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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Gubetti ed altri: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Luciano Dussin ed altri; Cè ed altri; Perrotta.
Ricordo che nella seduta del 28 novembre 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Pisapia ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 1) e la questione sospensiva Pisapia ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5982 sezione 2).
A norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Pisapia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito della questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1, a mia prima firma, sottoscritta da tutto il gruppo di Rifondazione comunista ed anche da autorevoli rappresentanti di tutta l'Unione, credo sia opportuno, necessario, indispensabile soffermarmi su alcune questioni di carattere non strettamente giuridico, per ribadire, da un lato, che siamo - quale Unione - pienamente convinti che lo Stato, con gli strumenti di prevenzione e di repressione previsti dal nostro ordinamento, abbia il dovere giuridico, politico e morale di difendere chiunque subisca un'aggressione, ovunque la subisca, e che tra aggredito ed aggressore, noi siamo dalla parte dell'aggredito, così come tra perseguitato e persecutore, siamo, saremo, e sempre siamo stati, dalla parte del perseguitato.
Pertanto non possiamo accettare accuse strumentali quali quelle per cui non saremmo dalla parte delle vittime. Si tratta, ripeto, di accuse strumentali e false, come dimostrano le nostre battaglie parlamentari ed il nostro impegno sociale nel paese a favore dei soggetti più deboli.
Il problema vero è che l'attuale norma sulla legittima difesa, che si vuole modificare con questo provvedimento, è equa ed equilibrata e la sua formulazione è una perfetta sintesi - come riconoscono, ed hanno sempre riconosciuto, tutti i giuristi ed i più autorevoli docenti di diritto penale - tra i limiti della legittima difesa e la possibilità che ha ogni cittadino di difendersi quando, per i motivi più diversi, lo
Stato non è presente e non ha la possibilità concreta di adempiere al proprio dovere di tutelare la vita e l'incolumità personale di chiunque sia presente sul suo territorio.
In tali situazioni, sono previste, già oggi, norme che sanciscono e determinano condizioni di non punibilità nei confronti di chiunque si difenda rispetto ad una violenza, ad un torto, alla lesione di un diritto. Basti ricordare l'articolo 52 del codice penale, secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, o, ancora, l'articolo 54 dello stesso codice penale - lo stato di necessità -, in forza del quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato all'offesa che si vuole arrecare.
Vi è di più: sussistono tali scriminanti, come lei, signor Presidente, sa perfettamente, e come sanno tutti i colleghi - e la giurisprudenza lo ha ribadito in più occasioni - anche in tutte quelle situazioni in cui lo stato di legittima difesa o di stato di necessità sia meramente putativo, ossia anche quando, pur non sussistendo in concreto le condizioni per l'esercizio della legittima difesa, tuttavia il soggetto che viene aggredito si sente in una situazione di dover rispondere con un'azione anche violenta nei confronti dell'aggressore.
Ebbene, in caso di errore di fatto sull'esistenza dei presupposti della legittima difesa - la cosiddetta legittima difesa putativa - la causa di giustificazione è già oggi valutata a tutela della persona aggredita (articolo 59 del codice penale). Nel caso, poi, di errore di diritto su legge extrapenale, che abbia cagionato errore sull'ingiustizia dell'offesa, è applicabile, analogamente, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 47 del codice penale.
La Corte costituzionale ha ritenuto i presupposti della legittima difesa sufficienti per ritenere l'attuale norma non solo legittima, ma conforme ai principi generali di uno Stato di diritto. Queste sono le condizioni per poter ritenere sussistente la causa di non punibilità prevista dall'articolo 52 del codice penale: l'attualità del pericolo, l'ingiustizia della minaccia e la proporzionalità tra l'offesa e la difesa.
Orbene, è del tutto evidente che, eliminando questi presupposti per sancire la non punibilità (mi riferisco, soprattutto, a quello della proporzionalità, come si vuol fare con questa proposta di legge), si mettono irrazionalmente sullo stesso piano (e ciò in contrasto con la Costituzione) il diritto alla vita, il diritto all'incolumità personale con l'eventuale difesa di un bene patrimoniale, anche di minimo valore (quali, ad esempio, la difesa di una mela, di un pezzo di pane o della possibilità di stare sotto un tetto per difendersi da un acquazzone).
Evidentemente, stabilendo per legge una presunzione assoluta rispetto ad una valutazione di proporzionalità (presunzione che quindi non è più valutabile in concreto dal giudice) tra la difesa di un bene patrimoniale e la difesa della vita o della persona o dell'incolumità personale, si crea una norma non solo irragionevole ed irrazionale, ma anche in totale contrasto con la Costituzione, nonché con i principi sanciti da convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro paese.
Non a caso, in un documento sottoscritto dai più autorevoli penalisti e professori universitari di diritto penale, si sottolinea che la norma approvata al Senato (quella che è oggi al nostro esame) introduce una presunzione assoluta: quella che la reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata quando il fatto avvenga nel domicilio o sul luogo di lavoro dell'aggredito. Ciò nell'intento di sottrarre al giudice, limitatamente a questi casi, la valutazione della
proporzione tra offesa e difesa e di ridurre, conseguentemente, tempi e modalità di accertamento dei fatti.
Però - sostengono in un loro documento i più autorevoli docenti di diritto penale - è del tutto irragionevole e, quindi, incostituzionale equiparare comportamenti assai diversi tra di loro solo perché avvenuti in un determinato luogo. Non si può trattare allo stesso modo chi neutralizza un rapinatore armato e chi spara freddamente ad un ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto.
Allora, sotto questi profili e sulla base di queste considerazioni, riteniamo che il testo al nostro esame contrasti con l'articolo 2 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali, evidentemente, rientra il diritto alla vita e all'incolumità personale. Contrasta, inoltre, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, normativa di rango superiore alla legge ordinaria. L'articolo 2, comma 1, di tale Convenzione prevede che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e che nessuno - lo ripeto: nessuno! - può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale.
Ancora, vorrei ricordare l'articolo 2 della suddetta Convenzione, che, al comma 2, specifica che la morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario. Ed è evidente (basta leggere il testo al nostro esame) che non siamo in una simile situazione e che non esistono i presupposti richiamati dall'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La proposta di legge in esame, dunque, introduce una irragionevole e incostituzionale presunzione, in quanto considera, sempre e comunque, proporzionata all'offesa minacciata la reazione dell'aggredito nel caso in cui il fatto avvenga nel proprio domicilio, sottraendo così al giudice la possibilità di valutare la proporzionalità tra offesa e difesa e riducendo, quindi, in maniera illogica le modalità di accertamento dei fatti.
Non solo: quanto previsto dal testo in esame si pone in aperto contrasto anche con l'inviolabilità del diritto alla vita, riconosciuto e garantito dall'articolo 2 della Costituzione. È altresì evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione quale conseguenza dell'equiparazione di comportamenti diversi solo in quanto avvenuti nello stesso luogo.
Voglio solo ricordare che in più occasioni la Corte costituzionale ha affermato che deve considerarsi violato il principio di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge sia quando si trattino in maniera diversa situazioni uguali, sia quando, come nel caso in esame, vengano trattate in maniera uguale situazioni tra loro diverse, salvo che la scelta legislativa non contrasti con il principio della ragionevolezza. Però, cari colleghi, il testo al nostro esame di ragionevole non ha assolutamente nulla.
Confido, quindi, che, sulla base di argomentazioni giuridiche e costituzionali e in aderenza ai trattati internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro paese, possa essere accolta la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni di ordine giuridico e costituzionale a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità ora illustrata dal collega Pisapia.
La prima considerazione è di ordine politico, ma è necessaria. La relazione al Parlamento presentata dal ministro della giustizia la scorsa settimana è stata, al di là del merito, un'occasione perduta. Non vi è stato nulla che potesse essere inteso come l'avvio solenne di una riflessione sulle linee guida dell'azione legislativa per la giustizia, con spirito bipartisan, con la ricerca di un comune denominatore nel
Parlamento per l'azione del futuro. È una prassi che mi auguro non abbia seguito. Quella relazione, tuttavia, è stata sufficiente per ribadire il fallimento del nostro sistema-giustizia in termini di efficienza, equità e credibilità internazionale del nostro paese.
A ciò si aggiunge il motivato rinvio alle Camere della cosiddetta legge Pecorella da parte del Capo dello Stato, che ha analiticamente documentato il carattere eversivo e distruttivo del sistema penale italiano derivante dalla trasformazione della suprema Corte di cassazione in terzo giudice di merito. Di ciò dovremmo occuparci, mi auguro con lealtà istituzionale, proprio nelle prossime ore.
Ciò che emerge con chiarezza da questi dati è la crisi fallimentare della giustizia e delle politiche ad essa dedicate. Non possiamo ora pensare di risolvere questa crisi della giustizia penale affidando ai singoli cittadini il potere di farsi giustizia da sé. Una tale risposta non solo è sbagliata, ma anche gravemente irresponsabile, e lo è ancora di più nella giornata che vede protestare motivatamente nelle strade italiane tutte le Forze di polizia, tradite anche dall'ultima legge finanziaria.
La seconda questione di rilievo costituzionale sta nella crisi dei valori che voi, con questo progetto di legge, rappresentate e che, anzi, generate. Come può il bene della vita essere equiparato alla protezione di una cosa? Come possono accettare un tale principio, un tale disvalore, i parlamentari che si dichiarano cattolici e che dicono di prestare attenzione alla recente enciclica contro la mercificazione del corpo umano?
Vi sono mille argomenti e mille citazioni al riguardo: dal giurista romano Ulpiano a Beccaria, che era solito ripetere che non vi è civiltà se l'uomo è considerato come una cosa. Ma è proprio la Costituzione italiana, come altre, che all'articolo 2 pone la persona e i diritti inviolabili dell'uomo su un piano differenziato di centralità e di intangibilità, un piano che voi, invece, alterate senza ragioni con la pseudo-riforma della legittima difesa.
Con la vostra proposta di legge, che consente l'uso indiscriminato delle armi da parte di chiunque a tutela di qualunque bene materiale, si determina l'assurda presunzione secondo cui la reazione dell'aggredito è sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata quando il fatto avviene nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro. Ciò con il generico intento di sottrarre al giudice la valutazione della proporzione tra offesa e difesa, creando un automatismo che ridurrebbe tempi e modalità di accertamento dei fatti, anche se ciò non è vero neppure sul piano processuale perché rimarrebbero le incombenze del processo.
È, però, assolutamente irragionevole equiparare, come è stato ricordato, comportamenti che possono essere assai diversi tra di loro solo perché avvengono in un determinato luogo. Non si può certo trattare allo stesso modo - come è stato osservato - chi blocca un rapinatore armato e chi, invece, spara freddamente ad un ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto o, ancora, chi si sbarazza della ex moglie infuriata che si è introdotta in casa. Spezzare il principio di proporzionalità tra difesa ed offesa in nome della superiorità di un bene materiale sul bene della vita, questo sì, è un delitto, per giunta criminogeno poiché spinge ad azioni sempre più agguerrite ed armate da parte della criminalità, spinge ad una sofisticata escalation di violenze.
Questa scelta è, inoltre, propagandistica. Nel nostro sistema già abbiamo la difesa dell'errore putativo per chi ritenga di reagire ad un'azione illegittima nella presunzione che essa si stia svolgendo con danno e pericolo per la vita o per i beni materiali; nella stessa vigente disciplina è anche riconosciuta la scriminante per la protezione dei beni materiali.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...
PIERLUIGI MANTINI. Come forze del centrosinistra, abbiamo proposto alcuni emendamenti per rendere più chiara ed efficiente tale disciplina, ma non possiamo certo cedere alla barbarie che oggi ci
proponete, in contrasto per irragionevolezza con l'articolo 3 della Costituzione ed in contrasto in modo evidente - come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e penale - con l'articolo 2 della Costituzione, poiché si compie un'illegittima valutazione di proporzionalità ex ante, che impedisce ai giudici di vagliare le concrete circostanze nelle quali si manifesta l'aggressione e l'eventuale possibilità per l'aggredito di difendere il proprio bene giuridico senza comprometterne uno costituzionalmente più elevato: sono le parole della Corte costituzionale, che ha un orientamento ormai consolidato.
Per tali ragioni, signor Presidente, chiedo che non si proceda oltre nell'esame del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che l'argomento è interessante, specie per i cosiddetti cultori della materia, però, il tempo è quello che è, per cui pregherei tutti di attenersi ai cinque minuti previsti, compresa l'onorevole Lucidi, che ha chiesto di parlare, alla quale darei sempre più tempo per tutto. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, le rivolgo un ringraziamento particolare, fuori computo dei tempi, però.
Come gruppo dei Democratici di sinistra, crediamo che la questione pregiudiziale presentata sia una buona occasione per fermarci e per non approvare questo provvedimento. Non è una legge, colleghi, che il paese sta aspettando: questo testo è un danno inutile ed immeritato, che estingue un comune patrimonio culturale e giuridico, un patrimonio formato con il sapiente contributo dei classici, dei maestri del diritto ed anche della coscienza civile, che ha affidato al principio della legittima difesa, così come è ora scritto, il compito di stabilire quel delicato confine dentro il quale l'azione di un uomo che offende un altro uomo in violazione della legge può trovare giustificazione.
Tale materia è da trattare con cura perché tocca quella sfera inviolabile che il diritto riconosce a ciascuno: la sfera dei diritti fondamentali, tra i quali, al primo posto, c'è la vita. Difendersi è già ammesso; già è data la possibilità a chi è ingiustamente aggredito di reagire per impedirlo.
Questa reazione, tuttavia, non può sconfinare, non può avvenire o prevalere ad ogni costo. Nell'imminenza dell'offesa di un diritto, quando non c'è tempo perché lo Stato intervenga, quel diritto va difeso ma la reazione deve essere proporzionata e non può infliggere un male maggiore di quello minacciato. Questa proporzione tra bene minacciato e bene sacrificato è un principio irrinunciabile. Non potremmo mai accettare che, per salvare un bene di secondo ordine, se ne sopprima uno di primaria importanza.
Questo principio ha permeato talmente il nostro diritto da resistere anche nel codice Rocco. È difficile tollerare che oggi, con la nostra mano, quel principio venga meno. Non è affatto vero che solo attraverso la presunzione di una proporzione tra il diritto che si difende e quello che si offende lo Stato decide di stare dalla parte di chi è costretto a reagire: è già così.
Il diritto, già oggi, tra l'innocente aggredito e l'ingiusto aggressore preferisce stare dalla parte dell'aggredito. Non è nemmeno vero che attraverso la presunzione di proporzionalità si riducano i tempi e le modalità di accertamento dei fatti, che si risparmi a chi si è difeso il confronto con un processo: lo sapete bene. Servirebbe in ogni caso una valutazione delle circostanze, delle modalità dell'aggressione e della reazione. Lo richiede la norma generale e lo richiederebbe il testo che intendete votare per verificare la legittima presenza in un posto, la legittima detenzione dell'arma, l'idoneità di un mezzo diverso, l'eventuale desistenza e il pericolo di aggressione.
Evitiamo, colleghi, per favore, di lanciare messaggi propagandisti, ideologici e - fatemelo dire - anche nevrotici che, oltretutto, affermano cose non vere.
Starei poi molto attenta ad affermare che in casa propria, nel proprio terreno, nel proprio negozio, ogni reazione diventi lecita e il giudice non debba metterci il
naso. È una concezione che ci preoccupa, perché associa l'idea della difesa privata a quella di una possibile giustizia privata. È una concezione privatistica del ricorso alla violenza e dei limiti della violenza che, oggi, semmai, abbiamo il dovere di scongiurare e non di promuovere.
Viviamo in una società dove spesso la violenza non è più avvertita come negazione di una relazione ma come modalità di relazione. Provate a pensare a quale messaggio negativo state offrendo ad una società che registra un aumento delle liti tra le persone - lo ricordava, qualche giorno fa, in quest'aula, anche il ministro Castelli -, che registra un aumento della violenza dentro le mura domestiche, dei conflitti esasperati tra le persone che si separano.
Il problema è capire che l'intervento del giudice, che finora ha sempre privilegiato le ragioni di chi si difende, non può essere misurato solo dentro il rapporto tra aggredito ed aggressore. È un controllo che salvaguarda e garantisce, insieme alla vittima, anche la società nel suo insieme, le sue pratiche di gestione dei conflitti interpersonali e sociali.
La persona è autorizzata a difendersi perché il suo interesse offeso assume in quel momento un valore superiore, ma non può farlo sino ad anteporre la proprietà alla vita. Non si può giungere a distruggere una vita umana per salvare un bene patrimoniale. La vita non può valere meno di uno o più oggetti.
Ricordo le parole della vedova di un gioielliere che fu ucciso nel 1999. Ella dichiarò: «Prima la vita, poi i beni». Questo testo dice il contrario! Colleghi, diciamolo anche noi: prima la vita poi i beni (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)!
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