Allegato A
Seduta n. 670 del 14/9/2005


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(A.C. 4604 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 10. Fanfani, Bonito.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: il pubblico ministero aggiungere le seguenti: , al termine delle indagini,.
5. 25. La Commissione.
(Approvato)