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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 6).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fanfani 5.10, sul quale, subordinatamente, esprimo parere contrario, e raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.25 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Fanfani 5.10 se accedano all'invito al ritiro formulato dalla Commissione.
FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 443
Astenuti 5
Maggioranza 222
Hanno votato sì 295
Hanno votato no 148).
Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, l'articolo in esame nasce, e ringrazio al riguardo l'attenzione dell'onorevole relatrice, da una mia proposta di legge. Il recepimento di tale proposta scaturisce da un'esigenza di ordinamento interno del processo penale. Si è verificato in numerose occasioni, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione relativo a ricorsi su misure cautelari privative della libertà personale, che la Cassazione, entrando nel merito, abbia affermato il principio della mancanza di indizi sufficienti. Di fronte all'insussistenza degli indizi, si è posto il problema dell'inutilità di posticipare fino alla trattazione del dibattimento il proscioglimento che si delinea attraverso l'accoglimento di tali ricorsi per mancanza di indizi.
Al riguardo, ho presentato una proposta di legge, il cui contenuto è stato successivamente trasferito in un emendamento, accolto dalla relatrice ed ulteriormente corretto con l'approvazione dell'emendamento 5.25, in virtù del quale non si esclude la possibilità che nel corso delle indagini emergano elementi di revisione dell'originario giudicato della Corte di cassazione. Vi è una richiesta in tal senso anche da parte degli uffici della procura. Sarebbe veramente assurdo - purtroppo si è verificato - che al termine delle indagini non si procedesse ad una doverosa archiviazione. Si tratta di un elemento di semplificazione, a garanzia dell'ordinamento nonché a garanzia del lavoro dell'ufficio. Per tali motivi, raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'articolo in esame.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, dopo la votazione dell'articolo 5, il seguito dell'esame sarà rinviato alla seduta di domani.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 457
Maggioranza 229
Hanno votato sì 451
Hanno votato no 6).
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
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