Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
Riferimenti: AC N.1428/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 244/1
Data: 16/12/2019
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

16 dicembre 2019
Schede di lettura


Indice

Premessa - La legislazione vigente per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa - La legislazione vigente per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia, il Parlamento ha approvato, a partire dall'alluvione del 4 novembre 1966, una serie di "leggi speciali".

La prima legge speciale per Venezia (L. 171/1973, intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia") ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

Si fa notare che l'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, stabilisce che "i finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave".

Per il perseguimento dei citati obiettivi, la legge n. 171/1973 ha previsto successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato (anche attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione e gli enti locali.

Si ricorda che l'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 ha disposto la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le relative funzioni sono state trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La stessa norma disciplina il trasferimento alla città metropolitana di Venezia delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque.

Successivamente è stata approvata una seconda legge speciale (L. 798/1984) che ha cercato di ampliare la portata dell'intervento normativo, anche attraverso nuove linee di finanziamento, nonché di risolvere le criticità dovute all'eccessiva frammentazione e sovrapposizione di competenze risultante dalla legge del 1973.

A tale scopo la legge n. 798 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.

L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 ( Doc. CXLVII, n. 1) , viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato l'importante ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".

Nel corso della sua audizione informale svolta nel corso della seduta del 12 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato le criticità che attualmente impediscono il normale funzionamento dell'Ufficio di Piano.

 Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia.

I finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (v. supra), di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 798/1984).

Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, viene evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 (comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo). 

Per la salvaguardia fisica la L. 798/1984 ha definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.

Il "Consorzio Venezia Nuova", costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è il concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ex Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto - per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano, in attuazione della legge 798/84.

Con l'approvazione della terza legge speciale per Venezia (L. 139/1992) è stata ribadita, tra l'altro, la necessità di ulteriori interventi di coordinamento e d'integrazione tra gli enti coinvolti, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma. 

L'articolo 3 di tale legge ha disposto, in particolare, che "gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991".

Alla fine del 2001 è stato istituito il Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia e il succitato "Comitatone" ha deliberato di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia.

Il "progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E." figura, per un costo complessivo di 4,13 miliardi di euro, tra le c.d. opere strategiche individuate, in attuazione della c.d. legge obiettivo, con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

Nel corso della seduta dell'11 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), il Ministro delle infrastrutture ha dichiarato che "il costo complessivo dell'opera formalizzato in atti e provvedimenti è pari a circa 5,5 miliardi di euro interamente assegnati" e che la somma complessivamente investita sarà "di circa 6 miliardi di euro".
Ulteriori informazioni relative al MOSE sono riportate all'interno del commento all'art. 5 del presente dossier.

Può essere utile in questa sede richiamare alcune autorevoli considerazioni sulla governance del "sistema Venezia", a partire da quanto affermato dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (in un intervento del dicembre 2017), secondo cui non si può "non rilevare che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, così come declinata nell'articolo 1 della legge 171/1973, richiede senz'altro una visione di sistema, quindi un'unica Autorità, dotata anche di poteri ispettivi e di polizia, per l'estrema interdipendenza dei fattori che ne garantiscono l'equilibrio. Il sistema di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, infatti, è oggi così articolato: difesa dalle acque alte; difesa dal mare; recupero della morfologia lagunare; riequilibrio ambientale (tra cui la funzione anti-inquinamento). Ogni ulteriore suddivisione delle competenze, già frazionate per la complessità delle azioni che si esercitano sulle acque (si pensi all'Autorità portuale e a quella marittima), va assolutamente scongiurata perché non è funzionale al mantenimento del sistema, né allo sfruttamento razionale delle risorse".

Tale posizione viene condivisa nel documento consegnato dall'assessore Venturini, in rappresentanza del sindaco di Venezia, nel corso della missione dei deputati dell'VIII Commissione a Venezia svoltasi il 28 marzo 2019, ove si legge che "occorre rilevare come i problemi di Venezia non siano esclusivamente ricollegabili alla previsione di risorse nel bilancio erariale, quanto piuttosto nelle modalità di esercizio delle funzioni da parte delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni dello Stato, a partire dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Triveneto od anche dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Adriatico, le quali esercitano la propria attività amministrativa in modo inattuale, senza garantire quel costante flusso informativo sulle azioni da intraprendere, senza il confronto operativo, inteso quale modalità di semplificazione ed efficientamento dell'azione pubblica".

Si segnala che la situazione di Venezia e della sua laguna è stata oggetto di alcune mozioni recentemente approvate da Camera (mozione 1/00295 e abbinate del 21 novembre 2019) e dal Senato (mozione n. 1/00192 e abbinate del 19 novembre 2019) - in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che (come si legge nelle premesse della delibera del 14 novembre 2019, v. infra) hanno determinato "l'innalzamento delle acque della laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque medesime all'interno dei centri urbani, in particolare nel centro storico di Venezia, causando danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché l'isolamento di alcune località" - che hanno impegnato il Governo a mettere in atto una lunga serie di iniziative per la salvaguardia, la tutela e il rilancio di tali aree.

Si ricorda che con la  delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 (pubblicata nella G.U. n. 270 del  18 novembre 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno  12 novembre 2019.
Con la successiva  ordinanza di protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in questione.

Appare utile, infine, richiamare le disposizioni normative che delimitano la laguna di Venezia.

L'art. 1 della legge n. 366/1963 stabilisce che "la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi".

L'articolo 2 della medesima legge ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la revisione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare (espressione che viene più volte richiamata dalla presente proposta di legge).

In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 9 febbraio 1990 (pubblicato nella G.U. 22 febbraio 1990, n. 44) è stato approvato il nuovo tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia che, come si legge nell'Atlante della laguna, prevede che "l'attuale confine di conterminazione include così nello specchio lagunare le tre bocche di porto e l'isola di S. Erasmo".


Contenuto


Finalità e obiettivi (art. 1)

L'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. 

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che il preminente interesse nazionale è giustificato dal fatto che la città di Venezia e la sua laguna rappresentano un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale.

Lo stesso comma elenca una serie di obiettivi di cui deve essere garantito il raggiungimento per la città di Venezia e il suo complesso sistema lagunare. Viene infatti previsto che la Repubblica:

- garantisce la salvaguardia naturale e ambientale;

- garantisce la valorizzazione artistica, storica e archeologica;

- promuove lo sviluppo sociale ed economico;

- tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause di criticità e del degrado esistenti;

- risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati anche dai programmi e dai trattati su scala mondiale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa ambientale dell'UE. 

Le disposizioni testé illustrate appaiono analoghe a quelle recate dall'art. 1 della prima legge speciale per Venezia (L. 171/1973), che dispone che "la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione".    

In base al comma 2, le citate finalità sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano (d'ora in poi indicato con l'acronimo PGSLV).

Lo stesso comma prevede che tale piano sia assoggettato a VAS (valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla parte seconda del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006), al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate. 

Il comma 3 stabilisce che il PGSLV:

- è elaborato per un periodo di 10 anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli artt. 16-17;

- prevede un fondo per studi e ricerche;

- è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il coinvolgimento di tutti gli enti istituzionali e sociali interessati
 Si valuti, in proposito, l'opportunità di integrare la norma in esame al fine di disciplinare le forme del coinvolgimento degli enti interessati e le modalità per la sua approvazione .

  Si fa altresì notare che la norma non fissa termini per l'approvazione del piano (che è demandata, dall'art. 2, al Comitato previsto e disciplinato da tale articolo), ma solo per la sua redazione.  

Il comma 4, relativamente ai contenuti del PGSLV, dispone che tale piano prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali nonché interventi concernenti un lungo elenco di materie: dalla riqualificazione ambientale al riequilibrio idrogeologico (lett. a) e b)); dalla riduzione dei livelli di marea in laguna al consolidamento delle difese a mare e ad interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti (lett. c) e d)); dall'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca alla tutela e valorizzazione del paesaggio lagunare (lett. e) ed f)); dal risanamento delle acque della laguna e del relativo bacino idrografico alla bonifica dei siti inquinati (lett. g) ed h)); dalla riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e di altre aree al riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni relative alle zone umide d'importanza internazionale (lett. i) ed l)); dalla manutenzione delle città e dei comuni alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico e architettonico mobiliare e immobiliare pubblico (lett. m) ed n)); dalla promozione delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche alla previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città (lett. o) e p)); dalla mobilità alla nautica da diporto (lett. q) ed r)); dallo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica alla diversificazione delle fonti energetiche e alla promozione e qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile (lett. s), t) ed u)).

Si fa notare che l'art. 3 della L. 139/1992 ha previsto, tra l'altro, che "gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991" e che nell'ambito di tale piano "i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:  a) opere di regolazione delle maree;  b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;  c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;  d) ripristino della morfologia lagunare;  e) arresto del processo di degrado della laguna;  f) difesa dei litorali;  g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;  h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree".     

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dall'articolo in esame con quelle vigenti relative al piano approvato nel 1991.

Il comma 5 precisa che il PGSLV, per quanto riguarda gli interventi in materia di acque ed equilibrio idrogeologico (vale a dire quelli contemplati dalle lettere a), b), c), d) e g) del comma precedente), tiene conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali.

Si ricorda che, in base all'art. 64 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), il distretto idrografico delle Alpi orientali comprende i bacini idrografici dell'Adige, dell'Alto Adriatico, del Lemene, nonché i bacini regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
Si ricorda altresì che l'art. 63, comma 10, del citato Codice dispone che le Autorità di bacino distrettuali elaborano "il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni".
L'art. 65 dispone inoltre che "il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".
L'art. 117, comma 1, stabilisce che "per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all' articolo 65".

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di modificare la norma in esame al fine di fare riferimento non al "piano di gestione del distretto idrografico" ma al più ampio "Piano di bacino distrettuale".


   Il comma 6 prevede che il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole situate all'interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione e rigenerazione urbana volti ad assicurare il risanamento igienico ed edilizio (mediante sistemazione di ponti, fondamenta e rete fognaria, consolidamento statico degli edifici, opere di innalzamento delle parti basse della città e realizzazione di un piano di sicurezza antincendio) nonché la manutenzione, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.

Il comma 7, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma precedente, prevede, per i "comuni lagunari" (cioè situati all'interno della conterminazione lagunare), una serie di contributi e provvedimenti di tutela.

Nel dettaglio sono previsti:

   a) contributi per l'esecuzione di opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2020, al momento della redazione del presente dossier all'esame del Senato, prevede la proroga delle misure fiscali agevolative per il 2020 relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus) e di ristrutturazione edilizia (nell'accezione ampia del termine, che comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo) e introduce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. bonus facciate).

Si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni in materia di tipologie di interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).

   b) contributi per l'acquisto della prima abitazione, per la ristrutturazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a determinate categorie sociali, da individuare mediante apposito regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabiliscono la propria residenza nei "comuni lagunari";

   c) provvedimenti di tutela e di salvaguardia degli immobili per abitazione ad uso esclusivamente residenziale. In particolare, al fine di favorire la residenzialità nella città storica di Venezia, quale primario obiettivo per la salvaguardia economico-sociale della città, il comune di Venezia provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a effettuare un censimento delle strutture ricettive presenti e, d'intesa con la regione Veneto e il Governo, valuta l'opportunità di apportare correttivi, anche normativi, alla disciplina delle attività con specifica attenzione alla zonizzazione, agli obblighi in materia igienico-sanitaria, alle caratteristiche di cura e decoro esterno, nonché alla durata;

   d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso e contributi per l'adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;

   e) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, d'intesa con la regione Veneto.

In proposito, si ricorda che l'art. 15 dello Statuto del Veneto (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1) riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Conseguentemente, il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 (Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018) ribadisce all'art. 4 ( Salvaguardia delle specificità territoriali) l'obbligo per la Regione di garantire "cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", le specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari".

Il comma 8 dispone che la rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia - al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, a partire dal rilancio del distretto del vetro artistico, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui princìpi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'UE in materia - è perseguita anche attraverso:

a) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni lagunari", sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

b) acquisizione e urbanizzazione primaria e secondaria, da parte dei "comuni lagunari", di aree del rispettivo territorio da destinare a insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche, favorendo in particolare i giovani e l'imprenditoria giovanile;

c) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

d) promozione e sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, organizzazione e controllo dei flussi, nonché miglioramento dell'offerta e dei servizi, con la realizzazione di appositi punti di accesso alla terraferma e alla laguna;

e) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per le imprese e i sistemi di imprese pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città di Venezia;

f) contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;

g) contributi per la riconversione di imprese e di sistemi di imprese legati alla green economy e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

Si valuti l'opportunità di unificare le lettere e) e g), tenuto conto che le stesse recano finalità sovrapponibili.

h) contributi e agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani situati all'interno della conterminazione lagunare;

i) sostegno economico e protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città situate all'interno della conterminazione lagunare;

l) individuazione, nella città di Venezia, di un hub tecnologico per la digitalizzazione e l'economia digitale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle start-up nel settore turistico.


Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 2)

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ne disciplina composizione e funzioni. 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che tale Comitato è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si osserva che la norma non indica un termine per l'emanazione del decreto.

Il comma 1 disciplina altresì la composizione del Comitato, stabilendo che esso è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'economia e delle finanze, nonché dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e da un rappresentante degli altri "comuni lagunari" designato a maggioranza dai rispettivi sindaci. 


 Il comma 2 disciplina invece i compiti del Comitato, stabilendo che esso provvede:

- all'approvazione del PGSLV e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio di partecipazione di cui all'art. 3;

- alla fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente, attraverso la legge di bilancio, agli interventi previsti dal PGSLV;

- all'approvazione della composizione del Consiglio di partecipazione di cui all'art. 3.

Il comma 3 prevede che il presidente del Comitato provvede alla trasmissione alle Camere di una relazione annuale in merito all'attività svolta nell'anno precedente e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PGSLV. Nella relazione sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi e le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli.

Lo stesso comma dispone che le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sulla relazione entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

L'ultimo periodo del comma 3 disciplina l'individuazione delle risorse finanziarie per interventi prioritari e urgenti nelle more dell'approvazione del PGSLV. In particolare viene previsto che all'individuazione delle risorse finanziarie in questione, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17, provvede il Comitato.

La norma precisa altresì che gli interventi prioritari e urgenti a cui si fa riferimento sono quelli "previsti dal medesimo piano".

Si fa notare che la composizione e le funzioni del Comitato previsto dalla norma in esame corrispondono a quelle previste per il "Comitatone" dall'art. 4 della L. 798/1984.

Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare la norma in esame con le disposizioni del richiamato art. 4 della L. 798/1984, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni.


Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna (art. 3)

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna e ne disciplina composizione, funzioni e nomina dei relativi membri.

Il comma 1 prevede che tale Consiglio ha sede presso la città metropolitana di Venezia e ne elenca le funzioni.

La funzione principale attribuita al Consiglio è quella di supporto all'attività del Comitato con funzioni di monitoraggio e di aggiornamento del PGSLV.

Ulteriori funzioni attribuite al Consiglio riguardano:

- la trasmissione dei dati e delle elaborazioni relativi alla propria attività ai comuni interessati fungendo anche da organo di informazione per la cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

- la raccolta delle istanze provenienti da enti locali, organizzazioni di categoria, del mondo associativo e dei cittadini rispetto a interventi di rimozione di situazioni di degrado e di promozione di politiche di recupero e di rilancio del territorio;

- l'acquisizione del parere delle parti sociali della città di Venezia sui provvedimenti più rilevanti per la stessa città. A tal fine la norma prescrive che le citate parti sociali siano convocate trimestralmente in audizione.

Il comma 2 disciplina la composizione del Consiglio, prevedendo che lo stesso è composto da tecnici di comprovata esperienza provenienti dagli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, dell'autorità portuale di Venezia, dell'ISPRA, dei centri di interscambio modale regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dell'Autorità di bacino, nonché dell'UNESCO e dell'Agenzia nazionale del turismo.

In base al comma 3, alla nomina dei membri del Consiglio si provvede, con apposito D.P.C.M., entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso comma stabilisce che gli stessi membri durano in carica per un periodo di 3 anni.


Magistrato delle acque e trasferimento di funzioni alla città metropolitana di Venezia (art. 4)

L'articolo 4 prevede la ricostituzione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, soppresso dal decreto-legge n. 90/2014, e disciplina il trasferimento di funzioni alla città metropolitana di Venezia.

Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 18 del D.L. 90/2014, con cui è stato soppresso il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, e la ricostituzione dell'organo stesso con le funzioni, i compiti e le attribuzioni già ad esso attribuiti prima della sua soppressione.

Tale riattribuzione di funzioni avviene però fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del D.P.C.M. già previsto dall'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 (ma mai emanato) al fine di individuare le funzioni già esercitate dal Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, manutenzione e segnaletica, comprese le bricole.

Lo stesso comma detta i princìpi che devono informare l'emanazione del citato decreto (esercizio unitario e coordinato delle funzioni da parte dell'ente territoriale di area vasta; affidamento delle competenze in materia di polizia lagunare e di rilascio di concessioni di spazi acquei; esercizio delle competenze in materia di navigazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 12) e disciplina le modalità di emanazione dello stesso, prevedendo che tale decreto sia emanato d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto e su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 18 del D.L. 90/2014, oltre a sopprimere il Magistrato di cui trattasi e a trasferirne funzioni e compiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata) l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato Magistrato da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Lo stesso comma prevede che con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

MO.S.E. (art. 5)

L'articolo 5 reca disposizioni relative al Modulo sperimentale elettromeccanico (MO.S.E.) e prevede, in particolare, la definizione del cronoprogramma degli interventi necessari al suo completamento, la copertura finanziaria anche per la manutenzione ordinaria dell'opera e l'istituzione dell'Autorità per il MOSE. 

Si fa notare che le disposizioni recate dall'articolo in esame riguardano un ambito di applicazione più ampio di quello indicato dalla rubrica, la quale fa unicamente riferimento all'istituzione di un'autorità per il MOSE. Si valuti pertanto l'opportunità di modificare la rubrica al fine di dare conto in essa della più ampia portata normativa del presente articolo. 

Prima di illustrare il dettaglio delle disposizioni occorre brevemente dare conto dello stato di attuazione del MOSE.

In proposito, nella seduta dell'11 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), il Ministro delle infrastrutture ha dichiarato che il MOSE "è un'opera segnata, com'è noto, da gravissimi episodi di corruzione, che hanno generato inchieste, processi, commissariamenti e da ultimo la nomina di una  task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e far luce sull'intricata vicenda di malaffare. Il costo complessivo dell'opera formalizzato in atti e provvedimenti è pari a circa 5,5 miliardi di euro interamente assegnati, anche se con erogazioni che si estendono temporalmente fino al 2024. Ulteriori risorse, necessarie per completare l'opera, sono disponibili attivando il meccanismo di recupero dei residui generati attraverso contratti di finanziamento con la BEI e la Cassa depositi e prestiti. La somma complessivamente investita sarà dunque di circa 6 miliardi di euro. Nel valore complessivo del sistema MO.SE non sono comprese le risorse necessarie per le attività di avviamento alla gestione e alla manutenzione delle opere alle bocche di porto".
Relativamente a tali costi di gestione e manutenzione, nel corso della sua audizione del 9 gennaio 2018 presso le Commissioni IV e V del Consiglio comunale di Venezia, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ha affermato che "la gestione del Mose costerà circa 80 milioni di euro l'anno. I costi per il funzionamento del sistema saranno tra i 20 e i 30 milioni di euro, i costi annui del personale tra i 15 e i 20 milioni di euro. Restano 40 milioni per la manutenzione". 
Lo stesso provveditore, nel corso della sua audizione informale svolta nel corso della seduta del 12 settembre 2018 della Commissione VIII (Ambiente), in relazione allo stato di attuazione del MOSE, ha evidenziato che i cantieri risultano fermi per la mancanza di progettazione, sebbene i lavori risultino interamente finanziati.
Informazioni più puntuali sono desumibili dall' allegato 2 al resoconto della seduta del 30 aprile 2019 della Commissione VIII (Ambiente) - che dà conto della missione a Venezia sullo stato di avanzamento del progetto MOSE svoltasi il 28 marzo 2019 - ove si legge che "il provveditore, dottor Linetti ha rimarcato la sostanziale disponibilità di risorse adeguate al suo completamento. Sono infatti utilizzabili circa 900 milioni per il completamento di lavori il cui tasso di realizzazione è pari circa al 93 per cento. Ha dovuto invece rimarcare come l'effettiva esecuzione dei lavori proceda a rilento, esibendo in tal senso una documentazione dalla quale si evince come nel 2017 si sia dimezzato il valore delle opere dell'anno precedente, notevolmente calato anche nel 2018 e nei primi due mesi del 2019. Le cause, a suo giudizio, sono ascrivibili alle limitate capacità progettuali e realizzative del Consorzio Venezia Nuova, dopo le vicissitudini giudiziarie e societarie di alcune grandi imprese, quale la Mantovani, s.p.a. [...] Inoltre, il subentro nelle attività di cantiere a suo tempo affidate alla ditta Mantovani ha richiesto del tempo, anche a fronte di un contenzioso giudiziario che si presenta lungo e complesso, e ha rallentato i lavori, come dimostra la sostanziale assenza di attività di cantiere nelle aree esterne dell'isola artificiale, che erano appunto affidate alla Mantovani s.p.a. Rimarca come siano stati comunque avviati lavori per circa 100 milioni per attività di compensazione sull'ambiente lagunare e che altri 140 milioni dovranno essere destinati a tale scopo. Conclusivamente, reputa estremamente difficile che i tre anni di sperimentazione, che già dovevano prendere avvio dalla fine del 2018, possano iniziare nei prossimi mesi, così da consentire la consegna dell'opera nel 2021, come adesso previsto. Il ritmo di produttività dei cantieri del 2018, quantificabile in 90 milioni di euro, difficilmente potrà intensificarsi fino a consentire di realizzare in tre anni i circa 900 milioni di lavori previsti".
Ulteriori informazioni sul MOSE sono contenute nella scheda opera n. 64 "Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema Mo.s.e." del rapporto "Infrastrutture strategiche e prioritarie - Programmazione e realizzazione - Dati al 31 maggio 2018"
Si ricorda che il comma 6-bis dell' art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) ha previsto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la sa lvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, la nomina - con apposito D.P.C.M. da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma a tutt'oggi non ancora emanato - di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
Lo stesso comma dispone che il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 1 disciplina la copertura finanziaria degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per il completamento e il mantenimento, compresa la manutenzione ordinaria, del MOSE, prevedendo che tali interventi sono finanziati con le risorse:

- destinate annualmente dalla legge di bilancio al PGSLV;

- previste dall'art. 17, comma 2, della presente legge.

In base al comma 2 il Governo deve provvedere, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a determinare un cronoprogramma definito per la conclusione degli interventi e alla progressiva conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto. 

La stessa disposizione chiarisce che la predisposizione di tale cronoprogramma è prevista in applicazione dell'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 96/1995, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 3, commi terzo e quarto, della L. 798/1984.

Il terzo comma dell'art. 3 della L. 798/1984 autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a procedere, nell'esecuzione degli interventi di competenza statale previsti dal medesimo articolo, mediante ricorso a concessioni. Il successivo comma prevedeva che, con proprio decreto, lo stesso Ministro, sulla base delle convenzioni, definisse le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.
In particolare il terzo comma, per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) ed l), del primo comma, consentiva il ricorso, da parte del Ministero, "ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico".
La lettera a), in particolare, reca finanziamenti "per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982".
     
Tali disposizioni sono state abrogate dal comma 1 del richiamato art. 6- bis del D.L. 96/1995. Il successivo comma 2 ha però disposto che "restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1", cioè sulla base dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della L. 798/1984.
In un comunicato stampa ufficiale del 6 luglio 2014 del Consorzio Venezia Nuova viene ricordato che "n el rispetto della menzionata disposizione (cioè l'art. 3 della L. 798/1984, n.d.r.), nel 1985, il Magistrato alle Acque di Venezia ha assentito al Consorzio Venezia Nuova una concessione unitaria per la realizzazione di studi, sperimentazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna" e che tale concessione è stata ritenuta in più occasioni compatibile con la normativa nazionale e successivamente anche con quella comunitaria". 

Il comma 3 prevede l'istituzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Autorità per il MOSE, e ne disciplina funzioni e composizione.

Viene infatti previsto che tale Autorità:

- svolge funzioni di controllo sulla conclusione dei lavori nonché sulla sicurezza e sulla manutenzione dei manufatti;

- è composta da 6 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Veneto, dal sindaco della città metropolitana di Venezia, dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, dal Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Lo stesso comma prevede che il regolamento di funzionamento dell'Autorità sia emanato con apposito D.P.C.M., entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri.

Viene inoltre stabilito che l'Autorità invia una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione del MOSE il (recteentro il) 30 giugno di ogni anno. 

Il comma 4 dispone che il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia è posto alle dipendenze dell'Autorità ed è, a tale fine, adeguatamente potenziato.

Si osserva che l'espressione "adeguatamente potenziato" appare generica. Si valuti pertanto l'opportunità di una sua precisazione, anche al fine di prevedere la copertura finanziaria degli eventuali nuovi oneri.

Il comma 5 indica le seguenti finalità a cui deve tendere la gestione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia prevista dal MOSE:

- salvaguardia della laguna e degli insediamenti lagunari dal mare;

- sicurezza della navigazione e migliore funzionalità delle attività portuali utili alle economie internazionali, nazionali e regionali.


Centro studi sui cambiamenti climatici (art. 6)

 L'articolo 6 prevede l'istituzione (al comma 1), presso la città di Venezia, del Centro studi sui cambiamenti climatici:

- avvalendosi del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari e IUAV, di istituti di ricerca in materia, nonché del Consorzio Venezia Nuova e di Thetis S.p.A.;

- avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità di tale Centro studi è quella di monitorare i cambiamenti climatici e le loro ripercussioni su Venezia e sulla sua laguna.
Si segnala, peraltro, che l'art. 12 del disegno di legge di bilancio 2020 (A.S. 1586-A), a seguito di una modifica apportata dal Senato, prevede, con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, l'istituzione del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020. Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla L. n. 798 del 1984.

Il comma 2 prevede che il Centro studi invia una relazione annuale alle Camere sulla propria attività ai fini di un costante monitoraggio del clima.

Il comma 3, per l'avvio e il funzionamento del Centro studi, autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 17.


Disposizioni in materia urbanistica e culturale (art. 7)

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni di diversa natura che intervengono in materia urbanistico-edilizia e per la tutela, il restauro e il risanamento conservativo di beni culturali pubblici. 

Il comma 1 dispone - in ragione dell'interesse pubblico prevalente all'incremento demografico e al benessere sociale della popolazione residente nella città di Venezia e nelle isole della laguna - che le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza al fine di favorirne l'utilizzo diretto quali abitazioni per nuclei familiari.

Si osserva che la norma appare generica e di non immediata comprensione, posto che si prefigge di favorire l'uso residenziale di immobili già aventi destinazione d'uso residenziale,

Lo stesso comma prevede che, nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, i regolamenti comunali prevedono criteri volti a garantire la priorità a:

- soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile;

- nonché a giovani coppie e a persone anziane. 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che l'espressione "edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale" appare generica e non sorretta da adeguati riferimenti normativi.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di un coordinamento della previsione nei regolmenti comunali di criteri di priorità "speciali" con la disciplina generale dei criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che l'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha  conferito alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato e, in particolare, quelle relative alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
Nella sentenza n. 121/2010 la Corte costituzionale ha evidenziato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi e che nel primo di essi - che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgono a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale. 
Si ricorda che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 sono stati fissati i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica. Disposizioni di dettaglio riguardanti i requisiti e le modalità di accesso agli alloggi sono contenute, in virtù della succitata attribuzione di competenze, nella legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 2 dispone che costituiscono parte integrante del PGSLV:

- il piano programma degli interventi integrati per il disinquinamento, il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia - Progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993;

L'art. 4 della L. 139/1992 dispone che gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal Consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna, e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.
Il successivo articolo 5 dispone invece che gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'art. 4, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma.
In attuazione di tale disposizione è stato sottoscritto l' accordo di programma, in data 3 agosto 1993, tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia.     

e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna.

Si fa notare che all'interno del citato accordo del 3 agosto 1993 è contenuto il "Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia".
Nel " Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano direttore 2000" viene ricordato che la Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n.197 del 18 dicembre 1996, ha approvato il "Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igenico ed edilizio della città di Venezia" (Piano fognature Venezia) predisposto ed approvato dal Comune di Venezia con delibera del consiglio comunale n.132 del 28 luglio 1995.

Si valuti l'opportunità di ricollocare tale disposizione all'art. 1 della presente proposta di legge, che disciplina il PGSLV.

 

Lo stesso comma dispone che:

- i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia, compresi i marginamenti del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, sono di competenza del comune di Venezia;

- i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia sono di competenza del comune di Chioggia.

Il comma 3 dispone che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo finanziati con legge speciale nella città di Venezia, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio della conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti devono tenere conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico individuati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 791/1973.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione "devono tenere conto".

L'art. 13 della L. 171/1973 ha autorizzato il Governo ad adottare norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il  D.P.R. 791/1973 che, all'art. 1, ha individuato quale ambito di applicazione del decreto "gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi secondo le disposizioni contenute nel presente decreto" e ha stabilito che "in ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo art. 5".     
Tale articolo 5 ha demandato al soprintendente ai monumenti la formazione di un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (oggi sostituita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004) ed ha precisato che "ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonché gli edifici di culto".     
 

 Il comma 4 prevede la redazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici.

Lo stesso comma precisa che tale piano:

- riguarda i beni culturali pubblici di cui all'art. 1, comma 8, lettera c);

Si ricorda che la richiamata lettera c) fa riferimento al restauro e alla ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

- contiene l'indicazione delle priorità;

- è vidimato dal soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e della sua laguna.


Art bonus per Venezia (art. 8)

L'articolo 8 dispone un incremento del 10 per cento del credito d'imposta (c.d. art-bonus) per le erogazioni liberali in denaro volte a promuovere interventi di messa in sicurezza e di recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia.

In dettaglio il comma 1 prevede che al fine di promuovere interventi di messa in sicurezza e di recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia, in particolare per i beni simbolo della città, quale la Basilica di San Marco, il credito di imposta art-bonus è ulteriormente incrementato, per un periodo di tre anni, del 10 per cento qualora destinato ai citati interventi.

Pertanto, la norma in esame stabilisce che alle erogazioni effettuate per favorire gli interventi richiamati spetta un credito d'imposta nella misura del 75 per cento (rispetto al vigente 65% previsto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

 

Si ricorda che l'art-bonus è stato introdotto dal richiamato art. 1 del decreto legge n.83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) per il periodo 2014-2016 originariamente come credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro dirette ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgevano esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel corso del tempo esso è stato modificato prevedendo:

  • l'ampliamento della tipologia di interventi per i quali è possibile fruire del credito di imposta (attualmente, si tratta di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo). Inoltre, l'art. 17 del  D.L. 189/2016 (L. 229/2016) – senza modificare esplicitamente il D.L. 83/2014 - ha previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli episodi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Spetta, altresì, per le erogazioni liberali per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi;
  • il carattere permanente del suddetto meccanismo, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). A decorrere dal 2016, la misura del credito d'imposta è del 65%.

 

Per una consultazione delle tipologie di intervento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art-bonus si consiglia la consultazione del sito artbonus.gov.it. Si evidenzia inoltre che l'Agenzia delle entrate con la circolare 24/E del 31 luglio 2014 ha specificato gli ambiti soggettivi e oggettivi della detrazione citata.

 

Si segnala che recentemente il decreto legge n.123 del 24 ottobre 2019 (misure per i territori colpiti da eventi sismici), attualmente all'esame del Senato, è intervenuto sulla questione del recupero del patrimonio della città di Venezia con l'articolo 3-sexies, introdotto alla Camera, che estende la fruizione dell'art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e Matera.

 

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dalla legge di bilancio annuale.

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), occorre fare riferimento al Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo.


Disposizioni per l'area di Porto Marghera (art. 9)

L'articolo 9 prevede norme relative alla redazione del piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera (sito inquinato di interesse nazionale, SIN), nonché l'istituzione di una zona logistica semplificata nell'area portuale di Venezia. 

Il comma 1 disciplina i contenuti del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i).

Tale lettera prevede che all'interno del PGSLV sia incluso "il piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e dell'area di Isola Saloni e Val da Rio del comune di Chioggia, che preveda altresì una gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini".

Si osserva che la citata lettera i) del comma 4 dell'art. 1 prevede un unico piano con gestione unitaria per Porto Marghera, Isola Saloni e Val da Rio, mentre la norma in esame disciplina solo il piano per l'area di Porto Marghera.

Il comma in esame prevede che nel piano in questione sono previsti:

investimenti per il completamento del processo di bonifica ai sensi dell'accordo di programma del 16 aprile 2012 e del Patto per lo sviluppo per la città di Venezia del 26 novembre 2016, in particolare per il completamento delle opere di marginamento del fronte laguna della zona industriale ai fini della messa in sicurezza e della bonifica della sottostante falda contaminata, e del sistema di collettamento e di depurazione delle acque drenate dalla trincea posta a tergo della conterminazione, nella misura atta a garantire prioritariamente l'equilibrio idrostatico delle opere e la sicurezza idraulica delle macroisole conterminate;

- il rilancio del SIN attraverso investimenti in settori della green economy con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali operanti nel medesimo sito;

- l'istituzione di una cabina di regia permanente per gli interventi di bonifica previsti dal Patto per lo sviluppo della città siglato il 26 novembre 2016 con il coinvolgimento del Comitato (previsto dall'art. 2 della presente proposta di legge);

- interventi, d'intesa con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, per la logistica e per le attività a basso impatto ambientale;

- l'ampliamento dell'area e dell'operatività del punto franco di Venezia previsto dal D.M. economia e finanze 22 marzo 2013 (recante "Rideterminazione della delimitazione del punto franco di Venezia").

Nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ( Doc. XXIII, n. 9 della XVII legislatura), viene ricordato che il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000 è stata individuata la perimetrazione del SIN. Tale perimetrazione è stata modificata nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), che ha previsto l'esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera dal perimetro del SIN.
La stessa relazione ha evidenziato che, in seguito a tale riperimetrazione, "l'area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà", "la superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari" e che "la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale".
Nella medesima relazione viene ricordato che "in data 16 aprile 2012, è stato sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia l' accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area". 
Relativamente al succitato " Patto per lo sviluppo per la città di Venezia", finalizzato all'avvio e al sostegno di "un percorso unitario di intervento sul territorio della Città di Venezia, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio", si ricorda che lo stesso è stato siglato in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal sindaco di Venezia.
Si ricorda inoltre che, in risposta all' interrogazione 5-01235, nella seduta del 17 gennaio 2019, il s ottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ha ricordato, tra l'altro, che "nell'ambito del «Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia», siglato il 31 gennaio 2017 dal Ministero dell'ambiente e dal Comune di Venezia, si sono svolte numerose riunioni della Cabina di Regia, appositamente istituita, nel corso delle quali si è discusso, tra l'altro, sulle misure per accelerare le opere di marginamento delle macroisole ed altri interventi di messa in sicurezza" e che "allo stato attuale, rispetto all'ingente sforzo economico e finanziario posto in essere dal Ministero dell'ambiente per la bonifica del SIN di Venezia Porto Marghera, risultano disponibili oltre 103,7 milioni di euro, di cui; 10,6 milioni di euro disciplinati nell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012 per la bonifica e la riqualificazione; le suddette risorse sono state interamente trasferite dal Ministero dell'ambiente a favore della Regione Veneto e destinate alla realizzazione delle opere di marginamento delle macroisole di «Fusina» e del «Nuovo Petrolchimico»; 22,9 milioni di euro rinvenienti dai contratti transattivi sottoscritti con le società operanti nel S.I.N., di cui circa 19,6 già trasferiti alla Regione; oltre 70 milioni di euro a valere sul Piano Operativo «Ambiente» approvato con Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 55. Le suddette risorse sono destinate alle opere di completamento della rete di marginamento delle macroisole del S.I.N.. Detto finanziamento sarà disciplinato in uno specifico Accordo di Programma, in corso di definizione, tra il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate".

Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e di promuovere la capacità attrattiva del Porto di Venezia, prevede l'istituzione di una zona logistica semplificata (ai sensi dell'art. 1, commi 61-66, della L. 205/2017) nell'area portuale di Venezia, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile.

In proposito si ricorda che la  legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66) ha previsto l 'istituzione delle Zone Logistiche semplificane (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di  una  per ciascuna  regione, sempre a condizione che sia  presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013. Con l'istituzione della  ZLS  si intende favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali di queste regioni  prevedendo, per le imprese che vi operino,  procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES . Nelle ZLS non è prevista l'attribuzione alle imprese dei benefici fiscali, come invece è avviene nelle ZES.

Lo stesso comma 2 prevede poi che l'istituzione della ZLS nell'area portuale di Venezia avvenga mediante un apposito D.P.C.M. emanato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia. 

In proposito si ricorda che la disciplina vigente prevede che la Zona Logistica Semplificata sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

Si valuti pertanto l'opportunità di uniformare la disciplina prevista nel comma 2 per l'istituzione della ZLS di Venezia con quella vigente, che prevede la proposta della regione interessata e l'emanazione del DPCM su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Misure per il distretto del vetro artistico e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna (art. 10)

L'articolo 10 reca misure volte a tutelare il distretto del vetro artistico di Murano e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna.

Ai sensi del comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le imprese e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, prevede la realizzazione di progetti mirati per promuovere lo sviluppo e il sostegno delle imprese del distretto del vetro artistico di Murano nei campi del marketing, della digitalizzazione e della ricerca e innovazione dei processi e del prodotto, favorendo l'internazionalizzazione e la commercializzazione delle sue produzioni e rafforzando la loro tutela, anche ai fini del contrasto della loro contraffazione, attraverso l'istituzione del marchio nazionale «vetro artistico di Murano».

Nel nostro ordinamento, la disciplina del marchio è fondata in generale sulle norme del codice civile (artt. 2569-2574) e, in via speciale, sulle norme del Codice della proprietà industriale (CPI) D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (artt.7-28). Il CPI è stato in più punti modificato dal successivo D.Lgs. n. 131/2010, e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 15/2019, al fine di un suo adeguamento alla disciplina europea di armonizzazione nel frattempo intervenuta. Ai sensi del CPI, il marchio d'impresa può essere:
  • Marchio individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica;
  • Marchio collettivo. La definizione di marchio collettivo è quella riportata nell'art. 11 del CPI, come recentemente riformato dal D.Lgs. n. 15/2019. Si tratta di un marchio la cui registrazione può essere ottenuta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da "persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro V, Titolo V, Capi da V a VII del codice civile (S.p.A., S.A.S. e S.R.L.). Tali marchi, pur avendo natura collettiva, possono poi essere concessi in uso a singoli produttori o commercianti. La nuova disciplina prevede che un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
    Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso relativo.I regolamenti d'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione e devono possedere i requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis CPI Posto che il marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
  • Marchio di certificazione, disciplinato dall'articolo 11-bis CPI, introdotto dal D.Lgs.n.15/2019. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
    In presenza degli specifici requisiti previsti dal CPI, relativi alla legittimazione soggettiva alla registrazione, ai requisiti minimi necessari del regolamento e del disciplinare d'uso fissati nell'art. 157, comma 1-ter CPI, è possibile registrare come marchio di certificazione un marchio che contiene indicazioni che designano la provenienza geografica di un prodotto. Posto che marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (articolo 11-bis).
    La registrazione nazionale del marchio avviene ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147 e ss. del Codice della proprietà industriale, presso l'Ufficio italiano brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico, ed i relativi diritti di privativa scaturenti dalla registrazione di un marchio sono validi nel territorio nazionale.
E' altresì possibile registrare un marchio, con effetto valevole su tutto il territorio dell'Unione europea, ai sensi della disciplina sul marchio UE di cui al Regolamento (CE) 14 giugno 2017, n. 2017/1001/UE (cd. Regolamento sul marchio UE). In tal caso, la registrazione avviene presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), secondo le modalità e sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento. Tale regolamento, quanto ai marchi collettivi (articolo 75), dispone, in modo analogo alla disciplina del marchio nazionale, che possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. In deroga ai marchi individuali, possono costituire marchi collettivi UE, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

Si fa presente che con la legge regionale n. 70 del 1994, la Regione Veneto è intervenuta a protezione del proprio patrimonio artistico vetraio e delle proprie imprese artigiane del vetro. La legge ha autorizzato la Giunta regionale a presentare domanda, entro il 30 giugno 1996, per la registrazione, avvenuta nel 1998, del marchio collettivo Vetro artistico di Murano.  Il marchio "Vetro Artistico® Murano"  può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti che, ai sensi del relativo regolamento d'uso, producono i propri manufatti interamente sull'isola di Murano con criteri di lavorazione specifici, e dalle aziende che fanno parte del Consorzio Promovetro, concessionario del marchio. Il marchio collettivo del "Vetro artistico® Murano" è stato registrato e depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante al n. 000481812. Il marchio in questione è stato esteso a livello internazionale, attraverso apposita richiesta all'EUIPO. Consorzio Promovetro di Murano è l'organismo nato nel 1985 per difendere e promuovere la tradizione millenaria della produzione artistica del vetro sull'isola di Murano, valorizzandone l'immagine.

Con riferimento al comma 1, posta la disciplina nazionale ed europea in materia di marchi, e l'esistenza di un marchio collettivo "Vetro artistico Murano" registrato dalla Regione Veneto, sarebbe opportuno chiarire la previsione circa l'istituzione di un marchio nazionale «vetro artistico di Murano».

Il medesimo comma dispone che i progetti devono essere conformi a quanto previsto dal piano operativo e dal piano di comunicazione del distretto del vetro artistico di Murano definiti con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1796 del 9 dicembre 2015, in attuazione della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, recante la disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese. Si evidenzia che il soggetto rappresentante del Distretto è il Consorzio Promovetro di Murano, concessionario del Marchio collettivo Vetro artistico di Murano (vedi supra).

Ai sensi del comma 2, entro lo stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le parti sociali e con gli enti istituzionali territoriali competenti, predispone un piano operativo per la rivitalizzazione delle isole minori della laguna di Venezia recante interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
  

Il comma 3  autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Ai sensi del comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 3 ai progetti finanziati.


Disposizioni in materia socio-economica (art. 11)

L'articolo 11 reca disposizioni in materia socio-economica.

Il comma 1 dispone che per gli incentivi alle aziende del territorio veneziano - previsti dall'articolo 1, comma 8 del provvedimento in esame -  le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali. 

Si ricorda qui brevemente che il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che la rivitalizzazione del tessuto produttivo della città di Venezia e del territorio veneziano sia perseguita anche attraverso contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento; contributi per la riconversione di imprese e di sistemi di imprese legati alla green economy e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione; contributi e agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani situati all'interno della conterminazione lagunare; sostegno economico e protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città situate all'interno della conterminazione lagunare; la promozione e la valorizzazione delle start-up nel settore turistico.

Si valuti l'opportunità di chiarire - unitamente alla natura e al periodo di operatività degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 1 - il significato della norma in esame, precisando la natura delle imposte e il procedimento di riduzione dell'aliquota delle stesse, considerato che essa sembra attribuire ai comuni la possibilità di rimodulare aliquote di imposte, peraltro non precisate, applicate a livello nazionale.

Il comma 2, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell'economia di Venezia e della sua laguna alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e dalla normativa dell'Unione europea in materia, prevede il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Dispone, inoltre, che vengano cofinanziati progetti di città intelligenti, secondo quanto previsto dall'Unione europea in materia di internet degli oggetti.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma in esame, al Ministro dello sviluppo economico è demandata l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto di natura regolamentare, delle relative norme di attuazione, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Si osserva che non appare chiaro il contenuto dispositivo del comma in esame, non risultando indicati i meccanismi di finanziamento e di cofinanziamento dei progetti, nè il periodo di operatività degli interventi in questione.

E' demandata alla Regione Veneto la verifica del rispetto dell'obbligo da parte della competente azienda sanitaria locale di riconoscere e di assicurare la specificità lagunare conformando ad essa gli standard della spedalità e dell'assistenza territoriale (vedi supra art. 1, comma 7, lettera e)).


Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico (art. 12)

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto, uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia. Nella relazione illustrativa si evidenzia la finalità di superare l'attuale frammentazione.

La norma non indica il termine per l'emanazione dei decreti legislativi richiesto dall'art. 76 della Costituzione.

princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti, da adottare su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono i seguenti:

   a) coordinamento e disciplina della navigazione lagunare, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

   b) individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, finalizzato a garantire il controllo e la sicurezza della navigazione, individuando i soggetti ai quali può essere applicato;

   c) disciplina dei requisiti, dei titoli professionali e delle patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

   d) disciplina del sistema sanzionatorio;

   e) definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne l'obbligo di usare carburanti che consentano il rispetto dei limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree di controllo delle emissioni, nonché prevedendo, per le medesime navi, l'obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale;

   f) rafforzamento degli organici e dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia per le finalità di cui al presente comma;

   g) promozione delle attività di educazione nautica nelle scuole dei comuni della conterminazione lagunare.

Si ricorda che la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi nella laguna veneta è disciplinata dalle norme generali del Codice della navigazione e dalle norme dell'Unione europea ed internazionali sulla sicurezza della navigazione. Per la navigazione lagunare a Venezia, definita come quella svolta interamente all'interno della Laguna stessa, si applicano le norme relative alla navigazione interna. 

La città metropolitana di Venezia ha infatti emanato il 28 luglio 2016 il  Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta (il cui ambito è definito dalla legge n. 366 del 1963) in base al quale tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella Laguna vengono definiti con l'unico termine di unità lagunari, siano essi a remi, a vela o a propulsione meccanica. Sono escluse dal regolamento le navi marittime che effettuano percorsi all'interno dei canali per esigenze connesse al traffico marittimo da e per i porti lagunari, con origini o destinazioni esterne ed i servizi portuali svolti integralmente all'interno dei canali.

 

La materia della navigazione interna è oggetto per taluni aspetti, di disciplina da parte dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i requisiti di sicurezza delle navi e le qualifiche professionali.

Il decreto legislativo 7 settembre 2018,  n.114  che ha recepito la direttiva 2016/1629, prevede in particolare  requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna.

Anche la materia delle qualifiche professionali nella navigazione interna è disciplinata a livello europeo, dalla direttiva (UE) 2017/2397, il cui recepimento è stato previsto in allegato A della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). La direttiva istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 gennaio 2022, ma per gli Stati, come l'Italia, in cui le vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero è consentito di recepire solo alcune disposizioni della direttiva, in particolare è prevista la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali . Tuttavia, tra le norme che dovranno essere recepite, l'art.10 prevede la validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo.


Cessioni demaniali e Arsenale di Venezia (art. 13)

L'articolo 13 individua una serie di aree da sdemanializzare e cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e Chioggia e ne disciplina l'utilizzo e l'affidamento in concessione. Reca altresì disposizioni per la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia. 

Il comma 1 individua un elenco di aree da sdemanializzare e da cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e di Chioggia.

L'elenco comprende le seguenti aree: bacino di San Marco e canale della Giudecca, idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, caserma Pepe-Lido, forte Ca' Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, forte Ca' Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia e forte San Felice.

A tali fini viene stabilito che l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree individuate, nonché alla loro consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Il comma in esame precisa che le finalità da esso perseguite sono quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m).

Tale lettera riguarda gli interventi per la manutenzione delle città e dei "comuni lagunari" e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano i progetti di utilizzo delle aree in questione previsti dalla legislazione vigente, prevedendo che gli stessi:

- possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso una gara ad evidenza pubblica (comma 2);

- sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario (comma 3);

- sono approvati dal Comitato (comma 4).

I commi 4, 5, 6 e 7 dettano disposizioni inerenti alla concessione delle aree di cui trattasi.

Più in particolare, in base al comma 4, le amministrazioni proprietarie provvedono, entro 3 mesi dall'approvazione dei progetti, ad affidare il bene in concessione al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

Si fa notare che la remunerazione del capitale investito è uno dei criteri considerati dall'art. 168 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) al fine della determinazione della durata della concessione.

Si valuti pertanto l'opportunità di richiamare, nella norma in esame, le disposizioni previste dal citato articolo 168 del Codice dei contratti pubblici, di recepimento dell'art. 18 della direttiva europea 2014/23/UE.

commi 5 e 6 consentono ai Comuni di Venezia e di Chioggia :

- di prevedere, per i beni demaniali loro concessi, la concessione della gestione a soggetti terzi (comma 5);

- di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree in questione situate nel proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 6).

L'ultimo periodo del comma 6 dispone che le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al comune di Venezia.

Il comma 7 dispone che il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nelle aree in questione.

Lo stesso comma precisa che resta confermato l'uso gratuito già concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia
  

I commi 8 e 9 recano disposizioni principalmente finalizzate a destinare risorse finanziarie per la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia. 

Il comma 8 prevede che le somme ricavate per effetto della concessione dei compendi immobiliari di cui al comma 7 sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia. 
 Il comma 9 dispone invece che il comune di Venezia si dota di ulteriori strumenti operativi finalizzati a gestire l'Arsenale per quanto di propria competenza e a garantirne la conservazione e il recupero in termini funzionali alla città. A tale scopo, nel primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 5% delle risorse annue di cui alla presente legge è destinato alla valorizzazione dell'Arsenale.


Delega al Governo in materia culturale (art. 14)

L'articolo 14 reca una delega al Governo finalizzata a promuove lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, nonché delle "fondazioni" aventi sede nelle città della laguna di Venezia.

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di specificare se il riferimento alle "fondazioni", presente al comma 1 e al comma 2, lett. a), sia da intendersi comunque solo alle fondazioni culturali, espressamente citate al comma 2, lett. c).

La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, su proposta dei Ministri per i beni e per le attività culturali e per il turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, previo parere vincolante del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), occorre fare riferimento al Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo.

I principi e criteri direttivi da seguire ai fini dell'adozione dei decreti legislativi sono i seguenti:

 

a)  patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni, garantendo l'autonomia finanziaria;

b)  prevedere formule istituzionali idonee per l'eventuale ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c)   delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d)  promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e)  favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniere e "individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali".

Si valuti l'opportunità di chiarire come si coordini la previsione di reclutamento di professori di chiara fama – che nell'ordinamento italiano avviene per chiamata diretta – con la previsione di ricorso a reclutamenti pubblici internazionali.

Al riguardo, si ricorda che, in base all' art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 788, della L. 145/2018 –, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, entro 30 giorni, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, per il settore per il quale è proposta la chiamata. Il parere della commissione non è richiesto nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'UE o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con DM 28 dicembre 2015.
Inoltre, le università possono procedere alla copertura, tra l'altro, di posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta, tra gli altri, di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. Ai fini di tale previsione si applicano le tabelle di corrispondenza definite, da ultimo, con DM 1 settembre 2016, n. 662, successivamente integrato con DM 1 giugno 2017, n. 372.
A sua volta, l' art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 ( L. 35/2012) – dispone che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto dei principi indicati dalla medesima legge. In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata, tra gli altri, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando;

f)  favorire la migrazione degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, nonché delle "fondazioni", verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g)  promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nelle città della laguna di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

In materia, si ricorda che l'art. 13 del d.lgs. 68/2012, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, co. 1, lett. a) e d), della L. 240/2010, ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria", disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:

  • collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
  • residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

La disciplina applicativa è stata demandata ad un decreto adottato dal MIUR, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il CNSU, che, tuttavia, non risulta ancora emanato.

 Con riguardo agli utenti delle strutture, l'art. 14 ha previsto che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

E' inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Si valuti l'opportunità di specificare meglio i principi e criteri direttivi indicati, per alcuni versi più simili ad obiettivi.


Commissione per la salvaguardia di Venezia (art. 15)

L'articolo 15 disciplina le funzioni e la composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia (istituita dall'art. 5 della L. 171/1973) e reca disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

I commi 1 e 2 dell'articolo in esame disciplinano funzioni e composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita e disciplinata dagli artt. 5 e 6 della L. 171/1973 e integrata dall'art. 4 della L. 360/1991.

Si tratta quindi di disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dalle norme vigenti richiamate (di cui si dà conto nell'ambito dell'esame di dettaglio dei commi, v. infra). 

Ciò considerato, si valuti l'opportunità di una riformulazione dei commi 1 e 2 in termini di novella della normativa vigente o, in alternativa, un coordinamento tra le norme vigenti e quelle recate dai commi in esame. 

Nel dettaglio, il comma 1 elenca una serie di piani e atti su cui la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere vincolante.Viene infatti previsto che tale parere sia reso sulle autorizzazioni edilizie e sugli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare fino all'entrata in vigore dei piani di assetto territoriale (PAT) comunali nonché fino all'approvazione, in adeguamento al PALAV, del nuovo piano regolatore del porto, del piano regolatore aeroportuale, del piano morfologico della laguna, del piano di bacino e del piano di assetto idrogeologico del bacino scolante, per i progetti degli enti competenti per i rispettivi settori di intervento. 

 L'art. 6 della L. 171/1973 prevede che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare (ossia nell'ambito territoriale compreso nel perimetro delimitato dal D.M. Lavori Pubblici 9 febbraio 1990), nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
L'art. 6, comma 5- bis, dispone inoltre che la Commissione esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.
L'art. 5, comma 7, stabilisce invece che la medesima Commissione esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.  
Nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata alla Commissione per la salvaguardia di Venezia viene sottolineato che "i compiti assegnati alla Commissione, che saranno svolti fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale di ciascun comune ricompreso nella conterminazione lagunare adeguato alle direttive del Piano Comprensoriale (art. 5, comma 7, L. 171/1973), che oggi deve intendersi sostituito dal PALAV integrato dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore 2000), comprendono anche il rilascio del parere sui progetti degli strumenti urbanistici di detti comuni. La L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 ha previsto infatti, all'art. 3, c. 4, che ai fini dell'attuazione dell'art. 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione e il risanamento delle acque integra il PALAV per gli aspetti connessi con il disinquinamento".

Relativamente al PALAV, acronimo di "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana", nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PALAV si ricorda che la sua ultima versione - armonizzata con i contenuti del PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, v. infra) approvato nel 1991 con delibera n. 250 - è stata approvata con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 70 del 9 novembre 1995. La delimitazione del PALAV, estesa a 16 comuni, divenuti 17 in seguito all'istituzione del Comune di Cavallino Treporti (prevista dalla L.R. 11/1999), comprende i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

Come sottolineato nella citata sezione del sito web della Regione Veneto, "la definizione di quest'area segue di fatto l'applicazione di due criteri che, a suo tempo, hanno consentito di delimitarla e che ben rappresentano gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano di Area: la rete di relazioni interne quotidiane che lega una vasta area e che fa capo, in termini di poli principali per servizi e occasioni di lavoro a Venezia, Mestre e Marghera, e la stretta relazione con quel sistema ambientale unificante che è la Laguna di Venezia. Pur non essendo questa delimitazione l'unica possibile, è apparsa fin da subito rappresentativa e coerente. Il PALAV, fin dalla sua prima formulazione del 1986, è il primo documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il «sistema ambientale» della laguna, dei litorali, dell'entroterra per poterlo tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari".

Relativamente al PTRC si ricorda invece che tale piano rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. L'art. 24 della L.R. 11/2004 dispone infatti che "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PTRC viene sottolineato che "il PTRC costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di «piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici»".

Relativamente al PAT, acronimo di "Piano di Assetto del Territorio", nella sezione del sito web della Regione Veneto dedicata al PAT viene evidenziato che tale piano, come "definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali. In particolare il PAT verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale; disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; [...]".

Il comma 2 disciplina la composizione della Commissione, individuando, a parte limitate differenze, gli stessi membri già previsti dalla legislazione vigente.

Le uniche differenze consistono nel fatto che viene aggiunto un rappresentante del Consiglio di partecipazione (organo istituito dall'art. 3 della presente proposta di legge), mentre non sono più contemplati tra i membri: l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale; il presidente del Magistrato alle acque.

Relativamente a tale Magistrato, si valuti l'opportunità di mantenerne la presenza in seno alla Commissione alla luce del fatto che l'art. 4 della presente proposta di legge ne prevede la ricostituzione.

Si osserva inoltre che la disposizione in esame non prevede l'emanazione di un decreto di nomina dei membri della Commissione. 

 

I commi da 3 a 7 recano disposizioni in materia di tutela del paesaggio. In particolare viene disciplinata la procedura per addivenire all'approvazione di un piano paesaggistico della laguna di Venezia (d'ora in poi indicato con la sigla PPLV), nonché l'espressione dei pareri in materia paesaggistica nelle more dell'approvazione del piano stesso e successivamente a tale approvazione.

Il comma 3 detta una disposizione transitoria volta a disciplinare le funzioni della Commissione, nelle more dell'approvazione del PPLV.

Tale comma dispone infatti che, a seguito dell'approvazione dei PAT comunali e fino all'approvazione del PPLV, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere in materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in merito alla conterminazione lagunare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990. 

Il richiamato comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990 dispone che "la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti".

Il comma 4 dispone che la conterminazione lagunare è definita «ambito territoriale prioritario» soggetto a piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 prevede che, al fine di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici che "con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti". Lo stesso articolo stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
  

Il comma 5 prevede che le intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del PPLV sono definite dal Comitato (istituito dall'art. 2 della presente proposta di legge), ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. 

Il comma 2 dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che le regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.
Tale disposizione fa salvo il disposto dell'art. 135 del medesimo Codice, secondo cui l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico o tutelati per legge (vale a dire limitatamente ai beni elencati nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 143).


 Il comma 6 prevede che il PPLV:

- deve essere completato entro 2 anni dalla stipula delle intese previste dal comma precedente;

- è approvato, con i contenuti e secondo il procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 143, 144 e 145), con provvedimento della regione Veneto su richiesta del Comitato.

Lo stesso comma dispone che, con il provvedimento di approvazione, i contenuti del PPLV sono inseriti negli strumenti urbanistici comunali

Si ricorda che l'art. 143, comma 9, del Codice  dei beni culturali e del paesaggio dispone che, a far data dall'approvazione del piano paesaggistico, "le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".
L'art. 145, comma 3, dispone, tra l'altro, che le previsioni dei piani paesaggistici "sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali". Il successivo comma 4 dispone che "i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione". Il comma 5 dispone che la regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Il comma 7 disciplina i casi in cui, dopo l'approvazione del PPLV, il parere reso dal soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica è o meno vincolante. Viene infatti previsto che tale parere:

è vincolante per gli interventi da eseguire in relazione a immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

La norma in esame, per individuare i beni per i quali il parere è vincolante fa riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riguarda gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo Codice. Tale articolo 136 dispone che sono tutelati, per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi (che non sono già tutelati come beni culturali) che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.     

- è obbligatorio ma non vincolante per tutti gli altri beni paesaggistici tutelati dal PPLV. In tal caso viene precisato che il parere è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Si fa notare che le disposizioni recate dal comma in esame sono, almeno in parte, analoghe a quelle recate dall'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, secondo cui sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge (in cui rientrano, tra gli altri, i beni individuati dall'art. 136 del Codice). Lo stesso comma dispone altresì che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Finanziamento degli interventi (art. 16)

L'articolo 16 disciplina le modalità di finanziamento degli interventi previsti dall'attuazione della proposta di legge in esame.

In particolare il comma 1 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le entrate dello Stato relative a:

  • imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell'ambito dei porti di Venezia e di Chioggia di competenza dello Stato;
  • quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto riscosse sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare.

 

Si osserva che andrebbero aggiornati i riferimenti all'anno 2019 presenti nell'articolo (commi 1, 2 e 3).

 

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2019, d'intesa con la Conferenza unificata  sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte richiamati al comma 1, che comunque non dovrà essere inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019.

 

Tali somme (comma 3) sono attribuite annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e devono essere vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale elencati all'articolo 1.

È inoltre assegnato al comune di Chioggia, per le finalità previste dalla legge, almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Per l'anno 2019, le predette somme sono assegnate al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2019.

 

Il comma 4 stabilisce che tali somme, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi risultanti dall'applicazione delle norme previste dal successivo articolo 17 (riduzione delle spese di funzionamento e delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero).


Copertura finanziaria (art. 17)

L'articolo 17 reca le disposizioni per la copertura finanziaria.

Il comma 1 prevede una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri previste dalla legge di bilancio, a decorrere dall'anno 2019, relative alle seguenti spese del bilancio dello Stato:

  • spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero;
  • dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi,
  • delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente.

 

La riduzione, disposta a decorrere dall'anno 2019, è finalizzata a garantire risparmi di spesa delle amministrazioni centrali per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro.

I risparmi di spesa da conseguire sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già derivanti ai sensi dell'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo.

 

Le ulteriori misure di contenimento delle spese delle amministrazioni centrali, citate dal comma in esame, sono quelle disposte ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), il quale ha previsto la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014, in misura corrispondente, per ciascun Ministero, agli importi indicati nell' allegato n. 2 al decreto-legge medesimo. Le disposizioni prevedevano che fossero i singoli Ministri competenti a proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa, indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.
La riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle suddette misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95/2012, sono state effettivamente disposte con la successiva legge di bilancio per il 2013-2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni medesime, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità medesimo.

 

A tal fine, il comma prevede che i Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2019 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno, gli interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

 

Si evidenzia la necessità di modificare la norma relativamente all'esercizio finanziario a decorrere dal quale dovrebbe applicarsi la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

 

Ai fini dell'individuazione degli strumenti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale stabilire le misure di cofinanziamento per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, in particolare per quanto concerne il funzionamento del MOSE.

 

Si rammenta che il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, delineato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, è stato incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.
L' articolo 119 della Costituzione, citato nel comma in esame, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

Il comma 3 prevede, infine, che il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di bilancio, le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento dei citati obiettivi.

 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame reca una disciplina intersettoriale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che appare riconducibile, in linea generale, alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Specifiche disposizioni appaiono riconducibili a materie attribuite dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente di Stato e regioni: a titolo di esempio, "governo del territorio" (artt. 7 e 15), "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" (artt. 7, 8 e 14), "porti e aeroporti civili" (art. 9), "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" (art. 10).

Altre disposizioni risultano, invece, riconducibili ad ulteriori materie di legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, gli articoli 2, 3 e 4 (riguardanti, rispettivamente, il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, il Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna e il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova) appaiono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione), mentre per l'articolo 16 (finanziamento degli interventi) rileva la materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.