Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
Riferimenti: AC N.2907/XVIII AC N.2358/XVIII AC N.1428/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 244/2
Data: 05/05/2022
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

5 maggio 2022
Schede di lettura


Indice

Premessa - La legislazione vigente per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna|Contenuto della pdl C. 2907|Contenuto delle proposte di legge C. 1428 e C. 2358|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa - La legislazione vigente per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Il quadro normativo vigente fino al 2020 

Per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia, il Parlamento ha approvato, a partire dall'alluvione del 4 novembre 1966, una serie di "leggi speciali".

La prima legge speciale per Venezia (L. 171/1973, intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia") ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

Si fa notare che l'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, stabilisce che "i finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave".

Per il perseguimento dei citati obiettivi, la legge n. 171/1973 ha previsto successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato (anche attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione e gli enti locali.

Si ricorda che l'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 ha disposto la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le relative funzioni sono state trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

Successivamente è stata approvata una seconda legge speciale (L. 798/1984) che ha cercato di ampliare la portata dell'intervento normativo, anche attraverso nuove linee di finanziamento, nonché di risolvere le criticità dovute all'eccessiva frammentazione e sovrapposizione di competenze risultante dalla legge del 1973.

A tale scopo la legge n. 798 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.

L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 ( Doc. CXLVII, n. 1) , viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato l'importante ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".

Nel corso della sua audizione informale svolta nel corso della seduta del 12 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato le criticità che attualmente impediscono il normale funzionamento dell'Ufficio di Piano.

 Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia.

I finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (v. supra), di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 798/1984).

Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, viene evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 (comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo). 

Per la salvaguardia fisica la L. 798/1984 ha definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.

Il "Consorzio Venezia Nuova", costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è il concessionario del Ministero delle Infrastrutture - ex Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto - per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano, in attuazione della legge 798/84.

Con l'approvazione della terza legge speciale per Venezia (L. 139/1992) è stata ribadita, tra l'altro, la necessità di ulteriori interventi di coordinamento e d'integrazione tra gli enti coinvolti, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma. 

L'articolo 3 di tale legge ha disposto, in particolare, che "gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991".

Alla fine del 2001 è stato istituito il Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia e il succitato "Comitatone" ha deliberato di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia.

Informazioni relative al MOSE sono riportate, nella presente premessa, nel paragrafo "Il MOSE" (v. infra).

Può essere utile in questa sede richiamare alcune autorevoli considerazioni sulla governance del "sistema Venezia", a partire da quanto affermato dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (in un intervento del dicembre 2017), secondo cui non si può "non rilevare che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, così come declinata nell'articolo 1 della legge 171/1973, richiede senz'altro una visione di sistema, quindi un'unica Autorità, dotata anche di poteri ispettivi e di polizia, per l'estrema interdipendenza dei fattori che ne garantiscono l'equilibrio. Il sistema di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, infatti, è oggi così articolato: difesa dalle acque alte; difesa dal mare; recupero della morfologia lagunare; riequilibrio ambientale (tra cui la funzione anti-inquinamento). Ogni ulteriore suddivisione delle competenze, già frazionate per la complessità delle azioni che si esercitano sulle acque (si pensi all'Autorità portuale e a quella marittima), va assolutamente scongiurata perché non è funzionale al mantenimento del sistema, né allo sfruttamento razionale delle risorse".

Tale posizione viene condivisa nel documento consegnato dall'assessore Venturini, in rappresentanza del sindaco di Venezia, nel corso della missione dei deputati dell'VIII Commissione a Venezia svoltasi il 28 marzo 2019, ove si legge che "occorre rilevare come i problemi di Venezia non siano esclusivamente ricollegabili alla previsione di risorse nel bilancio erariale, quanto piuttosto nelle modalità di esercizio delle funzioni da parte delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni dello Stato, a partire dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Triveneto od anche dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Adriatico, le quali esercitano la propria attività amministrativa in modo inattuale, senza garantire quel costante flusso informativo sulle azioni da intraprendere, senza il confronto operativo, inteso quale modalità di semplificazione ed efficientamento dell'azione pubblica".

Si segnala che la situazione di Venezia e della sua laguna è stata oggetto di alcune mozioni approvate da Camera (mozione 1/00295 e abbinate del 21 novembre 2019) e dal Senato (mozione n. 1/00192 e abbinate del 19 novembre 2019) - in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che (come si legge nelle premesse della delibera del 14 novembre 2019, v. infra) hanno determinato "l'innalzamento delle acque della laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque medesime all'interno dei centri urbani, in particolare nel centro storico di Venezia, causando danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché l'isolamento di alcune località" - che hanno impegnato il Governo a mettere in atto una lunga serie di iniziative per la salvaguardia, la tutela e il rilancio di tali aree.

Si ricorda che con la  delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 (pubblicata nella G.U. n. 270 del  18 novembre 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.
Con la successiva  ordinanza di protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in questione. Ulteriori  stanziamenti per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 sono stati concessi con la delibera del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2020. Successivamente, con la  delibera del Consiglio dei Ministri  16 settembre 2021 è stato autorizzato il riutilizzo delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate.

Appare utile, infine, richiamare le disposizioni normative che delimitano la laguna di Venezia.

L'art. 1 della legge n. 366/1963 stabilisce che "la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi".

L'articolo 2 della medesima legge ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la revisione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare (espressione che viene più volte richiamata dalle proposte di legge in esame).

In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 9 febbraio 1990 (pubblicato nella G.U. 22 febbraio 1990, n. 44) è stato approvato il nuovo tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia che, come si legge nell'Atlante della laguna, prevede che "l'attuale confine di conterminazione include così nello specchio lagunare le tre bocche di porto e l'isola di S. Erasmo".

Le disposizioni introdotte dall'art. 95 del D.L. 104/2020

L'articolo 95 del D.L. 104/2020 e s.m.i. prevede l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale; l'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture. Si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, e le modalità di nomina. Si dettano le funzioni dell'Autorità, tra cui l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera MOSE, nonché lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare ed il coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare. Le funzioni e competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque del Codice dell'ambiente e della gestione del rischio di alluvioni di cui al D.lgs. 49/2010 e alle tutele di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat).

L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Si disciplinano gli organi e il personale dell'Autorità (commi 3-13).

Nelle more della piena operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del citato articolo 95, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati (art. 95, comma 15).

L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio; si demanda ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio iniziale.

Nella relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 38/2022 si legge che "è pur vero che la norma istitutiva attribuisce alla menzionata Autorità tutte le funzioni e competenze relative alla Salvaguardia della città di Venezia e della sua Laguna, ma il disegno legislativo è rimasto, a ormai quasi due anni dalla sua entrata in vigore, del tutto inattuato. Nonostante, infatti, la novella legislativa contempli le tempistiche per l'emanazione delle misure propedeutiche all'adozione del decreto ministeriale che dovrebbe stabilire la data di piena operatività dell'Autorità, a tutt'oggi non risultano atti, nemmeno a livello iniziale, che abbiano provveduto in tal senso, di talché, per espresso disposto normativo (art. 95, comma 15, d.l. cit.) le funzioni e le competenze attribuite all'istituenda Autorità continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati".
In proposito, nella risposta all'interrogazione 5/07481, resa nella seduta del 17 febbraio 2022, si legge che la mancata istituzione dell'Autorità in questione "non pregiudica alcuna attività poiché garantita dal Provveditorato stesso, unitamente al Commissario liquidatore del Concessionario e al Commissario straordinario del Mo.S.E.".

Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri derivanti dalle norme recate dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021 (comma 16). Il comma 17 autorizza, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034.

Si segnala in proposito che gli importi in questione sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che ha previsto ulteriori 3 milioni annui dal 2021 per le risorse di cui al comma 16, e ulteriori 23 milioni di euro annui dal 2022 per le risorse di cui al comma 17.

In base al comma 18, il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., determinando altresì il compenso spettante al Commissario liquidatore; tale nomina comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi (comma 19). Si indicano le funzioni del Commissario liquidatore (comma 20) che assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. (comma 21).

Con decreto 19 novembre 2020, Massimo Miani è stato nominato Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar S.c.a.r.l.

Il comma 21-bis (introdotto dal D.L. 228/2021), al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario citato, prevede che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sottoscrive, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova (CVN), avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al citato comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

In proposito, nella risposta all'interrogazione 5/07481, resa nella seduta del 17 febbraio 2022, si legge che "in data 31 gennaio 2022, tra il Provveditorato alle OO.PP. e il Commissario liquidatore del CVN è stato sottoscritto l'atto transattivo e ricognitivo del Mo.S.E., che costituisce la condizione necessaria per la risoluzione della situazione di ristrutturazione del debito che di fatto ha rallentato l'operatività del CVN".

Il comma 22 reca una nuova disciplina del Comitato previsto dall'art. 4 della della legge n. 798/1984. Le principali modifiche riguardano la composizione del Comitato stesso e, soprattutto, le funzioni ad esso affidate: oltre alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 798/1984 (che vengono confermate), viene previsto che il Comitato "approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione". Viene altresì fissato al 30 settembre il termine di trasmissione della relazione sullo stato di attuazione degli interventi che il Comitato è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento.

Il comma 23 dispone che il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perente, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE; all'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse individuate come disponibili.

In attuazione di tale disposizione è stata emanata la delibera CIPESS 9 giugno 2021, che ha determinato in complessivi 538,4 milioni di euro le somme utilizzabili e riprogrammato tali risorse per interventi di completamento del sistema MOSE, di compensazione ambientale e paesaggistici, di ripristino, migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell'opera già completate, nonché delle attività di manutenzione conservativa necessaria per il suo funzionamento. La stessa delibera prevede l'assegnazione delle citate risorse al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Utili informazioni sono state altresì fornite in risposta all'interrogazione 4/10451, resa nella seduta del 25 gennaio 2022.

Il comma 24 reca divieti relativi agli impianti di stoccaggio di GPL nella laguna, finalizzati a preservare l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico nei siti UNESCO. In particolare, si vietano le autorizzazioni per attività aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL (lett. a); si vieta l'avvio dell'esercizio stesso per gli impianti di stoccaggio già autorizzati alla data di entrata in vigore della disposizione, ma non ancora in esercizio (lett. b). Si prevede inoltre che restano ferme tutte le competenze del Ministero dei beni culturali (ora Ministero della cultura) di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 25 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per individuare le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso già esistenti destinati a perdere efficacia a causa dei divieti introdotti dal comma 24; tale decreto indicherà criteri e modalità per il riconoscimento di eventuali indennizzi.

In base al comma 26, le risorse necessarie al fine della corresponsione dei suddetti indennizzi saranno attinte da un nuovo apposito fondo, istituito nello stato di previsione del MISE, con dotazione totale nel triennio 2020-2022 pari a 29 milioni di euro, quale limite di spesa.

Il comma 27 interviene sul D.P.R. n. 435 del 1991 relativo alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, cui viene apportata una serie di modifiche miranti a garantire adeguati livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Si introduce la possibilità di installare sulle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico motori elettrici o motori che combinano sistemi endotermici ed elettrici; si introduce una nuova disposizione volta a prevedere l'eventuale impiego di combustibile non allo stato liquido, bensì allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione, da parte delle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea nelle acque protette della laguna di Venezia.

I commi da 27-bis a 27-sexies demandano ad un apposito decreto ministeriale da adottare entro il 31 maggio 2022, previa intesa con la Regione Veneto, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse. Sulle domande di autorizzazione è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori norme sono state introdotte con il D.L. 103/2021 il quale, in particolare, prevede misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia (art. 1), nonché la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 2). Per le finalità previste dall'art. 2 viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026.

Il MOSE

Nella seduta dell'11 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), il Ministro delle infrastrutture dichiarava che il MOSE "è un'opera segnata, com'è noto, da gravissimi episodi di corruzione, che hanno generato inchieste, processi, commissariamenti e da ultimo la nomina di una task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e far luce sull'intricata vicenda di malaffare. Il costo complessivo dell'opera formalizzato in atti e provvedimenti è pari a circa 5,5 miliardi di euro interamente assegnati, anche se con erogazioni che si estendono temporalmente fino al 2024. Ulteriori risorse, necessarie per completare l'opera, sono disponibili attivando il meccanismo di recupero dei residui generati attraverso contratti di finanziamento con la BEI e la Cassa depositi e prestiti. La somma complessivamente investita sarà dunque di circa 6 miliardi di euro. Nel valore complessivo del sistema MO.SE non sono comprese le risorse necessarie per le attività di avviamento alla gestione e alla manutenzione delle opere alle bocche di porto".

Relativamente a tali costi di gestione e manutenzione, nel corso della sua audizione del 9 gennaio 2018 presso le Commissioni IV e V del Consiglio comunale di Venezia, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia affermava che "la gestione del Mose costerà circa 80 milioni di euro l'anno. I costi per il funzionamento del sistema saranno tra i 20 e i 30 milioni di euro, i costi annui del personale tra i 15 e i 20 milioni di euro. Restano 40 milioni per la manutenzione". 

Lo stesso provveditore, nel corso della sua audizione informale svolta nel corso della seduta del 12 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), in relazione allo stato di attuazione del MOSE, evidenziava che i cantieri risultavano fermi per la mancanza di progettazione, sebbene i lavori fossero interamente finanziati.

Informazioni più puntuali sono desumibili dall'allegato 2 al resoconto della seduta del 30 aprile 2019 della Commissione VIII (Ambiente) - che dà conto della missione a Venezia sullo stato di avanzamento del progetto MOSE svoltasi il 28 marzo 2019 - ove si legge che "il provveditore, dottor Linetti ha rimarcato la sostanziale disponibilità di risorse adeguate al suo completamento. Sono infatti utilizzabili circa 900 milioni per il completamento di lavori il cui tasso di realizzazione è pari circa al 93 per cento. Ha dovuto invece rimarcare come l'effettiva esecuzione dei lavori proceda a rilento, esibendo in tal senso una documentazione dalla quale si evince come nel 2017 si sia dimezzato il valore delle opere dell'anno precedente, notevolmente calato anche nel 2018 e nei primi due mesi del 2019. Le cause, a suo giudizio, sono ascrivibili alle limitate capacità progettuali e realizzative del Consorzio Venezia Nuova, dopo le vicissitudini giudiziarie e societarie di alcune grandi imprese, quale la Mantovani, s.p.a. [...] Inoltre, il subentro nelle attività di cantiere a suo tempo affidate alla ditta Mantovani ha richiesto del tempo, anche a fronte di un contenzioso giudiziario che si presenta lungo e complesso, e ha rallentato i lavori, come dimostra la sostanziale assenza di attività di cantiere nelle aree esterne dell'isola artificiale, che erano appunto affidate alla Mantovani s.p.a. Rimarca come siano stati comunque avviati lavori per circa 100 milioni per attività di compensazione sull'ambiente lagunare e che altri 140 milioni dovranno essere destinati a tale scopo. Conclusivamente, reputa estremamente difficile che i tre anni di sperimentazione, che già dovevano prendere avvio dalla fine del 2018, possano iniziare nei prossimi mesi, così da consentire la consegna dell'opera nel 2021, come adesso previsto. Il ritmo di produttività dei cantieri del 2018, quantificabile in 90 milioni di euro, difficilmente potrà intensificarsi fino a consentire di realizzare in tre anni i circa 900 milioni di lavori previsti".

Si ricorda che il comma 6-bis dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) ha previsto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, la nomina - con apposito D.P.C.M. da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.

Lo stesso comma dispone che il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

In attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 27 novembre 2019, l'incarico è stato affidato a Elisabetta Spitz, che è stata audita dalla Commissione VIII (Ambiente) nella seduta dell'11 febbraio 2020. Nel corso di tale audizione, il Commissario ha indicato che lo stato di realizzazione dell'opera è al 93% ("c'è un grande lavoro ancora da fare, ma è un lavoro fatto dall'assemblaggio di componenti che sono già tutti presenti. Ci sono delle opere di completamento delle aree contermini dove si fa funzionare il MOSE. Ci sono delle recinzioni che vanno rimodulate, ma io credo che il 93 per cento dell'opera ci sia").

Occorre inoltre segnalare che l'art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 prevede misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia. In particolare tale articolo dispone, tra l'altro, che la nuova Autorità:

- approva il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione del MOSE;

- svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Lo stesso articolo prevede altresì, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, un finanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (incrementato dalla legge di bilancio 2021, v. supra), nonché la ricognizione di risorse riprogrammabili (individuate dalla delibera CIPESS del 9 giugno 2021, v. supra).

Ulteriori e informazioni sul MOSE sono contenute nella scheda opera n. 64 "MO.S.E." del rapporto "Infrastrutture strategiche e prioritarie - Programmazione e realizzazione - Dati al 31 dicembre 2020", nonché nelle risposte alle interrogazioni svolte nel corso del 2022 (4/10451 e 5/07481). 

Nella recente relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 38/2022 si legge che, con il Settimo Atto Aggiuntivo, è stata effettuata "una complessiva e analitica ricognizione delle risorse stanziate nel tempo, nonché ricostruito il quadro economico degli interventi e le voci di imputazione della spesa. Inoltre, per la prima volta, viene individuato un Soggetto unico, esterno al rapporto concessorio, incaricato di sovrintendere, monitorare e vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi a finire" e che "oltre alla ricognizione delle risorse e degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma, è prevista anche la regolamentazione generale delle attività di gestione e manutenzione provvisoria (fase di avviamento) che precederanno la consegna dell'opera all'Autorità per la Laguna di Venezia, o al diverso ente eventualmente designato".

Nel comunicato web del 26 gennaio 2022, diffuso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si legge che il cronoprogramma del MoSE (allegato al VII Atto Aggiuntivo della convenzione tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova) indica "il completamento a 18 mesi delle opere civili ed elettromeccaniche. Un tempo più lungo è previsto soltanto per quelle opere che, come la conca di Malamocco, hanno subìto danni dovuti per cause esterne. Il resto della tempistica indicata nel cronoprogramma riguarda i collaudi e le attività di consegna dell'intera opera allo Stato. L'Atto Aggiuntivo stabilisce inoltre che la fase di avviamento (test, collaudo e consegna allo Stato), già iniziata, avrà una durata complessiva di quattro anni. Data la caratteristica sperimentale del MoSE, questa proseguirà anche dopo che l'opera sarà completata. Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le risorse economiche necessarie per il completamento e avviamento del MoSE, esse sono state già rinvenute e assegnate, attingendo per quanto riguarda l'ultima tranche, di circa 538 milioni di euro, ai risparmi ottenuti dalla riduzione degli interessi passivi su precedenti finanziamenti pluriennali. Va precisato poi che queste risorse aggiuntive finanziano anche opere di salvaguardia della laguna che non riguardano il MoSE (Piano Europa e altre). I cantieri potranno riaprire una volta risolta la fase di criticità finanziaria che sta attraversando il concessionario Consorzio Venezia Nuova, entro il prossimo 28 febbraio. A partire da marzo 2022, inizierà la conta dei 18 mesi come da cronoprogramma". 


Contenuto della pdl C. 2907

Finalità e obiettivi (art. 1, commi 1-4)

L'art. 1, comma 1, dispone che Venezia e la sua laguna costituiscono un patrimonio storico-culturale e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale e prevede che lo Stato, d'intesa con la regione Veneto e con gli enti locali, ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e promuove lo sviluppo socio-economico sostenibile dei territori interessati, favorendo la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, nel rispetto della normativa dell'UE.

Al perseguimento di tali finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, i comuni e gli enti pubblici economici dei territori interessati.

Viene inoltre previsto che la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce il perseguimento delle finalità citate e precisa che ciò può avvenire anche mediante le risorse del Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna istituito dall'art. 8 della presente proposta di legge.

Si tratta di norme analoghe a quelle contenute nelle altre proposte di legge (art. 1, co. 1, C. 1428; art. 1, c. 1-3, C. 2358) e che, almeno in parte, ripropongono quelle recate dall'art. 1 della L. 171/1973. 

Il comma 3 dell'art. 1 disciplina l'ambito territoriale di applicazione della proposta di legge, disponendo che la stessa applica all'area del comune di Venezia, costituita dal territorio insulare di Venezia, dalla laguna e dalle sue isole, nonché all'area costituita dai territori comunali afferenti alla laguna stessa, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Non appare chiaro, in proposito, se la conterminazione lagunare in questione è demandata ad un nuovo decreto ministeriale (e in tal caso andrebbe indicato un termine per l'emanazione dello stesso) oppure se la disposizione ha lo scopo di richiamare la conterminazione vigente, nel qual caso sarebbe opportuno inserire un riferimento normativo preciso (v. supra).

Il comma 4 dell'art. 1 prevede l'applicazione di forme di fiscalità di vantaggio e di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'UE, in quanto destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Tale finalità sembra perseguita dall'art. 7, comma 2, della presente pdl, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi "per stabilire le modalità di applicazione di apposite esenzioni fiscali, detrazioni e deduzioni ai fini del recupero immobiliare, nonché di riduzione dei costi di trasporto e per prevedere disposizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge". 


  Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 1, comma 5)

Il comma 5 dell'art. 1 prevede che all'attuazione delle finalità indicate dal comma 1 si provvede mediante il Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (PGSV), redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e valido per dieci anni.

Lo stesso comma elenca i contenuti del Piano.

Si fa notare che analoghe disposizioni sono contenute nelle altre due proposte di legge abbinate, che prevedono l'adozione di un piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano (art. 1, co. 2-5, C. 1428; art. 3, C. 2358).

Comitati istituzionali locale e nazionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (artt. 2 e 3)

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale locale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - che subentra al Comitato previsto dalll'art. 4 della L. 798/1984, che è conseguentemente soppresso - e ne disciplina la composizione (commi 1-3).

Lo stesso articolo attribuisce (al comma 5) al nuovo comitato funzioni:

- di elaborazione, di approvazione e di attuazione del PGSV, in conformità alle disposizioni della presente legge, anche mediante la previsione di piani stralcio attuativi e d'urgenza, nonché la stipulazione di protocolli d'intesa con enti pubblici e con soggetti privati;

- di coordinamento del controllo sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Viene altresì previsto (comma 6) che il Comitato istituzionale locale provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie in favore dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge sulla base delle priorità individuate dal PGSV e delle risorse disponibili del Fondo previsto dall'art. 8, e individua, altresì, gli interventi da affidare alla competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 4.
  

Sono inoltre disciplinati: la partecipazione obbligatoria del Commissario straordinario di cui all'articolo 4 alle riunioni del Comitato (comma 7), il supporto alle attività del Comitato, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di strutture universitarie e di ricerca, del Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia e delle strutture di altri enti ritenute utili (comma 8), nonché la sede, le modalità di convocazione e la retribuzione dei componenti (a cui, ai sensi del comma 10, non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, comunque denominati) e la trasmissione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Le principali disposizioni recate dall'articolo in esame sono analoghe a quelle previste dalle altre due proposte di legge (art. 2, C. 1428; artt. 7-8, C. 2358) e si sovrappongono a quelle previste dal comma 22 dell'art. 95 del D.L. 104/2020, che - come illustrato in precedenza - riscrive l'art. 4 della L. 798/1984 prevedendo l'istituzione del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e la relativa disciplina. Si fa notare che l'art. 9 della presente pdl prevede l'abrogazione del citato art. 95.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un ulteriore comitato, il Comitato istituzionale nazionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui viene disciplinata la composizione, a cui sono affidate le seguenti funzioni:
 - coadiuvare e supportare il Comitato istituzionale locale nell'attuazione delle funzioni ad esso attribuite e nei rapporti con le amministrazioni dello Stato;

- assicurare la pronta erogazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 8.

Analogamente a quanto disposto dall'art. 2, anche l'articolo 3 prevede che ai componenti del Comitato istituzionale nazionale non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, comunque denominati.

Tale nuovo organo non sembra trovare corrispondenti nelle altre due proposte di legge abbinate.

Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 4)

L'articolo 4 - al fine di fare fronte a eventuali emergenze e di garantire, in via d'urgenza, le attività per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi indifferibili, previsti dal PGSV e individuati dal Comitato istituzionale locale - prevede, al comma 1, la nomina (con apposito D.P.C.M. da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il presidente della regione Veneto e con il sindaco del comune di Venezia) di un Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con i poteri e le competenze previste per i "commissari sblocca cantieri" (art. 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del D.L. 32/2019) e con durata pari a cinque anni, prorogabili o rinnovabili per un periodo non superiore a dieci anni dalla data della prima nomina.

I poteri e le attribuzioni dei Commissari sono disciplinati dai commi 2-5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019. In base al comma 2, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina. Il comma 3 prevede, tra l'altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma. È altresì autorizzata, dal comma 3-bis, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari nominati, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso in cui svolgano le funzioni di stazione appaltante.
Lo stesso comma 3-bis dispone che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
Il comma 5 disciplina, tra l'altro, i compensi dei Commissari ed indica i soggetti di cui tali Commissari possono avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. È inoltre disciplinata l'eventuale nomina, da parte del Commissario, di un sub-commissario e il relativo compenso.

Il comma 2  individua (al primo periodo) i soggetti di cui può avvalersi il Commissario e disciplina (al secondo periodo) l'approvazione dei progetti da parte del Commissario, d'intesa con il presidente della regione Veneto, stabilendo che tale approvazione sostituisce, a ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, tali atti si intendono rilasciati. 

E' altresì disciplinata la sospensione dei termini in particolari casi e l'applicazione degli stessi termini anche alle procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici in generale.

Il comma 3 dispone poi che per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e a operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Sono altresì disciplinati i compiti del Commissario per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi.

Si fa notare che le disposizioni recate dal comma 2 (a partire dal secondo periodo) e dal comma 3 ricalcano quelle previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32/2019. 

Il comma 4 prevede - al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché dell'affidamento dei lavori, servizi e forniture - l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati e un elenco speciale delle imprese e ne disciplina l'alimentazione, stabilendo altresì che i soggetti privati conferiscono gli incarichi e affidano i lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 8 esclusivamente a professionisti e a imprese iscritti in tali elenchi; nelle more dell'istituzione degli elenchi, possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti e a imprese che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Per le amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, l'iscrizione negli elenchi in questione è prova dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice dei contratti pubblici in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
 Il comma 5 prevede, in via generale, l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti emanati dal Commissario nel sito internet istituzionale del Commissario stesso, nella sezione «Amministrazione trasparente».
 I commi 6 e 7 prevedono che per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati e per la costituzione di una propria segreteria e di un proprio un gruppo di consulenti, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture della città metropolitana di Venezia, e disciplinano il compenso attribuito al Commissario (nei limiti di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011) che viene posto a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o da completare.

Si ricorda che l'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 dispone che il compenso dei commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile, nessuna delle quali può superare l'importo di 50 mila euro annui.

Si fa notare che le norme recate dall'articolo in esame non trovano corrispondenza con altre disposizioni recate dalle altre due proposte di legge abbinate.

Salvaguardia fisica e ambientale (art. 5)

L'articolo 5 reca disposizioni volte a individuare i soggetti istituzionali che concorrono al perseguimento della finalità della salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia, tenendo conto della programmazione del PGSV, e a definirne le competenze.

Tale articolo reca disposizioni analoghe, se non identiche, a quelle recate dall'art. 2 dell'A.C. 2358. Si rinvia pertanto al relativo commento, contenuto nel paragrafo "Governance (art. 1, co. 4, e art. 2, C. 2358)" del presente dossier.

Finanziamento e gestione del MOSE (art. 6)

L'art. 6 prevede la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione Veneto, di un Commissario per la gestione del MOSE, che sovrintende al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione del MOSE e che è responsabile dell'attivazione del medesimo MOSE in caso di necessità, autorizzando a tal fine la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e disciplinando la copertura dei relativi oneri (a carico del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'art. 1 della legge 190/2014).

Viene altresì disposto che il Commissario si avvale delle strutture e degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e, previa intesa con gli enti interessati, può avvalersi della collaborazione della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale.

Come ricordato nella premessa al presente dossier,  l'art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia a cui compete, tra l'altro, l' attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE.

Si osserva che la norma in esame sembra introdurre una figura commissariale senza limitazione di durata, e per la quale non pare dettata una disciplina normativa che ne giustifichi la nomina e ne disciplini i poteri.

Finanziamenti della Cassa depositi e prestiti (art. 7, comma 1)

Il comma 1 dell'art. 7, al fine di favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, prevede che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Comitato istituzionale locale, alla regione Veneto, alla città metropolitana di Venezia, al comune di Venezia e ai comuni della laguna (come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3), secondo la ripartizione stabilita dal Comitato istituzionale locale nell'ambito del PGSV, finanziamenti agevolati in conto capitale.

Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall'art. 19, comma 7, dell'A.C. 2358.

Agevolazioni fiscali, nonché per il trasporto e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese nei comuni della Laguna (art. 7, commi 2-4)

 Il comma 2 dell'art. 7 reca una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di applicazione di apposite esenzioni fiscali, detrazioni e deduzioni ai fini del recupero immobiliare, nonché di riduzione dei costi di trasporto e per prevedere disposizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nei comuni della Laguna individuati ai sensi dell'art. 1, comma 3.

Sono altresì dettati i princìpi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega, nonché le modalità per l'esercizio della stessa (prevedendo in particolare il doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti) e per l'emanazione di decreti legislativi correttivi.

Osservatorio (art. 7, comma 5)

Il comma 5 dell'art. 7, al fine di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nell'area di cui all'art. 1, comma 3, e di proporre interventi di sostegno e di riqualificazione, nonché di valutare l'impatto delle agevolazioni fiscali e finanziarie che saranno previste dalla delega recata dal comma 2 dell'art. 7, prevede l'istituzione, presso l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, di un apposito osservatorio, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 8, commi 1-2)

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede, per l'attuazione delle disposizioni della presente legge (ad esclusione dell'art. 6 che prevede un apposito finanziamento con una specifica copertura), l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Lo stesso comma prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti competenti, sulla base di quanto stabilito dal Comitato istituzionale locale ai sensi dell'art. 2, comma 6. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  Il comma 2 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, prevedendo che vi si provveda a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica

Valorizzazione del patrimonio culturale (art. 8, commi 3-4)

Il comma 3 dell'articolo 8 prevede che le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o è in consegna allo Stato sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.

Si ricorda che la disciplina della s ponsorizzazione di beni culturali è contenuta nell'art. 120 del citato Codice. In particolare, ai sensi del comma 1 di tale articolo, è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà.
Si richiama altresì l'art. 121, in base al quale il Ministero della cultura, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Si ricorda inoltre che con il D.M. beni e attività culturali 19 dicembre 2012 sono state approvate le norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.       

Il comma 4 dispone che, in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura), i proventi derivanti da attività di promozione, di valorizzazione, di sponsorizzazione e di restauro realizzate nella città di Venezia e nella sua laguna:

- sono destinati in via esclusiva alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna;

- sono impiegati in via esclusiva per le attività di tutela, di manutenzione e di restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

Abrogazioni (art. 9)

L'articolo 9 prevede l'abrogazione dell'art. 95 del D.L. 104/2020.


Contenuto delle proposte di legge C. 1428 e C. 2358

Di seguito è illustrato il contenuto delle proposte di legge C. 1428 e C. 2358. Tale illustrazione non tiene conto delle modifiche normative operate dall'art. 95 del D.L. 104/2020 e da provvedimenti successivi (già evidenziate in premessa) e che incidono su diversi aspetti su cui vertono le proposte di legge in esame.

Occorre comunque considerare che l'art. 9 della pdl C. 2907 prevede l'abrogazione del citato articolo 95 del D.L. 104/2020. 


Finalità e obiettivi (art. 1, co. 1, C. 1428; art. 1, c. 1-3, C. 2358)

L'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 1428 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. 

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che il preminente interesse nazionale è giustificato dal fatto che la città di Venezia e la sua laguna rappresentano un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale.

Lo stesso comma elenca una serie di obiettivi di cui deve essere garantito il raggiungimento per la città di Venezia e il suo complesso sistema lagunare. Viene infatti previsto che la Repubblica:

- garantisce la salvaguardia naturale e ambientale;

- garantisce la valorizzazione artistica, storica e archeologica;

- promuove lo sviluppo sociale ed economico;

- tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause di criticità e del degrado esistenti;

- risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati anche dai programmi e dai trattati su scala mondiale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa ambientale dell'UE. 

Analoghe disposizioni sono recate dall'articolo 1, commi 1-3, dell'A.C. 2358.

Le disposizioni testé illustrate appaiono analoghe a quelle recate dall'art. 1 della prima legge speciale per Venezia (L. 171/1973), che dispone che "la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione".

Piano Generale degli interventi del Sistema Lagunare Veneziano - PGSLV (art. 1, co. 2-5, C. 1428; art. 3, C. 2358)

Il comma 2 dell'articolo 1 dell'A.C. 1428 dispone che le finalità individuate dal comma 1 del medesimo articolo sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano (d'ora in poi indicato con l'acronimo PGSLV).

Lo stesso comma prevede che tale piano sia assoggettato a VAS (valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla parte seconda del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006), al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate. 

Il successivo comma 3 stabilisce che il PGSLV:

- è elaborato per un periodo di 10 anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli artt. 16-17;

- prevede un fondo per studi e ricerche;

- è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il coinvolgimento di tutti gli enti istituzionali e sociali interessati (l'art. 3, comma 1, dell'A.C. 2358 stabilisce che l'approvazione del PGSLV deve avvenire con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali ed economici interessati). 
 Si valuti, in proposito, l'opportunità di integrare la norma in esame al fine di disciplinare le forme del coinvolgimento degli enti interessati e le modalità per la sua approvazione .

 

Si fa altresì notare che la norma non fissa termini per l'approvazione del piano, ma solo per la sua redazione. 

L'articolo 3, comma 2, dell'A.C. 2358 fissa invece un termine per l'approvazione del PGSLV, che deve avvenire, da parte del Comitato (così come prevede l'art. 2 dell'A.C. 1428), entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Lo stesso comma prevede altresì che l'approvazione da parte del Comitato avvenga sentita la Cabina di regia di cui all'art. 8.

Il comma 4 dell'art. 1 dell'A.C. 1428, relativamente ai contenuti del PGSLV, dispone che tale piano prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali nonché interventi concernenti un lungo elenco di materie: dalla riqualificazione ambientale al riequilibrio idrogeologico (lett. a) e b)); dalla riduzione dei livelli di marea in laguna al consolidamento delle difese a mare e ad interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti (lett. c) e d)); dall'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca alla tutela e valorizzazione del paesaggio lagunare (lett. e) ed f)); dal risanamento delle acque della laguna e del relativo bacino idrografico alla bonifica dei siti inquinati (lett. g) ed h)); dalla riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e di altre aree al riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni relative alle zone umide d'importanza internazionale (lett. i) ed l)); dalla manutenzione delle città e dei comuni alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico e architettonico mobiliare e immobiliare pubblico (lett. m) ed n)); dalla promozione delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche alla previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città (lett. o) e p)); dalla mobilità alla nautica da diporto (lett. q) ed r)); dallo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica alla diversificazione delle fonti energetiche e alla promozione e qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile (lett. s), t) ed u)).

Le finalità indicate alle lettere b), c), d), g), h), i), p) e u) citate corrispondono, grosso modo, a quelle rispettivamente recate dalle lettere a), e), f), b), c), d), g), h) del comma 2 dell'art. 3 dell'A.C. 2358.

Si fa notare che l'art. 3 della L. 139/1992 ha previsto, tra l'altro, che "gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991" e che nell'ambito di tale piano "i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:  a) opere di regolazione delle maree;  b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;  c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;  d) ripristino della morfologia lagunare;  e) arresto del processo di degrado della laguna;  f) difesa dei litorali;  g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;  h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree".     

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dai commi in esame della proposta di legge n. 1428 con quelle vigenti relative al piano approvato nel 1991.

Il comma 5 dell'art. 1 dell'A.C. 1428 precisa che il PGSLV, per quanto riguarda gli interventi in materia di acque ed equilibrio idrogeologico (vale a dire quelli contemplati dalle lettere a), b), c), d) e g) del comma precedente), tiene conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali.

Si fa notare che l'art. 3, comma 1, dell'A.C. 2358 dispone che l'approvazione del PGSLV deve avvenire nel rispetto degli ambiti di competenza e del piano di gestione del distretto idrografico della laguna di Venezia (istituito dall'art. 4 dell'A.C. 2358).

 

Si ricorda che, in base all'art. 64 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), il distretto idrografico delle Alpi orientali comprende i bacini idrografici dell'Adige, dell'Alto Adriatico, del Lemene, nonché i bacini regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
Si ricorda altresì che l'art. 63, comma 10, del citato Codice dispone che le Autorità di bacino distrettuali elaborano "il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni".
L'art. 65 dispone inoltre che "il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".
L'art. 117, comma 1, stabilisce che "per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all' articolo 65".

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di modificare le norme in esame al fine di fare riferimento non al "piano di gestione del distretto idrografico" ma al più ampio "Piano di bacino distrettuale". Ciò anche in ragione del fatto che l'art. 5 dell'A.C. 2358 prevede che il piano di bacino distrettuale provvede, tra l'altro, a pianificare "le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e per lo sviluppo socio-economico dell'area lagunare". 


Governance (art. 1, co. 4, e art. 2, C. 2358)

L'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 1, dell'A.C. 2358 recano disposizioni analoghe volte ad elencare i seguenti soggetti istituzionali che concorrono (esercitando le competenze indicate dai commi successivi dell'art. 2) al perseguimento delle finalità della proposta di legge, cioè alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia:

- lo Stato;

- la regione Veneto;

- la città metropolitana di Venezia;

- il comune di Venezia;

- l'autorità di bacino (disciplinata dall'art. 5) del distretto idrografico della laguna di Venezia (istituito dall'art. 4);

- i comuni della gronda lagunare.

Il comma 2 dell'articolo 2 disciplina quindi le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in avanti MATTM) in relazione alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Lo stesso comma disciplina altresì le competenze attribuite alla città metropolitana di Venezia.

Il successivo comma 3 disciplina invece le modalità che la stessa città metropolitana deve seguire ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative al recapito finale dei fanghi.

Il comma 4 dispone che, per la realizzazione degli interventi di sua competenza, la città metropolitana di Venezia può operare anche attraverso la costituzione di società a partecipazione pubblica o a capitale misto pubblico-privato in conformità alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), ovvero avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa.

Il comma 5 disciplina invece le competenze dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale.

Il comma 6 disciplina le competenze attribuite alla Regione Veneto, mentre il comma 7 dispone che gli interventi di competenza regionale in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante nella laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

In base al comma 8, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede al trasferimento alla città metropolitana di Venezia di canali, rii e altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio della stessa città metropolitana; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.

Relativamente alle modalità e termini di emanazione di tali decreti la norma precisa che gli stessi sono emanati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 9 dispone che il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini dell'area metropolitana. Il controllo è affidato al corpo di polizia municipale di Venezia.

Il comma 10 dispone che la navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla competenza amministrativa della città metropolitana di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'autorità marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla competenza amministrativa del comune di Venezia.

Tale norma sembra sovrapporsi a quanto stabilito dall'art. 4 della L. 366/1963, secondo cui "la navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima. In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.
Il successivo articolo 12 prevede invece che "le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge".
Si fa notare che le citate funzioni previste dalla L. 366/1963 saranno trasferite alla Città metropolitana in virtù del disposto del comma 14 dell'articolo in esame (v. infra).

Il comma 11 stabilisce che la polizia lagunare prevista dall'art. 3 del D.P.R. 1186/1973 è corpo di polizia lagunare.

Stabilisce inoltre che nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza della città metropolitana di Venezia sono affidati al corpo di polizia della città metropolitana.

In relazione alla citata polizia lagunare si ricorda che l'art. 9 della L. 171/1973 ha previsto l'adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia e l'istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari.
L'art. 3 del D.P.R. ha provveduto all'istituzione della citata sezione attribuendo alla stessa l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque affluenti in laguna ai requisiti stabiliti dalle norme previste dalla L. 171, nonché l'espletamento di compiti di polizia lagunare di cui alla L. 366/1963.
Il riferimento sembra essere agli artt. 3 e 27 della L. 366/1963. L'art. 3 dispone che al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare, mentre l'art. 27 stabilisce che "l'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'art. 1235 del Codice della navigazione".
Nel sito web del Provveditorato i nterregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nella sezione relativa all'Ufficio polizia lagunare viene evidenziato che "allo stato e sulla base della normativa vigente la giurisdizione sull'intera laguna di Venezia è esercitata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia che opera sul territorio attraverso il proprio Ispettorato Generale". 
 

Il comma 12 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione):

- l'approvazione del regolamento del corpo di polizia lagunare;

- l'individuazione della relativa dotazione organica.

Il comma 13 disciplina invece le competenze attribuite al Commissario straordinario per il MOSE nominato ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del D.L. 32/2019.

Si ricorda che l'art. 4, comma 6-bis, del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un commissario straordinario incaricato di sovraintendere ai lavori volti al completamento del MOSEe che, con il D.P.C.M. 27 novembre 2019, l'incarico è stato affidato a Elisabetta Spitz.

A tale Commissario viene attribuito il compito di:

- coordinare e controllare le attività e i lavori per il completamento degli interventi di realizzazione del MOSE;

- provvedere alla ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia nuova (nei confronti delle aziende e delle imprese fornitrici di lavori e di servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio, con le risorse statali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge) e (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il provveditore interregionale) al pagamento dei debiti in essere e, ove necessario, alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese.

Il comma 14 prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito D.P.C.M. si disponga il subentro della Città metropolitana di Venezia nelle funzioni già esercitate dal Magistrato delle acque in materia di:

- salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare;

- polizia lagunare e organizzazione della vigilanza lagunare;

- tutela dall'inquinamento delle acque.

Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

Il comma 15 dispone che per le attività di cui al comma 14, il sindaco della città metropolitana di Venezia si avvale dei soggetti di cui al comma 4.


Distretto idrografico della laguna di Venezia (artt. 4, 5 e 6, C. 2358)

L'articolo 4 dell'A.C. 2358 prevede l'istituzione del distretto idrografico della laguna di Venezia, che viene aggiunto (mediante una novella al comma 1 dell'art. 64 del D.Lgs. 152/2006) agli altri distretti attualmente previsti.

L'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione della direttiva quadro sulle acque, ha suddiviso l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in distretti idrografici a loro volta comprendenti più bacini idrografici. I territori del nuovo distretto idrografico previsto dall'articolo in esame rientrano attualmente nel distretto idrografico delle Alpi orientali, che (in base al disposto della lettera a) del citato art. 64) comprende i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della L. 183/1989;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della L. 183/1989;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della L. 183/1989;
4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della L. 183/1989.    
Come ricordato nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, a tale distretto appartengono 13 bacini idrografici: il bacino idrografico dell'Adige, già bacino nazionale; i bacini idrografici dell'Isonzo, del Tagliamento, del Livenza, del Piave e del Brenta - Bacchiglione, già bacino nazionale; il bacino idrografico del Lemene, già bacino interregionale; il bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), del Levante, quello dei tributari della Laguna di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e quello scolante della Laguna di Venezia, già bacini regionali.

La norma in esame inoltre:

- individua i bacini idrografici compresi nel nuovo distretto (comma 2);

- demanda la puntuale delimitazione dei confini del distretto all'autorità di bacino del medesimo distretto, d'intesa con l'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali (comma 3).

L'articolo 5 dell'A.C. 2358 prevede (al comma 1) l'istituzione dell'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia, che esercita le competenze previste per le autorità distrettuali dal Codice dell'ambiente (artt. 63 e seguenti del D.Lgs. 152/2006).

Lo stesso articolo disciplina (al comma 2) i contenuti del piano di bacino distrettuale, stabilendo che, oltre a quanto previsto dal Codice ambientale (art. 65, comma 3), tale piano pianifica le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e per lo sviluppo socio-economico dell'area lagunare.

Sono inoltre disciplinati gli organi dell'autorità e le relative funzioni (commi 3-9).

Il comma 3 prevede, in particolare, che sono organi dell'autorità di bacino della laguna: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Tali organi sono contemplati dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per tutte le autorità distrettuali. L'art. 63, comma 3, però prevede, quali organi dell'autorità, che non sono invece contemplati dal comma in esame, anche la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. 

Da segnalare che:

- il comma 4 prevede che le funzioni della conferenza istituzionale permanente sono attribuite al Comitato istituzionale (istituito dall'art. 7);

- il comma 10 dispone che la segreteria tecnico-operativa sostituisce l'Ufficio di Piano.

Si ricorda in proposito che, nell'ultima relazione presentata al Parlamento (Doc. CXLVII, n. 1), viene sottolineato l'importante ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".

L'articolo 6 dell'A.C. 2358 affida (al comma 1) all'autorità di bacino della laguna (con la collaborazione del MIT e del MATTM, che a tale fine si avvale dell'ISPRA, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e di controllo sulla laguna di Venezia e sugli ecosistemi sensibili, anche in riferimento:

a) alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto;

b) alla definizione del sistema di previsione delle maree;

c) alla rilevazione dei flussi di traffico dei mezzi acquei lagunari;

d) all'individuazione delle condizioni e dei limiti della mobilità lagunare sostenibile, anche favorendo la sperimentazione di nuovi mezzi di trasporto acqueo a basso impatto ambientale.

Il comma 2 del medesimo articolo, al fine di consentire la razionale gestione e il necessario coordinamento delle attività, prevede che l'autorità di bacino della laguna incorpora una serie di strutture indicate dalla norma, vale a dire:

a) il Servizio informativo gestito dal Consorzio Venezia nuova;

b) il Centro sperimentale di Voltabarozzo;

c) il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune Venezia;

d) l'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia;

e) il Centro di simulazione della navigazione del comune di Venezia;

f) il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, istituito dall'art. 1, commi 119-120, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).

Si ricorda che il comma 120 dispone che il Centro in questione "valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia" e che "si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali". Lo stesso comma ha autorizzato la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di cui trattasi.

I commi 3 e 4 dell'articolo in esame disciplinano eventuali collaborazioni dell'autorità di bacino della laguna, mentre il comma 5 affida alla regione Veneto il compito di provvedere alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni nel territorio che costituisce il distretto idrografico affinché le amministrazioni competenti possano avvalersi di un sistema complesso e unitario per la raccolta, l'implementazione e la gestione dei dati.


Comitato istituzionale e cabina di regia (art. 2, C. 1428; artt. 7-8, C. 2358)

L'articolo 2 dell'A.C. 1428 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ne disciplina composizione e funzioni.

Anche l'articolo 7 dell'A.C. 2358 prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale (che però è denominato diversamente: "Comitato istituzionale per la città metropolitana di Venezia e per la sua laguna") e ne disciplina composizione e funzioni.

In entrambi gli articoli però modalità e termini per l'emanazione del decreto istitutivo non sono disciplinati in modo completo: nel comma 1 dell'art. 7 dell'A.C. 2358 non è precisato con quale atto si deve provvedere all'istituzione, mentre nel comma 1 dell'art. 2 dell'A.C. 1428 si prevede che tale Comitato è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma non viene indicato alcun termine per l'emanazione del decreto.

Si osserva che appare quindi necessaria una riformulazione finalizzata a disciplinare in modo completo modalità e termini per l'emanazione del decreto istitutivo del Comitato in questione.

La composizione del Comitato è disciplinata dal comma 1 dell'art. 2 dell'A.C. 1428 e dal comma 2 dell'art. 7 dell'A.C. 2358.

L'A.C. 1428 stabilisce che il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'economia e delle finanze, nonché dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e da un rappresentante degli altri "comuni lagunari" designato a maggioranza dai rispettivi sindaci.

L'A.C. 2358 precisa che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e conferma la partecipazione dei citati soggetti con la differenza che vengono nominati membri del Comitato tutti i sindaci dei comuni della gronda lagunare (e non solamente un loro rappresentante) e anche i Ministri della difesa, della pubblica amministrazione, delle politiche agricole e forestali e dello sviluppo economico.


 I compiti del Comitato sono disciplinati dal comma 2 dell'art. 2 dell'A.C. 1428, secondo cui il Comitato provvede:

- all'approvazione del PGSLV e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio di partecipazione di cui all'art. 3;

- alla fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente, attraverso la legge di bilancio, agli interventi previsti dal PGSLV;

- all'approvazione della composizione del Consiglio di partecipazione di cui all'art. 3.

Relativamente alle funzioni, il comma 1 dell'art. 7 dell'A.C. 2358 dispone che il Comitato in questione svolge:

- le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo degli interventi previsti dalla presente legge, che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati;

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, affida al Comitato in questione anche l'approvazione del PGSLV, sentita la cabina di regia prevista dall'art. 8.

- le funzioni della conferenza istituzionale permanente dell'autorità di bacino della laguna.

Viene inoltre previsto, dal comma 3 dell'art. 2 dell'A.C. 1428, che il Comitato provvede alla trasmissione alle Camere di una relazione annuale in merito all'attività svolta nell'anno precedente e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PGSLV. Nella relazione sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi e le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli.

L'art. 7, comma 4, dell'A.C. 2358 si limita a prevedere la trasmissione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Il comma 3 dell'art. 2 dell'A.C. 1248 dispone inoltre che le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sulla relazione entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 2 dell'A.C. 1428 disciplina l'individuazione delle risorse finanziarie per interventi prioritari e urgenti nelle more dell'approvazione del PGSLV. In particolare viene previsto che all'individuazione delle risorse finanziarie in questione, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17, provvede il Comitato.

La norma precisa altresì che gli interventi prioritari e urgenti a cui si fa riferimento sono quelli "previsti dal medesimo piano".

Ulteriori disposizioni sono recate dai commi 3 e 4 dell'art. 7 dell'A.C. 2358.

Il comma 3 detta norme volte ad attribuire le funzioni di segretario del Comitato. Viene infatti previsto che il sindaco della città metropolitana di Venezia è segretario del Comitato. Qualora lo stesso operi per conto dell'autorità di bacino della laguna, il segretario è il segretario generale dell'autorità di bacino. Egli assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Il comma 4 stabilisce (oltre all'obbligo di trasmettere una apposita relazione alle Camere, di cui si è detto poc'anzi) che il Comitato:

- si riunisce nella sede della città metropolitana di Venezia;

- viene convocato almeno trimestralmente.

Si fa notare che la composizione e le funzioni del Comitato previsto dalle norme in esame corrispondono, grosso modo, a quelle previste per il "Comitatone" dall'art. 4 della L. 798/1984.

Si valuti pertanto, con riferimento all'A.C.1428, l'opportunità di coordinare le norme in esame con le disposizioni del richiamato art. 4 della L. 798/1984, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni.

L'articolo 8 dell'A.C. 2358 prevede (al comma 1) l'istituzione della Cabina di regia per il coordinamento e per le decisioni in materia di utilizzo e di gestione, esclusa la manutenzione, delle opere di regolazione delle maree nella laguna di Venezia.

Il comma 2 prevede che il coordinamento della cabina di regia spetta al sindaco del comune di Venezia.

Lo stesso comma disciplina la composizione della cabina di regia.

Il comma 3 dispone che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

Non appare chiaro il motivo per cui tale disposizione sia collocata all'interno dell'articolo 8.

Il comma 4 dispone che la Cabina di regia può avvalersi del Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia e delle altre strutture previsionali esistenti di altri enti, al fine di supportare l'attività della stessa Cabina, anche svolgendo il coordinamento delle medesime.

Si fa notare che, in base all'art. 6, comma 2, lettera c), il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia è incorporato nell'autorità di bacino della laguna, appare quindi opportuna una riformulazione della norma in esame al fine di tener conto di tale riassetto organizzativo.


Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna (art. 3, C. 1428)

L'articolo 3 dell'A.C. 1428 prevede l'istituzione del Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna e ne disciplina composizione, funzioni e nomina dei relativi membri.

Il comma 1 prevede che tale Consiglio ha sede presso la città metropolitana di Venezia e ne elenca le funzioni.

La funzione principale attribuita al Consiglio è quella di supporto all'attività del Comitato con funzioni di monitoraggio e di aggiornamento del PGSLV.

Ulteriori funzioni attribuite al Consiglio riguardano:

- la trasmissione dei dati e delle elaborazioni relativi alla propria attività ai comuni interessati fungendo anche da organo di informazione per la cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

- la raccolta delle istanze provenienti da enti locali, organizzazioni di categoria, del mondo associativo e dei cittadini rispetto a interventi di rimozione di situazioni di degrado e di promozione di politiche di recupero e di rilancio del territorio;

- l'acquisizione del parere delle parti sociali della città di Venezia sui provvedimenti più rilevanti per la stessa città. A tal fine la norma prescrive che le citate parti sociali siano convocate trimestralmente in audizione.

Il comma 2 disciplina la composizione del Consiglio, prevedendo che lo stesso è composto da tecnici di comprovata esperienza provenienti dagli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, dell'autorità portuale di Venezia, dell'ISPRA, dei centri di interscambio modale regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dell'Autorità di bacino, nonché dell'UNESCO e dell'Agenzia nazionale del turismo.

In base al comma 3, alla nomina dei membri del Consiglio si provvede, con apposito D.P.C.M., entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso comma stabilisce che gli stessi membri durano in carica per un periodo di 3 anni.


Magistrato delle acque e trasferimento di funzioni alla città metropolitana di Venezia (art. 4, C. 1428; art. 2, co. 14, C. 2358)

L'articolo 4 dell'A.C. 1248 prevede la ricostituzione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, soppresso dal decreto-legge n. 90/2014, e disciplina il trasferimento di funzioni alla città metropolitana di Venezia.

Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 18 del D.L. 90/2014, con cui è stato soppresso il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, e la ricostituzione dell'organo stesso con le funzioni, i compiti e le attribuzioni già ad esso attribuiti prima della sua soppressione.

Tale riattribuzione di funzioni avviene però fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del D.P.C.M. già previsto dall'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 (ma mai emanato) al fine di individuare le funzioni già esercitate dal Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, manutenzione e segnaletica, comprese le bricole.

Lo stesso comma detta i princìpi che devono informare l'emanazione del citato decreto (esercizio unitario e coordinato delle funzioni da parte dell'ente territoriale di area vasta; affidamento delle competenze in materia di polizia lagunare e di rilascio di concessioni di spazi acquei; esercizio delle competenze in materia di navigazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 12) e disciplina le modalità di emanazione dello stesso, prevedendo che tale decreto sia emanato d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto e su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 14 dell'art. 2 dell'A.C. 2358 conferma invece la soppressione del Magistrato delle acque e prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito D.P.C.M. si disponga il subentro della Città metropolitana di Venezia nelle funzioni già esercitate dal Magistrato delle acque in materia di:

- salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare;

- polizia lagunare e organizzazione della vigilanza lagunare;

- tutela dall'inquinamento delle acque.

Lo stesso comma dispone che con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.


MO.S.E. (art. 5, C. 1248; art. 2, co. 13, C. 2358)

L'articolo 5 dell'A.C. 1248 reca disposizioni relative al Modulo sperimentale elettromeccanico (MO.S.E.) e prevede, in particolare, la definizione del cronoprogramma degli interventi necessari al suo completamento, la copertura finanziaria anche per la manutenzione ordinaria dell'opera e l'istituzione dell'Autorità per il MOSE. 

Si fa notare che le disposizioni recate dall'articolo in esame riguardano un ambito di applicazione più ampio di quello indicato dalla rubrica, la quale fa unicamente riferimento all'istituzione di un'autorità per il MOSE. Si valuti pertanto l'opportunità di modificare la rubrica al fine di dare conto in essa della più ampia portata normativa del presente articolo. 

Il comma 1 disciplina la copertura finanziaria degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per il completamento e il mantenimento, compresa la manutenzione ordinaria, del MOSE, prevedendo che tali interventi sono finanziati con le risorse:

- destinate annualmente dalla legge di bilancio al PGSLV;

- previste dall'art. 17, comma 2, della presente legge.

In base al comma 2 il Governo deve provvedere, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a determinare un cronoprogramma definito per la conclusione degli interventi e alla progressiva conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto. 

La stessa disposizione chiarisce che la predisposizione di tale cronoprogramma è prevista in applicazione dell'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 96/1995, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 3, commi terzo e quarto, della L. 798/1984.

Il terzo comma dell'art. 3 della L. 798/1984 autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a procedere, nell'esecuzione degli interventi di competenza statale previsti dal medesimo articolo, mediante ricorso a concessioni. Il successivo comma prevedeva che, con proprio decreto, lo stesso Ministro, sulla base delle convenzioni, definisse le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.
In particolare il terzo comma, per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) ed l), del primo comma, consentiva il ricorso, da parte del Ministero, "ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico".
La lettera a), in particolare, reca finanziamenti "per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982".
     
Tali disposizioni sono state abrogate dal comma 1 del richiamato art. 6- bis del D.L. 96/1995. Il successivo comma 2 ha però disposto che "restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1", cioè sulla base dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della L. 798/1984.
In un comunicato stampa ufficiale del 6 luglio 2014 del Consorzio Venezia Nuova viene ricordato che "n el rispetto della menzionata disposizione (cioè l'art. 3 della L. 798/1984, n.d.r.), nel 1985, il Magistrato alle Acque di Venezia ha assentito al Consorzio Venezia Nuova una concessione unitaria per la realizzazione di studi, sperimentazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna" e che tale concessione è stata ritenuta in più occasioni compatibile con la normativa nazionale e successivamente anche con quella comunitaria". 

Il comma 3 prevede l'istituzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Autorità per il MOSE, e ne disciplina funzioni e composizione.

Viene infatti previsto che tale Autorità:

- svolge funzioni di controllo sulla conclusione dei lavori nonché sulla sicurezza e sulla manutenzione dei manufatti;

- è composta da 6 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Veneto, dal sindaco della città metropolitana di Venezia, dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, dal Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Lo stesso comma prevede che il regolamento di funzionamento dell'Autorità sia emanato con apposito D.P.C.M., entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri.

Viene inoltre stabilito che l'Autorità invia una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione del MOSE il (recteentro il) 30 giugno di ogni anno. 

Il comma 4 dispone che il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia è posto alle dipendenze dell'Autorità ed è, a tale fine, adeguatamente potenziato.

Si osserva che l'espressione "adeguatamente potenziato" appare generica. Si valuti pertanto l'opportunità di una sua precisazione, anche al fine di prevedere la copertura finanziaria degli eventuali nuovi oneri.

Il comma 5 indica le seguenti finalità a cui deve tendere la gestione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia prevista dal MOSE:

- salvaguardia della laguna e degli insediamenti lagunari dal mare;

- sicurezza della navigazione e migliore funzionalità delle attività portuali utili alle economie internazionali, nazionali e regionali.

Disposizioni relative al MOSE sono altresì contenute nel comma 13 dell'art. 2 dell'A.C. 2358, che disciplina le competenze attribuite al Commissario straordinario per il MOSE nominato ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del D.L. 32/2019.

Tale comma 13 si limita a precisare che al Commissario in questione è attribuito il compito di:

- coordinare e controllare le attività e i lavori per il completamento degli interventi di realizzazione del MOSE;

- provvedere alla ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia nuova (nei confronti delle aziende e delle imprese fornitrici di lavori e di servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio, con le risorse statali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge) e (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il provveditore interregionale) al pagamento dei debiti in essere e, ove necessario, alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese.


Centro studi sui cambiamenti climatici (art. 6, C. 1248; art. 6, co. 2, lett. f), C. 2358)

 L'articolo 6 dell'A.C. 1428 prevede l'istituzione (al comma 1), presso la città di Venezia, del Centro studi sui cambiamenti climatici:

- avvalendosi del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari e IUAV, di istituti di ricerca in materia, nonché del Consorzio Venezia Nuova e di Thetis S.p.A.;

- avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità di tale Centro studi è quella di monitorare i cambiamenti climatici e le loro ripercussioni su Venezia e sulla sua laguna.
Si osserva che i commi 119-122 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) istituiscono il  Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici , con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.
In particolare, il comma 120 dispone che il Centro in questione "valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia" e che "si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali".

Il comma 2 prevede che il Centro studi invia una relazione annuale alle Camere sulla propria attività ai fini di un costante monitoraggio del clima.

Il comma 3, per l'avvio e il funzionamento del Centro studi, autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

Ciò premesso si valuti l'opportunità di coordinare la norma in esame con quanto previsto dai citati commi 119-122 della legge di bilancio 2020.

Si fa notare che l'articolo 6, comma 2, dell'A.C. 2358 prevede che il Centro di studio istituito dai citati commi 119-122 sia inglobato nell'autorità di bacino della laguna.


Delega al Governo in materia di incentivi alle imprese (art. 9, co. 13-16, C.2358)

I commi da 13 a 16 dell'articolo 9 dell'A.C. 2358 sono finalizzati a sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone ammesse dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (C(2016) 5938 final applicabile dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ).

Nel dettaglio, il comma 13 dispone che il o i decreti legislativi debbano essere adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'ambiente sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,

Il comma 14 designa quali soggetti competenti all'erogazione degli incentivi e agevolazioni previsti dai decreti legislativi i comuni della città metropolitana di Venezia, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 19 della proposta di legge in esame.

Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo posto che l'articolo 19 indica la copertura finanziaria dell'intero provvedimento.

Il comma 15 stabilisce i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni per interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente.

Si rinvia, in merito, alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ((2014/C 200/01 del 28 giugno 2014)

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, compresi quelli di raccolta e di smaltimento dei rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, in relazione all'eventuale esistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento dei costi di trasporto delle merci e delle persone per le imprese operanti nel settore del trasporto acqueo, anche attraverso l'erogazione di contributi a privati per misure che rispondano alle esigenze di salvaguardia e di tutela ambientale, nonché di qualità dell'aria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge per la salvaguardia di Venezia (legge n. 171/1973);

f) prevedere forme di contribuzione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, nonché per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento dei costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, nonché di acquisto e di trasporto del gas metano;

Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con le competenze regolatorie dell'ARERA in materia di tariffe dell'energia elettrica e gas 

h) prevedere che i contributi siano attribuiti anche in ragione del rispetto e della valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni tradizionali certificate dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) istituire presso l'Istituto nazionale di statistica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefìci di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.  

Il comma 16 subordina l'efficacia delle misure previste dai decreti delegati all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.

Non possono beneficiare delle misure coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del Reg. (UE) n. 2015/1589.

L'articolo 16 del Reg. (UE) n. 2015/1589 dispone che - nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali - la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione All'aiuto da recuperare  si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

Disposizioni in materia urbanistica, culturale e per lo sviluppo (art. 7, C. 1428; art. 11, C. 2358)

L'articolo 7 dell'A.C. 1428 reca una serie di disposizioni di diversa natura che intervengono in materia urbanistico-edilizia e per la tutela, il restauro e il risanamento conservativo di beni culturali pubblici. Disposizioni analoghe si rinvengono nei commi da 1 a 4 dell'articolo 11 dell'A.C. 2358.

Il comma 1 dell'art. 7 dell'A.C. 1428 dispone - in ragione dell'interesse pubblico prevalente all'incremento demografico e al benessere sociale della popolazione residente nella città di Venezia e nelle isole della laguna - che le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza al fine di favorirne l'utilizzo diretto quali abitazioni per nuclei familiari.

Si osserva che la norma appare generica e di non immediata comprensione, posto che si prefigge di favorire l'uso residenziale di immobili già aventi destinazione d'uso residenziale,

Lo stesso comma prevede che, nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, i regolamenti comunali prevedono criteri volti a garantire la priorità a:

- soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile;

- nonché a giovani coppie e a persone anziane. 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che l'espressione "edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale" appare generica e non sorretta da adeguati riferimenti normativi.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di un coordinamento della previsione nei regolmenti comunali di criteri di priorità "speciali" con la disciplina generale dei criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che l'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha  conferito alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato e, in particolare, quelle relative alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
Nella sentenza n. 121/2010 la Corte costituzionale ha evidenziato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi e che nel primo di essi - che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgono a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale. 
Si ricorda che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 sono stati fissati i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica. Disposizioni di dettaglio riguardanti i requisiti e le modalità di accesso agli alloggi sono contenute, in virtù della succitata attribuzione di competenze, nella legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 2 dell'art. 7 dell'A.C. 1428 dispone che costituiscono parte integrante del PGSLV:

- il piano programma degli interventi integrati per il disinquinamento, il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia - Progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993;

L'art. 4 della L. 139/1992 dispone che gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal Consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna, e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.
Il successivo articolo 5 dispone invece che gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'art. 4, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma.
In attuazione di tale disposizione è stato sottoscritto l' accordo di programma, in data 3 agosto 1993, tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia.     

e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna.

Si fa notare che all'interno del citato accordo del 3 agosto 1993 è contenuto il "Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia".
Nel " Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano direttore 2000" viene ricordato che la Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n.197 del 18 dicembre 1996, ha approvato il "Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igenico ed edilizio della città di Venezia" (Piano fognature Venezia) predisposto ed approvato dal Comune di Venezia con delibera del consiglio comunale n.132 del 28 luglio 1995.

Si valuti l'opportunità di ricollocare tale disposizione all'art. 1 della presente proposta di legge, che disciplina il PGSLV.

 

Lo stesso comma dispone che:

- i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia, compresi i marginamenti del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, sono di competenza del comune di Venezia;

- i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia sono di competenza del comune di Chioggia.

 

Il comma 3 dell'art. 7 dell'A.C. 1428 dispone che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo finanziati con legge speciale nella città di Venezia, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio della conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti devono tenere conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico individuati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 791/1973.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione "devono tenere conto".

L'art. 13 della L. 171/1973 ha autorizzato il Governo ad adottare norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il  D.P.R. 791/1973 che, all'art. 1, ha individuato quale ambito di applicazione del decreto "gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi secondo le disposizioni contenute nel presente decreto" e ha stabilito che "in ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo art. 5".     
Tale articolo 5 ha demandato al soprintendente ai monumenti la formazione di un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (oggi sostituita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004) ed ha precisato che "ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonché gli edifici di culto".     
 

 Il comma 4 dell'art. 7 dell'A.C. 1428 prevede la redazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici.

Lo stesso comma precisa che tale piano:

- riguarda i beni culturali pubblici di cui all'art. 1, comma 8, lettera c);

Si ricorda che la richiamata lettera c) fa riferimento al restauro e alla ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

- contiene l'indicazione delle priorità;

- è vidimato dal soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e della sua laguna.

 

L'articolo 11, commi 1-4, dell'A.C. 2358 reca disposizioni per la manutenzione urbana del comune di Venezia.

In particolare il comma 1 dispone che la manutenzione urbana deve prevedere:

- lo scavo dei rii cittadini, nonché la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, in conformità al programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

Si osserva che non appare chiaro a quale programma si faccia riferimento.

- il restauro e la ristrutturazione di ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per insulae, già avviate e comunque comprese nelle attività del comune di Venezia;

- il restauro e il risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale, nonché degli edifici monumentali di pubblico interesse artistico, storico e culturale, di proprietà pubblica o privata;

- il consolidamento delle fondamenta degli immobili privati e di enti pubblici.

Il comma 2 dell'art. 11 in esame prevede che gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, attuati anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

A tal fine viene prevista, dal successivo comma 3, la stipula di un apposito accordo di programma tra la Regione Veneto, il Comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae

Il comma 4 disciplina la procedura da seguire per l'esecuzione dell'escavo dei rii.

Si tratta di disposizioni che riproducono quelle dettate dagli articoli 4 e 5 della L. 139/1992.
Si fa notare che la legge citata, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 3, viene abrogata dall'art. 20 dell'A.C. 2358.

Il comma 5 dell'art. 11 dell'A.C. 2358 reca disposizioni finalizzate a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare. Per tale finalità viene previsto che il Comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50% del loro patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR). Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme dell'UE vigenti in materia. 

Il comma 6 dell'art. 11 dell'A.C. 2358, al fine di sviluppare l'innovazione nel trasporto acqueo nella laguna di Venezia, permettendo l'adeguamento delle motorizzazioni esistenti alle novità tecnologiche disponibili, prevede alcune modificazioni al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al D.P.R. 435/1991.

Nel dettaglio, sono modificati gli articoli 1 e 81 del D.P.R. 435/1991, al fine di consentire la circolazione di mezzi con mezzi di propulsione alternativi al motore endotermico, non solo nella laguna di Venezia, e a prevedere la regolamentazione delle modalità secondo le quali navi e motonavi con combustibile allo stato gassoso possano circolare nella laguna di Venezia.

In particolare viene introdotta una modifica all'articolo 1, n. 21, del citato regolamento che integra la definizione di motonave prevedendo che essa possa essere non solo "una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico" ma  possa essere altresì dotata come mezzo di propulsione di un motore elettrico o di una combinazione di motore elettrico ed endotermico.

Viene inoltre modificato l'articolo 81 del medesimo regolamento, che disciplina il punto di infiammabilità del combustibile liquido, prevedendo un nuovo comma 3-bis che dispone che nelle navi e nelle motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno dell'acque protette della laguna di Venezia l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione sia effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ragione di ciò è soppressa nella rubrica, la parola liquido.


Rivitalizzazione e recupero socio-economico (art. 1, co. 6-8, e art. 11, C. 1428; art. 9, C. 2358)

Disposizioni per la rivitalizzazione socio-economica di Venezia

Il comma 8 dell'art. 1 dell'A.C. 1428 dispone che la rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia - al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, a partire dal rilancio del distretto del vetro artistico, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui princìpi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'UE in materia - è perseguita attraverso:

- interventi di carattere urbanistico ed edilizio (lett. a), b) e c));

- promozione e sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, organizzazione e controllo dei flussi, nonché miglioramento dell'offerta e dei servizi, con la realizzazione di appositi punti di accesso alla terraferma e alla laguna (lett. d));

contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per le imprese e i sistemi di imprese pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città di Venezia (lett. e) e g));

Si valuti l'opportunità di unificare le lettere e) e g), tenuto conto che le stesse recano finalità sovrapponibili.

contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento (lett. f));

contributi e agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani situati all'interno della conterminazione lagunare (lett. h));

sostegno economico e protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città situate all'interno della conterminazione lagunare (lett. i));

individuazione, nella città di Venezia, di un hub tecnologico per la digitalizzazione e l'economia digitale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle start-up nel settore turistico (lett. l)).

L'articolo 11 dell'A.C. 1428 reca disposizioni finalizzate all'attuazione del comma 8 dell'art. 1.

Il comma 1 dell'art. 11 dispone che per gli incentivi alle aziende del territorio veneziano - previsti dall'articolo 1, comma 8 -  le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali. 

Si ricorda qui brevemente che il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che la rivitalizzazione del tessuto produttivo della città di Venezia e del territorio veneziano sia perseguita anche attraverso contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento ; contributi per la riconversione di imprese e di sistemi di imprese legati alla green economy e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione; contributi e agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani situati all'interno della conterminazione lagunare; sostegno economico e protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città situate all'interno della conterminazione lagunare; la promozione e la valorizzazione delle start-up nel settore turistico.

Si valuti l'opportunità di chiarire - unitamente alla natura e al periodo di operatività degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 1 - il significato della norma in esame, precisando la natura delle imposte e il procedimento di riduzione dell'aliquota delle stesse, considerato che essa sembra attribuire ai comuni la possibilità di rimodulare aliquote di imposte, peraltro non precisate, applicate a livello nazionale.

Il comma 2 dell'art. 11, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell'economia di Venezia e della sua laguna alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e dalla normativa dell'Unione europea in materia, prevede il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Dispone, inoltre, che vengano cofinanziati progetti di città intelligenti, secondo quanto previsto dall'Unione europea in materia di internet degli oggetti.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma in esame, al Ministro dello sviluppo economico è demandata l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto di natura regolamentare, delle relative norme di attuazione, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Si osserva che non appare chiaro il contenuto dispositivo del comma in esame, non risultando indicati i meccanismi di finanziamento e di cofinanziamento dei progetti, nè il periodo di operatività degli interventi in questione.

E' demandata alla Regione Veneto la verifica del rispetto dell'obbligo da parte della competente azienda sanitaria locale di riconoscere e di assicurare la specificità lagunare conformando ad essa gli standard della spedalità e dell'assistenza territoriale (vedi supra art. 1, comma 7, lettera e)).

Disposizioni con finalità analoghe a quelle del comma 8 dell'art. 1 dell'A.C. 1428 sono recate dall'articolo 9, commi 1-6, dell'A.C. 2358.

Il comma 1 prevede infatti che la rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo della città metropolitana di Venezia e della sua laguna sono perseguiti attraverso:

- l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile, commerciali e artigianali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività (lett. a));

- la realizzazione di fondaci e lo sviluppo del comparto fieristico e ricettivo-congressuale a fini culturali (lett. b) e c));

- la società Venezia terminal passeggeri Spa e il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (lett. d) ed e));

Si ricorda che l'art. 6, comma 2, lett. f), incorpora tale Centro studi nell'autorità di bacino della laguna.

- la predisposizione di un piano di incentivazione della residenza nel centro storico, attraverso la previsioni di contributi per il restauro, la locazione o l'acquisto (nel caso di prima casa) di immobili, nonché la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole (lett. f) e g));

- la gestione programmata e controllata dei flussi turistici sostenibili per la città metropolitana di Venezia (lett. h));

- recupero del patrimonio storico, artistico, museale e culturale (lett. i) e n)) e dell'Arsenale (lett. p)), nonché acquisizione e restauro di immobili da destinare ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali (lett. l));

-  l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale (lett. m));

-  la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, per il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, per la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, per la realizzazione della metropolitana sublagunare e del quadrante di Tessera (lett. o));

- lo sviluppo e la valorizzazione delle aree di Porto Marghera (lett. q));

- la realizzazione di una rete idrica antincendio (lett. r));

- una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, previa intesa e in coordinamento con la regione (lett. s)).

I successivi commi 2-6 individuano i soggetti competenti all'attuazione degli interventi elencati.

Trasferimento di immobili statali al comune di Venezia e successiva alienazione 

I commi da 7 a 11 dell'art. 9 dell'A.C. 2358 prevedono il trasferimento di beni immobili statali al comune di Venezia a titolo gratuito, in presenza di specifiche condizioni. Il comune è tenuto successivamente a trasferire (in concessione, locazione o alienandoli con pubblica gara) tali beni, destinando i proventi alle finalità del provvedimento in esame. 

Ai sensi del comma 7, entro 180 giorni data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, nonché di semplificazione rispettivamente sanciti dall'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia.

Rimane fermo, in ordine ai beni appartenenti al patrimonio culturale, quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010 i quali, rispettivamente:
- escludono dal trasferimento alcuni beni (tra cui quelli appartenenti al patrimonio culturale, a specifiche condizioni);
- prevedono che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi  delle norme del medesimo codie, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 

Il comma 8 dispone che i beni individuati nei predetti elenchi siano trasferiti al comune di Venezia a titolo non oneroso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei suddetti DPCM. Essi entrano a far parte del patrimonio disponibile del comune di Venezia, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e di salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme dell'Unione europea di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. 

Il comma 9  chiarisce che il trasferimento dei beni avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione del comune di Venezia nel possesso giuridico e suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. 

Ai sensi del comma 10 il comune di Venezia è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali la stessa città abbia programmato l'acquisto o la locazione anche in terraferma di immobili.

Le risorse rinvenute dalla predetta concessione o locazione sono finalizzate all'attuazione degli obiettivi della proposta in esame.

Per i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa si applicano le disposizioni relative all'attribuizione degli stessi (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del più volte richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: tali norme consentono di individuare e attiribuire i beni immobili in uso al Ministero della difesa che, a specifiche condizioni possono essere trasferiti (in quanto, tra l'altro, non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale).

Infine il comma 11 consente all'amministrazione comunale di Venezia di concedere contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico da adibire a iniziative artigianali e commerciali, purché queste ultime garantiscano un incremento occupazionale.

Ulteriori disposizioni

 Il comma 6 dell'art. 1 dell'A.C. 1428 prevede che il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole situate all'interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione e rigenerazione urbana volti ad assicurare il risanamento igienico ed edilizio (mediante sistemazione di ponti, fondamenta e rete fognaria, consolidamento statico degli edifici, opere di innalzamento delle parti basse della città e realizzazione di un piano di sicurezza antincendio) nonché la manutenzione, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.

Il comma 7 dell'art. 1 dell'A.C. 1428, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma precedente, prevede, per i "comuni lagunari" (cioè situati all'interno della conterminazione lagunare), una serie di contributi e provvedimenti di tutela.

Nel dettaglio sono previsti:

   a) contributi per l'esecuzione di opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2020, al momento della redazione del presente dossier all'esame del Senato, prevede la proroga delle misure fiscali agevolative per il 2020 relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus) e di ristrutturazione edilizia (nell'accezione ampia del termine, che comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo) e introduce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. bonus facciate).

Si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni in materia di tipologie di interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).

   b) contributi per l'acquisto della prima abitazione, per la ristrutturazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a determinate categorie sociali, da individuare mediante apposito regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabiliscono la propria residenza nei "comuni lagunari";

   c) provvedimenti di tutela e di salvaguardia degli immobili per abitazione ad uso esclusivamente residenziale. In particolare, al fine di favorire la residenzialità nella città storica di Venezia, quale primario obiettivo per la salvaguardia economico-sociale della città, il comune di Venezia provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a effettuare un censimento delle strutture ricettive presenti e, d'intesa con la regione Veneto e il Governo, valuta l'opportunità di apportare correttivi, anche normativi, alla disciplina delle attività con specifica attenzione alla zonizzazione, agli obblighi in materia igienico-sanitaria, alle caratteristiche di cura e decoro esterno, nonché alla durata;

   d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso e contributi per l'adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;

   e) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, d'intesa con la regione Veneto.

In proposito, si ricorda che l'art. 15 dello Statuto del Veneto (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1) riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Conseguentemente, il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 (Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018) ribadisce all'art. 4 ( Salvaguardia delle specificità territoriali) l'obbligo per la Regione di garantire "cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", le specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari".

Art bonus per Venezia (art. 8, C. 1428)

L'articolo 8 dell'A.C. 1428 dispone un incremento del 10 per cento del credito d'imposta (c.d. art-bonus) per le erogazioni liberali in denaro volte a promuovere interventi di messa in sicurezza e di recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia.

In dettaglio il comma 1 prevede che al fine di promuovere interventi di messa in sicurezza e di recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia, in particolare per i beni simbolo della città, quale la Basilica di San Marco, il credito di imposta art-bonus è ulteriormente incrementato, per un periodo di tre anni, del 10 per cento qualora destinato ai citati interventi.

Pertanto, la norma in esame stabilisce che alle erogazioni effettuate per favorire gli interventi richiamati spetta un credito d'imposta nella misura del 75 per cento (rispetto al vigente 65% previsto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

 

Si ricorda che l'art-bonus è stato introdotto dal richiamato art. 1 del decreto legge n.83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) per il periodo 2014-2016 originariamente come credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro dirette ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgevano esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel corso del tempo esso è stato modificato prevedendo:

  • l'ampliamento della tipologia di interventi per i quali è possibile fruire del credito di imposta (attualmente, si tratta di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo). Inoltre, l'art. 17 del  D.L. 189/2016 (L. 229/2016) – senza modificare esplicitamente il D.L. 83/2014 - ha previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli episodi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Spetta, altresì, per le erogazioni liberali per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi;
  • il carattere permanente del suddetto meccanismo, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). A decorrere dal 2016, la misura del credito d'imposta è del 65%.

 

Per una consultazione delle tipologie di intervento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art-bonus si consiglia la consultazione del sito artbonus.gov.it. Si evidenzia inoltre che l'Agenzia delle entrate con la circolare 24/E del 31 luglio 2014 ha specificato gli ambiti soggettivi e oggettivi della detrazione citata.

 

Si segnala che recentemente il decreto legge n.123 del 24 ottobre 2019 (misure per i territori colpiti da eventi sismici), attualmente all'esame del Senato, è intervenuto sulla questione del recupero del patrimonio della città di Venezia con l'articolo 3-sexies, introdotto alla Camera, che estende la fruizione dell'art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e Matera.

 

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dalla legge di bilancio annuale.

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), occorre fare riferimento al Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo.


Disposizioni per l'area di Porto Marghera (art. 9, C. 1428; art. 9, co. 12, e artt. 13-14, C. 2358)

L'articolo 9 dell'A.C. 1428 prevede norme relative alla redazione del piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera (sito inquinato di interesse nazionale, SIN), nonché l'istituzione di una zona logistica semplificata nell'area portuale di Venezia.

Una disciplina molto più articolata è dettata dagli articoli 13 e 14 dell'A.C. 2358 che prevedono, rispettivamente, disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate, nonchè norme per l'adozione di un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera». 

Il comma 1 dell'art. 9 dell'A.C. 1428 disciplina i contenuti del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i).

Tale lettera prevede che all'interno del PGSLV sia incluso "il piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e dell'area di Isola Saloni e Val da Rio del comune di Chioggia, che preveda altresì una gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini".

Si osserva che la citata lettera i) del comma 4 dell'art. 1 prevede un unico piano con gestione unitaria per Porto Marghera, Isola Saloni e Val da Rio, mentre la norma in esame disciplina solo il piano per l'area di Porto Marghera.

Il comma in esame prevede che nel piano in questione sono previsti:

investimenti per il completamento del processo di bonifica ai sensi dell'accordo di programma del 16 aprile 2012 e del Patto per lo sviluppo per la città di Venezia del 26 novembre 2016, in particolare per il completamento delle opere di marginamento del fronte laguna della zona industriale ai fini della messa in sicurezza e della bonifica della sottostante falda contaminata, e del sistema di collettamento e di depurazione delle acque drenate dalla trincea posta a tergo della conterminazione, nella misura atta a garantire prioritariamente l'equilibrio idrostatico delle opere e la sicurezza idraulica delle macroisole conterminate;

- il rilancio del SIN attraverso investimenti in settori della green economy con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali operanti nel medesimo sito;

- l'istituzione di una cabina di regia permanente per gli interventi di bonifica previsti dal Patto per lo sviluppo della città siglato il 26 novembre 2016 con il coinvolgimento del Comitato (previsto dall'art. 2 della presente proposta di legge);

- interventi, d'intesa con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, per la logistica e per le attività a basso impatto ambientale;

- l'ampliamento dell'area e dell'operatività del punto franco di Venezia previsto dal D.M. economia e finanze 22 marzo 2013 (recante "Rideterminazione della delimitazione del punto franco di Venezia").

Nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ( Doc. XXIII, n. 9 della XVII legislatura), viene ricordato che il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000 è stata individuata la perimetrazione del SIN. Tale perimetrazione è stata modificata nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), che ha previsto l'esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera dal perimetro del SIN.
La stessa relazione ha evidenziato che, in seguito a tale riperimetrazione, "l'area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà", "la superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari" e che "la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale".
Nella medesima relazione viene ricordato che "in data 16 aprile 2012, è stato sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia l' accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area". 
Relativamente al succitato " Patto per lo sviluppo per la città di Venezia", finalizzato all'avvio e al sostegno di "un percorso unitario di intervento sul territorio della Città di Venezia, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio", si ricorda che lo stesso è stato siglato in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal sindaco di Venezia.
Si ricorda inoltre che, in risposta all' interrogazione 5-01235, nella seduta del 17 gennaio 2019, il s ottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ha ricordato, tra l'altro, che "nell'ambito del «Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia», siglato il 31 gennaio 2017 dal Ministero dell'ambiente e dal Comune di Venezia, si sono svolte numerose riunioni della Cabina di Regia, appositamente istituita, nel corso delle quali si è discusso, tra l'altro, sulle misure per accelerare le opere di marginamento delle macroisole ed altri interventi di messa in sicurezza" e che "allo stato attuale, rispetto all'ingente sforzo economico e finanziario posto in essere dal Ministero dell'ambiente per la bonifica del SIN di Venezia Porto Marghera, risultano disponibili oltre 103,7 milioni di euro, di cui; 10,6 milioni di euro disciplinati nell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012 per la bonifica e la riqualificazione; le suddette risorse sono state interamente trasferite dal Ministero dell'ambiente a favore della Regione Veneto e destinate alla realizzazione delle opere di marginamento delle macroisole di «Fusina» e del «Nuovo Petrolchimico»; 22,9 milioni di euro rinvenienti dai contratti transattivi sottoscritti con le società operanti nel S.I.N., di cui circa 19,6 già trasferiti alla Regione; oltre 70 milioni di euro a valere sul Piano Operativo «Ambiente» approvato con Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 55. Le suddette risorse sono destinate alle opere di completamento della rete di marginamento delle macroisole del S.I.N.. Detto finanziamento sarà disciplinato in uno specifico Accordo di Programma, in corso di definizione, tra il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate".
Come anzidetto, una disciplina molto più articolata relativa alla bonifica e allo sviluppo dell'area di Porto Marghera è dettata dagli articoli 13 e 14 dell'A.C. 2358.
L' articolo 13 dell'A.C. 2358 prevede (al comma 1) la promozione (da parte del sindaco della città metropolitana di Venezia, con i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, con la regione Veneto, con la città metropolitana di Venezia, con il comune di Venezia, con il comune di Mira, con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, con l'autorità di bacino della laguna e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera) di uno o più accordi di programma, al fine di prevedere:

a) la redazione e l'approvazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del SIN di Porto Marghera (con l'indicazione delle relative priorità) che fa parte del piano di bacino e le cui disposizioni sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale vigenti;

b) la redazione e l'approvazione di un piano di riconversione preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera che consenta di pervenire alla completa dismissione, entro 3 anni dalla data della sua approvazione, degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e con la salvaguardia del distretto idrografico della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano, individua, altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati devono attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale previsti dalla presente legge e individuati dal piano di bacino. Anche tale piano di riconversione fa parte del piano di bacino e le sue disposizioni sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e di recupero dei rifiuti e delle materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici, con particolare riferimento a sistemi ibridi combustibili fossili o fonti rinnovabili ad alta efficienza.

In base al comma 2, la stipulazione dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo. 

Il comma 3, invece, prevede che il sindaco della città metropolitana di Venezia, favorendo la partecipazione della popolazione attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, relativamente alle scelte da attuare a Porto Marghera provvede, direttamente o per mezzo di altri soggetti (società a partecipazione regionale o un proprio concessionario), ad una serie di attività, elencate nel comma medesimo, funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal comma 1.

Il comma 4 esonera gli impianti produttivi dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

Si tratta di una disposizione che ribadisce quanto già previsto, per gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, dall'art. 26, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 112/1998. 

Il comma 5, invece, consente ai soggetti interessati di presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare. 
 Il comma 6 disciplina l'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del SIN di Porto Marghera. Viene altresì prevista la convocazione mensile della Cabina di regia per il SIN di Porto Marghera, prevista dal Patto per lo sviluppo della città di Venezia siglato il 26 novembre 2016. 
 Il comma 7, in caso di mancata stipula e ratifica degli accordi di programma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede la nomina di un commissario denominato «Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera». Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, in base al disposto del comma 8, sono attribuiti all'Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera. 

Relativamente alle modalità di nomina del commissario in questione, il comma 7 prevede che la nomina stessa sia effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia.

Il comma 9 prevede che i seguenti compiti siano attribuiti alla città metropolitana di Venezia:

- provvedere alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera;

- provvedere all'attuazione del Progetto integrato Fusina;

- individuare e autorizzare lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare. 


Il comma 10 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di bonifica nell'area di Porto Marghera da parte di PMI, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 (alla cui copertura si provvede in base alle norme dell'art. 19).

Lo stesso comma precisa che è comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

L'articolo 14 dell'A.C. 2358 prevede che la Regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di Mira e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera». I contenuti di tale progetto sono elencati dal successivo comma 2.

Il comma 3 prevede l'intervento dell'Alto Commissario previsto dall'art. 13, che provvede all'esercizio delle attività citate, se gli accordi di programma previsti non sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

Il comma 2 dell'art. 9 dell'A.C. 1428, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e di promuovere la capacità attrattiva del Porto di Venezia, prevede l'istituzione di una zona logistica semplificata (ai sensi dell'art. 1, commi 61-66, della L. 205/2017) nell'area portuale di Venezia, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile.

Lo stesso comma 2 prevede poi che l'istituzione della ZLS nell'area portuale di Venezia avvenga mediante un apposito D.P.C.M. emanato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia. 

In proposito si ricorda che la disciplina vigente prevede che la Zona Logistica Semplificata sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

Si valuti pertanto l'opportunità di uniformare la disciplina prevista nel comma 2 per l'istituzione della ZLS di Venezia con quella vigente, che prevede la proposta della regione interessata e l'emanazione del DPCM su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si fa notare che anche l'A.C. 2358 prevede, all'art. 9, comma 12, l'istituzione di una zona logistica semplificata. Tale comma prevede infatti l'istituzione della ZLS di Porto Marghera e dell'area del Polesine, comprendente i territori dei comuni di Venezia, Polesella, Canaro, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Stienta, Gaiba, Bagnolo di Po, Trecenta, Ficarolo, Salara, Calto, Ceneselli, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Melara e Bergantino.

Il secondo periodo del comma 12 prevede, per le imprese che operano in tale area, l'applicazione delle procedure semplificate previste per le ZLS dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 91/2017.

Per le ZLS tuttavia l'art. 1, comma 64 della legge di bilancio 2018, già prevede che le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella zona logistica semplificata fruiscano di tutte le agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.L. n. 91/2017. 

La richiamata lett. a) dell'art. 5 (che prevede agevolazioni per le Zone Economiche Speciali), in particolare prevede che l'attività economica nelle ZES sia libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono previste deroghe alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. In particolare, ai sensi della richiamata lett. a) , sono ridotti di un terzo i termini:
- in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
- in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
- in materia di autorizzazione paesaggistica; 
- in materia edilizia;
- in materia di concessioni demaniali portuali.

Andrebbe pertanto chiarita la portata normativa dell'esplicito rinvio alla lett. a) dell'art. 5, comma 1 del D.L.n. 91/2017, in quanto alla ZLS in questione dovrebbero applicarsi tutte le agevolazioni previste per le ZLS dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017. 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge  27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66) come novellata dalla  legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 313) prevede che  le ZLS possano istituirsi nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del TFUE prevedendo che  tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti nella normativa precedentemente vigente solo in capo alle ZES. Pur non essendo espressamente precisato dalla norma le ZLS potranno essere istituite nelle aree indicate dalla  Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final del  16 settembre 2014 e successive modificazioni.
L'istituzione delle ZLS è consentita nel numero  massimo  di una  per  regione, sempre a condizione che sia  presente almeno un'area portuale della rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013. Con l'istituzione della  ZLS  si intende favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali di queste regioni  prevedendo, per le imprese che vi operino,  procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES.  Il riconoscimento delle agevolazioni previste per le ZES  è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
La ZLS viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per  il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (modifica introdotta dalla legge di bilancio del 2020), su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.  La proposta di istituzione della ZLS deve essere corredata con un piano di sviluppo strategico, che specifichi la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

Misure per il distretto del vetro artistico e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna (art. 10, C.1428; art. 10, C. 2358)

L'articolo 10 dell'A.C. 1428 reca misure volte a tutelare il distretto del vetro artistico di Murano e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna.

Ai sensi del comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le imprese e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, prevede la realizzazione di progetti mirati per promuovere lo sviluppo e il sostegno delle imprese del distretto del vetro artistico di Murano nei campi del marketing, della digitalizzazione e della ricerca e innovazione dei processi e del prodotto, favorendo l'internazionalizzazione e la commercializzazione delle sue produzioni e rafforzando la loro tutela, anche ai fini del contrasto della loro contraffazione, attraverso l'istituzione del marchio nazionale «vetro artistico di Murano».

Ai sensi del comma 2, entro lo stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le parti sociali e con gli enti istituzionali territoriali competenti, predispone un Piano operativo per la rivitalizzazione delle isole minori della laguna di Venezia recante interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
Il comma 3  autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Si osserva che non è indicata la copertura finanziaria dell'onere, nè un richiamo, a tal fine, all'articolo 17 della PDL.

Ai sensi del comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 3 ai progetti finanziati.Il medesimo comma dispone che i progetti devono essere conformi a quanto previsto dal piano operativo e dal piano di comunicazione del distretto del vetro artistico di Murano definiti con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1796 del 9 dicembre 2015, in attuazione della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, recante la disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese. Si evidenzia che il soggetto rappresentante del Distretto è il Consorzio Promovetro di Murano, concessionario del Marchio collettivo Vetro artistico di Murano .

L'articolo 10 dell'A.C. 2358 contiene misure di tenore sostanzialemente analogo.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 stanziano 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la tutela, promozione e comercializzazione del vetro artistico di Murano, demandando ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità degli interventi in questione.

Il comma 3 istituisce poi il marchio nazionale "Vetro artistico di Murano", disponendo che ad esso si applichino le disposizioni della Legge regionale veneta n. 70/1994

Si fa presente che con la legge regionale n. 70 del 1994, la Regione Veneto è intervenuta a protezione del proprio patrimonio artistico vetraio e delle proprie imprese artigiane del vetro. La legge ha autorizzato la Giunta regionale a presentare domanda, entro il 30 giugno 1996, per la registrazione, avvenuta nel 1998, del marchio collettivo Vetro artistico di Murano.  Il marchio "Vetro Artistico® Murano"  può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti che, ai sensi del relativo regolamento d'uso, producono i propri manufatti interamente sull'isola di Murano con criteri di lavorazione specifici, e dalle aziende che fanno parte del Consorzio Promovetro, concessionario del marchio. Il marchio collettivo del "Vetro artistico® Murano" è stato registrato e depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante al n. 000481812. Il marchio in questione è stato esteso a livello internazionale, attraverso apposita richiesta all'EUIPO. Consorzio Promovetro di Murano è l'organismo nato nel 1985 per difendere e promuovere la tradizione millenaria della produzione artistica del vetro sull'isola di Murano, valorizzandone l'immagine.

Con riferimento all'articolo 10 di entrambe le PDL in esame, posta la disciplina nazionale ed europea in materia di marchi, e l'esistenza di un marchio collettivo "Vetro artistico Murano" registrato dalla Regione Veneto, sarebbe opportuno chiarire la previsione circa l'istituzione di un marchio nazionale «vetro artistico di Murano».

Nel nostro ordinamento, la disciplina del marchio è fondata in generale sulle norme del codice civile (artt. 2569-2574) e, in via speciale, sulle norme del Codice della proprietà industriale (CPI) D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (artt.7-28). Il CPI è stato in più punti modificato dal successivo D.Lgs. n. 131/2010, e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 15/2019, al fine di un suo adeguamento alla disciplina europea di armonizzazione nel frattempo intervenuta. Ai sensi del CPI, il marchio d'impresa può essere:
  • Marchio individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica;
  • Marchio collettivo. La definizione di marchio collettivo è quella riportata nell'art. 11 del CPI, come recentemente riformato dal D.Lgs. n. 15/2019. Si tratta di un marchio la cui registrazione può essere ottenuta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da "persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro V, Titolo V, Capi da V a VII del codice civile (S.p.A., S.A.S. e S.R.L.). Tali marchi, pur avendo natura collettiva, possono poi essere concessi in uso a singoli produttori o commercianti. La nuova disciplina prevede che un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
    Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso relativo.I regolamenti d'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione e devono possedere i requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis CPI Posto che il marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
  • Marchio di certificazione, disciplinato dall'articolo 11-bis CPI, introdotto dal D.Lgs.n.15/2019. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
    In presenza degli specifici requisiti previsti dal CPI, relativi alla legittimazione soggettiva alla registrazione, ai requisiti minimi necessari del regolamento e del disciplinare d'uso fissati nell'art. 157, comma 1-ter CPI, è possibile registrare come marchio di certificazione un marchio che contiene indicazioni che designano la provenienza geografica di un prodotto. Posto che marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (articolo 11-bis).
    La registrazione nazionale del marchio avviene ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147 e ss. del Codice della proprietà industriale, presso l'Ufficio italiano brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico, ed i relativi diritti di privativa scaturenti dalla registrazione di un marchio sono validi nel territorio nazionale.
E' altresì possibile registrare un marchio, con effetto valevole su tutto il territorio dell'Unione europea, ai sensi della disciplina sul marchio UE di cui al Regolamento (CE) 14 giugno 2017, n. 2017/1001/UE (cd. Regolamento sul marchio UE). In tal caso, la registrazione avviene presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), secondo le modalità e sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento. Tale regolamento, quanto ai marchi collettivi (articolo 75), dispone, in modo analogo alla disciplina del marchio nazionale, che possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. In deroga ai marchi individuali, possono costituire marchi collettivi UE, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
Infine, anche l' articolo 10 dell' A.C. 2358, ai commi 4 e 5, demanda al Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze e con gli enti territoriali interessati, la predisposizione di un Piano operativo per il sostegno e rivitalizzazione delle isole minori della Laguna veneziana, a tal fine stanziando 5 milioni di euro annui, i quali, ai sensi del comma 6, dovranno essere erogati secondo le modalità stabilite con atto secondario (decreto del MEF, di concerto con il MISE, sentito il Comune di Venezia).
Si rileva l'opportunità di indicare la decorrenza dell'onere, nonchè di operare un richiamo, quanto alla copertura dell'onere stesso, all'articolo 19.

Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico (art. 12, C. 1428)

L'articolo 12 dell'A.C. 1428 delega il Governo ad adottare, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto, uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia. Nella relazione illustrativa si evidenzia la finalità di superare l'attuale frammentazione.

La norma non indica il termine per l'emanazione dei decreti legislativi richiesto dall'art. 76 della Costituzione.

princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti, da adottare su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono i seguenti:

   a) coordinamento e disciplina della navigazione lagunare, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

   b) individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, finalizzato a garantire il controllo e la sicurezza della navigazione, individuando i soggetti ai quali può essere applicato;

   c) disciplina dei requisiti, dei titoli professionali e delle patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

   d) disciplina del sistema sanzionatorio;

   e) definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne l'obbligo di usare carburanti che consentano il rispetto dei limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree di controllo delle emissioni, nonché prevedendo, per le medesime navi, l'obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale;

   f) rafforzamento degli organici e dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia per le finalità di cui al presente comma;

   g) promozione delle attività di educazione nautica nelle scuole dei comuni della conterminazione lagunare.

Si ricorda che la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi nella laguna veneta è disciplinata dalle norme generali del Codice della navigazione e dalle norme dell'Unione europea ed internazionali sulla sicurezza della navigazione. Per la navigazione lagunare a Venezia, definita come quella svolta interamente all'interno della Laguna stessa, si applicano le norme relative alla navigazione interna. 

La città metropolitana di Venezia ha infatti emanato il 28 luglio 2016 il  Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta (il cui ambito è definito dalla legge n. 366 del 1963) in base al quale tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella Laguna vengono definiti con l'unico termine di unità lagunari, siano essi a remi, a vela o a propulsione meccanica. Sono escluse dal regolamento le navi marittime che effettuano percorsi all'interno dei canali per esigenze connesse al traffico marittimo da e per i porti lagunari, con origini o destinazioni esterne ed i servizi portuali svolti integralmente all'interno dei canali.

 

La materia della navigazione interna è oggetto per taluni aspetti, di disciplina da parte dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i requisiti di sicurezza delle navi e le qualifiche professionali.

Il decreto legislativo 7 settembre 2018,  n.114  che ha recepito la direttiva 2016/1629, prevede in particolare  requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna.

Anche la materia delle qualifiche professionali nella navigazione interna è disciplinata a livello europeo, dalla direttiva (UE) 2017/2397, il cui recepimento è stato previsto in allegato A della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). La direttiva istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 gennaio 2022, ma per gli Stati, come l'Italia, in cui le vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero è consentito di recepire solo alcune disposizioni della direttiva, in particolare è prevista la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali . Tuttavia, tra le norme che dovranno essere recepite, l'art.10 prevede la validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo.


Cessioni demaniali e Arsenale di Venezia (art. 13, A.C. 1428; art. 12 e 15, A.C. 2358)

L'articolo 13 della proposta di legge A.C. 1428 e l'articolo 12 della proposta di legge A.C. 2358 individuano una serie di aree da sdemanializzare e cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e Chioggia e ne disciplina l'utilizzo e l'affidamento in concessione.

Disposizioni per la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia sono invece contenute nell'art. 13, commi 8-9, dell'A.C. 1428 e nell'art. 15 dell'A.C. 2358. 

Cessioni demaniali

commi 1 dell'art. 13 dell'A.C. 1428 e dell'art. 12 dell'A.C. 2358 individuano un elenco di aree da sdemanializzare e da cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e di Chioggia.

L'elenco previsto dall'A.C. 1428 comprende le seguenti aree: bacino di San Marco e canale della Giudecca, idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, caserma Pepe-Lido, forte Ca' Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, forte Ca' Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia e forte San Felice. L'A.C. 2358, oltre a prevedere tutte le aree indicate dall'A.C. 1428 individua altresì le seguenti aree: isola della Certosa, ex Scuola meccanici Celestia, ex Caserma Sanguinetti a San Pietro di Castello, Punta della Dogana, ex Casermette dell'Arsenale di Venezia, ex Panifici militari di Venezia – Palasport Gianquinto, ex Convento dei SS. Cosma e Damiano, ex Luna park del Lido di Venezia, già Batteria di Santa Maria Elisabetta, Torre Massimiliana a Sant'Erasmo, ex Chiesa S. Maria delle Grazie, detta delle Cappuccine, ex Chiesa e Infermerie di Sant'Anna, Giardini della Marinaressa, Forte Rocchetta al Lido di Venezia, la parte nuova del cimitero dell'Isola di San Michele, alcuni impianti sportivi di Sant'Alvise situati nel sestiere Cannaregio di Venezia, Isola di Poveglia, Isola del Lazzaretto Vecchio.

A tali fini viene stabilito che l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree individuate, nonché alla loro consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia entro 6 mesi (secondo la proposta di legge A.C. 1428, mentre la proposta di legge A.C. 2358 prevede il termine di 180 giorni) dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Il comma in esame precisa che le finalità da esso perseguite sono quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m) della proposta di legge A.C. 1428.

Tale lettera riguarda gli interventi per la manutenzione delle città e dei "comuni lagunari" e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 dell'A.C. 1428 e dell'art. 12 dell'A.C. 2358 disciplinano i progetti di utilizzo delle aree in questione previsti dalla legislazione vigente, prevedendo che gli stessi:

- possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso una gara ad evidenza pubblica (comma 2);

- sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario (comma 3);

- sono approvati dal Comitato (comma 4).

I commi 4, 5, 6 e 7  dell'art. 13 dell'A.C. 1428 e dell'art. 12 dell'A.C. 2358 dettano disposizioni inerenti alla concessione delle aree di cui trattasi.

Più in particolare, in base al comma 4, le amministrazioni proprietarie provvedono, entro 3 mesi dall'approvazione dei progetti, ad affidare il bene in concessione al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

Si fa notare che la remunerazione del capitale investito è uno dei criteri considerati dall'art. 168 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) al fine della determinazione della durata della concessione.

Si valuti pertanto l'opportunità di richiamare, nella norma in esame, le disposizioni previste dal citato articolo 168 del Codice dei contratti pubblici, di recepimento dell'art. 18 della direttiva europea 2014/23/UE.

commi 5 e 6 dell'art. 13 dell'A.C. 1428 e dell'art. 12 dell'A.C. 2358 consentono ai Comuni di Venezia e di Chioggia :

- di prevedere, per i beni demaniali loro concessi, la concessione della gestione a soggetti terzi (comma 5);

- di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree in questione situate nel proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 6).

L'ultimo periodo del comma 6 dispone che le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al comune di Venezia.

Il comma 7  dell'art. 13 dell'A.C. 1428 e dell'art. 12 dell'A.C. 2358 dispone che il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nelle aree in questione.

Lo stesso comma precisa che resta confermato l'uso gratuito già concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia
  

Arsenale di Venezia

I commi 8 e 9 dell'A.C. 1428 recano disposizioni principalmente finalizzate a destinare risorse finanziarie per la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia. 

Il comma 8 prevede che le somme ricavate per effetto della concessione dei compendi immobiliari di cui al comma 7 sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia. 
 Il comma 9 dispone invece che il comune di Venezia si dota di ulteriori strumenti operativi finalizzati a gestire l'Arsenale per quanto di propria competenza e a garantirne la conservazione e il recupero in termini funzionali alla città. A tale scopo, nel primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 5% delle risorse annue di cui alla presente legge è destinato alla valorizzazione dell'Arsenale.

L'articolo 15 dell'A.C. 2358 prevede la stipula di un apposito protocollo d'intesa, e di successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia, per la definizione delle modalità di razionalizzazione, di riqualificazione e di valorizzazione delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia.

Lo stesso articolo precisa che all'attuazione del protocollo provvede la città metropolitana di Venezia, sentiti il Ministero della difesa e la regione Veneto.


Delega al Governo in materia di istituti universitari, enti culturali e fondazioni (art. 14, C. 1428; art. 16, C. 2358)

L'articolo 14 dell'A.C. 1428 reca una delega al Governo finalizzata a promuove lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, nonché delle "fondazioni" aventi sede nelle città della laguna di Venezia.

A sua volta, l'articolo 16 dell'A.C. 2358 reca una delega al Governo finalizzata a promuove lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali (ma non degli enti di ricerca, ambito in cui interviene, invece, l'art. 17 della stessa pdl), nonché delle "fondazioni" aventi sede nella (sola) città di Venezia.

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di specificare se il riferimento alle "fondazioni", presente al comma 1 e al comma 2, lett. a), di entrambi gli articoli in esame sia da intendersi comunque solo alle fondazioni culturali, espressamente citate al comma 2, lett. c), dei medesimi articoli in esame.

La delega deve essere esercitata entro 6 mesi (art. 14 dell'A.C. 1428) o entro 180 giorni (art. 16 dell'A.C. 2358) dalla data di entrata in vigore della legge, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi:

  • su proposta dei Ministri "per i beni e per le attività culturali" e "dell'istruzione, dell'università e della ricerca", di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, previo parere vincolante del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 14 dell'A.C. 1428);
  • su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, e per la pubblica amministrazione (art. 16 dell'A.C. 2358);

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 104/2019 (L. 132/2019) (che ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo), nonché di quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 1/2020 (attualmente all'esame delle Camere, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo il MIUR), all'art. 14, co. 1, dell'A.C. 1428 occorre fare riferimento al Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo e al Ministro dell'università e della ricerca.

I principi e criteri direttivi da seguire ai fini dell'adozione dei decreti legislativi sono, per entrambi gli articoli in esame, i seguenti:

 

a)  patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni, garantendo l'autonomia finanziaria;

b)  prevedere formule istituzionali idonee per l'eventuale ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c)   delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d)  promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e)  favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniere e "individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali".

Si valuti l'opportunità di chiarire come si coordini la previsione di reclutamento di professori di chiara fama – che nell'ordinamento italiano avviene per chiamata diretta – con la previsione di ricorso a reclutamenti pubblici internazionali.

Al riguardo, si ricorda che, in base all' art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 788, della L. 145/2018 –, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, entro 30 giorni, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, per il settore per il quale è proposta la chiamata. Il parere della commissione non è richiesto nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'UE o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con DM 28 dicembre 2015.
Inoltre, le università possono procedere alla copertura, tra l'altro, di posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta, tra gli altri, di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. Ai fini di tale previsione si applicano le tabelle di corrispondenza definite, da ultimo, con DM 1 settembre 2016, n. 662, successivamente integrato con DM 1 giugno 2017, n. 372.
A sua volta, l' art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 ( L. 35/2012) – dispone che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto dei principi indicati dalla medesima legge. In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata, tra gli altri, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando;

f)  favorire la migrazione degli istituti universitari, degli enti culturali e - limitatamente all'art. 14 dell'A.C. 1428 - di ricerca, nonché delle "fondazioni", verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g)  promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio - "lagunare", per l'art. 14 dell'A.C. 1428; "della città metropolitana", per l'art. 16 dell'A.C. 2358 - in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri - "nelle città della laguna di Venezia", per l'art. 14 dell'A.C. 1428; "nella città di Venezia", per l'art. 16 dell'A.C. 2358 - provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

In materia, si ricorda che l'art. 13 del d.lgs. 68/2012, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, co. 1, lett. a) e d), della L. 240/2010, ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria", disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:

  • collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
  • residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

La disciplina applicativa è stata demandata ad un decreto adottato dal MIUR, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il CNSU, che, tuttavia, non risulta ancora emanato.

 Con riguardo agli utenti delle strutture, l'art. 14 ha previsto che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

E' inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Si valuti l'opportunità di specificare meglio i principi e criteri direttivi indicati, per alcuni versi più simili ad obiettivi.


Commissione per la salvaguardia di Venezia (art. 15, C. 1428; art. 18, C. 2358)

L'articolo 15 dell'A.C. 1428 disciplina le funzioni e la composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia (istituita dall'art. 5 della L. 171/1973) e reca disposizioni in materia di tutela del paesaggio. Disposizioni sulle stesse materie sono altresì contenute nell'articolo 18 dell'A.C. 2358 

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 dell'A.C. 1428 disciplinano funzioni e composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita e disciplinata dagli artt. 5 e 6 della L. 171/1973 e integrata dall'art. 4 della L. 360/1991.

Si tratta quindi di disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dalle norme vigenti richiamate (di cui si dà conto nell'ambito dell'esame di dettaglio dei commi, v. infra). 

Ciò considerato, si valuti l'opportunità di una riformulazione dei commi 1 e 2 in termini di novella della normativa vigente o, in alternativa, un coordinamento tra le norme vigenti e quelle recate dai commi in esame. 

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 15 dell'A.C. 1428 elenca una serie di piani e atti su cui la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere vincolante.Viene infatti previsto che tale parere sia reso sulle autorizzazioni edilizie e sugli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare fino all'entrata in vigore dei piani di assetto territoriale (PAT) comunali nonché fino all'approvazione, in adeguamento al PALAV, del nuovo piano regolatore del porto, del piano regolatore aeroportuale, del piano morfologico della laguna, del piano di bacino e del piano di assetto idrogeologico del bacino scolante, per i progetti degli enti competenti per i rispettivi settori di intervento. 

 L'art. 6 della L. 171/1973 prevede che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare (ossia nell'ambito territoriale compreso nel perimetro delimitato dal D.M. Lavori Pubblici 9 febbraio 1990), nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
L'art. 6, comma 5- bis, dispone inoltre che la Commissione esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.
L'art. 5, comma 7, stabilisce invece che la medesima Commissione esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.  
Nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata alla Commissione per la salvaguardia di Venezia viene sottolineato che "i compiti assegnati alla Commissione, che saranno svolti fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale di ciascun comune ricompreso nella conterminazione lagunare adeguato alle direttive del Piano Comprensoriale (art. 5, comma 7, L. 171/1973), che oggi deve intendersi sostituito dal PALAV integrato dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore 2000), comprendono anche il rilascio del parere sui progetti degli strumenti urbanistici di detti comuni. La L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 ha previsto infatti, all'art. 3, c. 4, che ai fini dell'attuazione dell'art. 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione e il risanamento delle acque integra il PALAV per gli aspetti connessi con il disinquinamento".

Relativamente al PALAV, acronimo di "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana", nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PALAV si ricorda che la sua ultima versione - armonizzata con i contenuti del PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, v. infra) approvato nel 1991 con delibera n. 250 - è stata approvata con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 70 del 9 novembre 1995. La delimitazione del PALAV, estesa a 16 comuni, divenuti 17 in seguito all'istituzione del Comune di Cavallino Treporti (prevista dalla L.R. 11/1999), comprende i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

Come sottolineato nella citata sezione del sito web della Regione Veneto, "la definizione di quest'area segue di fatto l'applicazione di due criteri che, a suo tempo, hanno consentito di delimitarla e che ben rappresentano gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano di Area: la rete di relazioni interne quotidiane che lega una vasta area e che fa capo, in termini di poli principali per servizi e occasioni di lavoro a Venezia, Mestre e Marghera, e la stretta relazione con quel sistema ambientale unificante che è la Laguna di Venezia. Pur non essendo questa delimitazione l'unica possibile, è apparsa fin da subito rappresentativa e coerente. Il PALAV, fin dalla sua prima formulazione del 1986, è il primo documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il «sistema ambientale» della laguna, dei litorali, dell'entroterra per poterlo tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari".

Relativamente al PTRC si ricorda invece che tale piano rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. L'art. 24 della L.R. 11/2004 dispone infatti che "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PTRC viene sottolineato che "il PTRC costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di «piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici»".

Relativamente al PAT, acronimo di "Piano di Assetto del Territorio", nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PAT viene evidenziato che tale piano, come "definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali. In particolare il PAT verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale; disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; [...]".

Il comma 2 dell'articolo 15 dell'A.C. 1428 disciplina la composizione della Commissione, individuando, a parte limitate differenze, gli stessi membri già previsti dalla legislazione vigente.

Le uniche differenze consistono nel fatto che viene aggiunto un rappresentante del Consiglio di partecipazione (organo istituito dall'art. 3 della presente proposta di legge), mentre non sono più contemplati tra i membri: l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale; il presidente del Magistrato alle acque.

Relativamente a tale Magistrato, si valuti l'opportunità di mantenerne la presenza in seno alla Commissione alla luce del fatto che l'art. 4 della presente proposta di legge ne prevede la ricostituzione.

Si osserva inoltre che la disposizione in esame non prevede l'emanazione di un decreto di nomina dei membri della Commissione. 

Le osservazioni sopra esposte circa la carenza di coordinamento con la normativa vigente non riguardano invece l'articolo 18 dell'A.C. 2358.

I commi da 1 a 8 dell'art. 18 dell'A.C. 2358 recano infatti disposizioni che disciplinano le competenze della Commissione e che sono volte a riprodurre, nella sostanza, il contenuto dell'art. 6 della L. 171/1973, che viene interamente abrogata, ad esclusione dell'art. 5 (che disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione), dall'art. 20 della medesima proposta di legge.

Rispetto al contenuto del citato art. 6 della L. 171/1973, le principali novità introdotte dai commi in esame sembrano riconducibili:

- alla previsione, collocata alla fine del comma 1, secondo cui il parere della Commissione non riguarda interventi (di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare) non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

 alla previsione, recata dal comma 3, secondo cui la Commissione può delegare ai comuni della conterminazione lagunare l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico

- alla riduzione (prevista dal comma 6) dei termini per l'epressione del parere da parte della Commissione, che viene ridotto da 90 a 30 giorni per le pratiche edilizie o a 60 giorni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;

- alla precisazione (prevista dal comma 8, periodi secondo e terzo) che il parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, compreso quello di conformità urbanistica, e che resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale, regionale e provinciale;

 

I commi da 3 a 7 dell'articolo 15 dell'A.C. 1428 recano disposizioni in materia di tutela del paesaggio. In particolare viene disciplinata la procedura per addivenire all'approvazione di un piano paesaggistico della laguna di Venezia (d'ora in poi indicato con la sigla PPLV), nonché l'espressione dei pareri in materia paesaggistica nelle more dell'approvazione del piano stesso e successivamente a tale approvazione.

Il comma 3 detta una disposizione transitoria volta a disciplinare le funzioni della Commissione, nelle more dell'approvazione del PPLV.

Tale comma dispone infatti che, a seguito dell'approvazione dei PAT comunali e fino all'approvazione del PPLV, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere in materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in merito alla conterminazione lagunare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990. 

Il richiamato comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990 dispone che "la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti".

Il comma 4 dispone che la conterminazione lagunare è definita «ambito territoriale prioritario» soggetto a piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 prevede che, al fine di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici che "con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti". Lo stesso articolo stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
  

Il comma 5 prevede che le intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del PPLV sono definite dal Comitato (istituito dall'art. 2 della presente proposta di legge), ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. 

Il comma 2 dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che le regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.
Tale disposizione fa salvo il disposto dell'art. 135 del medesimo Codice, secondo cui l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico o tutelati per legge (vale a dire limitatamente ai beni elencati nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 143).


 Il comma 6 prevede che il PPLV:

- deve essere completato entro 2 anni dalla stipula delle intese previste dal comma precedente;

- è approvato, con i contenuti e secondo il procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 143, 144 e 145), con provvedimento della regione Veneto su richiesta del Comitato.

Lo stesso comma dispone che, con il provvedimento di approvazione, i contenuti del PPLV sono inseriti negli strumenti urbanistici comunali

Si ricorda che l'art. 143, comma 9, del Codice  dei beni culturali e del paesaggio dispone che, a far data dall'approvazione del piano paesaggistico, "le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".
L'art. 145, comma 3, dispone, tra l'altro, che le previsioni dei piani paesaggistici "sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali". Il successivo comma 4 dispone che "i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione". Il comma 5 dispone che la regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Il comma 7 disciplina i casi in cui, dopo l'approvazione del PPLV, il parere reso dal soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica è o meno vincolante. Viene infatti previsto che tale parere:

è vincolante per gli interventi da eseguire in relazione a immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

La norma in esame, per individuare i beni per i quali il parere è vincolante fa riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riguarda gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo Codice. Tale articolo 136 dispone che sono tutelati, per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi (che non sono già tutelati come beni culturali) che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.     

- è obbligatorio ma non vincolante per tutti gli altri beni paesaggistici tutelati dal PPLV. In tal caso viene precisato che il parere è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Si fa notare che le disposizioni recate dal comma in esame sono, almeno in parte, analoghe a quelle recate dall'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, secondo cui sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge (in cui rientrano, tra gli altri, i beni individuati dall'art. 136 del Codice). Lo stesso comma dispone altresì che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Si fa notare che il comma 9 dell'art. 18 dell'A.C. 2358 dispone che l' autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Commissione su parere della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, che partecipa alla conferenza di servizi.
Si tratta di una disposizione che sembra derogare al dettato dell'art. 146, comma 5, secondo cui "sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente".

Area di ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia (art. 17, C. 2358)

L'articolo 17 istituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, un consorzio finalizzato all'impianto, alla gestione e allo sviluppo di un'area di ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia.

In particolare, il consorzio ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

 

Il consorzio, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato a esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Esso è costituito tra la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia. Sono membri di diritto del consorzio l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia, lo Studium generale Marcianum – rectius: la Fondazione Studium Generale Marcianum –, il Conservatorio statale di musica «Benedetto Marcello», l'Accademia di belle arti di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Possono entrare a far parte del medesimo consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti, associazioni o privati che si impegnano a erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto.

In particolare, lo statuto del consorzio – che è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – precisa i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento del consorzio e del relativo patrimonio ed individua la dotazione organica del personale e le relative qualifiche funzionali.

Al medesimo statuto sono demandate la scelta del sito dell'area di ricerca, la delimitazione dell'insediamento e la definizione delle norme per eventuali ampliamenti.

Il consorzio, d'intesa con il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione di fondi, fabbricati e altri beni, prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.

Nessuna zona all'interno del comprensorio costituente l'area di ricerca può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.


Finanziamento e copertura finanziaria (artt. 16-17, C. 1428; art. 19, C. 2358)

Finanziamento degli interventi

L'articolo 16 dell'A.C. 1428 disciplina le modalità di finanziamento degli interventi previsti dall'attuazione della proposta di legge.

In particolare il comma 1 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le entrate dello Stato relative a:

  • imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell'ambito dei porti di Venezia e di Chioggia di competenza dello Stato;
  • quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto riscosse sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare.

 

Si osserva che andrebbero aggiornati i riferimenti all'anno 2019 presenti nell'articolo (commi 1, 2 e 3).

 

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2019, d'intesa con la Conferenza unificata  sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte richiamati al comma 1, che comunque non dovrà essere inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019.

 

Tali somme (comma 3) sono attribuite annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e devono essere vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale elencati all'articolo 1.

È inoltre assegnato al comune di Chioggia, per le finalità previste dalla legge, almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Per l'anno 2019, le predette somme sono assegnate al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2019.

 

Il comma 4 stabilisce che tali somme, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi risultanti dall'applicazione delle norme previste dal successivo articolo 17 (riduzione delle spese di funzionamento e delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero).

Copertura finanziaria

L'articolo 17 dell'A.C. 1428 e l'articolo 19 dell'A.C. 2358 recano le disposizioni per la copertura finanziaria.

 

Il comma 1 dell'art. 17 dell'A.C. 1428 prevede una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri previste dalla legge di bilancio, a decorrere dall'anno 2019, relative alle seguenti spese del bilancio dello Stato:

  • spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero;
  • dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi,
  • delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente.

 

La riduzione, disposta a decorrere dall'anno 2019, è finalizzata a garantire risparmi di spesa delle amministrazioni centrali per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro.

I risparmi di spesa da conseguire sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già derivanti ai sensi dell'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo.

 

Le ulteriori misure di contenimento delle spese delle amministrazioni centrali, citate dal comma in esame, sono quelle disposte ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), il quale ha previsto la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014, in misura corrispondente, per ciascun Ministero, agli importi indicati nell' allegato n. 2 al decreto-legge medesimo. Le disposizioni prevedevano che fossero i singoli Ministri competenti a proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa, indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.
La riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle suddette misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95/2012, sono state effettivamente disposte con la successiva legge di bilancio per il 2013-2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni medesime, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità medesimo.

 

A tal fine, il comma prevede che i Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2019 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno, gli interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

 

Si evidenzia la necessità di modificare la norma relativamente all'esercizio finanziario a decorrere dal quale dovrebbe applicarsi la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

 

Ai fini dell'individuazione degli strumenti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 2 dell'art. 17 dell'A.C. 1428 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale stabilire le misure di cofinanziamento per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, in particolare per quanto concerne il funzionamento del MOSE.

 

Si rammenta che il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, delineato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, è stato incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.
L' articolo 119 della Costituzione, citato nel comma in esame, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

Il comma 3 dell'art. 17 dell'A.C. 1428 prevede inoltre che il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di bilancio, le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento dei citati obiettivi.

L'articolo 19 dell'A.C. 2358 reca le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dalla medesima proposta di legge.

 In merito alla formulazione della norma in esame si segnala, innanzitutto, che essa non reca la quantificazione degli oneri complessivi recati dal provvedimento, né l'indicazione delle disposizioni onerose cui si intende fornire copertura finanziaria.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), recante disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

 

I commi da 1 a 7 dell'articolo provvedono, in particolare, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del provvedimento.

Il comma 8 dispone che tali risorse, quantificate annualmente dal Comitato istituzionale per Venezia, affluiscono in un apposito fondo, denominato «Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate al finanziamento delle opere e delle attività previste dalla presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie realizzate e confluite nel predetto Fondo.

 

In particolare, il comma 1 reca la copertura finanziaria di una parte degli oneri del provvedimento, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, posta a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

A tale fine, il comma dispone che entro il 15 luglio 2020, e successivamente entro il 15 gennaio 2021, siano approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, in grado di assicurare minori spese pari, rispettivamente, a 700 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 1 prevede altresì, nel caso in cui i citati provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli ivi indicati, una specifica clausola di salvaguardia finanziaria, stabilendo l'adozione - entro il 15 settembre 2020 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la previsione relativa agli anni successivi - di un D.P.C.M. che dispone le variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare le necessarie maggiori entrate.

In caso di attivazione della suddetta clausola, la disposizione precisa che resta in ogni caso ferma la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, delle famiglie e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

 

In merito alla clausola di salvaguardia finanziaria introdotta dal comma 1, da attivare nel caso in cui le risorse reperite tramite i provvedimenti di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri, si segnala l'opportunità di fare rinvio all'articolo 17 della legge di contabilità n. 196/2009, commi da 12 a 12-quater, i quali disciplinano in via generale la procedura di compensazione finanziaria di oneri che eccedano le previsioni di spesa.

 

Si ricorda, infatti, che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) ha eliminato le clausole di salvaguardia, prevedendo direttamente meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni.
In particolare, l'articolo 17 dispone che, nel caso in cui si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi da 12 a 12- quater dell'articolo 17 medesimo, che recano una specifica procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, proprio in superamento delle clausole di salvaguardia. La procedura prevede, in particolare, che il Ministro dell'economia provveda per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (ai sensi del comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista in base alla disciplina recata dal comma 13 – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Il comma 2 è volto a reperire ulteriori risorse destinate all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge, derivanti:

  • dalle accise previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) applicate sul gas per combustione per usi civili generato dal Terminale GNL adriatico;
  • dalle accise sul gas depositato nei depositi di stoccaggio costiero del territorio della città metropolitana di Venezia, anche autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, sono quantificate le risorse derivanti dalle accise di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con riferimento all'esercizio precedente e versate al Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

 

Si prevede inoltre, al comma 4, un contributo straordinario aggiuntivo pari a 1 euro per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche di Porto Marghera a carico dei concessionari delle aree di bonifica, finalizzato al finanziamento della bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate a Porto Marghera.

 

I commi 5 e 6 dispongono che le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione con le modalità previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio anche tramite accordi con le fondazioni bancarie (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 120 e 121). I relativi contributi sono destinati, in deroga al D.P.R. n. 91 del 2009, al comune di Venezia e alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza, alla conservazione e al restauro del medesimo patrimonio.

Si segnala che il richiamato D.P.R. n. 91 del 2009, recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, non è più in vigore. L'attuale Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è stato adottato con D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169.

 

 

Il comma 7 prevede che al fine di favorire l'attuazione degli interventi specificati all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti Spa e la Banca europea per gli investimenti possono anticipare alla regione Veneto, alla città metropolitana di Venezia, al comune di Venezia e ai comuni della gronda lagunare, finanziamenti agevolati in conto capitale, fino al limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.


Abrogazioni (art. 20, C. 2358)

A differenza dell'A.C. 1428, che non prevede disposizioni abrogatorie (circostanza da cui scaturisce l'esigenza di riformulare diverse disposizioni della proposta di legge al fine di coordinarle con la normativa vigente), l'articolo 20 dell'A.C. 2358 provvede ad abrogare le seguenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge:

  • la legge 31 marzo 1956, n. 294;
La legge 294/1956, recante "Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico", si compone di ben 23 articoli che riguardano diverse materie.
Si fa notare che la permanenza in vigore del presente provvedimento è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto salva-leggi) in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto.
  • le leggi nn. 1233/1960 e 397/1963 e il D.P.R. 986/1967
Si fa notare che anche la  permanenza in vigore delle leggi nn. 1233/60 e 397/63 (volte a disciplinare l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera) è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto salva-leggi) in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto.
Con riferimento ai provvedimenti citati, nella sezione "Affari generali" del sito web della Regione Veneto viene evidenziato che "le opere di ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera vengono autorizzate con L. 20 ottobre 1960, n. 1233, che determina la costituzione del Consorzio comprendente Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il Comune e la Provincia di Venezia, ed il Provveditorato al porto di Venezia. La L. 2 marzo 1963, n. 397 prevede un nuovo ampliamento del porto e della zona industriale in quelle che vengono definite II e III zona industriale, ed al 1° luglio 1963, il Consorzio di cui alla L. 1233/1960 viene sostituito dal Consorzio obbligatorio per il nuovo ampliamento del porto e della zona industriale di cui entra a far parte anche il comune di Mira. Lo statuto del nuovo Consorzio viene approvato con DPR 30 giugno 1967, n. 986. Il Consorzio é retto prima da un Presidente, (fino alla fine del 1979, inizio 1980), poi da un Commissario fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra previsto dalla L. 16 aprile 1973, n. 171, che sancisce la cessazione dell'ente".
  • la legge 5 luglio 1966, n. 526;
La legge 526/1966, recante "Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia", si compone di 11 articoli che riguardano diverse materie e che, ad eccezione degli articoli volti a modificare la L. 294/1956, prevedono principalmente autorizzazioni di spesa per il quinquennio 1966-1970.
Si fa notare che la permanenza in vigore del presente provvedimento è stata comunque ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto salva-leggi) in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto.  
  • la legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
Si fa notare che la L. 1013/1969, recante "Norme integrative della L. 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali", provvede a disciplinare, tra l'altro, all'articolo 5, il «Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo» che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), dell'A.C. 2358, viene incorporato nella nuova autorità di bacino della laguna.
  • la legge 16 aprile 1973, n. 171 (c.d. prima legge speciale per Venezia), ad esclusione dell'articolo 5;
Si fa notare che la L. 171/1973 si compone di ben 26 articoli che interessano diverse materie. 
L'articolo 5 di tale legge, che viene fatto salvo, ha previsto l'istituzione della Commissione per la salvaguardia di Venezia e ne ha disciplinato la composizione e il funzionamento.
  • il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186, ad esclusione dell'articolo 3;
Tale decreto disciplina l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete.
L'articolo 3 di tale decreto, che viene fatto salvo dalla norma in esame, ha previsto l'istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari. Nella pagina relativa all'Ufficio antinquinamento del sito web del Provveditorato del Triveneto viene evidenziato che " Le attività in materia di tutela delle acque della laguna di Venezia dall'inquinamento, sono di competenza dello Stato rappresentato dal Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per il Triveneto (Ex Magistrato alle Acque). Dette attività sono svolte dall'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento del Provveditorato alle OO.PP., già istituito come "Sezione Antiquinamento" con DPR1186/73".
  • il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791;
Si ricorda che l'art. 13 della L. 171/1973 ha conferito delega al Governo per l'emanazione di norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto in questione, che si compone di 29 articoli che disciplinano vari aspetti, tra i quali i comparti (artt. 6-9) e i c onsorzi fra proprietari di immobili compresi nei comparti (art. 13).     
  • la legge 5 agosto 1975, n. 404 e il D.L. 4/1980;
Con tale legge sono state dettate "Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici".
Nel sito web del MOSE si legge che "la procedura si concluse senza che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici potesse scegliere un progetto da realizzare fra quelli presentati. Ciò perché il problema si era palesato in tutta la sua complessità ed eterogeneità: per difendere la laguna sotto il profilo fisico dovevano essere acquisite e approfondite conoscenze multisettoriali e multidisciplinari, cosicché un unico progetto non collegato a una valutazione critica di insieme non avrebbe potuto soddisfare le molteplici esigenze a cui si sarebbe dovuto dare risposta per salvaguardare l'ambiente lagunare. Il Governo dispose quindi con decreto legge n. 4 del 1980 ... l'acquisto degli elaborati presentati dai concorrenti affinché, tenendo conto delle soluzioni ipotizzate, si potesse eseguire un Progetto generale di fattibilità delle opere necessarie".     
  • la legge 29 novembre 1984, n. 798 (c.d. seconda legge speciale per Venezia), ad esclusione degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3;
L'articolo 2, comma 1, lettera a), di tale legge prevede l'autorizzazione di spesa di 341 miliardi e 500 milioni di lire per interventi di competenza dello Stato, mentre l'articolo 3 disciplina l'utilizzo di tali risorse.     
  • l'articolo 10 del D.L. 5 febbraio 1990, n. 16;
Tale articolo reca disposizioni relative alle fognature e alla depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, nonchè per l'autorizzazione degli scarichi.
  • la legge 8 novembre 1991, n. 360, ad esclusione dell'articolo 4;
Tale legge, che reca "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", reca disposizioni integrative della disciplina della  Commissione per la salvaguardia di Venezia.
Si fa notare che il comma 5 di tale articolo dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione".

Si fa però notare che l'articolo 10 citato è abrogato dall'articolo in esame. 

  • la legge 5 febbraio 1992, n. 139 (c.d. terza legge speciale per Venezia), ad esclusione degli articoli 1, 2 e 3;
Si fa notare che gli articoli 1-3 in questione recano autorizzazioni di spesa per interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, mentre gli articoli 4 e 5 vengono sostanzialmente riscritti dall'art. 11, commi 2-4, dell'A.C. 2358.
  • l'art. 12, comma 11, della L. 537/1993 e il D.Lgs. 62/1994;
L'art. 12, comma 11, della L. 537/1993 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, che ha previsto l'istituzione di un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto. Nel sito web del MOSE viene ricordato che con tale decreto "viene istituita l'Agenzia per Venezia, che tuttavia non sarà più realizzata".
  • l'art. 1, commi da 3-bis a 3-quinquies, del D.L. 144/2004.
Si tratta di una norma che ha disciplinato il regime autorizzativo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive e recapitanti in laguna di Venezia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame recano una disciplina intersettoriale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che appare riconducibile, in linea generale, alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Specifiche disposizioni appaiono riconducibili a materie attribuite dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente di Stato e regioni: a titolo di esempio, "governo del territorio", "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", "porti e aeroporti civili", "sostegno all'innovazione per i settori produttivi".

Altre disposizioni risultano, invece, riconducibili ad ulteriori materie di legislazione esclusiva dello Stato, quali "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e "sistema tributario e contabile dello Stato", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.