'art. 1, comma 557), che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel bandire le relative prove selettive, riservino almeno il 60 per cento dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per gli incarichi di nomina politica) per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità del comma 560, nella parte in cui si applica anche alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha attribuito alle regioni e ai comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60 per cento a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) la facoltà di procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che quest'ultimo avesse maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge,  3 anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.


Articolo 1, comma 813
(Stabilizzazione del personale sanitario)

 

 


813. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: « , dirigenziale e no, di cui al comma 10 ».


 

 


Il presente comma estende l'àmbito di applicazione di norme relative alle possibili procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, facendo riferimento a tutto il personale (anche dirigenziale) medico, tecnico-professionale e infermieristico - anziché, come nella formulazione finora vigente, al solo personale tecnico-professionale e infermieristico.

 

Le norme in oggetto consentono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e previa l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di: assumere a tempo indeterminato i dipendenti aventi un contratto a termine e che possiedano determinati requisiti; bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, a soggetti titolari di un contratto di lavoro flessibile e che possiedano determinati requisiti.

Più in particolare, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale:

-         ai fini della prima procedura (assunzione diretta a tempo indeterminato), si richiede (in via congiuntiva) che il soggetto: a) risulti in servizio (successivamente al 28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

-         riguardo alle procedure concorsuali con quota riservata, si consente che rientrino nella suddetta quota i soggetti che possiedano tutti i seguenti requisiti: risultino titolari (successivamente al 28 agosto 2015) di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso; abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta vigente anche una parallela disciplina, sempre transitoria[4], che consente, con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, l'indizione, entro il 31 dicembre 2018, di procedure concorsuali con quota riservata - con la conclusione della medesima procedura entro il 31 dicembre 2019 -. La quota di riserva può concernere, nella misura massima del 50 per cento, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti o aziende.

 


Articolo 1, comma 814
(Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità)

 

 


814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché' sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.


 

 

Il comma 814 riguarda gli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e l'utilizzo da parte degli enti stessi della quota accantonata nel risultato di amministrazione.

 

Il comma 814 reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5.2 al D.Lgs. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.


Articolo 1, commi 815 e 828
(Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)

 

 


815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(...)

828. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.


 

 

I commi 815 e 828 stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per la Regione Friuli-Venezia giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento, unici enti ai quali si continuavano ad applicare i vincoli di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità.

 

In riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 815 stabilisce che non si applicano, a decorrere dall’anno 2018, le norme sul patto di stabilità contenute nell’articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all’anno 2017, la disciplina della riduzione del debito pubblico è basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza, sono contenute nelle disposizioni della legge di stabilità 2013, di cui la norma in esame stabilisce la disapplicazione.

Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521 dell’unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517 stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

 

Per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 è già stato stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e) che ha modificato l’art. 79 dello statuto (DPR 670/1972), in attuazione dell’accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.

Nello specifico l’articolo 79 contiene la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e stabilisce che per i tre enti il pareggio di bilancio si applica a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013 che stabiliscono le modalità di determinazione dell’obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni (rispettivamente comma 455 e commi 460, 461 e 462 della legge 228/2012). Quanto all’obiettivo specifico per ciascun anno del triennio dal 2015 al 2017, esso è stato stabilito dal comma 408 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per ciascuno dei tre enti.

 

Il comma 828 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 483 della legge di bilancio 2017 che stabilisce che alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali in relazione alla disciplina del pareggio di bilancio (stabilite rispettivamente dal comma 475 e dal comma 479 della medesima legge).

Agli enti citati, infatti, fino al 2017 si applicavano le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013.

L’abrogazione del suddetto comma 483 comporta che alle autonomie speciali in questione si applichino dal 2018 le misure sanzionatorie e premiali previste dalla normativa sul pareggio di bilancio.

 

Si ricorda che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall’anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto legge 133/2014, art. 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015), alla Regione siciliana a decorrere dall’anno 2016 in attuazione dell’accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall’articolo 11 del decreto-legge 113/2016 ed alla Regione Valle d’Aosta a decorrere dall’anno 2017, secondo quanto stabilito dal comma 484 della legge di bilancio 2017.

A decorrere dall’anno 2018, quindi, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica tutte le autonomie speciali seguiranno le stesse regole sul pareggio di bilancio, dettate, da ultimo dai commi 463-482 della legge di bilancio 2017.


Articolo 1, commi 816-826
(Disposizioni finanziarie relative al Friuli Venezia Giulia)


 

 


816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali: a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;

b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;

c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;

d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. 2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali. 3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite »; b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ».

818. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione.

819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.

820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

822. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.

823. All'articolo 13, comma 14, lettera a., del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.

824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018.

825. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno peri rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.

826. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma « Federalismo amministrativo » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché' delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle società Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.


 

 

I commi da 816 a 826 intervengono sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Con il comma 816 sono individuate, nel bilancio dello Stato, le risorse necessarie in relazione all’articolo 2, comma 5, dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, relativo al contributo della Regione medesima alla finanza pubblica per le annualità 2018 e 2019.

Il richiamato comma 5 dell’articolo 2 dell’Accordo impegna Regione e Stato a rinegoziare i precedenti protocolli di intesa, in relazione al contributo della Regione per le annualità successive al 2017.

 

A tali scopi il comma 816 preordina, per il 2018 e il 2019, risorse pari a 120 milioni di euro. Per compensare gli effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, si prevede il riversamento all’entrata del bilancio statale dell’analogo importo, iscritto a titolo di residui sul capitolo 2862 relativo al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria.

In termini di indebitamento netto sono quantificati ed utilizzati gli effetti di miglioramento dei saldi derivanti dal comma 457, che prevede il passaggio al criterio del pareggio di bilancio da parte della Regione: tali effetti non erano stati quantificati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge trasmesso alle Camere e né a quella relativa al testo approvato dal Senato, per mancanza dei relativi dati, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’emendamento approvato in seconda lettura, dal quale scaturiscono le disposizioni in commento.

 

Il comma 817, alla lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo Statuto speciale della Regione FVG. Si prevede in particolare la variazione degli attuali decimi di compartecipazione della Regione a tributi erariali; l’estensione della compartecipazione regionale a tutti i tributi erariali, salvo alcune eccezioni; la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, precisando che essa avviene sulla base delle entrate maturate nell’ambito della regione. Per i tributi erariali che non prevedono un criterio di attribuzione della compartecipazione mediante il metodo del “maturato” si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio. Rispetto alla legislazione vigente, si aumenta il numero dei tributi compartecipati e viene generalmente abbassata l’entità della compartecipazione (fatta eccezione per l’IRES)

La lettera b) del comma 817, modificando l’articolo 51 del richiamato Statuto speciale, vi inserisce una clausola generale secondo cui, ove una legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione.

Il comma 821 dispone che le modifiche apportate allo Statuto dal comma 817 debbano essere approvate, come previsto dall’articolo 63, quinto comma, dello Statuto, cioè con legge ordinaria "su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione".

Si ricorda che l’articolo 63, quinto comma, dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia consente di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto medesimo, in tema di finanze, demanio e patrimonio della regione (tra cui gli articoli 49 e 51, modificati dalle disposizioni in commento) con leggi ordinarie, come detto su iniziativa o quanto meno avendo acquisito l'avviso della Regione.

 

Il comma 818 affida ai decreti legislativi di attuazione delle norme dello Statuto speciale (di cui all'articolo 65 del medesimo Statuto) della Regione il compito di definire i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali, di cui al modificato articolo 49, riferiti al territorio regionale, nonché le modalità di attribuzione dello stesso gettito alla Regione.

 

Il comma 819 chiarisce la decorrenza di alcune modifiche in esame. In particolare, le previgenti disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria (di cui al già visto comma 457-quater) e dei relativi provvedimenti attuativi.

 

Il comma 820 reca alcune norme sulla contabilizzazione delle entrate così come attribuite dalle modifiche in commento. La contabilizzazione dovrà avvenire a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto speciale e, in ogni caso, entro l'esercizio 2018

 

Il comma 822 attribuisce alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), compreso il relativo gettito. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa statale, può disciplinare il tributo e la sua misura. Nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale, continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia con attribuzione del gettito direttamente alla regione. Ciò, tenuto conto che il gettito non può essere destinato alle province di cui la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1[5], ha disposto la soppressione.

 

Il comma 823 dispone che, dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia siano abrogate le disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa, dovuto all’esenzione introdotta nel 2008. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull’apposito fondo per consentire tale rimborso (di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018. Norme di analogo tenore, con conseguente riduzione delle risorse per i rimborsi ai comuni, sono dettate dai successivi commi 824 (minore ICI derivante dalla qualifica degli oratori e similari come opere di urbanizzazione secondaria) e 825 (rimborso di minori entrate per esenzioni e agevolazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità).

 

Il comma 826 riduce, dal 2018, gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo) dello stato di previsione del MEF, limitatamente alle quote spettanti alla regione per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario, già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese. Le riduzioni ammontano a 10.921.401 euro sul capitolo 7547 e a 4.230 euro sul capitolo 2856.

 


Articolo 1, comma 827
(Rideterminazione Livello finanziamento Ssn per trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per il superamento OPG)

 

Il comma 827 dispone il trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse loro assegnate, in sede di riparto per gli anni 2016 e 2017, della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Contestualmente, a decorrere dal 2018, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo, pari a circa 1 milione di euro annui, destinato all’assistenza sanitaria dei soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

 

 

Il comma 827 dispone il trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2016 e 2017 della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell’effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Contestualmente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018

 

Il decreto legge 211/2011, all’art. 3-ter, ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), compresi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli OPG. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme ora citate, il decreto legge 211/2011, all’art. 3-ter, comma 7, autorizza la spesa complessiva nel limite massimo di 38 milioni per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Successivamente tale autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2013 al 2015, è stata ridotta.

Successivamente, la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 584, della legge 208/2015) ha disposto il trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell’effettivo trasferimento ai rispettivi servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Rispetto alle regioni a statuto speciale, si ricorda che il trasferimento delle risorse è subordinato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, all’avvenuta adozione delle norme di attuazione dello stesso D.P.C.M., secondo i loro statuti e le procedure previste.

 

Attualmente, la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sicilia hanno completato il trasferimento delle funzioni, rispettivamente ai sensi dell’art. 6, co.1, del D. Lgs. 140/2011 (norma di attuazione), ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 192/2010 (norma di attuazione) e ai sensi  del D. Lgs. 222/2015.

Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, co. 3, del D. Lgs. 252/2010 e di cui all’art. 2, co. 109, della legge 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Da ultimo, per la Regione Friuli Venezia Giulia, i commi 817-820 della legge in commento ridefiniscono, fra l’altro, il quadro dei tributi erariali spettanti alla Regione a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante basato ora sul maturato. In generale, viene stabilita una unica aliquota ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali.

 

 


Articolo 1, commi 829 e 830
(Rapporti finanziari Stato-Regione siciliana)

 

 


829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché' le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.


 

 

I commi 829 e 830 escludono alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la Regione Siciliana si è impegnata con l’accordo del 20 giugno 2016. A sua volta la Regione Siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti.

 

Il comma 829 esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la Regione Siciliana si è impegnata con l’accordo del 20 giugno 2016.

In particolare non vengono considerate in tale computo:

·        il contributo annuo di 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l’accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex Province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016;

·        le spese sostenute dalla stessa Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato;

·        le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015;

·        le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (commi 509-516) ha fornito applicazione ai contenuti dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 20 giugno 2016, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell’accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare, con il comma 510 della suddetta legge di bilancio viene stabilito che la Regione provveda a realizzare misure di razionalizzazione della spesa corrente – attraverso la riduzione degli impegni di parte corrente - non inferiori al 3 per cento annuo, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. La riduzione deve essere considerata al netto delle seguenti voci di spesa: la spesa sanitaria, le spese correttive e compensative relative a regolazioni contabili, il concorso della regione alla finanza pubblica e gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego (nei limiti fissati dalla legge di bilancio).

Successivamente è stato siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana l’accordo del 12 luglio 2017, sempre in materia finanziaria, in cui al punto 4 si formalizza l’impegno della Regione a destinare ai liberi consorzi di comuni un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell’accordo si precisa l’esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo. Si esplicita anche l’esclusione delle spese sostenute per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

 

Il comma 830 prevede che dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegni a riqualificare la propria spesa, incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento di ciascun anno rispetto all’anno precedente. Si stabilisce inoltre che qualora l’insediamento del Governo regionale si verifichi successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l’approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l’approvazione “dei documenti contabili e l’applicazione delle relative sanzioni” è rinviato al 31 marzo 2018.

La norma non precisa espressamente quale siano le norme di riferimento per i documenti contabili e le sanzioni da essa richiamati. Sembrerebbe peraltro da ritenere che tali disposizioni siano costituite dalle sanzioni per mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato previste - in relazione alla nuova disciplina del pareggio di bilancio - dall'articolo 9, comma 1?quinquies, del decreto-legge n.113/2016: sanzioni che vietano assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando gli enti inadempienti (regioni e province autonome) non abbiano provveduto alle approvazioni richieste. Il successivo comma 1?octies dell’articolo 9 stabilisce che la prima applicazione di tale regime sanzionatorio è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 ed al bilancio consolidato 2016.


Articolo 1, comma 831
(
Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome)

 

 


831. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 831 riduce il contributo che le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a riconoscere a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020.

 

I contributi della provincia di Trento e della provincia di Bolzano sono ridotti, per ciascuno degli anni considerati per importi, rispettivamente, pari a 10,5 e di 12,5 milioni di euro.

 

Con l’Accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, sono stati disciplinati i rapporti finanziari fra le parti, inclusa la quantificazione del contributo alla finanza pubblica cui sono tenuti la Regione e le Province autonome.

Nello specifico, viene determinato il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare quale concorso al pagamento degli oneri del debito.

Quest'ultima previsione è stata recepita con l'art. 1, comma 410[6], della legge 190/2014, che quantifica il contributo alla finanza pubblica della delle Province autonome (oltre che della regione, che tuttavia non rileva in questa sede). Il concorso per la provincia autonoma di Trento è quantificato in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017; per la provincia autonoma di Bolzano è stabilito in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017.

Con riferimento agli anni 2018-2022, l'Accordo (al punto n.12) stabilisce che il contributo è confermato nello stesso importo indicato per l'anno 2017 (pari a circa 890 milioni). A decorrere dal 2023, esso è rideterminato annualmente applicando a tale importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rispetto all'anno precedente.

Fra le disposizioni in materia di concorso delle Province autonome volte a recepire i contenuti dell'Accordo, l'art. 1, comma 407, della legge 190/2014 fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018. Tale possibilità, a differenza di quanto stabilito in analoghi accordi sottoscritti fra lo Stato e le altre autonomie speciali, può essere attivata esclusivamente per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Solo qualora siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i contributi possono essere incrementati, anche in questo caso per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, comunque non superiore al 10 per cento dei contributi.


Articolo 1, commi 832-834
(Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano)

 

 


832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

833. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. 2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché' dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse. 4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché' della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1. 7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori ».

834. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 13, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 2, » sono soppresse.


 

 

I commi da 832 a 834 modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

La nuova disciplina indica i criteri per l’esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l’emanazione degli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

 

In particolare, il comma 832 richiama i presupposti normativi che consentono l’intervento legislativo operato dall'articolo in esame.

Viene infatti statuito che le disposizioni recate dai successivi commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

L’art. 104 richiamato dispone, tra l’altro, che le norme dettate dall’art. 13 del D.P.R. 670/1972 - relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento - possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

 

La provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 del 29 novembre 2017, e la provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1331 del 28 novembre 2017, hanno approvato il nuovo testo dell’articolo 13 dello statuto ed espresso il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello statuto medesimo.

Il comma 833 riscrive integralmente la disciplina (contenuta nell’articolo 13 del citato D.P.R. 670/1972) in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nei territori delle province di Bolzano e di Trento.

Lo stesso comma precisa che le nuove disposizioni saranno efficaci con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 834 detta disposizioni volte a modificare la norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal comma 834 – che delineano la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia in questione – viene prevista l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977 (e, conseguentemente, dei riferimenti allo stesso comma), che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla materia di cui trattasi.

 

Il citato comma 2 dispone che “con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico”.

 

Si osserva, sotto il profilo delle fonti del diritto, che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare. Esse sono infatti approvate dal Governo con decreti legislativi (un tempo decreti del Presidente della Repubblica), previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica.

 

 

 

Il “decreto Bersani” (D.Lgs. 79/1999)

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha previsto, fra l’altro, all’articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza. Lo stesso articolo ha previsto la proroga di cinque anni delle concessioni di cui al comma 1 di tale articolo e una proroga di diritto delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 fino a tale ultima data.

Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, contestando le disposizioni introdotte dall’art. 12 del citato D.Lgs. 79/1999.

A tale procedura hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale (per una trattazione più approfondita si rinvia alla ricostruzione operata nell’ambito del commento all’art. 37 del D.L. 83/2012) in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità  delle disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008).

 

L’art. 37 del D.L. 83/2012

La catena di modifiche normative è terminata con la riscrittura del comma 1 dell’art. 12 operata dall’art. 37, comma 4, del D.L. 83/2012.

Il testo risultante da tale riscrittura prevede, tra l’altro, che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca (ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico), indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il citato periodo di cinque anni, la stessa norma prevede che le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2, che a tutt’oggi non è mai stato emanato.

Le indagini delle autorità indipendenti

All’interno di tale processo evolutivo, una specifica attenzione è stata dedicata, da parte degli organi di controllo nazionali ed europei, alla materia del rinnovo, mediante gara, delle concessioni scadute o in scadenza nei territori delle province trentine.

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha avviato nel 2010 un procedimento istruttorio volto ad accertare l’eventuale contrarietà rispetto alla normativa nazionale ed europea, della disciplina delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di assegnazione di concessioni idroelettriche, anche alla luce delle censure sollevate (nell’ambito del caso pilota n. 965/10/MARK) dalla Commissione europea nei confronti delle proroghe delle concessioni assentite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell’ambito dell’istruttoria dell’Autorità, le province trentine hanno evidenziato come in ambito Provinciale, la legge della Provincia Autonoma di Trento del 6 marzo 1998 n. 4, s.m.i., e l’art. 19[7] della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 20 luglio 2006 – recanti disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – hanno “stabilito, a regime, il ricorso a gare, recependo i nuovi principi sanciti dal legislatore nazionale in tema di affidamento delle grandi concessioni a scopo idroelettrico. […] Tali norme hanno, tuttavia, fatto salvo un regime transitorio, ancorato alla precedente normativa abrogata, in virtù del quale le concessioni in scadenza sono state prorogate al di fuori di procedure di gara ad evidenza pubblica”.

Con la deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, conclusiva dell’istruttoria, l’Autorità ha invitato le Province autonome di Trento e di Bolzano a rivisitare il sistema concessorio in atto al fine di contenere le proroghe delle concessioni scadute e in scadenza, e consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica.

Successivamente alle modifiche apportate al “decreto Bersani” dal D.L. 83/2012, nel corso del 2014, l’Antitrust con la segnalazione 8 ottobre 2014, n. AS1151 ha ribadito la portata anticoncorrenziale della normativa applicabile nella Provincia di Trento per l'affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico e in particolare dell'articolo 44, comma 1, lettera i), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha previsto una proroga decennale delle "concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma", su domanda del concessionario alla Provincia, da presentare entro un tempo prestabilito.

Con specifico riferimento alla normativa provinciale sopra citata, l'Autorità ha sottolineato che “le proroghe delle concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute, alla luce del principio generale di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la loro assegnazione, introdotto dal decreto legislativo n. 79/1999 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/92/Ce sul mercato interno dell'energia elettrica), non possano essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario. Ogni altra proroga contrasterebbe con la disciplina comunitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato e si tradurrebbero in un ingiustificato favor per il gestore uscente”.

Gli interventi legislativi delle Province di Trento e Bolzano dopo il D.L. 83/2012

Con la L.P. Trento 30 dicembre 2015, n. 20, è stata dettata una disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, stabilendo che in attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico restano sospese.

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, il 7 dicembre 2012, con mozione 444/12, il Consiglio provinciale ha a tal fine impegnato la Giunta provinciale a "non varare nuove disposizioni legislative sull'aggiudicazione delle concessioni idriche, ma di (...) sfruttare la finestra temporale concessa dal Governo prolungando (...) le concessioni di grandi derivazione". Il 13 dicembre 2012, con l'art. 38 della legge finanziaria, il Consiglio provinciale ha abrogato l'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006 n. 7, cioè la norma provinciale che regolava le gare per le grandi concessioni idroelettriche. In questo modo, sulle grandi concessioni idroelettriche si è creato un vuoto di legislazione provinciale che ha determinato l’applicazione delle norme.


 

La disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province di Trento e Bolzano (comma 833 che inserisce il nuovo testo dell’art. 13 del D.P.R. 670/1972)

 

Potestà legislativa provinciale e criteri di esercizio (comma 1)

 

Il comma 1 demanda alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano - nel rispetto dell’ordinamento dell’UE e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale - , la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

§  le norme procedurali per lo svolgimento delle gare;

§  i termini di indizione delle stesse;

§  i criteri di ammissione e di aggiudicazione;

§  i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;

§  la durata delle concessioni;

§  i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche;

§  i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

Si tratta di una disposizione che si sovrappone a quella dettata dal comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977, che viene pertanto conseguentemente abrogato dal comma 3 dell'articolo in esame.

 

Trasferimento delle opere alla proprietà delle Province (comma 2, primo periodo)

 

Il primo periodo del comma 2 prevede, alla scadenza delle concessioni disciplinate dall’art. 13, il passaggio alla proprietà delle Province per il rispettivo territorio, senza compenso, delle seguenti opere in stato di regolare funzionamento: opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, condotte forzate e canali di scarico.

 

Indennizzi riconosciuti ai concessionari (comma 2, secondo periodo)

 

Il secondo periodo del comma 2 disciplina l’indennizzo ai concessionari che abbiano eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui si prevede il trasferimento della proprietà.

La stessa norma pone, quali condizione per il riconoscimento dell’indennizzo, il fatto che i citati investimenti siano stati previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente.

 

L’indennizzo:

§  sarà erogato alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia;

§  sarà pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale.

 

In base al terzo periodo del comma 2, per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita:

§  dall’art. 25, secondo comma e seguenti, del R.D. 1775/1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia;

La parte della disposizione richiamata che appare di interesse è quella che consente allo Stato di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

§  nonché dall’art. 1-bis, comma 13, del D.P.R. 235/1977.

Tale norma dispone che al concessionario uscente spetta un’indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del R.D. 1775/1933.

 

Obbligo per i concessionari di fornire annualmente alle Province di Bolzano e di Trento quantitativi di energia (commi 3-5)

 

Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 670/1972 mantiene l’obbligo - già contenuto nella formulazione vigente del comma 1 dell’articolo 13 - per i concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico, di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano, per i servizi pubblici e le categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; ma, innovando rispetto alla previsione vigente, specifica al riguardo che l’energia deve essere consegnata alle Province medesime con le modalità definite dalle stesse.

La formulazione vigente del comma primo dell’articolo 13 invece specifica che la consegna dell’energia deve avvenire all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

 

Il nuovo comma 4 conferma inoltre quanto attualmente previsto dalla vigente formulazione del comma secondo dell’articolo 13, secondo il quale le Province stabiliscono con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui sopra, ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, ma inserisce il richiamo al rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.

La normativa vigente, contenuta come detto nel comma secondo dell’articolo 13 opera invece un richiamo alle delibere del soppresso (articolo 1, comma 21, L. n. 537/1993) Comitato interministeriale prezzi–CIP.

 

Sarebbe opportuno al riguardo specificare i principi generali e la normativa di riferimento dell’ordinamento europeo.

 

Il nuovo comma 5 interviene sull’importo che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a corrispondere semestralmente alle province per l’energia de esse non ritirata, operando una modifica a quanto attualmente disposto dal comma terzo del vigente articolo 13.

In particolare, si dispone ora che i concessionari corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata.

Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

 

La vigente formulazione del comma terzo dell’articolo 13 dispone invece che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

 

Nella nuova formulazione dell’articolo 13 che qui si propone risulta soppressa la previsione, attualmente contenuta nel comma quarto dell’articolo in questione, per cui sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici (ora Ministro dell’ambiente) di concerto col Ministro per l'industria (ora sviluppo economico) e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

 

Si rinvia al sito dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) della provincia autonoma di Trento.

Per ciò che riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Provincia n. 4422/2016 è stato stabilito il compenso unitario per ogni kWh non ritirato per l'anno 2016.

 

Proroga della validità delle concessioni (comma 6)

 

Il comma 6 dispone la proroga di diritto delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute.

La proroga in questione opera per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.

Con riguardo alle proroghe in esame, si ricordano le sentenze della Corte costituzionale in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità  delle disposizioni impugnate richiamando i principi europei in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008). Si richiamano, altresì, le considerazioni riportate dall’ANAC, nella deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione n. AS1151 (v. supra), relativamente alla necessità di consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nonché alla possibilità di ammettere proroghe nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.

 

Consultazione delle province di Trento e Bolzano per l’emanazione degli atti dell’ARERA (comma 7)

 

Il comma 7 stabilisce che, in materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituita dai commi 305-308 dell’art. 1 del disegno di legge) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto del Trentino e con le relative norme di attuazione.

 

Viene altresì prevista la stipula tra l’ARERA e le Province, anche disgiuntamente, di un protocollo di intesa volto a definire:

§  le modalità per l’effettuazione della consultazione succitata;

§  le procedure e i modelli per la raccolta, da parte delle Province, delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’ARERA, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.


Articolo 1, commi 835 e 836
(Trasporto regionale in Basilicata)

 

 


835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.

836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 835, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.


 

 

I commi 835 e 836 dell’articolo 1 attribuiscono alla regione Basilicata un contributo di 80 milioni di euro (di cui 60 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019) a copertura dei debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.

 

La copertura dell’intervento è assicurata mediante il corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Le risorse utilizzate sono, a loro volta, portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione.

 

Si ricorda che nel corso della legislatura sono state approvate analoghe disposizioni per supportare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale in altre regioni in particolare nelle regioni: Piemonte (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7 e decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, co.1-quinquies e 1-sexies), Calabria (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1), Campania (decreto-legge n. 126 del 2013, art. 1, comma 2-4 e decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, commi 1 e 2), Molise (decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, comma 3) ed Umbria (decreto-legge n. 50 del 2017, art. 27, commi 8-septies e 8 octies).

Anche in molti dei casi sopra ricordati la copertura dell’intervento è stata assicurata mediante l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione.


Articolo 1, comma 837
(Insularità della Sardegna)

 

 


837. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.


 

 

Il comma 837, promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.

 

La disposizione in particolare istituisce un "Comitato istruttore paritetico Stato-Regione" per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura volta al riconoscimento, da parte dell'Unione europea, della condizione di insularità della regione "finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultraperiferiche di altri Stati membri dell'Unione europea".

L'obiettivo del comma 837 è quello di contrastare gli elementi strutturali di debolezza, connessi dalla condizione di insularità, che penalizzano lo sviluppo economico e sociale, utilizzando gli strumenti che l’Unione europea prevede per situazioni analoghe a quelle della Sardegna.

La norma stabilisce che, nel perseguire le richiamate finalità, occorre tener conto della disposizione della legge regionale n. 5 del 2017, che ha demandato alla Giunta il compito di elaborare un documento proprio per il riconoscimento in ambito europeo dello status di regione insulare della regione Sardegna.

 

Nello specifico, l'articolo 4 della legge regionale sarda n. 5 del 2017 ("legge di stabilità 2017") stabilisce che la Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, debba predisporre il documento esplicativo per la definizione "delle necessarie modifiche ed integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, da proporre allo Stato, previa approvazione del Consiglio regionale, perché alla Sardegna sia riconosciuto in ambito europeo lo status di regione insulare ed i connessi regimi derogati di aiuto previsti per le regioni ultra periferiche, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale per l'integrazione con le reti nazionali ed europee dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".

 

La norma è finalizzata a promuovere l'attivazione di un processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultraperiferiche, specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati.

 

Ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche dirette "a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati [...] ivi comprese politiche comuni" nei confronti di alcune regioni specificamente individuate: Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte, della Riunione, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie. Ciò in ragione della situazione socioeconomica strutturale di quei territori, "aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo".

Sotto il profilo delle materie oggetto delle misure specifiche, esse concernono in particolare "politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione".

In sede di adozione delle predette misure, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche "senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

 

Agli oneri finanziari previsti si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.

 

Il comma 837 affronta pertanto una questione già esaminata in atti di indirizzo nel corso della presente legislatura.

In proposito, si segnala che il Governo ha accolto, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge AS 2853[8], l'ordine del giorno G/2853/75/5, con cui ha assunto l'impegno "a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".

Alla Camera dei deputati è stato accolto, come raccomandazione, l’ordine del giorno 9/04127-bis-A/087, volto a impegnare il Governo “a intraprendere tutte le opportune iniziative di sua competenza finalizzate a rendere possibili quegli interventi di manutenzione sopra ricordati, proseguendo, inoltre, il lavoro già intrapreso a livello europeo per consentire in tempi quanto più rapidi possibili il riconoscimento dello stato d'insularità per la Sardegna”.

Sul tema delle iniziative da assumere al fine di contrastare gli svantaggi derivanti alla regione Sardegna dalla propria condizione di insularità, si registrano anche ulteriori atti di indirizzo. Si veda, al riguardo, alla Camera dei deputati la discussione delle mozioni aventi ad oggetto “interventi a favore della Sardegna” (votate nella seduta del 4 giugno 2015) nonché, al Senato, la discussione delle mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.443 del 6 maggio 2015) e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.351 del 13 novembre 2014).


Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843
(
Risorse per province e città metropolitane)

 

 


838. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

(...)

842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 ».

843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.


 

 

Il comma 838 destina risorse in favore di province (317 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021) e di città metropolitane (111 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il comma 842 sopprime). Gli importi per il 2018 sono stati incrementati (di 76 milioni complessivi) in virtù della modifica introdotta alla Camera.

Il comma 839 prevede che il contributo, unitamente ad altri contributi spettanti agli enti di area vasta, sia destinato a titolo di compensazione del concorso alla finanza pubblica.

Il comma 843 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

 

Il comma 838, come modificato, destina risorse per le funzioni fondamentali attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

§  alle città metropolitane spetta un contributo pari a 111 milioni di euro (in luogo degli 82 previsti nel testo approvato in Senato) per l'anno 2018;

§  alle province spetta un contributo pari a 317 milioni di euro per il 2018 (in luogo dei 270 milioni previsti nel testo approvato in prima lettura), a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Le funzioni fondamentali delle province[9], cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

§  pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

§  pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

§  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

§  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

§  gestione dell'edilizia scolastica;

§  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

 

 

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

§  le funzioni fondamentali attribuite alle province;

§  le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;

§  le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

 

Il riparto è determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 838, terzo periodo).

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il contributo è ripartito in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

§  l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge n. 50 del 2017, una volta dedotta la riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

 

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché di Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

 

§  e l’ammontare dei contributi di cui all’articolo 20 e dei contributi annuali di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al D.P.C.M. 10 marzo 2017. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 842 in esame, v. infra).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, v. infra) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

 

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni a partire dal 2019, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 838, quarto periodo).

 

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

 

Il comma 839 dispone che il contributo di cui al comma precedente - unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 208/2015 e all'articolo 20, comma 1, del DL 50/2017, sia utilizzato dagli enti di area vasta prioritariamente a titolo di compensazione delle risorse che gli enti sono tenuti a destinare al concorso alla finanza pubblica (si veda il riquadro su "Il contributo alla finanza pubblica degli enti di area vasta").

Il contributo (unitamente agli altri contributi richiamati) è infatti versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 190/2014.

 

L'art. 1, comma 754, della legge 208/2015, richiamato dalla disposizione in commento, attribuisce agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Di tale contributo complessivo, spettano alle province 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e alle città metropolitane 250 milioni di euro in ciascuno degli anni considerati.

Il riparto del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito, per gli anni a partire dal 2017, è stabilito dalla tabella 3 allegata al DL 50/2017 (ai sensi dell'art.17 del medesimo DL, v. supra).

 

L'art. 20, comma 1, del DL 50/2017, anch'esso citato dal comma in esame, dispone un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Esso è pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il riparto delle risorse è stabilito sulla base di criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella richiamata tabella 3 allegata al DL 50/2017.

 

Qualora l'importo dovuto a titolo di concorso alla finanza pubblica sia maggiore rispetto ai contributi spettanti, ai sensi del secondo periodo del comma in commento, l'ente di area vasta interessato iscrive in bilancio fra le voci di spesa l'importo pari alla differenza fra quanto dovuto a titolo di concorso alla finanza pubblica (di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020) e la somma dei contributi stessi (e contestualmente non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti).

Nell'ipotesi inversa, in cui i contributi di cui al primo periodo eccedano gli importi dovuti per il concorso alla finanza pubblica, ai sensi del terzo periodo del comma in esame, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della differenza all'ente interessato.

 

Il contributo alla finanzia pubblica degli enti di area vasta[10]

 

A partire dal 2010, le province e, dal momento della loro istituzione, le città metropolitane sono state chiamate a contribuire agli equilibri complessivi di bilancio, attraverso riduzioni delle proprie dotazioni finanziarie.

I principali tagli di risorse sono illustrati nella seguente tabella.

 

Provvedimento legislativo

Taglio previsto per il primo anno

Taglio per gli anni successivi al primo

DL n.78/2010 (art.14, comma 2)

-300 milioni di euro per il 2011

-500 milioni dal 2012

DL n.201/2011 (art.28, comma 8):

 

-415 milioni di euro a decorrere dal 2012

DL n.95/2012 (art.16, comma 7):

-500 milioni nel 2012

-1.200 milioni l’anno nel 2013 e nel 2014,

-1250 milioni dal 2015

DL 66/2014 (art.47, commi 1 e 2):

-344,5 milioni nel 2014

 

-516,7 l’anno nel 2015, 2016, 2017 e 2018

DL n.66/2014 (art. 19, comma 1):

-100 milioni nel 2014

-60 milioni per il 2015

-69 milioni dal 2016

Legge n. 190/2014 (art.1, comma 418):

-1.000 milioni per il 2015

-2.000 milioni per il 2016

-3.000 a partire dal 2017

 

Come si evince dalla tabella, la maggior parte delle fonti normative richiamate hanno esaurito i loro effetti. Il contributo alla finanza pubblica è assicurato, a partire dal 2018, oltre che dall'articolo 47 del DL 66/2014, dall'art. 1, comma 418, della legge 190/2014.

Il comma 418 dispone che le province e le città metropolitane siano tenute a concorrere al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (tale riduzione per il 2015 era pari a 1.000 milioni e per il 2016 a 2.000 milioni). Le riduzioni di spesa sono ripartite fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario (nella misura del 90 per cento) e fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna (nella misura del restante 10 per cento).

Ciascun ente di area vasta versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse corrispondente ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, gli importi aggiuntivi richiesti agli enti di area vasta delle regioni ordinarie per il 2016 (900 milioni di euro [11]) e a decorrere dal 2017 (ulteriori 900 milioni) sono ripartiti come segue: 650 milioni di euro a carico delle province e 250 milioni a carico delle città metropolitane[12].

L'articolo 47 del DL 66/2014, destinato ad esaurire i propri effetti con il 2018, dispone che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Il comma 842 sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-bis, del decreto legge n.50 del 2017.

 

Il comma 1-bis aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene così meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

 

 

 

 

 

Le disposizioni recate ai commi in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari[13] fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle province, rilevati da Sose[14], nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni standard[15].

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni[16], e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area vasta[17].

 

Il comma 843 destina un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a favore delle province che risultino in dissesto o abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall’ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.


Articolo 1, commi 840 e 841
(Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta)

 

 


840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

841. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.


 

 

Il comma 840 incrementa il contributo destinato alle province della Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari ai sensi dell'art.15 del DL 50/2017.

Il comma 841 riduce gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso della finanza pubblica.

 

Il comma 840 eleva il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni a partire dal 2018. In luogo di attribuire 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, vengono attribuiti 35 milioni per il 2018 e 40 milioni a decorrere dal 2019, dunque con un incremento di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019.

 

L'art- 15, comma 1, del DL 50/2017 attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Ai sensi della richiamata disposizione, il riparto di tali risorse fra gli enti spetta alla Regione Sardegna, chiamata a dare idonea comunicazione al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Solo in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il riparto del contributo avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

Detto contributo (secondo quanto dispone il comma 2 dell'art.15 del DL 50/2017) è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti beneficiari, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

 

La disposizione in esame non interviene sulle modalità con cui dovrà essere effettuato il riparto delle somme incrementali, tenuto conto che la Regione, ai sensi dell'art.15, comma 2, avrebbe dovuto già comunicare l'importo del contributo complessivo (che il provvedimento in esame incrementa a partire dal 2018) spettante a ciascun ente entro 24 maggio 2017.

 

Il comma 841 riduce gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 e 154 del 2017 in tema di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali.

 

Per il commento a dette pronunce si rinvia alla scheda di lettura riferita al comma 851 relativo al contributo alla Regione Sardegna.


Articolo 1, comma 844-847
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane)

 

 


844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.


 

 

I commi da 844 a 847 concernono la facoltà di assumere personale nelle città metropolitane e nelle province delle regioni a statuto ordinario.

 

Più specificamente, si prevede:

l’obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale di province e città metropolitane delle regioni ordinarie, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dalla normativa vigente (comma 844). Detta rideterminazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 421, della L. 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province;

§  la facoltà (dal 2018) per le province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente:

            a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;

            b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

 

Contestualmente, si consente l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della L. 190/2014).

 

Infine, si dispone la facoltà, per le città metropolitane, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della L. 190/2014 (v. supra); (comma 845, ultimo periodo);

§  la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (comma 847).

 

In relazione a tali disposizioni, vengono abrogati (comma 846):

§  l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha stabilito che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

§  l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, i seguenti divieti: di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; di acquisire personale attraverso l'istituto del comando; di attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; di instaurare rapporti di lavoro flessibile; di attribuire incarichi di studio e consulenza;

§  l’articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.

 


Articolo 1, commi 848-850
(Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni)

 

 


848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.

850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.


 

 

I commi da 848 a 850 recano norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.

 

I commi da 848 e 850, recano norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.

In particolare, il comma 848 prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell’economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.

Il comma 849 consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell’interno entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato dal consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima. Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione l'articolo 243?bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9?bis concernente i requisiti del piano di riequilibrio finanziario e le prescrizioni cui è tenuto l'ente, nonché l'articolo 243?quater relativo all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al controllo sulla relativa attuazione. Si dispone che i termini previsti dal citato articolo 243?quater sono ridotti alla metà.

Il comma 850 dispone inoltre, che gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l’ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l’ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.


Articolo 1, comma 851
(Contributo alla Regione Sardegna)

 

 


851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro.


 

 

Il comma 851 dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il contributo è disposto "anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità" e in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione a recenti giudizi della Corte costituzionale (sentenze n.77 del 2015 e n.154 del 2017).

 

Sentenza n.77 del 2015

 

La Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome avverso: i) talune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012[18], convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012; ii) l’art 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013); iii) alcune disposizioni del decreto-legge n.35 del 2013[19], convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013.

Tenuto conto della rinuncia dei ricorsi da parte di alcune regioni che, nelle more del giudizio, avevano sottoscritto accordi in materia di finanza pubblica con lo Stato, nel giudizio della Corte è risultato centrale l'esame della contestazione da parte delle autonomie speciali delle disposizioni (recate all'art.16, comma 3, del D.L. n.95 del 2012) relative al concorso alla finanza pubblica. Nello specifico, il dubbio di costituzionalità, poi fugato dalla Corte, verteva sulle previsioni secondo cui, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42 del 2009 (in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome), l’importo del concorso complessivo è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (e recepito con decreto del Ministero dell’economia) e che, in caso di mancato accordo, l’accantonamento è effettuato direttamente dallo Stato (con decreto del Ministero dell’economia), in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.

La Corte, nel richiamare pregressa giurisprudenza costituzionale, ha affermato che: "di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale" ;  "rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via dell’accordo [...], con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale".

Quanto nello specifico alla disposizione che consente l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, la Corte ne ricava la compatibilità con l'ordinamento in ragione del suo carattere transitorio, che fa sì che le poste attive rimangano nella titolarità degli enti territoriali (a differenza dell'istituto della riserva che prevede invece una sottrazione definitiva delle spettanze). Sul punto la Corte esplicita che tale modalità, con cui le specialità sono chiamate a concorrere al risanamento delle finanze pubbliche, non può protrarsi senza limiti "perché altrimenti l’accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione".

 

Sentenza n.154 del 2017

 

La Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché dalla regione Veneto, avverso l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di concorso alla finanza pubblica per le autonomie territoriali per gli anni 2017-2019.

Ai sensi del comma 680 (nel testo vigente al momento della presentazione dei ricorsi), a queste ultime è demandato, in sede di autocoordinamento, il raggiungimento di un accordo sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, e si stabilisce che tale accordo è da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, è prevista la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rispettivi contributi – con riferimento anche alla popolazione residente e al prodotto interno lordo (PIL) – e la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, tenendo conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Viene ribadito l’obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e viene fatta salva la necessità di raggiungere un’intesa con ciascuna delle autonomie speciali. Viene altresì confermato per l’anno 2019 il contributo previsto dall’art. 46, comma 6, del D.L. n.66 del 2014.

Pur dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure avanzate, la Corte:

§  ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali “sono regolati dal principio dell’accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione" e che siffatto "meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono"[20];

§  ha statuito, in proposito, che la specialità non implica "potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...], dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini";

§  ha affermato che le disposizioni statali che fissano limiti alla spesa degli enti territoriali "possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione [...] che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente";

§  ha ritenuto necessario "rinnovare l’invito al legislatore ad evitare iniziative le quali, anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese, si limitino ad estendere, di volta in volta, l’ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime;

§  ha sottolineato l'esigenza di ribadire la validità del "principio dell’eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate, rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica", fermo restando che in sede di giudizio ha ritenuto legittima la disposizione secondo cui (solo) con riferimento alle province autonome e alla regione Trentino-Alto Adige si impone il rispetto dell’accordo raggiunto con lo Stato in data 15 ottobre 2014. Ciò in considerazione della presenza, in tale accordo, a differenza di quelli stipulati con altre autonomie speciali, di una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato può modificare i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province autonome.

 

Con riferimento alle relazioni finanziarie tra Stato e regione Sardegna, si rammenta che l’art. 54 dello statuto speciale della Regione prevede che le disposizioni su finanze, demanio e patrimonio della Regione possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. Non occorre pertanto procedere alla procedura ordinaria di revisione dello statuto (ovvero all'approvazione di una legge costituzionale).

In data 21 luglio 2014 è stato sottoscritto un accordo "in materia di finanza pubblica" per disciplinare i rapporti economici e finanziari tra Stato e Regione, i cui contenuti, per gli aspetti di competenza statale, sono stati recepiti dall'art. 42, commi da 9 a 12, del decreto-legge 133/2014.

Detto accordo interviene sulla disciplina del patto di stabilità applicabile alla Regione Sardegna e attua quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5-bis del decreto-legge 35/2013. Ai sensi di quest'ultima disposizione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Sardegna le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la medesima regione. Ciò al fine "di dare piena applicazione al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (legge finanziaria per il 2007, che ha rideterminato le entrate tributarie spettanti alla regione Sardegna senza che fosse poi seguita una rimodulazione degli obiettivi del patto).

Sulla quantificazione delle entrate spettanti alla Regione Sardegna (ed esattamente dall'esercizio 2010, termine di decorrenza delle modifiche statutarie) si è a lungo protratta la cosiddetta vertenza entrate tra lo Stato e la Regione, che ha dato luogo ad ampio contenzioso costituzionale.

Si rammenta che le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2007 hanno riscritto l'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna in materia di entrate della Regione[21].

A tale articolo è stata data attuazione con il D.lgs. n.114 del 2016[22], che disciplina (con decorrenza dal 2010) la determinazione e l'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna, stabilendo, fra l'altro, che le entrate sono determinate, salvo quanto diversamente stabilito, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.


Articolo 1, comma 852
(
Laguna di Venezia)

 

 


852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.


 

 

Il comma 852 autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

 

Il comma autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge n. 798 del 1984).

In particolare, si prevede che le risorse siano destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, è destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all’articolo 4 della citata legge, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.

L'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia) prevede interventi: per l’acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento (lett. a)); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale (lett. b)); per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato (lett. c)); per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (lett. d)).

L’art. 4 della stessa legge ha previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Secondo quanto previsto dalla norma, il Comitato esprime suggerimenti circa un’eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato è costituito, tra gli altri, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Tale ultimo comma fa riferimento ai comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave.

Si ricorda altresì che l’art. 4 della L. 798/1984 prevede (al quarto comma) che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi L’ultima relazione al Parlamento è stata presentata il 29 novembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1). Secondo tale relazione, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012. Tale importo include i fondi assegnati al "Sistema MO.S.E." nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo).

Dopo tale data si segnala che, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della L. 798/1984, il comma 741 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato.

 


Articolo 1, commi 853-862
(Interventi a favore dei comuni)

 

 


853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma

858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2018 ».

861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.


 

 

I commi 853-861 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854), nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 855), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).

Il comma 862 incrementa il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

 

Il comma 853 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l’anno 2018; 300 milioni per l’anno 2019; 400 milioni per l’anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall’articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

 

Il comma 854 disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 853.

Le richieste di contributo:

§  sono presentate al Ministero dell’interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l’anno 2018; 20 settembre 2018 per l’anno 2019; 20 settembre 2019 per l’anno 2020;

§  sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;

§  non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;

§  per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:

-       alla tipologia dell’opera;

-       al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;

-       a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).

Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).

 

Il comma 855 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l’anno 2018; 31 ottobre 2018 per l’anno 2019; 31 ottobre 2019 per l’anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

 

L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati[23].

L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.

I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).

Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".

 

Il comma 856 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.

 

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett.b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

§  i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.b));

§  il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

§  i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

 

Il comma 857 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 853.

L'ente è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 855).

Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 858). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

 

Il comma 858 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 855, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell’interno, secondo la seguente scansione:

§  per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020;

§  per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 860;

§  per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 860.

L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi (individuati dal predetto decreto ministeriale), di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).

 

Il comma 859 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 857 e 858 - il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

 

L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria[24]. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

 

Il comma 860 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

 

Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

 

Il comma 861 prevede che il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda ad effettuare un controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 853.

 

Il comma 862 assegna un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall’art. 3 della legge 158/2017[25], per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

 

La legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", riguarda i "piccoli comuni" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti[26].

Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").

Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).


Articolo 1, comma 863
(Sblocco turn over nei piccoli comuni)

 

 


863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000».


 

 

Il comma 863 dispone in ordine allo sblocco totale del turn over nei comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

 

Il comma, mediante una novella all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015, attribuisce ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale che ha cessato il proprio servizio nell'anno precedente.

Tale facoltà, ai sensi del comma 228, terzo periodo, può essere esercitata a condizione che nei comuni interessati sia riscontrabile una spesa di personale, nell’anno precedente, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

In combinato disposto con i primi due periodi del comma 228, tale facoltà è limitata al 2018.

 


Articolo 1, commi 864 e 865
(Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)

 

 


864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.


 

 

I commi 864 e 865 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

 

Il comma 864 prevede che per il triennio 2018-2020 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore della legge in esame (1 gennaio 2018).

 

L'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012") reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015.

Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali è disciplinato dall'art. 244 e seguenti del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare l'art.244 prevede che tale situazione si verifichi quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. In tali ipotesi il consiglio dell'ente locale adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art.246).

 

Il comma 865 prevede che, per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 - destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame - sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.

 


Articolo 1, comma 866
(Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali)

 

 


866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.


 

 

Il comma 866 consente agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.

 

La diposizione in esame specifica che i richiamati proventi da alienazioni patrimoniali possono anche derivare da azioni o piani di razionalizzazione adottati dall'ente locale interessato.

Il riferimento è alle eventuali alienazioni di società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo n.175 del 2016. Quest'ultimo stabilisce, fra l'altro, che a determinate condizioni i soggetti pubblici (inclusi gli enti locali) debbano procedere alla dismissione di partecipazioni detenute in società non riconducibili a determinate finalità o che non soddisfino determinati requisiti (ad esempio in termini di fatturato o di rapporto fra numero di amministratori e quello di dipendenti, etc). In proposito è stato introdotto l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di procedere, una tantum (entro il 30 settembre 2017), alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute in società (art.24) e, annualmente, ad effettuare, con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società predisponendo, nel caso, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione e cessione (art.20).

 

Tale facoltà è limitata agli enti locali che:

a)     registrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2.

Tale previsione in altri termini impone che l'attivo patrimoniale derivante da immobilizzazioni sia almeno pari al doppio del totale dei debiti finanziari. Il rapporto immobilizzazioni/debiti è calcolato avendo come riferimento non il bilancio del singolo ente locale, bensì il suo bilancio consolidato, ovvero il bilancio che descrive la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico dell'attività complessiva che l'ente locale svolge attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società da esso partecipate. È pertanto richiesta una situazione di sostanziale solidità economico-finanziaria dell'ente locale e degli organismi ad esso riconducibili.

b)     in sede di bilancio di previsione non denotino incrementi di spesa corrente ricorrente.

Per spesa ricorrente si intende, sulla scorta della definizione contenuta nell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011, la spesa prevista a regime e si differenzia dalla spesa non ricorrente, che è invece quella limitata ad uno o più esercizi;

c)     siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (v. scheda relativa al comma 882 nel presente dossier).


Articolo 1, comma 867
(Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali)

 

 


867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ».


 

 

Il comma 867 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti locali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

 

A tal fine, il comma in esame modifica il comma 2 dell'art. 7 del DL 78/2015, che nella formulazione precedente, attribuiva agli enti locali la facoltà, per il triennio 2015-2017, di destinare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Tale facoltà potrà essere attivata anche nel triennio 2018-2020.

 

Il comma 2 era stato già oggetto di novelle. la facoltà originariamente limitata al 2015 era stata estesa, con l'art.4, comma 1-bis, del D.L. 210/2015, al 2016 e con l'art.1, comma 440, della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) al 2017.


Articolo 1, commi 868 e 869
(Incentivi per fusione dei Comuni)

 

 


868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

 

I commi 868 e 869 mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

 

Il comma 868 interviene sul comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012, nel senso di incrementare il parametro sulla base del quale è commisurato il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni. Nello specifico, a partire dal 2018 il contributo dovrà essere commisurato al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;

 

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni successivi alla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Tale contributo è stato esteso con l'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del D.L. n. 90 del 2014 (che ha modificato l'art 20, comma 1, del DL 95/2012, v. infra) anche alle fusioni per incorporazione, previste dall’articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

Circa la quantificazione del contributo straordinario, l'art.20 dispone (ai commi 1 e 1-bis) che esso sia erogato con cadenza annuale, ai comuni che danno luogo alla fusione, nonché alla fusione per incorporazione (v. supra), e che sia commisurato, a decorrere dall'anno 2016, al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017 (e ora al 60 per cento con il comma in esame), nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, il decreto deve prevedere che: in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno previsto siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

 

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l’attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell’interno del 27 giugno 2017.

 

Il decreto, oltre a riprodurre le disposizioni legislative riguardanti la durata (decennale) del contributo e l'entità, stabilisce che, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori agli stanziamenti finanziari complessivi previsti, nella determinazione del trasferimento erariale la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità viene assicurata assegnando a queste ultime un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40 per cento (corrispondente alle fusioni con anzianità pari a dieci anni, oltre i quali il contributo, come detto, viene meno). Nel caso in cui le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il decreto dispone, inoltre, in ordine ai termini e alle modalità di inoltro della documentazione relativa alle fusioni o all'ampliamento delle fusioni da parte delle Regioni.

 

Già in passato erano stati disposti stanziamenti in favore delle fusioni di comuni. Si ricordano in proposito le seguenti disposizioni legislative:

§  articolo 1, comma 164, della legge 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro (3000 milioni di lire) complessivi per la fusione e l'unione di comuni;

§  articolo 1, comma 730, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha stabilito, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione.

 

A fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, è accresciuta la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (comma 869, primo periodo).

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).

 

A decorrere dall'anno 2017, il citato contributo annuo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.

Con D.M. 11 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione della nota metodologica, alla determinazione e corresponsione del richiamato contributo a decorrere dal 2017 e si è stabilito che eventuali rettifiche a tali importi (che saranno necessarie in caso di approvazione della disposizione in commento) potranno essere effettuati con la medesima procedura seguita per l'adozione del D.M. stesso.

 


Articolo 1, commi 870 e 871
(
Rimborso minor gettito TASI comuni)

 

 


870. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.


 

 

I commi 870 e 871 attribuiscono ai comuni nel 2018 un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell’importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell’analogo contributo assegnato per l’anno 2017.

 

La norma è finalizzata a confermare per l’anno 2018 il contributo, assegnato anche negli anni precedenti, finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S.2960), tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014. Per tale anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014[27], il contributo è stato assegnato nell’importo di 625 milioni di euro, ripartito con il D.M. 6 novembre 2014. Per il 2015, il contributo è stato concesso nell’importo di 530 milioni dall’ articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015 e ripartito con D.M. 22 ottobre 2015. Per il 2016, il contributo è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015, nell’importo di 390 milioni, e ripartito tra i comuni interessati con il D.M. 26 maggio 2016. Per il 2017, il contributo compensativo è stata assegnato ai comuni nell’importo di 300 milioni con il D.P.C.M. 10 marzo 2017, in sede di ripartizione delle risorse del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale è costituito, dal 2016[28], un accantonamento di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

 

A compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, il comma 871 richiede a ciascun comune beneficiario del contributo di conseguire nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di equilibrio, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo ad esso assegnato.

 

 


Articolo 1, comma 872
(Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione)

 

 


872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

Detta disposizione relativa ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali che risultino già posti in liquidazione.

 

Questo comma dispone circa l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 19, comma 8, e dall'articolo 25 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di re-internalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, ed i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico.

In particolare, il comma estende l'applicabilità di quelle disposizioni ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali (ai sensi del Testo unico degli enti locali: cfr. suoi articoli 31 e 114) che alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione da amministrazioni pubbliche.

Questo, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori.


Articolo 1, comma 873
(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)

 

 


873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:

a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;

b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.


 

 

Il comma 873, per a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, consente la concessione di contributi per investimenti alle società partecipate o la stipula di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, agli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano un piano di riequilibrio finanziario e nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio.

 

Il comma 873 è finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l’approvazione.

Secondo la disposizione introdotta, tali enti hanno la possibilità - nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell’Ente stesso - di:

·      concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica in perdita, che presentino un piano di ristrutturazione finanziaria, attraverso l’assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il piano di ristrutturazione finanziaria deve essere approvato dall’Ente che detiene le quote;

·      procedere all’assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate che operano nel trasporto pubblico locale.


Articolo 1, comma 874
(Spazi finanziari degli enti locali per investimenti
)

 

 


874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

« 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 »;

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:

«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni »;

c) al comma 487, alinea, dopo le parole: « Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari » sono inserite le seguenti: « destinati ad interventi di edilizia scolastica »;

d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:

«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »;

e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: « 18 maggio 2017 » sono aggiunte le seguenti: « e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente »;

f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della richiesta di spazi finanziari »;

g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:

« 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »;

h) il comma 489 è sostituito dal seguente:

« 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale »;

i) al comma 491, alinea, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »;

l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del presente articolo, è inserita la seguente:

«0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea »;

m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »;

n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; »;

o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

« d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa »;

p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) »;

q) il comma 507 è sostituito dal seguente:

«507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento ».


 

 

Il comma 874 interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per  l’effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L’articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre, esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva, semplifica la procedura per l’assegnazione degli spazi finanziari per l’impiantistica medesima e l’edilizia scolastica, ed introduce ulteriori criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi , tra cui taluni investimenti nelle zone ad alto rischio sismico, uno specifico riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche.

 

Per quanto riguarda l’incremento delle risorse, la norma (lettera a) sostituisce il comma 485 della legge n. 232 del 2016, laddove si prevede – in favore degli enti locali - il sopra citato stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di cui 300 milioni per l’edilizia scolastica, confermando le risorse ivi previste per il 2017, ed invece aumentando di 200 milioni annui – vale a dire innalzandole da 700 a 900 milioni – le risorse stanziate per il successivo biennio 2018-2019. Contestualmente, sempre con riferimento al biennio in questione, si incrementa di 100 milioni (aumentandola a 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all’edilizia scolastica, e si inserisce una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.

La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un nuovo stanziamento – sempre riferito all’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali[29] nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale - pari a 700 milioni di euro annui.

I patti di solidarietà nazionali cui fa riferimento il comma 485[30] sono quelli previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che dispone ai commi da 1 a 3, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Il comma 4 stabilisce le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

 

Nell’incrementarne le risorse, il comma 1 in esame mantiene ferma la disciplina sull’utilizzo degli spazi finanziari dettata dai commi 485 e seguenti della legge n.232/2016.

Le finalità della disciplina sull’utilizzo degli spazi finanziari

Si rammenta che questa dispone, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese. Si tratta di una disciplina – è utile rammentare- che mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità[31].

 

Oltre all’incremento delle risorse per l’assegnazione degli spazi finanziari, il comma disciplina (lettera b), che inserisce il comma 486-bis) la richiesta di spazi finanziari da parte di comuni facenti parte di un’unione di comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi traferiti all’unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.

Quanto alla lettera c) del comma, essa interviene sul comma 487 precisando espressamente – al fine presumibile di renderne più univoca la finalità - che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all’edilizia scolastica.

Con la lettera d) viene introdotto un nuovo comma, numerato 487-bis , con il quale si dispone – a seguito della nuova finalità dell’impiantistica sportiva introdotta dal comma 485 - che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano per l’impiantistica medesima entro il 20 gennaio di ciascun anno – all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, riportando nella richiesta anche le informazioni previste dalla disciplina vigente ( commi 487 e 491), vale a dire il fondo di cassa e l’avanzo di amministrazione – al netto di alcune poste – relativi all’anno precedente.

La lettera e) interviene sulla lettera a) del comma 488, nella quale ai fini della concessione degli spazi finanziari per l’edilizia scolastica, viene indicato il primo di tali criteri, costituito dagli interventi di edilizia scolastica già avviati, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017 . La modifica appare volta a mettere a regime per ogni anno il rinvio al decreto ministeriale di attribuzione degli spazi, stabilendo che “negli anni successivi” si faccia riferimento all’“ultimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.  medesima lettera introduce poi una ulteriore modifica, inserendo nel criterio prioritario in esame anche gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n.104/2013[32]. Poiché tali interventi sono operati sulla base di mutui  con oneri di ammortamento a carico dello Stato, viene precisato che gli spazi finanziari vano riferiti alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente.

La lettera f) a reca una opportuna precisazione di carattere formale al comma 488, nel quale più correttamente  si riferisce il requisito richiesto dalle lettere b) e c) del comma medesimo (richiesto per accedere alla concessione degli spazi finanziari in via gradata rispetto al requisito prioritario indicato dalla lettera a) del comma), costituito dal non aver ancora pubblicato il bando di gara per gli interventi di edilizia scolastica “ alla data di entrata in vigore della presente legge” (vale a dire la legge n.232/2016) – con quello riferito “ alla data di richiesta degli spazi finanziari”.

La lettera g) inserisce dopo il comma 488-bis il comma 488-ter, con il quale si dispone che gli spazi richiesti vengano assegnati in base a un ordine di priorità, secondo un criterio che appare basato sulla effettiva cantierizzazione degli interventi: in tal senso si pone al primo posto (lettera a) gli interventi di messa a norma, compreso l’adeguamento antisismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità, su impianti sportivi esistenti, per i quali gli enti richiedenti dispongano del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma della spesa e delle opere, ed in coda (lettera d) gli interventi su impianti sportivi per i quali gli enti dispongano del progetto definitivo completo del CUP

Con la lettera h) si sostituisce il vigente comma 489, fissando al 10 febbraio di ogni anno (rispetto al 15 febbraio in precedenza previsto dal comma medesimo) i termini sia per la procedura di individuazione degli enti locali beneficiari che di quella dell’assegnazione degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva. Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione prevede che siano direttamente le due articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupano della procedura – vale a dire la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e l’ Ufficio per lo sport - ad individuare gli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, eliminando, dunque, la precedente previsione di un apposito DPCM.  Come già finora previsto, la nuova formulazione ribadisce che ferme restando le priorità di cui al comma 488 (nonché al comma 488-ter ora inserita dal comma 874 in esame), qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

La lettera i) apporta una modifica formale al comma 491 conseguente alle norme recate dal comma 874 in commento, aggiungendo ivi al riferimento all’edilizia scolastica anche quello all’impiantistica sportiva.

 Le lettere l) m) n) ed o) aggiungono ai criteri di priorità previsti dal comma 492 per la determinazione dello spazio finanziario da attribuire a ciascun ente locale richiedente ulteriori criteri.

Tale comma, si rammenta, prevede che (per gli investimenti diversi dall’edilizia scolastica) l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia – Dipartimento Ragioneria generale dello stato - tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dal medesimo comma, ordine che viene ora modificato dalle suddette lettere da l) ad o).

In particolare la lettera l) inserisce tra le priorità in questione, dopo la lettera 0b) [33], la lettera 0c) relativa agli investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono già stati assegnati spazi finanziari, ai sensi dell’ultimo decreto di attribuzione del Ministero dell’ economia.

La successiva lettera m) inserisce poi, dopo la lettera a) del comma, la lettera a-bis), relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge n. 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico[34].

Quanto poi alla lettera n), la stessa inserisce alla lettera a) del comma medesimo, relativa agli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o indebitamento, anche quelli dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

La lettera o) aggiunge al comma 492 in questione la lettera d-ter), concernente gli investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche, per i quali dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa.

Con la lettera p) si interviene sul comma 493, laddove questo dispone che ferme restando le priorità previste dal comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Con la lettera in questione si opera il necessario coordinamento di tale norma rispetto alle ulteriori priorità ora inserite dal comma 874 in commento, per cui le precedenti priorità – riferite alle lettere 0a), a), c) e d) – vengono ora ad essere riferite alle lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e d-ter) del comma 492.

Da ultimo la lettera q) sostituisce il comma 507 della legge di bilancio 2017, recante una norma sanzionatoria la quale prevede che qualora l’ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione. La riformulazione precisa che la misura sanzionatoria si applica qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.

 


Articolo 1, comma 875
(
Semplificazione dei limiti al ricorso al debito
da parte degli enti locali)

 

 


875. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.


 

 

Il comma 875 abroga alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis), finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto considerate superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall’applicazione del principio del pareggio di bilancio.

 

In particolare, la norma che viene abrogata prevedeva, a decorrere dall’anno 2010, che le province ed i comuni potessero aumentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore ad una percentuale determinata, con proiezione triennale, in misura differenziata per le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria (comma 10). Nel caso in cui l’ente avesse registrato per l’anno precedente un rapporto percentuale superiore alla misura determinata con il decreto, la percentuale medesima fissata nel decreto veniva ridotta di un punto (comma 11).

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) si sottolinea che si tratta di disposizioni che, di fatto, non hanno ricevuto attuazione nell’ordinamento, le cui finalità di contenimento del debito degli enti locali sono ora assorbite dalle nuove disposizioni contabili armonizzate, introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dall’applicazione alle amministrazioni territoriali, dal 2016, del principio del pareggio di bilancio.

In merito, si ricorda che dal 2016 le disposizioni che regolano il ricorso all'indebitamento di regioni ed enti locali sono contenute nella legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, recentemente modificata dalla legge 12 agosto 2016, n.164.

L’applicazione del principio del pareggio alle amministrazioni territoriali ha inciso sulla capacità di indebitamento degli enti, essendo ora il ricorso al debito consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 10 della citata legge n. 243/2012. Tale articolo introduce alcune condizioni all'indebitamento[35], richiedendo che ad esso si possa procedere solo "contestualmente all’adozione di piani di ammortamento" per il rimborso del debito e “sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale” che garantiscano che l'equilibrio di bilancio sia rispettato “per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

Le operazioni di indebitamento non soddisfatte dalle intese regionali devono essere effettuate sulla base dei “patti di solidarietà nazionali”, mediante la cessione/acquisizione tra enti territoriali di spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali.

Le modalità applicate delle suddette disposizioni - ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome ad avviare l'iter delle intese - sono disciplinate con il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, cui ha fatto seguito il D.M. economia del 23 novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma, della legge n. 243/2014, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali.

La stessa legge n. 243/2012, all'articolo 12, ribadisce, inoltre, il principio secondo cui gli enti locali e le regioni - tenuto conto dell'andamento del ciclo economico – debbono concorrere anche alla riduzione del debito pubblico, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Resta fermo, in ogni caso il limite massimo fissato per gli enti locali per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento dall’articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), pari, dal 2015, al 10 per cento degli interessi passivi in rapporto alle entrate correnti.

 

 


Articolo 1, comma 876
(Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)

 

 


876. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente:

« 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici ».


 

 

Il comma 876 prevede la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.

 

La norma provvede a integrare l’art. 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha previsto una serie di interventi infrastrutturali necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, attraverso l’aggiunta del comma 26-bis, che consente al Commissario di ridurre taluni termini fissati in diversi articoli del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti Codice), riguardanti l’espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la realizzazione del piano di interventi disciplinato nell’art. 61 del D.L. 50/17. La norma richiama nello specifico i commi 1 e 17, che rispettivamente disciplinano la predisposizione del piano da parte del Commissario e la sua approvazione all’esito della conferenza di servizi. 

 

Il comma 1 dell’art. 61 del D.L. 50/17 prevede la nomina di un commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, al fine della predisposizione di un piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica della zona. In particolare, il piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica deve perseguire le seguenti finalità: progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Il comma 17 dell’art. 61 prevede che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.

Si ricorda, inoltre, che il comma 15 dell’art. 61 disciplina la predisposizione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale da parte del Commissario.

 

In particolare, il comma 876 consente al Commissario di:

§  operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

§  ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del Codice;

L'art. 97 disciplina le offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, la stazione appaltante richiede, entro un termine non inferiore a quindici giorni, agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. L'art. 183 disciplina la finanza di progetto e dispone al comma 15 la valutazione della fattibilità della realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità entro il termine perentorio di tre mesi. L'art. 188 disciplina i contratti di disponibilità (il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo), in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro cui quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera approvati dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

§  ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, il termine di cui all’art. 32 del Codice;

Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L’art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

§  fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall’art. 63 del Codice, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione delle Universiadi 2019 di Napoli, che sono disciplinate nei commi 375-388 della legge in esame.

 


Articolo 1, comma 877
(
Proroga del periodo di sospensione del sistema di
tesoreria unica mista)

 

 


877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».


 

 

Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984.

 

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria – originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che viene qui novellato, e successivamente prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le entrate proprie degli enti sopracitati rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica - un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6 miliardi di euro nel 2018 e a 3 miliardi di euro nel 2019.

 

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720/1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.

Tale sistema, costituito negli anni '80 con la legge n. 720/1984, rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito - con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) - un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.

L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’art. 1, comma 45, della legge n. 266/2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1/2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.

Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, D.L. n. 1/2012) e per le Camere di commercio (queste ultime, reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, legge n. 190/2014) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il D.L. 95/2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, i commi da 742 a 746 della legge n, 208/2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2015).


Articolo 1, comma 878
(Servizio di tesoreria)

 

 


878. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché' di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « l'amministrazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».


 

 

Il comma 878 reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale.

 

Con la lettera a) del comma 878 si interviene sull’articolo 40, comma 1, della legge n. 448/1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici - prevedendo che, nell’ambito del predetto servizio di tesoreria, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.

Con la lettera b) si interviene sull’articolo 255, comma 10, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria (di cui all’articolo 222 del TUEL) non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione degli enti locali in dissesto.


Articolo 1, comma 879
(
Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)

 

 


879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».


 

 

Il presente comma estende fino al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

 

Il comma interviene sul comma 7 dell'articolo 12 del D.L. 83/2012 prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019 il termine ivi previsto, già prorogato in più occasioni, per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

La disposizione oggetto di novella stabilisce la possibilità, per i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1999) per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti, ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia.

A tal fine il termine per la ratifica degli accordi di programma già prorogato in più occasioni, ed attualmente al 31 dicembre 2017, è ora ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che l'8-bis dell'art. 4 del D.L. 150/2013 ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2016; l'articolo. 9, comma 9 del D.L 244/2016 l'ha a sua volta prorogato al 31 dicembre 2017.

L’articolo 12 del D.L. 83/2012, qui oggetto di novella al comma 7, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.

Il comma 7, in particolare, interviene sulla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Nel dettaglio, ivi si stabilisce la possibilità che i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, avviati nell'ambito del Programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo   18 del D.L. 152/1991, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge 51/2006, possano essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia, escludendo la possibilità di frazionare lo stesso programma in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli accordi, è ora quindi ulteriormente prorogato dal presente comma al 31 gennaio 2019.

Tale termine si riferisce all'adozione di Accordi di programma, che sulla base dell'articolo 34 del D.lgs 267/2000, sono promossi dal Presidente di una Regione, di una provincia o di un sindaco, al fine di definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. In tal modo viene assicurato il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, disponendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, qualora la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. A tale fine, si provvede, su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma, che avviene attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, da ratificare entro il 31 dicembre 2007.

L'articolo 13, comma 2 della Legge 51/2006, che ha convertito con modificazioni il D.L 73/2005, aveva previsto, in materia di edilizia residenziale pubblica, la proroga al 31 dicembre 2007 dei termini per la ratifica degli accordi di programma per il finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica e dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Tali termini erano già stati oggetto di precedente proroga, con l'articolo 19-quinques del D.L 266/2004 recante il precedente termine del 31 dicembre 2005.

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 152/1991, è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, per il quale, in ordine ai profili attuativi, si veda da ultimo il D.M. 8 maggio 2014, n. 185.

 

 


Articolo 1, comma 880
(Risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 per lavori pubblici)

 

 


880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché' riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.


 

 

Il comma 880 consente a date condizioni di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2016 per lavori pubblici.

 

Il comma 880 consente di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate. Tali risorse devono riguardare opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma di spesa. Le predette risorse confluiscono nel risultato di amministrazione qualora entro l’esercizio 2018 non siano assunti i relativi impegni di spesa.


Articolo 1, comma 881
(In materia di requisiti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale -  presso amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata)

 

 


881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».


 

 

Estende alle amministrazioni comunali, le quali esercitino funzioni in forma associata, i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto-legislativo n. 75 del 2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato.

 

Questo comma estende alle amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata alcune previsioni contenute nel decreto-legislativo n. 75 del 2017 all'articolo 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni").

Quella disposizione autorizza le amministrazioni (al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato) nel triennio 2018-2020 (purché in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della relativa copertura finanziaria) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Ebbene, la novella viene a ricomprendere nella previsione riguardo i requisiti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) sopra citate, altresì il caso che il rapporto di lavoro ed il servizio maturato siano presso amministrazioni con servizi associati, là dove si abbiano amministrazioni comunali che esercitano funzioni appunto in forma associata.


Articolo 1, comma 882
(Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE)

 

 


882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « , nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo ».


 

 

Il comma 882 introduce una maggiore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

 

Viene, in particolare, modificato l'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014, al fine di prevedere che la misura dell'accantonamento al FCDE risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

 

L'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) - tramite novella al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - prevedeva (prima della novella in esame) che 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità fosse pari almeno al 55 per cento, nel 2017 fosse pari almeno al 70 per cento, nel 2018 fosse pari almeno all'85 per cento. Dal 2019 l'accantonamento al fondo avrebbe dovuto essere effettuato per l'intero importo.

 

Il FCDE è uno strumento introdotto nell'ambito del più ampio processo di armonizzazione contabile, che mira a rendere confrontabili i dati finanziari delle amministrazioni territoriali, garantirne maggiore trasparenza e rafforzare l'efficacia del coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta di un fondo diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio (si pesi ad esempio ai proventi da sanzioni amministrative al codice della strada, da oneri di urbanizzazione, dalla lotta all’evasione), possano essere utilizzate per finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certo se saranno riscosse in modo integrale (o in una qualche misura). Per tali crediti risulta obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è a tal fine stanziata una apposita posta contabile[36], il cui ammontare è stabilito "in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)"[37].


Articolo 1, comma 883
(Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)

 

 


883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente:
«29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ».


 

 

Il comma 883, introdotto durante l’esame parlamentare, richiede alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard la presentazione alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale di una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

 

A tal fine, la norma integra la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), inserendo un comma 29-bis all’articolo 1. Tale nuovo comma prevede che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, a partire dall’anno 2018, relazioni alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni della legge n. 42/2009 (Capi II, II, IV e VI), con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e al funzionamento dello schema perequativo.

 

Si ricorda che la legge n. 42/2009 reca la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare il Capo II (articoli 7-10) riguarda i rapporti finanziari Stato-Regioni, il Capo III (articoli 11-14) la finanza degli enti locali, il Capo IV (articolo 15) il finanziamento delle città metropolitane e il Capo VI (articoli 17 e 18) il coordinamento dei diversi livelli di governo.

 

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge n. 208/2015) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216).

La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni

Contestualmente all’istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata soppressa la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale – COPAFF (art. 34 della legge n. 208/2015).

Il decreto istitutivo è il D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede, dal 2017, a predisporre metodologie per la determinazione dei  fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Tale funzione è stata attribuita con il D.L. n. 50/2017[38] (articolo 24).

 

 


Articolo 1, comma 884
(Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale
anni 2018 e 2019)

 

 


884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ».


 

 

Il comma 884 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire negli anni 2018 e 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

 

A tal fine, la norma novella il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificando la lettera c) che disciplina le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Tale percentuale – che è stata applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, del 30 per cento nel 2016 e del 40 per cento per l'anno 2017 - è stata, da ultimo, fissata, dal citato comma 449, al 55 per cento per l'anno 2018, al 70 per cento per l'anno 2019, all’85 per cento per l'anno 2020, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente “non ristorativa” [39] del Fondo di solidarietà comunale.

La modifica in commento riduce le richiamate percentuali dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, definendo, pertanto, una applicazione più graduale, nei prossimi due anni, del meccanismo perequativo, che resta comunque destinato ad entrare a regime nell’anno 2021, come stabilito dalla lettera c) del comma 449 della legge di bilancio dello scorso anno.

 

La previsione di accantonamenti percentuali via via crescenti nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale da ripartirsi tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, avviata nel 2015[40], è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha peraltro comportato la necessità di prevedere, al contempo, meccanismi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si determina con l’applicazione del meccanismo stesso della perequazione.

Dapprima con l’articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e, poi, con il comma 450 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato definito un meccanismo correttivo da applicare nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una determinata percentuale, fissata, da ultimo, al 4% con il D.L. n. 50/2017 (art. 14), attenuando dunque gli effetti derivanti dall'applicazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale nel riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard.

Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione della perequazione è stato ulteriormente stabilizzato con la previsione di un correttivo aggiuntivo, per gli anni dal 2018 al 2021, l’impiego di un ammontare di risorse per massimo 25 milioni di euro derivanti da fondi comunali non utilizzati, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni.

 


Articolo 1, comma 885
(Finalizzazione accantonamenti sul fondo di
solidarietà comunale non utilizzati in favore delle fusioni di comuni)

 

 


885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno ».


 

 

Il comma 885 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni.

 

A tal fine la norma in esame interviene sul comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 che dispone, nel testo vigente, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà comunale può essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell’importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

Il comma in esame integra il contenuto del comma 452 finalizzando le suddette risorse accantonate nel fondo qualora utilizzate (per i conguagli in favore dei comuni derivanti dalle richiamate rettifiche) all'incremento dei contributi straordinari destinati ai nuovi comuni risultanti dalla fusione o dalla fusione per incorporazione, previsti all'articolo 15, comma 3, del D. Lgs 267/2000[41].

Tale norma, al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che lo Stato - in aggiunta ad eventuali contributi regionali - destini contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

 

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[42] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

 

Va altresì rammentato che sul Fondo di solidarietà in questione sussistono già alcune finalizzazioni in favore delle unioni e fusioni di comuni. In particolare, l’articolo 1, comma 380-ter della suddetta legge 228/2012 ha disposto, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, che una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10 della n. 388/2000, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, ai comuni istituiti a seguito di fusione.

 

Sulla disciplina del contributo straordinario previsto dal sopracitato articolo 15, comma 3, del TUEL è intervenuto l’articolo 20 del decreto-legge n. 95/2012, che ha commisurato l’entità del contributo spettante ai singoli comuni per il processo di fusione, dal 2013, al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Successivamente, con il D.L. n. 90/2014, il contributo straordinario è stato esteso anche alle fusioni per incorporazione, ed è stato introdotto un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario, che, pur commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, è stato fissato in misura non superiore a 1,5 milioni di euro.

Tale disciplina ha peraltro ricevuto successive modifiche, con l’obiettivo di favorire la fusione di comuni incrementando a tal fine sia i contributi erogabili ai singoli comuni sia la dotazione finanziaria a legislazione vigente. In particolare, con la legge di stabilità per il 2016 e poi con la legge di bilancio per il 2017 si è aumentato dal 20% al 40% e poi al 50% il parametro per il calcolo del contributo rispetto ai trasferimenti erariali attributi nel 2010, innalzando a 2 milioni il limite massimo di contributo per ciascun beneficiario.

Da ultimo, sono intervenuti sulla normativa anche i commi 868 e 869 della legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura).

A seguito dell’ultimo intervento di cui ai suddetti commi 868-869, a decorrere dal 2018, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione spetta un contributo pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario, già stabilito dal comma 17, lettera b), della legge n. 208/2015.

Per quel che concerne le risorse autorizzate in bilancio per la concessione del contributo straordinario in questione, all’importo accantonato nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, si aggiungono ulteriori 5 milioni annui assegnati in sede di ripartizione, con DPCM 10 marzo 2017, del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», istituito dall’art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Ulteriori risorse sono state autorizzate dal D.L. n. 50/2017, nell’importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e, da ultimo, dalla legge di bilancio per il 2018 in esame, per un importo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 869, legge n. 205/2017).

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l’attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell’interno del 27 giugno 2017.

 


Articolo 1, comma 886
(Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari
agli enti locali per investimenti)

 

 


886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:

«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».


 

 

Il comma 886 aggiunge, rispetto ai criteri già previsti per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali per investimenti, un ulteriore criterio consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

In particolare il comma in esame le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari in questione sono attribuiti nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012, per la cui disciplina si rinvia a quanto illustrato in commento al comma 874 della legge in esame.

Il nuovo criterio (lettera 0b del comma 492 suddetto), che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei criteri ora previsti dal comma, consiste nella realizzazione di investimenti da parte dei comuni (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici in riferimento ai quali sia intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.

Si segnala che sul comma 492 della l. 232/2016 interviene anche il comma 874 della legge di bilancio in esame che, nell’apportarvi numerose modifiche, introduce anche esso diverse nuove priorità in ordine all’assegnazione degli spazi finanziari (cfr.infra).

 


Articolo 1, comma 887
(Semplificazione DUP)

 

 


887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 

 

Il comma 887, introdotto durante l’esame parlamentare, è mirato alla semplificazione della disciplina del Documento Unico di Programmazione semplificato, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.

 

A tal fine, si richiede al Ministero dell’economia e delle finanze di provvedere all’aggiornamento del principio contabile applicato della programmazione di bilancio tramite proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) e la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie), entro il 30 aprile 2018.

 

Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) afferma, all’articolo 151, che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011[43].

Al DUP è dedicato l’articolo 170 del TUEL, che ne precisa la procedura di presentazione: entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni, ed entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Il primo documento unico di programmazione è stato adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Il Documento unico di programmazione è qualificato come documento di  carattere generale, che rappresenta la guida strategica ed operativa dell'ente, ed è un presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, che riguarda appunto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e disciplina, al paragrafo 8, il DUP degli enti locali, dettagliando il contenuto della Sezione Strategica (paragrafo 8.1) e di quella operativa (paragrafo 8.2).

In particolare, ai sensi del comma 6 del citato articolo 170 del TUEL, gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011. Il citato allegato include un apposita sezione (paragrafo 8.4) dedicata al DUP semplificato, individuandone gli indirizzi generali.

 

 

 


Articolo 1, commi 888 e 889
(Procedura di riequilibrio finanziario enti locali)

 

 


888. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa tra quattro e venti anni »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento

4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento

10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento

15 anni

Oltre il 100 per cento

20 anni

».

889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.


I commi 888-889 apportano modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243?bis e seguenti del TUEL, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario, modificando il termine di durata del piano ed introducendo criteri per determinare la stessa. Dettano inoltre le necessarie diposizioni transitorie per gli enti che abbiano già presentato il piano.

 

Si rammenta che ai sensi dell’articolo dell'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono ricorrere,  con deliberazione consiliare, gli enti locali per i quali  sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto. Il ricorso a tale procedura sospende temporaneamente sia eventuali azioni intraprese dalla Corte dei conti suscettibili di condurre alla dichiarazione di dissesto dell’ente, sia eventuali procedure esecutive intraprese nei confronti del medesimo. Il comma 5 dell’articolo dispone che il piano di riequilibrio, deliberato dal consiglio dell’ente locale interessato, ha durata massima di dieci anni.

Il comma 888 modifica tale norma, stabilendo che il piano di riequilibrio abbia una durata compresa tra i 4 e i 20 anni, introducendo nel contempo, mediante l’aggiunta di un comma 5-bis, un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, da determinarsi sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel piano medesimo e l'ammontare degli impegni di spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio (o dell'ultimo rendiconto approvato).  In particolare:

·        se il rapporto è fino al 20%; la durata massima del piano è di 4 anni;

·        se il rapporto è dal 20 al 60%, la durata e fino a10 anni;

·        se il rapporto è dal 60 al 100%, la durata è fino a 15 anni;

·        se il rapporto è oltre il 100%, la durata può arrivare fino a 20 anni

 

Il comma 889 introduce le disposizioni transitorie che consentano anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di rimodularlo o riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità:

 

Il comma 889 in esame dispone infine che per gli enti per i quali la Corte di conti abbia già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano comporti per l’ente, ai sensi del medesimo comma 7 dell’articolo 243-quater,  l’avvio della procedura per deliberare lo stato di dissesto.


Articolo 1, comma 890
(Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali)

 

 


890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter».


 

 

Il comma 890 prevede che nel caso in cui l’ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, entro un limite massimo di dieci anni.

 

Il comma 890, modifica l’articolo 243?bis del Testo unico degli enti locali prevedendo che nel caso in cui l’ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, entro un limite massimo di dieci anni.

Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.


Articolo 1, comma 891
(Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile)

 

 


891. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

«9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima ».


 

 

Il comma 891 consente alle Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all'1 per cento del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

 

A tal fine è modificato il TU sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, aggiungendo il comma 9-ter all’articolo 4 che reca disposizioni in tema di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11-bis del Testo unico bancario (d.lgs. 385 del 1993), sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

a)                valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b)               danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c)                devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d)               non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e)                adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f)                adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.


Articolo 1, comma 892
(Credito di imposta per il Sud)

 

 


892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 892 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015).

 

Sulla materia è intervenuto recentemente il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che, attraverso una rimodulazione, ha ridotto di 110 milioni le risorse originariamente stanziate per il 2017, che venivano traslate per 55 milioni alle annualità 2018 e 2019. Di conseguenza, le risorse stanziate per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno venivano fissate dal D.L. n. 50/2017 in 507 milioni per il 2017 e in 672 milioni sia per il 2018 che per il 2019.

 

Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

 

Si ricorda che il comma 108 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) poneva l’onere previsto per tale credito di imposta (617 milioni annui dal 2016 al 2019) per 367 milioni a valere sulle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e per 250 milioni sui fondi strutturali UE (PON “Imprese e Competitività 2014/2020” e risorse FESR 2014/2020 dei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo).

La rimodulazione delle risorse disposta dal D.L. n. 50 del 2017 veniva posta a carico esclusivo delle risorse del FSC (la Relazione tecnica al d.d.l. di conversione - A.C. 4444 - precisa che la predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale.

 

Anche l’onere relativo all’incremento di spesa disposto dalla norma in esame (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

 

 

2016

2017

2018

2019

Quota Fondo Sviluppo e Coesione

367

257

622

522

Quota Fondi strutturali

250

250

250

250

Autorizzazione di spesa totale

617

507

872

772

 

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha introdotto alcune modifiche alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, è stato stabilito l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Si ricorda che il D.M. 29 luglio 2016 (modificato dal D.M. 9 agosto 2017) ha definito le modalità di assegnazione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


Articolo 1, commi 893 e 894
(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

 

 


893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.

894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.


 

 

I commi 893 e 894 prevedono la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all’assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con almeno 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l’esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente comma 100, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite massimo di 8.060 euro annui).

 

Più specificamente, si prevede la possibilità, per i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari, di introdurre (nell’ambito specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione) misure complementari volte all’assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 893).

 

In particolare, si dispone l’estensione (oltre alla decontribuzione per i neo assunti prevista dal precedente comma 100, alla cui scheda si rimanda) fino al 100% dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2018, nel limiti annuali di importo previsti dalle richiamate misure per ogni neo assunto nelle richiamate regioni.

L’esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti con almeno 35 anni di età, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

In ogni caso l’importo dell’esonero non deve comunque superare il limite massimo di 8.060 euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della L. 190/2014[44].

Inoltre, tali assunzioni operando in deroga a quanto previsto dal precedente comma 113, possono riguardare anche assunzioni per lavoro domestico e in apprendistato.

Per i richiamati fini sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati (comma 894).

 

Gli sgravi contributivi per nuove assunzioni nella L. 190/2014 (Stabilità 2015), L. 208/2015 (Stabilità 2016) e L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017)

 

L'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

§  nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;

§  per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

§  con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

§  in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

Successivamente, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Inoltre, si prevede che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, i commi 109 e 110 dell’articolo della medesima L. 208/2015 hanno esteso alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 il richiamato esonero contributivo ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi (con decreto interministeriale) entro il 31 marzo 2016. È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Da ultimo in materia è intervenuta la L. 232/2016.

In particolare, l'articolo 1, commi da 308 a 313, ha disposto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (articolo1, comma 240 lettera b), della L. 232/2016).

Infine, l'articolo 1, comma 344, ha riconosciuto un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi)

 


Articolo 1, commi 895 e 896
(Integrazione finanziamento aree interne)

 

 


895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.


 

 

I commi 895 e 896 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla "Strategia per le Aree interne” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017 e, poi, dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) di ulteriori 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

 

Le "Aree interne" rappresentano una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[45], che interessa tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.

La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree, definite come quelle più lontane dai servizi di base.

Il processo di selezione delle aree interne - che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana[46] - è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.

La strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso, è volta al finanziamento di “interventi pilota” per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Il comma 17 della legge n. 147/2013 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali gli interventi pilota sono stati assegnati dal CIPE con le due delibere 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2016, si fa riferimento a 68 aree selezionate, che riguardano “1.043 comuni, con 2.026.299 abitanti e con una  superficie complessiva di 49.103 kmq. Le aree selezionate rappresentano 24,9% di tutti i comuni italiani classificati come Aree Interne; e il 12,9% dei comuni italiani; il 15,3% della popolazione residente in aree interne e il 3,4% della popolazione nazionale”.

 

In conseguenza dell’incremento di risorse autorizzato dall’articolo in esame, il comma 896 ridefinisce il riparto annuale dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” per il periodo 2015-2021, autorizzate ora nella misura complessiva di 281,2 milioni, nei seguenti importi: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Le risorse inizialmente stanziate per le aree interne dalla legge di stabilità 2014 (90 milioni di euro per il triennio 2014-2016), sono state così rifinanziate e rimodulate dalle successive leggi di stabilità 2015 (90 milioni per il triennio 2015-2017) e 2016 (altri 10 milioni per il triennio 2016-2018), nonché dall’articolo in esame:

 

 

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOT

Legge di Stabilità 2014

3,0

43,5

43,5

 

 

 

 

 

90,0

Rifin. Stabilità 2015

-

-20,0

+16,5

+94,0

 

 

 

 

+90,0

Legge di Stabilità 2015

3,0

23,0

60,0

94,0

 

 

 

 

180,0

Rifin. Stabilità 2016

-3,0

-7,0

0

0

+20,0

 

 

 

+10,0

Legge di Stabilità 2016

-

16,0

60,0

94,0

20,0

 

 

 

190,0

Rifin. Ddl Bilancio 2018

 

 

 

 

 

+30,0

+30,0

+31,2

+91,2

Ddl Bilancio 2018

 

16,0

60,0

94,0

20,0

30,0

30,0

31,2

281,2

 

 


Articolo 1, commi 897-903
(Fondo imprese Sud)

 

 


897. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato « Fondo imprese Sud », di seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di seguito denominata « Agenzia », che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 897 alle medesime condizioni.

900. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 897. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

901. Con la convenzione di cui al comma 897, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 897, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 902.

902. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.

903. Le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 897 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi 897-903 – le cui disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017, giorno della pubblicazione della legge in esame in G.U. – dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l’articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

 

Il comma 897 dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Quanto alla definizione di PMI beneficiarie del sostegno del Fondo, si tratta delle piccole e medie imprese come definite dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), Regolamento europeo di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione di determinate categorie di aiuti. Tra le categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica, vi rientrano appunto, a date condizioni, gli aiuti alle PMI per investimenti in zone assistite individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation) GBER prevede, per certe categorie di aiuti di Stato e a date condizioni, apposite esenzioni dall’obbligo di notifica alla Commissione UE.

Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell’ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

Il GBER (articolo 1, comma 1, lett. b)) esenta dall’obbligo di notifica, a date condizioni, gli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti. A tal fine, nell’Allegato I, definisce la categoria di impresa, micro, piccola e media, confermando la disciplina europea vigente. In particolare, qualifica impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Definisce micro impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.

Si ricorda che gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

L’allegato 1 definisce altresì l’impresa autonoma, le imprese associate e le imprese collegate ai fini dell’applicazione del GBER.

Come sopra accennato, il GBER descrive le specifiche condizioni in presenza delle quali gli aiuti a finalità regionale al funzionamento possono essere esentati dall’obbligo di notifica. In primis, si deve trattare di PMI in zone assistite.

Nel caso di aiuti alla coesione di cui all’articolo 107, par. 3, lettera a) TFUE (cioè di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione) gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.

Quanto ai costi ammissibili, rientrano nel GBER i costi per gli investimenti materiali e immateriali; i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni o una combinazione dei costi di cui sopra, con dati limiti di cumulo (l'importo cumulato non deve superare l'importo più elevato fra i due).

Ulteriore condizione è che l'investimento sia mantenuto nella zona beneficiaria (regione interessata) per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso di PMI.

In via generale, l'intensità di aiuto in termini di ESL non deve superare l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

Inoltre, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

È obbligo per il beneficiario dell’aiuto confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

 

Come sopra accennato, il comma 897 dota il “Fondo Imprese Sud” di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014-2020.

 

Si segnala che la copertura a valere sulle risorse dell’annualità 2017 del Fondo può essere effettuata in quanto la disposizione in commento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio in esame sulla gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda le risorse disponibili del FSC 2014-2020, si evidenzia che nel bilancio di previsione assestato per il triennio 2017, il capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero (ove sono iscritte le risorse del FSC) presenta stanziamenti pari a 3.418 milioni di euro per il 2017, interamente destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Nel Fondo, si ricorda, sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici, la cui programmazione e ripartizione è effettuata dal CIPE con proprie deliberazioni. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, l’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura complessiva di 54.810 milioni.

La programmazione delle risorse si articola, ai sensi dell’art. 1, co. 703, della legge n. 190/2014, in aree tematiche, individuate con la delibera n. 25 del 2016, la quale ha destinato 15,2 miliardi ai Programmi operativi, di cui 11,5 relativi alle infrastrutture, 1,9 miliardi all’ambiente, 1,4 miliardi alle attività produttive e 400 milioni all’agricoltura. In attesa delle ripartizioni per “aree tematiche”, parte delle risorse sono state nel frattempo assegnate nell’ambito dei c.d. piani stralcio approvati dal CIPE con singole delibere, al fine di avviare alcuni interventi nei settori della banda ultra-larga (3,5 miliardi), dell’ambiente (per complessivi 780 milioni), della ricerca (500 milioni), del turismo e della cultura (1 miliardo), dell’edilizia giudiziaria e scolastica (380 milioni nel complesso).

Con la delibera n. 26 del 2016 sono stati assegnati 13,4 miliardi ai Patti per il Sud e con la delibera n. 56 del 2016 2 miliardi ad alcuni patti e intese per il Centro-Nord.

Ulteriori risorse sono state utilizzate mediante assegnazioni ex lege (c.d. preallocazioni), nel 2014 e nel 2015 (per 5 miliardi complessivi); ulteriori preallocazioni sono state disposte successivamente alla delibera n. 25 dell’agosto 2016 (pari a circa 6 miliardi). Ulteriori 2 miliardi sono stati utilizzati dal CIPE quale reintegro alle regioni per precedenti riduzioni di spesa a valere sul FSC 2007-2013 (1,1 miliardi) e, nello scorso luglio (delibera n. 50), per il cofinanziamento nazionale (800 milioni) delle risorse addizionali europee riconosciute all’Italia dalla Commissione UE quale adeguamento, connesso all’evoluzione del reddito nazionale lordo, del Quadro finanziario pluriennale.

Dei 54,8 miliardi originari risulterebbero ancora non assegnati in sede di programmazione circa 4,7 miliardi.

Si segnala che l’articolo 1, co. 892 della legge di bilancio in esame prevede una riduzione di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse del FSC 2014-2020 per il rifinanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2018 in esame, nella Sezione II, rifinanzia il FSC 2014-2020 di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti.

 

Il comma 897 affida la gestione del Fondo all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con il D.M. 18 settembre 2007 sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

 

La creazione della "Banca del Mezzogiorno" era già delineata in un primo momento nella XIV legislatura, con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, commi da 376 a 378, e poi nuovamente disciplinata, nella XVI legislatura, dall'articolo 6-ter del D.L. n. 112 del 2008.

La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), all’articolo 2, commi da 161 a 177, ha definito concretamente un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine è stata introdotta un’articolata disciplina, volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A., quale società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari.

Conseguentemente la Banca d’Italia ha rilasciato a Poste Italiane l’autorizzazione per l’acquisto del Medio Credito Centrale (MCC), individuato come struttura di vertice per dare attuazione alla realizzazione della Banca del Mezzogiorno. La cessione di MCC si è perfezionata il 1° agosto 2011 e la banca ha assunto la denominazione di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (BdM-MCC). La banca opera sul territorio utilizzando la rete degli sportelli postali (attualmente attraverso 250 sportelli postali, come delineato nel piano strategico di BdM-MCC).

Con il decreto-legge n. 70 del 2011, all’articolo 8, comma 4, oltre a sopprimere alcune disposizioni relative alla Banca del Mezzogiorno relative al limite massimo per sottoscrittore e al limite temporale minimo per la detenzione in portafoglio, si è autorizzato l’emissione– fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale fiscalmente agevolati (imposta sostitutiva sugli interessi al 5 per cento) da parte di banche italiane. Alla disposizione si è data attuazione con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2011.

Le risorse del Fondo sono accreditate in un’apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione da parte dell’Agenzia ha dunque natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 9 della legge n.1041/1971.

L’articolo 9 della legge n. 1041/1971 (richiamato nel testo del comma 1 dell’articolo in esame) dispone che tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione. Per tali aspetti, l’articolo dispone specificamente che il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Si prevede che l’Agenzia stipuli un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del successivo comma 901, la convenzione dovrà definire:

§  le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto anche conto degli indicatori economici di ciascuna regione interessata;

§  le modalità e i termini di operatività del Fondo;

§  il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti per la gestione della misura;

§  le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione;

§  i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo;

§  i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare l’attivazione di risorse private in misura pari almeno a quelle stanziate dal comma 1.

 

Con riferimento alla partecipazione di soggetti terzi al Fondo, il comma 898 consente che quote aggiuntive del Fondo stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, inclusi la Banca del Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione nell’ambito del Fondo europeo degli investimenti strategici (FEIS) di cui all’articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.

I commi dal 822 al 830 della richiamata legge di stabilità 2016 hanno individuato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata. In particolare, il comma 826 qualifica la Cassa come istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

Le «banche o istituti nazionali di promozione» sono le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all'articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale motivazione economica dell'istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico, e che un istituto con un mandato pubblico si trova in posizione migliore rispetto agli operatori privati per rimediare ai fallimenti del mercato. Secondo il documento, l'Italia ha annunciato di partecipare al progetto FEIS tramite la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 8 miliardi di euro.

Il documento prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento) che vengono strutturati al fine di aggregare i progetti d'investimento, ridurre i costi delle operazioni e dell'informazione e ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori. Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina relativa al Fondo europeo investimenti strategici (FEIS) l’intervento può essere combinato attraverso strumenti finanziari e piattaforme di investimento, nazionali, regionali o sovraregionali, purché si mantengano contabilità separate dei differenti budget.

Quanto alle modalità operative del Fondo, esso – ai sensi del comma 899opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.

L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target deve essere finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese alle medesime condizioni.

Ai sensi del comma 900, il Fondo, inoltre, può investire - previa selezione tramite procedura aperta e trasparente - nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. L’investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

Il comma 901 dispone che la Convenzione tra Invitalia e Presidenza del Consiglio dei ministri regolerà anche le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità del Fondo.

La Convenzione regolerà altresì le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La Convenzione può essere periodicamente aggiornata anche sulla base dell’analisi dei risultati monitorati.

In proposito, il comma 902 dispone che Invitalia dovrà fornire, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio i dati in merito all’impego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale, in termini di fatturato e di occupazione derivante dall’apporto di capitale, dando indicazione dell’apporto di capitale privato attivato.

 

Ai sensi del comma 903, le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato intestata a Invitalia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il medesimo comma dispone infine che le disposizioni contenute nell’articolo entrano in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2017).


Articolo 1, commi 904 e 905
(Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

 

 


904. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione. » sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018 ».

905. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché' di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché' per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ». All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.


 

 

I commi autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti. All'onere derivante dalla costituzione di tale società, previsto a 200.000 euro, si contribuirà per il 2018 mediante risorse del Fondo sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).

 

Il comma comma 904 interviene sulla normativa che ha predisposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Con una novella all'articolo 21, comma 10, primo periodo del D.L.201/2011, si prevede che il commissario liquidatore dell'Ente che gestiva l'acquedotto pugliese, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere sia autorizzato a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento.

Con la disposizione qui novellata del D.L.201/2011 , recante disposizioni urgenti in materia crescita, equità e consolidamento di conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, si è previsto, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) fosse soppresso e posto in liquidazione.

Si ricorda che ai sensi del successivo comma 11 vigente (e oggetto di novella da parte del successivo comma 905 della norma qui in esame), le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al comma in parola e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Inoltre, a far data dalla soppressione e fino all'adozione delle misure previste, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Le disposizioni in esame prevedono che le transazioni devono completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

Si ricorda che l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, istituito nel 1947, come consultabile sul relativo sito istituzionale, "Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l’EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all’ILVA di Taranto e ad altri utenti minori. Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulici per la produzione di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale". Si fa riferimento alla gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacita potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi l’anno. Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle opere dell’intero sistema idrico gestito dall’Ente, le risorse utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 600 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Le infrastrutture idrauliche in questione sono suddivise in tre grandi schemi idrici ed un quarto, più limitato. Come ricordato, con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, l’Ente è soppresso e posto in liquidazione. L’art. 21, comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino all’adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi.

Il comma 905 sostituisce il comma 11, primo periodo, del suddetto articolo 21, già richiamato, che disciplina il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI. La nuova norma prevede che dal 30 giugno 2018 le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, siano trasferite ad una società costituita dallo Stato: essa sarà partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 9 del D.Lgs. 175/2016 prevede che per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, che saranno rappresentate, nell'atto costitutivo, in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione.

Lo Statuto della nuova società dovrà prevedere la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società.

Entro il 30 giugno 2018 la costituita Società e il Commissario liquidatore dovranno accertare eventuali attività e passività residue dalla liquidazione, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore. Tali attività e passività saranno trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di settore, in accordo a quanto stabilito dal D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Il suddetto decreto, che individua le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, all'articolo 3 annovera, tra i compiti della stessa, la definizione delle componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione -  per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Infine si stabilisce che all'onere derivante dalla costituzione della società, previsto a 200.000 euro, si provvederà, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, per il 2018 con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).

Il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), istituito con D.Lgs 88/2011, che ha così rinominato l'esistente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. La dotazione iniziale del Fondo, per il periodo 2014-2020, determinata dalla Legge di Stabilità 2014, era complessivamente di 54.810 milioni di euro. Tale dotazione è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha stanziato un'ulteriore quota di 10.962 milioni di euro.

 

 


Articolo 1, comma 906
(Proroga società Acquedotto Pugliese)

 

 


906. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».


 

 

Il comma proroga fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.

 

Il comma 906 prevede che, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, sia prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.

La norma, che novella l’articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, richiama l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, che ha affidato alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso.

 

Acquedotto Pugliese S.p.A. società controllata e partecipata esclusivamente dalla Regione Puglia, è gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Puglia sino al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999 e dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Unico Puglia, sottoscritta nel 2002 tra Acquedotto Pugliese SpA e l’allora Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia.

Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999, provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno sono dettate dai commi 904 e 905 della legge in esame, laddove in particolare il co. 905 prevede, tra l'altro, la costituzione di una apposita società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui possono partecipare le regioni indicate.

 


Articolo 1, comma 907
(Area marittima di Termoli)

 

 


907. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) ».


 

 

Il comma 907 dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli.

 

In particolare la norma interviene sull’articolo 17-quinquies del D.L. n. 148 del 2017, il quale a sua volta ha modificato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali"), inserendo il riferimento al Comune di Termoli.

Il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) e del comune di San Salvo (in provincia di Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. A tal fine, si demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione. La norma in esame estende al comune di Termoli (provincia di Campobasso) le richiamate disposizioni.

 


Articolo 1, comma 908
(Gestione commissariale ex Agensud)

 

 


908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione commissariale dell'ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla data di cui al precedente periodo è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.


 

 

Il comma 908 reca una proroga al 30 giugno 2018 di un termine procedimentale, volta a sostenere il finanziamento a favore delle PMI operanti nel settore dei prodotti agricoli di qualità.

 

La disposizione in commento proroga al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame - da parte dei competenti uffici ministeriali - dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità e assegnati ad organismi associativi di produttori, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c) del D.L. 182/2005 (convertito con modificazioni dalla Legge 231/2005) e dall'articolo 16-bis  del D.L. 78/2009 (convertito, con modificazioni dalla Legge 102/2009).

 

L'articolo 1-ter del D.L. 182/2005 reca disposizioni in materia del commissario ad acta ex Agensud e, al comma 2 lettera c), prevede che questo operi attraverso convenzioni con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee e, in particolare, siciliane.

L'articolo 16-bis del D.L. 78/2009 reca disposizioni in materia di oneri accessori per il commissario ad acta, relativi, tra l'altro alle attività di cui al suddetto articolo 1-ter, comma 2 lettera a), del D.L. 182/2005.

 

Tali finanziamenti sono stati disposti sulla base dalla gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF, in base all'articolo 6, comma 1 del D.L. 51/2015 (convertito con modificazioni dalla Legge 91/2015).

 

Inoltre, il comma 908 prevede che, alla medesima data del 30 giugno 2018, sia demandata ogni verifica in merito alla congruità e alla legittimità della spesa certificata.


Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928
(
Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale
– Fatturazione elettronica)

 

 


909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « o stabiliti »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;

5) il comma 4 è abrogato;

6) al comma 5, le parole: « del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti »;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). - 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo »;

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta valida fino al 31 dicembre 2018 ».

(...)

915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

(...)

928. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.


 

 

I commi 909, 915-917 e 928 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

 

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (business to business - B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (comma 917).

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI e alla SOSE non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro (comma 928).

 

Si segnala, in premessa, che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro,  ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

 

Il comma 909 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, attuativo della delega fiscale, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016 (articolo 1, comma 1).

Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica (articolo 1, comma 2). Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio (articolo 1, comma 3).

La lettera a), n. 1), sopprime il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le specifiche categorie di soggetti passivi IVA a favore delle quali viene messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.. Il decreto che avrebbe dovuto individuare tali categorie non risulta emanato.

La lettera a), n. 2), integra l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 precisando che il Sistema di Interscambio (SID), messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, è gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La lettera a), n. 3), al dichiarato fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, sostituendo il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il SID per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Nel corso dell’esame parlamentare l’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è stato esteso ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione).

Inoltre è previsto che gli operatori economici per la trasmissione delle fatture elettroniche al SID possono avvalersi di intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura.

Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).

Si ricorda che legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. La stessa legge (comma 88) consente ai soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si trovavano nel regime fiscale di vantaggio con imposta sostitutiva del 5 per cento (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

La lettera a), n. 4), aggiunge all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il comma 3-bis, con il quale si prevede per i soggetti passivi indicati dal precedente comma 3 la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (cessione di beni e di prestazione di servizi) con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo che si tratti di operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

 

La lettera a), n. 5), sopprime il comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 201 il quale demandava ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per l’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il provvedimento del 28 ottobre 2016.

La lettera a), n. 6), apporta una modifica di coordinamento all’articolo 1, comma 5, inserendo il riferimento al nuovo comma 3-bis.

La lettera a), n. 7), sostituisce il comma 6 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (fattura elettronica). In tal caso la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La norma richiamata prevede una sanzione compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Il cessionario e il committente per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma 2-quater del D.Lgs. n. 471 del 1997, il quale prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (si veda oltre il comma 915).

La lettera a), n. 8), aggiunge all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis prevede che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sono considerati assolti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l’adozione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione deli tempi e le modalità di applicazione della norma. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà stabilire le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Il citato D.M. 17 giugno 2014, in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) prevede le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Con il comma 6-ter si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

 

La lettera b) introduce a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (nuovo comma 1-bis, dell’articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Si prevede inoltre che con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, saranno definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

 

La lettera c) sostituisce l’articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca gli incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (resa obbligatoria dall’articolo in esame) o dei relativi dati e dei corrispettivi. Il nuovo articolo 3 prevede, invece, incentivi per la tracciabilità dei pagamenti: a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di IVA e di imposte sui redditi sono ridotti a due anni. Tale riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132) ha modificato la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a cinque e a sette anni: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973).

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede che dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Con il D.M. 7 dicembre 2016 sono state individuate le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti.

Tale articolo 4 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 19 conformità e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d’imposta). Condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il nuovo articolo 4 prevede, invece, che, nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a)   gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

b)  una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c)   le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Si prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera e) abroga l’articolo 5 del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, (sostituiti dalla norma in esame) nei casi in cui lo stesso:

a)    ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute;

b)   non trasmetta le relative variazioni;

c)    trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

 

La lettera f) proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

L’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha abrogato tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il D.Lgs. n. 193 del 2016 ha disposto una prima proroga annuale, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina in esame, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016. Con la norma in esame si dispone una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 915, introducendo il comma 2-quater all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (di cui al nuovo comma 3-bis dell’articolo 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015). In tali casi si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

 

Il comma 916 prevede che le nuove norme sulla fatturazione elettronica (commi 909-928) si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato l’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno): la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011); la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2011).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'articolo 14-ter del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è stata prorogato, in un primo momento, dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni resta confermata la cadenza trimestrale.

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è stato differito più volte: in un primo momento al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017; successivamente il termine è stato prorogato prima al 16 e poi al 28 settembre (D.P.C.M. 5 settembre 2017). In conseguenza del funzionamento irregolare del servizio per la trasmissione dei dati “Fatture e Corrispettivi”, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato il provvedimento 28 settembre 2017, che ha differito il termine di scadenza del 28 settembre al 5 ottobre. Infine il termine è stato fissato al 16 ottobre 2017.

L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. Inoltre introduce la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. I dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

 

Il comma 917 dispone che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

a)   cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b)  prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Ai fini della norma in esame per filiera di imprese si intende l’insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 209-214, come modificati dal D.L. n. 201 del 2011). La scansione temporale dell'entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole amministrazioni è stata stabilita con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea decorre dal 6 giugno 2014. Per i restanti enti nazionali il D.M. n. 55 del 2013 indicava il termine del 6 giugno 2015. Tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal D.L. n. 66 del 2014 (articolo 25) anche per le amministrazioni locali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non possono procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Al riguardo si segnala che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica hanno diffuso il 31 marzo 2014 la circolare 1/DF al fine di fornire chiarimenti. Con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015 gli stessi Dipartimenti hanno chiarito quali sono le amministrazioni interessate dalla procedura.

 

Il comma 928 prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A, società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008) e alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa, società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge n. 146 del 1998) non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all’esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 1, comma 932 del provvedimento in esame, all’esplicito scopo di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede anzitutto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre, per gli anni in cui trova applicazione, sia effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre. 

 

 

Nel corso dell’audizione del 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha fornito il quadro della situazione riguardante la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica verso la PA, da giugno 2014, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, al 31 agosto 2017, il Sistema di Interscambio ha ricevuto e gestito circa 75,5 milioni di file fattura; di questi, circa 70,2 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie. Nel corso del 2017, sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese; il tasso di scarto dei file fattura si è progressivamente ridotto da oltre il 18% del 2014 al 4,16% del mese di agosto 2017. Il Sistema negli oltre tre anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore. Le fatture sono state emesse da circa 988 mila fornitori e sono state consegnate, nel rispetto dei livelli di servizio, a oltre 63 mila “uffici virtuali” di circa 23 mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

Da gennaio 2017, è consentito utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare le fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B). Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di molto superiore alla media dell’UE (18%).

 

 


Articolo 1, commi 910-914
(Modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori)

 

 


910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché' di età non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipen-dentemente dalle modalità di svolgi-mento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.


I commi in esame recano una nuova disciplina sulle modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori.

 

La nuova disciplina - che, tra l'altro, vieta la corresponsione in contanti - decorre dal 1° luglio 2018 e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.

 


Articolo 1, commi 918 - 927
(
Contrasto all’evasione fiscale distribuzione carburanti))

 

 


918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».

921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».

922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».

923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

926. Sono abrogati: a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444; c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018


 

 

I commi 918-927 introducono disposizioni volte a contrastare l’evasione fiscale nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti. Tra l’altro, le norme in commento obbligano all’uso della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA; limitano la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili; riconoscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

 

Il comma 918 prevede che le informazioni disponibili a seguito dell’anticipo della fatturazione elettronica obbligatoria al 1° luglio 2018 per alcune operazioni (disposta dal comma 917 in relazione alle cessioni di carburanti  e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto con una amministrazione pubblica; si veda per dettagli la relativa scheda di lettura) siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

 

 In tale ambito, il comma 919 prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare con maggiore efficacia le frodi nella commercializzazione e distribuzione die carburanti.

Esso viene inserito nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020: detto Piano è finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati (ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) nonché dei dati acquisiti da banche, intermediari finanziari ed assicurativi in base agli ordinari poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria (per le imposte sui redditi, acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, per l’IVA, ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

 

Si dispone poi l’obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920, che modifica l'articolo 22, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.P.R. IVA).

Inoltre, l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921, che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, che reca norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi).

Inoltre, le norme in esame limitano la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili (nuovi commi 922 e 923).

 

Più in dettaglio, il comma 922 consente di dedurre dall’imposta sul reddito le spese per carburante per autotrazione solo se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari obbligati a effettuare le comunicazioni dei dati all’anagrafe tributaria. Il comma 923 pone analoghe condizioni per l’esercizio della detrazione IVA:

 

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. de minimis (commi 924 e 925).

Il comma 926 reca alcune abrogazioni di norme sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Il comma 927 fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.


Articolo 1, commi 929 e 930
(
Sose)

 

 


929. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: « affidabilità fiscale » sono inserite le seguenti: « , la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, »;

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA ».

930. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « -Dipartimento del tesoro ».


 

 

I commi 929 e 930 affidano alla SOSE il compito di rivedere e reingegnerizzare i processi fiscali e le connesse procedure informatiche, in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali.

 

SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12 della legge n. 146 del 1998.

La Società, operativa dal 1999, svolge tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale. Ha l'obiettivo di creare un processo metodologico, controllato dall'Amministrazione finanziaria e finalizzato all'individuazione di una corretta, equa e trasparente fiscalità d'impresa.

 

In particolare il comma 929, integrando la disciplina prevista dall’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, affida un ulteriore compito alla SOSE: la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi. A tal fine è sentita una apposita commissione di esperti, istituita con D.M., i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

La commissione di esperti esprime un parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Si prevede inoltre che la commissione di esperti esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all’introduzione della fatturazione elettronica IVA.

 

Il comma 930, con una modifica all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 (indici di affidabilità fiscale) precisa che le quote di partecipazione della SOSE possono essere cedute al Dipartimento del Tesoro del MEF. Si ricorda che il MEF detiene attualmente l’88% delle partecipazioni e la Banca d’Italia il 12%.


Articolo 1, comma 931
(
Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

 


931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.


 

 

Il comma 931 dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

L’obiettivo dichiarato della norma è quello di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Si ricorda preliminarmente che la norma previgente prevedeva che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’individuazione delle attività economiche interessate era operata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 9-bis del D.L. 50 del 2017).

Con il provvedimento del 22 settembre 2017 è stato pubblicato l’elenco degli indicatori di affidabilità economica da elaborare per il periodo d’imposta 2017 e le relative attività economiche (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).

Con la norma in esame, pertanto, l’avvio dell’operatività della nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che prende il posto degli studi di settore, è prorogata per tutte le attività economiche al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. La premialità può configurarsi anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con il provvedimento del 22 settembre 2017 (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.

Contestualmente all'adozione dei suddetti indici di affidabilità cessano di avere effetto le disposizioni relative agli studi di settore.

Si ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 aveva previsto l'abolizione degli studi di settore e l'introduzione, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Si segnalano la presentazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e la relazione della SOSE depositate nel corso di un’audizione presso la Commissione Finanze della Camera il 10 ottobre 2017.

 

 

 


Articolo 1, comma 932
(Termini scadenze fiscali)

 

 


932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.


 

 

Il comma 932 proroga alcuni termini fiscali. In particolare, i termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo trimestre, per gli anni in cui esso trova applicazione, sono prorogati dal 16 al 30 settembre. Inoltre i termini per la dichiarazione Irap sono prorogati dal 30 settembre al 31 ottobre.

 

La norma in commento, all’esplicito scopo di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede anzitutto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro, articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010) relative al secondo trimestre, per gli anni in cui trova applicazione, sia effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre. 

Si ricorda che il comma 916 della legge in esame ha previsto l’abrogazione dello spesometro (articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010) a decorrere dal 1° gennaio 2019, data in cui entrerà in vigore la disciplina prevista dai commi 909-928 relativa all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (si veda la relativa scheda).

 

Le norme in esame inoltre prorogano il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP dal 30 settembre al 31 ottobre.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

 


Articolo 1, comma 933
(Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta)

 

 


933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

c) al comma 6-quinquies:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»;

2) all'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, ».


 

 

Il comma 933 modifica alcuni termini previsti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta.

 

Viene a tal fine modificato in più punti l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina per l’appunto le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

Nel dettaglio:

-         intervenendo sul comma 3-bis del citato articolo 4, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione unica sono obbligati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche (comma 933, lettera a));

-         si proroga alla medesima data del 31 ottobre (modifiche al comma 4-bis  dell’articolo 4) il termine entro il quale tutti i sostituti di imposta, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, devono presentare la dichiarazione unica (comma 933, lettera b));

-         introducendo un periodo al comma 6-quinquies, si dispone che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre di ciascun anno, come previsto dalle modifiche commentate sopra (comma 933, lettera c, n. 1));

-         modificando l’ultimo periodo del comma 6-quinquies, si coordinano le modifiche apportate con la disciplina delle sanzioni dovute per le certificazioni omesse, tardive o errate (cento euro a dichiarazione, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta). In particolare, si dispone che le sanzioni suddette vengano ridotte a un terzo (con un massimo di euro 20.000 per sostituto d’imposta) anche nel caso in cui la certificazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalle scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (al massimo entro il 31 ottobre di ciascun anno, primo periodo del comma 6-quinquies) (comma 933, lettera c, n. 2)).

 


Articolo 1, comma 934
(
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)

 

 


934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;

b) all'articolo 16, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »;

c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio »;

d) all'articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».


 

 

Il comma 934 rimodula le scadenze degli adempimenti in capo ai soggetti che prestano assistenza fiscale; tra l’altro, si posticipa il termine per la presentazione della dichiarazione IRPEF ad un CAF-dipendenti dal 7 luglio al 23 luglio di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la medesima dichiarazione.

 

Le disposizioni in esame intervengono modificando alcuni termini previsti dal regolamento sull'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti (D.M. 164 del 1999).

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 13, comma 1, lettera b) del predetto regolamento, posticipando dal 7 al 23 luglio il termine entro il quale si può presentare la dichiarazione IRPEF ad un CAF-dipendenti.

La lettera b) apporta modifiche all'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento, in tema di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, al fine di coordinare le norme ivi contenute con il predetto posticipo al 23 luglio.

La lettera c) sostituisce il comma 1-bis del predetto articolo 16, rimodulando le scadenze fissate per gli adempimenti dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati in relazione alla dichiarazione IRPEF, mantenendo fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

Nella formulazione previgente del comma 1-bis, si consentiva a CAF-dipendenti e professionisti abilitati di completare le attività ad essi affidate (comunicazione del risultato della dichiarazione, consegna al contribuente della dichiarazione e del relativo prospetto di dichiarazione, nonché trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate) antro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno fosse stata effettuata la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

Il nuovo comma 1-bis dispone che le predette attività siano completate:

a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

La lettera d) del comma 934 modifica il comma 2 del predetto articolo 16, riconducendo all’unico termine del 10 novembre di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione tutti gli adempimenti in capo ai CAF, ivi compresa la trasmissione delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.


Articolo 1, comma 935
(
Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA)

 

 


935. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ».


 

 

Il comma 935 modifica la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA. Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

La norma integra la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.?471, introducendo, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,  una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente fermo restando il diritto alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa in caso di frode fiscale.

Si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015 il quale ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, in attuazione della legge delega fiscale (legge n. 23 del 2014). L'articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 prevede la disciplina sanzionatoria relativa all’inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell'IVA, anche intracomunitaria.

In particolare il comma 6 prevede che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 158 del 2015 la sanzione era “uguale” all’ammontare della detrazione compiuta.

Per quanto riguarda il “contesto di frode fiscale” richiamato dalla norma, si evidenzia che essa in tal caso esclude la restituzione dell’imposta non richiedendo che il cessionario o committente sia consapevole della frode, al contrario di quanto previsto dai commi 9-bis.1 e 9.bis.2 dello stesso articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativi al reverse charge.

 


Articolo 1, comma 936
(
Vigilanza società cooperative)

 

 


936. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile »;

2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 »;

b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma »;

c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;

2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »;

3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».


Il comma 936 modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

 

A tal fine si modifica l’articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all’attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. attuat. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma lett. d).

Si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal MISE all’Agenzia delle entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).

 

Si modifica l’articolo 2542 c.c. al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383).

 

Si modifica infine l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

 


Articolo 1, commi 937-944
(
Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)

 

 


937. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.

938. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

939. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 937.

940. Le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.

941. Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942.

942. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937.

943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

I commi 937-944 introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

 

Si rammenta in via preliminare che la base imponibile dell'IVA è costituita dal prezzo industriale degli olii minerali e, in misura maggiore, dall'accisa gravante sui prodotti medesimi. Il mancato pagamento dell'IVA (componente rilevante del prezzo finale) comporta di fatto un vantaggio competitivo di prezzo per gli operatori che evadono tale imposta rispetto agli operatori che agiscono nel rispetto delle regole. Il contrasto delle frodi in commento, oltre a determinare benefici in termini di gettito, rafforza la tutela degli interessi di mercato.

 

Il comma 937 prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise.

Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.

Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

 

La nozione di olii minerali si riferisce alla benzina o al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero ad altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici) e 8 (Destinatario registrato) del Testo Unico delle Accise.

I prodotti assoggettati ad accisa circolano infatti con un apposito documento di accompagnamento.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

La Circolare n. 8/D dell'1 giugno 2017 dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha chiarito i requisiti a carattere soggettivo e oggettivo che devono essere soddisfatti dal titolare di un deposito commerciale (munito di licenza d’esercizio) ai fini del rilascio dell’autorizzazione a operare come destinatario registrato. In sintesi, deve esistere un legame durevole tra l’effettivo svolgimento di un’attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all’esercizio della prima e il soggetto deve disporre di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa. Inoltre il richiedente nei 5 anni precedenti alla richiesta non deve essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e non deve essere incorso in procedure concorsuali, infine, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

 

Si prevede l’esclusione dalle nuove disposizioni di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, delle immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia.

 

Il comma 938 stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall’estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell’IVA.

 

Il comma 939 prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l’IVA.

 

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l’IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all’interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l’effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell’imposta una volta estratto il bene.

 

Il comma 940 prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all’estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell’ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50?bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in commento evita che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile.

 

Si ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50?bis del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedendo che dal 1° aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell’Iva (art. 50?bis, c. 4, lett. c), a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l’introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l’assolvimento dell’imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l’immissione in consumo nello Stato.

 

Inoltre la norma rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all’estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.

 

Ai sensi del comma 941 sono altresì esclusi da tali disposizioni i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative dei commi da 937 a 941 (comma 942).

 

Il comma 943 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

 

Il comma 944 reca una clausola di salvaguardia in caso di entrate nette inferiori a quelle previste, che vengono compensate mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate sarebbero invece destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 


Articolo 1, commi 945-959
(
Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)

 

 


945. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

946. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 945 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 945; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

947. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

948. L'autorizzazione di cui al comma 945 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché' ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché' ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

949. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 945 allorché' ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 945. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

950. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonché' di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948 e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

951. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 945 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

953. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 945 o comunicazione di cui al comma 946 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

954. Per l'autorizzazione di cui al comma 945 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

955. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

956. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 945 a 959 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 945 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

957. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché' le modalità con le quali è resa disponibile al Corpo della guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.

958. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonché' gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 957.


 

 

I commi 945-959 disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto de del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 945 prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'art. 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'art. 8, comma 1 del Testo unico delle accise), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.

 

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

 

Il comma 946 prevede che, per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato art. 23 TUA), l'autorizzazione di cui al comma 945 sia sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che l'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

 

Il comma 947 dispone che l'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 946.

L'atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

 

Il comma 948 stabilisce che l'autorizzazione è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché il richiedente, nei 5 anni precedenti alla richiesta, sia stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare o sia incorso in procedure concorsuali, o gli siano state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali (di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995). La medesima autorizzazione è revocata ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ex art. 648, c.p.p.), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444, c.p.p.), per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione (di cui al comma 9 del citato articolo 23).

 

Il comma 949 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione allorché, nei confronti del soggetto sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 23). Il secondo periodo del comma in esame stabilisce altresì che l'autorizzazione può essere sospesa nei confronti del soggetto, per il quale sia stato emesso decreto (ex articolo 424, c.p.p.) che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 23). Infine, l'ultimo periodo del comma in esame prevede che l'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

 

Il comma 950 prevede che, nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, sospensione e revoca (commi 948 e 949) dell'autorizzazione, nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste (commi 948 e 949) ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

 

Il comma 951 stabilisce che nei casi in cui l'autorizzazione sia sospesa o revocata (commi 948 e 949), ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione (comma 946), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

Il comma 952 introduce misure in materia di trasparenza e di poteri di controllo e indagine da parte dell'Amministrazione finanziaria; si dispone che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

 

Il comma 953 dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le condizioni che consentono l'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace.

 

Il comma 954 prevede che per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura di 258,23 euro e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici (art. 63, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise).

 

Il comma 955 fa salve le disposizioni di cui al Testo unico delle accise, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.

 

Il comma 956 dispone che, ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui alle norme in esame si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il secondo periodo del comma stabilisce la responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA del depositario autorizzato o del destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici.

 

Il comma 957 prevede che le modalità attuative delle disposizioni in commento e la disciplina del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione definite da quest'ultime, siano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° di gennaio 2018. Viene demandato al citato decreto anche la definizione delle modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.

 

Il comma 958 dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, approvi una determinazione con la quale siano stabiliti:

§  i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa (di cui all'art 12, comma 1, del TUA),

§  la modifica delle disposizioni del Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (DM 23 marzo 1996, n. 210),

§  gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

Il comma 959 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 abbiano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 957.

 


Articolo 1, comma 960
(Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico)

 

 


960. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »;

b) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3».


 

 

Il comma interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, di cui all’articolo 42 del D. Lgs. n. 28/2011, come da ultimo novellato dal D.L. n. 50/2017.

 

Il comma 960 interviene sul comma 3 del citato articolo 42, che prevede che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE (Gestore servizi energetici) o dai soggetti da questo preposti, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Viene integrata la disciplina contenuta nel sopra citato comma 3, prevedendo, in deroga al periodo precedente, che il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo (lettera a).

 

La previsione in esame - che sostanzialmente introduce un principio di graduazione della sanzione ancorato all’entità della violazione riscontrata, con un trattamento più favorevole per coloro che provvedano a denunciare spontaneamente le violazioni - è introdotta con il fine esplicitato di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.

Si ricorda a questo riguardo che il D.L. n. 50/2017, articolo 57-quater, comma 1, ha già introdotto nell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011 (nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies), la previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per gli impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli stessi.

 

In conseguenza della novella apportata al comma 3 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, il comma in esame integra altresì la disciplina, contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 42, la quale demanda al GSE di fornire al MISE gli elementi per la definizione di una normativa organica dei controlli, includendo, all’interno di tale normativa, anche l’indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del comma 3 (lettera b).

 

 


Articolo 1, commi 961-981
(
Smaltimento del contenzioso tributario in Cassazione)

 

 


961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.

962. Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.

963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.

964. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

965. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a)  essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d)  non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.

966. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.

967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:

a)  siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

b)  siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c)  ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

969. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 è dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

970. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.

971. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.

972. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.

973. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.

974. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

975. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

976. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. E' proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.

977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

978. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

979. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

980. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 961, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961.

981. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a 980 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.


 

 

Per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 961-981 prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione.

 

Il comma 961 riconduce le finalità dell’intervento all’esigenza di smaltire i procedimenti civili tributari pendenti in Cassazione e stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

 

L’intervento risponde alla grave emergenza segnalata dal primo Presidente della Cassazione Giovanni Canzio che, nella relazione per l’inaugurazione del anno giudiziario 2017, pur sottolineando il miglioramento delle pendenze nel settore civile, ha rimarcato “la peculiare imputazione del 38% delle sopravvenienze (oltre 11.000) e del 47% dell’intera pendenza (oltre 50.000) alla sezione Tributaria, la quale, nonostante l’intenso lavoro della struttura e l’impiego di risorse supplementari definisce un numero di procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre quattro anni, nemmeno pari alle sopravvenienze”. Secondo il primo Presidente si rende necessario “che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell’arretrato, giustificato dall’elevato valore delle poste finanziarie in gioco e imperniato sulla costituzione di una Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale. Come pure è auspicabile il contributo del MEF per avviare a soluzione un problema che, a legislazione invariata, rischia di travolgere l’assetto della Cassazione civile”.

 

A tal fine, il comma 962 prevede la nomina – “straordinaria e non rinnovabile” di un numero massimo di 50 giudici ausiliari.

 

In merito, si ricorda che l’art. 1, comma 701, della legge di bilancio 2018 riduce di pari numero (da 400 a 350) il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 69/2013 (v. ante).

 

Il comma 963 prevede che i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio); la nomina avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari).

In base al comma 964, possono essere chiamati a ricoprire l’incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni,

-         in pensione da non più di 5 anni;

-         che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 25 anni;

-         che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età (comma 966).

Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni (comma 971).

 

I requisiti di nomina (comma 965) ricalcano quelli previsti dall’art. 64 del D.L. 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d’appello per lo smaltimento dell’arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario).

Inoltre, è previsto (comma 967) che non possano essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che siano o siano stati (nel trienni precedente) membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

 

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del ministro della giustizia, da adottare entro un mese (comma 968); le domande dovranno essere trasmesse al consiglio direttivo della Corte di cassazione, competente per la proposta di nomina (comma 970).

 

La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica (comma 969).

 

Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all’esercizio della professione di avvocato (comma 973).

Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall’incarico, dimissioni e revoca; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione - la revoca dell’ausiliario che non abbia definito almeno 150 procedimenti tributari all’anno (comma 976).

La cessazione dall’ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM (comma 978).

È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, “dell’interruzione estiva dell’attività giudiziaria ordinaria”), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute (comma 979).

Il comma 980 prevede, inoltre – fino al 1° gennaio 2021l’applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell’art. 115, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, richiesti per l’applicazione temporanea dei magistrati, addetti all’ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L’applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.

 

Le funzioni dei magistrati addetti all’ufficio del massimario sono state oggetto di due recenti interventi legislativi. In particolare, l’art. 74 del DL 69/2013 ha introdotto un nuovo comma nell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario (OG), prevedendo che il primo Presidente della Corte di cassazione può destinare fino a 30 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio; i magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

L’art. 1 del D.L. 168/2016 ha poi introdotto un ulteriore comma nell’art. 115 OG, in cui è previsto che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.

 

Per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame il comma 981 dispone un’autorizzazione di spesa (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici):

-         di 400.000 euro per il 2018;

-         di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020;

-         di 150.000 per il 2021.

 


Articolo 1, commi 982 e 983
(Assunzioni Agenzia delle entrate)

 

 


982. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

I commi 982-983 autorizzano l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

 

Il comma 982 stabilisce che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1° gennaio 2018.

 

Il comma 983 prevede che, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga al limite fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018, di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (di cui all’art 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e all'ulteriore limite dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101), l'Agenzia delle entrate sia autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1. Il comma fissa un limite di contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il secondo periodo del comma stabilisce che ai predetti oneri, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l’anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).

 


Articolo 1, commi 984 e 985
(
Gruppo IVA)

 

 


984. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 ».

985. Le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.


 

 

I commi 984 e 985 modificano la disciplina del gruppo IVA, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016) e destinata ad essere operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Le modifiche sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

 

Il comma 984 introduce i nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), riguardante le operazioni infragruppo.

 

La disciplina del gruppo IVA

 

L’articolo 1, commi 24 e ss.gg. della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto del gruppo IVA, recependo così la disciplina UE (articolo 11 della direttiva IVA, n. 2006/112/CE, ed alle linee guida espresse dalla Commissione UE nella comunicazione n. 325 del 2009).

Scopo della disciplina è di considerare come unico soggetto passivo d’imposta, ai fini IVA, le imprese interessate all’istituto del gruppo IVA, (già disciplinato dall’articolo 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 e dal DM 13 dicembre 1979). Tali norme sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, salvo le modifiche apportate al comma 3 dell’articolo 73 del D.P.R. 633/1972, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017.

In particolare, ai fini dell’applicazione della normativa sul gruppo IVA i soggetti passivi che intendono aggregarsi devono essere stabiliti nel territorio dello Stato ed avere specifici vincoli finanziari, economici e organizzativi, che devono sussistere congiuntamente. Il vincolo finanziario sussiste quando, dal primo luglio dell’anno precedente, vi sia tra i soggetti interessati un rapporto di controllo diretto o indiretto. Il vincolo economico sussiste laddove sia presente lo svolgimento di un’attività principale dello stesso tipo oppure un’attività complementare, interdipendente o che avvantaggi uno o più soggetti del gruppo.
La partecipazione al gruppo Iva richiede che venga effettuata una specifica opzione, vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente. Si prevede la cessazione dal gruppo ove venga meno, per il soggetto passivo sottoscrittore dell’opzione, il vincolo finanziario, economico e organizzativo; in caso di sequestro giudiziario, di avvio di procedura concorsuale o di liquidazione volontaria. Inoltre il gruppo Iva cessa al venir meno della pluralità dei soci e l’eventuale eccedenza a credito può essere ripresa nella liquidazione del rappresentante del gruppo.

La principale conseguenza derivante dall’opzione è che le operazioni attive e passive effettuate tra i soggetti partecipanti al gruppo Iva non rilevano ai fini dell’imposta e, pertanto, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’istituto del gruppo IVA sono a carico del rappresentante del gruppo stesso; gli altri soggetti partecipanti restano, comunque, solidalmente responsabili per tutte le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo effettuate, nell’ambito delle proprie competenze, dall’Agenzia delle Entrate.

Con le disposizioni in esame si intende precisare l’applicazione del regime di gruppo all’ipotesi in cui vi sia una stabile organizzazione estera, al fine di evitarne l’utilizzo con finalità elusive.

Con il decreto del MEF del 13 febbraio 2017 è stata modificata la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento alle predette novità legislative. 

 

In particolare, l’articolo 70-quinquies – modificato dalle norme in esame - ha regolato gli effetti della partecipazione al gruppo IVA, prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (comma 1); le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA (comma 2). Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).

 

Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella descritta normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

 

In particolare si chiarisce che:

 

L’introdotto comma 985 chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 


Articolo 1, commi 986-989
(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

 

 


986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » è sostituita dalla seguente: « cinquemila ».

987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 10.000 » e « diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila »;

b) all'articolo 3, comma 4, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


 

 

I commi 986-989 riducono - a decorrere dal 1° marzo 2018 - da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

 

Il comma 986, più in dettaglio, modifica l’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 riducendo - a decorrere dal 1° marzo 2018 - da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

 

Il richiamato articolo 48-bis, comma 1 impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare - prima di effettuare pagamenti per importi superiori a diecimila euro (ora cinquemila, con le modifiche in esame) - che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l’agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Si segnala al riguardo che il comma 2-bis del citato articolo 48-bis dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui sopra può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

 

Il comma 987 introduce analoga modifica al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione dell'articolo 48-bis del predetto DPR n. 602 del 1973 (lettera a)).

 

Inoltre, con una modifica all’articolo 3, comma 4, del predetto regolamento, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo (lettera b)).

Il comma 988 prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal 1° marzo 2018.

 

Ai sensi del comma 560, resta fermo il potere regolamentare previsto al comma 2 dell’articolo 48-bis, che demanda ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione dell’articolo medesimo qui modificato.

 


Articolo 1, comma 990
(Sospensione deleghe di pagamento)

 

 


990. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente:
« 49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».


 

 

Il comma 990 prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento. Il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto l’obbligo di modalità telematica nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero ovvero di importo positivo. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 3), con una modifica al comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, ha reso obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

 

A tal fine è inserito un nuovo comma 49-ter all’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale dispone, in particolare, che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Nel caso in cui il controllo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma in esame. È prevista inoltre l’invarianza finanziaria della stessa.

 

L’Agenzia delle entrate, al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. Si ricorda, inoltre che il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 1) ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

 


Articolo 1, commi 991 e 992
(Imposta sulle assicurazioni)

 

 


991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: «maggio » è sostituita dalla seguente: «novembre » e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse.

992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.


 

 

I commi 991 e 992 differiscono da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, elevando dal 40 al 58 per cento per il 2018, al 59 per cento per il 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi la percentuale della somma da versare in acconto.

 

L’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. La norma previgente prevede che entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 40 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Tale percentuale, originariamente fissata al 12,50%, è stata elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi dall’art. 82, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

Il comma 991 posticipa il termine per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta a titolo di acconto dalle imprese assicurative sulla base degli incassi dell’anno precedente (metodo storico) dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno. Il nuovo termine è successivo a quello della liquidazione dell’imposta dell’anno precedente, la quale costituisce la base di computo su cui calcolare l’acconto.

 

Il comma 992 eleva la percentuale della somma da versare in acconto al 58 per cento per il 2018, al 59 per cento per il 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.


Articolo 1, comma 993
(Agenti immobiliari)

 

 


993. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 ».


 

 

Il comma 993 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 e 5.000 euro a carico dell’agente immobiliare che esercita l’attività senza idonea garanzia assicurativa.

 

In particolare, il comma 993 integra la formulazione del comma 5-bis dell’art. 3, della legge n. 39 del 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), corredando il già previsto divieto per l’agente immobiliare di operare senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 3.000 e 5.000 euro.

 

La legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore, al comma 5-bis prevedeva che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Per la violazione di tale divieto non era prevista alcuna sanzione.

 


Articolo 1, commi 994 e 995
(Interessi passivi)

 

 


994. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

995. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 994 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


 

 

I commi 994-995 prevedono l’esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall’IRES. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

In particolare il comma 994 sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 96, comma 2, del TUIR, il quale prevede che, ai fini del calcolo del risultato operativo lordo, si tiene altresì conto in ogni caso dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio).

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 96 (soppresso dalla norma in esame) era stato inserito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 147 del 2014, il quale aveva incluso nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.

 

In deroga alla norma dello statuto del contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie (art. 3 della legge n. 212 del 2000) il comma 995 prevede che la disposizione introdotta dal comma 994 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 


Articolo 1, comma 996
(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

 

 


996. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

« 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».


 

 

Il comma 996 introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento e della relativa documentazione.

 

In particolare, la norma dispone che l’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

 

A tal fine è modificata la nota 1 dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo. Tale nota, nella sua formulazione vigente, prevede che l’imposta per le copie dichiarate conformi - attualmente pari a 16 euro - è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.

 

Si ricorda che l'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegni bancari e circolari, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica.

La successiva lettera c) ha stabilito che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche.

In attuazione di tali norme sono stati emanati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e il regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016.

 

In particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto MEF n. 205/2014 stabilisce che il portatore riceve copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. Quest’ultimo, all’articolo 15, chiarisce che al portatore del titolo siano rilasciate:

a)    una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;

b)   una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

Inoltre, a richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

 


Articolo 1, commi 997 e 998
(Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)

 

 


997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.


 

 

I commi 997 e 998 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

 

Il comma 997 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

I termini sono stati da ultimo prorogati dalla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 554 della legge n. 232 del 2016.

 

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Le disposizioni sono state successivamente prorogate nel tempo e, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2017.

 

Il comma 998 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

 

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

Un innalzamento dell’aliquota era stato disposto dal comma 888 della richiamata legge di stabilità 2016 il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2 fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata. Le predette aliquote sono state confermate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016).

 

 


Articolo 1, commi 999-1006
(
Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
)

 

 


999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) »;

c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono soppresse;

c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;

d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;

b) il comma 8 è abrogato.

1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono soppresse;

b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse;

c) il comma 14 è abrogato.

1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 » sono sostituite dalle seguenti: « qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »;

c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;

d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico » sono soppresse.

1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare ».

1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.


 

 

I commi 999-1006 assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

 

Le disposizioni in commento intendono uniformare e semplificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

 

La Relazione illustrativa a DDL chiariva che, ai sensi delle norme previgenti, il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate era più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi, ove rivenienti da partecipazioni non qualificate.

 

A seguito dell’innalzamento dell’aliquota sostitutiva sulle partecipazioni qualificate susseguitasi nel corso degli anni, nonché delle modifiche dell’aliquota IRES, da cui è discesa una nuova tassazione delle partecipazioni qualificate, il legislatore ha conseguito un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni.

L’aliquota sui redditi di capitale è stata infatti innalzata nel corso del tempo: il decreto-legge n. 138 del 2011 ne ha elevato la misura dal 12,5 al 20 per cento e, da ultimo, il decreto-legge n. 66 del 2014 ha fissato l’attuale misura dell’aliquota al 26 per cento.

Dall’altro lato, le modifiche all’aliquota IRES hanno comportato un aumento della percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente, per garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio. La quota imponibile di tali redditi in capo al socio, con aliquota IRES al 27,5 per cento, era pari al 49,72 per cento.

La legge di stabilità 2016 (commi 61-64 della legge n. 208 del 2015) ha disposto l’abbassamento dell’IRES, a partire dal 1° gennaio 2017, al 24 per cento; con l’innalzamento della quota imponibile in capo ai soci, da rideterminarsi con decreto ministeriale. Essa è stata dunque innalzata al 58,14 per cento dal decreto MEF del 25 maggio 2017.

In particolare il comma 64 della legge di stabilità 2016, in conseguenza del taglio dell’IRES al 24 per cento, ha affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, TUIR) dei dividendi (articolo 59 TUIR), delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, TUIR), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344.

Per effetto di tali modifiche, il livello di tassazione in capo al socio è attualmente pari al 25 per cento, considerando l’aliquota marginale massima.

La norma in commento estende l’imposizione sostitutiva al 26 per cento, innalzando dunque la misura della tassazione di circa un punto percentuale, anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

 

Più in dettaglio, il comma 999 modifica l’articolo 68 del TUIR, nel quale è contenuta la disciplina della tassazione delle plusvalenze.

La lettera a) abroga il comma 3 dell’articolo 68, che reca i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (40 per cento delle stesse, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze).

Di conseguenza, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito (lettera b), che modifica il comma 5) con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze. Con finalità di coordinamento è dunque abrogata la lettera b) del comma 7.

 

Il comma 1000 modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che reca la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Con la lettera a) si modifica il comma 2, primo periodo, al fine di assoggettare ad imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. Di conseguenza, la lettera b) apporta modifiche al secondo periodo dell’articolo 5, comma 2, al fine di espungere il riferimento ai soli proventi derivanti da titoli non qualificati.

La lettera c) abroga il primo periodo dell’articolo 5, comma 3, ai sensi del quale - in ragione dell’attuale diversità del regime di tassazione - le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva sono indicati distintamente dalle plusvalenze da partecipazioni qualificate, nella dichiarazione annuale dei redditi. Riscrivendo il secondo periodo del comma 3, si affida a uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire, eventualmente, particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva, stante l’uniformazione del trattamento fiscale operata dalle norme in commento.

La lettera d) abroga il secondo periodo del comma 4, che consente di detrarre da IRPEF l'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto che rendono “qualificata” una partecipazione societaria, secondo i criteri indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR.

 

Il comma 1001 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, al fine di ricomprendere nel campo dell’opzione anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate ed effettuare gli opportuni interventi di coordinamento.

 

Analogamente, il comma 1002 apporta modifiche al successivo articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafogli, al fine di ricomprendere nell’opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del “maturato” anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate; vengono apportate le relative modifiche di coordinamento.

 

Il comma 1003 modifica l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che attualmente disciplina la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento applicata agli utili da partecipazione derivanti alle persone fisiche.

In primo luogo (lettera a)), il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti con un unico comma, che dispone l’assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta gli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR) , non relativi all’impresa.

 

Per effetto delle modifiche in esame, si assoggettano ad imposta sostitutiva gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, indipendentemente dal valore dell’apporto.

Viene espunta dalla norma la disposizione che prevede l’applicazione della ritenuta da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti a persone fisiche residenti.

 

Le lettere da b) a d) del comma 5 apportano modifiche di coordinamento all’articolo 27.

 

Il comma 1004 modifica l’articolo 47 TUIR, che disciplina il computo degli utili da partecipazione nella base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi.

In particolare, viene abrogato (lettera a)) il primo periodo del comma 1, che attualmente dispone che gli utili distribuiti dalle società o dagli enti assoggettati a IRES concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

È sostituito (lettera b)) il comma 2 dell’articolo 47, che determina la percentuale di concorrenza al reddito imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR). Viene eliminato il riferimento alle partecipazioni qualificate; la percentuale di concorrenza all’imponibile, coerentemente alle suesposte modifiche all’IRES ed alle percentuali rideterminate con D.M. 26 maggio 2017, viene rideterminata nel 58,14 per cento.

Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.

 

I commi 1005 e 1006 recano la disciplina transitoria.

Le modifiche di cui all’articolo in esame si applicano (comma 1005) con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1  gennaio 2019.

Il comma 1006, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

 


Articolo 1, commi 1007-1009
(
Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)

 

 


1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

1008. Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

1009. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili ».


 

 

I commi 1007-1009 modificano la tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 

In particolare il comma 1007 prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (rispettivamente disciplinata dagli articoli 47 e 89 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

                           

Il comma 1008 chiarisce che, a fini dell’applicazione del comma 1007,  gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il comma 1009 stabilisce che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

 


Articolo 1, commi 1010-1019
(Misure fiscali per l’economia digitale - web tax)

 

 


1010. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso »;

b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché' le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;

c) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 7».

1011. E' istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché' delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

1013. L'imposta di cui al comma 1011 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 1012, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unità.

1014. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 1011, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché' eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

1016. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1011, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1012.

1018. Dall'attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1019. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.


 

 

I commi 1010-1019 prevedono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo.

A questo fine le norme riscrivono i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Si istituisce inoltre un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 3 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

 

 

L'economia digitale

 

Basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro, l'economia digitale comprende tutte le attività economiche che sulle tecnologie digitali si sono sviluppate e che ad esse fanno riferimento. La sempre maggiore interconnessione con l'economia tradizionale, peraltro, rende ardua e sfuggente ogni definizione più precisa. Tra le varie forme che può assumere l'economia digitale si ricorda l'e-commerce, una forma di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso Internet, con piattaforme IT di diverso genere e struttura.

L'avvento dell'economia digitale ha determinato importanti sfide dal punto di vista fiscale. Nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, infatti, le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità dei contribuenti e del capitale, di alto numero di transazioni transfrontaliere e di internazionalizzazione delle strutture finanziarie.

La stessa individuazione della base imponibile nell'economia digitale può essere ardua in virtù di alcune circostanze specifiche:

la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica; le imprese residenti in un Paese sono di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti solo qualora vi abbiano una stabile organizzazione, ovvero una sede materiale fissa;

le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (es. Google, Facebook)

l'applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce.

In questo contesto alcuni operatori economici, approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e non ancora adeguatamente regolati, hanno elaborato pratiche di evasione o - più frequentemente - elusione fiscale finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario. Si tratta di pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali.

Un tentativo di quantificare la perdita di gettito fiscale registratasi nel 2013 - 2015 per effetto dei mancati versamenti da parte di Facebook e Google è contenuta, ad esempio, nella relazione "EU Tax revenue loss from Google and Facebook", 2017, di cui è co-autore il parlamentare europeo Paul Tang. Si veda anche lo studio, realizzato da Medio banca, "WebSoft e indagine sulle multinazionali". Si tratta di un'analisi sulle dinamiche delle 390 multinazionali più grandi del mondo attraverso i loro conti aggregati nel periodo 2012-2016.

In questo senso si parla di "pianificazione aggressiva delle tasse", ovvero il ricorso a vari espedienti che spostino artificiosamente gli utili verso giurisdizioni in cui la tassazione fiscale è minima.

In ambito internazionale l'OCSE ha cercato di affrontare le sopra accennate problematiche con l'adozione del cosiddetto "pacchetto BEPS", che consiste nell'adozione di standard internazionali e modalità di approccio comuni.

Si tratta di 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti.

Alla loro elaborazione hanno contribuito i Paesi OCSE e del G 20; le misure proposte variano dall'elaborazione di standard minimi completamente nuovi alla revisione degli standard esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo strumenti giuridicamente non vincolanti, di soft law, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino l'attuazione. Nel corso del 2018 è previsto che l'OCSE presenti al G20 una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito dell'OCSE.

 

 

L'economia digitale nell'Unione europea

 

La Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker ha annoverato la creazione di un mercato unico digitale tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel corso del proprio mandato.

Una riflessione specifica sulla tassazione delle attività digitali è stata inaugurata nel 2015 nella Comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i cinque settori principali di intervento" (COM(2015) 302). In quell'occasione si era auspicata l'elaborazione di una nuova impostazione che realizzasse una tassazione equa ed efficiente, tra l'altro ristabilendo "il legame tra l’imposizione fiscale e il luogo in cui si svolge l’attività economica".

Il dibattito sull'economia digitale si è in seguito concentrato sul pacchetto di riforma sulla tassazione delle imprese presentato nell'ottobre 2016, in particolare sulle proposte di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, CCCTB (COM(2016) 683) e sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, CCTB (COM(2016) 685).

In Parlamento europeo, l'esame delle proposte di direttiva sulla CCTB e CCCTB ha avuto inizio a livello di Commissione. Se ne prevede la votazione tra febbraio e marzo 2018. Nei progetti di relazione alla Commissione per i problemi economici e monetari predisposti dai relatori (l'on. Tang per la CCTB e l'on. Lamassoure per la CCCTB) è particolarmente accentuata l'attenzione al fenomeno dell'economia digitale. Si prende anche in considerazione l'ipotesi che in Consiglio non si riesca a raggiungere una decisione unanime sulla proposta di direttiva. In questo caso "sarebbe opportuno avviare immediatamente la procedura per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi una cooperazione rafforzata". Questa "dovrebbe inizialmente riguardare gli Stati membri la cui moneta è l'euro; gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di parteciparvi in ogni momento". Il riferimento è alla speciale procedura che consente ad almeno nove Stati membri di muoversi a velocità diverse e verso obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di cooperazione rafforzata. Non consente, tuttavia, un ampliamento delle competenze previste dai trattati.

 

Il 21 settembre 2017 la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione dal titolo "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" (COM(2017) 547). Nel testo si auspica la realizzazione di una tassazione equa dell'industria digitale attraverso un'azione al livello UE ed "un'impostazione globale e moderna" che assicuri equità, competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità termine del sistema.

La Commissione è dell'opinione che nel lungo periodo la proposta su una base imponibile comune per l'imposta sulla società sia in grado di gettare le basi per affrontare le sfide della tassazione del digitale. Vengono comunque indicate alcune misure immediate, complementari e a breve termine in grado di proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri:

-          imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali;

-          ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali;

-          prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.

 

L'opportunità di assicurare la tassabilità anche delle aziende digitali è emersa anche in sede di riunione informale dell'ECOFIN (Tallin, 16 settembre 2017) e di Consiglio europeo (19-20 ottobre 2017). È probabile che il Consiglio Ecofin torni nuovamente sul tema il prossimo 5 dicembre.

Si ricorda, infine, la dichiarazione congiunta sottoscritta a settembre 2017 dal Ministro dell'economia Padoan assieme ai propri omologhi francese, tedesco e spagnolo. Senza mettere in discussione l'importanza dei lavori su CCTB e CCTB, i Ministri hanno chiesto alla Commissione di esplorare opzioni, compatibili con il diritto UE, e proporre soluzioni efficaci. Queste ultime dovrebbero essere dirette all'approvazione di una "imposta perequativa" sul fatturato generato in Europa dalle compagnie digitali.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 (COM(2017) 650, Allegato 1) preannuncia la presentazione di ulteriori proposte nel primo trimestre 2018.

 

 

Più in dettaglio, il comma 1010 novella l'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) che individua i criteri in base ai quali stabilire se sussista o meno una "stabile organizzazione" ai fini della tassazione dei redditi.

 

Sulla base della versione previgente dell'articolo 162 del TUIR, il concetto di "stabile organizzazione" era strettamente legato alla presenza fisica di un'azienda, rientrandovi in particolare (comma 2) le sedi di direzione, le succursali, gli uffici, le officine, i laboratori, i luoghi di estrazione di risorse naturali, i cantieri di costruzione (se di durata pari ad almeno 3 mesi).

Si ricorda, tuttavia che una sede fissa di affari non era, comunque, considerata stabile organizzazione (comma 4 del citato articolo 162 previgente) ove:

a)    fosse utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b)   i beni o le merci appartenenti all'impresa fossero immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)    i beni o le merci appartenenti all'impresa fossero immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)   una sede fissa di affari fosse utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)    fosse utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f)    fosse utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risultante da tale combinazione, avesse carattere preparatorio o ausiliario.

Inoltre il comma 5 escludeva che fosse per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentissero la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

Infine, il comma 6 individuava comunque come una stabile organizzazione d'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente concludesse in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

 

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1010, rientrano nella definizione di "stabile organizzazione" le entità caratterizzate da una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non farne risultare una consistenza fisica nel territorio stesso (nuova lettera f?bis) al comma 2 dell'articolo 162). Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di "stabile organizzazione".

 

In proposito alla compatibilità di questa norma con i trattati europei ed agli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione, la relazione illustrativa riferita alla norma in esame richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-6/16 del 7 settembre 2017. Si ritiene rilevante che in quella sede la Corte abbia "ritenuto, nella sostanza, compatibile con i Trattati una disposizione che, pur differenziandosi dalle loro prescrizioni, sia volta a contrastare fenomeni di frode o di abuso di diritto".

In proposito si rileva che il punto n. 31 della sentenza recita: "una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato". Invece, "per verificare se un'operazione persegue un obiettivo di frode o di abuso, le autorità nazionali competenti (...) devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell’operazione interessata. L’introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di contribuenti dall’agevolazione fiscale, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, eccederebbe quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi " (punto n. 32).

 

Il novellato comma 4 dell'articolo 162 elenca i casi che non possono configurarsi come "stabile organizzazione", purché le attività svolte siano "di carattere preparatorio o ausiliario" (novellato comma 4-bis dell'articolo 162).

Tali esenzioni non sono applicabili (novellato comma 5 dell'articolo 162) nel caso in cui la sede fissa di affari utilizzata o gestita da un'impresa (anche strettamente collegata) svolga la propria attività - anche altrove all'interno dello Stato - configurando una stabile organizzazione o, comunque, un'attività non avente mero "carattere preparatorio o ausiliario". È necessario che le attività svolte "costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa".

Si considera altresì che un'impresa non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (nuovo comma 6 dell'articolo 162) qualora un soggetto agisca per conto di essa, concludendo abitualmente contratti o portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa medesima. È altresì necessario che i contratti siano, alternativamente: in nome dell'impresa; relativi al trasferimento della proprietà - o per la concessione del diritto di utilizzo - di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa medesima.

È prevista una clausola di esclusione per:

1)  soggetti le cui attività siano limitate a quelle, di carattere preparatorio o ausiliario, che il precedente comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della stabile organizzazione (nuovo comma 6 dell'articolo 162);

2)  agenti indipendenti, a meno che operino - esclusivamente o quasi - per conto di una o più imprese alle quali sono strettamente collegati (nuovo comma 7 dell'articolo 162). Il successivo comma 7?bis definisce un soggetto come "strettamente collegato ad un'impresa" quando: l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sonno controllati dallo stesso soggetto; l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra (nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50 per cento del capitale sociale). Tale definizione è valida ai soli fini dell’articolo 162, ossia ai fini dell’individuazione della stabile organizzazione.

 

I commi da 1011 a 1013 disciplinano l’imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono esclusi da tale imposta:

1)  i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);

2)  chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, previste dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018. Si precisa che sono considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici "quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (comma 1012).

L'imposta sulle transazioni digitali si applica con aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell’IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità (comma 1013).

 

Il comma 1014 disciplina le modalità di prelievo dell’imposta; essa viene prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.

 

Il comma 1015 demanda a provvedimenti secondari l’attuazione della normativa in esame.

Il comma 1016 prevede l’applicazione della disciplina IVA con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al relativo contenzioso.

Ai sensi del comma 1017, l'imposta è applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.

Il comma 1018 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1019 incarica, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze di redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalle norme in esame per la presentazione alle Camere. È inoltre previsto che nella nota di aggiornamento del DEF, nel mese di settembre 2018, sia inserita una relazione sull'attuazione delle norme in esame.

 


Articolo 1, commi 1020-1025
(Attribuzione di compiti al Garante della protezione dei dati personali)

 

 


1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.

1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;

b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;

c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;

d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

1024. Il Garante per la protezione dei dati personali da' conto dell'attività svolta ai sensi del comma 1023 e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e 1024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

Queste nuove disposizioni attribuiscono alcuni compiti al Garante della protezione dei dati personali, ai fini dell'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016.

 

L'atto dell'Unione europea sopra richiamato reca il regolamento generale sulla protezione dei dati (entro un pacchetto di riforme dell’Unione europea sulla protezione dei dati, unitamente alla direttiva sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali). Esso ha dettato una nuova disciplina europea sul trattamento dei dati personali (abrogando la direttiva del 1995, la quale aveva determinato l’emanazione del cd. codice della privacy, il decreto legislativo n. 196 del 2003). La riforma ha inteso introdurre: un accesso più agevole ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro 'diritto all'oblio'; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati.

I commi qui in esame intervengono affinché il regolamento dell'Unione europea riceva compiuta applicazione entro l'ordinamento italiano. A tal fine:

- si ribadisce che spetta al Garante della protezione dei dati personali, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (comma 1020);

- si prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l’Autorità stessa monitora e vigila sull’applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull’interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e  definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull’interesse legittimo del titolare (comma 1021);

- si prevede che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l’informativa (redatta in base al modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati (comma 1023) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (comma 1022);

- si dispone che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all’esito dell’approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà inibire l’utilizzo dei dati personali (comma 1023);

- si demanda al Garante di dar conto dell’attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella relazione annuale al Parlamento (comma 1024);

- si autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, ai fini dell'attuazione dei commi da 1020 a 1024 (comma 1025).


Articolo 1, commi 1026-1046
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)

 


1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonche' le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 1027. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativaWiFi4EU della Commissione europea e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilita' a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformita' alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 1026. Il termine relativo alla disponibilita' delle frequenze di cui al primo periodo e' fissato tenendo conto della necessita' e complessita' di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita' di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 1026, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.

1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate ne' assegnate.

1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita' culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu' avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacita' trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacita' trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale puo' utilizzare fino al 40 per cento della capacita' trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.

1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto della necessita' di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri: a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale; c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 1031; d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche' delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa; e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali; f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).

1033. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.

1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalita' di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equita' e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034.

1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.

1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una provvisionale.

1038. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita' all'articolo 14ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022; b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022; d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita' trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

 1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalita' di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

 1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attivita' tecniche e amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.

1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unita' in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a far parte anche personale dipendente di societa' e organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi. 1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalita', a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.

1045. Dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 1028 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.


 

 

I commi 1026-1046 intendono conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G.

Si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenza in banda 694-790 MHz (attualmente destinata principalmente alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali.

Le norme regolano: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.

I giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.

Si introduce altresì l'obbligo di dotare gli apparecchi per la ricezione della radiodiffusione sonora di almeno un'interfaccia che consenta di ricevere i servizi della radio digitale.

 

Le norme in esame si propongono di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire, al livello nazionale, la transizione verso la tecnologia 5G, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.

 

La tecnologia 5 G è così denominata in quanto costituisce la 5a generazione di tecnologia progettata per la generazione mobile. Oltre a consentire di trasmettere dati ad una velocità finora sconosciuta, la tecnologia dovrebbe essere caratterizzata da più ampia disponibilità e performance stabilmente migliori. La relazione illustrativa del disegno di legge mette in luce la "rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'Internet degli oggetti, il commercio elettronico, il cloud computing, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea".

 

In materia di transizione verso il 5G la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" il 14 settembre 2015; il 17 maggio 2017, poi, è stata adottata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/899.

 

La Comunicazione della Commissione europea "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)588) prevede una serie di azioni mirate volte al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G, la nuova generazione di tecnologia di rete che dovrebbe offrire connessioni dati a velocità di molto superiore ai 10 Gigabit al secondo, tempi di latenza inferiori a 5 millisecondi e capacità di sfruttare tutte le risorse senza fili disponibili (dal Wi-Fi al 4G). Il Piano d'azione mira ad abbattere le differenze esistenti tra i vari Stati membri negli standard 5G e a promuovere un adeguato coordinamento tra gli approcci nazionali attraverso un partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e l'industria. Si ricorda che tale partenariato (5G-Infrastructure-PPP) è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei partenariati pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il Piano d'azione è basato sui seguenti elementi chiave:

1)   allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il 2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020;

2)   messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WCR-19), con l'intento di giungere alle bande superiori ai 6 GHz specifiche per il 5G;

3)   dispiegamento iniziale nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto;

4)   promozione di test multipartecipativi paneuropei volti a trasformare l'innovazione tecnologica in soluzioni aziendali in piena regola;

5)   attuazione di un fondo di capitale di rischio a sostegno dell'innovazione;

6)   collaborazione tra i principali attori al fine di giungere a standard globali.

 

In tale ambito il Piano prevede 8 azioni:

1)   la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri e con l'industria per stabilire un calendario comune su base volontaria con i seguenti obiettivi: promuovere sperimentazioni preliminari a partire dal 2017, e sperimentazioni precommerciali con una dimensione transfrontaliera a partire dal 2018; incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G entro la fine del 2017; garantire che ogni Stato membro designi una città principale come "abilitata al 5G" entro la fine del 2020 e che entro il 2025 tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto abbiano una copertura 5G ininterrotta;

2)   la Commissione collaborerà con gli Stati membri per stilare un elenco provvisorio di bande di spettro pioniere entro la fine del 2016 per il lancio iniziale dei servizi 5G;

3)   la Commissione collaborerà con gli Stati membri per concordare entro la fine del 2017 l'armonizzazione delle bande di frequenza per il dispiegamento inziale delle reti 5G in Europa e per lavorare ad un approccio raccomandato per l'autorizzazione delle bande di spettro 5G specifiche al di sopra dei 6 GHz;

4)   nell'ambito dell'elaborazione delle tabelle di marcia nazionali sul 5G, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e l'industria per: stabilire obiettivi per il monitoraggio del progresso nel dispiegamento delle celle e della fibra, per raggiungere l'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025 in almeno tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre; individuare le migliori prassi immediatamente realizzabili;

5)   la Commissione europea invita gli Stati membri ad impegnarsi per garantire la disponibilità delle norme globali iniziali sul 5G entro la fine del 2019; per promuovere un approccio olistico alla normazione; per istituire partenariati intersettoriali, entro la fine del 2017; per sostenere la definizione di norme supportate da prove sperimentali da parte di utenti industriali;

6)   la Commissione europea invita l'industria a pianificare esperimenti tecnologici già nel 2017 e a presentare entro marzo 2017 le tabelle di marcia dettagliate per l'attuazione di sperimentazioni precommerciali;

7)   la Commissione incoraggia gli Stati membri a valutare l'utilizzo delle reti 5G per i servizi di comunicazione utilizzati per l'ordine pubblico e la sicurezza;

8)   la Commissione europea collaborerà con l'industria e il gruppo BEI ad uno strumento di finanziamento basato sul capitale di rischio, la cui fattibilità sarà valutata entro la fine di marzo 2017, tenendo conto delle possibilità di incrementare i finanziamenti privati aggiungendo varie fonti di finanziamento pubblico, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri strumenti finanziari dell'UE.

 

La Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzino l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz"). A tal fine essi dovranno concludere i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze entro il 31 dicembre 2017. Tale autorizzazione può essere ritardata per un periodo massimo di due anni qualora sussistano uno o più motivi, espressamente enunciati dalla decisione, che dovranno essere debitamente motivati (problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti; necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; costi della transizione superiori ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione; forza maggiore). In questo caso ne dovranno essere informati la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 1).

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda larga di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti e nel rispetto del diritto dell'Ue (articolo 2).

Inoltre, nell'autorizzare l'uso della banda dei 700 MHz o nel modificare i diritti d'uso esistenti per tale banda, essi dovranno tenere conto della necessità di conseguire specifici obiettivi di velocità e di qualità (almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini, come previsto dalla Decisione n. 243/2012/UE all'articolo 6, comma 1), tra cui la copertura nelle zone prioritarie nazionali predeterminate e nei principali assi di trasporto terrestre. A tal fine è prevista la possibilità di imporre condizioni ai diritti d'uso (articolo 3).

La banda di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sarà invece disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, tra cui i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) o per e altri usi che siano compatibili con esigenze nazionali di trasmissione e che non causino interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione negli Stati limitrofi (articolo 4).

I piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali") dovranno essere elaborati, previa consultazione con i portatori di interesse, e resi pubblici non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018. Le tabelle di marcia dovranno includere anche eventuali misure di sostegno volte a limitare l'impatto della transizione sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE senza fili (articolo 5).

La decisione prevede poi la possibilità per gli Stati membri di garantire una forma di compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, soprattutto per quello a carico degli utenti finali (articolo 6).

La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz (articolo 7).

 

Il testo in esame articola il percorso verso la tecnologia 5 G nelle seguenti tappe e scadenze:

1)entro il 30 aprile 2018 definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali (comma 1026).

Saranno utilizzate la banda 694-790 MHz che allo stato attuale è utilizzata prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e le bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz che è destinata dal piano nazionale delle frequenze a servizi di comunicazione elettronica di rete fissa, a servizi di comunicazione via satellite ESV, al servizio satellitare fisso, per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks) e le bande 26,5-27,5 GHz, solo in parte gestite dal Ministero dello sviluppo economico, destinate all’esplorazione della terra via satellite, alla ricerca spaziale, alle comunicazioni intersatellite, alle frequenze campione e ai segnali orari via satellite.

Di tali attuali assegnazioni si terrà peraltro conto, e si faranno salve, da un lato le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della terra via satellite e, dall'altro, le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7 - 3,8 GHz usate per l'attività di sperimentazione della tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico[47].

L'assegnazione ha luogo conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche) e deve essere realizzata - in linea con gli indirizzi dell'UE - con selezione su base competitiva, "in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G sul territorio nazionale". Si dovrà tenere conto dei diritti d'uso concessi e garantire benefici socio-economici a lungo termine.

 

Nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n 259 e successive modificazioni, l'articolo 27 disciplina le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Esso prevede che l'utilizzo delle frequenze radio sia subordinato ad un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Qualora sia necessario concedere i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o comunicazioni elettroniche il Ministero attribuisce tali diritti all'impresa che ne fa richiesta e che possiede i requisiti per ottenere l'autorizzazione generale. I diritti d'uso sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso di frequenze radio, al momento del rilascio delle frequenze il Ministero precisa se esse possano essere trasferite e a quali condizioni. Vengono quindi fissati i termini per l'adozione e la pubblicazione delle decisioni in materia di concessione di diritti d'uso da parte del Ministero. L'articolo stabilisce che, ogniqualvolta ciò sia possibile, l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali d'uso. Questi ultimi possono essere concessi per evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio e un uso efficiente dello spettro o per conseguire altri obiettivi di interesse generale. Le procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione dei diritti individuali d'uso sono disciplinate poi dall'articolo 29.

Infine l'articolo prevede che quando ciò sia necessario per garantire un uso efficiente delle risorse il numero dei diritti d'uso per le frequenze radio possa essere limitato.

A tal riguardo l'articolo 29 prevede che, qualora sia necessario concedere in numero limitato tali diritti, il Ministero dello sviluppo economico inviti a presentare domanda per la loro concessione e ne effettui l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Autorità, AGCOM). Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in considerazione gli obiettivi dell'attività di regolamentazione e le prescrizioni relative alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del Codice. L'articolo 29 prevede inoltre che, qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa il Ministero, su proposta dell'Autorità, può prorogare il termine massimo fissato per rendere pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica di sei settimane (di cui all'articolo 27). Tale proroga non può eccedere comunque gli otto mesi. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, su proposta dell'Autorità il Ministero può chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di costituire un comitato incaricato di coordinare la procedura, con particolare riferimento al bando e al disciplinare di gara.

 

Il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di adeguare, entro il 30 settembre 2018, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze alla luce della normativa in via di introduzione.

Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia. Lo scopo del documento è stabilire, in ambito nazionale e in tempo di pace: l'attribuzione delle bande di frequenze oggetto del piano; l'individuazione dell'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili; la verifica dell'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet del MISE.

Il comma 1026 si conclude specificando l'applicabilità dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Si applicano dunque, in eventuali giudizi di fronte al giudice amministrativo, le norme relative al rito abbreviato: ad esempio, i termini processuali ordinari sono, di regola, dimezzati (comma 2); specifiche norme si applicano alla domanda cautelare (comma 3) e misure cautelari (comma 4).

2)entro il 30 settembre 2018 assegnazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. L'assegnazione avrà luogo a favore degli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. La disponibilità delle frequenze in banda 694-790 MHz avrà luogo a partire dal 1° luglio 2022, "tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati" (comma 1028).

Il comma 1045 specifica che i proventi derivanti dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 (procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso ed effettiva assegnazione dei medesimi) non devono essere inferiori a 2.500 milioni di euro. Qualora invece dovessero rivelarsi inferiori, nell'esercizio 2022 si prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

 

Il comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Copertura finanziaria delle leggi"), regola l'ipotesi in cui si preveda uno scostamento rispetto alle previsioni degli introiti derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa. In questo caso il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Tale misura è applicata in attesa di idonee misure correttive e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (spese obbligatorie quali il pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, ecc).

 

Degli introiti specifici derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza, il comma 1045 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022. Viene individuato l'importo esatto da versare per ogni singolo anno e si specifica che tali introiti devono essere assicurati prioritariamente con le entrate derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;

3)entro il 1° dicembre 2018 liberazione, ove necessario, di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente in uso per fini diversi (comma 1029).

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 1036 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. Trova applicazione la normativa sulle sanzioni prevista dal codice di comunicazioni elettroniche (articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Al Ministero dello sviluppo economico spetterà individuare entro il 30 settembre 2018, a favore degli operatori titolari del diritto d'uso sulle frequenze liberate, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi da essi prestati in precedenza. Vengono fatte comunque salve, come anticipato, le assegnazioni temporanee per la sperimentazione dei servizi 5G e per i servizi satellitare fisso e di esplorazione della terra via satellite;

4)entro il 31 maggio 2018, adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018). Il piano dovrà considerare le specifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzare il criterio delle aree tecniche per la pianificazione in ambito locale. Al fine di evitare interferenze nei confronti dei Paesi radio-elettricamente confinanti, saranno oggetto di pianificazione ed assegnazione solo le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali sottoscritti, citati nel comma 1030. Si evidenzia che le frequenze in banda III-VHF (ossia la banda 174- 230 Mhz) sono pianificate in conformità all'accordo di Ginevra del 2006. La finalità perseguita è quella di "realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e (...) massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale";

5)in tema di servizio televisivo digitale terrestre, per i diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF:

a)    entro il 30 settembre 2018, individuazione ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei criteri sulla base dei quali i diritti d'uso delle frequenze televisive da rilasciare sono convertiti in diritti d'uso della capacità trasmissiva in multiplex nazionali con la nuova tecnologia DVB - T2;

b)  entro il 28 febbraio 2019, rilascio - a cura del MISE - dei diritti d'uso ad operatori di rete nazionali e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF (banda 174- 230 Mhz) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale. Si specifica che la capacità trasmissiva del multiplex regionale è destinata al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, selezionati secondo la procedura descritta nel successivo comma 1034. Il 20 per cento della capacità trasmissiva locale dovrà essere riservata all'informazione regionale, con la possibilità - in via transitoria e non oltre il 30 giugno 2022 - di dedicare il 40 per cento della capacità trasmissiva a programmi trasportati nel multiplex del concessionario contenente l'informazione regionale (comma 1031);

6)entro il 30 giugno 2018, elaborazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e previo svolgimento di una consultazione pubblica, di un calendario nazionale che - ai sensi del comma 1032 individuerà scadenze e tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G. I criteri da seguire sono illustrati nelle lettere a) - f) del comma 1032 e sono relativi, in estrema sintesi, all'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale ed al rilascio delle frequenze utilizzate, con contestuale attivazione delle frequenze individuate dal PNAF 2018. Si prevede di tenere conto della necessità di fissare un periodo transitorio (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022) per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso e per la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico.

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 1036 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. In questo caso - prosegue il comma 1036 - "e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso (...) hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022". Dei relativi importi il MISE può rivalersi "sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione".

Il comma 1031 specifica che secondo il medesimo calendario sono rilasciate tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF (banda 174- 230 Mhz) e 470-694 MHz. Si prevede, peraltro, anche la conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. Tale conversione avrà luogo secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018;

 

7)    entro il 30 settembre 2018 avvio, da parte del MISE, delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. Il comma 1033 elenca i criteri di assegnazione (lettere a) - e).

Si ricorda che, sulla base del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 44 del 2010) l'operatore di rete è responsabile dell'utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi mentre il fornitore di servizi media è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

 

8)  entro il 31 dicembre 2018 predisposizione da parte del MISE, al livello di area tecnica, di una graduatoria dei soggetti abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Si prevede la possibilità di istituire riserve in ambito territoriale inferiore alla regione e l'applicazione, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ("Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali").

Il D.P.R. n. 146/2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 2 stabilisce che l'85 per cento delle risorse sia riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive ed il restante 15 per cento alle emittenti radiofoniche. L'articolo 3 individua con maggiore precisione i soggetti beneficiari e l'articolo 4 i requisiti di ammissione ai contributi. La procedura per l'erogazione è dettagliata nell'articolo 5 mentre l'articolo 6 elenca specifici criteri di valutazione delle domande.

 

I rapporti tra operatori di rete in ambito locale e fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano in posizione utile in graduatoria avviene, in linea di massima, "sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda". Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, è previsto che il MISE associ la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori.

Il termine ultimo per la conclusione delle procedure è fissato nel periodo 30 giugno 2019 - 30 giugno 2021 (comma 1034);

9)  entro il 31 maggio 2019 aggiornamento, ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del piano di numerazione automatica dei canali di servizio televisivo digitale terrestre e delle modalità di attribuzione dei numeri. L'aggiornamento avrà luogo nel rispetto del "pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione". Un adeguato spazio all'interno dei primi archi di numerazione - specifica infine il comma 1035 - dovrà essere riservato ai consorzi di emittenti locali e ad eventuali intese tra emittenti. L'attribuzione della numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali è effettuata dal MISE.

 

Il comma 1027 istituisce, in coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020

 

WiFI4EU è un'iniziativa della Commissione europea, con la quale si intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa. L'iniziativa avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019 e favorirà l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria.

 

Il comma 1037 stabilisce che i giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. Specifica inoltre che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure sopra esposte "non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente". La tutela cautelare, d'altro canto, è limitata al pagamento di una provvisionale. Queste eccezioni sono giustificate - specifica il comma 1037 - in virtù del "preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze".

 

Il comma 1038 prevede la possibilità di trasferimento o affitto dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031 (servizio televisivo digitale terrestre), 1033 (procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per digitale terrestre) e 1034 (servizi di media audiovisivi in ambito locale) sulla banda 470-790 Mhz. È prevista la necessaria autorizzazione del Ministero per lo sviluppo economico e si fa ricorso alla procedura descritta nell'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

Ai sensi dell'articolo 14-ter, co. 5, l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità. Il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. In particolare il Ministero, sentita l'Autorità, comunica il proprio nulla osta - ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego - entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. Il co. 6 consente al Ministero di apporre all'autorizzazione specifiche condizioni "all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso”.

 

Le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dell'articolo sono contenute nel comma 1039, che stanzia per il periodo fino al 2022: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020;141 milioni per il 2021; 272,1 milioni per il 2022. Le relative cifre saranno iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del MISE. È espressamente specificato che gli importi così attribuiti al MISE devono essere utilizzati "in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

 

Come noto, gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.

 

Le lettere a) - d) elencano dunque le finalità per le quali i relativi importi saranno utilizzati:

1)  erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, se necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;

2)  erogazione di indennizzi per gli operatori di rete in ambito locale che rilascino le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;

3)  contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, (comma 5, terzo periodo, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16). Il contributo copre anche i connessi costi di erogazione;

4)  oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento di specifiche attività (elencate nella lettera d) da parte del MISE. Tra queste anche l'attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre.

Il comma 1043 prevede, ai fini del coordinamento di tali attività, l'autorizzazione a costituire una task force costituita da un massimo di cinque unità di personale. Queste possono essere anche in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti. Si prevede che tale personale mantenga il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento e che il Ministero dello sviluppo economico provveda a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force può far parte anche personale di società o organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso da parte del Ministero dei relativi costi. È espressamente preclusa la partecipazione del personale scolastico.

 

Ai sensi del comma 1040, la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità elencate nelle lettere a)-c) del comma 1030) viene rimodulata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che apporta le eventuali, occorrenti variazioni di bilancio su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'individuazione delle modalità operative e delle procedure di attuazione per tutti gli interventi sopra descritti saranno, invece, individuate da a uno o più successivi decreti del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 611).

A favore del MISE è, ancora, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per "favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici". Tale attività - specifica il comma 1041 - deve avvenire "in coerenza con gli obiettivi del piano d'azione per il 5G della Commissione europea" ed assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico "anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche ed amministrative". Per fornire copertura a queste attività, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 167).

 

Tale articolo aveva autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per mettere a disposizione alla Città del Vaticano, senza oneri, di una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo, in attuazione dell'Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.

 

Il comma 1042 prevede che il Ministero si avvalga della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. 

 

Con il comma 1044 si prevede che al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Analoga integrazione dovranno avere, a partire dal 1º gennaio 2020, gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale.

 

Il comma 1046 contiene una clausola di abrogazione espressa dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

 

Il comma 165 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz. Si stabiliva altresì che tali entrate sarebbero state utilizzate per il perseguimento di specifiche finalità: promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale; individuare modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale in vista della concessione del medesimo servizio; compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

Ai sensi del comma 166 le effettive maggiori entrate, nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate, avrebbero dovuto essere stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate.

 


Articolo 1, commi 1047-1049
(Disposizioni in materia di giochi)

 

 


1047. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;

b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e « euro 3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono inserite le seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti ».

1048. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonché' la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

1049. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.


 

 

I commi da 1047 a 1049 recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

 

Il comma 1047 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

§  la lettera a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;

§  la lettera b) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

 

Il comma 1048 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.

Le condizioni richiamate sono: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

 

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

 

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

È quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. È inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite.

 

Il comma 1049 stabilisce che, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.

 


Articolo 1, comma 1050
(Smaltimento degli apparecchi di gioco)

 

 


1050. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.


 

 

Il comma 1050 prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia istituita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 943) ha previsto che entro il 31 dicembre 2019 debbano essere dismessi i vecchi apparecchi newslot (di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a)) che non consentono il controllo da remoto. Inoltre si prevede una riduzione proporzionale del rilascio dei nulla osta in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al numero degli apparecchi attivi al 31 luglio 2015.

L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di attuare la citata norma, ha disposto la riduzione di tali apparecchi secondo un cronoprogramma: alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000. Con il D.M. 25 luglio 2017 è stata disposta la riduzione del numero dei nulla osta secondo il cronoprogramma citato. Si prevede inoltre l'intervento dell'Agenzia dei Monopoli, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini citati, la quale provvederà al controllo del numero dei nulla osta ed alla revoca di quelli che risultassero in eccesso. Il concessionario dovrà tempestivamente provvedere al blocco degli apparecchi oggetto di revoca pena una sanzione di 10.000 euro.

 


Articolo 1, commi 1051-1058
(Scommesse sulle corse dei cavalli)

 

 


1051. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché' per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché' delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

1052. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti, nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.

1054. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.

1056. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

1057. Qualora dall'applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un minore gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite dal comma 1051 in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.

1058. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.


 

 

I commi 1051-1058 modificano la disciplina relativa alle scommesse sulle corse dei cavalli.

 

In particolare, recependo un criterio di delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 sul riassetto del settore ippico (art. 15, comma 3, lett. a)), si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67 per cento) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli regola con proprio decreto le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa. Le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l’Agenzia.

Entro 90 giorni le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, adotta le misure per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l’introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da destinarsi a Jackpot. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli assicura l’adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

Qualora dall’applicazione delle norme in esame derivasse un minor gettito il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l’aumento delle aliquote previste per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli.

Si prevede la riforma del settore ad opera del Ministero delle politiche agricole attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse.

 


Articolo 1, comma 1059
(Ristrutturazione ippodromo di Merano)

 

 


1059. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 1059 attribuisce risorse per la ristrutturazione dell’ippodromo di Merano.

 

La disposizione in commento, introdotta durante l’esame del provvedimento presso il Senato in prima lettura, attribuisce al comune di Merano un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, allo scopo di ristrutturare e rilanciare l'ippodromo del medesimo comune; ciò in attuazione di impegni assunti dal MIPAAF, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano stesso.

 

Si ricorda che l’impianto dell’ippodromo di Merano - come riportato nel sito internet del medesimo ippodromo – è di proprietà del Comune di Merano.

 


Articolo 1, comma 1060
(Registro dei distributori ed esercenti di gioco)

 

 


1060. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché' le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.

5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché' ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;

b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;

c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».


 

 

Il comma 1060 introduce l’articolo 52?bis nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio al fine di istituire un registro dei distributori ed esercenti di gioco.

 

In particolare, il nuovo articolo 52?bis del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevede l’istituzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell’attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle Questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro. La norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


Articolo 1, comma 1061
(Istituto per il credito sportivo)

 

 


1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.


 

 

Il comma 1061 stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva.

 

L'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con gestione autonoma, è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ed è una banca pubblica ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario). L’Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

 

L’Istituto, tra l’altro, gestisce e amministra alcuni fondi, tra i quali il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva.

In tale ambito l’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179. I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.


Articolo 1, comma 1062
(Proroga new slot)

 

 


1062. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018».


 

 

Il comma 1062 proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS).

 

A tal fine si modifica l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I nulla osta per i vecchi apparecchi non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2018). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019.

Si evidenzia che lo stesso comma 943 prevede che a partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. Tale scadenza non è stata modificata dalla norma in esame.

 

A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.

L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di attuare la citata norma, ha disposto la riduzione di tali apparecchi secondo un cronoprogramma: alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000. Con il D.M. 25 luglio 2017 è stata disposta la riduzione del numero dei nulla osta secondo il cronoprogramma citato. Si prevede inoltre l'intervento dell'Agenzia dei Monopoli, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini citati, la quale provvederà al controllo del numero dei nulla osta ed alla revoca di quelli che risultassero in eccesso. Il concessionario dovrà tempestivamente provvedere al blocco degli apparecchi oggetto di revoca pena una sanzione di 10.000 euro.

 


Articolo 1, comma 1063
(Differimento disciplina IRI)

 

 


1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.


 

 

Il comma 1063 differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

 

La norma posticipa al 1° gennaio 2018 l’applicazione della disciplina dell’IRI. Essa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), dunque con originaria decorrenza dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della medesima legge).

Il regime è stato introdotto in un’ottica di equiparazione dell’imposizione dei redditi d’impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre si intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura progressiva.

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

 

In particolare il nuovo articolo 55-bis del TUIR (introdotta dai commi 547 e 548 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016) prevede che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24% (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La tassazione è quella ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI sono prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone.

Gli imprenditori e le società di persone possono optare per l’applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 58) ha precisato il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni.

 


Articolo 1, comma 1064
(Rideterminazione Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

 

 


1064. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono rideterminate in 18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per l'anno 2019, in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno 2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.


 

 

Il comma 1064 dispone una rideterminazione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione nei seguenti importi: 18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per l'anno 2019, in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno 2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.

 

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si evidenzia altresì che il Fondo presenta anche un definanziamento di 600 milioni per il 2018, effettuato con la Sezione II della legge di bilancio in esame.

 

Si sottolinea che il testo iniziale del provvedimento prevedeva il rifinanziamento del Fondo di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Su tale rifinanziamento è stata peraltro posta la copertura finanziaria di molte norme introdotte nel corso dell’esame parlamentare.

Nel bilancio di previsione per il 2018, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076/MEF) presentava una dotazione una dotazione di 604,8 milioni di euro per il 2018, 334,5 milioni per il 2019 e 358,8 milioni per il 2020 (A.S. 2960), poi ridotta, a seguito dell’esame al Senato, a 372,4 milioni di euro per il 2018, 58,4 milioni per il 2019 e 174,7 milioni per il 2020 (A.C. 4768).

A seguito dell’esame alla Camera, il capitolo di bilancio su cui sono iscritte le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione presenta ora una dotazione di 370 milioni di euro per il 2018, 18,3 milioni per il 2019 e di 32,54 milioni per il 2020 (legge di bilancio n. 205/2017 e relativo D.M. Economia di ripartizione in capitoli degli stanziamenti di bilancio).

Rispetto alla dotazione di bilancio, gli importi di cui al comma in esame rappresentano le disponibilità del Fondo al netto delle risorse accantonate per la copertura dei provvedimenti di legge in corso di approvazione, come precisato nella relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento all’A.S. 2960-B.

 


Articolo 1, comma 1065
(
Riduzione Fondo interventi strutturali politica economica))

 

 


1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21.450.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000 euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di 8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000 euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2033.


 

 

Il comma 1065 riduce lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) a decorrere dal 2018.

 

La riduzione è pari 21.450.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000 euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di 8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000 euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

 

Si ricorda che il FISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 

Si sottolinea che il testo iniziale della norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevedeva il definanziamento del Fondo per 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per 70,4 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2027, a parziale copertura degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da 146 a 160, concernenti l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

 

Il FISPE è stato peraltro interessato da numerose disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, che ne hanno ulteriormente ridotto la dotazione a copertura finanziaria ovvero l’hanno incrementata, a seguito dell’assegnazione ad esso di nuove o maggiori entrate.

Nella legge di bilancio n. 205/2017 (e relativo D.M. Economia di ripartizione in capitoli degli stanziamenti di bilancio), il FISPE (cap. 3075/MEF) presenta una dotazione di 277,9 milioni di euro per il 2018, 364,6 milioni per il 2019 e di 336,64 milioni per il 2020.


Articolo 1, comma 1066
(
Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

 

 


1066. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 18.380.793 euro per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno 2019, di 68.125.000 euro per l'anno 2020, di 81.025.000 euro per l'anno 2021, di 102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno 2023 e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.


 

 

Il comma 1066 riduce lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nell’importo di 18.380.793 euro per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno 2019, di 68.125.000 euro per l'anno 2020, di 81.025.000 euro per l'anno 2021, di 102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno 2023 e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

 

Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

 

Si rammenta che il comma 1066 è stato introdotto durante l’esame parlamentare, al fine di fornire parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni della legge di bilancio. Sulle risorse del Fondo è stata peraltro posta la copertura finanziaria di molte norme introdotte nel corso dell’esame parlamentare.

Nella legge di bilancio n. 205/2017 (e relativo D.M. Economia di ripartizione in capitoli degli stanziamenti di bilancio), il Fondo, iscritto sul cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, presenta una dotazione di sola cassa pari a di 285,3 milioni per il 2018, 204,3 milioni per il 2019 e di 301,3 milioni per il 2020.

 


Articolo 1, commi 1067 e 1068
(Riduzione di Fondi a copertura degli oneri recati dalle misure previdenziali previste ai commi 146-153)

 

 


1067. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1068. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.


 

 

I commi 1067 e 1068 forniscono parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 146 a 153 (concernenti l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita) intervenendo sul Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (comma 1067) e sull'autorizzazione di spesa destinata alla copertura degli oneri per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici (comma 1068).

 

La restante parte della copertura, si rammenta, è stata posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 1065) e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1066).

 

In particolare, il comma 1067 ridetermina il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014), riducendolo di 2,4 milioni di curo per il 2018, di 65 milioni di euro per i 2019, di 48,6 milioni di curo per il 2020, di 66,5 milioni di curo per i 2021, di 88,1 milioni di curo per il 2022, di 82 milioni di euro per il 2023 e di 75,5 milioni di curo annui a decorrere dal 2024.

L’articolo 1, comma 107, della L. 190/2014, ha stanziato risorse per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (di riforma del mercato del lavoro, cd. jobs act), istituendo a tal fine il richiamato Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro annui per il biennio 2015-2016 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017. Più specificamente, tale Fondo è stato istituito per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali (compresi gli ammortizzatori sociali in deroga), dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.

Il successivo comma 108 ha disposto che a quota parte degli oneri derivanti dal precedente comma si provveda: quanto a 67,4 milioni per il 2015 mediante l’utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri (ad esclusione del Ministero dell’economia e delle finanze e del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); quanto a 90 milioni per 2015 mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. 66/2014.

 

Il comma 1068 ridetermina l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 74, comma 1, della L. 388/2000 – destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni di curo per il 2019, di 30 milioni di euro per il 2020, di 28 milioni di curo per il 2021, di 26 milioni di curo per il 2022, di 24 milioni di euro per il 2023, di 22 milioni di curo per il 2024, di 20 milioni di curo per il 2025, di 18 milioni di curo per il 2026 e di 16 milioni di curo annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 74 della L. 388/2000 ha recato disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche, quali datori di lavoro (commi 1 e 2), sia su quello dei contributi dovuti dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime privatistico in materia di trattamento di fine rapporto (comma 3).

In particolare, il comma 1 ha definito il quadro delle risorse destinate alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse (la cui concreta utilizzazione appare peraltro condizionata alla destinazione delle corrispondenti risorse da parte dei lavoratori, sulla base delle intese contrattuali) sono costituite: dalle somme (103.291.379,82 milioni di euro per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'articolo 26, comma 18, della L. 448/1998[48];            da ulteriori 51.645.689,91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per gli anni successivi al 2003 si è provveduto con stanziamenti disposti sulla tabella C della legge finanziaria.

Infine, si ricorda che l’articolo 1, comma 10-quinquies, del D.L. 210/2015, ha previsto che le richiamate risorse nel 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

 


Articolo 1, commi 1069 e 1070
(Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)

 

 


1069. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 431, lettera b), le parole: « si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato »;

b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo »;

2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso »;

c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « dell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti:

« a legislazione vigente »;

2) al secondo periodo, le parole:

« , limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole:

« La legge di stabilità, » sono sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ».

1070. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.


 

 

I commi 1069 e 1070 modificano i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito Fondo per la riduzione della pressione fiscale, ne rendono più flessibile l'utilizzo e riducono gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.

 

Il comma 1069 apporta una serie di modifiche alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

La lettera a) del presente comma modifica la lettera b) del comma 431 della citata legge, prevedendo che nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate le risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate (derivanti dal contrasto all'evasione fiscale) risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato, anziché - come previsto finora - le risorse permanenti che si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente.

 

Si ricorda che il citato Fondo è iscritto, nello stato di previsione del MEF, al capitolo 3833, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare".

 

La lettera b) apporta le seguenti modificazioni al comma 432:

 

Il numero 1) consente l'utilizzo annuale delle risorse confluite nel sopra citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale al fine di incrementare una serie di deduzioni e detrazioni non più, puntualmente, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, bensì dall'esercizio successivo a quello di assegnazione (quindi anche negli anni seguenti a questo).

 

Le deduzioni in parola sono quelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4?bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (relative alla deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP dei redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti) e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (detrazioni dall'imposta lorda riconosciute ad alcune tipologie di reddito assimilate a quello da lavoro dipendente), nonché le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (detrazioni riconosciute ai redditi da lavoro dipendente o da pensione).

 

Il numero 2) elimina il previo accertamento in sede di consuntivo finora richiesto per disporre la destinazione delle risorse in questione al fine di incrementare le deduzioni e le detrazioni sopra indicate, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in relazione ai quali viene altresì eliminato - in coerenza con quanto disposto dal numero 1) della lettera b) - il riferimento all'anno di assegnazione delle risorse.

 

La lettera c) apporta le seguenti modificazioni al comma 434:

 

Il numero 1) prevede che la valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale effettuata nella Nota di aggiornamento al DEF avvenga non più rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso, bensì, a quelle a legislazione vigente.

Il numero 2), nel confermare che le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, elimina tuttavia il limite rappresentato dal fatto che tale operazione è finora riferita soltanto al primo anno del triennio di riferimento.

Il numero 3) reca una disposizione di mero drafting, sostituendo nel comma, le parole “La legge di stabilità,” con le seguenti “La legge di bilancio,”.

 

Il comma 1070 riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013, di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall’anno 2021.

 

Sul punto, si rileva che le anzidette riduzioni determinano l'azzeramento del Fondo in questione per il triennio 2018-2020, come si evince dal disegno di legge di bilancio integrato (sez I + sez II).

A latere si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

 


Articolo 1, comma 1071
(Tabelle A e B)

 

 


1071. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.


 

 

Il comma 1071 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Nel disegno di legge originario A.S. 2960 gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontavano complessivamente a 215,7 milioni per il 2017 e a 343 milioni dal 2018. Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il medesimo disegno di legge prevedeva importi pari a 366,9 milioni per il 2017, a 503,4 milioni per il 2018 e a 504,9 milioni annui a decorrere dal 2019. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati approvati emendamenti che hanno modificato gli importi degli accantonamenti nelle Tabelle A e B.

Gli importi complessivi della Tabella A allegata alla legge ammontano quindi a 125.821.653 euro per il 2018; a 226.945.457 euro per il 2019 e a 143.472.117 euro per il 2020.

Riguardo alla Tabella B, gli importi complessivi ammontano a 281.651.000 euro per il 2018, 373.401.000 per il 2019 e 348.901.000 per il 2020.

I prospetti che seguono riportano l’ammontare complessivo degli accantonamenti per ciascuno degli anni 2018-2020 a legislazione vigente, nel disegno di legge A.S. 2960, nel testo giunto all’esame della Camera dei deputati (A.C. 4768) e nella legge n. 205 del 2017.

                                                                                                     (importi in milioni)

Tabella A

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

146,1

143,3

143,3

A.S. 2960

215,7

343

343

A.C. 4768

188,6

312,2

226,8

Legge di bilancio

125,8

226,9

143,5

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

 

(importi in milioni)

Tabella B

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

356,9

403,4

404,9

A.S. 2960

366,9

503,4

504,9

A.C. 4768

304,9

436,4

422,9

Legge di bilancio

281,7

373,4

348,9

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la  determinazione  degli  importi  dei fondi speciali e le relative tabelle.

Prima della riforma della legge di contabilità ad opera della legge n. 163 del 2016, la determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità era prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 196. Tali modifiche non hanno comunque innovato il contenuto della normativa previgente.

 

 

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio (A.S. n. 2960) e del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati (A.C. 4768) e nella legge di bilancio n. 205 del 2017. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge originario.

 

 

Si segnala, peraltro, che gli elenchi numeri 3 e 4 allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (A.S. 2960, Tomo III) riproducono gli stanziamenti previsti, rispettivamente, dalla Tabelle A e B e non gli importi a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. Tali dati sono stati successivamente forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in euro)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

70.404.754

60.869.754

60.869.754

A.S. 2960

82.223.732

160.884.124

160.884.124

A.C. 4768

82.123.732

160.634.124

104.634.124

Legge di bilancio

51.299.732

116.263.274

57.966.424

 

Gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono stati ridotti, nel corso dell'esame parlamentare, di 30,9 milioni per il 2017, 44,6 milioni per il 2018 e 102,9 milioni per il 2020 a copertura di varie disposizioni ivi approvate.

 

Finalizzazioni:

 

§  Disposizioni in materia di donazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (AC 100 - AS 1534);

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750 - AS 1629);

§  Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75 AS 2272);

§  Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951 TU con AS 4653 - AC 4653);

§  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017 (AC 4505 - AS 2886);

§  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n, 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre nonne in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (AS 2708 - AC 3113);

§  Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (AC 3558 - AS 2883);

§  Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (AS 119-...-B - AC 4144);

§  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772).

§  interventi diversi.

 

 Ministero dello sviluppo economico

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

1.180.000

-

-

A.S. 2960

2.000.000

2.000.000

2.000.000

A.C. 4768

2.000.000

2.000.000

1.000.000

Legge di bilancio

2.000.000

2.000.000

1.000.000

 

La riduzione di un milione di euro dal 2020 dell'accantonamento è stata disposta nel corso dell'esame parlamentare a parziale copertura degli oneri connessi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare.

 

Finalizzazioni:

§  copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi

§  interventi diversi.

 

       

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

5.000.000

5.000.000

5.000.000

A.S. 2960

10.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

7.000.000

7.000.000

5.000.000

Legge di bilancio

7.000.000

7.000.000

5.000.000

 

 

Durante l'esame parlamentare sono state disposte le seguenti misure:

§  una riduzione di 2 milioni dal 2020 a parziale copertura degli oneri relativi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare;

§  una riduzione di 3 milioni dal 2018 a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure per il superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche.

 

Finalizzazioni:

§  Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (AC 261-AS 2574)

§  interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

6.524.632

5.415.841

5.415.841

A.S. 2960

11.178.632

15.069.841

15.069.841

A.C. 4768

11.178.632

15.069.841

10.069.841

Legge di bilancio

6.112.282

2.671.742

671.742

 

Durante l'esame parlamentare sono state disposte le seguenti riduzioni:

§  di 5 milioni dal 2020 è a parziale copertura degli oneri relativi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare;

§  di 3 milioni per il 2018 e 2019 a copertura degli oneri connessi alla proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità;

§  di 2 milioni circa per il 2018 e di 9,4 milioni circa per il 2019 a copertura di oneri per l'assunzione di personale presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del medesimo Ministero. 

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772)

§  Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (AC 3785 - AS 2816)

§  interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

49.764.958

59.693.870

59.693.870

A.S. 2960

60.000.000

70.000.000

70.000.000

A.C. 4768

52.000.000

69.500.000

61.000.000

Legge di bilancio

51.800.000

69.017.332

58.857.772

 

 

Durante l'esame parlamentare sono state disposte le seguenti misure:

§  riduzione di 8 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri relativi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare;

§  è stata disposta una riduzione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, a copertura dell’autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020;

§  è stata disposta una riduzione di 500.000 euro per il 2018 e il 2019, di un milione dal 2020, a copertura degli oneri per l'attuazione del Piano di Azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza;

§  è stata disposta una riduzione di 4 milioni per il 2018 a seguito dell'approvazione delle disposizioni a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero;

§  una riduzione di 500.000 euro per il 2018; con la stessa modifica è stato incrementato, del medesimo importo, lo stanziamento nella Missione 1 - Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali nello stato di previsione del MAECI;

§  la riduzione di 200.000 euro dal 2018 a copertura degli oneri per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri;

§  di 282.668 euro per il 2019 e 1,9 milioni circa nel 2020 a copertura degli oneri connessi all'indizione di bandi annuali di concorso per l'accesso alla carriera diplomatica.

 

 

Finalizzazioni: ratifiche di accordi internazionali.

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

2.000.000

10.000.000

5 000 000

Legge di bilancio

-

10 000 000

5 000 000

 

A seguito dell'approvazione, durante l'esame parlamentare, delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri. L'azzeramento dell'accantonamento per il 2018 è stato disposto a parziale copertura della spesa per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

  Ministero dell'interno

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

1.900.000

9.900.000

5.000.000

Legge di bilancio

1.900.000

9.900.000

5.000.000

 

Con l'approvazione, durante l'esame parlamentare, delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri. È stata inoltre disposta una riduzione di 100.000 euro per il 2018 e il 2019 a copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle Universiadi del 2019.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

4.320.500

4.320.500

4.320.500

A.S. 2960

4.320.500

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

4.320.500

10.000.000

9.000.000

Legge di bilancio

4.320.500

10.000.000

9.000.000

 

 

Con l'approvazione, durante l'esame parlamentare, delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare è stata disposta la riduzione di un milione dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri.

 

Finalizzazioni:

§  Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (AC 338 - AS 2914)

§  interventi diversi.

 

        Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

8.000.000

8.000.000

8.000.000

A.S. 2960

8.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

6.053.150

8.053.150

6.053.150

Legge di bilancio

389.139

93.109

976.179

 

Con l'approvazione, durante l'esame parlamentare, delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare è stata disposta una riduzione di due milioni dal 2020. Inoltre, sono state disposte ulteriori riduzioni: dal 2018 a copertura delle risorse aggiuntive per le esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; per il 2018 e il 2019 a parziale copertura degli oneri derivanti per la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica; a copertura degli oneri recati dalla norma che istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti;  per l'assunzione di personale nel medesimo Ministero.

 

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

10.000.000

20.000.000

20.000.000

A.C. 4768

-

-

-

Legge di bilancio

-

-

-

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare durante l'esame parlamentare è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri. Inoltre, sono state disposte le seguenti riduzioni:

§  un decremento di 10 milioni per il 2018 e di 15 milioni dal 2019 è stato disposto a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

§  una riduzione di 5 milioni per il 2019 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'emergenza avicola.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

4.000.000

5.000.000

5.000.000

A.C. 4768

-

-

-

A.S. 2960-B

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti consegue all'approvazione, durante l'esame parlamentare, delle disposizioni relative al riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati.

 

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

874.020

-

-

A.S. 2960

20.000.000

20.000.000

20.000.000

A.C. 4768

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Legge di bilancio

1 000 000

-

-

 

La riduzione di 19 milioni nel 2018 e l'azzeramento dell'accantonamento dal 2019 sono stati disposti in seguito all'istituzione di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria.

 

Finalizzazioni:

§  Istituzione della fondazione del Museo di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (AC 2546)

§  interventi diversi.

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in euro)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

201.400.000

191.900.000

193.400.000

A.S. 2960

201.400.000

244.648.000

216.148.000

A.C. 4768

144.400.000

187.648.000

154.148.000

Legge di bilancio

133.400.000

154.648.000

100.148.000

 

Durante parlamentare sono state disposte riduzioni (di 68 milioni nel 2018, 90 milioni nel 2019 e 116 milioni dal 2020) ai fini della copertura di oneri connessi a diverse misure ivi approvate.

 

Finalizzazioni:

§  Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65 - AS 2541, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda);

§  Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994 - AS 580)

§  potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

43.000.000

43.000.000

43.000.000

A.S. 2960

43.000.000

43.000.000

43.000.000

A.C. 4768

43.000.000

43.000.000

43.000.000

Legge di bilancio

43.000.000

43.000.000

43.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

27.753.000

27.753.000

27.753.000

A.S. 2960

27.753.000

27.753.000

27.753.000

A.C. 4768

27.753.000

27.753.000

27.753.000

Legge di bilancio

27.753.000

27.753.000

27.753.000

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629)

§  stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

 

Ministero della giustizia

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

15.000.000

25.000.000

A.C. 4768

2.000.000

15.000.000

25.000.000

Legge di bilancio

2.000.000

15.000.000

25.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

5.000.000

10.000.000

20.000.000

A.C. 4768

-

-

-

Legge di bilancio

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti è stato disposto durante l'esame parlamentare a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

20.000.000

30.000.000

30.000.000

A.S. 2960

20.000.000

30.000.000

30.000.000

A.C. 4768

20.000.000

30.000.000

30.000.000

Legge di bilancio

20.000.000

30.000.000

30.000.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

14.000.000

40.000.000

40.000.000

A.S. 2960

16.000.000

50.000.000

50.000.000

A.C. 4768

16.000.000

50.000.000

50.000.000

Legge di bilancio

16.000.000

50.000.000

50.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (AC 1039 - AS 2134)

§  potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

27.748.000

47.748.000

47.748.000

A.S. 2960

27.748.000

50.000.000

50.000.000

A.C. 4768

27.748.000

50.000.000

50.000.000

Legge di bilancio

27.498.000

50.000.000

50.000.000

 

La riduzione di 250.000 euro nel 2018 è stata disposta durante l'esame parlamentare a copertura di oneri connessi alle disposizioni relative alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche.

 

Finalizzazioni:

§  interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati,

§  interventi a favore della difesa del suolo

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

1.000.000

10.000.000

20.000.000

A.C. 4768

1.000.000

10.000.000

20.000.000

Legge di bilancio

1 000 000

-

-

 

Durante l'esame parlamentare è stata disposta la riduzione degli accantonamenti di 10 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 a copertura degli oneri recati dalla norma che dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all’art. 35 del d.lgs. 42/2004 sono concessi nel limite massimo di 10 milioni per il 2019 e di 20 milioni annui dal 2020.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

23.000.000

23.000.000

23.000.000

A.S. 2960

23.000.000

23.000.000

23.000.000

A.C. 4768

23.000.000

23.000.000

23.000.000

Legge di bilancio

11 000 000

3 000 000

23 000 000

 

Durante l'esame parlamentare sono state approvate le seguenti riduzioni:

§  la riduzione di 5 milioni nel 2018 e di 15 milioni nel 2019 a parziale copertura degli oneri per la salvaguardia della Laguna di Venezia;

§  di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a copertura di oneri connessi all’istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, nonché all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio

§  di ulteriori 2 milioni per il 2018 a seguito dell'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

 

 

Finalizzazioni:

§  Risorse a favore dell'Agenzia europea per i medicinali EMA

§  interventi diversi.

 


Articolo 1, commi 1072 e1075
(Fondo investimenti)

 

 


1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.


 

 

I commi 1072 e 1075 rifinanziano il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di complessivi 36, 115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.

Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

 

Il Fondo investimenti è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un totale di oltre 47,5 miliardi.

La norma istitutiva indica espressamente anche i settori di spesa relativi, che sono:

a)    trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b)   infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c)    ricerca;

d)   difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e)    edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f)    attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g)   informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h)   prevenzione del rischio sismico;

i)     investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo).

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo).

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto periodo).

 

La ripartizione delle risorse del Fondo

 

La prima ripartizione del Fondo è avvenuta con un il D.P.C.M 29 maggio 2017 che ha destinato alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016.

 

L'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo:

·         il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella seguente, allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;

·         il comma 140-ter attribuisce al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

 

Il D.L. n. 13/2017, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

Il riparto della quota residua del Fondo è avvenuto con D.P.C.M. 21 luglio 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 226 del 27 settembre 2017). Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

 

 

http://www.camera.it/temiap/leg17/25/tabella%20fondone.png

Da ultimo, con il D.M. del 22 dicembre 2017 il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha disposto il riparto della quota parte assegnata. al trasporto rapido di massa tra gli  interventi elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo.

Sull’utilizzo del Fondo, si veda per approfondimenti il Tema dell’attività parlamentare sul sito della Camera dei Deputati[49].

 

Il comma 1072 elenca specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

a)   trasporti e viabilità;

b)  mobilità sostenibile e sicurezza stradale;

c)   infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

d)  ricerca;

e)   difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

f)    edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

g)   attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

h)  digitalizzazione delle amministrazioni statali;

i)    prevenzione del rischio sismico;

l)    investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;

m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

n)  eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Rispetto all’elenco originario di settori di spesa, in quello predisposto per le risorse oggetto di rifinanziamento si può notare che non risulta più nominata la “riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie”, l’”informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria” viene ampliata in “digitalizzazione delle amministrazioni statali” e al settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo settore di spesa “potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso”.

 

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, il comma 1072 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140 (vedi ricostruzione normativa nel box), in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il termine di 60 giorni per l’emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

 

Per l’eventuale finalizzazione di una quota annua pari a 70 milioni delle risorse del Fondo, si veda la scheda di lettura dei commi 1073 e 1074, cui si rinvia.

 

Il comma 1075 richiede a ciascun Ministero di inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia un’apposita relazione, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e l’effettivo utilizzo di tali risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato.

Tale relazione deve contenere anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere.

 

Si ricorda che il comma 142 della legge di bilancio per il 2017 riguarda il monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, e richiede il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi di cui ai commi 140, 140-bis (che riguarda una quota del Fondo investimenti di 400 milioni per il 2017 attribuita alle regioni che effettuano importi determinati di nuovi investimenti), 140-ter (relativo alle risorse del Fondo attribuite dal MIUR alle province e città metropolitane per il finanziamento dell’edilizia scolastica) e 141 (inerente ulteriori risorse assegnate dal CIPE per il completo finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).

 

 


Articolo 1, commi 1073 e 1074
(Dissesto idrogeologico)

 

 


1073. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.

1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.


 

 

I commi in esame consentono di destinare, a valere sulle risorse del Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal disegno di legge, una quota annua pari a 70 milioni di euro al finanziamento degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane, e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma stipulato.

 

In particolare, il comma 1073 prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 (su cui si veda la relativa scheda) e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro possa essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.

 Si tratta, secondo quanto previsto dal comma 1074, degli interventi individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento.

 

Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima di quindici anni con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Viene previsto ciò avvenga compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del fondo in parola, rifinanziato ai sensi del comma 1072. Si stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo stato.

 

Sul sito della Missione Italia Sicura, nella sezione dedicata al Dissesto idrogeologico, è reperibile il comunicato relativo alla norma in questione, in relazione agli interventi nel centro nord per la mitigazione del rischio, con riferimento ai finanziamenti della BEI.

 


Articolo 1, commi 1076-1078
(Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

 

 


1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072.


 

 

I commi 1076-1078 autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

 

Tale autorizzazione di spesa, complessivamente pari a 1.620 milioni di euro per il periodo 2018-2023, è contenuta nel comma 1076.

 

Il comma 1077, invece, prevede l’emanazione - entro il 31 gennaio 2018 e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui:

- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse in questione, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;

- sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

 

Il comma 1078 prevede la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016). La norma, in particolare, richiama il comma 1072 della legge in esame, che rifinanzia tale fondo.

Si ricorda che la legge 56/2014 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) ha assegnato alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l’esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).


Articolo 1, commi 1079-1084
(Fondo progettazione degli enti locali)

 

 


1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

1084. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).


 

 

I commi 1079-1084 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Si prevede inoltre una riduzione di 5 milioni di euro,  per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

 

Istituzione del Fondo progettazione degli enti locali (comma 1079, primo periodo)

Il primo periodo del comma 1079 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali volto al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030.

Si fa notare che il Fondo in questione si aggiunge al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico (istituito dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017), su cui interviene l’art. 17-quater del D.L. 148/2017 al fine di rifinanziarlo nonché di ampliarne il campo di applicazione. L’ampliamento in questione è volto a riferire la norma ad un maggior numero di comuni e alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, facendo assumere al fondo finalità analoghe a quelle della norma in esame.

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per infrastrutture prioritarie (comma 1079, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 1079 riduce di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota del “Fondo investimenti” (istituito dall’art. 1, comma 140, della L. 232/2016) assegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

L'art. 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un apposito fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in una serie di settori di spesa elencati nella norma.

Al riparto delle risorse del Fondo tra i citati settori di spesa si è provveduto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.

Le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), sono allocate nel capitolo 7008.

Disciplina del Fondo progettazione degli enti locali e procedure da seguire per gli interventi finanziati (commi 1080-1084)

Il comma 1080 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e funzionamento del fondo. La norma in particolare fa riferimento ai criteri e alle modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, ivi incluse le modalità per recuperare le risorse nel caso di mancato rispetto dei termini previsti ai commi 1082 e 1083.

Sono ammessi al cofinanziamento anche i costi per la redazione dei bandi di gara, la definizione degli schemi di contratto e la valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. I progetti ammessi al cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.

 

Il comma 1081 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituto nazionale di promozione.

Si ricorda che, in base all’art. 1, comma 826, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, secondo la disciplina adottata a livello europeo.

L'art. 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 (relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei) definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Nel richiamare la disciplina europea, il comma 826 succitato fa riferimento anche a quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”, ove, tra l’altro, vengono indicati i principi guida per la creazione delle banche nazionali di promozione.

 

Lo scopo della convenzione è quello di disciplinare le attività di supporto ? assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, con oneri posti ? carico del medesimo Fondo.

Si fa notare che una disposizione analoga, che prevede la stipula di una convenzione con la Cassa depositi e prestiti per il supporto e l’assistenza tecnica connesse all’utilizzo del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), è prevista dall’art. 17-quater, comma 4, del D.L. 148/2017.

 

In base al comma 1082, entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad attivare le procedure per l’affidamento della progettazione finanziata. Il Ministero dei trasporti effettuerà dei controlli a campione per verificare le attività di progettazione oggetto di cofinanziamento.

 

Il comma 1083 stabilisce che, entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo, i soggetti beneficiari del finanziamento, una volta acquisita la progettazione finanziata, devono (qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva) provvedere alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva.

 

Il comma 1084 stabilisce che il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti sia condotto attraverso il sistema di monitoraggio della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), come previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto prevede che i dati relativi alle opere pubbliche siano inseriti nella banca dati delle opere pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con Legge 196/2009 (art.13). L'articolo 8 del decreto specifica inoltre che gli elementi contenuti della banca dati costituiscono, tra l'altro, la base per le attività di valutazione degli investimenti pubblici.

L'articolo 4, relativo al definanziamento per mancato avvio dell'opera, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate provvedano alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Il medesimo comma prevede inoltre che mediante la BDAP si provveda alla verifica dell'affidamento della progettazione e dei lavori attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

 


Articolo 1, commi 1085 e 1086
(Trasporto rapido di massa)

 

 


1085. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

1086. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il materiale rotabile.


 

 

I commi 1085 e 1086 estendono la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per le reti metropolitane alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile.

 

Il comma 1085 estende la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge n.190 del 2014, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, anche alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile. Le risorse di tale Fondo infatti potevano essere destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane.

Al Fondo sono stati assegnati, dall’articolo 1, comma 228 della legge n. 190 del 2014, un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

L’ultimo inciso del comma 1085 prevede che il riparto delle risorse e dei successivi rifinanziamenti sia effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il Fondo di cui al quale fa riferimento l’articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 è stato alimentato, ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con le risorse derivanti dalle revoche di specifiche opere, rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche e individuati sulla base di criteri definiti da altre disposizioni normative, che, alla data di entrata in vigore della legge n. 147, non erano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse così conseguite sono state finalizzate, come detto, esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane e sono imputate ad un’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 che prevede che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 1086 prevede poi che le risorse destinate al finanziamento delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 possano essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile .

Tale precisazione intende evitare che un’interpretazione troppo letterale delle norme della legge 443/2001 porti ad escludere dalla possibilità di finanziamento i sistemi di trasporto rapido di massa limitando tale possibilità alle sole infrastrutture, infatti, qualora venisse finanziata la sola infrastruttura ma non fossero disponibili risorse per assicurare un adeguato numero di veicoli metropolitani, tranviari, filoviari ed innovativi, l’esercizio del sistema non potrebbe essere assicurato.

Si ricorda anche che l'Allegato al DEF 2017 "Connettere l'Italia", dedica un apposito focus al Piano Metro per le aree metropolitane. Nel documento si evidenzia che sono stati individuati numerosi interventi prioritari necessari al completamento di alcune infrastrutture di trasporto ferroviario urbano, sia metropolitano che tramviario.

 


Articolo 1, comma 1087
(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)

 

 


1087. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.


 

 

Il comma 1087 assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo.

 

Il comma 1087 assegna un contributo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello smart city.

La previsione, che ha il fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, comporta una parallela riduzione, all'articolo 92, del fondo per interventi strutturali di politica economica, per ciascuno degli anni 2018-2020.

L’Istituto IsiameD è una management company dedicata all'innovazione digitale del sistema produttivo e sociale italiano. In particolare, si ricorda il progetto “Modello digitale italiano per il settore agroalimentare” che tale istituto ha recentemente promosso nel settore agroalimentare con l’obiettivo dell'innovazione dell'impresa agricola e delle filiere agroalimentari italiane, contestualmente alla realizzazione della Banda ultra larga. Si ricorda, altresì, il progetto "Smart Italia: l'economia digitale della città italiana", nell’ambito del quale operano le offerte "Smart Turismo", finalizzata a innovare l’offerta nelle città turistiche, “Smart agroalimentare” e “Smart industria”.

 

A fronte di tale contributo, è stata contestualmente prevista, al comma 1065 (sul punto si rinvia alla relativa scheda), la corrispondente riduzione di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004 (L. n. 307/2004), istituito nello stato di previsione del MEF al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 


Articolo 1, comma 1088
(
Fatture elettroniche per il tax free shopping)

 

 


1088. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « settembre 2018 ».


 

 

Il comma 1088 posticipa dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA).

 

Si ricorda che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° gennaio 2018 (termine differito al 1° settembre 2018 dala norma in esame), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA, ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Il sistema tax free permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, di ottenere lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati dal venditore italiano o il rimborso successivo dell’Iva stessa, secondo le procedure previste dal citato art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. Il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare e non destinati alla successiva commercializzazione. Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa).

 

 


Articolo 1, commi 1089 e 1090
(Fondo per il commercio equo e solidale)

 

 


1089. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 1090.

1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.


 

 

I commi 1089 e 1090 istituiscono e disciplinano il Fondo per il commercio equo e solidale.

 

In particolare, il comma 1089 prevede l’istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall’anno 2018.

Il comma 1090 consente alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo – un rimborso fino al 15 percento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando.

Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso

 

È stato conseguentemente ridotto il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 


Articolo 1, commi 1091-1093
(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

 

 


1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;

b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

1092. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.

1093. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 1091-1093 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 1091).

L’individuazione dell’organismo competente alla gestione delle risorse, dell’assetto organizzativo per l’uso delle stesse risorse, nonché dell’amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 1092). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 1093).

 

In particolare, il comma 1091, nell’istituire il sopra citato Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività - nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - indica genericamente le finalità di tale istituzione nel perseguimento di obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al Programma Industria 4.0, e nel miglioramento della competitività e la produttività del sistema economico.

La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è rimessa ad una delibera del Consiglio dei ministri.

Si osserva che non è specificata la natura dell’atto, e il relativo procedimento di adozione, con il quale vengono definiti annualmente gli obiettivi del Fondo.

 

Con riferimento alla destinazione del Fondo, la disposizione in commento prevede che esso sia volto a finanziare :

§   progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia, da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, funzionali alla competitività del paese (comma 1, lett a));

Non esiste, nell’ordinamento, una definizione normativa delle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, per cui anche l’individuazione di tali aree è rimessa alla delibera del Consiglio dei ministri che definisce annualmente gli obiettivi del Fondo.

§   il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti, volto al trasferimento degli stessi verso il sistema economico produttivo (comma 1, lett. b)).

 

Il comma 1092 demanda ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988[50], su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

a)   l’individuazione dell’organismo competente alla gestione delle risorse;

b)  la definizione dell’assetto organizzativo per l’uso efficiente delle risorse; al riguardo sono esplicitate le finalità del collegamento tra i diversi settori della ricerca interessati, della collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali nonché le relazioni col sistema dei fondi di venture capital italiani ed esteri;

c)   l’individiazione dell’amministrazione vigilante.

Il comma non specifica la data entro la quale è adottato il regolamento governativo attuativo.

 

Il comma 1093 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio


Articolo 1, commi 1094 e 1095
(
Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali)

 

 


1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

1095. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1094 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Con i commi 1094 e 1095 si interviene con una norma di interpretazione autentica sull’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010, normativa nazionale attuativa della direttiva 2006/123/UE (cd. Direttiva Servizi), alle attività di assistenza e cura fornite in ambito termale.

 

In particolare, il comma 1094 dispone che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) –il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e il rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro sul settore termale (legge n. 323/2000, articolo 3, comma 1) qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l’aspetto estetico di cui all’articolo 3, comma 2 della legge quadro sul settore termale. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione ad opera dei revisori dei conti, formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

 

Il comma 1095 dispone che dall’attuazione di quanto previsto dal precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Il medesimo D.lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della direttiva 2006/123/UE(c.d. "direttiva Bolkestein"). Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6). L'art. 7 elenca ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto tra i quali, in particolare, alla lettera b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata.

Per quanto attiene all'imbottigliamento delle acque minerali, invece, la Commissione europea, in una nota al Dipartimento Politiche Europee, ha chiarito espressamente che l'imbottigliamento di acque minerali non rientra tra le attività soggette alle norme previste dalla Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/UE), semmai a tale attività vanno applicati i principi del Trattato UE. Il criterio che determina l'applicazione della Direttiva Servizi - spiega la Commissione - è la natura dell'attività, piuttosto che l'esistenza o meno di un regime di concessione. L'attività di imbottigliamento per scopi commerciali non può essere definita attività di servizi, non importa se tale attività sia portata avanti dallo stesso soggetto titolare della concessione o da altri soggetti estranei alla concessione.

Con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkenstein, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno), posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate. Secondo la Corte "Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del d.lgs. n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011)". La Corte, in tale occasione, ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del d.lgs.n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico. Secondo la Corte l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta secondo la Corte, con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Si richiama inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59 del 2010, sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012).


Articolo 1, comma 1096
(Disciplina finanziaria e contabile della RAI
e assunzione di giornalisti)

 

 


1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.


 

 

Il comma 1096 dispone che alla RAI–Radiotelevisione Italiana S.p.A. non si applicano le misure di contenimento della spesa per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo.

Dispone, inoltre, in ordine all’assunzione, da parte della stessa RAI, di giornalisti.

 

Le misure di contenimento della spesa alle quali si fa riferimento sono quelle previste a legislazione vigente in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti[51].

Si è resa in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall’art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

 

In particolare, l’art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) aveva disposto il differimento al 1° gennaio 2018 dell’applicazione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle misure di contenimento di spesa sopra indicate, dopo che la stessa società era stata inclusa per la prima volta nell’elenco 2016 predisposto dall’ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009), nella sezione “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”[52].

Per completezza, si segnala, peraltro, che la RAI risulta inserita anche nel corrispondente elenco 2017.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (c.d. “Settore S13” nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea. L’ultimo elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2017, n. 228, è stato predisposto dall’ISTAT sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)[53].

Secondo il SEC 2010, il Settore S13 “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.

In generale, come si legge nella nota esplicativa dell’ISTAT, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l’analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera[54] e l’applicazione del test market/non market (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell’unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, il test indica che l’unità opera come produttore di servizi non di mercato.

 

La finalità dichiarata dell’esonero è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo.

 

Come già accennato, si prevede che restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’art. 49, co. 1-ter e 1-quater, del d.lgs. 177/2005.

 

L’art. 9 della L. 198/2016, novellando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005, ha previsto che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il "tetto" retributivo, pari a € 240.000, fissato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) (ossia, nel caso di specie, l’esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate)[55].

 

Un’ulteriore previsione attiene alla possibilità che la RAI avvii immissioni in organico – e, dunque, a tempo indeterminato – di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014.

Nel 2013, la RAI ha promosso una selezione interna, finalizzata ad individuare 40 giornalisti professionisti da destinare alle redazioni presenti nelle Sedi Regionali e nei Centri di Produzione di Milano, Napoli e Torino. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all’Albo dei giornalisti – elenco Professionisti – in data anteriore al 25 luglio 2013, e che fossero già stati utilizzati dall’azienda con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero con un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, in presenza di determinate condizioni.

Il 24 febbraio 2014 la RAI ha avviato “un’iniziativa di selezione per titoli e prove”, finalizzata ad individuare 100 giornalisti professionisti per far fronte a future esigenze, da utilizzare con contratti a tempo determinato, nell’ambito di tutto il territorio nazionale. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all’Albo dei giornalisti - elenco Professionisti - in data anteriore al 24 aprile 2014 (termine per l’inoltro della domanda di partecipazione). L’avviso faceva presente che, al termine della procedura selettiva, sarebbe stata formata una graduatoria finale che sarebbe stata valida per 3 anni dalla pubblicazione.

Al riguardo, dalla risposta scritta (pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2017) al quesito n. 616/2981 indirizzato al Direttore generale della RAI, nell’ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si evince che la RAI ha proceduto alle assunzioni dalla graduatoria degli idonei della selezione interna avviata nel 2013 fino al numero 60 e della selezione avviata nel 2014 fino al numero 196 (201 per effetto degli ex aequo).

 


Articolo 1, comma 1097
(Agibilità teatrale, cinematografica e circense)

 

 


1097. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».


 

 

Il comma 1097 disciplina l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.

 

La disposizione, in particolare, disciplina l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità[56] da parte delle imprese dello spettacolo[57] in relazione a talune categorie di lavoratori dello spettacolo[58], distinguendo tra lavoratori subordinati e autonomi.

A tal fine la disposizione sostituisce l’articolo 6 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, che, nella versione previgente, prevedeva un obbligo generale (senza distinzioni tra categorie di lavoratori subordinati e autonomi).

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, l’impresa è esentata dall’obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’impresa ha l’obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità:

§  per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi;

§  per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.

 

Infine si prevede, confermando peraltro quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente:

§  che in alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente;

§  che in caso di violazioni dell’obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

 


Articolo1, commi 1098-1100
(
Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna)

 

 


1098. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.

1099. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.

1100. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


 

 

I commi 1098-1100 intervengono sulla disciplina delle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po  in corso presso il gruppo Fintecna. Per quelle relative al Comitato la vigente disciplina prevede che al termine della liquidazione delle stesse l’eventuale maggior importo risultante dal risultato dell’attività liquidatoria rispetto al corrispettivo inizialmente stimato all’avvio della medesima sia distribuito per il 70 per cento al Ministero dell’economia e per il restante 30 per cento alla società che ha operato la liquidazione. Le norme in esame introducono ora una distribuzione intermedia, anche essa operata secondo la suddetta ripartizione, stabilendo che sulla base di una perizia estimativa intermedia (rispetto a come  risulterà a fine liquidazione) del suddetto maggior importo, lo stesso viene attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018. Per la gestione del Consorzio se ne dispone per il medesimo anno il versamento allo Stato dell’attivo della liquidazione, prossima alla conclusione. Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una norma che interviene in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna S.p.A. e che ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.

 

I commi in esame fanno in particolare riferimento ai patrimoni trasferiti al gruppo Fintecna ad opera dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010 , nonché dall’articolo 1, commi da 488 a 495, della legge n. 296 del 2006.

La prima disposizione ha disposto la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella Sir[59] e in settori ad alta tecnologia.

Essa ha stabilito che il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto[60], alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata. Il patrimonio trasferito costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato suddetto. La società subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

La norma medesima ha inoltre previsto l'intervento di un collegio di periti, il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale entro 90 giorni dalla data di consegna della stessa e a predisporre, sulla sua base, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica inoltre che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito il collegio dei periti determina l'eventuale maggior importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - e la residua quota del 30% è di competenza della società in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

La seconda disposizione ha disposto il trasferimento dei patrimoni e rapporti dell’EFIM (Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere) in liquidazione coatta amministrativa e di quelli delle società dalla stessa controllate alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata, disciplinando la procedura di liquidazione secondo modalità sostanzialmente analoghe a quella che si sono illustrate per il Comitato SIR.

Anche in tal caso si prevede infatti la valutazione estimativa della situazione patrimoniale da parte di un collegio di periti, che provvede ad individuare il valore stimato dell’esito finale della liquidazione, sulla cui base è viene versato il corrispettivo dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia. Al termine della liquidazione di patrimoni trasferiti – che rimangono separati dal patrimonio della società che ne cura la liquidazione – l’eventuale maggior importo dell’esito economico effettivo rispetto a quello stimato in sede estimativa provisionale viene versato nelle percentuali del 70 e 30 per cento rispettivamente al Ministero dell’economia ed alla società trasferitaria.

 

Rispetto a quanto ora disciplinato da tali due disposizioni, che prevedono il versamento dell’eventuale maggior importo del risultato finale dell’attività liquidatoria rispetto al corrispettivo provvisorio versato in sede di acquisizione dei patrimoni da liquidare  solo al termine della stessa , il comma 1098 introduce ora, al comma 1, una previsione di distribuzione intermedia del suddetto maggior importo, del quale  una quota pari al 70 per cento viene attribuito al Ministero dell’economia, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018

Tale disposizione si applica altresì, secondo quanto dispone il terzo periodo del comma 1 medesimo, al trasferimento del patrimonio separato in origine facente parte dei c.d. enti disciolti, in precedenza attribuiti (articolo 9, comma 1-ter,del decreto-legge n.63/2002)  all’attività dell’Ispettorato Generale Enti disciolti presso la Ragioneria Generale dello Stato, anche esso ora affidato, dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16- septies, del decreto-legge n. 208/2007, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata.

Anche tali commi prevedono infatti un corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento, da versarsi entro il 31 ottobre 2010, e poi al termine della liquidazione del patrimonio trasferito la determinazione dell’eventuale maggior importo rispetto al primo corrispettivo, da ripartirsi secondo le percentuali del 70 e 30 per cento stabilite dai commi da 488 a 497 della legge n.296/2006 prima illustrati.

Il comma 1098 in esame dispone infine che qualora al termine della liquidazione trasferiti il risultato relativo a uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato si potrà procedere alla compensazione con l’eventuale maggior importo risultante dalla gestione liquidatoria da altro patrimonio separato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a Ligestra due s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l. società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni. A Ligestra due è da ricondurre anche la gestione liquidatoria del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo in esame, soppresso e posto in liquidazione dal gennaio 2000, che dal gennaio 2009 è passata alla suddetta società.

 

Il comma 1099 interviene in ordine alla procedura del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, per il quale le funzioni di liquidatore sono state affidate alla società Fintecna (o società da essa interamente controllata), ad opera del comma 16-octies dell’articolo 41 del già citato decreto-legge n.207/2008, che ha in proposito anche disposto  che termine delle operazioni di liquidazione il saldo finale venga versato al bilancio dello Stato. Poiché, come precisa la relazione illustrativa, la conclusione della fase liquidatoria è ormai in fase avanzata, il comma 2 in esame dispone che il relativo attivo, come presente in bilancio alla data di entrata in vigore dalla presente legge (quindi al 1° gennaio 2018) sia versato all’entrata del bilancio dello Stato 2018.

La relazione tecnica, nel precisare che il versamento intermedio disposto dal comma 1 avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione, segnala come in base alla situazione attuale dei tre patrimoni separati sussista un fondo intermedio[61] pari a 40 milioni quanto al Comitato Sir ed a 6 milioni per il Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

 

Sempre in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti interviene poi il comma 1100, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna S.p.A. e che ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.

A tal fine il comma 2-bis detta regole e procedure in gran parte già previste dalle norme riportate nel comma 1 dell’articolo in esame per la gestione dei patrimoni ex Comitato SIR e dell’EFIM affidati al Gruppo Fintecna, nonché di quelli dei c.d. enti disciolti, la cui gestione (in precedenza svolta da un Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato) è stata anche essa assegnata a Fintecna.

Si tratta in particolare delle sopracitate norme recate dall’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010, dall’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge n. 208/2007[62].

In sostanziale analogia con la disciplina recata dalle suddette norme – rispetto a talune delle quali sarebbe peraltro opportuno fare espresso richiamo, in modo che sussitano procedure liquidatorie coerenti tra loro[63], anche atteso che tutte verrebbero comunque a svolgersi presso la Ligestra due s.r.l., controllata da Fintecna -  il comma 1100 dispone che:

§  i patrimoni delle società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o società da essa interamente controllata al fine della gestione liquidatoria;

§  con decreto del Ministro dell’economia sono individuati annualmente i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento;

§  un collegio di tre periti – di cui sono dettati i criteri di nomina – stabilisce il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento, sulla base di una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione;

§  al termine della liquidazione il collegio suddetto determina l’eventuale maggior importo tra l’esito economico consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo provvisorio pagato, attribuendo il 70% di tale maggior importo al Ministero dell’economia ed il residuo 30% alla società trasferitaria,

§  che i proventi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 


Articolo 1, comma 1101
(Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari)

 

 


1101. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 1101 dispone in materia di pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, da assicurare mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente.

 

Il comma 1101 prevede che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, sia assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente.

I criteri e le modalità di attuazione del comma in esame vengono demandate a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 


Articolo 1, comma 1102
(Pubblicità delle gare in caso di subappalto)

 

 


1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.


 

 

Il comma 1102 prevede che la pubblicità delle gare in caso di subappalto sia assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.  

 

La norma, la cui finalità (esplicitata nella stessa) è quella di assicurare la trasparenza in materia di appalti, non si configura come una novella alla disciplina generale in materia di pubblicità delle gare che è contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

L’art. 73 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/16) disciplina, infatti, la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127. In particolare, il comma 4 dell’art. 73 prevede l’adozione di un D.M. del MIT, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

Con il D.M. 2 dicembre 2016 sono stati definiti gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98, individuando, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

In particolare, il D.M. 2 dicembre 2016 specifica (all’art. 2, comma 6) che, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i termini previsti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

 


Articolo 1, commi 1103-1105
(
Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

 

 


1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, ne' includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello »;

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società ».

1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente: «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario ».

1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.


 

 

I commi da 1103 a 1105 modificano il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (testo unico bancario) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche.

 

I nuovi strumenti si caratterizzano in particolare per i profili riassumibili nei seguenti termini:

a)       durata originaria pari ad almeno dodici mesi;

b)      assenza di componenti derivate;

c)   la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito deve fare esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

I nuovi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (additional Tier 1) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario.

Nell'intenzione dell'intervento esplicitata nei documenti di accompagnamento al testo, la nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

 

L'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di riduzione dei rischi bancari tra le quali vi è appunto 1'armonizzazione della gerarchia dei crediti in insolvenza, armonizzazione ora limitata ai depositi coperti dai sistemi di garanzia e ai depositi superiori al limite entro il quale opera detta garanzia intestati a persone fìsiche e PMI.

La Commissione il 23 novembre 2016 ha approvato le proposte, incluse nella roadmap approvata dall'Ecofìn di giugno 2016, di modifica della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRD4/CRR package), della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), nonché una proposta, separata, di modifica dell'articolo 108, BRRD, relativa alla gerarchia dei crediti in insolvenza.

Le proposte assicurano la coerenza dell'ordinamento dell'Unione con gli indirizzi recentemente definiti dagli enti internazionali di settore, in particolare dal Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), e rappresentano un progresso nella direzione della costituzione di un'Unione bancaria coerente.

Il pacchetto di proposte, noto come "Pacchetto bancario", riguarda tanto la fase di ordinaria attività di una banca, quanto quella di crisi ed eventuale risoluzione. Le proposte modificano, in particolare, il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), adottati nel 2013, che stabiliscono i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e le disposizioni in materia di governance e vigilanza; modificano, inoltre, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM), adottati nel 2014, che fissano le norme in materia di risanamento e risoluzione degli enti in dissesto e stabiliscono il meccanismo di risoluzione unico. Sono, infine, previste nuove disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali.

Nella citata comunicazione (COM(2017)592) dell’11 ottobre scorso, la Commissione invita il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE ad adottare quanto prima il pacchetto di proposte.

 

Il comma 1103 istituisce la nuova categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello".

La norma introduce inoltre, il divieto di modifica successiva delle condizioni, onde evitare comportamenti fraudolenti. Si assicura inoltre che rientrino nella nuova posizione in graduatoria dì insolvenza solo quegli strumenti che rispettino le caratteristiche prescritte, sancendo la nullità di clausole che prevedano tale posizionamento in graduatoria in assenza delle caratteristiche predette. Il comma 1 interviene poi sull'articolo 91 TUB al fine di precisare che i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

 

Il comma 1104 reca-modifiche di coordinamento al Testo unico della Finanza per estendere la descritta disciplina alle società di intermediazione mobiliare (SIM).

 

Il comma 1105 stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro. Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

 


Articolo 1, commi 1106-1109
(Fondo di ristoro finanziario)

 

 


1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.

1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

 

I commi da 1106 a 1109 istituiscono un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo più precisamente si rivolge ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato ovvero con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinata dall’articolo 210 del Codice dei contratti pubblici (comma 1106).

Il danno ingiusto che dà luogo al ristoro del fondo nasce dalla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche con sede legale in Italia, sottoposte a risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Si tratta degli strumenti finanziari dei seguenti istituti:

-          banche poste in risoluzione: Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio delle provincia di Chieti S.p.A.;

-          banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 16 novembre 2016-31 dicembre 2017: Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

 

Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

La dotazione finanziaria del fondo è pari a 25 milioni di euro ed opera per gli anni da 2018 a 2021.

Il comma 1107 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabiliti i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce  al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione.

 

Il comma 1108 stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato:

§  per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006). Si ricorda che detto Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

§  per 13 milioni di euro per l'anno 2018, le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare.

Si ricorda che il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare è stato istituito dall’articolo 15 della legge n. 1 del 1991 - abrogato dall’art. 67 del D.lgs. n. 415 del 1996 – ed è attualmente disciplinato dall’articolo 62 del medesimo D.lgs. n. 415 del 1996, dallo Statuto e dal Regolamento operativo. Tale Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è alimentato dai contributi obbligatori delle SIM e degli altri soggetti autorizzati all’intermediazione mobiliare. Il Fondo indennizza gli investitori fino a un massimo di 20.000 euro, sommando per ciascun investitore i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento compiute con altri investitori congiuntamente. Gli interventi del Fondo sono subordinati all’emissione, secondo il caso, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di omologazione del concordato preventivo. Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti di una serie di persone fisiche e giuridiche (tra cui banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali) nonché le persone giuridiche e fisiche che hanno avuto particolari rapporti con l’intermediario.

La Gestione Speciale del Fondo è stata istituita dall'articolo 62, comma 4 del D.Lgs. n. 415 del 1996, che ha affidato a un regolamento ministeriale (il richiamato D.M. n. 238 del 1998) la relativa disciplina, con finalità di copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse, anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti,  nonché la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

L’articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 238 del 1998 stabilisce che la gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonché alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e – per effetto di successive modifiche al decreto - comunque non oltre il 30 giugno 2017. La norma destina l'eventuale attivo residuo tra gli intermediari aderenti al Fondo ed il Ministero dell’economia, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.

 

Il comma 1109 opera una riduzione di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

Nonostante la diversità dei presupposti applicativi e dei requisiti richiesti dalla legge, in questa sede appare opportuno ricordare che i commi da 855 a 861 della legge di stabilità 2016 hanno istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 ( ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015, confluiti nei commi 842-854 della medesima legge di stabilità). L'accesso alle prestazioni è stato riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.  Il Fondo di solidarietà è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie. Gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 hanno introdotto la disciplina di dettaglio in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.

A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori hanno potuto chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire invece la specifica procedura arbitrale, disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).

Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi il 1° agosto 2016 ha approvato il Regolamento per gli indennizzi forfettari del Fondo di solidarietà, che definisce le modalità di invio delle istanze di indennizzo e le verifiche sulla completezza della documentazione e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso.

L'articolo 26-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 ha novellato le disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà. In particolare le norme hanno ampliato la nozione di "investitore" che può accedere alle tutele del Fondo; hanno prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario; hanno stabilito la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze.

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina del decreto 59/2016 e successive modificazioni consentendo, con riferimento all’ipotesi di specie, di presentare istanza di indennizzo forfettario entro il 30 settembre 2017.

Si ricorda infine che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017 ha disciplinato l’accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo, consentita a specifiche condizioni di legge. Sono in particolare precisati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori.


Articolo 1, commi 1110 e 1111
(Istituto vulcanologia)

 

 


1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio « space weather ».

1111. Per l'attuazione del comma 1110 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

I commi prevedono la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.

 

Il comma 1110 specifica che il piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, promosso dall’INGV, prevede in particolare l’implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio “space weather”.

Con il termine space weather (meteorologia spaziale) si indica la possibilità di prevedere le condizioni del mezzo circumterrestre per quanto concerne in particolare le sue proprietà fisiche. Infatti l’insieme delle perturbazioni che hanno luogo nello spazio interplanetario, generate dal Sole, possono influenzare in maniera significativa l’ambiente circumterrestre. Tali perturbazioni, ad esempio in conseguenza di brillamenti ed esplosioni solari o emissioni di massa coronale solare, modificano le condizioni dell’alta atmosfera e provocano disturbi del campo geomagnetico (Fonte: Piano triennale delle Performance 2015/2017).

Per l’attuazione della norma in esame, viene previsto dal comma 1111, uno stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Si ricorda che l’art. 41, comma 4-bis, del D.L. 50/17 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha consentito di destinare, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, una ulteriore quota delle risorse del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito dal medesimo art. 41, comma 2, del D.L. 50/17.

Si ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale (A.S. 2734 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47814.htm), elementi sulla cartografia sismica e geomorfologica del territorio sono emersi, anche nel corso dei contributi dei soggetti auditi, in ordine alla prevenzione e salvaguardia del territorio nazionale, per la prevenzione dei rischi e la gestione dell'equilibrio ambientale in Italia.

 

Per un quadro delle entrate previste per l’esercizio finanziario 2017 si può consultare il Bilancio di previsione del 2017 dell’INGV.

 


Articolo 1, commi 1112-1115
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco
del Delta del Po - Aree marine di reperimento)

 

 


1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca »;

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: « o) Capo Spartivento ».

1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.


 

 

I commi da 1112 a 1115 istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette.

Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca, e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018; e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.

 

Parco del Delta del Po

Il comma 1112 con la lettera a) - con una novella all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - si istituisce il Parco del Delta del Po.

Esso comprendente le aree del perimetro:

§  del Parco naturale regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36

§  e del Parco regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27.

Si prevede la necessaria intesa con le Regioni Veneto e Emilia-Romagna, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la specificazione che il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco in parola.

La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

Aree marine di reperimento

Con la lettera b), mediante una novella all'articolo 36, comma 1, della citata legge quadro, si interviene in materia di aree marine di reperimento, quali:

-Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca (e non più 'Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)', come previsto dalla lettera g) vigente);

- Capo Spartivento (e non più 'Capo Spartivento - Capo Teulada ', come previsto dalla lettera o) vigente).

In base al comma 1113, l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018.

Il loro funzionamento è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 ciascuna.

Il comma 1114 reca la copertura degli oneri connessi all'intervento in materia di aree marine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

La norma a valere della quale si copre l'onere è recata dalla legge in materia di Disposizioni per la difesa del mare. Tale articolo è stato rifinanziato, prevedendosi, - con la L. 28/12/2015, n. 221(c.d. collegato ambientale) recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, art. 6, Disposizioni in materia di aree marine protette - che per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

 

In base al successivo comma 1115, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.

In particolare, il comma 4 vigente dell'art. 35 della legge quadro ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato al 1996 in base all'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 - le regioni interessate provvedessero, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3, in base al quale ai parchi nazionali previsti si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

 

Si segnala che disposizioni in materia, sia con riferimento alla istituzione del Parco del Delta del Po, sia con riferimento alle indicate aree marine di reperimento sono contenute dal disegno di legge A.S. 119-B e connessi, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 28 e 35, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti nel relativo dossier.


Articolo 1, commi 1116-1118
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali
del Matese e di Portofino)

 

 


1116. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ».

1117. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.


 

 

I commi istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

 

La previsione istituisce -mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) - i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, comprendente questo la già istituita area protetta marina di Portofino.

L'istituzione e il primo avviamento dei parchi in questione sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018.

Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

Prevede il comma 1118 che alla copertura degli oneri, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

 

Si segnala che disposizioni in materia sono contenute anche dal disegno di legge A.S. 119-B, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 25, alla cui disamina tematica si rinvia, per approfondimenti, nel relativo dossier.


Articolo 1, comma 1119
(Aree naturali protette)

 

 


1119. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 1119 destina una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della Legge quadro sui parchi e le aree protette.

 

Il comma destina, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30/2013 (di attuazione della direttiva 2009/29/CE), una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sui parchi). Le occorrenti variazioni al bilancio sono apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze con appositi decreti.

 

Relativamente ai proventi delle aste si rammenta che l'articolo 19 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina la messa all'asta di una quantità di quote di emissione di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.) in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2") per essere trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari.

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il 50% dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinato (in attuazione del D.L. 72/2010) al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012.

Il restante 50% dei medesimi proventi è destinato alle seguenti attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici, elencate dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 30/2013: a) ridurre le emissioni dei gas-serra; b) sviluppare le energie rinnovabili; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal D.Lgs. 30/2013; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas-serra nella Comunità. A tali attività, che sono le stesse previste dall'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE - istitutiva del sistema di scambio quote delle emissioni di gas a effetto serra - l’art. 39, comma 1-bis, del D.L. 133/2014 ha aggiunto il rafforzamento “della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento” (lettera d-bis) e l’art. 10, comma 1, lett.a) della legge 221/15 ha inserito la lettera i-bis), al fine di “compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 5000.

 

L’art. 4 della L. 394/91 prevede che il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree; e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere. In base al comma 3 di tale richiamata disposizione, il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.


Articolo 1, comma 1120, lett. a)
(Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio
in forma associata delle
funzioni comunali)

 

 


1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;


 

 

Il comma 1120, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

 

I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia.

 

Il termine per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95/2012 (art. 19, comma 1, lett. e) che ha sostituito l'originario comma 31 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

Il comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede una differenziazione dei termini:

§  1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lett. a);

§  30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lett. b);

§  31 dicembre 2014 – termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2014 (originaria lett. b) e più volte oggetto di proroga - al complesso delle funzioni (lett. b-bis).

I termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della L. 147/2013 (che ha sostituito l'originaria lettera b) dell’art. 14, comma 31-ter con le attuali lettere b) e b-bis) e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2018.

 

Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate principalmente dall’articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 come segue:

§  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

§  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);

§  catasto, ad eccezione delle funzioni statali;

§  pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

§  pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

§  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

§  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

§  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

§  polizia municipale e polizia amministrativa locale;

§  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata);

§  servizi in materia statistica.

 

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

E', inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).

 

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, comma 31-quater, D.L. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

 

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali per approfondire le diverse questioni che attengono a tale tematica e con la finalità, tra le altre, di comprendere quali difficoltà stanno incontrando gli enti nell'ottemperanza all’obbligo di esercizio associato di funzioni e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli nella fase di riordino. Nel corso dell’indagine è stato ricordato come (al dicembre 2015) le unioni di comuni sono 450 e coinvolgono 2.401 comuni, pari al 29,83 per cento dei comuni italiani, con una popolazione residente pari a 9 milioni e 981 mila abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni «di necessità» (ossia obbligate per legge). Le regioni maggiormente interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia.


Articolo 1, comma 1120, lett. b)
(
Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile)

 

 


1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;


 

 

Il comma 1120, lett. b), proroga dal 18 aprile 2018 al 18 ottobre 2018 la durata in carica della Consulta nazionale per il servizio civile, nelle more della costituzione della nuova Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita dal D.Lgs. 40/2017.

 

La Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita e disciplinata dall’articolo 10 del D.Lgs. 40/2017, è organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale, in sostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stato adottato in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 2, lettera d), e art. 8) contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile.

Il provvedimento dispone, in particolare, l'istituzione del servizio civile "universale", in luogo del servizio civile "nazionale" previsto dalla disciplina previgente, finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

 

La Consulta nazionale per il servizio civile è stata istituita con legge 8 luglio 1998 n. 230, come organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio nazionale del servizio civile (art. 10, co. 2). L’organizzazione e l’attività della Consulta, la nomina dei membri e la durata del loro incarico sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’esigenza di integrare la composizione della Consulta con rappresentanti delle regioni (L. 64/2001 e D.Lgs. 77/2002) ha determinato la sua prima modifica.

La legge 3/2003 n. 3 (articolo 3) ne ha rivisto il numero e la rappresentanza dei membri, stabilendo che la Consulta nazionale per il servizio civile “è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte”.

La Consulta, allo scadere del periodo dei tre anni di permanenza in carica, è stata ricostituita con il D.P.C.M 17 marzo 2003 e il D.P.C.M 28 aprile 2006. Ricostituita con il D.P.C.M 27 ottobre 2010, successivamente la Consulta è stata oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni (D.P.C.M 13 gennaio 2011, D.P.C.M. 21 settembre 2011 e D.P.C.M. 16 aprile 2012).

A seguito del D.L. 95/2012  (cd. decreto “spending review”), che nell’ottica di revisione della spesa pubblica prevede la soppressione degli organismi di rappresentanza, la Consulta è stata abolita. Successivamente viene riconfermata quale organismo collegiale (art. 1, comma 257, L. 228/2012) e ricostituita con DM 19 aprile 2013, modificato con successivi decreti (DM 25 giugno 2013, DM 15 luglio 2014 e DM 27 ottobre 2014). Confermata con DM 30 giugno 2015, la Consulta è stata prorogata con DM 25 novembre 2015 e, da ultimo con DM 28 giugno 2016 (art. 3), fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il termine di perfezionamento dell’iter di approvazione del decreto legislativo in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la delega al Governo per la disciplina del servizio civile universale.

 

Il D.Lgs. 40/2017 (art. 10, comma 2) stabilisce la nuova composizione della Consulta, che deve essere formata da non più di quindici membri (come previsto dalla previgente normativa), designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

§  7 scelti tra gli enti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore di intervento;

§  2 scelti nell’ambito del coordinamento tra enti;

§  1 designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

§  1 designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI;

§  4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale.

 

La definizione delle norme di organizzazione e funzionamento della Consulta sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora adottato.

La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale è onorifica e non dà luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Per garantire continuità all’organo, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs.40/2017 stabilisce che fino alla nomina della Consulta nazionale secondo i nuovi criteri, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 18 aprile 2017), è prorogata la durata della Consulta attualmente in carica, nominata in base alla previgente normativa.

Tale termine viene prorogato dalla disposizione in commento a 18 mesi; il nuovo termine scadrà dunque il 18 ottobre 2018.

 

Attualmente, la Consulta è costituita da 15 membri:

§  8 in rappresentanza degli enti e dei loro organi rappresentativi,

§  1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni,

§  1 rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile,

§  1 rappresentante dell’ANCI,

§  4 rappresentanti dei volontari di servizio civile nazionale.

 


Articolo 1, comma 1120, lett. c)
(Colloqui investigativi con i detenuti)

 

 


1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019 »;


 

 

Il comma 1120, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

Il comma 1120, lett. c) - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (al 31 gennaio 2019) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna)  o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che, a sua volta, ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.

Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8).

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

 


 

Articolo 1, comma 1120, lett. d)
(
Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)

 

 


1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021 »;


 

 

Il comma 1120, lett. d) proroga al 31 gennaio 2021 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

§  il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

§  al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

§  l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;

§  l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace.

Si tratta, in primo luogo, della possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

 

La legge, infatti (art. 17 della L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.

 

In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

§  partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);

§  assistenza agli associati (art. 270-ter);

§  arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

§  organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);

§  addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);

§  istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);

§  partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

§  istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

 

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

 

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito comunicare con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.

 

Infine, viene prorogata anche la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.


Articolo 1, comma 1120, lettera e)
(Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania)

 

 


1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

La lettera e) del comma 1120 dispone in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Tale Unità Tecnica-Amministrativa è prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017 già previsto)

La disposizione incide sull'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2013 (questo recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate").

Quell'articolo (recante proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 201 e successive modifiche e integrazioni) previde che l'Unità tecnica-amministrativa - al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania - operasse sino al 31 dicembre 2015 ed in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In seguito, successive proroghe (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 210 del 2015, n. 210; articolo 14, comma 10, del decreto-legge n. 244 del 2016) hanno di volta in volta posticipato di un anno il termine.

 

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (in particolare l'articolo 15), era stata disposta l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa, per provvedere:

§  all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;

§  per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.

§  L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:

a.    i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;

b.    la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

c.    le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;

d.    le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;

e.   l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 dell’ordinanza cit.).

La citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

 


Articolo 1, comma 1121
(Proroga perfezionamento presso l’ufficio del processo)

 

 


1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.


 

 

Il comma 1121 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo di perfezionamento che possono svolgere presso gli uffici giudiziari coloro che hanno già concluso il tirocinio formativo e fanno parte dell’ufficio del processo (c.d. precari della giustizia).

 

La legge di bilancio 2018 torna ad affrontare il tema dei c.d. precari della giustizia, ovvero di coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 25) - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – e sono stati poi chiamati a svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento, della durata di 12 mesi più volte prorogati, presso l’ufficio del processo.

 

Si ricorda, infatti, che già a conclusione del primo tirocinio è apparso evidente che l'apporto che questi lavoratori avevano dato agli uffici giudiziari, gravemente privi di idonea copertura amministrativa, era tale da rendere la loro fuoriuscita da tali uffici un problema non solo sociale ma anche organizzativo.

Per questa ragione, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 344) è intervenuta sull'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevedendo che le maggiori entrate per lo Stato derivanti dall'aumento del contributo unificato fossero destinate, tra l'altro e per il solo 2014, a consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre 2014 - a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

Alla fine del 2014, esaurita l'operatività della norma, il problema dei precari della giustizia è tornato all'attenzione del legislatore che è intervenuto con l'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 192 del 2014 differendo - dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 - il termine di conclusione del periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Sembra chiudere la partita legislativa l'articolo 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, che consente l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo, per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento. Il decreto-legge, inoltre, fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata e riconosce allo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo); in particolare, per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia dovranno essere introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il D.M. 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo".

Nella legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) il tema è stato nuovamente affrontato dal legislatore (art. 1, commi da 340 a 343) che ha prolungato di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento, che doveva dunque concludersi il 31 dicembre 2017, ha confermato l'attribuzione della borsa di studio del valore massimo di 400 euro mensili, ed ha definito le modalità di presentazione della domanda di prosecuzione del periodo di perfezionamento, alla quale doveva essere allegata una attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento, che confermi il carattere funzionale alle esigenze dell'ufficio del periodo di ulteriore perfezionamento.

 

La legge di bilancio 2018, intervenendo sulla legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 232 del 2016), proroga fino al 31 dicembre 2018 il periodo di perfezionamento presso l’ufficio del processo, autorizzando le conseguenti spese.

 


Articolo 1, comma 1122, lett. a)
(
Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;


 

 

Il comma 1122, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Le disposizioni oggetto di proroga sono finalizzate alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica apportata nel 2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.

 

Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014, al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016.

 

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016 che ha disposto la proroga per il 2017 si evidenziava come "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Il motivo del continuo differimento dei termini nel tempo è dunque riconducibile alla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-quinques, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Si sono dunque presumibilmente protratti i lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

 


Articolo 1, comma 1122, lett. b)
(Ritorno volontario assistito di migranti)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano;


 

 

Reca stanziamento per la realizzazione sperimentale di un Piano nazionale per il ritorno volontario assistito di migranti.

 

La novella lettera autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2018 e 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito.

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possano o non vogliano restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine.

In base alle nuove disposizioni, il Piano consiste:

-      nell’attivazione di massimo trenta sportelli comunali, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali;

-      nella formazione specialistica di personale interno;

-      nell’informazione sui progetti di reintegrazione nei Paesi di origine.

Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

La disciplina del ritorno volontario assistito è posta dall'articolo 14-ter del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, per questo riguardo seguìto dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011). Vi si prevede che il Ministero dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.

Nel caso in cui lo straniero sia irregolarmente presente nel territorio ed al contempo ammesso ai programmi di rimpatrio, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di respingimento con accompagnamento alla frontiera e di espulsione amministrativa. La norma prevede alcuni casi di non applicabilità del ritorno volontario (ad esempio essere destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa ovvero destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale).

 

 


Articolo 1, comma 1122, lett. c)
(
Proroga di termini per l’impiego di guardie private
nel contrasto alla pirateria)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;


 

 

Il comma 1122, lett. c), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui è consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

 

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 107/2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 è stato poi prorogato più volte (vedi oltre).

 

Si ricorda che l’articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego di nuclei militari e di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

Successivamente, il D.L. 7/2015 (art. 15, comma 6-bis) ha soppresso la possibilità di impiegare personale militare nelle attività anti-pirateria, a decorrere dal 1° giugno 2015, mentre ha mantenuto la possibilità di impiego delle guardie giurate, la cui disciplina è recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter del citato articolo 5 del D.L. 107/2012.

In particolare, ai sensi del comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo il testo originario del D.L.) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

 

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013, il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Successivamente, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 del D.L. 150/2013 (art. 3, comma 2), al 31 dicembre 2014 dal D.L. 109/2014 (art. 5, comma 5), al 30 giugno 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 4), al 30 giugno 2016 dal medesimo D.L. 7/2015 che ha soppresso l’impiego dei militari nelle operazioni di antipirateria (art. 15, comma 6-bis, lett. c), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 67/2016 (art. 3, comma 4-bis) e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 9).

 

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[64], all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016, recante la precedente proroga di termini in materia, ricorda come i corsi di addestramento per le guardie giurate siano stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

 


Articolo 1, comma 1122, lett. d)
(P
oteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »;


 

 

La lettera d) del comma 1122 dispone l’applicazione per l’esercizio finanziario 2018 della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale all’obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

A tal fine, la norma novella l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, rendendo applicabile nell’anno 2018 la speciale procedura che, recata originariamente dal D.L. n. 13/2002, disciplina lo scioglimento dei consigli degli enti locali nelle ipotesi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL[65].

La procedura introdotta dal D.L. n. 13/2002 prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

Il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi in esame, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Si tratta di una disciplina, si ricorda, introdotta per la prima volta in via transitoria nel 2002 con l’articolo 1 del già citato D.L. n. 13/2002, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo)[66], cui era affidato il potere di nominare i commissari ad acta per la redazione e l’approvazione del documento contabile nelle ipotesi di inadempienza dell’ente. Tale procedura è stata poi confermata nei due anni successivi ed estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi di anno in anno prorogata, da ultimo all’esercizio 2017, dall’articolo 5, comma 4, del D.L. 244/2016 (proroga termini).

Si rammenta, inoltre, che a partire dal 2012, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

A differenza di quanto finora disposto per disporre la proroga, la norma in esame non proroga l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, ma interviene con una novella della norma medesima, sostituendo il riferimento all’anno 2005, ivi previsto, con l’anno 2018.

 


Articolo 1, comma 1122, lett. e)
(Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;


 

 

La lettera e) del comma 1122 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018.

 

In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi[67].

A tal fine, la norma novella il comma 1 dell’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014, spostando il termine in questione al 31 dicembre 2018 in luogo del 31 dicembre 2016 ivi previsto.

Va sottolineato peraltro che, rispetto al suddetto termine del 31 dicembre 2016, l’utilizzo delle risorse disponibili sulle suddette contabilità speciali era già stato prorogato fino al 31 dicembre 2017, rispetto a quanto indicato dal D.L. n. 66/2014, dal comma 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 244/2016 (proroga termini).

 

Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del D.L. n. 97/2008, che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate.

Con l’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014 richiamato dalla norma, si è autorizzata, in particolare, la proroga dell’utilizzo delle risorse in questione fino al 31 dicembre 2014 – termine successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, ad opera di ripetuti interventi normativi di proroga dei termini - con l’obiettivo di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese impegnate nella realizzazione degli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle tre nuove Province (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004), consentendo maggiori margini per l’adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse[68].

La proroga consente dunque ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando, ai sensi dei quanto disposto dal comma 2 dell’art. 41-bis del richiamato D.L. n. 66/2014, che esse divengano, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali intestate alle tre Province, riportava che l’utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari a circa 35 milioni di euro) è stata possibile solo dopo l’approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario dei suddetti interventi. Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non aveva consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento[69].

 

La relazione tecnica alla norma in esame precisa che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul cap. 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell’Interno – dello stato di previsione dell’Entrata.


Articolo 1, comma 1122, lett. f)
(Banca dati del DNA)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;


 

 

Il comma 1122, lett. f), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

 

Il comma 1122, lett. f) - novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

Il termine di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85/2009, risulta, quindi, già scaduto. D’altra parte l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento)  - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.


Articolo 1, comma 1122, lett. g)
(Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;


 

 

L’articolo 1122, lettera g), proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008)[70].

 

Si segnala, al riguardo, che la lettera h) del medesimo comma 1122 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la graduatoria di uno specifico concorso per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Articolo 1, comma 1122, lettera h)
(Proroga della graduatoria di uno specifico concorso
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;


 

 

L’articolo 1122, lettera h), prevede (integrando l’articolo 1, comma 368, della L. 232/2016) la proroga della graduatoria di uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco.

 

Più specificamente, si prevede un’ulteriore proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140; tale graduatoria è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

 

L’articolo 1, comma 368, della L. 232/2016, modificando l’articolo 4, comma 4, del D.L. 101/2013, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si segnala, al riguardo, che la lettera g) del comma 1122 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per tutte le graduatorie di tutti i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Articolo 1, comma 1122, lett. i)
(Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)

 

 


1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.


 

 

La lettera i) del comma 1122 dispone in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.

 

In particolare, si posticipa - alle condizioni previste - al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

§  esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

Tale decreto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

§  e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Si tratta del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Il Piano reca la disciplina adottata ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i materia di piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

In base al citato decreto, l'ammissione al piano, è consentita alle strutture ricettive indicate in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5 del decreto. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il D.M. 15/05/2012 del Ministero dell'interno, recante Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2012, n. 116, ha previsto all'art. 1, il differimento del termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, al 31 ottobre 2012.

 

Si ricorda che in base all'art. 15 del D.L. 29/12/2011, n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, recante in particolare Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno, al comma  8 si è previsto che in caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive indicate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

È prevista dalla disposizione in esame la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

§  resistenza al fuoco delle strutture

§  reazione al fuoco dei materiali

§  compartimentazioni

§  corridoi

§  scale

§  ascensori e montacarichi

§  impianti idrici antincendio

§  vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  locali adibiti a deposito.

 


Articolo 1, commi 1123 e 1124
(Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre disposizioni)

 

 


1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto.

1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.


 

 

Questi commi recano:

-      uno stanziamento (di 1 milione) per alcuni adempimenti applicativi della nuova disciplina elettorale;

-      la riduzione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste;

-      l'ammissione di osservatori OCSE allo svolgimento delle votazioni elettorali e referendarie.

 

Il comma 1123 reca un duplice ordine di disposizioni.

Da un lato, esso autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 per una serie di operazioni connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale approntato dalla legge n. 165 del 2017.

Si tratta di:

ü  la pubblicazione (entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione) da parte del Ministero dell’interno sul proprio sito internet dei moduli con cui possono essere depositate le liste (nonché gli altri documenti richiesti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 361 del 1957 - al quale fa rinvio l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 533 del 1993);

ü  l'implementazione dei sistemi informativi strumentali agli adempimenti previsti dalla nuova legge elettorale;

ü  la trasmissione in formato elettronico al Parlamento dei dati necessari per la proclamazione degli eletti.

Dall'altro lato, prevede - per le sole elezioni politiche del 2018 - la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 361 del 1957 (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato.

Siffatta previsione è motivata con la determinazione dei collegi elettorali effettuata in prossimità della tornata elettorale (il decreto legislativo n. 189 del 2017, recante la nuova configurazione dei collegi, è stato pubblicato il 19 dicembre 2017).

Ne consegue per le prossime elezioni politiche una soglia minima di 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale.

 

Disposizioni transitorie in materia di sottoscrizioni sono poste dall'articolo 6 della legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla sua entrata in vigore.

Il comma 3 di questo articolo prevede che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) sia in ogni caso ridotto alla metà.

Per il Senato si prevede (comma 4) la riduzione alla metà di quel medesimo numero di sottoscrizioni, per le liste che presentino candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

Ancora, l'articolo 6 della legge (al comma 1) modifica la disposizione in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, recata dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 52 del 2015.

La novella prevede che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017.

 

Non occorre ricordare come l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 361 del 1957 preveda che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, debba essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità.

In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

 

Il comma 1124 ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

A tal fine gli osservatori sono accreditati (almeno venti giorni prima della data stabilita per la votazione) presso il Ministero degli affari esteri.

Quest'ultimo trasmette l'elenco dei nominativi degli osservatori al Ministero dell'interno, perché sia reso a conoscenza di prefetti e sindaci.

 


Articolo 1, comma 1125
(Proroga termini in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico)

 

 


1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».


 

 

Il comma 1125, introdotto durante l’esame parlamentare, estende all’anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

 

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014, al 2016 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016 e al 2017 dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 244/2016.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2018 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2017 da ultimo dal D.L. n. 244/2016 (proroga termini) - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.

La relazione tecnica, nell’affermare che l’intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, precisa altresì che alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Per completezza espositiva si ritiene utile rammentare che l’articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche; in particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall’Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.

Si rammenta infine che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

 


Articolo 1, comma 1126
(Proroga convenzione Sogei)

 

 


1126. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.


 

 

Il comma 1126 proroga il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

 

La norma, in particolare, al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato, proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

 

L’articolo 59, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2015 (Determinazione n. 67/2017), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Per le acquisizioni dell’area “Economia” i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi del citato articolo. 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012. La “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi. In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

La Corte dei conti conclude la propria Relazione evidenziando che non risulta ancora adottato il contratto di servizi o accordo quadro, disciplinante, con i caratteri della stabilità e certezza, lo scenario contrattuale e il modello industriale/relazionale di Sogei, entro il quale dovranno essere ridefiniti i rapporti tra il MEF e la Sogei, in via propedeutica all’adozione di una adeguata attività programmatoria. Il rapporto contrattuale per l’area Finanze continua a basarsi sul contratto di servizi quadro (Csq), scaduto il 31 dicembre 2011 e attualmente in proroga, e da contratti esecutivi ad esso correlati con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie, anch’essi in regime di proroga; la Convenzione acquisti per l’area Economia del 3 settembre 2013 è stata anch’essa prorogata fino al 31 dicembre 2017. La prevista adozione, contenuta nella legge di stabilità per il 2015, all’art. 1, comma 297, di un “Accordo quadro non normativo” per l’unificazione delle due componenti, presenti all’interno della Società - Economia e Finanze - e la stipula di “accordi derivati” con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie non ha, dunque, ancora trovato compiuta definizione, non essendo stata ancora raggiunta una condivisione di tutte le parti interessate, nonostante le ripetute segnalazioni sin qui evidenziate. La definizione di un Accordo quadro e degli accordi derivati consentirebbe anche di dare piena attuazione all’istituto del controllo analogo, ai fini dell’individuazione del rapporto in house, presupposto di una condivisione nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi, in attuazione delle direttive di governo.

 


Articolo 1, commi 1127 e 1128
(Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici)

 

 


1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ».

1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 1127 differisce al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata indicata. L’entrata in vigore di tale disposizione è prevista, dal comma 1128, il giorno stesso della pubblicazione della legge in esame.

 

In particolare, il comma 1127 inserisce nell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i nuovi commi 3-bis e 3-ter.

Il nuovo comma 3-bis prevede che, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, il completamento dei relativi versamenti entro l'anno 2018 e la possibilità di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.

 

 

La definizione agevolata dei debiti tributari

 

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018.

A tal fine è presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017 (termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo 2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3) e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.

La procedura  si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.

Sono inclusi nella definizione agevolata i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel corso di proposte di accordo o piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nei provvedimenti giurisdizionali relativi alle suddette procedure.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Per i debitori soggetti a procedure concorsuali e nel caso di composizione negoziale della crisi d'impresa, le somme impiegate nella definizione agevolata sono considerate crediti prededucibili.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. Sul sito di Equitalia è presente un'apposita sezione recante le schede informative concernenti la definizione agevolata.

La possibilità di introdurre la definizione agevolata è estesa anche alle entrate regionali e degli enti locali (articolo 6-ter), demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 

Con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

 

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha esteso la definizione agevolata.

In primo luogo si prevede la possibilità di rientrare nei benefici della Definizione agevolata 2016 (cosiddetta rottamazione delle cartelle, disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016) per coloro che non hanno pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre 2017; il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato a luglio 2018 (comma 1).  È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3).

Sono riammessi alla definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di rateizzazione (commi 4-10).

Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

 

Si ricorda, da ultimo, che l’art. 11, comma 10, lett. c), del decreto-legge n. 8 del 2017 ha prorogato di un anno, a favore dei soggetti a cui si applicano le sospensioni dei termini tributari a seguito del sisma del Centro Italia (previsti dall’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016), i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (nuovo comma 13-ter dell’articolo 6 del D.L. 193 del 2016: c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia).

 

 

Il nuovo comma 3-ter prevede quindi la riduzione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito in legge, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

 

Ai sensi del comma 1128, l’entrata in vigore di tale disposizione è prevista il giorno stesso della pubblicazione della legge in esame in Gazzetta ufficiale.

 


Articolo 1, commi 1129-1131
(Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 


1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché' al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché' dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno, mediante utilizzo delle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/ 2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.


 

 

I commi da 1129 a 1131 intervengono sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

In particolare:

? si prevede la facoltà, per il Ministero dell’economia e delle finanze, per specifiche cause, di coprire nel 2018 le carenze di organico nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria (nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali del 2018) gli idonei di procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010. Inoltre, si dispone l’inquadramento nell’area superiore del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria (incluse le Agenzie fiscali, ex articolo 1, comma 9, della L. 208/2015), cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNC del quadriennio 1998-2001 o del quadriennio 2002-2005 (comma 1129);

? si autorizza l’assunzione di personale a tempo determinato (per finalità di implementazione, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi, nonché per le funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio) con durata massima di 2 anni non rinnovabili. Tale personale è reclutato con selezioni pubbliche od utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sulle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 190/2014) (comma 1130);

? si utilizza quota parte di specifiche risorse finanziarie (relative all’adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, di cui alla tabella allegata alla delibera CIPE 144/2015) al fine di incrementare le risorse relative al lavoro straordinario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. 344/1983 (che ha stabilito la facoltà, per le amministrazioni non interessate da progetti sperimentali di produttività, di presentare specifici progetti –approvati con specifico D.P.C.M. che non risulta ancora essere stato emanato - finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi mediante utilizzo di lavoro straordinario, nonché in deroga all’incentivazione della produttività del personale della RGS), nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020. L’individuazione delle procedure e modalità di utilizzo delle richiamate risorse è demandato ad un successivo decreto interministeriale (di cui non viene individuato il termine di emanazione) (comma 1131).


Articolo 1, comma 1132, lett. a)
(Proroghe in materia di anagrafe di distribuzione dei carburanti)

 

 


1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 101, le parole: «centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »;

2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;

4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;


 

 

Il comma 1132, lettera a) interviene sulla disciplina istitutiva dell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) prorogando i seguenti termini:

§  il termine per l’iscrizione all’anagrafe da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene prorogato da 180 giorni a 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza[71] (dunque, dal 25 febbraio 2018 al 24 agosto 2018) (punto 1);

§  il termine entro il quale il titolare dell’impianto deve adeguare il proprio impianto ricadente (al momento dell’iscrizione all’anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene prorogato da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 al 29 febbraio 2019) (punto 2);

§  il termine entro il quale - laddove il titolare dell’impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita dei carburanti. Tale termine viene prorogato da nove a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 al 29 novembre 2018). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il termine come sopra prorogato, il MISE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria (punti 3 e 4).

 

I commi 100-119 dell’articolo 1 della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, i commi da 100 a 104 dispongono:

§  l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto (comma 100)

§  l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 25 febbraio 2018) secondo la formulazione della norma vigente prima della novella in esame- per i titolari di autorizzazione o concessione, e anche per gli impianti che si trovano in sospensione di attività secondo la relativa disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensiva stessa (comma 101).

§  la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane attestante che l’impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità[72].

§  Il titolare dell’impianto può anche dichiarare– in tanto in quanto l’impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità – di impegnarsi al suo adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque il 29 agosto 2018, secondo la formulazione della norma vigente prima della novella in esame (comma 102);

§  le conseguenze nell’ipotesi in cui il titolare dell’impianto incompatibile non si impegni all’adeguamento completo dello stesso. In particolare, Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita di carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo la formulazione della norma vigente prima della novella in esame, e provvede allo smantellamento dell'impianto (comma 103).

§  nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi - secondo la formulazione della norma vigente prima della novella in esame - dalla data di entrata in vigore della legge, la comminazione da parte del MISE di una sanzione amministrativa pecuniaria: pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima fissata per la cessazione dell'attività di vendita, nonché la sanzione della chiusura immediata dell'esercizio. I proventi derivanti dalle sanzioni spettano al Comune competente per territorio per il 70% e - per il restante 30% - al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data quest’ultima quota è acquisita all’entrata del bilancio statale (comma 109).


Articolo 1, comma 1132, lett. b)
(Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)

 

 


1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »

 


 

 

Il comma 1132, lett. b), proroga al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, che impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

 

La proroga viene disposta attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177/2005.

Il termine originario del 31 dicembre 2010 è stato già prorogato più volte: prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015, e infine al 31 dicembre 2017 dall’art. 6, co. 1 del D.L. n. 244/2016.

 

In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, che viene qui prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal comma 11 dell’art. 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMA) ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le citate limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con delibera n. 505/17 ha reso noti a gennaio 2018 i dati del Sistema Integrato delle Comunicazioni relativi al 2016, i quali evidenziano che il valore complessivo del SIC è risultato pari a 17,6 miliardi di euro (pari all’1,05% del PIL), registrando un aumento di oltre il 3% rispetto al 2015. L'area radiotelevisiva si conferma come il principale segmento del SIC, con un peso che nel 2016 è stato pari al 51%, mentre l'incidenza dell'editoria nel suo complesso (quotidiani, periodici, agenzie di stampa, editoria annuaristica) si è ulteriormente ridotta al 23% (dal 25% del 2015). E’ cresciuta l’incidenza sul SIC dell’area che include l’editoria elettronica e la pubblicità online (12%) mentre è rimasto pressoché stabile il peso degli altri comparti, quali cinema (5%), pubblicità esterna (2%) e “below the line” (iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni) è pari al 7%.

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, emerge come nessuno di essi abbia realizzato nel 2016 ricavi superiori al limite del 20% previsto dall’art. 43, comma 9, del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMA). La quota più rilevante del SIC è detenuta dal gruppo 21 Century Fox con il 15,2% (Sky Italia 14,8%), seguita da Fininvest con il 15,2% (di cui Mediaset 13,5%); Rai–Radio Televisione Italiana, 15%, Cairo Communication/RCS MediaGroup 3,9%;  Google, 3,7%; GEDI (ex Gruppo Editoriale l'Espresso) 3,0% ; Facebook (1,9%); Italiaonline 1,4%; Gruppo 24 Ore 1,2%.


Articolo 1, comma 1132, lett. c)
(Proroga termini di progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni)

 

 


1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

c) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;


 

 

La lettera c) del comma 1132, che è stata aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, reca una proroga di un anno per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, aventi determinati requisiti indicati dalla disposizione stessa e rispondenti ad una serie di criteri.

 

La lettera c) aggiunta al comma 1132 introduce una proroga, concernente gli incentivi di cui all’articolo 14, comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014, per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi è terminato entro il 2014.

La durata degli incentivi è ora prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017), purché i progetti stessi siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017).

Si tratta di progetti definiti dallo stesso proponente, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità degli stessi a condizione che questi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua sopra indicata, e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione.


Articolo 1, comma 1132, lett. d)
(Modifica della disciplina in materia di autoriparazione)

 

 


1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

 


 

 

La lettera modifica la normativa vigente in materia di autoriparazione, inserendo disposizioni su: attivazione di corsi regionali tecno-pratici e partecipazione di imprese di autoriparazione; proroga delle attività per le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto; proroga del termine per la regolarizzazione delle imprese che intendano abilitarsi all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

 

Il comma 1132 alla lettera d) reca le seguenti modifiche alla legge 224/2012, di disciplina dell'attività di autoriparazione:

§  All’art. 2, introduce il comma 1-bis, il quale prevede che entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Al medesimo art. 2, introduce il comma 1-ter, il quale prevede che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. Per tali imprese non è previsto l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 122/1992.

Il citato articolo reca i requisiti personali del responsabile tecnico che prevedono appunto, al comma 2 lettera b) quello di avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

§  All’art. 3: modifica il comma 2, che consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in vigore della medesima L. 224/2012; aggiunge il comma 2-bis, il quale dispone la validità del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate.


Articolo 1, comma 1133
(Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto)

 

 


1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 1133 reca la proroga fino al 31 dicembre 2018 in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto.

 

Il comma interviene sull'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto, prorogandola fino al 31 dicembre 2018.

In particolare, si opera una novella sull'articolo in questione, che prevedeva per la gestione commissariale in parola originariamente il termine temporale del 31 dicembre 2014.

Tale termine era già stato oggetto di successive proroghe, da ultimo con l'art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016 (proroga termini), che ne aveva prorogato il termine sino alla data del 31 dicembre 2017.

 

Si ricorda nel dettaglio che il termine in questione era stato già successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed infine con il richiamato art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016.

 

La disposizione oggetto di proroga ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.

L’O.P.C.M. n. 3554 del 2006 citata reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l’art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l’articolo 9 dell’O.P.C.M. n. 3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L’articolo 2 del D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell’O.P.C.M. n. 3554 del 2006.

Si ricorda che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.

Il piano di « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.

Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora 13.400.000.000 di lire).

Per la ricostruzione della vicenda, comprensiva dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si rinvia anche alla "Relazione territoriale sulla regione Liguria" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015.

Sul sito della Regione Liguria è inoltre consultabile la scheda relativa al sito Stoppani.

 


Articolo 1, commi 1134 e 1135
(Proroga Sistri)

 

 


1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché' nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018».

1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:

«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.

3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».


 

 

I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente, a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

 

In particolare, il comma 1134 modifica il comma 3-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013 al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

 

Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa; tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento.

 

Nel dettaglio, il comma 3-bis, oggetto della novella, prevede che fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi una serie di adempimenti e obblighi previsti dal c.d. Codice dell'ambiente: si tratta degli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, appunto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del medesimo Codice dell'ambiente non si applicano, secondo tale disposto normativo.

Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Codice ambientale si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.

Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, si stabilisce che le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.

 

In base al richiamato all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro (co. 1). I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma (comma 2).

In materia, con riferimento agli obblighi di iscrizioni e relative sanzioni, sono intervenute nel tempo una serie di disposizioni normative: si veda l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

 

Il comma 1134 modifica altresì il comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al medesimo comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

 

Viene altresì previsto che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio ai sensi del comma 9 della norma, la somma nel limite massimo di 10 milioni di euro annui in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2018 - che viene aggiunto nella disposizione -, rispetto a quanto già veniva previsto per gli anni 2015 e 2016, ove si prevedevano 10 milioni per ciascuno degli anni, e 2017, in cui si prevedeva un limite massimo di 10 milioni di euro, ora esteso anche al 2018 inserito nella disposizione.

Il precedente comma 9 della disposizione, richiamata in tema di conguaglio economico, prevede che all'esito dell'approvazione delle semplificazioni, dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10 della norma, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del Codice dell'ambiente, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.

Tale ultima disposizione reca la disciplina in materia di sistema di tracciabilità e relativi contributi, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dettando le relative disposizioni. Con il decreto sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.

 

Si ricorda la serie di interventi adottai in materia di termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, quali, in senso di proroga, da ultimo con l'art. 6, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e con l'art. 13, commi 3 e 3-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, come convertito, con cui è stato sospeso allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, in base all'art. 52, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge , con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Sul piano attuativo, si vedano poi il D.M. 24 aprile 2014 e il D.M. 30 marzo 2016, n. 78.

 

Il comma 1135 aggiunge il nuovo articolo 194-bis nel cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/06), che introduce norme per la semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

 

Ø  In particolare, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell'ambiente si prevede possano essere effettuati in formato digitale (co. 1).

Ø   Il Ministero dell'ambiente può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti in questione (co. 2).

Ø  Viene consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata (co. 3).

·        L’art. 193, co. 2 prevede in particolare che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Ø  Si prevede l’applicazione al contributo di iscrizione al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (co. 4).

L’art. 7 del D.M. n. 78 del 2016 (Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del Codice dell’Ambiente) prevede la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del decreto. Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

·         

Ø  Si prevede (co. 5) poi l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell‘ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza, o accertamento concordato in contradditorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

 

Ø  Infine, si prevede l’estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione, prevista all’art. 260-bis, comma 2 del Codice dell’Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell’esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva (co. 6).

·         Si osserva che la formulazione appare non chiara, laddove richiama l’esperimento delle ‘procedure di cui al comma 2’ dello stesso articolo 194-bis, norma  che  prevede la possibilità per il Ministero dell'ambiente - sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere - con proprio decreto, di predisporre il formato digitale degli adempimenti previsti.


Articolo 1, comma 1136, lett. a)
(Differimento dell’applicazione del regolamento
per gli addetti al salvamento acquatico)

 

 


1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2018 »;


 

 

Il comma 1136, lett. a), differisce al 31 ottobre 2018 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell’attività di assistente bagnante.

 

Il differimento viene operato prorogando al 31 ottobre 2018 i termini già fissati al 31 dicembre 2017 dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 244 del 2016 (decreto di proroga dei termini).

Si tratta innanzitutto del termine per l’applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 206/2016, che era originariamente fissato, dall’articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, al 1° gennaio 2017. Tale decreto ministeriale contiene il regolamento che individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Tale termine era stato già prorogato: prima al 31 luglio 2016, dal decreto-legge n. 210 del 2015 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; successivamente al 31 dicembre 2017 dall’art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il differimento dell’applicazione del decreto, operata dal decreto-legge 244/2016 era stata collegata, nella relazione illustrativa a quel decreto, alla necessità di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal regolamento, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.

Si ricorda peraltro che si tratta di un termine di applicazione delle misure del regolamento, che non era stabilito originariamente da una fonte normativa primaria, bensì dal decreto ministeriale stesso, ma che è stato successivamente prorogato con una fonte legislativa primaria.

 

Conseguentemente, la proroga al 31 ottobre 2018 si applica, altresì, alle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per le quali era già prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016.

 

Si ricorda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l’attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l’abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.

 


Articolo 1, comma 1136, lett. b)
(Proroga in materia di Taxi e NCC)

 

 


1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.


 

 

Il comma 1136, lett. b) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di riordino della disciplina in materia di Taxi e NCC e conferma per tale periodo la sospensione dell’efficacia delle norme restrittive per l’attività di noleggio con conducente.

 

Il comma 1136, lett. b) in particolare proroga il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).

Si prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Si tratta del decreto finalizzato a contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e ad assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale e che dovrebbe definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Tale decreto interministeriale, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010 ed è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016):

In conseguenza di tale proroga, si conferma altresì la sospensione fino al 31 dicembre 2018, dell'operatività della disciplina restrittiva per l’attività di noleggio con conducente.

Si tratta di una disciplina che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008 e poi subito sospesa dall'articolo 7-bis, comma 1 del decreto-legge n. 5/2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato. Tale disciplina, che rimane pertanto non applicabile per tutto l’anno 2018, ha ampliato gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso.

In dettaglio ha previsto:

·         una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni;

·         nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

·         l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;

·         l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";

·         il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 

Si ricorda che la legge annuale per la concorrenza (legge 124 del 2017, art. 1, commi 179-182) contiene la delega per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino del settore taxi e NCC, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (ossia entro il 29 agosto 2018).


Articolo 1, comma 1137
(Galleria Pavoncelli)

 

 


1137. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. 1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.


 

 

Il comma 1137 proroga al 31 dicembre 2018 l’operatività della gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

 

Il comma 1137 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2018, la gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”.

La “Galleria Pavoncelli” è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l’inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

Ulteriori informazioni sull’opera, nonché sui dati relativi ai costi e al quadro finanziario della stessa, sono reperibili nel Sistema informativo opere strategiche (SILOS) all’interno della scheda n. 153 (“Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele - Nuova galleria Pavoncelli Bis”).

 

La proroga in esame viene effettuata intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013 (convertito dalla L. 71/2013).

Nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., ove è pubblicata la legge di bilancio 2018, è riportato l'erroneo riferimento alla legge " 24 giugno 2015, n. 71".

L’art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013, recava la proroga della gestione commissariale relativa alla Galleria Pavoncelli, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della medesima galleria, fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato). Tale termine è stato successivamente prorogato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e poi dall’art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. Tale ultima disposizione ha fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017.

Si ricorda che la gestione commissariale in questione è stata istituita con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, con la quale è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:

- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;

- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

 

Nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele-Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2011.

Si fa notare, infine, che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della L. 225/1992 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.


Articolo 1, comma 1138
(Commissario p
er la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania)

 

 


1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.


 

 

Il comma 1138 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari. Posto che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, le disposizioni relative alla tratta ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, si applicano anche alla tratta AV/AC Palermo-Messina-Catania tale proroga deve intendersi estesa anche a questa ultima opera ferroviaria.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 reca disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.

Il comma 1 di tale articolo, nel testo oggi vigente, nomina l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A., per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto legge, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge n. 443 del 2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La durata in carica del commissario è stata successivamente prorogata dal decreto-legge n. 210 del 2015 (avente ad oggetto la proroga dei termini di disposizioni legislative) fino al 30 settembre 2017. Il medesimo decreto-legge ha inoltre previsto che il commissario fosse l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (precedentemente il ruolo di commissario era svolto dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.).

Il comma in esame precisa, altresì, che l'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Il comma 9 della medesima disposizione estende l’applicazione di quanto previsto dai commi 1-8 della norma anche alla tratta AV/AC Palermo-Messina-Catania.

La scheda relativa allo stato di realizzazione della tratta AV-AC Napoli Bari è rinvenibile qui.

La scheda relativa allo stato di realizzazione della tratta Palermo-Messina-Catania è rinvenibile qui

 


Articolo 1, comma 1139
(Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)

 

 


1139. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018».


 

 

Il comma 1139 è volto a prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

 

In particolare, la disposizione modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di:

 

- prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine per la cessazione dell’incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012);

 

Il comma 1, oggetto di novella con la proroga in esame, fa riferimento al commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003.

Il comma 2 oggetto di novella prevede poi che, entro la medesima data (ora, del 31 dicembre 2018, per effetto della proroga in esame) il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.

 

Si ricorda che con la L. n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) si è prevista, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, la nomina, con decreto del Ministro delle attività produttive, di un commissario ad acta che provveda alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991.

Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

Il comma 2 di tale disposizione ha previsto la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione. Inoltre, il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

Con D.M. 21/02/2003 si è provveduto alla nomina del commissario ad acta, ai sensi dell'art. 86, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Si fa presente che la disposizione dell'articolo 49 del D.L. 83/2012 in questione era stata modificata anche dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, disposizione tuttavia successivamente non confermata dalla legge di conversione, n. 15 del 2014.

 

 

- prorogare, quindi, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il citato obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012);

 

- prevedere come per le precedenti annualità, fino al 2018, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012).

Nell’ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l’intervento di completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda.

 


Articolo 1, comma 1140
(Documento unico di circolazione)

 

 


1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».


 

 

Il comma 1140 dell’articolo 1 prevede un differimento (dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019) dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotte dal decreto-legislativo n. 98 del 2017.

 

Il decreto legislativo n. 98 del 2017 stabilisce che, all’attuale documentazione di proprietà degli automezzi, che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, si sostituisca un unico documento.

Tale documento sarà costituito dalla carta di circolazione mentre sarà soppresso il certificato di proprietà, attuando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia). Il nuovo documento riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t. Il decreto legislativo definisce le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

 

L’articolo 1, comma 1140, prevede nello specifico:

alla lettera a) il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 della data dalla quale la carta di circolazione (definita documento unico di circolazione) costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Questo intervento è effettuato modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017.

Conseguentemente la lettera b) differisce alla medesima data del 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento.

Tale intervento è effettuato invece modificando l’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.


Articolo 1, comma 1141, lett. a)
(Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)

 

 


1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;


 

 

Il comma 1141, lett. a), dispone la proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 della liquidazione degli importi stabiliti per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti o per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria che hanno presentato domanda di adesione all’apposita procedura transattiva.

 

Tale procedura è stabilita all’articolo 27-bis[73] del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che viene allo scopo novellato.

 

In proposito si ricorda che la previsione di un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie[74], trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, è sancita dalla Legge 210/1992.

L’articolo 8 della medesima L. 210 ha attribuito l’onere economico degli  indennizzi al Ministero della salute; successivamente, nell'ambito delle deleghe di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali trasferiti dallo Stato ad opera della riforma della PA e della semplificazione amministrativa di cui alla L. 59/1997 e al D.Lgs. 112/1998, è stata fatta rientrare anche la gestione amministrativa di tali indennizzi. Per tale motivo, il Ministero della salute corrisponde alle regioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento sulle contabilità speciali intestate alle regioni presso le Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio, gli importi necessari da corrispondere agli indennizzati. Si segnala che il sistema della rendicontazione annuale delle posizioni è stato sostituito, dal 2006, dalla corresponsione di una somma fissa ritenuta congrua.

Tuttavia, a partire dal 2012, non si è più provveduto regolarmente allo stanziamento dell’apposito finanziamento statale con la conseguenza che da un lato le regioni non hanno ricevuto le necessarie risorse per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, e dall’altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni, in alcuni casi, hanno continuato ad erogare il versamento degli indennizzi alle persone interessate[75].

Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art.1, comma 586) è intervenuta consentendo alle regioni di anticipare agli aventi diritto il versamento degli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001.


Articolo 1, comma 1141, lett. b)
(Proroga filiera distributiva del farmaco)

 

 


1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° gennaio 2019 ».


 

 

Il comma 1141, lett. b) rinvia dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine utile per la definizione di un accordo, tra l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, su un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

Il decreto legge 95/2012 (c.d. Spending review), all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo (definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di mancato accordo, la norma ha disposto che si provveda con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. L'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera, avrà come conseguenza la perdita di efficacia delle disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è stata riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. Il termine per la definizione dell’accordo su un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco , originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato più volte posticipato.

Con il provvedimento in esame, il termine viene nuovamente rinviato dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019.

 

Il termine del 1° gennaio 2013 è stato posticipato per la prima volta  dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), che, al successivo comma 394, ha disposto che tale termine potesse essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto legge 150/2013, all'articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015. Tale termine, spostato al 1° gennaio 2016 dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 192/2014, è stato ancora rinviato al 1° gennaio 2017 dal decreto legge 210/2015. In ultimo, il termine era stato spostato al 1° gennaio 2018 dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 244/2016.

 


Articolo 1, comma 1142
(Informazione antimafia per i terreni agricoli)

 

 


1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.


 

 

Il comma 1142 interviene sull’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei:

- differendo al 31 dicembre 2018 l’obbligo per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro;

- escludendo l’obbligo per coloro che abbiano presentato la domanda di fruizione dei fondi prima del 18 novembre 2017.

 

Il comma 1142 delimita l’ambito di applicazione del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), con particolare riferimento agli articoli 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis che prevedono l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per un importo superiore a 5 mila euro.

 

Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

·         beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

·         titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017. L’art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

 

Al riguardo la legge di bilancio 2018 introduce una disciplina differenziata:

§  esclude che debbano presentare l’informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall’entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma;

§  dispone che coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018. Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.

 

I tre recenti interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) hanno determinato il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei:

§   coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);

§   coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018);

§   coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);

§   nessun obbligo grava su quanto abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi, per qualsiasi imposto, prima del 19 novembre 2017 (legge di bilancio 2018).

 


Articolo 1, comma 1143
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 


1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ».


 

 

Il comma 1143 proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

Inoltre, viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all’edilizia scolastica e che in seguito si siano rese disponibili, assegnandole alla medesima finalità.

 

 

Nello specifico, la lett. a) proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), l’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e l’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

È presumibile che l’ulteriore proroga derivi dalla circostanza che l’ultimo termine per l’aggiudicazione dei lavori a seguito della assegnazione di risorse derivanti da economie di spesa è stato fissato, con il DM 81/2017, al 31 maggio 2017[76].

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di €150 mln per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Tale termine è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall’art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

 

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013[77].

 

L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a € 300 mln, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.

Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall’art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.

 

Successivamente, con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione di € 22.961.466,94 mln, derivanti dalle economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln previsto dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 113 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del bando, ovvero di affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2015, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con DM 975 del 30 dicembre 2015 il termine è stato poi prorogato (dal 31 dicembre 2015) al 29 febbraio 2016. In particolare, la premessa del DM evidenziava che molti enti avevano rappresentato difficoltà nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell’entrata in vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.

 

Ancora successivamente, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti da ulteriori economie accertate. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 204 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad affidare i lavori entro il 28 febbraio 2017, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con DM 81 del 9 febbraio 2017 il termine è stato prorogato (dal 28 febbraio 2017) al 31 maggio 2017. In particolare, la premessa del DM evidenzia che, a seguito degli eventi sismici, molti comuni della regione Abruzzo avevano evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine del 28 febbraio 2017, a causa del danneggiamento delle strutture informatiche o degli edifici comunali.

 

La lett. b) del comma in esame interviene sull’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge n. 107/2015, relativo al c.d. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall’art. 80, comma 21, della L. 289/2002.

Tale Piano risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006 e oggetto di definanziamenti e riprogrammazioni con la delibera CIPE 17/2008) per complessivi 489,083 milioni di euro (delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009 sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche) riferiti a 1.593 interventi.

Nella scheda opera n. 181 del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS), curato dal Servizio studi della Camera, viene ricordato che “dalla Relazione semestrale del MIT sull'avanzamento al 30 giugno 2016 del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico, I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21), risultano attivati dagli Enti locali beneficiari 1.378 interventi (pari all'86,5% del totale interventi programmati) dell'importo di 414 Meuro (l'84,7% del valore dell'intero Piano). I lavori ultimati risultano invece 951 (59,7%) per un importo complessivo di 269 Meuro (55,1% del totale)”.

Nello specifico, la norma in esame proroga di nove mesi (dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018) il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità secondo cui destinare le risorse destinate all’edilizia scolastica, che siano disponibili o si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, relative ad interventi non avviati e per cui non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2017 è stato inserito dall’art. 11-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), nell’ambito di una serie di modifiche al quarto periodo del comma 165 in questione.

La principale modifica apportata dalla citata lettera a) dell’art. 11-ter è stata quella volta a prevedere che le somme, disponibili in seguito ai definanziamenti, possano essere utilizzate non per tutti gli interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 (come prevedeva il testo previgente), ma solo in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Un’ulteriore modifica ha riguardato le possibili destinazioni delle risorse disponibili, contemplate dal testo previgente, al fine di introdurre una destinazione esclusiva, delle risorse riutilizzabili, agli interventi della programmazione regionale del “Piano straordinario” in questione.

In considerazione di tali modifiche, nella parte della disposizione che già nel testo previgente attribuiva al CIPE la definizione delle modalità per il riutilizzo delle risorse, è stato inserito il termine del 31 dicembre 2017 entro il quale il Comitato vi deve provvedere.

E’ presumibile che la proroga in esame derivi quindi dalla circostanza che le modifiche al quadro programmatorio e, in particolare, il termine del 31 dicembre 2017 sono divenuti operativi solo nello scorso agosto, a seguito della conversione in legge del D.L. 91/2017 (operata dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

 

 


Articolo 1, comma 1144
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

 

 


1144.  All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 1144 proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

 

A tal fine, novella l’art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017).

 

L’art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL – richiamato anche nella rubrica dell’articolo – nell’ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[78].

Nello specifico, l’art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000[79] destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il termine del 31 dicembre 2017, ora prorogato al 31 dicembre 2018. Lo stesso decreto definisce i criteri di ripartizione delle risorse.

 

 

L’art. 28 del DPR 382/1980 aveva previsto la possibilità per le università di assumere – con contratto di diritto privato di durata massima pari ad un anno accademico, rinnovabile per un massimo di cinque anni consecutivi –, in relazione ad effettive esigenze di esercitazioni degli studenti di corsi di lingua, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà interessata, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. I relativi oneri erano coperti con finanziamenti a tale scopo predisposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Tale disciplina è stata censurata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989, nella parte in cui non consentiva il rinnovo annuale per più di cinque anni dei suddetti contratti.

Ulteriori censure, sotto diversi profili, sono derivate dalle sentenze della Corte di Giustizia europea del 30 maggio 1989 (causa 33/88) e del 2 agosto 1993 (cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91), nonché dalla procedura di infrazione n. 92/4660.

E’ stato conseguentemente approvato il D.L. 120/1995 (L. 236/1995), il cui art. 4 ha dettato una nuova disciplina, abrogando contestualmente l’art. 28 del DPR 382/1980.

Nello specifico, la nuova disciplina – rimettendo, tra l’altro, gli oneri a carico dei bilanci dei singoli atenei, anche a seguito dell’intervenuta autonomia finanziaria degli stessi (art. 5, L. 537/1993) – ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, per esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (CEL) – in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza – con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università, secondo i rispettivi ordinamenti.

Sempre in base all’art. 4 citato, le università avevano l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del DPR 382/1980, in servizio nell'a.a. 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione fosse dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale così assunto conservava i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.

Con sentenza del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), la Corte di giustizia europea ha però stabilito che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE “con riferimento alla prassi amministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università pubbliche [Università degli studi della Basilicata, di Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza di Roma e L'Orientale di Napoli], prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”, in quanto “ai collaboratori linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della L. 236/1995”[80]. Ne è derivata la condanna alle spese.

In seguito a tale condanna, la Commissione europea ha chiesto all’Italia di dare adempimento alla sentenza sopra citata, e da ultimo, con parere motivato del 30 aprile 2003, le ha concesso un termine di 2 mesi dalla notifica dello stesso, per adottare gli strumenti necessari.

 

L’intervento normativo in esecuzione della sentenza è stato effettuato nel 2004. In particolare, l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 (L. 63/2004) ha attribuito ai collaboratori esperti linguistici presso le sei università sopra indicate, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 382/1980, un trattamento economico, proporzionale all'impegno orario assolto - tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore -, corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. La richiamata equiparazione è stata disposta ai soli fini economici, con esclusione dell’esercizio da parte dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

 

Il 4 marzo 2004 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea chiedendo l’accertamento del persistente inadempimento dell’Italia nei confronti della sentenza 26 giugno 2001 e il pagamento di una penale giornaliera.

La Corte di giustizia europea, con sentenza 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi – con riferimento alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004 – per la mancata attuazione da parte dell'Italia dei provvedimenti richiesti dalla esecuzione della pronuncia del 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. Ha, peraltro, escluso la permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell'esame dei fatti, nel quadro normativo stabilito dal D.L. 2/2004.

 

Nel frattempo, la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con le sentenze 21856/2004 e 5909/2005, ha esteso l’ambito di applicazione del D.L. 2/2004, in particolare affermando che: “la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificatamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate” (Cass. n. 5909/2005)[81].

 

Da ultimo, l’art. 26, co. 3, della L. 240/2010 ha disposto che l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 del DPR 382/1980, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'art. 4 del D.L. 120/1995.

Inoltre, ha disposto che, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. 2/2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 120/1995. Ha, infine, previsto l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge[82] [83].

 

Al riguardo, l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 faceva presente che, a fronte di quanto previsto dall’art. 26, co. 3, della L. 240/2010, molti ex lettori hanno avviato un contenzioso nei confronti degli atenei dai quali dipendono, reclamando il diritto a conservare una retribuzione e una progressione economica corrispondente a quelle dei ricercatori confermati anche per i periodi successivi al 1994 (anno di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici).

Sempre l’analisi tecnico-normativa evidenziava che il contenzioso, in alcuni casi, si è risolto con pronunce sfavorevoli per le università (Cassazione, sezione lavoro: 28 settembre 2016, n. 19190; 15 ottobre 2014, n. 21831; 5 luglio 2011, n. 14705).

Al riguardo, nella risposta del 16 dicembre 2014 all'interrogazione discussa nella 7^ Commissione del Senato n. 3-00189, il rappresentante del Governo aveva rimarcato che “il contenzioso è particolarmente delicato per quelle università (tra le quali l’università di Catania) che hanno, in un primo momento, riconosciuto ai lettori lo stipendio del ricercatore universitario anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in CEL e poi, con l’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno modificato tale trattamento economico procedendo al recupero delle somme già percepite dagli interessati”.

 

Con riguardo alla estinzione dei giudizi, la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con ordinanza n. 79/2017, ha rimesso una serie di ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, a seguito dei diversi orientamenti giurisprudenziali maturati nel corso del tempo, che l’ordinanza riassume.

In particolare, ha evidenziato che la stessa Cassazione – a partire dalla sentenza n. 2941 del 7 febbraio 2013 – ha applicato la disciplina generale ex art. 310 c.p.c., stabilendo che, ove la controversia sia pendente in Cassazione, con l’estinzione si determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Ciò ha poi riguardato anche fattispecie in cui le sentenze di appello avevano accolto le pretese dei lettori anche in termini più favorevoli rispetto alle previsioni di legge. Peraltro, l’ordinanza evidenzia come recenti sentenze della stessa Cassazione (da ultimo la n. 10190/2016) hanno circoscritto l’estinzione ai soli processi in cui rilevi l’assetto dato dal legislatore alla materia. In tali casi l’estinzione – riguardando il giudizio e non il processo – dovrebbe investire anche le pronunce rese nel frattempo, siano esse favorevoli o sfavorevoli ai lettori, sì da evitare disparità di trattamento.

Inoltre, l’ordinanza evidenzia che non appaiono omogenee le posizioni assunte dalla Cassazione nel corso del tempo, circa la resistenza del giudicato alla sopravvenienza della nuova normativa che ha trasformato la figura del lettore.

 


Articolo 1, comma 1145
(Mutui per edilizia universitaria)

 

 


1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

 

Il comma 1145 introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.  

 

Il comma 1145 introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’articolo 54, comma 1 della legge n. 488 del 1999.

Dette somme residue potranno essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L’erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR.

 


Articolo 1, comma 1146
(Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM)

 

 

Per il commento al comma 1146 v. la scheda "Articolo 1, commi 653-655 e 1146" contenuta nel Volume II.

 

 


Articolo 1, comma 1147
(Importo del canone RAI per il 2018)

 


1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».


 

 

Il comma 1147 estende al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90 già prevista, per il 2017, dall’art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 40, citato. Si conferma, così, la determinazione della misura del canone a livello legislativo, avviatasi a partire dalla legge di stabilità per il 2016.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 47 del d.lgs. 177/2005 – che ha ripreso i contenuti dell’art. 18 della L. 112/2004 –, disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, aveva disposto, in particolare, che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento[84] in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3).

In base alla stessa fonte, è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Ai sensi dell’art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, inoltre, il canone di abbonamento alla televisione doveva essere attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’1 per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia[85].

Negli ultimi anni, tuttavia, sono state previste riduzioni di tale attribuzione: in particolare, l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 e l’art. 1, co. 292, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015) ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5%. Il co. 293 ha, poi, previsto che per il 2015 la misura del canone – da determinarsi con decreto ministeriale - non poteva superare quella del 2014 (pari ad € 113,50).

L’art. 1, co. 152-164, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016) ha poi fissato per il 2016 in € 100,00 la misura del canone e ha disposto l’addebito dello stesso nella fattura dell’energia elettrica.

Successivamente, l’art. 1 della L. 198/2016 – come modificato dall’ art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – ha disposto che al nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, affluisce, fra l’altro, quota parte – fino ad un importo massimo di € 100 mln per il 2016 ed € 125 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI[86] [87].

Infine, l’art. 1, co. 40, della L. 232/2016 ha fissato in € 90,00 per il 2017 (e ora anche per il 2018) la misura del canone.

 

Sull’argomento, si ricorda che la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo, aveva chiarito, con la sentenza 284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

 

 


Articolo 1, comma 1148, lett. a)-e) e g)
(Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso
pubbliche amministrazioni
)

 

 


1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;


 

 

Le lettere da a) a g) del comma 1148 dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche

 

Più specificamente, si posticipa al 31 dicembre 2018:

 

§  l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001[88]) (lettera a));

 

§  il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011[89]) (lettera b), n. 1);

 

§  il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, di cui all’articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011[90] (lettera b), n. 2);

§  le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all’articolo 1, comma 5, della L. 150/2013[91]) (lettera c));

 

§  il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014[92]. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016 (lettera d)), n. 1);

 

§  il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014[93] (lettera d), n. 2);

In ogni caso restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al turn over per le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per il triennio 2016-2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il personale dirigenziale, il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dal richiamato articolo 1, comma 227, non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

§  il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l’apposito Fondo (di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016[94], istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365) (lettera e));

 

§  la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50%), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine - quello appunto qui posticipato di un anno (lettera f));

Per una completa disamina della lettera f) si rimanda all’apposita scheda.

 

§  il termine entro cui le Province possono prorogare, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013[95], i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (lettera g)).

 

Le Amministrazioni interessate dalla proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposta dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011

 

Le richiamate amministrazioni sono le seguenti:

·      ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (questi ultimi sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della L. 311/2004 - per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;

·      il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento - è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.

 


Articolo 1, comma 1148, lett. f)
(Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento
dei dirigenti di prima fascia)

 


1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;


 

 

Il comma 1148, lett. f), proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia per concorso, disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 – oggetto di proroga da parte del comma in esame – ha sospeso le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4) e, successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4).

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali - di livello generale e di livello non generale - e le relative dotazioni organiche, l’entità della riduzione è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 95/2012).

Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l’adozione di uno o più D.P.C.M.) le amministrazioni interessate adottano regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle sopradette funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza per i dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, D.Lgs. 165/2001, ossia di quelli non titolari di uffici dirigenziali (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

 

La disposizione oggetto di proroga dispone dunque la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell’art. 28-bis TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000145985ART85&NONAV=1&NOTXT=1& - 101

In base all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la predetta proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

Infatti, si ricorda che tra i criteri e principi di delega recati dal citato art. 11 della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, erano previsti in particolare: l’istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplano - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale, di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Riguardo alla citata delega, è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, dichiarando, tra l'altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Corte ha osservato che "la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi" in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica "nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l’avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega".

 

 


Articolo 1, comma 1148, lett. h)
(Proroga dei contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

 


1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(...)

h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».


 

 

La disposizione estende di un anno la facoltà delle pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di collaborazione.

 

"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale".

Così recita l'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico del pubblico impiego), inseritovi dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Quest'ultimo decreto legislativo (all'articolo 22, comma 8) ha posto al contempo una disposizione transitoria, prevedendo che quel divieto di collaborazioni continuative si applicasse a decorrere dal 1° gennaio 2018 (dunque non per l'anno 2017).

La disposizione recata dalla lettera h) del comma 1148 incide su tale determinazione temporale, posticipandola al 1° gennaio 2019.

Pertanto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa, sopra richiamato, continua a non applicarsi altresì nell'anno 2018. La sua efficacia è posticipata di un anno. 

 

 

 


Articolo 1, comma 1149
(Materie di concorso per l'esame di avvocato)

 

 


1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato ».


 

 

Il comma 1149 interviene sulle materie orali di esame del concorso per l’accesso alla professione forense.

 

Novellando l'articolo 46, comma 3, della legge n. 247 del 2012 (disciplina dell'ordinamento della professione forense), nell’elenco delle materie a scelta del candidato, il riferimento a “diritto comunitario ed internazionale privato” è sostituito dalle materie: «diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato».


Articolo 1, comma 1150
(Proroga termini nel processo amministrativo telematico)

 

 


1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 ».


 

 

Il comma 1150 proroga dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati in via telematica.

 

In particolare, si prevede - tramite modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016, in materia di processo amministrativo telematico - che, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, debba essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 fino al 1° gennaio 2019 (anziché fino al 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal vigente art. 7, comma 4).

 


Articolo 1, comma 1151
(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)

 

 


1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 1151 proroga di un anno, al 31 dicembre 2018, il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

 

Il comma 1151 posticipa dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

A tal fine novella l'art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

 

L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, fu nominato il Commissario liquidatore dell’Agenzia (ing. Domenico Arcidiacono) e furono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.

Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010) indi il 31 dicembre 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 10, comma 1), il 31 dicembre 2016 (legge n. 208 del 2015: articolo 1 comma 487), infine il 31 dicembre 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 1, comma 15).


Articolo 1, comma 1152
(Proroga della deroga agli standard relativi all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici)

 

 


1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».


 

 

Il comma 1152 differisce di un anno, dall'11 aprile 2020 all'11 aprile 2021, per i comuni interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 e 2017 nel Centro Italia, l'applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (D.M. 2 aprile 2015, n. 70).  

 

Si ricorda che la suddetta esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo D.M. n. 70 (Tavolo istituito con D.M. del 29 luglio 2015).

L'esclusione concerne i comuni danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 - comuni individuati con il decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato - e i comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 - comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

 

Si ricorda che il citato regolamento di cui al D.M. n. 70 del 2015 prevede, tra l'altro, la programmazione, da parte della regione, della riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri (accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie).

 


Articolo 1, comma 1153
(Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")

 

 


1153. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041


 

 

Il comma 1153, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l'apertura di una contabilità speciale per le somme destinate ad alimentare il cd. "fondo casa".

 

Il "fondo casa" è il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (art. 1836 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, il comma in esame - tramite una modifica apportata all'art. 1836, comma 2 - prevede che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio - introiti dai quali è alimentato il "fondo casa" - affluiscano ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Per quanto riguarda la gestione della contabilità speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità ai principi europei e nazionali in materia, a società a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009.

La gestione della contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971 (il quale prevede il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali).

 

In sede di relazione tecnica, il Governo ha specificato che la previsione di un'apposita contabilità speciale avente natura di gestione fuori bilancio consente di salvaguardare l'istituto del Fondo Casa del Ministero della difesa.

Infatti il conto di tesoreria previsto dal vigente art. 1836, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).


Articolo 1, comma 1154
(Libro unico del lavoro in modalità telematica)

 

 


1154. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».


 

 

Il comma in esame differisce dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.

 

Si ricorda che tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro.

Il comma in esame reca anche una novella di coordinamento con il suddetto differimento, relativamente al settore agricolo.

 


Articolo 1, comma 1155
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

 

 


1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


 

 

Il comma 1155 reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

 

La previsione di tale clausola comporta che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome.  Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[96].

Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Il comma in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all’articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


Articolo 1, comma 1156
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare e disposizioni in materia di immobili della difesa)

 

 


1156. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato »; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice »; b) al comma 8-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote ».


 

 

Il comma 1156, inserito durante l’esame presso la Camera, novella in più parti l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, recante “disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

 

In particolare, il comma:

·           Estende la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà del demanio dello Stato da parte dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze[97].

·           Prevede che gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della Difesa acquisiti dai fondi di cui al precedente punto (fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze) concorrano al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare ai sensi dell’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare.[98] I relativi introiti devono essere destinati alla realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari ed opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 297 dello stesso Codice[99].

·           Riconosce al Ministero della Difesa quote del fondo comune di investimento immobiliare, di cui al comma 8-quater dello stesso articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011, in misura pari al trenta per cento del valore di apporto dei beni trasferiti o conferiti, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale[100].


Articolo 1, comma 1157
(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)

 

 


1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.


 

 

Il comma autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn, al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.

 

Con la presente disposizione viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine - Stazione zoologica Anton Dohrn. La norma indica il fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento allo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi ed ecosistemi marini e della loro evoluzione, mediante un approccio integrato ed interdisciplinare e lo sviluppo di iniziative scientifiche a livello nazionale.

 

La Stazione zoologica di Anton Dohrn è definita del proprio Statuto quale Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Ha sede a Napoli e svolge ricerca avanzata nell'ambito della biologia ed evoluzione degli organismi marini. La ricerca è organizzata in tre Dipartimenti: Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini; Ecologia Marina Integrata; Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine.

La Stazione zoologica è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


Articolo 1, comma 1158
(Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.)

 

 


1158. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.


 

 

Il comma in esame prevede che la Società Armamenti e Aerospazio S.p.A. versi una somma di 100 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato. 

 

Il comma 1158 prevede, a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti e Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all’articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all’entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.


Articolo 1, commi 1159-1161
(Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

 

 


1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:

a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1160. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.

1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al comma 1159.


 

 

I commi da 1159 a 1161 riguardano il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, disponendo uno stanziamento di risorse per gli anni 2018, 2019 e 2020.

 

In particolare, il comma 1159 prevede il rifinanziamento del citato Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 81/2007, articolo 6, comma 7 (cd. “Fondo Letta”), nell’importo di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

Si rammenta che Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007, poi successivamente modificato dall’articolo 35 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009).

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali[101], viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il DPCM è emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

Per quel che concerne le risorse, il Fondo - iscritto presso il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 446) - è stato inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, quindi integrato di 10 milioni per il 2008 e di 5 milioni per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 2, comma 44, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) e poi di ulteriori 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per il 2011 dall’art. 2, comma 46, della legge n. 203/2008. Non risultano finanziamenti per gli anni successivi. Pertanto, dal 2011 il Fondo Letta non presentava alcuna dotazione in bilancio.

Per quanto riguarda il riparto delle risorse, con il DPCM 28 dicembre 2007 sono stati specificati i destinatari del fondo – le tre macroaree costituite dai territori confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia - e gli ambiti di intervento. Con il successivo D.M. 3 marzo 2008 si è provveduto alla ripartizione delle risorse del 2007 tra le tre macroaree, alla determinazione dei destinatari e dei soggetti abilitati alla presentazione dei progetti. A seguito dei successivi interventi normativi, i criteri di ripartizione tra le tre macroaree sono stati ridefiniti e sono stati individuati i singoli comuni beneficiari (elencati nell'allegato 1 del DPCM 13 ottobre 2011). Con il successivo Decreto del 14 settembre 2012 sono state ripartite le risorse residuali per il 2007, nonché quelle stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011.

 

Riguardo ai destinatari, il comma 1159 specifica che le risorse sono destinate a progetti di sviluppo economico e di integrazione:

a)  di “tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale” che non possono accedere alle misure del Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano (c.d. “Fondo Brancher” – istituito dalla L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117?bis);

Si tratta di quei comuni della provincia di Belluno - unica provincia confinante con due regioni a statuto speciale (Trentino–Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) - che non beneficiano delle agevolazioni previste dal c.d. Fondo comuni confinanti, riservate esclusivamente ai comuni (di Veneto e Lombardia) di confine con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Escludendo, dunque, i comuni confinanti con le due province autonome, rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) i restanti comuni appartenenti alla provincia di Belluno, confinanti o meno con il Friuli-Venezia Giulia[102].

Si osserva, al riguardo, che rispetto alla formulazione dell’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 81/2007, che individua quali destinatari del c.d. Fondo Letta le aree “confinanti” con le regioni a statuto speciale e le province autonome, la disposizione in oggetto opera una estensione dell’ambito territoriale di riferimento del Fondo medesimo, che verrebbe ora a riguardare non soltanto i comuni confinanti con le autonomie speciali, ma anche tutti i comuni appartenenti alla provincia di Belluno (territorio confinante con due regioni a statuto speciale), purché non beneficiari del c.d. Fondo Brancher.

b)  dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta di quei comuni della regione Veneto - unica regione confinante con due regioni a statuto speciale (Trentino–Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) – che risultano confinanti con i territori delle predette autonomie speciali ma che non beneficiano delle agevolazioni previste dal c.d. Fondo comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Escludendo pertanto i comuni delle province di Belluno, Vicenza e Verona, in quanto confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige (beneficiari dunque del Fondo Brancher), la disposizione di cui alla lett. b) in esame si applica a quei comuni delle province di Treviso e di Venezia confinanti con il Friuli-Venezia Giulia[103].

 

Relativamente al Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, i cui beneficiari risultano esclusi dalla misura in esame, si rammenta che esso è stato istituito ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191/2009 (legge di stabilità per il 2010)[104], il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate annualmente dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009.

Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni confinanti, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

 

Il comma 1160 rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi del citato art. 6, comma 7, del D.L. n. 81/2007 – e cioè su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari - tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.

Il comma 1161 prevede, infine, la riassegnazione al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui al comma 1159, delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, che devono essere a tal fine riversate all’entrata del bilancio dello stato ai fini della riassegnazione al fondo medesimo.


Articolo 1, comma 1162
(Ulteriori fondi per il Garante della privacy)

 

 


1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 1162  aumenta di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2019, gli stanziamenti del Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali, previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy).

L’incremento non riguarda, dunque, l’esercizio 2018.

 

L’art. 156, comma 10, del d.lgs. n. 196/2003 prevede che le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

Con l’intervento si intende garantire l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - sia dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (a tale direttiva non è stata ancora data attuazione dall’Italia).

 

Il regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), e la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali sono gli strumenti che compongono il c.d. pacchetto protezione dati dell’Unione Europea.

Il “pacchetto” è stato presentato nel gennaio 2012 dalla Commissione europea con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia nell'Unione.

La riforma è in particolare volta a garantire ai cittadini degli Stati membri dell'UE: un accesso più facile ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro "diritto all'oblio"; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (le imprese e le organizzazioni devono fra l'altro comunicare quanto prima alle autorità nazionali di controllo le violazioni gravi dei dati affinché gli utenti possano prendere le misure opportune). Intende inoltre garantire che le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE siano poste in condizione di scambiare le informazioni necessarie alle indagini in modo più efficiente ed efficace, migliorando la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità in Europa.

Dopo l’approvazione definitiva, sulla base della procedura detta di "codecisione" del Consiglio e del Parlamento europeo (ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa"), il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

 

La disposizione in esame intende, inoltre, fare fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

 

La legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017, si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La legge prevede la possibilità sia del minore ultraquattordicenne vittima del cyberbullismo, che del genitore (o soggetto esercente la responsabilità del minore) di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.  Quando, però, il soggetto responsabile non abbia provveduto entro 48 ore  all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, (o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro le successive 48 ore, dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento illecito dei dati del minore.

 

Per il 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della privacy sono stanziati 20.548.494 euro.


Articolo 1, comma 1163
(Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza)

 

 


1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».


 

 

Il comma 1163, inserito durante l’esame presso il Senato incrementa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017 per l’attuazione del Piano di azione nazionale su “Donne, pace e sicurezza”, derivante dalla risoluzione Onu 1325, e vi aggiunge un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020.

 

Il comma 1163, inserito durante l’esame presso il Senato, incrementa gli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 350 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) finalizzati all’attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’Onu su donne, pace e sicurezza e successive risoluzioni, incluse le attività di promozione e monitoraggio del Piano medesimo  nonché quelle di formazione nella prevenzione e mediazione dei conflitti.

 

Il comma 350 della legge 232/2016 ora ricordato ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2018 e 2019 finalizzata alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, nonché alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

 

Lo stanziamento integrativo disposto dal comma 1163 in commento incrementa le risorse di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 e vi aggiunge 1 milione di euro per il 2020 (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

 

 

Il terzo Piano d’Azione nazionale dell’Italia in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) per gli anni 2016-2019 ha visto la luce il 9 dicembre 2016.

Nella prefazione del documento viene sottolineato come il Governo italiano attribuisca la massima importanza al ruolo delle donne per la trasformazione della società, asse centrale della Risoluzione 1325; si conferma, altresì, l’importanza attribuita dal nostro Paese alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne, restando inteso che eguaglianza di genere ed empowerment femminile sono essenziali, a livello sia internazionale sia nazionale, per la prevenzione di tutte le forme di violenza (quali la violenza domestica, la violenza sessuale quale arma e/o tattica di guerra e nel contesto delle c.d. mass atrocities).

Il Piano si focalizza con particolare attenzione sulla situazione delle donne e delle minori in situazioni di conflitto e post-conflitto come pure negli Stati fragili, in quanto sopravvissute alla violenza e, soprattutto, quali “agenti per il cambiamento”.

Ai fini di una efficace attuazione del Piano si conferma l’approccio multi-stakeholder, integrato e olistico, che prevede il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle ONG, del settore privato e delle organizzazioni sindacali, già adottato nei precedenti Piani nazionali.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 3 della legge 145/2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali) prevede che nell’ambito  della  partecipazione  dell’Italia  alle  missioni internazionali  siano  adottate  iniziative  volte   ad   attuare la risoluzione 1325 (2000) e le  successive  risoluzioni  1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) del  Consiglio  di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Quanto al contenuto, il Piano d’Azione Nazionale assicura l’inserimento della prospettiva di genere in tutte le aree politiche riguardanti la pace, nonché la sua adozione nelle misure pratiche volte alla promozione e protezione della pace.

Gli obiettivi finali delle azioni intraprese nella cornice del Piano sono:

1. riduzione l’impatto dei conflitti su donne e minori, e promozione della loro partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali a tutti i livelli;

2. sensibilizzazione e rafforzamento delle strutture esistenti, con riguardo all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza e alle questioni ad essa connesse.

Dal punto di vista metodologico il Piano è stato elaborato da un gruppo di lavoro nazionale, interministeriale e partecipativo, aperto, guidato dal CIDU (Comitato interministeriale per i diritti umani) che ha svolto numerosi incontri che hanno visto coinvolti i relevant stakeholders, ivi comprese le Organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le ONG, e gli altri attori istituzionali di settore. Specifica attenzione è stata dedicata ai settori della cultura e della comunicazione.

Piano d’Azione Nazionale – che per quanto abbia contenuto strategico è concepito anche come work in progress oggetto di ulteriori integrazioni nel triennio a venire - è organizzato intorno a 7 obiettivi (goals) rispetto ai quali si precisano impegni (commitments), azioni, attori ed indicatori per la valutazione dell’efficacia e/o del risultato.

Di seguito i 7 obiettivi:

§  rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali;

§  continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace;

§  continuare ad assicurare una formazione specifica sui vari aspetti trasversali della Risoluzione 1325(2000), in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace;

§  valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace;

§  proteggere i diritti umani delle donne e delle minori in aree di conflitto e post-conflitto;

§  accrescere le sinergie con la società civile, per implementare la Risoluzione 1325(2000);

§  comunicazione strategica e result-oriented advocacy:

-     7.1 impegnarsi nella comunicazione strategica (anche con l’utilizzo dei social media);

-     7.2 rafforzare la partecipazione italiana nei forum, conferenze e meccanismi di settore, per sostenere ulteriormente l’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

 

Quanto alle attività di monitoraggio e valutazione, è prevista la predisposizione di un progress report annuale, che sarà preparato dal CIDU in consultazione sia con la società civile, sia con il Parlamento, compreso il gruppo inter-parlamentare per le donne, i diritti delle donne e la parità di genere istituito nell’ottobre 2015.

Responsabile dell’attuazione, applicazione e monitoraggio del Piano è il Gruppo di lavoro aperto guidato dal CIDU. Il Gruppo si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi e fornirà informazioni ai membri del CIDU e che, con cadenza annuale, rivedrà obiettivi, commitments, azioni ed indicatori alla luce delle esperienze acquisite, del comprehensive approach dell’Unione Europea alle tematiche in questione nonché delle questioni di volta in volta emergenti.

 

 

 


Articolo 1, comma 1164
(Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche)

 


1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.


 

 

Il comma 1164 concede ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.. Tali opere devono essere individuate nell’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS.

 

 

La società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003, il cui obiettivo, quale soggetto attuatore unico, è la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale “Quadrilatero”.

Il Progetto Infrastrutturale Viario (PIV) consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali - l'asse Foligno-Civitanova Marche SS 77 e l'asse Perugia-Ancona SS 76 e 318 - della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari. Il progetto è stato suddiviso in 2 maxilotti.

Il progetto Quadrilatero Marche Umbria del 2004 prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali viarie attraverso un innovativo piano di cofinanziamento, denominato Piano di Area Vasta (PAV). Il CIPE con delibera n. 64 del 1°dicembre 2016 ha disposto la cessazione dello strumento del Piano di Area Vasta, destinando le risorse residuali al completamento delle opere infrastrutturali prioritarie  del sistema viario esistente.

 

Il CIPE, nella seduta del 7 agosto 2017, ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A, pubblicato nella delibera n. 65/17 (G.U. 292/17). Elementi di informazione in ordine al contratto di programma 2016-2020 sono stati forniti inoltre nel corso dell’audizione del Presidente dell’ANAS, che si è svolta in data 4 ottobre 2017 presso l’VIII Commissione della Camera e in cui è stata depositata una documentazione.

 


Articolo 1, comma 1165
(Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena)

 

 


1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ».


 

 

Il comma 1165 modifica la disciplina relativa all’affidamento della concessione autostradale concernente l'A22 Brennero-Modena (art.13-bis del D.L. 148/2017) prevedendo, in particolare, l'inserimento di un valore minimo che il concessionario subentrante versa allo Stato (160 milioni di euro per il 2018; 70 milioni annui per gli anni 2019-2024) e di un termine per la stipula degli atti convenzionali (30 settembre 2018).

 

L'articolo 13-bis detta una specifica disciplina volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l’altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare il versamento delle risorse accantonate e da accantonare,  da parte degli attuali concessionari, e il loro trasferimento a RFI, nonché il versamento da parte del concessionario dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante di una quota annua fino a concorrenza del valore della concessione.  

 

In particolare, il comma 1165 interviene sulla disciplina (recentemente dettata dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017) volta a regolare l’affidamento della concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, allo scopo di:

·      prevedere che - a partire dalla data dell'affidamento - il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l’anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro (lettera a).

Il previgente comma 3 del citato articolo 13-bis, sostituito dalla lettera in esame, disponeva invece che il concessionario assicurasse il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione.

Rispetto alla norma previgente, pertanto, viene esplicitato nella norma il valore minimo della concessione, si provvede a imputare il versamento alle annualità del periodo 2018-2024 prevedendo una quota più elevata per il 2018 e non si prevede più la riassegnazione delle suddette somme ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MEF;

·      specificare che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, avvenga entro il 30 settembre 2018 (lettera b).

Il comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017, che viene integrato dalla lettera b) in esame, prevede che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali, dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui relativi schemi. La norma in esame individua, pertanto, la data entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.


Articolo 1, comma 1166
(Rimodulazione delle risorse del “Fondo investimenti”)

 

 


1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.


 

 

Il comma 1166 provvede a rimodulare le quote delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

Il Fondo è stato istituito e finanziato dall’articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, legge di bilancio 2017; le risorse sono state ripartite tra i diversi settori di intervento con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.

Si veda al riguardo il dossier sull'A.G. 421.

 

La norma in esame rimodula negli (secondo le variazioni recate dall'allegato n. 2 alla presente legge) gli stanziamenti (a parità di risorse complessivamente assegnate a ciascun intervento) relativi agli interventi, prevalentemente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), indicati nella tabella seguente ove sono riportate le variazioni relative al triennio 2018-2020:

 

(importi in milioni di euro, tra parentesi le variazioni operate dal comma in esame)

Interventi (tra parentesi il capitolo di riferimento*)

2018

2019

2020

trasporto rapido di massa (7400/02);

112 (+62)

125 (+30)

 

fondo per la progettazione delle amm.ni centrali (7008/01)

    25

35 (+10)

50 (+20)

eliminazione barriere architettoniche (7351/01)

    60

    40

60 (+20)

contributi ad ANAS ammodernamento infrastrutture (7002/33)

    42

    50

171

(-40)

contributi ad ANAS presa in carico strade dismesse (7002/34)

 

45

(-10)

    30

programma di recupero ERP comuni e IACP (7442/02)

65

(-62)

59

(-30)

    20

contributi a Ferrovie dello stato S.p.A. (MEF 7122/02)

  947

 2.260

3.072

* ove non diversamente indicato, il capitolo di riferimento è incluso nello stato di previsione del MIT

** si fa notare che per ogni anno considerato la somma algebrica delle rimodulazioni è pari a zero.

 

La relazione illustrativa del comma, introdotto durante l'esame parlamentare, sottolinea che le rimodulazioni in questione sono compensate in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. La stessa relazione evidenzia che si tratta di una disposizione di carattere eminentemente tecnico che, in attuazione delle nuove disposizioni previste dalla legge di contabilità, si rende necessaria per consentire una più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi pubblici. In particolare, la rimodulazione delle risorse per investimenti del MIT viene determinata dal grado di maturità progettuale degli interventi e dall’effettiva realizzazione dei flussi di spesa.


Articolo 1, commi 1167 e 1168
(Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano)

 


1167. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. E' altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018.

1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi 1167 e 1168 prevedono la proroga per il 2018 della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché l’incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.

 

Più specificamente, si dispone:

·        la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall’articolo 1-bis del decreto-L. 243/2016), prevedendo uno stanziamento di 24 milioni di euro. Si prevede che ai fini dell’erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi;

·        l’incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (contributo già disposto, per il periodo 2005-2019, dall’articolo 5, comma 14, del decreto-legge n.35 del 2005, nella misura di 5 milioni di euro annui).

 

Alla copertura degli oneri (pari a 24,4 milioni di euro per il 2018) si provvede (comma 1168), quanto a 12,455 milioni di euro, mediante le risorse di bilancio nel conto dei residui dell’autorizzazione di spesa per il trattamento di integrazione salariale del gruppo ILVA (articolo 1-bis del D.L. 243/2016).

 

L’articolo 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria

 


Articolo 1, comma 1169
(Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS1 Aurelia”)

 

 


1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 1169 concede ad Anas S.p.A. un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla SS1 Aurelia”.

 

L’intervento a cui è destinato il finanziamento sembra quello riguardante il terzo lotto della Variante alla SS1 Aurelia, tra Felettino ed il raccordo autostradale.

Nella scheda opera n. 132 (a cui si rinvia per un approfondimento sulle caratteristiche e i dati finanziari dell’opera stessa), elaborata nell’ambito del monitoraggio sull’attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche curato dal Servizio studi della Camera ed aggiornata al 31 dicembre 2016, si legge che “a dicembre 2014, la Toto S.p.A. Costruzioni Generali è subentrata all'impresa aggiudicataria nella totalità della gestione dell’appalto” e che “dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere … che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risulta un avanzamento dei lavori del 39,77%”.

 

 


Articolo 1, commi 1170-1177
(Programma di ricerche in Artico (PRA))

 

 


1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.

1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi 1173 e 1174.

1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonché' i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a: a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali; b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali; c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico; d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei; e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico; g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

1174. Il Comitato scientifico per l'Artico e composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official); b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) il rappresentante italiano nell'lASC; d) il rappresentante italiano di NySMAC; e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, università, enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonché' contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.

1176. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.


 

 

I commi da 1170 a 1177 istituiscono e disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.

 

I commi da 1170 a 1177 istituiscono e disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.

A copertura degli oneri viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.

I nuovi commi recano le seguenti disposizioni:

-       1170: istituisce per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell’Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della Strategia italiana per l’Artico, adottata nel 2015 dal MAECI, ad assicurare la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Commitee (NySMAC), nonché all’attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata a Washington (28 settembre 2016) in occasione della prima Arctic Science Ministerial;

-       1171: assegna l’elaborazione e la proposta delle linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA al CNR nell’ambito del Comitato scientifico per l’Artico-CSAappositamente istituito;

-       1172l’approvazione del PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo ed i programmi annuali di ricerca, nonché la vigilanza sull’attuazione, sono compito del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri, di concerto tra di loro;

-       1173: istituisce il Comitato scientifico per l’Artico-CSA presso il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (DTA), il quale è incaricato di:

a)     elaborare il PRA su base triennale e i relativi piani annuali;

b)     assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c)     coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d)     promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e)     predisporre a fine triennio una relazione per il MAECI ed il MIUR;

f)       raccogliere la documentazione sui risultati delle attività scientifiche in Artico;

g)     incentivare, anche con borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici;

 

-       1174: stabilisce la composizione del Comitato scientifico per l’Artico, che è formato da 9 membri con mandato triennale rinnovabile. Presieduto dal Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico, il Comitato si compone di un rappresentante del MIUR, del rappresentante italiano nell’International Arctic Science Committee, del rappresentante italiano di NySMAC, di quattro esperti in problematiche polari nominati dal presidente del CNR su designazione del CNR medesimo, dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), e di un esperto in problematiche polari, nominato dal CNR ed indipendente dagli enti nominati, anche nazionalità non italiana.

-       1175: il CNR, nel rispetto delle norme stabilite dal MIUR, provvede all’attuazione del Programma annuale (PA), il quale deve indicare le attività di ricerca da svolgere in Artico, le necessità tecnico-logistiche, le risorse umane impegnate e la ripartizione delle spese. Il PA deve altresì assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti – quali università, enti di ricerca pubblici e privati – selezionati con bandi pubblici dal CNR. I criteri per la valutazione e l’approvazione dei progetti di ricerca sono l’adeguatezza scientifica, culturale e tecnica ed i contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei medesimi;

-       1176: al CNR è affidata l’attuazione operativa del PRA, a valere sulle risorse del quale il CNR provvede all’acquisto, noleggio e manutenzione delle infrastrutture ed apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund-Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Gli oneri fissi per i contratti di affitto della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all’attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

-       1177: istituisce, a copertura degli oneri derivanti dal PRA, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.


Articolo 1, comma 1178
(Fondo produzione bieticolo-saccarifera)

 

 


1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

Il comma 1178 incrementa la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per gli anni 2018-2020.

 

 

In base alla disposizione in esame – introdotta dalla Camera dei deputati - il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui all’articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, così come rifinanziato dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017), è incrementato:

ü  di 4 milioni di euro per il 2018

ü  di 5 milioni di euro per il 2019

ü  di 6 milioni di euro per il 2020.

 

Si ricorda che il predetto fondo – come anticipato – è stato rifinanziato, da ultimo, dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, per 5 milioni di euro annui per il periodo 2018-2021.

Risultano quindi iscritte risorse  nel relativo capitolo 7370 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – come risultanti dalla ripartizione in capitoli del bilancio 2018-2020 - per complessivi 9 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020.

 


Articolo 1, comma 1179
(Contenzioso Anas imprese appaltatrici)

 

 


1179. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione » sono soppresse;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica ».


 

 

Il comma 1179 modifica la disciplina che autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici, derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, sopprimendo in tale ambito l’apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale  anticorruzione (ANAC), e introducendo una verifica in via preventiva da parte dell’ANAC, le cui modalità sono definite in apposita convenzione stipulata tra ANAS S.p.A. e ANAC.

 

In particolare la norma, alla lettera a), modifica l’art. 49, comma 7, del D.L. 50/17, ai fini della soppressione del preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella procedura per la definizione delle controversie, e, alla lettera b), con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 49 del D.L. 50/17, prevede lo svolgimento di una verifica in via preventiva da parte dell’ANAC, ai sensi dell’articolo 213, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/16), in merito alla correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni previste dal comma 7. 

 

Si ricorda che l’art. 49, commi 7 e 8 del D.L. 50/17, reca la disciplina sulla definizione del contenzioso tra ANAS S.P.A. e le imprese appaltatrici.  

Il comma 7 dell’art. 49, su cui interviene la norma in esame, autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, nei limiti delle risorse previste al comma 8 del medesimo art. 49[105]

In particolare, la definizione delle suddette controversie deve avvenire:

§   mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali;

§   laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dagli artt. 205 e 208 del D.lgs. 50/2016, che disciplinano rispettivamente l’accordo bonario e la transazione, e con le modalità ivi previste;

§   previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.

Considerato che l’art. 213 del Codice dei contratti pubblici, al comma 3, lett. c) e d), tra i compiti assegnati all’ANAC, prevede  la segnalazione al  Governo e al Parlamento di fenomeni di non corretta applicazione della normativa  di settore e la formulazione al Governo di proposte in ordine a modifiche occorrenti  in relazione alla normativa vigente, con l’Atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha richiesto l'abrogazione dell'art. 49, comma 7 o, nel caso l'intento sia quello di superare il contenzioso tra ANAS e le imprese esecutrici, la sua modifica in modo da chiarire quali sono i contenziosi che rientrano nel suo ambito di applicazione.

 

Con il comma 7-bis, aggiunto all’art. 49 del D.L. 50/17, si stabilisce inoltre che le modalità di svolgimento della verifica in via preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e ANAC nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.

L’art.  213 del Codice dei contratti pubblici dispone al comma 1 che la vigilanza e il controllo sui  contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti,  nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale  anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare  illegalità e corruzione. I successivi commi dello stesso articolo individuano nel dettaglio le competenze dell’Autorità.

 


Articolo 1, commi 1180 e 1181
(Concessioni di commercio su aree pubbliche)

 

 


1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.

1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.


 

 

I commi recano disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche con particolare riferimento a: proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le concessioni; modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.

 

In particolare il comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 1181 dispone che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e  per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010.

Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»). Il legislatore nazionale, all'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

Il comma demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie. Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

 


Parte II
Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

 

Articoli 2-15
(Approvazione degli stati di previsione)

 

 


Art. 2.  1.  L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2018, in 55.000 milioni di euro.

3.  I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4.  La SACE S.p.a. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.

6.  Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7.  Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12.  Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14.  Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2.  Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

Art. 7.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2.  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.  Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8.  Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9.  Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

11.  Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A. e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

4.  Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6.  Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a)  ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 64;

2)  Marina n. 33;

3)  Aeronautica n. 78;

4)  Carabinieri n. 0;

b)  ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 0;

2)  Marina n. 26;

3)  Aeronautica n. 9;

c)  ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 98;

2)  Marina n. 20;

3)  Aeronautica n. 25;

4)  Carabinieri n. 70.

3.  La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2018, come segue:

1)  Esercito n. 280;

2)  Marina n. 300;

3)  Aeronautica n. 242;

4)  Carabinieri n. 110.

4.  La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

1)  Esercito n. 420;

2)  Marina n. 355;

3)  Aeronautica n. 281.

5.  La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

1)  Esercito n. 480;

2)  Marina n. 200;

3)  Aeronautica n. 135.

6.  Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7.  Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8.  Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2.  Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4.  Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3.  Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4.  Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico ». A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15.  1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).


 

 

Gli articoli da 2 a 15 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

 

In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:

Tabella 1 – Ammontare dell entrate

(valori in milioni di euro)

 

2017

2018

2019

 

BLV

Bilancio

Bilancio

Bilancio

Entrate Tributarie

519.777

508.312

528.281

543.090

Entrate Extratributarie

67.700

66.637

66.527

67.127

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.519

2.513

2.511

2.508

Entrate finali

589.996

579.462

597.318

612.726

 

Per il 2018, i valori della legge di bilancio sono messi a raffronto con quelli derivanti dal bilancio a legislazione vigente (BLV). Nel triennio 2018-2020 si evidenzia di un progressivo incremento nel triennio delle entrate finali. Va tuttavia segnalato che l’incremento delle previsioni di entrata per il 2018 è interamente riconducibile all’evoluzione tendenzialmente positiva a legislazione vigente, visto che la manovra ha determinato in realtà, nel 2018, una contrazione delle entrate rispetto al BLV (per approfondimenti si rinvia al volume III, paragrafo 2.1.2).

 

I successivi articoli da 3 a 15 recano l’autorizzazione all’impegno e la pagamento delle spese dei singoli Ministeri per l’esercizio finanziario 2018, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 14).

Sebbene costituiscano oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, sia di competenza che di cassa, relative al bilancio triennale, va ricordato che, secondo quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia, per le spese, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

 

Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per l’esercizio finanziario 2018, a raffronto con le spese previste a legislazione vigente.

Tabella 2 – Spese finali per ministero

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

Dati di competenza

BLV
2018

bilancio
2018

Economia e finanze

358.863

358.532

Sviluppo economico

3.921

5.222

Lavoro e politiche sociali

125.097

125.709

Giustizia

8.241

8.258

Affari esteri

2.583

2.609

Istruzione, università e ricerca

56.931

57.248

Interno

23.534

24.392

Ambiente

846

870

Infrastrutture e trasporti

14.970

15.059

Difesa

20.833

20.969

Politiche agricole

787

850

Beni e attività culturali e Turismo

2.095

2.395

Salute

2.386

2.441

SPESE FINALI

621.087

624.554

 

Nel complesso, per il 2018 le spese finali del bilancio dello Stato ammontano, in termini di competenza, a 624.554 milioni, con un aumento di 3.467 milioni di euro rispetto alle spese previste a legislazione vigente.

 

Rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente, per il 2018 le spese finali aumentano per quasi tutti i Ministeri, fatta eccezione per il MEF.

In particolare, le spese finali del Ministero dello sviluppo economico aumentano del 33 per cento, quelle del Ministero dei beni culturali del 14,3 per cento, quelle del Ministero delle politiche agricole dell’8 per cento, quelle del ministero dell’interno del 3,6 per cento e quelle del Ministero dell’ambiente del 2,8 per cento. Per la maggior parte dei ministeri, gli aumenti delle spese si attestano su percentuali inferiori all’unità o di poco superiori, sostanzialmente in linea con l’aumento globale del bilancio dello Stato (+0,6 per cento).

 


Articoli 16 e 17
(Quadri generali riassuntivi)

 

 


Art. 16.  1.  Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.369.824.700, in euro 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933 in termini di competenza, nonché in euro 869.319.293.055, in euro 868.799.918.196 e in euro 862.752.273.175 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Art. 17.  1.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.


 

 

Gli articoli 16 e 17 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2018-2020.

 

L’articolo 16 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue.

La tabella riporta nella prima riga i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.S. 2960), di quello approvato dal Senato (A.C. 4768) e di quello approvato dalla Camera dei deputati (legge n. 205/2017).

 

Tabella 3 – Totali generali della spesa

 (valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 (A) Spese complessive

          A.S. 2960

852.234

862.741

858.625

869.226

868.614

862.676

(B) Spese complessive

         A.C. 4768

852.257

862.856

858.718

869.227

868.637

862.718

differenza (B)-(A)

+23

+115

+93

+1

+23

+42

(C) Spese complessive

        L. 205/2017

852.370

863.052

858.814

869.319

868.800

862.752

differenza (C)-(B)

+113

+196

+96

+92

+163

+34

 

Va infatti considerato che, rispetto al provvedimento di manovra come presentato dal Governo (A.S. 2960), nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la prima Nota di variazioni.

Successivamente, con il passaggio parlamentare presso la Camera dei Deputati, sono stati approvati altri emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti con la seconda Nota di variazioni.

Tali emendamenti, pur risultando neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica, hanno determinato una leggera variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda le spese complessive per competenza, a seguito della Prima Nota di variazioni, e quindi del passaggio parlamentare presso il Senato, si riscontra un aumento di 23 milioni nel 2018, di 115 milioni nel 2019 e di 93 milioni nel 2020. Gli aumenti sono ancora più contenuti nelle spese complessive per cassa (+1 milione nel 2018, +23 milioni nel 2019 e +42 milioni nel 2020). Con la seconda Nota di variazioni, e quindi durante il passaggio parlamentare presso la Camera, le spese complessive per competenza sono aumentate di ulteriori 113 milioni nel 2018, di 196 milioni nel 2019 e di 96 milioni nel 2020. Gli aumenti sono più contenuti nelle spese complessive per cassa (+92 milioni nel 2018, +163 milioni nel 2019 e +34 milioni nel 2020).

 

L’articolo 17 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del bilancio integrato (entrate e spese), in termini di competenza e di cassa.

I dati sono esposti, per le spese, ripartiti per Ministero e per divisioni (secondo la classificazione funzionale) e, sia per le entrate che per le spese, secondo la classificazione economica.

Si segnala che nel quadro generale riassuntivo i dati sono esposti evidenziando i valori risultanti dalla Sezione I e dalla Sezione II.

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio, come esposti nel quadro generale riassuntivo, in soli termini di competenza.

 

 

Tabella 4 - Quadro generale riassuntivo del bilancio 2018-2020

                                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Tributarie

508.312

528.281

543.090

Extratributarie

68.637

66.527

67.127

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.513

2.511

2.508

Entrate finali

579.462

597.318

612.726

Spese correnti

575.507

574.909

577.884

- Interessi

78.491

77.533

80.214

- Spese correnti netto interessi

497.016

497.376

497.670

Spese conto capitale

49.048

47.707

48.104

Spese finali

624.554

622.616

625.987

Rimborso prestiti

227.816

240.436

232.826

Spese complessive

852.369

863.052

858.814

Saldo netto da finanziare

-45.092

-25.297

-13.261

Risparmio pubblico

1.443

19.898

32.334

Ricorso al mercato

-272.908

-265.734

-246.088

 

 

 

Tabella 5 - Ripartizione per funzioni delle spese

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

DIVISIONI

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Servizi generali delle PA

541.508

555.760

551.680

Difesa

18.310

18.374

17.137

Ordine pubblico e sicurezza

24.777

24.923

24.769

Affari economici

59.777

53.731

54.980

Protezione dell’ambiente

1.100

1.035

952

Abitazione e assetto territoriale

5.707

5.431

3.122

Sanità

9.397

9.759

11.233

Attività ricreative, culturali e di culto

6.154

6.198

5.832

Istruzione

55.138

54.668

53.774

Protezione sociale

130.502

133.173

135.334

Spese complessive

852.370

863.052

858.814

 


 

Tabella 6 - Spese finali per categorie economiche

                                                                    (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Redditi da lavoro dipendente

91.704

91.543

90.944

Consumi intermedi

12.718

12.676

12.595

Imposte pagate sulla produzione

4.848

4.816

4.801

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

263.182

262.703

265.861

Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private

17.133

17.654

17.400

Trasferimenti correnti a imprese

8.357

8.415

8.151

Trasferimenti all'estero

1.442

1.463

1.393

Risorse proprie UE

17.850

18.510

19.100

Interessi passivi e redditi da capitale

78.491

77.533

80.214

Poste correttive e compensative

71.536

71.686

70.708

Ammortamenti

1.105

1.105

1.105

Altre uscite correnti

7.142

6.805

5.612

Totale Spese Correnti

575.507

574.909

577.884

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.089

5.480

5.203

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

21.531

20.306

24.651

Contributi agli investimenti ad imprese

12.861

11.916

10.883

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

84

187

125

Contributi agli investimenti a estero

485

404

359

Altri trasferimenti in conto capitale

5.810

6.606

6.317

Acquisizioni di attività finanziarie

3.188

2.808

566

Totale spese Conto Capitale

49.048

47.707

48.104

Totale Spese Finali

624.554

622.616

625.987

 

 

 

Tabella 7 - Entrate finali per categorie economiche

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Bilancio
2020

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

264.345

265.816

270.225

II - Tasse e imposte sugli affari

183.818

200.776

209.447

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

35.075

36.200

37.499

IV - Monopoli

10.777

11.117

11.463

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

14.297

14.372

14.456

Totale entrate tributarie

508.312

528.281

543.090

VI - Proventi speciali

858

825

797

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

27.709

25.583

26.315

VIII – Proventi dei beni dello Stato

264

263

263

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.565

1.315

1.315

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.988

5.102

5.092

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

30.452

30.538

30.343

XII - Partite che si compensano nella spesa

2.801

2.902

3.002

Totale entrate extratributarie

68.637

66.527

67.127

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.513

2.511

2.508

ENTRATE FINALI

579.462

597.318

612.726

 

 

 


Articolo 18
(Disposizioni diverse)

 

 


1.  In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3.  In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4.  Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6.  Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13.  In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16.  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

17.  Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

18.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

19.  Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.

20.  Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

21.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

22.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

23.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

24.  Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

25.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

26.  In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

27.  In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

28.  Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

29.  Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

30.  In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

31.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

32.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

33.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

34.  Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operatività delle stesse.

35.  Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

36.  Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

37.  L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata è destinato, nell'esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

L’articolo 18 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio. Nel corso dell’esame parlamentare all’articolo sono state aggiunte alcune ulteriori disposizioni.

 

Nel disegno di legge presentato alle Camera l’articolo in esame si componeva di 33 commi, aventi (come annualmente operato in legge di bilancio) finalità gestionali delle poste di bilancio facenti riferimento tra gli altri, in rapida sintesi ed a titolo meramente esemplificativo:

·        all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati;

·        all’eventuale trasferimento delle disponibilità esistenti su taluni programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea;

·        alle variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato;

·        alla conservazione in conto residui delle risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio relative all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale;

·        alle variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema del cedolino unico

·        alle variazioni compensative delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato;

·        alle riassegnazioni, negli stati di previsione delle amministrazioni che subentrano nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, delle somme (residuali al 31 dicembre 2017) versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico;

·        alle variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato;

·        alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

·        alle somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni ed enti pubblici in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, stabilendosi che le somme stesse siano riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operatività delle stesse.

 

Nel corso dell’esame parlamentare nell’articolo in esame sono stati aggiunti, presso la Camera, ulteriori quattro commi (che ne hanno innalzato la numerazione dai 33 recati nel testo originario a 37 commi),

In particolare con il primo di tali commi, costituito dal comma 16, si autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a rimborsare, entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2017, le somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Tale disposizione è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale

Nello specifico, il comma autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a rimborsare, entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2017, le somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. A fini di copertura, viene corrispondentemente ridotto il fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2017-2019, del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017. E’ stata inoltre disposta l’entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 29 dicembre 2017). Tale misura è stata motivata con la necessità di coprire, almeno parzialmente, i fabbisogni di spesa relativi al Fondo di solidarietà nazionale già rendicontati al MIPAAF e approvati dal Ministero stesso, ma ai quali non è stato possibile far fronte per indisponibilità di risorse

 

Con il secondo dei commi inseriti nell’articolo - comma 19 - si destinano risorse nell’ammontare di 5 milioni di euro per iniziative di promozione integrata all’estero volte alla valorizzazione dell’immagine dell’Italia, anche ai fini dell’incentivazione dei flussi turistici

Con un ulteriore nuova disposizione, costituita dal comma 36, si dispone che le somme iscritte in conto residui sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibact - relativo al finanziamento di € 3 mln annui previsto, fino al 31 dicembre 2018, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi - possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti, ai sensi della normativa vigente. Anche per tale comma è stata inoltre disposta l’entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 29 dicembre 2017).

La relazione illustrativa all’emendamento introduttivo della disposizione faceva presente che in tal modo sarà assicurato il risanamento dell’ente.

Il finanziamento di € 3 mln annui a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano G. Verdi era stato previsto, fino al 31 dicembre 2011, dall’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Lo stesso è stato, poi, prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 6, co. 2-decies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, co. 282, della L. 228/2012 e, fino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, co. 353, della L. 208/2015.

 

L’ultima delle disposizioni aggiunte nel testo, vale a dire il comma 37, dispone la destinazione dell'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Anche per tale comma è stata inoltre disposta l’entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 29 dicembre 2017).

 

 

 


Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

 


1.  La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.


 

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2018, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia al 29 dicembre 2017), è stabilita, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

-        art. 1, comma 808 (Compensazioni minor gettito IRAP);

-        art. 1, comma 816 (Disposizioni finanziarie relative al Friuli Venezia Giulia);

-        art. 1, comma 903, (Fondo imprese Sud);

-        art. 1, comma 1128 (Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici);

-        art. 1, comma 1168 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano);

-        art. 18, comma 16 (Autorizzazione al Ministro delle politiche agricole a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi);

-        art. 18, comma 36 (Utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti);

-        art. 18, comma 37 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

 

Inoltre, si segnala che il comma 959 dell’articolo 1, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi), hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 957.

 



[1]     Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[2]     Per le nozioni delle due categorie, la norma fa rinvio all'art. 19, commi 1 e 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni. In base a tali norme: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; i lavoratori dipendenti che effettuino la registrazione suddetta dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento ed in pendenza del periodo di preavviso sono considerati, in tale fase, "a rischio di disoccupazione".

[3]     Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

[4]     Disciplina di cui all'art. 1, commi 543 e 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e all'art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

[5]     "Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare".

[6]     Più in generale i commi 406-413 sono diretti al recepimento del richiamato Accordo del 15 ottobre 2014.

[7]     Poi abrogato dall’art. 38 della L.P. 22/2012.

[8]     Il disegno di legge è stato poi approvato da entrambe le Camere ed è divenuto legge n.96 del 2017, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[9]     Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

§  cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

§  cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

[10]    Il presente riquadro è tratto da "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", Documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica.

[11]    Si tratta del 90 per cento dei 1000 milioni aggiuntivi imposti agli enti di area vasta delle regioni ordinarie e delle regioni Sicilia e Sardegna.

[12]    Sono tuttavia escluse dal richiamato versamento, fermo restando l'ammontare del contributo richiesto al complesso degli enti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

[13]    Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

[14]    SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

[15]    Il calcolo dei fabbisogni standard per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

[16]    L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-quinquies, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

[17]    L'art. 15-quinquies, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

[18]    Recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

[19]    Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

[20]    La Corte in proposito ha asserito che agli accordi sottoscritti fra Stato e Regioni non può riconoscersi, in generale, "un affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati" (quest'ultimo richiamo riguarda l'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 con le province autonome, v. infra).

[21]    Le entrate regionali sono ora così costituite: dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; dai canoni per le concessioni idroelettriche; da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato; dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

      Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

[22]    Recante "Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali".

[23]    Sul sito del Governo (al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/) sono consultabili i nuovi  schemi di bilancio adottati a decorrere dall’esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").

[24]    Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

[25]    Nel testo del disegno di legge trasmesso al Parlamento detto contributo era direttamente destinato ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale, senza alcun riferimento alla legge n.158 del 2017. Tuttavia, i soggetti beneficiari (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti) e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento erano coincidenti con quelli di cui alla legge n.158.

[26]    Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.

[27]    Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l’importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l’articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

[28]    Dall’articolo 1, comma 17, lett. f), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[29]     Si rammenta che la legge n.232/2016 reca al comma 495 e seguenti (non modificato dalla legge di bilancio 2018 in commento) un altro stanziamento, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato all’assegnazione di spazi finanziari alle regioni, anche questi nell’ambito del patto di solidarietà nazionale.

[30]    Si rammenta che il patto di solidarietà nazionale era già stato in precedenza introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con la funzione di costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale con il aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

[31]    Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad  esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

[32]    Si tratta di  interventi relativi alla ristrutturazione,  messa in sicurezza,  adeguamento antisismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

[33]    Introdotta in altra norma della legge di bilancio in esame, costituita dal comma 886 (§infra).

[34]    Individuate dall’articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti. Le corrispondenti risorse sono stabilite da tale norma in  5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

[35]    Comprese le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (art. 10, comma 3, della legge n. 243/2012).

[36]    Denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

[37]    Si veda l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

[38]    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[39]    Nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti: a) una componente “ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016, determinata in 3.767,5 milioni di euro e ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015; b) una componente  “tradizionale”, destinata al riequilibrio delle risorse storiche (di cui 464,1 milioni destinati ai comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e 1.885,6 milioni destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario), una quota percentuale delle quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi.

[40]    In attuazione della legge di stabilità 2014, a seguito dell’Accordo del 31 marzo 2015 raggiunto in Conferenza Stato-Città.

[41]    Recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[42]    In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[43]    Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[44]    Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 1, comma 118, della L. 190/2014,ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

[45]    L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[46]    Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a”Silver”. In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.
Conseguentemente, i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati “aree interne”.

[47]             La relazione tecnica del Governo ha specificato che sono state concluse le procedure di selezione ed assegnati i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le attività di sperimentazione basate sulla tecnologia 5G nell'area metropolitana di Milano e nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Per dettagli sulle sperimentazioni pre-commerciali del 5G in corso, si rinvia al sito del MISE.

[48]    I commi 18 e 19 dell'articolo 26 della L. 448/1998 dettano norme integrative rispetto a quanto disposto dall'articolo 59, comma 56, L. 449/1997, concernente la possibilità per i pubblici dipendenti di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. In particolare, il comma 18 ha specificato che la somma complessivamente attribuita alle forme di previdenza complementare in base alla quota contributiva di 1,5 punti percentuali, (di cui al richiamato articolo 59, comma 56, della L. 449/1997), non potesse superare i 103.291.379,82 milioni di euro annui.

[49]http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e _lo_sviluppo_infrastrutturale_del_paese

[50]    L’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 detta la normativa concernente i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:

a)    l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b)    l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c)     le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d)    l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[51]    Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica applicabili non solo alle Amministrazioni statali ma anche agli enti ed organismi pubblici è contenuto nella Circolare del 13 aprile 2017, n. 18, con la quale si forniscono istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e dal D.L. 244/2016 (proroga termini). Nell’Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

[52]    Al riguardo, si veda l’audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

[53]    In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

[54]    Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell’offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

[55]    L'art. 23-bis, co. 1, del D.L. 201/2011 ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

[56]    Il certificato di agibilità è uno strumento volto ad assicurare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative in tale settore. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all’INPS ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. L’obbligo di richiesta è volto a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all’atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

[57]    Ossia le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.

[58]    La disposizione fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo di cui ai nn. 1-14 dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n.708 del 1947, ossia: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestre e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.

[59]    Istituito con decreto-legge, n. 301/1980. Tale organo, insediato presso il Ministero delle partecipazioni statali, è stato autorizzato a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR (Società Italiana Resine), composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico. L’attività del Comitato si è successivamente estesa ad altre società.

[60]    Ivi incluse le partecipazioni nella REL S.p.A. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione.

[61]    Che nel caso del Consorzio canale Milano Cremona Po sembra invece da configurarsi, come dispone il comma 2, come attivo finale della liquidazione alla data del 1°gennaio 2018.

[62]    Come già precisato in commento al comma 1 del presente articolo, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a Ligestra due s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l., società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni

[63]    Andrebbe ad esempio espressamente precisato che – come sembrerebbe desumibile -in assenza di espresso richiamo alla valutazione estimativa intermedia previsto dal comma 1 del presente articolo, la stessa non trova applicazione per le procedure liquidatorie disciplinate dal comma 2-bis in commento.

[64]    Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[65]    Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. Tale termine viene tuttavia solitamente differito, con apposite norme di legge ovvero con decreti del Ministro dell’interno. Per l’anno 2018, il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato differito dal 30 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 con D.M. Interno 29 novembre 2017.

      La mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini suddetti costituisce una delle ipotesi di scioglimento dei consigli, prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[66]    Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[67]    Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dei provvedimenti necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia. Con DPCM emanati in data 23 gennaio 2006 sono state individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali e costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.

[68]    L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[69]    In particolare, secondo la relazione illustrativa al D.L. n. 344/2016, per la provincia di Barletta-Andria-Trani, risultavano ancora in corso interventi relativi alla sede del comando provinciale dei carabinieri, della questura, della polizia stradale, della prefettura. Analogamente, per quanto concerne le province di Fermo e di Monza e della Brianza, gli interventi previsti pur avviati e risultando in fase di avanzamento, necessitano tuttavia, per il loro definitivo completamento, la proroga dell’utilizzo delle risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2016, evitando che le medesime costituiscano, alla chiusura dell’esercizio in corso, economie di bilancio, impedendo, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013

[70]    Si ricorda che le il regime speciale per le assunzioni stabilito per i richiamati Corpi, originariamente previsto per il biennio 2010-2011, è stato prorogato più volte: da ultimo, l’articolo 1, comma 7, del D.L. 244/2016, ha prorogato al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti, tra gli altri, anche per i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Allo stesso tempo, l’articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. 244/2016, con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha esteso il termine (prorogandolo contestualmente fino al 31 dicembre 2017) dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013) alle graduatorie approvate successivamente alla richiamata data. Resta ferma la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.L. 165/2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.

      Inoltre, l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis dell’articolo 66 del D.L. 112/2008 in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato

[71]    La legge sulla concorrenza, L. n. 124/2017, è stata pubblicata in G.U. il 14 agosto 2017 ed è dunque entrata in vigore il 29 agosto 2017.

[72]    Le fattispecie di incompatibilità sono definite dalla normativa regionale e dai commi 112 e 113 del medesimo articolo 1 della legge sulla concorrenza, concernenti, rispettivamente, gli impianti ubicati all’interno e all’esterno dei centri abitati.

[73]    La procedura riconosce su domanda (termini scaduti il 19 gennaio 2010), a titolo di equa riparazione, somme di denaro da erogare, in un'unica soluzione, ai soggetti danneggiati da emotrasfusione o somministrazione di sangue infetto e da vaccinazione obbligatoria, pari, rispettivamente, a 100.000 euro e a 20.000 euro. Le somme sono riconosciute anche agli aventi causa dei soggetti danneggiati nel caso in cui nelle more dell’erogazione ne sia intervenuto il decesso. La liquidazione è operata in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento ISEE (DPCM 159/2013), nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

[74]    Da ultimo, il DL. 73/2017 (L. 119/2017) recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ha esteso (art. 5-quater) l’applicabilità degli indennizzi ai soggetti danneggiati a causa delle vaccinazioni che sono state rese successivamente obbligatorie o consigliate ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto (pertanto non solo l’anti-poliomielitica, l’anti-difterica, l’anti-tetanica e l’anti-epatite B, ma anche l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-varicella, anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-pneumococcica e l’anti-rotavirus), per lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

[75]    Sul punto note formali da parte della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 – nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014).

[76]    Questa era la motivazione contenuta nella relazione illustrativa relativa al D.L. 244/2016, in relazione alla proroga dallo stesso recata.

[77]    Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell’efficacia la graduatoria.

[78]    La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

[79]    La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l’onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l’adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

[80]    “L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, terzo comma, della legge n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro. Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrattuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane consente di concludere nel senso dell’esistenza di situazioni discriminatorie” (cfr. n. 31 della sentenza).

[81]    Tale posizione è stata ribadita, più recentemente, con sentenza 21004/2015.

[82]    Con ordinanza 38/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, co. 3, ultimo periodo, della L 240/2010, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 99/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

[83]    Per completezza, si ricorda che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della L. 240/2010, ha sottolineato l’opportunità che l’articolo 26, “nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale” (che ha sempre riconosciuto, nel settore pubblico, il diritto alla ricongiunzione di tutti i servizi prestati ai fini della definizione dei diritti pensionistici: ad es., v. le sentenze 305/1995, 496/2002 e 191/2008).

[84]    La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal R.D.L. 246/1938 (L. 880/1938).

[85]    Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184, come modificata dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56. Entrambi i provvedimenti sono poi stati abrogati dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009).

[86]    A tal fine, l’art. 10, co. 1, ha novellato l’art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015, che aveva destinato fino a € 50 mln annui provenienti dal canone RAI al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato (solo) all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

[87]    Sugli introiti derivanti dal canone si vedano le informazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivia del 6 settembre 2017.

[88]    Il richiamato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono comunque fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

[89]    L’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, prorogava, nel testo originario, al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012. Successivamente, tali disposizioni sono state prorogate da una serie di interventi (da ultimo l’articolo 1, comma 5, lettera a), del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine            per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (e le relative autorizzazioni ad assumere) relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nelle amministrazioni individuate nel box alla fine della presente scheda.

[90]    L'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011 aveva disposto, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216/2011. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione è stata successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo l’articolo 1, comma 5, lettera b), del D.L. 244/2016 ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

[91]    Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012.          In particolare, il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

      Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.     Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate da una serie di interventi, da ultimo l’articolo 1, comma 6, del D.L. 244/2016, ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

[92]    L’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014,  per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 (per una disamina sulle amministrazioni interessate v. supra alla lettera b)) . Si trattava di una proroga che interveniva per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere potevano essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, veniva prorogato al 31 dicembre 2015. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 7, lettera a), del D.L. 244/2016.

[93]    L’articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014, aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 244/2016. L’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 ha previsto l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012 ) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza . A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

[94]    L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013.

      Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

[95]    L'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino ad certo termine (originariamente stabilito al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 9 e 9-quater del D.L. 201/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 244/2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in esame deve, conseguentemente, ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.

[96]    La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

[97]    Finora tale possibilità era stata limitata dal comma 8-bis dell’articolo 33 agli immobili di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché ad altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

[98]    Ai sensi di tale disposizione il Ministero della difesa, al fine della realizzazione del “programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale” provvede, infatti, all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco.

[99]   Tale articolo 297, al primo comma, prevede che “In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4”. L’articolo 231, comma 4, precisa: “[…] rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio”.

[100] Ai sensi dello stesso comma 8-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuoveva la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

[101] http://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/aree-svantaggiate/

[102] Si tratta dei seguenti comuni della provincia di Belluno:

      - Confinanti con il Friuli-Venezia Giulia: Chies d'Alpago, Domegge di Cadore, Longarone, Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Soverzene, Tambre, Vigo di Cadore

      - Non confinanti con il Friuli-Venezia Giulia: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore,  Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Danta di Cadore, Farra d’Alpago, Fonzaso, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Lozzo di Cadore, Mel, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d’Alpago, Quero Vas, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo,  Taibon Agordino, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

[103] Si tratta dei seguenti:

- Comuni della provincia di Venezia confinanti con il Friuli-Venezia Giulia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto.

- Comuni della provincia di Treviso confinanti con il Friuli-Venezia Giulia: Cordignano, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Portobuffolè, Sarmede.

[104] Come successivamente modificato dall’art. 1, comma 519, della legge n. 147/2013.

[105] L’art. 49, comma 8 destina la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn96/200214/2004 e 95/2004 (relative all’autostrada Salerno-Reggio Calabria), non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, con esclusione delle somme cadute in perenzione.

     Nel documento consegnato dal Presidente dell’ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l’8a Commissione del Senato, tenutasi in data 6 dicembre 2016, si legge che “ad oggi Anas ha 134 contenziosi oggetto di procedura di accordo bonario (per un petitum complessivo di circa 1,7 miliardi di euro a fronte di un importo lavori di 3,2 miliardi di euro)” e che i gruppi istruttori, istituiti per il componimento del contenzioso, “hanno esaminato ad oggi 46 contenziosi (per un petitum complessivo di circa 0,5 miliardi di euro su 1,2 miliardi di lavori). Di questi, 29 sono stati esaminati anche dal Comitato valutatore composto da esterni all’azienda. Per quanto riguarda i casi di contenzioso giudiziale, quelli attivi ad oggi sono 411 per un petitum complessivo di circa 5,2 miliardi di euro; di questi, 45 contenziosi giudiziali sono stati assegnati all’esame dei Gruppi Istruttori, per un petitum complessivo di circa 3,6 miliardi, pari a circa il 70% dei contenziosi giudiziali. Naturalmente, per poter proporre transazioni alle imprese è necessario che Anas sia dotata di risorse finanziarie sufficienti. A tal fine, abbiamo identificato le risorse necessarie per avviare il processo e risolvere gran parte del problema. Si tratta dei 700 milioni di euro già stanziati in favore di Anas con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi previsti da tali delibere. Si tratta di contributi quindicennali assegnati per la realizzazione di alcuni macrolotti dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria che, in un arco temporale fino al 2022, presentano un surplus di risorse stanziate di circa 700 milioni di euro rispetto al costo degli interventi. Tale eccedenza di risorse deriva da un metodo di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dal CIPE diverso rispetto a quanto inizialmente previsto, che ha determinato una significativa riduzione dell’esigenza finanziaria per interessi”.