Allegato A
Seduta n. 578 del 1/2/2005


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(A.C. 5521 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».


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Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

Art. 1-ter. (Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004). - 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma".

Art. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «fino al compimento del settantaduesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «28 febbraio 2005» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). - 1. Il termine del 1o gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1o gennaio 2007.

Art. 6-ter. - (Occupazione d'urgenza). - 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-quater. - (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore


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infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 6-quinquies. - (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2006.

Art. 6-sexies. - (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Art. 6-septies. - (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Art. 6-octies. - (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1o luglio 2005.