Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 578 dell'1/2/2005
Back Index Forward

Pag. 43


...
(Esame dell'articolo unico - A.C. 5521)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 2), nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 3).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 4).
Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti ammissibili riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 5).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, ritorno per l'ennesima volta ad esprimere il mio dissenso di coscienza dal provvedimento recante proroga di termini, in ciò che esso, con l'articolo 2, danneggerebbe surrettiziamente le aspettative di un determinato magistrato alla nomina di procuratore nazionale antimafia. E perciò stimo sarebbe lodevole e coraggioso almeno l'accoglimento degli emendamenti soppressivi di tale articolo, più o meno artefatto o vuoto a seguito degli emendamenti governativi.
Dato che siamo in sede di valutazione complessiva degli emendamenti, vorrei aggiungere brevemente qualcosa di più ampio, dicendo quanto segue. Se sussiste un legittimo interesse pubblico ad evitare questa nomina, tre sono gli strumenti leciti. Il primo, il motivato rigetto nel merito da parte del Consiglio superiore della magistratura, a suo tempo; il secondo, il motivato diniego da parte del Guardasigilli in sede di concerto; il terzo, il motivato ricorso alla magistratura amministrativa e ordinaria da parte dei controinteressati, eventualmente ritenutisi lesi da una tale nomina, nel caso fosse apprezzata come un nuovo favoritismo nei confronti del magistrato predetto.
Ciò posto, desidero dire anche che, a mio avviso, costituirebbe contraddizione somma, o peggio ancora che contraddizione, l'atteggiamento parlamentare politico di chi nel centrodestra, per un verso, tendesse a sfavorire la detta nomina di un magistrato assunto come politicizzato; per altro verso, contemporaneamente, a favorire l'ingresso alla Corte costituzionale di un deputato di vertice nei gruppi, il quale del predetto magistrato si assume rappresenti


Pag. 44

una sorta di anima gemella politica nel corpo dell'attività parlamentare. Oltre che, più in generale, l'antagonista globale dello stesso centrodestra, tranne che - si presume - quando non gli accada di sprofondarsi in meditazione degli sventurati del Movimento sociale bruciati vivi nel rogo di Primavalle.
Un tale ipotetico atteggiamento contraddittorio del centrodestra - cinicamente spiegabile o eticamente inspiegabile che possa essere - raggiungerebbe comunque il primato negativo di portare al contempo ad una violazione di legge, e bell'e buona, in argomento della nomina summenzionata, e ad una transazione non meno che indecente a carico di uno dei cardini principali degli impegni che l'attuale maggioranza ha assunto con i propri elettori. Elettori che si vedrebbero così grottescamente beffati - e certo non ne sarebbero lieti né per l'oggi né per l'avvenire - da questa specie di «giunta Milazzo», memorabile esperimento spurio, come si ricorderà, di altre stagioni, però storicamente bollato come una vera e propria vergogna della politica italiana (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sergio Rossi. Ne ha facoltà.

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, intervengo in merito agli emendamenti da noi presentati con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, che tratta del finanziamento provvisorio delle regioni; articolo che suscita una serie di perplessità che ne rendono, a nostro avviso, indispensabile una riformulazione, sia sostanziale sia formale. Si tratta di disposizioni connesse al sistema di finanziamento delle regioni introdotto con il decreto legislativo n. 56 del 2000, la cui applicazione presenta profili assai delicati.
Il comma 1 dell'articolo 4 non dispone una proroga di termini; piuttosto, prevede la sospensione, sino al 28 febbraio 2005, dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo poc'anzi citato sul federalismo fiscale, che disciplina il fondo perequativo nazionale e, quindi, determina l'attribuzione tra le regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA. Conseguentemente, viene sospesa anche l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 con il quale, in conformità ai criteri fissati dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000, è stata determinata in via definitiva la ripartizione della compartecipazione IVA relativa all'anno 2002 (si è previsto un trasferimento di 98 milioni di euro dalle regioni del sud a quelle del nord rispetto alle anticipazioni precedentemente liquidate).
I criteri di ripartizione del fondo perequativo sono stati oggetto di contestazione da parte di alcune regioni del sud. Il decreto legislativo n. 56 del 2000 - che rappresenta il primo passo compiuto per la realizzazione del federalismo fiscale - attua la delega di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ed ha soppresso, a decorrere dall'anno 2001, una serie di trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario. Più precisamente, la soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione, degli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera, della sovrattassa sul diesel e dei trasferimenti per il fondo sanitario nazionale è stata compensata con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale dallo 0,5 allo 0,9 per cento nella quota minima, e dall'1 all'1,4 per cento nella quota massima, nonché dall'istituzione di una compartecipazione al gettito IVA pari al 25,7 per cento del gettito, al netto dei contributi spettanti all'Unione europea e di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale.
L'attribuzione alle regioni avviene assumendo come base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT negli ultimi tre anni.
Le quote attribuite alle regioni devono tener conto anche del contributo per la solidarietà interregionale, nonché della quota destinata al fondo perequativo regionale, per consentire alle regioni con minore capacità fiscale di assolvere alle funzioni attribuite.


Pag. 45


I parametri introdotti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 per la determinazione delle quote di solidarietà sono la popolazione residente, la capacità fiscale, i fabbisogni sanitari e la dimensione geografica. La formula statistica di calcolo di tali quote è contenuta nell'allegato A al citato decreto legislativo.
Per l'anno 2005, alla determinazione delle quote si dovrebbe aver provveduto, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004, sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. La rideterminazione dovrebbe comprendere anche la quota di trasferimenti aboliti ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, finalizzati allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
L'attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 comporta la graduale eliminazione dei trasferimenti erariali alle regioni. Ai sensi dell'articolo 7, infatti, per l'anno 2001 a ciascuna regione è stato corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi ed il gettito derivante dall'addizionale regionale all'IRPEF e dall'accisa sulle benzine. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA, determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento, al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
Per gli anni 2002 e 2003, la quota di cui sopra è stata ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno, fino al totale azzeramento nel 2013. In sostanza, è la compartecipazione all'IVA la principale risorsa finanziaria che ha sostituito, quasi integralmente, i trasferimenti dallo Stato alle regioni.
Il superamento del criterio della spesa storica, anche soltanto per il 5 per cento all'anno, ha messo in difficoltà le regioni con scarsa capacità fiscale e con bilanci deficitari, che evidenziano una diminuzione delle risorse attribuite dai precedenti trasferimenti erariali per non avere impostato per tempo una politica di contenimento della spesa.
Tali regioni, infatti, lamentano che i criteri perequativi introdotti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 non assicurano il finanziamento integrale delle funzioni ordinarie e dei livelli essenziali di assistenza; tuttavia, vorrei rilevare che, in realtà, esse avevano avuto a disposizione ben quattro anni per impostare una politica di tagli all'assistenzialismo.
Al contrario, le regioni con maggiore capacità fiscale, soprattutto quelle del nord, si vedono sottratte risorse, da destinare alle regioni deficitarie, a causa del lento percorso con cui si perviene gradualmente al superamento del criterio della spesa storica, e dunque alla progressiva eliminazione dell'assistenzialismo.
Si pensi che, in base alla ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 per l'anno 2002, alla Lombardia è stata riconosciuta una compartecipazione IVA pari a 6.255 milioni di euro, di cui ben 3.703 sono destinati alla quota di concorso per la solidarietà interregionale. Si tratta, quindi, di una quota molto superiore al 50 per cento. Al Veneto è riconosciuta una compartecipazione IVA pari a 2.962 milioni di euro, di cui 827 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. L'Emilia-Romagna ha una compartecipazione IVA pari a 2.844 milioni di euro, di cui 881 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Al Piemonte, in corrispondenza di una compartecipazione IVA di 2.761 milioni di euro, corrisponde un importo di 455 milioni di euro destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Anche il Lazio concorre a tale fondo perequativo: infatti, a fronte di una compartecipazione IVA di 3.328 milioni di euro, 829 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Complessivamente, dette cinque regioni destinano 6.626 milioni di euro - ossia circa 13 mila miliardi di vecchie lire - al fondo perequativo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei


Pag. 46

ministri del 14 maggio 2004, che ha riequilibrato i trasferimenti, rettificandoli per il 5 per cento relativo alla spesa storica, modifica tali cifre di soli 98 milioni di euro, ossia dell'1,4 per cento. Nonostante tale leggera rettifica del fondo perequativo, le regioni del sud si sentono in diritto di contestare l'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000!
Vi sono, poi, regioni quali la Campania, in cui, a fronte di una compartecipazione di 2.490 milioni di euro, non vi è l'obbligo di destinare neanche un euro al fondo perequativo. La Puglia, con una compartecipazione pari a 1.839 milioni di euro, non destina - anch'essa - nulla a tale fondo. Le regioni cui non è stata richiesta la quota di solidarietà, oltre alla Campania ed alla Puglia, sono la Liguria, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Calabria.
Il decreto legislativo n. 56 del 2000 ha, quindi, creato contrasti tra le regioni, che già dal 2003 non sono riuscite a trovare un accordo, in sede di Conferenza Stato-regioni, su come modificare le norme di tale decreto, demandandone la soluzione al Governo.
Si ribadisce che uno tra i punti più controversi è l'adozione di criteri di ripartizione non indicati da principi costituzionali. L'articolo 119 della Costituzione stabilisce, infatti, che sia lo Stato ad istituire, nel proprio bilancio, un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 ha introdotto anche i parametri della dimensione geografica e della popolazione residente. Va evidenziato che tali parametri, non previsti dalla legge delega, risultano avere evidenza e valore nel momento in cui il sistema di finanziamento delle regioni deve assolvere anche alla copertura delle funzioni amministrative alle stesse regioni attribuite dalla legge Bassanini.
Quindi, le dimensioni geografiche e la popolazione, che incidono sulla spesa per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, devono pur essere correlate al finanziamento. È condivisibile rivalutare l'impatto delle norme del decreto legislativo n. 56 del 2000, al fine di adeguarle alle mutate esigenze delle regioni e ai limiti imposti dal patto di stabilità...

PRESIDENTE. Onorevole Sergio Rossi...

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, ho quasi concluso il mio intervento.
Come dicevo, occorre fare ciò con il limite del rispetto di un vero meccanismo di federalismo fiscale, che però non sottragga più risorse al nord per destinarle alle spese assistenzialistiche e storiche delle regioni arretrate.
La disposizione contenuta nel decreto-legge in esame appare insufficiente in quanto una sospensione di soli due mesi non coinciderà con l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative. Infatti, scaduto il termine del 28 febbraio, sarebbe nuovamente in vigore il decreto legislativo n. 56 del 2000. Tuttavia, con ogni probabilità, ciò non avverrà. Vi sarà un'altra proroga, perché sarà necessario tramutare in disposizione legislativa la proposta elaborata e presentata dal Governo ed approvata dalla Conferenza unificata delle regioni, come previsto dal testo.
Pertanto - e concludo, signor Presidente - sarebbe più coerente procedere alla riforma del decreto n. 56 del 2000, in ottemperanza ai principi del titolo V della parte seconda della Costituzione, evitando però la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, che comunque rappresenta una disciplina più recente rispetto al criterio di anticipazioni alle regioni in base alla spesa corrente e che, comunque, garantirebbe un ordinato finanziamento delle regioni durante la fase transitoria (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra le pieghe dei provvedimenti sull'accesso al mercato dell'autotrasporto merci e sui contributi agli


Pag. 47

spettacoli dal vivo, in questo decreto-legge si nasconde (e neanche tanto bene) una norma che costituisce il più insidioso attacco di questi anni alla indipendenza dell'ordine giudiziario e che costituisce un precedente pericoloso e denso di gravi conseguenze. Mi riferisco - come è a tutti noto - all'articolo 2 di questo decreto-legge, che prevede la proroga nella carica del magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia.
Onorevoli colleghi, sarebbe la prima volta nella storia della nostra Repubblica che un magistrato viene mantenuto nel suo incarico e nelle sue funzioni mediante un provvedimento ad hoc del potere esecutivo, un precedente non ancora scritto nella storia di questa Repubblica e nelle recenti esperienze di questa maggioranza che ormai, purtroppo, ci ha abituati a molti provvedimenti ad personam.
Questo provvedimento, questo inedito precedente, costituirebbe un grave vulnus costituzionale. È a tutti noto che l'articolo 105 della Costituzione affida in maniera esclusiva al Consiglio superiore della magistratura la nomina, l'assegnazione ed i trasferimenti nei loro incarichi dei magistrati. Questa facoltà spetta, dunque, ad un organo costituzionale ben individuato, che non è certamente il Governo e su cui il Governo stesso non può influire, se non nei modi consentiti in via generale dalla Costituzione e dalle leggi.
Con l'approvazione di questa norma si configurerebbe un vulnus costituzionale: dunque, l'articolo 2 di questo decreto-legge andrebbe ad espropriare le funzioni proprie del Consiglio superiore della magistratura e rischierebbe di creare un conflitto tra i poteri dello Stato.
Qual è la motivazione che viene addotta, senza grande convinzione e grandi approfondimenti, nella relazione introduttiva di questo decreto-legge da parte del Governo? Quella di evitare qualsiasi soluzione di continuità nella carica così importante di procuratore nazionale antimafia e di consentire senza soste una lotta alla criminalità organizzata. Colleghi, questa è un'esigenza sacrosanta di cui tutti ci vogliamo fare carico, ma non è questo il modo di affrontarla. Perché, allora, applicare questa norma solamente al procuratore nazionale, come è scritto all'articolo 2, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge? Perché non applicare questa regola ed evitare le soluzioni di continuità rispetto a tutti i procuratori nazionali antimafia? Perché non farne una regola generale e farne, invece, una regola solo per questo procuratore antimafia? Forse che l'esigenza della lotta antimafia incessante c'è solo oggi e non ci sarà nel prossimo futuro? Perché non applicarla, allora, come regola generale ai procuratori di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, che sono anch'essi in prima linea nella lotta alla criminalità e anch'essi ricoprono funzioni che non tollerano soluzioni di continuità? No, questa norma si limita ad occuparsi solo di una carica, e soltanto di quella carica occupata da un magistrato in questo momento.
Inoltre, anche nel concreto, l'esigenza di evitare vuoti di potere o vuoti di occupazione della carica non sussiste. Il Consiglio superiore della magistratura, il 4 novembre 2004, ha provveduto a pubblicare il concorso per la copertura del posto che si sarebbe reso vacante nei prossimi giorni. È già scaduto il termine per la presentazione delle domande e il procedimento di nomina del successore del procuratore nazionale antimafia è in fase di avanzata prosecuzione. Dunque, non ci sarebbe alcun rischio che la carica rimanga vacante anche per poco tempo.
Il motivo, allora - cari colleghi -, come tutti sappiamo, non è quello falsamente dichiarato dal Governo, ma quello di interferire da parte del Governo in un concorso legittimo già in atto davanti all'organo deputato per queste scelte, ossia il Consiglio superiore della magistratura, per evitare che da quel concorso scaturisca un esito che il Governo non gradisce. Questa è la funzione di tale decreto-legge, ossia quella di espropriare il CSM di un potere che gli compete secondo la Costituzione e di intervenire contro i legittimi interessi dei partecipanti a questo concorso.
È una volontà conclamata e addirittura spudoratamente dichiarata anche da alcuni


Pag. 48

parlamentari della maggioranza che hanno sostenuto questo provvedimento, i quali hanno affermato che, se non si interviene in questo modo, c'è il rischio che il Consiglio superiore della magistratura nomini per quella posizione un certo magistrato che essi non vogliono; e, per questo, si deve intervenire con un decreto-legge.
Si tratta allora di un provvedimento - anche questa è la sua novità, non ci stupiamo più di nulla, ma qualche volta ci indigniamo ancora perché non abbiamo perso questa capacità - contra personam ed eversivo. Non abbiamo esitazioni ad usare questo aggettivo. È un provvedimento eversivo dal punto di vista costituzionale e per i conflitti che determinerà con gli altri poteri dello Stato. È un provvedimento eversivo perché va ad intaccare i diritti delle singole persone, che non hanno modo di difendersi da questa prevaricazione di una maggioranza che si sente onnipotente.
I nostri emendamenti all'articolo 2 vogliono in primo luogo evitare ciò, ma si fanno anche carico dell'esigenza generale. Vogliamo evitare pause nella lotta al crimine organizzato; pertanto, colleghi della maggioranza, se la motivazione contenuta nella relazione introduttiva è sincera, noi vi sfidiamo ad accogliere i nostri emendamenti all'articolo 2, che non intendono interferire con i concorsi in atto, ma modificare una norma di carattere generale per evitare che vi siano pause nella lotta alla criminalità organizzata. Vi sono emendamenti che consentiranno al procuratore nazionale antimafia di rimanere in carica fino al giorno in cui non verrà sostituito dal successore legittimamente e correttamente scelto, non da una maggioranza parlamentare, non da un Governo, ma dall'organo a ciò deputato, il Consiglio superiore della magistratura.
Se questi emendamenti verranno respinti, vorrà dire, come purtroppo temiamo sia, che a voi della lotta alla criminalità organizzata non importa un fico secco, perché quello che vi interessa è affermare ancora una volta la capacità di onnipotenza di una maggioranza che può giungere perfino, con un atto di legge e di Governo, a decidere quali magistrati possono e quali non possono ricoprire determinate cariche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Presidente, come ha già precedentemente fatto il collega Sergio Rossi, e come immagino faranno molti altri colleghi della Lega Nord che interverranno dopo di me sul complesso degli emendamenti, vorrei continuare ad illustrare l'articolo 4.
Questo articolo a nostro avviso suscita una serie di perplessità, che rendono indispensabile ed imprescindibile una sua riformulazione formale e anche sostanziale. Il primo comma di questo articolo non dispone una proroga dei termini, ma prevede la sospensione fino al 28 febbraio 2005 dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000. Questo decreto, durante la XIII legislatura, fu ribattezzato «federalismo fiscale»; sin da allora noi fummo critici nei confronti di questa misura in quanto la ritenevamo minima. Oggi, a cinque anni di distanza, rimane comunque un piccolo segnale nella direzione da noi auspicata e tanto desiderata, ragione principale per cui sediamo in questo Parlamento, cioè quella di un federalismo fiscale compiuto.
Il decreto legislativo in questione disciplinava il fondo perequativo nazionale e, di conseguenza, determinava la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA. Conseguentemente, viene sospesa anche l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio del 2004, con il quale, in conformità ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, è stata determinata in via definitiva la ripartizione della compartecipazione IVA relativa all'anno 2002.
Quindi, l'effetto dell'articolo 4 va in una direzione assolutamente contraria a quella da noi auspicata. A distanza di cinque anni dall'approvazione di quel decreto legislativo, adottato sulla base dell'articolo 10 della legge delega n. 133 del 13 maggio


Pag. 49

1999, credo che avremmo potuto e dovuto fare molto di più, in termini di federalismo fiscale, in termini cioè di spostamento dell'asse delle risorse dal centro verso la periferia. Pertanto, oggi noi ci troviamo nella paradossale situazione di dover difendere e sostenere un provvedimento che anni fa ci vide critici. Ricordo che, prima di allora, i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario erano relativi all'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione, nonché agli indennizzi di usura per i mezzi d'opera (cioè la manutenzione stradale), alla soprattassa sul diesel e ai trasferimenti per il Fondo sanitario nazionale.
Con tale decreto legislativo, i suddetti trasferimenti sono stati compensati, da una parte, con l'aumento dell'addizionale regionale, dall'altra, con l'istituzione della compartecipazione al gettito IVA (pari al 25,7 per cento del gettito netto), con i contributi UE e con quanto devoluto alle regioni a statuto speciale.
Le quote attribuite alle regioni devono tener conto anche del contributo per la solidarietà interregionale e della quota destinata al fondo perequativo regionale. Ciò al fine di consentire alle regioni con una minore capacità fiscale di assolvere alle funzioni loro attribuite. Il meccanismo di riparto delle risorse previsto dal citato decreto legislativo - che l'articolo 4 in modo del tutto inopinato sospende - prevede una sostanziale trasformazione del riparto, con la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale che continua a precedere la quantificazione delle risorse disponibili. Questa viene concordata fra Stato centrale e regioni, con un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. A testimoniare ciò, la legge finanziaria per il 2005 ha provveduto ad individuare il fabbisogno per il triennio successivo, subordinando tuttavia l'erogazione della quota dei finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa del 2004 alla stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.
Una volta fissato il fabbisogno nazionale, si procede poi alla determinazione del fabbisogno regionale, con un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, successivamente recepito dal CIPE. La determinazione delle risorse da erogare a ciascuna regione, a copertura della spesa sanitaria, deve essere effettuata tenendo presenti più aspetti: logicamente, il fabbisogno sanitario, la popolazione residente, la capacità fiscale, ed infine la dimensione geografica di ciascuna regione. Anche se occorre dire, ad onor del vero, che il riparto del fabbisogno operato dal CIPE è stato di fatto sino ad ora determinato solo sulla base del criterio del fabbisogno sanitario.
Entro il 30 settembre di ciascun anno, viene determinato per ciascuna regione, a copertura del fabbisogno, l'ammontare in base alle seguenti quote: una quota di compartecipazione all'IVA, una quota di concorso alla solidarietà interregionale ed una quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, oltre che ovviamente le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione al gettito dell'IRAP, al gettito dell'addizionale IRPEF ed anche dell'accisa sulla benzina.
Quindi, il meccanismo di perequazione delle risorse ruota intorno al perno del sistema di riparto, dato dal meccanismo di redistribuzione della compartecipazione dell'IVA, che è uno strumento di perequazione delle capacità fiscali delle singole regioni.
Nello specifico, la perequazione avviene sulla base di una formula piuttosto complicata (anche allora fummo molto critici in ordine alla sua determinazione), in base alla quale l'IVA da assegnare a ciascuna regione è data dalla somma dei seguenti criteri di riparto: mi riferisco, in primo luogo, alla determinazione del gettito IVA, spettante a ciascuna regione, sulla base del solo criterio della quota capitaria. In sostanza, il gettito nazionale della compartecipazione IVA viene diviso per il numero complessivo degli abitanti e moltiplicato per la popolazione residente in ciascuna regione.
Mi fa piacere che vi sia questo chiacchierio. Capisco che si tratta di argomenti difficili, di una materia complicata e complessa ma, Presidente, dato che...


Pag. 50

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, deve essere indulgente, anche perché l'ora è tarda.

DAVIDE CAPARINI. Sono indulgente, ma...

PRESIDENTE. Prego i colleghi che vogliano parlare di farlo altrove.

DAVIDE CAPARINI. Considerato che vi sono molti deputati che hanno chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti...

PRESIDENTE. Sì, ho l'elenco degli iscritti a parlare.

DAVIDE CAPARINI. Allora, lo dica ai colleghi in modo tale che si regolino di conseguenza. Chi è interessato, ascolti, chi non è interessato ad un argomento che mi sembra importante come il federalismo fiscale, soprattutto con riferimento alla materia sanitaria, si prepari ad andare a cenare!
Stavo parlando della somma dei criteri di riparto. Ho fatto precedentemente riferimento alla determinazione del gettito IVA spettante a ciascuna regione, alla perequazione della capacità fiscale al fine di ridurre del 90 per cento le distanze rispetto alla media nazionale. Si tratta, quindi, di un meccanismo molto forte di perequazione. Lo scostamento residuale del 10 per cento viene mantenuto al fine di dare alle regioni più povere un incentivo all'incremento della propria base imponibile.
Inoltre, vi è una perequazione dei fabbisogni sanitari. Il fabbisogno sanitario di ciascuna regione, come determinato sulla base del fabbisogno nazionale, viene rapportato alla popolazione residente ed al territorio regionale, con una perequazione pari al cento per cento.
Vi è, altresì, la perequazione dei fabbisogni correlati alle spese correnti, diversi da quelle sanitarie di ciascuna regione, per le quali si presume che le regioni di maggiori dimensioni possano conseguire economie di scala che favoriscano una riduzione delle spese ad esse relative.
Inoltre, per concludere questo panorama sul sistema perequativo del decreto legislativo n. 56 del 2000, prima dell'entrata definitiva di tale sistema, è stata prevista una lunga fase transitoria, nel corso della quale la perequazione viene corretta, attraverso il ricorso al criterio della spesa storica, introdotto al fine di garantire che, all'attuazione del nuovo meccanismo di finanziamento, non derivi per le regioni una riduzione delle risorse destinate alla sanità negli anni precedenti.
Infatti, per il primo anno di attuazione della riforma (2001), il decreto aveva previsto che il riparto dell'IVA tra le regioni venisse effettuato in modo da garantire a ciascuna regione esattamente le stesse risorse che avrebbero ottenuto in assenza della riforma. Per gli anni successivi, ovviamente, è stata prevista una riduzione della quota di incidenza della spesa storica del 5 per cento l'anno. A decorrere dal 2004, tale quota venne ulteriormente ridotta di un 9 per cento annuo, fino al totale azzeramento, previsto nel 2013.
Con l'articolo 4 di questo decreto-legge stiamo incidendo su tale meccanismo.
Mi pregio di appartenere alla regione Lombardia che, più di altre, contribuisce alla solidarietà interregionale con 3.702 milioni di euro l'anno, su una base di compartecipazione IVA pari a 6.255 milioni di euro. Quindi, sono da rimandare al mittente tutte quelle accuse che, purtroppo, ancora oggi vengono rivolte dalle regioni con maggiori difficoltà e con minori capacità contributive a quelle più ricche.
Come vedete il meccanismo perequativo - che noi, allora, contestammo ritenendolo una piccola cosa rispetto al nostro programma - costituisce un primo approccio positivo verso un sistema fiscale federale. Potrei anche citare il Veneto che, con una compartecipazione IVA di 2.962 milioni di euro, ne destina 827 mila alla solidarietà interregionale.
Le regioni che ricevono e non danno sono ben note e, molto spesso, durante l'esame della legge finanziaria ci troviamo


Pag. 51

a dover approvare provvedimenti ad hoc per la loro sanità, nel tentativo di rattoppare buchi creati da cattive gestioni, dall'incapacità di produrre economie di scala, dall'incapacità di gestire la sanità come si dovrebbe.
Quindi, la disposizione contenuta in questo decreto-legge appare insufficiente in quanto una sospensione, anche solo di due mesi, non coincide con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 56 del 2000. Sarebbe dunque più opportuno procedere ad una riforma del suddetto decreto legislativo in inottemperanza ai principi del Titolo V della seconda parte della Costituzione, evitando la sospensione dell'applicazione dello stesso decreto legislativo che comunque - lo ribadisco - rappresenta una disciplina più recente rispetto al criterio di anticipazioni alle regioni in base alla spesa corrente, garantendo un ordinato finanziamento delle regioni durante la fase transitoria.
In conclusione, con gli emendamenti che abbiamo presentato intendiamo abrogare l'articolo 4 di questo decreto-legge, per evitare che si ricorra all'erogazione provvisoria alle regioni a statuto ordinario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Quindi, invito i colleghi a prestare attenzione a questo provvedimento e soprattutto all'articolo 4 che rappresenta un punto nevralgico per l'attuazione del grande progetto di federalismo fiscale (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi in particolare sugli articoli 1 e 6. Il Comitato per la legislazione, nell'espressione del parere, in merito a tali articoli ha evidenziato che, sulla proroga al 28 febbraio 2005 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, si sarebbe dovuta valutare la congruità dell'uso dello strumento normativo del decreto-legge, tenendo conto che all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il differimento di tale termine può essere adottato tramite decreto ministeriale.
Per tali motivi, ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento 1.1 che sopprime tale proroga. Non sono contrario alla proroga dell'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, ma ritengo - anche sulla base del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - che la si sarebbe dovuta introdurre con decreto ministeriale. Si tratta di una procedura già adottata in passato e che ha permesso nei termini l'approvazione del bilancio con uno strumento normativo di rango inferiore rispetto al decreto-legge.
La stessa situazione si ripete anche per l'articolo 6. In attesa della riforma della disciplina organica dello spettacolo, il decreto in oggetto prevede con una norma di rango primario la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento nonché l'estensione dell'ambito applicativo. Anche in questo caso il Comitato per la legislazione ha suggerito di non utilizzare lo strumento del decreto-legge, bensì un decreto ministeriale, onde ottenere il medesimo risultato. Si tratta delle questioni preliminari che ho ritenuto opportuno segnalare all'aula in merito alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto. Quindi, suggerisco una sorta di delegificazione in merito all'utilizzazione del decreto-legge, sia per la proroga in materia di bilancio di previsione degli enti locali, sia per quanto riguarda la riapertura dei termini per partecipare al riparto del Fondo unico per lo spettacolo.
Tuttavia, vorrei anche riaffermare l'importanza dei bilanci degli enti locali. Tale sistema a lungo è stato considerato come mero adempimento di legge, con la conseguenza che l'aspetto contabile ha oscurato quelli programmatorio e gestionale che invece caratterizzano gli enti locali e su cui ci si dovrebbe soffermare con maggiore attenzione. Infatti, il bilancio di previsione è un documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente e deve assolvere contemporaneamente


Pag. 52

a funzioni politico-amministrative, economico-finanziarie nonché informative. In particolare, deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso strumento di programmazione e finanziamento degli enti locali.
Quindi, il bilancio di previsione è un momento conclusivo della fase di previsione e programmazione; esso deve illustrare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione e con il quadro economico-finanziario.
L'autonomia degli enti locali è importante e noi, che rappresentiamo una forza autonomista e federalista, teniamo molto a tale aspetto della fase programmatoria degli enti locali.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, come è noto, è fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'articolo 1 del decreto-legge in esame, come modificato dalle Commissioni, prevede il differimento di tale termine di novanta giorni, arrivando al 31 marzo 2005. Tale differimento, originariamente limitato al 28 febbraio, si è reso necessario in relazione alle rilevanti novità in materia di enti locali contenute nella legge finanziaria per il 2005, la cui approvazione è intervenuta soltanto il 29 dicembre 2004. Gli enti locali hanno incontrato considerevoli difficoltà nella predisposizione dei bilanci di previsione per il 2005 entro il termine del 31 dicembre 2004, stabilito dal citato Testo unico. In mancanza di certezze sugli esatti contenuti della legge finanziaria per il 2005 risultava difficile predisporre un documento finanziario quale il bilancio di previsione degli enti locali.
Il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è dunque spesso reso necessario, anche negli anni precedenti, per consentire ai comuni e alle province una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nella manovra di finanza pubblica. La definizione del quadro dei trasferimenti erariali e delle risorse proprie degli enti locali è infatti affidata dal 1997 alle leggi finanziarie, che provvedono a determinare, per gli esercizi finanziari relativi, l'ammontare delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da trasferire alle province e ai comuni, che, tenendo conto anche delle risorse proprie, definiscono il quadro complessivo della finanza locale.
L'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel fissare al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ha demandato a un decreto del ministro dell'interno, da adottare d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze. Quest'ultima disposizione, che si configura sostanzialmente come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, come invece sta accadendo nel caso in esame, in cui si ricorre alla decretazione per prorogare il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali.
Lo scorso anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 31 marzo 2004 con decreto del ministro dell'interno 23 dicembre 2003, e successivamente al 31 maggio 2004 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004.
Analoga procedura era stata seguita anche nel 2003: il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 31 marzo 2003, con decreto del ministro dell'interno 19 dicembre 2002, e successivamente al 30 maggio 2003 dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2003.
Si ricorda anche che a norma dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del


Pag. 53

2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato altresì il termine per deliberare sia le tariffe e le aliquote di imposta per tributi e servizi locali sia l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF.
Entro tale data viene stabilito anche il termine per l'approvazione dei regolamenti, relativi alle entrate degli enti locali, la cui efficacia, nel caso in cui vengano adottati successivamente al termine suddetto, decorrerebbe comunque dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione. In tal modo vengono fatti coincidere i termini relativi alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe dei servizi locali con il termine dell'approvazione del bilancio.
Signor Presidente, con questa lunga esposizione, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, intendo non solo sollecitare l'approvazione da parte dei colleghi dell'emendamento soppressivo a mia firma, per ritornare alla prassi, prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, della emanazione di un decreto ministeriale per differire il termine per l'approvazione del bilancio, ma anche far presente che, ove ciò non fosse possibile qualora l'emendamento venisse bocciato, abbiamo proposto una proroga al 30 aprile per quanto riguarda il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali.
Tale emendamento, tra l'altro, è accompagnato da un altro identico, a firma dei colleghi della minoranza, e speriamo che il Governo accolga questa ulteriore proroga, poiché siamo coscienti che molti enti locali sono purtroppo in difficoltà nella programmazione dello strumento di previsione, lo strumento di lavoro più importante, che è il bilancio di previsione e che, quindi, una ulteriore proroga al 30 aprile 2005 potrebbe aiutare moltissime province e comuni ad elaborare e a predisporre un documento finanziario tale da consentire loro di lavorare meglio nel presente anno amministrativo 2005.
È questo l'auspicio che formulo, sperando che, se non potrà essere realizzato (come penso, conoscendo il parere espresso sia dal relatore che dal Governo di sopprimere l'articolo 1), almeno in subordine si possa passare all'approvazione dell'emendamento successivo Fontanini 1.2 che - ripeto - proroga il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 aprile 2005.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata alla conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo (sono oltre centocinquanta). Il Parlamento è ormai paralizzato nell'attività legislativa, che si è ridotta alla conversione di decreti-legge; quest'ultimo riguarda la proroga di diversi termini, come numerosi sono stati i decreti-legge già adottati e contenenti gli argomenti più svariati.
I colleghi intervenuti prima di me hanno tutti richiamato temi diversi, come il bilancio di previsione degli enti locali, il procuratore nazionale antimafia (argomento sul quale interverrò più avanti), il fondo presso la Cassa depositi e prestiti, la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, il finanziamento degli enti locali ed il federalismo, le prestazioni infermieristiche, cioè tutta una serie di argomenti che non hanno alcun collegamento fra loro, che hanno un solo filo comune, che è quello di contraddire spesso provvedimenti precedenti e tutti attenti a privilegiare alcune esigenze di settori della maggioranza.
Tutti questi argomenti denotano però, evidentemente, se le proroghe dei termini sono tanto numerose e frequenti, una profonda inefficienza del Governo che non riesce a rispettare i limiti e gli obiettivi che, di volta in volta, si è dato.
Interverrò, come dicevo, sull'articolo 2 del decreto-legge, disposizione tanto più anomala, anche con riferimento alla casistica


Pag. 54

delle proroghe, in quanto del tutto estranea a tutti gli oggetti contenuti nel provvedimento in esame.
Questa maggioranza ha già fatto ricorso in altre occasioni al sistema del «treno in corsa». L'ha fatto, ad esempio, con la legge n. 140 del 2003, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, il cui articolo 1 ha recepito il cosiddetto lodo Schifani, mirante alla sospensione non dei processi relativi alle più alte cariche dello Stato, ma soltanto di quelli che riguardavano e riguardano il Presidente del Consiglio, e con la cosiddetta norma «salva Previti», strumenti utilizzati per scopi estranei ai provvedimenti in cui sono contenuti.
Anche in questo caso vi è stato l'aggancio ad un «treno in corsa»: di certo non per riparare ad inefficienze, ma unicamente per espropriare - in maniera conclamata, se si ha riguardo alle dichiarazioni rese dal presidente della Commissione giustizia del Senato - funzioni e competenze del Consiglio superiore della magistratura. Non per riparare ad inefficienze perché l'articolo 2 del decreto-legge in esame interviene su un concorso che è stato già bandito e su una procedura concorsuale già in atto. Quindi, non c'era e non c'è, come si afferma nella relazione, il rischio di vacatio nella lotta alla mafia. Inoltre, fa specie che la maggioranza ed il Governo manifestino tale preoccupazione quando abbiamo visto che la lotta alla mafia questo Governo la fa con le trasmissioni televisive «riparatrici», che fanno seguito a programmi che si occupano - effettivamente - delle cause e delle manifestazioni della mafia!
A differenza delle altre disposizioni citate, l'articolo 2 del decreto-legge in esame non è stato dettato a favore di una persona - per sollevare il Presidente del Consiglio dai processi pendenti o per affrancare l'onorevole Previti dalle sue pendenze processuali - ma contro una persona: contro il magistrato che la maggioranza ritiene possa essere o debba essere quello in possesso dei titoli per sostituire l'attuale procuratore nazionale antimafia. Quindi, si tratta di una disposizione non per la lotta alla mafia, ma per la lotta al Consiglio superiore della magistratura!
Perché si interviene in tal modo? Il testo originario prevedeva la semplice proroga dell'attuale procuratore fino al suo settantaduesimo anno di età (quindi, fino al 1o agosto di quest'anno), ma non impediva lo svolgimento delle procedure concorsuali e non imponeva che il posto fosse considerato vacante dal momento della cessazione delle funzioni da parte del procuratore nazionale antimafia. La Commissione giustizia è andata oltre: avvedendosi che per la data del 1o agosto non vi sarebbe stata la possibilità di bloccare il procedimento in atto, ha prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2005 ed ha inserito una norma di sbarramento che impedisce al Consiglio superiore della magistratura di dichiarare la vacanza del posto e, quindi, di attivare le procedure concorsuali. Si tratta di una disposizione gravissima, la cui gravità non viene modificata né attenuata dall'emendamento che il Comitato dei nove ha presentato.
Noi abbiamo presentato alcune proposte emendative soppressive o modificative dell'articolo 2 poiché riteniamo che tale disposizione sia profondamente anticostituzionale. Invero, esso invade illegittimamente la sfera e le attribuzioni esclusive del Consiglio superiore della magistratura e, di fatto, proroga una funzione giurisdizionale senza che l'esecutivo abbia il potere di farlo.
Quindi, sottoponiamo le nostre proposte emendative all'attenzione di quella parte della maggioranza che si è dichiarata più attenta ai temi e ai problemi della giustizia. Chiediamo a questa parte della maggioranza di esprimere concretamente, attraverso il voto favorevole sulle nostre proposte emendative, la sua conclamata sensibilità, che vogliamo sia portata all'attenzione dell'Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, il mio intervento si limiterà al


Pag. 55

complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1, che prevede la proroga al 31 marzo 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali.
Siamo favorevoli alla proroga di questo termine. Infatti, riscontriamo che la gran parte dei comuni e delle province italiane non ha ancora approvato i bilanci ed è in difficoltà nel farlo, soprattutto perché non è ancora in grado di sapere (il Ministero dell'interno deve rendere noti i dati) quali sono i trasferimenti erariali previsti per ogni singolo comune per l'anno 2005.
Esaminando le poste di bilancio ed i capitoli di bilancio riferiti agli enti locali, abbiamo constatato che, nel 2005, vi sarà un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, pari a circa 500 milioni di euro (si tratta di un'ulteriore riduzione, dopo quella dello scorso anno). Dal 2002 al 2005, il taglio dei trasferimenti ai comuni si aggira intorno ad un miliardo di euro. Ovviamente, in questi quattro anni ha inciso un aumento dei costi anche per i comuni per l'incidenza dell'inflazione. Se sui 14 miliardi e mezzo di trasferimenti che, nel complesso, vengono erogati ai comuni calcoliamo l'incidenza dell'inflazione registrata in questi quattro anni (intorno al 9,5 per cento), ci accorgiamo che, in termini reali, i trasferimenti hanno subito un taglio. Le amministrazioni locali si trovano a poter acquistare con le stesse risorse, per effetto dell'inflazione che incide per un miliardo e mezzo di euro.
In totale, dal 2002 al 2005, gli enti locali hanno la necessità di trovare maggiori risorse, pari a due miliardi e mezzo di euro. Le amministrazioni possono trovare queste maggiori risorse chiedendole direttamente ai cittadini, attraverso l'ICI, l'aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani e l'aumento delle tariffe che vanno a colpire, in modo particolare, le famiglie. Infatti, l'aumento delle tariffe da parte degli enti locali significa un aumento dei buoni pasto per i bambini che vanno a scuola, un aumento del costo dei trasporti scolastici e delle rette degli asili nido.
Mentre, da una parte, il Governo ci promette una riduzione fiscale (quindi, un aumento minimo delle buste paga), dall'altra, ci troviamo con una minore disponibilità di reddito. Infatti, aumentano i costi per le famiglie e per i cittadini, che sono costretti a spendere molto di più per determinati servizi.
Concordiamo con la decisione di stabilire la proroga del termine per l'approvazione del bilancio. Tuttavia, non affrontate la vera questione, ossia che, in questi anni, da una parte avete predicato la voglia di federalismo, la devolution, e, dall'altra, avete inciso fortemente sulle prerogative degli enti locali, creando problemi alle autonomie locali.
Oltre a questo, un'altra questione fondamentale e importante, che sta creando dei grossissimi problemi nell'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali, è rappresentata dalle regole e dalle norme del patto di stabilità, che nel corso di questi ultimi quattro anni sono cambiate tre volte. Una prima volta il patto di stabilità si è basato solo sulle spese correnti - mi riferisco alla finanziaria approvata nel 2001 per l'anno 2002 -; successivamente, è stato inserito il meccanismo che valutava l'incremento di spesa basato sul disavanzo, quindi sull'aumento o meno del disavanzo (del saldo tra entrate e spese); da quest'anno è stato ripristinato ancora una volta il calcolo sulla base di quelle che sono le spese; ma la novità è che quest'anno vengono calcolate anche le spese in conto capitale e - altra novità - il patto di stabilità viene applicato anche per i comuni che vanno dai tremila ai cinquemila abitanti, comuni che fino all'anno scorso non dovevano sottostare ai limiti previsti da tale patto. Ebbene, la questione sta creando dei grossissimi problemi proprio ai piccoli comuni, ma in generale a tutti gli enti locali; il fatto di aver previsto che nei parametri del calcolo del patto di stabilità vadano considerate anche le spese in conto capitale sta comportando dei grossi problemi nella programmazione degli investimenti.
Guardate, dalla relazione della Corte dei conti della settimana scorsa risulta che


Pag. 56

il 60 per cento degli investimenti pubblici (per quanto riguarda le opere pubbliche) viene fatto dagli enti locali; quindi, il fatto di aver stabilito queste norme sul patto di stabilità, che prevedono di imporre tale patto anche agli enti locali che vanno dai tremila ai cinquemila abitanti ed il fatto di aver introdotto, non il saldo tra le entrate e le spese, com'era previsto l'anno scorso, ma il parametro solo ed esclusivamente sulla spesa, prevedendo in più la spesa in conto capitale, impedirà a molti enti locali di effettuare gli investimenti necessari per la sistemazione di strade, di scuole e di quelle strutture di cui il nostro paese ha fondamentale bisogno.
Un'altra questione importante e fondamentale, che credo vada sottolineata nell'approvazione di questo provvedimento, riguarda le opere già finanziate, per le quali le somme sono già impegnate. A questo proposito, è stato previsto il comma 29 (mi riferisco alla legge finanziaria), che prevede che la Cassa depositi e prestiti eroghi, solo per quanto riguarda la cassa (quindi non per la competenza), i soldi necessari ai comuni per gli stati avanzamento lavori (stiamo parlando di opere già finanziate e appaltate, prima che entrasse in vigore l'ultima finanziaria). Quindi, qualora il pagamento di questo stato avanzamento lavori comporti lo sforamento rispetto al patto di stabilità, i comuni possono rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti, che anticipa i soldi, in attesa che il comune risolva il problema temporaneo. Infatti, come ben sappiamo, soprattutto per i piccoli enti, le spese per investimento non hanno un andamento omogeneo, ma possono avere dei picchi a seconda delle situazioni (infatti, se si deve costruire una scuola, può capitare che lo si faccia nel 2005, il che vuol dire ovviamente che non è stato fatto nel 2004 e non sarà fatto nel 2006). Questo meccanismo previsto per compensare poteva essere congegnato in modo molto più semplice, escludendo dal calcolo del patto di stabilità le spese già impegnate, gli stati di avanzamento già impegnati alla data di approvazione della finanziaria (proposta che abbiamo fatto più volte in sede di approvazione della finanziaria sia in Commissione sia in Assemblea, che purtroppo non è stata accolta). Ebbene, era previsto che i comuni avrebbero dovuto esigere l'erogazione di questi soldi entro il 31 gennaio. Ho chiesto informazioni dieci giorni fa alla Cassa depositi e prestiti: non sapevano dell'esistenza di questo comma. In Commissione adesso è stata approvata la proposta di prorogare il termine al 30 aprile per la richiesta di questi soldi, ma è necessario che ciò sia accompagnato da una circolare che spieghi al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti che è stato previsto un apposito riferimento normativo proprio per dare risposta a tale esigenza.
Infine, volevo soffermarmi su un'altra questione fondamentale ed importante; essa rappresenta un problema ancora aperto, che spero venga risolto presto. Se ben ricordate, in una prima fase dell'esame dell'ultima legge finanziaria, si era previsto il blocco delle assunzioni - del cosiddetto turn over - sia per la pubblica amministrazione sia, anche, per gli enti locali; successivamente, con l'approvazione finale della legge finanziaria, la disposizione in questione è stata modificata in quanto una sentenza della Corte costituzionale aveva, nelle more dell'esame della finanziaria, dichiarato incostituzionale porre anche per gli enti locali vincoli nelle assunzioni.
Ebbene, recependo le indicazioni della Consulta, la legge finanziaria ha stabilito che le assunzioni non possano essere effettuate dagli enti locali fintantoché non sarà emanato uno specifico DPCM - che deve essere concertato con la Conferenza unificata (l'organo che, per così dire, mette insieme Stato, regioni ed enti locali) -; ciò, proprio per la necessità di sbloccare la situazione. Non vorrei accadesse, però, quanto già è avvenuto tre anni fa, quando il DPCM è stato adottato solo a novembre; se ciò accadesse, anche per quest'anno gli enti locali non potrebbero effettuare assunzioni.
A tale riguardo, devo osservare che sarebbe stato molto più semplice stabilire un altro meccanismo, ossia prevedere sbocchi per gli enti locali con pochi dipendenti


Pag. 57

in rapporto agli abitanti. Nel nostro paese, infatti, vi sono enti locali virtuosi, che hanno risparmiato e che sono stati attenti soprattutto a non spendere troppo per il personale; essi hanno un rapporto di un dipendente ogni 300 o 400 abitanti. Ma altri enti locali, invece, hanno rapporti completamente diversi e sicuramente non possono essere considerati virtuosi, avendo spesso un dipendente ogni 70 abitanti; molto probabilmente, essi andrebbero penalizzati.
Tale è la situazione e voi, prevedendo un blocco che comporta l'impossibilità di assumere per tutte le amministrazioni, le mettete tutte sullo stesso piano, così svantaggiando proprio i comuni più virtuosi.
Un'altra questione riguarda la compartecipazione alle entrate erariali, il vero meccanismo federalista, a mio avviso, per distribuire in modo equo le risorse e per indurre gli enti locali ad una sinergia con lo Stato e con gli altri enti preposti nella ricerca e nel recupero dell'evasione fiscale. Anziché, per così dire, delegare agli enti locali l'istituzione di balzelli e di altre tasse - secondo una sorta di partita di giro: tagliando le risorse attribuite ai detti enti, li si costringe ad aumentare tasse e tariffe locali -, sarebbe molto meglio combattere insieme l'evasione stabilendo, altresì, che il vantaggio dell'abbattimento della stessa venga, in parte, destinato ovviamente allo Stato - è in tal caso che certamente le maggiori entrate potrebbero essere destinate alla riduzione della pressione fiscale -, in parte, agli enti che partecipano al recupero fiscale.
Un'altra questione aperta - e termino, signor Presidente - riguarda la distribuzione dei trasferimenti; ebbene, spero che nei prossimi giorni - e in questo senso sollecito il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì - vengano resi noti nell'apposito sito del ministero i trasferimenti ai singoli enti locali, in maniera che ogni ente possa effettivamente programmare i bilanci. Viceversa, si creerebbero delle difficoltà; il sottosegretario, certo, potrebbe osservare che, anche in passato, i trasferimenti non erano noti prima di febbraio. Ma una tale osservazione non terrebbe conto della seguente circostanza; negli anni passati, le variazioni nei trasferimenti non erano né quelle intervenute nel 2004 né quelle che interverranno nel 2005. I trasferimenti erano sempre stati omogenei: pur se interveniva l'aumento dell'1 per cento o il riconoscimento dell'inflazione o, ancora, il taglio dell'1 per cento, in termini sostanziali i trasferimenti restavano gli stessi. Negli ultimi anni, in modo particolare l'anno scorso, è venuto meno il meccanismo in base al quale una parte dei fondi veniva destinato agli enti sottodotati economicamente; in conseguenza di ciò, per alcuni enti piccoli il taglio è stato addirittura del 20 per cento.
Voi capite che oggi gli enti locali che hanno già subito l'anno scorso questo taglio, e che sanno che vi sarà un'ulteriore riduzione di trasferimenti da parte dello Stato, prima di approvare i loro bilanci aspettano di conoscere i dati. Sollecito pertanto a fornire tali dati quanto prima, altrimenti ci troveremo a dover discutere, in questa Assemblea, un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio degli enti locali.
In altri termini, credo che non sarà sufficiente prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo, ma che dovremo andare oltre, e voi comprendete benissimo che prorogare ulteriormente i termini per l'approvazione del bilancio significa, per gli enti locali, non poter programmare correttamente la loro attività.
Concludo rappresentando...

PRESIDENTE. Onorevole Stradiotto, si avvii a concludere.

MARCO STRADIOTTO. ...che, per quanto concerne l'articolo 1 del decreto-legge in esame, condividiamo la proroga al 31 marzo 2005 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte degli enti locali; auspichiamo, tuttavia, che il sottosegretario di Stato per l'interno abbia recepito le proposte avanzate in sede sia di Commissione sia di Assemblea, e che dia quanto prima una risposta alle necessità evidenziate (Applausi


Pag. 58

dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Back Index Forward