Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Riferimenti: AC N.1898/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 136/3
Data: 11/06/2019
Organi della Camera: Assemblea

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici

A.C. 1898-A – D.L. 32/2019

 

 

I N D I C E

 

CAPO I Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Articolo 1 Disposizioni soppresse durante l'esame al Senato. 3

Articolo 1, commi 1 e 2 (Disapplicazione dell’efficacia di alcune norme del Codice dei contratti pubblici) 6

Articolo 1, comma 3 (Disciplina transitoria per i settori ordinari). 9

Articolo 1, commi 4 e 5 (Affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori)  10

Articolo 1, comma 6 (Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione). 11

Articolo 1, commi 7, 8 e 9 (Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)  14

Articolo 1, comma 10 (Riserva sui progetti oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico). 17

Articolo 1, commi 11-14 (Collegio consultivo tecnico). 19

Articolo 1, comma 15 (Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche)  21

Articolo 1, comma 16 (Mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione in caso di avvalimento e subappalto). 22

Articolo 1, comma 17 (Mercati elettronici). 26

Articolo 1, comma 18 (Disciplina transitoria del subappalto). 28

Articolo 1, comma 19 (Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto). 31

Articolo 1, comma 20, lettere a) e b) (Progettazione). 35

Articolo 1, comma 20, lettera c) (Verifica preventiva della progettazione). 40

Articolo 1, comma 20, lettera d) (Pubblicità legale dei contratti pubblici). 42

Articolo 1, comma 20, lettera e) (Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento). 44

Articolo 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24 (Contratti “sottosoglia”)  45

Articolo 1, comma 20, lettera i) (Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 53

Articolo 1, comma 20, lettera l) (Consorzi stabili). 54

Articolo 1, comma 20, lettera m) (Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)  58

Articolo 1, comma 20, lettera n) (Informazione dei candidati e degli offerenti)  62

Articolo 1, comma 20, lettera o) (Motivi di esclusione). 64

Articolo 1, comma 20, lettera p) (Requisiti di partecipazione). 73

Articolo 1, comma 20, lettere q), r) e s) (Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; norme di coordinamento). 74

Articolo 1, comma 20, lettera t) (Criteri di aggiudicazione dell’appalto – OEPV e minor prezzo). 80

Articolo 1, comma 20, lettera u) (Offerte anomale). 83

Articolo 1, comma 20, lettera v) (Regolamento unico – norme in materia di collaudo)  88

Articolo 1, comma 20, lettera z)  (Regolamento unico - attività di controllo). 90

Articolo 1, comma 20, lettera aa) (Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali) 91

Articolo 1, comma 20, lettera bb) (Concessioni). 93

Articolo 1, comma 20, lettera cc) (Misure per il partenariato pubblico-privato)  95

Articolo 1, comma 20, lettera dd) (Soppressione albo direttori dei lavori e dei collaudatori - appalti a contraente generale). 99

Articolo 1, comma 20, lettere ee) e ff) (Qualificazione contraente generale). 103

Articolo 1, comma 20, lettera gg), e comma 21 (Nuovo regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti e disposizioni transitorie). 108

Articolo 1, commi 22 e 23 (Modifiche al Codice del processo amministrativo)  113

Articolo 1, commi 25 e 26 (Disposizioni applicabili ai comuni beneficiari dei finanziamenti del programma “piccoli investimenti dei comuni”). 116

Articolo 1, commi 27, 28 e 29 (Società Sport e Salute S.p.A. e Fondo sport e periferie)  119

Articolo 1, comma 30 (Modalità di affidamento dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri). 123

Articolo 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)  124

Articolo 2-bis, comma 1 (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici) 133

Articolo 2-bis, commi 2 e 3 (Nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata). 135

Articolo 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 138

Articolo 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi  e responsabilità erariali)  166

Articolo 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza degli edifici e territorio)  200

Articolo 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso) 202

Articolo 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile). 209

Articolo 4-quinquies (Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria)  215

Articolo 4-sexies (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 220

Articolo 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso). 221

Articolo 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana) 227

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). 238

Articolo 5-ter (Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale). 239

Articolo 5-quater (Proroga di mutui scaduti). 242

Articolo 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture). 244

Articolo 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate). 247

Articolo 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)  250

CAPO II Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea

Articolo 6 (Ambito di applicazione e Commissari straordinari) 255

Articolo 7 (Funzioni dei Commissari straordinari). 259

Articolo 8 (Contabilità speciali). 263

Articolo 9 (Ricostruzione privata). 265

Articolo 10 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata). 268

Articolo 11 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)  276

Articolo 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi) 279

Articolo 13 (Ricostruzione pubblica) 282

Articolo 14 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) 293

Articolo 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni). 296

Articolo 15 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati). 301

Articolo 16, commi 1-3 (Legalità e trasparenza) 303

Articolo 16, comma 3-bis (Promozioni nella Polizia di Stato per posti di livello dirigenziale)  308

Articolo 17 (Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria). 311

Articolo 18 (Struttura dei Commissari straordinari) 317

Articolo 19 (Interventi volti alla ripresa economica). 322

Articolo 20 (Sospensione dei termini). 325

Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di bilanci). 329

CAPO III Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017

Articolo 21 (Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere). 333

Articolo 22 (Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione) 337

Articolo 22-bis (Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)  343

Articolo 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). 345

Articolo 23-bis (Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’isola di Ischia). 358

Articolo 24 (Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)  360

Articolo 25 (Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali). 364

Articolo 26 (Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)  367

Articolo 26-bis (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). 373

Articolo 27 (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)  375

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche») 377

Articolo 28-bis (Clausola di salvaguardia) 385

Articolo 29 (Norma di copertura). 387

Articolo 30 (Entrata in vigore). 391

 

 


SIWEB

CAPO I
Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

 


Articolo 1
Disposizioni soppresse durante l'esame al Senato

 

Durante l'esame al Senato l’articolo 1 è stato oggetto di una integrale riscrittura che ha portato alla soppressione di diverse disposizioni presenti nel testo iniziale del decreto-legge.

Di seguito si indica, in estrema sintesi, il contenuto delle disposizioni del testo iniziale del decreto-legge soppresse durante l'esame al Senato:

- la lettera g) reca una disposizione che modifica il comma 4 dell’art. 37 del Codice, che disciplina gli acquisti effettuati dai comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che le modalità di acquisizione contemplate dal medesimo comma non siano più obbligatorie (come stabilito dal testo previgente) ma facoltative.

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo del comma 1 dell'articolo in esame.

- la lettera m) novella l'articolo 77 del Codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare  e delle connesse competenze.

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo del comma 1 dell'articolo in esame.

- la lettera v) reca una serie di modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Rispetto alla disposizione previgente, la lettera v) innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto. Si introduce altresì la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Si sopprime la previsione (di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 105) per cui non può procedersi a subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Si aggiunge alla disposizione vigente la previsione che il subappaltatore, qualificato nella relativa categoria, sia altresì in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 80 del codice. La stessa lettera sopprime la previsione (di cui al comma 4, lettera d) che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Viene poi abrogata la disposizione (di cui al comma 6 dell'articolo 105) che prevedeva l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardassero le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Infine, con novelle al comma 13, si estende il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore ed elimina la previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o una piccola impresa. Inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, che 'la natura del contratto lo consenta' (di cui alla lettera c) del comma 13).

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 18 del nuovo testo dell'articolo in esame.

- la lettera aa) novella l'articolo 113 del Codice in materia di incentivi per funzioni tecniche reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

- la lettera bb) novella l'articolo 133 del Codice, recante principi generali per la selezione dei partecipanti, che attribuisce, nelle procedure aperte, agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; viene aggiunta la previsione che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Si stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 (anch'esso novellato dal decreto-legge in esame). Si fa comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 3 del nuovo testo dell'articolo in esame.

- la lettera dd), relativa alle concessioni, elimina l’obbligo posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori.

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 18 del nuovo testo dell'articolo in esame.

- la lettera ll) novella l'art. 215, comma 5, primo periodo, del Codice riducendo da 90 a 60 giorni il termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla trasmissione del progetto.

Tale disposizione è stata soppressa in virtù della norma recata dal nuovo testo del comma 8 dell'articolo in esame.

 

Durante l'esame al Senato è stata altresì introdotta una norma (comma 2 dell’art. 1 della presente legge di conversione) in base alla quale:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base all’art. 1 del del decreto-legge in esame;

- sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

 


 

Articolo 1, commi 1 e 2
(Disapplicazione dell’efficacia di alcune norme
del Codice dei contratti pubblici)

 

Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo in esame operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il successivo comma 2, anch’esso risultante dalla citata riscrittura, prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

 

Norme sospese (comma 1)

Il comma 1, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

·      art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Nel testo del comma 4, previgente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, si prevede che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Tale disposizione è oggetto di modifica da parte della lettera g) dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, che tramuta l’obbligo in una facoltà, consentendo ai comuni in questione di procedere direttamente e autonomamente oppure, in alternativa, con le modalità già contemplate finora.

In virtù della non riproposizione della disposizione recata dalla citata lettera g) nel testo approvato dal Senato, la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio. Tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame.

·      art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso[1]), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

In deroga a tale divieto, l’art. 216, comma 4-bis, del Codice, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-bis è stato introdotto dall’art. 128 del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall’art. 131 del medesimo decreto legislativo).

Tale deroga transitoria è stata riproposta dal numero 3) della lettera mm) del testo iniziale del presente decreto-legge, che ha introdotto una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all’approvazione dei predetti progetti.

Si fa notare che la reintroduzione dell’appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dall’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l’ANCI ha sottolineato (v. documento consegnato nel corso dell’audizione del 12 marzo 2019) che “l’obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni”.

Si ricorda che nei considerando della c.d. direttiva appalti (n. 2014/24/UE) si legge che “vista la diversità degli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti”.

·      art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Si fa notare che nel testo iniziale del decreto-legge è prevista una norma (recata dall’articolo 1, comma 1, lettera m), soppressa nel corso dell’esame al Senato) finalizzata al superamento delle criticità connesse all’operatività del citato albo.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 77 prevede - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l’art. 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.

Nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, l’art. 216, comma 12, ha disposto che “la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Con le Linee Guida n. 5 dell'ANAC sono stati dettati i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e dal 10 settembre 2018 nel sito dell’ANAC è stato reso disponibile il servizio online per l’iscrizione all’albo.

 

Relazione sugli effetti della sospensione (comma 2)

Il comma 2 prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 3
(Disciplina transitoria per i settori ordinari)

 

Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte - di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

 


 

Articolo 1, commi 4 e 5
(Affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori)

 

Il comma 4, introdotto al Senato, consente ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Il comma 5, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Si ricorda che le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono disciplinate dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) che non dispone in merito all’affidamento di opere relativamente alla disponibilità finanziaria da parte della stazione appaltante.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 6
(Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione)

 

 

Il comma 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 

In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:

- provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 

Tale disposizione, che riproduce, nella sostanza, quella che nel testo iniziale del decreto-legge opera a regime ed è configurata come una riscrittura (operata dalla lettera a), n. 2), del testo iniziale dell’art. 1 del presente decreto-legge) del comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, durante l'esame al Senato è stata trasformata in una norma transitoria, premettendo la locuzione “per gli anni 2019 e 2020”.

Si segnala, in proposito, che, essendo il 2019 già in corso, la disposizione in commento (in quanto riferita all’anno 2019 nella sua totalità) potrebbe ritenersi provvista di un possibile effetto retroattivo sui contratti già affidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Un’ulteriore modifica apportata durante l’esame al Senato è volta a configurare la norma in esame non più come una novella al Codice bensì come una disposizione ad esso esterna.

Di conseguenza torna ad essere efficace la disposizione contenuta nel previgente comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, che si limitava a demandare ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, la disciplina della progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro, nonché l’individuazione delle modalità e dei criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

 

Si fa notare che la disposizione transitoria prevista dal comma in esame riproduce i periodi terzo, quarto e quinto del testo, previgente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, della disposizione transitoria dettata dal comma 4 dell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016). L’unica differenza risiede nel limite temporale di applicazione: nei citati periodi veniva infatti previsto che la disciplina transitoria si applicasse fino all’entrata in vigore del succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (previsto dal testo previgente del comma 3-bis dell’art. 23 del Codice e mai emanato). La norma in esame pone invece un limite definito, fissato al 31 dicembre 2020.

Tali periodi del citato comma 4 sono stati abrogati dall’art. 1, lettera mm), numero 2), del testo iniziale del presente decreto-legge (in virtù del fatto che il nuovo comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, come riscritto dal numero 2) della lettera a) dell’art. 1 del medesimo testo iniziale, ha dettato una disciplina “a regime”). Tale abrogazione non è confermata dal nuovo testo dell’art. 1, come riscritto durante l'esame al Senato.

 

Il seguente testo a fronte aiuta a comprendere quanto finora descritto.

Art. 216, comma 4, periodi III-V, D.Lgs. 50/2016 (previgente)

Art. 23, comma 3-bis, D.Lgs. 50/2016 (previgente)

Art. 23, comma 3-bis, D.Lgs. 50/2016 (vigente)

Norma in esame

(periodo IV) Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto,

 

 

 

(periodo II)

 

 

(periodo II)

l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti

 

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 

di lavori di manutenzione,

 

(periodo I)

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,

(periodo I) Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,

ad esclusione degli interventi di manutenzione

 

ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria

ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria

che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.

 

che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,

che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,

(periodo V) Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

 

 

(periodo III) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria

 

 

 

possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

 

 


 

Articolo 1, commi 7, 8 e 9
(Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

 

 

I commi da 7 a 9, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 8 riduce - fino alla medesima data - a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

 

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici; la norma fa riferimento, al riguardo, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità.

Per importi inferiori a 75 milioni di euro si prevede che il parere sia espresso dai comitati tecnici amministrativi (c.d. C.T.A.) presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

In data 4 giugno 2019, da quanto risulta dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta istituito presso il medesimo ministero un tavolo tecnico per la semplificazione che si propone l’individuazione di iniziative volte a semplificare i processi comuni tra Ministeri. Il tavolo, convocato per la prima riunione negli uffici della Struttura tecnica di missione del Mit, ha visto la partecipazione, di rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac) e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (Mattm). Obiettivo del tavolo viene indicato nel mettere in luce tutte le sovrapposizioni e le inefficienze di procedure non omogenee, al fine di giungere ad una proposta condivisa di ottimizzazione per il miglioramento del sistema esistente. Al riguardo, secondo quanto riportato dal MIT, risulterebbe emersa "anche una particolare criticità incentrata sulle attività del “Comitato tecnico-amministrativo”, istituito presso ogni Provveditorato alle Opere Pubbliche, dove si intersecano competenze di più Ministeri (la composizione, oltre al Mit, contempla infatti la presenza di rappresentanti del Mibac, e del Mattm): a tal fine, il tavolo si è proposto di lavorare nelle prossime sessioni per individuare proposte di miglioramento delle procedure, da tramutare in indicazione metodologiche oggetto di specifiche circolari, che costituiscano orientamento per la costruzione di un’attività amministrativa più efficace".

 

Il comma 8 riduce - fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 - a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La lettera ll) dell'articolo 1 nel testo originario del decreto-legge in esame recava una novella - a regime, e non soggetta a delimitazione temporale - all'articolo 215, comma 5, primo periodo, del codice riducendo da novanta a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla trasmissione del progetto. Tale termine, nel testo approvato dal Senato, viene ulteriormente ridotto a quarantacinque giorni ma nell'ambito temporale indicato (fino a tutto il 2020).

Il termine era stato, invece, innalzato da quarantacinque a novanta giorni dal decreto c.d. correttivo al codice (D.Lgs. n. 56 del 2017, con l'art. 127, lett. b).

Si ricorda che, decorso il termine, il parere si intende reso in senso favorevole (art. 215, co. 5, secondo periodo).

 

In base alla legislazione vigente, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro; al riguardo, viene specificato che tale parere venga espresso prima dell’avvio delle seguenti procedure:

-    delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (c.d. codice dell'ambiente), vale a dire inerenti la valutazione d'impatto ambientale

-    delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi (art. 14), anche nelle forme della conferenza semplificata (Art. 14-bis) e della conferenza simultanea (Art. 14-ter);

Si ricorda, al riguardo, che in base all'art. 14, comma 4, della legge 241, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto, si prevede vengano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi (di cui all'articolo 25, comma 3, del codice dell'ambiente), convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La norma prevede, tra l'altro, che la conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale indicata, di cui all'articolo 23, comma 4, del citato codice dell'ambiente, e fa salva la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

-    delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale

-    e, laddove prevista, prima della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 in materia di esproprio per pubblica utilità.

 

Il comma 9, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.

In base alla disposizione introdotta dal Senato, le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

 


 

Articolo 1, comma 10
(Riserva sui progetti oggetto di verifica preventiva
dell'interesse archeologico)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che - fino al 31 dicembre 2020 - possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

 

L'art. 25 del d.lgs. 50/2016 concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico, in base alla quale le stazioni appaltanti trasmettono alle sovrintendenze competenti, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Il sovrintendente, ove lo ritenga necessario in base all'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

Detta procedure di verifica preventiva consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: 

a)  esecuzione di carotaggi;

b)  prospezioni geofisiche e geochimiche;

c)  saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a)  contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela. In questi casi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori;

b)  contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reintegro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In questi casi, la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto;

c)  complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. In questi casi, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

 

Si segnala che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbero dovuto essere adottate entro il 31 dicembre 2017 linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo, nonchè procedimenti semplificati, con termini certi, che garantissero la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. Dette Linee guida sull'archeologia preventiva non risultano emanate. Prima del d.lgs. 50/2016 sono state emanate le circolari 1/2016 e 10/2012 che vertevano sul tema della verifica preventiva dell'interesse archeologico, già disciplinata dal Codice dei contratti di cui al d.lgs. 163/2006.

 

L'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 disciplina l'istituto dell’accordo bonario, che consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico.

 

 


 

Articolo 1, commi 11-14
(Collegio consultivo tecnico)

 

 

I commi da 11 a 14 dell’articolo 1 disciplinano la nomina, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, di un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto.

 

Nomina e funzioni del Collegio consultivo tecnico (comma 11)

Il comma 11, introdotto al Senato, consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall’art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 7), del D.L. in esame) - un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.

Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

 

Costituzione del collegio consultivo tecnico (comma 12)

Il comma 12, introdotto al Senato, prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

La scelta dei tre componenti viene effettuata di comune accordo tra le parti ovvero si può concordare la nomina di un componente per parte, con il terzo componente scelto dai due componenti di nomina di parte.

In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.

All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

 

Svolgimento delle controversie e scioglimento del collegio consultivo tecnico (commi  13 e 14)

Il comma 13, introdotto al Senato, consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio consultivo tecnico di procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte e di convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

 

Il comma 14, introdotto al Senato, prevede lo scioglimento del collegio consultivo tecnico al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

 

L’art. 207 del Codice dei contratti pubblici, prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 121 del D.lgs. 56/2017 (cd. correttivo), prevedeva l’istituzione del collegio consultivo tecnico.

Diversamente dalla norma in esame, l’art. 207 stabiliva, in particolare, una formulazione scritta da parte del collegio consultivo della proposta di soluzione della controversia, motivata e non vincolante per le parti. Nel caso di accettazione, la soluzione del collegio consultivo sarebbe stata sottoscritta dai contraenti, alla presenza di almeno due componenti del Collegio, e avrebbe costituito prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto valeva come transazione.

Nel caso di soluzione della controversia mediante procedura diversa, i componenti del collegio consultivo non potevano essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che avesse avuto ad oggetto la controversia medesima.

 


 

Articolo 1, comma 15
(Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche)

 

 

Il comma 15, inserito durante l'esame al Senato, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice.

Si ricorda che, in base al disposto del comma 1-bis dell’art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente:

·      dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;

·      dal CIPE, in caso contrario.

 

Si fa notare che la disposizione in esame riproduce (ad eccezione del limite di applicazione temporale) quella attualmente prevista dal comma 1-ter dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, introdotto dalla lettera mm), numero 1), del testo iniziale del decreto-legge. Tale ultima norma, a sua volta, riprende, semplificandola (in quanto fa riferimento al solo criterio dell’incremento percentuale di valore), quella contenuta nell’art. 169, comma 3, del “vecchio” Codice. In base alla richiamata disposizione, che disciplinava l’approvazione delle varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le citate varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, “sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l’attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE”.

 


 

Articolo 1, comma 16
(Mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione in caso di avvalimento e subappalto)

 

 

Il comma 16, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce il nuovo comma 2-bis all’articolo 86 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell’assenza di motivi di esclusione che l’operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell’articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.

 

Il comma 16, più nel dettaglio, introduce all'articolo 86 del Codice un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale, ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 riferiti ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Viene pertanto introdotta una previsione di generale validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio per tutti i certificati e documenti (anche, dunque, non provenienti da pubbliche amministrazioni) utilizzati come mezzi di prova, ai soli fini della dimostrazione dell’assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i  subappaltatori.

Si segnala che l’art. 41, comma 1, del DPR n. 445/2000 dispone che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

 

La norma in esame prevede, inoltre, che, fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

La norma precisa, inoltre, che i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

 

Si ricorda che, a norma dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli previsti dal Codice. Il citato comma 1 aggiunge che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

Il comma 2 della citata disposizione stabilisce, poi, che le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Il comma 4 dell’art. 86 del Codice prevede che, di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I ma ammette la possibilità che l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, provi la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. A norma del comma 5, le capacità tecniche degli operatori economici possono invece essere dimostrate solo con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Dal canto suo, l’articolo 80 del Codice prevede che costituiscono motivi di esclusione una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi. Si segnala, in particolare, che il comma 5 dell’art. 80 è stato, da ultimo, modificato dall’art. 5 del DL n. 135/2018 (convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019) il quale ha novellato la citata disposizione  sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere, al fine di allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice alla direttiva 2014/24/UE (art. 57, par. 4) che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nella previgente lettera c). La lettera c) prevede ora che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

§  tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le   decisioni   sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);

§  dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

Sul punto, l' ANAC ha dapprima approvato le Linee guida n. 6 (Delibera 16 novembre 2016 n. 93), recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», e successivamente, in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo), ha ritenuto opportuno procedere ad un loro aggiornamento al fine di tenere conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto nonché delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti.

Le linee guida prevedono l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti tenuti dagli operatori economici, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alle stesse riconosciuto.

Si ricorda, infine, che l’art. 89 del Codice detta la disciplina del c.d avvalimento, ossia della facoltà per l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico è tenuto a dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nei c.d. settori speciali, l'operatore economico può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

 


 

Articolo 1, comma 17
(Mercati elettronici)

 

Il comma 17 dell’articolo 1, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell’art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione e la integra con l’aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all’aggiudicatario.

Si tratta di una disposizione che conferma il contenuto dei commi 6-bis e 6-ter introdotti, nel testo del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dal numero 5) della lettera f), del testo iniziale del presente decreto-legge. Non viene invece riprodotta, rispetto al testo iniziale del decreto-legge in esame, la disposizione recata dal comma 6-quater (anch’esso introdotto dal medesimo numero 5)) relativa alla possibilità di usare formulari standard in luogo del DGUE.

Tale comma 6-quater dispone che, in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo, disciplinato dall’art. 85 del Codice), i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l’assenza di motivi di esclusione (elencati all’art. 80 del Codice) nonché ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Lo stesso comma stabilisce altresì che, nella fase del confronto competitivo, la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’art. 36 del Codice dispone che, per lo svolgimento delle procedure “sottosoglia” disciplinate dal medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Lo stesso comma prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione
(comma 6-bis)

Rispetto al testo previgente, una prima modifica risultante dalla riscrittura operata dal comma 6-bis (il cui testo è identico a quello previsto dal numero 5) della lettera f) del testo iniziale del presente decreto-legge) è l’estensione della disciplina previgente, che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, a tutti i contratti “sottosoglia”.

Un’ulteriore differenza risiede nell’aggiunta di due periodi volti a disciplinare le modalità di effettuazione della verifica.

Il primo di tali periodi stabilisce, infatti, che, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), anche mediante interoperabilità fra sistemi.

Si ricorda che l’art. 81, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE).

Il successivo comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (emanato sulla base del parere dell'ANAC e dell'AGID) la definizione della disciplina per l’attivazione di tale nuova banca dati che, nelle intenzioni (già esplicitate nella norma di delega, v. art. 1, comma 1, lettera z), della L. 11/2016), dovrà sostituire il sistema AVCPass.

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto attuativo quindi, in base a quanto disposto dall’art. 216, comma 13, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

 

Il periodo successivo dispone che i soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la BDOE per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

Verifiche in capo all’aggiudicatario (comma 6-ter)

Un’ulteriore differenza rispetto al testo previgente è ravvisabile nella soppressione dell’ultimo periodo del comma 6-bis, ove si lasciava ferma la verifica sull'aggiudicatario. Tale aspetto è ora disciplinato dal nuovo comma 6-ter che dispone che, nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici in questione, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Durante l'esame al Senato tale disposizione (oltre a mutare collocazione) è stata integrata al fine di precisare che resta ferma la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione in base al disposto del precedente comma 6-bis.

Articolo 1, comma 18
(Disciplina transitoria del subappalto)

 

 

Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.

Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.

 

Si prevede che il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 105, comma 2, del Codice, non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tale percentuale si colloca a metà strada tra quella (pari al 30%) prevista dal testo previgente del comma 2 dell’art. 105 e quella (pari al 50%) prevista dalla novella recata dalla v) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge.

Quanto alla previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara, si fa notare che la stessa riproduce quella introdotta dalla citata lettera v).

Si ricorda che, in base al disposto dell’art. 105 del Codice, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Lo stesso articolo stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, e detta le condizioni alle quali è ammesso il subappalto.

 

Nel disporre la deroga indicata, la norma in esame fa comunque salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

Tale disposizione dispone che per le opere di cui all’art. 89, comma 11, del Codice - cioè per quelle che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali - il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere medesime e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

 

Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l'applicazione:

- del comma 6 dell'articolo 105 del Codice (di cui viene prevista l’abrogazione dalla lettera v) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, soppressa durante l'esame al Senato);

Tale norma prevede, in particolare, l’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori in sede di offerta. Tale disposizione risulta oggetto di censura nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273[2].

- del comma 2 dell'articolo 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;

Nel testo previgente del comma citato sono altresì indicati i casi in cui, in sede di offerta, gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture devono indicare una terna di nominativi di subappaltatori. Tale diposizione è stata abrogata dalla lettera dd) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, soppressa durante l'esame al Senato).

- delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici. Si tratta delle verifiche relative all'assenza di motivi di esclusione dalla procedura d'appalto inerenti, ad esempio, a precedenti condanne penali, interdittive antimafia o carenza dei requisiti di integrità o affidabilità.

Si fa notare che la lettera dd) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, soppressa durante l'esame al Senato, dispone l’abrogazione del comma 3 dell’art. 174, in base al quale l'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2 (cioè quelli in cui è richiesta l’indicazione di una terna di nominativi di subappaltatori), “l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione” previsti dall’art. 80.

Si fa altresì notare che la sospensione in esame opera limitatamente alla fase della gara. Resta infatti in vigore e pienamente efficace il comma 7 dell’art. 105, in base al quale “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”.

 

 


 

Articolo 1, comma 19
(Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)

 

Il comma 19, introdotto dal Senato, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, riscrive il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

 

Prima di analizzare il dettaglio delle disposizioni recate dal comma in esame è opportuno richiamare la disciplina vigente in materia di end of waste e la recente giurisprudenza in materia.

 

Normativa e giurisprudenza sulla cessazione della qualifica di rifiuto

L'art. 184-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Il comma 2, in particolare, dispone che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero "in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due soli regolamenti end of waste: il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS) e il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso)[3].

 

Occorre evidenziare che, per gli altri materiali, per i quali non sono stati emanati criteri end of waste, il successivo comma 3 dispone che, nelle more della loro adozione, continuano ad applicarsi le disposizioni per il recupero semplificato dettate dai decreti del Ministro dell'ambiente emanati in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269[4].

L'esigenza di un intervento normativo in materia di end of waste è stata sottolineata, dal Governo, nella seduta del 19 luglio 2018, in risposta all'interrogazione 5-00187, al fine di superare la situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018.

Sul punto vale la pena ricordare che con nota n. 10045 del 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente aveva confermato il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi "caso per caso". Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “è del tutto evidente che, laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”, dato che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.

In altre parole, “pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni”[5].

Al fine di pervenire ad una soluzione, nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno (n. 18/46/SRFS/C5) per chiedere al Governo di proporre una modifica normativa esplicita in grado di consentire alle regioni di decidere le singole casistiche di end of waste.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’UE che, con la sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18, ha affermato, tra l’altro, che “l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale … in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell’Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale”.

Nel punto 24 della citata sentenza, la stessa Corte sottolinea altresì che “risulta, inoltre, dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali” e che l’obbligo, contenuto in tale disposizione, di notifica alla Commissione “riguarda i progetti di regola tecnica e non le decisioni individuali”.

Si fa notare che la riscrittura del paragrafo 4 operata dalla nuova direttiva rifiuti (n. 2018/851/UE) afferma in modo esplicito che le “decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti”.

 

La soluzione normativa contemplata dal comma in esame prevede una riscrittura del comma 3 dell’art. 184-ter finalizzata a chiarire che, nelle more dell’emanazione di criteri end of waste:

§  la disciplina transitoria a cui fa riferimento il testo vigente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;

§  il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006) avviene, da parte delle regioni (v. infra), sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali (in particolare, nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 161/2012; nonché nell’allegato 1 al D.M. 269/2005) per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

In altre parole, in sede di rilascio delle autorizzazioni in questione, le regioni possono utilizzare, quali criteri end of waste, i parametri citati (relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività) indicati nei richiamati decreti ministeriali (D.M. 5 febbraio 1998; D.M. 161/2012; D.M. 269/2005).

Si fa notare che le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti contemplate dal comma in esame (vale a dire quelle contemplate dagli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006), così come le AIA relative ad impianti di gestione dei rifiuti (disciplinate dal Titolo III-bis, parte seconda, del medesimo decreto) sono di competenza delle Regioni.

In base alla riscrittura operata dal comma in esame viene altresì specificato che le citate autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Si ricorda che, in base all’art. 178 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

 

La norma in esame, in sintesi, consente dunque alle regioni di utilizzare in via transitoria i criteri statali previsti per la venuta ad esistenza delle materie prime secondarie o prodotti mediante procedure agevolate(di cui ai decreti ministeriale 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 e D.M. 269/2005) limitatamente a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

 

La norma in esame prevede altresì l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame. Viene inoltre precisato che tali linee guida dovranno:

- fare particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto e ai controlli sugli oggetti e/o sostanze risultanti dalle operazioni di recupero svolte nell’impianto medesimo;

- tener comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

 

Successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all’autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.


 

Articolo 1, comma 20, lettere a) e b)
(Progettazione)

 

 

La lettera a) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che riguardano: la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo; la disciplina delle spese strumentali.

La lettera b) demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell’emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l’affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione.

Tali disposizioni corrispondono a quelle recate dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, con alcune modifiche che sono state operate durante l'esame al Senato.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni in esame.

Contenuti della progettazione (lett. a, n. 1, punto 1.1 e 1.2)

La norma in esame novella il comma 3 dell’art. 23, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti (punto 1.1).

Si fa notare che, in base all’art. 216, comma 4, primo periodo, del Codice, nelle more dell’emanazione dello specifico decreto ministeriale succitato, quindi fino ad oggi (considerato che tale decreto non è mai stato emanato), si sono applicate le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del D.P.R. 207/2010 (vale a dire l’abrogato regolamento di attuazione del “vecchio” Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006).

 

Tale disposizione è identica a quella recata dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge.

Durante l'esame al Senato, a tale disposizione è stata aggiunta una correzione di carattere formale, volta a far riferimento al “regolamento” in luogo del “decreto” (punto 1.2).

Fasi di elaborazione del progetto di fattibilità (lett. a), n. 2)

La norma in esame riscrive il comma 5 dell’art. 23, che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Anche il nuovo testo mantiene, nella sostanza, due diverse fasi di elaborazione, così come il testo previgente. La prima fase, così come previsto dal testo previgente, è solo eventuale e consiste nella redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La vera differenza sostanziale rispetto al testo previgente risiede nel fatto che l’espletamento della prima fase non è più condizionato dal contesto (la norma previgente prevede che la prima fase sia obbligatoria ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico o dei concorsi di progettazione e di idee) bensì dall’importo del contratto.

La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede infatti che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35 del Codice).

Per i lavori “sottosoglia”, invece, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante.

 

Tali modifiche sono identiche a quelle previste dal testo iniziale dell’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), del presente decreto-legge.

 

Documenti su cui si basa il progetto di fattibilità (lett. a), n. 3)

La norma in esame (che riproduce quella recata dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale) reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell’art. 23 del Codice (che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica) al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati.

La norma prevede infatti che il progetto di fattibilità sia basato:

- su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull'impatto ambientale;

- sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;

- nonché, in base ad un’integrazione approvata durante l'esame al Senato, su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.

Con riferimento ai primi due punti, nella relazione illustrativa al testo iniziale viene sottolineato che tali modifiche sono tese “a coordinare l’articolo 23 del codice con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, specificatamente, con i contenuti degli allegati alla parte II del citato decreto legislativo, modificati con decreto legislativo n. 104 del 2017 (in particolare l’Allegato IV-bis «Contenuti dello Studio preliminare ambientale» e l’Allegato VII «Contenuti dello studio di impatto ambientale»)”.

Spese strumentali (lett. a), n. 4)

Il nuovo comma 11-bis dell’art. 23 del Codice, introdotto dalla norma in esame, stabilisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

Si fa notare che una disposizione pressoché identica era contenuta nell’art. 92, comma 7-bis, del “vecchio” Codice (D.Lgs. 163/2006). Un’analoga disposizione era altresì contenuta nella versione iniziale del “nuovo” Codice (art. 113, comma 6, dello schema di decreto n. 283), ma venne poi eliminata nel corso della stesura finale del testo.

La relazione illustrativa del testo iniziale fa altresì notare che, ad oggi, non essendo stato emanato il decreto attuativo del comma 3 dell’art. 23 (come evidenziato in precedenza), “è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richiamate in virtù dell'articolo 216, comma 4, primo periodo, del codice che fa salva l'applicazione degli articoli da 14 a 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e gli allegati ivi richiamati”.

 

Il successivo comma 11-ter (anch’esso introdotto dalla disposizione in commento) dispone che le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche (previsto dall’art. 12 del D.L. 98/2011, convertito con la legge n. 111/2011) sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del Demanio.

Si ricorda che l’art. 12, comma 4, del D.L. 98/2011 stabilisce, in estrema sintesi, che sulla base delle previsioni triennali di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche individuate dal medesimo articolo, e sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici.

Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione testé commentata come novella all’art. 12 del D.L. 98/2011, in modo da garantire l’unitarietà della disciplina relativa al succitato “piano delle manutenzioni”.

Si fa notare che la lettera a), n. 4 in esame, che introduce i citati nuovi commi 11-bis e 11-ter, è identica a quella recata dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale.

Requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (lettera b), nn. 1 e 2)

La lettera b), n. 1, novella il comma 2 dell’art. 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell’art. 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell’emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-octies, in luogo dell’applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 216 del Codice (che faceva rinvio, nelle more dell’emanazione del succitato decreto ministeriale, ai requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria previsti dagli artt. 254-256 del regolamento di attuazione del “vecchio” Codice (vale a dire del D.P.R. 207/2010).

 

Tale disposizione è identica a quella recata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge.

 

Durante l'esame al Senato, a tale disposizione è stata aggiunta una correzione di carattere formale (contenuta nella lettera b), n. 2), volta a far riferimento (nel testo del comma 5 dell’art. 24 del Codice) al “regolamento” in luogo del “decreto”.

Affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione (lettera b), n. 3)

La norma in esame novella il comma 7 dell’art. 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l’affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione.

Tale novella, ora vigente, bipartisce la disciplina in questione a seconda che si tratti dell’affidamento di una concessione o di altre casistiche.

Se dunque per il caso di appalti, subappalti e cottimi in base al testo iniziale del decreto-legge resta ferma la disciplina previgente, per le concessioni invece la nuova disciplina (in virtù della integrazione operata dalla norma in esame) si limita a stabilire che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

Durante l'esame al Senato, tale integrazione è stata peraltro soppressa, per cui sembrerebbe desumersi che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono sempre essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici.

Nella relazione illustrativa si afferma che l’integrazione, soppressa durante l'esame al Senato, “è finalizzata ad allineare alle disposizioni europee la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Al riguardo, la Commissione europea - Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW), con parere del 6 marzo 2019, nell'evidenziare che il divieto assoluto sancito dall'articolo 24, comma 7, del codice italiano è incompatibile con l'articolo 41 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva appalti pubblici) e con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva concessioni), ritiene che i concessionari uscenti, che hanno predisposto la progettazione da porre a base di gara, devono poter partecipare alla procedura di gara per l'affidamento delle concessioni, purché l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione”.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera c)
(Verifica preventiva della progettazione)

 

 

La norma, introdotta dal Senato, novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.

 

In particolare, la previsione novella il comma 6 della disposizione, che elenca i soggetti dai quali è effettuata l'attività di verifica della progettazione.

In relazione ai soggetti previsti dalla lettera b) del comma, vale a dire - per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice -:

Ø  gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Ø  nonché gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità

Ø  a tali soggetti viene aggiunta anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità

 

I soggetti previsti dalla norma vigente sono:

a)  per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b)  per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

c)  per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del codice.

Si ricorda che, in base al comma 1 della norma novellata, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

Tale verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere (comma 5 dell'art. 26).

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera d)
(Pubblicità legale dei contratti pubblici)

 

 

La lettera d) del comma 20, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).

 

La relazione illustrativa del testo iniziale del decreto-legge (ove la norma in esame è collocata nella lettera c) del comma 1 dell’art. 1) sottolinea che la modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell’art. 29 “con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4 dell'articolo che qui si illustra”.

L’art. 29, comma 1, oggetto di modifica, prevede, in via generale la pubblicazione di tutti gli atti di gara predisposti dalle amministrazioni nella sezione "Amministrazione trasparente” del profilo del committente (art. 3, comma 35 del Codice), allo scopo di rendere conoscibile l’attività delle amministrazioni ai cittadini, in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l’art. 29, comma 1 dispone, altresì, l’obbligo, con riferimento alla c.d. pubblicità che produce effetti legali, della pubblicazione da parte del committente sul proprio profilo:

§  del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

§  della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, comma 1, secondo periodo).

La pubblicazione del provvedimento deve essere effettuata nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, previsto dall'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010), nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

In sostanza, la pubblicazione del provvedimento di esclusione avviene ai sensi dell’art. 29, comma 1, non nella sezione che produce la pubblicità legale (albo on line), ma nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del committente, determinando confusione per gli operatori del settore, abituati, ai fini dell’acquisizione della legale conoscenza degli atti del committente, ad accedere alla sezione del profilo del committente avente valore di albo on line.

Si ricorda infatti che l’art. 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2011 prevede che i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture siano pubblicati sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata “Bandi di gara”.

Al fine di porre rimedio a tale problematica, con il D.Lgs. 56/2017 (cd. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici), l’art. 29, comma 1, è stato modificato, prevedendo che - entro il medesimo termine di due giorni - sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con modalità telematiche, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (terzo periodo, comma 1, art. 29).

Conseguentemente, il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione (quarto periodo, comma 1, art. 29).

In tale ambito, il Garante per la protezione dei dati personali con la delibera 243 del 15 maggio 2014, recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ” ha chiarito che tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza, qualora queste comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall’oggetto del decreto legislativo n. 33/2013 e dall’ambito di applicazione delle relative previsioni e, in particolare, non trovano applicazione la disciplina dell’accesso civico, la regola dell’indicizzazione e del riutilizzo dei dati e il termine di durata della pubblicazione”.

 

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera e)
(Disciplina di dettaglio del ruolo del
responsabile unico del procedimento)

 

 

La lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell’articolo 31 del Codice, attribuisce al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate dall’ANAC - il compito di definire:

§  la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;

§  e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

Si stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dalla lettera gg) del comma in esame, e dunque dalle linee guida n. 3 dell’Anac.

 

 


 

Articolo 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24
(Contratti “sottosoglia”)

 

La lettera g) reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore.

La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame.

Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l’utilizzo del criterio del “minor prezzo” come alternativa sempre possibile all’OEPV per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.

Tali disposizioni, in parte modificate durante l'esame al Senato, ripropongono quelle recate dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale.

Durante l'esame al Senato è stata introdotta una disposizione, ora collocata nella lettera f), che reca una modifica di coordinamento all’art. 32 del Codice.

 

Calcolo del valore stimato degli appalti (comma 20, lettera g), nn. 1) e 2))

Le norme in esame modificano in più punti l’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

In particolare viene previsto che – per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture – il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto (modifiche alle lettere a) dei commi 9 e 10 dell’art.35).

Nello specifico, le modifiche sono volte al recepimento di quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ha censurato i commi 9 e 10 dell’art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell’appalto sia dato dal “valore complessivo stimato della totalità di tali lotti” qualora vi sia la possibilità di “appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati”.

La Commissione europea osserva che, aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana ha ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2014/24, per cui invece tale criterio si applica anche quando l’appalto “può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti”.

Anticipazione del prezzo all’appaltatore (comma 20, lett. g), n. 3))

La norma in esame interviene sull’anticipazione del prezzo del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine “lavori” con quello più generale di “prestazione” (modifica al comma 18 dell’art. 35).

Tale modifica, secondo la relazione illustrativa, è “tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture”.

Modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia” (comma 20, lettera h), nn. 1), 2) e 3), e comma 24)

Le disposizioni in esame novellano in più punti il testo del comma 2 dell’art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo.

Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24-sexies dell'articolo in esame.

 

Nel dettaglio, il numero 1) della lettera in esame, che corrisponde alla disposizione contenuta nel numero 1) della lettera f) del testo iniziale del decreto-legge, modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice – che nel testo previgente prevedeva, tra l’altro, l’affidamento, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici – al fine di:

§  snellire la procedura, richiedendo la previa consultazione solamente di 3 operatori (nell’ambito della riscrittura operata durante l'esame al Senato, tale condizione è stata sostituita al fine di richiedere la previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti) anziché 10;

§  elevare a 200.000 euro il limite superiore della classe di importo considerata, in modo da ampliare l’ambito di applicazione della procedura a tutti i lavori di importo inferiore a 200.000 euro (e, ovviamente, pari o superiore a 40.000 euro).

 

Nel corso dell’esame al Senato tale disposizione è stata riscritta al fine di riportare il limite superiore a 150.000 euro e a prevedere l’affidamento diretto in luogo della procedura negoziata.

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro viene quindi riproposta la disciplina recata dall’abrogato comma 912 della legge di bilancio 2019.

Il citato comma 912, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici e fino al 31 dicembre 2019, consentiva alle stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.

Si fa notare che, mentre nel testo attualmente vigente (risultante dalle modifiche operate dal testo iniziale del presente decreto-legge) non cambia la disciplina relativa agli affidamenti di servizi e forniture, ma solamente quella relativa ai lavori, il nuovo testo come risultante dalle modifiche proposte durante l'esame al Senato prevede che anche per i servizi e le forniture si passa, così come per i lavori, dalla procedura negoziata all’affidamento diretto.

 

Si fa altresì notare che gli ultimi due periodi della lettera b), che non sono sostanzialmente oggetto di modifica, stabiliscono che:

§  i lavori in questione possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di affidamento diretto di cui al periodo precedente;

§  l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

 

La disposizione recata dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, che sopprime la lettera c) del comma 2 dell’art. 36 (ove si prevedeva una procedura negoziata “aggravata”, in quanto si richiedeva la consultazione di 15 operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) non compare più nel testo approvato dal Senato.

In luogo di tale disposizione, il numero 2) della lettera in esame reintroduce la lettera c) e vi affianca una nuova lettera c-bis), al fine di riprodurre, nelle linee essenziali, la disciplina derogatoria dettata dal comma 912 della legge di bilancio 2019.

Il citato comma 912 prevedeva l’applicazione delle procedure di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 36 (quindi di una procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. Conseguentemente, la procedura negoziata “aggravata” in cui si richiedeva la consultazione di 15 operatori economici si applicava per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

Nel riprodurre queste due distinte discipline, la cui applicazione dipende dal superamento o meno dell’importo di 350.000 euro, le norme in esame introducono un’ulteriore semplificazione che consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa pubblicazione di un bando di gara.

 

Il numero 3), che ripropone, modificandola, la disposizione di cui al numero 3) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, riscrive la lettera d) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di introdurre una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l’affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall’art. 60 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del Codice medesimo.

Tali procedure aperte, in base alla riscrittura operata durante l'esame al Senato, si applicano per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (e fino alla citata soglia di rilevanza europea) e non, come prevede il testo attualmente vigente del decreto-legge, a partire da 200.000 euro.

Il richiamato art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi “sottosoglia”, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

 

La seguente tabella – che illustra le linee essenziali della nuova disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia” risultante dal testo iniziale del decreto-legge e dalla riscrittura operata durante l'esame al Senato, tramite il confronto con la disciplina previgente e con quella derogatoria prevista dall’abrogato comma 912 della legge di bilancio 2019 – consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:

 


 

 

Importo dei lavori

Disciplina previgente

Disciplina derogatoria prevista dal c. 912 L. 145/2018

Disciplina vigente
in base al testo iniziale del D.L.

Nuova disciplina prevista dal ddl di conversione

0

 

 […]

39.999,99

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta

 

 

 

 

 

40.000

 

[…]

 

149.999,99

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici

affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici

affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti

 

 

 

 

150.000

[…]

199.999,99

procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici

procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici

 

 

200.000

 […]

349.999,99

procedura aperta
(salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice)

 

 

 

350.000

procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti

procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici

 

[…]

 

 

999.999,99

 

 

 

 

1 milione

procedure ordinarie
(fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)

procedure ordinarie
(fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)

procedura aperta
(salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice)

 

 […]

fino alla soglia

 


 

Verifica dei requisiti (comma 20, lett. h), n. 4)

La norma in esame, inserita durante l'esame al Senato, dispone l’abrogazione del comma 5 dell’art. 36 del Codice, oggetto di riscrittura da parte del numero 4) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge.

Nel testo previgente, il citato comma 5 disciplinava la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate (in base al comma 2) relativamente ai contratti “sottosoglia”.

Rispetto al testo previgente, il nuovo testo (previsto dal testo iniziale del decreto-legge) non esplicita che l’ambito di applicazione riguarda le procedure di affidamento di cui al comma 2. Un’altra novità risiede nel fatto che viene consentito alle stazioni appaltanti di decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione viene inserita “nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dell'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali”.

Il richiamato art. 56 dispone, tra l’altro, che “nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione”.

Si ricorda altresì che l’art. 133, comma 8, del Codice, collocato all’interno della disciplina degli appalti nei settori speciali, dispone che “nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara”.

 

Disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (comma 20, lett. h), n. 5)

La norma in esame novella il comma 7 dell’art. 36 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico, in luogo di specifiche linee guida adottate dall’ANAC previste dal testo previgente, la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui all’art. 36, nonché delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (punto 5.1)).

Si ricorda che le citate linee guida sono state adottate con la delibera ANAC n. 1097 del 2016 (Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici») ed aggiornate con la successiva delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018.

 

Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell’emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, in luogo dell’applicazione delle disposizioni previste dal comma 9 del medesimo articolo 216 (punto 5.3)).

Tale comma 9 prevedeva, quale disciplina transitoria, l'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con le disposizioni del Codice.

Il citato comma 27-octies prevede, tra l’altro, che fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento unico si applicano gli atti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all’art. 36, comma 7. Si rinvia, in proposito, alla relativa scheda di lettura.

 

Un’ulteriore modifica è volta a sopprimere la parte del testo previgente del comma 7 che demandava alle linee guida l’individuazione delle modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale (punto 5.2)).

Tale aspetto non dovrà quindi essere disciplinato dal futuro regolamento unico di attuazione previsto dal succitato comma 27-octies.

 

La disposizione in esame riproduce, nella sostanza, quella recata dal numero 6) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale. La riscrittura operata durante l'esame al Senato ha infatti modificato solamente l’articolazione della disposizione in tre sottopunti 5.1), 5.2) e 5.3).

 

Utilizzo del criterio del “minor prezzo” come alternativa sempre possibile all’OEPV (comma 20, lett. h), n. 6)

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 36, introdotto dalla norma in esame, individua il criterio del “minor prezzo” quale alternativa sempre percorribile, in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.

Tale norma corrisponde a quella contenuta nel numero 7) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge.

Durante l'esame al Senato è stata eliminata la parte della disposizione in cui si prevede che il ricorso all’OEPV in luogo del criterio del minor prezzo può avvenire solo “previa motivazione”. In tal modo, mentre il testo iniziale configura il criterio del minor prezzo quale regola generale, il nuovo testo, risultante dalla riscrittura operata durante l'esame al Senato, mette i due criteri sullo stesso piano ed è sempre possibile scegliere l’uno o l’altro.

Eccezioni a tale regola di “equiparazione” sono possibili (secondo il disposto della norma in esame) nei casi in cui il Codice (art. 95, comma 3) prevede l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come criterio esclusivo di aggiudicazione.

 

Coordinamento (comma 20, lettera f)

La norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, opera una modifica di coordinamento all’art. 32, comma 2, del Codice, necessaria in virtù delle modifiche operate dal comma in esame all’art. 36 del medesimo Codice.

Nel testo vigente del comma 2 citato si disciplinano le modalità con cui procedere all’affidamento diretto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a). Poiché, in base alla riscrittura operata dal comma in esame, anche nella lettera b) dell’art. 36 del Codice si prevede l’affidamento diretto, la norma in esame estende il riferimento alla lettera a) al fine di includere anche la lettera b).

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera i)
(Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

 

 

La lettera i), introdotta durante l’esame al Senato, modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre - tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.

 

L'articolo 46 del Codice ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

-     i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali) (lett. a);

-     le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale (lett. b);

-     le società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi (lett.c);

-     i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett. d);

-     i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra (lett e);

-     i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e di architettura (lett. f).

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera l)
(Consorzi stabili)

 

 

L’articolo 1, comma 20, lettera l) è stato approvato dal Senato in un testo che ricalca i contenuti della lettera h) del testo originario del decreto-legge.

Si novella l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.

Viene poi aggiunto nella norma novellata del codice un nuovo comma 2-bis, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota (secondo quanto precisato durante l’esame al Senato) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

 

Si prevede, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, quale principale novità recata dalla novella che i consorzi stabili tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative ovvero di professionisti e di ingegneria, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La lettera c) dell'articolo 45, co.2, richiamata in norma, fa riferimento ai consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

La lettera f) dell'art. 46, co. 1, fa riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

 

Si demanda al regolamento unico di attuazione di cui all’articolo 216, comma 27-octies (e non più alle Linee guida ANAC) di stabilire, per i lavori, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Si ricorda che l'art. 84 del codice reca il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Rispetto alla previgente disciplina, con la novella si prevede che non costituisce subappalto altresì l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del codice.

Nel dettaglio, si rammenta che l'articolo 45 del codice, al comma 2, prevede le categorie che rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f)  le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

In dottrina si era osservato come la mancata estensione, nella formulazione letterale del codice, della disciplina di favore prevista dall'art. 47, comma 2, per i consorzi stabili neo costituiti, anche ad altri soggetti consortili, quali appunto i consorzi ex articolo 45 comma 2, lettera b) del codice, potesse presentare profili discriminatori. In particolare, l’eventuale differenziazione tra soggetti consortili, pur dotati di analoga autonomia giuridica e stabilità - si era osservato - potesse contrastare con i principi di parità di trattamento e non discriminazione di rango europeo (primo considerando direttiva 2014/24/UE e secondo considerando direttiva 2015/25/UE) oltreché nazionale dettate in tema di contratti pubblici.

 

Con la riscrittura del comma 2 viene quindi meno il riferimento all'avvalimento, previsto invece nel testo previgente.

Al riguardo, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla 8a Commissione del Senato, erano stati al riguardo evidenziati profili critici (Oice, punto s) delle memorie depositate) in ordine alla previsione del ricorso all'avvalimento con riguardo all’utilizzabilità dei requisiti delle imprese consorziate, atteso che consorzio stabile è un soggetto tendenzialmente unico che deve potersi qualificare con la somma dei requisiti di tutte i consorziati come accade per le associazioni temporanee di impresa.

 

Viene poi aggiunto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis. Esso stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

La relazione illustrativa al decreto-legge faceva riferimento, in relazione a tale nuovo comma 2-bis (A.S. 1248), alla necessità di colmare un vuoto normativo nei settori dell'affidamento di servizi e forniture.

Si ricorda che l'articolo 47 del codice prevede al comma 1 che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La disciplina previgente recata dal comma 2 dell'articolo 47 - che era stata modificata dal c.d. decreto correttivo n.  56 del 2017 - prevedeva che i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, potessero utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. La ratio della norma, si era osservato, risiede nel dettare, grazie alla possibilità di ricorrere alla qualificazione sia dei requisiti propri sia dei consorziati, una disciplina sostanzialmente di favore nei confronti dei consorzi stabili, allargandone le possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento. Si demandava nella precedente disciplina alle linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, di stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

La citata relazione illustrativa del Governo, con riferimento alla norma del decreto-legge, faceva poi riferimento alla finalità di consentire l'operatività dello strumento pro concorrenziale dei consorzi in parola.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera m)
(Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)

 

 

La norma novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.

 

Il Capo II, cui appartiene l'articolo 59 in parola, concerne le Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari, nell'ambito del Titolo III del Codice sulle procedure di affidamento.

In estrema sintesi, si ricorda che i primi due commi della norma provvedono alla indicazione delle procedure a disposizione delle stazioni appaltanti per la selezione degli appaltatori, mentre il terzo e il quarto comma definiscono le offerte irregolari o inammissibili ed il quinto comma indica le modalità di indizione della gara. Il cosiddetto decreto correttivo al codice ha modificato la rubrica della disposizione, prima rubricata scelta delle procedure, recando poi una serie di novelle alla norma e aggiungendo quattro nuovi commi dedicati a disciplinare l’eccezione generale al divieto di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori (comma 1-bis), a definire le modalità e il grado di motivazione del ricorso a tale affidamento congiunto (comma 1-ter), a fornire precisazioni in ottica antielusiva per il caso di opzione della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo (comma 2-bis) nonché a stabilire l’alternativa fra appalto a corpo e a misura e la relativa disciplina di base del prezzo (comma 5-bis).

 

Si ricorda come l'articolo 59 preveda il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Il comma 1 dell'articolo 59 prevede infatti che, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, del codice, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Con riferimento alle eccezioni previste, il decreto correttivo aveva poi previsto (art. 216, co. 4-bis) la non applicazione del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, per le opere i cui progetti definitivi risultassero definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si osserva che in dottrina era stato rilevato un apparente contrasto di tale divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera stabilito dall'articolo 59 in parola rispetto al principio di indifferenza delle direttive europee per l’affidamento congiunto o separato.

Il comma 1-bis (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c) del già citato c.d. decreto correttivo al codice) prevede, nel testo vigente già prima del decreto-legge in esame, una eccezione generale al suddetto divieto, stabilendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Il comma 1-ter prevede poi che il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Si ricorda che storicamente l'istituto dell'appalto integrato risulta connesso strettamente con il problema dei criteri di aggiudicazione, poiché l’appaltatore è chiamato non solo ad eseguire ma anche a progettare: la ratio dello stesso sarebbe contrastare il fenomeno delle varianti, in quanto si intenderebbe attribuire la responsabilità della completezza progettuale in capo all’impresa, cosicché questa non abbia titolo per eccepire difetti progettuali da pagare in termini di corrispettivo.

 

Con la novella in esame, al comma 1-bis viene inserita una nuova previsione, in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del regolamento di attuazione dello stesso previsto all'articolo 216, comma 27-octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 46, comma 1, del codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) seguente, le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura

 

Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

 

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera n)
(Informazione dei candidati e degli offerenti)

 

 

La norma novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

 

Viene introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.

In particolare, si stabilisce che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Tale informazione si prevede sia fornita nei termini stabiliti al comma 5 della norma novellata, vale a dire immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Il provvedimento di informazione indica l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

 

Si ricorda che l'articolo 80 del Codice concerne i motivi di esclusione, ed è anch'esso novellato dal decreto-legge in esame.

 

L'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), recante Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Con D.P.C.M. 22 luglio 2011 sono state adottate le modalità di attuazione della disposizione. La alla verifica dell'attuazione è affidata ad AgID.

La norma ha previsto che il Governo promuovesse l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità previste.

 

L'art. 76 del codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

In base al comma 2 della norma, su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta una serie di elementi, quali: a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione; b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

In base al comma 5 richiamato nella nuova disposizione, le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a).

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera o)
(Motivi di esclusione)

 

La norma, su cui il Senato ha approvato modifiche, novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione.

 

La disposizione in esame novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

 

Si rammenta che l'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici disciplina i motivi di esclusione per ragioni morali, attraverso l'elencazione di una serie di reati da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la PA, come previsto dalla clausola di cui al comma 1, lettera g) del medesimo articolo 80. I motivi di esclusione hanno carattere generale, mentre i criteri di selezione sono da intendere come requisiti di qualificazione e attengono entrambi alla fase precedente l'aggiudicazione. Per i contratti pubblici rilevano, pertanto, una serie di regole dirette a garantire il possesso, da parte dell'operatore economico che partecipa alle gare, tanto delle prescritte capacità tecniche, professionali, economiche e finanziarie necessarie a garantire l'esecuzione del contratto (requisiti di qualificazione), quanto il possesso di requisiti di ordine soggettivo (di carattere generico). Pertanto, ai sensi dell'art. 32 del Codice, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 94, la circostanza che l'offerta provenga da un concorrente che non può essere escluso è requisito da sottoporre a verifica in sede di aggiudicazione. Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 80 prevede la possibilità di escludere l'operatore in qualunque momento della procedura di gara qualora si trovi, a causa di atti compiuti o omessi nel corso della procedura, in una delle situazioni comportanti motivo di esclusione. Pertanto sono da valutare tanto i requisiti di partecipazione, quanto eventuali cause di esclusione.

I motivi di esclusione sono stati disciplinati non solo dall'art. 80, ma anche da altre disposizioni del 'nuovo' Codice, di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. decreto correttivo. Tra queste si ricordano:

-          l'art. 19, in materia di sponsorizzazione, che stabilisce la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti in capo allo sponsor che intenda realizzare lavori o prestare servizi e forniture;

-          l'art. 24, concernente i requisiti dei progettisti;

-          l'art. 30, secondo cui i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere piccole e medie imprese;

-          l'art. 146, relativo alla qualificazione degli appalti nel settore dei beni culturali;

-          l'art. 183 sui requisiti dei promotori finanziari;

-          l'art. 216 sulla disciplina transitoria.

 

In particolare, la novella in esame interviene sul comma 2 dell'articolo 80, il quale contempla quale ulteriore motivo di esclusione, la sussistenza - con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, ecc.) - di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, recante il c.d. Codice delle leggi antimafia, che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione.

In base al vigente comma 2 dell'articolo 80, costituisce parimenti motivo di esclusione la sussistenza - a carico dei medesimi soggetti citati - di un tentativo di infiltrazione mafiosa (di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione[6]). A legislazione vigente, il comma 2 dell'articolo 80 specifica che resta fermo quanto previsto con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia, di cui - rispettivamente - agli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

 

Il citato articolo 88 del Codice delle leggi antimafia, nel disciplinare i Termini per il rilascio della comunicazione antimafia, dispone - al richiamato comma 4-bis, che, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica, i soggetti di cui all'articolo 83, co. 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici, nonché contraenti generali di cui all'articolo 176 del D. Lgs. n. 163 del 2006) procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i predetti soggetti, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

 

La novella in esame aggiunge al comma 2 dell'articolo 80 un periodo per specificare che resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 159 del 2011. Tale articolo del Codice delle leggi antimafia, nel disciplinare il controllo giudiziario delle aziende, prevede - al comma 6 - che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (ai sensi dell'art. 84, co. 4), che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possano richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione, l'applicazione del controllo giudiziario (di cui al medesimo art. 34-bis, co. 2, lett. b)). Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del c.p.p. (Procedimento in camera di consiglio), accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. Il successivo comma 7 specifica che il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario, sospende gli effetti delle informazioni del prefetto.

 

In particolare, ai sensi del richiamato articolo 34-bis, co. 2, del Codice delle leggi antimafia, si ricorda che il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a)  imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende, l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b)  nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

 

 

Durante l'esame al Senato è stato invece soppresso il numero 1) della lettera n) del testo originario del DL, il quale espungeva dall'elenco di reati di cui al comma 1 dell'articolo 80 (reati accertati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione), il riferimento ad un relativo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, facendo in tal modo venir meno la possibilità che un operatore economico potesse essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardasse non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Analogamente, durante l'esame al Senato è venuta meno la soppressione di cui al numero 5) della lettera n) del testo originario del DL, laddove, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 80, eliminava dai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico da parte delle stazioni appaltanti, il riferimento ad un relativo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

La relazione illustrativa al DL affermava che con tali modifiche si intendeva coordinare la disposizione con il novellato articolo 105 del codice, nonché risolvere i rilievi della Commissione europea all'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273. Si veda, al riguardo, la scheda relativa alle novelle all'articolo 105, recate con la lettera v) dell'articolo 1. Si segnala che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, in svolgimento presso l'8a Commissione del Senato, l'espunzione del riferimento ai subappaltatori dai commi 1 e 5 dell'articolo 80 del Codice è stata, peraltro, profilata da diversi soggetti auditi. Si vedano, al riguardo, gli elementi emersi nel corso delle audizioni di ANAS, ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in sede di audizione.

In relazione a tale disposizione soppressa durante l'iter in Senato - rispetto all'originaria novella dell'articolo 80 del codice -  si deve tenere conto della sospensione disposta dal comma 24 (cui si rinvia) del testo dell'articolo 1 come risultante dalla prima lettura.

 

 

La novella in esame interviene anche sul comma 3 dell'articolo 80, che - in relazione alla forma dell'impresa - individua i soggetti nei confronti dei quali disporre l'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, a seguito di sentenza/decreto penale di condanna o misura interdittiva. In particolare, per il caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio rispetto a quelli menzionati nel comma: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.), la previgente disciplina prevede che l'esclusione vada disposta se i predetti atti siano stati emessi nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza. La novella in esame modifica la disciplina, prevedendone l'applicazione alle predette società con numero di soci pari o inferiore a 4, facendo rientrare nel novero dell'applicabilità della disposizione anche le società composte da 4 soci e non solo quelle composte da un numero inferiore di soci (la nuova dicitura fa riferimento, infatti, alle società con numero 'pari o inferiore a quattro' soci).

Il vigente comma 3 prevede, inoltre, che l'esclusione non vada disposta e il divieto venga disapplicato quando:

-       il reato è stato depenalizzato, ovvero

-       quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero

-       quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero

-       in caso di revoca della condanna medesima.

Alle predette cause di disapplicazione del divieto e di non disposizione dell'esclusione, la novella in esame aggiunge i casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, c.p..

Tale disposizione penale, aggiunta al c.p. dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L. n. 3 del 2019, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, a decorrere dal 31 gennaio 2019, stabilisce che la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue e che, decorso un termine non inferiore a 7 anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

L'articolo 179 c.p., nel fissare le Condizioni per la riabilitazione, stabilisce quanto segue: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.  Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1.  sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2.  non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

 

Durante l'esame al Senato è stato interamente soppresso del numero 4) della lettera n) del testo originario del DL, che novellava il comma 4 dell'articolo 80  del Codice, prevedendo - in tema di regolarità contributiva previdenziale - che un operatore economico potesse essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante potesse dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati. La norma del testo originario del decreto-legge rispondeva a rilievi sollevati nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2273, ove la Commissione europea ha profilato la violazione degli articoli 38, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2014/24/UE da parte dell'articolo 80, comma 4 del Codice dei contratti.

 

La novella in esame interviene poi sul comma 5 dell'articolo 80, sostituendone la lettera b). Si ricorda che tale comma individua le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché 'si trovi in stato di fallimento') o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942[7], che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'art. 186-bis del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera b) rinviava, infatti, al solo articolo 110).

La normativa indicata reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l’articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione (su cui si veda, infra, la relativa scheda).

 

La novella in esame, ulteriormente intervenendo sul comma 5 dell'articolo 80, vi aggiunge la nuova lettera c-quater, annoverando tra le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la circostanza che l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

 

In conclusione, la novella in esame sostituisce il comma 10 dell'articolo 80, specificando i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA. In particolare, si prevede che tale durata sia:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo comma, primo periodo c.p., salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi del citato art. 179, settimo comma, c.p.;

b) pari a 7 anni nei casi previsti dall’art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, c.p., salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

La relazione illustrativa precisa che 'la modifica del comma 10 è volta a chiarire le disposizioni relative ai controlli che si operano nelle procedure di gara in presenza di sentenze penali di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria'. Al riguardo, si ricorda che il previgente comma 10, semplicemente statuiva: 'Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna'.

 

La novella aggiunge poi il comma 10-bis al fine di prevedere che, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 la durata dell'esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Si prevede, peraltro, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante debba tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.

 

Si ricorda che il previgente comma 5 dell'articolo 80 (sul quale la novella in esame interviene sostituendo la lettera b) e aggiungendo la nuova lettera c-quater) prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a)  la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

b)  l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (lettera novellata dal decreto-legge in esame);

c)  la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g)  l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h)  l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i)   l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l)   l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Articolo 1, comma 20, lettera p)
(
Requisiti di partecipazione)

 

 

Il comma 20, lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L'articolo 83 del Codice disciplina i requisiti speciali di partecipazione, vale a dire i requisiti relativi alla capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti (comma 1). Il comma 2, nel testo previgente, demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina dei requisiti speciali. Con la novella in esame, l'individuazione di tale disciplina è invece demandata al regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

È demandato al nuovo regolamento unico di attuazione anche il compito di disciplinare nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 83 e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII in materia di Mezzi di prova dei criteri di selezione.

La ratio dell'articolo 83, nel Codice del 2016 come modificato dal c.d. decreto correttivo, consiste nel limitare la discrezionalità della stazione appaltante, prevedendo una disciplina dei suddetti requisiti, affinché i requisiti fissati dalla stazione appaltante nel proprio bando siano pertinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza.

In base alla disposizione (comma 1) i criteri di selezione riguardano infatti esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.

Nel dettaglio, la norma dispone poi al comma 2 che i requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.


 

Articolo 1, comma 20, lettere q), r) e s)
(
Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici; norme di coordinamento
)

 

 

Il comma 20, lettera q), novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Si dettano infine disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.

Il comma 20, lettera r), intervenendo sull’articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all’articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione di cui all’articolo 216, comma 27-octies, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori, così coordinando la norma del Codice con la previsione del regolamento unico.

Il comma 20, lettera s) novella l’articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applichi la disposizione transitoria prevista nell'articolo 216, comma 27-octies, in coordinamento con questa.

 

 

Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (lettera q)

 

Il comma 20, lettera q) novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare:

§  al comma 1 del novellato art. 84, è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione sia esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (le SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

La novella, in ordine alle funzioni di natura pubblicistica, riproduce quanto era precedentemente previsto al riguardo, dal Codice anteriore alla riforma del 2016 (riproducendo l’art. 40 del previgente D.Lgs. 163/2006).

Su tale profilo, nell'ambito delle proposte al MIT formulate in seguito a una consultazione promossa dall'ANAC in materia di SOA, si segnala la posizione, su tale tema, dell'ANCE ove si riconosceva come l’attività della SOA rappresenti una funzione di natura pubblicistica, rilevando, tuttavia, come in mancanza di una specifica indicazione del Codice o di una legge (cfr. art. 40 dell’abrogato d.lgs. 163/2006), si ritenesse problematica la possibile applicazione dell'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di responsabilità erariale e della fattispecie di reato per false attestazioni di cui agli artt. 476 e 479 del codice penale.

 

Si ricorda che la norma novellata stabilisce, al comma 1, che fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (le SOA) autorizzati dall'ANAC.

 

Si ricorda poi che il comma 12 ha previsto l’individuazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, delle modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. A ciò ha fatto seguito il Comunicato 9 maggio 2018 del Presidente dell'ANAC, in ordine alle Linee guida ai sensi dell'art. 84, comma 12, del Codice in materia di possibili sistemi alternativi per la qualificazione degli operatori economici, che ha ritenuto che il termine di un anno per l'adozione di tali sistemi alternativi di qualificazione debba decorrere dall'adozione del decreto sui requisiti per la partecipazione alle gare (di cui all'art. 83, comma 2, del Codice, norma - si ricorda - novellata dal decreto-legge qui in esame, con il rinvio all'emanando regolamento attuativo).

 

La legge n. 20/1994 reca “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, disciplina all'art 1 l'azione di responsabilità.

In estrema sintesi, si stabilisce la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale responsabilità personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Si stabiliscono norme sul giudizio di responsabilità, prevedendosi al riguardo che deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità, stabilendosi norme nel caso di deliberazioni di organi collegiali ovvero se il fatto dannoso è causato da più persone (co. 1-ter e 1-quater), ovvero (co. 1-quinquies) sulla responsabilità solidale. Si disciplina il profilo dell'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, disciplinando i presupposti del sequestro conservativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

In base al comma 4 della norma richiamata nella disposizione qui in esame, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

 

§  si dettano poi disposizioni di coordinamento, all'interno dell'articolo 84, alla luce della scelta, operata con le novelle del decreto-legge in esame, di demandare al regolamento sull'attuazione le discipline applicative.

Al comma 2, si sostituisce il riferimento all'emanando decreto dell'ANAC in materia di requisiti di qualificazione (ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Codice, anch'esso infatti novellato dal decreto-legge in esame) con quello – invece – al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; saranno quindi con tale regolamento individuati i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

Si ricorda che l'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

 

§  al comma 4, lettera b), si amplia l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali, che viene esteso ai quindici anni antecedenti,  rispetto al decennio previsto dal testo previgente.

La relazione illustrativa indica al riguardo la finalità di tenere conto della crisi economica e la conseguente impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede che le SOA attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

 

§  il riferimento al regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies viene previsto anche:

-         al comma 6, quarto periodo, ove si prevede che sull'istanza di verifica della qualificazione l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel regolamento (e non più nelle linee guida).

Si ricorda che l'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.

 

-         al comma 8 (primo e secondo periodo), in materia di casi e modalità di sospensione o annullamento delle attestazioni SOA, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione, nonché dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione; è previsto che detti corrispettivi siano in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

-         ai commi 10 e 11, rispettivamente in materia di sanzioni per violazione delle disposizioni attuative e di requisiti di capacità strutturale rilevanti per la verifica triennale (nell'ambito della qualificazione della SOA che ha durata di cinque anni) prevista dalla normativa.

 

Regolamento di attuazione in relazione allo schema per la certificazione dell'esecuzione dei lavori (lettera r)

 

Con la lettera r) si interviene sull’articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituendo al comma 5-bis il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all’articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione di cui all’articolo 216, comma 27-octies, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori.

Si ricorda che in base al citato comma 5-bis, l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, nella previgente formulazione. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

 

 

Casi di divieto di avvalimento (lettera s)

 

Con la lettera s) si dispone una novella all’articolo 89, in materia di avvalimento, sostituendo il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione per la individuazione delle opere per le quali, per notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applica la disposizione transitoria prevista nella relativa norma (articolo 216, comma 27-octies).

In base al comma 11, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Il terzo periodo previgente demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la definizione dell'elenco delle opere di cui al comma in parola, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati, stabilendo norme transitorie, con l'applicazione dell'articolo 216, comma 15.

Si ricorda che in attuazione del comma 11 era già stato adottato il D.M. 10 novembre 2016, n. 248, "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". I decreti adottati in attuazione di una serie di disposizioni, tra cui l'articolo 89, comma 11, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico ai sensi del nuovo comma 27-octies dell'articolo 216 (come novellato dal decreto-legge in esame).

Per quanto concerne l'avvalimento, va ricordato che la Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2018/2273 ha contestato all'Italia l'illegittimità, tra le altre, delle disposizioni che vietano l'avvalimento nel caso di appalti di "opere complesse" (art. 89, comma 11).

La Commissione europea ha ritenuto tale disposizione sproporzionata poiché proibisce l'avvalimento in relazione non a specifici lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, bensì all’intero appalto, in difformità rispetto al disposto dall’articolo 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/25/UE.

Le altre contestazioni riguardano l'avvalimento "a cascata" (art. 89, co. 6) e la possibilità per l'impresa ausiliaria di fornire requisiti a più di un concorrente e di partecipare a sua volta allo stesso appalto, come offerente o come subappaltatore (art. 105, co. 4, lett. (a), e art. 89, co. 7, del Codice).

Si fa presente che la norma in esame non sembra toccare i profili della suddetta procedura d'infrazione attivata dalla Commissione europea.


 

Articolo 1, comma 20, lettera t)
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto – OEPV e minor prezzo)

 

 

L’articolo 1, comma 20, lettera t), modificata dal Senato, modifica l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Rispetto al testo originario del decreto, nel corso dell'iter in Senato sono state eliminate le modifiche ai commi 10-bis e 15 dell'articolo 95, in base al quale la stazione appaltante, che stabilivano, rispettivamente, un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento nell'ambito della OEPV, e prevedeva che ogni variazione intervenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevasse ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

 

 

La disposizione modifica l’articolo 95 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto:

a)   viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserendo anche il riferimento (in una nuova lettera b-bis) ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Si ricorda che, in base al comma 3 già vigente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), norma quest'ultima che prevede la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

 

Tale previsione ricalca il testo originario del D.L. (lettera s)).

 

b) Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente:

§  per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (lettera a) soppressa).

La norma oggetto di soppressione prevedeva che in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applicasse l'esclusione automatica, la stessa avesse l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 sulla valutazione dell'offerta anomala. Si faceva fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si procede mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) sul criterio del minor prezzo.

§  per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Resta, quindi, in vigore la sola lettera b), che prevede il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) della norma del Codice, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).

In base al comma 3, della norma in parola, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (lettera a) del comma 3). A tal fine, in base al Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

 

In base al testo approvato dal Senato, si sopprimono i numeri 3) e 4) della originaria lettera s) del decreto-legge nel testo già entrato in vigore.

Il numero 3) del testo originario del decreto interviene del sul comma 10-bis dell'articolo 95: in base alla norma, la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La norma originaria del decreto-legge sopprime, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Il comma 10-bis - di cui si elimina la soppressione - stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Il numero 4) del testo originario del decreto - soppresso nel testo approvato dal Senato - riscrive il comma 15 dell'articolo 95, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' - mentre la norma previgente faceva riferimento alla 'fase di ammissione' -, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La norma previgente di cui si elimina la soppressione - stabilisce che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Articolo 1, comma 20, lettera u)
(Offerte anomale)

 

 

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

 

Il Codice degli appalti stabilisce le ipotesi nelle quali trova applicazione il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Tali ipotesi sono elencate dall'art. 95, comma 4, come novellato dalla lettera s) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame (confronta la scheda relativa all’articolo 1, comma 20, lettera t), del testo licenziato dal Senato).

Con riferimento a tale criterio, l'art. 97 del Codice detta alcune metodologie per il calcolo della soglia ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, cioè le offerte che presentino un ribasso rispetto alla soglia medesima tale da mettere in dubbio la sua affidabilità.

 

Il testo previgente dell'art. 97, comma 8, prevedeva che la stazione appaltante potesse procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale (senza cioè acquisire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti), al ricorrere delle seguenti condizioni: il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, il valore della gara fosse inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del Codice), il numero delle offerte risultasse inferiore a 10.

La novella in esame ha introdotto l'ulteriore condizione che la gara non rivesta carattere transfrontaliero.

 

Tale novella intende rispondere ad alcune criticità sollevate nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Riguardo, infatti, ai requisiti per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Quarta Sezione) del 15 maggio 2008, sulle cause riunite C?147/06 e C?148/06, ha chiarito che "l’applicazione agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo della regola dell’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse può configurare una discriminazione indiretta, danneggiando in pratica gli operatori degli altri Stati membri". Inoltre, l'applicazione dell'esclusione automatica si può giustificare in presenza di un "numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare". L'applicazione dell'esclusione automatica alle gare di interesse transfrontaliero si giustificherebbe quindi, secondo quanto prospettato dalla Corte, solo in presenza di un numero alto di offerte ammesse, tale da compromettere il buon andamento della gara.

La novella del decreto-legge mira a superare tali criticità limitando l'applicabilità del meccanismo dell'esclusione automatica alle sole offerte che non rivestano carattere transfrontaliero.

 

Nel testo finora vigente, inoltre, l'inserimento nel bando dell'esclusione automatica assumeva carattere opzionale, mentre la novella stabilisce che la stazione appaltante debba prevedere (non più quindi come facoltà) l'esclusione automatica nel bando.

L'esclusione automatica scatta nei confronti delle offerte al di sotto della soglia di anomalia calcolata secondo il metodo di cui al comma 2 (come novellato) e ai commi 2-bis e 2-ter (introdotti dalle norme in commento).

Nei casi in cui è prevista l'esclusione automatica non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del Codice, relativi a comunicazioni e giustificazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata a richiesta delle stazioni appaltanti.

 

Le metodologie di calcolo della soglia di anomalia mirano a non rendere tale soglia predeterminabile da parte degli offerenti.

Anche il calcolo secondo le nuove metodologie - analogamente al testo previgente - è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma 3-bis, come modificato).

 

Il testo finora vigente (art. 97, comma 2) recava cinque diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia. Il RUP o la Commissione esaminatrice sceglievano uno di questi metodi mediante sorteggio. Secondo la modifica introdotta dal decreto-legge sono previste due procedure di calcolo che si applicano in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici ovvero quando il numero delle offerte sia inferiore. In tale ultimo caso, secondo quanto previsto dal comma 3-bis, il metodo si applicherebbe di fatto alle gare con un numero di offerte ammesse tra cinque e quattrodici.

 

Il comma 2 dell'articolo 97 reca la metodologia di calcolo da utilizzare in caso vi siano quindici o più offerte ammesse.

Esso prevede il calcolo della somma e della media dei ribassi percentuali di tutte le offerte, escludendo il 10% dei maggior ribassi e rialzi (cosiddetto taglio delle ali, in relazione al quale si dovrà considerare il 10% arrotondato all'unità superiore). Nell'effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare (lett. a)). Si calcola quindi lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi (lett. b)). Si sommano la media aritmetica e lo scarto medio dei ribassi, ottenendo così un primo valore della soglia (lett. c)). Tale valore viene diminuito di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi (di cui alla lett. a)) applicata allo scarto medio dei ribassi (lett. d)). Si ottiene così la soglia di anomalia.

 

Il comma 2-bis reca la procedura di calcolo da utilizzare quando le offerte ammesse siano in numero inferiore a quindici. Peraltro, si rammenta che il comma 3-bis, come modificato, stabilisce che il calcolo viene effettuato per un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque.

In tali casi si effettua il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, dopo aver comunque effettuato il "taglio delle ali" del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso (lett. a)). Si applicano, ai fini del "taglio delle ali", gli stessi criteri enunciati dal comma 2. Si calcola, quindi, lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano media aritmetica dei ribassi precedentemente ottenuta (lett. b)). Si calcola quindi il rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica ottenuti nei passaggi precedenti (lett. c)). Se tale rapporto:

·        è pari o inferiore al valore 0,15, la soglia di anomalia sarà data dalla media aritmetica dei ribassi incrementata del 20% della stessa media (lett. d));

·        è superiore a 0,15, la soglia di anomalia si ottiene sommando la media dei ribassi e lo scarto, come sopra ottenuti (lett. e)).

 

Come già accennato, il nuovo decreto prevede che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rideterminare le modalità di calcolo, al fine di rendere non predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Si valuti l’opportunità di chiarire entro quali limiti può operare la rideterminazione delle modalità di calcolo mediante una fonte di natura regolamentare (decreto del MIT) a fronte di una disciplina delle modalità di calcolo direttamente posta dalla legge.

 

In estrema sintesi, le procedure alternative finora vigenti possono essere descritte come segue:

a)      si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, escludendo il 20% delle offerte più alte e di quelle più basse (cosiddetto taglio delle ali); alla cifra così ottenuta si somma lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media appena calcolata, ottenendo così la soglia di anomalia;

b)      si esegue lo stesso calcolo della media aritmetica dei ribassi sub a), comprensivo di taglio delle ali del 20%; successivamente si esegue la somma di tutti i ribassi e se la prima cifra decimale di tale somma è pari, la media calcolata è da assumere quale soglia di anomalia; se la stessa cifra è dispari, si opera un decremento percentuale della prima media pari a tale cifra dispari, ottenendo così la soglia di anomalia;

c)      si ottiene la soglia di anomalia incrementando del 15% la media di tutti i ribassi percentuali (non si applica il taglio delle ali);

d)      si ottiene la soglia di anomalia incrementando del 10% la media di tutti i ribassi percentuali (anche in questo caso non si applica il taglio delle ali);

e)      si effettuano gli stessi calcoli del metodo sub a) ma con il taglio delle ali del 10%, ottenendo così una prima media e lo scarto e sommando alla media generale la media degli scarti modificata da un coefficiente sorteggiato tra quelli previsti dalla norma (0,6; 0,7; 0,8; 0,9); la somma della media generale e lo scarto medio modificato dal coefficiente restituisce la soglia di anomalia.

 

Si rammenta che il calcolo di cui alla lettera a) riproduce il metodo previsto dall'abrogato art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006 (il previgente Codice dei contratti pubblici, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

 

Il decreto-legge ha novellato anche il comma 3 dell'art. 97 in materia di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Tale comma 3 impone di valutare la congruità delle offerte, nei casi di aggiudicazione sulla base dell’OEPV, “che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Tale procedura impone, quindi, l'accertamento per la verifica dell’anomalia di quelle offerte che ottengano punteggio (ad es. in relazione al prezzo e alla qualità) pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili stabiliti dal bando. Tale procedura, secondo la novella, si applica quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stessa modifica (facendo rinvio all'ultimo periodo dell'art. 97, comma 6) stabilisce che la stazione appaltante, in ogni caso, possa valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera v)
(Regolamento unico – norme in materia di collaudo)

 

 

L’articolo 1, comma 20, lettera v) interviene sull’articolo 102, comma 8, del codice le parole sostituendo con il riferimento al regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-cties, quello - previgente - al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

A seguito dell'esame in Senato, si interviene non solo sul primo periodo (ricalcando la disposizione della lettera u) del testo originario), bensì si sopprime anche il terzo periodo del comma novellato, in base al quale nel decreto dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

 

 

Il testo previgente, come risultante dal c.d. decreto correttivo al codice, demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, di disciplinare e definire le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2.

Nello stesso comma 8, all'ultimo (terzo) periodo del comma (che non veniva novellato dalla lettera u) del testo originario del decreto-legge), si stabilisce a norma vigente che nel 'medesimo decreto' siano disciplinate:

-   le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale

-   nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Con il testo approvato dal Senato, tale terzo periodo viene soppresso.

Si valuti di chiarire se le materie in questione, cui faceva riferimento il terzo periodo oggetto di soppressione, trovino o meno disciplina nel nuovo regolamento unico previsto dalla novella.

 

Si ricorda inoltre, il comma 8 in parola, al secondo periodo (anch'esso non novellato dalla lettera u) originaria), stabilisce che fino alla data di entrata in vigore di 'detto decreto', si applichi l'articolo 216, comma 16, del codice, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

L'articolo 216, co. 16, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il precedente Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del Codice dei contratti pubblici.

 

Si ricorda che in base al comma 2 dell'articolo 102, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal 'decreto di cui al comma 8', può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in parola il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Atteso il richiamo al decreto ministeriale contenuto nel secondo periodo della disposizione, occorrerebbe coordinare la previsione con la novella operata.

 

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera z)
(Regolamento unico - attività di controllo)

 

 

La norma novella l'articolo 111 del codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies - anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti - per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

 

 

La norma novella l'articolo 111, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo.

Si inserisce in tale norma il riferimento al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

La disposizione riproduce la lettera z) dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il testo previgente al decreto-legge faceva riferimento, per l'individuazione di tali profili, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata.

Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

 

 

Si ricorda che in attuazione della norma novellata è stato adottato il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante il Regolamento di Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

In base a quanto stabilito con il decreto-legge in esame, in via transitoria e fino all'emanazione del regolamento unico, la normativa attuativa con riferimento alla disposizione in parola rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (art. 216, comma 27-octies).


 

Articolo 1, comma 20, lettera aa)
(Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali)

 

 

Con la disposizione in esame si novella l'articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria. 

 

La lettera aa) del comma in esame (che riproduce la disposizione recata dall’art. 1, comma 1, lettera cc) del testo iniziale del decreto-legge) novella l'articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali.

Si espunge il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prevedeva l'emanazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e si inserisce, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dal decreto-legge in esame.

Si dispone, quindi, che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, si applica la disposizione transitoria prevista nel medesimo comma 27-octies dell'articolo 216, in base al quale la normativa già adottata ai sensi dell'articolo 146, comma 4, rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di attuazione.

Si segnala che in attuazione di quanto disposto dal comma 4 è stato adottato il D.M. 22 agosto 2017, n. 154, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La relazione illustrativa del testo iniziale fa riferimento al coordinamento con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice.

 

L'articolo 146 del Codice, nel disciplinare la qualificazione nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, stabilisce, al comma 1, che, conformemente a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) per i lavori nel settore dei beni culturali è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. Il comma 2 precisa che tali lavori sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti e che il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale. Il comma 3 stabilisce che per i contratti nel settore dei beni culturali, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del TFUE, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento (di cui all'art. 89 del Codice).

Il comma 4, infine, così statuiva nella versione previgente: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19”. Si segnala che al comma 4 è stata data attuazione con il D.M. 22 agosto 2017, n. 154.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 4 del D.M. già adottato detta norme in materia di qualificazione, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, si individuano, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2 (in materia di ambito di applicazione) del D.M.. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.

In particolare, ai fini della qualificazione per lavori sui beni indicati in norma, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice, trova applicazione quanto previsto dal D.M. in parola sul possesso dei requisiti di qualificazione.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera bb)
(Concessioni)

 

 

La norma in esame, modificata nel corso dell’esame al Senato, differisce al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).

In materia di concessioni, nel testo iniziale del decreto-legge, era prevista anche una disposizione finalizzata ad eliminare l’obbligo, posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori. Tale disposizione (che si configurava come novella all’art. 174 del Codice ed era contenuta nella lettera dd) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge) è stata soppressa durante l'esame al Senato.

 

 

La norma in esame, che riproduce il testo iniziale dell’art. 1, comma 1), lettera ee), differisce il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali). Il nuovo termine, che nel testo iniziale era fissato al 31 dicembre 2019, durante l'esame al Senato è stato fissato al 31 dicembre 2020.

La norma in esame modifica infatti il testo dell’art. 177, comma 2, del Codice nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all’obbligo in questione entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice (cioè entro il 19 aprile 2018).

Si ricorda che l’obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l’obbligo delle percentuali indicate (80%, 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Il comma 3 dell’art. 177 dispone che la verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Tali linee guida sono state adottate con la deliberazione 4 luglio 2018, n. 614.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera cc)
(Misure per il partenariato pubblico-privato)

 

 

La lettera cc) del comma 20 estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Durante l’esame al Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli istituti nazionali di promozione.

La norma in esame stabilisce inoltre che i previsti soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

 

La disposizione introdotta dalla lettera in esame (collocata nel nuovo comma 17-bis dell’art. 183 del Codice dei contratti pubblici) consente ai Fondi immobiliari (investitori istituzionali indicati all'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010) e agli istituti nazionali di promozione (definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015) di presentare, secondo le modalità procedurali della finanza di progetto, proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, come previsto dall'articolo 183, comma 15, primo periodo, del Codice medesimo. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

 

La norma in esame non disciplina la fase successiva di affidamento dei lavori da parte dei soggetti concessionari risultati vincitori del bando.

In tale ambito, infatti, l’art. 177, comma 1 del Codice dei contratti pubblici prevede che i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici (già esistenti o di nuova aggiudicazione) assegnino obbligatoriamente una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, per le concessioni di importo superiore a 150.000 euro, utilizzando una procedura ad evidenza pubblica.

Da tale obbligo sono però escluse, unicamente, le concessioni (già in essere o di nuova aggiudicazione) affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica.

 

Si fa notare che la norma in esame corrisponde alla lettera ff) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, come modificata durante l'esame al Senato.

 

L’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione e i soggetti proponenti

I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sono principalmente disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. In particolare la Parte IV del Codice reca la disciplina generale di tali istituti, mentre la Parte III contiene le norme in materia di contratti di concessione di lavori e di servizi, che costituiscono le principali forme contrattuali di PPP, in attuazione della direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

L’articolo 180 del Codice, che specifica le caratteristiche del partenariato pubblico privato, al comma 8 include nella tipologia dei contratti di PPP la finanza di progetto, sebbene la finanza di progetto sia una modalità di finanziamento dei contratti di PPP - come correttamente richiamata dall’art. 182 del Codice - le cui procedure di affidamento per le concessioni e gli altri contratti di PPP sono indicate all’art. 183.

In tale ambito, l’articolo 183 del Codice dei contratti pubblici disciplina due peculiari modalità di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi tramite finanza di progetto:

a) l’affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14);

b) l’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma 15).

L’art. 183, che si riferisce espressamente all’affidamento delle concessioni di lavori, è applicabile anche alle concessioni di servizi in virtù del richiamo operato dall’art. 179, comma 3 del Codice.

La procedura indicata alla lettera a) consente, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della Parte III del Codice dei contratti pubblici, di affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

La procedura indicata alla lettera b) prevede che operatori economici in possesso di determinati requisiti – indicati dallo stesso art. 183, al comma 17 – possano presentare proposte di realizzazione in concessione di lavori non inseriti negli atti di programmazione, contenenti un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato.

L’applicazione di tale procedura riguarda l’affidamento di qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato (PPP) (art. 183, comma 16). L’amministrazione aggiudicatrice valuta entro il termine perentorio di 3 mesi il progetto di fattibilità che, dopo la sua approvazione, è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche e posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente, con diritto di prelazione sul vincitore della gara.

I soggetti che possono presentare le proposte di cui alla lettera b), indicati dallo stesso art. 183, comma 17, sono:

i soggetti in possesso dei requisiti previsti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti;

e i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici anche:

le fondazioni bancarie;

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti.

 

Con riferimento agli investitori istituzionali, si ricorda che l’articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010 prevede che le disposizioni riguardanti il regime di tassazione del fondo immobiliare in materia di imposizione diretta, di IVA e di imposte indirette, rispettivamente contenute negli articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001, si applicano in ogni caso ai fondi immobiliari, partecipati esclusivamente da uno o più dei soggetti istituzionali di seguito elencati:

a) Stato italiano o enti pubblici italiani;

b) Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia – OICR; tale definizione comprende sia i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV), sia i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi e i fondi lussemburghesi cd. “storici” autorizzati al collocamento in Italia;

c) Enti di previdenza;

d) Imprese di assicurazione italiane, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) Intermediari bancari e finanziari italiani vigilati;

f) Soggetti e patrimoni esteri istituiti in Paesi white list / (Investitori istituzionali esteri);

g) Enti privati residenti in Italia con finalità mutualistiche e società cooperative residenti in Italia (Enti no profit e cooperative);

h) Veicoli istituiti in Italia o in Paesi white list partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti precedenti (categoria in cui rientra, ad esempio, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui lo Stato italiano, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, è azionista di maggioranza, con l’82,77% del capitale azionario).

Per approfondire la riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, di cui all’art. 32 del D.L. n. 78/2010 si rinvia alla circolare n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2012. 

 

Con riferimento agli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, si ricorda che il regolamento 2015/1017, che istituisce il  Fondo  Europeo  per gli investimenti strategici (FEIS), all'art. 2, numero 3) definisce banche  o  istituti  nazionali  di  promozione  le entità  giuridiche  che  espletano  attività  finanziarie  su  base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato  membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale  o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.

La Comunicazione COM(2015) 361  final  del 22 luglio 2015 definisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa.

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 822 a 830) ha individuato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.

In particolare, è stata stabilita la  possibilità che  le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal citato regolamento 2015/1017 del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a., quale  istituto  nazionale  di  promozione,  siano  assistite  dalla garanzia dello Stato, prevedendo tra l’altro al  comma  828 che la Cassa depositi e prestiti S.p.a. possa impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5,  comma  8,  del D.L. 269/03, per  contribuire a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina dell'UE sugli aiuti di Stato.

 

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera dd)
(Soppressione albo
direttori dei lavori e dei collaudatori - appalti a contraente generale)

 

 

La norma abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Con la soppressione del comma 4, viene anche meno la previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità (oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti) in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.

 

In particolare, il comma 3 prevedeva, per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto si prevedeva nel comma soppresso avvenisse mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo fossero poste a carico dei soggetti interessati.

Il comma 4 demandava poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la disciplina di: criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché  compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201/2011 e all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si disponeva l'applicazione in via transitoria dell'articolo 216, comma 21 del codice.

Si segnala che a seguito della novella in esame, viene soppressa quindi non solo la previsione dell'albo, ma anche la previsione  della fissazione di 'criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità' (oltreché le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere nei limiti normativi previsti), contenuta nel comma 4 della norma del codice in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.

Potrebbe essere chiarito se, per i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di collaudatori e direttori di lavori valgano i requisiti previsti in via generale dalle disposizioni del codice.

La previsione era, nel testo originario del decreto-legge, alla lettera gg) dell'articolo 1.

In materia, si rammenta come la normativa dettata nel codice del 2016, rispetto al vecchio codice, con l'articolo 196 aveva inteso centralizzare il sistema di certificazione dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di collaudatori e direttore lavori negli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale, anche al fine di prevenire forme di corruzione.

La relazione illustrativa del governo evidenzia che la soppressione risulterebbe tesa a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale, eliminando l'istituzione di un albo obbligatorio. Al riguardo, va inoltre rammentato che con nota di trasmissione del 31 gennaio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto concernente "le modalità di iscrizione all’albo nazionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, le modalità di nomina degli stessi, nonché la definizione dei criteri, degli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità richiesti, ai sensi dell’articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016". Nel parere espresso dal Consiglio di Stato, venivano svolte considerazioni di tipo sistematico sulla funzione di direttori e collaudatori dei lavori negli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale, oltre a specifici rilievi su quello schema di regolamento, che rilevando in materia di seguito di sintetizzano.

Con il Parere Consiglio di Stato 15 marzo 2019, n. 830, dopo aver dapprima ricordato come la ratio della norma risiedesse nel rispondere all’obiettivo di garantire la terzietà e scongiurare i conflitti di interesse che avevano caratterizzato l’applicazione della disciplina del vecchio codice in materia di appalti di lavori affidati a contraente generale - conflitti di interesse che hanno determinato la riforma della relativa disciplina ad opera del nuovo Codice dei contratti pubblici - il Consiglio di Stato ha poi evidenziato nello specifico criticità nella scelta proposta di restringere l’ingresso all’albo nazionale de quo ai soli dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, rilevando: come la stessa non trovi alcun aggancio normativo, non essendo assolutamente prevista nell’art. 196 del Codice dei contratti pubblici, potendo in tal modo dar luogo ad un cospicuo contenzioso; come essa si ponesse in netto contrasto con l’opposta impostazione adottata in sede di c.d. decreto correttivo (che, con l’articolo 114, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è intervenuto sul testo dell’articolo 194, comma 3, lettera b) del Codice, abrogando le parole “con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1,”, in tal modo svincolando, per gli affidamenti a contraente generale, le modalità di nomina del direttore dei lavori e del collaudatore dalle modalità di nomina previste, per il responsabile unico del procedimento (RUP), laddove si prevede invece che il responsabile unico del procedimento debba essere nominato “tra i dipendenti di ruolo” addetti all’unità organizzativa della stazione appaltante).

In tal modo - ha evidenziato il Consiglio di Stato in occasione di tale parere - "il Legislatore del correttivo ha voluto implicitamente, ma chiaramente, far intendere che, per gli appalti di lavori affidati a contraente generale, la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore non deve affatto avvenire esclusivamente tra i dipendenti di ruolo dell’amministrazione (come invece avviene per il RUP), tanto è vero che anche nel successivo articolo 196 del Codice dei contratti pubblici, ove viene prevista, al comma 3, l’istituzione di un “albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore”, non è stata operata alcuna riserva in favore dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni aggiudicatrici, riserva che invece erroneamente codesto Ministero ha inteso reintrodurre in via regolamentare".

Perplessità erano invece state sollevate dall’ANAC con riguardo all’apertura dell’albo nazionale anche a soggetti esterni all’amministrazione; al riguardo, il Consiglio di Stato profilava il possibile superamento delle stesse considerando che la scelta, per il singolo appalto di lavori pubblici affidato a contraente generale, del soggetto che andrà a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori o di collaudatore avviene, "ai sensi dell’articolo 196, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, attraverso il meccanismo del “pubblico sorteggio” operato “da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire”. Tale meccanismo del pubblico sorteggio, contemplato direttamente da una fonte primaria (articolo 196, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ritenuto non incompatibile con le direttive UE del 2014 in materia di affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, ben potrebbe essere considerato esso stesso quale procedura ad evidenza pubblica con la quale scegliere i soggetti (interni ed esterni all’amministrazione) cui affidare l’incarico di direttore dei lavori o di collaudatore per gli appalti di lavori pubblici affidati a contraente generale.

 

Si ricorda, infine, in riferimento ai limiti ai compensi cui faceva riferimento il comma 4 - abrogato dal decreto-legge - che: gli articoli 23-bis (compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) e 23-ter (emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali), richiamati dalla predetta disposizione, stabiliscono che il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione costituisca parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate. Secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), a partire dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione è fissato in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono inclusi nel computo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche e le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettere ee) e ff)
(Qualificazione contraente generale)

 

 

L’articolo 1, comma 20, lettear ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento, con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.

La norma in esame novella l'articolo 199 del codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.

 

Con la lettera ee):

§  Si modifica il comma 1 dell'articolo 197, demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina dettata con il regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Si ricorda che decreto-legge in esame prevede al riguardo l'introduzione di un nuovo comma 27-octies all'articolo 216, in base al quale si prevede l'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice.

 

Il comma 1 previgente dell'art. 197 stabiliva, al primo periodo - novellato dalla disposizione -, che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avvenisse con le modalità di cui all'articolo 84, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (mediante le SOA).

Si ricorda che la qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro ovvero dai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice. Secondo l’articolo 197 i contraenti generali sono qualificati per classifiche riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (classifiche che erano determinate, nella disciplina previgente, da Anac).

Il decreto-legge in esame novella peraltro gli articoli 83 e 84 del codice, rispettivamente alle lettere o) e p) dell'articolo 1 (su cui si veda le relative schede).

 

 

§  Si abroga il comma 3, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC.

§  Si novella il comma 4 dell'articolo 197 prevedendo che per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti a contraente generale, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale. Se ne demanda la disciplina al regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies (e non più alle linee guida ANAC), mentre la gestione è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esso prevede specifici requisiti in ordine a:

-       adeguata capacità economica e finanziaria

-       adeguata idoneità tecnica e organizzativa

-       nonché adeguato organico tecnico e dirigenziale.

 

In base al comma 4 previgente, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, gli ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale, si prevedeva fossero determinati con linee guida adottate dall'ANAC.

Il tema della qualificazione del General Contractor è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva avviata dalla 8a Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sull'applicazione del codice dei contratti pubblici. Tra gli altri, l'ANCE, in sede di audizione, aveva rilevato - nel documento depositato in occasione dell'audizione - la necessità di "in una ottica di semplificazione e coerenza del sistema, rimettere al decreto del MIT di cui all’art. 83 del Codice - che conterrà, inter alia, anche il sistema di qualificazione del contraente generale, e non alle linee guida dell’ANAC, come attualmente previsto - la determinazione delle classifiche di qualificazione del C.G., nonché degli ulteriori requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di idoneità tecnica e organizzativa e di adeguato organico tecnico e dirigenziale".

Sulla materia era altresì intervenuto il Consiglio di Stato, con il parere della Commissione Speciale n. 1479 del 21 giugno 2017 esprimendo parere in ordine al quesito post da Anac in ordine all’interpretazione degli articoli del nuovo Codice relativi al sistema di qualificazione del contraente generale. Al riguardo, se, da un lato, l’art. 197 previgente disponeva che la competenza al riguardo fosse di ANAC, l’art. 199 del Codice indica già nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il soggetto competente a rilasciare tali attestazioni, tramite decreto ministeriale. Si ricorda, infatti, che l'articolo 199 stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

Il Consiglio di Stato aveva al riguardo ritenuto che la volontà del legislatore del 2016 fosse stata quella di “estendere” anche al contraente generale la modifica che ha riguardato le disposizioni generali di qualificazione, stabilendo che il sistema generale di qualificazione del contraente generale, coerentemente con quanto previsto all’art. 83, coma 3, del codice, deve essere disciplinato con decreto ministeriale (e non con linee guida); ciò, in ragione della natura “intrinsecamente normativa” del suo contenuto.

In ordine al sistema di regolazione attraverso le Linee guida ANAC, cui faceva riferimento la norma previgente, tema anch'esso ampiamente emerso nel corso dell'indagine conoscitiva presso la 8a Commissione del Senato, in via generale può ricordarsi che sono stati identificati dalla dottrina tre tipi di tale strumento regolatorio: le linee guida approvate con decreto ministeriale; le linee guida non vincolanti; e quelle vincolanti ma adottate dall’Anac (in assenza di D.M.). Sono queste ultime ad essere state oggetto di rilievi critici in dottrina, posto che l'assenza dell’approvazione con decreto ministeriale indurrebbe a qualificare le stesse come atti normativi atipici o come atti di regolazione del tipo di quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti, senza tuttavia avere le tecnicalità e la settorialità propria delle regole poste dalle autorità amministrative indipendenti.

 

L'affidamento a contraente generale è disciplinato dall'articolo 194 del codice: esso prevede che con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. Il contraente generale provvede quindi:

a)  alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;

b)  all'acquisizione delle aree di sedime; la delega in materia di potere espropriativi, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c)  all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

e)  ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

f)  all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

 

Si ricorda infine che il comma 2 della norma, non oggetto di novella, stabilisce che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45 del codice, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.

 

Il n. 27) in esame ricalca i contenuti della lettera hh) del testo originario del decreto-legge.

 

Con la lettera ff):

a)            Si novella l'articolo 199 del codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale.

Si ricorda che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dal già citato articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo, anch'esso oggetto di novella con il decreto-legge in esame.

Come già sintetizzato, il codice dei contratti pubblici del 2016 aveva profondamente modificato la gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, posto che non si prevedeva più la competenza del ministero dell’infrastrutture, bensì l’attestazione rilasciata a seguito della procedura di cui all’articolo 197, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac, le cosiddette SOA, organismi di diritto privato autorizzati dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione, che accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

 

Con una modifica al comma 2 di tale norma, si prevede che la perdurante validità dell'attestazione scaduta avvenga in caso di ritardo nel rilascio imputabile all'amministrazione - e non più alla SOA -, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata, così coordinando le disposizioni come novellate.

Il comma 2 previgente stabiliva che in caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

 

Con una novella, poi, al comma 4, si inserisce il riferimento all'adottando regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rilasciare l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali, sulle richieste che perverranno fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento (e non più del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del codice anteriore al decreto-legge in esame).

L'articolo 83, cui faceva riferimento la norma previgente, stabilisce nel testo previgente, in materia di criteri di selezione e soccorso istruttorio, che i criteri di selezione (che riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali) sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. In particolare, il comma 2 di tale art. 83, come modificato dal c.d. decreto correttivo, stabiliva che, per i lavori, fosse un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC (entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a disciplinare il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi tra cooperative e i consorzi stabili, la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII al codice (in materia di Mezzi di prova dei criteri di selezione); ciò nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso articolo 83 e al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Si ricorda che tale disposizione è altresì novellata dal decreto-legge in esame (si veda la lettera o) dell'articolo 1, infra).

 

La novella qui in esame sopprime infine la previsione, di cui al secondo periodo del comma 4 della norma, che faceva riferimento al suddetto decreto.

Il periodo in parola prevedeva che il decreto stabilisse, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84 in materia di Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Il n. 28) in esame ricalca i contenuti della lettera ii) del testo originario del decreto-legge.

 

La relazione illustrativa all'A.S. 1248 evidenziava come le modifiche agli articoli 197 e 199 del codice siano tese a mantenere, in continuità con l’attività già svolta in capo al MIT, l’istituzione e la gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, coordinando altresì tra loro le disposizioni.

 


 

Articolo 1, comma 20, lettera gg), e comma 21
(Nuovo regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti
e disposizioni transitorie)

 

 

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

 

Disposizioni di coordinamento (lettera gg), numeri 1 e 2)

I numeri 1) e 2) della lettera gg) in esame (che riproducono i numeri 4) e 5) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge) modificano, rispettivamente, i commi 14 e 27-bis dell’art. 216 del Codice, ove si prevede l’applicazione, in via transitoria, delle norme (dettate dal “vecchio” Codice e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 207/2010) vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in materia di qualificazione, modalità di avvalimento, requisiti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, nonché di documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Si tratta di norme di coordinamento, in quanto sono semplicemente volte a modificare il termine di operatività della disciplina transitoria, prevedendo che esso scade non più alla data di entrata in vigore di apposite linee guida (che non sono più previste, in virtù delle modifiche operate dal presente decreto-legge) bensì del nuovo regolamento unico previsto, in loro sostituzione, dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice.

 

Modalità di affidamento delle concessioni autostradali in scadenza e in cui prevale l’attività di gestione (lettera gg), numero 3)

La norma in esame (che riproduce fedelmente il disposto del numero 6) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge), attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell’art. 216 del Codice, amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali – in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell’attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria – era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Mentre il testo previgente individuava l’ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.

In realtà, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente.

Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).

 

La relazione illustrativa del testo iniziale del decreto-legge sottolinea che la riscrittura in esame “è tesa a sbloccare l’iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l'immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali”.

Nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici (lettera gg) numero 4)

La disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà avvenire:

- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (che dovrà pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta);

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

 

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

-   requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

     Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente dell’art. 24, comma 2, del Codice.

-   nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

     Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall’ANAC in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente dell’art. 31, comma 5, del Codice.

-   modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

     Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del testo previgente dell’art. 36, comma 7, del testo previgente.

-   opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

     Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in attuazione del testo previgente dell’art. 89, comma 11, del testo previgente.

-   controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente);

     Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente dell’art. 111, comma 2, del testo previgente.

-   lavori concernenti i beni culturali;

     Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente.

 

La norma in esame, che corrisponde alla disposizione recata dal numero 7) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, è stata integrata durante l'esame al Senato.

Di seguito si illustrano le integrazioni apportate durante l'esame al Senato.

Una prima integrazione è volta a precisare che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee guida di cui si è detto è disposta in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Con riferimento alla procedura d’infrazione n. 2017/2090, si ricorda che essa è stata avviata dalla Commissione europea per la non conformità alla direttiva 2011/7/UE dell’articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, volto a disciplinare i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione a favore di operatori incaricati dell’esecuzione di appalti pubblici.

La procedura di infrazione n. 2018/2273, è stata invece avviata, in data 24 gennaio 2019, in relazione alla mancata conformità della legislazione nazionale alle norme in materia di appalti pubblici e concessioni contenute nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE. Le censure sollevate riguardano, in estrema sintesi: il calcolo del valore stimato degli appalti; i motivi di esclusione; il subappalto e l’avvalimento; le offerte anormalmente basse.

 

 

Una seconda integrazione autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC ad apportare modifiche rispettivamente ai decreti e alle linee guida adottati in materia.

Tali modifiche sono consentite:

- ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione;

- nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento unico.

 

Un’ulteriore integrazione individua i contenuti del nuovo regolamento unico, prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

 

L’ultima integrazione prevede – al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico – che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

Si ricorda che il richiamato comma 2 dell’art. 213 prevede che l’ANAC adotti linee guida (nonché bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati) al fine di garantire “la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi” e di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.

 

Disciplina transitoria (comma 21)

Il comma in esame, che riproduce le disposizioni dettate dal comma 3 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, disciplina l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 20, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure “da avviare”, cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o, in base ad un’integrazione operata durante l'esame al Senato, i preventivi.

 

 


 

Articolo 1, commi 22 e 23
(Modifiche al Codice del processo amministrativo)

 

Il comma 22 (già comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge) interviene sull’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato.

 

A seguito della sostituzione dell’art. 1 del decreto-legge nel corso dell’esame in Senato, il contenuto dei commi 4 e 5 dell’art. 1 è confluito nei commi 24-quater e 24-quinquies del nuovo articolo.

 

In particolare, il decreto-legge (lett. a) abroga i commi 2-bis e 6-bis dell’articolo 120, introdotti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che prevedevano l’immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.

 

Si tratta delle disposizioni che, per i vizi relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, considerati immediatamente lesivi, prevede il ricorso entro 30 giorni (decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante) pena la preclusione della facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara (comma 2-bis). Tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento motivato al committente (ex art. 29 D.lgs 50/2016), al quale deve essere reso disponibile in concreto. Per coordinamento, dunque, all’articolo 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 viene abrogato dal decreto-legge in esame (articolo 1, lettera c) vedi sopra), il riferimento ai termini per l’impugnativa di cui all’ articolo 120, comma 2-bis, abrogato dalla disposizione in commento.

La previsione del rito, c.d. super accelerato, di cui all’ articolo 120, comma 2-bis, per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, risponde alla necessità di consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. L’intento del legislatore è stato infatti quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte

E’ previsto inoltre un procedimento in camera di consiglio (da tenersi entro 30 giorni) per il quale sono dettate, a fini acceleratori, stringenti disposizioni inerenti ai termini per la produzione e deposito di documenti, memorie e repliche; solo per nuove esigenze istruttorie o per l’estensione del contraddittorio è consentita una nuova udienza camerale (comma 6-bis).

Sul rito di cui all’articolo 120, comma 2-bis, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea (ord. 14 febbraio 2019 C-54/18) la quale, pur ammettendone la conformità al diritto UE, ha posto il problema dell’effettiva conoscenza, da parte dei partecipanti ad una gara di appalto, dei motivi di illegittimità del provvedimento, che sarebbero onerati a impugnare subito. Secondo la Corte di Giustizia, l’onere di immediata impugnazione per contestare ammissioni ed esclusioni, è conforme alle Direttive europee, solo se il provvedimento di ammissione/esclusione è stato comunicato insieme ad una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’unione europea Infatti, secondo la Corte, ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette disposizioni. Ne consegue che spetta ai giudici dello Stato verificare se un operatore economico sia effettivamente venuto a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione o di esclusione, dei motivi di illegittimità del suddetto provvedimento.

Sulla legittimità costituzionale del rito super accelerato pendono dinanzi alla Corte costituzionale due questioni sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Puglia (cfr. ordinanze 2018 nn. 138 e 141)[8].

 

Con l’abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che il comma 4 è volto a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultato, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

 

Le successive lettere da b) a e) del comma 22 apportano modifiche di coordinamento all’articolo 120 del Codice del processo amministrativo, derivanti dall’abrogazione dei commi 2-bis e 6-bis.

In particolare, al comma 9 sono soppresse le disposizioni che imponevano al TAR, nei casi previsti al comma 6-bis, di depositare la sentenza entro 7 giorni dall'udienza di discussione e consentivano alle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, entro 2 giorni dall'udienza.

 

Il comma 23 (già art. 1, comma 5, del decreto-legge) introduce una disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all’art. 120 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 


 

Articolo 1, commi 25 e 26
(Disposizioni applicabili ai comuni beneficiari dei finanziamenti del programma “piccoli investimenti dei comuni”)

 

I commi 25 e 26, inseriti durante l'esame al Senato, dispongono il differimento di termini previsti dal programma “piccoli investimenti dei comuni” istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia” previste dall’abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio.

 

Nel dettaglio, il comma 25 reca una disposizione transitoria applicabile ai Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale finanziati dal comma 107 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori.

Si ricorda che i commi da 107 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Negli stessi commi sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti, e sono altresì disciplinati il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo.

Per un’analisi dettagliata delle disposizioni richiamate si rinvia alla scheda di lettura dei commi 107-114 contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.

 

Per i comuni in questione viene disposto che, per il periodo di vigenza del presente decreto-legge, sono fatti salvi gli effetti del comma 912 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (che ha modificato le procedure di affidamento dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro), che risulta contestualmente abrogato dal comma 30 dell'articolo in esame.

La finalità sembra essere quella di neutralizzare, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i comuni in questione e alle condizioni contemplate, le modifiche introdotte alle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia” dal testo iniziale del decreto-legge.

 

Il comma in esame dispone altresì un differimento dei termini previsti dal programma “piccoli investimenti dei comuni” finanziato e disciplinato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che si applica agli stessi Comuni (cioè quelli beneficiari del programma in questione che, alla dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno avviato l'iter di progettazione ma non l'esecuzione dei lavori). Per tali Comuni viene previsto:

·      il differimento al 10 luglio 2019 del termine entro il quale iniziare l'esecuzione dei lavori (previsto dal comma 109 della legge di bilancio 2019 e scaduto il 15 maggio scorso);

·      il differimento al 31 luglio 2019 del termine (che scade il prossimo 15 giugno) entro il quale il Ministero dell’interno (soggetto erogatore dei contributi) può revocare, in tutto o in parte il contributo assegnato ai comuni che non abbiano rispettato il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o utilizzato tutto il contributo assegnato;

·      il differimento, dal 15 ottobre al 15 novembre 2019, del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dei comuni beneficiari di una riassegnazione di contributi revocati.

 

Si ricorda che il primo periodo del comma 111 dell’articolo unico della L. 145/2018 dispone, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 (vale a dire il 15 maggio o, per i comuni interessati dalla norma in esame, il 10 luglio 2019) o di parziale utilizzo del contributo, che il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 (31 luglio 2019 in base al differimento operato dalla norma in esame), con decreto del Ministero dell'interno.

In base al secondo periodo, le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Il terzo periodo del citato comma 111 dispone poi che i comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019 (15 novembre in base alla proroga disposta dalla norma in esame).

 

Il comma 26 assicura l’invarianza finanziaria della disposizione recata dal comma precedente.

In base al comma in esame, infatti, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 


 

Articolo 1, commi 27, 28 e 29
(Società Sport e Salute S.p.A. e Fondo sport e periferie)

 

 

Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come “centrale di committenza”, al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

I successivi commi 28 e 29, introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni in esame.

 

Attribuzione della qualifica di centrale di committenza alla società Sport e Salute S.p.A. (comma 27)

Il comma 27 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A.[9] è qualificata di diritto centrale di committenza, al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (nuovo comma 1-bis dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016).

La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici) ad altri enti.

In particolare, l’art. 37 del Codice dei contratti pubblici stabilisce tra l’altro che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate dall’articolo 37, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice. 

L’art. 37 del Codice prevede inoltre che le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati da un D.P.C.M. che tuttavia non è stato emanato.

La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e ne è direttamente responsabile.

 

L’introduzione della norma in esame nel Codice dei contratti pubblici è volta ad ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica.

Risorse del Fondo sport e periferie (commi 28 e 29)

Il comma 28 prevede che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute spa, che subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 29 prevede, a sua volta, che, per le attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all’Ufficio per lo sport, quest’ultimo si avvale della medesima società.

 

Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI.

In base alla norma istitutiva, il Fondo è stato dotato di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017. Il Fondo è stato finalizzato a: ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con DPCM[10] [11] [12].

Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.

Tali risorse sono state utilizzate per la predisposizione di un ulteriore piano pluriennale gestito dal CONI[13].

Successivamente, l’art. 1, co. 362, della la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da iscrivere in un’apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

L’individuazione di criteri e modalità di gestione delle stesse è stata affidata ad un DPCM, da emanare rispettando le finalità previste dal D.L. 185/2015[14].

 

In seguito, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018, il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, volto a destinare al Fondo sport e periferie un importo pari a € 250 mln provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport[15].

Da ultimo, l’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie di cui alla delibera n. 16 del 2018 è stata modificata dal CIPE con delibera n. 10 del 4 aprile 2019, al fine di una più celere attivazione degli interventi afferenti al medesimo Piano[16].

 

Infine, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”.

E’ pertanto intervenuta la Delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo € 7,5 mln.

 


 

Articolo 1, comma 30
(Modalità di affidamento dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri)

 

 

Il comma 30, inserito durante l'esame al Senato, dispone che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri resta confermata la possibilità – prevista dall'art. 2, comma 2, del D.L. 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione (v. infra).

Il richiamato comma 2 consente - al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri (contemplati dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 286/1998) - di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 113/2018 (cioè fino al 5 ottobre 2021) e per lavori “sottosoglia” (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea). Lo stesso comma dispone inoltre che, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 


 

Articolo 2
(Disposizioni sulle procedure di affidamento
in caso di crisi di impresa)

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame in Senato, sostituisce l’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore nell’agosto 2020. La disposizione, inoltre, con finalità di coordinamento interviene anche su alcune disposizioni della legge fallimentare.

 

Per quanto rileva in questa sede, al di là della sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”, le innovazioni più importanti previste dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs n. 14/2019) riguardano le modifiche agli articoli 80 e 110 del Codice degli appalti, che recepiscono le novità apportate, in particolare, dall’art. 95 del Codice della crisi d’impresa, che detta “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”. Tale norma stabilisce:

-          che, in linea di principio, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, non si risolvano per effetto del deposito della domanda di concordato «se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento»;

-          che, successivamente al deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici debba essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, ove già nominato. Il rilascio dell’autorizzazione da parte del tribunale consente la partecipazione alla gara, purché vi sia stato il preventivo deposito di una relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel rispetto di queste regole, è consentito a soggetti in concordato di partecipare alle gare pubbliche anche attraverso l’adesione a raggruppamenti temporanei di imprese, purché non rivestano «la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale» (cfr. art. 95, ultimo comma, D. Lgs. n. 14/19).

 

Rispetto alla formulazione previgente dell’art. 110, e anticipando quanto previsto dall’art. 372 del Codice della crisi d’impresa, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, il decreto-legge (art. 2, comma 1):

§  conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, i primi due commi dell’art. 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l’obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all’originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta;

§  precisa che l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall’impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell’art. 110 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti…»);

§  conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita. Rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto»; conseguentemente, previa autorizzazione, l’impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Anticipando la riforma che entrerà in vigore nel 2020, il decreto-legge elimina la possibilità per l’impresa in liquidazione di partecipare alle gare; tale possibilità era stata prevista dal legislatore per consentire al curatore, la cui gestione operativa è evidentemente protesa esclusivamente alla liquidazione dei beni aziendali, di poter porre sul mercato un’impresa appetibile da parte degli operatori economici che effettuano le loro valutazioni anche tenendo conto della mole di attività che viene trasferita con l’azienda;

§  consente invece all’impresa che ha fatto domanda di concordato in bianco di partecipare alle gare, risolvendo un contrasto giurisprudenziale circa la persistente ammissibilità della partecipazione alle gare delle imprese che ai sensi dell’art. 161, sesto comma, LF, hanno presentato solamente una domanda di ammissione all’istituto del concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta concordataria ed il relativo piano. Il nuovo comma 4 dell’art. 110, nel testo originario del decreto-legge, prevede infatti che, nell’intervallo di tempo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (ex art. 161, sesto comma LF) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Al contrario, una volta ottenuta l’ammissione al concordato preventivo, in base al comma 5 l’impresa non ha più bisogno di ricorrere all’avvalimento. Sul nuovo comma 4 è intervenuto in sede di conversione il Senato, per specificare che la partecipazione alle gare è consentita a tutte le imprese che hanno presentato domanda di concordato, non solo a quelle che hanno presentato domanda di concordato “in bianco” (ai sensi del sesto comma dell’art. 161 LF). Si osserva che è sufficiente fare riferimento alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161, risultando pleonastico l’inciso “anche ai sensi del sesto comma”;

§  conferma, al comma 6, che l’Anac può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell’eliminazione delle parole «sentito il giudice delegato»: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell’ANAC. La nuova formulazione del comma 6, inoltre, sopprime il riferimento all’irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali.

 

Di seguito si mettono a confronto con il nuovo art. 110, come modificato dal decreto-legge in commento anche a seguito dell’esame parlamentare in Senato, la formulazione previgente e quella che entrerà in vigore il 15 agosto 2020.

 


 

 

Normativa previgente

D.L. n. 32 del 2019
(art. 2), come modificato dal Senato

D.Lgs. n. 14 del 2019 (art. 372)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 110

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.



[v. infra, comma 4]

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

 

[v. sopra, comma 4]

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

7. Identico.

7. Identico.

 

Il comma 2 della disposizione in commento chiarisce l’ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell’art. 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l’avviso di indizione della gara è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del DL in commento) e il 15 agosto 2020. A decorrere dall’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (15 agosto 2020), in base al comma 3 troverà applicazione l’art. 110 come modificato dall’art. 372 (terza colonna del “testo a fronte”).

 

Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare, gli articoli 104 e 186-bis, anch’esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d’impresa.

In particolare:

 

§  intervenendo sull’art. 104 LF, relativo all’esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, il decreto-legge precisa che si tratta di disposizioni che si applicano facendo salvo l’art. 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale precisazione è importante in quanto la disposizione della legge fallimentare prevede che durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguano, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. Evidentemente, il comma 3 dell’art. 110 afferma un concetto diverso, che viene fatto salvo, ovvero che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l’autorizzazione del giudice delegato;

 

Si segnala che questo coordinamento è già previsto dall’art. 211 del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 2019), che troverà applicazione in luogo dell’attuale art. 104 LF. In tale disposizione, infatti, il comma 8 prevede che «Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. […]».

 

§  modificando il comma terzo dell’art. 186-bis LF, relativo al concordato con continuità aziendale, in base al quale i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Il decreto-legge precisa che l’esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l’esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell’azienda;

§  sostituendo il quarto comma dell’art. 186-bis LF, il decreto-legge individua l’autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell’impresa in concordato a procedure di affidamento lavori: tale autorità è individuata nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale ove già nominato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.

 

In sede di conversione, il Senato ha previsto inoltre l’abrogazione della disposizione (art. 186-bis, quinto comma, lett. b), LF) che attualmente consente la partecipazione all’appalto di imprese in concordato preventivo che presentino in gara la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara.

Per la partecipazione delle imprese in concordato a procedure di affidamento lavori è ora richiesta sempre e soltanto la relazione del professionista che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

 

Disposizioni analoghe sono contenute nell’art. 95 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che, a decorrere dal 15 agosto 2020, troverà applicazione in luogo dell’art. 186-bis della legge fallimentare. L’art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni) prevede, infatti, che i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Queste previsioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio (comma 2). Successivamente al deposito della domanda accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (comma 3). L’autorizzazione consentirà la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (comma 4).

 

 


 

Articolo 2-bis, comma 1
(Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici)

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita, dall’articolo 1 del D.L. 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica le condizioni per l’intervento in garanzia della Sezione, disponendo:

·      alla lettera a), che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali. La formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti “anche assistiti da ipoteca” (novella all’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 135/2018);

·      alla lettera b), che l’entità del premio - versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia - può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione.

La formulazione vigente invece prevede che l’entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 135/2018 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001[17]. La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

Lo stesso articolo 1, commi da 2 a 6 del D.L. n. 135 dispone poi che l’intervento in garanzia della Sezione speciale:

·         è rilasciata a condizioni di mercato, su finanziamenti già concessi alla PMI, da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inadempienze probabili (comma 2);

·         presuppone la sussistenza di un credito certificato verso la Pubblica Amministrazione e l’importo massimo garantito non potrà comunque essere superiore a 2,5 milioni (comma 3);

·         è subordinato alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento qualificato come inadempimento probabile (comma 4);

·         copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra l’importo del finanziamento non rimborsato e l’ammontare dei crediti certificati (comma 5);

·         cessa con l'avvenuto pagamento da parte della P.A. dei crediti certificati e in ogni caso, comporta un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario (comma 5);

·         è concesso a fronte del versamento, alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio che può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente (comma 6).

 

Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, delle modalità, misura, condizioni e limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia, nonché i casi di revoca della stessa. Allo stesso decreto è demandata la fissazione delle percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia (comma 7).

Inoltre, l’efficacia del regime di aiuto istituito dalla norma in esame è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea (comma 8).


 

Articolo 2-bis, commi 2 e 3
(Nomina dei revisori e del collegio sindacale
nelle società a responsabilità limitata)

 

 

L’articolo 2-bis, comma 2, introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede la modifica dell’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l’art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

 

L'art. 379 del codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in vigore dal 16 marzo 2019, ha significativamente modificato l'articolo 2477 del codice civile relativo all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata. L’obiettivo della riforma era di ampliare la platea delle società a responsabilità limitata tenute alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. In particolare, sono stati ridotti gli importi delle grandezze il cui superamento determina l’obbligatorietà della nomina. Sono infatti tenute alla nomina dell’organo di controllo o del revisore le s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a euro 2 milioni; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2 milioni; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi (e non più due) non è superato alcuno dei predetti limiti. È previsto un “periodo di transizione” di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379 del Codice, per consentire alle s.r.l. tenute alla nomina dell’organo di controllo e del revisore di provvedere alla nomina, adeguando se del caso l’atto costitutivo e lo statuto. Le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l’adeguamento.

L’introduzione di limiti più bassi da parte del Codice della crisi di impresa, ha la finalità di inserire obbligatoriamente nelle società un soggetto indipendente che, pena il proprio coinvolgimento nella responsabilità della crisi, contribuisca a fare emergere tempestivamente la situazione di crisi.

 

In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'art. 2477 c.c., sono innalzate le soglie - di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio - che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

Secondo quanto specificato dal Governo (nel corso della conferenza stampa presso la Camera dei deputati del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il 30 aprile 2019) la finalità dell’intervento dovrebbe essere quella di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa per le società più piccole, in particolare con riferimento alle ripercussioni che potrebbero esserci tra le segnalazioni dovute dai revisori e gli affidamenti bancari delle PMI.

 

Le soglie sono così rideterminate:

·      il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;

·      i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;

·      il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

 

Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l’obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata, in prima battuta, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto l’art. 379 del D.lgs. n. 14 del 2919 prevede che, secondo le nuove disposizioni dell’art. 2477 c.c.., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice.

 

Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nulla è disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall’art. 379 del codice della crisi di impresa (come si è detto entrato in vigore il 16 marzo 2019). Tuttavia la modifica di tale articolo apportata dalla disposizione in commento, con l’innalzamento dei limiti previsti, ha come effetto quello di rendere in alcuni casi la nomina effettuata non più obbligatoria e di consentire la possibilità di revoca dell’organo di controllo appena nominato.

Si segnala, al riguardo, che in occasione delle modifiche apportate al medesimo articolo 2477 del codice civile da parte del D.L. 24/06/2014, n. 91 era stata introdotta un’esplicita norma volta a specificare che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca (art. 20, comma 8).

 

Andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare che la modifica dei parametri per l’obbligo di nomina degli organi di controllo, costituisce giusta causa per la revoca.

 

Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, il quale dispone che l'assemblea - che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (correttamente riferiti al secondo e non al terzo comma) sopra i quali scatta l’obbligo di nomina dei revisori - deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

 

 

La norma novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La disposizione, sebbene rechi in rubrica il riferimento ad interventi strutturali in zone sismiche, appare recare anche interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto con riferimento alle zone sismiche.

Con una modifica approvata dal Senato si propone una ulteriore novella al T.U. edilizia, intervenendo sull'articolo 59, in materia di laboratori, prevedendo che i laboratori autorizzati possano effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal TU), anche prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi (lettera 0a).

Con la lettera a), si interviene sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si recano poi semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale nonché, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'invio e deposito tramite PEC in più punti della disposizione. Con un nuovo comma 8-bis all'articolo 65, si esentano gli interventi di "minore rilevanza", quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli "privi di rilevanza", dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.

Con la lettera b) si novella l'articolo 67 - in materia di collaudo statico - prevedendo - per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza" - che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.   Con una modifica approvata dal Senato, si propone la sostituzione della lettera b) della norma, riproponendo la citata previsione - per cui per i menzionati interventi in zone sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori - con un nuovo comma 8-ter alla disposizione del T.U.; inoltre, con la modifica apportata dal Senato, si propone una novella al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

La lettera c) novella l'articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.

Il comma 3 novellato prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c), dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione).

Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a)).

La lettera d) inserisce infine nel TU edilizia un nuovo articolo 94-bis che distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi: 'rilevanti',    'di minore rilevanza' e interventi 'privi di rilevanza'. Con modifiche approvate dal Senato, si prevede un termine per l'adozione delle linee guida (vedi infra, comma 2 del nuovo articolo 94-bis), stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la previsione circa la possibile adozione - da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida - di specifiche elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. Con una ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) della norma.

 

 

Nel dettaglio, con una modifica approvata dal Senato, che introduce una nuova lettera 0a) nella disposizione, si propone una ulteriore novella al T.U. edilizia, intervenendo sull'articolo 59, in materia di Laboratori.

L'articolo 59 appartiene alla Parte II del TU, in materia di Normativa tecnica per l'edilizia, in particolare al Capo I, recante Disposizioni di carattere generale.

In base a tale articolo, al comma 1, sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

La novella riguarda il comma 2 della norma, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del capo del TU, 'altri laboratori' ad effettuare: prove sui materiali da costruzione; prove di laboratorio su terre e rocce. Con l'inserimento di una nuova lettera c-bis) in tale comma 2, si aggiunge anche la possibilità di effettuare, secondo quanto autorizzato, altresì "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti''.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59, l'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Si introduce in norma un nuovo comma 1-bis, in base al quale, al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del TU edilizia, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, adotta specifici provvedimenti.

 

Si ricorda che l'articolo 3 recato dal decreto-legge nel testo originario ricalca le proposte emendative (identici em. 5.0.22 (testo 2) e 7.0.5 (testo 3)) a suo tempo approvate, nel corso dell'esame in sede referente al Senato, al c.d. D.L. semplificazione (disegno di legge A.S. n. 989), poi oggetto di dichiarazione di improponibilità nel corso della seduta del Senato del 28 gennaio 2019.

 

 

Norme in materia di denuncia dei lavori e relazione di ultimazione

 

Con la lettera a), si interviene sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia concernente la denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

In particolare, rispetto alla norma previgente:

-         Si riscrive il comma 1, prevedendo che le opere realizzate 'con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore' - senza più il riferimento alle opere 'di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica' - prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, prevedendosi ciò avvenga tramite l'invio di PEC, in base ad una modifica approvata dal Senato.

La novella espunge quindi il riferimento - contenuto nel comma 1 dell'articolo 65 previgente del TU edilizia - alle opere 'di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica', sostituendolo con quello alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

Con la novella, viene meno, rispetto alla norma previgente, la previsione della trasmissione della denuncia di inizio di attività da parte dello sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

 

L'articolo 65 del TU edilizia è contenuto nella Parte II del TU, recante Normativa tecnica per l'edilizia, nel Capo II relativo alla 'Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica', Sezione I relativa agli Adempimenti.

Il testo previgente prevedeva che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, dovessero essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvedeva a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Lo stesso TU edilizia, all'art. 53, reca infatti le relativi Definizioni, indicando che ai fini del testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. Tali fattispecie - oggetto di definizione nel TU - non risultano più indicate nel testo dell'articolo 65 come novellato dal decreto-legge in esame.

Si ricorda poi che, nel sistema del TU edilizia, l'omessa denuncia dei lavori, in base al combinato disposto dell'articolo 65 con l'art. 72, configura un reato che sanziona il costruttore - che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 - con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

La giurisprudenza, per prevalente orientamento, qualifica il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 65 e 72), come reato omissivo proprio, in quanto tale configurabile solo in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia, con esclusione della responsabilità del proprietario/committente (v., ex multis, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2010, n. 17539). Si è talvolta ritenuto che il committente di lavori edilizi concorra, in qualità di " extraneus", nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, pur trattandosi di reato omissivo proprio del costruttore (Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21775).

 

Si ricorda che con D.M. 17/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state recate disposizioni di Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». In particolare, tale D.M. reca, tra l'altro, norme tecniche per le costruzioni, disciplinando Sicurezza e prestazioni attese, Azioni sulle costruzioni, norme sulle Costruzioni civili e industriali, sui Ponti, sulla Progettazione geotecnica e per azioni sismiche, sulle Costruzioni esistenti, sul Collaudo statico nonché sulla Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo. Sono normati i Materiali e prodotti ad uso strutturale, ed indicati i Riferimenti tecnici.

 

Andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del TU in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.

In tal senso, si veda il parere (in particolare, lettera b) reso dalla Commissione giustizia del Senato, sul testo del decreto-legge, durante l'esame in sede consultiva del provvedimento in prima lettura.

 

-     Si riscrive il comma 3, eliminando l'obbligo documentale della triplice copia cartacea, e quindi prevedendo che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista (non più in triplice copia), dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa (anch'essa non più in triplice copia), firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le 'prestazioni'- mentre il testo previgente faceva riferimento alle 'dosature' -  dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

 

-     Si riscrive il comma 4, stabilendosi che lo sportello unico rilascia - secondo una modifica approvata dal Senato, tramite PEC - al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito (e non più una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito, come previsto dalla disposizione previgente).

 

-     Si riscrive l'alinea del comma 6, in materia di relazione a struttura ultimata, prevedendo che - una volta siano ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa - entro sessanta giorni il direttore dei lavori depositi allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti e allegandone la relativa documentazione, così eliminando l'obbligo della triplice copia della stessa. A seguito di una modifica approvata dal Senato, il deposito si prevede avvenga tramite PEC.

Si segnala che la previgente disposizione faceva riferimento, per il deposito della suddetta relazione da parte del D.L. allo sportello unico, al momento in cui le strutture fossero ultimate, mentre la novella anticipa tale momento di deposito della relazione al momento in cui siano ultimate le sole parti incidenti sulla stabilità dell'opera, non essendo più tale relazione ancorata al momento della ultimazione completa dell'opera.

Il previgente comma 6 prevedeva infatti che, a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositasse presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia.

Si ricorda che la relazione ha ad oggetto l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, indicando una serie di elementi, non modificati dalla novella in esame, quali:

a)  i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del T.U. edilizia;

b)  per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c)  l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

 

Si riscrive il comma 7 prevedendo che all'atto della presentazione della relazione a struttura ultimata, lo sportello unico rilascia - a seguito di una modifica approvata dal Senato, tramite PEC - al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione - non più rilasciando a sua volta una copia cartacea al direttore dei lavori, come previsto dalla norma previgente; lo sportello unico provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Si ricorda che in base al comma 8 il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

 

-         Viene aggiunto un nuovo comma 8-bis all'articolo 65 del T.U., che esenta gli interventi di "minore rilevanza", quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero "privi di rilevanza" (così qualificati dal nuovo articolo 94-bis, introdotto con la disposizione in esame, sui cui vedi infra) dalla applicazione dei commi 6, 7 e 8, vale a dire

·        dall'obbligo di presentazione della relazione una volta siano ultimate le parti che incidano sulla stabilità dell'opera (comma 6)

·        dalla previsione di restituzione da parte dello sportello unico al direttore dei lavori dell'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione stessa (comma 7)

·        dall'obbligo per il direttore dei lavori di consegnare al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, e trasmettere copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (comma 8).

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 65

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Testo previgente

Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a) del DL in esame

In blu sono indicate le modifiche approvate dal Senato

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura   metallica,   prima  del  loro

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche   in  vigore,  prima  del

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 65

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

2. Identico.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

3. Identica:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

5. Identico.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, tramite PEC sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

a), b), c). identiche.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8. Identico.

 

 


 

Norme in materia di collaudo statico

 

Con una modifica approvata dal Senato, si dispone la sostituzione della lettera b) della disposizione dell'articolo in esame.

La disposizione reca novelle all'articolo 67 del TU, in materia di collaudo statico.

L'articolo 67 appartiene alla Parte II del TU, relativo alla Normativa tecnica per l'edilizia, in particolare al Capo II inerente la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, Sezione I relativa agli 'Adempimenti'.

In particolare, con la modifica approvata dal Senato:

Ø  si introduce una novella al comma 7, ove si sopprime la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e si prevede l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC);

Il vigente comma 7 prevede che il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il secondo periodo del comma stabilisce che il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del TU.

Va ricordato che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 67 - non toccato dalle novelle proposte- prevede che il 'deposito' del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni.

 

Ø  si aggiunge un nuovo comma 8-ter all'articolo 67, in base al quale per gli interventi strutturali in zone sismiche (di cui al nuovo articolo 94-bis, introdotto con la disposizione in esame, sui cui vedi infra) come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Tale ultima previsione ricalca nei contenuti quanto già previsto dal decreto-legge nel testo originario (che tuttavia introduceva tale nuova previsione come una novella del comma 8-bis all'articolo 67, e non come un comma aggiuntivo): per effetto della modifica approvata dal Senato, tale previsione è recata da un nuovo comma 8-ter all'articolo 67 del TU, senza invece toccare il comma 8-bis dello stesso articolo.

 

La lettera b) originaria - come recata dal decreto-legge nel testo originario -  novella infatti il comma 8-bis dell'articolo 67, in materia di collaudo statico: la previsione stabilisce che per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche (nuovo articolo 94-bis, introdotto con la disposizione in esame, sui cui vedi infra) come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

In particolare, si tratta degli interventi si cui al comma 1, lettera b), n. 2) del nuovo articolo 94-bis, nonché dalla lettera c), n. 1) rispettivamente:

-          le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

-          e gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, indicati come quegli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Si ricorda che il comma 8-bis dell'articolo 67 (previgente al decreto-legge) dispone che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Si valuti la collocazione della disposizione in parola in materia di interventi strutturali in zone sismiche, nell'ambito delle disposizioni del Testo unico edilizia dedicate alla materia delle costruzioni in zone sismiche.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 67

Collaudo statico

Testo previgente

Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b) del DL in esame

Modifiche approvate dal Senato

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

2. Identico.

2. Identico.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

3. Identico.

3. Identico.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

4. Identico.

4. Identico.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

5. Identico.

5. Identico.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

6. Identico.

6. Identico.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

7. Identico.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

8. Identico.

 

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

 

V. sopra comma 8-bis

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori

 


 

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

 

La lettera c) novella l'articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.

La norma novellata appartiene alla Sezione II, relativa alla Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, nell'ambito del Capo IV recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (la Sezione I concerne le Norme per le costruzioni in zone sismiche).

Essa prevede, al comma 1, che nelle zone sismiche (di cui all'articolo 83 del TU stesso) chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

In base al comma 2, alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori (co. 6) e tale registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103 del Tu (co. 7 dell'art. 93).

 

Il comma 3 come novellato dal decreto-legge prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e - aggiunge la novella - 'dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche'.

Si espunge con la novella il riferimento, invece, al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

La formulazione - laddove fa riferimento agli altri elaborati previsti dalle norme tecniche - potrebbe essere chiarita, al fine di una migliore definizione dell'ambito applicativo in rilievo nella norma.

Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche siano accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del progettista che asseveri:

-   il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni

-   la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico

-   nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Si segnala che la disposizione previgente, al riguardo prevedeva invece che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

 

Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia. Tale disposizione disciplina la denuncia dei lavori di realizzazione, stabilendone i contenuti e le modalità di presentazione (in base alle novelle recate dal decreto-legge in esame).

Con la novella, quindi, al preavviso scritto viene conferito il valore di D.I.A. ai sensi della normativa edilizia.

Le attuali disposizioni vigenti prevedono che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture (comma 3). Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione (comma 4). La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari (comma 5).

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 93

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Testo previgente

Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. c) del DL in esame

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

1. Identico.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

2. Identico.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

6. Identico.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

7. Identico.

 

Introduzione di una nuova disposizione recante 'Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche'.

 

La lettera d) inserisce infine nel TU edilizia un nuovo articolo 94-bis rubricato 'Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche'.

In relazione a tale lettera, è stata approvata una modifica dal Senato, volta ad inserire un termine per l'adozione delle linee guida (vedi infra, comma 2 del nuovo articolo 94-bis), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

La nuova norma distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi:

Ø 'rilevanti'

Ø 'di minore rilevanza'

Ø  nonché interventi 'privi di rilevanza'.

Le tipologie di interventi specificamente elencati sono stati oggetto di modifica durante l'esame in Senato.

 

Nella Parte II del TU edilizia, relativa alla Normativa tecnica per l'edilizia, il Capo I concerne le Disposizioni di carattere generale; il Capo II riguarda la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; il Capo IV reca Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Si ricorda che il Capo II è a sua volta articolato in una Sezione I, relativa agli Adempimenti (Artt da. 64 a 67); una Sezione II, sulla Vigilanza (Artt. Da 68 a 70) e Sezione III, sulla Norme penali (art. 71 sui Lavori abusivi; art. 72 sulla Omessa denuncia dei lavori; Art. 73 sulla Responsabilità del direttore dei lavori; Art. 74 sulla Responsabilità del collaudatore; Art. 75 sulla Mancanza del certificato di collaudo; Art. 76 sulla Comunicazione della sentenza).

 

Le zone sismiche

Nel 2003 sono stati emanati i nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale: l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003) ha dettato i principi generali sulla base dei quali è stato compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Le classi sismiche sono le seguenti:

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti.

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti.

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari.

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari.

In base alla OPCM le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 alla ordinanza stessa, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. Si rammenta che quattro allegati alla ordinanza costituiscono parte integrante della stessa. Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per la riduzione del rischio sismico in materia di sisma-bonus sono state adottate con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito sono classificati gli interventi di miglioramento, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; interventi di adeguamento quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

 

Con la nuova norma sono considerati - nel rispetto, secondo la formulazione stessa, di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del Testo Unico - interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera a):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità, zona 1, ed a media sismicità, zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,20g e 0,25g: tale categoria di interventi risulta da una modifica approvata dal Senato in prima lettura.

La norma originaria del decreto-legge fa invece riferimento agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi a:

-   edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 'rilievo fondamentale' per le finalità di protezione civile

-   nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 'possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso'.

 

La formulazione della norma, con riferimento alle tipologie indicate dal n. 3 della lettera a) relativa agli interventi 'rilevanti', riproduce la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 2, co. 3, della stessa Ord.), che al comma 3 ha previsto l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei  rispettivi  proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati,  sia  degli  'edifici  di interesse strategico e delle opere infrastrutturali  la cui funzionalità durante  gli eventi sismici assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile', sia degli 'edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza  in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso'. Si è prevista, al riguardo, l'effettuazione delle verifiche in parola entro cinque anni dalla data della ordinanza in parola, in via prioritaria per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 alla ordinanza. In relazione a quanto previsto al comma 3, il successivo comma 4 della ordinanza ha previsto che entro sei mesi il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedessero, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle  risorse finanziarie  disponibili,  il programma temporale delle verifiche, ad individuare  le  tipologie degli edifici e delle opere con le  caratteristiche  di  cui  al  comma  3  ed  a fornire ai soggetti competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le  relative  verifiche tecniche,  che  dovranno  stabilire  il  livello  di  adeguatezza  di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

Con l'articolo 20, comma 5, del D.L. 31 n. 248 del 2007 (recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, come convertito), in materia di regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, si è previsto che  le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovessero essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

 

Come detto, la disposizione richiama il rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del Testo Unico edilizia.

Si ricorda che l'art. 52 concerne le tipologie di strutture e norme tecniche, mentre l'articolo 83 riguarda le Opere disciplinate e i gradi di sismicità.

L' art. 52 prevede che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Per previsione normativa dette norme tecniche definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b)  i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c)  le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Inoltre, le norme tecniche di cui all'articolo52, e i relativi aggiornamenti, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Al riguardo sono stati adottati il D.M. 26 giugno 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e il citato D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante da ultimo Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

L'articolo 83 del TU stabilisce poi che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

 

Sono invece considerati interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera b):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, zona 3 e zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,15g e 0,20g, secondo quanto previsto con una modifica apportata dal Senato;

La norma originaria del decreto-legge reca al riguardo invece il riferimento agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3).

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), vale a dire le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche per la loro particolare complessità strutturale;

Si valuti una specificazione della formulazione, con riferimento alla definizione di 'usuali tipologie' ovvero di 'particolare complessità strutturale', al fine di meglio definire la qualificazione dei suddetti interventi edilizi nell'ordinamento.

 

3-bis) in base a una modifica apportata dal Senato, viene aggiunta la categoria delle nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Il D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» reca, al punto 2.4.2., le classi d'uso. Esso stabilisce, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, che le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

 

Sono poi definiti, alla lettera c), interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità gli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione della norma, atteso che, sebbene la rubrica rechi il riferimento a zone sismiche, nell'elencazione specifica recata dalla nuova disposizione le zone sismiche sono indicate solo con riguardo ad alcune fattispecie.

 

 

In base al comma 2 della nuova norma, si demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di definire con linee guida l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 - dunque rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza - nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 (novellato dalla stessa disposizione in esame).

Si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 del TU edilizia è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del TU stesso, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Cass. pen. Sez. III Sent., 20/12/2016, n. 30651).

Con una modifica apportata dal Senato, si propone di inserire nel comma 2 un termine per l'adozione di tali linee guida, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base al testo originario del decreto-legge, nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

Con una modifica apportata dal Senato, si espunge la previsione circa la possibile adozione - da parte delle Regioni - di specifiche elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti.

Con una ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).

A seguito dell'emanazione delle linee guida, si prevede che le Regioni adottino specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse, come precisato dal Senato.

 

Si ricorda che, per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" e a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica.

Come ricordato di recente anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 21 dicembre 2016), "in entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e tali devono ritenersi le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TU edilizia, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. La disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TU), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche".

Secondo la giurisprudenza costituzionale, anche l'art. 88 del TU edilizia - il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche - esprime un principio fondamentale della materia. L'intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha, come punto di riferimento del proprio ambito applicativo, non il concetto di nuova costruzione, bensì quello - trasversale e omnicomprensivo - di "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" (art. 83 del TU edilizia). La circostanza che l'opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente non esclude che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, e quindi ricompresa nell'ambito di applicazione degli artt. 84 e 88 del TUE e delle norme tecniche ministeriali ivi previste.

Nel testo originario del D.L. non è previsto un termine per l'adozione del D.M., che viene ad essere introdotto con la modifica approvata dal Senato.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 94-bis stabilisce, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Tuttavia, il successivo comma 4 della nuova norma prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" così qualificati in norma stessa.

Il citato articolo 94 del TU, in materia di autorizzazione per l'inizio dei lavori, stabilisce che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Nel dettaglio, l'articolo 94 prevede infatti che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

In base al comma 5, per tali interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

La norma stabilisce, al comma 6, che restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico edilizia.

Si ricorda che tali disposizioni sono oggetto di novella con la disposizione in esame.

L'articolo 53 del TU, recante Definizioni, stabilisce che ai fini del testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Per una ricostruzione del quadro normativo in materia di gestione post-sisma, si veda il dossier del Senato "Ricostruire. L'Aquila, Pianura padana, Centro Italia: quali politiche e quante risorse per il dopo terremoto?" (aggiornamento 2018), in particolare la Parte Terza del documento, recante la ricostruzione della normativa adottata anche in materia di edilizia, con i relativi rilievi evidenziati con la lettera del Presidente della Repubblica in relazione a specifiche disposizioni introdotte, in sede di conversione, nel decreto-legge n. 55 del 2018 in materia edilizia.

Disposizioni sulla ricostruzione post sisma sono state altresì recate dal decreto-legge n. 109/2018, c.d. decreto-legge Genova, come convertito in legge, su cui si veda anche il tema web della Camera.

 


 

Articolo 4
(Commissari straordinari, interventi sostitutivi
e responsabilità erariali)

 

 

L’articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti: la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana, la conclusione dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, l’istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni ?no a 3.500 abitanti, la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il completamento della infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda, l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della regione Lazio e della città di Roma Capitale.

Durante l’esame al Senato, sono state introdotte le seguenti misure aggiuntive riguardanti: il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (Sistema Mo.S.E.) (commi 6-bis e 6-ter), il Ponte di Parma “Nuovo Ponte Nord” (comma 6-quater), la realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) relativa ai punti di rifornimento per combustibili alternativi (commi 7-bis e 7-ter), la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020 (comma 12-bis), la cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale (comma 12-ter), la costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (comma 12-quater), gli eventi di Cortina d’Ampezzo (Finali di coppa del mondo e  campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021) (comma 12-quinquies), l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala e del porto fluviale di Valdaro (comma 12-sexies), il Nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico dei Giovi (commi 12-septies e 12-octies).

 

Nomina dei Commissari straordinari (commi 1 e 5)

 

Il comma 1 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari

Durante l’esame al Senato, è stata prevista l’individuazione dei predetti interventi con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è stata prevista inoltre la possibilità che entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri individui, con uno o più decreti successivi, ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

 

Il Commissario straordinario del D.L. n. 67/1997

La figura del commissario straordinario è stata introdotta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, il quale prevedeva che lo stesso venisse nominato con D.P.C.M., al fine di attivare stanziamenti già esistenti, incagliati per diversi motivi, per opere appaltate o affidate a general contractor di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali.

I poteri del Commissario straordinario previsti dall’art. 13 del D.L. n. 67/1997, ai commi 4 - 4-quater riguardavano:

-          l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare e con motivazione;

-          l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante. 

 

A partire dal 2015, è stata avviata una fase di revisione della programmazione delle infrastrutture strategiche attraverso una selezione di priorità, che sono state individuate negli allegati al DEF. Fino a quando non sarà approvato il primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP), infatti, gli strumenti di pianificazione e di programmazione già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del Codice “valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti” (art. 201, comma 9, del Codice). In particolare, si ricorda che nell’allegato al DEF 2017 sono stati inclusi programmi e interventi prioritari invarianti (ossia con contratto approvato o oggetto di accordi internazionali), di cui fanno parte opere interventi rientranti precedentemente nella programmazione delle infrastrutture strategiche e ulteriori interventi prioritari non inclusi nella vecchia programmazione (prevalentemente contenuti nei contratti di programma ANAS e RFI e nel Piano operativo Infrastrutture, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziato con le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione).

Si valuti l’opportunità di chiarire se la disposizione in esame operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione.

 

Il comma 5 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di stabilire i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

I Commissari possono avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

Durante l’esame al Senato è stata introdotta una norma che prevede che l’avvalimento da parte dei Commissari avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

 

Poteri dei Commissari straordinari (commi 2 e 3)

 

Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

I Commissari straordinari sono individuabili anche nell’ambito delle società a prevalente capitale pubblico.

I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante speci?ci protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.

L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.

In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Durante l’esame al Senato è stata prevista la possibilità da parte dell’autorità competente di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In tal caso il citato termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta viene sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo.

Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il citato termine di sessanta giorni è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.

Inoltre, il Senato ha introdotto la previsione dell’applicazione dei suddetti termini anche per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla Parte prima del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte seconda del Codice dell’ambiente (per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali).

Nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) sono diversi gli ambiti che prevedono la conclusione di atti amministrativi attraverso procedure di assenso da parte di amministrazioni pubbliche che contemplano determinati termini temporali per il loro rilascio.

La valutazione ambientale strategica (artt. 11/18) prevede termini procedurali fino a 90 giorni per la verifica di assoggettabilità e 150 giorni tra consultazione pubblica (60 giorni) e decisione finale (90 giorni).

La valutazione d'impatto ambientale (artt. 19/29), che per i progetti presenti nell'allegato II è di competenza statale e per i progetti indicati nell'allegato III è di competenza regionale o delle Provincie autonome, prevede in via ordinaria un termine di 15 giorni (presentazione istanza, avvio procedimento), un termine di 60 giorni (consultazione pubblica), un termine di 120 giorni (valutazione e adozione provvedimento), per un totale di 195 giorni per la conclusione del procedimento. 

In tale ambito, rileva il facoltativo provvedimento unico ambientale statale (PUA - art. 27 del D.Lgs. 152 del 2006), richiesto per tutti i progetti sottoposti a VIA statale, comprensivo di ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, e comprendente altresì, l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs n. 42/2004) e l’autorizzazione culturale (articolo 21 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), i cui termini ordinari sono: 45 giorni (presentazione istanza e verifica documentazione), 60 giorni (consultazione pubblico), 220 giorni (convocazione conferenza dei servizi e lavori), per un totale di 325 giorni. Rileva altresì l’obbligatorio provvedimento unico ambientale regionale (art. 27-bis, D. Lgs. 152/2006) i cui termini sono: 45 giorni (presentazione istanza verifica documentazione, comunicazioni alle altre Amministrazioni), 60 giorni (consultazione pubblico) e 130 giorni (convocazione conferenza dei servizi e adozione provvedimento) per un totale di 235 giorni.

Come previsto dall'articolo 23 del D. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 le nuove disposizioni sulla VIA si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura autorizzatoria statale o regionale necessaria per alcune installazioni industriali per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (Ippc) fissati a livello europeo e recepiti dal D. Lgs. 128/2010 (che ha incorporato  la disciplina della materia nel Codice dell'ambiente, di cui al D. Lgs. 152/2006, mediante l’inserimento di un apposito Titolo III-bis nella Parte II che contempla anche le valutazioni ambientali Via e Vas), prevede termini pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Quanto al Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) rileva in tale ambito l’autorizzazione paesaggistica (art. 146), per la quale sono previste una procedura ordinaria e una procedura semplificata (D.P.R. 31/2017, che all’art. 10 prevede un termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente).

In particolare, per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali occorre riferirsi, secondo l’art. 147 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004 (tramite la conferenza di servizi di cui al D. Lgs n. 127/2016, come per il PUA, vedi supra), alla procedura prevista all’art. 146.

I termini ordinari previsti per la conclusione del procedimento autorizzativo sono i seguenti: 40 giorni (ricezione dell’istanza), 45 giorni (parere del soprintendente) e 20 giorni (conclusione da parte della amministrazione), per un totale di 105 giorni. 

Nello specifico, l’art. 6 del D.Lgs. 127/2016 prevede che nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione prevista dall’articolo 14-bis, comma 1, della legge 241/1990 (con la quale viene comunicata alle amministrazioni interessate l’indizione della conferenza, il relativo oggetto e i termini della medesima) all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, se diversa dall’amministrazione procedente, ed anche al soprintendente, che deve esprimere il parere previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nel termine di 45 giorni.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità (art. 146, comma 8). In particolare, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 146, comma 9).

In merito alla disciplina del silenzio assenso, in via generale, l’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 dispone che nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche, ove disposizioni di legge o i provvedimenti conclusivi del procedimento non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

 

Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti.

I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016).

In tale ambito, è fatto salvo il rispetto:

-       delle disposizioni del Codice delle leggi antima?a e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159 del 2011),

-       e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La norma in esame risulta analoga a quanto previsto dal D.L. n. 109/2018 (art. 1, comma 5), emanato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.

Come sopra ricordato l’articolo 13 del D.L. n. 67/1997 “Sblocca cantieri”, che aveva, tra l’altro, disciplinato il ruolo dei Commissari straordinari e gli interventi sostitutivi, consentiva (comma 4-bis) ai commissari straordinari di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvaguardando il rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Inoltre, al comma 4-ter del citato articolo 13 si stabiliva che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti dovessero contenere l'indicazione delle principali norme cui si intendeva derogare ed essere motivati.

 

InvestItalia e comunicazioni dei Commissari straordinari (comma 4)

 

Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all’articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche.

È prevista inoltre una comunicazione da parte dei Commissari straordinari al CIPE in merito ai progetti approvati, al cronoprogramma dei lavori e al relativo stato di avanzamento.

I Commissari straordinari segnalano, altresì, con cadenza semestrale, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini ?ssati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai ?ni della valutazione di de?nanziamento degli interventi.

Durante l’esame al Senato è stata aggiunta la previsione secondo cui le modalità e le deroghe previste dal comma 4, dal comma 2 (fatta eccezione per i procedimenti di tutela di beni culturali e paesaggistici) e dal comma 3 dell’articolo in esame sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 145/2018.

 

Il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 ha previsto l’approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui sono soggetti destinatari il dipartimento della Protezione civile e i ministeri dell’Ambiente, delle Politiche agricole e Infrastrutture e trasporti, per una disponibilità complessiva pari a 3 miliardi di euro. Tali amministrazioni, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto, fatte salve  le separate procedure di maggiore urgenza demandate alla competenza della protezione  civile,  devono predisporre e sottoporre alla presidenza del Consiglio dei ministri - cabina di  regia stratega Italia e al CIPE, un piano  stralcio 2019 recante  elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, fino al raggiungimento complessivo di un ammontare di 3 miliardi di euro. Gli elenchi degli interventi sono definiti, per liste regionali, dai competenti ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale. Sono fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità.

 

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, commi 153-155) interviene sui criteri per l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, disponendo che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' già inseriti nel medesimo Piano nazionale, oltreché delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. In particolare, il comma 153 indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto ai sensi del codice dell'ambiente.

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di una Struttura di missione, denominata “InvestItalia”, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge compiti, tra gli altri, di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali (comma 179). La Struttura di missione, che intende contribuire al rilancio degli investimenti pubblici, delinea il quadro organizzativo per rendere maggiormente efficace anche l’attività della Cabina di regia “Strategia Italia” di cui all’articolo 40 del D.L. 109/2018. Si dispone, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure per un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con la “Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici” (comma 182). Per l’attuazione di tali disposizioni su InvestItalia e per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La Struttura di missione InvestItalia è stata istituita con DPCM 15 febbraio 2019.

 

Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana (comma 6)

 

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed a programmare immediati interventi di riquali?cazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria, per il conseguimento di idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità.

Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, af?damento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

La nomina del Commissario straordinario è demandata ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e de trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario, che deve essere stabilito in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (il quale prevede, in sintesi, che la parte fissa e la parte variabile del compenso di commissari e sub commissari straordinari non possano rispettivamente superare 50 mila euro annui). Il Commissario può avvalersi di strutture dell’amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

Durante l’esame al Senato, è stato stabilito che tale avvalimento da parte del commissario avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in diverse regioni italiane a partire dal giorno 2 ottobre 2018, sono state attribuite, tra l’altro, risorse per 6,5 milioni di euro alla Regione Siciliana.

In merito agli orientamenti circa la nomina di un commissario straordinario per risolvere la situazione della viabilità stradale in Sicilia nella interpellanza 2/00269 del 15 febbraio 2019, il Governo, con particolare riferimento all'infrastruttura gestita dal Consorzio autostrade siciliane, ha reso noto che sussistono alcune non conformità e inadempimenti da parte del Consorzio concessionario, che per il 2018 ha trasmesso agli organi competenti un piano programmatico e un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nell'arco del triennio 2019-2021.

 

Completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (Sistema Mo.S.E.) (commi 6-bis e 6-ter)

 

Nomina e poteri del Commissario straordinario

 

Il comma 6-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato - prevede la nomina di un Commissario straordinario per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E.

La nomina del Commissario straordinario è prevista con l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico-amministrativo, per garantire la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario

Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Sistema, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione del Sistema stesso.

Per l'esecuzione delle attività, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. 

Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/11.

L’articolo 15, comma 3, del D.L. 98/11 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.

Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Ripartizione delle risorse assegnate

 

Il comma 6-ter prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la ripartizione, per le annualità 2018 e 2019, delle risorse destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n. 798.

Le risorse previste sono state assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

La ripartizione delle risorse per gli anni 2018 e 2019 è prevista con l’emanazione di un D.P.C.M,, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

L’art. 1, comma 852 della legge di bilancio 2018 ha autorizzato la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge n. 798 del 1984). In particolare, si prevede che le risorse siano destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, è destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all’articolo 4 della citata legge, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso. L'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia) prevede interventi: per l’acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento (lett. a)); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale (lett. b)); per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato (lett. c)); per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (lett. d)). L’art. 4 della stessa legge ha previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Secondo quanto previsto dalla norma, il Comitato esprime suggerimenti circa un’eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento. Il Comitato è costituito, tra gli altri, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Tale ultimo comma fa riferimento ai comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave. Si ricorda altresì che l’art. 4 della L. 798/1984 prevede (al quarto comma) che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi L’ultima relazione al Parlamento è stata presentata il 29 novembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1). Secondo tale relazione, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012. Tale importo include i fondi assegnati al "Sistema MO.S.E." nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). Dopo tale data si segnala che, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della L. 798/1984, il comma 741 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato.

 

 

Ponte di Parma “Nuovo Ponte Nord” (comma 6-quater)

 

Durante l’esame al Senato è stato aggiunto il comma 6-quater che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato “Nuovo Ponte Nord”, prevede che la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma possano adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione.

In tale caso, gli enti preposti devono verificare la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene.

La norma in esame prevede, altresì, che tale utilizzo costituisce una fattispecie unica e straordinaria e che i costi per l'utilizzo gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Programmi infrastrutturali nei comuni (comma 7)

Conclusione dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento” (comma 7, primo periodo)

 

Il comma 7, primo periodo, dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento” (D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Ai fini della realizzazione di opere pubbliche in Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5 mila abitanti o in Comuni risultanti dalla fusione di piccoli Comuni, specifiche risorse sono state previste: “nel primo programma “6000 Campanili” avviato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 (finanziato con 100 milioni di euro, successivamente incrementati di ulteriori 50 milioni con la legge di stabilità 2014 - legge n. 147 /2013 e, infine, ulteriormente incrementati di altri 100 milioni dal DL n. 133/2014), per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

Di questi complessivi 250 milioni finanziati e impegnati, gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 213,5 milioni, corrispondenti a 293 interventi finanziati e 125 interventi conclusi.

Con lo stesso DL n. 133/2014 sono stati finanziati due ulteriori programmi: il primo, “Nuovi progetti di interventi” (periodo 2013-2017), indirizzato a Comuni e unioni di Comuni, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e finanziato con 100 milioni di euro, per riqualificazione e manutenzione del territorio (art. 3, comma 3), efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e messa in sicurezza dell’edilizia pubblica.  Gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 68,5 milioni, a fronte di 286 interventi finanziati e 91 conclusi; il secondo programma, “Cantieri in Comune” (periodo 2015-2017), per opere segnalate dai Comuni già cantierate o cantierabili, con un finanziamento di 200 milioni di euro, per 137 interventi finanziati di cui 8 conclusi" (cfr. Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2017).

 

Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti (comma 7, secondo e terzo periodo)

 

Il comma 7, secondo e terzo periodo, prevede, inoltre, l’assegnazione ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni ?no a 3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi (“6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”). Più in particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perente. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.

 

La legge 18 aprile 1962, n. 168, abrogata dall’art. 74 della legge n. 206 del 1985 (Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede), disciplinava la costruzione e la ricostruzione di edifici di culto; in particolare, l’art. 4 della citata legge autorizzava l’ex Ministero dei lavori pubblici a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la  costruzione  e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. L’art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) prevedeva, inoltre, il limite di impegno annuale dei suddetti contributi.

Gli articoli 38 e 20, rispettivamente, delle leggi n. 843 del 1978 e  n. 526 del 1982 hanno previsto per la concessione di tali contributi trentacinquennali un limite d'impegno di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni finanziari 1979-1984 nello stato di previsione dell’ex Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture). 

 

A favore degli investimenti degli enti territoriali, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l’altro, diversi interventi riguardanti:

-          l’istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l’importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;

-          contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);

-          risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno ai comuni (commi 134-138).

 

Durante l’esame al Senato è stata aggiunta la previsione secondo cui tra le finalità cui è preordinato il finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità rientra anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.


 

Interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale dei punti di rifornimento per combustibili alternativi (commi 7-bis e 7-ter)

 

Il comma 7-bis, in particolare, rinvia l’individuazione di tali interventi ed investimenti ad un decreto interministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico) da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si tratta quindi di due tipologie di interventi:

§  interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN);

§  interventi per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Pnire).

 

La Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento elettrici accessibili al pubblico è stata prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva c.d. DAFI, n. 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Il richiamato comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo prevede che siano resi disponibili i seguenti dati (il termine era fissato in 180 giorni):

§  sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del MISE, la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale;

§  sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la mappa nazionale dei punti di ricarica o rifornimento di combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale; il Ministero, per la predisposizione di tale mappa, attraverso la piattaforma unica nazionale (PUN) prevista nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative a punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali: localizzazione, tecnologia della presa, potenza massima erogabile, tecnologia per l'accesso alla ricarica, disponibilità di accesso, identificativo dell'infrastruttura e proprietario della stessa.

 

La direttiva DAFI ha la finalità di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, favorendo lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono stati individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.

A tali fini sono stati fissati:

- i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i Quadri strategici nazionali degli Stati membri (il Quadro strategico nazionale è contenuto nell’Allegato III del D.Lgs. n. 257/2016);

- le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, nonché i requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

 

Per quanto riguarda in particolare la ricarica dei veicoli elettrici, l'articolo 4 della direttiva prevede che attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri garantiscano la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Analoghe disposizioni sono previste per i punti di rifornimento da realizzare entro il 2025 per il gas naturale, nonché, se gli Stati membri ritengano opportuno inserirli nei propri Quadri nazionali, anche per l'idrogeno. Il decreto legislativo n. 257 del 2016 recepisce tale previsione confermando la realizzazione entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti.

 

Per quanto riguarda gli interventi per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (il cosiddetto "PNire 3"), previsto dall'articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (legge 7 agosto 2012 n. 134), il comma 7-bis specifica che tali investimenti saranno a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il richiamato articolo 17-septies, comma 1 del DL n. 83/2012 ha disposto l’approvazione del Piano infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il Piano è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;

a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;

b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il comma 8 ha previsto anche l’istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il PNire è stato approvato In Italia nel 2014 e successivamente aggiornato dal MIT nel 2015 (approvazione con Delibera CIPE 23 dicembre 2015) e pubblicato con DPCM del 18 aprile 2016, coprendo il periodo 2014-2020. E’ quindi confluito nel più ampio Quadro strategico nazionale, contenuto nell'Allegato III al decreto legislativo n. 257/2016. Con il DPCM 1 febbraio 2018 (GU 20/6/2018) è stato poi approvato l'Accordo di programma tra il MIT e le Regioni per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Si ricorda anche che la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 613- 615, della L. 232/2016) ha previsto l'emanazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, su cui è stato raggiunto il 20 dicembre 2018, l'Intesa in Conferenza Unificata sul relativo schema di DPCM.

 

Con il comma 7-ter si prevede la copertura finanziaria dell’intervento, con il limite di 10 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività istituito dall'articolo 1 comma 1091, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si tratta di un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è stata demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti. La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata per 40 milioni nel 2020 dall'art. 9, comma 10 del D.L. n. 119/2018 e successivamente, ridotto dello stesso importo, sempre per l'anno 2020 dall'art. 1, comma 488 della legge di bilancio 2019 (legge. 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Chiusura di determinati interventi infrastrutturali (comma 8)

 

Il comma 8 è volto garantire la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l’intervento di completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003).

 

Il Commissario ad acta

L'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) ha demandato al Ministero delle attività produttive la nomina di apposito commissario ad acta al fine di pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge n. 219/1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 è stato nominato il commissario ad acta. Con successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 2005 il Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività e in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, ha trasferito al commissario tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione ex art. 32 della richiamata legge n. 219 del 1981. In tale ambito, il commissario è stato individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda.

All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvedeva ai sensi dell’art. 86, comma 3 della legge 289/2002, a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero. Tale onere veniva ridotto dall’art. 49 del D.L. 83/2012 nel limite di euro 100.000, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250 (riguardante le risorse per le opere), intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002.

Con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1139, della legge 205/2017), il Commissario ad acta nominato per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, insieme all’obbligo in capo al medesimo commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012). Anche per il 2018, la legge di bilancio 2018 ha consentito la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012). In relazione agli interventi citati (ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219), al Commissario ad acta competono “oltre alle incombenze di natura tecnica, amministrativa ed economica ed al completamento funzionale della viabilità Lioni – Grottaminarda, la titolarità e la responsabilità personale su opere pubbliche rimaste incompiute, oggetto di utilizzazione impropria, di discariche di rifiuti tossici, di danneggiamenti e furti, di occupazione abusiva”. I progetti in essere risultano pari a 76, di cui 57 completati (75%) e 19 in corso (25%), per un finanziamento complessivo di circa 219,3 milioni di euro di cui 109,2 milioni  del MISE e 110,1 milioni del MIT (65,1 milioni) e della regione Campania (45 milioni). Nella contabilità speciale 3250 del Commissario ad acta risultano disponibili al 28 dicembre 2018, 77,94 milioni di euro (Relazione del Commissario ad acta al 31 dicembre 2018, Doc. CCXIX, n. 3).

 

Il comma 8 prevede, in particolare, l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto legge 83/2012 (vedi supra), provvede ad individuare:

 

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi previsti;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002.

 

Completamento della infrastruttura viaria Lioni-Grottaminarda (comma 9)

 

Il comma 9 attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.

La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici, utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento. La stessa regione è autorizzata a provvedere alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Si stabilisce che la regione Campania può affidare eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

 

L'infrastruttura viaria Lioni-Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la A16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli - Contursi - Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la variante alla SS 90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli. L’importo del progetto esecutivo in concessione ai Consorzi INFR.AV (1° lotto) e INFRASUD (2° lotto) è pari a 430 milioni di euro.

Il completamento dell'itinerario Contursi (A3) - Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km d'asse della Lioni - Grottaminarda, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli, Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali

La struttura, finanziata a partire dal 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali post terremoto Irpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

In particolare, con le delibera CIPE 62/11 e 27/12 sono stati stanziati, rispettivamente, 220 milioni su fondi FSC, gestiti dalla Regione Campania, e 70 milioni su fondi MIT, per i lavori di completamento funzionale in questione Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda. Successivamente, con la delibera CIPE 54/2016 (Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020) si sono aggiunti 65 milioni di euro, per complessivi 360 milioni di euro (che includono ulteriori fondi regionali pari a 5 milioni di euro), restando da stanziare 70 milioni di euro, a carico del MIT in base all’accordo Stato-Regione Campania del 1° agosto 2008 (cfr. Relazione del Commissario ad acta al 31 dicembre 2018, Doc. CCXIX, n. 3).

 

 

Vigilanza sul completamento della Lioni-Grottaminarda (comma 10)

 

Il comma 10 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda”, anche ai fini dell’individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera.

Si prevede, inoltre, che la costituzione ed il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai cinque componenti, di qualificata professionalità ed esperienza, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

Riassegnazione delle risorse (comma 11)

 

Il comma 11 prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge n. 289/2002, alle amministrazioni titolari degli interventi (Ministero delle infrastrutture, Ministero dello sviluppo economico e Regione Campania), ove necessario mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Agevolazione fiscale per l’esecuzione degli interventi (comma 12)

 

Il comma 12 prevede – per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 – l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, recante “Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982”.

L’art. 74, comma 2, del D. Lgs. 76/1990 dispone che tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui all'art. 39 del D. Lgs. 76/1990, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

 

Risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio (comma 12-bis)

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto, il comma 12-bis che aggiunge il comma 148-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che disciplina l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033.

In base al nuovo comma 148-bis, l’applicazione della disciplina prevista per l’attribuzione ai comuni da parte del Ministero dell’interno di contributi per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033 per complessivi 4,9 miliardi di euro, viene estesa, ma solo per l'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell’interno, ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, pari a 400 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Nello specifico, diversamente da quanto indicato dalla procedura disciplinata nei commi 854-861 della legge di bilancio 2018, le procedure previste nei commi da 140 a 148 della legge di bilancio 2019 prevedono l’attribuzione dei contributi in base a soglie di attribuzione per classe demografica, con priorità sempre concessa ai Comuni con minore disponibilità di avanzi di bilancio, ma la quota destinabile agli enti in disavanzo viene limitata ad un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili (commi 140 e 141).

 

Si ricorda che il programma gestito dal Ministero dell’interno (commi 139-148 della legge di bilancio 2019) prevede l’assegnazione ai comuni, per il periodo 2021-2033, di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il periodo 2032-2033).

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il citato comma 853 ha previsto, tra l’altro, che i comuni destinatari dei contributi possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (previsto dal comma 974 della L. 208/2015).

 

Responsabilità amministrativa in caso di cessazione anticipata delle concessioni autostradali (comma 12-ter)

 

Il comma 12-ter, introdotto al Senato, novella l’articolo 1 della L. 20 del 1994, che disciplina la responsabilità amministrativa del dipendente delle pubbliche amministrazioni che causa ad esse un danno, conseguente a fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.

 

La responsabilità amministrativa trova fondamento costituzionale nell’art. 28 della Carta fondamentale, che affianca tale responsabilità a quella civile e penale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre l’art. 103 individua nella Corte dei conti il giudice di tale responsabilità.

Quanto al suo contenuto, è la L. 20 del 1994 a definire i contorni di tale responsabilità, che è oggetto di possibili sanzioni disciplinari, oltre che di giudizio da parte della Corte dei conti.

Si ricorda che nel giudizio volto all’accertamento della responsabilità amministrativa, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. 8 marzo 2016, n. 10814; 9 luglio 2008, n. 18757; Cass. S.U. 28 marzo 2006, n. 7024; Cass. S.U. 29 settembre 2003, n. 14488), la Corte dei Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, dovendosi conciliare la sfera di autonomia dalla P.A. c.d. “riserva di amministrazione” - che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei Conti – con l’esigenza contemplata dalla L. n. 241 del 1990, la quale, all’art. 1, comma 1, stabilisce che la necessità che l’esercizio dell'attività amministrativa si ispiri ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost. (e dall’art. 1, L. n. 241/1990, che del primo costituisce ineludibile corollario), assumendo rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera opportunità) dell'azione amministrativa.

 

La legge richiamata stabilisce, all’art. 1, comma 1, che la responsabilità amministrativa è personale ed è conseguente a fatti e ad omissioni commessi con dolo o colpa grave.

 

Ai sensi della L. 20 del 1994, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono, infatti, il rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione, la condotta, l’elemento psicologico (dolo o colpa grave), il danno ed il nesso di causalità.

 

L’intervento legislativo attuato con il comma in esame introduce una esclusione di colpa grave e di conseguente responsabilità amministrativa per una specifica fattispecie. L’esimente ex lege si applica, infatti, qualora il danno cagionato all’amministrazione abbia origine da decreti che determinano per qualsiasi ragione la cessazione anticipata delle concessioni autostradali, a condizione che i relativi decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente.

 

Tale esclusione si affianca ad altra, di carattere generale, già oggi prevista dall’art. 1, co. 1, della l. n. 20/1994 (come integrato dall’art. 17, co. 30 quater, D.L. 78/2009) che esclude il dipendente da responsabilità per colpa grave laddove «il fatto dannoso tragga origine da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili di pertinenza del controllo».

Secondo la Corte dei conti «detta formulazione vale ad escludere che la norma operi come generale clausola di esenzione, ancorandone il funzionamento a procedimenti di controllo che si concludano con giudizi argomentati, e nei limiti delle argomentazioni prospettate».

A differenza della disposizione citata, che limita l'esclusione della gravità della colpa ai “profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo”, la fattispecie che si intende introdurre con la norma in esame per le concessioni autostradali esclude la gravità della colpa, in presenza di un decreto vistato e registrato, “per ogni profilo”.

 

Con la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato su alcuni atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall’amministrazione).

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sono i seguenti (art. 3, co. 1, L. 20/1994):

-          i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-          gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi alla definizione delle piante organiche, al conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e alle direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

-          gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

-          i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

-          i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

-          gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale esterno alla pubblica amministrazione previsti dall’art. 7, co. 6, D.Lgs. 165/2001;

-          gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze,

-          i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;

-          i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

-          gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

-          gli atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

 

Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (comma 12 quater)

 

Il comma 12-quater aggiunge un secondo comma all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che prevede, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il CIPE venga presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal ministro presente più anziano per età.

Si ricorda che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

 

 

Finali di coppa del mondo 2020 e campionati mondiali di sci alpino 2021 (comma 12 quinquies)

Il comma 12-quinquies modifica l'articolo 61 del D.L. 50/2017 che disciplina la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

Con la lettera a) del comma in esame si modifica il comma 6 dell’art. 61 del citato decreto–legge, al fine di prorogare al 31 gennaio 2021 (il termine vigente è il 31 dicembre 2019) la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.

Con la lettera b) si modifica il comma 9 del citato art. 61, prevedendo che il commissario cessi dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021, invece che alla consegna delle opere previste nel piano approvato dal medesimo Commissario.

 

 

 


 

 

Accantonamento delle risorse per la realizzazione di iniziative concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto fluviale di Valdaro (comma 12-sexies)

 

Il comma 12-sexies, introdotto al Senato, prevede che le somme che la società concessionaria dell’autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare – ai sensi dell’art. 55, comma 13 della Legge n. 449/1997 – in un apposito fondo attualmente destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie, nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative concernenti l’interporto di Trento, l’interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto fluviale di Valdaro.

 

Il comma 13 dell’art. 55 della L. 449/1997 (legge finanziaria 1998) s.m.i., prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero A22 è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona. Viene altresì disposto che tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta e che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20% e il 100% rispetto ai proventi del 1997.

In risposta all’interrogazione 4/18886, nella seduta del 23 marzo 2018 il rappresentante del Governo ha ricordato che “La società concessionaria autostrada del Brennero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55, comma 13 della legge n. 449 del 1997, a partire dal 1998, ha effettuato gli accantonamenti destinati al cofinanziamento del potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, acquistando negli anni i titoli di Stato, conformemente alla medesima disposizione. In particolare, i suddetti titoli di Stato sono sempre stati acquistati nel rispetto della tempistica, delle modalità, nonché dei valori nominali contemplati dal Piano economico-finanziario. Al 30 aprile 2014, data di scadenza della concessione, l'accantonamento previsto dalla suindicata legge ammontava a 550 euro milioni, pari al valore nominale dei titoli di Stato presenti nel «deposito ferrovia». Contestualmente a tali acquisti, la concessionaria ha accantonato annualmente, come previsto dalla legge medesima, il corrispondente valore nominale dei titoli di Stato in uno specifico fondo (fondo ferrovia). Le modalità e le tempistiche con cui autostrada del Brennero s.p.a. dovrà corrispondere allo Stato il fondo ferrovia sono state recentemente disciplinate dall'articolo 13-bis, comma 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 (v. infra), il quale prevede che entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la società Autobrennero spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa”.

Relativamente al rinnovo della concessione relativa all’A22, nella medesima risposta viene altresì ricordato che “Nell'ambito delle interlocuzioni intercorse tra il Governo italiano e la Commissione europea, per la tratta autostradale Brennero-Modena, è emersa la possibilità di ricorrere in alternativa alla gara, all'applicazione dell'articolo 17 della direttiva europea 2014/23/Ue recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di affidare direttamente un contratto di concessione ad una società a prevalente partecipazione pubblica, qualora vengano rispettati determinati requisiti. L'affidamento della concessione autostradale tramite il suindicato istituto dell’in house assicurerebbe benefici economico-finanziari per le finanze pubbliche derivanti, tra l'altro, dal versamento del fondo ferrovia, dalla prosecuzione degli accantonamenti, dal pagamento del valore della concessione e dagli interventi infrastrutturali sull'arteria”.

Si ricorda che, dopo la scadenza della concessione dell’A22, nel 2016 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il MIT e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che prevede il rinnovo trenntennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti. Successivamente, con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute concernenti alcune infrastrutture autostradali, tra cui l’A22 Brennero-Modena. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016. Le disposizioni relative all'A22 sono state successivamente modificate dal comma 1165 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che, in particolare, ha previsto l'inserimento di un valore minimo che il concessionario subentrante versa allo Stato (160 milioni di euro per il 2018; 70 milioni annui per gli anni 2019-2024) e (al comma 4) di un termine per la stipula degli atti convenzionali (30 novembre 2018).

In seguito, in attuazione del comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017, con la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68, è stato approvato lo “schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena”.

 

Si fa notare che la possibilità di destinare le risorse accantonate ai sensi dell’art. 55, comma 13, della L. 449/1997, anche al finanziamento delle iniziative indicate dalla norma in esame rappresenta, secondo quanto rilevato da fonti di stampa, uno degli aspetti oggetto di esame nell’ambito della procedura di rinnovo in corso.

 

Relativamente alle iniziative a cui fa riferimento la norma in esame, si ricorda che l’interporto di Trento è gestito dalla società Interbrennero S.p.A. L’area inteportuale si sviluppa su una superficie di circa 100 ettari. Secondo quanto riportato nel sito dell’infrastruttura nell’area si trovano un terminal ferroviario, servizi doganali, un autoparco controllato, magazzini, uffici, officina multi-marca, un hotel, ristoranti, una banca, gestioni assicurative ed un centro congressi.

Il progetto dell’interporto ferroviario di Isola della Scala è volto a promuovere la realizzazione di un’area interportuale con l’obiettivo di potenziare le capacità dell’interporto Quadrante Europa di Verona.

Il porto di Mantova Valdaro, gestito dalla provincia di Mantova, risulta collegato al mar Adriatico sia attraverso il fiume Po sia tramite il canale navigabile Fissero – Tartaro rappresentando l’infrastruttura idroviaria posta sull’estremo più occidentale di questo canale.

Il porto fluviale si trova a 40 chilometri di distanza dall’interporto Quadrante Europa di Verona ed in prossimità dello stesso sono presenti un centro intermodale e uno scalo ferroviario.

 


 

Lavori del Nodo ferroviario di Genova e per il Terzo Valico dei Giovi (commi 12 septies e 12 ocities)

 

Il comma 12-septies, che dispone tale accorpamento di progetti, ha la finalità di consentire il riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

Per tale unico Progetto, che è quindi quello del Terzo Valico dei Giovi, il limite di spesa viene fissato in 6.853,23 milioni di euro, interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.

La finalizzazione delle risorse sarà recepita nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e del trasporti e RFI per gli anni 2018-2019, che recherà il quadro economico unitario del Progetto Unico e il cronoprogramma degli interventi.

L’unificazione dei progetti avviene considerando le opere civili del "Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole" e "Potenziamento Genova-Campasso" con la relativa impiantistica come lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi”: essi vengono pertanto inseriti nel progetto del terzo Valico, possibilità questa consentita dall’articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE, che prevede la possibilità di modifica degli appalti pubblici in corso durante il periodo contrattuale (vedi box sub).

Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto Unico potranno essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto Unico.

 

Viene altresì autorizzato dal comma 12-septies, l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse già assegnate a RFI per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro (costo complessivo dell’intervento) anche nell'ambito del riparto del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Si ricorda che il progetto della linea ferroviaria del Terzo valico del Giovi, attraversa l'Appennino ligure ed ha la finalità di agevolare il collegamento tra Genova e i porti liguri verso i porti del Northern Range (quali Rotterdam, Amsterdam, Anversa e Zeebrugge), favorendo anche il completamento a sud del progetto Alptransit Ceneri-Gottardo. Il progetto definitivo prevede che la linea ferroviaria partirà dal nodo di Genova e attraverserà le province di Genova e Alessandria sviluppandosi lungo la direttrice Genova-Milano, fino a Tortona, e lungo la direttrice Alessandria-Torino, fino a Novi Ligure. Quindi si innesterà sulle linee esistenti di collegamento con Milano e Torino.

L'opera è in corso di realizzazione: sono in corso i lavori dei primi cinque lotti costruttivi ed è stato programmato l'avvio del sesto lotto per il maggio 2019, che qui viene pertanto autorizzato. Il termine dei lavori è previsto entro il 2023. Il costo complessivo presunto dal CIPE, al 31 maggio 2018 era di 6.158 milioni di euro. Le risorse disponibili ammontavano all'87,2%. Per approfondimenti sul dettaglio dell’opera si può consultare la scheda del sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) curato dalla Camera dei deputati al seguente link: http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=741

 

L'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede il rifinanziamento del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Il rifinanziamento dispone è pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Tali somme sono state poi ridotte a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 109 del 2018 da un totale di 36,115 miliardi di euro a 35,53 miliardi di euro.

Il riparto delle risorse residue è stata effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. Nel corso dell’esame parlamentare dello schema di tale decreto (A.G. 51) il Governo ha presentato, nelle sedute svoltesi il 20 novembre 2018 presso le Commissioni VIII e IX una tabella volta a chiarire in maniera più dettagliata la destinazione delle risorse complessivamente disponibili nell’ambito degli importi destinati dallo schema di decreto al settore “trasporti e mobilità”.

Sulla base di tali elementi informativi le risorse per il finanziamento degli investimenti ferroviari nel periodo 2018-2033 risultano pari a 5,4 miliardi di euro.

Si ricorda che tra i principali interventi previsti da RFI sul Corridoio Reno Alpi e inseriti nel Contratto di Programma, parte Investimenti, tra MIT e RFI 2017- 2021 vi sono anche i seguenti:

o   Linea Novara - Alessandria - imbocco terzo valico

o   Linea Torino - Alessandria

o   Linea Genova Voltri - Savona (P/C 45)

o   Linea Novara - Domodossola via Borgomanero

o   Linea Milano - Tortona - imbocco terzo valico

o   Potenziamento terminal merci di Voltri Mare

o   Nuovo terminal merci di Genova Campasso.

 

Il comma 12-octies prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomini, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova in deroga alla procedura vigente.

 

L’articolo 89 della direttiva 2014/25/UE prevede che i contratti e gli accordi quadro possano essere modificati senza una nuova procedura d’appalto nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e

ii)comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o

iii) nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui alle lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i)le soglie fissate all’articolo 15; e

ii)il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5. Una nuova procedura d’appalto, in conformità della presente direttiva, è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.


 

Articolo 4-bis
(Norme in materia di messa in sicurezza degli edifici e territorio)

 

 

L'articolo 4-bis – introdotto al Senato - reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.

 

La disposizione in commento reca modifiche all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) allo scopo di consentire ai Comuni di portare a termine gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio in relazione ai contributi per investimenti loro concessi nel 2018 (comma 1).

La suddetta legge dispone infatti per il triennio 2018-2020 l'assegnazione, a favore di determinati comuni, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l’anno 2018; 300 milioni per l’anno 2019; 400 milioni per l’anno 2020 (comma 853).

In particolare una delle modifiche apportate dall'articolo in esame prevede che al comma 859 della suddetta legge - che disciplina il recupero dei contributi non erogati in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti - venga inserita una frase che reca l'esclusione di quei casi in cui il mancato rispetto dei termini fissati è dovuto all'instaurazione di un contenzioso riguardante la procedura di assegnazione posta in essere dal Comune (lettera a)).

Il comma 859 dispone che il Ministero dell'interno provveda al recupero dei contributi erogati qualora i comuni beneficiari non rispettino gli obblighi e i termini loro imposti dai commi 857 e 858.

In relazione ai termini, il comma 858 prevede che una volta assegnati, i contributi siano erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell’interno, secondo la seguente scansione:

§  per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020;

§  per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 860;

§  per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La seconda modifica prevede l'inserimento dopo il comma 859 del comma 859-bis (lettera b)). Tale comma stabilisce che per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero non venga applicato nei confronti dei comuni che hanno posto in essere, nei termini previsti dal comma 857, le attività per l'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 857 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 853. L'ente è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del comma 855). Il comma 857 prevede poi l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta. Essi saranno vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici. Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

Il comma 860 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

 


 

Articolo 4-ter
(
Commissario straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso
)

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). E’ inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l’eventuale nomina di due sub-commissari e l’istituzione di una cabina di coordinamento.

Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021, destinata ad alimentare un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

Sono altresì disciplinate le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, e sono dettate disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti. E’ altresì disciplinata la pubblicità degli atti del Commissario.

Nomina e durata del Commissario (comma 1)

Il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

Tale nomina deve avvenire emanato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Abruzzo.

Lo stesso comma fissa i criteri da seguire ai fini della nomina, stabilendo che il Commissario deve essere scelto tra persone:

- anche estranee alla pubblica amministrazione;

- di comprovata esperienza gestionale e amministrativa;

- che non siano in una situazione di conflitto di interessi.

 

L’incarico del Commissario scade il 31 dicembre 2021.

 

Alla possibilità di nominare un commissario straordinario per il superamento delle attuali criticità inerenti alla sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, nella seduta dell’8 maggio scorso, in risposta all’interrogazione 5/02053.

In tale risposta si evidenzia che “In merito agli interventi di messa in sicurezza individuati dalla regione Abruzzo e richiesti alla concessionaria autostradale Strada dei Parchi, il 29 aprile scorso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno rappresentato alla regione che tali interventi risultano esterni al rapporto concessorio. Tuttavia – considerata la delicatezza della questione, che coinvolge molteplici Amministrazioni e competenze – il Ministero ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile scorso per ogni valutazione di competenza, che potrà includere anche la nomina di un commissario straordinario”.

Maggiori elementi di informazione sono stati forniti nella successiva risposta, fornita nella seduta del 15 maggio 2019, all’interrogazione 5/02110, ove si legge che “a seguito degli episodi del 2002 e del 2017 che hanno portato alla rilevazione della presenza, nelle acque destinate al consumo umano, di sostanze estranee, seppur in quantitativi molto al di sotto dei limiti di legge, è stata evidenziata la potenziale interferenza delle infrastrutture del Traforo del Gran Sasso e dei Laboratori Nazionali dell'Istituto di Fisica Nucleare (INFN) con il sistema idrico e l'esigenza di implementare le attività di coordinamento, gli strumenti di controllo e gli interventi puntuali e infrastrutturali sull'intero sistema. A tal fine, è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto da tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema idrico del Gran Sasso, per individuare e porre in essere strategie e azioni volte a garantire la sicurezza dell'acquifero e delle captazioni potabili attraverso interventi infrastrutturali sia sulle opere acquedottistiche, sia all'interno dei Laboratori dell'INFN e delle gallerie autostradali, nonché misure finalizzate alla gestione, nel breve periodo, di ogni potenziale rischio attraverso un sistema di monitoraggio, allerta e condivisione delle informazioni. Al Gruppo di lavoro è demandata, altresì, la predisposizione del Piano di Sicurezza delle Acque (PSA) della filiera idrica delle sorgenti del Traforo. Il PSA viene attualmente riconosciuto come il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza del sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori. La questione della messa in sicurezza delle captazioni ad uso potabile è seguita anche da una apposita Commissione tecnica, nell'ambito della quale, con recente deliberazione regionale del 25 gennaio scorso, è stato definito il piano degli interventi infrastrutturali a breve, medio e lungo termine per la risoluzione definitiva della problematica nel suo complesso, stimandone i relativi costi in circa 172 milioni di euro, che potrebbero trovare copertura nel Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, finanziato dalla Legge di bilancio 2019. Gli interventi consisteranno, in particolare, nella realizzazione di due impianti di potabilizzazione da utilizzare nel periodo di effettuazione dei lavori nelle gallerie autostradali e, a regime, in caso di necessità; rifacimento condotte di captazione e convogliamento dell'acqua potabile a tergo delle gallerie, impermeabilizzazione delle gallerie, dei by pass e delle nicchie; completamento impermeabilizzazione, nei Laboratori, delle sale e dei cunicoli di comunicazione, realizzazione di condotte di scarico in ghisa sferoidale, progressiva dismissione degli esperimenti che comportano l'utilizzo di sostanze pericolose al di sopra delle soglie imposte dalla legge”.

Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti nel corso dell’audizione informale di rappresentanti della Strada dei parchi Spa, svolta dalle Commissioni Riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) nella seduta del 29 maggio 2019. In particolare, nel documento consegnato nel corso della seduta, vengono illustrati i motivi che avevano indotto ad ipotizzare la chiusura del traforo del Gran Sasso, nonché le ragioni che hanno portato la Strada dei Parchi S.p.A. (concessionaria autostradale che gestisce le due tratte autostradali A24 e A25) a revocare tale ipotesi.

 

 

Compiti del Commissario (comma 1)

In base al disposto del comma 1, al Commissario sono attribuiti i seguenti compiti:

·        sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico;

·        conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica.

 

Compenso del Commissario (comma 2)

Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il compenso del Commissario. Il compenso non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. All'onere si provvede con le risorse di cui al comma 12.

L'art. 15, comma 3, citato reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro).

Si prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari suddetti sia composto:

- da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui;

- e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma citato costituisce responsabilità per danno erariale.

Struttura commissariale e relativo personale (commi 3, 4 e 6)

Il comma 3 prevede la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario di massimo 11 unità (una di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale) scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche (docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario).

Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale della Presidenza del Consiglio qualora il trattamento economico accessorio di provenienza risulti inferiore.

In ogni caso al personale non dirigenziale è riconosciuta l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del contingente non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, anche estranei alla PA, il cui compenso è determinato dal Commissario in misura non superiore ai 48.000 euro annui. Tali assunzioni sono effettuate anche in deroga alle norme (di cui all'art. 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione.

 

Secondo il comma 4 il personale pubblico della struttura è posto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997). All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile un contingente di personale nella pianta organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Sono quindi dettate le modalità di corresponsione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) che viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza.

 

Il comma 6 prevede che la struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

 

Sub-commissari (comma 5)

In base al comma 5, il Commissario può nominare due sub-commissari il cui incarico ha la durata non superiore a quella del Commissario e nel limite delle risorse di cui al comma 12. Per la determinazione del loro compenso si applica l'art. 15, comma 3, D.L. n. 98 del 2011 (v. supra).

 

Ulteriore personale di cui può avvalersi il Commissario (comma 7)

Il comma 7 stabilisce che il Commissario, sulla base di appositi protocolli d’intesa, possa avvalersi di personale proveniente da ANAS Spa nei limiti delle risorse previste dal presente articolo.

 

 

Cabina di coordinamento (comma 8)

Il comma 8 prevede la costituzione di una Cabina di coordinamento con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti, nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

La Cabina di coordinamento è presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo il quale riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla composizione, ne fanno parte: i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo; i Sindaci dei Comuni di L'Aquila e Teramo; due rappresentanti dell'ANCI, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo; il Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un rappresentante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella di L'Aquila.

 

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla costituzione della citata Cabina non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Funzioni commissariali e deroghe alla normativa vigente (comma 9)

In base al comma 9, per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario può direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni relative ai contratti pubblici, nel rispetto, comunque, dei vincoli inderogabili posti dall'appartenenza all'Unione europea. Si demanda ad un decreto del Ministro del interno la definizione di misure di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia.

 

Disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti (comma 10)

Il comma 10 detta disposizioni specifiche per la captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all’interno dei Laboratori dell’I.N.F.N. A tal fine non trova applicazione l’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall’attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori.

Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall’attività del Commissario straordinario.

 

Contabilità speciale intestata al Commissario (comma 11)

Il comma 11 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi in oggetto, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate o risorse di altra natura.

 

 

Autorizzazioni di spesa e relativa copertura (commi 12, 13 e 15)

Il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 3,5 milioni di euro (0,7 milioni per l’anno 2019 e 1,4 milioni per gli anni 2020 e 2021) per il funzionamento della struttura commissariale.

 

Il comma 13 autorizza la spesa complessiva di 120 milioni di euro (20 milioni per l’anno 2019 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per la realizzazione degli interventi.

 

Il comma 15 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

 

Pubblicità degli atti del Commissario (comma 14)

Ai sensi del comma 14, agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti.

L’art. 36 citato prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, provveda alla pubblicazione di una serie di atti, ove non considerati riservati o secretati, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale. Lo stesso articolo stabilisce che gli atti contemplati sono soggetti alla disciplina di riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni recata dal D.Lgs. 33/2013.

 


 

Articolo 4-quater
(Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile)

 

 

L’articolo 4-quater, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, l’applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e ad assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori. Il comma 2, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che talune variazioni di bilancio della legge di contabilità vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale.

 

In particolare, il comma 1, in relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all’articolo 34 della legge di contabilità (legge n. 196/2009), nonché per assicurare la sussistenza delle disponibilità di bilancio che possano assicurare la tempestività dei pagamenti in relazione alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento, sulla base dello stato avanzamento lavori, prevede in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021:

 

a) che le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, da presentare contestualmente alla richiesta di variazione.

In relazione alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge, l’articolo 23, comma 1-bis della legge di contabilità prevede che con il disegno di legge di bilancio di previsione possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.

 

b) l’allungamento dei termini di mantenimento in bilancio dei residui relativi alle spese in conto capitale, rispetto a quanto previsto dall’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo:

- che i termini di cui al comma 3, riferiti ai residui di stanziamento, sono prolungati di un ulteriore esercizio - passando, cioè da uno a due esercizi;

- che i termini di cui al comma 4, primo periodo, relativi ai residui propri, sono prolungati di ulteriori tre esercizi, con la possibilità, dunque di poter essere pagati entro il sesto esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, decorsi i quali i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi.

 

Si ricorda che l’articolo 34-bis della legge di contabilità e finanza pubblica reca la disciplina in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi e di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio[18].

In particolare, il comma 3 riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento).

Mentre le somme di parte corrente non impegnate alla chiusura dell’esercizio di competenza sono registrate in economia, per gli stanziamenti in conto capitale è autorizzata in via generale la conservazione in bilancio anche se entro la fine dell’esercizio finanziario tali spese non sono state impegnate. Il loro mantenimento in bilancio è autorizzato nei limiti di un solo anno successivo all’esercizio di iscrizione in bilancio. Per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative che siano entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno.

Ai sensi della disposizione in esame, dunque, i residui di stanziamento potranno permanere in bilancio fino a due esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio.

Il comma 4 riguarda il mantenimento in bilancio dei residui propri delle spese in conto capitale. Per i residui propri relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio sono fissati a tre anni.

Decorsi i suddetti termini, i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi, e sono eliminati dal conto del bilancio. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio[19]. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

Ai sensi della disposizione in esame, i residui propri delle spese in conto capitale potranno permanere in bilancio fino a sei esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio, decorsi i quali si intendono perenti.

 

c) l’applicazione anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consentono la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate (residui di stanziamento) alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

Si rammenta che la legge di contabilità prevede una notevole flessibilità degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, con l’obiettivo di adeguarne le quote stanziate annualmente alle previsioni del piano finanziario dei pagamenti (c.d. Cronoprogramma dei pagamenti). In particolare, il citato comma 2 dell’articolo 30 prevede che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali non a carattere permanente non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono, in alternativa al loro mantenimento in bilancio come residuo di stanziamento, essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza in apposito allegato.

 

Il comma 2, al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato le variazioni di bilancio di cui ai seguenti articoli della legge di contabilità:

§  articolo 24, comma 5-bis, ovvero quelle occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. Attualmente tali variazioni di bilancio sono disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente;

§  articolo 27, relativo ai Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. Al momento il trasferimento di somme da tali fondi speciali e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate;

§  articolo 29, inerente il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. Attualmente i decreti di variazione riguardanti tale Fondo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti. Tali decreti di variazione sono inoltre trasmessi al Parlamento.

§  articolo 33, commi 4-ter e 4-sexies, relativi alle variazioni compensative nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, in sede di disegno di legge di assestamento. Al momento le variazioni compensative di cui al comma 4-ter, aventi ad oggetto consumi intermedi e investimenti fissi lordi, sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, salvo che abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio. In tal caso le variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti. Le variazioni di bilancio di cui al comma 4-sexies, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

 

 

 

La tempestività nell’utilizzo delle risorse: impegni e pagamenti

Il decreto legislativo n. 93 del 2016, oltre alla disciplina dei residui, ha rivisto, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018, le procedure per l’impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio contenute nell'articolo 34 della legge di contabilità, anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei residui, ridefinendo la nozione diimpegno” di spesa, che le nuove norme mirano a connettere più strettamente alla fase temporale del pagamento.

Il D.Lgs. n. 93 ha, infatti, rafforzato il ruolo programmatorio del bilancio di cassa, in particolare ridisciplinando l’obbligo per i dirigenti responsabili di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).

Con riferimento alla nozione di impegno, si prevede che per le somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate gli impegni di spesa vengono assunti nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, si richiede l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto del cronoprogramma.

Viene rafforzato il concetto di impegno attraverso:

§  un nuovo meccanismo di registrazione contabile per l'imputazione in bilancio degli impegni assunti a seguito di obbligazioni contratte con il pagamento dilazionato nel corso di più anni finanziari, prevedendo che le risorse di competenza vengano impegnate sul bilancio pluriennale in relazione alle scadenze di pagamento in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene esigibile;

§  l'individuazione puntuale di elementi essenziali quali: la ragione del debito, l'importo da pagare, gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato, che ne costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto;

§  la disciplina dell'impegno connesso ai trasferimenti di risorse ad amministrazioni pubbliche, rendendo meno cogente, in questo caso, l'individuazione esatta del creditore, in considerazione della complessità delle procedure finalizzate all'individuazione univoca, come nei casi di delibere CIPE e di passaggi alle Conferenze unificate o Stato-Regioni.

Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, si richiede che l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

Il piano finanziario dei pagamenti, la cui predisposizione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, della legge di contabilità già con riferimento al bilancio per il 2017, dovrà riportare, quando entrerà in vigore la suddetta nuova disciplina degli impegni, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione14F[20]. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa.

 

 

 

 


 

Articolo 4-quinquies
(Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria)

 

 

L’articolo in esame, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l’automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute.

In entrambi i casi, in deroga ai termini attualmente concessi e previa valutazione, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, assegna alla regione o alla provincia interessata dei termini congrui per provvedere all'ammissione a finanziamento o all’aggiudicazione.

Decorso inutilmente il termine congruo assegnato, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento (individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia). Il finanziamento, erogato per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario opera in qualità di Commissario ad acta. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, si prevede che il Commissario possa avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.

 

L’art. 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l’esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L'art. 5-bis del D. Lgs. 502/1992 ha inoltre previsto che il Ministro della Salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.

Il Piano, la cui prima fase si è conclusa nel 1996, è attualmente entrato nella seconda fase, (c.d. “fase negoziata”).

L’attuale iter delle procedure è quindi il seguente: le regioni trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione, la documentazione relativa all’accordo di programma da stipulare, che si compone di un protocollo d’intesa, di un documento programmatico, dell’articolato contrattuale e delle schede tecniche relative ai singoli interventi. Tale documentazione è poi sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Acquisito il parere del Nucleo, la documentazione viene condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze e, di concerto, trasmessa alla Conferenza Stato-regioni per la formalizzazione dell’intesa.

Come rilevato dalla Corte dei Conti[21], complessivamente sono stati stanziati 24 miliardi (di cui residuano 820 milioni ancora da ripartire), a cui si aggiunge l’ulteriore stanziamento di 100 milioni previsto dall’art. 5-bis del decreto legge n. 243/2016, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana. In ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L’incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033.

Con riguardo alle procedure necessarie per il completamento degli accordi di programma, l’istruttoria della Corte dei Conti rileva che le regioni più sollecite sono state: la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria, mentre molte realtà centro-meridionali (Lazio, Abruzzo, Puglia, Molise, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna), non solo hanno sottoscritto accordi di programma in misura significativamente inferiore rispetto alle quote assegnate, ma sono risultate anche in ritardo nel compimento delle procedure istruttorie che costituiscono il presupposto per l’ottenimento delle consistenti disponibilità finanziarie residue. Nel periodo di osservazione dell’indagine della Corte dei Conti, 2012-2016, risultano essere stati sottoscritti 15 accordi di programma che prevedono un totale di 211 interventi, di cui soltanto il 7 per cento è stato completamente realizzato (15 interventi), mentre per il 68 per cento (145 interventi) le opere sono ancora da iniziare e per il 25 per cento i lavori sono in corso di esecuzione (51 interventi).

 

Per assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, la norma in esame, al comma 1, detta disposizioni dirette ad evitare la risoluzione automatica a cui sono attualmente soggetti gli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso da parte delle regioni e delle province autonome. A tal fine, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per provvedere all'ammissione a finanziamento, anche in deroga a quello attualmente previsto dall’art. 1, comma 310, della legge finanziaria 2006 (pari a trenta mesi).

Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, tali termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento (comma 7).

 

La legge finanziaria 2006, art. 1, comma 310[22], ha disposto che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, decorsi trenta mesi dalla data della firma, si intendano risolti limitatamente agli interventi per i quali la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale termine, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La norma ha disposto che i provvedimenti di revoca siano emanati anche per i casi in cui la domanda di finanziamento risulti presentata ma sia stata valutata “non ammissibile al finanziamento” entro 36 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi. Inoltre, è prevista la revoca di interventi già ammessi a finanziamento, nei casi in cui entro 18 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. La stessa disposizione ha anche previsto che le risorse rese disponibili dall’applicazione dei provvedimenti di revoca, effettuati con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze, a seguito di periodiche ricognizioni, siano utilizzate per nuovi accordi o per le altre linee di finanziamento definite dal programma di investimenti[23].

 

Decorso inutilmente il termine congruo, assegnato con decreto ricognitivo, per provvedere all'ammissione a finanziamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento. Il Commissario straordinario, nominato su proposta del Ministro della salute, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, viene individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 98/2011, con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari straordinari, dei commissari e sub commissari ad acta è composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico, che non può superare i 50 mila euro annui (comma 2).

Il finanziamento per gli interventi di edilizia sanitaria è erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, ed affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta (comma 3).

 

Il comma 4, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che Invitalia S.p.A. è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa; l'intero capitale della società è posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Recentemente, l’articolo 6, comma 4, del c.d. Decreto Calabria (decreto legge 35/2019, attualmente in fase di conversione) prevede che per gli interventi in materia di edilizia sanitaria dei quali non sia definito il livello di progettazione richiesto per l’attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all’uopo da disposizioni di legge.

 

La stessa procedura ora descritta viene prevista, dal comma 5, anche per assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari e ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute (termine di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 266/ 2005). Anche in tal caso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni previste ai commi 2,3 4, 6,8, e 9 del presente articolo.

 

Agli interventi di edilizia sanitaria sottoposti a processi di revoca meno stringenti di quelli attualmente previsti (interventi di cui ai commi 1 e 5 del provvedimento in commento), non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (comma 6).

 

Il comma 8 applica, all’articolo in commento, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legge in esame.

 

L’articolo 4 del decreto legge in esame disciplina la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Più precisamente, il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. Il successivo comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti. Infine, il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all’articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019) e fissa una serie di obblighi comunicativi da parte dei Commissari straordinari nei confronti del CIPE in merito ai progetti approvati, al cronoprogramma dei lavori e al relativo stato di avanzamento.

 

Il comma 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la fissazione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico e delle attività connesse alla realizzazione dell'opera.

 


 

Articolo 4-sexies
(Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all’anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.

 

La disposizione è finalizzata, secondo quando evidenziato nel testo, al “potenziamento della risposta operativa del Corpo”.

Si ricorda che una norma analoga – a cui quindi lo stanziamento in esame si va ad aggiungere -  è recata dalla legge di bilancio 2019 che, sempre, al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha autorizzato la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo (L. 145/2019, art. 1, comma 1005).

Peraltro, la disposizione in esame destina lo stanziamento, oltre che all’acquisto e all’adeguamento, anche alla costruzione e all’ammodernamento delle sedi dei vigili del fuoco e estende lo stanziamento a tutte le sedi e non solamente a quelle territoriali

 

Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici sul territorio:

-  Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni istituzionali;

-  Comandi provinciali istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni istituzionali;

-  Distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;

-  Reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

 


 

Articolo 4-septies
(
Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure
di infrazione in corso
)

 

 

L'articolo 4-septies, introdotto durante l'esame in Senato, al comma 1, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, attribuisce al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 ("Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno"), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea.

 

Le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia n. 2014/2059 (decisione di ricorso ex art. 258 del TFUE) e n. 2017/2181 (messa in mora ex art. 258 del TFUE) sono state avviate in relazione alla direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (la direttiva aveva trovato attuazione con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale").

Il 31 marzo 2014 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (2014/2059), con riferimento ad agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE (articoli 3,4,5 e 10).  Si tratta di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili per i quali la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034 (su cui si veda infra).

Con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 era stata istituita la figura di un unico Commissario straordinario del Governo ("Commissario unico"), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio (su cui si veda, nel dettaglio, infra).

Si ricorda che il 31 maggio 2018, nell'ambito della causa C-251/17, la Corte di giustizia dell'Ue ha condannato l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro e di una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione  delle norme Ue in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La sentenza riguarda la mancata esecuzione da parte del nostro Paese di una precedente pronuncia del 2012 nella quale la Corte, nell'ambito di una procedura di infrazione aperta  dalla Commissione europea nel 2004, stabiliva che l'Italia aveva omesso di adottare le misure necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel suo territorio fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE. La Commissione europea, avendo concesso all'Italia fino all'11 febbraio 2016 per dare esecuzione alla sentenza e constatando che allo scadere di tale termine il Paese era ancora inadempiente, aveva proposto un secondo ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l'inflizione di sanzioni pecuniarie. Altre due procedure erano state inoltre avviate dalla Commissione europea nel 2009 e nel 2014.

 

Il comma 2 stabilisce che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in titolo, i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 ("Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive") cessino le proprie funzioni e che, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere, subentri il Commissario unico.

 

L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'apportare modifiche al citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ha stabilito che, entro il 30 settembre 2015, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari. Tali commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercitano i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 ("Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014.

 

Il comma 3 prevede che le Regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di Governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui sopra, trasmettano al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti.

Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo d'ambito, dovrà provvedere a una ricognizione dei progetti esistenti, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. Dovrà inoltre effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e darne comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 4 prescrive che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assumerà il compito di soggetto attuatore.

Il medesimo D.P.C.M. dovrà inoltre individuare le risorse finanziarie disponibili che siano necessarie rispetto a quelle già stanziate e disponibili, con riferimento anche agli interventi volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

 

La Corte di giustizia dell'Ue (sentenza C-565/10) ha statuito che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano (situati soprattutto in Regioni Calabria, Sicilia, Campania, e in numero inferiore in Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio) fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.  La sentenza riguardava la procedura di infrazione n. 2004/2034.

Nell'ambito del controllo dell'esecuzione della sentenza nell'agosto 2012 la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla stessa. L'Esecutivo europeo ha continuato a constatare una situazione di inadempienza, tant'è che l'11 dicembre 2015 ha inviato all'Italia una lettera di diffida invitandola a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. Il 12 maggio 2017 la Commissione europea, rilevando che alla scadenza del termine fissato - l'11 febbraio 2016 - la messa in conformità con la suddetta sentenza fosse ancora insussistente per 80 agglomerati, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia, chiedendo per l'Italia la condanna al pagamento di una penalità giornaliera di 346.922,40 Euro e di una somma forfettaria giornaliera di 39.113,80 Euro, successivamente ridotte in ragione della messa in conformità di alcuni di essi. Inoltre, la Commissione ha proposto che la penalità giornaliera fosse applicata in modo decrescente, calcolandone l'importo ogni sei mesi in base alle modalità specificate nel ricorso.

Il 31 maggio 2018 (sentenza C-251/17) la Corte di giustizia, rilevando, alla data limite dell'11 febbraio 2016, l'inadempienza dell'Italia relativamente a 74 agglomerati ha condannato quest'ultima al pagamento di una penalità di 30.112.500 Euro per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, a partire dalla data della pronuncia fino all'esecuzione integrale della sentenza.

La Corte di giustizia, il 10 aprile 2014, aveva dichiarata l’inadempienza dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CE (articoli 3, 4, 5 e 10) (Causa  85/13) . La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2034. La Corte ha accertato, come richiesto dalla Commissione europea, l’incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l’esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva. Si trattava di 41 agglomerati, situati maggiormente in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, e in numero inferiore in Abruzzo, Marche, Sicilia, Sardegna, Puglia e Lazio, che avevano un numero di abitanti superiore a 10.000 e scaricavano acque reflue urbane in aree sensibili o le cui acque non erano state sottoposte a trattamenti secondari o più spinti - secondo le disposizioni degli articoli 3, 4, 5- o dove la progettazione degli impianti non teneva conto della variazione di carico.

 

 

La disposizione qui in esame prevede che le competenze del Commissario unico potranno essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione.

La formulazione potrebbe essere chiarita, con riferimento al possibile ampliamento delle competenze del Commissario straordinario mediante D.P.C.M., considerato il riferimento recato dal comma 4 ad 'ulteriori' procedure di infrazioni.

Il decreto di cui al presente comma dovrà infine stabilire:

-     la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico;

-     la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi per ciascun incarico.

 

Il comma 5 dispone che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario operi presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (le amministrazioni interessate provvederanno alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente).

 

Il comma 6 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del già citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), le risorse confluiscano direttamente nella contabilità speciale (con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133).

Attribuisce al Commissario il compito di realizzare direttamente l'intervento.

 

Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243:

-     al comma 2, si dispone il trasferimento degli impianti alle Regioni, in mancanza degli enti di governo dell'ambito, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

-     al comma 9, viene aggiunto ai soggetti di cui il Commissario ivi previsto si avvale anche il gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente; inoltre, viene previsto che le convezioni ivi menzionate siano stipulate dalla società Sogesid S.p.A.; 

-     al comma 9, si dispone che al personale di cui il Commissario si avvale possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro (di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro").

 

L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in vigore dal 1 marzo 2017) reca norme in relazione alle Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Il comma 1 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, fosse nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, cessano dal proprio incarico i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico allora previsto.

In base al comma 2, oggetto di novella con la disposizione in esame, al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in parola, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate.

In base al comma 9, anch'esso qui oggetto di novella, nel testo attualmente vigente prevede che il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

 

 

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni in oggetto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

 


 

Articolo 5
(
Norme in materia di rigenerazione urbana)

 

 

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede che le disposizioni del comma 1 dell’art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito.

La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, introdotta nel corso dell’esame al Senato, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).

 

Finalità (comma 1)

 

Il comma 1 elenca le seguenti finalità alle quali sono preordinate le modifiche recate dalla disposizione in esame:

-       indurre una drastica riduzione del consumo di suolo;

-       favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;

-       incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;

-       promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare;

-       favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;

-       assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

 

Si ricorda che i primi strumenti urbanistici indirizzati alla finalità di recuperare e riqualificare aree degradate del tessuto urbano sono stati i "piani di recupero" istituiti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Successivamente, sono stati introdotti altri strumenti urbanistici finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana. Nel corso della XVI legislatura con i cosiddetti "piani casa" e "piani città", avviati con l'art. 5 del DL 70/2011 e con l'art. 12 del DL 83/2012, sono stati introdotti, rispettivamente, una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate e una procedura per il finanziamento di contratti di valorizzazione urbana proposti dai Comuni e selezionati da un'apposita Cabina di regia.

Anche nel corso della XVII legislatura la riqualificazione urbana ha rappresentato una delle tematiche in primo piano. I commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), hanno, infatti, previsto la predisposizione e il finanziamento (per un importo di 200 milioni di euro nel triennio 2015-2017) di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Nella medesima legge viene disposto (comma 271) che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'art. 5 del DL 70/2011 (c.d. Piano per la città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione spetta alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, poi, previsto la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi 974-978). Per il finanziamento del programma è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.

Ulteriori finanziamenti, diretti ai programmi e piani citati, sono stati disposti dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, anche attraverso la destinazione di una quota delle risorse del c.d. fondo investimenti istituito dal comma 140 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per un totale di circa 1,76 miliardi di euro.

Anche la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 134-138 della legge n. 145/2018), al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione, per il periodo 2021-2033, di contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'art. 1, comma 100, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992 - ha, inoltre, disposto la proroga del termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, disponendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere" (art. 1, comma 100).

Con specifico riferimento, poi, al tema della rigenerazione urbana, si segnala che nella XVII legislatura lo stesso costituiva oggetto del disegno di legge A.C. 2039, concernente il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera ma il cui iter non si è tuttavia concluso al Senato (A.S. 2383). L'art. 2, comma 1, lettera e) del citato disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, forniva la seguente definizione di rigenerazione urbana: "un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari".

Sempre in materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che nella corrente legislatura, nella seduta del 10 ottobre 2018, è iniziato al Senato presso le Commissioni riunite 9a (agricoltura) e 13a (territorio, ambiente, beni ambientali) l'esame in sede referente degli abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare A.S. 86 ("Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate", a prima firma della sen. De Petris) e A.S. 164 ("Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio", a prima firma della sen. Nugnes). Nel corso dell'esame le Commissioni stanno procedendo ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato documenti e memorie.

Deroghe in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati e di standard urbanistici (comma 1, lettera b) capoverso comma 1-bis)

 

Il comma 1, lettera b), aggiunge due ulteriori commi (1-bis e 1-ter) all’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001.

L’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 dispone quanto segue: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

La richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. "standard urbanistici", espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. Tali previsioni sono contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, attuativo dei commi ottavo e nono dell’art. 41-quinquies della L. n. 1150/1942 (Legge urbanistica), a sua volta introdotto dall’art. 17 della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte in materia urbanistica). La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui ai commi 258-259 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base ai quali, fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti di volumetria premiale.

 

In particolare, il nuovo comma 1-bis precisa che le disposizioni del comma 1 dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

 

L’art. 7 del DM 1444/1968 (Limiti di densità edilizia) dispone che i limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

  1) Zone A):

  per  le   operazioni   di   risanamento   conservativo   ed   altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle   soprastrutture   di   epoca   recente   prive    di    valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la  densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

  2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite  in sede di formazione degli strumenti urbanistici  tenendo  conto  delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano  e  delle  quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.

  Qualora  le  previsioni  di  piano  consentano  trasformazioni  per singoli  edifici  mediante  demolizione  e  ricostruzione,  non  sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

  7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

  6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

  5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

  Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data  di adozione del piano.

 Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse  non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

  3) Zone C): i limiti di  densità  edilizia  di  zona  risulteranno determinati dalla combinata applicazione  delle  norme  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli  8  e  9,  nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere  stabiliti  in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e  per  i  quali  non sono posti specifici limiti.

  4) Zone E): è prescritta per le  abitazioni  la  massima  densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

L’art. 8 del DM 1444/1968 (Limiti di altezza degli edifici) stabilisce che le altezze massime degli edifici per le diverse  zone  territoriali omogenee sono stabilite come segue:

  1) Zone A): per le operazioni di risanamento  conservativo  non  è  consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni  aggiunte  alle  antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni  che  risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni  edificio  non  può  superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

  2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici  non  può  superare  l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che  formino  oggetto  di  piani  particolareggiati  o  lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

  3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone  del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici  non  possono  superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

  4) Edifici  ricadenti  in  altre  zone:  le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle  norme  sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

 

L’art. 9 del DM 1444/1968 (Limiti di distanza tra i fabbricati) prevede che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone  territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle  intercorrenti  tra  i  volumi  edificati preesistenti, computati senza tener conto di  costruzioni  aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti  i casi la distanza minima assoluta di m. 10  tra  pareti  finestrate  e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C):  è  altresì  prescritta,  tra  pareti  finestrate  di edifici  antistanti,  la  distanza  minima   pari   all'altezza del fabbricato più alto; la norma  si  applica  anche  quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per  uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate  al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di  singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della  sede stradale maggiorata di:

  ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

  ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

  ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a  raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che  formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

 

Disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione (comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter)

 

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del DPR n. 380/2001, anch’esso introdotto dalla disposizione in esame, prevede che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

La disposizione condiziona, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia al rispetto delle distanze preesistenti (purché si tratti di distanze legittime) e all’invarianza delle volumetrie edificatorie e dell’altezza dell’edificio da ricostruire.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riferimento alle preesistenti distanze “legittime” riguardi anche le diverse distanze eventualmente già stabilite in via derogatoria dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’ art. 2-bis del DPR n. 380/2001.

 

La norma in esame, nel disciplinare le operazioni di demolizione e ricostruzione, sembra far riferimento (senza peraltro effettuare alcun espresso rinvio) alla definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, ai sensi della quale si intendono per “interventi di ristrutturazione edilizia” gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il citato art. 3 precisa, infatti, che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La norma, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aggiunge che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 si distinguono dagli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio o dei prospetti, che sono invece subordinati al previo rilascio del permesso di costruire (art. 10, comma 1, del DPR n. 380/2001).

Si valuti l’opportunità di un coordinamento con la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia dettata dall’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001.

 

Si fa, inoltre, notare che la norma, presupponendo una invarianza anche dell’area di sedime (oltre che del complessivo volume dell’edificio ricostruito e dell’altezza dello stesso) e non consentendo riduzioni dell’area di sedime (eventualmente compensabili con deroghe ai limiti di altezza ai fini dell’invarianza del volume complessivo), non appare pienamente funzionale al perseguimento della finalità di una riduzione del consumo di suolo espressamente enunciata nell’alinea della disposizione in esame.

Sui limiti degli interventi di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva) si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4728 nella quale si ricorda il principio, già affermato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell’organismo edilizio prodotto dall’intervento di trasformazione rispetto al precedente (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016 n. 4267 e 27 aprile 2016 n. 1619; sez. V, 12 novembre 2015 n. 5184)” e si sottolinea che “essa si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest’ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 12 maggio 2014 n. 2397; 6 dicembre 2013 n. 5822; 30 marzo 2013, n. 2972)”. Nella sentenza si sottolinea altresì che “è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione ‘ricostruttiva’ che è richiesta identità di volumetria e di sagoma (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970)”, che  in difetto di tale identità si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze, e che “con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva, l’unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, salve ‘innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica’, e ad eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004, per i quali è altresì prescritto il rispetto della ‘medesima sagoma di quello preesistente’”.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione, con particolare riferimento al divieto di mutamento dell'area di sedime e dell'altezza, al fine di renderla coerente con la finalità di riduzione del consumo di suolo indicata in disposizione.

Interpretazione autentica in materia di limiti di distanza tra fabbricati (comma 1, lettera b-bis)

 

La nuova lettera b-bis) del comma 1 – introdotta nel corso dell’esame al Senato – reca una norma di interpretazione autentica in forza della quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo 9, vale a dire esclusivamente ai fabbricati ubicati nelle zone territoriali omogenee rappresentate dalle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, con esclusione pertanto dell’applicazione dei predetti limiti di distanza nelle altre zone territoriali omogenee. La riduzione in via di interpretazione autentica dell’ambito di applicazione dei limiti di distanza tra fabbricati sembra pertanto finalizzato a consentire operazioni di rigenerazione urbana – in particolare nelle zone A) e B) come definite dall’art. 2 del DM 1444/1968 – non sottoposte al rispetto delle distanze minime previste in via generale dall’art. 9 del DM 1444/1968.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/1968 sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E)  le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F)  le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Con riferimento ai limiti di distanza tra fabbricati, rivestono particolare rilievo alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali si segnala la sentenza n. 50 del 2017. In tale pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito che le leggi regionali rispettano le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del Testo unico in materia edilizia laddove la possibilità di derogare alle distanze minime sia accordata con la necessaria garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo l'assetto di una specifica zona del territorio, e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati. Secondo la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra, infatti, nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa esclusiva statale. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito dall'introduzione dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, che ha inserito nel Testo unico in materia edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio".

In senso conforme si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deroga alla disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze, realizzata dagli strumenti urbanistici, deve ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (si veda, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° marzo 2019, n. 1431).

 

Norme in materia di rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80/2001 e di utilizzo delle risorse per la riqualificazione urbanistica di comuni (comma 1-bis)

 

Il comma 1-bisintrodotto nel corso dell’esame al Senato – rifinanzia, per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80.

La legge n. 80 del 2001 ha previsto interventi a favore del comune di Pietrelcina, ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 1-ter anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato – prevede che le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica dei comuni di Cosenza Zimella (VR) e Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione (19) Casa e assetto urbanistico, programma (2) Politiche abitative, Urbane e territoriali, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Al riguardo si segnala che nella risposta all’interrogazione in Commissione 5-01609 Cortelazzo (VIII Commissione della Camera), nella seduta del 6 marzo 2019 il rappresentante del Governo ha fatto presente che la dotazione finanziaria in questione (riportata nel capitolo di spesa 7365) non è stata utilizzata, impegnandosi ad individuare l’iter più idoneo a disciplinarne il procedimento di spesa.


 

Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di ciclovie interurbane)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica la legge di bilancio per il 2019, che aveva previsto, all’articolo 1, comma 104, l’istituzione di un “Fondo per le autostrade ciclabili” con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. La norma introdotta sostituisce la definizione, presente nel citato comma 104, “autostrade ciclabili”, che non trovava riscontro nella normativa vigente, con quella di “ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 2 dell'11 gennaio 2018)” (comma 1, lettera a).

Il comma 1, lettera b), della disposizione differisce al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate (ai sensi della norma vigente tale termine era fissato “entro 90 giorni dalla entrata in vigore” della legge di bilancio).

 

L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 2 del 2018 definisce ciclovia “un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura”.

 

Per un approfondimento in merito ai contenuti della legge n. 2 del 2018 e degli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica si veda l’apposito tema.

 

 


 

Articolo 5-ter
(Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione
di opere di interesse statale)

 

 

L’articolo 5-terintrodotto nel corso dell’esame al Senato – interviene in novella sulle disposizioni all’articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti.

In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce, ai fini del rinvio alla disciplina della conferenza dei servizi, il riferimento, contenuto nel testo vigente, all’articolo 2, comma 14, della L. 537/1993 con il riferimento agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990 (come da ultimo modificati dal D.Lgs 127/2016).

 

L’articolo 2, comma 14, della L. 537/1993 prevede che in caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

 

Il comma 1, lettera b) – anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone, poi, l’abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994, recanti una disciplina speciale della conferenza dei servizi per la localizzazione di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, sempre al fine di ricondurre la relativa disciplina alle norme generali contenute in materia di conferenza dei servizi nella L. 241/1990.

 

I commi oggetto di abrogazione contemplano, in estrema sintesi, una disciplina semplificata per lo svolgimento delle conferenze di servizi nei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale, che ha anticipato per certi profili le modifiche apportate poi in via generale all’istituto della conferenza dei servizi dalla riforma operata con il citato D.Lgs. 127/2016.

 

In proposito, si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, attuazione della L. 124/2015, ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento:

·       la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", rappresenta la modalità ordinaria di conferenza, che si svolge senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990;

·       la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, co. 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, co. 6).

Altra novità è rappresentata dalla riduzione dei termini procedimentali e delle modalità di svolgimento della conferenza. Innanzitutto, le istanze, la relativa documentazione e le comunicazioni avvengono in modalità telematica.

Per quanto riguarda i termini, in caso di conferenza semplificata, è stabilito un termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni (90 per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute), entro il quale le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Inoltre, la mancata comunicazione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte entro il termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.

In caso di conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. rappresentante unico). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (art. 14-ter, co. 4-5). I lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti meccanismi di silenzio assenso: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Inoltre, la nuova disciplina conferma la possibilità per le amministrazioni che curano interessi sensibili (preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute), in caso di dissenso, di rimettere la decisione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per trovare un'intesa, ma riscrive interamente il procedimento, abbreviando anche in tal caso i termini.

 


 

Articolo 5-quater
(Proroga di mutui scaduti)

 

 

L’articolo 5-quater, introdotto dal Senato, prevede, al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021

 

L’articolo 5-quater prevede, al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018,e  che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento.

 

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Con successivo decreto del MEF del 5 dicembre 2003 sono state determinate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata.

 

La norma prevede altresì che l'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

 

Riguardo ai mutui in esame, si ricorda, peraltro, che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 961-964, legge n. 145/2018) ha peraltro previsto la possibilità di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF, aventi detrminate caratteristiche (indicate al comma 962, tra le quali, interessi calcolati sulla base di un tasso fisso, oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui, scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022 e debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro) ai fini della riduzione dell'ammontare di passività a carico degli enti, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

E’ rinviato a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni, al momento non ancora emanato.

 


 

Articolo 5-quinquies
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

 

 

L’articolo 5–quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società in houseItalia Infrastrutture S.p.a.” dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, l’istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società per azioni denominata “Italia Infrastrutture s.p.a.”, con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell’economia, su cui il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, richiamato dalla norma in esame, disciplina la costituzione delle società in house, ossia società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo su di esse. Gli statuti di tali società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio.

 

Il comma 1 prevede altresì che la società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le risorse destinate alle suddette convenzioni sono erogate alla Società su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito con le modalità previste dalle medesime convenzioni.

Con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto della Società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il Consiglio di amministrazione.

 

Il comma 2 della disposizione in esame consente alla Società di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della Società medesima.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per le convenzioni da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture da parte della Società “Italia infrastrutture S.p.A.”, di cui al comma 1.

 

Il comma 4 stabilisce che all’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

§  quanto a 0,5 milioni per il 2019 e 2 milioni a decorrere dal 2020, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), relativa alla quota delle entrate derivanti dall’adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione riassegnata al MIT. A tal fine la norma riduce la riassegnazione per gli anni 2019 di 0,5 milioni (da 12 a 11,5 milioni) e di 2 milioni a decorrere dal 2020 (da 9.309.900 euro a 7.309.900);

§  quanto a 1,5 milioni per il 2019 e a 3 milioni a decorrere dal 2020, tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004;

§   quanto a 10 milioni per l’anno 2019, mediante riduzione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, e in particolare sulla quota del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Si segnala che per il riparto di tale fondo, istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere l’A.G. n. 81. Tale decreto, che ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato, è attualmente in attesa di approvazione in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e della successiva pubblicazione in gazzetta ufficiale. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier. Nello schema di decreto citato, al MIT sono stati assegnati per il 2019 158 milioni di euro.

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente fornisce il riepilogo delle somme poste a copertura.

 

milioni di euro

2019

a decorrere dal 2020

Entrate derivanti dall’adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione e riassegnate al MIT

0,5

2,0

Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

1,5

3,0

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese

10,0

-

Totale risorse poste a copertura

12,0

5,0

 

 

 


 

Articolo 5-sexies
(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati
o ubicati in aree degradate)

 

 

L’articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell’esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale.

Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.

 

L’articolo 1105, quarto comma c.c. prevede una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei partecipanti alla cosa comune, in caso di inerzia dell’assemblea. Tale disposizione, relativa all’amministrazione della comunione in generale, è applicabile al condominio di edifici, in forza della norma di rinvio, di cui all’art. 1139 c.c. (Cass. Civ. sentenza 12420/1993). É dunque contemplato il diritto di ciascun condomino, quando non viene attuata l'amministrazione della cosa comune, quando non vengono presi i provvedimenti necessari, quando non si forma una maggioranza o quando la deliberazione adottata non viene eseguita, di ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. Tale disposizione tutela il diritto, spettante a ciascun condomino in quanto tale in attuazione della sua facoltà di godimento, che la cosa comune venga amministrata, nonché il diritto, espressamente riconosciuto singolarmente a tutti i condomini, di concorrere all'amministrazione. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti nel citato articolo non sono diretti a difendere interessi di singoli condomini in contrasto con altri, ma hanno per oggetto la tutela di un interesse comune a tutti i condomini. Possono emanarsi nel solo caso che questa tutela non venga attuata dagli stessi ed hanno lo scopo di ovviare ai danni che incomberebbero su tutti i partecipanti alla comunione a causa di tale inerzia (in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 1974). Il condomino che intenda agire in giudizio per ottenere l'esecuzione di una delibera dell'assemblea, approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, deve presentare ricorso all'Autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione, in quanto non si verte in materia di diritti soggettivi, per i quali la cognizione è riservata al giudice in sede contenziosa. In quanto atti di volontaria giurisdizione i decreti in oggetto non sono impugnabili per cassazione (Cass. Civ. sentenza 11431/1993).

Si ricorda che la nomina dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario è altresì prevista ai sensi dell’art. 1129 quando i condomini sono più di otto (e dunque la nomina dell’amministratore è obbligatoria).

 

Viene altresì specificato (comma 2) che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali (adottate ai sensi del comma 1) sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza resa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge 14/2017 (conv. l. 48/2017).

 

L’art. 50, commi 4 e 5 del TUEL, come modificati da ultimo dal decreto-legge n. 14/2017, prevedono che il sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

 

Il D.L. 14/2017 ha altresì previsto – sempre nell’ambito delle misure per la sicurezza nelle città - che, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Tale articolo consente al questore di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

 

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 5-septies
(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

 

 

L’articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento volto (previa introduzione di un'apposita disciplina normativa) all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. 

 

Il comma 1 concerne i minori presenti nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie.

La norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula ("di ciascuna scuola") nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato.

Lo stanziamento previsto è pari a 5 milioni per il 2019; 15 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024. 

Tale Fondo è finalizzato ad erogazioni "a favore di ciascun Comune".

In relazione alla formulazione di tale comma, si valuti l’opportunità di:

ü  di chiarire se le erogazioni a favore dei Comuni possano riguardare, oltre alle scuole dell'infanzia comunali (paritarie pubbliche), anche scuole dell'infanzia statali e scuole dell'infanzia paritarie private;

ü  di valutare se sia opportuno, per le scuole dell'infanzia, un coinvolgimento del Ministero dell'istruzione (tenuto anche conto che talvolta le scuole dell'infanzia sono ubicate in istituti comprensivi).

 

Il comma 2 concerne gli anziani e le persone con disabilità ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, siano queste a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

A fini di loro tutela, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato.

Lo stanziamento previsto è pari a 5 milioni per il 2019; 15 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.  

 

Siffatte dotazioni, previste dai commi 1 e 2, costituiscono il limite di spesa entro cui un apposito venturo "provvedimento normativo" - così il comma 3 - dia attuazione agli interventi previsti - secondo formulazione invero suscettibile di maggiore specificazione, circa la fonte e se essa debba comunque essere di rango primario, potendosi trattare di incidere sulle garanzie necessarie per il rispetto sostanziale della disciplina di protezione dei dati (materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell’ordinamento civile), nonché di un bilanciamento da realizzare tra interessi giuridici di primario rilievo costituzionale.

Per questo riguardo, è in corso (al momento di redazione del presente fascicolo) il vaglio referente in Senato di un testo unificato predisposto dalla relatrice (scrutinando un novero di disegni di legge, tra cui l'A.S. n. 897 già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018) ed adottato quale testo base dalla Commissione Affari costituzionali il 28 febbraio 2019, recante la disciplina di legge delle misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani e persone con disabilità ospiti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché in materia di formazione del personale.

 

Il comma 4 reca la copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Vi si provvede:

·        quanto a 5 milioni per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativa alla quota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

 

I commi 95-96 della legge di bilancio 2019-2021 n. 145 del 2018 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Lo schema di DPCM recante ripartizione delle risorse del Fondo medesimo (A.G. n. 81), all'esame delle competenti Commissioni parlamentari al momento della redazione della presente scheda, reca la ripartizione delle risorse stanziate tra le Amministrazioni centrali dello Stato (Allegato I annesso allo schema di decreto). Vi si prevede l'assegnazione al MIUR di 4.000 milioni di euro per il periodo 2019-2033 (pari a circa il 9,4 per cento delle risorse complessive), così distinti per il periodo 2019-2024: 102 milioni di euro per il 2019; 144 milioni per il 2020; 209 milioni per il 2021; 290 milioni per il 2022; 300 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

 

·        quanto a 5 milioni per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, della legge n. 67 del 1988;

 

L’art. 20 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l’esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il Piano, la cui prima fase si è conclusa nel 1996, attualmente è entrato nella seconda fase, (c.d. “fase negoziata” da realizzare tramite accordi di programma da sottoscrivere tra il Ministero della salute e le singole regioni destinatarie dei finanziamenti). A tal fine, sono stati stanziati inizialmente complessivi 24 miliardi. Si ricorda, inoltre, che l’art. 5-bis del decreto legge n. 243/2016 ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 milioni, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L’incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033. Si segnala, inoltre, che la sezione II della legge prevede una riduzione delle risorse per gli investimenti sanitari in oggetto per il 2020, nella misura di 1.375 milioni di euro, ed un incremento di identico importo delle risorse per il 2021, incremento che si somma a quello suddetto di 100 milioni di euro.

Complessivamente, le risorse in materia (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) risultano pari a 625 milioni di euro per il 2019, 1.121,2 milioni per il 2020 ed a 2.450 milioni per il 2021, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 4 miliardi di euro, a 28 miliardi.

Da ultimo, il decreto-legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), all'esame dell'altro ramo del Parlamento al momento della redazione della presente scheda, prevede, nel periodo 2022-2025, un incremento delle risorse destinate all’edilizia sanitaria per un importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025. Tali incrementi sono utilizzati a parziale copertura delle misure ivi previste.


CAPO II
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea

 


Articolo 6
(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

 

 

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II con riferimento alla disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati Comuni delle Regioni Molise e Sicilia, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.

Disciplina inoltre la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

 

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione del Capo II con riferimento alla disciplina degli interventi volti: alla riparazione e ricostruzione degli immobili; all’assistenza alla popolazione; alla ripresa economica.

Dal punto di vista territoriale, tali interventi sono da porre in essere nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

I predetti Comuni sono elencati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame.

 

Essi sono, per la Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio;     Castelmauro; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Per la Città metropolitana di Catania, si tratta dei medesimi Comuni sopra indicati sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri che ne ha dichiarato lo stato di emergenza (cfr. infra).

 

Il comma in esame opera altresì un richiamo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori.

 

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018) è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre, lo stato di emergenza nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, colpiti dall'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018.

 

 

Il comma 2 prevede che siano nominati due Commissari straordinari, incaricati dello svolgimento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza di cui al comma 1, l'uno nei Comuni della Provincia di Campobasso (cfr. comma 1), l'altro nei Comuni della Città metropolitana di Catania (cfr. comma 1).

Il termine finale dell'incarico commissariale è fissato al 31 dicembre 2021.

Alla medesima data è destinata a cessare anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame.

La nomina dei Commissari è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti, in misura non superiore ai limiti posti ai compensi dei commissari dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge  n. 98 del 2011.

In ordine alla determinazione dei compensi dei Commissari, viene effettuato un espresso richiamo, per analogia, a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Gli oneri per i compensi dei Commissari sono posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8 del provvedimento in esame.

Viene fatta salva la norma concernente gli oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri e agli uffici dei Commissari del Governo nelle Regioni, di cui all'art. 34 della legge n. 400 del 1988.

 

L'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha suddiviso - con decorrenza dal 1° gennaio 2012 - il compenso dei commissari (e sub commissari) straordinari in una parte fissa, che non può superare i 50.000 euro annui, e in una parte variabile.

La parte variabile è correlata al raggiungimento degli obiettivi nei tempi prescritti e non può superare i 50.000 euro annui.

La violazione di tali disposizioni costituisce responsabilità per danno erariale.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 viene individuato - nel comma in esame - con il richiamo all'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ne statuisce le funzioni.

Per quanto riguarda la definizione dei compensi del suddetto Commissario, il decreto di nomina di Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016[24]) disponeva (all'art. 3) che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarebbe stato determinato il compenso ad esso spettante nei limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

Al riguardo, si osserva che - mentre nel caso richiamato (nomina di Vasco Errani) la determinazione dei compensi è stata demandata a un Dpcm da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nella disposizione in esame la determinazione dei compensi è demandata a un Dpcm adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio.

Quanto, infine, al riferimento all'art. 34 della legge n. 400/1988, in esso si prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei Commissari del Governo nelle Regioni.

 

Ai sensi del comma 3, i Commissari straordinari sono tenuti:

§  ad assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori interessati dagli interventi.

Tale obiettivo è perseguito attraverso l'adozione di specifici Piani che abbiano ad oggetto: la riparazione e la ricostruzione degli immobili privati e pubblici, nonché la trasformazione e, eventualmente, la delocalizzazione urbana e che siano finalizzati a ridurre le situazioni di rischio sismico e idrogeologico e a tutelare il paesaggio;

§  ad adottare una programmazione delle risorse finanziarie orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente;

§  ad impartire le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di tre tipologie di indicatori: il danno; la vulnerabilità e i costi parametrici.

 

Il comma 4 prevede che gli interventi e i piani prescritti dal Capo II (relativo agli eventi sismici nella Regione Molise e nell'area Etnea) siano attuati in conformità:

§  alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

 

Gli articoli 4 e 5 del regolamento sulla conservazione degli habitat naturali riguardano, rispettivamente:

ü  le misure di conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria;

ü  la necessità di tener conto, nella pianificazione e programmazione territoriale, della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (cd. valutazione di incidenza).

 

§  agli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuati dalla legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

 


 

Articolo 7
(Funzioni dei Commissari straordinari)

 

 

L'articolo 7, modificato dal Senato, enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari, definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate e conferisce ai Commissari la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

 

Il comma 1 reca un elenco dettagliato delle funzioni dei Commissari.

§  Coordinare gli interventi di ricostruzione disciplinati dal Capo II con gli interventi connessi con il superamento degli stati di emergenza dichiarati con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 (sulle quali cfr. articolo 6).

Risulta necessario, a tal fine, che i Commissari operino in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Molise e Sicilia, rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 2018 (lett. a)).

 

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 (art. 1), il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 (art. 1), il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

 

§  Vigilare sugli interventi di ricostruzione e riparazione rientranti nella "ricostruzione privata" disciplinata dall’articolo 9 del provvedimento in esame.

§  Coordinare la concessione ed erogazione dei contributi destinati a far fronte ai medesimi interventi di ricostruzione di immobili privati (lett. b)).

§  Effettuare, congiuntamente, la ricognizione dei danni e quella dei fabbisogni.

§  Di concerto con le Regioni Molise e Sicilia, a seconda della competenza, definire - sulla base di criteri omogenei - il quadro complessivo dei danni, quantificare il relativo fabbisogno finanziario e provvedere alla programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate (lett. c)).

§  Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche di cui all’articolo 13 (lett. d)).

§  Gestire le contabilità speciali ad essi intestate (lett. e)).

§  Provvedere al coordinamento e alla realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi (lett. f)).

§  Provvedere al coordinamento e alla realizzazione della mappatura dello stato dell'edilizia e dell'urbanistica, con lo scopo di pervenire ad un quadro completo dei rischi statico, sismico e idrogeologico (lett. g)).

§  Espletare, nei territori interessati, le ulteriori attività ad essi attribuite dal Capo in esame, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici (lett. h)).

§  Provvedere, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, a: 1) dotare i Comuni di cui all’allegato 2 - con l'esclusione di seguito indicata (introdotta in sede referente) - di un Piano di microzonazione sismica di terzo livello (MS 3), come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni. Sono esclusi dalla previsione relativa alla dotazione del Piano MS3 i Comuni per i quali siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti; 2) disciplinare - con propri atti - la concessione di contributi e le modalità e procedure per la loro erogazione ai medesimi Comuni di cui all’allegato 2. Gli oneri per l'erogazione di tali contributi sono quantificati nel limite complessivo di 380.000 euro per l'anno 2019, dei quali 299.000 euro destinati alla Regione Siciliana e 81.000 euro destinati alla Regione Molise, sempre con riferimento all'anno 2019, e sono posti a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 8 (lett. i)).

L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (per la Regione Molise) e del 28 dicembre 2018 (per la Regione Siciliana), limitatamente ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera in esame (lettera i)).

I Comuni interessati dall'applicazione della lettera i) sono pertanto: 1) per la Regione Molise, Acquaviva Collecroce; Castelmauro; Guardialfiera; Montecilfone; 2) per la Regione Siciliana, Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant’Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

 

Sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 si rinvia all'illustrazione dell'art. 6.

Gli studi di MS di livello 3 hanno come obiettivo la caratterizzazione, mediante parametri quantitativi, di aree sismicamente omogenee. La caratterizzazione è basata sul fattore di amplificazione FA, così come definito negli "Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica" (2008).

 

§  Provvedere alle attività concernenti l’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

A tal fine i Commissari possono avvalersi delle eventuali risorse residue presenti sulle contabilità speciali costituite ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e dell’art. 15 dell’ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono allo scopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all’articolo 8 del provvedimento in esame (lett. l)).

 

L'art. 2 dell’ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

L'art. 15 dell’ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

 

Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stato aggiunto un ulteriore comma 2-bis in cui si prevede che i Commissari, per l'espletamento delle attività in questione, possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia).

L'avvalimento è regolato da apposita convenzione e i relativi costi sono posti a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

 

Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra i compiti dell'Agenzia: dare impulso alla crescita economica del Paese e al rilancio delle aree di crisi; gestire gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le start up innovative; offrire servizi alla pubblica amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali.

L'Agenzia è inoltre centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio.

 

 


 

Articolo 8
(Contabilità speciali)

 

 

L'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Inoltre, prevede l’istituzione di apposite contabilità speciali, intestate ai commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l’assistenza alla popolazione.

 

Il comma 1 istituisce il fondo cui vengono assegnati 275,7 milioni di euro, per il periodo 2019-2023, dal comma 2 per l'attuazione degli interventi di "immediata necessità" previsti dal presente decreto-legge in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i comuni di cui all'art. 6.

Il comma 3 istituisce le citate contabilità speciali cui confluiscono le risorse del fondo a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'allegato 1 colpiti dagli eventi sismici, alle spese di funzionamento e per l’assistenza alla popolazione.

 

Si tratta di disposizioni analoghe a quella contenuta nell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il terremoto in Italia centrale - ove però si dispone l’esclusione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza - e nell'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 (terremoto di Ischia).

 

Il comma 2, inoltre, stabilisce che sono assegnati complessivamente

§  236,7 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana Catania,

§  39 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso.

 

Nel dettaglio: per la contabilità speciale dell’area siciliana, 38,15 milioni di euro per l’anno 2019, 58,75 milioni per l’anno 2020, 79,80 milioni per l’anno 2021, 30 milioni per l’anno 2022 e 30 milioni per l’anno 2023; per la contabilità speciale dell’area molisana, 10 milioni di euro per l’anno 2019, 19 milioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021.

 

Il comma 4 dispone la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 48,15 milioni di euro per l’anno 2019, 77,75 milioni di euro per l’anno 2020, 89,80 milioni di euro per l’anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per cui si provvede ai sensi dell’articolo 29.

 


 

Articolo 9
(Ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito, prevedendo contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.

 

 

Il comma 1 stabilisce che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei Comuni di cui all’Allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. A tal fine, essi stabiliscono le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).

Si tratta dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il comma 2 individua le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti, in coerenza con i criteri stabiliti nel Capo II del decreto-legge in esame, sulla base dei danni effettivamente verificatisi. Si tratta di interventi per:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Si tratta di una tipologia che ripropone sostanzialmente quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. a), del D.L. 189/2016 e vi aggiunge, in linea quanto previsto anche dalla norma sulla ricostruzione privata del c.d. D.L. Genova, all'articolo 20 (come convertito in legge), le ipotesi di “delocalizzazione e trasformazione”. Viene inoltre aggiunto, rispetto alla normativa già adottata per precedenti sismi, il riferimento alle 'aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico'.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.L. 189/2016 e poi l'art. 20 del c.d. D.L. Genova, n. 108 del 2018, come convertito.

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 189/2016.

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. e), del D.L. 189/2016.

e) oneri per:

- l’autonoma sistemazione

- i traslochi

- i depositi

- l’allestimento di alloggi temporanei

sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità.

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. f), del D.L. 189/2016.

La norma precisa che l’erogazione dei contributi dovrà avvenire ai sensi dell’articolo 12, in materia di procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

 

Il comma 3 stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso - specifica la norma - va comprovato da apposita perizia asseverata

 

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall’articolo 50 dello stesso.

Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

-    riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;

-    nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

 

 

In base al comma 5, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di ciascun Commissario.

 

 


 

Articolo 10
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi
per la ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 10, modificato dal Senato, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è riconosciuta fino al 100% dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l’erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale; con una modifica approvata dal Senato, si estende tale esclusione anche laddove l'ordine sia da parte dell'autorità amministrativa, se non revocato da parte dell'autorità amministrativa competente.

 

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1, 5 e 6)

Il comma 1 stabilisce le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati - dei comuni di cui all'Allegato 1 - distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali), distinguendo tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente. La stessa disposizione ricorda che l’erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.


 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto

(lett. a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche

 

 

 

 

Fino al 100% 
dei costi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 100% 
dei costi

Danni gravi

lett. b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio

Danni lievi

lett. c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

 

Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti previsti dall’art. 17, comma 3 per le attività tecniche.

 

Tale comma 3 (alla cui scheda si rinvia) dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali) del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5%. Con provvedimento del Commissario può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%, sempre al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

 

Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

 

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (commi 2 e 3)

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domandae alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

 

 

Immobili

Soggetti beneficiari
del contributo

Condizioni da rispettare

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito “adibite ad abitazione principale” (inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L. 201/2011, v. infra) doveva valere alla data dell'evento sismico

Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data dell'evento sismico

- il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)

Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c)

Ad esempio, unità immobiliari adibite a seconda abitazione

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o familiari che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato

- edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- negli edifici era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere alla data  dell'evento sismico

Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)

Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione

- viene prescritto il generico requisito “danneggiati dal sisma”, invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito di essere “adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali” doveva valere alla data dell'evento sismico

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all’entità del danno subito.

 

Il comma 3 esclude la concessione dei contributi per gli immobili oggetto di un ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale - o dall'autorità amministrativa, in base a una modifica approvata dal Senato -, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell’esecuzione penale o - sempre in base alla modifica approvata dal Senato - da parte dell'autorità amministrativa competente.

La disposizione, dunque, non esclude espressamente la concessione di contributi per gli immobili che siano oggetto di un ordine di demolizione impartito dall’autorità amministrativa. Peraltro, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 12 l’erogazione dei contributi è comunque condizionata all’accoglimento dell’istanza di condono (e dunque all’assenza di ordini di demolizione, ancorché adottati dalla sola autorità amministrativa) nel caso sul bene oggetto di richiesta di contributo sia pendente una domanda di sanatoria.

 

L'ordine di demolizione in oggetto è impartito, secondo il testo del comma in esame, ai sensi di quanto stabilito:

·    dall’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Tale riferimento normativo è la risultante di una modifica approvata durante l'esame al Senato. Il testo iniziale del decreto-legge fa infatti riferimento all’art. 24 del medesimo Codice.

La disposizione originariamente richiamata dal testo del decreto-legge dispone in ordine all'autorizzazione per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; l'articolo 181 riguarda invece le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. Nel dettaglio, l'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che chiunque esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il T.U. edilizia. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori in questione:  ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;  ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice medesimo ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi (comma 1-bis). In base al co. 1-ter, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167 del Codice, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del TU edilizia. Inoltre, prosegue il co. 1-quater, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, mentre la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 (comma 1-quinquies dell'art. 181). Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

·    e dall’art. 31 del testo unico in materia edilizia (TUE) di cui al D.P.R. 380/2001.

In merito si ricorda che per le demolizioni di immobili abusivi, il TUE prevede un sistema a doppio binario che vede la competenza:

- sia delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo;

- che dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, comma 9, TUE), ove la demolizione non sia stata ancora eseguita.

La vigilanza sul rispetto della normativa edilizia e il conseguente potere di imporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è infatti ordinariamente affidata agli uffici comunali (art. 27 TUE), con l’attribuzione di poteri suppletivi in capo alle regioni ed al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. In base all’art. 31 del TUE, il dirigente comunale, a fronte di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire (cioè interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Per gli stessi illeciti, l’art. 44 del TUE prevede l’intervento e la condanna da parte del giudice penale che «con la sentenza di condanna…ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

In base al TUE, dunque, l’ordine di demolizione per interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire può provenire tanto dall’autorità amministrativa quanto dal giudice penale; l’ordine ha ad oggetto le medesime condotte.

 

Disciplina dei contributi e delle relative domande di concessione
(commi 4, 7 e 8)

Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al Capo II.

 

Le domande di concessione dei contributi contengono, secondo quanto disposto dal comma 7, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in ordine al possesso dei requisiti previsti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il comma 8 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità.

Ulteriori disposizioni (commi da 9 a 11)

Il comma 9 reca disposizioni riguardanti deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il primo periodo deroga, così, alla disciplina delle maggioranze assembleari previste dal codice civile per i lavori sull’immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quarto e quinto comma).

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

L’art. 1120 c.c. prevede due diverse maggioranze per le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento – un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, secondo comma). L’art. 1121 c.c. riguarda le innovazioni che comportino una spesa molto gravosa o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.

Per quanto riguarda la deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal comma in esame, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle riparazioni straordinarie di notevole entità.

L’art. 1136, quinto comma, c.c. prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all’art. 1120, primo comma, c.c., anche per l’installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-bis, c.c.).

 

Il comma 10, ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l’esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una disposizione che deroga all’art. 1, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici. Tale lettera, infatti, prevede l’applicazione delle norme del Codice anche, tra l’altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all’allegato I. Tra i lavori indicati nell’allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

 

Il comma 11 prevede norme in materia di selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 16, in materia di legalità e trasparenza.

 

Si segnala, infine, che l’articolo in esame riproduce alcune delle disposizioni relative agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 e collocate nell’art. 6 del D.L. n. 189 del 2016 nonché alcune delle corrispondenti disposizioni relative agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017 e collocate nell'art. 21 del D.L. n. 109 del 2018.

 


 

Articolo 11
(Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti)

 

 

L’articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

 

Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale operata con l'ordinanza n. 3519/2006).

 

In particolare, ai sensi del comma 1 tali contributi sono finalizzati a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di resistenza sismica di cui al decreto del Ministro - come chiarito da una modifica approvata durante l'esame presso il Senato - delle infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2016, n. 477 (recante Definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 2016).

Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati, invero già prevista invece con il c.d. D.L. Genova (art. 22 del D.L. 108 del 2018, come convertito).

Quanto alla trasformazione urbana, si ricorda qui solamente che l'articolo 120 del t.u. enti locali disciplina le società di trasformazione urbana (STU) costituite dai Comuni e dalle Città metropolitane, società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La norma stabilisce, tra l'altro, che gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.

 

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

 

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito sono classificati gli interventi di miglioramento, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; interventi di adeguamento quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

 

Il citato decreto 21 ottobre 2003 (Allegato 1) definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

 

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (§ 8.4 delle nuove norme tecniche).

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

 

Si ricorda, infine, che nel decreto-legge n. 189 del 2016, art. 7, (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo in esame, così anche nell'art. 22 del D.L. Genova.


 

Articolo 12
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

 

 

L'articolo 12, come modificato durante l'esame presso il Senato, disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. Si rinvia a successivi atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, in materia di interventi di immediata esecuzione, l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai Comuni colpiti dagli eventi sismici, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la tipologia dell'intervento progettato.

I soggetti legittimati alla richiesta del contributo economico sono indicati dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.

 

La disposizione in esame elenca la seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, oltre a quella necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici per servizi di architettura e di ingegneria (di cui all'articolo 17 del decreto-legge): questa deve attestare la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e vi si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;

La c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. Con gli emendamenti identici 12.1 e 12.2 (testo 2), approvati in sede referente, si è precisato che tale computo deve avvenire sulla base del prezziario regionale in vigore;

c) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione che ne attesti l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 16 del decreto-legge e il rispetto della normativa vigente in materia di antimafia. A seguito di modifica introdotta dal Senato, si prevede che, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione prodotta dall'impresa affidataria sia integrata con delle attestazioni del possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.

 

Si ricorda che l’art. 10, comma 11, prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 16.

 

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio (comma 2). I Comuni acquisiscono, verificano e, indi, trasmettono al Commissario straordinario la documentazione prodotta ai fini della concessione del contributo (comma 3).

La definizione del procedimento è assegnata, dal comma 4, al Commissario straordinario competente o a suo delegato, ed avviene con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. L'erogazione dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

 

Il comma 5 prevede che il Commissario proceda con cadenza mensile - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente - a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari. Le verifiche a campione devono comunque riguardare almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Tale attività è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse (umane, finanziarie e strumentali) disponibile a legislazione vigente. 

Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

 

Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in esame stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

 

Il comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria; ne subordina l’erogazione all’accoglimento dell'istanza medesima.

 

 

 


 

Articolo 13
(Ricostruzione pubblica)

 

L’articolo 13, modificato dal Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento richiamando disposizioni del codice dei contratti pubblici, sui cui una modifica approvata dal Senato prevede, per gli appalti da aggiudicarsi da parte dei Commissari, di rendere facoltativa l'applicazione delle indicate disposizioni di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici. Si prevede poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti. Con una modifica del Senato, si inserisce un nuovo comma 5-bis: esso stabilisce che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi in parola, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14. Inoltre, con altra modifica del Senato, si introduce un nuovo comma 8-bis, che demanda ad atto commissariale l'indicazione delle modalità di attuazione del comma 6 della norma nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti mediante Conferenza di Servizi.

 

 

Il comma 1 demanda a provvedimenti dei Commissari straordinari (rispettivamente, per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e per la ricostruzione nei territori della Città metropolitana di Catania) la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse delle contabilità speciali per i seguenti interventi:

-   la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

-   gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;

-   gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice (vale a dire cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

 

Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni dell'allegato 1.

Si segnala che i Comuni di cui all'allegato 1 sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant’Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

 

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni, effettuata dal Commissario straordinario competente.

 

In base al comma 2, con l'indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con atti del Commissario straordinario competente si provvede a predisporre e approvare:

a)   un piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale;

b)   un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici ed infrastrutture a valere sulle risorse disponibili in contabilità speciale;

c)   un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale; si prevede che siano a tal fine sentiti il MIBAC ovvero il competente assessorato della Regione Siciliana.

Si ricorda che con direttiva MIBACT 23 aprile 2015 (GU n. 169 del 23 luglio 2015) – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero.

d)   un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale.

 

L’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto il subentro dei Presidenti delle Regioni, che agiscono quindi in qualità di Commissari straordinari delegati.

La norma ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 91 citato, i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. La previsione ha inoltre stabilito che i commissari straordinari attualmente in carica completino le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Si segnala che è stata poi prevista la facoltà di delega a tali funzioni con la nomina di un soggetto attuatore. In particolare, il comma 2-ter della norma in parola ha previsto che per l'espletamento delle attività in parola, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Con riferimento alla Regione Molise, l'attività del Commissario straordinario delegato sono disponibili sulla relativa pagina web.

Con riferimento alla Regione Sicilia, è stato nominato il Commissario straordinario di governo nonché il soggetto attuatore, sulla cui attività si veda la relativa sezione del sito.

 

Il comma 3 stabilisce che i Commissari straordinari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto da parte del Commissario competente.

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando.

La disposizione prevede - nel testo originario del decreto-legge - che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applichino le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici. Con una modifica approvata dal Senato, si prevede come facoltativa l'applicazione delle suddette disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L’art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

§  il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un’adeguata motivazione, di cui all’art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016;

§  l’individuazione, nell’ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all’articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Si ricorda che l'articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)    qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)   quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)    nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

 

Si ricorda infine che analoga disposizione è prevista, nell'ambito della normativa post sisma del Centro Italia, dall'art. 14 del D.L. 189 del 2016, comma 3-bis, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. 8 del 2017.

 

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si stabilisce che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia richiamata all'articolo 16 del decreto-legge.

In base all'art. 30 del D.L. 189 del 2016, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto da un'apposita Struttura di missione del Ministero dell'interno e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.

 

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia.

L'art. 1 della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua al comma 53 determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Con d.P.C.M del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

 

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016).

Si ricorda che tale norma è stata novellata dalla lettera m) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, cui si rinvia.

 

Il comma 4 incarica dell'espletamento delle procedure di gara le regioni territorialmente competenti e gli enti locali a tal fine individuati dalla regione stessa, relativamente agli immobili di loro proprietà e previa specifica intesa. La norma pone il limite delle risorse disponibili e prevede la previa approvazione da parte dei Commissari straordinari competenti, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.

Il comma ricalca in larga parte quanto previsto, nell'ambito del D.L. 189/2016 adottato dopo il sisma del Centro Italia, per la ricostruzione pubblica. L'art. 14, co 3-quater (inserito dall'art. 18-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 8/2017 come convertito) prevede infatti che le regioni interessate dal sisma del centro Italia, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, 'quali stazioni appaltanti', procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della relativa contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

 

Secondo il comma 5, i Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale di cui all'articolo 8, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

Con una modifica del Senato, è stato introdotto il comma 5-bis; esso stabilisce che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14.

In base al comma 6, i soggetti attuatori (di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario competente, sulla base delle priorità stabilite dai Commissari stessi e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali (di cui al comma 2, lettere a) e c) della norma in esame).

 

Il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016). Si prevede che ciò avvenga in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità.

L'art. 46 del Codice dei contratti pubblici reca norme in materia di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Esso stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici indicati stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

a)  euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b)  euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c)  euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a)  euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b)  euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c)  euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

 

La norma specifica che restano ferme le previsioni dell'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori pubblici.

 Nel dettaglio, l’art. 24 del D.Lgs 50/2016 prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46, che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si ricorda che l'articolo 24 del codice è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lettera b) del decreto-legge in esame.

 

Ai sensi del comma 8, i Commissari straordinari approvano definitivamente i progetti esecutivi ed adottano il decreto di concessione del contributo, previo:

- esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori o dai comuni interessati

- verificata la congruità economica degli stessi

- in base a quanto previsto con una modifica del Senato, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi.

Con altra modifica del Senato si introduce poi il comma 8-bis; esso prevede che con apposito atto commissariale (da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2), siano indicate le modalità di attuazione del comma 6 nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita Conferenza di Servizi.

Si rammenta che il comma 6 della norma in esame stabilisce che i soggetti attuatori oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario competente, sulla base delle priorità stabilite dai Commissari stessi e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali.

Si ricorda che la Conferenza dei servizi è normata dalla legge di rango primario (artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990, in materia di Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non richiamata dalla disposizione in esame.

Si valuti l'opportunità di chiarire, nella norma proposta con il nuovo comma 8-bis, la portata della disposizione, tenuto conto in particolare che la normativa in materia di acquisizione di pareri e nulla osta mediante Conferenza di servizi risulta disciplinata dalla legge primaria in materia di procedimento amministrativo.

 

Si prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione (comma 9).

 

Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (comma 10).

 

Si ricorda che il citato d. lgs. reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.

Il decreto stabilisce che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

 

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 326 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017.

 


 

Articolo 14
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali)

 

 

L’articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

L'articolo reca quindi al comma 1 la seguente lista di soggetti attuatori:

§  la Regione Molise;

§  la Regione Siciliana;

§  il Ministero per i beni e le attività culturali;

§  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  l'Agenzia del demanio;

§  i Comuni di cui all'Allegato 1;

§  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§  i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;

§  la diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

§  le Province o Città metropolitane.

Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento ad eventi sismici (art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 oppure art. 27 del decreto-legge n. 109 del 2018), si segnala che la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane. Inoltre, il decreto-legge n. 109 del 2018 (riguardo al sisma di Ischia) annovera espressamente i soggetti gestori delle infrastrutture viarie; il decreto-legge n. 189 del 2016 (concernenti gli eventi sismici dell'Italia centrale) non annovera, invece, tali soggetti.

Si fa presente che i Comuni di cui all'allegato 1 sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant’Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

 

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b)  euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a)  euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b)  euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c)  euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Senato, stabilisce che nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13 in materia di ricostruzione pubblica, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i summenzionati soggetti attuatori ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. I Commissari straordinari possono, inoltre, rendere disponibile ai medesimi soggetti attuatori il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. in qualità di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.

Si ricorda che Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto qui di interesse, svolge fra l'altro anche la funzione di centrale di committenza per gli appalti pubblici e gestisce i fondi per la ricostruzione del sisma che ha colpito l'Emilia- Romagna nel 2012.


 

Articolo 14-bis
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni)

 

 

L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.

 

Assunzioni a tempo determinato

Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, si autorizzano i comuni della città metropolitana di Catania ad assumere a tempo determinato ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1).

Il comma 1, infatti, attraverso il richiamo alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 e la menzione dei relativi comuni della città metropolitana di Catania, sembra fare riferimento soltanto ai comuni della suddetta città metropolitana, di cui all’allegato 1 del D.L. 32/2019, anche se il richiamato allegato 1 si riferisce altresì ai comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 16 agosto 2018. Il comma 5, invece, attraverso il richiamo al solo allegato 1 del medesimo D.L. 32/2019 fa riferimento sia ai comuni della città metropolitana di Catania che a quelli della provincia di Campobasso, con la conseguenza che a questi ultimi sembrerebbe essere riconosciuta la sola facoltà di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, non anche contratti a tempo determinato.

Sembrerebbe pertanto opportuno un coordinamento tra i commi 1 e 5 del presente articolo.

 

Le suddette assunzioni avvengono in deroga a determinate disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e, in particolare:

§  all’art. 259, c. 6, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la riduzione delle dotazioni organiche degli enti locali dissestati, disponendo che l’ente locale ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e che la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce;

§  all’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

§  ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 che riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia[25]. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente[26].

I suddetti comuni sono autorizzati ad assumere nel limite di spesa di 830.000 euro per il 2019 e di 1.660.000 euro per il 2020. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 (cfr. relativa scheda di lettura).

Il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le suddette esigenze, anche attraverso il ricorso a contratti a tempo parziale, ed i relativi profili professionali sono determinati con provvedimento del Commissario straordinario, adottato sulla base delle richieste avanzate dagli stessi comuni. Si precisa, inoltre, che ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il richiamato provvedimento (comma 3).

Per le assunzioni dei profili professionali compatibili con le rispettive esigenze, i comuni in questione possono attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità (comma 4).

 

Incremento della durata dei contratti a tempo parziale già in essere

Con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020 e nei limiti delle suddette risorse finanziarie e delle unità di personale assegnate con il richiamato provvedimento del commissario straordinario, i comuni della città metropolitana di Catania possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai richiamati vincoli di contenimento della spesa di personale (di cui all’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006) (comma 2).

 

Assunzioni con contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa

I commi da 5 a 7 autorizzano i comuni della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania, di cui all’allegato 1 del D.L. 32/2019, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, nelle more dell'espletamento delle procedure per il reclutamento di personale (di cui al precedente comma 4),  a sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi a determinati ambiti (ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti).

I suddetti contratti sono sottoscritti (comma 5):

§  in deroga ai richiamati vincoli di contenimento della spesa di personale (di cui all’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006);

§  ai sensi della normativa di cui all’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità[27];

La suddetta facoltà è riconosciuta fermo restando quanto stabilito dal medesimo art. 7, c. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, specificando che i contratti posti in essere in violazione di quanto prescritto sono nulli e determinano responsabilità erariale. Infatti, a differenza di quanto stabilito per i rapporti di lavoro privati, per le pubbliche amministrazioni non trova comunque applicazione la norma (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015) che prevede l'automatica applicazione della disciplina del lavoro subordinato in caso di collaborazioni aventi le suddette caratteristiche.

Sul punto, si segnala che il suddetto divieto opera dal 1° luglio 2019 (termine così da ultimo prorogato dall’art. 1, c. 1131, lett. f), della L. 145/2018).

§  con durata non superiore al 31 dicembre 2019. Possono tuttavia essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. In ogni caso, anche in presenza di rinnovo, la durata non può andare oltre l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le richiamate procedure

 

Si prevede la possibilità (comma 6) che i suddetti contratti siano stipulati, previa valutazione dei titoli e della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.

Per la determinazione del compenso relativo al suddetto personale – che non può comunque essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dal CCNL Funzioni locali – non si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà delle vigenti tariffe fisse o minime (ex art. 2, c. 1, del D.L. 223/2006).

Le risorse finanziarie necessarie alla sottoscrizione dei suddetti contratti sono assegnate con provvedimento del Commissario straordinario, in modo da assicurare a ciascun Comune interessato la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (comma 7).

 


 

Articolo 15
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

 

 

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di:

§  beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici

§  e di beni mobili registrati.

 

Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, "nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico".

 

La norma in esame dispone che si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai Commissari competenti per territorio, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge. Si specifica che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

 

Il comma 2 dispone che le disposizioni del comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 in materia di aiuti per calamità naturali.

 

Il regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett. b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (UE) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

 

Si segnala infine che disposizioni di contenuto analogo sono recate dall'art. 28 del D.L. n. 109 del 2018. Tale articolo reca, però, contributi ai privati e "alle attività produttive" per i beni mobili danneggiati dal sisma del 2017 nei comuni dell'Isola di Ischia.


 

Articolo 16, commi 1-3
(Legalità e trasparenza)

 

 

L'articolo 16 dispone, nei primi suoi tre commi, circa l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania nel corso del 2018.

Le disposizioni in oggetto concernono il presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe per le imprese che intendano realizzare gli interventi di ricostruzione.

 

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza.

La finalità viene individuata nello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata sia nell’affidamento sia nell'esecuzione dei contratti pubblici e privati con contribuzione pubblica, che abbiano ad oggetto lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei Comuni colpiti (quelli indicati nell'allegato I che correda il provvedimento in esame).

A tal fine, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del citato decreto-legge n. 189, e più in generale applicano le disposizioni ivi previste.

 

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito un'apposita Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale.

Il medesimo articolo 30 del decreto-legge n. 189 reca poi la disciplina della cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

Più nel dettaglio, l’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 ed oggetto di successive novelle) ha previsto, con le medesime finalità indicate nella norma qui in esame, l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una apposita Struttura di missione diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione.

La Struttura - in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice delle leggi antimafia) - è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti indicati di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici, in base alla norma istitutiva.

 

In materia di Anagrafe Antimafia, rileva la previsione - posta dall’articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 - che costituisca condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe la conclusione con esito liberatorio delle verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del cd. Codice delle leggi antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla citata Struttura di missione, competente, come detto, a rilasciare l'informazione antimafia.

In estrema sintesi, le disposizioni del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedono che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 30, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 (come successivamente novellato, dal decreto-legge n. 8 del 2017) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni indicati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

Siffatta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato.

In base al comma 6 della norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con il decreto-legge n. 8 del 2017 si è intervenuti in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati siano comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Sono state altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;

- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

 

Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (anch'esso novellato dal decreto-legge n. 8 del 2017) ha ampliato la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, segnatamente prevedendosi che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, previa presentazione della relativa domanda.

 

La normativa indica (comma 8 dell'articolo 30 citato) i dati riportati nell'Anagrafe, quali:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato.

Sono previste norme per favorire la tempestività delle verifiche, con le risorse strumentali allocate presso la Struttura e un regime di accessibilità dei dati dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali previsto dalla normativa è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti, prevedendosi poi, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, la possibile sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario indicate, risultando comunque sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede poi (comma 14) che in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa indicata, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe.

La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Inoltre, si stabilisce, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale indicate comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

 

L'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disposto la istituzione - entro l'Anagrafe antimafia degli esecutori - di una sezione speciale, in cui confluisca l'elenco degli operatori economici impegnati nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere.

 

Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari, relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione.

Tali oneri sono quantificati per il biennio 2019-2020, in 1 milione di euro annui.

Tali risorse sono attinte, per ciascun anno, per metà sull'apposita contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario cui sono destinate le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici (ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016), per l'altra metà sulle analoghe postazioni previste dall'articolo 8 del presente provvedimento a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori del Catanese.

 

Il comma 3 prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

L'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata (ove non considerati riservati o secretati ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e siano soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si ricorda peraltro che la lettera c) dell'articolo 1, co. 1, del decreto-legge in esame sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici al fine di escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali). Si fa rinvio alla relativa scheda di lettura.


 

Articolo 16, comma 3-bis
(Promozioni nella Polizia di Stato per posti di livello dirigenziale)

 

 

L'articolo 16, comma 3-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato. In particolare, la disposizione consente - per l'anno 2019 - di 'cadenzare' le promozioni ivi indicate, per funzioni di livello dirigenziale, su due semestri (del 2019), anziché al termine dell'intero anno.

Dunque la disponibilità dei posti è prevista come riferita al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019 (anziché al solo 31 dicembre, come sarebbe secondo la norma vigente).

 

Il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge un articolo 68-bis al decreto legislativo n. 334 del 2000 (il quale reca il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato").

Tale articolo dispone circa le promozioni a: vice questore aggiunto (art. 6 del decreto legislativo n. 334); primo dirigente (art. 7); dirigente superiore (art. 9); primo dirigente tecnico (art. 34); dirigente superiore (art. 36); primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario (art. 49); dirigente superiore medico (art. 51).

La rubrica di tale articolo aggiuntivo recita: "Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale".

 

Si ricorda che il D. Lgs. 95/2017, poi modificato con successivo D. Lgs. 126/2018, ha innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della carriera dei funzionari di Polizia, procedendo tra l’altro all’unificazione dei precedenti ruoli dei commissari e dei dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei funzionari. Nella fase transitoria sono state dunque previste disposizioni le relative promozioni.

 

Il comma 1 dell’art. 68-bis prevede che per l'anno 2019, le promozioni sopra ricordate si conseguano nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno.

Pertanto, quelle promozioni sono scadenzate su due semestri (del 2019), anziché al termine dell'intero anno, come prevedono i richiamati articoli del decreto legislativo n. 334.

Dunque la disponibilità dei posti è prevista come riferita al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019 (anziché al solo 31 dicembre, come sarebbe secondo la norma vigente).

La disponibilità di posti al 30 giugno è individuata - aggiunge la previsione - con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

L'anzianità di effettivo servizio nella qualifica, onde accedere a quella superiore, come prevista dalla norma vigente, è maturata con riferimento del pari al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019.

E le promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020 (anziché solo da quest'ultima data, come sarebbe secondo la norma vigente).

Le promozioni qui considerate avvengono mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prescritta dalla norma vigente.

 

Sembra altresì conseguire - dal dettato della disposizione - il venir meno, per le promozioni qui considerate a vice questore aggiunto, il requisito del superamento del corso di formazione dirigenziale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 2000), qui non richiamato.

 

Il comma 2 dell’art. 68-bis prevede che "alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applichino i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019".

 

Il d.P.R. n. 335 del 1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

Il suo articolo 62 ("Rapporti informativi") così recita:

"[1] Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».

[2] Il giudizio complessivo deve essere motivato.

[3] Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

[4] Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

1) competenza professionale;

2) capacità di risoluzione;

3) capacità organizzativa;

4) qualità dell'attività svolta;

5) altri elementi di giudizio.

[5] Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

[6] Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere”.

 

Ancora il comma 2 dell’art. 68-bis dispone circa la copertura dell'onere finanziario, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno 2019.

Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

Il testo esplicita che le disposizioni in commento si collocano "nel quadro delle misure dirette a rendere più incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati".

 

 


 

Articolo 17
(Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

 

L'articolo 17, modificato durante l'esame in Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria.

Si fissano i requisiti - quali il possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità nonché, secondo una modifica approvata dal Senato, il non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva - per l'affidamento di incarichi sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Durante l'esame in Senato è stata approvata una modifica del comma 5 della norma in esame prevedendo l'affidamento diretto degli incarichi per importi fino a 40 mila euro, la procedura negoziata per importi superiori a 40 mila euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria prevedendo la previa consultazione di almeno 10 soggetti; si prevede, infine, che le stazioni appaltanti affidino la redazione della progettazione al livello esecutivo, ad eccezione di comprovate specifiche ragioni legate alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento.

 

 

Il comma 1 individua i soggetti cui possono essere affidati dai privati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, richiamandosi all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive. Ulteriori condizioni sono poste dal comma 2 per i soli incarichi di direzione dei lavori.

 

Il Codice dei contratti pubblici, articolo 3, comma 1, lettera p), definisce operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

L'articolo 46 del medesimo Codice - richiamato dalla disposizione in esame - ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

§  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali);

§  le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

§  società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

§  prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

§  raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;

§  consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e di architettura.

 

I requisiti ulteriori indicati dal comma 1 in esame consistono nel:

§  possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità;

§  e nel non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come introdotto da una modifica approvata dal Senato.

Nella formulazione originaria del decreto-legge in esame, in merito al secondo ulteriore requisito previsto, riguardante le condizioni ostative al rilascio del DURC, si specifica, in particolare, l’assenza di violazioni in materia contributiva e previdenziale.

In proposito, si rileva che la nozione di adeguati livelli di affidabilità e professionalità non risulta individuare parametri di riferimento, né i soggetti titolati a valutare il possesso o meno del requisito per l'affidamento degli incarichi.

 

Il DURC, entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Le imprese, le aziende e le società ne hanno bisogno per partecipare a gare di appalto e subappalto di lavori pubblici. È necessario anche per stipulare contratti, stati di avanzamento lavori, per le liquidazioni finali e altro ancora. Il DURC ha una validità di 120 giorni.

 

Il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi ricopra o abbia ricoperto nei tre anni precedenti le funzioni di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto (dunque, non solo con l'impresa che vince la selezione).

Costituiscono cause di impedimento al ruolo di Direttore lavori, inoltre, i rapporti familiari e personali, in corso o avuti negli ultimi tre anni; ai sensi del comma, si tratta dei rapporti di coniugio, di parentela, di affinità, ovvero di rapporti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 76/2016 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze") con il titolare o con chiunque rivesta cariche societarie nelle società partecipanti alla selezione.

L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette copia al Commissario. È contemplata la possibilità di controlli - anche a campione - sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dai Commissari straordinari.

 

Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo - che è a carico dei Commissari - risulta stabilito in percentuale con i limiti massimi:

§  per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;

§  per i lavori di importo compreso tra 500mila euro e due milioni di euro, il limite massimo è fissato al 10%;

§  per importi oltre i due milioni di euro, il limite massimo è del 7,5%.

 

Le suddette percentuali dei contributi sono al netto di Iva e contributi previdenziali.

Si fa riferimento a una graduazione che tenga conto della tipologia di prestazione tecnica e dell'importo dei lavori. L'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi sono rinviate a provvedimenti dei Commissari.

Per le due fasce di importi inferiori a due milioni di euro, la norma esplicita che i contributi resteranno comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente decreto-legge.

Inoltre, il comma in esame prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5% (di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale), di nuovo al netto di IVA e contributi previdenziali, mediante appositi provvedimenti dei Commissari.

 

Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo degli stessi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

 

Il comma 5 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Esso prevede - nel testo originario del decreto-legge - che le procedure per l'affidamento di tali incarichi siano esperite mediante negoziazione, previa consultazione con almeno dieci professionisti. La norma originaria del decreto-legge reca il riferimento al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter (v. supra, la scheda sull'art. 1, co. 1, lett. t) del presente decreto-legge) - riferimento questo espunto durante l'esame in Senato

Tale modifica propone infatti una riscrittura del comma 5 in esame. Tale modifica prevede:

Ø l'affidamento diretto degli incarichi per importi fino a 40 mila euro

Ø la procedura negoziata per importi superiori a 40 mila euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Si specifica che vi sia la previa consultazione di almeno 10 soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene espunto il riferimento al criterio del minor prezzo.

Ø  Si prevede, infine, che le stazioni appaltanti affidino la redazione della progettazione al livello esecutivo, ad eccezione di comprovate specifiche ragioni legate alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento.

Si ricorda che in base al comma 1 dell'articolo 46 citato sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b)  le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 46 stesso;

f)  i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

 

 

Gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione, secondo il comma 6, saranno a carico delle risorse della contabilità speciale (di cui all'art. 8 del presente decreto-legge, cui si rinvia), ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

 

L'art. 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

Peraltro il decreto-legge in esame inserisce una nuova disposizione la quale stabilisce che le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici sono comprese tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento (art. 1, comma 1, n. 1 del testo licenziato dal Senato).

 

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Precedentemente, l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha dettato norme sulla qualificazione dei professionisti con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

 

 


 

Articolo 18
(Struttura dei Commissari straordinari)

 

 

 

L'articolo 18, modificato dal Senato, pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico.

 

Il comma 1 stabilisce la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate.

Ed attribuisce ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura in questione.

 

Il comma 2 riguarda in particolare le dotazioni di personale delle nuove strutture di cui i Commissari si avvarranno.

La struttura (le cui risorse sono entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge) è alle dirette dipendenze del singolo Commissario.

Riguardo la dotazione di personale di ciascuna struttura, è previsto un contingente di un massimo di:

ü  5 unità (di cui 1 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018);

ü  10 unità (di cui 2 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese il 26 dicembre 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018).

 

Tale personale è scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001[28] - con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Peraltro, possono essere scelti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione - beninteso, non quali unità aggiuntive bensì entro il limite numerico massimo del contingente di personale di ciascuna struttura.

Più in particolare, possono essere scelti, anche se non dipendenti della pubblica amministrazione: 1 esperto o consulente, per l’emergenza di Campobasso; 3 esperti o consulenti, per l’emergenza del Catanese. Essi debbono detenere una "comprovata esperienza". Il loro compenso è determinato con provvedimento del Commissario, comunque non superiore a 48.000 annui.

Tale scelta può avvenire in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale ha per oggetto la gestione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Tra le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, alle quali dunque il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti, vi sono la previsione, al suo comma 6, che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (indicati nel comma stesso) e, al comma  6-bis, che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 

 

Aggiunge il medesimo comma 2 che il personale della struttura fruisca del trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore).

Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli esperti o consulenti, il loro compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

 

Il comma 3 definisce la posizione del personale dipendente di pubbliche amministrazioni, chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario.

Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario è posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza.

 

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio di tale personale pubblico della struttura commissariale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

ü  le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di amministrazione (qualora quest'ultima risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza);

ü  per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali innanzi ricordate, il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

ü  ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario (il quale provvede direttamente oppure mediante apposita convenzione con l'amministrazione di provenienza "ovvero con altra amministrazione dello Stato od ente locale").

 

Il comma 4 autorizza i Commissari straordinari ad alcune ulteriori corresponsioni, beninteso nel limite della disponibilità della contabilità speciale loro intestata.

Sono corresponsioni destinate al personale della struttura commissariale, dipendente di pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.

 

Più in dettaglio, i Commissari possono (con uno o più provvedimenti) corrispondere:

ü  al personale non dirigenziale: compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al  decreto legislativo n. 66 del 2003 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro");

ü  al personale dirigenziale: un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

 

Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, prevede - solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e con invarianza di spesa - che il dirigente in servizio presso la struttura alle dirette dipendenze del Commissario possa esercitare le funzioni di quest'ultimo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

 

Il comma 5 (su cui è intervenuta modifica nel corso dell'esame presso il Senato) dispone che la struttura commissariale cessi alla data di scadenza della gestione straordinaria (di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto-legge).

 

Il comma 6 infine quantifica gli oneri di spesa, nel limite massimo di complessivi:

          642.000 euro per l’anno 2019;

          700.000 euro per l’anno 2020;

          700.000 euro per l’anno 2021.

Di tali risorse (tutte a valere sulla contabilità speciale commissariale), il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania riceve: 428.000 euro per l’anno 2019; 466.500 euro annui per il 2020 e 2021.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso riceve: 214.000 euro per l’anno 2019; 233.500 annui per il 2020 e il 2021.

 

Il Senato ha introdotto due ulteriori commi: 6-bis e 6-ter.

Di questi, il comma 6-bis prevede che si provveda alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, nel limite massimo di: 45.000 euro per l'anno 2019; 90.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Di tali risorse, al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania sarebbero destinati: 30.000 euro per l'anno 2019; 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso sarebbero destinati: 15.000 per l'anno 2019; 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 6-ter prevede che la copertura di siffatti oneri si avvalga delle risorse presenti sulle contabilità speciali dei Commissari (oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge).

 


 

Articolo 19
(Interventi volti alla ripresa economica)

 

 

L'articolo 19, modificato dal Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

 

In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020[29], alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 nei comuni di cui all'allegato I[30], a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

In relazione a tale requisito, il testo originario recava menzione del fatturato "annuo" (tale specificazione è stata quindi espunta dal Senato).

Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati.

Come prevede il comma 3, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

L'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; ed esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

 

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (alla cui scheda di lettura si rinvia)

 


 

Articolo 20
(Sospensione dei termini)

 

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

 

 

Il comma 1 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all’allegato 1), comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l’anno di imposta 2020.

Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici (di cui alle delibere richiamate dall'art. 6 del decreto-legge) e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma in commento il contribuente

può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

Il comma 2 quantifica (in 1,85 milioni di euro per il 2019 e 2,178 milioni di euro per il 2020 e 0,19 milioni per il 2021) gli oneri connessi, rinviando all'articolo 29 per le disposizioni di copertura degli stessi.

 

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

 

Il comma 3 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, come individuati negli dall'allegato 1, per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse.

In particolare, la norma demanda all'Autorità di regolazione competente, con propri provvedimenti di introdurre, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas, e della telefonia, norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo. L'Autorità individua, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

Si ricorda che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) ha assunto funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, nonché del sistema idrico e dei rifiuti. Sulla composizione e le funzioni dell'ARERA si veda in proposito la pagina sul sito internet della Camera dedicata al decreto-legge n. 30 del 2018, recante norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità. Quanto alla sospensione del pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua e gas in occasione degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, si veda la pagina internet sul sito ARERA (delibere 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com). Si ricorda, inoltre, che una norma analoga a quella in esame è stata adottata in occasione sisma del 2012 in Emilia Romagna (articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012); ai sensi di tale disposizione, l’AEEGSI è intervenuta con delibera 6/2013/R/com del 16 gennaio 2013. Precedentemente, con riguardo al sisma del 2009 in Abruzzo, l’AEEGSI è intervenuta con delibera ARG/com 185/09 del 1° dicembre 2009.

 

Quanto ai servizi di telefonia, si veda la pagina internet sul sito dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sulle disposizioni in materia di sospensione delle fatture, nonché di agevolazioni, anche tariffarie, in favore degli utenti interessati (in particolare delibere nn. 66/17/CONS e 36/17/CONS).

 

 

Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni, colpiti dagli eventi sismici in oggetto, una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 500.000 euro per l’anno 2019, da erogare nel 2020, e fino a un massimo complessivamente di 500.000 euro per il medesimo anno 2020. In particolare, la norma in esame mira a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) o di TARI-corrispettivo (art. 1, comma 667-668 della stessa legge), al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata ai commissari straordinari, istituita ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto-legge.

 

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 639 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi del precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

 

Si segnala che misure di esenzione dall'applicazione della Tasi, sono disposte: per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, dall'art. 1, comma 448, della legge n. 190 del 2014; per gli immobili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale, dall'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016; per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito crollo del ponte "Morandi" del 14 agosto 2018, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.

 


 

Articolo 20-bis
(
Disposizioni in materia di bilanci)

 

 

L’articolo 20-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone che i Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all’allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale – documenti contabili disciplinati dall’articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – relativi all’esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, laddove il Testo unico citato prevede il termine del 30 giugno. L’articolo in esame prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall’approvazione.

 

Creata nel 2010, la BDAP raccogli i dati di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche al fine di consentire agli enti preposti un efficace controllo e monitoraggio dei relativi andamenti.

 

L’articolo in esame prevede inoltre che il mancato rispetto dei suddetti termini comporti l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del medesimo Testo unico, in base al quale, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio il quale dispone di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Decorsi i 20 giorni, l’organo regionale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Si prevede, in caso di mancato rispetto dei termini, l’applicazione dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ai sensi del quale, ferma restando l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del Testo unico degli enti locali, gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.


CAPO III
Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017

 


Articolo 21
(Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

 

L’articolo 21, modificato al Senato, prevede per gli anni 2019 e 2020 uno contributo straordinario annuale di 10 milioni, a favore del Comune dell'Aquila, e un contributo per il 2019 di 500.000 euro, a favore dell’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

Durante l’esame al Senato, è stato inoltre previsto che la comunicazione dell’ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 venga effettuata entro il 31 dicembre 2019.

 

La lettera a), del comma 1 dell’art. 21, nel testo iniziale del decreto – legge, con una novella all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, assegna un ulteriore contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2019, in favore del Comune de L’Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Nel corso dell’esame al Senato, tale contributo di 10 milioni per l’anno 2019 in favore del Comune de L’Aquila è stato esteso anche all’anno 2020; conseguentemente, viene modificato il successivo comma 2 dell’articolo in esame che dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti.

Il citato articolo 3 del D.L. 113/2016 ha previsto ai commi 1 e 2 l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevedeva già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente: per l’anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

In base al citato articolo 3, il contributo straordinario assegnato al Comune dell’Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per: esigenze dell’Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell’obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell’Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata sostituita la lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame, che novella il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, al fine di prevedere anche per il 2019 un contributo di 500.000 euro, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il 2019, da trasferire all’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, di cui all’articolo 67-ter, commi 2 e 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione è stato riconosciuto: per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere; per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016,  e, successivamente, art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017); per l’anno 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 1, comma 710 Legge di bilancio 2018 – L. n. 205 del 2017); e per il 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro (art. 1, comma 996 Legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018).

Si ricorda che i contributi straordinari assegnati agli altri comuni del cratere, fino al 2018, sono stati interamente trasferiti al Comune di Fossa per essere ripartiti tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

 

La lettera b) specifica, inoltre, che il contributo per il 2019 è finalizzato alle spese derivanti dal trasferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) delle competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 2-bis, comma 32, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) e all’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede altresì che agli oneri recati dal comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse di cui all’art- 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dell’aprile 2009.

 

 

Comunicazione dell’ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 (comma 2-bis).

 

Durante l’esame al Senato, è stato aggiunto il comma 2-bis che stabilisce che la comunicazione sull’ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 31 dicembre 2019, anziché entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

L'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 55/2018, oggetto della modifica in esame, sostituito da ultimo dal comma 1010 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), prevede che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell’aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni  dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

Con la modifica in esame, il termine previsto per la presentazione delle suddette comunicazioni, a pena di decadenza, è stabilito al 31 dicembre 2019, trasformando pertanto il termine previsto in un termine fisso indipendentemente dalla data di avvio del procedimento di recupero.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o dagli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero.

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto dall’art. 48, co. 2, della legge n. 234 del 2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si richiama la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla legge n. 234 del 2012, ed in particolare l’articolo 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all’Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che con proprio provvedimento individua - entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.

Articolo 22
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

 

 

L’articolo 22, modificato al Senato, interviene prevedendo ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia, al fine di prorogare le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo, consentire le assunzioni di personale da parte dei comuni colpiti, riconoscere al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli anni 2019 e 2020, e, per quanto riguarda il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, prevedere misure in materia di personale.

 

Proroga per l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo (comma 01)

Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotto il comma 01 che modifica l'articolo 48, comma 7, del D.L. 189/2016, al fine di prorogare al 31 dicembre 2019 l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche, aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 2016, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

 

Personale impiegato in attività emergenziali (comma 1)

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e la struttura del Commissario

L'articolo 3 del D.L. 189/2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale. L'articolo 50 ha previsto che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplini l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis ha stabilito che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino a 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

 

Il comma 1 della disposizione in esame novella disposizioni contenute nell’articolo 50 del D.L.189/2016 riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, modificando in particolare:

-         il comma 3, lettera a);

-         il comma 3-bis, lettera c);

-         e il comma 7, lettera c).

 

Su tali disposizioni sono già intervenuti l’art. 18, comma 4, del D.L. 8/2017 e l'art. 2-bis, comma 17, lett. g), del D.L. 148/2017).

In primo luogo, per la costituzione del previsto contingente, pari a 225 unità di personale, aggiuntivo alla dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, si consente di attingere al personale della PA senza più limitare tale individuazione nel limite massimo di cento unità di personale (lettera a).

Il comma 2 dell’art. 50 del D.L. 189/2016 prevede che la struttura del Commissario possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale e il comma 3 stabilisce che tali unità aggiuntive sono individuate nel seguente modo: a) nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.  

In secondo luogo, si stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), posto a carico esclusivo del Commissario straordinario, il medesimo Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (lettera b).

In terzo luogo, gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari (lettera c).

Nel corso dell’esame al Senato, con una modifica alla citata lettera c), è stato previsto il riconoscimento al Commissario straordinario e agli esperti, nel limite complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

 

Assunzioni di personale nei comuni e funzioni della gestione commissariale (commi 2 e 4)

Il comma 2 modifica l’art. 50-bis del D.L. 189/2016, che disciplina le assunzioni del personale nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 in centro-Italia.

Durante l’esame al Senato, è stata introdotta la lettera 0a) che, elimina il limite di 700 unità posto, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, che i comuni possono effettuare ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 50-bis del D.L. 189/2016.

 

Durante l’esame al Senato è stata introdotta la lettera 0b) che aggiunge il comma 1-ter all’art. 50-bis del D.L. 189/2016, al fine di consentire agli Uffici Speciali per la ricostruzione e ai Comuni assunzioni di personale con contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020.

Tale comma consente, in particolare, al Commissario Straordinario di autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 dell’art. 50-bis del D.L. 189/16 (vedi infra), per 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Viene precisato che tale facoltà (di autorizzare le assunzioni in questione) viene concessa sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all’espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall’evento sismico e dell’andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale disposta dal comma 1-bis del medesimo articolo 50-bis.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione di quanto disposto.

 

La lettera a) del comma 2, modificata nel corso dell’esame al Senato, interviene sul comma 2, primo periodo, dell’art. 50-bis del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l’assunzione da parte dei comuni - anche con contratti a tempo parziale - di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del presente decreto-legge, restando ferme le incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La norma del testo originario del decreto-legge in esame consente ai Comuni le predette facoltà assunzionali, senza tuttavia indicare – come invece dispone la modifica del Senato – alcun regime di incompatibilità.

 

Il comma 1 dell’art. 50-bis ha consentito ai Comuni di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti) ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 dell’art. 50-bis del D.L. 189/2016 ha previsto, in particolare, che con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere.

 

La lettera b), che modifica il comma 3-bis, e la lettera c), che abroga il comma 3-quinquies dell’art. 50-bis del citato D.L. 189/2016, autorizzano i Comuni alla stipula di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di determinate attività (compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti):

-         per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 (lettera b);

-         senza più limiti sul rinnovo dei contratti (lettera b) e sul numero dei contratti da stipulare (lettera c), ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

Nella norma previgente era previsto un rinnovo, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, pari a 350 contratti, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 50-bis prevede per le assunzioni effettuate dai Comuni la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 50-bis, comma 3-sexies, quanto previsto per le assunzioni dei Comuni si applica anche alle Province.

 

Il comma 4, modificato al Senato, interviene sulle finalità che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma del centro-Italia del 2016, disposta dal comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

L’intervento in esame ha come effetto che la suddetta proroga sia finalizzata al solo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, sopprimendo l’ulteriore finalità prevista riguardante la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti.

Il comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

 

Sisma Abruzzo 2009 - Trasferimento del personale degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 3)

Il comma 3 stabilisce l’assegnazione temporanea del personale, in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, all’Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere.

Il comma 32 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017, richiamato dalla norma in esame, ha trasferito al suddetto Ufficio speciale le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, poi soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L’Aquila e l’altro per i Comuni del cratere. Gli Uffici territoriali sono stati, invece, istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (art. 3), per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato).

Con il citato comma 32 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017 è stato inoltre soppresso il Comitato di Area omogenea (istituito dall'art. 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo). In attesa della prevista soppressione, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'art. 67-ter, comma 3 del D.L. n. 83/2012). Una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti.

In conseguenza delle modifiche in commento, il personale, in servizio al 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, viene assegnato temporaneamente all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, e continua a svolgere le attività di competenza sotto la direzione ed il coordinamento esclusivo del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Si ricorda altresì che il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere.

 

Sisma Abruzzo 2009 – Modifica delle dotazioni organiche (comma 4-bis)

Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica il terzo periodo del comma 5 dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012 – che, in considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in base alle disposizioni dello stesso comma, prevede che la dotazione organica dei comuni interessati dalle assunzioni sia incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018 – stabilendo che l’incremento delle dotazioni organiche sia commisurato al personale assegnato a ciascun comune (nell’ambito del contingente previsto dal comma 5 in questione).

 


 

Articolo 22-bis
(Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)

 

 

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, estende ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

 

L’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 inclusi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.  Destinatarie delle agevolazioni sono le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015. Dette imprese possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP, nonché dell’esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate ? 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse stanziate per gli anni precedenti e non fruite dalle imprese beneficiarie. Sono ricompresi nella ZFU i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Le agevolazioni fiscali spettano alle imprese aventi sede principale o unità locale in tali comuni e che abbiano subìto una riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio 2017.

Per una ricognizione delle ZFU attualmente previste in Italia si segnala la pagina presente sul sito del MISE.

 

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame dispone l'estensione ai professionisti già in attività (lettera a)) e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 (lettera b)) delle agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'imposte municipali proprie per gli immobili e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) limitate dal decreto legge n. 50 del 2017 alle sole imprese. La lettera c) dispone che le esenzioni per i professionisti sono concesse per gli anni 2019 e 2020.

 

La lettera d) estende le agevolazioni fiscali richiamate anche ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e che hanno subito nel periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Si tratta dei seguenti comuni: Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

 

La lettera e) prevede che per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020 le agevolazioni fiscali sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari negli anni precedenti.

 

Si segnala che il comma 6 vigente dispone che per le finalità di realizzazione della ZFU è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

 


 

Articolo 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

 

 

L’articolo 23, modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del D.L. 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l’affidamento di servizi tecnici “sottosoglia”; l’attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere a, b) e c)).

La lettera b-bis) introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.

Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell’«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere e) ed e-bis)).

Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l’effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera e-ter).

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l’utilizzo del 50% della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

 

Affidamento di servizi tecnici “sottosoglia” (comma 1, lettera a))

La norma in esame, riscritta durante l'esame al Senato, sostituisce interamente il comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. 189/2016, che disciplina l’affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione “sottosoglia”.

In base all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro.

Si ricorda che, in base alla definizione recata dall’art. 1, comma 1, lettera uuu), del D.Lgs. 50/2016), si definiscono «procedure negoziate» quelle procedure di affidamento “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”.

 

Le finalità perseguite dal testo iniziale del decreto-legge sono quelle di:

·      estendere la disciplina in questione anche all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario;

·      modificare le modalità di affidamento, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con le nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia introdotte dall’art. 1, comma 20, lettera u), numero 1), del presente decreto-legge. Tale parte della disposizione è stata soppressa dalla riscrittura operata durante l'esame al Senato.

Si ricorda che il numero 1) della citata lettera u) riscrive il testo del comma 2 dell’art. 97 del Codice ed aggiunto due ulteriori commi (2-bis e 2-ter) al medesimo articolo, al fine di modificare le modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia sulla base della quale valutare la congruità delle offerte. Si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura.

·      elevare da 5 a 10 il numero di soggetti iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario che devono essere previamente consultati nell’ambito delle procedure negoziate in questione.

·      L’individuazione delle figure da consultare è stata oggetto di modifica nell’ambito della riscrittura operata durante l'esame in sede referente. Infatti, mentre nel testo iniziale del decreto-legge si fa riferimento generico a “professionisti”, il nuovo testo richiede la consultazione (sempre in numero di dieci) di soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L’art. 46 elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti soggetti:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE (gruppi europei di interesse economico costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali o cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati dalla norma e stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Relativamente all’elenco speciale citato, si ricorda che l’art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, ha previsto l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, tenuto dal Commissario straordinario. In attuazione di tale disposizione, con l’ordinanza del Commissario straordinario 9 gennaio 2017, n. 12, tra l’altro, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario stesso e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante “Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati”. Tale schema è stato sostituito con l’ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.

 

La riscrittura operata durante l'esame al Senato persegue due ulteriori finalità:

·      semplificare le modalità di affidamento per i contratti di importo fino a 40.000 euro, prevedendo che per gli stessi si possa ricorrere all’affidamento diretto. Conseguentemente viene chiarito che le procedure negoziate in questione si applicano per i soli contratti di importo superiore a 40 mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea;

·      prevedere che le stazioni appaltanti provvedano all’affidamento della redazione della progettazione al livello esecutivo, salvo che ricorrano particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento.

La norma, nel disporre che l’affidamento avvenga di regola sulla base del progetto esecutivo, sottolinea che ciò discende dalla previsione di cui all’art. 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Tale comma dispone che “la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione” e che “è consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.

 

Istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi (comma 1, lettera b))

La norma in esame introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito “B” o “C” – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possono essere curate dai comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la ricostruzione (nuovo comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. 189/2016).

Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l’applicabilità anche agli edifici con esito “E” limitatamente al livello operativo “L4” (v. infra).

La lettera in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione (che, in base al comma 3 dell’art. 3 del D.L. 189/2016, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata) ai Comuni. Tale passaggio di competenze non è tuttavia integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d’intesa con gli Uffici speciali.

Nella sostanza, come sottolinea la relazione illustrativa, l’istruttoria delle pratiche relative agli immobili in questione “viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta”.

 

Riguardo alla c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, si ricorda che essa è stata utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 ed è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile 2009 quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

In base a tale manuale operativo:

-    l’esito “B” indica un edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;

-    l’esito “C” indica un edificio parzialmente inagibile, cioè che presenta una situazione di rischio che condiziona l’agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto.

-    l’esito “E” indica un edificio inagibile.

 

Il livello operativo “L4” è stato definito con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, s.m.i.

Tale livello “L4” corrisponde ad uno stato di danno superiore al “danno gravissimo” (a sua volta definito, dalla medesima ordinanza, come il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES e che presentano le caratteristiche indicate nell’allegato 1 alla medesima ordinanza, come sostituito dall’allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 28/2017). Per tale livello “L4” l’ordinanza n. 19/2017 s.m.i. prescrive l’effettuazione di interventi «di ricostruzione» che “consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008” (art. 3, comma 1, lettera d)).

 

Disposizioni per consentire l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili nelle zone più colpite (comma 1, lett. b-bis))

La lettera b-bis), introdotta durante l'esame al Senato, introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio (nuovo articolo 4-quater del D.L. 189/2016).

Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016 (ove sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici) che presentano una percentuale superiore al 50% di edifici dichiarati inagibili con esito “E” della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.

Si fa notare che la norma fa riferimento ai soli allegati 1 e 2 (ove sono elencati, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016) e non anche all’allegato 2-bis ove sono elencati i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

In tali zone, la norma in esame consente l’installazione delle strutture citate solo previa autorizzazione comunale e, comunque, fino a novanta giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione. Decorso tale periodo, i proprietari devono provvedere, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture installate e al ripristino dello stato dei luoghi.

Relativamente al sito di installazione, la norma in esame dispone che lo stesso può essere:

-   il medesimo sito in cui si trova l’immobile inagibile;

-   altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica;

-   altro terreno anche non di proprietà o su cui si vanti un diritto reale di godimento (previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della P.A.), dichiarato idoneo, per l’installazione in questione, da apposito atto comunale;

-   altro terreno di cui all'art. 4-ter del D.L. 189/2016.

Si ricorda che tale disposizione ha consentito la messa a disposizione, a cura delle regioni interessate e su richiesta dei singoli comuni, di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

 

Viene altresì disposto che dall’attuazione delle presenti norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2 del nuovo art. 4-quater).

 

 

Valutazione del danno relativo agli immobili di interesse culturale ai fini dell’accesso ai contributi (comma 1, lettera b-ter))

La lettera b-bis), introdotta durante l'esame al Senato, introduce una disposizione che precisa i criteri di valutazione dei danni relativi agli immobili di interesse culturale, ai fini dell'accesso ai contributi per la ricostruzione (nuovo comma 2-bis dell’art. 6 del D.L. 189/2016).

Per i citati immobili, di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, viene stabilito che gli esiti “agibile con provvedimenti”, “parzialmente agibile” e “inagibile” delle schede A-DC e B-DP di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede AeDES (vedi supra).

Si ricorda che con il decreto citato sono stati approvati i seguenti modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale: il modello A-DC relativo alle chiese e il modello B-DP relativo ai palazzi.

 

Disposizioni riguardanti il beneficiario dei contributi per la ricostruzione (comma 1, lettera c))

La lettera in esame apporta alcune modifiche all’art. 6 del D.L. 189/2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata.

Una prima modifica prevede l’abrogazione delle norme (recate dal comma 10 del citato art. 6) che dispongono la perdita dei contributi (e l’obbligo di rimborsare le somme percepite) da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile (con le modalità indicate nel comma 10 medesimo).

Il comma 10 richiamato dispone che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da “rapporto giuridicamente rilevante”[31], dopo il verificarsi degli eventi sismici[32] e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti del Commissario straordinario.

 

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni del comma 10-ter, che contempla casi di esclusione dall’applicazione delle norme del comma 10.

 

Un’ultima modifica consiste nella riscrittura del comma 13, che disciplina le modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell’impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione.

Rispetto al testo previgente, ove veniva dettata un’articolata disciplina volta a prescrivere l’esecuzione di una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, il nuovo testo del comma 13 non contempla alcuna procedura da seguire ma si limita a disporre (confermando quanto già previsto dal secondo periodo del testo previgente) che la selezione dell’impresa deve avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016).

Il testo previgente 13 prevedeva che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi fosse compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta e che, alla stessa procedura, partecipassero almeno tre imprese. Veniva inoltre previsto che gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con appositi provvedimenti commissariali, fossero prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. Lo stesso comma stabiliva inoltre che alla selezione “possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6”. Solo tale parte della disposizione è stata mantenuta dalla riscrittura operata dalla norma in esame.

 

Disposizioni di coordinamento (comma 1, lettera d))

La norma in esame riscrive il comma 3 dell’art. 12 del D.L. 189/2016, ove si disciplina la trasmissione al Commissario della proposta di concessione del contributo (conclusiva dell’istruttoria), al fine di coordinare il dettato di tale comma con le modifiche operate dalle precedenti lettere b) e c).

Viene quindi eliminata la parte del comma 3 ove si faceva riferimento all’acquisizione della documentazione relativa alla selezione dell’impresa esecutrice (che non ha più ragion d’essere in virtù del disposto della lettera c), che limita la scelta dell’impresa alla sola iscrizione nell’Anagrafe antimafia). Viene inoltre aggiunta una precisazione volta a chiarire che la trasmissione della proposta di contributo (formulata al termine dell’istruttoria) potrà essere effettuata dai comuni, in luogo dell’ufficio speciale per la ricostruzione, in base al passaggio di competenze consentito dalla lettera b) del comma in esame.

 

Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di gara per interventi su edifici di culto (comma 1, lettera d-bis))

La lettera d-bis), introdotta durante l'esame al Senato, reca alcune modifiche al comma 3-bis.1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016, al fine di considerare, in ogni caso, di importanza essenziale ai fini della ricostruzione (e quindi, conseguentemente, consentire l’applicazione delle procedure di affidamento previste dal comma 3-bis) gli interventi:

- compresi nel “primo piano stralcio beni culturali” (di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 63/2018);

Con l’Allegato 1 dell’ordinanza citata è stato riscritto l’allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 38/2017, recante l’elenco degli interventi costituenti il “Primo piano stralcio beni culturali” approvato con l’ordinanza medesima. Gli interventi contenuti in tale allegato riguardano chiese, santuari, monasteri, ecc.

- nonché a quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto.

 

Il citato comma 3-bis.1 consente al Commissario straordinario (in sede di approvazione dei piani di intervento o con apposito provvedimento) di individuare, con specifica motivazione, gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per tali interventi lo stesso comma consente l’applicazione (fino alla scadenza della gestione commissariale e per i contratti “sottosoglia”) delle procedure di affidamento previste dal precedente comma 3-bis.

Tale comma 3-bis consente, in estrema sintesi, l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e l’applicazione della relativa disciplina prevista dall’art. 63 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Lo stesso comma disciplina, tra l’altro, l’invio degli inviti, che dovranno contenere l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto ed essere rivolti, “sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori” (prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016) e prevede che i lavori vengano affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

 

Modifiche alla disciplina dell’«elenco speciale» e degli incarichi contemporanei (comma 1, lettere e) ed e-bis))

Le disposizioni in esame apportano alcune modifiche puntuali alla disciplina dell’elenco speciale dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituito dall’art. 34 del Codice.

Una prima modifica, recata dalla lettera e), è volta ad elevare dal 2 al 2,5 per cento la misura massima del contributo aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche. Viene altresì specificato che la quota dello 0,5% (aggiunta dalla norma in esame) è destinata all’analisi di risposta sismica locale.

In una nota diffusa nell’agosto 2018, quindi prima della sua nomina a Commissario straordinario (disponibile all’indirizzo internet https://www.ingenio-web.it/20982-sisma-centro-italia-una-ricostruzione-bloccata-da-procedure-burocratiche-poco-chiare-e-organiche), P. Farabollini ha sottolineato che con l’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 e delle nuove norme tecniche sulle costruzioni (adottate con D.M. 17 gennaio 2018) viene ancor più evidenziata la necessità di ricorrere alle analisi di risposta sismica locale (RSL) per caratterizzare i terreni e definire attentamente le amplificazioni al suolo legate ad un sisma atteso. Tuttavia tale prestazione non risulta compresa nell’elenco delle prestazioni specialistiche di cui all’art. 9 del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, allegato all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Per tale motivo, “ad oggi non viene riconosciuto nessun contributo aggiuntivo al professionista che svolge tale attività e che, in alcuni casi, contribuisce in maniera significativa ad una ricostruzione post terremoto più efficace ed in sicurezza sismica”.

Si ricorda che l’art. 9 richiamato (come sostituito dall’ordinanza 9 giugno 2017, n. 29) stabilisce che il contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% può essere riconosciuto per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile. In tal caso il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei limiti massimi percentuali disciplinati dal medesimo articolo 9. La stessa disposizione stabilisce inoltre che il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto (sempre in base al citato art. 9) nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali tutelati fino all'0,7%.

 

Una seconda modifica (anch’essa recata dalla lettera e)) riguarda il comma 6, nella parte in cui dispone che, per gli interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni culturali, sia fissata (con apposito provvedimento commissariale) una soglia massima di assunzione degli incarichi da parte di ogni professionista, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata.

Il nuovo testo chiarisce che, anziché la citata soglia (per la quale la norma non dettava criteri per la sua fissazione), sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti iscritti nell’elenco.

Si fa notare che una disciplina analoga, ma relativa agli interventi di ricostruzione privata, è recata dal comma 7 dell’art. 34 (v. infra) e, nel dettaglio, dall’art. 6 dell’allegato A all’ordinanza n. 29/2017 (sostitutivo del corrispondente articolo dell’allegato A dell’ordinanza n. 12/2017).

 

La terza modifica, prevista dalla lettera e-bis), introdotta durante l'esame al Senato, riscrive il comma 7 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 – ove si prevede la definizione con provvedimenti del Commissario, per gli interventi di ricostruzione privata (esclusi quelli di immediata esecuzione), di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale – al fine di limitarne l’applicabilità ai soli incarichi contemporanei.

 

Differimento del termine per adempimenti fiscali e contributivi (comma 1, lettera e-ter)

La lettera e-ter), introdotta durante l'esame al Senato, prevede il differimento dal 1° giugno al 15 ottobre 2019 il termine:

-   per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici in questione (previsto dal comma 11 dell’art. 48 del D.L. 189/2016);

-   per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici (successivo comma 13 dell’art. 48 citato).

Con riferimento sia agli adempimenti tributari (comma 11) sia a quelli contributivi (comma 13), le norme introdotte al Senato dispongono, nel caso di opzione degli interessati per il pagamento rateale degli importi sospesi – ferma restando la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di 120 rate mensili di pari importo –che i soggetti interessati versino l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019.

Contributo ai comuni colpiti con più di 30 mila abitanti (comma 1-bis)

Il comma 1-bis assegna un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2019 ai comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Relativamente all’individuazione dei comuni colpiti, la norma fa riferimento ai comuni inclusi nell’elenco di cui al comma 13-bis dell’art. 48 e all’allegato 1 del D.L. 189/2016.

Non appare chiaro il motivo per cui si faccia riferimento al citato comma 13-bis (che non contiene un’elencazione dei comuni, che invece sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, ove sono elencati, rispettivamente, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).

 

In merito alla finalità del contributo, il comma in esame dispone che lo stesso è assegnato - esplicita la norma - al fine di attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), che regolano, per gli enti locali, compresi quelli in disavanzo, la possibilità di utilizzo della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione con alcune limitazioni.

Si ricorda che i commi 897-900 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 introducono la facoltà anche per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, seppur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione.

Il comma 897, in particolare, consente in via generale agli enti locali l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente[33]. L’importo del risultato di amministrazione che può essere applicato al bilancio di previsione è peraltro calcolato al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. Inoltre, gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

 

Il comma disciplina altresì la copertura finanziaria della disposizione, prevedendo che all’onere da essa derivante, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.


 

Articolo 23-bis
(
Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’isola di Ischia)

 

 

L’articolo 23-bis, introdotto durante l’esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell’a.s. 2019/2020 nelle regioni dell’Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

A tal fine, novella l’art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), estendendo anche all’a.s. 2019/2020 le disposizioni da esso previste per le regioni dell’Italia centrale per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, rese applicabili, in base all’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno nell’isola di Ischia.

 

In particolare, anche per l’a.s. 2019-2020, si consente ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e Campania, con riferimento agli edifici scolastici siti nelle aree di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) e nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell’isola di Ischia, che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, ovvero alle istituzioni scolastiche ospitate in strutture temporanee di emergenza o che ospitano alunni sfollati, la facoltà di:

-       derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. 81/2009, nei limiti delle risorse disponibili;

-       istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docente, da attivare sino al 30 giugno 2020 (termine dell’attività didattica dell’a.s. 2019/2020), nonché di personale ATA.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 15-octies del D.L. 91/2017 (L. 123/2017), ha disposto, con intervento di interpretazione autentica, che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici;

-       assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si eleva l’autorizzazione di spesa per il 2019 (da € 4,5 mln) a € 6 mln e si autorizza la spesa di € 2,25 mln per il 2020.

Alla copertura del relativo onere, pari a € 1,5 mln per il 2019 ed € 2,25 mln per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 


 

Articolo 24
(
Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

 

 

L’articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall’art. 28 del D.L. 189/2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016.

Un primo intervento è volto a precisare i criteri in base ai quali sono considerate o meno pericolose le macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a)).

Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l’operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo.

 

Durante l'esame al Senato, l’articolo è stato oggetto di una modifica formale.

 

Soglia di pericolosità delle macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a))

La lettera a) introduce (nel testo del comma 11 dell’art. 28 del D.L. 189/2016) un criterio volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (all’art. 28, comma 4), le macerie con un ridotto contenuto di amianto.

Il citato art. 28, comma 4, del D.L. 189/2016, dispone che, in deroga alla disciplina sui rifiuti (e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti), i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in questione (compresi quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Lo stesso comma dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali in questione è considerato (in deroga alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, dall’art. 183, comma 1, lettera f)) il Comune di origine dei materiali stessi.

Il successivo comma 11 disponeva, nel testo previgente, che qualora nelle macerie in questione “si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto”, allora le stesse macerie non possono essere gestite secondo le procedure semplificate dettate dal comma 4. In tali casi, il comma 11 disponeva l’attribuzione alle macerie del codice CER 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto), ovvero la considerazione delle stesse come rifiuti pericolosi, e ne obbligava la gestione in base alle indicazioni contenute nel seguito del comma medesimo (che in estrema sintesi prevedono una disciplina finalizzata alla loro bonifica).

La norma in esame modifica il comma 11 al fine di precisare che non tutte le macerie in cui si rinvenga amianto (anche a seguito di ispezione visiva) devono essere considerate pericolose (e quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11), ma solo le macerie in cui l’amianto sia presente oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il richiamato punto 3.4 elenca le caratteristiche che si ritiene siano possedute dai rifiuti pericolosi e che, come tali, li qualificano. In particolare, una delle caratteristiche sufficienti a considerare come pericoloso un rifiuto è che lo stesso contenga una percentuale di sostanze cancerogene (qual è l’amianto, ad esempio) superiore allo 0,1%.

 

Proroga delle deroghe previste per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per il superamento dell’emergenza (lettera b))

La lettera b) proroga fino al 31 dicembre 2019 l’operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall’art. 28, comma 13-ter, del D.L. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L’art. 28, comma 13-bis, del D.L. 189/2016, prevede che i materiali da scavo citati siano gestiti secondo le disposizioni dettate dai commi da 13-ter a 13-octies del medesimo articolo (introdotti dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8), in deroga alle disposizioni generali contenute nell’art. 266 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 161/2012 e nel D.L. 69/2013.

Il successivo comma 13-ter disciplina invece il trasporto in siti di deposito intermedio dei citati materiali, in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 e all'art. 5 del D.M. Ambiente 161/2012.

L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".

L'art. 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 69/2013, reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale". Si ricorda altresì che l'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio “per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”, che però non è mai stata emanata.

 

In deroga alle disposizioni richiamate[34], il comma 13-ter dispone che i materiali di scavo in questione, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006[35], con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Lo stesso comma 13-ter prevede che tale disciplina derogatoria opera per “un periodo non superiore a trenta mesi” dall’entrata in vigore della disposizione stessa, vale a dire fino all’11 novembre 2019 (dato che la norma in questione è stata introdotta dalla legge di conversione del D.L. 8/2017, pubblicata nella G.U. del 10 aprile 2017, che ha disposto l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione).

 

La relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame sottolinea che la finalità della norma è quella di riallineare “la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle scadenze indicate all'articolo 1, comma 1131, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La lettera h) ha prorogato al 31 dicembre 2019 una serie di termini (in precedenza fissati al 31 dicembre 2018) contemplati dal citato comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 e relativi ai siti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

 


 

Articolo 25
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di
esenzione di imposte comunali)

 

L’articolo 25, modificato dal Senato, precisa l’ambito operativo dell’esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016, limitando inoltre l’operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.

 

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica il comma 997 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Esso, nella formulazione originaria, esentava dall’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi ex lege nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Le modifiche apportate con le norme in esame precisano l’ambito operativo della predetta esenzione e ne limitano l’operatività fino al 31 dicembre 2020.

Più in dettaglio, in luogo di riguardare l’imposta sulle insegne e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche in commento l’agevolazione riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

In estrema sintesi si ricorda che l’imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993, che demanda la disciplina puntuale dell’imposta a un regolamento comunale. L’articolo 62 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal Capo II del richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993; l’articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escluderne l'applicazione e di sottoporre invece prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Per completezza si ricorda inoltre che la menzionata legge di bilancio 2019 ha consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018; ha reintrodotto inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

 

Tali tributi non sono dovuti, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni del cratere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020.

 

Le modifiche del comma 1, lettera b) riguardano il comma 998 che, nella formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell’esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997.

 

Con il provvedimento in esame in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell’esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i criteri e di definire le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

 

Il comma 2 rinvia all’articolo 29 del provvedimento per la copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme in esame, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare.

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti in termini di minori entrate dei tributi comunali erano già scontati nella legislazione vigente per effetto della legge di bilancio 2019. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio 2019 ascrive alla norma originaria un impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con la modifica introdotta dall'articolo in esame, le minori entrate sono invece previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo della legge di bilancio, con la norma in esame l'onere si determina soltanto in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 5 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

 


 

Articolo 26
(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

 

 

L’articolo 26, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell’emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell’ambito dell’intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell’ambito del territorio regionale.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, disciplina la procedura per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole, confermando l’applicazione delle norme vigenti dettate dall’art. 1, commi 422-428-ter, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

 

Misure di localizzazione (comma 1)

Il comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell’emanazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle ordinanze di protezione civile (finalizzate rispettivamente all’individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi, nonché all’attuazione delle misure per far fronte alle relative esigenze urgenti), che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell’ambito dell’intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell’ambito del territorio regionale.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame modifica l’art. 25 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) che disciplina il contenuto delle ordinanze di protezione civile.

L’art. 25 del d.lgs. 1/2018 dispone che con tali ordinanze, emanate al fine di coordinare l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si dispone, nel limite delle risorse disponibili, tra l’altro, in ordine:

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera e) del comma 2);

- all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera f) del comma 2).

La modifica prevista dalla lettera in esame riscrive la lettera f) del comma 2 dell’art. 25 e, oltre a quanto anticipato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale, prevede che la disposizione si applica non solo all'avvio dell'attuazione delle prime misure ma, in via più generale, all’attuazione delle misure (quindi anche a quelle successive).

Viene altresì chiarito che nel disporre in merito all’attuazione delle misure in questione, l’ordinanza deve muoversi nell’alveo tracciato dai criteri individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 28 (v. infra).

 

La lettera b) del comma in esame, nel testo iniziale del decreto-legge, si limita invece a modificare la lettera c) del comma 1 dell’art. 28 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) al fine di ribadire quanto già indicato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale.

Tale disposizione, in seguito alla riscrittura, di carattere integrativo, operata durante l'esame al Senato, è ora contenuta nel numero 2) della lettera in esame.

Prima di proseguire l’analisi delle altre disposizioni recate dalla lettera b) è opportuno richiamare i contenuti dell’art. 28 e le motivazioni addotte nella relazione illustrativa al testo iniziale del presente decreto-legge.

 

L’art. 28, comma 1, del d.lgs. 1/2018 dispone che, al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), dell’art. 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati. Lo stesso articolo indica una serie di criteri da seguire, tra cui quello (recato dalla lettera c)) che, per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, deve essere previsto che “la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento”.

La relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame evidenzia che l'articolo in esame “risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta «?Fase 2?» (commi 422 e ss. dell'art. 1 della L. 208/2015 e artt. 25 e 28 del D.Lgs. 1/2018) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l'attuale meccanismo, infatti, non consente un'immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità”. In base alla modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, “le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l'utilizzo di risorse «?cash?» a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta. La norma, semplificando sensibilmente l’iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa”.

Viene altresì sottolineato, dalla medesima relazione, che non venendo abrogati i commi da 422 a 428-ter (come modificati dall’art. 46-bis del D.L. 50/2017) della citata legge n. 208/2015, si mantiene tale procedura fino ad esaurimento delle risorse ivi previste “per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017”.

 

Il numero 1) della lettera b), introdotto al Senato, sopprime la parte del comma 1 dell’art. 28 in cui vengono enunciate le finalità sottese all’emanazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri volte all'individuazione delle modalità di concessione dei succitati contributi, agevolazioni e forme di ristoro.

Si ricorda che il testo vigente dell’art. 28 stabilisce che le citate deliberazioni sono emanate “al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile” e che le stesse sono “da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25”. Sono tali precisazioni ad essere soppresse dalla disposizione in esame.

 

Il numero 3), anch’esso introdotto durante l'esame al Senato, abroga il comma 2 dell’art. 28 ove si demanda ad ordinanze di protezione civile – adottate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alle citate deliberazioni del Consiglio dei ministri – la disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze (da parte dei soggetti e delle attività danneggiati) e la relativa istruttoria.

 

 

Ristoro agli abitanti delle zone interessate dai cantieri connessi al crollo del “ponte Morandi” (comma 2)

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Con una modifica approvata al Senato, è stata introdotta una correzione di carattere formale al comma in esame.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 109/2018, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018, e al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, ha previsto la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario per la ricostruzione.

In attuazione di tale norma, con il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 è stato nominato Commissario il sindaco di Genova, Marco Bucci. La durata dell'incarico è di dodici mesi (prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina), così come previsto dal citato D.P.C.M., in linea con quanto già disposto dall’art. 1 del D.L. 109/2018.

Nel sito web del Commissario sono disponibili informazioni dettagliate sulla struttura e sulle attività.

 

Si fa notare che la disposizione in esame è collocata all’interno del capo III che non menziona l’oggetto della norma in esame.

 

Procedura di ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole (comma 2-bis)

Il comma 2-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Tale disposizione sembra finalizzata a ribadire in norma quanto affermato nella relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame e cioè che, non venendo abrogati i citati commi da 422 a 428-ter (come modificati dall’art. 46-bis del D.L. 50/2017) si mantiene la procedura ivi contemplata fino ad esaurimento delle risorse ivi previste “per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017”.

Riguardo al contenuto dei commi da 422 a 428 della legge di stabilità 2016 si ricorda, in estrema sintesi, che gli stessi contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422-423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017, nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).

I commi 428-bis e 428-ter, inseriti dall’art. 46-bis del D.L. 50/2017, prevedono che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i Ministeri dell’economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi relativi agli anni 2013-2015. La regolarizzazione dovrà garantire l’omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti. (comma 428-bis). Il comma 428-ter prevede che sono riconosciuti, con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, alle imprese agricole di cui al comma precedente i benefici di cui ai commi 422-428 entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 26-bis
(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

L’articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l’esenzione dalla applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

 

Il comma 1, attraverso una modifica all'articolo 39 del D.L. 109/2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), prevede l’impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La norma vigente prevede invece l’impignorabilità delle somme pubbliche nel caso in cui le medesime siano depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La disposizione in esame sembrerebbe pertanto estendere l’impignorabilità delle risorse pubbliche in questione anche a conti correnti bancari a tale fine attivati non esclusivamente riconducibili alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

 

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – termine fissato dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74/2012 (e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 722, della L. 205/17 - legge di bilancio 2018) - per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Si rammenta che con il decreto legge n.148 del 2017 (articolo 2-bis, comma 44) è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma 2012.

 

In sostanza, la norma in esame estende anche ai comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012, la proroga fino al 31 dicembre 2019 già stabilita per i comuni dell’Emilia–Romagna dall’art. 1, comma 985, della legge di bilancio 2019.

Secondo la norma in esame, la suddetta proroga decorre dal 1° gennaio 2019 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

A tali oneri si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

 

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari.

Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/2017 a far data dal 2 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

 

Successivamente, l’art. 1, comma 985, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato l’esenzione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D. L. 148/2017.

L’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012, come già ricordato in precedenza, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

Articolo 27
(Presidio zona rossa dei comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

 

 

L’articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31  dicembre  2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. “operazione strade sicure”), concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 gli oneri della disposizione in esame sono quantificati in euro 418.694 per il l’anno 2019.

Alla relativa copertura si provvede a valere sulle contabilità speciali di cui all’articolo 19 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018.

 


 

Articolo 28
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»)

 

 

L’articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l’attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato “IT-alert”) finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti. Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972).

 

In un comunicato ufficiale datato 31 gennaio 2019, l’AGID ha reso nota la firma di un protocollo d’intesa per la collaborazione allo sviluppo dell’ecosistema “Protezione Civile” finalizzato ad implementare e valorizzare il sistema digitale della protezione civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche e a consentire maggiore facilità di accesso e consultazione dei piani di protezione civile, nonché informazioni in tempo reale per i cittadini. Tra le linee di attività individuate nel protocollo figura lo sviluppo della piattaforma nazionale per l’allertamento alla popolazione (IT-Alert) che (secondo quanto riportato nel comunicato diramato dal Dipartimento della Protezione civile) consentirà “la diffusione capillare e in tempo reale, tramite smartphone, delle allerte e dei comportamenti corretti da adottare rendendo così i cittadini e le loro comunità sempre più protagonisti attivi del nostro Sistema”.

 

Definizioni (comma 1, lettera a))

La lettera a) introduce, nel testo dell’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, le seguenti nozioni (nuove lettere da ee-bis) ad ee-sexies) del comma 1), funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

§  sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

§  servizio di Cell Broadcast Service: servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;

§  messaggio IT-alert: messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

In base all’art. 7 del D.Lgs. 1/2018 (recante “Codice della protezione civile”), gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

§  servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;

§  misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 1, lettere da b) a g))

La lettera b) introduce una nuova finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini (nuova lettera h-bis) dell’art. 4, comma 3).

 

La lettera c) aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’interesse dei cittadini, quella di garantire l’attivazione del servizio IT-alert (nuova lettera g-bis) dell’art. 13, comma 6).

Durante l'esame al Senato, è stata operata una modifica volta a chiarire che il riferimento normativo a cui rinvia la norma è il servizio It-alert, come definito dall’art. 1 del Codice.

 

La lettera d) include, tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini (nuova lettera a-bis) dell’art. 14, comma 5).

 

La lettera e) abroga la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali, attualmente prevista dall’art. 144, comma 1, lett. e) del Codice.

L’articolo 144 oggetto di modifica consente infatti ad altri soggetti diversi dalle singole persone fisiche, cui è normalmente riservata, di ottenere l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Oltre agli enti territoriali per i quali viene qui abrogata, si tratta dei seguenti: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; c) scuole e corsi di istruzione militare; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite.

Si ricorda che l'attività di radioamatore è definita nell’art. 134 del Codice e consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da singole persone fisiche che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore richiede il conseguimento di una patente di operatore (art. 136) ed in base all’art. 135 del Codice, è di due tipi: classe A se il titolare può utilizzare tutte le frequenze designate a tale servizio nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), ovvero di classe B se può utilizzare solo una parte di esse e con una potenza inferiore. L'Autorità competente può (art. 141), in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre tali limiti. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

 

La lettera f) integra l’allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene l’elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri e che è richiesta dall’art. 25 del Codice. A tale elenco viene aggiunta al n. 12-bis) la condizione di garantire l’attivazione del servizio IT-alert.

 

La lettera g), integra l’allegato n. 25 ( articolo 40), del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo un comma 4-bis che consente agli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all’utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimanga in capo all’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi che sono dovuti per le autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all’articolo 32 (il riferimento è all’art. 32 dell’allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Tale disposizione, durante l'esame al Senato è stata oggetto di una correzione di carattere formale.

 

Tra le riduzioni previste dall’art. 32 dell’Allegato 25 richiamato, le minori sono quelle del 40 per cento previste dal comma 9 per i seguenti servizi:

a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;

b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;

c) i servizi di sicurezza per le miniere;

d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;

e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;

f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;

g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;

h) i servizi di auto pubbliche di città;

i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;

j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;

k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;

l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;

m) i servizi lacuali e fluviali;

n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

Disciplina attuativa di dettaglio (comma 2)

Il comma 2 prevede l’emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - che dovrà individuare:

a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all’innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;

b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;

c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell’opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;

d) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei messaggi IT-alert;

e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);

f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;

g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l’utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Sanzioni (comma 3)

Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni previste dall’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si tratta sia di sanzioni amministrative pecuniarie (esempio per l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale), che di sanzioni penali previste nei casi più gravi per le fattispecie che configurano un reato (esempio nei casi di installazione o esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva nazionale o locale senza autorizzazione generale).

Clausola di invarianza finanziaria (comma 4)

In base al comma 4, come modificato in senso formale durante l'esame al Senato, le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione illustrativa si segnala che gli oneri in questione sono “a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità” che, lo si ricorda, sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che ha una dotazione, risultante dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 84,8 milioni di euro per il 2019 e 51,2 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021.

Definizione di apparecchi radio (comma 5)

Il comma 5, modificato al Senato, fornisce una definizione di “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972), per consentire l’attuazione dell’art. 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l’obbligo dal 1º giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio, ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, che integrino almeno un’interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Lo stesso comma 1044 ha inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione radio venduti ai consumatori nel territorio nazionale dovranno avere almeno un’interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale.

In comma 5 dell’articolo 28 fornisce in tal senso la definizione di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora”, per consentire l’applicazione del citato comma 1044, individuando come tali i seguenti:

-         i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (si tratta di tutte le tipologie di veicoli a motore per il trasporto di persone ad almeno 4 ruote, come definiti dall’art. 47 del Codice della Strada) nonché della categoria N, cioè tutte le categorie di veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote (l’estensione della norma alla categoria N è stata introdotta con una modifica approvata al Senato);

-         i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018.

 

Sono invece escluse dal campo di applicazione della norma le apparecchiature utilizzate dai radioamatori ed i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio. Con una modifica approvata al Senato è stato soppresso il riferimento ai dispositivi di telefonia mobile tra i dispositivi esclusi dal campo di applicazione, pertanto tali dispositivi vengono ricompresi nel campo di applicazione della norma e sono quindi considerati come apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora per i quali vige l’obbligo di integrare un’interfaccia per ricevere i servizi radio digitali.

Con un’ulteriore modifica introdotta al Senato inoltre si specifica che per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N, gli obblighi di commercializzazione al consumatore con le caratteristiche indicate dal comma 1044, decorrono dal 31 dicembre 2020, anziché dal 1° gennaio 2020 come previsto dal comma 1044.

Infine, per i veicoli nuovi delle sole categorie M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10% dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore. Tale disposizione sembrerebbe pertanto consentire ad una percentuale di tali veicoli prodotti prima del 1° gennaio 2020 e messi sul mercato successivamente ma entro il 21 dicembre 2020 di non ottemperare all’obbligo di avere un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale previsto dal comma 1044.

 

Si ricorda che il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972) dovrà essere recepito entro il 21 dicembre 2020 e non fornisce una definizione degli “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora”, ma prevede soltanto alcune disposizioni in materia di interoperabilità degli apparecchi radio.

La nozione di apparato radio elettrico è contenuta nel Codice italiano delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259 del 2003) all’art. 1, co. 1, lett.c) che lo definisce come: “un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa”.

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche prevede, all’art. 113, l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, in base all’Allegato XI. In particolare, per l’interoperabilità dei ricevitori autoradio, l’Allegato prevede che i ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell’Unione, in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020, debbano comprendere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre.

La norma consente poi agli Stati membri la facoltà di adottare misure volte a garantire l’interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l’impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.

 

 


 

Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L'articolo 28-bis, introdotto con una modifica del Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del provvedimento in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

Il comma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 


 

Articolo 29
(Norma di copertura)

 

 

L’articolo 29, modificato dal Senato, reca, al comma 1, la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, quantificati pari a 55 milioni per l’anno 2019, 84,928 milioni per l’anno 2020, 89,990 milioni per l’anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 4-sexies (riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

 

Le norme del decreto-legge indicate al comma 1 dispongono:

§  l’istituzione del Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e delle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo (articolo 8);

§  la sospensione dei termini e l’esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto (articolo 20);

§  le modalità di compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall’esenzione dell’imposta per occupazione suolo pubblico e dell’imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui i immobili sono stati dichiarati inagibili (articolo 25).

 

La tabella seguente riepiloga gli effetti finanziari delle citate norme, come riportati nella relazione tecnica (con il segno meno si indicano gli oneri).

 


 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Articolo 8, di cui:

-48,15

-77,75

-89,8

-30

-30

- Regione Siciliana (articolo 8)

-38,15

-58,75

-79,8

-30

-30

- Regione Molise (articolo 8)

-10

-19

-10

0

0

Articolo 20, comma 1, di cui:

-1,85

-2,178

-019

0,128

0

- Esenzione imposte dirette (primo periodo)

0

-0,328

-0,19

0,128

0

- Esenzione IMU e TASI (secondo periodo)

-1,85

-1,85

0

0

0

Articolo 25 (Esenzione imposte sulle insegne e TOSAP/COSAP) – Onere in termini di solo Saldo Netto da Finanziare

-5

-5

0

0

0

Totale oneri articoli 8, 20 e 25

-55

-84,928

-89,99

-29,872

-30

 

Ai fini degli oneri da coprire, non viene considerato l’effetto positivo di 128 mila euro nel 2022 relativo all’articolo 20, comma 1, primo periodo, e quindi per il medesimo anno vengono posti a copertura 30 milioni di euro.

 

A tali oneri si provvede:

·      quanto ad euro 5 milioni per l’anno 2019 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze;

·      quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni per l’anno 2021, a valere sul fondo riaccertamento residui passivi, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che l’articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto, al comma 1, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, l’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, con decreto del MEF viene quantificato per ciascun Ministero l’ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare. In particolare, il comma 2, lettera a), citato nella norma di copertura in esame, riguarda l’eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, con una dotazione fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella legge di bilancio per il 2019, la dotazione del capitolo 3050 (Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) presenta una dotazione di cassa e di competenza pari a circa 65,5 milioni di euro per il 2019, 43,8 milioni per il 2020 e 121,8 milioni per il 2021).

·      quanto a 30 milioni per l’anno 2019 e a 34,928 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla Tabella E della legge n. 190/2014, relativa al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). Successivamente, l'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 133/2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al D.L. n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

 

·      quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF.

Si segnala che tale programma, nello stato di previsione del MEF, presenta nella legge di bilancio per il 2019 una dotazione di competenza pari a 73.010,4 milioni di euro per il 2019, 72.324,9 milioni per il 2020 e 69.196 milioni per il 2021.

 

La tabella seguente fornisce il riepilogo delle somme poste a copertura.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Fondo speciale di conto capitale (Tabella B MEF)

5

30

30

30

30

Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF

15

15

59,990

 

 

Autorizz. di spesa di cui all’articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 (rifinanziamento della ricostruzione privata - sisma in Abruzzo)

30

34,928

 

 

 

Missione “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF – Solo SNF

5

5

 

 

 

Totale risorse poste a copertura

55

84,928

89,99

30

30

 

 

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, reca la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 4-sexies (riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pari a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, riducendo corrispondentemente l’autorizzazione di spesa del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, connessi al programma Industria 4.0 (articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

 


 

Articolo 30
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 30 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 



[1]     Si tratta dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo. Ulteriori casi in cui non opera il divieto in questione sono previsti sia all’interno del Codice che in altre normative.

[2]     Si richiama, in proposito, quanto riportato nel dossier di commento predisposto per l’esame al Senato del presente disegno di legge di conversione, ove si legge che le norme volte a limitare il ricorso al subappalto “in termini di limite quantitativo, trovi, nell'ordinamento italiano, ragioni storiche, in connessione ai profili di possibili infiltrazioni mafiose registrate in ambito di subappalto, in relazione a una minore efficacia dei controlli da parte della committenza, nella fase di esecuzione rispetto alla fase di gara. La nuova direttiva appalti (2014/24/UE), all’art. 71, non sembra introdurre vincoli generalizzati al subappalto prevedendo, tra l’altro, che nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. L’art. 63, paragrafo 2, della medesima direttiva dispone che, nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso. Si ricorda che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 14 luglio 2016, causa C?406/14 (causa Wroclaw), ha affermato che “la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie”. In tale quadro, si innestano le contestazioni all'Italia mosse dalla Commissione europea, sopra richiamate. Si ricorda altresì che l’art. 42 della direttiva europea sulle concessioni (direttiva n. 2014/23/UE) prevede che l’indicazione dei subappaltatori sia, di norma, facoltativa e non obbligatoria. Il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce infatti che “Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all'offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti”. L’obbligo di indicare una terna di subappaltatori è stato censurato dalla Commissione europea (procedura di infrazione n. 2018/2273). Secondo la Commissione, sebbene la normativa europea consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte “i subappaltatori proposti”, la disposizione nazionale che obbliga gli offerenti ad indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all’offerente ne occorrano meno di tre, viola il principio di proporzionalità sancito dalla medesima direttiva.

[3]     Nella risposta all’interrogazione 5-01960, fornita nella seduta del 17 aprile 2019, il rappresentante del Governo ha ricordato che il “Ministero dell'ambiente ha in corso le attività istruttorie relative ai seguenti decreti «End of Waste»: prodotti assorbenti per la persona (PAP); gomma vulcanizzata granulare (GVG); rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); rifiuti di gesso; pastello di piombo; plastiche miste; carta da macero; pulper; rifiuti inerti da spazzamento strade; oli alimentari esausti; vetro sanitario; vetroresina; ceneri da altoforno; residui da acciaieria”. Occorre altresì ricordare che criteri end of waste sono stati dettati a livello europeo relativamente a: rottami di ferro, acciaio e alluminio (con il regolamento n. 333/2011/UE); rottami vetrosi (con il regolamento n. 1179/2012/UE); rottami di rame (con il regolamento n. 715/2013/UE).

[4]     Il comma 3 fa riferimento ad ulteriori disposizioni normative (l'art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. 172/2008, e la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN) la cui efficacia è però terminata da tempo.

[5]     P. Ficco, P. Fimiani, End of Waste: quali soluzioni dopo il “no” della Corte di Giustizia alle autorizzazioni “caso per caso”?, in “Rifiuti - Bollettino di informazione normativa” n. 272/2019.

[6] Il citato articolo 84 del Codice antimafia, recante le Definizioni, stabilisce, al comma 4, che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, sono desunte:

a)   dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b)   dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c)   salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d)   dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e)   dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f)   dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

 

[7]     Recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[8]     In particolare, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall'art. 204, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 50/2016), limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui pone l'onere di immediata impugnazione delle ammissioni alle gare pubbliche, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.

[9] L’art. 1, co. 629-633, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha modificato la denominazione della "CONI Servizi Spa" - di cui, in base all'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), come modificato dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006), il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti – in “Sport e salute spa”, anche attribuendo alla nuova società il compito di finanziare gli organismi sportivi, in precedenza assicurato dal CONI. Al contempo, ha ridefinito la governance della società.

[10]   Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016. Il (primo) piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 5 dicembre 2016.

[11]   In base al medesimo D.L. 185/2015, il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quanto autorità vigilante) – ai fini della trasmissione alle Camere – una relazione annuale sull’utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. Da ultimo, la relazione per l'anno 2017 è stata trasmessa alle Camere il 21 febbraio 2018 (Doc. CCLIX, n. 1).

[12]  In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

[13]   Il secondo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 22 ottobre 2018.

[14]   Era, pertanto, intervenuto il DPCM 4 maggio 2018.

[15]   I criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo sono stati dunque ridefiniti con DPCM 31 ottobre 2018, come modificato con DPCM 12 dicembre 2018 e con DPCM 14 febbraio 2019.

      In particolare, il DPCM, come modificato, prevede la pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport di un bando Sport e periferie. Qui il bando per il 2018. Le richieste di contributo pervenute sono state pubblicate sul sito dell’Ufficio per lo sport il 10 aprile 2019 (v. qui) e integrate il 23 aprile 2019 (v. qui). Il 21 maggio 2019 è stato comunicato che la graduatoria è stata trasmessa alla Conferenza unificata per l’espressione del prescritto parere.

[16]   In particolare, sono stati autorizzati: per il 2019, € 45 mln (in luogo di 10); per il 2020, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2021, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2022, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2023, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2024, € 20 mln (in luogo di 10); per il 2025, € 85 mln (in luogo di 190).

[17]   Si tratta delle PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo

[18]   Relativamente alla disciplina in tema di formazione e di mantenimento in bilancio di stanziamenti, si ricorda che essa è stata integralmente rivista con il D.Lgs. n. 93/2016 - emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa – che ha modificato i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi e le modalità di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio, rispetto a quanto fino ad allora stabilito dall’articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923. La nuova disciplina, scritta direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter, ha acquisito efficacia dal 1° gennaio 2017.

[19]   La perenzione amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

[20]   Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

[21]   Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, L’attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G.

[22]   Come modificato dall'art. 1, comma 436, lett. a) e b), della legge 205/2017.

[23]   In ultimo Ministero della salute, Decreto 23 ottobre 2018, Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[24] http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPR_20160909_CommStraord_Errani.pdf.

[25]   Tali azioni sono rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

[26]   Sia per gli enti sottoposti al vincolo del pareggio di bilancio, sia per quelli non soggetti a tale vincolo, le spese di personale si considerano al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

[27]   In particolare: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[28] Secondo l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante l'organizzazione del Governo.

 

[29]   Ripartiti quanto a euro 1.700.000 per il 2019 ed euro 1.700.000 per il 2020 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, e a euro 300.000 per il 2019 ed euro 300.000 per il 2020 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso: la specificazione relativa al riparto di tali somme è stata introdotta dal Senato. Infatti il testo originario limitava la concessione del contributo alle sole imprese "ricadenti nella città metropolitana di Catania". Tale riferimento è stato quindi espunto nel corso della prima lettura.

[30]   Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna. Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea

[31]   Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

[32]   La norma, per la precisione, indica la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.

[33]   Per una ricostruzione dell'evoluzione delle regole di bilancio per gli enti locali, con specifico riferimento al tema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, cfr. Ufficio parlamentare di bilancio, "Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017", Focus tematico n. 5, 9 marzo 2018.

[34]   A tale riguardo occorre sottolineare che le disposizioni richiamate dai commi 13-bis e 13-ter testé illustrati sono state quasi tutte abrogate dal D.P.R. 120/2017 (pubblicato nella G.U. n. 183 del 7 agosto 2017). Tale regolamento ha infatti abrogato il DM 161/2012, nonché l’articolo 41-bis del D.L. 69/2013, nonché altre disposizioni non richiamate dalle norme in commento. L’art. 27 di tale regolamento, però, dispone che i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Si ricorda che con il nuovo regolamento di cui al D.P.R. 120/2017, emanato in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014, sono state adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), con particolare riferimento: a) alla gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate come rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica. Non rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.

[35]   In base alla disciplina relativa alla bonifica di siti contaminati, contenuta nel titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e in particolare al disposto dell’art. 240, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto”.

Se “la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” allora il sito è considerato come “non contaminato” (non vale invece l’affermazione contraria; in altre parole il non superamento delle CSC rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la definizione di sito non contaminato).