...
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Sopprimerlo.
5. 10. Fanfani, Bonito.
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: il pubblico ministero aggiungere le seguenti: , al termine delle indagini,.
5. 25. La Commissione.
(Approvato)