...
Sopprimerlo.
1. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.
* 1. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.
* 1. 70. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
1. 08. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
1. 07. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre».
1. 074. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
1. 09. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «1.250.000» sono sostituite dalle seguenti: «750.000».
1. 05. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «1.250.000» sono sostituite dalle seguenti: «900.000».
1. 04. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: «1.250.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000».
1. 06. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2005, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e confermato con l'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinati ulteriori 20 milioni di euro.
2. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «110 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro».
1. 02. Bielli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 371, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è approvato il testo della convenzione tipo per le attività di cui al presente comma e sono emanate norme di attuazione ed esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 367 a 371. Fino all'adozione del regolamento non operano il divieto di cui al comma 367 e le relative sanzioni».
1. 052. Giudice.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: «al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di interazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole: «alla riscossione», sono aggiunte le seguenti: «riversato nel caso di gestione diretta a cura del Tesoriere». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi».
1. 0100. Fioroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare a iniziative per l'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni e in particolare alla informazione dei contribuenti.
1. 0101. Fioroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Al comma 3 dell'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, un'ulteriore proroga».
1. 070. Antonio Barbieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 268-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-bis, la Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.
6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis, gli interessi, a qualsiasi titolo riconosciuti, sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione
redatto dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-bis.
7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis sono informati ai criteri che seguono:
a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;
b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;
c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni, al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto alla lettera b);
d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.
8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».
1. 071. Antonio Barbieri.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 5.000 abitanti».
1. 073. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000.
1. 062. Bielli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) risorse ricevute dagli enti locali in virtù di trasferimenti di competenze effettuati in loro favore da parte di amministrazioni pubbliche così come individuate nell'elenco 1 allegato alla presente legge;».
1. 078. Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) spese sostenute dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni;».
1. 079. Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura;».
1. 080. Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g) spese per interventi di riequilibrio ambientale e di sviluppo del territorio realizzati dalle comunità montane e finanziati con contributi finalizzati».
1. 072. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e provvede fino alla fine del capoverso con le seguenti: . Alla erogazione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati sono revocati e versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposita unità previsionale di base. A tal fine l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Alla successiva allocazione delle risorse resesi disponibili, si provvede con la medesima procedura di cui al presente comma.
1-ter. 1. Giudice.
Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:
1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«Il ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto».
1. ter. 15. Le Commissioni.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:
«64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.
64-ter. Per l'attuazione del comma 64-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
64-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1-ter. 070. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
1-ter. 011. Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «30 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2006».
1-ter. 012. Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimerlo.
* 2. 1. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.
Sopprimerlo.
* 2. 2. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.
2. 5. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.
2. 4. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.
2. 3. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.
Al primo capoverso sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2005» con le parole: «fino al compimento del settanduesimo anno di età».
2. 15. Le Commissioni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le funzioni direttive requirenti di Procuratore nazionale antimafia possono essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
2. 70. Zaccaria.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 76-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. 07. Zaccaria, Bressa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. 01. Fontanini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. 02. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.
2. 05. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.
2. 06. Fontanini.
Sopprimerlo.
3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
3. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
4. 17. Fontanini, Cè.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, è abrogato.
4. 4. Russo Spena, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: «unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le parole: «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4. 25. Governo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elabora proposte normative con le seguenti: presenta un disegno di legge.
4. 19. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
4. 1. Pagliarini, Fontanini.
Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.
4. 2. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per l'anno 2005 è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 10. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per il primo semestre dell'anno 2005, salvo conguaglio successivo, è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 12. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data è sospesa con le seguenti: entrata in vigore delle modifiche del decreto legislativo n. 56 del 2000 è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 3. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data con le seguenti: data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente.
4. 8. Ria, Dell'Anna.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospesa con le seguente: confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 16. Fontanini, Pagliarini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.
1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.
1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 7. Ria.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 5. Ria, Stradiotto, Zaccaria, Dell'Anna.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.
4. 6. Ria.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2004» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2005»; dopo la parola: «rideterminate» è aggiunta la seguente: «rispettivamente»; dopo le parole: «entro l'11 agosto 2004» sono aggiunte le seguenti: «ed entro l'11 agosto 2005»;
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006»;
d) all'articolo 6, comma 2, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006»;
e) all'articolo 13, comma 3, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle parole: «periodo 2001-2005»;
f) all'articolo 13, comma 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle parole: «periodo 2001-2005».
4. 60. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.
4. 060. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».
4. 06. Ria.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.
4. 072. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Sedioli, Gasperoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.
4. 073. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Sedioli, Gasperoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1o gennaio 2004.
2. All'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: «di intesa con le regioni interessate,» sono aggiunte le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,».
* 4. 070. Peretti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1o gennaio 2004.
2. All'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: «di intesa con le regioni interessate,» sono aggiunte le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,».
* 4. 071. Fontanini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 30 aprile 2005.
4. 010. Morgando, Duilio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Ai fini della piena realizzazione dei servizi ai comuni in materia di anagrafe dei contribuenti ICI, gestione di ricerche e studi nel campo dei tributi locali, attività di informazione verso i contribuenti, all'articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «che provvedono alla riscossione» aggiungere le seguenti: «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere».
4. 0100. Fioroni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. 073. Rosato.
Sopprimerlo.
5. 2. Luciano Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con il consenso del lavoratore,
5. 4. Luciano Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con applicazione, quanto all'onere della prova, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
5. 3. Fontanini.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: all'approvazione definitiva della propria normativa di riordino organizzativo e funzionale.
5. 5. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: alla ricostituzione delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.
5. 6. Pagliarini.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 maggio 2005.
5. 8. Fontanini.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005, con le seguenti: 30 giugno 2005.
5. 7. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole da: i contratti di lavoro fino a: 6 settembre 2001, n. 368, con le seguenti: esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del personale che abbia competenze professionali specifiche necessarie allo svolgimento delle attività indispensabili.
5. 9. Fontanini, Luciano Dussin.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, a seguito delle ricostituzioni delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, al fine di assicurare la prosecuzione delle convenzioni con il Servizio sanitario
nazionale, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, aventi durata non superiore ai due anni.
5. 10. Pagliarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede a motivare per iscritto le ragioni oggettive che giustificano la proroga dei contratti in essere.
5. 11. Fontanini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La proroga di cui al comma 1 non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. 12. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È soppresso l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
5. 13. Pagliarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 14. Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
* 6. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
* 6. 9. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In attesa con le seguenti: Fino all'entrata in vigore.
6. 5. Fontanini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere le seguenti: che fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa,
6. 4. Fontanini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti sessanta giorni.
6. 7. Fontanini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 3. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole in materia di spettacolo con la seguente: teatrali.
6. 6. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «entro il giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento».
6. 04. Fontanini.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 07. Valpiana, Russo Spena, Mascia.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 08. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 09. Schmidt.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.
6. 010. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o aprile 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi».
6. 011. Schmidt.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
6. 013. Schmidt.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2008».
6. 012. Schmidt.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è differito al 10 gennaio 2006.
6. 036. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui all'articolo 19-bis del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono prorogati di sei mesi.
6. 014. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: «e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti: »e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
6. 023. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 set
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 marzo 2005.
6. 026. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
6. 033. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».
6. 034. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
6. 077. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «Fino al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2005».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
6. 038. Bianchi Clerici.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.
6. 039. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro il 31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
6. 041. De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
* 6. 045. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
* 6. 071. Morgando, Duilio.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.
6. 076. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.
6. 047. Tarantino.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I concessionari della riscossione e i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, devono dichiarare entro il 31 marzo 2005:
a) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno d'imposta 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni;
b) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse ad altro
titolo che, a decorrere dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 2003, non è stato possibile imputare o attribuire;
c) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse e imputate alla posizione del contribuente risultanti eccedenti e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge nel periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 2003.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, sono stabilite le modalità operative per la ripartizione e l'utilizzo delle somme di cui alle lettere a) e b) da destinarsi a servizi di utilità sociale.
6. 048. Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
6. 051. Bornacin, Mazzarello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
6. 052. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
6. 025. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.
6. 073. Lupi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia,
rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. 070. Volontè, Garnero Santanché, Butti, Taborelli, Parolo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1o giugno 2005.
* 6. 072. Morgando, Duilio.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1o giugno 2005.
* 6. 075. Pagliarini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2005. A tale fine, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 074. Battaglia, Giacco, Turco, Zanotti, Leoni, Amici.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, on modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, il comma 14 è abrogato.
6. 078. Sergio Rossi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli
infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 28 febbraio 2005.
6. 079. Dario Galli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 15 febbraio 2005.
6. 080. Dario Galli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, entro il 30 giugno 2005, termine di scadenza degli ordini professionali, già prorogati ai sensi dell'articolo 19-decies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, il predetto regolamento provvede ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando:
a) la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti e un numero di quindici componenti per i consigli nazionali;
b) la durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, alla nuova definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.
6. 081. Lo Presti.
Sopprimerlo.
* 6-bis. 1. Fontana.
Sopprimerlo.
* 6-bis. 2. Santino Adamo Loddo, Molinari.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al lo gennaio 2007.
6-bis. 016. Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
6-ter. 1. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Sopprimerlo.
6-quinquies. 1. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva,» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
* 6-octies. 01. Sgobio.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva,» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
* 6-octies. 02. Carrara, Saia.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. Il termine per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento scaduto il 31 dicembre 2004 è comunque prorogato fino all'esaurimento reale delle risorse già stanziate.
6-octies. 03. Burtone.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
6-octies. 04. Rosato, Pasetto.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2 già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 2004 sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
Con decreto del ministro dell'interno sono definiti, in attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento come sopra autorizzate, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
6.octies.06. Governo.
Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:
1. In deroga allo disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
6.octies.05. Governo.