Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2020 - I Sezione Schede di lettura
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/Sezione I
Data: 06/11/2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

Schede di lettura

Edizione provvisoria

 

A.S. 1586 ANNESSO

 

6 NOVEMBRE 2019

 


 

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Dossier n. 181 Sezione I - Schede di lettura

 

 

 

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Progetti di legge n. 230 Sezione I - Schede di lettura

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura.. 9

Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Parte I

Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 11

Titolo II - Misure per la riduzione della pressione fiscale

Articolo 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise). 13

Articolo 3 (Deducibilità IMU). 16

Articolo 4 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato) 17

Articolo 5  (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti). 18

Articolo 6, comma 1 (Riduzione dei premi e contributi INAIL). 21

Articolo 6, comma 2 (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). 22

Titolo III- Misure per gli investimenti  e la sostenibilita' ambientale e sociale

Articolo 7 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali). 24

Articolo 8, commi 1-9 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) 29

Articolo 8, comma 10 (Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio). 34

Articolo 8, comma 11 e 12 (Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana). 38

Articolo 8, commi 13-15 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)  42

Articolo 8, commi 16-23 (Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio) 45

Articolo 8, commi 24 e 25 (Fondo per edifici destinati ad asili nido). 51

Articolo 8, commi 26-28 (Contributi per investimenti a province e città metropolitane)  52

Articolo 8, comma 29 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio) 56

Articolo 8, comma 30 (Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali). 58

Articolo 9 (Edilizia sanitaria). 59

Articolo 10 (Sblocca Italia). 61

Articolo 11 (Green new deal). 62

Articolo 12 (Green Mobility). 76

Titolo IV - Rinnovo dei contratti pubblici

Articolo 13 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego). 77

Articolo 14 (Lavoro straordinario Forze di polizia). 80

Articolo 15 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco). 82

Articolo 16 (Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade  sicure")  83

Articolo 17 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)  85

Articolo 18 (Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento di graduatorie). 86

Titolo V - Misure per la crescita

Articolo 19 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 88

Articolo 20, commi 1-4 (Sport bonus). 91

Articolo 20, comma 5 (Fondo sport e periferie). 93

Articolo 21 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali). 96

Articolo 22 (Superammortamento, iperammortamento e credito d’imposta per progetti ambientali). 98

Articolo 23 (Credito di imposta per la formazione 4.0). 107

Articolo 24 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia). 109

Articolo 25 (Bonus facciate). 110

Articolo 26 (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)  112

Articolo 27 (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa). 120

Articolo 28, commi 1-10 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR). 122

Articolo 28, commi 11 e 12 (Programmi spaziali e aerospaziali) 127

Articolo 28, comma 13 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici) 132

Articolo 28, comma 14 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica). 134

Articolo 28, comma 15 (Innovazione digitale nella didattica). 136

Articolo 28, comma 16 (Diritto allo studio universitario) 137

Articolo 29 (Personale degli enti di ricerca). 138

Articolo 30 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese) 141

Articolo 31 (Misure premiali per utilizzo strumenti di   pagamento elettronici). 144

Articolo 32 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy). 145

Titolo VI - Misure per il Sud

Articolo 33 (Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC). 149

Articolo 34, comma 1 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno). 154

Articolo 34, commi 2 e 3 (Fondo infrastrutture sociali) 157

Articolo 35 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne). 159

Articolo 36 (Rafforzamento ZES). 161

Articolo 37 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). 166

Articolo 38 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno). 168

Articolo 39, comma 1 (Misura “Resto al Sud”). 171

Articolo 39, commi 2-7 (Fondo “Cresci al Sud”). 176

Titolo VII - Misure per la disabilita'

Articolo 40 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza). 181

Titolo VIII - Misure per la famiglia

Articolo 41, commi 1-3 e 5-6 (Disposizioni a favore della famiglia). 185

Articolo 41, comma 4 (Congedo obbligatorio di paternità). 191

Articolo 42 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito). 192

Titolo IX - Misure di settore

Capo I - Misure in materia di cultura e informazione

Articolo 43 (Bonus cultura diciottenni - 18app). 194

Articolo 44, commi 1-2 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 196

Articolo 44, comma 3 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo)  198

Articolo 44, comma 4 (Fondo unico per lo spettacolo). 200

Articolo 45, commi 1 e 2 (Contributi alle scuole pubbliche per abbonamenti a quotidiani e periodici). 201

Articolo 45, comma 3 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 202

Articolo 46 (Servizio di trasmissione  radiofonica   delle sedute parlamentari). 206

Articolo 47 (Misure per l'innovazione) 209

Capo II - Misure in materia di giustizia

Articolo 48 (Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso). 211

Articolo 49 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia)  212

Articolo 50 (Tesoreria spese processi civili) 213

Articolo 51 (Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo). 216

Articolo 52 (Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali). 218

Capo III - Misure per esigenze abitative

Articolo 53 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). 222

Capo IV - Misure in materia di sanita'

Articolo 54 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)  232

Articolo 55 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale). 236

Capo V - Misure in materia di pensioni

Articolo 56, comma 1 (Proroga Ape sociale). 237

Articolo 56, commi 2 e 3 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale). 241

Articolo 57 (Proroga opzione donna). 243

Articolo 58 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici) 246

Capo VI - Misure in materia di agricoltura

Articolo 59 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica). 250

Articolo 60 (Interventi a favore dell'agricoltura). 253

Capo VII - Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Articolo 61 (Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali). 255

Articolo 62 (Meccanismo  Europeo  di Stabilità (ESM) – Capital preservation). 257

Titolo X - Regioni ed enti locali

Articolo 63 (Regioni a statuto ordinario) 259

Articolo 64 (Minoranze linguistiche) 263

Articolo 65 (Comuni montani). 265

Articolo 66 (Isole minori). 266

Articolo 67 (Contributo IMU/TASI). 268

Articolo 68 (Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali). 269

Articolo 69 (Debiti enti locali). 270

Articolo 70 (Misure in favore di Campione d’Italia). 271

Titolo XI - Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Articolo 71 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione) 279

Articolo 72, commi 1 e 23-26 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)  284

Articolo 72, comma 2 (Riduzione della dotazione finanziaria Consip). 287

Articolo 72, commi 3-15 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)  288

Articolo 72, comma 16 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  296

Articolo 72, comma 17 (Riduzione del contributo italiano all'ONU). 298

Articolo 72, comma 18 (Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche). 300

Articolo 72, comma 19 (Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture). 302

Articolo 72, comma 20 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici) 303

Articolo 72, comma 21 (Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS). 304

Articolo 72, comma 22 (Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio). 305

Articolo 73 (Rinegoziazione contratti locazione passiva). 307

Articolo 74 (Accantonamento di 1 miliardo di euro  per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica). 310

Parte II -Disposizioni in materia di entrate

Titolo I - Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Articolo 75  (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito). 312

Articolo 76 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale). 316

Articolo 77 (Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)  318

Articolo 78 (Fringe benefit auto aziendali). 322

Titolo II - Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

Articolo 79  (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici  manufatti in plastica biodegradabile e compostabile). 324

Articolo 80 (Accise tabacchi lavorati). 332

Articolo 81 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)  334

Articolo 82  (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti). 336

Titolo III - Economia e fisco digitale

Articolo 83 (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali). 341

Articolo 84 (Imposta sui servizi digitali). 342

Articolo 85 (Tracciabilità delle detrazioni). 349

Articolo 86 (Analisi di rischio). 350

Titolo IV - Ulteriori disposizioni fiscali

Articolo 87 (Modifiche in materia di imposte indirette). 353

Articolo 88 (Regime forfettario). 354

Articolo 89 (Rivalutazione dei beni). 357

Articolo 90 (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES). 363

Articolo 91 (Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali) 366

Titolo V - Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Articolo 92 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento). 368

Articolo 93 (Incremento del prelievo sulle vincite). 371

Articolo 94 (Royalties idrocarburi: eliminazione delle esenzioni). 372

Titolo VI - Entrate enti locali

Capo I - Abolizione TASI

Articolo 95 (Unificazione IMU TASI). 376

Capo II - Riscossione

Articolo 96 (Riforma della riscossione Enti locali). 389

Capo III - Canone unico

Articolo 97 (Canone unico enti locali). 402

Articolo 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale) 413

Parte III - Fondi

Articolo 99, comma 1 (Tabelle A e B). 415

Articolo 99, comma 2 (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)  429

Articolo 99, comma 3 (Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari). 430

Articolo 100 (Fondo contenziosi e  rapporti  con  le regioni a statuto speciale) 432

Articolo 101 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori). 435

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Articoli 102-118 (Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione). 438

Articolo 119 (Entrata in vigore). 452

 


Schede di lettura


Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

 

Parte I

 

Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato

 

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

L'articolo fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), l'unico comma dell'articolo in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso al disegno di legge di bilancio, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.

Tali livelli eccedono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 117 del disegno di legge di bilancio (cfr. la relativa scheda di lettura).

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

     Tabella 1                                                                                                                                                                                      (importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

-79.500

-56.500

-37.500

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

-129.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

314.340

311.366

301.350

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

363.840

364.366

351.350

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche recati dall'ultimo Documento di economia e finanza (DEF). Tali obiettivi sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (cfr. le pagine 10 e 11 della NADEF 2019). La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio presenta e illustra una tavola di raccordo (pagina 331 del Tomo I del disegno di legge di bilancio) tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risulta dal Quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 117, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.


Titolo II - Misure per la riduzione della pressione fiscale

 

Articolo 2
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

 

 

L’articolo 2 prevede la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).

Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2020 è stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta al 10% rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA. Infine, la legge di bilancio 2019 ha previsto la sterilizzazione delle clausole per l’anno 2019, mentre per gli anni successivi ha confermato l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5%.

 

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2019

 

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2019

+ 3 punti percentuali dal 2020

0

(13%)

8.688

(13%)

8.688

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2019

+ 3,2 punti percentuali nel 2020

+ 4,5 punti percentuali dal 2021

0

(25,2%)

13.984

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

400

400

TOTALE CLAUSOLE

0

23.072

28.753

 

Tali modifiche hanno determinato minori effetti finanziari pari a 12.471,9 milioni di euro per il 2019 e maggiori effetti finanziari pari a 3.910 milioni di euro per il 2020 e 9.182,2 milioni a decorrere dal 2021.

 

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione - con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA (Testo unico accise, d.lgs. 504 del 1995), azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli anni successivi.

La misura è volta a determinare maggiori entrate nette non inferiori a 50 milioni di euro per l’anno 2021 a 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 (anziché 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto a legislazione vigente).

 

Il comma 2 elimina per l’anno 2020:

§  l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;

§  l’aumento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

 

Per gli anni successivi:

§  il previsto aumento di 3 punti dell’aliquota ridotta è sostituito - a regime - con un aumento di 2 punti percentuali: l’IVA al 10% passa quindi al 12% a decorrere dal 2021 (anziché al 13% a decorrere dal 2020);

§  il previsto aumento di 4,5 punti dell’aliquota ordinaria è sostituito con un aumento di 3 punti percentuali per un anno, mentre resta confermato l’aumento a regime: l’IVA ordinaria passa quindi al 25% nel 2021 e al 26,5 a decorre dal 2022 (anziché al 25,2 nel 2020 e al 26,5% a decorrere dal 2021).

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalle norme in commento

 

2020

2021

2022

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2020

+ 2 punti percentuali dal 2021

0

(12%)

5.793

(12%)

5.793

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2020

+ 3 punti percentuali nel 2021

+ 4,5 punti percentuali dal 2022

0

(25%)

13.110

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

50

300

TOTALE CLAUSOLE

0

18.953

25.758

 

Rispetto alla legislazione vigente, si determinano minori effetti finanziari pari a 23.072 milioni di euro per il 2020, 9.800 milioni di euro per il 2021 e 2.955 milioni a decorrere dal 2022.

 


Articolo 3
(Deducibilità IMU)

 

 

L’articolo 3 modifica le norme introdotte dal decreto-legge crescita in materia di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50 per cento. La norma intende integrare la nuova disciplina IMU introdotta dall’articolo 95 del presente provvedimento.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

 

Su tali norme interviene l’articolo 95, comma 35, del provvedimento in esame, il quale dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 36, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

In considerazione della decorrenza della nuova IMU, l’articolo 3 sostituisce quindi la rimodulazione della deducibilità introdotta dal decreto-legge n. 34 regolando il solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevede la deducibilità nella misura del 50 per cento.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l’articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:

§  la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP;

§  l’applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

 


Articolo 4
(Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

 

 

L’articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

 

Più in dettaglio il comma 1 modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

 

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

È prevista una aliquota ridotta per i contratti a canone concordato, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, inizialmente fissata al 15 per cento dal decreto legge 102/2013 e successivamente ridotta al 10 per cento dal decreto legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l’aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Da ultimo, l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 


Articolo 5
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

 

 

L'articolo dispone la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

 

L'unico comma dell'articolo in esame dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.

La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.

 

Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso.

In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 (NADEF 2019). Tra i provvedimenti che il Governo dichiara, nella NADEF 2019, collegati alla decisione di bilancio a completamento della manovra 2020-2022 figura, infatti, un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale".

 

Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, Taxing Wages 2019), il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.

 

Con un cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli pari al 47,9% del costo del lavoro, l'Italia si colloca nel 2018 al terzo posto (dopo il Belgio e la Germania) nella classifica dei paesi OCSE, come mostrato dalla tabella seguente (cfr. la tabella 1 della brochure di Taxing Wages 2019 dell'OCSE). Nel 2018 il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, interamente a causa delle imposte sul reddito (si vedano le colonne da (2) a (5) della tabella).

 

 

Anche nella maggior parte degli altri paesi OCSE, tuttavia, la variazione del costo del lavoro è principalmente dovuta alla variazione dell'imposta sul reddito.

In media, il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0.16 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

 

Se si guarda tuttavia alla composizione assoluta del cuneo fiscale dell'Italia nel 2018 (cfr. la tabella seguente), si nota che la maggior parte del cuneo è riconducibile ai contribuiti sociali a carico del datore di lavoro (24% del costo del lavoro totale), quindi alle imposte sui redditi (16,7% del costo del lavoro) e, infine, ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2% del costo del lavoro). Tale composizione rispecchia quella media dei paesi OCSE.

 

 

 


Articolo 6, comma 1
(Riduzione dei premi e contributi INAIL)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 6 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

 

Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.

La presente norma di estensione al 2022 non indica l'importo delle minori entrate che deriverebbero dal suddetto decreto attuativo. Sembrerebbe di conseguenza mancare, per il 2022, il riferimento a cui il medesimo decreto debba attenersi; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio valuta l'onere per il 2022 pari a 534 milioni di euro. Si ricorda che, per gli altri anni, le minori entrate sono indicate (nella disciplina legislativa[1]) pari a: 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031[2].

Le risorse in oggetto sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi per gli anni successivi al 2013.

La nuova norma estende, di conseguenza, al 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che concerne l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame (tale disciplina già trova applicazione sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi).

In base al suddetto comma 1124, l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.


Articolo 6, comma 2
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base alle modifiche: si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni); viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria[3] su un'analoga riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale); si consente l'elevamento transitorio della misura dello sgravio - mediante utilizzo delle risorse per gli anni 2019 e 2020 dei programmi operativi nazionali e regionali e dei programmi operativi complementari - nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

La disciplina sulla riduzione dei contributi oggetto del presente elevamento anagrafico transitorio è posta dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Tali norme prevedono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici summenzionati e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua, a: il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); il 100 per cento della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

La riduzione contributiva:

§  si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione);

§  non concerne le assunzioni di dirigenti ed i rapporti di lavoro domestico;

§  trova applicazione, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un'età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione[4];

§  non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.

Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

 

Come accennato, le novelle in esame consentono inoltre che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'eventuale elevamento è ammesso entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione). L'impiego delle risorse suddette viene consentito nell’àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale rimodulazione dei programmi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.


Titolo III- Misure per gli investimenti
e la sostenibilita' ambientale e sociale

 

Articolo 7
(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

 

 

L’articolo 7 dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 4).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 5 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

 

 

Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a 22,3 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 1).

 

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 2).

 

Il comma 3 autorizza la spesa di complessivi 828 milioni di euro per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, secondo la seguente ripartizione annuale: 50 milioni per l’anno 2020, 80 milioni per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023, 124 milioni per l’anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

Si segnala che le risorse stanziate dal comma 3 in favore della metropolitana di Torino sono aggiuntive rispetto a quelle del Fondo istituito dal comma 1 dell’articolo in esame, come esplicitato nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica.

 

Il progetto di fattibilità della linea 2 della metropolitana di Torino è stato approvato dalla Giunta Comunale il 30 dicembre 2014. La società Systra, è risultata l’azienda aggiudicataria del bando per la realizzazione del progetto preliminare, che prevede un tracciato di 27,2 km, con 32 fermate (di cui 23 nella tratta centrale) e prolungamenti a Sud Ovest e a Nord Est. Il costo complessivo dell’opera è stato stimato (comunicato in Commissione urbanistica al Comune di Torino) in circa 3,7 miliardi di euro (IVA esclusa). Dopo il finanziamento si potrà procedere con la gara d’appalto (inizio lavori previsto entro il 2022) con un tempo stimato di sette anni per la realizzazione complessiva dell’opera.

Si ricorda che nel bilancio 2019-2021 erano stati complessivamente attribuiti ad "Interventi a favore delle linee metropolitane", in termini di competenza, un totale di 1.227,8 milioni di euro nel triennio. Una parte di tali risorse, pari a complessivi 475 milioni di euro (125 milioni di euro per l'anno 2019, 105 milioni di euro per l'anno 2020 e 245 milioni di euro per l'anno 2021), sono iscritte sul capitolo 7400/MIT e provengono dal Fondo da ripartire per gli investimenti e le infrastrutture, istituito presso il MEF dal comma 140 della legge n. 232/2016. Con il decreto ministeriale n. 587 del 22 dicembre 2017, sono state concretamente ripartite le risorse di tale Fondo, che ammontano complessivamente a 1.397 milioni € per le reti metropolitane e tranviarie, di cui 223,14 mln € per il comune di Torino. L'assegnazione di tali risorse è stata confermata dal successivo decreto ministeriale n. 360 del 2018. Nella seduta del 4 aprile 2019 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni del MIBACT, il progetto definitivo della linea 1 della metropolitana di Torino, prolungamento ovest “Collegno-Cascine Vica”, secondo lotto funzionale per due nuove fermate, “Collegno centro-Cascine Vica”, del costo di 148,14 milioni di euro. Nella seduta del 15-20 maggio 2019 il CIPE ha definitivamente approvato un’integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture per la Metropolitana di Torino e interconnessione ferroviaria della città per circa 34 milioni di euro.

 

Al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 4).

In base all’ultimo periodo del comma 4, i D.P.C.M. di riparto del Fondo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell’ambito delle finalità del Fondo. In A tal fine, il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il comma 4 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure anche sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 4).

Andrebbe tra l’altro chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta anche in tal caso di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

 

Si evidenzia che il fondo in esame presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo Fondo istituito, lo scorso anno, dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, con una dotazione di oltre 43,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2019 al 2033, le cui risorse sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (tranne una quota parte – peraltro non quantificata – da destinare alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria).

Per il riparto di tale fondo è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 81. Tale D.P.C.M., che ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato, è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019[5]).

Per approfondimenti sul riparto, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera “Il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato”.

Si ricorda, infine, che i suddetti due fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali si affiancano all’ulteriore Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa (tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana) e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia[6].

 

Il comma 4 prevede, infine, che i decreti di ripartizione devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 5 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si segnala che al momento risultano pervenute al Parlamento solo le relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Doc. CCXL, n. 1, trasmessa nel dicembre 2018, e Doc. CCXL, n. 2, trasmessa nel luglio 2019).

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 6).

 

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

 


Articolo 8, commi 1-9
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

 

 

Il comma 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il comma 2 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 3 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (commi 4-8).

Il comma 9 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.

 

Il comma 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 2 prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 3 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni:

Ø  che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti

Ø  e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016). Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso  contratti di  concessione o di partenariato  pubblico  privato,  i lavori realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprietà o  altro titolo di godimento di beni immobili.

La condizione della assenza di altri finanziamenti per i medesimi lavori riproduce quanto previsto nell'ambito dei commi da 107 a 114 della legge di bilancio per il 2019 (che avevano disciplinato l’assegnazione di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; su tale tema, si vedano infra anche i commi 16 e seguenti della disposizione); il comma 108 della legge di bilancio per il 2019 prevedeva, per il riconoscimento al comune beneficiario del contributo, la condizione che i lavori non fossero già integralmente finanziati da altri soggetti.

 

Il comma 4 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

 

In base al comma 5, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 7;

- per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

L'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina del collaudo e di verifica di conformità, prevedendo che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nei casi previsti, il collaudo può essere sostituto dal certificato di regolare esecuzione: il comma 2 dell'art. 102 del codice dei contratti pubblici prevede infatti per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria che il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di attuazione, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in questione il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

 

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 6 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Si prevede che le somme derivanti dalla revoca dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo priorità ai comuni:

- con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente

- e che non siano 'oggetto di recupero'. La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire se il recupero menzionato sia da riferire alle risorse previste dal contributo.

I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

 

Si prevede, al comma 7, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6. Esso è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

 

 

Si prevede, al comma 8, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Inoltre, il comma 9 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota:

- la fonte di finanziamento;

- l'importo assegnato;

- e la finalizzazione del contributo assegnato;

nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.


Articolo 8, comma 10
(Contributi ai comuni per investimenti per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 8 modifica la disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine precipuo di: incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi; includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all’efficientamento energetico degli edifici; nonché modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

 

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033 (secondo la distribuzione annuale degli importi indicata dal comma 139, v. infra). Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Per un’analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della L. 145/2018 si rinvia alla relativa scheda di lettura tratta dal dossier sulla legge di bilancio 2019.

Si fa altresì notare che l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, ha introdotto nel testo della legge di bilancio 2019 il comma 148-bis che prevede che le disposizioni procedurali dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e che, conseguentemente, per tali contributi sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205/2017.

 

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle modifiche operate dal comma in esame.

Incremento delle risorse da destinare ai comuni (lettera a))

La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di:

§  ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034;

§  e incrementare lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:

 

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo vigente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

250

2021

350

250

2022

450

250

2023

550

250

2024

550

250

2025

550

400

2026

700

450

2027

750

450

2028

750

450

2029

750

450

2030

750

450

2031

750

500

2032

800

500

2033

800

 

2034

300

4.900

Totale

8.800

 

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (lettera b))

La lettera b) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, che disciplina le condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo da parte dei comuni, al fine di introdurre un criterio aggiuntivo volto a prevedere l’esclusione, dalla possibilità di presentare la richiesta di contributo, per i comuni che risultano beneficiari (cioè assegnatari di contributi) in uno degli anni del biennio precedente.

Tipologia degli interventi finanziabili e relative priorità (lettera c))

La lettera c) integra il disposto del comma 141, che elenca le tipologie di opere finanziabili attribuendo a ciascuna le relative priorità di finanziamento, al fine di includere anche gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tra quelli ammessi a contribuzione con priorità bassa (di livello “c”, v. infra).

Il testo vigente del primo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con apposito decreto ministeriale, secondo il seguente ordine di priorità:

a)   investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)   investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

La modifica in esame interviene proprio su tale ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l’efficientamento energetico.

Termini di affidamento dei lavori (lettera d))

La lettera d) riscrive il primo periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, che disciplina i termini per l’affidamento dei lavori, prevedendo, in luogo di un unico termine uguale per tutti (e pari a 8 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di determinazione del contributo), i seguenti termini, variabili al variare del costo delle opere:

 

Costo delle opere

Termine
(in mesi decorrenti
dalla data del D.M.)

fino a 100.000 euro

entro 6 mesi

compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro

entro 10 mesi

compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro

entro 15 mesi

compreso tra 2.500.001 e 5.000.000

entro 20 mesi

 

La lettera in esame integra ulteriormente il comma 143 in questione disponendo:

§  che, ai fini del medesimo comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima;

§  l’aumento di 3 mesi del termine di affidamento nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga di “istituti di centralizzazione” quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA).

Modalità di erogazione dei contributi (lettera e))

La lettera e) modifica il comma 144, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che il 60% dell’importo assegnato sia erogato non entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, come prevede il testo vigente, ma, semplicemente, alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori.

La norma in esame non interviene sulle modalità di verifica che, in base al comma 143, dovrà avvenire “attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146”.

Recupero dei contributi revocati (lettera f))

La lettera f) integra il disposto del comma 145 della legge di bilancio 2019 – che prevede la revoca e il successivo recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 – al fine di stabilire che i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto ministeriale di assegnazione più recente, secondo la graduatoria ivi prevista.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate (lettera g))

La lettera g) riscrive il comma 148, che disciplina lo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate (dal comma 139).

A differenza del testo vigente, che si limita a consentire al Ministero dell'interno di stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la disciplina delle attività in questione, la norma in esame prevede:

§  che tali attività siano disciplinate secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’interno;

Si valuti l’opportunità di chiarire se il decreto ministeriale a cui la norma fa riferimento sia quello previsto dal comma 141 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 o se si tratti di un ulteriore decreto.

§  che lo stesso decreto disciplini anche l’attività di vigilanza;

§  un limite annuale massimo di 100.000 euro degli oneri relativi alle citate attività.


Articolo 8, comma 11 e 12
(Contributi ai comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana)

 

 

L'articolo 8, commi 11 e 12, prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 9,1 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 11 dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al perseguimento delle seguenti finalità:

 

§  riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

§  miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

 

Il tema della riqualificazione urbana, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l’art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l’avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".

Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati  da un Comitato ad hoc e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.

Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

 

Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 9,1 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:

§   

§  150 milioni di euro nell’anno 2021;

§  300 milioni di euro nell’anno 2022;

§  600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

§  700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

Il comma 12 dispone che, ai fini dell’attuazione del comma 12, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali l’individuazione:

 

§  dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;

§  delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;

§  e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

 

L’ultimo periodo del comma 12 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

 


Articolo 8, commi 13-15
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)

 

 

I commi 13-15 dell’articolo 8 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

 

Il comma 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

In materia di investimenti degli enti territoriali, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:

§  l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;

§  contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);

§  risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-148-bis).

L’art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) ha previsto, inoltre, l'assegnazione, disposta poi con decreto 10 luglio 2019 del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Si ricorda inoltre che con il comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Il comma 14 destina il fondo per investimenti a favore dei comuni al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare:

§  nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;

§  della manutenzione della rete viaria;

§  del dissesto idrogeologico;

§  della prevenzione del rischio sismico;

§  e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 

Il comma 15 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

§  i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;

§  il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);

§  la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;

§  le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 

Il comma 15 prevede altresì l’individuazione degli importi per ciascun beneficiario, attraverso un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.


Articolo 8, commi 16-23
(Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)

 

 

Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione.

Il comune beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

 

Il comma 16 prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:

Ø  85 milioni di euro per l’anno 2020

Ø  128 milioni di euro nell’anno 2021

Ø  170 milioni di euro per l’anno 2022

Ø  e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

 

Si prevede che i contributi siano soggetti a rendicontazione.

 

Si ricorda che i commi da 107 a 114 della precedente legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) avevano stabilito l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In attuazione della suddetta disposizione era stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo. Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co. 162-107 l. 145/2018).

 

 

In base al comma 17, i comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.

La richiesta deve contenere:

a)        le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;

b)        le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si stabiliscono le seguenti condizioni:

Ø  ciascun comune può inviare un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità

Ø  e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma  triennale  e  nei relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute, i lavori realizzabili  attraverso  contratti di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,  i lavori realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprietà o  altro titolo di godimento di beni immobili.

Si valuti se precisare il riferimento agli altri strumenti di programmazione, contenuto nella disposizione.

 

 

Il comma 18 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune venga determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, si tiene conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

In base al comma 19, ferme restando le priorità indicate dal precedente comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In base al comma 20, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

-         il rendiconto della gestione ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;

-         il Piano dei conti di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.

 

Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati.

 

L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (D. Lgs. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) stabilisce, in materia di Termini di approvazione dei bilanci, che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, reca le Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale D.M. prevede che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, una serie di elementi, tra i quali sono previsti - rispettivamente alle lettere b) ed e) richiamate nella disposizione in esame - : i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'articolo 3 del medesimo D.M., richiamato altresì nella disposizione in esame, stabilisce i contenuti del Piano dei conti, per la trasmissione del rendiconto, da trasmettere alla BDAP con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. medesimo.

Si ricorda infine che l'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di Indicatori di bilancio, stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano tale Piano, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla home page. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

In attuazione di tale previsione, sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali). L'adozione del Piano di cui al comma 1 è divenuta obbligatoria dall'esercizio successivo all'emanazione dei decreti in parola.

 

Il comma 21 stabilisce che il comune beneficiario del contributo in questione deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di recupero di somme dovute al Ministero dell'interno ed eventuale rateizzazione delle stesse.

Il comma 128 della legge n. 228 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione (in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione). Il comma 129 della medesima legge prevede poi che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

 

Il comma 22 prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti. Esso è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". La norma prevede che l'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Si segnala che il comma 6 - richiamato nel comma 22 in esame - concerne in realtà il caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, fattispecie in cui il contributo è revocato, mentre la disposizione qui in esame fa riferimento all'affidamento della progettazione, che sembrerebbe quella considerata al comma 16 della disposizione ovvero al comma 21 della stessa.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento normativo al comma 6 dell'articolo in esame.

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che realizzano opere pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

 

Inoltre, in base al comma 23, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

 


Articolo 8, commi 24 e 25
(Fondo per edifici destinati ad asili nido)

 

 

I commi 24 e 25 dell'articolo 8 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido e demandano ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo ed il riparto delle risorse.

 

Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo delle risorse in oggetto (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Nella definizione di tali criteri e modalità, il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari (come detto, gli edifici in oggetto sono di proprietà dei comuni), degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo. In base alla formulazione della suddetta norma di rinvio al decreto ministeriale, il riparto sembrerebbe concernere in via immediata il complesso delle dotazioni annue del fondo (per il summenzionato periodo 2021-2034).


Articolo 8, commi 26-28
(Contributi per investimenti a province e città metropolitane)

 

 

I commi 26-28 dell’articolo 8 autorizzano la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

 

Finanziamenti per la manutenzione della rete viaria (comma 26)

La lettera a) del comma 26 riscrive il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, al fine di:

§  ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034;

§  e incrementare lo stanziamento complessivo da 1,62 a 4,27 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo vigente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

120

2018

120

300

2019

300

300

2020

350

300

2021

400

300

2022

550

300

2023

550

 

2024

250

 

2028

250

 

2029

250

 

2030

250

 

2031

250

 

2032

250

 

2033

250

 

2034

250

1.620

Totale

4.270

 

Si ricorda che in base al comma 1077 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018, che non è oggetto di modifica da parte dei commi in esame, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 16 febbraio 2018 che, tra l’altro, all’art. 1 ha stabilito che “la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”.

 

La lettera b) del comma 26 riscrive il comma 1078 della medesima legge di bilancio (L. 205/2017), che disciplina la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) e il caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi stessi.

Le modifiche risultanti dalla riscrittura in esame consistono:

§  nella posticipazione dal 30 giugno al 31 ottobre successivo all’anno di riferimento, del termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi (di cui al comma 1076), mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  in una integrazione volta a disciplinare l’utilizzo dei ribassi di gara non riutilizzati. In tal caso viene infatti previsto che le corrispondenti risorse (così come avviene in base al testo vigente nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Si fa notare che, rispetto al testo vigente, ove si dispone che le risorse in questione siano alla fine riassegnate al c.d. fondo investimenti di cui al comma 1072, la riscrittura in questione fa riferimento al fondo di cui al comma 1076.

La finalità di tale modifica sembra quindi essere quella di vincolare le risorse al finanziamento di interventi per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, evitando che le risorse non utilizzate vengano dirottate al c.d. fondo investimenti[7] le cui risorse sono destinate a finanziare diversi e numerosi settori di intervento.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della disposizione in esame che sostituisca il termine “fondo” con il termine “risorse”, considerato che il comma 1076 a cui si fa riferimento non prevede l’istituzione di un tale strumento.

 

Con riferimento all’utilizzo dei ribassi, la riscrittura in esame opera un’ulteriore integrazione della norma volta a precisare che gli stessi possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 -punto 5.4.10.

Si ricorda che il citato punto 5.4.10 prevede che, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Finanziamento per la messa in sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (commi 27-28)

Il comma 27, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, autorizza una spesa complessiva di 3,45 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Si fa notare che tale stanziamento si affianca a quello previsto dal comma 889 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che disciplina l'attribuzione alle Province (e non anche alle città metropolitane) delle Regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. In attuazione di tale norma, che ha demandato la ripartizione dei contributi ad un apposito decreto del Ministero dell'Interno, è stato emanato il D.M. 4 marzo 2019.

 

Il comma 28 demanda la disciplina per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma precedente ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relativamente alle modalità di emanazione di tale decreto, la norma in esame prevede che lo stesso sia adottato, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente ai contenuti del decreto, viene previsto che lo stesso dovrà individuare:

§  le risorse per ciascun settore di intervento;

§  i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 

L’individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo è invece demandata ad un ulteriore decreto, emanato dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. citato.


Articolo 8, comma 29
(Risorse per la messa in sicurezza del territorio)

 

 

Il comma 29 incrementa (di 2,4 miliardi di euro) le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

 

L'art.1, comma 134, della legge di bilancio per il 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro, così ripartiti nel periodo di riferimento considerato: 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033.

Il comma 29, lett. a),  interviene su tale disciplina:

i) incrementando i contributi complessivi (pari a 5,595 miliardi di euro), che risultano così ripartiti nel nuovo periodo di riferimento: 135 milioni annui nel 2021 e nel 2022; 335 milioni annui dal 2023 al 2025, 470 milioni per il 2026, 515 milioni annui dal 2027 al 2032, 560 milioni per il 2033 e 200 milioni dal 2034. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente l'integrazione delle risorse è dunque pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

ii) prevedendo che i contributi siano erogati anche nel 2034 (e non solo fino al 2033).

 

Si segnala che gli ambiti di intervento dei contributi in esame sono stati arricchiti dall'art.49 del decreto-legge n.124 del 2019, in corso di conversione presso la Camera dei deputati (Atto Camera 2220).

Nello specifico, i contributi sono finalizzati, a legislazione vigente (art.1, comma 134, primo periodo, legge n.145/2018), alla realizzazione di:

§  opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

§  interventi di viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;

§  interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili,

§  infrastrutture sociali;

§  bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica non tengono conto dei nuovi ambiti di intervento introdotti come detto dal decreto-legge n.164/2019.

 

Gli importi spettanti a ciascuna regione, indicati nella tabella 1 allegata alla legge di bilancio per il 2019 (come modificata dal successivo comma 30, v. infra), potranno essere eventualmente rimodulati, a condizione che non vari il contributo complessivo. A tal fine, è necessario un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio del 2021 (e non più del 2020 come previsto nel testo vigente del comma 134, secondo periodo).

 

La lettera b), conseguentemente a quanto disposto dal comma 29, lettera a), rimodula gli importi della citata tabella 1, che dispone in ordine al riparto dei contributi tra le regioni.

Le modifiche alla tabella tengono conto, nello specifico, delle maggiori risorse allocate in bilancio, nonché dell'estensione dell'intervento al 2034. Le percentuali di riparto spettanti alle regioni non sono invece oggetto di modifica.


Articolo 8, comma 30
(Rimodulazione degli stanziamenti per
gli investimenti degli enti territoriali)

 

 

Il comma 30 dell’articolo 8 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti previsti dal medesimo articolo, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

 

Al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali, la norma prevede che, entro la data del 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui all’articolo 8, riferiti al periodo 2025-2034.


Articolo 9
(Edilizia sanitaria)

 

 

Il comma 1 del presente articolo prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

 

L'articolazione annua del suddetto incremento di cui al comma 1 non viene definita a livello normativo - ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) -, mentre la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio indica - oltre al suddetto incremento per il 2022 - un incremento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 200 milioni annui per il periodo 2024-2032.

Si segnala, inoltre, che la sezione II del presente disegno di legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile nel presente bilancio).

Complessivamente, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 626,2 milioni per il 2020 (526,2 milioni in termini di autorizzazione di cassa) e (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) a 970 milioni per il 2021 ed a 1.210 milioni per il 2022, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2032 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 30 miliardi.

Il comma 1 del presente articolo specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della parte dei suddetti accordi di programma (in materia di edilizia sanitaria) relativa ad interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014 e relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (interventi presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati alla suddetta attività). La norma finora vigente, oggetto della presente novella, prevede la risoluzione della parte degli accordi relativi ai suddetti interventi per l'ipotesi in cui la regione non avesse conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. In base alla novella, la risoluzione opera solo nel caso in cui il collaudo non sia stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2021 (ferma restando la condizione che l'intervento sia iniziato entro il 31 dicembre 2014).

 

 


Articolo 10
(Sblocca Italia)

 

 

L'articolo 10 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’effettuazione degli adempimenti ai fini dell’appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previsti dal D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto-legge “Sblocca Italia”), scaduto il quale si ha la revoca delle risorse assegnate agli interventi stessi.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il comma 3-bis dell’art. 3 del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) al fine di modificare il termine per la revocabilità delle risorse assegnate, che viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Il successivo comma 2 disciplina l’entrata in vigore di tale disposizione di proroga, stabilendo che la stessa avvenga il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 ha previsto l'istituzione di un Fondo c.d. sblocca cantieri, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.

Il comma 3-bis, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 185/2015 e modificato dall’art. 22-ter, del D.L. 119/2018, dispone che, ai fini della revoca dei finanziamenti (disciplinata dai successivi commi 5 e 6), le “condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”.

Di tale termine viene quindi disposta la proroga dall'articolo in esame fino al 31 dicembre 2021.


Articolo 11
(Green new deal)

 

 

L'articolo in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020,  930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 1). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di C02, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità (commi 2 e 3). L'articolo definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi (comma 4).  Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (comma 5).

Il comma 6 estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Il comma 7 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il comma 8 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il comma 9 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

Si dettano norme sul monitoraggio. In base al comma 10, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, sia la quantificazione del relativo impatto.

Agli oneri recati dai commi 4 e 10, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 1 nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 11).

Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (comma 12).

 

 

L'articolo in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, la strategia in linea con il Green new deal annunciato dalla Commissione europea.

In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) era previsto tra i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge Green New Deal e per la transizione ecologica del Paese.

La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un ‘Green new deal’ europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.

Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen, tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero. Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un’economia a zero emissioni nette si veda il Dossier n. 66 cura del Senato e della Camera dei deputati.

Si ricorda che è all'esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 1547 di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.

 

Dotazioni del Fondo e finalità

In particolare il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione:

§  470 milioni di euro per l'anno 2020

§  930 milioni di euro per l'anno 2021

§  1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Si rammenta che tale direttiva ha istituto un "sistema scambio quote" di emissione di C02 al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della  Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier  62/4 a cura del Senato e della Camera dei deputati.

 

Sempre il comma 1 chiarisce che il suddetto  fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di C02 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale. 

 

La RT chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possono derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

I commi 2 e 3 illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 2 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:

§  decarbonizzazione dell'economia;

§  economia circolare;

§  rigenerazione urbana;

§  turismo sostenibile;

§  adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

§  Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.

 

Il comma 3 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 2.

 

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:

§   l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 2

§  la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui ai commi 2 e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 3

§  la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 2 e 3, e quello di cui al comma 5, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei commi 2 e 3 il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 2 e 3, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

 

Il comma 5 stabilisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, lo Stato possa concedere la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.

La relazione illustrativa chiarisce che nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell’ambito del cosiddetto piano Junker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

 

Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al Dossier n. 21/1 DE.

 

Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della suddetta garanzia di Stato. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.

Il comma fa riferimento alla proposta di  regolamento che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.

La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'iter legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.

 

Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica

 

I commi 6 e 7 recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il comma 6 prevede che per le finalità di cui al comma 2:

a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);

 

L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Il co. 3-bis dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest’ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).

Si vedano la deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G, Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016, Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.

 

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l’ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall’art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.

 

Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.

Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

Il co. .858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

 

Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 1, co. 855, della L. 296/2006;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

 

Sempre la lettera d) in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si veda la pagina dedicata alle Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero sul sito del MISE.

 

Il comma 7 novella l’art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera c-bis).

 

L’art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell’art. 1 di tale decreto, il “nuovo” Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all’8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

La nuova disposizione istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.

Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito.

Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale.

 

 

Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale

 

Il comma 8 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond:

Ø  la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo

Ø   e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

 

Le suddette emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.

Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 10, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.

Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.

 

Il comma 9 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 10. Si indica espressamente la finalità della previsione nell’emissione dei titoli di Stato Green Bond.

Si demanda ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Monitoraggio

In base al comma 10, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4 della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un professionista indipendente:

-         la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2

-         nonché la quantificazione del relativo impatto.

Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di 'facoltà'.

Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.

 

Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto dei seguenti interventi:

-         degli interventi previsti dall'articolo in esame

-         nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all’articolo 7 (su cui si veda la relativa scheda illustrativa)

-         e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).

 

La disposizione prevede che la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l’Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala che la norma, al terzo periodo del comma 10, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione del comma, atteso che al mancato rispetto degli obblighi comunicativi viene data rilevanza ai sensi della normativa sulla performance.

 I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 9, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 8.

Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.

 

Il comma 11 stabilisce che agli oneri recati dai commi 4 e 10, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (comma 4) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (comma 10, primo periodo).

 

Green climate Fund

Il comma 12 assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

 

Il Green climate fund (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.

 

 

 


Articolo 12
(Green Mobility)

 

 

Dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

 

Il comma 1 prescrive alle pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa).

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

 Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del comma 2:

§  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

§  i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

§  i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;

§  le Forze di polizia.

 

Il comma 3 prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).


Titolo IV - Rinnovo dei contratti pubblici

 

Articolo 13
(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

 

 

L'articolo 13 incrementa di 225 mln di euro per il 2020 e di 1,4 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. 

 

In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:

§  1.650 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);

§  3.175 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

 

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – che, in base all’art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci – determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.

La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall’art. 1, c. 440 e 441, della L 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:

§  l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

§  l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

-  l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

-  l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);

-  l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Articolo 14
(Lavoro straordinario Forze di polizia)

 

 

Destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.

 

Il comma 1 autorizza un incremento di 48 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.

Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria (cfr. l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2 - che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 - del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Secondo l'ordinamento vigente (art. 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.

In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale - aggiunge il comma 2 - il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

 

Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]". Lì era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.

 

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).

La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).

 

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)

Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi,

e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).


Articolo 15
(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)

 

 

Destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020.

 

Questo articola autorizza un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (prevedendosi qui, analogamente a quanto esposto supra per le Forze di polizia, una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legilsativo n. 75 del 2017).

Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 1801/3).

 

Il decreto legislativo n. 97 del 2017 (recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede all'articolo 16 (come sostituito dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 'correttivo' n. 127 del 2018) l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio). Nelle more del perfezionamento di tale decreto ministeriale, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario prestato per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.


Articolo 16
(Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade  sicure")

 

 

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze Armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio in concorso con le Forze di Polizia. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano d'impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il Piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del D.L. 18 n. 7/2015;

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.    fino al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015  (legge di stabilità 2016);

6.    fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016  (legge di stabilità 2017);

7.    fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame autorizza la spesa di 149,97 milioni di euro per l'anno 2020 con specifica destinazione di euro :

§  147,50 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

 

 

 


Articolo 17
(Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

 

 

Istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

L'articolo istituisce un Fondo - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.

La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

 

A fini di copertura (a decorrere dal medesimo anno 2020) sono ridotte di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il richiamato comma della legge finanziaria 2007 ha disposto - al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti - un addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili (di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato), e che un apposito Fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra (per 30 milioni annui) al medesimo fine (con destinazione al centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno).


Articolo 18
(Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento
di personale e scorrimento di graduatorie)

 

 

I commi 1 e 2 del presente articolo modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale. Il comma 3 concerne le possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

 

La disciplina oggetto dei commi 1 e 2 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 1); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.

La novella di cui al comma 1, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto[8] alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori[9]. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale previsti dall’ordinamento). Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).

La novella di cui al comma 1, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.

La novella di cui al comma 1, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 2 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

 

Il comma 3 consente che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale approvate nel 2019 siano impiegate, mediante scorrimento, per l'assunzione di idonei non vincitori, fino ad un ulteriore trenta per cento dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti). Restano fermi i termini temporali di validità delle graduatorie[10].

La norma - che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[11] - si pone in deroga al principio posto dall'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, in base al quale, per le medesime amministrazioni (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui ai commi 365 e 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per le fattispecie specifiche di scorrimento ivi indicate.


Titolo V - Misure per la crescita

 

 

Articolo 19
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)

 

 

L'articolo 19 dispone la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

L’articolo 19, lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

§  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

§  per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

 

La lettera a), n.2, proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Dispone inoltre la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

§  la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;

§  l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;

§  l’applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

La lettera a), n.3, proroga altresì per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14).

 

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate.

Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b), n.1), dell’articolo in esame, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

§  manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

§  ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

§  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

§  eliminazione delle barriere architettoniche;

§  prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

§  cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

§  risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate nonché alla pagina web Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Si segnala che l'articolo 25 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

 

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.

 

Per una valutazione generale dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).


Articolo 20, commi 1-4
(Sport bonus)

 

 

L'articolo 20, commi, da 1 a 4, estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

La disciplina sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. 145/2018, richiamati dalla disposizione in commento (co. 1). Detto credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (co. 621 e 625).

Quanto all’aspetto soggettivo, possono accedere al credito d’imposta due categorie: persone fisiche ed enti non commerciali; soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (co. 622).

 

In merito all'ambito soggettivo, il D.P.C.M. 30 aprile 2019, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

 

Il co. 2 della disposizione in commento specifica poi che per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali (non si specifica che siano di pari importo) ed è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al d.lgs. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro.

Le ulteriori disposizioni della L. 145/2018 applicabili alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 riguardano:

§  la non applicazione dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 (co. 624);

§  gli obblighi di informazione posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi devono infatti danno immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione. È dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate (co. 626).

 

Il co. 3 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 30 aprile 2019, che ha attuato l'art. 1, co. da 621 a 626 della L. 145/2018, prevedendo anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

 

Il co. 4 inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018.

 

Si ricorda che il predetto art. 13 del D.L. 87/2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, ha istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

 

In materia, la L. 86/2019 ha previsto: all'art. 1, una delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, tra i cui principi e criteri direttivi è citata, fra l'altro, la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; all'art. 5 una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tali deleghe dovranno essere esercitate entro il 31 agosto 2020.

Attualmente, la disciplina degli enti di promozione sportiva è contenuta nell'art.16-bis del d. lgs. 242/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002, il cui co. 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.

 

Si stabilisce inoltre che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili sono definiti con D.P.C.M. o con decreto dell'Autorità politica con delega allo sport.

Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.

 


Articolo 20, comma 5
(Fondo sport e periferie)

 

 

L'articolo 20, comma 5, prevede che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute s.p.a., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. Criteri e modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso.

 

 

            Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:

§  ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));

§  realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));

§  completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));

            Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M[12].

            In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

            Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di 15 milioni di euro per il 2017, 40 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020[13].

            A sua volta, l’art. 1, co. 362, della la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018 da iscrivere in un’apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

            Successivamente, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, da ultimo, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il D.P.C.M. 31 ottobre 2018, come modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 e con D.P.C.M. 14 febbraio 2019.

            L’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con delibera n. 10 del 4 aprile 2019 e, da ultimo, con delibera n. 45 del 24 luglio 2019, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.

            A sua volta, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”. E’ pertanto intervenuta la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.

            A livello organizzativo, da ultimo, l’art. 1, co. 28 e 29, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che le risorse del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla Sport e Salute s.p.a., che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 25 luglio 2019, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute s.p.a. o un soggetto da essa individuato. Fra l’altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.

           

La disposizione in commento opera dunque un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019.

Sembrerebbe opportuno procedere ad una abrogazione esplicita delle disposizioni superate.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport nel rispetto delle finalità di cui al citato art. 15, co. 2, lett. a), b) e c), del D.L. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.


Articolo 21
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

 

 

L'articolo 21 estende al 2020 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

 

La disposizione prevede che, con riferimento all'anno d'imposta 2020 non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione è già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.

Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.

 

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

§  nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

§  per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

 

 

 

 

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.


Articolo 22
(Superammortamento, iperammortamento
e credito d’imposta per progetti ambientali)

 

 

L’articolo 22 proroga alcune misure agevolative fiscali per le imprese (superammortamento e iperammortamento) e introduce un credito d’imposta per le imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi.

Il comma 2 proroga al 2020 il cd. superammortamento, misura agevolativa che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti beni materiali strumentali nuovi.

Viene prorogato (commi da 3 a 7) al 2020 anche il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell’investimento) il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.

I commi da 8 a 16 riconoscono un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.

 

 

Le norme esplicitamente chiariscono (comma 1) che la proroga del superammortamento e dell’iperammortamento viene disposta nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0", finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativa di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale.

 

Con riferimento agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel corso dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre scorso, il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha preannunciato - alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull’efficacia delle misure introdotte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – l’intenzione di apportare alcune modifiche, nel rispetto dei principi di neutralità settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano.

Dopo un biennio di crescita sostenuta successivo all’introduzione del super e iper ammortamento, la dinamica degli investimenti fissi lordi (fonte Istat) e degli ordinativi di beni 4.0 (fonte Ucimu) ha subito una decelerazione nel 2018 e nel primo semestre dell’anno in corso.

Le modifiche sono volte a garantire un ampliamento della base di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, coinvolte nel processo di innovazione e trasformazione digitale. Nello specifico, il Ministro ha preannunciato la transizione da un Piano annuale a una strategia pluriennale per l’innovazione e la trasformazione digitale attraverso l’introduzione di un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito di imposta, articolato su più finalità: ricerca, sviluppo e innovazione; acquisto macchinari; innovazione nei processi produttivi; formazione. Si punterà a introdurre due nuovi obiettivi:

-          favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell’economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea;

-          massimizzare i benefici dell’industria 4.0 attraverso la realizzazione di architetture informative e piattaforme che consentano un’integrazione dei beni materiali e immateriali.

In tale ambito è stata preannunciata la modifica delle agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo attraverso l’introduzione di un’agevolazione per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy, anche consolidando il credito d’imposta per la formazione 4.0.

Proroga del superammortamento

Il comma 2, come anticipato, proroga al 2020 il cd. superammortamento.

Più in dettaglio, si consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Detta misura è stata da ultimo prorogata al 2019 dal decreto-legge n. 34 del 2019. Come già previsto da tale provvedimento, le norme in commento fissano un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Con una disposizione di chiusura (analoga all’articolo 1, comma 34 della legge di bilancio 2018) si confermano le esclusioni dal superammortamento disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Proroga dell’iperammortamento

Il comma 3 proroga il cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018).

Tale misura consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della stessa legge di bilancio). Il beneficio è stato prorogato dall’articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni.

 

Viene dunque prorogata la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Essa è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sulla disciplina dell’iperammortamento fiscale è intervenuto l’articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l’applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento.

Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell’iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

 

Il comma 3, richiamando il comma 61 della legge di bilancio 2019, modula l’iperammortamento secondo gli importi degli investimenti effettuati.

In particolare la maggiorazione:

§  si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;

§  si applica nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;

§  non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni.

 

Il comma 4 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2020, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2021.

 

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo, per effetto della legge di bilancio 2019). Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Dunque, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2021, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2020, le condizioni sopra indicate: accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Si ricorda che l’allegato B alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

§  sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

§  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

§  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Si segnala che il comma 229 della legge di bilancio 2019 ha ricompreso, tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.

 

Il comma 5, nel confermare la documentazione già richiesta dalle precedenti leggi di bilancio (dettagliata all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 6 mantiene ferma la norma (contenuta nell’articolo 1, comma 93 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. superammortamento) che esclude la possibilità di maggiorare l’ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Nel citato allegato 3, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017. Il superammortamento per gli investimenti relativi a tali beni è stato da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti: per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è stato pari al 30 per cento e sono stati esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Esso non viene prorogato dalle norme in esame.

 

Il medesimo comma 6 mantiene ferme le norme in tema di investimenti sostitutivi (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018).

Tali norme intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In particolare le richiamate norme contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 4 del richiamato decreto-legge n. 87 del 2018 ha chiarito che, se si tratta di investimenti sostitutivi, non si applica la revoca dell’iperammortamento (di cui al comma 2 del medesimo articolo 7) ordinariamente prevista nel caso di delocalizzazione, ossia nel caso in cui i beni agevolabili sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero.

 

Il comma 7 ridetermina gli acconti d’imposta per i soggetti che usufruiscono dell’agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi 3 e 4.

Credito d’imposta per progetti ambientali

Il comma 8 concede alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti. Il credito è concesso per gli anni dal 2020 al 2022.

Affinché sia concessa tale agevolazione, occorre che:

§  le imprese realizzino progetti ambientali, meglio specificati al comma 9 della norma in esame;

§  tali progetti ambientali includano beni materiali e immateriali strumentali nuovi, aventi alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi negli allegati A e B alla citata legge n. 232 del 2016, legge di bilancio 2017), acquistati dal 1° gennaio 2017.

 

Ai sensi del comma 9, il credito d’imposta spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

§  generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

§  generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

§  generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

§  realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

 

I costi agevolabili sono individuati al comma 10. Si tratta dei costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

§  competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;

§  consulenze specialistiche;

§  personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

 

Ai sensi del comma 11, si demanda all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, linee guida per la valutazione tecnica dei progetti, nel rispetto degli obiettivi indicati al già commentato comma 9.

 

Il comma 12 chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare da apposita certificazione rilasciata rispettivamente dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

 

Il credito d’imposta (comma 13) è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Si può utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.L. n. 241 del 9 luglio 1997, in tre quote annuali di pari importo.

Ai sensi del comma 14, a tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Il comma 15 chiarisce che, nel caso di controllo e accertamento di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

 

Ai sensi del comma 16, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, l’individuazione delle relative modalità attuative.

 

Il comma 17 stima gli oneri derivanti dal credito d’imposta così introdotto in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025.

Affida infine al MEF il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta così istituito, ai fini di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

 

In questa sede si ricorda che il decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto le seguenti agevolazioni ambientali:

§  abbuoni sui prezzi e un credito d’imposta per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato (articolo 26-bis);

§  benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta, per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso (articolo 26-ter).


Articolo 23
(Credito di imposta per la formazione 4.0)

 

 

L’articolo 23 proroga di un anno (al 2020) l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo di un solo periodo di imposta. Si autorizza, a tal fine, una spesa di 150 milioni di euro anche per l’anno 2021.

 

In dettaglio, il comma 1, lettera a) estende l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 - di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55 della legge di bilancio 2018 - anche alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo del solo periodo d’imposta successivo.

 

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 53 della legge di bilancio 2018 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali richiamate dall’articolo 64 del codice di procedura civile. (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese. In particolare il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

 

Il comma 1, lettera b) delle norme in commento stabilisce che per la proroga dello stanziamento è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

 

 


Articolo 24
(Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)

 

 

L’articolo 24 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

 

L’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015).

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

 

L’articolo in esame proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

 

Si ricorda che recentemente la Commissione europea, con la decisione C (2018) 1661 final del 6 aprile 2018, ha autorizzato il regime di aiuti previsti dal citato articolo 18-quater. Successivamente a tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha definito con provvedimento del 9 agosto 2019 le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

 

Si segnala che analogamente a quanto disposto dall’articolo 24, l’articolo 37 del disegno di legge in esame proroga al 31 dicembre 2020 anche il credito d’imposta previsto per gli investimenti realizzati delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici si rimanda alla scheda dell’articolo 18-quater del dossier Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 realizzato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.


Articolo 25
(Bonus facciate)

 

 

L'articolo 25 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

 

L'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 dispone norme in materia detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. L'articolo 25 del disegno di legge in esame ne dispone l'integrazione inserendo, dopo il comma 1, il nuovo comma 1.1, il quale stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

 

Alla detrazione non si applicano limiti massimi di spesa

 

Infine, l'articolo in esame stabilisce che si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR).

Tale disposizione stabilisce, in via generale, che è possibile detrarre dall'IRPEF un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR sono:

-          interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

-          ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

-          realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

-          eliminazione delle barriere architettoniche;

-          misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;

-          opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

-          opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

-          adozione di misure antisismiche;

-          bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

In particolare, il comma 7 dell'articolo 16-bis del TUIR dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il successivo comma 8 regola il caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, disponendo che la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Viene infine stabilito che, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette interamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

Al riguardo, si segnala che l'articolo 19 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013).

 

 

 


Articolo 26
(
Nuova Sabatini, investimenti SUD ed
investimenti eco-sostenibili delle PMI)

 

 

L’articolo 26 dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.

La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate (comma 1).

Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario) (comma 2).

Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura (comma 3).

Sui finanziamenti concessi di cui al precedente periodo, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (comma 4).

 

Il comma 1 rifinanzia di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 la cd. Nuova Sabatini.

 

La cd. Nuova Sabatini è una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

§  un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti

§  un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Nel dettaglio, il contributo statale è parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura: 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0", in quanto tali investimenti, ai sensi quanto previsto sin dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 55 e 56, L. n. 232/2016) godono di una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Ai contributi statali “maggiorati” per gli investimenti 4.0 è poi riservata una specifica quota degli stanziamenti autorizzati. La riserva, inizialmente fissata dalla legge di bilancio 2017 al 20 percento è stata poi fissata al 30 per cento dalle successive norme di rifinanziamento, contenute nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 41) e nella legge di bilancio per il 2019 (per una ricostruzione normativa più generale cfr. Box, infra).

 

Il rifinanziamento disposto dal comma 1 – complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025 – è dunque relativo all’autorizzazione di spesa finalizzata a fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali previsti dalla “Nuova Sabatini”.

 

Come nella legge di bilancio per il 2018 e per il 2019, è riservata una quota, pari al 30 per cento delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30 per cento per gli investimenti Industria 4.0 (richiamando a tal fine l’articolo 1, commi 55 e 56 della legge n. 232/2016).

 

Il medesimo comma 1, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, eleva la maggiorazione del contributo statale dal 30 per cento al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma.

 

A fondamento dell’inserimento di tale maggiorazione, la relazione tecnica evidenzia che la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute nel periodo 2014-2018, ha mostrato un’articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito di quelle delle aree Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% Sud e Isole), le quali oltre ai limiti legati alla scarsa propensione all’innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, scontano l’applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro Nord.

 

Si rileva che il comma 1 in esame non indica in che quota percentuale annua, nel periodo 2020-2025, debba operare la riserva in questione, né rimanda in merito ad una norma attuativa secondaria. Solo la relazione tecnica fornisce il riparto annuale, suddividendo la riserva di 60 milioni complessivi in 12 milioni per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024 e 4 milioni nel 2025.

 

Il comma 2 dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse stanziate per la misura al comma 1, sia destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato - sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.

Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

 

I contributi statali concessi ai sensi della “Nuova Sabatini” sono configurabili come “contributi in conto impianti” e sono comunicati in esenzione ai sensi della disciplina UE relativa al settore di riferimento e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato in regime “de minimis[14].

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

Regolamento generale di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione Ue di talune categorie di aiuti Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50% (Si rinvia, più dettagliatamente, al Punto 8 della Circolare MISE 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mod..).

 

Ai sensi del comma 3, le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 1 e 2 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

 

A sensi del comma 4, sui finanziamenti di cui al comma precedente la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato[15].

 

Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della Sezione speciale del Fondo destinata all’editoria - istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

 

Si ricorda che la Sezione speciale per l’editoria del Fondo di garanzia PMI è finalizzata a favorire l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese editoriali. La Sezione Speciale è stata istituita con una convenzione del 5 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata con decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 Febbraio 2015. La dotazione iniziale della Sezione è stata pari a circa 7,42 milioni di euro, con una compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale ha potuto contare di fatto su una dotazione finanziaria complessiva iniziale di 14,84 milioni di euro.

 

Si osserva che il comma 4, per come formulato, consente l’accesso gratuito per le MPMI alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI solo a valere sui finanziamenti di cui al comma 3 (cioè sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate) e non ha carattere generale.

 

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

§  l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario). I finanziamenti sono concessi, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché – a seguito della novella apportata dal D.L. n. 34/2019 - anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI

§  l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all’articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch’essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Quanto ai finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 4 milioni di euro (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013, come novellato dall’articolo 20 del D.L. n. 34/2019).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")[16].

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l’erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione (tale possibilità di erogazione unica è stata introdotta dall’art. 20 del D.L. n. 34/2019, come la precisazione che l’erogazione avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese).

Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9-bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

L’autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l’anno 2022 e 28 milioni per il 2023.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

L’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Alla data di ottobre 2019, il MISE comunica che risulta prenotato l'89% delle risorse statali stanziate per la misura.

 

Stato delle risorse: 11% disponibile

Fonte: MISE

 

La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

 

Si ricorda infine che il D.L. n. 34/2019 ha esteso la disciplina agevolativa di sostegno della cd. "Nuova Sabatini" anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. A tal fine, l'intervento statale viene rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.


Articolo 27
(Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa)

 

 

L’articolo 27 assegna 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

L'art. 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal presente articolo, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

Con riferimento alla riduzione della percentuale minima relativa all’accantonamento “di rischio”, si ricorda che l’art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2014 (decreto di attuazione delle disposizioni in esame) disponeva che “per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso”.

 

Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

 

Per lo stato del fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del Mef.


Articolo 28, commi 1-10
(Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)

 

 

L'articolo 28, commi da 1 a 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Vengono altresì disciplinati le sue funzioni e i suoi organi.

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere in un apposito fondo dello stato di previsione del MIUR, per potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati.

Dalla tabella 7 si evince che detto Fondo è iscritto nel nuovo capitolo 7288 ed è denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

Tale denominazione non compare tuttavia nell'articolato.

Di tali risorse, 0,3 milioni di euro, nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati espressamente al funzionamento e al personale dell'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca.

Si segnala l'assenza di una norma sulle procedure di trasferimento delle risorse del fondo per la quota relativa al funzionamento ed al personale dell'Agenzia nonché di una norma sulle procedure di impiego o di trasferimento della restante dotazione (la quale sembrerebbe in ogni caso destinata all'Agenzia, cfr. infra in merito).

 

Si ricorda che l'art. 1, co. 870, della L. 296/2006 ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'università e della ricerca (ora MIUR) il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). In virtù dell'art. 60 del D.L. 83/2012 (e successive modificazioni e integrazioni), a valere sul FIRST sono finanziati i seguenti interventi:

§  interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

§  interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;

§  appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale;

§  azioni di innovazione sociale;

§  interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

§  interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;

§  le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

Con il D.M. 593/2016 il MIUR ha stabilito nuove procedure per regolare l’utilizzo e la gestione del FIRST con riferimento al sostegno alle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano, nonché di ricerca fondamentale, inserite in accordi e programmi europei e internazionali. Per ulteriori dettagli si veda qui.

Con il decreto 24 luglio 2019 sono state definite nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, per adeguare le disposizioni previste dal D.M. 594/2016 con particolare riferimento alle  modalità procedurali  di  valutazione,  al  fine  di  garantire  una  maggiore trasparenza   nell'iter   valutativo   dei   progetti   di    ricerca fondamentale. Per ulteriori dettagli si veda qui.

 

In base al successivo comma 2, si collega la realizzazione della finalità sottesa all'istituzione del fondo in esame (potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca) all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

Si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) era previsto un apposito disegno di legge, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, intitolato "Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico".

L'Agenzia:

§  promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

§  favorisce altresì l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

 

I compiti dell'Agenzia sono descritti al comma 3:

§  al fine della definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), verifica l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma (lett. a)).

Il d. lgs. 204/1998 ha stabilito che il Governo determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. Il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 è stato approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. Esso è basato su sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno;

§  promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali (lett. b)). Parrebbe opportuno specificare se si tratta di risorse a valere sul Fondo di cui al co. 1. Sembrerebbe inoltre opportuno valutare se il riferimento alle migliori pratiche internazionali debba essere definito in termini più specifici (anche, in ipotesi, facendo rinvio alle determinazioni dello statuto di cui al comma 9);

§  valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR nell’ambito delle sue competenze, specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato (lett. c)).

L'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è stata istituita dal D.L. 262/2006 e opera secondo modalità definite con D.P.R. 76/2010. L'ANVUR già svolge, tra l'altro, valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il Fondo nazionale per l'innovazione è un soggetto multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di c.d. Venture Capital secondo modalità dettate con decreto 27 giugno 2019. Per ulteriori informazioni si veda qui;

§  definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione (lett. d)). Al riguardo, il successivo co. 10 demanda ad un DPCM la definizione di "procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile", i cui risultati devono essere tenuti in considerazione dell'Agenzia per la definizione del piano di semplificazione.

 

In base ai commi 4-8, sono organi dell'Agenzia:

§  il direttore, scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto. Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica per 4 anni. Non è specificato se il mandato sia rinnovabile;

§  il comitato direttivo, composto da 8 membri così suddivisi: due scelti dal MIUR, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. I membri del comitato direttivo - come il direttore - sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, con esperienza - quale requisito preferenziale - nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica per 4 anni. Non sono indicate le funzioni del comitato direttivo e non è specificato se il mandato dei suoi membri sia rinnovabile;

§  il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del d. lgs. 123/2011. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

 

Secondo il comma 9, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Si ricorda che in virtù del co. 1 dell'articolo in commento, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d. lgs. 165/2001 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

L'ultimo CCNL del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

 

Il comma 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e "le modalità di attuazione del presente comma". Non risulta chiaro quali siano le modalità attuative del comma in commento, pertanto il riferimento a tale espressione potrebbe essere superfluo.

 

Si stabilisce inoltre che l'Agenzia, nella predisposizione del summenzionato piano di semplificazione di cui al co. 3, lett. d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall’applicazione del presente comma.

 

 

 

 


Articolo 28, commi 11 e 12
(Programmi spaziali e aerospaziali)

 

 

Il comma 11 destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Il comma 12 dispone in relazione alla procedura di assegnazione delle predette somme.

 

Il comma 11 destina una serie di incrementi alle somme assegnate con il DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 145/2018, relativamente al quinquennio 2020-2024.

 

2020

2021

2022

2023

2024

390

452

377

432

409

Gli importi sono espressi in milioni di euro

 

Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

 

Il DPCM richiamato (il cui testo non risulta ancora disponibile) reca la ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Sul relativo schema (Atto del Governo n. 81) la V Commissione della Camera e la 5a Commissione del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, il 29 maggio 2019 e il 6 giugno 2019.

Al riguardo si ricorda che i commi 95-96 dell'articolo 1, L. 145/2018 hanno disposto l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95).

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l’utilizzo delle risorse del Fondo in questione, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

 

I decreti di riparto del Fondo individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il già ricordato comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il comma 12 prevede l'assegnazione delle predette somme con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 1 della L. 7/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al d.lgs. 128/2003.

L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), mediante sostituzione dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri

Il co. 6 del nuovo art. 21 ha disciplinato le competenze del Comitato.

In particolare, il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.


Articolo 28, comma 13
(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)

 

 

L'articolo 28, comma 13, incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.

 

In particolare, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, vengono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato". Ciò al fine di aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato.

 

Si segnala che in virtù dell'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017. L'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali.

 

Si ricorda che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.

           

            Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

           

            Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, composta da una parte fissa ed una variabile, e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010. Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

            Il CCNL dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018 è stato siglato a luglio 2019; l'art. 41 del citato CCNL prevede un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione di parte fissa e di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 2.896.592 euro annui.

           

            La dotazione originaria della nuova sezione è 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.

           

            L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato (v. infra) in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

           


Articolo 28, comma 14
(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)

 

 

L'articolo 28, comma 14, incrementa, per l'anno 2020, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica.

 

In particolare, l'aumento delle risorse è pari a 11 milioni di euro per il 2020, e si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015. Quest'ultima disposizione ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

L'incremento disposto dalla disposizione in commento è finalizzato a prevedere misure per potenziare la qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica.

 

Si ricorda che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:

§  rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;

§  promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;

§  promuovere metodologie e didattiche inclusive; 

§  garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;

§  rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;

§  assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;

§  promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;

§  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;

§  favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;

§  promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.

·                                Per ulteriori approfondimenti si veda qui.

·        Una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è già prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.


Articolo 28, comma 15
(Innovazione digitale nella didattica)

 

 

L'articolo 28, co. 15, prevede un incremento, per l'anno 2020, delle risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica.

 

In particolare, viene aumentata di 2 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015, come modificata dalla L. 145/2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica. La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

La L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, a decorrere dal 2016 è stata autorizzata originariamente la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, si veda infra), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Gli ambiti di azione del PNSD sono: strumenti; competenze e contenuti; formazione e accompagnamento.

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale è stato adottato con D.M. 851/2015. Si ricorda peraltro che l'art. 1, co. 725-726, della L. 145/2018, ha previsto la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 di équipe formative territoriali - formate da un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR - per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche. Per far fronte a tali attività, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono state ridotte, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021.

Un primo riparto di risorse si è avuto con D.M. 62 del 30 gennaio 2019 per la parte in conto capitale dell'annualità 2019, destinato alla realizzazione di ambienti digitali e didattici innovativi presso le istituzioni scolastiche ubicate in aree a rischio. Un ulteriore riparto per la parte in conto capitale per le annualità 2019 e 2020 è avvenuto con D.M. 279 del 28 marzo 2019, destinato: alle biblioteche scolastiche; al potenziamento della didattica laboratoriale per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nelle scuole del primo ciclo di istruzione; all'ammodernamento delle attrezzature in chiave digitale delle istituzioni scolastiche ad indirizzo enologico; ad azioni di supporto su progetti di didattica innovativa e digitale del PNSD, anche con riferimento all'utilizzo dei social media a scopo didattico.

 

 


Articolo 28, comma 16
(Diritto allo studio universitario)

 

 

L'articolo 28, comma 16, incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

 

In particolare, per il 2020, si prevede un aumento di 16 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012. Tale Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Le relative risorse confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 - L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

In virtù della L. 145/2018 e del D.M. 31.12.2018 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, per il 2019 il Fondo ha una dotazione di 246.814.548 euro, ed è stato incrementato percentualmente dal 2013 al 2019 del 65,4%.

Per ulteriori approfondimenti sulle risorse e sulle misure organizzative, si veda la sezione "Il diritto allo studio universitario" sul sito internet della Camera dei deputati. Qui il portale dedicato al diritto allo studio universitario sul sito internet del MIUR.


Articolo 29
(Personale degli enti di ricerca)

 

 

L'articolo 29 ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca, prevedendo: l'abbassamento (dall'80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese complessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa per il calcolo dell'indicatore della spesa; un percorso di graduale riduzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto limite massimo. L'articolo modifica altresì il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale dei medesimi enti.

A tali fini, si novellano gli articoli 9 e 12 del d.lgs. 218/2016.

 

Il comma 1, lett. a), dell'articolo in commento sostituisce interamente l'art. 9 del d.lgs. 218/2016 in materia di fabbisogno, budget e spese di personale. Resta fermo che gli enti definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attività (PTA).

Ciò che viene modificato attiene anzitutto all'indicatore del limite massimo delle spese di personale, che a legislazione vigente è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio e non può superare l'80 per cento. In virtù della novella, si precisa che tale indicatore è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale, di competenza dell'anno precedente a quello di riferimento, alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Tale rapporto non può superare il 70 per cento. Potrebbe essere utile esplicitare se anche per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alla media dei ricavi dell'ultimo triennio.

Viene dunque introdotta una distinzione tra enti in contabilità finanziaria e enti in contabilità civilistica ai fini dell'individuazione delle somme che entrano nel calcolo dell'indicatore; quest'ultimo viene ridotto, dall'80 al 70 per cento, imponendo quindi una disciplina più restrittiva per le assunzioni.

 

Si ricorda che in base all'art. 10 del d.lgs. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al d.lgs. 91/2011, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. L'art. 17 del citato d.lgs. 91/2011 stabilisce comunque che, al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche in raccordo con le regole contabili, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica assicurano, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria.

 

Inoltre, si precisa che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile. A legislazione vigente sono invece escluse le spese sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

In merito ai criteri applicabili agli enti che si trovano in diverse situazioni rispetto all'indicatore del limite massimo delle spese di personale, si registrano ulteriori novità:

§  per gli enti che registrano un indicatore superiore al 70 per cento si prospettano due scenari:

-         entro l'anno 2025, essi devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento (attualmente, gli enti che superano l'80 per cento non possono assumere);

-         a decorrere dal 2025, non possono procedere all'assunzione di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. Si specifica inoltre che gli enti, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definiscono le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale;

§  gli enti che registrano un indicatore inferiore al 70 per cento possono procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5 per cento e comunque entro il margine a disposizione rispetto al limite del 70 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo (attualmente, gli enti che riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento);

Rispetto alla legislazione vigente, non si fa più riferimento, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, alla definizione, da parte del Ministro vigilante, del costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

Si introduce poi un margine di flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio previsto dall'art. 23, co. 2, del d. lgs.75/2017. Tale ultima disposizione prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[17]. Per gli enti di ricerca, si prevede un adeguamento, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Resta fermo che oneri conseguenti ad eventuali incrementi devono essere coperti a valere sul bilancio di ciascun ente, garantendo il rispetto dell'indicatore del limite massimo di spesa per il personale e l'equilibrio di bilancio.

 

Il comma 1, lett. b), novella l'art. 12 del d. lgs. 218/2016 per adeguarlo alle disposizioni del nuovo articolo 9 del medesimo d. lgs., come modificato dal co. 1, lett. a). In base alle novelle, si precisa anzitutto che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate sia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto a legislazione vigente, sia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni. Si inserisce dunque il MEF quale destinatario delle comunicazioni sulle assunzioni e si fissa un termine entro cui adempiere a tale obbligo.

Inoltre, si ricolloca in un nuovo co. 4-bis all'art. 12 del d.lgs. 218/2016, quanto già previsto nel vigente art. 9 (ora, come si è detto, novellato), circa il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali e le relative procedure in caso di scostamento dai limiti di spesa previsti. Tale monitoraggio spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e al Ministero vigilante. Sono confermate le disposizioni vigenti circa la procedura prevista in caso di sforamento dei limiti di spesa e le conseguenti misure correttive.


Articolo 30
(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

 

 

L'articolo 30 ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.    

 

L'articolo 30 stabilisce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dall'articolo in esame.

 

I commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno modificato l'ACE, stabilendo:

-         nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa, che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l’eccedenza relativa all’ACE;

-         specifiche limitazioni all'utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE;

-         per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

-         l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l'incremento del capitale proprio.

 

Nel febbraio 2018, Confindustria ha pubblicato uno studio statistico sull'utilizzo dell'ACE, elaborato sulla base delle relative informazioni fornite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che ne effettua annualmente la pubblicazione nell’ambito dell’analisi delle dichiarazioni fiscali (presentate nel 2016 per l'anno d'imposta 2015) delle persone fisiche e delle società di capitali. Per quanto concerne i soggetti IRES, nel periodo d’imposta 2015 avevano maturato diritto alla deduzione ACE oltre 302.700 società di capitali, con un incremento pari all'8,3 per cento rispetto al 2014 (mentre l'aumento dal 2013 al 2014 è risultato pari al 7,6 per cento). Il 38,1 per cento delle società (circa 115.200) ha ottenuto l’ACE per l’intero quinquennio 2011-2015, mentre il 15% ha maturato il diritto alla deduzione per la prima volta nel 2015. Il totale delle deduzioni accordate nel 2015 è risultato pari a 18,9 miliardi, con un incremento del 53,7 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2015 oltre 1.800 soggetti hanno fatto ricorso alla possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, in 5 rate annuali di pari importo, per un ammontare complessivo di 238 milioni di euro. Il 48,6 per cento dell’ACE spettante per il 2015 riguarda soggetti che operano nel nord-ovest dell’Italia, in particolare in Lombardia (38,5 per cento, pari a 7,3 miliardi di euro). Il 26,24 per cento dell'ACE è stato ha riguardato soggetti stabiliti nel centro Italia, mentre il 20,37 per cento è risultato relativo a soggetti stabiliti nel nord-est. Lo studio sottolinea che, l’incremento della quota dei soggetti che utilizzano l’ACE è direttamente correlata alla crescita dei ricavi. Nel 2015, il 49 per cento dell’ammontare complessivo delle deduzioni è stato assegnato a un numero relativamente contenuto di società (4.441, pari all'1,4 per cento delle oltre 302.700 società dichiaranti), caratterizzate da ricavi superiori ai 50 milioni di euro. Tali risultati evidenziano, a giudizio della Confindustria, che la capacità d’impatto dell’ACE sarebbe decrescente in funzione della dimensione delle imprese che vi fanno ricorso. Dal punto di vista dell'analisi industriale, i settori con il maggior numero di soggetti interessati dall'ACE sono quelli del commercio (ingrosso e dettaglio) e del manifatturiero, seguiti dalle attività immobiliari e dal settore delle costruzioni. L'insieme dei quattro settori citati supera il 60 per cento delle imprese che hanno avuto accesso all'ACE. Dal punto di vista dell'ammontare delle deduzioni, il settore finanziario e assicurativo ha assorbito nel 2015 il 37 per cento del totale (7 miliardi di euro) contro il 24 per cento del settore manifatturiero (4,5 miliardi di euro). Quanto ai soggetti IRPEF (società di persone ed imprenditori individuali), dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2015 si rileva un incremento del 2,3 per cento nel numero dei soggetti che hanno maturato diritto alla deduzione (circa 235.000), per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Per le persone fisiche, la deduzione nel 2015 risulta essere associata principalmente a partecipazioni in società di persone (circa 1,2 miliardi di euro) e in misura più contenuta allo svolgimento diretto di attività d’impresa (298 milioni di euro). Le attività che hanno ottenuto l’ACE risultano principalmente operative nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio (42 per cento), delle costruzioni (15,8 per cento) e delle attività immobiliari (5per cento).

Per ripristinare la disciplina dell'ACE, il comma 1 dell'articolo 30 abroga espressamente le disposizioni recate dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili

 

In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.

Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un’aliquota ridotta al 15 per cento per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.  Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione in esame, che prevede il ripristino dell'ACE. 


Articolo 31
(Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)

 

 

L'articolo 31 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione. 

 

Il comma 1 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro. Con decreto ministeriale sono individuati condizioni e criteri per tale misura premiale.

Il comma 2 prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione, in particolare:

§  stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;

§  individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

 

Il comma 3 stanzia, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva

 

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, tale Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni secondo criteri individuati dalla medesima disposizione.

 

 


Articolo 32
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

 

 

L’articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l’attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L’attuazione del Piano viene confermata in capo all’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 2, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all’estero, disponendone un incremento di 30 unità e stanzia a favore del MAECI 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità - già previste dalla normativa istitutiva del Piano medesimo di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 - la cui realizzazione è in corso.

Si tratta delle seguenti finalità, individuate dal citato articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l):

a)   iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b)   supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c)   valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)   sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)   realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

f)    sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

g)   realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

h)   rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

i)    sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

Si segnala che la finalità del Piano di cui alla lettera e) dell’articolo 30, comma 2, D.L. n. 133/2014 era specificamente volta alla realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Pertanto, alla predetta finalità, sono state assegnate risorse unicamente nell’anno 2015, dal primo dei decreti ministeriali di riparto degli stanziamenti autorizzati per il Fondo stesso (D.M. 7 aprile 2015, cfr. infra, ricostruzione normativa). Il rifinanziamento qui in esame pertanto non considera la lettera e).

 

Il comma 1 conferma quale soggetto competente all’attuazione del Piano l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (cfr. D.M. 20 febbraio 2015).

All’ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Recentemente, il D.L. n. 104/2019, in corso di conversione, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE vengono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Nel dettaglio comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma 9 dell’articolo 2 del D.L. n. 104/2019 modifica l’articolo 30, prevedendo:

§  che le modifiche al Piano siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;

§  che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;

§  che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo;

§  che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziate per il Piano, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l’anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da a) ad l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE Agenzia relative al Piano.

Il D.M. 25 luglio 2016 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano Made in Italy, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)[18].

Il D.M. 13 aprile 2017 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il D.M. 19 febbraio 2018 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Infine, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato i Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il D.M. 14 marzo 2019 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

 

Il comma 2, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all’estero, autorizza i seguenti interventi:

§  alla lettera a) dispone un incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (prioritariamente presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles, come evidenziato nella relazione tecnica), ai sensi dell’articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967. A tale fine, incrementa l’autorizzazione di spesa per l’indennità di sede estera, di cui all’articolo 170 del medesimo D.P.R. di 2,505 milioni di euro per il 2020 e di 5,010 milioni di euro per il 2021;

§  alla lettera b) dispone un ulteriore incremento della predetta autorizzazione di spesa per 2,1 milioni di euro per il 2020 e per 4,2 milioni a decorrere dall’anno 2021 finalizzato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all’esigenza di coprire altri 30 posti aggiuntivi presso uffici all’estero (anche in questo caso, in via prioritaria presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles) mediante l’invio di personale di ruolo MAECI.

§  alla lettera c) stanzia a favore dello stesso Dicastero la spesa di 0,5 milioni dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale della predetta Amministrazione.

 


Titolo VI - Misure per il Sud

 

Articolo 33
(Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC)

 

 

L’articolo 33 reca una serie di modifiche all’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

In particolare, l’articolo modifica i criteri per l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e coesione”, introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 

L’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione con l’obiettivo di promuovere il coordinamento di tutti gli strumenti programmatori attualmente esistenti con cui, nell’arco dei tre cicli di programmazione del FSC (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), si è proceduto alla programmazione delle risorse del Fondo.

In sostanza, il citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019 assegna all’Agenzia per la coesione il compito di procedere ad una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione dei precedenti molteplici documenti programmatori, con l’obiettivo di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l’articolo 44 prevede:

-   la predisposizione, d’intesa con le Amministrazioni interessate, di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione, articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), che dovrà essere approvato dal CIPE, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (commi 1-2);

-   la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza, ai fini della governance di ciascun Piano (commi 2-4);

-   la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5);

I restanti commi recano le disposizioni per la predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione, per l’individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Infine, si prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull’andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud (comma 15).

 

L’articolo 33, alla lettera a) modifica il comma 1 del citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019, al fine di precisare che, per la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione esistenti, da far confluire nel Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», unitario per ciascuna amministrazione titolare di risorse FSC, l’Agenzia per la coesione procede sentite le Amministrazioni interessate, eliminando cioè la previsione dell’intesa con le stesse.

 

Con la lettera b), l’articolo in esame sostituisce il comma 7 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che stabilisce, in sede di prima approvazione, quali interventi possono rientrare nel Piano sviluppo e coesione.

In particolare, l’attuale comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere:

a)         gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2019;

b)         gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, d’intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

 

La nuova formulazione del comma 7 proposta dalla lettera b) in esame precisa, in relazione agli interventi da inserire nel Piano:

·      che gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata devono essere individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge n. 147/2013.

Si tratta della Banca dati per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, nella quale confluiscono, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, anche i dati di monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC.

Si ricorda che, per quel che concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nel Piano sviluppo e coesione, il comma 5 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge n. 190/2014. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

 

·      con riferimento agli altri interventi che, pur non rientrando nella casistica precedente, possono essere inseriti nel Piano unitario sviluppo e coesione sulla base di una apposita valutazione favorevole da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, la nuova formulazione del comma 7 precisa che tale valutazione deve essere basata in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019, e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

In merito, si segnala che nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, per quanto concerne la politica di coesione, si propone una riorganizzazione della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (anche in vista della chiusura del negoziato sul nuovo Accordo di partenariato post 2020) volta a concentrare le risorse su cinque grandi missioni:

-   lotta alla povertà educativa minorile;

-   sostegno alle infrastrutture;

-   attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne;

-   il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa;

-    il pivot mediterraneo.

A tal fine, la Nota ha previsto l’assegnazione di risorse, con la legge di bilancio 2020, a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e la sua riprogrammazione, secondo le procedure dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto crescita).

In relazione a ciò, si segnala, che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi del Fondo sviluppo e coesione, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

La lettera c) dell’articolo 33 in esame sostituisce il comma 10 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che reca le regole per la riprogrammazione delle risorse del FSC che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano unitario sviluppo e coesione, cui si provvede con apposita delibera del Cipe, su proposta del Ministro per il Sud.

 

Si rammenta che l’attuale comma 10 dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che la eventuale riprogrammazione di risorse sia destinata:

a)      al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione delle Amministrazioni che presentano fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo “Piano sviluppo e coesione”;

b)      al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo da stipulare per singola area tematica;

c)      al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

 

Con la nuova formulazione del comma 10, la riprogrammazione delle risorse non rientranti nel Piano unitario sviluppo e coesione viene finalizzata a contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni", richiamate dal precedente comma 7, lett. b), come riformulato dall’articolo in esame.

Viene inoltre introdotto il comma 10-bis, il quale prevede che le medesime risorse possono finanziare:

a)        i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 91/2017[19];

b)        la progettazione degli investimenti infrastrutturali (finalità già prevista dal vigente comma 10, lett. c)).

 

Si segnala, altresì, che per la riprogrammazione in favore della progettazione degli investimenti infrastrutturali viene eliminata la previsione del concerto con le amministrazioni competenti.

 

Infine, con la successiva lettera, viene introdotto il comma 11-bis all’articolo 44, con il quale, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, si autorizza l’Agenzia per la coesione territoriale a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 


Articolo 34, comma 1
(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 34 modifica le modalità di definizione e di verifica dell’applicazione della c.d. “clausola del 34%” sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale.

 

A tal fine, viene sostituito il comma 2 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016.

La nuova formulazione del suddetto comma 2 dell’articolo 7-bis è volto a ridefinire le procedure per la ripartizione e la verifica della destinazione delle risorse in conto capitale agli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in applicazione della c.d. “clausola del 34%” sulla riserva di investimenti.

Il nuovo comma 2 prevede che per i programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano individuati criteri o indicatori di attribuzione delle risorse, il riparto deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (in pratica, pari al 34%).

La nuova formulazione del comma conferma che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità con le quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata. Il nuovo comma 2 dispone che il D.P.C.M. deve essere adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.

 

Si rammenta che l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, come modificato dall’articolo 1, commi 597 e 598, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, cioè, 34% degli stanziamenti) o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

La legge di bilancio per il 2019 ha semplificato le procedure, disponendo che i programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali ai quali applicare la regola del 34% venissero individuati annualmente, non più con direttiva del Presidente del Consiglio, bensì nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud. E’ stato inoltre inserito il comma 2-ter, che estende l’applicazione della regola del 34% anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..

La normativa prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno le Amministrazioni centrali trasmettano al Ministro per il Sud, che cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dall'applicazione di tale regola.

Si ricorda che l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale per l’anno 2019 è stato individuato, in via sperimentale, direttamente dal DEF 2019. Con D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità di verifica del volume di stanziamenti in conto capitale che le Amministrazioni centrali hanno assegnato alle regioni del Sud, secondo il principio dell’assegnazione proporzionale.

 

Rispetto alla normativa vigente, il comma 1 dell’articolo in esame:

·      indica come unico criterio di riferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno quello della popolazione, escludendo pertanto la possibilità di indicare “altro criterio relativo a specifiche criticità”, da individuare nel DEF su indicazione del Ministro per il Sud, ai fini della determinazione della percentuale di riserva di investimenti da destinare alle regioni del Mezzogiorno;

·      non prevede più l’individuazione annuale, in sede di DEF su proposta del Ministro per il Sud, dei programmi di spesa in conto capitale interessati dall'applicazione della regola del 34%.

Sembrerebbe, pertanto, che l’individuazione dei programmi di spesa verrà effettuata autonomamente dalle singole amministrazioni, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7-bis (che non è oggetto di modifica), che prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno le Amministrazioni centrali trasmettano al Ministro per il Sud ed al Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dall'applicazione della regola.

·      per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, non si fa più riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l’esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord). Tali Fondi, peraltro, erano già stati espressamente esclusi dal D.P.C.M. 10 maggio 2019, nella definizione degli “stanziamenti ordinari in conto capitale”.

In merito all’applicazione della norma in esame, si segnala che non risulta chiaro il riferimento a “criteri o indicatori di attribuzione già individuati”, che potrebbe portare ad escludere dal perimetro applicativo della regola del 34% gli stanziamenti in conto capitale autorizzati da norme di legge che individuano espressamente, ad esempio, soggetti cui attribuire le risorse.

·      non viene indicata una data per l’emanazione del D.P.C.M. che dovrà stabilire le modalità con le quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata;

·      per l’emanazione del D.P.C.M. si prevede ora la proposta del Ministero per il Sud ed il concerto con il Ministro dell’economia e finanze (in luogo della proposta del Ministro dell’economia, sentito il Ministro per il Sud, prevista dalla normativa vigente).

Inoltre, in base alla nuova formulazione, per l’adozione del D.P.C.M. dovrà anche essere sentita l’Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.

Si tratta della una struttura di missione denominata «InvestItalia», prevista dall’articolo 1, commi 179-183, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), di supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia (prevista dall’articolo 40 del D.L. n. 109 del 2018).

Con D.P.C.M. 26 settembre 2019 l’Autorità politica delegata è stata individuata nel Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco.


Articolo 34, commi 2 e 3
(Fondo infrastrutture sociali)

 

 

L’articolo 34, ai commi 2 e 3, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

L’adozione delle modalità attuative sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020.

 

L’articolo 34, comma 2, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Si intendono generalmente, con tale espressione, infrastrutture destinate ai settori dell'istruzione, della salute e ad altri servizi per la comunità.

Al riguardo, cfr. EPRS, Investment in infrastructure in the EU. Gaps, challenges, and opportunities (ottobre 2018).

 

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

 

Il comma 3 rinvia la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020.

Il comma precisa che la distribuzione delle risorse dovrà assicurare una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025, ed un contestuale definanziamento, in competenza e cassa, di circa 1 miliardo di euro.


Articolo 35
(
Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

 

 

L’articolo 35 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il rifinanziamento disposto dall’articolo in esame integra le risorse nazionali attualmente stanziate in favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” (281,18 milioni messi a disposizione dalle leggi di stabilità 2016 e 2017 e dalla legge di bilancio per il 2018), per un complesso di risorse che ammontano ora, per il periodo 2015-2023, a 481,2 milioni.

 

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[20], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane aree lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana[21].

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e, infine, di ulteriori 91,2 milioni per il triennio 2019-2021, dall’articolo 1, commi 895-896, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un complesso di 281,18 milioni fino all’anno 2021, secondo il seguente profilo pluriennale annuale, per il periodo 2015-2021, come ridefinito dal comma 896 della legge di bilancio per il 2018: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

 

Come illustrato nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 (Doc. LVII, n. 2 - Allegati), nel 2017 si è completato il processo di selezione di 72 aree pilota (4 in più rispetto al 2016) che comprendono 1.077 Comuni, per 2.072.718 abitanti. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione (4,6% tra il 2000 e il 2011) e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato. Al 31 dicembre 2018, risultano approvate le Strategie definitive in 34 aree, per un totale di investimenti di 565,8 milioni, con il 62% di investimenti in favore di progetti di sviluppo e il 38% di investimenti per il miglioramento de i servizi alla persona (mobilità, istruzione e trasporti). Alle risorse programmate in tali aree, grazie anche alla sinergia generata con la Strategia, hanno contribuito 365,83 milioni rinvenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2018, si fa riferimento a 72 Aree selezionate, che riguardano “1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366 kmq. Dei 1.077 comuni, il 57,6 per cento è classificato come periferico ed ultra-Periferico.”

Esse rappresentano il 13,4% di tutti i Comuni italiani e il 26% dei Comuni classificati come Aree Interne; il 3,4% della popolazione nazionale e il 15,5% della popolazione residente nei Comuni classificati come Aree Interne. Si tratta di Aree che distano in media circa 50 minuti dal polo più vicino, distanza che raggiunge, in alcuni casi, anche i 60 minuti. Alla distanza fisica dai poli di offerta dei servizi essenziali si somma un sottodimensionamento della “connessione digitale”: la quota di popolazione raggiunta da banda larga a rete fissa compresa tra i 2 e i 20 mega è solo del 55%, a fronte di un dato medio nazionale del 65%.

Come si sottolinea nella Relazione, “Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016)”.

 


Articolo 36
(Rafforzamento ZES)

 

 

L’articolo 36 prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell’organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo.

Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.

 

In dettaglio, l’art. 36, comma 1, lett. a) modifica l’art. 4 del D.L. n. 91/2017, istitutivo delle ZES, sostituendo il comma 6 in modo da prevedere che il soggetto per l'amministrazione dell’area ZES, identificato nel Comitato di indirizzo, sia composto anche da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nella formulazione attuale del comma 6 il Comitato di indirizzo è invece presieduto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale.

Si ricorda che il richiamato art. 11 della L. n. 400/1988 prevede la possibilità di nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, “per realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali”. La nomina viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il quale sono anche determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca e ne è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

 

Il Comitato di indirizzo risulta pertanto composto, nella nuova formulazione del comma 6, oltre che dal Commissario straordinario che lo presiede, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si segnala quindi che la figura del Commissario di Governo, nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si aggiunge a quella del rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previsto nella disciplina vigente.

 

Si ricorda che il Comitato di indirizzo deve assicurare, in base al comma 7 dell’art. 4:

a)    gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b)   l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c)    l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

 

I compiti del Comitato di indirizzo sono definiti inoltre in dettaglio nell’articolo 8 del Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.

Attualmente risultano istituite quattro ZES: la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018), la ZES Campania (DPCM 21/5/2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

 

Conseguentemente viene novellato lo stesso comma 6 nella parte in cui prevede l'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione: si prevede in questo caso che al Comitato partecipi, anziché esserne il presidente, il presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES.

Per quanto riguarda le Autorità di Sistema portuale, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, e delle successive modificazioni dello stesso, sono state istituite 16 nuove Autorità di Sistema portuale, delle quali 3 sono interregionali, comprendendo i porti di seguito indicati:

§  Autorità del Mare Ligure orientale: La Spezia, Marina di Carrara;

§  Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, istituita dal decreto-legge n.119 del 2018, scorporando tali porti dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio (che comprende ora Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Taureana di Palmi);

§  Autorità del Mare Adriatico centrale: Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona.

 

Si conferma nel nuovo testo del comma 6, come già nella formulazione vigente, che ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. La nuova formulazione del comma 6 prevede invece che al Commissario straordinario di Governo possa essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98/2011.

La disposizione richiamata prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Nella relazione tecnica si segnala quindi come la modifica introdotta comporti un onere aggiuntivo di 100 mila euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione per ognuna delle zone ZES. L’onere aggiuntivo è stimato nel limite di 1.061.600 euro.

 

Rimane altresì invariata la modalità di richiesta da parte della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionali, di istituzione della ZES, che avviene specificando le caratteristiche dell'area identificata.

Si conferma infine che il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con la lett. b) del comma 1, si modifica l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 91/2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, prevedendo che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020), estendendone pertanto la fruibilità. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9 agosto 2019, ha disposto la “definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali”.

Si ricorda che le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento.

 

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito all’articolo 4 le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale Regolamento (che in allegato riporta le mappe dei porti della rete centrale e della rete globale) definisce i porti marittimi all’articolo 20 come quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)    il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1% del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell'Unione;

b)   il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di carico di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1% del corrispondente volume totale annuo del carico di merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione;

c)    il porto marittimo è situato su un'isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale;

d)   il porto marittimo è situato in una regione ultraperiferica o periferica, fuori da un raggio di 200 km dal porto più vicino nella rete globale.

In Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all’art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 91/2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

 Peraltro, in base all’art. 3 del Regolamento attuativo per l’istituzione delle ZES, adottato con DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 , tali aree portuali, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c) (quindi quella di area portuale ai sensi del regolamento UE, il quale peraltro non definisce la nozione di area portuale, bensì quella di porto marittimo) purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale.

Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del D.L. n. 91/2017. Il credito d’imposta, in particolare è quello che era stato già concesso dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 98, come successivamente modificato), fino al 31/12/2019, alle imprese che effettuassero l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo.

Come detto, per le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, è stato emanato con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), entrato in vigore il 27 febbraio 2018, come previsto dal D.L. n. 91/2017. Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

 


Articolo 37
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 37 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo)

 

L’articolo in esame, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la disciplina del credito di imposta (commi 98-110 legge 28 dicembre 2015, n. 208-Legge di stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

§  delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;

§   delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

 

In base al comma 98 della legge di stabilità 2016 il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

 

Per una ricostruzione completa della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno si rinvia alla scheda Articolo 1, commi 98-108 del dossier Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) realizzata dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato le indicazioni per la presentazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nonché la circolare del 13 aprile 2017 n. 12 interpretativa della disciplina agevolativa.

 

La lettera b) modifica il comma 108 della legge di stabilità 2016 disponendo anche per l’anno 2020 la copertura finanziaria degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.


Articolo 38
(Credito di imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno)

 

 

L'articolo 38 innalza dal 25 al 50 per cento il credito di imposta delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

La disciplina generale del credito di imposta per ricerca e sviluppo prevede una quota agevolabile, inizialmente fissata dall'art. 3 del D.L. 145/2013 al 50 per cento e poi ridotta dalla L. 145/2018, pari al 25 per cento (salvo alcune ipotesi, su cui si veda infra) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati in un determinato periodo. La disposizione in commento, solo con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, innalza invece tale quota agevolabile al 50 per cento, al fine di potenziare lo strumento del credito di imposta (co. 1).

La relazione tecnica precisa che, sulla base di dati ISTAT, la percentuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per il settore delle imprese localizzate nel Centro-Nord risulta pari a circa il 75 per cento del totale, mentre il restante 25 per cento risulterebbe destinato alle regioni del Mezzogiorno. Trattandosi di un incremento della soglia agevolabile - limitata ad un'area territoriale - si stima una perdita di getto pari a 75 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone che, in relazione ai predetti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si applicano le disposizioni del citato art. 3 del D.L. 145/2013.

 

Si ricorda che l'articolo 3 del D.L. 145/2013, come successivamente modificato, istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Esso si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Il credito di imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in virtù di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono quelle relative a:

§  lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

§  ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;

§  acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

§  produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Le spese ammissibili sono relative a:

§  personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

§  personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

§  quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con limiti di importo e secondo precisi criteri di calcolo;

§  contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;

§  contratti stipulati con imprese diverse da quelle per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;

§  competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

§  materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

La misura del credito d’imposta è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri. Per alcune tipologie di spese la misura del credito di imposta è elevabile al 50 per cento: in particolare, la quota del 50 per cento si applica sulla parte delle somme agevolabili (ovvero sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto agli esercizi di imposta passati), proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25 per cento.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono almeno ammontare a 30.000 euro, mentre l’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario è pari a 10 milioni di euro.

Sono infine previsti precisi adempimenti certificativi per il riconoscimento del credito di imposta, meccanismi di controllo e possibilità di recupero delle somme fruite illegittimamente.

 

Il comma 3 stabilisce infine che l'efficacia delle disposizioni in materia di credito di imposta è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

L'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) disciplina la procedura applicabile in materia di aiuti di Stato. Alla Commissione europea sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti; se la Commissione europea - dopo un'interlocuzione con lo Stato interessato - ritiene tali aiuti incompatibili con il mercato interno oppure attuati in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerli o modificarli nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.


Articolo 39, comma 1
(Misura “Resto al Sud”)

 

 

L’articolo 39, al comma 1, interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019.

 

Nel dettaglio, il comma 1 interviene sull’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno), che introduce la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud».

La misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di determinati requisiti previsti dalla norma istitutiva (per un approfondimento sulla misura v. Box infra).

Successivamente, l’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intendeva soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

Con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601, lettera a), della legge n. 145/2018), il limite di età massimo, originariamente stabilito in 35 anni, è stato innalzato a 45 anni.

L’articolo in esame, tramite l’inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 1 del citato DL n. 91/2017, precisa che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (e quindi dal 1° gennaio 2019).

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall’art. 11, comma 2-ter, del DL 148/2017, è necessaria per permettere l’adozione delle necessarie disposizioni attuative, che allo stato non risultano adottate.

 

 

 

 

 

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l’attivazione della misura denominata «Resto al Sud», diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

Recentemente la misura è stata estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (nuovo comma 1-bis inserito nell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 dal D.L. n. 123/2019).

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che:

§  non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che

§  siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

L’istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura[22] (comma 3).

Le istanze possono essere presentate dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a)   impresa individuale;

b)   società, ivi incluse le società cooperative[23].

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni in questione (comma 6)[24].

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate: si tratta dunque di un incentivo a sportello, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’istruttoria sull’istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)[25].

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore de minimis (comma 7).

Il finanziamento consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto;

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal D.M. 9 novembre 2017, n. 174, attuativo del comma 15 e la convenzione INVITALIA-ABI, attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame (l’istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal D.M. 15 dicembre 2017[26]).

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse[27] (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle risorse finanziarie stanziate per la misura, il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere  sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro per il periodo 2017 -2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

 

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e per quota parte (975 milioni) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del 25 ottobre 2019, le domande approvate sono state 3907, con un impegno di spesa correlato di 135 milioni di euro, mentre, le domande in corso di valutazione sono circa 380, mentre quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA stima, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno ulteriori 175 milioni di euro. L’andamento viene considerato in linea con l’avvio della misura, posto anche che non risulta ancora pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto ministeriale attuativo delle norme estensive dell’ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l’incentivo “Resto al Sud” si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

 

 


Articolo 39, commi 2-7
(Fondo “Cresci al Sud”)

 

 

L’articolo 39, ai commi 2-7, prevede, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, l’istituzione del «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 2).

Si stabilisce la durata del Fondo (dodici anni) e la sua dotazione iniziale a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

Si prevede che la gestione del Fondo abbia natura di gestione fuori bilancio e sia affidata ad Invitalia S.p.A., che stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (comma 5).

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti secondo modalità previste dal comma 6.

Si abroga, infine, la disposizione istitutiva del Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata, al fine di recuperare, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura istitutiva del Fondo cresci al Sud (comma 7).

 

Nel dettaglio, il comma 2, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, prevede l’istituzione del fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese – così come definite nell'allegato al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 – aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (comma 1); all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (comma 2); all'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (comma 3).

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 897-903 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 hanno disposto l’istituzione di un analogo fondo, denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.  La normativa istitutiva consente che quote aggiuntive dello stesso Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni. Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

La successiva legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 120) ha modificato le modalità operative del Fondo in questione e, contestualmente (articolo 1, comma 116) ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di INVITALIA, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures S.p.A. SGR, di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse, ivi incluse quelle relative al Fondo imprese Sud già affidate a Invitalia SGR, attribuendo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. il diritto di opzione sull'operazione, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse incluse quelle di cui al Fondo "Italia Venture III".

Il decreto ministeriale del 27 giugno 2019 ha definito le modalità di cessione di asset detenuti da Invitalia Ventures SGR. Il 5 agosto 2019, Invitalia S.p.A. ha perfezionato il closing con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la vendita di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto in Invitalia Ventures SGR S.p.A.

 

Appare opportuno chiarire il rapporto tra l’istituendo Fondo “Cresci al Sud”, di cui ai commi 2-6 dell’articolo in esame e l’analogo Fondo imprese Sud - già istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 897-893, L. n. 205/2017) e oggetto di riassetto gestionale ai sensi della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 116-120 L. n. 145/2018).

 

In base al comma 3, il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Al fine di garantire, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie al finanziamento del Fondo “Cresci al Sud”, il successivo comma 7 dell’articolo in esame provvede ad abrogare l’articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), che aveva istituito il «Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali», con una dotazione di 50 milioni per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Come precisato dalla relazione tecnica, l’abrogazione del predetto articolo 34 del D.L. n. 34/2019 è resa possibile dal fatto che si tratta di una misura che non ha trovato attuazione nell’ordinamento e che, pertanto, consente il recupero, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse necessarie per finanziare l’istituendo Fondo cresci al Sud, nell’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni per l’anno 2021.

Relativamente all’importo di 50 milioni per l’anno 2019, che viene comunque liberato dall’abrogazione disposta dal comma 7, la relazione tecnica precisa che esso resta nella disponibilità del CIPE, ai fini di una eventuale riprogrammazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Relativamente alle risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’art. 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura di 54,8 miliardi. Il Fondo è stato poi successivamente rifinanziato di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025, ed un contestuale definanziamento, in competenza e cassa, di circa 1 miliardo di euro.

 

Il comma 4 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia[28], che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. L’Agenzia stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La Banca del Mezzogiorno è stata istituita dall’articolo 1, commi 165-177, della legge n. 191/2009, con l'obiettivo di finanziare progetti di investimento nel Mezzogiorno, di erogare credito alle piccole e medie imprese, di favorire la nascita di nuove imprese e l'imprenditorialità giovanile e femminile, nonché promuovere l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione di tali imprese, di finanziare attività di ricerca e innovazione, nelle regioni del Sud Italia. La norma prevedeva la possibilità che il capitale della banca fosse aperto anche a banche popolari e banche cooperative.

Nel 2011 Poste Italiane S.p.A. ha acquistato il 100% di UniCredit MedioCredito Centrale, con la nuova denominazione societaria di Banca del Mezzogiorno -MedioCredito Centrale S.p.A..

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno è stata infine acquisita da Invitalia Spa nell’agosto 2017. La banca opera soprattutto a sostegno degli investimenti e dello sviluppo del Sud. I suoi obiettivi principali sono:

§  facilitare l’accesso al credito delle Pmi;

§  favorire le sinergie tra politiche del credito e iniziative per lo sviluppo;

§  rafforzare gli interventi pubblici nelle aree strategiche o colpite da crisi;

§  valorizzare i punti di forza del tessuto economico meridionale.

 

La gestione ha natura di gestione fuori bilancio[29], assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

Le gestioni fuori bilancio si riferiscono all’amministrazione di risorse direttamente percepite al di fuori delle autorizzazioni di bilancio ma legalmente autorizzate da apposita norma di legge. In base alla normativa vigente, tali forme di gestione trovano giustificazione per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria Generale e della Corte dei conti. Secondo la definizione data dalla Ragioneria generale dello Stato, le gestioni fuori bilancio riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa.

 

Il comma 5 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti nella qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

 

In base al comma 6, il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 2 alle medesime condizioni.


Titolo VII - Misure per la disabilita'

 

Articolo 40
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

 

 

L’articolo 40 in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

 

L’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

 

In proposito si rileva che che la norma non indica quali siano i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti, né fissa un termine per la loro emanazione. Andrebbe inoltre chiarito il rapporto delle disposizioni in esame con la disciplina del già istituito Fondo per le non autosufficienze.

 

Sul punto si ricorda che la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità.

 

La Relazione tecnica al provvedimento ricorda che la Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti destinati ad interventi a favore della disabilità. In particolare la RT cita gli incrementi al Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili (iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il Fondo trasporto disabili (iscritto nello stato di previsione del MIUR), il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audiolesi (iscritti nello stato di previsione del MEF ma gestiti dalla Presidenza del Consigli dei ministri). La RT reca una tabella con le risorse che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza.

Si ricorda che a tali risorse deve essere sommato lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze (cap. 3538 con uno stanziamento in sezione II pari a 571 milioni).

 

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

A decorrere dal 2016, l’intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019.

A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all’FNA.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017).

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Vita indipendente e inclusione nella società».

Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d’azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza “indiretta” mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazioni del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze “gravi”, ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale. Dal punto di vista quantitativo, si tratta di un insieme di beneficiari simile a quello dei gravissimi.

L’eterogeneità a livello regionale nel numero di non autosufficienti gravi e nella loro quota rispetto al totale degli assistiti si accompagna anche ad una notevole diversità territoriale nella programmazione delle risorse loro dedicate. Infine, anche qualitativamente, le persone assistite a valere sulle risorse FNA come non autosufficienti gravi non sono in alcun modo riconducibili ad un modello nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda l’accesso dei disabili gravi alle prestazioni, è diffuso l’utilizzo dell’ISEE, utilizzato in alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso, in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici target di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti socio-sanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio.

In generale, l’accesso è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale di valutazione prese a riferimento, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati utili per la definizione di una modalità d’accesso unica a livello nazionale o anche regionale.

Il decreto legislativo 147/2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istitutivo del Reddito di inclusione (REI), modificato dal decreto legge 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha previsto all’art. 21 la predisposizione di un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 ottobre 2019, ha precisato che il Piano sarà adottato con il decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze e che tale occasione, visto il carattere strutturale delle risorse, deve intendersi come l’avvio di un percorso “in grado di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti” e che “all'interno del sistema dei servizi dovrà essere garantito, in particolare alle persone con disabilità gravissima, un assegno di cura e per l'autonomia che permetta di intensificare sensibilmente i sostegni di cui tali persone necessitano. E dovrà affermarsi un modello unitario di riconoscimento delle persone che esprimono maggiori bisogni”.


Titolo VIII - Misure per la famiglia

 

Articolo 41, commi 1-3 e 5-6
(
Disposizioni a favore della famiglia)

 

 

L’articolo 41 istituisce il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

 

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.

 

In proposito si rileva che la norma non indica quali siano i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti, né fissa un termine per la loro emanazione.

 

Sul punto si ricorda che, nell’ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e, per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, l’istituzione di un assegno mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all’educazione della prole, anche nell’ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.

Si ricorda inoltre che presso la Commissione XII della Camera è in corso d’esame l’A.C. 687 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno e la dote unica per i servizi. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 2019, nel corso dell’esame, in sede referente, della citata proposta, in relazione alle misure a sostegno della famiglia presenti nella manovra di bilancio, ha fatto riferimento alla istituzione di un Fondo che costituirà un bacino di risorse da incrementare nel tempo. La disciplina di tale Fondo sarà affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

 

Il comma 2 estende l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

a)   1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

 

L’ISEE minorenni (art. 7 del D.p.c.m. 159/2013) è richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne. Anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva. Nei nuclei familiari in cui i genitori sono sposati o convivano l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario.

 

b)   1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c)   960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d)   in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

 

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. L’importo del Bonus bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). L’importo maggiorato del 20 per cento si applica anche ai parti gemellari. Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l’Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa

 

Il comma 3 quantifica l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021. Per l’importo previsto per il 2021, valutato in 410 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” istituito dall’articolo in esame.

 

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l’estensione del beneficio al 2020, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili, la Relazione tecnica al provvedimento stima 440.000 nuovi beneficiari su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa al 50%.

 

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno di natalità, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 190/2014.

 

I commi 5 e 6 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. L’intervento legislativo è attuato apportando modifiche all’art. 1, comma 355, della legge 232/2016 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 istitutivo del beneficio.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non vengono prese in considerazione ulteriori domande.

 

A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato  di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'INPS provvede al monitoraggio delle disposizioni finora illustrate, inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. A decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Per l’erogazione del beneficio vengono infine innalzati i limiti di spesa precedentemente previsti, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In particolare il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

Sul punto, la Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che i limiti di spesa sono adeguati all’incremento e alla diversa modulazione del beneficio oltre che al progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio stesso. Dai monitoraggi effettuati, nonostante la misura sia ancora in fase di implementazione, l’utilizzo del beneficio appare in forte espansione come dimostrano i valori di spesa in consuntivo: 5,8 milioni di euro nel 2017; 75 milioni di euro nel 2018; 163 milioni di euro al 30 settembre 2019. La RT aggiunge che le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti e risentono dei tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione necessaria per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda le domande pervenute, la RT sottolinea l’incremento avvenuto nel 2019. Più in particolare, al 18 ottobre 2019 le domande erano pari a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro; nel 2017 le domande pervenute erano 108.866, per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel 2018 le domande pervenute erano pari a 196.154, per un importo impegnato di 118,5 mln di euro. Infine, la RT osserva che i limiti di spesa per il biennio 2019-2020 sono stati incrementati, considerando però che il limite di spesa strutturale a normativa vigente è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio riconosciuto attualmente (pari a 1.500 euro, come già detto) e considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (dato dal limite di spesa) pari ai 350/360.000.  La RT valuta inoltre che la misura determini un maggiore ricorso ai servizi per l’infanzia, di cui è previsto un progressivo potenziamento della relativa offerta.

 

Il comma 6 quantifica l’onere derivante dall’erogazione del bonus. Le quantificazioni sono pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020 (ovvero 190 milioni risultanti quali differenza dallo stanziamento di 520 milioni stabilito dal provvedimento in esame meno i 330 milioni di euro stabiliti a legislazione vigente a decorrere dal 2020), 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

La relativa spesa per il 2020 grava sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità dove sono postate anche le risorse per il congedo di paternità di cui al comma 4 dell’articolo in esame.

Per gli anni 2021 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.


Articolo 41, comma 4
(Congedo obbligatorio di paternità)

 

 

L'articolo 41, comma 4, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e b)).

Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 

Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.

La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.


Articolo 42
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

 

 

L'articolo 42 innalza, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l’esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.

Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, specifica che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Resta fermo che per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

A tal fine, si sostituisce il co. 132 dell’art. 1 della L. 244/2007, in base al quale il limite di reddito è pari a € 6.713,98 annui.

 

Il comma 2 abroga la lett. a) del co. 160 dell’art. 1 della L. 208/2015, in base al quale il suddetto limite di reddito può essere ampliato sino ad € 8.000 in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito).

 

L’art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall’art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Successivamente, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 90, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dal 2016, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica – devono essere riversate all'Erario per una quota del loro ammontare pari al 33% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017, per essere destinate, fra l’altro e per quanto qui interessa, all'ampliamento fino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni[30].

In attuazione di tale previsione, la soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 annui dal DI 16 febbraio 2018, che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018.

 

 

 


Titolo IX - Misure di settore

 

Capo I - Misure in materia di cultura e informazione

 

Articolo 43
(Bonus cultura diciottenni - 18app)

 

 

L'articolo 43 rifinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

 

I beni acquistabili con la Card cultura sono:

§  biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

§  libri;

§  abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;

§  musica registrata;

§  prodotti dell'editoria audiovisiva;

§  titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

§  corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

 

            Si ricorda che la Card elettronica per i diciottenni è stata impiegata per la prima volta nel 2016. Negli ultimi anni è stata rifinanziata, è variata la platea dei destinatari, senza però diventare un istituto a regime, e sono stati ampliati i beni acquistabili. A tale ultimo riferimento, rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame conferma le tipologie di beni e attività già acquistabili ma aggiunge gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

            L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 aveva previsto originariamente, per il 2019, un limite di spesa di 240 milioni di euro poi ridotto a 140 milioni di euro dall'art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019. In virtù della disposizione in commento, il limite di spesa per il 2020 è portato a 160 milioni di euro.

 

       L'art. 1, co. 979, della L. 208/2015 ha previsto originariamente che a tutti cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea che compissero 18 anni nel 2016 fosse assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

       Successivamente, con l'art. 2-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016, tale Carta è stata attribuita a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica è stato adottato con D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187.

       Tali disposizioni, in virtù dell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 - come modificato dal D.L. 91/2018 - sono state estese ai soggetti che compivano diciotto anni di età negli anni 2017 e 2018, ed è stato ampliato l'oggetto della Carta stessa, destinata anche all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

       L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 ha riproposto l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compivano diciotto anni di età nel 2019. L'art. 3 del D.L. 59/2019 ha incluso i prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni che possono essere acquistati con la Card cultura per i diciottenni.

 

Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 


Articolo 44, commi 1-2
(Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

 

L'articolo 44, commi 1 e 2, stanzia risorse per le indennità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destina una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

Si segnala che secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio (incluse dunque le indennità) dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.

Non risulta chiaro se il decreto - per l'adozione del quale non è previsto un termine - abbia ad oggetto la previsione di nuove indennità o l'adeguamento dell'importo di indennità già esistenti; in ogni caso, il decreto costituirebbe una deroga al citato art. 45 del d. lgs. 165/2001.

Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

Attualmente, l'art. 110, co. 3, stabilisce che detti proventi sono destinati:

- alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione;

- al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato;

- all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

 

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.

Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".

Esigenze di lavoro straordinario risulterebbero connesse tra l'altro alle aperture domenicali dei musei, previste con decreto 9 gennaio 2019, n. 13, preceduto dal decreto 27 giugno 2014, n. 94.


Articolo 44, comma 3
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
del cinema e dell'audiovisivo)

 

 

L'articolo 44, comma 3, incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2020.

 

A tale scopo, si prevede che una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pari a 75 milioni di euro per il 2020, incrementa la dotazione del citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'art. 13 della L. 220/2016.

La citata delibera CIPE n. 31/2018 ha approvato integrazioni a precedenti delibere nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018, con cui sono stati approvati i Piani operativi "cultura e turismo", "Ambiente", "Imprese e competitività" e "Salute", con assegnazione di risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020.

In particolare, le risorse per il Piano operativo "Cultura e turismo" sono state assegnate con delibera CIPE n. 28/2018, richiamato dalla delibera n. 31/2018. Nel periodo 2018-2025 al Piano "Cultura e turismo" sono assegnati complessivamente 740 milioni di euro a valere sul FSC, secondo una precisa articolazione finanziaria annuale. Dovendo dunque modificare tale articolazione finanziaria annuale, la relazione tecnica chiarisce che si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo "Cultura e turismo" con apposita delibera CIPE.

 

            Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Per approfondimenti si veda qui.

            In particolare, l'allegato n. 1 alla delibera n. 31/2018 rappresenta una integrazione del Piano stralcio “Cultura e turismo” approvato dal CIPE con delibera n. 3/2016, il cui obiettivo strategico è il potenziamento dell’offerta culturale e dei sistemi di fruizione turistica, attraverso il rafforzamento e la riqualificazione del sistema delle infrastrutture culturali mediante interventi diretti alla tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e al consolidamento e/o realizzazione dei sistemi territoriali turistico-culturali.

 

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016. In particolare, l’art. 13, prevedendo che lo stesso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore e che il finanziamento non può essere inferiore a 400 milioni di euro annui, lo ha destinato al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all’erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all’erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con D.P.C.M. 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con D.M. 13 luglio 2017, per il 2018, con D.M. 148 del 15 marzo 2018, e per il 2019, con i DD.MM. 149 del 14 marzo 2019, 179 del 17 aprile 2019 e 199 del 24 aprile 2019. Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIBACT e, in base al D.M. 31 dicembre 2018, per il 2019 dispone di 237,6 milioni di euro. Al riguardo, tuttavia, si ricorda che la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

- art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

- art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a 26,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

 

La relazione tecnica precisa che tali risorse saranno stanziate nel sopracitato capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema.


Articolo 44, comma 4
(Fondo unico per lo spettacolo)

 

 

L'articolo 44, comma 4, incrementa, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla L. 163/1985.

 

In particolare, l'aumento del FUS è di 10 milioni di euro a valere su una quota delle risorse previste dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019. Tale ultima disposizione aveva autorizzato la spesa di 15.410.145 euro, per l'anno 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche.

 

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985, rappresenta il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo. Attualmente, i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione 2018, dal D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni. L'ultimo decreto di riparto, relativo all'anno 2019, è il decreto 30 gennaio 2019, che ha ripartito 345.966.856 euro.

 

Con riferimento alle risorse - pari a 15.410.145 euro - su cui grava l'incremento del FUS, si ricorda che, in base alla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del citato D.L. 59/2019 (A.S. 1374), esse sarebbero confluite in nuovi capitoli di parte corrente nello stato di previsione della spesa, Tabella 13, riferita al MIBAC.

 

La relazione tecnica relativa alla disposizione in commento precisa quindi che la copertura grava su una quota degli stanziamenti iscritti sui diversi capitoli istituiti ai sensi del D.L. 59/2019. Si prevede inoltre la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante l'utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali".

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa, dall’art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008. E' stato da ultimo incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dall'art. 59, co. 2, del D.L. 124/2019, in corso di conversione (A.C. 2220).

 

Si stabilisce infine che il comma in esame entra in vigore alla data di pubblicazione della legge di bilancio, e non - come previsto dall'art. 119 - il 1° gennaio 2020, presupponendo pertanto una entrata in vigore differenziata e anticipata rispetto alle altre disposizioni.


Articolo 45, commi 1 e 2
(Contributi alle scuole pubbliche per abbonamenti
a quotidiani e periodici)

 

 

L'articolo 45, commi 1 e 2, prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, si tratta di un intervento finalizzato a sostenere le scuole nella promozione della lettura dei giornali fra gli studenti di tutti i cicli di istruzione.

 

In particolare, si dispone che alle scuole pubbliche che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino all’80% della spesa sostenuta entro l’anno precedente.

 

Il riferimento alle scuole pubbliche includerebbe le scuole statali e le scuole paritarie degli enti locali. Sarebbero, invece, escluse, le scuole paritarie private.

Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

 

Con riguardo alle modalità di assegnazione dei contributi, si dispone che annualmente è emanato un bando con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contributi sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.

 

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM. Da ultimo, per il 2018 è intervenuto il DPCM 18 ottobre 2018, che ha ripartito complessivamente € 112.589.609.


Articolo 45, comma 3
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a
imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

L'articolo 45, comma 3, nelle more di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione, differisce di 12 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

 

La relazione illustrativa sottolinea che ciò è finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinino gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che sia previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

 

Al riguardo, si ricorda che il 25 marzo 2019 si era dato avvio agli Stati generali dell’editoria, con una fase di consultazione on-line, in cui cittadini e operatori del settore potevano avanzare le proprie proposte all’interno di cinque aree tematiche: informazione primaria, giornalisti e altri operatori del settore, editoria, mercato, cittadini. In base al comunicato stampa presente sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’elenco analitico di tutte le proposte sarebbe stato reso pubblico e sottoposto alla valutazione degli attori istituzionali della filiera e, in un confronto pubblico intermedio, si sarebbero approfondite le istanze e le valutazioni sulle singole proposte. Al termine delle consultazioni sarebbe stato presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte, oggetto di un ulteriore momento di confronto pubblico.

Dopo la prima fase di consultazioni on-line – sviluppatasi dal 18 aprile al 18 maggio 2019 –, dal 28 maggio al 4 luglio si sono svolti incontri pubblici con operatori e categorie del settore. Qui il calendario degli incontri.

Successivamente, non sono state più fornite informazioni in argomento.

 

Con riferimento al differimento previsto dalla norma, preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 223/2010, le domande per l’accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

Pertanto, a seguito del differimento:

§  decorre dal 31 gennaio 2021 l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 della L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

In seguito, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, ha previsto la concessione dei contributi diretti cui all'art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche che avessero svolto attività di interesse generale, così come definita dall'art. 1 della L. 230/1990.

Ancora dopo, l’art. 44, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto che tali imprese mantenevano il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Da ultimo, l’art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – come modificato dall’art. 30-quater, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – ha previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l’abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in quest’ultimo sopprimendo il riferimento alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

In base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l’impresa Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio Radicale[31].

Su tale impresa, si veda anche la scheda relativa all’art. 46;

§  decorre dall’annualità di contributo 2020 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

-     imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017);

-     enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);

-     imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016, con termine, dunque, con l’annualità di contributo 2021.

Per le imprese indicate, l’art. 1, co. 810, lett. b), della L. 145/2018 ha previsto la progressiva riduzione dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla totale abolizione dal “1° gennaio 2022” – rectius: “a decorrere dall’annualità 2022” –, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 70/2017, nella seguente misura:

- per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000.

 

Nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, operato con la L. 198/2016, che ha visto, in particolare, la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.

Nello specifico, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicano a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

·       cooperative giornalistiche;

·       enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

·       limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

·       imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

·       associazioni dei consumatori;

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

 

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

·       organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

·       periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

·       imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.


Articolo 46
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

 

 

L’articolo 46 autorizza una spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, prevede la proroga della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio Radicale.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[32], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[33] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi[34]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:


 

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

 

Da ultimo, come anticipato, l’art. 1, co. 88, della L. 145/2018 ha autorizzato la proroga della convenzione per sei mesi – e, dunque, fino al 21 maggio 2019 – autorizzando a tal fine la spesa di € 5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Successivamente, il 6 giugno 2019, l’Assemblea del Senato ha approvato la mozione 1-00139 T2, con la quale ha impegnato il Governo ad attivare tutte le opportune iniziative al fine di:

“a) approvare una normativa di riferimento relativa al servizio radiofonico e multimediale di interesse generale destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale, che qualora preveda l'assegnazione del servizio tramite gara, essa avvenga attraverso un quadro coerente, certo e trasparente degli obblighi, dei criteri, della durata e dei meccanismi di finanziamento del medesimo, in conformità ai più elevati standard tecnologici presenti sul mercato, che disciplini anche il periodo transitorio fino al completo espletamento della gara;

b) attivare una separata convenzione con Centro di produzione SpA di durata triennale, volta esclusivamente a concludere l'attività di digitalizzazione e messa in sicurezza degli archivi di Radio Radicale anche antecedenti all'attivazione della prima convenzione del 21 novembre 1994, e per un importo che copra esclusivamente il costo del personale necessario allo svolgimento di detta attività, prevedendo quale condizione per la stipula della predetta convenzione che l'archivio digitale resti formalmente vincolato all'uso pubblico”.

A seguire, l’art. 30-quater, co. 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), inserito durante l’esame parlamentare, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, che percepiscono i contributi ai sensi della L. 230/1990 e dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 – ovvero, in base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, unicamente l’impresa Centro di produzione Spa –, un contributo di € 3 mln per il 2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, non soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

 

 

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022, mentre il comma 2 prevede che la procedura volta all’affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è indetta dal Ministero dello sviluppo economico e deve completarsi entro il 30 aprile 2020.

Decorso tale termine, la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. si intende risolta di diritto, salvo che la suddetta procedura non sia stata ancora conclusa.


Articolo 47
(Misure per l'innovazione)

 

 

Destina alcune risorse aggiuntive ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Reca inoltre un'autorizzazione di spesa circa l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Dispone circa una competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale.

 

Il comma 1 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Già il decreto-legge n. 135 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare (attraverso gli strumenti del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Si tratta dunque di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, di cui siano parte le amministrazioni pubbliche.

Del pari, il medesimo decreto-legge n. 135 del 2018 ha attribuito (a decorrere dal 1° gennaio 2020) alla Presidenza del Consiglio (o ministro da essa delegato) funzioni e compiti conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Ebbene, per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio il decreto-legge determinava un onere di 6 milioni annui dal 2020.

A tali risorse, la disposizione qui in commento viene ad aggiungere:

§  + 6 milioni per l'anno 2020;

§  + 8 milioni per l'anno 2021;

§  + 10 milionia decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.

 

Il comma 3 reca novella a disposizione del citato decreto-legge n. 135 del 2018.

Si tratta dell'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti (dall'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016) al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

La novella ora viene ad aggiungere che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

 

Per Agenda digitale si intendono un insieme di specifiche politiche volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT nell'acronimo dall'inglese).

L’Agenda digitale europea fu presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 (Comunicazione "Un'agenda digitale europea"), quale una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020", onde realizzare un mercato unico digitale; garantire un Internet "veloce" e "superveloce" accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione; favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nelle sviluppo delle TIC. Nel quadro dell'Agenda digitale un particolare rilievo è assunto dalla promozione di reti mobili di comunicazione di nuova generazione ed in particolare dalla banda larga.

A livello nazionale, al fine di attuare le politiche dell'Agenda digitale, fu istituita nel 2012 l'Agenda digitale italiana (cfr. art. 47 del decreto legge n. 5 del 2012), nel corso del tempo oggetto di un novero di disposizioni legislative (tra cui l'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016, indi il citato art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) che ne hanno ridisegnato la governance.


Capo II - Misure in materia di giustizia

 

 

Articolo 48
(Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)

 

 

L'articolo 48 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. 

 

L’articolo 48, comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data del 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 478) e nella legge di bilancio 2019 (art.1, comma 377).

Il comma 2 autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi:

§  euro 13.962.056 per l’anno 2020;

§  euro 16.695.800 per l’anno 2021;

§  euro 18.258.140 per l’anno 2022;

§  euro 18.617.344 per l’anno 2023;

§  euro 23.615.918 per l’anno 2024;

§  euro 23.755.234 per l’anno 2025;

§  euro 24.182.536 per l’anno 2026;

§  euro 24.681.056  per l’anno 2027;

§  euro 25.108.360 per l’anno 2028;

§  euro 25.606.880 a decorrere dall’anno 2029.

 

La Relazione tecnica chiarisce che si tratta dell’autorizzazione all’assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con il D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell’anno 2019. La Relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l’assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over.


Articolo 49
(Disposizioni in materia di personale
dell’Amministrazione della giustizia)

 

 

L'articolo 49 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili.

 

Il comma 1 introduce un ulteriore comma, il 311-bis, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei sette direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione ha previsto che il Ministro della giustizia dovesse, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni[35] classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la disposizione ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è stato quindi autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

La disposizione in esame, come precisa la relazione, è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall’articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018.

I commi 2 e 3 dell'articolo sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recanti disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio


Articolo 50
(Tesoreria spese processi civili)

 

 

L'articolo 50 reca una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, estendendo le modalità attuative del Fondo unico giustizia - penale anche al Fondo unico giustizia civile.

 

L'articolo 50, comma 3, riscrive il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 (conv. legge n. 181 del 2008). La disposizione, coerentemente con la veste unitaria che connota il Fondo unico giustizia (FUG), estende, per quanto compatibili, le modalità attuative del Fondo Unico Giustizia (FUG) - penale già individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 anche al FUG civile.

 

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono:

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 rientrano in apposite gestioni separate del FUG, delle risorse derivanti dalle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare; dalle somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso delle procedure esecutive per espropriazione immobiliare ovvero oggetto di sequestro conservativo; nonché dalle somme a qualunque titolo depositate presso Poste italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

 

L’introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno. La disposizione prevede, poi, l’accensione, a partire dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale. 

Come si precisa nella relazione l’accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie; le giacenze di liquidità intestate al FUG potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto ex lege, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili.

La disposizione oltre a confermare l’assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196 del 2009, impone, al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, ad Equitalia giustizia, di comunicare, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione su base annua delle somme di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 (vedi supra) che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei contri correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del conto di Tesoreria intestato a Equitalia giustizia, da aggiornare con cadenza trimestrale.

Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane s.p.a. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Come si sottolinea nella relazione la flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell’economia locale.

Le istruzioni agli Uffici giudiziari necessarie a rendere operative immediatamente le nuove previsioni sono demandate ad una circolare ministeriale. 

 

Il comma 4 dell'articolo 50 del disegno di legge prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 50 recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla riscrittura del comma 6-ter, rispettivamente ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati patrimoniali del Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018

* In tale voce l'importo di 1,16 Miliardi è relativo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario ILVA
nota 1 - Conti correnti, depositi a risparmio, ecc.
nota 2 - Somme sequestrate «anticipate» allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008.
nota 3 - Gli operatori finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore dei rapporti alla data di intestazione al FUG (valore «storico»).
nota 4 - Gli operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore del capitale assicurato al momento della stipula del contratto.
nota 5 - Le società fiduciarie comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) l’importo del capitale ad esse affidato per l’esecuzione del mandato. Per il valore dei singoli rapporti finanziari ed assicurativi aperti in esecuzione di tali mandati si rinvia, rispettivamente, alla nota n. 3 e alla nota n. 4. Occorre inoltre considerare che, nell’importo dei mandati sequestrati comunicato dalle società fiduciarie, è ricompreso anche il valore dei rapporti aperti all’estero, che, tuttavia, affluiscono effettivamente al FUG soltanto in caso di esito positivo di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Versamenti allo stato eseguiti da Equitalia giustizia al 31 dicembre 2018

nota 1 - Effettuate in esecuzione dei DM attuativi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, convertito con modificazioni della legge n. 181/2008.


Articolo 51
(Esenzione somme corrisposte in esecuzione di
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo)

 

 

L’articolo 51 prevede l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell’uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che non siano dovute imposte sulle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo - siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie (articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte) - nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale.

 

Come è noto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, ed è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte e le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il testo della Convenzione, è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del "previo esaurimento dei ricorsi interni" rispetto all'attivazione del sistema internazionale.

Con riguardo alle sentenze di condanna, l’articolo 41 della Convenzione, prevede che se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dello Stato contraente non permette di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Con riguardo alle forme di decisione stragiudiziale delle controversie, l’articolo 39 della Convenzione prevede che in ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Al riguardo l’articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura di composizione amichevole, in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo. L’articolo Art. 62a del Regolamento disciplina invece il caso della “Dichiarazione unilaterale”, ossia il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole. In tali casi lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall’impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l’esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo.

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di esentare dalla tassazione le somme che accorda in relazione alle decisioni sull’equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali) non è automatica: la Corte decide in ciascun caso se un’esenzione sia o non sia appropriata. Come sottolinea la Corte stessa (sentenza 8 febbraio 2018, Guiso c. Italia, ric. n. 50821/06), il motivo sottostante dell’esenzione “è di impedire che lo Stato convenuto riprenda parzialmente, o perfino integralmente, la somma accordata dalla Corte. La concessione di tale esenzione non è tuttavia automatica. In particolare, in caso di concessione di un risarcimento per i mancati guadagni o profitti commerciali, che sarebbero stati ordinariamente tassabili, può essere inopportuno esentarli dalla tassazione”.

Le pronunce cui si riferisce la disposizione in esame sono quelle cui seguono decisioni di cancellazione delle cause dal ruolo. Al riguardo si ricorda che l’articolo 37 della Convenzione stabilisce che in ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.

 

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce pertanto che l'articolo 88, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive, non si applica alle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 


Articolo 52
(Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

 

 

L'articolo 52 sostituisce le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali. 

 

L'articolo 52 modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo “Piante organiche flessibili distrettuali”.

 

 Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell’assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

 

Come si precisa nella relazione illustrativa presupposto dell’introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una task force di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

 

La relazione tecnica sottolinea inoltre che "gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura". Sempre nella relazione tecnica si specifica altresì che "le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti".

 

L’articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dall'articolo 52 del disegno di legge, fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E’ confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l’assenza dall’ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

 

L’articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dal disegno di legge in esame, prevede che l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

 

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l’assenza dall’ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo  4, l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell’ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. E' prevista inoltre la regola residuale dell’assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall’articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

 

É appena il caso di rilevare la mancata riproposizione del contenuto del vigente articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, sulla destinazione alle funzioni di magistrato della pianta organica flessibile mediante le procedure ordinarie di concorso.

Infine il nuovo articolo 8 prevede che l’anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

Sono esclusi dall’applicazione dei benefici di anzianità  i trasferimenti a domanda e d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni. Nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella 2 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

In proposito è opportuno ricordare che l’art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto l’aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato rideterminato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 citata.

L'articolo 8 prevede infine che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.

 

Il vigente Capo II della legge del 2001 prevede che  Ministero della giustizia, con appositi decreti, stabilisce le piante organiche dei magistrati che, in ogni distretto, sono destinati, con sede di lavoro «artificialmente» fissata nel capoluogo di corte d'appello (art. 4 comma 5), «alla sostituzione dei magistrati del distretto», giudicanti e requirenti, fatta eccezione di quelli preposti alle funzioni «direttive e semidirettive» (art. 5 comma 2), che devono restare esclusivo appannaggio dei loro titolari (o dei loro sostituti, secondo le regole precedentemente stabilite dalla legge generale). Tali mappe sono predisposte sulla base delle «medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 4 comma 2) e sono suscettibili di revisione, sulla base delle variazioni riscontrate nel biennio precedente (art. 4 comma 3).

I magistrati distrettuali possono essere sia magistrati di corte d'appello che magistrati di tribunale e ciascuno può, indifferentemente, svolgere le funzioni più o meno elevate, in un interscambio privo di ostacoli o limitazioni (art. 4 comma 1). L'art. 4 comma 4, stabilisce espressamente che le funzioni giudicanti e quelle requirenti devono essere tenute separate anche nelle persone addette alle "riserve".

Tali magistrati sono inseriti in tabella e la loro chiamata allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali è effettuata dal presidente della Corte d'appello con un provvedimento che deve essere rispettoso dei «criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle» (art. 6 comma 1) e, come tale, soggetto al controllo del CSM (comma 2). Unica eccezione all'osservanza di tali criteri è la possibilità della proroga quando il magistrato distrettuale abbia «in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti» (art. 6 comma 3).

A tali posti si accede attraverso le procedure ordinare e, dunque, attraverso i concorsi a domanda, sulla base della pubblicazione dei posti vacanti (art. 8 comma 1).  Le situazioni-presupposto della sostituzione - già ricordate (vedi supra) sono: le aspettative per malattia o altra causa; le astensioni obbligatorie o facoltative per gravidanza, maternità o congedo parentale; le situazioni di temporanea scopertura del posto per tramutamento del suo titolare; la sospensione cautelare dal servizio per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare; l'esonero dalle funzioni giurisdizionali, per i magistrati componenti le commissioni di esame per il reclutamento dei magistrati.

Nel caso in cui i magistrati distrettuali, ove non vengano impiegati per le ragioni stabilite dall'art. 5 comma 1, essi possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. 110 ord. giud. (art. 7 comma 1) o, in assenza di tali necessità, devono essere utilizzati in compiti amministrativi, «dai consigli giudiziari, per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni» (art. 7 comma 2).


Capo III - Misure per esigenze abitative

 

Articolo 53
(Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)

 

 

L’articolo 53 – che costituisce l’unico articolo del Capo III, recante “Misure per le esigenze abitative” – è volto a promuovere un Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (di seguito Programma), al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali (comma 1). Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ammissibilità al finanziamento, le proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da una Alta Commissione istituita presso il medesimo Ministero (commi 2-5). Per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento i comuni possono prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione (comma 6). Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (comma 7).

 

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (commi 1 e 2)

Il comma 1, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, prevede la promozione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

 

Il programma è finalizzato:

§  a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale;

§  a rigenerare il tessuto socio-economico;

§  a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;

§  a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

La norma in esame chiarisce che le finalità del Programma si inquadrano in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea.

La relazione illustrativa evidenzia che il programma si prefigge di “porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte”. La relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che il programma “rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate  le varie specificità delle Regioni e dei Comuni, ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in  riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi”.

Con riferimento agli indirizzi dell’Unione europea entro i quali le finalità del programma devono inquadrarsi, si ricorda che la questione relativa alla tematica “ambiente urbano” è stata inclusa nella Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, relativa al 7° programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 (7 PAA), nell'ambito dell'obiettivo prioritario 8, intitolato “migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione”. L'obiettivo generale di questo impulso politico è quello di migliorare la sostenibilità delle città dell'UE per raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di vivere bene "entro i limiti del pianeta". In tema rileva altresì la direttiva 2010/31, sulla prestazione energetica nell’edilizia, recentemente modificata dalla direttiva 2018/844/UE, oggetto di recepimento da parte dell’art. 23 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019; per approfondimenti si veda il relativo dossier).

 

Il comma 2 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per definire:

a)   i termini, i contenuti, e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 1, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b)  l’entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui al comma 7, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87);

c)   i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare:

§  l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica;

Con l'espressione "edilizia residenziale pubblica", che nel tempo ha sostituito quella di "edilizia economica e popolare" senza determinare alcuna significativa variazione concettuale, si designa l'attività edilizia, posta in essere con il sostegno economico pubblico, finalizzata alla realizzazione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. All'interno di tale categoria si distingue tradizionalmente tra  edilizia  sovvenzionata, edilizia agevolata e edilizia convenzionata, sebbene tali espressioni vengano talora utilizzate, in dottrina e in giurisprudenza, con significati tra loro divergenti, quando non addirittura scambiate o sovrapposte. L'edilizia si definisce “sovvenzionata” quando gli alloggi di tipo economico e popolare sono realizzati con mezzi finanziari interamente erogati dall'ente pubblico, il quale provvede poi ad assegnarli in locazione a soggetti a basso reddito verso il pagamento di un canone calmierato. Nell'edilizia agevolata, invece, l'intervento pubblico è diretto a facilitare l'accesso al "bene casa" attraverso la concessione ai privati di agevolazioni per la realizzazione degli alloggi e/o per il loro successivo acquisto (ad es., concessione di crediti agevolati o di esenzioni fiscali). Anche nell'edilizia convenzionata, infine, l'intervento dello Stato è rivolto a sostegno dell'attività edificatoria privata, ma esso si inserisce in un quadro negoziale più ampio e complesso, all'interno del quale il costruttore, a fronte di determinati benefici ricevuti dall'ente pubblico, si obbliga a realizzare gli alloggi secondo caratteristiche tipologiche prestabilite, nonché ad alienare (o locare) gli stessi a prezzi (o canoni) predeterminati. Tali obblighi - e con essi, più in generale, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche dell'intervento costruttivo e di urbanizzazione del comparto, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le garanzie e le sanzioni per l'inosservanza di detti obblighi - sono recepiti in una convenzione stipulata tra l'ente pubblico ed il soggetto attuatore, dalla quale, per l'appunto, trae origine la corrente denominazione di edilizia residenziale convenzionata.

 

§  il recupero e la valorizzazione dei beni culturali;

§  l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati;

In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che è in corso al Senato presso le Commissioni riunite 9a agricoltura e 13a territorio, ambiente, beni ambientali l'esame in sede referente dei disegni di legge A.S.86, A.S.164 e abbinati. Nel corso dell'esame le Commissioni hanno proceduto ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato documenti e memorie.

Norme in materia di promozione di programmi di recupero e rigenerazione di aree urbanizzate sono, inoltre, contenute nei progetti di legge A.C 113 e A.C 2046 Rospi all’esame della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati.

 

§  l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati;

§  il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore;

§  le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Si ricorda che la delibera CIPE n. 127/2017 ha riprogrammato l’utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vedi infra), e non ancora utilizzate. Si tratta di un avanzo di 350 milioni di euro da destinarsi ad interventi di riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza antisismica degli edifici ERP e alla rigenerazione di quartieri degradati. Gli interventi previsti dovranno seguire una serie di priorità ed essere coerenti con le politiche UE in materia di ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica. Inoltre, dovrà essere perseguito l’obiettivo “consumo suolo zero” attraverso il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione. In particolare, 250 milioni di euro finanziano un programma integrato di edilizia sociale. Le proposte di interventi saranno individuate dai Comuni, dagli ex IACP comunque denominati, dalle imprese e dalle cooperative di edilizia convenzionata. Con i restanti 100 milioni di euro si effettueranno interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Con il decreto del MIT del 4 luglio 2019 sono stati ripartiti alle regioni 250 milioni di euro per il previsto programma integrato di edilizia residenziale sociale.

In merito all'edilizia sociale si ricorda che il comma 258 dell’art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, ha previsto che, in aggiunta agli standard di cui al D.M. 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il successivo comma 259 ha disposto che, ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258. La dottrina ha evidenziato, in termini critici, "che la normativa in commento non individua, come per gli altri standard urbanistici (verde pubblico attrezzato, parcheggi etc.), una misura minima dello standard di edilizia sociale, prevedendone l'esistenza ma lasciando alla contrattazione pubblico-privato la sua quantificazione nei diversi ambiti" (G. Sabbato, La perequazione urbanistica, 2010). Alle disposizioni citate si affiancano quelle recate dalla L. 8 febbraio 2007, n. 9 ("Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"), che ha affidato al Ministro delle Infrastrutture la definizione di "alloggio sociale", cui si è pervenuti con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. L'art. 1, comma 5, di tale DM definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "l'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali". Rientrano in tale definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'art. 2 demanda quindi alle regioni la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale e la determinazione del relativo canone di locazione, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'alloggio sociale deve poi essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della L. 457/1978 (che prevedono una superficie massima delle nuove abitazioni non superiore a mq 95 ed alcune caratteristiche tecniche e costruttive). Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. Infine, l'alloggio sociale dovrà essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Si ricorda altresì che l'art. 11 del D.L. 112/2008 aveva previsto la disciplina del Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa), volto a prevedere l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate. Le disposizioni recate dall'art. 11 sono state successivamente modificate dall'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 158/2008 e dall'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 185/2008, nonché dall'art. 7-quater, comma 12, del D.L. 5/2009. Tali disposizioni sono state per lo più finalizzate ad intervenire sulle risorse a disposizione del piano. Sono intervenuti, al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione degli accordi di programma per l'attuazione del piano, l'art. 45, commi 3-4, del D.L. 201/2011 e l'art. 58, comma 1 del D.L. 1/2012. In linea con il disposto del comma 3 dell'art. 11 - che ha definito l'ambito oggettivo del piano - e con la delibera dell'8 maggio 2009 con cui il CIPE ha indicato gli utilizzi delle risorse finanziarie previste, il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 ha provveduto all'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendone all'articolo 1 una articolazione in sei linee di intervento: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione di immobili di edilizia privata sociale; b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (project financing); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP.

Alta Commissione (commi 3-5)

Il comma 3 prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Alta Commissione per la valutazione delle proposte di cui al comma 2, composta da:

a)   sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b)  un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c)   un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d)  un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;

e)   un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f)    un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 4 prevede che i componenti dell’Alta Commissione siano nominati con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L’art. 214 del Codice dei contratti pubblici prevede la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e che il medesimo Ministero effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. In tale ambito, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione.

In attuazione del citato art. 214 del Codice dei contratti pubblici, con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n.194 è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione e contestualmente istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, presso il MIT. Con il decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226 è stata operata una complessiva riorganizzazione della "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza”.

 

Il comma 4 in esame prevede, inoltre, che ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 5 stabilisce che l’Alta Commissione:

§  esamini le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2;

§  e, all’esito, predisponga, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 2, un apposito elenco, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente le proposte ammissibili a finanziamento.

Il decreto ministeriale di approvazione dell’elenco delle proposte finanziabili definisce altresì i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.

Contributo di costruzione dei comuni (comma 6)

Il comma 6 attribuisce ai comuni, per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento, la facoltà di prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Si ricorda che il D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'attività edilizia prevalentemente privata, ossia quella tipologia di edilizia sottoposta ad autorizzazione (previo rilascio di idoneo titolo abilitativo) a fronte del pagamento di un contributo (onere concessorio) ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

I principi generali attinenti alle modalità di calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalle regioni con propri provvedimenti normativi, sulla scorta dei quali, conseguentemente, gli enti locali adottano le rispettive determinazioni.

Si ricorda che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R n. 380/2001 (Testo unico edilizia) sono soggetti a permesso di costruire: 1) gli interventi di nuova costruzione; 2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159). Tali oneri si distinguono in:

§  oneri di urbanizzazione primaria, ovvero relativi a realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;

§  oneri di urbanizzazione secondaria, finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Ai sensi del citato art. 16 del D.P.R. 380/2001 la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e sulla base degli importi definiti periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

Si ricorda altresì che l'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del DPR n. 380/2001 disciplina l’istituto del contributo straordinario, prevedendo che tra i parametri ai quali le regioni devono attenersi nella determinazione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, figura il criterio di calcolo secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso". La citata disposizione aggiunge che tale "maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche".

Si valuti l’opportunità di richiamare, oltre all’art. 16, anche l’art. 17 del D.P.R. 380/2001, che disciplina la riduzione o l’esonero dal contributo di costruzione nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti.

Fondo del Programma e risorse (commi 7 e 8)

Il comma 7 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

In particolare, il finanziamento del Fondo risulta articolato nel seguente modo:

 

 

PROGRAMMAZIONE RISORSE

Anno

Importo (mln di euro)

2020

12,18

2021

27,25

2022

74,07

2023

93,87

2024

94,42

2025

95,04

2026

93,29

2027

47,15

2028

48,36

2029

53,04

2030

54,60

2031-2032

54,64

2033

51,28

 

Il comma 8 stabilisce che le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q), della L. n. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché di cui all’art. 3, comma 7-bis del D.L. n. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all’erario, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 30 milioni di euro per l’anno 2022, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L’art. 2 della L. n. 457/1978 assegna al Comitato interministeriale per la   programmazione economica (CIPE), nell'ambito del  piano  decennale  per  l'edilizia  residenziale,  il compito di indicare in generale gli  indirizzi  programmatici  ed  in particolare di determinare le linee di intervento e  quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione  delle  risorse  tra  i  vari  settori d'intervento e di  indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni.

Il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2 prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per un importo non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata; mentre il comma 1, lettera q), dell'art.  3 della medesima legge prevede la determinazione delle quote da destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità, per una riserva del 2% dei finanziamenti complessivi (vedi supra).

Si ricorda che la L. n. 457/1978 ha previsto a partire dall'anno 1978 un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a)   gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b)   gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c)   l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze operato dal D. Lgs. n. 112/1998, il settore dell’edilizia residenziale pubblica è stato attribuito alla competenza regionale, restando allo Stato, invece, i compiti di determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. Il D. Lgs. n. 112/1998 (artt. 59-64) ha altresì previsto la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) e la diretta attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi e della competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. La ripartizione di competenze operata dal D. Lgs. n. 112/1998 ha introdotto elementi di marcata novità rispetto al precedente assetto nel quale erano mantenute in capo allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell’edilizia residenziale pubblica (art. 88 del DPR n. 616/1977). Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 112/1998 non compare più, infatti, tale competenza; tuttavia, allo Stato spetta, tra l’altro, il concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, per l'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la materia dell’edilizia residenziale pubblica è stata poi ricondotta alla potestà legislativa residuale delle regioni.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), per l’immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87, aveva rifinanziato i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata della L. n. 457/1978. Nell’ambito del programma di edilizia convenzionata e agevolata, il comma 7-bis dell’art. 3 del citato D.L. n. 12 del 1985 aveva previsto un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi, attraverso mutui agevolati.

 


Capo IV - Misure in materia di sanita'

 

 

Articolo 54
(Abolizione quota fissa di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie)

 

 

L’articolo 54 prevede l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

Il comma 1 prevede, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, come previsto dall’articolo 1, comma 516, lett. a) della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina di tali quote di partecipazione prevista dall’art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). A partire dal 1° settembre 2020 cessano le misure alternative (v. infra) adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lett. p-bis) della sopra citata norma.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 549, della legge 145/2019) ha ampliato le possibili fattispecie in base alle quali le regioni sono autorizzate a non applicare la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo (congiuntamente, e non più alternativamente) l’adozione di specifiche azioni, tra le quali quelle di efficientamento della spesa e promozione dell’appropriatezza delle prestazioni.

 

Tali azioni devono essere certificate dai seguenti soggetti: il Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA istituito presso il Ministero della salute ed il Tavolo tecnico, presso lo stesso Ministero, in collaborazione con il Dipartimento della RGS, in materia di verifica degli adempimenti in materia di stabilità ed equilibrio del servizio sanitario regionale.

Riguardo la più ampia revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) ha previsto tra i collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, la presentazione di un disegno di legge in materia, che preveda oltre che la modifica disciplina del ticket, la revisione delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. L’obiettivo è regolare il sistema specificamente sulla base delle condizioni economiche reddituali, per evitare la discriminazione nell’accesso ai servizi sanitari aggravata dall’introduzione del cd. superticket.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio ha evidenziato la tipologia delle misure alternative adottate da alcune regioni (nello specifico v. infra) che hanno deliberato di non applicare il superticket:

§  introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di Pronto Soccorso per accessi non urgenti (codici verdi) e sulla farmaceutica;

§  rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici (prevenzione e intramoenia) e della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica;

§  incremento massimo a 36,15 euro per ricetta relativamente alla specialistica ambulatoriale.

 

Il comma 2 dispone la copertura della disposizione in esame, quantificata in 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui dal 2021, mediante l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Il comma 3 prevede infine che la dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 804, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) venga ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

La disciplina delle quote di partecipazione al costo è stata introdotta, a partire dal 2007, dall’art. 1, comma 796, lett. p) della legge finanziaria per tale anno (L. n. 296/2006) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo una quota fissa, a carico degli assistiti non esenti, pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

Già con il DL. n. 23 del marzo 2007 (L. 64/2007), comma 1-bis, è stata prevista l’abolizione della quota fissa per ricetta con effetto dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2007) e fino al 31 dicembre 2007. Per l’anno 2008, la legge finanziaria (art. 2, co. 376, L. n. 244/2007) ne ha previsto l’abolizione per tale anno, estesa anche agli anni 2009, 2010 e 2011 dall’art. 61, comma 19, del DL. n. 112/2008 (L. 133/2008), integrando conseguentemente le risorse da trasferire alle regioni a valere sul Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario. Successivamente, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) dell’art. 17, comma 6, del DL. 98/2011 (L. 111/2011), che ha inteso razionalizzare la spesa sanitaria nell’ambito più generale delle norme di spending review, è stata anticipata di circa 7 mesi la cessazione dell’abolizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie prevista a fine anno 2011, ciò comportando il ripristino della misura del superticket.

È rimasto comunque vigente il dispositivo della lett. p-bis) del comma 796 della L. n. 296/2006 con cui le regioni sono autorizzate ad adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché finanziariamente equivalenti all’applicazione della quota fissa di 10 euro per ricetta, sulla base dei volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nelle singole regioni e province autonome, come rilevate dal Sistema tessera sanitaria. Tali misure devono sottostare, ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, alla certificazione da parte del Tavolo tecnico per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA, intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005) ovvero essere stipulate con apposito accordo delle singoli regioni con il Ministero della salute ed il MEF.

A legislazione vigente, pertanto, i sistemi di compartecipazione alla spesa si differenziano nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali in relazione alle prestazioni su cui si applicano, agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e alle esenzioni previste. In particolare, se le misure di compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per gli accessi di pronto soccorso inappropriati sono previste in tutte le regioni, alcune regioni (quali Valle d'Aosta, PA Trento, Friuli VG, Marche, Sardegna) non prevedono alcun ticket per le prestazioni farmaceutiche convenzionate.

Le differenze tra regioni sono ancora più marcate se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per cui è vigente la disciplina della legge 537/1993 (art. 8, comma 15) che prevede per tutti i cittadini il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo dato dalle singole tariffe regionali di 36,15 euro per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La legge 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione in casi particolari, quali situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità: altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

 

Per consentire una maggiore equità ed agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti definiti “vulnerabili”, l'articolo 1, commi 804 e 805, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha successivamente istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato comma 796, lett. p) e delle misure previste in base alla successiva lett. p-bis) mediante una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In base a quanto previsto dal comma 805, in particolare, sono stati poi definiti i criteri per la ripartizione del Fondo, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (Decreto 12 febbraio 2019, qui il provvedimento).

Come specificato nelle premesse, il decreto ha ripartito il Fondo tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana "nel rispetto del principio sancito dal legislatore di conseguire una maggiore equità e di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili". Una quota pari a 48 milioni di euro è stata ripartita in rapporto alla quota d'accesso delle regioni al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018. La somma residua di 12 milioni di euro è stata invece ripartita sotto forma di quota aggiuntiva tra le regioni che hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale o hanno adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).

Più recentemente, alcune regioni hanno adottato i seguenti provvedimenti finalizzati all’abolizione o alla ridefinizione del superticket.

In Emilia Romagna, dal 1° gennaio 2019, la quota fissa addizionale sulle prestazioni di specialistica, attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, è stata cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), restando in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Le risorse così incamerate verranno utilizzate per finanziare una ulteriore misura a sostegno delle famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche.

In Lombardia, dal 1° luglio 2018, il ticket sanitario regionale è passato da un massimo di 30 euro a un massimo di 15, con un conseguente costo massimo del ticket di 51 euro circa (36 euro di ticket nazionale e 15 euro di ticket regionale, qui il comunicato dell'Assessore alla sanità).

In Abruzzo, dal 1° luglio 2018, è stata prevista l'abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale ad euro 8.263,31.

 


Articolo 55
(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

 

 

Il presente articolo destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, per la destinazione suddetta viene autorizzato un contributo pari a 235,834 milioni di euro, nell'ambito delle risorse summenzionate non ancora ripartite tra le regioni. Il contributo è inteso al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa (riguardo alle valutazioni quantitative sottostanti alla determinazione dell'importo del suddetto contributo, si rinvia alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio).

I trasferimenti alle regioni delle quote relative al suddetto contributo devono essere definiti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si demanda a determinazioni degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale le modalità con cui sono messe a disposizione dei medici di medicina generale le apparecchiature in oggetto.

Sembrerebbe opportuno valutare se i richiami normativi posti dal presente articolo 55 - riguardo al complesso delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - debbano far riferimento anche al precedente articolo 9, comma 1, che dispone un ulteriore incremento di tali risorse (cfr., in materia, la scheda del medesimo articolo 9, comma 1).

 


Capo V - Misure in materia di pensioni

 

 

Articolo 56, comma 1
(Proroga Ape sociale)

 

 

L’articolo 56, comma 1, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

 

A seguito della suddetta proroga, mediante modifica della norma istitutiva dell’APE sociale (articolo 1, comma 179 della L. 232/2016), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.

Sul punto, la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili.

 

Il richiamato comma 186 ha, inizialmente, disposto che il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall’art 1, c. 162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il 2017, di 630 milioni di euro per il 2018, di 666,5 milioni di euro per il 2019, di 530,7 milioni di euro per il 2020, di 323,4 milioni di euro per il 2021, di 101,2 milioni di euro per il 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.

A seguito della proroga dell’Ape sociale per il 2019 disposta dall’art. 18 del D.L. 4/2019[36], i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l’art. 1, c. 167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, l’articolo in esame prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 – vedi infra), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.

Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

 

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

-    soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

-    soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

-    per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

-    per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda anche l’istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall’art. 18 del D.L. 4/2019.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

-    mancata cessazione dell'attività lavorativa;

-    titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

-    soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

-    soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

-    soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

-    raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l’art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.


Articolo 56, commi 2 e 3
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 56 prevedono la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

 

Più nel dettaglio, viene demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - l'istituzione:

§  di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale (comma 2);

§  di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (comma 3).

 

Ciascuna delle suddette Commissioni:

§  è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

 

è composta:

§  da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;

§  da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020. Entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.

I medesimi decreti provvederanno a definire anche le modalità di funzionamento delle predette Commissioni, nonché la possibilità per le stesse di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio:

Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero conclusi entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.


Articolo 57
(Proroga opzione donna)

 

 

L’articolo 57 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

 

Più nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo[37] venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi infra) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall’art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. infra).

Conseguentemente, il medesimo articolo in esame - modificando l’articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno[38].

 

 

La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l’art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L’art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

Da ultimo, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.


Articolo 58
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

 

Il comma 1 del presente articolo concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 2 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS[39].

 

Si ricorda che gli incrementi a titolo di perequazione automatica si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento[40]; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita).

Il comma 1 modifica la disciplina transitoria finora vigente[41], valida per il triennio 2019-2021; in particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:

§  al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;

§  al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

§  al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;

§  al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'articolo 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Le nuove norme - così come quelle di cui al suddetto articolo 69, comma 1, della L. n. 388 e a differenza delle disposizioni transitorie summenzionate - fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.

In particolare, le nuove norme di cui al comma 2 prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

 

Sulle disposizioni applicate in anni precedenti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici

 

L'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

§  la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

§  per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

§  con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

 

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operasse nei seguenti termini:

§  100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

§  95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

§  75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

§  50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:

§  per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-     40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-     20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-     10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

§  per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;

§  a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016,  ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.


Capo VI - Misure in materia di agricoltura

 

 

Articolo 59
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

 

 

L’articolo 59 prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale - a tal fine – viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Nello specifico, il comma 1 dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lett. b), del suddetto d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

 

Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi (il testo fa riferimento ad un generico comma 1) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

 

Si rammenta che, ordinariamente, il termine previsto per attivare i suddetti interventi compensativi è di 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nel caso in esame si tratta, invece, come già rilevato, di una deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria; il termine viene, quindi, fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Si ricorda altresì che gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del medesimo decreto legislativo - alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:

a)   contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b)   prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1.    20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;

2.    35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c)   proroga delle operazioni di credito agrario;

d)   agevolazioni previdenziali.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento dispone - conseguentemente - che, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 non presentava risorse – per gli anni 2020 e 2021 – nel cap. 7411 del MIPAAF(T) destinato al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha approvato, il 2 ottobre 2019, la risoluzione conclusiva 8/00042, recante “Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys)”, con la quale veniva richiesto al Governo, tra l’altro, di adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell’invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondi di solidarietà nazionale sia attraverso l’istituzione di uno specifico Fondo nella legge di bilancio 2020.

 

Secondo quanto riportato in una Nota dell’ISPRA, consegnata nel corso delle audizioni svolte in merito all’esame delle risoluzioni per il contrasto alla Cimice asiatica, i danni causati da tale insetto sono molto rilevanti con ricadute importanti sulla produzione frutticola e sui noccioleti. Essi ammontano a circa 350 milioni di euro; l’estensione del fenomeno al centro e al meridione d’Italia rende la stima dei danni ancora provvisoria. Il caso si collega al fenomeno delle invasioni biologiche, ovvero al trasporto operato dall’uomo – accidentalmente o intenzionalmente – di specie al di fuori del loro areale naturale. L’Ispra riporta che le tecniche attualmente disponibili non appaiono efficiaci a causa dell’elevata tolleranza a molti insetticidi. La tecnica che appare più promettente al momento è basata sul controllo biologico, ovvero sull’utilizzo di antagonisti naturali delle specie.


Articolo 60
(Interventi a favore dell'agricoltura)

 

 

L'articolo in esame reca una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.

Il comma 1 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il comma 2 prevede la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il comma 3 prevede che tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.

Il comma 5, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

 

 

Il comma 1 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

 

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il comma 3 prevede che tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

Il comma 5, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.


Capo VII - Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

 

 

Articolo 61
(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

 

 

L'articolo 61 autorizza la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo.

 

I commi 1-3 autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, è un'istituzione finanziaria internazionale che opera per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'Italia ha aderito all'AfDB con la l. n. 35/1982 e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456%.

Il negoziato per il settimo aumento generale di capitale (GCI - VII) è stato avviato nel 2018 e dovrebbe chiudersi nel 2019. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto al 2020: infatti il precedente aumento di capitale approvato nel 2010, pari al 200%, prevedeva un orizzonte temporale di 10 anni. Dalla relazione tecnica emerge che l'aumento di capitale proposto entro il 2019, pari al 125%, è ritenuto indispensabile e indifferibile per garantire la stabilità finanziaria del AfDB e il mantenimento del rating AAA, che consente alla Banca di accogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai Paesi beneficiari. La relazione tecnica afferma altresì che il settimo aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire la priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della banca;  e che in sede negoziale, l'Italia ha, in particolare, sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiori capacità ed esperienza (infrastrutture, trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agroalimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

 

I commi da 4 a 6 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

La IBRD creata nel 1945, nell’ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri (per essere membro dell’IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato.

La IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari che coinvolgono il settore privato nei Paesi in vi a di sviluppo.

L'Italia, Paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito rispettivamente con leggi n. 132/1947 e n. 1597/1956, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78% in IBRD e del 3,17% in IFC. Dalla relazione tecnica si evince che gli aumenti di capitale rispondono ad una necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei PVS e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale "selettivi" (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i Paesi membri in proporzione alla loro quota " attuale".

 

Il comma 7 autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

 

Il comma 8 prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha autorizzato la spesa di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo (l'Associazione internazionale per lo sviluppo, il Fondo africano di sviluppo, Fondo asiatico di sviluppo, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Fondo speciale per lo sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi) e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

 


Articolo 62
(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)

 

 

L'articolo prevede che la quota degli utili della Banca d'Italia riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa per poi essere riversata al MES stesso.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato dell’utile di esercizio, debba comunicare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la Banca d’Italia.

Il comma 2 stabilisce che tale quota sia riassegnata con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al MES stesso.

Il comma 3, infine, prevede che nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del MEF può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) gestisce attivamente il capitale versato dagli Stati membri (attualmente circa 80 miliardi di euro, di cui circa 14 versati dall'Italia) al duplice scopo di preservare sia le riserve di liquidità sia il valore di lungo termine del capitale versato. Ciò è necessario per garantire il mantenimento del merito di credito del MES sui mercati internazionali e quindi la sua capacità di raccogliere capitale per perseguire i propri fini istituzionali.

A partire dal 2015, la strategia di gestione del MES ha prodotto un progressivo spostamento del capitale dalle attività a breve termine ai depositi presso le banche centrali nazionali allo scopo di ridurre gli effetti negativi dei tassi di interesse decrescenti. Nel 2016 la Banca centrale europea ha deciso di applicare ai depositi detenuti dal MES presso le banche centrali nazionali gli stessi tassi di interesse applicati alle altre istituzioni finanziarie, e cioè il tasso di interesse sui depositi (deposit facility rate), attualmente pari al -0,50%. Nel 2017, ad esempio, il MES ha subito una perdita di 124 milioni di euro a causa dei tassi di interesse negativi (cfr. il rapporto "Safeguarding the Euro in times of crisis", pagina 307). Come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo in esame, per far fronte a tale criticità, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l’onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi.

Secondo la relazione illustrativa, con l’adesione dell’Italia a tale operatività la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale. Su tale deposito il MES sosterrebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione.

Da un punto di vista procedurale l’apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d’Italia e un corrispondente aumento dell’utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d’Italia, l’importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

 

 

Il MES è stato istituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale in base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015). Il MES ha affiancato e poi sostituito gli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per far fronte alla crisi finanziaria europea. Obiettivo del MES è di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area euro che sono colpiti o minacciati da severe difficoltà finanziarie. L'assistenza finanziaria del MES è strettamente condizionata all'attuazione di misure specificate in un protocollo d'intesa negoziato dalla Commissione europea per conto del MES, dalla Banca centrale europea e dallo Stato membro beneficiario.

La riforma del MES fa parte dell'agenda sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta per un regolamento del Consiglio riguardante l'istituzione di un Fondo monetario europeo volta all'integrazione del MES nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Alcune importanti decisioni sono state assunte dall'Euro Summit del 14 dicembre 2018, particolarmente con riferimento all'attribuzione al MES del ruolo di garante di ultima istanza (backstop) del Fondo di risoluzione unico e con riguardo alla capacità di valutare la sostenibilità del debito pubblico. I cambiamenti del Trattato istitutivo del MES dovrebbero essere apportati con una procedura da avviare entro dicembre 2019.


Titolo X - Regioni ed enti locali

 

 

Articolo 63
(Regioni a statuto ordinario)

 

 

L'articolo 63 anticipa di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio (commi 1 e 2).

Detta altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio (comma 3) e fa salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti (comma 4).

Infine estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratti di lavoro flessibile previsti all'art.1, comma 28, del decreto-legge n.70/2010.

 

Il comma 1 dispone che l'art.1, comma 820, della legge di bilancio 2019 si applica anche alle regioni ordinarie a partire dal 2020.

Ai sensi del citato comma 820, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011.

Detta disposizione è stata introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018)[42].

In attuazione di dette sentenze, anche alle regioni è stato consentito di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato per l'equilibrio di bilancio. Tuttavia, l'applicazione di tale regola contabile, a legislazione vigente (comma 824, inciso dal comma 2 dell'articolo in commento, v. infra), per tali enti è prevista solo a partire dal 2021.

Si segnala peraltro che tale rinvio è frutto di un'intesa fra Governo e regioni, sancita al punto n.5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018. In quella sede, le parti hanno altresì convenuto di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per il 2020, la possibilità di anticipare la decorrenza dell'utilizzo, senza vincoli, dell'avanzo.

In linea con tale impegno, la Conferenza Stato-regioni, nella riunione dell'11 ottobre scorso, ha sancito l'accordo in materia di interventi strategici e in quella sede ha affrontato nuovamente la questione. Il punto n.1 del dispositivo reca l'accordo ad "anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020". Le parti hanno in quella sede altresì condiviso "ipotesi normative", contenute nell'allegato n.1 al medesimo accordo, "da inserire nell’ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l’anno finanziario 2020, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari" (si veda il punto n.9 del dispositivo). Tali ipotesi sono state trasfuse, in identico testo, nei commi da 1 a 4 in commento.

 

Il comma 2 interviene sull'art.1, comma 824, della legge di bilancio 2019 al fine di coordinarne il contenuto con l'anticipazione (recata al comma 1) al 2020 dell'applicazione delle norme sul pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. 

Il comma 824 nello specifico dispone in ordine all'applicazione della nuova disciplina di cui ai commi 819-823 nei confronti delle Regioni ordinarie dall'anno 2021. La modifica proposta con il comma 2 in esame è diretta a circoscrivere le disposizioni applicabili alle regioni a statuto ordinario dal 2021 ai commi 819, 821, 822 e 823, atteso che il comma 820, come detto, si applicherà invece sin dal 2020.

 

Il comma 819 stabilisce che il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene attraverso il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Il comma 822 opera un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, comma 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il comma 823 dispone, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, che cessino di avere applicazione dall'anno 2019 una serie di disposizioni delle leggi n.232/2016, della legge n.205/2017, del decreto-legge n.91/2017, in materia di finanza pubblica[43].

 

Il comma 3 interviene sugli obblighi di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio in capo alle regioni a statuto ordinario, dettati dall'art.1, commi 469 e 470, della legge n.232/2016.

Il citato comma 469 stabilisce che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 (cioè del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), con tempi e modalità definiti con decreti del Ministero dell'economia sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città e la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 470 prevede che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, sia chiamato a inviare alla Ragioneria generale, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro tale termine costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma 3 stabilisce che ai fini del monitoraggio e della certificazione ai sensi dei commi 469 e 470 appena richiamati, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato. Tale disposizione si applica solo al 2020, atteso che dal 2021 alle regioni si applicheranno le nuove regole della finanza pubblica (dettate dall'art. 1, commi 819-823, della legge di bilancio del 2019), che prevedono, fra le altre disposizioni, la cessazione dell'applicazione dei commi 469 e 470 in commento.

 

Il comma 4 dispone che restino ferme le norme contenute all'art. 1, commi da 835 a 843 per l'anno 2020. Tali disposizioni attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti (commi 833-840) e stabiliscono che tali contributi sono compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica (comma 841). Sicché le regioni sono tenute, ai fini del concorso alla finanza pubblica per il settore non sanitario, a perseguire un saldo positivo (ai sensi dell'art.1, comma 466, della legge n.232/2016) pari a 837,8 milioni[44].

La relazione illustrativa non spiega le ragioni dell'intervento normativo in esame, tenuto conto che a legislazione vigente non parrebbero sussistere elementi ostativi all'applicazione dei commi da 835 a 843 (per l'anno 2020).

 

Il comma 5 interviene sulla disciplina in materia di spese di personale con contratti flessibili nelle pubbliche amministrazioni, dettata all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, estendendo alle regioni la disposizione recata al settimo periodo del medesimo comma. Quest'ultimo periodo opera la disapplicazione delle limitazioni in materia di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile da parte degli enti locali (e delle regioni qualora la disposizione in esame dovesse diventare legge) in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006.

Si rammenta che il cit. comma 557 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, nonché al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il cit. comma 562 stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Le limitazioni (dettate dal comma 28, primo periodo, dell'art.9 del decreto-legge n.70/2010) oggetto di deroga sono di tipo finanziario e impongono alle pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tipologie di lavoro flessibile di non superare il 50 per cento della spesa effettuata per la stessa finalità nel 2009.

La deroga di cui al settimo periodo del medesimo comma 28 consente agli enti locali (e ai sensi del comma 5 in commento anche alle regioni) di poter spendere per il personale con contratti flessibili un importo maggiore, che non può tuttavia superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ai sensi di quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 28).

 

La relazione illustrativa quantifica gli oneri recati dalle disposizioni commentate, che sono pari a 155 milioni per l'anno 2020, a 312 milioni per l'anno 2021 e a 120 milioni per il 2022.

 


Articolo 64
(Minoranze linguistiche)

 

 

L'articolo 64 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.

 

Il comma 1, primo periodo, dispone l'incremento di detto Fondo di cui all'art.9, comma 2, della legge n.482/1999 dei seguenti importi:

i)                   250.000 euro, per l'anno 2020;

ii)                 500.000, per l'anno 2021;

iii)              1.000.000, per l'anno 2022.

 

Il comma 1, secondo periodo, incrementa conseguentemente il limite massimo complessivo annuo previsto dall’articolo 15, comma 1, della citata legge n. 482 dei medesimi importi.

 

La legge n. 482/1999 reca, in attuazione dell'art.6 della Costituzione, norme in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art.2).

Fra le misure dirette a tale finalità, l'art.9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 (poco più di 5 milioni di euro) a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate (art.9, comma 2).

L'obiettivo del Fondo è di poter consentire negli uffici delle amministrazioni pubbliche, che si trovano nei comuni in cui sono presenti dette minoranze, "l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela".

A tal fine le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale in grado di interloquire con il pubblico facendo ricorso alla lingua ammessa a tutela.

Oltre al suddetto Fondo, la legge autorizza la spesa di ulteriori risorse per progetti promossi dal Ministro dell'istruzione (2 miliardi di lire annue ai sensi dell'art.5, comma 1) e per le ulteriori spese sostenute dagli enti locali per le finalità della legge (8.700.000.000 di lire annue, ai sensi dell'art.15, comma 1).

 

Il regolamento attuativo della legge n.482 (D.P.R. n. 345/2001) demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (così come anche il fondo di cui all'art.15) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene adottato, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio.

Si segnala in proposito che per il triennio 2020-2022 si dovrà procedere all'adozione di un nuovo DPCM, che terrà conto dell'eventuale incremento delle risorse disposto dall'articolo in esame, atteso che il DPCM 10 novembre 2016 recante criteri di riparto per il triennio 2017-2019 ha esaurito la propria efficacia.

 

La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo segnalando che l’entità dei fondi a disposizione a legislazione vigente è "insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali".


Articolo 65
(Comuni montani)

 

 

L'articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

 

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.

Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

 

La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 1 interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

 

L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

 

Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".


Articolo 66
(Isole minori)

 

 

L'articolo 66 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

 

L'articolo dispone che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori.

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

I progetti parrebbero idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Alla luce del principio della leale collaborazione, considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo, si valuti la possibilità di prevedere che il DPCM sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto d’indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

 

La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della Conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la Conferenza non si esprima.

 

Si segnala che la normativa vigente già prevede disposizioni che istituiscono fondi diretti a finanziare interventi nelle isole minori.

L'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001, n. 448, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla medesima legge (si tratta di 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine).

L'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

 

Il Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Si segnala che il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

Dal tenore dell'art. 66, che non opera un esplicito riferimento all'allegato A alla legge n.448/2001, parrebbe dedursi che l'individuazione delle isole minori beneficiarie degli interventi sia rimessa alla sede attuativa.

Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento normativo tra il Fondo disciplinato dalla normativa in esame e le richiamate disposizioni vigenti in favore delle isole minori.

 

Si ricorda, infine, che è all’esame delle Commissioni riunite V e VIII della camera dei deputati il progetto di legge C.1285 (già approvato dal Senato – AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.


Articolo 67
(Contributo IMU/TASI)

 

 

L'articolo 67 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

 

L'articolo conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro, diretto ai comuni per la medesima finalità, disposto dall'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) per il solo 2019, estendendolo sino al 2022.

Il contributo per il 2019 è stato oggetto di riparto con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2019.

Le quote del contributo agli enti beneficiari sono state determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto.

L'articolo in esame dispone che il contributo annuale per il triennio 2020-2022 sia ripartito fra gli enti beneficiari secondo i medesimi importi di cui all'allegato A al DM 14 marzo 2019 appena richiamato.

 

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio considerato, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di contributo che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Tale ultimo contributo è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

 

Si rileva che a titolo di compensazione dei mancati introiti derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi contributi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Gli importi annui sono stati i seguenti (non si considerano quelli riferiti al 2019 di cui si è già detto): per 2014,  625 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014); per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015; per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015; per il 2017, 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare  in sede di ripartizione delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016; per il 2018, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 870-871, della legge n. 205/2017.


Articolo 68
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

 

 

L'articolo 68 dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

 

L'articolo in esame interviene con una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

 

L'articolo intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali che sono definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

 

La Relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.


Articolo 69
(Debiti enti locali)

 

 

L'articolo 69 demanda ad un decreto del ministro dell'economia l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

 

L'articolo stabilisce che il citato DM sia adottato entro il 28 febbraio 2020, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. L'obiettivo è quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il citato art.1, comma 71, della legge finanziaria 2005, al primo periodo prevede che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere alla conversione dei mutui "con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato" in nuovi titoli obbligazionari o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se le condizioni di rifinanziamento permettono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La disposizione precisa che dall'attuazione della stessa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioè il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) è minore.

Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n.145/2018). Essa si riferiva tuttavia ai soli mutui: i) concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a enti locali; ii) aventi determinate caratteristiche (a tasso fisso; con oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui; con scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; con debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000; non rinegoziati ai sensi del DM 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a rinegoziare i mutui; senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento previsti per gli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici). Inoltre, l'operazione di rinegoziazione non poteva modificare la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia 30 agosto 2019 che ha individuato i mutui oggetto delle operazioni di rinegoziazione e definito i criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.


Articolo 70
(Misure in favore di Campione d’Italia)

 

 

L’articolo 70 reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. I commi da 1 a 13 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 11-15).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 16-18).

Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 19-21).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 22).

 

Premessa: le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e IRAP) per Campione d’Italia

La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. 

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

 

Si ricorda che l’articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d’Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP).

 

Con riferimento alle imposte sui redditi, il vigente articolo 188-bis TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986) prevede che, a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all'articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il comma 2 dell’articolo 188-bis detta una specifica disciplina relativa ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES residenti in Italia, aventi sede a Campione d’Italia Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell’articolo 9, comma 2 TUIR); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti IRPEF e IRES summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, ivi compresi quelli nel settore agricolo.

Con riferimento all’IRAP, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d’Italia (nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 17).

Ai fini IRAP, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all'articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali IRAP relative all’individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de minimis.

 

Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia

Il comma 1 istituisce l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI). Essa si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.

Ai sensi del comma 2, soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non trova applicazione la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, salvo i casi espressamente indicati dalle norme in esame.

L’articolo 52, comma 1, sopra richiamato consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Il comma 3 individua come soggetto passivo d’imposta chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.

 

Il comma 4 chiarisce i presupposti di territorialità dell’imposta.

Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.

L’imposta è esigibile (comma 5) per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito. Per le prestazioni di servizi, essa è esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo.

 

Il comma 6 individua la base imponibile e le aliquote.

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera:

§  la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento;

§  soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;

§  il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento.

Si rinvia al sito istituzionale della Federazione Svizzera per approfondimenti sull’IVA.

 

Il comma 7 disciplina la dichiarazione dell’imposta, che deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nel quale devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applicano le sanzioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non; nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell’importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo).

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.

 

Si affida (comma 8) a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire:

§  gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare;

§  le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera;

§  i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta.

 

La decorrenza dell’imposta è fissata al 1° gennaio 2020. Più precisamente, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 (comma 9).

Si demanda alla norma secondaria l’individuazione delle modalità e i termini di riscossione dell’imposta per il primo semestre di applicazione, e più precisamente per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 (comma 10).

Modifiche all’applicazione territoriale di accise e IVA

Il comma 11 modifica il Testo Unico Accise (TUA) – D.Lgs. n. 504 del 1995 - per ricomprendere nel territorio italiano, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo ivi contenuta, sia il comune di Campione d’Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano, in attuazione della normativa europea richiamata in premessa.

Analogamente, viene modificata la disciplina IVA (mediante integrazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) al fine di chiarire che sono considerate importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano (comma 12).

 

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 13).

Il comma 14 stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno, ricomprendendo così Campione d’Italia nel territorio doganale nazionale (dunque europeo).

Agevolazioni imposte dirette e IRAP

Il comma 15 introduce alcune agevolazioni IRPEF temporanee per le persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione d’Italia. Più in dettaglio, l’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dalle norme in esame) è ridotta al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 16 reca agevolazioni temporanee sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali e dalle società IRES iscritte al 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, come determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR: tali imposte sono ridotte al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

 

Ai sensi del comma 17, per i predetti soggetti, l’IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi del richiamato l’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

 

Il comma 18 chiarisce che le agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull’IRAP contenute nelle predette norme:

§  si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (dunque dal 2020);

§  operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In estrema sintesi si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione UE, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla UE come de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Credito d’imposta

Il comma 19, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d’Italia, concede alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi della medesima disciplina UE (articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014).

 

Si ricorda che il regolamento 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.

In linea generale, l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l’altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno.

In particolare l’articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come “investimento iniziale”:

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella UE.

Il punto 51 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

 

L’articolo 14 del Regolamento individua quali sono i costi ammissibili, in particolare (par. 4):

§  i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

§  i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

§  una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell’articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo.

 

Ai sensi del comma 20 dell’articolo in commento il credito d’imposta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 21 subordina l’operatività dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi

Il comma 22 modifica l’articolo 188-bis del TUIR, che reca la complessiva disciplina delle imposte sui redditi per Campione d’Italia.

 

Con una prima modifica (lettera a)), che novella il comma 2, si estende ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a IRES, dunque anche le società, gli enti e i trust  non residenti nel territorio dello Stato, purché vi siano le condizioni di legge (iscrizione alla Camera di commercio di Como e presenza di sede sociale operativa, o di un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia), la possibilità di  computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

 

Con la modifica (lettera b)) al comma 6 - che condiziona le agevolazioni contenute nell’articolo 188-bis al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis - il riferimento alla disciplina europea è integrato con il rinvio al regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, stante l’inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di applicazione delle accise.


Titolo XI - Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

 

 

Articolo 71
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

 

 

 

L'articolo 71 reca disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Il comma 1, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il comma 2 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.

Il comma 3 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 4 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Il comma 5 stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Ai sensi del comma 6, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto. applica l coordinamento con il comma 3torio ettiva  economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione.

Con il comma 7 l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

 

Il comma 1 interviene sull’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti categorie merceologiche:

§  energia elettrica e gas,

§  carburanti rete ed extra-rete,

§  combustibili per riscaldamento,

§  telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

 

Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:

§  autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);

§  autobus (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;

§  autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)[45] del Nuovo codice della strada).

 

Il comma 2 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, per estendere l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche ai lavori pubblici.

 

Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi.

 

Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal comma 7 di questo articolo (v. infra).

 

Il comma 3 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v. sopra).

Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:

§  gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,

§  le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,

§  gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,

§  le agenzie fiscali (Agenzia delle EntrateAgenzia del DemanioAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.

In particolare, il citato comma 449 prevede l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali. 

Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"[46] di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il comma 4 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche: 

§  dell’espletamento dell’appalto e

§  dell’accordo quadro.

Con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. 

 

Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) esenta le università statali e le istituzioni AFAM dall'obbligo di ricorrere al MEPA e si specifica comunque che tale esclusione dall'ambito di applicazione delle summenzionate disposizioni opera solo in relazione ad acquisti funzionali alle attività di ricerca. In tal modo, si equiparano università statali e AFAM agli enti di ricerca. Il decreto-legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati (disegno di legge di conversione A.C. n. 2222).

 

Il comma 5 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le Convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso l’espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

 

Il comma 6 rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni[47] e degli accordi quadro[48] in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione[49].

Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di stand still, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera b), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; determinate tipologie di affidamenti.

 

In estrema sintesi, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

 

Il comma 7 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'àmbito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.   

 

Riguardo al tema degli acquisì nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera o)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

 

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

§  Convenzioni

§  Accordi quadro

§  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)

§  Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)

§  Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l’operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.


Articolo 72, commi 1 e 23-26
(Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)

 

 

L’articolo 72, prevede, al comma 1 che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center.

Inoltre, si dispone, nei commi 23-26 che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, una determinata percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico nonché - seppure in percentuale minore - per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center.

Da tali prescrizioni di risparmio è esentata la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

 

Il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.  

La società di gestione di cui si tratta è quella oggetto dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge n. 112  del 2008 - disposizione che venne a stabilire che i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 431 del 1991, siano esercitati dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 43 del 2008, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

La stipula del disciplinare è previsto - ancor dal comma 1 qui in commento - che avvenga in conformità alle disciplina in materia di Poli Strategici nazionali ed al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica, perseguendone il contenimento dei costi.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione importerebbe risparmi di spesa stimabili in 3 milioni per il 2020, 1 milione annui dal 2021, come effetto di minore onerosità della ricollocazione presso Sogei delle infrastrutture informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispetto al costo del diretto loro adeguamento da parte di quest'ultima.

 

Una definizione di Polo Strategico Nazionale (di seguito PSN) è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 1 del 14 giugno 2019 (recante "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amminsitrazioni e classificazioni delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali - Approfondimenti").

Ebbene, il Polo Strategico Nazionale vi è definito (all'art. 6) come  "soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata. Il PSN è identificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri selezionandolo dall’Elenco prodotto da AgID a seguito del processo di classificazione svolto sulla base dei requisiti previsti all'allegato A (nella colonna Candidabilità all’uso da PSN) e secondo le modalità descritte dalla presente circolare. I servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel Catalogo dei servizi Cloud".

È da tenere presente come nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 si confermi l'impianto (delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale) in termini di adozione del principio tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

 

 

Il comma 23 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (acronimo che sta per: Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

 

Siffatto riuso è oggetto dell'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Esso prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, abbiano l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto (salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico) che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

 Ancora al fine di favorire il riuso, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale delle soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.

 

Il comma 24 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “Cloud della PA” (Cloud Service Provider o Polo Strategico Nazionale).

 

Il "Cloud della PA" è l'insieme delle infrastrutture e dei servizi cloud, qualificati da AgID entro la strategia nazionale relativa al Cloud per le pubbliche amministrazioni (la cui 'matrice' è il citato Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021).

Tale insieme è composto da: i Poli Strategici Nazionali; i Cloud Service Providers (soggetti titolari di servizi Cloud o pubbliche amministrazioni interessate ad erogare servizi Cloud ad altre PA secondo il modello Public Cloud) che siano qualificati compatibili da AgID; il contratto quadro stipulato da Consip con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della Gara SPC Cloud - Lotto I (Cloud Computing).

 

Il comma 25 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24  non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

 

Le disposizioni dei commi 23-25 di questo articolo si pongono come  principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Così il comma 26.

Siffatta previsione parrebbe suscettibile di approfondimento, dal momento che le disposizioni dei commi richiamati escludono dal proprio ambito precettivo gli enti territoriali.

La dicitura di "principio fondamentale" ricorre di norma con riferimento al carattere concorrenziale della competenza legislativa di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (come riscritto con la revisione costituzionale del 2001).

 

La relazione tecnica riferisce (secondo i dati del iano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021) come a spesa media annua sostenuta per il settore ICT dalla pubblica amministrazione (esclusi gli enti territoriali) sia pari a 4,8 miliardi.

La medesima relazione stima - precisando peraltro che solo a consuntivo possano trarsi dati affidabili, talché le stime non sono computate ai fini dei saldi di finanza pubblica - che le disposizioni recate dai commi 23-26 possano determinare risparmi di spesa di circa 202 milioni annui.


Articolo 72, comma 2
(Riduzione della dotazione finanziaria Consip)

 

 

L'articolo 72, comma 2, dispone la riduzione della dotazione finanziaria a decorrere dall'anno 2020 per l'attività svolta da Consip S.p.a. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

 

In particolare, la dotazione finanziaria ? prevista dall'articolo 1, comma 514-bis, della legge di stabilità 2016 - per sostenere l'attività svolta da Consip S.p.A. a supporto dell'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ? è confermata in 4,3 milioni per il 2019 ed è ridotta da 4,3 milioni a 1,5 milioni annui a decorrere dal 2020 (con una riduzione, quindi, di 2,8 milioni).


Articolo 72, commi 3-15
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

 

 

L’articolo 72, commi 3-15, detta norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.  Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.

Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.

 

I commi 3 e 4 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel “Manual on Government Deficit and Debt” pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell’ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196  l’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile l’elenco pubblicato il 30 settembre 2019.

 

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 15) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 14)

Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 7).

 

L’articolo articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

 

 

L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

 

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

§  articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;

§  legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);

§  articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

§  articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;

§  articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese  per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);

§  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

§  articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;

§  decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);

§  decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

 

 

Enti di previdenza e assistenza

§  articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);

§  articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);

§  articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;

§  articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;

§  legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);

§  articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

§  articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;

§  legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

 

Autorità indipendenti

§  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

 

Camere di Commercio

§  articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

 

 

A fronte della cessazione dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

 

La relazione illustrativa spiega che l’intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

 

Il comma 5 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sulle quali opera l’obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

 

Il comma 6 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l’acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall’acquisto di beni e servizi.

 

Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell’allegato A, incrementato del 10%.

L’incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL.

Per le società pubbliche o partecipate l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo.

Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n.193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente.

Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

 

Il comma 8 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi

Il comma 9 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

 

Il comma 10 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo

 

Il comma 11 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 4, 6, 7 e 8 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

 

Il comma 12 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

 

Il comma 13 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

 

Il comma 14 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo 72 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)[50].

 

Il comma 15 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).

Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

 

L’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l’ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo[51]; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

 

Si segnala, infine, che nell’ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II del presente disegno di legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.

 


Articolo 72, comma 16
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

 

 

Il comma 16 eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (e versate all'entrata del bilancio dello Stato) sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

 

Il comma 16 dell'articolo in esame eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (ai sensi dell'art. 3 della L. 808/1985), e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata L. 808/1985.

 

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

 

La suddetta previsione novella quindi l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

 

L'art. 1, co. 695, L. 205/2017 aveva introdotto il riferimento all'importo di 5 milioni di euro per la riassegnazione in spesa delle somme in questione; l'importo è stato successivamente innalzato a 8 milioni di euro dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018.

 

La legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo, al comma 1, che a queste possano essere concessi:

- finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (lettera a)). Tali finanziamenti, ai sensi della legge, sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));

- contributi in conto interessi sui finanziamenti:

a sostegno della produzione di serie, concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70% del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni (l'80% per le iniziative localizzate nelle aree del mezzogiorno di cui all'art. 1, D.P.R. n. 218/1978) (lettera b))

per un periodo massimo di dieci anni relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma (lettera c)).

Gli interventi possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 non sono cumulabili con altri incentivi (articolo 4, comma settimo).

 

L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio. I componenti del Comitato sono stati rinnovati per il periodo 2017-2019 con D.M. 22 dicembre 2016. Con un recente D.M. 4 ottobre 2018, i componenti del Comitato sono stati integrati con un rappresentante del Ministro per il Sud.

In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale.

Il D.M. n. 174/2010 disciplina invece specificamente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.


Articolo 72, comma 17
(Riduzione del contributo italiano all'ONU)

 

 

La disposizione prevede una riduzione del contributo italiano all’ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

 

La norma riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite di cui alla legge n. 848 del 1957 nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al cap. 3393, “Contributi ad organismi internazionali”, dello stato di previsione del MAECI, che passa da 400 mln. a 364 mln. a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l’erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. infra) e per altre organizzazioni internazionali tra cui l’OSCE ed il Consiglio d’Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

 

L’attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall’Assemblea Generale: l’obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell’ONU, come individuata dall’Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell’articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il Committee on Contributions, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2019-2021 la scale of assessment assegna all’Italia l’onere di contribuire nella misura del 3,3% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2016-2018) il contributo italiano era stato del 3,7%.

Con riferimento al 2018, l’applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Con riferimento al 2019, il contributo italiano al bilancio ordinario dell’ONU, pari a 92,2 mln. di dollari risultava interamente versato. 

 

Un secondo canale di finanziamento è rappresentato dai fondi che afferiscono al bilancio per le missioni di pace delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L’Italia si trova al 7° posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace avendo versato per queste operazioni 247,7 mln. di dollari per il triennio 2019-2020, pari al 3,3% delle spese totali.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati. Complessivamente, attraverso questo canale, l’Italia ha versato 2,8 mln. di dollari nel 2019.

 

Sul piano normativo, interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia - sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l’autorizzazione di spesa riguardante il contributo all’ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L’articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un’ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Si segnala altresì che l’articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Anche la legge di bilancio per il 2019, all'art.1, comma 781, aveva disposto una riduzione del contributo all'ONU pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020.


Articolo 72, comma 18
(Utilizzo da parte delle università di docenti
in servizio presso istituzioni scolastiche)

 

 

L'articolo 72, comma 18, riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

 

Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'art. 8, co. 3 del D.L. 126/2019, in via di conversione (A.C. 2222).

Ciò sembrerebbe essere connesso alla revisione dei percorsi di formazione e abilitazione del personale docente, che dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis).

 

La relazione tecnica precisa che attualmente permane la necessità di assicurare 413 tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ciascuno dei quali gode di esonero totale e deve essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

 

Prima della riforma operata con il d.lgs. 59/2017 - come modificato dall’art. 1, co. 792 e 794-796, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) - la formazione iniziale per l’accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria era disciplinata con il regolamento emanato con D.M. 249/2010.

In particolare, il D.M. 249/2010 disponeva che il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria si articolava in un corso di laurea magistrale o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello a indirizzo didattico, e in un successivo tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, che si concludeva con la stesura di una relazione e con l'esame finale con valore abilitante. Tale percorso aveva sostituito il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Per il percorso formativo erano previsti tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico erano presenti anche tutor organizzatori. I tutor erano docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Attualmente, invece, il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articola così:

§  con cadenza biennale è bandito un concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. All’esito del concorso si consegue l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

§  possono accedere ai concorsi per posti comuni e per posti di insegnante tecnico-pratico coloro che sono in possesso, alternativamente:
- di abilitazione specifica sulla classe di concorso (o di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa);
- per i posti comuni, di laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) o, per i posti di insegnante tecnico pratico, per i concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025, di laurea (oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso[52]), in entrambi i casi unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), da acquisire nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.
Per l’accesso ai concorsi per posti di sostegno è necessario anche il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

§  ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun grado di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno;

§  per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;

§  le graduatorie includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso, direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra, anche negli anni successivi. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l’istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere l’anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;

§  il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;

§  in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale è iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve rimanere per almeno altri quattro anni.


Articolo 72, comma 19
(Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)

 

 

Il comma 19 dell’articolo 72 modifica le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all’asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La norma in esame modifica l’art. 6 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l’assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all’asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

In particolare viene modificato il comma 4 che demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la disciplina delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla citata vendita all'asta e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici (elencate dal medesimo comma 4).

La modifica in esame prevede che tale successiva riassegnazione avvenga per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Articolo 72, comma 20
(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)

 

 

L’articolo 72, al comma 20 prevede, dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

 

Più precisamente, si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%.

Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.

 

L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015, del 50,3% a decorrere dal 2016. L’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 e l’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 hanno ulteriormente ridotto lo sgravio, rispettivamente, al 48,7% dal 2017 e al 45,07% dal 2018.


Articolo 72, comma 21
(Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS)

 

 

L’articolo 72, comma 21, sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

 

In particolare, si sopprime il comma 709 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2014), che, appunto, destina le economie, da accertare a consuntivo[53], derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 (cfr. infra), ad un apposito fondo, istituito presso l’I.N.P.S., finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest’ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

 

L’articolo 1, comma 707, integrando il testo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata) prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.


Articolo 72, comma 22
(Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico
ed Accantonamenti di spesa in bilancio)

 

 

Il comma 22 opera, in base ad una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare - di fronte alla suddetta riduzione - il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

 

La riduzione suddetta concerne, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022, le stime relative alle norme in materia pensionistica di cui agli articoli 14 e 15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva -.

Tale riduzione è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (riguardo a queste ultime, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio).

Per quanto riguarda il 2020, il summenzionato accantonamento, corrispondente all'ulteriore riduzione in esame, rientra nell'accantonamento complessivo, per il medesimo anno, di cui al successivo articolo 74, alla cui scheda si rinvia.

Per gli anni 2021 e 2022, l'accantonamento corrispondente alle ulteriori riduzioni in oggetto è invece disposto dal presente comma 22 e dall'elenco 2 a cui esso fa rinvio. Tale accantonamento concerne (in termini di competenza e di cassa) le unità di voto 1.4 ("Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte") e 23.2 ("Fondi di riserva e speciali") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accantonamenti possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del citato D.L. n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019)[54], e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.


Articolo 73
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

 

 

L’articolo 73 prevede la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.

 

In particolare il comma 1 dispone che al fine di conseguire risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie anche fiscali (compresa l'Agenzia del demanio), nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 

Si ricorda che numerose norme sono intervenute per disciplinare il regime dei contratti di locazione passiva delle amministrazioni dello Stato ai fini del contenimento della spesa. In particolare l’articolo 1, commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010, stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni dello Stato, nella ricerca di immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa, accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare: Verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi individuati dalle predette amministrazioni, tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. Le amministrazioni sono altresì obbligate a scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Successivamente, l'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati.

Si ricorda che il totale complessivo della spesa per locazioni passive delle amministrazioni statali nel 2018 ammonta a circa 800 milioni (dati DEF 2019).

Per una panoramica delle norme in materia si rimanda alla consultazione del paragrafo Le locazioni passive presente all’interno del temaweb Immobili pubblici e concessioni demaniali sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Si segnala infine che per amministrazioni pubbliche (articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, nonché il CONI.

 

L’ultimo periodo del comma dispone espressamente che rimangono comunque ferme tutte le altre misure di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva previste dall’articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (commi da 1 a 6) in materia di spending review.

 

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 3 del richiamato decreto n. 95 stabilisce, tra l’altro, che per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del demanio (comma 6) nonché la sospensione degli adeguamenti Istat (comma 1).

 

Il comma 2 prevede che le Amministrazioni pubbliche, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione ed entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

 

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge il Governo rappresenta che l’intento della norma è sia quello di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia quello di facilitare la permanenza negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all’individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

 

Si ricorda che l’Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita del mercato immobiliare.

 

Il comma 3 dispone che entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio del nullaosta alla stipula. In caso di mancata accettazione il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

 

Il comma 4 stabilisce che la disciplina introdotta si applica anche ai contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni: alle amministrazioni pubbliche è consentito proseguire nell'utilizzo dell’immobile con la stipula di un nuovo contratto con le modalità disciplinata ai commi 2 e 3.

Se la proposta di rinegoziazione non dovesse essere accettata da parte della proprietà si applicano le vigenti procedure (articolo 2, comma 222, della legge finanziaria del 2010) che disciplinano la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

 

Il comma 5 introduce una sanzione per le amministrazioni pubbliche che non attuino i piani di razionalizzazione rivolti all’efficientamento della presenza territoriale i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie. In tali casi, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

 

In materia di locazioni passive si segnala che l’articolo 43 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, attualmente all’esame della Camera dei deputati, stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento) e che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. L’articolo 44 dispone anche l’abrogazione della disciplina delle operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l’altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l’operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo

 


Articolo 74
(Accantonamento di 1 miliardo di euro  per il 2020
e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

 

 

L’articolo 74 prevede l’accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio.

 

 

L’articolo 74, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020, prevede che vengano accantonate, e rese indisponibili per la gestione, risorse per 1 miliardo di euro nel 2020, in termini di competenza e di cassa, secondo quanto indicato nell’elenco allegato (elenco n.1).

 

L’allegato 1, a cui la disposizione fa rinvio, prevede che l’accantonamento riguardi unicamente lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il Programma 1.4[55] per 250 milioni e il Programma 23.2[56] per 750 milioni.

 

Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati, nell’ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.

Verificato l’andamento tendenziale dei conti pubblici con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2020, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio[57].

L’andamento tendenziale dei conti pubblici e il raggiungimento degli obiettivi programmatici per il 2020 devono essere valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici e degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all’evasione fiscale.

Merita al riguardo ricordare che la scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 1117-1120, della legge 145 del 2019) aveva previsto un meccanismo analogo di accantonamento di risorse a salvaguardia dei saldi di bilancio.

In particolare, era previsto che, per l'anno 2019, determinate dotazioni del bilancio dello Stato fossero accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Un apposito allegato alla medesima legge di bilancio suddivideva i predetti accantonamenti per Ministero, missione e programma, salva la possibilità di rimodularli a invarianza di effetti sui saldi. La norma prevedeva che gli accantonamenti fossero poi confermati o resi disponibili a seconda degli esiti di un monitoraggio avente ad oggetto la coerenza fra gli andamenti tendenziali dei conti pubblici ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019.

Successivamente, in sede di DEF 2019, gli accantonamenti sono stati resi indisponibili in via definitiva.

 

Si fa presente, infine, che l’accantonamento di 1 miliardo per il 2020 previsto dall’articolo 74 in esame è posto a garanzia anche della ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, per 300 milioni nel 2020, prevista dall’articolo 72, comma 22 (alla cui scheda si rinvia) in relazione alla revisione delle stime di spesa per l’attuazione delle norme sulla cd. Quota 100.


Parte II -Disposizioni in materia di entrate

 

 

Titolo I - Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente

 

Articolo 75
(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

 

 

L'articolo riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

 

Ai sensi del vigente articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986), la detrazione degli oneri ivi indicati dall'imposta lorda sui redditi spetta attualmente per l'intero importo.

 

L'unico comma dell'articolo in esame integra l'articolo 15 del TUIR sopra menzionato in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

In particolare, viene aggiunto all'articolo 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

a)      la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)     la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dall'articolo.

 

Reddito (euro)

Quota di detraibilità spettante (%)

Fino a 120.000

100

Oltre 120.000 fino a 240.000

100 x (240.000-reddito)/120.000

Oltre 240.000

0

 

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

 

Viene inoltre aggiunto all'articolo 15 un comma 3-ter ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.

 

Viene infine aggiunto un comma 3-quater ai sensi del quale la detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché per le spese sanitarie (comma 1, lettera c)) sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

L'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

d) le spese funebri;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

 

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Alla disposizione viene associato un recupero di gettito IRPEF pari a circa 110 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


Articolo 76
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

 

 

L’articolo 76 esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

 

Si ricorda che l’articolo 24-ter del testo unico delle accise –TUA, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, applica al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri un’aliquota di accisa agevolata, fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico.

 

Il punto 4-bis della Tabella A – TUA sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri.

La disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, si applica secondo le modalità individuate dall’articolo 24-ter TUA. Esso in sintesi prevede che per gasolio commerciale usato come carburante si intenda il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

1.    attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

§  persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

§  persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

§  imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

2.    attività di trasporto di persone svolta da:

§  enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;

§  imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

§  imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

§  imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Ai sensi del vigente comma 2 dell’articolo 24-ter, è escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni.

Con la norma in esame si escludono dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e a categorie inferiori. A partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione dal beneficio riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che con tali norme si intende incentivare il turn over dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge n. 124 del 2019, all’esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede che dal 2020 sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. In particolare, si introduce un limite massimo all’importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. L’importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell’agevolazione. Tali disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.


Articolo 77
(Accisa sui prodotti energetici impiegati per
produrre energia elettrica
)

 

 

L’articolo 77 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise.

La normativa vigente

A legislazione vigente, i prodotti energetici utilizzati per la produzione - diretta o indiretta- di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista ex lege sono sottoposti ad accisa in specifiche misure, riepilogate nella sottostante tabella (fonte: Agenzia delle dogane)

 

Oli vegetali

non modificati  chimicamente

esenzione

Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del D.Lgs. n. 26 del 20017

Gas naturale

€ 0,4493 per 1000 m³

DPCM 15/01/1999

Gas di petrolio liquefatti

€ 0,6817 per mille kg

DPCM 15/01/1999

Gasolio

€ 12,72601 per mille litri

DPCM 15/01/1999

Olio combustibile

e oli minerali greggi naturali

€ 15,33154 per mille kg

DPCM 15/01/1999

Carbone, lignite e coke

(codici NC 2701, 2702 e 2704)

€ 2,60 per mille kg

Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5, lett. b) del D.Lgs. n. 26 del 2007

 

Le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica sono applicate:

a)   ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b)   ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica a vapore;

c)   ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

La Tabella A allegata al Testo Unico Accise – TUA, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede la riduzione delle suindicate aliquote in caso di autoproduzione di energia elettrica.

Il punto 11 della Tabella A prevede inoltre che, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l’obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione. Essi sono attualmente così determinati:

 

Oli vegetali non modificati chimicamente

0,194 kg per kWh

Gas naturale

0,220 mc per kWh

Gas di petrolio liquefatti

0,173 kg per kWh

Gasolio

0,186 kg per kWh

Olio combustibile e oli minerali

greggi naturali

0,194 kg per kWh

Carbone, lignite e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704)

0,312 kg per kWh

 

Le norme in commento

Come anticipato, le norme in esame rimodulano le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

A tale scopo viene effettuato un complessivo riordino di tale accisa entro il Testo Unico. Viene abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al TUA (lettera c) dell’articolo in esame), che contiene le attuali misure di accisa sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disciplina viene riportata nell’articolato del TUA e nell’Allegato I al medesimo Testo unico.

Le norme proposte hanno l’esplicito scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell’ambiente di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili.

 

Si ricorda che al riguardo che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva n. 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, in deroga al generale obbligo di esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, attribuisce agli Stati membri la facoltà di tassare gli stessi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

 

Con una prima modifica (lettera a) del comma 1) viene novellato l’articolo 21 del TUA, in particolare con modifiche al comma 9 e con l’inserimento di due commi aggiuntivi (9-bis e 9-ter).

Il vigente comma 9 si limita a disporre che i prodotti energetici (individuati al comma 1 del medesimo articolo mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale), ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Il nuovo comma 9 chiarisce che i prodotti energetici utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con aliquote individuate all'Allegato I; l’allegato viene contestualmente modificato (vedi lettera b)) con la specifica individuazione della misura di accisa applicabile. In tal modo sono chiarite le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi.

Il nuovo comma 9 dispone inoltre, modificando parzialmente il dettato del punto 11 della Tabella A, che le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica siano applicate:

a)   ai prodotti energetici (in luogo di prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b)   ai prodotti energetici (non più solo quelli greggi, naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c)   ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Viene poi introdotto il comma 9-bis che esplicita, per l’ipotesi di autoproduzione di energia elettrica, la riduzione al 30 per cento delle predette aliquote in relazione al combustibile impiegato.

Viene trasfusa nel nuovo comma 9-ter la previsione di cui al punto 11 della Tabella A, relativa all’utilizzo di consumi specifici convenzionali come parametro di calcolo dell’accisa, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

 

La lettera b) del comma 1, come anticipato, modifica l’Allegato I al TUA.

In sostanza, le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono dunque così elevate:

 

Prodotti

Accisa a legislazione vigente

Accisa rimodulata a LDB 2020

Differenza

(euro/unità di misura)

Oli vegetali

non modificati

chimicamente

esenzione

 

esenzione

-

Gas naturale

€ 0,4493 per mille m³

€ 0,45 per mille m³

0,01

Gas di petrolio

liquefatti

€ 0,6817 per mille kg

€ 0,70 per mille kg

0,018

Gasolio

€ 12,72601 per mille lt

€ 12,8 per mille lt

0,074

Olio combustibile

e oli minerali

greggi naturali

€ 15,33154 per mille kg

€ 15,4 per mille kg

0,068

Carbone, lignite

e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704)

€ 2,60 per mille kg

 

€ 11,8 euro per mille kg

9,200

 

Con riferimento agli oli combustibili, le norme proposte distinguono le misure di accisa non solo per il tenore di zolfo (come previsto a legislazione vigente), ma anche per l’utilizzo specifico.

In particolare, con riferimento agli oli combustibili usati per riscaldamento:

§  ove siano ad alto tenore di zolfo (ATZ), l’accisa è pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;

§  ove siano a basso tenore di zolfo (BTZ), essa ammonta a 64,2421 euro per mille chilogrammi.

 

Con riferimento all’uso industriale, la misura di accisa è così distinta:

§  ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;

§  a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;

Ove si tratti di oli combustibili usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica l’accisa ammonta, come esposto in tabella, a 15,4 euro per mille chilogrammi, così come per gli oli minerali greggi, naturali.

 

Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento.

 

In particolare l’aliquota di carbone, lignite e coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,60 a 12,00 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese essa aumenta da 9.20 a 15,00 euro per mille chilogrammi.

 


Articolo 78
(Fringe benefit auto aziendali)

 

 

L'articolo 78 riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.

In particolare, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 60 per cento (invece del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100 per cento dell'importo. 

 

L'articolo 78 modifica l'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

 

Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti, il comma 4, lettera a), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

 

L'articolo 78, comma 1, del disegno di legge in esame dispone che, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 60 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, e il 100 per cento in caso di emissioni superiori.

 

Il nuovo articolo 51 del TUIR definisce dunque tre differenti insiemi di autoveicoli ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

·        il 30 per cento, per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio; e per i veicoli diversi da questi

·        il 60 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro;

·        il 100 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio superiori a 160 grammi per chilometro.

 


Titolo II - Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

 

Articolo 79
(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici
manufatti in plastica biodegradabile e compostabile
)

 

 

L'articolo dispone l'istituzione e disciplina l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. L'articolo riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

 

La relazione illustrativa chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e finalizzata alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, l’uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l’instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l’impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l’obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

 

         La direttiva 2019/904/UE

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).

 Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.

Basata sul principio "chi inquina paga", definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della racconta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

 

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la finalità dell'articolo consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un’inversione di tendenza nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.

Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto "SalvaMare", ora A.S. 1571.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile.

Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002.

 

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all'imposto, a solo titolo esemplificativo, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili.

Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

 

Il comma 2 precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

 

Il comma 3 definisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, corrispondente al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.

 

Il soggetto passivo dell'imposta è specificato dal comma 4:

a)      per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

b)     per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

c)      per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

 

Il comma 5 specifica che non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.

 

Il comma 6 specifica il momento in cui si considera verificata l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

a)      per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

b)     per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

·        all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

·        all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

c)      per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

 

Il comma 7 fissa l'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

 

Il comma 8 stabilisce che l'accertamento dell'imposta dovuta avvenga sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. In base al comma 11, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 11. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

 

Ai sensi del comma 9, l'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

 

Il comma 10 fissa un importo dovuto minimo di 10 euro in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

 

Il comma 12 specifica le modalità di pagamento, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 13, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 8 ed e esclusivamente tramite il versamento unitario (modello F24) previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

 

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 8 e 12, il comma 13 specifica che l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

 

Il comma 14 attribuisce ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Ai sensi del comma 15, per l'imposta di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 1, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00.

 

Il comma 16 stabilisce che l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

 

Il comma 17 riguarda la disciplina sanzionatoria:

d)     per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;

e)      in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

f)       per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

g)     per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Il comma 18 demanda a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo:

h)     al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8;

i)       alle modalità per il versamento dell'imposta;

j)       alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati;

k)     alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;

l)       allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 14;

m)   alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15;

n)     alle modalità per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il comma 19 fissa la decorrenza del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 18.

 

Il comma 20 riconosce un credito di imposta   alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

 

Il comma 21 limita il credito d'imposta di cui al comma 20 a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Ai sensi del comma 22, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

 

Il comma 23 stabilisce che alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal l° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie (Credito d'imposta formazione 4.0) di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Credito d'imposta formazione 4.0 (articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2019), come rifinanziato dall'articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

 

Il comma 24 stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi 20 e 23 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis», cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

 

Il comma 25, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

 

La relazione tecnica stima un gettito derivante dall'applicazione dell'imposta in termini di cassa pari a circa 1,08 miliardi per l'anno 2020, 1,78 miliardi per l'anno 2021, 1,54 miliardi per l'anno 2022 e 1,72 miliardi per l'anno 2023. L'onere relativo al credito d'imposta riconosciuto dal comma 20 corrisponde al limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 determinato dal comma 21.


Articolo 80
(Accise tabacchi lavorati)

 

 

L’articolo 80 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche intendono tenere conto dell’effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell’accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all’andamento dei prezzi medi. Per una disamina più estesa dei meccanismi che legano il prezzo del prodotto all’accisa sui tabacchi si rinvia ai dossier predisposti in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) in relazione alla revisione della tassazione sui tabacchi, d.lgs. n. 188 del 2014, nonché al relativo tema web predisposto nella XVII legislatura.

 

In primo luogo (comma 1, lettera a), n. 1) viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

La misura di accisa minima per tali prodotti aumenta rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro.

Tali misure erano state da ultimo elevate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

La direttiva 2011/64/UE sulla tassazione dei tabacchi consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione. Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica.

 

Viene altresì elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

 

La struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie (da ultimo dalla direttiva n. 2011/64/UE) e, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 188/2014, è di tipo misto: vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, il prezzo di vendita del prodotto). Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato-PMP delle sigarette.

 

Viene poi modificato (lettera b)) l’allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – ovvero di quella componente che serve a calcolare l’accisa globale, la quale fa parte dell’accisa complessiva -  nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:

§  sigari: dal 23 al 23,5 per cento;

§  sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento

§  sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento;

§  tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento;

§  altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento;

§  tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.

 

Si rinvia al sito dell’Agenzia delle dogane per una disamina delle componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati.


Articolo 81
(Imposta di consumo sui prodotti accessori al
consumo dei tabacchi da fumo
)

 

 

L’articolo 81 introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

 

A tale scopo è inserito nel Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) un nuovo articolo 62-quinquies, che nel dettaglio assoggetta (comma 1 dell’articolo introdotto) a imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.

 

Le disposizioni proposte introducono una esplicita imposta di consumo che non è, a differenza delle accise, armonizzata a livello UE. La direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise (articolo 1, par. 2) consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, a specifiche condizioni; inoltre (par. 3) gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. Tuttavia l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

 

L’imposta è pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

La circolazione di tali prodotti (comma 2 dell’articolo 62-quinquies) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, affidata a determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai sensi del successivo comma 3, i prodotti assoggettati a imposta sono venduti al pubblico esclusivamente tramite rivenditori autorizzati alla vendita di generi di monopolio (di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni).

L'imposta (comma 4) è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite, con le modalità previste per l’accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (articolo 39-decies del TUA).

Si affida (comma 5) a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina:

§  della modalità di presentazione e dei contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti soggetti a imposta nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto;

§  degli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

 

Viene vietata (comma 6) la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti sottoposti all’imposta di consumo in esame, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti sottoposti a imposta di consumo.

Trovano applicazione (comma 7)  le norme in materia di contrabbando doganale (reato di contrabbando, circostanze aggravanti e associazione per delinquere: rispettivamente articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati (la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, ai sensi dell’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50), ove applicabili.

 


Articolo 82
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

 

 

L'articolo dispone l'istituzione e disciplina l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

 

In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate".

 

La relazione illustrativa chiarisce che l'imposta in esame risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

 

Il comma 2 definisce le "bevande edulcorate" come prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

 

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato». Secondo le Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, le voci NC 2009 si riferiscono a "Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti", mentre le voci NC 2202 si riferiscono ad "Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009".

 

La relazione illustrativa chiarisce che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell’apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell’ambito della dieta giornaliera, avrebbe l’effetto di incentivare l’uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell’ambito delle dosi massime giornaliere consigliate. Inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l’aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull’economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

 

Il comma 3 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a)      all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b)     all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c)      all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

Il comma 4 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta:

a)      il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a);

b)     l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);

c)      l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).

 

Il comma 5 fissa la misura dell'imposta in:

a)      euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b)     euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Il comma 6 esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate, nonché le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a) (prodotti finiti) e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 5, lettera b) (prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).

 

Il comma 7 indica il contenuto complessivo di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta. Tale contenuto è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Il potere edulcorante, a sua volta, è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Il comma 8 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) ? cioè      il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) ? sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

 

Il comma 9 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) ? cioè      il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) ? sono tenuti alla presentazione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

 

Il comma 10 stabilisce, invece, che per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

 

Il comma 11 demanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di svolgere le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Il comma dispone che le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 12 stabilisce che le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione). Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

 

Ai sensi del comma 13, l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

 

Il comma 14 disciplina le sanzioni amministrative applicabili:

d)     per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00;

e)      in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

f)       per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

g)     per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Il comma 15 demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo:

h)     al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9;

i)       alle modalità per il versamento dell'imposta;

j)       agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati;

k)     alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità;

l)       alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12;

m)   allo svolgimento delle attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 11.

 

Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

 

Il comma 16 fissa la decorrenza delle disposizioni del presente articolo dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di attuativo del MEF di cui al comma 15.

 

La relazione tecnica stima un gettito fiscale derivante dall'introduzione dell'imposta pari a circa 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, 261,8 milioni per il 2021, 256 milioni per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.


Titolo III - Economia e fisco digitale

 

 

Articolo 83
(Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali)

 

 

L'articolo 83 interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.    

 

L'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

Con la novella in esame:

§  viene differenziata la disciplina delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da quella delle indennità sostitutive;

§  con riferimento alle prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro viene ridotto da 5,29 a 4 euro per le prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico e, allo stesso tempo, aumentato da 7 a 8 euro nel caso in cui le prestazioni sostitutive della somministrazione siano rese in forma elettronica.

 

Viene invece mantenuto il limite all’importo complessivo giornaliero pari 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.


Articolo 84
(Imposta sui servizi digitali)

 

 

L’articolo 84 modifica la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Le norme in commento tra l’altro:

§  chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;

§  individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta;

§  obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;

§  consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria;

§  con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

 

 

La questione relativa alle modalità di tassazione dell’economia digitale in Italia ha avuto un iter normativo complesso, anche in considerazione dell’intreccio con il contesto internazionale.

Per una disamina del contesto internazionale ed europeo, si rinvia al focus Web Tax ed economia digitale.

 

In questa sede si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) aveva istituito una imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettuasse nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Erano escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che avessero aderito al regime agevolato forfetario per imprese e nei confronti di professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta sarebbe stata prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.  Presupposto per l’applicazione del tributo erano le transazioni corrispondenti all’erogazione di servizi tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B); erano pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C). Sul piano soggettivo, l’imposta si sarebbe dovuta applicare a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme prevedevano un limite dimensionale all’attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate.  Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa era stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), poi non emanato.

 

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018) ha abrogato la precedente imposta sulle transazioni digitali e ha istituito al suo posto l’imposta sui servizi digitali.

Soggetti passivi dell’imposta sono (comma 36) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

a)    un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;

b)   un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

c)    Ai sensi del comma 37 i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

d)   veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

e)    messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

f)    trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Ai sensi del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Il comma chiarisce altresì che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato:

a)     nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata (comma 37, lettera a)), se la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;

b)     nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b):

1.      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2.      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, se l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c)     nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 37, lettera c), se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 45) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 46).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui supra) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

Secondo il comma 44, per l’'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Le norme (comma 45) affidano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma 46 affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità applicative dell’imposta. L’imposta si applica (comma 47) dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 45).

Le disposizioni attuative non sono state emanate e, dunque, l’imposta non è applicabile.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore Giovanni Tria, nell’audizione svoltasi presso le Commissioni congiunte 5° del Senato e V della Camera nel mese di luglio 2019 ha reso noto che l’attuazione della predetta imposta è subordinata all’evoluzione del quadro internazionale.

Con riferimento a tale contesto, il 9 ottobre 2019 l'OCSE ha pubblicato una proposta (presentata al G20 di Washington a metà ottobre) volta a promuovere il negoziato sulla tassazione delle multinazionali, specialmente quelle che operano nel digitale, al fine allocare la tassazione di tali imprese nei luoghi in cui svolgono attività significative nei confronti dei consumatori e in cui esse generano i propri profitti.

La proposta OCSE riunisce elementi comuni a tre proposte provenienti dai Paesi membri. Essa è aperta alla consultazione pubblica e intende riallocare alcuni profitti, nonché il corrispondente gettito fiscale, nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui sono siti i mercati delle multinazionali.

Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia alla pubblicazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sull’imposta.

 

 

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 84 aggiunge un comma 35-bis alla richiamata legge di bilancio 2019, al fine di chiarire che l'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (di cui al già richiamato comma 37), realizzati dai soggetti passivi di imposta (individuati dal comma 36) nel corso dell'anno solare.

La successiva lettera b) effettua una corrispondente modifica al comma 36: si chiarisce così che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l’applicazione dell’imposta, sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

La lettera c) introduce un nuovo comma 37-bis, che esclude dalla nozione di servizi digitali:

a.    la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b.   la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c.    la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d.   la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente:

-       i sistemi dei regolamenti interbancari (di cui al Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1993) o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

-       le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici (soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione), disciplinati dal Testo Unico Finanziario – TUF (articolo l, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);

-       le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

-       le sedi di negoziazione all'ingrosso (di cui all'articolo 61, lettera e), del TUF: sedi di negoziazione di strumenti finanziari che, in base alle regole adottate dal gestore, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali);

-       le controparti centrali (di cui all'articolo l, comma l, lettera w-quinquies), del TUF: persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente);

-       i depositari centrali (di cui all'articolo l, comma l, lettera w-septies), del TUF: persone giuridiche che operano un sistema di regolamento titoli individuato ex lege dalle norme europee);

-       gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e.    la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari indicati alla precedente lettera d);

f.     lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

 

La lettera d) del comma 1 inserisce i nuovi commi 39-bis e 39-ter nella legge di bilancio 2019.

Il comma 39-bis chiarisce che i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (di cui al comma 37, lettera b)), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione dì servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Il comma 39-ter specifica che non devono essere considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa (ai sensi dell'articolo l, paragrafo l, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE dell6 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise), quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

 

La lettera e) inserisce due nuovi commi dopo il 40.

In particolare, il comma 40-bis chiarisce a quali condizioni un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, ai fini dell’individuazione degli utenti collocati nel territorio nazionale (e, dunque, ai fini dell’esistenza del presupposto di imposta). In particolare, la localizzazione avviene con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del nuovo comma 40-ter, ove un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare - ai sensi del comma 40 - il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Le norme fissano convenzionalmente tale percentuale, che è pari:

a)   per i servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (comma 37, lettera a)), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale, in funzione dei dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b)   per i servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b)):

1     se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli dì cui al numero l), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c)   per i servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (di cui al comma 37, lettera c)), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un'interfaccia digitale.

 

Le lettera f) del comma 1 dell’articolo in esame chiarisce che l’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare, in luogo dei ricavi realizzati trimestralmente (mediante una modifica al comma 41); di conseguenza si prevede (lettera g), che riscrive il comma 42) che il versamento dell'imposta avvenga entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, e che presentino una dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 3l marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

 

La lettera h) inserisce un periodo nel comma 43, al fine di obbligare i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

 

La lettera i) introduce un nuovo comma 44-bis, che obbliga i soggetti passivi dell'imposta a tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cosi come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili (di cui al già menzionato comma 40-ter). L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

 

Le modifiche delle lettere l) ed m) intendono consentire l’applicazione dell’imposta indipendentemente dall’emanazione della relativa normazione secondaria di attuazione.

In particolare:

§  la lettera l) abroga il comma 45 della legge di bilancio 2019, che affida a un decreto ministeriale il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali;

§  la lettera m) sostituisce integralmente il comma 47, stabilendo che l’imposta sui servizi digitali si applichi dal 1° gennaio 2020, in luogo di subordinarne l’applicazione all’emanazione delle relative disposizioni attuative.

 

Infine la lettera n), con una disposizione di chiusura, chiarisce che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali in esame è abrogata con decorrenza dal momento in cui entrano in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.


Articolo 85
(Tracciabilità delle detrazioni)

 

 

L’articolo 85 dispone che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

In particolare, il comma 1 della disposizione in esame subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

 

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

Si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili. A titolo di esempio, si segnala che per ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

 

Il comma 2 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 


Articolo 86
(Analisi di rischio)

 

 

L'articolo 86 stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate (comma 1) e la Guardia di finanza (comma 3) si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

Il comma 2 include, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

 

L'articolo 86 integra la disciplina delle analisi del rischio di evasione effettuate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza.

 

A tal fine, il decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza utilizzino le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del medesimo decreto n. 201 del 2011.

Le stesse informazioni sono altresì utilizzate dal Dipartimento delle finanze ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

L'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone che le banche e gli altri operatori finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria (escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro). I medesimi operatori sono tenuti a rilevare l'esistenza dei rapporti bancari e finanziari, e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo.  Tali informazioni sono comunicate all'anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari dei rapporti e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. L'articolo 11, comma 2 del decreto legge 201 del 2011 ha successivamente stabilito che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti suddetti, e ogni informazione relativa a quest'ultimi necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori dei rapporti continuativi. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria. Il successivo comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che le modalità di comunicazione vengano adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.

 

L'articolo 86, comma 1, del disegno di legge in esame stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate si avvalga delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

 

Il comma 3 stabilisce che anche la Guardia di Finanza possa utilizzare le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le medesime finalità e con le stesse modalità indicate al comma 1.

 

Con riferimento alla protezione dei dati personali, l'articolo in esame prevede che l'utilizzo delle informazioni sulle operazioni bancarie e finanziarie avvenga previa pseudonimizzazione dei dati personali e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

La "pseudonimizzazione" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

L'articolo 23 del RGPD stabilisce che l'ordinamento europeo o quello nazionale al quale sono soggetti il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dagli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22. Tali disposizioni recano i principi applicabili al trattamento di dati personali, i diritti degli interessati e le regole sulla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.

I principi applicabili al trattamento dei dati sono: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A tutela di tali principi ne viene definito un ultimo, quello di "responsabilizzazione", per cui il titolare del trattamento dei dati è competente per il rispetto dei principi suddetti e in grado di comprovarlo. I diritti attribuiti dagli articoli da 12 a 22 del RGPD all'interessato del trattamento dei dati sono:

- il diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);

- il diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);

- il diritto di opposizione al trattamento o di limitazione al medesimo ove ricorrano specifiche condizioni;

- il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;

- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;

- diritto alla portabilità dei dati;

- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.   

La limitazione di tali diritti da parte del diritto europeo o nazionale è consentita qualora rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare specifici interessi pubblici, tra i quali, la sicurezza nazionale, la difesa e un rilevante interesse, anche in materia tributaria.

Il secondo paragrafo dell'articolo 23 del RGPD stabilisce, inoltre, che le misure legislativa che limitano i diritti riconosciuti a protezione dei dati personali, contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

 

Il comma 2 dell'articolo 86 modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, viene integrato l'articolo 2-undecies, relativo alle limitazioni dei diritti dell'interessato, il quale stabilisce che i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del RGPD non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad una serie di attività di pubblico interesse, fra le quali, alla lettera a) del comma 1, vengono incluse le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

La disposizione in argomento si applica al diritto di accesso (articolo 15 del RGPD), ai diritti di rettifica e cancellazione (articoli 16 e 17 del RGPD) ai diritti di limitazione del trattamento e opposizione al trattamento (articoli 18, 21 e 22 del RGPD) e al diritto alla portabilità (articolo 20 del RGPD). Sono invece esclusi dalle limitazioni i diritti di trasparenza e informazione stabiliti dagli articoli 12 (informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), 13 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del RGPD.


Titolo IV - Ulteriori disposizioni fiscali

 

 

Articolo 87
(Modifiche in materia di imposte indirette)

 

 

L’articolo 87 elimina l’attuale esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale, assoggettando tali certificati al pagamento dell’imposta nella misura di euro 2,40 a foglio.

 

Viene a tal fine modificata la nota all’articolo 19 dell’Allegato A- Tariffa del DPR n. 642 del 1972, che reca la disciplina dell’imposta di bollo e dispone, a legislazione vigente, un’esplicita esenzione dei predetti certificati.

 

In estrema sintesi si rammenta che la disciplina generale dell’imposta di bollo è contenuta nel già richiamato D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

 

Essa è un’imposta indiretta cartolare e, cioè, è applicata ai documenti e agli atti indicati ex lege, in particolare a quelli individuati all’interno della Tariffa allegata al richiamato D.P.R. n. 642/1972.

 

La legge reca anche le esclusioni dall’imposta di bollo, che non si applica per gli atti legislativi e, ove non espressamente previsti in Tariffa, per gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

 

In tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019, all’esame delle Camere per la conversione in legge, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

 


Articolo 88
(Regime forfettario)

 

 

L’ articolo 88 reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

§  sopprime l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;

§  reintroduce come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;

§  stabilisce un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

 

In particolare il comma 1 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (commi da 17 a 22, dell'articolo l, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni introdotta dalla legge di bilancio 2019 si rinvia alla scheda di lettura Articolo 1, commi 17-22 del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

Il comma 2, lettera a) dell’articolo in esame sostituisce il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento.

La lettera a) del nuovo comma 54, come modificato, mantiene fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

 

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione del paragrafo Il regime forfettario agevolato all’interno del temaweb Tassazione del settore produttivo sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nonché alle schede Nuovo regime forfetario agevolato presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria per l’accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Si ricorda che prima della sua soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019 la lettera b), comma 54, della legge di bilancio 2015 disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell'anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro.

 

Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo in esame dispongono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera d) introduce una nuova lettera d-ter) al comma 57 che ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

 

Si segnala come anche la previgente lettera d-bis del comma 57 nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2029 stabiliva l’esclusione dal regime agevolativo per i soggetti che nell'anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

La lettera e) dispone una norma di coordinamento formale che tiene conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera f) introduce un regime premiale (nuovo periodo comma 57) volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto del 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.

 

Sulla disciplina della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda web Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

La lettera g) sostituisce il comma 75 stabilendo che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

 

Le lettere h) e i) introducono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera l) sopprime il primo periodo del comma 89 che stabilisce che le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 


Articolo 89
(Rivalutazione dei beni)

 

 

Per effetto dell'articolo 89, comma 1, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Il comma 3 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. I commi dal 4 all'11 prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Il comma 12 prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

 

Per effetto dell'articolo 89, comma 1, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.  Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020.

 

Il comma 2 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 2020, la stessa viene aumentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate. La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene aumentata dal 10 all'11 per cento.

 

Il comma 3 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

 

Il comma 4 prevede per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,

La norma si applica ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La norma consente a quei soggetti che non sono soggetti ai vincoli tecnici recati dai princìpi contabili internazionali, di rivalutare i beni e le partecipazioni aziendali rilevanti anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative. Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di princìpi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. In generale, i beni destinate a partecipare per più esercizi all'attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento alle partecipazioni in società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominate o notevole (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), in alternativa al criterio del costo, il codice consente di iscrivere le attività per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. L'avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all'equo valore di mercato (fair value). Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 1070 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). Per i soggetti che avessero adottato tale opzione facoltativa, tra i quali anche banche e altri intermediari vigilati, la possibilità di rivalutare i propri attivi sarebbe effettuata in deroga, oltre che all'articolo 2426 del codice civile, anche alla legislazione speciale in materia di redazione del bilancio.  

  

Il comma 5 stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e debba essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

I commi 6 e 7 stabiliscono imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, applicabili, rispettivamente:

-         al saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, l'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza ulteriori conseguenze impositive sulla società;

-         al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, è pertanto previsto il differimento degli effetti fiscali al 2022. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021 (comma 11).  

 

Tali imposte sostitutive, ai sensi del comma 9, sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

 

Il comma 8 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. In particolare, viene stabilito che laddove gli attivi vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, compreso il consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

Il comma 10 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 determina un ampliamento dell'ambito soggettivo relativo alle disposizioni in esame, in quanto prevede l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

Gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno consentito alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio era diretta l’attività dell’impresa. Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitavano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15). La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione. L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata. Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente assoggettate all'imposizione fiscale: il medesimo articolo 13 dispone infatti che, nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non è possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima. L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta. L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15. A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

 

Il comma 12 prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

 


Articolo 90
(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

 

 

L’articolo 90 dispone il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge:

§  la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;

§  la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell’IFRS 9, che slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028;

§  la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

 

Più in dettaglio, il comma 1 differisce ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 per effetto dell’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

Il differimento viene previsto in quote costanti.

 

L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, modificando l'articolo 106, comma 3, del TUIR. A seguito della novella, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite (nette) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Il decreto aveva stabilito altresì che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni, le perdite (ad eccezione di quelle originate da cessione del credito), le rettifiche e le riprese di valore nette assoggettate all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) fossero deducibili nei limiti del 75 per cento e che l'eccedenza fosse deducibile pro quota nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025: in particolare, l'eccedenza (oltre il 75 per cento), nonché le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte, erano rese deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Si ricorda al riguardo che il comma 1056 della legge di bilancio 2019 ha disposto lo slittamento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 della deducibilità della quota (10 per cento) dei componenti negativi di enti creditizi e finanziari ai fini IRES e IRAP - disposta dal richiamato articolo 16 – relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 2 differisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell’IFRS 9.

 

Per effetto dei commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, tale deduzione era originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Più in dettaglio, tali norme hanno stabilito che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, fossero deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

La valutazione contabile del deterioramento delle attività creditizie è una delle fondamentali problematiche che hanno caratterizzato la gestione di banche e altri intermediari finanziari durante la crisi finanziaria iniziata nel biennio 2007-2009. Per evitare che la registrazione delle perdite fosse tardiva e non in grado di stimare l'effettiva erosione del valore degli attivi, nel 2014 l’International accounting standards board (IASB) ha pubblicato il documento "IFRS 9 Financial instruments", comprendente un nuovo standard contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti utilizzato fino al 1° gennaio 2018, comunemente definito come “incurred loss model” (modello basato sulle perdite subite), richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, e non delle probabili perdite future. Il nuovo standard IASB è invece basato sulle perdite attese su crediti e ha sostituito il precedente, proponendo un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti.

Le novità derivanti dall'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, del principio internazionale IFRS 9 comportano, pertanto, che i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso debbano essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, come richiesto dal previgente IAS 39, bensì le perdite creditizie attese (expected credit losses, ECL), proiettando tale stima sull’intera durata residua dell’attività stessa. Tali perdite attese sono oggetto di periodica revisione determinando la rilevazione di rettifiche o riprese di valore.

Tale innovazione metodologica dovrebbe garantire una maggiore capacità del bilancio di rappresentare il deterioramento degli attivi e il relativo impatto patrimoniale.

 

Il comma 3 differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che, per effetto del comma 1079 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei cinque periodi d’imposta predetti e in quote costanti.

 

Si ricorda che il comma 1079 della legge di bilancio 2019 ha rinviato al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d’imposta, non ancora dedotte al periodo d’imposta 2017. Ai sensi della legge di bilancio 2019, la deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali individuate puntualmente, in deroga alla disciplina generale.

La rimodulazione, riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2017 prevedeva, ai sensi del comma 1079, la seguente articolazione: 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, 10% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, 12% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 


Articolo 91
(Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili
per i concessionari autostradali)

 

 

L’articolo 91 introduce un limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, in capo alle imprese concessionarie del settore autostradale. Tale limite è pari all’1 per cento del costo dei beni.

 

Le norme in commento modificano, nel dettaglio, l’articolo 104 del TUIR, relativo all’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, ossia dei beni ricevuti in concessione che, alla scadenza, devono essere restituiti all'ente concedente.

 

Tali beni sono dedotti secondo le ordinarie procedure di ammortamento prevista per i beni materiali e immateriali (rispettivamente, articoli 102 e 103 TUIR); tuttavia, per i beni oggetto della concessione l’ammortamento non è condizionato dalla loro residua possibilità di utilizzo, ma è strettamente connesso alla durata della concessione (si parla dunque di ammortamento finanziario).

Di conseguenza il regime fiscale di tali beni segue due modalità operative:

§  ammortamento tecnico secondo le modalità ordinarie (articoli 102 e 103 TUIR);

§  ammortamento finanziario (di cui all’articolo 104 TUIR), con regole specifiche volte a consentire ai concessionari di sopportare i costi sostenuti nel corso della concessione, in dipendenza del rinnovo e restituzione dei beni e degli impianti che devono essere devoluti gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento.

La quota di ammortamento finanziario deducibile (articolo 104, comma 2) è determinata dividendo il costo dei beni, al netto degli eventuali contributi erogati dal concedente al concessionario, per il numero di anni di durata della concessione. L'ammortamento finanziario così determinato deve essere effettuato in quote costanti per il numero di anni di durata residua della concessione.

Si prevede l’aumento o la diminuzione della quota di ammortamento, nel caso di incremento o di decremento del costo dei beni (comma 3).

Infine, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate, da calcolare sull'investimento complessivo realizzato: esse sono determinate nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi, passivi anche in deroga alle disposizioni generali riguardo a tali oneri (comma 4).

 

In particolare il comma 1, lettera a) dell’articolo 91 integra il comma 2 dell’articolo 104, prevedendo una specifica regola per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Per tali soggetti, la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all’1 per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si applica anche ai beni gratuitamente devolvibili nel caso di ammortamento tecnico (articoli 102 e 103 TUIR)

La relazione illustrativa chiarisce che tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che alla conclusione dell’ammortamento tecnico-economico (di cui all’articolo 102 o 103 del TUIR) o dell’ammortamento finanziario (di cui all’articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario può recuperare l’ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d’imposta, operando variazioni in diminuzione nei limiti del coefficiente di ammortamento dell’1 per cento, previsto dalla norma in commento, fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario è legittimato a dedurre l’intera divergenza residua, a titolo di perdita, secondo le regole del TUIR.

Il comma 1, lettera b), inoltre, estende le limitazioni introdotte dalla norma anche nel caso in cui il concessionario sia ammesso alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.


Titolo V - Ulteriori disposizioni in materia di entrate

 

 

Articolo 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

 

 

L'articolo dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

 

 

Il comma 1 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia.

 

La gara riguarda in particolare le seguenti concessioni:

a)      250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

 

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot),  sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

 

b)     58.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;

 

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

c)      35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d)     2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e)      50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.

           

Il comma 2 fissa la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

 

Il comma 3 specifica i requisiti dei soggetti partecipanti alle selezioni, i quali devono già esercitare attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

 

Il comma 4 stabilisce infine che, al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

 

Secondo la relazione illustrativa, il nuovo modello concessorio avrebbe il pregio di:

a)      ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;

b)       razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance.


Articolo 93
(Incremento del prelievo sulle vincite)

 

 

L'articolo dispone l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

 

Si premette che gli articoli 5, comma 1, lettera a), e 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, hanno introdotto un prelievo nella misura del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi videlottery (c.d. VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'aumento dei suddetti prelievi. In particolare, il prelievo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del suddetto decreto direttoriale (videolottery - VLT) è fissato nelle seguenti misure:

a)      1,9 per cento dal 1° maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1° gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;

b)     15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.

 

Il comma 2 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 curo previsto dall'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto direttoriale (giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea) è fissato al 15 per cento.

 

Il comma 3, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto direttoriale, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. Attualmente tale percentuale è del 10%.

 


Articolo 94
(Royalties idrocarburi: eliminazione delle esenzioni)

 

 

L’articolo 94 sterilizza le esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per i versamenti dovuti per il triennio 2020-2022.

 

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, prevedendo la non applicazione, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19.

Inoltre viene previsto espressamente che il gettito aggiuntivo derivante dalla sospensione triennale delle esenzioni sia interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato.

Si prevede, infine, l'entrata in vigore della disposizione il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica all'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicato alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. La tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale dì olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata dì esercizio di alcuni siti specifici.

 

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell’attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (Royalties) allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996, le royalties sono dunque un’aliquota del prodotto della coltivazione.

Per le produzioni di idrocarburi (liquidi e gassosi) in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le royalties sono pari al 10 per cento del valore della produzione.

Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e tali somme sono interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 1, comma 45, L. n. 99/2009).

 

Per le produzioni in mare, le royalties sono del 7% per il gas e del 4% per il petrolio, e sono applicate sul valore di vendita delle quantità prodotte.

Il d.lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un’articolata disciplina delle esenzioni.

Segnatamente, il comma 3 dispone che, per ciascuna concessione siano esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2 (produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento), i primi 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Il comma 5-bis, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, determina i valori unitari dell'aliquota di coltivazione con specifico riferimento a olio e gas.

Il comma 6 prevede una serie di casi in cui il valore unitario dell'aliquota è ridotto. In particolare:

§  in terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio;

§  per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, a determinate condizioni, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

Il comma 6-bis precisa che, per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

Secondo quanto disposto dal comma 7, le riduzioni per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote (cfr. D.M. 11 aprile 2019).

Per quanto d’interesse, infine, il comma 10, primo periodo dispone che i versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato sul prezzo dell’olio e del gas definito dall’ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/MJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di riferimento (cfr., da ultimo, Comunicato ministeriale 14 maggio 2019).

Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MISE, le royalties per le produzioni di idrocarburi in terraferma sono ripartite per il 55% alle Regioni, il 30% allo Stato e il 15% ai Comuni. Tuttavia per le Regioni a statuto ordinario comprese nell’ex Obiettivo 1 (le regioni del Sud Italia tra cui la Basilicata, principale produttore italiano di petrolio) anche la quota del 30% dello Stato è assegnata direttamente alle Regioni.

Per le estrazioni offshore la suddivisione è per il 45% allo Stato e per il 55% alla Regione adiacente per le produzioni ottenute entro la fascia delle 12 miglia (mare territoriale), mentre oltre tale limite le royalties sono interamente dello Stato. Le somme raccolte dallo Stato vengono in massima parte distribuite tra le Regioni e i Comuni interessati dalle attività di estrazione degli idrocarburi seguendo specifiche direttive comprese nel D.Lgs. n.625/1996, nelle leggi n.140/1999, n.99/2009.

Sulla base dei dati disponibili nella Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017, pubblicata dall’UNMIG-MISE nel 2018, i versamenti per royalties sono stati pari nel 2017, complessivamente a 127,4 milioni di euro circa, ripartiti tra i diversi destinatari nel modo indicato nelle tabelle che seguono.

 

 

 

 

 


Titolo VI - Entrate enti locali

 

Capo I - Abolizione TASI

 

 

Articolo 95
(Unificazione IMU TASI)

 

 

L’articolo 95 riforma l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

Tra le altre principali modifiche, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.

 

 

L’effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all’IMU anche la TASI, componente del tributo legata all’erogazione dei servizi.

 

Non viene significativamente innovata l’attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, stanti le analogie nell’individuazione dei soggetti passivi, l’esenzione della prima casa non di lusso da TASI e IMU, nonché la sovrapponibilità di agevolazioni ed esenzioni.

Analoghe norme di riforma sono contenute in alcune proposte  di legge all'esame della Commissione VI Finanze della Camera, che intendono riformare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo (A.C. 1429, A.C. 1904 e A.C. 1918). Consulta qui il dossier.

 

Si ricorda che la disciplina riguardante la tassazione immobiliare locale è particolarmente complessa e dispersiva. Essa è definita in numerosi provvedimenti – anche d’urgenza – succedutisi velocemente nel tempo, con largo uso di rinvii incrociati a provvedimenti anche risalenti (tra cui la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992). Ciò ha comportato inevitabili difficoltà conoscitive ed applicative sia per i contribuenti, sia per gli operatori fiscali. Per un quadro più ampio dell’attuale assetto della tassazione immobiliare in Italia si rinvia al dossier di documentazione e ricerca predisposto dal Servizio Studi.

In estrema sintesi, legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 e ss.gg. della legge n. 147 del 2013), ha abolito l’IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie assimilate, nonché la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili, con contestuale introduzione di un'imposta unica comunale- IUC, le cui componenti sono: l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso; per la componente riferita ai servizi, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, escluse le abitazioni principali, e  la tassa rifiuti (TARI).

 

La disciplina dell’IMU è principalmente contenuta nell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (articoli 8 e 9) e nella legge di stabilità 2014. L’imposta si applica al possesso di fabbricati (escluse le prime case non di lusso, cioè quelle in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L’aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota è pari allo 0,4 per cento e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%. E’ prevista una detrazione di 200 euro, con facoltà per il comune di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

 

La TASI (articolo 1, commi da 670 a 688 della legge n. 147 del 2013) ha come presupposto il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale non di lusso - anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale - e dei terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale  e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante, che deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30%.

L’aliquota ordinaria è pari allo 0,1 per cento, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire: lo 0,6 per cento per l’abitazione principale di lusso e l’1,06 per cento per gli altri immobili. Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non deve superare lo 0,1 per cento; per i cd. beni merce, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. La TASI, infine, è deducibile dalle imposte sui redditi de dall’IRAP.

 

A decorrere dal 2016, con l’abolizione della TASI sull’abitazione principale anche per il detentore, tale imposta è diventata una duplicazione dell’IMU, perdendo di fatto il carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi.

Con le modifiche in esame si intende quindi superare il complesso meccanismo di quantificazione dell’aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell’IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Ulteriore obiettivo delle norme, oltre all’invarianza di gettito, riguarda la semplificazione, garantita attraverso l’immediata fruibilità delle aliquote applicabili per il calcolo dell’imposta e una procedura assistita da parte dell’amministrazione centrale per la determinazione del tributo.

 

 

In primo luogo l’articolo 95 abolisce, al comma 1, l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU) nei commi successivi.

Ai sensi del comma 2, l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.

Si ricorda che, in sostituzione dell’IMU e della TASI, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI, Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS, Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14).

Il comma 2 prevede quindi che l’IMI e l’IMIS si continuano ad applicare nelle rispettive Province autonome.

 

Presupposto d'imposta e definizioni

Il comma 3 chiarisce il presupposto dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), vale a dire il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

Il comma 4 fornisce le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell’applicazione dell’imposta:

In particolare la lettera a), in analogia a quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, stabilisce che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

La lettera b) specifica che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile. Per pertinenze, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;?

Sono, altresì, considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario (lettera c)).

La lettera d) definisce come area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica a tal fine l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 

Infine la lettera e) dispone che per terreno agricolo è da intendersi il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

Soggetti dell'obbligazione tributaria

Ai sensi del comma 5, soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre (comma 6) soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

 

 

 

Riserva a favore dello Stato

Il comma 7 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

Base imponibile

Il comma 8 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ed è così determinata:

§  per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento distinti moltiplicatori a seconda della tipologia.

In particolare:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Il comma 9 chiarisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il sesto periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, prevede che per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso specifici coefficienti. Successivamente l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha disposto che i coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

 

Ai sensi del comma 10, resta confermata la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

 

Aliquote

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile.

 

In primo luogo, il comma 11 determina l'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la vigente detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comma 12).

 

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento (comma 13).

L’articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 fissa l’aliquota per tali tipologie di immobili nello 0,2 per cento, con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento.

In sostanza, dunque, le norme in esame introducono un regime più favorevole per i fabbricati rurali strumentali; a legislazione vigente essi non sono soggetti alla TASI (comma 708 della legge di stabilità 2014).

 

Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU (comma 13).

L’articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 esenta da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; essi sono soggetti a TASI (comma 678 legge di stabilità 2014) nella misura dello 0,1 per cento. È facoltà dei comuni modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Al riguardo si valuti l’opportunità di abrogare esplicitamente l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha esentato da Tasi i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 15).

 

Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 16).

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 34 del 2019, c.d. decreto crescita, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Ai fini IRAP l’IMU è del tutto indeducibile. L’articolo in esame anticipa tale agevolazione di un anno, a decorrere dal 2022.

 

Analoga aliquota è definita per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, con l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 17).

 

In sostituzione della maggiorazione della TASI (di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento (comma 18).

Tale disposizione riguarda esclusivamente i comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale comma aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi fino all’11,4 per mille, a specifiche condizioni. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

 

Manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni

Ai sensi del comma 19, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 20 obbliga i comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un’applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse. Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la semplificazione e razionalizzazione del tributo ai fini dell’applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente. 

 

Esenzioni e riduzioni

Il comma 21 indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, in primo luogo, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

 

Il comma 22 esenta dall’imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

In particolare, nella lettera g) è confermata l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

Si mantiene ferma l’applicazione dell’imposta ai partiti politici e alle fondazioni bancarie, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

 

Il comma 23 introduce la riduzione al 75 per cento dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato, in analogia a quanto previsto per l’IMU dall’articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e per la TASI dall’articolo 1, comma 678 della legge di stabilità 2014.

 

Applicazione dell'imposta e versamenti

Il comma 24 disciplina l’applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.

Il comma 25 stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell’ultimo anno di applicazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato in tre rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito (comma 26).

Ai sensi del comma 27, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote (comma 20) e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il comma 28 dispone l’utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.

Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono stabilite modalità attuative che garantiscano l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda, infatti, che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge (circa 6,2 miliardi di euro), è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente (attualmente quantificata in 2.768,8 milioni).

Attualmente le regolazioni finanziarie connesse al riparto del FSC fanno riferimento a gettiti di base calcolati all’aliquota del 7,6 per mille (IMU) e dell’1 per mille (Tasi). Si deve al riguardo ricordare che il fondo è alimentato da una quota fissa predeterminata di trattenuta statale dal gettito IMU comunale standard (attualmente il 22,43%), che rende possibile un riparto a ciascun Comune calcolato come differenza tra Risorse standard – Gettito standard IMU+Tasi, dove, in assenza di modifiche alle risorse, queste sono costituite dall’ammontare assegnato l’anno precedente (FSC + gettiti standard IMU/Tasi) e i gettiti standard sono calcolati al 7,6 per mille per la parte IMU e all’1 per mille per la parte Tasi, su basi imponibili quasi identiche (fatta salva l’esclusione dei terreni agricoli dalla Tasi).

 

Il comma 29 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i requisiti dell’applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell’imposta.

Il comma 30 stabilisce l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il 14 ottobre, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il comma 31 individua il soggetto tenuto al versamento del tributo per fattispecie particolari. A tale proposito per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l’obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Si ricorda, con specifico riferimento all’impiego del termine “fallimento”, che Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di liquidazione giudiziale in sostituzione dell’attuale procedura fallimentare. Anche da un punto di vista lessicale, la riforma ha quindi sostituto il termine “fallimento” (ed i suoi derivati) con l'espressione “liquidazione giudiziale”. La riforma entrerà tuttavia in vigore in vigore il 14 agosto 2020 (ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono peraltro abrogate: restano disciplinati dalla normativa vigente sia i ricorsi e le domande pendenti alla data del 14 agosto 2020 (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

 

L’obbligo dichiarativo, ai sensi del comma 32, è assolto dai soggetti passivi dell’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l’IMU.

Gli enti non commerciali, a norma del comma 33, presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Il comma 34 conferma anche per l’IMU oggetto della presente riforma il contributo riconosciuto all’IFEL che viene versato mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e riversamento diretto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha introdotto un contributo a carico dei comuni pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta da destinare all’ANCI, che - allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti - provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

 

Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Il comma 35 dispone, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.

In via transitoria, il comma 36, stabilisce che la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l’anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50 per cento dall’articolo 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda si fa rinvio.

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

 

Accertamento e sanzioni

I commi 37 e 38, disciplina il sistema sanzionatorio dell’IMU, mentre il comma 39 rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n.296 del 2006, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione coattiva, rimborso delle somme versate e non dovute, pagamento dei tributi locali e compensazioni, deliberazioni di tariffe e aliquote.

Riscossione dell’imposta

Rispetto alla disciplina vigente, sono introdotte norme specifiche in materia di riscossione dell’IMU - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali introdotte dal successivo articolo 96 del provvedimento in esame - ferma restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Con regolamento i comuni possono:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 40).

Ai sensi del comma 41, il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.

 

Regime transitorio e abrogazioni

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020 (comma 42).

Sono previste inoltre le abrogazioni delle norme che disciplinavano l’imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell’IMU e della TASI, mantenendo ferme tutte le disposizioni che regolano la TARI (comma 43).

 

Imposta immobiliare su rigassificatori e piattaforme marine

Il comma 44 fa salve le disposizioni in materia di IMU sui rigassificatori recate dall’articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le norme in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) introdotte dall’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

 

Fondo di solidarietà comunale

Infine, il comma 45 stabilisce che, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, resta fermo il ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (previsto dall’articolo 1, comma 449, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232), nell’importo rideterminato dall’articolo 98 del provvedimento in esame (3.753,28 milioni di euro), da ripartirsi tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015.

Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

Si ricorda che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi è una componente “ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015), che viene ripartita, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lett. a) della legge di bilancio 2017, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.

Una ulteriore quota delle risorse del Fondo, nell’importo massimo di 66 milioni di euro, è inoltre assegnata ai comuni per i quali il riparto delle risorse di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Per approfondimenti in tema di riparto del Fondo di solidarietà comunale si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 98 del provvedimento in esame.

 


Capo II - Riscossione

 

Articolo 96
(Riforma della riscossione Enti locali)

 

 

L’articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, l’articolo in esame:

§  interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;

§  disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

§  introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

§  novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

§  in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

§  istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

§  prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.

 

L’attuale assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore. Da ciò deriva una disciplina stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative. Per una disamina del quadro normativo antecedente al 2016 si rinvia al dossier sulla tassazione immobiliare in Italia.

In questa sede si ricorda che gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 hanno complessivamente ridisegnato il sistema della riscossione delle imposte, sopprimendo la società Equitalia S.p.A. dal 1 luglio 2017 e istituendo l’ente pubblico economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER), cui sono state attribuite le funzioni e gli asset di Equitalia. Ai sensi delle richiamate norme, AER è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione).

Il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). In particolare, Agenzia delle entrate - Riscossione può continuare l’attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell’affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell’ente locale.

Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, il medesimo decreto-legge (articolo 2) ha fissato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate, in coerenza con la cessazione della società dal 1° luglio 2017.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali menzionate possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER. L’articolo 2-bis del richiamato decreto-legge n. 193 del 2016 (modificato successivamente dal decreto-legge n. 244 del 2016) prevede infatti che da1° ottobre 2017 il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le specifiche modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Dalla medesima data, per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l’utilizzo dell’F24). Tali norme non si applicano se la riscossione spontanea avviene mediante AER.

 Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del suesposto quadro normativo gli enti locali possono:

-       effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 e dell’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater e segg., del decreto-legge n. 70 del 2011;

-       ricorrere all’affidamento in house a società strumentali;

-       affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrateRiscossione ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

-       affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del d.lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati (articolo 53 del citato d.lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento in house).

 Con riferimento alla gestione diretta, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Il richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera gg-quater) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale rinforzata, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in concessione ai privati iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati.

L’ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l’ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l’avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l’ente creditore individua il quantum dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall’altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la cartella di pagamento, se l’affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite ruolo).

Come già illustrato, l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale è “potenziato” dall’integrazione con le norme sulla riscossione mediante ruolo. I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze fondamentali; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell’ente locale.

L’ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall’altro lato, l’ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l’attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

 

Il comma 1 delimita l’ambito di applicazione della disciplina introdotta, che si applica agli enti locali: province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni; resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Il richiamato articolo 17 chiarisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

Ai sensi del comma 2, ove gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni sul cd. accertamento esecutivo di cui al comma 9 (per cui si veda infra).

Versamento diretto delle entrate degli enti locali

Il comma 3 modifica la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali, novellando nel dettaglio l’articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. Tale norma chiarisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari (F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Con la soppressione della parola “spontaneo” si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale).

 

Ai sensi del comma 4, viene tenuto fermo quanto previsto in materia di versamento dell’IMU e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (rispettivamente di cui all'articolo 95, comma 28 e 97, comma 29 del provvedimento in esame).

Il comma 5 integra l’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, al fine di chiarire che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore degli affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446 del 1997).

Il comma 6 prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2020 alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione in commento.

Il successivo comma 7 disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti.

Si chiarisce che gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, che esclude la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

 

Il comma 8 disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione.

Si applicano le seguenti regole:

§  gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;

§  a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR);

§  restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

Accertamento esecutivo degli enti locali

Il comma 9 introduce per le entrate enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata.

L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che gli atti di accertamento riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.

La lettera a) stabilisce che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Tali atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento dell’ente in tema di accertamento con adesione (di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) e del menzionato articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo.

In ordine alla specifica procedura di esecuzione forzata, la lettera b) chiarisce che gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato.

Ai sensi della lettera c), tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

La lettera d) disciplina l’ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione: in questo caso, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di sessanta giorni o l’eventuale termine per il ricorso (previsto dalle lettere a) e b)).

In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico, venga a conoscenza dì elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione automatica non opera e non deve essere inviata l’informativa sull’affidamento.

 

La lettera f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto (articolo 48-bis del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, il citato art. 7, comma 2, lettera gg-quater), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, ha già assimilato, da un punto di vista sostanziale, il trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai comuni a quello previsto per l’agente nazionale della riscossione.

 

Con la lettera g) si prevede che, ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.

 

La successiva lettera h) stabilisce che, decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).

 

La lettera i) prevede che, nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di  riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 112 del 1999.

Si tratta delle seguenti voci:

§  una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

§  una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione;

§  una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte le somme affidate non dovute.

La lettera l) dispone, con una norma di chiusura, che i riferimenti contenuti in norme vigenti all’avviso di accertamento, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al RD n. 639 del 1910, si intendono riferiti agli atti di accertamento esecutivo come disciplinati dalle norme in esame.

Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione

Il comma 10 reca una specifica procedura per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-sexies) del più volte richiamato decreto-legge n. 70 del 2011 dispone che il sindaco o il legale rappresentante della società nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in materia di incanto (ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639). I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni deve essere accertata mediante prova di abilitazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Con le norme in esame, tali soggetti sono nominati dai dirigenti dell’ente o dagli organi apicali dei concessionari; esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in ordine all’assistenza alle procedure di vendita all’incanto (ai sensi dell'art. 11 del R. D. n. 639 del 1910) e sono scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti diposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'esecutività dell’accertamento e certezza degli oneri della riscossione coattiva

Il comma 11 individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l’atto di accertamento esecutivo locale - disciplinato al comma 9 - non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo.

Il comma 12 disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva. Si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive  Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.

 

I commi da 13 a 18 disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

§  fino a € l00,00 nessuna rateizzazione;

§  da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

§  -da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

§  -da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

§  -da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

§  -oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

 

Ai sensi del comma 14 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

 

Ai sensi del comma 15, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 17;  si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Ai sensi del comma 18 le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

 

Il comma 19 prevede l’applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell’ente (ai sensi del già richiamato articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997).

 

Il comma 20 individua i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore.

Essi sono così determinati:

§  una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

§  una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura che deve essere fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa stabiliti dalle norme vigenti (decreti ministeriali 21 novembre 2000, GU n. 30 del 6 febbraio 2001, e 12 settembre 2012, GU n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'1l febbraio 1997 e n. 80 dell5 maggio 2009) per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

 

Il comma 21, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni fiscali, fino all’applicazione delle norme in tema di accertamento esecutivo degli enti locali.

Albo dei concessionari; degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

Il comma 22 affida a un decreto di natura regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il compito di istituire una sezione separata nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali (di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997): in tale provvedimento sono contenute le disposizioni generali sui criteri di iscrizione obbligatoria, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

 

Il comma 23 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite:

a)   linee guida sui controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo dei soggetti concessionari;

b)   l’indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione, da parte dell'ente, degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c)   definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delie effettive riscossioni.

 

Il comma 24 introduce, per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l’obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

§  due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

§  cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

§  un milione di euro per Io svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali (misura di capitale minimo ad hoc, indipendentemente dal tipo di ente locale in cui vengono effettuate le attività medesime).

 

Infine, il comma 25 prevede che i soggetti iscritti all’albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020.

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

I commi da 26 a 30 prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo, allo scopo di garantire lo stesso trattamento riservato ai soggetti che riscuotono mediante ruolo.

Ai sensi del comma 26, i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

Il comma 27 obbliga i conservatori a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Analogamente, ai sensi del comma 28 i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di attribuzione della rendita catastale del bene venduto all’incanto nel caso di procedura di esproprio (di cui all'articolo 79, comma 2 del DPR n. 602 del 1973).

Il comma 29 stabilisce che le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione fiscale o l'atto di accertamento esecutivo sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

Infine, il comma 30 chiarisce che ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati si applica l'imposta di registro nella misura fissa agevolata di dieci euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Si ricorda che con Risoluzione n. 149 /E del 12 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate aveva già stabilito che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (per le iscrizioni di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) possano essere applicate anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare, il citato art. 47, comma 1, prevede che le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario sono eseguite in esenzione da ogni tributo e diritto. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che i conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni.

L’art. 47-bis dispone, invece, al comma 1, che gli Uffici rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

Abrogazioni

In conseguenza della riforma di cui all’articolo in esame sono abrogate le seguenti norme:

§  la disciplina della nomina del funzionario responsabile della riscossione (comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209; lettera a));

§  l’accesso dei soggetti affidatari ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (comma 225 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244; lettera b));

§  l’accesso per gli enti locali e per i soggetti privati concessionari ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; lettera c));

§  le misure minime di capitale richieste per l’iscrizione all’albo dei concessionari (articolo 3-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40; lettera d));

§  la nomina dei funzionari responsabili della riscossione e l’utilizzo da parte dei soggetti affidatari di conti correnti dedicati ad essi intestati dove devono affluire le somme riscosse (lettere gg-sexies) e gg-septies) dell’articolo 7, comma 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; lettera e)).


Capo III - Canone unico

 

Articolo 97
(Canone unico enti locali)

 

 

L’articolo 97 ai commi 1-22 istituisce, dal 2021, il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

I commi da 22 a 31 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).

 

Si ricorda in questa sede che l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale) aveva introdotto la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS, destinata a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). L’IMUS è stata abrogata dall'articolo 1, comma 25 della legge di stabilità 2016.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L’articolo 97, ai commi 1-22, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Detto canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

 

La TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dagli articoli 38 a 57 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Essa era stata abolita, a seguito dell’introduzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall’articolo 51 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successivamente reintrodotta dall'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In merito si ricorda che:

§  alla TOSAP sono sottoposte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (articolo 38 del d.lgs. 507/93);

§  soggetto passivo del tributo (articolo 39) – dovuto al comune o alla provincia – è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;

§  la disciplina applicativa del tributo è affidata all’ente territoriale, tenuto ad approvare il regolamento per l'applicazione della TOSAP;

§  la normativa statale distingue occupazioni permanenti e temporanee (articolo 42) e disciplina altresì le modalità di graduazione e determinazione della tassa. In particolare (articolo 42, commi 3 e 4) la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; essa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;

§  l’articolo 49 del d.lgs. 507/93 elenca i casi di esenzione. Sono tra l’altro esenti da imposta le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

 

Il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all’articolo 63, ha autorizzato i comuni e le province, con apposito regolamento, ad escludere l'applicazione della TOSAP e ad assoggettare l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa. Tra l’altro, il regolamento (articolo 63, comma 2):

§  deve prevedere le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

§  reca l’indicazione analitica della tariffa, dell'entità dell'occupazione, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività;

§  reca altresì l’indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone e la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;

§  infine, il regolamento deve fissare un limite minimo (516,5 euro) di ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia e dettare i criteri il versamento del canone stesso.

 

L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Capo I del d.lgs. 507/1993.

In particolare, si ricorda che:

§  la pubblicità esterna è soggetta all’imposta comunale, mentre le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto, entrambi in favore del comune nel cui territorio sono effettuate;

§  l’ente territoriale (articolo 3) è tenuto ad adottare uno specifico regolamento ed a deliberare le relative tariffe. Il regolamento sancisce, tra l’altro, le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;

§  ai fini dell’applicazione dell’imposta, i comuni sono suddivisi in classi sulla base della popolazione residente;

§  presupposto per l'applicazione del tributo è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;

§  la distinzione tra imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è desumibile dall'articolo 18 del decreto: i diritti si applicano ai mezzi pubblicitari esposti, a cura del comune, negli appositi spazi riservati dall'ente locale nell'ambito del proprio territorio;

§  soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (articolo 6).

La legge disciplina la misura delle tariffe per i diversi tipi di pubblicità (articoli da 12 a 15), le riduzioni e le esenzioni (articoli 16 e 17, rispettivamente): sono esenti da imposta, tra le altre, la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento. Sono previste ulteriori esenzioni e riduzioni (articoli da 20 a 21). Gli articoli 22 e ss.gg. recano le modalità e le regole per l’effettuazione del servizio.

 

L'articolo 62 del d.lgs. n. 446/1997 permette (comma 1) che i comuni, con regolamento, escludano l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità (di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

In particolare, tra i criteri cui è informato il regolamento comunale, si prescrive (comma 2) che la tariffa sia determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità (lettera d)), tenendo conto di alcuni elementi (popolazione residente, flussi turistici, caratteristiche urbanistiche delle zone del territorio comunale, impatto ambientale) e in modo che essa non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dalle norme (citato d.lgs. n. 507 del 1993) per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di mezzi pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente; il regolamento può anche prevedere (comma 3) divieti, limitazioni e agevolazioni.

 

Il codice della strada prevede (articolo 27, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285 del 1992) che gli enti proprietari delle strade possano stabilire un canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, da versare annualmente o in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

 

Più in dettaglio il comma 1 prevede che comuni, province e città metropolitane istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dal 2021.

Come già anticipato, esso sostituisce alcune vigenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Con una norma di chiusura si stabilisce che il predetto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 

Ai sensi del comma 2, tale canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il comma 3 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).

Il comma 4 chiarisce che il presupposto di imposta è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il comma 5, nel presupposto dell’unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina dell’entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell’ente (comma 6) che deve essere adottato dall’organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento, che deve recare:

a)   le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b)   l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c)   i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d)   la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e)   la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f)    le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate ex lege;

g)   per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h)   le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità predetta, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I commi 4 e 5 del richiamato articolo 20 individuano le sanzioni per l’abusiva occupazione del suolo stradale, ovvero, in caso sia stata ottenuta la concessione, per l’inottemperanza alle relative prescrizioni (sanzione amministrativa pecuniaria tra 173 e 695 euro nonché sanzione accessoria di rimuovere le opere abusive). L’articolo 23 sanziona invece la violazione degli obblighi connessi alla pubblicità nelle strade e sui veicoli (sanzione pecuniaria da 431 a 1.734 euro, nel caso di violazione di legge o regolamento; da 1.420 a 14.196 euro, per inottemperanza alle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni rilasciate).

 

Il comma 7 prevede che gli enti impositori rimuovano le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

 

Il comma 8 individua i soggetti passivi: il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

 

Ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel comma 9 il quale prescrive che, nel caso in cui il canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con passi carrabili (la cui superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale) e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari (comma 10) il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi.

Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le norme primarie (comma 11) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall’ente che istituisce il canone (ai sensi del comma 2) purché assicuri all’ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone.  Ne discende che l’ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio.  Essa varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni.

 

Nel caso di occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l’intero anno solare la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00

 

Ove (comma 12) l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

 

Ai sensi del comma 13, i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di enti con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo dal comma 14: in tal caso la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 

Il comma 15 salvaguarda l’applicazione del canone per l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia, ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328. Per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 11 è ridotta di almeno il 50 per cento.

 

Le occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, calore, radiotelevisione e telecomunicazione ed altri servizi di rete), di cui al comma 16, sono oggetto di una particolare disciplina, in analogia a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP.

Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che usano le reti, moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti

euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti

euro 1

 

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800 euro: si precisa che il canone deve essere comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro l,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

 

Nel comma 17 sono individuate alcune fattispecie per le quali gli enti possono stabilire riduzioni al canone.

In particolare si tratta di occupazioni o messaggi pubblicitari:

§  eccedenti i mille metri quadrati;

§  effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali fattispecie di cui alla presente lettera vengono realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

§  con spettacoli viaggianti;

§  per l'esercizio dell'attività edilizia.

 

Ai sensi del comma 18 sono esenti dal canone:

a)      le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici residenti nel territorio dello Stato (di cui all'art. 73, comma l, lettera c), del TUIR - testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)      le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c)      le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d)      le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e)      le occupazioni di aree cimiteriali;

f)       le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g)      i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ave si effettua la vendita;

h)      i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i)       le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l)       le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m)   le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

·         fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

·         fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

·         fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n)      le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o)      i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p)      i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

q)      i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r)        i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

 

Viene consentito comunque all’ente di prevedere, a norma del comma 19, ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Si ricorda che la facoltà di stabilire nel proprio regolamento ulteriori esenzioni è concessa dal comma 6, lettera f) dell’articolo in esame.

 

Il comma 20 riguarda il versamento del canone. Esso è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sul riversamento delle entrate, tributarie e non, agli enti locali; per le modifiche a tale norma si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 96 del provvedimento in esame). La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni, il comma 21 prevede la soppressione dell’obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti internet istituzionali egli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati

I commi da 22 a 31 disciplinano il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati: più precisamente si tratta del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tale canone (comma 22) è istituito da comuni e città metropolitane (soggetti attivi dell’imposta) con delibera consiliare; ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti (di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Esso si applica in deroga alle disposizioni concernenti il già commentato canone patrimoniale per l’occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie. Esso sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata (comma 24).

La misura (comma 25) del canone è determinata dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

 

La tariffa di base (comma 26) è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00

 

Ove (comma 27) l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

 

Il comma 28 assicura la possibilità per i comuni e le città metropolitane di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, o aumenti nella misura massina del 25 per cento delle tariffe previste ai commi 26 e 27.

Con una innovazione rispetto alla disciplina vigente, il comma 29 dispone che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82 del 2005).

Ai sensi del comma 30, il calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative è svolto con modalità analoghe al canone unico per occupazioni e pubblicità (per cui si veda il comma 6, lettere g) e h), delle norme in esame), in quanto compatibile.

Regime transitorio e abrogazioni

Il comma 31 consente agli enti - in deroga alle norme generali sull’affidamento del servizio di riscossione locale, di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 -  di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni introdotti dalle norme in esame e, comunque, a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il comma 32 dispone che siano abrogate le norme che regolano le entrate destinate a essere sostituite dal 2021, e cioè:

-         i capi l e Il del decreto legislativo n. 507 del 1993;

-         gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997

-         ogni altra disposizione in contrasto con le norme in esame.

 

La norma mantiene ferma la disciplina sulla pubblicità in ambito ferroviario e quella che disciplina la propaganda elettorale.  Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la disciplina TOSAP, rimane come riferimento per la TOSAP regionale, disciplinata agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


Articolo 98
(Rettifica Fondo di solidarietà comunale)

 

 

L’articolo 98 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, rideterminandone la dotazione annuale a partire dall’anno 2020, con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui.

La riduzione è riferita al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI.

 

A tal fine, l’articolo 98 in esame modifica il comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che definisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, e il successivo comma 449, che disciplina la ripartizione delle risorse del Fondo a decorrere dal 2017.

 

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[58] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

 

In particolare, con la lettera a) si interviene sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 che stabilisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.208,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di cui 2.768,8 milioni è assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni.

Con la modifica proposta, si mantiene l’importo di 6.208,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, e la si riduce a circa 6.194 milioni a decorrere dall'anno 2020, con una diminuzione di 14,2 milioni annui dal 2020.

 

Contestualmente, con la lettera b), si modifica il successivo comma 449 della medesima legge n. 232/2016, che quantifica la quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà da assegnare a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti ai comuni dalle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla legge di stabilità 2016, rideterminandone l’importo da ripartire a decorrere dal 2020 con la riduzione di 14,2 milioni di euro.

Come indicato nella Relazione tecnica, la riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è da porre in relazione al maggior gettito derivante ai comuni interessati dall’assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principali, precedentemente esclusi dal pagamento della TASI (cfr. a tale riguardo la scheda relativa all’articolo 95).

 

Si ricorda, infatti, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti, quantificate dal comma 449 della legge di bilancio 2017: a) una componente “ristorativa”, determinata in 3.767,5 milioni di euro annui, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015); b) una componente “tradizionale” (determinata in 464,1 milioni per i comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e in 1.885,6 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario), destinata al riequilibrio delle risorse storiche, parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard [59].

Relativamente alla componente ristorativa, si rammenta, altresì, che nell’ambito del Fondo è costituito un apposito accantonamento (nell'importo massimo di 66 milioni[60]) destinato specificatamente ai comuni che necessitano di ulteriori compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il riparto delle risorse di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

 

In base alla normativa vigente, di cui all’art. 1, comma 449, lettera a), della legge n. 232/2016, la quota ristorativa del Fondo è determinata in 3.767,45 milioni di euro annui[61]

Con la modifica proposta, la quota ristorativa del Fondo viene rideterminata a decorrere dal 2020 nell’importo di 3.753,28 milioni di euro (circa 14 milioni in meno rispetto all’importo previsto a legislazione vigente), fermo restando il criterio di riparto tra i comuni interessati, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015.


Parte III - Fondi

 

Articolo 99, comma 1
(Tabelle A e B)

 

 

L’articolo 99, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 309,4 milioni di euro per il 2020 e a 419,2 milioni per il 2021 e a 498,2 milioni dal 2022.

Per quanto riguarda la tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi complessivi pari a 268,4 milioni di euro per il 2020, a 450,4 milioni per il 2021 e 595,4 milioni dal 2022. I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio (A.S. 1586).

Per gli accantonamenti di parte corrente il disegno di legge A.S. n. 1586 determina un incremento di 128,5 milioni di euro per il 2020, di 206 milioni nel 2021 e di 285 milioni dal 2022.

Per gli accantonamenti in conto capitale il medesimo disegno di legge determina un incremento di 10 milioni di euro per il 2020, di 135 milioni nel 2021 e di 280 milioni dal 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (importi in milioni)

Tabella A

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

180,9

213,2

213,2

Disegno di legge di bilancio

309,4

419,2

498,2

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (importi in milioni)

Tabella B

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

258,4

315,4

315,4

Disegno di legge di bilancio

268,4

450,4

595,4

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

 

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

58.780,6

58.032,4

58.032,4

Disegno di legge di bilancio

67.780,6

80.032,4

98.032,4

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 — A.S. 859);

§  Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);

§  Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (A.C. 2100 - A.S. 1570);

§  Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812);

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

350

350

350

Disegno di legge di bilancio

12.350

15.350

25.350

 

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (A.C. 2100 - A.S. 1570);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

10.000

15.000

25.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

15.514,4

24.062,5

24.062,5

Disegno di legge di bilancio

25.514,4

39.062,5

39.062,5

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);

§  interventi diversi.

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

53.605,8

63.855

63.855

Disegno di legge di bilancio

63.605,8

78.855

78.855

 

 

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti le seguenti ratifiche:

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005 (A.C. 1079);

§  Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo I maggio 2017 (A.S. 1015 - AC 1990);

§  Ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Argentina (A.S. 1014 - A.C. 1989);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 1017 - A.C. 1992);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (A.S. 1016 - A.C. 1991);

§  Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, già emendata con i Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 novembre 1982, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 (A.C. 1476 - A.S. 1491);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma 1'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma f8 novembre 2016 (A.S. 987 - A.C. 1988);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (A.C. 1941);

§  Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (A.C. 1541 - A.S. 1263);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (A.S. 1086);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (A.S. 1084);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Mongolia nel settore della difesa (A.S. 1079);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (A.C. 1624);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (A.C. 1623);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica di Cuba, fatto a l'Avana il 16 settembre 2014 (A.S. 1170);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (A. S. 1169);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkrnenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 (A.S. 1625);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, firmata a Kumainoto il 10 ottobre 2013 (A.S. 1171);

§  Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 (A.S. 964 - A.C. 2118);

§  Ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (A.C. 1850 - A.S. 1510);

§  Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (A.S. 961 - A.C. 1814);

§  Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. (A.S. 962 - A.C. 1815 - Legge n. 118/19);

§  Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (A.S. 1143);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (A.C. 1770 - A.S. 1509);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. (A.S. 1220);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. (A.C. 1676);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011 (A.S. 677 - A.C. 1678)

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (A.C. 1648 - A.S. 1361);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. (A.S. 1278);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e iI Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. (A.C. 1640- A.S. 1506);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (A.S. 1386);

§  Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 1281);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (A.S. 1142);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (A.S. 1221);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (A.S. 1138 - A.C. 1993);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 (A.C. 1641- A.S. 1507);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (A.S. 1139- A.C. 2123);

§  Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (A.S. 1087);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo 1111 luglio 2007 (A.S. 1140);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (A.S. 1277);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (A.S. 678 - A.C. 1679);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e la Segreteria della difesa nazionale e la Segreteria della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a città del Messico il 17 agosto 2018 (A.C. 1626);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (A.S. 702);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il mediterraneo sui locali del segretariato permanente situati in Italia (A.C. 1771);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array (SKAO), con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 (A.S. 1376);

§  Ratifica ed esecuzione dei protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (A.S. 1239);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (A.S. 1377);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 (A.C. 1962);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (AS 1385);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (A.C. 1999);

§  ulteriori ratifiche di accordi internazionali.

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

8.700

13.150

13.150

Disegno di legge di bilancio

18.700

28.150

33.150

 

Finalizzazioni:

§  Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 - A.S. 992);

§  Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 - A.S. 1146);

§  Delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698- A.S. 1413);

§  Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia (A.C. 1066 - A.S. 897);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

2.010

3.600

3.600

Disegno di legge di bilancio

7.010

13.600

23.600

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

12.200

12.200

12.200

Disegno di legge di bilancio

17.200

32.200

32.200

 

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (A.S. 1547);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

15.000

25.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

10.000

10.000

10.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

12.000

20.000

20.000

Disegno di legge di bilancio

20.000

30.000

35.000

 

Finalizzazioni:

§  delega al Governo in materia di turismo (AC 1698 - A.S. 1413)

§  interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

15.273,4

15.187,6

15.187,6

Disegno di legge di bilancio

24.773,4

29.187,6

35.187,6

 

Finalizzazioni:

§  disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (A.C. 478 - A.S. 1421);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

2.485,6

2.750,1

2.750,1

Disegno di legge di bilancio

17.485,6

22.750,1

32.750,1

 

Finalizzazioni:

§  disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201);

§  disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441);

§  interventi diversi.

 

 

 

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

127.648

139.648

144.648

Disegno di legge di bilancio

132.648

149.648

229.648

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

§  deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

5.000

15.000

15.000

Disegno di legge di bilancio

15.000

35.000

45.000

 

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

§  interventi diversi.

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

2.753

22.753

22.753

Disegno di legge di bilancio

2.753

22.753

22.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

10.000

20.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

10.000

10.000

10.000

Disegno di legge di bilancio

20.000

25.000

25.000

 

 

Finalizzazioni:

§  finanziamento per l'esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale Square Kilometre Array Observatory (SKAO) (A.S. 1376);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

5.000

20.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero dell'interno

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

10.000

25.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

30.000

30.000

30.000

Disegno di legge di bilancio

30.000

30.000

30.000

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (A.S. 1547).

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

30.000

30.000

Disegno di legge di bilancio

10.000

50.000

60.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

-

10.000

20.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

-

20.000

20.000

Disegno di legge di bilancio

10.000

30.000

40.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio a legislazione vigente

23.000

23.000

23.000

Disegno di legge di bilancio

23.000

33.000

33.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.


Articolo 99, comma 2
(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

 

 

L'articolo 99, comma 2, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014). Le somme sono allocate presso il capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente disegno di legge di bilancio reca, a legislazione vigente, somme di competenza pari a circa 5 milioni di euro nel 2020, 20,2 milioni nel 2021, 90,4 milioni nel 2022.


Articolo 99, comma 3
(Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari)

 

 

L'articolo 99, comma 3, propone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale), recanti, rispettivamente, l’incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e l’incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

In particolare, la disposizione in esame abroga:

§  art. 59, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, il quale incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l’anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. La norma precisa che tali risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

§  art. 59, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019, il quale incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa, dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008

 

Il decreto-legge n. 124 del 2019 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), qui oggetto di novella, è all'esame della Camera dei deputati al momento della redazione della presente scheda (disegno di legge di conversione A.C. n. 2220).

 

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 431-435) (cap. 3833/MEF).

La norma prevede che ad esso siano destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l’ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente e a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato, derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, commi 1069-1070), intervenendo sulla legge n. 147 del 2013, ha modificato i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al fine di renderne più flessibile l'utilizzo. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato nei predetti termini.

 

In particolare, la NADEF 2019, di settembre scorso, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2014, illustra i risultati ottenuti, le procedure adottate, i criteri applicati per la stima ed il monitoraggio dell’evasione fiscale. La NADEF, inoltre, illustra i criteri adottati per verificare le condizioni ed eventualmente valutare l’ammontare delle maggiori entrate da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

In base alla valutazione effettuata dalla NADEF 2019, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è previsto che venga incrementato, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, di 370 milioni.

 

Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 in esame (A.S. 1586), indica uno stanziamento di competenza per il Fondo, sul relativo cap. 3833/MEF, a legislazione vigente, pari a circa 371,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, ai sensi dall’articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2014.

Su tale stanziamento a legislazione vigente, il disegno di legge di bilancio in esame registra, in Sezione II, il rifinanziamento disposto dall’art. 59, comma 1, del D.L. n. 124/2019 (per 5,3 mld nel 2020, 4,4 mld nel 2021 e 4,2 mld per il 2022), e la sua contestuale riduzione, nel medesimo importo, disposta, con la Sezione I, dall’articolo 99, comma 3 in esame (attraverso l’abrogazione dell’art.59, co.1, del DL 124/2019).

Va altresì segnalato che sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale opera un ulteriore definanziamento, disposto con la Sezione II del ddl di bilancio in esame, di 370 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Pertanto, nel ddl di bilancio integrato, a seguito degli interventi di I e di II Sezione, il Fondo presenta una dotazione di 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.


Articolo 100
(Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale)

 

 

L’articolo 100 istituisce un Fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2020, 359 milioni per gli anni 2021 e 2022, 289 milioni per gli anni 2023 e 2024, 324 milioni per l’anno 2025 e 243 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

 

L’articolo 100 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da destinare ai territori delle regioni a statuto speciale, con una dotazione in milioni di euro così articolata:

-  250 per l’anno 2020,

-  359 per ciascuno degli anni 2021 e 2022,

-  289 per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

-  324 per l’anno 2025,

-  243 annui a decorrere dall’anno 2026.

La norma stabilisce che gli enti beneficiari e le modalità di riparto del fondo verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2020.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge specifica che le autonomie interessate sono le regioni Sicilia e Sardegna.

 

Si valuti l'opportunità di specificare, nel testo, che i territori destinatari delle risorse del Fondo sono quelli della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Si valuti altresì l'opportunità di specificare le finalità di detto fondo, ricavabili soli in parte dalla rubrica dell'articolo

 

Si ricorda che la finanza delle autonomie speciali, in virtù del particolare regime di cui godono, è disciplinata oltre che dagli statuti e dalle norme di attuazione, da accordi bilaterali che ciascuna autonomia stipula con lo Stato. In genere, oltre la disciplina e la quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte di ogni autonomia, l’accordo contiene anche eventuali contributi erogati dallo Stato al fine di far fronte a determinate criticità.

 

Alla luce della normativa vigente si valuti, pertanto, l'opportunità di assicurare forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto degli stessi, al fine di tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis sent. n. 103/2018), secondo la quale i rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali "sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo".

 

In particolare per quanto riguarda le autonomie speciali interessate dalla norma (Sicilia e Sardegna) lo stato degli accordi con lo Stato è illustrato a seguire.

Con la regione Sicilia, l’accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 con il Governo, stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

Per quanto concerne la regione Sardegna, invece, in assenza di un accordo si applicano le norme della legge di bilancio 2019, al comma 875 (come modificato dall’art. 33-ter, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2019) in assenza di un accordo bilaterale tra Stato e regione, determina (nella Tabella 8 allegata alla legge) il contributo di finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna pari a 536 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021.

Con le modifiche apportate dal decreto legge n. 34 del 2019, conseguenti la sottoscrizione dell’accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, viene posticipato il termine per la sottoscrizione dell’accordo (ora al 15 luglio 2019) e dettata la procedura in caso di mancato accordo. La regione Sardegna è tenuta a versare l'importo di propria spettanza (indicato nella citata Tabella 8) entro il 10 agosto per il 2019 ed entro il 30 aprile per il 2020 e 2021. In mancanza dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini suddetti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

 

Merita in questa sede ricordare, inoltre, che la legge di bilancio 2019, al comma 126, come modificato dall’articolo 33-ter, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2019, ha istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, alimentato con le risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali, diretto a finanziare investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell’ambito degli accordi bilaterali fra lo Stato e ciascuna delle due Regioni a statuto speciale per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico, di cui si prevedeva la sottoscrizione entro il 15 luglio 2019[62].

Entro la data indicata solo la regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto l’accordo bilaterale in materia di finanza pubblica.

Le risorse del fondo non utilizzate, stabiliva lo stesso comma 126, sarebbero state destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 luglio 2019, ad incrementare i seguenti contributi previsti dalla medesima legge di bilancio 2019:

§  i contributi autorizzati dai commi 134 e 139, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio delle Regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane,

§  i contributi di cui al comma 107, assegnati ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il suddetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata intesa, avrebbe dovuto essere comunque emanato entro il 31 agosto 2019.

 


Articolo 101
(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

 

 

L’articolo 101, comma 1, estende l’ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022. Il comma 2 dispone l’incremento, dal 1° febbraio 2020, degli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari; ai sensi del comma 3 le conseguenti maggiori entrate sono integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo in esame, al comma 1, stabilisce che le risorse del “Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie” (c.d. Fondo Africa) istituito nel bilancio del MAECI, dall’articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Al Fondo, rinominato “Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”, viene assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e 40 milioni per il 2022.

Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo, le cui risorse sono appostate sul cap. 3109 dello stato di previsione del MAECI, è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l’anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il decreto-legge n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.

I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l’atto di indirizzo del Fondo per l’Africa. L’articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l’Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d’intervento, in linea con l’elenco stabilito ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.

Il comma 2 incrementa, a decorrere dal 1° febbraio 2020, gli importi dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011[63]. In particolare:

a)   i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne passano da 300 a 600 euro (art. 7-bis, sezione I della tabella);

b)  viene inserito in tabella (sezione III) il nuovo articolo 27-bis – Documento di viaggio provvisorio, che prevede la riscossione di un diritto consolare di 50 euro;

c)   il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)[64] passa da euro 116 a euro 130 a persona (art. 29, sezione III della tabella);

d)  è stabilito un generale incremento del 20% con arrotondamento all’importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.

 

La relazione tecnica, sulla base dell’andamento delle entrate registrato nell’anno 2018, quantifica maggiori entrate[65] pari a 23 milioni per il 2020 e 25 milioni a decorrere dal 2021.

Il comma 3 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2 siano integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Un precedente intervento di aumento della tariffa dei diritti consolari mediante modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011 era stato effettuato con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), art. 1, co. 621. Ai sensi del successivo comma 622, le maggiori entrate – rispetto all’esercizio finanziario 2015 – derivanti da tali disposizioni, pari a 6 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 rimanevano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato (e non più destinate, in parte, al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero del MAECI[66] o a fronteggiare eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi[67]). La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha reso permanente, a decorrere dal 2017, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato dei sopra menzionati introiti (art. 1, co. 427). Il successivo comma 428, inoltre, ha disposto l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato anche dei maggiori introiti, rispetto all’esercizio finanziario 2014, derivanti dall’aumento delle tariffe consolari, accertati e riscossi dalla rete consolare, pari a 4 milioni a decorrere dal 2017.

 

 


Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

 

 

Articoli 102-118
(Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)

 

 

Gli articoli da 102 a 115 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 116 e 117 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2010-2022.

L’articolo 118 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009), possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.

 

Per le schede di lettura recanti l’analisi degli articoli sopra indicati, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che per gli aspetti contabili, con particolare riguardo al contenuto degli stati di previsione di cui gli articoli 103-115 dispongono l’approvazione, si rinvia al Volume II del presente dossier[68].

Nella presente scheda si dà tuttavia conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse, effettuate ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Tali variazioni quantitative della legislazione vigente costituiscono parte della manovra di finanza pubblica operata dal disegno di legge di bilancio, che viene effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[69] - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

 

Nel complesso con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, all’interno degli stati di previsione sono stati effettuati:

§  rifinanziamenti di leggi di spesa per 927,2 milioni nel 2020, 3.057,3 milioni nel 2021 e 3.124,3 milioni nel 2022;

§  definanziamenti di leggi di spesa per 2.338 milioni per il 2020, a 1.731,3 milioni per il 2021 e a 1.695,5 milioni per il 2022. Nei definanziamenti sono ricompresi anche i risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che sono indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022;

§  riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una riduzione di 285,2 milioni nel 2020 e di 976,6 milioni nel 2021, posticipate agli anni successivi, con conseguente incremento di 694,1 milioni nel 2022 e di 567,7 milioni nel 2023 e anni seguenti.

 

Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti del D.L. n. 124/2019, che comporta maggiori spese per 3.167,8 milioni nel 2020, 2.674 milioni nel 2021 e 2.492,6 milioni nel 2022.

 

Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero, come indicate negli appositi Allegati contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione (A.S. 1586 - Tomo III)[70].

Nelle tabelle sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr.), limitatamente al triennio 2020-2022.

Agli interventi del D.L. n. 124/2019, che sono stati ricompresi come rifinanziamenti in Sezione II, è data evidenza in apposita tabella.

 

 

 

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI

 

2020

2021

2022

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

D.L. 22/2019, art. 19, co, 1, p. 1: Partecipazione italiana al G20 (cap. 3851/3)

LV

-

-

-

Rif.

+0,1

+0,7

+0,4

D.L. 148/1993, art. 3: Personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria (cap. 7499/1)

LV

-

-

-

Rif.

+90,0

+90,0

+90,0

L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815/1)

LV

128,6

121,9

121,9

Rif.

-

+50,0

+50,0

D.L. 22/2019, art. 19, co, 3: Contratti di consulenza per la presidenza italiana del G20 (cap. 1647/1)

LV

1,6

1,7

-

Rif.

+0,5

+0,5

+0,8

L. 232/2016, art. 1, co. 582: Partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali (cap. 1607/1)

LV

-

-

-

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 228/2012, art. 1, co. 170: Partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo (cap. 7175/1)

LV

355,0

355,0

355,0

Rif.

+45,0

+45,0

-

L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006/1)

LV

1.308,7

-

-

Rif.

-

+850,0

+850,0

D.L. 93/2013, art. 10, co. 1: Fondo di protezione civile per emergenze nazionali (cap. 7441/1)

LV

340,0

340,0

340,0

Rif.

+345,0

-

-

D.L. 86/2018 art. 3, co. 4: Fondo caregiver familiare (cap. 2090/1)

LV

24,2

10,0

5,0

Rif.

-

+14,0

+21,0

L. 145/2018, art. 1, co. 457: Ipoacusia (cap. 2121/1)

LV

1,0

3,0

-

Rif.

-

+1,0

+2,0

L. 205/2017, art. 1, co. 371: Contributo Agenzia mondiale antidoping – WADA (cap. 2155/1)

LV

0,8

0,8

0,8

Rif.

+0,1

+0,1

+0,1

L. 205/2000, art. 20: Consiglio di Stato e TAR (cap. 2170/2)

LV

6,4

6,4

6,4

Rif.

+5,0

+10,0

+10,0

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8) - E’ previsto altresì uno rifinanziamento di 3.400 milioni per le annualità 2023-2025

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

Rif.

-

+800,0

+800,0

D.L. 282/2004, art. 10, co. 5: Fondo interventi strutturali di politica economica – FISPE (cap. 3075/1)

LV

19,9

76,9

229,3

Rif.

-

+50,0

+50,0


LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

L. 144/1999, art. 68: Obbligo di frequenza di attività formative (cap. 2230/2)

LV

222,8

212,2

257,2

Rif.

+80,0

+80,0

+80,0

L. 448/1998, art. 3, c.8: Incentivi per le imprese - Fondo per l’occupazione (cap. 2230/4)

LV

21,8

21,8

21,8

Rif.

+64,0

+64,0

+64,0

D.L. 185/2008, art. 18, c. 1: Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (cap. 2230/1)

LV

0,3

-

-

Rif.

+96,0

+96,0

+96,0

L. 296/2006, art. 1, c. 1156, p..F: Assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili (cap. 2230/5)

LV

23,0

23,0

23,0

Rif.

+60,0

+60,0

+60,0

L. 68/1999, art. 13, c. 4: Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3892/1)

LV

21,9

21,9

21,9

Rif.

+45,0

+50,0

+55,0

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

L. 662/1996, art. 1, c. 100: Fondo di garanzia per le PMI (cap.7345/1)

LV

-

-

-

Rif.

-

+700,0

+700,0

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

 

 

 

 

L. 537/1993, art. 5, co. 1, lett. a): Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694/1)

LV

6.340,3

6.406,1

6.434,9

Rif.

+16,0

-

-

D.L. 66/2014, art. 49, co. 2: Finanziamento di programmi di spesa - Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (cap. 7266/1)

LV

-

-

-

Rif.

+60,0

+75,0

+75,0

L. 205/2017, art. 1, co. 70: Spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (cap. 2836/1)

LV

100,0

100,0

-

Rif.

-

-

+100,0

INTERNO

 

 

 

 

D.Lgs. 267/2000, art. 15, co.3: Fusioni di comuni (cap. 1316/1)

LV

15

15

15

Rif.

+15

+15

+15

DIFESA

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1352/1)

LV

0,7

0,7

0,7

Rif.

+1,0

+1,0

+1,0

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

 

 

 

 

L. 190/1975, art. 3: Spese di funzionamento della biblioteca “Vittorio Emanuele II” di Roma (cap. 3610/1)

LV

0,6

0,6

0,6

Rif.

+0,8

+0,8

+0,8

D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) (cap. 3611/1)

LV

0,7

0,7

0,7

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali: Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040/1), Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041/1), Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043/1)

LV

0,9

0,9

0,9

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 244/2007, art. 2, co. 409: Attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614/1)

LV

1,1

1,1

1,1

Rif.

+0,2

+0,2

+0,2

L. 208/2015 art. 1, co. 349: Funzionamento archivi, biblioteche, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale (cap. 2048/1, 2048/2, 2048/3)

LV

1,4

1,4

1,4

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 153/2017, art. 2, c.1: Contributo comitato nazionale celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (cap. 3631/14)

LV

0,1

1,0

-

Rif.

+0,5

+1,0

-

L. 205/2017, art. 1, co. 317: Funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (cap. 1952/1)

LV

0,5

0,5

0,5

Rif.

+1,0

+1,0

+1,0

 

Rifinanziamenti ex D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI D.L. n. 124/2019

 

2020

2021

2022

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

D.L. 124/2019, art. 19, co. 1, p. B: Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti non in contanti (cap. 3919/1, 3919/2)

LV

-

-

-

Rif.

+50,0

+50,0

+50,0

D.L. 124/2019, art. 22: Credito di imposta per commissioni su pagamenti elettronici (cap. 3826/1)

LV

-

-

-

Rif.

+26,9

+53,9

+53,9

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

D.L. 124/2019, art. 53, c. 1: Rinnovo parco veicolare (cap. 7309/4)

LV

-

-

-

Rif.

+12,9

-

-

 

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Sezione II, si segnalano, per rilevanza di importo, i seguenti:

§  90 milioni per ogni annualità del triennio delle risorse destinate al personale utilizzato per gli interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria;

§  50 milioni sia per il 2021 che per il 2022 al fondo per il recepimento della normativa europea;

§  45 milioni sia per il 2020 che per il 2021 quale incremento delle risorse destinate alla partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo;

§  850 milioni sia per il 2021 che per il 2022 per il finanziamento delle missioni internazionali di pace;

§  345 milioni per il fondo di protezione civile per emergenze nazionali;

§  un rifinanziamento solo in conto competenza per complessivi 5 miliardi del Fondo sviluppo e coesione, di cui 800 milioni assegnati sia al 2021 che al 2022 e i restanti 3,4 miliardi relativi alle annualità 2023-2025;

§  300 milioni complessivi destinati al Fondo per l’occupazione ripartiti tra più capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  700 milioni sia per il 2021 che per il 2022 assegnati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

§  60 milioni per il 2020 e 75 milioni sia per il 2021 che per il 2022 quale finanziamento del fondo per l’edilizia universitaria;

§  100 milioni per il 2022 destinati all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.


 

Definanziamenti[71]

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI

 

2020

2021

2022

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

L. 189/1959: Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza – Spese beni e servizi (cap. 4230/25)

LV

5,4

5,4

5,4

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

L. 189/1959 art. 1, c. 1: Attività di protezione sociale svolta dalla Guardia di Finanza (cap. 4258/1)

LV

6,8

6,8

6,8

Def.

-1,7

-1,7

-1,7

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica per Guardia di Finanza (cap. 7852/2)

LV

15,7

16,8

17,3

Def.

-

-10,0

-

L. 244/2007, art. 1, co. 350: Fondo Guardia di Finanza (cap. 4299/1)

LV

17,0

17,0

17,0

Def.

-3,3

-3,3

-3,3

L. 413/1991, art. 78: Centri autorizzati all’assistenza fiscale – CAF (cap. 3813/1 e 3814/1)

LV

45.598,5

45.598,5

45.598,5

Def.

-1.789,0

-1.605,0

-1.605,0

D.L. 95/2012, art. 23-quater: Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS (cap. 3920/4 )

LV

80,1

80,1

80,1

Def.

-3,2

-3,2

-3,2

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co.2: Finanziamento Agenzia delle Entrate (cap. 3890/2)

LV

686,3

690,3

690,3

Def.

-35,0

-35,0

-35,0

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, p. A: Finanziamento Agenzia del Demanio (cap. 3901/2 e 3920/2)

LV

81,6

81,6

81,6

Def.

-3,8

-3,8

-3,8

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)

LV

38,0

15,0

30,0

Def.

-

-

-20,0

D.Lgs. n. 56/2000, art. 1: Somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap 2862/1)

LV

59.959,9

62.015,6

63.220,5

Def.

-403,5

-111,6

-96,0

L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1)

LV

2.110,0

4.110,0

5.360,0

Def.

-25,0

-25,0

-25,0

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. M/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico - Guardia di Finanza (cap. 7837/4)

LV

24,4

33,9

32,9

Def.

-

-10,0

-

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)

LV

100,0

100,0

100,0

Def.

-

-50,0

-50,0

L. 311/2004, art. 1, co. 361: Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (cap. 1900/1)

LV

85,0

85,0

-

Def.

-35,0

-

-

D.L. 91/2014, art. 19, c.1, p. B: Credito di imposta IRAP su agevolazioni ACE (cap. 7819/1)

LV

76,2

75,8

82,0

Def.

-76,2

-75,8

-82,0

L. 145/2018, art. 1, co. 81: Credito di imposta Industria 4.0 (cap. 3841/1)

LV

250,0

-

-

Def.

-100,0

-

-

L. 488/1999, art. 6, co. 14: Fondo per la capitalizzazione delle imprese (cap. 3820/1)

LV

600,0

600,0

600,0

Def.

-40,5

-81,1

-81,1

D.L. 353/2003, art. 1: Tariffe postali agevolate per prodotti editoriali (cap. 1496/1)

LV

54,3

54,6

54,6

Def.

-1,2

-1,4

-2,1

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7322/1)

LV

120,0

-

-

Def.

-2,7

-

-

L. 190/2014, art. 1, co. 434: Riqualificazione aree urbane (cap. 2099/1)

LV

145,5

232,8

-

Def.

-3,3

-5,9

-

D.L. 223/2006, art. 19, c. 1: Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 2102/7)

LV

100,0

100,0

100,0

Def.

-32,5

-2,5

-3,8

L. 230/1998, art. 19, co. 4: Obiezione di coscienza (cap. 2185/1)

LV

100,6

101,8

101,8

Def.

-3,2

-2,6

-4,3

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

Def.

-761,0

-111,0

-86,0

L. 94/1997: Sistema informatico Ragioneria generale dello Stato (cap. 1228/1 e 7016/1)

LV

12,8

12,8

12,9

Def.

-3,1

-

-

L. 147/2013, art. 1, co. 431, p. B: Fondo riduzione pressione fiscale (cap. 3833/1)

LV

370,0

370,0

370,0

Def.

-370,0

-370,0

-370,0

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: EUROFIGHTER Interventi nel settore dell’aerospazio a tutela della difesa nazionale Unità navali FREMM (cap.7419/5, 7421/26, 7421/27, 7485/11)

LV

-

130,0

230,0

Def.

-

-20,0

-

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Risorse per la risoluzione delle crisi d’impresa (cap. 7342/8)

LV

38,0

20,0

-

Def.

-30,0

-

-

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Contributo E.N.E.A.– Ricerca-Mission Innovation (cap. 7630/7)

LV

25,0

43,9

132,0

Def.

-

-30,0

-60,0

L. 205/2017, art. 1, co. 1039, p. D: Risorse di parte corrente per favorire la transizione verso la tecnologia 5G (cap. 3150/1)

LV

13,9

18,0

19,0

Def.

-

-2,0

-2,0

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

D.Lgs. 148/2015, art. 43, c. 6: Rifinanziamento Fondo per le politiche attive del lavoro (cap. 1230/3)

LV

52,0

32,0

20,0

Def.

-7,0

-

-

L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1)

LV

3.917,7

6.138,7

13.539

Def.

-14,0

-14,0

-11,0

L. 106/2016, art. 9, c. 1, p. G.: Istituzione Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (cap. 5247/1)

LV

39,0

21,1

35,0

Def.

-5,0

-

-

D.Lgs. 117/2017, art. 73, c. 1: Interventi a sostegno degli enti del terzo settore (cap. 3523/1)

LV

22,0

22,0

22,0

Def.

-5,0

-

-

L 145/2018, art. 1, c. 255: Fondo per l’introduzione del Reddito di cittadinanza (cap. 2780/1)

LV

-

264,2

541,8

Def.

-

-17,0

-17,0

GIUSTIZIA

 

 

 

 

L. 354/1975, art. 9: Spese fornitura di vitto alle persone detenute (cap. 1766/1)

LV

130,0

130,0

130,0

Def.

-10,0

-4,1

-

R.D. 787/1931: Spese per gli istituti di prevenzione e di pena (cap. 7321/1-/2)

LV

12,8

12,6

12,6

Def.

-3,2

-3,2

-3,2

L. 205/2017, art. 1, c. 475: Fondo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (cap. 1773/1)

LV

-

-

7,3

Def.

-

-

-7,3

R.D. 2572/1923: Ordinamento degli uffici e del personale del ministero della giustizia e degli affari di culto (cap. 1451/13-/14-/16-/18 e 1562/28)

LV

99,3

100,9

98,4

Def.

-5,0

-5,2

-4,5

L. 232/2016, art. 1, co. 140: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria (cap. 7203/8)

LV

244,7

116,5

75,8

Def.

-6,5

-9,0

-5,0

L. 190/2014, art. 1, c. 526: Spese per gli uffici giudiziari (cap. 1550/1)

LV

156,4

155,3

153,8

Def.

-4,4

-6,0

-6,0

DPR 115/2002: Spese di giustizia per intercettazioni (cap. 1363/1)

LV

218,8

218,8

218,8

Def.

-2,0

-5,0

-5,0

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

 

 

 

 

L. 440/1997, art. 4: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (cap. 1195/1)

LV

19,4

19,4

19,4

Def.

-

-

-10,2

D.Lgs. 204/1998, art. 7: Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) (cap. 7236)

LV

1.630,9

1.630,9

1.630,9

Def.

-9,0

-11,0

-11,0

L. 296/2006, art. 1, co. 601: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194/1, 1195/1, 1196/1, 1204/1)

LV

250,1

155,6

75,8

Def.

-99,0

-87,2

-60,8

L. 296/2006, art. 1, co. 634: Interventi a favore dell’istruzione (capp. 1195/1, 1196/1, 1204/1)

LV

28,9

28,9

28,9

Def.

-

-9,8

-26,0

L. 296/2006, art. 1, co. 870: Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (cap. 7245/1)

LV

45,6

45,6

45,6

Def.

-12,7

-13,7

-14,7

L. 205/2017, art. 1, co. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Finanziamento progetti internazionali CTA E SKA in tecnologie innovative (cap. 7341/1)

LV

10,0

9,0

8,0

Def.

-5,0

-4,0

-3,0

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Prevenzione rischio sismico - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l’edilizia scolastica (cap. 7106/3)

LV

-

-

85,0

Def.

-

-

-20,0

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - Fondo per l’edilizia universitaria (cap. 7266/2)

LV

20,0

20,0

30,0

Def.

-

-10,0

-

INTERNO

 

 

 

 

L. 689/1981, art. 11: Spese di custodia delle cose sequestrate (cap. 2955/2)

LV

50,0

50,0

50,0

Def.

-10,3

-

-

L. 59/1997: Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319/1)

LV

17,3

44,3

44,3

Def.

-17,3

-32,3

-32,3

D.Lgs. 300/1999, art. 14, co. 2: Riordino organizzazione del Governo - spese gestione e manutenzione immobili (cap. 2731/18 – 2731/19 – 2737/5 – 2737/6 – 2738/7 – 2738/8)

LV

23,4

23,4

23,4

Def.

-2,1

-2,1

-2,1

L. 469/196: Fitto di locali e spese alloggio personale Corpo nazionale Vigili del fuoco (cap. 1901/9)

LV

28,0

27,0

27,0

Def.

-2,0

-2,0

-2,0

L. 190/2014, art. 1, co. 181: Fondo minori non accompagnati (cap. 2353/1)

LV

169,6

169,6

189,6

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

 

 

L. 120/2002, art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (cap. 2211)

LV

14,6

12,7

12,7

Def.

-1,1

-2,3

-3,7

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7582)

LV

10,0

35,0

15,0

Def.

-

-10,0

-

L. 7/2009, art. 5, c. 1: Trattato di cooperazione tra l’Italia e la Grande Jamairia libica" (cap. 7800)

LV

0,1

146,7

146,7

Def.

-

-80,0

-80,0

L. 574/1965: Modificazioni alla legge n. 589/1949, in materia di edilizia ospedaliera (cap. 7606)

LV

22,6

20,0

14,8

Def.

-18,8

-16,2

-11,0

L. 457/1978, art. 36: Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata (cap. 1701)

LV

3,9

3,9

3,9

Def.

-3,9

-

-

D.L. 112/2008, art. 11, c. 12: Riassegnazioni di entrata per realizzare un piano nazionale di edilizia abitativa (cap. 7440)

LV

3,5

-

-

Def.

-3,5

-

-

L. 145/2018, art. 1, c. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)

LV

8,7

7,2

44,1

Def.

-8,7

-7,2

-44,1

L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)

LV

30,9

-

-

Def.

-30,9

-

-

L. 388/2000, art. 145, c. 33, p. 2: Edilizia residenziale (cap. 7437)

LV

7,7

7,7

7,7

Def.

-1,8

-

-

L. 232/2016, art. 1 c. 140 p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese (Manutenzione straordinaria immobili cap. 7835/2 - Sviluppo componente aeronavale e sistemi di comunicazione delle capitanerie di porto - guardia costiera cap. 7853/4)

LV

7,5

12,5

20,5

Def.

-3,0

-3,0

-2,0

L 870/1986, art. 16: Servizi dei trasporti e della motorizzazione civile - spese gestione attrezzature tecniche per i servizi del dipartimento dei trasporti terrestri (cap. 1235/3)

LV

15,3

16,1

16,1

Def.

-3,0

-3,0

-3,0

D.Lgs. 285/1992, art. 228, co. 2: Spese di funzionamento - procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida (cap. 1296/3)

LV

4,4

4,4

4,4

Def.

-2,0

-

-

D.Lgs. 250/1997, art. 7, co. 1: Contributo per il funzionamento dell’ENAC (cap. 1923/1)

LV

17,9

17,9

17,9

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. O-decies:  Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Incentivi imprese private di autotrasporto (cap. 7309/3 )

LV

36,1

38,6

-

Def.

-6,1

-1,1

-

L. 190/2014, art. 1, co. 150: Interventi a favore del settore dell’autotrasporto (cap. 7309/2)

LV

25

25

-

Def.

-12,9

-

-

L. n. 208/2015, art. 1, co. 654, p. 2:  Spese compensazione oneri Autostrada ferroviaria Alpina, in particolare il Frejus (cap. 7290/3)

LV

5,0

5,0

5,0

Def.

-3,0

-

-

L n. 84/1994, art. 18-bis, co. 1: Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (cap. 7264/1 )

LV

56,0

56,0

56,0

Def.

-10,0

-10,0

-10,0

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. B/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Fondo per le infrastrutture portuali (cap. 7258/2)

LV

10,0

30,0

30,0

Def.

-

-10,0

-

L. 190/2014, art. 1, c. 236: Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali (cap. 7600/1)

LV

25,4

10,0

10,0

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. c/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (Cap-pg: 7150/3, 7150/4, 7248/7, 7248/8, 7248/9, 7400/4, 7400/5)

LV

82,5

55,0

194,1

Def.

-2,5

-13,1

-53,1

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7400/3)

LV

34,74

55,0

104,2

Def.

-

-10,0

-

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche (cap. 7582/3)

LV

10,0

35,0

15,0

Def.

-

-10,0

-

DIFESA

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010, art.564: Spese di funzionamento del Ministero della difesa (cap. 4825/10)

LV

34,2

34,2

34,2

Def.

-4,0

-4,0

-4,0

L 296/2006, art.1, co. 900: Fondo parco veicoli, sistemi operativi e infrastrutture Arma dei Carabinieri (cap. 7763/1)

LV

57,2

57,2

57,2

Def.

-4,0

-4,0

-4,0


D.Lgs. 66/2010, art. 608:
Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)

LV

1.305,8

1.320,8

1.4231,3

Def.

-44,0

-53,0

-68,0

L. 145/2018, art.1, co.95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)

LV

34,0

56,0

138,0

Def.

-

-20

-

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7120/30)

LV

15,7

14,7

9,4

Def.

-

-10,0

-

D.lgs. 66/2010, art.617: Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (cap. 1186/1)

LV

18,5

18,5

18,5

Def.

-18,0

-18,0

-18,0

L. 289/2002, art. 23, co.1: Fondo da ripartire per spese concernenti consumi intermedi (cap. 1183/1)

LV

28,5

28,5

28,5

Def.

-3,0

-28,0

-28,0

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 

 

 

L. 145/2018, art. 1, co. 655: Fondo rotativo acquisto prima casa in prossimità terreno assegnato a nuclei familiari con più figli (cap. 7722/1)

LV

15,0

-

-

Def.

-15,0

-

-

L. 244/2007, art. 2, c. 123: Piano irriguo nazionale (cap. 7438/5)

LV

44,5

47,8

44,5

Def.

-2,6

-3

-2,6

D.L. 95/2012, art. 23-quater, c. 9: Trasferimento competenze dall’ASSI al MIPAF (cap./pg 2298/2 e 2298/5)

LV

15,0

15,0

15,0

Def.

-1,5

-1,5

-1,5


BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

 

 

 

 

D.Lgs. 42/2004, art. 110, co. 2: Incasso e riparto di proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso di istituti culturali (cap. 4080/1, 5661/1)

LV

22,8

22,8

22,8

Def.

-22,5

-22,5

-22,5

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Tutela patrimonio culturale (cap. 8099/3

LV

30,0

40,0

59,0

Def.

-30,0

-30,0

-21,0

D.L. 59/2019, art. 2, co. 2: Quota degli utili erariali del gioco del lotto da destinare a recupero e conservazione dei beni culturali (cap. 7672/2)

LV

2,0

-

-

Def.

-2,0

-

-

SALUTE

 

 

 

 

L. 208/2015, art. 1, co. 946: Incremento Fondo sanitario nazionale (cap. 4386/1)

LV

50,0

50,0

50,0

Def.

-

- 6,0

- 6,0

 

Tra i definanziamenti più rilevanti, si segnalano le seguenti riduzioni:

§  1.789 milioni nel 2020 e di 1.605 per gli anni successivi delle risorse destinate ai Centri autorizzati all’assistenza fiscale (CAF);

§  50 milioni sia per il 2021 che per il 2022 delle risorse destinate ad interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento “Casa Italia”;

§  100 milioni nel 2020 del credito di imposta Industria 4.0;

§  40 milioni nel 2020 e 81 milioni negli anni successivi del fondo per la capitalizzazione delle imprese;

§  761 milioni nel 2020, 111 milioni nel 2021 e 86 milioni nel 2022 del Fondo sviluppo e coesione;

§  370 milioni per ogni annualità delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

§  30 milioni nel 2021 e 60 milioni nel 2022 del contributo all’ENEA per il programma “Mission innovation”;

§  99 milioni nel 2020, 87 milioni nel 2021 e 61 milioni nel 2022 delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

§  80 milioni sia per il 2021 che per il 2022 delle risorse relative ad opere infrastrutturali previste dal trattato di cooperazione con la “Grande Jamairia libica”;

§  22,5 milioni per ciascuna annualità delle risorse provenienti dalla vendita di biglietti di ingresso negli istituti culturali;

§  30 milioni sia per il 2020 che per il 2021 e 21 milioni per il 2022 di risorse destinate alla tutela del patrimonio culturale;

§  l’annullamento delle risorse (15 milioni per il 2020) del Fondo rotativo acquisto prima casa in prossimità terreno assegnato a nuclei familiari con più figli, introdotto con la legge di bilancio per il 2019.

 

 

Riprogrammazioni

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2020

2021

2022

2023
e ss.

Anno terminale

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)

LV

38,0

15,0

30,0

n.d.

 

Ripr.

-20,0

+10,0

+10,0

-

2022

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)

LV

100,0

100,0

100,0

n.d.

 

Ripr.

-50,0

-

-

+50,0

2024

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)

LV

3.090,3

2.852,3

2.280,4

n.d.

 

Ripr.

-400,0

+200,0

+200,0

-

2022

L. 448/1998, art. 50, co. 1, p. C: Edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464/1)

LV

905,0

2.390,0

1.210,0

n.d.

 

Ripr.

-400,0

-1.420,0

-

+1.820,0

2025

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

n.d.

 

Ripr.

+1.000,0

-200,0

-410,0

-390,0

2023

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

 

L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – area nazionaleEurofighter (cap. 7421/20)

LV

895,0

914,2

85,0

n.d.

 

Ripr.

-60,0

-

+20,0

+40

2023

L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2)

LV

50,0

140,0

80,0

n.d.

 

Ripr.

-40,0

-

+20

+20

2023

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali -  Unità navali FREMM - riprogrammazione forniture (cap. 7419/5, 7421/26, 7421/27, 7485/11)

LV

0

130,0

230,0

n.d.

 

Ripr.

0

+119,0

+529,1

-648,1

2023

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 68: ANAS (cap. 7002/1)

LV

2.990,0

-

-

-

 

Ripr.

-200,0

+100,0

+100,0

-

2022

L. 145/2018, art. 1, c. 95 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7150/3 - 7150/4 - 7248/7 - 7248/8 - 7248/9 - 7400/4 - 7400/5)

LV

82,5

54,9

194,1

n.d.

 

Ripr.

-25,0

-

+25,0

-

2023

L. 205 del 2017, art. 1, c. 1072, p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap 7400/3)

LV

34,7

55

104,2

n.d.

 

Ripr.

-25,0

-

-

+25,0

2023

DIFESA

 

 

 

 

 

 

D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)

LV

1.305,8

1.320,8

1.431,3

n.d.

 

Ripr.

-100

-

-

+100

2023

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)

LV

34

56

138

n.d.

 

Ripr.

+5,1

+21,4

+66,5

-93,0

2033

L. 145/2018,art.1,co.95p. M/duodecies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (cap. 7120/40)

LV

40

50,3

173,6

n.d.

 

Ripr.

-

+72

+111,5

-183,5

2033

L. 205/2017, art.1, co.1072 p. F/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica (cap. 7120/31)

LV

-

6,6

12

n.d.

 

Ripr.

-

+14,4

+10

-24,4

2033

L. 205/2017, art.1,co.1072 p. H/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap. 7120/33)

LV

11,1

8

8

n.d.

 

Ripr.

-

+10,5

+5

-15,5

2033

L. 232/2016, art 1, co.140 p. F/ter: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/27)

LV

134

215

149

n.d.

 

Ripr.

+29,6

+95,9

+6,8

-132,3

2033

 

Per quanto riguarda le riprogrammazioni disposte in Sezione II, si segnalano, per rilevanza, le seguenti:

§  il contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa viene ridotto di 400 milioni nel 2020, che vengono spostati per 200 milioni al 2021 e per 200 milioni al 2022;

§  le risorse destinate all’edilizia sanitaria vengono ridotte per 400 milioni nel 2020 e di 1.420 milioni nel 2021, con conseguente spostamento di oltre 1,8 miliardi agli anni 2023 e successivi;

§  l’anticipo di risorse Fondo sviluppo e coesione (FSC) per 1 miliardo di euro all’anno 2020, con riduzioni compensative per 200 milioni nel 2021, per 410 milioni nel 2022 e per 390 milioni nel 2023 e anni successivi;

§  i trasferimenti ad ANAS relativi al 2020 vengono ridotti di 200 milioni, che vengono spostati per 100 milioni sia al 2021 che al 2022.

 

Riprogrammazioni rilevanti riguardano anche il settore della Difesa, relativamente alle forniture e ai programmi aeronautici che interessano gli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della difesa.

 


Articolo 119
(Entrata in vigore)

 

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2020, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, è stabilita dalle seguenti disposizioni:

§  articolo 10, comma 2 (Sblocca Italia);

§  articolo 44, comma 4 (Fondo unico per lo spettacolo)

§  articolo 94 (Royalties)

 



[1]              Ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e dell'articolo 3-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[2]              In base alle summenzionate risorse finanziarie, sono stati emanati, con riferimento al triennio 2019-2021, tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti: le "nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le "relative modalità di applicazione"; la "nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione"; la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare" e le "relative modalità di applicazione".

[3]              Di cui all'articolo 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.

[4]              Secondo l'interpretazione della circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018, nella suddetta fattispecie non opera l'elevamento transitorio del limite a 34 anni e 364 giorni (cfr. il paragrafo 5 della circolare).

[5]              Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019.

[6]              Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[7]              Per approfondimenti su tale fondo si rinvia alla scheda “Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

[8]              La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.

[9]              Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e 6-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).

                Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[10]            Riguardo a tali limiti temporali, cfr. l'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[11]            Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[12]         Il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2016, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M.

 

[13]            Alle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha fatto riferimento il D.P.C.M. 22 ottobre 2018, con il quale è stato approvato un secondo piano pluriennale degli interventi.

 

[14]            Disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014

[15]            L’intervento del Fondo di garanzia PMI è concesso - sulla base di quanto disposto nella Parte XIII delle Disposizioni Operative del Fondo - ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, di cui:

§  al Regolamento di esenzione per categoria (GBER) n. 651/2014,

§  al Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE sugli aiuti di stato d’importanza minore (cd. de minimis), al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, (Regolamento sugli aiuti “de minimis” in agricoltura) e al Regolamento (UE) n. 717/2014 (Regolamento sugli aiuti “de minimis” nella pesca e nell’acquacoltura).

[16]            Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

[17]     Si ricorda che, in base all'articolo 11, commi 1 e 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, sono esclusi dal computo del limite in oggetto: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. L'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate (in deroga ai limiti finanziari relativi alle medesime assunzioni) utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato D.Lgs. n. 75.

[18]            Le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell’art.13 del D.L. n. 50/2017.

[19]            Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. Con il D.L. n. 91/2017 sono state introdotte norme volte a determinarne una migliore implementazione ed una più efficace operatività.

[20]            L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[21]            Cfr. La Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, di dicembre 2018.

[22]            INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un’apposita convenzione.

[23]            In quest’ultimo caso i benefici della misura “resto al Sud” sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. “Legge Marcora” (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

[24]            Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di tali essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

[25]            Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

[26]            La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell’80 percento, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

                La controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell’articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l’erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

[27]            Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

[28]            Invitalia S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. n. 1/1999, integrato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 3/2000, persegue, per scopo istituzionale, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di” promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali di impresa”, stabilendo altresì che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”. Il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell’economia e finanze, nomina gli organi della Società e ne riferisce al Parlamento. L’art. 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007 dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A” ed è società a capitale interamente pubblico. A seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ed in particolare delle disposizioni di cui all’art, 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo ed indirizzo da parte del ministero dello sviluppo economico per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta.

[29]            Con il termine di "gestioni fuori bilancio statali" si fa riferimento a gestioni finanziarie ed i cui flussi di entrata e di spesa, pur essendo finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali, non sono registrati nel bilancio dello Stato, né assoggettati alle ordinarie procedure di controllo, costituendo, dunque, operazioni estranee al bilancio.

[30]            Ulteriori destinazioni del c.d. extra gettito riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di cui all’art. 1 della L. 198/2016), destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno, e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013). La restante parte dell’eventuale extra gettito è assegnata alla RAI.

[31]            Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a € 4.000.000 annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017 (nello specifico: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), a € 4.131.655,20 per gli anni 2009 e 2010, a € 4.153.629,44 per il 2008, a € 4.153.452,00 per il 2007, a € 4.153.180,20 per il 2006, a € 4.159.915,00 per il 2005, a € 4.159.915,19 per il 2004, a € 4.132.000,00 per il 2003.

[32]            La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[33]            La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[34]            Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[35] Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso. 

 

[36]            Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 15/2019

[37]            Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

[38]            Con riferimento all’accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la Nota del MIUR 4644/2019 secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

[39]            Il valore del trattamento minimo annuo INPS è pari nel 2019 a 6.669,13 euro. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima.

[40]            Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

                Si ricorda che la disciplina della perequazione concerne anche i trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

                L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

[41]            Di cui all'articolo 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[42]            Per il commento delle sentenze si rinvia alla scheda di lettura dell'art.1, commi da 819 e 826, del dossier dei servizi studio di Camera e Senato "Legge di bilancio 2019" - Volume III.

[43]            Per un'illustrazione più ampia del comma 823 si rinvia al cit. Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato.

[44]            Per un approfondimento in merito agli obblighi di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 si rinvia alla scheda di lettura dei commi 832-843 del cit. Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

[45]            Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

[46]            Di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.

[47]            Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.

[48]            Di cui all'art. 54 del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.

[49]            Art. 55 del Codice medesimo.

[50]            Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.

[51]            Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a)     il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b)    il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c)     la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d)    l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e)     un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.

[52]            L’art. 22, co. 2, del d.lgs. 59/2017 prevede che, per i concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico banditi fino all'a.s. 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

[53]            Con le procedure previste dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Conferenza di servizi.

[54]    Il citato comma 3 prevede un monitoraggio da parte dell'INPS (con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi) delle domande dei trattamenti pensionistici ivi richiamati e l'invio, da parte del medesimo INPS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, della rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[55]            Missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, Programma 1.4 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta”.

[56]            Missione 23 “Fondi da ripartire”, Programma 23.2 “Fondi di riserva e speciali”.

[57]            Si ricorda che ai sensi dell’articolo 7 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) il Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentato alle Camere entro il 10 aprile e il disegno di legge di assestamento entro il 30 giugno.

[58]            In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[59]            Per approfondimenti sul tema della composizione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera: “Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale”.

[60]            Anche questo accantonamento di risorse è stato costituito, dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 17, lett. f), legge n. 208/2015), inizialmente nell’importo di 80 milioni poi ridotti a 66 dal D.L. n. 50/2017, destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI.

[61]            Come quantificato dalla legge n. 208/2015 (co. 17), in relazione alle minori entrate previste per i comuni dalle esenzioni IMU e TASI.

[62]            In sostanza il fondo era destinato alle regioni a statuto speciale che non avevano ancora concordato con lo Stato il proprio contributo alla finanza pubblica. Inizialmente si trattava delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, poi a seguito della sottoscrizione dell’accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia il 25 febbraio 2019 e le modifiche conseguentemente apportate al citato comma 126 dall’articolo 33-ter del decreto legge n. 34 del 2019, la sola regione interessata è rimasta la Sardegna. Tuttavia, per avere acceso ai fondi la regione Sardegna avrebbe dovuto sottoscrivere l’accordo in materia di finanza pubblica entro il 15 luglio 2019.

[63]            Recante Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

[64]            Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

§  di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;

§  di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);

§  di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).

[65]            In particolare:

§  14,5 milioni di euro annui sono riferibili all’incremento previsto dalla lettera a) (domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana);

§  1 milione di euro all’anno deriva dall’incremento di cui alla lettera b) (documento di viaggio provvisorio);

§  1,2 milioni di euro annui sono imputabili all’aumento del diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (lettera c);

§  8,3 milioni di euro annui derivano dall’aumento del 20% applicato ad altre voci della tariffa (lettera d).

[66]            Come previsto dall’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

[67]            Ai sensi dell’articolo 2, comma 58 della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007).

 

[68]            Pubblicato il 12 novembre 2019

[69]            Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[70]            L’elenco complessivo delle leggi di spesa modificate con la Sezione II, riepilogate per Missione e programma, è altresì riportato in allegato alla Relazione tecnica (A.S. 1586 - Tomo I, pag. 346).

[71]            Nella Tabella non sono riportati i definanziamenti di importo inferiore a 1 milione di euro sul primo anno (2020).